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Nuovo regime contabilità semplificata per cassa
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Gianfranco Costa – Gabriele NaldiAggiornata al 14/4/2017
Con CM 8/E/2017 e CM 11/E/2017
Semplificati per cassa
• Con la modifica del co, 1 dell’art. 66,
TUIR, a decorrere dall’1.1.2017, – le imprese in contabilità semplificata
– determinano il reddito in base al principio di
cassa • in luogo di quello per competenza.
• In particolare, il reddito d’impresa è pari
alla differenza tra – l’ammontare dei ricavi / altri proventi
percepiti
–e quello delle spese sostenute.
Art. 1, co. 17-23
L. 232/2016
Art. 66
Tuir
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Semplificati per cassa
CM 11/E/2017Quali componenti imputare:• I ricavi indicati all’art. 85 del TUIR e gli altri proventi
indicati nell’art. 89 del Tuir: – concorrono alla formazione del reddito d’impresa
– all’atto dell’effettiva percezione (criterio di cassa);
• Specularmente, lo stesso criterio di cassa è applicabile anche alle “spese sostenute” nell’esercizio d’impresa, ancorché la formulazione letterale della disposizione in commento non sia mutata. – In tal senso, depone la relazione illustrativa al DDL della legge
di bilancio 2017, laddove afferma che si deroga al criterio della competenza “sia per i ricavi che per le spese”, nonché la soppressione, al co. 3 dell’art. 66 del TUIR, del rinvio ai co. 1 e 2 dell’art. 109 del TUIR, che sanciscono e declinano il principio di competenza.
Art. 1, co. 17-23
L. 232/2016
Art. 66
Tuir
3Segue
Semplificati per cassa
CM 11/E/2017Quali componenti imputare:• Si tratta, in sostanza,
– di spese diverse da quelle per le quali l’art. 66 del TUIR richiama l’ordinaria disciplina prevista dal testo unico. A mero titolo esemplificativo, si fa riferimento alle spese per:
• gli acquisti di merci destinate alla rivendita,
• beni impiegati nel processo produttivo,
• beni incorporati nei servizi,
• utenze,
• materiali di consumo,
• spese condominiali,
• imposte comunali deducibili,
• spese per assicurazioni
• interessi passivi.
Per queste spese si applica il criterio di cassa
Art. 1, co. 17-23
L. 232/2016
Art. 66
Tuir
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Semplificati per cassa
CM 11/E/2017
• Quali componenti imputare:
– i costi concernenti contratti da cui derivano
corrispettivi periodici, relativi a spese di
competenza di 2 periodi di imposta e di importo
non superiore a € 1.000,
– sono deducibili all’atto del sostenimento della
spesa
Art. 1, co. 17-23
L. 232/2016
Art. 66
Tuir
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Semplificati per cassa
CM 11/E/2017
• Quali componenti imputare:
– relativamente alle operazioni da cui derivano
componenti positivi e negativi di reddito che
concorrono alla determinazione del reddito
secondo il criterio di cassa,
• assumano rilevanza, anche gli eventuali
versamenti effettuati o i corrispettivi ricevuti
a titolo di acconto
Art. 1, co. 17-23
L. 232/2016
Art. 66
Tuir
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Semplificati per cassa
CM 11/E/2017Individuazione del momento di rilevanza fiscale dei compensi “percepiti e le spese “sostenute”:
Art. 1, co. 17-23
L. 232/2016
Art. 66
Tuir
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Strumento Momento di rilevanza Prassi
Assegni
bancari o
Circolari
I ricavi si considerano percepiti e le spese
sostenute nel momento in cui avviene la materiale
consegna dell’assegno dall’emittente al ricevente.
RM 138/E/2009
CM 38/E/2010
Bonifici
I ricavi si considerano percepiti quando la somma
di denaro può essere effettivamente utilizzata (alla
cd. “data disponibile”) Le spese si considerano
sostenute quando la somma di denaro è uscita
dalla disponibilità dell’imprenditore
CM 38/E/2010
Carta di
credito
/debito
I ricavi si considerano percepiti e le spese
sostenute nel momento in cui avviene l’utilizzo della
carta
RM 77/E/2007
Semplificati per cassa
Si applica il criterio di competenza e quindi vanno:
– Aggiunti:• l’autoconsumo personale o familiare
dell’imprenditore di cui all’art. 57, TUIR;• i proventi di immobili che non costituiscono beni
strumentali per l’esercizio d’impresa (immobili
patrimonio) cui all’art. 90, co. 1, TUIR;• le plusvalenze di cui all’art. 86, TUIR;
– con possibilità di rateazione (art. 86, co. 4)
• le sopravvenienze attive di cui all’art. 88, TUIR
–Sottratte:• le minusvalenze / sopravvenienze passive di cui
all’art. 101, TUIR.
Art. 66
Tuir
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Art. 1, co. 17-23
L. 232/2016
Semplificati per cassa
• A regime NON rilevano ai fini della determinazione del reddito
– le rimanenze iniziali / finali.
• Va inoltre evidenziato che il reddito del periodo d’imposta in cui è applicabile il principio di cassa è ridotto – “dell’importo delle rimanenze finali … che hanno
concorso a formare il reddito dell’esercizio precedente secondo il principio della competenza”.
• TELEFISCO & CM 8/E/2017:– Rilevano in tale contesto anche le opere
ultrannuali
Art. 66
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Art. 1, co. 17-23
L. 232/2016
Semplificati per cassa
• L’effetto rimanenze
Art. 66
Tuir
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Art. 1, co. 17-23
L. 232/2016
1° caso 2° caso 3° caso
Rimanenze 2016 150.000 150.000 150.000
Ricavi 2017 100.000 200.000 400.000
Costi 2017 70.000 140.000 230.000
Utile / perdita 30.000 60.000 170.000
Reddito/perdita (al
netto del magazzino)- 120.000 - 90.000 20.000
ATTENZIONE:
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annoRim.
inizialiRim. finali Ricavi Costi
Reddito naturale
Utile/perdita
2016 250.000
2017 250.000 250.000
(irrilevanti)350.000
300.000
(comprensivo delle
rimanenze iniziali)
50.000- 200.000
(non riportabile)
2018150.000
(irrilevanti)200.000
50.000 (così contenuti in
quanto le altre merci
erano rimanenze)
150.000 + 150.000
Art. 1, co. 17-23
L. 232/2016
Art. 66
TuirSemplificati per cassa
Nel 2017 con ricavi di 350.000 e costi per 300.000, per il nuovo criterio di
determinazione del reddito, dovendo dedurre per intero il magazzino 2016, l’impresa
dichiara una perdita, non riportabile, pari ad €. 200.000 (350.000 – 300.000 – 250.000).
Se nel 2018 l’impresa, vendendo anche parte del magazzino 2017 rileva ricavi per
200.000 e costi per 50.000, dichiara un reddito di 150.000 che in verità è determinato,
per la maggior parte, dalla vendita del magazzino e non esclusivamente della vendita di
50.000 di merce acquistata, così come richiede il principio di cassa.
Semplificati per cassa
CM 11/E/2017:
• Se la decurtazione delle rimanenze da reddito
rendesse la società «non operativa» (sia per le
regole dell’art. 30 della L. 724/1994, sia per la regola
delle perdite sistemiche)• Ciò non avrà alcun rilievo per la disciplina delle società di comodo
• In particolare, ai fini di tali discipline, il reddito minimo
di cui al co. 3 del citato art. 30
– dovrà essere decrementato di un importo pari al
valore delle rimanenze finali che hanno concorso a
formare il reddito dell’esercizio precedente secondo il
principio della competenza dedotto integralmente nel
primo periodo di applicazione del regime di cassa
Art. 66
Tuir
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Art. 1, co. 17-23
L. 232/2016
Semplificati per cassa
CM 11/E/2017: Passaggio da semplificato per
cassa a ordinario:
– le rimanenze di merci il cui costo è stato sostenuto
e, quindi, dedotto nel corso di applicazione delle
regole del regime di cassa
• non dovranno assumere rilevanza come esistenze
iniziali al momento della fuoriuscita dal regime semplificato
in deroga alle ordinarie regole di competenza previste dal
TUIR.
• Diversamente, qualora con riferimento alle merci in
rimanenza non sia stato effettuato il relativo pagamento,
le stesse rileveranno come esistenze iniziali e si
applicheranno le ordinarie regole di competenza previste dal
testo unico.
Art. 66
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Art. 1, co. 17-23
L. 232/2016
Segue
Semplificati per cassa
CM 11/E/2017: Passaggio da semplificato per cassa a ordinario:
– A tal fine, è necessario redigere un prospetto iniziale delle attività e passività esistenti alla data del 1 gennaio dell’anno in cui si applica il regime di contabilità ordinaria (DPR 689/1974) non soggetto a obblighi di vidimazione e bollatura
• con specifico riferimento alla valorizzazione del magazzino, è necessario evidenziare l’eventuale disallineamento tra il valore delle esistenze iniziali e il costo fiscalmente riconosciuto delle stesse.
– al fine di calcolare il costo medio delle esistenze iniziali è necessario far riferimento a tutti gli acquisti dell’ultimo anno (relativi alla singola categoria omogenea) e non solo a quelli relativi ai beni non pagati.
Art. 66
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Art. 1, co. 17-23
L. 232/2016
Semplificati per cassa
• Al fine di evitare salti / duplicazioni di tassazione in caso di passaggio dal principio di cassa al regime ordinario (contabilità ordinaria), e viceversa,
–“i ricavi, i compensi e le spese che hanno già concorso alla formazione del reddito … non assumono rilevanza nella determinazione del reddito degli anni successivi”.
Art. 66
Tuir
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Art. 1, co. 17-23
L. 232/2016
Semplificati per cassa
Per evitare salti e duplicazioni d’imposta (cm
11/E/2017):• Esemplificando, sia in sede di prima applicazione
del nuovo regime che nel transito dal regime di contabilità ordinaria a quello di contabilità semplificata, – i ricavi di vendita di beni consegnati nel 2016, il cui corrispettivo
è stato incassato nel 2017, o i ricavi derivanti da prestazioni di servizi ultimati nel 2016, con compenso incassato nel 2017,
– che, a norma dell’art. 109, co. 2, del TUIR, hanno concorso a determinare del reddito del periodo di imposta 2016,
– non costituiranno ricavi imponibili nel 2017.
Analogamente, l’acquisto di beni di consumo, la cui consegna è avvenuta nel 2016 e il pagamento nel 2017, ha dato luogo a un costo deducibile nel 2016 (ex art. 109, co. 2, del TUIR) e, quindi, non potrà essere dedotto nel 2017.
Art. 66
Tuir
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Art. 1, co. 17-23
L. 232/2016
Semplificati per cassa
Per evitare salti e duplicazioni d’imposta (cm 11/E/2017):
• Allo stesso modo, i componenti reddituali per i quali sia
mutato il criterio di imputazione temporale in occasione
del cambio di regime, che non abbiano concorso alla
determinazione del reddito in applicazione delle regole
previste dal regime di “provenienza”, concorreranno alla
formazione del reddito dei periodi di imposta
successivi ancorché non si siano verificati i
presupposti di imponibilità/deducibilità previsti dal
regime di “destinazione”.
– Al fine di individuare la corretta imputazione temporale di
tali componenti reddituali è necessario far riferimento alle
regole vigenti nel regime di “provenienza”.
Art. 66
Tuir
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Art. 1, co. 17-23
L. 232/2016
Semplificati per cassa
Per evitare salti e duplicazioni
d’imposta (cm 11/E/2017):
• In senso analogo, nel caso in cui siano stati
corrisposti acconti – fiscalmente
irrilevanti nel regime di provenienza,
– gli stessi concorrano a formare il reddito
– nel periodo di imposta in cui si realizzano i
presupposti di imputazione temporale
– previsti dal regime di provenienza.
Art. 66
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Art. 1, co. 17-23
L. 232/2016
Esempio
Semplificati per cassa
Per evitare salti e duplicazioni d’imposta (cm 11/E/2017):• Esempio: un’impresa in contabilità semplificata
– ha sottoscritto un contratto per ricevere una prestazione di servizi la cui ultimazione è prevista per il 2018
– ha pagato un acconto pari al 10% del corrispettivo pattuito nel 2016.
• Nel periodo di imposta 2016, a norma del previgente
art. 66 del TUIR, l’acconto pagato è stato fiscalmente irrilevante: – pertanto, l’impresa potrà dedurre l’intero corrispettivo
della prestazione ricevuta all’atto dell’ultimazione della stessa (nell’esempio nel 2018).
Art. 66
Tuir
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Art. 1, co. 17-23
L. 232/2016
Semplificati per cassa
• In sede di approvazione è stato “ripristinato” il riferimento ai co. 1 e 2 dell’art. 110, TUIR e pertanto:
–anche nei confronti dei soggetti che applicano il regime «per cassa»
–ai fini della determinazione del costo dei beni e del valore normale dei beni / servizi
–va fatto riferimento alle regole ordinarie.
Art. 66
Tuir
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Art. 1, co. 17-23
L. 232/2016
Semplificati per cassa
• Ai semplificati «per cassa» si applicano le
seguenti norme del Tuir:– Art. 64, co. 2: beni ad uso promiscuo rilevano al 50%;
– Art. 102 e 103: Ammortamento delle immobilizzazioni
materiali ed immateriali e manutenzioni;
• la deduzione dei leasing segue le regole dell’art. 102, co. 7
– canoni e maxi-canone con criterio di competenza
• le spese di manutenzione ordinaria siano deducibili, pur nei
limiti di cui al co. 6 dell’art. 102 del TUIR,
– secondo il criterio di cassa
• Ammortamento fabbricati
– Va scorporato il terreno
Art. 66
Tuir
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Art. 1, co. 17-23
L. 232/2016
Segue
Semplificati per cassa
• Ai semplificati «per cassa» si applicano
le seguenti norme del Tuir:– Art. 101: relativamente alle perdite di beni
strumentali ed alle perdite su crediti; CM
11/E/2017:
• Trova applicazione anche per le eventuali
perdite relative a crediti rilevati in
contropartita dei ricavi in costanza di opzione
per il regime di cui al co. 5 dell’art. 18 del
DPR 600/1973 (cfr. par. 6.4).
Art. 66
Tuir
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Art. 1, co. 17-23
L. 232/2016
Segue
Semplificati per cassa
Ai semplificati «per cassa» si
applicano le seguenti norme del Tuir:–Art. 105: accantonamenti per
quiescenza (TFR) e previdenza;
–Art. 56, co. 5: reddito da allevamento
eccedente i limiti dell’art. 32, co. 2, lett.
b);
–Art. 65: beni relativi all’impresa;
Art. 66
Tuir
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Art. 1, co. 17-23
L. 232/2016
Segue
Semplificati per cassa
• Segue:– Art. 90, co. 2: indeducibilità delle spese relative
agli immobili concessi in locazione;
– Art. 91: esclusione da imposizione per redditi esenti o tassati alla fonte;
– Art. 95: spese per lavoro dipendente;
– Art. 99:• co. 1: non sono deducibili le imposte sui redditi e quelle
con rivalsa;
• Co. 3: sono deducibili i contributi ad associazioni di categoria e sindacali;
– Art. 100: oneri di utilità sociale;
Art. 66
Tuir
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Art. 1, co. 17-23
L. 232/2016
Segue
Semplificati per cassa
• Segue:– Art. 108: spese relative a più esercizi:
• spese per studi e ricerche: nell’esercizio o in 5 quote;
• Spese pubblicità: nell’esercizio o in 5 quote;
• Spese di rappresentanza: nei limiti % sui ricavi;
• Altre spese: una quota per esercizio;
– Art. 109:• Co. 5: le spese e i costi (esclusi interessi e oneri fiscali e
contributivi) sono deducibili nella misura a cui si riferiscono a beni o attività che producono ricavi
– regola del pro-rata di deducibilità;
• Co. 7: gli interessi di mora rilevano quando sono incassati o pagati;
• Co. 9, lett. b): non deducibili le remunerazioni di associazioni in partecipazione con apporto di capitale;
Art. 66
Tuir
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Art. 1, co. 17-23
L. 232/2016
Segue
Semplificati per cassa
• Segue:
– Art. 109, co. 4, u.p.: sono deducibili:
• i costi imputati a conto economico;
• quelli non imputati, ma deducibili per disposizione
normativa.
TELEFISCO & CM 8/E/2017:
– Nel caso di assegnazione dei beni ai soci o
destinazione degli stessi a finalità estranee
all’esercizio dell’impresa, si ritiene che il
valore normale dei beni concorra alla
formazione del reddito nel periodo in cui è
avvenuta tale operazione (per competenza)
Art. 66
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Art. 1, co. 17-23
L. 232/2016
Semplificati per cassa
• Agenti e rappresentanti di commercio,
somministrazione di alimenti e bevande e
alberghi: hanno diritto all’abbattimento
forfettario per spese non documentate
pari:
– 3% dei ricavi fino a € 6.197,48;
– 1% dei ricavi eccedenti € 6.197,48 e fino a
77.468,53;
– 0,5% dei ricavi eccedenti € 77.468,53 e fino a
92.962,24.
Art. 66
Tuir
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Art. 1, co. 17-23
L. 232/2016
Semplificati per cassa
• Autotrasportatori di merci c/ terzi: deduzione forfettaria per spese non documentate:– € 7,75 giornalieri per i trasporti effettuati oltre i
comune sede dell’azienda;
– € 15,49 giornalieri per i trasporti effettuati oltre le regioni confinanti;
Per queste deduzioni va redatto un prospetto indicante i viaggi effettuati, la durata, la località di destinazione, gli estremi di: DDT o fattura o lettera di vettura
– € 154,94 per ogni veicolo di massa complessiva a pieno carico NON superiore a q.li 35
Art. 66
Tuir
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Art. 1, co. 17-23
L. 232/2016
Semplificati per cassa
Altre regole di deduzione:• Autovetture ed autoveicoli
– Acquisto:• Agenti e rappresentanti: 80% nel limite di 25.822,84
• Altri soggetti: 20%, nel limite di 18.075,99
Per i motocicli il limite è di 4.131,66 e per i ciclomotori il limite è di 2.065,83
– Spese di gestione:• Agenti e rappresentanti: 80%
• Altri soggetti: 20%
– Noleggio:• Agenti e rappresentanti: max. 5.164,57;
• Altri soggetti: 3.615,20
Veicoli dati in uso ai dipendenti per la maggior parte del periodo d’imposta: 70%
Art. 66
Tuir
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Art. 1, co. 17-23
L. 232/2016
Semplificati per cassa
CM 11/E/2017:
• A seguito delle modifiche al codice civile apportate dal D.Lgs. 139/2015, le spese di pubblicità e le spese di ricerca (di base e applicata) non sono più capitalizzabili. Pertanto, le stesse non rientrano più nell’ambito di applicazione dell’art. 108, co. 1, del TUIR, limitato – in esito alle modifiche introdotte con l’art. 13-bis del DL 244/2016 (milleproroghe), -alle “spese relative a più esercizi”.
– Pertanto, le spese di pubblicità e le spese di ricerca (di base e applicata) sono deducibili secondo il criterio di cassa.
Art. 66
Tuir
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Art. 1, co. 17-23
L. 232/2016
Semplificati per cassa
Non sono deducibili (CM 11/E/2017):
a) spese ed altri componenti negativi relativi a immobili patrimoniali (art. 90, co. 2, del TUIR);
b) accantonamenti, diversi da quelli indicati nell’art. 105 (accantonamenti previdenza e quiescenza);
c) remunerazione dovuta relativamente ai contratti di associazione in partecipazione ed a quelli di cui all’art. 2554 c.c. allorché sia previsto un apporto diverso da quello di opere e servizi (art. 109, co. 9, lett. b), del TUIR). Si precisa, in ogni caso, che la remunerazione dovuta relativamente ai citati contratti che prevedano l’apporto di opere e servizi è deducibile dal reddito secondo il criterio di competenza.
Art. 66
Tuir
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Art. 1, co. 17-23
L. 232/2016
Semplificati per cassa
VALORE PRODUZIONE IRAPCon l’aggiunta all’art. 5-bis, D.Lgs.n. 446/97 del nuovo co. 1-bis
–per le società di persone e le ditte individuali in contabilità semplificata,
–anche la base imponibile IRAP–è determinata sulla base del
principio di cassa applicato ai fini reddituali.
Art. 66
Tuir
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Art. 1, co. 17-23
L. 232/2016
Semplificati per cassa
LIMITE RICAVI CONTABILITÀ SEMPLIFICATA
• È confermato il limite di ricavi, fissato dall’art. 18, co. 1, DPR n. 600/73, il cui mancato superamento consente, alle imprese individuali / società di persone, la tenuta della contabilità semplificata.
Art. 18
Dpr 600/73
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Attività Limite ricavi
Prestazioni di servizi 400.000
Cessione di beni 700.000
Art. 1, co. 17-23
L. 232/2016
Semplificati per cassa
• I soggetti che adottano la contabilità semplificata
devono annotare cronologicamente in 2
distinti registri i ricavi percepiti / spese
sostenute indicando per ciascun incasso / spesa:– il relativo importo;
– le generalità / indirizzo / Comune di residenza del
soggetto che effettua il pagamento;
– gli estremi della fattura / altro documento emesso.
• Nei citati registri vanno altresì annotati,– entro il termine di presentazione della
dichiarazione dei redditi,
– gli altri componenti positivi / negativi di reddito.
34
Art. 1, co. 17-23
L. 232/2016
Art. 18
Dpr 600/73
Semplificati per cassa
• I registri IVA sostituiscono i registri degli Incassi / Pagamenti, – qualora siano annotate separatamente le operazioni non
soggette a registrazione ai fini IVA.
• In luogo delle singole annotazioni relative agli incassi / pagamenti, – nel caso in cui l’incasso / pagamento – non sia avvenuto nell’anno di annotazione, – nei registri IVA va riportato l’importo complessivo dei
mancati incassi / pagamenti • con indicazione delle fatture cui le operazioni si riferiscono.
• In tal caso, – i ricavi percepiti o costi sostenuti – vanno annotati separatamente nel periodo d’imposta in cui
sono incassati / pagati, – indicando il documento già registrato ai fini IVA.
35
Art. 1, co. 17-23
L. 232/2016
Art. 18
Dpr 600/73
Semplificati per cassa
• Previa opzione vincolante per almeno
3 anni, – il contribuente può tenere i registri IVA
senza le annotazioni relative agli incassi
/ pagamenti,
– fermo restando l’obbligo della separata
annotazione delle operazioni non
soggette a registrazione ai fini IVA.
• In tal caso, si presume – che la data di registrazione dei documenti
– coincida con quella di incasso / pagamento.36
Art. 1, co. 17-23
L. 232/2016
Art. 18
Dpr 600/73
Semplificati per cassa
• Le nuove disposizioni sono applicabili
dal 2017:– con un apposito DM saranno definite le modalità
attuative.
OPZIONE REGIME ORDINARIO
• Al contribuente è concessa la possibilità
di optare per il regime ordinario
(contabilità ordinaria) – L’opzione ha effetto fino a revoca, con un periodo
minimo di 3 anni.
37
Art. 1, co. 17-23
L. 232/2016
Art. 18
Dpr 600/73
TELEFISCO & CM 8/E/2017:
• Assegnazione ai soci o destinazione di beni e servizi a
finalità estranee all’esercizio d’impresa:– si applica il principio della competenza
• Quali rimanenze vanno scomputate dai ricavi:– sia quelle dell’art. 92 (materie prime, semilavorati, merci, ecc.)
– sia quelle dell’art. 93 (opere di durata ultrannuale – «cantieri»)
• Spostamento della registrazione della fattura di
acquisto per chi adotta l’art. 18, co. 5, DPR 600/73:
– una fattura di acquisto può essere registrata, ai fini
della detrazione IVA, entro il 2° anno successivo:• tale data di registrazione ha efficacia anche per la
determinazione del reddito
38
Art. 1, co. 17-23
L. 232/2016
Art. 66
TuirSemplificati per cassa