PARMA E IL BIOLOGICO SEMINARIO Formazione ed informazione sulle certezze e problematiche del...

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PARMA E IL “BIOLOGICO” PARMA E IL “BIOLOGICO” SEMINARIO SEMINARIO Formazione ed informazione sulle certezze e problematiche del “Biologico” a Parma Corte di Giarola 26 gennaio 2005

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PARMA E IL PARMA E IL “BIOLOGICO”“BIOLOGICO”

SEMINARIOSEMINARIO

Formazione ed informazione sulle certezze e problematiche del “Biologico” a Parma

Corte di Giarola 26 gennaio 2005

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NORMATIVA ED ORGANISMI NORMATIVA ED ORGANISMI DI CERTIFICAZIONEDI CERTIFICAZIONE

Fabrizio Manfredi Fabrizio Manfredi

CODEX S.r.L.CODEX S.r.L.Organismo di Controllo e Certificazione per Organismo di Controllo e Certificazione per

l’Agricoltura Biological’Agricoltura Biologica

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Regolamento CEE 2092/91Regolamento CEE 2092/91Art. 8 e 9Art. 8 e 9

Istituisce un sistema di controllo gestito da una o più autorità di controllo e/o da organismi privati riconosciuti ai quali gli operatori debbano essere soggetti. (mod. con Reg CE 392/04)

Se affidato ad Organismi privati è necessario il riconoscimento da parte di una autorità incaricata anche della sorveglianza.

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Regolamento CEE 2092/91Regolamento CEE 2092/91Art. 8 e 9Art. 8 e 9

Per il riconoscimento di un ODC privato devono essere presi in considerazione:

Piano di controllo elaborato dall’ODCLe sanzioni che l’ODC prevede di imporreLe risorse adeguate e l’affidabilitàL’obiettività nei confronti degli operatoriDevono soddisfare i requisiti della norma

EN 45011

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Regolamento CEE 2092/91Regolamento CEE 2092/91Art. 8 e 9Art. 8 e 9

Gli ODC riconosciuti: a) Procurano che siano applicate le misure di

controllo e precauzionali di cui all’Allegato III.

b) Comunichino le informazioni e i dati che sono acquisiti durante il controllo al responsabile dell’azienda e all’autorità di controllo; ma anche possono scambiare le informazioni agli altri ODC di propria iniziativa (modifica con Reg. CE 392/04).

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Regolamento CEE 2092/91Regolamento CEE 2092/91Art. 8 e 9Art. 8 e 9

Gli ODC riconosciuti devono: Ove sia accertata una irregolarità (applicazione

art. 5 e 6 e nella applicazione delle misure dell’allegato III) far sopprimere le indicazioni alla produzione biologica per la partita o per l’intera produzione.

Se è accertata una infrazione manifesta o avente effetti prolungati, ritirare il diritto di commercializzare i prodotti con le diciture di conformità per un periodo da convenirsi con l’autorità competente.

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Decreto Legislativo n. 220/95Decreto Legislativo n. 220/95Attuazione degli art. 8 e 9 Regolamento CEE 2092/91Attuazione degli art. 8 e 9 Regolamento CEE 2092/91

Riconosce nel Mipaf l’autorità preposta al coordinamento della attività amministrativa e tecnico – scientifica e al riconoscimento degli ODC

La vigilanza sugli organismi di controllo autorizzati è esercitata dal Mipaf e dalle Regioni e Province autonome

Stabilisce i requisiti per il riconoscimento degli ODC

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Decreto Legislativo n. 220/95Decreto Legislativo n. 220/95Attuazione degli art. 8 e 9 Regolamento CEE 2092/91Attuazione degli art. 8 e 9 Regolamento CEE 2092/91

REQUISITI PER IL RICONOSCIMENTO:Verifica del possesso dei requisiti previsti dal Reg Cee 2092/91 e di quelli indicati nell’allegato I e II del Decreto 220/95, che sono:

1 – requisiti tecniciStruttura che salvaguardi l’imparzialità nei confronti degli operatori (Commissione di Certificazione)Utilizzazione di personale permanente con qualifiche adeguate Utilizzazione di personale tecnico qualificatoAdeguata dotazione di strutture destinate all’attività di controlloStruttura organizzativa in almeno quattro Regioni

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Decreto Legislativo n. 220/95Decreto Legislativo n. 220/95Attuazione degli art. 8 e 9 Regolamento CEE 2092/91Attuazione degli art. 8 e 9 Regolamento CEE 2092/91

2 –Requisiti dei Rappresentanti e degli Amministratori

Non devono aver riportato condanne penaliNon devono essere stati dichiarati falliti

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Procedure ODCProcedure ODC

PRINCIPALI AZIONI E PROCEDURE CHE PRINCIPALI AZIONI E PROCEDURE CHE UN ODC DEVE ATTIVARE:UN ODC DEVE ATTIVARE:

1.Piano di Controllo e Piano Annuale di Campionamento per garantire siano applicate le misure dell’Allegato III.

2.Sistema Sanzionatorio e sua applicazione3.Utilizzare adeguate risorse perReclutamento del Personale IspettivoFormazione del corpo ispettivo riguardo alle procedure di visita ispettiva

Aggiornamento e informazione del personale

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Piano di controlloPiano di controllo

E’ IL DOCUMENTO DOVE SONO DESCRITTE LE AZIONI CHE L’ODC DEVE SVOLGERE AL FINE DI ASSICURARE IL SERVIZIO IN CONFORMITA’ AL REG. CEE 2092/91

SCOPO: affinché le ispezioni preannunciate, non preannunciate e i campionamenti vengano applicate agli operatori in modo da dare le massime garanzie sul sistema di certificazione.

COME: gli operatori vengono suddivisi in “CLASSI DI RISCHIO” ognuna delle quali sarà soggetta ad un grado crescente di controllo collegato al grado di rischio presentato nella specifica classe.

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Piano di controlloPiano di controllo

SOGGETTI CR1 CR2 CR3

CR4

Produttori non licenziatari X

Produttori non licenz. con irregolarità

X

Produttori non licenz. con infrazioni

X

Produttori licenziatari con irregolarità

X

Produttori e Preparatori licenziatari

X

Prod. e Prep. licenziatari con infrazioni

X

Preparatori e Imp. non licenziatari

X

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Piano di controlloPiano di controllo

CLASSE DI RISCHIO 1:Produttori = n. 1 visita ispettiva/anno solarePreparatori e Importatori = n. 2 visite ispettive/anno solarePer tale classe vengono eseguiti i controlli minimi in quanto, non essendo licenziatari, non costituiscono alcun rischio circa l’affidabilità del sistema di certificazione.

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Piano di controlloPiano di controllo

CLASSE DI RISCHIO 2:Produttori = n. 1 visita ispettiva/anno solare + n. 1 visita non preannunciata sul 10% dei componentiPreparatori e Importatori = n. 2 visite ispettiva/anno solare + n. 1 visita ispettiva non preannunciata sul 10% dei componenti.

In questa classe sono compresi i produttori licenziatari senza irregolarità o infrazione ma anche i produttori non licenziatari con semplice infrazione

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Piano di controlloPiano di controllo

CLASSE DI RISCHIO 3:Produttori = n. 1 visita ispettiva/anno + n. 1 visita ispettiva non preannunciata sul 33% dei componenti della classe + n. 1 prelievo per analisi sul 33% diversi dai precedentiPreparatori e Importatori = n. 2 visite/anno per tutti + n. 1 visita ispettiva non preannunciata sul 33% dei componenti della classe + n. 1 prelievo per analisi sul 33% diversi dai precedentiPer un totale del 66% degli operatori che riceveranno un controllo dell’uno o dell’altro tipo Sono compresi produttori e preparatori licenziatari con irregolarità

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Piano di controlloPiano di controllo

CLASSE DI RISCHIO 4:Produttori = n. 1 visita ispettiva/anno + n. 1 visita ispettiva non preannunciata sul 100% dei componenti della classe + n. 1 prelievo per analisi sul 100% dei componenti la classePreparatori e Importatori = n. 2 visite/anno per tutti + n. 1 visita ispettiva non preannunciata sul 100% dei componenti della classe + n. 1 prelievo per analisi sul 100% diversi dai precedentiSono quelli che maggiormente possono mettere a rischio il sistema di certificazione – infatti ciascuno di essi riceverà sia ispezione s/preavviso che analisi.

Sono compresi produttori e preparatori licenziatari con infrazioni

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Piano di controlloPiano di controllo

Il Piano di Controllo è integrato dal PIANO ANNUALE DI CAMPIONAMENTOPrevede un numero “X” di campionamenti casuali sul numero complessivo degli operatori assoggettati su tutto il territorio nazionaleIn base al rapporto tra il numero di sanzioni comminate ed il numero di operatori assoggettati nell’anno precedente.Il numero di campionamenti da effettuare in base al metodo delle Classi di Rischio e quello del Piano di Campionamento viene integrato con campionamenti disposti dal tecnico ispettore in caso di sospetto.

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Struttura sanzionatoriaStruttura sanzionatoria

NON CONFORMITA’1.IRREGOLARITA’: mancato rispetto degli aspetti formali e della documentazione prevista che non comportino effetti prolungati o manifesti tali da indurre variazioni sostanziali dello status aziendale e che non alterino l’affidabilità dell’operatore.Se la ricaduta interessa solo una parte di produzione o di preparazione si deve far sopprimere le indicazioni di conformità solo su quella partita interessata dall’irregolarità.Se la ricaduta interessa tutta la produzione l’ODC farà sopprimere le indicazioni di conformità a tutta la produzione.Quando possibile la causa dell’Irregolarità deve essere rimossa o corretta per non produrre infrazione.

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Struttura sanzionatoriaStruttura sanzionatoria

2.INFRAZIONI: consiste in una inadempienza, manifesta o avente effetti prolungati, degli obblighi prescritti dalla Norma CEE che renda “inaffidabile” l’operatore e lo “status” di conformità dei prodotti.Sono sanzionabili con il ritiro del diritto di commercializzare i prodotti con le indicazioni di conformità per un periodo da convenirsi con l’Autorità Competente.

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Struttura sanzionatoriaStruttura sanzionatoria

Ai fini delle procedure possono essere individuate alcune Infrazioni:

- Violazioni continuate delle norme di produzione, preparazione, etichettatura

- Incapacità o impossibilità di attivare azioni correttive per sanare irregolarità o difformità procedurali rilevate

- Occultamento, falsificazione di documenti, registri, processi produttivi, etichette allo scopo di trarre in inganno l’ODC e il consumatore.

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Struttura sanzionatoriaStruttura sanzionatoria

3.DIFFORMITA’ PROCEDURALI: sono rappresentate da non conformità di lieve entità, non determinate mala fede, di facile e rapida rimozione che non influiscono sulla conformità del prodotto.Non danno luogo a sanzioni ma devono essere rimosse entro breve termine altrimenti di possono trasformare in Irregolarità o Infrazioni secondo il livello di gravità ed il campo di ricaduta.