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1 Como, 6 novembre 2007 Regole d’origine dei tessili Como, 6 novembre 2007 Regole d’origine dei tessili I consumatori operano le loro scelte in funzione della qualità dei prodotti, che spesso è percepita attraverso indicazioni apposte sul prodotto stesso che riportano informazioni diverse, quali ad esempio il nome del fabbricante, il marchio di fabbrica o di commercio, la materia costitutiva, gli ingredienti; in molti casi è un indice della qualità anche il paese o la zona geografica di produzione o di fabbricazione. 1

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Como, 6 novembre 2007 Regole d’origine dei tessili

Como, 6 novembre 2007 Regole d’origine dei tessili

I consumatori operano le loro scelte in funzione della qualità dei prodotti, che spesso è percepita

attraverso indicazioni apposte sul prodotto stesso che riportano informazioni diverse, quali ad

esempio il nome del fabbricante, il marchio di fabbrica o di

commercio, la materia costitutiva, gli ingredienti; in molti casi è un

indice della qualità anche il paese o la zona geografica di produzione o

di fabbricazione.

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Como, 6 novembre 2007 Regole d’origine dei tessili

Il diritto dell’acquirente o consumatore ad informazioni di origine corrette è riconosciuto e tutelato sia in campo

internazionale, sia da norme comunitarie e nazionali.

Le principali sono le seguenti:

- accordo di Madrid del 14 aprile 1891, sulla repressione delle false o fallaci indicazioni di provenienza delle merci;

- accordo di Lisbona del 31 ottobre 1958 sulla protezione delle denominazioni di origine e sulla loro registrazione internazionale;

- art. 517 del codice Penale, che si prefigge la tutela del consumatore circa l’origine, la provenienza o la qualità dei prodotti.

In generale, le norme suddette non impongono alcun obbligo di apporre marchi o indicazioni di origine: esse

al contrario vietano l’apposizione di indicazioni non veritiere, che traggono in inganno il consumatore.

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Paesi che richiedono obbligatoriamente l’etichettatura d’origine: “Made in…”

VenezuelaUruguayTurchia

TaiwanStati UnitiRussia

PoloniaParaguayNuova Zelanda

MessicoMaroccoMalesia

LibanoKuwaitIsraele

GreciaGiapponeFilippine

Emirati ArabiEgittoCroazia

Corea del SudColombiaCina

CileCanadaBrasile

AustraliaArgentinaArabia Saudita

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Per l’apposizione del “Made in…” su prodotti ottenuti a seguito di

lavorazioni successive in più paesi, o con l’impiego

di componenti esteri, occorre prendere a

riferimento le regole dell’”origine non preferenziale”.

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Le regole che definiscono l’origine doganale di una merce si classificano in due categorie:

- quelle che definiscono la nozione comune di origine, emanate in via autonoma dall’Unione Europea (origine non preferenziale).

L’origine non preferenziale conferisce ai prodotti soltanto una nazionalità “economica” ma nessun beneficio particolare. Si usa per esempio per determinare se un prodotto è soggetto a norme antidumping o per definire l’origine nell’ambito dell’etichettatura d’origine (Made in).

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Le regole che definiscono l’origine doganale di una merce si classificano in due categorie:

- quelle che definiscono delle nozioni particolari di origine (origine preferenziale) che risultano dagli accordi conclusi dalla Comunità con differenti Paesi o gruppi di Paesi al fine di far beneficiare di dazi preferenziali i prodotti originari.

In entrambi i casi, perché un prodotto sia considerato originario dell’Unione Europea èsufficiente che le relative condizioni vengano soddisfatte globalmente nella Comunità.

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Per le merci interamente ottenute in un unico paese, le due regole sono identiche e non presentano difficoltà: le merci saranno dichiarate come originarie del paese in cui sono state interamente

prodotte.

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La determinazione dell’origine è più difficile invece per una merce fabbricata in un paese

utilizzando delle materie prime o dei componenti importati.

Secondo le regole comunitarie di origine non preferenziale “una merce nella cui produzione sono intervenuti due o più paesi è originaria

del paese dove ha avuto luogo l’ultima trasformazione o lavorazione sostanziale, economicamente giustificata, effettuata in

un’impresa attrezzata a questo scopo, e che abbia dato origine ad un prodotto nuovo o che

rappresenta una fase importante della fabbricazione”.

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La Commissione Europea, con provvedimenti di

applicazione, ha delimitato e definito i suddetti concetti per alcuni

prodotti di particolare interesse, fra i quali anche

i prodotti tessili.

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Per la nozione particolare dell’origine preferenziale occorre invece fare riferimento alle regole specifiche

contenute in ciascun accordo.

Il principio di base è che una merce èoriginaria del Paese nel quale essa ha subito una “trasformazione sufficiente”ed in ogni accordo è riportato l’elenco

delle lavorazioni da ritenersi “sufficienti” per ogni tipo di prodotto,

fra cui i prodotti tessili.

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In raffronto alle regole non preferenziali, per tali

prodotti l’origine preferenziale richiede una

fase ulteriore di lavorazione

(doppia trasformazione).

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Con il termine “fabbricazione”, che viene utilizzato in tutte le regole, si intende tipo di lavorazione o trasformazione. Sono invece

da escludere sempre quelle lavorazioni, definite come “trasformazioni insufficienti”che non possono mai conferire l’origine, indipendentemente da altri requisiti. Si

tratta ad esempio di semplici operazioni di selezione, classificazione, assortimenti di

articoli, cambiamento di imballaggi, operazioni di condizionamento, apposizione

di marchi o etichette, e simili.

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O R I G I N E N O N P R E F E R E N Z I A L E(UNA operazione sostanziale nel Paese)

PRODOTTO: LAVORAZIONE MINIMA DI TRASFORMAZIONE

FILATO GREGGIO FILATURA DA FIBRA

FILATO TINTO TINTURA O STAMPA DEL FILATO CON V.A. MINIMO DEL 52% SUL PREZZO DEL PRODOTTO FINITO

TESSUTO ORTOGONALE GREGGIO

TESSITURA (TRAMA + ORDITO)

TESSUTO A MAGLIA GREGGIO

TESSIMENTO

TESSUTO STAMPATO STAMPA + ALMENO DUE OPERAZIONI ACCESSORIE DI PREPARAZIONE O FINISSAGGIO

(ES.: GARZATURA E SANFORIZZAZIONE)

TESSUTO TINTO TINTURA + DUE OPERAZIONI ACCESSORIE DI PREPARAZIONE O FINISSAGGIO(ES.: CANDEGGIO E BRUCIAPELO)

CONFEZIONE CUCITURA

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O R I G I N E P R E F E R E N Z I A L E(almeno DUE operazioni sostanziali nello stesso Paese)

FILATO FILATURA DA FIBRA

FILATURA + TESSITURATESSUTO ORTOGONALE GREGGIO

FILATURA + TESSIMENTOTESSUTO A MAGLIA GREGGIO

STAMPA + ALMENO DUE OPERAZIONI ACCESSORIE. IL VALORE DEL TESSUTO NON STAMPATO NON DEVE INCIDERE PER PIU’ DEL 47,5% DEL PREZZO FINALE FRANCO FABBRICA DEL PRODOTTO

TESSUTO ORTOGONALE O A MAGLIA TINTO

FILATURA DA FIBRA + TESSITURA + TINTURA

TESSUTO A MAGLIA STAMPATO FILATURA + TESSITURA + NOBILITAZIONE

CONFEZIONE TESSITURA + CONFEZIONE OVVERO CUCITURA

TESSUTO ORTOGONALE STAMPATO

PRODOTTO: LAVORAZIONE MINIMA DI TRASFORMAZIONE

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Il Codice del Consumo

Il codice “armonizza e riordina le normative concernenti i processi di acquisto e consumo, al fine di assicurare un elevato livello di tutela

dei consumatori e degli utenti”.

Il decreto legislativo 6.9.2005 n. 206 di riassetto delle disposizioni vigenti in materia di tutela dei consumatori (Codice del Consumo) è

entrato il vigore il 23 ottobre 2005.

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L’art. 6 del Codice del Consumo(Contenuto minimo delle informazioni)

stabilisce che:I prodotti o le confezioni dei prodotti destinati al consumatore, commercializzati sul territorio nazionale, riportano, chiaramente visibili e leggibili, almeno le indicazioni relative:

a) alla denominazione legale o merceologica del prodotto;

b) al nome o ragione sociale o marchio e alla sede legale del produttore o di un importatore stabilito nell’Unione europea;

c) al Paese di origine se situato fuori dell’Unione europea;

d) all’eventuale presenza di materiali o sostanze che possono arrecare danno all’uomo, alle cose o all’ambiente;

e) ai materiali impiegati ed ai metodi di lavorazione ove questi siano determinanti per la qualità o le caratteristiche merceologiche del prodotto;

f) alle istruzioni, alle eventuali precauzioni e alla destinazione d’uso, ove utili ai fini di fruizione e sicurezza del prodotto

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Peraltro, l’art. 8.1 prevede che:

Sono esclusi dall’applicazione i prodotti oggetto di

specifiche disposizioni contenute in direttive o in

altre disposizioni comunitarie e nelle relative

norme nazionali di recepimento.

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Perplessità

• Mancata definizione delle norme di origine da prendere come riferimento

• Mancata previsione di un regime transitorio

• Compatibilità con: Diritto Comunitario

Normativa settoriale(Direttiva 96/74/CE Decreto L.vo 22.5.1999 n.194)

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Una Circolare del Ministero Attività Produttive del 24.1.2006 fornisce alcuni chiarimenti circa

gli aspetti applicativi

La disposizione dell’art. 6 del codice del consumo, riveste un ambito di applicazione generale: regola le fattispecie non disciplinate in modo specifico, e quindi si applica a tutte le

tipologie di prodotti per i quali, non esistendo prescrizioni inforza di disposizioni comunitarie o nazionali, il legislatore haprevisto che siano resi al consumatore almeno gli elementi

informativi enunciati nel predetto art. 6.

Diversamente, in tutti quei casi in cui esistono puntuali disposizioni che includono le informazioni specificamente

previste dall’art. 6 del codice del consumo, ovvero derogano alla predetta disposizione, sono queste ultime che devono essere applicate, disponendo, come detto, l’art.

6 in via sussidiaria e complementare.

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Tra gli elementi informativi prescritti, la lettera c) del medesimo art. 6 del codice stabilisce l’obbligatoria indicazione del Paese di origine del prodotto, se situato fuori dall’Unione europea. Riguardo a detto precetto, che è una disposizione innovativa rispetto all’art. 1 della legge 10 aprile 1991, n.

126, va tenuto presente, in ordine alla sua concreta operatività, quanto previsto dal successivo art. 10 del codice che, al comma 1, demanda ad un decreto interministeriale

la disciplina degli aspetti attuativi dello stesso.

Peraltro la prossima emanazione del regolamento di attuazione dell’art. 6 del codice del consumo consentirà di disporre in ordine ai profili applicativi della norma in

questione anche alla luce dei principi del diritto comunitario e della normativa settoriale già emanata.

Conseguentemente, l’art. 6 del codice del consumo, troveràcompleta attuazione contestualmente all’entrata in vigore del provvedimento di attuazione espressamente previsto dall’art.

10, comma 1, del codice.

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L’art. 31 bis del Decreto Milleproroghe (D.L. 237/05)

ha stabilito il

Differimento di termini in materia di etichettatura

L’efficacia della disposizione di cui all’articolo 6, comma 1, lettera c (etichettatura d’origine), del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6

settembre 2005, n. 206, decorre dal 1° gennaio 2007 e, comunque, a partire dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all’articolo 10 del predetto codice.

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Il Collegio dei Commissari dell’U.E. ha adottato il 16 dicembre 2005 una proposta di Regolamento del Consiglio U.E. relativo

all’indicazione del paese di origine di taluni prodotti importati da paesi terzi

Art. 2 L’importazione o l’immissione di merci sul mercato è subordinata all’apposizione del marchio di origine alle condizioni stabilite dal presente regolamento

Art. 3.1 Le merci riportano il marchio con l’indicazione del loro paese di origine. Qualora le merci siano confezionate, il marchio è apposto separatamente sull’imballaggio

DICEMBRE 2005

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Regole non preferenziali

I termini “origine” e “originario” si riferiscono all’origine non

preferenziale delle merci ai sensi degli articoli 22-26 del codice

doganale comunitario.

La proposta di Regolamento U.E., stabilisce che:

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Esclusioni

In virtù degli accordi tra la Comunità europea e la Bulgaria, la Romania, la

Turchia e le Parti contraenti dell’accordo SEE (Islanda,

Norvegia e Liechtenstein), ènecessario escludere i

prodotti originari di detti paesi dal campo di applicazione del Regolamento.

Secondo la proposta:

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Settori di applicazione:

Tessile/Abbigliamento

Cuoio e Calzature

Ceramica

Vetreria

Gioielleria

Mobili

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Iter della proposta

Le tappe successive dell’iter del provvedimento in oggetto sono ora le seguenti:

1) Approvazione da parte del Comitato 133, che è la sede nella quale gli Stati membri seguono il lavoro svolto dalla Commissione nel campo della Politica commerciale.

2) Approvazione politica da parte del Coreper (Comitato Rappresentanti Permanenti degli Stati Membri), che èresponsabile della preparazione del lavoro del Consiglio U.E.

3) Infine approvazione definitiva (normalmente solo formale) del Consiglio dei Ministri U.E.

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Periodo transitorio

Qualora approvato, il regolamento entrerà in

vigore il ventesimo giorno successivo alla

pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale

dell’Unione Europea, mentre la sua effettiva applicazione negli Stati Membri dovrà avvenire

entro i successivi 12 mesi prorogabili di ulteriori 6

mesi.

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Il Presidente dell’Europarlamento, Hans-GertPoettering, ha annunciato il 24 ottobre 2007

l’adozione della dichiarazione scritta con la quale l’assemblea chiede agli Stati membri di adottare

senza indugio la proposta di Regolamento UE sull’indicazione obbligatoria del marchio d’origine di

alcuni prodotti importati (Made In).La dichiarazione, promossa dalle associazioni Italian

Textile-Fashion-ITF, Assicor, Made In forTransparency, ha raggiunto le 393 firme necessarie (la metà più uno dei membri del parlamento) per

essere adottata formalmente con lo stesso status di una risoluzione approvata dalla plenaria.

La dichiarazione sarà la posizione ufficiale dell’Europarlamento.

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Possibile votazione UE

3Malta14Romania

4Estonia, Lettonia, Lussemburgo, Slovenia

10Bulgaria

7Danimarca, Irlanda, Finlandia

4Cipro

10Austria, Svezia7Slovacchia, Lituania

12Repubblica Ceca12Grecia, Portogallo, Ungheria, Belgio

13Paesi Bassi27Spagna, Polonia29Germania, U.K.29Italia, Francia

143Totale voti NO202Totale voti SI

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Prodotto con indicazione dell’origine con segni, figure, o quant'altro (logo-www-styled-designedcartina dell’Italia-bandiera Italiana-ecc)

Prodotto con indicazione del nome o dell’indirizzo deve essere accompagnato dall'indicazione precisa, ed in caratteri evidenti, del paese o del luogo di fabbricazione o di produzione, o di un'altra indicazione sufficiente per evitare ogni errore sull'origine vera delle merci.

Qualora gli interessati abbiano provveduto alla regolarizzazione prevista dall'art. 2 dell'Accordo di Madrid (…), e siano trascorsi sessanta giorni dalla data della comunicazione alla autorità giudiziaria, senza che questa abbia disposto il sequestro, gli uffici doganali potranno restituire le merci agli interessati.(ora la regolarizzazione può avvenire su autorizzazione del P.M.)

DPR 26/02/1968 n.656G.U. 27 maggio,n. 133

Norme per l'applicazione dell'Accordo di Madrid

Art.1 Le merci per le quali vi sia il fondato sospetto che rechino una falsa o fallace indicazione di provenienza sono soggette a fermo(ora sequestro n.d.r.) all'atto della loro introduzione nel territorio della Repubblica, cura dei competenti uffici doganali che ne danno immediatamente notizia all'autoritàgiudiziaria agli interessati.Accordo di Madrid -Articolo 3Le presenti disposizioni non si oppongono a che il venditore indichi il suo nome o il suo indirizzo su prodotti provenienti da un paese diverso da quello della vendita, ma in tal caso, l’indirizzo o il nome deve essere accompagnato dall’indicazione precisa, e a caratteri ben chiari, del paese o del luogo di fabbricazione o di produzione o da altra indicazione che valga ad evitare qualsiasi errore sull’origine vera delle merci.

Legge 04.07.1967 n°

676, G.U. 12.08.1967 n.

202Ratifica ed esecuzione

dell’Accordo di Madrid per la repressione

Delle indicazioni

provenienza false o fallaci del 14 aprile

1891.

Prodotto senza indicazione dell’origine con segni, figure, o quant'altro (logo-www-styleddesigned-Cartinadell’Italia- bandiera Italiana-ecc)

La fallace indicazione delle merci può essere sanata sul piano amministrativo con l'asportazione a cura ed a spese del contravventore dei segni o delle figure o di quant'altro induca a ritenere che si tratti di un prodotto di origine italiana.

Art. 517 Vendita di prodottiindustriali con segni mendaciChiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non èpreveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a ventimila Euro.

.(…); costituisce fallace indicazione, anche qualora sia indicata l'origine e la provenienza estera dei prodotti o delle merci, l'uso di segni, figure, o quant'altro possa indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine italiana. (…).

Legge 24.12.2003 n°

350, G.U. 27.12.2003

Art. 4 comma 49

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Prodotto con o senzaindicazione dell’origine con marchi di fabbrica legalmente utilizzati

®

L’accordo di Madrid (…) riconduce all’uso di marchi di fabbricazione o di commercio cui il consumatore normalmente ricollega impropriamente una origine geografica, senza però che questa sia espressamente contenuta nel marchio.In realtà, la diversificazione degli attuali processi industriali porta alla necessità che più imprese, site anche in diversi Paesi, facenti parte di una unica organizzazione imprenditoriale, concorrano alla produzione delle merci sulle quali vengono apposti marchi identificativi dell’organizzazione stessa.La funzione di tale indicazione (semplice marchio di fabbrica) e’ volta essenzialmente a garantire al consumatore che il prodotto proviene da quella specifica organizzazione e quindi, che il prodotto stesso ha determinate caratteristiche qualitative e non anche a certificare il luogo della sua effettiva produzione.Conseguenza (…) e’ che il campo di applicazione (…) deve essere limitato (…) alla sola indicazione di origine falsa o fallace e (…) e non anche all’apposizione di marchi di fabbrica legalmente utilizzati, che non contengono (…) anche indicazioni di origine falsa o fallace.

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L’utilizzo legale del marchio registrato non comporta, pertanto, l’obbligo dell’indicazione del “made in” sul relativo prodotto, indipendentemente dalla circostanza che per la fabbricazione di quest’ultimo siano o meno intervenute imprese facenti parte di un’unica organizzazione imprenditoriale.

Circolare n. 226 del

22/07/1989

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Nota prot. 2698/VI/ Isp. 3° del 2 Giugno

1994Direzione Gen.

Dip. Dogane

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Legge 04.07.1967, n° 676 G. U.12.08.1967 n. 202

Nota prot. 2698/VI/ Isp. 3° del 2

Giugno 1994 Direzione Gen. Dip. Dogane

Nota prot. 2698/VI/ Isp. 3° del 2

Giugno 1994 Direzione Gen. Dip. Dogane

Legge 04.07.1967 n° 676, G.U. 12.08.1967 n. 202

Legge 04.07.1967 n° 676, G.U. 12.08.1967 n. 202

Legge 04.07.1967 n° 676, G.U. 12.08.1967 n. 202

Legge 24.12.2003 n° 350, G.U. 27.12.2003 Art.4 comma 49

Bandiere o elementi similari oppure,Styled in Italy oppure,Designed in Italy oppure,Segni, figure, o quant’altro possa indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine italiana

marchio

Circolare n. 226 del 22/07/1989

marchio

Circolare n. 226 del 22/07/1989

made in……

marchio

Legge 24.12.2003 n°350, G.U. 27.12.2003 Art.4 comma 49

marchio

Legge 24.12.2003 n°350, G.U. 27.12.2003 Art.4 comma 49

logo dell’azienda

Legge 24.12.2003 n°350, G.U. 27.12.2003 Art.4 comma 49

®®®®

Indicazione fallaceIndicazione falsaProdotti provenienti da Paesi Terzi, anche parzialmente lavorati o con lavorazione insufficiente 32

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Legge 04.07.1967, n° 676 G. U.12.08.1967 n. 202

Articolo 3 – Accordo di Madrid

Legge 04.07.1967, n° 676 G. U.12.08.1967 n. 202

Indirizzo oppure,Sito internet www.

logo dell’aziendamade in ……..

(in caratteri evidenti)

Legge 24.12.2003 n° 350, G.U. 27.12.2003 Art.4 comma 49

Indirizzo oppure,Sito internet www oppure,Bandiere o elementi similari oppure,Styled in Italy oppure,Designed in Italy oppure,Segni, figure, o quant’altro possa indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine italiana.

logo dell’azienda

Legge 04.07.1967, n° 676 G. U.12.08.1967 n. 202

Articolo 3 – Accordo di Madrid

Indirizzo oppure,Sito internet www.Marchio

Made in ……..(in caratteri evidenti)

®

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Como, 6 novembre 2007 Regole d’origine dei tessili

Nota Protocollo 2704 del 9 agosto 2005AREA CENTRALE GESTIONE TRIBUTI E

RAPPORTO CONGLI UTENTI

La Legge 10 aprile 1991, n. 126 (*), che recepisce una Direttiva comunitaria e contiene delle norme sull’informazione del consumatore, prevede che i prodotti commercializzati nel territorio nazionale rechino indicazioni chiaramente visibili e leggibili relative al nome o alla ragione sociale o al marchio ed alla sede di un produttore o di un importatore stabilito nell’Unione europea.

(*) sostituito da D..Lgs. 6-9-2005 n. 206 Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della L. 29 luglio 2003, n. 229. Pubblicato nella Gazz. Uff. 8 ottobre 2005, n. 235, S.O. D..Lgs. 6 settembre 2005, n. 206

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Como, 6 novembre 2007 Regole d’origine dei tessili

Nota Protocollo 2704 del 9 agosto 2005AREA CENTRALE GESTIONE TRIBUTI E

RAPPORTO CONGLI UTENTI

A sua volta, il terzo periodo dell’art. 4, comma 49 della Legge 24 dicembre 2003, n. 350, recita: “….costituisce fallace indicazione, anche qualora sia indicata l’origine e la provenienza estera dei prodotti o delle merci, l’uso di segni, figure, o quant’altro possa indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine italiana”.

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Como, 6 novembre 2007 Regole d’origine dei tessili

Nota Protocollo 2704 del 9 agosto 2005AREA CENTRALE GESTIONE TRIBUTI E

RAPPORTO CONGLI UTENTI

Ne consegue che, qualora il prodotto importato sia di origine non preferenziale terza, l’indicazione della denominazione e della sede dell’azienda, previste dalla Legge n. 126/91 (*), potrebbe ingenerare dubbi circa la sussistenza dell’ipotesi di reato di cui al predetto comma 49.Tutto ciò premesso, d’intesa con il Ministero delle AttivitàProduttive(**), si ritiene che l’apposizione della chiara indicazione “IMPORTATO DA: [NOME E SEDE DELL’IMPRESA]”nell’etichetta consenta il rispetto congiunto delle predette Leggi.

(*) sostituito da D.Lgs. 6-9-2005 n. 206 Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della L. 29 luglio 2003, n. 229. Pubblicato nella Gazz. Uff. 8 ottobre 2005, n. 235, S.O. D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206(**) ora Ministero dello Sviluppo Economico

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Como, 6 novembre 2007 Regole d’origine dei tessili

Dalla giurisprudenza e chiarimenti ministeriali nazionali in materia si ricavano alcuni punti fondamentali:

• l'apposizione di un marchio registrato di fabbrica o di commercio legalmente utilizzato, che non contenga altre aggiunte con indicazioni di origine false o fallaci, ha la funzione di informare il consumatore che il prodotto presenta certe caratteristiche qualitative, e proviene da quella organizzazione industriale o commerciale, e non anche di certificare il luogo della sua effettiva produzione;

Conclusioni

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• l'obbligo di apporre il "made in..." sussiste solo a rettifica di eventuali elementi (diversi dal marchio) che potrebbero costituire per il consumatore "falsa o fallace indicazione di origine";

• per l'apposizione del “made in..." su prodotti ottenuti a seguito di lavorazioni successive in piùpaesi, o con l'impiego di componenti esteri, occorre prendere in riferimento le regole dell'"origine non preferenziale".

Conclusioni

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