OGGETTO: CONVENZIONE CON IL COMUNE DI BERGAMO PER LA ... · ASL e al Comune di Milano per la...

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OGGETTO: CONVENZIONE CON IL COMUNE DI BERGAMO PER LA RISERVA DI POSTI NEI NIDI DELLA RETE COMUNALE A FAVORE DEI FIGLI DEI DIPENDENTI DELL'ASST PAPA GIOVANNI XXIII. IL DIRETTORE GENERALE nella persona del Dott. Carlo Nicora ASSISTITO DA: IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO DR. VINCENZO PETRONELLA IL DIRETTORE SANITARIO DOTT. FABIO PEZZOLI IL DIRETTORE SOCIO SANITARIO DR.SSA DONATELLA VASATURO Visti il d.lgs. 30.12.1992 n. 502 ed in particolare gli artt. 3 e 3bis e il d.lgs. 19.6.1999 n. 229; Vista la l. 7.8.1990 n. 241 e s.m.i. “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; Vista la l.r. 30.12.2009 n. 33, riguardante il testo unico delle l.r. in materia di sanità, come modificata dalla l.r. 11 agosto 2015 n. 23 “Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: modifiche al titolo I e II della legge regionale 30.12.2009 n. 33”; Vista la deliberazione di Giunta regionale n. X/4487 del 10.12.2015, in attuazione della su richiamata l.r. 11.8.2015 n. 23, con la quale è stata costituita a partire dall’1.1.2016 l’azienda socio - sanitaria territoriale (ASST) Papa Giovanni XXIII con sede legale in Piazza OMS 1 – 24127 Bergamo - nel nuovo assetto indicato dall’allegato 1 al medesimo provvedimento; Vista la deliberazione di Giunta regionale n. X/4644 del 19.12.2015 con la quale è stato nominato direttore generale dell’ASST Papa Giovanni XXIII con decorrenza dall’1.1.2016 e fino al 31.12.2018; Vista la deliberazione n. 1 del 4.1.2016 “Presa d’atto della deliberazione di Giunta regionale n. X/4644 del 19.12.2015 di nomina del direttore generale dell’azienda socio - sanitaria territoriale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Relativo insediamento”;

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OGGETTO: CONVENZIONE CON IL COMUNE DI BERGAMO PER LA RISERVA DIPOSTI NEI NIDI DELLA RETE COMUNALE A FAVORE DEI FIGLI DEIDIPENDENTI DELL'ASST PAPA GIOVANNI XXIII.

IL DIRETTORE GENERALEnella persona del Dott. Carlo Nicora

ASSISTITO DA:

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO DR. VINCENZO PETRONELLA

IL DIRETTORE SANITARIO DOTT. FABIO PEZZOLI

IL DIRETTORE SOCIO SANITARIO DR.SSA DONATELLA VASATURO

Visti il d.lgs. 30.12.1992 n. 502 ed in particolare gli artt. 3 e 3bis e il d.lgs. 19.6.1999 n. 229;

Vista la l. 7.8.1990 n. 241 e s.m.i. “Nuove norme in materia di procedimento amministrativoe di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

Vista la l.r. 30.12.2009 n. 33, riguardante il testo unico delle l.r. in materia di sanità, comemodificata dalla l.r. 11 agosto 2015 n. 23 “Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo:modifiche al titolo I e II della legge regionale 30.12.2009 n. 33”;

Vista la deliberazione di Giunta regionale n. X/4487 del 10.12.2015, in attuazione della surichiamata l.r. 11.8.2015 n. 23, con la quale è stata costituita a partire dall’1.1.2016 l’aziendasocio - sanitaria territoriale (ASST) Papa Giovanni XXIII con sede legale in Piazza OMS 1 –24127 Bergamo - nel nuovo assetto indicato dall’allegato 1 al medesimo provvedimento;

Vista la deliberazione di Giunta regionale n. X/4644 del 19.12.2015 con la quale è statonominato direttore generale dell’ASST Papa Giovanni XXIII con decorrenza dall’1.1.2016 efino al 31.12.2018;

Vista la deliberazione n. 1 del 4.1.2016 “Presa d’atto della deliberazione di Giunta regionalen. X/4644 del 19.12.2015 di nomina del direttore generale dell’azienda socio - sanitariaterritoriale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Relativo insediamento”;

Rilevato che il responsabile del procedimento riferisce quanto segue:

nell’anno 2005 – all’esito della procedura concorsuale “ristretta ed accelerata” medianteappalto concorso di cui alla deliberazione n. 1685 del 30.11.2005 - l’allora aziendaospedaliera Ospedali Riuniti di Bergamo aveva affidato alla cooperativa sociale Solco CittàAperta di Bergamo - per la durata di tre anni scolastici (2005/2008) - la gestione dell’asilonido aziendale “Le Stelline”, il cui accesso era riservato ai figli dei propri dipendenti;

con successiva deliberazione n. 1592 del 4.12.2006 la stessa azienda aveva approvatol'accordo di collaborazione sottoscritto in data 18.9.2006 con l’Istituzione dei servizi allapersona del Comune di Bergamo, che equiparava l’asilo nido aziendale – gestito dallasuddetta cooperativa - agli asili nido comunali, permettendo l’accesso al servizio anche aifigli dei cittadini di Bergamo e consentendo ai dipendenti dell’azienda ospedaliera diaccedere alle contribuzioni sociali, con conseguente riduzione dell'incidenza economicadelle rette, che aveva di fatto ostacolato l’avvio del servizio;

con provvedimento n. 1047 del 31.7.2009 l’appalto per la gestione dell’asilo nido da partedella cooperativa sociale Solco Città Aperta di Bergamo è stato rinnovato per un’ulterioretriennio, fino al 31.7.2011, alle condizioni di cui all’accordo di collaborazione sottoscrittoin esecuzione della deliberazione n. 1288 del 15.10.2009;

in previsione del trasferimento della vecchia sede ospedaliera presso la nuova struttura ovenon era stato previsto il servizio di asilo nido aziendale - in data 31.3.2011 è statasottoscritta con l'Istituzione per i servizi alla persona del Comune di Bergamo laconvenzione di durata biennale per la riserva di posti nei nidi della rete comunale a favoredei figli dei dipendenti della stessa azienda ospedaliera Ospedali Riuniti di Bergamo;

a seguito della richiesta di rinnovo della citata convenzione – inoltrata dall’aziendaospedaliera con nota del 30.4.2013, prot. n. 16635 – l’Istituzione per i servizi alla personadel Comune di Bergamo ha di fatto garantito sino al 31.12.2015 la riserva di posti nei nididella rete comunale a favore dei dipendenti dell’azienda ospedaliera, che nel frattempoaveva assunto la nuova denominazione di azienda ospedaliera Papa Giovanni XXIII;

a decorrere dall’1.1.2016, data di costituzione dell’ASST – subentrata nei rapporti giuridicidella cessata azienda ospedaliera Papa Giovanni XXIII per effetto della l.r. 11/08/2015 n.23 e successivi provvedimenti attuativi - tale riserva è stata garantita ai figli dei dipendentidell’ASST;

a seguito di una riorganizzazione interna all’Amministrazione comunale di Bergamo, cone-mail in data 11.1.2017 il responsabile dei Servizi educativi per l’infanzia e l’istruzioneha formalmente trasmesso una proposta di convenzione biennale per la riserva di posti afavore dei figli dei dipendenti di questa ASST nei nidi della rete comunale, con scadenzaal termine dell’anno educativo 2017/2018;

tale proposta è stata opportunamente esaminata da parte dei competenti direttori, chetenuto conto del fatto che il servizio offerto negli anni scorsi ai dipendenti dell’azienda pereffetto degli accordi a suo tempo intervenuti con l’Istituzione per i servizi alla persona delComune di Bergamo ha permesso a questi di poter meglio conciliare le esigenze lavorativecon quelle familiari, ha convenuto addivenire alla stipula con l’amministrazionecomunale di un nuovo accordo, aggiornato nel testo a seguito dei cambiamentiorganizzativi intervenuti;

la sottoscrizione del menzionato accordo – con validità sino al 31.7.2018, data dichiusura dell’anno educativo - comporta l'assunzione, da parte di questa azienda di unaspesa quantificata in € 10.000,00, corrispondente al contributo da versare al Comune di

Bergamo a copertura di quota parte delle rette dovute per la frequenza degli asili nido daparte dei figli dei dipendenti, nella misura meglio precisata nell'atto di convenzione;

Acquisito il parere del direttore amministrativo, del direttore sanitario e del direttoresociosanitario.

DELIBERA

1. di sottoscrivere con il Comune di Bergamo la convenzione per la riserva di posti nei nididella rete comunale a favore dei figli dei dipendenti di questa ASST nel testo allegato alpresente provvedimento (allegato A);

2. di imputare la spesa relativa all’anno educativo in corso, quantificata in base al numerodei figli dei dipendenti dell’ASST iscritti agli asili nido della rete comunale in €10.000,00, all’autorizzazione di spesa n. 1390 del bilancio 2017, come da attestazioneallegata.

IL DIRETTORE GENERALEDott. Carlo Nicora

Il responsabile del procedimento: dr. ssa Mariagiulia Vitalini UOC Affari istituzionali e generali/BB

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente dal direttore generale ai sensi del “Codicedell’amministrazione digitale” (d.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

CONVENZIONE CON IL COMUNE DI BERGAMO PER LA RISERVA DIPOSTI NEI NIDI DELLA RETE COMUNALE A FAVORE DEI FIGLIDEI DIPENDENTI DELL’ASST -OSPEDALE PAPA GIOVANNI XXIII-DI BERGAMO.

FRA

l’Amministrazione comunale di Bergamo, con sede in Piazza Matteotti n. 27 (Codice fiscale80034840167), legalmente rappresentata dal dirigente della Direzione Servizi sociali ededucativi dott. Gaspare Passanante, che agisce in esecuzione delle competenze attribuite dalSindaco ai dirigenti

E

l’Azienda Socio Sanitaria Territoriale Papa Giovanni XXIII (di seguito denominata ASST)con sede e domicilio fiscale in Piazza OMS, 1 – Bergamo- (Codice fiscale - Partita I.V.A.04114370168), rappresentata dal direttore generale, dott. Carlo Nicora

PREMESSO CHE:

ai sensi della deliberazione della Giunta regionale della Lombardia n. VII/17851dell’11/06/04 avente ad oggetto “Assegnazione del finanziamento di € 16.049.489,23 alleASL e al Comune di Milano per la realizzazione o gestione di asili nido e micro-nidi neiluoghi di lavoro”, ai sensi dell’art. 70 ex-lege n. 448 del 21/12/2001, il Comune diBergamo, in data 30/07/04, ha presentato alla Azienda Sanitaria Locale di Bergamo,domanda di finanziamento per la realizzazione del progetto di una quota di posti di nidointeraziendale;

il progetto è stato accolto ed ammesso al finanziamento con decreto n. 22.196 in data03/12/04 del Direttore generale della Direzione Famiglia e solidarietà sociale dellaRegione Lombardia;

il Comune di Bergamo con apposita delibera consiliare n° 97/ I0030347 nella seduta del24.05.05 ha provveduto a modificare il proprio Regolamento dei Servizi comunali perl’infanzia prevedendo la possibilità di riservare posti negli asili nido comunali oltre che aifigli dei propri dipendenti ai figli dei dipendenti di altri enti previa stipula di appositaconvenzione nell’ambito della quota aziendale prevista dalle indicazioni regionali;

in relazione a quanto sopra, si è agito - con provvedimenti diversi - stipulando accordirinnovabili ogni anno, prima con la Provincia di Bergamo e successivamente con laCamera di Commercio assicurando la riserva di posti negli asili nido comunali ai figli deidipendenti degli Enti di cui sopra, al fine di favorire la conciliazione tra esigenzeprofessionali ed esigenze familiari dei propri dipendenti;

il 18 settembre 2006 è stato sottoscritto anche un accordo di collaborazione tra aziendaospedaliera Ospedali Riuniti di Bergamo, Comune di Bergamo e Cooperativa socialeConsorzio Solco Città aperta, per l’avvio dell’asilo nido aziendale ospedaliero dentro lastruttura ospedaliera dì Largo Barozzi;

nei primi anni sperimentali di attività, la collaborazione ha permesso un utilizzo efficienteed efficace del servizio, dando facoltà all’azienda ospedaliera d’inserire i figli deidipendenti e allo stesso tempo al Comune di Bergamo di abbattere le proprie liste d’attesadel quartiere;

a seguito del trasferimento della struttura ospedaliera dalla sede di Largo Barozzi al nuovonosocomio Papa Giovanni XXIII, da settembre 2011 con l’avvio del nuovo annoeducativo, non è stato più possibile fruire della sede iniziale del nido dentro la vecchiastruttura in via di smantellamento;

nell’ottica di favorire la conciliazione dei tempi di lavoro con quelli lavorativi deidipendenti pubblici sul territorio, i due Enti di cui sopra, hanno concordano nel costruire lecondizioni per dare continuità all’esperienza positiva effettuata, stipulando un nuovoaccordo per garantire la possibilità ai dipendenti ospedalieri di avere posti nella retecittadina dei Servizi per l’infanzia comunali; tale collaborazione è continuata per tutti glianni educativi successivi;

CIÒ PREMESSO

si perviene alla continuazione dell’accordo, definito per il futuro come segue:

ARTICOLO 1 – OGGETTO

Costituisce oggetto della presente convenzione la riserva, da parte del Comune di Bergamonell’ambito della rete dei nidi d’infanzia comunali, di posti a favore dei figli dei dipendentidell’ASST rientranti nella quota aziendale.

ARTICOLO 2 – CARATTERISTICHE DELL’ACCORDO E IMPEGNI DELCOMUNE

Il Comune, in applicazione delle linee programmatiche dell’Amministrazione, al fine difavorire la conciliazione dei tempi di cura familiare con gli impegni lavorativi dei cittadini,nell’ambito della strategia collaborativa con gli altri Enti pubblici del territorio perpromuovere lo sviluppo dei nidi aziendali, in sintonia con le citate indicazioniprogrammatiche regionali, si impegna a riservare una quota di posti/bambino per ogni annoeducativo per i dipendenti dell’ASST negli asili nido della rete comunale dei Servizi educativiper l’infanzia.

Tale riserva relativa alla quota di posti aziendali dentro il sistema comunale è definita nelregolamento dei Servizi per l’infanzia e può variare dal 10% sino alla misura massima del20% della capienza di ogni asilo.

Il dipendente ASST, nell’ambito di tale riserva, ha la possibilità di scegliere una delle 13strutture della rete dei nidi comunali.

Per l’ammissione saranno applicati i criteri già definiti per i residenti nel regolamentospecifico del Comune di Bergamo.

Nel caso di scelta da parte dei dipendenti ASST di una delle tre strutture più vicine alnosocomio ospedaliero, gli asili nido di Loreto, Villaggio degli Sposi e Longuelo, il Comunesi riserva la facoltà di un’equa distribuzione tra le tre strutture per non superare la quota del20%.

Il criterio di equa distribuzione sui tre asili nido terrà conto - nel caso dei residenti - dellostradario di provenienza.

Saturata la quota riservata ai dipendenti dell’ASST, per i residenti nel Comune di Bergamo, ilnominativo viene inserito d’ufficio nelle graduatorie e liste di attesa ordinarie.

Ciò vale anche per i non residenti rispettando le clausole specifiche fissate nel regolamentocomunale, ovvero l’iscrizione nella “graduatoria dei non residenti” che potranno essere

inseriti solo dopo aver esperito la chiamata di tutti residenti in lista di attesa nella graduatoriaprincipale.

Il Comune nomina quale referente, in veste di RUP, il Responsabile dei Servizi educativi perl’infanzia e l’istruzione, per le incombenze di carattere informativo, amministrativo egestionale cui l’ASST si può rivolgere.

ARTICOLO 3 - IMPEGNI ASST PAPA GIOVANNI XXIII

L’ASST con la presente convenzione accetta tutte le condizioni, il calendario educativo, ilsistema e la tempistica delle iscrizioni, i criteri di ammissione e tutte le varie clausole a cuisaranno vincolati i propri dipendenti per l’accesso ai nidi comunali, come previsto nelregolamento comunale dei Servizi educativi per l’infanzia

In particolare, accetta il sistema di contribuzione da parte degli utenti, determinato dalComune di Bergamo, secondo fasce che utilizzano l’indicatore della situazione economicaequivalente (ISEE) come previsto dalla legge per i servizi a domanda individuale. La schedacon il sistema tariffario è allegato alla presente (Allegato 1) quale parte integrante esostanziale.

ARTICOLO 4 – DURATA DELLA CONVENZIONE

L’accordo ha durata biennale dall’anno educativo in corso 2016-2017 e per l’anno educativosuccessivo 2017-2018 con scadenza al 31 luglio 2018.

Nel caso di disdetta da parte di una delle parti questa, dovrà essere formalmente comunicataall’altra parte, prima dell’apertura della fase delle iscrizioni ai nidi comunali e cioè entro lafine del mese di marzo di ogni annualità.

ARTICOLO 5 – ACCORDI ECONOMICI

L’onere a carico dell’ASST per la riserva dei posti effettivamente messi a disposizione -nell’ambito della quota di posti aziendali - in ciascun anno educativo è determinato in unasomma forfettaria annuale di € 5.000,00, risultato da una stima media dei richiedenti di ognianno, con la seguente specifica relativamente alle tariffe di contribuzione dei genitori:

o per i figli dei dipendenti non residenti nel Comune di Bergamo, i genitori sono tenuti inbase al regolamento comunale a pagare la quota massima base prevista per i non residentidi € 520,00 mensili;

o per i figli dei dipendenti residenti nel Comune di Bergamo i genitori sono tenuti allacontribuzione in base alle fasce di reddito ISEE.

L’importo dovuto va versato in una soluzione unica a conclusione dell’anno entro il 31dicembre.

ARTICOLO 6 – CAUSE DI RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE

Il presente accordo può essere risolto dalle parti nei casi di mancato rispetto delle prescrizionicontrattuali.

Le parti possono risolvere il presente accordo qualora, a seguito di contestazione scritta degliaddebiti e successiva diffida, una delle parti persista nelle inadempienze rilevate.

ARTICOLO 7 – CONCILIAZIONE

La soluzione di eventuali controversie, sorte in esecuzione del presente accordo, sarà affidataad un collegio arbitrale composto da un esperto nominato dal Comune, un esperto nominato

dall’ASST ed un terzo membro nominato di comune accordo tra le parti, o in caso didisaccordo, dal Presidente del Tribunale di Bergamo, con funzioni di Presidente del Collegioarbitrale.

ARTICOLO 8 - SPESE CONTRATTUALI

La presente convenzione:

è soggetta all’imposta di bollo fin dall’origine, ai sensi del DPR 26/10/1972 n. 642 –allegato A – art. 2. L’imposta di bollo è ripartita tra le parti contraenti;

è soggetta a registrazione solo in caso d’uso, ai sensi dell’art. 5, comma 2, del D.P.R. 26aprile 1986 n. 131.

Letto, confermato e sottoscritto.

Bergamo,

Il Direttore generaleASST Papa Giovanni XXIII di Bergamo

(dott. Carlo Nicora)

Il Dirigente di DirezioneServizi sociali ed educativi(dott. Gaspare Passanante)

Allegato 1

Il sistema tariffe dei nidi d’infanzia comunali è basato sull’indicatore ISEE e la retta èdirettamente rapportata alla capacità contributiva della singola famiglia.La retta “base” è prevista per il periodo 1 settembre/ 30 giugno.Il funzionamento del servizio è garantito per tutti i giorni feriali settimanali (escluse legiornate di sabato e domenica), con orario giornaliero dalle 7.30 fino alle 16.30.Tale retta è composta dalla somma di una quota fissa mensile di € 60,00 e da una quotacalcolata in percentuale sul reddito ISEE, così come presentato nella tabella sottostante.

Fasce importo ISEEQuota fissa

mensile

Quota mensile inpercentuale

sul reddito ISEE

Totale rettamensile

Sino a € 5.000,00 € 60,00Quota minima € 40,000,8 % del reddito ISEE € 100,00

Da € 5.000,01

a € 10.000,00€ 60,00 1,10% del reddito ISEE

Da € 10.000,01

a € 15.000,00

€ 60,00 1,25% del reddito ISEE

Da € 15.000,01

a € 30.000,00

€ 60,00 1,35% del reddito ISEE

Da € 30.000,01

a € 32.857,15

€ 60,00 1,40% del reddito ISEE

Oltre € 32.857,15 € 60,00 Quota massima €. 460,00 € 520,00

La retta massima, applicata ai nuclei con un valore ISEE annuo superiore a € 32.857,15 èapplicata anche agli utenti che non intendono produrre la dichiarazione ISEE e agli utenti nonresidenti nel Comune di Bergamo, indipendentemente dalla situazione patrimoniale.La quota dovrà essere pagata dagli utenti in 10 rate mensili posticipate di pari importo, per ilperiodo da settembre a giugno. La quota fissa mensile di € 60,00 è la quota fissa comunquedovuta.

TEMPO PROLUNGATONei nidi è previsto il tempo prolungato sino alle 17.30. Agli utenti che usufruiscono deltempo prolungato, la retta mensile è aumentata del 10% con quota massima fissata a €30,00 mensili.

SISTEMA TARIFFARIO ASILI NIDO COMUNALI

PART-TIMESon possibili tre tipologie di part-time:

Part-time mattino: entrata 7.30/9.00 uscita 13.30 con pasto e riduzione del 30% dellaretta.

Part-time pomeridiano con pasto: entrata 11.00/11:30 uscita 17.30 e riduzione 30%della retta ( non c’è quota aggiuntiva per il prolungato).

Part-time pomeridiano corto senza pasto: entrata 12.00/12.30 uscita 17.30 e riduzionedel 45% della retta (non c’è quota aggiuntiva per il prolungato).

MODALITA’ DI PAGAMENTOLa retta viene calcolata a partire dal primo giorno di ambientamento al nido e il pagamentoverrà richiesto in rate mensili posticipate di pari importo.Per i nuovi inserimenti, l’ambientamento al nido avviene in modo scaglionato, di norma dallaseconda settimana di settembre alla fine d’ottobre di ogni anno educativo.Modalità pagamento retta: con domiciliazione bancaria previa compilazione del mandato SDD,(fornito dall’ufficio

nidi presso il Centro famiglia); in contanti presso tutte le filiali della Banca Popolare di Bergamo Gruppo BPU dietro

presentazione della bolletta; con bonifico bancario a favore Comune di Bergamo - Direzione Servizi Sociali ed

EducativiIBAN: 25 S 05428 11101 000000046611

QUOTA D’ISCRIZIONEA conferma dell’accettazione del posto, l’utente deve versare una quota d’iscrizione di €120,00.Il mancato versamento della tale quota, comporterà l’automatica decadenza del diritto alposto.La quota verrà restituita in compensazione alla retta degli ultimi due mesi di frequenza alnido.Nel caso di accertata insolvenza da parte dell’utente, la quota verrà trattenuta fino a totalecompensazione del debito.

RIDUZIONI, AGEVOLAZIONI Nel periodo di ambientamento, la retta è calcolata in base agli effettivi giorni di frequenza,

dal primo giorno di ambientamento, in proporzione alla retta mensile e su base di 20 giornimensili. Es.: per la retta minima sino a € 5.000,00, la quota per ogni giorno di frequenza sarà di

€ 5,00 per la retta massima oltre € 32.857,15, la quota per ogni giorno di frequenza sarà di €

26,00. Per ogni giorno di assenza del bambino nel mese, superiore al quinto giorno, la retta viene

ridotta di un importo pari a € 4,00 per giorno, fermo restando che la quota minima fissamensile dovuta è di € 60,00. E’ fissata una franchigia di 5 giorni: ovvero per i primi 5 giorni di assenza del bambino,

esclusi i giorni festivi o le chiusure da calendario, non viene effettuata alcuna detrazionesulla retta.

Per ogni giorno di mancata erogazione del servizio, solo per le seguenti cause specifiche,assemblee e scioperi del personale, eventi atmosferici, interventi strutturali inderogabili e

altre cause di forza maggiore, la retta viene abbattuta in ragione di 1/20 della retta mensile.Non è dovuta alcuna detrazione per le chiusure già previste nel calendario.

Alle famiglie con più figli frequentanti gli asili nido comunali, a partire dal secondo figliofrequentante, la retta base viene ridotta del 30%.

La richiesta di riduzione della retta per i nuclei familiari con più figli in mensa, compresi inidi comunali, va presentata al soggetto gestore delle mense comunali.

Per la casistica sociale, inserita su segnalazione del Servizio sociale del Comune diBergamo, limitatamente a coloro che hanno un ISEE non superiore alla soglia di €5.000,00 è previsto un ulteriore abbattimento mediante l’azzeramento della quota variabilee con il pagamento della sola quota fissa mensile di € 60.

RINUNCIA IN CORSO D’ANNONel caso di rinuncia del servizio asili nido in corso d’anno, l’utente deve pagare la quota diretta calcolata in base al numero dei giorni frequentati. In questo caso non verrà restituitaall’utente la quota di 120 euro. La rinuncia alla frequenza senza perdita della quota è previstasolo nei seguenti casi: problematiche serie di ordine sanitario del bambino (con valutazione autorità sanitaria); problematiche di natura psico-sociale (con relazione servizi sociali) trasferimento fuori città da parte dei genitori, rientro definitivo nei paesi di origine dei bambini stranieri.

RITIRO TEMPORANEONel corso dell’anno educativo è consentito un solo ritiro temporaneo per un periodo noninferiore a 20 giorni e non superiore a 50 giorni di calendario, dovuto esclusivamente aproblematiche sanitarie del minore o, nel caso di minori stranieri, per periodo di rientro neipaesi d’origine.Il ritiro temporaneo del bambino comporta, comunque, la corresponsione del 50% della rettabase mensile. Il calcolo è effettuato dividendo la retta mensile per venti e moltiplicandola peril numero effettivo di giorni di ritiro dal servizio, arrotondato per eccesso.Il ritiro temporaneo non comporta la perdita del diritto al servizio.

INSOLVENZEAgli utenti insolventi, con esclusione dei casi e delle particolari situazioni segnalati daiservizi sociali comunali, si applicano le seguenti condizioni: la frequenza all’anno educativo successivo da settembre, sarà garantita solo al saldo delle

rette mensili arretrate entro la fine del mese di luglio antecedente l’inizio del nuovoanno educativo. Il mancato saldo comporta l’automatica decadenza del diritto alposto/bambino per il nuovo anno;

nel caso di nuclei monoparentali, la frequenza all’anno educativo successivo da settembre,sarà garantita solo al saldo di almeno la metà delle rette mensili arretrate, entro la finedi luglio antecedente l’inizio del nuovo anno educativo. Inoltre, l’utente deveconcordare, entro la citata scadenza di luglio, un piano economico di rientro del propriodebito anche con la possibilità di dilazionare i pagamenti arretrati nell’ambito dei restantimesi di frequenza del bambino. Il mancato versamento della citata metà della sommadovuta o la mancata indicazione del piano economico di rientro, comporterà la decadenzaautomatica del diritto al posto/bambino per il nuovo anno.

TUTELA CASI PARTICOLARILa decadenza del diritto al posto/bambino per l’anno successivo, non avviene nel caso in cuiil nucleo famigliare dimostri che l’insolvenza è dovuta ad un comprovato e documentatoevento traumatico (es: lutto, grave malattia, ecc.) o perdita temporanea del reddito. Inoltre il

diritto al posto/bambino è confermato anche in presenza di una grave problematica psico-sociale di un appartenente al nucleo famigliare che ha determinato una situazione di difficoltàeconomica. L’insorgere di una problematica psico-sociale interna al nucleo, deve esseredocumentata da una relazione dei servizi sociali.

CENTRO ESTIVO DI LUGLIOL’iscrizione al Centro Estivo di Luglio può essere richiesta per 2 settimane consecutive oper 4 settimane.Le iscrizioni al Centro Estivo dovranno essere effettuate entro il mese di Febbraio, con ilversamento anticipato di una quota di € 60,00 che verrà compensata con la retta del mese difrequenza. In caso di mancata frequenza tale quota non verrà restituita. Per la frequenza di 4 settimane si applica la stessa retta mensile prevista per la frequenza al

nido ordinario. Per la frequenza di 2 settimane consecutive si applica metà dell’importo previsto per la

frequenza mensile di 4 settimane. Nel caso di ritiro, anche parziale, non verrà restituita la quota di € 60,00.

FORNITURA PRODOTTI PER L’IGIENENell’importo della retta è inclusa la fornitura di prodotti per l’igiene del bambino, inclusecreme e pannolini.In caso di allergie del bambino è possibile portare al nido prodotti specifici, a propriespese, previa presentazione di certificato medico.

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA’ AMMINISTRATIVO-CONTABILE (proposta n. 965/2017)

Oggetto: CONVENZIONE CON IL COMUNE DI BERGAMO PER LA RISERVA DI POSTI NEI NIDI DELLA RETECOMUNALE A FAVORE DEI FIGLI DEI DIPENDENTI DELL'ASST PAPA GIOVANNI XXIII.

UOC PROPONENTE

Si attesta la regolarità tecnica del provvedimento, essendo state osservate le norme e le procedure previste per la specificamateria.

Si precisa, altresì, che:

A. il provvedimento:

☒ prevede

☐ non prevede

COSTI diretti a carico dell’ASST

B. il provvedimento:

☐ prevede

☒ non prevede

RICAVI da parte dell’ASST.

Bergamo, 12/09/2017 Il direttore

Dr./Dr.ssa Vitalini Mariagiulia

GESTORE DI BUDGET

Si attesta che i COSTI previsti:

sono imputati a: ☐ finanziamenti SSR e/o ricavi diretti

☒ fondi di struttura e/o contributi vincolati

sono compatibili con il budget assegnato:

n.autorizzazione/anno

n. sub-autorizzazione

poloospedaliero

rete territoriale importo IVA inclusa

1390/2017 1 X 10.000,00

Si attesta, altresì, che i COSTI relativi al presente provvedimento sono imputati al/ai seguenti centri di costo:

☐ beni sanitari e non sanitari: centri di costo come da movimento di scarico di contabilità di magazzino

☐ personale: centri di costo come da sottosistema contabile del personale

☐ consulenze e/o collaborazioni (indicare centro di costo)

☐ servizi sanitari e non sanitari e altri costi (indicare centro di costo)

☐ cespiti (indicare centro di costo)

☒ altro (indicare centro di costo)

☐ vedi allegato

Centro di costo 1: 951 Importo 1: 10.000,00

Centro di costo 2: Importo 2:

Centro di costo 3: Importo 3:

Centro di costo 4: Importo 4:

Bergamo, 12/09/2017 Il direttore

Dr./Dr.ssa Vitalini Mariagiulia

UOC PROGRAMMAZIONE , FINANZA CONTROLLO

Viste le attestazioni del gestore di spesa, si certifica che:

A. i COSTI relativi al presente provvedimento saranno imputati al/ai seguente/i conto/i del bilancio:

n. conto descrizione del conton.

autorizzazione/annon. sub-

autorizzazioneimporto IVA inclusa

202320090 Altri fondi per oneri (da Privato) 1390/2017 1 10.000,00

Bergamo, 13/09/2017 Il direttore

Dr./Dr.ssa. Coccoli Antonella

PARERE DIRETTORI

all’adozione della proposta di deliberazione N.965/2017

ad oggetto:

CONVENZIONE CON IL COMUNE DI BERGAMO PER LA RISERVA DI POSTI NEI NIDI DELLA

RETE COMUNALE A FAVORE DEI FIGLI DEI DIPENDENTI DELL'ASST PAPA GIOVANNI

XXIII.

Ciascuno per gli aspetti di propria competenza, vista anche l’attestazione di regolarità amministrativo-

contabile.

DIRETTORE AMMINISTRATIVO :

Ha espresso il seguente parere:

☒ FAVOREVOLE

☐ NON FAVOREVOLE

☐ ASTENUTO

Petronella Vincenzo

Note:

DIRETTORE SANITARIO :

Ha espresso il seguente parere:

☒ FAVOREVOLE

☐ NON FAVOREVOLE

☐ ASTENUTO

Pezzoli Fabio

Note:

DIRETTORE SOCIOSANITARIO :

Ha espresso il seguente parere:

☒ FAVOREVOLE

☐ NON FAVOREVOLE

☐ ASTENUTO

Vasaturo Donatella

Note:

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

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Pubblicata all’Albo Pretorio on-linedell’Azienda socio sanitaria territoriale

“Papa Giovanni XXIII” Bergamo

per 15 giorni

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