Osservazioni al piano regolatore

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Vivere Labico – piazza della Libertà, 15 – Labico – www.viverelabico.it Osservazioni alla variante al piano regolatore generale del comune di Labico – adottata con deliberazione del consiglio comunale in data 31 gennaio 2007, ai sensi della legge 17 agosto 1942, n. 1150. Sommario Premessa ......................................................................................................................... 2 Standard urbanistici.......................................................................................................... 2 Incongruenze delle singole zone omogenee .................................................................... 3 Assenza di spazi di socializzazione ................................................................................. 6 Edilizia scolastica ............................................................................................................. 6 Parcheggi ......................................................................................................................... 7 Quartiere Colle Spina ....................................................................................................... 7 Quartiere Santa Maria – Le Vignole ................................................................................. 9 Andamento demografico .................................................................................................. 9 Indeterminatezza di previsioni normative ......................................................................... 9 Bretella autostradale Cisterna-Valmontone .................................................................... 10 Viabilità........................................................................................................................... 10 Approfondimenti sulle norme tecniche di attuazione ...................................................... 11 Comparti edificatori (articolo 7) ................................................................................... 11 Precrizioni per il recupero dei manufatti edilizi abusivi (articolo 14) ............................ 12 Recupero urbanistico (articolo 15) .............................................................................. 12 Zone agricole (articolo 17) .......................................................................................... 12 Verde privato (articolo 18) .......................................................................................... 12 Zona turistico ricettiva (articolo 21) ............................................................................. 13 Vincolo archeologico................................................................................................... 13 Attrezzature di interesse pubblico (articolo 26) ........................................................... 13 (si omettono gli allegati)

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Osservazioni alla variante al piano regolatore generale del comune di Labico – adottata con deliberazione del consiglio comunale in data 31 gennaio 2007, ai sensi della legge 17 agosto 1942, n. 1150.

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Vivere Labico – piazza della Libertà, 15 – Labico – www.viverelabico.it

Osservazioni alla variante al piano regolatore generale del comune

di Labico – adottata con deliberazione del consiglio comunale in

data 31 gennaio 2007, ai sensi della legge 17 agosto 1942, n. 1150.

Sommario

Premessa .........................................................................................................................2 Standard urbanistici..........................................................................................................2 Incongruenze delle singole zone omogenee ....................................................................3 Assenza di spazi di socializzazione .................................................................................6 Edilizia scolastica .............................................................................................................6 Parcheggi .........................................................................................................................7 Quartiere Colle Spina .......................................................................................................7 Quartiere Santa Maria – Le Vignole .................................................................................9 Andamento demografico ..................................................................................................9 Indeterminatezza di previsioni normative .........................................................................9 Bretella autostradale Cisterna-Valmontone....................................................................10 Viabilità...........................................................................................................................10 Approfondimenti sulle norme tecniche di attuazione ......................................................11

Comparti edificatori (articolo 7) ...................................................................................11 Precrizioni per il recupero dei manufatti edilizi abusivi (articolo 14)............................12 Recupero urbanistico (articolo 15) ..............................................................................12 Zone agricole (articolo 17) ..........................................................................................12 Verde privato (articolo 18) ..........................................................................................12 Zona turistico ricettiva (articolo 21) .............................................................................13 Vincolo archeologico...................................................................................................13 Attrezzature di interesse pubblico (articolo 26)...........................................................13 (si omettono gli allegati)

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Premessa Questo documento contiene alcune osservazioni in merito agli strumenti urbanistici

adottati il 31 gennaio 2007 dal comune di Labico e pubblicati, ai sensi della legge 1150 del

1942, in data 15 febbraio 2007. L’impianto complessivo della variante appare, già ad un

esame superficiale, inadeguato a svolgere la funzione che legislativamente viene ad essa

attribuita. Funzione che consiste nella necessità di: regolare lo sviluppo e l’assetto del

territorio in funzione delle esigenze della collettività; garantire un quantitativo minimo di

servizi a beneficio dei cittadini; contemperare correttamente le esigenze del pubblico e dei

privati; garantire i giusti equilibri delle singole zone omogenee; assicurare una corretta

fruizione degli spazi nonché il sostanziale miglioramento della qualtà della vita di tutti

coloro ai quali lo strumento urbanistico è rivolto.

Sul punto si ritiene di dover sottolineare la stridente antinomia tra le dichiarazioni di

principio introdotte nel piano - a partire dal riferimento ai “principi della sostenibilità

ambientale” di cui all’articolo 1 delle norme tecniche di attuazione, alla “necessità di

salvaguardare le porzioni del territorio maggiormente pregiate dal punto di vista

ambientale”, nonché all’enunciazione di un ruolo attivo della variante al fine di “valorizzare

le risorse ambientali”, di cui nella premessa della relazione tecnica – e la filosofia

generale della variante che prevede un’ulteriore consumo del territorio, una crescita

ingiustificata dell’edificato, la progressiva riduzione delle aree agricole, verdi e boschive,

con drastiche conseguenze sugli equilibri sociali e ambientali del territorio.

Standard urbanistici Appare necessario il recupero degli standard urbanistici all’interno delle aree edificate, al

fine di consentirne una più agevole fruizione da parte della popolazione. Va rilevato che, ai

sensi del dm 1444/68, ad ogni cittadino spetta una dotazione minima di standard

urbanistici che attualmente non viene soddisfatta. E’ pertanto prioritaria l’individuazione

delle aree – all’interno delle zone urbanizzate – da destinare ai servizi di interesse

collettivo, così come stabilito dalla normativa vigente.

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Incongruenze delle singole zone omogenee Si ritiene inoltre opportuno rilevare la sostanziale inattuabilità di molte delle aree

individuate dalla variante in oggetto, a causa di una collocazione che ne rende di fatto

impossibile la fruzione. In particolare si segnalano le seguenti incongruenze:

VPh – verde pubblico a ridosso della stazione ferroviaria, la cui conformazione

morfologica non ne consente una effettiva fruibilità; (all. 1)

VPd – verde pubblico lungo la via Casilina, in corrispondenza della fascia di rispetto

stradale prevista dal regolamento attuativo del Codice della Strada; (all. 2)

Verde pubblico nelle zone destinate alla residenzialità. Spicca la mancanza di criteri

per l’individuazione del verde pubblico che sia realmente fatta nell’interesse e per la

libera fruizione da parte della collettività. In particolare va segnalata l’assoluta

mancanza di spazi destinati a verde pubblico nelle zone di recupero (zone O della

variante al piano regolatore), quando sarebbe possibile individuare delle aree in tal

senso là dove non sono ancora state realizzate edificazioni.

ISa – attrezzature sportive. La zona in cui sono previste la realizzazione sia di un

campo sportivo per il gioco del calcio, sia di un palazzetto dello sport polivalente, è

disegnata in un modo piuttosto irrazionale e presenta una striscia di collegamento

di pochi metri tra le due aree principali che sembra destinata al transito veicolare.

Non è chiara la ragione per cui alcuni spazi limitrofi siano stati destinati vuoi ad una

ulteriore urbanizzazione vuoi a zona agricola. Ed è altrettanto preoccupante il fatto

che nel riquadro dove dovrebbe essere realizzato il campo di calcio non vi è lo

spazio sufficiente per un campo dalle misure regolamentari. (all. 3)

ISb - attrezzature sportive. Appare singolare che siano individuati impianti sportivi in

una zona dove solo pochi mesi prima la medesima amministrazione che ha

elaborato il piano aveva inaugurato un’area di verde pubblico; (all. 4)

Impianti sportivi lungo viale Europa. Le aree sono confinanti con la linea ferroviaria

e l’asse viario principale. Va rilevato altresì che una delle tre aree è attualmente

destinata a parcheggio e pertanto a fronte della realizzazione di una tipologia di

standard urbanistico si assiste alla eliminazionedi un’altra tipologia, anch’essa di

grande importanza per la collettività. (all. 5)

Zone RS1 – Le zone RS1b, RS1c e RS1d sono state individuate all’interno della più

vasta area di recupero (zona O della variante) senza alcuna logica pianificatoria e

prevedendo una disarmonia tra le aree che non ha alcuna spiegazione razionale.

La stessa forma delle aree è priva di omogeneità e la coincidenza delle linee di

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separazione tra le singole zone con le linee di confine delle particelle catastali è

un’ulteriore anomalia progettuale. (all. 6)

VP2b, VP2a e VP1d – Queste due tipologie di verde privato sono state inserite nel

quadrante nord-ovest del piano e confinano con una zona industriale, realizzata

improvvidamente, ai sensi del vigente piano regolatore, in prossimità della zona di

recupero. Una corretta pianificazione urbanistica richiede che le zone industriali,

quando risultino necessarie, debbano essere realizzate ad una corretta distanza

dagli insediamenti abitativi per le connaturate caratteristiche di incompatibilità con la

residenzialità e al fine di tutelare la sicurezza e la salute dei cittadini, così come

previsto dal dettato costituzionale. (all. 7)

ZIb, ZIc e ZId – Zona industriale. Va segnalato che la viabilità a servizio delle tre

zone industriali richiamate attraversa un’area, la cui destinazione è rimasta agricola

anche nella variante adottata dal consiglio comunale, ma nella quale sono presente

molte abitazioni e i cui abitanti verrebbero fortemente penalizzati dalla presenza di

un’infrastruttura viaria utilizzata prevalentemente dai mezzi di trasporto delle

aziende produttive. Agli scriventi apparrebbe più razionale che le aree industriali

identificate - in particolar modo quelle situate su Agrolatino/Colle Alto, le cui attività

principali vedono l' impiego di automezzi di grandi dimensioni, ad alto impatto

ambientale, per produzione di polveri, rumore e smog - debbano utilizzare una

viabilità interna, tra l' altro già in buona parte esistente, oppure all' interno delle aree

industriali stesse, con sbocco diretto sulla S.S. Casilina, senza compromettere la

viabilità ad uso civile esistente, che, cosi come è, risulta appena sufficente alle

necessità dei residenti. (all. 8)

VPA – Verde pubblico attrezzato. Ad un esame superficiale l’individuazione di

un’ampia superficie, pari ad 82mila mq, ai confini del territorio comunale (peraltro

con infrastrutture viarie evidentemente inadeguate), da destinare a “verde pubblico

attrezzato” appare piuttosto singolare. Secondo le norme tecniche nell’area è

prevista la realizzazione della cosiddetta “Città dell’arte”, una struttura nella quale

dovrebbe essere inserito un manufatto attribuito ad Eiffel, per la quale viene

consentito un indice di edificabilità pari a 0,35 mc/mq, decisamente eccessivo per

una zona definita come “verde pubblico” e che consentirà la realizzazione in zona

agricola di manufatti edilizi per circa 30mila metri cubi (esclusa la cubatura del

capannone attribuito ad Eiffel). Appare evidente che le opere di urbanizzazione

primaria e secondaria saranno a totale carico del comune, in base all’accordo

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stipulato con la società a cui è stato affidato l’incarico di portare a termine il

progetto. (all. 9)

Zona RS3 – La zona RS3 – pari a 12200 mq - è attualmente di proprietà comunale

ed è stato indicato un indice di edificabilità fondiaria pari a 1,2 mc/mq. Le norme

tecniche prevedono l’alienabilità dell’area con procedura di evidenza pubblica, in

modo da realizzare opere di interesse pubblico da indicare in apposita

convenzione. L’ipotesi desta non poche perplessità perché appare in tutta evidenza

una operazione speculativa che avvantaggerebbe solo il privato a cui verrebbe

alienata l’area – con un indice di edificabilità altissimo rispetto al territorio – mentre

risulterebbe un danno evidente per la situazione patrimoniale del comune, in

contrasto con la tutela del pubblico interesse, che dovrebbe rappresentare uno

degli elementi di riferimento per l’azione della pubblica amministrazione. Ad avviso

degli scriventi la zona andrebbe destinata a verde pubblico attrezzato. (all. 10)

VPi e Ph - Le due aree contigue, pari rispettivamente a 1670 e 1600 metri quadrati

erano originariamente un’unica area destinata a parco pubblico. Il parco non è stato

ancora realizzato e già in sede di variante l’area verde è stata dimezzata per la

realizzazione di un’area di parcheggio, per far fronte alla mancata attuazione di

standard minimi di parcheggi pubblici nella zona. (all. 11)

ZIa – Zona industriale di Colle Spina. La zona, oltre ad essere in prossimità del

quartiere di Colle Spina (vedi infra), interessa parzialmente un’area sottoposta a

vincolo ai sensi del regio decreto 3267/23 (riordino della legislazione in materia di

boschi e territori montani). (all. 12)

AR - Zona turistica ricettiva. L’area, pari a 58.200 metri quadri, è destinata alla

realizzazione di strutture ad uso turistico-ricettivo. La volumetria di dette strutture,

sulla base delle norme tecniche, può essere realizzata attraverso il recupero della

volumetrie di manufatti esistenti, anche attraverso il loro accorpamento e con un

ulteriore possibile aumento pari al venti per cento. La norma è caratterizzata da una

indeterminatezza tale da risultare inefficace sotto il profilo di una corretta

regolazione dell’intervento edilizio. Alla indeterminatezza sottolineata va aggiunta la

possibilità di realizzare numerosi altri interventi (campi da gioco, piscine e gazebi) al

di fuori della volumetria indicata. Un ulteriore elemento di perplessità deriva dalla

mancanza di chiarezza della norma sulle superfici utilizzabili a scopo commerciale,

poiché inserita in un ambito in cui il parametro di riferimento è la volumetria e non la

superficie. (all. 13)

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Area cimiteriale. L’attuale area cimiterale è ormai satura ed è quindi necessario fare

fronte alle esigenze determinate dall’aumento della popolazione. La zona

individuata nella planimetria generale, ma di cui non si parla nelle norme tecniche,

non sembra poter rispondere alle esigenze della cittadinanza e la sua ubicazione

appare più adatta ad un’utilizzazione da parte del limitrofo comune di Palestrina.

(all. 14)

ISf e Pl. Impianti sportivi e parcheggi. Le indicate opere di interesse pubblico sono

state individuate in modo da incidere negativamente in alcune proprietà, destando

forti perplessità, sia a causa dell’ingiustificato affievolimento dei diritti soggettivi

attinenti alla proprietà delle persone interessate, in merito alla effettiva fattibilità

delle opere in questione, stante la situazione morfologica del terreno. (all. 15)

Assenza di spazi di socializzazione Si segnala la grave mancanza di ogni spazio di socializzazione, in particolare non è

prevista l’individuazione di piazze o altri luoghi destinati all’aggregazione. Non se ne fa

menzione nelle norme tecniche, mentre dalle cartografie si potrebbe desumere – ma le

legende non dicono nulla al riguardo – che una sorta di piazza sia stata individuata lungo

la Casilina, a circa 1 km dal centro storico, priva di collegamenti pedonali con qualunque

luogo di pubblico interesse e dalla parte opposta, rispetto alla via Casilina, di un’area

destinata a non meglio specificate “attrezzature di interesse comune”.

Edilizia scolastica Un tema su cui è necessario avviare una attenta riflessione attiene alla programmazione e

pianificazione delle opere edilizie destinate all’istruzione. Una deficitaria programmazione

ha creato una situazione emergenziale per la popolazione scolastica del paese, a cui è

stato posto un rimedio provvisorio ed insufficiente con l’ampliamento dei plessi scolastici

esistenti. L’individuazione di una nuova zona destinata ad edilizia scolastica (ESb), la cui

esigenza è pienamente condivisa, in una zona distante dal centro storico rischia di creare

problemi legati alla mobilità degli studenti e dei genitori. Andrebbe valutata l’opportunità di

individuare una zona il cui collegamento col centro storico sia più agevole, anche e

soprattutto per la mobilità pedonale. (all. 16)

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Parcheggi Nella redazione del piano spicca l’assenza di adeguate previsioni di spazio da destinare a

parcheggio in tutte le zone individuate che comportano inevitabilmente l’utilizzo

dell’automobile privata. Sia per quanto riguarda le zone destinate ad attrezzature sportive,

sia per quanto riguarda le zone destinate a servizi pubblici, sia per quanto riguarda il verde

pubblico (la cui difficile fruibilità peraltro rende meno evidente il problema), sia per quanto

riguarda le zone destinate a servizi privati. In questo caso l’elevato indice di edificabilità

della zona in questione lascia supporre una maggiore domanda di parcheggio da parte dei

potenziali fruitori delle strutture in essa dislocate.

Per quanto concerne la politica dei parcheggi il dettato normativo di cui al comma 3

dell’articolo 5 delle Norme tecniche non appare di chiara ed immediata interpretazione e

andrebbe correttamente riformulata onde evitare incertezze nella sua applicazione, mentre

il successivo comma 4 appare un discutibile escamotage per far fronte ad errrori

progettuali nella realizzazione dei parcheggi pertinenziali, ma che è di dubbia efficacia in

termini di utilizzabilità degli stessi.

Quartiere Colle Spina Un attenzione particolare va posta al quartiere di Colle Spina, per la cui configurazione

territoriale, per la distanza dal centro di Labico e per l’inadeguatezza delle infrastrutture

viarie di collegamento ha la comprensibile esigenze di trovare una propria autonomia per

quanto concerne buona parte dei servizi di interesse collettivo. In assenza assoluta di

previsioni di carattere specifico nelle norme tecniche del piano l’unico elemento di

riferimento è la cartografia, la cui modesta leggibilità indubbiamente non aiuta a fornire

quelle necessarie certezze sulle opere di pubblico interesse previste dal piano. Si pensi

alle zone di verde pubblico, spesso sovrapposte graficamente ad aree a destinazione

abitativa, lasciando il dubbio sulla reale destinazione dell’area, così come alcune delle

aree destinate a parcheggio. Resta la considerazione che, in assenza di spazi destinati

alla socialità e di zone per servizi e commercio, il destino del quartiere rischia di essere

quello di un’area abitativa priva di punti di aggregazione sociale.

Va inoltre sottolineato quanto segue:

il consorzio “Colle Spina” è firmatario di una convenzione col Comune di Labico. Tale

convenzione prevede l’applicazione del P.R.U. approvato dalla regione Lazio a cui è

stato dato inizio nel 1998.

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la realizzazione delle opere di urbanizzazione previste dal piano è tutt’ora in corso di

attuazione;

con la variante al piano regolatore generale in esame, il comune si è preso la libertà di

cambiare la destinazione d’uso di alcuni terreni destinati a standard urbanistici senza

concordare nulla con l’amministrazione del consorzio, e senza neanche dare

comunicazione alcuna; i cambiamenti in questione sono i seguenti:

il lotto identificato dalle particelle 452/274 destinato a scuola materna è diventato

edificabile;

il lotto identificato dalla particella n° 68 destinato a verde pubblico è stato destinato

a “pubblica utilità” ovvero destinato ad attività religiose;

il lotto identificato alla part. 124, destinato ad attività religiose è stato reso

edificabile, addirittura è già stato edificato ed è stata concessa una sanatoria;

attualmente la costruzione già sanata è in espansione con regolare licenza edilizia;

il lotto identificato con le particelle 123/87 destinato ad attività religiose è stato reso

edificabile.

i lotti identificati alle particelle 350/355, 349/354, 348/353/361, che dovevano

ospitare il capolinea degli autobus di un futuro servizio di trasporti, sono diventati

edificabili;

i quattro lotti identificati con le particelle 203, 204, 205, 206 destinati a verde

pubblico, sono diventati edificabili, e sono stati destinati a verde pubblico i tre lotti

identificati alle particelle 223, 224, 225.

Ulteriori elementi che penalizzano la qualità del vivere nel quartiere di Colle Spina sono:

l’individuazione di una vasta area industriale (ZIa), pari a 270mila metri quadrati,

nell’immediata prossimità dell’abitato, con preoccupanti conseguenze anche sotto il

profilo della tutela della salute degli abitanti;

l’individuazione di un’area ad elevatissima densità abitativa (0,7 mc/mq) – destinata,

secondo quanto riportato dalle norme tecniche, alla realizzazione di edilizia

residenziale pubblica (ai sensi della legge 167/62) – che aumenterebbe in modo

considerevole la pressione antropica della zona;

l’assoluta inadeguatezza della rete infrastrutturale viaria, con immaginabili disagi per i

quotidiani collegamenti degli abitanti, ai quali è peraltro preclusa ogni possibilità di

soddisfare le proprie esigenze nell’ambito del quartiere. (all. 17)

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Quartiere Santa Maria – Le Vignole Il quartiere denominato Santa Maria – Le Vignole è una delle zone del paese

caratterizzata dalla più alta espansione urbanistica. Crescita che, purtroppo, non è stata

accompagnata dalle necessarie strutture e servizi a beneficio degli abitanti della zona,

mentre del tutto insufficiente ed inadeguata è stata l’individuazione e realizzazione delle

opere di urbanizzazione primaria e secondaria e degli standard urbanistici. In alcuni casi,

come in altre zone, standard dapprima individuati hanno visto cambiare la loro

destinazione in area edificabile.

Va sottolineato che il realizzando complesso “La Rondine”, oltre a non rispettare le

distanze di sicurezza dalla linea ad alta tensione (300.000 volt) che proviene dalla centrale

nucleare di Latina, è per buona parte posizionato sul bosco ceduo (che è stato

letteralmente cancellato dai lavori di movimentazione terra). Inoltre il parcheggio previsto

dalla cartografia va ad eliminare una porzione del bosco ceduo rimasto che sovrasta la

strada comunale, con un inaccettabile depauperamento dell’ormai modesto patrimonio

boschivo del paese. Infine si segnala la pericolosità del terreno di riporto, che sta già

smottando verso valle e non si esclude il rischio di un movimento franoso.

Andamento demografico Altro elemento che merita una attenta considerazione e l’esponenziale crescita

demografica del paese, la cui popolazione residente è rimasta per secoli attestata al di

sotto dei duemila abitanti e che ha visto una prima significativa crescita negli ultimi quindici

anni – con l’attuazione del vigente piano regolatore generale – e si è portata oltre

cinquemila abitanti. La crescita che si ipotizza nel piano porterà facilmente – con alcune

fisiologiche correzioni causate da consolidate dinamiche di crescita abitativa – il comune di

Labico ad avere oltre diecimila abitanti, con una densità di popolazione vicina ai 1000

abitanti per chilometro quadrato. Il che porterebbe il comune di Labico ad essere tra i dieci

comuni più popolosi del Lazio, senza però che a questa crescita demografica vi sia stata

una corrispondente crescita dei servizi e delle infrastrutture necessarie alla popolazione.

Indeterminatezza di previsioni normative All’articolo 9, comma 4, delle norme tecniche, viene disposta una procedura piuttosto

singolare relativa alle zone sottoposte a procedura di esproprio ai sensi del previgente

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piano regolatore. La sua indeterminatezza e la sua fumosità suscitano non poche

perplessità e andrebbe chiarito a quali aree viene fatto riferimento.

Bretella autostradale Cisterna-Valmontone Non appare condivisibile quanto asserito nella relazione tecnica in merito ai presunti

benefici della realizzazione di infrastrutture territoriali quali la viabilità di collegamento con

la bretella Valmontone-Cisterna di Latina, che dovrebbero “restituire qualità ed identità al

territorio del comune di Labico”, mentre è purtroppo vero esattamente il contrario, ossia la

presenza sul territorio di importanti assi infrastrutturali di attraversamento rischia di

comportare conseguenze molto gravi, sia per gli equilibri territoriali sia per le implicazioni

sociali che ne deriverebbero. Giova sottolineare che, secondo le previsioni della variante,

la connessione della nuova viabilità con la via Casilina avverrebbe in modo del tutto

sbagliato sotto l’aspetto progettuale, perché si prevede un pericoloso innesto di un asse

viario a scorrimento veloce sulla via Casilina con un angolo di incidenza che renderebbe

pericolosissima l’immissione dei veicoli nell’arteria stradale statale. Inoltre la nuova

viabilità attraverserebbe una importante zona archeologica ed agricola del territorio,

danneggiando gravemente un’azienda agricola che verrebbe tagliata in due dalla nuova

strada. Senza contare che nella planimetria non è correttamente indicata la situazione

dell’infrastruttura ferroviaria esistente, che, per come è riportata sulla carta, non risulta

passare in galleria, come è nella realtà, lasciando intendere che l’area è già in parte

compromessa. (all. 18)

Viabilità Con riferimento alla planimetria generale di zonizzazione (primo quadrante – tavola n. P2)

si segnala l’individuazione – disegnata, secondo la legenda, come “viabilità interna

principale esistente” – di una rete stradale di collegamento composta principalmente da

due assi viari di collegamento con circonvallazione Falcone (disposto in direzione est-

ovest) e con via della Cona (disposto in direzione nord-sud) e da altri assi viari minori di

raccordo. La viabilità indicata impropriamente come esistente non è stata neppure

tracciata in loco e la sua realizzazione appare di complessa fattibilità, tenuto conto della

quasi totale edificazione della zona interessata. In particolare il primo asse interessa

numerose particelle catastali (1406, 1394, 1408, 639, 1230, 1276, 738, fino a 1235)

mentre altrettanto numerose sono le particolle catastali che insistono sul secondo asse

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viario (1389, 1263, 1264, fino a 1802), con le immaginabili difficoltà e disagi che la tardiva

realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria (che l’amministrazione comunale

avrebbe dovuto far realizzare prima delle edificazioni) inevitabilmente comporterebbe.

Il primo asse di collegamento viario andrebbe ad intersecare una via attualmente senza

sbocco ad esclusivo uso residenziale, la cui conformazione è coerente con l’attuale

tipologia di fruizione, mentre sarebbe del tutto inadeguata ad un traffico di transito o,

peggio, di scorrimento. In particolare si segnala che la via in questione non consentirebbe

un traffico a doppio senso, mentre un eventuale senso unico costituirebbe un ingiustificato

fattore di rischio per i residenti, tenuto conto del fatto che la suddetta via non dispone di un

marciapiede sul lato dove sono situate le abitazioni né vi sarebbe lo spazio per realizzarlo.

Infine in alcune particelle il piano regolatore individua delle zone destinate a verde

pubblico (639, 1230, 1276, 738, 1215, 1222, 1203, 1207, 1223, 1204, 1208), che

rappresenterebbe un elemento di grande interesse per i residenti e la cui fruizione

verrebbe definitivamente compromessa dalla presenza di un’arteria stradale di transito a

ridosse delle suddette aree. (All. 19)

La strada denominata “Centogocce” (valle della Noce), per la quale la variante in esame

prevede una diramazione in prossimità dell’antico lavatoio che costeggerebbe la linea

ferroviaria per poi rientrare nel centro abitato presso la zona denominata “i Cerchi”, appare

di difficile e onerosa realizzazione, per via della situazione orografica della zona

interessata, per il pericolo che comporterebbe per la stabilità complessiva dell’abitato e per

i rischi legati alla presenza della linea ferroviaria. La realizzazione di detto collegamento

nonché l’asfaltatura dell’intera strada che attualmente costeggia la ferrovia creerebbe

indubbiamente un enorme danno di carattere paesaggistico ed ambientale. (All. 20)

Approfondimenti sulle norme tecniche di attuazione Si ritiene opportuno porre in evidenza alcune previsioni normative inserite nelle norme

tecniche, di cui si chiede la correzione.

Comparti edificatori (articolo 7) Ferme restando le valutazioni in merito allo sviluppo urbanistico sopra esposte, si giudica

negativamente l’introduzione di una superficie minima per la realizzazione di interventi

edilizi nelle zone omogenee destinate a nuovi insediamenti abitativi. Detto limite minimo,

pari a 10mila metri quadrati, sembra voler agevolare sotto il profilo economico chi esercita

a titolo professionale l’attività edilizia, costringendo i privati cittadini – che, disponendo di

un lotto sufficiente alla realizzazione di un corpo di fabbrica, vogliano realizzare un

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immobile ad uso abitativo privato – ad affidarsi all’attività di un costruttore. Né sembra

convincente la motivazione addotta proprio in consigilo comunale durante la seduta di

adozione del piano, secondo la quale, in assenza di un intervento da parte di un

costruttore non verrebbero realizzate le opere di urbanizzazione, quando proprio nel

comune di Labico, in località Santa Maria – Le Vignole, si sono registrate gravissime

carenze nella realizzazione delle opere in questione.

Precrizioni per il recupero dei manufatti edilizi abusivi (articolo 14) Per quanto concerne l’articolo 14, si fa un riferimento alla possibilità di rilascio di

“concessioni edilizie”, termine pealtro superato dalla vigente normativa in materia

urbanistica ed edilizia, e con riferimento all’ipotesi di “sanatoria”, in assenza, allo stato

attuale, di previsioni normative statali o regionali in tal senso, Peraltro, al comma 2, non

viene specificata alcuna motivazione per la quale la norma in questione stabilisca possibili

ulteriori incrementi di cubatura rispetto a quella già realizzata in violazione delle

disposizioni di legge.

Recupero urbanistico (articolo 15) La norma a cui si fa riferimento appare in netto contrasto con il dettato e lo spirito della

normativa regionale e nazionale in materia di recupero degli insediamenti abitativi sorti

spontaneamente e attribuisce un indice di fabbricabilità decisamente sovradimensionato –

peraltro ulteriormente aumentato in sede di adozione in consiglio comunale - rispetto alla

situazione territoriale della zona. Senza tenere conto che la previsione in questione non è

supportata da adeguati interventi per la realizzazione dei servizi necessari a soddisfare le

esigenze dei cittadini che risiedono nella zona.

Zone agricole (articolo 17) Un elemento di perplessità è rappresentato da quanto disposto al comma 5, che prevede

la possibilità di recupero di immobili dismessi in zona agricola con possibile destinazione

difforme rispetto alla zona. La possibilità di valorizzazione e recupero dell’economia

agricola non può prescindere dalla necessità di mantenere il più possibile integro l’assetto

territoriale delle zone omogenee E di cui all’art. 2 del d.m. 1444/68. La larvata possibiltà di

mutamenti di destinazione di aree più o meno estese prefigura la concreta possibilità di

definitiva compromissione della vocazione agricola della zona.

Verde privato (articolo 18) La nozione di verde privato ha una funzione ben definita nell’assetto territoriale di un

comune e l’eventuale possibilità di realizzare insediamenti abitativi proporzionati al

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contesto non può certo confliggere con parametri minimi inderogabili di riferimento. Appare

pertanto del tutto irrazionale una inconcepibile deroga di distacco dai confini, così come

prevista dalle disposizioni relative al secondo capoverso dell’articolo in questione (Zona

VP2).

Zona turistico ricettiva (articolo 21) Ferme restando le osservazioni di cui sopra in merito alla zona AR, si fa presente che

l’impostazione della variante è tale per cui una sola zona assorbe l’intera superficie

destinata alla funzione in questione e che, inoltre, non viene fatta alcuna ipotesi di

ricettività al servizio della prevista sede universitaria all’interno di palazzo Giuliani, nel

centro storico del paese.

Vincolo archeologico L’articolo 25 fa correttamente riferimento alla necessità di tutelare il valore storico dei

monumenti, ma manca ogni tipo di accenno ai vincoli di carattere archeologico. Mentre,

tenuto conto del patrimonio di elevato valore archeologico di cui dispone il territorio, risulta

necessario individuare e sottoporre a tutela tutti i siti che abbiano i prescritti requisiti.

Attrezzature di interesse pubblico (articolo 26) Si reputano incomprensibilmente sovradimensionati gli indici di fabbricabilità, sia per

quanto concerne le previsioni di cui al comma 3, per le quali si fa riferimento a quanto

esposto nel capoverso relativo al Verde pubblico attrezzato delle presenti osservazioni, sia

per quanto riguarda il disposto di cui al comma 5, in cui viene stabilito un indice di

fabbricabilità pari a 2 mc/mq, valore che viene giudicato decisamente eccessivo: si pensi

che, sulla base della superficie individuata in tale tipologia, verrebbe consentita la

realizzazione di circa 70mila metri cubi di nuova edificazione.

Le osservazioni sopra riportate si intendono espresse dai sottoscritti cittadini singolarmente nonché a nome

dell’assocazione “Vivere Labico” con sede in piazza della Libertà 15 Labico, costituita ai sensi dell’articolo 36

del Codice Civile. Si fa presente che dette osservazioni rivestono carattere di opposizione su specifiche

disposizioni del piano ai sensi del comma 2 dell’articolo 9 della legge 17 agosto 1942, n. 1150.