Ordinanza 832.112.31 sulle prestazioni dell’assicurazione … · applicazione dei capoversi 2 e...
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Ordinanzasulle prestazioni dell’assicurazioneobbligatoria delle cure medico-sanitarie(Ordinanza sulle prestazioni, OPre)
del 29 settembre 1995 (Stato 26 settembre 2000)
Il Dipartimento federale dell’interno,
visti gli articoli 33, 38 capoverso 2, 44 capoverso 1 lettera a, 54 capoversi 2-4,59a, 62, 65 capoverso 3, 71 capoverso 4, 75 e 77 capoverso 4 dell’ordinanza del 27giugno 19951 sull’assicurazione malattie (OAMal),2
ordina:
Titolo 1: PrestazioniCapitolo 1: Prestazioni mediche e chiropraticheSezione 1: Rimunerazione obbligatoria
Art. 1
L'allegato 1 indica le prestazioni di cui all'articolo 33 lettere a e c OAMal, che sonostate esaminate dalla Commissione delle prestazioni e di cui l'assicurazione obbliga-toria delle cure medico-sanitarie (assicurazione):
a. assume i costi;
b. assume i costi a determinate condizioni;
c. non assume i costi.
Sezione 2: Psicoterapia effettuata dal medico
Art. 2 Principio1 L'assicurazione assume i costi della psicoterapia effettuata dal medico secondo imetodi applicati con successo in istituzioni psichiatriche riconosciute.2 Non sono assunti i costi della psicoterapia effettuata al fine della scoperta o dellarealizzazione di sé stessi, della maturazione della personalità o di qualunque altroobiettivo che non sia la cura di una malattia.
RU 1995 49641 RS 832.1022 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 18 sett. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998
(RU 1997 2436).
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Assicurazione contro le malattie
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Art. 3 Condizioni1 Fatte salve eccezioni debitamente motivate, sono assunti i costi della cura equiva-lente a:
a. due sedute settimanali di un’ora nei primi tre anni;
b. una seduta settimanale di un’ora nei tre anni seguenti;
c. in seguito, una seduta di un’ora ogni due settimane.2 Affinché, dopo una cura equivalente a 60 sedute di un'ora in un periodo di dueanni, la cura continui ad essere rimunerata, il medico curante deve trasmettere al me-dico di fiducia dell'assicuratore una proposta debitamente motivata.3 Il medico di fiducia propone all'assicuratore se e in quale misura la psicoterapiapuò essere continuata a carico dell'assicurazione. Se la cura è continuata, il medicocurante deve trasmettere al medico di fiducia, almeno una volta all'anno, un rapportoconcernente il decorso e l'indicazione della terapia.4 I rapporti trasmessi al medico di fiducia, in applicazione dei capoversi 2 e 3, pos-sono contenere unicamente le indicazioni necessarie a stabilire la rimunerazione ob-bligatoria dell'assicuratore.
Sezione 3: Prestazioni prescritte dai chiropratici
Art. 4
L'assicurazione assume i costi delle analisi, dei medicamenti, dei mezzi e degli ap-parecchi diagnostici e terapeutici seguenti, prescritti dai chiropratici:
a. analisi:
le analisi sono designate in un'appendice all'elenco delle analisi giusta l'arti-colo 62 capoverso 1 lettera b OAMal;
b. medicamenti:
le specialità farmaceutiche dei gruppi terapeutici 01.01. Analgetica e 07.10.Artriti e affezioni reumatiche dell'elenco delle specialità, purché il compe-tente organo svizzero di controllo ne abbia specificato come modalità divendita quella in farmacia senza ricetta medica (C) oppure quella in farmaciae drogheria (D);
c. mezzi e apparecchi:1. i prodotti del gruppo 05.12.01. Collare cervicale dell'elenco dei mezzi e
degli apparecchi,2. i prodotti del gruppo 34. Materiale per medicazione, dell'elenco dei
mezzi e degli apparecchi, se utilizzati per la colonna vertebrale.
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Capitolo 2:Prestazioni effettuate da persone che dispensano cure previaprescrizione o mandato medicoSezione 1: Fisioterapia
Art. 51 Sono assunti i costi delle seguenti prestazioni dei fisioterapisti ai sensi degli articoli46 e 47 OAMal, se effettuate previa prescrizione medica:
a. raggi ultravioletti;
b. raggi colorati e infrarossi;
c. aria calda;
d. onde corte, onde ultracorte;
e. radar (microonde);
f. diatermia;
g. aerosol;
h. massaggio manuale e chinesiterapia:1. massaggio muscolare, locale o generale, massaggio del tessuto connet-
tivo e riflessogeno,2. ginnastica medica (motulizzazione articolare, chinesiterapia passiva,
meccanoterapia, ginnastica respiratoria ivi compreso l’impiego di appa-recchi per combattere l’insufficienza respiratoria, ginnastica in piscina),
3. ginnastica secondo Bobath o Kabath,4. ginnastica di gruppo,5. estensione vertebrale,6. drenaggio linfatico di edemi linfatici, eseguito da fisioterapisti con for-
mazione speciale in questa terapia,7. ippoterapia-K in caso di sclerosi multipla, eseguita da fisioterapisti con
formazione speciale in questa terapia;
i. ultrasuoni;
k. elettroterapia:1. galvanizzazione (locale e generale), iontoforesi,2. faradizzazione (corrente esponenziale, corrente a bassa e media fre-
quenza);
l. idroterapia:1. impacchi e compresse,2. applicazione di fango e di paraffina,3. docce medicali,4. bagni medicinali,5. bagni elettrici,
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6. massaggio al getto (idromassaggio),7. massaggio sott’acqua,8. bagni ipertermici.
2 L’assicurazione assume al massimo, per ogni prescrizione medica, i costi di dodicisedute effettuate in un periodo di tre mesi dalla prescrizione.3 Per la rimunerazione di ulteriori sedute è necessaria una nuova prescrizione me-dica.
Sezione 2: Ergoterapia
Art. 61 Le prestazioni effettuate previa prescrizione medica dagli ergoterapisti e dalle or-ganizzazioni di ergoterapia ai sensi degli articoli 46, 48 e 52 OAMal sono assuntepurché:
a. in caso d'affezioni somatiche procurino all'assicurato, migliorandone le fun-zioni corporee, l'autonomia nel compimento degli atti ordinari della vita op-pure
b.3 siano effettuate nell'ambito di una cura psichiatrica.2 L'assicurazione assume al massimo, per ogni prescrizione medica, i costi di dodicisedute effettuate in un periodo di tre mesi dalla prescrizione.3 Per la rimunerazione di ulteriori sedute è necessaria una nuova prescrizione me-dica.
Sezione 3:Cure dispensate a domicilio, ambulatoriamente o in una casa di cura
Art. 7 Definizione delle cure1 L'assicurazione assume i costi degli esami, delle terapie e delle cure (prestazioni)effettuati secondo la valutazione dei bisogni (art. 7 cpv. 2 e art. 8a) previa prescri-zione o mandato medico:4
a. da infermieri (art. 49 OAMal);
b. da organizzazioni di cure e d'aiuto a domicilio (art. 51 OAMal);
c. in case di cura (art. 39 cpv. 3 della legge federale sull'assicurazione malattie5,LAMal).
3 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 13 dic. 1996 (RU 1997 564).4 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 3 lug. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU
1997 2039).5 RS 832.10
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2 Sono prestazioni ai sensi del capoverso 1:
a. consigli e istruzioni:1. valutazione dei bisogni del paziente e dell’ambiente in cui vive e piano
dei provvedimenti necessari, redatto in collaborazione con il medico e ilpaziente,
2. consigli al paziente ed eventualmente agli ausiliari non professionistiper l’effettuazione delle cure, segnatamente per la somministrazione deimedicamenti o l’impiego d’apparecchi medici come pure i controlli ne-cessari;
b. esami e cure: 1. controllo dei segni vitali (polso, pressione sanguigna, temperatura, re-
spirazione, peso), 2. test semplice dello zucchero nel sangue e nell’urina, 3. prelievo di materiale per esame di laboratorio, 4. provvedimenti inerenti la terapia respiratoria (quali somministrazione di
ossigeno, inalazioni, esercizi respiratori semplici, aspirazione), 5. posa di sonde e di cateteri come pure le cure corrispettive, 6. cure in caso di emodialisi o di dialisi peritoneale, 7. somministrazione di medicamenti, in particolare per iniezione o perfu-
sione, 8. somministrazione enterale e parenterale di soluzioni nutritive, 9. sorveglianza delle perfusioni e delle trasfusioni come pure d’apparecchi
che servono al controllo e al mantenimento delle funzioni vitali o di usoterapeutico,
10. lavaggio, pulitura e medicazione di piaghe (compresi decubiti e ulcere)e delle cavità del corpo (comprese cure per pazienti con stoma o tra-cheostoma) come pure la pedicure per diabetici,
11. cure in caso di turbe dell'evacuazione urinaria o intestinale, compresa laginnastica di riabilitazione in caso d'incontinenza,
12. assistenza per bagni medicinali parziali o completi; applicazione d'im-pacchi, cataplasmi e fango;
c. cure di base:1. cure di base generali per i pazienti dipendenti quali: bendare le gambe,
infilare le calze compressive, rifacimento del letto, installazione del pa-ziente, esercizi di mobilizzazione, prevenzione antidecubito, preven-zione e cure delle lesioni cutanee conseguenti a una terapia; aiuto allecure d'igiene corporale e della bocca, a vestire e svestire il paziente e anutrirlo,
2. cure di base di turbe psichiatriche e psicogeriatriche.
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3 Le spese generali d’infrastruttura e di gestione dei fornitori di prestazioni non sonocalcolate nel costo delle prestazioni.6
Art. 87 Prescrizione o mandato medico, valutazione dei bisogni1 La prescrizione o il mandato medico delle prestazioni degli infermieri o delle orga-nizzazioni di cure e d’aiuto a domicilio vanno definiti in base alla valutazione deibisogni e del piano comune dei provvedimenti necessari.2 La valutazione dei bisogni comprende l’analisi dello stato generale del paziente,dell’ambiente in cui vive, delle cure e dell’assistenza necessarie.3 La valutazione dei bisogni si basa su criteri uniformi. I risultati sono registrati in unformulario. Deve essere segnatamente indicato il tempo necessario previsto. Le partialla convenzione tariffale approntano un formulario uniforme.4 La valutazione dei bisogni nelle case di cura si basa sui livelli dei bisogni di cure(art. 9 cpv. 4). L’assegnazione ad un livello dei bisogni di cure da parte del medicoequivale a prescrizione o mandato medico.5 L'assicuratore può esigere che gli siano comunicati i dati della valutazione dei bi-sogni concernenti le prestazioni di cui all'articolo 7 capoverso 2.6 La durata della prescrizione o del mandato medico dev'essere limitata. Non puòsuperare:
a. tre mesi in caso di malattia acuta;
b. sei mesi in caso di malattia di lunga durata.6bis Per le persone che ricevono un assegno per grandi invalidi dell’assicurazionevecchiaia e superstiti, dell’assicurazione invalidità e dell’assicurazione infortuni acausa di una grande invalidità di grado medio o elevato, il mandato medico o la pre-scrizione medica è di durata illimitata per quanto concerne le prestazioni attinentialla grande invalidità. L’assicurato deve comunicare all’assicuratore l’esito della re-visione dell’assegno per grandi invalidi. Al termine di una siffatta revisione, il man-dato medico o la prescrizione medica vanno rinnovati.8
7 La prescrizione o il mandato medico possono essere rinnovati.
Art. 8a9 Procedura di controllo e di conciliazione1 Per le cure dispensate a domicilio, assicuratori e fornitori di prestazioni convengono laprocedura di controllo e di conciliazione da inserire nelle convenzioni tariffali.
6 Introdotto dal n. I dell'O del DFI del 3 lug. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 19972039). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 dic. 1997 (RU 1998 150).
7 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 3 lug. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU1997 2039).
8 Introdotto dal n. I dell’O del DFI del 18 set. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 19972436).
9 Introdotto dal n. I dell'O del DFI del 3 lug. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 19972039).
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2 In assenza di convenzione tariffale (art. 47 LAMal10), il governo cantonale, sentitele parti interessate, stabilisce oltre alla tariffa la procedura di cui al capoverso 1.3 La procedura serve alla verifica della valutazione dei bisogni e al controllo dell’a-deguatezza e dell'economicità delle prestazioni. Le prescrizioni o i mandati medicidevono essere verificati se prevedono oltre 60 ore di cure per trimestre. Se preve-dono meno di 60 ore per trimestre, vanno effettuate sistematiche verifiche a saggio.
Art. 9 Fatturazione1 Le prestazioni possono essere fatturate segnatamente in base a una tariffa temporaleo forfettaria (art. 43 LAMal11).2 I diversi tipi di tariffe possono essere combinati.3 Per le prestazioni effettuate dagli infermieri o dalle organizzazioni di cure e d'aiuto adomicilio, le parti alla convenzione o le autorità competenti concordano rispettivamentestabiliscono tariffe scalate secondo la natura e la difficoltà delle prestazioni.12
4 Per le prestazioni effettuate nelle case di cura, le parti alla convenzione o le autoritàcompetenti concordano rispettivamente stabiliscono tariffe scalate secondo il livellodei bisogni di cure. Devono essere previsti almeno quattro livelli.13
Art. 9a14 Trasparenza dei costi e limiti tariffali1 Finché i fornitori di prestazioni di cui all’articolo 7 capoverso 1 lettere a e b nondispongono di basi di calcolo dei costi stabilite d’intesa con gli assicuratori, le se-guenti tariffe limite orarie non possono essere superate:
a. per le prestazioni di cui all’articolo 7 capoverso 2 lettera c, in situazioni sem-plici e stabili: 30-45 franchi;
b. per le prestazioni di cui all’articolo 7 capoverso 2 lettera c, in situazionicomplesse e instabili come pure per le prestazioni di cui all’articolo 7 capo-verso 2 lettera b: 45–65 franchi;
c. per le prestazioni di cui all’articolo 7 capoverso 2 lettera a: 50–70 franchi.2 Finché i fornitori di prestazioni di cui all’articolo 7 capoverso 1 lettera c non di-spongono di una contabilità analitica uniforme (art. 49 cpv. 6 e 50 LAMal15), le se-guenti tariffe limite giornaliere non possono essere superate:
a. per il primo livello dei bisogni di cure: 10-20 franchi;
b. per il secondo livello dei bisogni di cure: 15-40 franchi;
10 RS 832.1011 RS 832.1012 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 3 lug. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU
1997 2039).13 Introdotto dal n. I dell'O del DFI del 3 lug. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997
2039).14 Introdotto dal n. I dell'O del DFI del 18 set. lug. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU
1997 2436).15 RS 832.10
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c. per il terzo livello dei bisogni di cure: 30-60 franchi;
d. per il quarto livello dei bisogni di cure: 40-70 franchi.3 È applicabile l’articolo 44 LAMal.
Sezione 3a:16 Consulenza nutrizionale
Art. 9b17
1 I dietisti ai sensi degli articoli 46 e 50a OAMal prestano consulenza, previa pre-scrizione medica o mandato medico, ai pazienti affetti dalle malattie seguenti:18
a.19 turbe del metabolismo,
b. obesità (Body-mass-index oltre 30) e malattie conseguenti al sovrappeso op-pure concomitanti,
c. malattie cardiovascolari,
d. malattie del sistema digestivo,
e. malattie dei reni,
f. stato di malnutrizione o di denutrizione,
g. allergie alimentari o reazioni allergiche dovute all'alimentazione.2 Sono assunti al massimo i costi di sei sedute di consulenza nutrizionale prescrittadal medico curante. La prescrizione medica può essere rinnovata se sono necessarieulteriori consultazioni.3 Affinché la cura continui ad essere rimunerata dopo 12 consultazioni, il medicocurante deve trasmettere al medico di fiducia una proposta debitamente motivata. Ilmedico di fiducia propone all'assicuratore se e in quale misura la consulenza nutri-zionale può essere continuata a carico dell'assicurazione.
Sezione 3b:20 Consulenza ai diabetici
Art. 9c1 L’assicurazione assume i costi della consulenza ai diabetici prestata previa prescri-zione medica o mandato medico da:
16 Introdotta dal n. I dell'O del DFI del 13 dic. 1996, in vigore dal 1° lug. 1997 (RU 1997564).
17 Originario art. 9a.18 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 18 nov. 1998, in vigore dal 1° gen. 1999 (RU
1999 528).19 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 18 nov. 1998, in vigore dal 1° gen. 1999 (RU
1999 528).20 Introdotta dal n. I dell'O del DFI del 18 nov. 1998, in vigore dal 1° gen. 1999 (RU 1999
528).
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a. infermiere e infermieri (art. 49 OAMal) con formazione speciale riconosciutadall’Associazione svizzera infermiere e infermieri (ASI):
b. un centro di consulenza dell’Associazione svizzera per il diabete, autorizzatoconformemente all’articolo 51 OAMal, che dispone del personale diplomatocon formazione speciale riconosciuta dall’Associazione svizzera infermiere einfermieri (ASI).
2 La consulenza ai diabetici comprende i consigli e l’istruzione attinenti all’ambitodelle cure (Diabetes mellitus).3 L’assicurazione assume al massimo i costi di dieci sedute per prescrizione medica.La prescrizione medica può essere rinnovata se sono necessarie ulteriori sedute.Sono assunti al massimo i costi di venti sedute l’anno.4 I dietisti (art. 50a OAMal) che operano in centri di consulenza dell’Associazionesvizzera per il diabete possono effettuare le prestazioni di cui all’articolo 9b capo-verso 1 lettera a e capoversi 2 e 3.
Sezione 4: Logopedia
Art. 10 Principio
I logopedisti curano, previa prescrizione medica, i pazienti affetti da turbe del lin-guaggio, dell'articolazione, della voce e della dizione conseguenti a:
a. danno cerebrale causato da infezione, trauma, postumi operatori, intossica-zione, tumore o turbe vascolari;
b. affezioni foniatriche (ad es. malformazione parziale o totale delle labbra, delpalato e della mascella; alterazione della mobilità della lingua e della mu-scolatura della bocca o del velo palatino d'origine infettiva, traumatica opostoperatoria; disfonia funzionale ipocinetica o ipercinetica; alterazionidella funzione della laringe d'origine infettiva, traumatica o postoperatoria).
Art. 11 Condizioni1 L'assicurazione assume al massimo, per ogni prescrizione medica, i costi di dodicisedute di terapia logopedica effettuate in un periodo non superiore ai tre mesi dallaprescrizione medica.2 Per la rimunerazione di ulteriori sedute è necessaria una nuova prescrizione medica.3 Se una terapia logopedica dev'essere continuata a carico dell'assicurazione dopouna cura equivalente a 60 sedute di un'ora comprese in un periodo di un anno, il me-dico curante deve informare il medico di fiducia e trasmettergli una relativa propostadebitamente motivata. Il medico di fiducia la esamina e propone se e in quale misurala terapia può essere continuata a carico dell'assicurazione.4 Il medico curante deve informare il medico di fiducia almeno una volta all'anno inmerito al decorso e all'ulteriore indicazione della terapia.
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5 I rapporti trasmessi al medico di fiducia in applicazione dei capoversi 3 e 4 pos-sono contenere unicamente le indicazioni necessarie a stabilire la rimunerazione ob-bligatoria dell’assicuratore.
Capitolo 3: Misure di prevenzione
Art. 1221
L’assicurazione assume, oltre ai costi delle diagnosi e delle terapie, quelli delle mi-sure mediche di prevenzione seguenti (art. 26 LAMal22):
Misura Condizione
a. Esame dello stato di salute edello sviluppo del fanciullo inetà prescolare
– Secondo le raccomandazioni pubblicatenel manuale «Esami preventivi» dellaSocietà svizzera di pediatria (2a edizio-ne, Berna 1993)
– In tutto: 8 esami
b. Screening di: fenilchetonuria,galattosemia, deficit in bioti-nidasi, sindrome adrenogeni-tale, ipotiroidismo
Per i neonati
c. Esame ginecologico, com-preso il test di Papanicolau
Intervallo di un anno tra il primo e il se-condo esame (test compreso) quindi ogni3 anni se i risultati sono normali; altri-menti intervallo secondo valutazione cli-nica
d. Test HIV Per i neonati di madri sieropositive e lepersone esposte a pericolo di contagio, se-guito da un colloquio che dev'essere au-tenticato
e. Colonoscopia In caso di cancro del colon in famiglia (af-fetti almeno 3 parenti di primo grado ouno prima dell'età di 30 anni)
f.23 Vaccinazione e richiami con-tro difteria, tetano, pertosse,poliomielite; vaccinazione(2 dosi) contro morbillo,orecchioni, rosolia
Per bambini e adolescenti fino a 16 anni.Vaccinazione contro morbillo, orecchionie rosolia e immunizzazione di base controla poliomielite anche per gli adulti nonimmunizzati.
21 Aggiornato giusta il n. I dell’O del DFI del 13 dic. 1996 (RU 1997 564), del 4 lug. 1997(RU 1997 2697) e del DFI del 9 lug. 1998, in vigore dal 1° set. 1998 (RU 19982923).Vedi pure la disp. fin di detta modificazione alla fine del presente testo.
22 RS 832.1023 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 29 giu. 1999, in vigore dal 1° gen. 2000
(RU 1999 2517).
Prestazioni dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie
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Misura Condizione
g. Richiami di vaccinazioni:difteria, tetano
Per gli adulti, ogni 10 anni
h. Vaccinazione contro Haemo-philus influenzae
Per i bambini fino all'età di 5 anni
i.24 Vaccinazione contro l'influen-za (grippe)
Per le persone con affezioni fondamentali,cui l’influenza potrebbe causareimportanti complicazioni (secondo leraccomandazioni per la prevenzionedell’influenza stabilite dal Gruppo di peritiper le questioni inerenti alla vaccinazione;Ufficio federale della sanità pubblica1996) e per le persone di oltre 65 anni.
k. Vaccinazione contro EpatiteB
1. Per i neonati di madri HBsAg-po-sitive e le persone esposte a peri-colo di contagio.
2. Vaccinazione secondo le racco-mandazioni del 1997 dell’Ufficiofederale della sanità pubblica edella Commissione svizzera per levaccinazioni (Allegato al Bollet-tino dell’Ufficio federale della sa-nità pubblica 5/98 e Supplementodel Bollettino 36/98).Il numero 2 è valido sino al 31 di-cembre 2006.
l. Vaccinazione passiva conEpatite B-Immunglobuline
Per i neonati di madri HBsAg-positive
m. Richiamo della vaccinazionecontro il tetano
Dopo una ferita
n. Esame della pelle In caso di rischio accresciuto di melanomain famiglia (melanoma riscontrato in unparente di primo grado)
24 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 29 giu. 1999, in vigore dal 1° gen. 2000(RU 1999 2517).
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Misura Condizione
o.25 Mammografia 1. Mammografia diagnostica:
in caso di cancro del seno dellamadre, della figlia o della sorella.Secondo la valutazione clinica,fino ad un esame preventivol’anno. Un approfondito colloquiocon spiegazioni e consulenza cheva autenticato deve precedere laprima mammografia. La mammo-grafia va effettuata da un medicospecialista in radiologia medica.La sicurezza degli apparecchi devecorrispondere alle linee direttriciUE del 1996 (EuropeanGuidelines for quality inmammography screening, 2ndedition)26.
2. Mammografia in diagnosi precoce:
Dai 50 anni in poi, ogni due anni.Nell’ambito d’un programma didiagnosi precoce del cancro delseno secondo l’ordinanza del 23giugno 199927 sulla garanzia dellaqualità dei programmi di diagnosiprecoce del cancro del seno me-diante mammografia. Il numero 2è valido sino al 31 dicembre 2007.
p. Profilassi alla vitamina K Per i neonati
q. Profilassi del rachitismo me-diante vitamina D
Durante il primo anno
r. Screening sonografico del-l’anca dei neonati secondoGraf
Tra 0 e 6 settimane d'età, da parte di unmedico specialmente formato.
Regolamento valido fino al 31 dicembre2001.
25 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 29 giu. 1999 (RU 1999 2517).26 Queste linee direttrici possono essere consultate presso l’Ufficio federale delle
assicurazioni sociali, Effingerstrasse 33, 3003 Berna.27 RU 1999 2168
Prestazioni dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie
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Capitolo 4: Prestazioni specifiche di maternità
Art. 13 Esami di controllo
In caso di maternità, l'assicurazione assume gli esami di controllo seguenti (art. 29cpv. 2 lett. a LAMal28):
Misura Condizione
a. Controlli1. Sette esami in caso di
gravidanza normale
– Prima consultazione: anamnesi, esame cli-nico e vaginale e consigli, esame delle va-rici e degli edemi alle gambe. Prescrizionedi analisi di laboratorio necessarie; per lalevatrice secondo l'appendice all'elencodelle analisi.
– Ulteriori consultazioni: controllo del peso,della pressione sanguigna, dello stato delfondo, uroscopia e ascoltazione dei tonicardiaci fetali. Prescrizione di analisi dilaboratorio necessarie; per la levatrice se-condo l'appendice all'elenco delle analisi.
2. In caso di gravidanzaa rischio
Ripetizione di esami secondo la valutazioneclinica
b.29 Controlli agli ultrasuoni1. In caso di gravidanza
normale: un controllotra la 10a e la 12a
settimana di gravi-danza; un controllotra la 20a e la 23a
settimana di gravi-danza
Dopo approfondito colloquio con spiegazionie consulenza che dev'essere autenticato. Icontrolli possono essere effettuati solo damedici con relativa formazione complemen-tare e necessaria esperienza.
2. In caso di gravidanzaa rischio
Ripetizione di esami secondo la valutazioneclinica. Possono essere effettuati solo da me-dici con relativa formazione complementare enecessaria esperienza.
c. Esami prenatali mediantecardiotocografia
In caso di gravidanza a rischio
d. Amniocentesi, prelievo divilli coriali
Dopo approfondito colloquio con spiegazionie consulenza che dev'essere autenticato neicasi seguenti:
28 RS 832.1029 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 26 apr. 1996 (RU 1996 1496). Il n. 1 ha
effetto sino al 31 dic. 2001.
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Misura Condizione
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donne a partire dai 35 anni d'età,donne più giovani con rischio compara-bile.
e. Controllo post-partum
un esame
Tra la sesta e la decima settimana post-partum: anamnesi intermedia, esame clinico eginecologico, consulenza compresa.
Art. 14 Preparazione al parto
L'assicurazione assume un contributo di 100 franchi per un corso di preparazione alparto, eseguito in gruppo e diretto dalla levatrice.
Art. 15 Consulenza per l'allattamento1 La consulenza per l'allattamento (art. 29 cpv. 2 lett. c LAMal30) è assunta dall'assi-curazione se dispensata da una levatrice o da un infermiere con relativa formazionespeciale.2 La rimunerazione è limitata a tre sedute.
Art. 16 Prestazioni delle levatrici1 Le levatrici possono effettuare a carico dell'assicurazione le prestazioni seguenti:
a. le prestazioni di cui all'articolo 13 lettera a:1. in caso di gravidanza normale, la levatrice può effettuare sei esami di
controllo. Deve segnalare all'assicurata che una consultazione medica èindicata prima della sedicesima settimana di gravidanza,
2. in caso di gravidanza a rischio, senza patologia manifesta, la levatricecollabora con il medico. In caso di gravidanza patologica, la levatriceeffettua le prestazioni secondo la prescrizione medica;
b. nel corso di un esame di controllo, la levatrice può prescrivere un controlloagli ultrasuoni di cui all'articolo 13 lettera b;
c. le prestazioni di cui all'articolo 13 lettere c ed e, come pure agli articoli 14 e 15.2 Le levatrici possono anche effettuare a carico dell'assicurazione prestazioni se-condo l'articolo 7 capoverso 2. Queste prestazioni vanno effettuate dopo un parto adomicilio, un parto ambulatorio o dopo l'uscita anticipata dall'ospedale oppure da unistituto di cure semiospedaliere.
30 RS 832.10
Prestazioni dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie
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Capitolo 5: Cure dentarie
Art. 17 Malattie dell’apparato masticatorio
L’assicurazione assume i costi delle cure dentarie attinenti alle seguenti malattiegravi e non evitabili dell’apparato masticatorio (art. 31 cpv. 1 lett. a LAMal31). Lacondizione è che l'affezione abbia il carattere di malattia; la cura va assunta dall'as-sicurazione solo in quanto la malattia la esiga:
a. malattie dentarie:1. granuloma dentario interno idiopatico,2. dislocazioni o soprannumero di denti o germi dentari che causano una
malattia (ad es. ascesso, ciste);
b. malattie del parodonto (parodontopatie):1. parodontite prepuberale,2. parodontite giovanile progressiva,3. effetti secondari irreversibili dovuti a medicamenti;
c. malattie dei mascellari e dei tessuti molli:1. tumori benigni dei mascellari, della mucosa e lesioni pseudo-tumorali,2. tumori maligni del viso, dei mascellari e del collo,3. osteopatie dei mascellari,4. cisti (senza legami con elementi dentari),5. osteomieliti dei mascellari;
d. malattie dell'articolazione temporo-mandibolare e dell'apparato motorio:1. artrosi dell'articolazione temporo-mandibolare,2. anchilosi,3. lussazione del condilo e del disco articolare;
e. malattie del seno mascellare:1. rimozione di denti o frammenti dentali dal seno mascellare,2. fistola oro-antrale;
f. disgrazie che provocano affezioni considerate come malattie, quali:1. sindrome dell'apnea del sonno,2. turbe gravi di deglutizione,3. asimmetrie cranio-facciali gravi.
31 RS 832.10
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Art. 18 Malattie sistemiche32
L’assicurazione assume i costi delle cure dentarie attinenti alle malattie gravi siste-miche seguenti o ai loro postumi e necessarie al trattamento dell’affezione: (art. 31cpv. 1 lett. b LAMal33 ):
a.34 malattie del sistema sanguigno:1. neutropenia, agranulocitosi,2. anemia aplastica grave,3. leucemie,4. sindromi mielodisplastiche (SMD),5. diatesi emorragiche.6. sindrome pre-leucemica,7. granulocitopenia cronica,8. sindrome del «lazy-leucocyte»,9. diatesi emorragiche;
b. malattie del metabolismo:1. acromegalia,2. iperparatiroidismo,3. ipoparatiroidismo idiopatico,4. ipofosfatasi (rachitismo genetico dovuto ad una resistenza alla vitamina
D);
c. altre malattie:1. poliartrite cronica con lesione ai mascellari,2. morbo di Bechterew con lesione ai mascellari,3. artrite psoriatica con lesione ai mascellari,4. sindrome di Papillon-Lefèvre,5. sclerodermia,6. AIDS,7. psicopatie gravi con lesione consecutiva grave della funzione masticato-
ria;
d. malattie delle ghiandole salivari;
e. ... 35
32 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 9 lug. 1998, in vigore dal 1° gen. 1999 (RU1998 2923).
33 RS 832.1034 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 9 lug. 1998, in vigore dal 1° gen. 1999 (RU
1998 2923).35 Abrogata dal n. I dell’O del DFI del 9 lug. 1998 (RU 1998 2923).
Prestazioni dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie
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Art. 1936 Malattie sistemiche; cura dentaria di focolai
L’assicurazione assume i costi delle cure dentarie necessarie per conseguire le curemediche (art. 31 cpv. 1 lett. c LAMal37) in caso di:
a. sostituzione delle valvole cardiache, impianto di protesi vascolari o di shuntdel cranio;
b. interventi che necessitano di un trattamento immunosoppressore a vita;
c. radioterapia o chemioterapia di una patologia maligna;
d. endocardite.
Art. 19a38 Infermità congenite1 L’assicurazione assume i costi delle cure dentarie conseguenti ad infermità conge-nita di cui al capoverso 2, se:39
a. le cure sono necessarie dopo il 20° anno di età;
b. le cure sono necessarie prima del 20° anno di età per persona soggetta allaLAMal40 ma non all'assicurazione federale per l'invalidità (AI).
2 Sono infermità congenite ai sensi del capoverso 1:
1. displasia ectodermale;
2. malattie bullose congenite della pelle (epidermolisi bullosa ereditaria, acro-dermatite enteropatica e pemfigo cronico benigno familiare);
3. condrodistrofia (per es.: acondroplasia, ipocondroplasia, displasia epifisariamultipla);
4. disostosi congenite;
5. esostosi cartilagine, per quanto sia necessaria un'operazione;
6. emiipertrofie ed altre asimmetrie corporee congenite, per quanto sia necessa-ria un'operazione;
7. difetti ossei del cranio;
8. sinostosi del cranio;
9. malformazioni vertebrali congenite (vertebra fortemente a cuneo, vertebresaldate a blocco tipo Klippel-Feil, aplasia della vertebra, forte displasia dellavertebra);
10. artromiodisplasia congenita (artrogriposi);
11. distrofia muscolare progressiva e altre miopatie congenite;
36 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 9 lug. 1998, in vigore dal 1° gen. 1999 (RU1998 2923).
37 RS 832.1038 Introdotto dal n. I dell'O del DFI del 13 dic. 1996 (RU 1997 564).39 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 4 lug. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU
1997 2697).40 RS 832.10
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12. miosite ossificante progressiva congenita;
13. cheilo-gnato-palatoschisi (fessura labiale, mascellare, palatina);
14. fessure facciali mediane, oblique e trasversali;
15. fistole congenite del naso e delle labbra;
16.41 proboscide laterale;
17.42 displasie dentarie congenite, per quanto ne siano colpiti in modo grave al-meno 12 denti della seconda dentizione dopo la crescita e se è prevedibiletrattarli definitivamente mediante una posa di corone;
18. anodontia congenita totale o anodontia congenita parziale, per assenza di al-meno due denti permanenti contigui o di quattro denti permanenti per ognimascella ad esclusione dei denti del giudizio;
19. iperodontia congenita, quando il o i denti soprannumerari provocano unadeformazione intramascellare o intramandibolare per cui sia necessaria unacura a mezzo di apparecchi;
20. micrognatismo inferiore congenito, se, nel corso del primo anno di vita, pro-voca delle turbe di deglutizione e di respirazione che rendono necessaria unacura o se:– l'esame craniometrico rivela una discrepanza dei rapporti sagittali della
mascella misurata con un angolo ANB di 9° o più (rispettivamente conun angolo di almeno 7° combinato con un angolo mascellobasale di al-meno 37°);
– i denti permanenti, ad esclusione dei denti del giudizio, presentano unanonocclusione di almeno tre paia di denti antagonisti nei segmenti late-rali per metà di mascella;
21. mordex apertus congenito, se provoca una beanza verticale dopo la crescitadegli incisivi permanenti e se l'esame craniometrico rivela un angolo ma-scello-basale di 40° e più (rispettivamente di almeno 37° combinato con unangolo ANB di 7° e più).
Mordex clausus congenito, se provoca una sopraocclusione dopo la crescitadegli incisivi permanenti e se l'esame craniometrico rivela un angolo ma-scello-basale di 12° o meno (rispettivamente di 15° o meno combinato conun angolo ANB di 7° e più);
22. prognatismo inferiore congenito, quando l'esame craniometrico rivela unadivergenza dei rapporti sagittali della mascella misurata con un angolo ANBdi almeno –1° e quando almeno due paia di denti antagonisti della secondadentizione si trovano in posizione d'occlusione incrociata o a martello, oquando esiste una divergenza di +1° e meno combinato con un angolo ma-scello-basale di 37° e più, o di 15° o meno;
41 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 9 lug. 1998, in vigore retroattivamente dal 1°gen. 1998 (RU 1998 2923).
42 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 9 lug. 1998, in vigore retroattivamente dal 1°gen. 1998 (RU 1998 2923).
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23. epulis dei neonati;
24. atresia delle coane (uni o bilaterale);
25. glossoschisi;
26. macroglossia e microglossia congenite, per quanto sia necessaria un’opera-zione della lingua;
27. cisti e tumori congeniti della lingua;
28. affezioni congenite delle ghiandole salivari e dei loro canali escretori (fistole,stenosi, cisti, tumori ed ectasie);
28a.43 ritenzione o anchilosi congenita di denti se sono colpiti diversi molari op-pure almeno due premolari o molari contigui della seconda dentizione(esclusi i denti del giudizio).
29. cisti congenite del collo, fistole e fessure cervicali congenite e tumori conge-niti (cartilagine di Reichert);
30. emangioma cavernoso o tuberoso;
31. linfangioma congenito, se è necessaria un'operazione;
32. coagulopatie e trombocipatie congenite (emofilie ed altri difetti dei fattori dicoagulazione);
33. istiocitosi (granuloma eosinofilo, morbo di Hand-Schüller-Christian e Lette-rer-Siwe);
34. malformazioni del sistema nervoso centrale e del suo rivestimento (encefalo-cele, ciste aracnoide, mielomeningocele ed idromielia, meningocele, megalo-encefalia, porencefalia, diastematomielia);
35. affezioni eredodegenerative del sistema nervoso (per es.: atassia di Frie-dreich, leucodistrofie ed affezioni progressive della materia grigia, atrofiemuscolari di origine spinale o neurale, disautonomia familiare, analgesiacongenita);
36. epilessia congenita;
37. paralisi cerebrali congenite (spastiche, atetosiche ed atassiche);
38. paralisi e paresi congenite;
39. ptosi congenita della palpebra;
40. aplasia dei canali lacrimali;
41. anoftalmia;
42. tumori congeniti della cavità orbitale;
43. atresia congenita dell'orecchio, compresa l'anotia e la microtia;
44. malformazioni congenite dello scheletro del padiglione auricolare;
43 Introdotta dal n. I dell’O del DFI del 9 lug. 1998, in vigore retroattivamente dal 1° gen.1998 (RU 1998 2923).
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45. turbe congenite del metabolismo dei mucopolisaccaridi e delle glicoproteine(p. es.: morbo di Pfaundler-Hurler, morbo di Morquio);
46. turbe congenite del metabolismo delle ossa (p. es.: ipofosfatasia, displasiadiafisaria progressiva di Camurati-Engelmann, osteodistrofia di Jaffé-Lichtenstein, rachitismo resistente alla vitamina D);
47. turbe congenite della funzione tiroidea (atireosi, ipotireosi, cretinismo);
48. turbe congenite della funzione ipotalamo-ipofisaria (nanismo ipofisario, dia-bete insipido, sindrome di Prader-Willi e sindrome di Kallmann);
49. turbe congenite della funzione delle gonadi (sindrome di Turner, malforma-zioni delle ovaie, anorchismo, sindrome di Klinefelter);
50. neurofibromatosi;
51. angiomatosi encefalo-trigeminea (Sturge-Weber-Krabbe);
52. distrofie congenite del tessuto connettivo (p. es.: sindrome di Marfan, sin-drome di Ehlers-Danlos, cutis laxa congenita, pseudoxanthoma elastico);
53. teratomi e altri tumori delle cellule germinali (p. es.: disgerminoma, carci-noma embrionale, tumore misto delle cellule germinali, tumore vitellino, co-riocarcinoma, gonadoblastoma).
Capitolo 6: Mezzi e apparecchi diagnostici o terapeutici
Art. 20 Elenco dei mezzi e degli apparecchi1 I mezzi e gli apparecchi diagnostici o terapeutici per i quali l'assicurazione deveassumere una determinata rimunerazione sono definiti per gruppo e per campo d'ap-plicazione nell'allegato 2.2 I mezzi e gli apparecchi che vengono impiantati nel corpo non figurano nell'elenco.La loro rimunerazione e quella della corrispettiva cura sono stabilite nelle conven-zioni tariffali.3 L’elenco dei mezzi e degli apparecchi non è pubblicato nella Raccolta ufficialedelle leggi federali (RU) né nella Raccolta sistematica (RS). È diffuso di regola ognianno ed è ottenibile presso l’Ufficio centrale federale degli stampati e del materiale,3000 Berna.44
Art. 21 Domanda
La domanda d'ammissione nell'elenco di nuovi mezzi e apparecchi e della corrispet-tiva rimunerazione va presentata all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali(UFAS). L'UFAS esamina la domanda e la sottopone alla Commissione delle pre-
44 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 9 lug. 1998, in vigore dal 1° gen. 1999 (RU1998 2923).
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stazioni. L’UFAS esamina la domanda e la sottopone alla Commissione federale deimezzi e degli apparecchi.45
Art. 22 Limitazioni
L'ammissione nell'elenco può essere vincolata a limitazioni. La limitazione può se-gnatamente concernere la quantità, la durata dell'utilizzo, le indicazioni mediche ol'età degli assicurati.
Art. 23 Requisiti
Riguardo le categorie dei mezzi e degli apparecchi indicati nell'elenco, possono es-sere consegnati quelli che la legislazione federale o cantonale permette di veicolare.È applicabile la legislazione del Cantone in cui ha sede il centro di consegna.
Art. 24 Rimunerazione1 I mezzi e gli apparecchi sono rimunerati al massimo fino a un importo pari a quelloindicato nell'elenco per la corrispettiva categoria.2 Se l'importo fatturato dal centro di consegna supera quello indicato nell'elenco, ladifferenza è a carico dell'assicurato.3 L'ammontare della rimunerazione può corrispondere al prezzo di vendita o di no-leggio. I mezzi e gli apparecchi costosi che possono essere riutilizzati da altri pa-zienti vengono di regola noleggiati.4 L'assicurazione assume i costi conformemente all'allegato 2 solo per mezzi e appa-recchi pronti ad essere utilizzati. In caso di vendita, può essere prevista nell'elencouna rimunerazione dei costi d'adeguamento e di manutenzione necessari. I costid'adeguamento e di manutenzione sono compresi nel prezzo di noleggio.
Capitolo 7:Contributo alle spese di cure balneari, di trasporto e di salvataggio
Art. 25 Contributo alle spese di cure balneari
L'assicurazione assume, durante al massimo 21 giorni per anno civile, un contributogiornaliero di 10 franchi alle spese di cure balneari prescritte dal medico.
Art. 26 Contributo alle spese di trasporto1 L'assicurazione assume il 50 per cento delle spese per trasporti indicati dal profilomedico al fine della somministrazione di cure da parte di un fornitore di prestazioniidoneo e che il paziente ha il diritto di scegliere, se il suo stato di salute non gli con-
45 Nuovo testo del per. giusta il n. I dell’O del DFI del 9 lug. 1998, in vigore dal 1° gen.1999 (RU 1998 2923).
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sente di utilizzare un altro mezzo di trasporto pubblico o privato. Il contributo mas-simo è di 500 franchi per anno civile.2 Il trasporto dev'essere effettuato tramite un mezzo corrispondente alle esigenze me-diche del caso.
Art. 27 Contributo alle spese di salvataggio
Per salvataggi in Svizzera, l'assicurazione assume il 50 per cento delle relative spese.Il contributo massimo è di 5000 franchi per anno civile.
Capitolo 8: Analisi e medicamentiSezione 1: Elenco delle analisi
Art. 2846
1 L'elenco previsto nell'articolo 52 capoverso 1 lettera a numero 1 LAMal47 e relativeappendici (art. 62 OAMal) è parte integrante della presente ordinanza e ne costitui-sce l'allegato 3 sotto il titolo di Elenco delle analisi (abbreviato «EA»).2 L'elenco delle analisi non viene pubblicato né nella Raccolta ufficiale delle leggifederali (RU) né nella Raccolta sistematica (RS). È pubblicato ogni sei mesi ed è ot-tenibile presso l'Ufficio centrale federale degli stampati e del materiale, 3000 Berna.
Sezione 2: Elenco dei medicamenti con tariffa
Art. 2948
1 L'elenco previsto nell'articolo 52 capoverso 1 lettera a numero 2 LAMal49 è parteintegrante della presente ordinanza e ne costituisce l'allegato 4 sotto il titolo diElenco dei medicamenti con tariffa (abbreviato «EMT»).2 L'elenco dei medicamenti con tariffa non viene pubblicato né nella Raccolta uffi-ciale delle leggi federali né nella Raccolta sistematica del diritto federale. Esso èdiffuso di regola ogni anno ed è ottenibile presso l'Ufficio centrale federale deglistampati e del materiale, 3000 Berna.
46 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 3 lug. 1996, in vigore dal 1° ott. 1996 (RU1996 2430).
47 RS 832.1048 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 26 feb. 1996, in vigore dal 1° giu. 1996 (RU
1996 1232).49 RS 832.10
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Sezione 3: Elenco delle specialità
Art. 30 Principio1 Un medicamento può essere ammesso nell'elenco delle specialità solo se:
a. ne è dimostrata la necessità d'ordine medico, il valore terapeutico, l'efficaciae l'economicità e
b. è stato registrato o attestato dal competente organo svizzero di controllo.2 Per i medicamenti confezionati non occorre la registrazione o l'attestazione.
Art. 31 Categorie
Il Comitato per le questioni scientifiche della Commissione federale dei medicamenti(Commissione dei medicamenti) registra ogni medicamento in una delle categorieseguenti:
a. assoluta innovazione medico-terapeutica;
b. progresso terapeutico;
c. diminuzione del costo rispetto ad altri medicamenti;
d. nessun progresso terapeutico e nessuna diminuzione del costo;
e. non necessario dal profilo medico-terapeutico.
Art. 32 Necessità d'ordine medico1 Un medicamento risponde a necessità d'ordine medico se ne è comprovata l'effi-cacia terapeutica e la pratica medica ne richiede l'impiego.2 Per i preparati originali dev'essere fornita la prova clinica dell'efficacia terapeutica.
Art. 33 Valore terapeutico ed efficacia1 Il valore terapeutico come pure le garanzie d'efficacia e di composizione di un me-dicamento sono esaminati dal profilo clinico-farmatologico e galenico come pure inrapporto agli effetti secondari e al pericolo di abuso.2 Per la valutazione del valore terapeutico e delle garanzie d'efficacia e di composi-zione, la Commissione dei medicamenti si avvale dei documenti sui cui si è fondatoil competente organo svizzero di controllo per la propria perizia e registrazione.L'UFAS può esigere ulteriori documenti.
Art. 34 Economicità1 Un medicamento è economico quando al minor costo possibile produce l'effetto te-rapeutico desiderato.2 Per determinare se un medicamento è economico si terrà conto:
a. dell'efficacia terapeutica rispetto ad altri medicamenti con uguale indicazioneo effetti analoghi;
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b. del costo giornaliero o della cura rispetto a quello di medicamenti con ugualeindicazione o effetti analoghi;
c. del premio all’innovazione per una durata massima di 15 anni se si tratta diun preparato originale ai sensi dell’articolo 31 lettere a e b; in questo premiosono presi equamente in considerazione i costi di ricerca e di sviluppo;
d. del prezzo praticato all’estero.
Art. 35 Paragone con il prezzo praticato all’estero1 Di regola, il prezzo di un medicamento, dedotta l’imposta sul valore aggiunto, nondeve superare il relativo prezzo medio praticato in tre Stati con strutture economichecomparabili nel settore farmaceutico.2 I tre Stati di paragone devono essere gli stessi per tutti i medicamenti. Se un medi-camento non è in commercio in uno di questi tre Stati, il paragone è effettuato congli altri. Se un medicamento non è in commercio in nessuno dei tre Stati, l'esamedell'economicità avviene secondo i criteri di cui all'articolo 34.
Art. 36 Riesame dei medicamenti durante i primi 15 anni successiviall'ammissione nell'elenco delle specialità
1 L'UFAS riesamina i medicamenti oggetto di una domanda d'aumento di prezzo alfine di verificare se soddisfano ancora le condizioni di cui agli articoli 32 a 35.2 Se questo riesame rivela che il prezzo domandato è troppo alto, l'UFAS rifiuta ladomanda.3 La Commissione dei medicamenti può proporre all'UFAS di sopprimere in tutto oin parte il premio all'innovazione se le condizioni che ne avevano determinato laconcessione non sono più soddisfatte.
Art. 37 Riesame dopo 15 anni1 L'UFAS riesamina i medicamenti che figurano nell'elenco delle specialità da 15anni, al fine di verificare se soddisfano ancora le condizioni di cui gli articoli 32 a35.2 Se questo riesame rivela che il prezzo è troppo alto, l'UFAS ne decide la diminu-zione.
Art. 38 Tasse1 Per ogni nuova notifica di un medicamento, il richiedente deve pagare una tassa di1600 franchi per ogni forma galenica.2 Per ogni domanda d'aumento di prezzo, di modifica della dose della sostanza attivao della grandezza dell'imballaggio come pure di riesame, il richiedente deve pagareuna tassa di 400 franchi per ogni forma galenica.3 Per ogni altra decisione dell'UFAS è riscossa una tassa da 100 a 1600 franchi a se-conda dell'entità delle spese.
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4 Spese straordinarie, segnatamente per ulteriori perizie, possono essere conteggiatein più.5 Per ogni medicamento ammesso nell'elenco delle specialità e per ogni imballaggioivi indicato va pagata una tassa annua di 20 franchi.
Titolo 2: Condizioni per la fornitura di prestazioniCapitolo 1: Perfezionamento
Art. 39
Gli istituti di perfezionamento di cui all'articolo 38 capoverso 2 OAMal sono rico-nosciuti dalla Federazione dei medici svizzeri (FMH).
Capitolo 2: Scuole di chiropratica
Art. 40
Gli istituti seguenti sono riconosciuti siccome scuole di chiropratica ai sensi dell'ar-ticolo 44 capoverso 1 lettera a OAMal:
a. Canadian Memorial Chiropractic College
1900 Bayview Avenue, Toronto, Ontario, M4G 3E6, Canada;
b. Cleveland Chiropractic College
6401 Rockhill Road, Kansas City, Missouri 64131, USA;
c. Logan College of Chiropractic
1851 Schoettler Road, Box 100, Chesterfield, Missouri 63017, USA;
d. Los Angeles College of Chiropractic
16200 East Amber Valley Drive, P.O. Box 1166, Whittier, California 90609,USA;
e. National College of Chiropractic
200 East Roosevelt Road, Lombard, Illinois 60148, USA;
f. New York Chiropractic College
POB 167, Glen Head, New York 11545, USA;
g. Northwestern College of Chiropractic
2501 West 84th Street, Bloomington, Minnesota 55431, USA;
h. Palmer College of Chiropractic
1000 Brady Street, Davenport, Iowa 52803, USA;
i. Palmer College of Chiropractic West
1095 Dunford Way, Sunnyvale, California 94087, USA;
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k. Texas Chiropractic College
5912 Spencer Highway, Pasadena, Texas 77505, USA;
l. Western States Chiropractic College
2900 N.E. 132nd Avenue, Portland, Oregon 97230, USA.
Capitolo 3: ...
Art. 4150
Capitolo 4: Laboratori
Art. 42 Formazione e perfezionamento1 È ritenuto formazione universitaria ai sensi dell'articolo 54 capoversi 2 e 3 lettera aOAMal il conseguimento degli studi universitari in medicina dentaria, medicina ve-terinaria, chimica, biochimica, biologia o microbiologia.2 È ritenuto formazione superiore ai sensi dell'articolo 54 capoverso 2 OAMal il con-seguimento del diploma di assistente di laboratorio con formazione speciale supe-riore, rilasciato da un'istituzione di formazione riconosciuta dalla Croce Rossa sviz-zera, oppure di un diploma da quest'ultima riconosciuto equipollente.3 È ritenuta formazione di perfezionamento ai sensi dell'articolo 54 capoverso 3 let-tera b OAMal quella riconosciuta dall'Associazione svizzera dei direttori di labora-torio d'analisi mediche (FAMH) in ematologia, chimica clinica, immunologia clinicao microbiologia medica. Il Dipartimento federale dell'interno (dipartimento) decidel'equipollenza di un perfezionamento non rispondente alle norme della FAMH.4 Il dipartimento può autorizzare direttori di laboratorio, con formazione di perfe-zionamento non rispondente alle esigenze di cui al capoverso 3, ad effettuare taluneanalisi speciali. Esso definisce le analisi speciali.
Art. 43 Esigenze supplementari ai sensi dell'articolo 54 capoverso 4 OAMal
Le analisi del capitolo «Genetica» dell'elenco delle analisi possono essere eseguitesolo nei laboratori il cui direttore attesta una formazione e un perfezionamento con-formemente all'articolo 42 capoversi 1 e 3, riconosciuti per dirigere un laboratorio,come pure una formazione supplementare in genetica.
50 Abrogato dal n. I dell’O del DFI del 9 giu. 1999 (RU 1999 2517).
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Titolo 3: Disposizioni finali
Art. 44 Abrogazione del diritto previgente
Sono abrogate:
a. l’ordinanza 2 del DFI sull’assicurazione contro le malattie del 16 febbraio196551 che stabilisce i contributi degli assicurati alle spese di diagnosi e ditrattamento della tubercolosi;
b. l’ordinanza 3 del DFI sull’assicurazione contro le malattie del 5 maggio196552 concernente l’esercizio del diritto ai sussidi federali per la cura me-dica e i medicamenti degli invalidi;
c. l’ordinanza 4 del DFI sull’assicurazione contro le malattie del 30 luglio196553 concernente il riconoscimento e la vigilanza dei preventori autorizzatiad accogliere assicurati minorenni;
d. l’ordinanza 6 del DFI sull’assicurazione contro le malattie del 10 dicembre196554 concernente gli istituti di chiropratica riconosciuti;
e. l’ordinanza 7 del DFI sull’assicurazione contro le malattie del 13 dicembre196555 concernente le terapie scientificamente riconosciute che devono es-sere prese a carico dalle casse malati riconosciute;
f. l’ordinanza 8 del DFI sull’assicurazione contro le malattie del 20 dicembre198556 concernente i trattamenti psicoterapeutici a carico delle casse malatiriconosciute;
g. l’ordinanza 9 del DFI sull’assicurazione contro le malattie del 18 dicembre199057 concernente determinati provvedimenti diagnostici e terapeutici a ca-rico delle casse malati riconosciute;
h. l’ordinanza 10 del DFI sull’assicurazione contro le malattie del 19 novembre196858 concernente l'ammissione di medicamenti nell'elenco delle specialità;
i. l'ordinanza del DFI del 28 dicembre 198959 concernente i medicamenti ob-bligatoriamente a carico delle casse malati riconosciute;
k. l'ordinanza del DFI del 23 dicembre 198860 concernente le analisi obbligato-riamente a carico delle casse malati riconosciute.
51 [RU 1965 131, 1970 949, 1971 1719, 1986 1487 n. II]52 [RU 1965 423, 1968 968, 1974 688, 1986 891]53 [RU 1965 612, 1986 1487 n. II]54 [RU 1965 1201, 1986 1487 n. II, 1988 973]55 [RU 1965 1202, 1968 754, 1971 1258, 1986 1487 n. II, 1988 2012, 1993 349, 1995 890]56 [RU 1986 87]57 [RU 1991 519, 1994 743 1078, 1995 891]58 [RU 1968 1463, 1986 1487]59 [RU 1990 127, 1991 959, 1994 765]60 [RU 1989 374, 1995 750 3688]
Assicurazione contro le malattie
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Art. 45 Disposizioni transitorie1 Il nuovo diritto si applica alle domande relative alle nuove notifiche, all’aumento diprezzo e alla modifica della dose della sostanza attiva o della grandezza dell’imbal-laggio di medicamenti, presentate all’UFAS dopo il 31 dicembre 1995.2 Il riesame secondo l'articolo 37 di medicamenti iscritti nell'elenco delle specialitàdal 1981 o prima deve concludersi al più tardi entro la fine del 1999.3 I medicamenti ammessi contemporaneamente nell'elenco delle analisi devono es-sere esaminati simultaneamente.4 Per valutare un medicamento è determinante la prima registrazione di una gran-dezza d'imballaggio, di una dosatura o di una forma galenica.
Art. 46 Entrata in vigore61
1 La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1996.2 ...62
3 ...63
Disposizione finale della modificazione del 4 luglio 199764
1 Eccettuati i capoversi 2 a 4, la presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 1998.2 L’articolo 12 lettera o nella versione del 4 luglio 1997 entra in vigore il 1° gennaio1999 se fino a questa data sarà entrata in vigore una convenzione nazionale di garan-zia della qualità ai sensi dell’articolo 77 OAMal. Se le parti alla convenzione nontrasmettono la convenzione all’Ufficio federale delle assicurazioni sociali entro il 1°gennaio 1999, il Consiglio federale emana le necessarie prescrizioni.65
3 L’articolo 12 lettera o nella versione del 4 luglio 1997 è applicabile già prima del1° luglio 1999 ai fornitori di prestazioni che hanno stipulato con uno o più assicura-tori una convenzione di garanzia della qualità e soddisfano le relative esigenze. Il 1°luglio 1999, questa convenzione verrà sostituita dall’ordinamento nazionale di cui alcapoverso 2.66
4 La disposizione concernente la terapia al viscum-album di cui all’allegato 1 (cifra2.5. Oncologia) entra retroattivamente in vigore il 1° gennaio 1997.
61 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 26 feb. 1996, in vigore dal 1° giu. 1996 (RU1996 1232).
62 Abrogato dal n. I dell'O del DFI del 15 gen. 1996 (RU 1996 909).63 Abrogato dal n. I dell'O del DFI del 26 feb. 1996 (RU 1996 1232).64 RU 1997 269765 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 24 dic. 1998 (RU 1999 738).66 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 24 dic. 1998 (RU 1999 738).
Prestazioni dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie
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Allegato 167
(art. 1)
Rimunerazione da parte dell’assicurazione obbligatoriadelle cure medico-sanitarie di determinate prestazioni mediche
Premessa
Il presente allegato si basa sull’articolo 1 dell’ordinanza sulle prestazioni (OPre).Non contiene quindi un’enumerazione esaustiva delle prestazioni mediche a carico omeno dell’assicurazione. Nello stesso sono registrate:
– prestazioni la cui efficacia, valore terapeutico o economicità sono stati esa-minati dalla Commissione delle prestazioni e i cui costi sono rimunerati, sedel caso a talune condizioni, oppure non affatto rimunerati;
– prestazioni la cui efficacia, valore terapeutico o economicità sono in fase divalutazione, ma i cui costi sono, a talune condizioni, assunti in una determi-nata misura;
– prestazioni particolarmente costose o difficili, assunte dall’assicurazione ob-bligatoria delle cure medico-sanitarie solo se effettuate da fornitori di presta-zioni qualificati.
67 Nuovo testo giusta il n. II dell’O del DFI del 29 giu. 1999 (RU 1999 2517). Aggiornatogiusta il n. I dell'O del DFI del 13 dic. 1999 (RU 2000 234).
Assicurazione contro le malattie
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Indice delle materie dell’allegato 1
1 Chirurgia
1.1 In generale1.2 Chirurgia di trapianto1.3 Ortopedia, Traumatologia1.4 Urologia
2 Medicina interna
2.1 In generale2.2 Malattie cardiovascolari, Medicina intensiva2.3 Neurologia, inclusa la terapia del dolore2.4 Medicina fisica, Reumatologia2.5 Oncologia
3 Ginecologia, Ostetricia
4 Pediatria, Psichiatria infantile
5 Dermatologia
6 Oftalmologia
7 Otorinolaringoiatria
8 Psichiatria
9 Radiologia
9.1 Radiodiagnostica9.2 Altri procedimenti di formazione d’immagini9.3 Radiologia intervenzionale
10 Medicina complementare
Indice alfabetico
Prestazioni dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie
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Provvedimento Rimunera-zione obbli-gatoria
Condizioni Decisionevalidaa partire dal
1 Chirurgia
1.1 In generale
Provvedimenti in casod’operazione al cuore
Sì Sono inclusi:Cateterismo cardiaco; angiocardiogra-fia, compresi i mezzi di contrasto; iber-nazione artificiale; impiego del circuitoartificiale cuore-polmone; impiego del«Cardioverter» come «Pace-maker»,defibrillatore o «Monitor»; conserve disangue e sangue fresco; applicazione diuna valvola cardiaca artificiale, com-presa la protesi; applicazione del «Pace-maker», compreso l’apparecchio.
n1.n9.1967
Endoprotesi Sì 27.n6.1968
Ricostruzione mam-maria operatoria
Sì Per ristabilire l’integrità fisica e psi-chica della paziente dopoun’amputazione indicata dal profilomedico.
23. 8.1984/ 1. 3.1995
Autotrasfusione Sì 1. 1.1991
Terapia chirurgicadell’obesità (GastricRoux-Y Bypass, Ga-stric Banding,Vertical BandedGastroplasty)
Sì a. Previo colloquio con il medico difiducia.
b. Il paziente non deve avere più di 60anni.
c. Il paziente ha un Bodymass Index(BMI) di più di 40.
d. Una terapia adeguata di due anni perridurre il peso non ha avutosuccesso.
e. Il paziente soffre di una delle se-guenti affezioni: ipertensione arte-riale misurata con un bracciale apressione largo; diabete mellito; sin-drome d’apnea del sonno; dislipide-mia; affezioni degenerative invali-danti dell’apparato locomotore; co-ronaropatie; sterilità con iperandro-genismo; ovaie policistiche delladonna in età feconda.
f. L’operazione va eseguita in uncentro ospedaliero che dispone diuna équipe interdisciplinare e con lanecessaria esperienza (chirurgia, psi-coterapia, consulenza nutrizionale,medicina interna).
g. L’ospedale deve tenere un registro divalutazione.
1. 1.2000
Assicurazione contro le malattie
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Provvedimento Rimunera-zione obbli-gatoria
Condizioni Decisionevalidaa partire dal
Terapia dell’obesitàcon palloncino intra-gastrico
No 25.n8.1988
1.2 Chirurgia di trapianto
Trapianto renale Sì 25.n3.1971Sono incluse le spese d’operazione deldonatore, compresa la terapia di even-tuali complicazioni e un’indennità ade-guata per la perdita di guadagno effet-tiva. È invece esclusa la responsabilitàdell’assicuratore del trapiantato in casodi morte del donatore.
23.n3.1972
Trapianto cardiaco Sì In caso di affezioni cardiache gravi eincurabili, quali la cardiopatia ische-mica, la cardiomiopatia idiopatica, lemalformazioni cardiache e l’aritmiamaligna.
31.n8.1989
Trapianto isolato delpolmone
Sì Stadio terminale di una malattia polmo-nare cronica.
n1.n4.1994
Nei seguenti centri: Universitätsspitaldi Zurigo, Hôpital cantonaluniversitaire di Ginevra incollaborazione con il Centre hospitalieruniversitaire vaudois; se viene tenutoun registro di valutazione.
Trapiantocuore-polmone
No 31. 8.1989/n1. 4.1994
Trapianto del fegato Sì Esecuzione in un centro che disponedella infrastruttura e dell’esperienzanecessarie (mediamente 10 trapianti difegato all’anno).
31.n8.1989/n1.n3.1995
Trapianto simultaneodel pancreas e del rene
Sì Nei seguenti centri: Universitätsspitaldi Zurigo, Hôpital cantonaluniversitaire di Ginevra; se viene tenutoun registro di valutazione.
n1.n4.1994
Trapianto isolato delpancreas (PancreasTransplantationAlone, Pancreas AfterKidney)
No 31.n8.1989/n1.n4.1994
Trapianto con epi-derma autologa dicoltura (cheratinociti)
Sì Esecuzione nei centri ospedalieri uni-versitari di Zurigo e al Centre hospita-lier universitaire vaudois.
n1.n1.1997fino al31.12.2000
Prestazioni dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie
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Provvedimento Rimunera-zione obbli-gatoria
Condizioni Decisionevalidaa partire dal
Trapianto allogeno diun equivalente di pelleumana vivente a duestrati
No In valutazione 1. 1. 2000
1.3 Ortopedia, Traumatologia
Terapia di difetti diportamento
Sì Prestazione obbligatoria per provvedi-menti unicamente terapeutici, ossia solose risultano radiologicamente manifestemodifiche di struttura o malformazionidella colonna vertebrale. I provvedi-menti profilattici aventi lo scopod’impedire imminenti modifiche delloscheletro, in particolare la ginnasticaspeciale per rafforzare una schiena de-bole, non sono a carico dell’assicura-zione malattia.
16.n1.1969
Terapia dell’artrosicon iniezione intra-articolare di un lubri-ficante artificiale
No 25.n3.1971
Terapia dell’artrosicon iniezione intraar-ticolare di teflon osilicone come«lubrificante»
No 12.n5.1977
Terapia dell’artrosicon iniezione di solu-zione mistacontenente olio alloiodoformio
No n1.n1.1997
Terapia medianteonde d’urto inortopedia
No 1. 1.1997/ 1. 1. 2000
Viscosupplementa-zione con iniezione diilanenina per la curadella gonartrosi
No 1. 1.1998/ 1. 1.2000
Protezione delle ancheper prevenire le frat-ture del collo del fe-more
No 1. 1.1999/ 1. 1.2000
1.4 Urologia
Assicurazione contro le malattie
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Provvedimento Rimunera-zione obbli-gatoria
Condizioni Decisionevalidaa partire dal
Uroflowmetria(misurazione delflusso urinario me-diante la registrazionedi curve)
Sì Limitata agli adulti. n3.12.1981
Litotripsia renale ex-tra-corporea medianteonde d’urto(abbreviazione in te-desco: ESWL), fran-tumazione dei calcolirenali
Sì Indicazioni:L’ESWL è indicato in caso di:a. litiasi del bacinetto;b. litiasi dei calici renali;c. litiasi della parte superiore
dell’uretere, se la terapia conserva-tiva non ha avuto successo e se acausa della posizione, della forma edella dimensione del calcolo, la suaeliminazione spontanea è improba-bile.
Gli elevati rischi dovuti alla particolareposizione del paziente durante la nar-cosi esigono una vigilanza anestesiolo-gica appropriata (formazione specialedei medici e paramedici, nonché ade-guati apparecchi di controllo).
22. 8.1985
Terapia chirurgicadelle turbedell’erezione– protesi del pene No n1.n1.1993/
n1.n4.1994– chirurgia di riva-
scolarizzazioneNo n1.n1.1993/
n1.n4.1994
Applicazione di unosfintere artificiale
Sì Incontinenza grave. 31.n8.1989
Terapia al laser deitumori vescicali o delpene
Sì n1.n1.1993
Embolizzazione tera-peutica della varico-cele testicolare– mediante sclerotiz-
zazione o applica-zione di coils
Sì n1.n3.1995
– mediante balloonso microcoils
No n1.n3.1995
Prostatectomia transu-retrale mediante laseragli ultrasuoni
No n1.n1.1997
Prestazioni dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie
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Provvedimento Rimunera-zione obbli-gatoria
Condizioni Decisionevalidaa partire dal
Elettroneuromodu-lazione dei nervi spi-nali sacrali medianteapparecchio impian-tato per la cura del-l’incontinenzaurinaria
No In valutazione n1.n1.2000
2 Medicina interna2.1 In generale
Terapia con iniezionedi ozono
No 13.n5.1976
Terapia con ossigenoiperbarico
Sì In casi di:– lesioni attiniche croniche o tardive;
n 1.n4.1994
– osteomielite della mascella; n1.n9.1988– osteomielite cronica.
Celluloterapia a basedi cellule fresche
No n1.n1.1976
Sierocitoterapia No n3.12.1981
Vaccinazione controla rabbia
Sì In caso di terapia di un paziente morsoda un animale affetto dalla rabbia o so-spetto di avere questa malattia.
19.n3.1970
Terapia dell’obesità Sì – Eccedenza rispetto al peso ideale del20 per cento o più.
n7.n3.1974
– Malattia concomitante che può es-sere proficuamente influenzata dauna riduzione di peso.
– con anfetamine eloro derivati
No 1.n1.1993
– con ormoni tiroidei No n7.n3.1974– con diuretici No n7.n3.1974– con iniezioni di
coriogonadotropinaNo n7.n3.1974
Emodialisi («Reneartificiale»)
Sì n1.n9.1967
Emodialisi adomicilio
Sì 27.11.1975
Dialisi peritoneale Sì n1.n9.1967
Nutrizione enterica adomicilio
Sì Se senza impiego di sonda è esclusauna sufficiente nutrizione per via orale.
n1.n3.1995
Nutrizione parenteralea domicilio
Sì n1.n3.1995
Assicurazione contro le malattie
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Provvedimento Rimunera-zione obbli-gatoria
Condizioni Decisionevalidaa partire dal
Insulinoterapia conpompa a perfusionecontinua
Sì Rimunerazione delle spese dinoleggio della pompa alle seguenticondizioni:– il paziente soffre di diabete
estremamente labile;– l’affezione non può essere stabilizza-
ta in modo soddisfacente nemmenomediante iniezioni multiple;
– l’indicazione della terapia con lapompa e l’assistenza del paziente èdeterminata e assicurata da un centroqualificato o, previa consultazionedel medico di fiducia, da un medicospecialista con prassi privata.
27. 8.1987/ 1. 1.2000
Perfusione parenteraledi antibiotici conpompa (ambulatoria-mente)
Sì n1.n1.1997
Plasmaferesi Sì Indicazioni: 25.n8.1988– Sindrome d’iperviscosità.– Malattie del sistema immunitario, se
la plasmaferesi si è rivelata efficace,in particolare in caso di:– miastenia grave– porpora trombotica trombocitope-
nica– anemia emolitica immune– leucemia– sindrome di Goodpasture– sindrome di Guillain-Barré– avvelenamenti acuti– ipercolesterolemia familiare omo-
zigota.
LDL-Aferesi Sì In caso di ipercolesterolemia familiareomozigota.
25. 8.1988
No In caso di ipercolesterolemia familiareeterozigota.
1. 1.1993/ 1. 3.1995
Trapianto di protoge-nociti ematopoietici– autologo
Sì In caso di:– linfomi– leucemia linfatica acuta– leucemia mieloide acuta– sindrome mielodisplastica– mieloma multiplo– carcinoma primario del seno con alto
rischio di recidiva
1. 1.1997
1. 1.1997sino al31.12.2001
Prestazioni dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie
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Provvedimento Rimunera-zione obbli-gatoria
Condizioni Decisionevalidaa partire dal
In centri qualificati secondo le direttiveSTABMT (Swiss Transplant Arbeits-gruppe für Blood and Marrow Trans-plantation)In caso di:– tumori alle cellule germinative a uno
stadio avanzato– carcinoma ovarico– medulloblastoma– neuroblastoma– sarcoma di Ewing– tumore di Wilm– rabdomiosarcoma– leucemia mieloide cronica.Nelle cliniche universitarie.In caso di:– carcinoma bronchiale a piccole cel-
lule.Al Centre Hospitalier UniversitaireVaudois.I fornitori di prestazioni devono tenereun registro di valutazione.
No In caso di: n– recidiva di leucemia mieloide acuta– recidiva di leucemia linfatica acuta– carcinoma del seno con metastasi
ossee avanzate– malattie congenite
1. 1.1997
– allogeno Sì In caso di:– leucemia mieloide acuta– leucemia linfatica acuta– leucemia mieloide cronica– sindrome mielodisplastica– anemia aplastica– deficienze immunitarie e Inborn er-
rors– talassemia e anemia drepanocitica
(donatore: fratello o sorella conidentico HLA)
1. 1.1997
Sì In caso di:– mieloma multiplo 1. 1.1997in centri qualificati secondo le direttiveSTABMT (Swiss Transplant Ar-beitsgruppe für Blood and MarrowTransplantation).
sino al31.12.2001
In caso di:– leucemia linfatica, cronicaAll’Hôpital Cantonal Universitaire diGinevra e Kantonspital di Basilea.In caso di:– linfoma Non-HodgkinNelle cliniche universitarie.
Assicurazione contro le malattie
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Provvedimento Rimunera-zione obbli-gatoria
Condizioni Decisionevalidaa partire dal
In caso di:– linfoma di HodgkinAll’Hôpital Cantonal Universitaire diGinevra e Kantonspital di Basilea.I fornitori di prestazioni devono tenereun registro di valutazione.I costi dell’operazione del donatoresono a carico dell’assicuratore deltrapiantato, compresa la terapia dieventuali complicazioni e un’adeguataindennità per la perdita di guadagnoeffettiva. È esclusa la responsabilitàdell’assicuratore del trapiantato in casodi morte del donatore.
1.n1.1997
No In caso di:– tumori solidi
n 1.n1.1997
Litotripsia dei calcolibiliari
Sì Calcoli biliari intraepatici; calcolibiliari extraepatici nella regione delpancreas e del coledoco.
n1.n4.1994
Litotripsia dei calcoli della cistifellea,se il paziente non è operabile (esclusaanche la colecistectomia laparoscopica).
PolisonnografiaPoligrafia
Sì In caso di forte sospetto di:– apnea del sonno– movimenti periodici delle gambe
durante il sonno– narcolepsia, se la diagnosi è incerta– parasonnia severa, se la diagnosi è
incerta con conseguente terapia (ades. distonia epilettica notturna ocomportamento violento durante ilsonno).
Indicazione e esecuzione in centri quali-ficati, secondo le direttive della Societàsvizzera di ricerca sul sonno, medicinadel sonno e cronobiologia del 1999
1. 3.1995 1. 1.1997
Sì In caso di forte sospetto di: n1.n1.1997– turbe dell’addormentarsi e del sonno
se la diagnosi iniziale è incerta e solose la terapia del comportamento omedicamentosa è senza successo;
– turbe persistenti del ritmocircadiano, quando la diagnosiclinica è incerta.
sino al31.12.2001
Indicazione e esecuzione in centri quali-ficati, secondo le direttive della Societàsvizzera di ricerca sul sonno, medicinadel sonno e cronobiologia del 1999.
Prestazioni dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie
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832.112.31
Provvedimento Rimunera-zione obbli-gatoria
Condizioni Decisionevalidaa partire dal
No Esame di routine dell’insonnia passeg-gera e cronica, della fibrositis e Chronicfatigue syndrome.
n1.n1.1997
Misura della melato-nina nel siero
No n1.n1.1997
Multiple SleepLatency test
Sì Indicazione ed esecuzione in centri qua-lificati, secondo le direttive della Socie-tà svizzera di ricerca sul sonno, medi-cina del sonno e cronobiologia del1999.
n1.n1.2000
Maintenance ofWakefullness Test
Sì Indicazione ed esecuzione in centri qua-lificati, secondo le direttive della Socie-tà svizzera di ricerca sul sonno, medi-cina del sonno e cronobiologia del1999.
n1.n1.2000
Actigrafia Sì Indicazione ed esecuzione in centri qua-lificati, secondo le direttive della Socie-tà svizzera di ricerca sul sonno, medi-cina del sonno e cronobiologia del1999.
n1.n1.2000
Test respiratorioall’urea 13C perHelicobacter-pylori-Elimination
Sì Rimunerazione dell’urea 13C secondol’Elenco delle specialità (ES) e dell’ana-lisi secondo l’Elenco delle analisi (EA).
16. 9.1998
2.2 Malattie cardiovascolari, Medicina intensiva
Insufflazione di ossi-geno
No 27.n6.1968
Pressomassaggio se-quenziale peristaltico
Sì 27.n3.1969/n1.n1.1996
Registrazionedell’ECG pertelemetria
Sì Sono da prendere in considerazione,quali indicazioni, soprattutto i disturbidel ritmo e della trasmissione, i disturbidella circolazione sanguigna del mio-cardio (malattie delle coronarie).L’apparecchio può servire anche a sor-vegliare l’efficacia della terapia.
13.n5.1976
Sorveglianza telefo-nica dei pazienti constimolatore cardiaco(Pace-maker)
No 12.n5.1977
Assicurazione contro le malattie
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832.112.31
Provvedimento Rimunera-zione obbli-gatoria
Condizioni Decisionevalidaa partire dal
Riabilitazione dipazienti affetti damalattiecardiovascolari
Sì – Dopo un infarto del miocardio, con osenza PTCA
– dopo bypass-operation– dopo altri interventi sul cuore e sui
grandi vasi– dopo PTCA, in particolare in caso di
precedente inattività o di molteplicifattori di rischio
– malattia cronica e fattori multipli dirischio refrattari alla terapia ma conbuona speranza di vita
– malattia cronica con cattiva funzioneventricolare.
12. 5.1977/ 1. 1.1997/ 1. 1.2000
La terapia può essere praticataambulatoriamente o in un istituto sottodirezione medica, con programmapersonale e infrastrutture corrispondentialle esigenze del 1990 formulate dalGruppo di lavoro per la riabilitazionecardiaca, della Società svizzera dicardiologia.La riabilitazione stazionaria èsegnatamente indicata in caso di:– accresciuto rischio cardiaco– diminuzione della funzione del
miocardio– comorbidità (diabetes mellitus,
COPD, ecc.)La durata del programma diriabilitazione è di 2 a 6 mesi a secondadell’intensità del trattamento richiesto.La durata della riabilitazione stazionariaè di regola di 4 settimane; può essere ri-dotta a 2 o 3 settimane in casi menocomplessi.
Applicazione di undefibrillatore
Sì 31.n8.1989
PTCA mediantepompa-pallone in-traaortale
Sì n1.n1.1997
Rivascolarizzazionetransmiocardica perlaser
No In valutazione n1.n1.2000
2.3 Neurologia, inclusa la terapia del dolore
Massaggi in caso diparalisi consecutivaad affezioni delsistema nervosocentrale
Sì 23.n3.1972
Prestazioni dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie
41
832.112.31
Provvedimento Rimunera-zione obbli-gatoria
Condizioni Decisionevalidaa partire dal
Potenziali evocati vi-suali nell’ambito diesami neurologici spe-ciali
Sì 15.11.1979
Elettrostimolazionedel midollo spinalemediante applicazionedi un sistema di neu-rostimolazione
Sì Terapia di dolori gravi specialmente ditipo di deafferentazione (algoallucinosi),status dopo ernia del disco con aderenzedelle radici e corrispondente perdita disensibilità nei dermatomi, causalgie e inparticolare dolori provocati da fibrosi delplesso dopo irradiazione (carcinoma delseno), se esiste una precisa indicazione ese è stato effettuato un test mediante elet-trodo percutaneo. Il cambiamento delgeneratore d’impulsi è compreso nellaprestazione obbligatoria.
21.n4.1983/n1.n3.1995
Elettrostimolazionedelle strutture cere-brali profonde me-diante applicazione diun sistema di neuro-stimolazione
Sì Terapia di dolori cronici gravi di tipo dideafferentazione d’origine centrale (ad.es. lesioni del midollo spinale e lesionicerebrali, lacerazione intradurale delnervo) se esiste una stretta indicazione ese è stato effettuato un test con elettrodopercutaneo. Il cambiamento del gene-ratore d’impulsi è compreso nella pre-stazione obbligatoria.
n1.n3.1995
Applicazione di unsistema di neurosti-molazione per la tera-pia di turbe motorie
Sì Purché la coagulazione ad alta frequenzanel settore del talamo implichi elevatirischi di complicazioni. Il cambiamentodel generatore d’impulsi è compreso nellaprestazione obbligatoria.
n1.n3.1995
Elettroneurostimo-lazione transcutanea(abbreviazione in te-desco: TENS)
Sì Se il paziente utilizza personalmente lostimolatore TENS, l’assicuratore glirimborsa le spese di noleggio dell’appa-recchio alle seguenti condizioni:
23.n8.1984
– il medico, o su suo ordine, il fisiote-rapista deve aver provato l’efficaciadel TENS sul paziente e averloistruito circa l’uso dello stimolatore;
– il medico di fiducia deve aver con-fermato che l’autoterapia praticatadal paziente è indicata;
– l’indicazione è data segnatamentenei casi seguenti:– dolori derivanti da un neuroma; p.
es. dolori localizzati che possonoinsorgere con pressione nel settoredelle membra amputate(monconi),
Assicurazione contro le malattie
42
832.112.31
Provvedimento Rimunera-zione obbli-gatoria
Condizioni Decisionevalidaa partire dal
– dolori che possono essere provo-cati o accresciuti constimolazione (pressione,estensione o stimolazioneelettrica) di un punto nevralgico:p. es. dolori sotto forma disciatica o le sindromi della spallae del braccio,
– dolori provocati da compressionedei nervi; p. es. dolori irradiantipersistenti dopo operazionedell’ernia del disco o del canalecarpale.
Terapia con baclofenecon applicazione di undosatore di medica-menti
Sì In caso di spasticità resistente alla tera-pia
n1.n1.1996
Terapia intratecale didolori cronici somaticicon applicazione di undosatore di medica-menti
Sì n1.n1.1991
Potenziali evocatimotori come esameneurologico specializ-zato
Sì Diagnostica di malattie neurologiche.L’esaminatore responsabile è titolaredel certificato di capacità risp. dell’atte-stato di formazione complementare inelettroencefalografia o inelettroneuromiografia della Societàsvizzera di neurofisiologia clinica.
1. 1.1999
Resezione curativa difocolai epilettogeni
Sì Indicazioni:– Prova dell’esistenza di un’epilessia
focale.– Gravi menomazioni causate dal-
l’epilessia.– Resistenza alla farmacoterapia.– Investigazioni ed esecuzioni in un
centro per epilettici che disponedella necessaria infrastrutturadiagnostica segnatamente inelettrofisiologia, MRI, PET, inneuropsicologia, di esperienzachirurgoterapeutica e di possibilità diadeguati trattamenti postoperativi.
n1.n1.1996
Prestazioni dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie
43
832.112.31
Provvedimento Rimunera-zione obbli-gatoria
Condizioni Decisionevalidaa partire dal
Chirurgia palliativadell’epilessia me-diante:– commisurotomia– amigdaloippocam-
poectomia selettiva– operazione subap-
piale multipla se-condo Morell-Whisler
– stimolazione delnervo vago
Sì – Se le investigazioni dimostrano chela chirurgia curativa dell’epilessiafocale non è indicata e che un me-todo palliativo permette un migliorcontrollo delle crisi e un migliora-mento della qualità della vita.
– Investigazioni ed esecuzioni in uncentro per epilettici che disponedella necessaria infrastrutturadiagnostica segnatamente inelettrofisiologia, MRI, PET, inneuropsicologia, di esperienzachirurgoterapeutica e di possibilità diadeguati trattamenti postoperativi.
– Tenuta di un registro di valutazione.
n1.n1.1996
Operazione risp. de-compressione al laserdell’ernia discale
No n1.n1.1997
Crineurolisi No Cura dei dolori delle articolazioni inter-vertebrali lombari
n1.n1.1997
Spondilodesi tramitegabbie intersomatiche
Sì, in valu-tazione
– Instabilità degenerativa della colonnavertebrale con ernia discale, recidivadi ernia discale o stenosi per pazienticon sindrome vertebrale o radicolareinvalidante, resistente al trattamentoconservatore, causata da patologiedegenerative e instabili della colonnavertebrale verificate clinicamente eradiologicamente.
– Dopo insuccesso di una spondilodesiposteriore con sistema di viti pedi-colari.
1. 1.1999sino al31.12.2001
2.4 Medicina fisica, Reumatologia
Terapia dell’artrosicon iniezioni intraarti-colari di un lubrifi-cante artificiale
No 25.n3.1971
Terapia dell’artrosicon iniezioni intraarti-colari di teflon o sili-cone come «lubrifi-cante»
No 12.n5.1977
Sinoviortesi Sì 12.n5.1977
Assicurazione contro le malattie
44
832.112.31
Provvedimento Rimunera-zione obbli-gatoria
Condizioni Decisionevalidaa partire dal
2.5 Oncologia
Terapia del cancrocon pompa aperfusione(chemioterapia)
Sì 27.n8.1987
Terapia al laser perchirurgia minimalepalliativa
Sì n1.n1.1993
Perfusione isolatadelle membra conipertermia e Tumor-Necrosis-Factorsalpha
Sì In ospedale universitario 1. 1.1997sino al31.12.2000
Fotochemioterapiaextracorporale
Sì In caso di linfoma T-Zell cutaneo(Sézary-Syndrom)
n1.n1.1997
3 Ginecologia, Ostetricia
Diagnosi agli ultra-suoni in ostetricia eginecologia
Sì È fatto salvo l’articolo 13 lettera b OPreper i controlli agli ultrasuoni in caso digravidanza
23.n3.1972/ 1. 1.1997
Inseminazione artifi-ciale
No In valutazione 22.n3.1973/n1.n1.1997
Sì Inseminazione omologa intrauterina incaso di sterilità cervicale
n1.n1.1997
Fecondazione in vitroper esame della steri-lità
No n1.n4.1994
Fecondazione in vitroe trasferimento d’em-brione (FIVETE)
No 28.n8.1986/n1.n4.1994
Sterilizzazione:– della donna Sì Nell’ambito della cura medica di una
donna in età feconda, la sterilizzazioneè una prestazione obbligatoria, se acausa di uno stato patologico verosi-milmente permanente o di un’anomaliafisica, una gravidanza mette in pericolola vita della paziente o procura undanno probabilmente duraturo alla suasalute e se altri metodi contraccettivinon possono essere presi in considera-zione per motivi medici (in senso lato).
11.12.1980
Prestazioni dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie
45
832.112.31
Provvedimento Rimunera-zione obbli-gatoria
Condizioni Decisionevalidaa partire dal
– del marito Sì Se la sterilizzazione della moglie, di persé rimborsabile, non può essere effet-tuata o non è auspicata dai coniugi,l’assicuratore cui è affiliata la mogliedeve assumere le spese della sterilizza-zione del marito.
N1.n1.1993
Terapia al laser delcancro del collo insitu
Sì n1.n1.1993
Ablazione non chirur-gica dell’endometrio
Sì In caso di menorragie funzionali resi-stenti alla terapia nella premenopausa
n1.n1.1998
4 Pediatria, Psichiatria infantile
Terapia del gioco edella pittura per fan-ciulli
Sì Praticata dal medico o sotto la sua sor-veglianza diretta.
n7.n3.1974
Terapia dell’enuresicon apparecchio av-vertitore
Sì Dai 5 anni compiuti. N1.n1.1993
Elettrostimolazionedella vescica
Sì In caso di disturbi organici della min-zione.
16.n2.1978
Ginnastica di gruppoper fanciulli obesi
No 18.n1.1979
Monitoraggio dellarespirazione; monito-raggio della respira-zione e della fre-quenza cardiaca
Sì In caso di lattanti a rischio, previa pre-scrizione di un medico di un centro re-gionale di diagnosi della morte improv-visa (SIDS).
25.n8.1988/n1.n1.1996
5 Dermatologia
Terapia alla luce nera(PUVA) delle affe-zioni cutanee
Sì 15.11.1979
Fototerapia selettivaagli ultravioletti(abbreviazione in te-desco: SUP)
Sì Sotto la responsabilità e il controllo delmedico.
11.12.1980
Embolizzazione degliemangiomi del viso(radiologia interven-zionale)
Sì A condizione che non risulti più caradel trattamento chirurgico (escissione).
27.n8.1987
Terapia al laser incaso di:
Assicurazione contro le malattie
46
832.112.31
Provvedimento Rimunera-zione obbli-gatoria
Condizioni Decisionevalidaa partire dal
– naevus teleangiec-taticus
Sì n1.n1.1993
– condylomata acu-minata
Sì n1.n1.1993
Terapia climatica alMare Morto
No n1.n1.1997
6 Oftalmologia
Ortottica Sì Se eseguita dal medico o sotto la suasorveglianza diretta.
27.n3.1969
Potenziali evocati vi-suali nell’ambito diesami oftalmologicispeciali
Sì 15.11.1979
Biometria ultrasonicadell’occhio, prima diun’operazione dellacataratta
Sì n8.12.1983
Irradiazione protonicadi melanomi intrao-culari all’Istituto PaulScherrer
Sì 28.n8.1986
Terapia al laser incaso di:– retinopatie diabe-
tiche
Sì n1.n1.1993
– lesioni della retina(inclusa apoplessiaretinica)
Sì n1.n1.1993
– capsulotomia Sì n1.n1.1993– trabeculotomia Sì n1.n1.1993
Terapia mediante ex-cimer-laser per cor-reggere la miopia
No n1.n3.1995
Cheratotomia radiataper correggere la mio-pia
No n1.n3.1995
Chirurgia refrattivaper la cura dell’aniso-metropia
Sì Se l’anisometropia non può essere cor-retta con gli occhiali e se esisteun’intolleranza alle lenti a contatto
n1.n1.1997
Applicazione di lentiper la miopia
No In valutazione n1.n1.2000
Prestazioni dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie
47
832.112.31
Provvedimento Rimunera-zione obbli-gatoria
Condizioni Decisionevalidaa partire dal
7 Otorinolaringoiatria
Logopedia Sì Se eseguita dal medico o sotto la suadirezione e sorveglianza diretta (v. an-che gli art. 10 e 11 OPre).
23.n3.1972
Nebulizzatore a ultra-suoni
Sì n7.n3.1974
Terapia mediante un«orecchio elettronico»secondo il metodoTomatis (detta: audio-psicofonologia)
No 18.n1.1979
Protesi vocale Sì Applicazione in caso di laringectomiatotale o dopo una laringectomia totale.Il cambiamento di una protesi vocaleapplicata è compreso nella prestazioneobbligatoria.
n1.n3.1995
Terapia al laser incaso di:– papillomatosi delle
vie respiratorie
Sì n1.n1.1993
– resezione della lin-gua
Sì n1.n1.1993
Impianto della chioc-ciola per la terapiadella sordità delle dueorecchie con resti udi-tivi inutilizzabili
Sì Per fanciulli affetti da sordità peri epostlinguale e per adulti affetti da sor-dità tardiva.Nei seguenti centri: Hôpital cantonaluniversitaire di Ginevra, Ospedali uni-versitari di Basilea, Berna e Zurigo,Kantonsspital di Lucerna; se viene te-nuto un registro di valutazione.L’allenamento uditivo dispensato nelcentro è parte integrante della terapia.
n1.n4.1994
Impianto di un appa-recchio uditivo me-diante ancoraggio os-seo percutaneo
Sì Indicazioni:– malattie e malformazioni dell’orec-
chio medio e del condotto uditivoesterno che non possono essere cor-rette chirurgicamente;
– unica alternativa a un intervento chi-rurgico a rischio sul solo orecchiofunzionale;
– intolleranza ad apparecchi a trasmis-sione aerea;
– sostituzione di un apparecchio con-venzionale a trasmissione ossea, aseguito dell’insorgenza di turbe, ditenuta o funzionalità insufficienti.
n1.n1.1996
Palatoplastica al laser No n1.n1.1997
Assicurazione contro le malattie
48
832.112.31
Provvedimento Rimunera-zione obbli-gatoria
Condizioni Decisionevalidaa partire dal
Litotripsia del calcolosalivare
Sì In centri specializzati che tengono unregistro di valutazione
1. 1.1997sino al31.12.2000
8 Psichiatria
Terapia della tossico-dipendenza– ambulatoria
– ospedaliera
Sì
Sì
Ammissibile una riduzione delle presta-zioni in caso di colpa grave dell’assicu-rato.
25.n3.1971
Terapia al metadone Sì Le prestazioni per le cure di lunga du-rata a base di metadone per gli eroino-mani sono obbligatoriamente assunte:
31.n8.1989/n1.n1.1997
1. Se viene comprovato che unacura di svezzamento o disintos-sicazione non darà esito posi-tivo. Le seguenti condizioni de-vono di regola essere adempite:
1.1 il paziente ha compiuto almeno18 anni;
1.2 la sua dipendenza dagli oppia-cei dura da almeno un anno;
1.3 secondo perizia medica, la curadi svezzamento o di disintossi-cazione non è indicata al mo-mento.
2. Il medico curante conferma almedico di fiduciadell’assicuratore:
2.1 che le indicazioni sono forniteconformemente alla cifra 1 o ilmotivo per cui si può fareun’eccezione;
Prestazioni dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie
49
832.112.31
Provvedimento Rimunera-zione obbli-gatoria
Condizioni Decisionevalidaa partire dal
2.2 che l’autorizzazione cantonale,necessaria giusta l’articolo 15acapoverso 5 della legge federalesugli stupefacenti del 3 ottobre1951 (RS 812.121) è stata rila-sciata; una copiadell’autorizzazione deve essereconsegnata al medico di fidu-cia;
2.3 che l’esame dell’indicazione ef-fettuato due anni dopo giusti-fica la continuazione della curaal metadone; il medico curantedeve anche pronunciarsi in me-rito alla dose necessaria.
3. La cura è effettuata secondo leraccomandazioni contenute nel3° rapporto sul metadone deldicembre 1995.
Svezzamento ultra-corto dagli oppiati(UROD) sotto seda-zione
Sì – Pazienti monodipendenti dagli op-piati, desiderosi di svezzamento;
– nell’ambito di un trattamento com-pleto di disintossicazione fisica;
– in una istituzione riconosciuta a li-vello cantonale e che partecipa a unostudio multicentrico con protocollocomune e coordinato da un ospedaleuniversitario.
n1.n1.1998sino al31.12.2000
Svezzamento ultra-corto dagli oppiati(UROD) sotto narcosi
No In valutazione 1. 1.1998
Svezzamento ambu-latoriale dagli oppiatisecondo il metodoEndorphine Stimula-ted Clean &Addiction PersonalityEnhancement(ESCAPE)
No 1. 1.1999
Psicoterapia di gruppo Sì Secondo gli articoli 2 e 3 OPre. 25.n3.1971/n1.n1.1996
Terapia di rilassa-mento secondoAjuria-guerra
Sì Nello studio medico o in ospedale sottosorveglianza diretta del medico.
22.n3.1973
Terapia mediante ilgioco e la pittura perfanciulli
Sì Se eseguita dal medico o sotto la suadiretta sorveglianza.
N7.n3.1974
Psicodramma Sì Secondo gli articoli 2 e 3 OPre. 13.n5.1976/n1.n1.1996
Assicurazione contro le malattie
50
832.112.31
Provvedimento Rimunera-zione obbli-gatoria
Condizioni Decisionevalidaa partire dal
Controllo della terapiaper video
No 16.n2.1978
Musicoterapia No 11.12.1980
9 Radiologia
9.1 Radiodiagnostica
Tomografia assialecomputerizzata(scanner)
Sì Esclusi gli esami di routine (Screening) 15.11.1979
Osteodensitometria– mediante assorzio-
metria a doppiaenergia ai raggi X(DEXA)
Sì – In caso d’osteoporosi manifesta edopo frattura ossea da trauma inade-guato.
– In caso di terapia a lungo termine alcortisone o in caso di ipogonadismo.
n1.n3.1995
– In caso di malattie gastrointestinali(sindrome di malassorbimento,morbo di Crohn, colite ulcerosa).
– In caso di iperparatiroidismo prima-rio (se l’indicazione di operare non èchiara).
– In caso di osteogenesis imperfecta.
1. 1.1999
I costi degli esami DEXA sono assuntisolo per l’esecuzione limitata a una re-gione del corpo.Ulteriori esami DEXA sono assunti soloin caso di terapia medicamentosa del-l’osteoporosi e al massimo ogni dueanni.
1. 3.1995
– mediante scanner No n1.n3.1995Osteodensitometriaper la prevenzionedell’osteoporosi me-diante assorziometriaa doppia energia airaggi X (DEXA)
Sì, invaluta-zione
– Esami eseguiti nell’ambito dello stu-dio multicentrico svizzero per la va-lutazione clinica ed economica com-parativa del rischio di frattura osteo-porotica e
– esecuzione in centri che partecipanoallo studio.
– Per questa prestazione, i partnertariffali convengono una tariffavalevole a livello nazionale.
N1.n1.1996sino al31.12.2000
Prestazioni dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie
51
832.112.31
Provvedimento Rimunera-zione obbli-gatoria
Condizioni Decisionevalidaa partire dal
Osteodensitometriaper la prevenzionedell’osteoporosi me-diante TC perifericaquantitativa (pQTC)
Sì, invaluta-zione
– Esami eseguiti nell’ambito dello stu-dio multicentrico svizzero per la va-lutazione clinica ed economica com-parativa del rischio di frattura osteo-porotica e
– esecuzione in centri che partecipanoallo studio.
– Per questa prestazione, i partnertariffali convengono una tariffavalevole a livello nazionale.
1.n1.1996sino al31.12.2000
Ultrasonografia ossea Sì, invaluta-zione
– Esami eseguiti nell’ambito dello stu-dio multicentrico svizzero per la va-lutazione clinica ed economica com-parativa del rischio di frattura osteo-porotica e
– esecuzione in centri che partecipanoallo studio.
– Per questa prestazione, i partnertariffali convengono una tariffavalevole a livello nazionale.
n1.n1.1996sino al31.12.2000
Metodi di analisidell’attività ossea– «Marker»
dell’attività osteo-clastica
Sì, invaluta-zione
– Esami eseguiti nell’ambito dello stu-dio multicentrico svizzero per la va-lutazione clinica ed economica com-parativa del rischio di frattura osteo-porotica e
– esecuzione in centri che partecipanoallo studio.
– Per questa prestazione, i partnertariffali convengono una tariffavalevole a livello nazionale.
n1.n1.1996sino al31.12.2000
– «Marker» dellaformazione ossea
Sì, invaluta-zione
– Esami eseguiti nell’ambito dello stu-dio multicentrico svizzero per la va-lutazione clinica ed economica com-parativa del rischio di frattura osteo-porotica e
– esecuzione in centri che partecipanoallo studio.
– Per questa prestazione, i partnertariffali convengono una tariffavalevole a livello nazionale.
n1.n1.1996sino al31.12.2000
9.2 Altri procedimenti di formazione d’immagini
Risonanza magneticanucleare (MRI)
Sì 1. 1.1999
Assicurazione contro le malattie
52
832.112.31
Provvedimento Rimunera-zione obbli-gatoria
Condizioni Decisionevalidaa partire dal
Tomografia conemissione di positroni
Sì Con PET-Scanner– In caso di epilessia focale resistente
alla terapia.– Come provvedimento preoperatorio
in caso di tumore al cervello.– Come provvedimento preoperatorio
in caso d’intervento chirurgicocomplicato di rivascolarizzazione incaso d’ischemia cerebrale.
– Come provvedimento preoperatorioin caso di trapianto cardiaco.
– Staging di carcinoma polmonare nonmicrocellulare e di melanomamaligno.
In oncologia:– In caso di linfomi maligni: staging,
diagnostica di tumore residuo,diagnostica di recidiva.
– In caso di tumore alle cellulegerminative dell’uomo: staging,tumore residuo dopo terapia.
– In caso di carcinoma colorettale:restaging in caso di recidiva locale,metastasi linfonodali o metastasi adistanza in presenza di fondatosospetto (p. es. aumento di unmarkertumorale); diagnosi didifferenziazione tra cicatrice etumore; tumore residuo dopo terapia.
– In caso di cancro del seno: stagingdei noduli linfatici; diagnosi dimetastasi a distanza per pazienti adalto rischio.
In neurologia:– Investigazione di demenze su
persone d’età inferiore ai 70 anni.In cardiologia:– In caso d’infarto documentato
mediante scintigrafia, ecografia ocoronografia oppure di sospetto di«hibernating myocardium» prima diun intervento (PTCA/CABG) perconfermare o escludere una ischemiain caso di malattie coronariche deitre vasi, documentate dal profiloangiografico, p. es. dopo bypass incaso di anatomia complessa dellecoronarie.
Nei seguenti centri: Hôpital cantonaluniversitaire di Ginevra,Universitätsspital di Zurigo; se vienetenuto un registro di valutazione.
n1.n4.1994
Prestazioni dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie
53
832.112.31
Provvedimento Rimunera-zione obbli-gatoria
Condizioni Decisionevalidaa partire dal
No In caso di utilizzo di una PET-Coincidence-Camera (PET CC)
1. 1.2000
Irradiazione terapeu-tica con pioni
No In valutazione n1.n1.1993
Radiochirurgia Sì Indicazioni: n1.n1.1996– neurinomi del nervo acustico– recidive di adenomi ipofisari o di
craniofaringiomi– adenomi ipofisari o craniofaringiomi
non operabili in modo radicale– malformazioni arteriovenose– meningiomi– in caso di metastasi cerebrali del
volume di 25 ccm al massimo risp.del diametro di 3,5 cm al massimo senon sono presenti oltre tre metastasie se l’affezione primaria è sotto con-trollo (metastasi sistematiche nondimostrabili) in caso di dolori resi-stenti a ogni altra terapia. I fornitoridi prestazioni (Gamma Knife eLINAC) devono tenere un registro divalutazione e compilare i costi.
– in caso di tumori maligni cerebraliprimari del volume di 25 ccm almassimo risp. del diametro di 3,5 cmal massimo se la localizzazione deltumore non permette di operarlo. Ifornitori di prestazioni (GammaKnife e LINAC) devono tenere unregistro di valutazione e compilare icosti.
1. 1.1999sino al31.12.2002
No In valutazione– in caso di turbe funzionali
1. 1.1996
10 Medicina complementare
Agopuntura Sì Praticata da medici la cui formazione inquesta disciplina è riconosciuta dallaFederazione dei medici svizzeri (FMH).
1. 7.1999
Medicina antroposo-fica
Sì, in valu-tazione
Praticata da medici la cui formazione inquesta disciplina è riconosciuta dallaFederazione dei medici svizzeri (FMH).
1. 7.1999sino al30. 6.2005
Medicina cinese Sì, in valu-tazione
Praticata da medici la cui formazione inquesta disciplina è riconosciuta dallaFederazione dei medici svizzeri (FMH).
1. 7.1999sino al30. 6.2005
Omeopatia Sì, in valu-tazione
Praticata da medici la cui formazione inquesta disciplina è riconosciuta dallaFederazione dei medici svizzeri (FMH).
1. 7.1999sino al30. 6.2005
Assicurazione contro le malattie
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832.112.31
Provvedimento Rimunera-zione obbli-gatoria
Condizioni Decisionevalidaa partire dal
Terapia neurale Sì, in valu-tazione
Praticata da medici la cui formazione inquesta disciplina è riconosciuta dallaFederazione dei medici svizzeri (FMH).
1. 7.1999sino al30. 6.2005
Fitoterapia Sì, in valu-tazione
Praticata da medici la cui formazione inquesta disciplina è riconosciuta dallaFederazione dei medici svizzeri (FMH).
1. 7.1999sino al30. 6.2005
Prestazioni dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie
55
832.112.31
Indice alfabetico
AAblazione non chirurgica dell’endometrio (3.)Actigrafia (2.1)Agopuntura (10)Anisometria, chirurgia refrattiva per la cura della a. (6)Antroposofica, medicina a. (10)Artrosi– iniezione intraarticolare di un lubrificante artificiale (1.3) (2.4)– iniezione intraarticolare di teflon o silicone come «lubrificanti» (1.3) (2.4)Autotrasfusione (1.1)
BBiometria ultrasonica dell’occhio (6)
CCalcoli renali, frantumazione di c.r. (1.4)Cancro, terapia del c. con pompa a perfusione (chemioterapia) (2.5)Celluloterapia a base di cellule fresche (2.1)Cheratotomia radiata per correggere la miopia (6)Chiocciola, impianto della c. per la terapia della sordità (7)Chirurgia palliativa dell’epilessia (2.3)Cinese, medicina c. (10)Circolazione– terapia delle affezioni della c. con apparecchi a pressione e aspirazione (2.2)– terapia motoria di riabilitazione in caso di malattie cardiocircolatorie (2.2)Complementare, medicina c. (10)Controllo della terapia per video (9)Crineurolisi (2.3)Cuore– operazione del c. (1.1)– trapianto del c. (1.2)Cuore-polmone (trapianto) (1.2)
DDefibrillatore (applicazione) (2.2)Dialisi peritoneale (2.1)Dolore, terapia del d.– elettroneurostimolazione transcutanea (TENS) (2.3)– elettrostimolazione del midollo spinale mediante applicazione di un sistema di neurostimo-
lazione (2.3)– elettrostimolazione delle strutture cerebrali profonde mediante applicazione di un sistema di
neurostimolazione (2.3)– terapia intratecale di dolori cronici somatici con applicazione di un dosatore di medicamenti
(2.3)– terapia neurale (10)
EElettrocardiogramma (ECG), registrazione per telemetria (2.2)Elettroneuromodulazione dei nervi spinali sacrali mediante apparecchio impiantato per la curadell’incontinenza urinaria (1.4)Elettroneurostimolazione transcutanea (TENS) (2.3)Elettrostimolazione– del midollo spinale mediante applicazione di un sistema di neurostimolazione (2.3)
Assicurazione contro le malattie
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832.112.31
– delle strutture cerebrali profonde mediante applicazione di un sistema di neurostimolazione(2.3)
– della vescica (4)Embolizzazione– degli emangiomi del viso (5)– terapeutica della varicocele testicolare (1.4)Emodialisi («rene artificiale») (2.1)Emodialisi a domicilio (2.1)Endometrio, ablazione non chirurgica (3.)Endoprotesi (1.1)Enuresi, terapia con apparecchio avvertitore (4)Epilessia– Chirurgia palliativa (2.3)– Resezione curativa di focolai epilettogeni (2.3)Erezione, turbe dell’e.– chirurgia di rivascolarizzazione (1.4)– protesi del pene (1.4)Excimer-laser, terapia a e.-l. per correggere la miopia (6)
FFecondazione in vitro (3)Fecondazione in vitro e trasferimento d’embrione (FIVETE) (3)Fegato (trapianto) (1.2)Fitoterapia (10)Fotochemioterapia extracorporale (2.5)Fototerapia selettiva agli ultravioletti (5)
GGinnastica di gruppo per fanciulli obesi (4)Gioco, terapia mediante il g. per fanciulli (4) (8)
IImpianto di lenti per la miopia (6)Impianto di un apparecchio uditivo mediante ancoraggio osseo percutaneo (7)Inseminazione artificiale (3)Insufflazione di ossigeno (2.2)Insulinoterapia con pompa a perfusione continua (2.1)Intratecale, terapia i. con baclofene in caso di spasticità con applicazione di un dosatore di me-dicamenti (2.3)Intratecale, terapia i. di dolori cronici somatici con applicazione di un dosatore di medicamenti(2.3)Irradiazione dei melanomi intraoculari (6)Irradiazione terapeutica con pioni (9.3)Iscador, terapia all’I. (v. Medicina antroposofica)
LLaser, terapia a I.– cancro del collo in situ (3)– capsulotomia (6)– chirurgia palliativa minimale in oncologia (2.5)– condylomata acuminata (5)– ernia discale, operazione risp. decompressione (2.3)– lesioni retiniche (6)– naevus teleagiectaticus (5)– palatoplastica (7)– papillomatosi delle vie respiratorie (7)– prostatatectomia (1.4)
Prestazioni dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie
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– resezione della lingua (7)– retinopatie diabetiche (6)– trabeculotomia (6)– tumori vescicali o del pene (1.4)Laser-excimer (6)LDL-Aferesi (2.1)Litotripsia– dei calcoli biliari (frantumazione dei c.b.) (2.1)– dei calcoli salivari (7)Litotripsia renale extracorporea mediante onde d’urto (frantumazione dei calcoli renali) (1.4)Logopedia (7)
MMaintenance of Wakefullness (2.1)Mammaria, ricostruzione m. operatoria (1.1)Mare Morto, terapia climatica (5)Massaggi in caso di paralisi consecutiva ad affezioni del sistema nervoso centrale (2.3)Medicina antroposofica (10)Medicina cinese (10)Melanomi intraoculari, irradiazione terapeutica protonica di m.i. (6)Melatonina, misura della m. nel siero (2.1)Metadone, terapia al m. (8)Metodi di analisi dell’attività ossea:– «Marker» dell’attività osteoclastica (9.1)– «Marker» della formazione ossea (9.1)Miopia, correzione– mediante cheratotomia radiata (6)– mediante applicazione di lenti (6)– mediante terapia a excimer-laser (6)Monitoraggio della respirazione e della frequenza cardiaca (4)Multiple Slepp Latency Test (2.1)Musicoterapia (8)
NNebulizzatore a ultrasuoni (7)Neurale, terapia n. (10)Neurostimolazione, applicazione di un sistema di n. (2.3)– per l’elettrostimolazione del midollo spinale (2.3)– per l’elettrostimolazione delle strutture cerebrali profonde (2.3)– per la terapia di turbe motorie (2.3)Nutrizione enterica a domicilio (2.1)Nutrizione parentale a domicilio (2.1)
OObesità– terapia chirurgica (1.1)– terapia con anfetamine e loro derivati (2.1)– terapia con diuretici (2.1)– terapia con iniezioni di coriogonadotropina (2.1)– terapia con ormoni tiroidei (2.1)– terapia con palloncino intragastrico (1.1)Omeopatia (10)Orecchio elettronico (metodo Tomatis) (7)Ortopedia, terapia mediante onde d’urto in o. (1.3)Ortottica (6)Ossigenoterapia– insufflazione di ossigeno (2.2)– terapia con ossigeno iperbarico (2.1)
Assicurazione contro le malattie
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Osteodensitometria (9.1)Ozono, terapia con iniezione di o. (2.1)
PPacemaker, sorveglianza telefonica (2.2)Pancreas (trapianto) (1.2)Perfusione isolata delle membra con ipertermia e Tumor-Necrosis-Factors alpha (2.5)Perfusione parenterale di antibiotici con pompa (2.1)Pittura, terapia mediante la p. per fanciulli (4) (8)Plasmaferesi (2.1)Poligrafia (2.1)Polisonnografia (2.1)Polmone (trapianto) (1.2)Portamento, terapia dei difetti di p. (1.3)Potenziali evocati visuali (2.3) (6)Pressomassaggio sequenziale peristaltico (2.2)Prostatatectomia transuretrale mediante laser agli ultrasuoni (1.4)Protesi vocale (7)Protezione delle anche per prevenire le fratture del collo del femore (1.3)Psicodramma (8)Psicoterapia di gruppo (8)Psoriasi– fototerapia selettiva agli ultravioletti (SUP) (5)– terapia alla luce nera (PUVA) (5)PTCA con pompa a pallone intraaortale (2.2)
RRabbia (vaccinazione) (2.1)Radiochirurgia (9.3)Rene (trapianto) (1.2)Resezione curativa di focolai epilettogeni (2.3)Riabilitazione in caso di malattie cardiovascolari (2.2)Rilassamento, terapia di r. secondo Ajuriaguerra (8)Risonanza magnetica nucleare, immagini per r.m.n. (MRI) (9.2)Rivascolarizzazione transmiocardica per laser (2.2)
SScanner (tomografia assiale computerizzata) (9.1)Sfintere artificiale (applicazione) (1.4)Sierocitoterapia (2.1)Sinoviortesi (2.4)Sorveglianza telefonica dei pazienti con stimolatore cardiaco (2.2)Spondilodesi tramite gabbie intersomatiche (2.3)Sterilizzazione– della donna (3)– del marito (3)Stimolatore cardiaco, sorveglianza telefonica (2.2)
TTest respiratorio all’urea 13C (Helicobacter-pylori-Elimination) (2.1)Tomografia assiale computerizzata (Scanner) (9.1)Tomografia con emissione di positroni (9.2)Tossicodipendenza– svezzamento ambulatoriale dagli oppiati secondo il metodo ESCAPE (8)– svezzamento ultracorto dagli oppiati (UROD) (8)– terapia ambulatoria e stazionaria (8)– terapia al metadone (8)
Prestazioni dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie
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TrapiantoTrapianto allogeno di un equivalente di pelle umana vivente a due strati (1.2)– cardiaco (1.2)– con epiderma autologa di coltura (cheratinociti) (1.2)– cuore-polmone (1.2)– del fegato (1.2)– del pancreas (1.2)– del polmone (1.2)– di protogonociti ematopoietici (2.1)– renale (1.2)
UUltrasonografia ossea (9.1)Ultrasuoni, diagnosi agli u.– biometria ultrasonica dell’occhio (7)– diagnosi ultrasonica in ostetricia e ginecologia (3)Uroflowmetria (1.4)
VVaccinazione contro la rabbia (2.1)Video, controllo della terapia per v. (8)Viscosupplementazione (1.3)Viscum-album, terapia al v.-al. (v. Medicina antroposofica)Vocale, protesi v. (7)
Assicurazione contro le malattie
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Allegato 268
(art. 20)
Elenco dei mezzi e degli apparecchi (EMAp)
68 Non pubblicato nella RU, questo all. è applicabile nel suo tenore del 1° gen. 2000(RU 1999 2516).
Prestazioni dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie
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Allegato 369
(art. 28)
Elenco delle analisi
69 Non pubblicato nella RU, questo all. è applicabile nel suo tenore del 1° ott. 2000(RU 2000 2312).
Assicurazione contro le malattie
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Allegato 470
(art. 29)
Elenco dei medicamenti con tariffa
70 Non pubblicato nella RU, questo all. è applicabile nel suo tenore del 1° ago. 1999(RU 1999 2503).