Nozioni di base sul sistema di prevenzione degli infortuni e le malattie professionali dott.ssa...

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Nozioni di base sul sistema di Nozioni di base sul sistema di prevenzione prevenzione degli infortuni e le malattie degli infortuni e le malattie professionali professionali dott.ssa Barbara Alessandrini dott.ssa Barbara Alessandrini Medico del Lavoro Medico del Lavoro ASS n. 3 “Alto Friuli ASS n. 3 “Alto Friulidott.ssa Claudia Zuliani dott.ssa Claudia Zuliani Medico del Lavoro Medico del Lavoro ASS n. 4 “Medio Friuli ASS n. 4 “Medio Friuli

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Nozioni di base sul sistema di Nozioni di base sul sistema di prevenzione prevenzione

degli infortuni e le malattiedegli infortuni e le malattieprofessionali professionali

dott.ssa Barbara Alessandrinidott.ssa Barbara AlessandriniMedico del LavoroMedico del Lavoro

ASS n. 3 “Alto FriuliASS n. 3 “Alto Friuli””

dott.ssa Claudia Zulianidott.ssa Claudia ZulianiMedico del LavoroMedico del Lavoro

ASS n. 4 “Medio FriuliASS n. 4 “Medio Friuli””

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Mentre lavori hai un dovere: non farti male.

Ci sono attività più pericolose di altre e, per questo, richiedono una grandissima attenzione da parte tua per prevenire gli infortuni e le malattie sul lavoro.

PREVENIRE È MEGLIO CHE RISCHIARE!

Per questo devi avere un comportamento corretto che salva il tuo corpo e la tua vita, per non fare male a te e agli altri quando lavori, non solo per te ma anche per la tua famiglia.

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Ogni anno i lavoratori immigrati subiscono moltissimi infortuni.

Perciò è importante sapere che la legge ti aiuta a proteggere la tuasalute mentre lavori.

Per questo il tuo datore di lavoro ha precisi doveri e responsabilità verso di te (e anche tu verso di lui).

Devi conoscerli!

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Che cosa significa sicurezza sul lavoro?

Significa prevenire e ridurre i rischi di infortunio e di malattie sul lavoro.

In Italia ci sono leggi che prevedono regole e comportamenti per rendere il posto dove lavori più sicuro: ogni possibilità di eliminare un rischio deve essere facilitata e non ostacolata.

Per questo sono necessarie anche la tua attenzione e la tua collaborazione oltre alla responsabilità del tuo datore di lavoro e all’aiuto dell’INAIL, dell’Azienda Sanitaria, della Direzione Provinciale del Lavoro.

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I tuoi doveri verso di te e verso gli altri:

Il tuo primo dovere è prenderticura di te stesso: non dimenticare mai l’importanza della sicurezza sul luogo di lavoro.

Non avere comportamenti rischiosi: questo aiuterà anche i tuoi compagni a non averne. La tua sicurezza è anche la sicurezza degli altri: tutti insieme potete creare un ambiente di lavoro più sicuro.

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NormativaNormativa

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D.Lgs. 9-4-2008 n. 81D.Lgs. 9-4-2008 n. 81

In vigore dal 15.05.2008.In vigore dal 15.05.2008.

Modificato dal D. Lgs. 106/09Modificato dal D. Lgs. 106/09

306 articoli suddivisi in 13 titoli306 articoli suddivisi in 13 titoli

51 allegati51 allegati

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IL D.Lgs. 81/2008IL D.Lgs. 81/2008

Il Decreto 81/08 è costituito da 13 Titoli:Il Decreto 81/08 è costituito da 13 Titoli:1.1. Principi comuniPrincipi comuni (definizioni, compiti delle varie figure previste (definizioni, compiti delle varie figure previste

dalla norma, valutazione dei rischi, formazione, informazione, dalla norma, valutazione dei rischi, formazione, informazione, addestramento, sorveglianza sanitaria, emergenze, ecc.)addestramento, sorveglianza sanitaria, emergenze, ecc.)

2.2. Luoghi di lavoroLuoghi di lavoro (requisiti dei locali, obblighi, locali sotterranei, (requisiti dei locali, obblighi, locali sotterranei, notifica, ecc.)notifica, ecc.)

3.3. Uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di Uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individualiprotezione individuali (definizioni, requisiti di sicurezza, obblighi (definizioni, requisiti di sicurezza, obblighi - D.P.I., obblighi, requisiti ecc. – impianti elettrici, obblighi, verifiche, ecc.)- D.P.I., obblighi, requisiti ecc. – impianti elettrici, obblighi, verifiche, ecc.)

4.4. Cantieri temporanei o mobiliCantieri temporanei o mobili5.5. Segnaletica di salute e sicurezza sul lavoroSegnaletica di salute e sicurezza sul lavoro

(definizioni, obblighi, informazione e formazione, ecc.)(definizioni, obblighi, informazione e formazione, ecc.)

6.6. Movimentazione manuale dei carichiMovimentazione manuale dei carichi (definizione, (definizione, obblighi, informazione, formazione, sorveglianza sanitaria, ecc.)obblighi, informazione, formazione, sorveglianza sanitaria, ecc.)

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7.7. Attrezzature munite di videoterminaleAttrezzature munite di videoterminale8.8. Agenti fisiciAgenti fisici (definizioni, valutazione dei rischi, disposizioni mirate (definizioni, valutazione dei rischi, disposizioni mirate

ad eliminare o ridurre i rischi, informazione e formazione, sorveglianza ad eliminare o ridurre i rischi, informazione e formazione, sorveglianza sanitaria – rumore: valori limite e valori di azione, misure di prevenzione e sanitaria – rumore: valori limite e valori di azione, misure di prevenzione e protezione, D.P.I., informazione, formazione, sorveglianza sanitaria - protezione, D.P.I., informazione, formazione, sorveglianza sanitaria - vibrazioni come per il rumore - campi elettromagnetici: come per altri vibrazioni come per il rumore - campi elettromagnetici: come per altri rischi - radiazioni ottiche artificiali: come le altre ecc.)rischi - radiazioni ottiche artificiali: come le altre ecc.)

9.9. Sostanze pericoloseSostanze pericolose (definizioni, valutazione del rischio, misure (definizioni, valutazione del rischio, misure di prevenzione, disposizioni in caso di incendio o di emergenza, visite di prevenzione, disposizioni in caso di incendio o di emergenza, visite mediche , formazione, informazione - agenti cancerogeni come sopra, mediche , formazione, informazione - agenti cancerogeni come sopra, registro degli esposti, registrazione dei tumori ecc - rischio amianto) registro degli esposti, registrazione dei tumori ecc - rischio amianto)

10.10. Esposizione ad agenti biologiciEsposizione ad agenti biologici11.11. Protezione da atmosfere esplosiveProtezione da atmosfere esplosive12.12. Disposizioni in materia penale e di procedura Disposizioni in materia penale e di procedura

penalepenale13.13. Norme transitorie e finaliNorme transitorie e finali

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DATORE DI LAVORODATORE DI LAVORO

R.S.P.P. R.L.S.R.S.P.P. R.L.S.

MEDICO COMPETENTEMEDICO COMPETENTE

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LAVORATORE: chi è (art. 2)LAVORATORE: chi è (art. 2)

persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione.

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LAVORATORE: chi è (art. 2)LAVORATORE: chi è (art. 2)

EQUIPARATI: EQUIPARATI: socio lavoratore di cooperative o socio lavoratore di cooperative o società, associato in partecipazione, soggetto società, associato in partecipazione, soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento, allievi di istituti di istruzione ed di orientamento, allievi di istituti di istruzione ed universitari, partecipanti a corsi di formazione universitari, partecipanti a corsi di formazione professionale……, volontario ecc.professionale……, volontario ecc.

ESCLUSI: ESCLUSI: addetti a servizi domestici e familiariaddetti a servizi domestici e familiari

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DATORE DI LAVORODATORE DI LAVORO (art. 2) (art. 2)

il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita poteri decisionali e di spesa.

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DIRIGENTEDIRIGENTE (art. 2) (art. 2)

persona che, in ragione delle competenze persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, dell’incarico conferitogli, attuaattua le direttive le direttive del datore di lavoro del datore di lavoro organizzandoorganizzando l’attività l’attività lavorativa e lavorativa e vigilandovigilando su di essa. su di essa.

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PREPOSTOPREPOSTO (art. 2) (art. 2)

persona che, in ragione delle competenze persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, dell’incarico conferitogli, sovrintendesovrintende all’attività lavorativa e all’attività lavorativa e garantiscegarantisce l’attuazione delle direttive ricevute, l’attuazione delle direttive ricevute, controllandonecontrollandone la corretta esecuzione da la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.funzionale potere di iniziativa.

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Campi di applicazioneCampi di applicazione (art. 3): (art. 3):

A TUTTI I SETTORI DI ATTIVITÀ PRIVATI A TUTTI I SETTORI DI ATTIVITÀ PRIVATI E PUBBLICI E A TUTTE LE TIPOLOGIE E PUBBLICI E A TUTTE LE TIPOLOGIE DI RISCHIO.DI RISCHIO.

A TUTTI I LAVORATORI E LAVORATRICI, A TUTTI I LAVORATORI E LAVORATRICI, SUBORDINATI ED AUTONOMI, NONCHE’ SUBORDINATI ED AUTONOMI, NONCHE’ AI SOGGETTI AD ESSI EQUIPARATI. AI SOGGETTI AD ESSI EQUIPARATI.

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Campi di applicazioneCampi di applicazione (art. 3): (art. 3):

forme di lavoro previste dal D. Lgs. 276/03:

1) prestatori di lavoro1) prestatori di lavoro

2) distacco di lavoro2) distacco di lavoro

3) lavoratori a progetto3) lavoratori a progetto

4) collaboratori coordinati e continuativi 4) collaboratori coordinati e continuativi

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Campi di applicazioneCampi di applicazione (art. 3): (art. 3):

5) lavoratori che effettuano prestazioni 5) lavoratori che effettuano prestazioni occasionali di tipo accessorio occasionali di tipo accessorio con con esclusione dei piccoli lavori domestici a esclusione dei piccoli lavori domestici a carattere straordinario, compresi carattere straordinario, compresi l’insegnamento privato supplementare l’insegnamento privato supplementare e l’assistenza domiciliare ai bambini, e l’assistenza domiciliare ai bambini, agli anziani, agli ammalati , ai disabiliagli anziani, agli ammalati , ai disabili

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OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVOROOBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORONON DELEGABILI NON DELEGABILI (art. 17) (art. 17)

1) la valutazione di tutti i rischi con la 1) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del conseguente elaborazione del documento;documento;

2) la designazione del RSPP.2) la designazione del RSPP.

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Art. 18

Obblighi del datore di lavoro e del dirigente

Il datore di lavoro e i dirigenti sono tenuti a vigilareIl datore di lavoro e i dirigenti sono tenuti a vigilare

sull’adempimento degli obblighi

• del preposto (art. 19)

• dei lavoratori (art. 20)

• dei progettisti (art. 22)

• dei fabbricanti e dei fornitori (art. 23)

• degli installatori (art. 24)

• del medico competente (art. 25)

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OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVOROOBBLIGHI DEL DATORE DI LAVOROE DEL DIRIGENTE E DEL DIRIGENTE (art. 18) (art. 18)

a) a) nominare il medico competente per nominare il medico competente per l’effettuazione della sorveglianza l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo;decreto legislativo;

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OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVOROOBBLIGHI DEL DATORE DI LAVOROE DEL DIRIGENTE E DEL DIRIGENTE (art. 18) (art. 18)

b) designare preventivamente i lavoratori b) designare preventivamente i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e comunque di gestione dell’ primo soccorso e comunque di gestione dell’ emergenza;emergenza;

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OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVOROOBBLIGHI DEL DATORE DI LAVOROE DEL DIRIGENTE E DEL DIRIGENTE (art. 18) (art. 18)

c) nell’affidare i compiti ai lavoratori tenere c) nell’affidare i compiti ai lavoratori tenere conto delle capacità e delle condizioni degli conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;sicurezza;

d) fornire ai lavoratori i necessari DPI, sentito il d) fornire ai lavoratori i necessari DPI, sentito il RSPP ed il medico competente ove presente;RSPP ed il medico competente ove presente;

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OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVOROOBBLIGHI DEL DATORE DI LAVOROE DEL DIRIGENTE E DEL DIRIGENTE (art. 18) (art. 18)

e) prendere le misure appropriate affinchè e) prendere le misure appropriate affinchè soltanto i lavoratori che hanno ricevuto soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano a zone che li espongono ad un accedano a zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;rischio grave e specifico;f) f) richiedere l’osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza ed igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei D.P.I. messi a loro disposizione;

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OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVOROOBBLIGHI DEL DATORE DI LAVOROE DEL DIRIGENTE E DEL DIRIGENTE (art. 18) (art. 18)

g) g) inviare i lavoratori alla visita medica inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e richiedere al di sorveglianza sanitaria e richiedere al medico competente l’osservanza degli medico competente l’osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente obblighi previsti a suo carico nel presente decreto;decreto;g bis) g bis) nei casi di sorveglianza sanitaria di cui all’art. 41 comunicare tempestivamente al medico competente la cessazione del rapporto di lavoro;

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OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVOROOBBLIGHI DEL DATORE DI LAVOROE DEL DIRIGENTE E DEL DIRIGENTE (art. 18) (art. 18)

l) adempiere agli obblighi di formazione, l) adempiere agli obblighi di formazione, informazione ed addestramento;informazione ed addestramento;

m) astenersi, salvo eccezione debitamente m) astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;immediato;

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OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVOROOBBLIGHI DEL DATORE DI LAVOROE DEL DIRIGENTE E DEL DIRIGENTE (art. 18) (art. 18)

n) consentire ai lavoratori di verificare, n) consentire ai lavoratori di verificare, mediante il RLS, l’applicazione delle misure di mediante il RLS, l’applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;sicurezza e di protezione della salute;o) o) consegnare tempestivamente al RLS, su consegnare tempestivamente al RLS, su sua richiesta e per l’espletamento della sua sua richiesta e per l’espletamento della sua funzione, copia del DVR anche su supporto funzione, copia del DVR anche su supporto informatico ….. nonchè consentire al informatico ….. nonchè consentire al medesimo rappresentante di accedere ai medesimo rappresentante di accedere ai dati relativi agli infortuni. Il documento è dati relativi agli infortuni. Il documento è consultato esclusivamente in azienda;consultato esclusivamente in azienda;

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OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVOROOBBLIGHI DEL DATORE DI LAVOROE DEL DIRIGENTE E DEL DIRIGENTE (art. 18) (art. 18)

s) consultare il RLS nei casi previsti dal s) consultare il RLS nei casi previsti dal decretodecreto ((per la valutazione dei rischi; per la per la valutazione dei rischi; per la programmazione, realizzazione e verifica della programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nell’azienda; per la designazione prevenzione nell’azienda; per la designazione del responsabile ed addetti del SPP, attività del responsabile ed addetti del SPP, attività prevenzione incendi, primo soccorso, prevenzione incendi, primo soccorso, evacuazione dei luoghi di lavoro e m.c.; per evacuazione dei luoghi di lavoro e m.c.; per l’organizzazione della formazione);l’organizzazione della formazione);

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OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVOROOBBLIGHI DEL DATORE DI LAVOROE DEL DIRIGENTE E DEL DIRIGENTE (art. 18) (art. 18)

t)t) adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi ed evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato;

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OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVOROOBBLIGHI DEL DATORE DI LAVOROE DEL DIRIGENTE E DEL DIRIGENTE (art. 18) (art. 18)

v) v) nelle unità produttive con più di 15 dipendenti convocare la riunione periodica;

bb) bb) vigilare affinchè i lavoratori per i quali vige l’obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione specifica senza il prescritto giudizio di idoneità

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OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVOROOBBLIGHI DEL DATORE DI LAVOROE DEL DIRIGENTE E DEL DIRIGENTE (art. 18 c.2) (art. 18 c.2)

fornisce al SPP ed al m.c. informazioni in merito a:

1) la natura dei rischi

2)l’organizzazione del lavoro, la programmazione e l’attuazione delle misure preventive e protettive

3) i dati relativi agli infortuni ed alle malattie professionali

4) i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza

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OBBLIGHI DEL PREPOSTO OBBLIGHI DEL PREPOSTO (art. 19) (art. 19)

sovrintendere e vigilare sull’osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei DPI messi a loro disposizione e, in caso di persistenza delle inosservanze, informare i loro superiori diretti;

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OBBLIGHI DEL PREPOSTO OBBLIGHI DEL PREPOSTO (art. 19) (art. 19)

verificare affinchè soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;

richiedere l’osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinchè i lavoratori, in casi di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;

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OBBLIGHI DEL PREPOSTO OBBLIGHI DEL PREPOSTO (art. 19) (art. 19)

informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;

astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoraotri di riprendere la loro attività in una richiedere ai lavoraotri di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;immediato;

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OBBLIGHI DEL PREPOSTO OBBLIGHI DEL PREPOSTO (art. 19) (art. 19)

segnalare tempestivamente al d.d.l. o al dirigente segnalare tempestivamente al d.d.l. o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei DPI, sia ogni altra condizione di pericolo lavoro e dei DPI, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;conoscenza sulla base della formazione ricevuta;

frequentare appositi corsi di formazione.frequentare appositi corsi di formazione.

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OBBLIGHI DEI LAVORATORI OBBLIGHI DEI LAVORATORI (art. 20) (art. 20)

1) Ogni lavoratore deve prendersi cura della 1) Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti su cui ricadono gli effetti delle persone presenti su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal d.d.l.d.d.l.

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OBBLIGHI DEI LAVORATORI OBBLIGHI DEI LAVORATORI (art. 20) (art. 20)2) I lavoratori devono in particolare:2) I lavoratori devono in particolare:

a) contribuire insieme al d.d.l., ai dirigenti e ai preposti, all’adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;

b) osservare le disposizioni impartite ai fini della protezione collettiva ed individuale;

c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto ed i dispositivi di sicurezza;

d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;

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e) e) segnalare immediatamente le deficienze dei mezzi messi a loro disposizione o o qualsiasi altra situazione di pericolo….

f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;

g) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza o che possono compromettere la sicurezza propria od altrui;

h)partecipare ai programmi di formazione ed addestramento organizzati dal d.d.l.;

i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal D. Lgs. o disposti dal medico competente.

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La valutazione dei rischi di cui all’art. 17 La valutazione dei rischi di cui all’art. 17 D.Lgs. 81/08 D.Lgs. 81/08 (art. 28 D.Lgs. 81/08)(art. 28 D.Lgs. 81/08)

La valutazione deve riguardare La valutazione deve riguardare tutti i rischitutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori, per la salute e sicurezza dei lavoratori, compresi quelli riguardanti gruppi di compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari tra cui lavoratori esposti a rischi particolari tra cui quelli collegati allo stress lavoro-correlato, quelli collegati allo stress lavoro-correlato, quelli riguardanti le lavoratriciquelli riguardanti le lavoratrici in stato di in stato di gravidanza, nonché quelli connessi alle gravidanza, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all’età, alla differenze di genere, all’età, alla provenienza da altri paesi.provenienza da altri paesi.

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Il documento di valutazione dei rischi deve contenere:

Una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e salute durante l’attività lavorativa con i criteri adottati per la valutazione stessa;

Indicazione delle misure di prevenzione e protezione attuate e dei D.P.I. adottati;

Il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;

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individuazione delle individuazione delle procedure per l’attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell’organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;

indicazione del nominativo del R.S.P.P., del R.L.S. e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;

indicazione delle mansioni che espongono a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.

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La valutazione dei rischi viene effettuata dal La valutazione dei rischi viene effettuata dal Datore di Lavoro Datore di Lavoro in collaborazione con in collaborazione con l’R.S.P.P. ed il Medico Competente, previa l’R.S.P.P. ed il Medico Competente, previa consultazione del RLS.consultazione del RLS.

Il documento deve essere custodito presso Il documento deve essere custodito presso l’unità produttiva alla quale si riferisce la l’unità produttiva alla quale si riferisce la valutazione dei rischi. valutazione dei rischi.

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la valutazione viene rielaborata in la valutazione viene rielaborata in occasione di occasione di modifichemodifiche del processo del processo produttivo o dell’organizzazione produttivo o dell’organizzazione significative per la sicurezza e salute dei significative per la sicurezza e salute dei lavoratori, o in lavoratori, o in relazione al grado di relazione al grado di evoluzione della tecnicaevoluzione della tecnica, , della della prevenzione e della protezioneprevenzione e della protezione o a o a seguito seguito di infortuni significatividi infortuni significativi o quando o quando i risultati i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessitàla necessità

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LA VALUTAZIONE DEI RISCHILA VALUTAZIONE DEI RISCHI

NON È UN MERO ADEMPIMENTO CARTACEO, ma NON È UN MERO ADEMPIMENTO CARTACEO, ma uno strumento di lavoro che, portando alla luce i rischi, uno strumento di lavoro che, portando alla luce i rischi, consente al datore di lavoro di prendere i provvedimenti consente al datore di lavoro di prendere i provvedimenti effettivamente necessari per salvaguardare la sicurezza effettivamente necessari per salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori, ricercando le soluzioni e la salute dei lavoratori, ricercando le soluzioni finalizzate al progressivo miglioramento delle condizioni finalizzate al progressivo miglioramento delle condizioni di lavoro, integrando gli aspetti tecnici, organizzativi, di lavoro, integrando gli aspetti tecnici, organizzativi, procedurali e comportamentali.procedurali e comportamentali.

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LA FIGURA DEL MEDICO DI AZIENDA LA FIGURA DEL MEDICO DI AZIENDA (CHIAMATO UFFICIALMENTE (CHIAMATO UFFICIALMENTE

“medico competente”)“medico competente”)E’ PREVISTA DALLA LEGGE ITALIANA:E’ PREVISTA DALLA LEGGE ITALIANA:

DECRETO LEGISLATIVO n. 81/2008: DECRETO LEGISLATIVO n. 81/2008: RUOLO E FUNZIONI DEL MEDICO RUOLO E FUNZIONI DEL MEDICO

COMPETENTECOMPETENTE

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Chi è un medico del lavoro?Chi è un medico del lavoro?

Un medico che studia le malattie che sono Un medico che studia le malattie che sono causate dal lavoro, per esempio la sordità causate dal lavoro, per esempio la sordità da rumore, l’intossicazione da solventi, da rumore, l’intossicazione da solventi, etc. etc.

Un medico che studia come si producono Un medico che studia come si producono le “cose” (prodotti chimici, case, alimenti, le “cose” (prodotti chimici, case, alimenti, eccetera) per capire se lavorando si eccetera) per capire se lavorando si producono anche pericoli per la salute producono anche pericoli per la salute

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Che cosa fa un medico del Che cosa fa un medico del lavoro?lavoro?

Visita i luoghi di lavoroVisita i luoghi di lavoro::

a)a) Identifica i pericoli per la salute presenti Identifica i pericoli per la salute presenti nel luogo di lavoro;nel luogo di lavoro;

b)b) prescrive particolari accorgimenti prescrive particolari accorgimenti ambientali per evitare ambientali per evitare insorgenza/aggravamento di malattieinsorgenza/aggravamento di malattie

c)c) Programma visite ed esami per i Programma visite ed esami per i dipendentidipendenti

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Che cosa fa un medico del Che cosa fa un medico del lavoro?lavoro?

Visita le personeVisita le persone che lavorano e sono che lavorano e sono esposte a rischi per la salute e:esposte a rischi per la salute e:

a)a) identifica malattie o problemi che identifica malattie o problemi che possono interferire con l’attività possono interferire con l’attività lavorativa (giudica lavorativa (giudica l’IDONEITA’l’IDONEITA’ ad uno ad uno specifico lavoro);specifico lavoro);

b)b) prescrive particolari accorgimenti per prescrive particolari accorgimenti per evitare insorgenza/aggravamento di evitare insorgenza/aggravamento di malattiemalattie

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LE VISITE DEL MEDICO DEL LE VISITE DEL MEDICO DEL LAVORO:LAVORO:

1) In ambulatorio1) In ambulatorio

= SORVEGLIANZA SANITARIA= SORVEGLIANZA SANITARIA

2)2) In fabbrica/cantiereIn fabbrica/cantiere

=SOPRALLUOGO =SOPRALLUOGO

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IL TITOLO I DEL D.LGS. 81/2008: RUOLO E FUNZIONI IL TITOLO I DEL D.LGS. 81/2008: RUOLO E FUNZIONI DEL MEDICO COMPETENTEDEL MEDICO COMPETENTE

CHI SCEGLIE IL MEDICO CHI SCEGLIE IL MEDICO COMPETENTE? COMPETENTE?

IL DATORE DI LAVORO nomina il IL DATORE DI LAVORO nomina il medico per l’effettuazione delle visite e medico per l’effettuazione delle visite e altri compiti.altri compiti.

DEVE NOMINARE SEMPRE IL DEVE NOMINARE SEMPRE IL MEDICO COMPETENTE?MEDICO COMPETENTE?

NO! Nei casi previsti dal decreto 81. NO! Nei casi previsti dal decreto 81.

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QUANDOQUANDO il datore di lavoro DEVE NOMINARE IL il datore di lavoro DEVE NOMINARE IL MEDICO COMPETENTE?MEDICO COMPETENTE?

IN PRESENZA DI LAVORAZIONI CHE PROVOCANO IN PRESENZA DI LAVORAZIONI CHE PROVOCANO RISCHI PER LA SALUTE:RISCHI PER LA SALUTE:

Agenti fisici-> Art. 185 D.Lgs. 81/08Rumore -> Art. 196 D.Lgs. 81/08; Vibrazioni -> Art. 204 D.Lgs. 201/08Campi elettromagnetici -> Art. 211 D.Lgs. 81/08Radiazioni ottiche artificiali -> Art. 218 D.Lgs. 81/08Amianto -> Art.259 D.Lgs. 81/08; Agenti cancerogeni e mutageni artt. 242-243 D.Lgs. 81/08;Agenti chimici -> Art. 229 D.Lgs 81/08; %

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Movimentazione carichi leggeri ad alta frequenza (Movimenti da sovraccarico biomeccanico degli arti superiori) -> art. 168 c.2 e 3 D.Lgs. 81/08, Allegato XXXIIIVideoterminali -> art. 176 D.Lgs. 81/08;Agenti biologici -> Art. 279-280 D.Lgs. 81/08;Lavoro notturno -> D.Lgs. 25/99 (sm);Silice -> L. 455/1943 e successive modificazioni ed integrazioni;Radiazioni ionizzanti per lavoratori di categoria B -> D.Lgs. 230/95 e sm.;Attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro: L. 125/2001 art. 15 e successivo Provvedimento 16 marzo 2006 (ALCOL);Provvedimento 30 ottobre 2007 e accordo stato giorni 18 settembre 2008 (TOSSICODIPENDENZE).

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CHE ATTIVITA’ SVOLGE IL MEDICO COMPETENTE CHE ATTIVITA’ SVOLGE IL MEDICO COMPETENTE

OLTRE ALLE VISITE?OLTRE ALLE VISITE?

A)A) SANITARIASANITARIA: compilazione cartella sanitaria, : compilazione cartella sanitaria, predisposizione protocollo sanitario per tipo predisposizione protocollo sanitario per tipo accertamenti e periodicità; consigli per accertamenti e periodicità; consigli per primo soccorso e misure d’emergenza.primo soccorso e misure d’emergenza.

B)B) CONSULENZA:CONSULENZA: collaborazione nella collaborazione nella valutazione del rischio, esame sostanze e valutazione del rischio, esame sostanze e preparati utilizzati, schede di sicurezza, preparati utilizzati, schede di sicurezza, dispositivi di protezione (cuffie, scarpe, etc) dispositivi di protezione (cuffie, scarpe, etc)

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C) C) FORMAZIONE/INFORMAZIONEFORMAZIONE/INFORMAZIONE dei dei lavoratori sui rischi per la salute; lavoratori sui rischi per la salute; E SUL E SUL SIGNIFICATO DEGLI ACCERTAMENTI SIGNIFICATO DEGLI ACCERTAMENTI SANITARISANITARI fatti sul lavoro fatti sul lavoro

D) D) PROMOZIONE DELLA SALUTEPROMOZIONE DELLA SALUTE (ad es. (ad es. sui rischi legati al consumo di alcol, sui rischi legati al consumo di alcol, tabacco)tabacco)

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CHE ATTIVITA’ NON SVOLGE IL CHE ATTIVITA’ NON SVOLGE IL MEDICO COMPETENTE?MEDICO COMPETENTE?

NON PRESCRIVE LE MEDICINE PER LE NON PRESCRIVE LE MEDICINE PER LE MALATTIE DEI LAVORATORI, NON FA I MALATTIE DEI LAVORATORI, NON FA I CERTIFICATI PER GIUSTIFICARE LE CERTIFICATI PER GIUSTIFICARE LE ASSENZE DAL LAVORO, NON VISITA I ASSENZE DAL LAVORO, NON VISITA I LAVORATORI CHE NON SONO LAVORATORI CHE NON SONO ESPOSTI A RISCHI PER LA SALUTE, ESPOSTI A RISCHI PER LA SALUTE, NON PRESCRIVE ESAMI NON NON PRESCRIVE ESAMI NON COLLEGATI AI RISCHI LAVORATIVI. COLLEGATI AI RISCHI LAVORATIVI.

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ATTIVITA’ATTIVITA’ DI SORVEGLIANZA DI SORVEGLIANZA SANITARIA (ART. 41):SANITARIA (ART. 41):

IL LAVORATORE NON SOTTOPOSTO A IL LAVORATORE NON SOTTOPOSTO A SORVEGLIANZA SANITARIA SORVEGLIANZA SANITARIA PUO’ PUO’ RICHIEDERERICHIEDERE DI ESSERE VISITATO, DI ESSERE VISITATO, SARA’ IL MEDICO COMPETENTE A SARA’ IL MEDICO COMPETENTE A VALUTARE SE LA RICHIESTA E’ VALUTARE SE LA RICHIESTA E’ CONGRUENTE CON LA PRESENZA DI CONGRUENTE CON LA PRESENZA DI RISCHI LAVORATIVI. RISCHI LAVORATIVI.

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L’ATTIVITA’L’ATTIVITA’ DI SORVEGLIANZA SANITARIA (ART. 41) DI SORVEGLIANZA SANITARIA (ART. 41)

COMPRENDE:COMPRENDE:

VISITA MEDICA PREVENTIVAVISITA MEDICA PREVENTIVA per constatare “l'assenza per constatare “l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità allafine di valutare la sua idoneità alla mansione specificamansione specifica”,”,

VISITA MEDICA PERIODICAVISITA MEDICA PERIODICA per controllare lo stato di per controllare lo stato di salute dei lavoratori, di norma una volta l’anno, o con salute dei lavoratori, di norma una volta l’anno, o con frequenza diversa, quando ritenuto opportuno dal medico frequenza diversa, quando ritenuto opportuno dal medico competente, con motivazioni riportate nella valutazione competente, con motivazioni riportate nella valutazione dei rischi,dei rischi,

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VISITA MEDICA SU RICHIESTA DEL VISITA MEDICA SU RICHIESTA DEL LAVORATORELAVORATORE:: sara’ il medico competente a sara’ il medico competente a valutare se la richiesta e’ congruente con la valutare se la richiesta e’ congruente con la presenza di rischi lavorativi e con i disturbi presenza di rischi lavorativi e con i disturbi lamentati dal lavoratore o con le sue patologie. lamentati dal lavoratore o con le sue patologie.

VISITA MEDICA IN OCCASIONE DI CAMBIO VISITA MEDICA IN OCCASIONE DI CAMBIO MANSIONEMANSIONE

VISITA MEDICA ALLA CESSAZIONE DEL VISITA MEDICA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORORAPPORTO DI LAVORO ((solo nei casi previsti: rischio solo nei casi previsti: rischio

amianto, cancerogeno, chimico,)amianto, cancerogeno, chimico,)

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VISITA MEDICA PRECEDENTE ALLA VISITA MEDICA PRECEDENTE ALLA RIPRESA DEL LAVORO IN CASO DI RIPRESA DEL LAVORO IN CASO DI ASSENZA PER MOTIVI DI SALUTE PER ASSENZA PER MOTIVI DI SALUTE PER PIU’ DI 60 GIORNI CONTINUATIVIPIU’ DI 60 GIORNI CONTINUATIVI ((MALATTIA OD INFORTUNIO)MALATTIA OD INFORTUNIO): : ha lo scopo di ha lo scopo di accertare che la malattia o la lesione non accertare che la malattia o la lesione non abbiano modificato l’idoneità alla mansione abbiano modificato l’idoneità alla mansione specifica. specifica.

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VISITA MEDICA PREVENTIVA IN FASE VISITA MEDICA PREVENTIVA IN FASE PREASSUNTIVA: NOVITA’ introdotta dal D.Lgs. PREASSUNTIVA: NOVITA’ introdotta dal D.Lgs. 106/09106/09,, visita medica che viene effettuata ad una persona che visita medica che viene effettuata ad una persona che non è compresa nella definizione di lavoratore (art. 2 c.1) del non è compresa nella definizione di lavoratore (art. 2 c.1) del decreto, cioè “persona che, indipendentemente dalla tipologia decreto, cioè “persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell‘organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, dell‘organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione,......). mestiere, un’arte o una professione,......).

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NON ESISTONO:NON ESISTONO: VISITE MEDICHE SU RICHIESTA DEL DATORE DI LAVORO VISITE MEDICHE SU RICHIESTA DEL DATORE DI LAVORO

AL MEDICO COMPETENTEAL MEDICO COMPETENTE: : qualora il datore di lavoro ritenga qualora il datore di lavoro ritenga che il lavoratore non sia più idoneo ad effettuare un’attività che il lavoratore non sia più idoneo ad effettuare un’attività lavorativa, può richiedere il parere della COMMISSIONE lavorativa, può richiedere il parere della COMMISSIONE MEDICO-LEGALE DELLA ASS territorialmente competente, MEDICO-LEGALE DELLA ASS territorialmente competente, NON PUO’ MAI RICHIEDERE AL MEDICO DI VISITARE IL NON PUO’ MAI RICHIEDERE AL MEDICO DI VISITARE IL LAVORATORE (vige il divieto ai sensi dell’art. 5 della legge LAVORATORE (vige il divieto ai sensi dell’art. 5 della legge 300/1970, Statuto dei Lavoratori)300/1970, Statuto dei Lavoratori)

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NON SONO LEGITTIMENON SONO LEGITTIME: : VISITE MEDICHE PER ACCERTARE STATO DI VISITE MEDICHE PER ACCERTARE STATO DI

GRAVIDANZAGRAVIDANZA TUTTE QUELLE VIETATE DALLA NORMATIVA TUTTE QUELLE VIETATE DALLA NORMATIVA

VIGENTEVIGENTE VISITE EFFETTUATE QUANDO IL VISITE EFFETTUATE QUANDO IL

LAVORATORE E’ ASSENTE PER LAVORATORE E’ ASSENTE PER MALATTIA/INFORTUNIOMALATTIA/INFORTUNIO

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VISITE MEDICHE PREVENTIVE/PREASSUNTIVE PER VISITE MEDICHE PREVENTIVE/PREASSUNTIVE PER ALCOOL E TOSSICODIPENDENZE (art. 41):ALCOOL E TOSSICODIPENDENZE (art. 41):

DEVONO essere fatte solo per i lavoratori che DEVONO essere fatte solo per i lavoratori che svolgono le mansioni a rischio elencate dalla svolgono le mansioni a rischio elencate dalla normativanormativa (Provvedimento 16 marzo 2006 e 30 ottobre (Provvedimento 16 marzo 2006 e 30 ottobre

2007).2007). Questi accertamenti possono avvenire solo dopo Questi accertamenti possono avvenire solo dopo

che il medico abbia svolto un’attenta attività di che il medico abbia svolto un’attenta attività di informazione e verifica dell’avvenuto apprendimento informazione e verifica dell’avvenuto apprendimento da parte del lavoratore.da parte del lavoratore.

Non sono previsti controlli alcolimetrici in sede Non sono previsti controlli alcolimetrici in sede preassuntiva (con etilometro).preassuntiva (con etilometro).

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OGNI VISITA COMPIUTA DAL MEDICO NELL’AMBITO DELLAOGNI VISITA COMPIUTA DAL MEDICO NELL’AMBITO DELLA SORVEGLIANZA SANITARIA (ART. 41) HA COME SORVEGLIANZA SANITARIA (ART. 41) HA COME

CONSEGUENZA:CONSEGUENZA:

EMISSIONE DEL GIUDIZIO DI IDONEITA’/NON EMISSIONE DEL GIUDIZIO DI IDONEITA’/NON IDONEITA’ (assoluta o temporanea) O IDONEITA’ CON IDONEITA’ (assoluta o temporanea) O IDONEITA’ CON PRESCRIZIONI ALLA MANSIONEPRESCRIZIONI ALLA MANSIONE

TALE GIUDIZIO DEVE ESSERE TALE GIUDIZIO DEVE ESSERE SCRITTOSCRITTO E CONSEGNATO SIA E CONSEGNATO SIA AL DATORE DI LAVORO CHE ALL’INTERESSATOAL DATORE DI LAVORO CHE ALL’INTERESSATO

NEL CASO DI INIDONEITA’ TEMPORANEA DEV’ESSERE NEL CASO DI INIDONEITA’ TEMPORANEA DEV’ESSERE PRECISATO IL LIMITE TEMPORALE. PRECISATO IL LIMITE TEMPORALE.

AVVERSO I GIUDIZI DEL MEDICO COMPETENTE E’ PREVISTO AVVERSO I GIUDIZI DEL MEDICO COMPETENTE E’ PREVISTO IL RICORSOIL RICORSO. .

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Ruolo e funzioni della Medicina del Ruolo e funzioni della Medicina del Lavoro PubblicaLavoro Pubblica

Facciamo parte Servizio Sanitario Facciamo parte Servizio Sanitario pubblico, Dipartimento di Prevenzione, pubblico, Dipartimento di Prevenzione,

Struttura “Prevenzione e sicurezza Struttura “Prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro” (PSAL) negli ambienti di lavoro” (PSAL)

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COSA FA LA Struttura “prevenzione e COSA FA LA Struttura “prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro” (PSAL)?sicurezza negli ambienti di lavoro” (PSAL)?

SVOLGE indagini medico-legali, sia SVOLGE indagini medico-legali, sia autonomamente che su richiesta della autonomamente che su richiesta della magistratura per infortuni e malattie magistratura per infortuni e malattie professionaliprofessionali

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SVOLGE attività di vigilanza SVOLGE attività di vigilanza sull’applicazione della legislazione in sull’applicazione della legislazione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavorolavoro

PROGRAMMA indagini ambientali PROGRAMMA indagini ambientali (misurazioni polveri, rumore, etc) nei (misurazioni polveri, rumore, etc) nei luoghi di lavoroluoghi di lavoro

PARTECIPA ad incontri PARTECIPA ad incontri informativi/formativi con i lavoratori per informativi/formativi con i lavoratori per conto di organizzazioni istituzionali. conto di organizzazioni istituzionali.

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Cos’è la Prevenzione?Cos’è la Prevenzione?

Un insieme di interventi fatti a monte, in Un insieme di interventi fatti a monte, in anticipo, che possono evitare l'insorgere di anticipo, che possono evitare l'insorgere di una malattia o infortunio.una malattia o infortunio.

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Come si può fare Come si può fare PREVENZIONE sul lavoro?PREVENZIONE sul lavoro?

RIDUCENDO IL RISCHIO “ALLA FONTE” RIDUCENDO IL RISCHIO “ALLA FONTE” (DOVE NASCE): per esempio cambiando (DOVE NASCE): per esempio cambiando gli agenti chimici nocivi in fabbrica, gli agenti chimici nocivi in fabbrica, modificando una macchina pericolosa, modificando una macchina pericolosa, isolando una macchina rumorosa. isolando una macchina rumorosa.

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ADOTTANDO COMPORTAMENTI E ADOTTANDO COMPORTAMENTI E ATTREZZI ADEGUATI: non bere o ATTREZZI ADEGUATI: non bere o mangiare in fabbrica per non assumere mangiare in fabbrica per non assumere sostanze inquinanti; usare gli indumenti sostanze inquinanti; usare gli indumenti (abiti) protettivi forniti dal datore di lavoro (abiti) protettivi forniti dal datore di lavoro (guanti per non scottarsi, scarpe speciali, (guanti per non scottarsi, scarpe speciali, ecc.); seguire le istruzioni date dal “capo” ecc.); seguire le istruzioni date dal “capo” (procedure operative). (procedure operative).

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Come facciamo PREVENZIONE sul Come facciamo PREVENZIONE sul

lavoro?lavoro? DOBBIAMO DOBBIAMO IMPEGNARCI IN PRIMA IMPEGNARCI IN PRIMA

PERSONAPERSONA A SEGUIRE LE REGOLE. A SEGUIRE LE REGOLE. La prevenzione funziona quando:La prevenzione funziona quando:

a)a) il “boss” compra le macchine sicure e il “boss” compra le macchine sicure e distribuisce i guanti anti-taglio, distribuisce i guanti anti-taglio,

b)b) il dipendente non mette le mani dentro la il dipendente non mette le mani dentro la macchina e usa i guanti anti-taglio. macchina e usa i guanti anti-taglio.

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Che cos’è l’INAIL?

Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro

L’INAIL è l’ente pubblico che ti assicura e ti tutela se ti fai male ocontrai una malattia a causa del lavoro.

Il datore di lavoro è tenuto a pagare il premio assicurativo all’INAIL.Questa assicurazione è pubblica e obbligatoria: lo Stato infattiobbliga il datore di lavoro ad assicurare tutti i lavoratori che svolgono per lui un’attività lavorativa retribuita utilizzando macchinari, apparecchi e impianti pericolosi di qualunque tipo.

L’INAIL, in ogni caso, garantisce la tua tutela anche se il datore dilavoro non ha pagato l’assicurazione.

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Cosa succede se ti fai male?

Può succedere che ti fai male mentre lavori, che hai cioè un infortunio sul lavoro, oppure durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione e il luogo di lavoro (infortunio in itinere).

Allora ci sono alcune cose che devi assolutamente fare anche se il danno è lieve:

• avvisa o fai avvisare subito il datore di lavoro;• vai immediatamente al pronto soccorso o dal tuo medico di base e

dichiara che ti sei fatto male mentre lavoravi raccontando esattamente cosa è successo e dove.

Queste dichiarazioni sono fondamentali per avere dall’INAIL tutte le prestazioni di cui hai bisogno anche se non hai un regolare contratto di lavoro! Non è una denuncia, è una tutela.

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Cosa succede se ti fai male?

Il Pronto Soccorso o il tuo medico di base ti devono rilasciare un primo certificato medico in più copie con l’indicazione della diagnosi e dei giorni di assenza dal lavoro per infortunio previsti inizialmente.

Fai avere al più presto una copia del certificato medico al tuo datore di lavoro e una copia conservala tu (le fotocopie del certificato non sono valide). Se ti ricoveri sarà l’ospedale che invierà una copia del certificato medico al tuo datore di lavoro e una all’INAIL.

Se allo scadere del certificato, non sei ancora guarito puoi rivolgerti agli ambulatori della sede INAIL più vicina alla tua abitazione o al tuo medico curante per il rilascio di un ulteriore certificato medico.

Se non puoi lavorare per più di tre giorni, il tuo datore di lavoro è obbligato a presentare la denuncia di infortunio e il certificato medico all’INAIL entro due giorni dalla data in cui lo ha ricevuto.Controlla che lo faccia, nel tuo interesse. E se non lo ha fatto, fallo tu!

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Le prestazioni fornite dall’INAIL

Se ti fai male sul lavoro o contrai una malattia a causa di quel lavoro hai diritto ad essere tutelato dall’INAIL, in ogni caso, anche se il datore di lavoro non ha pagato l’assicurazione.

Questo tipo di tutela si chiama automaticità delle prestazioni.

Le prestazioni sono di due tipi: economiche e sanitarie.

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Le prestazioni fornite dall’INAIL

Sono molto importanti perché puoi avere:• una somma giornaliera di denaro se non guarisci prima di tre giorni(è una prestazione economica, chiamata indennità per inabilitàtemporanea assoluta):- uguale al 100% della tua paga per il giorno dell’infortunio, dal tuodatore di lavoro- del 60% per i tre giorni successivi, dal tuo datore di lavoro- del 60% dal 4° al 90° giorno, dall’INAIL- del 75% dal 91° giorno fino alla guarigione clinica, dall’INAILSalvo migliori condizioni contrattuali;• le cure mediche gratuite dal Servizio Sanitario Nazionale pressoambulatori e pronto soccorso, e dagli ambulatori dell’INAIL (prestazionisanitarie);• le cure mediche specialistiche gratuite presso i centri sanitari specializzati, •protesi e cure riabilitative.

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Se il lavoratore ha un infortunio mortale.

Nel caso in cui il lavoratore abbia un incidente in cui perde la vita,la famiglia, anche se vive fuori dall’Italia, sarà assistita dall’INAILeconomicamente perché è prevista, per ogni lavoratore, una renditamensile ai superstiti ed anche un assegno per le spese deifunerali.Per avere la rendita, i familiari devono presentare tempestivamentela domanda di “rendita ai superstiti” all’INAIL.

L’INAIL, che ha già ricevuto la denuncia dell’infortunio mortale daparte del datore di lavoro, eroga la prestazione economica.

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MALATTIE PROFESSIONALI ED MALATTIE PROFESSIONALI ED INFORTUNI SUL LAVOROINFORTUNI SUL LAVORO

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Malattia professionaleMalattia professionale

PPatologia (=MALATTIA) causata dallo atologia (=MALATTIA) causata dallo svolgimento di una attività lavorativa, svolgimento di una attività lavorativa, determinata dall’determinata dall’esposizione esposizione prolungataprolungata ad un agente nocivo ad un agente nocivo (chimico, fisico, organizzativo, ecc.).(chimico, fisico, organizzativo, ecc.).

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Malattia professionaleMalattia professionale

Il rapporto di causa-effetto è diluito nel Il rapporto di causa-effetto è diluito nel tempo. tempo.

La malattia può manifestarsi anche La malattia può manifestarsi anche dopo vari anni di esposizione, magari dopo vari anni di esposizione, magari quando l’attività che l’ha causata è già quando l’attività che l’ha causata è già terminata. terminata.

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ASSICURAZIONE CONTRO LE ASSICURAZIONE CONTRO LE MALATTIE PROFESSIONALIMALATTIE PROFESSIONALI

E’ affidata all’INAIL, copre la E’ affidata all’INAIL, copre la responsabilità civile -> risarcimento del responsabilità civile -> risarcimento del danno economico. danno economico.

Non tutela dalla responsabilità penale, Non tutela dalla responsabilità penale, quindi quando il datore di lavoro viene quindi quando il datore di lavoro viene condannato (lesioni personali) l’INAIL ha condannato (lesioni personali) l’INAIL ha diritto di rivalersi su di esso per le somme diritto di rivalersi su di esso per le somme erogate per risarcimento (regresso). erogate per risarcimento (regresso).

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L'assicurazione INAIL copre le L'assicurazione INAIL copre le malattie professionali dovute malattie professionali dovute all'azione all'azione nociva, lenta e protratta nociva, lenta e protratta nel temponel tempo, di un lavoro o di , di un lavoro o di materiali o di fattori negativi materiali o di fattori negativi presenti nell'ambiente in cui si presenti nell'ambiente in cui si svolge l'attività lavorativa.svolge l'attività lavorativa.

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MALATTIE PROFESSIONALI MALATTIE PROFESSIONALI TABELLATE E NONTABELLATE E NON

Le malattie professionali Le malattie professionali assicurate nell’industria e in assicurate nell’industria e in agricoltura, sono elencate in agricoltura, sono elencate in

un’apposita lista e si definiscono un’apposita lista e si definiscono come “tabellate”.come “tabellate”.

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MALATTIE PROFESSIONALI MALATTIE PROFESSIONALI TABELLATE E NONTABELLATE E NON

Una malattia che è ritenuta Una malattia che è ritenuta conseguenza dell’attività lavorativa conseguenza dell’attività lavorativa

può essere denunciata all’INAIL può essere denunciata all’INAIL anche se non è compresa fra le anche se non è compresa fra le

malattie tabellate; in questo caso il malattie tabellate; in questo caso il lavoratore dovrà dimostrare, lavoratore dovrà dimostrare, attraverso documentazione, il attraverso documentazione, il rapporto causale tra l’attività rapporto causale tra l’attività professionale e la malattia.professionale e la malattia.

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Esempio:Esempio: MALATTIA MALATTIA = ERNIA DISCALE LOMBARE= ERNIA DISCALE LOMBARE

LAVORAZIONI: a) Attività svolte in modo non occasionale con macchine che espongono a vibrazioni trasmesse al corpo intero: macchine movimentazione materiali vari, trattori, gru portuali, carrelli sollevatori (muletti), imbarcazioni per pesca professionale costiera e d'altura;

b) Lavorazioni di movimentazione manuale dei carichi svolte in modo non occasionale in assenza di ausili efficaci.

INDENNIZZABILITA’:INDENNIZZABILITA’: 1 ANNO 1 ANNO

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L’INAIL viene a conoscenza della malattia L’INAIL viene a conoscenza della malattia professionale tramite:professionale tramite:

IL PRIMO CERTIFICATOIL PRIMO CERTIFICATO, REDATTO DA UN , REDATTO DA UN MEDICO (CURANTE, PRONTO SOCCORSO, MEDICO (CURANTE, PRONTO SOCCORSO, COMPETENTE, PATRONATO, ETC.)COMPETENTE, PATRONATO, ETC.)

IL LAVORATORE CONSEGNA AL DATORE DI IL LAVORATORE CONSEGNA AL DATORE DI LAVORO IL PRIMO CERTIFICATOLAVORO IL PRIMO CERTIFICATO

IL DATORE DI LAVORO COMUNICA ALL’INAIL IL DATORE DI LAVORO COMUNICA ALL’INAIL IL RICEVIMENTO DELLA CERTIFICAZIONEIL RICEVIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE

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LA VIGILANZA (PSAL) viene a conoscenza LA VIGILANZA (PSAL) viene a conoscenza della malattia professionale tramite:della malattia professionale tramite:

IL REFERTOIL REFERTO DI MALATTIA PROFESSIONALE, DI MALATTIA PROFESSIONALE, REDATTO DA UN MEDICO (CURANTE, REDATTO DA UN MEDICO (CURANTE, PRONTO SOCCORSO, COMPETENTE, PRONTO SOCCORSO, COMPETENTE, PATRONATO, ETC.). Il referto viene redatto PATRONATO, ETC.). Il referto viene redatto quando il medico diagnostica una malattia con quando il medico diagnostica una malattia con prognosi superiore a 40 giorni, o probabilmente prognosi superiore a 40 giorni, o probabilmente insanabile, o che comporta la menomazione di insanabile, o che comporta la menomazione di un senso o di un organo. un senso o di un organo.

IL LAVORATORE NON GIOCA ALCUN RUOLOIL LAVORATORE NON GIOCA ALCUN RUOLO

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INFORTUNIO SUL LAVOROINFORTUNIO SUL LAVORO

DANNO ad una persona determinato DANNO ad una persona determinato dall’azione “violenta” (rapida, non diluita nel dall’azione “violenta” (rapida, non diluita nel tempo) di un fattore esternotempo) di un fattore esterno, improvviso e , improvviso e imprevisto. Le cause sono costituite da ogni imprevisto. Le cause sono costituite da ogni «aggressione» esterna che danneggia «aggressione» esterna che danneggia l’integrità psico-fisica del lavoratore (non solo l’integrità psico-fisica del lavoratore (non solo trauma ma anche l’infezione virale contratta trauma ma anche l’infezione virale contratta in ospedale, sforzo che provoca uno strappo in ospedale, sforzo che provoca uno strappo muscolare, evento drammatico che provoca muscolare, evento drammatico che provoca un trauma psichico…) un trauma psichico…)

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INFORTUNIO SUL LAVOROINFORTUNIO SUL LAVORO

L’infortunio deve avvenire in L’infortunio deve avvenire in «occasione di lavoro», cioè fra l’attività «occasione di lavoro», cioè fra l’attività lavorativa prestata dall’infortunato e lavorativa prestata dall’infortunato e l’incidente ci deve essere un rapporto, l’incidente ci deve essere un rapporto, anche indiretto, di causa ed effetto. anche indiretto, di causa ed effetto.

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DIREZIONE PROVINCIALEDEL LAVORO

ISPEZIONE LAVORO ORDINARIO: controlli per la regolarità dei rapporti di lavoro (assunzione regolare)

ISPEZIONE LAVORO TECNICO: controlli in materia di sicurezza sui cantieri edili

> AUTORIZZAZIONI IN CONTRATTO DI APPRENDISTATO

> VERIFICA LAVORO PER MINORI

> TUTELA DEI DIRITTI DELLE LAVORATRICI MADRI

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I N P S

LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PENSIONI: Previdenziali (vecchiaia - anzianità - ai superstiti - invalidità - inabilità ) Assistenziali (integrazione delle pensioni al trattamento minimo - assegno sociale - invalidità civili)

PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI A SOSTEGNO DEL REDDITO: Disoccupazione - malattie - maternità - cassa integrazione - trattamento di fine rapporto - assegni familiari - per il sostentamento alla maternità - assegni per i nuclei familiari concessi dai comuni

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14/01/200914/01/2009

GARANTIRE LA TUTELA GLOBALE DEL CITTADINO LAVORATORE

Direzione provinciale del Lavoro

Prevenzione ed Assicurazione

(INAIL)

Previdenza ed Assistenza(INPS - INPDAP- IPSEMA)

Tutela Sanitaria (ASS)

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