Numero 7/2014 - KPMG · 2014. 7. 11. · 16 IVA –Fatturazione elettronica –Requisiti: la firma...

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Sintesi delle novità legislative, le interpretazioni di prassi ministeriale e di giurisprudenza tributaria più significative del mese di giugno 2014 Tax Newsletter Numero 7/2014

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  • Sintesi delle novità legislative, le interpretazioni

    di prassi ministeriale e di giurisprudenza tributaria

    più significative del mese di giugno 2014

    Tax Newsletter

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  • 1© 2014 Studio Associato Consulenza legale e tributaria è un’associazione professionale di diritto italiano e fa parte del network KPMG di entità indipendenti affiliate a KPMG International Cooperative ("KPMG International"), entità di diritto svizzero. Tutti i diritti riservati.

    Indice PARTE PRIMA

    Legislazione

    1 RISCOSSIONE – Proroga dei versamenti derivanti da Unico e IRAP 2014

    a favore dei contribuenti con studi di settore – D.p.c.m. 13 giugno 2014

    (pag.6)

    2 D.L. n. 66/2014 - Modifiche introdotte in sede di conversione dalla L. n. 89

    del 23 giugno 2014 (pag.6)

    3 RITENUTA ALLA FONTE – Redditi di natura finanziaria – Incremento

    della aliquota al 26 per cento – Art. 3 del D.L. n. 66 del 2014, convertito

    con L. n. 89 del 23 giugno 2014 (pag.7)

    4 IRAP – Riduzione della aliquota– Art. 2 del D.L. n. 66 del 2014, convertito

    con L. n. 89 del 23 giugno 2014 (pag.8)

    5 IRES – Credito di imposta per investimenti in beni strumentali nuovi – Art.

    18 del D.L. n. 91 del 2014 (pag.8)

    6 IRES – Ace – Maggiorazione della variazione in aumento per le societa’

    quotate – Art. 19, comma 1, a) del D.L. n. 91 del 2014 (pag.9)

    7 IRES – Ace – Credito di imposta per l’eccedenza di rendimento nozionale

    – Art. 19, comma 1, b) del D.L. n. 91 del 2014 (pag.10)

    8 RITENUTA ALLA FONTE – Ritenuta sui redditi di capitale delle

    obbligazioni – Esonero per i titoli non quotati detenuti da investitori

    qualificati - Art. 21, comma 1, del D.L. n. 91 del 2014 (pag.10)

    9 RITENUTA ALLA FONTE – Obbligazioni – Esonero per OICR e societa’

    di cartolarizzazione - Art. 21, comma 2, del D.L. n. 91 del 2014 (pag.10)

    10 RITENUTA ALLA FONTE – Esclusione per gli interessi da finanziamento

    alle imprese – Art. 22, comma 1, del D.L. n. 91 del 2014 (pag.11)

    PARTE SECONDA

    Prassi

    1 IRES - Perdite su crediti - Cancellazione dal bilancio in applicazione dei

    principi contabili nazionali: condizioni - Agenzia delle Entrate, circolare n.

    14/e del 4 giugno 2014 (pag.13)

    2 IRES – Perdite su crediti - Cancellazione dal bilancio in applicazione dei

    principi contabili nazionali: decorrenza - Agenzia delle Entrate, circolare n.

    14/e del 4 giugno 2014 (pag.13)

    3 IRES – Svalutazioni e perdite su crediti degli enti creditizi e finanziari-

    sindacato della Agenzia delle Entrate sulle rilevazioni di bilancio - Agenzia

    delle Entrate, circolare n. 14/e del 4 giugno 2014 (pag.14)

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    4 IRES – Svalutazioni e perdite su crediti degli enti creditizi e finanziari-

    perdite su crediti verso la clientela da valutazione e da realizzo - Agenzia

    delle entrate, circolare n. 14/e del 4 giugno 2014 (pag.14)

    5 IRES – Svalutazioni e perdite su crediti degli enti creditizi e finanziari-

    decorrenza- Agenzia delle entrate, circolare n. 14/e del 4 giugno 2014

    (pag.15)

    6 IRES – Svalutazioni e perdite su crediti degli enti creditizi e finanziari-

    assicurazioni- Agenzia delle Entrate, circolare n. 14/e del 4 giugno 2014

    (pag.15)

    7 IRAP – Svalutazioni e perdite su crediti degli enti creditizi e finanziari-

    base imponibile IRAP di banche e assicurazioni- Agenzia delle Entrate,

    circolare n. 14/e del 4 giugno 2014 (pag.16)

    8 IRES – Perdite su crediti di modesto importo - Deducibilita’ concessa

    anche per perdite imputate prima del 2012 - Agenzia delle Entrate,

    circolare n. 14/e del 4 giugno 2014 (pag.17)

    9 IRES – Rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni in base

    alla legge di stabilita’ 2014: rivalutazione solo civilistica non consentita -

    Agenzia delle Entrate, circolare n. 13/e del 4 giugno 2014 (pag.18)

    10 IRES - IRAP– Addizionale IRES per banche e assicurazioni e incremento

    degli acconti IRES e IRAP 2013 e 2014: definizione di soggetti finanziari -

    Agenzia delle Entrate, circolare n. 15/e del 5 giugno 2014 (pag.18)

    11 IRES - IRAP– Affrancamento dei plusvalori relativi a partecipazioni di

    controllo ex art. 1, comma 150, della legge di stabilita’ 2014: modalita’

    applicative e di versamento – direttore Agenzia delle Entrate,

    provvedimento n. 77035/e del 6 giugno 2014 (pag.18)

    12 IVA – Servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione ed elettronici –

    informazioni sullo ‘sportello unico’– Agenzia delle Entrate, comunicato

    stampa n. 81 del 17 giugno 2014 (pag.19)

    13 IRES – Fusione transfrontaliera - limite del patrimonio netto per il riporto

    delle perdite della stabile organizzazione italiana- Agenzia delle Entrate,

    risoluzione n. 63/e del 17 giugno 2014 (pag.19)

    14 IVA – Fatturazione elettronica – definizione: rileva la modalita’ di

    trasmissione - Agenzia delle Entrate, circolare n. 18/e del 24 giugno 2014

    (pag.20)

    15 IVA – Fatturazione elettronica – definizione: anche se non ‘accettata’

    sussiste obbligo di conservazione - Agenzia delle Entrate, circolare n.

    18/e del 24 giugno 2014 (pag.20)

    16 IVA – Fatturazione elettronica – Requisiti: la firma elettronica non

    garantisce la leggibilita’- Agenzia delle Entrate, circolare n. 18/e del 24

    giugno 2014 (pag.21)

    17 IVA – Fatturazione elettronica – invio: necessario accordo tra le parti per

    affidare ad un terzo la trasmissione elettronica- agenzia (pag.21)

    18 IVA – Fatturazione elettronica – Conservazione elettronica: obbligatoria

    per le fatture emesse nei confronti della p.a. - Agenzia delle Entrate,

    circolare n. 18/e del 24 giugno 2014 (pag.22)

    19 RITENUTA ALLA FONTE – Aumento al 26 per cento della aliquota di

    tassazione dei redditi di natura finanziaria – Ambito applicativo – Agenzia

    delle Entrate, circolare n. 19/e del 27 giugno 2014 (pag.22)

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    20 RITENUTA ALLA FONTE – Aumento al 26 per cento della aliquota di

    tassazione dei redditi di natura finanziaria – Ambito applicativo: deroghe –

    Agenzia delle Entrate, circolare n. 19/e del 27 giugno 2014 (pag.23)

    21 RITENUTA ALLA FONTE – Aumento al 26 per cento della aliquota di

    tassazione dei redditi di natura finanziaria – decorrenza – Agenzia delle

    Entrate, circolare n. 19/e del 27 giugno 2014 (pag.24)

    22 RITENUTA ALLA FONTE – Aumento al 26 per cento della aliquota di

    tassazione dei redditi di natura finanziaria – OICR: tassazione dei

    partecipanti – Redditi di capitale - Agenzia delle Entrate, circolare n. 19/e

    del 27 giugno 2014 (pag.25)

    23 RITENUTA ALLA FONTE – Aumento al 26 per cento della aliquota di

    tassazione dei redditi di natura finanziaria – OICR: tassazione dei

    partecipanti – Redditi diversi- Agenzia delle Entrate, circolare n. 19/e del

    27 giugno 2014 (pag.26)

    24 IRES – Aumento al 26 per cento della aliquota di tassazione dei redditi di

    natura finanziaria – OICR: tassazione del fondo – Agenzia delle Entrate,

    circolare n. 19/e del 27 giugno 2014 (pag.27)

    25 RITENUTA ALLA FONTE – Aumento al 26 per cento della aliquota di

    tassazione dei redditi di natura finanziaria – Redditi diversi di natura

    finanziaria– decorrenza - Agenzia delle Entrate, circolare n. 19/e del 27

    giugno 2014 (pag.27)

    26 IRES – Aumento al 26 per cento della aliquota di tassazione dei redditi di

    natura finanziaria – Redditi diversi di natura finanziaria: affrancamento–

    Agenzia delle Entrate, circolare n. 19/e del 27 giugno 20142014 (pag.28)

    27 IRES – Aumento al 26 per cento della aliquota di tassazione dei redditi di

    natura finanziaria – Credito d’imposta per le casse privatizzate– Agenzia

    delle Entrate, circolare n. 19/e del 27 giugno 2014 (pag.29)

    28 RITENUTA ALLA FONTE – Aumento al 26 per cento della aliquota di

    tassazione dei redditi di natura finanziaria – Proventi da partecipazione a

    OICR: esonero da ritenuta per le assicurazioni – Agenzia delle entrate,

    circolare n. 19/e del 27 giugno 2014 (pag.29)

    29 RITENUTA ALLA FONTE – Aumento al 26 per cento della aliquota di

    tassazione dei redditi di natura finanziaria – Assicurazioni – Agenzia delle

    Entrate, Circolare n. 19/E Del 27 giugno 2014 (pag.30)

    PARTE TERZA

    Giurisprudenza

    1 IRES E IVA –Transfer Pricing ‘interno’: applicabilita’ ai fini IRES, non ai

    fini iva – Cassazione, sentenza n. 12502 del 4 giugno 2014 (pag.33)

    2 RITENUTA ALLA FONTE – Dividendi ‘in uscita’ verso territorio

    d’oltremare – Aliquota maggiorata per fini anti evasivi: non contrasta con

    diritto UE - Corte di Giustizia Europea, cause n. C-24/12 e c-27/12 del 5

    giugno 2014 (pag.33)

    3 IVA – Emissione di fatture per operazioni inesistenti – obbligo di

    versamento dell’imposta per il prestatore – non applicabile la nota di

    variazione ex art. 26 d.P.R. 633/72 - Cassazione, ordinanza n. 12995 del

    9 giugno 2014 (pag.34)

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    4 IMPOSTE SUI REDDITI – Imposta sui conferimenti – Reintroduzione non

    consentita- Corte di Giustizia Europea, causa n. C-377/13 del 12 giugno

    2014 (pag.34)

    5 IVA – Operazioni finanziarie esenti – vendita di carte di sconto: non e’

    operazione finanziaria esente - Corte di Giustizia Europea, causa n. C-

    461/12 del 12 giugno 2014 (pag.35)

    6 IMPOSTE SUI REDDITI – Consolidato fiscale – Controllo indiretto tramite

    societa’ non residenti - incompatibilita’ con la liberta’ di stabilimento -

    Corte di Giustizia Europea, cause n. C-39/13, c-41/13 e c-40/13 del 12

    giugno 2014 (pag.35)

    7 RIMBORSO – Sentenza della corte di giustizia che dichiara il tributo

    incompatibile con il diritto UE: termine per il rimborso di 48 mesi dal

    versamento - Cassazione, sentenza n. 13676 del 16 giugno 2014

    (pag.35)

    8 IVA – Acquisto da società ‘cartiera’ - detrazione dell’iva per il cessionario

    in buona fede – onere della prova - Cassazione, ordinanza n. 13787 del

    17 giugno 2014 (pag.36)

    9 IVA – Rappresentante fiscale di societa’ estera- responsabilita’ penale

    per omesso versamento di iva: sussiste - Cassazione, sentenza n. 26356

    del 18 giugno 2014 (pag.36)

    10 IRES – Operazioni soggettivamente inesistenti – deducibilita’ dei costi per

    beni non usati direttamente per la commissione del reato - Cassazione,

    sentenza n. 13800 del 18 giugno 2014 (pag.37)

    11 IRES – Deducibilita’ dei compensi agli amministratori – Specifica delibera

    assembleare: necessita - Cassazione, sentenza n. 13844 del 18 giugno

    2014 (pag.37)

    12 IVA – Accertamento induttivo – assenza dell’invito a esibire la

    documentazione comprovante il credito iva – Fattispecie - Cassazione,

    sentenza n. 14071 del 20 giugno 2014 (pag.38)

    13 ACCERTAMENTO – Emissione dell’avviso prima di 60 giorni dalla

    consegna del pvc – indicazione de– A ragioni di motivata urgenza: non

    necessita - Cassazione, sentenza n. 14287 del 24 giugno 2014 (pag.38)

    14 IMPOSTA DI REGISTRO – Sentenza che dichiara la simulazione di un

    contratto: applicabilita’ dell’imposta proporzionale- Cassazione, ordinanza

    n. 14197 del 23 giugno 2014 (pag.38)

    15 IVA – Operazioni triangolari all’esportazione – trasporto ‘a cura o a nome

    del cedente’: non necessita - Cassazione, sentenza n. 14405 del 25

    giugno 2014 (pag.38)

    16 IVA – Sanzioni per ritardata fatturazione – Cumulo giuridico applicabile -

    Cassazione, sentenza n. 14401 del 25 giugno 2014 (pag.39)

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  • Parte primaLegislazione

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    RISCOSSIONE – PROROGA DEI VERSAMENTI DERIVANTI DA UNICO E IRAP

    2014 A FAVORE DEI CONTRIBUENTI CON STUDI DI SETTORE – D.P.C.M. 13

    GIUGNO 2014

    Il Decreto 13 giugno 2014, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 137 del 16

    giugno 2014, e in vigore dalla stessa data, dispone la proroga dei

    versamenti in scadenza il 16 giugno 2014 derivanti dalle dichiarazioni

    UNICO 2014 e IRAP 2014. I versamenti possono quindi essere

    effettuati:

    - entro il 7 luglio 2014, senza alcuna maggiorazione;

    - dall'8 luglio al 20 agosto 2014, con la maggiorazione dello 0,4 per

    cento.

    Rientrano nella proroga anche:

    - i soggetti per i quali operano cause di esclusione dagli studi di settore o

    cause di inapplicabilità degli studi stessi;

    - i c.d. ‘contribuenti minimi’, di cui all'art. 27 del D.L. 98/2011;

    - i soggetti che devono dichiarare un reddito imputato ‘per trasparenza’

    ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR, da un soggetto che esercita

    un'attività per la quale sia stato approvato uno studio di settore.

    La proroga si estende anche al versamento del saldo IVA derivante dalla

    dichiarazione unificata (se non effettuato entro il 17 marzo 2014), della

    cedolare secca sulle locazioni, nonché dell'IVIE e IVAFE.

    D.L. N. 66/2014 - MODIFICHE INTRODOTTE IN SEDE DI CONVERSIONE DALLA

    L. N. 89 DEL 23 GIUGNO 2014

    Il D.L. 24 aprile 2014, n. 66, recante ‘misure urgenti per la competitività e

    la giustizia sociale’, convertito in L. n. 89 del 23 giugno 2014, è stato

    pubblicato in G.U. n. 143 del 23 giugno 2014. La legge di conversione,

    entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione

    nella Gazzetta Ufficiale (ossia il 24 giugno), ha introdotto le seguenti

    modifiche.

    I. All'articolo 4, recante disposizioni di coordinamento e modifiche alla

    Legge di Stabilità 2014 (L. n. 147/2013):

    a) Inserimento dei commi 6-bis e 6-ter.

    Il comma 6-bis attribuisce alle forme pensionistiche complementari di cui

    D.L.gs n. 252/2005 un credito d'imposta pari alla differenza tra

    l'ammontare delle ritenute e imposte sostitutive applicate nella misura

    del 26 per cento sui redditi di natura finanziaria relativi al periodo dal 1

    luglio al 31 dicembre 2014, dichiarate e certificate dagli intermediari o

    dagli enti medesimi, e l'ammontare di tali ritenute e imposte sostitutive

    computate nella misura del 20 per cento.

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    b) Sostituzione del comma 11.

    In base al nuovo comma 145 dell’art. 1 della L n. 147/2013, le imposte

    sostitutive sulle rivalutazioni di beni di impresa e partecipazioni sono

    versate, nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31

    dicembre 2013, in tre rate di pari importo, senza interessi, di cui la

    prima entro il 16 del sesto mese, la seconda entro il 16 del nono mese

    e la terza entro il 16 del dodicesimo mese dalla fine del periodo

    d'imposta. La formulazione previgente della norma prevedeva invece il

    versamento in unica soluzione entro il termine del versamento del saldo

    delle imposte sui redditi.

    Gli importi da versare possono essere compensati ai sensi del D.L.gs n.

    241/97.

    II. Introduzione dell’art. 11-bis

    La nuova norma prevede che i contribuenti decaduti (per il mancato

    pagamento di otto rate) dal beneficio della rateazione previsto

    dall'articolo 19 del D.P.R. n. 602/73 possono richiedere la concessione

    di un nuovo piano di rateazione, fino a un massimo di settantadue rate

    mensili, a condizione che:

    - la decadenza sia intervenuta entro e non oltre il 22 giugno 2013;

    - la richiesta sia presentata entro e non oltre il 31 luglio 2014.

    Il piano di rateazione di cui sopra non è prorogabile e il debitore decade

    dallo stesso in caso di mancato pagamento di due rate anche non

    consecutive. A fini di coordinamento viene disposta la abrogazione del

    comma 13-ter dell'articolo 10 del D.L. n. 201/2011 (cd ‘Decreto Monti’)

    convertito, con modificazioni, dalla L. n. 214/2011.

    RITENUTA ALLA FONTE – REDDITI DI NATURA FINANZIARIA –

    INCREMENTO DELLA ALIQUOTA AL 26 PER CENTO – ART. 3 DEL D.L. N. 66

    DEL 2014, CONVERTITO CON L. N. 89 DEL 23 GIUGNO 2014

    Con la conversione del D.L. 24 aprile 2014, n. 66 ‘Misure urgenti per la

    competitività e la giustizia sociale’, ad opera della Legge n. 89 del 23

    giugno 2014, pubblicata in G.U. n. 143 del 23 giugno 2014, ed in vigore

    dal 24 giugno 2014, diventano definitive le modifiche al regime dei

    redditi di natura finanziaria previste dall’art. 3 del Decreto, la cui riforma

    è finalizzata ad incrementare al 26 per cento, a decorrere dal 1 luglio

    2014, il livello di tassazione, attualmente previsto nella misura del 20 per

    cento. Nessuna modifica è stata introdotta a questa norma in sede di

    conversione. Si rinvia alla nostra precedente Tax Newsletter n. 5/2014,

    punto 4, e alla sezione di prassi della presente Tax Newsletter per

    approfondimenti.

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    IRAP – RIDUZIONE DELLA ALIQUOTA– ART. 2 DEL D.L. N. 66 DEL 2014,

    CONVERTITO CON L. N. 89 DEL 23 GIUGNO 2014

    Diventa definitiva, con la conversione in Legge del D.L. n. 66/2014, la

    riduzione dell'aliquota Irap per le imprese. In particolare, l’art. 2, comma

    1 del D.L. 66 modifica gli articoli 16, commi 1 e 1-bis, e 45, comma 1, del

    D.L.gs n. 446/97, istitutivo dell’IRAP, disponendo una riduzione delle

    aliquote ordinarie per tale imposta. Le nuove aliquote, applicabili a

    decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31

    dicembre 2013 (dal 2014 per i soggetti con periodo d’imposta

    coincidente con l’anno solare) sono riepilogate di seguito:

    - imprese e lavoratori autonomi: 3,50 per cento;

    - imprese concessionarie diverse da quelle di costruzione e di gestione

    autostrade e trafori: 3,80 per cento;

    - banche ed enti finanziari: 4,20 per cento;

    - imprese di assicurazione: 5,30 per cento;

    - produttori agricoli: 1,70 per cento.

    Le aliquote sopra riportate non tengono conto di eventuali addizionali

    regionali per le quali, peraltro, il D.L. 66 ha stabilito di concedere alle

    regioni una percentuale massima di incremento pari allo 0,92 per cento.

    Inoltre, ai fini della determinazione dell'acconto relativo al periodo di

    imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013 secondo il

    criterio previsionale, in luogo delle predette aliquote si tiene conto,

    rispettivamente, delle aliquote del: 3,75; 4,00; 4,50; 5,70 e 1,80 per

    cento.

    IRES – CREDITO DI IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI NUOVI

    – ART. 18 DEL D.L. N. 91 DEL 2014

    In data 24 giugno 2014 è stato approvato il D.L. n. 91, c.d. ‘Decreto

    competitività’, recante ‘disposizioni per alcuni settori economici e per le

    imprese’, pubblicato in G.U. n. 144 del 24 giugno e in vigore dal 25

    giugno. L’art. 18 del D.L. 91 prevede, a favore dei titolari di reddito di

    impresa residenti, un credito di imposta pari al 15 per cento del costo di

    beni strumentali nuovi della categoria Ateco 28 (apparecchiature e

    macchinari) effettuati dalla data di entrata in vigore del decreto (25

    giugno 2014) e fino al 30 giugno 2015, in eccedenza rispetto alla media

    degli investimenti in beni strumentali compresi nella suddetta categoria

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    realizzati nei cinque periodi di imposta precedenti (2009-2013 per gli

    investimenti 2014, 2010-2014 per gli investimenti 2015), con facoltà di

    escludere dal calcolo della media il periodo in cui l'investimento è stato

    maggiore. Il credito d'imposta non spetta per gli investimenti di importo

    unitario inferiore a 10.000 euro.

    Il credito d'imposta va ripartito e utilizzato in tre quote annuali di pari

    importo e indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo

    d'imposta di riconoscimento e nelle dichiarazioni relative ai periodi

    d'imposta successivi nei quali è utilizzato. Esso non concorre alla

    formazione del reddito né della base imponibile IRAP e non rileva ai fini

    del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del TUIR. E’

    utilizzabile esclusivamente in compensazione in sede di versamento

    mediante F24 ai sensi dell'articolo 17 del D.Lgs. n. 241/97. La prima

    quota annuale è utilizzabile a decorrere dal 1° gennaio del secondo

    periodo di imposta successivo a quello in cui è stato effettuato

    l'investimento. Il credito d'imposta, che deve riferirsi a investimenti

    destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, è

    revocato:

    - se l'imprenditore cede a terzi o destina i beni oggetto degli investimenti

    a finalità estranee all'esercizio di impresa prima del secondo periodo di

    imposta successivo all'acquisto;

    - se i beni oggetto degli investimenti sono trasferiti, entro il termine per

    l’accertamento, in strutture produttive situate al di fuori dello Stato,

    anche appartenenti al soggetto beneficiario dell'agevolazione.

    IRES – ACE – MAGGIORAZIONE DELLA VARIAZIONE IN AUMENTO PER LE

    SOCIETA’ QUOTATE – ART. 19, COMMA 1, A) DEL D.L. N. 91 DEL 2014

    L’art. 19, comma 1, lett. a) del D.L. 91/2014 prevede un incremento del

    40 per cento della variazione in aumento del capitale proprio per le

    società le cui azioni sono quotate in mercati regolamentati di Stati

    membri UE o aderenti allo SEE, per il periodo di imposta di ammissione

    ai predetti mercati e per i due successivi. Per i periodi d'imposta

    successivi a quelli agevolati, la variazione in aumento del capitale

    proprio è determinata senza tenere conto del suddetto incremento.

    Questa previsione si applica alle società la cui ammissione alla

    quotazione avviene dalla data di entrata in vigore del D.L. 91 (25 giugno

    2014) ed è subordinata alla preventiva autorizzazione della

    Commissione europea ai sensi dell'articolo 108 del TFUE, richiesta a

    cura del Ministero dello sviluppo economico.

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    Numero 7/2014

    IRES – ACE – CREDITO DI IMPOSTA PER L’ECCEDENZA DI RENDIMENTO

    NOZIONALE – ART. 19, COMMA 1, B) DEL D.L. N. 91 DEL 2014

    L’art. 19, comma 1, lett. b) del D.L. 91/2014 prevede che i soggetti

    IRPEF e IRES, per la quota di ACE non utilizzata per incapienza del

    reddito complessivo netto, possano fruire, in alternativa al computo in

    aumento dell'importo deducibile dal reddito dei periodi d'imposta

    successivi di un credito d'imposta, applicando alla eccedenza di

    rendimento nozionale del capitale proprio, le aliquote di cui agli articoli

    11 e 77 TUIR (27,5 per cento per i soggetti IRES). Il credito d'imposta è

    utilizzato in diminuzione dell’IRAP, e va ripartito in cinque quote annuali

    di pari importo. La disposizione ha effetto a decorrere dal periodo

    d'imposta in corso al 31 dicembre 2014.

    RITENUTA ALLA FONTE – RITENUTA SUI REDDITI DI CAPITALE DELLE

    OBBLIGAZIONI – ESONERO PER I TITOLI NON QUOTATI DETENUTI DA

    INVESTITORI QUALIFICATI - ART. 21, COMMA 1, DEL D.L. N. 91 DEL 2014

    L’art. 21, comma 1, del D.L. 91/2014, in vigore dal 25 giugno e

    attualmente in corso di conversione, estende l’esonero da applicazione

    della ritenuta di cui all’art. 26 D.P.R. 600/73, e l’applicazione della

    imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. n. 239/96, anche agli interessi e altri

    proventi da obbligazioni, titoli similari e cambiali finanziarie non

    negoziati, emessi da società non bancarie e non quotate, qualora siano

    detenuti da uno o più ‘investitori qualificati’ come definiti dall’art. 100 del

    D.L.gs. 58/98 (TUF).

    RITENUTA ALLA FONTE – OBBLIGAZIONI – ESONERO PER OICR E

    SOCIETA’ DI CARTOLARIZZAZIONE - ART. 21, COMMA 2, DEL D.L. N. 91 DEL

    2014

    L’art. 21, comma 2 del D.L. 91/2014, in vigore dal 25 giugno e

    attualmente in corso di conversione, precisa meglio le condizioni per

    l’esonero da applicazione della ritenuta di cui all'articolo 26, comma 1,

    del D.P.R. n. 600/73, su interessi e altri proventi delle obbligazioni e titoli

    similari e delle cambiali finanziarie corrisposti a organismi di

    investimento collettivo del risparmio, istituiti in Italia o in uno Stato

    membro UE, il cui patrimonio sia investito in misura superiore al 50 per

    cento in tali titoli e le cui quote siano detenute esclusivamente da

    investitori qualificati. Viene richiesto che la composizione del patrimonio

    e la tipologia di investitori risultino dal regolamento dell'organismo.

    Inoltre, per eliminare una residua asimmetria di trattamento, l’esonero da

    ritenuta viene esteso agli interessi e altri proventi corrisposti a società

    per la cartolarizzazione dei crediti di cui alla L. n. 130/99, emittenti titoli

    detenuti da investitori qualificati e il cui patrimonio sia investito in misura

    superiore al 50 per cento in tali obbligazioni, titoli similari o cambiali

    finanziarie.

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    Numero 7/2014

    RITENUTA ALLA FONTE – ESCLUSIONE PER GLI INTERESSI DA

    FINANZIAMENTO ALLE IMPRESE – ART. 22, COMMA 1, DEL D.L. N. 91 DEL

    2014

    Mediante la introduzione del nuovo comma 5-bis nell’art. 26, del D.P.R.

    600/73, l’art. 22, comma 1, del D.L. 91, in vigore dal 25 giugno e

    attualmente in corso di conversione, esclude la ritenuta sui redditi di

    capitale di cui al comma 5 relativamente agli interessi e altri proventi

    derivanti da finanziamenti a medio e lungo termine erogati alle imprese

    dalle seguenti categorie di soggetti:

    - enti creditizi stabiliti negli Stati membri UE;

    - imprese di assicurazione costituite e autorizzate ai sensi di normative

    emanate da Stati membri UE;

    - OICR che non fanno ricorso alla leva finanziaria, ancorché privi di

    soggettività tributaria, costituiti negli Stati membri UE e negli Stati

    aderenti all'Accordo SEE inclusi nella cd ‘white list’.

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  • Parte secondaPrassi

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    IRES - PERDITE SU CREDITI - CANCELLAZIONE DAL BILANCIO IN

    APPLICAZIONE DEI PRINCIPI CONTABILI NAZIONALI: CONDIZIONI - AGENZIA

    DELLE ENTRATE, CIRCOLARE N. 14/E DEL 4 GIUGNO 2014

    La presunzione di ricorrenza degli elementi certi e precisi individuata nel

    comma 5 dell’articolo 101 del TUIR, introdotta dall’art. 1, commi 158-

    161, della legge di stabilità per il 2014, sussiste nelle ipotesi di

    cancellazione dei crediti dal bilancio contemplate dal nuovo OIC 15,

    secondo cui la cancellazione avviene tutte le volte in cui il credito si

    estingue o viene ceduto in un’operazione che trasferisce al cessionario

    tutti i rischi inerenti lo strumento finanziario. Questo si verifica ad

    esempio nel caso di forfaiting, datio in solutum, conferimento del credito,

    vendita del credito (compreso il factoring con cessione pro soluto che

    comporti il trasferimento sostanziale di tutti i rischi del credito),

    cartolarizzazione con trasferimento sostanziale di tutti i rischi del credito.

    Diversamente, non si ravvisa l’operatività della presunzione nell’ipotesi

    in cui non si verifica la cancellazione del credito dal bilancio in base al

    nuovo OIC 15 (es. in caso di cessione pro-solvendo), atteso che al

    trasferimento della titolarità del diritto non corrisponde il trasferimento dei

    rischi. In tal caso, le rettifiche di valore relative al credito dovranno

    concorrere alla determinazione del reddito imponibile secondo le

    modalità ordinarie.

    In caso di cessione pro-soluto di crediti non ancora scaduti, l’eventuale

    componente finanziaria sconta le limitazioni previste per gli oneri

    finanziari dall’articolo 96 del TUIR solo se esplicitata in bilancio.

    IRES – PERDITE SU CREDITI - CANCELLAZIONE DAL BILANCIO IN

    APPLICAZIONE DEI PRINCIPI CONTABILI NAZIONALI: DECORRENZA - AGENZIA

    DELLE ENTRATE, CIRCOLARE N. 14/E DEL 4 GIUGNO 2014

    I soggetti che adottano i principi contabili nazionali con esercizio

    coincidente con l’anno solare possono dedurre le perdite sui crediti

    cancellati dal bilancio in applicazione dei principi contabili a partire dal

    bilancio chiuso al 31 dicembre 2013. Le perdite rilevate a seguito di

    cancellazioni dal bilancio poste in essere in periodi d'imposta precedenti

    non hanno invece automatica rilevanza fiscale; per la loro deducibilità è,

    quindi, necessario valutare la ricorrenza degli elementi certi e precisi a

    norma dell'art. 101 comma 5 del TUIR (ante modifiche della L.

    147/2013).

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    IRES – SVALUTAZIONI E PERDITE SU CREDITI DEGLI ENTI CREDITIZI E

    FINANZIARI- SINDACATO DELLA AGENZIA DELLE ENTRATE SULLE

    RILEVAZIONI DI BILANCIO- AGENZIA DELLE ENTRATE, CIRCOLARE N. 14/E

    DEL 4 GIUGNO 2014

    Per gli enti creditizi e finanziari di cui al D.Lgs. 87/92, l’articolo 1, comma

    160, lettera c), della L. n. 147/2013, con la modifica dei commi da 3 a 5

    dell’articolo 106 del TUIR, ha introdotto un regime differenziato per le

    rettifiche su crediti verso la clientela, nell’ambito del quale vengono

    regolate distintamente le svalutazioni e le perdite su crediti non

    realizzative iscritte in bilancio, per le quali la deducibilità è dilazionata in

    cinque periodi di imposta, e le perdite su crediti realizzate mediante

    cessione a titolo oneroso, per le quali è prevista la deducibilità integrale

    nell’esercizio di realizzo. Le perdite su crediti diversi da quelli verso la

    clientela restano assoggettate alle ordinarie disposizioni di cui al comma

    5 dell’articolo 101 del TUIR.

    Resta ferma la possibilità per l’amministrazione finanziaria di sindacare,

    in sede di controllo, ai fini della deducibilità fiscale delle rettifiche su

    crediti, la corretta rappresentazione in bilancio di tali componenti

    reddituali. In particolare, nel caso in cui emergesse che la

    rappresentazione contabile dei fatti di gestione adottata in bilancio non

    sia conforme a quella prevista dai principi contabili, l’amministrazione

    finanziaria determinerebbe l’imponibile applicando i corretti criteri di

    classificazione delle voci di bilancio previsti dai principi contabili stessi.

    IRES – SVALUTAZIONI E PERDITE SU CREDITI DEGLI ENTI CREDITIZI E

    FINANZIARI- PERDITE SU CREDITI VERSO LA CLIENTELA DA VALUTAZIONE E

    DA REALIZZO- AGENZIA DELLE ENTRATE, CIRCOLARE N. 14/E DEL 4 GIUGNO

    2014

    Le regole di deducibilità sancite dal comma 3 dell’articolo 106 del TUIR

    si applicano alle svalutazioni e alle perdite su ‘crediti verso la clientela

    iscritti in bilancio a tale titolo’. Poiché risulta evidente che l’intento del

    legislatore di ancorare l’individuazione dell’ambito di applicazione della

    disciplina alle risultanze del bilancio, ai fini dell’applicazione del comma

    3 dell’articolo 106 del TUIR rileva la circostanza che i crediti cui tali

    componenti reddituali si riferiscono siano stati contabilizzati nella voce

    70 dello stato patrimoniale (‘crediti verso la clientela’) dello schema di

    bilancio stabilito per le banche e gli altri enti finanziari dalla Banca

    d’Italia con la circolare n. 262 del 22 dicembre 2005. Pertanto, la nuova

    disciplina trova applicazione anche in relazione alle rettifiche su titoli di

    debito iscritti nella voce 70 dello Stato Patrimoniale (es. obbligazioni).

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    Per individuare le rettifiche su crediti si fa riferimento alla voce 130, a),

    del conto economico e le riprese di valore da valutazione devono essere

    portate in diminuzione delle svalutazioni di competenza del periodo

    d’imposta e delle perdite su crediti di natura valutativa. L’eventuale

    eccedenza di tali riprese concorre alla formazione della base imponibile

    del periodo d’imposta in cui emerge in bilancio. Le c.d. ‘riprese da

    incasso’, derivanti da incassi di crediti per un valore superiore a quello di

    bilancio sono equiparate alle riprese di valore dei crediti derivanti da

    fenomeni di natura valutativa, e devono quindi concorrere alla

    formazione della base imponibile riducendo l’ammontare delle

    svalutazioni deducibili.

    Sono invece integralmente deducibili nell’esercizio in cui sono rilevate in

    bilancio le perdite su crediti verso la clientela realizzate mediante

    cessione a titolo oneroso, contabilizzate nella voce 100 del conto

    economico, sottovoce a), ‘Utili/perdite da cessione o riacquisto di crediti’,

    dello schema di bilancio stabilito per le banche e gli altri enti finanziari

    dalla Banca d’Italia.

    IRES – SVALUTAZIONI E PERDITE SU CREDITI DEGLI ENTI CREDITIZI E

    FINANZIARI- DECORRENZA- AGENZIA DELLE ENTRATE, CIRCOLARE N. 14/E

    DEL 4 GIUGNO 2014

    Il nuovo comma 3 dell’articolo 106 del TUIR trova applicazione per le

    svalutazioni e le perdite su crediti verso la clientela rilevate in bilancio a

    partire dal periodo di imposta 2013 mentre per le rettifiche operate sino

    al periodo di imposta 2012 continuano ad applicarsi le regole di cui

    all’articolo 106, commi 3 e 3-bis, ora sostituito. Le svalutazioni dei crediti

    erogati alla clientela operate in bilancio sino al periodo di imposta 2012

    concorreranno alla formazione del reddito secondo l’originario piano di

    deduzione in diciottesimi ovvero in noni. Le perdite su crediti anche

    verso la clientela rilevate in bilancio sino al periodo di imposta 2012, ma

    non dedotte, saranno deducibili alle condizioni previste dal comma 5

    dell’articolo 101 del TUIR.

    Diversamente, le riprese di valore da valutazione e da incasso su crediti

    verso la clientela, ancorché riferite a crediti oggetto di svalutazione in

    periodi di imposta precedenti al 2013, rileveranno in diminuzione delle

    rettifiche di valore (svalutazioni o perdite) su crediti deducibili in quinti, a

    norma del nuovo comma 3 dell’articolo 106 del TUIR.

    IRES – SVALUTAZIONI E PERDITE SU CREDITI DEGLI ENTI CREDITIZI E

    FINANZIARI- ASSICURAZIONI- AGENZIA DELLE ENTRATE, CIRCOLARE N. 14/E

    DEL 4 GIUGNO 2014

    Sono deducibili con le modalità indicate al comma 3 dell’articolo 106 del

    TUIR anche le svalutazioni e le perdite su crediti delle imprese di

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    assicurazione nei confronti degli assicurati. Ai fini dell’individuazione

    dell’ambito oggettivo deve farsi riferimento ai crediti riconducibili alla

    voce E.I ‘Crediti tecnici’ dello schema di bilancio assicurativo. In

    particolare, le rettifiche dei c.d. crediti ‘tecnici’ (crediti verso assicurati

    per premi) sono rinvenibili all’interno della voce ‘Altri oneri tecnici’.

    Il nuovo regime di deducibilità si applica a tutte le rettifiche sui crediti

    operate nel bilancio delle imprese di assicurazione nei confronti degli

    assicurati (siano esse svalutazioni che perdite diverse da quelle

    derivanti dalla cessione su crediti). Sono invece escluse dalla deduzione

    in quinti e deducibili integralmente nell’esercizio di realizzo le perdite su

    crediti verso gli assicurati realizzate a titolo oneroso.

    IRAP– SVALUTAZIONI E PERDITE SU CREDITI DEGLI ENTI CREDITIZI E

    FINANZIARI- BASE IMPONIBILE IRAP DI BANCHE E ASSICURAZIONI- AGENZIA

    DELLE ENTRATE, CIRCOLARE N. 14/E DEL 4 GIUGNO 2014

    Per quanto riguarda l’ambito oggettivo, è necessario far riferimento alle

    rettifiche e riprese di valore nette contabilizzate nella voce 130 a) del

    conto economico degli schemi di bilancio previsti da Banca d’Italia.

    Rilevano le sole rettifiche e riprese di valore nette relative ai crediti verso

    la clientela, ovvero ai crediti contabilizzati nella voce 70 dello stato

    patrimoniale. Anche ai fini della determinazione della base imponibile

    IRAP le riprese di valore da valutazione devono essere portate in

    diminuzione delle rettifiche di valore dei crediti del periodo d’imposta.

    L’eventuale eccedenza di tali riprese concorre alla formazione del valore

    della produzione netta con le medesime modalità delle rettifiche per

    deterioramento (cioè per quinti). Le c.d. riprese da incasso sono

    equiparate alle riprese di valore dei crediti derivanti da fenomeni di

    natura valutativa. Risultano, inoltre, assimilabili alle rettifiche per

    deterioramento dei crediti gli utilizzi dei fondi accantonamenti operati

    dagli enti creditizi e finanziari in relazione ai rischi ed oneri relativi alle

    azioni revocatorie promosse dalla curatela fallimentare ai sensi degli

    artt. 67 e 67-bis della legge fallimentare. Continuano ad assumere

    rilevanza nell’esercizio di realizzo - al netto delle rettifiche/riprese di

    valore nette per deterioramento che hanno concorso precedentemente

    alla determinazione del valore della produzione netta IRAP - gli utili e le

    perdite da cessione dei crediti, contabilizzate nella voce 100 a), in

    quanto comprese nel margine di intermediazione.

    Le modifiche alla disciplina IRAP si applicano a decorrere dal periodo di

    imposta 2013. La disposizione normativa non disciplina il regime

    transitorio, per cui si pone il problema dell’eventuale rilevanza ai fini

    IRAP delle rettifiche e riprese di valore su crediti iscritti in bilancio

    anteriormente al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013.

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    Numero 7/2014

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    Ragioni di semplificazione portano a ritenere che, in relazione ai crediti

    iscritti in bilancio anteriormente al periodo di imposta 2013, le

    componenti valutative imputate a conto economico dal periodo di

    imposta 2008, che non hanno rilevato ai fini IRAP al momento della loro

    imputazione, concorrono a determinare la base imponibile al momento

    della cessione dei relativi crediti; le rettifiche/riprese di valore nette per

    deterioramento rilevate in conto economico a partire dal periodo

    d’imposta in corso al 31 dicembre 2013 concorrono alla formazione del

    valore della produzione netta secondo le nuove disposizioni, riducendo o

    incrementando il valore fiscale dei crediti stessi.

    IRES – PERDITE SU CREDITI DI MODESTO IMPORTO - DEDUCIBILITA’

    CONCESSA ANCHE PER PERDITE IMPUTATE PRIMA DEL 2012 - AGENZIA

    DELLE ENTRATE, CIRCOLARE N. 14/E DEL 4 GIUGNO 2014

    La sussistenza dei requisiti che qualificano i crediti come di modesta

    entità rappresenta un dies a quo per la deduzione della perdita su

    crediti. Questo non impedisce l’applicazione della nuova modalità di

    deduzione nelle ipotesi in cui la scadenza dei sei mesi si compia a

    partire dal 2012 e l’imputazione della perdita al conto economico - anche

    sotto forma di svalutazioni - sia stata già effettuata precedentemente.

    Per i soggetti che operano svalutazioni ‘per masse’, le perdite sui crediti

    di modesto importo la cui scadenza dei sei mesi matura a partire dal

    2012 devono essere integralmente imputate alle svalutazioni operate

    negli anni precedenti (per la parte non dedotta). Nel periodo d’imposta in

    cui si realizzano i due requisiti che consentono la deduzione automatica

    delle perdite sui ‘minicrediti’ (imputazione del componente negativo di

    rettifica e maturazione della scadenza dei sei mesi), l’intero ammontare

    dei crediti – fino a concorrenza del valore delle svalutazioni non dedotte

    - deve essere attribuito ad una perdita su crediti di cui al comma 5

    dell’articolo 101 del TUIR. La quota di perdite su crediti deducibile è

    quella eccedente l’ammontare del fondo svalutazione crediti che ha

    avuto riconoscimento fiscale ex art. 106 TUIR.

    Pertanto, i predetti crediti:

    - non possono generare ulteriori perdite al momento della loro

    successiva cancellazione dal bilancio;

    - non possono essere presi in considerazione ai fini del calcolo del

    plafond di cui all’articolo 106 del TUIR.

    Inoltre, il fondo svalutazione (non dedotto) per la parte corrispondente ai

    predetti crediti di modesta entità non può generare variazioni in

    diminuzione in caso di utilizzo a fini contabili.

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    Numero 7/2014

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    IRES – RIVALUTAZIONE DEI BENI D’IMPRESA E DELLE PARTECIPAZIONI IN

    BASE ALLA LEGGE DI STABILITA’ 2014: RIVALUTAZIONE SOLO CIVILISTICA

    NON CONSENTITA - AGENZIA DELLE ENTRATE, CIRCOLARE N. 13/E DEL 4

    GIUGNO 2014

    La disciplina della rivalutazione dei beni d'impresa così come delineata

    dall' art.1 co. 140 ss. della L. 147/2013 (legge di stabilità 2014) assume

    necessariamente carattere oneroso e, quindi, diversamente da quanto

    previsto nell'ambito della rivalutazione ex D.L. 185/2008, non è possibile

    rivalutare i beni ai soli fini civilistici. L'esercizio dell'opzione per la

    rivalutazione dei beni d'impresa risulta perfezionato con l'indicazione in

    dichiarazione dei redditi dei maggiori valori rivalutati e della relativa

    imposta sostitutiva e l'omesso, insufficiente e/o tardivo versamento della

    relativa imposta sostitutiva non rileva ai fini del perfezionamento della

    rivalutazione. Tuttavia, l'imposta sostitutiva non versata è iscritta a ruolo

    ai sensi degli artt. 10 e seguenti del DPR 29 settembre 1973, n. 602,

    ferma restando la possibilità di avvalersi del ravvedimento operoso.

    IRES - IRAP– ADDIZIONALE IRES PER BANCHE E ASSICURAZIONI E

    INCREMENTO DEGLI ACCONTI IRES E IRAP 2013 E 2014: DEFINIZIONE DI

    SOGGETTI FINANZIARI - AGENZIA DELLE ENTRATE, CIRCOLARE N. 15/E DEL 5

    GIUGNO 2014

    Per il 2014, tutti i soggetti IRES (incluse banche, finanziarie e

    assicurazioni) calcolano gli acconti IRES e IRAP in misura pari al

    101,5%. Riguardo all'addizionale IRES (applicabile alle banche - inclusa

    la Banca d'Italia -, alle altre società finanziarie e alle assicurazioni), i

    soggetti finanziari vanno individuati facendo riferimento al D.Lgs. 87/92.

    Pertanto, rientrano nell'ambito delle citate norme: gli istituti di credito, le

    SGR, le capogruppo di gruppi bancari, le SIM, i soggetti esercenti attività

    di intermediazione finanziaria, gli IMEL, gli istituti di pagamento. In base

    al D.Lgs. 87/92, la detenzione o la gestione di partecipazioni è

    considerata attività finanziaria se riguarda, in via esclusiva o principale,

    partecipazioni in enti creditizi o in imprese finanziarie, secondo i criteri in

    esso espressamente indicati. È altresì considerata attività finanziaria

    l'assunzione di partecipazioni finalizzata a successivi smobilizzi.

    IRES - IRAP– AFFRANCAMENTO DEI PLUSVALORI RELATIVI A

    PARTECIPAZIONI DI CONTROLLO EX ART. 1, COMMA 150, DELLA LEGGE DI

    STABILITA’ 2014: MODALITA’ APPLICATIVE E DI VERSAMENTO – DIRETTORE

    AGENZIA DELLE ENTRATE, PROVVEDIMENTO N. 77035/E DEL 6 GIUGNO 2014

    L’articolo 1, comma 150, della L. n. 147/2013 (legge di stabilità 2014)

    prevede l’applicabilità delle disposizioni di cui ai commi 10-bis e 10-ter

    dell’articolo 15 del D.L. n. 185/2008 alle operazioni effettuate a

    decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2012.

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    Con tale disposizione viene introdotta ‘a regime’ la possibilità, previo

    pagamento di un’imposta sostitutiva, di affrancare, in tutto o in parte, i

    valori relativi ad avviamenti, marchi d’impresa ed altre attività immateriali

    iscritti nel bilancio consolidato, sempre che siano riferibili ai maggiori

    valori contabili delle partecipazioni di controllo acquisite ed iscritte nel

    bilancio individuale per effetto di operazioni straordinarie o traslative.

    Ciò premesso Il versamento dell'imposta sostitutiva del 16% deve

    essere effettuato, a norma del Provvedimento n. 77035/e del 6 giugno

    2014, in un'unica rata, entro il termine di scadenza del saldo delle

    imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta in cui l'operazione ha

    avuto efficacia giuridica, secondo le modalità previste dall'art. 17 del

    D.Lgs. 241/97 (esclusa la compensazione). L'imposta sostitutiva dovuta

    per le operazioni effettuate nel periodo di imposta in corso al 31

    dicembre 2012 deve quindi essere versata entro il termine di scadenza

    del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta in

    corso al 31 dicembre 2013 (16 giugno 2014 per i soggetti con esercizio

    coincidente con l’anno solare).

    IVA – SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE, TELERADIODIFFUSIONE ED

    ELETTRONICI – INFORMAZIONI SULLO ‘SPORTELLO UNICO’– AGENZIA DELLE

    ENTRATE, COMUNICATO STAMPA N. 81 DEL 17 GIUGNO 2014

    Sul sito internet della Agenzia delle Entrate sono state pubblicate le

    prime informazioni riguardanti il c.d. ‘sportello unico’, mediante il quale i

    soggetti passivi IVA potranno dichiarare e versare il tributo dovuto sui

    servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione ed elettronici prestati a

    ‘privati’ a partire dal 1 gennaio 2015. A decorrere dal 2015, le suddette

    prestazioni di servizi si considereranno effettuate nello Stato UE del

    destinatario (e non in quello del prestatore). Facendo utilizzo del nuovo

    ‘sportello unico’, a cui è possibile registrarsi già dal 1 ottobre 2014, il

    prestatore non è più tenuto ad identificarsi ai fini IVA in ciascuno Stato in

    cui effettua le operazioni, ma può comunicare telematicamente le

    dichiarazioni trimestrali ed assolvere l'imposta nel proprio Stato di

    stabilimento. L'IVA, così assolta, sarà quindi inviata automaticamente

    allo Stato in cui la prestazione è realizzata, mediante una rete di

    comunicazioni sicura.

    IRES– FUSIONE TRANSFRONTALIERA - LIMITE DEL PATRIMONIO NETTO PER

    IL RIPORTO DELLE PERDITE DELLA STABILE ORGANIZZAZIONE ITALIANA-

    AGENZIA DELLE ENTRATE, RISOLUZIONE N. 63/E DEL 17 GIUGNO 2014

    Nelle fusioni transfrontaliere che coinvolgono, in qualità di incorporante,

    la stabile organizzazione italiana di una società non residente, il limite

    del patrimonio netto previsto dall'art. 172, comma 7, del TUIR

    (richiamato dall’art. 181 TUIR) per il riporto delle perdite della

    incorporante, deve essere parametrato:

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    - al fondo di dotazione (o patrimonio netto) contabile risultante dal

    rendiconto della stabile organizzazione (di cui all'articolo 14, comma 5,

    del DPR n. 600 del 1973) e

    - agli adeguamenti posti in essere sul piano fiscale al fine di ottenere la

    riclassificazione figurativa dei debiti (produttivi di interessi passivi)

    risultanti dal passivo patrimoniale in fondo di dotazione.

    Il fondo di dotazione figurativo deve essere ridotto degli eventuali

    incrementi effettuati ai fini dell'adeguamento ai livelli obbligatori, operati

    nei ventiquattro mesi precedenti alla fusione. Infatti, gli incrementi

    operati mediante la tecnica delle rettifiche contabili o fiscali del fondo di

    dotazione (riclassificazione dei debiti dal passivo al fondo di dotazione,

    sia ai fini fiscali che contabili) sono assimilabili ai ‘conferimenti e

    versamenti’ operati dalla casa madre a cui fa riferimento l’art. 172,

    comma 7 del TUIR. Non è necessario verificare l’ulteriore limite di cui

    all’art. 181 del TUIR (differenza degli elementi attivi e passivi connessi

    alla stabile organizzazione), quando l’intero patrimonio della controllata

    italiana confluisce nella stabile organizzazione.

    IVA– FATTURAZIONE ELETTRONICA – DEFINIZIONE: RILEVA LA MODALITA’ DI

    TRASMISSIONE - AGENZIA DELLE ENTRATE, CIRCOLARE N. 18/E DEL 24

    GIUGNO 2014

    Circostanza determinante per distinguere le fatture elettroniche da

    quelle cartacee non è il tipo di formato originario, elettronico o cartaceo,

    utilizzato per la sua creazione, bensì la circostanza che la fattura sia in

    formato elettronico quando viene trasmessa (o messa a disposizione),

    ricevuta ed accettata dal destinatario. Così, ad esempio, non possono

    essere considerate elettroniche le fatture che, seppure create in formato

    elettronico tramite un software di contabilità o un software di

    elaborazione di testi, siano successivamente inviate e ricevute in

    formato cartaceo. Al contrario, possono essere considerate fatture

    elettroniche quelle che, seppure create in formato cartaceo, siano

    successivamente trasformate in documenti informatici per essere inviate

    e ricevute tramite canali telematici (es.: posta elettronica), a condizione

    che le stesse soddisfino i requisiti di legge (autenticità, integrità e

    leggibilità).

    IVA – FATTURAZIONE ELETTRONICA – DEFINIZIONE: ANCHE SE NON

    ‘ACCETTATA’ SUSSISTE OBBLIGO DI CONSERVAZIONE - AGENZIA DELLE

    ENTRATE, CIRCOLARE N. 18/E DEL 24 GIUGNO 2014

    In base al nuovo art. 21 D.P.R. 633/72, il ricorso alla fattura elettronica è

    subordinato all’accettazione da parte del destinatario. Il termine

    accettazione non presuppone necessariamente un accordo formale fra

    le parti. La circostanza che il destinatario della fattura elettronica possa

    decidere o meno di ‘accettare’ tale processo, non influenza l’obbligo

    dell’emittente di procedere comunque alla conservazione elettronica,

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    sempre che la fattura generata e trasmessa in via elettronica abbia i

    requisiti di autenticità dell’origine, integrità del contenuto e leggibilità dal

    momento della sua emissione fino al termine del suo periodo di

    conservazione. In altri termini, laddove l’emittente trasmetta o metta a

    disposizione del ricevente una fattura elettronica, anche se quest’ultimo

    non accetti tale processo, la fattura rimarrà elettronica in capo al primo,

    con conseguente obbligo di conservazione elettronica.

    IVA – FATTURAZIONE ELETTRONICA – REQUISITI: LA FIRMA ELETTRONICA

    NON GARANTISCE LA LEGGIBILITA’- AGENZIA DELLE ENTRATE, CIRCOLARE

    N. 18/E DEL 24 GIUGNO 2014

    La fattura può essere resa leggibile anche solo in sede di accesso,

    ispezione o verifica da parte degli organi accertatori. La leggibilità della

    fattura elettronica può essere garantita in qualsiasi modo; tuttavia la

    firma elettronica avanzata e la trasmissione elettronica dei dati di cui

    all’articolo 233, paragrafo 2, della direttiva 2006/112/CE non sono di per

    sé sufficienti per assicurare la leggibilità.

    IVA – FATTURAZIONE ELETTRONICA – INVIO: NECESSARIO ACCORDO TRA LE

    PARTI PER AFFIDARE AD UN TERZO LA TRASMISSIONE ELETTRONICA-

    AGENZIA DELLE ENTRATE, CIRCOLARE N. 18/E DEL 24 GIUGNO 2014

    La fattura elettronica può essere messa a disposizione del destinatario,

    da parte dell’emittente o di un suo delegato, tramite accesso ad un sito

    internet, server o altro supporto informatico, ove la stessa è reperibile,

    nonché tramite messaggio (e-mail) contenente un protocollo di

    comunicazione ed un link di collegamento che permetta, previo accordo

    delle parti, di effettuare in qualsiasi momento il download della fattura.

    Peraltro, i soggetti coinvolti possono individuare ulteriori strumenti.

    L’attuale formulazione della norma non richiede più il ‘previo accordo

    con il destinatario’ per avvalersi della trasmissione elettronica della

    fattura, ritenendo sufficiente l’accettazione da parte del destinatario del

    mezzo di trasmissione utilizzato. Quando il cedente/prestatore demanda

    ad un terzo (outsourcer) la trasmissione della fattura, è necessario

    invece uno specifico accordo tra le parti in tale senso, che può essere

    desunto, indirettamente, anche dal tipo di incarico conferito da ciascuna

    di esse al terzo.

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    IVA – FATTURAZIONE ELETTRONICA – CONSERVAZIONE ELETTRONICA:

    OBBLIGATORIA PER LE FATTURE EMESSE NEI CONFRONTI DELLA P.A. -

    AGENZIA DELLE ENTRATE, CIRCOLARE N. 18/E DEL 24 GIUGNO 2014

    Anche nel caso in cui il destinatario non accetti il documento elettronico,

    l’emittente deve procedere all’integrazione del processo di fatturazione

    con quello di conservazione elettronica, sempre che la fattura generata e

    trasmessa in via elettronica abbia i requisiti di autenticità, integrità e

    leggibilità, dal momento della sua emissione fino al termine del suo

    periodo di conservazione. La stampa e la conservazione analogica del

    documento ricevuto elettronicamente rappresentano un comportamento

    concludente per esprimere l’intenzione del destinatario di non accettare

    la fattura come ‘elettronica’ (pur procedendo, viceversa, al suo

    pagamento e alla sua registrazione). Per le fatture elettroniche emesse

    nei confronti della Pubblica Amministrazione è obbligatoria la

    conservazione elettronica, sia per l’emittente che per il destinatario il

    quale, implicitamente, è vincolato ad accettare il processo di fatturazione

    elettronica.

    RITENUTA ALLA FONTE – AUMENTO AL 26 PER CENTO DELLA ALIQUOTA

    DI TASSAZIONE DEI REDDITI DI NATURA FINANZIARIA – AMBITO APPLICATIVO

    – AGENZIA DELLE ENTRATE, CIRCOLARE N. 19/E DEL 27 GIUGNO 2014

    Gli articoli 3 e 4 del D.L. 24 aprile 2014, n. 66 convertito, con

    modificazioni, dalla L. 23 giugno 2014, n. 89, recante ‘Misure urgenti per

    la competitività e la giustizia sociale’ hanno previsto, a decorrere dal 1°

    luglio 2014, l’aumento dal 20 al 26 per cento dell’aliquota della

    tassazione dei redditi di capitale e diversi di natura finanziaria. Per

    quanto non previsto dalla Circolare 19/E, si fa rinvio ai chiarimenti già

    forniti nella circolare n. 11/E del 28 marzo 2012, emanata a commento

    dell’art. 2, commi 6-34, del D.L. 138/2011, che aveva uniformato al 20

    per cento la aliquota di tassazione delle rendite finanziarie a decorrere

    dal 2012.

    Anche in questo caso, la modifica riguarda i redditi di cui all’articolo 44

    del TUIR e non in maniera specifica i ‘redditi di capitale’: pertanto, nel

    caso in cui le ritenute siano applicate su redditi rientranti fra le fattispecie

    di cui all’art. 44, ma che non assumono qualifica di redditi di capitale,

    essendo percepiti nell’esercizio di attività di impresa, la ritenuta è

    applicata nella misura del 26 per cento.

    L’aumento al 26 per cento riguarda anche i redditi diversi di natura

    finanziaria, con esclusione delle plusvalenze relative a partecipazioni

    qualificate di cui alla lettera c) dell’articolo 67 del TUIR, che non sono

    sottoposte ad imposta sostitutiva dal momento che concorrono alla

    determinazione del reddito complessivo dei percettori nella misura del

    49,72 per cento del loro ammontare.

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    RITENUTA ALLA FONTE – AUMENTO AL 26 PER CENTO DELLA ALIQUOTA

    DI TASSAZIONE DEI REDDITI DI NATURA FINANZIARIA – AMBITO APPLICATIVO:

    DEROGHE – AGENZIA DELLE ENTRATE, CIRCOLARE N. 19/E DEL 27 GIUGNO

    2014

    Il comma 2 dell’articolo 3 del D.L. 66/2014 ha mantenuto l’applicazione

    di aliquote ridotte per talune tipologie di redditi di natura finanziaria al

    fine di salvaguardare alcuni interessi generali di carattere pubblico

    oppure specifici interessi meritevoli di tutela. Si tratta delle seguenti

    ipotesi.

    Interessi, premi e ogni altro provento di cui all’articolo 44 del TUIR

    derivanti dalle obbligazioni e altri titoli di cui all’articolo 31 del D.P.R. n.

    601/73 ed equiparati (titoli pubblici italiani ed equiparati, inclusi quelli

    emessi da enti territoriali italiani) che restano soggetti alla ritenuta del

    12,5 per cento.

    Redditi di capitale di cui all’articolo 44, comma 1, lettere g-bis) e g-ter),

    del TUIR derivanti da contratti di riporto, pronti contro termine e prestito

    titoli, aventi ad oggetto titoli di Stato ed equiparati, nonché redditi diversi

    di cui all’articolo 67, comma 1, lettera c-ter), del TUIR derivanti dalla

    cessione o dal rimborso dei predetti titoli, che restano soggetti alla

    aliquota del 12,5 per cento.

    Redditi di capitale e diversi sulle obbligazioni emesse dagli Stati esteri

    inclusi nella c.d. ‘white list’ (D.M. 4 settembre 1996) e dagli enti

    territoriali dei suddetti Stati esteri white list (fattispecie introdotta dall’art.

    3, comma 2, del D.L. 66/2014), che restano soggetti alla aliquota del

    12,5 per cento.

    Interessi delle obbligazioni di progetto (‘project bond’), che restano

    soggetti alla aliquota del 12,50 per cento.

    Proventi derivanti dai titoli di risparmio per l’economia meridionale di cui

    all’articolo 8, comma 4, del D.L. 70/2011, che restano soggetti alla

    ritenuta del 5 per cento. I redditi diversi derivanti dalla cessione o dal

    rimborso degli stessi sono invece soggetti alla aliquota del 26 per cento.

    ‘Interessi infragruppo’, corrisposti da società italiane a società estere

    consociate, in presenza dei requisiti della Direttiva 2003/49/CE

    (‘Direttiva interessi e canoni’), ad eccezione della condizione di

    beneficiario effettivo, che restano soggetti alla ritenuta del 5 per cento ex

    art. 26-quater, comma 8-bis, D.P.R. n. 600/73.

    Utili corrisposti a fondi pensione istituiti negli Stati membri UE e negli

    Stati aderenti all’Accordo sullo SEE inclusi nella white list, che restano

    soggetti alla aliquota del 11 per cento ex art. 27, comma 3, del D.P.R. n.

    600 del 1973.

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    Utili corrisposti a società ed enti esteri soggetti all’imposta sul reddito

    delle società e residenti in Stati membri UE e in Stati aderenti

    all’Accordo sul SEE inclusi nella white list, che restano soggetti alla

    ritenuta dell’1,375 per cento, ex art. 27, comma 3-ter, del D.P.R. n. 600

    del 1973.

    Risultato netto maturato dalle forme di previdenza complementare di cui

    al D.Lgs. n. 252/2005, per le quali il comma 6-ter, inserito nell’art. 4 in

    sede di conversione del D.L. 66/2014, ha aumentato dall’11 all’11,50 per

    cento la misura dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi per

    l’anno 2014.

    Non è stata, invece, confermata la deroga all’aumento dell’aliquota

    d’imposta da applicare ai piani di risparmio a lungo termine, la cui

    disciplina non ha mai trovato concreta attuazione.

    RITENUTA ALLA FONTE – AUMENTO AL 26 PER CENTO DELLA ALIQUOTA

    DI TASSAZIONE DEI REDDITI DI NATURA FINANZIARIA – DECORRENZA –

    AGENZIA DELLE ENTRATE, CIRCOLARE N. 19/E DEL 27 GIUGNO 2014

    La nuova aliquota del 26 per cento si applica ai redditi di capitale per i

    quali il diritto a percepirli ovvero il diritto ad esigerne il pagamento sia

    sorto dal 1 luglio 2014. In particolare, la nuova misura di aliquota si

    applica a:

    - dividendi e proventi ad essi assimilati percepiti dal 1° luglio 2014 (non

    assume rilevanza la data di delibera). Resta immutato il trattamento

    fiscale dei dividendi percepiti da persone fisiche residenti in relazione a

    partecipazioni di natura qualificata nonché dei dividendi percepiti

    nell’ambito del regime d’impresa;

    - interessi e altri proventi di conti correnti e depositi bancari e postali,

    anche se rappresentati da certificati, maturati a decorrere dal 1° luglio

    2014;

    - redditi derivanti da obbligazioni, titoli similari e cambiali finanziare di cui

    all’articolo 26 del D.P.R. n. 600/73 maturati a decorrere dal 1° luglio

    2014, indipendentemente dalla data di emissione dei titoli.

    - interessi, premi e altri proventi derivanti dalle obbligazioni e titoli

    similari di cui all’articolo 2, comma 1, del D.Lgs. n. 239/96, maturati a

    decorrere dal 1° luglio 2014, indipendentemente dalla data di emissione

    dei titoli.

    - differenziali positivi e interessi sulle obbligazioni sottostanti, derivanti

    da contratti di riporto e pronti contro termine di durata non superiore a

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    dodici mesi, stipulati anteriormente al 1° luglio 2014 e aventi ad oggetto

    obbligazioni e titoli similari soggetti all’imposta sostitutiva di cui al D.Lgs.

    n. 239/96, dal giorno successivo a quello di scadenza di tali contratti, (i

    differenziali positivi generati fino alla scadenza dei contratti conclusi

    prima del 1° luglio 2014 continuano ad essere soggetti a ritenuta con

    l’aliquota del 12,50 o del 20 per cento, in funzione dell’aliquota

    applicabile sugli interessi e altri proventi delle obbligazioni e dei titoli

    similari sottostanti, anche se detta scadenza è successiva al 30 giugno

    2014).

    I soggetti non residenti – diversi dagli azionisti di risparmio, dai fondi

    pensione istituiti negli Stati membri UE e negli Stati aderenti al SEE

    inclusi nella white list, e dalle società ed enti soggetti ad un’imposta sul

    reddito delle società nei predetti Stati – hanno diritto al rimborso, fino a

    concorrenza degli undici ventiseiesimi (non più di un quarto) della

    ritenuta, delle imposte che dimostrino di aver pagato all’estero in via

    definitiva sugli utili percepiti dal 1° luglio 2014.

    RITENUTA ALLA FONTE – AUMENTO AL 26 PER CENTO DELLA ALIQUOTA

    DI TASSAZIONE DEI REDDITI DI NATURA FINANZIARIA – OICR: TASSAZIONE DEI

    PARTECIPANTI – REDDITI DI CAPITALE - AGENZIA DELLE ENTRATE,

    CIRCOLARE N. 19/E DEL 27 GIUGNO 2014

    A decorrere dal 1° luglio 2014, le ritenute sui proventi derivanti dalla

    partecipazione ad OICR italiani (mobiliari e immobiliari), a fondi

    lussemburghesi storici e ad OICVM di diritto estero sono applicate in

    capo ai partecipanti nella misura del 26 per cento. La nuova aliquota si

    applica sui proventi distribuiti in costanza di partecipazione e sulla quota

    dei proventi compresi nella differenza tra il valore di rimborso,

    liquidazione o cessione delle quote o azioni e il costo medio ponderato

    di sottoscrizione o acquisto. Mancando una specifica norma di

    decorrenza, per i proventi periodici si applica la regola generale

    dell’esigibilità e, pertanto, la misura della nuova aliquota si applica sulla

    parte dei proventi distribuiti in costanza di partecipazione all’organismo

    di investimento dal 1° luglio 2014. A tal fine, rileva la data di messa in

    pagamento dei proventi a prescindere dalla data della delibera di

    distribuzione. Ai fini della determinazione dei redditi di capitale si fa

    riferimento, per effetto delle modifiche di cui agli artt. 9-14 del D.Lgs. n.

    44/2014, ai valori effettivi di acquisto e vendita e non più ai valori di

    prospetto.

    Viene previsto un regime transitorio per cui sui proventi (redditi di

    capitale o diversi) realizzati a decorrere dal 1° luglio 2014, se riferibili ad

    importi maturati fino al 30 giugno 2014, continua ad applicarsi l’aliquota

    nella misura del 20 per cento.

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    Per gli OICR di cui all’articolo 26-quinquies del D.P.R. n. 600/73 (OICR

    italiani e lussemburghesi storici, esclusi i fondi immobiliari) e ai commi 1

    e 2 dell’articolo 10-ter della L. n. 77/83 (OICVM esteri UE o SEE white

    list, armonizzati o non), che investono in titoli pubblici italiani ed esteri, la

    quota dei proventi periodici e degli altri redditi di capitale conseguiti in

    sede di rimborso, cessione o liquidazione delle quote o azioni riferibile ai

    titoli pubblici italiani ed esteri, calcolata secondo le modalità del decreto

    ‘determinazione quota titoli pubblici’ del 13 dicembre 2011, fruisce della

    tassazione con l’aliquota del 12,50 per cento. Pertanto, per i proventi

    maturati dal 1° luglio 2014 la quota riferibile ai titoli pubblici è

    assoggettata alla ritenuta del 26 per cento nel limite del 48,08 per cento

    del relativo ammontare. Le perdite realizzate in sede di rimborso,

    cessione o liquidazione delle quote o azioni riferibili ai titoli pubblici

    italiani ed esteri possono essere portate in deduzione dalle plusvalenze

    e dagli altri redditi diversi per un importo ridotto del 51,92 cento del loro

    ammontare.

    RITENUTA ALLA FONTE – AUMENTO AL 26 PER CENTO DELLA ALIQUOTA

    DI TASSAZIONE DEI REDDITI DI NATURA FINANZIARIA – OICR: TASSAZIONE DEI

    PARTECIPANTI – REDDITI DIVERSI- AGENZIA DELLE ENTRATE, CIRCOLARE N.

    19/E DEL 27 GIUGNO 2014

    L’aliquota del 26 per cento si applica anche sui redditi diversi di cui

    all’art. 67, lett. c-ter) del TUIR realizzati dai partecipanti a decorrere dal

    1° luglio 2014 in sede di rimborso o cessione delle quote degli OICR. La

    tassazione avviene secondo il regime scelto dal contribuente (regime

    della dichiarazione o del risparmio gestito) qualora venga revocato il

    regime del risparmio amministrato che costituisce il regime naturale di

    tassazione delle quote o azioni di OICR. Le minusvalenze, perdite e

    differenziali negativi realizzati prima del 1° luglio sono portati in

    deduzione dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi di natura

    finanziaria realizzati successivamente al 30 giugno 2014, per una quota

    pari al:

    - 48,08 per cento del loro ammontare, se realizzati entro il 31 dicembre

    2011;

    - 76,92 per cento del loro ammontare, se realizzati nel periodo compreso

    tra il 1° gennaio 2012 e il 30 giugno 2014.

    Restano fermi i limiti temporali di deduzione di cui all’articolo 68, comma

    5, del TUIR.

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  • 27© 2014 Studio Associato Consulenza legale e tributaria è un’associazione professionale di diritto italiano e fa parte del network KPMG di entità indipendenti affiliate a KPMG International Cooperative ("KPMG International"), entità di diritto svizzero. Tutti i diritti riservati.

    IRES – AUMENTO AL 26 PER CENTO DELLA ALIQUOTA DI TASSAZIONE DEI

    REDDITI DI NATURA FINANZIARIA – OICR: TASSAZIONE DEL FONDO – AGENZIA

    DELLE ENTRATE, CIRCOLARE N. 19/E DEL 27 GIUGNO 2014

    L’aumento dell’aliquota d’imposta al 26 per cento non ha un impatto

    diretto sulla tassazione degli OICR, tenuto conto che la maggior parte

    dei redditi di capitale sono percepiti da tali organismi al lordo di ritenute

    e imposte sostitutive e la tassazione avviene in capo ai partecipanti.

    Inoltre, l’articolo 4, comma 6, del D.L. 66 ha modificato l’art. 2, comma 1,

    lettera c), del D.Lgs. n. 239/96, prevedendo che gli OICR mobiliari sono

    esclusi dalla categoria dei soggetti ‘nettisti’, dal momento che i redditi da

    essi conseguiti sono esenti dalle imposte sui redditi ai sensi dell’articolo

    73, comma 5-quinquies), del TUIR.

    RITENUTA ALLA FONTE – AUMENTO AL 26 PER CENTO DELLA ALIQUOTA

    DI TASSAZIONE DEI REDDITI DI NATURA FINANZIARIA – REDDITI DIVERSI DI

    NATURA FINANZIARIA– DECORRENZA - AGENZIA DELLE ENTRATE,

    CIRCOLARE N. 19/E DEL 27 GIUGNO 2014

    L’aliquota del 26 per cento si applica alle plusvalenze realizzate a partire

    dal 1° luglio 2014. Le plusvalenze si intendono realizzate nel momento

    in cui si perfeziona la cessione a titolo oneroso delle partecipazioni, titoli

    e diritti piuttosto che nell’eventuale diverso momento in cui viene

    liquidato il corrispettivo della cessione (cfr. C.M. 165/98). Pertanto, se la

    cessione a titolo oneroso si è perfezionata antecedentemente al 1° luglio

    2014, anche se il corrispettivo è percepito dopo tale data, la plusvalenza

    è assoggettata ad imposizione con l’aliquota del 20 per cento.

    Le minusvalenze realizzate prima del 1° luglio 2014 sono portate in

    deduzione dalle plusvalenze realizzate successivamente alla data del

    30 giugno 2014, per una quota pari al:

    - 48,08 per cento del loro ammontare, se realizzate entro il 31 dicembre

    2011;

    - 76,92 per cento del loro ammontare, se realizzate nel periodo

    compreso tra il 1° gennaio 2012 e il 30 giugno 2014.

    Si applicano i limiti temporali di deduzione di cui all’articolo 68, comma

    5, del TUIR: nei casi in cui l’ammontare delle minusvalenze e delle

    perdite è superiore all’ammontare delle plusvalenze e degli altri redditi

    diversi di natura finanziaria, l’eccedenza può essere portata in

    deduzione fino a concorrenza di tali redditi nei periodi d’imposta

    successivi, ma non oltre il quarto.

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    IRES – AUMENTO AL 26 PER CENTO DELLA ALIQUOTA DI TASSAZIONE DEI

    REDDITI DI NATURA FINANZIARIA – REDDITI DIVERSI DI NATURA FINANZIARIA:

    AFFRANCAMENTO– AGENZIA DELLE ENTRATE, CIRCOLARE N. 19/E DEL 27

    GIUGNO 2014

    A decorrere dal 1° luglio 2014, agli effetti della determinazione delle

    plusvalenze e minusvalenze di cui all’articolo 67, comma 1, lettere da c-

    bis) a c-quinquies), del TUIR, in luogo del costo o valore di acquisto

    ovvero del valore già precedentemente affrancato, può essere assunto il

    valore delle predette attività finanziarie alla data del 30 giugno 2014.

    Sono esclusi dall’affrancamento:

    - le obbligazioni e gli altri titoli di Stato italiani ed equiparati;

    - le obbligazioni emesse dagli Stati esteri inclusi nella white list;

    - le obbligazioni emesse dagli enti territoriali dei suddetti Stati esteri;

    - le quote o azioni di OICR, considerato che per i proventi maturati fino al

    30 giugno 2014 vige l’apposito regime transitorio.

    Il regime dell’affrancamento è facoltativo e per poter usufruire del valore

    affrancato è necessario che il contribuente eserciti un’opzione e che sia

    versata l’imposta sostitutiva nella misura del 20 per cento. Si applicano,

    in quanto compatibili, i criteri contenuti nel D.M. 13 dicembre 2011

    (‘Modalità di esercizio della opzione per l’affrancamento delle

    plusvalenze latenti’), emanato in attuazione del D.L. n. 138 del 2011. Il

    comma 16 dell’articolo 3 del D.L. 66 prevede una diversa modalità di

    esercizio dell’opzione a seconda del regime scelto dal contribuente ai

    fini dell’applicazione dell’imposta sostitutiva sui redditi diversi di natura

    finanziaria (regime dichiarativo ovvero regime del risparmio

    amministrato). Sia nell’ambito del regime dichiarativo che in quello del

    regime amministrato l’imposizione sostitutiva è applicata sulla differenza

    fra il valore delle attività finanziarie al 30 giugno 2014, determinato

    secondo i criteri previsti dal ‘decreto affrancamento’, e il valore o costo di

    acquisto delle stesse o il valore già precedentemente affrancato. Le

    plusvalenze e gli altri redditi diversi di natura finanziaria derivanti

    dall’esercizio dell’opzione sono determinati:

    - prioritariamente al netto del 62,50 per cento di eventuali minusvalenze,

    perdite o differenziali negativi realizzati prima del 1° gennaio 2012 e non

    ancora utilizzati in compensazione e,

    - successivamente, al netto di eventuali minusvalenze, perdite o

    differenziali negativi realizzati dal 1° gennaio 2012 al 30 giugno 2014 e

    non ancora utilizzati in compensazione e,

    - infine, al netto delle minusvalenze, perdite o differenziali negativi che

    dovessero derivare dall’esercizio della medesima opzione.

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    Nel caso in cui le minusvalenze, perdite o differenziali negativi siano

    superiori alle plusvalenze e agli altri redditi diversi di natura finanziaria,

    l’eccedenza è portata in deduzione, nel limite del 76,92 per cento del

    relativo ammontare, dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi di

    natura finanziaria di cui alle lettere da c-bis) a c-quinquies) dell’articolo

    67, comma 1, del TUIR realizzati successivamente al 1° luglio 2014, ma

    non oltre il quarto periodo d’imposta successivo.

    IRES – AUMENTO AL 26 PER CENTO DELLA ALIQUOTA DI TASSAZIONE DEI

    REDDITI DI NATURA FINANZIARIA – CREDITO D’IMPOSTA PER LE CASSE

    PRIVATIZZATE– AGENZIA DELLE ENTRATE, CIRCOLARE N. 19/E DEL 27

    GIUGNO 2014

    Il comma 6-bis dell’articolo 4 del D.L. 66/2014, introdotto in sede di

    conversione, riconosce, a favore degli enti di previdenza obbligatoria

    (casse professionali) istituiti nelle forme di associazione o fondazione, di

    cui al D.Lgs. n. 509/94 e al D.Lgs. n. 103/96, un credito d’imposta pari

    alla differenza tra l’ammontare delle ritenute e imposte sostitutive

    applicate nella misura del 26 per cento sui redditi di natura finanziaria

    relativi al periodo che va dal 1° luglio al 31 dicembre 2014 e l’ammontare

    delle medesime ritenute calcolate nella misura del 20 per cento.

    L’ammontare delle ritenute e delle imposte sostitutive applicate nella

    misura del 26 per cento deve risultare da una certificazione redatta a

    cura degli intermediari o deve essere dichiarato dagli enti medesimi. Il

    credito d’imposta va indicato nel quadro RU della dichiarazione dei

    redditi relativa al periodo d’imposta 2014 e non concorre a formare il

    reddito ai fini delle imposte sui redditi né il valore della produzione ai fini

    dell’IRAP. Detto credito non rileva ai fini del rapporto di indeducibilità

    degli interessi passivi né delle spese e dei componenti negativi (art. 109,

    comma 5, del TUIR). Il credito d’imposta può essere utilizzato a

    decorrere dal 1° gennaio 2015 esclusivamente in compensazione, ai

    sensi dell’articolo 17 del D.Lgs. n. 241/97, senza i limiti previsti

    dall’articolo 1, comma 53, della L. n. 244/2007 (attualmente fissato ad

    euro 250.000) e dall’articolo 34 della L. n. 388/2000 (attualmente fissato

    in euro 700.000).

    RITENUTA ALLA FONTE – AUMENTO AL 26 PER CENTO DELLA ALIQUOTA

    DI TASSAZIONE DEI REDDITI DI NATURA FINANZIARIA – PROVENTI DA

    PARTECIPAZIONE A OICR: ESONERO DA RITENUTA PER LE ASSICURAZIONI–

    AGENZIA DELLE ENTRATE, CIRCOLARE N. 19/E DEL 27 GIUGNO 2014

    L’articolo 4, commi 4 e 5, del D.L. 66/2014 hanno introdotto

    rispettivamente il comma 5-bis all’articolo 26-quinquies del D.P.R. n. 600

    del 1973, e il comma 4-bis all’articolo 10-ter della legge n. 77 del 1983,

    per effetto dei quali non si applica la ritenuta sui proventi derivanti dalla

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    partecipazione ad OICR istituiti in Italia, diversi dagli immobiliari, e di

    fondi lussemburghesi storici, limitatamente alle quote collocate nel

    territorio dello Stato, e agli OICVM esteri di cui ai commi 1 e 2, dell’art.

    10-ter L. 77/83 (cioè OICVM esteri ‘armonizzati’ o ‘non armonizzati’

    istituiti in Stati UE o SEE white list, e il cui gestore sia soggetto a

    vigilanza), spettanti alle imprese di assicurazioni nel caso in cui tali

    quote o azioni siano comprese negli attivi posti a copertura delle riserve

    matematiche dei rami vita. L’esonero si applica ai proventi percepiti dalla

    data di entrata in vigore del decreto (24 aprile 2014). Ai fini dell’esonero,

    l’impresa di assicurazione deve comunicare al sostituto d’imposta se le

    quote o azioni sono comprese negli attivi posti a copertura delle riserve

    matematiche dei rami vita.

    RITENUTA ALLA FONTE – AUMENTO AL 26 PER CENTO DELLA ALIQUOTA

    DI TASSAZIONE DEI REDDITI DI NATURA FINANZIARIA –ASSICURAZIONI–

    AGENZIA DELLE ENTRATE, CIRCOLARE N. 19/E DEL 27 GIUGNO 2014

    Le imposte sostitutive sono dovute nella nuova misura del 26 per cento

    anche sui redditi di capitale percepiti in dipendenza di contratti

    assicurativi, nonché sulle plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo

    oneroso dei predetti contratti; tale misura si applica ai redditi di capitale

    derivanti da contratti sottoscritti dal 1° luglio 2014 e alle plusvalenze

    realizzate a decorrere da tale data indipendentemente dalla data di

    stipula dei contratti.

    Tuttavia, per effetto del regime transitorio contenuto nel comma 11

    dell’articolo 3 del decreto, sui redditi compresi nei capitali corrisposti in

    dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione e

    sui redditi derivanti dai rendimenti delle prestazioni pensionistiche di cui

    alla lettera h-bis) del comma 1 dell’articolo 50 del TUIR erogate in forma

    periodica e delle rendite vitalizie aventi funzione previdenziale di cui

    all’articolo 44, comma 1, lettere g-quater) e g-quinquies), del TUIR,

    derivanti da contratti sottoscritti entro il 30 giugno 2014, l’aliquota nella

    misura del 26 per cento si applica solo sulla parte dei suddetti redditi

    maturati a decorrere dal 1° luglio 2014. Conseguentemente, per i

    contratti stipulati entro il 30 giugno 2014, si applica:

    - l’aliquota del 12,50 per cento per la parte dei redditi maturati fino al

    31 dicembre 2011;

    - l’aliquota del 20 per cento per la parte dei redditi maturati dal 1°

    gennaio 2012 fino al 30 giugno 2014;

    - l’aliquota del 26 per cento sui redditi maturati a partire dal 1° luglio

    2014.

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    Inoltre, i redditi maturati successivamente al 31 dicembre 2011, sui quali

    si applica l’aliquota del 20 o del 26 per cento, sono ridotti laddove tra gli

    attivi a copertura delle riserve matematiche siano compresi titoli pubblici

    ed equiparati (anche esteri