parità di trattamento in materia di occupazione e di ... · L’articolo 45 TFUE e gli articoli 2,...

14
Dirittifondamentali.it (ISSN 2240-9823) La Corte di Giustizia si pronuncia in materia di discriminazione basata sull’età e di parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (CGUE, Sez. I, Sent. 14 marzo 2018, Causa C-482/16) L’articolo 45 TFUE e gli articoli 2, 6 e 16 della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, offrendo una tutela effettiva nei confronti delle discriminazioni fondate anche sull’età, devono essere interpretati nel senso che non ostano ad una normativa nazionale la quale, per porre fine ad una discriminazione basata sull’età – scaturente dall’applicazione di una normativa nazionale che computa, ai fini dell’inquadramento dei lavoratori di un’impresa nella tabella salariale, solo i periodi di attività maturati dopo i diciotto anni di età –, sopprime, retroattivamente e nei confronti dell’insieme di tali lavoratori, un simile limite di età ma autorizza esclusivamente il computo dell’esperienza acquisita presso imprese che operano nel medesimo settore economico. *** SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione) 14 marzo 2018 (*) «Rinvio pregiudiziale – Politica sociale – Articolo 45 TFUE – Principio di non discriminazione fondata sull’età – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Articolo 21, paragrafo 1 – Direttiva 2000/78/CE – Articoli 2, 6 e 16 – Data di riferimento ai fini dell’avanzamento – Normativa discriminatoria di uno Stato membro che esclude il computo dei periodi di attività maturati prima del compimento dei diciotto anni di età ai fini della determinazione della remunerazione – Soppressione delle disposizioni contrarie al principio di parità di trattamento» Nella causa C-482/16, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dall’Oberlandesgericht Innsbruck (Tribunale superiore del Land, Innsbruck, Austria), con decisione del 2 settembre 2016, pervenuta in cancelleria il 7 settembre 2016, nel procedimento Georg Stollwitzer contro

Transcript of parità di trattamento in materia di occupazione e di ... · L’articolo 45 TFUE e gli articoli 2,...

Dirittifondamentali.it (ISSN 2240-9823)

La Corte di Giustizia si pronuncia in materia di discriminazione basata sull’età e di

parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro

(CGUE, Sez. I, Sent. 14 marzo 2018, Causa C-482/16)

L’articolo 45 TFUE e gli articoli 2, 6 e 16 della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27

novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in

materia di occupazione e di condizioni di lavoro, offrendo una tutela effettiva nei

confronti delle discriminazioni fondate anche sull’età, devono essere interpretati nel

senso che non ostano ad una normativa nazionale la quale, per porre fine ad una

discriminazione basata sull’età – scaturente dall’applicazione di una normativa

nazionale che computa, ai fini dell’inquadramento dei lavoratori di un’impresa nella

tabella salariale, solo i periodi di attività maturati dopo i diciotto anni di età –,

sopprime, retroattivamente e nei confronti dell’insieme di tali lavoratori, un simile

limite di età ma autorizza esclusivamente il computo dell’esperienza acquisita presso

imprese che operano nel medesimo settore economico.

***

SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)

14 marzo 2018 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Politica sociale – Articolo 45 TFUE – Principio di non

discriminazione fondata sull’età – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea –

Articolo 21, paragrafo 1 – Direttiva 2000/78/CE – Articoli 2, 6 e 16 – Data di riferimento

ai fini dell’avanzamento – Normativa discriminatoria di uno Stato membro che esclude

il computo dei periodi di attività maturati prima del compimento dei diciotto anni di

età ai fini della determinazione della remunerazione – Soppressione delle disposizioni

contrarie al principio di parità di trattamento»

Nella causa C-482/16,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi

dell’articolo 267 TFUE, dall’Oberlandesgericht Innsbruck (Tribunale superiore del

Land, Innsbruck, Austria), con decisione del 2 settembre 2016, pervenuta in cancelleria

il 7 settembre 2016, nel procedimento

Georg Stollwitzer

contro

www.dirittifondamentali.it - ISSN: 2240-9823

2

ÖBB Personenverkehr AG,

LA CORTE (Prima Sezione),

composta da R. Silva de Lapuerta, presidente di sezione, J.-C. Bonichot, A. Arabadjiev

(relatore), S. Rodin e E. Regan, giudici,

avvocato generale: P. Mengozzi

cancelliere: K. Malacek, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 5 luglio 2017,

considerate le osservazioni presentate:

– per G. Stollwitzer, da M. Orgler e J. Pfurtscheller, Rechtsanwälte;

– per l’ÖBB Personenverkehr AG, da C. Wolf, Rechtsanwalt;

– per il governo austriaco, da J. Schmoll e G. Hesse, in qualità di agenti;

– per la Commissione europea, da D. Martin e B.-R. Killmann, in qualità di agenti;

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 23 novembre

2017,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo

45 TFUE, dell’articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea

nonché degli articoli 2, 6 e 16 della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre

2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di

occupazione e di condizioni di lavoro (GU 2000, L 303, pag. 16).

2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia fra il sig. Georg

Stollwitzer e l’ÖBB-Personenverkehr AG (in prosieguo: l’«ÖBB») in merito alla

legittimità del regime professionale remunerativo predisposto dal legislatore austriaco

al fine di rimuovere una discriminazione in ragione dell’età.

Contesto normativo

Direttiva 2000/78

3 Ai sensi del suo articolo 1, la direttiva 2000/78 «mira a stabilire un quadro

generale per la lotta alle discriminazioni fondate sulla religione o le convinzioni

personali, gli handicap, l’età o le tendenze sessuali, per quanto concerne l’occupazione

e le condizioni di lavoro al fine di rendere effettivo negli Stati membri il principio della

parità di trattamento».

4 L’articolo 2 della medesima direttiva dispone quanto segue:

«1. Ai fini della presente direttiva, per “principio della parità di trattamento” si

intende l’assenza di qualsiasi discriminazione diretta o indiretta basata su uno dei

motivi di cui all’articolo 1.

2. Ai fini del paragrafo 1:

www.dirittifondamentali.it - ISSN: 2240-9823

3

a) sussiste discriminazione diretta quando, sulla base di uno qualsiasi dei motivi di

cui all’articolo 1, una persona è trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o

sarebbe trattata un’altra in una situazione analoga;

b) sussiste discriminazione indiretta quando una disposizione, un criterio o una

prassi apparentemente neutri possono mettere in una posizione di particolare

svantaggio le persone che professano una determinata religione o ideologia di altra

natura, le persone portatrici di un particolare handicap, le persone di una particolare

età o di una particolare tendenza sessuale, rispetto ad altre persone, a meno che:

i) tale disposizione, tale criterio o tale prassi siano oggettivamente giustificati da una

finalità legittima e i mezzi impiegati per il suo conseguimento siano appropriati e

necessari (…)

(...)».

5 Ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera c), della predetta direttiva, la stessa si

applica, nei limiti dei poteri conferiti all’Unione europea, a tutte le persone, sia del

settore pubblico sia del settore privato, compresi gli enti di diritto pubblico, per quanto

attiene, in particolare, all’occupazione e alle condizioni di lavoro, comprese le

condizioni remunerative.

6 L’articolo 6, paragrafo 1, della medesima direttiva è formulato come segue:

«Fatto salvo l’articolo 2, paragrafo 2, gli Stati membri possono prevedere che le

disparità di trattamento in ragione dell’età non costituiscano discriminazione laddove

esse siano oggettivamente e ragionevolmente giustificate, nell’ambito del diritto

nazionale, da una finalità legittima, compresi giustificati obiettivi di politica del lavoro,

di mercato del lavoro e di formazione professionale, e i mezzi per il conseguimento di

tale finalità siano appropriati e necessari.

Tali disparità di trattamento possono comprendere in particolare:

a) la definizione di condizioni speciali di accesso all’occupazione e alla formazione

professionale, di occupazione e di lavoro, comprese le condizioni di licenziamento e di

remunerazione, per i giovani, i lavoratori anziani e i lavoratori con persone a carico,

onde favorire l’inserimento professionale o assicurare la protezione degli stessi;

b) la fissazione di condizioni minime di età, di esperienza professionale o di

anzianità di lavoro per l’accesso all’occupazione o a taluni vantaggi connessi

all’occupazione;

(...)».

7 L’articolo 16, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2000/78 prevede che gli Stati

membri prendano le misure necessarie per assicurare che tutte le disposizioni

legislative, regolamentari ed amministrative contrarie al principio della parità di

trattamento siano abrogate.

La normativa austriaca

www.dirittifondamentali.it - ISSN: 2240-9823

4

8 In seguito alla sentenza del 18 giugno 2009, Hütter (C-88/08, EU:C:2009:381),

nell’anno 2011 la Bundesgesetz zur Neuordnung der Rechtsverhältnisse der

Österreichischen Bundesbahnen (Bundesbahngesetz 1992) [legge federale attinente alla

ristrutturazione dei rapporti giuridici delle ferrovie federali austriache (legge federale

sulle ferrovie del 1992), BGBl. I, 825/1992)] è stata modificata (BGBl. I, 129/2011; in

prosieguo: la «legge federale sulle ferrovie del 2011»). Tale modifica ha introdotto,

all’articolo 53a di tale legge e a partire dal 1° gennaio 2004, una nuova determinazione

della data di riferimento ai fini dell’avanzamento.

9 Nella sentenza del 28 gennaio 2015, ÖBB Personenverkehr (C-417/13,

EU:C:2015:38), la Corte ha statuito che il regime instaurato all’articolo 53a della legge

federale sulle ferrovie del 2011 era contrario al diritto dell’Unione, in particolare agli

articoli 2 e 6, paragrafo 1, della direttiva 2000/78, dal momento che, allo scopo di

eliminare una discriminazione fondata sull’età, la modifica legislativa computava i

periodi di servizio anteriori al compimento dei diciotto anni di età, ma prevedeva al

contempo, e solo per i lavoratori vittime di tale discriminazione, una disposizione che

prolungava di un anno il periodo richiesto al fine dell’avanzamento in ciascuno dei

primi tre scatti remunerativi, comportando pertanto definitivamente una differenza di

trattamento basata sull’età. In seguito a tale sentenza, la legge federale sulle ferrovie

del 2011 è stata oggetto di una nuova modifica durante il 2015 (BGBl. I, 64/2015; in

prosieguo: la «legge federale sulle ferrovie del 2015»).

10 L’articolo 53a della legge federale sulle ferrovie del 2015 dispone quanto segue:

«(1) La data di riferimento ai fini dell’avanzamento di carriera è la data alla quale il

termine che consente di accedere allo scatto remunerativo superiore comincia a

decorrere per la prima volta.

(2) Nella determinazione della data di riferimento ai fini dell’avanzamento di

carriera devono essere presi in considerazione esclusivamente i periodi maturati

nell’ambito di un rapporto di lavoro o di formazione in quanto apprendista presso:

a) [l’ÖBB], uno dei suoi danti causa o, a partire dall’attuazione di procedimenti

regolari di scissione e di riorganizzazione relativi all’ÖBB-Holding AG, presso società

di cui alla parte 3 della presente legge federale – nella versione della legge federale

pubblicata nel BGBL, I 138/2003 –, presso i loro aventi causa e imprese scaturite da una

di tali società a seguito delle misure di ristrutturazione adottate nel quadro del diritto

delle società in vigore, nonché imprese alle quali i rapporti di lavoro degli agenti

impiegati al 31 dicembre 2003 dal[l’ÖBB] sono stati trasferiti contrattualmente o in

seguito ad un (o a molteplici) trasferimento(i) d’impresa, e

b) imprese di infrastrutture ferroviarie e/o di trasporto ferroviario di uno Stato

membro dello Spazio economico europeo (SEE), della Repubblica di Turchia o della

Confederazione svizzera, nei limiti in cui un simile obbligo deriva dai rispettivi accordi

di associazione o di libera circolazione.

www.dirittifondamentali.it - ISSN: 2240-9823

5

(3) L’avanzamento avviene il 1° gennaio successivo alla scadenza del termine per

l’avanzamento.

(...)

(5) Dopo aver debitamente comunicato e provato i periodi di servizio precedenti, al

più tardi alla scadenza del termine indicato al paragrafo 4, l’inquadramento è

effettuato secondo gli scatti remunerativi delle griglie salariali presenti agli allegati 2 e

2a delle [Allgemeine Vertragsbedingungen für Dienstverträge bei den Österreichischen

Bundesbahnen (AVB) (Condizioni generali applicabili ai contratti di lavoro con il

servizio delle ferrovie austriache)], sulla base della data di riferimento ai fini

dell’avanzamento determinata conformemente al paragrafo 2.

(6) L’inquadramento previsto al paragrafo 5 non comporta nessuna riduzione dei

salari percepiti prima della pubblicazione della [legge federale sulle ferrovie del 2015].

Se l’inquadramento in applicazione del paragrafo 5 comporta una riduzione del salario

percepito rispetto all’ultimo mese precedente la pubblicazione della [legge federale

sulle ferrovie del 2015], il predetto ultimo salario percepito è mantenuto fino a quando

il salario che risulta dall’inquadramento in applicazione del paragrafo 5 raggiunge il

livello di salario mantenuto, conformemente agli allegati 2 e 2a delle [condizioni

generali applicabili ai contratti di lavoro con il servizio delle ferrovie austriache].

(...)».

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

11 Il sig. Stollwitzer ha cominciato a lavorare il 17 gennaio 1983 presso uno degli

aventi causa dell’ÖBB. Tenuto conto dei periodi di servizio maturati dal sig. Stollwitzer

prima della sua entrata in servizio, la data di riferimento ai fini dell’avanzamento del

medesimo è stata stabilita al 2 luglio 1980.

12 La predetta data determina tra l’altro il gruppo remunerativo nella griglia

salariale, nel contesto della quale un lavoratore ottiene ad intervalli regolari un

avanzamento di scatto. La stessa, a quell’epoca, era determinata calcolando i periodi

maturati prima dell’entrata in servizio, ad esclusione tuttavia dei periodi anteriori al

compimento dei diciotto anni di età. Il periodo richiesto per l’avanzamento era fissato a

due anni per tutti gli scatti.

13 Mediante l’adozione dell’articolo 53a della legge federale sulle ferrovie del 2015,

il legislatore austriaco, per quanto riguarda l’ÖBB, ha optato per una riforma completa

e retroattiva del computo dei periodi di attività pregressi svolti e ciò al fine di

sopprimere la discriminazione basata sull’età, come quella che era stata constatata

dalla Corte nella sua sentenza del 28 gennaio 2015, ÖBB Personenverkehr (C-417/13,

EU:C:2015:38).

14 Basandosi sulle sentenze del 18 giugno 2009, Hütter (C-88/08, EU:C:2009:381), e

del 28 gennaio 2015, ÖBB Personenverkehr (C-417/13, EU:C:2015:38), il sig. Stollwitzer

ha presentato un ricorso dinanzi al Landesgericht Innsbruck (Tribunale del Land,

www.dirittifondamentali.it - ISSN: 2240-9823

6

Innsbruck, Austria) contro l’ÖBB, affinché quest’ultimo fosse condannato a

corrispondergli una somma pari alla differenza tra il salario che ha percepito durante

gli anni dal 2008 al 2015 e quello che gli sarebbe stato dovuto, a suo giudizio, se i

periodi richiesti per l’avanzamento fossero stati calcolati secondo la situazione

giuridica esistente prima dell’entrata in vigore dell’articolo 53a della legge federale

sulle ferrovie del 2015, ma includendo i periodi di servizio anteriori al compimento del

suo diciottesimo compleanno.

15 Il Landesgericht Innsbruck (Tribunale del Land, Innsbruck) ha respinto il ricorso,

ritenendo che l’applicazione retroattiva dell’articolo 53a della legge federale sulle

ferrovie del 2015 avesse posto fine ad ogni discriminazione fondata sull’età. Dal

momento che il sig. Stollwitzer non era stato in grado di fornire la prova in merito ai

periodi di servizio richiesti in forza dell’articolo 53a, paragrafo 2, di tale legge, il calcolo

della data di riferimento ai fini della remunerazione non risultava assolutamente

modificato nel suo caso.

16 Il sig. Stollwitzer ha adito il giudice del rinvio, l’Oberlandesgericht Innsbruck

(Tribunale superiore del Land, Innsbruck, Austria), con un ricorso avverso tale

decisione. Parallelamente, ha introdotto un procedimento dinanzi al

Verfassungsgerichtshof (Corte costituzionale, Austria), al termine del quale

quest’ultimo ha dichiarato l’articolo 53a della legge federale sulle ferrovie del 2015

compatibile con il sistema costituzionale austriaco. Il Verfassungsgerichtshof (Corte

costituzionale) ha indicato a tale riguardo che, in seguito alla sentenza del 28 gennaio

2015, ÖBB Personenverkehr (C-417/13, EU:C:2015:38), le date di riferimento ai fini

dell’avanzamento dell’insieme dei lavoratori dell’impresa erano state ricalcolate in

modo scrupoloso. Nel caso in cui una modifica delle date di riferimento ai fini

dell’avanzamento avesse per effetto di sfavorire alcuni dei lavoratori, i salari esistenti

sarebbero mantenuti, conformemente all’articolo 53a, paragrafo 6, di tale legge (in

prosieguo: la «clausola di salvaguardia») per rispettare il principio del legittimo

affidamento.

17 Secondo il giudice del rinvio, occorre esaminare se l’articolo 53a della legge

federale sulle ferrovie del 2015 abbia effettivamente eliminato ogni discriminazione

fondata sull’età. A tale riguardo, si dovrebbe verificare se tale disposizione non instauri

un’altra forma di discriminazione rispetto alle norme precedentemente applicabili.

18 Pertanto, l’Oberlandesgericht Innsbruck (Tribunale superiore del Land,

Innsbruck) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le

seguenti questioni pregiudiziali:

«1) Se il diritto dell’Unione, al suo stato attuale – in particolare il principio generale

di diritto dell’Unione della parità di trattamento, il principio generale del divieto di

discriminazione fondata sull’età ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 3, TUE e dell’articolo

21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, il divieto di

www.dirittifondamentali.it - ISSN: 2240-9823

7

discriminazione insito nella libera circolazione dei lavoratori di cui all’articolo 45 TFUE

e la direttiva 2000/78 – debba essere interpretato nel senso che osta a una normativa

nazionale come quella in discussione nel procedimento principale, che al fine di

eliminare una discriminazione fondata sull’età accertata dalla Corte di giustizia

dell’Unione europea nella [sentenza del 28 gennaio 2015, ÖBB Personenverkehr

(C-417/13, EU:C:2015:38)], (vale a dire la mancata considerazione dei periodi di servizio

pregressi prestati dai dipendenti dell’[ÖBB] prima del compimento del diciottesimo

anno di età), tiene sì conto per una piccola parte dei dipendenti dell’ÖBB discriminati

in base alla vecchia normativa dei periodi di servizio pregressi prestati prima dei 18

anni (tuttavia solo quelli effettivamente maturati presso l’ÖBB e imprese pubbliche

equiparabili nel settore delle infrastrutture e/o dei trasporti ferroviari all’interno

dell’UE, nel SEE e in paesi che hanno stipulato accordi di associazione e/o di libera

circolazione con l’UE), ma per la maggior parte dei dipendenti dell’ÖBB

originariamente discriminati non considera tuttavia tutti gli altri periodi di servizio

maturati prima dei 18 anni, neppure, in particolare, quei periodi grazie ai quali i

dipendenti interessati dell’ÖBB acquisiscono la capacità di espletare meglio le loro

mansioni, come per esempio i periodi di servizio pregressi presso imprese di trasporti

private e presso altre imprese pubbliche del settore dei trasporti e/o delle infrastrutture

che producono, commercializzano o eseguono la manutenzione delle infrastrutture

utilizzate dal datore di lavoro [ÖBB] (materiale rotabile, rotaie, conduzioni, impianti

elettrici ed elettronici, apparecchiature di regolazione, costruzione stazioni e simili), o

presso imprese [equiparabili], e quindi di fatto sancisce definitivamente una disparità

di trattamento in ragione dell’età per la stragrande maggioranza dei dipendenti

dell’ÖBB interessati dalla vecchia normativa discriminatoria.

2) Se il comportamento di uno Stato membro, che detiene il 100% delle quote di

un’impresa di trasporto ferroviario e di fatto è il datore di lavoro dei dipendenti

occupati presso tale impresa, allorché tenta, per motivi di natura meramente fiscale,

attraverso emendamenti di legge retroattivi adottati negli anni 2011 e 2015, di

vanificare i diritti di detti lavoratori al pagamento di arretrati, sanciti dall’ordinamento

dell’Unione in base a una discriminazione accertata dalla Corte in diverse sentenze

(…), tra l’altro a motivo dell’età, riconosciuta anche in diverse sentenze di giudici

nazionali, tra cui l’Oberster Gerichtshof (Corte Suprema austriaca), integri le

condizioni poste dalla Corte nella sua giurisprudenza per stabilire una responsabilità

di tale Stato membro ai sensi del diritto dell’Unione, in particolare una violazione

sufficientemente qualificata del diritto dell’Unione, per esempio dell’articolo 2,

paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 1 della direttiva 2000/78/CE,

interpretato in diverse sentenze della Corte [sentenze del 18 giugno 2009, Hütter

(C-88/08, EU:C:2009:381), del 16 gennaio 2014, Pohl (C 429/12, EU:C:2014:12), e del 28

gennaio 2015, ÖBB Personenverkehr (C-417/13, EU:C:2015:38) ] (...)».

www.dirittifondamentali.it - ISSN: 2240-9823

8

Sulle questioni pregiudiziali

Sulla prima questione

19 Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo

45 TFUE nonché gli articoli 2, 6 e 16 della direttiva 2000/78 debbano essere interpretati

nel senso che ostano ad una normativa nazionale, come quella oggetto del

procedimento principale, che, al fine di eliminare una discriminazione fondata sull’età,

scaturente dall’applicazione di una normativa nazionale che prende in considerazione,

ai fini dell’inquadramento dei lavoratori nella tabellasalariale, esclusivamente i periodi

di attività maturati dopo i diciotto anni di età, sopprime, retroattivamente e nei

confronti dell’insieme di tali lavoratori, un limite di età siffatto ma autorizza

esclusivamente il computo dell’esperienza acquisita presso imprese che operano nel

medesimo settore economico.

20 Occorre, anzitutto, ricordare che, secondo una giurisprudenza costante della

Corte, tanto dal titolo e dal preambolo, quanto dal contenuto e dalla ratio della

direttiva 2000/78 emerge che essa intende stabilire un quadro generale per garantire a

tutti la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro,

offrendo una tutela effettiva nei confronti delle discriminazioni fondate su uno dei

motivi di cui al suo articolo 1, tra i quali figura l’età (v., segnatamente, sentenza del 10

novembre 2016, de Lange, C-548/15, EU:C:2016:850, punto 16 e giurisprudenza ivi

citata).

21 Occorre ricordare che, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2000/78,

ai fini di quest’ultima, il «principio della parità di trattamento» dev’essere inteso come

l’assenza di qualsiasi discriminazione diretta o indiretta basata su uno dei motivi di cui

all’articolo 1 della medesima direttiva.

22 Ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, lettera a), di tale direttiva, sussiste una

discriminazione diretta quando una persona, a motivo della sua età, è trattata meno

favorevolmente di quanto un’altra persona sia, sia stata o sarebbe trattata in una

situazione analoga. Ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, lettera b), della direttiva

2000/78, sussiste una discriminazione indiretta quando una disposizione, un criterio o

una prassi apparentemente neutri possono mettere in una posizione di particolare

svantaggio le persone di una particolare età rispetto ad altre persone, a meno che tale

disposizione, tale criterio o tale prassi siano oggettivamente giustificati da una finalità

legittima e i mezzi impiegati per il suo conseguimento siano appropriati e necessari.

23 Come emerge dal fascicolo di cui dispone la Corte, l’articolo 53a della legge

federale sulle ferrovie del 2015 prevede tre fasi. La prima fase consiste nel ricalcolare

retroattivamente la data di riferimento ai fini dell’avanzamento del lavoratore

interessato nella griglia salariale attinente alla sua occupazione. Pertanto, per il calcolo

di tale nuova data, la normativa stessa tiene in considerazione esclusivamente, in modo

integrale ed indipendentemente dall’età alla quale il lavoratore li ha svolti, i periodi di

www.dirittifondamentali.it - ISSN: 2240-9823

9

attività svolti anteriormente presso le imprese ferroviarie nazionali, di altri Stati

membri e della Repubblica di Turchia nonché della Confederazione svizzera. Tale

nuova normativa non prevede al contrario nessun computo degli altri periodi di

attività svolti anteriormente dal suddetto lavoratore.

24 La seconda fase consiste nel reinquadrare il lavoratore interessato in funzione

della nuova data di riferimento ai fini del suo avanzamento, vale a dire applicargli il

regime istituito dall’articolo 53a della legge federale sulle ferrovie del 2015. La nuova

data di riferimento considerata ai fini dell’avanzamento può pertanto condurre ad un

aumento del salario percepito e quindi comportare il versamento degli arretrati

salariali. Conformemente alla clausola di salvaguardia, se la nuova data di riferimento

ai fini dell’avanzamento conduce ad un inquadramento del lavoratore interessato in

uno scatto inferiore, il salario effettivamente percepito al momento della

determinazione di tale nuova data è mantenuto per ragioni volte alla tutela dei diritti

acquisiti. Tale salario gli è garantito fino a quando il lavoratore abbia svolto il periodo

di servizio necessario per raggiungere uno scatto superiore sulla base della nuova data

di riferimento ai fini dell’avanzamento.

25 La terza fase prevista dal legislatore austriaco consiste nell’introduzione, per tutti

i lavoratori dell’ÖBB, di uno scatto salariale supplementare prima dell’ultimo scatto,

destinato a compensare gli effetti pecuniari negativi che, in sua mancanza, la modifica

della data di riferimento per il loro avanzamento comporterebbe.

26 Occorre esaminare se tale normativa non perpetui le discriminazioni fondate

sull’età dei regimi anteriori e non instauri una nuova discriminazione a causa dell’età

tra i lavoratori dell’ÖBB.

27 Secondo il giudice del rinvio, l’aumento del salario che risulterebbe dal computo,

conformemente alle sentenze del 18 giugno 2009, Hütter (C-88/08, EU:C:2009:381), e del

28 gennaio 2015, ÖBB Personenverkehr (C-417/13, ECLI:EU:C:2015:38), dei periodi di

servizio assolti prima dei diciotto anni di età, sarebbe annullato dal regime istituito

dall’articolo 53a della legge federale sulle ferrovie del 2015 a causa, in primo luogo,

dell’assenza quasi totale del computo dei periodi di servizio maturati tra i diciotto anni

di età e l’entrata in servizio, periodi che, peraltro, permetterebbero al lavoratore

interessato di espletare meglio le proprie mansioni, in secondo luogo, dell’introduzione

di un nuovo penultimo scatto remunerativo e, in terzo luogo, della clausola di

salvaguardia. Tali misure condurrebbero in ogni caso ad una riduzione del reddito

percepito durante l’intera vita professionale dei lavoratori che fino ad allora non erano

discriminati.

28 In primo luogo, occorre rilevare che il giudice del rinvio si basa su

un’interpretazione erronea di tali sentenze. Infatti, una conformità della normativa

nazionale con la sentenza del 28 gennaio 2015, ÖBB Personenverkehr (C-417/13,

EU:C:2015:38), non conferisce necessariamente il diritto, per i lavoratori che sono stati

www.dirittifondamentali.it - ISSN: 2240-9823

10

oggetto della discriminazione constatata dalla Corte, ad un simile aumento salariale.

Come ha indicato la Corte ai punti da 43 a 45 di tale sentenza, se è vero che gli Stati

membri, conformemente all’articolo 16 della direttiva 2000/78, sono tenuti ad abrogare

tutte le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative contrarie al principio

della parità di trattamento, tale articolo non impone loro tuttavia di adottare

determinati provvedimenti in caso di violazione del divieto di discriminazione ma

lascia ai medesimi la libertà di scegliere, fra le varie soluzioni atte a conseguire lo scopo

che esso contempla, quella che appare la più adatta a tale effetto, in funzione delle

situazioni che possono presentarsi.

29 Un adeguamento siffatto, al fine di sopprimere una discriminazione fondata

sull’età, ai sensi all’articolo 16 di tale direttiva, non avrà pertanto necessariamente

quale conseguenza di consentire ad un lavoratore, i cui periodi di attività maturati

prima del compimento dei diciotto anni di età non sono stati considerati nel calcolo del

suo avanzamento a causa dell’applicazione della normativa nazionale discriminatoria,

di ottenere una compensazione finanziaria che corrisponde alla differenza tra il salario

che avrebbe percepito in assenza di discriminazione e quello che ha effettivamente

percepito.

30 In altri termini, la soppressione di una discriminazione non comporta che la

persona discriminata nella vigenza del regime legale anteriore benefici in modo

automatico del diritto di percepire retroattivamente una simile differenza di salario o

un aumento dei salari futuri. Ciò avviene soltanto se, e fintantoché, il legislatore

nazionale non abbia adottato misure che ristabiliscono la parità di trattamento. Infatti,

in tale caso, il rispetto del principio di uguaglianza può essere garantito solo mediante

la concessione alle persone appartenenti alla categoria sfavorita degli stessi vantaggi di

cui beneficiano le persone della categoria privilegiata, regime che, in assenza della

corretta applicazione del diritto dell’Unione, resta il solo sistema di riferimento valido

(sentenza del 28 gennaio 2015, ÖBB Personenverkehr, C-417/13, EU:C:2015:38, punto 46

e giurisprudenza ivi citata).

31 Come ha rilevato l’avvocato generale al paragrafo 36 delle sue conclusioni, al fine

di eliminare la discriminazione fondata sull’età constatata dalla Corte nella sentenza

del 18 giugno 2009, Hütter (C-88/08, EU:C:2009:381), il legislatore austriaco era dunque

libero di decidere, come ha fatto, di modificare retroattivamente l’intero sistema di

computo dei periodi di attività pregressi. La rimozione pura e semplice del divieto di

contabilizzazione dell’esperienza professionale acquisita prima del compimento dei

diciotto anni di età era solo una delle possibilità che si offrivano a tale legislatore per

conformarsi alle disposizioni della direttiva 2000/78.

32 Occorre parimenti constatare che, a causa della sua entrata in vigore retroattiva, il

criterio dell’età è formalmente soppresso, e ciò consente pertanto un computo

dell’esperienza maturata, qualunque sia l’età alla quale è stata acquisita.

www.dirittifondamentali.it - ISSN: 2240-9823

11

33 Inoltre, l’articolo 53a della legge federale sulle ferrovie del 2015 è

indifferentemente applicabile a tutti i lavoratori dell’ÖBB, quindi sia a quelli che erano

discriminati dal precedente sistema sia a quelli che quest’ultimo favoriva, e trasferisce

tutti i summenzionati lavoratori nel nuovo sistema remunerativo che instaura.

34 L’articolo 53a della legge federale sulle ferrovie del 2015 si distingue a tale

riguardo dalla normativa nazionale oggetto dei procedimenti che hanno dato luogo

alle sentenze dell’11 novembre 2014, Schmitzer (C-530/13, EU:C:2014:2359), e del 28

gennaio 2015, ÖBB Personenverkehr (C-417/13, EU:C:2015:38), nelle quali la nuova

normativa dispiegava i suoi effetti solo nei confronti dei lavoratori discriminati

dall’antico sistema e manteneva pertanto la differenza di trattamento tra i due gruppi

di lavoratori quanto al loro inquadramento nel livello remunerativo.

35 In secondo luogo, il giudice del rinvio rileva che ai lavoratori che hanno maturato

prima dei diciotto anni di età periodi di attività o di formazione che non rientrano tra

quelli presi in considerazione sulla base del regime dell’articolo 53a della legge

federale sulle ferrovie del 2015 (in prosieguo: l’«esperienza non pertinente»),

analogamente a quanto accadeva prima dell’entrata in vigore di tale legge, è rifiutato il

computo di tali periodi, e ciò tanto ai fini della determinazione della remunerazione

percepita prima della pubblicazione della suddetta legge, il cui mantenimento è

garantito in forza della clausola di salvaguardia, quanto ai fini del versamento degli

arretrati salariali non ancora prescritti.

36 Tuttavia, tale categoria è composta esclusivamente di lavoratori che dispongono

solo di un’esperienza non pertinente.

37 Pertanto, la considerazione formulata dal giudice del rinvio, secondo la quale una

discriminazione sulla base dell’età potrebbe risultare dal mancato computo dei periodi

maturati prima dei diciotto anni presso altre imprese, rimette in discussione le nuove

modalità di computo dell’esperienza decise dal legislatore nazionale.

38 Il governo austriaco fa valere a tale riguardo che il computo, da parte della

precedente normativa, senza restrizione e per metà, dell’esperienza non pertinente

andava al di là della ricompensa dell’esperienza acquisita nel settore interessato e, in

sostanza, presentava i medesimi svantaggi del criterio dell’età, poiché non si basava

sull’esperienza che consentiva al lavoratore interessato di meglio espletare le proprie

mansioni al servizio dell’ÖBB.

39 A tale riguardo, occorre ricordare, da un lato, che secondo una giurisprudenza

costante della Corte, la ricompensa dell’esperienza acquisita nel settore interessato, che

ponga il lavoratore in grado di espletare meglio le proprie mansioni, costituisce un

obiettivo legittimo di politica salariale (v., in tal senso, sentenze del 3 ottobre 2006,

Cadman, C-17/05, EU:C:2006:633, punti 34 e seguenti, e del 18 giugno 2009, Hütter,

C-88/08, EU:C:2009:381, punto 47 nonché giurisprudenza ivi citata). Il datore di lavoro

www.dirittifondamentali.it - ISSN: 2240-9823

12

è quindi, in via di principio, libero di tener conto, nella remunerazione, solo di tali

periodi di attività maturati anteriormente.

40 Dall’altro lato, la Corte ha ritenuto che, se è vero che una disposizione di diritto

nazionale che computa solo alcuni periodi di attività anteriori e non ne considera altri è

certamente idonea a comportare una differenza di trattamento tra i lavoratori in

funzione della data della loro assunzione da parte dell’impresa interessata, tale

differenza non è, direttamente o indirettamente, basata sull’età né su un evento

connesso all’età. Infatti, è l’esperienza acquisita presso altre imprese a non essere

computata, indipendentemente dall’età alla quale è stata acquisita o dall’età alla quale

il lavoratore interessato è stato assunto (v., in tal senso, sentenza del 7 giugno 2012,

Tyrolean Airways Tiroler Luftfahrt Gesellschaft, C-132/11, EU:C:2012:329, punto 29).

41 In terzo luogo, quanto alla clausola di salvaguardia, in forza della quale se la

nuova data di riferimento ai fini dell’avanzamento comporta un inquadramento del

lavoratore interessato in uno scatto inferiore, il salario effettivamente percepito al

momento della determinazione di tale nuova data è mantenuto, emerge dal fascicolo di

cui dispone la Corte che tale clausola offre al lavoratore la garanzia di un trasferimento

nel nuovo sistema senza perdita finanziaria, nel rispetto dei diritti acquisiti e della

tutela del legittimo affidamento, che costituisce un obiettivo legittimo di politica

dell’occupazione e del mercato del lavoro.

42 In ogni caso, si deve rilevare che una simile clausola interessa solo i lavoratori che

non possono più far valere la loro esperienza non pertinente. Pertanto, un’asserita

discriminazione connessa alle conseguenze dell’applicazione della clausola di

salvaguardia non sarebbe in ogni caso basata sul criterio dell’età, ma sulle modalità di

computo dell’esperienza anteriore. Orbene, emerge dai punti 39 e 40 della presente

sentenza che un simile fondamento non potrebbe, nel caso di specie, essere rimesso in

causa.

43 Lo stesso vale quanto all’introduzione di un penultimo scatto remunerativo,

diretto, come emerge, in particolare, dalle risposte ad un quesito posto dalla Corte, a

compensare gli effetti connessi ad un inquadramento in uno scatto inferiore.

44 Pertanto, alla luce degli obblighi che incombono agli Stati membri in forza del

diritto dell’Unione per quanto riguarda la soppressione di una discriminazione basata

sull’età al momento del computo dei periodi di attività anteriori e alla luce della libertà

di cui dispone il legislatore nazionale per gestire il regime salariale dei lavoratori

dell’ÖBB, si deve constatare che la modifica necessaria del diritto vigente non perde il

suo carattere non discriminatorio per il fatto che non implica, nel quadro di un

trasferimento globale dei lavoratori in un nuovo sistema di computo dell’esperienza

anteriore non comportante una differenza di trattamento fondata sull’età, che siano

avvantaggiati tutti i lavoratori. È evidente quindi, in tale contesto, che il legislatore

austriaco non supera i limiti del potere di cui gode in materia.

www.dirittifondamentali.it - ISSN: 2240-9823

13

45 Pertanto, si deve considerare, tenuto conto dell’ampio margine di valutazione

discrezionale riconosciuto agli Stati membri non soltanto nella scelta di perseguire uno

scopo determinato in materia di politica sociale e di occupazione, ma altresì nella

definizione delle misure atte a realizzare detto scopo, che il legislatore austriaco,

nell’ambito del procedimento di adozione dell’articolo 53a della legge federale sulle

ferrovie del 2015, rispetta un equilibrio tra, da un lato, la soppressione della

discriminazione sulla base dell’età e, dall’altro, il mantenimento dei diritti acquisiti in

vigenza del precedente regime legale.

46 Quanto, infine, all’articolo 45 del TFUE, nei limiti in cui l’articolo 53a della legge

federale sulle ferrovie del 2015 prevede esplicitamente il computo dei periodi di

attività anteriori nel settore ferroviario svolti in altri Stati membri, si deve constatare

che la Corte non dispone di nessun elemento che consenta di verificare un’eventuale

violazione della libera circolazione dei lavoratori prevista dal predetto articolo.

47 Alla luce delle considerazioni che precedono, si deve rispondere alla prima

questione che l’articolo 45 TFUE e gli articoli 2, 6 e 16 della direttiva 2000/78 devono

essere interpretati nel senso che non ostano ad una normativa nazionale, come quella

oggetto del procedimento principale, che, per porre fine ad una discriminazione basata

sull’età – scaturente dall’applicazione di una normativa nazionale che computa, ai fini

dell’inquadramento dei lavoratori di un’impresa nella tabella salariale, solo i periodi di

attività maturati dopo i diciotto anni di età – sopprime, retroattivamente e nei confronti

dell’insieme di tali lavoratori, un simile limite di età ma autorizza esclusivamente il

computo dell’esperienza acquisita presso imprese che operano nel medesimo settore

economico.

Sulla seconda questione

48 Alla luce della risposta fornita alla prima questione, non è necessario rispondere

alla seconda questione.

Sulle spese

49 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce

un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle

spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non

possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara:

L’articolo 45 TFUE e gli articoli 2, 6 e 16 della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del

27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in

materia di occupazione e di condizioni di lavoro, devono essere interpretati nel

senso che non ostano ad una normativa nazionale, come quella oggetto del

procedimento principale, che, per porre fine ad una discriminazione basata sull’età –

scaturente dall’applicazione di una normativa nazionale che computa, ai fini

dell’inquadramento dei lavoratori di un’impresa nella tabella salariale, solo i periodi

www.dirittifondamentali.it - ISSN: 2240-9823

14

di attività maturati dopo i diciotto anni di età – sopprime, retroattivamente e nei

confronti dell’insieme di tali lavoratori, un simile limite di età ma autorizza

esclusivamente il computo dell’esperienza acquisita presso imprese che operano nel

medesimo settore economico.