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Nuove procedure

Lavoro intermittentee comunicazioneobbligatoriaRoberto Camera - Funzionario della Direzione territoriale del lavoro di Modena (*)

Dopo nove anni di vigenzaviene completamente riscrittoil contratto intermittente, pre-visto storicamente dagli artico-li 33 e seguenti della c.d. Ri-forma Biagi (Decreto legislati-vo n. 276/2003). Le modifichenon attengono soltanto all’am-bito di applicazione del con-tratto ma anche alla nuovaprocedura comunicativa dellac.d. «chiamata» da effettuarsialla pubblica amministrazione.In considerazione di questemodifiche apportate dalla leg-ge n. 92/2012 (articolo 1, com-ma 21 e 22) e dalle successivecircolari e note ministeriali,cerchiamo di riepilogare lemodalita operative di questaprocedura contrattuale.Il contratto di lavoro intermit-tente costituisce una particola-re tipologia di rapporto di la-voro subordinato, caratterizza-ta dall’espletamento di presta-zioni di carattere «disconti-nuo». L’intermittenza dellaprestazione scaturisce dal fattoche il lavoratore si pone a di-sposizione di un datore di la-voro che ne puo utilizzare l’at-tivita lavorativa al momentodel bisogno, soprattutto quan-do si trova in presenza di verie propri picchi lavorativi peri quali non puo sopperire conil proprio personale «ordina-rio».La prestazione deve essere in-tesa in senso ampio, in quantopuo riguardare anche periodidi durata significativa. Laprassi amministrativa (1) haevidenziato il fatto che per po-tersi considerare effettivamen-te «discontinuo o intermitten-te» il contratto c.d. «a chiama-ta» deve essere intervallato dauna o piu interruzioni, in mo-

do tale che non vi sia una esat-ta coincidenza tra la «duratadel contratto» e la «durata del-la prestazione».

Nuovo ambitoapplicativo

Vediamo ora quale e l’ambitoapplicativo e le ipotesi di legit-timo ricorso al contratto inter-mittente.Il lavoro «a chiamata» puo es-sere utilizzato:1) per lo svolgimento di pre-stazioni di carattere disconti-nuo e saltuario secondo le esi-genze individuate dai contatticollettivi stipulati da associa-zioni dei datori e dei prestatoridi lavoro comparativamentepiu rappresentativi sul pianonazionale o territoriale;2) per periodi predeterminatinell’arco della settimana, delmese o dell’anno;� per questa causale, il Mini-stero del lavoro ha chiarito (2)che l’individuazione dei «pe-riodi predeterminati» deve es-sere demandata alla contratta-zione collettiva, in quantouna interpretazione piu esten-siva, che affiderebbe al con-tratto individuale di lavoro taleprerogativa, finirebbe per ren-dere del tutto prive di signifi-cato le altre ipotesi giustifica-trici del lavoro intermittente.Se l’interpretazione ministeria-le ha un suo significato nell’e-vitare un utilizzo smodato del-la tipologia contrattuale, l’in-terpretazione letterale non e al-trettanto chiara lasciando in-tendere la possibilita che leparti (datore di lavoro e lavo-ratore) possano decidere libe-ramente i periodi di «chiama-ta»;

3) con soggetti con piu di 55anni di eta, anche pensionati:� l’interpretazione del Mini-stero del lavoro - con la circo-lare n. 20/2012 - parla di sog-getti con «almeno 55 anni»;4) con soggetti con meno di 24anni di eta:� il lavoratore dovra averemassimo 23 anni e 364 giorniai fini della stipula del contrat-to intermittente;� le prestazioni lavorative do-vranno «essere svolte entro il25º anno di eta del lavorato-re». Il Ministero del lavoro -con la circolare n. 20/2012 -ha affermato che «ai fini dellaeffettiva prestazione di lavorointermittente il lavoratorenon deve aver compiuto 25anni»;� inoltre, la prassi amministra-tiva, da quel che ne e dato sa-pere, sembra che propongauna cessazione della sola pre-stazione lavorativa e non unarisoluzione «ope legis» delcontratto di lavoro, che potreb-be essere stato sottoscritto dal-le parti anche a tempo indeter-minato. Cosı facendo, perquanto la normativa dispongala possibilita di un rapporto in-termittente a tempo indetermi-nato, nella pratica, cio non po-tra piu esservi in quanto la pre-stazione terminera, comunque,al raggiungimento dei 25 annidi eta del lavoratore;5) in base alle attivita elencate

Note:

(1) Min. lav., nota prot. n. 0018271 del 12 otto-bre 2012.

(2) Circolare del Ministero del lavoro n. 20 del 1ºagosto 2012.

(3) Circolare del Ministero del lavoro n. 18 del18 luglio 2012.

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nella tabella approvata con ilRegio Decreto n. 2657/1923,richiamato dal Decreto Mini-steriale del 23 ottobre 2004.Rispetto al recente passato,con la legge n. 92/2012, e sta-to abrogato l’articolo 37 deldecreto legislativo n. 276/2003 che prevedeva la possibi-lita di ricorrere sempre al lavo-ro intermittente durante i finesettimana, le ferie estive e levacanze natalizie e pasquali.In pratica, con questa abroga-zione e stata allargata la ‘‘bor-sa’’ dei contratti intermittentistipulati in periodi predetermi-nati dell’anno, in quanto si po-tranno prevedere periodi di-versi da quelli consentiti dal-l’ex articolo 37. L’importantee che la scelta di detti periodisia delegata alla contrattazionecollettiva.

Divieto all’utilizzodel contrattointermittente

Dopo aver analizzato i requisi-ti oggettivi e soggettivi, inpossesso delle parti, per addi-venire ad un contratto di lavo-ro intermittente, e appena ilcaso di evidenziare le ipotesiin cui e vietato il ricorso a que-sta tipologia contrattuale.I divieti sono tassativamenteindicati dall’articolo 34, com-ma 3, del decreto legislativon. 276/2003 e sono i seguenti:a) sostituzione di lavoratoriche esercitano il diritto di scio-pero;b) laddove il rapporto di lavo-ro intermittente sia attivatopresso unita produttive nellequali si sia proceduto, entro i6 mesi antecedenti, a licenzia-menti collettivi, sospensionedei rapporti o riduzione dell’o-rario con diritto al trattamentodi integrazione salariale, perlavoratori adibiti alle medesi-me mansioni;– questo divieto puo esserecassato in caso di accordo sin-dacale;c) nel caso di aziende che nonabbiano effettuato la valuta-zione dei rischi, ai sensi dellavigente normativa in materiadi lavoro:– il Dvr (Documento di valu-

tazione dei rischi) in possessodell’azienda deve essere «at-tuale» ed adeguato alle condi-zioni strutturali, logistiche eorganizzative della realtaaziendale nonche alle proble-matiche di formazione ed in-formazione proprie dei lavora-tori a chiamata.

Periodo transitorio

La norma (legge n. 92/2012),entrata in vigore dal 18 luglio2012, prevede un periodo tran-sitorio per i contratti in esserealla data di vigenza della leggee che sono incompatibili conle nuove disposizioni normati-ve.Questi contratti cesseranno diprodurre i loro effetti alla datadel 19 luglio 2013, e cioe unanno dopo la data di entratain vigore della Riforma del la-voro. Eventuali prestazioni dilavoro effettuate da lavoratoriin contrasto con le nuove rego-le saranno considerate presta-zioni «in nero» (3).

Obblighicomunicativi

Oltre a modificare gli ambitiapplicativi del contratto inter-mittente, la Riforma del lavoroha previsto anche l’obbligo, incapo ai datori di lavoro, di co-municare la «chiamata» e lasua durata alla Direzione terri-toriale del lavoro competenteper territorio.Su quest’obbligo comunicati-vo c’e stata un po’ di confusio-ne per cui cerchiamo di farechiarezza sulla procedura e lemodalita di comunicazione adoggi previste.Partiamo con quello che pre-vede la legge, per poi illustraregli interventi ministeriali.L’articolo 1, comma 21, dellalegge n. 92/2012, ha aggiuntoall’articolo 35, del decreto le-gislativo n. 276/2003, il com-ma 3-bis che ha cosı stabilito:

«prima dell’inizio della pre-stazione lavorativa o di unciclo integrato di prestazio-ni di durata non superiorea trenta giorni, il datore di

lavoro e tenuto a comuni-carne la durata con modali-ta semplificate alla Direzio-ne territoriale del lavorocompetente per territorio,mediante sms, fax o postaelettronica. Con decreto dinatura non regolamentaredel Ministro del lavoro edelle politiche sociali, diconcerto con il Ministroper la pubblica amministra-zione e la semplificazione,possono essere individuatemodalita applicative della di-sposizione di cui al prece-dente periodo, nonche ulte-riori modalita di comunica-zione in funzione dello svi-luppo delle tecnologie».

I punti chiave della disposizio-ne legislativa sono i seguenti:a) la comunicazione e imme-diatamente operativa per tuttii contratti intermittenti, sia inuovi che quelli in essere al18 luglio 2012 (4);b) la comunicazione deve es-sere preventiva alla prestazio-ne lavorativa;c) la comunicazione deve av-venire presso la Direzione ter-ritoriale del lavoro competenteper territorio;d) i mezzi comunicativi a di-sposizione del datore di lavorosono:– sms;– fax;– posta elettronica (anche noncertificata);– via web.Dal 18 luglio 2012 si sonosusseguite una serie di disposi-zioni ministeriali che hannocercato di rendere operativala norma, disciplinando quelloche il legislatore definisce co-me una comunicazione «sem-plificata».Andiamo con ordine e cerchia-mo di spiegare i punti salienti.La prima interpretazione mini-steriale risale al 18 luglio 2012(che e anche la data di entratain vigore della Riforma), con

Note:

(3) Pagina 8 della circolare del Ministero del lavo-ro n. 18/2012.

(4) Data di entrata in vigore della Riforma delMercato del lavoro (legge n. 92/2012).

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la circolare n. 18 delle Dire-zioni generali per l’Attivitaispettiva e delle relazioni indu-striali e rapporti di lavoro.La circolare prevedeva la pos-sibilita di una comunicazione«senza particolari formalita»e con i soli dati identificatividel lavoratore, del datore di la-voro e del giorno o dei giornidi prestazione da effettuarsi.La comunicazione doveva es-sere indirizzata esclusivamen-te al fax o alla posta elettroni-ca istituzionale della Direzioneterritoriale del lavoro compe-tente per territorio.Inoltre, la circolare specificaval’ambito di applicazione del«ciclo integrato di prestazionidi durata non superiore atrenta giorni» quali giorni dieffettiva prestazione lavorativacompresi nei 30 giorni massi-mi previsti. Infine, precisavache una comunicazione potevainteressare anche piu lavorato-ri e che non era necessario co-municare anche l’orario di la-voro.In data 1º agosto 2012, la Di-rezione per l’Attivita Ispettivaemanava la circolare n. 20con le istruzioni operative alproprio personale ispettivosull’utilizzo del contratto in-termittente e sulle modalita co-municative.La Direzione forniva una in-terpretazione piu estensivadel «ciclo integrato di presta-zioni di durata non superiorea trenta giorni», ritenendo i30 giorni, quelli di effettivaprestazione di ciascun lavora-tore e non gia come arco tem-porale massimo all’interno delquale individuare i periodi diattivita dello stesso. In consi-derazione di cio, potranno es-sere effettuate comunicazioniche prendano in esame architemporali anche molto ampipurche, all’interno di essi, iperiodi di prestazione non su-perino i 30 giorni per ciascunlavoratore. La nota prevedeanche alcuni esempi di comu-nicazione:� lavoratore ... 15 agosto, 20agosto, 12 settembre, 30 set-tembre, 4 ottobre, 5 novembre,25 dicembre (per un totale digiorni lavorativi pari a 7);� lavoratore ... dal 1º al 5 ago-

sto, dal 1º al 5 settembre, dal1º al 5 ottobre, dal 1º al 5 di-cembre, dal 1º al 5 gennaio2013, dal 1º al 5 febbraio2013 (per un totale di giornilavorativi pari a 30);� lavoratore 1, lavoratore 2,lavoratore 3 dal 1º al 15 ago-sto, dal 1º al 15 settembre(per un totale di giorni lavora-tivi pari a 26 piu 4 giorni di ri-poso); lavoratore 4, lavoratore5, lavoratore 6 dal 1º al 15 ot-tobre e dal 1º al 15 novembre(per un totale di giorni lavora-tivi pari a 26 piu 4 giorni di ri-poso).Il chiarimento interveniva,inoltre, anche sulla comunica-zione alla Direzione territoria-le del lavoro (Dtl) competente,sottolineando che, qualora ildatore di lavoro utilizzava laposta elettronica, questa pote-va anche non essere di naturacertificata.

Annullamentodella prestazione

La circolare ministeriale (5)termina con il caso della man-cata prestazione lavorativa. Alfine di non vedersi addebitarela contribuzione per la giorna-ta di lavoro, il datore di lavorodeve provvedere ad annullarela precedente «chiamata» at-traverso una nuova comunica-zione.Detta comunicazione deve av-venire entro l’inizio della pre-stazione ovvero, se la mancataprestazione e dovuta all’assen-za del lavoratore, entro le 48ore successive al giorno incui la prestazione doveva esse-re resa.

Sviluppiinterpretativi

I problemi interpretativi sorgo-no con la nota prot. n. 39/0011779 del 9 agosto 2012(vedila a pag. 16), della Dire-zione generale per le politichedei servizi per il lavoro, sem-pre del Ministero del lavoro,dal titolo: «Comunicazione re-lativa alla ‘‘chiamata’’ del la-voro intermittente».La nota - integrata con una

successiva comunicazionedell’11 agosto 2012 (6) - hail compito di fornire le primeistruzioni tecnico-operativeper effettuare la comunicazio-ne di «chiamata», ma, in prati-ca, stravolge quanto detto conle circolari n. 18 e 20 dellostesso Ministero. Inoltre, laDirezione generale - autricedella nota - ha previsto, nuovemodalita applicative, della di-sposizione comunicativa, sen-za il decreto interministeriale(Ministero del lavoro e Mini-stero della pubblica ammini-strazione e semplificazione),previsto dal nuovo comma 3-bis dell’articolo 35, del decre-to legislativo n. 276/2003, co-me modificato dalla legge n.92/2012. In pratica, il Ministe-ro ha provveduto a disciplina-re le modalita applicative dellacomunicazione con una nota enon con il «decreto di naturanon regolamentare» previstodalla legge.Analizziamo ora quanto pre-scritto nella nota ministeriale.Innanzitutto, a detta del Mini-stero, e stata «messa a puntouna serie di modalita che han-no il pregio sia di semplificarel’attivita dei datori di lavoroobbligati, sia di permettereuna piu agevole verifica delledirezioni territoriali del lavorosulla correttezza degli adempi-menti». Ma vediamo in cosaconsta questa semplificazione.Vengono ridefiniti gli ambitiprocedurali di comunicazionedelle «chiamate» secondo l’e-lenco sottoindicato:1) fax - al Ministero del lavoroed alle Direzioni territoriali dellavoro;2) sms - al Ministero del lavo-ro;

Note:

(5) Circolare del Ministero del lavoro n. 20 del 1ºagosto 2012.

(6) Il testo dell’e-mail: «A parziale rettifica diquanto comunicato con la nota 11779, conside-rato il carattere sperimentale citato nella medesi-ma nota, il periodo fino al 15 settembre 2012 lecomunicazioni potranno continuare ad essere ef-fettuate anche agli indirizzi di posta certificata del-le direzioni territoriali del lavoro. ulteriori aggior-namenti ritenuti utili ai fini della semplificazionesaranno eventualmente comunicate nei primigiorni di settembre.

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3) e-mail - al Ministero del la-voro ed alle Direzioni territo-riali del lavoro;4) on-line.

Fax

La comunicazione tramite ilfax ministeriale o il fax dellaDirezione territoriale del lavo-ro competente deve essere ef-fettuata allegando il modellodisponibile sui siti www.lavo-ro.gov.it e www.cliclavoro.go-v.it (vedilo a pag. 20). Questamodalita potra essere utilizzataper comunicare esclusivamen-te la chiamata relativa ad unsolo lavoratore. Il datore di la-voro, una volta effettuata lacomunicazione, dovra stampa-re e conservare il rapporto diconsegna del proprio sistemafax, che varra quale ricevutadell’avvenuta comunicazione.a) Il numero nazionale messoa disposizione dal Ministero eil 848800131 (tariffa urbana atempo).b) Con l’invio tramite fax nonsara possibile una comunica-zione multipla di lavoratori(prevista dalle circolari 18 e20), ma potra essere comuni-cata esclusivamente la chiama-ta relativa ad un solo lavorato-re.c) Il modello predisposto edallegato alla nota ministerialenon segue i dettami forniticon le circolari n. 18 e 20, inquanto non prevede i dati deldatore di lavoro (ragione so-ciale) e del lavoratore (nomee cognome) ma solo i loro co-dici fiscali; inoltre, non preve-de il totale dei giorni all’inter-no del periodo presunto di«chiamata», per cui l’ispettorenon avra contezza sul rispettodei trenta giorni previsto nel«ciclo integrato di prestazio-ni». Infine, non viene previstoil modello di annullamentoqualora la prestazione non do-vesse avvenire ed il modello direttifica nel caso di modificadel giorno di «chiamata» (pre-visti dalla circolare del Mini-stero del lavoro n. 20/2012).d) Infine, nel modello ministe-riale viene richiesto anche ilcodice di comunicazione rile-vabile dall’Unilav di assunzio-

ne, effettuato al Centro perl’Impiego. E qui la semplifica-zione viene meno, in quanto ildatore di lavoro (pensiamo alristoratore che deve effettuarela comunicazione) difficilmen-te e a conoscenza del dato ob-bligatorio e quindi dovra ri-chiedere l’aiuto del proprioconsulente, sempreche la co-municazione non venga effet-tuata durante il fine settimana.In definitiva i dati previsti dalmodello di comunicazione so-no i seguenti:1) codice fiscale del datore dilavoro;2) e-mail del datore di lavoro;3) codice fiscale del lavoratore;4) codice di comunicazione diriferimento (tale codice puoessere recuperato dalla ricevu-ta che viene rilasciata dai ser-vizi informatici regionali altermine della comunicazioneobbligatoria - Unilav). Il codi-ce non deve essere indicatoqualora il rapporto di lavorosia stato attivato precedente-mente al 1º marzo 2008;5) date di inizio e di fine dellachiamata o del ciclo integratodi prestazioni.e) Il datore di lavoro dovra,una volta inviata la comunica-zione tramite fax, aver cura distampare e conservare il rap-porto di consegna previstodal proprio sistema fax.

Sms

Altra modalita comunicativa eattraverso l’invio di un sms alnumero 339-9942256. Il cana-le «telefonico» potra essereutilizzato soltanto dalle azien-de registrate al portale clicla-voro (www.cliclavoro.gov.it)e abilitate all’utilizzo del lavo-ro intermittente attraverso laprevia compilazione di unform che prevede di indicareil numero di telefono cellulareche sara utilizzato per l’inviodelle comunicazioni.La procedura comunicativa,prevista dalla nota ministerialedel 9 agosto 2012, e stata note-volmente semplificata dalle in-dicazioni contenute nella suc-cessiva nota prot. 39/0016639del 26 novembre 2012, dellostesso Ministero del lavoro.

Il c.d. messaggino dovra con-tenere, unicamente, le seguentiinformazioni:� Tipo di comunicazione: Iper invio di una chiamata e Aper annullamento di una pre-stazione a chiamata non effet-tuata.� Codice fiscale del lavoratore.I due dati dovranno essere se-parati da uno spazio. Esempiopratico, testo del messaggio:

I cmrrrt68r24f839g

Questo canale prevede l’utiliz-zo solo per la comunicazionedella singola chiamata e perun solo lavoratore. La datadella chiamata coincidera conla data di invio del messaggio.Sara considerato nullo il mes-saggio che perverra senzauno dei due dati obbligatori oda un numero di cellulare di-verso da quello registrato sulsito cliclavoro.

Posta elettronica

Dal 17 agosto e possibile co-municare la «chiamata» utiliz-zando l’indirizzo e-mail: [email protected]. In pra-tica, il datore di lavoro, scari-cando e compilando il modellodenominato UNI_Intermitten-te, gia previsto per le comuni-cazioni via fax, lo allega all’e-mail che dovra avere come og-getto: «Comunicazione chia-mata lavoro intermittente».La comunicazione via postaelettronica offre la possibilitadi comunicare fino ad un mas-simo di dieci lavoratori coin-volti anche in periodi di chia-mata di lavoro intermittentediversi e, utilizzando lo stessomodello, permette di inviarele comunicazioni di annulla-mento riferite alle singolechiamate comunicate prece-dentemente.La criticita e dovuta al fattoche non e previsto, da partedel Ministero del lavoro, l’in-vio di una e-mail di confermadi avvenuta ricezione del mo-dulo di comunicazione. L’e-mail sarebbe sicuramente statautile per dimostrare l’esattoadempimento dell’obbligo co-municativo che, invece, verra

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asseverato attraverso la stampadel modello compilato ed alle-gato all’e-mail inviata da partedel «comunicatore».L’e-mail, ad oggi, potra essereinviata anche alla posta elet-tronica istituzionale della Di-rezione territoriale del lavorocompetente.

Modulo on-line

Con la nota prot. 39/0016639del 26 novembre 2012, il Mi-nistero del lavoro ha abilitato,anche se solo a livello speri-mentale ed in maniera nonesclusiva, una ulteriore moda-lita comunicativa totalmentetelematica; cio al fine di sem-plificare gli strumenti a dispo-sizione dei soggetti obbligati ea completamento delle indica-zioni del legislatore.Entriamo nel merito della pro-cedura informatica. Il datore dilavoro, anche per il tramite delproprio consulente del lavoroe previa registrazione, potracomunicare le «chiamate»,per lavoro intermittente, attra-verso la compilazione di unapposito modulo accessibiledal portale cliclavoro(www.cliclavoro.gov.it) attra-verso l’accesso alla propriaarea riservata. Una volta inse-rito il codice fiscale del lavora-tore, il ‘‘sistema’’ riconosceche si tratta di un ‘‘lavoratoreintermittente’’ e propone, sepresenti, l’elenco delle comu-nicazioni obbligatorie di tipointermittente aperte, in modoche l’operatore (azienda/con-sulente) possa, semplicemente,indicare il relativo codice dicomunicazione.Il modulo on-line, inoltre, pre-vede anche l’invio dell’annul-lamento di singole chiamatecomunicate precedentemente.Quest’ultima modalita comu-nicativa chiude, per cosı dire,il cerchio delle possibilita diadempimento previste dallanormativa e permette ai datoridi lavoro di scegliere quellapiu congeniale alla propria si-tuazione organizzativa.Si consenta una riflessionepersonale: la nota ministeriale,abilitativa di questa proceduratelematica, permette esclusiva-

mente al datore di lavoro ed alconsulente del lavoro di proce-dere alla compilazione ed al-l’invio del modello comunica-tivo; si immagina, che non visiano preclusioni per gli altriprofessionisti abilitati (es.commercialisti, ecc.) ad effet-tuare comunicazioni in vecedel datore di lavoro.

Riepilogo

A questo punto e d’uopo unriepilogo per chiarire le moda-lita comunicative in essere.Dal 13 agosto la comunicazio-ne relativa alla prestazione la-vorativa svolta da un lavorato-re intermittente dovra avvenireutilizzando il modello elabora-to dal Ministero del lavoro epresente sui siti www.lavoro.-gov.it e www.cliclavoro.gov.it,tramite le seguenti modalita:� invio del modello per fax, alseguente numero di telefononazionale: 848800131;� invio del modello per fax, alnumero istituzionale della Di-rezione territoriale del lavorocompetente (l’elenco completoe reperibile sul sito www.lavo-ro.gov.it/Lavoro/AreaComuni-cazione/CentroContatto);� invio del modello tramite e-mail all’indirizzo istituzionaledella Direzione territorialedel lavoro competente per ter-ritorio (l’elenco completo e re-peribile sul sito www.lavoro.-gov.it/Lavoro/AreaComunica-zione/CentroContatto);� invio del modello utilizzan-do l’indirizzo e-mail: [email protected], uni-co per tutto il territorio nazio-nale (l’oggetto del messaggiodovra essere: «Comunicazionechiamata lavoro intermitten-te»);� invio di un sms, con i datiindicati in precedenza, inviatoal numero 339-9942256.� invio del form di comunica-zione attraverso la proceduratelematica prevista dal sitowww.cliclavoro.gov.it (previaregistrazione).

Sanzione

Si conclude ricordando la san-zione amministrativa prevista

in caso di violazione degli ob-blighi comunicativi che va da400,00 a 2.400,00 euro, in re-lazione a ciascun lavoratoreper cui e stata omessa la co-municazione e per ciascunachiamata. Per questa sanzionenon e prevista la possibilitadi usufruire della diffida obbli-gatoria (prevista dall’articolo13, del decreto legislativo n.124/2004).La Direzione Generale perl’Attivita ispettiva (7), rispon-dendo ad un quesito dell’Inail,ha chiarito che gli ispettori dellavoro sono gli unici soggettiabilitati ad irrogare la sanzioneamministrativa per la mancatacomunicazione. Resta, comun-que, ferma l’adozione, da par-te del personale di vigilanzadegli Istituti previdenziali edassistenziali, di provvedimentidi recupero contributivo qua-lora risultino prestazioni di la-voro non «registrate» rispettoalle quali non siano stati assol-ti i relativi obblighi di naturaprevidenziale.

Nota:

(7) Min. lav., nota prot. n. 0018271 del 12 otto-bre 2012.

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Min. lav., nota 9 agosto 2012, prot. n. 39/0011779

Oggetto: Comunicazione relativa alla «chiamata» del lavoro intermittente

La presente per fornire le prime istruzioni tecnico-operative per effettuare la chiamata del lavoro intermitten-te prevista dall’articolo 1, comma 21, lett. b) della legge 28 giugno 2012, n. 92.

PremessaPreliminarmente occorre precisare che tale comunicazione non sostituisce in alcun modo la comunicazionepreventiva di assunzione, effettuata secondo quanto previsto dal D.M. 30 ottobre 2007, ma costituisce un ul-teriore elemento informativo che fa seguito all’adempimento previsto dall’articolo 1, comma 21, lett. b) dellalegge n. 92/2012.Per agevolare tale comunicazione e anche in ragione del numero di campi da comunicare, la scrivente direzio-ne generale, in collaborazione con la Direzione Generale per l’attivita ispettiva cui la presente e diretta perconoscenza, ha messo a punto una serie di modalita che hanno il pregio sia di semplificare l’attivita dei datoridi lavoro obbligati, sia di permettere una piu agevole verifica delle direzioni territoriali del lavoro sulla corret-tezza degli adempimenti.

Tempi e modalita di comunicazioneLe varie modalita tecniche messe a punto per dare la possibilita ai datori di lavoro di adempiere agli obblighi dicomunicazione previsti dal citato articolo 1, comma 21, lett. b) verranno messe a disposizione progressivamen-te, secondo l’ordine temporale qui di seguito evidenziato.1. FAX a partire dal 13 agosto 20122. SMS a partire dal 17 agosto 20123. E-MAIL a partire dal 17 agosto 20124. ON LINE a partire dal 1º ottobre 2012

Il datore di lavoro potra effettuare la chiamata di lavoro intermittente secondo una delle seguenti modalita:1. Inviando un fax al numero 848800131Per utilizzare questa modalita, il datore di lavoro dovra scaricare il modello, creato ad hoc e disponibile all’in-dirizzo www.lavoro.qov.it e www.cliclavoro.qov.it, compilarlo in ogni sua parte ed inviarlo al numero 800196196. Atitolo di esempio, si allega il modello pdf.Questa modalita potra essere utilizzata per comunicare esclusivamente la chiamata relativa ad un solo lavora-tore.Il datore di lavoro avra cura di conservare il rapporto di consegna del proprio sistema fax, come ricevuta del-l’avvenuta comunicazione.Si ribadisce che il sistema e attivo a partire dal 13 agosto 2012.

2. Inviando un sms al numero 339-9942256L’sms dovra contenere i seguenti dati:– indirizzo e-mail del datore di lavoro– Codice di comunicazione della CO, indicando il codice della comunicazione/i obbligatoria/i corrispondente allavoratore/i per il quale si sta effettuando la chiamata. Tale codice puo essere recuperato dalla ricevuta cheviene rilasciata dai servizi informatici regionali al termine dell’invio del modello UniLav.Qualora il rapporto di lavoro sia stato attivato precedentemente al 1º marzo 2008 (e solo in questo caso)questa informazione non dovra essere fornita.– Codice Fiscale del Datore di lavoro (nel caso in cui il rapporto di lavoro sia stato attivato prima del 1º marzo2008);– Codice Fiscale del/i lavoratore/i che effettuera la prestazione oggetto della chiamata (nel caso in cui il rapportodi lavoro sia stato attivato prima del 1º marzo 2008). Potranno essere comunicati, con un singolo SMS, fino adun massimo di tre lavoratori per il medesimo periodo di chiamata;– Data inizio e data fine della prestazione; queste informazioni possono essere fornite in modalita multipla, ov-vero possono essere comunicati piu periodi di lavoro. Nel caso in cui il lavoratore sia chiamato a rendere laprestazione per un singolo giorno e sufficiente inserire la data inizio della prestazione. Nel caso in cui si intendacomunicare, per il medesimo lavoratore, diverse singole giornate (ad esempio, tutti i sabati del mese) le datedella prestazione dovranno essere separate da un asterisco (*).I dati della comunicazione dovranno essere digitati senza spazi e senza ulteriori caratteri; i campi vanno sepa-rati sempre da una virgola ad eccezione del campo CF Datore di lavoro o Codice comunicazione, che va se-parato da un punto; il formato della data e «gg-mm-aaaa»; le date «singole» durante la quale si effettua la chia-mata periodicamente (ad esempio, tutti i sabati del mese) vanno separati da un asteriscoLa tabella che segue illustra i vari esempi:

Esempio(in corsivo i dati da inserire nell’sms)

1) Comunicazione di chiamata che riguarda un solo lavoratore, il cui rapporto di lavoro si e instauratodal 1º marzo 2008indirizzo e-mail del datore di lavoro, codice comunicazione (16 caratteri), gg-mm-aaaa (data inizio: 10 caratteri), gg-mm-aaaa (data fine: 10 caratteri)

[email protected],0805812300000001.01-09-2012,04-09-2012

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2) Comunicazione di chiamata che riguarda piu lavoratori (fino ad un max di tre) per il medesimo pe-riodo, il cui rapporto di lavoro si e instaurato dal 1 º marzo 2008indirizzo e-mail del datore di lavoro, codice/i comunicazione (16 caratteri). CF lavoratore/i (16 caratteri per cia-scun lavoratore per un max di tre lavoratori), gg-mm-aaaa (data inizio: 10 caratteri), gg-mm-aaaa (data fine:10 caratteri). In questo caso bisogna inserire tanti codici di comunicazione quanti sono i lavoratori di rife-rimento

[email protected],0805812300000001.0805812300000002.RSSPLA50A01H501N,BNCPLA60A01H501V,01-09-2012,04-09-2012

3) Comunicazione di chiamata che riguarda un solo lavoratore, il cui rapporto di lavoro si e instauratoprima del 1º marzo 2008indirizzo e-mail del datore di lavoro, CF datore di lavoro (16 caratteri). CF lavoratore (16 caratteri), gg-mm-aaaa(data inizio: 10 caratteri), gg-mm-aaaa (data fine: 10 caratteri)

[email protected],80023253561.RSSPLA50A01H501N,01-09-2012,04-09-2012

4) Comunicazione di chiamata che riguarda piu lavoratori (fino ad un max di tre) per il medesimo pe-riodo, il cui rapporto di lavoro si e instaurato prima del 1º marzo 2008indirizzo e-mail del datore di lavoro, CF datore di lavoro (16 caratteri). CF lavoratore/i (16 caratteri per ciascun lavo-ratore per un max di tre lavoratori), gg-mm-aaaa (data inizio: 10 caratteri), gg-mm-aaaa (data fine: 10 caratteri)

[email protected],80023253561.RSSPLA50A01H501N,BNCPLA60A01H501V,01-09-2012,04-09-2012

5) Comunicazione di chiamata che riguarda piu periodi (fino ad un max di quattro) per il medesimolavoratore, il cui rapporto di lavoro si e instaurato prima del 1º marzo 2008indirizzo e-mail del datore di lavoro, CF datore di lavoro (16 caratteri), CF lavoratore (16 caratteri), gg-mm-aaaa(data inizio: 10 caratteri, fino ad un max di quattro, per un totale di 40 caratteri al max), gg-mm-aaaa (datafine: 10 caratteri, fino ad un max di quattro, per un totale di 40 caratteri al max)

[email protected],80023253561.RSSPLA50A01H501N,01-09-2012,04-09-2012,06-10-2012,09-10-2012

[email protected],80023253561.RSSPLA50A01H501N,01-09-2012*08-09-2012*15-09-2012*22-09-2012 (incaso di comunicazione riguardante piu chiamate di singole giornate, come ad esempio tutti i sabati del me-se)

6) Comunicazione di chiamata che riguarda piu periodi (fino ad un max di quattro) per il medesimolavoratore, il cui rapporto di lavoro si e instaurato dal 1º marzo 2008indirizzo e-mail del datore di lavoro, codice comunicazione (16 caratteri). CF datore di lavoro (16 caratteri). CF la-voratore (16 caratteri), gg-mm-aaaa (data inizio: 10 caratteri, fino ad un max di quattro, per un totale di 40caratteri al max), gg-mm-aaaa (data fine: 10 caratteri, fino ad un max di quattro, per un totale di 40 caratterial max)

[email protected],0805812300000001.RSSPLA50A01H501N,01-09-2012,04-09-2012,06-10-2012,09-10-2012

[email protected],08058123000000011.RSSPLA50A01H501N,01-09-2012*08-09-2012*15-09-2012*22-09-2012 (in caso di comunicazione riguardante piu chiamate di singole giornate, come ad esempio tutti i sabati delmese)

Si ribadisce che il sistema e attivo a partire dal 17 agosto 2012.

3. Inviando una mail all’indirizzo [email protected] utilizzare questa modalita, il datore di lavoro dovra scaricare il modello, creato ad hoc e disponibile all’in-dirizzo www.lavoro.qov.it e www.cliclavoro.qov.it, e compilarlo in ogni sua parte. Una volta compilato, tale modellodovra essere:– allegato ad una mail che avra come oggetto Comunicazione chiamata lavoro intermittente;– inviato all’indirizzo [email protected]; non appena ricevuta la mail, il sistema inviera un messaggio diconferma di avvenuta ricezione.Potranno essere comunicati, con un singolo modello, fino ad un massimo di sei lavoratori per il medesimoperiodo di chiamata ovvero, per un lavoratore, fino ad un massimo di dieci periodi.Il sistema e attivo a partire dal 17 agosto 2012

4. Inviando il modulo on lineSuccessivamente, verra messa a disposizione un’ulteriore modalita di comunicazione che prevede la compila-zione di un modulo on line, resa disponibile sul portale cliclavoro (www.cliclavoro.qov.it), accessibile agli utentiregistrati. Il datore di lavoro dovra compilare tutti i dati richiesti. Anche per questa tipologia di comunicazione,il sistema rilascera una ricevuta di avvenuta comunicazione che il datore di lavoro potra stampare e conser-vare.In una successiva evoluzione tecnologica, l’applicazione potra essere disponibile anche attraverso gli strumenti

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mobile (iphone, Ipad, android) in modo tale da agevolare il datore di lavoro che potra adempiere anche fuoridalla sede dell’ufficio.Il sistema e attivo a partire dal 1º ottobre 2012.

Chiamata del lavoro intermittente e UNILAVCome gia indicato nella premessa, questo adempimento si inserisce nel quadro del Sistema delle comunicazioniobbligatorie e completa l’informazione del rapporto di lavoro «intermittente» comunicato per mezzo dell’U-NILAV e messo a disposizione delle Regioni e delle direzioni territoriali del lavoro per le attivita previste dallanormativa vigente.Pertanto, come di consueto, tali comunicazioni, per il tramite del Nodo di Coordinamento nazionale, ver-ranno messe a disposizione dei servizi informatici regionali e degli altri enti interessati con le modalita tec-niche previste dal D.M. 30 ottobre 2007. Tali attivita saranno avviate a partire dal prossimo mese di settem-bre.Pertanto, anche le direzioni territoriali avranno a disposizione tali informazioni nel database, gia a disposizionedegli ispettori, che raccoglie tutte le comunicazioni obbligatorie, dove potranno essere effettuate le ricercheper codice fiscale del lavoratore e/o del datore di lavoro interessati dalla chiamata di cui all’oggetto della pre-sente nota.A questo proposito, a partire dalla seconda settimana di settembre, sara attivato un sistema che permet-tera di effettuare i controlli di congruita e di assegnare automaticamente la data della comunicazione, inviandoall’indirizzo di posta elettronica indicato dal datore di lavoro al momento della comunicazione, una ricevutache contiene l’esito dell’adempimento, avendo cura di segnalare eventuali incongruenze.

Ulteriori disposizioniGli strumenti sopra indicati sono avviati, con i tempi e le modalita indicate in maniera sperimentale ondeconsentire ai datori di lavoro interessati di effettuare le comunicazioni dovute e all’amministrazione di ‘‘testa-re’’ i sistemi onde consentire un adeguamento progressivo, ivi comprese le modalita per effettuare rettifiche eannullamenti e per ricevere le ricevute di avvenuta comunicazione, in vista di ulteriori semplificazioni che sa-ranno prontamente comunicate a tutti gli organismi interessati.A far data dal 13 agosto 2012, ai fini dell’adempimento in questione, i datori di lavoro dovrannoutilizzare ESCLUSIVAMENTE le modalita ed i recapiti indicati nella presente nota e non inviarepiu alcuna mail agli indirizzi di posta certificata delle direzioni territoriali del lavoro, come indicato nella circo-lare n. 18 del 18 luglio 2012.

Min. lav., nota 12 ottobre 2012, prot. n. 37/0018271

Oggetto: contratto di lavoro intermittente - art. 1, commi 21-22, legge n. 92/2012 - c.d. Riforma Fornero -richiesta parere

Con riferimento alla problematica sollevata da codesto Istituto, concernente la competenza ad irrogare la san-zione amministrativa per omessa comunicazione preventiva dell’utilizzo di prestazioni di lavoro intermittentedi cui al comma 3bis, art. 35, D.Lgs. n. 276/2003, per i profili di stretta competenza si ritiene opportuno for-mulare le seguenti precisazioni.A seguito dell’entrata in vigore della legge n. 92/2012 (c.d. Riforma Fornero), come evidenziato da questo Mi-nistero con circolare n. 20/2012, alla disposizione normativa di cui all’art. 35 del D.Lgs n. 276/2003 e statoaggiunto il comma 3bis, che prevede un obbligo di comunicazione, da parte del datore di lavoro, circa l’utilizzodi prestazioni di natura intermittente alla Direzione del lavoro competente per territorio.In particolare, la norma citata dispone l’assolvimento del suddetto obbligo prima dell’inizio della prestazionelavorativa o di un ciclo integrato di prestazioni di durata non superiore a trenta giorni, mediante fax o postaelettronica, anche non certificata, utilizzando gli indirizzi istituzionali delle Direzioni territoriali ovvero quelliappositamente creati dalle medesime (attualmente risulta in via di implementazione l’ulteriore modalita di tra-smissione della comunicazione mediante sms).Alla luce di quanto sopra, essendo gli Uffici territoriali di questo Ministero i soli destinatari della comunicazionein esame nonche in ragione dell’essenza di previsioni di senso contrario, si ritiene che la competenza ad irro-gare la sanzione amministrativa di cui al comma 3bis, nell’ipotesi di inadempimento dell’obbligo, debba essereattribuita in via esclusiva al personale di vigilanza in servizio presso i suddetti Uffici.Resta ferma l’adozione, da parte del personale di vigilanza degli Istituti, di provvedimenti di recupero contri-butivo qualora risultino prestazioni di lavoro non ‘‘registrate’’ e rispetto alle quali non siano stati assolti i re-lativi obblighi di natura previdenziale.

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Min. lav., nota 26 novembre 2012, prot. n. 39/0016639

Oggetto: Chiamata lavoro intermittente - ulteriori istruzioni operative

Con le note n. 11799 e 12728, rispettivamente del 9 agosto e 14 settembre 2012, sono state fornite una seriedi istruzioni operative utili per effettuare la comunicazione prevista dall’articolo 1, somma 21, lett. b) della leg-ge 28 giugno 2012, n. 92.Le suddette note, nelle more della predisposizione del decreto ministeriale previsto dal suddetto articolo 1,hanno dato la possibilita ai datori di lavoro di effettuare le comunicazioni in oggetto nei modi e tempi previstidalla normativa.Nelle citate note si dava altresı comunicazione che l’Amministrazione stava predisponendo anche un form online che permetteva di effettuare tali comunicazioni in modalita completamente telematiche ovvero di sem-plificare ulteriormente gli altri strumenti al fine di agevolare l’esatto adempimento da parte dei soggetti ob-bligati.In previsione dell’emanazione del previsto decreto, si ritiene utile avviare in sperimentazione anche tale mo-dalita per mettere a disposizione dei datori di lavoro piu strumenti per effettuare le comunicazioni e sceglierequella piu congeniale alla propria situazione organizzativa.Pertanto, allo stato e in attesa dell’emanazione del decreto ministeriale, i canali di comunicazione della chia-mata del lavoro intermittente messi a disposizione da questo Ministero sono i seguenti: PEC; e-mail; fax;sms; web.A seconda del canale scelto, il datore di lavoro potra effettuare la chiamata secondo le seguenti modalita:

1. Inviando una mail all’indirizzo di posta elettronica delle Direzioni territoriali del lavoro ovvero al-l’indirizzo [email protected] utilizzare tale canale, il datore di lavoro dovra inviare in allegato alla mail il modello «UNI_Intermittente»debitamente compilato (il capo «Codice fiscale lavoratore» e il capo «Codice comunicazione» sono alterna-tivi). Ogni singolo modello permette la possibilita di comunicare fino ad un massimo di dieci lavoratori coin-volti anche in periodi di chiamata di lavoro intermittente diversi. Al fine di dare la possibilita di mettere a di-sposizione le informazioni comunicate agli organi di vigilanza, e necessario che le mail contengano il modelloricordato.Tramite questo canale sara possibile anche inviare una comunicazione di annullamento riferita a singole chia-mate comunicate precedentemente.Non sono previste mail di conferma di ricezione e, ai fini di dimostrare l’esatto adempimento dell’obbligo, ildatore di lavoro dovra consegnare copia del modello compilato e allegato alla mail inviata.

2. Inviando un fax al numero 848800131Anche per utilizzare questa modalita, il datore di lavoro dovra scaricare il modello «UNI_Intermittente», com-pilarlo (il capo «Codice fiscale lavoratore» e il capo «Codice comunicazione» sono alternativi) e inviarlo alnumero indicato, avendo cura di conservare il modello predisposto e il rapporto di consegna.

3. Inviando un SMS al numero 339-9942256Tale canale potra essere utilizzato solo dalle aziende registrate al portale clic lavoro e abilitate quindi all’utilizzodel lavoro intermittente, avendo cura di indicare nel form di registrazione il numero di telefono cellulare chesara utilizzato per l’invio della comunicazione.L’SMS dovra contenere le seguenti informazioni: «Tipo di comunicazione» (I per l’invio della chiamata e A perl’annullamento di una chiamata precedentemente comunicata) e il Codice Fiscale del lavoratore che effettuerala prestazione oggetto della chiamata. La lettera («I» oppure «A» ed il codice fiscale dovranno essere separatida uno spazio).Questo canale dovra essere utilizzato esclusivamente per la chiamata di un singolo giorno per un solo la-voratore. Pertanto, la data della chiamata coincidera con la data di invio del messaggio e, conseguentemen-te, l’eventuale annullamento dovra essere comunicato nel medesimo giorno in cui si effettua la comunica-zione.Naturalmente non potranno essere prese in considerazione le comunicazioni inviate ovvero provenienti da unnumero di cellulare non registrato e, pertanto, non riconducibile ad alcun datore di lavoro conosciuto al si-stema.

4. Inviando il modulo on lineL’azienda anche tramite il proprio consulente del lavoro, potra comunicare le chiamate del lavoro intermitten-te attraverso la compilazione di un apposito modulo, accessibile dal portale Cliclavoro (www.cliclavoro.gov.it)nella propria area riservata. Pertanto, il servizio di invio delle chiamate nel lavoro intermittente sara accessibileprevia registrazione al portale, con le modalita evidenziate nell’apposita sezione.Questo canale permette la comunicazione per piu lavoratori e periodi di prestazione, anche diversi riferiti allastessa azienda.Per facilitare l’inserimento delle informazioni, non appena indicato il codice fiscale del lavoratore interessatoalla chiamata, saranno proposte, se presenti, l’elenco delle comunicazioni obbligatorie di tipo intermittenteaperte e il datore di lavoro dovra semplicemente indicare il relativo codice di comunicazione.Qualora il codice di comunicazione non sia presente in archivio la comunicazione potra tuttavia essere ugual-mente trasmessa.Il modulo on line prevede altresı l’invio dell’annullamento di singole chiamate comunicate precedentemente.

ConclusioniLa presente nota, che come detto, anticipa l’emanazione del decreto interministeriale, da la possibilita di spe-

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rimentare tutte le modalita che la normativa ha previsto per effettuare la chiamata di lavoro intermittente,permettendo contestualmente al datore di lavoro di scegliere quella piu confacente alla propria organizzazioneo al tipo di comunicazione che si vuole effettuare.

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