L'etichettatura dell'olio di oliva

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RELATORE : DR.AGR.GIUSEPPE FUGARO BRACCIANO 14 MAGGIO 2013 L’etichettatura dell’olio di oliva

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RELATORE : DR.AGR.GIUSEPPE FUGAROBRACCIANO 14 MAGGIO 2013

L’etichettatura dell’olio di oliva

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Le indicazioni obbligatorie

• la denominazione di vendita;• la quantità netta o, nel caso di prodotti preconfezionati in quantita unitarie costanti, la quantità nominale;• il termine minimo di conservazione ;• il nome o la ragione sociale o il marchio depositato e la sede del fabbricante o del•confezionatore o di un venditore stabilito nella CE;• la sede dello stabilimento di produzione o di confezionamento;• una dicitura che consenta di identificare il lotto di appartenenza del prodotto;• le modalità di conservazione;•A queste indicazioni deve essere aggiunta, per gli oli di oliva vergine ed extravergine, la indicazione dell’origine

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“nello stesso campo visivo”,

in modo che il consumatore possa prenderne conoscenza simultaneamente, le seguenti tre indicazioni:

la denominazione del prodotto;la quantità;il termine minimo di conservazione.

Non necessariamente lo “stesso campo visivo” deve coincidere con l’etichetta frontale,

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La denominazione di vendita

olio extra vergine di oliva, olio di oliva vergine, olio di oliva composto di oli di oliva raffinati

e di oli di oliva vergini, olio di sansa di oliva.

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La quantità

deve essere espressa in unita di volume e cioe in litri, millilitri, centilitri;

Il litro puo essere indicato per esteso (ad es. 1 litro; 5 litri ecc.) oppure con l’abbreviazione l (senza puntino di abbreviazione); possono essere utilizzate anche le indicazioni per le unita di volume diverse dal litro come cl o ml (sempre senza puntino di abbreviazione).

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La quantità

Le indicazioni metrologiche debbono avere le seguenti dimensioni minime:

2 mm se la quantità e inferiore o uguale a 0,5 litro (ma nel caso degli oli di oliva questa gamma non e ammessa almeno individualmente);

3 mm se la quantità e fino a 0,20 litro;4 mm se la quantità e fino a 1 litro;6 mm se la quantità e superiore a 1 litro.Le gamme, espresse in litri, sono le seguenti:0,10; 0,25; 050; 0,75; 1; 2; 3; 5 e 10.

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La quantità e l’ “e”

la “e” che campeggia normalmente accanto all’indicazione della quantità significa che l’impresa confezionatrice ha applicato le normativa comunitaria in materia di capacita dei preimballaggi, e pertanto essi possono liberamente circolare all’interno del territorio comunitario.La “e” è normalmente posta di seguito all’indicazione della quantita del prodotto – ad esempio “1 l e” – ma nulla vieta che sia posta anche prima di tale indicazione, purche essa sia prossima alla indicazione della quantita di prodotto contenuto nella confezione.

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Il termine minimo di conservazione

può anche apparire, a seconda dei casi, solo una delle diciture “daconsumarsi preferibilmente entro…” o "da consumarsi preferibilmente entro la fine......." anchenon seguita dalla data purche sia indicato il punto della confezione in cui tale data e collocata.

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Il termine minimo di conservazione

La legge 14 gennaio 2013 , n. 9, recante “Norme sulla qualità e la trasparenza della filiera degli oli di oliva vergini”, in vigore dal 1° febbraio scorso, all’art. 7, ha stabilito che il termine minimo di conservazione entro il quale gli oli di oliva vergini conservano le loro proprietà specifiche in adeguate condizioni di trattamento non può essere superiore a diciotto mesi dalla data di imbottigliamento e va indicato con la dicitura «da consumarsi preferibilmente entro» seguita dalla data

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L’informazione

un’”informazione” illustrativa per ogni prodotto della gamma olio di oliva commercializzabile al dettaglio, può essere apposta, purchè in caratteri chiari e leggibili, in qualsiasi punto della confezione, e dunque non necessariamente nel campo visivo delle tre indicazioni - denominazione, quantità, termine minimo di conservazione - di cui si e prima detto.

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L’informazione

a) per l’olio extra vergine di oliva: olio d’oliva ≪di categoria superiore ottenuto direttamente dalle olive e unicamente mediante procedimenti meccanici ;≫

b) per l’olio di oliva vergine: olio d’oliva ≪ottenuto direttamente dalle olive e unicamente mediante procedimenti meccanici ;≫

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L’informazione

c) per l’olio di oliva composto da oli d’oliva raffinati e da oli d’oliva vergini: olio contenente ≪esclusivamente oli d’oliva che hanno subito un processo di raffinazione e oli ottenuti direttamente dalle olive ;≫

d) per l’olio di sansa di oliva: olio contenente ≪esclusivamente oli derivati dalla lavorazione del prodotto ottenuto dopo l’estrazione dell’olio d’oliva e oli ottenuti direttamente dalle olive ,≫

oppure“olio contenente esclusivamente oli provenienti dal

trattamento della sansa di oliva e oli ottenuti direttamente dalle olive”.

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L’origine

L’obbligo dell’indicazione dell’origine e diventata obbligatoria per l’olio extravergine di oliva e per l’olio di oliva vergine a partire dal 1° luglio del 2009, come sancito dal reg. Ce 182/2009.

Le modalità previste dal reg. Ce 182/2009 per indicare l’origine sono tre:

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L’origine

1. olio ottenuto nello stesso Stato Membro di raccolta delle olive: in questo caso è possibile richiamare l’origine indicando il nome del Paese seguito da diciture quali “Prodotto in…”, “Ottenuto in ….”, ma anche indicazioni del tipo “100% prodotto in …”.

2.olio ottenuto in uno Stato Membro con olive provenienti da altri Stati Membri/Paesi terzi: in questo caso l’indicazione dell’origine deve essere apposta adottando la seguente dicitura “Olio (extra) vergine di oliva ottenuto in …. da olive raccolte in …”. Anche in questo caso il nome dello Stato Membro puo essere sostituito da un riferimento alla Comunità. Qualora fosse necessario indicare più Stati Membri/Paesi terzi, questi devono essere menzionati in ordine ponderale decrescente in relazione alla quantità apportata.

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L’origine

3. miscele di oli comunitari e/o non comunitari: in questo caso le modalità di indicazione dell’origine sono una delle seguenti, da utilizzarsi in relazione alla tipologia di prodotto:

a. “Miscela di oli di oliva comunitari”, oppure un riferimento alla Comunità;

b. “Miscela di oli di oliva non comunitari”, oppure un riferimento all’origine non comunitaria;

c. “Miscela di oli di oliva comunitari e non comunitari”, oppure un riferimento all’origine comunitaria e non comunitaria.

Sono esentati da tale obbligo gli oli DOP e IGP poiché soggetti a specifica normativa (Reg.Ce 510/2006).

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etichettatura volontaria

«prima spremitura a freddo»: questa dicitura e riservata agli oli d’oliva vergini o extra vergini ottenuti a meno di 27°C con una prima spremitura meccanica della pasta d'olive, con un sistema di estrazione di tipo tradizionale con presse idrauliche;

«estratto a freddo»; questa dicitura e riservata agli oli d’oliva vergini o extra vergini ottenuti a meno di 27°C con un processo di percolazione o centrifugazione della pasta d’olive. La Commissione U.E. ha chiarito che oltre a “estratto a freddo” possono essere utilizzate, sempre nel rispetto delle condizioni appena viste, anche le espressioni “ottenuto a freddo” o “prodotto a freddo”.

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etichettatura volontaria

Le indicazioni sulle caratteristiche organolettiche possono figurare esclusivamente sulle etichette degli oli extravergini di oliva e degli oli di oliva vergini. Esse, inoltre, devono essere basate sui risultati ottenuti attraverso un metodo d’analisi previsto dal “Consiglio oleicolo internazionale per la valutazione organolettica degli oli di oliva vergine” e descritto all’allegato XII del regolamento Cee 2568/91 e s.m.. E’ da segnalare che attualmente il suddetto metodo di analisi sulle caratteristiche organolettiche degli oli di oliva vergini prevede solo tre attributi positivi: “fruttato”, “amaro”, “piccante”.

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etichettatura volontaria

Le caratteristiche organolettiche possono essere connotate in aggiunta da aggettivi “leggero”, “medio”, “intenso”

E' inoltre previsto la possibilità di utilizzo delle dizioni “dolce” ed “equilibrato”. Si ricorda che tutte le suddette dizioni devono essere autorizzate da apposito certificato firmato da un Capo Panel. Il certificato è valido solo per la partita certificata. Il confezionatore si assume inoltre la responsabilità che le caratteristiche organolettiche indicate rimangano inalterate per l'intera vita del prodotto.

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etichettatura volontaria

Diciture in materia di acidità o di acidità massimaQueste diciture possono figurare unicamente se accompagnate dalla menzione, in caratteri delle stesse dimensioni e nello stesso campo visivo, dell’indice dei perossidi, del tenore in cere e dell'assorbimento nell'ultravioletto, stabiliti a norma del reg. Cee 2568/91 e s.m..

La Commissione U.E. ha chiarito che il valore indicato in etichetta per l'acidita (ad es. acidità massima inferiore a 0,3°) deve permanere fino allo spirare del termine minimo di conservazione apposto nell'etichetta stessa, salvo che la suddetta indicazione non sia accompagnata da una dicitura del tipo "al momento del confezionamento“;in tale ultimo caso, il valore dell'acidità può essere ricompreso, fino allo spirare del termine minimo di conservazione, tra lo 0,3° indicato in etichetta e lo 0,8° (valore massimo consentito per l'olio extra vergine di oliva dal reg. Cee 2568/91 e s.m.).

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etichettatura volontaria

Altre indicazioni aggiuntive - cultivar utilizzate (es, da olive delle

varietà“Moraiolo”, “Frantoio”, “Leccino”) -anno di produzione (“Raccolto 2011”)

Dicitura riciclaggio imballi

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etichettatura nutrizionale

NON SONO A NESSUN TITOLO AUTORIZZATE indicazioni sulla salute riferite a

protezione cardiovascolare, regolazione del glucosio del sangue, mantenimento di normali livelli di colesterolo HDL nel

sangue mantenimento di normali livelli di colesterolo LDL nel

sangue mantenimento di una pressione sanguigna normale, mantenimento di una normale concentrazione di trigliceridi

nel sangue proprietà anti-infiammatorie difesa del corpo dagli agenti esterni, aiuto delle normali funzioni del tratto intestinale aiuto per la salute del tratto respiratorio superiore

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etichettatura nutrizionale

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