Novità in materia societaria

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Novità in materia societaria

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CONVERTITO IN LEGGE IL DL 91/2014:NOVITÀ IN MATERIA SOCIETARIAE’ stato convertito in legge il DL 91/2014 (c.d. Decreto “Competitività”): sono molte le novitàintrodotte in materia societaria, alcune in vigore dal 25 giugno 2014, altre in vigore dal 21 agosto 2014.

Le riepiloghiamo nella tabella che segue indicando la data di decorrenza.

Novità Entrata in vigore Rif.

Capitale minimo

50.000 euro

25 giugno 2014 nuovo art. 2327 c.c.

da promotori, fondatori, soci e amministratorisocietànei primi due anni di esistenza della

Se si tratta di beni particolari (ad esempio azioni, obbligazioni, certificati di deposito, ecc.), il

venditore, in alternativa alla relazione giurata di un esperto, può presentare la documentazione

contenente la descrizione dei beni o dei crediti, il valore a ciascuno di essi attribuito, i criteri di

valutazione seguiti e l’attestazione che tale valore non è inferiore al corrispettivo (che deve essere

indicato).

25 giugno 2014 art. 2343 bis nuovo c. 2 c.c.

Diritto d’opzione

La legge ha previsto che: - il termine per l’esercizio del diritto d’opzione non

può essere inferiore a 15 giorni; - contestualmente al deposito presso il registro delle imprese dell’offerta di opzione, la società

deve pubblicare l’offerta sul suo sito internet con modalità che garantiscano la sicurezza del sito,

l’autenticità dei documenti e la certezza della data di pubblicazione.

25 giugno 2014 art. 2441 nuovo c. 2 c.c.

Azioni a voto plurimo

Lo statuto può prevedere l’emissione di azioni con diritto di voto plurimo anche per particolari

argomenti o subordinato al verificarsi di particolari condizioni. Ciascuna azione a voto plurimo può

avere fino a un massimo di 3 voti.

21 agosto 2014 art. 2351 nuovo c. 4 c.c.

Tipo di società

S.p.a.s.a.p.a.

Acquisti di beni o di crediti

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S.r.l.

È stato abrogato l’obbligo di nominare l’organo di controllo e di revisione nella s.r.l. con capitale pari o superiore a 50.000 euro (capitale minimo per le

s.p.a.).

25 giugno 2014 art. 2477 c. 2 c.c. abrogato

personeSocietà di

25 giugno 2014

art. 2500 ter nuovo c. 2

c.c.

Se una società di persone intende trasformarsi in s.p.a. o s.a.p.a. e il suo patrimonio è costituito da beni particolari (ad esempio azioni, obbligazioni,

certificati di deposito, ecc.), in alternativa alla relazione di stima, può presentare la

documentazione dalla quale si desume il valore attribuito a tali beni e la sussistenza, se del caso,

delle condizioni richieste dalla legge.

Lo statuto può prevedere che siano emesse azioni cui sia attribuito un voto maggiorato, fino ad un

massimo di 2 voti per ciascuna azione appartenuta ad un medesimo soggetto per un periodo

continuativo non inferiore a 24 mesi a decorrere dalla data di iscrizione in un apposito elenco delle

azioni a voto maggiorato.

21 agosto 2014 nuovo art. 127 quinquies TUF

Lo statuto delle società quotate non può prevedere che siano emesse azioni a voto plurimo.

21 agosto 2014 nuovo art. 127 sexies TUF

Lo statuto può prevedere che il valore di liquidazione sia determinato secondo i criteri

previsti per le società non quotate (art. 2437 ter c. 2 e 4 c.c.), fermo restando che in ogni caso tale

valore non può essere inferiore a quello che sarebbe dovuto in base al criterio generale della

media aritmetica dei prezzi di chiusura nei 6 mesi precedenti la pubblicazione o ricezione dell’avviso

di convocazione dell’assemblea.

25 giugno 2014 art. 2437 ter nuovo c. 3 c.c.

Società quotate

Nomina obbligatoriadell’organo di controllo e di revisione

Trasformazione da società di personein s.p.a. o s.a.p.a.

Azioni a voto maggiorato

Divieto di azioni a voto plurimo

Liquidazione del valore delle azionidel socio receduto

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CONVERTITO IN LEGGE IL DL 91/2014:NOVITÀ IN MATERIA SOCIETARIA

L’elaborazione dei testi, anche se curata con scrupolosa attenzione, non comporta né sostituisce

(c) Copyright by Ipsoa - Francis Lefebvre s.r.l. – 2014

errori o inesattezze.

Art. 20 DL 91/2014 conv. con modif. in L. 116/2014

Se la società emittente è una PMI, la partecipazione è rilevante se supera il 5%: solo al

superamento di tale soglia vi è l’obbligo di effettuare la comunicazione alla Consob.

25 giugno 2014 art. 120 nuovo c. 2 TUF

In caso di partecipazioni reciproche tra società, se una delle società è una PMI, l’obbligo di

comunicazione alla Consob scatta al superamento della soglia del 10% del capitale a condizione che

tale superamento abbia luogo a seguito di accordo

25 giugno2014 art. 121 nuovo c. 2 TUF

preventivamente autorizzato dall’assemblea.

Partecipazioni rilevanti in PMI

Partecipazioni reciproche