Numero 01 Novembre 2016 Circolare per la Cli entela Novembre...

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1. Le novità del mese in pillole Le novità di novembre in pillole pag 2 2. L’informazione pratica per le piccole e medie imprese Voucher - Nuove modalità di comunicazione della prestazione pag 6 Il conguaglio fiscale di fine anno pag 8 Versamento a titolo d’acconto dell’imposta sostitutiva sulla rivalutazione del TFR pag 15 3. La documentazione del lavoro Conguaglio di fine anno - Richiesta variazione dati dipendenti pag 18 Voucher - Fac-simile di comunicazione dell’attivazione via e-mail pag 19 Voucher - Fac-simile di dichiarazione prestazioni precedenti da parte del lavoratore occasionale pag 20 4. Gli adempimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro Il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) pag 21 5. Le agevolazioni per le piccole e medie imprese Bonus assunzioni di personale qualificato. Credito d’imposta per le imprese che hanno assunto dall’1 gennaio al 31 dicembre 2014 personale laureato in discipline tecniche pag 26 Novembre 2016 1

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Numero 01

Novembre 2016 Circolare per la Clientela

1. Le novità del mese in pillole

Le novità di novembre in pillole pag 2

2. L’informazione pratica per le piccole e medie imprese

Voucher - Nuove modalità di comunicazione della prestazione pag 6

Il conguaglio fiscale di fine anno pag 8

Versamento a titolo d’acconto dell’imposta sostitutiva sulla rivalutazione del TFR

pag 15

3. La documentazione del lavoro

Conguaglio di fine anno - Richiesta variazione dati dipendenti pag 18

Voucher - Fac-simile di comunicazione dell’attivazione via e-mail pag 19

Voucher - Fac-simile di dichiarazione prestazioni precedenti da parte del lavoratore occasionale

pag 20

4. Gli adempimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro

Il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) pag 21

5. Le agevolazioni per le piccole e medie imprese

Bonus assunzioni di personale qualificato. Credito d’imposta per le imprese che hanno assunto dall’1 gennaio al 31 dicembre 2014 personale laureato in discipline tecniche

pag 26

Novembre 2016

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Numero 01

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A tutti i DATORI DI LAVORO LL.SS.

Le novità di novembre in pillole

In data 7 ottobre 2016, è stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 235, il de-creto legislativo n. 185 del 24 settembre 2016, con il quale sono stati introdotti correttivi al Jobs Act ed in particolare ai decreti legislativi n. 81, n. 148, n. 149, n. 150 e n. 151 del 2015. Le modifiche sono entrate in vigore l’8 ottobre 2016.

DLgs. 15.6.2015 n. 81 Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni

APPRENDISTATO DI ALTA FORMAZIONE E RICERCA

Due sono le modifiche apportate (commi 4 e 5). Con la modifica al comma 4, viene stabilito che, per i soli profili che attengono alla formazione, la regolamentazione e la durata del periodo di apprendistato è rimessa alle Regioni ed alle Province autonome di Trento e Bolzano, che da oggi non hanno più l’obbligo di fare accordi con determinati soggetti (associazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, Università, Istituti tecnici superiori ed altre istituzioni formative), ma devono solo limitarsi ad interpellarli in merito. La seconda modifica dispone che, in assenza delle regolamentazioni regionali, l’attivazione dell’apprendistato di alta formazione e di ricerca è disciplinata dal DM del 12.10.2015, recante la definizione degli standard formativi dell’apprendistato ed i criteri generali per la realizzazione dei percorsi di apprendistato.

APPRENDISTATO PER LA QUALIFICA ED IL DIPLOMA PROFESSIONALE

I contratti di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale, stipulati ai sensi della normativa previgente e che siano ancora in corso, possono essere prorogati fino ad un anno, qualora alla scadenza l’apprendista non abbia conseguito la qualifica o il diploma professionale.

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LAVORO ACCESSORIO (VOUCHER O BUONI LAVORO)

La nuova procedura introdotta prevede che i committenti (imprenditori non agricoli o professionisti), almeno 60 minuti prima dell’inizio dell’attività, devono comunicare tramite e-mail, il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio. Detta comunicazione dovrà riguardare ogni singolo lavoratore impiegato. Come precisato dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro in data 17.10.2016, le e-mail dovranno essere prive di qualsiasi allegato e dovranno riportare i seguenti dati: 1. ragione sociale e codice fiscale del datore di lavoro (tali dati andranno riportati anche

nell’oggetto della e-mail); 2. i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore; 3. il luogo della prestazione (indirizzo completo); 4. il giorno di inizio della prestazione; 5. l’ora di inizio e di fine della prestazione.

I committenti imprenditori agricoli sono tenuti a comunicare, nello stesso termine e con le stesse modalità, i medesimi dati, ma con riferimento ad un arco temporale non superiore a tre giorni. L’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha, altresì, precisato che resta ferma la dichiarazione da inviare all’INPS e che dovranno essere comunicate anche eventuali modifiche od integrazioni delle informazioni già trasmesse. In tal caso, le comunicazioni di variazione dovranno essere inviate non oltre i 60 minuti prima dell’inizio delle attività cui si riferiscono. La violazione del nuovo obbligo comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa da 400,00 a 2.400,00 euro, in relazione a ciascun lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione. L’assenza, oltre che di tale comunicazione, anche della dichiarazione di inizio attività all’INPS, comporterà l’applicazione della maxisanzione per lavoro nero.

DLgs. 14.9.2015 n. 148 Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali

CASSA INTEGRAZIONE E GUADAGNI ORDINARIA

La norma, attualmente in vigore, prescrive che la domanda per l’ammissione al trattamento ordinario di integrazione salariale deve essere presentata entro il termine di 15 giorni dall’inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa. Da oggi, nel caso di eventi oggettivamente non evitabili (es. maltempo), si applica il termine della fine del mese successivo a quello in cui si è verificato l’evento.

CASSA INTEGRAZIONE E GUADAGNI STRAORDINARI

La sospensione o la riduzione dell’orario ha inizio entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale.

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CONTRATTI DI SOLIDARIETÀ DA DIFENSIVI AD ESPANSIVI

I contratti di solidarietà sono accordi, stipulati tra azienda e rappresentanze sindacali, aventi ad oggetto la riduzione dell’orario di lavoro al fine di:

• mantenere l’occupazione in caso di crisi aziendale e quindi evitare la riduzione del personale (contratti di solidarietà difensivi);

• favorire nuove assunzioni (contratti di solidarietà espansivi).

A seguito delle modifiche introdotte, i contratti di solidarietà difensivi, in corso da almeno 12 mesi e quelli stipulati prima dell’1 gennaio 2016, possono essere trasformati in contratti di solidarietà espansiva, a condizione che la riduzione complessiva dell’orario di lavoro non sia superiore a quella già concordata. In caso di trasformazione, i lavoratori avranno diritto ad un trattamento di integrazione salariale pari al 50% dell’integrazione salariale prevista prima della trasformazione. Il datore di lavoro, poi, integrerà tale trattamento almeno sino alla misura dell’integrazione originaria. L’importo erogato a titolo di integrazione non è imponibile ai fini previdenziali, ma vige la contribuzione figurativa.

DISPOSIZIONI RELATIVE A TRATTAMENTI STRAORDINARI DI INTEGRAZIONE SALARIALE A SEGUITO DI ACCORDI GIÀ STIPULATI

Per gli accordi conclusi e sottoscritti in sede governativa entro il 31 luglio 2015 riguardanti casi di rilevante interesse strategico per l’economia nazionale, che comportino notevoli ricadute occupazionali, tali da condizionare le possibilità di sviluppo economico territoriale, ed il cui piano industriale abbia previsto l’utilizzo del contratto di solidarietà, con decreto concertato del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, può, altresì, essere concessa, su domanda, una riduzione della contribuzione del 35% per una durata di massima di 24 mesi.

IMPRESE SITUATE IN AREE COMPLESSE

Previo accordo stipulato in sede governativa, può essere concesso un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria, sino al limite massimo di 12 mesi, alle imprese operanti in un’area di crisi industriale complessa. Sono riconosciuti, dal Ministero dello Sviluppo Economico, quali aree di crisi industriale complessa, specifici territori soggetti a recessione economica e perdita occupazionale di rilevanza nazionale derivante da:

• una crisi di una o più imprese di grande o media dimensione con effetti sull’indotto;

• una grave crisi di uno specifico settore industriale con elevata specializzazione nel territorio.

Al fine di essere ammessa all’ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria, l’impresa deve presentare un piano di recupero occupazionale che prevede appositi percorsi di politiche attive del lavoro concordati con la Regione e finalizzati alla rioccupazione dei lavoratori.

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DLgs. 14.9.2015 n. 149 Disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione dell’attività ispettiva

CONTROLLI TIROCINI E VOUCHER

Tra le funzioni e le attribuzioni dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, oltre a quelle di prevenzione e promozione della legalità presso enti, datori di lavoro ed associazioni, finalizzate al contrasto del lavoro sommerso ed irregolare, ora è prevista una specifica funzione di controllo con riferimento all’uso non corretto dei tirocini e dei voucher.

DLgs. 14.9.2015 n. 151 Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità

COLLOCAMENTO DISABILI

Sono computabili tra il personale disabile i lavoratori, non assunti tramite il collocamento obbligatorio, che abbiano una riduzione della capacità lavorativa pari o superiore al 60%.

COLLOCAMENTO DISABILI

Trascorsi 60 giorni dalla data in cui insorge l’obbligo di assumere un disabile, per ogni giorno lavorativo di scopertura, il datore di lavoro è tenuto al versamento, a titolo di sanzione amministrativa, di una somma pari a 5 volte 30,64 euro, ossia 153,20 euro.

IMPIANTI AUDIOVISIVI E ALTRI STRUMENTI DI CONTROLLO

In mancanza di accordo, gli impianti e gli altri strumenti di controllo possono essere installati previa autorizzazione della sede territoriale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro o, in alternativa, nel caso di imprese con unità produttive dislocate negli ambiti di competenza di più sedi territoriali, della sede centrale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro.

DIMISSIONI

Viene precisato che la procedura telematica di dimissioni non si applica ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche. Tra i soggetti che possono effettuare la procedura delle dimissioni telematiche per conto del lavoratore, sono stati inseriti i Consulenti del Lavoro e l’Ispettorato Territoriale del Lavoro

Lo Studio resta a Vostra disposizione per ogni eventuale ulteriore informazione dovesse necessitarVi.

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A tutti i DATORI DI LAVORO LL.SS.

Voucher-Nuove modalità di comunicazione della prestazione

Il giorno 7 ottobre 2016 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DLgs. 24.9.2016 n. 185 “Correttivo al Jobs Act”, contenente, fra l’altro, nuove modalità per l’utilizzo dei voucher. Il decreto è immediatamente operativo, pertanto le novità decorrono dall’8 ottobre 2016.

I Committenti, imprenditori non agricoli e professionisti, che ricorrono a prestazioni di lavoro accessorio sono ora tenuti, almeno 60 minuti prima dell’inizio della presta-zione, a comunicare all’INPS l’attivazione dei buoni acquistati, nonché a comunica-re alla sede provinciale competente dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, mediante posta elettronica o sms, i dati anagrafici o il codice fiscale del prestatore, il luogo, il giorno e l’ora di inizio e di fine della prestazione. La circolare n. 1 del 17.10.2016 del nuovo Ispettorato Nazionale del Lavoro ha fornito ulteriori indica-zioni operative e gli indirizzi email ai quali trasmettere la predetta comunicazione.

Pertanto, da tale data, ogni qualvolta intendiate utilizzare voucher, sarà neces-sario, almeno 60 minuti prima dell’inizio delle prestazioni: 1. attivare i buoni acquistati attraverso il consueto canale INPS fino ad oggi

utilizzato; 2. inviare una ulteriore comunicazione via e-mail (non PEC e priva di

qualsiasi allegato), all’indirizzo e-mail: Voucher. [indicare la città di provin-cia]@ispettorato.gov.it (es. [email protected]) indicando, oltre ai dati del committente (ragione sociale e codice fiscale): − i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore; − il luogo di esecuzione della prestazione (indirizzo completo); − il giorno, l’ora di inizio e l’ora di fine della prestazione;

3. stampare e archiviare copia della mail trasmessa.

Il Ministero del Lavoro, con la nota 2.11.2016 n. 20137, ha fornito alcune indica-zioni sulle modalità di comunicazione in caso di più prestazioni:

• nelle ipotesi in cui il prestatore di lavoro accessorio svolga l’attività per l’intera settimana (ad esempio dal lunedì al venerdì) i datori di lavoro non agricoli possono effettuare una sola comunicazione con la specifica indicazione delle giornate interessate, del luogo e dell’ora di inizio e fine della prestazione di ogni singola giornata;

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• per il prestatore che svolge l’attività in un’unica giornata ma con due fasce orarie differenziate (ad esempio dalle 11:00 alle 15:00 e dalle 18:00 alle 24:00) è sufficiente effettuare un’unica comunicazione con la specificazione degli orari in cui il lavoratore è impegnato in attività lavorativa;

• la comunicazione può riguardare cumulativamente anche una pluralità di lavoratori, purché riferita allo stesso committente e purché i dati riferiti a ciascun lavoratore siano dettagliatamente ed analiticamente esposti.

Eventuali modifiche od integrazioni delle informazioni già trasmesse andranno inviate sempre via email. In particolare, a titolo esemplificativo, è possibile indivi-duare le seguenti ipotesi: • se cambia il nominativo del lavoratore: almeno 60 minuti prima dell’inizio

dell’attività lavorativa; • se cambia il luogo della prestazione: almeno 60 minuti prima dell’inizio del-

l’attività lavorativa presso il nuovo luogo della prestazione; • se si anticipa l’orario di inizio della prestazione: almeno 60 minuti prima del

nuovo orario; • se si posticipa l’orario di inizio della prestazione: entro 60 minuti prima del

nuovo orario; • se il lavoratore prolunga il proprio orario di lavoro rispetto a quanto già co-

municato: prima dell’inizio dell’attività lavorativa ulteriore; • se il lavoratore termina anticipatamente l’attività lavorativa: entro i 60 minuti

successivi; • se il lavoratore non si presenta: entro i 60 minuti successivi all’orario di inizio

della prestazione già comunicata.

In caso di violazione degli obblighi di cui sopra si applica la sanzione ammini-strativa da 400,00 a 2.400,00 euro in relazione a ciascun lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione, non diffidabile (pertanto, l’importo minimo sarà pari a 800,00 euro).

Lo Studio resta a Vostra disposizione per ogni eventuale ulteriore informazione dovesse necessitarVi.

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A tutti i DATORI DI LAVORO LL.SS.

Il conguaglio fiscale di fine anno

Così come previsto dall’art. 23 del DPR 600/1973, con il prospetto paga del mese di dicembre, il datore di lavoro procede ad effettuare il conguaglio fiscale di fine anno, ossia procede al ricalcolo delle imposte dovute dal lavoratore (IRPEF ed addizionali regionali e comunali all’IRPEF). Il periodo di riferimento corrisponde all’anno fiscale (01/01 - 31/12); tuttavia, ai fini del calcolo, devono considerarsi anche le somme percepite entro il 12 gennaio dell’anno successivo, solo se riferite all’anno appena concluso (c.d. principio di cassa allargato). Nel prospetto paga di dicembre saranno, quindi, evidenziati i dati relativi al reddito annuo del lavoratore, l’imposta totale dovuta, la trattenuta IRPEF a conguaglio oppure il rimborso IRPEF e gli importi delle detrazioni annue eventualmente spettanti per lavoro dipendente o per carichi familiari.

DETERMINAZIONE DELL’IMPONIBILE IRPEF ANNUO

Le somme oggetto di conguaglio fiscale di fine anno sono quelle corrisposte a titolo di redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipen-dente. In mancanza di comunicazione di altri redditi, il datore di lavoro procederà al ricalcolo dell’imposta dovuta considerando unicamente il reddito da lui corrispo-sto; diversamente considererà anche gli altri redditi percepiti dal lavoratore nel-l’anno di imposta (esempio 1). Si pensi al caso di un lavoratore assunto in corso d’anno; lo stesso ha la possibilità di scegliere tra due opzioni: • comunicare gli altri redditi percepiti al proprio datore di lavoro, affinché ne

tenga conto ai fini delle operazioni di conguaglio; in questo caso dovrà consegnare copia del modello CU rilasciato dal precedente datore di lavoro;

• non comunicare nulla al proprio datore di lavoro e rinviare il conguaglio a luglio in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi (mod. 730 o UNICO).

ESEMPIO 1

reddito corrisposto dal datore di lavoro 1: 27.00,00 reddito corrisposto dal datore di lavoro 2: 17.00,00 reddito corrisposto dal datore di lavoro 3: 10.00,00

reddito imponibile IRPEF su cui calcolare l’imposta: 54.000,00 (27.000,00 + 17.000,00 + 10.000,00)

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CALCOLO DELL’IMPOSTA DOVUTA

Una volta determinato il reddito imponibile fiscale, si procede alla determinazione dell’imposta annualmente dovuta. L’imposta si calcola applicando sull’imponibile IRPEF annuo le diverse aliquote IRPEF (tabella 1).

Tabella 1

REDDITO FINO A EURO ALIQUOTA IRPEF DOVUTA

15.000,00 23% 23% del reddito totale

da 15.000,01 a 28.000,00 27% 3.450,00 euro + 27% sul reddito eccedente

i 15.000,01

da 28.000,00 a 55.000,00 38% 6.960,00 euro + 38% sul reddito eccedente

i 28.000,01

da 55.000,01 a 75.000,00 41% 17.220,00 euro + 41% sul reddito eccedente

i 55.000,01

Oltre 75.000,01 43% 25.420,00 euro + 43% sul reddito eccedente

i 75.000,01

ESEMPIO 2

reddito imponibile IRPEF 54.000,00

imposta lorda dovuta 16.840,00 (6.960,00 euro + 38% sul reddito eccedente i 28.000,01)

Come risulta dall’esempio 2, le diverse aliquote si applicano solo sull’eccedenza; in altri termini se un lavoratore ha guadagnato 54.000,00 euro, questi non pagherà il 38% su tutti i 54.000,00 euro, ma solo sulla differenza tra 54.000,00 e 28.000,00 euro (esempio 3).

ESEMPIO 3

reddito annuo 54.00,00

CALCOLO IMPOSTA

• fino a 15.000,00: 3.450,00 (15.000,00 × 23%)

• da 15.000,01 a 28.000,00: 3.510,00 (13.000,00 × 27%)

• da 28.000,01 a 54.000,00: 9.880,00 (26.000,00 × 38%)

IMPOSTA LORDA DOVUTA 16.840,00 (3.450,00 + 3.510,00 + 9.880,00)

Dall’imposta così calcolata andranno sottratte le eventuali detrazioni d’imposta per reddito di lavoro dipendente (tabella 2) e per carichi di famiglia (tabelle 3 e 4).

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DETRAZIONI PER REDDITO DI LAVORO DIPENDENTE

Tale tipologia di detrazioni deve essere riconosciuta dal sostituto d’imposta (da-tore di lavoro) sulla base del reddito da lui stesso erogato. Nel caso in cui il la-voratore voglia che gli vengano riconosciute detrazioni in misura diversa – si pensi, ad esempio, al dipendente in possesso di altri redditi – questi può comunicarlo al proprio datore di lavoro affinché adegui le detrazioni.

Tabella 2 - Detrazioni per reddito di lavoro dipendente

REDDITO COMPLESSIVO

DETRAZIONE ANNUA

fino a 8.000,00 1.880,00 euro (in ogni caso non può essere inferiore a 690,00 euro) Per i rapporti a tempo determinato l’ammontare della detrazione non può essere inferiore a 1.380,00 euro

compreso tra 8.000,00 e 28.000,00

{[(28.000,00 – reddito complessivo) / 20.000,00] × 902,00] + 978,00

compreso tra 28.000,00 e 55.000,00

[(55.000,00 – reddito complessivo) / 27.000,00] × 978,00

Oltre 55.000,00 0

La detrazione spettante è rapportate al periodo di lavoro nell’anno (365 giorni)

ESEMPIO 4

reddito complessivo annuo 54.000,00

calcolo detrazione per reddito di lavoro dipendente [(55.000,00 – 54.000,00) / 27.000,00] × 978,00 = 36,19

DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA

Sono considerati familiari a carico: • il coniuge non legalmente ed effettivamente separato; • i figli, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi o affidati.

Possono, inoltre, essere considerati fiscalmente a carico anche i seguenti altri fa-miliari, a patto però che convivano con il dichiarante o che percepiscano assegni alimentari pagati dal contribuente stesso: • coniuge separato legalmente; • nipoti; • genitori anche adottivi; • generi e nuore; • suoceri;

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• fratelli e sorelle; • nonni.

Le detrazioni per carichi familiari variano in base al reddito e spettano se il lavoratore dichiara di avervi diritto, indicando, con apposita modulistica, le condi-zioni di spettanza ed il codice fiscale dei soggetti per i quali si usufruisce delle detrazioni. Resta fermo in capo al dipendente l’obbligo di comunicare tempestiva-mente eventuali variazioni che possano incidere sulla determinazione delle detrazioni spettanti. Si precisa che i familiari si considerano a carico solo se non possiedono redditi superiori a 2.840,51 euro.

DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA - CONIUGE

Per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato spettano le detrazioni indicate in tabella 3.

Tabella 3

SCAGLIONI DI REDDITO

DETRAZIONE ANNUA

fino a 15.000,00 800,00 – [110,00 × (reddito complessivo/15.000,00]

da 15.000,01 a 40.000,00

690,00

da 40.000,01 a 80.000,00

690,00 × [(80.00,00 -reddito complessivo)/40.000,00]

Oltre 80.000,00 –

La detrazione spettante è aumentata di un importo pari a: • 10,00 euro, se il reddito complessivo è superiore a 29.000,00 euro ma non a

29.200,00 euro; • 20,00 euro, se il reddito complessivo è superiore a 29.200,00 euro ma non a

34.700,00 euro; • 30,00 euro, se il reddito complessivo è superiore a 34.700,00 euro ma non a

35.000,00 euro; • 20,00 euro, se il reddito complessivo è superiore a 35.000,00 euro ma non a

35.100,00 euro; • 10,00 euro, se il reddito complessivo è superiore a 35.100,00 euro ma non a

35.200,00 euro.

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DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA - FIGLI

Per ciascun figlio a carico è prevista una detrazione pari a: • 950,00 euro per ciascun figlio di età uguale o superiore a tre anni; • 1.220,00 euro per ciascun figlio di età inferiore a tre anni;

Le predette detrazioni sono aumentate di un importo pari a 400,00 euro per ogni figlio portatore di handicap. Inoltre, per i contribuenti con più di tre figli a carico la detrazione è aumentata di 200,00 euro per ciascun figlio a partire dal primo. Le detrazioni sono calcolate a partire dal mese in cui sorge il diritto e fino al mese in cui esse decadono (ad esempio, se un figlio nasce il 30 giugno, la detrazione spetta per l’intero mese). La detrazione per i figli è ripartita nella misura del 50% tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati ovvero, previo accordo tra gli stessi, spetta al genitore che possiede un reddito complessivo di ammontare più elevato. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario. Nel caso di affidamento congiunto o condiviso la detrazione è ripartita, in mancanza di accordo, nella misura del 50% tra i genitori. Ove il genitore affidatario ovvero, in caso di affidamento congiunto, uno dei genitori affidatari non possa usufruire in tutto o in parte della detrazione, per limiti di reddito, la detrazione è assegnata per intero al secondo genitore. Quest’ultimo, salvo diverso accordo tra le parti, è tenuto a riversare all’altro genitore affidatario un importo pari all’intera detrazione ovvero, in caso di affidamento congiunto, pari al 50% della detrazione stessa. In caso di coniuge fiscalmente a carico dell’altro, la detrazione compete a quest’ultimo per l’intero importo.

Tabella 4 - Numero di figli inferiore o uguale a 3

DETRAZIONE ANNUA figlio di età superiore o uguale a 3 anni 950,00

figlio di età inferiore a 3 anni 1.220,00

figlio di età superiore o uguale a 3 anni con disabilità 1.350,00 (950,00 + 400,00)

figlio di età inferiore a 3 anni con disabilità 1.620,00 (1.220,00 + 400,00)

Tabella 4 bis - Numero di figli superiore a 4

DETRAZIONE ANNUA figlio di età superiore o uguale a 3 anni 1.150,00 (950,00 + 200,00)

figlio di età inferiore a 3 anni 1.350,00 (1.220,00 + 200,00)

figlio di età superiore o uguale a 3 anni con disabilità 1.550,00 (950,00 + 400,00 + 200,00)

figlio di età inferiore a 3 anni con disabilità 1.820,00 (1.220,00 + 400,00 + 200,00)

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Novembre 2016 Circolare per la Clientela

ESEMPIO 5

1 figlio a carico per l’intero anno nella misura del 50%, di età inferiore ai 3 anni per 7 mesi

detrazione teorica: {[(1.220,00/12) × 7] + [(950,00/12) × 5]} × 50%

Si precisa che tali detrazioni sono teoriche, poiché l’importo della detrazione spet-tante è calcolata in rapporto al reddito complessivo del lavoratore ed al numero di figli a carico. Infatti, la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 95.000,00 euro diminuito del reddito complessivo e 95.000,00 euro. In presenza di più figli, l’importo di 95.000,00 euro viene aumentato di 15.000,00 euro per ogni figlio successivo al primo. Quindi, l’importo di 95.000,00 sale a 110.000,00 euro nel caso di due figli a carico, a 125.000,00 per tre figli a carico, e così via (tabella 5).

Tabella 5

[(95.000 (+ 15.000,00 per figli successivi al primo)] – reddito complessivo = coefficiente

95.000 (+ 15.000,00 per figli successivi al primo)

• se il coefficiente è minore o uguale a zero o uguale ad uno, la detrazione per figli a carico non spetta.

• se il quoziente è compreso tra zero ed uno la detrazione si calcola molti-plicando il coefficiente (prime quattro cifre decimali senza arrotondamenti) per la detrazione teorica.

ESEMPIO 6

1 figlio a carico per l’intero anno nella misura del 50%, di età inferiore ai 3 anni per 7 mesi reddito complessivo 54.000,00

detrazione teorica: {[(1.220,00/12) × 7] + [(950,00/12) × 5]} × 50% = 553,74

coefficiente: (95.000,00 – 54.000,00) / 95.000,00 = 0,4315

detrazione spettante: 553,74 × 0,4315 = 238,93

DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA - ALTRI FAMILIARI

Per ogni altro familiare spetta una detrazione pari a 750,00 euro, da ripartire pro quota tra coloro che hanno diritto alla detrazione. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 80.000,00 euro, diminuito del reddito complessivo, e 80.000,00 euro (tabella 6).

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Tabella 6

80.000,00 – reddito complessivo = coefficiente

80.000,00

ADDIZIONALE REGIONALE E COMUNALE ALL’IRPEF

In sede di conguaglio fiscale si procede anche alla determinazione delle addi-zionali regionali e comunali all’IRPEF. Gli importi calcolati saranno trattenuti ai dipendenti a decorrere dal mese di gennaio dell’anno successivo in 11 rate men-sili, salvo il recupero dell’intero importo residuo in caso di cessazione del rapporto di lavoro. In sede di conguaglio sarà, inoltre, calcolato anche l’acconto addizionale comu-nale, pari al 30% dell’addizionale comunale dovuta; l’importo sarà trattenuto in 9 rate mensili, con inizio dal mese di marzo dell’anno successivo. Si precisa, infine, che quanto sopra esposto vale anche per i collaboratori coordi-nati e continuativi (ad esempio gli amministratori).

Lo Studio resta a Vostra disposizione per ogni eventuale ulteriore informazione dovesse necessitarVi.

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A tutti i DATORI DI LAVORO LL.SS.

Versamento a titolo d’acconto dell’imposta sostitutiva sulla rivalutazione del TFR

Entro il prossimo 16 dicembre 2016, i datori di lavoro dovranno effettuare il versamento dell’acconto dell’imposta sostitutiva del 17% sui redditi derivanti dalle rivalutazioni dei fondi per il TFR maturate nell’anno solare in corso. L’acconto in questione è commisurato al 90%: • delle rivalutazioni maturate nell’anno precedente; • oppure, in alternativa, di quelle che maturano nell’anno in cui è dovuto l’ac-

conto stesso.

L’ADEMPIMENTO

Per legge (DLgs. 47/2000), l’imposta sostitutiva sui redditi derivanti dalle rivalu-tazioni dei fondi per il TFR deve essere versata dal datore di lavoro, in qualità di sostituto d’imposta, nel rispetto delle seguenti scadenze: • entro il 16 dicembre, un acconto pari al 17% del 90% delle rivalutazioni matu-

rate nell’anno precedente se calcolato con metodo storico, oppure sempre pari al 17% del 90% delle rivalutazioni maturate nell’anno per cui l’acconto stesso è dovuto se calcolato con metodo presuntivo;

• un versamento a saldo, entro il 16 febbraio dell’anno successivo.

Entrambe le operazioni dovranno essere effettuate tramite il modello F24, utiliz-zando i seguenti codici tributo: • 1712 per l’acconto; • 1713 per il saldo dell’imposta.

Si segnala che l’adempimento in oggetto non riguarda i dipendenti che hanno destinato il TFR ai fondi previdenziali che gestiscono forme pensionistiche com-plementari. Tale imposta sostitutiva, in caso di rivalutazione a fine anno, viene normalmente imputata a riduzione del fondo TFR. Qualora, invece, si verifichi la cessazione del rapporto di lavoro, dovrà essere trattenuta dal TFR rivalutato in corso d’anno.

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METODI DI CALCOLO E MODALITÀ DI DETERMINAZIONE

Il fondo del TFR viene accantonato annualmente dividendo per 13,5 il valore della retribuzione percepita dal dipendente, e viene rivalutato con un tasso fisso dell’1,5%, al quale si somma un ulteriore 75% dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, nella misura in cui è aumentato rispetto al mese di dicembre dell’anno precedente. L’indice ISTAT viene pubblicato ogni mese, quindi nel caso di cessazione del rapporto di lavoro, dovrà essere utilizzato il valore corrispondente al mese in cui si è terminato il rapporto. Una volta definito il valore delle rivalutazioni, per il versamento dell’acconto si possono utilizzare due metodi di determinazione, tra loro alternativi: • il metodo storico, che si avvale di dati contabili consuntivi, consistenti nelle

rivalutazioni maturate al 31 dicembre 2015, comprese le rivalutazioni relative ai TFR eventualmente erogati in corso d’anno. L’acconto viene quindi calcola-to applicando l’aliquota fiscale dell’17% sul 90% del valore di dette rivaluta-zioni;

• il metodo previsionale, alternativo al precedente, e che richiede la determi-nazione presuntiva dell’acconto con l’applicazione dell’aliquota del 17% sul 90% delle rivalutazioni maturate nel corso dello stesso anno per il quale si versa l’acconto. In questo caso, per determinare l’imponibile, è necessario considerare il valore del fondo TFR al 31 dicembre 2015, facendo però riferimento al numero dei dipendenti in forza al 30 novembre 2016.

In entrambi i casi, il saldo – da effettuarsi per il 16 febbraio 2017 – si calcola prendendo come riferimento il 31 dicembre 2016 e applicando l’aliquota, sempre del 17%, sul valore delle rivalutazioni dei fondi TFR relative allo stesso anno; l’imposta così ottenuta dovrà essere versata al netto del valore dell’acconto già versato. Anche l’imposta sostitutiva sul TFR può essere utilizzata in compensazione tramite modello F24, utilizzando, ad esempio, eventuali crediti maturati per altre imposte.

L’ADEMPIMENTO IN PRESENZA DI OPERAZIONI STRAORDINARIE

Nel caso di operazioni straordinarie, in particolare di fusione o scissione, si prefigurano situazioni diverse determinate dall’estinzione o meno dei soggetti preesistenti. In caso di estinzione, sono tenuti al versamento dell’acconto gli stessi soggetti, fino alla data di efficacia della fusione o della scissione e, per il periodo suc-

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cessivo, la società incorporante, beneficiaria o comunque risultante dall’operazio-ne straordinaria. Qualora l’operazione non comporti conseguenze estintive per i soggetti preesistenti, i destinatari dell’obbligo di versamento saranno il soggetto originario, per quei dipendenti non soggetti a trasferimento presso altro datore, e il soggetto presso il quale si verifica, senza soluzione di continuità nei rapporti di lavoro, il passaggio dei dipendenti con il relativo TFR maturato.

Lo Studio resta a Vostra disposizione per ogni eventuale ulteriore informazione dovesse necessitarVi.

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A tutti i DATORI DI LAVORO LL.SS.

Conguaglio di fine anno - Richiesta variazione dati dipendenti

Al fine di consentirci una corretta elaborazione dei conguagli fiscali di fine anno, con la presente siamo a chiedervi di volerci comunicare tutte le eventuali varia-zioni relative ai vostri collaboratori e/o dipendenti che si sono verificate nel corso dell’anno 2016, in particolare: • variazioni anagrafiche e relativa decorrenza (variazione residenza, variazione

domicilio, ecc.); • variazioni nucleo familiare, utilizzando il modulo allegato.

Le eventuali variazioni dovranno essere inviate allo Studio a questo indirizzo mail _______________________________. entro e non oltre il _________________.

Resta inteso che in mancanza di comunicazioni, verranno utilizzati i dati in nostro possesso.

Entro la medesima data, qualora qualche lavoratore volesse il conguaglio com-plessivo, lo stesso dovrà far pervenire anche il modello CU relativo ad eventuali precedenti rapporti di lavoro.

Lo Studio resta a Vostra disposizione per ogni eventuale ulteriore informazione dovesse necessitarVi.

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A tutti i DATORI DI LAVORO LL.SS.

Voucher - Fac-simile di comunicazione dell’attivazione via e-mail

Si propone un esempio di comunicazione preventiva di utilizzo del voucher da inviare a mezzo e-mail ordinaria. Si ricorda, inoltre, che il messaggio non deve contenere allegati. Con le medesime modalità dovranno essere trasmesse anche le eventuali modifiche che dovessero rendersi necessarie. Si consiglia di attivare la procedura di “Conferma di recapito al server del destinatario” nelle impostazioni del proprio indirizzo e-mail.

Destinatario: Voucher __________________ @ispettorato.gov.it Oggetto: “Comunicazione ex art. 49 co. 3 DLgs. 81/2015 - Ditta __________________ C.F. __________________”

Testo: Si informa questo Spett.le Ufficio della seguente prestazione compensata con voucher:

Ragione sociale committente:

Codice fiscale committente:

Codice fiscale prestatore:

Luogo della prestazione:

Giorno inizio prestazione

Ora inizio prestazione:

Ora fine prestazione:

Distinti saluti.

Lo Studio resta a Vostra disposizione per ogni eventuale ulteriore informazione dovesse necessitarVi.

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A tutti i DATORI DI LAVORO LL.SS.

Voucher - Fac-simile di dichiarazione prestazioni precedenti da parte del lavoratore occasionale

Si propone un esempio di dichiarazione che il datore di lavoro può richiedere al prestatore relativamente al non superamento dell’importo massimo previsto per il lavoro occasionale (7.000,00 euro netti annui con riferimento alla totalità dei committenti), riferita sia ai voucher già riscossi nell’anno solare sia a quelli ricevuti ma non ancora riscossi. Ciò al fine di verificare la posizione del lavoratore ed evitare eventuali conseguenze di carattere sanzionatorio al superamento del predetto limite (trasformazione della prestazione occasionale accessoria in un rapporto subordinato a tempo indeterminato e relative sanzioni) per il cumulo con prestazioni retribuite mediante voucher da altri committenti.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE (ART. 46 D.P.R. N.445/2000)

Il/La _________ sottoscritto/a __________________ nato/a _________ il _________ a __________________ (__) residente __________________ in __________________ (__) via/piazza __ n. __ C.F. __________________, sotto la sua personale responsabilità ed a piena conoscenza della responsabilità penale prevista per le dichiarazioni false dall’art.76 del D.P.R. 445/2000 e dalle disposizioni del Codice Penale e dalle leggi speciali in materia

Dichiara

• di aver percepito ad oggi nel corrente anno solare compensi per prestazioni di lavoro occasionale accessorio (voucher) pari ad euro ______ lordi;

• di essere/non essere percettore di prestazioni integrative del salario o con sostegno al reddito.

Il sottoscritto si impegna inoltre a comunicare al destinatario della presente qualunque modifica intervenuta rispetto a quanto dichiarato.

__________________________ __________________________ (luogo e data) Il/La dichiarante

Lo Studio resta a Vostra disposizione per ogni eventuale ulteriore informazione dovesse necessitarVi.

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A tutti i DATORI DI LAVORO LL.SS.

Il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR)

Il DLgs. 9.4.2008 n. 81 e le novità introdotte dal DLgs. 3.8.2009 n. 106 hanno accolto molti concetti già specificati all’interno della precedente legge sulla sicurezza (L. 626/1994). Si tratta di tutti quegli articoli che si basano sulla preven-zione del rischio in azienda e che di conseguenza implicano la partecipazione e la stretta collaborazione del “Datore di Lavoro” e dei “Lavoratori” nell’adozione degli adempimenti e delle misure di prevenzione e protezione necessarie per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. All’interno di un’azienda la prima figura incaricata di garantire la sicurezza e l’igiene nell’ambiente lavorativo, sulla quale ricadono appunto gli obblighi, è il datore di lavoro. È colui che deve assolvere agli adempimenti previsti, quindi ha l’obbligo di evitare che probabili e possibili pericoli dovuti all’esercizio dell’attività lavorativa, possano tradursi in rischi per i lavoratori che vengono impiegati per il compimento di tali attività, i quali però non possono autonomamente definire i metodi per portarla a termine in sicurezza, poiché il potere organizzativo spetta solo al datore di lavoro. Il datore di lavoro, in alcuni casi coadiuvato da figure interne od esterne all’a-zienda, organizza tutte le attività svolte dai lavoratori. Il testo unico stabilisce che tale figura, oltre ad adottare tutte le misure di sicurezza necessarie per la tutela degli stessi, deve anche informarli sui rischi specifici cui sono esposti, deve istruirli sulle norme fondamentali di prevenzione e deve addestrare i lavoratori all’utilizzo corretto dei mezzi e degli strumenti di protezione personale e collettiva. Il datore di lavoro, in virtù di queste sue responsabilità deve anche adempiere agli obblighi che gli impongono di mettere nelle condizioni il lavoratore di utilizzare macchinari, utensili e strumentazioni che non presentino nessun rischio per la salute e l’integrità. A questo si affianca anche l’obbligo di informare e formare i lavoratori circa i pericoli che possono derivare da un utilizzo non idoneo dei macchinari e degli utensili. A tal proposito il DLgs. 81/2008 ha previsto delle sanzioni amministrative e penali per la violazione di questi obblighi. Oltre al dovere di informare, al datore di lavoro viene anche attribuito il compito di vigilare e verificare il rispetto da parte dei lavoratori delle norme sulla salute e sicurezza. Tra gli adempimenti sulla sicurezza e la salute sul lavoro, un fondamentale compito che spetta al datore di lavoro è la valutazione dei rischi

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inerenti la sicurezza e la salute dei lavoratori, attraverso la quale viene redatto successivamente il “Documento per la Valutazione dei Rischi” (DVR), che rappresenta l’imprescindibile attestazione di tutte le misure di prevenzione e protezione che sono state adottate all’interno dell’azienda per migliorarne i livelli di sicurezza.

COS’È IL DVR

Il Documento di Valutazione dei Rischi è una relazione obbligatoria che deve essere presente all’interno del luogo di lavoro e il cui oggetto è l’individuazione di tutti i rischi presenti nell’ambiente lavorativo e nello svolgimento delle mansioni atte a causare un danno alla salute, conseguente da infortuni o malattie profes-sionali, organizzando e suggerendo le misure adeguate a prevenirli e controllarli.

Il DVR è un documento pensato per essere dinamico e interattivo, in modo da rispecchiare le reali particolarità specifiche dell’azienda ed evidenziando: • le criticità e le relative misure di miglioramento; • le esposizioni ai rischi effettivamente presenti nel contesto lavorativo.

Chiunque possieda un’attività con: • soci lavoratori o • dipendenti subordinati o • lavoratori a qualsiasi titolo

è obbligato a predisporre il DVR e a renderlo disponibile per un eventuale esa-me da parte degli organi di controllo; la maggioranza delle aziende per elaborare il DVR si rivolge ad aziende di consulenza apposite che redigono il documento tramite un’analisi e una valutazione tecnica del luogo di lavoro.

COME VIENE COMPILATO

In primo luogo, occorre analizzare attentamente tutti i rischi esistenti per la sicurezza e la salute dei lavoratori. A questo proposito ci si può avvalere di check-list appositamente predisposte da ASL, ULSS, VVF o INAIL, reperibili dai siti degli Enti citati. Inoltre, è necessario provvedere alla verifica dei documenti attinenti alla sicurezza, verificando la conformità e la presenza di tutti i certificati degli impianti di servizio (ad esempio: elettrico, idraulico, climatizzazione, riscaldamento, ecc.), di processo o produzione e dei certificati sulla sicurezza, se necessari (ad esem-pio: CPI - Certificato Prevenzione Incendi, Agibilità, DIA, SCIA, ecc.).

Il Documento di Valutazione dei Rischi per essere completo deve includere:

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• una relazione contenente tutti i potenziali rischi per la sicurezza e la salute che esistono sul luogo di lavoro con l’indicazione dei criteri utilizzati per individuarli;

• l’indicazione delle misure di prevenzione e protezione adottate per elimi-nare o quantomeno ridurre i rischi esistenti;

• la descrizione delle procedure messe a punto per mettere in atto queste mi-sure con l’indicazione di coloro che nell’organizzazione che hanno il compito di provvedervi;

• l’individuazione del “Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione” (RSPP) e del “Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza” (RLS), degli “Addetti alle emergenze” (Antincendio e Primo Soccorso) e ove richiesto del “Medico competente” che ha provveduto alla valutazione dei rischi;

• l’individuazione delle mansioni che possono rivelarsi rischiose e che richie-dono specifiche competenze, capacità professionali, formazione e addestra-mento.

Terminata questa prima fase di analisi, l’impresa deve mettere a punto le ne-cessarie misure di prevenzione, protezione e formazione che devono essere attuate al fine di eliminare o contenere i rischi che sono stati individuati.

QUANDO VA AGGIORNATO

L’obbligo di revisione e di aggiornamento del DVR non è legato ad alcun termine, ma deve essere effettuato ogni qualvolta si verifichino delle modifiche nelle norme, nel processo produttivo, nell’organizzazione generale del lavoro, in caso di infortuni o su richiesta del Medico competente (ove previsto). Ad esempio, l’iter di redazione del DVR dovrà essere ripetuto quando l’azienda modifica o aggiunge nuove mansioni nella propria attività; quando si cambiano o aggiungono turni lavorativi; in caso di assunzioni in aggiunta o in sostituzione, ecc.

LE SANZIONI PER LAMANCATAO INCOMPLETAELABORAZIONE DEL DO-CUMENTO

Un aspetto che è importante sottolineare è quello relativo alle sanzioni applicabili in caso di mancata o incompleta elaborazione. Si segnala che esistono diversi Enti preposti a diversi tipi di controlli e che hanno la facoltà di richiedere di visionare il DVR, quali, ad esempio, ASL, INPS, INAIL, piuttosto che i Vigli del Fuoco e che possono elevare al datore di lavoro: • sanzioni amministrative, • sanzioni penali,

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arrivando, in alcuni casi, alla sospensione dell’attività imprenditoriale.

In conclusione si può quindi affermare che l’elaborazione del Documento di Valutazione dei Rischi risulta oggi un preciso obbligo per tutte le aziende italiane, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori. A tal proposito è stata qui di seguito predisposta una sintetica check list a disposizione del datore di lavoro, la cui funzione è quella di evidenziare un’eventuale mancanza o un potenziale dubbio, dando così l’opportunità di attuare la misure necessarie alla regolarizzazione. Si evidenzia che le risposte negative rappresentano punti di non conformità. Le sanzioni previste per ogni punto dal DLgs. 81/2008 sono: • Punti 1 - 2 - 13: arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.740,00 a 7.014,40

euro (art. 55 comma 1 lett. a e b); • Punto 9: arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro (non

vi è una specifica sanzione a riguardo, ma la mancanza della data certa equivale alla mancata elaborazione del DVR e quindi è sanzionabile, secondo l’art. 55 comma 1 lett. a);

• Punti 4 - 8: ammenda da 1.096,00 a 2.192,00 euro (art. 55 comma 4); • Punti 3 - 5 - 6 - 7 - 11: ammenda da 2.192,00 a 4.384,00 euro (art. 55 comma 3); • Punto 10: ammenda da 2.192,00 a 7.233,60 euro (art. 55 comma 5 lett. f); • Punto 12: arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.644,00 a 6.576,00 euro (art.

55 comma 5 lett. d);

Le suddette sanzioni penali e amministrative sono passibili di modifiche, in quan-to le norme sono in continua evoluzione.

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CHECK LIST PER LA VERIFICA DEL RISPETTO DEI PRINCIPALI OBBLIGHI DOCUMENTALI DELLA SICUREZZA

1 Il Datore di Lavoro (DL) ha effettuato la valutazione di tutti i rischi e redatto il DVR? (art. 29 co. 1)

Sì No

2 È stato nominato il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP)? (art. 17 co. 1 lett. b)

Sì No

3

Nella fase di elaborazione delle attività di valutazione di tutti i rischi e redazione del DVR è stato consultato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) (art. 29 co. 2)?

Sì No

4 Il DVR contiene una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e salute durante l’attività lavorativa? (art. 28 co. 2 lett. a)

Sì No

5 Nel DVR sono riportate le indicazioni sulle misure di prevenzione e prote-zione da adottare a seguito della valutazione? (art. 28 co. 2 lett. b)

Sì No

6

Nel DVR è presente il programma con le misure opportune per garantire il miglioramento dei livelli di sicurezza, indicando il tempo di realizzazione delle stesse? (art. 28 co. 2 lett. c)

Sì No

7

Nel DVR sono state indicate le procedure per l’attuazione delle misure da realizzare e sono state individuate le persone con le adeguate competenze, che vi devono provvedere? (art. 28 co. 2 lett. d)

Sì No

8

Nel DVR sono state identificate tutte le mansioni che espongono i lavoratori a rischi specifici e che richiedono esperienza professione e, formazione ed addestramento specifico? (art. 28 co. 2 lett. f)

Sì No

9 Il documento di valutazione deve presentare “data certa”. È stata apposta? Siete a conoscenza di come si ottiene? (art. 28 co. 2)

Sì No

10

Il documento di valutazione dei rischi è custodito (fisicamente o in formato digitale certificato) presso l’unità produttiva alla quale si riferisce la Valuta-zione dei Rischi? (art. 29 co. 4)

Sì No

11

Il DL ha provveduto ad aggiornare la valutazione dei rischi e rielaborare il DVR a seguito di successivi cambiamenti del processo produttivo o dell’organizzazione o infortuni significativi o su indicazione del medico competente? (art. 29 co. 3)

Sì No

12 Sono stati forniti ai Lavoratori i necessari ed idonei dispositivi di protezione indi-viduale (DPI) in relazione all’entità del rischio da prevenire? (art. 18 co. 1 lett. d)

Sì No

13

Qualora il Datore di Lavoro svolga direttamente i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, di primo soccorso, di prevenzione incendi e di evacuazione, egli ha frequentato i corsi di formazione previsti dalla normativa? (art. 34 co. 2 )

Sì No

Lo Studio resta a Vostra disposizione per ogni eventuale ulteriore informazione dovesse necessitarVi.

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A tutti i DATORI DI LAVORO LL.SS.

Bonus assunzioni di personale qualificato. Credito d’imposta per le imprese che hanno assunto

dall’1 gennaio al 31 dicembre 2014 personale laureato in discipline tecniche

Si segnala che la misura in oggetto rappresenta un’interessante opportunità per-ché permette di ottenere un’agevolazione relativamente a costi che l’a-zienda ha già sostenuto.

NORMATIVA ATTUATIVA

Con il decreto direttoriale del 28 luglio 2014 il Ministero dello Sviluppo economico (MISE) rende operativo l’art. 24 del DL 22.6.2012 n. 83, il quale ha introdotto la concessione di un credito d’imposta alle imprese che effettuano assunzioni di profili “altamente qualificati”. Il MISE, attraverso il decreto del 28 luglio, ha for-nito le informazioni necessarie riguardo alle modalità di presentazione delle istan-ze per poter usufruire dell’agevolazione e al calendario con le relative scadenze. Le risorse residue relative all’ accoglimento delle istanze di accesso al credito d’imposta per assunzioni di profili altamente qualificati effettuate nell’anno 2013 pari a € 41.662,760 sono utilizzate per l’accoglimento delle istanze di accesso al credito d’imposta per assunzioni effettuate nell’anno 2014, unitamente alle disponibilità di bilancio dell’anno 2014 pari a € 33.357,007 per un importo complessivo pari a € 75.019,767.

BENEFICIARI

Il credito di imposta è stato introdotto a favore di tutte le imprese, le quali ne possono beneficiare indipendentemente dalla forma giuridica, dalle dimensioni aziendali, dal settore economico in cui operano e dal regime contabile adottato. Il decreto direttoriale specifica, inoltre, che le start-up innovative, gli incubatori certificati e le imprese aventi sede o unità locali nei territori dei comuni del Centro-Nord interessati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 possono accedere all’agevolazione in regime “de minimis” nei limiti previsti dai regola-menti dell’Unione europea e a loro è prevista una riserva di risorse. Ad esauri-mento delle quote, questi soggetti possono accedere alle rimanenti risorse disponibili in regime “de minimis”.

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MISURA DEL CREDITO E COSTO AGEVOLABILE

L’agevolazione consiste in un credito d’imposta del 35%, fino ad un importo massimo di 200.000 euro annuo ad impresa, del costo aziendale sostenuto esclusivamente per le assunzioni a tempo indeterminato di personale in pos-sesso di determinati titoli accademici, ossia dottorato di ricerca universitario o laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o scientifico. Il personale assunto deve essere impiegato in lavori sperimentali o teorici, in attività di ricerca pianificata o indagini critiche con l’obiettivo principale di acquisire sempre nuove conoscenze. È importante precisare che il personale in possesso di laurea magistrale deve essere impiegato esclusivamente in attività di ricerca e sviluppo e per assi-curare ciò il legale rappresentante deve rendere un’autocertificazione, che deve essere visionata dal “certificatore” e conservata agli atti dell’impresa. Il costo aziendale indicato è il costo salariale effettivamente sostenuto dall’im-presa per le nuove assunzioni e comprende la retribuzione lorda, prima delle imposte, e i contributi obbligatori (oneri previdenziali e contributi assistenziali).

FRUIZIONE DEL CREDITO

Il credito d’imposta per le assunzioni qualificate può essere utilizzato esclusiva-mente per compensazione e deve essere indicato dall’impresa nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di maturazione del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d’imposta nei quali lo stesso è utilizzato e non è soggetto al limite annuale dei 250.000,00 euro. Non concorre alla formazione del reddito e della base imponibile dell’IRAP ed è cumulabile con eventuali altre agevolazioni ottenute per l’assunzione del medesimo dipendente o per eventuali programmi in cui lo stesso ha operato, in quanto non costituisce Aiuto di Stato, ad eccezione che per le imprese start-up innovative, incubatori d’impresa e imprese con sede e unità locali nei territori colpiti dal sisma nel 2012. Si ha luogo ad un’indebita fruizione del credito, qualora vi sia il mancato rispetto delle condizioni e delle procedure richieste, e quando questo avviene il MISE dichiara decaduto il diritto a beneficiare del contributo e procede al recupero del relativo importo, maggiorato di sanzioni e interessi.

DECADENZA DEL CREDITO

In base a quanto previsto dal DL 83/2012 vi sono altre ipotesi, oltre all’indebita fruizione, in cui decade il diritto a godere dell’agevolazione, e segnatamente quando: il numero complessivo dei dipendenti non viene incrementato e quindi risulta inferiore, o anche pari, a quello indicato nel bilancio presentato nel

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periodo di imposta precedente all’applicazione del beneficio fiscale, oppure quando i posti di lavoro creati non sono conservati per un periodo minimo di tre anni (due anni nel caso di PMI). Altra causa può essere la delocalizzazione, successiva al 11 agosto 2012, dell’attività in un Paese non appartenente all’Area Economica Europea con la conseguente riduzione delle attività produttive in Italia nei tre anni successivi al periodo d’imposta in cui si ha fruito del contributo. In ultimo, l’agevolazione può essere revocata anche nei casi in cui vengano definitivamente accertate violazioni alla normativa fiscale, a quella contri-butiva in materia di lavoro dipendente per le quali sono state irrogate sanzioni di importo non inferiore a 5.000 euro, oltre a violazioni alla normativa sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori e nei casi in cui siano emanati provvedimenti definitivi della magistratura contro il datore di lavoro per condotta antisindacale. È importante ribadire che il mantenimento o la riduzione dei dipendenti a tempo indeterminato nei tre anni (o due se PMI) successivi all’assunzione costituisce causa di revoca dell’agevolazione. Il fenomeno deve essere verificato con riferi-mento al numero dei dipendenti subordinati, al netto dei pensionamenti, indicato nell’esercizio precedente e nei due/tre esercizi successivi a quello dell’assunzione di personale qualificato. Nel computo dei dipendenti sono da ritenersi valide, come nuove assunzioni, anche le trasformazioni da contratto di apprendistato a contratto di lavoro a tempo indeterminato e la data di decorrenza dell’assunzione considerata è quella della trasformazione del contratto di lavoro determinato a indeterminato. Deve essere, inoltre, garantita nel medesimo periodo la conservazione dei posti riferiti al personale altamente qualificato, pena revoca del credito d’imposta. Questo non vuol dire che, se fatto salvo l’incremento del numero di dipendenti a tempo indeterminato, la cessazione del rapporto di lavoro con la persona per cui si ha ottenuto l’agevolazione costituisce causa di revoca, purché il lavoratore venga sostituito da una figura professionale avente medesimo titolo e caratteristiche. In questo caso è richiesta però comunicazione al Ministero, entro 30 giorni, dell’avvenuta sostituzione, nel nominativo del neo assunto e della decorrenza della nuova assunzione. È la normativa stessa a precisare che è dai dati di bilancio, approvato dal CdA ed esposti in nota integrativa, dove bisogna rilevare il dato occupazionale complessivo dell’impresa dei dipendenti a tempo indeterminato, al netto dei pensionamenti, relativo sia all’esercizio precedente sia a quelli successivi, dato funzionale ai fini della presentazione dell’istanza per il credito e delle successive certificazioni. Qualora le imprese non siano tenute alla redazione del bilancio o in nota integrativa non siano desumibili i dati occupa-zionali, questi devono essere rilevati nel Libro Unico del Lavoro al 31/12. Non sempre, però, le imprese hanno un dato occupazionale preesistente alla data di assunzione. Si pensi alla situazione di un’impresa di nuova costituzione nell’anno

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2012, la quale ha proceduto nel corso dello stesso ad assunzioni di personale altamente qualificato. Questa ha comunque possibilità di accedere al credito d’im-posta e in tal caso, deve indicare un dato di zero dipendenti precedenti all’assun-zione.

TERMINI E MODALITÀ PER PRESENTARE L’ISTANZA

Le imprese che intendono beneficiare di questa agevolazione possono presenta-re le istanze di accesso al credito d’imposta, firmate digitalmente dal legale rap-presentante dell’impresa, tramite procedura esclusivamente informatica. Si ricorda che per le assunzioni avvenute nel periodo dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2014 le istanze possono essere presentate fino al 31 dicembre 2016, o fino ad esaurimento delle risorse disponibili. La procedura per presentare l’istanza prevede una piattaforma informatica che identifica l’impresa tramite codice fiscale e le credenziali inviate all’indirizzo di posta certificata (PEC), indirizzo a cui verrà comunicato anche l’eventuale provvedimento di concessione del credito. Questa piattaforma è articolata in tre distinte sezioni di accesso: una generale, accessibile indistintamente da tutte le imprese, per la concessione del credito d’imposta nell’importo massimo di 200.000,00 euro mentre le altre due sono riservate una alle start-up innovative e agli incubatori certificati e l’altra alle aziende localizzate nelle aree colpite dal terremoto del maggio 2012. Queste ultime due categorie hanno facoltà di scegliere se accedere alla sezione generale o a quelle a loro riservate. Le distinzioni delle tre sezioni corrispondono ai tre allegati (A, B e C) del decreto. Per completare la pratica viene richiesto di allegare alla domanda di accesso al credito i titoli accademici necessari, firmati digitalmente dal legale rappresen-tante dell’impresa, e il documento di certificazione contabile redatto secondo uno schema ben preciso e firmato digitalmente dal presidente del Collegio sindacale, o da un revisore legale qualora l’impresa non sia soggetta a revisione contabile del bilancio. La dichiarazione sostitutiva del soggetto certificatore riguarda solo i requisiti di ac-cesso alle agevolazioni e la verifica dell’assenza di cause di decadenza dall’age-volazione nei due/tre anni successivi all’anno di assunzione e non riguarda la certificazione dell’intero bilancio aziendale. Per questa certificazione della documentazione contabile un’impresa, soggetta a revisione contabile, può tuttavia avvalersi di un revisore legale esterno, senza necessariamente rivolgersi al Collegio sindacale, ma non ha la possibilità di esporre la spesa relativa all’onorario del professionista, al fine di un ulteriore contributo. Questa possibilità è riservata solo alle imprese prive di collegio sinda-

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cale e non soggette a revisione legale dei conti, fino ad un importo massimo di 5.000 euro. Anche qui è prevista un’eccezione per le start-up innovative e gli incubatori certifi-cati, dove è il rappresentante legale dell’impresa che autocertifica la documenta-zione contabile. In ogni fase di compilazione del formulario vengono comunicate le risorse ancora disponibili per l’accoglimento e all’esaurimento delle stesse, la piattaforma infor-matica dà evidenza della condizione, non consentendo più la trasmissione telematica. Le istanze di accesso al credito d’imposta vengono processate dalla piattaforma secondo l’ordine cronologico di trasmissione, quelle pervenute fuori dei termi-ni indicati, così come quelle redatte o inviate con modalità difformi da quelle previste non sono prese in considerazione. Infine è bene ricordare che i soggetti beneficiari del credito d’imposta per un importo pari o superiore a 150.000,00 euro non hanno subito la disponibilità delle risorse finanziarie. Queste vengono infatti prenotate dalla piattaforma infor-matica ed accantonate per almeno quarantacinque giorni dalla data della richie-sta alla competente Prefettura della documentazione antimafia. Trascorsi quarantacinque giorni dalla predetta richiesta, il credito d’imposta è concesso sotto clausola risolutiva espressa.

Lo Studio resta a Vostra disposizione per ogni eventuale ulteriore informazione dovesse necessitarVi.

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