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Nuovo regime contabilità semplificata per cassa 1 Gianfranco Costa – Gabriele Naldi Aggiornata al 14/4/2017 Con CM 8/E/2017 e CM 11/E/2017

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Nuovo regime contabilità semplificata per cassa

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Gianfranco Costa – Gabriele NaldiAggiornata al 14/4/2017

Con CM 8/E/2017 e CM 11/E/2017

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Semplificati per cassa

• Con la modifica del co, 1 dell’art. 66,

TUIR, a decorrere dall’1.1.2017, – le imprese in contabilità semplificata

– determinano il reddito in base al principio di

cassa • in luogo di quello per competenza.

• In particolare, il reddito d’impresa è pari

alla differenza tra – l’ammontare dei ricavi / altri proventi

percepiti

–e quello delle spese sostenute.

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Semplificati per cassa

CM 11/E/2017Quali componenti imputare:• I ricavi indicati all’art. 85 del TUIR e gli altri proventi

indicati nell’art. 89 del Tuir: – concorrono alla formazione del reddito d’impresa

– all’atto dell’effettiva percezione (criterio di cassa);

• Specularmente, lo stesso criterio di cassa è applicabile anche alle “spese sostenute” nell’esercizio d’impresa, ancorché la formulazione letterale della disposizione in commento non sia mutata. – In tal senso, depone la relazione illustrativa al DDL della legge

di bilancio 2017, laddove afferma che si deroga al criterio della competenza “sia per i ricavi che per le spese”, nonché la soppressione, al co. 3 dell’art. 66 del TUIR, del rinvio ai co. 1 e 2 dell’art. 109 del TUIR, che sanciscono e declinano il principio di competenza.

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CM 11/E/2017Quali componenti imputare:• Si tratta, in sostanza,

– di spese diverse da quelle per le quali l’art. 66 del TUIR richiama l’ordinaria disciplina prevista dal testo unico. A mero titolo esemplificativo, si fa riferimento alle spese per:

• gli acquisti di merci destinate alla rivendita,

• beni impiegati nel processo produttivo,

• beni incorporati nei servizi,

• utenze,

• materiali di consumo,

• spese condominiali,

• imposte comunali deducibili,

• spese per assicurazioni

• interessi passivi.

Per queste spese si applica il criterio di cassa

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• Quali componenti imputare:

– i costi concernenti contratti da cui derivano

corrispettivi periodici, relativi a spese di

competenza di 2 periodi di imposta e di importo

non superiore a € 1.000,

– sono deducibili all’atto del sostenimento della

spesa

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• Quali componenti imputare:

– relativamente alle operazioni da cui derivano

componenti positivi e negativi di reddito che

concorrono alla determinazione del reddito

secondo il criterio di cassa,

• assumano rilevanza, anche gli eventuali

versamenti effettuati o i corrispettivi ricevuti

a titolo di acconto

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CM 11/E/2017Individuazione del momento di rilevanza fiscale dei compensi “percepiti e le spese “sostenute”:

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Strumento Momento di rilevanza Prassi

Assegni

bancari o

Circolari

I ricavi si considerano percepiti e le spese

sostenute nel momento in cui avviene la materiale

consegna dell’assegno dall’emittente al ricevente.

RM 138/E/2009

CM 38/E/2010

Bonifici

I ricavi si considerano percepiti quando la somma

di denaro può essere effettivamente utilizzata (alla

cd. “data disponibile”) Le spese si considerano

sostenute quando la somma di denaro è uscita

dalla disponibilità dell’imprenditore

CM 38/E/2010

Carta di

credito

/debito

I ricavi si considerano percepiti e le spese

sostenute nel momento in cui avviene l’utilizzo della

carta

RM 77/E/2007

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Si applica il criterio di competenza e quindi vanno:

– Aggiunti:• l’autoconsumo personale o familiare

dell’imprenditore di cui all’art. 57, TUIR;• i proventi di immobili che non costituiscono beni

strumentali per l’esercizio d’impresa (immobili

patrimonio) cui all’art. 90, co. 1, TUIR;• le plusvalenze di cui all’art. 86, TUIR;

– con possibilità di rateazione (art. 86, co. 4)

• le sopravvenienze attive di cui all’art. 88, TUIR

–Sottratte:• le minusvalenze / sopravvenienze passive di cui

all’art. 101, TUIR.

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• A regime NON rilevano ai fini della determinazione del reddito

– le rimanenze iniziali / finali.

• Va inoltre evidenziato che il reddito del periodo d’imposta in cui è applicabile il principio di cassa è ridotto – “dell’importo delle rimanenze finali … che hanno

concorso a formare il reddito dell’esercizio precedente secondo il principio della competenza”.

• TELEFISCO & CM 8/E/2017:– Rilevano in tale contesto anche le opere

ultrannuali

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• L’effetto rimanenze

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1° caso 2° caso 3° caso

Rimanenze 2016 150.000 150.000 150.000

Ricavi 2017 100.000 200.000 400.000

Costi 2017 70.000 140.000 230.000

Utile / perdita 30.000 60.000 170.000

Reddito/perdita (al

netto del magazzino)- 120.000 - 90.000 20.000

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ATTENZIONE:

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annoRim.

inizialiRim. finali Ricavi Costi

Reddito naturale

Utile/perdita

2016 250.000

2017 250.000 250.000

(irrilevanti)350.000

300.000

(comprensivo delle

rimanenze iniziali)

50.000- 200.000

(non riportabile)

2018150.000

(irrilevanti)200.000

50.000 (così contenuti in

quanto le altre merci

erano rimanenze)

150.000 + 150.000

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TuirSemplificati per cassa

Nel 2017 con ricavi di 350.000 e costi per 300.000, per il nuovo criterio di

determinazione del reddito, dovendo dedurre per intero il magazzino 2016, l’impresa

dichiara una perdita, non riportabile, pari ad €. 200.000 (350.000 – 300.000 – 250.000).

Se nel 2018 l’impresa, vendendo anche parte del magazzino 2017 rileva ricavi per

200.000 e costi per 50.000, dichiara un reddito di 150.000 che in verità è determinato,

per la maggior parte, dalla vendita del magazzino e non esclusivamente della vendita di

50.000 di merce acquistata, così come richiede il principio di cassa.

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CM 11/E/2017:

• Se la decurtazione delle rimanenze da reddito

rendesse la società «non operativa» (sia per le

regole dell’art. 30 della L. 724/1994, sia per la regola

delle perdite sistemiche)• Ciò non avrà alcun rilievo per la disciplina delle società di comodo

• In particolare, ai fini di tali discipline, il reddito minimo

di cui al co. 3 del citato art. 30

– dovrà essere decrementato di un importo pari al

valore delle rimanenze finali che hanno concorso a

formare il reddito dell’esercizio precedente secondo il

principio della competenza dedotto integralmente nel

primo periodo di applicazione del regime di cassa

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CM 11/E/2017: Passaggio da semplificato per

cassa a ordinario:

– le rimanenze di merci il cui costo è stato sostenuto

e, quindi, dedotto nel corso di applicazione delle

regole del regime di cassa

• non dovranno assumere rilevanza come esistenze

iniziali al momento della fuoriuscita dal regime semplificato

in deroga alle ordinarie regole di competenza previste dal

TUIR.

• Diversamente, qualora con riferimento alle merci in

rimanenza non sia stato effettuato il relativo pagamento,

le stesse rileveranno come esistenze iniziali e si

applicheranno le ordinarie regole di competenza previste dal

testo unico.

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CM 11/E/2017: Passaggio da semplificato per cassa a ordinario:

– A tal fine, è necessario redigere un prospetto iniziale delle attività e passività esistenti alla data del 1 gennaio dell’anno in cui si applica il regime di contabilità ordinaria (DPR 689/1974) non soggetto a obblighi di vidimazione e bollatura

• con specifico riferimento alla valorizzazione del magazzino, è necessario evidenziare l’eventuale disallineamento tra il valore delle esistenze iniziali e il costo fiscalmente riconosciuto delle stesse.

– al fine di calcolare il costo medio delle esistenze iniziali è necessario far riferimento a tutti gli acquisti dell’ultimo anno (relativi alla singola categoria omogenea) e non solo a quelli relativi ai beni non pagati.

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• Al fine di evitare salti / duplicazioni di tassazione in caso di passaggio dal principio di cassa al regime ordinario (contabilità ordinaria), e viceversa,

–“i ricavi, i compensi e le spese che hanno già concorso alla formazione del reddito … non assumono rilevanza nella determinazione del reddito degli anni successivi”.

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Per evitare salti e duplicazioni d’imposta (cm

11/E/2017):• Esemplificando, sia in sede di prima applicazione

del nuovo regime che nel transito dal regime di contabilità ordinaria a quello di contabilità semplificata, – i ricavi di vendita di beni consegnati nel 2016, il cui corrispettivo

è stato incassato nel 2017, o i ricavi derivanti da prestazioni di servizi ultimati nel 2016, con compenso incassato nel 2017,

– che, a norma dell’art. 109, co. 2, del TUIR, hanno concorso a determinare del reddito del periodo di imposta 2016,

– non costituiranno ricavi imponibili nel 2017.

Analogamente, l’acquisto di beni di consumo, la cui consegna è avvenuta nel 2016 e il pagamento nel 2017, ha dato luogo a un costo deducibile nel 2016 (ex art. 109, co. 2, del TUIR) e, quindi, non potrà essere dedotto nel 2017.

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Semplificati per cassa

Per evitare salti e duplicazioni d’imposta (cm 11/E/2017):

• Allo stesso modo, i componenti reddituali per i quali sia

mutato il criterio di imputazione temporale in occasione

del cambio di regime, che non abbiano concorso alla

determinazione del reddito in applicazione delle regole

previste dal regime di “provenienza”, concorreranno alla

formazione del reddito dei periodi di imposta

successivi ancorché non si siano verificati i

presupposti di imponibilità/deducibilità previsti dal

regime di “destinazione”.

– Al fine di individuare la corretta imputazione temporale di

tali componenti reddituali è necessario far riferimento alle

regole vigenti nel regime di “provenienza”.

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Semplificati per cassa

Per evitare salti e duplicazioni

d’imposta (cm 11/E/2017):

• In senso analogo, nel caso in cui siano stati

corrisposti acconti – fiscalmente

irrilevanti nel regime di provenienza,

– gli stessi concorrano a formare il reddito

– nel periodo di imposta in cui si realizzano i

presupposti di imputazione temporale

– previsti dal regime di provenienza.

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Esempio

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Semplificati per cassa

Per evitare salti e duplicazioni d’imposta (cm 11/E/2017):• Esempio: un’impresa in contabilità semplificata

– ha sottoscritto un contratto per ricevere una prestazione di servizi la cui ultimazione è prevista per il 2018

– ha pagato un acconto pari al 10% del corrispettivo pattuito nel 2016.

• Nel periodo di imposta 2016, a norma del previgente

art. 66 del TUIR, l’acconto pagato è stato fiscalmente irrilevante: – pertanto, l’impresa potrà dedurre l’intero corrispettivo

della prestazione ricevuta all’atto dell’ultimazione della stessa (nell’esempio nel 2018).

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• In sede di approvazione è stato “ripristinato” il riferimento ai co. 1 e 2 dell’art. 110, TUIR e pertanto:

–anche nei confronti dei soggetti che applicano il regime «per cassa»

–ai fini della determinazione del costo dei beni e del valore normale dei beni / servizi

–va fatto riferimento alle regole ordinarie.

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Semplificati per cassa

• Ai semplificati «per cassa» si applicano le

seguenti norme del Tuir:– Art. 64, co. 2: beni ad uso promiscuo rilevano al 50%;

– Art. 102 e 103: Ammortamento delle immobilizzazioni

materiali ed immateriali e manutenzioni;

• la deduzione dei leasing segue le regole dell’art. 102, co. 7

– canoni e maxi-canone con criterio di competenza

• le spese di manutenzione ordinaria siano deducibili, pur nei

limiti di cui al co. 6 dell’art. 102 del TUIR,

– secondo il criterio di cassa

• Ammortamento fabbricati

– Va scorporato il terreno

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Semplificati per cassa

• Ai semplificati «per cassa» si applicano

le seguenti norme del Tuir:– Art. 101: relativamente alle perdite di beni

strumentali ed alle perdite su crediti; CM

11/E/2017:

• Trova applicazione anche per le eventuali

perdite relative a crediti rilevati in

contropartita dei ricavi in costanza di opzione

per il regime di cui al co. 5 dell’art. 18 del

DPR 600/1973 (cfr. par. 6.4).

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Semplificati per cassa

Ai semplificati «per cassa» si

applicano le seguenti norme del Tuir:–Art. 105: accantonamenti per

quiescenza (TFR) e previdenza;

–Art. 56, co. 5: reddito da allevamento

eccedente i limiti dell’art. 32, co. 2, lett.

b);

–Art. 65: beni relativi all’impresa;

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• Segue:– Art. 90, co. 2: indeducibilità delle spese relative

agli immobili concessi in locazione;

– Art. 91: esclusione da imposizione per redditi esenti o tassati alla fonte;

– Art. 95: spese per lavoro dipendente;

– Art. 99:• co. 1: non sono deducibili le imposte sui redditi e quelle

con rivalsa;

• Co. 3: sono deducibili i contributi ad associazioni di categoria e sindacali;

– Art. 100: oneri di utilità sociale;

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Semplificati per cassa

• Segue:– Art. 108: spese relative a più esercizi:

• spese per studi e ricerche: nell’esercizio o in 5 quote;

• Spese pubblicità: nell’esercizio o in 5 quote;

• Spese di rappresentanza: nei limiti % sui ricavi;

• Altre spese: una quota per esercizio;

– Art. 109:• Co. 5: le spese e i costi (esclusi interessi e oneri fiscali e

contributivi) sono deducibili nella misura a cui si riferiscono a beni o attività che producono ricavi

– regola del pro-rata di deducibilità;

• Co. 7: gli interessi di mora rilevano quando sono incassati o pagati;

• Co. 9, lett. b): non deducibili le remunerazioni di associazioni in partecipazione con apporto di capitale;

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Segue

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Semplificati per cassa

• Segue:

– Art. 109, co. 4, u.p.: sono deducibili:

• i costi imputati a conto economico;

• quelli non imputati, ma deducibili per disposizione

normativa.

TELEFISCO & CM 8/E/2017:

– Nel caso di assegnazione dei beni ai soci o

destinazione degli stessi a finalità estranee

all’esercizio dell’impresa, si ritiene che il

valore normale dei beni concorra alla

formazione del reddito nel periodo in cui è

avvenuta tale operazione (per competenza)

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Semplificati per cassa

• Agenti e rappresentanti di commercio,

somministrazione di alimenti e bevande e

alberghi: hanno diritto all’abbattimento

forfettario per spese non documentate

pari:

– 3% dei ricavi fino a € 6.197,48;

– 1% dei ricavi eccedenti € 6.197,48 e fino a

77.468,53;

– 0,5% dei ricavi eccedenti € 77.468,53 e fino a

92.962,24.

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Semplificati per cassa

• Autotrasportatori di merci c/ terzi: deduzione forfettaria per spese non documentate:– € 7,75 giornalieri per i trasporti effettuati oltre i

comune sede dell’azienda;

– € 15,49 giornalieri per i trasporti effettuati oltre le regioni confinanti;

Per queste deduzioni va redatto un prospetto indicante i viaggi effettuati, la durata, la località di destinazione, gli estremi di: DDT o fattura o lettera di vettura

– € 154,94 per ogni veicolo di massa complessiva a pieno carico NON superiore a q.li 35

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Semplificati per cassa

Altre regole di deduzione:• Autovetture ed autoveicoli

– Acquisto:• Agenti e rappresentanti: 80% nel limite di 25.822,84

• Altri soggetti: 20%, nel limite di 18.075,99

Per i motocicli il limite è di 4.131,66 e per i ciclomotori il limite è di 2.065,83

– Spese di gestione:• Agenti e rappresentanti: 80%

• Altri soggetti: 20%

– Noleggio:• Agenti e rappresentanti: max. 5.164,57;

• Altri soggetti: 3.615,20

Veicoli dati in uso ai dipendenti per la maggior parte del periodo d’imposta: 70%

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CM 11/E/2017:

• A seguito delle modifiche al codice civile apportate dal D.Lgs. 139/2015, le spese di pubblicità e le spese di ricerca (di base e applicata) non sono più capitalizzabili. Pertanto, le stesse non rientrano più nell’ambito di applicazione dell’art. 108, co. 1, del TUIR, limitato – in esito alle modifiche introdotte con l’art. 13-bis del DL 244/2016 (milleproroghe), -alle “spese relative a più esercizi”.

– Pertanto, le spese di pubblicità e le spese di ricerca (di base e applicata) sono deducibili secondo il criterio di cassa.

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Semplificati per cassa

Non sono deducibili (CM 11/E/2017):

a) spese ed altri componenti negativi relativi a immobili patrimoniali (art. 90, co. 2, del TUIR);

b) accantonamenti, diversi da quelli indicati nell’art. 105 (accantonamenti previdenza e quiescenza);

c) remunerazione dovuta relativamente ai contratti di associazione in partecipazione ed a quelli di cui all’art. 2554 c.c. allorché sia previsto un apporto diverso da quello di opere e servizi (art. 109, co. 9, lett. b), del TUIR). Si precisa, in ogni caso, che la remunerazione dovuta relativamente ai citati contratti che prevedano l’apporto di opere e servizi è deducibile dal reddito secondo il criterio di competenza.

Art. 66

Tuir

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Art. 1, co. 17-23

L. 232/2016

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Semplificati per cassa

VALORE PRODUZIONE IRAPCon l’aggiunta all’art. 5-bis, D.Lgs.n. 446/97 del nuovo co. 1-bis

–per le società di persone e le ditte individuali in contabilità semplificata,

–anche la base imponibile IRAP–è determinata sulla base del

principio di cassa applicato ai fini reddituali.

Art. 66

Tuir

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Art. 1, co. 17-23

L. 232/2016

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Semplificati per cassa

LIMITE RICAVI CONTABILITÀ SEMPLIFICATA

• È confermato il limite di ricavi, fissato dall’art. 18, co. 1, DPR n. 600/73, il cui mancato superamento consente, alle imprese individuali / società di persone, la tenuta della contabilità semplificata.

Art. 18

Dpr 600/73

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Attività Limite ricavi

Prestazioni di servizi 400.000

Cessione di beni 700.000

Art. 1, co. 17-23

L. 232/2016

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Semplificati per cassa

• I soggetti che adottano la contabilità semplificata

devono annotare cronologicamente in 2

distinti registri i ricavi percepiti / spese

sostenute indicando per ciascun incasso / spesa:– il relativo importo;

– le generalità / indirizzo / Comune di residenza del

soggetto che effettua il pagamento;

– gli estremi della fattura / altro documento emesso.

• Nei citati registri vanno altresì annotati,– entro il termine di presentazione della

dichiarazione dei redditi,

– gli altri componenti positivi / negativi di reddito.

34

Art. 1, co. 17-23

L. 232/2016

Art. 18

Dpr 600/73

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Semplificati per cassa

• I registri IVA sostituiscono i registri degli Incassi / Pagamenti, – qualora siano annotate separatamente le operazioni non

soggette a registrazione ai fini IVA.

• In luogo delle singole annotazioni relative agli incassi / pagamenti, – nel caso in cui l’incasso / pagamento – non sia avvenuto nell’anno di annotazione, – nei registri IVA va riportato l’importo complessivo dei

mancati incassi / pagamenti • con indicazione delle fatture cui le operazioni si riferiscono.

• In tal caso, – i ricavi percepiti o costi sostenuti – vanno annotati separatamente nel periodo d’imposta in cui

sono incassati / pagati, – indicando il documento già registrato ai fini IVA.

35

Art. 1, co. 17-23

L. 232/2016

Art. 18

Dpr 600/73

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Semplificati per cassa

• Previa opzione vincolante per almeno

3 anni, – il contribuente può tenere i registri IVA

senza le annotazioni relative agli incassi

/ pagamenti,

– fermo restando l’obbligo della separata

annotazione delle operazioni non

soggette a registrazione ai fini IVA.

• In tal caso, si presume – che la data di registrazione dei documenti

– coincida con quella di incasso / pagamento.36

Art. 1, co. 17-23

L. 232/2016

Art. 18

Dpr 600/73

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Semplificati per cassa

• Le nuove disposizioni sono applicabili

dal 2017:– con un apposito DM saranno definite le modalità

attuative.

OPZIONE REGIME ORDINARIO

• Al contribuente è concessa la possibilità

di optare per il regime ordinario

(contabilità ordinaria) – L’opzione ha effetto fino a revoca, con un periodo

minimo di 3 anni.

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Art. 1, co. 17-23

L. 232/2016

Art. 18

Dpr 600/73

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TELEFISCO & CM 8/E/2017:

• Assegnazione ai soci o destinazione di beni e servizi a

finalità estranee all’esercizio d’impresa:– si applica il principio della competenza

• Quali rimanenze vanno scomputate dai ricavi:– sia quelle dell’art. 92 (materie prime, semilavorati, merci, ecc.)

– sia quelle dell’art. 93 (opere di durata ultrannuale – «cantieri»)

• Spostamento della registrazione della fattura di

acquisto per chi adotta l’art. 18, co. 5, DPR 600/73:

– una fattura di acquisto può essere registrata, ai fini

della detrazione IVA, entro il 2° anno successivo:• tale data di registrazione ha efficacia anche per la

determinazione del reddito

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Art. 1, co. 17-23

L. 232/2016

Art. 66

TuirSemplificati per cassa