Origine Preferenziale delle merci (EUR1 – EUR-MED – ATR) · PDF filePer agevolare...

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7 e 21 aprile 2016 ore 8,45 - Sala Turismo Relatore : » Raffaella Moro Direzione Settore Commercio Estero Unione Confcommercio Milano ORIGINE PREFERENZIALE DELLE MERCI (EUR 1 EUR - MED ATR ) - apertura lavori -

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7 e 21 aprile 2016 – ore 8,45 - Sala Turismo

Relatore:» Raffaella Moro – Direzione Settore Commercio Estero – Unione Confcommercio Milano

ORIGINE PREFERENZIALEDELLE MERCI

(EUR 1 – EUR-MED – ATR)- apertura lavori -

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ORIGINE DELLE MERCICONCETTO DI BASE

Per origine preferenziale si intende uno status dellamerce grazie al quale viene assegnato il diritto ad untrattamento tariffario preferenziale; tale trattamento sisostanzia in un dazio ridotto ovvero in un’esenzione deldazio in virtù di specifici accordi di libero scambiosottoscritti fra il paese di esportazione e il paese didestinazione della merce.

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ORIGINE DELLE MERCICONCETTO DI BASE

L’Unione Europea ha infatti stipulato accordi dicommercio preferenziale di:

natura bilaterale mediante la creazione diun’area di libero scambio. Questi accordistipulati dall’Unione Europea prevedonoesenzioni o riduzioni daziarie per i prodottioriginari di uno dei due paesi contraenti.

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ORIGINE DELLE MERCI

natura unilaterale. Tali accordi, stipulati dall’UnioneEuropea, prevedono la concessione di riduzioni o esenzionidaziarie ai prodotti originari di alcuni paesi terzi nelmomento in cui detti prodotti vengono importati interritorio comunitario. Questi accordi nascono dallavolontà di favorire la competitività dei prodotti originari dipaesi meno sviluppati.

Gli accordi di natura unilaterale si distinguono in duegruppi:

Accordi con i paesi ACP (Africa, Caraibi, Pacifico)

Accordi SPG (sistema delle preferenze generalizzate)

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ORIGINE DELLE MERCI

E i cosiddetti accordi di Unione Doganale. A differenza delle due tipologieprecedenti l’accordo di Unione Doganale non si basa sulla nozione di origine dellamerce ma si basa sul fatto che le merci siano in libera circolazione; in buonasostanza è sufficiente che un prodotto sia in libera circolazione perché possabeneficiare dell’esenzione daziaria senza che lo stesso sia necessariamenteoriginario dell’altro paese aderente all’accordo.

•attualmente l’Unione Eurpea ha stipulato accordi di Unione Doganale con tre paesi: Turchia, San Marino, Andorra.

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ORIGINE DELLE MERCIGli accordi preferenziali con il resto del mondo

Accordi Bilaterali:

ALBANIA AL ALGERIA DZ

ANDORRA AD BOSNIA ERZEGOVINA BA

CEUTA E MELILLA EA CILE CL

CISGIORDANIA E STRISCIA DI GAZA PS COLOMBIA CO

COREA DEL SUD KR EGITTO EG

REP. DI MACEDONIA MK GEORGIA GE

GIORDANIA JO ISLANDA IS

ISOLE FAEROER FO KOSOVO XK

ISRAELE IL LIBANO LB

MAROCCO MA MESSICO MX

MOLDAVIA REP. MD MONTENEGRO ME

NORVEGIA NO PERU’ PE

SERBIA RS SIRIA SY

SUD AFRICA ZA SVIZZERA CH

TUNISIA TN TURCHIA (1) TR

UCRAINA UA

(1) Il modello EUR 1 può essere emesso per attestare esclusivamente l’origine preferenziale per le merci oggetto del trattato CECA [carbone e acciaio] e per i prodotti agricoli.)

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ORIGINE DELLE MERCIGli accordi preferenziali con il resto del mondo

PTOM (Paesi e territori d’oltremare)

Anguilla AI Antille olandesi AN

Aruba AW Bonaire BQ

Curaçao CW Groenlandia GL

Georgia del Sud e Isole Sandwich del Sud GS Isole Cayman KY

Isole Falkland FK Isole Vergini britanniche VG

Isole Wallis e Futuna WF Mayotte YT

Montserrat MS Nuova Caledonia e dipendenze NC

Pitcairn PN Polinesia francese PF

Saba BQ Saint-Pierre e Miquelon PM

Sant'Elena, Isola Ascensione e Tristan Sint Eustatius BQ

da Cunha SH Sint Maarten MF

Terre australi e antartiche francesi FQ Territori dell'Antartico britannico BQ

Territorio britannico dell'Oceano Indiano IO Turks e Caicos TC

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PAESE CODICE ISOAntigua e Barbuda AF

Commonwealth delle Bahamas BS

Barbados BB

Belize BZ

Repubblica del Botswana BW

Repubblica di Burundi BI

Repubblica del Camerun CM

ORIGINE DELLE MERCIGli accordi preferenziali con il resto del mondo

Accordi Unilaterali

Il sistema ACP prevede una riduzione daziaria unilaterale per i prodotti originari di questi

paesi.

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UNIONE DELLE COMORE KM

REPUBBLICA DELLA COSTA D’AVORIO CI

COMMONWEALTH DI DOMINICA DM

REPUBBLICA DOMINICANA DO

REPUBBLICA DELLE ISOLE FIGI FJ

REPUBBLICA DEL GHANA GH

GIAMAICA JM

GRENADA GD

REPUBBLICA COOPERATIVISTICA DELLA GUYANA GY

REPUBBLICA DI HAITI HT

REPUBBLICA DEL KENYA KE

REGNO DI LESOTHO LS

ORIGINE DELLE MERCIGli accordi preferenziali con il resto del mondo

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ORIGINE DELLE MERCIGli accordi preferenziali con il resto del mondo

REPUBBLICA DEL MADAGASCAR MG REPUBBLICA DI MAURITIUS MU REPUBBLICA DEL MOZAMBICO MZ REPUBBLICA DI NAMIBIA NA STATO INDIPENDENTE DI PAPUA NUOVA GUINEA PG REPUBBLICA DEL RUANDA RW FEDERAZIONE DI SAINT KITTS E NEVIS KN SAINT LUCIA LC SAINT VINCENT E GRENADINE VC REPUBBLICA DELLE SEICELLE SC REPUBBLICA DI SURINAME SR REGNO DELLO SWAZILAND SZ REPUBBLICA UNITA DI TANZANIA TZ REPUBBLICA DI TRINIDAD E TOBAGO TT REPUBBLICA DELL’UGANDA UG REPUBBLICA DELLO ZIMBABWE ZW

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Accordo UE-Corea del SudSi segnala che, come previsto dall’Accordo UE-Corea del Sud, l’origine preferenziale delle merci

deve essere attestata in fattura, non essendo previsto in tale Accordo il rilascio dei certificati

EUR 1. Per spedizioni con valore superiore a Euro 6.000,00 l’origine preferenziale può essere

attestata solamente da parte dei soggetti che abbiano ottenuto lo status di Esportatore

Autorizzato dall’Agenzia delle Dogane ai sensi dell’art.117 del DAC (Regolamento CEE 2454/93).

Accordo tra Unione europea e TurchiaIl certificato ATR, utilizzato esclusivamente nell’ambito dell’accordo tra Unione europea e

Turchia, attesta solo la posizione di “libera pratica” in cui si trovano i prodotti.

ORIGINE DELLE MERCIGli accordi preferenziali con il resto del mondo

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ORIGINE DELLE MERCI

Cambio di classificazione doganale del SA:La nomenclatura del prodotto finito, dev’essere diversa da quella delle merci terze utilizzate.

Il C.D. salto di codice, può riferirsi al cambio della voce doganale (costituita dalle prime 4 cifre)

o al cambio di sottovoce. (Prime 6 cifre del codice)

ORIGINE PREFERENZIALE DELLE MERCI

•http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/customs_duties/rules_origin/preferential/index_en.htm

Come funzionano le regole di origine

Le merci di origine terza, possono ottenere lo stato di prodotto originario ed essere scambiate

con trattamento daziario agevolato tra i partner di un accordo di libero scambio purché

subiscano una lavorazione sufficiente come descritta nell’allegato II dei vari accordi. Le regole

di trasformazione possono essere di tre tipi

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ORIGINE DELLE MERCI

Valore aggiunto:

Il valore in dogana delle merci terze utilizzate, non deve superare una

percentuale del prezzo franco fabbrica del prodotto finito

Trasformazioni specifiche:

Per taluni prodotti, sono previste regole nelle quali vengono indicate in

dettaglio le trasformazioni industriali che conferiscono l’origine preferenziale

ai prodotti. Pertanto, l’esecuzione di lavorazioni o trasformazioni più

complesse conferisce l’origine preferenziale, mentre l’esecuzione di

lavorazioni o trasformazioni inferiori non può conferire tale origine.

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ORIGINE DELLE MERCI

Le prove di origine:

Ogni accordo prevede le certificazioni che devono essere presentate in dogana

per ottenere il trattamento preferenziale:

-•Certificati FORM A, EUR 1, EUR-MED

-•Dichiarazioni di origine in fattura sostitutive dei certificati

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ORIGINE DELLE MERCI

Dichiarazioni di origine su fattura dell’esportatore:

Per agevolare il rilascio della prova di origine, gli accordi prevedono in

alternativa all’emissione del modello di certificato preferenziale la

possibilità di apporre sul documento commerciale una dichiarazione

di origine con firma manoscritta originale dell’esportatore.

Ciò è consentito quando:

-•il valore totale della spedizione non supera i 6000 euro

-

•indipendentemente dal valore della spedizione, l’esportatore ha ottenuto lo status di «esportatore autorizzato» dalle proprie autorità doganali

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ORIGINE DELLE MERCI

Testo della dichiarazione:«L’esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazionedoganale n°...) dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di originepreferenziale...»

(luogo e data)……. (Firma dell’esportatore; il cognome della persona che firma ladichiarazione deve essere scritto in modo leggibile).

Testo della dichiarazione EUR-MED:«L’esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazionedoganale n°...) dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di originepreferenziale...»

• cumulation applied with.... (nome del paese/dei paesi)

• no cumulation applied

• (luogo e data)... (Firma dell’esportatore; il cognome della persona che firma ladichiarazione dev’essere scritto in modo leggibile)....

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ORIGINE DELLE MERCI

Dichiarazione del fornitore:

• L’esportatore che necessita di una certificazione di origine ma non è ilproduttore della merce o acquista prodotti utilizzati nel processo produttivoda altre aziende nazionali o comunitarie si fa rilasciare dal fornitore unadichiarazione contenente le informazioni relative alla posizione dei prodottiin base alle norme comunitarie in materia di origine preferenziale.

• Essa costituisce elemento di prova per la domanda di rilascio o dicompilazione nella Comunità di prove dell’origine secondo le disposizionirelative agli scambi preferenziali tra la Comunità e i paesi partner.

• REGOLAMENTO CE N° 1207/2001

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ORIGINE DELLE MERCI

Le dichiarazioni del fornitore a lungo termine:

La dichiarazione può essere rilasciata a fronte di ciascuna fornitura ovvero può essere

prodotta una dichiarazione a lungo termine del fornitore. Mediante tale dichiarazione il

fornitore che invia regolarmente a un determinato acquirente merci di cui si prevede che

le caratteristiche, sotto il profilo delle norme sull'origine preferenziale, restino costanti

per lunghi periodi di tempo può presentare un'unica dichiarazione relativa ad invii

successivi di dette merci. Tale dichiarazione può essere emessa con riferimento ad un

periodo non superiore ad 1 anno dalla sua emissione. Dal 1° maggio 2016 il periodo è stato

elevato a 2 anni dalla sua emissione. (Art. 62 – 1° comma Reg. UE 2447/2015).

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ORIGINE DELLE MERCI

Dichiarazione a lungo termine per prodotti aventi carattere originario nell’ambito di un regimepreferenziale (Regolamento del Consiglio n. 1207/2001 e successive modifiche e integrazioni). Ilsottoscritto dichiara che le merci qui di seguito descritte:

Prodotto A Prodotto B

(si suggerisce di inserire le designazioni dei prodotti così come riportate sulle fatture commerciali)che sono regolarmente fornite alla ditta … (inserire il nominativo del cliente) sono originariedell’Unione Europea e rispondono alle norme di materia di origine che regolano gli scambipreferenziali con:AL-ALBANIA, DZ-ALGERIA, AD ANDORRA, BA-BOSNIA ERZEGOVINA, EA CEUTA E MELILLA, CL-CILE, PS-CISGIORDANIA E STRISCIA DI GAZA, CO-COLOMBIA, KR-COREA DEL SUD, EG-EGITTO,MK-REPUBBLICA DI MACEDONIA, GE-GIORDANIA, JO GIORDANIA, IS-ISLANDA, FO-ISOLEFAEROER, XK KOSOVO, IL ISRAELE, LB-LIBANO, MA-MAROCCO, MX-MESSICO, MD-MOLDAVIAREP., ME-MONTENEGRO, NO-NORVEGIA, PE-PERU', RS-SERBIA, SY-SIRIA, ZA-SUDAFRICA, CH-SVIZZERA, TN-TUNISIA, TR-TURCHIA, UA-UCRAINA, PAESI PTOM (paesi e territori d'oltremare).

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ORIGINE DELLE MERCI

Dichiara:• cumulo applicato• cumulo non applicatoLa presente dichiarazione vale per tutti i successivi invii di detti prodotti dal 01.01.2015 al 31.12.2015

• Si impegna ad informare immediatamente la ditta …(inserire il nominativo del cliente) della perdita di validità della presente

dichiarazione.

• Si impegna a presentare alle competenti autorità doganali tutta lanecessaria documentazione giustificativa. Luogo e Data ________________Nome e funzione del soggetto che firma____________________(Timbro e firma)______________

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