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Origine comune Origine comune Origine preferenzialeOrigine preferenziale

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Origine comuneOrigine comuneE’ necessario determinare l’origine di qualsiasi prodotto, destinato ad essere commercializzato sul mercato nazionale, in Paesi comunitari o in Paesi extracomunitari.

Tutti i prodotti hanno un origine.

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Origine comuneOrigine comune

La determinazione dell’origine ènecessaria : ◦ per la commercializzazione◦ per la tutela dei diritti del consumatore◦ per motivi doganali

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Origine e provenienzaOrigine e provenienzaDifferenza fondamentale tra origine ( luogo effettivo di produzione) e provenienza.L’errore più grossolano e comune a molti è quello di considerare l’origine italiana di un prodotto ,l’acquisto da un fornitore italianoFunzione del marchio come indicatore della provenienza imprenditoriale

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Origine comuneOrigine comuneL’origine comune non dà diritto a trattamenti preferenziali. L’origine comune viene attestata da un certificato di origine rilasciato dalla Camera di Commercio , su richiesta dell’esportatore. In genere il certificato di origine viene richiesto da quei paesi con i quali la UE non ha accordi tariffari.

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Origine comuneOrigine comuneQuando parliamo di made in o origine comune dobbiamo partire dalla definizione di origine prevista dagli art. 23 al 26 del codice doganale comunitario.

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Origine comuneOrigine comuneSono originarie di un paese le merci interamente ottenute in tale paese.Una merce alla cui produzione hanno contribuito due o più paesi è originaria del paese in cui èavvenuta l'ultima trasformazione o lavorazione sostanziale, economicamente giustificata ed effettuata in un'impresa attrezzata a tale scopo, che si sia conclusa con la fabbricazione di un prodotto nuovo od abbia rappresentato una fase importante del processo di fabbricazione.

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Origine comuneOrigine comuneO Goods originating in a country shall be those

wholly obtained or produced in that country.O Goods whose production involved more than one

country shall be deemed to originate in the countrywhere they underwent their last, substantial, economically justified processing or working in an undertaking equipped for that purpose and resulting in the manufacture of a new product or representing an important stage of manufacture.

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Prodotti interamente ottenutiProdotti interamente ottenuti

a) i prodotti minerari estratti dal suolo o dal fondo marino del paese;

b) i prodotti del regno vegetale ivi raccolti;

c) gli animali vivi, ivi nati ed allevati;d) i prodotti che provengono da animali

vivi ivi allevati;e) i prodotti della caccia o della pesca ivi

praticate;Dott. Mellano Giovanni Battista

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Prodotti interamente ottenutiProdotti interamente ottenutif) i prodotti della pesca marittima e altri prodotti

estratti dal mare, al di fuori delle acque territoriali di un paese, da navi immatricolate o registrate in tale paese e battenti bandiera del medesimo;

g) i prodotti ottenuti a bordo di navi officina, esclusivamente a partire dai prodotti di cui alla lettera f), sempre che tali navi officina siano immatricolate o registrate in detto paese e ne battano la bandiera;

h) i prodotti estratti dal suolo o dal sottosuolo marino al di fuori delle loro acque territoriali, purché le parti contraenti abbiano diritti esclusivi per lo sfruttamento di detto suolo o sottosuolo;

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Origine comuneOrigine comuneDa un punto di vista doganale il cambio della voce doganale ( le prime quattro cifre del taric ) rappresenta una lavorazione sufficiente al cambio di origine della merce

Esempio : Taric 4802 ( carta utilizzata per la stampa) con la lavorazione ( stampa ) si ottiene un libro taric 4901 – il libro è di origine italiana ( made in Italy ).

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Origine comuneOrigine comunePer i prodotti diversi da quelli interamente ottenuti, vengono indicati negli allegati 10 e 11 del Reg CEE 2454/93 le deroghe alla regola generale precedentemente indicata dove per alcune voci doganali sono evidenziati regole più specifiche.

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Origine comuneOrigine comuneAllegato 9 contiene le note introduttive agli allegati 9 e 10;

Allegato 10 contiene l’elenco delle lavorazioni o trasformazioni alle quali devono essere sottoposti le materie tessili e loro manufatti della sezione XI non originari affinché il prodotto finito possa avere il carattere di prodotto originario;

Allegato 11 contiene l’elenco delle lavorazioni o trasformazioni alle quali devono essere sottoposti i materiali, diversi dai tessili, non originari affinché il prodotto finito possa avere il carattere di prodotto originario. (art. 39)

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Origine ComuneOrigine Comune

Le prime due colonne degli elenchi che figurano negli allegati 10 e 11 descrivono il prodotto ottenuto. La prima colonna indica la vocedoganale o il capitolo della nomenclatura combinata, mentre nella seconda colonna figura la designazione delle merci usata nella nomenclatura combinata per tale voce o capitolo.

Valore dei materiali non originari utilizzati si intende il valore in dogana al momento dell’importazione dei materiali non originari utilizzati o , se questo non è noto o non può essere stabilito, il primo prezzo verificabile corrisposto per questi materiali nel paese di trasformazione

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Per «fabbricazione» si intende qualsiasi tipo di lavorazione o trasformazione, inclusi l'«assiemaggio» o le operazioni specifiche.

Per «materiale» si intende qualsiasi «ingrediente», «materia prima», componente» o «parte» ecc., impiegato nella fabbricazione del prodotto.

Per «prodotto» si intende il prodotto ottenuto, anche se esso èdestinato ad essere a sua volta successivamente impiegato in un'altra operazione di fabbricazione.

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Nell'elenco dell'allegato 10, per «confezione completa» si intendono tutte le operazioni che debbono essere effettuate successivamente al taglio dei tessuti o alla modellatura delle stoffe a maglia.

Tuttavia, il fatto che una o più lavorazioni di rifinitura non sia stata effettuata non implica che la confezione debba considerarsi incompleta. Indichiamo qui di seguito alcuni esempi di operazioni di rifinitura: — applicazione di bottoni e/o di altri tipi di chiusura; — confezione di asole; — rifinitura delle estremità di pantaloni o maniche, oppure orli inferiori di camicie, gonne o abiti; — apposizione di guarnizioni ed accessori quali tasche, etichette, distintivi, ecc.; — stiratura ed altre preparazione per indumenti da vendere «confezionati».

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Esempio per ex 9113 Cinturini e braccialetti per orologi e loro parti, di materie tessili.La regola è:

Fabbricazione in cui il valore dei materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto

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Lavorazioni insufficientiLavorazioni insufficientiTutte le attività di conservazione del prodotto ( cambio di imballaggio, di confezione , l’apposizione sul prodotto di etichette etc ) quelle attività che da un punto di vista doganale vengono identificati come “Manipolazioni usuali”non possono mai essere considerati come sufficienti a conferire un origine.

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EtichettaturaEtichettaturaIn Italia non esiste l’obbligo di etichettare il prodotto con l’indicazione di origine. Attenzione agli esportatori che devono tenere conto delle norme del Paese estero di importazione .

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Origine comuneOrigine comuneLa Commissione europea attraverso il

sito :• http://ec.europa.eu/taxation_customs/c

ustoms/customs_duties/rules_origin/non-preferential/article_1621_en.htm

• http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/customs_duties/rules_origin/non-preferential/article_1622_en.htm

elenca le regole di origine per i capitoli della tariffa doganali

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Genera l Principles

N.B : when using the present rules, the principles/definitions of Annex 9 ofCommission Regulation No 2454/93 (IPC) have to apply.

I . D efinit ions :

"Originating material" means a material whose country of origin, as determinedunder these rules, is the same country as the country in which the material is

used in production.

"Non-originating material" means a material whose country of origin, asdetermined under these rules, is not the same country as the country in whichthat material is used in production.

"Chapter" means the first two digits of the classification in the HarmonisedSystem (HS) nomenclature.

"Heading" means the first four digits of the classification in the HarmonisedSystem (HS) nomenclature.

"Subheading" means the first six digits of the classification in the Harmonised

System (HS) nomenclature.

"CC" means change from any other chapter.

"CTH" means change from any other heading.

"CTSH" means change from any other subheading.

"CTHS" means change to this split heading from any other split of this heading or

from any other heading;

"CTSHS" means change to this split subheading from any other split of this

subheading or from any other subheading or heading.

European Commissionunknow n label

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CHAPTER 11CHAPTER 11

Chapter residual rule applicable to mixtures

1- For the purposes of this residual rule, "mixing" means the deliberate and proportionally controlled operation consisting in bringing together two or more identical or different fungible materials.

2. The origin of a mixture of agricultural products shall be the country of origin of the materials that account for more than 50 % by weight of the mixture. The weight of materials of the same origin shall be taken together.

3. When none of the materials used meet the percentage required, the origin of the mixture shall be the country in which the mixing was carried out

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General PrinciplesGeneral Principles-- DefinitionsDefinitions"CC" means change from any other chapter.

"CTH" means change from any other heading.

"CTSH" means change from any other subheading.

"CTHS" means change to this split heading from any other split of this heading or from any other heading;

"CTSHS" means change to this split subheading from any other split of this subheading or from any other subheading or heading

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Chapter 11 Products of the milling industry; malt; starches; inulin; wheat gluten.

11.01 Wheat or meslin flour. CC

11.02 Cereal flours other than of wheat or meslin. CC

11.03 Cereal groats, meal and pellets. CC

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Origine comune dei pezzi di ricambioOrigine comune dei pezzi di ricambio

Le aziende che producono prodotti industriali si trovano nella necessità di inviare i ricambi per garantire il buon funzionamento dei macchinari ceduti.La normativa comunitaria prevede regole diverse per l’origine comune e preferenziale da attribuire ai pezzi di ricambio.

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Classificazione doganaleClassificazione doganaleLe merci a cui è applicabile il concetto di pezzi di ricambio e accessori sono quelle contenute nelle sezioni XVI,XVII e XVIII del taric.Sezione XVI capitolo 84 e 85Sezione XVII capitoli da 86 a 89Sezione XVIII Capitolo da 90 a 92

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Origine comuneOrigine comuneLe regole per determinare l’origine comune sono contenute negli articoli 41 . 46 del Reg CEE 2454/93Gli accessori e pezzi di ricambio consegnati insieme ad un materiale , che fanno parte della sua normale attrezzatura sono considerati della stessa origine del materiale

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Esempio: se si esporta un macchinario del capitolo 84 ed unitamente al macchinario viene spedita una scheda elettronica specifica come pezzo di ricambio anche la scheda viene considerata della stessa origine del macchinario ( esempio made in Italy ) ancorché la scheda sia Made in Cina)

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Questo vale anche quando i pezzi di ricambio vengono inviati dopo l’esportazione del macchinario solo se:a) l’indicazione è necessaria per

l’importazione nel paese di destinazioneb) se l’impiego dei suddetti pezzi di

ricambio sono essenziali nella produzione del macchinario

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Pezzi di ricambio essenzialiPezzi di ricambio essenzialiSi considerano pezzi di ricambio essenziali quelli che costituiscono elementi in mancanza dei quali non può essere assicurato il funzionamento delle merci esportate ; sono caratteristiche di questi merci e sono destinati alla normali manutenzione e a sostituire pezzi della stessa specie danneggiati o resi inutilizzabili.

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Origine comuneOrigine comuneL’accordo GATT prevede che ciascun paese :shall co-operate wich each other with a view to preventing the use of trade names in such manner as to misrepresent the true origin of products , to the detriment of such distinctive regional or geographical names of products of the territory of a contracting party as are protected by it legislation – in pratica si tratta di una cautela prevalentemente commerciale al fine di rappresentare la corretta identificazione della reale origine di un prodotto

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l’origine non preferenziale è sufficiente per l’applicazione della politica commerciale comune dell’Unione europea (dazi antidumping, contingenti e sospensioni tariffarie) nonché l’etichettatura dell’origine (cd. “made in”)

l’origine preferenziale è necessaria per beneficiare di dazi ridotti o nulli all’entrata nell’UE o all’entrata nel paese sottoscrittore con l’UE di un accordo di libero scambio

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Regole applicateRegole applicatel’origine non preferenziale di una merce è definita agli artt. da 22 a 26 del CDC e le relative regole di origine (r.o.) sono determinate dalle DAC agli artt. da 36 a 38 e negli allegati 9 e 10 per i prodotti tessili, all’art.39 e negli all. 9 e 11 per i prodotti diversi da quelli tessili,

l’origine preferenziale, pur definita all’art.27 del CDC, è, invece, determinata:

- da un rilevante numero di protocolli relativi alla definizione di “prodotti originari” allegati ai vari accordi di libero scambio, associazione, cooperazione

- dagli artt. da 66 a 89 e nell’all.13bis delle DAC, qualora si tratti di prodotti originari di paesi beneficiari del SPG;

- dagli artt. da 98 a 108 e negli all. 14 e 15 delle DAC per le merci originarie di alcuni paesi e territori beneficiari di misure tariffarie preferenziali accordate unilateralmente dall’UE (attualmente ad es. Kosovo e Moldova).

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SANZIONISANZIONIAccordo di Madrid del 14 aprile del 1891, reso esecutivo in Italia con legge 4 luglio 1967, n. 676 - attuato con D.P.R.

26/02/1968, n. 656

Estinzione dell’illecito amministrativo, art. 16 della Legge n. 689/81

Art. 67 del D.lgs. n. 507/99

Legge 24 dicembre 2003, n. 350, art. 4 (falsa e fallace indicazione di origine) - Reclusione fino a 2 anni e multa fino ad €20.000

Legge 23 luglio 2009, n. 99, art. 17

D.L. 25 settembre 2009, n. 135, art. 16 convertito in Legge 166/2009 (fallace indicazione con l’uso del marchio) – Sanzione amministrativa da € 10.000 a 250.000 – altre sanzioni …

Codice Penale c.p. art. 517. Vendita di prodotti industriali con segni mendaci.

Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a ventimila euro [c.p. 473, 474] [1]

Note:

[1] Articolo così modificato dalla lettera d) del comma 1 dell’art. 15, L. 23 luglio 2009, n. 99. La multa, aumentata, da ultimo, a lire due milioni ai sensi dell'art. 113, L. 24 novembre 1981, n. 689, è stata così rideterminata dall'art. 1, comma 10, D.L. 14 marzo 2005, n. 35. Vedi, anche, l'art. 4, comma 49, L. 24 dicembre 2003, n. 350, l’art. 25-bis.1, D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, aggiunto dalla lettera b) del comma 7 dell’art. 15, L. 23 luglio 2009, n. 99, e il comma 4 dell'art. 16, D.L. 25 settembre 2009, n. 135 convertito, con modificazioni, dalla L. 20 novembre 2009, n. 166. Il testo del presente articolo, in vigore prima della modifica disposta dalla suddetta Legge n.99/2009, era il seguente: «Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non èpreveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a ventimila euro.».

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Origine preferenzialeOrigine preferenzialeAl fine di incentivare gli scambi internazionali, la UE, come parte contraente per tutti i Paesi membri, ha concluso nel corso degli anni con parecchi Stati accordi preferenziali reciproci in conseguenza dei quali i prodotti, considerati originari del Paese contraente di esportazione, ricevono all’importazione nell’altro Stato contraente un trattamento tariffario preferenziale, con abbattimento totale o parziale (ma progressivo nell’arco di tempo previsto nell’accordo) dell’aliquota daziaria autonomamente applicabile per il tipo di merce.

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Fermo restando le regole per l’origine comune possiamo trattare il tema della preferenzialità se partiamo da un made in o origine comune di uno dei 28 paesi appartenenti alla UE e verificare la regola per il vostro prodotto nell’accordo bilaterale tra la UE ed i paesi……….Oltre al made in ……

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Origine preferenzialeOrigine preferenziale

Possibili casi: Nonostante il salto della voce doganale la lavorazione non è considerata sufficiente perché il valore nelle materie prime non originario supera una determinata percentualeSono considerate sempre insufficienti le trasformazioni minime enumerate in un elenco

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Origine preferenzialeOrigine preferenzialeI Paesi con i quali la UE ha concluso i predetti accordi di associazione aggiornati alla data del 30 settembre 2013 sono:

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Origine preferenzialeOrigine preferenzialeAlbania ( GU L 107 del 28/4/2009)Algeria ( GU L 248 del 22/9/2010)America Centrale ( Nicaragua, Panama e Honduras dal primo agosto 2013)Andora ( solo prodotti agricoli)Papa Guinea dal 20 dicembre 2009 Madagascar, Mauritius, Seychelles e Zimbabwe dal 14 maggio 2012Bosnia Erzegovina dal 1 luglio 2008

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Origine preferenzialeOrigine preferenzialeAntigua e Barbuda, Commonwealth delle Bahamas, Barbados, Belize, Commonwealth di Dominica , Repubblica Dominicana, Grenada, Repubblica della Guyana, Repubblica di Haiti, Giamaica, Saint Christopher e Nevis , Saint Lucia, Saint Vincent e Grenadine, Repubblica di Suriname, Repubblica di Trinidad e Tobago, ( CARIFORUM ) dal 29/12/2008 Ceuta e Melilla ) Reg CE 82/2001)Cile ( GU L 352 del 30/12/2002)Perù dal 1 marzo 2013Colombia dal 1 agosto 2013 Corea del Sud dal 1 luglio 2011

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Origine preferenzialeOrigine preferenzialeEgittoGiordaniaIslandaIsole FaeroeIsraeleLibanoMaroccoCisgiordania e Striscia di GazaEx Repubblica Jugoslavia di MacedoniMessico

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Origine preferenzialeOrigine preferenzialeSud AfricaTunisiaTurchia ( solo prodotti agricoli )SvizzeraNorvegia

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Origine preferenzialeOrigine preferenziale(PTOM) Groenlandia, Nuova Caledonia e dipendenze, Polinesia francese, Terre australi e antartiche francesi, Isole Wallis e Futuna, Mayotte, Saint-Pierre e Miquelon, Saint-Barthélemy, Aruba, Antille olandesi: Bonaire, Curaçao, Saba, Saint Eustatius, Saint Maarten, Anguilla, Isole Cayman, Isole Falkland, Georgia del Sud e Isole Sandwich del Sud, Montserrat, Pitcairn, Sant'Elena, Isola Ascensione, Tristan da Cunha, Territori dell'Antartico britannico, Territorio britannico dell'Oceano Indiano, Turks e Caicos, Isole Vergini britanniche. Anguilla, Mayotte, Montserrat, Sant'Elena, Isola Ascensione, Tristan da Cunha, Turks e Caicos, Wallis e Futuna, Saint-Pierre e Miquelon.

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AccordiAccordiLe Gazzette Ufficiali UE possono essere reperiti sul sito dell’Unione Europea

http://eur-lex.europa.eu/it/index.htm

Il sito ove reperire gli accordihttp://ec.europa.eu/taxation_customs/custom

s/customs_duties/rules_origin/preferential/article_779_en.htm

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Accordi futuriAccordi futuriDecisione del 25.06.2012 GU L 346 del 15.12.2012 Non ancora entrato in vigore con gli Stati dell’America Centrale – Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, PanamaDecisione del 13.07.2009 GU L 272 del 16.10.2009 entrato in vigore solo per le Isole Figi , con gli Stati del Pacifico – Papua Nuova Guinea e Repubblica delle Isole FigiDecisione del 13.07.2009 GU L 111 del 24.4.2012 , accordo entrato in vigore in via provvisoria a partire dal 14 maggio 2012 con Madagascar, Mauritius, Seychelles e Zimbabwe. Non ancora entrato in vigore per le Camorre e la Zambia Accordo tra la UE e la Repubblica del Botswana, il Regno di Lesotho, la Repubblica del Mozambico, la Repubblica di Namibia, Il Regno dello Swaziland – GU L 319 del 4.12.2009 – Non ancora entrato in vigore

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La Commissione europea ha proposto agli Stati membri di iniziare i negoziati per un accordo di libero scambio con il Giappone.

http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=823

Gli Stati membri approvano il negoziato UE USA su commercio e investimenti

http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/ttip/

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Origine preferenzialeOrigine preferenzialeL’origine preferenziale regola gli aspetti doganali dei rapporti tra la UE ed alcuni Paesi terzi:•che hanno concluso con la UE accordi preferenziali reciproci•che hanno concluso con la UE accordi preferenziali non reciproci •beneficiari di concessioni unilateralmente decise dalla UE

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Origine preferenzialeOrigine preferenzialeOgni singolo accordo concluso dalla UE o atto di concessione unilaterale di benefici daziari contiene il cd “protocollo di origine”, che prevede le condizioni, osservando le quali, le merci possono essere considerate di origine preferenziale.

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Origine preferenzialeOrigine preferenzialeProdotti :

•interamente ottenuti •considerati come sufficientemente lavorati o trasformati, secondo le regole previste analiticamente dai singoli accordi.

I criteri possono individuarsi nel: •salto tariffario – fabbricazione in cui tutti i materiali non originari impiegati devono essere classificati in una voce doganale del S.A. a 4 cifre diversa da quella del prodotto ottenuto•valore aggiunto minimo – fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non deve eccedere una percentuale (25% - 30% - 40% -50%) del prezzo franco fabbrica del prodotto ottenuto

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Esempio accordo con AlgeriaEsempio accordo con Algeria

Ventilatori e simili, per usi industriali taric 8414Fabbricazione: ◦ — a partire da materiali di qualsiasi voce,

esclusi quelli della stessa voce del prodotto; ◦ e ◦ — in cui il valore di tutti i materiali ( non

originari ) utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

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Segue regola 8414Segue regola 8414

Oppure

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali (non originari ) utilizzati non superi il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

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Origine preferenzialeOrigine preferenzialelavorazione che conferisce –lavorazione minima che deve essere effettuata con indicazione di una lavorazione specifica oppure trasformazione a partire da un determinato materiale (regola prevista nel campo tessile).

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Origine preferenzialeOrigine preferenzialeL’art. 27 del Reg CEE 2913/92 afferma che le regole relative all’origine preferenziale determinano le condizioni di acquisizione dell’origine che le merci devono soddisfare per beneficiare delle misure tariffarie preferenziali contenute negli accordi che la Comunità ha stipulato con i singoli paesi .

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Origine preferenzialeOrigine preferenzialeUlteriore condizione prevista sia negli accordi che nelle concessioni unilaterali è la spedizione diretta , ossia deve esservi un titolo giustificativo del trasporto unico, redatto nello Stato di esportazione, sotto scorta del quale si effettuano le spedizioni anche con attraversamento di Paesi terzi.

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Origine preferenzialeOrigine preferenziale

L’origine preferenziale può essere certificata dall’autorità doganale del paese esportatore con il rilascio del documento :

Eur 1 o Eur MED (art. 110 D.A.C.)Dall’esportatore con la dichiarazione in fattura

( Il certificato di immissione in libera pratica ATR -solo per la Turchia- non attesta l’origine preferenziale)

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Unione doganaleUnione doganaleIn una unione doganale il presupposto dello scambio dei beni è dato non dall’origine ma ma dalla libera circolazione ( pagamento dei dazi )L’unione Europea ha una unione doganale con la Turchia , Andorra e San Marino

http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/customs_duties/rules_origin/customs_unions/index_en.htm

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Origine preferenziale EUR 1Origine preferenziale EUR 1

Il certificato di circolazione EUR.1 e la domanda per il suo rilascio devono essere conformi ai modelli contenuti nell’allegato 21 del Reg Ce 2454/93, attesta l ’ origine preferenziale delle merci negli scambi con il Paese/i indicati nella casella 2 del formulario.

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Origine preferenziale EUR 1Origine preferenziale EUR 1Viene rilasciato su richiesta scritta dell’esportatore o, sotto la responsabilità di quest’ultimo, del suo rappresentante autorizzato; alla domanda di rilascio deve essere allegato ogni documento giustificativo utile, atto a comprovare che i prodotti da esportare possono dar luogo al rilascio di un certificato di circolazione delle merci Eur 1 o Eur 1 Med.

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Origine preferenzialeOrigine preferenziale--dichiarazione in dichiarazione in fatturafattura

L’origine preferenziale può essere certificata, in luogo del certificato EUR 1, anche con una dichiarazione sulla fattura, a norma dell’art. 89 o 116 del Reg. Ce 2454/93 alle seguenti condizioni: fino a € 6.000 per spedizione. senza limiti di valori per gli esportatori autorizzati dagli uffici doganali competenti per territorio (Circolare n. 227/D del 7.12.2000).

La “dichiarazione su fattura” deve essere compilata dall’esportatore, preferibilmente a macchina, o stampata sulla fattura, e deve recare la firma manoscritta in originale dell’esportatore stesso.

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Esportatore autorizzatoEsportatore autorizzatoE’ necessario richiedere una autorizzazione da inoltrare alla Agenzia delle Dogane –Ufficio delle Dogane compatente per territorio ove ha sede amministrativa l’azienda

Non è importante che l’operatore possieda unità di produzione poste in luoghi diversi ma nell’istanza deve concedere l’accesso in tutte le proprie filiali ed unità di produzione alle Autorità doganali al fine di consentire i necessari controlli.

L’operatore è tenuto a richiedere una specifica autorizzazione per ciascun Paese di destinazione delle proprie merci in quanto non è consentito il rilascio, da parte della Agenzia delle Dogane , di una generica autorizzazione valida per tutti i Paesi i cui accordi prevedano, nel protocollo di origine, la figura dell’”esportatore autorizzato”

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Dichiarazione in fatturaDichiarazione in fattura

L’esportatore delle merci contemplate nel presente documento( eventuale autorizzazione doganale nr. ) , dichiara che salvo indicazione contraria le merci sono di origine preferenziale ………

Luogo data firma

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Origine preferenziale Origine preferenziale Dichiarazione su fatturaDichiarazione su fattura1) Se la dichiarazione di origine è compilata da un esportatore autorizzato, il numero dell'autorizzazione dell'esportatore deve essere indicato in questo spazio. Se la dichiarazione di origine non è compilata da un esportatore autorizzato, le parole tra parentesi sono omesse o lo spazio è lasciato in bianco.

(2) Indicazione obbligatoria dell'origine dei prodotti. Se la dichiarazione di origine si riferisce, integralmente o in parte, a prodotti originari di Ceuta e Melilla, l'esportatore è tenuto a indicarlo chiaramente nel documento su cui è apposta la dichiarazione mediante la sigla «CM».

(3) Queste indicazioni possono essere omesse se contenute nel documento stesso.

(4) Nei casi in cui l'esportatore non è tenuto a firmare, la dispensa dall'obbligo della firma implica anche la dispensa dall'obbligo di indicare il nome del firmatario.

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Dichiarazione su fattura Eur Dichiarazione su fattura Eur -- MEDMEDL’esportatore delle merci contemplate nel presente documento

(autorizzazione doganale n. . . . . . . . . ) dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale . . . . . . . . . . . . . . . . .cumulation applied with . . . . . . . no cumulation applied . . . . . . . .

Luogo e data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(firma dell’esportatore) . . . . . . . .

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Dichiarazione del fornitore a lungo termine Dichiarazione del fornitore a lungo termine per prodotti aventi carattere originario nellper prodotti aventi carattere originario nell’’ambito di un ambito di un regime preferenzialeregime preferenziale

Allegato II Reg Ce 1207/2001Il sottoscritto dichiara che le merci di seguito descritte:…….. ……..…(1) ……….. ……..(2) …….. ……..…

che sono regolarmente fornite a ….…....…(3) sono originarie ……….…..(4) e rispondono alle norme in materia d’origine che regolano gli scambi preferenziali con …….. ……….(5) .

La presente dichiarazione vale per tutti i successivi invii di detti prodottidal …............ al .................. (6).

Si impegna ad informare immediatamente ………. della perdita di validità della presente dichiarazione.

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Dichiarazione del fornitore a lungo termine Dichiarazione del fornitore a lungo termine per prodotti aventi carattere originario nellper prodotti aventi carattere originario nell’’ambito di un ambito di un regime preferenzialeregime preferenzialeSi impegna a presentare alle competenti autorità doganali tutta la documentazione giustificativa.

…………………………(7)

…………………………(8)

…………………………(9)

(1) Descrizione

(2) Designazione commerciale corrispondente a quanto indicato nelle fatture (es. numero del modello

(3) Nome della società rifornità

(4) La Comunità, lo stato membro o un paese partner

(5) Indicare il paese o i paesi partner interessati

(6) Inserire le date. Il periodo non dovrebbe superare i 12 mesi

(7) Luogo e data

(8) Nome e funzione, ragione sociale e indirizzo della società

(9) Firma

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Prova origine Corea del SudProva origine Corea del Sud

L’accordo tra l’Unione Europea e la Corea del Sud non prevede l’utilizzo del documento EUR 1.

Prevede unicamente la dichiarazione in fattura.

fino a € 6.000 per spedizione. senza limiti di valori per gli esportatori

autorizzati dagli uffici doganali competenti per territorio.

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Trasporto direttoTrasporto direttoUna delle condizioni per poter beneficiare di riduzioni o esensione del dazio il trasporto deve essere diretto. Se questo non avviene è fondamentale che venga emesso il cerficato di non manipolazione

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Invio allInvio all’’estero di beni da estero di beni da sottoporre a lavorazionesottoporre a lavorazione

Molte aziende delocalizzano le proprie produzioni in Paesi ExtraUE.

Tre sono i tipi di esportazione delle materie prime o semilavorati

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T.P.PT.P.P-- Traffico di perfezionamento Traffico di perfezionamento passivo passivo

Il traffico di perfezionamento passivo è un regime doganale disciplinato dagli articoli 145 e seguenti del codice doganale che consente agli operatori di esportare temporaneamente i beni per esseri lavori e reimportati come prodotti finiti.Ai fini iva la temporanea non è una cessione disciplinata dall’art. 8 DPR 633/72 – invio con fattura pro forma

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T.P.P.T.P.P.

Al momento della reimportazione del prodotto finito verrà applicato il dazioe l’iva sul compenso di lavorazione ( Façon per i tessili ).Il prodotto reimportato sarà di origine comune ( made in ) del paese ove èavvenuta la trasformazione sostanziale.

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T.P.P.T.P.P.

Il traffico di perfezionamento passivo viene utilizzato ( verso i paesi con i quali la UE ha gli accordi in materia di origine ) quando la materia prima o i semilavorati non sono di origine preferenziale UE

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Esportazione definitiva senza Esportazione definitiva senza trasferimento di propriettrasferimento di proprietàà

Il dipartimento delle Dogane con nota 1248 del 06/05/1997 ha comunicato che in alternativa al TPP si può utilizzare il regime dell’esportazione definitiva anche senza passaggio della proprietà.Export definitiva con lista valorizzata, da annotare in apposito registro previsto dall’art. 39 DPR 633/72

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Esportazione definitiva senza Esportazione definitiva senza trasferimento di propriettrasferimento di proprietàà

Ai fini iva non è una cessione art. 8La differenza con il TPP sta' nel fatto che il valore imponibile ai fini dazio e iva èdato dalla somma del valore della materia prima inviata e del compenso di lavorazione ( nonché deli vari apporti utilizzati – stampi , attrezzatura etc) .

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Esportazione definitiva senza Esportazione definitiva senza trasferimento di propriettrasferimento di proprietàà

Premesso che l’invio con lista valorizzata viene effettuato solo ed unicamente quando la materia prima o il semilavorato inviato è scortato da documento EUR 1 ed è dunque di origine preferenziale UE……………………

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Esportazione definitiva senza Esportazione definitiva senza trasferimento di propriettrasferimento di proprietàà

L’esportazione con lista valorizzata viene utilizzata verso quei paesi con i quali la UE ha accordi di origine per due motivi:L’immissione in libera pratica del prodotto compensatore non sconta dazioIl prodotto compensatore è di origine preferenziale del paese ove è avvenuta la trasformazione sostanziale in virtù del cumulo bilaterale.

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Esportazione definitiva senza Esportazione definitiva senza trasferimento di propriettrasferimento di proprietàà

Il prodotto ottenuto nel paese con il quale la UE ha accordi di origine saràaccompagnato da EUR 1 o dichiarazione in fattura e sarà di origine preferenziale …………

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Esportazione definitiva con Esportazione definitiva con trasferimento di propriettrasferimento di proprietàà

Da un punto di vista di origine nessuna differenza con i casi precedenti , l’unica diversità è data dal fatto che viene emessa fattura per cessione all’esportazione ai sensi art. 8 DPR 633/72

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Origine cumulativaOrigine cumulativa

Il cumulo dell’origine può essere:BilateraleDiagonaleTotaleRegionale (nell’ambito del sistema S.P.G.)

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Cumulo bilateraleCumulo bilaterale

Il cumulo bilaterale si applica esclusivamente ai materiali originari di due Paesi partner.

I produttori di ciascun Paese partner possono utilizzare materiali e componenti che hanno origine dell’altro Paese come fossero originari del proprio.

Le lavorazioni eseguite in un Paese partner si sommano a quelle eseguite nell’altro Paese partner è conferiscono il carattere originario alle merci che tra loro si scambiano. (Accordo UE – Egitto)

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Cumulo bilateraleCumulo bilaterale

Es. Tessuto di lino (S.A. 5309), originario di uno dei paesi dell’Unione Europea con preferenzialità delle norme di origine con l’Egitto , viene esportato in Egitto dove viene tagliato e assemblato in indumenti da uomo e da donna. Gli indumenti sono esportati nella UE. Poiché il tessuto è originario della UE viene trattato come fosse originario dell’Egitto quando viene assemblato in indumenti. Gli indumenti finiti hanno origine preferenziale egiziana.

(Con il cumulo diagonale gli indumenti possono essere anche esportati in qualsiasi altro Paese associato con origine preferenziale egiziana).

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Cumulo bilateraleCumulo bilaterale

Es. Assemblaggio di circuiti integrati (voce SA 8542) in Israele utilizzando microchip originari della UE della stessa voce e altri materiali originari Israeliani..

I circuiti integrati sono considerati originari di Israele e hanno diritto al trattamento preferenziale all'importazione nella Comunità, su presentazione di Eur 1 Israeliano, sebbene la semplice operazione di assemblaggio in Israele non sia considerata sufficiente secondo i criteri di base in materia di lavorazione.

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Cumulo diagonaleCumulo diagonale

Il cumulo diagonale si attua tra più di due Paesi.

Se i paesi A, B e C hanno siglato tra loro accordi e tutti applicano le stesse regole d’origine per quanto riguarda le lavorazioni o trasformazioni di materiali non originari, il Paese A può applicare il cumulo diagonale nei suoi scambi commerciali con gli altri due Paesi, se gli accordi prevedono tale cumulo.

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Cumulo diagonaleCumulo diagonale

Esempio: L’Egitto produce un prodotto originario utilizzando componenti che hanno origine UE. Il prodotto finito avrà origine egiziana. Il prodotto egiziano viene quindi esportato in Svizzera dove viene incorporato in un macchinario che contiene anche componenti di origine Turca.Il macchinario prodotto in Svizzera ha origine svizzera poiché tutti i

componenti utilizzati per produrlo hanno già carattere originario della zona ed i componenti originari dell’Egitto e della Turchia hanno subito lavorazioni

e trasformazioni oltre la soglia minima .

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Cumulo diagonaleCumulo diagonale

Es. L’Egitto produce una merce con carattere originario utilizzando componenti di origine UE. Il prodotto finito, dall’Egitto, viene esportato in Giordania dove viene incorporato in una macchina che contiene anche componenti di origine Turca. La macchina prodotta ha origine giordana in quanto i componenti utilizzati per produrla avevano già il carattere originario della zona ed i componenti originari dell’Egitto hanno subito una lavorazione o trasformazione superiore alla soglia minima e i materiali turchi sono stati incorporati in prodotti originari sulla base di una lavorazione o trasformazione sufficiente.

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Cumulo diagonaleCumulo diagonale

Es. Apparecchi riceventi per la televisione (voce SA 8528) assemblati in Svizzera con componenti originari della Norvegia e della Comunità. Detti apparecchi sono considerati originari della Svizzera e godono di un trattamento tariffario preferenziale all'importazione nella Comunità, su presentazione del certificato di circolazione Eur 1.

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Cumulo diagonale con Cumulo diagonale con Paneuromediterranei Paneuromediterranei

Il cumulo Pan Euro Med è il termine con cui si indica il sistema di cumulo diagonale tra la Comunità europea ed un numero di Paesi europei e Mediterranei. Il cumulo può essere applicato soltanto se i paesi di fabbricazione e di destinazione finale hanno concluso accordi di libero scambio, contenenti norme di origine identiche, con tutti i paesi che partecipano all'acquisizione del carattere originario, cioè con tutti i paesi di cui sono originari i materiali utilizzati. I materiali originari di paesi che non hanno concluso accordi con i paesi di fabbricazione e di destinazione finale sono considerati non originari.

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Lavorazione o trasformazioni Lavorazione o trasformazioni insufficientiinsufficienti

a) le operazioni di conservazione per assicurare che i prodotti restino in buone condizioni durante il trasporto e il magazzinaggio; b) la scomposizione e la composizione di confezioni; c) il lavaggio, la pulitura; la rimozione di polvere, ossido, olio, pittura o altri rivestimenti; d) la stiratura o la pressatura di prodotti tessili; e) semplici operazioni di pittura e lucidatura;f) la mondatura, l’imbianchimento parziale o totale, la pulitura e la brillatura di cereali e riso;

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g) le operazioni per colorare lo zucchero o formare zollette di zucchero;

h) la sbucciatura, la snocciolatura, la sgusciatura di frutta, frutta a guscio e verdura;

i) l’affilatura, la semplice macinatura o il semplice taglio;

j) il vaglio, la cernita, la selezione, la classificazione, la gradazione, l'assortimento (ivi compresa la costituzione di assortimenti di articoli);

k) le semplici operazioni di riempimento di bottiglie, lattine, boccette, borse, casse o scatole, o di fissaggio a supporti di cartone o tavolette e ogni altra semplice operazione di condizionamento;

l) l’apposizione o la stampa di marchi, etichette, logo o altri segnidistintivi analoghi sui prodotti o sui loro imballaggi;

m) la semplice miscela di prodotti anche di specie diverse;

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n) la miscela dello zucchero con qualsiasi sostanza; o) il semplice assemblaggio di parti di articoli allo scopo di formare un articolo completo o lo smontaggio di prodotti in parti; p) il cumulo di due o piu’ operazioni di cui alle lettere da a) a n); q) la macellazione degli animali.

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Cumulo paeneuromediterraneoCumulo paeneuromediterraneo

I paesi che operano con il sistema di cumulo Pan Euromed sono:Paesi UE (28 paesi)AELS ( EFTA : Islanda, Principato del Liechtenstein, Norvegia e Svizzera)TurchiaIsole Faroer (anche se non situate nell’area mediterranea)Paesi mediterranei:Maghreb (Algeria, Marocco e Tunisia)Machrak (Egitto, Giordania, Libano e Siria)IsraeleCisgiordania e Striscia di Gaza

In tali casi il cumulo diagonale è possibile sempreché tutte le parti contraenti coinvolte applichino le medesime regole d’origine e che tra loro esistano degli accordi.

GU UE C 156 del 26.05.2011

Dott. Mellano Giovanni Battista

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Data di entrata in vigore dei protocolli sulle norme di origine Data di entrata in vigore dei protocolli sulle norme di origine che istituiscono un cumulo diagonale nella zona che istituiscono un cumulo diagonale nella zona paneuromediterraneapaneuromediterranea

U.E.

PAESI E.F.T.A. Paesi MACHRAK PAESI MAGHREBI. Faroer

FOIsraele

IL

Cisgiordania Striscia

Gaza PS

Turchia TR

Svizzera CH

Islanda IS

LiechtensteinLI

Norvegia NO

Egitto EG

Giordania JO

Libano LB

Siria SY

Algeria DZ

Marocco MA

Tunisia TN

U.E. 1.01.06 1.01.06 1.01.06 1.01.06 1.03.06 1.07.06 1.11.07 1.12.05 1.08.06 1.12.05 1.01.06 27.07.06

Svizzera 1.01.06 1.08.05 1.08.05 1.08.05 1.08.07 17.07.07 1.01.07 1.03.05 1.06.05 1.01.06 1.07.05 1.09.07

Islanda 1.01.06 1.08.05 1.08.05 1.08.05 1.08.07 17.07.07 1.01.07 1.03.05 1.03.06 1.11.05 1.07.05 1.09.07

Liechtstein 1.01.06 1.08.05 1.08.05 1.08.05 1.08.07 17.07.07 1.01.07 1.03.05 1.06.05 1.01.06 1.07.05 1.09.07

Norvegia 1.01.06 1.08.05 1.08.05 1.08.05 1.08.07 17.07.07 1.01.07 1.03.05 1.08.05 1.12.05 1.07.05 1.09.07

Egitto 1.03.06 1.08.07 1.08.07 1.08.07 1.08.07 6.07.06 6.07.06 6.07.06 1.03.07

Giordania 1.07.06 17.07.07 17.07.07 17.07.07 17.07.07 6.07.06 6.07.06 6.07.06 9.02.06

Libano 1.01.07 1.01.07 1.01.07 1.01.07

Siria

Algeria 1.11.07

Marocco 1.12.05 1.03.05 1.03.05 1.03.05 1.03.05 6.07.06 6.07.06 6.07.06 1.01.06

Tunisia 1.08.06 1.06.05 1.03.06 1.06.05 1.08.05 6.07.06 6.07.06 6.07.06 1.07.05

I.Faroer 1.12.05 1.01.06 1.11.05 1.01.06 1.12.05

Israele 1.01.06 1.07.05 1.07.05 1.07.05 1.07.05 9.02.06 1.03.06

Cis. Str.Gaza

1.07.09

Turchia 27.07.06 1.09.07 1.09.07 1.09.07 1.09.07 1.03.07 1.01.06 1.07.05 1.03.06

Dott. Mellano Giovanni Battista

Page 92: Origine comune Origine preferenziale - to.camcom.it · Origine Comune Le prime due colonne degli elenchi che figurano negli allegati 10 e 11 descrivono il prodotto ottenuto. La prima

Cumulo diagonale con i paesi dei Balcani Cumulo diagonale con i paesi dei Balcani OccidendaliOccidendali

I paesi che operano con il sistema di cumulo diagonale con i paesi dei Balcani Occidentali sono:Paesi UE (28 paesi)Albania , Bosnia-Erzegovina , Ex Repubblica Iugoslavia di Macedonia , Montenegro, Serbia e Turchia

O GU UE C 205 del 16.7.2013

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C205/2007 del 19.7.2013C205/2007 del 19.7.2013La tabella seguente riassume, sulla base delle notifiche ricevute dai paesi in questione, le informazioni relative ai protocolli sulle norme di origine che istituiscono un cumulo diagonale e specifica la data di applicazione di tale cumulo.

Occorre ricordare che il cumulo può essere applicato soltanto se i paesi di fabbricazione e di destinazione finale hanno concluso accordi di libero scambio, contenenti norme d’origine identiche, con tutti i paesi che partecipano all’acquisizione del carattere originario, vale a dire con tutti i paesi di cui sono originari i materiali utilizzati. I materiali originari di un paese che non ha concluso accordi con i paesi di fabbricazione e di destinazione finale sono considerati non originari.

Si rammenta inoltre che i materiali originari della Turchia contemplati dall’unione doganale UE/Turchia possono essere inclusi come materialioriginari ai fini del cumulo diagonale fra l’Unione europea e i paesi partecipanti al processo di stabilizzazione e di associazione con i quali è in vigore un protocollo d’origine.

Dott. Mellano Giovanni Battista

Page 94: Origine comune Origine preferenziale - to.camcom.it · Origine Comune Le prime due colonne degli elenchi che figurano negli allegati 10 e 11 descrivono il prodotto ottenuto. La prima

Data di applicazione dei protocolli sulle norme dData di applicazione dei protocolli sulle norme d’’origine che origine che istituiscono un cumulo diagonale con i paesi dei balcani istituiscono un cumulo diagonale con i paesi dei balcani occidentali occidentali

U.E. Albania ALBosnia-

ErzegovinaBA

Macedonia MK

Montenegro ME

Serbia RS

Turchia TR

U.E. 01.01.2007 01.07.2008 01.01.2007 01.01.2008 08.12.2009

Per le merci contemplate dall’unione doganale UE/Turchia la data di

applicazione è il 27 luglio 2006

AL 01.01.2007 22.11.2007 26.07.2007 26.07.2007 24.10.2007 01.08.2011

BA 01.07.2007 22.11.2007 22.11.2007 22.11.2007 24.10.2007 14.12.2011

MK 01.01.2007 26.07.2007 22.11.2007 26.07.2007 24.10.2007 01.07.2009

ME 01.01.2008 26.07.2007 22.11.2007 26.07.2007 24.10.2007 01.03.2010

RS 08.12.2009 24.10.2007 22.11.2007 24.10.2007 24.10.2007 01.09.2010

TR Per le merci…… 01.08.2011 14.12.2011 01.07.2009 01.03.2010 01.09.2010

Dott. Mellano Giovanni Battista

Page 95: Origine comune Origine preferenziale - to.camcom.it · Origine Comune Le prime due colonne degli elenchi che figurano negli allegati 10 e 11 descrivono il prodotto ottenuto. La prima

Cumulo diagonale UE Cumulo diagonale UE Paneuromediterraneo Paneuromediterraneo -- BalcaniBalcaniI paesi che operano con il sistema di cumulo Pan Euromed sono:

Paesi UE (28 paesi)AELS ( EFTA : Islanda, Principato del Liechtenstein, Norvegia e Svizzera)TurchiaIsole Faroer (anche se non situate nell’area mediterranea)Paesi mediterranei:Maghreb (Algeria, Marocco e Tunisia)Machrak (Egitto, Giordania, Libano e Siria)IsraeleCisgiordania e Striscia di GazaAlbania , Bosnia-Erzegovina , Kosovo, Ex Repubblica Iugoslavia di Macedonia , Montenegro, Serbia

In tali casi il cumulo diagonale è possibile sempreché tutte le parti contraenti coinvolte applichino le medesime regole d’origine e che tra loro esistano degli accordi.

GU UE C 205 del 19.07.2013

Dott. Mellano Giovanni Battista

Page 96: Origine comune Origine preferenziale - to.camcom.it · Origine Comune Le prime due colonne degli elenchi che figurano negli allegati 10 e 11 descrivono il prodotto ottenuto. La prima

Data di applicazione delle norme di origine che istituiscono un Data di applicazione delle norme di origine che istituiscono un cumulo diagonale nella zona paneuromediteraneacumulo diagonale nella zona paneuromediteranea

Paesi EFTAPartecipanti al processo di Barcellona Partecipanti al processo

di stabilizzazione e associazione dell’UE

UE CH IS NO FO DZ EG IL JO LB MA PS SY TN TR AL BA

KO

ME ML

RS

UE 1.1. 06

1.1. 06

1.1. 06 1.12. 05

1.11.07

1.3. 06

1.1. 06

1.7. 06

1.12. 05

1.7. 09

1.8.06 (1)

CH 1.1. 06

1.8. 05

1.8.05 1.1. 06 1.8.07

1.7. 05

17.7. 07

1.1.07

1.3. 05 1.6.05 1.9.07 (c) 1.9.12

IS 1.1. 06

1.8. 05

1.8. 05 1.11. 05

1.8. 07

1.7. 05

17.7. 07

1.107

1.3. 05 1.3.06 1.9.07 (c) 1.10.12

NO 1.1. 06

1.8. 05

1.8. 05

1.12. 05

1.8. 07

1.7. 05

17.7. 07

1.107

1.3. 05 1.8.05 1.9.07 (c) 1.11.12

FO 1.12 05

1.1. 06

1.11. 05

1.12. 05

DZ 1.11. 07

EG 1.3. 06

1.8. 07

1.8. 07

1.8.07 6.7. 06

6.7.06 6.7.06 1.3.07

IL 1.1. 06

1.7. 05

1.7. 05

1.7.05 9.2. 06

1.3.06

JO 1.7. 06

17.7.07

17.7.07

17.7. 07

6.7.06

9.2. 06

6.7.06 6.7.06 1.3.11

LB 1.1. 07

1.1. 07

1.1.07

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Paesi EFTA

Partecipanti al processo di Barcellona Partecipanti al processo di stabilizzazione e associazione dell’UE

UE CH IS NO FO DZ EG IL JO LB MA PS SY TN TR AL BA KO ME ML RS

MA 1.12.05

1.3. 05

1.3. 05

1.3.05

6.7.06

6.7 .06

6.7. 06

1.1.06

PS 1.7. 09

SY 1.1.07

TN 1.8. 06

1.6. 05

1.3 .06

1.8.05

6.7.06

6.7 .06

6.7. 06

1.7.05

TR (1) 1.9. 07

1.9. 07

1.9.07

1.3.07

1.3.06

1.3. 11

1.1. 06

1.1. 07

1.7.05

AL

BA

KO

ME (c) 1.9.12

(c) 1.10.12

(c) 1.11.12

ML

RS

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Cumulo totaleCumulo totaleNel cumulo totale la lavorazione o trasformazione

sufficiente non deve necessariamente essere effettuata nel territorio di un singolo Paese.

Pertanto, si tiene conto di tutte le lavorazioni o trasformazioni subite da un prodotto nell’ambito territoriale di un accordo di libero scambio, senza che i prodotti utilizzati debbano necessariamente essere originari di uno dei paesi partner. (E ’attuato nella S.E.E. e con Tunisia, Algeria e Marocco)

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Cumulo totaleCumulo totaleFilato di cotone al 100%, di origine Indiana, importato in Portogallo

viene trasformato in tessuto di cotone che mantiene il suo carattere non originario, poiché la regola dell’origine relativa ai tessuti impone la fabbricazione a partire dalla fibra. Il tessuto viene esportato in Norvegia, dove viene trasformato in indumenti ottenendo l’origine preferenziale, in quanto la trasformazione eseguita in Portogallo si aggiunge a quella eseguita in Norvegia per produrre Indumenti originari. Il requisito della doppia trasformazione (filato – tessuto –indumento) è stato soddisfatto nello SEE, quindi il prodotto finale ottiene il carattere originario dello SEE e, poiché il cumulo viene riconosciuto dai Paesi Pan Euro mediterranei, il prodotto può essere esportato all’interno della stessa zona in regime preferenziale con certificato EUR 1 MED.

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Cumulo totaleCumulo totaleEs. Fibre di cotone (voce SA 5201) di origine USA filate nella UE.

Filato esportato in Tunisia e trasformato in tessuti di cotone (voce SA 5210). Le regole d’origine per i tessili tra la UE e la Tunisia, prevedono una doppia trasformazione per conferire il carattere originario ai beni prodotti con materiali non originari (lavorazione a partire da fibre naturali). II cumulo totale somma la lavorazione subita dalla fibra di cotone nella UE e in Tunisia, per cui i tessuti di cotone sono considerati originari della Tunisia e godono del trattamento tariffario preferenziale all'importazione nella Comunità, su presentazione di Eur 1 Tunisino. Pertanto, la differenza tra cumulo diagonale e cumulo totale è che, in questo secondo sistema, si tiene conto di tutte le lavorazioni per il conferimento dell'origine. Con il cumulo diagonale, il tessuto non avrebbe acquisito il carattere originario.

Dott. Mellano Giovanni Battista

Page 101: Origine comune Origine preferenziale - to.camcom.it · Origine Comune Le prime due colonne degli elenchi che figurano negli allegati 10 e 11 descrivono il prodotto ottenuto. La prima

Cumulo regionale Cumulo regionale

Il cumulo regionale consente a un prodotto trasformato di acquisire l’origine in due fasi:Nella prima fase il prodotto trasformato acquisisce l’origine del gruppo regionaleNella seconda fase si attribuisce l’origine al Paese del gruppo regionale dove è avvenuta la trasformazione più significativa

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Page 102: Origine comune Origine preferenziale - to.camcom.it · Origine Comune Le prime due colonne degli elenchi che figurano negli allegati 10 e 11 descrivono il prodotto ottenuto. La prima

Cumulo regionale Cumulo regionale Es. televisore fabbricato nelle Filippine N.C.85287231 utilizzando

materiali originari di diversi Paesi:30% parti originarie del Giappone (JP)25 % parti originarie delle Filippine (PH) ASEAN18% parti originarie dell’Indonesia (ID) ASEAN 15% parti originarie di Singapore (SG) ASEAN12% parti originarie della Thailandia (TH) ASEAN

L’origine del televisore sarà ASEAN perché i componenti del gruppo I raggiunge il 70% e in particolare sarà dichiarata l’origine Filippina dove è stata effettuata l’ultima trasformazione e dove è stato impiegato un maggior valore 25% rispetto a quello degli altri Paesi

Dott. Mellano Giovanni Battista

Page 103: Origine comune Origine preferenziale - to.camcom.it · Origine Comune Le prime due colonne degli elenchi che figurano negli allegati 10 e 11 descrivono il prodotto ottenuto. La prima

Elenco degli accordi preferenzialiElenco degli accordi preferenzialiAccordo

Preferenziale Paesi Regole d'origine/cumulo

Prove di origine validità

Dichiarazione su fattura

Esportatore autorizzato

Paesi AELSSvizzera Cumulo

diagonale "Pan-Europeo“

EUR 1 mesi 4

senza autorizzazione fino a € 6.000 per

spedizione

oltre € 6.000 per spedizioneIslanda

Norvegia

S.E.E. Spazio Economico Europeo

C.E.Cumulo totale e

diagonale "Pan-Europeo“

EUR 1 mesi 4

senza autorizzazione fino a € 6.000 per

spedizione

oltre € 6.000 per spedizione

IslandaNorvegia

Liechtstein

Paesi Balcanici occidentali Macedonia ex Rep. Jugoslavia Cumulo bilaterale EUR 1

mesi 4

senza autorizzazione fino a € 6.000 per

spedizione

oltre € 6.000 per spedizione

TURCHIA

Prodotti agricoli trasformati e

prodotti industriali

Nell'ambito dell'Unione Doganale certificato A.TR. - attesta l'immissione

in libera pratica delle merci non l'origine

Prodotti C.E.C.A.Cumulo

diagonale "Pan-Europeo“

EUR 1 mesi 4

senza autorizzazione fino a € 6.000 per

spedizione

oltre € 6.000 per spedizione

Prodotti agricoli Cumulo bilaterale EUR 1 mesi 4

Paesi del MAGHREB

Algeria Cumulo bilaterale diagonale e totale

EUR 1mesi 4

senza autorizzazione fino a € 6.000 per

spedizione

Solo per P.S. per il rilascio di Eur1

previdimati

Tunisia Cumulo bilaterale diagonale e totale

EUR 1 mesi 4

senza autorizzazione fino a € 6.000 per

spedizione

Solo per P.S. per il rilascio di Eur1

previdimati

Marocco Cumulo bilaterale diagonale e totale

EUR 1 mesi 4

senza autorizzazione fino a € 6.000 per

spedizione

Solo per P.S. per il rilascio di Eur1

previdimati

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Page 104: Origine comune Origine preferenziale - to.camcom.it · Origine Comune Le prime due colonne degli elenchi che figurano negli allegati 10 e 11 descrivono il prodotto ottenuto. La prima

Elenco degli accordi preferenzialiElenco degli accordi preferenzialiAccordo

Preferenziale Paesi Regole d'origine/cumulo Prove di origine

validità Dichiarazione su fatturaEsportatore autorizzato

Israele Cumulo bilaterale e diagonale

EUR 1 mesi 4

senza autorizzazione fino a € 6.000 per spedizione

oltre € 6.000 per spedizione

Cisgiordania e Striscia di Gaza Cumulo bilaterale e diagonale

EUR 1 mesi 4

senza autorizzazione fino a € 6.000 per spedizione

oltre € 6.000 per spedizione

Paesi MACHRAK

Egitto Cumulo bilaterale e diagonale

EUR 1 mesi 4

senza autorizzazione fino a € 6.000 per spedizione

oltre € 6.000 per spedizione

Giordania Cumulo bilaterale e diagonale

EUR 1 mesi 4

senza autorizzazione fino a € 6.000 per spedizione

oltre € 6.000 per spedizione

Libano Cumulo bilaterale ediagonale

EUR 1 mesi 4

senza autorizzazione fino a € 6.000 per spedizione

oltre € 6.000 per spedizione

Siria Cumulo bilaterale diagonale

EUR 1 mesi 5 Per spedizioni postali EUR 2

ANDORRA (Prodotti agricoli esclusi dall'Unione Doganale) Cumulo bilaterale EUR 1

mesi 4 senza autorizzazione fino a € 6.000 per spedizione

oltre € 6.000 per spedizione

ISOLE FAROER Cumulo bilaterale diagonale

EUR 1 mesi 4

senza autorizzazione fino a € 6.000 per spedizione

oltre € 6.000 per spedizione

SUD AFRICA Cumulo bilaterale EUR 1 mesi 4

senza autorizzazione fino a € 6.000 per spedizione

oltre € 6.000 per spedizione

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Page 105: Origine comune Origine preferenziale - to.camcom.it · Origine Comune Le prime due colonne degli elenchi che figurano negli allegati 10 e 11 descrivono il prodotto ottenuto. La prima

Elenco degli accordi preferenzialiElenco degli accordi preferenzialiAccordo Preferenziale

PaesiRegole d'origine/cumulo

Prove di origine validità Dichiarazione su fattura Esportatore autorizzato

MESSICO Cumulo bilaterale EUR 1 mesi 10

senza autorizzazione fino a € 6.000 per spedizione

oltre € 6.000 per spedizione

CILE Cumulo bilaterale EUR 1 mesi 10

senza autorizzazione fino a € 6.000 per spedizione

oltre € 6.000 per spedizione

PAESI A.C.P. (Africa Caraibi Pacifico)

Cumulo bilaterale e totale

EUR 1 mesi 10

senza autorizzazione fino a € 6.000 per spedizione

oltre € 6.000 per spedizione

PAESI E TERRITORI D'OLTREMARE (PTOM)

Cumulo bilaterale e totale

EUR 1 mesi 10

senza autorizzazione fino a € 6.000 per spedizione

oltre € 6.000 per spedizione

SISTEMA PREFERENZE GENERALIZZATE (S.P.G.)

Cumulo bilaterale regionale e diagonale

(CE-NO-CH)

FORM A mesi 10

senza autorizzazione fino a € 6.000 per spedizione

oltre € 6.000 per spedizione

PAESI BALCANICI OCCIDENTALI

Albaniaart. 66 e da 98 a 123 del

Reg. Ce 2454/93 Cumulo bilaterale

EUR 1 mesi 4

senza autorizzazione fino a € 6.000 per spedizione

oltre € 6.000 per spedizione

Bosnia ErzegovinaSerbia Montenegro

CEUTA E MELILLA

Cumulo bilaterale con la CE e diagonale e totale ove applicabile con paesi

partner della Ce

EUR 1 mesi 4

senza autorizzazione fino a € 6.000 per spedizione

oltre € 6.000 per spedizione

Dott. Mellano Giovanni Battista

Page 106: Origine comune Origine preferenziale - to.camcom.it · Origine Comune Le prime due colonne degli elenchi che figurano negli allegati 10 e 11 descrivono il prodotto ottenuto. La prima

Elenco degli accordi preferenzialiElenco degli accordi preferenziali

Accordo PreferenzialePaesi

Regole d'origine/cumulo Prove di origine

validità Dichiarazione su fattura Esportatore autorizzato

COREA DEL SUD Cumulo bilaterale Solo dichiarazione in fattura no EUR 1

senza autorizzazione fino a € 6.000 per spedizione

oltre € 6.000 per spedizione

Dott. Mellano Giovanni Battista

Page 107: Origine comune Origine preferenziale - to.camcom.it · Origine Comune Le prime due colonne degli elenchi che figurano negli allegati 10 e 11 descrivono il prodotto ottenuto. La prima

Nella GU UE L 303 del 31.10.2012 è stato pubblicato il regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, relativo all’applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate e che abroga il regolamento (CE) n. 732/2008 del Consiglio. Le preferenze tariffarie previste da questo regolamento si applicano a decorrere dal 1°gennaio 2014. Le norme di origine da applicare per poter beneficiare delle preferenze SPG sono quelle contenute nel regolamento (CEE) n. 2454/93 (gli artt. da 66 a 89 e nell’all.13bis delle DAC)-

Dott. Mellano Giovanni Battista

Page 108: Origine comune Origine preferenziale - to.camcom.it · Origine Comune Le prime due colonne degli elenchi che figurano negli allegati 10 e 11 descrivono il prodotto ottenuto. La prima

Nella GU UE L 143 del 30.5.2013 e ̀ stato pubblicato il regolamento di esecuzione (UE) n. 496/2013 della Commissione, del 29 maggio 2013, che modifica l’allegato I del regolamento (CE) n. 732/2008 del Consiglio relativo all’applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate. Quest’allegato sostituisce, a partire dal 1° gennaio 2013, l’elenco dei paesi e territori beneficiari del sistema comunitario di preferenze tariffarie generalizzate.

Dott. Mellano Giovanni Battista

Page 109: Origine comune Origine preferenziale - to.camcom.it · Origine Comune Le prime due colonne degli elenchi che figurano negli allegati 10 e 11 descrivono il prodotto ottenuto. La prima

Paesi E.F.T.APaesi E.F.T.AEEuropeanuropean FFreeree TTraderade AAssociationssociation

L’Associazione Europea di Libero Scambio nasce nel 1960.

La convenzione stabilisce la liberalizzazione del commercio tra gli stati membri.

Attualmente ne fanno parte:

IS – ISLANDALI – PRINCIPATO DEL LIECHTESTEINNO – REGNO DI NORVEGIACH – CONFEDERAZIONE SVIZZERA

Dott. Mellano Giovanni Battista

Page 110: Origine comune Origine preferenziale - to.camcom.it · Origine Comune Le prime due colonne degli elenchi che figurano negli allegati 10 e 11 descrivono il prodotto ottenuto. La prima

Paesi del MaghrebPaesi del MaghrebCon il termine Maghreb ( in arabo al-

Maghrib, "L'Occidente") si intende l'area nord-occidentale del continente africano che si affaccia sul Mar

Mediterraneo.

Ne fanno parte:DZ – AlgeriaMA – MaroccoTN – Tunisia

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Page 111: Origine comune Origine preferenziale - to.camcom.it · Origine Comune Le prime due colonne degli elenchi che figurano negli allegati 10 e 11 descrivono il prodotto ottenuto. La prima

Paesi MachrakPaesi MachrakI paesi aderenti sono:

EG – EgittoLB – LibanoJO – GiordaniaSY – Siria

l'origine è attestata, sulla base delle regole stabilite dagli accordi, da certificati di circolazione Eur 1

(Eur 2 per le spedizioni postali).

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PAESI PAESI –– A.S.E.A.N. A.S.E.A.N. Cumulo Regionale Cumulo Regionale –– Gruppo IGruppo I(The Association of Southeast Asian Nation) Brunei-Darussalam (BN)Cambogia (KH)Filippine (PH)Indonesia (ID)Laos (LA)Malaysia (MY)Singapore (SG)Thailandia (TH)Vietnam (VN)

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PAESI C.AN. PAESI C.AN. –– M.C.C.A. M.C.C.A. Cumulo Regionale Cumulo Regionale –– Gruppo IIGruppo II

Comunità Andina (C.AN.)Bolivia (BO)Colombia (CO)Ecuador (EC)Perù (PE)

Mercato Comune Centroamericano e Panama (M.C.C.A)Costarica (CR)El Salvador (SV)Guatemala (GT)Honduras (HN)Nicaragua (NI)Panama (PA)

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PAESI PAESI –– S.A.A.R.C. S.A.A.R.C. Cumulo Regionale Cumulo Regionale –– Gruppo IIIGruppo III(South Asian Association for Regional

Cooperation)

Bangladesh (BD)Bhutan (BT)India (IN)Maldive (MV)Nepal (NP)Pakistan (PK)Sri Lanka (LK)

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Paesi e territori dPaesi e territori d’’oltre mare PTOMoltre mare PTOM

DANIMARCAla Groenlandia (GL)

PAESI BASSIAruba (AW)Antille olandesi (AN) divise dal 2008 in:

2 territori autonomi (Curaçao e Sint-Maarten)3 comuni a statuto particolare integrati ai Paesi Bassi (Bonaire, Sheba e Santo-Eustachio).

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Paesi e territori dPaesi e territori d’’oltre mare Poltre mare PTOMTOM

FRANCIAMayotte (YT)Nuova Caledonia (NC)Polinesia francese (PF)Saint-Pierre e Miquelon (PM)Terre Australi e Antartiche Francesi (TF)Wallis e Futuna (WF)

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Paesi e territori dPaesi e territori d’’oltre mare oltre mare PTOMPTOM

REGNO UNITOAnguilla (AL)Isole Cayman (KY)Georgia del Sud e isole Sandwich meridionali (GS)Isole Falkland (Malvine) (FK)Monserrat (MS)Isole Pitcairn (PN)Sant'Elena (SH)Territorio Antartico Britannico (Arcipelago delle Orcadi Australi, le Shetland Australi e un settore continentale che include la Penisola Antartica)Territorio britannico dell'oceano indiano (IO)Isole Turques-et-Caïques (TC)Isole Vergini britanniche (VG)

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Stati A.C.P. AFRICAStati A.C.P. AFRICA

- Angola (AO) - Etiopia (ET) - Malawi (MW) - Senegal (SN)- Benin (BJ) - Gabon (GA) - Mali (ML) - Seichelles (SC)- Botswana (BW) - Ghana (GH) - Mauritania (MR) - Sier. Leone(SL)- Burkina Faso (BF) - Gambia (GM) - Mauritiu s (MU) - Somalia (SO)- Burundi (BI) - Gibuti (DJ) - Mozambico (MZ) - Sudan (SD)- Camerun (CM) - Guinea (GN) - Namibia (NA) - Swaziland (SZ)- Capo Verde (CV) - Guinea Bissau(GW) - Niger (NE) - Tanzania (TZ)- Ciad (TD) - Guinea Equatoriale (GQ) - Nigeria (NG) - Togo (TG)- Comore (KM) - Kenia (KE) - Rep.Centrafricana (CF) - Uganda (UG)- Congo (CG) - Lesotho (LS) - Rep.D.del Congo (CD) - Zambia (ZM)- Costa d’avorio (CI) - Liberia (LR) - Rep.Sudafricana (ZA) - Zimbabwe (ZW)- Eritrea (ER) - Madagascar (MG) - Rwanda (RW)

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Stati A.C.P. CARAIBIStati A.C.P. CARAIBI

- Antigua e Barbuda (AG) - Guyana (GY)- Bahamas (BS) - Haiti (HT)- Barbados (BB)- Repubblica Dominicana (DO)- Belize (BZ) - Saint Kitts e Nevis (KN)- Cuba (CU)- Saint Vincent e Grenadin (VC)- Dominica (DM)- Santa Lucia (LC)- Giamaica (JM) - Suriname (SR)- Grenada (GD)- Trinidad e Tobago

(TT)

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Stati A.C.P. PACIFICOStati A.C.P. PACIFICO

- Figi (FJ) - Papua Nuova Guinea (PG) - Isole Cook (CK) - Samoa (WS)- Isole Marshall (MH) - Sao Tome e Principe (ST)- Isole Salomone (SB) - Stati federati della Micronesia (FM) - Kiribati (KI) - Timor Est (TL)- Nauru (NR) - Tonga (TO) - Niue (NU) - Tuvalu (TV) - Palau (PW) - Vanuatu (VU)

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Or. Preferenziale ricambiOr. Preferenziale ricambiNel caso di esportazioni verso paesi con i quali esiste un accordo di regime preferenziale e viene richiesta l’emissione del certificato EUR 1 , EUR MED o dichiarazione in fattura si deve far riferimento alla norma sui pezzi di ricambio prevista dall’art. 103 del Reg CEE 2454/93

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Diversamente dalla norma dell’origine comune , in questo caso la regola prevede cheA) il pezzo di ricambio deve essere sempre spedito insieme al macchinario ( spedizione unica e non successiva )B) il valore del ricambio deve essere compreso nel prezzo del macchinario e non deve essere fatturato separatamente

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La norma dell’origine preferenziale prevede un tutt’uno con il macchinario quasi fossero parti non separabili.La fattura deve essere unica ( macchinario comprensivo dei ricambi ) e non deve avere l’indicazione separata del valore

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AssortimentiAssortimentiI Kit – prodotti diversi venduti congiuntamente in un unico contenitore – si considerano di origine preferenziale a condizione che tutti i prodotti che li contengano siano originari. Un KIT composto da prodotti originari e non originari si considera originario a condizione che il valore dei prodotti non originari non superi il 15% del prezzo franco fabbrica dell'intero assortimento.

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Ciascuno dei prodotti che compongono l'assortimento, ad eccezione di quelli il cui valore non superi il 15 % del valore totale dell'assortimento, deve soddisfare i criteri di origine che si applicano alla voce nella quale sarebbe stato classificato se fosse stato presentato separatamentee non incluso in un assortimento, indipendentemente dalla voce nella quale è classificato l'assortimento completo.

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Non coincidenza tra origine preferenziale e non preferenziale in quanto un prodotto può rispondere ad entrambe le regole ma può anche soddisfare soltanto uno solo dei due concetti di origine

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La certificazione dLa certificazione d’’origine preferenziale rilasciata dal fornitoreorigine preferenziale rilasciata dal fornitore

Gli esportatori , che acquistano ed esportano prodotti verso paese con i quali abbiamo degli accordi di origine preferenziale devono richiedere, ai propri fornitori, al fine di attestare l'origine preferenziale delle merci che vengono loro cedute, una certificazione d’origine, utilizzando una apposita dichiarazione

.Con questa dichiarazione scritta l'esportatore potrà provare, di fronte ad eventuali verifiche, l’attestazione di origine preferenziale delle proprie merci che verranno cedute all'estero ed in particolare giustificare l'emissione di eventuali Eur1 o di dichiarazioni di origine preferenziale in fattura.

La dichiarazione da richiedere è quella prevista dal Reg CEE 1207/2001 – GUCI L 165 del 21.06.2011

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I controlli da parte dellI controlli da parte dell’’Agenzia delle DoganeAgenzia delle Dogane

Il fornitore che compila una dichiarazione è tenuto a conservare, per almeno tre anni, tutte le prove documentali che attestano l'esattezza della dichiarazione rilasciata.

L’agenzia delle Dogane può disporre verifiche in materia di origine sia all’atto dell’espletamento delle formalità di importazione e/o esportazione sia “a posteriori” (fino ad un periodo massimo di tre anni).

I motivi che possono indurre l’Agenzia delle Dogane a disporre una verifica sui documenti comprovanti l’origine delle merci possono essere diversi e fondati; talvolta la verifica può essere ricondotta a semplice “sondaggio” (verifica a campione).

Inoltre, per effetto della mutua assistenza doganale che intercorre tra le Dogane dei Paesi firmatari di accordi di origine preferenziale, può accadere che la verifica a carico dell’esportatore italiano scaturisca da specifiche richieste di indagine avviate da Autorità doganali estere, come peraltro può facilmente verificarsi l’ipotesi contraria (verifica sul fornitore extracomunitario per effetto di una richiesta da parte dell’Agenzia delle Dogane italiana).

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No drawback No drawback

La regola del “no drawback” stabilisce che i materiali non originari utilizzati per ottenere dei prodotti originari, non possono essere oggetto di restituzioni di dazi all’importazione o di esenzione da tali dazi. Il carattere preferenziale delle eventuali merci (materie prime o semilavorati) di origine extracomunitaria impiegate in un processo di trasformazione in un Paese aderente al cumulo è subordinato al preventivo pagamento del dazio nel Paese stesso in cui è avvenuta la trasformazione.

Non è ammesso operare con regime sospensivo come ad esempio il perfezionamento attivo.

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No drawback No drawback

Paesi con ai quali non si applica la regola del “ no drawback “ :

Stati ACPSiriaSudafricaPTOMSPG

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