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OPERAZIONI STRAORDINARIE

Le Fusioni

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Sommario • Definizione e finalità della fusione

• Aspetti civilistici

• Aspetti contabili

• Aspetti fiscali

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Definizione e finalita’ della fusione Definizione

Per fusioni societarie si intendono tutte quelle operazioni straordinarie cui

sempre più spesso gli operatori economici fanno ricorso, al fine di realizzare

e rendere più efficiente la loro organizzazione produttiva.

Esse rappresentano una fase importante della vita dell’impresa ed è spesso

associata a delicati momenti di transizione.

La fusione rappresenta la forma di aggregazione aziendale più completa con

l’unificazione sia giuridica che economica dei soggetti che vi partecipano.

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La finalità delle operazioni di fusione

I motivi per cui realizzare questa operazione sono diversi:

Produttivi migliore utilizzo impianti, economie di scala,

integrazione di fai produttive consecutive

Tecnologici acquisizione di brevetti, licenze, conseguimento di

sinergie nella ricerca e progettazione

Logistici ottimizzazione del processo distributivo (trasporto,

magazzinaggio, ecc..)

Commerciali diminuzione della concorrenza (fusione di un

competitor), ampliamento della gama prodotti e delle possibilità in

tema pubblicitario e di commercializzazione

Amministrativi riduzione dei costi amministrativi, possibilità di

compensare eventuali squilibri esistenti nella struttura delle imprese

che procedono alla fusione, miglioramento della posizione di

negoziazione

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Una fusione comporta sempre:

a) Continuità economica delle aziende coinvolte;

b) Assenza di corrispettivo a fronte dell’apporto;

c) Ingresso di soci delle società fuse e incorporate nella compagine

sociale ;

d) Estinzione società fuse o incorporate.

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Aspetti civilistici

1.1. Tipologie ed ambito soggettivo

1.2. I documenti di fusione

1.3. L’iter procedurale

1.4. Procedimenti semplificati

1.5. Procedimenti aggravati

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Riferimenti normativi

Articoli da 2501 a 2505-quater Codice Civile

Varie modifiche legislative a partire dalla riforma Vietti (2004) e

successivi interventi normativi a recepimento Direttive UE (2009 e

2012) volti a semplificare il procedimento.

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1.1. Tipologie ed ambito soggettivo

La classificazione delle tipologie di fusione

• Fusione in senso stretto (o “pura”)

Le società fuse si estinguono

mediante la traslazione dell’intero

patrimonio in capo ad una società di

nuova costituzione.

• Fusione per incorporazione (o “impropria”)

Le società incorporate si estinguono

mediante la traslazione dell’intero

patrimonio in capo ad una società

preesistente.

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1.1. Tipologie ed ambito soggettivo

Legge, giurisprudenza e dottrina

• Previsioni di legge

- Escluse le società in stato di liquidazione che hanno già iniziato la distribuzione

dell’attivo (art. 2501 secondo comma).

- Fino al 2003, escluse le società soggette a procedure concorsuali.

• Elaborazioni giurisprudenziali e sviluppi dottrinali

- Possibili le fusioni “eterogenee” (Consiglio del Notariato di Milano – massima n.

52), in tutti i casi in cui si possano fare trasformazioni eterogenee (Artt. 2500-septies

e 2500-opties).

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1.2. I documenti di fusione

1. Il progetto di fusione (art. 2501-ter)

Documento unico, redatto in forma congiunta, il cui contenuto è richiamato in via

tassativa dal Legislatore (art. 2501-ter)

In termini pubblicitari, deve essere iscritto nei 30 gg. precedenti la delibera nel

Registro Imprese competente oppure pubblicato nel sito internet delle società

partecipanti alla fusione.

E’ comunque previsto:

- la rinuncia unanime dei soci al decorso dei termini (già operante per prassi);

- il dimezzamento del termine ex art. 2505 quater;

- l’assenza di limiti al conguaglio in denaro ex art. 2505 quater;

- la possibile modifica di elementi “non incisivi” tra progetto e delibere.

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Elementi essenziali ed eventuali del progetto di fusione

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1.2. I documenti di fusione

2. La situazione patrimoniale (art. 2501-quater)

Documento redatto dall’Organo amministrativo, con l’osservanza delle norme sul

bilancio di esercizio, che deve riflettere la situazione patrimoniale ed economica di

ciascuna società, al fine di consentire un apprezzamento:

- da parte dei soci, degli elementi alla base del concambio;

- da parte dei terzi, della situazione di gestione (integrità capitale sociale). Temporalmente deve riferirsi ad una data anteriore di non oltre 120 gg. il deposito

del Progetto presso la sede sociale o nel sito internet.

La situazione patrimoniale può essere sostituta dall’ultimo bilancio di esercizio se

questo è stato chiuso non oltre i sei mesi precedenti il predetto deposito (secondo

comma art. 2501-quater).

La situazione patrimoniale, essendo sostanzialmente a tutela degli interessi dei soci

delle società partecipanti alla fusione, non è richiesta se gli stessi (soci) vi rinunciano

all’unanimità.

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1.2. I documenti di fusione

3. La relazione degli amministratori (art. 2501-

quinquies)

Documento redatto da ciascun Organo amministrativo, ai sensi dell’art. 2501-

quinques, che illustra, sotto il profilo giuridico ed economico, il Progetto di fusione

e, in particolare, le modalità di determinazione del rapporto di cambio.

Non è richiesta nella fusione per incorporazione di società interamente controllata,

mancando un concambio di partecipazioni e quindi una posizione dei soci da

tutelare.

Anche la relazione degli amministratori, essendo redatta nell’interesse dei soci, non

è richiesta se gli stessi vi rinunciano all’unanimità.

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1.2. I documenti di fusione

4. La relazione degli esperti (art. 2501-sexies)

Ai sensi dell’art. 2501-sexies uno o più esperti per ciascuna società devono redigere

una relazione sulla congruità del rapporto di cambio delle azioni o delle quote, che

indichi:

• a) il metodo o i metodi seguiti per la determinazione del rapporto di cambio

proposto e i valori risultanti dall'applicazione di ciascuno di essi;

• b) le eventuali difficoltà di valutazione.

La relazione deve contenere, inoltre, un parere sull'adeguatezza del metodo o dei

metodi seguiti per la determinazione del rapporto di cambio e sull'importanza

relativa attribuita a ciascuno di essi nella determinazione del valore adottato.

Relativamente alla nomina degli esperti, dal 2004 la competenza del Tribunale

permane solo laddove la società incorporante o risultante abbia il CS diviso in

azioni, o dove vi sia una richiesta di esperti comuni (non vale per S.r.l. secondo la

massima n. 28 del Notariato).

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1.2. I documenti di fusione

4. La relazione degli esperti

La relazione degli esperti non è richiesta in caso di:

- fusione per incorporazione di società posseduta al 100% (art. 2505)

- fusione per incorporazione di società posseduta al 90% (previo riconoscimento di

opzione alla vendita all’incorporante del 10%, art. 2505-bis);

- rinuncia unanime dei soci (art. 2501-sexies ottavo comma). Per consolidato orientamento giurisprudenziale e dalla prassi notarile non è altresì

necessario, tra l’altro:

-nell’incorporazione inversa a quella di cui sopra;

-nella fusione tra società possedute dallo stesso socio, o dai medesimi soci, nelle

medesime percentuali; - nell’incorporazione “a catena” (A B C).

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1.2. I documenti di fusione

4. La relazione degli esperti

In tema di fusioni “eterogenee”, la riforma sancisce l’obbligo di stesura di una

relazione ex art. 2500-ter, e quindi 2343 e 2465 c.c., da parte dell’esperto

nominato per il concambio.

Tale obbligo permane, per orientamento di prassi, anche nella fusioni tra

società di capitali laddove l’aumento o il nuovo Capitale Sociale sia superiore

ai valori contabili dei beni apportati (Tribunale Milano 1989).

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1.3. L’iter procedurale

1. Il deposito (art. 2501-septies)

- Il progetto di fusione deve essere iscritto da ciascuna società nel Registro delle

Imprese competente, nel termine minimo di 30 gg. prima della data fissata per

la delibera in ordine alla fusione, salvo deroga unanime da parte dei soci.

- Il progetto nonché tutte le relazioni degli amministratori, le relazioni degli

esperti, le situazioni patrimoniali e gli ultimi tre bilanci devono essere e rimanere

depositati presso ciascuna sede sociale nel termine di 30 gg. prima della data

fissata per la delibera, salvo deroga unanime.

NB – E’ previsto il dimezzamento dei termini se non vi sono società con capitale

rappresentato da azioni (art. 2505 quater c.c.).

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1.3. L’iter procedurale

2. La decisione di fusione (art. 2502)

La fusione è decisa da ciscuna delle società che vi partecipano mediante approvazione del relativo Progetto:

→ per le società di capitali: secondo le norme previste per le modifiche dello Statuto, e

quindi dall’assemblea straordinaria per le S.p.a. / assemblea dei soci per le S.r.l. (fatta

salva per le S.r.l. la facoltà di recesso per il socio dissenziente);

→ per le società di persone: maggioranza dei soci secondo la parte attribuita negli

utili, e fatta salva, in ogni caso, la facoltà esplicita di recesso per il socio dissenziente.

La decisione in ordine alla fusione può essere rimessa agli Organi amministrativi nel

caso di incorporazione di società posseduta al 100% (art. 2505) o al 90% (art. 2505

bis), purchè previsto nello statuto sociale.

Il comma 2 dell'art. 2502 c.c. prevede la possibilità di eventuali modifiche del

progetto decise in sede deliberativa, ammettendone la liceità nella misura in cui le

stesse non siano in grado di ledere interessi di soci o di terzi.

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1.3. L’iter procedurale

3. La tutela dei creditori (art. 2503) Ai sensi dell’art. 2503 c.c. i creditori anteriori all’iscrizione del progetto possono fare

opposizione alla decisione entro 60 gg. dall’ultima delle sue iscrizioni (con

dimezzamento dei termini se non vi sono società con capitale in azioni).

Il Tribunale, se ritiene infondato il pericolo di pregiudizio o se la società ha

prestato idonea garanzia, può disporre che la fusione abbia comunque luogo (rinvio

all’art. 2445 ultimo comma).

Il termine dei 60 giorni può essere evitato o anticipato se:

a) i creditori sono stati pienamente soddisfatti;

b) i creditori hanno dato il loro esplicito consenso;

c) la società ha depositato la somma necessaria presso una banca;

d) la relazione di cui all’art. 2051-sexies è stata redatta, per tutte le società

partecipanti alla fusione, da un’unica società di revisione che asseveri, sotto la

propria responsabilità, che la situazione patrimoniale e finanziaria delle società

partecipanti alla fusione è tale da non rendere necessaria alcuna prestazione di

garanzie.

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1.3. L’iter procedurale

3. La tutela dei creditori

L’art. 2504 bis c.c. dispone espressamente che la fusione attuata mediante

costituzione di una nuova società di capitali o mediante incorporazione in una

società di capitali non libera i soci a responsabilità illimitata dalla responsabilità

per le obbligazioni delle rispettive società anteriori all’ultima delle iscrizioni

prescritte dalla legge, se non risulta il consenso espresso dei creditori; ipotesi

applicabile alla fusione in cui partecipano società di persone.

In tema di obbligazioni, esiste una norma specifica, ovvero l’art. 2503-bis, c.c.:

- opposizione possibile per gli obbligazionisti salvo il caso in cui assemblea

obbligazionisti approva progetto di fusione

- Facoltà di conversione per i portatori di obbligazioni convertibili (90 gg) e

comunque mantenimento di diritti equivalenti per i non convertitori

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1.3. L’iter procedurale

4. Comunicazioni sindacali

A seguito di operazioni di fusione, è altresì necessario regolare i rapporti di lavoro

pendenti con il personale impiegato dalle società partecipanti all'operazione.

A tal fine, troverà applicazione l'art. 2112 cod. civ., dettato in tema di trasferimento

di azienda, secondo cui in caso di trasferimento d'azienda, il rapporto di lavoro

continua con il cessionario ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano.

Inoltre, ai sensi dell'art. 47 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, quando si intende

effettuare un trasferimento d'azienda in cui sono impiegati più di 15 lavoratori le

società partecipanti all'operazione devono darne comunicazione per iscritto, 25

giorni prima che sia perfezionato l'atto da cui il trasferimento o che sia raggiunta

l'intesa vincolante tra le parti, alle rispettive rappresentanze sindacali (o RSA)

costituite nell'unità produttiva interessata, nonché alle rispettive associazioni di

categoria.

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1.3. L’iter procedurale

5. L’atto di fusione

Contratto stipulato innanzi al notaio, previo decorso dei termini stabiliti per la

tutela dei creditori da parte degli amministratori delegati → si chiude l’iter

procedimentale.

L’atto deve essere “depositato in ogni caso per l’iscrizione, a cura del notaio o

degli amministratori della società risultante dalla fusione o di quella incorporante,

entro trenta giorni, nell’ufficio del registro delle imprese dei luoghi ove è posta la

sede delle società partecipanti alla fusione, di quella che ne risulta o della

società incorporante”, e nell’ordine per cui “il deposito relativo alla società

risultante dalla fusione o di quella incorporante non può precedere quelli relativi

alle altre società partecipanti alla fusione”.

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1.3. L’iter procedurale

6. Gli effetti della fusione

Con l’ultima delle iscrizioni, la società risultante o incorporante succede negli

obblighi e nei diritti delle società estinte.

- Nella fusione per incorporazione è possibile operare una postdatazione con

riferimento a tutti gli effetti.

- Limitatamente agli “effetti contabili” (imputazione delle operazioni delle società

scomparse) e alla “partecipazione agli utili delle partecipazioni assegnate a

concambio”, è altresì possibile operare una retrodatazione, con un riconoscimento

fiscale ai sensi dell’art. 172, comma 9 d e l T.U.I.R. (anche nella fusione pura e

quindi se le operazioni furono effettuate in un periodo in cui il soggetto

risultante ancora non esisteva).

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1.3. L’iter procedurale

Riepilogo

Approvazione progetto di fusione, situazione patrimoniale e relazione amm.ri

Deposito presso la sede sociale (30gg. prima di quello delle delibere di fusione)

Deposito ed iscrizione nel registro delle imprese del progetto

Assemblee delle società partecipanti per le decisioni in ordine alla fusione (30gg.

dall’iscrizione del progetto nel registro delle imprese)

Deposito ed iscrizione nel registro delle imprese delle delibere di fusione

Termine per consentire l’opposizione dei creditori (60gg. dalla data di iscrizione delle

delibere)

Stipula atto di fusione

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1.4. Procedimenti semplificati

Incorporazione di società interamente posseduta (art. 2505 c.c.):

- il Progetto di fusione è semplificato (es. no rapporto cambio)

- non è necessaria la relazione degli amministratori

- non è necessaria la relazione degli esperti

- può essere deliberata dal CDA

Incorporazione di società posseduta al 90% (art. 2505-bis c.c.):

- non è necessaria la relazione degli amministratori

- non è necessaria la relazione degli esperti

- può essere deliberata dal CDA

Fusioni non coinvolgenti S.p.A./S.a.p.a (art. 2505- quater c.c.) Tutti i termini di cui algi artt. 2501-ter 2501-septies e 2503 sono ridotti alla

metà.

N.B. La partecipazione al 100% o al 90% deve verificarsi al momento

dell’atto di fusione.

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1.5. Procedimenti aggravati

Fusione a seguito di acquisizione con indebitamento (LBO) (art.

2501-bis):

- Progetto fusione aggravato (indicazione risorse finanziarie)

- Relazione amministratori aggravata (piano economico)

- Relazione esperti più dettagliata

- Relazione società di revisione

Fusione cui partecipi una quotata:

Adempimenti aggiuntivi (di informativa a Consob e mercato) previsti dal TUF

(d.lgs n. 58/98)

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1.5. Procedimenti aggravati

art 2501-bis C.c.:

Fusione a seguito di acquisizione con indebitamento

(Merger leveraged buy out)

Banca

finanziamenti

garanzie

NewCo

Target

100%

acquisto

azioni e

fusione

Ripianamento del debito

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2. Aspetti contabili

2.1. I bilanci di fusione

2.2. Il rapporto di concambio

2.3. Le differenze di fusione

2.4. Le scritture contabili

2.5. La fusione “inversa”

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2.1. I bilanci di fusione

I quattro (possibili) bilanci

1) La situazione patrimoniale di ciascuna società

Sostituibile dal bilancio di esercizio (se progetto di fusione depositato entro 30/6), è

redatta secondo criteri di valutazione ordinari e funge da base per la stesura del

bilancio di valutazione. Per prassi, per situazione patrimoniale si intende bilancio

completo di Nota Integrativa.

2) Bilancio di valutazione del singolo complesso

Improntato a criteri di valutazione straordinari, è funzionale alla determinazione del

valore economico (VE) del complesso aziendale e quindi del rapporto di concambio.

Non serve nelle operazioni dove non c’è concambio.

3) Il bilancio di chiusura delle società fuse

E’ necessario, in ossequio al disposto fiscale, laddove l’operazione non sia retrodata e

quindi si origini un autonomo periodo d’imposta.

4) Il bilancio di apertura della società risultante

Bilancio di consolidamento delle poste contabili alla data di effetto della fusione.

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2.2. Il rapporto di concambio

Definizione La fusione è un’operazione di “sviluppo esterno”, attuata utilizzando come

contropartita non il denaro, come nella mera acquisizione, quanto le partecipazioni al

capitale della società nuova o incorporante. Queste sono assegnate in sostituzione delle

partecipazioni afferenti le società scomparse sulla base del predetto rapporto di

concambio, la cui corretta determinazione appare pertanto obiettivo primario al fine

di garantire il pieno rispetto delle posizioni patrimoniali.

Il rapporto di concambio (RDC) esprime il numero di partecipazioni nella società

risultante o incorporante da assegnare ai soci delle società fuse in corrispondenza di

un quantitativo minimo delle azioni da annullare ed è calcolato previa valutazione dei

complessi aziendali interessati.

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2.2. Il rapporto di concambio

Il RDC nella fusione

Il RDC è frutto della considerazione secondo cui, fissato liberamente, nel rispetto dei

limiti civilistici, un certo capitale “nominale” della Newco o incorporante, la

partecipazione allo stesso da parte delle singole società dovrà essere proporzionale

alla quota di Capitale Economico apportata da ciascuna all'aggregato.

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2.2. Il rapporto di concambio

Il RDC è poi determinato rapportando il numero di azioni (o quote) che esprime

la quota di capitale di spettanza della specifica compagine sociale, così

determinata, al numero di azioni (o quote) in cui è diviso il relativo capitale

sociale.

Il rapporto di cambio esprime quindi il numero di azioni (o quote) del capitale sociale

che vanno attribuite a ciascuna compagine sociale (delle società fuse o

dell’incorporante/incorporata) sulla base del valore economico effettivo delle società

partecipanti alla fusione.

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CS Alpha W Alpha W a Wb

100 1.000 500 500

CS Beta W Beta W c W d

100 500 250 250

% W

33,3% 500

33,3% 500

16,7% 250

16,7% 250

100,0% 1.500

2.2. Il rapporto di concambio

Il RDC nella fusione “pura”: esemplificazione 1) Quote di capitale sociale (CS) di spettanza delle due compagini sociali

Società Alpha: socio A 50% - socio B 50%

W Alpha = valore economico effettivo società Alpha

Società Beta: socio C 50% - socio D 50%

W Beta = valore economico effettivo società Beta

Fissato liberamente a 60 il CS della Newco, la quota X a servizio dei soci di Alpha è data dalla

proporzione "CS di Newco : W di Newco = X : W di Alpha" .

60 : 1.500 = X : 1.000 X = 40

La quota Y a servizio dei soci di Beta è ottenuta per mera sottrazione = 60 - X = 20

2) RDC e assetto della Newco

Ipotizzando un VN delle singole azioni pari a 1, i RDC e le posizioni patrimoniali finali dei singoli

possono essere così sintetizzate:

RDC Alpha = 40 / 100 = 2/ 5 RDC Beta = 20 / 100 = 1 / 5

Socio A : 20 azioni Newco in luogo di 50 Alpha

Socio B: 20 azioni Newco in luogo di 50 Alpha

Socio C: 10 azioni Newco in luogo di 50 Beta

Socio D: 10 azioni Newco in luogo di 50 Beta

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2.2. Il rapporto di concambio

Il RDC: aspetti operativi

Le formule devono essere sempre ponderate per considerare l'eventuale diverso

VN delle azioni da annullare rispetto a quello delle azioni da assegnare (nella

fusione per incorporazione, non nella pura).

Un aspetto ricorrente della fusione è la produzione in capo ai singoli soci della

società fusa di un numero frazionario di azioni. E’ spesso risolto a mezzo processi di

arrotondamento, con conguagli in denaro.

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2.3. Le differenze di fusione

Le differenze di concambio e di annullamento • Le differenze di concambio

La loro emersione prescinde dal tipo di fusione attuata, giacché trattasi nella

fattispecie della differenza positiva o negativa eventualmente riscontrata tra

l'aumento di capitale, operato sulla base del concambio, e il patrimonio netto della

società fusa assunto come parametro. Esse rappresentano quindi il rapporto esistente

tra il valore economico della società risultante ed il valore nominale delle nuove

partecipazioni attribuite ai suoi nuovi soci.

• Le differenze di annullamento

Le differenze di annullamento nascono unicamente nelle fusioni per incorporazione di

società partecipate, e derivano dalla differenza tra il costo di iscrizione della

partecipazione a bilancio e la corrispondente frazione di patrimonio netto acquisita.

A differenza delle prime, quindi, le stesse sono strettamente attinenti alla sola sfera

economico-patrimoniale della società incorporante.

N.B. Spesso capita di trovarsi di fronte a differenze sia di concambio che di

annullamento nell’ambito della stessa operazione quando la incorporante possiede

una partecipazione della incorporata inferiore al 100%.

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2.3. Le differenze di fusione

RILEVAZIONI CONTABILI

Da un punto di vista contabile le differenze di fusione rappresentano poste di pareggio

che vengono generate dal consolidamento dei valori contabili provenienti dal patrimonio

trasferito in capo alla società incorporante.

Si potrà quindi avere:

- disavanzo da concambio: quando l’aumento di capitale sociale deliberato

dall’incorporante è superiore alla corrispondente quota di patrimonio netto trasferito;

- disavanzo da annullamento: quando il valore contabile della partecipazione

nell’incorporata è superiore alla corrispondente quota di patrimonio netto trasferito;

- avanzo da concambio: quando l’aumento di capitale sociale deliberato

dall’incorporante è inferiore alla corrispondente quota di patrimonio netto trasferito;

- avanzo da annullamento: quando il valore contabile della partecipazione

dell’incorporata è inferiore alla corrispondente quota di patrimonio netto trasferito.

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2.3. Le differenze di fusione

Fusione per incorporazione: esempio

Prendiamo in esame un caso in cui l’incorporante detiene una partecipazione

dell’incorporata non totalitaria, occorre quindi rilevare sia la differenza da concambio che

la differenza da annullamento. Tali differenze non possono essere compensate nella

contabilità della incorporante.

Società A - incorporante

ATTIVO PASSIVO

Attività 1.600 Patrimonio netto 1.200 CS 1.000 Riserve 200

Azioni (40%) di B 600 Passività 1.000 WA 3.000

Tot. 2.200 Tot. 2.200 Nr azioni CS 100 azioni da 10€

Società B - incorporata

ATTIVO PASSIVO

Attività 1.600 Patrimonio netto 1.200 CS 1.000 Riserve 200

Passività 400 WB 1.600

Tot. 1.600 Tot. 1.600 Nr azioni CS 200 azioni da 5€

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2.3. Le differenze di fusione

Fusione per incorporazione: esempio (segue)

a) Rapporto di cambio

Wa + Wb (terzi) = 3.000 + 960 (1.600 x 60%) = 3.960

Soci società A: 3.000 / 3.960 = 0,7576

Soci società B: 960 / 3.960 = 0,2424

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2.3. Le differenze di fusione

Fusione per incorporazione: esempio (segue)

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2.3. Le differenze di fusione

Fusione per incorporazione: esempio (fine)

• Scritture incorporante

1) acquisisce saldi contabili di B

2) Rileva disavanzo annullamento e avanzo da

concambio

• Società A post fusione

1) Il Capitale Sociale aumenta da 1.000 a 1.320

2) Il disavanzo potrà essere imputato ad

incremento di attività di B

3) L’avanzo ha natura di riserva del PN

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2.3. Le differenze di fusione

Gli aspetti qualitativi

Le differenze di fusione possono avere natura estremamente diversa tra loro,

risentendo di una serie di variabili che ne condizionano il trattamento contabile.

Particolare attenzione deve essere quindi riservata ad un'indagine delle ragioni

sottostanti la loro creazione, al di fuori di condizionamenti fiscali che possano arrivare a

modificare il giudizio maturato.

Infatti, in ogni caso, vi è sempre la possibilità di allineare i valori fiscali a quelli civilistici,

versando un’imposta sostitutiva per ottenere il riconoscimento fiscale dei maggiori valori

iscritti in bilancio a seguito di tali operazioni.

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Differenze di concambio

- Disavanzo di concambio: l 'aumento di CS è > del PN acquisito, tre opzioni:

1 Iscrizione nell'attivo del disavanzo, con sua ripartizione tra i beni ricevuti e/o con evidenziazione

di un avviamento autonomo

2 Riduzione del patrimonio netto a storno del disavanzo

3 Rilevazione di una componente negativa (perdita di fusione) a Conto Economico

- Avanzo di concambio: l'aumento di CS è < del PN acquisito

1 Iscrizione di una posta patrimoniale assimilabile alla riserva sovrapprezzo

2 Rettifica dei beni a bilancio (riduzione attività - incremento passività) - cattivo affare

3 Rilevazione di una componente positiva a Conto Economico – buon affare

Differenze di annullamento

- Disavanzo di annullamento: il costo di iscrizione della partecipazione è > del PN corrispondente acquisito

1 Iscrizione nell'attivo, con ripartizione tra i beni o con evidenziazione di un avviamento autonomo

2 Riduzione del patrimonio nett o a storno del disavanzo

3 Rilevazione di una componente negativa (perdita di fusione) a Conto Economico

- Avanzo di annullamento: il costo di i s crizione della partecipazione è < del PN corrispondente acquisito

1 Iscrizione di una posta patrimoniale assimilabile alla riserva sovrapprezzo

2 Rettifica dei beni a bilancio (riduzione attività - incremento passività) – cattivo affare

3 Rilevazione di una componente positiva a Conto Economico – buon affare

2.4. Le differenze di fusione

Gli aspetti qualitativi: un quadro “teorico” di sintesi

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2.5. La fusione “inversa”

Le motivazioni

Le ragioni che possono guidare le parti a porre in essere una fusione inversa

(controllata incorpora controllante), in luogo di una "normale" fusione (controllante

incorpora controllata) possono essere ricondotte ad almeno tre ordini di fattori:

1. il maggior grado di operatività della società partecipata rispetto alla

partecipante, che renderebbe assai gravosi adempimenti pratici quali le

comunicazioni a clienti e fornitori, il subentro nelle posizioni contrattuali o le

trascrizioni nei pubblici registri;

2. l'esistenza di posizioni soggettive in capo alla incorporante (società partecipata)

non trasmissibili di per sé alla società madre, come ad esempio particolari forme di

licenze o autorizzazioni;

3. il posizionamento sul mercato della società figlia e quindi la necessità di

conservarne la ditta.

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2.5. La fusione “inversa”

Esempio

Società A – incorporata

ATTIVO PASSIVO

Attività 700 Capitale netto 400 CS 400

Azioni (100%) di B 600 Passività 900 WA irrilevante

Tot. 1.300 Tot. 1.300 Nr azioni CS 400 azioni da 1€

Società B - incorporante

ATTIVO PASSIVO

Attività 400 Capitale netto 300 CS 300

Passività 100 WB irrilevante

Tot. 400 Tot. 400 Nr azioni CS 300 azioni da 1€

1) La società B (controllata) incorporante iscrive l’attivo, il passivo dell’incorporata e il corrispondente patrimonio netto

contabile

Società B + Società A

ATTIVO PASSIVO

Attività (B) 400 Capitale netto A 400

Attività (A) 700 Capitale netto B 300

Azioni proprie (B) 600 Passività A 900

Passività B 100

Tot. 1.700 Tot. 1.700

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2.5. La fusione “inversa”

Esempio (segue)

2) Elide la partecipazione in sé medesima e il patrimonio netto contabile dell’incorporata

Società B dopo la fusione

ATTIVO PASSIVO

Attività (B) 400 Capitale netto A

Attività (A) 700 Capitale netto B 300

Disavanzo da annullamento 200 Passività A 900

Passività B 100

Tot. 1.300 Tot. 1.300

3) Allinea il proprio capitale sociale al patrimonio netto contabile ante fusione dell’incorporata (OIC 4)

Società B dopo la fusione

ATTIVO PASSIVO

Attività (B) 400 Capitale netto A -

Attività (A) 700 Capitale netto B 400

Disavanzo da annullamento 300 Passività A 900

Passività B 100

Tot. 1.400 Tot. 1.400

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3. Aspetti fiscali

1. Il principio di neutralità

2. I fondi in sospensione

3. Le perdite

4. La retrodatazione

5. L’elusione

6. Imposte indirette

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1. Il principio di neutralità

Regola generale

La fusione è “neutrale”, ossia non suscettibile di generare componenti positivi o

negativi di reddito né in capo alla società incorporante o risultante dall’operazione,

né in capo ai soci della o delle società fuse.

Le disposizioni che recano la disciplina fiscale della fusione con riferimento a tale

ambito sono i primi 3 commi dell’art. 172 del D.P.R. n. 917/86 ed in particolare:

1. il comma 1, che stabilisce che la fusione non dà luogo a realizzo né a distribuzione di plusvalenze e

minusvalenze dei beni della fusa, comprese quelle relative a rimanenze ed avviamento;

2. il comma 2, che stabilisce che nella determinazione del reddito della società incorporante o risultante

dalla fusione non si tiene conto dell’avanzo o del disavanzo conseguenti al cambio delle azioni o quote, né

di quelle conseguenti all’annullamento di azioni. Ancora, che delle plusvalenze iscritte in bilancio a seguito

dell’imputazione del disavanzo non si tiene conto ai fini fiscali, fermo restando l’obbligo di presentare un pros-

petto di riconciliazione nella dichiarazione dei redditi; 3. il comma 3 che stabilisce la neutralità del concambio per i soci delle società fuse.

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1. Il principio di neutralità

Deroga (Affrancamento disavanzi di fusione) In virtù del richiamo all’art. 176, comma 2-ter, del TUIR (conferimenti di azienda)

contenuto all’art. 172, comma 10-bis, il legislatore ha previsto, anche nell’ambito delle

operazioni di fusione, la facoltà di optare per il riallineamento dei valori fiscali a quelli

civili mediante l’assolvimento di un’imposta sostitutiva;

I maggiori valori assoggettati ad imposizione sostitutiva (dal 12% al 16%) si considerano

riconosciuti ai fini dell’ammortamento a partire dal periodo d’imposta in cui è

esercitata l’opzione;

In caso di realizzo dei beni affrancati anteriormente al quarto periodo d’imposta

successivo a quello in cui è stata esercitata l’opzione, il costo fiscale è ridotto dei

maggiori valori assoggettati ad imposta sostitutiva; inoltre, non si tiene conto

dell’eventuale maggiore ammortamento dedotto e l’imposta sostitutiva versata è

scomputata dall’IRES.

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2. I fondi in sospensione

Art. 172, co. 5, del TUIR • Riserve in sospensione (radicale) di imposta iscritte nell’ultimo bilancio: tassate in capo al

soggetto incorporante se e nella misura in cui esse non siano ricostituite nel suo bilancio

utilizzando prioritariamente l’eventuale avanzo di fusione. In una situazione di mancanza di

riserve libere e/o avanzo insufficiente, la riserva in sospensione d’imposta radicale può essere

ricostituita vincolando in tutto o in parte il capitale sociale dell’incorporante senza che ne sia

data separata evidenza nelle poste del PN (è richiesta una specifica menzione nella NI – Cfr.

Agenzia delle Entrate, Risoluzione n. 131/E del 18.9.2001). Ad esempio Riserve da

ammortamenti anticipati o da Condono L. 413/91;

• Riserve in sospensione (moderata) di imposta iscritte nell’ultimo bilancio: tassabili solo in caso

di distribuzione, concorrono a formare il reddito del soggetto incorporante qualora (i) a seguito

della fusione emerga un avanzo di fusione o un aumento di capitale per un ammontare superiore

al capitale complessivo delle società partecipanti di pertinenza di terzi e da concambiare; e (ii) la

società distribuisca l’avanzo o parte del capitale ai soci. Le riserve in sospensione attenuata

imputate al capitale della società incorporata anteriormente alla fusione si intendono trasferite al

capitale del soggetto incorporante e concorrono a formare il reddito in caso di riduzione del

capitale. Ad esempio riserve da rivalutazione monetaria.

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3. Le perdite

Art. 172, co. 7, del TUIR

Dalla data di efficacia della fusione, subentro del soggetto incorporante negli obblighi

e nei diritti di quello incorporato relativi alle imposte sui redditi. Posizioni soggettive

escluse da tale regola:

• Perdite fiscali pregresse dell’incorporata e dell’incorporante: utilizzabili dal

soggetto incorporante nel limite dei rispettivi PN risultanti dall’ultimo bilancio

ovvero, se inferiore, dalla situazione patrimoniale di cui all’art. 2501-quater, del

c.c. (senza tener conto dei conferimenti/versamenti fatti nei 24 mesi antecedenti

la data di riferimento del bilancio ovvero della situazione patrimoniale di

fusione) e a condizione che dal CE della società le cui perdite sono riportabili,

relativo all’esercizio precedente a quello in cui la fusione è stata deliberata,

risulti un ammontare dei ricavi e proventi dell’attività caratteristica e delle spese

per lavoro subordinato e relativi contributi superiore al 40% di quello risultante

dalla media dei due esercizi anteriori. (art. 172, settimo comma, del TUIR).

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• Interessi passivi indeducibili riportabili ex art. 96, quarto comma, del TUIR: le

limitazioni previste dall’art. 172, settimo comma, si applicano anche nei

confronti delle eccedenze di interessi passivi indeducibili delle incorporate

utilizzabili dall’incorporante.

N.B. Possibilità di disapplicare tale norma mediante la presentazione di un’istanza di

interpello ai sensi dell’articolo 11, comma 2, della L. 212/2000 recante lo Statuto dei

diritti del Contribuente.

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4. La retrodatazione

Retrodatazione contabile e fiscale

La fusione ha effetto dalla data di esecuzione dell’ultima delle iscrizioni previste

per l'atto di fusione. Tuttavia, ai fini contabili e fiscali, gli effetti possono essere

retrodatati ad una data non anteriore a quella in cui si è chiuso l'ultimo esercizio

di ciascuna delle società fuse o incorporate o a quella, se più prossima, in cui si è

chiuso l'ultimo esercizio della società incorporante.

Osservazioni

- Nulla osta a che in presenza di società fuse con esercizi, e quindi periodi d'imposta,

con date di chiusura diverse, si indichino due, o più, diverse retrodatazioni.

- E’ possibile retrodatare gli effetti contabili e fiscali anche in presenza di una fusione

perfetta.

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- Per operazioni di fusioni "eterogenee", ovverosia operazioni tra società di capitali

e società di persone la retrodatazione fiscale degli effetti non è consentita ( Ris. Min.

22/E del 2009); In tal caso va presentata dichiarazione fiscale autonoma.

- Elisione poste contabili intercompany solo nel caso di retrodatazione.

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5. L’elusione

L’art. 10-bis della Legge 212/2000

Dal 2 settembre 2015 i termini elusione (prima contrastata con l’articolo 37-bis DPR

n. 600/1973) ed abuso (prima contrastato mediante il ricorso a principi comunitari

e costituzionali di cui all’articolo 53 Costituzione) siano stati unificati e codificati dal

nuovo articolo 10-bis dello Statuto del Contribuente (Legge n. 212/2000), rubricato

“Disciplina dell’abuso del diritto o elusione fiscale”.

L’istituto della fusione non può mai essere di per sé considerato elusivo.

L’eventuale giudizio negativo prodotto dal Ministero, infatti, dovrà trarre origine dal

contesto operativo in cui la specifica fusione è stata implementata, alla luce di tutti i

fatti, gli atti e negozi che, seppur non direttamente collegati all’operazione di

fusione, sono stati compiuti prima, contestualmente e dopo dal contribuente.

In questo quadro, elemento discriminante sarà spesso la capacità di quest’ultimo di

addurre valide ragioni economiche a sostegno di quanto già concretamente

operato. Come statuito dalla Corte di Giustizia, infatti, la dimostrazione della

rispondenza della fattispecie ad una precisa logica di riorganizzazione e di

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ristrutturazione delle attività svolte dalle società partecipanti alla fusione, è da

considerarsi di per sé dato sufficientemente pregante da impedire qualsiasi

censura da parte delle Autorità fiscali.

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6. Imposte indirette

Le imposte indirette nella fusione

o IVA

� Operazione esclusa dal campo di applicazione dell’IVA ex art. 2, comma 3, lett.

f), del D.P.R. n. 633/1972.

o Imposta di registro

� Imposta di registro in misura fissa (€ 200) ex art. 4, n. 1, lett. b), della Tariffa,

Parte Prima, del D.P.R. n. 131/1986 (TUR).

o Imposte ipotecarie e catastali

� Imposte ipotecarie e catastali in misura fissa (€ 200) in base all’art. 4, della

Tariffa, del D. Lgs. n. 347/1990.