Numero 19

35
IL CONSULENTE IL CONSULENTE NUMERO 19 - ANNO II - 16 GENNAIO 2012 ADALBERTO BERTUCCI Quando liberalizzazione fa rima con vessazione EUFRANIO MASSI La conciliazione delle controversie ad un anno dalla riforma MAURO PARISI Difendersi dalla P.A.:istruzioni per l'uso MAURIZIO VILLANI La difesa del contribuente (quarta parte) LUIGI PELLICCIA Sospensione della attività imprenditoriale Pubblicazione Quindicinale Ufficiale del Consiglio provinciale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Roma THE WORLD OF Periodico telematico Reg. Tribunale di Roma n. 280 del 20 settembre 2011 Foto: Sesto Calende San Valentino by giovanni_novara

description

ADALBERTO BERTUCCI Quando liberalizzazione fa rima con vessazione  EUFRANIO MASSI La conciliazione delle controversie ad un anno dalla riforma  MAURO PARISI Difendersi dalla P.A.:istruzioni per l'uso  MAURIZIO VILLANI La difesa del contribuente (quarta parte)  LUIGI PELLICCIA Sospensione della attività imprenditoriale

Transcript of Numero 19

  • T H E W O R L D O F

    NUMERO 19 16 GENNAIO 2012

    IL CONSULENTE

    IL CONSULENTE

    NUMERO 19 - ANNO II - 16 GENNAIO 2012ADALBERTO BERTUCCI Quando liberalizzazione fa rima con vessazione EUFRANIO MASSI La conciliazione delle controversie ad un anno dallariforma MAURO PARISI Difendersi dalla P.A.:istruzioni per l'uso MAURIZIO VILLANI La difesa del contribuente (quarta parte) LUIGIPELLICCIA Sospensione della attivit imprenditoriale

    Pubblicazione Quindicinale Ufficiale del Consiglio provinciale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Roma

    T H E W O R L D O F

    Periodic

    otelem

    aticoR

    eg.Trib

    unaled

    iRoma

    n.280d

    el20se

    ttembre

    2011

    Foto: Sesto Calende San Valentino by giovanni_novara

  • IL CONSULENTET H E W O R L D O F

    NUMERO 19 16 GENNAIO 2012

    Pubblicazione Ufficiale del Consiglio provinciale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Roma

    I N D I C E

    I n Fo c u s

    R u b r i c h e

    Mauro Parisi

    Difendersi dalla P.A.: istruzioni perl'uso

    Quando liberalizzazione fa rima con vessazione

    I salari reali sconterannol'intransigenza tedesca

    4

    8

    In copertina: Sesto Calende San Valentino bygiovanni_novara

    Antonio Carlo Scacco

    14La sospensione dell'attivit imprenditoriale alvaglio dei giudici amministrativi

    12

    26Intervista ad Antonella Pagano di AndreaTommasini

    NUMERO 19 16 GENNAIO 2012

    La conciliazione delle controversie ad unanno dalla riforma

    3

    22

    Adalberto Bertucci

    Luigi Pelliccia

    Foto Polyommatus thersites....!!! di Igcor by Flickr

    Almanacco culturale romano nel 150di Andrea Tommasini

    I Misteri di Roma

    CLICCA PER SCARICARE LA RIVISTA

    Maurizio Villani

    La difesa del contribuente (4a parte)

    Eufranio Massi

    20

    32

  • T H E W O R L D O F

    NUMERO 19 16 GENNAIO 2012

    IL CONSULENTEE ED D

    I IT TO OR R

    I IA A

    L LE E

    torna a spirare, provenientedalle teutoniche e freddelande del nord, il vento dellaliberalizzazione. Nei prossimigiorni sapremo, anche secorpose anticipazioni circolano da tempo, cosa ci aspetta.Una volta si intraprendevanole Crociate al grido di Diolo vuole! oggigiorno leCrociate si cominciano conun semplice Its Economy,stupid !.Evidentemente i costumi sievolvono, anche se non si sabene verso quale direzione.Chi saranno mai gli infedelidi oggi ? Intanto questa odiosa casta dei tassinari: riconoscibilissimi per le loroauto bianche che guizzanointemerate per le vie cittadinee non, esigendo tariffe insostenibili. La ricetta per loro gi pronta: a ciascuno una licenza gratis in pi. Arpagone,che metteva i suoi denari davanti ad uno specchio per vederli raddoppiati, nonavrebbe saputo fare di meglio.

    E poi la casta per eccellenza:i professionisti. Costoro riconoscibili per i loro polverosi epesanti Tariffari dai quali,notoriamente, non si distaccano mai.Suvvia, possibile che unconsulente del lavoro debbapercepire, per un accessopresso la sede del datore, ben4.500 lire (da Tariffavigente)?che ne far mai di tutti questisoldi ? li divider forse, in uncommercio scellerato, col tassinaro che ce lo porta?Soffia il vento della grande liberalizzazione.Un vento gelido, forte e poderoso come una tromba, chedalle grandi pianure del nordsi insinua tra i valichi alpinifino a diventare, giunto allestrade delle nostre citt illiberali, un venticello di montagna, la cui eco ricorda tanto,al viaggiatore attento, il suono di una trombetta.

    T H E W O R L D O F

    QUANDOLIBERALIZZAZIONE FARIMA CON VESSAZIONE

    ADALBERTOBERTUCCI

    IL CONSULENTE

    Direttore responsabile

    Comitato scientifico

    Gabriella Di Michele - AldoForte - Giuseppe Sigill

    Massara - Pierluigi Matera -Antonio Napolitano - MauroParisi - Vincenzo Scotti -

    Virginia Zambrano

    Antonio Carlo Scacco

    Progetto grafico e digitalizzazione

    Antonio Carlo Scacco

    Editore

    NUMERO 19 16 GENNAIO 2012

    2

    T H E W O R L D O F

    Periodico telematico Reg. Tribunale di Roma n. 280del 20 settembre 2011 House Organ del Consiglioprovinciale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Roma Pubblicazione quindicinale

    Redazione

    Eleonora Marzani

    Massimiliano Pastore

    Daniele Donati

    Giuseppe Marini

    Andrea Tommasini

    Aldo Persi

    Ordine dei Consulenti del Lavoro -Consiglio Provinciale di Roma

    00145 Roma - via Cristoforo Colombo,456

    Tel. 06/89670177 r.a. - Fax 06/86763924 -Segreteria: [email protected]

    Ente di Diritto Pubblico - Legge 11-1-1979 N.12

    Per contributi e suggerimenti

    Questo numero stato chiuso in redazione il 15gennaio 2012

    [email protected]

    Care amiche, cari amici

  • IL CONSULENTET H E W O R L D O F

    NUMERO 19 16 GENNAIO 2012

    Pubblicazione Ufficiale del Consiglio provinciale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Roma

    I SALARIREALISCONTERANNOL' INTRANSI-

    GENZATEDESCA

    4

    I POLITICI COME IDOTTORI DEL ME-DIOEVO: SALASSI,SALASSI E ANCORASALASSI

    antonio carlo scacco

  • T H E W O R L D O F

    NUMERO 19 16 GENNAIO 2012

    IL CONSULENTE

    "AMO MOLTO LA GERMANIA.SOPRATTUTTO PER LE SUEENORMI CONQUISTE,PER LA SUAECONOMIA DI MERCATO SOCIALE. E' UNMODELLOSTRAORDINARIO.LAGERMANIA E' ILPAESE CHEHADATO DIPIU'ALL'EUROPA."

    mariomonti

    Dorothea Lange, Migrant Mother, Nipomo, California, 1936

  • IL CONSULENTET H E W O R L D O F

    NUMERO 19 16 GENNAIO 2012

    Pubblicazione Ufficiale del Consiglio provinciale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Roma 6

    INEVITABILE UNAFORTE COMPRESSIONE DEI

    SALARI REALI PERRECUPERARE

    COMPETITIVITA'

  • T H E W O R L D O F

    NUMERO 19 16 GENNAIO 2012

    IL CONSULENTE

  • IL CONSULENTET H E W O R L D O F

    NUMERO 19 16 GENNAIO 2012

    Pubblicazione Ufficiale del Consiglio provinciale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Roma 8

    LACONCILIAZIONE

    DELLECONTROVERSIE

    ADUNANNODALLARIFORMA

    eufranio massi

    ADUNANNODALLAAPPROVAZIONE DELCOLLEGATOLAVORO, CO-

    SA NE E'DELLA CONCI-LIAZIONE DELLECONTROVERSIEDILAVORO?

  • T H E W O R L D O F

    NUMERO 19 16 GENNAIO 2012

    IL CONSULENTE

    I NUOVIORGANISMICONCILIATIVI E DI

    ARBITRATONONSONOAFFATTO DE-COLLATI

  • IL CONSULENTET H E W O R L D O F

    NUMERO 19 16 GENNAIO 2012

    Pubblicazione Ufficiale del Consiglio provinciale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Roma 10

    Foto Albero di Natale di Angelo Greco by Flickr

    CONCILIAZIONEMONOCRATICA,ISTITUTO

    DESTINATO ACRESCERE

  • T H E W O R L D O F

    NUMERO 19 16 GENNAIO 2012

    IL CONSULENTE

  • IL CONSULENTET H E W O R L D O F

    NUMERO 19 16 GENNAIO 2012

    Pubblicazione Ufficiale del Consiglio provinciale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Roma 12

    I wantYou

    DIFENDERSIDALLAP.A.:

    ISTRUZIONIPERL'USO

    mauro parisi

  • T H E W O R L D O F

    NUMERO 19 16 GENNAIO 2012

    IL CONSULENTE

    I wantYou

  • IL CONSULENTET H E W O R L D O F

    NUMERO 19 16 GENNAIO 2012

    Pubblicazione Ufficiale del Consiglio provinciale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Roma 14

    A mente dellart. 14 del d.lgs.9 aprile 2008, n. 81 (nel testonovellato dal d.lgs. n.106/2009), al fine di far cessare il pericolo per la tuteladella salute e la sicurezza deilavoratori, nonch di contrastare il fenomeno del lavorosommerso e irregolare, gliorgani di vigilanza del Ministero del lavoro possonoadottare provvedimenti di sospensione in relazione allaparte dellattivit imprenditoriale interessata dalle viola

    zioni quando riscontranolimpiego di personale non risultante dalla documentazione obbligatoria in misura pario superiore al 20% del totaledei lavoratori presenti sul luogo di lavoro, nonch in casodi gravi e reiterate violazioniin materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro. Il provvedimento disospensione pu essere revocato da parte dell'organo divigilanza che lo ha adottato.Avverso i provvedimenti di

    sospensione ammesso ricorso, entro 30 giorni, alla direzione regionale del lavoroterritorialmente competente,la quale si pronuncia neltermine di 15 giorni dalla notifica del ricorso decorso inutilmente tale ultimo termine ilprovvedimento di sospensione perde efficacia.Il datore di lavoro che nonottempera al provvedimentodi sospensione punito conlarresto fino a sei mesi nelleipotesi di sospensione per

    LASOSPENSIONEDELLATTIVITA

    IMPRENDITORIALEALVAGLIODEI

    GIUDICIAMMINISTRATIVI

    luigi pelliccia

  • T H E W O R L D O F

    NUMERO 19 16 GENNAIO 2012

    IL CONSULENTE

    gravi e reiterate violazioni inmateria di tutela della salutee della sicurezza sul lavoro econ larresto da tre a sei mesio con lammenda da 2.500 a6.400 euro nelle ipotesi di sospensione per lavoro irregolare. Il provvedimento disospensione nelle ipotesi dilavoro irregolare non si applica nel caso in cui il lavoratoreirregolare risulti lunico occupato dallimpresa.La ratio e la finalit delladisposizione di che trattasisono note e non quindi ilcaso di ripercorrerle.Loccasione invece utile peranalizzare i contenuti di unadecisione resa dal Tar Basilicata sul ricorso presentato daunimpresa individualeavverso un provvedimento disospensione adottato da unadirezione del lavoro, positivoal vagli della direzione regionale del lavoro, ritenuto illegittimo.

    Con la sentenza n. 456 del31 agosto 2011, il Tar dellaBasilicata intervenuto conriguardo ad un provvedimento di sospensionedellattivit imprenditoriale,fornendo una interessantelettura delle sottese disposizioni di legge.

    Con provvedimento del 12ottobre 2009, la direzioneprovinciale del lavoro di Po

    tenza aveva disposto la sospensione dellattivitimprenditoriale di unaziendaindividuale, in applicazionedellart. 14, comma 1, deld.lgs. n. 81/1008, in quanto,in sede di accertamentoispettivo nei relativi locali, gliispettori avevano accertavanolimpiego di personale non risultante dalle scritture o daaltra documentazione obbli

    gatoria, in misura superiore al20% del totale dei lavoratoripresenti sul luogo di lavorooccupati dalla ditta medesima. Avverso tale provvedimento interdittivo,limprenditore interessato, amente dellart. 14, comma 9,dello stesso d.lgs. n. 81, proponeva ricorso gerarchicoalla direzione regionale del lavoro, deducendone la illegittimit in quanto: gli ispettori del lavoro procedenti avevano apoditticamente i due soggetti trovatinellambiente di lavoro comelavoratori dipendenti, senzaalcun accertamento in ordineallattivit espletata dagli stessi con specifico riferimento aduno dei due, la sussistenza diun rapporto di pubblico impie

    go con una Asl rendevaimpossibile la configurazionedi un rapporto di lavorosubordinato con lazienda ricorrente quanto allaltro soggetto, lasua presenza nei localiaziendali era stata richiestaper mera compagnia e cortesia, non avendo il medesimomai espletato attivit lavorativa per conto dellazienda. Adogni buon conto, anche nelcaso si fosse voluto astrattamente ipotizzarsi un impiego,chiarita linconfigurabilit diun rapporto di impiego tralazienda ed il dipendentepubblico, la sua presenzanon era comunque sufficientead integrare il presuppostoper la sospensione dellattivit imprenditoriale, la quale,cos come previsto dallart.14, comma 11bis, del d.lgs.n.81/2008, non poteva operare nel caso in cui il lavoratoreirregolare risultasse lunicooccupato nellimpresa.Il proposto ricorso gerarchicoveniva per rigettato dalladita direzione regionale del lavoro, sullassunto cheleffettivo espletamento diprestazioni di lavoro eraemerso dalle dichiarazionispontanee rese dai duesoggetti trovati in azienda.Da qui, pertanto, il ricorsoaziendale notificato sia alladirezione provinciale procedente che alla direzione regionale del lavoro al TarBasilicata, con richiesta diannullamento, previa sospensione dellefficacia, del

    SOSPENSIONEDELLA ATTIVITA' QUANDO IL

    PERSONALE IN NERO E'MAGGIOREDEL20%

  • IL CONSULENTET H E W O R L D O F

    NUMERO 19 16 GENNAIO 2012

    Pubblicazione Ufficiale del Consiglio provinciale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Roma 16

    provvedimento di sospensione dellattivit imprenditorialee della decisione di rigetto delricorso gerarchico.Pi in particolare, veniva dedotta lillegittimit del primo(ricorso alla dpl) per le medesime censure formulate con ilricorso gerarchico, e lillegittimit della seconda (decisionedella drl) per difetto di motivazione, sia perch non confuterebbe i motivi posti alla base del ricorso gerarchico, sia per il generico riferimento alle altre circostanze in cui i due soggettipresenti in azienda avrebberosostituito il titolare della ditta,dalle quali desunta la nonestraneit degli stesso allasua organizzazione aziendale,senza per che n dal verbale di accesso, n dal provvedimento di sospensionedellattivit, n infine nella decisione del ricorso amministrativo risultasse accertata lanatura dellattivit posta in essere dagli stessi.Con una prima ordinanza (del29 gennaio 2010, n. 32), ladito Tar ha accolto la domandacautelare.

    Il Tar Basilicata ha ritenuto,nel merito, il ricorso fondato.Secondo il collegio giudicantela disposizione contenutanellart. 14 del d.lgs. n.81/2008 ha una evidente finalit cautelare e sanzionatoria,

    atteso che mira chiaramentea contrastare il lavoro irregolare, favorendone lemersione, ed a reprimere lesituazioni di effettivo rischio epericolo per i lavoratori, assicurando il rispetto delle regoledi prevenzione nei luoghi dilavoro, attraverso lattribuzione di un potere repressivo esanzionatorio agli organi di vigilanza del Ministero del lavoro, che sono tenuti acertificare nel verbale di sopralluogo le anomalie riscontrate al finedelleventuale adozione daparte della direzione provinciale del lavoro del provvedimento di sospensionedallattivit imprenditoriale,fatta salva lapplicazione dellesanzioni penali e amministrative vigenti.Pi nello specifico, con riferimento allipotesi di impiego dipersonale non risultante dalladocumentazione obbligatoriain misura pari o superiore al20% del totale dei lavoratoripresenti sul luogo di lavoro,secondo la sentenza in esame, da una lettura sistematicadella disciplina recata dald.lgs. n. 81 del 2008 possibile evincere quali sono i presupposti che giustificano illegittimo esercizio del poteredi sospendere lattivitimprenditoriale.Innanzitutto, occorre tenerpresente che il potere di sospensione, di natura discrezionale, attribuito dallegislatore al fine di preveniresituazioni di rischio e pericoloper i lavoratori e di contrasta

    re il fenomeno del c.d. lavoronero.A ci va aggiunto che, ai finidellapplicazione del provvedimento della sospensionedellattivit imprenditoriale, anorma dellart. 2 del d.lgs. n.81 del 2008, da considerarelavoratore irregolare, lapersona che, indipendentemente dalla tipologiacontrattuale, svolge un'attivitlavorativa nell'ambitodell'organizzazione di undatore di lavoro pubblico oprivato, con o senza retribuzione, anche al solo fine diapprendere un mestiere,un'arte o una professione,esclusi gli addetti ai servizidomestici e familiari.A ben vedere, quindi, non rileva la tipologia di contratto dilavoro stipulato che, pertanto,pu essere di natura subordinata, autonoma, parasubordinata oppure di lavoroautonomo occasionale conrapporto non genuino.Agli organi di vigilanza del Ministero del lavoro spettapertanto lonere di accertarela presenza di indizi ed elementi presuntivi che depongono in favore dellapresenza di un lavoratoreimpiegato in nero, quali adesempio: lassoggettamentoal potere direttivo del datoredi lavoro la natura continuativa del rapporto di lavoro losservanza di un orario dilavoro fisso lesclusivit delrapporto di lavoro la volonteffettiva delle parti (presuntodatore di lavoro e presunti lavoratori in nero), arguibile

  • T H E W O R L D O F

    NUMERO 19 16 GENNAIO 2012

    IL CONSULENTE

    Foto di basheertome by Flick

    dalle dichiarazioni resenellimmediatezza dellaccesso ispettivo la struttura retributiva i compensi versati.Una volta accertata la sussistenza di elementi idonei acomprovare limpiego irregolare di lavoratori, la direzioneprovinciale del lavoro pu legittimamente esercitare il potere di sospendere lattivitimprenditoriale, al fine di faremergere le situazioni di lavoro sommerso e irregolare.Il procedimento volto allirrogazione del provvedimento disospensione dell'attivitimprenditoriale, sebbene trovi i suoipresupposti e la sua disciplinaspeciale nellart. 14 del d.lgs.n.81/2008, resta pur sempre assoggettato ai principi e alle regole della legge sulprocedimento amministrativo(legge 7 agosto 1990, n.241),come sancito dalla Corte costituzionale con la sentenza 5novembre 2010, n. 310 (cheha dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 24, 97,comma 1, e 113 Cost., l'art.14, comma 1, del d.lgs. n. 81,nella parte in cui, stabiliva lanon applicabilit delle disposizioni di cui alla legge n. 241del 1990 ai provvedimenti disospensione dell'attivitimprenditoriale).Conseguentemente, gli organidi vigilanza del Ministero dellavoro sono tenuti a condurreuna adeguata istruttoria di cuideve esser dato conto poi

    nella motivazione che, sullabase delle risultanzedell'istruttoria stessa deveestrinsecare i presupposti difatto e le ragioni giuridicheche hanno determinato la decisione.Nella fattispecie oggetto digiudizio, secondo i giudiciamministrativi lucani, meritaaccoglimento la dedottacensura di difetto di istruttoria,poich n dal verbale diaccertamento redatto dagliispettori del lavoro n dalprovvedimento di sospensione n dalla documentazionead essi allegata risultanoacquisiti elementi idonei adaccertare che i due soggettitrovati in azienda in sedeispettiva fossero effettivamente dei lavoratori in nero,utilizzati stabilmente dal ricorrente a servizio della suaattivit di rivendita di autousate.In buona sostanza, lorganoispettivo ministeriale avrebbedovuto, come minimo, reperire elementi inequivocabilmente diretti a comprovarelo svolgimento da parte dei citati soggetti di un'attivit lavorativa nell'ambitodell'organizzazione dellattivitdellazienda ricorrente.Invece, cos come testualmente riportato nelverbale di accesso ispettivodel 9 ottobre 2009, i funzionari accertatori si sono limitatiad accertare che uno si trovava nel box adibito ad ufficiodietro la scrivania mentreparlava con un signore e chelaltro si trovava nel box adibito ad ufficio mentre vi erano

    altre persone.Secondo la sentenza incommento, non si comprendequindi in base a qualiaccertamenti i funzionariabbiano dedotto limpiegoirregolare per effetto dellamera presenza dei duesoggetti nei locali dellaziendaricorrente.N la sussistenza di unrapporto di lavoro in neroera in alcun modo arguibiledalle dichiarazioni rese aifunzionari nellimmediatezzadellaccesso ispettivo.A ben vedere, infatti, il primodei due interessati aveva dichiarato di essersi recato neilocali aziendali di che trattasia titolo di amicizia, precisando, altres, di recarsi ognitanto in azienda a titolo dicortesia nei confronti del titolare.Anche il secondo interessatoaveva affermato di recarsi inazienda saltuariamente ed atitolo di amicizia, senza ricevere alcuna retribuzione,chiarendo, peraltro, di esseredipendente di unazienda sanitaria locale.Aspetto questultimo che, peraltro, avrebbe quantomenorichiesto un accertamentodellamministrazione del lavoro in ordine alla compatibilitdi tale rapporto di pubblicoimpiego con linserimento stabile dello stesso nellorganizzazione dellattivit delricorrente.Orbene, da tali dichiarazioniera possibile evincere solo laoccasionalit della presenzain azienda e la sostituzionetemporanea del titolare a tito

  • IL CONSULENTET H E W O R L D O F

    NUMERO 19 16 GENNAIO 2012

    Pubblicazione Ufficiale del Consiglio provinciale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Roma

    lo di cortesia, ditalch, in assenza di ulterioredocumentazione e accertamenti atti a verificare la sussistenza di indici rivelatori dellasussistenza di un rapporto dilavoro in nero e di uno stabile inserimento dei duesoggetti nellorganizzazioneaziendale del ricorrente, le stesse dichiarazioninon erano sufficienti a fondare n il provvedimento di sospensione dellattivitimprenditoriale, n a riteneresufficientemente motivata lasuccessiva decisione di rigetto del direttore regionaledel lavoro, che fa, invece, illogicamente derivare da tali dichiarazioni la conseguenzache gli interessati stesserosvolgendo prestazioni lavorative per la ditta istante.Alla luce di tutte le considerazioni svolte, assorbita ognialtra doglianza, il Tar Basilicata, con la sentenza incommento, ha accolto e,quindi, per leffetto, annullatosia il provvedimento di sospensione dellattivitimprenditoriale, in quanto illegittimo per il dedotto vizio didifetto di istruttoria, sia la decisione della direzione regionale del lavoro, in quantoillegittima per il dedotto viziodi difetto di motivazione.Alla soccombenza in dirittodelle due amministrazioni intimate, ha fatto seguito anchequella delle spese.

    Tre, almeno, gli (invero interessanti) spunti di riflessioneche possono trarsi dallasentenza del Tar Basilicataappena annotata:il primo, le puntualizzazioni riguardo ai necessaripresupposti riferiti alla qualificazione del rapporto di lavoroquale subordinato, essenzialiper lemanazione del provvedimento interdittivo ex art. 14del d.lgs. n.81/2008il secondo, la scarsatenuta giudiziale delle decisioni rese dalle direzioni regionali del lavoro in sede digravame gerarchicodellemesso provvedimento disospensione dellattivitimprenditoriale, troppo spesso rese, in forte criticit giuridica, senza alcuna correttavalutazione dei fatti, ma solamente in una sorta di endoreferenzialit istituzionaleil terzo, il richiamo elapplicazione della sentenzadella Corte costituzionale n.310/2010 (che ha dichiaratocostituzionalmente illegittimo,per violazione degli artt. 24,97, comma 1, e 113 Cost.,l'art. 14, comma 1, del d.lgs.n. 81, nella parte in cui, stabiliva la non applicabilit delledisposizioni di cui alla leggen. 241 del 1990 ai provvedimenti di sospensione dell'attivit imprenditoriale).

    Al momento chi scrive non aconoscenza se la sentenzaoggetto di esame sia stata omeno impugnata al Consiglio

    di Stato (con ogni probabilits, conoscendo limpostazionein parte qua data dal Ministero del lavoro).Indipendentemente da questaeventualit e dal possibileesito favorevole per lamministrazione, rimane comunquesignificativo quanto evidenziato dal Tar Basilicata,alla luce della validit delleargomentazioni rese che, come gi fatto rilevare, hannoposto in risalto una metodologia ispettiva e, correlativamente, una stereotipatainclinazione delle direzioni regionali del lavoro troppospesso genericamente condizionate da spinte conservative e di salvaguardia delleposizioni assunte, senzaquindi il coraggio (id est,chiarezza, trasparenza edimparzialit) che il legislatoreripone negli individuatisoggetti chiamati a deciderein sede gerarchica (analogo especulare discorso pu essere fatto con riguardo agli artt.16 e 17 del d.lgs. n.124/2004, sui ricorsi presentabili rispettivamente alladirezione regionale del lavoroed al comitato regionale per irapporti di lavoro, istituitopresso lo stesso ufficio).

    18

  • T H E W O R L D O F

    NUMERO 19 16 GENNAIO 2012

    IL CONSULENTE

  • acuradiMaurizioVillani

    LA DIFESA DELCONTRIBUENTE

    (*) Avvocato in Lecce

    QUARTA PARTE

    la terza parte stata pubblicata nel numero 17 di The World Of Il Consulente

    20

    SANZIONIPESANTI PER CHI NONPAGAUNASOLARATA

  • NECESSARIOMODIFICARE L'ATTUALE

    NORMATIVA NON

    PREVEDENDO

    GARANZIE FINOALLA DEFINIZIONE

    DELLA

    CONTROVERSIA

  • 22

    RIMESSIONE INTERMINI RELATIVA AD

    EVENTUALINULLITA' DI ORDINE

    ENDOPROCESSUALE

  • GIUDICEORDINARIOCOMPETENTEPERCANONICOSAPDOVUTIALCOMUNE

  • IL CONSULENTET H E W O R L D O F

    NUMERO 19 16 GENNAIO 2012

    Pubblicazione Ufficiale del Consiglio provinciale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Roma

    Burgos pellegrino stanco sul Cammino di Santiago Foto di lancierebianco by Flick

    24

    NECESSARIA UNALEGGE CHESTABILISCA IN MODO

    CHIARO L'OGGETTODELLA

    GIURISDIZIONETRIBUTARIA

  • T H E W O R L D O F

    NUMERO 19 16 GENNAIO 2012

    IL CONSULENTE

    4 . fine della quarta parte

  • IL CONSULENTET H E W O R L D O F

    NUMERO 19 16 GENNAIO 2012

    Pubblicazione Ufficiale del Consiglio provinciale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Roma

    INTERVISTA ADANTONELLA

    PAGANO

    26

    andrea tommasini

    Pasquale Calzetta

    ANTONELLA PAGANO, GIA' RESPONSABILE DEL SERVIZIO ALLACULTURA,PUBBLICA ISTRUZIONE, PARI OPPORTUNITA' ECULTURA D'IMPRESA IN MATERA, GIUNGE IN ROMA ALL'ASSESSORATO ALLACULTURA,POLITICHE DELLA GIOVENTU' E RAPPORTI CONL'UNIVERSITA'.SOCIOLOGA,AUTRICEDISAGGI,PUBBLICISTA,PRESENTATRICEDI NUOVEOPERE EDITORIALI DI NARRATIVA, POESIA, STORIA,ECONOMIAECRONACAITALIANACONTEMPORANEADIAUTORIDELLEPIU'NOTE CASEEDITRICIITALIANE,NONAMADEFINIRSINE'CRITICA LETTERARIA, NE' D'ARTE; PIUTTOSTO SI RICONOSCEPORTATRICE DI UNA PECULIARE FORMA EMPATICA DI LETTURADELLEOPEREEDEGLIARTISTI.

  • T H E W O R L D O F

    NUMERO 19 16 GENNAIO 2012

    IL CONSULENTE

  • IL CONSULENTET H E W O R L D O F

    NUMERO 19 16 GENNAIO 2012

    Pubblicazione Ufficiale del Consiglio provinciale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Roma 28

  • T H E W O R L D O F

    NUMERO 19 16 GENNAIO 2012

    IL CONSULENTE

  • IL CONSULENTET H E W O R L D O F

    NUMERO 19 16 GENNAIO 2012

    Pubblicazione Ufficiale del Consiglio provinciale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Roma 30

  • T H E W O R L D O F

    NUMERO 19 16 GENNAIO 2012

    IL CONSULENTE

  • IL CONSULENTET H E W O R L D O F

    NUMERO 19 16 GENNAIO 2012

    Pubblicazione Ufficiale del Consiglio provinciale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Roma

    ALMANACCOCULTURALE

    ROMANONEL150

    IMISTERIDIROMA

    32

    andrea tommasini

  • T H E W O R L D O F

    NUMERO 19 16 GENNAIO 2012

    IL CONSULENTE

    150Foto di Tiffa 130 "sunset from airplane"

  • IL CONSULENTET H E W O R L D O F

    NUMERO 19 16 GENNAIO 2012

    Pubblicazione Ufficiale del Consiglio provinciale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Roma

    IMISTERIDIROMA

    34

  • T H E W O R L D O F

    NUMERO 19 16 GENNAIO 2012

    IL CONSULENTE

    Foto di Tiffa 130 "sunset from airplane"