nuove regole per l'etichettatura dei prodotti (prof. nava)

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La corretta etichettatura degli alimenti Dott. PhD Stefano Nava

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La corretta etichettatura degli alimenti

Dott. PhD Stefano Nava

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L’etichetta dovrebbe essere la carta d’identità dell’alimento

L’etichetta può servire a descrivere LE QUALITÀ...

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Le Etichette dei prodotti alimentari• L’etichetta è la carta d’identità di un alimento, perchè deve fornire le

indicazioni utili per un consumo consapevole.

• Attraverso l’etichetta il consumatore ha gli strumenti per scegliere ilprodotto che maggiormente corrisponde alle proprie esigenze e pervalutare il rapporto qualità/prezzo.

• Pertanto, l’etichetta deve garantire trasparenza evitando di:

– Indurre in errore l'acquirente sulle effettive caratteristiche, qualità,composizione, e luogo di origine del prodotto;

– Evidenziare caratteristiche come particolari, quando tutti i prodottialimentari analoghi le possiedono;

– Attribuire all'alimento proprietà atte a prevenire o curare malattie, oancora accennare proprietà farmacologiche.

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La normativa di riferimento D. Lgs 109/92: detta le disposizioni generali nazionali che si applicano

trasversalmente a tutti gli alimenti preconfezionati, sfusi e preincartati destinatialla vendita in Italia.

REG. (UE) N. 1169/2011: detta le norme dell’UE sulla fornitura diinformazioni sugli alimenti ai consumatori: Scadenze previste ai fini dell’applicazione del nuovo Reg.(UE) 1169/11:

→13 dicembre 2014 (regola generale)→13 dicembre 2016 (etichetta nutrizionale)→1 gennaio 2014 (requisiti specifici origine)

Adeguamenti necessari sul piano del diritto interno, con particolareattenzione, per il MiSE, al D.lgs 109/92: delega al Governo per il riassetto dellanormativa in materia di etichettatura

A queste due norme orizzontali se ne assommano altre specifiche per determinatetipologie di prodotti alimentari (es. carni bovine).

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Le informazioni in etichetta devono essere:

(D.Lgs 109/1992)

• chiare: deve essere facilmente comprensibile e non ingenerare dubbi

• leggibili: es. dimensione minima dei caratteri

• indelebi: leggibili per tutta la vita commerciale del prodotto

• facili da leggere: alcune informazioni vanno nello stesso campo visivo

L’etichetta è SEMPRE comprensibile?

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Le informazioni in etichetta dei prodotti

Ai fini dell’etichettatura vanno distinti tre tipi diprodotti alimentari:

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SFUSI: sono quei prodotti alimentari sui quali non èpossibile apporre l’etichetta in quanto privi dellaconfezione (frutta, ortaggi freschi, ecc.). In questo casosu un cartello sono indicate le informazioni essenzialisecondo la natura del prodotto

PREINCARTATI: confezionati nel punto vendita (arichiesta del cliente o prima), ma ai fini della venditaimmediata nello stesso locale dove sono stati confezionati(es. pane, carne fresca, formaggi e salumi al taglio, ecc.)

PRECONFEZIONATI (preimballati): confezionati nellostabilimento di confezionamento e in assenzadell’acquirente, in un imballaggio che va mantenutointegro fino al momento del consumo (es. pasta, ecc.)

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Etichettatura dei prodotti preconfezionatiLe etichette dei prodotti alimentari preconfezionati devono obbligatoriamenteriportare le seguenti indicazioni (D Lgs. 109/92):1. la denominazione di vendita;2. l’elenco degli ingredienti;3. la quantità netta o la quantità nominale;4. il termine minimo di conservazione o la data di scadenza;5. il nome o la ragione sociale o il marchio depositato e la sede del fabbricante o del

confezionatore o di un venditore stabilito nella UE;6. la sede dello stabilimento di produzione o di confezionamento;7. il titolo alcolometrico volumico effettivo;8. il lotto di appartenenza del prodotto;9. le modalità di conservazione e/o utilizzazione;10. origine o provenienza;11. la quantità di taluni ingredienti o categorie di ingredienti.

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Posizione delle informazioni in etichetta

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Prodotti preincartati e sfusi• Gli alimenti commercializzati sfusi o incartati al momento dell’acquisto hanno

regole di etichettatura meno restrittive rispetto ai prodotti preconfezionati perfacilitare le operazioni di vendita, ma comunque devono garantire una adeguatainformazione al consumatore.

• LE INDICAZIONI OBBLIGATORIE sono:1. denominazione di vendita;2. elenco ingredienti (salvo i casi in cui il prodotto ne è esente);3. negli alimenti surgelati: peso totale e peso al netto della glassatura.

• A QUESTE INFORMAZIONI SI AGGIUNGONO:a) per le paste fresche: la data di scadenza;b) per i prodotti ortofrutticoli: l’origine sempre, la varietà e la categoria se

previste;c) per il pesce: la tecnica di produzione (pescato/allevato) e la zona di origine;d) per i prodotti a base di carne: la quantità netta e il lotto;e) per le bevande con alcool > 1,2% in volume: il titolo alcolometrico volumico;f) per i prodotti particolarmente deperibili: le modalità di conservazione.

• Tali informazioni vanno apposte sul prodotto o sulla confezione o sul banco divendita, o in alternativa nel “Libro degli ingredienti”

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DENOMINAZIONE DI VENDITA• E’ l’indicazione più importante in quanto rappresenta il nome del prodotto

e pertanto è SEMPRE OBBLIGATORIA!!!!

1. Alcune denominazioni di vendita sono legali, ossia disciplinate da normeeuropee (es. olio extravergine di oliva, vino) o nazionali (es. pasta disemola di grano duro), che definiscono le caratteristiche merceologichedell’alimento per poterle utilizzare.

2. Altre denominazioni di vendita sono merceologiche ovvero fannoriferimento ad alimenti diffusi negli usi (es. pizza, gelato, torrone) e quindi,pur non essendoci una codifica normativa, sono comunemente conosciuticome tali sul mercato nazionale.

3. Infine, altre denominazioni di vendita sono di fantasia (es. Grancereale,Tartufone, ecc.), associate ad un prodotto dell’azienda, per cui devonoessere sempre seguite da una breve descrizione sulle caratteristiche delprodotto (ad es. per il Grancereale, la descrizione sarà: Biscotto a base dicereali).

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DENOMINAZIONE DI VENDITA• Quando la legge stabilisce per un determinato alimento una classificazione in

categorie di qualità, la denominazione legale dà un’informazione immediata del livello qualitativo del prodotto, che il consumatore può immediatamente valutare:

Esempi :• Olio extravergine di oliva - olio vergine di oliva - olio di oliva • Latte fresco pastorizzato di alta qualità - latte fresco pastorizzato - latte

pastorizzato • Uovo extra - uovo di categoria A • Confettura extra - confettura • Succo di frutta - nettare

In tutti questi casi il prodotto indicato per primo in elenco ha caratteristiche merceologiche superiori rispetto ai successivi, in base a specifiche di legge.

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Indicazioni che accompagnano la denominazione di vendita

L’ “acqua aggiunta” a carne, preparazioni di carne, prodotti della pesca che nel prodotto finito rappresenta più del 5% del peso va dichiarata in etichetta.

La carne, le preparazioni di carne e i prodotti della pesca che possono sembrare costituiti da un unico pezzo ma che in realtà sono frutto dell’ unione di diverse parti devono riportare la dicitura: “carne ricomposta” o “pesce ricomposto”

“BISTECCA di Nuova Generazione”(utilizzo di Trombina)

IN VALUTAZIONE da EuroParlamento12

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Gli INGREDIENTI• Le etichette dei prodotti alimentari devono riportare l’elenco di tutti gli

ingredienti impiegati nella realizzazione dell’alimento, in ordine ponderaledecrescente riferiti al momento della preparazione del prodotto - partendo,quindi, dalla ricetta e non dall’alimento finito - e devono essere preceduti dallaparola “Ingredienti:” oppure “ingr.:”

• NON hanno l’obbligo di riportare in etichetta l’elenco degli ingredienti:a) i vini, la birra e i distillatii (quali grappa, rum, cognac e via dicendo);b) i prodotti costituiti da un solo ingrediente (es.: olio extravergine di oliva, latte,

ecc.) e nei quali la denominazione di vendita coincide perfettamente con ilprodotto;

c) gli ortofrutticoli freschi non sottoposti ad alcuna manipolazione;d) il latte fermentato, creme di latte fermentato, formaggi e burro purché non

contenenti prodotti di natura diversa dal latte, necessari alla lorofabbricazione

e) gli aceti provenienti da una sola materia prima;f) le acque gassate che riportano l’eventuale aggiunta di un altro ingrediente (es.

“acqua con aggiunta di anidride carbonica”)13

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Ingrediente evidenziatoL’indicazione dell’ingrediente evidenziato è obbligatoria se:1. l’ingrediente e/o la categoria di ingredienti figurano nella denominazione di

vendita o per caratterizzare il prodotto (ad es. yogurt alla fragola, succo diarancia/aranciata, formaggio alle noci, bastoncini di merluzzo);

2. l’ingrediente è messo in risalto con parole, immagini o rappresentazionigrafiche riportate sulla confezione;

3. viene espressamente previsto dalla normativa (ad esempio la pasta all’uovodeve riportare obbligatoriamente in etichetta il contenuto di uova presente ingrammi) che, per legge, non deve essere inferiore a 200 g di uova per 1 kg disemola).

• La quantità è indicata in valore percentuale, calcolato al momento del suoutilizzo, e subito dopo il nome dell’ingrediente evidenziato.

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ES. Taralli al sesamoIngredienti: farina di grano tenero tipo “0”, olio di sansa dioliva, semi di sesamo (6%), sale, lievito di birra.

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Elenco degli ingredienti

In etichetta deve essere indicata la natura diOLI e GRASSI

ad esempio: oli e grassi vegetali (olio di palma, olio di soia), oli e grassi di origine animale (va

specificata la specie animale)

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Particolari tipologie di ingredienti: ADDITIVI

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Tabella – Categorie di additivi ad uso alimentare

Gli additivi devono essere designati con il nome della categoria di appartenenza seguito dal codice CE o dal nome specifico (es. Antiossidante E 300 oppure Antiossidante acido ascorbico.)Codice CE: es. “E 150 a” : la lettera “E” sta ad indicare che l’additivo è

riconosciuto a livello comunitario; il numero “150” rappresenta la sua classificazione; la lettera “a” la categoria di appartenenza.

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Gli ADDITIVI piu’ diffusi

• Antiossidanti: prolungano la durata degli alimenti impedendo ai grassi, aglioli e a talune vitamine di combinarsi con l’ossigeno nell’aria (Esempio: lavitamina C, chiamata anche acido ascorbico o E300).

• Coloranti: usati per sostituire il colore naturale che scompare durante lalavorazione o la conservazione in deposito del prodotto, o per dare aiprodotti un colore appropriato. Esempio: Caramello (E150a), utilizzato inprodotti quali salse e bibite.

• Emulsionanti, stabilizzanti, addensanti e gelificanti: gli emulsionanti qualile Lecitine (E322) favoriscono la miscela di ingredienti, come l’olio e l’acqua,che altrimenti si separerebbero. Gli stabilizzanti impediscono agli ingredientimiscelati di separarsi nuovamente. Una sostanza gelificante comunementeusata è la pectina (E440), che viene utilizzata per la produzione dimarmellate.Gli addensanti danno consistenza agli alimenti, come quando si aggiungefarina ad una salsa perchè risulti più spessa.

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• Esaltatori di sapidità: esaltano il sapore di alimenti salati e dolci senzaaggiungere un loro sapore specifico (Esempio: Glutammato monosodico(E621),

• Conservanti: impediscono il deterioramentoe degli alimenti. La maggiorparte degli alimenti che si conservano a lungo contengono conservanti, ameno che non sia stato usato un altro metodo di conservazione comecongelazione, inscatolamento o essicazione.Esempi: spesso la frutta secca è trattata con anidride solforosa (E220) perimpedire alle muffe o ai batteri di formarsi, mentre la pancetta, ilprosciutto, la carne in scatola e altre carni stagionate spesso sono trattatecon nitriti e nitrati (E249 - E252).

• Dolcificanti: utilizzati al posto dello zucchero in prodotti quali bibitefrizzanti, yogurt e gomma da masticareEsempi: Aspartame (E951), saccarina (E954), acesulfame-K (E950) esorbitolo (E420).

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Particolari tipologie di ingredienti: AROMI• Gli aromi sono menzionati in etichetta in uno dei seguenti modi:

1. con il nome generico di “aromi (a)”, che può essere utilizzato perqualsiasi forma di aromatizzante (naturale, artificiale, naturale-identico);

2. con il nome specifico, ad esempio “vanillina”;3. con una descrizione dell’aroma, ad esempio “estratto di erbe

alpine”.

• L’aggiunta della menzione “naturale” è ammessa solo per gli aromi lacui parte aromatizzante contiene, o viene ottenuta, esclusivamente da,sostanze naturali e con procedimenti naturali (ad es. distillazione,essiccazione, fermentazione, ecc.).

• La miscelazione di aromi di origine naturale con quelli di origineartificiale non consente l’utilizzo di questa aggettivazione

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Allergeni• I produttori devono indicare in etichetta tutti gli ingredienti che possono

creare allergie o intolleranze alimentari, anche se presenti in tracce.• Ogni allergene dovrà essere indicato esplicitamente in etichetta o menzionato

nelle indicazioni inerenti i prodotti venduti sfusi.• La denominazione è evidenziata, con carattere, stile o sfondo, chiaramente

distinta rispetto agli altri ingredienti, per esempio per dimensioni, stile ocolore di sfondo.

• Gli ingredienti che appartengono all’elenco delle sostanze allergeniche devonoessere menzionati con il nome della sostanza.

• Vista la pericolosità degli allergeni anche in quantità minime, è possibile chealimenti che non ne prevedano l’utilizzo possano contaminarsiaccidentalmente, ad esempio ciò può avvenire in attività o laboratori nei qualivengono realizzate varie tipologie di preparazioni . In questo caso va segnalata,alla fine dell’elencazione degli ingredienti del singolo prodotto, la frase

“può contenere tracce di…” per evitare così l’insorgenza nella clienteladi fenomeni allergici e possibili richieste di risarcimento.

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Allergeni

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Le sostanze più comunemente causa di allergie possono essere: ALIMENTI STESSI:

Latte e prodotti a base di latte; Cereali contenenti glutine; Crostacei; Uova; Pesce; Arachidi; Soia; Frutta a guscio; Sedano; Senape; Sesamo; Lupini; Molluschi;

ADDITIVI: Anidride solforosa e solfiti (se

superiore a 10mg/Kg o ml/L) Alcuni coloranti

Gli allergeni devono sempre esserespecificati nel dettaglioad esempio: per la lecitina occorre indicarese proviene da uova o da soia,l’indicazione di amido deve essereaccompagnata dalla precisazione del tipodi cereale da cui è stato ricavato

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Carni e prodotti a base di carne• Le carni impiegate nella preparazione di prodotti alimentari devono

essere indicate adottando una delle seguenti modalità:

a) indicando il nome della parte anatomica seguito dalla specieanimale (es. filetto di manzo);

b) indicando la dicitura “carne” o “carni” seguita dal nome dellaspecie animale (es. carni bovine).

• La legge disciplina anche i requisiti della ‘carne’, stabilendo lepercentuali di grasso e di tessuto connettivo ammesse per l’utilizzo deltermine carne.

• Utilizzo del termine “PURO” riferita alla tipologia di carne impiegata(es. “Pura carne suina”): non sta a significare una qualità superioredella carne ma che il prodotto è stato ottenuto esclusivamente da unatipologia di carne (quindi solo carne suina)

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Riferimenti al Responsabile Commerciale• L’etichetta di un prodotto alimentare deve obbligatoriamente riportare:

l’indirizzo dello stabilimento di produzione, o di confezionamento se diversoda quello di produzione;

il nome (o la ragione sociale o il marchio depositato) più la sede di almenouno dei tre operatori sotto indicati, purché localizzati sul territoriocomunitario:

• produttore;• confezionatore;

• venditore.• Nel caso in cui l’indirizzo del produttore e del confezionatore coincidano, è

possibile utilizzare anche la dicitura “prodotto e confezionato da… [nome oragione sociale o marchio depositato + indirizzo]”.

• Se il prodotto ha origine extra-comunitaria, l’indicazione della sede dellostabilimento di produzione/confezionamento è facoltativa ma deveobbligatoriamente figurare il responsabile commerciale (es. distributore,importatore, grossista, ecc.).

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Stabilimento e Bollo Sanitario• I prodotti di origine animale, trasformati e non (latte, uova,

formaggi, salumi, pesce e derivanti, ecc.), possono sostituirel’indicazione dello stabilimento di produzione/confezionamento conil bollo sanitario.

• Il bollo sanitario è un codice che viene assegnato dal Ministerodella Salute ed attesta che i locali di lavorazione sono conformi airequisiti igienico-sanitari fissati dalla normativa comunitaria enazionale.

• Il bollo sanitario, riconoscibile per la forma circolare, reca al suointerno la sigla identificativa dello Stato in cui è localizzato lostabilimento produttivo (per l’Italia IT), il numero di riconoscimentoassegnato dal Ministero della Salute e la sigla CE indicativa dellasede comunitaria dello stabilimento.

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IT000MCE

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Quantità netta e quantità nominale• E’ il peso del prodotto alimentare all’atto del suo confezionamento:

• quantità netta, ovvero al netto della tara (tutto ciò che contiene e avvolgel’alimento o è unito ad esso); si applica ai prodotti preconfezionati nei puntivendita oppure a quelli confezionati in imballaggi non CE;

• quantità nominale, ovvero la quantità contenuta in un imballaggio a normaCE, e rappresenta la maggior parte dei casi.

• La quantità deve essere espressa in unità di volume, per i prodotti liquidi, ed inunità di massa per gli altri prodotti. Al valore numerico deve fare immediatamenteseguito il simbolo dell’unità di misura usata in materia (litro, L o l; centilitro o cl;millilitro o ml; grammo o g; chilogrammo o kg).

• Gli alimenti confezionati in un liquido di governo devono riportare in etichettal’indicazione relativa alla quantità totale ed alla quantità del prodotto sgocciolatoadottando una delle seguenti modalità:

a) riportare la doppia quantità (totale e sgocciolata), oppureb) riportare la quantità totale e la percentuale di prodotto sgocciolato.

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Termine Minimo di Conservazione (TMC)

• Il TMC è la data fino alla quale il prodotto mantiene lesue proprietà specifiche in adeguate condizioni diconservazione.

• È determinato dal produttore/confezionatore o, per iprodotti importati, dal primo venditore stabilitonell’Unione Europea, sotto la loro direttaresponsabilità.

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TMC - Diciture

• DA CONSUMARSI PREFERIBILMENTE ENTRO: 31.12.2012 (o punto della confezione in cui si trova la data) ovvero vedi retro

• DA CONSUMARSI PREFERIBILMENTE ENTRO LA FINE: 12.2012 oppure indicazione punto confezione in cui si trova la data.

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L’indicazione del TMCIl TMC può assumere una delle seguenti modalità:a) Giorno e mese per prodotti conservabili per meno di 3

mesi;b) Mese ed anno per prodotti conservabili per periodi

compresi tra 3 e 18 mesi;c) Anno per prodotti conservabili per più di 18 mesi.

Esempio: L’olio extravergine va confezionato con una data diconsumo entro i 18 mesi/24 mesi al fine di garantirel’apprezzamento delle migliori caratteristiche organolettiche.E’ sempre bene indicare mese e anno entro cui è preferibileconsumare, meglio se insieme all’annata del raccolto (es.Raccolto 2011), che pure è una menzione facoltativa.

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Data di SCADENZA

Sui prodotti preconfezionati rapidamente deperibili dal punto di vista microbiologico e che possono costituire, dopo breve tempo, un pericolo per la salute umana il TMC è sostituito dalla DATA DI SCADENZA.

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Data di scadenza - diciture

“DA CONSUMARSI ENTRO”

seguita dalla data o dal punto della confezione in cui figura:“DA CONSUMARSI ENTRO 31.12 o 31.12.2012” oppure “DACONSUMARSI ENTRO: VEDI RETRO DELLA CONFEZIONE”.

È vietata la vendita di prodotti che riportano la data di scadenzaa partire dal giorno successivo a quello indicato sullaconfezione.

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LOTTO

• Con il termine “lotto” si identifica una quantità omogenea di prodotto lavorata in condizioni praticamente identiche e viene apposto mediante un codice numerico o alfanumerico attribuito dal produttore e preceduto dalla lettera “L” o dall’indicazione “Lotto”.

• L’indicazione del lotto è obbligatoria in etichetta ad eccezione di:

– i prodotti etichettati con la data di scadenza o un Tmc indicato con almeno giorno/mese, in quanto queste informazioni sono sufficienti per risalire al lotto di produzione;

– i prodotti agricoli che, all’uscita dall’azienda, non sono destinati al commercio ma alla manipolazione;

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LOTTO

– i prodotti preincartati o venduti nei luoghi di produzione o di vendita al consumatore finale e per la loro vendita immediata (es. affettati incartati al banco di un negozio di alimentari);

– i prodotti confezionati in recipienti il cui lato più grande abbia una superficie inferiore a 10 cm2;

– i gelati monodose (il lotto deve essere tuttavia riportato sull’imballaggio).

• Il lotto è una informazione molto importante per il consumatore perché consente di identificare chiaramente, in caso di richiamo, se il prodotto alimentare in proprio possesso è a rischio o meno.

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Luogo di origine o di provenienza• REGOLA GENERALE: L’indicazione dell’origine o della provenienza geografica

di un alimento è obbligatoria se la sua assenza può trarre in errore ilconsumatore sulla reale origine o provenienza del prodotto.

• NELLO SPECIFICO: è obbligatoria per le seguenti tipologie di prodotti:

ALIMENTO MODALITA’ DI INDICAZIONE DELL’ORIGINE

Ortofrutticoli freschi Nome del Paese e, facoltativamente, della sottozona

Uova Sigla del Paese apposta sul guscio (es. IT).

Carni di pollo e di volatili Nome del Paese apposta in etichetta.

Carni bovine Nome del Paese di nascita, di ingrasso e di macello.

Latte fresco pastorizzato Nome della Provincia degli allevamenti.

Pesci, crostacei e molluschi Nome del Paese di origine assieme alla tecnica di produzione

(pescato/allevato).

Miele Nome del Paese e, facoltativamente, della sottozona

Olio di oliva Nome del Paese e, facoltativamente, della sottozona estratto

l’olio.

Vino Nome del Paese dove sono state raccolte le uve e prodotto il vino

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La legge italiana sull’origine• Con l’approvazione della legge n° 4 del 2011 è stato previsto

l’obbligo per tutti i prodotti alimentari posti in commercio, nessunoescluso, di riportare nell’etichetta anche l’indicazione del luogo diorigine o di provenienza.

– In particolare, per i prodotti alimentari non trasformati,l’indicazione del luogo di origine o di provenienza riguarda ilPaese di produzione dei prodotti;

– per i prodotti alimentari trasformati, l’indicazione riguarda illuogo in cui è avvenuta l’ultima trasformazione sostanziale e illuogo di coltivazione e allevamento della materia prima agricolaprevalente utilizzata nella preparazione o nella produzione deiprodotti.

• Tali disposizioni si aggiungono all’obbligo già previsto per l’ortofruttafresca, le uova, il latte fresco, la carne bovina, il pollo, la passata dipomodoro, l’olio extra vergine di oliva e il miele.34

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Le indicazioni facoltative• Le indicazioni facoltative hanno lo scopo di fornire maggiori informazioni in

merito alle caratteristiche dell’alimento. Esse possono essere riferite aparticolari metodi di lavorazione (es. impiego di strumenti tradizionali), allaqualità delle materie prime (es. cultivar impiegate), alle proprietàdell’alimento, e via dicendo.

• La regola generale per l’utilizzo di queste indicazioni, richiamandosi alCodice del consumo, impone la veridicità delle informazioni: tutto ciòche viene comunicato al consumatore mediante l’etichetta (o altri supportiinformativi) deve corrispondere al vero, e deve essere supportato daevidenze documentali che le Autorità competenti verificheranno durante icontrolli presso l’azienda.

• Le indicazioni facoltative, inoltre, NON possono in alcun modo sostituirequelle obbligatorie, che devono essere sempre presenti in etichetta.

• Le tipologie di indicazioni facoltative più comuni e diffuse, ovvero leindicazioni nutrizionali e quelle commerciali.

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Le informazioni nutrizionali e sulla salute• Il Reg. Ce 1924/2006, relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite

sui prodotti alimentari, individua tre categorie di indicazioni (claims) chepossono essere riportate su etichette e pubblicità, fornendo, per ciascuna, irequisiti specifici di utilizzo:1. indicazioni nutrizionali,2. indicazioni sulla salute3. indicazioni relative alla riduzione di un rischio di malattia.

• Il Reg. Ce 1924/2006 precisa che i claims :– non devono essere falsi, ambigui o fuorvianti;– non devono incoraggiare consumi eccessivi del cibo;– non devono far nascere o sfruttare timori nei consumatori;– devono essere comprensibili per il consumatore medio;– devono essere formulati sulla base di prove scientificamente accertate,

rese disponibili alle Autorità competenti se richiesto.36

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I claims nutrizionali ammessi -1• A BASSO CONTENUTO CALORICO: non più di 40 kcal (170 kJ)/100 g per i solidi o più di 20 kcal (80

kJ)/100 ml per i liquidi• A RIDOTTO CONTENUTO CALORICO: solo se il valore energetico è ridotto di almeno il 30%, con

specificazione delle caratteristiche che provocano una riduzione nel valore energetico totaledell'alimento.

• SENZA CALORIE: non più di 4 kcal (17 kJ)/100 ml• A BASSO CONTENUTO DI GRASSI: non più di 3 g di grassi per 100 g per i solidi o 1,5 g di grassi per 100

ml per i liquidi (1,8 g di grassi per 100 ml nel latte parzialm. scremato).• SENZA GRASSI: non più di 0,5 g di grassi per 100 g o 100 ml• A BASSO CONTENUTO DI GRASSI SATURI: se la somma degli acidi grassi saturi e degli acidi grassi trans

contenuti nel prodotto non supera 1,5 g/100 g per i solidi o 0,75 g/100 ml per i liquidi; in entrambi icasi la somma degli acidi grassi saturi e acidi grassi trans non può corrispondere a più del 10%dell'apporto energetico.

• SENZA GRASSI SATURI: se la somma degli acidi grassi saturi e acidi grassi trans non supera 0,1 g digrassi saturi per 100 g o 100 ml.

• A BASSO CONTENUTO DI ZUCCHERI: non più di 5 g di zuccheri per 100 g per i solidi o 2,5 g di zuccheriper 100 ml per i liquidi.

• SENZA ZUCCHERI: non più di 0,5 g di zuccheri per 100 g o 100 ml.• SENZA ZUCCHERI AGGIUNTI: se non contiene mono o disaccaridi aggiunti o ogni altro prodotto

alimentare utilizzato per le sue proprietà dolcificanti37

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I claims nutrizionali ammessi -2• A BASSO CONTENUTO DI SODIO/SALE: non più di 0,12 g di sodio, o un valore equivalente di sale,

per 100 g o 100 ml. Per le acque diverse dalle acque minerali naturali, questo valore non deve superare 2 mg di sodio per 100 ml.

• A BASSISSIMO CONTENUTO DI SODIO/SALE: non più di 0,04 g di sodio, o un valore equivalente di sale, per 100 g o 100 ml. Tale indicazione non è utilizzata per le acque minerali naturali o per altre acque.

• SENZA SODIO o SENZA SALE: non più di 0,005 g di sodio,o un valore equivalente di sale, per 100 g.• FONTE DI FIBRE: almeno 3 g di fibre per 100 g o almeno 1,5 g di fibre per 100 kcal.• AD ALTO CONTENUTO DI FIBRE: almeno il doppio dei limiti minimi sopra citati• FONTE DI PROTEINE: almeno il 12 % del valore energetico è apportato da proteine.• AD ALTO CONTENUTO DI PROTEINE: almeno il 20 % del valore energetico dell'alimento è

apportato da proteine.• FONTE DI [nome della o delle vitamine ] e/o [nome del o dei minerali]: se il prodotto contiene

almeno una quantità significativa di essi.• AD ALTO CONTENUTO DI [nome della o delle vitamine ] e/o [nome del o dei minerali]: se il

prodotto contiene almeno due volte il valore di una «fonte di…” (di cui sopra)

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Page 39: nuove regole per l'etichettatura dei prodotti (prof. nava)

I claims nutrizionali ammessi -3• LEGGERO/LIGHT: stesse condizioni fissate per il termine «RIDOTTO»; accompagnata da una

specificazione delle caratteristiche che rendono il prodotto «LEGGERO» o «LIGHT».• NATURALMENTE/NATURALE: se soddisfa in natura le condizioni stabilite per l'impiego di

un'indicazione nutrizionale.• FONTE DI ACIDI GRASSI OMEGA-3: almeno 0,3 g di acido alfa-linolenico per 100 g e per 100 kcal

oppure almeno 40 mg della somma di acido eicosapentanoico e acido docosaesaenoico per 100 g e per 100 kcal.

• RICCO DI ACIDI GRASSI OMEGA-3: almeno il doppio dei limiti minimi sopra citati• RICCO DI GRASSI MONOINSATURI: almeno il 45% degli acidi grassi presenti nel prodotto derivano

dai grassi monoinsaturi e a condizione che i grassi monoinsaturi apportino oltre il 20% del valore energetico del prodotto.

• RICCO DI GRASSI POLINSATURI: almeno il 45% degli acidi grassi presenti nel prodotto derivano dai grassi polinsaturi e a condizione che i grassi polinsaturi apportino oltre il 20% del valore energetico del prodotto.

• RICCO DI GRASSI INSATURI: almeno il 70% degli acidi grassi presenti nel prodotto derivano da grassi insaturi e a condizione che i grassi insaturi apportino oltre il 20% del valore energetico del prodotto.

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Page 40: nuove regole per l'etichettatura dei prodotti (prof. nava)

Tabella nutrizionale

• Una delle principali novità del Reg. 1169/2011 è l’obbligo di

apporre l'etichettatura nutrizionale a partire dal 13 dicembre

2016.

• Tra il 13 dicembre 2014 e il 13 dicembre 2016, la dichiarazione

nutrizionale, se è fornita su base volontaria, deve essere

conforme al nuovo layout introdotto dagli articoli 30 - 35 del

nuovo regolamento.

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Page 41: nuove regole per l'etichettatura dei prodotti (prof. nava)

Tabella nutrizionale: a chi si applica

• L’obbligo della tabella nutrizionale si applica a tutti i prodotti

preconfezionati (ossia confezionati prima di essere messi in

vendita e presentati come tali al consumatore in modo che il

contenuto non possa essere alterato senza aprire la

confezione (definizione corrispondente ai prodotti

preconfezionati di cui al D.LGS 109/92), quindi, esclusi quelli

sfusi o preincartati al momento della vendita.

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Page 42: nuove regole per l'etichettatura dei prodotti (prof. nava)

Tabella nutrizionale: a chi NON si applicaL’obbligo della dichiarazione nutrizionale non si applica (allegatoXV) a:• prodotti non trasformati che hanno un solo ingrediente;• prodotti trasformati sottoposti al solo processo di stagionatura

e che hanno un solo ingrediente;• erbe, spezie o mix di entrambe;• aceti fermentati e sostituti, inclusi quelli i cui unici ingredienti

sono aromi;• prodotti confezionati in contenitori la cui area più ampia di

superficie non supera i 25 cm2;• prodotti alimentari forniti direttamente dal produttore al

consumatore finale in piccole quantità, o a stabilimenti locali divendita destinati ai consumatori finali.

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Page 43: nuove regole per l'etichettatura dei prodotti (prof. nava)

Tabella nutrizionale: contenuto obbligatorio

• Gli elementi obbligatori dell'etichettatura nutrizionale, previsti all’art.30, sono: 1) contenuto energetico (kilocalorie) 2) grassi 3) acidi grassi saturi 4) carboidrati 5) zuccheri 6) proteine 7) sale

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Page 44: nuove regole per l'etichettatura dei prodotti (prof. nava)

Tabella nutrizionale: informazioni integrative

Il contenuto della dichiarazione nutrizionale obbligatoria di cui al paragrafo 1può essere integrato con l’indicazione delle quantità di uno o più dei seguentielementi:

a) acidi grassi monoinsaturi;

b) acidi grassi polinsaturi;

c) polioli;

d) amido;

e) fibre;

f) i sali minerali o le vitamine elencati all’allegato XIII, parte A, punto 1, epresenti in quantità significativa secondo quanto definito nella parte A,punto 2, di tale allegato.

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Page 45: nuove regole per l'etichettatura dei prodotti (prof. nava)

Le aziende che vendono prodotti preconfezionati per iquali sono obbligatorie le informazioni nutrizionalipossono procedere secondo uno dei seguenti modialternativi, precisati all’art. 31:a) analisi sull’alimento presso i laboratori, condotte in

proprio;b) calcolo effettuato a partire dai valori medi noti o

effettivi, relativi agli ingredienti utilizzati;c) calcolo effettuato a partire da dati generalmente

stabiliti e accettati (es. tabelle di composizionealimenti dell’INRAN, disponibili sul web).

45

Tabella nutrizionale: come si costruisce

Page 46: nuove regole per l'etichettatura dei prodotti (prof. nava)

Tabella nutrizionale: coefficienti di conversione

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Il valore energetico è calcolato mediante i coefficienti diconversione elencati nell’allegato XIV:

Page 47: nuove regole per l'etichettatura dei prodotti (prof. nava)

I claims salutistici• Sono quei claims diretti ad informare il consumatore sui possibili benefici

per la salute derivanti dal consumo dell’alimento.• Un elenco dei possibili claims salutistici e delle relative condizioni d’uso non

è ancora stato definito. Previa autorizzazione da parte dell’Autorità Europeaper la Sicurezza degli Alimenti (EFSA) , se ne possono utilizzare alcuni(esempi “Riduce l’invecchiamento cellulare”, “Facilita il transito intestinale”,“Migliora le funzioni dell’organismo”, ecc.).

• NON è invece consentito:– suggerire che il mancato consumo dell’alimento può creare problemi per

la salute;– fare riferimento alla percentuale o all’entità della perdita di peso

corporeo nel consumatore che ingerisce l’alimento;– dare indicazioni che fanno riferimento al parere di un singolo medico o

altro operatore sanitario.

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Page 48: nuove regole per l'etichettatura dei prodotti (prof. nava)

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Manuale di corretta ETICHETTATURA

Page 49: nuove regole per l'etichettatura dei prodotti (prof. nava)

• Scopo del presente contributo è fornire un format corretto dietichettatura, veicolando ai consumatori tutte le informazioni che possonofavorire una migliore commercializzazione del prodotto agricolo italiano.

• Le indicazioni obbligatorie (in rosso) saranno riconoscibili rispetto a quellevolontarie (in blu). E’ in ogni caso auspicabile che certe indicazionivolontarie compaiano entro il format corretto suggerito, in ragione deglielementi di distintività della rete vendita Campagna Amica, e deldifferenziale qualitativo rispetto a prodotti generici.

• Il presente contributo fornisce inoltre tutti gli elementi necessari(legislazione e altro) per predisporre un sistema volontario di informazioniin etichetta e al fine di massimizzare il margine commerciale nelle venditetramite l’illustrazione delle qualità di prodotto.

• Tali format sono fac-simile che non intendono sostituirsi al prodotto realepronto per la commercializzazione, ma costituiscono una mera linea guidainterpretativa

BLU Indicazioni volontarie

Indicazioniobbligatorie

ROSSO

Scopo

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Page 50: nuove regole per l'etichettatura dei prodotti (prof. nava)

• Denominazione di vendita E’ il nome del prodotto che deve corrispondere a quello prescritto dalla legge o in mancanza a quello usato per consuetudine o alla descrizione del prodotto stesso (es, marmellata di pesche, confettura di ciliegie, mele stark, etc)

• Lotto: Identifica l’unità di vendita di prodotti alimentari prodotti e confezionati in circostanze praticamente identiche. I criteri possono essere vari (es per l’olio EV, un cartone di 6 bottiglie, una bottiglia, etc) ma devono consentire di risalire all’unità di produzione da considerarsi omogenea. E’ in caratteri alfanumerici.

• Termine minimo di conservazione riportato con la dicitura “Da consumarsi preferibilmente entro”: Indica il tempo minimo entro cui il prodotto mantiene le sue proprietà specifiche in adeguate condizioni di conservazione. La data può essere indicata:

Senza indicare l’anno, se il prodotto è conservabile almeno 3 mesi (es: “da consumarsi preferibilmente entro il 6 maggio”)

Senza l’indicazione del giorno per prodotti conservabili più di 3 mesi ma non oltre 18 mesi (es: “ da consumarsi preferibilmente entro la fine di gennaio 2011)

Senza l’indicazione del giorno e del mese per prodotti conservabili oltre i 18 mesi (es, “ da consumarsi preferibilmente entro la fine del 2014”)

Legenda

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Page 51: nuove regole per l'etichettatura dei prodotti (prof. nava)

Data di scadenza: E’ la data entro cui il prodotto deve essere consumato. Si applica ai prodotti preconfezionati rapidamente deperibili da un punto di vista microbiologico e che possono costituire un pericolo per la salute. Viene indicata con la dicitura “da consumarsi entro …”. Tale modalità di designazione vale indicativamente per tutti i prodotti con una durabilità non superiore a 30 giorni. La data di scadenza indica il termine massimo oltre il quale il prodotto non può per nessun motivo essere detenuto sul banco di vendita.

In base al Decreto Legislativo 23 giugno 2003, n. 181 (che recepisce la direttiva 13/2000, ”La data di scadenza comprende, nell'ordine ed in forma chiara, il giorno, il mese ed eventualmente l'anno e comporta la enunciazione delle condizioni di conservazione, e, qualora prescritto, un riferimento alla temperatura in funzione della quale e' stato determinato il periodo di validita‘”

Il D.l. n. 7/2007, dispone che l'indicazione del termine minimo di conservazione o della data di scadenza deve figurare in modo facilmente visibile, chiaramente leggibile e indelebile secondo modalita' non meno visibili di quelle indicanti la quantita' del prodotto ed in un campo visivo di facile individuazione da parte del consumatore.».

Quantità netta: Indica la quantità al netto della tara (tutto ciò che avvolge o contiene l’alimento o è unito a esso).

Quantità nominale: indica la quantità di prodotto che si ritiene contenuta in un imballaggio preconfezionato a gamme unitarie costanti (peso predeterminato all’origine in via automatica). E’ considerata a tutti gli effetti quantità netta (D. Lgs n. 109/92).

Marchio “e”: rappresenta la dichiarazione del produttore di avere ottemperato a quanto prescritto circa i controlli metrologici sulle quantità nominali (peso netto), e contrassegna i preimballaggi. Va indicata in carattere minimo di 3 mm di altezza. Tale marchio deve essere ben leggibile e visibile, nello stesso campo visivo della quantità, e indelebile.

Legenda

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Page 52: nuove regole per l'etichettatura dei prodotti (prof. nava)

Olio Extravergine di oliva

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Page 53: nuove regole per l'etichettatura dei prodotti (prof. nava)

Modalità conservazione

Lotto

OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA

«Olio d’oliva di categoria superiore ottenuto direttamente dalle olive e unicamente mediante procedimenti meccanici»

QUANTITÀ Netta (in : litri,

oppure decilitri, oppure millilitri)

0,75 l e1 l e

TERRA DI BARI DOP

Azienda Agricola XXX (Nome Azienda)

Via XXX , Città XXX (Indirizzo azienda)

CATEGORIA DI OLIO

Sede stabilimento XXX (Indirizzo stabilimento e CAP )

L XXXXX (numero di lotto)

Da consumarsi preferibilmente entro la fine: mese/anno

Produttore

Stabilimento (se diverso dalla sede legale)

Conservare in luogo fresco e asciutto, al riparo dalla luce e da fonti di calore

Format etichetta Olio DOP

Logo comunitario ex Regolamento n. 628/2008

Garantito dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali ai Sensi dell’art. 10 del Reg.(CEE) 2081/92

Riconoscimento ministeriale

Termine minimo di conservazione

DENOMINAZIONE DIVENDITA

Nome e della Dop/Igp, senza bisogno ulteriore di indicare

l’origine

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Page 54: nuove regole per l'etichettatura dei prodotti (prof. nava)

Modalità conservazione

Lotto

DENOMINAZIONE DI VENDITAOLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA

«Olio d’oliva di categoria superiore ottenuto direttamente dalle olive e unicamente mediante procedimenti meccanici»

QUANTITÀ Netta (in : litri,

oppure decilitri, oppure millilitri)

0,75 l e1 l e

Olio Toscano IGP

Azienda Agricola XXX (Nome Azienda)

Via XXX , Città XXX (Indirizzo azienda)

Nome e della Dop/Igp, senza bisogno ulteriore di

indicare l’origine

CATEGORIA DI OLIO

Sede stabilimento XXX (Indirizzo stabilimento e CAP )

L XXXXX (numero di lotto)

Da consumarsi preferibilmente entro la fine: mese/anno

Produttore

Stabilimento (se diverso dalla sede legale)

Conservare in luogo fresco e asciutto, al riparo dalla luce e da fonti di calore

Format etichetta Olio IGP

Logo comunitario ex Regolamento n. 628/2008

Garantito dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali ai Sensi dell’art. 10 del Reg.(CEE) 2081/92

Riconoscimento ministeriale

Termine minimo di conservazione

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Page 55: nuove regole per l'etichettatura dei prodotti (prof. nava)

Modalità conservazione

Lotto

DENOMINAZIONE DI VENDITAOLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA

«Olio d’oliva di categoria superiore ottenuto direttamente dalle olive e unicamente mediante procedimenti meccanici»

QUANTITÀ Netta (in : litri,

oppure decilitri, oppure millilitri)

0,75 l e1 l e

OLIO 100% ITALIANOOlio extravergine di oliva ottenuto esclusivamente da olive

coltivate e frante in Italia

Azienda Agricola XXX (Nome Azienda)

Via XXX , Città XXX (Indirizzo azienda)

CATEGORIA DI OLIO

Sede stabilimento XXX (Indirizzo stabilimento e CAP )

L XXXXX (numero di lotto)

Da consumarsi preferibilmente entro la fine: mese/anno

Produttore

Stabilimento (se diverso dalla sede legale)

Conservare in luogo fresco e asciutto, al riparo dalla luce e da fonti di calore

Format etichetta Olio 100% Italiano

Origine ex Regolamento n. 182/2009

Termine minimo di conservazione

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Page 56: nuove regole per l'etichettatura dei prodotti (prof. nava)

Modalità conservazione

Lotto

DENOMINAZIONE DI VENDITA

OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVABIOLOGICO

oppureDA AGRICOLTURA BIOLOGICA

«Olio d’oliva di categoria superiore ottenuto direttamente dalle olive e unicamente mediante procedimenti meccanici»

QUANTITÀ Netta (in : litri,

oppure decilitri, oppure millilitri)

0,75 l e1 l e

Azienda Agricola XXX (Nome Azienda)

Via XXX , Città XXX (Indirizzo azienda)

CATEGORIA DI OLIO

Sede stabilimento XXX (Indirizzo stabilimento e CAP )

L XXXXX (numero di lotto)

Da consumarsi preferibilmente entro la fine: mese/anno

Produttore

Stabilimento (se diverso dalla sede legale)

Conservare in luogo fresco e asciutto, al riparo dalla luce e da fonti di calore

Format etichetta Olio Biologico

Logo biologico a norma (format vari scaricabili da http://ec.europa.eu/agriculture/organic/eu-policy/logo_it

AGRICOLTURA UE

Anche se il prodotto è italiano va indicato il regime UE di agricoltura biologica. Tale

indicazione va posta in prossimità del logo e in carattere pari (colore, dimensione,)a

quello della denominazione di vendita

Codice identificativo XXXXXXXOrganismo di controllo XXX autorizzato con DM Mipaaf n. XXX del XX/XX/XX in applicazione del

Reg. CE n. 834/2007

Codice indentificativo e

organismo di controllo

Termine minimo di conservazione

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Page 57: nuove regole per l'etichettatura dei prodotti (prof. nava)

Olio extravergine di oliva• Denominazione di vendita, D .Lgs 109/92 • «olio d’oliva di categoria superiore ottenuto direttamente dalle olive e

unicamente mediante procedimenti meccanici», come recepita dall’ art. 3reg. 1019

• Denominazione commerciale: (es, il Fruttolio, il Principe, FrescoFranto,etc) Nome di fantasia, purché non si tragga in inganno il consumatore circaproprietà di salute o altrimenti atte a suggerire proprietà inesistenti oproprie di tutti i prodotti analoghi

• Origine: Reg. 182/2009CE. In base al decreto 5464 del 3 agosto 2011,“norme in materia di leggibilità delle informazioni inerenti l’origine deiprodotti alimentari”, l’indicazione dell’origine va espressa nel carattere di1,2 millimetri per il carattere mediano (non la iniziale maiuscola) al finedi renderla ben comprensibile al consumatore finale.* Tuttavia, nel caso dicontenitori o imballaggi la cui superficie maggiore risulta minore di 80cm2, l’altezza minima è pari o superiore a 0,9 mm.

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Page 58: nuove regole per l'etichettatura dei prodotti (prof. nava)

Altri aspetti di etichetta- l’indicazione «prima spremitura a freddo» è riservata agli oli d’oliva vergini

o extra vergini ottenuti a meno di 27 °C con una prima spremiturameccanica della pasta d’olive, con un sistema di estrazione di tipotradizionale con presse idrauliche

- l’indicazione «estratto a freddo» è riservata agli oli d’oliva vergini o extravergini ottenuti a meno di 27 °C con un processo di percolazione ocentrifugazione della pasta d’olive; Vai al disciplinare UNAPROL per uncorretto uso della produzione ed etichettatura(http://www.unaprol.it/Pubblicazioni/DISCIPLINARE.pdf)

- le indicazioni delle caratteristiche organolettiche possono figurare,esclusivamente se sono basate sui risultati di un metodo d’analisi previstoall’articolo 2 dal regolamento (CEE) n. 2568/91;

- l’indicazione dell’acidità o dell’acidità massima può figurare unicamente seaccompagnata dalla menzione, in caratteri delle stesse dimensioni e nellostesso campo visivo, dell’indice dei perossidi, del tenore in cere edell’assorbimento nell’ultravioletto, stabiliti a norma del regolamento (CE)n. 2568/91.

Riferimenti: Reg. 1019/2002 CE58

Page 59: nuove regole per l'etichettatura dei prodotti (prof. nava)

Caratteristiche organolettiche• Fruttato, fruttato verde, fruttato maturo, amaro, piccante sono le uniche

caratteristiche organolettiche ammesse (ex Reg. 640/2008, Allegato XII)• Possono essere poste in etichetta unicamente se fondate sui risultati di una

valutazione oggettiva effettuata con il metodo previsto dal “Consiglio oleicolointernazionale per la valutazione organolettica degli oli di oliva vergine”, e descritto all’allegato XII del Reg. Ce 2568/91.

• Possono essere connotate in aggiunta da aggettivi “leggero”, “medio”, “intenso”• E' inoltre prevista la possibilità di utilizzo delle dizioni “dolce” ed “equilibrato”.

Si ricorda che tutte le suddette dizioni devono essere autorizzate da apposito certificato firmato da un Capo Panel. Il certificato è valido solo per la partita certificata.Il confezionatore si assume inoltre la responsabilità che le caratteristiche organolettiche indicate rimangano inalterate per l'intera vita del prodotto.

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Page 60: nuove regole per l'etichettatura dei prodotti (prof. nava)

Le informazioni nutrizionaliPer 100 grammi

Per dose giornaliera (pari a 30 grammi, pari a 2 cucchiai) assumibile nell'ambito di una dieta varia ed equilibrata

Indicazione di salute volontaria ammessa

Valore energetico

900 kilocal

3762 kjoule

Proteine 0 0Grassi 90 gr 27grdi cui monoinsaturi

72,95 21,9 “In base ad un parere di EFSA, Agenzia Europea per la Sicurezza Alimentare e massimo organo competente in materia, "La sostituzione di grassi saturi con grassi monoinsaturi e polinsaturi contenuti nell'olio extravergine di oliva può aiutare a mantenere i normali livelli di colesterolo LDL nel sangue"

di cui saturi 14,5 4,35di cui polinsaturi

7,52 2,25

carboidrati 0 0di cui zuccheri 0 0

fibre 0 0sodio 0 0Vitamina E 22,4 mg 6,7 mg, pari al

33,5 % della Dose Giornaliera Raccomandata

"In base ad un parere di EFSA, Agenzia Europea per la Sicurezza Alimentare e massimo organo competente in materia, L'olio extravergine di oliva è un alimento ad alto contenuto naturale di vitamina E (oppure: “fonte naturale di vitamina E”), riconosciuta proteggere le cellule del corpo umano dal danno ossidativo”

Polifenoli dell'olio di oliva 5 mg di idrossitirosolo(consumabili entro una dieta bilanciata)

“In base ad un parere di EFSA, Agenzia Europea per la Sicurezza Alimentare e massimo organo competente in materia,) I polifenoli dell'olio di oliva possono combattere lo stress ossidativo”

Tali informazionivanno adeguatamente supportate da puntuali

esami analitici. Indicazioni più generali

ed indicative sulla tabella nutrizionale possono

essere rinvenute presso INRAN:

http://www.inran.it/646/tabelle_di_composizione_degli_alimenti.html?idalimento=009210&quant=

100

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Page 61: nuove regole per l'etichettatura dei prodotti (prof. nava)

• Ricordiamo altresì che NON SONO A NESSUN TITOLO AUTORIZZATEindicazioni sulla salute riferite a

• protezione cardiovascolare, • regolazione del glucosio del sangue,• mantenimento di normali livelli di colesterolo HDL nel sangue• mantenimento di normali livelli di colesterolo LDL nel sangue• mantenimento di una pressione sanguigna normale,• mantenimento di una normale concentrazione di trigliceridi nel

sangue• proprietà anti-infiammatorie• difesa del corpo dagli agenti esterni, • aiuto delle normali funzioni del tratto intestinale• aiuto per la salute del tratto respiratorio superiore

Le informazioni nutrizionali (II)

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Page 62: nuove regole per l'etichettatura dei prodotti (prof. nava)

• Altre indicazioni aggiuntive

- cultivar utilizzate (es, da olive delle varietà“Moraiolo”, “Frantoio”, “Leccino”)-anno di produzione (“Raccolto 2011”)

• Dicitura riciclaggio imballi

Il principio di fondo del D. Lgs 109/92 è comunque che ogni affermazione in etichetta va adegautamente giustificata sulla base di elementi oggettivi.

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Page 63: nuove regole per l'etichettatura dei prodotti (prof. nava)

Giustificazione info volontarie etichetta

L’impresa che intenda fornire tali indicazioni volontarie fornisce la giustificazione sulla base di uno o più dei seguenti elementi:

• a) dati di fatto o dati scientificamente provati;• b) risultati di analisi o registrazioni automatiche su campioni rappresentativi;• c) informazioni amministrative o contabili tenute conformemente alle normative

comunitarie e/o nazionali.“Tutte le diciture facoltative che figurano in etichetta devono essere giustificate sulla

scorta di elementi oggettivi per evitare ogni rischio di abuso o danno dei consumatori e distorsioni della concorrenza nel mercato degli oli in questione” (considerando 11° reg. 1019/2002)

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Page 64: nuove regole per l'etichettatura dei prodotti (prof. nava)

Altre informazioni utili per la vendita diretta

Obbligo di fornire prodotti:• Ermeticamente sigillati• In contenitori max di 5 litri per consumatore finale, 10 per la

collettività

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Page 65: nuove regole per l'etichettatura dei prodotti (prof. nava)

Riferimenti normativi• D. lgs 109/92• Reg.CE 182/2009 (origine)• Reg. 1019/2002 (categoria merceologica e caratteristiche organolettiche

volontarie), ora abrogato e ripreso dal reg. 29/2012-vedi sotto-.• Reg. 640/2008 caratteristiche organolettiche • decreto 5464 del 3 agosto 2011• Reg. CE 2568/91 (metodi di valutazione Panel)• Reg. CE 1924/2006 (indicazioni proprietà salutistiche)• Reg. CE 834/2007 (biologico)• Reg. CE 29/2012 (norme di commercializzazione, sistema dei controlli e sanzioni)

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Page 66: nuove regole per l'etichettatura dei prodotti (prof. nava)

Miele

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Page 67: nuove regole per l'etichettatura dei prodotti (prof. nava)

Modalità conservazione

MIELE FORMAT ETICHETTA CORRETTA

MIELE

0,5 Kg e500 g e

Apicoltura XXX (Nome Azienda)Via XXX , Città XXX (Indirizzo

azienda)

TIPOLOGIA, floreale o vegetale

Sede stabilimento XXX (Indirizzo stabilimento e CAP )

L XXXXX (numero di lotto)

Da consumarsi preferibilmente entro la fine: mese/anno (2 ANNI)

Conservare in luogo fresco e asciutto, al riparo dalla luce e da fonti di calore

DENOMINAZIONE DI VENDITA

Stabilimento (se diverso dalla sede legale)

ITALIANO

* Un sigillo di garanzia di

integrità della confezione è

necessario per la messa in vendita

MIELE di ACACIA

Paese di raccolta: d. lgs 179/2004 almeno 1,2 mm * di carattere

XXXX Anno di produzione

Produttore

Termine minimo di conservazione

Lotto

Non disperdere il contenitore nell’ambiente

Dicitura per riciclaggio imballi o rispetto ambiente

QUANTITÀ Netta (in :Kg

o grammi)

Page 68: nuove regole per l'etichettatura dei prodotti (prof. nava)

Modalità conservazione

MIELE BIOLOGICO FORMAT ETICHETTA CORRETTA

MIELE BIOLOGICO oppure“Da Agricoltura Biologica”

0,5 Kg e500 g e

Apicoltura XXX (Nome Azienda)Via XXX , Città XXX (Indirizzo

azienda)

TIPOLOGIA, floreale o vegetale

Sede stabilimento XXX (Indirizzo stabilimento e CAP )

L XXXXX (numero di lotto)

Da consumarsi preferibilmente entro la fine: mese/anno (2 ANNI)

Conservare in luogo fresco e asciutto, al riparo dalla luce e da fonti di calore

DENOMINAZIONE DI VENDITA

Stabilimento (se diverso dalla sede legale del produttore)

ITALIANO

* Un sigillo di garanzia di

integrità della confezione è

necessario per la messa in vendita

MIELE di ACACIA

Paese di raccolta: d. lgs 179/2004 almeno 1,2 mm * di carattere

XXXX Anno di produzione

Produttore

Termine minimo di conserva

zione

Lotto

Non disperdere il contenitore nell’ambienteDicitura per

riciclaggio imballi o rispetto ambiente

QUANTITÀ Netta (in :Kg o grammi))

Logo biologico a norma (format vari scaricabili da http://ec.europa.eu/agriculture/organic/eu-policy/logo_it

AGRICOLTURA UE Anche se il prodotto è italiano va indicato il regime UE di agricoltura

biologica. Tale indicazione va posta in prossimità del logo e in carattere pari (colore, dimensione,) a quello della

denominazione di vendita

Codice identificativo XXXXXXXOrganismo di controllo XXX autorizzato con DM Mipaaf n. XXX del XX/XX/XX in applicazione del

Reg. CE n. 834/2007Codice indentificativo e organismo di

controllo

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Page 69: nuove regole per l'etichettatura dei prodotti (prof. nava)

• Oltre all’origine floreale o vegetale, si può fare riferimento a regioni, luoghi o territori ben identificati.

• La denominazione obbligatoria “miele” può essere completata da origine quale “miele di fiori”, “miele di nettare”, “miele di melata”.

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Page 70: nuove regole per l'etichettatura dei prodotti (prof. nava)

• La Direttiva 2001/110/CE del Consiglio• il Decreto Legislativo 21 Maggio 2004, n. 179 “Attuazione della direttiva

2001/110/CE concernente la produzione e la commercializzazione del miele” (la nuova Direttiva dispone l’obbligo di menzione del Paese di origine in cui il miele è stato raccolto. Diventa obbligatorio scrivere sulle confezioni “Miele Italiano”).

• Il D.lgs 109/92

Riferimenti normativi

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Page 71: nuove regole per l'etichettatura dei prodotti (prof. nava)

Riferimenti normativi (II)• In base al decreto 5464 del 3 agosto 2011, “norme in materia di leggibilità

delle informazioni inerenti l’origine dei prodotti alimentari”, l’indicazione dell’origine va espressa nel carattere di 1,2 millimetri per il carattere mediano (non la iniziale maiuscola) al fine di renderla ben comprensibile al consumatore finale.* Tuttavia, nel caso di contenitori o imballaggi la cui superficie maggiore risulta minore di 80 cm2, l’altezza minima è pari o superiore a 0,9 mm.

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Page 72: nuove regole per l'etichettatura dei prodotti (prof. nava)

Marmellate, confetture e gelatine

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Page 73: nuove regole per l'etichettatura dei prodotti (prof. nava)

Modalità conservazione

MARMELLATAE, CONFETTURE, GELATINE FORMAT ETICHETTA CORRETTA

CONFETTURA EXTRA DI FRAGOLE e LAMPONI

400 g e

(Nome Azienda)Via XXX , Città XXX (Indirizzo

azienda)

Da consumarsi preferibilmente entro la fine: mese/anno

Conservare in luogo fresco e asciutto, al riparo dalla luce e da fonti di calore

DENOMINAZIONE DI VENDITA

* Un sigillo di garanzia di

integrità della confezione è

necessario per la messa in vendita

Responsabile commerciale e sede di stabilimento

Termine minimo di conservazione

Non disperdere il contenitore nell’ambiente Dicitura per riciclaggio imballi

o rispetto ambiente

QUANTITÀ Netta (in :Kg o grammi))

Ingredienti: Fragole, lamponi zucchero, acqua

Zuccheri totali: 60 g per 100 gFrutta utilizzata: 80 g per 100 g.

Lista ingredienti, comprensiva di tenore di zuccheri e frutta utilizzata

Se il tenore residuo di anidride solforosa e' superiore a 10 milligrammi per chilogrammo, la sua presenza deve essere menzionata nell'elenco degli ingredienti.

Ingredienti: Fragole, lamponi zucchero, acqua

Zuccheri totali: 60 g per 100 gFrutta utilizzata: 80 g per 100 g.

73

L XXXXX (numero di lotto) Lotto

Page 74: nuove regole per l'etichettatura dei prodotti (prof. nava)

DENOMINAZIONE DI VENDITAI prodotti a base di tutti gli altri tipi di frutta (che non siano agrumi), a seconda del tipo dilavorazione e della percentuale di frutta utilizzata su 100 grammi di prodotto finito, si distinguonoin:

• confetturaun preparato a base di almeno il 35 per cento di frutta (che non siano agrumi), al quale vengono aggiunti zuccheri ed, eventualmente, altri additivi.

• confettura extraun preparato a base di almeno il 45 per cento di frutta (che non siano agrumi), al quale vengono aggiunti zuccheri ed, eventualmente, altri additivi.

• gelatinaLa gelatina è un prodotto preparato esclusivamente a base del succo della frutta (senzapolpa e senza buccia). La gelatina contiene almeno il 35 per cento di succo.

• gelatina extraE' un prodotto preparato esclusivamente a base del succo della frutta (senza polpa e senzabuccia). La gelatina extra contiene almeno il 45 per cento di succo.I prodotti che non contengono agrumi ma che hanno una percentuale di frutta inferiore al 35 percento si chiamano anch'essi marmellata: per legge, devono contenere almeno 20 per cento difrutta.

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reto

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DIRETTIVA 2001/113/CE 74

Page 75: nuove regole per l'etichettatura dei prodotti (prof. nava)

• Gli zuccheri che possono essere utilizzati nella fabbricazione sono quelli all’allegato 1 del D. lgs. n. 51. del 20 febbraio 2004

• Va indicata la quantità (grammi) per 100 grammi del prodotto finale (vedi format etichetta sopra). Tale indicazione deve figurare a caratteri chiaramente leggibili nello stesso campo della denominazione di vendita

• Tale dicitura può essere omessa nel caso venga riportata in etichettatura la tabella nutrizionale

• Oltre a questi zuccheri possono essere utilizzati lo sciroppo di fruttosio, zuccheri ottenuti da frutta (come mosto d’uva concentrato e rettificato) e zucchero bruno.

• A differenza delle diverse categorie di saccarosio del D.lgs n. 51/2004, (= “zucchero”) gli altri tipi di zucchero possono essere designati con nome specifico, es “zucchero di mela”, “zucchero di pera”, “zucchero d’uva”, etc

Ingredienti: Fragole, lamponi zucchero, acqua

Zuccheri totali: 60 g per 100 gFrutta utilizzata: 80 g per 100 g.

75

Page 76: nuove regole per l'etichettatura dei prodotti (prof. nava)

• ART. 3 D. Lgs 20 febbraio 2004 n. 50 La denominazione di vendita e' completata dal nome del frutto o dei frutti utilizzati in ordine decrescente rispetto al loro peso.

•Tuttavia nel caso di prodotti ottenuti da tre o piu' frutti, l'indicazione dei frutti puo' essere sostituita dalla dicitura "frutti misti", da un'indicazione simile oppure da quella del numero dei frutti utilizzati.

Casi particolari• Preparati a base di agrumi ma con un contenuto di frutta maggiore del

range 20%-35% previsto per la designazione “marmellata” si chiamano in ogni caso “marmellata” (vedi http://conservedellanonna.it/homemadelike/prodotti/dettaglio.aspx?id=37)

76

Page 77: nuove regole per l'etichettatura dei prodotti (prof. nava)

Riferimenti normativi

• Direttiva 2001/113• D. lgs. n. 51. del 20 febbraio 2004• D. lgs 109/92• D. Lgs 50 del 20 febbraio 2004

77

Page 78: nuove regole per l'etichettatura dei prodotti (prof. nava)

Succhi di frutta

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Page 79: nuove regole per l'etichettatura dei prodotti (prof. nava)

SUCCO DI/NETTARE DI“XXXX”(nome frutta)

OTTENUTO PER SPREMITURA DIRETTA

DENOMINAZIONE DI VENDITA

Indicazione SOLO in caso la frutta provenga da succo concentrato e

poi ridiluito per avere la proporzione originale tra frutta ed

acqua

Oppure “DA CONCENTRATO” (solo se il succo viene da concentrato)

CON AGGIUNTA DI ZUCCHERO

seguita dall'indicazionedel tenore massimo degli zuccheri aggiunti, calcolato in

sostanza secca e espresso in grammi per litro.

Indicazione SOLO in caso siano stati aggiunti zuccheri

Ingredienti: frutta, zucchero, aromi/additivi…..

La lista degli ingredienti non è obbligatoria se il succo è mono -

ingrediente (solo succo). Nel caso invece siano aggiunti zuccheri, o anche aromi o addtivi, e la lista

degli ingredienti risulta obbligatoria

400 ml e QUANTITÀ Netta (in Litri,

decilitri, millilitri)

Conservare in luogo fresco e asciutto, al

riparo dalla luce e da fonti di calore

Non disperdere il contenitore

nell’ambiente

Dicitura per riciclaggio imballi o rispetto

ambiente

Da consumarsi preferibilmente entro la fine: mese/anno (1 anno di conservabilità) Termine minimo di

conservazione

Modalità conservazione

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L XXXXX (numero di lotto)

Lotto

(Nome Azienda)Via XXX , Città XXX (Indirizzo azienda) Responsabile commerciale e

sede di stabilimento

Page 80: nuove regole per l'etichettatura dei prodotti (prof. nava)

“Succo” o “nettare”?• Succo di frutta Designa il prodotto fermentescibile ma non fermentato, ottenuto da

frutta sana e matura, fresca o conservata al freddo, appartenente ad una o più specie e avente il colore, l'aroma e il gusto caratteristici dei succhi di frutta da cui proviene. L'aroma, la polpa e le cellule del succo che sono separati durante la lavorazione possono essere restituiti allo stesso succo.

• Nettare di frutta: Nel caso del nettare di frutta, l'etichettatura indica il contenuto minimo di succo di frutta, di purea di frutta o del miscuglio di tali ingredienti, con la dicitura «frutta … % minimo». Questa dicitura figura nello stesso campo visivo della denominazione di vendita.

• La proporzione minima di frutta nel prodotto finito va dal 25% al 50% a seconda di quanto previsto dalla normativa

• L'aggiunta di zuccheri e/o miele è autorizzata in quantità non superiore al 20 % in peso rispetto al peso totale del prodotto finito.

Oltre il 50% è SEMPRE

succo?

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Page 81: nuove regole per l'etichettatura dei prodotti (prof. nava)

Succhi, divieto di aggiungere zuccheri (nuova norma)

• Secondo la nuova regolamentazione http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0490:FIN:EN:PDF, che riforma la direttiva 112/2001, i succhi di frutta non potranno più contenere zuccheri aggiunti o edulcoranti e l’utilizzo in etichetta della dicitura “senza zuccheri aggiunti” non sarà più consentito, ma per un periodo di tre anni gli operatori potranno utilizzare una dicitura dove viene indicato che da una certa data in poi i succhi di frutta non conterranno più zuccheri aggiunti.

• Gli Stati Membri avranno 18 mesi di tempo per aggiornare la propria normativa nazionale ( si attendono atti di ricezione).

• Per evitare confusione nei consumatori e per tutelare le persone affette da diabete, i nettari contenenti dolcificanti artificiali non potranno utilizzare in etichetta l’indicazione “senza zuccheri aggiunti”. Anche il pomodoro entrerà nella lista dei frutti utilizzabili nella produzione di succhi.

• INFO: www.sicurezzaalimentare.it/nutrizione/Pagine/ApprovatedalParlamentoEuropeonuoveregoleperl’etichettaturadisucchienettaridifrutta.aspx

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Page 82: nuove regole per l'etichettatura dei prodotti (prof. nava)

Nettare, contenuto minimo frutta o purea

Tipo di frutta Quantità minima(per 100 ml)

Ribes (nero, bianco, rosso) 25 ml

Uva spina 30 ml

Prugne 30 ml

Marasche 35 ml

Altre ciliegie 40 ml

Mirtilli 40 ml

Sambuco 50 ml

Lamponi 40 ml

Albicocche 40 ml

Fragole 40 ml

More 40 ml

Mele, pere, pesche, agrumi 50 ml

Limoni e limette 25 ml

Ulteriori dati rinvenibili all’Allegato IV della D

irettiva 2001/112/CE

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Page 83: nuove regole per l'etichettatura dei prodotti (prof. nava)

Miscele

Per i mix, fino a due tipologie diverse di frutta si può indicare nella denominazione di vendita la dicitura “ succo di pere e mele”; a partire dai 3 frutti, non è necessario indicarli nella denominazione di vendita (che può essere “Succo di più specie di frutta”, ma solo nell’elenco degli ingredienti in ordine ponderale decrescente).

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Page 84: nuove regole per l'etichettatura dei prodotti (prof. nava)

“SPREMUTA”

• Al posto di “succo di frutta”, e solo per gli agrumi, si può usare la dicitura “spremuta”, che permette di sottolineare le qualità di freschezza del prodotto ottenuto.

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Page 85: nuove regole per l'etichettatura dei prodotti (prof. nava)

Riferimenti normativi• D.L. 21 maggio 2004, n. 151, concernente i succhi di frutta ed altri

prodotti analoghi destinati all’alimentazione umana (attuazione direttiva europea 2001/112/CE

• D.lgs 109/92• RIFORMA DELLA DIRETTIVA 2001/ 112 CE, adottata dal Consiglio

e da recepire in Italia http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0490:FIN:EN:PDF

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Page 86: nuove regole per l'etichettatura dei prodotti (prof. nava)

Frutta e verdura

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Page 87: nuove regole per l'etichettatura dei prodotti (prof. nava)

DENOMINAZIONE DI VENDITA

(es, Mele, Pere…..)

ITALIA (paese + facoltativo

regione/luogo)Gala, Golden,

Stark …..

Categoria: Extra, 1° categoria, 2° categoria … (obbligatoria SOLO per i 10 prodotti

del reg. 1221/2008, vedi slides successive)Calibro: facoltativo nelo sfuso

PRODOTTO SFUSO (CARTELLO ESPOSITIVO PRESSO LA MERCE)

87

PREZZO/KG

Additivi se presentihttp://www.salute.gov.it/sicurezzaAlimentare/paginaInternaMenuSicurezzaAlimentare.jsp?id=1141&lingua=italiano&menu=sicurezza

Page 88: nuove regole per l'etichettatura dei prodotti (prof. nava)

- Azienda XXXVia XXX , Città XXX (Indirizzo

azienda)

- Ragione Sociale dell’operatore (e del confezionatore se diverso

dall’operatore)

-Denominazione di vendita (“arance”)

- Varietà prodotto (es “navelinas”)

- Origine (paese + facoltativo regione/luogo)

-Peso netto

-Lotto di produzione

-Prezzo (al Kg e per unità di vendita)

-Additivi se presenti

Frutta in confezioni

Categoria: Extra, 1° categoria, 2° categoria … (obbligatoria SOLO per i 10 prodotti del reg. 1221/2008, vedi slides

successive) Calibro: solo per alcune tipologie di frutta

Marchio ufficiale UE

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Page 89: nuove regole per l'etichettatura dei prodotti (prof. nava)

Prodotti in confezioni -IV gamma*-Denominazione di vendita

- Azienda XXXVia XXX , Città XXX (Indirizzo azienda)

- Ragione Sociale dell’operatore (e del confezionatore se diverso dall’operatore)

- Ingredienti (in ordine ponderale decrescente)

--Istruzioni uso e modalità conservazione

-- data di scadenza

-Peso netto

- Lotto di produzione/data di confezionamento

--Origine

-Varietà

--additivi se presenti

(*crudi tagliati, lavati ed imbustati o inseriti in vaschette generalmente già pronti all’uso)

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Page 90: nuove regole per l'etichettatura dei prodotti (prof. nava)

Extra, 1° categoria, 2° categoria …• A seconda del prodotto, è possibile rinvenire chiari criteri per distinguere la

categoria “extra” dalla I° categoria e II° categoria.• Reg. (CE) n. 1580/2007 del 21/12/07 Allegato, come poi modificato dal

successivo Reg. (CE) 1221/2008, che stabilisce disposizioni relative a qualità, presentazione e tolleranze SOLO per a) mele; b) agrumi; c) kiwi; d) lattughe, indivie ricce e scarole; e) pesche e nettarine; f) pere; g) fragole; h) peperoni dolci; i) uve da tavola; j) pomodori.

• Extra: qualità superiore, priva di difetti ad eccezione di lievissime alterazioni superficiali

• Prima categoria: buona qualità, tollerati leggeri difetti di forma, di colorazione, sviluppo dell’epidermide, lievi difetti cicatrizzati

• Seconda categoria: sono tollerati difetti di forma, di sviluppo, di colorazione, della buccia, rugosità della scorza, difetti dell’epidermide, purchè i frutti conservino le caratteristiche essenziali di qualità, conservazione e presentazione.

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Page 91: nuove regole per l'etichettatura dei prodotti (prof. nava)

Riferimenti normativi

• Direttiva materia (Ce 2200/96).• Decreto legislativo n. 306 del 2002• Reg. (CE) n. 1580/2007• Reg. (CE) 1221/2008

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Page 92: nuove regole per l'etichettatura dei prodotti (prof. nava)

Riso, farro, cereali

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Page 93: nuove regole per l'etichettatura dei prodotti (prof. nava)

Denominazione di vendita “riso”+ varietà (“arborio, “roma”,

“carnaroli”…)

Ragione sociale e

stabilimento di produzione

Lotto/data confezionamento

Termine minimo di conservazione

Quantità netta

Etichettatura nutrizionale per

100 grami di prodotto

(carboidrati, zuccheri, grassi,

grassi saturi, proteine, sale,

valore energetico)

Indicazioni di cottura

“FONTE DI FIBRE”se il prodotto contiene almeno 3 g di fibre per 100 g o almeno 1,5 g di fibre per 100 kcal.

“AD ALTO CONTENUTO DIFIBRE”se il prodotto contiene almeno 6 g di fibre per 100 g o almeno 3 g di fibre per100 kcal.

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Page 94: nuove regole per l'etichettatura dei prodotti (prof. nava)

Riferimenti normativi

• D. Lgs 109/92• Reg. CE 1169/2011

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Page 95: nuove regole per l'etichettatura dei prodotti (prof. nava)

Farine

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Page 96: nuove regole per l'etichettatura dei prodotti (prof. nava)

Denominazione di vendita

Ragione sociale e stabilime

nto di produzio

n

Lotto/data confezionamento

Termine minimo di conservazione

Quantità netta

Etichettatura nutrizionale per

100 grami di prodotto

(carboidrati, zuccheri, grassi,

grassi saturi, proteine, sale,

valore energetico)

“FONTE DI FIBRE”se il prodotto contiene almeno 3 g di fibre per 100 g o almeno 1,5 g di fibre per 100 kcal.

“AD ALTO CONTENUTO DIFIBRE”se il prodotto contiene almeno 6 g di fibre per 100 g o almeno 3 g di fibre per100 kcal.

96

Page 97: nuove regole per l'etichettatura dei prodotti (prof. nava)

Riferimenti normativi• Legge 580/67 (denominazione di vendita)• Decreto PdR 502/97• D.m. del 20 dicembre 1994 “Schema di cartello unico degli ingredienti dei

prodotti della gelateria, della pasticceria, della panetteria e della gastronomia venduti sfusi”

• Circolare 168/2003 del Ministero delle Attività Produttive “Etichettatura, presentazione e pubblicità dei prodotti alimentari” fornisce chiarimenti sull’uso del termine “integrale” nell’etichettatura dei prodotti da forno, ottenuti attraverso la miscelazione di farina di grano tenero con crusca e/o cruschello invece che con farina integrale, come definita dal Decreto 187/2001.

• D. PdR 187/01 (caratteristiche delle farine di grano tenero)• Reg. 1924/2006 CE (“fonte di fibra”)• D. lgs 109/92 (elementi generali di etichettatura alimentare)

97

Page 98: nuove regole per l'etichettatura dei prodotti (prof. nava)

Valori nutrizionali corretti da riportare in etichetta

FARINA DI FRUMENTO TIPO OO Per 100 gr

Calorie 340 kcal

Grassi 0,7

Grassi saturi (0,3)

Carboidrati 77,3

Zuccheri 1,7

Proteine 11

sodio 3

Tabelle di composizione degli alimenti- INRAN

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Page 99: nuove regole per l'etichettatura dei prodotti (prof. nava)

Denominazione del prodotto (in Italia) Umidità max Ceneri min Ceneri max Proteine min

Farina di grano tenero tipo 00 14,50% – 0,55% 9,00%

Farina di grano tenero tipo 0 14,50% – 0,65% 11,00%

Farina di grano tenero tipo 1 14,50% – 0,80% 12,00%

Farina di grano tenero tipo 2 14,50% – 0,95% 12,00%

Farina integrale di grano tenero 14,50% 1,30% 1,70% 12,00%

Denominazione di vendita e caratteristiche merceologiche

(ex DPR 9 febbraio 2001, n. 187)

99

Page 100: nuove regole per l'etichettatura dei prodotti (prof. nava)

Prodotti da forno

100

Page 101: nuove regole per l'etichettatura dei prodotti (prof. nava)

Etichettatura nutrizionale per

100 grami di prodotto

(carboidrati, zuccheri, grassi,

grassi saturi, proteine, sale,

valore energetico)

Denominazione di vendita (es“biscotti alle mandorle”: in tal caso, indicare nello stesso campo la % del

prodotto caratterizzante )

Ragione sociale e

stabilimento di produzione

Lotto/data confezionamento

Termine minimo di conservazione

Quantità netta

“FONTE DI FIBRE”se il prodotto contiene almeno 3 g di fibre per 100 g o almeno 1,5 g di fibre per 100 kcal.

“AD ALTO CONTENUTO DIFIBRE”se il prodotto contiene almeno 6 g di fibre per 100 g o almeno 3 g di fibre per100 kcal.

ingredienti

Modalità di conservazione 101

Page 102: nuove regole per l'etichettatura dei prodotti (prof. nava)

Indicazione ingredienti

102

Nei prodotti da forno (es. biscotti) come in genere negli alimenti composti da più di un ingrediente, questi vanno indicati:

-In ordine ponderale decrescente (dall’ingrediente contenuto in maggiori quantità a quello contenuto in minori quantità)

- per l’ingrediente caratterizzante e che compare nella denominazione di vendita (es, “biscotti al farro”), oppure messo in evidenza (in una immagine del prodotto, con simbolo etc) va indicata la percentuale presente sul prodotto finito. La percentuale così intesa va indicata alternativamente o nella lista degli ingredienti oppure direttamente in prossimità della denominazione di vendita

-“farina di….” (specificando il tipo di farina, es, “ di farro”, di “grano tenero”, ) legge 4 luglio 1967, n. 580. (art. 6)

Page 103: nuove regole per l'etichettatura dei prodotti (prof. nava)

103

Indicazione ingredienti composti

Es: confettura come ripieno nei dolci, crema pasticciera nelle torte, etc

Nella lista degli ingredienti, vanno indicati gli ingredienti normalmente in ordineponderale decrescente.

Una volta arrivati all’ingrediente composto, si apre parentesi () e si indicano, sempre inordine ponderale decrescente, i sotto-ingredienti .

ES, Torta alla pesca.Ingredienti: Farina di frumento, latte, confettura di pesca (pesca 15%, zucchero,sciroppo di glucosio, fruttosio)

Page 104: nuove regole per l'etichettatura dei prodotti (prof. nava)

Aromi

104

-GLI AROMI vanno indicati

-- in forma generale (aromi naturali/ aromi)(Laddove “aromi” # “aromi naturali” ed implicano sostanze non presenti in natura che mimano un sentore invece presente in natura)

-In forma specifica (es, “vanillina”)

-come estratto “estratto di menta”

Page 105: nuove regole per l'etichettatura dei prodotti (prof. nava)

Additivi

105

-GLI ADDITIVI comprendono:

-Coloranti-Edulcoranti -Conservanti

Possono essere indicati:

-con il nome della categoria di appartenenza generale (es, “Conservante …”)

- seguito dal nome specifico (“ carbonato di sodio”) oppure dal numero CE (“E500”)

Page 106: nuove regole per l'etichettatura dei prodotti (prof. nava)

Riferimenti normativi• D.m. del 20 dicembre 1994 “Schema di cartello unico degli ingredienti dei

prodotti della gelateria, della pasticceria, della panetteria e della gastronomia venduti sfusi”

• Circolare 168/2003 del Ministero delle Attività Produttive “Etichettatura, presentazione e pubblicità dei prodotti alimentari” fornisce chiarimenti sull’uso del termine “integrale” nell’etichettatura dei prodotti da forno, ottenuti attraverso la miscelazione di farina di grano tenero con crusca e/o cruschello invece che con farina integrale, come definita dal Decreto 187/2001.

• D. PdR 187/01 (caratteristiche delle farine di grano tenero)• Reg. 1924/2006 CE (“fonte di fibra”)• D. lgs 109/92 (elementi generali di etichettatura alimentare)• Circolare 165 del 2000 del Ministero delle attività produttive, che stabilisce che il

quid caratterizzante la denominazione di vendita venga indicato chiaramente (in %)

• Decreto 209 del 1996 concernente la disciplina degli additivi alimentari• D.lgs 26 febbraio 2001 Ministero Salute (modalità indicazione additivi)

106

Page 107: nuove regole per l'etichettatura dei prodotti (prof. nava)

Vino

107

Page 108: nuove regole per l'etichettatura dei prodotti (prof. nava)

(8. tenorezuccherino soloper spumanti)

2. Tenore di alcol in volume %

3. Origine e provenienza

4. Nome o marchiocon inidirizzodell’imbottigliatore

5. Indicazione su allergeni(solfiti)

1. Nome del vino con espressione “Denominazione di Origine Controllata” (DOC) o “Denominazione di OrigineControllata e Garantita “ (DOCG), oppure Denominazione di Origine Protetta (DOP) o Indicazione GeograficaProtetta (IGP)

6. Lotto

7. Quantità netta

INFORMAZIONI OBBLIGATORIE (VINI DOC-DOCG-DOP-IGP)

108

9. AnnataObbligatoria per DOC e DOCGFacoltativa per IGT

10. D

enom

inaz

ione

com

mer

cial

e

Page 109: nuove regole per l'etichettatura dei prodotti (prof. nava)

Origine: i vini con denominazione• DAL 2009 I VINI con legame territoriale (a denominazione di origine)

possono essere alternativamente menzionati sia come DOP- IGP che secondo la modalità attuale DOC/DOCG- IGT

Origine e provenienza: l’indicazione dell’origine è obbligatoria per tutte le tipologie di vino e deve essere riportata in etichetta utilizzando le diverse modalità contemplate dal Reg. Ce 607/09 a seconda che si tratti di vino con o senza denominazione di origine/indicazione geografica.

109

Page 110: nuove regole per l'etichettatura dei prodotti (prof. nava)

Origine: I vini senza denominazione I vini senza denominazione di origine devono adottare una delle seguenti modalità:• - “Vino di …” o “Prodotto in …” o “Prodotto di …” in caso di vino ottenuto da uve

vendemmiate e vinificate in uno stesso Paese Membro/Stato terzo• - “Vino della Comunità europea” o “Miscela di vini di diversi Paesi della Comunità Europea” in

caso di vini originari di diversi Stati Membri;• “Miscela di vini di diversi Paesi non appartenenti alla Comunità Europea” o “Miscela di vini di

…” in caso di vini originari da uno o più Paesi Terzi;• “Vino ottenuto in … da uve vendemmiate in …” completato dal nome dello Stato Membro

/Paese Terzo in caso di luogo di provenienza delle uve diverso da quello della vendemmia.

• I vini DOP/IGP devono riportare “Vino di …” o “Prodotto in …” o “Prodotto di …” indicando il nome dello Stato Membro/Paese Terzo nel cui territorio sono state vendemmiate e vinificate le uve.

• I vini spumanti senza denominazione di origine devono riportare l’indicazione “Vino di …” o “Prodotto in …” o “Prodotto di …” … seguite dal nome del Stato Membro/Paese Terzo dove sono state vendemmiate e

vinificate le uve e aggiungendo anche il nome dello SM dove è avvenuta la II° fermentazione.

110

Page 111: nuove regole per l'etichettatura dei prodotti (prof. nava)

ALTRE INFORMAZIONI FACOLTATIVE (VINI DOC-DOCG-DOP-IGT/ IGP)

111

Page 112: nuove regole per l'etichettatura dei prodotti (prof. nava)

INFORMAZIONI OBBLIGATORIE VINI COMUNI (SENZA DENOMINAZIONE DI ORIGINE)

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Page 113: nuove regole per l'etichettatura dei prodotti (prof. nava)

INFORMAZIONI FACOLTATIVE VINO COMUNE (SENZA DENOMINAZIONE DI ORIGINE)

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Page 114: nuove regole per l'etichettatura dei prodotti (prof. nava)

“integralmente prodotto da …”

• il testo del Decreto Ministeriale del 23 dicembre 2009 che,raccoglie le istanze della nuova OCM, ha modificato le dicituresulle etichette.

• Ora è possibile indicare in etichetta la dicitura: “integralmenteprodotto e imbottigliato da…” la qual cosa consente a queivignaioli che SI LIMITANO alla vinificazione delle uveAUTOPRODOTTE, di valorizzare al meglio il proprio vino.

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Page 115: nuove regole per l'etichettatura dei prodotti (prof. nava)

Riferimenti normativi e allegati• Reg. CE 607/2009• Reg. CE 606/2009• Reg. 436/2009• Reg. CE 479/2008 (OCM vino)• Reg. Ce 555/2008• Reg. 510/2006 (Vini a denominazione di origine)• DM 6 agosto 2009• DM 31 luglio 2009• Circolare Mipaaf 30 luglio 2009

115

Page 117: nuove regole per l'etichettatura dei prodotti (prof. nava)

Passata di pomodoro

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Page 118: nuove regole per l'etichettatura dei prodotti (prof. nava)

Passata di pomodoro

Denominazione di vendita: “PASSATA DI POMODORO” può

essere usata solo per pomodoro fresco spremuto

Nome commerciale -marchio di fantasia

Ingredienti (solitamente, pomodori, sale)

Lavorazione

Sede produttore (nome produttore via, Comune-Provincia

Passata di pomodoro

“I LEONI”

Prodotta con pomodoro fresco

Ingredienti: pomodori, sale

Prodotto e confezionato da:

Azienda agricola Carpivia Polesine 3- Noceto-

PR

Data di scadenza: mm/aa

LXXXXX

600 g e

DECRETO 17/2/2006, "Passata di pomodoro. Origine del pomodoro fresco" (G.U. n. 57 del 9/3/2006)

Va sempre indicata la zona di produzione del pomodoro (almeno con Regione/Stato).

Quando non coincida con la zona di confezionamento e con il confezionatore, anche questi va indicato in etichetta per esteso (Nome azienda, Comune, Provincia)

Non vanno indicati riferimenti REA come codici 118

Lotto/data di confezionamento

Data di scadenza

Peso Netto

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Origine in etichetta• In base al decreto 5464 del 3 agosto 2011,“norme in materia di leggibilità

delle informazioni inerenti l’origine dei prodotti alimentari”, art. 6.

L’indicazione della zona di coltivazione del pomodoro fresco, è stampata con caratteritipografici la cui parte mediana - pari all’altezza della minuscola “x”, è pari o superiore a1,2 mm ed è apposta in etichetta nello stesso campo visivo ed in prossimità delladenominazione di vendita.

Nel caso di imballaggi o contenitori la cui superficie maggiore misura meno di 80 cmq,l’altezza minima della x è pari o superiore a 0,9 mm

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Page 120: nuove regole per l'etichettatura dei prodotti (prof. nava)

Riferimenti normativi• Decreto legge 3 agosto 2004, n.204 recante norme sull’etichettatura di

alcuni prodotti agroalimentari tra i quali la passata di pomodoro.Il decreto riserva la denominazione “passata di pomodoro” al succo di pomodoro ottenuto per spremitura diretta del pomodoro fresco, sano e maturo

• Il Decreto del Ministero delle Attività Produttive, 23 settembre 2005, pubblicato sulla G.U. del 5 ottobre 2005, n. 232, in concerto con i Ministeri delle politiche agricole e forestali e del Ministero della salute e del Ministero delle politiche comunitarie, stabilisce con chiarezza la definizione di “passata“.

• Decreto legislativo del 27 gennaio 1992 n.109 modificato dal decreto legislativo 23 giugno 2003, n. 181, concernente l’etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari.

• Decreto 5464 del 3 agosto 2011 in materia di leggibilità delle etichette

120

Page 121: nuove regole per l'etichettatura dei prodotti (prof. nava)

Prodotti di origine animale

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Page 122: nuove regole per l'etichettatura dei prodotti (prof. nava)

BOLLINO SANITARIO/MARCHIO DI IDENTIFICAZIONE

Gli operatori del settore alimentare possono immettere sul mercato solo prodotti di origine animale contrassegnati da un bollo sanitario apposto ai sensi del Reg. CE 854/2004; o qualora tale regolamento non preveda l’applicazione di un bollo sanitario, da un marchio di identificazione apposto ai sensi dell’allegato II, sezione I, del regolamento 853/2004.

*Il bollo sanitario è richiesto per le carni fresche * il marchio di identificazione sanitario è previsto per i prodotti a base di carne, latte e derivati, prodotti della pesca, uova e miele.

BOLLINO SANITARIO

SULLA CARCASSA ANIMALE, E NECESSARIO PER LA

COMMERCIALIZZAZIONE DELLE CARNI FRESCHE

MARCHIO IDENTIFICATIVO SULLA ETICHETTATURA O SUL

PRODOTTO, SULL’INVOLUCRO O SULL’IMBALLAGGIO, PUÒ

EVENTUALMENTEESSERE RAPPRESENTATO DA UNA TARGHETTA FISSA DI MATERIALE

RESISTENTE 122

Page 123: nuove regole per l'etichettatura dei prodotti (prof. nava)

Quando i prodotti di origine animale sono posti in un imballaggiodestinato al consumatore finale è sufficiente che il marchio siaapposto soltanto sulla superficie esterna di detto imballaggio.Esempio: SALAMI

MARCHIO IDENTIFICATIVO: Reg .CE 853/2004, allegato II, sezione I, parte C

Etichetta o imballaggio si equivalgono

123

Page 124: nuove regole per l'etichettatura dei prodotti (prof. nava)

Bollo sanitarioIl bollo sanitario è di forma ovale delle dimensioni di 6,5 cm di larghezza per 4,5 cm di altezza e riporta, in caratteri perfettamente leggibili:-il nome del Paese in cui lo stabilimento è situato (può essere scritto per intero in lettere maiuscole o indicato con un codice a due lettere in conformità della pertinente norma ISO);- il numero di riconoscimento del macello e, se apposto in un macello all’interno della Comunità, l’abbreviazione CE, EC, EF, EG, EK, EY, ES, EÜ, EK, EB o WE.

- L’altezza delle lettere e delle cifre deve essere rispettivamente di almeno 0,8 cm e 1 cm.Nel caso di agnelli, capretti e porcellini le dimensioni ed i caratteri del bollo sanitariopossono essere ridotti in proporzione alla taglia delle carcasse.

La bollatura sanitaria e i relativi bolli sono gestiti direttamente dal veterinario ufficiale.Egli, in particolare, assicura che il bollo sia apposto soltanto se le carni dell’animale,ispezionato ante e post mortem, sono risultate idonee al consumo umano.

*Deve accertare inoltre che la bollatura sia effettuata sulla superficie esterna dellacarcassa in modo tale che, una volta sezionata, il bollo sanitario sia presente in ognisingola parte ottenuta. 124

Page 125: nuove regole per l'etichettatura dei prodotti (prof. nava)

Marchio di identificazioneIl marchio di identificazione deve avere forma ovale, deve essere leggibile ed

indelebile e i suoi caratteri facilmente decifrabili. Esso deve riportare: 1. il nome del Paese in cui è situato lo stabilimento (indicato per esteso o

mediante un codice a due lettere conforme alla norma ISO pertinente);2. il numero di riconoscimento dello stabilimento; 3. l’abbreviazione CE, EC,EF, EG, EK, EY, ES, EÜ, EK, EB o WE se applicato in

uno stabilimento situato in uno dei Paesi membri. Tali abbreviazioni non devono rientrare nei marchi apposti su prodotti importati nella Comunità da imprese situate all’esterno della stessa.

NOTA BENE: Nel caso in cui venga rimosso l’imballo e/o il confezionamento oppure il prodotto sia nuovamente elaborato in altro stabilimento, dovrà essere apposto un nuovo marchio con il numero di riconoscimento dello stabilimento in cui sono avvenute le ultime operazioni. Gli operatori del settore dei prodotti di origine animale dovranno disporre di sistemi e di procedure atti a consentire l’identificazione dei fornitori che hanno messo a loro disposizione le materie prime e i semilavorati e dei clienti ai quali hanno consegnato il prodotto finito.

125

Page 126: nuove regole per l'etichettatura dei prodotti (prof. nava)

Esempio di Marchio di identificazione

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Page 127: nuove regole per l'etichettatura dei prodotti (prof. nava)

Qual è la procedura per poter operare con il bollo sanitario/marchio di identicazione?

- Per poter apporre questo marchio/bollo sui prodotti di origine animale, occorre che gli stabilimenti di preparazione/produzione, localizzati in Ue, abbiano i requisiti richiesti dal Regolamento CE n. 852/04 e dal Regolamento CE n. 853/04 (allegati II e III).

- Tali strutture devono essere, inoltre, registrate o, qualora fosse richiesto, riconosciute dall’autorità competente come previsto dall’art. 4 del Regolamento CE n. 853/04.In merito occorre contattare i servizi veterinari dell'ASL (Azienda Sanitaria Locale) competente per la zona dove ha sede lo stabilimento di produzione.

- A sua volta i servizi veterinari provvederanno ad inviare la pratica agli uffici della Regione competenti, che forniranno l'autorizzazione finale, previo consenso del Ministero della Sanità.

Attualmente è presente elenco dei marchi http://www.salute.gov.it/sicurezzaAlimentare/trasferimento_PROD.jsp

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Page 128: nuove regole per l'etichettatura dei prodotti (prof. nava)

Uova

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Page 129: nuove regole per l'etichettatura dei prodotti (prof. nava)

Aspetti di vendita direttaÈ consentita la vendita di uova sfuse, direttamente dal produttore al

consumatore finale nel luogo di produzione, cioè nell’allevamento onelle immediate pertinenze; nella “regione di produzione”, ossia in unterritorio compreso nel raggio massimo di 10 chilometri dal luogo diproduzione; in un mercato pubblico locale o nella vendita porta aporta.

Le uova devono essere marchiate con il codice del produttore, adeccezione di quelle provenienti da produttori aventi fino a 50 gallineovaiole e a condizione che il nome e l’indirizzo del produttore sianoindicati nel punto di vendita o comunicati all’acquirente nel caso divendita porta a porta

!!!!!!!!!!!

129

Page 130: nuove regole per l'etichettatura dei prodotti (prof. nava)

Gli Stati membri possono esonerare dagli obblighi della presente partedel presente allegato, fatto salvo il punto III, paragrafo 3, in caso in cui le uova sianovendute direttamente dal produttore al consumatore finale:a) nel luogo di produzione;b) in un mercato pubblico locale o nella vendita porta a porta nellaregione di produzione dello Stato membro di cui trattasi.

Nel caso in cui tali esenzioni siano accordate, ciascun produttore puòdecidere se applicarle o meno. Qualora siano applicate, non possonoessere effettuate classificazioni in base alla qualità e al peso.

Gli Stati membri possono stabilire, conformemente al diritto nazionale,la definizione dei termini «mercato pubblico locale», «venditaporta a porta» e «regione di produzione»

REG. CE 1234/2007 Allegato XIV, “A”

130

Page 131: nuove regole per l'etichettatura dei prodotti (prof. nava)

INDICAZIONI SULLA CONFEZIONE ESTERNA (O SUL LATO O NELLA PARTE SUPERIORE)

DENOMINAZIONE DI VENDITA

cat”A”

Allevamento a terra

QUALITA’ (A= UOVA FRESCHE DA CONSUMO)

E MODALITA’ ALLEVAMETO

XL

CATEGORIA (PESO)XL = GRANDISSIME : > 73 G

L= 63-73 gM= 53 -63 g

S= < 53 g

NUMERO CENTRO IMBALLAGGIO (O

NUMERO MIPAAF) RILASCIATO DA ASL COMPETENTE SUL

TERRITORIO (modulo entro il D.M.

11-12-2009) Data di

scadenza (MAX 28 GG

DA DEPOSIZIONE)

Produttore

Dicitura per riciclaggio imballi o rispetto ambiente

SUGLI IMBALLAGGI PUÒ ESSERE APPOSTA LA DICITURA «EXTRA» O «EXTRA FRESCHE», A CONDIZIONE CHE SULL’IMBALLAGGIO STESSO VENGA ANCHE INDICATA IN MANIERA VISIBILE:- LA DATA DI DEPOSIZIONE- IL TERMINE DI NOVE GIORNI DALLA PREDETTA DATA DI DEPOSIZIONE

Bollo CE sanitario per alimenti di origine animale

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Page 132: nuove regole per l'etichettatura dei prodotti (prof. nava)

3 IT 001 PR 036

MODALITA’ DIALLEVAMENTO

0= BIOLOGICO1= ALL’APERTO

2= A TERRA3= GABBIA o

BATTERIA

NAZIONE DIPRODUZIONE

CODICE ISTAT COMUNE DI PRODUZIONE

http://www.istat.it/it/archivio/6789

PROVINCIA DI PRODUZIONE

CODICE DI ALLEVAMENTO (ASSEGNATO

DALL’ASL)Giorno/mese

Termine Minimo di conservazione (28 gg dalla deposizione)o in alternativa anche solo Data di deposizione.

Le uova devono essere ritirate dal commercio il 7° giorno precedente il TMC 132

Page 133: nuove regole per l'etichettatura dei prodotti (prof. nava)

Indicazioni obbligatorie

• Categoria A (denominate Uova Fresche, indirizzate alconsumatore finale)

• Codice imballaggio Mipaaf: rilasciato dietro appositadomanda alle autorità sanitarie regionali competenti. Ogniregione ha una propria modulistica che l’azienda deverichiedere e compilare

• ll codice distintivo dell’allevamento viene rilasciato dalservizio veterinario dell’ASL competente per territorio che hafunzione di autorità sanitaria di controllo

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Page 134: nuove regole per l'etichettatura dei prodotti (prof. nava)

Indicazioni volontarie• “Extra” o “Extra fresche”: deposte al massimo da 9 giorni.Cosa accade alle uova di categoria “A”“extra”o “extra fresche” a partire dal

10 ° giorno?Se le uova non sono vendute, in tutto o in parte, al consumatore finale o

all’utilizzatore, vengono declassate, cioè tornano ad essere uova dicategoria “A”.

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Page 135: nuove regole per l'etichettatura dei prodotti (prof. nava)

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI - CIRCOLARE 19 Gennaio 2004, n. 1: Regolamento (CEE) n. 1907/90 del Consiglio, del 26 giugno 1990, sulla commercializzazione delle uova e del regolamento (CE) n.

2295/2003 della Commissione, di applicazione. (GU n. 41 del 19-2-2004 )

• Tutti i produttori di uova (allevatori) devono presentare domanda per il rilasciodel codice distintivo alla ASL di competenza (servizio veterinario), secondo quantoprevisto dal decreto legislativo 29 luglio 2003, n. 267. Per consentireall'amministrazione di adempiere agli obblighi che derivano dalla specificanormativa comunitaria, i produttori sono iscritti in un elenco nazionale tenuto dalMinistero delle politiche agricole e forestali (MiPAF) a seguito di comunicazioneper via telematica, da parte del Ministero della salute o, in casi particolari, dalleASL, del codice attribuito. Il Ministero della salute comunichera' tempestivamenteal MiPAF ogni variazione, aggiunta o cancellazione dei codici suddetti.

135

Page 136: nuove regole per l'etichettatura dei prodotti (prof. nava)

Codice identificativo• Da non confondere con il numero Centro Imballaggio Mipaaf (sulla

confezione) il codice distintivo del produttore, va sul singolo uovo(“stampigliatura”) ed è rilasciato dalla ASL competente per territorio,anche se si tratta di prodotti venduti direttamente dal produttore alconsumatore finale;

• l’unica eccezione a questa regola è costituita dall’ipotesi di allevamenti conmeno di 50 galline: in tal caso il produttore può omettere l’apposizione diun proprio codice identificativo.

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Page 137: nuove regole per l'etichettatura dei prodotti (prof. nava)

Normativa vigente

• D.M. 11.12.2009 DECRETO 11 dicembre 2009 MIPAAF. Modalità applicazione

Modalità per l’applicazione di disposizioni comunitarie in materia di commercializzazionedelle uova, ai sensi dei regolamenti (CE) n. 1234/2007, del Consiglio e n. 589/2008, dellaCommissione e del decreto legislativo 29 luglio 2003, n. 267.

• Reg. CE 598/2008

• Reg CE 589/2008

• DGR 738/2008

• Legge comunitaria 34/2008

• Reg. CE 1243/2007

Richiesta autorizzazione alla classificazione ed imballaggio delle uovahttp://agricoltura.regione.campania.it/uova/uova-index.html (modulo scaricabile)

137

Page 138: nuove regole per l'etichettatura dei prodotti (prof. nava)

Latte

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Page 139: nuove regole per l'etichettatura dei prodotti (prof. nava)

Denominazione di vendita

va indicato: la materia grassa, ovvero intero, scremato, parzialmente scremato;

Va indicato il trattamento termico subito (PASTORIZZATO)

Va Indicato se risponde ai criteri per “ALTA QUALITA’”

1 l

Prodotto o confezionato da Clarabella srl, Via XXXX

Topolinia

( “da consumarsi entro XX/XX/XXXX per latte

fresco)

Confezionato il XX/XX/XXXX

Termine minimo di conservazione (in caso di latte a lunga conservazione “da

consumarsi preferibilmente entro XX/XX/XXXX)

Latte proveniente da allevamenti italiani

Origine- zona di mungitura

Latte intero pastorizzato di alta

qualità Sede produttore/confezionatore (nome produttore via, città)

Bollo CE sanitario per alimenti di origine animale

139

Quantità netta

Data di scadenza (sostitutiva del

Lotto)

Page 140: nuove regole per l'etichettatura dei prodotti (prof. nava)

Latte fresco pastorizzato di alta qualità

• Il latte crudo, per poter essere utilizzato per la produzione di «latte fresco pastorizzato di alta qualità», deve rispondere almeno ai seguenti requisiti oltre a quelli prescritti per il latte crudo destinato alla produzione di latte alimentare trattato termicamente:

a) requisiti di composizione;tenore di materia grassa: non inferiore al 3,50%;tenore di materia proteica: non inferiore a 32 g/litro;b) requisiti igienico-sanitari:tenore in germi a +30 °C (per ml): non superiore a 100.000 [1];tenore in cellule somatiche (per ml): non superiore a 300.000 [2];contenuto in acido lattico: non superiore a 30 p.p.m.

(D.M. 9 maggio 1991 n. 185)

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Page 141: nuove regole per l'etichettatura dei prodotti (prof. nava)

Latte fresco pastorizzatoArt. 4 legge 169/1989, relativa alla Disciplina del trattamento e della commercializzazione del

latte alimentare vaccino

Latte fresco pastorizzato1. Viene definito “latte fresco pastorizzato” il latte che perviene crudo allo stabilimento diconfezionamento e che, ivi sottoposto a un solo trattamento termico entro 48 ore dallamungitura, presenti al consumo:a) prova della fosfatasi alcalina negativa;b) un contenuto in sieroproteine solubili non denaturate non inferiore al 14 per centodelle proteine totali;c) prova della perossidasi positiva.

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Page 142: nuove regole per l'etichettatura dei prodotti (prof. nava)

Latte fresco(EX ARTICOLO 5 DECRETO MINISTERIALE NUMERO 5464 DEL 3 AGOSTO 2011)

L’INDICAZIONE GEOGRAFICA RELATIVA ALLA ZONA DI MUNGITURA E ALLA PROVENIENZA DEL LATTE SONO STAMPATE CON CARATTERI TIPOGRAFICI LA CUI PARTE MEDIANA/ALTEZZA DELLA MINUSCOLA “X” E’ PARI O SUPERIORE A 1,2 mm E SONO APPOSTE IN ETICHETTA NELLO STESSO CAMPO VISIVO ED IN PROSSIMITA’ DELLA DENOMINAZIONE DI VENDITA.

NEL CASO DI IMBALLAGGI O CONTENITORI LA CUI SUPERFICIE MAGGIORE RISULTAMENO DI 80 CM2, L’ALTEZZA MINIMA DELLA “X” E’ PARI O SUPERIORE A 0,9 mm.

142

Page 143: nuove regole per l'etichettatura dei prodotti (prof. nava)

Informazioni suzona mungitura-provenienza

143

Page 144: nuove regole per l'etichettatura dei prodotti (prof. nava)

Quantità netta in Litri

Data di confezionamento

(gg/mm/aa)

Data di scadenza (da consumarsi entro

gg/mm/aa)

Ragione sociale e sede (anche nell’insegna)

Data di mungitura

Data di scadenza del latte posto in vendita

(gg/mm/ aa)

Istruzioni conservazione domestica: tra 0 °e 4°C

Denominazione vendita(Latte crudo)

Latte crudoIndicazioni sul DISTRIBUTORE/BOTTIGLIA

Data di fornitura all’erogatore

Informazioni al consumatore per mezzo delle apposite diciture:

“LATTE CRUDO NON PASTORIZZATO. DA CONSUMARSI

SOLO DOPO BOLLITURA”(tale dicitura deve essere ben visibile, con caratteri di colore

rosso e di almeno 4 centimetri )Nel caso l’erogatore disponga di sistema di imbottigliamento o il

latte sia confezionato dal distributore, le bottiglie dovranno

riportare in etichetta anche le seguenti diciture:

AL DISTRIBUTORE SULLA BOTTIGLIA

144

Fermi restando gli obblighi disposti circa i requisiti sanitari e relativi adempimenti,

che non sono trattati in questa sede

Page 145: nuove regole per l'etichettatura dei prodotti (prof. nava)

Riferimenti normativi (I)• Legge 204/2004 – DPR 54 del 1997- D.M. 9 maggio 1991 n. 185- Reg Ce 2597 del 1997

• D.M. 3 agosto 2011 n.5464, Norme in materia di leggibilità inerenti l’origine dei prodotti alimentari

• Ordinanza del Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali 10/12/2008 (Misure urgenti in materia di produzione, commercializzazione e vendita diretta di latte crudo per l’alimentazione umana);

• Reg. 1234/2007 (norme di commercializzazione e definizione del prodotto “latte”)

• d.lgs. 06/11/2007 n. 193 (Attuazione della direttiva 2004/41/Ce relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei Regolamenti comunitari nel medesimo settore);

• d.m. 14/01/2005 (Linee guida per la stesura del manuale aziendale per la rintracciabilità del latte);

• d.m. 27/05/2004 (Rintracciabilità e scadenza del latte fresco);

• d.m. 24/07/2003 (Determinazione della scadenza del latte fresco pastorizzato e del latte fresco pastorizzato di alta qualità);

• d.m. 24/07/2003 (Disciplina del sistema di rintracciabilità del latte al fine di assicurare la più ampia tutela degli interessi del consumatore);

145

Page 146: nuove regole per l'etichettatura dei prodotti (prof. nava)

Riferimenti normativi (II)• DECRETO 20 agosto 2002 (Ministero attività produttive)

Rettifica al decreto ministeriale 27 giugno 2002 relativo alla etichettatura del latte fresco, e differimento del termine relativo all'esaurimento delle scorte di etichette ed imballaggi a seguito delle documentate richieste dei produttori.

• Circolare Ministero Attività Produttive n. 167 2 agosto 2001 Etichettatura e presentazione dei prodotti alimentari

• d.m. 27/06/2002 (Etichettatura del latte fresco);

• d.m. 17/06/2002 (Trattamento di microfiltrazione nel processo di produzione del latte alimentare);

• d.P.R. 14/01/1997 n. 54 (Regolamento recante attuazione delle direttive 92/46 e 92/47/Cee in materia di produzione e immissione sul mercato di latte e di prodotti a base di latte);

• D. lgs 109/92

• d.m. 09/05/1991 n. 185 (Regolamento concernente le condizioni di produzione zootecnica, i requisiti di composizione ed igienico-sanitari del latte crudo destinato alla utilizzazione per la produzione di “latte fresco pastorizzato di alta qualità”);

• l.169/89 (Disciplina del trattamento e della commercializzazione del latte alimentare vaccino), e circolari Ministero Sanità 3 dic 1991 n. 24 e 9 mar 1991 n. 6 relative a commercializzazione latte alimentare in riferimento alla legge 169 146

Page 147: nuove regole per l'etichettatura dei prodotti (prof. nava)

Latticini

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Page 148: nuove regole per l'etichettatura dei prodotti (prof. nava)

Yogurt

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Page 149: nuove regole per l'etichettatura dei prodotti (prof. nava)

-Per legge si definisce YOGURT quell'alimento che contiene i fermenti: Streptococcus thermophilus e di Lactobacillus bulgaricus.

- Lo yogurt può essere ottenuto dal latte di qualsiasi animale, che si tratti di vacca, pecora, capra o cammella; naturalmente questo influisce sui grassi e i contenuti nutrizionali.

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Page 150: nuove regole per l'etichettatura dei prodotti (prof. nava)

Denominazione di vendita

Data di scadenza“da consumarsi entro

XX/XX/XXXX)

Ingredienti

Ragione sociale azienda e stabilimento di produzione

Yogurt alla fragola

“Il Latticello”

Azienda agricola XXX, Via dei lattai 11- Parma (PR)

Da consumarsi entro 12/12/2011

Ingredienti: Yogurt intero (latte intero, Spretpococcus

termophilus, Lactobacillusbulgaricus, fragole 10%,

zucchero)

Conservare in frigorifero a +0-+4 C°Non disperdere il contenitore nell’ambiente

Nome di fantasia

Condizioni di conservazione

Non disperdere il contenitore nell’ambiente

Quantità nominale (L/cl/ml)

125 g

Bollo CE sanitario per alimenti di origine animale

150

Lotto (numero)

Page 151: nuove regole per l'etichettatura dei prodotti (prof. nava)

Caratteristiche

• Le caratteristiche e le proprietà dello yogurt sono legate alla presenza, fino all’atto del consumo, dei suddetti microrganismi vivi e vitali nella quantità totale non inferiore a 10 milioni per grammo di prodotto. Ciascuna delle due specie deve essere presente in quantità non inferiore a 1 milione per grammo.

• La quantità di alimenti aggiunti allo yogurt (es, frutta) non deve essere superiore al 30% del prodotto finito e non deve modificare le caratteristiche della parte yogurt

• In base al tenore di materia grassa gli yogurt si differenziano in:• Magri (< 1%)• Parzialmente scremati (1,5%/2%)• Interi (> 3%)

Lo yogurt con aggiunta di altri ingredienti alimentari deve riportare le seguenti indicazioni: “yogurt con...” o “yogurt al...” – contenuta in pezzi o purea;.

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Page 152: nuove regole per l'etichettatura dei prodotti (prof. nava)

Altri micro-organismi

• Nel caso in cui la fermentazione del latte non sia operata dai microrganismi specifici dello yogurt ma da altri microrganismi, anche in associazione con questi, il prodotto assume la generica denominazione di

"latte fermentato".

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Page 153: nuove regole per l'etichettatura dei prodotti (prof. nava)

Riferimenti normativi• Circolare 4 gennaio 1972, n. 2. Produzione e commercio dello yogurt• Circolare n. 40 del 12 marzo 1974• Legge 11 aprile 1974, n. 138 relativa al divieto di ricostituzione del latte in polvere

per l’alimentazione umana (resta proibito produrre yogurt da latte in polvere)• Modifiche ed integrazioni portate dalla circolare del Ministero della sanità 3

febbraio 1986, n. 9

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Page 154: nuove regole per l'etichettatura dei prodotti (prof. nava)

Burro

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Page 155: nuove regole per l'etichettatura dei prodotti (prof. nava)

Denominazione di vendita“burro tradizionale” può essere usata in certi casi*

Termine minimo di conservazione

“da consumarsi preferibilmente

entro XX/XX/XXXX)

Ragione sociale

azienda e stabilimento

di produzione

Eventuale nome di fantasia

Quantità netta

Il sale (se aggiunto)

Bollo CE sanitario per alimenti di origine animale

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N° Lotto

Page 156: nuove regole per l'etichettatura dei prodotti (prof. nava)

Bollo CE sanitario per alimenti di origine animale

Quantità netta

Data di scadenza

Denominazione di vendita“burro tradizionale” può essere usata in certi casi *

Modalità di conservazione

Quantità netta

Il sale (se aggiunto)

Le condizioni di conservazione

Ragione sociale

azienda e stabilimento

di produzione

156

N° Lotto

Page 157: nuove regole per l'etichettatura dei prodotti (prof. nava)

• E’ denominato BURRO il prodotto che ha un tenore minimo di grassi lattieritra l’82% e il 90%, tenori massimi di acqua del 16% e di estratto secco nongrasso lattiero del 2% (reg. CE 2991/1994)• * La denominazione burro può essere utilizzata congiuntamente a“tradizionale” quando il prodotto è ottenuto direttamente dal latte o dallacrema di latte o panna in stabilimenti autorizzati e controllati dalle autoritàcompetenti per territorio•Le denominazioni del burro sono:-“burro tre quarti” con un tenore di grassi lattieri tra il 60% e il 62%- “burro a ridotto tenore di grassi” o “alleggerito” se la % di grassi lattieri ètra il 62% e il 41%- “burro a basso tenore di grassi”, o “leggero”, o “light”, se il tenore di grassilattieri è inferiore al 40%- “burro metà” se il tenore di grassi lattieri è compreso tra il 39% e il 41%- “burro salato” al quale è stato aggiunto un 2% massimo di sale; ilquantitativo di materia grassa può diminuire fino all’80%. Questi burripossono contenere anche grassi diversi dal latte ma il contenuto dei grassilattieri non deve essere inferiore al 75%

Denominazione

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Page 158: nuove regole per l'etichettatura dei prodotti (prof. nava)

Riferimenti normativi• Legge 23 dicembre 1956, n. 1526 - Difesa della genuinità del burro• Legge 202/83• Reg. CE 2991/1994

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Page 159: nuove regole per l'etichettatura dei prodotti (prof. nava)

Formaggi

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Page 160: nuove regole per l'etichettatura dei prodotti (prof. nava)

Criteri di classificazioneI formaggi si possono classificare:

1. in base al tipo di latte (vaccino, caprino, bufalino …)2. “Formaggi erborinati” (che presentano formazione di muffe nella pasta,

ottenute con l’aggiunta nel latte o nella cagliata di muffe selezionate)3. “Formaggi a pasta filata” (prodotti da cagliata acidificata e

demineralizzata e modellati in acqua bollente, come la mozzarella)4. “Formaggi fusi” ottenuti con l’ausilio di Sali di fusione ed emulsionanti5. In base alla consistenza della pasta (% di acqua contenuta): a pasta molle (dal 45% al 60%)Semidura (40%-45%)Dura (< 40%)

160

Page 161: nuove regole per l'etichettatura dei prodotti (prof. nava)

Criteri di classificazione6. In base alla temperatura di lavorazione della cagliata: “pasta cruda”

(nessuna cottura dopo il taglio), “semicotta” (cottura inferiore ai 48° C dopo il taglio) e “cotta” (cottura tra i 48° e 56° C)

7. Per il tenore di grassi - Magri (< 20%)- Leggeri (tra il 20% e il 35%)Non è riportata nessuna indicazione per i formaggi generici che superino il

35% di grassi (la normativa prevede che un formaggio generico debba avere una percentuale di materia grassa superiore al 35%), eccezion fatta per i formaggi DOP e IGP.

8. In base al tempo di maturazione o stagionatura (freschissimi: 48-72 ore; freschi: 15 gg; semi-stagionati: da 40 gg a 6 mesi; stagionati: oltre i 6 mesi)

161

Page 162: nuove regole per l'etichettatura dei prodotti (prof. nava)

Formaggi a pasta filata

PER I FORMAGGI FRESCHI A PASTA FILATA (Es: mozzarella) se destinati al consumatore finale devono (secondo l’articolo 23 del D. lgs del 109/1992) essere posti in vendita preconfezionati

Sono gli unici formaggi venduti OBBLIGATORIAMENTE PRECONFEZIONATI

Solo nel caso di vendita diretta nel caseificio di produzione è consentita la vendita di prodotto sfuso!!!!

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Page 163: nuove regole per l'etichettatura dei prodotti (prof. nava)

Parmigiano Reggiano “La Biada”

Formaggio stagionato di latte vaccino

Prodotto da Azienda Agricola “I pioppi”, Medesano- Parma

Ingredienti: Latte, caglio, sale

Peso netto: 500 g

Da consumarsi preferibilmente entro: gg/mm/aa

Confezionato il gg/mm/aa

Conservare tra +0° e 4 C°

Nome commerciale(caciotta, mozzarella, parmigiano reggiano …)

+ eventuale nome fantasia

Data di scadenza per formaggi freschi Termine minimo di conservazione per

stagionati e semistagionati

Sede produttore(nome produttore via,

Comune-Provincia)

Denominazione di vendita

Ingredienti

Quantità

Lotto (può bastare la data o qualsiasi altro codice che permetta

l’identificazione della partitaModalità di conservazione

FormaggiBollo CE sanitario

per alimenti di origine animale

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Page 164: nuove regole per l'etichettatura dei prodotti (prof. nava)

Parmigiano Reggiano “La Biada”Da agricoltura biologica/biologico

Formaggio stagionato di latte vaccino

Prodotto da Azienda Agricola “I pioppi”, Medesano- Parma

Ingredienti: Latte, caglio, sale

Peso netto: 500 g

Da consumarsi preferibilmente entro: gg/mm/aa

Confezionato il gg/mm/aa

Conservare tra +0° e 4 C°

Nome commerciale (caciotta, mozzarella,

parmigiano reggiano …)+ enome fantasia e menzione BIOLOGICO

Data di scadenza per formaggi freschi / Termine minimo di conservazione per stagionati e

semistagionati

Sede produttore (nome produttore via,

Comune-Provincia

Denominazione di vendita Ingredienti

Quantità

Modalità di conservazione

Formaggi- Biologico

Logo biologico a norma (format vari scaricabili da http://ec.europa.eu/agriculture/organic/eu-policy/logo_it

AGRICOLTURA UE

Anche se il prodotto è italiano va indicato il regime UE di agricoltura biologica. Tale

indicazione va posta in prossimità del logo e in carattere pari (colore,

dimensione,)a quello della denominazione di vendita

Codice identificativo XXXXXXXOrganismo di controllo XXX

autorizzato con DM Mipaaf n. XXX del XX/XX/XX in

applicazione del Reg. CE n. 834/2007

Codice indentificativo e organismo di controllo

Lotto (può bastare la data o qualsiasi altro codice che permetta

l’identificazione della partita

Bollo CE sanitario per alimenti di origine animale

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Page 165: nuove regole per l'etichettatura dei prodotti (prof. nava)

Ingredienti

• Se è presente solo latte, non è necessaria una indicazione analitica degli ingredienti.

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Page 166: nuove regole per l'etichettatura dei prodotti (prof. nava)

Normativa di riferimento• R. d. n. 2033 del 1925• D. Lgs 109/92• L n° 142 del 19.02.92• DPR n° 54 del 14.01.97• CIRC MIN n° 167 del 02.08.01• CIRC MIN n° 168 del 10.11.03• DLGS n°181 del 23.06.03• (non si fa qui riferimento ai disciplinari produttivi e in genere alla

normativa specifica per determinati tipi di formaggi)

166

Page 167: nuove regole per l'etichettatura dei prodotti (prof. nava)

Carne bovina

167

Page 168: nuove regole per l'etichettatura dei prodotti (prof. nava)

Informazioni OBBLIGATORIE carne bovina

Denominazione di vendita : Taglio commerciale e

animale (bovino adulto, vitellone, vitello, etc)

Stato di macellazione enumero di approvazione del

macello

Stato di nascita e di allevamento (“NATO E ALLEVATO IN ITALIA”)

Reg (CE) n. 1760/2000 (Art. 13)

Stato di sezionamento delle carcasse e

Numero del laboratorio

Codice di riferimento che evidenzi il nesso tra le carni

e l'animale o gli animali.

168

Bollo CE sanitario per alimenti di origine animale

Modalità di conservazione

Lotto(può bastare la data o qualsiasi altro codice che

permetta l’identificazione

della partita

Quantità

Data confezionamento/d

ata scadenza/

peso

- Prezzo unitario per kg- Quantità netta

Page 169: nuove regole per l'etichettatura dei prodotti (prof. nava)

Denominazione di vendita (SPECIE, CATEGORIA, TAGLIO*)

Stato di macellazione e

numero di approvazione del

macello

Stato di nascita e di allevamento

(“NATO E ALLEVATO IN

ITALIA”)

Stato di sezionamento delle carcasse e

Numero del laboratorio

Codice di riferimento che evidenzi il nesso tra le carni

e l'animale o gli animali (animale/lott0).

Razza, menzioni Dop/IGP

Data confezionamento/data scadenza/

peso

- Prezzo unitario per kg

- Quantità netta

Codice riferimento/rintr

acciabilità

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Page 170: nuove regole per l'etichettatura dei prodotti (prof. nava)

Specie• Le specie sono:• bovine: vitello o bovino adulto• bufaline• suine• ovine: agnello o ovino adulto• caprine: capretto o caprino adulto• avicunicole: pollo, coniglio ed altri.

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Page 171: nuove regole per l'etichettatura dei prodotti (prof. nava)

CategoriaIl Decreto 8 agosto 2008 del Ministero della Salute ha disciplinato la

commercializzazione delle carni di bovini di età inferiore a 12 mesi.

L’obbligo di etichettatura sussiste per le carni fresche, congelate e surgelatevendute sia sfuse che preconfezionate e/o imballate. Oltre alleindicazioni sopra riportate, le carni ottenute da bovini di età inferiore ai 12mesi devono essere classificate al momento della macellazione come:

*“Categoria V”, identificata da una lettera “V”, se provenienti da bovini dietà non superiore a 8 mesi (vitello, carne di vitello)* “Categoria Z”, identificata da una lettera “Z”, se provenienti da animalidi età compresa fra 8 e 12 mesi (vitellone, carne di vitellone).

171

Page 172: nuove regole per l'etichettatura dei prodotti (prof. nava)

*Tagli anatomici

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Page 173: nuove regole per l'etichettatura dei prodotti (prof. nava)

Ruolo organizzazioni produttori

• Secondo il Reg. CE 1760/00, le organizzazioni checommercializzano carni bovine e che intendono etichettare leproprie carni fornendo al cliente informazioni ulteriori rispettoa quelle obbligatorie (lotto, paese di nascita, di allevamento,di macellazione - bollo CE dello stabilimento di macellazione edi sezionamento) devono presentare un disciplinare dietichettatura al Mi.P.A.A.F. e sottoporsi ai controlli di unOrganismo terzo.

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Page 174: nuove regole per l'etichettatura dei prodotti (prof. nava)

Etichettatura volontaria…

• Con diciture validate entro un disciplinare approvato dal Mipaaf ex Art. 16 reg. 1760/2000

• Designato un organismo indipendente conforme alla UNI EN 45011 per i controlli (su disciplinare etichettatura carni)

• Con possibilità di usare loghi

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Page 175: nuove regole per l'etichettatura dei prodotti (prof. nava)

Decreto 30/08/2000Recepimento del Reg. CE 1760/00

Art. 14

Ciascun operatore ed organizzazione responsabile dietichettare le carni deve assicurare su base informatica:

l’elenco delle aziende agrarie interessate

L’elenco degli animali interessati con rispettivo numero diidentificazione

L’elenco dei macelli con codice univoco di identificazione

Identificazione dei lotti commerciali

L’elenco degli esercizi di vendita

Lo scarico dei singoli animali e dei lotti

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Page 176: nuove regole per l'etichettatura dei prodotti (prof. nava)

Circolare del MIPAF n. 5 del 15/10/2001Informazioni in etichetta: Dicitura Razza: il termine può essere usato solo per

animali iscritti al libro genealogico (o registro anagrafico)o se figlio di genitori entrambi iscritti

Dicitura Tipo genetico: il termine viene utilizzato quandol’informazione si desume dal passaporto bovino

Dicitura alimentazione vegetale: vietata. E’ consentita ladicitura “Alimentazione priva di grassi animali aggiunti”

Dicitura razione bilanciata, razione controllata da: vietate Dicitura alimentazione non OGM: consentita ma con

molte limitazioni Categoria della carcassa (A, B, C, D, E): consentita solo

se indicata nel disciplinare

……continua…..

176

Page 177: nuove regole per l'etichettatura dei prodotti (prof. nava)

Etichetta: In etichetta deve comparire unicamente la denominazione e/o logodell’Organizzazione responsabile dell’etichettatura in quanto l’apposizione diloghi di aziende agrarie, macelli, laboratori di sezionamento, organismoindipendente designato ai controlli, pur facenti parte della filiera, può ingenerareconfusione tra i consumatori nell’identificare l’organizzazione diretta responsabilenell’etichettatura delle carni.

Sull’etichetta sono da escludersi i marchi commerciali privati, dichiarazioni dicertificazione volontaria di processo o prodotto (vedere anche Circolare 1 del 15Febbraio 2008)

Circolare del MIPAF n. 5 del 15/10/2001

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Page 178: nuove regole per l'etichettatura dei prodotti (prof. nava)

ORIGINECircolare del MIPAF n. 1 del 09/04/2003

4.2 Immagini e dichiarazioni fuorvianti.A tutela del consumatore, non e' conforme all'attuale normativa la presenza sulleconfezioni, accanto all'etichetta, di indicazioni (adesivi o altri simboli o diciture)riportanti informazioni facoltative di tipo generico sull'origine ed alimentazione deglianimali, sulle proprieta' qualitative del processo produttivo o del prodotto (es. carniitaliane, produzione controllata, allevamenti selezionati, ecc.).Per gli stessi motivi non e' ugualmente ammissibile l'uso di immagini cherichiamino l'origine nazionale (forma geografica dell'Italia, bandiera tricoloreecc.) o suggeriscano particolari ambienti di allevamento (es. montagneinnevate con animali al pascolo, ecc.).

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Page 179: nuove regole per l'etichettatura dei prodotti (prof. nava)

Consigli dei NAS

L'etichettatura delle carni provenienti da un animale, nato,ingrassato e macellato in Italia può riportare l'indicazione :"Carni di bovino nato, ingrassato e macellato in Italia" oppurela dizione "origine Italia".

ORIGINE

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Page 180: nuove regole per l'etichettatura dei prodotti (prof. nava)

Dicitura “alimentazione non OGM”

OGM-FREE: concetto “assoluto”. In termini analitici, può essere definito OGMFREE un prodotto nel quale il contenuto di OGM sia inferiore al limite dirilevazione strumentale. Dicitura NON CONSENTITA NON OGM: presenza accidentale di OGM < 0,9 % Dicitura CONSENTITA

• Pertanto, l'attenzione si pone dialetticamente su procedure, istruzioni operative e disciplinari che ratifichino la certezza dell'origine e, funzionalmente, la capacita' di "tracciare" (tracciabilita' certificata) e "ripercorrere“ (rintracciabilita) totalmente il percorso di tutti i componenti materiali della filiera.

Circolare del MIPAF n. 1 del 09/04/2003

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Page 181: nuove regole per l'etichettatura dei prodotti (prof. nava)

Ruolo organizzazioni per “non OGM”

Le organizzazioni, quindi, che intendano indicare in etichetta l'assenza di OGM nella alimentazione animale devono predisporre, ed allegare al disciplinare, apposita documentazione di rintracciabilita' secondo le linee innanzirichiamate, precisando tra l'altro:

a) i metodi di analisi ufficiali;b) i metodi ufficiali di campionamento;c) la significanza statistica del numero dei siti e del numero di analisi per sito per garantire con ragionevole certezzal'assenza di OGM nella razione alimentare;d) eventuali percentuali di tolleranza.

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Page 182: nuove regole per l'etichettatura dei prodotti (prof. nava)

Medicinali, additivi, antibiotici …?

Può essere fatta valere l’assenza di additivi o medicinali

la dizione «alimentazione senza additivi antibiotici» che implica il mancato uso di qualsiasi medicinale del genere anche se consentito.

circolare 15-10-2001

circolare 09-04-2003

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Page 183: nuove regole per l'etichettatura dei prodotti (prof. nava)

Circolare del MIPAF n. 1 del 09/04/2003

Diciture relative alle modalità di allevamento: allevamento allo stato brado, semibrado, al pascolo, con ricorso al pascolo, in stabulazione libera all’aperto, in stabulazione libera parzialmente all’aperto, in stabulazione libera stallina su lettiera, in stabulazione libera stallina su pavimento continuo, in stabulazione libera stallina su pavimento fessurato, in stabulazione fissa

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Page 184: nuove regole per l'etichettatura dei prodotti (prof. nava)

Circolare n. 1 del MIPAAF del 15/02/2008Art. 6: Marchi privati e certificazioni volontarie

Ad integrazione di quanto gia' indicato nella circolare n. 5 del 15 ottobre 2001, e' ammesso l'utilizzo sulle confezioni di informazioni relative alla certificazione volontaria UNI EN ISO 9001 (tipo di certificazione, estremi della certificazione e organismo certificatore) allorche' l'operatore voglia organizzare un sistema qualita' e dare dimostrazioni ai propri clienti delle capacita' organizzative e funzionali impiegate per soddisfare le loro esigenze.

Puo' essere consentito, in questo caso, l'uso di marchi aziendali o consortili, sotto la responsabilita' dell'operatore, purche' non miranti a sostituirsi formalmente e sostanzialmente alle indicazioni che devono comparire in etichetta, traendo cosi' in inganno il consumatore.

184

Page 185: nuove regole per l'etichettatura dei prodotti (prof. nava)

Art. 6.1: Certificazioni di prodotto e di processo

3. Certificazioni volontarie di prodotto che prevedono,da parte dell’organizzazione certificata, il controllocentralizzato di requisiti igienico sanitariaggiuntivi rispetto a quelli normalmente previstidalla normativa vigente sono ammesse a condizionedi riportare chiaramente sulla confezione gli estremidella certificazione (ente, tipo di certificazione,numero di certificato)

4. NON possono, invece, essere citate in etichettacertificazioni volontarie di prodotto relative a requisitispecifici (es. NO OGM, alimentazione vegetale,omega 3, benessere animale) in assenza di undisciplinare di etichettatura facoltativa approvato aisensi del Regolamento CE 1760/00 e dal DM 30agosto 2000.

Circolare n. 1 del MIPAAF del 15/02/2008

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Page 186: nuove regole per l'etichettatura dei prodotti (prof. nava)

Art. 6.2: Marchi privati e collettivi

L’uso di marchi privati o collettivi registrati sulle confezioni delle carni è ammesso a condizione che i marchi medesimi non siano tali da fornire informazioni che dovrebbero essere invece previste in un disciplinare di etichettatura facoltativa approvato ai sensi del Reg. CE 1760 e del DM 30 agosto 2000. Qualora il marchio in questione sia riferito alla denominazione/logo dell’Organizzazione autorizzata dal MIPAAF, il marchio può comparire in etichetta tra le informazioni obbligatorie

Circolare n. 1 del MIPAAF del 15/02/2008

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Page 187: nuove regole per l'etichettatura dei prodotti (prof. nava)

4.3 Carni macinate

Circolare n. 1 del MIPAAF del 15/02/2008

La carne macinata deve recare in etichetta, oltre al numero di riferimento, o un codice di riferimento che evidenzi il nesso tra le carni e l'animale e gli animali (lettera a, paragrafo 2 art. 13 del Reg. (CE) 1760/2000), le seguenti informazioni:"Preparato in: (nome del Paese membro o del paese terzo)";"Origine": nel caso in cui il Paese o i Paesi di nascita e di allevamento siano diversi da quello in cui e' avvenuta la preparazione del macinato;Paese di macellazione.

Ad esempio se la carne utilizzata proviene da animali nati e allevati in "Francia/Germania/Irlanda" e la macellazione e la produzione del macinato avviene in Italia, l'etichetta deve riportare:numero di riferimento;preparato in: Italia;origine: Francia/Germania/lrlanda;macellato in Italia.

L'etichetta, inoltre, puo' riportare una o piu' indicazioni tra quelle obbligatorie previste all'art. 13 del Regolamento (CE) n.1760/2000 e la data di preparazione delle carni in questione 187

Page 188: nuove regole per l'etichettatura dei prodotti (prof. nava)

Informazioni facoltative approvate:1. Data di nascita2. Sesso3. Tipo genetico4. Denominazione e sede dell’allevamento5. Periodo di ingrasso in Italia6. Razza7. Sistema di allevamento8. Composizione razione alimentare9. Alimentazione priva di grassi animali aggiunti10.Alimentazione NO OGM

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Page 189: nuove regole per l'etichettatura dei prodotti (prof. nava)

Informazioni facoltative approvate:11. Alimentazione senza additivi antibiotici12. Esclusione fattori di crescita13. Sospensione trattamenti terapeutici14. Denominazione macello15. Data di macellazione16. Categoria17. Denominazione laboratorio di sezionamento18. Periodo di frollatura

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Page 190: nuove regole per l'etichettatura dei prodotti (prof. nava)

Riferimenti normativi• Decreto 8 agosto 2008 del Ministero della Salute• Regolamento (Ce) 21/12/1999 n. 2772 (Che stabilisce le regole generali per un sistema di

etichettatura obbligatorio delle carni bovine).• Reg. CE 1760/00• Decreto 30/08/2000, recepimento del Reg. CE 1760/00• Reg. CE 25.08.2000 n. 1825 (Recante modalità di applicazione del Regolamento CE

n. 1760/2000 del Parlamento Europeo che istituisce un sistema di identificazione e registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine);

• D. Lgs. n. 58 del 29.01.2004 (Disposizioni sanzionatorie per le violazioni dei Reg. CE 1760 e 1825 del 2000);

• DM 30 agosto 2000 (chiarimenti etichettatura carne prodotti non preimballati)• Circolare del MIPAF n. 5 del 15/10/2001 (informazioni in etichetta)• Circolare n. 30.03.2004 (Controlli di etichettatura delle carni bovine);• Circolare n. 1 del MIPAF del 15/02/2008• Circolare del MIPAF n. 1 del 09/04/2003• Decreto 25 febbraio 2005• Ministero delle Politiche Agricole e Forestali. Linee guida per i controlli sulla etichettatura

delle carni bovine

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Page 191: nuove regole per l'etichettatura dei prodotti (prof. nava)

Carne avicola

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Page 192: nuove regole per l'etichettatura dei prodotti (prof. nava)

Premessa

Per le carni di pollame non preconfezionate o preincartateesposte per la vendita al consumatore, le informazioni previste devono essere fornite mediante cartello esposto in maniera visibile nei luoghi di presentazione e vendita.

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Page 193: nuove regole per l'etichettatura dei prodotti (prof. nava)

* Etichetta: Se la carne è confezionata dallo

stesso responsabile delle operazioni di SEZIONAMENTO …

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Page 194: nuove regole per l'etichettatura dei prodotti (prof. nava)

Denominazione di venditacostituita dall’indicazione della specie, della categoria e del taglio.

Per le carni di pollame fresche, il prezzo totale e il prezzo per unità di peso a livello di vendita al dettaglio

Categoria (classe A o B)in funzione della loro conformazione e dell’aspetto della carcassa o dei tagli

Lo stato in cui le carni di pollame sono commercializzate (fresche, congelate, surgelate), nonché la temperatura di magazzinaggio raccomandata

Per le carni di pollame fresche, il termine minimo di conservazione è sostituito dalla data di scadenza, in conformità dell’articolo 10 della Direttiva 2000/13/CE.

Numero di riconoscimento del macello o del laboratorio di sezionamento, eccettuati i casi in cui il sezionamento e il disosso si effettuano sul luogo di vendita-il marchio sanitario può essere apposto anche fuori dall’etichetta, ma sulla confezione e chiaramente leggibile

*Dataconfezionamento/n°lotto

* Sigla Paese/ Provincia

*numero di riconoscimento dello stabilimento di sezionamento. 194

Page 195: nuove regole per l'etichettatura dei prodotti (prof. nava)

* Etichetta: Se la carne è confezionata dallo

stesso responsabile delle operazioni di MACELLAZIONE…

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Page 196: nuove regole per l'etichettatura dei prodotti (prof. nava)

In aggiunta, nel caso di carcasse intere, viene indicato il riferimento alla presentazione. Oltre alle denominazioni “parzialmente eviscerate” (“sfilate” o “tradizionali”), “con frattaglie”, “senza frattaglie”, può essere aggiunto il termine “sviscerate”;

* Sigla Paese

Codice identificativo allevamento

(numero)

la data o il numero dilotto di macellazione

il numero di riconoscimento dello stabilimento di macellazioneANCHE sulla carcassa o sul materiale di confezionamentoo di imballaggio:

… OLTRE ALLE INFORMAZIONI DI PRASSI PER LE CARNI AVICOLE ….(v. slide precedente)

196

Page 197: nuove regole per l'etichettatura dei prodotti (prof. nava)

RICAPITOLANDO LE INFO SULL’ ORIGINEGli operatori del settore alimentare devono riportare sull’etichetta delle carni di pollame fresche

preconfezionate, oltre alle diciture obbligatorie, le informazioni riportate nel seguito.

Gli operatori responsabili della macellazione dovranno indicare, mediante ’apposizione su un’etichetta, sulla carcassa o sul materiale di confezionamento o di imballaggio:

1. l’origine con la sigla “IT” oppure la dicitura “Italia” seguita dal numero identificativo di registrazione dell’allevamento di provenienza degli animali nel caso di allevamenti nazionali.

2. la data o il numero di lotto di macellazione3. il numero di riconoscimento dello stabilimento di macellazione.

Gli operatori responsabili delle operazioni di sezionamento dovranno indicare su apposita etichetta, apposta su ogni singolo pezzo, o sul materiale di confezionamento od imballaggio:

1.L ’origine con la sigla “IT” oppure la dicitura “Italia” seguita dalla sigla della provincia o province degli allevamenti che hanno costituito il lotto di sezionamento delle carni nel caso di allevamenti nazionali.

2. la data o il numero di lotto di sezionamento3. il numero di riconoscimento dello stabilimento di sezionamento.

197

Page 198: nuove regole per l'etichettatura dei prodotti (prof. nava)

Menzione “allevamento organico/ biologico”

• Ai fini dell’indicazione dei tipi di allevamento, adeccezione dell’allevamento organico biologico,l’etichettatura non può recare termini diversi daquelli previsti dal Regolamento CE 543/2008. Imacelli autorizzati ad indicare “allevamentoorganico/ biologico” sono soggetti a specialiriconoscimenti, sottoposti a regolari controlli eobbligati a tenere una registrazione dettagliata

198

Page 199: nuove regole per l'etichettatura dei prodotti (prof. nava)

Riferimenti legislativi• Il Regolamento CE 543/2008• Ordinanza del 26 agosto 2005 Ministero Salute (Origine carne

avicola)• Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e

Forestali del 29 luglio 2004 emana le “Modalità per l’applicazione di un sistema volontario di etichettatura delle carni di pollame”.

• Articolo 10 della Direttiva 2000/13/CE

199

Page 200: nuove regole per l'etichettatura dei prodotti (prof. nava)

Carni suine

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Page 201: nuove regole per l'etichettatura dei prodotti (prof. nava)

• bollo sanitario dello stabilimento che ha effettuato il sezionamento ed il confezionamento;

• ragione sociale e sede dello stabilimento;

• denominazione commerciale: specie, categoria e taglio;

•peso netto;

• modalità di conservazione.

• lotto di produzione;

• data di scadenza/data di confezionamento (i prodotti pre-incartati recano data di confezionamento, i preconfezionati di scadenza)

- Prezzo unitario

FAC-SIMILE 1

201

Page 202: nuove regole per l'etichettatura dei prodotti (prof. nava)

Marchio sanitario identificativo

stabilimento di selezione e

confezionamentoRagione sociale e sede dello stabilimento

Denominazione di vendita (con specie es “di

suino”), categoria, tagliio

ingredienti In ordine

decrescente di peso

Modalità di conservazione

Data produzione

Lotto

Peso netto e prezzo al kg

SALUMI202

Page 203: nuove regole per l'etichettatura dei prodotti (prof. nava)

Marchio sanitario identificativo

stabilimento di selezione e

confezionamento

Ragione sociale e sede dello stabilimento

Peso netto (in alternativa, se pesata sul momento,

“da vendersi a peso”), oppure, per prodotti soggetti a calo di peso,

“quantità minima”, o “peso predeterminato meccanicamente”

Denominazione di vendita

(“salsiccia”) con specie (“di suino”), categoria, tagliio

•data di scadenza o TMC (prodotto preconfezionato);•lotto di produzione;•modalità di conservazione.

Ingredienti in ordine

decrescente di peso

•Inoltre, il cartellino o le etichette per le carni esposte al pubblico devono recare il prezzo unitario per chilogrammo, la specie e lo stato fisico (fresche, congelate, scongelate).

203

Page 204: nuove regole per l'etichettatura dei prodotti (prof. nava)

ALTRO ESEMPIO(CARNE BIOLOGICA)

COME PER I PRODOTTI BIOLOGICI,

EUROFOGLIA, + indicazione“AGRICOLTURA UE” +

Indicazione “BIOLOGICO” o “DA AGRICOLTURA

BIOLOGICA”+CODICE IDENTIFICATIVO

ORGANISMO DI CONTROLLO ACCREDITATO MIPAAF

(VEDI SLIDE OLIO EV BIOLOGICO PER RISCONTRI)

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Page 205: nuove regole per l'etichettatura dei prodotti (prof. nava)

2005/363/CE: Decisione della Commissione, del 2 maggio 2005, relativa a talune misure di protezione della salute animale contro la peste suina africana in Sardegna, Italia

Articolo 4• Bollatura speciale delle carni suine, dei prodotti a base di carne suina e di tutti gli

altri prodotti contenenti carne suina in Sardegna• L’Italia garantisce che le carni suine, i prodotti a base di carne suina e tutti gli altri

prodotti contenenti carne suina provenienti da suini macellati in Sardegna siano contrassegnati con un bollo sanitario o un marchio di identificazione speciale che non possa essere confuso con il timbro comunitario e, in particolare, non sia di forma ovale.

Peste suina

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Page 206: nuove regole per l'etichettatura dei prodotti (prof. nava)

Riferimenti normativi

• Non vi sono particolari aspetti normativi oltre al D. lgs 109/92

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Page 207: nuove regole per l'etichettatura dei prodotti (prof. nava)

CARNE: Data di scadenza o data di confezionamento?

DATA DI SCADENZA È SEMPRE RACCOMANDABILE GARANTISCE MAGGIORE SICUREZZA, MEGLIO SE INSIEME ALLA DATA DI CONFEZIONAMENTO

il problema non si pone (data scadenza)

Volendo entrare nello specifico, prodotti pre-incartati recano data di

confezionamento, i preconfezionati di

scadenza

BUONA PRASSI

Per carni bovine Per carni avicole

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Page 208: nuove regole per l'etichettatura dei prodotti (prof. nava)

Pesce e crostacei

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Page 209: nuove regole per l'etichettatura dei prodotti (prof. nava)

ETICHETTA 1. La denominazione commerciale della specie ovvero il nome del pesce;2. La denominazione scientifica della specie (facoltativa);3. Il metodo di produzione: ovvero se è allevato oppure pescato (può

comparire “pescato”, “pescato in acqua dolce” oppure “allevato”);4. La zona di cattura; dove è stato esattamente pescato diviso in zone FAO.5. (nel caso di pesci d’acqua dolce o allevati, va indicato lo Stato di origine

su cui insistono le acque interne di riferimento territoriale)6. Bollo sanitario (in caso di prodotto preconfezionato)7. Categoria di freschezza (Extra, “A”, “B”)8. Lotto (numero)9. Quantità netta10. Modalità di conservazione, data di confezionamento, data di scadenza

209

Page 210: nuove regole per l'etichettatura dei prodotti (prof. nava)

ZONE FAO (*Può essere indicata alternativamente o la menzione estesa o la zona FAO sintetica)

210

Page 211: nuove regole per l'etichettatura dei prodotti (prof. nava)

Metodo di produzione• Allevamento intensivo: i pesci vivono in vasche di acqua dolce, salata o salmastra,

e sono alimentati esclusivamente con mangimi artificiali, secondo diete specificamente formulate per ogni singola specie. La maricoltura rientra in tale fattispecie

• Allevamento semiestensivo: i pesci hanno una dieta ibrida, che vede una base di alimentazione naturale integrata con mangimi artificiali

• Allevamento estensivo: (vallicoltura): il pesce viene “seminato” allo stato giovanile in lagune o stagni costieri e si nutre in maniera esclusivamente naturale, sfruttando le risorse dell’ambiente.

• IL METODO DI PRODUZIONE (ES, PESCATO, ALLEVATO, ….) PUO’ ESSERE SPECIFICATO CON UNA DELLE MENZIONI DI DETTAGLIO DI CUI SOPRA

211

Page 212: nuove regole per l'etichettatura dei prodotti (prof. nava)

Denominazione di vendita, costituita dall’indicazione della specie,

Metodo di produzione: Allevamento (precisazione se biologico, quindi allevamento estensivo; altrimenti si tratta di allevamento intensivo o semiestensivo);

Paese di allevamento per i pesci di acqua dolce: esempio Italia (Orbetello – precisazione facoltativa;)

ZONA FAO/Mare di riferimento come codificato per pescato di mare

Metodo di conservazione: in frigorifero a 0/ +2;

Data di scadenza: da consumarsi entro il: giorno-mese;

Ragione sociale e nome produttore o dell’importatore che commercializza il prodotto;

Altre diciture facoltative per il pesce di filiera controllata: esempio descrizione dei mangimi, contenuto in grassi e se allevato con rintracciabilità di filiera, nome dell’ente certificatore e numero del certificato.

Marchio sanitario

Quantità

categoria di freschezza

212

Page 213: nuove regole per l'etichettatura dei prodotti (prof. nava)

Normativa di riferimento• D.M. 27/03/2002, Etichettatura dei prodotti ittici e sistema di controllo

• Circ. 27/05/2002 n. 21329 del Mipaf

• Reg. n. 2065/2001 della Commissione del 22 ottobre 2001, recante modalità diapplicazione del

• Reg. Ce n. 104/2000, relativamente all’informazione ai consumatori nel settore deiprodotti della pesca e dell’acquacoltura;

• Successivamente modificato (nell’allegato A) con DM del 14/01/2001 e DM del25/07/2001, che ne disciplina l’etichettatura e fissa i criteri attuativi delregolamento (Ce) 2065/2001 (il regolamento 2065 dispone le modalitàapplicative del reg. 104)

• Reg. 2406/96 (categoria di freschezza)

213

Page 214: nuove regole per l'etichettatura dei prodotti (prof. nava)

Legumi

214

Page 215: nuove regole per l'etichettatura dei prodotti (prof. nava)

Lenticchie

215

Scheda Prodotto Lenticchie

Nome di Fantasia I Tesori della Fattoria

Marchio Az. Agr. Mario Rossi – Villa Cortese (Mi)

Denominazione Lenticchie

Tipo Biologico

Ingredienti Lenticchie

Origine dei Prodotti Aziendale – Italia

Sito di Produzione Laboratorio aziendale – Aut. XXX

Rif. Normativi generali D.lgs. 109/92 – Reg. CE 852/2004

Rif. Normativi specifici Regg. CE 834/07 e 889/08

Page 216: nuove regole per l'etichettatura dei prodotti (prof. nava)

216

LenticchieBiologiche

Az. Agr. Mario Rossi

Kg 1L 125/XX

IT BIO xxxAgricoltura EU

Origine: Italia

Da consumarsiPreferibilmente entro il:(gg/mm/aaaa)

Organismo di controllo autorizzato da MIPAAF IT BIO xxxOperatore n. xxxxxxx

Prodotto e confezionato daAz. Agr. Mario Rossi – Villa Cortese (Mi) –www.mariorossi.eu

Si consiglia un controllo visivo prima del consumo.Conservare in luogo asciutto e areato a T°C non superiore a 10°C.Non disperdere nell’ambiente.

Page 217: nuove regole per l'etichettatura dei prodotti (prof. nava)

Minestra tradizionale legumi e cereali

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Scheda Prodotto Lenticchie

Nome di Fantasia I Tesori della FattoriaMinestra tradizionale di legumi e cereali

Marchio Az. Agr. Mario Rossi – Villa Cortese (Mi)

Denominazione Minestra di legumi

Tipo Convenzionale

Ingredienti Orzo perlato; lenticchie; piselli

Origine dei Prodotti Aziendale – Italia

Sito di Produzione Laboratorio aziendale – Aut. XXX

Rif. Normativi generali D.lgs. 109/92 – Reg. CE 852/2004

Rif. Normativi specifici Regg. CE 834/07 e 889/08

Page 218: nuove regole per l'etichettatura dei prodotti (prof. nava)

218

Minestra tradizionale di legumi e cereali

Az. Agr. Mario Rossi

500 gL 125/XX

Minestra a base di legumi e cerealiIngredienti: lenticchie (45%); piselli (25%); orzo perlato (20%); soia verde (10%)

Da consumarsiPreferibilmente entro il:(gg/mm/aaaa)

Prodotto e confezionato daAz. Agr. Mario Rossi – Villa Cortese (Mi) www.mariorossi.eu

Si consiglia un controllo visivo prima del consumo.Conservare in luogo asciutto e areato a T°C non superiore a 10°C.Non disperdere nell’ambiente.

Page 219: nuove regole per l'etichettatura dei prodotti (prof. nava)

Pane

219

Page 220: nuove regole per l'etichettatura dei prodotti (prof. nava)

Denominazione

commerciale

(volontaria, tipo Rosetta,

Filone ….

- Prodotto/confezionato da XXX

- con farina macinata presso Mulino XXX

Denominazione di vendita: (vedi slide successiva)

Ingredienti obbligatori in ordine ponderale decrescente: farina, acqua, lievito e sale

Ingredienti volontari : latte, olio…. E nel caso, % dell’ingrediente caratterizzante (es, farro) presente in denominazione di

vendita*

Data di confezionamento Termine minimo di conservazione

Peso netto

Page 221: nuove regole per l'etichettatura dei prodotti (prof. nava)

Denominazione di venditaFarina impiegata Denominazione

Grano tenero tipo “00” Pane di tipo “00”

Grano tenero tipo “0” Pane di tipo “0”

Grano tenero tipo “1” Pane di tipo “1”

Grano tenero tipo “2” Pane di tipo “2”

Grano integrale Pane di tipo integrale

Semola di grano duro Pane di semola

Semolato di grano duro Pane di semolato

Rimacine di semola Pane di semola rimacinata

Rimacine di semolato Pane di semolato rimacinato221

Page 222: nuove regole per l'etichettatura dei prodotti (prof. nava)

Denominazione del prodotto (in Italia)

Umidità max Ceneri min Ceneri max Proteine min USA Germania Francia

Farina di grano tenero tipo 00

14,50% – 0,55% 9,00% pastry flour 405 40

Farina di grano tenero tipo 0

14,50% – 0,65% 11,00% all-purpose flour 550 55

Farina di grano tenero tipo 1

14,50% – 0,80% 12,00% high gluten flour 812 80

Farina di grano tenero tipo 2

14,50% – 0,95% 12,00% first clear flour 1050 110

Farina integrale di grano tenero

14,50% 1,30% 1,70% 12,00% white whole wheat 1600 150

Tipi di farina (ex DPR 9 febbraio 2001, n. 187)

222

Page 223: nuove regole per l'etichettatura dei prodotti (prof. nava)

Integrazione obbligatoria• In caso si utilizzino ingredienti alimentari ulteriori oltre a

farina, acqua lievito e sale, va data una Denominazione di vendita integrata dall’ingrediente caratterizzante (es, pane al latte, pane all’olio, pane di zucca), riportando nella lista ingredienti il quantitativo % dell’ingrediente caratterizzante, come buona prassi commerciale*. Gli ingredienti vanno sempre indicati in ordine decrescente

• In caso NON si utilizzino ingredienti alimentari considerati DIBASE (farina, acqua lievito e sale), va data una Denominazione di vendita integrata che sottolinei l’aspetto (es, Pane di tipo “0” “senza sale”, “senza lievito”….)

*in base al Dpr 502/1998 non vi è un obbligo di tale indicazione per il pre-incartato, ma solo per il preconfezionato. Per una corretta informazione dei consumatori è comunque

sempre desiderabile dare un quantitativo della percentuale dell’ingrediente caratterizzante.

223

Page 224: nuove regole per l'etichettatura dei prodotti (prof. nava)

• Nel caso si utilizzino sfarinati diversi (farro, avena, etc) il pane è denominato “Pane al XXX (farro, avena …)”.

Integrazione volontaria della denominazione di vendita

224

Page 225: nuove regole per l'etichettatura dei prodotti (prof. nava)

• La denominazione di vendita “pane integrale” può essere fatta valere sia nel caso di uso di

- Farina integrale tal quale- Farina non integrale con integrazione di crusca/cruschello

Integrazione volontaria della denominazione di vendita:

“pane integrale” (I)

225

Page 226: nuove regole per l'etichettatura dei prodotti (prof. nava)

Integrazione volontaria della denominazione di vendita:

“pane integrale” (II)• Circ. n. 168/2003 L'uso, poi, del qualificativo «integrale» nella

denominazione di vendita risulta coerente sia nel caso di utilizzo di farinadi frumento integrale sia nel caso in cui si ottenga tale prodotto, con lemedesime caratteristiche, ove viene utilizzata, aggiungendo crusca e/ocruschello alla farina di grano tenero. Il termine «integrale», infatti,implica la presenza di crusca e/o di cruschello in quantita' tale daassicurare un significativo apporto nutrizionale di fibre nel prodotto finito.

• La crusca/cruschello sono, infatti, gli unici elementi che differenziano la farina di frumento integrale dalla farina di grano tenero.

226

Page 227: nuove regole per l'etichettatura dei prodotti (prof. nava)

Integrazione volontaria della denominazione di vendita: “pane integrale” (III)

Per le peculiari proprietà di salute attribuite alla fibra alimentare, è fatta possibilità di sottolinearne la presenza agli occhi dei consumatori mediante le rispettive diciture in etichetta:

“FONTE DI FIBRE”• L'indicazione che un alimento è fonte di fibre e ogni altra indicazione che

può avere lo stesso significato per il consumatore sono consentite solo se il prodotto contiene almeno 3 g di fibre per 100 g o almeno 1,5 g di fibre per 100 kcal.

“AD ALTO CONTENUTO DI FIBRE”L'indicazione che un alimento è ad alto contenuto di fibre e ogni altra

indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore sono consentite solo se il prodotto contiene almeno 6 g di fibre per 100 g o almeno 3 g di fibre per 100 kcal.

227

Page 228: nuove regole per l'etichettatura dei prodotti (prof. nava)

Riferimenti normativi• Legge 580/67 (denominazione di vendita)• Decreto PdR 502/97• D.m. del 20 dicembre 1994 “Schema di cartello unico degli ingredienti dei

prodotti della gelateria, della pasticceria, della panetteria e della gastronomia venduti sfusi”

• Circolare 168/2003 del Ministero delle Attività Produttive “Etichettatura, presentazione e pubblicità dei prodotti alimentari” fornisce chiarimenti sull’uso del termine “integrale” nell’etichettatura dei prodotti da forno, ottenuti attraverso la miscelazione di farina di grano tenero con crusca e/o cruschello invece che con farina integrale, come definita dal Decreto 187/2001.

• D. PdR 187/01 (caratteristiche delle farine di grano tenero)• Reg. 1924/2006 CE (“fonte di fibra”)• D. lgs 109/92 (elementi generali di etichettatura alimentare)

228

Page 229: nuove regole per l'etichettatura dei prodotti (prof. nava)

Aceto

229

Page 230: nuove regole per l'etichettatura dei prodotti (prof. nava)

Data di scadenza o TMC non richiesti

Ingredienti:Elenco ingredienti: non

obbligatorio indicare l’acqua se si indica il contenuto acetico (°)

Quantità netta

Modalità di conservazione

Denominazione di vendita

Aceto di vino6,5°

0,25 cl eProdotto da Azienda Agricola Tiberti Giuseppe- via Fanti 4

43010 Medesano- Parma

Sede produttore (nome produttore via, Comune-

Provincia

Aceto comune

Le quantità obbligatorie di vendita dell’aceto sono: 250-500-750-1000-2000-

5000 ml se destinate al mercato nazionale.

230

Lotto/data di confezionamento

Page 231: nuove regole per l'etichettatura dei prodotti (prof. nava)

Aceto balsamico di Modena IGPLa designazione della denominazione “Aceto Balsamico di Modena” deve essere accompagnata sulle confezioni dalla dizione “Indicazione Geografica Protetta” scritta in caratteri chiari e leggibili, per esteso o in forma abbreviata, in lingua italiana e/o nella lingua del Paese di destinazione.

Alla denominazione “Aceto Balsamico di Modena” è vietata l’aggiunta di qualsiasi aggettivo qualificativo, anche sotto forma numerica, diverso da quelli esplicitamente previsti nel disciplinare, ivi compresi gli aggettivi “extra”, “fine”, “scelto”, “selezionato”, “riserva”, “superiore”, “classico” od altro similare.

È consentita soltanto la dicitura «invecchiato», senza alcuna aggiunta supplementare,qualora l’invecchiamento si sia prolungato per un periodo non inferiore a 3 anni in botti, barili o altri recipienti in legno.

231

Page 232: nuove regole per l'etichettatura dei prodotti (prof. nava)

Aceto balsamico tradizionale di Modena DOP/Reggio Emilia DOP

Art. 8: designazione e presentazione (anche in etichetta)

La designazione in etichetta della denominazione "Aceto balsamico tradizionale di Modena“/di Reggio Emilia deve essere fatta in caratteri chiari, indelebili e della stessa dimensione e colorimetria e sufficientemente grandi da essere distinti da ogni altra indicazione che compare in etichetta.

La designazione della denominazione di cui all'art. 1 deve essere immediatamente seguita dalla dizione "denominazione di origine protetta" scritta per esteso ed in caratteri di dimensione non inferiore a 3/4 di quelli utilizzati per la designazione della denominazione.

In etichetta potrà, altresì, comparire anche per esteso e nella lingua del Paese di destinazione la sigla comunitaria "denominazione di origine protetta" o "D.O.P.".

Alla denominazione di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quella espressamente prevista nel presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi "extra", "fine", "scelto", "selezionato", "riserva", "superiore", "classico" e similari.

La locuzione "tradizionale" può essere ripetuta in etichetta nel medesimo campo visivo in cui è indicata la denominazione in caratteri non superiori al triplo di quelli utilizzati per indicare la denominazione.

È vietato per l'"Aceto balsamico tradizionale di Modena/di Reggio Emilia" indicare ogni riferimento all'annata di produzione; è consentita la citazione "extra vecchio" per il prodotto che abbia avuto un invecchiamento non inferiore ai 25 anni.

Eventuali indicazioni al consumatore relative alla modalità di elaborazione ed alla collocazione gastronomica del prodotto devono figurare in una controetichetta o pendaglio o in una parte nettamente separata dall'etichetta principale e devono essere tali da non indurre il consumatore in errore su una qualità particolare, sulla metodologia di produzione o sul reale invecchiamento del prodotto.

232

Page 233: nuove regole per l'etichettatura dei prodotti (prof. nava)

Data di scadenza / TMC non richiesti

Ingredienti:Elenco ingredienti: non e

obbligatorio indicare l’acqua se si indica il contenuto acetico (°)

Quantità netta

Modalità di conservazione (volontaria)

Denominazione di vendita

ACETO BALSAMICO TRADIZIONALE DI MODENA

EXTRAVECCHIO (25 ANNI)

DOP – Denominazione di Origina Protetta

6,5°

Garantito dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali ai

Sensi dell’art. 10 del Reg.(CEE) 2081/92

0,25 cl eProdotto da Azienda AgricolaVia Fanti 6, 41100- Modena

Sede produttore (nome produttore via, Comune-

Provincia

Invecchiamento (possibile vantare “extravecchio” come menzione

speciale; resta inteso che è Balsamico Tradizionale l’Aceto che è stato invecchiato almeno 12 anni nel

rispetto del Disciplinare Produttivo

Aceto balsamico tradizionale di Modena DOP (*etichetta preposta dal Consorzio)

Logo comunitario e dicitura DOP ex Regolamento n. 628/2008

Riconoscimento ministeriale

233Lotto/data di confezionamento

Page 234: nuove regole per l'etichettatura dei prodotti (prof. nava)

Le bottiglie• L'Aceto Balsamico Tradizionale di Modena può essere

confezionato solo nell'unica bottiglietta autorizzata per tutti i produttori, che è quella a suo tempo progettata da Giorgetto Giugiaro, e resa obbligatoria dal disciplinare della DOP

• I contenitori in cui e' confezionato l'Aceto balsamico tradizionale di Reggio Emilia" debbono essere unici nella forma, in grado di assicurare la conservazione della qualità ed il prestigio del prodotto stesso e devono rispondere alle misure e caratteristiche tecniche qui di seguito elencate:

• tipo A: bottiglietta in vetro contenente 100 ml di prodotto, della forma simile ad un tulipano rovesciato. tipo B:bottiglietta in vetro contenente 250 ml di prodotto della forma simile a quella da 100 ml. Altre specifiche dettagliate nel disciplinare produttivo

• L’aceto Balsamico IGP a sua volta richiede una bottiglia unica (vedi slide seguente) e solo quella

234

Page 235: nuove regole per l'etichettatura dei prodotti (prof. nava)

Fascette, pendagli ed etichetta• Le informazioni obbligatorie –e diverse nel caso dell’aceto comune o

dell’aceto DOP/IGP- vanno indicate sul corpo della bottiglia, con etichetta ordinaria.

• Eventuali pendagli, medaglioni o fascette al collo della bottiglia non possono essere considerati sostitutivi dell’etichetta in quanto tale, stante il rischio di perdita durante la movimentazione; non forniscono cioè adeguate garanzie ai consumatori finali

235

Page 236: nuove regole per l'etichettatura dei prodotti (prof. nava)

Accorgimenti volontari per valorizzare il prodotto (IGP)

• L'Aceto Balsamico di Modena si produce secondo varie ricette.

• Il disciplinare di produzione IGP lascia ampio margine di azione, prevedendo l'utilizzo di mosto cotto in percentuali tra il 20 e il 90% e di aceto di vino dal 10 al 80%.

• È consentito l'uso di caramello, fino al 2%.

• Nel caso dell’aceto balsamico di Modena IGP, molti piccoli produttori rispettano standard qualitativi più restrittivi di quelli possibili per legge

• Il disciplinare produttivo lascia spazio per valorizzare adeguatamente il prodotto

• La lettura dell'etichetta può fornire utili informazioni sugli ingredienti usati e sui metodi di lavorazione.

236

•È ammessa la dicitura "invecchiato"per il prodotto di almeno 3 anni.

•Si può volontariamente indicare inetichetta“senza aggiunta di caramello”

•Si può volontariamente specificare la %di mosto

Page 237: nuove regole per l'etichettatura dei prodotti (prof. nava)

Legge 82/2006 Legge n° 1151 del 14/12/1950D. lgs 109/92 Reg. CE 583/2009 (Aceto Balsamico di Modena IGP)Reg. CE 813/2000 (Aceto Balsamico Tradizionale di Modena DOP)

Aceto aromatizzante• All'aceto possono essere aggiunte sostanze aromatizzanti […] o altri aromi naturali (DLgs 25 gennaio 1992, n. 107).• E' consentito aromatizzare l'aceto di mele con il miele.• L'aceto preparato come sopra deve essere posto in commercio con la denominazione di"aceto di (...)

Aceto balsamico• Produzione tradizionale da mosto cotto e fermentato• D.O.P. Aceto Balsamico TRADIZIONALE di Modena (D.M. 9/2/87) e di Reggio Emilia: (D.M. 3/3/87) con l'indicazionedella materia prima

Riferimenti normativi

237

Page 238: nuove regole per l'etichettatura dei prodotti (prof. nava)

BIRRA

238

Page 239: nuove regole per l'etichettatura dei prodotti (prof. nava)

Denominazione di vendita:

Volume alcolometrico (nello stesso campo visivo della

Denominazione di vendita6° alc

BIRRA

Elenco ingredienti

Quantità (cl)

Termine minimo di conservazione (TMC)

Ragione sociale e sede del produttore

Lotto/ data di confezionamento

Modalità di conservazione

Birrificio a XXX (Nome Azienda)

Via XXX , Città XXX (Indirizzo azienda)

Sede stabilimento XXX (Indirizzo stabilimento e CAP

)

L XXXXX (numero di lotto)

Da consumarsi preferibilmente entro la fine:

mese/anno (2 ANNI)

33 cl

Conservare in luogo fresco e asciutto, al

riparo dalla luce e da fonti di calore

Non disperdere il contenitore

nell’ambiente

Box tratteggiati:Le indicazioni entro tali box vanno nello

stesso campo visivo principale

Ingredienti: acqua, malto d’orzo, luppolo

239

Page 240: nuove regole per l'etichettatura dei prodotti (prof. nava)

Denominazione di vendita• Legge 1354/1962 tuttora in vigore, con alcune modifiche (DpR 272/98), che

definisce le categorie di birra commercializzabili: nello specifico le Denominazioni di vendita ammesse sono:

1. BIRRA ANALCOLICA (alcol < 1,2%)2. BIRRA LIGHT (alcol compreso tra 1,2% e

3,5%)3. BIRRA4. BIRRA SPECIALE5. BIRRA DOPPIO MALTO

(Le birre 4 e 5 si differenziano per il grado saccarometrico in 100 grammi di mosto da cui la birra è derivata)

240

Page 241: nuove regole per l'etichettatura dei prodotti (prof. nava)

“Birra Artigianale”…

• Si può mettere SOLO su etichetta secondaria (NON su CAMPO VISIVO PRINCIPALE, laddove per contro compare la denominazione di vendita ammessa = “birra”, “birra speciale”, “birra doppio malto”, etc …), PENA SANZIONI

241

Page 242: nuove regole per l'etichettatura dei prodotti (prof. nava)

Quantità di vendita ammesse

• La birra può essere venduta in bottiglie o recipienti pari a 20 cl, 33 cl, 50 cl, 66 cl

• Per i fusti non vi sono gamme quantitative obbligatorie

• Per ogni capacità vi sono poi tolleranze consentite

242

Page 243: nuove regole per l'etichettatura dei prodotti (prof. nava)

Riferimenti normativi• Legge 16.8.1962 n° 1354; • Legge 16.7.1974 n° 329; • Legge 3.7.1976 n° 454; • Legge 17.4.1989 n° 141; • D.M. 1.7.1994 n° 519; • D.M. 19.11.1996 n° 682; • D.P.R. 30.06.1998 n. 272;• D.M. 26.02.1996;• D.M. 30.06.1998 n.250

243

Page 244: nuove regole per l'etichettatura dei prodotti (prof. nava)

GRAPPA

244

Page 245: nuove regole per l'etichettatura dei prodotti (prof. nava)

Denominazione di vendita (ammesse menzioni aggiuntive come stravecchia, invecchiata,

vecchia, riserva)

Volume alcolometrico (minimo 37,5°)

Elenco ingredienti (se sono aggiunte erbe aromatiche, o frutta

Ragione sociale e sede del

produttore

Lotto

Quantità (l, cl)

Puo' essere specificata la durata dell'invecchiamento, espressa in mesi e

in anni, o soltanto in mesi;

STRAVECCHIADa uve nebbiolo

Puo' essere specificato il nome del vitigno o del vino a denominazione di

origine (es, Chianti)

L XXXXX (numero di lotto)

245

Page 246: nuove regole per l'etichettatura dei prodotti (prof. nava)

Presentazione in etichetta (I)• Nella denominazione di vendita della «Grappa» deve essere riportata l'indicazione

di piante aromatiche o loro parti, nonché frutta o loro parti, se utilizzate.• Nella presentazione e nella promozione e' consentito l'uso dei termini, «vecchia»

o «invecchiata» per la grappa sottoposta ad invecchiamento, in recipienti di legnonon verniciati ne' rivestiti, per un periodo non inferiore a dodici mesi in regime disorveglianza fiscale, in impianti ubicati nel territorio nazionale.

• E' consentito, altresì, l'uso dei termini «riserva» o «stravecchia» per la grappainvecchiata almeno diciotto mesi.

• Puo' essere specificata la durata dell'invecchiamento, espressa in mesi e in anni,o soltanto in mesi;

• Titolo alcolometrico: per poter essere immessa al consumo la «Grappa» deveavere un titolo alcolometrico non inferiore a 37,5% in volume;

Nella lavorazione sono consentiti l’aggiunta di:(*- zuccheri, nel limite massimo di 20 grammi per litro, espresso in zucchero

invertito;- caramello, solo per la grappa sottoposta ad invecchiamento almeno dodici mesi,

secondo le disposizioni comunitarie e nazionali vigenti)246

Page 247: nuove regole per l'etichettatura dei prodotti (prof. nava)

Presentazione in etichetta (II)il termine «Grappa» puo' essere completato dal riferimento:• a) al nome di un vitigno, qualora sia stata ottenuta in distillazione da materie prime

provenienti per il 100% in peso dalla vinificazione di uve di tale vitigno: e' ammessa unatolleranza di altri vitigni fino ad un massimo del 15% in peso;

• b) ai nomi di non piu' di due vitigni, qualora sia stata ottenuta dalla distillazione di materieprime interamente provenienti dalla vinificazione di uve ottenute dalla coltivazione di talivitigni. I vitigni devono essere menzionati in etichetta in ordine ponderale decrescente. None' consentita l'indicazione di vitigni utilizzati in misura inferiore al 15% in peso. L'indicazionedei vitigni in etichetta deve avvenire con lo stesso carattere ed evidenza tipografica;

• c) al nome di un vino DOC, DOCG o IGT qualora le materie prime provengano da uveutilizzate nella produzione di detto vino; in tal caso e' vietato utilizzare i simboli e le diciture(DOC, DOCG e IGT) o (DOP, IGP) sia in sigla che per esteso;

• d) al metodo di distillazione, continuo o discontinuo, e al tipo di alambicco;2) per le grappe che rispondono contemporaneamente a più riferimenti di cui ai precedenti punti

a), b) e c) deve comunque essere utilizzata una sola denominazione di vendita;

247

Page 248: nuove regole per l'etichettatura dei prodotti (prof. nava)

Riferimenti normativi• DECRETO 1 agosto 2011. 5389 Attuazione dell'articolo 17 del Regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del

Consiglio, del 15 gennaio 2008, concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e laprotezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose –che abroga il regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio

- Regolamento (CE) n. 1234/2007 recante norme di commercializzazione- Regolamento (CE) n. 491/2009 (modifica il 1234)- Regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione (recante modalità di applicazione del reg. 479/2008)- Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo- Decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1997, n.297, recante norme in materia di produzione e

commercializzazione di acquaviti, grappa, brandy italiano e liquori;- Legge 7 luglio 2009, n. 88, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia

alle Comunità europee,- Regolamento (CEE) n. 1576/89- Decreto del Presidente della Repubblica n. 297/1997 emanate dal Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato- Circolari 20 novembre 1998, n. 163, e 12 marzo 2001, n. 166;- Decreto ministeriale 27 novembre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 301 del 27 dicembre

2008, concernente disposizioni di attuazione dei regolamenti (CE) n. 479/2008 del Consiglio e n. 555/2008 dellaCommissione per quanto riguarda l'applicazione della misura della distillazione dei sottoprodotti della vinificazione;

- Decreto ministeriale 13 maggio 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 216 del 15 settembre2010, con il quale e' stata definita la procedura per la presentazione e l'approvazione delle schede tecniche sulle indicazionigeografiche delle bevande spiritose ai fini della successiva registrazione comunitaria.

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