Parte generale
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Alfonso CristaudoDirettore Medicina Preventiva del LavoroAzienda Ospedaliero Universitaria PisanaVia Santa Maria 110, Pisa
E-mail [email protected] 050-993820
SALUTE E SICUREZZA DEL LAVORO: punti di vista
ASPETTI SOCIALI ASPETTI ETICI
ASPETTI SANITARI ASPETTI ASSICURATIVI
ASPETTI CIVILI E PENALI ASPETTI TECNICI
ASPETTI PREVENTIVI ….
9
PERICOLO
“proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale
di causare danni” (ART 2. d.Lgs 81/2008)
ESPOSIZIONE AL PERICOLO“situazione in cui il pericolo diventa concreto, cioè situazione in cui una persona è esposta al pericolo”
RISCHIO “probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle
condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione” (ART 2. d.Lgs 81/2008)
DANNO “lesione fisica alla persona come conseguenza diretta o indiretta di
esposizione al pericolo”
RISCHIO (dimensione del)“Combinazione della probabilità di un evento dannoso e della entità delle sue
conseguenze” (UNI 11230)
Pericoli e Rischi
ESEMPIOCorrente elettrica PERICOLO
Se l’impianto elettrico è a norma il RISCHIO elettrico per il lavoratore è azzerato.
Si deduce da quanto riportato che il rischio è un fattore percentuale che decresce in funzione della applicazione di norme preventive di sicurezza.
Rischi occupazionali Rischi per la sicurezza: fattori legati a danni
acuti e fatti esterni che agiscono rapidamente sulla persona e costituiscono un nesso di causa/effetto con la lesione.
Rischi per la salute: fattori legati a danni progressivi e cronici provocati da fattori esterni che agiscono lentamente sulla persona addetta alle specifiche lavorazioni pericolose.
FATTORI di RISCHIO da LAVORO
Rischio FISICO
Rischio CHIMICO
Rischio derivante da fattori RELAZIONALI
Rischio derivante da fattori BIODINAMICI
Rischio BIOLOGICO
.
Evoluzione sistemi tecnologici di produzione(forte e rapida innovazione, automazione…)
Evoluzione dei rapporti di lavoro(nuovi contratti di lavoro, lavoratori atipici, internali, ..)
Evoluzione della realtà socio economica(aumento del lavoro femminile, invecchiamento, immigrazione, parcellizzazione, appalto, esternalizzazione, globalizzazione...)
DIVERSO RAPPORTO LAVORATORE / PROCESSO DI LAVORO
(evoluzione concetto di salute)
MUTAMENTI DELLE CONDIZIONI DI LAVORO E DEI RISCHI
Percentuale di lavoratori esposti a vari agenti di rischio. nell’Unione Europea. Studio pilota su “Lo stato della sicurezza e della salute sul lavoro” (Bilbao, 2001).
AGENTE DI RISCHIO % lavoratori esposti
Movimenti ripetitivi 57% Posture incongrue 45% Lavoro monotono 45% Movimentazione manuale di carichi 34% Rumore 28% Vibrazioni 24% Temperature 23% Ritmi imposti 22% Agenti chimici 14% Soprusi 8% Violenza fisica 4% Molestie sessuali 2%
15
INFORTUNI E MALATTIE PROFESSIONALI INFORTUNI E MALATTIE PROFESSIONALI
16
INFORTUNI E MALATTIE PROFESSIONALI: definizioni
Infortunio: Evento occorso per “causa violenta” “in occasione di lavoro”, da cui sia derivata la morte o un’inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero un’inabilità temporanea assoluta che importi astensione dal lavoro per più di tre giorni
Causa violenta = concentrata nel tempo
Malattie professionali: Malattia contratta “nell’esercizio” ed a “causa della lavorazione espletata” (causa dilazionata nel tempo)
Malattie tabellate, sistema tabellare presunzione d’origineSistema Misto (corte costituzionale sentenza 179/88), onere
della prova a carico dell’assicurato
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ILO Commissione UE*
N. infortuni sul lavoro 270 mil. 4,0 mil.
Malattie professionali 160 mil. 4,7 mil.
Casi mortali 2,2 mil.6000 al giorno
4397
Giornate lavorative perse
158 mil.
Il fenomeno infortunistico
L’Agenzia Europea stima il costo per infortuni e Malattie professionali tra il 2,6% - 3,8%* del PIL dell’UE.
* Fonte: Banca dati Agenzia Europea - 2004* Fonte: Banca dati Agenzia Europea - 2004
18
In Italia
Infortuni denunciati al giorno (superiori 3 gg.) ca. 2.500
Infortuni Mortali/ giorno 3-4
Giornate lavorative perse per infortuni e M.P. in un anno:
ca. 16,5 mln.
Costo sociale annuo per infortuni e M.P. ca. 28,4 mld. €
(3,2% PIL)
Costi diretti INAIL ca. 6,2 mld. €
Il fenomeno infortunistico
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100.000
200.000
300.000
400.000
500.000
600.000
700.000
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900.000
1.000.000
1.100.000
1.200.000
1.300.000
1.400.000
1.500.000
1.600.000
1.700.000
1951
1953
1955
1957
1959
1961
1963
1965
1967
1969
1971
1973
1975
1977
1979
1981
1983
1985
1987
1989
1991
1993
1995
1997
1999
2002
2004
2006
EVENTI INFORTUNISTICI
EVENTI MORTALI X 100
Ita lia WWW.IN A IL .IT 2 0 0 7
1.000.000
1.000
WWW.IN A IL .IT 2 0 0 7
Malattie Professionali
Tabella Malattie Professionali in allegato al DPR 1124/65
Aggiornamenti Tabella Malattie Professionali◦ DPR 13 aprile 1994, n 336
58 voci tabella industria 27 voci tabella agricoltura
◦ Nuove Tabelle delle Malattie Professionali dell’industria e dell’agricoltura DM 9 aprile 2008 (G.U. n. 169 del 21 luglio 2008) 85 voci tabella industria 24 voci tabella agricoltura
Malattie Professionali Sentenza Corte Costituzionale n. 179/88 Sistema Assicurativo “Misto”
1) per le malattie tabellate provocate da lavorazioni tabellate e denunciate entro i termini massimi di indennizzabilità vige il principio della presunzione legale di origine;2) per le malattie non tabellate, il lavoratore ha sempre l'onere di provarne l'origine professionale.
Decreto Legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 (Art. 13) definisce il danno biologico come la:
“lesione all'integrita' psicofisica, suscettibile di valutazione medico legale, della persona. Le prestazioni per il ristoro del danno biologico sono determinate in misura indipendente dalla capacita' di produzione del reddito del danneggiato”
Malattie Professionali
Elenco delle malattie per le quali è obbligatoria la denuncia/segnalazione, ai sensi dell'articolo 139 del DPR 30 giugno 1965, n. 1124, da parte di ogni medico che ne venga a conoscenza
Aggiornamenti ◦ DM 27 Aprile 2004◦ DM 14 Gennaio 2008
Lista I contenente malattie la cui origine lavorativa è di elevata probabilità
Lista II contenente le malattie la cui origine lavorativa è di limitata probabilità
Lista III, contenente le malattie la cui origine lavorativa è invece solo possibile
Circa il 70% delle malattie denunciate, respinte dall’INAIL !!
LE MALATTIE PROFESSIONALI
M.P. denunciate 2005-2009
Flussi Flussi 20082008
E’ molto probabile che, in una parte sia del primo gruppo sia (ancor più) del secondo, la numerosità degli eventi infortunistici ed anche delle patologie legate al lavoro non sia trascurabile….
Attenzione
Non abbiamo molte informazioni su ciò che accade ai circa 4-5 milioni di lavoratori non assicurati, cui vanno aggiunti tutti coloro che lavorano “sommersi” (3,5 milioni???).
E certamente anche riguardo agli “assicurati” vi è
un consistente fenomeno di sottodenuncia della malattie da lavoro.
Ricordiamo sempre che gli andamenti ed i
numeri in questa materia derivano da fenomeni vari e complessi, alcuni nascosti e non del tutto noti (sottodenunce, lavoro sommerso, non assicurati, ecc.).
Le malattie professionali….Le malattie professionali….
INDUSTRIA E SERVIZIMALATTIE PROFESSIONALI DENUNCIATE NEL 2007: 25473
1033721 581
285 247 221 106 89
4488
3119
2668
1510 14611287
839 822
323
3230
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
4500
5000
IPOACUSIA
TUMORI AMIA
NTO
ASBESTOSI
DERMOPATIE
SILICOSI
ARTICOLARI
ASMA
PCONIOSI
IPOACUSIA
TENDINITI
SPONDILOPATIE
ARTROSI
RESPIRATORIE
TCARPALE
TUMORI
NEUROPATIE
DERMATITI
ALTRO
TABELLATE NON TABELLATE
13% 87%
Evoluzione storica della patologia da lavoro (1)
Malattie professionali “classiche” monocausali da cause chimiche efisiche (malattie infettive,pneumoconiosi, intossicazione da agenti Chimici, ecc.)
Malattie multifattoriali Correlateal Lavoro, work-related disease(definizione OMS del 1985):
Evoluzione storica della patologia da lavoro (2)
•Malattie infettive e parassitarie (TBC, carbonchio, tetano, anchilostomiasi)•Patologie dell’udito;•Intossicazioni acute o croniche da Pb, S, cemento •Pneumoconiosi (silicosi, asbestosi, antracosi, ecc.)
•Malattie osteo-articolari da MMC, da vibrazioni, da movimenti ripetuti o posture incongrue (es. Cumulative Trauma Disorders - CTD)•Malattie da “rischi psicosociali” (malattie stress-correlate)•Sindromi allergiche respiratorie e cutanee;•Malattie da rischio infettivo in ambito sanitario•Sick Building Syndrome•Patologia da VDT•Intossicazioni croniche a bassi dosaggi da agenti chimici •Patologia neoplastica
1900
1950
2000
Malattia Correlata al Lavoro
Tecnopatia ad eziologia multifattoriale in cui la componente eziologica lavorativa giuoca un ruolo importante
I COSTI OCCULTI DELLA NON SICUREZZA I COSTI OCCULTI DELLA NON SICUREZZA
LA SICUREZZALA SICUREZZA
inizia dalla Direzioneinizia dalla Direzione
progetto permanenteprogetto permanente
basata sulla prevenzione basata sulla prevenzione e non sull’azione riparatricee non sull’azione riparatrice
è misurabileè misurabile
è compito di tuttiè compito di tutti
in tutte le fasi dei processiin tutte le fasi dei processi produttivi e del ciclo di vita produttivi e del ciclo di vita dei prodottidei prodotti
si raggiunge con lasi raggiunge con la formazione continuaformazione continua
tempo perso dal personaletempo perso dal personale
danni materiali ad impianti,danni materiali ad impianti, attrezzature o prodottiattrezzature o prodotti
interferenze in produzioneinterferenze in produzione
costi fissi non compensaticosti fissi non compensati (energia, servizi, …)(energia, servizi, …)
conflitti di lavoroconflitti di lavoro
perdita di immagineperdita di immagine
LEGISLAZIONEin Medicina del Lavoro
La tutela della salute del lavoratore trova fondamento in alcuni articoli della Costituzione della Repubblica Italiana.
A queste normative si aggiungono poi articoli del Codice Civile ed una Legislazione Speciale per la sicurezza del lavoratore.
Legislazione GeneraleCostituzione della Repubblica Italiana
art. 32 “La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività.”
art. 35 “La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni, cura la formazione e l’elevazione professionale dei lavoratori …”
art. 41 “L’iniziativa economica … non può svolgersi … in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana”
Legislazione GeneraleCodice Civile art. 2087: “L’imprenditore è tenuto ad adottare
nell’esercizio della impresa le misure che secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro.”
art. 437 CP “reclusione per chiunque omettesse di collocare impianti, apparecchi o segnali destinati a prevenire disastri o infortuni sul lavoro”
Art. 451 CP “reclusione o multa per chiunque ometta di collocare, rimuova, o renda inservibili apparecchi o altri mezzi destinati all’estinzione di un incendio, o al salvataggio al soccorso con disastri o infortuni sul lavoro”
Art. 589 CP (omicidio colposo) e 590 CP (lesioni personali colpose): previsione di pene più severe nel caso di fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all’igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.
Legislazione GeneraleCodice Penale
Legislazione Speciale
Attualmente la legislazione speciale è quasi tutta contenuta nel D.Lgs 81/2008 e nelle norme relative alla assicurazione dei danni da lavoro
Dai DPR degli anni 50(norme nazionali) al D.Lgs 81/2008 (norme comunitarie)
Fondamentale passaggio per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori
dalla presunzione del rischio (DPR 303/56) alla valutazione del rischio (D.Lgs 277/91, 626/94, 81/08)
• Rappresenta il corpo legislativo per la prevenzione di tutti i rischi lavorativi e la protezione dei lavoratori
D. Lgs. 81/2008
I CONTENUTI DEL D.Lgs.81/2008MISURE GENERALI DI TUTELA
art.15Le misure generali di tutela della salute e della
sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro sono:
a)valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza;
b) programmazione della prevenzione e dei processi lavorativi, mirata ad un complesso che integri in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive dell’azienda nonché l’influenza dei fattori dell’ambiente e dell’organizzazione del lavoro;
c) eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;
d) rispetto dei principi ergonomici nell’organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo;
e) riduzione dei rischi alla fonte;
f) sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso;
g) limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio;
h) utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro; i) priorità delle misure di protezione collettive rispetto alle misure di protezione individuale;l)controllo sanitario dei lavoratori;m)allontanamento del lavoratore dall’esposizione al rischio per motivi sanitari inerenti alla sua persona e l’adibizione, ove possibile, ad altra mansione;n) o)p)informazione e formazione adeguate per i lavoratori;per i dirigenti e preposti;per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;q) istruzioni adeguate ai lavoratori;r)partecipazione e consultazione dei lavoratori;
s)partecipazione e consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, anche attraverso l’adozione di codici di condotta e di buone prassi; t) programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso l’adozione di codici di condotta e di buone prassi; u) misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato; v) uso di segnali di avvertimento e di sicurezza; z) regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti.
Il Datore di LavoroDirigenti e Preposti
Il Servizio Prevenzione eProtezione
Il Medico Competente
Il Rappresentante dei Lavoratoriper la Sicurezza
I Lavoratori
“Attori” della Prevenzione
LINEA CONSULTIVALINEA OPERATIVA
SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO
Schema Funzionale
RLS
MedicoCompetente
DirigentiServizio Prevenzione e Protezione
Preposti
Lavoratori
Datore di Lavoro
Responsabilità Operative:Datore di lavoro
(imprenditore ed organizzatore)
Dirigente(dirige il lavoro)
Preposto(organizza e vigila la corretta esecuzione dei lavori in sicurezza)
Lavoratore(esegue correttamente)
Dettagli Schema Funzionale
OBBLIGO GIURIDICO
RESPONSABILITA’
DATORE DI LAVORODATORE DI LAVORO
CHI E’?CHI E’?
E’ IL SOGGETTO TITOLARE DEL RAPPORTOE’ IL SOGGETTO TITOLARE DEL RAPPORTODI LAVORO CON IL LAVORATORE DI LAVORO CON IL LAVORATORE (il soggetto può dirsi responsabile dell’impresa o(il soggetto può dirsi responsabile dell’impresa o unità produttiva solo se e in quanto abbia unità produttiva solo se e in quanto abbia POTERI DECISIONALI E DI SPESA)POTERI DECISIONALI E DI SPESA)
COSACOSA DEVE FARE?DEVE FARE?
• INDIVIDUARE E VALUTARE TUTTI I RISCHIINDIVIDUARE E VALUTARE TUTTI I RISCHI ORGANIZZARE E GESTIRE LA PREVENZIONEORGANIZZARE E GESTIRE LA PREVENZIONE IN AZIENDA)IN AZIENDA)
ADOTTARE LE NECESSARIE MISURE DI ADOTTARE LE NECESSARIE MISURE DI SICUREZZA TECNICHE, ORGANIZZATIVE E SICUREZZA TECNICHE, ORGANIZZATIVE E PROCEDURALIPROCEDURALI
• INFORMARE E FORMARE I LAVORATORI SUIINFORMARE E FORMARE I LAVORATORI SUI RISCHI PRESENTI IN AZIENDARISCHI PRESENTI IN AZIENDA
COSACOSA NON DEVE FARE NON DEVE FARE ??
NON DELEGARENON DELEGARE
•LA VALUTAZIONE DI TUTTI I RISCHI•LA DESIGNAZIONE DEL RESP. DEL SERV DI PREV E PROT. DAI RISCHI
IL DIRIGENTEIL DIRIGENTEColui che Colui che • SOVRINTENDESOVRINTENDE• ORGANIZZAORGANIZZA• DISPONEDISPONEnell’ambito delle competenze e dei poteri nell’ambito delle competenze e dei poteri Riconosciutigli dal datore di lavoroRiconosciutigli dal datore di lavoro
COSACOSA DEVE FARE?DEVE FARE?
• PREDISPORRE LE MISURE DI SICUREZZAPREDISPORRE LE MISURE DI SICUREZZA IN SINTONIA CON IL DATORE DI LAVOROIN SINTONIA CON IL DATORE DI LAVORO
• IMPARTIRE ISTRUZIONI E ORDINI PRECISIIMPARTIRE ISTRUZIONI E ORDINI PRECISI PER LA MIGLIORE ESECUZIONE DEL LAVOROPER LA MIGLIORE ESECUZIONE DEL LAVORO
• VIGILARE AFFINCHE’ LE ISTRUZIONI VENGANOVIGILARE AFFINCHE’ LE ISTRUZIONI VENGANO ESEGUITEESEGUITE
• INCARICARE I PREPOSTI AFFINCHE’ SVOLGANOINCARICARE I PREPOSTI AFFINCHE’ SVOLGANO MANSIONI DI CONTROLLO E VIGILANZAMANSIONI DI CONTROLLO E VIGILANZA
CHI E’?CHI E’?
IL PREPOSTOIL PREPOSTOCOLUI CHE SVOLGE FUNZIONI DI CONTROLLO ECOLUI CHE SVOLGE FUNZIONI DI CONTROLLO ESORVEGLIANZA CON I CORRISPONDENTI SORVEGLIANZA CON I CORRISPONDENTI POTERI ORGANIZZATIVI E DISCIPLINARI SENZAPOTERI ORGANIZZATIVI E DISCIPLINARI SENZAI POTERI/DOVERI DI PREDISPOSIZIONE DII POTERI/DOVERI DI PREDISPOSIZIONE DIMEZZI E STRUTTURE (sovrintende)MEZZI E STRUTTURE (sovrintende)
COSACOSA DEVE FARE?DEVE FARE?
• Collaborare ai fini dell’attuazione delle misure di sicurezza decise ed organizzate dal Datore di Lavoro (o dal Dirigente che lo rappresenta) per il concreto svolgimento dell’attività lavorativa.
•Controllare che i lavoratori usino i dispositivi di sicurezza individuali e gli altri mezzi di protezione, e si comportino in modo da non creare pericoli per sé e per gli altri.
•Verificare se, nello svolgimento delle lavorazioni, si presentino rischi imprevisti e prende la opportune cautele.
•Collaborare col datore di lavoro facendogli presente eventuali carenze in tema di prevenzione riscontrate nel luogo di lavoro.
•Attuare il piano di manutenzione delle macchine e predispone verifiche e controlli sulle stesse per garantirne la perfetta efficienza.
CHI E’?CHI E’?
La Delega
IL Servizio Prevenzione e ProtezioneIL Servizio Prevenzione e Protezione
CHI E’?CHI E’? INSIEME DELLE PERSONE, SISTEMI E MEZZI ESTERNI OINSIEME DELLE PERSONE, SISTEMI E MEZZI ESTERNI O INTERNI ALL’AZIENDA FINALIZZATI ALL’ATTIVITA’ DIINTERNI ALL’AZIENDA FINALIZZATI ALL’ATTIVITA’ DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI PROFESSIONALIPREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI PROFESSIONALI
IL RSPP DEVE AVERE IL RSPP DEVE AVERE ATTITUDINI E CAPACITA’ ADEGUATEATTITUDINI E CAPACITA’ ADEGUATE
DATORE DATORE DI LAVORODI LAVORO
SERVIZIOSERVIZIO INTERNOINTERNO
SERVIZIOSERVIZIO ESTERNOESTERNO
SPP
: C
OSA
DEV
E FA
RE?
SPP
: C
OSA
DEV
E FA
RE?
• INDIVIDUARE E VALUTAREINDIVIDUARE E VALUTARE I FATTORI DI I FATTORI DI RISCHIORISCHIO
• INDIVIDUAREINDIVIDUARE LE MISURE PER LA SICUREZZA LE MISURE PER LA SICUREZZA E LA SALUTEE LA SALUTE
• ELABORAREELABORARE LE MISURE PREVENTIVE E LE MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVEPROTETTIVE
• PROPORREPROPORRE I PROGRAMMI DI INFORMAZIONE I PROGRAMMI DI INFORMAZIONE E FORMAZIONE DEI LAVORATORIE FORMAZIONE DEI LAVORATORI
• FORNIREFORNIRE AI LAVORATORI LE INFORMAZIONIAI LAVORATORI LE INFORMAZIONI SUI RISCHI GENERALI E SPECIFICI PER LASUI RISCHI GENERALI E SPECIFICI PER LA SICUREZZA E LA SALUTESICUREZZA E LA SALUTE
• PARTECIPAREPARTECIPARE ALLA RIUNIONE PERIODICA DIALLA RIUNIONE PERIODICA DI PREVENZIONE E PROTEZIONEPREVENZIONE E PROTEZIONE
IL LAVORATOREIL LAVORATORE CHI E’?CHI E’?
ART.2ART.2A)A) PERSONA CHE INDIPENDENTEMENTE DALLA TIPOLOGIA CONTRATTUALE PERSONA CHE INDIPENDENTEMENTE DALLA TIPOLOGIA CONTRATTUALE
SVOLGE UNA ATTIVITA’ LAVORATIVA NELL’AMBITO DELL’ SVOLGE UNA ATTIVITA’ LAVORATIVA NELL’AMBITO DELL’ ORGANIZ.ORGANIZ.DI UN DATORE DI LAVORO PUBBLICO O PRIVATO, CON O SENZA DI UN DATORE DI LAVORO PUBBLICO O PRIVATO, CON O SENZA RETRIBUZIONE, ANCHE AL SOLO FINE DI APPRENDERE UN MESTIERE, RETRIBUZIONE, ANCHE AL SOLO FINE DI APPRENDERE UN MESTIERE, UN’ARTE O UNA PROFESSIONEUN’ARTE O UNA PROFESSIONE
B) EQUIPARATI AI LAVORATORI, AI SOCI LAVORATORI DI B) EQUIPARATI AI LAVORATORI, AI SOCI LAVORATORI DI COOPERATIVE O SOCIETÀCOOPERATIVE O SOCIETÀ
C) IL SOGGETTO BENEFICIARIO DELLE INIZIATIVE DI TIROCINI C) IL SOGGETTO BENEFICIARIO DELLE INIZIATIVE DI TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTOFORMATIVI E DI ORIENTAMENTO
D) L’ALLIEVO DEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE ED UNIVERSITARI E IL D) L’ALLIEVO DEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE ED UNIVERSITARI E IL PARTECIPANTE A CORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE NEI PARTECIPANTE A CORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE NEI QUALI SI FACCIA USO DI LABORATORI, MACCHINE, APPARECCHI QUALI SI FACCIA USO DI LABORATORI, MACCHINE, APPARECCHI ED ATTREZZATURE DI LAVORO IN GENERE, AGENTI CHIMICI, ED ATTREZZATURE DI LAVORO IN GENERE, AGENTI CHIMICI, FISICI E BIOLOGICI, O VDTFISICI E BIOLOGICI, O VDT
E) VOLONTARI DEI VVF E PROTEZIONE CIVILE, NONCHÉ DEL E) VOLONTARI DEI VVF E PROTEZIONE CIVILE, NONCHÉ DEL SERVIZIO CIVILE SERVIZIO CIVILE
F)D.LGS 10 SETTEMBRE 2003, N.276 (“LEGGE BIAGI”)F)D.LGS 10 SETTEMBRE 2003, N.276 (“LEGGE BIAGI”)
OBBLIGHI DEI LAVORATORI ART.20 D.LGS 81/2008
OGNI LAVORATORE DEVE PRENDERSI CURA DELLA PROPRIA SALUTE E SICUREZZA E DI QUELLA DELLE ALTRE PERSONE PRESENTI SUL LUOGO DI LAVORO, SU CUI RICADONO GLI EFFETTI DELLE SUE AZIONI O OMISSIONI, CONFORMEMENTE ALLA SUA FORMAZIONE, ALLE ISTRUZIONI E AI , MEZZI FORNITI DAL DATORE DI LAVORO
L’INOSSERVANZA COMPORTA SANZIONI DISCIPLINARI MULTA FINO AL LICENZIAMENTO
AMMENDE DA 200 A 60o euro L’ARRESTO FINO AD UN MESE
IL LAVORATOREIL LAVORATORE
COSA DEVE FARE?COSA DEVE FARE?
Art.20 D.Lgs.81/2008Art.20 D.Lgs.81/2008CONTRIBUISCE INSIEME AL DATORE DI CONTRIBUISCE INSIEME AL DATORE DI
LAVORO,AI DIRIGENTI,AI PREPOSTILAVORO,AI DIRIGENTI,AI PREPOSTIALL’ ADEGUAMENTO DEGLI OBBLIGHI ALL’ ADEGUAMENTO DEGLI OBBLIGHI PREVISTI A TUTELA DELLA SALUTE E PREVISTI A TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVOROSICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO
•USA CORRETTAMENTE GLI STRUMENTI DI LAVORO…..USA CORRETTAMENTE GLI STRUMENTI DI LAVORO…..
•OSSERVA LE DISPOSIZIONI……OSSERVA LE DISPOSIZIONI……
•NON RIMUOVE O MODIFICA……NON RIMUOVE O MODIFICA……
•NON COMPIE DI PROPRIA INIZIATIVA…..NON COMPIE DI PROPRIA INIZIATIVA…..
•SEGNALA AL DT, DIRIGENTI E PREPOSTI…..SEGNALA AL DT, DIRIGENTI E PREPOSTI…..
•SI SOTTOPONE A CONTROLLI SANITARI…..SI SOTTOPONE A CONTROLLI SANITARI…..
•SEGUE I PROGRAMMI DI FOORMAZIONE E DI ADDESTRAMENTO…..SEGUE I PROGRAMMI DI FOORMAZIONE E DI ADDESTRAMENTO…..
I LAVORATORI POSSONO ESSERE I LAVORATORI POSSONO ESSERE INCARICATI DI ATTUARE ALCUNE MISURE INCARICATI DI ATTUARE ALCUNE MISURE DI EMERGENZADI EMERGENZA
Pronto soccorso Evacuazione dei
lavoratori Prevenzione e lotta
antincendio Gestione
dell’emergenza
IL Rappresentante dei Lavoratori per la SicurezzaIL Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
CHI E’?CHI E’?PERSONA O PERSONE ELETTE O DESIGNATE, IN TUTTE LE PERSONA O PERSONE ELETTE O DESIGNATE, IN TUTTE LE AZIENDE O UNITA’ PRODUTTIVE, PER RAPPRESENTARE IAZIENDE O UNITA’ PRODUTTIVE, PER RAPPRESENTARE ILAVORATORI RELATIVAMENTE AGLI ASPETTI DELLA LAVORATORI RELATIVAMENTE AGLI ASPETTI DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA DURANTE IL LAVOROSALUTE E DELLA SICUREZZA DURANTE IL LAVORO
N° DIPENDENTIN° DIPENDENTI
• eletto all’interno direttamente dai lavoratorieletto all’interno direttamente dai lavoratori• individuato per più aziende nell’ambito territoriale oindividuato per più aziende nell’ambito territoriale o del compartodel comparto
n < 15n < 15
• eletto o designato dai lavoratori nell’ambito delle eletto o designato dai lavoratori nell’ambito delle rappresentanze sindacali in aziendarappresentanze sindacali in azienda• eletto o designato dai lavoratori all’interno, ineletto o designato dai lavoratori all’interno, in assenza delle rappresentanze sindacali assenza delle rappresentanze sindacali
n > 15n > 15
RLSRLS (modalità di elezione e numero)(modalità di elezione e numero)
n < 200n < 200 1 1
201< n <1000 3 3
6 6 n > 1000n > 1000
R
LS:
CO
SA D
EVE
FAR
E?R
LS:
CO
SA D
EVE
FAR
E?• RICEVERICEVE INFORMAZIONI E DOCUMENTAZIONE AZIENDALE, INFORMAZIONI E DOCUMENTAZIONE AZIENDALE, INFORMAZIONI DAI SERVIZI DI VIGILANZA, ADEGUATAINFORMAZIONI DAI SERVIZI DI VIGILANZA, ADEGUATA FORMAZIONEFORMAZIONE
• PARTECIPAPARTECIPA ALLA RIUNIONE PERIODICA DI PREVENZIONEALLA RIUNIONE PERIODICA DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHIE PROTEZIONE DAI RISCHI
• AVVERTEAVVERTE IL RESPONSABILE DELL’AZIENDA DEI RISCHI IL RESPONSABILE DELL’AZIENDA DEI RISCHI INDIVIDUATI NEL CORSO DELLA SUA ATTIVITAINDIVIDUATI NEL CORSO DELLA SUA ATTIVITA• ACCEDEACCEDE AI LUOGHI DI LAVOROAI LUOGHI DI LAVORO
• PROMUOVEPROMUOVE L’ELABORAZIONE, L’INDIVIDUAZIONE E L’ELABORAZIONE, L’INDIVIDUAZIONE E L’ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONEL’ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE
• FORMULAFORMULA OSSERVAZIONI IN CASO DI VISITE E VERIFICHEOSSERVAZIONI IN CASO DI VISITE E VERIFICHE DELLE AUTORITA’ COMPETENTIDELLE AUTORITA’ COMPETENTI
• DEVE ESSERE PREVENTIVAMENTE CONSULTATO:DEVE ESSERE PREVENTIVAMENTE CONSULTATO:- - per la designazione addetti SPP, prevenzione incendi, prontoper la designazione addetti SPP, prevenzione incendi, pronto soccorsosoccorso- per la definizione del piano di attività per pronto soccorso,- per la definizione del piano di attività per pronto soccorso, evacuazione e prevenzione incendievacuazione e prevenzione incendi- per la valutazione dei rischi- per la valutazione dei rischi-per la formazione addetti a pronto soccorso, evacuazione antincendioper la formazione addetti a pronto soccorso, evacuazione antincendio
IL MEDICO COMPETENTEIL MEDICO COMPETENTE
CHI E’?CHI E’?
MEDICO IN POSSESSO DI SPECIALIZZAZIONE IN MEDICO IN POSSESSO DI SPECIALIZZAZIONE IN MEDICINA DEL LAVORO, DOCENZA O LIBERA DOCENZAMEDICINA DEL LAVORO, DOCENZA O LIBERA DOCENZAIN MEDICINA DEL LAVORO E AUTORIZZAZIONE ECC.IN MEDICINA DEL LAVORO E AUTORIZZAZIONE ECC.
COSACOSA DEVE FARE?DEVE FARE?
•FARE CONSULENZA SULLA TUTELA DELLA SALUTE DEI FARE CONSULENZA SULLA TUTELA DELLA SALUTE DEI LAVORATORILAVORATORI
•EFFETTUARE LA SORVEGLIANZA SANITARIAEFFETTUARE LA SORVEGLIANZA SANITARIA E LEE LE VISITE RICHIESTE DAL LAVORATORE VISITE RICHIESTE DAL LAVORATORE (se correlate ai rischi professionali)(se correlate ai rischi professionali)
• ISTITUIRE ED AGGIORNARE UNA CARTELLA ISTITUIRE ED AGGIORNARE UNA CARTELLA SANITARIA E DI RISCHIOSANITARIA E DI RISCHIO (da tenere presso il DdL con (da tenere presso il DdL con salvaguardia del segreto professionale) PER OGNIsalvaguardia del segreto professionale) PER OGNI LAVORATORE SOTTOPOSTO A SORVEGLIANZA LAVORATORE SOTTOPOSTO A SORVEGLIANZA SANITARIASANITARIA
MC
: C
OSA
DEV
E FA
RE?
MC
: C
OSA
DEV
E FA
RE?
• ESPRIMERE GIUDIZI DI IDONEITA’ESPRIMERE GIUDIZI DI IDONEITA’ ALLA MANSIONE EDALLA MANSIONE ED INFORMARE IL DdL ED IL LAVORATORE DELL’EVENTUALEINFORMARE IL DdL ED IL LAVORATORE DELL’EVENTUALE GIUDIZIO DI INIDONEITA’ PARZIALE, TEMPORANEA O GIUDIZIO DI INIDONEITA’ PARZIALE, TEMPORANEA O TOTALETOTALE
• COLLABORARE:COLLABORARE: - alla VdR e al documento di valutazione dei rischi- alla VdR e al documento di valutazione dei rischi - alla predisposizione delle misure per la tutela della - alla predisposizione delle misure per la tutela della salute dei lavoratorisalute dei lavoratori - alla predisposizione del servizio di pronto soccorso- alla predisposizione del servizio di pronto soccorso - all’attività di formazione ed informazione dei lavoratori- all’attività di formazione ed informazione dei lavoratori
• VISITARE GLI AMBIENTI DI LAVOROVISITARE GLI AMBIENTI DI LAVORO
• PARTECIPARE ALLA RIUNIONE PERIODICA PARTECIPARE ALLA RIUNIONE PERIODICA (ALMENO ANNUALE) DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (ALMENO ANNUALE) DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHIDAI RISCHI
Valutazione del rischio
D. Lgs. 81/2008 (valutazione dei rischi)• Sul piano giuridico:• È un obbligo diretto per tutti i
datori di lavoro e di collaborazione per i RSPP e i MC;
• Sul piano tecnico procedurale:• È lo strumento fondamentale
con cui fare riferimento per la gestione dei problemi relativi all’igiene, alla sicurezza del lavoratore all’interno dell’azienda
Definizione di leggeD.lgs. 81/08Art 2 comma 1lettera q):“valutazione dei rischi»: valutazione globale e
documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell'ambito dell'organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza;”
Articolo 28 - Oggetto della valutazione dei rischi 1. La valutazione di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), anche
nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell’ accordo europeo dell’8 ottobre 2004 e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all’età, alla provenienza da altri Paesi e quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro.
Articolo 29 - Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi
1. Il datore di lavoro effettua la valutazione ed elabora il documento di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, nei casi di cui all’articolo 41.
VALUTAZIONE DEL RISCHIO
STIMA DELLA POSSIBILITA’ CHE SI PRODUCA IL DANNO
PER DEFINIRE DELLE PRIORITA’ PREVENTIVE ED ASSUMERE
DECISIONI.
LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO
ANALISI CICLO PRODUTTIVO
(strutture, impianti, processi…)
INDIVIDUAZIONE DEI PERICOLI
VALUTAZIONE DEI RISCHI
IDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI TUTELA
ATTUATEPROGRAMMATE
RISCHIO RESIDUO !!! Condizione di rischio che permane a valle di ogni azione di adeguamento e destinata a ridursi
progressivamente nel tempo in relazione alla continua azione di miglioramento
ORGANIZZATIVE
TECNICHE
PROCEDURALI
CONTROLLO SANITARIO
DPI
RISCHIO RESIDUO
VALUTAZIONE DEL RISCHIO…
MISURE DI TUTELA …
VALUTAZIONE DEL RISCHIO…
MISURE DI TUTELA …
RISCHIO RESIDUO
RISCHIO RESIDUO
RISCHIO ACCETTABILE !!!!??
Condizioni diACCETTABILITA’ DEL RISCHIO
Condizione 1= rispetto degli standard di legge applicabiliCondizione 2 = rispetto degli standard tecnici vigenti ed
applicabiliCondizione 3 = rispetto degli standard più evoluti ed applicabili
di volta in volta in relazione alla continua evoluzione delle conoscenze tecnico scientifiche
La prima condizione è da ritenere inderogabile, gli altri standard possono essere invece identificati come tappe intermedie ed obiettivo finale dell’azione di miglioramento.
N B : Q UAN DO S I R IL E V A IL DAN N O IL R IS C HIO N O N E ’ MAI AC C E T T AB IL E
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LA DIMENSIONE DEL RISCHIOLA DIMENSIONE DEL RISCHIO
“Combinazione della probabilità di un evento dannoso e della entità delle sue conseguenze” (UNI 11230)
La valutazione del rischio si basa su due elementi:- probabilità del verificarsi di un evento dannoso- magnitudo (gravità) delle conseguenze (entità del danno)
-Oltre naturalmente che - sul “giudizio esperto” legato a:
- grado di conoscenza- qualità delle informazioni
Esempio di matrice di valutazione del rischio (4X4 o 5X5)
R > 14 Rischio alto, azioni correttive indilazionabili 8 < R ≤ 14 Rischio medio, azioni correttive da programmare con urgenza 2 < R ≤ 8 Rischio basso, azioni correttive da programmare a medio termine R ≤ 2 Accettabile, trascurabile, azioni di mantenimento
Probabilità (P)
Gravità (D)
RISCHIO = P x D RISCHIO = P x D
Frequenza → Danno ↓
Livello improbabile remota occasionale probabile frequente
Livello Indice 0 1 2 3 4 catastrofico 5 0 5 10 15 20
critico 4 0 4 8 12 16 maggiore 3 0 3 6 9 12 minore 2 0 2 4 6 8
irrilevante 1 0 1 2 3 4
Sorveglianza sanitaria
La prevenzione primaria
APPROCCIO METODOLOGICO DI TUTTO L’INTERVENTO APPROCCIO METODOLOGICO DI TUTTO L’INTERVENTO PREVENTIVOPREVENTIVO
Individuare i pericoli e valutare i rischi Individuare i pericoli e valutare i rischi
Identificare gli esposti Identificare gli esposti
Adottare le Adottare le soluzionisoluzioni per eliminare o ridurre per eliminare o ridurre i rischi i rischi
tecnichetecniche organizzativeorganizzative proceduraliprocedurali comportamentalicomportamentali
Proteggere i lavoratori Proteggere i lavoratori
Informare e formare i lavoratori Informare e formare i lavoratori
Verificare su di essi l’esistenza di danni Verificare su di essi l’esistenza di danni
NORME COMUNITARIELE GERARCHIE PREVENTIVE
ELIMINAZIONE DEL RISCHIO ALLA FONTERIDUZIONE DEL RISCHIO ALLA FONTE
RIDUZIONE AL MINIMO DELLA ESPOSIZIONE AL RISCHIO DEI LAVORATORI
TRAMITE: MISURE TECNICHE ORGANIZZATIVE PROCEDURALI INF/FORMATIVE COMPORTAMENTALI CONTROLLO SANITARIO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI