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ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE DELLA VIGNA E DEL VINO NORMA INTERNAZIONALE PER L’ETICHETTATURA DEI VINI O.I.V. rue d'Aguesseau, 18 75008 PARIGI Tel.: 01.44.94.80.80 Fax: 01.42.66.90.63 – O.I.V. – Edizione 2015

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ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE DELLA VIGNA E DEL VINO

NORMA INTERNAZIONALE PER

L’ETICHETTATURA

DEI VINI

O.I.V. – rue d'Aguesseau, 18 – 75008 PARIGI – Tel.: 01.44.94.80.80 – Fax: 01.42.66.90.63

– O.I.V. – Edizione 2015

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Norma internazionale per l'etichettatura dei vini

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PREFAZIONE

La presente norma è una raccomandazione dell'OIV agli Stati

membri. Il suo fine è facilitare il commercio internazionale e

garantire ai consumatori l'accuratezza e la veridicità delle

informazioni.

La norma è ispirata a quella adottata dal Codex Alimentarius per

l'etichettatura degli alimenti e delle bevande.1

Le disposizioni riguardanti le indicazioni che devono figurare

obbligatoriamente sull'etichetta dei vini preimballati destinati alla

vendita ai consumatori e le indicazioni facoltative lasciate alla

discrezione degli operatori o degli Stati sono state adottate nel corso

dei lavori del Gruppo “Regolamentazione e controllo della qualità” e

della Commissione III in occasione delle 63ª, 64ª, 65ª, 68ª, 72ª,

73ª e 83ª assemblee generali dell'Ufficio internazionale della vigna

e del vino, tenutesi nel 1983, 1984, 1985, 1988, 1992, 1993 e 2003

e in occasione delle 3ª, 4ª, 8ª e 9ª assemblee generali

dell'Organizzazione internazionale della vigna e del vino, tenutesi nel

2005, 2006, 2010 e 2011.

1 Norma generale del Codex per l'etichettatura degli alimenti preimballati (Codex Stan I-1985).

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DISPOSIZIONI GENERALI

1.1 Definizioni:

- “etichetta”: qualunque cartellino, marchio, immagine o altro materiale

descrittivo, scritto, stampato, perforato, apposto, inciso o applicato

sull’imballaggio (recipiente) di un vino o a questo allegato,

- “campo visivo unico”: qualunque parte della superficie dell’imballaggio

(recipiente), ad esclusione della sua base, che può essere vista senza dover

girare l’imballaggio (recipiente).

1.2 Campo di applicazione

1.2.1 Il prodotto

La norma di etichettatura dei vini si applica ai prodotti che rispondono alla

definizione di vino del Codice internazionale delle pratiche enologiche dell'OIV,

ossia:

Il vino è esclusivamente la bevanda risultante dalla fermentazione alcolica

totale o parziale dell’uva fresca, pigiata o meno, o del mosto d'uva. Il suo titolo

alcolometrico volumico effettivo non può essere inferiore a 8,5% vol.

Tuttavia, in considerazione delle caratteristiche del clima, del terroir o del

vitigno, di speciali fattori qualitativi o delle tradizioni proprie di alcuni vigneti, il

titolo alcolometrico minimo totale può essere ridotto a 7% vol. dalla normativa

specifica della regione interessata.

La presente norma non si applica ai vini speciali definiti dal suddetto Codice.

Ciò nonostante, i vini sotto fioretta che rispondono alla citata definizione di vino

rientrano nel campo di applicazione della presente norma.

1.2.2 L'etichettatura è obbligatoria per i vini preimballati destinati alla vendita al

consumatore finale.

1.3. L'etichettatura deve includere delle indicazioni obbligatorie, alle quali è possibile

aggiungere delle indicazioni facoltative. Sono autorizzate solo le indicazioni che

rientrano in queste due categorie.

1.4. Indicazioni ingannevoli - È fatto divieto dell'uso di qualsiasi dicitura, simbolo o

immagine che possa generare confusione sull'origine e/o la natura del prodotto.

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2. INDICAZIONI OBBLIGATORIE

2.1. La denominazione commerciale

2.1.1 L'uso del termine "vino".

L'uso del termine "vino" o (senza alcun pregiudizio del punto 2.1.2.2)

qualunque altra dicitura sostitutiva è obbligatorio nell’etichettatura del prodotto

che risponda alla definizione di cui al punto 1.2.1. Può essere integrato con

diciture riguardanti il suo tipo o la sua specifica classificazione. Fatte salve le

disposizioni che gli Stati possono rendere obbligatorie per la produzione

nazionale, nessuno può opporsi all’immissione sul mercato di un prodotto che

risponda a questa definizione e venga presentato con la sola denominazione:

"vino".

Senza pregiudizio alcuno delle disposizioni peculiari di alcuni prodotti che

comportano nella loro denominazione la parola "vino" accompagnata da

un’indicazione complementare, la parola "vino" impiegata da sola può applicarsi

soltanto al prodotto definito al punto 1.2.1.

2.1.2 La denominazione di origine riconosciuta o l'indicazione geografica

riconosciuta.

2.1.2.1. Definizioni

Indicazione geografica riconosciuta

È il nome del paese, della regione o del luogo che serve per designare un

prodotto originario di tale paese, regione, luogo o area delimitata a tale scopo

con questo nome e riconosciuto dalle autorità competenti del paese in

questione.

Per quanto riguarda i vini, il riconoscimento di tale nome:

- è legato a una qualità e/o a una caratteristica del prodotto attribuite

all'ambiente geografico comprensivo di fattori naturali o umani,

- ed è subordinato alla raccolta dell'uva nel paese, regione, luogo o area

delimitata.

Per quanto riguarda le bevande spiritose di origine vitivinicola, il riconoscimento

di tale nome:

- è legato a una qualità e/o a una caratteristica che il prodotto acquisisce

durante una fase decisiva della sua produzione,

- ed è subordinato alla realizzazione di tale fase decisiva nel paese, regione,

luogo o area delimitata.

Denominazione di origine riconosciuta

È il nome del paese, della regione o del luogo che serve per designare un

prodotto originario di tale paese, regione, luogo o area delimitata a tale scopo

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con questo nome e riconosciuto dalle autorità competenti del paese in

questione.

Per quanto riguarda i vini e le bevande spiritose di origine vitivinicola, la

denominazione di origine riconosciuta:

- designa un prodotto la cui qualità e le cui caratteristiche siano dovute

esclusivamente o essenzialmente all’ambiente geografico comprensivo dei

fattori naturali o umani,

- ed è subordinata alla raccolta e alla trasformazione nel paese, regione, luogo

o area delimitata.

2.1.2.2. Qualora un vino benefici di una denominazione di origine riconosciuta o di

un'indicazione geografica riconosciuta rispondenti alle suindicate definizioni e

questa figuri in una lista pubblicata dall'Organizzazione internazionale della

vigna e del vino, l'uso di tale denominazione di origine riconosciuta o di tale

indicazione geografica riconosciuta in etichetta, in conformità alle leggi del

paese produttore, è obbligatorio.

In tal caso, la denominazione di origine riconosciuta o l'indicazione geografica

riconosciuta possono costituire la denominazione commerciale e sostituire la

parola "vino".

Onde evitare confusione con altre denominazioni, si raccomanda di rendere

obbligatorio l'uso di una dicitura supplementare caratteristica del prodotto,

come ad esempio: "Denominazione di origine..."

2.2. Indicazione del titolo alcolometrico volumico

È obbligatorio indicare il titolo alcolometrico effettivo espresso in percentuale

del volume del prodotto, con una tolleranza dello 0,5%.

Ciò nonostante, la tolleranza è aumentata a 0,8% per i vini adatti

all'invecchiamento e i vini sotto fioretta.

2.3. Indicazione degli additivi

Questa indicazione si riferisce a quegli additivi che non sono contenuti

naturalmente nel vino in modo significativo.

Nello specifico:

- diossido di zolfo, quando questo additivo eccede i 10 mg/L espressi in SO2

totale,

- acido sorbico.

Gli Stati possono tuttavia essere dispensati da tale indicazione qualora la

legislazione nazionale non esiga la dichiarazione dell'elenco completo degli

ingredienti presenti negli alimenti, ammesso che tale esenzione sia stata

concessa perché (i) il prodotto alimentare ha una composizione ben nota, (ii)

l'assenza dell'elenco degli ingredienti non è pregiudizievole per il consumatore

e (iii) le informazioni fornite sull'etichetta consentono al consumatore di

conoscere la natura del prodotto alimentare.

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2.4. Volume nominale

2.4.1 Obiettivi

Il precondizionamento in volume dei vini durante il preimballaggio deve

avvenire di modo che i lotti di tali imballaggi preconfezionati soddisfino, per

quanto concerne il volume nominale, prescrizioni che seguono.

2.4.1.1. Il volume effettivo non deve essere, in media, inferiore al volume nominale.

2.4.1.2. La proporzione di imballaggi preconfezionati che presenta un errore in meno

superiore al valore previsto al punto 2.4.2.5. deve essere sufficientemente

ridotta da consentire ai lotti di superare i controlli definiti al punto 2.4.5.

2.4.2 Definizioni

2.4.2.1. L'imballaggio preconfezionato è l'insieme di un prodotto e dell'imballaggio

individuale nel quale il prodotto viene preimballato.

Un prodotto si dice preimballato quando viene posto in un imballaggio di

qualsiasi natura, non in presenza del compratore, in modo tale che la quantità

del prodotto contenuta nell'imballaggio abbia un valore prefissato e non possa

essere modificato senza che l'imballaggio venga aperto o alterato in modo

evidente.

2.4.2.2. Il volume nominale è la quantità di prodotto che si ritiene che l'imballaggio

preconfezionato debba contenere.

2.4.2.3. Il volume effettivo del prodotto è il volume che l'imballaggio preconfezionato

contiene realmente alla temperatura di 20 ºC. Indipendentemente dalla

temperatura alla quale è stato effettuato il riempimento, il controllo dovrà

essere eseguito a 20 ºC.

2.4.2.4. L’errore in meno della quantità di un imballaggio preconfezionato è la differenza

tra il volume effettivo e il volume nominale.

Le presenti disposizioni non sortiscono effetti dal punto vista fiscale.

2.4.2.5. L’errore massimo tollerato in meno sulla quantità del prodotto è stabilito

conformemente alla seguente tabella:

Volume

nominale in

mL

50 100 187 200 250 375 500 700 750

Errore massimo

tollerato in

meno in mL

4,5 4,5 8,4 9 9 11,25 15 15 15

Volume

nominale in mL

1000 1500 2000 3000 4000 5000 6000 9000 10000

Errore massimo

tollerato in

meno in mL

15 22,5 30 45 60 75 90 135 150

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2.4.3. Gamme

I prodotti specificati al paragrafo 1.1.1. possono circolare liberamente negli

Stati membri dell'OIV a condizione che siano contenuti in imballaggi

preconfezionati dai seguenti valori nominali espressi in litri:

0,187* 0,375 0,750 1,500

Esiste a disposizione degli Stati una lista complementare e facoltativa dei volumi

nominali (espressi in litri) ai quali si applicano le stesse disposizioni relative

all'etichettatura e al controllo:

0,050 0,100 0,200 0,250 0,500

0,700 1,000 2,000 3,000 4,000

5,000 6,000 9,000 10,000

Per assicurare una concorrenza sana, gli Stati si impegnano a eliminare dai loro

mercati interni l'uso di imballaggi preconfezionati che presentano diversi valori

nominali.

Ciò nonostante, è possibile ammettere determinati volumi nominali tradizionali

che si applicano a contenitori di forma tipica che ne caratterizza una particolare

provenienza e sempre che ciò non generi confusione per il compratore né una

concorrenza sleale nei confronti di altri prodotti simili.

* Gli Stati che non accettano il volume di 0,187 L si impegnano tuttavia ad accettarlo

nell'ambito della commercializzazione per l'approvvigionamento dei mezzi di trasporto marittimi e aerei.

2.4.4 Disposizioni relative al controllo dei lotti di imballaggi preconfezionati

Il controllo dei lotti avviene per campionamento; esso viene eseguito sul volume

effettivo di ogni imballaggio preconfezionato del campione e sulla media di tali

contenuti effettivi.

Per ciascuna di queste verifiche si ricorre a un piano di campionamento come

descritto di seguito:

Il lotto è costituito dall'insieme degli imballaggi preconfezionati della stessa

quantità nominale, dello stesso modello e della stessa fabbricazione, riempiti

nello stesso luogo e facenti oggetto del controllo. La sua grandezza è limitata a

10.000 unità.

- Il campione viene prelevato dal lotto in modo aleatorio,

- il volume effettivo degli imballaggi preconfezionati può essere misurato

direttamente mediante strumenti di misura volumetrici, oppure indirettamente

mediante pesatura del contenuto dell'imballaggio preconfezionato e

misurazione della massa volumica,

- indipendentemente dal metodo impiegato, l'errore commesso nella

misurazione del volume effettivo di un imballaggio preconfezionato deve essere

al massimo pari a un quinto dell’errore tollerato in meno corrispondente al

volume nominale dell'imballaggio preconfezionato,

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- qualora la massa dell'imballaggio sia sufficientemente variabile da implicare

un errore maggiore a quello prefissato, il controllo dovrà essere distruttivo e

comportare l'apertura degli imballaggi.

2.4.4.1. Controllo del contenuto effettivo di un imballaggio preconfezionato - Per

ottenere il volume nominale tollerato, si sottrae dal volume nominale

dell'imballaggio preconfezionato l’errore massimo tollerato in meno

corrispondente a quel volume, come previsto al punto 2.4.2.5. del presente

documento.

Gli imballaggi preconfezionati del lotto che presentano un volume effettivo

inferiore al volume minimo tollerato sono definiti difettosi.

Il numero di imballaggi preconfezionati da sottoporre al controllo deve essere

uguale alla numerosità del campione stabilita nella tabella seguente:

Controllo

Grandezza

del lotto

Ordine di

prelievo del

campione

Numerosità

del

campione

Numero

sità

totale

Numero di difettosi

Criterio di

accettazione

Criterio

di rifiuto

Distruttiv

o

< 100 1 20 20 1 2

Non

distruttiv

o

tra 100 e

500

tra 501 e

3200

oltre 3201

1

2

1

2

1

2

30

30

50

50

80

80

30

60

50

100

80

160

1

4

2

6

3

8

3

5

5

7

7

9

Per il controllo distruttivo:

- se il numero di difettosi riscontrato nel campione è inferiore o uguale al criterio

di accettazione, il lotto viene considerato accettabile per il controllo,

- se il numero di difettosi riscontrato nel campione è uguale o superiore al

criterio di rifiuto, il lotto viene respinto.

Per il controllo non distruttivo:

- se il numero di difettosi riscontrato nel primo campione è inferiore o uguale al

primo criterio di accettazione, il lotto viene considerato accettabile per questo

controllo,

- se il numero di difettosi riscontrato nel primo campione è uguale o superiore

al primo criterio di rifiuto, il lotto viene respinto,

- se il numero di difettosi riscontrato nel primo campione è compreso tra il

primo criterio di accettazione e il primo criterio di rifiuto, si deve controllare un

secondo campione, la cui numerosità è indicata nella tabella.

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I numeri di difettosi riscontrati nel primo e nel secondo campione devono essere

sommati:

- se il numero totale di difettosi è inferiore o uguale al secondo criterio di

accettazione, il lotto viene considerato accettabile per questo controllo,

- se il numero totale di difettosi è superiore o uguale al secondo criterio di

rifiuto, il lotto viene respinto,

- i lotti di grandezza inferiore a 100 vengono controllati interamente. Il lotto

viene accettato se contiene meno del 2% di difettosi.

2.4.4.2. Controllo della media dei volumi effettivi degli imballaggi preconfezionati di un

lotto

Un lotto di imballaggi preconfezionati viene accettato per questo controllo se la

media x dei volumi effettivi x i degli n imballaggi preconfezionati del campione

è superiore o uguale al valore:

dove:

Vn: volume nominale degli imballaggi preconfezionati,

n: numero di imballaggi preconfezionati del campione dato dalla

seguente tabella,

s: stima dello scarto tipo delle quantità effettive del lotto, t(1- α): variabile aleatoria della distribuzione di Student in funzione del

numero di gradi di libertà v = n - 1 e il livello di fiducia [1 - α]

= 0,995.

I criteri di rifiuto e di accettazione in funzione della numerosità del campione e

del tipo di controllo (distruttivo o no) sono riportati nella seguente tabella:

Controllo

Grandezza

del lotto

Numerosità del

campione

Criteri

Accettazione Rifiuto

Distruttivo < 100 20 X ≥ Vn - 0,640 s X < Vn - 0,640 s

Non

distruttivo

tra 100 e

500

>500

30

50 X ≥ Vn - 0,503 s

X ≥ Vn - 0,379 s

X < Vn - 0,503 s

X < Vn - 0,379 s

I lotti di grandezza inferiore a 100 vengono controllati interamente. Il lotto

viene accettato se la media dei volumi effettivi di tutti gli imballaggi

preconfezionati del lotto è superiore o uguale al valore del volume nominale.

2.4.4.3. Un lotto di imballaggi preconfezionati viene accettato se i risultati dei controlli

previsti ai punti 2.4.4.1. e 2.4.4.2. soddisfano i criteri di accettazione.

2.4.4.4. Il metodo proposto di seguito è un metodo di riferimento. Sono ammessi altri

metodi di efficacia equivalente.

2.5. Il paese di origine

)1( tn

SVnX

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2.5.1 Negli scambi internazionali, il nome ufficiale o abituale del paese di origine deve

essere indicato se il prodotto proviene da uve raccolte e vinificate in tale paese.

2.5.2 L'uso del nome di uno Stato nella modalità suindicata è subordinato all'accordo

di tale Stato:

- qualora il vino sia stato elaborato in un paese diverso da quello dove sono

state raccolte le uve,

- qualora il vino sia il risultato del taglio di vini di diversi paesi.

2.6. Nome e indirizzo del responsabile del preimballaggio

2.6.1 Il nome del responsabile del preimballaggio può essere alternativamente:

. il nome completo della persona fisica,

. la ragione sociale dell'azienda,

. il nome commerciale di quest'ultima,

che si assume la responsabilità del prodotto posto nell'imballaggio

preconfezionato da essa stessa o per suo conto.

2.6.2 L'indirizzo del responsabile del preimballaggio deve includere il nome della

località dove ha effettivamente provveduto o fatto provvedere al

preimballaggio; tale indirizzo sarà completato, se necessario, da quello della

sede di chi si occupa del preimballaggio.

2.6.3 Il nome e l'indirizzo dell'importatore possono essere sostituiti a quello del

responsabile del preimballaggio.

2.6.4 Le indicazioni del nome del responsabile e del suo indirizzo, quelle del luogo di

preimballaggio e quelle relative alla qualità di chi si occupa del preimballaggio

non devono poter generare confusione riguardo all'origine del vino, né circa

l'esistenza e la qualità delle persone o delle aziende indicate. Al fine di evitare

di creare confusione circa l'origine del vino, si raccomanda di sostituire con un

codice il nome del luogo o quello del responsabile, qualora tali nomi

costituiscano una denominazione di origine riconosciuta o un'indicazione

geografica riconosciuta cui il vino preimballato non ha diritto.

2.7. Identificazione dei lotti

L'indicazione del numero di lotto, ovvero l'indicazione che consente di

identificare una quantità definita di un vino prodotto (e condizionato) in

condizioni analoghe, viene liberamente scelta dagli operatori, di modo che tale

indicazione possa essere chiaramente distinta in quanto tale.

3. INDICAZIONI FACOLTATIVE

3.1. Elenco delle indicazioni facoltative

3.1.1 Marchio commerciale

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- Un marchio commerciale deve essere conforme alle norme stabilite dal diritto

nazionale,

- un marchio commerciale non può violare la protezione delle denominazioni di

origine riconosciute e delle indicazioni geografiche riconosciute come definite

dall'OIV. Inoltre, esso non può generare confusione nelle persone a cui si

rivolge, né riguardo alla denominazione di origine riconosciuta o all'indicazione

geografica riconosciuta, né riguardo alla provenienza geografica dei prodotti,

- un marchio commerciale non deve creare confusione, in particolare circa il

produttore, il rivenditore, la varietà della vite e l'annata.

3.1.2 Soggetti che partecipano al processo di commercializzazione

Il nome di una o più persone, aziende o gruppi di persone coinvolte nella

commercializzazione del vino per aver partecipato:

. all'elaborazione,

. alla selezione,

. al preimballaggio (qualifica di responsabile del preimballaggio),

. alla distribuzione (ristorazione, ecc.).

3.1.3 Nome dell'azienda viticola

Nome dell'azienda viticola (château, quinta, finca, tenuta, Weingut, manoir,

estate, ecc.):

- il vino deve provenire esclusivamente da tale azienda: uve raccolte e vinificate

nell'azienda così designata. La qualifica dell'azienda viticola deve corrispondere

agli usi del paese e non creare confusione tra i consumatori,

- il vino deve avere diritto a un'indicazione geografica riconosciuta o a una

denominazione di origine riconosciuta e deve essere indicata come tale.

3.1.4 Nome della varietà di vite

a) Può essere indicata solo se:

- il vino è stato elaborato con almeno il 75% di uve di tale varietà,

- la varietà di vite determina il carattere specifico del vino,

- il nome della varietà non genera confusione con denominazioni di origine

riconosciute o indicazioni geografiche riconosciute;

b) qualora siano indicati i nomi di due varietà:

- il vino deve essere stato interamente ottenuto da tali varietà,

- le varietà devono essere indicate in ordine di importanza decrescente,

- gli Stati stabiliscono la percentuale minima della varietà seconda per quantità

nel vino, che non può essere inferiore al 15%.

c) in via eccezionale, nei paesi dove l’etichettatura del vino prevede

abitualmente l’indicazione di più di due varietà, la percentuale di ciascuna di

esse deve figurare in etichetta.

NOTA: Per assicurare il rispetto delle presenti disposizioni, si raccomanda agli

Stati di esigere una dichiarazione di raccolto ove siano riportate le quantità

prodotte per varietà, relativamente alle superfici piantate con tali varietà.

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3.1.5 Annata o anno di raccolta

Per poter riportare tale indicazione, i vini devono essere ottenuti interamente

da uve dell'anno indicato.

Tuttavia, in deroga a tale disposizione, gli Stati produttori possono ridurre

questa quota all'85% del totale, ammesso che tale pratica sia tradizionale e di

uso comune.

3.1.6 Tipo di vino2

Le indicazioni relative al contenuto zuccherino sono le seguenti:

- secco, quando il vino contiene al massimo 4 g/L di glucosio + fruttosio

oppure 9 g/L se l'acidità totale (espressa in grammi di acido tartarico per litro)

non è inferiore di oltre 2 g/L rispetto al tenore di glucosio + fruttosio.

- semi-secco o abboccato, quando il contenuto zuccherino del vino è superiore

al contenuto zuccherino indicato al primo punto e non eccede:

12 g/L,

o 18 g/L se la differenza tra il contenuto zuccherino e il livello di

acidità totale espresso in grammi per litro di acido tartarico non

eccede i 10 g/L,

- semi-dolce o amabile, quando il vino contiene valori più alti rispetto a quelli

indicati al secondo punto e raggiunge al massimo 45 g/L,

- dolce, quando il vino ha un tenore di glucosio + fruttosio minimo di 45 g/L.

3.1.7 Invecchiamento del vino

La dicitura "vino vecchio" o equivalente, può essere utilizzata solo:

- se esiste un regolamento nazionale che definisce le condizioni

dell’invecchiamento,

- se il tempo di invecchiamento è almeno di 3 anni per i vini rossi e di 2 anni

per i vini bianchi.

3.1.8 Menzioni tradizionali relative alla qualità

L'indicazione delle menzioni relative a una qualità superiore del vino (Grand vin,

cru, vin supérieur, classico, vino nobile, ecc.) devono rispettare le seguenti

condizioni:

- il vino deve avere diritto a una denominazione di origine riconosciuta o a

un'indicazione geografica riconosciuta,

- le menzioni devono essere state attribuite da un organismo ufficiale del paese

di produzione e fare riferimento sia alla classificazione dei territori viticoli, sia a

dei criteri di qualità del vino,

- le etichette devono indicare l'annata.

3.1.9 Medaglie e riconoscimenti

L'indicazione relativa alle medaglie o ai riconoscimenti è subordinata a:

- la loro attribuzione in competizioni aperte, ai sensi delle norme concordanti

con i criteri definiti dall'OIV e su una quantità di vino omogenea e definita che

2 Il contenuto zuccherino è determinato mediante il metodo di analisi "glucosio + fruttosio" descritto nella

Raccolta dei metodi internazionali di analisi dei vini e dei mosti.

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Norma internazionale per l'etichettatura dei vini - edizione 2015

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abbia diritto a una denominazione di origine riconosciuta o a un'indicazione

geografica riconosciuta,

- l'esistenza di prove documentali,

- l'indicazione in etichetta del volume del lotto di vino oggetto del

riconoscimento, o di un numero di controllo ufficiale.

3.1.10. Altre diciture

Fermo restando il rispetto della legislazione nazionale, potranno altresì figurare

altre indicazioni facoltative: diciture o testi che facciano in particolare

riferimento alla storia del vino o dell'azienda, raccomandazioni destinate ai

consumatori, condizioni naturali o tecniche di viticoltura, di vendemmia o di

elaborazione, altre indicazioni relative all'invecchiamento, alle condizioni

sensoriali, dati analitici diversi dal titolo alcolometrico, colore del vino,

indicazioni di provenienza complementari, segni grafici. Queste indicazioni non

devono generare confusione con le indicazioni precedenti e con il disposto

dell'articolo 1.4.

4. PRESENTAZIONE DELLE INDICAZIONI

4.1. Campo visivo

Le indicazioni della denominazione commerciale, del titolo alcolometrico, del

volume nominale e del paese d’origine devono figurare in un unico campo

visivo, senza pregiudizio di specifiche disposizioni meno restrittive per il

mercato nazionale.

L’indicazione del nome e indirizzo del responsabile del preimballaggio ai sensi

del punto 2.6, degli additivi ai sensi del punto 2.3, del numero di lotto ai sensi

del punto 2.7 e qualsiasi altra indicazione possono figurare su qualsiasi parte

dell’etichetta.

Tuttavia, tutte le indicazioni di cui sopra possono essere ripetute in ogni parte

dell’etichetta.

4.2. Lingua

4.2.1 La lingua utilizzata deve essere facilmente comprensibile per il

consumatore.

4.2.2 Se la lingua impiegata non risulta comprensibile per il consumatore al

quale il vino è destinato, è necessario sostituire tale etichetta o

aggiungerne un’altra sulla quale figurino le indicazioni obbligatorie di cui

sopra, nella parte 2, nella lingua richiesta.

4.2.3 Nei casi previsti all’articolo 4.2.2, le indicazioni obbligatorie devono

rispecchiare fedelmente quelle presenti sull’etichetta originale.

4.2.4 Ove necessario, per fornire una comunicazione efficace ai consumatori,

l’informazione può essere presentata sotto forma di parole, simboli o

combinazioni di parole e simboli.

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Norma internazionale per l'etichettatura dei vini - edizione 2015

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Quando vengono usati simboli o combinazioni di parole e simboli, questi devono

essere chiari, leggibili e non ambigui. I simboli devono essere conformi alle

norme applicabili delle autorità competenti.

Le indicazioni obbligatorie descritte nella presente Norma devono essere

indicate in etichetta sotto forma di parole.

Le indicazioni obbligatorie in etichetta possono essere accompagnate dall’uso

di simboli.

4.3 Leggibilità

Le indicazioni devono essere scritte in una dimensione e in un colore che risultino

chiari, indelebili e ben leggibili da parte del consumatore in condizioni normali di

acquisto e di utilizzo.

4.4 Presentazione dell’indicazione del titolo alcolometrico

Il titolo alcolometrico deve figurare con il simbolo “%” e con i termini

"volume", "vol.", o "vol" e può essere accompagnato dai termini “alcool", “alc”

o “alc.”

4.5 Presentazione dell’indicazione degli additivi

La menzione della presenza di solfiti deve avere luogo sotto la forma "contiene

solfiti", “contiene biossido di zolfo” o altre espressioni o simboli equivalenti.

4.6 Presentazione del volume nominale

Il volume nominale è espresso in una delle seguenti unità di volume: litro (l) o (L),

centilitro (cL), millilitro (mL); viene scritto in cifre e completato dal simbolo o

dall’indicazione per esteso dell’unità scelta.

Il volume così indicato può essere seguito da una dicitura facente riferimento ad

un altro sistema di misura (per esempio, il sistema imperiale), a condizione che

non ne derivi alcuna confusione sulla quantità presentata all’acquirente.

4.7 Presentazione del paese d’origine

L'indicazione è segnalata da un sostantivo o un aggettivo associato alla parola "vino"

o in qualunque altro modo con un’espressione del tipo “prodotto di…”.

Nei due casi previsti al punto 2.5.2, vengono utilizzate le diciture:

- “miscela di vini di...” o qualsiasi altra espressione analoga qualora il vino sia il

risultato della miscela di vini di diversi paesi;

- “vino ottenuto in... da uve raccolte in...” o qualsiasi altra espressione analoga

qualora il vino sia stato vinificato in un paese diverso da quello dove è stata

raccolta l’uva.

In ogni caso, la presentazione dei paesi deve rispettare l’ordine decrescente delle

proporzioni dell’assemblaggio.

Questa disposizione non pregiudica la normativa in materia doganale.

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Norma internazionale per l'etichettatura dei vini - edizione 2015

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4.8 Presentazione del nome e dell’indirizzo del responsabile del

preimballaggio

Il nome e l’indirizzo del responsabile del preimballaggio, di cui al punto 2.6,

devono essere riportati con una formula del tipo "imbottigliato da" o "messo in

bottiglia da" o "confezionato da" [nome del responsabile] a [indirizzo del

responsabile].

Il nome del responsabile del preimballaggio, qualora questi deleghi

quest’operazione, viene espresso tramite una formula del tipo “imbottigliato

per” o “imbottigliato per... da…”.

Nel caso previsto al punto 2.6.3, il nome e l’indirizzo dell’importatore

devono essere riportati da una formula del tipo “importato da…” o

“importato e imbottigliato da…” [nome dell’importatore] a [indirizzo

dell’importatore].