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Dirittifondamentali.it (ISSN 2240-9823)
La Corte di Giustizia si pronuncia in materia di discriminazione basata sull’età e di
parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro
(CGUE, Sez. I, Sent. 14 marzo 2018, Causa C-482/16)
L’articolo 45 TFUE e gli articoli 2, 6 e 16 della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27
novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in
materia di occupazione e di condizioni di lavoro, offrendo una tutela effettiva nei
confronti delle discriminazioni fondate anche sull’età, devono essere interpretati nel
senso che non ostano ad una normativa nazionale la quale, per porre fine ad una
discriminazione basata sull’età – scaturente dall’applicazione di una normativa
nazionale che computa, ai fini dell’inquadramento dei lavoratori di un’impresa nella
tabella salariale, solo i periodi di attività maturati dopo i diciotto anni di età –,
sopprime, retroattivamente e nei confronti dell’insieme di tali lavoratori, un simile
limite di età ma autorizza esclusivamente il computo dell’esperienza acquisita presso
imprese che operano nel medesimo settore economico.
***
SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)
14 marzo 2018 (*)
«Rinvio pregiudiziale – Politica sociale – Articolo 45 TFUE – Principio di non
discriminazione fondata sull’età – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea –
Articolo 21, paragrafo 1 – Direttiva 2000/78/CE – Articoli 2, 6 e 16 – Data di riferimento
ai fini dell’avanzamento – Normativa discriminatoria di uno Stato membro che esclude
il computo dei periodi di attività maturati prima del compimento dei diciotto anni di
età ai fini della determinazione della remunerazione – Soppressione delle disposizioni
contrarie al principio di parità di trattamento»
Nella causa C-482/16,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi
dell’articolo 267 TFUE, dall’Oberlandesgericht Innsbruck (Tribunale superiore del
Land, Innsbruck, Austria), con decisione del 2 settembre 2016, pervenuta in cancelleria
il 7 settembre 2016, nel procedimento
Georg Stollwitzer
contro
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ÖBB Personenverkehr AG,
LA CORTE (Prima Sezione),
composta da R. Silva de Lapuerta, presidente di sezione, J.-C. Bonichot, A. Arabadjiev
(relatore), S. Rodin e E. Regan, giudici,
avvocato generale: P. Mengozzi
cancelliere: K. Malacek, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 5 luglio 2017,
considerate le osservazioni presentate:
– per G. Stollwitzer, da M. Orgler e J. Pfurtscheller, Rechtsanwälte;
– per l’ÖBB Personenverkehr AG, da C. Wolf, Rechtsanwalt;
– per il governo austriaco, da J. Schmoll e G. Hesse, in qualità di agenti;
– per la Commissione europea, da D. Martin e B.-R. Killmann, in qualità di agenti;
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 23 novembre
2017,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo
45 TFUE, dell’articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
nonché degli articoli 2, 6 e 16 della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre
2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di
occupazione e di condizioni di lavoro (GU 2000, L 303, pag. 16).
2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia fra il sig. Georg
Stollwitzer e l’ÖBB-Personenverkehr AG (in prosieguo: l’«ÖBB») in merito alla
legittimità del regime professionale remunerativo predisposto dal legislatore austriaco
al fine di rimuovere una discriminazione in ragione dell’età.
Contesto normativo
Direttiva 2000/78
3 Ai sensi del suo articolo 1, la direttiva 2000/78 «mira a stabilire un quadro
generale per la lotta alle discriminazioni fondate sulla religione o le convinzioni
personali, gli handicap, l’età o le tendenze sessuali, per quanto concerne l’occupazione
e le condizioni di lavoro al fine di rendere effettivo negli Stati membri il principio della
parità di trattamento».
4 L’articolo 2 della medesima direttiva dispone quanto segue:
«1. Ai fini della presente direttiva, per “principio della parità di trattamento” si
intende l’assenza di qualsiasi discriminazione diretta o indiretta basata su uno dei
motivi di cui all’articolo 1.
2. Ai fini del paragrafo 1:
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a) sussiste discriminazione diretta quando, sulla base di uno qualsiasi dei motivi di
cui all’articolo 1, una persona è trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o
sarebbe trattata un’altra in una situazione analoga;
b) sussiste discriminazione indiretta quando una disposizione, un criterio o una
prassi apparentemente neutri possono mettere in una posizione di particolare
svantaggio le persone che professano una determinata religione o ideologia di altra
natura, le persone portatrici di un particolare handicap, le persone di una particolare
età o di una particolare tendenza sessuale, rispetto ad altre persone, a meno che:
i) tale disposizione, tale criterio o tale prassi siano oggettivamente giustificati da una
finalità legittima e i mezzi impiegati per il suo conseguimento siano appropriati e
necessari (…)
(...)».
5 Ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera c), della predetta direttiva, la stessa si
applica, nei limiti dei poteri conferiti all’Unione europea, a tutte le persone, sia del
settore pubblico sia del settore privato, compresi gli enti di diritto pubblico, per quanto
attiene, in particolare, all’occupazione e alle condizioni di lavoro, comprese le
condizioni remunerative.
6 L’articolo 6, paragrafo 1, della medesima direttiva è formulato come segue:
«Fatto salvo l’articolo 2, paragrafo 2, gli Stati membri possono prevedere che le
disparità di trattamento in ragione dell’età non costituiscano discriminazione laddove
esse siano oggettivamente e ragionevolmente giustificate, nell’ambito del diritto
nazionale, da una finalità legittima, compresi giustificati obiettivi di politica del lavoro,
di mercato del lavoro e di formazione professionale, e i mezzi per il conseguimento di
tale finalità siano appropriati e necessari.
Tali disparità di trattamento possono comprendere in particolare:
a) la definizione di condizioni speciali di accesso all’occupazione e alla formazione
professionale, di occupazione e di lavoro, comprese le condizioni di licenziamento e di
remunerazione, per i giovani, i lavoratori anziani e i lavoratori con persone a carico,
onde favorire l’inserimento professionale o assicurare la protezione degli stessi;
b) la fissazione di condizioni minime di età, di esperienza professionale o di
anzianità di lavoro per l’accesso all’occupazione o a taluni vantaggi connessi
all’occupazione;
(...)».
7 L’articolo 16, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2000/78 prevede che gli Stati
membri prendano le misure necessarie per assicurare che tutte le disposizioni
legislative, regolamentari ed amministrative contrarie al principio della parità di
trattamento siano abrogate.
La normativa austriaca
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8 In seguito alla sentenza del 18 giugno 2009, Hütter (C-88/08, EU:C:2009:381),
nell’anno 2011 la Bundesgesetz zur Neuordnung der Rechtsverhältnisse der
Österreichischen Bundesbahnen (Bundesbahngesetz 1992) [legge federale attinente alla
ristrutturazione dei rapporti giuridici delle ferrovie federali austriache (legge federale
sulle ferrovie del 1992), BGBl. I, 825/1992)] è stata modificata (BGBl. I, 129/2011; in
prosieguo: la «legge federale sulle ferrovie del 2011»). Tale modifica ha introdotto,
all’articolo 53a di tale legge e a partire dal 1° gennaio 2004, una nuova determinazione
della data di riferimento ai fini dell’avanzamento.
9 Nella sentenza del 28 gennaio 2015, ÖBB Personenverkehr (C-417/13,
EU:C:2015:38), la Corte ha statuito che il regime instaurato all’articolo 53a della legge
federale sulle ferrovie del 2011 era contrario al diritto dell’Unione, in particolare agli
articoli 2 e 6, paragrafo 1, della direttiva 2000/78, dal momento che, allo scopo di
eliminare una discriminazione fondata sull’età, la modifica legislativa computava i
periodi di servizio anteriori al compimento dei diciotto anni di età, ma prevedeva al
contempo, e solo per i lavoratori vittime di tale discriminazione, una disposizione che
prolungava di un anno il periodo richiesto al fine dell’avanzamento in ciascuno dei
primi tre scatti remunerativi, comportando pertanto definitivamente una differenza di
trattamento basata sull’età. In seguito a tale sentenza, la legge federale sulle ferrovie
del 2011 è stata oggetto di una nuova modifica durante il 2015 (BGBl. I, 64/2015; in
prosieguo: la «legge federale sulle ferrovie del 2015»).
10 L’articolo 53a della legge federale sulle ferrovie del 2015 dispone quanto segue:
«(1) La data di riferimento ai fini dell’avanzamento di carriera è la data alla quale il
termine che consente di accedere allo scatto remunerativo superiore comincia a
decorrere per la prima volta.
(2) Nella determinazione della data di riferimento ai fini dell’avanzamento di
carriera devono essere presi in considerazione esclusivamente i periodi maturati
nell’ambito di un rapporto di lavoro o di formazione in quanto apprendista presso:
a) [l’ÖBB], uno dei suoi danti causa o, a partire dall’attuazione di procedimenti
regolari di scissione e di riorganizzazione relativi all’ÖBB-Holding AG, presso società
di cui alla parte 3 della presente legge federale – nella versione della legge federale
pubblicata nel BGBL, I 138/2003 –, presso i loro aventi causa e imprese scaturite da una
di tali società a seguito delle misure di ristrutturazione adottate nel quadro del diritto
delle società in vigore, nonché imprese alle quali i rapporti di lavoro degli agenti
impiegati al 31 dicembre 2003 dal[l’ÖBB] sono stati trasferiti contrattualmente o in
seguito ad un (o a molteplici) trasferimento(i) d’impresa, e
b) imprese di infrastrutture ferroviarie e/o di trasporto ferroviario di uno Stato
membro dello Spazio economico europeo (SEE), della Repubblica di Turchia o della
Confederazione svizzera, nei limiti in cui un simile obbligo deriva dai rispettivi accordi
di associazione o di libera circolazione.
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(3) L’avanzamento avviene il 1° gennaio successivo alla scadenza del termine per
l’avanzamento.
(...)
(5) Dopo aver debitamente comunicato e provato i periodi di servizio precedenti, al
più tardi alla scadenza del termine indicato al paragrafo 4, l’inquadramento è
effettuato secondo gli scatti remunerativi delle griglie salariali presenti agli allegati 2 e
2a delle [Allgemeine Vertragsbedingungen für Dienstverträge bei den Österreichischen
Bundesbahnen (AVB) (Condizioni generali applicabili ai contratti di lavoro con il
servizio delle ferrovie austriache)], sulla base della data di riferimento ai fini
dell’avanzamento determinata conformemente al paragrafo 2.
(6) L’inquadramento previsto al paragrafo 5 non comporta nessuna riduzione dei
salari percepiti prima della pubblicazione della [legge federale sulle ferrovie del 2015].
Se l’inquadramento in applicazione del paragrafo 5 comporta una riduzione del salario
percepito rispetto all’ultimo mese precedente la pubblicazione della [legge federale
sulle ferrovie del 2015], il predetto ultimo salario percepito è mantenuto fino a quando
il salario che risulta dall’inquadramento in applicazione del paragrafo 5 raggiunge il
livello di salario mantenuto, conformemente agli allegati 2 e 2a delle [condizioni
generali applicabili ai contratti di lavoro con il servizio delle ferrovie austriache].
(...)».
Procedimento principale e questioni pregiudiziali
11 Il sig. Stollwitzer ha cominciato a lavorare il 17 gennaio 1983 presso uno degli
aventi causa dell’ÖBB. Tenuto conto dei periodi di servizio maturati dal sig. Stollwitzer
prima della sua entrata in servizio, la data di riferimento ai fini dell’avanzamento del
medesimo è stata stabilita al 2 luglio 1980.
12 La predetta data determina tra l’altro il gruppo remunerativo nella griglia
salariale, nel contesto della quale un lavoratore ottiene ad intervalli regolari un
avanzamento di scatto. La stessa, a quell’epoca, era determinata calcolando i periodi
maturati prima dell’entrata in servizio, ad esclusione tuttavia dei periodi anteriori al
compimento dei diciotto anni di età. Il periodo richiesto per l’avanzamento era fissato a
due anni per tutti gli scatti.
13 Mediante l’adozione dell’articolo 53a della legge federale sulle ferrovie del 2015,
il legislatore austriaco, per quanto riguarda l’ÖBB, ha optato per una riforma completa
e retroattiva del computo dei periodi di attività pregressi svolti e ciò al fine di
sopprimere la discriminazione basata sull’età, come quella che era stata constatata
dalla Corte nella sua sentenza del 28 gennaio 2015, ÖBB Personenverkehr (C-417/13,
EU:C:2015:38).
14 Basandosi sulle sentenze del 18 giugno 2009, Hütter (C-88/08, EU:C:2009:381), e
del 28 gennaio 2015, ÖBB Personenverkehr (C-417/13, EU:C:2015:38), il sig. Stollwitzer
ha presentato un ricorso dinanzi al Landesgericht Innsbruck (Tribunale del Land,
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Innsbruck, Austria) contro l’ÖBB, affinché quest’ultimo fosse condannato a
corrispondergli una somma pari alla differenza tra il salario che ha percepito durante
gli anni dal 2008 al 2015 e quello che gli sarebbe stato dovuto, a suo giudizio, se i
periodi richiesti per l’avanzamento fossero stati calcolati secondo la situazione
giuridica esistente prima dell’entrata in vigore dell’articolo 53a della legge federale
sulle ferrovie del 2015, ma includendo i periodi di servizio anteriori al compimento del
suo diciottesimo compleanno.
15 Il Landesgericht Innsbruck (Tribunale del Land, Innsbruck) ha respinto il ricorso,
ritenendo che l’applicazione retroattiva dell’articolo 53a della legge federale sulle
ferrovie del 2015 avesse posto fine ad ogni discriminazione fondata sull’età. Dal
momento che il sig. Stollwitzer non era stato in grado di fornire la prova in merito ai
periodi di servizio richiesti in forza dell’articolo 53a, paragrafo 2, di tale legge, il calcolo
della data di riferimento ai fini della remunerazione non risultava assolutamente
modificato nel suo caso.
16 Il sig. Stollwitzer ha adito il giudice del rinvio, l’Oberlandesgericht Innsbruck
(Tribunale superiore del Land, Innsbruck, Austria), con un ricorso avverso tale
decisione. Parallelamente, ha introdotto un procedimento dinanzi al
Verfassungsgerichtshof (Corte costituzionale, Austria), al termine del quale
quest’ultimo ha dichiarato l’articolo 53a della legge federale sulle ferrovie del 2015
compatibile con il sistema costituzionale austriaco. Il Verfassungsgerichtshof (Corte
costituzionale) ha indicato a tale riguardo che, in seguito alla sentenza del 28 gennaio
2015, ÖBB Personenverkehr (C-417/13, EU:C:2015:38), le date di riferimento ai fini
dell’avanzamento dell’insieme dei lavoratori dell’impresa erano state ricalcolate in
modo scrupoloso. Nel caso in cui una modifica delle date di riferimento ai fini
dell’avanzamento avesse per effetto di sfavorire alcuni dei lavoratori, i salari esistenti
sarebbero mantenuti, conformemente all’articolo 53a, paragrafo 6, di tale legge (in
prosieguo: la «clausola di salvaguardia») per rispettare il principio del legittimo
affidamento.
17 Secondo il giudice del rinvio, occorre esaminare se l’articolo 53a della legge
federale sulle ferrovie del 2015 abbia effettivamente eliminato ogni discriminazione
fondata sull’età. A tale riguardo, si dovrebbe verificare se tale disposizione non instauri
un’altra forma di discriminazione rispetto alle norme precedentemente applicabili.
18 Pertanto, l’Oberlandesgericht Innsbruck (Tribunale superiore del Land,
Innsbruck) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le
seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se il diritto dell’Unione, al suo stato attuale – in particolare il principio generale
di diritto dell’Unione della parità di trattamento, il principio generale del divieto di
discriminazione fondata sull’età ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 3, TUE e dell’articolo
21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, il divieto di
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discriminazione insito nella libera circolazione dei lavoratori di cui all’articolo 45 TFUE
e la direttiva 2000/78 – debba essere interpretato nel senso che osta a una normativa
nazionale come quella in discussione nel procedimento principale, che al fine di
eliminare una discriminazione fondata sull’età accertata dalla Corte di giustizia
dell’Unione europea nella [sentenza del 28 gennaio 2015, ÖBB Personenverkehr
(C-417/13, EU:C:2015:38)], (vale a dire la mancata considerazione dei periodi di servizio
pregressi prestati dai dipendenti dell’[ÖBB] prima del compimento del diciottesimo
anno di età), tiene sì conto per una piccola parte dei dipendenti dell’ÖBB discriminati
in base alla vecchia normativa dei periodi di servizio pregressi prestati prima dei 18
anni (tuttavia solo quelli effettivamente maturati presso l’ÖBB e imprese pubbliche
equiparabili nel settore delle infrastrutture e/o dei trasporti ferroviari all’interno
dell’UE, nel SEE e in paesi che hanno stipulato accordi di associazione e/o di libera
circolazione con l’UE), ma per la maggior parte dei dipendenti dell’ÖBB
originariamente discriminati non considera tuttavia tutti gli altri periodi di servizio
maturati prima dei 18 anni, neppure, in particolare, quei periodi grazie ai quali i
dipendenti interessati dell’ÖBB acquisiscono la capacità di espletare meglio le loro
mansioni, come per esempio i periodi di servizio pregressi presso imprese di trasporti
private e presso altre imprese pubbliche del settore dei trasporti e/o delle infrastrutture
che producono, commercializzano o eseguono la manutenzione delle infrastrutture
utilizzate dal datore di lavoro [ÖBB] (materiale rotabile, rotaie, conduzioni, impianti
elettrici ed elettronici, apparecchiature di regolazione, costruzione stazioni e simili), o
presso imprese [equiparabili], e quindi di fatto sancisce definitivamente una disparità
di trattamento in ragione dell’età per la stragrande maggioranza dei dipendenti
dell’ÖBB interessati dalla vecchia normativa discriminatoria.
2) Se il comportamento di uno Stato membro, che detiene il 100% delle quote di
un’impresa di trasporto ferroviario e di fatto è il datore di lavoro dei dipendenti
occupati presso tale impresa, allorché tenta, per motivi di natura meramente fiscale,
attraverso emendamenti di legge retroattivi adottati negli anni 2011 e 2015, di
vanificare i diritti di detti lavoratori al pagamento di arretrati, sanciti dall’ordinamento
dell’Unione in base a una discriminazione accertata dalla Corte in diverse sentenze
(…), tra l’altro a motivo dell’età, riconosciuta anche in diverse sentenze di giudici
nazionali, tra cui l’Oberster Gerichtshof (Corte Suprema austriaca), integri le
condizioni poste dalla Corte nella sua giurisprudenza per stabilire una responsabilità
di tale Stato membro ai sensi del diritto dell’Unione, in particolare una violazione
sufficientemente qualificata del diritto dell’Unione, per esempio dell’articolo 2,
paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 1 della direttiva 2000/78/CE,
interpretato in diverse sentenze della Corte [sentenze del 18 giugno 2009, Hütter
(C-88/08, EU:C:2009:381), del 16 gennaio 2014, Pohl (C 429/12, EU:C:2014:12), e del 28
gennaio 2015, ÖBB Personenverkehr (C-417/13, EU:C:2015:38) ] (...)».
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Sulle questioni pregiudiziali
Sulla prima questione
19 Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo
45 TFUE nonché gli articoli 2, 6 e 16 della direttiva 2000/78 debbano essere interpretati
nel senso che ostano ad una normativa nazionale, come quella oggetto del
procedimento principale, che, al fine di eliminare una discriminazione fondata sull’età,
scaturente dall’applicazione di una normativa nazionale che prende in considerazione,
ai fini dell’inquadramento dei lavoratori nella tabellasalariale, esclusivamente i periodi
di attività maturati dopo i diciotto anni di età, sopprime, retroattivamente e nei
confronti dell’insieme di tali lavoratori, un limite di età siffatto ma autorizza
esclusivamente il computo dell’esperienza acquisita presso imprese che operano nel
medesimo settore economico.
20 Occorre, anzitutto, ricordare che, secondo una giurisprudenza costante della
Corte, tanto dal titolo e dal preambolo, quanto dal contenuto e dalla ratio della
direttiva 2000/78 emerge che essa intende stabilire un quadro generale per garantire a
tutti la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro,
offrendo una tutela effettiva nei confronti delle discriminazioni fondate su uno dei
motivi di cui al suo articolo 1, tra i quali figura l’età (v., segnatamente, sentenza del 10
novembre 2016, de Lange, C-548/15, EU:C:2016:850, punto 16 e giurisprudenza ivi
citata).
21 Occorre ricordare che, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2000/78,
ai fini di quest’ultima, il «principio della parità di trattamento» dev’essere inteso come
l’assenza di qualsiasi discriminazione diretta o indiretta basata su uno dei motivi di cui
all’articolo 1 della medesima direttiva.
22 Ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, lettera a), di tale direttiva, sussiste una
discriminazione diretta quando una persona, a motivo della sua età, è trattata meno
favorevolmente di quanto un’altra persona sia, sia stata o sarebbe trattata in una
situazione analoga. Ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, lettera b), della direttiva
2000/78, sussiste una discriminazione indiretta quando una disposizione, un criterio o
una prassi apparentemente neutri possono mettere in una posizione di particolare
svantaggio le persone di una particolare età rispetto ad altre persone, a meno che tale
disposizione, tale criterio o tale prassi siano oggettivamente giustificati da una finalità
legittima e i mezzi impiegati per il suo conseguimento siano appropriati e necessari.
23 Come emerge dal fascicolo di cui dispone la Corte, l’articolo 53a della legge
federale sulle ferrovie del 2015 prevede tre fasi. La prima fase consiste nel ricalcolare
retroattivamente la data di riferimento ai fini dell’avanzamento del lavoratore
interessato nella griglia salariale attinente alla sua occupazione. Pertanto, per il calcolo
di tale nuova data, la normativa stessa tiene in considerazione esclusivamente, in modo
integrale ed indipendentemente dall’età alla quale il lavoratore li ha svolti, i periodi di
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attività svolti anteriormente presso le imprese ferroviarie nazionali, di altri Stati
membri e della Repubblica di Turchia nonché della Confederazione svizzera. Tale
nuova normativa non prevede al contrario nessun computo degli altri periodi di
attività svolti anteriormente dal suddetto lavoratore.
24 La seconda fase consiste nel reinquadrare il lavoratore interessato in funzione
della nuova data di riferimento ai fini del suo avanzamento, vale a dire applicargli il
regime istituito dall’articolo 53a della legge federale sulle ferrovie del 2015. La nuova
data di riferimento considerata ai fini dell’avanzamento può pertanto condurre ad un
aumento del salario percepito e quindi comportare il versamento degli arretrati
salariali. Conformemente alla clausola di salvaguardia, se la nuova data di riferimento
ai fini dell’avanzamento conduce ad un inquadramento del lavoratore interessato in
uno scatto inferiore, il salario effettivamente percepito al momento della
determinazione di tale nuova data è mantenuto per ragioni volte alla tutela dei diritti
acquisiti. Tale salario gli è garantito fino a quando il lavoratore abbia svolto il periodo
di servizio necessario per raggiungere uno scatto superiore sulla base della nuova data
di riferimento ai fini dell’avanzamento.
25 La terza fase prevista dal legislatore austriaco consiste nell’introduzione, per tutti
i lavoratori dell’ÖBB, di uno scatto salariale supplementare prima dell’ultimo scatto,
destinato a compensare gli effetti pecuniari negativi che, in sua mancanza, la modifica
della data di riferimento per il loro avanzamento comporterebbe.
26 Occorre esaminare se tale normativa non perpetui le discriminazioni fondate
sull’età dei regimi anteriori e non instauri una nuova discriminazione a causa dell’età
tra i lavoratori dell’ÖBB.
27 Secondo il giudice del rinvio, l’aumento del salario che risulterebbe dal computo,
conformemente alle sentenze del 18 giugno 2009, Hütter (C-88/08, EU:C:2009:381), e del
28 gennaio 2015, ÖBB Personenverkehr (C-417/13, ECLI:EU:C:2015:38), dei periodi di
servizio assolti prima dei diciotto anni di età, sarebbe annullato dal regime istituito
dall’articolo 53a della legge federale sulle ferrovie del 2015 a causa, in primo luogo,
dell’assenza quasi totale del computo dei periodi di servizio maturati tra i diciotto anni
di età e l’entrata in servizio, periodi che, peraltro, permetterebbero al lavoratore
interessato di espletare meglio le proprie mansioni, in secondo luogo, dell’introduzione
di un nuovo penultimo scatto remunerativo e, in terzo luogo, della clausola di
salvaguardia. Tali misure condurrebbero in ogni caso ad una riduzione del reddito
percepito durante l’intera vita professionale dei lavoratori che fino ad allora non erano
discriminati.
28 In primo luogo, occorre rilevare che il giudice del rinvio si basa su
un’interpretazione erronea di tali sentenze. Infatti, una conformità della normativa
nazionale con la sentenza del 28 gennaio 2015, ÖBB Personenverkehr (C-417/13,
EU:C:2015:38), non conferisce necessariamente il diritto, per i lavoratori che sono stati
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oggetto della discriminazione constatata dalla Corte, ad un simile aumento salariale.
Come ha indicato la Corte ai punti da 43 a 45 di tale sentenza, se è vero che gli Stati
membri, conformemente all’articolo 16 della direttiva 2000/78, sono tenuti ad abrogare
tutte le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative contrarie al principio
della parità di trattamento, tale articolo non impone loro tuttavia di adottare
determinati provvedimenti in caso di violazione del divieto di discriminazione ma
lascia ai medesimi la libertà di scegliere, fra le varie soluzioni atte a conseguire lo scopo
che esso contempla, quella che appare la più adatta a tale effetto, in funzione delle
situazioni che possono presentarsi.
29 Un adeguamento siffatto, al fine di sopprimere una discriminazione fondata
sull’età, ai sensi all’articolo 16 di tale direttiva, non avrà pertanto necessariamente
quale conseguenza di consentire ad un lavoratore, i cui periodi di attività maturati
prima del compimento dei diciotto anni di età non sono stati considerati nel calcolo del
suo avanzamento a causa dell’applicazione della normativa nazionale discriminatoria,
di ottenere una compensazione finanziaria che corrisponde alla differenza tra il salario
che avrebbe percepito in assenza di discriminazione e quello che ha effettivamente
percepito.
30 In altri termini, la soppressione di una discriminazione non comporta che la
persona discriminata nella vigenza del regime legale anteriore benefici in modo
automatico del diritto di percepire retroattivamente una simile differenza di salario o
un aumento dei salari futuri. Ciò avviene soltanto se, e fintantoché, il legislatore
nazionale non abbia adottato misure che ristabiliscono la parità di trattamento. Infatti,
in tale caso, il rispetto del principio di uguaglianza può essere garantito solo mediante
la concessione alle persone appartenenti alla categoria sfavorita degli stessi vantaggi di
cui beneficiano le persone della categoria privilegiata, regime che, in assenza della
corretta applicazione del diritto dell’Unione, resta il solo sistema di riferimento valido
(sentenza del 28 gennaio 2015, ÖBB Personenverkehr, C-417/13, EU:C:2015:38, punto 46
e giurisprudenza ivi citata).
31 Come ha rilevato l’avvocato generale al paragrafo 36 delle sue conclusioni, al fine
di eliminare la discriminazione fondata sull’età constatata dalla Corte nella sentenza
del 18 giugno 2009, Hütter (C-88/08, EU:C:2009:381), il legislatore austriaco era dunque
libero di decidere, come ha fatto, di modificare retroattivamente l’intero sistema di
computo dei periodi di attività pregressi. La rimozione pura e semplice del divieto di
contabilizzazione dell’esperienza professionale acquisita prima del compimento dei
diciotto anni di età era solo una delle possibilità che si offrivano a tale legislatore per
conformarsi alle disposizioni della direttiva 2000/78.
32 Occorre parimenti constatare che, a causa della sua entrata in vigore retroattiva, il
criterio dell’età è formalmente soppresso, e ciò consente pertanto un computo
dell’esperienza maturata, qualunque sia l’età alla quale è stata acquisita.
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33 Inoltre, l’articolo 53a della legge federale sulle ferrovie del 2015 è
indifferentemente applicabile a tutti i lavoratori dell’ÖBB, quindi sia a quelli che erano
discriminati dal precedente sistema sia a quelli che quest’ultimo favoriva, e trasferisce
tutti i summenzionati lavoratori nel nuovo sistema remunerativo che instaura.
34 L’articolo 53a della legge federale sulle ferrovie del 2015 si distingue a tale
riguardo dalla normativa nazionale oggetto dei procedimenti che hanno dato luogo
alle sentenze dell’11 novembre 2014, Schmitzer (C-530/13, EU:C:2014:2359), e del 28
gennaio 2015, ÖBB Personenverkehr (C-417/13, EU:C:2015:38), nelle quali la nuova
normativa dispiegava i suoi effetti solo nei confronti dei lavoratori discriminati
dall’antico sistema e manteneva pertanto la differenza di trattamento tra i due gruppi
di lavoratori quanto al loro inquadramento nel livello remunerativo.
35 In secondo luogo, il giudice del rinvio rileva che ai lavoratori che hanno maturato
prima dei diciotto anni di età periodi di attività o di formazione che non rientrano tra
quelli presi in considerazione sulla base del regime dell’articolo 53a della legge
federale sulle ferrovie del 2015 (in prosieguo: l’«esperienza non pertinente»),
analogamente a quanto accadeva prima dell’entrata in vigore di tale legge, è rifiutato il
computo di tali periodi, e ciò tanto ai fini della determinazione della remunerazione
percepita prima della pubblicazione della suddetta legge, il cui mantenimento è
garantito in forza della clausola di salvaguardia, quanto ai fini del versamento degli
arretrati salariali non ancora prescritti.
36 Tuttavia, tale categoria è composta esclusivamente di lavoratori che dispongono
solo di un’esperienza non pertinente.
37 Pertanto, la considerazione formulata dal giudice del rinvio, secondo la quale una
discriminazione sulla base dell’età potrebbe risultare dal mancato computo dei periodi
maturati prima dei diciotto anni presso altre imprese, rimette in discussione le nuove
modalità di computo dell’esperienza decise dal legislatore nazionale.
38 Il governo austriaco fa valere a tale riguardo che il computo, da parte della
precedente normativa, senza restrizione e per metà, dell’esperienza non pertinente
andava al di là della ricompensa dell’esperienza acquisita nel settore interessato e, in
sostanza, presentava i medesimi svantaggi del criterio dell’età, poiché non si basava
sull’esperienza che consentiva al lavoratore interessato di meglio espletare le proprie
mansioni al servizio dell’ÖBB.
39 A tale riguardo, occorre ricordare, da un lato, che secondo una giurisprudenza
costante della Corte, la ricompensa dell’esperienza acquisita nel settore interessato, che
ponga il lavoratore in grado di espletare meglio le proprie mansioni, costituisce un
obiettivo legittimo di politica salariale (v., in tal senso, sentenze del 3 ottobre 2006,
Cadman, C-17/05, EU:C:2006:633, punti 34 e seguenti, e del 18 giugno 2009, Hütter,
C-88/08, EU:C:2009:381, punto 47 nonché giurisprudenza ivi citata). Il datore di lavoro
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è quindi, in via di principio, libero di tener conto, nella remunerazione, solo di tali
periodi di attività maturati anteriormente.
40 Dall’altro lato, la Corte ha ritenuto che, se è vero che una disposizione di diritto
nazionale che computa solo alcuni periodi di attività anteriori e non ne considera altri è
certamente idonea a comportare una differenza di trattamento tra i lavoratori in
funzione della data della loro assunzione da parte dell’impresa interessata, tale
differenza non è, direttamente o indirettamente, basata sull’età né su un evento
connesso all’età. Infatti, è l’esperienza acquisita presso altre imprese a non essere
computata, indipendentemente dall’età alla quale è stata acquisita o dall’età alla quale
il lavoratore interessato è stato assunto (v., in tal senso, sentenza del 7 giugno 2012,
Tyrolean Airways Tiroler Luftfahrt Gesellschaft, C-132/11, EU:C:2012:329, punto 29).
41 In terzo luogo, quanto alla clausola di salvaguardia, in forza della quale se la
nuova data di riferimento ai fini dell’avanzamento comporta un inquadramento del
lavoratore interessato in uno scatto inferiore, il salario effettivamente percepito al
momento della determinazione di tale nuova data è mantenuto, emerge dal fascicolo di
cui dispone la Corte che tale clausola offre al lavoratore la garanzia di un trasferimento
nel nuovo sistema senza perdita finanziaria, nel rispetto dei diritti acquisiti e della
tutela del legittimo affidamento, che costituisce un obiettivo legittimo di politica
dell’occupazione e del mercato del lavoro.
42 In ogni caso, si deve rilevare che una simile clausola interessa solo i lavoratori che
non possono più far valere la loro esperienza non pertinente. Pertanto, un’asserita
discriminazione connessa alle conseguenze dell’applicazione della clausola di
salvaguardia non sarebbe in ogni caso basata sul criterio dell’età, ma sulle modalità di
computo dell’esperienza anteriore. Orbene, emerge dai punti 39 e 40 della presente
sentenza che un simile fondamento non potrebbe, nel caso di specie, essere rimesso in
causa.
43 Lo stesso vale quanto all’introduzione di un penultimo scatto remunerativo,
diretto, come emerge, in particolare, dalle risposte ad un quesito posto dalla Corte, a
compensare gli effetti connessi ad un inquadramento in uno scatto inferiore.
44 Pertanto, alla luce degli obblighi che incombono agli Stati membri in forza del
diritto dell’Unione per quanto riguarda la soppressione di una discriminazione basata
sull’età al momento del computo dei periodi di attività anteriori e alla luce della libertà
di cui dispone il legislatore nazionale per gestire il regime salariale dei lavoratori
dell’ÖBB, si deve constatare che la modifica necessaria del diritto vigente non perde il
suo carattere non discriminatorio per il fatto che non implica, nel quadro di un
trasferimento globale dei lavoratori in un nuovo sistema di computo dell’esperienza
anteriore non comportante una differenza di trattamento fondata sull’età, che siano
avvantaggiati tutti i lavoratori. È evidente quindi, in tale contesto, che il legislatore
austriaco non supera i limiti del potere di cui gode in materia.
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45 Pertanto, si deve considerare, tenuto conto dell’ampio margine di valutazione
discrezionale riconosciuto agli Stati membri non soltanto nella scelta di perseguire uno
scopo determinato in materia di politica sociale e di occupazione, ma altresì nella
definizione delle misure atte a realizzare detto scopo, che il legislatore austriaco,
nell’ambito del procedimento di adozione dell’articolo 53a della legge federale sulle
ferrovie del 2015, rispetta un equilibrio tra, da un lato, la soppressione della
discriminazione sulla base dell’età e, dall’altro, il mantenimento dei diritti acquisiti in
vigenza del precedente regime legale.
46 Quanto, infine, all’articolo 45 del TFUE, nei limiti in cui l’articolo 53a della legge
federale sulle ferrovie del 2015 prevede esplicitamente il computo dei periodi di
attività anteriori nel settore ferroviario svolti in altri Stati membri, si deve constatare
che la Corte non dispone di nessun elemento che consenta di verificare un’eventuale
violazione della libera circolazione dei lavoratori prevista dal predetto articolo.
47 Alla luce delle considerazioni che precedono, si deve rispondere alla prima
questione che l’articolo 45 TFUE e gli articoli 2, 6 e 16 della direttiva 2000/78 devono
essere interpretati nel senso che non ostano ad una normativa nazionale, come quella
oggetto del procedimento principale, che, per porre fine ad una discriminazione basata
sull’età – scaturente dall’applicazione di una normativa nazionale che computa, ai fini
dell’inquadramento dei lavoratori di un’impresa nella tabella salariale, solo i periodi di
attività maturati dopo i diciotto anni di età – sopprime, retroattivamente e nei confronti
dell’insieme di tali lavoratori, un simile limite di età ma autorizza esclusivamente il
computo dell’esperienza acquisita presso imprese che operano nel medesimo settore
economico.
Sulla seconda questione
48 Alla luce della risposta fornita alla prima questione, non è necessario rispondere
alla seconda questione.
Sulle spese
49 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce
un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle
spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non
possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara:
L’articolo 45 TFUE e gli articoli 2, 6 e 16 della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del
27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in
materia di occupazione e di condizioni di lavoro, devono essere interpretati nel
senso che non ostano ad una normativa nazionale, come quella oggetto del
procedimento principale, che, per porre fine ad una discriminazione basata sull’età –
scaturente dall’applicazione di una normativa nazionale che computa, ai fini
dell’inquadramento dei lavoratori di un’impresa nella tabella salariale, solo i periodi
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di attività maturati dopo i diciotto anni di età – sopprime, retroattivamente e nei
confronti dell’insieme di tali lavoratori, un simile limite di età ma autorizza
esclusivamente il computo dell’esperienza acquisita presso imprese che operano nel
medesimo settore economico.