Comunicazione: Il Delegato della Regione Calabria, On.le Alfonsino Grillo, in Canada
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ON.LE TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LACAMPANIA
N A P O L IRICORRONO
FEDERLAB- SBV, con sede in Napoli, alla Via S.Lucia n.20, in
persona del Presidente p.t., Dott. Vincenzo D’Anna;
ASPAT, Associazione Sanità Privata Accreditata Territoriale, con
sede in Napoli, al Centro Direzionale Palazzo Esedra Is.F11, in
persona del Presidente p.t., Dott.Pier Paolo Polizzi,
Centro Radiologia Territoriale s.r.l., con sede in Napoli, alla Via
Biscardi Serafino n.13, in persona del Presidente p.t, Dott.Pier
Paolo Polizzi;
Soc.Futura di Aldo Marra s.r.l., con sede in Napoli, alla Via
Cimarosa n.25, in persona del legale rappresentante p.t.;
Analisi Cliniche Dott.D.Pane s.r.l., con sede in Napoli, alla Via
C.Rosaroll 31, in persona del legale rappresentante p.t.;
Centro Medicina territoriale S.p.A. , con sede in Napoli, alla Via
Nuova Poggioreale n.63,in persona del Presidente del CdA, Dott.Pier
Paolo Polizzi;
C.M.T. Polispecialistica s.r.l., con sede in Napoli, alla Via Nuova
Poggioreale, in persona del Presidente Dott.Pier Paolo Polizzi;
Confindustria Sanità con sede in Napoli, alla Piazza dei Martiri
n.58, in persona del delegato p.t., Dott.Giovanni Severino;
Centro Odontostomatologico Bamonte di Alessandro Viti s.a.s.,
con sede in Napoli, al Viale Colli Aminei n.26, in persona del legale
rappresentante p.t., Viti Alessandro;
S.D.C. s.r.l., con sede in Napoli , alla Via Scarlatti n.88, in persona
del legale rappresentante p.t., Grazia D’Angelo;
Analisi Cliniche Fiorillo-Costantino & C. s.n.c., con sede in
Napoli, alla Via S.Carlo n.6, in persona del legale rappresentante
p.t., Camillo Fiorillo;
Istituto Cardiologico Mediterraneo, con sede in Napoli, alla Via
Francesco Caracciolo n.15, in persona del legale rappresentante p.t.
Sig.ra Francesca Viggiani,
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Centro Polidiagnostico Diagnostica Anniballo s.r.l., con sede in
Napoli, alla Piazza Vittoria n.6, in persona del legale rappresentate
p.t., Lucia Laura Anniballo;
Laboratorio Analisi Cliniche Bio-Test s.a.s. di Enrico Russo &
C., con sede in Napoli, alla Via Villa S.Giovanni 157/bis, in persona
del legale rappresentante p.t., Enrico Russo;
Dr.Francesco Pizzella, con sede in Giugliano, alla Via
S.Nullo/Massariola 35, in persona del legale rappresentante p.t.,
Francesco Pizzella;
S.Apollonia s.a.s. del Dr.Ortolano Michele, con sede in Napoli, alla
Via Cilea 281, in persona del legale rappresentate p.t., Ortolani
Michele;
San Stanislao s.a.s del Dr.ri Francesco ed Antonio Falcone & C.
con sede in Napoli, alla Via Carelli n.9, in persona del legale
rappresentante p.t., Falcone Francesco;
Laboratorio Analisi Cliniche A.L. & C., con sede Napoli, alla
Trav.Cavalleggeri D’Aosta n.20, in persona del legale rappresentate
p.t., Di Biase Conchita;
Centro Diagnostico e di Medicina Nucleare Vomero s.r.l.
Dott.Augusto Basile & C., con sede in Napoli, al Viale Michelangelo
n.13, in persona del legale rappresentate p.t., Eugenio Basile;
Centeo Diagnostico S.Paolo s.a.s., con sede in Napoli, al parco
S.Paolo n.9, in persona del legale rappresentate p.t, De Biase
Conchita;
Dott.Claudio Esposito , con sede in Napoli, alla Via Montevergine
n.16, in persona del legale rappresentate p.t., Claudio Esposito;
Check-up s.r.l., con sede in Napoli, alla Via S.Rosa n.253, in
persona del legale rappresentante p.t., D’Alessio Rosa;
Salus s.r.l., con sede in Napoli, alla Piazza Calende n.1, in persona
del legale rappresentante p.t., Novissimo Giovanna;
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Istituto Patologia Clinica Radioimmunochimica s.a.s., con sede
in Napoli, alla Via S.Anna di Palazzo n.1, in persona del legale
rappresentate p.t., Antonio Novissimo;
Gestione del Laboratorio di Analisi Giuseppe Caputo s.a.s. , con
sede in Napoli, alla Via Scarlatti n.209, in persona del legale
rappresentate p.t., Giuseppe Caputo;
Laboratorio Analisi Cliniche DE.CA.MI. di Margherita Laganà e
C. s.a.s., con sede in pianura, alla Via Francesco Araldi n.11, in
persona del legale rappresentante p.t., Margherita Laganà;
Centro Analisi Cliniche Alfa s.a.s., con sede in Napoli, alla Via
M.Monroe n.19/23/25, in persona del legale rappresentante p.t.,
Olimpia Abete;
Centro Analisi Dr.Di Martino s.r.l., con sede in Napoli, alla Via
R.Bracco n.45, in persona del legale rappresentante p.t., Pietro Paolo
Di Martino;
Laboratorio Analisi S.Giuseppe del Dott.Cortese Salvatore & C.
s.a.s., con sede in Napoli, alla Via Nicola Nicolini n.39, in persona
del legale rappresentante p.t., Salvatore Cortese;
Confederazione Centri Antidiabetici, con sede in Napoli, alla
Piazza Giovanni Bovio n.8, in persona del Presidente , Luigi Gesuè;
Centro di Patologia Clinica Semeios s.r.l., con sede in Napoli, alla
Via Tino di Camaino n.6, in persona del legale rappresentate p.t.,
Attilio Marengo;
Centro Medico Radar s.n.c. di A.Metello, con sede in Napoli, alla
Via F.Imparato n. 94, in persona del legale rappresentate p.t.,
Antonietta Metello;
Istituto di Ricerche Cliniche Laboratorio Prof.Augusto
Fortunato s.r.l., con sede in Napoli, alla Via Sanfelice n.33, in
persona del legale rappresentate p.t., Angela Bachetti;
Emmeci s.n.c., con sede in Napoli, al Viale Colli Aminei, in persona
del legale rappresentate p.t., Misto Massimo;
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tutti rappresentati e difesi, in virtù di procura in calce al presente
atto, dagli Avvocati Patrizia Kivel Mazuy e Arturo Umberto Meo,
elettivamente domiciliati presso lo studio di quest’ultimo in Napoli,
Piazza Trieste e Trento, n.48,
CONTRO
REGIONE CAMPANIA, in persona del Presidente della Giunta
Regionale p.t., domiciliato per la carica presso la sede dell’Ente, in
Napoli, alla Via Santa Lucia n. 81
PER L’ANNULLAMENTO, PREVIA ADOZIONE DI ADEGUATE
MISURE CAUTELARI, ANCHE INAUDITA ALTERA PARTE:
a) della delibera della giunta regionale della Campania n. 1149 del
19 giugno 2009 con relativi allegati; b) dello schema di protocollo di
intesa tra la Azienda Sanitaria Locale Napoli 1 Centro e le
Associazioni di categoria maggiormente rappresentative per la
definizione dei criteri e delle linee guida per regolare i volumi e le
tipologie delle prestazioni di assistenza specialistica, da erogarsi per
l’anno 2009 da parte delle strutture private accreditate o
temporaneamente accreditate ed i correlati limiti di spesa; c) della
nota, recapitata ai centri ricorrenti tramite telegramma, con la quale
i legali rappresentanti dei predetti centri vengono convocati presso la
sede della Direzione Generale della predetta azienda sanitaria locale
per la notifica dello schema sub b) “e la sottoscrizione del contratto ai
sensi dell art. 8-quinquies, comma 2-quinquies del decreto legislativo
502/1992 e s.m.i. e della delibera della giunta regionale della
Campania n. 1149 del 19 giugno 2009” (mai comunicata né
pubblicata sul B.U.R.C.), da sottoscrivere entro il 14 luglio 2009,
pena la sospensione del rapporto di accreditamento provvisorio o
istituzionale; d) dell’eventuale provvedimento con cui l’Azienda
Sanitaria Locale Napoli 1 Centro ha approvato lo schema sub b)
ovvero del relativo provvedimento implicito di approvazione; e) di
tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, comunque lesivi
degli interessi dei ricorrenti
FATTO
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1. La Federlab Italia, l’ASPAT, Confindustria Sanità e la
Confederazione dei Centri Antidiabete sono tra le associazioni di
categoria maggiormente rappresentative degli interessi delle
strutture private che erogano prestazioni specialistiche e
annoverano fra i loro soci, tra gli altri, i centri ricorrenti, strutture
provvisoriamente accreditate con il Servizio sanitario regionale per
l’erogazione di tali prestazioni ex art. 6, comma 6, legge 724/1994.
In particolare, le predette Associazioni sottoscrivono il presente
ricorso nell’interesse di Laboratori di Analisi Cliniche, Centri che
erogano prestazioni specialistiche, e cioè branche a visita (
cardiologia, neurologia ecc.), centri di Diagnostica per immagine e
Centri di Diabetologia.
2. Con la presente iniziativa giurisdizionale si controverte
circa la legittimità di alcune (decisive) prescrizioni della delibera di
giunta regionale della Campania 19 giugno 2009, n. 1149, e degli
atti di essa (presuntamente) applicativi adottati dall’Azienda
Sanitaria Locale Napoli 1 Centro (di seguito, per comodità, ASL NA 1
Centro).
3. L’esigenza di gravare tali atti nasce dal carattere
incredibilmente afflittivo delle iniziative poste in essere dalla giunta
regionale, a monte, e dalla ASL NA 1 Centro, a valle, finalizzate a
modificare (come sempre ad anno finanziario abbondantemente
in corso) per l’ennesima volta il criterio di programmazione dei
volumi di prestazioni erogabili e anche il meccanismo della
regressione tariffaria per gli anni 2009 e 2010.
4. La novità che caratterizza, questa volta, tali provvedimenti
risiede nella decisione di scongiurare il contenzioso (che per lo più
scaturisce dalla incapacità degli apparati della giunta e delle aziende
sanitarie di governare il sistema del provvisorio accreditamento,
incapacità conclamata dall’eccezionale debito maturato negli ultimi
dieci anni dalla sanità campana che rischia di portarla al
commissariamento governativo), non attraverso la previsione di
meccanismi virtuosi di controllo della spesa, bensì imponendo un
aut aut che determina la totale compressione del diritto, consacrato
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dall’art. 24 della Costituzione, di agire ovvero di coltivare giudizi in
corso per la tutela di diritti e interessi che si presumono lesi dalla
condotta della A.s.l. e della Regione.
5. Negli schemi di protocollo di intesa da sottoscrivere con le
associazioni di categoria allegati all’anzidetta delibera, infatti, vi sono
tre articoli che vale la pena riportare qui di seguito per esteso, onde
farne immediatamente percepire la portata:
“Art. 10
(efficacia del contratto)
1. Le strutture, in uno con le Associazioni di categoria firmatarie del
presente protocollo di intesa, sottoscriveranno i singoli contratti che
recepiranno i principi e le modalità sancite nel protocollo medesimo. 2.
La remunerazione a carico del Servizio sanitario regionale delle
prestazioni erogate dalle strutture è subordinata alla sottoscrizione da
parte di ciascuna di esse del contratto previsto dal comma 1.
3. Il presente protocollo di intesa si riferisce a tutto l anno 2009 in
esecuzione della deliberazione di Giunta regionale n. 1149/2009.
4. Analoga durata ed efficacia avranno i contratti stipulati con le
singole strutture, in applicazione del presente protocollo di intesa.
5. Il presente protocollo di intesa sarà adeguato alle modifiche della
delibera della Giunta Regionale n. 1149/2009, qualora dovessero
intervenire nel periodo di vigenza del protocollo stesso.
Art. 11
(clausola di sospensione del rapporto di accreditamento)
1. Sono causa di sospensione del rapporto di accreditamento
provvisorio o istituzionale:
a) mancata sottoscrizione del contratto di cui ai commi 1 e 2
dell art. 10 entro 15 giorni dalla richiesta della ASL di
sottoscrivere tale contratto;
b) sottoscrizione del contratto con apposizione di riserve, espresse
nello stesso, ovvero con comunicazioni e/o documenti a latere, dai
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quali si evinca la persistenza di una volontà del soggetto firmatario
del contratto in contrasto con il contenuto negoziale dello stesso;
c) perseguimento di azioni esecutive su quote di fatturato,
anche di anni precedenti, che la ASL ha formalmente
comunicato non essere liquidabili, in quanto abbattute dalla
regressione tariffaria necessaria per il rispetto dei tetti di
spesa e/o per altri motivi (controlli sanitari, soglie di non
appropriatezza, ecc.), qualora si configuri una grave violazione
del dovere di correttezza e buona fede nell adempimento
contrattuale.
Art. 12
(norme finali)
1. Per ogni controversia riguardo l attuazione del presente accordo le
parti potranno adire esclusivamente il Foro competente per il territorio
in cui ha sede la ASL.
2. Le parti, nel sottoscrivere i contratti di cui ai commi 1 e 2 dell art.
10, rinunciano espressamente agli effetti di eventuali clausole
compromissorie contenute in precedenti atti sottoscritti tra le parti e,
dunque, ad eccezione dei giudizi arbitrali già incardinati, si obbligano
ad adire il giudice ordinario o amministrativo per qualunque
controversia dovesse insorgere in merito alla applicazione o
interpretazione dell accordo di cui al comma 1 o di accordi pregressi,
anche relativamente a pretese aventi ad oggetto il rapporto di
provvisorio accreditamento, le articolazioni organizzative dei soggetti
privati provvisoriamente accreditati, la quantità, la tipologia e le
modalità di erogazione delle prestazioni, il mancato o ritardato
pagamento delle prestazioni, il rapporto di accreditamento
istituzionale.
3. La parte privata dichiara espressamente di conoscere la citata
delibera della Giunta Regionale n. 1149 del 19 giugno 2009, dando
atto di accettarne espressamente e senza riserve i contenuti e,
dunque, formulando dichiarazione di acquiescenza ad essa”.
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Le strutture private, in altri termini, con la sottoscrizione dei
contratti (imposta dalla minaccia della sospensione
dell’accreditamento) si impegnano a rinunciare a ogni giudizio in
corso, addirittura nella fase di esecuzione, o che intendano attivare
per la tutela dei propri diritti e interessi che abbia in qualche si
innesti nei rapporti con la As.l..
6. Non basta.
La D.G.R.C. 1149/2009, con una matrice autoritaria che non
conosce precedenti, attraverso una operazione puramente
ragioneristica, sancisce il ritorno, per l’annualità 2010, del
meccanismo dei tetti di spesa per singole strutture, abbandonando
l’impostazione del tetto per macroaree, senza fasi carico di valutare
la rispondenza di tale impostazione con il dato complessivo del
fabbisogno di prestazioni sul territorio – elemento che viene, anzi,
completamente obliterato – e la sua compatibilità con il combinato
disposto degli artt. 8-quater, comma 8, e 8-quinquies, comma 1,
lettera d), del d. lgs. 502 del 1992, da cui scaturisce chiaramente
che le eventuali regressioni tariffarie devono essere calcolate in
funzione del concorso al superamento rispetto al fabbisogno
preventivato da parte di ciascuna struttura.
7. Ancora, l’anzidetto atto giuntale prevede che “la
remunerazione delle prestazioni erogate nel periodo 1 gennaio 2009
31 ottobre 2009 non potrà superare l 85% del limite di spesa stabilito
per la macroarea/branca/tipologia di prestazioni, rimanendo
ulteriore 15% disponibile per la remunerazione delle prestazioni
erogate nel periodo 1 novembre 2009 31 dicembre 2009; l eventuale
eccedenza nel valore delle prestazioni erogate, rispettivamente, nei
primi dieci mesi dell anno, e negli ultimi due, sarà abbattuta
applicando la Regressione Tariffaria di cui all allegato C alla d.g.R.C.
n. 1268/2008 separatamente ai due periodi temporali individuati; al
fine di assicurare la massima trasparenza e di responsabilizzare
maggiormente i singoli centri privati, oltre al normale monitoraggio del
consumo dei tetti di spesa, già previsto nell ambito dei Tavoli Tecnici
con le Associazioni di Categoria, le ASL provvederanno ad inviare a
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ciascuna struttura privata, a mezzo raccomandata A.R. entro il
31.7.09 ed entro il 30.9.09, la situazione di consumo dei volumi di
prestazioni programmati e dei correlati limiti di spesa, aggiornata
rispettivamente al 30.6.09 ed al 31.8.09, per singola macroarea /
branca / tipologia di prestazioni.
8. In sintesi, quindi, il provvedimento regionale stabilisce che:
- per ogni macro-area o branca, da gennaio a ottobre 2009 le
strutture accreditate non potranno erogare più dell’85% del tetto
di spesa;
- il restante 15% viene “congelato” in modo da poterlo utilizzare
per pagare le prestazioni negli ultimi due mesi dell’anno;
- il tavolo tecnico è tenuto a comunicare ai soggetti accreditati
l’andamento della spesa nel corso dell’anno, in modo che essi
possano regolarsi di conseguenza;
- se si verifica uno sforamento del tetto, si applicheranno
regressioni tariffarie, in modo distinto tra il primo periodo
(gennaio-ottobre) e il secondo (novembre-dicembre).
In questo modo, si può verificare un effetto distorsivo. Si tenga conto
del fatto che il fabbisogno di prestazioni (cioè il numero di
prestazioni oggetto di impegno contrattuale dei soggetti accreditati)
è, per il 2009, già stato quantificato ed è correlato a un certo budget
per detta annualità.
Se a ottobre tutti i soggetti accreditati per una certa macro-area o
branca avranno raggiunto il predetto numero di prestazioni,
troveranno a disposizione, per la relativa remunerazione, non tutto il
budget originariamente stanziato (per il 2009), ma solo l’85% di
esso: il che significa subire, ancorché non si sia sforato il numero di
prestazioni (complessive previste per la annualità), una regressione
tariffaria (ogni prestazione, infatti, sarà pagata meno di quanto
stabilito a tariffa piena, perché non è disponibile, per le prestazioni
gennaio-ottobre 2009, l’intero budget, ma, come detto, solo l’85% di
esso).
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Probabilmente la disciplina appena criticata è stata introdotta in
quanto lo scorso anno, a causa di un clamoroso errore della Regione
nella programmazione del fabbisogno di prestazioni, i soggetti
accreditati per determinate macro-aree o branche avevano, ben
prima della fine dell’anno, esaurito il numero di prestazioni
prestabilito. Ma, mentre la maggior parte di essi, con il
raggiungimento di detto plafond, hanno sospeso l’erogazione delle
prestazioni, altri, invece, l’hanno proseguita. L’erogazione di
prestazioni in misura eccedente il volume complessivo predefinito ha
determinato lo sforamento del budget. Ora, a fronte di questa
evenienza la amministrazione dovrebbe semplicemente limitarsi a
non pagare esclusivamente le prestazioni rese in eccesso (o,
comunque, la regressione tariffaria – che è frutto dello sforamento
del budget, e non necessariamente del numero delle prestazioni1 –
dovrebbe colpire, selettivamente, solo quelle strutture che hanno
volontariamente concorso a sforare il fabbisogno e il budget di una
certa marco-area o branca).
Invece, se si verificasse nuovamente un’ipotesi come quella del 2008,
con il meccanismo delineato dalla delibera inesorabilmente tutte le
strutture accreditate subirebbero sostanzialmente una regressione
tariffaria. Come detto, infatti, il raggiungimento del tetto
prestazionale a ottobre (o anche prima) troverebbe, a relativa
copertura, solo l’85% del budget (dunque inevitabilmente le
prestazioni sarebbero pagate meno).
Insomma, per disciplinare un caso come quello esemplificato la
Regione ha scelto una strada indiscriminatamente penalizzante.
Si ribadisce, per maggiore chiarezza, che nel 2008, quando, prima
della fine dell’anno, erano stati consumati il tetto di prestazioni e il
relativo budget, alcuni soggetti accreditati hanno continuato a
1 Può darsi l evenienza che il numero di prestazioni in concreto erogate rispetti ilfabbisogno prestabilito e, però, siano particolarmente costose e tali da sfondare ilbudget. Viceversa, può verificarsi il caso di prestazioni rese sul piano numerico ineccesso al plafond prestabilito, e tuttavia aventi un costo complessivamenterientrante nel budget di macro-area o branca.
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erogare prestazioni. A tali soggetti, per le prestazioni rese in esubero,
la Asl dovrebbe
- o rifiutare il pagamento (se si tratta di prestazioni esorbitanti il
plafond annuo complessivo di prestazioni per area/branca ed è stato
sforato il corrispondente tetto di spesa),
- o (nel caso di mero sforamento del budget) applicare regressioni
tariffarie (in misura proporzionale al contributo fornito da ciascuna
struttura a detto sforamento).
Invece, ora, con la nuova disciplina censurata, si rischia una
penalizzazione indifferenziata, cioè che tutte le strutture accreditate
siano pagate sotto tariffa ancorché il volume prestazionale
complessivo non sia stato sforato.
9. Fin qui le criticità della d.g.R.C. 1149/2009 che riguardano
tutte le strutture provvisoriamente accreditate .
Ma vi è, in realtà, un aspetto ancora più sconcertante che la Regione
Campania ha riservato alle sole strutture che erogano prestazioni
specialistiche e che, pertanto, desta le più severe censure delle
associazioni e dei centri ricorrenti.
10. Come è noto, l’art. 1, comma 796, lettera o), della legge 27
dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007), con disposizione dal
contenuto particolarmente afflittivo, stabilisce che: “fatto salvo
quanto previsto in materia di aggiornamento dei tariffari delle
prestazioni sanitarie dall articolo 1, comma 170, quarto periodo, della
legge 30 dicembre 2004, n. 311, a partire dalla data di entrata in
vigore della presente legge le strutture private accreditate, ai fini della
remunerazione delle prestazioni rese per conto del Servizio sanitario
nazionale, praticano uno sconto pari al 2 per cento degli importi
indicati per le prestazioni specialistiche dal decreto del Ministro della
sanità 22 luglio 1996, e pari al 20 per cento degli importi indicati
per le prestazioni di diagnostica di laboratorio dal medesimo decreto”.
La Corte Costituzionale, con sentenza 94/2009, ha confermato la
legittimità di tale previsione, precisando, tuttavia, che “non v'è
dubbio che la disciplina stabilita dalla norma statale censurata risulta
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temporalmente limitata” (è proprio sul presupposto della sua
temporaneità che ha sancito la legittimità dello sconto).
La Consulta ha, infatti, rilevato che l’art. 1, comma 170, della legge
n. 311 del 2004 (come modificato dall'art. 8 del d.l. n. 24/2007,
convertito con legge n. 31/2008), dispone: “Con cadenza triennale a
far data dall'emanazione del decreto di ricognizione ed eventuale
aggiornamento delle tariffe massime di cui al precedente periodo, e
comunque, in sede di prima applicazione, non oltre il 31 dicembre
2008, si procede all'aggiornamento delle tariffe massime, anche
attraverso la valutazione comparativa dei tariffari regionali, sentite le
società scientifiche e le associazioni di categoria interessate”.
In più chiari termini, intanto la norma è stata ritenuta esente da
incostituzionalità in quanto la Corte ha ritenuto che lo sconto si
applichi in via straordinaria, fino alla riformulazione del tariffario.
In definitiva il Ministero avrebbe dovuto approvare le nuove tariffe
entro il 31 dicembre 2008, cosa che, a tutt’oggi, non ha fatto.
11. La D.G.R.C. 1149/2008, preso atto della circostanza che,
allo stato, la rideterminazione delle tariffe non è stata ancora definita
dal Ministero, stabilisce che il meccanismo dello sconto dovrà
applicarsi anche per l’esercizio 2009 “finché non interverranno le
nuove tariffe massime nazionali (e le conseguenti determinazioni della
Regione Campania)”.
È questa una prima indicazione che si espone a censura.
La Corte Costituzionale, come detto, nello scrutinare la
ragionevolezza della norma che impone gli sconti sulle tariffe, ha
sottolineato come la compatibilità della stessa al dettato
costituzionale sia legata proprio al suo carattere transitorio.
Estendere sine die l’applicazione della norma si risolve in una
condizione meramente potestativa, esponendola nuovamente ai vizi
di costituzionalità esclusi dalla Consulta solo in ragione della sua
vigenza temporalmente limitata.
12. L’aspetto maggiormente penalizzante della vicenda,
tuttavia, è un altro.
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Nella D.G.R.C. 1149/2009 si chiarisce che “Le modalità di
applicazione dello sconto ex art. 1, comma 796, lettera o) della legge
296/2006 per gli esercizi 2007 e 2008 sono definite come esposto
nell allegato sub B) alla presente delibera, in base al quale la
determinazione dell importo con cui i diversi centri privati concorrono
all eventuale sforamento del tetto di spesa (importo da dedurre, poi, in
regressione tariffaria) deve essere effettuato sul loro fatturato al lordo
(prima) dello sconto ex lettera o) del comma 796 dell art. 1 della legge
296/2006, con le modalità di calcolo esemplificate in detto allegato, in
modo che lo sconto intervenga ad integrazione della eventuale
regressione tariffaria e non in aggiunta alla stessa. Mentre, per
anno in corso, i limiti di spesa attribuiti alle diverse branche
dell assistenza specialistica ambulatoriale dovranno essere
definiti dalle ASL e ripartiti alle singole strutture tenendo già
conto (e, quindi, al netto) dello sconto ex lett. o) del comma 796
dell art. 1 della legge 296/2006”.
Con intrinseca contraddittorietà delle proprie scelte, dunque, la
Regione, dopo aver declamato le coordinate del meccanismo
attraverso il quale deve avvenire il suindicato sconto, reputa di
applicarle per gli anni 2007 e 2008 in un modo (quello corretto, vale
a dire “a consuntivo”) e in un altro (assolutamente illegittimo, cioè
quello ex ante) per il 2009.
Ma v’è di più. Lo sconto non è dovuto.
Ed invero l’illegittimità della pretesa della Regione Campania emerge
sotto molteplici aspetti. In primo luogo, perchè l’abbattimento
tariffario dovrebbe essere applicato sulle tariffe stabilite dal
Nomenclatore Tariffario Nazionale (D.M. 22 luglio 1996) che, come
riconosciuto dalla stessa Regione Campania, con nota prot.n.137532
del 14/02/2008, è stato, però, oggetto di annullamento,
limitatamente alle tariffe di laboratorio, ad opera della sentenza del
Consiglio di Stato n. 1839/2001, passata in giudicato; di poi, ed in
particolare, perchè gli importi corrispondenti al preteso sconto,
peraltro erroneamente determinati, sono già stati trattenuti dalla
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Regione Campania in sede di trasferimento dei fondi alle AA.SS.LL.
per la programmazione 2007-2010.-
Ed infatti, con la delibera di G. R. n. 460/07 del 20 marzo 2007,
nell’approvare il Piano di Rientro dal disavanzo e di riqualificazione
e razionalizzazione del Servizio Sanitario Regionale, previsto dall’art.
1, co. 180 della L. n. 311/2004, la Regione ha stabilito nel
paragrafo F denominato “Obiettivo di risparmio derivante dalle
misure contenute nella legge finanziaria per l anno 2007 -
Abbattimento del 20% delle tariffe delle prestazioni di Laboratorio e
del 2% delle altre prestazioni specialistiche di applicare, ai
laboratori privati della Regione Campania (accreditati con il S.S.R.),
l’abbattimento del 20 % delle tariffe delle prestazioni di laboratorio e
alle altre branche specialistiche quello del 2% ( cfr. pagina 98 della
D.G.R.C. n.460/07).-
In particolare, però, il detto abbattimento è stato calcolato sul
fatturato prodotto dai Laboratori di Analisi nel 2005 pari a 235
Meuro, prevedendo così uno sconto di 46,8 Meuro per i Laboratori e
di 300.000 euro per le altre prestazioni specialistiche.-
In esecuzione della suindicata previsione, ed in sede di
programmazione dei volumi di prestazioni e dei correlati livelli
economici di spesa per il periodo 2007-2010, la delibera di G.R. n.
517/07 ha considerato, per la spesa sanitaria della Macroarea della
Specialistica Ambulatoriale, fondi decurtati dell’importo cosi come
determinato nella delibera regionale n.460/07, e cioè 46,8 Meuro
per i Laboratori di analisi e 300.000 euro per le altre branche
specialistiche, trasferendo quindi alle AA.SS.LL. importi già
decurtati dello sconto. In pratica, la Regione Campania ha già
trattenuto lo sconto, seppure illegittimamente applicato, non solo
per l’anno 2007, ma anche per gli anni 2008, 2009 e 2010, avendo
con la delibera 517/08 stanziato i fondi per il detto periodo.-
Tale disposizione è stata ulteriormente confermata e recepita nel
Piano regionale di riorganizzazione delle strutture sanitarie
pubbliche e private accreditate eroganti prestazioni specialistiche e
di diagnostica di laboratorio approvato con decreto del Ministero
15
della Salute e dal Ministero dell’Economia e Finanze ( rif.
Campania-DGProg- 30.01.2008- 0000078).-
La Regione Campania, dunque, nello schema del Piano di
riorganizzazione della rete dei laboratori, approvato dal Ministero
della Salute, ha chiaramente indicato di avere trattenuto alla fonte
la somma di 46,8 Meuro in applicazione dello sconto del 20% sulle
prestazioni di laboratorio, in modo che alle AA.SS.LL. sono già state
trasferite risorse economiche decurtate degli importi relativi allo
sconto.
In questo contesto, la Federlab, nell’interesse di tutti i suoi
associati, in data 22.4.2009, ha notificato alla Regione Campania
e alle AA.SS.LL, un atto di diffida, sollecitandole ad adottare tutti i
provvedimenti necessari per la ridistribuzione in favore dei
laboratori dell’importo pari a 46,8 Meuro, erroneamente trattenuto
perché calcolato su un Tariffario (cd. Tariffario Bindi) annullato
nella parte relativa alle tariffe di laboratorio, ovvero a rideterminare
esattamente lo sconto, nel rispetto dei parametri previsti dall’art.1,
comma 796, lett.o) L.296/06, e ciò proprio in ragione anche della
sentenza della Corte Costituzionale.
13. In tale contesto di continui e schizofrenici ripensamenti
della Regione Campania si innesta il carico di disordine
amministrativo determinato dalla ASL NA 1 CENTRO.
Anzitutto, la predetta azienda sanitaria, in aperta violazione della
D.G.R.C. 1149/2009 (cfr. punto 17 del deliberato), non ha mai
comunicato alle strutture provvisoriamente accreditate
l’intervenuta adozione di tale atto giuntale.
14. Con nota prot. 54903/2009 del 2 luglio 2009, poi, ha
convocato per il 7 luglio 2009, fra le altre, le associazioni ricorrenti
per la stipula del contratto (si rammenta che la d.g.R.C. 1149/2009,
che non è ancora stata pubblicata sul B.U.R.C., risale al 19 giugno
2009).
In quella occasione non si è, chiaramente, pervenuto ad alcun
accordo sul contenuto dei tetti di spesa, alla luce delle descritte
criticità.
16
15. La ASL NA 1 Centro, a questo punto, ha deciso di redigere
una propria proposta di protocollo di intesa e ha inviato una serie di
telegrammi a tutte le strutture provvisoriamente accreditate per le
prestazioni specialistiche, con cui i legali rappresentanti dei centri
sono stati convocati sostanzialmente ad horas presso la sede della
Direzione Generale della predetta azienda sanitaria locale per la
notifica dello schema stesso, “e la sottoscrizione del contratto ai sensi
dell art. 8-quinquies, comma 2-quinquies del decreto legislativo
502/1992 e s.m.i. e della delibera della giunta regionale della
Campania n. 1149 del 19 giugno 2009”, da sottoscrivere entro il 14
luglio 2009, pena la sospensione del rapporto di accreditamento
provvisorio o istituzionale.
Di qui la insopprimibile esigenza di impugnare gli atti gravati, che
devono essere annullati alla luce dei seguenti
MOTIVI
1. Violazione dell art. 3 dell Accordo tra il Ministro della
salute, il Ministro dell economia e delle finanze e la Regione
Campania per l approvazione del Piano di rientro di
individuazione degli interventi per il perseguimento
dell equilibrio economico ai sensi dell articolo 1, comma 180
della legge 30 dicembre 2004, n. 311, approvato con d.g.R.C
460/2007. Carenza di presupposto. Violazione di autolimite.
Difetto di motivazione e di istruttoria. Violazione dell art. 3
delle legge 241/1990. Perplessità.
1.1. La Regione Campania, per avere maturato disavanzi di gestione
del Servizio sanitario regionale non ripianabili attraverso strumenti
ordinari, si è trovata nelle condizioni di stipulare, in data 13 marzo
2007, l’accordo con lo Stato di cui all’art. 1, comma 180, della legge
311/2004.
Tale norma, come è noto, stabilisce che “La regione interessata, nelle
ipotesi indicate ai commi 1742 e 1763 nonché in caso di mancato
2 Al fine del rispetto dell equilibrio economico-finanziario, la regione, ove si prospetti sullabase del monitoraggio trimestrale una situazione di squilibrio, adotta i provvedimentinecessari. Qualora dai dati del monitoraggio del quarto trimestre si evidenzi un disavanzo
17
adempimento per gli anni 2004 e precedenti, anche avvalendosi del
supporto tecnico dell Agenzia per i servizi sanitari regionali, procede
ad una ricognizione delle cause ed elabora un programma operativo di
riorganizzazione, di riqualificazione o di potenziamento del Servizio
sanitario regionale, di durata non superiore al triennio. I Ministri della
salute e dell'economia e delle finanze e la singola regione stipulano
apposito accordo che individui gli interventi necessari per il
perseguimento dell'equilibrio economico, nel rispetto dei livelli
essenziali di assistenza e degli adempimenti di cui alla intesa
prevista dal comma 1734. La sottoscrizione dell'accordo è condizione
di gestione a fronte del quale non sono stati adottati i predetti provvedimenti, ovvero essinon siano sufficienti, con la procedura di cui all articolo 8, comma 1, della legge 5 giugno2003, n. 131, il Presidente del Consiglio dei ministri diffida la regione a provvedervi entro il30 aprile dell anno successivo a quello di riferimento. Qualora la regione non adempia, entroi successivi trenta giorni il presidente della regione, in qualità di commissario ad acta,approva il bilancio di esercizio consolidato del Servizio sanitario regionale al fine dideterminare il disavanzo di gestione e adotta i necessari provvedimenti per il suoripianamento, ivi inclusi gli aumenti dell addizionale all imposta sul reddito delle personefisiche e le maggiorazioni dell aliquota dell imposta regionale sulle attività produttive entrole misure stabilite dalla normativa vigente. I predetti incrementi possono essere adottatianche in funzione della copertura dei disavanzi di gestione accertati o stimati nel settoresanitario relativi all esercizio 2004 e seguenti. Qualora i provvedimenti necessari per ilripianamento del disavanzo di gestione non vengano adottati dal commissario ad actaentroil 31 maggio, nella regione interessata, con riferimento agli anni di imposta 2006 esuccessivi, si applicano comunque nella misura massima prevista dalla vigente normativa
addizionale all imposta sul reddito delle persone fisiche e le maggiorazioni dell aliquotadell imposta regionale sulle attività produttive; scaduto il termine del 31 maggio, iprovvedimenti del commissario ad acta non possono avere ad oggetto l addizionale e lemaggiorazioni d aliquota delle predette imposte ed i contribuenti liquidano e versano gliacconti d imposta dovuti nel medesimo anno sulla base della misura massimadell addizionale e delle maggiorazioni d aliquota di tali imposte .3 In caso di mancato adempimento agli obblighi di cui al comma 173 è precluso l accesso almaggiore finanziamento previsto per gli anni 2005, 2006 e 2007, con conseguenteimmediato recupero delle somme eventualmente erogate4 accesso al finanziamento integrativo a carico dello Stato derivante da quanto disposto alcomma 164, rispetto al livello di cui all accordo Stato-regioni dell 8 agosto 2001, pubblicatonella Gazzetta Ufficiale n. 208 del 7 settembre 2001, per l anno 2004, rivalutato del 2 percento su base annua a decorrere dal 2005, è subordinato alla stipula di una specifica intesatra Stato e regioni ai sensi dell articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, checontempli ai fini del contenimento della dinamica dei costi:a) gli adempimenti già previsti dalla vigente legislazione;b) i casi nei quali debbano essere previste modalità di affiancamento dei rappresentanti deiMinisteri della salute e dell economia e delle finanze ai fini di una migliore definizione dellemisure da adottare;
18
necessaria per la riattribuzione alla regione interessata del maggiore
finanziamento anche in maniera parziale e graduale,
subordinatamente alla verifica della effettiva attuazione del
programma”.
1.2. L’accordo siglato dalla Regione Campania stabilisce, all’art. 3,
che:
“1. È istituito, presso l Assessorato alla sanità della Regione
Campania, un Nucleo di affiancamento che svolge funzioni consultive
e di supporto tecnico in relazione ai provvedimenti di carattere
programmatico in materia di gestione e programmazione del Servizio
Sanitario Nazionale. [ ]
2. Il Nucleo riferisce al Ministero della salute ed al Ministero
dell economia e delle finanze, per quanto di rispettiva competenza, in
ordine agli obiettivi previsti dal Piano di rientro ed al Comitato
permanente per la verifica dell erogazione dei LEA, di cui all articolo 9
dell Intesa Stato-Regioni, ai fini della verifica degli adempimenti da
certificarsi al Tavolo istituito dall articolo 12 della richiamata Intesa.
c) ulteriori adempimenti per migliorare il monitoraggio della spesa sanitaria nell ambito delNuovo sistema informativo sanitario;d) il rispetto degli obblighi di programmazione a livello regionale, al fine di garantire
effettività del processo di razionalizzazione delle reti strutturali dell offerta ospedaliera edella domanda ospedaliera, con particolare riguardo al riequilibrio dell offerta di posti lettoper acuti e per lungodegenza e riabilitazione, alla promozione del passaggio dal ricoveroordinario al ricovero diurno, nonché alla realizzazione degli interventi previsti dal Pianonazionale della prevenzione e dal Piano nazionale dell aggiornamento del personalesanitario, coerentemente con il Piano sanitario nazionale;e) il vincolo di crescita delle voci dei costi di produzione, con esclusione di quelli per ilpersonale cui si applica la specifica normativa di settore, secondo modalità che garantiscanoche, complessivamente, la loro crescita non sia superiore, a decorrere dal 2005, al 2 per centoannuo rispetto ai dati previsionali indicati nel bilancio dell anno precedente, al netto dieventuali costi di personale di competenza di precedenti esercizi;f) in ogni caso, l obbligo in capo alle regioni di garantire in sede di programmazioneregionale, coerentemente con gli obiettivi sull indebitamento netto delle amministrazionipubbliche, l equilibrio economico-finanziario delle proprie aziende sanitarie, aziendeospedaliere, aziende ospedaliere universitarie ed Istituti di ricovero e cura a caratterescientifico sia in sede di preventivo annuale che di conto consuntivo, realizzando forme diverifica trimestrale della coerenza degli andamenti con gli obiettivi dell indebitamento nettodelle amministrazioni pubbliche e prevedendo l obbligatorietà dell adozione di misure per lariconduzione in equilibrio della gestione ove si prospettassero situazioni di squilibrio,nonché l ipotesi di decadenza del direttore generale
19
[…]
5. L affiancamento che il Ministero della salute, di concerto con il
Ministero dell economia e delle finanze, assicura ai sensi dell articolo
1, comma 796, lettera b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, alle
attività di gestione e programmazione del Servizio sanitario regionale
si realizza con le seguenti modalità:
a. esame e valutazione dei provvedimenti a carattere
normativo recanti misure di contenimento della spesa
sanitaria;
[…]
6. I provvedimenti regionali di spesa e programmazione
sanitaria da sottoporre, per il tramite dei rispettivi rappresentanti
del Nucleo di affiancamento, a preventiva approvazione, in tempi
certi e congiuntamente definiti, da parte del Ministero della salute
e del Ministero dell economia e delle finanze, sono tutti quelli
afferenti alle seguenti tematiche:
- tetti di spesa per il privato accreditato ed eventuali
transazioni economiche;
- revisione delle tariffe;
- aggiornamento e rimodulazione degli obiettivi di
contenimento e di riduzione della spesa;
[…]
7. Il Ministero della salute e il Ministero dell economia e delle finanze
possono approvare i provvedimenti di cui al comma 6, anche con
prescrizioni in ordine alle modalità di recepimento e ai contenuti degli
stessi, salvo ulteriori modifiche o integrazioni da convenirsi con la
Regione Campania.
8. Sono fatti salvi i provvedimenti regionali di somma urgenza,
da trasmettersi successivamente alla loro adozione”.
1.3. L’accordo, dunque, mira a presidiare l’efficacia e l’opportunità
di una serie di atti cruciali per il bilancio regionale attraverso un
severo e preventivo vaglio di compatibilità demandato al Ministero
20
della salute e al Ministero dell’economia e delle finanze, prevedendo
una ovvia clausola di salvezza per quei i provvedimenti urgenti che
necessitano di una immediata attuazione per preservare la loro
pratica efficacia.
La D.G.R.C. 1149/2009 è stata adottata dalla giunta regionale in
asserita urgenza ai sensi dell’art. 3, comma 8, dell’Accordo senza,
dunque, essere sottoposta alla preventiva approvazione da parte del
Ministero della salute e del Ministero dell’economia e delle finanze.
Nell’atto giuntale, tuttavia, non vi è traccia dei presupposti che
giustificano l’obliterazione di tale indispensabile passaggio
procedimentale.
Il motivo di tale omissione è, in realtà, facilmente individuabile nella
palese assenza di valide argomentazioni idonee a consentire
l’adozione della delibera in questione senza la preventiva
approvazione da parte del Ministero della salute e del Ministero
dell’economia e delle finanze.
È difficilmente immaginabile, del resto, che un atto di
programmazione che abbraccia l’anno finanziario 2010, adottato a
giugno 2009, non consenta di attendere il suddetto preventivo vaglio
di compatibilità con il Piano di Rientro.
Non può certo, nel caso in esame, ritenersi che l’urgenza di
provvedere sia, per così dire, in re ispa, in ragione della pura e
semplice difficoltà e della gravità della situazione debitoria del
settore sanitario regionale. L’accordo tra Governo e Regione, infatti, è
intervenuto proprio per cercare di fare fronte a detta crisi, e dunque
le relative previsioni sono di per sé stesse calate in un contesto, per
così dire, di allerta, se non proprio emergenziale. Ebbene, in detto
contesto – e, si può dire, nonostante esso – si è previsto che
qualunque decisione regionale in materia di spesa e
programmazione regionale (attinente a tetti di spesa, regressione
tariffaria, aggiornamento e rimodulazione degli obiettivi di
contenimento e riduzione della spesa) debba essere sottoposta a
preventiva approvazione ministeriale.
21
Solo la “somma urgenza” giustifica l’inversione procedurale
consistente nell’adottare l’atto e trasmetterlo, poi, all’autorità
ministeriale per l’approvazione successiva.
Ma è evidente che il carattere di straordinarietà dell’urgenza, idoneo
a qualificarla come “somma”, deve essere ancorato a circostanze e
presupposti fattuali ben precisi. Occorre, in altri termini, una
specifica e puntuale motivazione in ordine alla sussistenza di una
situazione di “somma urgenza” (la giurisprudenza, laddove l’urgenza
che consente di obliterare determinate fasi procedurali o di derogare
all’ordine procedimentale ordinario, debba essere ex lege qualificata
da fatti e circostanze che la rendano “somma”, “particolare”, e così
via, esige sempre che vi sia motivazione, ancorché sintetica: si veda,
per es., Tar Campania, I, 20 luglio 2006, n. 7608 e V, 29 dicembre
2008, n. 21531; Cons. St., V, 11 gennaio 2006, n. 29).
Nel caso in esame, invece, la mancanza di preventiva approvazione
ministeriale e, dunque, l’adozione preventiva dell’atto giuntale con
inoltro solo successivo ai ministeri competenti, sono giustificate con
un’affermazione costituente mera petizione di principio e concretante
una motivazione solo apparente (“la presente delibera è assunta per
urgenza ai sensi dell art. 3, comma 8, dell Accordo per il Piano di
Rientro”). La giunta regionale utilizza una proposizione ellittica e
puramente assertiva, priva di qualunque contenuto realmente
informativo.
Evidente è la violazione dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990, ma
anche dell’accordo Governo-Regione, che configura un previo atto di
autolimite.
La carenza dei prescritti presupposti richiesti dal comma 8 del
summenzionato art. 3 dell’accordo, del resto, è dimostrata dalla
circostanza che la D.G.R.C. 1149/2009, ancorché adottata il 19
giugno 2009, è stata concretamente posta in esecuzione solo
nei primi giorni di luglio 2009.
* * * * *
2. Violazione del diritto di agire in giudizio di cui agli
artt. 24 e 113 della Costituzione. Violazione dei principi di
22
proporzionalità e adeguatezza. Violazione dei principio di buon
andamento di cui all’art. 97 della Costituzione. Perplessità.
La Regione Campania ha abituato gli operatori della sanità privata
provvisoriamente accreditata a comportamenti indecifrabili e per lo
più schizofrenici sul tema dei tetti di spesa.
La D.G.R.C. 1149/2009, esempio paradigmatico di tale peculiare
modus operandi, supera però tutti i sui precedenti quanto a
disinteresse e a totale trascuratezza, nel bilanciamento degli
interessi coinvolti, di quelli privati.
2.1. L’impostazione di fondo del predetto provvedimento nasce dalla
deliberazione n. 1272 del 28 marzo 2003, pubblicata sul B.U.R.C. n.
16 del 14 aprile 2003, con cui la giunta regionale individuò, previo
accordo con le associazioni di categoria della sanità privata, l’iter
procedurale per l’anno 2003 per la determinazione dei volumi di
prestazioni sanitarie da erogarsi nella Regione Campania e dei
correlati limiti di spesa.
Il seggio regionale, poi, con D.G.R.C. n. 2451 del 1 agosto 2003,
modificata dalla d.g.R.C. n. 3133 del 31 ottobre 2003, entrambe
pubblicate sul B.U.R.C. n. 55 del 24 novembre 2003, ha provveduto,
in applicazione dei principi e delle procedure di cui alla citata
deliberazione n. 1272/2003, a determinare i volumi delle prestazioni
sanitarie e i correlati limiti di spesa per l’anno 2003.
Per l’anno 2004, con deliberazione n. 048 del 28 novembre 2003,
resa esecutiva con d.g.R.C. n. 41 del 16 gennaio 2004, entrambe
pubblicate sul B.U.R.C. n. 4 del 26 gennaio 2004, la giunta regionale
ha provveduto, nella fissazione dei volumi di prestazioni e dei
correlati limiti di spesa per l’esercizio 2004, a confermare le
procedure e le modalità applicative già definite per l’esercizio 2003
dalle sopra citate delibere n. 1272/2003, 2451/2003 e 3133/2003.
Per l’esercizio 2005, invece, con delibera n. 2105 del 19 novembre
2004, pubblicata sul B.U.R.C. n. 60 del 13 dicembre 2004, e n. 2157
del 30 dicembre 2005, pubblicata sul B.U.R.C. n. 8 del 13 febbraio
2006, la giunta regionale ha stabilito:
23
- di confermare per le strutture pubbliche di ciascuna azienda
sanitaria locale e di ciascuna azienda ospedaliera, a fronte dei
volumi di prestazioni che si sono impegnate ad assicurare, desunti
dalla programmazione aziendale 2005, gli obiettivi di risparmio già
assegnati per l’esercizio 2004 dalla d.g.R.C. n. 048/2003 (allegati 4 e
6 della medesima delibera);
- di confermare per le strutture private provvisoriamente accreditate,
per ciascuna area di assistenza sanitaria e per le prestazioni
sanitarie erogate ai residenti di ciascuna ASL, tutti i limiti di spesa
già definiti per l’esercizio 2004 dalla d.g.R.C. n. 048/2003 (allegati 3
e 5 della medesima delibera), con i parziali incrementi apportati
dalla d.g.R.C. n. 2157/2005 ai limiti di spesa dell’assistenza
riabilitativa e dell’assistenza ospedaliera;
- di confermare le procedure e le modalità applicative definite per gli
esercizi 2003 e 2004 dalle sopra citate delibere di giunta,
modificandole soltanto per quanto riguarda:
* i criteri di regressione tariffaria;
* la misura della anticipazione spettante alle strutture private
provvisoriamente accreditate che sottoscrivono i contratti attuativi
dei limiti di spesa regionali;
* il divieto per ogni singola struttura privata provvisoriamente
accreditata di incrementare la propria produzione a carico del S.S.R.
oltre il limite del 10% rispetto a quello fatto registrare nel
corrispondente periodo dell’anno precedente, con la precisazione che
tale limite può essere superato unicamente sulla base di adeguate
motivazioni la cui valutazione è affidata a un tavolo tecnico
costituito tra la asl e le associazioni di categoria.
2.2. Per l’anno 2006, con delibera n. 800 del 16 giugno 2006,
pubblicata sul B.U.R.C. n. 29 del 3 luglio 2006, la giunta regionale:
* ha definito per l’esercizio 2006 la programmazione dei volumi delle
prestazioni sanitarie;
* ha confermato le procedure e le modalità applicative dei limiti di
spesa correlati ai volumi di prestazioni sanitarie già stabilito dalle
24
sopra citate delibere della giunta regionale n. 1272/2003 e
2451/2003, apportando alcune modifiche.
La d.g.R.C. 800/2006, in particolare, ha definitivamente chiarito, al
fine di dirimere alcune perplessità sorte al riguardo, che il concetto
del tetto di spesa “individuale” (cioè assegnato preventivamente a
ciascuna struttura provvisoriamente accreditata), dovesse essere
abbandonato in favore del meccanismo di contingentamento della
spesa calibrato sulle macroaree (su tale specifico aspetto si tornerà
più avanti).
Ne è scaturito l’obbligo, per ciascuna struttura, di impegnarsi, in
concorso con le altre strutture provvisoriamente accreditate per la
medesima branca, a non superare il limite massimo di spesa
individuato per la macroarea.
Spettano a un tavolo tecnico, di composizione mista, il monitoraggio
sull’andamento della spesa e l’applicazione delle regressioni tariffarie
eventualmente necessarie per contenere i costi nei limiti di spesa
definiti.
2.3. L’art. 6, comma 1, lettera f) del citato accordo sottoscritto in
data 13 marzo 2007 con il Ministero della salute e il Ministero
dell’economia e delle finanze imponeva alla Regione Campania
l’adozione, entro il 31 marzo 2007, di una delibera di determinazione
dei volumi complessivi di attività massima per il comparto privato
accreditato per gli anni 2007, 2008 e 2009 non superiori a quelli
programmati nel Piano di Rientro allegato allo stesso accordo, con la
determinazione dei relativi tetti di spesa.
La Regione Campania ha adempiuto all’anzidetto obbligo con la
deliberazione della giunta regionale n. 517 del 30 marzo 2007,
pubblicata sul B.U.R.C. n. 23 del 23 aprile 2007, recante per
oggetto: “Volumi di prestazioni sanitarie 2007, 2008, 2009 e 2010 e
correlati limiti spesa”, nella quale, tra l’altro, si è stabilito che:
• gli obiettivi di costo esposti nel suddetto Piano di Rientro
costituiscono aggiornamento della programmazione regionale per gli
esercizi 2007, 2008, 2009 e 2010 ai sensi dell’art. 3 della legge
regionale 28 dicembre 2005, n. 24;
25
• gli obiettivi di contenimento dei costi 2007-2009 fissati dal Piano di
Rientro per quanto riguarda i costi delle prestazioni sanitarie di
assistenza specialistica, riabilitativa, ospedaliera, integrativa,
protesica ed altra assistenza, che le aziende sanitarie locali
acquistano da terzi, sono definiti e ripartiti tra le singole ASL come
esposto negli allegati da n. 6 a n. 9 della stessa delibera;
• tali obiettivi, complessivamente, risultano compatibili con la
programmazione quantitativa ed economica effettuata dalle aziende
sanitarie per l’esercizio 2006 ed esposta negli allegati n. 2 e n. 3
della stessa delibera, e rispettano integralmente i volumi complessivi
di attività massima per il comparto privato accreditato ed i correlati
limiti di spesa per gli anni 2007, 2008 e 2009, programmati nel
Piano di Rientro;
• rimangono confermate per gli esercizi 2007-2010 le procedure e le
modalità di attuazione dei tetti di spesa già definite dalle precedenti
delibere regionali in materia: d.g.R.C. n. 1272, 2451, 3133 e 048 del
2003, n. 41 e 2105 del 2004, e n. 2157 del 2005, con gli
aggiornamenti e gli adattamenti dei criteri e delle modalità di
definizione e di attuazione dei limiti di spesa recati dalla d.g.R.C. n.
800 del 16 giugno 2006, dettagliatamente esposti nella delibera
medesima e nella Nota Metodologica allegata sub C) alla d.g.R.C. n.
800/06.
2.4. Successivamente, considerato - tra l’altro - che il punto 2.5
dell’Intesa Stato-Regioni del 5 ottobre 2006 aveva previsto nuovi
modelli di rilevazione dei conti del Sevizio Sanitario Nazionale, con
decorrenza 1 gennaio 2008, e che vi era l’esigenza di ricondurre
dalla precedente alla nuova classificazione economica gli obiettivi e i
limiti spesa imposti dal citato Piano di Rientro e dalla conseguente
delibera della d.g.R.C. n. 517/2007, ha parzialmente modificato tale
ultima delibera con la d.g.R.C. 24 luglio 2008, n. 1268, pubblicata
sul B.U.R.C n.32 dell’11 agosto 2008.
2.5. È in tale contesto che si inerisce la d.g.R.C. 1149/2009.
Nelle more, infatti, la legge regionale n. 16 del 28.11.2008, recante
“Misure Straordinarie di Razionalizzazione e Riqualificazione del
26
Sistema Sanitario Regionale per il Rientro dal Disavanzo“, ha ridotto
da 13 a 7 il numero delle ASL campane, prescrivendo che “… entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la
Giunta regionale definisce le procedure per l attuazione del
processo di razionalizzazione delle Aziende sanitarie locali, che deve
completarsi entro il 30 giugno 2009”.
In attuazione della legge regionale n. 16/2008, la Giunta Regionale
con delibera n. 505 del 20 marzo 2009 ha costituito le nuove ASL,
tra le quali la Azienda Sanitaria Locale Napoli 1 Centro.
Con d.g.R.C. 28 maggio 2009, n. 1037, si è poi stabilito “… in via
retroattiva al 1 gennaio 2009 la data a decorrere dalla quale tutte le
operazioni delle precedenti aziende sanitarie sono imputate al bilancio
della nuova Azienda Sanitaria Locale, che risulta dalla contestuale
estinzione delle precedenti ASL e dalla costituzione delle nuove ASL in
attuazione della delibera della Giunta Regionale n. 505 del 20 marzo
2009. Conseguentemente il 1 gennaio 2009 è la data dalla quale
decorre anche il primo esercizio della nuova Azienda Sanitaria Locale
ai fini fiscali”.
Ciò ha indotto, attraverso l’adozione della d.g.R.C. 1149/2009,
all’aggiornamento degli obiettivi e della programmazione dei volumi
di prestazioni sanitarie e dei correlati limiti di spesa, stabiliti per gli
esercizi 2009 e 2010 dalla d.g.R.C. n. 517/07, come modificata e
integrata dalla d.g.R.C. n. 1268/08, in base al nuovo assetto
territoriale delle ASL campane, con effetto dal 1 gennaio 2009.
2.6. Nella d.g.R.C. 1149/2009 si legge, inoltre, che il Ministero del
Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali e il Ministero
dell’Economia, nell’ambito delle attività di monitoraggio e verifica del
Piano di Rientro, “hanno espresso in più riprese, e con motivati pareri
e prescrizioni, forti preoccupazioni in merito al:
· frequente superamento in diverse macroaree / branche dei volumi di
prestazioni sanitarie programmati e contrattualizzati;
· frequente ricorso di diversi operatori privati ad azioni giudiziarie
avverso gli atti della Regione e/o delle Aziende Sanitarie Locali,
27
relativi alla programmazione dei volumi di prestazioni sanitarie da
acquistare dai privati e dei correlati limiti di spesa”.
È sulla scorta di tali rilievi che la giunta regionale ha reputato
necessario “adottare correttivi e miglioramenti delle disposizioni
regionali in materia, per contrastare comportamenti che finiscono per
configurarsi in contrasto o in elusione del dettato dell art. 8- quinqiues,
comma 2-quinquies del decreto legislativo 502/1992 e s.m.i.;
risulta, a tal fine, opportuno, responsabilizzare maggiormente ogni
singola struttura privata in merito al rispetto di un proprio budget,
fermo restando l affiancamento di strumenti che premiano la maggiore
qualità e competitività delle singole strutture”.
2.7. Posta tale articolata, ma indispensabile, premessa, è possibile
cogliere l’humus in cui è nata la decisione della giunta di inserire,
negli schemi di protocollo di intesa da sottoscrivere con le
associazioni di categoria, i seguenti tre articoli, cui si è già fatto
cenno in premessa:
“Art. 10
(efficacia del contratto)
1. Le strutture, in uno con le Associazioni di categoria firmatarie del
presente protocollo di intesa, sottoscriveranno i singoli contratti che
recepiranno i principi e le modalità sancite nel protocollo medesimo. 2.
La remunerazione a carico del Servizio sanitario regionale delle
prestazioni erogate dalle strutture è subordinata alla sottoscrizione da
parte di ciascuna di esse del contratto previsto dal comma 1.
3. Il presente protocollo di intesa si riferisce a tutto l anno 2009 in
esecuzione della deliberazione di Giunta regionale n. 1149/2009.
4. Analoga durata ed efficacia avranno i contratti stipulati con le
singole strutture, in applicazione del presente protocollo di intesa.
5. Il presente protocollo di intesa sarà adeguato alle modifiche della
delibera della Giunta Regionale n. 1149/2009, qualora dovessero
intervenire nel periodo di vigenza del protocollo stesso.
Art. 11
28
(clausola di sospensione del rapporto di accreditamento)
1. Sono causa di sospensione del rapporto di accreditamento
provvisorio o istituzionale:
a) mancata sottoscrizione del contratto di cui ai commi 1 e 2
dell art. 10 entro 15 giorni dalla richiesta della ASL di
sottoscrivere tale contratto;
b) sottoscrizione del contratto con apposizione di riserve,
espresse nello stesso, ovvero con comunicazioni e/o documenti
a latere, dai quali si evinca la persistenza di una volontà del
soggetto firmatario del contratto in contrasto con il contenuto
negoziale dello stesso;
c) perseguimento di azioni esecutive su quote di fatturato,
anche di anni precedenti, che la ASL ha formalmente
comunicato non essere liquidabili, in quanto abbattute dalla
regressione tariffaria necessaria per il rispetto dei tetti di
spesa e/o per altri motivi (controlli sanitari, soglie di non
appropriatezza, ecc.), qualora si configuri una grave violazione
del dovere di correttezza e buona fede nell adempimento
contrattuale.
Art. 12
(norme finali)
1. Per ogni controversia riguardo l attuazione del presente accordo le
parti potranno adire esclusivamente il Foro competente per il territorio
in cui ha sede la ASL.
2. Le parti, nel sottoscrivere i contratti di cui ai commi 1 e 2 dell art.
10, rinunciano espressamente agli effetti di eventuali clausole
compromissorie contenute in precedenti atti sottoscritti tra le parti e,
dunque, ad eccezione dei giudizi arbitrali già incardinati, si obbligano
ad adire il giudice ordinario o amministrativo per qualunque
controversia dovesse insorgere in merito alla applicazione o
interpretazione dell accordo di cui al comma 1 o di accordi pregressi,
anche relativamente a pretese aventi ad oggetto il rapporto di
provvisorio accreditamento, le articolazioni organizzative dei soggetti
29
privati provvisoriamente accreditati, la quantità, la tipologia e le
modalità di erogazione delle prestazioni, il mancato o ritardato
pagamento delle prestazioni, il rapporto di accreditamento
istituzionale.
3. La parte privata dichiara espressamente di conoscere la citata
delibera della Giunta Regionale n. 1149 del 19 giugno 2009, dando
atto di accettarne espressamente e senza riserve i contenuti e,
dunque, formulando dichiarazione di acquiescenza ad essa”.
2.8. Si tratta di previsioni sconcertanti.
L’art. 24 della Costituzione, infatti, garantisce incondizionatamente
il diritto di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi
legittimi, avendo cura di precisare che “La difesa è diritto inviolabile
in ogni stato e grado del procedimento”.
Ancora più stringente è l’art. 113 della Costituzione, a tenore del
quale:
“Contro gli atti della pubblica amministrazione è sempre ammessa la
tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli
organi di giurisdizione ordinaria o amministrativa.
Tale tutela giurisdizionale non può essere esclusa o limitata a
particolari mezzi di impugnazione o per determinate categorie di atti”.
È noto che le declinazioni di tali principii, che nel tempo hanno
attraversato la giurisprudenza costituzionale, non hanno mai
concesso indulgenze verso una attenuazione delle garanzie .
La Consulta, ad esempio, ha chiarito che “Il diritto di agire in giudizio
per la tutela dei propri diritti (art. 24, primo comma, Cost.) comprende
la fase dell'esecuzione forzata, la quale è diretta a rendere effettiva
l'attuazione dei provvedimenti giurisdizionali, che non può essere
elusa o condizionata da valutazioni amministrative di
opportunità (Corte sentenza 24 luglio 1998, n. 321).
Nel caso di specie, la Regione Campania ha legato la conservazione
del rapporto di provvisorio accreditamento alla sottoscrizione di un
contratto mediante il quale il privato deve obbligarsi non solo a non
agire in giudizio contro i contenuti della stessa d.g.R.C. 1149/2009,
30
ma a rinunciare, incondizionatamente, ad attivare qualunque futuro
giudizio nonché a rinunciare a quelli eventualmente già in corso.
Con protervia mai esibita prima, la Regione si spinge addirittura a
pretendere la rinuncia ad azioni esecutive in corso – fase
processuale che presuppone, evidentemente, la formazione di
titoli esecutivi e, dunque, l’intervenuto accertamento della
bontà delle proprie ragioni – a qualunque titolo.
Sembra francamente inutile dilungarsi oltre sulla clamorosa
illegittimità degli atti gravati che, da tale punto di vista, devono
pertanto essere annullati.
* * * * *
3. Contraddittorietà. Irragionevolezza, illogicità macroscopica
e manifesta ingiustizia. Violazione dell art. 3 della legge
241/1990 per difetto di motivazione.
Il deliberato regionale è illegittimo anche sotto un ulteriore aspetto.
Vi è, infatti, una palese incongruenza (o, se si vuole, una
contraddittorietà) tra contenuto della delibera e contenuto dello
schema di protocollo, la qual cosa si traduce anche in un rilevante
difetto di motivazione.
3.1 Invero, il contenuto della delibera è particolarmente articolato e
dettagliato. La premessa dell’atto è doviziosa nel ripercorrere tutto
l’iter procedurale regionale riguardante il tema del contenimento e
della programmazione della spesa sanitaria (è una vera e propria
summa degli atti intervenuti in materia) ed è particolarmente
puntuale nel precisare gli obiettivi perseguiti, e, quindi, gli effetti
derivanti dal provvedimento. La portata effettuale della delibera, in
particolare, è già interamente racchiusa nella premessa, e la parte
deliberativa non fa che riprodurla integralmente. Per ogni effetto
disposto, se ne spiega la genesi e si fornisce, ora più diffusamente,
ora in modo sintetico, la ragione di quanto stabilito. Gli effetti sono
dunque delineati con una certa acribia, in modo, cioè, analitico,
preciso.
31
Ora, gli schemi allegati dovrebbero essere meramente riproduttivi
dell’articolazione contenutistica della delibera, cioè dovrebbero
essere perfettamente in linea con l’atto che dà a essi copertura. E, in
effetti, è generalmente così: i vari punti disciplinati negli schemi di
contratto sono, a ben vedere, regolati in aderenza di quanto stabilito
nel provvedimento della giunta; tutti, tranne proprio quello
oggetto di censura.
Difatti, proprio e soltanto sotto l’aspetto segnalato nel motivo che
precede si constata, con evidenza irrefutabile, uno scarto, uno iato
tra provvedimento regionale e schema convenzionale.
Nel primo, infatti, ci si limita a ricordare (si veda a pag. 5 della
delibera, copertina esclusa) che i ministeri competenti hanno
espresso preoccupazione per il frequente superamento dei volumi di
prestazioni programmati e contrattualizzati e per il ricorso frequente
di diversi operatori privati ad azioni giudiziarie avverso atti regionali
o delle asl in subiecta materia.
Ma è ovvio che la preoccupazione ministeriale si appunti su fatti,
condotte, circostanze che, evidentemente, hanno occasionato
l’insorgenza di contenzioso. Se una delibera è scritta male, se è di
difficile lettura, se apre il varco a opzioni interpretative disparate, se
è in contrasto con altri provvedimenti o comunque non è
organicamente inserita in un sistema coordinato di disposizioni, se
la Regione non ne fornisce (o non ne fornisce per tempo) una
interpretazione autentica, se non impartisce indirizzi applicativi, se
le varie amministrazione esercitano tardi i poteri di programmazione
oppure di controllo, e così via (il Collegio legga le premesse della
delibera 1270/2003 per rendersi conto di quanto, per ammissione
della stessa Regione Campania, i relativi provvedimenti possano
dare origine alle disfunzioni solo sommariamente qui elencate!), è
inevitabile che si apra il varco a un ampio contenzioso, foriero di
incertezze e di destabilizzazione del quadro complessivo di
programmazione.
Di qui la esigenza, per un verso, di “adottare correttivi e
miglioramenti delle disposizioni regionali in materia”, proprio per
32
evitare di fornire pretesti a “comportamenti in contrasto o in
elusione del dettato dell art. 8-quinquies, comma 2,-quinquies del
decreto legislativo 502/1992 e s.m.i.”; e, per altro verso, di
responsabilizzare maggiormente ogni singola struttura sul rispetto
del rispettivo budget.
Sennonché, questa esigenza, in astratto condivisibile, si è tradotta
nell’inserimento, all’interno degli schemi contrattuali allegati, di una
disposizione che, invece, scarica completamente sulle strutture
accreditate i risultati di anni e anni di malgoverno regionale, di
cattiva amministrazione, di incapacità di dettare regole chiare e
vincolanti, di intervenire sul piano della disciplina
amministrativa con tempestività (anziché a esercizio
abbondantemente in corso o, in certi casi, perfino già chiuso); e
che, nel farlo, viola con la eclatanza sottolineata nel motivo che
precede gli artt. 24 e 113 della Costituzione. Ora, questa clausola
non ha la benché minima ‘copertura’ della delibera regionale. Né
la premessa del provvedimento giuntale, né la sua parte dispositiva,
infatti, si spingono, neppure in maniera larvata, a imporre ai soggetti
accreditati di rinunciare a difendersi contro atti e comportamenti
della amministrazione.
Di qui la incongruenza o contraddittorietà fra delibera e schemi
contrattuali.
3.2 In ogni caso, considerati gli aspetti sopra indicati (cioè l’essere il
contenzioso frutto di inefficienza o disfunzione amministrativo-
burocratica), l’atto è affetto da irragionevolezza, illogicità
macroscopica e manifesta e grave ingiustizia5, intesa, quest’ultima,
come violazione di criteri di equilibrata e ragionevole proporzione
nella scelta fra interessi (non è corretto scaricare sui privati gli effetti
di anni di malgoverno).
5 Su questa nozione si vedano Cons. St., VI, 23 aprile 1990, n. 463, in Cons. St.,1990, I, pag. 611; nonché, quale leading case su questa figura di eccesso di potere,Cons. St., IV, 5 giugno 1925, in Giur. it., 1925, III, pag. 237. In dottrina P.M.Vipiana, Introduzione ai vizi di legittimità degli atti amministrativi, Padova, 1997,pagg. 143-147.
33
3.3 Si aggiunga, poi, che un simile, vessatorio effetto dispositivo
dovrebbe essere motivato, cioè non può essere introdotto negli
schemi predetti senza che l’atto regionale dia minimamente conto di
quali ragioni giustifichino una così grave limitazione del diritto di
difesa. La locuzione utilizzata – “perseguimento” – è, peraltro, di
ampiezza tale, come già detto, da ricomprendere non solo
l’intrapresa di nuove azioni giudiziarie, ma, altresì, la coltivazione di
quelle già assunte (il proseguimento, dunque, dei giudizi in corso): la
qual cosa, incidendo su situazioni particolari, avrebbe richiesto una
motivazione puntuale e specifica.
Non attenua la gravità dei rilievi censori formulati (sia in questo che
nel precedente motivo) il riferimento alla evenienza che le iniziative
giudiziarie configurino “grave violazione del dovere di correttezza e
buona fede nell’adempimento contrattuale”, poiché detto riferimento
non è in grado di svolgere alcuna funzione di delimitazione
dell’incresciosa menomazione del diritto di difesa. Senza una
pronuncia giurisdizionale, chi dovrebbe, infatti, stabilire quando
un’iniziativa giudiziaria abbia connotati pretestuosi e strumentali,
tali da concretare violazione di buona fede e correttezza? Se un
simile apprezzamento resta riservato alla stessa amministrazione,
evidentemente il vulnus alle garanzie ex artt. 24 e 113 Cost. non
viene minimamente scalfito.
* * * * *
4. Carenza di adeguata istruttoria. Violazione dell art.. 3 della
legge 241/1990. Assenza del presupposto. Violazione degli
artt. 8-quater e 8-quinquies del d. lgs. 502/1992. Sviamento.
Eccesso di potere.
La d.g.R.C. 1149/2009 sancisce il ritorno, per l’annualità 2010, del
meccanismo dei tetti di spesa per singole strutture.
4.1. Si è anticipato sub 2. che la d.g.R.C. 800/2006 aveva
definitivamente chiarito, al fine di dirimere alcune perplessità sorte
al riguardo, che il concetto del tetto di spesa “individuale” (cioè
assegnato preventivamente a ciascuna struttura provvisoriamente
accreditata), dovesse essere abbandonato in favore del meccanismo
34
di contingentamento della spesa calibrato sulle macroaree.
Ne è scaturito l’obbligo, per ciascuna struttura, di impegnarsi, in
concorso con le altre strutture provvisoriamente accreditate per la
medesima branca, a non superare il limite massimo di spesa
individuato per la macroarea.
4.2. Si tratta di un meccanismo perfettamente coerente con il
dettato degli artt. 8-quater e 8-quinquies del d. lgs. 502 del 1992.
Il comma 8 della prima delle anzidette norme, infatti, stabilisce –
nella formulazione risultante dall’intervento additivo apportato con
d.l. 112/2008 – che:
“In presenza di una capacità produttiva superiore al fabbisogno
determinato in base ai criteri di cui al comma 3, letterab), le regioni e
le unità sanitarie locali attraverso gli accordi contrattuali di cui
all'articolo 8-quinquies, sono tenute a porre a carico del Servizio
sanitario nazionale un volume di attività comunque non superiore a
quello previsto dagli indirizzi della programmazione nazionale. In caso
di superamento di tale limite, e in assenza di uno specifico e adeguato
intervento integrativo ai sensi dell'articolo 13, si procede, con le
modalità di cui all'articolo 28, commi 9 e seguenti della legge 23
dicembre 1998, n. 448, alla revoca dell'accreditamento della capacità
produttiva in eccesso, in misura proporzionale al concorso a tale
superamento apportato dalle strutture pubbliche ed
equiparate, dalle strutture private non lucrative e dalle
strutture private lucrative”.
L’art. 8-quinquies del d. lgs. 502/1992, poi, al comma 1 precisa che:
“Le regioni, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del
decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, definiscono l'ambito di
applicazione degli accordi contrattuali e individuano i soggetti
interessati, con specifico riferimento ai seguenti aspetti:
[…]
b) indirizzi per la formulazione dei programmi di attività delle strutture
interessate, con l'indicazione delle funzioni e delle attività da
potenziare e da depotenziare, secondo le linee della programmazione
35
regionale e nel rispetto delle priorità indicate dal Piano sanitario
nazionale;
[…]
d) criteri per la determinazione della remunerazione delle strutture ove
queste abbiano erogato volumi di prestazioni eccedenti il programma
preventivo concordato, tenuto conto del volume complessivo di attività
e del concorso allo stesso da parte di ciascuna struttura”.
4.3. La nuova impostazione della giunta regionale, dunque, tradisce
incisivamente lo spirito delle anzidette norme poiché, affidando il
contingentamento della spesa ai budget di struttura e non a quelli di
macroarea, me quindi di branca, è del tutto insensibile alla
programmazione del fabbisogno di prestazioni (di qui la
configurabilità anche dello sviamento dell’azione amministrativa).
È, inoltre, evidente che l’eventuale regressione tariffaria in caso di
superamento del tetto non verrà pesata – e conseguentemente
applicata - in funzione del concorso al superamento stesso, ma
attraverso un secco riferimento al fatturato degli anni precedenti.
Più in particolare, la d.g.R.C. 1149/2009 stabilisce che ciascuna asl
ripartirà il tetto di spesa stabilito per ogni branca/tipologia di
prestazioni (o macroarea, se non suddivisa in branche) alle singole
strutture private operanti sul suo territorio con i seguenti criteri:
- per le strutture già operanti al 1 gennaio 2008: in proporzione al
fatturato totale relativo alle prestazioni rese nel periodo 1 gennaio
2007 - 30 giugno 2008 e nel I semestre 2009 [fatturato riconosciuto
dopo i controlli formali e sostanziali, al lordo delle regressioni
tariffarie e, per la specialistica ambulatoriale, al netto dello sconto ex
art. 1 comma 796 lettera o) della legge 296 del 27/12/06];
l’esclusione del secondo semestre 2008 è utile per evitare che la base
di ripartizione alle singole strutture sia influenzata da
comportamenti non uniformi dei centri privati in tale periodo,
riguardo alla continuazione nella erogazione delle prestazioni anche
dopo l’esaurimento del tetto di macroarea / branca;
36
- per le strutture nuove (in quanto accreditate nel 2008 o
successivamente, tenuto anche conto della programmazione 2009 e
2010 degli accreditamenti istituzionali, delegati alle ASL dalla legge
regionale n. 16/08) e/o per tipologie di prestazioni precedentemente
non riconosciute: in proporzione alla stima del fatturato (come sopra
definito) riconoscibile nel 2010, che la ASL dovrà formulare, sentito
in proposito il parere – non vincolante – del Tavolo Tecnico costituito
presso la ASL con le Associazioni di Categoria della sanità privata ai
sensi della vigente normativa regionale in materia di tetti di spesa.
Tale criteri, oltre a tradire in maniera chiara lo spirito della legge,
sono profondamente illogici e frutto di una istruttoria evidentemente
claudicante.
Si pensi, ad esempio, all’incidenza delle prestazioni contraddistinte
con la lettera “R”, che la Regione Campania ha ritenuto erogabili in
regime di accreditamento e in presenza di determinati requisiti, a far
data dal 1 gennaio 2009 (d.g.R.C. n.2108/08).
È evidente che l’applicazione del descritto criterio di computo del
tetto di struttura non potrà avere riguardo, nella programmazione
2010, al peso di tali prestazioni.
4.4. Il descritto meccanismo, inoltre, inesorabilmente colpisce e
penalizza quelle strutture che, per motivi assolutamente contingenti
(per esempio per lavori di ristrutturazione edilizia), si sono trovate a
produrre un fatturato più ridotto rispetto alla loro potenzialità
effettiva proprio in quel periodo, eventualità scongiurata solo dal
sistema del tetto di macroarea.
* * * * *
5. Violazione del principii di ragionevolezza e proporzionalità.
Illogicità. Violazione del principio del legittimo affidamento.
Perplessità.
La d.g.R.C. 1149/2009 interviene per l’ennesima volta (la terza dopo
la d.g.R.C. 517/2007 e la d.g.R.C. 1268/2009) sul sistema dei tetti
di spesa per l’anno 2009.
37
5.1. Nel fare ciò, stabilisce, come anticipato in premessa, che “la
remunerazione delle prestazioni erogate nel periodo 1 gennaio 2009
31 ottobre 2009 non potrà superare l 85% del limite di spesa stabilito
per la macroarea/branca/tipologia di prestazioni, rimanendo
ulteriore 15% disponibile per la remunerazione delle prestazioni
erogate nel periodo 1 novembre 2009 31 dicembre 2009; l eventuale
eccedenza nel valore delle prestazioni erogate, rispettivamente, nei
primi dieci mesi dell anno, e negli ultimi due, sarà abbattuta
applicando la Regressione Tariffaria di cui all allegato C alla d.g.R.C.
n. 1268/2008 separatamente ai due periodi temporali individuati; al
fine di assicurare la massima trasparenza e di responsabilizzare
maggiormente i singoli centri privati, oltre al normale monitoraggio del
consumo dei tetti di spesa, già previsto nell ambito dei Tavoli Tecnici
con le Associazioni di Categoria, le ASL provvederanno ad inviare a
ciascuna struttura privata, a mezzo raccomandata A.R. entro il
31.7.09 ed entro il 30.9.09, la situazione di consumo dei volumi di
prestazioni programmati e dei correlati limiti di spesa, aggiornata
rispettivamente al 30.6.09 ed al 31.8.09, per singola macroarea /
branca / tipologia di prestazioni”.
È questo un meccanismo davvero poco comprensibile, che, ad anno
finanziario abbondantemente in corso, modifica il meccanismo di
regressione tariffaria (elemento di per sé idoneo a colorare di
illegittimità l’iniziativa della giunta regionale), vanificando la
programmazione aziendale delle strutture provvisoriamente
accreditate che legittimamente avevano risposto un affidamento su
un diverso sistema di regressione e, in maniera conseguente,
avevano orientato la propria offerta di prestazioni.
5.2. In sintesi, quindi, il provvedimento regionale stabilisce che:
- per ogni macro-area o branca, da gennaio a ottobre 2009 le
strutture accreditate non potranno erogare più dell’85% del tetto
di spesa;
- il restante 15% viene “congelato” in modo da poterlo utilizzare
per pagare le prestazioni negli ultimi due mesi dell’anno;
38
- il tavolo tecnico è tenuto a comunicare ai soggetti accreditati
l’andamento della spesa nel corso dell’anno, in modo che essi
possano regolarsi di conseguenza;
- se si verifica uno sforamento del tetto, si applicheranno
regressioni tariffarie, in modo distinto tra il primo periodo
(gennaio-ottobre) e il secondo (novembre-dicembre).
In questo modo, si può verificare un effetto distorsivo. Si tenga conto
del fatto che il fabbisogno di prestazioni (cioè il numero di
prestazioni oggetto di impegno contrattuale dei soggetti accreditati)
è, per il 2009, già stato quantificato ed è correlato a un certo budget
per detta annualità.
Se a ottobre tutti i soggetti accreditati per una certa marco-area o
branca avranno raggiunto il predetto numero di prestazioni,
troveranno a disposizione, per la relativa remunerazione, non tutto il
budget originariamente stanziato (per il 2009), ma solo l’85% di
esso: il che significa subire, ancorché non si sia sforato il numero di
prestazioni (complessive previste per la annualità), una regressione
tariffaria (ogni prestazione, infatti, sarà pagata meno di quanto
stabilito a tariffa piena, perché non è disponibile, per le prestazioni
gennaio-ottobre 2009, l’intero budget, ma, come detto, solo l’85% di
esso).
Probabilmente la disciplina appena criticata è stata introdotta in
quanto lo scorso anno, a causa di un clamoroso errore della Regione
nella programmazione del fabbisogno di prestazioni, i soggetti
accreditati per determinate macro-aree o branche avevano, ben
prima della fine dell’anno, esaurito il numero di prestazioni
prestabilito. Ma, mentre la maggior parte di essi, con il
raggiungimento di detto plafond, hanno sospeso l’erogazione delle
prestazioni, altri, invece, l’hanno proseguita. L’erogazione di
prestazioni in misura eccedente il volume complessivo predefinito ha
determinato lo sforamento del budget. Ora, a fronte di questa
evenienza la amministrazione dovrebbe semplicemente limitarsi a
non pagare esclusivamente le prestazioni rese in eccesso (o,
comunque, la regressione tariffaria – che è frutto dello sforamento
39
del budget, e non necessariamente del numero delle prestazioni6 –
dovrebbe colpire, selettivamente, solo quelle strutture che hanno
volontariamente sforato il fabbisogno e il relativo budget).
Invece, se si verificasse nuovamente un’ipotesi come quella del 2008,
con il meccanismo delineato dalla delibera inesorabilmente tutte le
strutture accreditate subirebbero sostanzialmente una regressione
tariffaria. Come detto, infatti, il raggiungimento del tetto
prestazionale a ottobre (o anche prima) troverebbe, a relativa
copertura, solo l’85% del budget (dunque inevitabilmente le
prestazioni sarebbero pagate meno).
Insomma, per disciplinare un caso come quello esemplificato la
Regione ha scelto una strada indiscriminatamente penalizzante.
Si tenga presente che nel 2008, quando, prima della fine dell’anno,
erano stati consumati il tetto di prestazioni e il relativo budget,
alcuni soggetti accreditati, come si è detto, hanno continuato a
erogare prestazioni. A tali soggetti, per le prestazioni rese in esubero,
la Asl dovrebbe rifiutare il pagamento (se si tratta di prestazioni
esorbitanti il plafond annuo complessivo di prestazioni per
area/branca e il corrispondente tetto di spesa), o (nel caso di mero
sforamento del budget) applicare regressioni tariffarie (in misura
proporzionale al contributo fornito da ciascuna struttura a detto
sforamento). Invece, ora, con la nuova disciplina censurata, si
rischia una penalizzazione indifferenziata, cioè che tutte le strutture
accreditate siano pagate sotto tariffa ancorché il volume
prestazionale complessivo non sia stato sforato.
5.3. Plurimi, del resto, sono gli indici che militano a favore della
correttezza della condotta in concreto attuata dai centri
provvisoriamente accreditati:
- l’art. 8-quater del d. lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, sancisce il
principio che “la qualità di soggetto accreditato non costituisce
6 Può darsi l evenienza che il numero di prestazioni in concreto erogate rispetti ilfabbisogno prestabilito e, però, siano particolarmente costose e tali da sfondare ilbudget. Viceversa, può verificarsi il caso di prestazioni rese sul piano numerico ineccesso al plafond prestabilito, e tuttavia aventi un costo complessivamenterientrante nel budget di macro-area o branca.
40
vincolo per le aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale a
corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori
degli accordi contrattuali di cui all articolo 8-quinquies”;
- l’art. 8-bis del predetto d. lgs. n. 502 del 1992 precisa
ulteriormente che l’esercizio di attività sanitarie per conto e a carico
del servizio sanitario nazionale è subordinato, non solo
all’autorizzazione per la realizzazione e l’esercizio della struttura
sanitaria ed al suo accreditamento istituzionale, ma anche alla
“stipulazione degli accordi contrattuali di cui all art. 8-quinquies”;
- l’art. 8-quinquies del più volte citato d. lgs. n. 502 del 1992 pone il
rapporto di accreditamento su una base saldamente negoziale;
- sulla scorta di tali principi, il T.A.R. Campania-Napoli, con
numerose pronunce emesse all’esito dell’udienza pubblica del 13
maggio 2009 (cfr. sentenze nn. 3243, 3244, 3245, 3246, 3247,
3248, 3249, 3250, 3251, 3252, 3253, 3254, 3255, 3256, 3257,
3258, 3259, 3260, 3260, 3261, 3262, 3263, 3264 e 3265 del 12
giugno 2009), ha stabilito che “al di fuori del contratto la struttura
accreditata non è obbligata a erogare prestazioni agli assistiti del
servizio sanitario regionale e, per converso, l amministrazione
sanitaria non è tenuta a pagare la relativa remunerazione”;
- l’Avvocatura della Regione Campania, del resto, con parere prot. n.
PP/237/19/2008 aveva evidenziato che “al di fuori del contratto e
dunque, raggiunti i limiti prestazionali e finanziari la struttura
accreditata non è obbligata a erogare prestazioni agli assistiti del
servizio sanitario regionale”.
5.4 Ciò premesso, è chiaro che l’eventuale erogazione di prestazioni
eccedenti i volumi di prestazioni e i correlati livelli economici di
spesa programmati per l’anno 2008 avrebbe imposto l’applicazione,
con le modalità previste dall’allegato C alla d.g.R.C. n. 1268/2008,
di bande di regressioni tariffarie attraverso il meccanismo della cd.
R.T.U. (Regressione Tariffaria Unica).
L’anzidetto allegato C, più in particolare, prevede che “seguendo
impostazione del tetto di branca e non per singola struttura, il
contributo di ciascun Centro privato al superamento del tetto
41
di spesa assegnato dalla Regione a ciascuna Azienda Sanitaria
Locale non è desumibile dal confronto con il fatturato di precedenti
esercizi del singolo Centro stesso. Si definisce una R.T.U. per ogni
Centro privato e per ogni branca e/o tipologia di prestazioni oggetto di
uno specifico tetto di spesa regionale e per ASL. Per determinare la
R.T.U del singolo Centro privato si procede a determinare l apporto di
ciascun Centro:
- al consuntivo delle prestazioni effettuate ai residenti della ASL in cui
opera il Centro, da parte dei Centri che operano in quella ASL;
- al consuntivo delle prestazioni effettuate ai residenti di altre ASL, da
parte dei Centri che operano in quella ASL;
- al consuntivo delle prestazioni effettuate ai residenti di altre regioni,
da parte dei Centri che operano in quella ASL;
Successivamente, confrontando i suddetti consuntivi complessivi per
ASL con i tetti di spesa prestabiliti, e previa applicazione delle
eventuali compensazioni tra sforamenti e sotto utilizzi dei limiti di
spesa consentite dalla normativa regionale, si ottiene
proporzionalmente l ammontare di fatturato (il contributo) del
singolo Centro che ha concorso all eventuale superamento del
tetto di spesa della ASL in cui opera quel Centro. Il Centro,
conseguentemente, è tenuto ad emettere alla ASL nota credito per tale
importo, che costituisce la regressione tariffaria unica (R.T.U.) in
quanto si riferisce a tutto il fatturato dell anno”.
Il meccanismo della regressione tariffaria, dunque, essendo basato
sulla determinazione del contributo di ciascun centro privato
(accreditato o provvisoriamente accreditato) al superamento del tetto
di spesa assegnato dalla Regione a ciascuna azienda sanitaria
locale, non poteva trovare applicazione nel caso in cui fossero stati
superati i volumi di prestazioni programmati (e,
conseguentemente, i corrispondenti livelli di spesa).
In siffatta ipotesi, infatti, le prestazioni eccedenti gli anzidetti
limiti non dovevano, puramente e semplicemente, essere
remunerate.
42
In altre parole, non dovevano essere oggetto di pagamento alcuno
quelle prestazioni erogate dai centri che hanno continuato a
garantire i loro servizi all’utenza, per conto e a carico del Servizio
sanitario regionale, nonostante i volumi di prestazioni programmati
e i conseguenti limiti di spesa fossero già stati raggiunti nel corso
dell’anno 2008.
Tali prestazioni, in più chiari termini, non dovevano incidere sul
tetto di spesa assegnato alla macroarea e, conseguentemente,
contribuire alla applicazione di una regressione tariffaria su tutte le
altre prestazioni erogate all’interno del fabbisogno programmato.
5.5. È questa una conclusione perfettamente coerente con i descritti
principi elaborati dalla giurisprudenza amministrativa - fatti propri
anche dall’avvocatura della Regione Campania con il
summenzionato parere - in forza dei quali al di fuori del contratto la
struttura accreditata non è obbligata a erogare prestazioni agli
assistiti del servizio sanitario regionale e, per converso,
l’amministrazione sanitaria non è tenuta a pagare la relativa
remunerazione
5.6. Dall’attività di monitoraggio effettuata dai tavoli tecnici
costituiti presso ciascuna azienda sanitaria locale campana per
l’anno 2008 si evince chiaramente che la stragrande maggioranza
delle strutture provvisoriamente accreditate per la macroarea di
assistenza specialistica ha interrotto l’erogazione di prestazioni per
conto e a carico del Servizio sanitario regionale una volta raggiunto,
in corso d’anno finanziario 2008, il fabbisogno di prestazioni
programmato.
Il (presunto) sforamento rispetto al tetto di spesa assegnato,
dunque, si deve esclusivamente all’erogazione, da parte di alcune
strutture, di prestazioni eccedenti il fabbisogno programmato.
A ben vedere, dunque, poiché su tali prestazioni non doveva
applicarsi alcuna regressione tariffaria, un vero e proprio
sforamento non vi è stato, poiché - come detto - tali prestazioni
non possono essere affatto remunerate.
43
5.7. Per motivi che francamente sfuggono, le aziende sanitarie locali
non hanno, a tutt’oggi, chiesto l’emissione di note di credito ovvero
emesso note di addebito nei confronti delle strutture che hanno
erogato tali prestazioni eccedenti i volumi programmati.
È evidente, infatti, alla luce di quanto su innanzi chiarito, che il
peso di tali prestazioni non deve andare a depauperare i fatturati -
attraverso l’applicazione di ingiustificate regressioni tariffarie - delle
strutture che si sono tenute all’interno del volume di prestazioni
programmate e che, dunque, non hanno in nessuna misura
contribuito al superamento del tetto di spesa di macroarea per
l’anno 2008.
5.8. In definitiva, la mancata emissione di note di credito ovvero di
note di addebito nei confronti delle strutture provvisoriamente
accreditate per la macroarea di “Assistenza Specialistica
Ambulatoriale”, in relazione alle prestazioni erogate per conto e a
carico del Servizio sanitario regionale in misura eccedente i volumi
di prestazioni programmati, costituisce l’unica ragione del presunto
sforamento del tetto di spesa assegnato per l’annualità 2008.
5.9. La giunta regionale, dunque, per arginare il descritto fenomeno,
avrebbe dovuto semplicemente sollecitare le aziende sanitarie a una
corretta applicazione della d.g.R.C. 1268/2008.
In altri termini, i soggetti da responsabilizzare, contrariamente a
quanto si legge nella d.g.R.C. 1149/2009, non sono le strutture
private ma le aziende sanitarie locali.
L’ennesimo sacrificio imposto ai centri, dunque, è del tutto
ingiustificato e basata su una istruttoria assolutamente insufficiente
a cogliere i veri fattori di criticità del sistema.
Ne deriva la assoluta illogicità, anche per violazione dei principi di
ragionevolezza e proporzionalità, della scelta di dividere le
regressioni tariffarie tra i primi dieci e gli ultimi due mesi dell’anno
2009.
* * * * *
44
6. Violazione dell art. 1, comma 796, lettera o), della legge 27
dicembre 2006, n. 296 e dell articolo 1, comma 170, quarto
periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
Contraddittorietà. Difetto di motivazione. Perplessità.
Nei motivi che precedono si sono illustrati i profili di illegittimità
della d.g.R.C. che interessano tutte le strutture provvisoriamente
accreditate.
L’anzidetta delibera, tuttavia, si esone a un non meno pregnante
rilievo riservato alle sole strutture che – come le ricorrenti - erogano
prestazioni specialistiche.
6.1. Come è noto, l’art. 1, comma 796, lettera o), della legge 27
dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007), con disposizione dal
contenuto particolarmente afflittivo, stabilisce che: “fatto salvo
quanto previsto in materia di aggiornamento dei tariffari delle
prestazioni sanitarie dall articolo 1, comma 170, quarto periodo, della
legge 30 dicembre 2004, n. 311, a partire dalla data di entrata in
vigore della presente legge le strutture private accreditate, ai fini della
remunerazione delle prestazioni rese per conto del Servizio sanitario
nazionale, praticano uno sconto pari al 2 per cento degli importi
indicati per le prestazioni specialistiche dal decreto del Ministro della
sanità 22 luglio 1996, e pari al 20 per cento degli importi indicati
per le prestazioni di diagnostica di laboratorio dal medesimo decreto”.
La Corte Costituzionale, con sentenza 94/2009, ha confermato la
legittimità di tale previsione, precisando, tuttavia, che “non v'è
dubbio che la disciplina stabilita dalla norma statale censurata risulta
temporalmente limitata” (è proprio sul presupposto della sua
temporaneità che ha sancito la legittimità dello sconto).
La Consulta ha, infatti, rilevato che l’art. 1, comma 170, della legge
n. 311 del 2004 (come modificato dall'art. 8 del d.l. n. 24/2007,
convertito con legge n. 31/2008), dispone: “Con cadenza triennale a
far data dall'emanazione del decreto di ricognizione ed eventuale
aggiornamento delle tariffe massime di cui al precedente periodo, e
comunque, in sede di prima applicazione, non oltre il 31 dicembre
2008, si procede all'aggiornamento delle tariffe massime, anche
45
attraverso la valutazione comparativa dei tariffari regionali, sentite le
società scientifiche e le associazioni di categoria interessate”.
In definitiva il Ministero avrebbe dovuto approvare le nuove tariffe
entro il 31 dicembre 2008, cosa che, a tutt’oggi, non ha fatto.
6.2. La d.g.R.C. 1149/2008, preso atto della circostanza che, allo
stato, la rideterminazione delle tariffe non è stata ancora definita dal
Ministero, stabilisce, anzitutto, che il meccanismo dello sconto dovrà
applicarsi anche per l’esercizio 2009 “finché non interverranno le
nuove tariffe massime nazionali (e le conseguenti determinazioni della
Regione Campania)”.
Se ne ricava il primo evidente profilo di illegittimità.
La Corte Costituzionale, infatti, nello scrutinare la ragionevolezza
della norma che impone gli sconti sulle tariffe, ha sottolineato come
la compatibilità della stessa al dettato costituzionale sia legata
proprio al suo carattere transitorio.
Estendere sine die l’applicazione della norma si risolve in una
condizione meramente potestativa, esponendola nuovamente ai vizi
di costituzionalità esclusi dalla Consulta solo in ragione della sua
vigenza temporalmente limitata.
6.3. L’aspetto maggiormente penalizzante della vicenda, tuttavia, è
un altro.
Nella d.g.R.C. 1149/2009 si chiarisce che “Le modalità di
applicazione dello sconto ex art. 1, comma 796, lettera o) della legge
296/2006 per gli esercizi 2007 e 2008 sono definite come esposto
nell allegato sub B) alla presente delibera, in base al quale la
determinazione dell importo con cui i diversi centri privati concorrono
all eventuale sforamento del tetto di spesa (importo da dedurre, poi, in
regressione tariffaria) deve essere effettuato sul loro fatturato al lordo
(prima) dello sconto ex lettera o) del comma 796 dell art. 1 della legge
296/2006, con le modalità di calcolo esemplificate in detto allegato, in
modo che lo sconto intervenga ad integrazione della eventuale
regressione tariffaria e non in aggiunta alla stessa. Mentre, per
anno in corso, i limiti di spesa attribuiti alle diverse branche
46
dell assistenza specialistica ambulatoriale dovranno essere
definiti dalle ASL e ripartiti alle singole strutture tenendo già
conto (e, quindi, al netto) dello sconto ex lett. o) del comma 796
dell art. 1 della legge 296/2006”.
Con intrinseca contraddittorietà delle proprie scelte, dunque, la
Regione, dopo aver declamato le coordinate del meccanismo
attraverso il quale deve avvenire il suindicato sconto, reputa di
applicarle per gli anni 2007 e 2008 in un modo (quello corretto, vale
a dire “a consuntivo”) e in un altro (assolutamente illegittimo, cioè ex
ante) per il 2009.
6.4. La posizione assunta dalla giunta viola, in ogni caso, la ratio
della dell’art. 1, comma 796, della legge 296/2006.
Lo sconto (del 20% e del 2%), infatti, in questo modo non viene
applicato sugli importi indicati per le prestazioni specialistiche e di
laboratorio - e quindi sulle tariffe previste dal D.M.S. 22 luglio 1996,
bensì sul fatturato delle strutture.
La Regione, invece, così come ha stabilito essere corretto per gli anni
2007 e 2008, avrebbe dovuto prevedere che, a consuntivo dell’anno
2009, le asl debbano calcolare lo sconto del 20% per le prestazioni di
laboratorio e del 2% per le altre prestazioni specialistiche sulla
tariffe delle prestazioni erogate.
6.5. C’ è di più.
Lo sconto, in realtà, è stato già sofferto dalla categoria poiché la
Regione Campania, con le dd.g.R.C. nn. 460/2007, 517/2007 e
1177/2008 ha trasferito alle asl fondi già decurtati dello sconto.
In sostanza, le strutture pagheranno il peso del citato art. 1,
comma 796, della legge 296/2006, due volte.
Inoltre, lo sconto deve essere applicato sulle tariffe di laboratorio
stabilite dal Nomenclatore Tariffario Nazionale (D.M. 22 luglio 1996)
che è stato, però, oggetto di annullamento, limitatamente alle tariffe
di laboratorio, ad opera della sentenza del Consiglio di Stato n.
1839/2001, passata in giudicato. La stessa sorte è toccata al
Tariffario Nazionale del 2006 (D.M. 12.09.2006), che
47
apoditticamente aveva riadottato quello del 1996, annullato dal Tar
Lazio III sez.quater, con sentenza n°851/2008, in seguito
all’impugnazione proposta da Federlab-SBV. Pertanto, ad oggi, di
fatto, non esiste più quel parametro di riferimento sul quale
applicare lo “sconto” del 20 % previsto dalla norma della finanziaria,
rendendo così illegittima l’applicazione dello sconto per i Laboratori,
in disparte ovviamente gli altri profili di illegittimità, anche per la
parte relativa allo sconto del 2%, applicabile alle altre branche
specialistiche, che non è stata oggetto di pronunce
giurisprudenziali.-
Quindi, alla luce di ciò alcuno sconto deve essere applicato ai
Laboratori di Analisi, essendo venuto meno il parametro su cui
calcolare lo stesso sconto, e cioè il D.M. 22.7.96.-
Circostanza questa confermata dalla stessa Regione con la nota del
14 febbraio 2008 n.13752, ove testualmente si stabilisce allo
stato, l annullamento del DM 2006, rende di fatto, non calcolabile
importo dello sconto essendo venute meno le tariffe a cui la legge
finanziaria rinvia, come parametro per la quantificazione dello
stesso .-
La Regione ha riconosciuto che il tariffario Bindi è stato annullato e
che dunque, di fatto, non esiste più il parametro per la
quantificazione dello sconto, risultando pertanto priva di
qualsivoglia motivazione la pretesa successiva di applicare
l’abbattimento tariffario.
Ora, è indiscutibile che le circolari amministrative contenendo
istruzioni, ordini di servizio, direttive impartite dalle autorità
amministrative centrali o gerarchicamente superiori agli enti o
organi periferici o subordinati, con la funzione di indirizzare in modo
uniforme l’attività di enti o organi inferiori, sono atti meramente
interni della Pubblica Amministrazione, che esauriscono la loro
portata ed efficacia giuridica nei rapporti tra i suddetti organismi ed
i loro funzionari, fornendo la soluzione interpretativa preferita
dall’organo emanante. Tuttavia, nel caso in cui la circolare si ponga
nei confronti dei suoi destinatari, specie nel caso si tratti di organi
gerarchicamente subordinati, con una manifestazione esterna di
48
volontà ed indirizzo, la circolare stessa finisce per assumere
massimo rilievo sul piano dell’organizzazione e dell’azione
amministrativa.-
E invero, il riconoscimento della impossibilità di calcolare lo sconto
per le tariffe di laboratorio, essendo venute meno le tariffe a cui la
legge finanziaria rinvia come base di calcolo, ha ingenerato negli
operatori del settore un legittimo affidamento, che non può poi
essere successivamente ed apoditticamente negato senza fare
risultare illegittima l’azione della pubblica amministrazione. E la
fondatezza delle considerazioni che precedono è ulteriormente
confortata da una pronuncia del Tar Salerno che, con ordinanza n.
419/2008, ha accolto la domanda di sospensiva sul ricorso proposto
dalla medesima Associazione di categoria, odierna ricorrente,
unitamente ad altre strutture, avverso le note aziendali della ASL
SA3 con le quali si imponeva alle strutture stesse uno sconto sulle
tariffe per prestazioni di diagnostica di laboratorio, in ragione della
norma finanziaria, proprio in considerazione della nota circolare
regionale con cui si ammetteva l’impossibilità di calcolare lo sconto
per avvenuto annullamento ad opera del Consiglio di Stato del
cd.Tariffario Bindi.-
Ciò è perfettamente conforme al complesso sistema normativo in cui
si inserisce la norma sullo sconto, teso ad assicurare un
contenimento ed un risanamento della spesa pubblica, attraverso
l’emanazione di norme di coordinamento, che non incidono
comunque sull’autonomia regionale. E a ben riflettere, in questa
prospettiva, se si considera che l’azione dei pubblici poteri deve
essere improntata a criteri di buona amministrazione,
funzionalmente collegati al perseguimento del pubblico interesse,
appare davvero assurdo che lo sconto, si ripete teso
(tendenzialmente) al risanamento del deficit sanitario, in uno alla
riorganizzazione della rete dei laboratori, possa essere applicato, per
quanto specificatamente concerne le prestazioni di laboratorio, su
un tariffario annullato perché, in difetto assoluto di istruttoria,
aveva compresso in modo ingiustificato le tariffe stesse, senza tenere
esattamente conto degli effettivi valori di mercato, prescindendo
49
dalla rilevazione dei costi delle strutture private accreditate, in
aperta violazione dei criteri di redazione delle tariffe fissati dal D.M.
1994.-
Anche da tale punto di vista è evidente la illegittimità della delibera
gravata.
* * * * *
7.Violazione dell art.81 cost. Violazione del divieto di
ultraattività della norma finanziaria. Eccesso di potere.
Illogicità. Contraddittorietà.
L’applicazione dello sconto è oltremodo illegittima perché si pretende
di applicare lo sconto anche per gli anni 2009-2010, assumendo a
presupposto per la determinazione delle tariffe applicabili a tali
ultimi esercizi una norma che ha già esaurito la sua vigenza
temporale.-
Si tratta, in altri termini, di verificare quale sia l'efficacia temporale
della legge finanziaria, onde stabilire se le prescrizioni in essa
contenute possano trovare applicazione anche in un momento
successivo allo spirare del termine di efficacia della legge di bilancio
che la Costituzione, all'art.81, fissa in un anno, atteso che la legge
finanziaria si affianca a quella di bilancio integrandola.-
L'analisi, che riveste un’importanza fondamentale nel presente
giudizio stante la connessione logico- giuridica tra la norma e gli atti
impugnati, deve necessariamente partire dalla qualificazione
giuridica della legge finanziaria, al fine di stabilirne la natura e,
dunque, il possibile contenuto.-
A tal riguardo, si osserva che la legge finanziaria (chiamata
semplicemente anche finanziaria) è, insieme a quella di bilancio, il
principale documento giuridico previsto dall’ordinamento della
Repubblica italiana per regolare la vita economica del Paese.-
In particolare, mentre la legge di bilancio è lo strumento previsto
dalla Costituzione attraverso il quale il Governo comunica al
Parlamento le spese e le entrate della vigente legislatura (cioè tira le
somme delle entrate e delle uscite dell’anno così come previste dalla
legge in vigore), con la legge finanziaria il Governo ha facoltà di
50
introdurre delle innovazioni normative in materia di entrate e spese,
fissando anche il tempo massimo di indebitamento dello Stato.
Conseguentemente, la legge di bilancio non istituisce nuovi tributi e
nuove spese, perché le variazioni alla legislazione precedente alla
presentazione del relativo disegno di legge sono realizzate con la
legge finanziaria e con le altre collegate; perciò il bilancio, una volta
approvato, costituisce la risultante contabile della legislazione
finanziaria vigente, pur assolvendo una funzione di strumento di
programmazione, in quanto esso, inteso in senso lato, si inserisce in
una fattispecie complessa a formazione progressiva, coordinandosi
con la legge finanziaria e con le altre collegate. Ne deriva che la legge
che approva il bilancio assume una natura eminentemente formale,
cioè non in grado di innovare all'ordinamento giuridico, pur essendo
adottata con il procedimento proprio delle leggi dello Stato.-
Vero è che la legge finanziaria e le leggi collegate alla finanziaria
consentono di attuare la manovra prevista dal Documento di
Programmazione Economica e Finanziaria (DPEF). Con essa Governo
e Parlamento dispongono di uno strumento atto a definire le linee
della politica economica voluta, le cui conseguenze finanziarie
saranno, poi, recepite nel bilancio. Compito specifico della legge
finanziaria è, pertanto, quello di tradurre in atto la manovra
finanziaria, adeguando le entrate e le uscite del bilancio statale e
degli enti strumentali agli obiettivi di politica economica indicati nel
documento di programmazione economica-finanziaria. La legge
finanziaria interviene, quindi, apportando modifiche e integrazioni a
disposizioni legislative, aventi riflessi diretti sul bilancio dello Stato,
delle aziende autonome e degli enti pubblici. I contenuti della legge
finanziaria sono disciplinati dalla legge n.468/1978, che costituisce
il testo base che regola il modo di formazione dei documenti contabili
dello Stato, preventivi e consuntivi. Bisogna rilevare, inoltre, che la
riforma del 1999 ha cercato di ridare alla finanziaria un carattere
più ampio, circoscrivendo, però, l’ambito delle modifiche a quello
strettamente necessario a dare attuazione alla manovra economica,
ovvero consentire quelle modificazioni ed integrazioni legislative con
effetti finanziari immediati e diretti sul livello delle entrate e delle
51
spese. Infatti, la legge finanziaria non può contenere norme di delega
o di carattere ordinamentale ovvero organizzatorio. Essa contiene,
esclusivamente, norme tese a realizzare effetti finanziari con
decorrenza dal primo anno considerato nel bilancio pluriennale. Ne
discende che la natura sostanziale della legge finanziaria può essere
riconosciuta solo entro questa limitata prospettiva.-
Il riconoscimento della natura sostanziale della legge finanziaria, in
contrapposizione a quella meramente formale della legge di bilancio,
potrebbe, in prima istanza, portare ad affermare che, per quanto
specificatamente concerne la sua efficacia temporale, la stessa sia
assoggettata ai principi generali, posti dall'art. 15 delle ”Preleggi”, i
quali stabiliscono che l'abrogazione di un atto avente forza di legge
può avvenire solo per effetto di una legge successiva, per
dichiarazione espressa del legislatore, o per incompatibilità tra le
nuove disposizioni e le precedenti. Tuttavia una conclusione di
questo tipo non terrebbe in debito conto la stretta connessione che
intercorre tra la legge finanziaria e quella di bilancio. Quest'ultima,
infatti, rientra in quella categoria di atti normativi la cui efficacia è
predeterminata dall'ordinamento giuridico che così li sottrae
all'applicazione dei suddetti principi generali. E, infatti, come già
evidenziato, la legge di bilancio ha, per espressa previsione (art.81
Cost.), durata massima di un anno. Si tratta, dunque, di stabilire se
la connessione tra le due normative rilevi anche sotto questo
specifico angolo visuale. Invero, le ragioni che hanno indotto il
legislatore ad affiancare alla legge di bilancio un atto normativo in
grado di innovare all'ordinamento giuridico vanno ricercate
nell'esigenza di garantire che il Parlamento si determini
all'emanazione o all'abrogazione di ogni legge tributaria o di spesa,
diretta a modificare il significato del bilancio da approvare, con la
necessaria ponderazione, informando l'opinione pubblica delle
ragioni che giustificano la scelta relativa. E' chiaro, però, che queste
singole leggi sono collegate alla ratio della legge di approvazione del
bilancio, perché sono emanate in funzione dell'attuazione di un certo
indirizzo del bilancio; si tratta, perciò, di un rapporto di
interdipendenza che intercorre tra la ratio di tali leggi e quella di
52
approvazione del bilancio. La legge finanziaria può, perciò, dirsi
“collegata” perché è logicamente vincolata alla legge di bilancio in
una fattispecie complessa, che è motivata dall'intento di attribuire al
bilancio un certo indirizzo.-
Il collegamento funzionale tra la legge di approvazione del bilancio e
quella finanziaria potrebbe dirsi estremamente simile a quello
esistente nel diritto privato fra taluni negozi giuridici, che sono
definiti, appunto, ”collegati”, perché vincolati in una fattispecie
complessa da nessi che non escludono il valore a sé stante di
ciascuno, ma che sono così stretti da sottoporli ad una precisa
regola per cui simul stabunt simul cadunt: tali atti, cioè, hanno
ragione di essere solo complessivamente considerati, per cui la
permanenza e la vigenza di uno è collegata a quella dell'altro. In
questa prospettiva, considerata la ratio del collegamento sussistente
tra la finanziaria e la legge di bilancio, si può ragionevolmente
affermare che, anche sotto il profilo dell'efficacia temporale, la prima
segua le sorti della seconda, per cui le prescrizioni in essa contenute
non possono trovare applicazione per un tempo successivo al
termine di vigenza della legge di bilancio. Ne deriva che la Regione
Campania non può applicare il preteso sconto anche per gli anni
2009-2010, perché la norma cui si richiama non ha più vigore.-
Soccorre in questo senso anche l'espressa previsione normativa di
cui all'art.5 della legge n.362/1988 (Nuove norme in materia di
contabilità e bilancio dello Stato), laddove si stabilisce che la legge
finanziaria dispone annualmente il quadro di riferimento finanziario
per il periodo compreso nel bilancio pluriennale e provvede, per il
medesimo periodo, alla regolazione annuale delle grandezze previste
dalla legislazione vigente al fine di adeguarne gli effetti finanziari agli
obiettivi”.-
L'ultima parte della norma è chiara nel precisare che il potere di
innovare all'ordinamento giuridico riconosciuto alla finanziaria è in
connessione agli obiettivi fissati nella legge di bilancio, per cui anche
esse non possono non essere sottoposte al principio simul stabunt
simul cadunt, con conseguente corrispondenza di efficacia
temporale.-
53
La limitata efficacia temporale della norma è stata espressamente
riconosciuta dalla Corte Costituzionale con la sentenza citata.
La Consulta ha, infatti, affermato che .nello scrutinio di
ragionevolezza, come affermato da questa Corte, assume rilievo il
carattere transitorio della norma, nella specie sussistente anche alla
luce delle sopravvenienze normative……………”.-
Le sopravvenienze normative cui la Corte si riferisce, e a cui
testualmente si richiama, sono le disposizioni di legge che
impongono l’aggiornamento periodico delle tariffe. E infatti, l’art.8
del decreto-legge 31.12.2007n.248, nel testo risultante dalle
modifiche introdotte dalla legge di conversione 28.02.2008 n.31, ha
modificato l’art.1 comma 170, della Legge n.311 del 2004, che ora
così stabilisce : con cadenza triennale a far data dalla emanazione
del decreto di ricognizione ed eventuale aggiornamento delle tariffe
massime di cui al precedente periodo, e comunque in sede di prima
applicazione, non oltre il 31.12.2008, si procede all aggiornamento
delle tariffe massime, anche attraverso la valutazione comparativa dei
tariffari regionali, sentite le società scientifiche e le associazioni di
categoria interessate .-
Inoltre, la disciplina di fissazione delle tariffe di cui all’art.8-sexies,
comma 5, del DLgs.n.502 del 1992 è stata modificata dall’art.79 del
decreto-legge 25.06.2008 n.112, convertito dalla legge n.133 del
06.08.2008, in modo da permettere una accurata ricognizione dei
costi delle prestazioni ed un’equa remunerazione delle stesse.-
Tali disposizioni normative, che impongono l’aggiornamento delle
tariffe, valgono a conferire alla norma sullo sconto quel carattere di
assoluta transitorietà che – è bene ricordarlo – è stato valutato dalla
Corte Costituzionale quale presupposto per il riconoscimento della
legittimità della norma.-
In buona sostanza, la norma sullo sconto intanto può essere
dichiarata conforme a Costituzione in quanto se ne riconosca una
efficacia nel tempo limitata e circoscritta all’esercizio finanziario cui
si riferisce la legge che la contiene (esercizio finanziario 2007).-
54
Peraltro, l’impossibilità di applicare lo sconto – ferma la sua
illegittimità – anche agli esercizi 2009-2010, emerge sotto un altro
specifico angolo visuale.
Resta dunque confermato che la Regione Campania – ferme tutte le
ragioni di censura che precedono – giammai potrebbe applicare lo
sconto anche per gli anni 2009-2010.-
Anche queste considerazioni, non meno importanti di quelle
illustrate nei motivi che precedono, evidenziano l’illegittimità degli
atti impugnati.-
8. Violazione degli artt. 8-quater e 8-quinquies del d. lgs.
502/1992. Violazione dei principii di tipicità e legalità. Nullità
del provvedimento regionale per difetto di attribuzione.
Violazione dell art. 6, comma 6, della l. n. 724 del 1994.
L’art. 8 quinquies, comma 2-quinquies, del d. lgs. n. 502 del 1992,
stabilisce che “In caso di mancata stipula degli accordi di cui al
presente articolo, l accreditamento istituzionale di cui all articolo 8-
quater delle strutture e dei professionisti eroganti prestazioni per
conto del Servizio sanitario nazionale interessati è sospeso”.
La disposizione, come si vede, sanziona, per così dire, la mancata
stipula del contratto di prestazione con il servizio sanitario pubblico
mediante la sospensione del rapporto di accreditamento. Ma questa
sospensione è legata al rifiuto di stipula “degli accordi di cui al
presente articolo”, cioè solo di contratti che hanno il contenuto
stabilito dalla norma.
Quale sia questo contenuto è detto nel comma 2 della disposizione
in commento, ove è precisato che gli accordi aventi a oggetto
prestazioni da erogare, da parte di soggetti accreditati, per conto e a
carico del servizio sanitario nazionale, possono indicare solo:
“a) gli obiettivi di salute e i programmi di integrazione dei servizi;
b) il volume massimo di prestazioni che le strutture presenti
nell'ambito territoriale della medesima unità sanitaria locale, si
impegnano ad assicurare, distinto per tipologia e per modalità di
assistenza. Le regioni possono individuare prestazioni o gruppi di
prestazioni per i quali stabilire la preventiva autorizzazione, da parte
55
dell azienda sanitaria locale competente, alla fruizione presso le
strutture o i professionisti accreditati;
c) i requisiti del servizio da rendere, con particolare riguardo ad
accessibilità, appropriatezza clinica e organizzativa, tempi di attesa e
continuità assistenziale;
d) il corrispettivo preventivato a fronte delle attività concordate,
globalmente risultante dalla applicazione dei valori tariffari e della
remunerazione extra-tariffaria delle funzioni incluse nell'accordo, da
verificare a consuntivo sulla base dei risultati raggiunti e delle attività
effettivamente svolte secondo le indicazioni regionali di cui al comma
1, lettera d);
e) il debito informativo delle strutture erogatrici per il monitoraggio
degli accordi pattuiti e le procedure che dovranno essere seguite per il
controllo esterno della appropriatezza e della qualità della assistenza
prestata e delle prestazioni rese, secondo quanto previsto dall'articolo
8-octies;
e-bis) la modalità con cui viene comunque garantito il rispetto del
limite di remunerazione delle strutture correlato ai volumi di
prestazioni, concordato ai sensi della lettera d), prevedendo che in
caso di incremento a seguito di modificazioni, comunque intervenute
nel corso dell'anno, dei valori unitari dei tariffari regionali per la
remunerazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera, delle
prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, nonché delle
altre prestazioni comunque remunerate a tariffa, il volume massimo di
prestazioni remunerate, di cui alla lettera b), si intende rideterminato
nella misura necessaria al mantenimento dei limiti indicati alla lettera
d), fatta salva la possibile stipula di accordi integrativi, nel rispetto
dell'equilibrio economico-finanziario programmato”.
Non vi è il benché minimo riferimento, come si vede, a clausole
che non attengano semplicemente a quantità prestazionale, a
modalità di erogazione, a remunerazione. Non c’è spazio,
dunque, per patti volti a limitare il diritto di difesa dei soggetti
accreditati. Ciò vuol dire:
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a) o che il provvedimento regionale vìola la normativa in commento,
perché ha approvato uno schema contrattuale che trasmoda il
contenuto dei contratti quale disciplinato ex lege;
b) o che c’è una violazione del principio di tipicità. Come è noto,
corollario del principio di legalità (per il quale la p.a. non può
inventarsi poteri, ma può esercitare solo quelli espressamente
attribuiti dalla legge o da altra fonte abilitata dalla legge) è quello
c.d. di tipicità dei poteri amministrativi. La tipicità implica che la
legge, nell’attribuire quel potere alla p.a., deve stabilire i
presupposti, il procedimento, gli effetti, e dunque stabilirne la
funzione specifica. Per essere precisi, mentre per i provvedimenti
destinati a incidere sfavorevolmente nella sfera giuridica dei
destinatari è il principio di legalità a fondare la regola della
tipicità, per i provvedimenti che dispongono in modo favorevole
nei confronti della sfera giuridica dei destinatari tale regola
discende dalle esigenze di imparzialità e buon andamento
dell’azione amministrativa. La tipicità comporta quindi che le
varie categorie di provvedimenti siano identificate dalle norme
disciplinatrici dei relativi poteri e non rimesse all’autonomia della
amministrazione. Ora, se l’art. 8 quinquies prevede che la
amministrazione abbia il potere di sospendere il rapporto di
accreditamento se il soggetto accreditato non voglia firmare un
contratto avente contenuti conformi a quelli delineati dalla stessa
norma, ciò vuol dire che questo potere non sussiste se il
contenuto del contratto proposto (imposto) dalla Asl non sia
coerente alle indicazioni legislative ma contenga clausole
trasmodanti il contenuto stabilito per legge (può, forse,
prospettarsi perfino la nullità del provvedimento regionale per
difetto di attribuzione);
c) o che è violato il principio di legalità (inteso nel senso che la p.a.
può esercitare solo i poteri che siano previsti da una specifica
disposizione normativa di rango primario). Il potere di
sospensione, infatti, è previsto in relazione a fattispecie e a
contesto completamente diversi da quelli esistenti in concreto:
l’art. 8 quinquies si riferisce, infatti, a rapporti iscritti in un
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regime di accreditamento istituzionale, e dunque non può valere
per un regime completamente diverso, qual è quello
dell’accreditamento provvisorio. Anzi, proprio perché in
Campania, sempre per colpevole inerzia della Regione, ancora
non è andato a regime l’accreditamento istituzionale, non
possono applicarsi le norme di cui al d. lgs. n. 502 del 1992 sugli
accordi contrattuali. Dunque non solo la Regione o la Asl non
possono sospendere alcun rapporto di accreditamento per rifiuto
di stipulare contratti di contenuto difforme da quello indicato
dalla legge, ma, prima ancora, non possono imporre la stipula di
contratti;
d) o, infine, che è violato l’art. 6, comma 6, della legge n. 724 del
1994, secondo cui la qualità di soggetto provvisoriamente
accreditato dipende solo dall’essere titolare di pregressa
convenzione dalla accettazione del sistema della remunerazione a
prestazione sulla base delle tariffe, e non è previsto alcun potere
di sospensione del rapporto di provvisorio accreditamento.
* * * * *
9. Sulla illegittimità dello schema di protocollo di intesa
predisposto dalla ASL NA 1 Centro e del provvedimento con cui
esso è stato approvato ovvero del relativo provvedimento
implicito di approvazione nonché della comunicazioni
pervenute via telegramma con cui la ASL NA 1 Centro convoca
le strutture . Violazione della d.g.R.C. 1149/2009.
Si è anticipato in premessa che i centri ricorrenti si sono visti
improvvisamente recapitare, tra l’8 e il 10 luglio 2009, dalla ASL NA
1 Centro un telegramma con il quale i legali rappresentanti dei
centri provvisoriamente accreditati sono stati convocati presso la
sede della Direzione Generale della predetta azienda sanitaria locale
per la notifica dello schema sub a) “e la sottoscrizione del contratto ai
sensi dell art. 8-quinquies, comma 2-quinquies del decreto legislativo
502/1992 e s.m.i. e della delibera della giunta regionale della
Campania n. 1149 del 19 giugno 2009” (mai comunicata né
pubblicata sul B.U.R.C.), da sottoscrivere entro il 14 luglio 2009,
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pena la sospensione del rapporto di accreditamento provvisorio o
istituzionale.
L’anzidetta proposta di protocollo è stata predisposta dalla ASL NA 1
Centro a seguito, come detto, della mancata intesa con le
associazioni di categoria per tutti i motivi diffusamente illustrati nei
precedenti motivi di ricorso.
La ASL NA 1 Centro, tuttavia, non si è attenuta al (già tortuoso e
illegittimo) iter disciplinato dalla d.g.R.C. 1149/2009.
La predetta delibera, infatti, stabilisce che:
“[…]
17. Le Aziende Sanitarie Locali, sono tenute a procedere alla
immediata e formale notifica della presente delibera nei confronti
dei responsabili delle strutture organizzative interne responsabili dei
vari fattori di costo, dei rappresentanti legali delle strutture
sanitarie accreditate e/o provvisoriamente accreditate, nonché
dei rappresentanti locali delle Associazioni di Categoria degli operatori
della sanità pubblica e privata.
18 Entro il 10 luglio 2009 le Aziende Sanitarie Locali devono
conformare alle disposizioni recate dalla presente delibera, anche con
la collaborazione delle Associazioni di Categoria maggiormente
rappresentative, i budget per macroarea, branca e/o tipologia di
prestazioni, già stabiliti per l esercizio 2009 in adempimento delle
DGRC n. 517/07 e n. 1268/08 per quanto riguarda le prestazioni di
assistenza sanitaria da acquistare nell esercizio 2009 da terzi
convenzionati o strutture sanitarie private accreditate o
provvisoriamente accreditate, e adeguare i Protocolli d Intesa già
stipulati per l esercizio 2009 con le medesime Associazioni di
Categoria maggiormente rappresentative (o stipulare ex novo, qualora
non abbiano già provveduto), agli schemi esposti negli allegati A\1 e
A\2 alla presente delibera. Entro la stessa data, in mancanza di
accordo tra le ASL e le Associazioni di Categoria per la definizione dei
suddetti Protocolli d Intesa, le ASL medesime provvederanno a
notificare la propria proposta di Protocollo d Intesa alle Associazioni di
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Categoria ed a tutte le strutture interessate, con richiesta di
sottoscrivere, comunque, i conseguenti contratti.
19. Entro il 15 luglio 2009 le Aziende Sanitarie Locali e le singole
strutture sanitarie private accreditate e/o provvisoriamente
accreditate, dovranno aver sottoscritto i contratti in applicazione dei
richiamati protocolli d intesa per l esercizio 2009. Dalla stessa data le
Aziende Sanitarie Locali sono tenute a cessare la remunerazione a
carico del Servizio Sanitario pubblico delle prestazioni erogate dalle
strutture private accreditate o provvisoriamente accreditate che non
siano addivenute alla stipula del contratto”.
La ASL NA 1 Centro non ha mai notificato la d.g.R.C. 1149/2009 ai
centri provvisoriamente accreditati.
Il rilievo non è solo formale, poichè, al di là della evidente violazione
dell’impugnato atto di giunta, è evidente che la preventiva
conoscenza di così drastiche misure avrebbe consentito alle
strutture di ponderare le iniziative da assumere senza la pressione
di dover procedere alla sottoscrizione dei contratti (peraltro non
trasmessi) al buio e entro pochissimi giorni, pena la sospensione
dell’accreditamento.
È la stessa d.g.R.C. 1149/2009, del resto, a reputare indispensabile
un intervallo di almeno 15 giorni fra l’invito alla sottoscrizione
del contratto e il momento della stipula (cfr. art. 11 degli schemi
di protocollo: da tale punto di vista è da ravvisarsi una intrinseca
contraddittorietà tra quanto previsto ai punti 18 e 19 del
deliberato - che sembrano prefigurare la possibilità che detto
intervallo sia limitato a 5 giorni - e la citata previsione dell’art. 11
dei protocolli), intervallo di cui i centri ricorrenti sono stati
deprivati.
Il comportamento della ASL NA 1 Centro, da tale punto di vista, non
può sottrarsi alle censure descritte in rubrica del presente motivo.
* * * * *
ISTANZA CAUTELARE
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Ricorrono le prescritte condizioni per la sospensione degli atti
impugnati.
Il fumus boni iuris è stato ampiamente illustrato.
Altrettanto evidente è il periculum in mora.
I centri ricorrenti, infatti, se non sottoscriveranno i contratti proposti
dalla ASL NA 1 Centro nel termine del 14 luglio 2009, si vedranno
sospendere il rapporto di provvisorio accreditamento.
I ricorrenti, in ogni caso, consapevoli dell’orientamento di codesto
Tribunale sulla opportunità di trattare in fase cautelare i giudizi
inerenti i tetti di spesa, prospettano la possibilità di ridurre la
portata della sospensione anche solo agli artt. 10, 11 e 12 dello
schema di protocollo di intesa da trasfondere nei contratti
individuali.
* * * * *
ISTANZA DI MISURE CAUTELARI PROVVISORIE
EX ART. 21, COMMA 9, LEGGE 1034/1971
Ricorrono nel caso di specie, alla luce di quanto su innanzi chiarito,
i presupposti di estrema gravità e urgenza tali da non consentire
neppure la dilazione fino alla data della camera di consiglio, poiché –
come detto - se i centri ricorrenti non sottoscriveranno i contratti in
questione entro il 14 luglio 2009, si vedranno sospendere il rapporto
di provvisorio accreditamento.
Per tali motivi, si chiede l’adozione di decreto presidenziale inaudita
altera parte con cui vengano sospesi i provvedimenti impugnati
quantomeno in relazione al contenuto degli artt. 10, 11 e 12 dello
schema di protocollo di intesa da trasfondere nei contratti
individuali.
* * * * *
P.Q.M.
Si conclude per l’accoglimento del ricorso, previa sospensione dei
provvedimenti impugnati, con vittoria di spese, diritti e onorari.
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Ai sensi e per gli effetti di cui al D.P.R. 115/2002, si dichiara che la
presente controversi è sottoposta al contributo unificato di € 500,00.
Napoli, 13 luglio 2009.
Avv. Patrizia Kivel Mazuy Avv.Arturo Umberto Meo