OdV e APS dopo la riforma del Terzo Settore€¦ · OdV e APS dopo la riforma del Terzo Settore...
Transcript of OdV e APS dopo la riforma del Terzo Settore€¦ · OdV e APS dopo la riforma del Terzo Settore...
OdV e APS dopo la riforma del Terzo Settore
avv. Cristina Vaccario
BCL Partners
7 aprile 2018
“Fondazione Opera Immacolata Concezione Onlus”
Via Toblino, 53 -Padova
avv.
Cri
stin
a V
acca
rio
2
Iter legislativo
L. 06/06/2016 n. 106 – Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell’impresa sociale e
per la disciplina del servizio civile universale
D.Lgs. 03/07/2017 n. 117
Codice del Terzo settore
D.Lgs. 03/07/2017 n. 112 – Revisione della disciplina in materia di impresa sociale
D.Lgs. 03/07/2017 n. 111– Disciplina dell’istituto del cinque per mille dell’imposta
sul reddito delle persone fisiche
Enti del Terzo settore (ETS) art. 4
avv.
Cri
stin
a V
acca
rio
3
organizzazioni di volontariato (OdV)
associazioni di promozione sociale (APS)
enti filantropici
imprese sociali, incluse le cooperative sociali
reti associative
società di mutuo soccorso
altri enti di carattere privato (associazione, fondazioni)
Esclusioni
avv.
Cri
stin
a V
acca
rio
4
NO ETS
pubbliche amministrazioni
formazioni e associazioni
politiche
sindacati, associazioni
professionali e dei datori di lavoro
N.B. sono esclusi dal Registro anche tutti gli enti sottoposti a
direzione, coordinamento o controllo degli enti suddetti, ad
esclusione dei soggetti operanti nel settore della protezione civile
Attività
avv.
Cri
stin
a V
acca
rio
5
ETS
attività di interesse
generale (art. 5)
in forma non commerciale
in forma commerciale
attività diverse
(art. 6)
secondarie strumentali
N.B. Le attività diverse potranno essere esercitate, se espressamente previsto nello statuto e secondo criteri e limiti definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
avv.
Cri
stin
a V
acca
rio
6
Attività di volontariato (art. 17)
Gli ETS possono avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attivita' e sono tenuti a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attivita' in modo non occasionale.
Volontario: una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, anche per il tramite di un ETS, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
Volontario - gratuità assoluta
• L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall’ETS tramite il quale svolge l'attività solo le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.
• La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
avv.
Cri
stin
a V
acca
rio
7
Assicurazione
volontari
Obbligatoria
Registro volontari
Contro infortuni
Contro malattie
RC verso terzi
Meccanismi assicurativi semplificati
elemento essenziale
delle convenzioni
con le PA
avv.
Cri
stin
a V
acca
rio
8
avv.
Cri
stin
a V
acca
rio
Associazioni del TS
Gli artt. da 20 a 31 si applicano a tutti gli ETS costituiti in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta.
Lo statuto, anche se forma oggetto di atto separato, costituisce parte integrante dell'atto costitutivo.
In caso di contrasto tra le clausole dell'atto costitutivo e quelle dello statuto prevalgono quelle dello statuto.
9
Statuto delle associazioni del TS. Elementi necessari
denominazione dell'ente
assenza di scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale perseguite
attività di interesse generale
sede legale
patrimonio iniziale (solo per la personalità giuridica)
norme su ordinamento, amministrazione e rappresentanza dell'ente
avv.
Cri
stin
a V
acca
rio
10
diritti e obblighi degli associati
requisiti di ammissione degli associati e relativa procedura (criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l'attività di interesse generale svolta
modalità di accesso degli associati ai libri sociali
nomina dei primi componenti degli organi sociali (e del revisore legale dei conti, ove necessario)
norme sulla devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento o di estinzione
previsione organo di controllo (in certi casi)
avv.
Cri
stin
a V
acca
rio
11
Statuto di associazioni e fondazioni del TS: Elementi facoltativi
durata dell'ente
esercizio da parte dell’ETS di attività diverse
assunzione della carica di amministratore subordinata a specifici requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza
prevedere che uno o più amministratori siano scelti tra gli appartenenti alle diverse categorie di associati
attribuire la nomina di amministratori ad ETS o senza scopo di lucro, enti religiosi o a lavoratori o utenti dell'ente
avv.
Cri
stin
a V
acca
rio
12
avv.
Cri
stin
a V
acca
rio
Costituzione
• atto pubblico
• notaio verifica condizioni previste per la costituzione dell'ente
• entro 20 gg deposita l’atto presso l’ ufficio del Registro Unico
Procedura
• entro 30 gg. il notaio può chiedere chiarimenti o integrazioni
• entro 30 gg. successivi, l’ente può domandare l’iscrizione all'ufficio del Registro
• l’ufficio verifica la regolarità formale della documentazione
Esito
• entro 60 gg. l’Ufficio del registro:
• comunica l’avvenuta iscrizione
• comunica il motivato diniego
• non comunica nulla (silenzio diniego)
Personalità giuridica: associazioni e fondazioni del TS possono
acquistare la personalità giuridica con l'iscrizione nel Registro Unico
13
N.B. a) Nelle fondazioni e nelle associazioni riconosciute, per le obbligazioni dell'ente risponde soltanto l'ente con il suo patrimonio b) Se il patrimonio minimo è diminuito di + 1/3, l'organo di amministrazione o l'organo di controllo devono senza indugio prendere provvedimenti.
Personalità giuridica patrimonio costituito da
somma liquida e disponibile non < a
€ 15.000
per associazioni
€ 30.000
per fondazioni
Se patrimonio costituito da beni diversi dal denaro, il valore deve
risultare da relazione giurata redatta da revisore legale
avv.
Cri
stin
a V
acca
rio
14
avv.
Cri
stin
a V
acca
rio
15
OdV
ETS costituiti in forma di associazione da almeno 7 persone
fisiche o 3 OdV
svolgimento prevalentemente in
favore di terzi di attività di interesse
generale
avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei
volontari associati
N.B. possono avvalersi di lavoratori dipendenti o di prestatori di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività. In ogni caso, n. dei lavoratori ≤ al 50% n. dei volontari.
N.B. Per l'attività di interesse generale svolta le OdV possono ricevere, solo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.
Ris
ors
e d
elle
Od
V
Traggono le risorse economiche da
fonti diverse
quote associative
contributi pubblici e privati
donazioni e lasciti testamentari
rendite patrimoniali
attività di raccolta fondi
attività diverse
avv.
Cri
stin
a V
acca
rio
16
Ordinamento ed amministrazione
• Gli amministratori delle OdV sono scelti tra gli associati (art. 2382 c.c. - cause di ineleggibilità)
• Ai componenti degli organi sociali non può essere corrisposto alcun compenso; è consentito il solo rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate
*******
N.B. I servizi di trasporto sanitario di emergenza e urgenza possono essere, in via prioritaria, oggetto di affidamento in convenzione alle OdV, iscritte da almeno sei mesi nel Registro Unico, aderenti ad una rete associativa nazionale ed accreditate (art. 57)
avv.
Cri
stin
a V
acca
rio
17
avv.
Cri
stin
a V
acca
rio
18
APS
ETS costituiti in forma di associazione da almeno 7 persone
fisiche o 3 APS
svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di
terzi di attività di interesse generale
avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei
volontari associati
N.B. possono avvalersi di dipendenti o prestatori di lavoro autonomo, anche dei propri associati, quando necessario per lo svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il n. dei lavoratori ≤ al 50% del n. dei volontari o al 5% del numero degli associati
avv.
Cri
stin
a V
acca
rio
19
Reti Associative
ETS costituiti in forma di
associazione
Almeno 100 ETS o
20 fondazioni
del TS
Sedi legali o operative in almeno 5 regioni
attività di coordinamento,
tutela, rappresentanza, promozione o supporto degli enti del Terzo
settore associati
ordinamento interno, composizione e
funzionamento organi sociali
PRINCIPI
democraticità pari opportu
nità e eguaglia
nza di tutti gli
associati
elettività cariche sociali
avv.
Cri
stin
a V
acca
rio
20
Reti Associative
nazionali
ETS costituiti in forma di
associazione
Almeno 500 ETS o
100 fondazioni
del TS
Sedi legali o operative in in almeno 10 regioni
oltre allo svolgimento delle attività istituzionali
monitorare l'attività degli enti ad esse associati e
predisporre una relazione
annuale al CNTS
promuovere e sviluppare
attività di controllo
promuovere partenariati e protocolli
di intesa con le PA e con
soggetti privati
Principali Adempimenti degli ETS
Iscrizione nel Registro Unico degli ETS
Iscrizione nel registro imprese (per ETS che svolgono attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale)
denominazione sociale deve contenere «ente del Terzo settore» o l'acronimo ETS (obbligo di indicarlo negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni)
libro degli associati o aderenti
libro verbali delle assemblee
libro verbali dell'organo di amministrazione
libro verbali dell'organo di controllo e di eventuali altri organi sociali.
avv.
Cri
stin
a V
acca
rio
21
Org
ano
di c
on
tro
llo
Fondazioni sempre obbligatorio
Associazioni se per 2 esercizi
almeno 2 condizioni
totale attivo dello stato patrimoniale > € 110.000
entrate > € 220.000
dipendenti occupati in media > 5 unità
avv.
Cri
stin
a V
acca
rio
22
avv.
Cri
stin
a V
acca
rio
Associazioni e fondazioni
Revisore legale
dei conti iscritto
totale dell'attivo dello stato patrimoniale
> € 1.100.000
entrate > € 2.200.000
dipendenti occupati in media durante l'esercizio >
12 unità
N.B. La nomina è obbligatoria se per 2 esercizi si verificano almeno 2 delle suddette condizioni o se sono costituiti patrimoni destinati ai sensi dell'art. 10.
23
Bilancio degli ETS
stato patrimoniale rendiconto finanziario
relazione di missione
Deve documentare il carattere secondario e strumentale delle
attività diverse
avv.
Cri
stin
a V
acca
rio
N.B. ETS con entrate < € 220.000 euro possono rediger il bilancio nella forma del rendiconto finanziario per cassa. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali definirà con decreto la modulistica in materia di bilancio degli ETS
DEPOSITO BILANCIO PRESSO REGISTRO UNICO ENTRO 30/06
24
avv.
Cri
stin
a V
acca
rio
RENDICONTAZIONE
SOCIALE
ETS con entrate > a € 1.000.000/anno
entro il 30/06
- deposito BILANCIO SOCIALE presso il Registro Unico
- pubblicazione nel proprio sito internet
ETS con entrate > a € 100.000/anno
pubblicano annualmente nel sito internet
emolumenti, compensi o corrispettivi ai componenti degli organi sociali, dirigenti
e associati
N.B. Il bilancio sociale o la relazione di missione devono dare conto del rispetto del rapporto 1:8 di cui all’art. 16 sulle retribuzioni). Verranno adottate con decreto le linee guida per i bilanci sociali.
25
Registro Unico Nazionale del TS
03/08/2017
Codice TS
30/01/2018
(Entro 180 gg.) Registro Unico (Ministero del Lavoro) + strutture presso le Regioni
02/08/2018
(entro 1 anno ) decreto procedura d’iscrizione
???
(entro 6 mesi dalla struttura informatica) le Regioni rendono operativo il Registro
avv.
Cri
stin
a V
acca
rio
26
gestito con modalità
informatiche
istituito presso il
Ministero del lavoro
Registro
Unico
gestito dalle Regioni su
base territoriale
Ufficio statale e
uffici regionali
del Registro
sarà pubblico ed accessibile
a tutti gli interessati in
modalità telematica
avv.
Cri
stin
a V
acca
rio
27
Sezioni Registro
OdV
APS
Enti filantropici
Reti associative
Imprese sociali
(coop. coc.)
Società di mutuo
soccorso
Altri enti privati
(ass. e fond)
avv.
Cri
stin
a V
acca
rio
28
Iscrizione nel Registro unico
Domanda
• presentata dal legale rappresentante (o dalla rete associativa cui l'ente aderisce) dove l'ente ha la sede legale
• allegare atto costitutivo, statuto ed eventuali altri documenti
• indicare la sezione del registro nella quale si chiede l'iscrizione
Procedura
• Ufficio del Registro unico verifica l’esistenza dei requisiti previsti dal Codice per la costituzione dell'ente e per la sua iscrizione nella sezione richiesta.
Esito
• Entro 60 gg. l’ufficio può:
• iscrivere l'ente
• rifiutare l'iscrizione, motivando il provvedimento (ricorso al TAR)
• richiedere rettifiche o integrazione della documentazione
• non inviare comunicazioni (silenzio assenso)
avv.
Cri
stin
a V
acca
rio
29
Informazioni contenute nel Registro
Denominazione, data di costituzione, forma giuridica
codice fiscale o partita IVA, sede legale (con indicazione sedi secondarie)
attività di interesse generale
possesso della personalità giuridica e patrimonio minimo (eventuale)
generalità dei soggetti che hanno la rappresentanza legale e che ricoprono cariche sociali, con indicazione di poteri e limitazioni
avv.
Cri
stin
a V
acca
rio
30
Re
gist
ro
Agg
iorn
ame
nti
e d
ep
osi
ti
entro il 30/06 depositare bilanci
entro 30/06 depositare bilancio sociale (ETS con entrate > euro 1.000.000)
entro il 30 /06 depositare i rendiconti delle raccolte fondi svolte nell'esercizio precedente
modifiche dei legali rappresentanti e degli altri soggetti che ricoprono cariche sociali
modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto
avv.
Cri
stin
a V
acca
rio
31
Re
gist
ro
Agg
iorn
ame
nti
e d
ep
osi
ti
deliberazioni di trasformazione, fusione, scissione
deliberazioni di scioglimento, estinzione, liquidazione e
cancellazione
provvedimenti che ordinano lo scioglimento, dispongono la cancellazione o accertano
l'estinzione
generalità dei liquidatori
tutti gli altri atti e fatti la cui iscrizione è espressamente prevista da norme di legge o di regolamento
avv.
Cri
stin
a V
acca
rio
32
Procedura deposito
avv.
Cri
stin
a V
acca
rio
33
Atto/Modifica 30 gg.
Art. 2630 c.c.*
deposito registro
* Chi non eseguire in termini, denunce, comunicazioni o depositi è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 103 a € 1.032. Se il deposito avviene nei 30 gg. successivi alla scadenza, la sanzione è ridotta ad 1/3. Se si tratta di omesso deposito dei bilanci, la sanzione amministrativa pecuniaria è aumentata di 1/3.
avv.
Cri
stin
a V
acca
rio
34
Soggetti obbligati
• Informazioni e modifiche devono essere depositate dagli amministratori
Procedura
• In caso di mancato o incompleto deposito, il Registro invia all’ente diffida ad adempiere assegnando termine ≤ 60 gg.
Conseguenze
• Se l’ente non provvede in termini viene cancellato dal registro
Revisione periodica del Registro
Ogni 3 anni gli Uffici del Registro unico nazionale del Terzo settore provvedono alla revisione degli enti iscritti, per verificare la permanenza dei requisiti previsti per l'iscrizione al Registro.
avv.
Cri
stin
a V
acca
rio
35
avv.
Cri
stin
a V
acca
rio
36
San
zio
ni In caso di distribuzione, anche
indiretta, di utili e avanzi di gestione
sanzione amm. pecuniaria da € 5.000 a € 20.000 per rappr. legali e
consiglieri
devoluzione del patrimonio residuo in assenza o difformità al parere
dell'Ufficio del Registro
sanzione amm. pecuniaria da € 1.000 a € 5.000 per rappr. legali e consiglieri
utilizzo illegittimo dell'indicazione ETS, APS, ODV, ecc.
sanzione amm. pecuniaria da € 2.500 a € 10.000 (sanzione raddoppiata se l'utilizzo era finalizzato ad ottenere
denaro o altre utilità.
Enti esistenti ante riforma Fino all'operatività del RUNTS, continuano ad applicarsi le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione degli enti nei Registri Onlus, ODV, APS e Imprese sociali.
Tali enti devono adeguarsi alle disposizioni del Codice entro 18 mesi dalla sua entrata in vigore.
Entro tale termine, gli enti possono modificare i propri statuti con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria.
avv.
Cri
stin
a V
acca
rio
37
• OdV e APS (art.54 Codice): con d.m. (entro 02/08/2018) saranno disciplinate le modalità con cui le PA competenti comunicheranno al Registro Unico i dati delle organizzazioni già iscritte nei registri regionali OdV e APS, al giorno antecedente l'operatività del Registro Unico.
Entro 180 gg. dalla ricezione dei dati, il Registro Unico verifica la sussistenza dei requisiti per l'iscrizione e richiede agli enti eventuali informazioni o documenti mancanti.
Gli enti sono tenuti a trasmettere le informazioni e i documenti richiesti entro 60 gg., pena la mancata iscrizione nel Registro Unico.
• Fino al termine delle verifiche OdV e APS continuano a beneficiare dei diritti derivanti dalla rispettiva qualifica.
avv.
Cri
stin
a V
acca
rio
38
Norme abrogate
L. 266/1991
OdV
L. 383/2000
APS
D.Lgs. 460/1997
Onlus (autorizzazione
CE)
D.Lgs. 155/2006
Impresa sociale
avv.
Cri
stin
a V
acca
rio
39
Efficacia condizionata Codice
Art. 77, c. 10 (credito d’imposta
per titoli di solidarietà)
Art. 80 (regime forfetario degli
ETS non commerciali)
Art. 86 (regime forfetario per
attività commerciali svolte da APS e
OdV)
avv.
Cri
stin
a V
acca
rio
40
efficacia subordinata all'autorizzazione della Commissione europea