Osservazioni procedimento riesame autorizzazione cementeria Sacci - 14 gennaio 2014

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D.LGS. N. 152/2006, PARTE II. SACCI S.P.A. Riesame del decreto di AIA n. 1/VAA del 4 gennaio 2013 OSSERVAZIONI dott. Daniele Antonozzi ****** SEZIONE A Osservazioni introduttive CONSIDERAZIONE A.1: In riferimento al procedimento in esame, si raccomanda all'Autorità Competente la piena applicazione del principio di precauzione ( doc. 1, Comunicazione della Commissione sul ricorso al principio di precauzione ) al fine di ridurre i rischi di effetti negativi per l'ambiente e per la salute degli esseri umani, degli animali e delle piante. Le misure adottate sulla base principio di precauzione dovrebbero essere: proporzionali; non discriminatorie; coerenti; basate su un esame dei potenziali vantaggi e oneri . Duole sottolineare che in passato, per lo stesso impianto, il principio di precauzione non è stato adeguatamente preso in considerazione da questa Autorità Competente, come evidenziato nella nota inviata il 27 agosto 2013 (doc. 2, Diffida) parte integrante e sostanziale delle presente documento. In estrema sintesi, ci si riferisce alla circostanza che nell'ambito della gestione del rischio delle installazioni gestite dalla Sacci S.p.A., le autorità interessate avrebbero dovuto adottare, sulla base del principio di precauzione, azioni

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D.LGS. N. 152/2006, PARTE II. SACCI S.P.A.

Riesame del decreto di AIA n. 1/VAA del 4 gennaio 2013

OSSERVAZIONI

dott. Daniele Antonozzi

******

SEZIONE A

Osservazioni introduttive

CONSIDERAZIONE A.1: In riferimento al procedimento in esame, si raccomanda

all'Autorità Competente la piena applicazione del principio di precauzione (doc.

1, Comunicazione della Commissione sul ricorso al principio di precauzione) al

fine di ridurre i rischi di effetti negativi per l'ambiente e per la salute degli esseri

umani, degli animali e delle piante. Le misure adottate sulla base principio di

precauzione dovrebbero essere:

proporzionali;

non discriminatorie;

coerenti;

basate su un esame dei potenziali vantaggi e oneri.

Duole sottolineare che in passato, per lo stesso impianto, il principio di

precauzione non è stato adeguatamente preso in considerazione da questa

Autorità Competente, come evidenziato nella nota inviata il 27 agosto 2013

(doc. 2, Diffida) parte integrante e sostanziale delle presente documento. In

estrema sintesi, ci si riferisce alla circostanza che nell'ambito della gestione del

rischio delle installazioni gestite dalla Sacci S.p.A., le autorità interessate

avrebbero dovuto adottare, sulla base del principio di precauzione, azioni

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proporzionate, non discriminatore e coerenti a quanto deciso per la gestione del

rischio delle installazioni gestite dal Cosmari S.r.l. riguardo la linea di

incenerimento. Tale considerazione discende dal fatto, come ampiamente e

dettagliatamente dimostrato nel doc. 2, che le installazioni gestite dalla Sacci

hanno esercitato sulla matrici ambientali per più di quarant'anni una pressione

di circa un ordine di grandezza superiore rispetto alla pressione che hanno

esercitato le installazioni della linea di incenerimento gestite dalla Cosmari S.r.l..

OSSERVAZIONE A.1: le condizioni contenute nell'autorizzazione integrata

ambientale dovranno assicurare un livello di protezione dell'ambiente e della

salute coerente e proporzionato al livello di protezione che è stato garantito

negli anni dalle Autorità Competenti per le installazioni della linea di

incenerimento della Cosmari s.r.l..

CONSIDERAZIONE A.2: Con nota protocollo n. 0693164 del 30 settembre 2014

l'Autorità Competente avviava il procedimento di riesame dell'autorizzazione.

Con nota del del 7 ottobre 2014 (doc. 3, Osservazioni avvio riesame) parte

integrante e sostanziale del presente documento, il sottoscritto inviata

all'Autorità Competente una serie osservazioni sul modello procedimentale

scelto. L'Autorità Competente con nota prot. n. 0824426 del 18 novembre 2014

controdeduceva solo parzialmente e inadeguatamente senza superare le

numerose e articolate censure presentate, osservazioni che saranno integrate e

ritualmente presentate come contributo istruttorio al presente procedimento.

Inoltre, si stigmatizza che l'Autorità Competente non sta ottemperando alla

sentenze del T.A.R delle Marche n. 567/2014 e n. 568/2014, diversamente da

quanto espressamente affermato:

nella nota del 30 settembre 2014: “2. il procedimento ha ad oggetto il

riesame dell'autorizzazione integrata ambientale […] onde rimuovere i

vizi di illegittimità che il T.A.R. delle Marche ha ritenuto di ravvedere”;

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nella nota del 18 novembre 2014: “per quanto concerne […] due delle

censure del T.A.R. sull'impianto esistente, tali aspetti saranno valutai

all'interno del procedimento di riesame.

In linea generale si evidenza che la procedura per il rilascio di autorizzazione

integrata ambientale sia per l'installazione attuale che per l'installazione in

progetto, di cui all'unico decreto 1/VAA del 2013, è stata coordinata nell'ambito

del procedimento di VIA . Tuttavia, con l'attuale procedimento, non solo si

esclude il riesame dell'autorizzazione dell'impianto in progetto, ma addirittura,

stante l'incidenza su fondamentali principi costituzionali, come quello della

salute, non si avvia la doverosa fase coordinata di VIA per l'installazione attuale,

nonostante il T.A.R delle Marche nella sentenze citate osservi che: “ l’esito

dell’istruttoria VIA (pag. 119) si limita ad esprimere giudizio positivo (con

prescrizioni) di compatibilità ambientale sul progetto. […] Nulla però si dice

riguardo alla compatibilità ambientale della fase transitoria. [… ] Tale distinzione

sarebbe stata invece necessaria proprio per evitare il pericolo prospettato dai

ricorrenti, ossia che nelle more di realizzazione del progetto di

ammodernamento (e potenziamento) dell’impianto, si continui a tollerare

l’esercizio di un’attività non del tutto a norma”.

L'argomento, per quanto rilevante, sembra essere stato ancora oggetto di una

certa “confusione e superficialità” pur essendosi l'Autorità Competente

impegnata formalmente a rimuovere i vizi di illegittimità riscontrati dal TAR delle

Marche ivi compresi quelli, peraltro espressamente, riguardanti l'omessa

valutazione della compatibilità ambientale della fase transitoria dell'esercizio

dell'installazione attuale fino all'eventuale avvio del nuovo impianto.

Stante l'evidente mancata ottemperanza alle sentenze del TAR delle Marche, in

questa sede, è doveroso significare ad ogni effetto al responsabile del

procedimento, Arch. Giuseppe Mariani, la responsabilità penale, civile,

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amministrativa, da accertarsi nelle competenti sedi, per le conseguenze di

ordine sanitario, che dovessero manifestarsi a breve, medio e lungo termine

nella popolazione residente nel territorio soggetto alle ricadute inquinanti delle

installazioni oggetto del presente procedimento di riesame. In particolare, si fa

riferimento ai gravi rischi per la salute a cui sono esposti gli alunni della scuola

materna ed elementare di Gagliole, a poche centinaia di metri dalle installazioni:

“We found an association between the exposure to the cement plant

emissions and the risk of hospital admission for cardiovascular or

respiratory causes, particularly strong for children. The cement plant

certainly has an important role as a producer of air pollution. Though in

the area considered there are also other important sources, these could

not be considered as confounders for the health effects brought to light

by this analysis, as their spatial distribution is not associated with the

exposure to cement plant emissions” (doc. 23 - Health effects for the

population living near a cement plant: An epidemiological assessment);

“Our results provide epidemiological evidence of the acute health effects

of PM10 in areas with annual concentrations that are lower than the

legal EU limit of 40 ug/m3. These findings support the World Health

Organisation statement that the PM10 limits adoptedin the European

regulations are not restrictive enough to avoid significant risks to the

health of the population (Brunekreef et al.,2012), at least in children, and

indicate the need for new legislative standards to reduce particulate

pollution and to improve airquality. Further investigations are ongoing to

quantify the contribution of each specific emission source (e.g. emissions

from the chimneys of the factory, dispersion of cement dust, heavy

traffic) to the levels of air pollution in Fumane, with the aim of evaluating

their relative impact on the air quality and implementing tailored

interventions of primary prevention (doc. 24 - Association between

PM10concentrations and school absences inproximity of a cement plant

in northern Italy).

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Gli studi citati, che sono parte integrante e sostanziale del presente documento,

doverebbero indurre a predisporre uno studio epidemiologico analitico sulla

popolazione studentesca che ha negli anni frequentato la scuola di Gagliole.

OSSERVAZIONE A.2.1: in ottemperanza alle sentenze del T.A.R. delle Marche,

l'Autorità Competente è tenuta ad avviare ex novo il procedimento di riesame

per l'installazione attuale congiuntamente all'installazione in progetto; tale

procedimento di riesame dovrà necessariamente essere coordinato all'interno di

un procedura di VIA volta a valutare la compatibilità ambientale della fase

transitoria dell'esercizio dell'installazione attuale e a valutare le altre censure del

T.A.R. delle Marche che fanno riferimento alla compatibilità ambientale

dell'installazione in progetto.

OSSERVAZIONE A.2.2: in subordine, impregiudicata l'osservazione al punto

precedente, in ottemperanza alle sentenze del T.A.R. delle Marche l'Autorità

Competente è tenuta ad avviare ex novo il procedimento di riesame per

l'installazione attuale che dovrà necessariamente essere coordinato all'interno

di un procedura di VIA volta a valutare la compatibilità ambientale della fase

transitoria.

OSSERVAZIONE A.2.3: l'Autorità Competente è tenuta ad avviare uno studio

epidemiologico analitico sulla popolazione studentesca che negli anni ha

frequentato la scuola materna ed elementare di Gagliole.

CONSIDERAZIONE A.3: con la Direttiva n 2010/75/UE sono state introdotte

numerose modifiche sostanziali alle precedenti Direttive in materia di

prevenzione dell’inquinamento dovuto alle attività industriali. Tra i diversi

obiettivi della direttiva c’è quello di assicurare una più incisiva applicazione dei

principi cardine della normativa ambientale comunitaria, in particolare del

principio di chi “Inquina paga” e della “Prevenzione dell’inquinamento

attraverso interventi alla fonte”. Tali principi sono diretti a garantire una gestione

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accorta delle risorse naturali, tenendo presente, se del caso, la situazione

socioeconomica e le specifiche caratteristiche locali del sito in cui si svolge

l’attività. (Cfr. punto 2. Premesse Dir. 2010/75/UE). L’approccio sempre più

integrato della disciplina degli impatti, che costituisce l’essenza dell’AIA, si è reso

necessario al fine di evitare che la pluralità delle singole installazioni, autorizzate

in un unico sito, sommino i loro valori di emissione determinando impatti non

accettabili.

Le migliori tecniche disponibili (best available techniques – BAT) costituiscono, in

linea di massima, la base dei valori limite di emissione e delle altre condizioni di

autorizzazione intesi ad evitare oppure, ove cio' si riveli impossibile, a ridurre in

modo generale le emissioni e l'impatto sull'ambiente nel suo complesso. Nel

determinare le migliori tecniche disponibili, occorre tenere conto in particolare

degli elementi di cui all'allegato XI alla Parte II. L'allegato XI contiene le

considerazioni d tenere presenti in generale o in un caso particolare nella

determinazione delle migliori tecniche disponibili, tenuto conto dei costi e dei

benefici che possono risultare da un'azione e del principio di precauzione e

prevenzioni.

Visto quanto precede, le specifiche caratteristiche locali del sito in cui si svolge

l’attività impongono specifici approfondimenti e valutazioni al fine della corretta

determinazione delle condizioni dell'autorizzazione, a titolo non esaustivo:

presenza a poche centinaia di metri dall'installazione di una scuola

materna ed elementare frequentata da circa 150 alunni, soggetti in età

dello sviluppo e particolarmente vulnerabili, e relativo personale;

presenza di un centro abitato di Selvalagli di Gagliole nel raggio di 2 km di

distanza dall'installazione;

come evidenziato nella relazione del prof. Leonesi (doc. 4, Relazione prof.

Leonesi), parte integrate e sostanziale del presente documento,

l'installazione attuale si colloca in una valle chiusa in cui sono presenti dei

naturali impedimenti alla circolazione dell’aria; di conseguenza, la ridotta

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ventilazione atmosferica favorisce l'aumento della concentrazione degli

inquinanti, particolarmente in presenza di nebbia oppure di inversioni

termiche e di brezze notturne di monte, piuttosto comuni;

presenza della ZPS IT5330016 “Gola di S. Eustachio” e del SIC IT5330011

“Monte Letegge – Monte d'Aria” i cui confini sono ad alcune centinaia di

metri dall'installazione;

presenza dell'attività di coltivazione mineraria, tecnicamente connessa

all'attività di produzione di cemento, le cui emissioni non sono stata mai

prese in considerazione per la valutazione degli impatti cumulati

sull'ambiente e la salute;

in base agli studi epidemiologi descrittivi svolti da ARPAM e Istituto

Superiore di Sanità (doc. 5 – Studio ARPAM Discariche; doc 6 – Studio

ARPAM 2014; doc 7 – Studio Istituto Superiore Sanità) si riscontrano

eccessi statisticamente significativi per morbosità e mortalità nel

territorio soggetto alle ricadute dell'installazione per patologie

potenzialmente associabili al tipo di attività industriale svolta,

l'installazione attuale, messa in funzione oltre quarant'anni fa, è stata

esercitata esclusivamente sulla base di autorizzazioni provvisorie,

compresa l'attuale autorizzazione, continue deroghe e proroghe alle

prescrizioni, in assenza di adeguati monitoraggi delle matrici ambientali e

di controlli periodici sulle emissioni dell'installazione, nonostante la

natura e il notevole volume delle emissioni; di conseguenza, sono

inadeguate e insufficienti le informazioni sull'inquinamento delle matrici

ambientali e sullo stato di salute della popolazione.

L'esposizione prolungata alle particelle sottili (PM2.5) può provocare

arteriosclerosi, disturbi alla nascita e malattie respiratorie nei bambini, secondo

recenti dati dell’Organizzazione mondiale della sanità. Il progetto “Review of

evidence on health aspects of air pollution (Revihapp)”, di cui sono usciti i primi

risultati, suggerisce anche un possibile collegamento con lo sviluppo

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neurologico, le funzioni cognitive e il diabete e rafforza il nesso di causalità tra

PM2.5 e morti per cause cardiovascolari e respiratorie. La ricerca è stata

effettuata su richiesta della Commissione europea, nel quadro della revisione

2013 della politica dell'aria dell'Unione europea.

OSSERVAZIONE A.3.1: nella determinazione delle condizioni dell'autorizzazione

l'Autorità Competente deve tenere conto delle specifiche caratteristiche locali

del sito in cui si svolte l'attività evidenziate nel presente punto.

OSSERVAZIONI A.3.2: come da prassi, l'Autorità Competente, è tenuta a

richiedere al gestore una ricognizione, almeno per 5 km di raggio, delle attività

industriali al fine di una valutazione della pressione ambientale cumulata

esercitata sulla matrici ambientali. Tale valutazione dovrà essere tenuta in

considerazione per la determinazione delle condizioni dell'autorizzazione.

OSSERVAZIONI A.3.3: nella determinazione delle condizioni dell'autorizzazione e

delle migliori tecniche disponibili, l'Autorità Competente, non solo delle

conclusioni relative alle migliori tecniche disponibili per la produzione del

cemento (come comunicato al sottoscritto con nota prot. n. 0824426 del 18

novembre 2014) ma anche degli altri documenti di riferimento pertinenti per le

attività contemplante nelle seguenti conclusioni sulle BAT, come da tabella

seguente (CLM BATC 04.2013 tabella a pagina 5).

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OSSERVAZIONI A.3.4: nella determinazione delle condizioni dell'autorizzazione

l'Autorità Competente dovrà tenere conto dell'attività di coltivazione della

miniera, attività accessoria tecnicamente connessa con le attività svolte nel sito

delle installazioni per la produzione di cemento, al fine di evitare che la pluralità

delle singole attività autorizzate in un unico sito, sommino i loro valori di

emissione determinando impatti non accettabili. Informazioni utili sull'attività di

coltivazione mineraria da tenere in considerazione possono essere trovate nel

Documento di Riferimento MTWR BREF 01.2009 come indicato dal Documento

di Riferimento di Settore (CLM BREF 04.2013 pagina 11).

OSSERVAZIONI A.3.5: nella determinazione delle condizioni dell'autorizzazione

l'Autorità Competente dovrà tenere conto delle informazioni pubblicate da

organizzazioni internazionali pubbliche (Allegato XI alla Parte II del D.Lgs.

152/2006 punto 12). In particolare, in considerazione della presenza nelle

immediate vicinanze delle installazioni di una scuola materna ed elementare,

l'Autorità Competente dovrà necessariamente tenere conto delle seguenti

informazioni:

Effects of air pollution on children's health and development. A review of

the evidence, Organizzazione Mondiale della Sanità (doc. 8 – WHO

Effects of air pollution on children);

Review of evidence on health aspects of air pollution – REVIHAAP Project.

Thechnical Report, Organizzazione Mondiale della Sanità (doc. 9 – WHO

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REVIHAPP Technical Report);

Health risks of air pollution in Europe – HRAPIE project.

Recommendations for concentration–response functions for cost–benefit

analysis of particulate matter, ozone and nitrogen dioxide, Organizzazione

Mondiale della Sanità (doc. 10 – HRAPIE Recommendations).

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SEZIONE B

Coke di petrolio

CONSIDERAZIONE B.1: Allo stato attuale l’Allegato X (Disciplina dei combustibili)

alla Parte V del D.Lgs. 152/2006 inserisce il coke di petrolio nell’elenco dei

combustibili di cui è consentito l’utilizzo negli impianti disciplinati dal Titolo I. In

particolare è consentito l’utilizzo del coke di petrolio:

con contenuto di zolfo non superiore al 3% in massa e rispondente alle

caratteristiche indicate in parte II, sezione 2, paragrafo 1, riga 7, negli

impianti di combustione con potenza termica nominale uguale o

superiore a 50 MW;

con contenuto di zolfo non superiore al 6% in massa e rispondente alle

caratteristiche indicate nella parte II, sezione 2, paragrafo 1, riga 8

negli impianti in cui durante il processo produttivo i composti dello zolfo

siano fissati o combinati in percentuale non inferiore al 60% con il

prodotto ottenuto;

Facendo rifermento al contenuto della relazione allegata (doc. 11 – Coke di

petrolio) che è parte integrante e sostanziale del presente documento, ivi

comprese le referenze richiamate, I due forni della cementeria Sacci di

Castelraimondo e Gagliole hanno, presi singolarmente, una potenza termica

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nominale inferiore ai 50 MW: Krupp 40,7 MW e Lepol 23,25 MW; pertanto,

sarebbe consentito l’utilizzo del petcoke, alle caratteristiche indicate nella

parte II, sezione 2, paragrafo 1, riga 8, solo a condizione che durante il processo

produttivo i composti dello zolfo siano fissati o combinati in percentuale non

inferiore al 60% con il prodotto ottenuto.

Dalla documentazione presentata dall’azienda e da quella consultata in Regione,

non risulterebbe che l'azienda sia stata mai espressamente autorizzata ad

utilizzare coke di petrolio alle condizioni appena richiamate. Inoltre, non

risulterebbero certificazioni o prove sperimentali che attestino il rispetto di tali

requisito per i forni attualmente in funzione, né sembrerebbe che l’Autorità

Competente, nel corso dell’istruttoria delle autorizzazioni precedenti, si sia mai

peritata di verificare il rispetto di tali requisiti.

Pur essendo a tutti gli effetti un derivato petrolifero, il coke di petrolio, come

tipologia di materiale, ma soprattutto come combustibile, è sempre stato

accomunato al carbone. Bisogna tuttavia osservare che, alla luce delle rispettive

composizioni chimiche, i due combustibili evidenziano sostanziali differenze

qualitative.

Senza dimenticare altri elementi, quali silicio, ferro e alluminio che spesso

abbondano nel petcoke, val la pena sottolineare che nel processo di

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combustione la presenza quali-quantitativa di metalli, nel loro complesso, è

molto importante sia da un punto di vista ambientale, in relazione alle emissioni,

sia da un punto di vista operativo, in quanto direttamente correlata alla

composizione delle ceneri che andranno a formarsi. Nel caso del petcoke,

inoltre, bisogna evidenziare che proprio le alte concentrazioni dei metalli

presenti potrebbero creare ulteriori problemi ambientali nelle fasi di

movimentazione e stoccaggio, soprattutto se connesse a materiali molto

polverosi.

L’utilizzo di un combustibile solido (quale carbone o coke di petrolio) può

comportare alcuni problemi pratici nelle fasi di manipolazione del materiale.

Nel caso del coke di petrolio, ad esempio, la natura abrasiva del prodotto, la

presenza di idrocarburi, in particolare quella di idrocarburi policiclici aromatici, e

soprattutto gli alti livelli di metalli pesanti, conferiscono alla polvere

caratteristiche irritanti e dannose per la salute e l’eventuale dispersione

nell’atmosfera deve essere rigorosamente controllata. Dalla documentazioni agli

atti non risultano adeguate cautele o prescrizioni per il trasporto, scarico e

stoccaggio del coke di petrolio da parte del gestore.

Si segnala inoltre che il gestore è stato coinvolto nella nota vicenda della Italcave

di Taranto riguardante il commercio di decine di migliaia di tonnellate di coke di

petrolio con caratteristiche ritenute illecite, ovvero percentuali di zolfo e materie

volatili superiori a quanto consentito dalla legge (doc. 12 – Petcoke, indagini

chiuse, Taranto Oggi 21 gennaio 2011). Il gestore aveva in custodia circa 8.500

tons di petcoke stoccato presso i propri stabilimenti oggetto di provvedimento

restrittivo da parte dell'Autorità Giudiziaria di Taranto; la medesima Autorità

Giudiziaria aveva autorizzato il trasferimento del petcoke presso l'area

denominata Intercontainers del Porto di Livorno (doc. 13 – Verifica VIA Terminal

Calata Orlando).

Dalla documentazione presentata dall'azienda e consultata in Regione, negli

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anni non sembrerebbero siano mai state effettuate adeguate verifiche o

controlli a campione sul coke di petrolio in ingresso, né richieste dall'Autorità

Competente, né prodotti dal gestore, analisi, certificazioni o schede di sicurezza

sul combustibile.

OSSERVAZIONE B.1.1: l'Autorità Competente è tenuta a autorizzare

espressamente l'utilizzazione di coke di petrolio come combustibile alle

condizioni dell'Allegato X alla Parte V.

OSSERVAZIONE B.1.2: l'Autorità Competente è tenuta a verificare

periodicamente il rispetto da parte del gestore delle condizioni previste dalla

normativa per l'utilizzo del coke di petrolio come combustibile, prevedendo

altresì controlli a campione e verifiche ispettiva a sorpresa sul materiale in

ingresso e stoccato.

OSSERVAZIONE B.1.3: nel corso dell'istruttoria l'Autorità Competente dovrà

richiedere al gestore documentazione utile, riferita agli ultimi dieci anni,

attestante le condizioni conformità del coke di petrolio per l'utilizzo come

combustibile nell'impianto (schede di sicurezza, analisi, certificazioni, documenti

per la tracciabilità, ecc.).

OSSERVAZIONE B.1.4: l'Autorità Competente dovrà verificare adeguatamente in

istruttoria le condizioni di trasporto, scarico e stoccaggio del coke di petrolio al

fine di limitare quanto più possibile contaminazioni ambientali.

CONSIDERAZIONE B.2: L’impianto di macinazione dei combustibili tradizionali è

costituito da un molino a sfere in grado di assicurare una produzione di circa 7 t

all’ora, con lo sfruttamento dell’aria calda, proveniente dal raffreddamento del

clinker, per l’essiccazione del carbone e/o coke di petrolio. Il reparto è corredato

di n. 5 sili di deposito del carbone in pezzatura di cui quattro aventi capacità di

circa 750 metri cubi ed uno di 95 metri cubi e di un silo di deposito del polverino

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da 40 t è al servizio dei bruciatori dei due forni, informazioni tratte dalla

documentazione allegata (doc. 14 – Relazione tecnica). Considerando che la

densità del carbone di petrolio è di circa 0,9 tonnellate per metro cubo (doc. 13

– Verifica VIA Terminal Calata Orlando), variabile a seconda della pezzatura, il

combustibile immagazzinabile nei sili sono almeno circa 2.800 tonnellate di

prodotto.

L'incidente di Seveso indusse i Paesi aderenti alla Comunità Europea a dotarsi di

una normativa diretta a prevenire gli incidenti industriali. Nel 1982 venne

emanata la direttiva comunitaria n. 82/501, nota come direttiva Seveso. L’Italia

recepì tale direttiva sei anni più tardi con il DPR 175/88. Successivamente,

sempre dalla Comunità Europea, viene emanata la cosiddetta direttiva Seveso II

(96/82) recepita in Italia con il D. Lgs. 334/99.

Seveso III, la nuova direttiva comunitaria per gli stabilimenti a rischio di

incidente rilevante è entrata in vigore il 13 agosto 2012. Gli Stati membri

dell’Unione Europea, inclusa l’Italia, dovranno attivare le necessarie procedure

ed emanare atti legislativi ed amministrativi per rendere operativa la Direttiva a

partire dal 1° giugno 2015. La Direttiva si applica agli stabilimenti in cui sono

presenti le sostanze pericolose ricomprese nell’allegato I e contiene norme utili a

prevenire gli incidenti rilevanti e a limitarne le loro conseguenze per la salute

umana e per l’ambiente. Pur non modificando in maniera sostanziale gli obblighi

dei gestori ed il relativo sistema dei controlli da parte delle Autorità competenti,

la nuova Direttiva introduce significative novità:

classificazione delle sostanze e delle miscele allineata al Regolamento CE

n. 1272/2008 (regolamento CLP relativo alla classificazione, etichettatura

e imballaggio);

esplicita introduzione dell’obbligo di valutare tra i possibili scenari

incidentali anche quelli derivanti da eventi naturali, quali ad esempio

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terremoti o inondazioni;

maggiore informazione alla popolazione in coerenza con la Direttiva

sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale (Dir. 2003/4/EC):

chiara e comprensibile, tempestiva, “non-tecnica”, accessibile in forma

elettronica;

ampliamento ed integrazione delle richieste agli Stati membri in materia

di misure di controllo, anche mutuando alcune definizioni e terminologie

della Direttiva 2010/75/CE IPPC: definizione a livello nazionale, regionale

o locale di un piano di ispezione che interessi tutti gli stabilimenti

soggetti, indicazione di frequenze minime di ispezione, adozione di

procedure per le ispezioni ordinarie e straordinarie, coordinamento con

altre misure di controllo.

Per facilitare la lettura nonché migliorare la comprensione delle novità

introdotte dalla nuova direttiva, è stato redatto dai tecnici ISPRA un documento

inteso come elaborazione preliminare a carattere non ufficiale, per la

divulgazione ai tecnici della Rete delle Agenzie per l’ambiente e agli altri

operatori coinvolti nei controlli Seveso (doc. 15 – Sintesi novità Seveso III).

In riferimento alla normativa attualmente vigente e già recepita in Italia,

l'installazione dovrebbe essere soggetta alla direttiva Seveso in quanto il

quantitativo di coke di petrolio stoccato nello stabilimento (circa 2800

tonnellate) supera la qualità limite stabilite all'interno dell'Allegato I ai fini

dell'applicazione degli articoli 6 e 7 del D.Lgs n. 334/1999 per i prodotti

petroliferi, pari a 2500 tonnellate. Anche se non è citato direttamente nelle

lettere della tabella insieme a benzine, nafte, cheroseni, gasoli e oli combustibili,

è evidente che il coke di petrolio rientri in questa categoria e che solo per un

errore di “definizione” non sia mai stato inserito, in quanto considerato sempre,

come lo è a tutti gli effetti, un rifiuto. Riprova di quanto appena affermato è

l'inserimento nella Direttiva 2012/18/UE al punto 34 alla Parte 2 dell'Allegato I,

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riguardante le sostanze pericolose, della rubrica “Prodotti petroliferi e

combustibili alternativi” e, alla lettera e) dello stesso punto del seguente testo:

“combustibili alternativi che sono utilizzati per gli stessi scopi e hanno proprietà

simili per quanto riguarda l'infiammabilità e i pericoli per l'ambiente dei prodotti

di cui alle lettere da a) a d)” come evidenziato dall'estratto della direttiva

riportato per comodità qui di seguito.

In riferimento alla documentazione prodotta dall'azienda, quello che è

inaccettabile, è che la stessa azienda si sia limitata a riproporre la stessa

documentazione proposta nel 2010 senza presentare un documento, che

comprovi ad oggi, anche a seguito di quanto appena esposto, l'esclusione

dall'applicazione della direttiva Seveso.

Si segnala inoltre, che successivamente al rilascio del decreto 1/VAA del 4

gennaio 2013, con decreto n. 6/SABN del 25 gennaio 2013 (doc. 16 – Decreto

6/SABN) del Segretario Generale dell'Autorità di Bacino, è stato preso atto

dell'adeguamento del P.R.G. del Comune di Castelraimondo al PAI. In particolare,

come evidenziato nel seguente stralcio dell'allegato dove vengono evidenziate le

modifiche al rischio idrogeologico (doc. 17 – Allegato Decreto 6/SABN), l'area

delle installazioni del cementificio sembra interrompere la continuità delle zone

a rischio E-16-0015 (Rischio R4), E-16-0014 (Rischio R1) e E-16-0013 (Rischio R2):

l'area dello stabilimento confina a ovest con la zona E-16-0014 e ad est con la

zona E-16-0013.

Page 17: Osservazioni procedimento riesame autorizzazione cementeria Sacci - 14 gennaio 2014

Pertanto, viste le particolari criticità del sito: presenza di una scuola a poche

centinaia di metri, valle chiusa, installazioni realizzate a ridosso del fiume

Potenza e immediatamente confinanti con zone a rischio idrogeologico

recentemente riclassificate, presenza aree Natura 2000 sempre nelle immediate

vicinanze dell'impianto; in caso di incidente, considerando anche gli scenari di

inondazioni e terremoti prescindendo anche da quanto già previsto dalla Seveso

III, vi sarebbero in casi di incedente, rischi di gravi conseguenze per la salute

umana e per l’ambiente che non sono stati mai presi in considerazione

nonostante l'ingente quantitativo di petcoke e altre sostanze.

In ultimo, si ricorda che in caso di incidenti e sversamenti di sostanze pericolose,

a parte il tratto a monte, classificato di cat."A" (Salmonidi) dalle sorgenti al

ponte in località Torre del Parco, il tratto a valle nel territorio di San Severino

Marche è di cat. "B" (Mista) fino al ponte Taccoli-Colotto e di cat."C" (Ciprinidi)

proseguendo sempre sempre valle. Lungo tutto il corso del Potenza sono in

vigore cinque Zone di Protezione e due Zone di Ripopolamento a vocazione

riproduttiva.

OSSERVAZIONE B.2.1: l'Autorità Competente è tenuta a richiedere l'integrazione

della documentazione al gestore in riferimento all'applicazione allo stabilimento

della normativa “Seveso” per il coke di Petrolio sulla base della normativa

attualmente vigente, tenendo anche in considerazione la prossima entrata in

Page 18: Osservazioni procedimento riesame autorizzazione cementeria Sacci - 14 gennaio 2014

vigore della direttiva “Seveso III” il pirmo giugno 2015.

OSSERVAZIONE B.2.2.: prescindendo dall'osservazione al punto precedente,

l'Autorità Competente in considerazione di tutte le criticità ambientali

evidenziate in riferimento al sito dell'impianto, è tenuta a richiedere all'azienda

una valutazione dei rischi di incidente, anche in caso di terremoto e

inondazione, la predisposizione di un piano per limitare le conseguenze

ambientali e sulla salute del rilascio nell'ambiente di sostanze pericolose e la

predisposizione di un piano per l'evacuazione almeno per il personale e gli

alunni della scuola materna ed elementare di Gagliole.

******

SEZIONE C

Combustibili da rifiuto

CONSIDERAZIONE C.1: Il decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del

territorio e del mare del 14 febbraio 2013, n. 22, concernente “Regolamento

recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto di determinate

tipologie di combustibili solidi secondari (CSS-combustibile), ai sensi

dell’articolo 184 ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e

successive modificazioni” (All. 1) e al correlato decreto 20 marzo 2013

(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 2 aprile 2013), ha modificato l’Allegato X

della Parte quinta del codice dell’ambiente, in materia di utilizzo del

combustibile solido secondario e ha indicato i criteri affinché determinate

tipologie di combustibili solidi secondari cessino di essere qualificati come rifiuto

e possano, quindi, essere riutilizzati.

La direttiva 2008/98/CE, all’art. 6 § 4 indica che se non sono stati fissati criteri

specifici a livello comunitario, stabilire se un determinato rifiuto abbia cessato di

essere tale costituisce una decisione rimessa agli Stati membri “caso per

Page 19: Osservazioni procedimento riesame autorizzazione cementeria Sacci - 14 gennaio 2014

caso”, “tenendo conto della giurisprudenza applicabile”.

Il d.m. n. 22/2013, di fatto, è in grado di determinare un serio danno sotto il

profilo della salute umana. L’utilizzo dei cementifici come inceneritori dà, infatti,

vita a polveri sottili, comunemente definite “killer invisibile” dell’ambiente.

Il Parlamento europeo ha approvato, nel maggio 2012, la relazione

Gerbrandy, per un’Europa più efficiente nell’impiego delle risorse, con cui

si invita la Commissione a razionalizzare la normativa in materia di rifiuti

tenendo conto della gerarchia dei rifiuti e della necessità di ridurre quelli residui

fino a raggiungere l’obiettivo rifiuti zero. In particolare, sono sollecitate

proposte, da assumere entro il 2014, allo scopo di introdurre gradualmente un

divieto generale dello smaltimento in discarica a livello europeo e di abolire

progressivamente, entro la fine del decennio, l’incenerimento dei rifiuti riciclabili

e compostabili.

L’impatto complessivamente negativo sull’ambiente deriva dai composti generati

dalla combustione del CSS-Combustibile (diossine, furani, PCB) con relativa

immissione in atmosfera di composti tossici classificati in Classe 1 e 2, di

composti pericolosi per la cumulabilità con accertate proprietà cancerogene e

mutagene ( parte V al d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i.). Questo tipo di composti tossici

emessi in atmosfera con il particolato ultrasottile (PM 2,5 > 0,1) non sono

sufficientemente intercettati dai sistemi di filtrazione e abbattimento, sia degli

inceneritori sia dei cementifici, essendo i sistemi disponibili del tutto inadeguati

a trattenere le polveri sottili e ultrasottili generate dalla combustione del CSS.

Si stima, nel CSS-Combustibile, la presenza di quantità pericolose di metalli

pesanti classificati nel gruppo 1 (carcinogeni umani certi) della International

Agency for Research on Cancer (IARC): arsenico (5 mg/Kg), cadmio (4 mg/Kg),

cromo (100mg/Kg), nichel (30mg/Kg), oltre alla possibilità che esso contenga

mercurio sino a 0.06mg/MJ.

Page 20: Osservazioni procedimento riesame autorizzazione cementeria Sacci - 14 gennaio 2014

Dal punto di vista strettamente sanitario, una corretta gestione del ciclo dei

rifiuti non dovrebbe assolutamente prevedere il loro incenerimento. Sia che si

tratti di inceneritori classici, di cementifici o di centrali termoelettriche tale

pratica è dannosa per l’ambiente e per la popolazione, come documentato da

innumerevoli testimonianze scientifiche. La proposta di co-combustione dei

rifiuti nei cementifici come alternativa più “sostenibile” e meno pericolosa

all’incenerimento in impianti dedicati, è al tempo stesso da considerare una

dichiarazione indiretta della pericolosità dei termovalorizzatori, che comporta

un ulteriore sacrificio del bene comune a vantaggio degli interessi privati.

Inoltre, si condivide la posizione del Movimento Italiano Rifiuti Zero e di altre

organizzazioni che recentemente hanno inviato una denuncia alla Commissione

europea per violazione del diritto comunitario in riferimento all'emanazione dei

decreti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 17

febbraio 2013 n. 22 e 20 marzo 2013 (doc. 18 – Denuncia Commissione europea

CSS), parte integrante e sostanziale del presente documento.

La Commissione europea ha ritenuto meritevole di attenzione la denuncia

presentata tanto che la Direzione Generale Ambiente ha richiesto ai

sottoscrittori, con nota interlocutoria datata 26 novembre 2014, prot.

ENV.D.2/LS/vf/CHAP(2014)03643, ulteriori specificazioni ed evidenze. A tale

proposito, si evidenziano nel documento integrativo inviato in risposta (doc. 19 -

Impatto sull’ambiente e sulla salute umana), parte integrante e sostanziale del

presente documento, le considerazioni che fanno emergere nettamente come la

disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto di determinate tipologie di

combustibili solidi secondari (CSS) abbia impatti complessivi negativi

sull’ambiente e sulla salute umana, soprattutto quando il CSS è utilizzato negli

impianti per la produzione di clinker/cemento, tecnologicamente non adeguati a

tale scopo e progettati con altre finalità.

Page 21: Osservazioni procedimento riesame autorizzazione cementeria Sacci - 14 gennaio 2014

Infine, si evidenza come le installazioni attualmente in funzione presso lo

stabilimento di Castelraimondo, considerata la loro usura da lungo servizio

(forno Krupp in funzione da oltre 40 anni, forno Lepol da oltre 60) e la vetusta

tecnologia costruttiva risalente al precedente secolo, sono del tutto inadeguati

all'utilizzo di combustibili derivati da rifiuti.

OSSERVAZIONE C.1.1: l'Autorità Competente è tenuta espressamente a vietare

per l'impianto attuale (il sottoscritto si riserva di presentare analoga

osservazione quando verrà avviata al fase di riesame dell'autorizzazione per

l'impianto in progetto) nelle condizione dell'autorizzazione l’impiego di rifiuti e

suoi derivati come combustibili, altrimenti detti combustibili alternativi, CSS-

Combustibile, CSS, CDR, come anche combustibili derivati da rifiuti pericolosi, oli

ed emulsioni oleose, pneumatici ecc, confermando la prescrizioni per l'impianto

attuale presenti nel decreto 1/VAA del 4 gennaio 2013.

OSSERVAZIONE C.1.2: impregiudicata l'osservazione al punto precedente della

presente sezione, l'Autorità Competente è tenuta a limitare l'eventuale utilizzo

nell'impianto attuale del solo CSS che esce dalla qualifica di rifiuto, fissando una

percentuale massima di sostituzione termica legata alle caratteristiche

dell'impianto, alle criticità del sito, all'effettiva produzione di clinker

dell'impianto e all'effettiva quantità di combustibile fossile utilizzato.

OSSERVAZIONE C.1.3: l'Autorità Competente è tenuta a specificare le

caratteristiche chimico-fisiche del prodotto CSS, relativi costi di produzione e di

vendita di tale materiale e ogni altro riferimento che consenta di valutare

procedure e processi di produzione.

SEZIONE D

Conclusioni sulle migliori tecniche disponibili e altre condizioni e prescrizioni

CONSIDERAZIONE D.1: Facendo rifermento al testo della sentenza 568/2014

Page 22: Osservazioni procedimento riesame autorizzazione cementeria Sacci - 14 gennaio 2014

punto 2.1 e seguenti, il TAR delle Marche osserva che:

“2.1 […] Al riguardo i ricorrenti deducono la violazione del D.Lgs. n. 180/2007

che prescriveva l’adeguamento all’applicazione delle BAT, di cui alla direttiva

96/61/CE (ora 2008/01/CE), entro il 30.3.2008, poi fissato al 31.12.2015 dal

Decreto n. 77/VAA del 2.7.2010 e ulteriormente slittato al 31.12.2018 attraverso

il Decreto n. 1/VAA del 4.1.2013. Deducono, inoltre, che l’impianto attuale non

sarebbe stato adeguato per quanto concerne l’emissione di diossine e furani, il

cui valore limite (stabilito in 5ug/Nm3, ovvero 0,005 mg/Nm3) è stato ritenuto

molto elevato sia dall’ARPAM (parere del 15.12.2012) che dalla Provincia di

Macerata (parere del 22.6.2012), senza che seguissero approfondimenti

istruttori da parte della Regione. 2.2 La censura merita condivisione nei termini

che seguono. 2.3 Dal Decreto n. 77/VAA del 2010 emerge che la ditta impiegava

(al momento di adozione dello stesso) il 60% delle BAT applicabili alla situazione

in esame, mentre il restante 40% avrebbe dovuto essere implementato entro il

31.12.2015 grazie anche al progetto di ammodernamento dell’impianto (cfr.

pagg. 40-41). Dal Decreto n. 1/VAA del 2013 si ricava invece:

che il nuovo impianto risponde all’applicazione della maggior parte delle

BAT (pag. 49, versione integrale);

che nello scenario post operam ci saranno aspetti migliorativi. Nello

scenario ante operam (che sembra continuerà a persistere fino a tutto il

2018) viene invece rilevato il superamento del valore limite orario

limitatamente agli ossidi di azoto (pag. 67);

che l’esito dell’istruttoria VIA (pag. 119) si limita ad esprimere giudizio

positivo (con prescrizioni) di compatibilità ambientale sul progetto. Nulla

però si dice riguardo alla compatibilità ambientale della fase transitoria;

che attualmente la ditta impiega un numero sufficiente delle BAT

applicabili, aggiungendo tuttavia che solo con l’ammodernamento

dell’impianto, gli adeguamenti previsti e l’applicazione della quasi totalità

Page 23: Osservazioni procedimento riesame autorizzazione cementeria Sacci - 14 gennaio 2014

delle BAT di settore, si otterrà un contenimento dei livelli di inquinamento

compatibile con lo spirito della direttiva IPPC (pag. 131);

che il quadro rappresentativo dello stato di applicazione delle BAT (pagg.

120 e ss.) ripropone il medesimo quadro contenuto nel Decreto n. 77/VAA

del 2010 (pagg. 34 e ss.), confermando l’applicazione delle BAT già

applicate e modificando la data di implementazione delle BAT non

applicate (dal 31.12.2015 al 31.12.2018). Sono state inoltre individuate

ulteriori BAT, in parte applicate, in parte non applicabili e in parte

applicabili entro il 31.12.2018.

A giudizio del Collegio, la complessa esposizione istruttoria sopra sintetizzata,

non rivela adeguatamente e con la dovuta chiarezza, la distinzione tra i due

profili, ossia:

il riesame della precedente AIA (di cui al Decreto n. 77/2010) con giudizio

di compatibilità della proroga all’attività esistente fino al 31.12.2018;

la nuova autorizzazione per l’esercizio dell’impianto ammodernato dal

2019.

Tale distinzione sarebbe stata invece necessaria proprio per evitare il pericolo

prospettato dai ricorrenti, ossia che nelle more di realizzazione del progetto di

ammodernamento (e potenziamento) dell’impianto, si continui a tollerare

l’esercizio di un’attività non del tutto a norma.”

E' utile richiamare a questo punto anche la sentenza del 31 marzo 2011 della

Corte di Giustizia Europea nella causa C50/10 contro la Repubblica italiana:

“[...] 3 La direttiva IPPC ha codificato la direttiva del Consiglio 24 settembre

1996, 96/61/CE, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento

(GU L 257, pag. 26). Conformemente all’art. 5, n. 1, di quest’ultima, gli Stati

Page 24: Osservazioni procedimento riesame autorizzazione cementeria Sacci - 14 gennaio 2014

membri dovevano adottare le misure necessarie affinché le autorità competenti

vigilassero, mediante autorizzazioni rilasciate a norma dei suoi artt. 6 e 8,

ovvero, in modo opportuno, mediante il riesame e, se del caso, l’aggiornamento

delle condizioni, che entro un massimo di otto anni successivi alla messa in

applicazione di tale direttiva, e cioè entro il 30 ottobre 2007, gli impianti

esistenti funzionassero secondo i requisiti di cui agli artt. 3, 7, 9, 10, 13, 14,

primo e secondo trattino, nonché all’art. 15, n. 2, della medesima direttiva.

[…] Per questi motivi, la Corte (Settima Sezione) dichiara e statuisce:

1) La Repubblica italiana, non avendo adottato le misure necessarie affinché le

autorità competenti controllino, attraverso autorizzazioni rilasciate a norma

degli artt. 6 e 8 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 15

gennaio 2008, 2008/1/CE, sulla prevenzione e la riduzione integrate

dell’inquinamento (versione codificata), ovvero, nei modi opportuni, mediante il

riesame e, se del caso, l’aggiornamento delle prescrizioni, che gli impianti

esistenti ai sensi dell’art. 2, punto 4, di tale direttiva funzionino secondo i

requisiti di cui agli artt. 3, 7, 9, 10, 13, 14, lett. a) e b), e 15, n. 2, della

medesima, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’art. 5, n.

1, della citata direttiva.”

Pertanto, dal 30 ottobre del 2007 ad oggi, questa Autorità Competente è venuta

meno agli obblighi della Direttiva comunitaria, consentendo l'esercizio

dell'impianto in assenza di una autorizzazione valida. La precedente

considerazione discende dal fatto che in rifermento all'impianto attuale sia

l'autorizzazione del decreto 77/VAA del 2010, che l'autorizzazione 1/VAA del

2013, per stessa espressa ammissione dell'autorità competente, sono

autorizzazione “provvisorie” che prendono meramente atto dello stato di fatto

dell'impianto. Autorizzazioni “provvisorie” che non sono previste né

dall'ordinamento comunitario né da quello italiano.

Nonostante la situazione appena descritta, ed in presenza di un impianto “non

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del tutto a norma”, l'Autorità Competente rilascia il decreto 1/VAA il cui solo

effetto è quello di posticipare di tre anni la data di implementazione delle BAT

non applicate, “nulla però si dice riguardo alla compatibilità ambientale della

fase transitoria”. Inoltre. con grave superficialità e confusione si fissano limiti

estremamente elevati per la concertazioni di diossine e furani, nonostante tale

limite durante l'istruttoria “è stato ritenuto molto elevato sia dall’ARPAM (parere

del 15.12.2012) che dalla Provincia di Macerata (parere del 22.6.2012), senza

che seguissero approfondimenti istruttori da parte della Regione” e,

successivamente, anche il sottoscritto ha richiamato l'attenzione sull'errore con

l'invio nell'agosto del 2013 del doc. 1. Solo il giorno antecedente l'udienza di

merito per la discussione dei ricorsi al TAR, l'Autorità Competente si accorge

dell'errore materiale e corregge i limiti alle emissioni con decreto 53/VAA del 21

maggio 2013. A tutto ciò si aggiunge che l'Autorità Competente ha concesso

continue proroghe e deroghe alle prescrizioni contenute nell'autorizzazione

come da tabelle seguente, sulla base dei documenti consultati alla data

dell'accesso agli atti.

Data Mittente Oggetto

12/01/2011 SACCI Relazione di conformità del Sistema di Monitoraggio

in continuo forno Krupp.

Progetto relativo al sistema di archiviazione,

pubblicazione e trasmissione dei dati delle Emissioni

in Atmosfera monitorati in continuo.

Progetto relativo al Sistema di Monitoraggio in

continuo delle polveri, degli NOx e dell'SO2 forno

Lepol.

17/02/2011 SACCI Richiesta adeguamento in deroga dei limiti imposti

dall'AIA forno Krupp e forno Lepol.

05/07/2011 SACCI Richiesta proroga relativamente all'installazione del

sistema di monitoraggio in continuo forno Lepol.

04/08/2011 SACCI Richiesta spostamento del limite per il monossido di

carbonio da 200 mg/Nm3 a 1000 mg/Nm3 forno

Page 26: Osservazioni procedimento riesame autorizzazione cementeria Sacci - 14 gennaio 2014

Krupp.

02/09/2011 Regione Adegumento del limite per il monossido di carbonio

da 200 mg/Nm3 a 800 mg/Nm3 forno Krupp.

02/09/2011 Regione Concessione proroga per la realizzazione del sistema

di monitoraggio in continuo forno Lepol.

12/04/2012 SACCI Richiesta proroga relativamente all'installazione del

sistema di monitoraggio in continuo di polveri, SO2

ed NOx forno Lepol.

18/05/2012 Regione Concessione proroga per la realizzazione del sistema

di monitoraggio in continuo forno Lepol.

18/12/2012 SACCI Comunicazioni delle credenziali di accesso al server

web del sistema di monitoraggio in continuo

dell'impianto di Castelraimondo.

11//01/2013 SACCI Richiesta proroga relativamente all'installazione del

sistema di monitoraggio in continuo forno Lepol.

04/02/2013 SACCI Richiesta adeguamento limiti per le emissioni in

atmosfera degli NOx e dell'SO2 forno Lepol.

11/02/2013 Regione Concessione proroga per la realizzazione del sistema

di monitoraggio in continuo forno Lepol.

05/03/2013 SACCI Richiesta verifica dei termini della deroga per il

limite di emissioni SO2 e COT forno in progetto,

forno Krupp, forno Lepol.

11/03/2013 Regione Risposta alla richiesta di adeguamento limiti

In conclusione, ci censura la condotta dell'Autorità Competente che con atti ha

costantemente e illegittimamente consentito l'esercizio di un'attività non del

tutto a norma e ha consapevolmente esposto l'ambiente e la popolazione a

gravi danni ambientali. A tal proposito, allo scopo di accertare il doveroso

rispetto di tutte le prescrizioni contenute nei decreti, non verificabile altrove, ed

acquisire ulteriori informazioni utili al fine di presentare osservazioni quanto più

pertinenti, il sottoscritto ha inviato alla scopo una nota il 7 gennaio 2013 per

Page 27: Osservazioni procedimento riesame autorizzazione cementeria Sacci - 14 gennaio 2014

l'accesso agli atti (doc. 20 – Richiesta di accesso agli atti), parte integrante e

sostanziale del presente documento, e si riserva, una volta ottenuta la

documentazione richiesta, di inviare ulteriori considerazioni e osservazioni.

OSSERVAZIONE D.1.1: in riferimento all'applicazione delle migliori tecnologie

disponibili, l'Autorità Competente è tenuta ad ottemperare alle sentenze del TAR

delle Marche 568/2014 e 569/2014 e al rispetto della normativa nazionale e

comunitaria come ribadito dalla sentenza C50-10/2011 della Corte di Giustizia

Europea e ad adottare i conseguenti provvedimenti, eventualmente anche

sanzionatori, nei confronti del gestore. L'Autorità Competente dovrà pertanto

determinare per l'impianto attuale l'applicazione delle BAT con il rispetto delle

tempistiche previste nel decreto 77/VAA.

OSSERVAZIONE D.1.2: l'Autorità Competente è tenuta alla verifica del rispetto

da parte del gestore delle condizioni e delle prescrizioni contenute nei decreti

77/VAA e 1/VAA, verifica di cui dovrà essere data dovuta evidenza all'interno

documento istruttorio. In particolare, l'Autorità Competente è tenuta a

verificare puntualmente il rispetto delle condizioni e delle prescrizioni di cui alla

richiesta di accesso agli atti doc. 20, inoltrata proprio a tal fine, e in caso di

mancato rispetto adottare i provvedimenti sanzionatori conseguenti.

CONSIDERAZIONE D.2: BAT 1, Sistemi di gestione ambientale (Environmental

management systems, EMS). In riferimento al punto v. lettera a) monitoraggio e

misurazione, non viene specificato se la BAT è applicata ad entrambi i forni,

Kurpp e Lepol, o a solo uno di essi.

OSSERVAZIONE D.2: l'Autorità Competente e tenuta a richiedere al gestore di

chiarire se la BAT NUM 1, punto v. lettera a) è applicata ad entrambi i forni.

CONSIDERAZIONE D.3: BAT 3, Tecniche primarie generali. In riferimento alle

lettere “a” e “b”, non viene specificato se la BAT è applicata ad entrambi i forni,

Page 28: Osservazioni procedimento riesame autorizzazione cementeria Sacci - 14 gennaio 2014

Kurpp e Lepol, o a solo uno di essi.

OSSERVAZIONE D.3: l'Autorità Competente e tenuta a richiedere al gestore di

chiarire se la BAT 3 lettere “a” e “b” è applicata ad entrambi i forni o a solo uno d

essi.

CONSIDERAZIONE D.4: BAT 4, Tecniche primarie generali. Come chiarito dalle

BREF 2013, di cui si riporta per chiarezza lo stralcio di interesse, non viene

chiarito dal gestore, per entrambi i forni, come viene determinato, e con quale

procedura, il punto di alimentazione appropriato per i rifiuti non pericolosi

recuperati, al fine di ridurre al minimo il rischio di produrre emissioni

indesiderate, anche in considerazione della analisi che vengono effettuate.

“1.2.4.1 General aspects

[…]

Feed points for inserting waste into the kiln

Wastes used as raw materials are typically fed to the kiln system in the same

way as conventional raw materials, e.g. via the normal raw meal supply. As

described in Section 1.2.5.1, different feed points can be used to insert fuels into

the cementkiln. These feed points can also be used for feeding wastes as fuels

and/or raw materials into the cement production process. It has to be noted that

the way the fuels are fed into the kiln is very important as this can have an effect

on the emissions. Of these feed points, there is, in general, only one way in

which the flue-gases from fuels pass the highest temperature zone of the kiln,

namely by feeding them through the main burner. For other feed points,

temperature and residence time depend on kiln design and kiln operation, as

described above. Wastes, which are fed through the main burner, will be

decomposed in the primary burning zone, at high temperatures of up to 2000

ºC. Multi-channel burners are designed for the use of different types of fuels

including waste fuels. Wastes fed to a secondary burner, preheater or

Page 29: Osservazioni procedimento riesame autorizzazione cementeria Sacci - 14 gennaio 2014

precalciner will be burned at lower temperatures, which is not always enough to

decompose halogenated organic substances. Volatile components in material

that is fed at the upper end of the kiln or as lump fuel can evaporate. These

components do not pass the primary burning zone and may not be decomposed

or bound in the cement clinker. Therefore, the use of waste containing volatile

metals (mercury, cadmium, thallium) or volatile organic compounds can result in

an increase of the emissions of mercury, cadmium, thallium or organic emissions

(e.g. VOCs) when improperly used. Consideration should be given to these waste

materials containing components that can be volatilised at lower temperatures

before the calcining zone (e.g. hydrocarbons, solvents, waste oils). They have to

be fed into the adequately high temperature zones of the kiln system. “

OSSERVAZIONE D.4.1: l'Autorità Competente è tenuta a richiedere al gestore

chiarimenti sulle procedure e sulla determinazione dei punti di alimentazione

utilizzati, in entrambi i forni, per il recupero di rifiuti non pericolosi come

materia prima.

OSSERVAZIONE D.4.2: l'Autorità Competente è tenuta a richiedere al gestore

chiarimenti sui punti di carico, scarico, miscelazione con la materia prima,

trasporto e alimentazione dei rifiuti come materia prima, come pure chiarire le

precauzioni utilizzate per evitare contaminazione per l'ambiente e rischi per i

lavoratori.

CONSIDERAZIONE D.5: BAT 5, Monitoraggio. In riferimento alle lettere da “a” a

“g”, non viene specificato dal gestore se la BAT è applicata ad entrambi i forni ,

Kurpp e Lepol, o a solo ad uno di essi, o con diversa applicazione delle lettere tra

i due forni.

OSSERVAZIONE D.5: l'Autorità Competente è tenuta a chiedere al gestore

chiarimenti in riferimento allo stato di applicazione della BAT 5 per ognuno dei

due forni, specificando separatamente le lettere applicate.

Page 30: Osservazioni procedimento riesame autorizzazione cementeria Sacci - 14 gennaio 2014

CONSIDERAZIONE D.6: BAT 5, Monitoraggio, lettera “e”, misurazioni periodiche

di PCDD/F. Si fa generale riferimento a quanto osservato nelle BREF 2013 al

punto 1.3.4.6 “Polychlorinated dibenzo-p-dioxins (PCDD) and dibenzofurans

(PCDF)”. Nello specifico si richiama quanto già osservato in riferimento a

diossine e furani nei documenti doc. 2 e doc. 11. Segue una sintesi.

L'ARPAM, nella nota prot. Regione Marche 0477235 del 23/07/2012 e nella

nota prot. Regione Marche 0013847 del 05/01/2012 osservava: “[...] seppur il

proponente stima, per questa tipologia di inquinanti, il rispetto del valore limite

di concentrazione pari a 0,1 ng ITEQ/Nm3, considerata la notevole portata

dell'emissione individuata come E64 (350.000 Nm3/h) è opportuno valutare

l'impatto di PCDD/F alle immissioni e sulla zona di maggiore ricaduta al suolo.”

Sulla base ai dati degli autocontrolli degli ultimi anni (escluso il 2014) la linea di

produzione esistente è già vicina per il forno Kurpp e Lepol ai limiti di

concentrazione massima per le emissioni di PCDD/F fissati dalle BAT 2013 e

antecedentemente dalla BREF di settore (0,1 ng I-Teq/Nm3), con valori

mediamente compresi tra circa 0,05 ng I-Teq/Nm3 e 0,1 ng I-Teq/Nm3,

posizionandosi in Europa tra i cementifici con i più alti valori di emissioni per

questa sostanza (sono da chiarire gli autocontrolli effettuati nel 2007 sul forno

Lepol dai quali risulterebbero valori di concentrazioni delle diossine 150 volte

superiori ai limiti di legge previsti per gli inceneritori, completamente fuori scala

rispetto ai parametri rilevati in Europa nei cementifici).

La portata della linea esistente è di circa 200.000 Nm3/h, quindi dello stesso

ordine di grandezza di quella prevista per la nuova linea forno (350.000 Nm3/h),

e le preoccupazioni espresse dall'Arpam in riferimento alla “notevole portata

dell'impianto” si applicano per analogia anche all'impianto attuale. Ciò

nonostante, i limiti fissati alle emissioni di PCDD/F fino al 21 giugno 2014 per la

linea attuale, modificati poi con decreto 53/VAA del 2014, sono stati migliaia di

Page 31: Osservazioni procedimento riesame autorizzazione cementeria Sacci - 14 gennaio 2014

volte più alti di quelli stabiliti per la linea in progetto.

Sempre nelle note inviate afferma l'ARPAM: “Installare all'emissione convogliata

E64 (Forno/macinazione crudo/raffreddamento clinker/) un sistema automatico

finalizzato al campionamento in continuo di microinquinanti organici, in

particolare di PCDD/PCDF e PCB. […] L'importanza dei sistemi di campionamento

in continuo sta nel fatto che consentono la realizzazione di programmi di

sorveglianza che vanno ben oltre una puntuale (e talvolta poco significativa)

verifica del rispetto dei limiti normativi, in quanto sono capaci ed efficaci per

prelievi di microinquinanti organici anche prolungati e consecutivi, consentendo

di valutare l'efficacia dei sistemi di abbattimento e dei piani di manutenzione

degli impianti”, aggiungo, anche nelle fasi di transitorie di accensione,

spegnimento e in caso di malfunzionamento.

Pertanto, si può ragionevolmente supporre per l'impianto attuale che in tutti

questi anni ci siano state emissioni in atmosfera di PCDD/F non controllate

adeguatamente: in primo luogo perché la stessa ARPAM definisce poco

significative le misurazioni puntuali di diossine e furani; in secondo luogo

perché leggendo a pagina 12 delle relazione tecnica allegata alla domanda di

autorizzazione integrata ambientale presentata nel 2003, risulta che i controlli

sui camini dei due forni posti a valle dei relativi elettrofiltri siano stati eseguiti da

laboratori specializzati con cadenza “pressoché annuale”.

Le stesse BREF di settore si occupano del monitoraggio delle emissioni e

raccomandano per le emissioni di diossine e furani monitoraggi in continuo, o

l'aumento della frequenza delle misurazioni in caso di impianti con emissioni

rilevanti. suggerendo misure addizionali in condizioni particolari di esercizio

dell'impianto (come ad esempio durante le già citate fasi di accensione e

spegnimento dei forni). Viste le considerazioni precedenti, risulterebbe

necessario installare un sistema di monitoraggio in continuo per diossine e

furani.

Page 32: Osservazioni procedimento riesame autorizzazione cementeria Sacci - 14 gennaio 2014

Si informa questa Autorità Competente che in data 8 aprile 2014 si è svolto un

incontro presso la sede del Comune di San Severino Marche, al quale erano

presenti, oltre il Sindaco e altri amministratori comunali, il dott. Massimo

Marcheggiani del Dipartimento ARPAM Macerata, rappresentanti della società

civile e il sottoscritto. Durante l'incontro, come riferito dal dott. Marcheggiani, a

seguito del fermo della linea di incenerimento dell'ex Consorzio Cosmari, ora srl,

è inutilizzato presso l'impianto l'apparato per la misurazione in continuo delle

diossine, di proprietà pubblica. Si è valutata insieme l'opportunità di proporre

l'installazione di questo apparto presso l'impianto Sacci, tecnicamente possibile

con alcune accortezze, in accordo con il gestore.

OSSERVAZIONE D.6.1: l'Autorità Competente è tenuta in istruttoria a valutare

l'opportunità di installare l'apparato di misurazione in continuo di diossine e

furani di proprietà pubblica, attualmente inutilizzato e in dotazione alla società

Cosmari s.r.l., come da proposta del funzionario ARPAM Dipartimento Macerata.

OSSERVAZIONE D.6.2: l'Autorità Competente nella determinazione delle

prescrizioni è tenuta ad intensificare la frequenza dei controlli, da effettuarsi

nelle più gravose condizioni di esercizio, per le emissioni di diossine e furani.

Considerato il notevole flusso di massa si suggerisce almeno una frequenza

quadrimestrale di tali controlli, richiedendo anche al gestore il tipo di

combustibile o miscela di combustibile, e in quali percentuali, utilizzato durante

la durata del campionamento (coke di petrolio e/o carbone).

CONSIDERAZIONE D.7: BAT 5, Monitoraggio. Dal quadro prescrittivo delle

emissioni in atmosfera, oltre ai due forni, si evidenziano numerosi punti di

emissioni significativi. Considerato i tipi di correttivi, materie e combustibili

utilizzati, appare opportuno suggerire di approfondire l'analisi dello spettro di

sostanze inquinanti emesse dai diversi punti, prevedendo controlli e limiti non

solo per il parametro polveri, ma anche, ad esempio, per ossidi di azoto e di

Page 33: Osservazioni procedimento riesame autorizzazione cementeria Sacci - 14 gennaio 2014

zolfo, come avviene per prassi anche in altri impianti. Ci si riferisce in particolare

al procedimento di Screening dell'Impianto Italcementi di Rezzato (doc. 21 –

Screening Italcementi), parte integrante e sostanziale del presente documento,

dove nel quadro emissivo autorizzato vengono monitorati gli ossidi zolfo e di

azoto anche per i “Molini” gli “Essiccatori” e le “Caldaie”. Inoltre si evidenza

come nel quadro prescrittivo non sia stato preso in considerazione la fissazione

di un limite per gli idrocarburi policiclici aromatici.

OSSERVAZIONE D.7.1: l'Autorità Competente è tenuta a monitorare e fissare dei

limiti alle emissioni per ossidi di azoto e zolfo anche per altri punti di emissione,

in particolare per i “Molini”, gli “Essicatori” e le “Caldaie”.

OSSERVAZIONE D.7.2: l'Autorità Competente è tenuta a monitorare e fissare dei

limiti alle emissioni dei forni anche per gli idrocarburi policiclici aromatici.

CONSIDERAZIONE D.8: BAT 7, Consumo di Energia. In riferimento alle lettere da

“a” a “f”, non viene specificato dal gestore se la BAT è applicata ad entrambi i

forni , Kurpp e Lepol, o a solo ad uno di essi, o con diversa applicazione delle

lettere tra i due forni.

OSSERVAZIONE D.8: l'Autorità Competente è tenuta a chiedere al gestore

chiarimenti in riferimento allo stato di applicazione della BAT 7 per ognuno dei

due forni, specificando separatamente le lettere applicate.

CONSIDERAZIONE D.9: BAT 8, Consumo di Energia. Non viene specificato dal

gestore se la BAT è applicata ad entrambi i forni , Kurpp e Lepol, o a solo ad uno

di essi, o con diversa applicazione tra i due forni.

OSSERVAZIONE D.9: L'Autorità Competente è tenuta a chiedere al gestore

chiarimenti in riferimento allo stato di applicazione della BAT 8 per ognuno dei

due forni, specificando separatamente l'eventuale diversa applicazione.

Page 34: Osservazioni procedimento riesame autorizzazione cementeria Sacci - 14 gennaio 2014

CONSIDERAZIONE D.10: BAT 9. Consumo di energia. Il gestore non produce

elementi quantitativi che giustifichino la non applicabilità della BAT: quantità di

calore in eccesso, parametri di processo, sostenibilità economica.

OSSERVAZIONE D.10: L'Autorità Competente è tenuta a richiedere al gestore

parametri quantitativi che giustifichino la non applicabilità della BAT 9.

CONSIDERAZIONE D.11: BAT 10, Consumo di Energia. In riferimento alle lettere

da “a” a “e” Non viene specificato dal gestore se la BAT è applicata ad entrambi i

forni , Kurpp e Lepol, o a solo ad uno di essi, o con diversa applicazione delle

lettere tra i due forni.

OSSERVAZIONE D.11: l'Autorità Competente è tenuta a chiedere al gestore

chiarimenti in riferimento allo stato di applicazione della BAT 10 per ognuno dei

due forni, specificando separatamente le lettere applicate.

CONSIDERAZIONE D.12: BAT 17, Emissioni di polveri. Facendo riferimento a

quanto evidenziato nella presente e precedenti sezioni sulla criticità del sito

dell'impianto (assenza di adeguate informazione sullo stato dell'ambiente e della

salute della popolazione, fiume Potenza, vicinanza scuola e centro abitato, valle

chiusa, vicinanza di aree Natura 2000, attività di coltivazione miniera, ecc) e

dalla notevole portata complessiva degli impianti, si ritiene opportuno fissare

per le emissioni di polveri derivanti dagli effluenti gassosi dei processi di cottura

in forno un limite < 10 mg/Nm3.

OSSERVAZIONE D.12: l'Autorità Competente è tenuta a fissare per le emissioni

di poveri derivanti dagli effluenti gassosi dei processi di cottura in forno il limite

di concentrazione < 10 mg/Nm3.

CONSIDERAZIONE D.13: BAT 18, Emissioni di polveri. Facendo riferimento a

Page 35: Osservazioni procedimento riesame autorizzazione cementeria Sacci - 14 gennaio 2014

quanto evidenziato nella presente e precedenti sezioni sulla criticità del sito

dell'impianto (assenza di adeguate informazione sullo stato dell'ambiente e della

salute della popolazione, fiume Potenza, vicinanza scuola e centro abitato, valle

chiusa, vicinanza di aree Natura 2000, attività di coltivazione miniera, ecc) e

dalla notevole portata complessiva degli impianti, si ritiene opportuno fissare

per le emissioni di polveri del punto di emissione E17 un limite < 10 mg/Nm3.

OSSERVAZIONE D.13: l'Autorità Competente è tenuta a fissare per le emissioni

di poveri del punto di emissione E17 il limite di concentrazione < 10 mg/Nm3.

CONSIDERAZIONE D.14: BAT 19, Emissioni di ossidi di azoto Facendo riferimento

a quanto evidenziato nella presente e precedenti sezioni sulla criticità del sito

dell'impianto (assenza di adeguate informazione sullo stato dell'ambiente e della

salute della popolazione, fiume Potenza, vicinanza scuola e centro abitato, valle

chiusa, vicinanza di aree Natura 2000, attività di coltivazione miniera, ecc) e

dalla notevole portata complessiva degli impianti, si ritiene opportuno fissare

per le emissioni di ossido di azoto derivanti dagli effluenti gassosi del processo di

cottura Forno Lepol un limite di 400 mg/Nm3. Con le stesse considerazioni

precedenti, si ritiene opportuno fissare per le emissioni di ossido di azoto

derivanti dagli effluenti gassosi del processo di cottura Forno Krupp un limite <

200 mg/Nm3 , considerato che diversamente da quanto riportato nelle note della

BAT 19, dalla documentazione prodotta dall'azienda (Piano chiusura impianto,

pagina 5 e Relazione Tecnica, pagina 9) risulta che il forno Krupp è dotato di un

preriscaldatore Gepol a quattro cuspidi.

OSSERVAZIONE D.14: l'Autorità Competente è tenuta a fissare per le emissioni

di ossidi di azoto derivanti dagli effluenti gassosi dei processi di cottura in forno il

limite di concentrazione di 400 mg/Nm3 per il forno Lepol e < 200 mg/Nm3 per il

forno Krupp.

CONSIDERAZIONE D.15: BAT 21, Emissioni di ossidi di azoto Facendo riferimento

Page 36: Osservazioni procedimento riesame autorizzazione cementeria Sacci - 14 gennaio 2014

a quanto evidenziato nella presente e precedenti sezioni sulla criticità del sito

dell'impianto (assenza di adeguate informazione sullo stato dell'ambiente e della

salute della popolazione, fiume Potenza, vicinanza scuola e centro abitato, valle

chiusa, vicinanza di aree Natura 2000, attività di coltivazione miniera, ecc) e

dalla notevole portata complessiva degli impianti, si ritiene opportuno fissare

per le emissioni di ossido di zolo derivanti dagli effluenti gassosi del processo di

cottura di entrambi i forni Krupp e Lepol un limite < 50mg/Nm3.

OSSERVAZIONE D.15: l'Autorità Competente è tenuta a fissare per le emissioni

di ossidi di azoto derivanti dagli effluenti gassosi dei processi di cottura di

entrambi i forni Krupp e Lepol un limite di concentrazione < 50mg/Nm3.

CONSIDERAZIONE D.16: BAT 23, Emissioni di CO. In riferimento alle lettere da

“a” e “b” non viene specificato dal gestore se la BAT è applicata ad entrambi i

forni , Kurpp e Lepol, o a solo ad uno di essi, o con diversa applicazione delle

lettere tra i due forni.

OSSERVAZIONE D.16: l'Autorità Competente è tenuta a chiedere al gestore

chiarimenti in riferimento allo stato di applicazione della BAT 10 per ognuno dei

due forni, specificando separatamente le lettere applicate.

CONSIDERAZIONE D.17: BAT 24, Emissioni di COT. Facendo riferimento a quanto

evidenziato nella presente e precedenti sezioni sulla criticità del sito

dell'impianto (assenza di adeguate informazione sullo stato dell'ambiente e della

salute della popolazione, fiume Potenza, vicinanza scuola e centro abitato, valle

chiusa, vicinanza di aree Natura 2000, attività di coltivazione miniera, ecc) e

dalla notevole portata complessiva degli impianti, si ritiene opportuno fissare

per le emissioni COT di entrambi i forni Krupp e Lepol un limite di 25 mg/Nm3.

OSSERVAZIONE D.17: l'Autorità Competente è tenuta a fissare per le emissioni

COT di entrambi i forni Krupp e Lepol un limite di concentrazione di 25 mg/Nm3.

Page 37: Osservazioni procedimento riesame autorizzazione cementeria Sacci - 14 gennaio 2014

CONSIDERAZIONE D.18: BAT 25, Emissioni di HCl. Facendo riferimento a quanto

evidenziato nella presente e precedenti sezioni sulla criticità del sito

dell'impianto (assenza di adeguate informazione sullo stato dell'ambiente e della

salute della popolazione, fiume Potenza, vicinanza scuola e centro abitato, valle

chiusa, vicinanza di aree Natura 2000, attività di coltivazione miniera, ecc) e

dalla notevole portata complessiva degli impianti, si ritiene opportuno fissare

per le emissioni di HCl di entrambi i forni Krupp e Lepol un limite di 5 mg/Nm3.

OSSERVAZIONE D.18: l'Autorità Competente è tenuta a fissare per le emissioni

di HCl di entrambi i forni Krupp e Lepol un limite di concentrazione di 5 mg/Nm3.

CONSIDERAZIONE D.19: BAT 26, Emissioni di HCl. Facendo riferimento a quanto

evidenziato nella presente e precedenti sezioni sulla criticità del sito

dell'impianto (assenza di adeguate informazione sullo stato dell'ambiente e della

salute della popolazione, fiume Potenza, vicinanza scuola e centro abitato, valle

chiusa, vicinanza di aree Natura 2000, attività di coltivazione miniera, ecc) e

dalla notevole portata complessiva degli impianti, si ritiene opportuno fissare

per le emissioni di HF di entrambi i forni Krupp e Lepol un limite di 0,5 mg/Nm3.

OSSERVAZIONE D.19: l'Autorità Competente è tenuta a fissare per le emissioni

di HF di entrambi i forni Krupp e Lepol un limite di concentrazione di 0,5

mg/Nm3.

CONSIDERAZIONE D.20: BAT 27, Emissioni di diossine e furani. Facendo

riferimento a quanto evidenziato nella presente e precedenti sezioni sulla

criticità del sito dell'impianto (assenza di adeguate informazione sullo stato

dell'ambiente e della salute della popolazione, fiume Potenza, vicinanza scuola e

centro abitato, valle chiusa, vicinanza di aree Natura 2000, attività di

coltivazione miniera, ecc) dalle richiamate osservazioni di ARPAM e Provincia di

Macerata, e dalla notevole portata complessiva degli impianti, si ritiene

Page 38: Osservazioni procedimento riesame autorizzazione cementeria Sacci - 14 gennaio 2014

opportuno fissare per le emissioni di diossine e furani di entrambi i forni Krupp e

Lepol un limite < 0,05 ng PCDD/F I-TEQ/Nm3.

OSSERVAZIONE D.20: l'Autorità Competente è tenuta a fissare per le emissioni

di diossine e furani di entrambi i forni Krupp e Lepol un limite di concentrazione

< 0,05 ng PCDD/F I-TEQ/Nm3.

CONSIDERAZIONE D.21: BAT 28, Emissioni metalli. Facendo riferimento a quanto

evidenziato nella presente e precedenti sezioni sulla criticità del sito

dell'impianto (assenza di adeguate informazione sullo stato dell'ambiente e della

salute della popolazione, fiume Potenza, vicinanza scuola e centro abitato, valle

chiusa, vicinanza di aree Natura 2000, attività di coltivazione miniera, ecc) e

dalla notevole portata complessiva degli impianti, si ritiene opportuno fissare

per le emissioni di entrambi i forni Krupp e Lepol un limite di 0,01 mg/Nm3 per

Hg, 0,01 mg/Nm3 per Cd + Tl, 0,1 mg/Nm3 per metalli.

OSSERVAZIONE D.21: l'Autorità Competente è tenuta a fissare per le emissioni

di HF di entrambi i forni Krupp e Lepol un limite di concentrazione di 0,5

mg/Nm3.

*****

SEZIONE E

Altre osservazioni

CONSIDERAZIONE E.1: si evidenza che di notte lo stabilimento risulta

scarsamente illuminato. In particolare, i principali punti di emissioni, camini

forno e molini, non sono illuminati. L'installazione di adeguata illuminazione

rivolta verso l'alto permetterebbe, anche a vista, l'accertamento immediato di

emissioni anomale di fumi in caso di malfunzionamenti.

Page 39: Osservazioni procedimento riesame autorizzazione cementeria Sacci - 14 gennaio 2014

OSSERVAZIONE E.1: l'Autorità Competente è tenuta ad inserire come condizione

dell'autorizzazione l'installazione da parte del gestore di adeguata illuminazione,

rivolta vero l'alto, sui principali punti di emissione come i due forni e i molini.

CONSIDERAZIONE E.2: come noto a questa Autorità Competente, lo scorso anno

il sottoscritto ha presentato formale richiesta di accesso agli atti per accedere ai

dati del monitoraggio in continuo. Si fa qui integrale riferimento a tutte le note

scambiate con l'Autorità Competente. In particolare si ritiene opportuno che i

dati del monitoraggio SME, come avviene per altri impianti, siano liberamente

accessibili a tutti gli utenti del web e scaricabili in formato aperto, adempiendo

in questo modo ai principi di trasparenza e più ampia diffusione, anche

attraverso le tecnologie informatiche dell'informazione ambientale. In

particolare si fa riferimento alla nota Sacci allegata (doc. 22 – Nota Sacci dati

monitoraggio) dalla quale si evince che:

l'azienda non si oppone all'accesso ai dati analitici dello SME da parte

degli utenti del web, ma è stata riscontrata una problematica di sicurezza

in quanto il server è condiviso con gli altri stabilimenti del gruppo e

contine anche dati sensibili aziendali;

l'azienda è disponibile a mettere a disposizione presso il cementificio una

postazione web per la consultazione in loco del server web e la

visualizzazione dei dati analitici oggetto del monitoraggio in continuo

delle emissioni in atmosfera.

Si possono valutare alcune soluzioni alla problematica. La prima, creare un

“mirror” dei dati analitici su di un server web regionale aperto a tutti gli utenti;

la seconda è quella di creare una postazione web all'interno del Comune di

Castelraimondo per accedere ai dati e facilitare l'accesso ai dati ai cittadini. Le

soluzioni prospettatno non sono alternative ma possono, auspicabilmente,

essere applicate contemporaneamente.

Page 40: Osservazioni procedimento riesame autorizzazione cementeria Sacci - 14 gennaio 2014

OSSERVAZIONE E.2.1: l'Autorità competente è tenuta a valutare e applicare la

soluzione tecnica più opportuna al fine di consentire l'accesso in tempo reale ai

dati dello SME agli utenti del web. Dovrà essere garantita la possibilità di

scaricare i dati in formato aperto per consentirne l'elaborazione da parte degli

utenti.

OSSERVAZIONE E.2.2: l'autorità competente è tenuta a valutare e applicare, di

concerto con il Comune di Castelraimondo, la soluzione tecnica più opportuna

per allestire una postazione web al fine di consentire l'accesso in tempo reale ai

dati dello SME. Dovrà essere garantita la possibilità di scaricare i dati in formato

aperto per consentirne l'elaborazione da parte degli utenti.

CONSIDERAZIONE E.3: In riferimento al Piano di chiusura impianto presentato

dal gestore si osserva che la documentazione è datata 2011 ed è carente sotto

molti punti di vista. Come già evidenziato, il punto 3.2.6 non è aggiornato alla

recenti modifiche del piano per l'assetto idrogeologico menzionato ai precedenti

punti. Ora l'area dell'impianto è confinate anche con una zona a rischio R2.

Il punto 3.2.10 e) contiene grossolane ed erronee valutazioni della distanza

dell'area delle installazioni dalle zone SIC e ZPS. Queste aree, si trovano ad

alcune centinaia di metri dalle installazione diversamente da quanto dichiarato:

4 km. Si ricorda che nel nuovo piano regionale per la gestione rifiuti è stata

estesa la fascia di rispetto per le aree Natura 2000 a 1000 m. Il grossolano errore

nella valutazione delle distanze è chiarito dall'immagine seguente.

Page 41: Osservazioni procedimento riesame autorizzazione cementeria Sacci - 14 gennaio 2014

Con la linea rossa è indicata l'effettiva posizione delle installazioni, considerando

anche la miniera, tecnicamente connessa all'impianto, rispetto alla posizione

indicata dal gestore nella documentazione presentata.

Rispetto alla bonifica e il recupero ambientale del sito, che dovrà

necessariamente prevedere la demolizione delle strutture aziendali, non risulta

menzionata alcuna garanzia fideiussoria che il gestore dovrà presentare.

OSSERVAZIONE E.3.1: l'Autorità Competente è tenuta a richiedere al gestore la

presentazione di un piano aggiornato alla normativa attualmente in vigore in

materia di bonifica e chiusura impianto.

OSSERVAZIONE E.3.2: l'Autorità Competente è tenuta a richiedere al gestore

Page 42: Osservazioni procedimento riesame autorizzazione cementeria Sacci - 14 gennaio 2014

l'aggiornamento del piano in riferimento al rischio idrogeologico.

OSSERVAZONE E.3.3. l'Autorità Competente è tenuta a richiedere al gestore la

l'aggiornamento della sezione sulle aree Natura 2000 per correggere la mappa

da cui si evince il posizionamento dello stabilimento rispetto a tali aree e per

produrre una stima veriteira della distanza. Inoltre, l'Autorità Competente dovrà

valutare la necessità di avviare un procedimento di Valutazione di Incidenza in

seguito ai nuovi dati prodotti dal gestore.

OSSERVAZIONE E.3.4: l'Autorità Competente è tenuta a richiedere al gestore

adeguata garanzia fideiussoria per eventuali lavori di bonifica e per l'integrale

demolizione delle strutture dell'impianto e il recupero ambientale dell'area.

CONSIDERAZIONE E.4: in riferimento allo studio di acque di prima pioggia, il

gestore ha presentato documentazione risalente al 2010. Si ritiene opportuno

che il gestore presenti uno studio aggiornato alla normativa vigente con analisi

rispondenti alle condizioni attuali.

OSSERVAZIONE E.4: l'Autorità Competente è tenuta a richiedere al gestore

l'aggiornamento alla normativa vigente dello studio delle acque di prima

pioggia, presentando anche nuove analisi dello stato attuale del sito.