Open Day Imprenditoria Femminile - Strumenti di tutela legale per l’impresa

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TUTELA LEGALE DELL'IMPRESA 1

Transcript of Open Day Imprenditoria Femminile - Strumenti di tutela legale per l’impresa

TUTELA LEGALE

DELL'IMPRESA

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Presentazione relatrici

avv. Silvia Sardena

avv. Tessa Modolin

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Gli strumenti di tutela e competitività

In una realtà come quella italiana, formata da piccole e medie imprese

impegnate in settori ove innovazione e ricerca della qualità

costituiscono la caratteristica principale, il legislatore mette a

disposizione degli strumenti di protezione e competitività:

LE CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

MARCHI E BREVETTI

CLAUSOLA COMPROMISSORIA NELLO STATUTO SOCIALE

DEL KNOW HOW

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Il contratto

Art. 1321 c.c. (nozione) : “Il contratto è

l'accordo di due o più parti per

costituire, regolare o estinguere tra

loro un rapporto giuridico patrimoniale”

Art. 1322 c.c.(autonomia negoziale): “ Le

parti possono liberamente determinare

il contenuto del contratto nei limiti

imposti dalla legge e dalle norme

corporative.

Le parti possono anche concludere

contratti che non appartengano ai tipi

aventi una disciplina particolare,

purché siano diretti a realizzare

interessi meritevoli di tutela secondo

l'ordinamento giuridico”. 4

Proposta ed accettazione

Autonomia negoziale

Conclusione del contratto: ordine e

accettazione

L'ordine, se fa seguito (ed è conforme) ad una precedente offerta,

determina la conclusione del contratto; altrimenti l'ordine costituirà

una nuova proposta di contratto che la controparte potrà accettare o

meno

E' opportuno che l'ordine contenga il maggior numero di elementi

possibili

Elementi dell'offerta e dell'ordine sono:

Parti del contratto

Oggetto

Prezzo

Termini di pagamento

Modalità di trasporto e consegna

garanzie 5

L'autonomia contrattuale

Le parti godono di un ampia autonomia contrattuale e,

quindi, possono liberamente determinare i contenuti

del contratto

Il contratto così determinato ha forza di legge tra le

parti (art. 1372 c.c.)

Distinzione tra contratti tipici (compravendita,

locazione,..) e atipici (leasing,..): la disciplina che si

applica cambia

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Le condizioni generali

di contratto

Art.1341 c.c. (condizioni generali di

contratto):

“Le condizioni generali di contratto predisposte

da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti

dell'altro, se al momento della conclusione del

contratto questi le ha conosciute o avrebbe

dovuto conoscerle usando l'ordinaria diligenza.

In ogni caso non hanno effetto, se non sono

specificamente approvate per iscritto, le

condizioni che stabiliscono, a favore di colui che

le ha predisposte, limitazioni di responsabilità,

facoltà di recedere dal contratto o di

sospenderne l'esecuzione , ovvero sanciscono a

carico dell'altro contraente decadenze, limitazioni

alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla

libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita

proroga o rinnovazione del contratto, clausole

compromissorie o deroghe alla competenza

dell'autorità giudiziaria.”

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Serie di clausole contrattuali

che un soggetto predispone

per regolare uniformemente i

suoi rapporti contrattuali

Le caratteristiche delle

condizioni generali di contratto

Mancanza di una trattativa individuale

Si incrociano in questa disposizione due oneri contrapposti:

1) l’onere del predisponente di rendere le clausole uniformi da sé

predisposte conoscibili attraverso idonei mezzi di comunicazione

2) onere per il contraente debole di agire con diligenza, cioè di non

avvicinarsi al contratto con superficialità, attivandosi per conoscere il

contenuto delle clausole che si impegna a rispettare con la stipula

dell’accordo.

Qualora l’aderente (quindi la parte contrattuale debole) eccepisca e faccia

valere la non conoscibilità di tali condizioni contrattuali, e quindi la

violazione dell’obbligo di trasparenza, la sanzione sarà quella della

INEFFICACIA della clausola, e sarà improduttiva di effetto tra le parti.

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Esempi di condizioni generali di

contratto

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Nella vita quotidiana di tutti i giorni sottoscriviamo spesso delle

condizioni generali....:

- contratto delle utenze telefoniche,

- contratto delle utenze dell'acqua,..

- ..

La storia delle condizioni

generali di contratto

Il fenomeno risale già ai primi anni del '900, con l'apparire dello

sviluppo, tecnologico avanzato, ovvero quando la rapidità delle

transazioni commerciali diventa un elemento essenziale della

concorrenza e dell'economia in generale, ed acquista un enorme

rilievo con l'avvento della società dei consumi.

Quindi, i contratti in cui la trattativa individuale è inesistente e che

vengono sostanzialmente stipulati con la sottoscrizione di moduli

prestampati, vengono anche definiti “contratti di massa”, per

significare che destinatari sono una massa potenzialmente infinita

di clienti, indistinti per quanto riguarda le posizioni contrattuali.

Viene meno il paradigma dell'autonomia negoziale per approdare ad

un sistema contrattuale preconfezionato.

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Vantaggi per l'imprenditore

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la comodità di predisporre regolamenti negoziali uniformi per

tutti, con notevoli risparmio di tempo e di costi nella trattazione

la rapidità della conclusione del contratto

la predisposizione di schemi contrattuali più vantaggiosi per

l'impresa di quelli derivanti dalla contrattazione individuale,

senza contare che, se si ricorre in maniera sistematica e

generalizzata a determinate condizioni generali, è possibile che

tali condizioni si trasformino di fatto in clausole d'uso o usi

negoziali (in questo caso le clausole si intendono inserite nel

contratto salvo che risultino non volute dalle parti).

diminuzione del contenzioso.

Clausole vessatorie

Art. 1341, II c. (condizioni generali di contratto): “In ogni caso non

hanno effetto, se non sono specificamente approvate per

iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le

ha predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di

recedere dal contratto o di sospenderne l'esecuzione, ovvero

sanciscono a carico dell'altro contraente decadenze,

limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla

libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita proroga o

rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o

deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria”.

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Numero chiuso delle

clausole vessatorie (disciplina civilistica)

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• Responsabilità

• Facoltà di recedere dal contratto o di sospendere l'esecuzione

• Decadenze sancite a carico dell'altro contraente (es. termini di

denuncia dei vizi)

• Restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi (es.

patti di non concorrenza, prelazione, divieto di alienazione,..)

• Tacita proroga o rinnovazione del contratto

• Clausole compromissorie (arbitrato)

• Deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria

→ possibile solo un'interpretazione estensiva (non analogica)

L'importanza della “doppia

firma”

per alcune clausole

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le clausole vessatorie, particolarmente onerose e gravose, per

regolamentare legittimamente i rapporti tra parte forte e parte

debole, e quindi essere efficaci, occorre che siano state

doppiamente sottoscritte ed approvate: una per l’accordo nel

suo complesso e l’altra per la clausola o le clausole vessatorie

in esso contenute (non è sufficiente che il contraente debole le

abbia conosciute all’atto della conclusione del contratto e poi si

sia limitato a sottoscrivere il contratto medesimo).

Aspetti pratici

della “doppia firma”

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In base ad una parte della giurisprudenza, la clausola non è

chiaramente individuabile – e quindi la doppia firma non ha

valore – se è indicato solo il numero dell'articolo, senza

indicazione del contenuto.

Perciò, citate sempre gli articoli sia con il nome che col titolo. Se

l'articolo non ha titolo, sintetizzate fra parentesi il suo

contenuto principale (ad es. art. 20 - foro competente -)

Se avete dei dubbi sul fatto che una clausola sia o meno

vessatoria, nel dubbio inseritela fra quelle a doppia firma, al

massimo sarà un inserimento inutile.

PARTE II

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TUTELA DELLA PROPRIETA'

INDUSTRIALE: MARCHI E

BREVETTI

La competitività di un'impresa è legata al suo nome e alla riconducibilità ad essa dei

suoi prodotti.

Con gli strumenti del brevetto e, soprattutto, del marchio si garantisce la funzione di

identificazione dei prodotti e dei servizi di un'impresa

Si possono proteggere le idee?

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Un'idea di per sé non è tutelabile, ma lo è la sua realizzazione,

cioè le istruzioni per ottenere la soluzione ad un problema

tecnico.

Si possono proteggere:

- soluzioni tecniche depositando un brevetto;

- il nome di un prodotto oppure un logo registrando un marchio;

- l'aspetto esteriore, cioè il design di un prodotto, registrando un

disegno o modello

- le opere letterarie ed artistiche ed i programmi per computer

attraverso il diritto d'autore

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un'importante strategia concorrenziale - non di

prezzo -

strumento essenziale per la crescita dell'impresa.

→ per l'imprenditore è essenziale, non solo

realizzare l'innovazione ma anche poterla

difendere, al fine di conservare il vantaggio

competitivo acquisito.

L'innovazione rappresenta..

(segue)Si possono proteggere le idee?

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Per evitare che altri raccolgano i frutti di un

lavoro di sviluppo, è consigliabile tutelare

l'esecuzione delle proprie idee. La

realizzazione dell'idea deve essere descritta

minuziosamente.

I brevetti sono la forma tecnologicamente più

importante di tutela della proprietà

industriale.

Il brevetto

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Il brevetto per invenzione è l'istituto giuridico attraverso il

quale l'ordinamento assicura all'inventore il diritto di utilizzo

esclusivo dell'invenzione. Tale esclusiva però è limitata nel

tempo, perché la legge prevede un periodo di protezione

dell'innovazione di 20 anni, indipendentemente dal fatto

che altri siano in grado di realizzare la stessa invenzione.

L'indicazione di un termine prefissato di validità del brevetto

evita alla collettività che il monopolio si protragga per un

periodo troppo lungo.

Riferimenti normativi: D. Lgs. n. 30/2005 - Codice della proprietà industriale a

norma dell'art. 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273

(segue) Il brevetto

21

Il titolare del brevetto può realizzare egli stesso

l'invenzione, ma può anche cedere a terzi lo

sfruttamento economico dell'invenzione,

pretendendo una remunerazione (compenso di

licenza) per questo sfruttamento.

In cambio della concessione statale di un monopolio

limitato nel tempo, l'inventore deve rendere

pubblica la sua invenzione nella descrizione di un

brevetto (in questo modo si incrementa lo stato

attuale della tecnica).

Un'invenzione può

essere copiata?

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→ Finchè l'imitazione della tecnologia brevettata

viene utilizzata solo ad uso privato, oppure a

scopo didattico o sperimentale, tale imitazione è

ammessa

Le sanzioni per l'utilizzo illecito di un brevetto sono

sia civili (di maggior rilievo, e più frequentemente

adottate sono l'inibitoria ed il risarcimento del

danno) che penali

L'utilità economica per

il titolare del brevetto

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I diritti di tutela offrono al loro detentore una serie di

vantaggi economici, tra i quali:

- monopolio a tempo determinato per lo sfruttamento

esclusivo (produzione, vendita) sul mercato

(realizzazione di utili di monopolio)

- vantaggio economico sulla concorrenza

- incremento del valore dell'impresa (un brevetto è un

bene d'investimento immateriale nell'impresa)

- consolidamento della posizione sul mercato e del

poter contrattuale

- guadagno in termini di competenza e di immagine

- potenziamento degli argomenti di vendita

L'estensione territoriale

del brevetto

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• Brevetto italiano (per invenzione ovvero per modello utilità)

• Brevetto europeo

• Brevetto internazionale

Il brevetto europeo

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Il brevetto europeo è un brevetto per invenzione industriale

che si ottiene a seguito di una procedura unificata di

deposito, esame e concessione, la cui validità viene

estesa agli stati contraenti dell'Ufficio Europeo dei Brevetti

designati dal richiedente.

La procedura di concessione prevede un'unica domanda,

redatta in una lingua a scelta tra inglese, francese o

tedesco e permette di ottenere un brevetto negli Stati

membri dell'Organizzazione Europea dei Brevetti designati

dal richiedente

(negli stati membri designati, i brevetti europei conferiscono al titolare, una volta

espletata la procedura di convalida nazionale, i medesimi diritti che

deriverebbero da un brevetto nazionale)

Il deposito del brevetto

internazionale

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La domanda di brevetto internazionale può essere presentata

presso la WIPO, presso l’EPO oppure presso l’Ufficio Italiano

Brevetti e Marchi che la trasmetterà all’ufficio internazionale.

Solo i residenti o coloro che hanno nazionalità in uno dei paesi

aderenti alla convezione PCT hanno diritto a depositare una

domanda di brevetto Internazionale PCT.

Per depositare la domanda PCT occorre compilare una serie di

moduli scaricabili da Internet dal sito della WIPO in cui devono

essere indicati i dati del richiedente, che diventerà titolare del

brevetto, il titolo del brevetto, il nome dell’inventore ed una

serie di altre informazioni. Nella domanda internazionale

devono essere scelti gli stati in cui si vuole che la domanda

abbia effetto anche se normalmente vengono indicati tutti in

quanto il loro numero non incide sul costo del deposito

Quale misure di incentivazione esistono

per i brevetti? (il Patent box)

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Esistono degli incentivi fiscali per i brevetti.. ne evidenziamo uno in

particolare, il Patent Box.

Il Patent Box è una tassazione agevolata dei redditi derivanti da Beni

Immateriali, o insieme degli stessi se correlati.

• Software protetto

• Brevetti concessi o in corso di concessione

• Marchi registrati o in corso di domanda

• Disegni e Modelli

• Informazioni aziendali (Know How) Riferimenti normativi:

• Legge di Stabilità 2015

Art. 1 commi dal 37 al 45, legge 23 dic. 2014

• D.L. 24 Gennaio 2015

convertito in Legge 24 marzo 2015, n. 33

• D.M. 30 Luglio 2015. Ministeri dello Sviluppo Economico ed dell’ Economia e delle Finanze.

(segue) Il Patent Box

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3 - Chi ne è interessato

Imprenditori soggetti a Reddito d’Impresa (IRES – IRAP) che svolgono attività di R&S.

• Imprese commerciali

• Imprese industriali

• Imprese estere con stabile organizzazione in Italia

Sono escluse le società semplici, associazioni professionali ed imprese assoggettate a

procedure concorsuali

4 - Modalità e durata

Opzione irrevocabile per 5 anni e rinnovabile

Tassazione:

• Per il 2015 – tassazione ridotta del 30% ( imposte al 21% circa )

• Per il 2016 – tassazione ridotta del 40% ( imposte al 18% circa )

• Dal 2017 – tassazione ridotta al 50% ( imposte al 15% circa )

• D.M. 30 Luglio 2015. Ministeri dello Sviluppo Economico ed dell’ Economia e delle

Finanze.

Il marchio

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.

Che cos'è il marchio? Il marchio è un segno distintivo

Qual è la funzione del marchio? Quella principale e tradizionale

è quella di permettere che il consumatore possa distinguere su

un mercato vasto come quello attuale, un prodotto.

→ il marchio permette di identificare un dato bene come

proveniente da una certa impresa

→ oggi il marchio ha acquistato un significato ulteriore, talmente

importante da finire per prevalicare il prodotto stesso su cui il

marchio viene apposto(v. settore moda,..)

La tutela del marchio

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Come il brevetto anche il marchio ha una

tutela:

- nazionale

- europea

- internazionale

La registrazione del marchio

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A livello nazionale, la registrazione del marchio dà diritto ad una

protezione sul marchio di durata decennale, ma, il titolare può

chiederne il rinnovo ad ogni scadenza rendendola virtualmente

inestinguibile

A livello comunitario, la registrazione del marchio di renderlo applicabile

in tutti i Paesi della Comunità (non potrà essere dichiarato nullo per

un singolo Paese e valido per un altro)

A livello internazionale, la registrazione del marchio porterà ad avere

diversi titoli nazionali, i quali seguiranno in ogni Stato una vita propria

(procedura che consente di semplificare le formalità amministrative e

di avere uno sgravio economico).

PARTE III

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LA CLAUSOLA COMPROMISSORIA

NELLO STATUTO SOCIALE

Durata in giorni di una lite per eseguire un

contratto

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DURATA GIORNI

COSTO % SUL VALORE

MEDIA OCSE 462,4 19,2

ITALIA 1210 29,9

FRANCIA 331 17,4

GERMANIA 394 14,4

SPAGNA 515 17,4

U.K. 399 23,4

USA 300 19,2

Il contenuto della

convenzione arbitrale

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Requisiti necessari per la validità della convenzione:

• oggetto della controversia

• compromettibilità in arbitri della controversia

Ulteriori previsioni facoltative:

• numero e modo di nomina degli arbitri

• natura dell’arbitrato (rituale/irrituale; diritto/equità)

• sede dell’arbitrato

• termine per la pronuncia del lodo

• regole di procedura

• impugnabilità del lodo anche per violazione di diritto

• arbitrato «d’appello» (giudizio rescissiorio)

La clausola societaria

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Legge delega per la riforma del diritto societario (art. 12, comma 2, l.

366/2001):

- “… possibilità che gli statuti delle società commerciali contengano

clausole compromissorie, anche in deroga agli articoli 806 e 808 del

codice di procedura civile, per tutte o alcune tra le controversie

societarie …”

Caratteristiche della clausola

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- Solo clausola compromissoria in statuto:

• NO compromesso

• NO clausola compromissoria in documenti diversi da statuto/atto

costitutivo (Lodo arb. Bologna, 15 ottobre 2004)

- Inserimento/rimozione:

• società di capitali: voto dei 2/3 capitale + recesso

• società di persone: unanimità?

- Modifica? Dipende dal contenuto

Il campo di operatività

dell’arbitrato societario

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- società di capitali (s.p.a., s.r.l., s.a.p.a.)

• escluse le s.p.a. con azioni quotate o diffuse fra il pubblico in misura

rilevante (artt. 2325 bis c.c., 111 bis disp. att. c.c.)

- cooperative (art. 2519 c.c.)

• escluse le cooperative-s.p.a. con azioni quotate o diffuse fra il pubblico

in misura rilevante

- consorzi, se società di capitali (art. 2615 ter c.c.)

- società di persone commerciali regolari (s.n.c. e s.a.s.: Trib. Trento, 8 aprile

2004)

• escluse sempre la s.s. (Trib. Roma, 4 luglio 2007), e le altre se con

oggetto non commerciale

• escluse le società di fatto (contra, Trib. Trento, 8 aprile 2004)

• escluse le s.n.c. e s.a.s. irregolari (art. 2297 c.c.)

I soggetti vincolati dalla clausola

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La clausola vincola:

• la società

• i soci, anche coloro la cui qualità è controversa

• SE PREVISTO, anche amministratori, sindaci e liquidatori

L’accettazione della carica implica accettazione della clausola

Le materie arbitrabili

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- Art. 34, co. 1: controversie che abbiano ad oggetto « diritti disponibili

relativi al rapporto sociale »

• Liti fra soci (violazione clausola prelazione: SI per App. Torino, 23 ottobre

2009)

• Liti fra soci e società (valorizzazione partecipazioni in caso di recesso,

etc…)

• Liti fra soci e/o società e organi sociali (revoca amministratore: Trib.

Salerno, 1° giugno 2006)

- Art. 35, co. 5: impugnative di deliberazioni annullabili: Trib. Prato, 19 marzo 2009; Trib. Pescara, 10 marzo 2008; nulle? SI se sanabili: Trib. Verona, 7 novembre 2006;

Trib. Tolmezzo, 14 maggio 2009; Trib. Napoli, 5 luglio 2010; limite dei diritti disponibili e/o interessi collettivi? SI: Trib.

Ravenna, 3 febbraio 2006; Trib. Modena, 12 maggio 2004; Trib. Milano, 27 settembre 2005; Trib. Belluno, 26 ottobre 2005)

Diritti disponibili in ambito

societario

40

La giurisprudenza che si era espressa in materia di arbitrato, ha ritenuto:

• disponibili i diritti vantati dai soci quali singoli (esclusione, del socio,

scioglimento della società in nome collettivo composta da due soci,

rinuncia all'azione di responsabilità ex art. 2393 c.c., coorresponsione

degli utili)

• indisponibili gli interessi della società, dell'insieme dei socie e dei terzi

(annullamento della delibera di approvazione del bilancio, di mancata

distribuzione degli utili, dell'entità del compenso agli amministratori o della

loro revoca)

Le materie NON arbitrabili

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• diritti non disponibili (es.: nullità insanabile di delibera)

• posizioni giuridiche diverse da diritti (2436, co. 4)

• diritti disponibili non inerenti al rapporto sociale (es. patti parasociali,

negozi di acquisto quote/azioni)

• quando è richiesto intervento PM (es. art. 2487, ult. co.)

• materie espressamente escluse dalla clausola (es. delibere assembleari)

L'interpretazione della

clausola compromissoria

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a) Regole ermeneutiche generali (artt. 1362 ss. c.c.).

In particolare:

• senso delle parole (art. 1362 cod. civ.)

• comune intenzione delle parti anche alla luce del comportamento

complessivo posteriore alla stipulazione della convenzione (art. 1362 c.c.)

• buona fede (art. 1366 c.c.)

• elencazioni si presumono esemplificative e mai tassative (art. 1365 c.c.)

• conservazione del contratto (art. 1367 c.c.)

(segue) L'interpretazione della

clausola compromissoria

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b) Regole ermeneutiche particolari:

• validità clausola arbitrale va valutata separatamente dal contratto (art. 808)

• arbitro può anche conoscere in via incidentale di questioni pregiudiziali

non compromettibili salvo che la legge richieda decisione con efficacia di

giudicato (art. 819 c.p.c.)

• arbitro può anche decidere questioni pregiudiziali compromettibili se

richiesto dalle parti (art. 819 c.p.c.)

• arbitro può anche conoscere dell’eccezione di compensazione quando il

credito opposto non è oggetto della convenzione (art. 817 bis c.p.c.)

(segue) L'interpretazione della

clausola compromissoria

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c) In via residuale:

Art. 808 quater: «Nel dubbio, la convenzione d'arbitrato si interpreta nel

senso che la competenza arbitrale si estende a tutte le controversie che

derivano dal contratto o dal rapporto cui la convenzione si riferisce»

→ salva espressa esclusione, qualsiasi questione inerente la validità,

l'efficacia, l'esecuzione, l'interpretazione, l'estinzione del contratto

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CASO PRATICO

Sentenza n. 2340/2015 pronunciata dal Tribunale di

Bologna Sezione Specializzata in materia di imprese

in data 27 luglio 2015:

cosa ha chiesto l’impresa attrice Alfa

come si è difesa l’impresa convenuta Beta

cosa ha deciso il Tribunale

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CHE COS’E’ IL KNOW HOW

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

INFORMAZIONI SEGRETE E RISERVATE

LA TUTELA LEGALE DEL KNOW HOW(civile e penale)

LA TUTELA CONTRATTUALE DEL KNOW HOW

TUTELARSI NEI CONFRONTI DEI DIPENDENTI

(patti di segretezza e patti di non concorrenza)

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TEMI AFFRONTATI

CHE COS’E’ IL KNOW HOW

E’ un complesso di conoscenze/informazioni di carattere

tecnico (in senso ampio del termine) che sono: segrete –

sostanziali identificate

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IL KNOW HOW VISTO DA VARIE ANGOLATURE:

IN SENSO ECONOMICO

IN SENSO GIURIDICO

IN SENSO OGGETTIVO

IN SENSO SOGGETTIVO

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

IN AMBITO COMUNITARIO:

REGOLAMENTO CE 772/2004:

«patrimonio di conoscenze pratiche non brevettate, derivanti da

esperienze e da prove, patrimonio che è:

(i) segreto, vale a dire non generalmente noto, né facilmente

accessibile;

(ii) sostanziale, vale a dire significativo e utile per la produzione

dei prodotti contrattuali; e

(iii) individuato, vale a dire descritto in modo sufficientemente

esauriente, tale da consentirne di verificare se risponde ai criteri

di segretezza e di sostanzialità».

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IN AMBITO NAZIONALE:

D.LGS 30/2005 (CODICE DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE)

ART. 98:

«le informazioni aziendali e le esperienze tecnico-industriali, comprese quelle

commerciali (…) ove tali informazioni:

(i) siano segrete, nel senso che non siano nel loro insieme o nella precisa

configurazione e combinazione dei loro elementi generalmente note o

facilmente accessibili agli esperti ed agli operatori del settore;

(ii) abbiano valore economico in quanto segrete;

(iii) siano sottoposte da parte delle persone al cui legittimo controllo sono

soggette, a misure da ritenersi ragionevolmente adeguate a

mantenerle segrete».

INFORMAZIONI

RISERVATE

INFORMAZIONI

SEGRETE

INFORMAZIONI AZIENDALI CHE

PUR NON ESSENDO COPERTE

DA SEGRETO, NON VENGONO

DIVULGATE A SOGGETTI

ESTERNI ALL’AZIENDA, IN

QUANTO RIGUARDANO

ELEMENTI

CATARETTERIZZANTI LA

STESSA

(giurisprudenza e dottrina)

INFORMAZIONI AZIENDALI

CHE HANNO VALORE

ECONOMICO, NON SONO

GENERALMENTE NOTE O

FACILMENTE ACCESSIBILIE

SONO SOTTOPOSTE A

MISURE DI SICUREZZA

RAGIONEVOLMENTE

ADEGUATE

(art. 98 C.P.I.)

LA TUTELA LEGALE DEL KNOW HOW

CIVILE

Art. 99 C.P.I.

Art. 2598 c.c.

Art. 2105 c.c.

Art. 2125 c.c.

PENALE

Art. 621 C.P.

Art. 622 C.P.

Art. 623 C.P.

LA TUTELA CONTRATTUALE DEL

KNOW HOW

CONTRATTO DI LICENZA

CONTRATTO DI CESSIONE

ACCORDI DI SEGRETEZZA

PATTO DI NON CONCORRENZA

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IL CONTRATTO DI LICENZA DI KNOW HOW

I PRINCIPALI ELEMENTI DEL CONTRATTO DI LICENZA:

1. PARTI: licenziante e licenziatario

2. PREMESSE: individuare bene il patrimonio oggetto di know how

3. OGGETTO: descrivere gli elementi costitutivi del know how in

4. questione (indicare il tipo di utilizzo per cui si concede e l’ambito)

5. MODALITA’ DI TRASFERIMENTO: indicando la consegna di tutti i

6. documenti inerenti il know how oggetto di trasferimento

7. ESCLUSIVA: esclusività assoluta o per uno o più territori, o senza

8. OGGETTO DI SEGRETEZZA

9. ASSISTENZA TECNICA POSTUMA

10. CORRISPETTIVO

11. DURATA

A seconda del ruolo svolto dal dipendente all’interno

dell’impresa, è ravvisabile:

un segreto AZIENDALE

un segreto PROFESSIONALE

un segreto SCIENTIFICO

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TUTELA LEGALE art. 2105 c.c.

art. 2106 c.c.

TUTELA patti di segretezza

CONTRATTUALE patti di non concorrenza

Contatti avv. Silvia Sardena

avv. Tessa Modolin

Studio Eulex – Avvocati Associati

Passaggio L. Gaudenzio 7, 35131 Padova

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