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AVVOCATO QUADERNI dell’ ASPIRANTE i 54A/10 Gruppo Editoriale Esselibri - Simone E IMON S EDIZIONI GIURIDICHE III Edizione Manuale di base per la preparazione alla prova orale In appendice gli argomenti oggetto di domanda d’esame ORDINAMENTO E DEONTOLOGIA FORENSE Excerpt of the full publication Estratto distribuito da Biblet

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AVVOCATOQUADERNI dell’ ASPIRANTEi

54A/10

Gruppo Editoriale Esselibri - Simone

EIMONSEDIZIONI GIURIDICHE

III Edizione

Manuale di baseper la preparazione alla prova orale

In appendice gli argomentioggetto di domanda d’esame

ORDINAMENTOE DEONTOLOGIAFORENSE

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TUTTI I DIRITTI RISERVATI

Vietata la riproduzione anche parziale

Tutti i diritti di sfruttamento economico dell’operaappartengono alla Esselibri S.p.A. (art. 64, D.Lgs. 10-2-2005, n. 30)

Manuali di approfondimento per la prova orale dell’esame di avvocato

Vol. 1 Diritto del lavoroVol. 2 Diritto costituzionaleVol. 3 Diritto penaleVol. 4 Diritto amministrativoVol. 5 Diritto civileVol. 6 Diritto commercialeVol. 7 Diritto processuale penaleVol. 8 Diritto processuale civileVol. 14 Diritto tributarioVol. 32 Diritto ecclesiasticoVol. 45/1 Diritto internazionale privatoVol. 47 Diritto dell’Unione europeaVol. 54/10 Ordinamento e deontologia forense

Revisione del testo a cura dell’avv. Piero Ricciardi

Finito di stampare nel mese di marzo 2011dalla «CECOM» - Via Cardaropoli, n. 14 - Bracigliano (SA)

per conto della ESSELIBRI S.p.A. - Via F. Russo, 33/D - Napoli

Grafica di copertina di Giuseppe Ragno

Estratto distribuito da Biblet

PREMESSA

Già da prima che fossero istituiti i nuovi esami per procuratore, poi avvo-cato, le Edizioni Simone hanno preso a cuore le esigenze degli aspiranti av-vocati pubblicando una serie di fortunati testi di preparazione agli esami.

Si è posta attenzione ai volumi indirizzati alle prove orali in quanto, il candidato, all’atto della preparazione, già possiede le nozioni di base, e, quin-di, necessita più che di testi istituzionali, di lavori sistematici e riassuntivi che gli consentano di «riorganizzare» le sue conoscenze in vista dell’esame.

Ciò soprattutto in considerazione dei tempi di studio, sempre più stretti, e dei potenziali interlocutori che fondano le loro conoscenze sulla pratica pro-fessionale più che su un sapere accademico, modificando così l’ottica di in-quadramento dei singoli istituti.

Sulla base di tali convinzioni, e monitorando il sito e il forum di www.sarannoavvocati.it, i nostri autori hanno tenuto presente le indicazioni di quanti hanno superato con esito positivo le prove e, richiamandosi a Giu-stiniano, hanno tagliato «il troppo e il vano».

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La novità dei Quaderni, rispetto ai manuali maggiori, è che la trattazione non si limita alla sola parte istituzionale, ma, seguendo un recente orienta-mento didattico riporta una corposa appendice che elenca gli argomenti dei quesiti potenzialmente oggetto di prova di esame.

Tali quesiti formulano l’argomento in termini di una risposta esaustiva e centrata operando anche collegamenti, paralleli e differenze con istituti affini.

Un’utile raccolta normativa con il Codice deontologico italiano ed europeo, il codice di autoregolamentazione delle astensioni degli avvocati dalle udienze ed il Regolamento per la formazione professionale continua, completa ed arric-chisce il volume.

Anche i Quaderni, dunque, si giovano della esperienza Simone per offrire il prodotto «giusto» al momento «giusto».

A proposito…anche il prezzo ci sembra «giusto» per la soddisfazione tota-le dei nostri lettori.

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PARTE PRIMA

L’ORDINAMENTO FORENSE

Capitolo Primo • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Le condizioni per l’esercizio della professione

1. LE FONTI NORMATIVE DELL’ORDINAMENTO FORENSE

L’ordinamento forense è il complesso delle norme che regolano la profes-sione di avvocato o, meglio, le professioni legali; in queste vanno ricomprese la figura del praticante (quanto meno quello abilitato) e, per quello che ne sopravvive alla sua formale abolizione, la figura del procuratore.

Tutta la materia relativa alla disciplina ed organizzazione dell’esercizio della professione forense (tenuta degli albi professionali; condizioni per l’iscri-zione; cancellazione e disciplina; poteri e compiti del Consiglio Nazionale Forense) è regolata dal R.D.L. 27-11-1933, n. 1578, convertito con modifiche nella L. 22-1-1934, n. 36 (c.d. Legge Professionale Forense) e dal R.D. 22-1-1934, n. 37 contenente norme integrative e di attuazione alla L. 36/1934 (c.d. Regolamento d’attuazione).

Nel corso degli anni, entrambe le normative sono state integrate e modificate da numerose norme, tra le quali ricordiamo: D.P.R. 10-4-1990, n. 101 (Regolamento relativo alla pratica foren-se per l’ammissione all’esame di avvocato); L. 24-2-1997, n. 27 (Soppressione dell’albo dei procu-ratori legali e norme in materia di esercizio della professione forense); L. 3-2-2003, n. 14 (Legge comunitaria 2002); D.L. 21-5-2003, n. 112, conv. con modif. in L. 18-7-2003, n. 180 (Modifiche urgenti alla disciplina degli esami di abilitazione forense).

Da ultimo, nel sistema delle fonti, si è aggiunto il D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59 che, nelle disposizioni relative ai procedimenti di competenza del Ministe-ro della giustizia (artt. 44-50), disciplina il procedimento per l’iscrizione agli albi, registri o elenchi per l’esercizio di professioni regolamentate.

Nel codice di procedura civile si individua indirettamente la definizione della professione di «procuratore legale» che ora, a seguito della abolizione della figura stessa, è confluita in quella di Avvocato. L’art. 82, terzo comma, c.p.c., infatti, recita: «salvi i casi in cui la legge dispone altrimenti, davanti al Tribunale e alla Corte di Appello le parti debbono stare in giudizio col ministero di un procuratore legalmente esercente…».

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Parte Prima - L’ordinamento forense6

Il procuratore legale era, cioè, quel professionista forense cui era affidato necessariamente il compito di rappresentare la parte in giudizio in tutti i casi (la generalità) in cui essa non poteva stare in giudizio personalmente.

L’avvocato è, anche e soprattutto, il professionista che dà consiglio ed assi-stenza di natura giuridica nelle vicende extragiudiziali (principalmente contrat-ti, assemblee, conciliazioni, arbitrati o arbitraggi, ma è stato osservato acuta-mente che ogni vicenda umana può richiedere, anche solo per alcuni profili, l’esigenza di un consiglio legale e, dunque, l’assistenza di un avvocato) e che assiste e difende la parte innanzi alle Autorità Giudiziarie.

In ordine di tempo, nella scia del progetto di riforma dell’ordinamento forense che via via sta prendendo corpo, il testo di legge licenziato dal Sena-to (DDL 601/2010, comprendendo nell’ultima versione del 23-11-2010, la unificazione dei disegni di legge n. 711, 1171 e 1198. Per comodità di impo-stazione testuale, nei box di aggiornamento ci riferiremo al DDL 601/2010) — ed in attesa di procedere nell’iter legislativo — dedica alla nuova disciplina della professione forense una attenta quanto puntuale individuazione della figura di avvocato che viene definita (art. 2) come quella di «un libero profes-sionista che opera con attività abituale e prevalente in piena libertà, autonomia e indipendenza, per la tutela dei diritti e degli interessi della persona, in attuazio-ne dei princìpi della Costituzione, e della Carta dei diritti fondamentali dell’Unio-ne europea».

Nel merito, il disegno di legge oltre a prevedere che la professione di avvo-cato sia disciplinata nel rispetto dei principi costituzionali e della normativa comunitaria, individua le funzioni dell’ordinamento forense. L’attuazione del provvedimento è demandata a successivi regolamenti del Ministro della giu-stizia, da adottarsi previo parere del CNF nonché della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense per le sole materie di suo interesse. È previsto inoltre che gli schemi di regolamento siano trasmessi alle Camere al fine di ottenere il parere delle Commissioni parlamentari competenti.

Si deve anche aggiungere che, con sguardo di lungimiranza, il legislatore ha dato una ulteriore ed approfondita definizione delle attività che sono di competenza dell’avvocato e le ha distinte in attività esclusive ed attività riser-vate: sono attività esclusive dell’avvocato, in quanto necessarie e insostitu-ibili per la tutela del diritto alla difesa costituzionalmente garantito, l’assisten-za, la rappresentanza e la difesa nei giudizi avanti a tutti gli organi giurisdi-zionali, nelle procedure arbitrali, nei procedimenti di fronte alle autorità amministrative indipendenti e ad ogni altra amministrazione pubblica, e nei procedimenti di mediazione e di conciliazione, salvo quanto previsto dalle leggi speciali per l’assistenza e la rappresentanza per la pubblica amministra-zione.

Sono attività riservate all’avvocato l’assistenza, la rappresentanza e la difesa in procedimenti di natura amministrativa, tributaria e disciplinare, nonché l’attività professionale di consulenza legale e di assistenza stragiudi-ziale in ogni campo del diritto, fatte salve particolari competenze riconosciu-te dalla legge ad altri esercenti attività professionali.

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Capitolo Primo - Le condizioni per l’esercizio della professione 7

2. GLI ALBI PROFESSIONALI

A) Generalità

Condizione essenziale per l’assunzione del titolo di avvocato nonché per l’esercizio della relativa funzione è l’iscrizione all’albo professionale (art. 17 L.P.F.), tenuto dal Consiglio dell’Ordine presso il Tribunale nel cui circondario il richiedente ha la residenza o il domicilio professionale.

Presupposti essenziali per l’iscrizione sono: lo svolgimento della pratica professionale ed il superamento dell’esame statale di abilitazione all’esercizio della professione.

Sulla valutazione della presenza o meno dei requisiti per la iscrizione è competente il Consiglio dell’Ordine (C.d.O.), che è istituito presso ogni cir-coscrizione di tribunale e che, quindi, cura la iscrizione e la cancellazione dagli albi nonché la tenuta degli stessi.

Contro il rifiuto di iscrizione all’albo, come anche contro la cancellazione, è ammesso ricorso in via giurisdizionale nei modi e termini di cui alle leggi speciali (art. 2229 c.c.).

All’albo possono essere iscritti solo coloro i quali esercitano effettivamente l’attività. L’esercizio effettivo della professione in maniera continuativa è di-venuto uno dei punti cardini del progetto di riforma dell’ordinamento e della previdenza forense, ed è stato posto con finalità di garanzia circa la costitu-zione e la prosecuzione del rapporto previdenziale in linea di coerenza siste-matica con l’effettivo esercizio della professione.

Come si dirà più diffusamente poi, ai fini dell’accertamento del requisito dell’esercizio professionale continuativo si fa riferimento al volume di affari IVA ed al reddito professionale IRPEF generato dal professionista.

Il provvedimento di iscrizione, deliberato dal Consiglio dell’Ordine, viene depositato e pubblicato: da tale momento si ha la formale iscrizione, che è atto amministrativo di accertamento, costitutivo dello «status» di professionista, da cui decorrono tutti gli effetti collegati all’attività professionale, sia in ordine ai diritti dell’avvocato, sia in ordine all’opera che egli presta. Tali effetti potran-no cessare solo col provvedimento formale di cancellazione.

Vi sono inoltre iscrizioni cosiddette di «diritto», espressamente previste dalla legge professionale forense agli artt. 26, 30, 34, che permettono a coloro i quali si trovino in particolari situazioni (ex magistrati etc.) di essere iscritti di diritto negli albi professionali.

B) Albi professionali ed elenchi annessi

La legge professionale prevede un albo ordinario ed un albo speciale:

— nell’albo ordinario sono iscritti, secondo le diverse funzioni, gli avvocati;— nell’albo speciale sono invece inclusi gli avvocati abilitati al patrocinio di-

nanzi alla Corte di Cassazione ed alle giurisdizioni superiori (art. 33 L.P.F.).

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Parte Prima - L’ordinamento forense8

Prospettive di riforma

Nel DDL 601/2010 gli albi, gli elenchi ed i registri hanno avuto una nuova sistemazione in considerazione dell’introduzione degli albi di specialità previsti dalla nuova normativa; dun-que, presso ogni consiglio dell’ordine sono istituiti e tenuti aggiornati:a) l’albo ordinario degli esercenti la libera professione, mentre per coloro che esercitano la

professione in forma collettiva sono indicate le associazioni o le società di appartenenza;b) gli elenchi speciali degli avvocati dipendenti da enti pubblici;c) gli elenchi degli avvocati specialisti, che rappresenta la vera novità rispetto al passato;d) l’elenco speciale dei docenti e ricercatori universitari a tempo pieno;e) l’elenco degli avvocati sospesi dall’esercizio professionale per qualsiasi causa, cha va indi-

cata, ed inoltre degli avvocati cancellati per mancanza dell’esercizio continuativo, effettivo, abituale e prevalente della professione;

f) l’elenco degli avvocati che hanno subito provvedimento disciplinare non più impugnabile, comportante la radiazione;

g) il registro dei praticanti;h) l’elenco dei praticanti abilitati al patrocinio sostitutivo, allegato al registro;i) il registro degli avvocati stabiliti, che abbiano il domicilio professionale nel circondario;l) l’elenco delle associazioni e delle società comprendenti avvocati tra i soci, con l’indicazione

di tutti i partecipanti, anche se non avvocati;m) l’elenco degli avvocati domiciliati nel circondario;n) ogni altro albo, registro, o elenco previsto dalla legge o da regolamento.

La L. 24-2-1997, n. 27 ha soppresso l’albo dei procuratori legali, dando voce alle istanze che già da tempo auspicavano l’Albo Unico. Certamente la distinzione tra le due figure professionali di avvocato e procuratore legale appariva oltremodo anacronistica per diverse ragioni: equiparazione tarif-faria a far data dal D.M. 5-10-1994, n. 585; disparità di trattamento rispetto allo svolgimento della professione forense negli altri Paesi Europei ed Extra-Europei. La soppressione dell’albo dei procuratori legali è stata ovviamente seguita da una serie di novità circa le modalità di esercizio della professione:

— i procuratori legali che alla data di entrata in vigore della L. 27/1997 (28-2-1997) erano iscritti nel relativo albo, sono stati d’ufficio iscritti nell’albo degli avvocati (con anzianità decorrente dalla data di iscrizione all’albo dei procuratori legali). Per coloro che si sono iscritti successivamente, occor-rono i documenti richiesti dalla legge forense per l’iscrizione nell’albo degli avvocati (art. 2 L. 27/1997);

— dove si rinviene il termine «procuratore legale», si deve sostituire con «av-vocato» (art. 3 L. 27/1997).

È opportuno precisare, però, che — soppresso il titolo — resta la funzione procuratoria di rappresentanza tecnica della parte in udienza (c.d. mini-stero di difensore), così come resta invariata la c.d. assistenza di difenso-re, ossia la consulenza professionale svolta dall’avvocato mediante l’impo-stazione della linea difensiva e la redazione di comparse e memorie;

— per potersi iscrivere all’albo speciale per il patrocinio davanti alla Corte di cassazione ed alle altre giurisdizioni superiori occorrono 12 anni di eser-cizio della professione di avvocato (prima erano 6 anni di esercizio della professione di procuratore legale più 8 anni di esercizio della professione di avvocato) (art. 4 L. 27/1997). Ugualmente è stato innalzato a 12 anni

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Capitolo Primo - Le condizioni per l’esercizio della professione 9

(dagli originari 8 anni) il numero di anni di attività necessari ad un avvo-cato cittadino di un Paese dell’Unione Europea per poter patrocinare in-nanzi alle giurisdizioni superiori (iscrivendosi in una sezione speciale dell’albo, ex art. 33 L.P.F.);

— infine, la L. 27/1997 prevede degli aggiustamenti sui tempi necessari al supera-mento degli esami di avvocato o per patrocinare innanzi alle giurisdizioni su-periori, nonché una serie di norme incompatibili di cui sancisce l’abrogazione.

3. Segue: REQUISITI PER L’ISCRIZIONE

La legge professionale Forense (L.P.F.) prevede espressamente i requisiti per l’iscrizione nell’albo degli avvocati, nonché nel registro dei praticanti e negli elenchi annessi.

Requisiti comuni per l’iscrizione a tutti gli albi ed elenchi sono:

— cittadinanza italiana, ovvero essere cittadino di uno Stato dell’Unione europea (D.Lgs. 59/2010);

— godimento dei diritti civili;— condotta specchiatissima ed illibata;— laurea in giurisprudenza;— avere la residenza o il proprio domicilio professionale nella circoscrizio-

ne del Tribunale nel cui albo l’iscrizione stessa è domandata;— inesistenza di cause di incompatibilità.

Prospettive di riforma

Secondo il DDL 601/2010 costituiscono requisiti per l’iscrizione all’albo:a) essere cittadino italiano o di Stato appartenente alla Unione europea;b) avere superato l’esame di abilitazione;c) avere il domicilio professionale nel circondario del tribunale ove ha sede il consiglio

dell’ordine;d) godere del pieno esercizio dei diritti civili;e) non trovarsi in una delle condizioni di incompatibilità;f) non essere sottoposto ad esecuzione di pene detentive, di misure cautelari o interdittive;g) essere di condotta irreprensibile secondo i canoni previsti dal codice deontologico forense.Tali requisiti arricchiscono, senza entrare in contrasto con quelli attualmente in vigore, il novero delle conditiones iuris per l’iscrizione all’albo degli avvocati.La domanda di iscrizione è rivolta al consiglio dell’ordine del circondario nel quale il richie-dente intende stabilire il proprio domicilio professionale e deve essere corredata dai documen-ti comprovanti il possesso di tutti i requisiti richiesti.

A) Procedura di iscrizione

Il Consiglio dell’Ordine competente, presso la cui segreteria viene presenta-ta la domanda di iscrizione, deve deliberare sulla richiesta entro 2 mesi (il precedente termine di 3 mesi è stato così modificato dal D.Lgs. 26-3-2010, n. 59) dalla data della presentazione.

In tale termine il Consiglio può svolgere ogni indagine necessaria all’accer-tamento dei requisiti richiesti dalla legge ed una volta accertatane l’esistenza,

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Parte Prima - L’ordinamento forense10

lo stesso è tenuto ad emettere la delibera di iscrizione. A questa (che ha natura di atto interno) deve far seguito il deposito e la pubblicazione del provvedi-mento; dalla data di deposito e pubblicazione decorrono tutti gli effetti rela-tivi alla capacità ed ai diritti del professionista.

Il provvedimento di iscrizione ha natura costitutiva.Nel D.Lgs. del 26 marzo 2010 n. 59 — nella parte dedicata ai procedimen-

ti di competenza del Ministero della giustizia (artt. 44 a 50) — l’art. 45 preve-de che la procedura di iscrizione all’Albo deve concludersi entro 2 mesi dalla presentazione della domanda; qualora il Consiglio competente alla delibera-zione della domanda di iscrizione non provveda in conformità entro il termi-ne di 2 mesi, si forma il silenzio-assenso (art. 20 L. 241/90) e l’iscrizione si intenderà perfezionata (artt. 24 e 31 L.P.F.).

B) Rigetto e sospensioni

1) Rigetto della domanda di iscrizione

Qualora il Consiglio non intenda accogliere l’istanza di iscrizione, convoca il richiedente per ascoltarlo, assegnandogli un termine non inferiore a 10 giorni per eventuali deduzioni.

Qualora, successivamente, si deliberi di non iscrivere il richiedente nell’al-bo, il Consiglio è tenuto entro 15 giorni a notificare tale delibera all’interessa-to ed al Procuratore della Repubblica. Quest’ultimo e l’interessato possono presentare, entro venti giorni dalla notificazione, ricorso al consiglio superiore forense. Il ricorso presentato dal pubblico ministero ha effetto sospensivo.

2) Sospensione della procedura di iscrizione

Dal momento che l’iscrizione costituisce il primo e fondamentale atto per l’esercizio della professione, la legge non consente al Consiglio di dilazionare a tempo indeterminato la decisione sull’istanza di iscrizione.

Solo in casi eccezionali, in cui sia oggettivamente necessario valutare più approfonditamente la situazione del richiedente (per es. nel caso penda pro-cedimento penale a carico dell’istante) è possibile il rinvio della decisione sulla domanda di iscrizione, finché venga determinato con chiarezza il termi-ne entro il quale il Consiglio è tenuto a pronunciarsi.

4. REVOCA E CANCELLAZIONE

A) Generalità

La cancellazione è pronunciata a domanda dell’interessato (art. 37, n. 6, L.P.F.) o per decesso.

La cancellazione è, altresì, pronunciata quando vengono a mancare i requi-siti per l’iscrizione o l’avvocato trasferisca altrove la residenza o quando non abbia prestato il giuramento nei trenta giorni dalla notificazione del provvedi-mento di iscrizione ovvero ancora per incompatibilità o per mancato godimen-to dei diritti politici o per mancanza dei requisiti di cui all’art. 17 L.P.F.

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Capitolo Primo - Le condizioni per l’esercizio della professione 11

Si ricordi, però, che gli atti compiuti dal professionista, che versi in una situazione di incompatibilità, sono pienamente validi a tutela dei terzi.

B) Soggetti preposti a richiedere la cancellazione

La cancellazione può essere pronunciata:

— d’ufficio: tale ipotesi si verifica in dipendenza di situazioni particolari ov-vero in occasione della revisione periodica degli albi (16 L.P.F.);

— su iniziativa del Procuratore della Repubblica, autonoma rispetto a quella del Consiglio, e può essere avanzata in qualsiasi momento anche se, in sede di revisione o di precedente iniziativa, il Consiglio non abbia ritenuto di dover procedere a cancellazione;

— su richiesta dell’interessato: anche in tale caso si tratta di una iniziativa autonoma, ma sottoposta (art. 37 L.P.F.) ad alcune limitazioni.

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Parte Prima - L’ordinamento forense12

In particolare non può essere avanzata domanda e pronunciata cancella-zione nell’ipotesi di pendenza di procedimento penale o disciplinare; ovvero quando sia già stata inflitta una sanzione disciplinare.

In tale ipotesi si tende ad evitare che l’iscritto possa sottrarsi allo svolgimento o all’esecuzio-ne di un processo disciplinare mediante la richiesta di cancellazione.

C) Procedure della cancellazione

Le regole che disciplinano la cancellazione prevedono tassativamente la previa audizione dell’interessato e l’assegnazione di un termine non inferiore a 10 gg. per le deduzioni. Tale termine può essere prorogato, su richiesta dell’in-teressato, dal Presidente del Consiglio dell’Ordine.

L’interessato ha diritto a comparire di persona — anche se una sua eventua-le assenza non determina nullità — ed a farsi assistere da un difensore per ri-spondere e contestare specificamente i fatti addebitatigli.

L’audizione può anche essere rinviata a discrezione del Presidente del Consiglio dell’Ordine, ma in nessun caso può deliberare un Consiglio eletto e formato successivamente alla audizione.

La decisione, comunque, deve tener conto della situazione di fatto esistente al momento della sua emissione e deve rispettare la corrispondenza tra fatto contestato e fatto ritenuto in sentenza, nonché deve essere accompagnata da una motivazione corredata da elementi logici e concludenti.

La deliberazione deve essere notificata (anche se non a pena di nullità), entro 15 giorni, all’interessato ed al P.M. presso la Corte d’Appello ed il Tribu-nale, i quali, nei 15 giorni successivi alla notificazione, possono proporre ri-corso al Consiglio Nazionale Forense (C.N.F.).

L’impugnazione dell’interessato ha effetto sospensivo e dà vita ad un proce-dimento analogo a quello dinanzi al Consiglio dell’Ordine.

Si noti, però, che mentre nel giudizio di primo grado il C.d.O. ha la veste di organo giudicante, nel giudizio di impugnazione esso deve comparire, a pena di nullità, in qualità di contraddittore necessario, assumendo, quindi, una posizione paritaria rispetto all’impugnante.

Anche il P.M. deve partecipare alla udienza, anche se non può più assiste-re alla decisione pena la violazione della regolarità del contraddittorio e il principio della parità fra le parti.

La decisione del C.N.F. è esecutiva e non può essere sospesa neanche nell’ipo-tesi del previsto ricorso per Cassazione.

Tale ricorso deve essere esperito entro 30 giorni dalla notifica della decisione e notificato — a pena di inammissibilità — al Consiglio dell’Ordine, innanzi cui è sorto il contrasto, ed al Procura-tore Generale presso la Corte di Cassazione.

L’esecutività della decisione del C.N.F. può essere sospesa con provvedimen-to delle Sezioni Unite della Cassazione in camera di Consiglio.

Occorre, infine, ricordare che è comunque possibile la reiscrizione all’Albo professionale, anche dopo la cancellazione (ove ritornino a sussistere tutti i requisiti richiesti), su domanda dell’interessato. Tale domanda importa l’obbligo per il C.d.O. di valutare nuovamente le condi-zioni per la reiscrizione.

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Capitolo Primo - Le condizioni per l’esercizio della professione 13

Prospettive di riforma

Il DDL 601/2010, sempre all’art. 16 dedicato alla iscrizione e alla cancellazione dall’albo professio-nale, al comma 10 stabilisce che la cancellazione dagli albi, elenchi e registri è pronunciata dal consiglio dell’ordine a richiesta dell’iscritto quando questi rinunci all’iscrizione, ovvero d’ufficio (o su richiesta del procuratore generale) quando venga meno uno dei requisiti già visti per la iscrizio-ne all’albo, quando l’iscritto non abbia prestato l’impegno solenne ed, infine, nei casi in cui venga accertata la mancanza dell’esercizio effettivo, continuativo, abituale e prevalente della professione.Nel successivo comma 11 è prevista la cancellazione dal registro dei praticanti e dall’elenco allegato dei praticanti abilitati al patrocinio sostitutivo, quando il tirocinio è interrotto per oltre un anno senza giusitficato motivo e quando, dopo il rilascio del certificato di compiuta pratica che non può essere richiesto trascorsi sei anni dall’inizio, per la prima volta, della pratica.In tutti i casi di cancellazione (comma 15), l’interessato può presentare ricorso al CNF nel termine di trenta giorni dalla notificazione, il ricorso ha effetto sospensivo.

Impulso d’ufficio

in occasione della revi-sione annuale degli albi

Impulso su richiesta di parte

— del Procuratore della Repubblica— dell’interessato (salvo pendenza di un procedimen-

to penale o disciplinare, o se gli è stata comminata una sanzione disciplinare, ancora in corso)

Audizione dell’interessato

È tassativa, con attribuzione di un termine di almeno 10 gg. per le deduzioni; l’interessato può farsi assistere da un difensore

Decisione del C.d.O.

Avviene con delibera motivata, tenendo conto della situazione di fatto al momento del provvedimento

Notifica

La deliberazione è notificata, entro 15 gg., all’interessato ed ai P.M. presso il tribunale e la Corte d’Appello

Ricorso al C.N.F.

Entro 15 gg. dalla notificazione, può essere proposto dai sogget-ti suindicati; ha effetto sospensivo del provvedimento del C.d.O.; contraddittori necessari sono: l’interessato, il C.d.O. e il P.M.

Decisione del C.N.F.

Direttamente esecutiva

Ricorso per Cassazione

Da proporre entro 30 gg. dalla notifica della deliberazione del CNF, senza sospendere l’esecutività. Quest’ultima può essere sospesa solo con provvedimento delle Sezioni Unite, in Camera di consiglio

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CANCELLAZIONE DALL’ALBO DEGLI AVVOCATI

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Parte Prima - L’ordinamento forense14

5. LE ISCRIZIONI DI DIRITTO

Si parla di iscrizioni di diritto (artt. 30 e 34 L.P.F.) in riferimento al dirit-to, riconosciuto ad alcune categorie di operatori del settore, di conseguire l’iscrizione all’Albo in virtù del loro pregresso od attuale esercizio di profes-sioni intellettuali attinenti la materia giuridica anziché del superamento dell’esame di abilitazione.

La legge professionale (art. 30) concede il diritto ad essere iscritti all’albo degli avvocati a soggetti che abbiano svolto funzioni giudicanti o requirenti nella stessa Corte d’appello in un periodo di poco antecedente (ad es. profes-sori in discipline giuridiche, ex Prefetti, magistrati). All’uopo, è necessaria solamente la dimostrazione di appartenere alle categorie previste dalla legge, con certificati rilasciati dall’amministrazione di provenienza.

6. LE INCOMPATIBILITÀ

L’art. 3 L.P. prevede alcune ipotesi di incompatibilità riconducibili all’atti-vità commerciale, all’attività subordinata, pubblica o privata, all’esercizio di altre professioni.

La ratio della norma in esame può essere identificata nella necessità di assicurare la piena autonomia ed efficienza della professione forense in rela-zione allo svolgimento di interessi di ordine generale. Anche la giurispruden-za ha identificato la nozione di incompatibilità non in riferimento a qualunque attività professionale, ma solo per determinate attività che possono provocare interferenze nel campo professionale degli avvocati, o per la subordinazione nei confronti di terzi che possono incidere negativamente sulla libertà di de-terminazione, in contrasto cioè con le esigenze di autonomia, di prestigio e di efficienza della classe forense (Cass. SS.UU. 19-7-1976, n. 2848).

A) Incompatibilità con l’attività commerciale

È certamente incompatibile l’esercizio della professione di avvocato con lo svolgimento di un’attività commerciale in nome proprio o in nome altrui.

È naturale che ogni valutazione debba guardare alla possibilità che lo svolgimento effettivo dell’attività forense non venga ad intaccare i dettami della autonomia e dell’efficienza, così come identificati dalla giurisprudenza.

B) Incompatibilità con l’attività subordinata

Si tratta di un ovvio corollario coerente con i principi richiamati, poiché trattasi di ipotesi di incompatibilità con qualunque impiego retribuito privato e con qualunque impiego o ufficio pubblico.

C) Incompatibilità con l’esercizio di altre professioni: le cd. incompati-bilità funzionali

Il richiamato art. 3 L.P. vieta l’iscrizione all’albo degli avvocati nei confron-ti di chi eserciti l’attività di notaio, di sacerdote, di giornalista professionista,

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Capitolo Primo - Le condizioni per l’esercizio della professione 15

di direttore di banca, di mediatore, di agente di cambio, di sensale o di appal-tatore di un pubblico servizio.

Vi sono poi altre incompatibilità dette funzionali, in genere legate ad una carica istituzionale. Non possono essere iscritti all’albo degli avvocati i giudi-ci della Corte costituzionale, i componenti del Consiglio Superiore della Ma-gistratura; i giudici onorari e i vice procuratori onorari, invece, possono esercitare la professione di avvocato dinanzi agli uffici giudiziari non compre-si nel circondario del tribunale presso il quale svolgono le funzioni di giudice onorario (GOT e VPO).

Prospettive di riforma

Il DDL 601/2010 ha sostanzialmente lasciato inalterato la normativa sulla incompatibilità, procedendo ad una valutazione (art. 17) di completa scissione tra la professione di avvocato e:a) qualsiasi attività di lavoro autonomo svolta con modalità continuativa e professionale (ad

esclusione di quelle a carattere scientifico, letterario, artistico e culturale;b) l’esercizio di qualsiasi attività di impresa commerciale svolta in nome proprio o in nome

o per conto altrui (ad eccezione degli incarichi di gestione e vigilanza in procedure con-corsuali o relativi a crisi di impresa);

c) la qualità di socio illimitatamente responsabile o amministratore di società (di persone, di capitali, di cooperative);

d) qualsiasi attività di lavoro subordinato anche se con orario di lavoro limitato.L’art. 18 è dedicato alle eccezioni sulle incompatibilità, ossia: la ricerca e l’insegnamento del-le materie giuridiche nelle scuole di ogni ordine e grado.

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Capitolo Secondo • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

I soggetti professionali

1. PRATICANTI

A) Generalità

I praticanti avvocati risultano iscritti nell’apposito registro speciale essendo in possesso dei requisiti di legge e della frequenza effettiva presso lo studio di un avvocato. Di tale frequenza l’avvocato dovrà rilasciare attestazione che, unita-mente alla domanda, ai certificati di nascita, residenza, cittadinanza, di godi-mento dei diritti civili, del casellario giudiziale, al diploma di laurea ed all’at-testato di versamento della tassa di iscrizione, deve esser presentata, per la richiesta di iscrizione, al Consiglio dell’Ordine presso il circondario di Tribu-nale del luogo di residenza del richiedente.

Il consiglio dovrà, nei 30 giorni dalla presentazione della domanda, deli-berare sulla istanza; ove non deliberi, è ammesso, nei 10 giorni successivi alla scadenza del termine, ricorso al Consiglio Nazionale Forense, la cui decisione, sul merito della iscrizione non è impugnabile in Cassazione avendo natura meramente amministrativa.

Nel caso invece in cui il Consiglio intenda rifiutare l’iscrizione deve obbli-gatoriamente e preventivamente ascoltare il richiedente (analogamente, ove intenda decidere sulla cancellazione dal registro).

B) Svolgimento della pratica

La delibera di iscrizione nel registro fa decorrere il termine di inizio della pratica; essa deve essere svolta, effettivamente:

— per un anno, ai fini dell’ammissione al patrocinio innanzi al Tribunale per le cause che erano di competenza del pretore (a seguito della soppressione operata dal D.Lgs. 51/1998 che ha istituito il giudice unico di primo grado; per le modifiche introdotte dalla L. 16-12-1999, n. 476 vedi par. 5);

— per un successivo anno (e comunque per un periodo dall’inizio della prati-ca non inferiore a due anni) al fine della ammissione a sostenere l’esame di avvocato.

Nel corso del primo anno il praticante non può svolgere alcuna attività professionale autonoma, limitandosi alla frequentazione dello studio ed all’as-sistenza alle udienze civili e penali.

2. REGOLAMENTAZIONE DELLA PRATICA FORENSE

Il «Regolamento relativo alla pratica forense per l’ammissione all’esame di avvocato», introdotto con il D.P.R. 101 del 10-4-1990, ha sancito una innova-

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Capitolo Secondo - I soggetti professionali 17

tiva regolamentazione della materia, che passa anche attraverso la sostituzio-ne degli artt. 5, 6 (oggi abrogati dalla L. 27/1997), 7, 9 e 71 del R.D. 22-1-1934, n. 37.

I contenuti più rilevanti sono:

a) possibilità per i Consigli dell’Ordine del distretto della Corte d’appello, d’intesa fra loro, di istituire scuole di formazione, con corsi biennali di indirizzo teorico pratico che comprendano anche lo studio e l’approfondi-mento dei principi e della normativa in materia di deontologia e normativa previdenziale forense (art. 3). La frequenza dei corsi integra la pratica fo-rense contestualmente al suo normale svolgimento (art. 1 comma 4). Con D.Lgs. 17-11-1997, n. 398 (Modifica alla disciplina del concorso per udi-tore giudiziario e norme sulle scuole di specializzazione per le professioni legali, a norma dell’art. 17 L. 15-5-1997, n. 127) è stata disciplinata in ma-niera organica un’unica scuola di specializzazione comune ad aspiranti magistrati, avvocati e notai.

L’art. 16 D.Lgs. 398/1997, così come modificato dalla L. 13-2-2001, n. 48, infatti, stabilisce che dette scuole, istituite dalle singole facoltà di giurispru-denza, provvedano all’approfondimento teorico, integrato da esperienze pratiche, e che nel Consiglio delle scuole siano presenti almeno un magistra-to, un avvocato ed un notaio. Le attività pratiche, previo accordo, sono anche condotte presso sedi giudiziarie, studi professionali e scuole del notariato. La durata delle scuole è fissata in due anni o un anno, secondo i casi descritti nel comma 2bis e 2ter dello stesso art. 16;

b) introduzione del «Libretto della Pratica», rilasciato (numerato e vistato dal Presidente del Consiglio dell’Ordine o da un suo delegato) al pratican-te non abilitato.

In esso vanno annotate:

— le udienze a cui il praticante ha assistito, con indicazione delle parti e del numero di ruo-lo dei processi;

— gli atti relativi ad attività giudiziali o stragiudiziali più rilevanti alla cui predisposizione o redazione il praticante abbia partecipato;

— le questioni di maggior interesse alla cui trattazione abbia assistito o collaborato.

Il libretto della pratica deve essere esibito al Consiglio dell’Ordine al termine di ogni semestre, con attestazione, da parte del professionista presso cui si svolge la pratica, della veridicità delle indicazioni in esso contenute (art. 6).

Al termine del primo anno di pratica il libretto va depositato presso il Consiglio dell’Ordine unitamente ad una relazione sulle attività in esso riportate nonché sui problemi, anche di natura deontologica, trattati (art. 7);

c) obbligo per il praticante avvocato, pena l’inefficacia, del compimento della pratica e del relativo certificato, di comunicare preventivamente ed in forma scritta al Consiglio il trasferimento della propria attività di «pratica» pres-so un professionista diverso da quello indicato precedentemente al Consi-glio dell’Ordine (art. 5);

d) possibilità per il praticante abilitato al patrocinio (quindi solo al compimen-to del primo anno di tirocinio) di continuare la pratica al di fuori dello

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Parte Prima - L’ordinamento forense18

studio di un avvocato; in tal caso deve: comunicare il suo rendimento al C.d.O.; tenere e compilare il libretto di pratica; trattare almeno 25 nuovi procedimenti l’anno di cui almeno 5 penali ovvero 5 cause civili di cogni-zione;

e) compito attribuito al Consiglio dell’Ordine di accertare e promuovere la disponibilità degli iscritti ad accogliere i laureati in giurisprudenza per lo svolgimento del tirocinio forense e di verificare, nei modi previsti dal rego-lamento, con i mezzi ritenuti più opportuni, l’effettivo svolgimento della pratica.

Prospettive di riforma

Il Titolo IV del DDL 601/2010 è dedicato all’accesso alla professione forense (artt. 38-43). Il DDL 601/2010, nell’ottica di un più pregnante e razionale controllo per l’accesso alla profes-sione forense, prevede un quid novi per il tirocinio professionale consistente nell’addestra-mento, a contenuto teorico e pratico, del praticante avvocato finalizzato a fargli conseguire le capacità necessarie per l’esercizio della professione di avvocato e per la gestione di uno studio legale nonché a fargli apprendere e rispettare i principi etici e le regole deontologiche.Ed infatti presso ogni consiglio dell’ordine è tenuto il registro dei praticanti avvocati, l’iscri-zione al quale è condizione per lo svolgimento del tirocinio professionale.Lo svolgimento del tirocinio è incompatibile con qualunque rapporto di impiego pubblico, con il compimento di altri tirocini professionali e con l’esercizio di attività di impresa; al praticante avvocato si applica, inoltre il regime delle incompatibilità e delle relative eccezioni.Il tirocinio è svolto in forma continuativa per ventiquattro mesi; la sua interruzione per oltre sei mesi, senza giustificato motivo, comporta la cancellazione dal registro dei praticanti, salva la fa-coltà di chiedere nuovamente l’iscrizione nel registro, che può essere deliberata previa nuova ve-rifica da parte del consiglio dell’ordine della sussistenza dei requisiti stabiliti dalla presente legge.Il periodo di tirocinio può essere svolto:a) presso un avvocato, con anzianità di iscrizione all’albo non inferiore a cinque anni;b) presso l’Avvocatura dello Stato o ufficio legale di ente pubblico;c) per non più di sei mesi, in altro paese dell’Unione europea presso professionisti legali, con

titolo equivalente a quello di avvocato, abilitati all’esercizio della professione.Il CNF disciplina con regolamento:a) le modalità di svolgimento del tirocinio e le relative procedure di controllo da parte del

competente consiglio dell’ordine;b) le ipotesi che giustificano l’interruzione del tirocinio, tenuto conto di situazioni riferibili

all’età, alla salute, alla maternità e paternità del praticante avvocato, e le relative procedu-re di accertamento;

c) le condizioni e le modalità di svolgimento del tirocinio in altro paese dell’Unione europea.Il praticante può, per giustificato motivo, trasferire la propria iscrizione presso l’ordine del luogo ove intenda proseguire il tirocinio. Il consiglio dell’ordine autorizza il trasferimento, valutati i motivi che lo giustificano, e gli rilascia un certificato attestante il periodo di tirocinio che risulti regolarmente compiuto.Il tirocinio, oltre che nella pratica svolta presso uno studio professionale, consiste altresì nel-la frequenza obbligatoria e con profitto, per un periodo non inferiore a ventiquattro mesi di corsi di formazione di indirizzo professionale tenuti da ordini e associazioni forensi, nonché dagli altri soggetti previsti dalla legge.Il praticante avvocato è ammesso a sostenere l’esame di Stato nella sede di Corte di appello nel cui distretto ha svolto il maggior periodo di tirocinio; nell’ipotesi in cui il tirocinio sia stato svolto per uguali periodi sotto la vigilanza di più consigli dell’ordine aventi sede in di-stretti diversi, la sede di esame è determinata in base al luogo di svolgimento del primo perio-do di tirocinio.

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Capitolo Secondo - I soggetti professionali 19

3. INTERRUZIONE DELLA PRATICA FORENSE

Il periodo di pratica può anche interrompersi, ma, ove tale interruzione sia superiore a sei mesi, il praticante viene cancellato dai registri e la pratica com-piuta rimane priva di effetti.

Non costituisce interruzione della pratica forense il trasferimento da uno studio professionale all’altro (fermo restando l’obbligo di certificazione di tale passaggio e dell’effettiva pratica svolta da parte del nuovo professionista, nonché della previa comunicazione scritta al Consiglio dell’Or-dine); ovvero, il cambiamento di residenza e, quindi, del Consiglio dell’Ordine competente, al quale però dovrà essere presentata nuova domanda di iscrizione che godrà dell’anzianità matu-rata dalla precedente iscrizione.

4. IL GIURAMENTO

I praticanti, un anno dopo l’iscrizione, sono abilitati al patrocinio innanzi ai Tribunali del distretto di appartenenza, per un periodo non superiore ai sei anni.

In ogni caso, prima di poter effettivamente esercitare il patrocinio, il pra-ticante dovrà prestare giuramento innanzi al Presidente del Tribunale nel cui circondario si trova il Consiglio dell’ordine ove è iscritto.

Il giuramento è prestato mediante la formula: «Consapevole dell’alta digni-tà della professione forense giuro di adempiere ai doveri ad essa inerenti ed ai compiti che la legge mi affida con lealtà, onore e diligenza per i fini della giustizia» (art. 8 R.D.L. 1578/1933).

5. I PRATICANTI ABILITATI

Circa il limite temporale di tale attività sono sorti vari problemi:

— il primo, relativo alla estensione del termine dei 6 anni ai praticanti abilita-ti, per i quali il termine previgente (4 anni) non sia ancora scaduto al mo-mento della modifica legislativa e per quelli già cancellati per decorrenza del termine.

Si ritiene, per ragioni di equità, che il maggior limite vada esteso in modo da consentire a tutti l’espletamento dei sei anni di attività, fermo restando il potere di verifica e controllo del Consiglio all’atto della necessaria doman-da di reiscrizione dei praticanti abilitati già cancellati;

— un secondo problema è se il praticante abilitato debba ritenersi automati-camente cancellato dalla iscrizione nell’apposito registro al momento della scadenza del termine fissato dalla norma o se sia comunque sempre neces-sario un formale provvedimento di cancellazione da parte del C.d.O.

Tale ultima tesi sembra preferibile per cui deve ritenersi lecita l’attività professionale svolta anche dopo la decorrenza dei 6 anni, e ciò fino alla deliberazione di cancellazione del C.d.O.

Il provvedimento di decadenza (atto dichiarativo di accertamento) non può essere impugnato.

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