GRUPPO DI LAVORO CONCORDATO Axa Assitalia Fondiaria – Sai Vittoria Con la collaborazione...
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GRUPPO DI LAVORO CONCORDATOGRUPPO DI LAVORO CONCORDATOAxaAxa
AssitaliaAssitaliaFondiaria – SaiFondiaria – Sai
VittoriaVittoria
Con la collaborazione dell’avv. IannottaCon la collaborazione dell’avv. Iannotta
RIFORMA DELLA LEGGE FALLIMENTARERIFORMA DELLA LEGGE FALLIMENTARE
E E
NUOVE PROCEDURE ESECUTIVENUOVE PROCEDURE ESECUTIVE
14 Dicembre 2006
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RIFORMA DELLA LEGGE FALLIMENTARERIFORMA DELLA LEGGE FALLIMENTARE
NORMATIVANORMATIVA
Regio Decreto 16 Marzo 1942 n. 267 (vecchia Legge fallimentare)Regio Decreto 16 Marzo 1942 n. 267 (vecchia Legge fallimentare)
Decreto Legge 14 Marzo 2005 n. 35 (competitività) in vigore dal Decreto Legge 14 Marzo 2005 n. 35 (competitività) in vigore dal 18 Marzo 200518 Marzo 2005
Legge 14 Maggio 2005 n. 80 (conversione e delega )Legge 14 Maggio 2005 n. 80 (conversione e delega )
Decreto Legislativo 9 Gennaio 2006 n. 5 (attuazione legge delega) Decreto Legislativo 9 Gennaio 2006 n. 5 (attuazione legge delega) in vigore dal 16 Luglio 2006in vigore dal 16 Luglio 2006
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PRIMAPRIMA della RIFORMA: della RIFORMA:
La legge aveva come fine essenziale la liquidazione dell’impresa ed era caratterizzata da una tutela accentuata dei diritti dei creditori che si realizzava attraverso un completo spossessamento del patrimonio del debitore.
DOPO DOPO la RIFORMA:la RIFORMA:
La legge delega persegue la conservazione dei mezzi organizzativi dell’impresa, assicurando la sopravvivenza, ove possibile, di questa e, negli altri casi, procurando alla collettività, ed in primo luogo agli stessi creditori, una più consistente garanzia patrimoniale attraverso il risanamento ed il trasferimento a terzi delle strutture aziendali.
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PRINCIPALI NOVITA’PRINCIPALI NOVITA’
1) ridefinizione dell’ambito soggettivo di applicazione della legge fallimentare;
2) accelerazione delle procedure;
3) ampliamento delle competenze del comitato dei creditori nel concordato preventivo, di cui potremmo essere chiamati a far parte, che consente una maggiore partecipazione dell’organo alla gestione della crisi dell’impresa;
4) modifica della disciplina dell’azione revocatoria fallimentare (già introdotta dalla legge 80/05); è una delle principali novità introdotte dalla legge con riflessi accentuati sulla nostra operatività; circoscrive le ipotesi di applicabilità della normativa e di esenzione, dimezza il periodo sospetto;
5) modifica degli effetti del fallimento sui rapporti giuridici pendenti;
6) modifica della disciplina della continuazione temporanea dell’esercizio di impresa, con l’ampliamento dei poteri del comitato dei creditori;
7) modifica della disciplina del concordato fallimentare (accelerazione dei tempi della procedura, la possibile suddivisione in classi omogenee dei creditori e relativo trattamento differenziato);
8) introduzione della disciplina della esdebitazione;
9) abrogazione dell’amministrazione controllata.
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PROCEDURE CONCORSUALI PROCEDURE CONCORSUALI DOPO LA RIFORMADOPO LA RIFORMA
fallimentofallimento
concordato preventivoconcordato preventivo
liquidazione coatta amministrativaliquidazione coatta amministrativa
amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisiamministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi
N.B.: Amministrazione controllata abrogataN.B.: Amministrazione controllata abrogata
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OBIETTIVI DELLA RIFORMAOBIETTIVI DELLA RIFORMA
• Il legislatore della riforma ha dato Il legislatore della riforma ha dato
rilevanza alrilevanza al nuovo concordato nuovo concordato
preventivo preventivo che nelle sue varie che nelle sue varie
formulazioni dovrebbe risolvere la formulazioni dovrebbe risolvere la
maggior parte di situazioni di crisi maggior parte di situazioni di crisi
aziendale in considerazione anche aziendale in considerazione anche
dell’abolizione della amministrazione dell’abolizione della amministrazione
controllata.controllata.
• Il Il fallimentofallimento, invece, nella nuova , invece, nella nuova
formulazione dovrebbe costituire formulazione dovrebbe costituire
l’extrema ratio cui fare ricorso in caso l’extrema ratio cui fare ricorso in caso
di insolvenza ed è comunque teso alla di insolvenza ed è comunque teso alla
sopravvivenza, per quanto possibile, sopravvivenza, per quanto possibile,
dei beni aziendali e non alla mera dei beni aziendali e non alla mera
liquidazione dell’impresa.liquidazione dell’impresa.
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SOGGETTI SOTTOPOSTI A FALLIMENTO SOGGETTI SOTTOPOSTI A FALLIMENTO E CONCORDATO PREVENTIVOE CONCORDATO PREVENTIVO
Art. 1 L.F.:Art. 1 L.F.: “sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul “sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori che esercitano una concordato preventivo gli imprenditori che esercitano una attività commercialeattività commerciale””
Art. 2082 c.c.:Art. 2082 c.c.: “Imprenditore è colui che esercita “Imprenditore è colui che esercita professionalmente una attività economica organizzata al professionalmente una attività economica organizzata al fine della produzione dello scambio di beni o di servizi”fine della produzione dello scambio di beni o di servizi”
Art. 2195 c.c.:Art. 2195 c.c.: stabilisce quali sono gli imprenditori stabilisce quali sono gli imprenditori soggetti a registrazione nel registro delle impresesoggetti a registrazione nel registro delle imprese (quindi (quindi quali sono gli imprenditori “commerciali” e di conseguenza quali sono gli imprenditori “commerciali” e di conseguenza “fallibili”) dividendoli in categorie in relazione all’attività “fallibili”) dividendoli in categorie in relazione all’attività economica esercitata:economica esercitata:
1)1) attività industriale per la produzione di beni o di serviziattività industriale per la produzione di beni o di servizi2)2) attività intermediaria nella circolazione di beniattività intermediaria nella circolazione di beni3)3) attività di trasporto (via terra, acqua, aria)attività di trasporto (via terra, acqua, aria)4)4) attività bancaria o assicurativaattività bancaria o assicurativa5)5) altre attività ausiliarie alle precedentialtre attività ausiliarie alle precedenti
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SOGGETTI ESCLUSI DA FALLIMENTO SOGGETTI ESCLUSI DA FALLIMENTO E CONCORDATO PREVENTIVOE CONCORDATO PREVENTIVO
(art. 1 L.F.)(art. 1 L.F.)
imprenditori che esercitano attività non commercialeimprenditori che esercitano attività non commerciale
imprenditori che esercitano attività agricola o artigianale imprenditori che esercitano attività agricola o artigianale
(salvo diversa interpretazione in relazione all’art. 2083 c.c.)(salvo diversa interpretazione in relazione all’art. 2083 c.c.)
enti pubblici economicienti pubblici economici
imprenditori che hanno debiti inferiori a € 25.000,00imprenditori che hanno debiti inferiori a € 25.000,00
piccoli imprenditori commercialipiccoli imprenditori commerciali::
a) con investimenti fino a € 300.000.00a) con investimenti fino a € 300.000.00
b) con ricavi annui fino a € 200.000,00b) con ricavi annui fino a € 200.000,00
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LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA
Norme sostanzialmente invariate salvo l’introduzione delle cooperative che non svolgono attività commerciale tra i soggetti sottoponibili alla procedura (art. 2545 terdecies c.c.)
AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA DELLE GRANDI IMPRESE IN CRISI
Le grandi imprese, invece, continueranno a beneficiare del Decreto legge “Marzano” n. 347 del 23 Dicembre 2003 – “Misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza” convertito nella Legge n. 298 del 18 Febbraio 2004 (es. Parmalat).
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FALLIMENTOFALLIMENTO
(nuove norme in vigore dal 16/7/2006)(nuove norme in vigore dal 16/7/2006)
PRESUPPOSTI (soggettivi ed oggettivi) PRESUPPOSTI (soggettivi ed oggettivi)
ISTRUTTORIA PREFALLIMENTAREISTRUTTORIA PREFALLIMENTARE
SENTENZASENTENZA
ITER PROCEDURALE DOPO LA SENTENZAITER PROCEDURALE DOPO LA SENTENZA
EFFETTI DEL FALLIMENTO SUI RAPPORTI GIURIDICI PENDENTIEFFETTI DEL FALLIMENTO SUI RAPPORTI GIURIDICI PENDENTI
ESERCIZIO PROVVISORIO DELL’IMPRESAESERCIZIO PROVVISORIO DELL’IMPRESA
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FALLIMENTOFALLIMENTO
PRESUPPOSTI oggettivi :PRESUPPOSTI oggettivi :
““STATO DI INSOLVENZA” (ART. 5 L.F.): STATO DI INSOLVENZA” (ART. 5 L.F.): è insolvente, quindi dichiarato fallito, il debitore che non è più in è insolvente, quindi dichiarato fallito, il debitore che non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.
RICORSO PER DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO (ART. 6 RICORSO PER DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO (ART. 6 L.F.)L.F.)il fallimento è dichiarato su ricorso del debitore, di uno o più il fallimento è dichiarato su ricorso del debitore, di uno o più creditori o su richiesta del pubblico ministero. creditori o su richiesta del pubblico ministero. Il giudice civile non ha più l’obbligo di segnalare l’insolvenza al Il giudice civile non ha più l’obbligo di segnalare l’insolvenza al giudice del fallimento,giudice del fallimento,E’ stata eliminata l’iniziativa d’ufficioE’ stata eliminata l’iniziativa d’ufficio..
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FALLIMENTOFALLIMENTO
ISTRUTTORIA PREFALLIMENTARE:ISTRUTTORIA PREFALLIMENTARE:
L’istruttoria prefallimentare è stata notevolmente ampliata dando L’istruttoria prefallimentare è stata notevolmente ampliata dando
spazio alle parti di nominare, oltre i difensori di fiducia, anche spazio alle parti di nominare, oltre i difensori di fiducia, anche
consulenti tecnici di parte (art. 15 L.F.).consulenti tecnici di parte (art. 15 L.F.).
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FALLIMENTOFALLIMENTO
SENTENZA:SENTENZA:
LaLa sentenza di fallimento ha effetto dalla data di sentenza di fallimento ha effetto dalla data di
pubblicazione nel Registro delle Imprese (data certa) pubblicazione nel Registro delle Imprese (data certa) mentre mentre
prima veniva affissa sulla porta del Tribulnale (Art. 16 L.F.)prima veniva affissa sulla porta del Tribulnale (Art. 16 L.F.)
Gli imprenditori Gli imprenditori individuali e collettivi individuali e collettivi possono essere dichiarati possono essere dichiarati
falliti falliti entro un anno dalla cancellazione dal Registro delle entro un anno dalla cancellazione dal Registro delle
Imprese (data certa) e non più dalla cessazione dell’attività.Imprese (data certa) e non più dalla cessazione dell’attività.
Le società irregolari (non iscritte al Registro delle Imprese) non Le società irregolari (non iscritte al Registro delle Imprese) non
beneficiano della norma ma possono comunque essere dichiarate beneficiano della norma ma possono comunque essere dichiarate
fallite (Art. 10 L.F.).fallite (Art. 10 L.F.).
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FALLIMENTOFALLIMENTO
ITER PROCEDURALE DOPO LA SENTENZA:ITER PROCEDURALE DOPO LA SENTENZA:
Adunanza dei creditori per esame stato passivo: entro 120 gg. dal entro 120 gg. dal deposito della sentenza (deposito della sentenza (termine perentoriotermine perentorio).).Presentazione di domanda di insinuazione al passivo: almeno 30 gg. almeno 30 gg. prima dell’adunanza dei creditori (prima dell’adunanza dei creditori (termine perentoriotermine perentorio) – quindi entro 90 gg. ) – quindi entro 90 gg. dalla pubblicazione della sentenza.dalla pubblicazione della sentenza.Deposito documenti giustificativi del credito: a pena di decadenzaa pena di decadenza almeno 15 gg. prima dell’udienza di verifica dello stato passivo (almeno 15 gg. prima dell’udienza di verifica dello stato passivo (termine termine perentorioperentorio))Domanda tardiva di ammissione al passivo: entro 12 mesi dal deposito entro 12 mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo salvo proroga di 6 mesi per del decreto di esecutività dello stato passivo salvo proroga di 6 mesi per procedure particolarmente complesseprocedure particolarmente complesseCrediti condizionali: per i crediti ammessi con riserva (Art. 96 L.F.), tra i per i crediti ammessi con riserva (Art. 96 L.F.), tra i quali sono compresi quelli che non possono farsi valere contro il fallito se quali sono compresi quelli che non possono farsi valere contro il fallito se non previa escussione di un obbligato principale (Art. 55 – u.c. – L.F.), è non previa escussione di un obbligato principale (Art. 55 – u.c. – L.F.), è possibile produrre i documenti entro i 15 giorni successivi alla presentazione possibile produrre i documenti entro i 15 giorni successivi alla presentazione della dichiarazione di credito. Il giudice decide in merito alla validità della della dichiarazione di credito. Il giudice decide in merito alla validità della documentazione per l’attestazione del credito e scioglie la riserva.documentazione per l’attestazione del credito e scioglie la riserva.
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CRITICITA’CRITICITA’
Termini ridotti e perentori
Necessità per la Compagnia di monitorare clienti e coobbligati per evitare la decadenza dei termini
Possibilità di eccepire l’estinzione della fideiussione ex art. 1955 c.c. nei casi di tardiva denuncia del sinistro da parte del beneficiario (oltre 12 o 18 mesi dall’approvazione dello stato passivo)
Crediti condizionali: quando il fideiussore ha notizia di un fallimento di un contraente o di un coobbligato dovrebbe cautelativamente presentare subito DOMANDA TEMPESTIVA DOMANDA TEMPESTIVA CONDIZIONALE SU TUTTO IL PORTAFOGLIOCONDIZIONALE SU TUTTO IL PORTAFOGLIO CAUZIONI CAUZIONI (premi insoluti, eventuali escussioni già pervenute e massimali delle garanzie).
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EFFETTI DEL FALLIMENTOEFFETTI DEL FALLIMENTOSUI RAPPORTI GIURIDICI PENDENTI SUI RAPPORTI GIURIDICI PENDENTI
Art. 72 – 1° comma – L.F.:Art. 72 – 1° comma – L.F.:
““Se un contratto è ancora ineseguito o non compiutamente Se un contratto è ancora ineseguito o non compiutamente eseguito da entrambe le parti quando, nei confronti di una eseguito da entrambe le parti quando, nei confronti di una di esse, è dichiarato il fallimento, l’esecuzione del di esse, è dichiarato il fallimento, l’esecuzione del contratto, fatte salve le diverse disposizioni della contratto, fatte salve le diverse disposizioni della presente Sezione, rimane sospesa fino a quando il presente Sezione, rimane sospesa fino a quando il curatore, con l’autorizzazione del comitato dei creditori, curatore, con l’autorizzazione del comitato dei creditori, dichiara di subentrare nel contratto in luogo del dichiara di subentrare nel contratto in luogo del fallito, assumendo tutti i relativi obblighi, ovvero di fallito, assumendo tutti i relativi obblighi, ovvero di sciogliersi dal medesimo.”sciogliersi dal medesimo.”
La decisione è stata sottratta al potere del giudice delegato.La decisione è stata sottratta al potere del giudice delegato.
Quindi:Quindi:- se il curatore decide di sciogliersi dal contratto la controparte può inserire il proprio se il curatore decide di sciogliersi dal contratto la controparte può inserire il proprio
credito al passivo del fallimento;credito al passivo del fallimento;- se il curatore decide di subentrare nel contratto i rapporti tra le parti proseguono in modo se il curatore decide di subentrare nel contratto i rapporti tra le parti proseguono in modo
inalterato.inalterato.
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EFFETTI DEL FALLIMENTOEFFETTI DEL FALLIMENTOSUI RAPPORTI GIURIDICI PENDENTI SUI RAPPORTI GIURIDICI PENDENTI
Art. 72 – 6° comma – L.F.: (novità)
“Sono inefficaci le clausole negoziali che fanno dipendere la risoluzione del contratto dal fallimento.”Questa norma esprime chiaramente che il fallimento non è causa di risoluzione del contratto, né determina alcun diritto di risarcimento del danno in capo al creditore del fallito (es.: il beneficiario non può escutere la garanzia definitiva in caso di intervenuto fallimento dell’appaltatore).
Il fallimento genera lo scioglimento del contratto ed è causa di cessazione del rapporto ma non ha conseguenze sanzionatorie.
Solo l’inadempimento del contraente “in bonis” genera il diritto al risarcimento del danno (quindi legittima l’escussione della fideiussione da parte dell’ente appaltante). Tuttavia il creditore deve far valere il proprio diritto prima del fallimento promuovendo l’azione di risoluzione del contratto in danno del debitore.
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EFFETTI DEL FALLIMENTOEFFETTI DEL FALLIMENTOSUI RAPPORTI GIURIDICI PENDENTI SUI RAPPORTI GIURIDICI PENDENTI
Art. 72 bis L.F.:Art. 72 bis L.F.:
Questo articolo è stato introdotto per disciplinare l’ipotesi Questo articolo è stato introdotto per disciplinare l’ipotesi
di fallimento del venditore/costruttore già contemplata di fallimento del venditore/costruttore già contemplata
nella Legge 210/2004.nella Legge 210/2004.
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ESERCIZIO PROVVISORIO DELL’IMPRESA ESERCIZIO PROVVISORIO DELL’IMPRESA
Art. 104 – 1° comma - L.F.:Art. 104 – 1° comma - L.F.:
“ “ Con la sentenza dichiarativa del fallimento, il Con la sentenza dichiarativa del fallimento, il Tribunale può disporre l’esercizio provvisorio Tribunale può disporre l’esercizio provvisorio dell’impresa, anche limitatamente a specifici rami dell’impresa, anche limitatamente a specifici rami dell’azienda, se dalla interruzione può derivare dell’azienda, se dalla interruzione può derivare
un un danno grave, purché non arrechi pregiudizio danno grave, purché non arrechi pregiudizio ai ai creditori.”creditori.”
Scopi della riforma:Scopi della riforma:• snellire le proceduresnellire le procedure• tutelare l’interesse privatistico e pubblicistico di una utile tutelare l’interesse privatistico e pubblicistico di una utile
conservazione dell’impresa ceduta nella sua integrità o in conservazione dell’impresa ceduta nella sua integrità o in parte.parte.
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ESERCIZIO PROVVISORIO DELL’IMPRESA ESERCIZIO PROVVISORIO DELL’IMPRESA
Art. 104 – 8° e 9° comma - L.F.:Art. 104 – 8° e 9° comma - L.F.:
“ “ Durante l’esercizio provvisorio i contratti Durante l’esercizio provvisorio i contratti pendenti pendenti proseguono, salvo che il curatore non proseguono, salvo che il curatore non intenda sospenderne intenda sospenderne l’esecuzione o l’esecuzione o scioglierli.scioglierli.
I crediti sorti nel corso dell’esercizio I crediti sorti nel corso dell’esercizio provvisorio provvisorio sono soddisfatti in sono soddisfatti in prededuzione ai sensi dell’art. 111 prededuzione ai sensi dell’art. 111 – comma – comma 1 – n. 1.”1 – n. 1.”
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CONCORDATO FALLIMENTARE CONCORDATO FALLIMENTARE
Nuova formulazione per porre fine più rapidamente alla Nuova formulazione per porre fine più rapidamente alla
procedura tramite accordo tra fallito (o un terzo) ed i procedura tramite accordo tra fallito (o un terzo) ed i
creditori secondo lo schema del nuovo concordato creditori secondo lo schema del nuovo concordato
preventivopreventivo..
Modifica radicale del sistema del 1942 che prevedeva il Modifica radicale del sistema del 1942 che prevedeva il
pagamento integrale dei creditori privilegiati e l’offerta pagamento integrale dei creditori privilegiati e l’offerta
di una % uguale per tutti i creditori chirografari.di una % uguale per tutti i creditori chirografari.
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FALLIMENTO DELLE SOCIETA’ FALLIMENTO DELLE SOCIETA’
Art. 147 L.F.:Art. 147 L.F.:
Il fallimento delle S.n.c., S.a.s. e S.A.p.A. determina Il fallimento delle S.n.c., S.a.s. e S.A.p.A. determina
il fallimento dei soci illimitatamente responsabili il fallimento dei soci illimitatamente responsabili
ancorché non siano persone fisiche.ancorché non siano persone fisiche.
Quindi se i soci illimitatamente responsabili sono altre società, Quindi se i soci illimitatamente responsabili sono altre società,
queste ultime falliscono (siano esse società di capitali o di queste ultime falliscono (siano esse società di capitali o di
persone).persone).
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PRIME APPLICAZIONI PRATICHEPRIME APPLICAZIONI PRATICHEE DUBBI INTERPRETATIVI E DUBBI INTERPRETATIVI
Disciplina transitoria:Disciplina transitoria:
Non applicabilità della nuova disciplina alle procedure Non applicabilità della nuova disciplina alle procedure “pendenti” alla data del 16 Luglio 2006.“pendenti” alla data del 16 Luglio 2006.
Interpretazione sul concetto di giudizio “pendente”:Interpretazione sul concetto di giudizio “pendente”:
• Attuale orientamento prevalente della giurisprudenza:Attuale orientamento prevalente della giurisprudenza:nuova normativa applicabile solo se ricorso presentato dopo nuova normativa applicabile solo se ricorso presentato dopo
16 Luglio 200616 Luglio 2006..
• Altro orientamento:Altro orientamento:distingue la procedura in due fasi1. alla fase prefallimentare (dal ricorso alla sentenza dichiarativa) 1. alla fase prefallimentare (dal ricorso alla sentenza dichiarativa)
si si applica la vecchia normativaapplica la vecchia normativa2. alla fase fallimentare (dal deposito della sentenza se successivo 2. alla fase fallimentare (dal deposito della sentenza se successivo
alal 16 Luglio 2006) si applica la nuova normativa16 Luglio 2006) si applica la nuova normativa
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REVOCATORIAREVOCATORIA(art. 67 L.F.)(art. 67 L.F.)
in vigore dal 18 Marzo 2005in vigore dal 18 Marzo 2005
AMBITO DI APPLICAZIONEAMBITO DI APPLICAZIONE
RIDUZIONE DEI TERMINIRIDUZIONE DEI TERMINI
ESENZIONIESENZIONI
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AMBITO DI APPLICAZIONEAMBITO DI APPLICAZIONE(art. 67 – comma 1° e 2° comma - L.F.)(art. 67 – comma 1° e 2° comma - L.F.)
Resta confermata la differenza tra:Resta confermata la differenza tra:
atti anormali (1° comma)atti anormali (1° comma) – – lesivi della par condicio lesivi della par condicio creditorumcreditorum
revocati salvo che il terzo non provi l’ignorantia decotionis revocati salvo che il terzo non provi l’ignorantia decotionis del del debitoredebitore
atti normali (2° comma)atti normali (2° comma) – –
revocati se il curatore prova la scientia decotionis del revocati se il curatore prova la scientia decotionis del debitore da debitore da parte del parte del terzoterzo
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REVOCATORIAREVOCATORIA(art. 67 L.F.)(art. 67 L.F.)
in vigore dal 18 Marzo 2005in vigore dal 18 Marzo 2005
Novità:Novità:Dimezzamento dei c.d. “periodi sospetti”Dimezzamento dei c.d. “periodi sospetti”
1° comma1° commaREVOCABILITA’ DEGLI ATTI “ANORMALI” COMPIUTI NEL PERIODOREVOCABILITA’ DEGLI ATTI “ANORMALI” COMPIUTI NEL PERIODO SOSPETTOSOSPETTO ( (1 anno o 6 mesi anteriori alla dichiarazione di 1 anno o 6 mesi anteriori alla dichiarazione di fallimentofallimento), ), SALVO CHE IL TERZO PROVI CHE NON ERA A CONOSCENZA SALVO CHE IL TERZO PROVI CHE NON ERA A CONOSCENZA DELLO STATO DI INSOLVENZA DEL DEBITOREDELLO STATO DI INSOLVENZA DEL DEBITORE (“ignorantia decotionis” (“ignorantia decotionis” con onere della prova a carico del terzo).con onere della prova a carico del terzo).
2° comma2° commaREVOCABILITA’ DEGLI ATTI “NORMALI” COMPIUTI NEL PERIODOREVOCABILITA’ DEGLI ATTI “NORMALI” COMPIUTI NEL PERIODO SOSPETTOSOSPETTO ((6 mesi6 mesi), ), SE IL CURATORE PROVA CHE IL TERZO CONOSCEVASE IL CURATORE PROVA CHE IL TERZO CONOSCEVA LO STATO DI LO STATO DI INSOLVENZAINSOLVENZA DEL DEBITOREDEL DEBITORE ((“scientia decotionis” “scientia decotionis” con onere dellacon onere della prova a carico del curatore).prova a carico del curatore).
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CONSEGUENZECONSEGUENZE
Il periodo di consolidamento dei vincoli Il periodo di consolidamento dei vincoli
costituiti come controgaranzia (per costituiti come controgaranzia (per
esempio su polizza di capitalizzazione) esempio su polizza di capitalizzazione)
si riduce da 24 a 12 mesi, o da 12 a 6 si riduce da 24 a 12 mesi, o da 12 a 6
mesi, in assenza di fallimento del mesi, in assenza di fallimento del
contraente.contraente.
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ESENZIONIESENZIONI(art. 67 – 3° comma – L.F.)(art. 67 – 3° comma – L.F.)
“ “ Non sono soggetti all’azione revocatoria:Non sono soggetti all’azione revocatoria:a)a) I pagamenti di beni e servizi effettuati nell’esercizio dell’attività d’impresa nei termini I pagamenti di beni e servizi effettuati nell’esercizio dell’attività d’impresa nei termini
d’uso;d’uso;
b)b) Le rimesse effettuate su un conto corrente bancario, purchè non abbiano ridotto in Le rimesse effettuate su un conto corrente bancario, purchè non abbiano ridotto in maniera consistente e durevole l’esposizione debitoria del fallito nei confronti della maniera consistente e durevole l’esposizione debitoria del fallito nei confronti della banca;banca;
c)c) Le vendite a giusto prezzo d’immobili ad uso abitativo, destinati a costituire l’abitazione Le vendite a giusto prezzo d’immobili ad uso abitativo, destinati a costituire l’abitazione principale dell’acquirente o di suoi parenti e affini entro il terzo grado;principale dell’acquirente o di suoi parenti e affini entro il terzo grado;
d)d) Gli atti, i pagamenti e le garanzie concesse su beni del debitore purché posti in essere in Gli atti, i pagamenti e le garanzie concesse su beni del debitore purché posti in essere in esecuzione di un piano che appaia idoneo a consentire il risanamento della esposizione esecuzione di un piano che appaia idoneo a consentire il risanamento della esposizione debitoria dell’inpresa e ad assicurare il riequilibrio della sua situazione finanziaria e la debitoria dell’inpresa e ad assicurare il riequilibrio della sua situazione finanziaria e la cui ragionevolezza sia attestata ai sensi dell’articolo 2501-bis, quarto comma, del codice cui ragionevolezza sia attestata ai sensi dell’articolo 2501-bis, quarto comma, del codice civile;civile;
e)e) Gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere in esecuzione del concordato Gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere in esecuzione del concordato preventivo, nonché dell’accordo omologato ai sensi dell’articolo 182-bis;preventivo, nonché dell’accordo omologato ai sensi dell’articolo 182-bis;
f)f) I pagamenti dei corrispettivi per prestazioni di lavoro effettuate a dipendenti ed altri I pagamenti dei corrispettivi per prestazioni di lavoro effettuate a dipendenti ed altri collaboratori, anche non subordinati, del fallito;collaboratori, anche non subordinati, del fallito;
g)g) I pagamenti di debiti liquidi ed esigibili eseguiti alla scadenza per ottenere la I pagamenti di debiti liquidi ed esigibili eseguiti alla scadenza per ottenere la prestazione di servizi strumentali all’accesso alle procedure concorsuali e di concordato prestazione di servizi strumentali all’accesso alle procedure concorsuali e di concordato preventivo.preventivo.
Le disposizioni di questo articolo non si applicano all’istituto di emissione, alle Le disposizioni di questo articolo non si applicano all’istituto di emissione, alle operazioni di credito su pegno e di credito fondiario; sono salve le disposizioni delle operazioni di credito su pegno e di credito fondiario; sono salve le disposizioni delle leggi speciali. leggi speciali. ““
29
N O V I T A’N O V I T A’ (art. 67 – 3° comma – L.F.) (art. 67 – 3° comma – L.F.)
Le Le lettere d) – e) – g)lettere d) – e) – g) prevedono prevedono tre ipotesi di tre ipotesi di
esenzioneesenzione relative ai relative ai piani di risanamentopiani di risanamento ed a ed a
procedure alternative al fallimentoprocedure alternative al fallimento e sono e sono
ispirate dalla medesima ispirate dalla medesima ratioratio, quella di favorire , quella di favorire
procedure di soluzione della crisi d’impresa procedure di soluzione della crisi d’impresa
alternative rispetto al fallimento.alternative rispetto al fallimento.
30
N O V I T A’N O V I T A’ (art. 67 – 3° comma – L.F.) (art. 67 – 3° comma – L.F.)
Lettera c) – Collegamento con Legge 210/2004 –Lettera c) – Collegamento con Legge 210/2004 –
Non revocabilità delle vendite a giusto prezzo degli immobili Non revocabilità delle vendite a giusto prezzo degli immobili
ad uso abitativo, destinati a costituire l’abitazione principale ad uso abitativo, destinati a costituire l’abitazione principale
dell’acquirente o di suoi parenti ed affini entro il terzo grado.dell’acquirente o di suoi parenti ed affini entro il terzo grado.
Conseguenza: Conseguenza: revocabilità delle vendite di immobili per uso revocabilità delle vendite di immobili per uso
diverso diverso da quello di abitazione principale.da quello di abitazione principale.
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N O V I T A’N O V I T A’ (art. 67 – 3° comma – L.F.) (art. 67 – 3° comma – L.F.)
Lettera a)Lettera a)
Non sono in alcun caso soggetti a revocatoria i pagamenti di Non sono in alcun caso soggetti a revocatoria i pagamenti di
beni e servizi effettuati nell’esercizio dell’attività d’impresa beni e servizi effettuati nell’esercizio dell’attività d’impresa
nei termini d’uso,nei termini d’uso, cioè quelli necessari alla continuazione del cioè quelli necessari alla continuazione del
normale esercizio di impresa.normale esercizio di impresa.
Lettera f)Lettera f)
Sono esclusi dalla revocatoria fallimentare Sono esclusi dalla revocatoria fallimentare i pagamenti dei i pagamenti dei
corrispettivicorrispettivi per prestazioni di lavoroper prestazioni di lavoro effettuate a dipendenti effettuate a dipendenti
ed altri collaboratori, anche non subordinati, del fallito.ed altri collaboratori, anche non subordinati, del fallito.
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CONCORDATO PREVENTIVOCONCORDATO PREVENTIVO(da art. 160 ad art. 186 L.F.)(da art. 160 ad art. 186 L.F.)
in vigore dal 18/3/2005in vigore dal 18/3/2005
Il concordato assume un carattere di Il concordato assume un carattere di
centralità divenendo la procedura centralità divenendo la procedura
concorsuale tipica in un sistema in cui il concorsuale tipica in un sistema in cui il
fallimento diviene una extrema ratio.fallimento diviene una extrema ratio.
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CONCORDATO PREVENTIVOCONCORDATO PREVENTIVO(da art. 160 ad art. 186 L.F.)(da art. 160 ad art. 186 L.F.)
Prima della riforma una tale funzione era svolta dalla amministrazione controllata, ora abrogata.
I due anni di moratoria, durante i quali non si pagavano i debiti pregressi, non facevano altro che aggravare la situazione imprenditoriale che sfociava nel fallimento o nel concordato preventivo.
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CONCORDATO PREVENTIVOCONCORDATO PREVENTIVO(da art. 160 ad art. 186 L.F.)(da art. 160 ad art. 186 L.F.)
PresuppostoPresupposto:: stato di crisi dell’impresa stato di crisi dell’impresa
(non (non insolvenza)insolvenza)
Eliminati i presupposti di convenienza e Eliminati i presupposti di convenienza e meritevo-lezza.meritevo-lezza.
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CONCORDATO PREVENTIVOCONCORDATO PREVENTIVO(da art. 160 ad art. 186 L.F.)(da art. 160 ad art. 186 L.F.)
Modalità di attuazione:Modalità di attuazione:
• cessio bonorumcessio bonorum ed assunzione di terzo ed assunzione di terzo
(vecchie modalità ancora vigenti)(vecchie modalità ancora vigenti)
• accordo di ristrutturazione dei debiti accordo di ristrutturazione dei debiti
(nuovo istituto – art. 182 bis L.F.)(nuovo istituto – art. 182 bis L.F.)
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CONCORDATO PREVENTIVOCONCORDATO PREVENTIVO(da art. 160 ad art. 186 L.F.)(da art. 160 ad art. 186 L.F.)
Principali innovazioni:Principali innovazioni:
• classi diverse di creditori (in relazione alle classi diverse di creditori (in relazione alle
posizioni giuridiche ed agli interessi economici)posizioni giuridiche ed agli interessi economici)
• trattamenti differenziati tra creditori di classi trattamenti differenziati tra creditori di classi
diversediverse
• eliminazione della soglia di soddisfazione dei eliminazione della soglia di soddisfazione dei
creditori chirografari.creditori chirografari.
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ADESIONE DEI CREDITORIADESIONE DEI CREDITORI(art. 177 L.F.)(art. 177 L.F.)
Approvazione del concordato:Approvazione del concordato:
• voto favorevole dei creditori che rappresentino lavoto favorevole dei creditori che rappresentino la
maggioranza dei crediti ammessi al votomaggioranza dei crediti ammessi al voto
• voto favorevole deivoto favorevole dei creditori che rappresentino la creditori che rappresentino la
maggioranza dei crediti ammessi al voto nella classe maggioranza dei crediti ammessi al voto nella classe
medesima medesima ove siano previste diverse classi di creditoriove siano previste diverse classi di creditori
Novità: scomparsa del riferimento originario alla doppia Novità: scomparsa del riferimento originario alla doppia
maggioranza per creditori e per somma (prima 2/3 maggioranza per creditori e per somma (prima 2/3
votanti e 2/3 crediti).votanti e 2/3 crediti).
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ADESIONE DEI CREDITORIADESIONE DEI CREDITORI(art. 177 L.F.)(art. 177 L.F.)
In caso di In caso di dissensodissenso di una o più classi di creditori, di una o più classi di creditori,
il Tribunale, riscontrata in ogni caso la il Tribunale, riscontrata in ogni caso la
maggioranza di cui all’art. 177 – 1° comma – L.F. e maggioranza di cui all’art. 177 – 1° comma – L.F. e
il voto favorevole della maggioranza delle classi, e il voto favorevole della maggioranza delle classi, e
ritenuto che i creditori dissenzienti possano ritenuto che i creditori dissenzienti possano
risultare soddisfatti in misura non inferiore risultare soddisfatti in misura non inferiore
rispetto alle alternative concretamente rispetto alle alternative concretamente
praticabili, può approvare il concordato.praticabili, può approvare il concordato.
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EFFETTI DEL CONCORDATO PER I CREDITORIEFFETTI DEL CONCORDATO PER I CREDITORI(art. 184 L.F.)(art. 184 L.F.)
Il concordato omologato è obbligatorio per tutti i Il concordato omologato è obbligatorio per tutti i
creditori anteriori al decreto di apertura della creditori anteriori al decreto di apertura della
procedura di concordato.procedura di concordato.
Salvo patto contrario il concordato della società ha Salvo patto contrario il concordato della società ha
efficacia nei confronti dei soci illimitatamente efficacia nei confronti dei soci illimitatamente
responsabili.responsabili.
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ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI (art. 182 bis L.F.) (art. 182 bis L.F.)
Nuovo istituto inteso come una sorta di concordato preventivo semplificato che dovrebbe fornire un adeguato supporto normativo e certezza giuridica ai frequenti concordati stragiudiziali “liberi”, diffusi nella prassi.L’accordo è stipulato con i creditori che rappresentino almeno il 60% della massa creditoria.Deve essere depositato unitamente alla documentazione del concordato preventivo corredato dalla relazione di un esperto.L’accordo:
– è soggetto a pubblicazione nel Registro delle imprese– è soggetto ad opposizione sulla quale decide il Tribunale
prima di omologare l’accordo con decreto– è reclamabile in Corte d’Appello– acquista efficacia dal giorno della sua pubblicazione
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NUOVE PROCEDURE ESECUTIVENUOVE PROCEDURE ESECUTIVE
n vigore dal 1/3/2006n vigore dal 1/3/2006
1.1. GIUDIZIO DI COGNIZIONEGIUDIZIO DI COGNIZIONE
2.2. GIUDIZIO DI ESECUZIONEGIUDIZIO DI ESECUZIONE
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1. GIUDIZIO DI COGNIZIONE1. GIUDIZIO DI COGNIZIONE
Art. 145 c.p.c. – Art. 145 c.p.c. – Notificazione alle persone
giuridiche
Art. 149 c.p.c. – Art. 149 c.p.c. – Notificazione a mezzo del servizio
postale
Art. 167 c.p.c. – Art. 167 c.p.c. – Comparsa di risposta
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NOTIFICAZIONE NOTIFICAZIONE ALLE PERSONE GIURIDICHEALLE PERSONE GIURIDICHE
Articolo 145 c.p.c. Al procedimento tradizionale, secondo cui la notifica doveva essere eseguita presso la sede delle persone giuridiche, è stata affiancata la possibilità di effettuare la notifica “al portiere dello stabile in cui è la sede ed alla persona fisica che rappresenta l’ente qualora nell’atto da notificare (e quindi non soltanto nella relata di notifica) ne sia indicata la qualità e risultino specificati residenza, domicilio e dimora abituale”.
CONSEGUENZESemplificazione delle notifiche di decreti ingiuntivi, precetti, atti di citazione, e quindi delle nostre rivalse, anche alle Società che dovessero trasferire la propria sede all’estero ma i cui rappresentanti risultano residenti in Italia.
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NOTIFICAZIONE NOTIFICAZIONE A MEZZO DEL SERVIZIO POSTALEA MEZZO DEL SERVIZIO POSTALE
Articolo 149 c.p.c. “…. (omissis)… La notifica (a mezzo del servizio postale) si perfeziona, per il soggetto notificante, al momento della consegna del plico all’ufficiale giudiziario e, per il destinatario, dal momento in cui lo stesso ha la legale conoscenza dell’atto”.
CONSEGUENZEViene scongiurata la possibilità che il ritardo nell’esecuzione della notifica, dovuto a cause non riconducibili alla negligenza della parte notificante, faccia incorrere la parte richiedente in una decadenza.Ad ogni altro fine, invece, la notifica produrrà effetti dal giorno in cui il procedimento notificatorio può considerarsi concluso.
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COMPARSA DI RISPOSTACOMPARSA DI RISPOSTA
Articolo 167 c.p.c. Il convenuto gode di un termine a comparire più ampio (in quanto è stato elevato da 60 a 90 giorni), ma, dall’altro lato, è costretto a costituirsi sempre e comunque nel termine di 20 giorni prima dell’udienza, con una comparsa di costituzione completa, non solo dell’eventuale indicazione di voler chiamare terzi in causa o di eventuali domande riconvenzionali, ma anche delle eccezioni processuali e di merito non rilevabili d’ufficio. Il tutto, a pena di decadenza.
CONSEGUENZENecessità di fornire tempestivamente ai nostri fiduciari tutti gli elementi utili per una comparsa completa nei casi in cui veniamo chiamati in giudizio dai Beneficiari (cause passive).
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2. GIUDIZIO DI ESECUZIONE2. GIUDIZIO DI ESECUZIONE
Art. 474 c.p.c. Art. 474 c.p.c. – – Titolo esecutivoTitolo esecutivo
Art. 499 c.p.c. Art. 499 c.p.c. – – InterventoIntervento
Art. 624 bis c.p.c. – Art. 624 bis c.p.c. – Sospensione su istanza delle Sospensione su istanza delle partiparti
Art. 642 c.p.c. Art. 642 c.p.c. – – Esecuzione provvisoriaEsecuzione provvisoria
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TITOLO ESECUTIVOTITOLO ESECUTIVO
Art. 474 c.p.c.:Art. 474 c.p.c.:““L’esecuzione forzata non può avere luogo che in virtù di un L’esecuzione forzata non può avere luogo che in virtù di un titolo esecutivo per un diritto certo, liquido ed esigibile…”titolo esecutivo per un diritto certo, liquido ed esigibile…”
Tra i titoli esecutivi previsti dalla norma:Tra i titoli esecutivi previsti dalla norma:
““le scritture private autenticatele scritture private autenticate, relativamente alle obbligazioni , relativamente alle obbligazioni di somme di denaro in esse contenute…”di somme di denaro in esse contenute…”
ASPETTI POSITIVIAgevolazione delle nostre azioni di regresso nei confronti dei contraenti e dei coobbligati se in possesso di polizze recanti le firme dei predetti soggetti autenticate da Notaio, polizze che così diventano titoli esecutivi.
ASPETTI NEGATIVIAgevolazione delle richieste d’incameramento dei Beneficiari se in possesso di polizze con sottoscrizione del fideiussore autenticata da Notaio.
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INTERVENTOINTERVENTO
Art. 499 c.p.c.:Art. 499 c.p.c.:““Possono intervenire nell’esecuzione i creditori che nei confronti Possono intervenire nell’esecuzione i creditori che nei confronti del debitore hanno un credito fondato su titolo esecutivo, del debitore hanno un credito fondato su titolo esecutivo, nonché i nonché i creditori che, al momento del pignoramento, avevano creditori che, al momento del pignoramento, avevano eseguito un eseguito un sequestro sui beni pignorati…sequestro sui beni pignorati…
La novità introdotta ha una diretta rilevanza sulle iniziative da assumere dopo la richiesta di escussione della garanzia e riguarda l’azione di rilievo del fideiussore ex art. 1953 c.c. che consente a quest’ultimo di agire nei confronti del debitore e dei coobbligati, anche prima di aver pagato, affinché gli procurino la liberazione o prestino le garanzie necessarie per assicurargli il soddisfacimento delle ragioni di regresso (sequestro conservativo)
CONSEGUENZEPossibilità per il fideiussore di intervenire nell’esecuzione coattiva sui beni del contraente e dei coobbligati, anche se privo di titolo esecutivo, ma con sequestro conservativo concesso.
Il ricorso alla misura cautelare del sequestro, preventivo all’esperimento della stessa azione di surroga e regresso, diviene ancora più importante per precostituire un’utile condizione di esigibilità coattiva del credito.
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SOSPENSIONE SOSPENSIONE SU ISTANZA DELLE PARTISU ISTANZA DELLE PARTI
Art. 624 bis c.p.c.:Art. 624 bis c.p.c.:“Il Giudice dell’esecuzione, su istanza di tutti i creditori muniti di titolo esecutivo, può, sentito il debitore, sospendere il processo fino a ventiquattro mesi…..La sospensione è disposta per una sola volta. L’ordinanza è revocabile in qualsiasi momento, anche su richiesta di un solo creditore e sentito comunque il debitore”.
CONSEGUENZELa norma intende favorire possibili accordi transattivi con il debitore, senza però arrecare alcun pregiudizio al ceto creditorio che può in qualsiasi momento chiedere la revoca della sospensione; ne dovrebbe derivare una maggiore quantità di recuperi effettuati transattivamente.
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ESECUZIONE PROVVISORIAESECUZIONE PROVVISORIA
Art. 642 c.p.c.:Art. 642 c.p.c.:“…. L’esecuzione provvisoria può essere concessa anche se vi è pericolo di grave pregiudizio nel ritardo, ovvero se il ricorrente produce documentazione sottoscritta dal debitore comprovante il diritto fatto valere; il giudice può imporre al ricorrente una cauzione….”
ASPETTI POSITIVIAgevolazione delle nostre azioni di regresso nei confronti del contraente e dei coobbligati.
ASPETTI NEGATIVIAgevolazione delle richieste d’incameramento dei Beneficiari, ai quali potrà essere concessa la provvisoria esecutività con frequenza molto maggiore che in passato.