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POTERI E LIMITI DEGLI ISPETTORI DEL LAVORO E DEL FISCO
Brescia, 20 novembre 2017 – Carlo Colopi, Capo ad interim dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Brescia
Ordine Provinciale Associazione Nazionale
Consulenti del Lavoro Consulenti del Lavoro
di Brescia Unione di Brescia
UNA DOVEROSA PREMESSA…
Le considerazioni svolte nel corso della giornata odierna sono frutto esclusivo del
pensiero dei docenti e non hanno carattere impegnativo per l’Amministrazione alla
quale appartengono. Inoltre l’elaborazione del materiale didattico, sebbene curato
con scrupolosa attenzione, non può comportare specifiche responsabilità pereventuali involontari errori o inesattezze.
Carlo Colopi – Dirigente dell’Agenzia-Ispettorato Nazionale del Lavoro e
Capo ad interim dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Brescia.
I LIMITI DEONTOLOGICI
Ispettori del lavoro e ispettori del fisco soggiacciono ai codici di comportamento
Codice di comportamento dei dipendenti del Ministero del Lavoro
Codice di comportamento in uso agli ispettori del lavoro
Codice di comportamento del personale dell’Agenzia delle Entrate
Codice deontologico della Guardia di Finanza
LA VIGILANZA IN MATERIA DI LAVORO
ART. 7 D.LGS. N. 124/2004 – VIGILANZA
Il personale ispettivo ha compiti di:
a) vigilare sull’esecuzione di tutte le leggi in materia di livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, di tutela dei rapporti di lavoro e di legislazione sociale ovunque sia prestata attività di lavoro a prescindere dallo schema contrattuale, tipico o atipico, di volta in volta utilizzato;
b) vigilare sulla corretta applicazione dei contratti ed accordi collettivi di lavoro;
c) fornire tutti i chiarimenti che vengano richiesti intorno alle leggi sulla cui applicazione esso deve vigilare, anche ai sensi dell’art. 8;
d) vigilare sul funzionamento delle attività previdenziali ed assistenziali a favore dei prestatori d’opera compiute dalle associazioni professionali, da altri Enti pubblici e da privati, escluse le istituzioni esercitate direttamente dallo Stato, dalle Province e dai Comuni per il personale da essi dipendente;
e) effettuare inchieste, indagini e rilevazioni, su richiesta del Ministero del Lavoro;
f) compiere le funzioni che ad esso vengono demandate da disposizioni legislative o regolamentari o delegate dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
Poteri e limiti degli ispettoriCarlo Colopi – Lunedì, 20 novembre 2017
MOTIVI DELL’ACCESSO
Richieste di intervento;
Segnalazioni;
Programmazione a seguito intelligence di INL – INPS – INAIL;
Collaborazione istituzionale tra Enti;
Vigilanza «a vista»;
Ispezioni in cantieri – ispezioni tecniche
Verifiche amministrativo-contabili/tecniche
Poteri e limiti degli ispettoriCarlo Colopi – Lunedì, 20 novembre 2017
MODALITÀ DI ACCESSO
Gli ispettori del lavoro hanno facoltà di visitare in ogni parte, a qualunque ora del giorno e della notte, i
laboratori, gli opifici, i cantieri, gli uffici, i locali di pubblico spettacolo, i dormitori ed i refettori annessi”
(art.8, co.2, del DPR n.520/55).
Potere di interrogare liberamente gli esercenti delle aziende, il personale e quanti siano comunque ritenuti
in grado di dare informazioni utili ai fini dell’attività di vigilanza, comprese le rappresentanze sindacali e gli
enti di patronato (art.4, L. n.628/61; art.3, D.L. n.463/83).
Il personale ispettivo deve immediatamente qualificarsi esibendo il tesserino di riconoscimento e, se
necessario, informare il suo interlocutore dei poteri conferitigli dalla legge. In mancanza del tesserino,
l’ispezione non può avere luogo (codice di comportamento ad uso del personale ispettivo – D.M.
15/1/2014)
Nel dare inizio all’accertamento, il personale ispettivo deve informare il soggetto ispezionato della facoltà
di farsi assistere da un professionista abilitato di sua fiducia, ma l’assenza di tale professionista non è
comunque ostativa alla prosecuzione dell’attività ispettiva, né inficia la sua validità
L’accesso e le verbalizzazioni possono essere eseguite anche in mancanza del datore di lavoro o di un
rappresentante legale o amministratore di società
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MODALITÀ DI ACCESSO – IL PRIVATO DOMICILIO
il potere di ispezione attribuito in via generale a tutti gli organi di vigilanza in materia di illeciti amministrativi, è limitato ai luoghi “diversi dalla privata dimora” (art.13, L. n.689/81).
“il domicilio è inviolabile. Non vi si possono eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri se non nei casi e modi stabiliti dalla legge, secondo le garanzie prescritte per la tutela della libertà personale” (art. 14 Cost.)
MA…Poteri e limiti degli ispettoriCarlo Colopi – Lunedì, 20 novembre 2017
L’IMPEDIMENTO ALL’ISPEZIONE
Art. 3 D.L. 463/83: i datori di lavoro o i loro rappresentanti cheimpediscano ai funzionari dell’ispettorato del lavoro … l’esercizio deipoteri di vigilanza, soggiacciono ad una sanzione amministrativa daeuro 1290 a euro 12910
Art. 4, comma 7, L. 628/61: chiunque non fornisce notizie legalmenterichieste dall’ispettorato o le fornisca scientemente errate oincomplete, è punito con l’arresto fino a due mesi o con l’ammendafino a euro 516
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IL PROCEDIMENTO ISPETTIVO
Il verbale di primo accesso
Il verbale interlocutorio
Gli illeciti materialmente sanabili (la diffida ex art. 13 D.Lgs. 124/2004)
La prescrizione obbligatoria (rinvio)
Il verbale unico
I ricorsi esperibili
L’ordinanza ex art. 18 L. 689/81
Il ricorso giurisdizionale
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I CONTROLLI FISCALI
il controllo delle dichiarazioni e le eventuali omissioni, la liquidazione delle
imposte o delle maggiori imposte dovute, il controllo dell’osservanza di tutti
gli altri obblighi contabili e degli altri obblighi stabiliti normativamente ai fini
Imposte dirette e dell’Imposta sul valore aggiunto (e delle imposte di
registro, ipotecaria e catastale e imposta sugli intrattenimenti); la
irrogazione delle sanzioni e la presentazione del rapporto all’autorità
giudiziaria per le violazioni sanzionate penalmente.
VERIFICHE/ACCESSI ACCERTAMENTI
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LO STATUTO DEI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE (L. 212/2000)Art. 12: 1. Tutti gli accessi, ispezioni e verifiche fiscali nei locali destinati all’esercizio di attività commerciali, industriali,
agricole, artistiche o professionali sono effettuati sulla base di esigenze effettive di indagine e controllo sul luogo. Essi si
svolgono, salvo casi eccezionali e urgenti adeguatamente documentati, durante l’orario ordinario di esercizio delle
attività e con modalità tali da arrecare la minore turbativa possibile allo svolgimento delle attività stesse nonché alle
relazioni commerciali o professionali del contribuente.
2. Quando viene iniziata la verifica, il contribuente ha diritto di essere informato delle ragioni che l’abbiano giustificata
e dell’oggetto che la riguarda, della facoltà di farsi assistere da un professionista abilitato alla difesa dinanzi agli organi
di giustizia tributaria, nonché dei diritti e degli obblighi che vanno riconosciuti al contribuente in occasione delle
verifiche.
3. Su richiesta del contribuente, l’esame dei documenti amministrativi e contabili può essere effettuato nell’ufficio dei
verificatori o presso il professionista che lo assiste o rappresenta.
4. Delle osservazioni e dei rilievi del contribuente e del professionista, che eventualmente lo assista, deve darsi atto nel
processo verbale delle operazioni di verifica.
5. La permanenza degli operatori civili o militari dell’amministrazione finanziaria, dovuta a verifiche presso la sede del
contribuente, non può superare i trenta giorni lavorativi, prorogabili per ulteriori trenta giorni nei casi di particolare
complessità dell’indagine individuati e motivati dal dirigente dell’ufficio. Gli operatori possono ritornare nella sede del
contribuente, decorso tale periodo, per esaminare le osservazioni e le richieste eventualmente presentate dal
contribuente dopo la conclusione delle operazioni di verifica ovvero, previo assenso motivato del dirigente dell’ufficio,
per specifiche ragioni.
6. Il contribuente, nel caso ritenga che i verificatori procedano con modalità non conformi alla legge, può rivolgersi
anche al Garante del contribuente, secondo quanto previsto dall’articolo 13.
7. Nel rispetto del principio di cooperazione tra amministrazione e contribuente, dopo il rilascio della copia del
processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo, il contribuente può comunicare entro
sessanta giorni osservazioni e richieste che sono valutate dagli uffici impositori. L’avviso di accertamento non puòessere emanato prima della scadenza del predetto termine, salvo casi di particolare e motivata urgenza.
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CONTROLLI FISCALI VS ISPEZIONI DEL LAVORO
AE e AD non sono Ufficiali di P.G. (ma forse
qualcosa di altrettanto importante)
Si applica lo Statuto dei contribuenti
Obbligo di qualificarsi
L’accesso è una semplice fase
dell’accertamento
Accesso in locali adibiti ad azienda e
soggetti iva (art. 35 L. 4/29 e art. 52 D.P.R. 633/72…)
Gli ispettori sono Ufficiali di P.G.
Non si applica lo Statuto dei
contribuenti
Obbligo di qualificarsi
L’accesso è una fase cruciale
dell’accertamento
Accesso in locali vari (dove si svolge
attività lavorativa)
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CONTROLLI FISCALI VS ISPEZIONI DEL LAVORO
Differenza tra accesso-verifica e
accertamento
Potere di accesso e stazionamento anche
contro la volontà dell’ispezionato
potere di perquisizione su autorizzazione
Procura
Potere di sequestro
Libero potere di ispezione di documenti
contabili e extracontabili
L’ispezione e l’accertamento si svolgono
principalmente con attività esterna
Potere di accesso e stazionamento anche
contro la volontà dell’ispezionato
potere di perquisizione su
autorizzazione Procura
Potere di sequestro
Libero potere di interrogare tutti i
lavoratori
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CONTROLLI FISCALI VS ISPEZIONI DEL LAVORO
Nel processo tributario non sono ammessi il giuramento e la prova per testimoni (D. Lgs 546/92), ma possono essere valutati i documenti che contengano dichiarazioni di terzi (Cass. 7707/2013)
durata della verifica fissata dall’art. 12 Statuto del Contribuente
Diversi tipi di verbalizzazioni
I reati tributari sono stabiliti nel D. Lgs. 74/2000
Efficacia probatoria delle dichiarazioni in sede di primo accesso. Non viene rilasciata copia al datore di lavoro. Viene negato l’accesso agli atti (circ. 43/2013 – CdS 863/2014)
termini dell’accertamento fissati in base all’art. 14 L. 689/81
Diversi tipi di verbalizzazioni
Vari illeciti penali riscontrabili
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QUALIFICA DI POLIZIA GIUDIZIARIA
Il personale ispettivo, nei limiti del servizio cui è destinato, opera
anche in qualità di Ufficiale di Polizia Giudiziaria
(art. 6 D. Lgs. 124/04)
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I PIÙ DIFFUSI ILLECITI AMMINISTRATIVI
Il lavoro nero e la maxisanzione
La riqualificazione
Orario di lavoro
La somministrazione illecita
Le infedeli scritture sul LUL
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ALTRI POTERI DEGLI ISPETTORI DEL LAVORO
Sospensione attività imprenditoriale
La diffida accertativa
Conciliazione monocratica
Potere di disposizione
Informazioni all’utenza, anche in fase di ispezione
SONO IMPORTANTISSIMI!!!
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RIFERIMENTI NORMATIVIleggi argomento in particolare
L. 4/1929 poteri funzionari amministrazione finanziaria artt. 30-35
L. 628/1961 poteri ispettivi art. 4
L. 604/1966 disciplina dei licenziamenti individuali
L. 300/1970 statuto dei lavoratori
D.P.R. 633/72 accessi ispezioni e verifiche art. 52
D.P.R. 600/73 accertamento e controlli sulle imposte dirette artt. 31/42
L. 689/1981 sistema sanzionatorio
L. 463/1983 poteri ispettivi art. 3
D.P.R. 917/1986 T.U. imposte sui redditi
D. Lgs. 546/1992 disposizioni sul processo tributario art. 7
D. Lgs. 754/1998 modifiche alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro
D. Lgs. 300/1999 istituzione delle agenzie fiscali artt. 56-72
L. 212/2000 statuto dei diritti del contribuente
D. Lgs. 151/2001 T.U. maternità e paternità
D. Lgs. 196/2003 codice in materia di protezione dei dati personali
D. Lgs. 276/2003 disciplina in materia di occupazione e mercato del lavoro
D. Lgs. 124/2004 razionalizzazione delle funzioni ispettive
D. Lgs. 81/2008 T.U. su salute e sicurezza del lavoro
D.L. 112/2008 introduzione del libro unico del lavoro art. 39
L. 183/2010 misure contro il lavoro sommerso (collegato lavoro)
D. Lgs. 81/2015 disciplina organiza dei contratti di lavoro
D. Lgs. 148/2015 riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali
D. Lgs. 149/2015 istituzione dell'Agenzia Unica per le ispezioni del lavoro
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RIFERIMENTI NORMATIVI E DI PRASSIregolamenti argomento in particolare
D.P.R. 520/1955 riorganizzazione Ministero del Lavoro artt. 8-11
D.P.R. 1124/1965 T.U. assicurazione obbligatoria contro infortuni sul lavoro
D.M. 757/1994 accesso agli atti documentazione ispettiva
Direttiva 18/9/2008 Direttiva Sacconi sui procedimenti ispettivi
D.P.C.M. 23/2/2016 organizzazione e funzionamento INL
D.P.R. 109/2016 Statuto INL
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codici di comportamento edizioni
Decr. C.G. 29/4/2016 codice deontologico della Guardia di Finanza 2016
D. D. 16/9/2015 codice di comportamento del personale dell'Agenzia delle Entrate 2015
D.M. 10/7/2014 codice di comportamento dei dipendenti del Ministero del Lavoro 2014
D.M. 15/1/2014 codice di comportamento in uso agli ispettori del lavoro 2014
D.P.R. 62/2013 codice di comportamento dei dipendenti pubblici 2013
RIFERIMENTI DI PRASSI
circolari argomento
20/2004 razionalizzazione delle funzioni ispettive
20/2008 vademecum LUL
33/2009 sospensione attività imprenditoriale
36/2009 conciliazione monocratica
38/2010 istruzioni al personale ispettivo sul collegato-lavoro
41/2010 procedimentalizzazione attività ispettiva
02/2012 infedeli registrazioni
16/2012 attività in cantiere dei lavoratori autonomi
18/2012 lavoro intermittente
01/2013 diffida accertativa
05/2013 apprendistato
35/2013 indicazioni al personale ispettivo
43/2013 accesso agli atti
lett. circ. 10478/2013 collaboratori familiari
lett. circ. 14184/2014 collaboratori familiari
18/2014 esempi di sanzioni dopo il jobs act
26/2015 cambiamenti nel sistema sanzionatorio dopo il jobs act
03/2016 trasformazione delle collaborazioni in lavoro subordinato
27/2016 controlli sulla CIGS
INL 3/2016 distacco transnazionale
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