Nuova politica di coesione – Europa 2020 Barbara Sardella Fermo 16 ottobre 2014.

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Nuova politica di coesione – Europa 2020

Barbara Sardella

Fermo 16 ottobre 2014

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le principali novità della programmazione 2014-2020

l'accordo di partenariato per l'Italia

come costruire un partenariato in linea con le priorità Europa 2020

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Articolo 3 TUE

1. L'Unione si prefigge di promuovere la pace, i suoi valori e il benessere dei suoi popoli.2. L'Unione offre ai suoi cittadini uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia senza frontiere interne, in cui sia assicurata la libera circolazione delle persone insieme a misure appropriate per quanto concerne i controlli alle frontiere esterne, l'asilo, l'immigrazione, la prevenzione della criminalità e la lotta contro quest'ultima.3. L'Unione instaura un mercato interno. Si adopera per lo sviluppo sostenibile dell'Europa, basato su una crescita economica equilibrata e sulla stabilità dei prezzi, su un'economia sociale di mercato fortemente competitiva, che mira alla piena occupazione e al progresso sociale, e su un elevato livello di tutela e di miglioramento della qualità dell'ambiente. Essa promuove il progresso scientifico e tecnologico. L'Unione combatte l'esclusione sociale e le discriminazioni e promuove la giustizia e la protezione sociali, la parità tra donne e uomini, la solidarietà tra le generazioni e la tutela dei diritti del minore.Essa promuove la coesione economica, sociale e territoriale, e la solidarietà tra gli Stati membri.Essa rispetta la ricchezza della sua diversità culturale e linguistica e vigila sulla salvaguardia e sullo sviluppo del patrimonio culturale europeo.

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Articolo 4 TFUE

1. L'Unione ha competenza concorrente con quella degli Stati membri quando i trattati le attribuiscono una competenza che non rientra nei settori di cui agli articoli 3 e 6.

2. L'Unione ha una competenza concorrente con quella degli Stati membri nei principali seguenti settori:

a) mercato interno;b) politica sociale, per quanto riguarda gli aspetti definiti nel presente trattato;c) coesione economica, sociale e territoriale;d) agricoltura e pesca, tranne la conservazione delle risorse biologiche del mare;e) ambiente;f) protezione dei consumatori;g) trasporti;h) reti transeuropee;i) energia;j) spazio di libertà, sicurezza e giustizia;k) problemi comuni di sicurezza in materia di sanità pubblica, per quanto

riguarda gli aspetti definiti nel presente trattato.

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Articolo 174 TFUE

(ex articolo 158 del TCE)

Per promuovere uno sviluppo armonioso dell'insieme dell'Unione,

questa sviluppa e prosegue la propria azione intesa a realizzare il

rafforzamento della sua coesione economica, sociale e territoriale.

In particolare l'Unione mira a ridurre il divario tra i livelli di sviluppo

delle varie regioni ed il ritardo delle regioni meno favorite.

Tra le regioni interessate, un'attenzione particolare è rivolta alle

zone rurali, alle zone interessate da transizione industriale e alle

regioni che presentano gravi e permanenti svantaggi naturali o

demografici, quali le regioni più settentrionali con bassissima

densità demografica e le regioni insulari, transfrontaliere e di

montagna.

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Articolo 175 TFUE(ex articolo 159 del TCE)

Gli Stati membri conducono la loro politica economica e la coordinano anche al fine di raggiungere gli obiettivi dell'articolo 174. L'elaborazione e l'attuazione delle politiche e azioni dell'Unione, nonché l'attuazione del mercato interno tengono conto degli obiettivi dell'articolo 174 e concorrono alla loro realizzazione. L'Unione appoggia questa realizzazione anche con l'azione che essa svolge attraverso fondi a finalità strutturale (Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione «orientamento», Fondo sociale europeo, Fondo europeo di sviluppo regionale), la Banca europea per gli investimenti e gli altri strumenti finanziari esistenti.

La Commissione presenta ogni tre anni al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni una relazione sui progressi compiuti nella realizzazione della coesione economica, sociale e territoriale e sul modo in cui i vari strumenti previsti dal presente articolo vi hanno contribuito. Tale relazione è corredata, se del caso, di appropriate proposte.

Le azioni specifiche che si rivelassero necessarie al di fuori dei Fondi, fatte salve le misure decise nell'ambito delle altre politiche dell'Unione, possono essere adottate dal Parlamento europeo e dal Consiglio, che deliberano secondo la procedura legislativa ordinaria e previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni.

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Esiste quindi una STRETTA RELAZIONE

tra coesione economica, sociale e territoriale e politica economica

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Ma è sempre stato così ?

Evidentemente no. Il trattato di Roma del 1957 non conteneva alcun

riferimento alla politica di coesione, vale a dire ad una competenza espressa

dell’allora Comunità economica europea rispetto in merito al superamento del

divario socio – economico degli Stati membri. Solo nel 1975 gli Stati membri

autorizzarono il Consiglio a dotarsi di un fondo strutturale – il FESR – il cui

scopo era quello di affiancare le politiche statali per superare “i principali

squilibri regionali nella Comunità” (cfr. regolamento CEE n. 724/75 del

Consiglio, del 18 marzo 1975, che istituisce un Fondo europeo di sviluppo

regionale).

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1975: primo regolamento FESR, adottato grazie alla c.d. teoria dei poteri impliciti

1986: con l’Atto Unico Europeo la politica di coesione diviene di competenza della Comunità. Si parla di “riduzione del divario fra le diverse regioni ed il ritardo delle regioni meno favorite”

2009: il trattato di Lisbona introduce la c.d. dimensione territoriale; la politica di coesione è rivolta ad uno sviluppo territoriale più equilibrato e sostenibile.

Breve storia della politica di coesione

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COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE

EUROPA 2020

Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva

Bruxelles, 3.3.2010

COM(2010) 2020 definitivo

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:2020:FIN:IT:PDF

Fatta propria dal Consiglio europeo del 17 luglio 2010.

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La strategia Europa 2020 si basa su una

crescita intelligente – sviluppare un'economia

basata sulla conoscenza e sull'innovazione

crescita sostenibile – promuovere un'economia più

efficiente sotto il profilo delle risorse, più verde e

più competitiva

crescita inclusiva – promuovere un'economia con

un alto tasso di occupazione, che favorisca la

coesione economica, sociale e territoriale

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Gli “indicatori” di risultato di Europa 2020

il 75% delle persone di età compresa tra 20 e 64

anni deve avere un lavoro;

il 3% del PIL dell'UE deve essere investito in R&S;

i traguardi "20/20/20" in materia di clima/energia

devono essere raggiunti (compreso un incremento

del 30% della riduzione delle emissioni se le

condizioni lo permettono);

il tasso di abbandono scolastico deve essere

inferiore al 10% e almeno il 40% dei giovani deve

essere laureato;

20 milioni di persone in meno devono essere a

rischio di povertà. (Dove la soglia di povertà corrisponde al 60%

del reddito medio disponibile in ciascuno Stato)

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Le 7 iniziative FARO

"L'Unione dell'innovazione" per migliorare le condizioni generali e l'accesso ai finanziamenti per la ricerca e l'innovazione, facendo in modo che le idee innovative si trasformino in nuovi prodotti e servizi tali da stimolare la crescita e l'occupazione.

"Youth on the move" per migliorare l'efficienza dei sistemi di insegnamento e agevolare l'ingresso dei giovani nel mercato del lavoro.

“Un'agenda europea del digitale" per accelerare la diffusione dell'internet ad alta velocità e sfruttare i vantaggi di un mercato unico del digitale per famiglie e imprese.

"Un'Europa efficiente sotto il profilo delle risorse" per contribuire a scindere la crescita economica dall'uso delle risorse, favorire il passaggio a un'economia a basse emissioni di carbonio, incrementare l'uso delle fonti di energia rinnovabile, modernizzare il nostro settore dei trasporti e promuovere l'efficienza energetica.

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"Una politica industriale per l'era della globalizzazione"

onde migliorare il clima imprenditoriale, specialmente per le PMI, e favorire lo sviluppo di una base industriale solida e sostenibile in grado di competere su scala mondiale.

"Un'agenda per nuove competenze e nuovi posti di lavoro" onde modernizzare i mercati occupazionali e consentire alle persone di migliorare le proprie competenze in tutto l'arco della vita al fine di aumentare la partecipazione al mercato del lavoro e di conciliare meglio l'offerta e la domanda di manodopera, anche tramite la mobilità dei lavoratori.

La "Piattaforma europea contro la povertà" per garantire coesione sociale e territoriale in modo tale che i benefici della crescita e i posti di lavoro siano equamente distribuiti e che le persone vittime di povertà e esclusione sociale possano vivere in condizioni dignitose e partecipare attivamente alla società.

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Il regolamento quadro (o regolamento disposizioni

comuni) traduce le iniziative faro in “obiettivi comuni”

(art. 9 del regolamento)

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1303&qid=1399624880565&from=IT

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La relazione tra coesione e politica economica non è nuova e risale

all’Atto unico europeo del 1986. In sostanza, è del 1986 che gli Stati

membri condividono l’opportunità di perseguire l’obiettivo della

“coesione sociale ed economica” attraverso la “convergenza” delle

rispettive politiche macroeconomiche.

Quindi, cosa è cambiato ?

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E’ cambiato l’approccio “culturale” al concetto di “coesione”.

Con la programmazione 2014 – 2020 la “coesione è il mezzo

attraverso il quale il trattato impegna l’Unione a perseguire

uno sviluppo equilibrato e la riduzione delle disparità.

L’unione deve rispettare questo impegno, come complemento

rispetto alla conduzione e al coordinamento delle rispettive

politiche economiche, sia tenendo conto di tali compiti in

sede di formulazione e di attuazione di altre politiche e del

mercato interno sia, in modo indiretto, attraverso l’utilizzo di

fondi dedicati”

(F. Barca, Rapporto indipendente predisposto nell’aprile 2009 su richiesta di Danuta Hubner, Commissario europeo alla politica regionale, pag. 3)

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E’ stata così introdotta la tanto temuta CONDIZIONALITA’

MACROECONOMICA, che ha “saldato” gli obiettivi della politica di

coesione (e le relative risorse) con gli impegni assunti dagli Stati

membri in tema di convergenza delle rispettive politiche economiche.

La condizionalità macroeconomica è stata a lungo dibattuta ed è stata

osteggiata dal Comitato delle Regioni (che nel parere sulla proposta di

regolamento quadro si era espresso in senso fortemente contrario)

oltre che da alcuni Stati membri tra cui l’Italia.

Le maggiori critiche riguardano il rischio che questa condizionalità riduca

l’efficacia dei fondi e che – soprattutto – vada a pesare su quei Paesi

che si trovano in situazioni di maggiore difficoltà economica.

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Come si attua la nuova politica di coesione negli Stati membri

Ai sensi dell’art. 14 del regolamento UE 1303/2013 lo Stato membro

propone il c.d. accordo di partenariato, che contiene “le modalità per

garantire l’allineamento” con la strategia Europa 2020 nonché

un’analisi delle disparità, delle esigenze di sviluppo e del potenziale di

crescita che tiene conto delle raccomandazioni adottate in base alle

regole di governance macroeconomica.

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Partenariato con chi ?

Con i partner indicati all’art. 5 del reg. UE 1303/2013 (c.d.

autorità regionali e locali; autorità cittadine e altre autorità

pubbliche competenti, le parti economico e sociali, la società

civile (ass. ambientaliste, ONG, organismi di promozione

dell’inclusione sociale, della parità di genere, della non

discriminazione)

La governance del partenariato spetta a ciascun Stato

membro.

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La procedura per la predisposizione dell’accordo di partenariato

Il 10 marzo la Commissione ha inviato 45 pagine di osservazioni, espresse (come si legge nell’introduzione) nel quadro della legislazione UE adottata e tenendo conto delle raccomandazioni specifiche sul programma nazionale di riforma 2013 dell’Italia adottate dal Consiglio il 9 luglio 2013, la relativa “analisi di sostegno” (SWD 2013/362 del 29 maggio 2013) e il “Position Paper” (la commissione aveva 3 mesi di tempo per inviare le osservazioni)

Il 9 novembre 2012 la Commissione ha predisposto il c.d. “Position Paper” sulla predisposizione dell’Accordo di partenariato e dei Programmi in Italia per il periodo 2014 - 2020

Il 10 dicembre 2013 l’Italia inviato alla Commissione il progetto di Accordo di partenariato

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La Commissione ha tempo 4 mesi per adottare una decisione (di esecuzione) con cui approva gli elementi dell’accordo di partenariato, a condizione che le eventuali osservazioni formulate siano state adeguatamente recepite

Le Regioni hanno prodotto delle osservazioni al nuovo accordo di partenariato, trasmesse al governo il 4 aprile 2014. Il 14 aprile hanno espresso l’intesa sulla proposta. E’ una intesa “condizionata”, che sottolinea l’esigenza di un nuovo accordo di “metodo”http://www.regioni.it/it/show-posizione_delle_regioni_sullaccordo_di_partenariato_per_la_programmazione_2014-2020/news.php?id=344720

http://www.regioni.it/home_art.php?id=902

Il 22 aprile 2014 (data fissata dall’art. 14 del regolamento quadro) l’Italia ha inviato una nuova proposta di accordo di partenariato (approvato dal CIPE il 16 aprile 2014

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Per un aggiornamento in tempo reale dello stato di attuazione dei “negoziati”

http://ec.europa.eu/regional_policy/what/future/index_it.cfm

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In data 9 luglio 2014 la Commissione Ue ha inviato ulteriori osservazioni riguardanti l'accordo di partenariato nella sua versione del 22 aprile 2014.

Lo Stato italiano viene – tra l'altro – invitato a “verificare che l'analisi e le strategie siano pienamente in linea con le pertinenti raccomandazioni specifiche per Paese del 2014 ...”

L'accordo di partenariato è stato finalmente approvato a fine settembre 2014

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La condizionalità macroeconomica

Art. 23 del Regolamento 1303/2013: Misure per collegare l’efficacia dei fondi SIE (vale a dire i fondi strutturali e di investimento europei, FESR, FSE, Fondo di coesione, FEASR e FEAMP) e una sana governance economica.In sostanza, la Commissione europea può chiedere allo stato membro di modificare i documenti di programmazione adottati (ed approvati) al fine di: sostenere l’attuazione di una raccomandazione

adottata a norma dell’art. 121, paragrafo 2, del TFUE e di una raccomandazione adottata a norma dell’art. 148, paragrafo 4 TFUE

sostenere l’attuazione di una raccomandazione adottata ai sensi del regolamento UE 1176/2011 (sulla prevenzione e correzione degli squilibri macroeconomici)

massimizzare l’impatto dei fondi sulla crescita e sulla competitività di uno Stato che ha ricevuto un sostegno finanziario a fronte di una situazione di squilibrio macroeconomico

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Qualora uno Stato non si conformi alle richieste

di modifica formulate dalla Commissione europea

(non prima del 2015 o dopo il 2019) la

Commissione stessa può proporre al Consiglio di

sospendere parzialmente o totalmente i

pagamenti relativi alle ai programmi o alle

priorità interessate.

La decisione spetta quindi al Consiglio (vale a

dire all’istituzione più intergovernativa)

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1)"Una politica industriale per l'era della

globalizzazione" onde migliorare il clima imprenditoriale, specialmente per le PMI, e favorire lo sviluppo di una base industriale solida e sostenibile in grado di competere su scala mondiale.

2)– "Un'agenda per nuove competenze e nuovi posti di lavoro" onde modernizzare i mercati occupazionali e consentire alle persone di migliorare le proprie competenze in tutto l'arco della vita al fine di aumentare la partecipazione al mercato del lavoro e di conciliare meglio l'offerta e la domanda di manodopera, anche tramite la mobilità dei lavoratori.

3)– La "Piattaforma europea contro la povertà" per garantire coesione sociale e territoriale in modo tale che i benefici della crescita e i posti di lavoro siano equamente distribuiti e che le persone vittime di povertà e esclusione sociale possano vivere in condizioni dignitose e partecipare attivamente alla società.

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Europa 2020 – obiettivi Principali (in Europa)

Situazione in Italia (PNR 2012)

Obiettivo nazionale al 2020 - PNR

3% del PIL UE investito in R&S

1,26 % (dati 2010) 1,53 %

Ridurre del 20% le emissioni di gas serra rispetto al 1990

- 3 % - 13 %

20% del consumo energetico da fonti rinnovabili

10,3 % (dati 2010) 17 %

Aumentare del 20% l’efficienza energetica

n.d. 13,4 %

Il 75% della popolazione di età compresa tra 20 e 64 anni deve essere occupata

61,2 % (dati 2012) 67 – 69 %

Ridurre il tasso di abbandono precoce degli studi al di sotto del 10%

18,2 % 15 – 16 %

Almeno il 40% delle persone tra i 30 e i 34 anni deve essere laureato

20,3 % 26 – 27 %

Ridurre di almeno 20 milioni il numero di persone a rischio o in situazione di povertà/esclusione

14,5 milioni di persone (2010)

2,2 milioni di persone uscite dalla povertà

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In questo quadro di “convergenza delle politiche macroeconomiche” si inseriscono:

la Raccomandazione del Consiglio su programma nazionale di riforma 2014 e che formula un parere del consiglio sul programma di stabilità dell’Italia 2014 (2 giugno 2014 COM 2014/413) e, in particolare

l’analisi della Commissione ai sensi del regolamento UE 1176/2011 sulla prevenzione e la correzione degli squilibri macroeconomici (5 marzo 2014 COM 2014/150)

Gli elementi che dovrebbero essere letti alla luce dei contenuti e degli obiettivi tematici della nuova programmazione europea sono molteplici … ad esempio:

1) un capitale umano inadeguato rispetto all'esigenza di gestire in modo efficace i fondi europei;

3) il rischio di povertà e di esclusione sociale

4) alti tassi di abbandono scolastico nel corso dell’istruzione secondaria

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Nella Raccomandazione del Consiglio su programma nazionale di riforma 2014 e che formula un parere del consiglio sul programma di stabilità dell’Italia 2014 (2 giugno 2014 COM 2014/413) si legge, in particolare, che

Una delle leve fondamentali per migliorare le prestazioni dell'Italia in termini di attuazione e per assicurare, in generale, un'azione politica più snella risiede in un maggior coordinamento e in una ripartizione più efficiente delle competenze tra i vari livelli di governo, aspetti di cui potrebbe beneficiare, a sua volta, la gestione dei fondi dell'UE, a favore della quale finora sono stati attuati soltanto interventi parziali e incompleti, soprattutto nelle regioni meridionali. Continuano inoltre a ripercuotersi sulla gestione dei fondi dell'UE l'inadeguatezza della capacità amministrativa e la mancanza di trasparenza, di valutazione e di controllo della qualità. La qualità del servizio pubblico trarrebbe beneficio anche da una maggiore efficienza e da un più forte orientamento al servizio, nonché dai corrispondenti cambiamenti nella gestione delle risorse umane.La corruzione continua a incidere pesantemente sul sistema produttivo dell'Italia e sulla fiducia nella politica e nelle istituzioni.

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Qualche dato di merito … (al 2012)

Tasso di abbandono scolastico nel corso dell’istruzione secondaria pari al 17,6 %, 5 punti % al di sopra della media UE a 27 e al di sopra dell’obiettivo nazionale al 2020

Bassa spesa privata in R&S: 0,7% del PIL, a fronte dell’1,9 % della Germania e dell’1,3% della media UE.

Basso numero di brevetti per milioni di abitanti (63,5 nel 2011, la metà di quelli della Francia e un quarto di quelli della Germania)

Minore capacità di registrazione dei brevetti

Notevole “dispendio” di tempo richiesto per il rispetto della normativa fiscale da parte dei contribuenti italiani: 269 ore contro 178 ore in media nell’UE per una società di medie dimensioni

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Tasso di povertà, situazione di “esclusione sociale” …

rischio di povertà = 60% in meno del reddito disponibile medio dopo i cd trasferimenti sociali (considerato per Paese)

Tasso di privazione estrema = si verifica qualora non si sia in grado di far fronte ad una spesa imprevista (stimata in 800 euro), qualora non si sia in grado di fare almeno una settimana di vacanza l’anno, di riscaldare adeguatamente la propria abitazione, di consumare un pasto proteico adeguato almeno ogni due giorni.

Il terzo elemento che concorre a determinare la condizione di esclusione sociale è rappresentato da una occupazione “debole” (precaria, atipica, a tempo determinato …)

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Per rafforzare l’azione di contrasto alla povertà e alla esclusione

sociale l’11 marzo 2014 è stato adottato il regolamento UE n.

223/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al

Fondo di aiuti europei agli indigenti.

Il presupposto dell’intervento UE è l’aumento dei poveri in

Europa; nel 2011 l’8,8% dei cittadini UE viveva in situazioni di

grande deprivazione materiale.

Si tratta di un nuovo strumento di intervento, basato su

Programmi Operativi Nazionali, che agisce in modo sinergico

alle misure adottate in base ai Fondi SIE e che si rivolge alle

persone potenzialmente escluse perché troppo emarginate dagli

interventi attivati in base al regolamento quadro e al nuovo

regolamento FSE (regolamento Ue 1304/2013)34

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Le c.d. “condizionalità ex ante” (art. 19 regolamento quadro)

Per rafforzare ulteriormente la “governance” di sistema dei

Fondi SIE il regolamento quadro introduce anche un altro

tipo di “condizionalità”, le c.d. “condizionalità ex ante.

L’allegato XI contiene l’elenco dettagliato degli

adempimenti richiesti a ciascun Stato membro – nel

rispetto della suddivisione di competenze amministrative e

di gestione – ritenuti funzionali per il raggiungimento degli

obiettivi tematici.

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Qualche esempio di condizionalità (allegato XI) A) al fine di promuovere la competitività delle PMI, ai sensi dell’art. 9, comma 1, par. 3, del regolamento quadro, è necessario adottare azioni specifiche finalizzate a ridurre tempi e costi di costituzione di una impresa;

B) per perseguire l’obiettivo tematico del sostegno alla transizione verso una economia a basse emissioni di carbonio, ai sensi dell’art. 9, comma 1, par. 4 del regolamento quadro, è necessario dare completa attuazione alla direttiva UE 2010/31 in materia di prestazione energetica degli edifici (rispetto alla quale è stata aperta una procedura di infrazione per non corretto recepimento da parte dell’Italia; è in corso il negoziato con la Commissione europea)

C) per promuovere l’adattamento al cambiamento climatico, la prevenzione e la gestione dei rischi, ai sensi dell’art.9, comma 1, par. 5, è necessario che ogni Stato abbia una valutazione dei rischi (a livello statale o regionale) che indichi: 1) metodi e dati utilizzati nella valutazione dei rischi 2) la descrizione di scenari mono e multirischio 3) la considerazione di strategie nazionali di adattamento al cambiamento climatico.

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L'articolo 19, comma 2, precisa che gli Stati membri hanno

comunque tempo fino al 31 dicembre del 2016 per soddisfare le

condizionalità.

La Commissione valuta altresì c.d. coerenza di quanto dichiarato

nell'accordo di partenariato in merito al rispetto delle condizionalità

e il concreto adempimento.

L'articolo 19 contempla anche la possibilità che la Commissione

SOSPENDA i pagamenti relativi ad un determinato programma in

attesa che siano terminate le azioni funzionali al rispetto delle

condizionalità.

In effetti la verifica delle condizionalità è una sorta di

autocertificazione, comunque rischiosa in quanto se non

corrispondente al “vero” rischia di compromettere gli effetti di un

programma.

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La “concentrazione tematica”

Con “concentrazione tematica” (art. 18 del regolamento quadro) si

intende la necessità che gli interventi cofinanziati siano “concentrati”

su un numero ridotto di priorità, diverse per ogni fondo e quindi

modulate a seconda del programma operativo considerato, scelte in

funzione delle “sfide” individuate nei programmi nazionali di riforma

di ciascuno Stato membro, nelle raccomandazioni pertinenti

specifiche per ciascun Paese in base all’art. 121, del TFUE e delle

raccomandazioni del Consiglio adottate ai sensi dell’art. 148 TFUE.

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Il c.d. sostegno dei fondi varia a seconda delle situazioni

di “disagio”. L’art. 90 del regolamento quadro distingue le

regioni tenendo conto della “classificazione comune delle

unità territoriali per la statistica (le regioni di livello

NUTS 2) – che in Italia corrispondono alle Regioni sulla

base del PIL pro capite. La commissione europea ha

adottato una decisione delegata che distingue le regioni

europee in base al PIL. Alla classificazione corrisponde un

diverso tasso di contributo e una differente tipologia di

interventi in concreto sovvenzionabili.

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DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE del 18 febbraio 2014 che definisce l’elenco delle regioni ammesse a beneficiare del finanziamento del Fondo europeo di sviluppo regionale e del Fondo sociale europeo nonché degli Stati membri ammessi a beneficiare del finanziamento del Fondo di coesione per il periodo 2014-2020

In Italia:

Campania, Puglia, Calabria, Basilicata e Sicilia sono in obiettivo convergenza, in quanto hanno un PIL medio pro capite inferiore al 75% del PIL medio pro capite europeo.

Abruzzo, Molise e Sardegna sono regioni in transizione, con un PIL medio pro capite tra il 75% e il 90% della media europea

Le altre sono regioni in obiettivo competitività, in quanto hanno un PIL medio pro capite superiore al 90% della media europea

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Il principio dell’addizionalità

(art. 95 Regolamento quadro)

Il principio di addizionalità è uno dei principi fondamentali della

politica di coesione. In base a questo principio, le risorse dei SIE

devono essere ADDIZIONALI rispetto alle spese strutturali pubbliche

o assimilabili di uno Stato membro. Con spese strutturali pubbliche o

assimilabili si intendono gli investimenti delle amministrazioni

pubbliche. Il contratto di partenariato stabilisce l’entità di queste

spese.

In altre parole, i fondi SIE non possono sostituire la spesa pubblica

per investimenti non connessa con le finalità della politica di

coesione.

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IL PRINCIPIO DI ADDIZIONALITA' INCIDE

DIRETTAMENTE SUI VINCOLI IMPOSTI DAL

PATTO DI STABILITA'

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L'importanza del partenariato

Con il regolamento delegato UE n. 240/2014 della Commissione del 7

gennaio 2014 è stato adottato il c.d. codice europeo di condotta del

partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento

europei. Il regolamento stabilisce, in particolare, quali sono i partner

da coinvolgere nella costruzione, attuazione, sorveglianze e

valutazione dei programmi, al fine di perseguire una “realizzazione

più efficace delle politiche”

E' abbastanza “intuibile” che il partenariato è il fondamento

dell'applicazione del principio di sussidiarietà

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L’ordinamento regionale e la politica di

coesione

La regione Marche è tra le poche in Italia che attribuisce alla

competenza dell’Assemblea legislativa l’approvazione degli

atti di programmazione cofinanziati con risorse europee. Ciò

in virtù dell’art. 21 dello Statuto regionale e della legge

regionale 2 ottobre 2006, n. 14, Disposizioni sulla

partecipazione della Regione Marche al processo normativo

comunitario e sulle procedure relative all'attuazione delle

politiche comunitarie

http://www.consiglio.marche.it/banche_dati_e_documentazione/leggirm/leggi/visualizza/vig/1517

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Nel corso del 2013 l’Assemblea legislativa regionale ha

avviato una “ampia consultazione” rivolta al sistema

delle autonomie, alle categorie economico – sociali, al

volontariato ambientalista, al fine di adottare un atto di

indirizzo, rivolto alla Giunta regionale, contenente alcune

“linee guida” per la predisposizione dei programmi

operativi cofinanziati con risorse UE 2014 – 2020.

La Risoluzione è stata approvata il 13 dicembre 2013.

http://www.consiglio.marche.it/banche_dati_e_docu

mentazione/atti_di_indirizzo_e_controllo/risoluzioni/

pdf/Ris87_9.pdf

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Il 17 luglio 2014 l'Assemblea legislativa regionale

ha approvato le proposte di Programma operativo

regionale FESR ed FSE e di PSR (Piano di sviluppo

rurale) in applicazione della l.r. 14/2006.