L'etichettatura, di Veronica Galli

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20/04/15 1 Art. 37 D.Lgs. 81/08 e s.m.i. Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011

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Art.  37  D.Lgs.  81/08  e  s.m.i.  

 

Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011

 

D.  Lgs.  81/08  e  s.m.i.  

 

Regolamento  n°1272/2008    

entrato  in  vigore  il  20/1/2009  

Che  abrogherà  le  dire8ve    

§  67/548/CEE  recepita  in  italia    

con  D.Lgs  52/1997  (  sostanze  )  

§  1999/45/CE  recepita  in  Italia    

con  D.Lgs  65/03  (  preparaH  )  

 che  Modifica  ed  integra  il  regolamento  CE  1907/2006  (  REACH  )  

 

 

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ETICHETTATURA      

Regolamento CLP n°1272/2008 entrato in vigore il 20/1/2009

Favorire il commercio mondiale, tutelare la salute umana e l’ambiente

Definizione sistema per uniformare le regolamentazioni

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ETICHETTATURA      

GHS «Globally Harmonized System of Classification and

Labelling of Chemicals» (sistema mondiale armonizzato classificazione ed etichettatura sostanze

chimiche)

INIZIO DEL PROCESSO RIO 1992 ( capitolo 19 Agenda 21 UNCED )

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Regolamento CLP n°1272/2008 entrato in vigore il 20/1/2009

ETICHETTATURA      

C.L.P. (Classification, Labellig and Packaging) Applica in Unione Europea i criteri internazionali del GHS

(Globally Harmonised System)

Pubblicato sulla gazzetta Ufficiale della UE il 31.12.2008 ENTRATO IN VIGORE IL 20 gennaio 2009

Armonizzare i criteri per la classificazione/etichettatura/ imballaggio delle

sostanze e delle miscele e la libera circolazione garantendo un elevato livello di protezione per la salute dell’uomo e di tutela dell’Ambiente.

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Regolamento CLP n°1272/2008 entrato in vigore il 20/1/2009

ETICHETTATURA      

ETICHETTATURA      

Regolamento CLP n°1272/2008 entrato in vigore il 20/1/2009

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C.L.P. Titolo I: Questioni generali Titolo II: Classificazione dei pericoli Titolo III: Comunicazione dei pericoli per mezzo dell’etichettatura Titolo IV: Imballaggio Titolo V: Armonizzazione delle classificazioni e inventario Titolo VI: Autorità Competenti e attuazione Titolo VII: Disposizioni comuni e finali

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Allegato  I:  Disposizioni  relaHve  alla  classificazione  e  all’eHcheQatura  sostanze  e  miscele  pericolose  Allegato  II:  Disposizioni  parHcolari  relaHve  all'eHcheQatura  e  all'imballaggio  di  talune  sostanze  e  miscele  Allegato  III:  Elenco  delle  indicazioni  di  pericolo,  (hazard  statements)  Allegato  IV:  Elenco  dei  Consigli  di  prudenza  (PrecauHonary  Statements)  Allegato  V:  PiQogrammi  di  pericolo  Allegato  VI:  Classificazione  ed  eHcheQatura  armonizzate  di  talune  sostanze  pericolose  Allegato  VII:  Tabella  di  conversione  dalla  classificazione  secondo  la  DSP  alla  classificazione  secondo  il  CLP  

ETICHETTATURA      

Regolamento CLP n°1272/2008 entrato in vigore il 20/1/2009

Assicura che le informazioni su tossicità e pericoli associati ai prodotti chimici siano le stesse in tutto il mondo.

v  Non ridurre i livelli di protezione per salute umana e ambiente v  Classificazione basata sulle proprietà intrinseche ( pericolo e non più

rischio ) v  Tutti i sistemi normativi dovranno essere modificati v  I criteri ed i valori limite che definiscono categorie e classi di pericolo

saranno uguali per ogni tipo di regolamentazione v  Alcune classi ed alcune categorie di pericolo potranno essere escluse

se dal campo di applicazione

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ETICHETTATURA      

Regolamento CLP n°1272/2008 entrato in vigore il 20/1/2009

Permette l’applicazione del sistema GHS all’interno della Comunità Europea.

Basato sulla seconda revisione del GHS dell’ONU.

Non si applica al trasporto dei prodotti chimici

[disciplinato dalla direttiva quadro 2008/68/CE che attua l’accordo europeo relativo al trasporto internazionale delle merci pericolose su strada (ADR), al trasporto internazionale delle merci pericolosi per ferrovia (RID) e al trasporto internazionale delle merci pericolose per vie navigabili interne

(ADN)] 20/04/15   9  

ETICHETTATURA      

Regolamento CLP n°1272/2008 entrato in vigore il 20/1/2009

u Si tenga presente che il regolamento CLP è un atto legislativo orizzontale che disciplina le sostanze e le miscele in generale. Per talune sostanze chimiche, come ad esempio i prodotti fitosanitari o gli aromi, gli elementi di etichettatura introdotti con il regolamento CLP possono essere integrati da altri elementi previsti dalla pertinente normativa riguardante prodotti specifici.

u  Prodotti importati da Paesi non UE, pur avendo elementi di etichettatura comuni, potrebbero non essere conformi al CLP perché il grado di implementazione del GHS nel paese di provenienza può essere diverso.

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Regolamento CLP n°1272/2008 entrato in vigore il 20/1/2009

Tutte le sostanze chimiche e le miscele, compresi i bioacidi e gli antiparassitari, senza limiti di quantità prodotte per anno.

Esclusi i preparati ( miscele ) che ricadono sotto altra normativa europea ( come farmaci, dispositivi medici, alimenti e mangimi, cosmetici ), le sostanze per R&S non immesse sul mercato e i

rifiuti.

Si applica alla produzione e all’uso di sostanze o miscele e non al trasporto sebbene i criteri per le proprietà chimico fisiche

derivino dal trasporto. 20/04/15   11  

ETICHETTATURA      

Regolamento CLP n°1272/2008 entrato in vigore il 20/1/2009

Si applica a sostanze:

-  Soggette a registrazione REACH -  Classificate pericolose ai sensi del CLP

In quanto tali o in quanto componenti una miscela.

SONO OBBLIGATI: Fabbricanti / Importatori ( singoli o in gruppo )

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MISCELA: non più preparato CLASSE DI PERICOLO: non più categorie di pericolo

Le classi di pericolo si suddividono in categorie, che

specificano la gravità del pericolo.

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§  Si passa dalle 5 categorie nella DSP a 16 classi di pericolo nel CLP;

§  Sono simili a quelle utilizzate per il trasporto di merci pericolose; §  Non inserite sostanze che reagiscono con acqua liberando gas

tossici o corrosivi.

§  sono quasi identiche alle categorie del sistema europeo ma alcune differenze nei criteri non le rendono sovrapponibili;

§  Pericoloso per aspirazione, classe specificatamente dedicata a prodotti un tempo associati a Xn e frase di rischio R65.

§  Due categorie: tossicità acuta e cronica acquatica; §  Pericoloso per l’ozono, classe di pericolo supplementare per UE.

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I criteri utilizzati per la classificazione sono parzialmente diversi per esempio: §  I valori limite per la tossicità acuta orale, cutanea e inalatoria

cambiano; §  Le due categorie per la corrosione cutanea ( R35 e R34 ) diventano

tre in base al tempo di esposizione necessario per l’insorgere degli effetti;

§  Le temperature di infiammabilità che definiscono le classi di pericolo per i liquidi infiammabili sono diverse dalla DSP.

Introduce un approccio diverso per la classificazione delle miscele: -  Il metodo previsto è simile ( formula di additività o metodo basato

sui limiti di concentrazione ) ma una parte delle regole di classificazione sono differenti, per esempio

M factor= limiti specifici per l’ambiente ATE Acute Toxicity Estimate = stima della tossicità acuta

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ETICHETTATURA      

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Le frasi di rischio (frasi R) saranno sostituite:

•  dalle frasi di pericolo Hazard Statements, indicate con la lettera H seguita da numeri a tre cifre;

•  i consigli di prudenza (frasi S) saranno sostituiti da Precautionary Statements, rappresentati dalla lettera P e da un codice a tre cifre ( suddivisi in quattro tipologie prevenzione, reazione, conservazione e smaltimento).

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ETICHETTATURA      

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Frasi supplementari per criteri UE e non GHS Informazioni supplementari sui pericoli specifici (proprietà fisiche o per la salute) EUH + tre ( 0 + il numero della vecchia frase R ) EUH 019 “ può formare perossidi esplosivi “ Disposizioni particolari relative agli elementi supplementari dell’etichetta per talune miscele che contengono sostanze pericolose EUH + tre cifre ( 2 + il numero progressivo ) EUH 203 “ contiene cromo ( VI ). Può provocare una reazione allergica” Disposizioni particolari relative all’etichettatura dei prodotti fitosanitari EUH401 “ per evitare rischi per la salute umana e per l’ambiente, seguire le istruzioni di uso “ 20/04/15 23  

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ETICHETTATURA      

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CLP disposizioni transitorie

A decorrere dal 1 dicembre 2010 e fino al 1 giugno 2015 le

sostanze devono

essere classificate in conformità sia della direttiva 67/548/CEE

sia del regolamento CLP, ma devono essere etichettate e imballate in conformità del

regolamento CLP 20/04/15

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ETICHETTATURA      

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Dal 1 dicembre 2010 le SDS delle sostanze pericolose devono essere aggiornate secondo i nuovi criteri

presenti nell’Allegato II del REACH. Le SDS devono essere compilate

dal produttore/importatore all’atto della sua immissione in

commercio per tutte le sostanze e le miscele identificate pericolose

indipendentemente dalle quantità prodotte o importate.

Il datore di lavoro può richiedere la SDS anche quando le miscele, pur non soddisfacendo ai

criteri per essere classificate come pericolose a norma degli articoli 5,6 e 7 della Direttiva

1999/45/CE, contengono una sostanza che sia:

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ETICHETTATURA      

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a)  In concentrazioni individuale pari o superiore all’1% in peso per i preparati non gassosi e pari o superiore allo 0,2% in volume per i preparati gassosi almeno una sostanza che presenta pericoli per la salute umana o per l’ambiente;

b)  In concentrazioni individuale pari o superiore all’1% in peso per i preparati non gassosi almeno una sostanza che è persistente, bioaccumulabile e tossica oppure molto persistente e molto bioaccumulabile in base ai criteri di cui all’Allegato XIII o che è stata inclusa nell’elenco stabilito a norma dell’articolo 59, paragrafo 1 per ragioni diverse di cui alla lettera a);

c)  Una sostanza per la quale la normativa comunitaria fissa i limiti di esposizione sul luogo di lavoro.

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ETICHETTATURA      

Regolamento CLP n°1272/2008 entrato in vigore il 20/1/2009

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ETICHETTATURA      

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CLASSI DI PERICOLO

ALLEGATO I CLP

ETICHETTATURA      

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PERICOLI FISICI 1.  Esplosivi 2.  Gas infiammabili 3.  Aerosol infiammabili 4.  Gas comburenti 5.  Gas sotto pressione 6.  Liquidi infiammabili 7.  Solidi infiammabili 8.  Sostanze autoreattive 9.  Liquidi piroforici 10.  Solidi piroforici 11.  Sostanze autoriscaldanti 12.  Sostanze che, a contatto con l’acqua, emettono gas infiammabili 13.  Liquidi comburenti 14.  Solidi comburenti 15.  Perossidi organici 16.  Corrosivi per i metalli 20/04/15 30  

ETICHETTATURA      

Regolamento CLP n°1272/2008 entrato in vigore il 20/1/2009

Le sostanze ed i preparati solidi, liquidi, pastosi o gelatinosi che, anche senza l’azione dell’ossigeno atmosferico, possono provocare una reazione esotermica con rapida formazione di gas che, in determinate condizioni di p r o v a , d e t o n a n o , d e f l a g r a n o rapidamente o esplodono in seguito a riscaldamento in condizione di parziale contenimento;

SIMBOLO: la bomba che esplode; LETTERA E; FRASI DI RISCHIO R2, R3.

Una sostanza solida o liquida ( o una miscela di sostanze ) che può, per reazione chimica, sviluppare gas ad una temperatura, una pressione e una velocità tali da causare danni nell’area circostante.

Le sostanze pirotecniche sono comprese in questa definizione anche se non sviluppano gas;

SIMBOLO: la bomba che esplode; LETTERA E; FRASI DI RISCHIO non corrispondenti R4 e R5 CANCELLATE

R1 e R6 rimangono come frase EUH001 e EUH006

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ETICHETTATURA      

Regolamento CLP n°1272/2008 entrato in vigore il 20/1/2009

Le sostanze ed i preparati che a contatto con altre sostanze, soprattutto se infiammabili, provocano una forte reazione esotermica.

SIMBOLO: il cerchio con la fiamma LETTERA O; FRASI DI RISCHIO R7, R8, R9.

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ETICHETTATURA      

Regolamento CLP n°1272/2008 entrato in vigore il 20/1/2009

GAS COMBURENTI Un gas o una miscela di gas

capace, in genere per apporto di ossigeno, di provocare o favorire più dell’aria la combustione di altre materie.

FRASI DI RISCHIO R8 diventa H270.

LIQUIDI COMBURENTI Una sostanza o una miscela liquida

che, pur non essendo di per sé necessariamente combustibile, può, generalmente cedendo ossigeno, causare o favorire la combustione di altre materie.

FRASI DI RISCHIO La conversione di frase può essere

fatta con la R9

SOLIDI COMBURENTI Una sostanza o una miscela che,

pur non essendo di per sé necessariamente combustibile, può, generalmente cedendo ossigeno, causare o favorire la combustione di altre materie.

FRASI DI RISCHIO La conversione di frase può essere

fatta con la R9

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ETICHETTATURA      

Regolamento CLP n°1272/2008 entrato in vigore il 20/1/2009

Le sostanze ed i preparati liquidi con un basso punto di infiammabilità.

SIMBOLO: nessuno; LETTERA nessuna; FRASI DI RISCHIO R10.

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ETICHETTATURA      

Regolamento CLP n°1272/2008 entrato in vigore il 20/1/2009

GAS INFIAMMABILI Un gas o una miscela di gas

c o n u n c a m p o d i infiammabilità con l’aria a 20°C e una pressione normale di 101,3 kPa.

FRASI DI RISCHIO R12 diventa H220.

LIQUIDI INFIAMMABILI Un liquido avendo un punto di

infiammabilità non superiore ai 60°C.

FRASI DI RISCHIO R12 diventa H224 Non è possibile trasformare le frasi

R10 e R11 nelle corrisondenti frasi CLP in quanto cambiano i valori del punto di infiammabilità limite ( da 21°C a 23°C per il limite per la categoria 2, da 55°C a 60°C per il limite per la categoria 3).

SOLIDI INFIAMMABILI Per solido infiammabile s’intende un

solido facilmente infiammabile o che può provocare o favoriee un incendio per sfregamento. I solidi facilmente infiammabili sono sostanze o miscele in polvere, granulari o pastose, che sono pericolose se possono prendere fuoco facilmente per breve contatto con una sorgente d’accensione, con un fiammifero che brucia, e se la fiamma si propaga rapidamente.

FRASI DI RISCHIO La conversione di frase non può essere

fatta in quanto il pericolo è suddiviso in 2 categorie.

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ETICHETTATURA      

Regolamento CLP n°1272/2008 entrato in vigore il 20/1/2009

AEROSOL INFIAMMABILI Gli aerosol, vale a dire i generatori di aerosol, sono recipienti non ricaricabili in metallo,

vetro o materiale plastica, contenenti un gas compresso, liquefatto o disciolto sotto pressione, con o senza liquido, pasta o polvere e muniti di un dispositivo di dispersione che permette di espellere il contenuto sotto forma di particelle solide o liquide in sospensione in un gas, sotto forma di schiuma, pasta o polvere, o allo statto liquido o gassoso. Si tratta di una nuova classe.

La valutazione viene fatta solamente se contengono sostanze infiammabili e tiene conto di diversi parametri ( calore di combustione, altezza della fiamma…)

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ETICHETTATURA      

Regolamento CLP n°1272/2008 entrato in vigore il 20/1/2009

FACILMENTE INFIAMMABILI a)  Le sostanze ed i preparati che, a contatto con l’aria, a

temperatura ambiente e senza l’apporto di energia, possono riscaldarsi ed infiammarsi, o

b)  Le sostanze ed i preparati solidi che possono facilmente infiammarsi a causa di un breve contatto con una sorgente di accensione, o

c)  Le sostanze ed i preparati liquidi il cui punto di infiammabilità è molto basso, o

d)  Le sostanze ed i preparati che, a contatto con l’acqua sprigionano gas estremamente infiammabili in quantità pericolose;

SIMBOLO: fiamma nera su campo arancio; LETTERA F; FRASI DI RISCHIO R11, R15, R17.

ESTREMAMENTE INFIAMMABILI Le sostanze ed i preparati liquidi con un

punto di infiammabilità estremamente basso ed un punto di ebollizione basso e le sostanze ed i preparati gassosi che a temperatura e pressione ambiente si infiammano a contatto con l’aria.

SIMBOLO: fiamma nera su campo arancio;

LETTERA F+; FRASI DI RISCHIO R12

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ETICHETTATURA      

Regolamento CLP n°1272/2008 entrato in vigore il 20/1/2009

GAS SOTTO PRESSIONE I gas contenuti in un recipiente ad

una pressione relativa pari o superiore a 200 kPa o sotto forma di gas liquefatti e refrigerati.

Si tratta di una nuova classe già contemplata per i regolamenti per il trasporto.

La classificazione viene fatta sulla base dello stato fisico quando imballati.

S O S T A N Z E O M I S C E L E CORROSIVE PER I METALLI

Una sostanza o una miscela che, per azione chimica, può attaccare o distruggere i metalli.

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ETICHETTATURA      

Regolamento CLP n°1272/2008 entrato in vigore il 20/1/2009

PEROSSIDI ORGANICI Perossidi organici sono sostanze organiche liquide o solide che contengono la struttura

bivalente -0-0- e possono quindi essere considerate come derivati del perossido d’idrogeno, nei quali uno o due atomi di idrogeno sono sostituiti da radicali organici. Sotto questa denominazione sono comprese anche le miscele ( formulazioni ) di perossidi organici contenenti almeno un perossido organico. I perossidi organici sono sostanze o miscele termicamente instabili che possono subire una decomposizione esotermica autoaccellerata. Inoltre, possono avere una o più delle seguenti proprietà:

1)  Sono soggetti a decomposizione esplosiva; 2)  Bruciano rapidamente; 3)  Sono sensibili agli urti e agli sfregamenti; 4)  Reagiscono pericolosamente al contatto con altre sostanze. R2/R3 e R7 non possono essere trasformate direttamente. In allegato I sono presenti 2

sostanze con assegnata in maniera errata la frase R7 ( fluoro gassoso e ditionito di sodio). La loro classificazione sarà corretta nell’Allegato IV.

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ETICHETTATURA      

Regolamento CLP n°1272/2008 entrato in vigore il 20/1/2009

LIQUIDI PIROFORICI Una sostanza o una miscela

liquida che, anche in piccole quantità, può infiammarsi in meno di 5 minuti quando entra in contatto con l’aria.

La R17 diventa H250

SOLIDI PIROFORICI Una sos tanza o una

misce la so l ida che, a n c h e i n p i c c o l e quantità, può accedersi in meno di 5 minuti quando entra in contatto con l’aria.

La R17 diventa H250

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ETICHETTATURA      

Regolamento CLP n°1272/2008 entrato in vigore il 20/1/2009

SOSTANZE E MISCELE AUTOREATTIVE Sostanze o miscele liquide o solide termicamente instabili, che possono

subire una decomposizione fortemente esotermica, anche in assenza di ossigeno ( aria ). Questa definizione esclude le sostanze e miscele classificate, conformemente a questa parte, come esplosivi, perossidi organici o comburenti. Si considera che una sostanza o miscela autoreattiva possiede proprietà esplosive se, durante le prove di laboratorio, si rivela in grado di detonare, deflagrare rapidamente o reagire violentemente al riscaldamento sotto confinamento.

Vengono adottate le suddivisioni già utilizzate per il trasporto ( tipi da A a F ). La trasformazione diretta R2/R3 e R11/R12 non è possibile.

IN alcuni casi è necessario sottoporle a controllo di temperatura.

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ETICHETTATURA      

Regolamento CLP n°1272/2008 entrato in vigore il 20/1/2009

SOSTANZE E MISCELE AUTORISCALDANTI Una sostanza o miscela liquida o solida diversa da un liquido o solido

piroforico che, per reazione con l’aria e senza l’apporto di energia, può autoriscaldarsi. Una tale sostanza o miscela differisce da un liquido o solido piroforico per il fatto che si accende solo se in grande quantità ( chilogrammi ) e dopo un lungo lasso di tempo ( ore o giorni )

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Regolamento CLP n°1272/2008 entrato in vigore il 20/1/2009

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ETICHETTATURA      

Regolamento CLP n°1272/2008 entrato in vigore il 20/1/2009

PERICOLI PER LA SALUTE

1.  Tossicità acuta 2.  Corrosione/irritazione della pelle 3.  Gravi lesioni oculari/irritazione oculare 4.  Sensibilizzazione delle vie respiratorie o della

pelle 5.  Mutagenicità sulle cellule germinali 6.  Cancerogenicità 7.  Tossicità per la riproduzione 8.  Tossicità specifica per organi bersaglio 9.  Tossicità specifica per organi bersaglio 10.  Pericolo in caso di aspirazione

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ETICHETTATURA      

Regolamento CLP n°1272/2008 entrato in vigore il 20/1/2009

MOLTO TOSSICI Le sostanze ed i preparati che

i n c a s o d i i n a l a z i o n e , ingestione o penetrazione cutanea in p icco l iss ime quantità, possono essere mortali oppure provocare lesioni acute o croniche;

Simbolo: teschio con tibie; Lettera: T+; F r a s i d i r i s c h i o :

R26,R27,R28,R39.

TOSSICI Le sostanze ed i preparati che in

caso di inalazione, ingestione o penetrazione cutanea in piccole quant i tà , possono essere mortali oppure provocare lesioni acute o croniche;

Simbolo: teschio con tibie; Lettera: T; Frasi di rischio: R23,R24,R25,R39,

R48.

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ETICHETTATURA      

Regolamento CLP n°1272/2008 entrato in vigore il 20/1/2009

NOCIVI Le sostanze ed i preparati che in

caso di inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono e s s e r e m o r t a l i o p p u r e provocare lesioni acute o croniche;

Simbolo: croce di S.Andrea; Lettera: Xn; Frasi di rischio: R21,R22,R23,R48, R65,R68.

CORROSIVI Le sostanze ed i preparati che a

contatto con i tessuti vivi possono esercitare su di essi un’azione distruttiva;

Simbolo: prodotto gocciolante su barra e mano;

Lettera: C; Frasi di rischio: R34, R35.

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ETICHETTATURA      

Regolamento CLP n°1272/2008 entrato in vigore il 20/1/2009

IRRITANTI Le sostanze ed i preparati non

corrosivi il cui contatto diretto, prolungato o ripetuto con la pelle o le mucose possono p r o v o c a r e u n a r e a z i o n e infiammatoria;

Simbolo: croce di S.Andrea; Lettera: Xi; Frasi di rischio: R36,R37,R38,R41.

SENSIBILIZZANTI Le sostanze ed i preparati che

per inalazione o penetrazione cutanea, possono dar luogo ad u n a r e a z i o n e d i ipersensibilizzazione per cui una successiva esposizione alla sostanza o al preparato produce effetti nefasti caratteristici;

Simbolo: croce di S.Andrea; Lettera: Xi, Xn; Frasi di rischio: R42, R43.

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CANCEROGENI Le sostanze ed i preparati che

per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea possono p r o v o c a r e i l c a n c r o o aumentarne la frequenza;

Simbolo: teschio con tibie e/o Croce di S.Andrea;

Lettera: T e/o Xn; Frasi di rischio: R40,R45,R49.

MUTAGENI Le sostanze ed i preparati che

per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea possono provocare di fett i genet ic i ereditari o aumentarne la frequenza;

Simbolo: teschio con tibie e/o Croce di S.Andrea;

Lettera: T e/o Xn; Frasi di rischio: R46, R68.

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ETICHETTATURA      

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TOSSICI PER IL CICLO RIPRODUTTIVO Le sostanze ed i preparati che per

inalazione, ingestione o penetrazione cutanea possono provocare o rendere più frequenti effetti nocivi non ereditari nella prole o danni a carico della funzione o delle capacità riproduttive maschili o femminili;

Simbolo: teschio con tibie e/o Croce di S.Andrea;

Lettera: T e/o Xn; Frasi di rischio: R60,R61,R62, R63.

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ETICHETTATURA      

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TOSSICITA’ ACUTA La proprietà di una sostanza o

miscela di produrre effetti nocivi che si manifestano in seguito alla somministrazione per via orale o cutanea di una dose unica o di più dosi ripartite nell’arco di 24 ore, o in seguito a d u n a e s p o s i z i o n e p e r inalazione di 4 ore.

GRAVI LESIONI OCULARI/IRRITAZIONE OCULARE

s’intendono lesioni dei tessuti oculari o un grave deterioramento della vista conseguenti all’applicazione di una sostanza di prova sulla superficie anteriore dell’occhio, non totalmente r e v e r s i b i l e e n t r o 2 1 g i o r n i all’applicazione. Per irritazione oculare s’intende un’alterazione dell’occhio conseguente all’applicazione di sostanze di prova sulla superficie anteriore dell’occhio, totalmente r e v e r s i b i l e e n t r o 2 1 g i o r n i dall’applicazione.

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ETICHETTATURA      

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CORROSIONE/IRRITAZIONE DELLA PELLE Produzione di lesioni irreversibili della pelle,

quali una necrosi visibile attraverso l’epidermide e del derma, a seguito dell’applicazione di una sostanza di prova per una durata massima di quattro ore. Gli effetti tipici di una corrosione sono ulcere, sanguinamento, croste sanguinolente e, al termine di un periodo d i o s s e r v a z i o n e d i 14 g i o r n i , depigmentazione cutanea dovuta all’effetto sbiancante, chiazze di alopecia e cicatrici. Per valutare le lesioni dubbie può essere necessario ricorrere ad un esame istologico. Per irritazione della pelle s’intende la produzione di lesioni revers ib i l i del la pel le a seguito dell’applicazione di una sostanza prova per una durata massima di 4 ore.

SENSIBILIZZAZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE O DELLA PELLE

una sostanza che, se inalata, provoca un’ipersensibilità delle vie respiratorie. Per sostanza sensibil izzante della pelle s’intende una sostanza che, a contatto con la pelle, provoca una reazione allergica.

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CANCEROGENICITA’ E’ cancerogena una sostanza o una

miscela di sostanze che causa il cancro o ne aumenta l’incidenza. Le sostanze che anno causato l’insorgenza di tumori benigni o maligni nel corso di studi sper imental i correttamente eseguiti su animali sono anche c o n s i d e r a t e c a n c e r o g e n e presunte o sospette per l’uomo, a meno che non sia chiaramente dimostrato che il meccanismo della formazione del tumore non rilevante per l’uomo.

TOSSICITA’ PER LA RIPRODUZIONE sono sostanze tossiche per la

riproduzione le sostanze che hanno ef fetti nocivi sulla funzione sessuale e sulla fertilità degli uomini e delle donne adulti, nonché sullo sviluppo della progenie.

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ETICHETTATURA      

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Il regolamento CLP individua anche: -  tossicità specifica per organi bersaglio ( esposizione singola ); -  Tossicità specifica per organi bersaglio ( esposizione ripetuta ); -  Pericolo in caso di aspirazione: penetrazione della sostanza o della

miscela direttamente attraverso la cavità orale o nasale o indirettamente per rigurcitazione, nella trachea e nelle vie respiratorie inferiori;

-  Pericolosi per l’ambiente acquatico ( ex pericoloso per l’ambiente )

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ETICHETTATURA      

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ETICHETTATURA      

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PERICOLI PER L’AMBIENTE

1.  Pericoloso per l’ambiente acquatico 2.  Pericoloso per lo strato di ozono

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ETICHETTATURA      

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ETICHETTATURA      

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Tutti i contenitori di prodotti pericolosi devono

avere una

Etichetta

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ETICHETTATURA      

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ETICHETTATURA      

20/04/15   63  

ETICHETTATURA      

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ETICHETTATURA      

20/04/15   65  

ETICHETTATURA      

20/04/15   66  

 VECCHIA  ETICHETTATURA      

20/04/15   67  

 NUOVA  ETICHETTATURA      

20/04/15   68  

 NUOVA  ETICHETTATURA      

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ETICHETTATURA      

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ETICHETTATURA      

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ETICHETTATURA      

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ETICHETTATURA      

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Etichettatura

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ETICHETTATURA      

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-  Dopo ogni modifica della classificazione e dell’etichettatura;

-  Qualora il nuovo pericolo sia più grave e siano necessari nuovi elementi di etichettatura supplementare;

-  Entro diciotto mesi dalle modifiche; -  Per sostanze e miscele rientranti nel campo di

applicazione direttiva bioacidi o fitosanitari, devono essere aggiornate conformemente a tali direttive.

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ETICHETTATURA      

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FINE