NOVITÀ IL MANAGER · 2012-10-03 · Dlgs 150/2009; Intesa 11 maggio 2012; legge 183/2010 Articolo...

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IL MANAGER DELLA FORMAZIONEa cura di A. Pizzicaroli

L’opera si propone di fornire informazioni e competenze utili a co-loro i quali hanno intenzione di operare, o già operino, nel settore della formazione.In particolare si rivolge ai laureati nelle discipline umanistiche, funzionari, quadri e dirigenti che hanno in animo di attivare dei corsi di formazione nell’ufficio in cui lavorano permettendo loro di muoversi in maniera dinamica nel settore e fornendo strumenti utili ed efficaci.È quindi un manuale pratico anche per coloro i quali intendono divenire imprenditori dando vita ad una società di formazione, oppure liberi professionisti costruendo la propria professione e divenendo formatori.

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Il Sole 24 ORE ­ Settembre 2012 ­ n. 9

Serve una riorganizzazionedi qualità, non di soli taglidi Maria Barilà *

Nel decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che reca, tra gli altri, interventidi riduzione della spesa pubblica a servizi invariati (spending review), si concentrano molti degli esiti del percorsotracciato dal Governo sul fronte della revisione della spesa pubblica. In particolare, tale misura di necessità edurgenza prende le mosse dal “Rapporto Giarda”, presentato dal ministro dei Rapporti con il Parlamento alConsiglio dei ministri del 30 aprile scorso e si muove sulla scia degli indirizzi operativi ai fini del contenimentodella spesa pubblica dettati nella direttiva del presidente del Consiglio dei ministri del 3 maggio scorso. Tanto il Rapporto Giarda, quanto la direttiva del presidente del Cdm sono da considerare fonti determinanti dacui attingere i criteri ed i princìpi guida del decreto legge in argomento e per perseguire il buon funzionamentodella pubblica amministrazione, quale valore per la collettività ed anche presupposto indispensabile perstimolare la crescita e la competitività del Paese, sia rispetto al sistema economico interno, sia rispetto aimercati europei ed internazionali. Il titolo del decreto legge sottolinea l’esigenza di una riduzione della spesarealizzata secondo criteri razionali che, senza incidere sullo svolgimento delle funzioni istituzionali che fannocapo a ciascuna amministrazione, realizzino una migliore allocazione delle risorse, eliminando gli eccessi dispesa e gli sprechi e garantendo l’invarianza del livello dei servizi.Il provvedimento normativo si muove sulla scia dell’obiettivo del Governo di operare interventi selettivi estrutturali, abbandonando la logica dei tagli lineari, al fine di migliorare la produttività delle diverse articola-zioni della pubblica amministrazione e garantire l’effettiva invarianza della quantità dei servizi, unitamente aduna maggiore attenzione alla qualità e all’efficienza degli stessi.Gli strumenti posti in essere dal decreto legge incidono su tutti i settori. Richiedono la revisione e la riduzionedei programmi di spesa e dei trasferimenti accompagnata da un ridimensionamento delle strutture dirigenziali acui fanno capo i predetti programmi di spesa.Per perseguire gli obiettivi di miglioramento delle performance dell’apparato amministrativo è necessario,perciò, un ridisegno degli assetti organizzativi delle amministrazioni pubbliche e, conseguentemente, del lorofunzionamento passando attraverso una razionale riconsiderazione dei livelli di Governo e delle strutturestatali, centrali e periferiche, in un quadro di riduzione e riprogrammazione delle stesse.Il buon fine di tale operazione dipende dal senso di responsabilità che guida la classe dirigenziale e dalla realeed ineludibile percezione che sia improcrastinabile l’ottimizzazione delle articolazioni dello Stato e dei livelli diGoverno, passando attraverso la riduzione delle strutture e degli organici, nonché dall’accorpamento e dalladismissione degli enti non necessari, per giungere ad una distribuzione razionale e lineare delle competenze e,quindi, delle risorse umane e materiali a disposizione delle pubbliche amministrazioni. Il tutto non disgiunto daazioni di innovazione dei processi e semplificazione delle procedure, ricorrendo agli strumenti tecnologici edinformatici che facilitano un rapporto efficace, diretto e costante con il cittadino.In questo contesto, la metodologia da seguire per realizzare il riassetto delle amministrazioni pubbliche è quelladella selettività dei tagli che come tale deve essere interpretata da ogni amministrazione. Tale metodologia è ilpilastro da prendere a riferimento per recuperare l’efficienza nello svolgimento delle attività, attraverso ladefinizione equilibrata del fabbisogno di personale e tenendo conto della necessità di ridurre le strutture econseguentemente le dotazioni organiche, provvedendo al riordino delle competenze degli uffici ed all’elimina-zione delle duplicazioni e degli appesantimenti.

* Direttore generale dell’Ufficio per l’organizzazione, il reclutamento, le condizioni di lavoro ed il contenziosonelle pubbliche amministrazioni - Dipartimento della Funzione pubblica

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Il Sole 24 ORE ­ Settembre 2012 ­ n. 9

Tali criteri di intervento sono estesi anche agli enti locali attraverso l’individuazione di un indice di virtuosità nelrapporto tra popolazione e dipendenti pubblici quale parametro di riferimento su cui operare scelte di razionalizzazio-ne e riduzione della forza lavoro. Questa può essere un’occasione, soprattutto per quegli enti locali che hannomaggiore necessità di abbattere la loro spesa di personale, di avviare percorsi di “prepensionamento” e riassestare iloro bilanci. Da questo punto di vista è fondamentale che il Dpcm che deve essere adottato, in sede di ConferenzaStato, città e autonomie locali individui parametri di virtuosità veri che favoriscano la riduzione del personale comepresupposto per avviare poi processi di ricambio generazionale in tutti gli enti locali (art. 16, comma 8).Occorre realizzare a tutti i livelli una riorganizzazione che non sia di meri tagli di posti, quindi solo quantitativa,ma che sia pensata, in termini qualitativi, come riassetto ed alleggerimento delle strutture con una più razionaleassegnazione delle risorse umane e delle competenze.Il dimagrimento dell’amministrazione e la ridistribuzione ottimale del personale devono consentire una miglioreorganizzazione del lavoro e una strutturata individuazione delle politiche di gestione delle risorse umane e devonopromuovere la valorizzazione dei dipendenti meritevoli e della loro performance individuale, nonché degli uffici chefunzionano meglio e, quindi, della loro performance organizzativa. Con le misure di spending review ogni amministra-zione deve dare non solo il proprio consistente apporto, ma possibilmente un contributo aggiuntivo. L’interventorichiesto è da attuare anche in sintonia con il regime limitativo del turn over degli anni precedenti e di quelli futuri.L’impedimento a coprire i posti vacanti nelle dotazioni organiche deve incentivare la revisione degli assetti organizza-tivi. Non ha senso mantenere un’articolazione degli uffici composta da strutture che non potranno essere occupate. Ègiunto il momento di superare la discrasia tra piante organiche teoriche e risorse umane effettivamente in forza. Talediscrasia si sostanzia in un’ingiustificata frammentazione nell’assegnazione del personale ad uffici dirigenzialivacanti, con conseguenze non virtuose nella gestione delle risorse umane e con proliferazione di sprechi.La spending review è un appuntamento a cui le amministrazioni non possono mancare, è un’occasione perrinnovare gli apparati e favorire una migliore prospettiva futura per il settore pubblico e per il Paese.

I VIZI DI NOTIFICA DEGLI ATTI TRIBUTARIa cura di M. Suppa

Il rituale procedimento notificatorio è essenziale per la rilevanza esterna e per la conoscenza legale dell’atto. L’opera offre, attraverso un accurato esame delle più significative pronunce di legittimità e delle più rilevanti sentenze della Corte costi-tuzionale, una puntuale ed attenta ricognizione delle insidie che possono vanifi-care, nel contenzioso, gli effetti della notifica, offrendone i rimedi. Il lavoro rappresenta, quindi, un prezioso riferimento per evitare queste spiacevoli conseguenze. È un lavoro di tecnica giuridica, ma di facile lettura, di consultazione quotidiana e pragmatico strumento per funzionari e dirigenti degli enti locali nonché per tutti quanti si occupano di contenzioso tributario.

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I LIBRI DI GUIDA AGLI ENTI LOCALI

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Il Sole 24 ORE ­ Settembre 2012 ­ n. 9

Speciale Spending reviewo Tutti i tagli alle dotazioni organiche

di Gianluca Bertagna pag. 18

o Quattro strade per cambiare il sistemadi Paola Briguori pag. 24

o Le PA ai tempi della spending reviewdi Francesco Verbaro pag. 27

o Razionalizzare per risparmiaredi Vincenzo Testa pag. 31

o Cura dimagrante per il personaledi Arturo Bianco pag. 36

o Enti territoriali: nuovi vincoli alle assunzionidi Pasquale Monea e Marco Mordenti pag. 39

o Capitolo esodati: i graziati a quota 120miladi Fabrizio Bonalda pag. 49

o “Buoni” un po’ meno... buonidi Massimo Argenziano pag. 53

Attualitào Relazioni sindacali nel settore pubblico tra ripensamenti e nuove frontiere

di Francesco Verbaro pag. 61

o Il pubblico impiego dal decreto Brunetta all’Intesa dell’11 maggiodi Maurizio Danza pag. 63

o La quota C premia i più anzianidi Fabrizio Bonalda pag. 78

o Il trattamento fiscale dei compensi a dipendenti di terzidi Enzo Cuzzola pag. 83

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Il Sole 24 ORE ­ Settembre 2012 ­ n. 9

Giurisprudenzao Il diritto alle ferie tra tutela costituzionale e spending review

di Nicola Roberto Toscano pag. 59

o La responsabilità disciplinare del pubblico dipendentedi Paola Briguori pag. 66

Prassio Salvaguardia: domanda entro il 21 novembre

di Aldo Forte pag. 88

Rassegneo Osservatorio ex Inpdap: le novità previdenziali

di Giuseppe Rodàpag. 91

o Osservatorio Inps: la bussola delle novitàdi Aldo Forte

pag. 94

Rubricheo Le risposte dell’Anci pag. 69

o Linea diretta con il Viminalecommento a cura di Angelo Trovato

pag. 73

o Filo diretto con la redazionea cura di Maria Barilà

pag. 97

o Tfra cura di Fabrizio Bonalda

pag. 98

Direttore responsabile: PAOLO POGGICoordinamento editoriale: Irene Chiappalone (06/30226353)e­mail: [email protected]: Carmen Parrotta (06/30226105)e­mail: [email protected] grafico: Design e Grafica Il Sole 24 ORE Area Professionisti

Proprietario ed Editore: Il Sole 24 ORE S.p.A.Presidente: GIANCARLO CERUTTIAmministratore Delegato: DONATELLA TREUSede legale: Via Monte Rosa n. 91 ­ 20149 Milano.Direzione, amministrazione: Via Monte Rosa, 91 ­ 20149 Milano.Redazione: Piazza Indipendenza n. 23/B­C ­ 00198 Roma.IL SOLE 24 ORE S.p.A. Tutti i diritti sono riservati. Le fotocopie per usopersonale del lettore possono essere effettuate nei limiti del 15% diciascun fascicolo di periodico dietro pagamento alla SIAE del compensoprevisto dall’art. 68, commi 4 e 5, della legge 22 aprile 1941, n. 633. Leriproduzioni effettuate per finalità di carattere professionale, economico ocommerciale o comunque per uso diverso da quello personale possonoessere effettuate a seguito di specifica autorizzazione rilasciata da AIDRO,C.so di Porta Romana n. 108, Milano 20122, [email protected] e sitoweb www.aidro.org.

Registrazione presso il Tribunale di Milano ­ Decreto n. 786 del 23 dicem­bre 2003.Servizio clienti periodici: Il Sole 24 ORE S.p.A. Via Tiburtina Valeria (S.S.n. 5) km 68,700 ­ 67061 Carsoli (AQ).Tel. 30.22.56.80 (prefisso 02 oppure 06);Fax 30225400 (prefisso 02 oppure 06);e­mail [email protected] abbonati ­ Abbonamento annuale (Italia): Guida al Pubblico Im­piego a q 160.Gli abbonamenti possono essere sottoscritti telefonando direttamente einviando l’importo tramite assegno non trasferibile intestato a: Il Sole 24ORE S.p.A. Via Tiburtina Valeria (S.S. n. 5), Km 68,700 ­ 67061 Carsoli(AQ) oppure inviando una fotocopia della ricevuta di pagamento sulc.c.p. n. 31481203. La ricevuta di pagamento tramite c.c.p. può essereinviata anche via fax allo 06/30225406 oppure 02/30225406.Arretrati e numeri singoli: e 28 comprensive di spese di spedizione. Perle richieste di arretrati e numeri singoli inviare anticipatamente l’importoseguendo le stesse modalità di cui sopra.Concessionaria esclusiva di pubblicità: Focus Media Advertising «FMEAdvertising Srl di Elena Anna Rossi & C.» Sede legale: P.zza A. deGasperi n. 15 ­ Gerenzano (VA). Direzione e Uffici: Via Canova n. 19 ­20145 Milano. tel. 02.3453.8183 ­ fax 02.3453.8184 ­ email info@focu­smedia.it.Stampa: Il Sole 24 ORE S.p.A. ­ Via Tiburtina Valeria (S.S. n. 5) Km68,700 ­ 67061 Carsoli (AQ).

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Il Sole 24 ORE ­ Settembre 2012 ­ n. 9

Indice analiticoCOMPENSI A DIPENDENTI DI TERZITrattamento fiscale Commento a pag. 83

DMA 2CompilazioneInps ex Inpdap, circolare7 agosto 2012 n. 105 Sintesi a pag. 91

FERIEComputo Anci risponde a pag. 69

PART TIME VERTICALECongedo straordinario Anci risponde a pag. 71

PROGETTO TERAPEUTICO DI RECUPERODisciplina Anci risponde a pag. 72

PUBBLICO IMPIEGODisciplinaDlgs 150/2009; Intesa11 maggio 2012; legge 183/2010 Articolo a pag. 63

FerieCassazione, sez. Lavoro,sentenza n. 11462/2012 Commento a pag. 59

Responsabilità disciplinareDlgs 165/2001; legge 300/1970, art. 18 Articolo a pag. 66

RELAZIONI SINDACALIStato dell’arteDl 95/2012, art. 2, comma 19 Articolo a pag. 61

RIFORMA FORNEROContributivo “pro rata”Dl 201/2011, art. 24, comma 2 Commento a pag. 78

CONGEDO PARENTALEProlungamento Anci risponde a pag. 69

Libera professione Anci risponde a pag. 70

FONDI PENSIONE COMPLEMENTAREPerseoInps ex Inpdap, circolare13 settembre 2012 n. 109 Sintesi a pag. 93

SALVAGUARDIASoggetti beneficiariDl 201/2011, art. 24, comma 14;Dm Lavoro 1° giugno 2012 Commento a pag. 88

SOMMA AGGIUNTIVAVerificaInps, messaggio 13 settembre 2012 n. 14843 Sintesi a pag. 96

GRADUATORIE INTERNEScorrimento Viminale risponde a pag. 73

Scorrimento Commento a pag. 74

SPENDING REVIEWBuoni pastoDl 95/2012, art. 5 Articolo a pag. 53

Dotazioni organicheDl 95/2012, art. 2 Articolo a pag. 18

Enti territorialiDl 95/2012, artt. 16, 17, 18, 19 e 20 Articolo a pag. 39

PENSIONIRicostituzioneInps, messaggio31 agosto 2012 n. 14109 Sintesi a pag. 95

PENSIONI ESTERERicostituzioneInps, messaggio21 agosto 2012 n. 13657 Sintesi a pag. 94

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Il Sole 24 ORE ­ Settembre 2012 ­ n. 9

VERIFICHE REDDITUALIPensioni 2011Inps ex Inpdap, messaggio10 settembre 2012 n. 14635 Sintesi a pag. 92

VISITA FISCALEObbligatorietà Anci risponde a pag. 72

SPESE LEGALIRefusione Viminale risponde a pag. 73

Pcm e ministeriDl 95/2012, art. 7 Articolo a pag. 31

PersonaleDl 95/2012, art. 14 Articolo a pag. 36

Pubbliche amministrazioniDl 95/2012, art. 5 Articolo a pag. 27

SalvaguardiaDl 95/2012, art. 22 Articolo a pag. 49

Società pubblicheDl 95/2012, art. 4 Articolo a pag. 24

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Il Sole 24 ORE ­ Settembre 2012 ­ n. 9

Panoramadi Vincenzo Testa

Funzionario del dipartimento della Funzione pubblica

PRESENTATOIL NUOVO ANNUARIODELLA RAGIONERIA GENERALEFacendo seguito al “numero zero”pubblicato lo scorso anno e conl’obiettivo di avviare una diffusionea cadenza regolare che potrà gra­dualmente incorporare nuove in­formazioni, la Ragioneria generaledello Stato ha pubblicato, anche inun’ottica di Open data, l’Annuariostatistico 2012 con il quale vengonofornite tavole statistiche ed analisisu tutte le principali aree di gover­no dell’istituto: dal monitoraggiodegli obiettivi di finanza pubblica edei flussi di cassa alla predisposizio­ne e gestione del bilancio dello Sta­to e del conto del Patrimonio; dallapartecipazione alla formazione,esecuzione e certificazione del Bi­lancio dell’Unione europea ed allarelativa valutazione dei riflessi sullafinanza nazionale alla verifica del­l’avanzamento dei programmi co­munitari. Sono incluse anche tavoleed analisi derivanti dalle rilevazioniin materia di personale delle pub­bliche amministrazioni che la Rgseffettua periodicamente.La condivisione dell’imponente pa­trimonio informativo, finora diffu­so essenzialmente tramite pubblica­zioni, essenzialmente di tipo mono­grafico, ha l’obiettivo di aumentarela conoscenza e facilitare l’analisidelle dinamiche della finanza pub­

blica degli ultimi anni, cosi comeemergono dai dati di consuntivo.Oltre alla presentazione dei dati, in­fatti, l’Annuario dedica particolareattenzione alla definizione dei rac­cordi tra le variabili per consentire,anche all’utente non specializzato,una lettura delle relazioni tra lequantificazioni presentate nelle suediverse sezioni. Un capitolo inizialefornisce, in un quadro sinottico, unarappresentazione grafica di tali rela­zioni che accompagna e supporta lalettura dei diversi capitoli del volu­me. In ogni capitolo sono poi previ­sti appositi box metodologici chedanno sinteticamente conto dellecaratteristiche delle informazionioggetto del volume, nonché dellerelazioni con le sezioni dell’Annua­rio. Previsto anche un ampio glossa­rio nel quale sono definite le diversevoci presentate nelle tavole.Tra i dati di sintesi di maggior rilievoesposti per il 2011, il fabbisogno delSettore pubblico in calo del 3,9% ri­spetto al 2010 ed un saldo al nettodegli interessi positivo per 15.940milioni; le entrate del bilancio delloStato pari a 493.239 milioni (di cui452.261 per entrate tributarie,37.623 per entrate extratributarie e3.354 per altre entrate finali) e lespese pari a 539.303 milioni (di cui490.490 per spese correnti e 48.813per spese in conto capitale) con unsaldo netto da finanziare, dunque,

pari a 46.065 milioni; attività del pa­trimonio dello Stato al 31 dicembre2011 pari a 820.719 milioni e passivi­tà pari a 2.343.939 milioni; incassinella gestione della tesoreria delloStato per 2.463.146 milioni e paga­menti per 2.474.880 milioni.Evidenziato, inoltre, come nel 2011,l’Italia a fronte di versamenti al bi­lancio generale dell’Unione euro­pea per un importo complessivo pa­ri a 16.215 milioni, ha ricevuto con­tributi per un totale di 8.645 milio­ni, registrando un saldo netto ne­gativo di circa 7.570 milioni, e comeil debito residuo per mutui al 1°gennaio 2011 ammontasse per leregioni a 17.041 milioni e per glienti locali a 50.856 milioni.Con riferimento al 2010, l’analisidelle spese finali dello Stato, al net­to di quelle per interessi sui titoli diStato, ne ha evidenziato l’attribu­zione al Nord per il 39,1%, al Cen­tro per il 21,5% e al Sud per il39,4% mentre le oltre 10mila am­ministrazioni pubbliche rilevate dalConto annuale occupavano circa 3,4milioni di dipendenti a tempo de­terminato e indeterminato con unaspesa annua di 165,9 miliardi.La pubblicazione rientra nel Pro­gramma statistico nazionale ed idati esposti possono essere riutiliz­zati liberamente secondo i terminidella licenza Italian Open Data Li­cense (Iodl 2.0).

CONTRATTI INTEGRATIVI:PREDISPOSTI GLI SCHEMISTANDARD DI RELAZIONEILLUSTRATIVA E RELAZIONETECNICO­FINANZIARIAIl dipartimento della Ragioneria

generale dello Stato d’intesa con ildipartimento della Funzione pub­blica ha predisposto gli allegati“Schema standard di relazione tec­nico­finanziaria” e “Schema stan­dard di relazione illustrativa” pre­

visti ai sensi dell’art. 40 del Dlgs n.165/2001.La relazione tecnico­finanziaria vacompilata in tutti i casi di stipula dicontratto integrativo, qualunquesia la sua natura e denominazione,

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LINEE GUIDA IN MATERIADI MEDIAZIONENELLE CONTROVERSIE CIVILIE COMMERCIALITiene conto degli approfondimen­ti svolti negli incontri del gruppodi lavoro (istituito presso la presi­denza del Consiglio dei ministri ­dipartimento per gli Affari giuri­dici e legislativi ed a cui hannopartecipato rappresentanti delpredetto dipartimento, del dipar­timento della Funzione pubblica edell’ufficio legislativo del ministroper la pubblica amministrazione e

la semplificazione, del ministerodell’Economia e delle finanze, delministero della Giustizia e dell’Av­vocatura dello Stato che, in parti­colare, si è espressa sulla materiacon circolare interna n. 41/2012)la circolare Dfp n. 9 del 10 agosto2012 con le Linee guida per l’uti­lizzazione dell’istituto della me­diazione come mezzo di risoluzio­ne alternativa delle controversiecivili e commerciali anche per lepubbliche amministrazioni.Sulla materia, l’art. 60 della legge18 giugno 2009, n. 69 aveva dele­

gato il Governo ad adottare, en­tro sei mesi dalla data di entratain vigore della legge, uno o piùdecreti legislativi in materia dimediazione e di conciliazione inambito civile e commerciale. In at­tuazione della delega era statoadottato il Dlgs 4 marzo 2010, n.28 che nelle premesse, oltre alpredetto art. 60 della legge n. 69/2009, richiama la direttiva 2008/52/Ce del Parlamento europeo edel Consiglio del 21 maggio 2008,relativa a determinati aspetti del­la mediazione in materia civile e

ed ha il compito di individuare equantificare i costi stessi e atte­starne la compatibilità e sostenibi­lità nell’ambito degli strumenti an­nuali e pluriennali di bilancio. Perla sezione normativa del contrattointegrativo la relazione tecnico­fi­nanziaria deve esplicitamente as­severare l’assenza di effetti econo­mici in termini di costi del persona­le che trovano contabilizzazione eproposta di certificazione all’ester­no dei Fondi per la contrattazioneintegrativa.La relazione illustrativa, la cuicompilazione è in ogni caso obbli­gatoria, è, al contrario, finalizzataall’illustrazione degli aspetti pro­cedurali e della sintesi del conte­nuto, dell’articolato del contrattoe della relativa attestazione dellacompatibilità con i vincoli derivan­ti da norme di legge e di contrattonazionale; delle modalità di utiliz­zo delle risorse accessorie; dei ri­sultati attesi in relazione agli uti­lizzi del fondo ed all’erogazionedelle risorse premiali; delle altreinformazioni utili.Gli schemi proposti fanno parte diun ampio disegno di trasparenzaed uniformazione degli atti dellacontrattazione integrativa volutodal legislatore. Il titolo V del Dlgsn. 165/2001 dispone la compilazio­ne del Conto annuale del persona­

le da parte di ciascuna PA com­prensivo, ai sensi dell’art. 40­bis,comma 3, di specifiche informazio­ni sulla contrattazione integrativa.Il comma 4 del medesimo art.40­bis dispone, inoltre, che le pub­bliche amministrazioni debbonopubblicare in modo permanentesul proprio sito istituzionale tali in­formazioni.In tale contesto, lo schema di rela­zione illustrativa e lo schema direlazione tecnico­finanziaria sicollocano in modo organico, af­finché la costituzione dei fondi, larelativa negoziazione in sede in­tegrativa ed il processo di control­lo siano anch’essi realizzati su basiuniformi e coerenti: nei confrontidel pubblico (attraverso la pubbli­cità sul sito web dell’amministra­zione), nei confronti dei propri or­gani di controllo (attraverso ap­punto la relazione illustrativa e larelazione tecnico­finanziaria ba­sate su “schemi standard”) ed, in­fine, nei confronti dei soggettipreposti al monitoraggio dellacontrattazione integrativa: Cortedei conti, Funzione pubblica, Mef(attraverso la rilevazione del Con­to annuale).Gli schemi di relazione illustrativae di relazione tecnico­finanziaria ­articolati in moduli a loro volta di­visi in sezioni, che possono essere

eventualmente dettagliate in vocie sotto­voci ­ hanno natura obbli­gatoria anche nelle diverse sezioniin cui sono suddivisi e sono fruttodi un intenso lavoro di approfon­dimento che ha visto il dipartimen­to della Rgs coordinare la parte re­lativa allo schema di relazione tec­nico­finanziaria ed il Dfp coordina­re la realizzazione dello schema direlazione illustrativa.Tali schemi sono stati formalmentecondivisi e sono resi disponibili tra­mite i rispettivi siti istituzionali.Resi in particolare disponibili comeallegato alla circolare Rgs n. 25 del19 luglio 2012, viene, inoltre indi­cato alle amministrazioni, per lacorretta compilazione degli stessi,di fare riferimento anche alle cir­colari della presidenza del Consi­glio dei ministri, dipartimento del­la Funzione pubblica n. 7 del 13maggio 2010 (Contrattazione inte­grativa. Indirizzi applicativi del de­creto legislativo 27 ottobre 2009,n. 150, pubblicata sulla GazzettaUfficiale n. 163 del 15 luglio 2010)nonché alle lettere circolari n. 1del 17 febbraio 2011 (Applicazionedel decreto legislativo 27 ottobre2009, n. 150. Intesa del 4 febbraio2011. Decorrenze) e n. 7 del 5 apri­le 2011 (Decreto legislativo 27 ot­tobre 2009, n. 150: chiarimenti ap­plicativi).

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DA SETTEMBREDOMANDE DI PRESTITOPER COMUNI E PROVINCESOLO ONLINELa Cassa depositi e prestiti infor­

DATI RELATIVIALLE DICHIARAZIONI DEI REDDITI:PUBBLICAZIONE SUI SITIISTITUZIONALI DEI COMUNICon il Dpcm 10 luglio 2012 sonostati stabiliti criteri e modalità perla pubblicazione, sul sito dei co­muni, dei dati aggregati relativialle dichiarazioni dei redditi e perla messa a disposizione di ulterioridati al fine di favorire la parteci­pazione all’attività di accertamen­to, nonché modalità di trasmissio­ne idonee a garantire la necessa­ria riservatezza.Al riguardo, viene previsto che idati delle dichiarazioni di cui al­l’art. 2 del Dpr 29 settembre 1973,n. 600 sono statisticamente elabo­rati dal ministero dell’Economia edelle finanze ­ dipartimento delleFinanze che, tramite la piattafor­ma informatica “Portale Federali­

smo fiscale”, annualmente mettea disposizione dei comuni i princi­pali dati aggregati relativi ai sog­getti residenti nel proprio territo­rio di competenza.In tale piattaforma, al fine di con­sentire ai comuni la pubblicazionesul proprio sito di tali dati aggrega­ti, il dipartimento delle Finanzemetterà annualmente a disposizio­ne dei comuni un sottoinsieme ditabelle contenenti dati statistici ag­gregati riferiti esclusivamente alledichiarazioni dei redditi delle per­sone fisiche, costruite nel rispettodella vigente normativa sulla tuteladella privacy di cui al Dlgs n. 196/2003, recante “Codice in materia diprotezione dei dati personali”.Il rischio di identificazione dei sog­getti sarà valutato, in base a quantoprevisto dagli artt. 4, comma 1, lett.a), e 5, comma 1, lett. a) e b), dell’al­

legato A.4. dal Dlgs n. 196/2003,concernente il “Codice di deontolo­gia e di buona condotta per il trat­tamento dei dati personali per scopistatistici e scientifici”.Le tabelle statistiche saranno orga­nizzate per classi di reddito e con­terranno informazioni sulle princi­pali categorie di reddito dichiaratoe sulle principali variabili per la de­terminazione dell’imposta.Prima di procedere alla pubblicazio­ne sul proprio sito, i comuni dovran­no segnalare comunque al diparti­mento delle Finanze, in base allapropria conoscenza del territorio,eventuali casi di evidente rischio diidentificazione dei soggetti.Al di fuori delle modalità previstedal decreto, i dati relativi alle di­chiarazioni dei redditi non po­tranno essere oggetto di alcunacomunicazione.

ma attraverso il suo sito internetche, dal 15 settembre 2012, la for­mulazione delle domande di pre­stito ordinario da parte di comunie province ­ con coincidenza tra

soggetto debitore e soggetto be­neficiario ­ potrà essere effettua­ta esclusivamente tramite lo stru­mento Dol ­ Domanda online, uti­lizzando quale unico mezzo di

commerciale.In attuazione di quanto dispostodall’art. 1, comma 2, del predettoDlgs n. 28/2010 è infine statoadottato il Dm 18 ottobre 2010, n.180, “Regolamento recante la de­terminazione dei criteri e dellemodalità di iscrizione e tenuta delregistro degli organismi di media­zione e dell’elenco dei formatoriper la mediazione, nonché l’ap­provazione delle indennità spet­tanti agli organismi, ai sensi del­l’art. 16 del decreto legislativo 4marzo 2010, n. 28”.Secondo la Funzione pubblica,nelle fonti normative richiamatenon si rinvengono disposizioniche escludono le PA dall’ambito diapplicazione della disciplina in­trodotta. Pertanto la normativa inmateria di mediazione in ambito

civile e commerciale trova applica­zione anche in riferimento al set­tore pubblico.Ne è conseguita l’esigenza di pre­disposizione di apposite linee gui­da al fine di assicurare l’omoge­nea attuazione della normativa diriferimento da parte delle pubbli­che amministrazioni.Esse forniscono approfondimentiin merito alla attuazione della ri­chiamata normativa nella PA, de­finendo i destinatari ­ precisan­dosi che per ragioni di competen­za e di autonomia organizzativa,la parte di direttive in cui si forni­scono indicazioni sulle modalitàprocedurali e sulla rappresentan­za in giudizio dell’amministrazio­ne non sono rivolte alle Regioni ealle autonomie locali, “fermo re­stando che i principi espressi pos­

sono essere considerati utili crite­ri applicativi ove compatibili” ­ ladefinizione e le finalità della me­diazione, le controversie possibilioggetto della stessa, gli organi­smi coinvolti. Nell’ambito delprocedimento di mediazione, siforniscono, quindi, indicazionisull’attività che l’amministrazio­ne, come parte attrice o convenu­ta, è chiamata a svolgere ai finidell’eventuale transazione, conparticolare riguardo agli aspettiprocedurali ed a quelli di rappre­sentanza dell’amministrazionestessa.Evidenziato, infine, che la parteci­pazione alla procedura di media­zione comporta a carico dell’am­ministrazione coinvolta gli oneriprevisti dall’art. 16 del Dm n. 180/2010.

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PATTO DI STABILITÀINTERNO 2012In attesa della pubblicazione inG.U. è stato diffuso il testo delDm Economia e finanze del 6agosto 2012, concernente il mo­nitoraggio e la certificazione delPatto di stabilità interno 2012per le Regioni e le Province auto­nome di Trento e di Bolzano (art.32, commi 18 e 19, della legge n.183/2011, legge di stabilità2012). Il decreto riguarda anchele regioni che si avvalgono dellafacoltà prevista dall’art. 32, com­ma 15, della legge n. 183, di ride­terminare il proprio obiettivo dicassa attraverso una corrispon­dente riduzione degli obiettivi dicompetenza.I relativi prospetti per il monito­raggio devono essere trasmessi ­utilizzando il sistema web appo­sitamente previsto per il Patto di

stabilità interno nel sitowww.pattostabilita.rgs.tesoro.it ­entro 30 giorni dalla fine del pe­riodo di riferimento. Il primo in­vio di informazioni è previsto en­tro un mese dalla pubblicazionesulla G.U. del decreto.Eventuali inadempienze nellatrasmissione dei prospetti deter­minate da ritardi nella pubblica­zione dell’applicazione web nonsaranno imputabili agli enti.La certificazione deve essere in­viata entro il 31 marzo dell’annosuccessivo a quello di riferimen­to. La mancata trasmissione dellacertificazione entro tale termineperentorio costituirà inadempi­mento al Patto di stabilità inter­no ai sensi dell’art. 32, comma19, secondo periodo, della pre­detta legge di stabilità 2012.È stato, nel frattempo, pubblica­to sulla Gazzetta Ufficiale n. 176

del 30 luglio 2012 il testo del DmEconomia e finanze del 9 luglio2012, n. 0053363, concernente ilmonitoraggio semestrale del Pat­to di stabilità interno per l’anno2012 per le province e i comunicon popolazione superiore a 5mi­la abitanti e i relativi prospetti dirilevazione (art. 31, comma 19,della legge 12 novembre 2011, n.183).A seguito del monitoraggio delsecondo semestre 2012, in caso dimancato rispetto del Patto di sta­bilità interno del 2012, dovrà es­sere compilato anche il prospettoMONIT/2012/A, al fine di consen­tire l’individuazione degli entiper i quali non si applica la san­zione di cui all’art. 7, comma 2,lett. a), del Dlgs 6 settembre2011, n. 149. Tutti i prospetti, an­che in questo caso, devono esseretrasmessi esclusivamente utiliz­zando il sistema web.

IN VIGORE DAL 15 AGOSTOIL REGOLAMENTO DI RIFORMADEGLI ORDINAMENTIPROFESSIONALIIl regolamento si applica alle pro­fessioni regolamentate e ai rela­tivi professionisti, cioè alle attivi­tà il cui esercizio è consentito so­lo a seguito d’iscrizione in ordinio collegi, subordinatamente alpossesso di qualifiche professio­nali o all’accertamento delle spe­cifiche professionalità ed è statoapprovato dal Consiglio dei mini­stri del 3 agosto 2012, su propo­sta del ministro della Giustizia, inattuazione della delega prevista

dalla legge n. 148/2011.Alcuni dei punti più qualificantiintrodotti con la nuova disciplinariguardano l’accesso e l’eserciziodell’attività professionale, la libe­ra concorrenza e la pubblicità in­formativa, l’obbligo di assicura­zione ed il tirocinio e la formazio­ne del professionista.In particolare, con la nuova nor­mativa, l’esercizio della professio­ne è definito come libero e fonda­to sull’autonomia e indipendenzadi giudizio, intellettuale e tecnica.Ferma restando la disciplina del­l’esame di Stato, viene garantitala libertà dell’accesso alle profes­

sioni regolamentate risultandoora vietata qualsiasi limitazionealle iscrizioni agli albi professio­nali ad eccezione di quelle fonda­te su espresse previsioni riguar­danti il possesso o il riconoscimen­to dei titoli previsti dalla leggeper la qualifica e l’esercizio pro­fessionale, o sulla mancanza dicondanne penali o disciplinari ir­revocabili o su altri motivi impera­tivi di interesse generale.La formazione di albi speciali, le­gittimanti specifici esercizi dell’at­tività professionale, fondati suspecializzazioni o titoli o esami ul­teriori, è ammessa solo su previ­

trasmissione il canale internet.Gli enti potranno così beneficiaredell’assistenza di Cdp nella com­pilazione guidata delle richieste

di prestito, di maggior celeritànell’avvio dell’istruttoria, di co­modità nel monitoraggio conti­nuo dell’iter procedurale e di im­

mediatezza nella ricezione dellerisposte.Disponibile sul sito l’apposita gui­da operativa.

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sione espressa di legge.Non sono, inoltre, ammesse limi­tazioni del numero di persone ti­tolate a esercitare la professione,salve deroghe espresse fondate suragioni di pubblico interesse, qua­le la tutela della salute, e sonovietate le limitazioni discrimina­torie, anche indirette, all’accessoe all’esercizio della professione,fondate sulla nazionalità del pro­fessionista o sulla sede legale del­l’associazione professionale o del­la società tra professionisti.La pubblicità informativa riguar­dante l’attività delle professioni, ititoli posseduti, i compensi richie­sti è ora ammessa con ogni mez­zo, purché sia funzionale all’og­getto, veritiera e corretta, non vi­oli l’obbligo del segreto profes­

sionale ovvero risulti equivoca, in­gannevole o denigratoria.A tutela del cliente, viene intro­dotto l’obbligo di assicurazionedel professionista che è ora tenu­to a stipulare, anche per il tramitedi convenzioni collettive negozia­te dai consigli nazionali e daglienti previdenziali dei professioni­sti, un’idonea assicurazione per idanni derivanti al cliente dal­l’esercizio dell’attività professio­nale, comprese le attività di custo­dia di documenti e valori ricevutidal cliente stesso. Gli estremi dellapolizza professionale, il relativomassimale e ogni variazione suc­cessiva devono essere resi noti alcliente, al momento dell’assunzio­ne dell’incarico.Il decreto disciplina nel dettaglioanche il tirocinio professionale,

cioè l’addestramento a contenu­to teorico e pratico del pratican­te: di norma esso risulta obbliga­torio dove previsto dai singoli or­dinamenti professionali, conesclusione delle professioni sani­tarie, e ha una durata massima di18 mesi.Previsto l’obbligo di curare il con­tinuo aggiornamento della pro­pria competenza professionale alfine di assicurare la qualità dellaprestazione professionale.Il Dpr 7 agosto 2012, n. 137, “Re­golamento recante riforma degliordinamenti professionali, a nor­ma dell’articolo 3, comma 5, deldecreto­legge 13 agosto 2011, n.138, convertito, con modificazio­ni, dalla legge 14 settembre 2011,n. 148”, è stato pubblicato nellaGu n. 189 del 14 agosto 2012.

MANUALE DELL’ASSESSOREdi V. Italia, E. Maggiora

L’attività dell’assessore comunale, ed anche provinciale è importante, complessa e difficile. Nella Guida lo status dell’assessore è stato considerato dal momento della nomina, a quello delle singole competenze delegate, alla sua attività nella Giunta con le rispettive attribuzioni, ed alle sue responsabilità, fino alla cessazione dalla carica. Particolare attenzione è stata rivolta all’attuale attività in «prorogatio» degli as-sessori provinciali. Il volume ha perciò considerato tutti i principali problemi sui doveri, diritti e responsabilità dell’assessore, esaminando tutto l’arco della sua attività che deve essere meditata, attenta e sicura, e deve trovare sempre un sicuro punto d’appog-gio nelle leggi e nella giurisprudenza.

Pagg. 256 – e 36,00

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I LIBRI DI GUIDA AGLI ENTI LOCALI

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LE SCADENZE DAL 20 SETTEMBRE AL 31 OTTOBRE

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Oggetto Adempimento Modalità Note

20 SETTEMBRE770semplificatoe ordinario

Presentazione Mod. 770 semplificatoda parte dei sostituti d’imposta o inter­mediari abilitati

Trasmissione telematica conservizio Entratel o Fisconline

Termine prorogatocon Dpcm 26 luglio2012

30 SETTEMBREDma Trasmissione delle retribuzioni erogate

al personale iscritto all’Inpdap e delleinformazioni per l’implementazionedelle posizioni assicurative

File telematico da trasmettereattraverso Entratel o Fisconline

Uniemensindividuale

Trasmissione dati retributivi e contributi­vi per l’implementazione delle posizioniassicurative individuali

File telematico da trasmetteredal sito dell’Inps

Adempimento riservatoagli enti che versanocontribuzione all’Inps(ad esempio, Ds pertempi determinati econtributi alla gestioneseparata)

Comunicazionepertrattenuta IIrata di acconto730

Possibilità di comunicare al sostitutod’imposta di non voler effettuare ilversamento a titolo di seconda o uni­ca rata di acconto Irpef o di volerlo ef­fettuare in misura inferiore rispetto aquello indicato nel modello 730

Comunicazione redatta incarta libera

Circolare Agenzia del­le Entrate n. 15/E del25 maggio 2012

15 OTTOBREComunicazioneassenze

La comunicazione delle assenze al di­partimento della Funzione pubblicadeve essere effettuata entro il 15 diogni mese per le assenze relative almese precedente

http://www.perlapa.gov.it/web/guest/home­assenze

16 OTTOBREContributiInpdap

Versamento dei contributi previdenzialie assistenziali sui compensi corrispostial personale dipendente

F24EPAttraverso l’utilizzo di Entratelo Fisconline con invio entro leore 20,00 del secondo giornolavorativo antecedente la datadi versamento

La data del versamentonon dovrà più essere in­dicata sul quadro Z2della Dma tranne per lecasistiche per le quali ri­mane l’obbligo di com­pilazione del quadro

Ritenute Irpef Versamento delle ritenute Irpef tratte­nute sulle retribuzioni erogate nel me­se precedente:­ redditi da lavoro dipendente­ redditi assimilati (compresi co.co.co.)­ redditi da lavoro autonomo­ redditi da lavoro occasionale

F24EPAttraverso l’utilizzo di Entra­tel o Fisconline con invio en­tro le ore 20,00 del secondogiorno lavorativo anteceden­te la data di versamento

Addizionalicomunalie regionali

Versamento delle addizionali comu­nali e regionali trattenute sulle retri­buzioni erogate nel mese precedente:­ redditi da lavoro dipendente­ reddit i assimilat i (compresico.co.co.)

Attraverso l’utilizzo di Entra­tel o Fisconline con invio en­tro le ore 20,00 del secondogiorno lavorativo anteceden­te la data di versamento

Nona rata delle undicipreviste in qualità disaldo per l’anno pre­cedente (salvo diver­sa indicazione delpercipiente) oppuresaldo rate anno pre­cedente e correnteper cessazione

a cura di Gianluca Bertagna e Sara BozzoliConsulenti Enti locali

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LE SCADENZE DAL 20 SETTEMBRE AL 31 OTTOBRE

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Oggetto Adempimento Modalità NoteAddizionalicomunaliin acconto

Versamento dell’acconto addizionalicomunali trattenute sulle retribuzio­ni erogate nel mese precedente:­ redditi da lavoro dipendente­ redditi assimilati

F24EPAttraverso l’utilizzo di En­tratel o Fisconline con invioentro le ore 20,00 del se­condo giorno lavorativo an­tecedente la data di versa­mento

Settima rata delle no­ve previste in qualitàdi acconto per l’annoin corso

Irap Versamento acconto mensile calco­lato sulle retribuzioni erogate nelmese precedente:­ redditi da lavoro dipendente­ reddit i assimilat i (compresico.co.co.)­ redditi da lavoro occasionale

F24EPAttraverso l’utilizzo di En­tratel o Fisconline con invioentro le ore 20,00 del se­condo giorno lavorativo an­tecedente la data di versa­mento

In caso di dipendentecomandato o distac­cato il versamentoavviene da parte del­l’ente utilizzatore

Cessionequintostipendio

Versamento all’Inpdap della quotatrattenuta al dipendente per prestiti

Accredito c/c dell’Inpdap

ContributoDs

Versamento del contributo Ds sulleretribuzioni erogate nel mese prece­dente:­ redditi da lavoro dipendente a tem­po determinato

F24EP Si tratta di un contri­buto totalmente a ca­rico dell’ente, pari al­l’1,61% dell’imponi­bile

ContributoGestioneseparata Inps

Versamento del contributo alla Ge­stione separata Inps sulle retribuzio­ni erogate nel mese precedente:­ redditi di collaborazione in formacoordinata e continuativa

F24EP Va versata anche per icompensi di lavorooccasionale sulla par­te eccedente i 5milaeuro

31 OTTOBREDma Trasmissione delle retribuzioni erogate

al personale iscritto all’Inpdap e delleinformazioni per l’implementazionedelle posizioni assicurative

File telematico da trasmet­tere attraverso Entratel o Fi­sconline

Uniemensindividuale

Trasmissione dati retributivi e contri­butivi per l’implementazione delle po­sizioni assicurative individuali

File telematico da trasmetteredal sito dell’Inps

Adempimento riser­vato agli enti che ver­sano contribuzioneall’Inps (ad es., Ds pertempi determinati econtributi alla gestio­ne separata)

SETTEMBRE 2012 NUMERO 9

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Pubblicoimpiego

RAPPORTOdi LAVORORAPPORTOdi LAVORO

Il Sole 24 ORE ­ Settembre 2012 ­ n. 9

Limite massimo retributivo per emolumenti o retribuzioninell’ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con le Pa stataliElaborata d’intesa con il ministero dell’Economia e delle finanze, la circolare Dfp n. 8/2012 fornisce indicazioniin merito all’attuazione del Dpcm 23 marzo 2012, recante “Limite massimo retributivo per emolumenti oretribuzioni nell’ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con le pubbliche amministrazioni statali”,che è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 16 aprile 2012, n. 89.Il decreto era stato adottato ai sensi dell’art. 23-ter, comma 1, del Dl n. 201/2011, convertito dalla legge n.214/2011, e come modificato dall’art. 1, comma 2, del Dl n. 29/2012, per il trattamento economico annuoonnicomprensivo di chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche emolumenti o retribuzioni nell’ambito dirapporti di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni statali, di cui all’art. 1, comma 2, deldecreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi incluso il personale in regime di diritto pubblico di cui all’art. 3 delmedesimo decreto legislativo, stabilendo come parametro massimo di riferimento il trattamento economico delprimo presidente della Corte di cassazione.Approfonditi la disciplina del tetto retributivo, l’ambito di applicazione, il regime del limite. Fornite indicazioniapplicative per la riduzione al tetto ed anche sulla disciplina speciale del limite alla retribuzione o indennitàriconosciuta ai pubblici dipendenti in servizio, anche in posizione di fuori ruolo o di aspettativa, presso ministeri oenti pubblici nazionali.Precisato, in relazione alla destinazione delle somme derivanti dall’applicazione dell’art. 23-ter del Dl n.201/2011 e del Dpcm 23 marzo 2012, che le risorse rivenienti dall’applicazione delle misure di cui ai commi 1 e 2del medesimo articolo sono annualmente versate al Fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato. Le modalitàapplicative per operare i versamenti saranno oggetto di apposita circolare esplicativa del ministero dell’Econo-mia e delle finanze - dipartimento della Rgs. (Vincenzo Testa)

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18SPECIALE SPENDING REVIEWDotazioni organiche

Il Sole 24 ORE ­ Settembre 2012 ­ n. 9

* Consulente Enti locali

di Gianluca Bertagna *

L’intervento sul personale dipendente delle pubblicheamministrazioni ha avuto un dibattito molto accesodopo l’entrata in vigore del Dl n. 95/2012. Il legislatore,d’altronde, ha dedicato uno specifico articolo allaquestione. Vediamo nel dettaglio di cosa si tratta

PremessaAll’interno di un documento norma-tivo denominato spending review e inquesto contesto in cui i vari governieuropei stanno prendendo drastichemisure per il contenimento della spe-sa pubblica, non potevano di certomancare misure finalizzate alla ri-

duzione dei dipendenti della pub-blica amministrazione.L’art. 2 del Dl n. 95/2012 indivi-dua, da una parte, riduzioni di do-tazioni organiche per le ammini-strazioni dello Stato, delle Agen-zie, degli enti pubblici non econo-mici, degli enti di ricerca e degli

enti di cui all’art. 70, comma 4, delDlgs n. 165/2001; dall’altra, rinviaad azioni specifiche per il persona-le degli enti territoriali.In questo approfondimento ci oc-cuperemo in modo particolare dellaprima casistica di amministrazio-ni, anche se, va subito evidenziato,le norme che si vedranno di seguitopotranno avere efficacia anche perle autonomie locali.

Le misureLe misure dell’intervento del Gover-

Tutti i taglialle dotazioni organiche

Art. 2 del Dl n. 95/2012 Art. 16, comma 8, del Dl n. 95/2012

Riduzione delle dotazioni organiche di personale dirigenziale e non. Effetto immediato

Amministrazioni dello Stato, Agenzie, enti pubblici non economici, enti di ricerca ed enti

di cui all’art. 70, comma 4, del Dlgs n. 165/2001

Eventuale riduzione delle dotazioni organichesolo dopo l’emanazione di un Dpcm

per l’individuazione di una media nazionaledi virtuosità

Enti locali

no Monti sul pubblico impiego sonostate divulgate e rese note con diver-si mezzi di informazione e appaionoormai chiare per tutti.Il legislatore interviene sia sul perso-nale dirigenziale che sul personalenon dirigenziale.Gli uffici dirigenziali, di livello gene-rale e non generale, e le relative dota-zioni organiche vanno ridotte in mi-sura non inferiore, per entrambe le

tipologie di uffici e per ciascuna do-tazione, al 20% di quelli esistenti.Le dotazioni organiche del perso-nale non dirigenziale vanno ridotteapportando un’ulteriore riduzionenon inferiore al 10% della spesacomplessiva relativa al numero deiposti di organico di tale personale.Tale seconda tipologia sembra far ri-ferimento ad un concetto di spesache, come noto, viene calcolata sul

valore teorico di accesso del perso-nale dipendente.Il comma 1 dell’art. 2 della spen-ding review precisa che per gli entidi ricerca la riduzione del personalenon dirigenziale si riferisce alle dota-zioni organiche esclusi i ricercatori ei tecnologi.

¨ Le amministrazioni interessate

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Riduzioni aggiunteLa nuova disposizione non dimenticale riduzioni già richieste da normativeprecedenti. Infatti, è letteralmenteprevisto che le nuove azioni si appli-cano agli uffici e alle dotazioni cherisultano dopo l’applicazione dell’art.1, comma 3, del Dl n. 138/2011. An-che in quel caso il legislatore avevaprevisto dei tagli ben specifici:- una riduzione non inferiore al10% degli uffici dirigenziali di livel-lo non generale e delle relative dota-zioni organiche;- una rideterminazione delle dota-zioni organiche del personale nondirigenziale non inferiore al 10%della spesa complessiva, con esclu-sione degli enti di ricerca.Ma anche in questo caso le riduzionierano da effettuarsi su altrettante basidi riferimento provenienti dai tagliprevisti dall’art. 2, comma 8-bis, delDl n. 194/2009 che prevedevano allostesso modo:- una riduzione non inferiore al10% degli uffici dirigenziali di li-

vello non generale e delle relativedotazioni organiche;- una rideterminazione delle dota-zioni organiche del personale nondirigenziale non inferiore al 10%della spesa complessiva, con esclu-sione degli enti di ricerca.Le riduzioni previste dalla spendingreview sono pertanto aggiuntive aquelle previste dalle disposizioni pre-cedenti, che diventano quindi il pun-to di riferimento per effettuare inuovi tagli previsti dal Dl n. 95/2012.

Forze armatePer la riduzione degli organici del-le Forze armate, che comunquenon può essere inferiore al 10%, ènecessario attendere un decretodel presidente del Consiglio deiministri. Con lo stesso documentoverrà anche determinata la riparti-zione dei volumi organici tra Eser-cito italiano, Marina militare e Ae-ronautica militare.

ProceduraLa riduzione delle dotazioni organi-

che a seguito dell’approvazione dellaspending review avverrà su propostadel ministro per la Pubblica am-ministrazione e la semplificazione.Tale analisi dovrà operare in concer-to con il ministro dell’Economia edelle finanze, per concludersi in unoo più decreti adottati dal presidentedel Consiglio dei ministri. Il termineper tali provvedimenti è quello del31 ottobre 2012.Vige il divieto di assunzione di per-sonale, a qualsiasi titolo e con qual-sivoglia forma contrattuale, per quel-le amministrazioni per le qualinon siano stati emanati i decreti dicui sopra. Fino all’emanazione deiprovvedimenti le dotazioni organi-che sono provvisoriamente indivi-duate in misura pari ai posti copertialla data di entrata in vigore del Dl n.95/2012.La disposizione prevede che sonosalve le procedure concorsuali edi mobilità, nonché di conferimen-to di incarichi dirigenziali di cui al-l’art. 19, comma 5-bis, del Dlgs n.165/2001.

Entro il 31 ottobre 2012

Uno o più decreti adottati dal presidente del Consiglio dei ministri

Entro 6 mesi dai decreti ciascuna amministrazione adottaazioni per concretizzare i tagli

Ministro della Pubblica amministrazionee semplificazione

Ministro dell’Economiae delle finanze

¨ La misura dei tagliUffici dirigenziali e relative dotazioni organiche Riduzione del 20% rispetto a quelli esistenti

Dotazioni organiche del personale non dirigenziale Riduzione del 10% della spesa complessiva relativa al numero di posti di organico

¨ Tappe e tempi della procedura

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Una caratteristica particolare di que-sta revisione delle dotazioni organi-che è la possibilità di compensazio-ne della riduzione. Infatti, dal testonormativo appare evidente comevenga data la possibilità di indivi-duare nei provvedimenti sopra elen-cati alcune amministrazioni per lequali la riduzione può avvenire an-che in misura inferiore alle per-centuali previste (20% dirigenti,10% personale non dirigente) a con-dizione però che la differenza siarecuperata operando una maggio-re riduzione in altri enti.Si tratta di quanto più volte affermatodal ministro della Pubblica ammini-strazione della premessa per giungeresuccessivamente ad una migliore re-distribuzione delle forze lavoro.

Esclusioni Non sono soggetti alle riduzioni, vi-ste in precedenza, le strutture e ilpersonale del comparto Sicurezza edel Corpo nazionale dei Vigili delfuoco; il personale amministrativooperante presso gli uffici giudiziarie il personale di magistratura.Come già anticipato, gli enti localiapplicano disposizioni specificheche vedremo meglio in seguito.

Compiti di ciascunaamministrazione Una volta adottati da parte del

presidente del Consiglio dei mini-stri i provvedimenti sopra ricor-dati, spetta a ciascuna ammini-strazione la concreta attuazionedei tagli previsti nella spendingreview.Entro 6 mesi da tali documenti, glienti interessati adottano specifici rego-lamenti di organizzazione per dareconcretezza ed operatività alle riduzio-ni di personale e dotazione organica.In altre parole, al fine di individuaregli specifici settori che saranno inte-ressati al contenimento, ciascunaamministrazione dovrà individuaremisure volte:a) alla concentrazione dell’eserci-zio delle funzioni istituzionali, at-traverso il riordino delle competenzedegli uffici eliminando eventuali du-plicazioni;b) alla riorganizzazione degli ufficicon funzioni ispettive e di controllo;c) alla rideterminazione della reteperiferica su base regionale o inter-regionale;d) all’unificazione, anche in sedeperiferica, delle strutture che svol-gono funzioni logistiche e strumen-tali, compresa la gestione del perso-nale e dei servizi comuni;e) alla conclusione di appositi ac-cordi tra amministrazioni perl’esercizio unitario delle funzio-ni di cui alla lett. d), ricorrendoanche a strumenti di innovazione

amministrativa e tecnologica e al-l’utilizzo congiunto delle risorseumane;f) alla tendenziale eliminazione de-gli incarichi di cui all’art. 19, com-ma 10, del Dlgs 30 marzo 2001, n.165.

La gestione delle eccedenzeA questo punto, manca un solo edultimo aspetto a tutta la procedu-ra voluta dal legislatore, ovverola gestione del personale in ecce-denza.Dopo l’emanazione dei decreti edopo le azioni individuate dallesingole amministrazioni è neces-sario agire sulle unità di perso-nale eventualmente risultanti insoprannumero.Il riferimento è l’art. 33 del Dlgsn. 165/2001. La norma, modifica-ta di recente, costituisce quindi labase per poter operare anche nelcontesto del Dl n. 95/2012. Sul-l’attivazione dello stesso sono,però, necessarie alcune relazionisindacali che la spending reviewha comunque modificato nuova-mente e che di seguito andremoad analizzare.L’art. 2 del Dl n. 95/2012 individuale procedure e le priorità per agiresul personale in soprannumero al-l’esito delle riduzioni previste dalcomma 1.

¨ Quando il personale è in soprannumero

Ordine di priorità per la gestione del personale in soprannumeroApplicazione, ai lavoratori che risultino in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi i quali, ai fini del dirittoall’accesso e alla decorrenza del trattamento pensionistico in base alla disciplina vigente prima dell’entrata invigore dell’art. 24 del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre2011, n. 214, avrebbero comportato la decorrenza del trattamento medesimo entro il 31 dicembre 2014, deirequisiti anagrafici e di anzianità contributiva nonché del regime delle decorrenze previsti dalla predetta discipli-na pensionistica, con conseguente richiesta all’ente di appartenenza della certificazione di tale diritto.Si applica, senza necessità di motivazione, l’art. 72, comma 11, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112,convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 che prevede la risoluzione unilaterale del rapportodi lavoro e il contratto individuale con un preavviso di 6 mesi.Predisposizione, entro il 31 dicembre 2012, di una previsione delle cessazioni di personale in servizio,tenuto conto di quanto previsto dalla lett. a) del presente comma, per verificare i tempi di riassorbimento delleposizioni soprannumerarie.

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Individuazione dei soprannumeri non riassorbibili entro due anni a decorrere dal 1º gennaio 2013, al nettodei collocamenti a riposo di cui alla lett. a).

In base alla verifica della compatibilità e coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica e del regime delleassunzioni, in coerenza con la programmazione del fabbisogno, avvio di processi di mobilità guidata, ancheintercompartimentale, intesi alla ricollocazione, presso uffici delle amministrazioni di cui al comma 1 chepresentino vacanze di organico, del personale non riassorbibile secondo i criteri del collocamento a riposo dadisporre secondo la lett. a).

Definizione, previo esame con le organizzazioni sindacali che deve comunque concludersi entro 30 giorni, dicriteri e tempi di utilizzo di forme contrattuali a tempo parziale del personale non dirigenziale di cuialla lett. c) che, in relazione alla maggiore anzianità contribuiva, è dichiarato in eccedenza, al netto degliinterventi di cui alle lettere precedenti. I contratti a tempo parziale sono definiti in proporzione alle eccedenze,con graduale riassorbimento all’atto delle cessazioni a qualunque titolo ed in ogni caso portando a compensazio­ne i contratti di tempo parziale del restante personale.

Fino a quando esiste il soprannume-ro di personale, vige il divieto asso-luto di assumere.

Personale in esuberoPer il personale che non risultiriassorbibile come sopra previsto, leamministrazioni debbono dichiararel’esubero, comunque non oltre il 30giugno 2013.Il comma 8 dell’art. 33 del Dlgs n.165/2001 prevede che per 24 mesidalla data di collocamento in di-sponibilità restano sospese tutte leobbligazioni inerenti al rapporto dilavoro e il lavoratore ha diritto adun’indennità pari all’80% dellostipendio.Tale periodo può essere aumentato

fino a 48 mesi laddove il personalecollocato in disponibilità maturi, en-tro il predetto arco temporale, i requi-siti per il trattamento pensionistico.

RegiaIn tutto questo meccanismo esisteuna regia affidata dal legislatore aldipartimento della Funzione pub-blica. Quest’ultimo avvierà un mo-nitoraggio dei posti vacanti pressole amministrazioni pubbliche e redi-gerà un elenco, da pubblicare sul re-lativo sito web.Il personale iscritto negli elenchi didisponibilità può presentare doman-da di ricollocazione nei posti di cuial medesimo elenco e le amministra-zioni pubbliche sono tenute ad acco-

gliere le suddette domande, indivi-duando criteri di scelta nei limitidelle disponibilità in organico, fer-mo restando il regime delle assun-zioni previsto mediante reclutamen-to. Le amministrazioni che non ac-colgono le domande di ricollocazio-ne non possono procedere ad assun-zioni di personale.

Le relazioni sindacaliIn questo contesto di forte cambia-mento e di drastiche misure di ridu-zione di lavoratori pubblici, si è resanecessaria anche una modifica allerelazioni sindacali.L’art. 2, comma 17, del Dl n. 95/2012,modifica nel seguente modo l’art. 5,comma 2, del Dlgs n. 165/2001:

Testo precedente Testo attualeNell’ambito delle leggi e degli atti organizzativi di cuiall’articolo 2, comma 1, le determinazioni per l’organiz­zazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione deirapporti di lavoro sono assunte in via esclusiva dagliorgani preposti alla gestione con la capacità e i poteridel privato datore di lavoro, fatta salva la sola informa­zione ai sindacati, ove prevista nei contratti di cui all’ar­ticolo 9. Rientrano, in particolare, nell’esercizio dei pote­ri dirigenziali le misure inerenti alla gestione delle risor­se umane nel rispetto del principio di pari opportunità,nonché la direzione, l’organizzazione del lavoro nel­l’ambito degli uffici.L’art. 9 del Dlgs n 165/2001, rubricato “Partecipazionesindacale”, riporta:Fermo restando quanto previsto dall’articolo 5, comma2, i contratti collettivi nazionali disciplinano le modalitàe gli istituti della partecipazione.

Nell’ambito delle leggi e degli atti organizzativi di cuiall’articolo 2, comma 1, le determinazioni per l’organiz­zazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione deirapporti di lavoro sono assunte in via esclusiva dagliorgani preposti alla gestione con la capacità e i poteridel privato datore di lavoro, fatte salve la sola infor­mazione ai sindacati per le determinazioni relativeall’organizzazione degli uffici ovvero di esamecongiunto per le misure riguardanti i rapporti dilavoro, ove previste nei contratti di cui all’articolo9. Rientrano, in particolare, nell’esercizio dei poteri diri­genziali le misure inerenti alla gestione delle risorseumane nel rispetto del principio di pari opportunità,nonché la direzione, l’organizzazione del lavoro nel­l’ambito degli uffici.

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L’art. 2, comma 18, modifica invece l’art. 6, comma 1, del Dlgs n. 165/2001 nel seguente modo:

Testo precedente Testo attualeNelle amministrazioni pubbliche l’organizzazione e ladisciplina degli uffici, nonché la consistenza e la varia­zione delle dotazioni organiche sono determinate infunzione delle finalità indicate all’articolo 1, comma 1,previa verifica degli effettivi fabbisogni e previa consul­tazione delle organizzazioni sindacali rappresentative aisensi dell’articolo 9. Nell’individuazione delle dotazioniorganiche, le amministrazioni non possono determina­re, in presenza di vacanze di organico, situazioni di so­prannumerarietà di personale, anche temporanea, nel­l’ambito dei contingenti relativi alle singole posizionieconomiche delle aree funzionali e di livello dirigenzia­le. Ai fini della mobilità collettiva le amministrazionieffettuano annualmente rilevazioni delle eccedenze dipersonale su base territoriale per categoria o area, qua­lifica e profilo professionale. Le amministrazioni pubbli­che curano l’ottimale distribuzione delle risorse umaneattraverso la coordinata attuazione dei processi di mobi­lità e di reclutamento del personale.

Nelle amministrazioni pubbliche l’organizzazione e ladisciplina degli uffici, nonché la consistenza e la varia­zione delle dotazioni organiche sono determinate infunzione delle finalità indicate all’articolo 1, comma 1,previa verifica degli effettivi fabbisogni e previa infor­mazione, preventiva o successiva, delle organizza­zioni sindacali rappresentative ove prevista neicontratti di cui all’articolo 9. Nei casi in cui processidi riorganizzazione degli uffici comportano l’indi­viduazione di esuberi o l’avvio di processi di mobi­lità, al fine di assicurare obiettività e trasparenza,le pubbliche amministrazioni sono tenute a darneinformazione, ai sensi dell’articolo 33, alle orga­nizzazioni sindacali rappresentative del settore in­teressato e ad avviare con le stesse un esame suicriteri per l’individuazione degli esuberi o sullemodalità per i processi di mobilità. Decorsi trentagiorni dall’avvio dell’esame, in assenza dell’indivi­duazione di criteri e modalità condivisi, la pubblicaamministrazione procede alla dichiarazione di esu­bero e alla messa in mobilità. Nell’individuazionedelle dotazioni organiche, le amministrazioni non pos­sono determinare, in presenza di vacanze di organico,situazioni di soprannumerarietà di personale, anchetemporanea, nell’ambito dei contingenti relativi alle sin­gole posizioni economiche delle aree funzionali e dilivello dirigenziale. Ai fini della mobilità collettiva le am­ministrazioni effettuano annualmente rilevazioni delleeccedenze di personale su base territoriale per categoriao area, qualifica e profilo professionale. Le amministra­zioni pubbliche curano l’ottimale distribuzione delle ri­sorse umane attraverso la coordinata attuazione deiprocessi di mobilità e di reclutamento del personale.

¨ La nuova disposizione

Nelle more della disciplina contrattuale successiva all’entrata in vigore del presente decreto è comun­que dovuta l’informazione alle organizzazioni sindacali su tutte le materie oggetto di partecipazionepreviste dai vigenti contratti collettivi.

Con queste disposizioni il Governo hainteso dar seguito agli impegni assunticon il Protocollo d’intesa sottoscrittoin data 3 maggio 2012 tra il ministroper la Funzione pubblica, i rappresen-tanti degli enti locali e le organizzazio-ni sindacali, laddove si prevedeva unampliamento delle relazioni (rispetto

all’assetto scaturito dalla RiformaBrunetta) e una maggiore partecipa-zione delle parti sociali nelle sceltedecisive afferenti la gestione delle ri-sorse umane; i processi organizzatividi maggior rilievo; le azioni di razio-nalizzazione della PA e gli aspettiprincipali del rapporto di lavoro.

Infatti:- l’organizzazione degli uffici, daintendersi come macro-organizzazio-ne, diviene oggetto di informazio-ne; si presume successiva, essendovenuto meno il modello della con-certazione cui era preordinata l’in-formazione preventiva;

Infine, l’art. 2, comma 19, della spending review introduce la seguente norma:

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- è previsto l’esame congiunto -nuova forma di relazione sindacale,richiamata anche nel precitato proto-collo d’intesa - per le misure riguar-danti i rapporti di lavoro che sarannoindividuate nei prossimi Ccnl;- sulla definizione delle dotazioni or-ganiche e conseguente programma-zione dei fabbisogni di personale, laconsultazione è sostituita dall’in-formazione - preventiva o successi-va - che sarà prevista nei prossimiCcnl;- viene precisata la relazione sinda-cale dovuta nella gestione dei pro-cedimenti aventi ad oggetto esube-

ri e mobilità di personale (informa-zione + esame della durata massimadi 30 giorni decorsi i quali, in assen-za di accordo, la pubblica ammini-strazione dispone);- nelle more dei rinnovi dei Ccnl, èintrodotta una disposizione di salva-guardia che impone l’informazionealle organizzazioni sindacali su tuttele materie oggetto di partecipazionepreviste dai vigenti contratti colletti-vi; quindi, informazione successiva(per le motivazioni di cui al primoalinea) su tutte le materie che attual-mente prevedono una relazione sin-dacale, diversa dalla contrattazione

decentrata integrativa che - si ritiene- mantenga gli ambiti applicativi vi-genti, ma resi conformi alle disposi-zioni del Dlgs n. 150/2009.

La revisione della dotazioneorganica per gli enti localiNella pagine seguenti di questo nu-mero di Guida al Pubblico impiegoviene dato largo spazio alle disposi-zioni della spending review applica-bili agli enti locali in materia di ge-stione delle risorse umane. In questasede ci limitiamo a riportare percompletezza la normativa con unbrevissimo commento.

¨ La norma interessata

Art. 16, comma 8, del Dl n. 95/2012Fermi restando i vincoli assunzionali di cui all’art. 76 del decreto­legge n. 112 del 2008 convertito con legge n. 133del 2008, e successive modificazioni ed integrazioni, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, daemanare entro il 31 dicembre 2012 d’intesa con Conferenza Stato­città ed autonomie locali, sono stabiliti iparametri di virtuosità per la determinazione delle dotazioni organiche degli enti locali, tenendo prioritariamenteconto del rapporto tra dipendenti e popolazione residente. A tal fine è determinata la media nazionale delpersonale in servizio presso gli enti, considerando anche le unità di personale in servizio presso le società di cuiall’art. 76, comma 7, terzo periodo, del citato decreto­legge n. 112 del 2008. A decorrere dalla data di efficacia deldecreto gli enti locali che risultino collocati ad un livello superiore del 20 per cento rispetto alla media non possonoeffettuare assunzioni a qualsiasi titolo; gli enti che risultino collocati ad un livello superiore del 40 per centorispetto alla media applicano le misure di gestione delle eventuali situazioni di soprannumero di cui all’articolo 2,comma 11, e seguenti.

Al momento sono quindi esclusiva-mente determinati alcuni criteri epassaggi che porteranno gli enti ter-ritoriali, entro il 31 dicembre 2012, afare i conti con eventuali nuove di-sposizioni limitative.È quindi necessario attendere l’ulte-riore normazione che si spera chiarae completa.Questi gli elementi, per ora, de-finiti:- entro il 31 dicembre 2012, unDpcm dovrà stabilire i parametri divirtuosità per la determinazione del-le dotazioni organiche; a tal fine, co-stituirà criterio prioritario il rap-porto dipendenti/popolazione resi-dente, ma non se ne escludono altri;- per verificare la predetta virtuositàverrà determinata la media naziona-

le del personale in servizio pressogli enti sommata alle unità di dipen-denti delle società partecipate;- gli enti che avranno una dotazioneorganica superiore alla predettamedia nazionale di oltre il 20%(ma entro il 40%), a decorrere dalladata di entrata in vigore del Dpcm,sconteranno il divieto di assunzionea qualsiasi titolo;- gli enti che avranno una dotazioneorganica superiore alla predettamedia nazionale di oltre il 40%,sempre a decorrere dalla data di en-trata in vigore del Dpcm, dovrannoprovvedere alla riduzione delle do-tazioni organiche con le proceduredi cui all’art. 2 del decreto (quelleviste nei paragrafi precedenti per lepubbliche amministrazioni centrali);

- gli enti che avranno una dota-zione organica inferiore, pari osuperiore fino al 20% della me-dia nazionale, resteranno soggettialla disciplina limitativa attual-mente vigente;- le disposizioni del decreto si ag-giungono a quelle già esistenti suivincoli assunzionali che, quindi, so-no confermati (art. 76 del Dl n. 112/2008).Pertanto, anche se la concreta ap-plicazione è rinviata all’uscita delDpcm, non va sottaciuto che unaprospettiva di potenziale indivi-duazione di esuberi e, quindi, ditagli alla dotazione, deve far ri-flettere gli enti sulle politiche as-sunzionali di questa ultima partedi esercizio. n

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* Magistrato della Corte dei conti

di Paola Briguori *

Riduzione di spese, messa in liquidazione eprivatizzazione: tutti i cambiamenti disposti dall’articolo4 del Dl n. 95/2012 per le società pubbliche

Società interessatee società escluseLa pubblica amministrazione devespendere meno e in modo razionale;deve liberarsi di soggetti e procedureche la tenevano imbrigliata soprattut-to nel sistema dell’in house provi-ding, che si è rivelato estremamentecostoso e poco flessibile. Questa è laratio che ispira la disciplina sulla“riduzione di spese, messa in liqui-dazione e privatizzazione di societàpubbliche”, prevista dall’art. 4 deldecreto legge n. 95/2012, come mo-dificato dalla legge di conversione 7agosto 2012, n. 135.Tale disposizione dà il via a un pro-cesso di dismissione delle societàpubbliche di servizi, la cui creazio-ne è stata lungamente favorita e vo-luta all’inizio di questo secolo perchéritenuta una formula ottimale e cheoggi si è rivelata antieconomica. Im-pone l’obbligo per la PA di dismet-tere le società controllate diretta-mente o indirettamente, che abbia-no conseguito un fatturato da presta-zione di servizi a favore delle pubbli-che amministrazioni superiore al90% dell’intero fatturato.Il processo, fortemente contestato inambito locale, prevede due strade:lo scioglimento da effettuarsi entroil 31 dicembre 2013 (lett. a) oppu-re l’alienazione dell’intera parte-cipazione detenuta da effettuarsicon procedura a evidenza pubblica

entro il 30 giugno 2013 (lett. b). Inquest’ultimo caso, con la finalità ditutela del lavoro. Il bando di garaconsidera, tra gli elementi rilevantidi valutazione dell’offerta, l’adozio-ne di strumenti di tutela dei livelli dioccupazione.Si tratta di un obbligo cogente, poi-ché il comma 2 della medesima nor-ma prevede che, ove la PA non prov-veda, a far data dal 1° gennaio 2014,quelle società non potranno risul-tare più affidatarie dirette di servi-zi né potranno fruire del rinnovodegli affidamenti di cui sono titola-ri. I servizi erogati dalle società inparola, qualora non prodotti diretta-mente nell’ambito della PA, dovran-no essere acquistati nel rispetto dellanormativa comunitaria e nazionale e,pertanto, facendo ricorso alla genera-le procedura ad evidenza pubblicasecondo il principio della concorren-zialità e del miglior prezzo praticato,con ciò ponendo di fatto tali societànel libero mercato.La disciplina attuale di grande re-spiro e di grande impatto è fruttodi un tortuoso ripensamento che hamodificato l’opzione iniziale del-l’automatismo previsto nel testo ori-ginario del provvedimento. Si trattadi un provvedimento di enormespessore e di enorme impatto neisettori interessati perché cambia de-finitivamente il volto della PA chesi era delineato in questi ultimi anni

sia in ambito centrale sia in ambitolocale, poiché la norma, non indi-cando la quota/partecipazione dete-nuta dalla PA, impone il nuovo regi-me indistintamente alle società total-mente pubbliche (100% di parteci-pazione) ovvero alle società a capi-tale misto. I soggetti interessati sonosocietà “direttamente” ovvero “in-direttamente” controllate dallapubblica amministrazione, comerecita testualmente la suddetta di-sposizione, vale a dire: società stru-mentali la cui partecipazione siadetenuta dalla PA in via diretta esocietà in cui la PA svolge il con-trollo ma soltanto “a mezzo” diun’altra società cui la medesimapartecipa (società holding).Dalla lettura dell’intero art. 4 si evin-ce che, nonostante il legislatore ab-bia utilizzato il termine “alternativa-mente”, che lascerebbe supporrel’esistenza di una certa libertà dellaPA in ordine alla procedura da segui-re, l’amministrazione potrà, inconsiderazione della natura delle so-cietà coinvolte, optare per lo scio-glimento (art. 4, comma 1, lett. a)solo nel caso di società a totale par-tecipazione pubblica e per l’aliena-zione della partecipazione per lesocietà miste (art. 4, comma 1, lett.b). Del resto, sarebbe illogico e inuti-le (per la finalità di spending review)ritenere obbligatorio lo scioglimentotout court di società a capitale misto

Quattro stradeper cambiare il sistema

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partecipata da privati, poiché questiultimi ne uscirebbero fortemente pe-nalizzati e la pubblica amministra-zione non trarrebbe alcun beneficio.In questo specifico caso il legislatoreprevede, appunto, l’alienazione ri-correndo a procedure ad evidenzapubblica con la contestuale assegna-zione del servizio per un periodo dicinque anni non rinnovabili.Questa è la disciplina di massima,che, peraltro, subisce una serie dideroghe, che lasceranno in piedi inparte i vecchi organismi, necessitatedalle modifiche apportate a un conte-sto strutturato e, come tale, difficileda modificare in tempi brevi. Non sipuò escludere che le disposizioni inesame costituiscano solo un primostep in vista di interventi ulterioridi completamento. Inoltre, accantoad una previsione puntuale delle ti-pologie di società escluse dalla pro-cedura vi è una previsione generaledi salvaguardia di realtà difficili dagestire nel breve periodo.In particolare, il comma 3 dell’art.4 ha escluso: le società che svolgo-no servizi di interesse generale, an-che aventi rilevanza economica, lesocietà che svolgono prevalente-mente compiti di centrali di com-mittenza ai sensi dell’art. 33 del de-creto legislativo 12 aprile 2006, n.163, nonché le società di cui all’art.23-quinquies, commi 7 e 8, del de-creto in esame (Sogei e Consip), e lesocietà finanziarie partecipatedalle regioni, ovvero quelle che ge-stiscono banche dati strategiche peril conseguimento di obiettivi econo-mico-finanziari, individuate, in rela-zione alle esigenze di tutela dellariservatezza e della sicurezza dei da-ti, nonché all’esigenza di assicurarel’efficacia dei controlli sull’eroga-zione degli aiuti comunitari del set-tore agricolo, con decreto del presi-dente del Consiglio dei ministri, daadottare su proposta del ministro odei ministri aventi poteri di indirizzoe vigilanza, di concerto con il mini-

stro dell’Economia e delle finanze,previa deliberazione del consigliodei ministri.Sono, altresì, fuori dalla discipli-na anche le società costituite alfine della realizzazione dell’eventodi cui al decreto del presidente delConsiglio dei ministri 30 agosto2007 (Dichiarazione di “grandeevento” nella città di Napoli relati-vo al “Forum universale delle cul-ture 2013”), richiamato dall’art. 3,comma 1, lett. a), del decreto leg-ge 15 maggio 2012, n. 59, conver-tito, con modificazioni, dalla legge12 luglio 2012, n. 100.La clausola generale di salvezza ri-guarda tutte le società da porre teori-camente in liquidazione/privatizza-zione e trova applicazione nel casoin cui per le peculiari caratteristicheeconomiche, sociali, ambientali e ge-omorfologiche del contesto, ancheterritoriale, di riferimento non siapossibile per l’amministrazione pub-blica controllante un efficace e utilericorso al mercato. In tal caso, l’am-ministrazione, in tempo utile per ri-spettare i termini previsti (il 31 di-cembre 2013 per lo scioglimento; il30 giugno 2013 per l’alienazione),deve predisporre un’analisi del mer-cato e trasmettere una relazione con-tenente gli esiti della predetta verifi-ca all’Autorità garante della concor-renza e del mercato per l’acquisizio-ne del parere vincolante, da rendereentro 60 giorni dalla ricezione del-la relazione. Il parere dell’Autorità ècomunicato alla presidenza del Con-siglio dei ministri.Infine, ulteriore deroga alla procedu-ra sin ora descritta è prevista dalcomma 3-sexies in cui si dispone, inalternativa, che le PA possano predi-sporre appositi piani di razionaliz-zazione ovvero di ristrutturazionedelle proprie società controllate.Detti piani sono approvati previo pa-rere favorevole del Commissariostraordinario per la razionalizzazionedella spesa per acquisto di beni e

servizi di cui all’art. 2 del decretolegge 7 maggio 2012, n. 52, conver-tito, con modificazioni, dalla legge 6luglio 2012, n. 94, e prevedono l’in-dividuazione delle attività connes-se esclusivamente all’esercizio difunzioni amministrative di cui al-l’art. 118 della Costituzione, chepossono essere riorganizzate e ac-corpate attraverso società che ri-spondono ai requisiti della legisla-zione comunitaria in materia di inhouse providing. In tal caso i termi-ni previsti per lo scioglimento/alie-nazione sono prorogati per il tempostrettamente necessario per l’attua-zione del piano di ristrutturazione erazionalizzazione con decreto delpresidente del Consiglio dei ministri,di concerto con il ministro dell’Eco-nomia e delle finanze, adottato suproposta del Commissario straordi-nario per la razionalizzazione dellaspesa per acquisto di beni e servizi.Da quanto detto si evince che allaPA potranno essere accordate quat-tro vie per cambiare il volto delsistema di società pubbliche ora vi-gente: la liquidazione della societàcontrollata; l’alienazione dell’interapartecipazione nella società control-lata; il mantenimento dello statusquo ante nelle particolari condizionidi cui all’art. 4, comma 3; l’indivi-duazione di alcune attività (quelleconnesse esclusivamente all’eserci-zio di funzioni amministrative ex art.118 Cost.) da far confluire in unain house providing.

La composizionedei consigli di amministrazioneIl legislatore ha previsto anche nuo-ve norme sulla composizione deiconsigli di amministrazione delle so-cietà pubbliche (art. 4, commi 5 e 6)con decorrenza dal primo rinnovosuccessivo all’entrata in vigore delDl 95 in esame.I consigli di amministrazione dellesocietà de quibus devono esserecomposti da non più di tre mem-

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bri, di cui due dipendenti dell’am-ministrazione titolare della parteci-pazione o di poteri di indirizzo evigilanza, scelti d’intesa tra le am-ministrazioni medesime, per le so-cietà a partecipazione diretta,ovvero due scelti tra dipendentidell’amministrazione titolare dellapartecipazione della società con-trollante o di poteri di indirizzo evigilanza, scelti d’intesa tra le am-ministrazioni medesime, e dipen-denti della stessa società control-lante per le società a partecipa-zione indiretta. Il terzo membrosvolge le funzioni di amministra-tore delegato. I dipendenti del-l’amministrazione titolare dellapartecipazione o di poteri di indi-rizzo e vigilanza, ferme le disposi-zioni vigenti in materia di onni-comprensività del trattamento eco-nomico, ovvero i dipendenti dellasocietà controllante hanno obbligodi riversare i relativi compensiassembleari all’amministrazione,ove riassegnabili, in base alle vi-genti disposizioni, al fondo per ilfinanziamento del trattamento eco-nomico accessorio, e alla società diappartenenza. È comunque con-sentita la nomina di un ammini-stratore unico.Invece, per le altre società a totalepartecipazione pubblica, diretta edindiretta, i consigli di amministra-zione devono essere composti datre o cinque membri, tenendo contodella rilevanza e della complessitàdelle attività svolte. Nel caso di con-sigli di amministrazione composti datre membri, la composizione è deter-minata sulla base dei criteri del pre-cedente comma. Nel caso di consiglidi amministrazione composti dacinque membri, la composizionedovrà assicurare la presenza di alme-no tre dipendenti dell’amministrazio-ne titolare della partecipazione o dipoteri di indirizzo e vigilanza, sceltid’intesa tra le amministrazioni me-desime, per le società a partecipazio-

ne diretta, ovvero almeno tre membriscelti tra dipendenti dell’amministra-zione titolare della partecipazionedella società controllante o di poteridi indirizzo e vigilanza, scelti d’inte-sa tra le amministrazioni medesime,e dipendenti della stessa società con-trollante per le società a partecipa-zione indiretta. In tale ultimo caso, lecariche di presidente e di ammini-stratore delegato sono disgiunte eal presidente potranno essere affidatedal Consiglio di amministrazione de-leghe esclusivamente nelle aree rela-zioni esterne e istituzionali e supervi-sione delle attività di controllo inter-no. Resta fermo l’obbligo di riversa-mento dei compensi assembleari dicui al comma precedente.

Modalità di acquisizione di servizia titolo onerosoStrettamente legata alla disciplinademolitoria del sistema attuale disocietà pubbliche che erogano servi-zi alla PA è la disciplina sulla moda-lità di acquisizione di servizi a titolooneroso, ispirata ai princìpi di con-correnza e del libero mercato.Sono introdotte forti limitazioni al-l’uso dell’in house providing. A de-correre dal 1° gennaio 2014 l’affi-damento diretto potrà avvenire so-lo a favore di società a capitale in-teramente pubblico, nel rispetto deirequisiti richiesti dalla normativa edalla giurisprudenza comunitaria perla gestione in house e a condizioneche il valore economico del servizioo dei beni oggetto dell’affidamentosia complessivamente pari o inferio-re a 200mila euro annui. Sono fattisalvi gli affidamenti in essere finoalla scadenza naturale e comunquefino al 31 dicembre 2014. Sono al-tresì fatte salve le acquisizioni in viadiretta di beni e servizi il cui valorecomplessivo sia pari o inferiore a200mila euro in favore delle associa-zioni di promozione sociale di cuialla legge 7 dicembre 2000, n. 383,degli enti di volontariato di cui alla

legge 11 agosto 1991, n. 266, delleassociazioni sportive dilettantistichedi cui all’art. 90 della legge 27 di-cembre 2002, n. 289, delle organiz-zazioni non governative di cui allalegge 26 febbraio 1987, n. 49 e dellecooperative sociali di cui alla legge 8novembre 1991, n. 381.In via generale, invece, a decorreredal 1° gennaio 2013 le pubblicheamministrazioni di cui all’art. 1,comma 2, del Dlgs n. 165 del 2001possono acquisire a titolo onerososervizi di qualsiasi tipo, anche inbase a convenzioni, da enti di dirit-to privato di cui agli artt. da 13 a 42del codice civile esclusivamente inbase a procedure previste dalla nor-mativa nazionale in conformità conla disciplina comunitaria.Gli enti di diritto privato di cui agliartt. da 13 a 42 del codice civile,che forniscono servizi a favore del-l’amministrazione stessa, anche a ti-tolo gratuito, non possono riceverecontributi a carico delle finanzepubbliche. Sono escluse le fonda-zioni istituite con lo scopo di pro-muovere lo sviluppo tecnologico el’alta formazione tecnologica e glienti e le associazioni operanti nelcampo dei servizi socio-assisten-ziali e dei beni ed attività culturali,dell’istruzione e della formazione, leassociazioni di promozione socialedi cui alla legge 7 dicembre 2000, n.383, gli enti di volontariato di cuialla legge 11 agosto 1991, n. 266, leorganizzazioni non governative dicui alla legge 26 febbraio 1987, n.49, le cooperative sociali di cui allalegge 8 novembre 1991, n. 381, leassociazioni sportive dilettantistichedi cui all’art. 90 della legge 27 di-cembre 2002, n. 289, nonché le asso-ciazioni rappresentative, di coordina-mento o di supporto degli enti terri-toriali e locali.Al fine di evitare distorsioni dellaconcorrenza e del mercato e di assi-curare la parità degli operatori nelterritorio nazionale, a decorrere dal

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1° gennaio 2014 le pubbliche ammi-nistrazioni di cui all’art. 1, comma 2,del Dlgs 165, le stazioni appaltanti,gli enti aggiudicatori e i soggetti ag-giudicatori di cui al decreto legislati-vo 12 aprile 2006, n. 163, nel rispettodell’art. 2, comma 1 del citato decre-to acquisiscono sul mercato i beni eservizi strumentali alla propria attivi-tà mediante le procedure concorren-ziali previste dal citato Dlgs. È am-messa l’acquisizione in via direttadi beni e servizi tramite convenzio-ni realizzate ai sensi dell’art. 30 dellalegge 7 dicembre 2000, n. 383, del-l’art. 7 della legge 11 agosto 1991, n.266, dell’art. 90 della legge 27 di-cembre 2002, n. 289 e dell’art. 5 del-

la legge 8 novembre 1991, n. 381.Sono, altresì, ammesse le conven-zioni siglate con le organizzazioninon governative per le acquisizionidi beni e servizi realizzate negli am-biti di attività previsti dalla legge 26febbraio 1987, n. 49, e relativi rego-lamenti di attuazione.Deroghe sono previste per l’asso-ciazione Formez, la cui governan-ce è oggetto di nuova disciplina. Adecorrere dalla data di entrata in vi-gore della legge di conversione delDl 95, il relativo consiglio di ammi-nistrazione è composto, oltre chedal presidente, dal capo del diparti-mento della Funzione pubblica, datre membri di cui uno designato dal

ministro per la Pubblica ammini-strazione e la semplificazione e duedesignati dall’assemblea tra espertidi qualificata professionalità nel set-tore della formazione e dell’orga-nizzazione delle pubbliche ammini-strazioni. Ai membri del consigliodi amministrazione non spetta alcuncompenso quali componenti delconsiglio stesso, fatto salvo il rim-borso delle spese documentate.L’associazione non può detenere ilcontrollo in società o in altri entiprivati e le partecipazioni posse-dute alla data di entrata in vigoredella legge n. 135/2012, di conver-sione del Dl n. 95/2012, sono cedu-te entro il 31 dicembre 2012. n

* Docente della Scuola superioredella pubblica amministrazione

di Francesco Verbaro *

Meno auto blu, buoni pasto di valore “blindato”, divietodi monetizzazione delle ferie, limiti al conferimentodi incarichi di studio e di consulenza: tutte le riduzionidi spesa delle pubbliche amministrazioni

Il decreto legge 95/2012 (“Disposi-zioni urgenti per la revisione dellaspesa pubblica con invarianza deiservizi ai cittadini nonché misure dirafforzamento patrimoniale delle im-prese del settore bancario”) ha rece-pito una serie di riflessioni che gliuffici tecnici del Governo hanno ef-fettuato nei mesi precedenti soprat-tutto a seguito della nomina delCommissario, previsto dal decretolegge 52/2012 (“Disposizioni urgentiper la razionalizzazione della spesapubblica”), in materia di procedure

di acquisti e risparmi sulle spese.Le misure introdotte con l’ultimodecreto legge, in materia di “riduzio-ne di spese delle pubbliche ammini-strazioni” (art. 5 del Dl n. 95/2012),rivestono, analogamente ad altre,carattere eccezionale e riguardanoi contratti in essere e alcune tipolo-gie di spesa, comunque già da tem-po monitorate dal legislatore, attra-verso una modalità di intervento nonsempre nuova e non sempre coerentecon lo spirito di un provvedimentodenominato di “revisione della spe-

sa”. L’approccio da taglio lineare,d’altronde, caratterizza storicamentele strutture deputate alla scrittura del-le disposizioni di risparmio, come ildipartimento della Ragioneria gene-rale dello Stato, e pertanto riesce aprevalere anche in un provvedimentosulla “revisione della spesa pubbli-ca”, soprattutto se occorre assicuraregià nell’anno in corso risparmi signi-ficativi.

Ambito soggettivo di applicazioneEsaminando il testo, emerge comerisulti ormai consolidata la scelta da

Le PA ai tempidella spending review

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parte del legislatore italiano di farriferimento come ambito soggettivodi applicazione delle norme al con-cetto di amministrazioni pubblicheinserite nel conto economico con-solidato della PA, come individuatedall’Istituto nazionale di statistica(Istat) ai sensi dell’art. 1, comma 2,della legge 31 dicembre 2009, n.196. Un concetto finanziario di pub-blica amministrazione individuatosulla base del Regolamento Sec 95,che non sempre viene reso chiarodallo stesso legislatore italiano inquanto il richiamo all’elenco Istatviene sovente corredato da precisa-zioni e qualificazioni (amministra-zioni centrali o pubbliche dell’elencoIstat), che sembrano circoscriverel’ambito soggettivo con il risultatocerto, tipicamente italiano, di render-lo incerto. Inoltre, facendo riferimen-to l’elenco Istat a tutte le pubblicheamministrazioni di cui all’art. 1,comma 2, del Dlgs n. 165/2001, sipone il problema di dover applicarealcune disposizioni contenenti speci-fici tetti di spesa anche a regioni edenti locali, dotati (così sembrava) diautonomia organizzativa e finanzia-ria. Non a caso, come accade con ilcomma 6 dell’art. 5 del decreto legge95/2012, il legislatore si preoccupadi sottolineare che le disposizionicontenute in quell’articolo “costitui-scono princìpi fondamentali di coor-dinamento della finanzia pubblica aisensi dell’articolo 117, comma 3,della Costituzione.”.In particolare, l’art. 5 contiene mol-te delle disposizioni di risparmiorelative alle spese di funzionamen-to delle pubbliche amministrazioniche verranno prese in rassegna inquesta sede.

Auto blu e mobilitàUn primo ambito individuato è quel-lo delle spese connesse alle auto diservizio e alla mobilità, particolar-mente attenzionato dai media e dallostesso ministro per la Pubblica am-

ministrazione e la semplificazione.Viene previsto un tetto di spesa pa-ri al 50% delle spese sostenute nel2011 per l’acquisto, la manutenzio-ne, il noleggio e l’esercizio di auto-vetture, nonché per l’acquisto dibuoni taxi.Un tetto che può essere derogato inpresenza di contratti pluriennalisolo per l’anno 2013. Una deroga èin generale prevista per l’utilizzo diautovetture finalizzato allo svolgi-mento di compiti di sicurezza, di-fesa e servizi sociali. In questo casodovrebbero valere ancora sia le indi-cazioni contenute nella circolare delministero dell’Economia e delle fi-nanze - Rgs - Igop n. 36 del 22 otto-bre 2010, riferite alle deroghe neiconfronti del personale adibito a ser-vizi ispettivi e a funzioni istituzionalidi verifica e controllo, sia quantoprevisto dal Dpcm 3 agosto 2011 inmateria di vincoli. In tale ambito illegislatore ha precisato che l’auto-vettura di servizio debba essereutilizzata per le sole esigenze diservizio, così escludendo definitiva-mente un utilizzo promiscuo e tantomeno per fini personali.Viene invece opportunamente intro-dotta una disposizione relativa alpersonale impiegato in funzioni diautista, che prevede l’obbligo di re-stituire il personale non utilizzato(ad esempio, nel caso di personaledei corpi di Polizia come spesso ca-pita nei ministeri) oppure di asse-gnargli un altro profilo a parità diarea di inquadramento e di posizioneeconomica. L’assegnazione ad unprofilo diverso, in quanto atto dato-riale, sembra una procedura partico-larmente semplificata, ma che co-munque non può prescindere dalpossesso di specifici titoli di studio.La disposizione non sembra contem-plare la soppressione del posto in do-tazione organica, come sarebbe cor-retto prevedere venendo meno dettafunzione di supporto, ma la semplicericonversione in un altro profilo

mantenendo il posto in dotazioneorganica. Il legislatore sembra effet-tuare una scelta di favore nei con-fronti del lavoratore, non facilmentericollocabile in caso di dichiarazionedi esubero da parte dell’amministra-zione, la quale, qualora volesse col-locarlo in mobilità, sarebbe costrettaa dover dimostrare l’impossibilità ariconvertirlo in un altro profilo e lanecessità di dover riservare gli even-tuali posti vacanti per altre funzioni.Certamente l’amministrazione po-trebbe giovarsi in questo caso dellanovella all’art. 6, comma 4-bis, delDlgs 165/2001, introdotta dal Dlgs150/2009, individuando i profili pro-fessionali necessari attraverso attodatoriale.

Buoni pastoUn altro intervento in materia di spe-sa per il personale riguarda la fissa-zione di un tetto al valore dei buo-ni pasto (si veda anche in questostesso numero della Rivista M. Ar-genziano, “Buoni” un po’ meno...buoni, a pag. 53), che a decorrere dal1° ottobre 2012 non può superare ilvalore nominale di 7,00 euro. Unadisposizione che di fatto interviene,riducendola, sulla retribuzione indi-viduale dei dipendenti delle ammini-strazioni, già sottoposta a vincolodall’art. 9, comma 1, del Dl 78/2010, il quale, ai sensi della circolaredel ministero dell’Economia e dellefinanze n. 12 del 15 aprile 2011, po-ne un vincolo sul trattamento ordina-riamente spettante, anche con riferi-mento ai buoni pasto che costituisco-no redditi da lavoro dipendente perimporti superiori ad euro 5,29.Nella stessa disposizione si precisaaltresì che i risparmi costituisconoeconomie di bilancio e che non pos-sono essere utilizzati per incrementa-re i fondi della contrattazione inte-grativa. Principio quest’ultimo giàdesumibile dal comma 2-bis dell’art.9 del Dl 78/2010, che vincola periltriennio 2011-2013 il fondo per

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l’accessorio così come individuatonel 2010, ridotto in maniera propor-zionale alle riduzioni di personale.

Ferie, riposi e permessiUn altro limite contenuto all’art. 5del Dl 95/2012 riguarda la fruizionedi ferie, riposi e permessi e la nonmonetarizzazione degli stessi istitu-ti al fine di contribuire alla ridu-zione dei costi del personale. Ci sitrova di fronte ad una problematicainnanzitutto di carattere gestionale,prima ancora che finanziaria, che havisto spesso i lavoratori dipendentiusufruire della compensazione mo-netaria piuttosto che degli istituti fi-nalizzati al reintegro psicofisico. Inmerito, in un parere all’Anci del 6agosto 2012 (Dfp 32937) il diparti-mento della Funzione pubblica dellapresidenza del Consiglio ha ricorda-to come la disposizione introdottadal decreto legge sulla spending re-view abbia una finalità di conteni-mento della spesa pubblica, rima-nendo in vigore le disposizioni con-trattuali e il Dlgs 66/2003 ad assicu-rare la tutela del lavoratore. Trattan-dosi di una disposizione che noncontiene una disciplina transitoria, ri-tiene correttamente il Dfp nel citatoparere, che “la nuova disposizionenon riguarda i rapporti di lavorogià cessati alla data di entrata invigore del decreto legge e le fattispe-cie le cui ferie sono state maturateprima dell’entrata in vigore del de-creto e di cui risulti incompatibile lafruizione a causa della ridotta dura-ta del rapporto o a causa della situa-zione di sospensione del rapporto”.

Incarichi di studio e di consulenzaSempre con riferimento ad altre fatti-specie di spesa, al comma 9 dell’art.5 si prevede il divieto per le pubbli-che amministrazioni di conferire in-carichi di studio e di consulenza “asoggetti, già appartenenti ai ruolidelle stesse e collocati in quiescenza,che abbiano svolto, nel corso del-l’ultimo anno di servizio, funzioni e

attività corrispondenti a quelle og-getto dello stesso incarico di studio edi consulenza”. Una problematicagestionale di trasparenza, impar-zialità ed integrità, piuttosto che dispesa, in quanto anche le consulenzeconferite a persone già dipendentidella pubblica amministrazione rien-trano nei tetti di spesa previsti dal Dl78/2010 in materia di incarichi dicollaborazione occasionale e coordi-nata e continuativa.Già l’art. 25 della legge 724/1994aveva previsto un divieto di conferi-mento di incarichi al personale collo-cato in quiescenza nei cinque anniprecedenti, ma riferito al personaledelle amministrazioni pubbliche dicui all’art. 1, comma 2, del Dlgs 165/2001 che cessava volontariamente edanticipatamente dal servizio; mentreoggi l’ambito soggettivo viene am-pliato al personale di tutte le ammi-nistrazioni inserite nell’elenco Istatdi cui all’art. 1 della legge 196/2009e riguarda le attività e le funzioni enon l’amministrazione di prove-nienza in generale. Interessante no-tare come la legislazione del 1994fosse più rigorosa anche nel far rife-rimento ad un divieto di rapporto diconsulenza non solo con l’ammini-strazione di provenienza ma anchecon le “amministrazioni con le quali(il dipendente) ha avuto rapporti dilavoro o impiego nei cinque anniprecedenti a quello della cessazionedel servizio”. Norma dimenticata e aquanto pare poco applicata.Ci si pone il problema, allora, se aquesto punto la nuova disposizionecostituisca un’abrogazione implici-ta o meglio un’integrazione rispet-to alla disciplina contenuta all’art.25 della legge 724/1994. Attraversoun’interpretazione coordinata po-tremmo dire che per chi va in pen-sione anticipata si dovrebbe applica-re il regime previsto dall’art. 25, ilquale non consente all’amministra-zione di conferire l’incarico, a pre-scindere dalle funzioni e attivitàsvolte, a persone “con le quali ha

avuto rapporti di lavoro o impie-go nei cinque anni precedenti aquello della cessazione (volontaria)dal servizio”, mentre per chi ha dirit-to alla pensione di vecchiaia trove-rebbero applicazione le disposizionicontenute all’art. 5 del Dl 95/2012.

Convenzioni con il ministerodell’EconomiaNel quadro dei processi di centraliz-zazione degli acquisti e dei servizi edella gestione associata degli stessi,si collocano le disposizioni di inte-grazione all’art. 11 del Dl 98/2011,riguardanti la gestione del paga-mento delle retribuzioni attraversola stipula di convenzioni con il mini-stero dell’Economia e delle finanze -Dipartimento dell’amministrazionegenerale. Si prevede che, dal 1° otto-bre 2012, le amministrazioni pubbli-che di cui all’art. 1 del Dlgs n. 165/2001 stipulino apposite convenzionicon il ministero dell’Economia e del-le finanze ovvero utilizzino i parame-tri di qualità e prezzo previsti in unapposito decreto del ministero del-l’Economia emanato il 12 luglio2012 (probabilmente da aggiornare,in quanto non fa riferimento alle no-vità del Dl 95/2012) al fine di conte-nere i costi di produzione dei servizi,diretti e indiretti, relativi al pagamen-to delle retribuzioni. Al contempo icontratti in essere aventi ad ogget-to i servizi di pagamento degli sti-pendi sono rinegoziati con un ab-battimento del costo del servizionon inferiore al 15%. Non si parladi riduzione ex lege, con inserimentoautomatico nei contratti del nuovocanone ai sensi dell’art. 1339 c.c., madi un processo di rinegoziazione.Certamente l’obbligo di rinegozia-zione è riferito alla fase di rinnovo oalla scadenza dei contratti in essere,altrimenti risulterebbe in contraddi-zione con quanto previsto dal comma10-bis dell’art. 5, per il quale riman-gono escluse in particolare dall’ob-bligo di rinegoziazione le proceduredi approvvigionamento già attivate.

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Si tratta di uno strumento interes-sante, che certamente richiede unaserie di riflessioni e valutazioni diconvenienza economica (maggioreconvenienza probabile di fronte aduna esternalizzazione del servizio,già per il pagamento dell’Iva), maanche di carattere gestionale al finedi verificare quali servizi saranno og-getto della convenzione con il mini-stero dell’Economia e delle finanze equali, pur correlati, dovranno esseresvolti dalla singola amministrazione.

Valutazione del personaleL’art. 5 del Dl 95/2012, infine, dedicagli ultimi commi al tema della valu-tazione del personale, oggetto altresìdell’Intesa promossa dal ministro perla Pubblica amministrazione e lasemplificazione con le organizzazio-ni sindacali del 3 maggio 2012 e dipolemiche rispetto ad un possibile re-virement con riferimento all’imposta-zione contenuta nel Dlgs 150/2009.L’impostazione che il legislatore dàa questa materia sembra esserequella di una disciplina transito-ria, “nelle more dei rinnovi contrat-tuali previsti dall’art. 6 del Dlgs141/2011”. Non molte le novità inmerito contenute nei commi da 11a 11-sexies dell’art. 5 in materia dicriteri e princìpi sulla valutazione,per la gran parte già contenuti neltitolo II e III del Dlgs 150/2009,mentre importanti risultano essereil sistema di premialità individua-to e il relativo meccanismo di fi-nanziamento, che conferma la pos-sibilità di finanziare il merito con lemaggiori risorse derivanti dai pianidi razionalizzazione di cui all’art.16 del Dl 98/2011, espressamenterichiamato dall’art. 6, comma 1, delDlgs 141/2011. Conferma quest’ul-tima che ci arriva, dopo qualche di-scordanza, anche dalle sezioni re-gionali della Corte dei conti (si vedasez. contr. Veneto, parere 16 agosto2012, n. 513).Il comma 11 dell’art. 5 ribadisce

che ai fini della valutazione dellaperformance individuale del perso-nale dirigente le pubbliche ammini-strazioni tengono conto sia del rag-giungimento degli obiettivi nonchédel contributo assicurato alla per-formance complessiva dell’ammi-nistrazione. Si ribadisce, inoltre,quanto già indicato all’art. 5 del Dlgs150/2009 relativamente alla qualitàdegli obiettivi, che “devono esserespecifici, misurabili, ripetibili, ragio-nevolmente realizzabili e collegati aprecise scadenze temporali”. Unvincolo rivolto di fatto agli organi diindirizzo politico, deputati all’asse-gnazione degli obiettivi, per il man-cato rispetto dei quali non si prevedeancora una volta alcuna sanzione.Sarebbe possibile configurare in det-to caso un danno erariale in caso dierogazione d’indennità di risultatodi fronte ad obiettivi generici o co-munque in contrasto con quanto pre-visto dalla normativa richiamata. Lavalutazione dei comportamenti orga-nizzativi e la capacità di valutare inmaniera differenziata i propri dipen-denti sono già indicate, come conte-nuti obbligatori della valutazione in-dividuale dei dirigenti, nei commi 1e 2 dell’art. 9 del Dlgs 150/2009.Si ribadisce, inoltre, al comma11-ter, norma identica a quella conte-nuta al comma 3 dell’art. 9 del Dlgs150/2009, che ai fini della valutazio-ne individuale non vengono consi-derati i periodi di congedo di ma-ternità, di paternità e parentale.Affermazione che farebbe prefigurareche i sistemi di valutazione e gliobiettivi diano una forte rilevanzaalla presenza piuttosto che al rag-giungimento degli obiettivi, fermo re-stando che di fronte a periodi di as-senza elevati comunque sarebbe diffi-cile riconoscere indennità connesse alraggiungimento di risultati e ovvia-mente alla qualità dei comportamentiorganizzativi. Aspetti quindi che i si-stemi di valutazione, atti datoriali,debbono precisare e disciplinare.

L’unica novità è quella contenutaal comma 11-quinquies dell’art. 5che disciplina il sistema premialedella performance individuale e il si-stema di differenziazione nella fasedi disapplicazione degli artt. 19 e 31del Dlgs 150/2009 e del meccanismorigido delle tre fasce ivi previsto. Siprevede, infatti, che al personaleche risulta più meritevole, comun-que non meno del 10% del personale(espressione singolare per il linguag-gio legislativo, che di solito fissa inquesti casi un termine massimo), èriconosciuto un trattamento acces-sorio maggiorato tra il 10 e il 30%rispetto al trattamento accessoriomedio attribuito. Si propone, in ma-niera più logica ed efficace, una dif-ferenziazione sulla base di risorseaggiuntive, consapevoli probabil-mente che le componenti della retri-buzione finora assegnate a valeresull’accessorio sono state ormai ero-gate e quindi percepite dal singololavoratore come fisse e continuative.

Osservazioni finaliIl quadro delle misure si fa semprepiù ricco ed eterogeneo, quindi. Illegislatore si spinge ormai su diversiaspetti gestionali comprimendopesantemente l’autonomia gestio-nale di molte amministrazioni, purdotate di autonomia organizzativa efinanziaria. È il tentativo, senz’altrodettato dall’emergenza, di insegui-re qualsiasi comportamento gestio-nale di inefficienza che un buon ma-nagement dovrebbe essere in gradodi rilevare e superare in maniera au-tonoma.Aver riprodotto ulteriormente normegià presenti nel nostro ordinamento èindice della necessità di semplifica-re la gestione delle risorse umane eche il problema dell’inefficienza nonè normativo. È auspicabile - ma lodiciamo già da tempo - che lo stillici-dio di norme di dettaglio venga pre-sto sostituito dalla capacità e virtuosi-tà gestionale dei singoli operatori. n

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* Funzionario del dipartimentodella Funzione pubblica

di Vincenzo Testa *

Ministeri, Presidenza del Consiglio, scuola, Forze armate:una revisione della spesa tra tagli, razionalizzazioni e(poche) innovazioni tecnologiche ed organizzative

Gli obiettivi di riduzione della spesapubblica ed in particolare delle speseper consumi intermedi sono realizza-ti dal Dl 95/2012, da una parte, attra-verso la previsione di una serie dispecifiche misure di razionalizza-zione e contenimento per l’acquistodi beni e servizi, di riduzione delperimetro della PA e degli assetti or-ganizzativi delle amministrazioni edi razionalizzazione amministrativa,ivi inclusa la riorganizzazione dellapresenza dello Stato sul territorio;dall’altra attraverso la quantificazio-ne, in termini di obiettivo di ri-sparmio o di riduzione dei trasferi-menti in relazione alle spese soste-nute per consumi intermedi e, più ingenerale, per i ministeri e la Pcm,attraverso la partecipazione al rag-giungimento degli obiettivi pro-grammati di finanza pubblica. Intale ultimo caso, viene attribuito aciascun ministero un target di rispar-mio da realizzare con una riduzionedelle spese rimodulabili da indivi-duarsi nell’ambito delle proprie mis-sioni con la legge di stabilità 2013.È proprio quest’ultima la tipologiadi interventi contemplata dall’art.7 del Dl n. 95 del 2012, in aggiuntaalla riduzione delle spese per acqui-sto di beni e servizi prevista conl’art. 1, comma 21, e quantificatanell’Allegato n. 1 al provvedimento.Viene, inoltre, individuata una serie

di specifiche misure per alcuni mi-nisteri, per la presidenza del Con-siglio dei ministri e per le forzearmate. Completa il quadro degli in-terventi previsti una serie di misureorganizzative, contabili e finanziariedestinate al comparto della scuola edelle istituzioni scolastiche.

La riduzione della spesadei ministeriIn aggiunta alla riduzione delle dota-zioni previste su alcuni fondi di ri-serva e speciali del Bilancio, l’art. 7del Dl n. 95 del 2012 dispone che, aifini del concorso al raggiungimentodegli obiettivi programmati di finanzapubblica, le amministrazioni centralidello Stato debbano assicurare per iltriennio 2013-2015 una riduzionedella spesa in termini di saldo nettoda finanziare ed indebitamento net-to per gli importi indicati nell’allega-to n. 2 al provvedimento stesso. La disposizione ripropone il mecca-nismo già previsto dall’art. 10, com-mi da 2 a 5, del Dl n. 98 del 2011,per le riduzioni di spesa dei ministeridisposte a decorrere dal 2012, e mi-rato a superare il criterio dei c.d.“tagli lineari” ai fini del concorso alraggiungimento degli obiettivi pro-grammati di finanza pubblica delleamministrazioni centrali dello Stato.Tale meccanismo si fonda sull’intro-duzione dell’intervento propositi-

vo dei ministeri medesimi, in sededi predisposizione del disegno dilegge di stabilità, per la definizionedegli interventi correttivi necessari aifini del conseguimento degli obietti-vi di riduzione di spesa fissati dallenorme stesse.In tal senso, dovranno essere propriole singole amministrazioni a dare ef-fettività interna al processo dispending review richiesto e propor-re gli opportuni interventi normativisostanziali che, incidendo sugli ele-menti che determinano la spesa dicompetenza, consentano di conse-guire i risparmi stabiliti.In proposito, come precisato anchedalla circolare del ministero del-l’Economia e delle finanza del 23luglio 2012, n. 24, relativa alla for-mulazione delle previsioni di bilan-cio per l’anno 2013 e per il triennio2013-2015 e con la quale sono giàstate fornite indicazioni in merito al-l’applicazione delle suddette riduzio-ni di spesa, le amministrazioni do-vranno individuare selettivamentele spese da ridurre, salvaguardandole risorse che riterranno necessarie inrelazione agli obiettivi prioritari daraggiungere.I ministri competenti dovranno suc-cessivamente proporre, in sede dipredisposizione del disegno di leggedi stabilità per il triennio 2013-2015,gli interventi correttivi necessari

Razionalizzareper risparmiare

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per la realizzazione degli obiettivisopra richiamati, i quali potranno es-sere raggiunti attraverso la riduzio-ne in via permanente sia delle spe-se rimodulabili sia di quelle nonrimodulabili.Nelle more della definizione di taliinterventi correttivi, tuttavia, comesalvaguardia del raggiungimentodegli effetti finanziari previsti suisaldi di finanza pubblica, il mini-stro dell’Economia e delle finanze ètenuto a verificare il rispetto degliobiettivi di risparmio prefissati ed èautorizzato ad accantonare e rendereindisponibile, nell’ambito delle speserimodulabili delle missioni di spesadi ciascun ministero interessato, unammontare di spesa pari a quantoindicato nella tabella in alto.Qualora, a seguito della verifica, leproposte formulate dalle ammini-strazioni non risultassero adeguate aconseguire gli obiettivi in termini diindebitamento netto assegnati, ilministro dell’Economia e delle fi-nanze riferisce al Consiglio dei mi-

nistri ed, eventualmente, con la me-desima legge di stabilità è dispo-sta la corrispondente riduzionedelle dotazioni finanziarie, iscrittea legislazione vigente nell’ambitodelle spese rimodulabili delle mis-sioni di spesa del ministero negli-gente, a valere sulle risorse apposi-tamente accantonate.Poiché la norma impone una riduzio-ne di spesa permanente a decorreredal 2013, i tagli indicati fino all’an-no 2015 dovrebbero intendersiestesi anche agli anni successivi.Le proposte di interventi correttividovranno essere illustrate in un ap-posito documento da far pervenireal ministero dell’Economia e dellefinanze entro il 20 settembre 2012per il tramite del rispettivo Ufficiocentrale del bilancio.

La riduzione della spesadella Presidenza del Consigliodei ministriAnche per la presidenza del Consi-glio dei ministri, la norma prevede

degli interventi di risparmio ai finidel concorso al raggiungimentodegli obiettivi programmati di fi-nanza pubblica.A tal fine, viene disposto un inter-vento di razionalizzazione che pro-duca una riduzione delle spese difunzionamento e degli stanziamen-ti per le politiche dei singoli mini-stri senza portafoglio e sottosegre-tari ed il contenimento delle speseper le strutture di missione.In particolare, tale ultimo obiettivoviene ottenuto mediante la soppres-sione a decorrere dalla data di entra-ta in vigore della legge di conversio-ne del decreto di tre strutture di mis-sione istituite presso la stessa Pcm(la Segreteria tecnica dell’Unitàper la semplificazione e la qualitàdella regolazione, il Pore - ProgettoOpportunità delle regioni in Euro-pa, struttura di missione di direttacollaborazione del ministro Affariregionali, Turismo e Sport e l’Unitàper l’e-government e l’innovazioneper lo sviluppo, istituita presso il

¨ Riduzioni di spesa dei ministeri (milioni di euro)

Saldo netto da finanziare Indebitamento netto

Ministeri 2013 2014 2015 2013 2014 2015Economia e finanze 715,5 662,3 541,5 615,3 662,3 541,5

Sviluppo economico 52,8 37,2 ­ 45,4 37,2 ­

Lavoro e politiche sociali 48,4 46,1 51,5 41,6 46,1 51,5

Giustizia 149,0 122,6 127,5 128,2 122,6 127,5

Affari esteri 26,8 21,5 25,9 23,0 21,5 25,9

Istruzione, università e ricerca 182,9 172,7 236,7 157,3 172,7 236,7

Interno ­ ­ ­ ­ ­

Ambiente e tutela del territorio e mare 23,0 21,0 31,0 19,8 21,0 31,0

Infrastrutture e trasporti 207,0 193,5 209,2 178,0 193,5 209,5

Difesa 236,1 176,4 269,5 203,0 176,4 269,5

Politiche agricole alimentari e forestali 15,8 8,5 10,4 13,6 8,5 10,4

Beni e attività culturali 55,6 51,4 66,7 47,8 51,4 66,7

Salute 64,3 61,3 79,5 55,3 61,3 79,5

Totale 1.777,3 1.574,5 1.649,5 1.528,5 1.574,5 1.649,5

Fonte: Allegato 2 (art. 7, comma 12) ­ Riduzioni di spesa dei ministeri da realizzare con la legge di stabilità

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dipartimento per l’Innovazione e letecnologie) ed il riordino dell’Unitàper la semplificazione e la qualitàdella regolazione, ad opera del mi-nistro per la Pubblica amministrazio-ne e la semplificazione, da integrare,eventualmente, fino ad una percen-tuale massima del 30% calcolata sulpersonale appartenente alla soppres-sa segreteria tecnica.La soppressione e il riordino di dettestrutture, come riportato dalla rela-zione tecnica di accompagno alprovvedimento, dovrebbero compor-tare un risparmio di spesa, che con-corre al raggiungimento degli obiet-tivi programmati di finanza pubblicafissati per la Pcm.Assegnata ad un decreto del presi-dente del Consiglio dei ministri l’in-dividuazione degli uffici cui attri-buire, ove necessario, i compitisvolti dalle strutture di missione.

Le misure di dematerializzazionedel settore dell’istruzione,dell’università e della ricercae gli interventi sul sistemae sulle istituzioni scolasticheLe misure previste per il settore del-l’istruzione, dell’università e della ri-cerca recano in primo luogo disposi-zioni volte a ridurre gli oneri per idiversi attori attraverso l’impiegodelle nuove tecnologie e l’elimina-zione di documenti cartacei e dellerelative procedure.Il fulcro di tali misure è in tal sensorappresentato da un Piano per la de-materializzazione delle procedureamministrative e dei rapporti con idocenti, con il personale (del Miur,della scuola, delle università e deglienti di ricerca), con gli studenti econ le famiglie che il ministero del-l’Istruzione sarà chiamato a predi-sporre entro 60 giorni dall’entrata invigore della legge 135/2012.Nel frattempo, vengono direttamen-te individuate alcune procedure digrosso impatto per gli studenti dellescuole e per le loro famiglie che do-

vranno essere completamente de-materializzate già a partire dal-l’anno scolastico 2012/2013.Dal prossimo anno, infatti, le iscri-zioni alle scuole statali di ogni or-dine e grado dovranno avvenireesclusivamente in modalità on line,utilizzando un applicativo messo adisposizione dal Miur, e le istituzioniscolastiche ed educative redigerannole pagelle in formato elettronico.Queste avranno la stessa validità le-gale del documento cartaceo e do-vranno essere rese disponibili alle fa-miglie sul web, tramite posta elettro-nica o altra modalità digitale, ma do-vrà essere comunque garantita agliinteressati in ogni caso, su richiesta egratuitamente, la possibilità di otte-nere gratuitamente la copia carta-cea del documento in formato elet-tronico.Infine, le istituzioni scolastiche e idocenti dovranno utilizzare registrion line ed inviare le comunicazioniagli alunni e alle famiglie in forma-to elettronico.Sembrerebbe, dunque, trovare defi-nitiva efficacia un percorso di inno-vazione e dematerializzazione cheha avuto inizio con la previsione diinterventi di interazione digitalescuola-famiglia nel piano e-govern-ment 2009-2012, a partire dalle spe-rimentazioni del Progetto “Scuola/famiglia via web” e fino alla realiz-zazione degli appositi portali “Scuo-la Mia” e “Scuola in chiaro”.Una clausola di invarianza finan-ziaria impone che l’attuazione dellemisure non comporti nuovi e mag-giori oneri per lo Stato.In aggiunta a detti interventi di natu-ra tecnologica ed organizzativa è sta-ta poi prevista una serie di misurecontabili e finanziarie. Infatti, no-nostante le rilevanti modifiche inter-venute nell’ambito del meccanismodi finanziamento delle istituzioniscolastiche a partire dal 2007, nonavevano trovato soluzione alcunecriticità nella programmazione e

gestione delle risorse destinate alfunzionamento ordinario dellescuole, alcune anche con riflessi ge-stionali considerevoli. Tra tali critici-tà risalta, senz’altro, l’accumulo neibilanci scolastici di un’ingentequantità di residui attivi. L’elevatapresenza di crediti presunti nei con-fronti dello Stato di antica formazio-ne ha portato in molti casi le scuole a“gonfiare” l’avanzo di ammini-strazione su cui le stesse scuole pro-grammano annualmente le loro atti-vità senza che le risorse siano poieffettivamente disponibili per svol-gerle. D’altra parte, una quota rile-vante di scuole si trova in difficoltàdato che chiude il bilancio annuo conuna liquidità inferiore agli impegnidi pagamento presi.In primo luogo, le misure previste inproposito assoggettano le istituzioniscolastiche ed educative statali alsistema di tesoreria unica di cui al-la legge 720/1984, prevedendo, inragione di tale assoggettamento, ildeposito delle disponibilità liquidepresso la tesoreria statale.Entro il prossimo 12 novembre, in-fatti, le scuole dovranno versare tuttele disponibilità liquide esigibili depo-sitate sui conti bancari presso gli isti-tuti di credito sulle rispettive contabi-lità speciali, sottoconto infruttifero,aperte presso la Tesoreria provincia-le, ove dal 1° gennaio 2013 le con-tabilità speciali su cui attualmenteaffluiscono le risorse da destinare alleistituzioni scolastiche non sarannopiù alimentate e verranno soppres-se a decorrere dal 2016. Le sommedisponibili saranno riassegnate ai ca-pitoli relativi alle spese di funziona-mento delle scuole iscritti nello statodi previsione del ministero.Fermi restando la durata e gli ordina-ri rimedi previsti dal codice civile, iservizi di cassa/tesoreria delle isti-tuzioni scolastiche ed educative inessere alla data di entrata in vigoredel Dl, che fino ad ora erano semprestati acquistati sul mercato, per effet-

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to delle disposizioni di cui ai commiprecedenti, potranno essere rinego-ziati in via diretta tra le parti origi-narie. Inoltre, i servizi di incasso e dipagamento oggetto di tali contratti,nonché gli altri servizi acquistati nel-l’ambito delle medesime procedure,potranno essere remunerati anchemediante accordi di sponsorizza-zione, ma i risparmi così ottenuti do-vranno ora essere acquisiti intera-mente dallo Stato, non rimanendopiù nella disponibilità delle scuole.Tale ultima misura dovrebbe tra l’al-tro consentire, come già per la tem-poranea sospensione del sistemadella tesoreria mista per regioni,enti locali, enti del comparto Sanitàed università, di ottenere anche be-nefici immediati in termini di fab-bisogno, comportando per l’anno2012 un minor ricorso al debito pub-blico pari alla giacenza media di taleservizio di cassa per l’intero sistemache ammontava nel 2011 a 900 mi-lioni di euro.Sempre in un’ottica di revisione e

razionalizzazione delle procedureper ottenere l’efficientamento dellaspesa, viene previsto un interventosulla disciplina di alcuni fondi isti-tuiti nello stato di previsione delMiur dal 2007 - i c.d. capitolonirelativi al personale e al funziona-mento delle scuole ove sono ora fatteconfluire ulteriori risorse disposte afavore del settore istruzione che, si-n’ora, ne erano escluse - nonché sulpagamento delle competenze ac-cessorie al personale scolastico - fi-nora gravante su uno dei suddettifondi - estendendo la disciplina delc.d. cedolino unico anche al persona-le incaricato di supplenze brevi. Siprevede, inoltre, un monitoraggio sulconferimento delle stesse supplenze.L’introduzione di tali misure, in partefrutto delle analisi svolte nell’ambi-to dei Nuclei di analisi e valutazio-ne della spesa istituiti ai sensi del-l’art. 39 della legge 196/2009, con-sente di generare altresì risparmi in-dotti nella gestione e nell’organiz-zazione delle istituzioni scolastiche.

In tema di risparmio, tuttavia, talimisure si aggiungono anche a quellepreviste dal comma 20 dell’art. 6,che interviene con novelle sulla leg-ge 296/2006 e pone un tetto al nu-mero degli ambiti territoriali sco-lastici a decorrere dal 2013 ed am-plia i compiti affidati ai revisori deiconti delle istituzioni scolastiche,tenuti ora anche allo svolgimento deicontrolli ispettivi di secondo livelloper i fondi europei, nonché a ognialtra verifica e controllo richiesti dalministero dell’Istruzione, dell’uni-versità e della ricerca e dal ministerodell’Economia e delle finanze.In particolare, viene disposto che adecorrere dal 2013 gli ambiti terri-toriali scolastici saranno limitati nelnumero passando da 2.928 nell’annoscolastico 2010/2011 a non più di2.000 e saranno comunque compostida almeno quattro istituzioni. Conla nuova disposizione si mira ad otte-nere una riduzione per i compensiai revisori dei conti e alle connessespese di funzionamento, ma non

¨ Strutture di missione operanti presso la Pcm,comprese quelle interessate dall’intervento soppressivo

Strutture di missioneoperanti presso la Pcm

Scadenza

Segreteria tecnica dell’unità per la semplificazione Data di entrata in vigore della legge di conversio-ne Dl 95/2012 (art. 7)

Unità tecnica di missione per il 150° dell’Unità d’Italia 31 dicembre 2012Unità tecnica per le implicazioni economico­finanziariedei provvedimenti normativi

Scadenza governativa

Unità tecnica Progetto opportunità delle regioni inEuropa (Pore)

Data di entrata in vigore della legge di conversio-ne Dl 95/2012 (art. 7)

Unità tecnica per il rilancio dell’immagine dell’Italia Scadenza governativaUnità tecnica per l’e­government e l’innovazioneper lo sviluppo

Data di entrata in vigore della legge di conversio-ne Dl 95/2012 (art. 7)

Unità tecnica per la cooperazione internazionale e l’in­tegrazione

Cessazione, per qualunque motivo, dall’incarico del mi­nistro o alla scadenza del mandato del Governo in carica

Unità tecnica per la prevenzione del contenzioso euro­peo e per la risoluzione delle procedure di infrazione(ministro per le Politiche europee)

Scadenza governativa

Unità tecnica per la spendig review Scadenza governativaFonte: Camera dei deputati, Servizio studi ­ Dipartimento bilancio, Dossier di documentazione: Disposizioni urgenti per la revisionedella spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini Dl 95/2012, A.C. 5389 ­ Schede di lettura (artt. da 1 a 12) ­ Parte I, Tomo 1

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vanno sottovalutate, sia in positivoche in negativo, le dirette correla-zioni che il ridimensionamento degliambiti territoriali scolastici presentacon il dimensionamento e l’artico-lazione della rete scolastica ed iprincìpi in proposito costituzional-mente garantiti alle regioni ed aglienti locali.In tema di riduzione del perimetrodella PA, a tali misure deve aggiun-gersi la previsione, da realizzarsisenza nuovi o maggiori oneri per lafinanza pubblica, che il ministro del-l’Istruzione, dell’università e della ri-cerca deve promuovere l’accorpa-mento dei consorzi interuniversi-tari Cineca, Cilea e Caspur attra-verso la costituzione di un unicosoggetto a livello nazionale, cui af-fidare il compito di assicurare ade-guato supporto, in termini di innova-zione e offerta di servizi, alle esigen-ze del Miur, delle università, dellascuola e della ricerca. Tale misura,tuttavia, riguarda 3 dei 4 soggetti dicui già era previsto un incentivo al-l’aggregazione/incorporazione/fusio-ne dal Dm 16 aprile 2012, n. 71,recante criteri di ripartizione delFondo di finanziamento ordinario(Ffo) delle Università per il 2012.L’art. 7 del Dl 95, poi, se da una parteassicura un finanziamento specificoper l’istruzione e formazione tecni-ca superiore e dispone in materia dicontributo dello Stato alle spese, dicompetenza degli enti locali, per ilservizio di mensa gratuita per gliinsegnanti, stabilendo che lo stessosia corrisposto direttamente agli stes-si enti locali e individuando un nuo-vo parametro di riferimento, dall’al-tra inserisce nell’art. 5 del Dpr 306/1997, che regola il limite della con-tribuzione studentesca universitariarispetto al Ffo, una disciplina speci-fica concernente i contributi deglistudenti fuori corso, che potrannoessere aumentati dalle università, fi-no al raddoppio rispetto a quelli rela-tivi agli studenti in corso.

Vanno infine considerate, per com-pletare il quadro, le previsioni del-l’art. 14 in materia di riduzione delpersonale Miur in servizio pressole scuole estere e presso il ministe-ro degli Affari esteri, di personaleinidoneo all’insegnamento chetransita nei ruoli di assistente tecnicoo assistente amministrativo in ambi-to provinciale, o in altre amministra-zioni pubbliche, dell’utilizzo di per-sonale in esubero, di spese per visi-te fiscali.

Alcune specifiche misuredi riduzione della spesadel ministero della Difesae del ministero delleInfrastrutture e trasportiLa norma in esame introduce alcunespecifiche misure di riduzione del-la spesa del ministero della Difesae di quello delle Infrastrutture edei trasporti, da realizzarsi specifi-camente al fine del raggiungimentodei rispettivi obiettivi di risparmio.In particolare, per quanto riguarda ilministero della Difesa, vengono in-trodotte alcune modifiche al Codicedell’ordinamento militare che ridu-cono ulteriormente i contributi ero-gati in favore dell’Agenzia indu-strie difesa dallo stesso dicastero,anche in vista della loro completaeliminazione prevista per il 2015, egli oneri previsti per la professio-nalizzazione delle Forze armateper il corrente anno, anche in relazio-ne alla prevista progressiva trasfor-mazione dello strumento militarein professionale per ridurre l’orga-nico complessivo delle Forze armatea 190mila unità che dovrebbero di-ventare 150mila entro il 2024.La riduzione di tali ultimi oneri uni-tamente alla nuova ripartizione deivolumi organici, da definirsi con ilDpcm da adottarsi secondo quantodisposto dall’art. 2, comma 3, delprovvedimento in esame per ottenereuna riduzione del totale generale de-gli organici delle Forze armate in mi-

sura almeno pari al 10%, determine-rà una prima rideterminazione, an-che qualitativa, delle consistenzeorganiche delle Forze armate in vi-sta dell’adottanda revisione dellostrumento militare nazionale.Vengono, inoltre, ridotti le autoriz-zazioni di spesa e gli stanziamentisulle dotazioni di alcuni fondi isti-tuiti nello stato di previsione del mi-nistero della Difesa, tra cui quellorelativo alla c.d. mini Naja.Viene, infine, introdotto il concertodel ministro dell’Economia e delle fi-nanze per i decreti di approvazionedi contratti di forniture pluriennalirelativi al rinnovamento e all’am-modernamento dei sistemi d’arma,delle opere, dei mezzi e dei benidirettamente destinati alla difesanazionale, finanziati attraverso gliordinari stanziamenti di bilancio.Per quanto riguarda, poi, la revisionedella spesa nell’ambito del ministerodelle Infrastrutture e dei trasporti siprevede l’acquisizione al bilanciodello Stato di una quota pari a 2,5milioni di euro per l’anno 2012, de-gli introiti che affluiscono annual-mente a titolo di contribuzione de-gli utenti dei servizi del soppressoRegistro italiano dighe (Rid), le cuifunzioni sono state trasferite allostesso ministero e si sopprimono icontributi agli enti ed istituzioninazionali ed internazionali e a pri-vati per attività dell’aviazione civi-le, previsti dall’art. 1, comma 40,della legge 549/1995, iscritti nellostato di previsione del ministero del-le Infrastrutture e dei trasporti, vale adire l’Aero Club d’Italia e l’Istitutoitaliano navigazione.Prorogato, infine, l’incarico diCommissario straordinario del-l’Aero Club d’Italia allo scopo diconsentire il previsto adeguamentostatutario ai princìpi in materia spor-tiva di cui al Dlgs 242/1999, nonchéai princìpi desumibili dallo Statutodel Coni e dalle determinazioni delConi stesso ed annullato l’accordo di

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programma Laboratorio tipologiconazionale.

L’accesso del Ced del ministerodell’Interno al registrodelle impreseDa segnalare, infine, la norma cheattribuisce al ministero dell’Internola facoltà di accedere al registrodelle imprese tenuto dalle Cameredi commercio, industria, artigianatoed agricoltura nonché agli altri atti,documenti ed informazioni conte-nuti in registri, albi, ruoli, elenchi erepertori dalle medesime tenuti.L’accesso potrà essere effettuato, con

assenza di oneri, da parte del Centroelaborazione dati dello stesso mini-stero, di cui all’art. 8 della legge 121/1981, come previsto dall’art. 50 delDlgs n. 82/2005.Tale norma, al comma 2, prevedeche i dati delle PA siano resi dispo-nibili e accessibili con l’uso delletecnologie dell’informazione daparte delle altre pubbliche ammini-strazioni e dai privati e che qualun-que dato trattato da una PA è resoaccessibile e fruibile alle altre am-ministrazioni quando l’utilizzazio-

ne dello stesso dato sia necessariaper lo svolgimento dei compiti isti-tuzionali dell’amministrazione ri-chiedente, senza oneri a carico diquest’ultima, salvo per la prestazionedi elaborazioni aggiuntive.Trova applicazione in questo modo ilprincipio per il quale le PA non pos-sono richiedere informazioni di cuigià dispongono o di cui possonoavere accesso mediante il dialogocon altre amministrazioni, per cuiil cittadino non è tenuto a comuni-carle all’amministrazione competen-te, la quale dovrà prevederne l’acces-sibilità ad altri soggetti tramite con-venzioni. n

di Arturo Bianco *

Le norme del Dl 95 riprendono quanto avviato dallalegislazione precedente in termini di tagli alla spesae riduzione del personale

Le disposizioni in materia di assun-zioni, art. 14, della c.d. spending re-view, non contengono novità di rilie-vo: siamo nel solco avviato dallalegislazione degli ultimi anni, cheritiene il pubblico impiego come unsettore in cui è possibile raggiungeresignificativi risultati di riduzione del-la spesa e che giudica complessiva-mente elevato il numero dei dipen-denti pubblici. Occorre evidenziareche in questa occasione le disposi-zioni irrigidiscono ulteriormente ilimiti e in più si interviene ancheper la riduzione del personale inservizio, si veda l’art. 2 per le ammi-nistrazioni statali; inoltre c’è l’impe-

gno ad intervenire nei prossimi mesinegli enti locali, per come previstodall’art. 16.I tagli alle assunzioni non riguar-dano le regioni e gli enti locali,mentre per il resto incidono in modouniforme nella gran parte dei casi sututte le amministrazioni statali. Tra leproposte in discussione vi era sicu-ramente l’intervento di ridimensio-namento delle capacità di assun-zione degli enti locali, quanto menodi quelli soggetti al patto di stabilità,come è dimostrato dalle slide illu-strative del decreto diffuse dal dipar-timento della Funzione pubblica. Mail testo del provvedimento, sia nella

versione del Dl che in quella dellalegge di conversione, non contienequesta scelta. Ha prevalso sicura-mente la constatazione che il tetto dispesa per le assunzioni degli enti lo-cali era stato aumentato solamentepochi mesi fa in sede di conversionedel Dl n. 16/2012, per cui un inter-vento che riportava alla condizioneprecedente non appariva in alcunmodo giustificato.Vediamo prima i vincoli per i singo-li settori e poi le disposizioni comu-ni a tutte le PA.

Le amministrazioni stataliBuona parte dell’art. 14 è dedicatoall’imposizione del limite alle as-

Cura dimagranteper il personale

* Consulente Enti locali

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sunzioni a tempo indeterminato dipersonale nelle varie tipologie di am-ministrazioni statali.Con il comma 1 si dispone il prolun-gamento di un anno dei vincoli at-tualmente in vigore per le assunzionia tempo indeterminato nelle ammini-strazioni dello Stato. Sulla base diquesta norma il tetto per le nuoveassunzioni del 20% della spesa delpersonale cessato si applicherà finoal 2014; quello del 50% della spesadel personale cessato si applicherànel 2015 e si ritornerà alla possibili-tà di utilizzare pienamente il tettodella spesa del personale cessatosolamente a partire dal 2016.Con il comma 2 viene modificatol’art. 66, comma 9-bis, del Dl n. 112/2008 e si prevede per i Corpi dipolizia e dei Vigili del fuoco che peril 2010 e 2011 (e non più “a decor-rere dal 2010”) le assunzioni sianolimitate al turn over e senza supera-re il tetto di spesa. Ed inoltre che, inanalogia alle altre amministrazionistatali, il ricambio del turn over sialimitato al 20% nel 2012-2014, al50% nel 2015 e al 100% dal 2016,analogamente alle altre amministra-zioni dello Stato.Questa disposizione è completata dalcomma 8, il quale stabilisce che ladiminuzione dei dipendenti nel com-parto Sicurezza e tra i Vigili del fuo-co debba essere affrontata rivedendola nozione di servizi operativi e fa-cendo in modo che i tagli non inte-ressino queste attività. Viene inoltreposto il principio per cui i dipenden-ti di età inferiore a 32 anni debba-no essere utilizzati nei servizi ope-rativi: le deroghe devono avere uncarattere eccezionale.

Le università e gli enti di ricercaIl comma 3 si occupa delle assunzio-ni per le università statali. Esse po-tranno procedere alla sostituzionedel turn over nella misura del 20%della spesa del personale cessatodal servizio nell’anno precedente

per il triennio 2012-2014, del 50%per il 2015 e del 100% dal 2016.Questo tetto non viene però dettatoper le singole università, ma riguardacomplessivamente il “sistema” delleuniversità statali. L’assegnazione deitetti alle singole università sarà effet-tuata con uno specifico decreto delministro dell’Istruzione, dell’univer-sità e della ricerca. Dai tetti sonoesclusi fino a tutto il 2014 gli istitutiuniversitari ad ordinamento speciale.Gli elementi di maggior rilievo in-novativo della nuova disciplina so-no i seguenti: assoggettamento alleregole dettate per le assunzioni a tem-po indeterminato al conferimento dicontratti a tempo determinato a ri-cercatori e determinazione dei con-tingenti per le assunzioni a tempo in-determinato e per gli incarichi a tem-po determinato ai ricercatori sulla ba-se della spesa per il personale cessatoallo stesso titolo nell’anno preceden-te. Si ricorda che in precedenza ilriferimento era alle sole cessazionidel personale a tempo indeterminato.Il ministero è impegnato a monitora-re l’andamento delle assunzioni, for-nendo le relative informazioni al mi-nistero dell’Economia.Con il comma 4 si stabilisce che glienti di ricerca possano procedere adassunzioni per il rinnovo del turnover nella misura del 20% del per-sonale cessato dal servizio nell’an-no precedente per il triennio2012-2014, del 50% per il 2015 edel 100% dal 2016.

Le camere di commercioCon il comma 5 viene esteso anchealle camere di commercio il tetto alleassunzioni a tempo indeterminatofissato per le amministrazioni statali.Esse infatti possono effettuare assun-zioni di personale a tempo indetermi-nato entro il tetto del 20% della spesacorrispondente alle cessazioni verifi-catesi nell’anno precedente fino al2014, del 50% per l’anno 2015 e del100% a decorrere dall’anno 2016.

Sono fatte salve le assunzioni giàeffettuate alla data di entrata invigore del Dl, cioè allo scorso 7 lu-glio. La nuova disposizione sostitui-sce la normativa precedentemente invigore e che prevedeva differenzia-zioni nel tetto alle assunzioni.Con il comma 5-bis, introdotto insede di conversione in legge, si stabi-lisce che a partire dal prossimo 1°gennaio 2013, alle aziende specialidelle camere di commercio si ap-plichino i vincoli alle assunzioni atempo indeterminato previste pertali enti. Esse sono assoggettate inol-tre alla stessa normativa dettata perle assunzioni flessibili, quindi allospecifico tetto di spesa. Siamo inpresenza di una norma inedita, cheestende i vincoli dettati alle assun-zioni, per molti versi in analogia aquanto disposto per le società deglienti locali.

I segretari comunaliLe limitazioni alle assunzioni dei se-gretari comunali sono contenute nelcomma 6 dello stesso art. 14. Vienestabilito che esse possano essere ef-fettuate entro il tetto dell’80% diquelli che sono cessati nel corsodell’anno precedente. Il vincolo èdettato a partire dal presente anno edha un carattere permanente.Per poter dar corso a queste assun-zioni sarà necessaria una specificaautorizzazione del dipartimento del-la Funzione pubblica, che sarà rila-sciata su richiesta motivata della exAgenzia per la gestione dell’albo deisegretari comunali e provinciali, ri-chiesta in cui si darà conto del nume-ro di cessazioni verificatesi nell’annoprecedente e del relativo risparmio.La disposizione non sembra far ri-ferimento al corso concorso, il c.d.Coa, previsto per ottenere le auto-rizzazioni alla prima iscrizione nel-l’albo. Per cui il limite deve essereinteso come dettato dall’assegnazio-ne della sede a seguito del comple-tamento del corso concorso e della

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assegnazione ad un albo regionale.Alla base della disposizione vi è, contutta evidenza, il giudizio che il nu-mero attualmente ridotto dei segretariiscritti all’albo deve comunque esseregiudicato sufficiente a coprire il fab-bisogno effettivo. Occorre considera-re che, sulla base delle previsioni daultimo contenute nello stesso decreto,viene incentivata la gestione asso-ciata delle funzioni fondamentalitra i piccoli comuni. Il che dovrebbedeterminare una riduzione delle sedi,fermo restando il carattere obbligato-rio della presenza del segretario intutti i comuni e le province.

I docentiUn insieme di misure assai rilevantiriguarda anche il personale docente.In primo luogo, si limita il numerodi quelli utilizzati all’estero. Il com-ma 11 riduce il contingente di perso-nale scolastico comandato presso gliuffici amministrativi del ministerodegli Affari esteri e quello impegnatopresso le scuole italiane all’estero, lescuole europee e le istituzioni scola-stiche e universitarie estere. Nellastessa direzione vanno le previsionicui al comma 12 che vietano in viatransitoria l’indizione di nuove se-lezioni per il personale da destina-re alle scuole all’estero ed i rinnovidei comandi fino a che il numero diquesti dipendenti è compreso nel tet-to prima indicato.Con il comma 13, introdotto nellalegge di conversione, si prevede che idocenti dichiarati permanentemen-te inidonei a tale attività, ma idoneiper altri compiti, siano trasferiti neiruoli Ata, cioè il personale non do-cente della scuola, mantenendo il pro-prio trattamento economico. Essi pos-sono essere trasferiti in mobilità adaltre PA, subito dopo l’inserimentonel ruolo Ata. I docenti dichiaratiinvece inidonei solo provvisoria-mente, sempre che siano idonei perlo svolgimento di altre attività, sonoutilizzati come personale Ata.

Il comma 14 aumenta i ruoli delpersonale non docente attraverso ilpassaggio dei docenti attualmente ti-tolari della classi di concorso C999(insegnanti tecnico-pratici transitatinel 2005 dagli enti locali allo Stato)e C555 (esercitazioni di pratica pro-fessionale).L’applicazione delle regole sul pas-saggio nei ruoli Ata e sull’utilizza-zione provvisoria dei docenti inido-nei necessita, sulla base dei commi13 e 14, di un decreto del ministrodell’Istruzione, dell’università e del-la ricerca.Sono dettati specifici chiarimenti peri vincoli alle istituzioni di nuovesedi scolastiche nelle aree montanecaratterizzate da specificità lingui-stiche, intendendo come tali le areein cui sono presenti minoranze conlingua madre straniera.Con il comma 17 i docenti in esu-bero saranno utilizzati nella medesi-ma provincia su posti esistenti, in al-tre classi di concorso e ove necessa-rio in altri gradi di istruzione, su po-sti di sostegno, su frazioni di postodisponibili presso gli istituti scolasti-ci, su posti che dovessero rendersidisponibili durante l’anno scolastico,per la copertura di supplenze brevi esaltuarie.Il comma 18 definisce i compiti deidirigenti scolastici nelle assegnazio-ni del personale docente in esuberonell’ambito dei piani adottati dagliuffici scolastici regionali. Vengonodettate le regole per il trattamentoeconomico di questo personale.Sempre per questi docenti viene pre-vista la possibilità di collocamentoin quiescenza dalla data del 1° set-tembre 2013 se ha maturato i requi-siti sulla base delle disposizioni pre-vigenti alla riforma contenuta nel Dln. 201/2011, c.d. salva Italia.Si chiarisce che l’affidamento aidocenti di compiti vicari non costi-tuisce conferimento di mansioni su-periori.Infine le scuole sono esentate dal pa-

gamento degli oneri per le visite le-gali ed i relativi costi sono sostenutidalle Asl a cui sono trasferite specifi-che risorse aggiuntive in compensa-zione di tali oneri.

L’utilizzazione delle graduatorieViene disposto, siamo al comma4-bis introdotto nella legge di con-versione, che le PA hanno la possibi-lità di effettuare assunzioni attin-gendo alle graduatorie valide di al-tre amministrazioni, non necessa-riamente dello stesso comparto. Siriprende ed amplia una disposizionedi carattere generale presente nel no-stro ordinamento fin dal 2003.Per l’utilizzazione di questo stru-mento è necessario rispettare le se-guenti tre condizioni:a) è necessaria la preventiva intesatra tali amministrazioni;b) l’ente che utilizza la graduatoria diun’altra PA non deve disporre diuna graduatoria valida, ovviamen-te per la stessa categoria/area profes-sionale e per lo stesso profilo;c) in ogni caso è necessario il con-senso dell’interessato. Se questonon lo fornisce non si trova a doveresubire conseguenze negative, in par-ticolare non è prevista in alcun modola decadenza dal suo diritto all’as-sunzione nell’amministrazione per laquale ha sostenuto il concorso.Il legislatore precisa, se mai ve nefosse stato bisogno, che tale possibi-lità può essere esercitata entro i vin-coli esistenti alle assunzioni. Viene alriguardo stabilito che slitta al 31 di-cembre 2012 il termine fissato peril 31 luglio, sempre del 2012, di vali-dità delle autorizzazioni ad assu-mere personale a tempo indeter-minato da parte delle PA per le ces-sazioni verificatesi nell’anno 2009 enell’anno 2010.

La mobilitàAssume un grande rilievo per tutte lepubbliche amministrazioni quantostabilito dal comma 7 in materia di

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mobilità. Questa disposizione si ap-plica anche alle regioni ed agli entilocali. Essa dispone che le cessazio-ni derivanti dalla mobilità, ivicomprese quelle attuate per riassor-bire le condizioni di esubero deter-minate dai sovrannumeri maturati aseguito della rideterminazione delledotazioni organiche prevista dallostesso decreto, possano essere consi-derate cessazioni ai fini della de-terminazione del tetto alle nuoveassunzioni a tempo indeterminato.Questa esclusione si applica sia nelcaso di tetti numerici, come adesempio per i segretari comunali eper i comuni non soggetti al patto distabilità, sia nel caso di tetti alla spe-sa, regola applicata ad esempio nelleamministrazioni statali e negli enti lo-cali soggetti al patto di stabilità.

Non siamo in presenza di un princi-pio inedito, quanto meno per gli entilocali. Le sezioni riunite di controllodella Corte dei conti, si veda la deli-berazione n. 59/2010, hanno assuntola posizione interpretativa per cui lemobilità in uscita non possono essereconsiderate come cessazioni, tranneche siano dirette ad amministrazioniche non hanno vincoli alle assunzio-ni. Di conseguenza esse non sonoutilizzabili ai fini della determina-zione dei tetti, sia di spesa, sia nu-merici, per le nuove assunzioni dipersonale a tempo indeterminato. Inaltri termini, si determina comun-que un risparmio di spesa e si pre-vede la possibilità di utilizzare lamobilità in entrata per la sostitu-zione di tale personale.Con la nuova disposizione questo

principio interpretativo viene forma-lizzato e viene esteso anche alle mo-bilità in uscita utilizzate per superarela presenza di dipendenti in sovran-numero.

Le nuove assunzioniCon il comma 9 viene dettato unprincipio che si rivolge, come normadi principio, a tutte le amministrazionipubbliche: le assunzioni devono inprimo luogo riguardare il personalelaureato dei livelli non dirigenziali.In tal modo si constata che il fabbiso-gno di personale nelle PA è oggi di-retto essenzialmente a professionali-tà elevate. E si conferma inoltre l’op-zione legislativa per cui le assunzionidei dirigenti non sono considerate unapriorità, anzi vi è una opzione per ladiminuzione del loro numero. n

* * *

di Pasquale Monea * e Marco Mordenti **

Tagli alla spesa degli enti territoriali, riordino delleprovince, debutto delle città metropolitane, esercizioassociato delle funzioni e dei servizi comunali,razionalizzazione di enti, agenzie e organismi.Queste alcune delle novità previste dagli artt.da 16 a 20 e 9 del Dl 95

Riduzione della spesadegli enti territorialiGli enti territoriali concorrono alla re-alizzazione degli obiettivi di finanzapubblica tramite gli strumenti disci-plinati dall’art. 16, commi da 2 a 7:- riduzione degli obiettivi del pattodi stabilità;- ulteriore taglio dei trasferimenti

agli enti da applicare con appositodecreto del ministero dell’Interno en-tro il 30 settembre 2012 sulla basedei criteri fissati dalla Conferenza Sta-to-Città (per le Regioni: dalla Confe-renza permanente per i rapporti tra loStato, le regioni e le province autono-me di Trento e di Bolzano); in assen-za di accordo, il decreto del ministero

dell’Interno è comunque emanato en-tro il 15 ottobre 2012, ripartendo lariduzione in proporzione alle spesesostenute per consumi intermedi de-sunte, per l’anno 2011, dal Siope.Rimane ferma la disciplina vigentein materia di assunzioni di persona-le e di contenimento della relativaspesa (comma 8). Inoltre, entro il 31dicembre 2012 dovrà essere adottato

Enti territoriali: nuovivincoli alle assunzioni

* Dirigente Autonomie localiRegione Basilicata

** Segretario generale Unione comuniBassa Romagna

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un Dpcm, previa intesa in Conferen-za Stato-Città, per fissare le medienazionali del rapporto dipendenti epopolazione residente, da considera-re in sede di revisione delle dotazio-ni organiche e di attivazione deiprocessi di mobilità, esubero e pre-pensionamento: gli enti che risultinocollocati ad un livello superiore del20% rispetto alla media non potran-no effettuare assunzioni a qualsiasititolo; gli enti che risulteranno collo-cati ad un livello superiore del 40%rispetto alla media applicheranno lemisure di gestione delle eventuali si-tuazioni di soprannumero di cui al-l’art. 2, commi 11 e seguenti.In tema di personale negli enti locali,quindi, si rimanda alla definizionedel prescritto Dpcm, con il quales’intende ripristinare sostanzialmen-te un vincolo sulle dotazioni orga-niche che ricorda quello già esi-stente agli inizi dello scorso decen-nio: si torna in questo modo ad unregime assai penalizzante per l’auto-nomia organizzativa delle autonomielocali. Non paiono invece coinvoltele regioni, essendo la disposizionelimitata agli enti locali così come so-no “fuori” dall’ambito applicativodella norma le strutture associativedegli enti locali, e segnatamente leUnioni di comuni, per le quali siapplica l’art. 32, comma 5, Tuel nel-la sua nuova formulazione.Nelle more dell’attuazione delle di-sposizioni di riduzione e razionaliz-zazione delle province è fatto co-munque divieto alle stesse di proce-dere ad assunzioni di personale atempo indeterminato (comma 9).

Con il comma 11 viene dettata unanorma interpretativa del limite al-l’indebitamento. L’art. 204 del Dl-gs 267/2000 stabilisce, come richie-sto dall’Anci, che l’ente locale puòassumere nuovi mutui e accedere adaltre forme di finanziamento reperi-bili sul mercato solo se l’importoannuale degli interessi non superal’8% per l’anno 2012, il 6% perl’anno 2013 e il 4% a decorreredall’anno 2014 delle entrate cor-renti. Il comma 11 ne fornisce un’in-terpretazione autentica, nel senso chel’ente può assumere nuovi mutui eaccedere ad altre forme di finanzia-mento “qualora rispetti il limite nel-l’anno di assunzione”.Con il comma 12 viene prorogato ilpatto orizzontale nazionale (art. 4-terdel Dl 16/2012). La comunicazionedegli spazi finanziari che i comuni in-tendono cedere o acquisire deve essereinviata entro il 20 settembre.Con il comma 12-quater si precisache la cessione di spazi finanziari aicomuni da parte della regione, avvie-ne attraverso il patto verticale re-gionale ai sensi di quanto dispostodal comma 138 dell’art. 1 della legge220/2010. Gli spazi ceduti devonoessere utilizzati per il pagamento diresidui passivi in conto capitale.Le disposizioni in esame costituisco-no princìpi fondamentali di coordi-namento della finanza pubblica, aisensi degli artt. 117, comma 3, e119, comma 2, della Costituzione.Va peraltro sottolineato come la tec-nica normativa si sia andata pro-gressivamente affinandosi negli ulti-mi anni, tenuto conto dell’orienta-

mento consolidato in materia dellaCorte costituzionale.

Riordino delle provinceLa norma approvata all’interno dellaManovra estiva del 2012 prefigura unimponente processo di riordino ge-nerale delle province, attraverso unarticolato procedimento di condivi-sione con le comunità locali introdot-to nel decreto in sede di conversioneal fine di prevenire una probabilecensura di costituzionalità. Ne scatu-risce una significativa riduzione delnumero delle province (ben 64 su107 sono interessate dai piani di rior-dino) in luogo della soppressione del-l’ente annunciata qualche tempo fa.Al tempo stesso il decreto legge inesame si pone l’obiettivo di raziona-lizzare le funzioni, nonché l’assettodegli organi di governo e i relativicosti. A parte ogni residua conside-razione sulla controversa legittimitàcostituzionale di un percorso di taleimpatto, stabilito mediante decretolegge, in questa sede s’intende ap-profondire il merito della riformafornendo una prima valutazione su-gli adempimenti previsti, sulla lorofattibilità e sulla congruità rispettoagli obiettivi dichiarati di conteni-mento della spesa pubblica.Il Dl 95/2012 ribadisce, integra echiarisce ulteriormente i princìpicontenuti nel Dl 201/2011, modifi-candoli in parte. Vediamo come.

Il riordino territorialeL’art. 17 prevede la seguente tem-pistica:- il 20 luglio 2012 il Consiglio dei

¨ I tempi dell’attuazione

Prossime scadenze

q Entro il 20 settembre: comunicazioni ai fini dell’applicazione del patto orizzontale nazionale;q entro il 30 settembre 2012: Dm che suddivide il taglio sugli enti territoriali (in caso di accordo in Conferenza);q entro il 15 ottobre 2012: Dm che suddivide il taglio sugli enti territoriali (in caso di mancato accordo);q entro il 31 dicembre 2012: Dpcm che fissa le medie da considerare in sede di revisione delle dotazioniorganiche e di attivazione dei processi di mobilità, esubero e prepensionamento.

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ministri ha deliberato i parametriminimi per il riordino, entrambi ob-bligatori: 350mila abitanti; 2.500km2 (deliberazione pubblicata il 24luglio). Sono fatte salve per legge leprovince nel cui territorio si trova ilcomune capoluogo di regione, non-ché quelle (come La Spezia) checonfinano solo con province di re-gioni diverse da quella di apparte-nenza e con una delle province di cuiall’art. 18, comma 1 (comma 2);- il Consiglio delle autonomie localiin ogni regione a statuto ordinarioformula (“entro settanta giorni dalladata di pubblicazione in GazzettaUfficiale della deliberazione di cuial comma 2”) e trasmette (“entro ilgiorno successivo” ossia entro il 3ottobre 2012) un’ipotesi di riordi-no nel rispetto dei predetti parametrie del principio di “continuità territo-riale”, tenuto conto delle eventualiiniziative comunali volte a modifica-re le circoscrizioni provinciali esi-stenti (art. 133 Cost., art. 21 Tuel)purché avviate formalmente primadel 24 luglio 2012 (cfr. dipartimentodelle Riforme istituzionali del mini-stero della Pubblica amministrazio-ne, nota del 3 agosto 2012);- “entro venti giorni dalla data di tra-smissione dell’ipotesi di riordino”(entro il 23 ottobre 2012) la regioneapprova l’ipotesi formulata dal Cal ela inoltra al Governo (comma 3);- entro 60 giorni dall’entrata in vigo-

re della legge 135, di conversione delDl 95, termine a cui va aggiuntoquello previsto per il parere dellaConferenza unificata con riferimentoalle regioni che non abbiano tra-smesso alcuna proposta, e dunqueentro il 24 ottobre 2012 (termineevidentemente non perentorio, inquanto non consente di esaminare leproposte regionali: la conversionedel decreto è stata più rapida delprevisto […]) il Governo avvia l’iterlegislativo per il riordino in esame,sulla base delle sopra citate proposteregionali, con contestuale ridefini-zione dell’ambito delle città metro-politane (comma 4).In questa fase si registrano già alcu-ne dispute piuttosto accese, nei terri-tori, legate ad una rivalità spesso as-sai risalente nel tempo tra le diversecomunità locali. Per questa ragione,in sede di conversione del decreto èstato opportunamente precisato cheil ruolo di comune capoluogo diprovincia viene assegnato di normaal comune con maggior popolazioneresidente, salvo il caso di diverso ac-corso fra i comuni già capoluogo diciascuna provincia (comma 4-bis).Le regioni a statuto speciale ade-guano i propri ordinamenti ai prin-cìpi di cui alla norma in esame. Sonoescluse le province autonome diTrento e Bolzano la cui istituzione èprevista a livello costituzionale e chesono considerate a livello istituziona-

le regioni (e non province) (comma5). La riforma, infine, è di fatto inap-plicabile in Valle d’Aosta.Infine, va ricordato che dal 1° gen-naio 2014 sono soppresse le pro-vince di Roma, Torino, Milano,Venezia, Genova, Bologna, Firen-ze, Bari, Napoli, Reggio Calabriacon contestuale istituzione delleCittà metropolitane (cfr. infra).La riforma in esame ha subìto nu-merose critiche di segno opposto.Occorre sottolineare da un lato l’esi-genza di affrontare una volta per tut-te il problema degli ambiti territo-riali ottimali, da cui dipende sostan-zialmente l’efficienza della spesapubblica: tale problema si pone per ipiccoli comuni, ma anche per le pro-vince minori. L’accorpamento e lariduzione del numero delle provin-ce è una scelta tutto sommato con-divisibile, che può condurre tra l’al-tro ad una razionalizzazione dellacomplessiva struttura organizzativadella pubblica amministrazione, or-ganizzata su base provinciale.Il risparmio sull’accorpamento del-le province è stimato in 500 milionidi euro ogni anno (Fonte Certet -Bocconi). Ma il vero risparmio stima-to dovrebbe derivare dal fatto che lariduzione delle province comportacome conseguenza necessaria la ra-zionalizzazione della mappa degliuffici periferici dello Stato, con unrisparmio di almeno 2,5 miliardi di

¨ Il processo di riordino delle province

Azione Organo Atto

Termini

Criteri per il riordino Consiglio dei ministri Deliberazione 20 luglio 2012 17 luglio 2012

Ipotesi di riordino Consiglidelle autonomie Deliberazione 3 ottobre 2012

Proposta di riordino23 ottobre 2012 Regione Deliberazione

Riordino delle province24 ottobre 2012 Governo Atto legislativo (iniziativa)

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euro. In un certo senso, il risultatoprincipale sta nella “crescita” di cre-dibilità del nostro Paese a livellointernazionale e, di conseguenza, nelconsistente recupero in termini di mi-nore incidenza della speculazione.La riforma tiene conto dell’esigenzadi coinvolgere nel percorso le auto-nomie locali, nel tentativo - non sap-piamo ancora se riuscito - di evitareun possibile contrasto con la previ-sione dell’art. 133 Cost.; in questomodo il percorso potrebbe essere for-se più lungo, ma presumibilmentepiù efficace. Semmai l’incertezza ri-guarda i tempi di conclusione delprocesso di riforma, che non sono de-finiti dalla norma; l’atto legislativodovrà individuare la decorrenza effet-tiva del riordino in modo funzionaleagli obiettivi di risparmio prefissati.In ogni caso le proposte in arrivo dal-le regioni, per essere recepite nella leg-ge di riordino, dovranno essere ri-spettose dei parametri minimi e de-gli altri vincoli in materia. In definiti-va, il risultato prefissato dovrebbe esse-re garantito anche se non in tempi certi;del resto, non c’era alcuna alternativase non quella di attendere i tempi bibli-ci di una revisione costituzionale.

Le funzioni amministrativeIn attesa della nuova Carta delle Au-tonomie, il disegno riformatore con-tinua a procedere tramite decretazio-ne d’urgenza (così come avvienedel resto per i piccoli comuni […]).Non ci sono più parole per stigmatiz-zare tale prassi, che da un lato evi-denzia l’inerzia totale del nostro Par-lamento e dall’altro produce nelleamministrazioni e nel Paese un sensogenerale di incertezza e di provviso-rietà nelle soluzioni individuate e neiconseguenti trasferimenti di compe-tenze, di uffici e di personale.Ciò premesso, occorre analizzarela recente normativa in materiacon cui vengono completamentestravolte le norme contenutenegli artt. 19 e 20 del Tuel.

Si richiama anzitutto quanto stabilitodall’art. 23 del Dl 201/2011 (c.d.“salva Italia”):- spettano alla provincia esclusiva-mente le funzioni di indirizzo e dicoordinamento delle attività dei co-muni nelle materie e nei limiti indi-cati con legge statale o regionale(comma 14);- lo Stato e le regioni, con proprialegge, secondo le rispettive compe-tenze, provvedono a trasferire ai co-muni, entro il 31 dicembre 2012, lefunzioni amministrative conferitedalla normativa vigente alle provin-ce, salvo che, per assicurarne l’eser-cizio unitario, le stesse siano acquisi-te dalle regioni, sulla base dei prin-cìpi di sussidiarietà, differenziazioneed adeguatezza (comma 18).Con il Dl 201/2011 alla provinciacompetono soltanto funzioni di indi-rizzo e coordinamento: l’avverbio“esclusivamente” all’interno dell’art.23, comma 14, indica in maniera ca-tegorica il divieto di esercitare fun-zioni di amministrazione attiva. Lavolontà del legislatore è chiara e in-dica la mission della nuova provin-cia: non più ente di governo di areavasta ad elezione diretta, ma sogget-to intermedio (emanazione dei co-muni) tra regione e comuni privodi competenze gestionali. A confer-ma di ciò va menzionata la disposi-zione contenuta nel comma 18 chedispone il trasferimento ai comunidelle funzioni amministrative (tutte!)conferite dalla normativa vigente alleprovince, impedendo da questo mo-mento in poi sia allo Stato che alleregioni di delegare alle province fun-zioni di amministrazione attiva (cfr.Gracco Vittorio Mattioli, Il tormen-tato percorso verso una provincianuova, su Lexitalia, n. 3/2012).Tale rigida impostazione cambiacon il Dl 95/2012. Pare ormai acquisi-ta, anche dal Governo Monti, la ne-cessità di un ente intermedio, di ade-guate dimensioni, tra regioni e comu-ni, in grado di armonizzare il funzio-

namento delle istituzioni pubblichenell’ottica della “prossimità”: la pro-vincia torna così ad essere potenzial-mente ente di governo di area vasta,con attribuzioni ridotte ma non az-zerate. Anche perché delle due l’una:o si rinuncia a tale livello intermedio,o lo si conserva con un nucleo mini-mo di funzioni che ne giustifichi l’esi-stenza, pur con un drastico ridimen-sionamento dei costi.Il decreto stesso assegna alle provincealcune funzioni gestionali; restainoltre alle regioni la possibilità di de-legare a tali enti ulteriori funzioni, inquantità variabile, nel rispetto delquadro costituzionale vigente e com-patibilmente alla drastica riduzionedelle risorse finanziarie disponibili.Ai comuni devono essere trasferite lefunzioni amministrative in preceden-za assegnate dallo Stato alle province,nonché quelle che le regioni intendo-no assegnare al livello comunale.Ma procediamo con ordine.La disciplina del 2012 corregge in uncerto senso la normativa del 2011; inparticolare, le novità più significati-ve sono contenute all’art. 17, com-mi 10 e 11. Ora le nuove provincesono definite dall’art. 17, comma 10,quali “enti con funzioni di area va-sta” a cui spettano:- ampie funzioni di indirizzo e co-ordinamento delle attività dei co-muni compresi nei rispettivi territori,“nelle materie e nei limiti indicaticon legge statale o regionale”, comeprevisto dall’art. 23, comma 14, delDl 201/2011 (norma richiamata dal-l’art. 17, comma 6, del Dl n. 95/2012). Occorre far riferimento allefattispecie previste dalla legge statale(cfr. infra: art. 17, comma 10) o re-gionale (ad esempio, in ambito archi-vistico, bibliotecario e museale);- le funzioni amministrative espres-samente previste dallo stesso art. 17,comma 10 (come la gestione dellestrade provinciali), oppure delegatedalle regioni ai sensi del comma 11.In base all’art. 17, comma 10, spetta-

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no alle province le seguenti “funzio-ni fondamentali”:- pianificazione territoriale provin-ciale di coordinamento nonché tutelae valorizzazione dell’ambiente pergli aspetti di competenza;- pianificazione dei servizi di tra-sporto in ambito provinciale, autoriz-zazione e controllo in materia di tra-sporto privato, in coerenza con laprogrammazione regionale;- costruzione, classificazione e ge-stione delle strade provinciali e rego-lazione della circolazione stradale;- programmazione della rete scolasti-ca e gestione dell’edilizia scolasticarelativa alle scuole secondarie di se-condo grado (in quanto di interessesovracomunale).Tale disposizione va letta congiunta-mente al comma 11, che richiama efa salve le funzioni di programmazio-ne e di coordinamento delle regioni,loro spettanti nelle materie di cui al-l’art. 117, commi 3 e 4, della Costitu-zione, e le funzioni esercitate ai sensidell’art. 118 della Costituzione. Se-condo la lettura data dall’Upi in unanota dell’8 agosto 2012, “si confermain questo modo il potere riconosciutoalle regioni dall’articolo 118, comma2, della Costituzione di conferire fun-zioni amministrative alle provincenelle materie di propria competenzalegislativa” (sia a titolo concorrente,che esclusivo); la disposizione, cosìintesa, rassicura le regioni sulle sceltecompiute e consente loro di mantene-re in capo alle province le funzionigià delegate, come quelle inerenti al-le politiche del lavoro e alla forma-zione professionale.Si noti che mentre quelle elencate alcomma 10 sono funzioni “fonda-mentali” e quindi obbligatorie, le al-

tre funzioni possono essere delegateo meno. Nel quadro costituzionale vi-gente, improntato al principio di sussi-diarietà, si potranno delegare alle pro-vince quelle funzioni che necessitanodi una “gestione” a livello diverso epiù ampio di quello comunale.Fatta eccezione per tale duplice casi-stica, prevista dai commi 10 e 11, lefunzioni amministrative spettanoai comuni.L’art. 17, comma 6, attribuisce aicomuni le funzioni amministrative fi-nora conferite dallo Stato alle provin-ce, da individuare tramite appositoDpcm da adottarsi entro 60 giornidall’entrata in vigore del decretolegge, previa intesa in ConferenzaStato-Città. Con successivi Dpcm daadottarsi entro 180 giorni dall’en-trata in vigore dello stesso decreto,previa intesa in Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, sono indi-viduati i beni e le risorse finanziarie,umane e strumentali da trasferireai comuni interessati (commi 7-8).Il comma 9 contiene un’importantesottolineatura. La decorrenza del-l’esercizio delle funzioni trasferiteai sensi del comma 6 è inderogabil-mente subordinata ed è contestualeall’effettivo trasferimento dei benie delle risorse finanziarie, umane estrumentali necessarie all’eserciziodelle medesime; è appena il caso disottolineare - tuttavia - il rischio as-sai rilevante che corrono i comuni,che potrebbero ricevere nuove fun-zioni a fronte di risorse aggiuntiveirrisorie.Analogamente, tali princìpi sono ap-plicabili alle funzioni conferite dalleregioni ai comuni. È dubbia l’appli-cabilità del termine del 31 dicembre2012 e del potere sostitutivo da parte

dello Stato previsto dall’art. 23, com-ma 18, del Dl n. 201/2011, alla lucedelle modifiche sopravvenute.Si pone infine il problema di un mi-glior raccordo di questi termini conquelli previsti per il riordino territoria-le nonché con quelli del nuovo assettodegli organi di governo (cfr. infra).

Gli organi di governoL’art. 17, comma 12, conferma chegli organi di governo delle provincesono esclusivamente il Presidente e ilConsiglio, come previsto dall’art. 23,comma 15, del citato Dl n. 201/2011.Viene quindi ribadita la soppressio-ne della Giunta provinciale, conuna modifica implicita dell’assettodelle competenze contenuto nel Tuel.Eppure, nella versione definitiva deldecreto legge n. 95/2012 le provincemantengono, come abbiamo visto,un nucleo rilevante di funzioni; nonsappiamo dunque come potrannofunzionare senza l’organo esecutivo.La questione ricorda quella, del tuttoanaloga, dei piccoli comuni. L’abo-lizione della Giunta era legata ini-zialmente al conferimento obbligato-rio di tutte le funzioni all’Unione;poi tale obbligò sparì ma la Giuntanon fu ripristinata, per ragioni so-stanzialmente di spending review.In entrambi i casi, ne deriva un qua-dro istituzionale decisamente com-plesso e poco tassativo. Per quantoriguarda i piccoli comuni, secondo lanota del 16 febbraio 2012, n. 2379del ministero dell’Interno, diparti-mento per gli Affari interni e territo-riali, le competenze della Giunta co-munale in caso di mancata costitu-zione dell’Unione vengono assuntedal Sindaco e le funzioni di vicesin-daco possono essere attribuite ad un

¨ Il “riscatto” delle province

Nuove province: enti con funzioni di area vasta­ funzioni di indirizzo e coordinamento delle attività dei comuni “nelle materie e nei limiti indicati con leggestatale o regionale”;­ funzioni amministrative previste dalla legge o delegate dalle regioni.

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consigliere, per analogia con quantoprevisto dall’art. 2, comma 186, lett.c), della legge n. 191/2009.Non ci pare possibile, però, estende-re tale schema interpretativo, basatosu una norma riguardante i comunifino a 3mila abitanti, al caso dellaGiunta provinciale.Ci troviamo di fronte ad un’altra pa-lese violazione del principio di cuiall’art. 1, comma 4, Tuel, in base alquale “ai sensi dell’art. 128 dellaCostituzione le leggi della Repubbli-ca non possono introdurre derogheal presente testo unico se non me-diante espressa modificazione dellesue disposizioni”. È vero che a que-sto tipo di violazioni siamo ormaiabituati da tempo; ma nel caso speci-fico viene stabilita una modificaordinamentale di enorme impatto,con un semplice decreto legge, senzaun adeguato raccordo con le varieparti del Testo unico.Ne prendiamo atto, non senza ribadi-re tutte le nostre perplessità.Ma il punto centrale della normain esame è un altro. Con il decreto“salva Italia” 201/2011 il GovernoMonti ha modificato il sistemaelettorale delle province, nell’otticadella riduzione dei costi. Non è piùprevista l’elezione diretta da partedei cittadini, ma un’elezione di se-condo livello: i Consiglieri dei co-muni ricadenti nel territorio delleprovince eleggono al loro interno icomponenti del Consiglio provincia-le (non più di dieci!), secondo le mo-dalità stabilite con legge dello Statoche dovrà essere adottata entro il 31dicembre 2012. La stessa legge de-ve disciplinare anche la nomina delPresidente della provincia.Il nuovo sistema elettorale si dovràapplicare alla scadenza naturale dimandato delle province; quelle inscadenza nel 2012 sono state com-missariate in modo da non rimandarel’applicazione del nuovo sistema(art. 23, comma 20, Dl n. 201/2011).In proposito, occorre fare chiarezza

sui rapporti tra questa tempistica equella in materia di razionalizzazio-ne delle funzioni, nonché di riordinoterritoriale.Il nodo fondamentale è costituitodalla rinuncia al meccanismo tra-dizionale fondato sull’elezione diret-ta degli amministratori delle provin-ce. L’Upi reclama l’esigenza di supe-rare la deriva demagogica e di resti-tuire ai cittadini la possibilità di vota-re chi li amministra; invece di taglia-re la democrazia, si dovrebbero ta-gliare gli enti strumentali, le agenzie,le società.In effetti il costo del presidente dellaprovincia e (soprattutto) dei consiglie-ri provinciali non è particolarmenteelevato, per cui sarebbe stato forsepreferibile mantenere in vita l’ele-zione diretta. Anche perché le pro-vince - diversamente dalle Unioni dicomuni - sono enti di area vasta, confunzioni non coincidenti con quelledei comuni che ne fanno parte; pertale ragione non appare molto logicoaffidare la nomina degli amministra-tori agli enti destinatari delle funzionidi indirizzo e coordinamento.La riduzione dei costi, del resto, ègià assicurata dall’accorpamentodelle province e degli enti periferi-ci dello Stato, dalla razionalizzazio-ne delle funzioni e dalla soppressio-ne delle giunte provinciali. Dopo diche occorre garantire una pubblicaamministrazione efficace ma anchein grado di rispondere adeguatamen-te alle aspettative dei cittadini.La sede naturale per chiarire tuttiquesti aspetti sarebbe la nuova Car-ta delle Autonomie, da lungo tempoin discussione. I tempi tuttavia sonoristretti, occorre evitare ogni possibi-le vuoto amministrativo che potreb-be comportare ulteriore confusione.

Istituzione delle cittàmetropolitane e soppressionedelle relative provinceL’art. 18 ridisciplina le città metro-politane. Le province di Roma, Tori-no, Milano, Venezia, Genova, Bolo-

gna, Firenze, Bari, Napoli e ReggioCalabria sono soppresse, con conte-stuale istituzione delle relative cittàmetropolitane, il 1° gennaio 2014ovvero precedentemente, alla datadella cessazione o dello scioglimentodel consiglio provinciale, ovverodella scadenza dell’incarico del com-missario eventualmente nominato aisensi delle vigenti disposizioni delTuel, qualora abbiano luogo entro il31 dicembre 2013.Il territorio della città metropolitanacoincide con quello della provinciacontestualmente soppressa, fermorestando il potere dei comuni interes-sati di deliberare, con atto del consi-glio, l’adesione alla città metropolita-na o, in alternativa, a una provincialimitrofa ai sensi dell’art. 133 Cost.Sono organi della “città” il consi-glio metropolitano ed il sindaco me-tropolitano, il quale può nominare unvicesindaco ed attribuire deleghe asingoli consiglieri. È istituita inoltrela Conferenza metropolitana dellaquale fanno parte tutti i sindaci e ilpresidente della provincia, con ilcompito di elaborare e deliberare lostatuto della città metropolitana.La deliberazione di approvazionedello Statuto è adottata a maggio-ranza dei due terzi dei componentidella Conferenza e, comunque, con ilvoto favorevole del sindaco del co-mune capoluogo e del presidentedella provincia. In caso di mancataapprovazione dello statuto entro lascadenza di legge il sindaco metro-politano è di diritto il sindaco delcomune capoluogo, fino alla data diapprovazione dello statuto stesso.Alla città metropolitana sono attri-buite:a) le funzioni fondamentali delleprovince;b) le seguenti ulteriori funzioni fon-damentali:1) pianificazione territoriale gene-rale e delle reti infrastrutturali;2) strutturazione di sistemi coordina-ti di gestione dei servizi pubblici,

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nonché organizzazione dei servizipubblici di interesse generale di am-bito metropolitano;3) mobilità e viabilità;4) promozione e coordinamentodello sviluppo economico e sociale.Tale elenco non ci pare particolar-mente chiaro e organico, dal mo-mento che le voci 1) e 3) ricalcanoparzialmente alcune delle funzionifondamentali delle province (cfr. art.17). Sembrerebbe opportuno, a que-sto punto, un maggior raccordo trale due norme.Ciò premesso, è auspicabile che -dopo oltre venti anni di accese di-scussioni - la semplificazione istitu-zionale in esame possa contribuire acreare efficienza burocratica e acancellare le sovrapposizioni dicompetenze. È del tutto evidenteche ciò potrà avvenire nel contesto diuna riforma complessiva delle au-tonomie locali che si riveli razionalee organica, in grado quindi di coniu-gare efficienza e qualità dei servizi.

I piccoli comuni e la gestioneassociata dei serviziL’art. 19 del Dl n. 95/2012 riformu-la la normativa in materia di eserci-zio associato delle funzioni e deiservizi comunali, recependo alcunepuntuali sollecitazioni pervenute dal-le rappresentanze delle autonomielocali e cogliendo l’occasione percercare di fare chiarezza sull’interadisciplina. Le norme fondamentaliin materia restano le seguenti:- art. 32 Tuel;- art. 14 del Dl n. 78/2010;- art. 16 del Dl n. 138/2011.La principale novità, inserita in se-de di conversione del decreto, consi-ste nella perentorietà dei nuovi ter-mini di legge per l’avvio del pro-cesso associazionista, con un ruolodeterminante assegnato al prefetto.Ma procediamo con ordine, esami-nando che cosa cambia in materia digestione associata dei servizi.I destinatari dei nuovi obblighi

L’art. 14, comma 28, del Dl n. 78/2010 regola le “Unioni ordinarie”; adifferenza della precedente discipli-na, l’ambito applicativo comprendeora anche i comuni con popolazionefino a 1.000 abitanti, in precedenzaesclusi in quanto soggetti all’obbligospecifico di esercizio in forma asso-ciata previsto dall’art. 16, commi da1 a 16, del Dl n. 138/2011. Ora ladisciplina dell’art. 16 costituisce unamera facoltà per tali enti (“Unionispeciali” o “micro-Unioni”): pertutti gli enti con popolazione fino a5mila abitanti valgono gli stessiobblighi (art. 14 del Dl n. 78/2010 eart. 32 Tuel).

Le funzioni da associareViene ridefinita e leggermente am-pliata la sfera delle “funzioni fon-damentali” che i comuni con popo-lazione fino a 5mila abitanti “devo-no” gestire in forma associata, tra-mite unione o convenzione, a normadell’art. 14, comma 27:- Amministrazione generale, gestio-ne finanziaria e controllo;- Organizzazione dei servizi pubblicidi ambito comunale;- Catasto, ad eccezione delle funzio-ni mantenute allo Stato dalla norma-tiva vigente;- Pianificazione urbanistica ed edilizia;- Pianificazione in ambito comunaledella protezione civile;- Raccolta, avvio, smaltimento e re-cupero dei rifiuti urbani;- Servizi sociali;- Servizi scolastici (compresa l’edili-zia scolastica per la parte non attri-buita alle province);- Polizia municipale e Polizia ammi-nistrativa locale.Tra le novità dell’elenco, evidenzia-mo il catasto e la protezione civile:in questo modo vengono superate al-cune residue perplessità in ordine al-le funzioni da associare. Con un par-ziale passo indietro relativo ai ser-vizi demografici, delegati dallo Sta-to ai comuni ed inclusi tra le loro

“funzioni fondamentali” ma esclusiespressamente dall’ambito delle fun-zioni da gestire obbligatoriamente informa associata; resta peraltro la“possibilità” di un loro conferimen-to all’unione o alla convenzione allaluce anche della previsione di cui al-l’art. 16 del Dl n. 138/2011 che con-sente come vedremo ai comuni piùpiccoli di gestire assieme tutte le lorofunzioni, compresa dunque l’anagra-fe, lo stato civile, la materia elettora-le e statistica.Sono tuttora escluse dall’elenco del-le funzioni fondamentali materieimportanti come la cultura e i ser-vizi alle imprese; il Legislatore hainteso peraltro salvaguardare “le fun-zioni esercitate ai sensi dell’articolo118 della Costituzione”, che tuttavianon rientrano nella categoria delle“funzioni fondamentali” da gestirein forma associata nonché rilevantiai fini della definizione dei fabbiso-gni finanziari delle autonomie locali.In base alla Scheda di lettura del Ser-vizio studi della Camera dei deputati,disponibile in rete, deve ritenersi su-perata l’individuazione in via transi-toria delle funzioni fondamentali deicomuni effettuata dall’art. 21 dellalegge n. 42/2009: per la determina-zione dei costi e dei fabbisogni stan-dard occorre basarsi ora sull’artico-lo in commento.Per quanto riguarda le funzioni di“amministrazione generale” si ritie-ne che esse comprendano la genera-lità dei servizi interni, tra i qualirientra certamente il servizio infor-matico. In questo modo si spiega anostro avviso il comma 7 dell’artico-lo in esame, che dispone l’abrogazio-ne dei commi da 3-bis a 3-octies del-l’art. 15 del Dlgs n. 82/2005, Codicedell’amministrazione digitale, che di-sciplinavano l’obbligo di esercizio informa associata delle funzioni Ict peri comuni con popolazione fino a 5mi-la abitanti (obbligo da ricondurrequindi alla forma associativa istituitaper la generalità delle funzioni).

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Ci pare pleonastica, in tal senso, laprecisazione contenuta nel secondoperiodo del comma 28.

La disciplina generaledelle unioni di comuniIl nuovo comma 28-bis dell’art. 14del Dl n. 78/2010 rimanda per leunioni all’art. 32 Tuel, nel testo ri-formulato dal decreto in esame, chepur mantenendo i princìpi previgentiin materia introduce alcune precisa-zioni tutto sommato condivisibili:- l’unione, laddove costituita in pre-valenza da comuni montani, assumela denominazione di unione di co-muni montani e può esercitare an-che le specifiche competenze di tute-la e di promozione della montagna;- ogni comune può far parte di unasola unione di comuni. Le unioni dicomuni possono stipulare appositeconvenzioni tra loro o con singolicomuni;- gli organi dell’unione, presidente,giunta e consiglio, sono formati, sen-za nuovi o maggiori oneri per la fi-nanza pubblica, da amministratori incarica dei comuni associati e ad essinon possono essere attribuite retribu-zioni, gettoni e indennità o emolu-menti in qualsiasi forma percepiti (pe-raltro non si comprende la diversitàdi trattamento rispetto alla nuova re-gola fissata dall’art. 16, comma 11);- il presidente è scelto tra i sindacidei comuni associati e la giunta trai componenti dell’esecutivo dei co-muni associati. Il consiglio è com-posto da un numero di consiglierieletti dai singoli consigli dei comuniassociati tra i propri componenti, nonsuperiore a quello previsto per i co-muni con popolazione pari a quellacomplessiva dell’ente, garantendo la

rappresentanza delle minoranze e as-sicurando, ove possibile, la rappre-sentanza di ogni comune;- l’unione ha autonomia statutariae potestà regolamentare e ad essa siapplicano, in quanto compatibili, iprincìpi previsti per l’ordinamentodei comuni, con particolare riguardoallo status degli amministratori, al-l’ordinamento finanziario e contabi-le, al personale e all’organizzazione.Resta da valutare la portata con-creta di tale rimando ai princìpidel Testo unico, con particolare rife-rimento alla questione cruciale delsegretario e del direttore dell’unione- che merita evidentemente un mag-gior approfondimento in altra sede(si veda anche in proposito la recen-te risposta del ministro Giarda aduna interrogazione parlamentare).All’unione sono conferite dai co-muni partecipanti le risorse uma-ne e strumentali necessarie al-l’esercizio delle funzioni loro attri-buite. La norma ribadisce inoltre che“fermi restando i vincoli previsti dal-la normativa vigente in materia dipersonale, la spesa sostenuta per ilpersonale dell’Unione non può com-portare, in sede di prima applicazio-ne, il superamento della somma dellespese di personale sostenute prece-dentemente dai singoli comuni parte-cipanti. A regime, attraverso specifi-che misure di razionalizzazione or-ganizzativa e una rigorosa program-mazione dei fabbisogni, devono esse-re assicurati progressivi risparmi dispesa in materia di personale.”.Tale nuovo assunto conferma sostan-zialmente l’orientamento consoli-dato della magistratura contabilesui tetti di spesa di personale nelleunioni di comuni (cfr. Corte dei con-

ti, sezione delle autonomie, delibera-zione del 29 aprile 2011 n.8 /Aut/2011/Qmig).Ciò premesso, la disciplina dettataper le unioni “ordinarie” resta tuttorapiuttosto lacunosa, mentre si conti-nua ad arricchire la normativa spe-ciale sulle “micro-unioni” ex art.16 del decreto legge n. 138/2011,anche se molto difficilmente esseprenderanno piede. Sarebbe statopreferibile a nostro avviso dedicaremaggior cura alla disciplina genera-le, limitandosi ad evidenziare all’art.16 le deroghe a tale disciplina.In particolare, nulla dice l’art. 32 inordine al trasferimento delle com-petenze, politiche e gestionali, dagliorgani comunali agli organi del-l’Unione; sotto questo profilo, l’art.16 rappresenta un utile punto di riferi-mento che sarebbe opportuno tuttaviaraccordare meglio con la disciplinagenerale delle unioni. Con riferimen-to alle funzioni conferite all’Unione,tutte le competenze gestionali spetta-no evidentemente agli organi tecnicidell’Unione; lo stesso principio sem-bra applicabile sul piano politico, purdovendosi individuare alcune fattis-pecie riservate agli organi di gover-no del singolo comune (ad esempio,gli atti del Sindaco “ufficiale di go-verno” citati espressamente dall’art.16, comma 8).In attesa di ulteriori sviluppi in sedelegislativa è necessario individuare insede interpretativa le competenze deivari organi, onde conferire la dovutatassatività all’azione amministrativa.

La disciplina speciale per i comunipiù piccoli in caso di conferimento ditutte le funzioniIl nuovo decreto riformula completa-

¨ Così la gestione associata delle funzioni fondamentali

Comuni fino a 5mila abitantiObbligo di gestione associata delle funzioni fondamentali, tramite:­ unione “ordinaria” (art. 14 del Dl n. 78/2010; art. 32 Tuel);­ (oppure) convenzione (art. 14 del Dl n. 78/2010; art. 30 Tuel).

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mente il testo dell’art. 16, commi da1 a 16, del Dl n. 138/2011, in base alquale i comuni con popolazione fi-no a 1.000 abitanti, in alternativa aquanto previsto dall’art. 14 del Dl 31maggio 2010, n. 78, “e a condizionedi non pregiudicarne l’applicazio-ne”, possono esercitare in formaassociata tutte le funzioni e tutti iservizi pubblici loro spettanti sullabase della legislazione vigente me-diante un’unione di comuni cui siapplica, in deroga all’art. 32, commi3 e 6, Tuel, la disciplina speciale dicui all’art. 16.Il nuovo testo dell’art. 16 chiariscealcuni punti oscuri del testo previ-gente, tra i quali evidenziamo il pas-saggio dai comuni all’unione dellatitolarità della potestà impositivasui tributi locali nonché di quellapatrimoniale. Viene meno, inoltre,la previsione della possibilità cheuna legge dello Stato stabilisca chele successive elezioni avvengano asuffragio universale e diretto.Non è più prevista la facoltà di ade-sione da parte dei comuni con popo-lazione superiore a 1.000 abitanti.La scheda di lettura del Servizio stu-di della Camera dei deputati confer-ma dunque che la disciplina specialein esame si applica alle “micro-Unioni” costituite esclusivamente daenti con popolazione fino a 1.000abitanti, che abbiano deciso di opta-re per tale disciplina.In definitiva, queste “unioni specia-

li” (o “micro-unioni”) mal si conci-liano con la frequente compresenzanello stesso ambito territoriale dienti di dimensioni diversificate: delresto, proprio per questa ragione taledisciplina è stata resa facoltativa everosimilmente sarà di rado applica-ta. Più logicamente, gli enti di tutte ledimensioni opteranno per le Unioni“ordinarie”di cui all’art. 32 Tuel(art. 14 del Dl n. 78/2010).

La soluzione alternativa:la convenzioneCome si diceva, i comuni con popo-lazione fino a 5mila abitanti “devo-no” esercitare le loro funzioni fonda-mentali in forma associata, ma “pos-sono” farlo anche mediante sempliceconvenzione; il nuovo comma 31-bisdell’art. 14 del Dl 78/2010 rimandaall’art. 30 Tuel in materia di conven-zioni, prescrivendo una durata al-meno triennale. Inoltre, disponecorrettamente l’obbligo di verificareil raggiungimento - entro il triennio -di “significativi livelli di efficacia edi efficienza”; in caso contrario, su-bentra l’obbligo di costituire l’unio-ne, analogamente a quanto prescrittodall’art. 16 del Dl 138/2011 per le“micro-Unioni”.

L’abolizione della giuntanei comuni più piccoliIl nuovo comma 28-bis dell’art. 14del Dl n. 78/2010 conferma l’appli-cabilità ai comuni con popolazione

fino a 1.000 abitanti della disposi-zione di cui all’art. 16, comma 17,lett. a), del Dl n. 138/2011, che di-spone, se pur in modo piuttosto am-biguo, l’eliminazione in tali enti del-la giunta indipendentemente dal con-ferimento o meno di tutte le funzioni(scenario ora previsto dall’art. 16 co-me mera eventualità); in altre parole,i comuni più piccoli perdono co-munque la giunta, qualunque sia lasoluzione da loro adottata in tema diassociazionismo (unione ordinaria ospeciale).Il comma 28-bis cerca quindi disanare una palese lacuna normati-va, a cui aveva già tentato di porrerimedio il ministero dell’Internocon apposita circolare (n. 2379 del16 febbraio 2012), che vale a mag-gior ragione ora, alla luce dellemodifiche in esame. La nuova nor-ma peraltro avrebbe potuto essereancora più chiara e lineare, se sifosse specificato che la giunta“scompare” anche in caso disemplice convenzione; in ogni ca-so, a tale conclusione conduce inmodo inequivoco la lettura data alivello ministeriale.In tale contesto non è del tutto com-prensibile la nuova disposizionecompresa all’art. 16, comma 13, chedispone la decadenza di diritto del-la giunta, con riferimento evidente-mente a quei comuni che non sonoancora passati dal rinnovo elettorale.Infatti, a decorrere dal primo rinnovo

¨ Le competenze relative alle funzioni conferite all’Unione

Competenze tecniche: organi gestionali dell’Unione;competenze politiche: organi di governo dell’Unione tranne alcune fattispecie riservate agli organi politici delsingolo Comune (ad esempio, gli atti del Sindaco “ufficiale di governo”).

¨ Le opzioni sul tappeto

Comuni fino a 1.000 abitanti

­ Possono partecipare alle “unioni ordinarie” (art. 14 del Dl n. 78/2010; art. 32 Tuel);­ (oppure) possono costituire “unioni speciali” solo con altri Comuni della stessa fascia (art. 16 del Dl n. 138/2011);­ (oppure) convenzione (art. 16 del Dl n. 138/2011; art. 30 Tuel).

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successivo all’entrata in vigore delDl n. 138/2011 (17 settembre 2011)la giunta non viene più istituita all’in-terno dei comuni appartenenti alla fa-scia demografica in esame.Occorre prendere atto di un’imposta-zione interpretativa ormai consolida-ta, alla quale non è possibile opporsiin tempi di “spending review”, fermerestando le nostre perplessità sullapessima abitudine di introdurre modi-fiche ordinamentali come queste conun semplice decreto legge, senza unadeguato raccordo con le varie partidel Testo unico, in spregio al principiogenerale stabilito all’art. 1, comma 4,del Tuel oltre che alle più elementariesigenze di certezza del diritto.

Il ruolo delle regioniIl nuovo comma 30 dell’art. 14 delDl n. 78/2010 ribadisce che spettaalle regioni il compito di individua-re, con apposita normativa da adotta-re previa concertazione, gli ambitiottimali per la gestione associatadelle funzioni fondamentali, oltrealla soglia demografica minima (inmancanza: 10mila abitanti). Le re-gioni svolgono un ruolo analogo conriferimento alle unioni speciali disci-plinate dal sopra citato art. 16.

Le nuove scadenzedel processo associativoa) Entro il 1° gennaio 2013, occorreassociare almeno tre delle funzionifondamentali di cui al comma 28;b) entro il 1° gennaio 2014, le re-stanti funzioni fondamentali di cui alcomma 28.In caso di decorso dei termini, ilprefetto assegna agli enti inadem-pienti un termine perentorio entroil quale provvedere. Decorso inutil-mente detto termine, trova applica-zione l’art. 8 della legge 5 giugno

2003, n. 131: nell’ambito dei poterisostitutivi previsti dall’art. 120 dellaCostituzione viene nominato un ap-posito commissario il quale provve-de in senso conforme alla norma,sentito il Consiglio delle autonomielocali, tenuto conto dei princìpi disussidiarietà e di leale collabora-zione tra i vari livelli istituzionali.

Le fusioniAll’art. 20 si prevedono incentivistraordinari per favorire i processidi fusione comunale.

Razionalizzazione di enti,agenzie e organismiUn articolato particolarmente impor-tante e sul quale non mancheranno diesercitarsi i commentatori e proba-bilmente la giurisprudenza e la fun-zione consultiva della Corte dei contiè quello contenuto nell’art. 9 del de-creto legge 6 luglio 2012, n. 95, co-ordinato con la legge di conversione7 agosto 2012, n. 135.“Al fine di assicurare il coordina-mento e il conseguimento degliobiettivi di finanza pubblica, il con-tenimento della spesa e il miglioresvolgimento delle funzioni ammini-strative, le regioni, le province e icomuni sopprimono o accorpano o,in ogni caso, assicurano la riduzionedei relativi oneri finanziari in misuranon inferiore al 20 per cento, enti,agenzie e organismi comunque de-nominati e di qualsiasi natura giuri-dica che, alla data di entrata in vigo-re del presente decreto, esercitano,anche in via strumentale, funzionifondamentali di cui all’articolo 117,comma secondo, lettera p), della Co-stituzione o funzioni amministrativespettanti a comuni, province, e cittàmetropolitane ai sensi dell’articolo118 della Costituzione. Le disposi-

zioni di cui al comma 1 non si appli-cano alle aziende speciali, agli entied alle istituzioni che gestiscono ser-vizi socio-assistenziali, educativi eculturali”.Dal tenore del disposto legislativo èfacile comprendere come la disposi-zione interessi, sotto il profilo sog-gettivo, tutti gli enti territoriali.In ordine ai soggetti destinatari del-l’obbligo di soppressione o di ra-zionalizzazione dei costi, la normaè particolarmente ampia in osse-quio alla nozione comunitaria dipubblica amministrazione ed al con-cetto di privatizzazione funzionale,che riguarda l’attribuzione di compitia soggetti diversi dall’ente pubblico,anche privati, appositamente costitu-iti per lo svolgimento di attività pre-cedentemente di competenza del-l’ente committente.Malgrado il tenore letterale della nor-ma, che espressamente fa riferimentoa “qualsiasi natura giuridica”, rima-ne dubbia l’applicazione della stes-sa a quei soggetti di natura stretta-mente privatistica legati all’entesoltanto da un vincolo genetico maperfettamente autonomi da esso, per iquali è difficilmente immaginabileun intervento legislativo che li accor-pi ovvero ne riduca le spese.In altri termini, si ritiene che la solu-zione vada individuata ancora unavolta “caso per caso” esaminando idati sostanziali e, compatibilmentecon i princìpi comunitari, eviden-ziando quelle situazioni nelle quali isuddetti dati sostanziali fanno evi-denziare le caratteristiche di un entepubblico strumentale secondo le in-dicazioni della Corte costituzionale363/2003 che, a proposito della so-cietà Italia Lavoro ha avuto modo diaffermare che “una società di questotipo, costituita in base alla legge, af-

¨ Scadenze del processo associativo

­ 1° gennaio 2013: almeno tre funzioni fondamentali;­ 1° gennaio 2014: le restanti funzioni fondamentali.

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fidataria di compiti legislativamenteprevisti e per essa obbligatori, ope-rante direttamente nell’ambito dellepolitiche di un ministero come stru-mento organizzativo per il persegui-mento di specifiche finalità, presentatutti i caratteri propri dell’ente stru-mentale, salvo quello di rivestire -per espressa disposizione legislativa- la forma della società per azioni”.La Consulta, quindi, individua conun criterio sostanziale e non for-male il carattere di ente strumen-tale: è cura del legislatore definiregli elementi dai quali è possibile de-sumere la strumentalità dell’ente.Nel caso di specie il riferimento ela-borato dal legislatore è riferibile al-l’espletamento di una o più funzionifondamentali ovvero alle funzioniamministrative di cui all’art. 118 del-la Costituzione; sarà compito del-l’interprete fare adeguata applica-zione dei citati criteri, con il rischiodi alimentare un contenzioso in tuttequelle situazioni in cui la natura pri-

vatistica si scontra con il solo vinco-lo genetico.Proprio in applicazione dei suddettiprincìpi il percorso prevede che en-tro tre mesi dalla data di entrata invigore del decreto e previo accordosancito in sede di Conferenza unifi-cata ai sensi dell’art. 9 del decretolegislativo 28 agosto 1997, n. 281, siprovveda alla complessiva ricogni-zione degli enti, delle agenzie e de-gli organismi, comunque denomi-nati e di qualsiasi natura giuridicanonché mediante intesa ai sensi del-l’art. 8, comma 6, della legge 5 giu-gno 2003, n. 131, e sulla base delprincipio di leale collaborazione, siprocederà all’individuazione deicriteri e della tempistica per l’at-tuazione del presente articolo e alladefinizione delle modalità di monito-raggio.Entro nove mesi dalla data di en-trata in vigore del decreto, se leregioni, le province e i comuni nonhanno dato attuazione a quanto di-

sposto dal comma 1, gli enti, le agen-zie e gli organismi indicati al mede-simo comma 1 sono soppressi e sononulli gli atti successivamente adottatidai medesimi.Una conferma della considerazioneche il criterio discretivo sia quellosopra delineato è racchiusa nel com-ma 5 dell’art. 9, per il quale (inossequio alla citata sentenza dellaCorte Cost.) le regioni si adeguano aiprincìpi di cui al comma 1 relativa-mente agli enti, agenzie ed organismicomunque denominati e di qualsiasinatura, che svolgono, ai sensi del-l’art. 118 della Costituzione, funzioniamministrative conferite alle medesi-me regioni.Infine, è fatto divieto agli enti localidi istituire nuovi enti, agenzie e or-ganismi comunque denominati e diqualsiasi natura giuridica, che eserci-tino una o più funzioni fondamentalie funzioni amministrative loro con-ferite ai sensi dell’art. 118 della Co-stituzione. n

* * *

di Fabrizio Bonalda *

L’articolo 22 del decreto legge 95 sulla “spendingreview” ne salva altri 55mila

Arriva all’interno del decreto sullac.d. spending review, dopo mesi diaccese polemiche e confusione suinumeri, l’atteso ampliamento dellasalvaguardia per ulteriori 55milalavoratori. L’art. 22 del Dl 6 luglio2012, n. 95 (“Disposizioni urgentiper la revisione della spesa pubblica

con invarianza dei servizi ai cittadi-ni”) ha, infatti, consentito l’applica-zione delle disposizioni in materiadi requisiti di accesso e di regimedelle decorrenze vigenti prima del-l’entrata in vigore del Dl 6 dicem-bre 2011, n. 201, anche ai lavora-tori che, in base a determinate

condizioni, maturino i requisitidopo il 31 dicembre 2011.Per la platea dei “graziati”, che si ag-giunge ai 65mila lavoratori già sal-vaguardati dall’art. 24, commi 14 e15, del Dl 201/2011, il cruscotto deirequisiti previgenti la riforma Fornero,andrà mantenuto in vita fino al 2014.

Capitolo esodati:i graziati a quota 120mila

* Revisore contabile

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Vale la pena ricordare che il Dl n.201/2011, convertito dalla legge 22dicembre 2011, n. 214, aveva indivi-duato due fondamentali categoriedi destinatari della salvaguardiarispetto ai nuovi requisiti pensionisti-ci introdotti dalla riforma Fornero. Inparticolare:n lavoratori che, al 31 dicembre

2011, avevano già maturato i re-quisiti previsti dalla previgentenormativa. Si tratta della salva-guardia più generalizzata allaquale corrisponde un diritto sog-gettivo, prevista dalla disposizio-ne legislativa. Questa categoria dibeneficiari non necessita di alcunprovvedimento amministrativo diattuazione;

n salvaguardati, in quanto soggetti

che, pur maturando i requisitisuccessivamente al 31 dicembre2011, mantengono le regole pre-vigenti, in quanto prossimi alpensionamento e rientranti in ca-tegorie espressamente definite dallegislatore (che individua i sog-getti per i quali si manifesta unadifficoltà alla permanenza nelmercato del lavoro). In questo ca-so, il dettaglio delle relative pro-cedure amministrative di attua-zione della disposizione è statodemandato ad un decreto ministe-riale, anche in relazione alla ne-cessità, prevista dalla norma, dirispetto di un determinato limitenumerico e/o finanziario (proce-dura sempre prevista dalle rifor-me degli ultimi anni, si vedano,

ad esempio, la legge n. 243/2004e la legge n. 247/2007).

Le modalità di attuazione dell’art.24, commi 14 e 15, del Dl n. 201/2011 per coloro che maturano irequisiti successivamente al 31 di-cembre 2011, sono state definitedal Dm 1° giugno 2012 che hadeterminato, sulla base dei datiamministrativi in possesso deglienti previdenziali, in 65mila sog-getti il contingente numerico deilavoratori destinatari della dero-ga. Un numero che ha consentito ilrispetto del limite finanziario com-plessivamente programmato in ba-se al comma 15.Nel dettaglio i soggetti interessatida tale prima disposizione sono evi-denziati nella tabella che segue.

Dl n. 201/2011, art. 24, commi 14 e 15 ­ Dm 1° giugno 2012 Soggetti salvaguardatidall’incremento dei requisiti d’accesso

al sistema pensionistico (anche se maturati post 31 dicembre 2011)

Contingentenumerico

Mobilità ­ Cessazione dell’attività lavorativa alla data del 4 dicembre 2011 con perfeziona­mento dei requisiti entro il periodo di fruizione dell’indennità di mobilità di cui all’art. 7,commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223 (12 mesi, elevati a 24 e 36, rispettivamente, per ilavoratori con 40 e 50 anni di età ­ nelle aree del Mezzogiorno: 24 mesi, elevati a 36 e 48,rispettivamente, per i lavoratori con 40 e 50 anni di età).

25.590

Mobilità lunga ­ Cessazione dell’attività lavorativa alla data del 4 dicembre 2011. 3.460

Fondi di solidarietà ­ Titolarità al 4 dicembre 2011 della prestazione straordinaria a carico deiFondi di solidarietà di settore di cui all’art. 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;titolarità della medesima prestazione da data successiva al 4 dicembre 2011 se l’accesso allastessa risulta autorizzato dall’Inps, fermo restando che gli interessati restano a carico dei Fondifino al compimento di 62 anni di età.

17.710

Prosecutori volontari autorizzati antecedentemente al 4 dicembre 2011: perfezionamentodei requisiti anagrafici e contributivi utili a comportare la decorrenza del trattamento pensio­nistico secondo la disciplina vigente alla data di entrata in vigore del Dl 201/2011, entro unperiodo non superiore a 24 mesi dalla data di entrata in vigore del medesimo Dl; questilavoratori non devono aver comunque ripreso attività lavorativa successivamente all’autoriz­zazione alla prosecuzione volontaria della contribuzione e devono avere almeno un contribu­to volontario accreditato o accreditabile all’entrata in vigore del Dl 201/2011.

10.250

Lavoratori esonerati del pubblico impiego che alla data del 4 dicembre 2011 hanno incorso l’istituto dell’esonero dal servizio.

950

Genitori di disabili (art. 6, comma 2­septies, del Dl 216/2011) ­ Lavoratori che alla data del31 ottobre 2011 risultano essere in congedo per assistere figli con disabilità grave ai sensidell’art. 42, comma 5, del Dlgs 151/2001, i quali maturino, entro 24 mesi dalla data di inizio delpredetto congedo, il requisito contributivo per l’accesso al pensionamento indipendentementedall’età anagrafica di cui all’art. 1, comma 6, lett. a), della legge n. 243/2004.

150

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Lavoratori cessati (art. 6, comma 2­ter, del Dl 216/2011) ­ Risoluzione del rapporto dilavoro entro il 31 dicembre 2011, in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensidegli artt. 410, 411 e 412­ter, c.p.c. o in applicazione di accordi collettivi di incentivo all’esodostipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale, acondizione che ricorrano i seguenti elementi: la data di cessazione del rapporto di lavoro risultida elementi certi e oggettivi, quali le comunicazioni obbligatorie agli ispettorati del lavoro oad altri soggetti equipollenti, indicati nel medesimo decreto ministeriale; il lavoratore risulti inpossesso dei requisiti anagrafici e contributivi che, in base alla previgente disciplina pensioni­stica, avrebbero comportato la decorrenza del trattamento medesimo entro un periodo nonsuperiore a 24 mesi dall’entrata in vigore del citato Dl n. 201/2011 (6 dicembre 2011).

6.890

Totale 65.000

L’Inps, con messaggio 20 luglio2012, n. 12196 ha diramato alle sediperiferiche le istruzioni per comple-tare, entro il 30 settembre 2012,l’operazione attraverso la verificadel diritto a pensione nei confrontidei lavoratori salvaguardati.Con successivo messaggio 9 agosto2012, n. 13343 (si veda in questostesso numero della Rivista A. For-te, Salvaguardia: domande entro il21 novembre, pagg. 88 e seguenti)sono stati, poi, forniti i criteri ap-plicativi del Dm 1° giugno 2012.Nello specifico, va sottolineato che

anche i soggetti salvaguardati risul-tano destinatari dell’adeguamentodei requisiti alla speranza di vita (3mesi dal 2013). L’Istituto fa presen-te, peraltro, con riferimento ai sog-getti in mobilità ordinaria che, pereffetto del suddetto adeguamento,potrebbero perfezionare i requisiti“sforando” il periodo di fruizionedell’indennità, che saranno adottatiinterventi ad hoc per salvaguardareanche questi lavoratori. Analoga-mente, per i fondi di solidarietàsono allo studio misure per assicu-rare tutela ai lavoratori che compio-

no i 62 anni oltre il periodo massi-mo di permanenza nei fondi. Nessu-na deroga viene, invece, previstaper le prosecuzioni volontarieaventi lo scopo di integrare periodiin part time o in aspettativa.

La distribuzionedei nuovi salvaguardatiL’art. 22 del Dl n. 95/2012, comedetto, amplia la salvaguardia consen-tendo l’applicazione dei requisitiante riforma Fornero ad altri55mila lavoratori, secondo la distri-buzione di seguito indicata.

Dl 95/2012, art. 22 ­ Soggetti salvaguardati dall’incrementodei requisiti d’accesso al sistema pensionistico

(anche se maturati post 31 dicembre 2011)

Contingentenumerico

Lavoratori collocati in mobilità sulla base di accordi stipulati in sede governativa ante­riormente al 31 dicembre 2011 e che maturino il diritto all’accesso al pensionamento,secondo la disciplina vigente alla data di entrata in vigore del Dl n. 20l/2011, entro ilperiodo di fruizione dell'indennità di mobilità anche se alla data del 4 dicembre 2011ancora non risultino collocati in mobilità. Ai lavoratori in esame continua ad applicarsi ladisciplina in materia di indennità di mobilità in vigore alla data del 31 dicembre 2011, conparticolare riguardo al regime della durata.

40.000

Fondi di solidarietà ­ lavoratori (settore finanziario) che, alla data del 4 dicembre 2011, nonerano titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà di settore (art. 2,comma 28, della legge 662/1996).

1.600

Prosecutori volontari ­ lavoratori che, antecedentemente alla data del 4 dicembre 2011,siano stati autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione e che perfezionanoi requisiti anagrafici e contributivi utili a comportare la decorrenza del trattamento pen­sionistico, secondo la disciplina vigente alla data di entrata in vigore del Dl 20l/2011, nelperiodo compreso fra il 24° e il 36° mese successivo all’entrata in vigore del medesimo Dl (6dicembre 2011).

7.400

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Lavoratori cessati (art. 6, comma 2-ter, del Dl n. 216/2011) - Risoluzione del rapporto dilavoro entro il 31 dicembre 2011, in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensidegli artt. 410, 411 e 412­ter, c.p.c. o in applicazione di accordi collettivi di incentivo all’esodostipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale, acondizione che ricorrano i seguenti elementi: la data di cessazione del rapporto di lavoro risultida elementi certi e oggettivi, quali le comunicazioni obbligatorie agli ispettorati del lavoro oad altri soggetti equipollenti, indicati nel medesimo decreto ministeriale; il lavoratore risulti inpossesso dei requisiti anagrafici e contributivi che, in base alla previgente disciplina pensioni­stica, avrebbero comportato la decorrenza del trattamento medesimo in un periodo compresotra il 24° ed il 36° mese successivo all’entrata in vigore del citato Dl 201 (6 dicembre 2011).

6.000

Totale 55.000

Gli effetti della salvaguardiaVale la pena proporre una breve sin-tesi della disciplina vigente alla da-ta di entrata in vigore del Dl n.201/2011 della cui applicazione po-tranno beneficiare i 120mila lavora-tori “esodati”. Tenendo presentel’evoluzione dei requisiti previsti datale disciplina, requisiti per il dirittoche i lavoratori dovranno possederein modo da maturare la decorrenzadel trattamento entro un periodonon superiore a 36 mesi successiviall’entrata in vigore del citato decre-to 201 (quindi entro il termine mas-simo del 6 dicembre 2014).La salvaguardia dei nuovi 55milasoggetti sarà concretamente attuatacon l’adozione di un ulteriore de-creto ministeriale.

1. Pensione di anzianitàI salvaguardati potranno conseguireil diritto a tale prestazione, a normadell’art. 1, comma 6, lett. a), dellalegge n. 243/2004, come modificatodall’art. 1 della legge n. 247/2007,fermo restando il requisito di anzia-nità contributiva non inferiore a35 anni, al raggiungimento dei re-quisiti anagrafici individuati dalletabelle A e B, allegate alla norma. Inparticolare:n dal 1° gennaio 2011 al 31 di-

cembre 2012: quota 96. L’uscitapuò, dunque, avvenire, per chimatura la quota entro la fine del-l’anno, a 61 anni con 35 di contri-

buti o, in alternativa, a 60 con unversamento di almeno 36 anni dicontributi;

n dal 1° gennaio 2013, che sarebbedovuto essere l’anno a regimedella “vecchia” riforma, sarà ri-chiesta quota 97. Dunque, 62anni con 35 anni di contributi, o61 e 36.

Alternativamente a quanto sopra ri-portato, i lavoratori in questione pos-sono conseguire il diritto al tratta-mento pensionistico, indipendente-mente dall’età, in presenza di un re-quisito di anzianità contributivanon inferiore a 40 anni (39 anni, 11mesi e 16 giorni, circolare Inpdap n.7/2008) a norma dell’art. 1, comma59, lett. b), della legge n. 449/1997.

2. Pensione di vecchiaiaPer i lavoratori tale tipologia di pen-sione matura a 65 anni di età ana-grafica in presenza di 20 anni dicontributi. Per quanto riguarda lelavoratrici del pubblico impiego, in-vece, se il requisito è maturato entroil 31 dicembre 2011, è sufficienteun’età anagrafica di 61 anni, dal 1°gennaio 2012, invece, sono neces-sari 65 anni (ovviamente sempre inpresenza di un’anzianità contributivapari a 20 anni).

3. Requisiti nel sistema contributivoAnche per questa tipologia di pen-sione, per gli uomini sono richiesti65 anni di età anagrafica col requi-

sito contributivo minimo di 5 anni.Per le donne del pubblico impiego,analogamente a quanto precisato perla vecchiaia, il requisito anagraficorichiesto è di 61 anni se maturatoentro il 31 dicembre 2011 e di 65anni dal 1° gennaio 2012.Il diritto alla pensione contributivascatta ancora:n a prescindere dal requisito ana-

grafico, in presenza di un requisi-to di anzianità contributiva pariad almeno 40 anni;

n con un’anzianità contributiva pariad almeno 35 anni, al raggiungi-mento del requisito di anzianitàcontributiva non inferiore a 35anni, secondo il sistema dellequote illustrato (quota 96 fino al31 dicembre 2012 e quota 97 dal1 ° gennaio 2013).

4. DecorrenzaIn via generale, per chi ha maturato ildiritto a pensione dal 1° gennaio2011, per effetto dell’art. 12, comma2, del Dl 78/2010, è prevista una fi-nestra di 12 mesi dalla data di ma-turazione dei requisiti, per percepi-re l’assegno pensionistico.Per i lavoratori che maturano i pre-visti requisiti per il diritto al pensio-namento indipendentemente dall’etàanagrafica (40 anni), la finestra di 12mesi è ancora più ampia; in partico-lare di un mese nel 2012, di due mesinel 2013 e di 3 mesi per coloro cheraggiungono i 40 anni nel 2014.

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5. Agganciamento alla speranzadi vitaAnche per i soggetti salvaguardatil’accesso al pensionamento attra-verso le varie modalità illustrate, èoggetto di adeguamento alla spe-ranza di vita, secondo la discipli-na introdotta dall’art. 12 del Dl 78/2010. Si ricorda, infatti, che il Dl 6luglio 2011, n. 98, art. 18, comma4, intervenendo tecnicamente sul-

l’art. 12, commi 12-bis e 12-ter,aveva anticipato dal 1° gennaio2015 al 1° gennaio 2013 l’adegua-mento automatico dell’età pensio-nabile alla speranza di vita indivi-duata dall’Istat.Pertanto, per effetto del decreto 6dicembre 2011 emanato dal mini-stero dell’Economia e delle finan-ze, dal 1° gennaio 2013 tutti i re-quisiti di accesso ai trattamenti

pensionistici aumentano di 3 me-si. Va, peraltro, sottolineato chel’agganciamento dei requisiti allasperanza di vita non riguarda ilpensionamento maturato con 40anni di contributi a prescinderedall’età anagrafica, requisito che èdi fatto già stato allungato median-te l’introduzione della finestramaggiorata, secondo quanto in pre-cedenza spiegato al punto sub 4. n

* * *

SOTTO LA LENTE

di Massimo Argenziano *

Il provvedimento della spending review che fissa untetto al valore dei buoni pasto mostra numeroseinsufficienze. Vediamo perché

“Buoni” un po’meno... buoni

* Università degli studi di Genova

convenzionati, un servizio sostituti-vo di mensa, di importo pari alvalore facciale del buono stesso e,al contempo, all’esercizio conven-zionato, la possibilità di comprova-re l’avvenuta prestazione nei con-fronti delle società di emissione”[1].Tale definizione è evinta dal Rego-lamento 5 ottobre 2010, n. 207, diesecuzione ed attuazione del decre-to legislativo 12 aprile 2006, n.163[2], che riprendendo sostanzial-

La norma che prenderemo in esa-me riguarda un benefit assai diffu-so: il buono pasto.

Il buono pastoPer prima cosa è necessario inqua-drare la questione dal punto di vistagiuridico, economico e sociale.Per “buono pasto”, altrimenti defi-nito “ticket”, s’intende “un docu-mento che attribuisce al possessoreil diritto di ricevere, da esercizi

Il presente contributo necessita diuna premessa: nessuna seria criticaad un provvedimento vasto e com-plesso come quello della spendingreview può basarsi sull’analisi di unsemplice, piccolo frammento.Tuttavia, se è vero che, come afferma-va Walter Benjamin, il contenuto del-le verità si nasconde nelle pieghe deidettagli, spostandosi tra di essi, puòessere utile spostare l’attenzione dagliinterventi di maggiore consistenza.

[1] Determinazione dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, 20 ottobre2011, n. 5 ­ Questioni interpretative concernenti le procedure di gara per l’affidamento del serviziosostitutivo di mensa tramite buoni pasto.

[2] Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/Ce e2004/18/Ce.

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Ancora nel 1969, la legge n. 153all’art. 12 prevedeva che: “Per ladeterminazione della base imponi-bile per il calcolo dei contributi diprevidenza ed assistenza sociale, siconsidera retribuzione tutto ciò cheil lavoratore riceve dal datore dilavoro, in denaro o in natura, indipendenza del rapporto di lavo-ro”, salvo la tassativa elencazionedelle voci escluse dall’assoggetta-bilità a contribuzione.In base al disposto si poteva ricom-prendere nel concetto di retribu-zione imponibile non soltanto ilcorrispettivo in denaro, ma anchequei vantaggi indiretti, quale era si-curamente il servizio mensa, che sirisolvevano in salvaguardia del sa-lario o accrescimento del corrispet-tivo[7].L’erogazione di un servizio sosti-tutivo, attraverso terzi gestori con-venzionati, con assegnazione ai di-pendenti di buoni pasto, non muta-va la sostanza sul piano impositivoe contributivo[8].Tale sistema è stato rovesciatodall’art. 17 del Dlgs n. 503/1992,come integrato dall’art. 11 dellalegge n. 537 del 1993, che ha stabi-lito, a decorrere dal 1º gennaio1994, l’esclusione dalla base im-ponibile dei corrispettivi dei ser-vizi di mensa predisposti dal dato-

n cliente: il datore di lavoro, pub-blico o privato, che acquista dal-la società di emissione i buonipasto al fine di erogare ai propridipendenti il servizio sostitutivodi mensa;

n utilizzatori: generalità dei lavo-ratori dipendenti o intere cate-gorie omogenee di essi, di unente pubblico o privato, ai qualisia stato erogato tale benefit[5].

Come detto, il buono pasto appar-tiene alla categoria dei fringe be-nefit, ovvero beni tipizzati, cioèespressamente previsti dalle norme,con relativi criteri di valorizzazio-ne, ovvero non tipizzati (in taleeventualità il criterio di riferimentoè quello del c.d. valore normale delbene o servizio offerto) che costitu-iscono utilità erogate dal datoredi lavoro al dipendente a variotitolo. Essi si sostanziano in remu-nerazioni aggiuntive rispetto allaretribuzione monetaria. Il legisla-tore, nel rispetto di determinatecondizioni, prevede un trattamen-to fiscale differenziato per tale ti-pologia di beni.Lo sviluppo nell’uso dei buoni pa-sto al quale si è assistito negli ulti-mi venti anni pare potersi collegareproprio alla disciplina fiscale ad es-si applicata, in quanto agevolatodalla defiscalizzazione[6].

mente la previgente disciplina[3], de-limita, all’art. 3, comma 1, lett. zz),l’ambito nozionale del buono pasto,quale “documento di legittimazio-ne, anche in forma elettronica,avente le caratteristiche di cui al-l’articolo 285, comma 5, che attri-buisce al possessore, ai sensi del-l’articolo 2002 del codice civile, ildiritto ad ottenere dagli eserciziconvenzionati la somministrazionedi alimenti e bevande e la cessionedi prodotti di gastronomia prontiper il consumo, con esclusione diqualsiasi prestazione in denaro”.Tale documento è spendibile dal-l’utilizzatore esclusivamente perl’intero valore facciale (art. 285,comma 10), comprensivo dell’im-posta sul valore aggiunto previstaper le somministrazioni al pubblicodi alimenti e bevande (art. 285,commi 4 e 11, del Regolamento)[4].L’erogazione e l’utilizzo del buonopasto si fonda su un rapporto qua-drangolare che vede coinvolti:n società di emissione: l’impresa

che svolge l’attività di emissio-ne di buoni pasto;

n esercizi convenzionati: gliesercizi che, in forza di appositaconvenzione con la società diemissione, provvedono ad ero-gare il servizio sostitutivo dimensa;

[3] Dpcm 18 novembre 2005.[4] Recita la norma richiamata: “Le stazioni appaltanti che acquistano i buoni pasto, le società di emissione e

gli esercizi convenzionati assicurano, ciascuno nell’esercizio della rispettiva attività contrattuale e delleobbligazioni di propria pertinenza, la utilizzabilità del buono pasto per l’intero valore facciale”.

[5] La circolare del ministero delle Finanze n. 188/1998, ribadendo quanto affermato nella circolare n. 326/E del1997, ha chiarito che l’espressione “categorie di dipendenti”, utilizzata dal legislatore, non va intesa soltantocon riferimento alle categorie previste nel codice civile (dirigenti, operai ecc.), bensì “a tutti i dipendenti di uncerto tipo (ad esempio, tutti i dirigenti, o tutti quelli di un certo livello o una certa qualifica)”. Al fined’impedire che siano concesse erogazioni ad personam in esenzione totale o parziale da imposte.

[6] I buoni pasto sono stati ideati nel 1948 dal medico inglese John Winchendon, che stipulò delle convenzio­ni con gli esercizi nelle zone limitrofe alla sua clinica, anche se l’estensione su scala più ampia si deve allafondazione della “Luncheon Vouchers Ltd”, che divenne dal 1999 Accor Services, ad opera di John R.Hack. Per una reale diffusione è, tuttavia, necessario attendere la fine degli anni Sessanta quando inFrancia, nel 1967, una legge stabilì la defiscalizzazione dei buoni pasto, rispondendo all’esigenza delleaziende di poter approntare un servizio di ristorazione alternativo alla mensa aziendale.

[7] F. D. Mastrangeli, C.A. Nicolini, La contribuzione previdenziale, Utet, Torino, 1997, 101.[8] A. Guidetti, Servizio di mensa: imponibilità contributiva, in Dpl, 1994, 2509.

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scheda). È interessante notare co-me, a partire dalla tornata contrat-tuale del biennio 2004-2005, in taliaree negoziali si sia stabilito, conprecettività variabile, un valore mi-nimo di 7 euro per i buoni pasto(nel comparto Ricerca 10 euro, sep-pur come mera ipotesi per i tavolidecentrati), il cui ulteriore aggior-namento è avvenuto a macchia dileopardo nelle diverse sedi di con-trattazione integrativa.All’uniformità a livello di contratticollettivi nazionali di lavoro, si so-no quindi contrapposte significati-ve differenze a livello locale, an-che intracompartimentale.

Buoni pasto e spending reviewÈ ora il momento di analizzare l’in-tervento presente nella spending re-view: il provvedimento in esame li-vella le differenze contrattuali nelpubblico impiego; infatti il Dl n. 95/2012 riporta il valore del buonopasto entro un tetto prestabilito.Secondo il comma 7 del decretolegge, convertito, con modificazio-ni, dalla legge 7 agosto 2012, n.135: “A decorrere dal 1° ottobre2012 il valore dei buoni pasto attri-buiti al personale, anche di qualifi-ca dirigenziale, delle amministra-zioni pubbliche […], nonché le au-

del reddito di lavoro dipendente[12].L’impulso all’uso dei buoni pa-sto, tuttavia, è arrivato non solodalla disciplina fiscale, ma ancheda un provvedimento di legge,guarda caso di revisione e raziona-lizzazione della spesa pubblica, conil quale si è decretata la settimanalavorativa corta nel pubblico impie-go, con la conseguente esigenza ditrovare un’organizzazione per lapausa pranzo per una vasta plateadi lavoratori[13].Oggi quasi 2,5 milioni di lavora-tori utilizzano buoni pasto (più di1/3 lavoratori pubblici), per un va-lore facciale di circa 3,5 miliardi dieuro. Si tratta, quindi di un impor-tante strumento sia per l’adozionedi modelli strutturali ed organizza-tivi di articolazione del lavoro, siaper il sostegno alle famiglie.

I contratti collettivi nazionalidi lavoroCon la privatizzazione dei rapportialle dipendenze delle amministra-zioni pubbliche la regolamentazio-ne relativa all’erogazione dei tic-ket è divenuta materia dei con-tratti collettivi nazionali di lavorodei Comparti e delle Aree.Tali contratti evidenziano una nor-mativa assai omogenea (prima

re di lavoro con riguardo alla gene-ralità dei lavoratori per esigenzeconnesse con l’attività lavorativa,mentre gli importi sostitutivi sonostati esclusi parzialmente, entro itetti stabiliti con Dm 3 marzo1994[9].In realtà, come è confermato dal-l’art. 6 del Dl 11 luglio 1992, n.333, convertito dalla legge 8 agosto1992, n. 359, seppur il valore delservizio mensa e l’indennità sosti-tutiva non costituissero retribuzio-ne, tali erogazioni restavano com-prese nell’imponibile ai fini con-tributivi[10].Infine, il Dlgs n. 314/1997 ha uni-ficato la base imponibile ai finifiscali e previdenziali: le sommini-strazioni di vitto o in mense orga-nizzate dal datore sono escluse dal-la base imponibile e tale tratta-mento è applicabile anche alle pre-stazioni o alle indennità sostitutivedi esse, seppure entro il limite di5,29 euro stabilito dall’art. 51 delTuir, in quanto non costituisconoreddito da lavoro dipendente[11].L’evidenziazione del valore nomi-nale porta a ritenere che i buonipasto non costituiscano erogazio-ni in natura, quindi l’importo delloro valore che eccede il limite di5,29 euro concorre alla formazione

[9] Secondo tale previsione, era interamente escluso dalla retribuzione imponibile il valore buono mensaindicante un determinato punto di ristorazione e privo d’indicazione dell’importo monetario, nonaltrimenti utilizzabile dal dipendente se non quale titolo di legittimazione per fruire del pasto nellemense gestite da quel ristoratore, in orari prestabiliti, nelle giornate lavorative e sul luogo di lavoro(Cass., 23 gennaio 2012, n. 865, Giust. civ. Mass. 2012, 1, 59).

[10]Cass., 9 agosto 2005 n. 16761, in Mass. Giust. Civ., 2005, n. 6.[11]Art. 51, comma 2, lett. c), del Dpr 22 dicembre 1986 , n. 917, come modificato dall’art. 4 del Dlgs 23 marzo

1998, n. 56: le somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro, nonché quelle in mense organizza­te direttamente dal datore di lavoro o gestite da terzi, o, fino all’importo complessivo giornaliero di euro5,29, le prestazioni e le indennità sostitutive corrisposte agli addetti ai cantieri edili, ed altre strutturelavorative a carattere temporaneo o ad unità produttive ubicate in zone dove manchino strutture oservizi di ristorazione.

[12]Confermato recentemente dall’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 26/E del 29 marzo 2010.[13]Art. 22 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, “Misure di razionalizzazione della finanza pubblica”. L’art.

11 del Dpr 16 ottobre 1979, n. 509 prevedeva la possibilità di erogare il servizio di mensa e i servizisostitutivi soltanto a favore dei dipendenti tenuti ad osservare un orario giornaliero ordinario noninferiore a otto ore, limite che, per l’ipotesi di orario articolato su cinque giorni settimanali, è statorideterminato, su autorizzazione della presidenza del Consiglio ­ dipartimento della Funzione pubblica,in 7 ore e 12 minuti a seguito della riduzione dell’orario di lavoro settimanale da 40 a 36 ore.

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de, anche in relazione all’effettodepressivo di una spesa alimentaregià in caduta libera, secondo le piùrecenti rilevazioni, è il piano giuri-dico che autorizza ad esprimere lemaggiori perplessità.Occorre ricordare come i buoni pa-sto, come affermato anche dalla giu-risprudenza, costituiscano un’age-volazione di tipo assistenziale enon abbiano caratteristiche integra-tive della retribuzione, cioè “il valo-re dei pasti, di cui il lavoratore puòfruire mediante buoni pasto, allor-ché non rappresenti un corrispettivoobbligatorio della prestazione lavo-rativa, per mancanza della corri-spettività della relativa prestazionerispetto a quella lavorativa e delcollegamento causale tra l’utilizza-zione dei buoni pasto e il lavoroprestato, non costituisce elementointegrativo della retribuzione, mauna agevolazione di carattere assi-stenziale; conseguentemente, le ero-gazioni sono soggette alla discipli-na di cui all’art. 17 del Dlgs n. 503del 1992 ed escluse dalla base im-ponibile per il computo dei contri-buti [14]. Analogamente, è stato af-fermato che “il valore dei pasti, deiquali il lavoratore può fruire in unamensa aziendale o presso eserciziconvenzionati con il datore di lavo-ro, non costituisce elemento dellaretribuzione, allorché il serviziomensa rappresenti un’agevolazionedi carattere assistenziale, anzichéun corrispettivo obbligatorio dellaprestazione lavorativa”[15].Le coordinate di tale concetto si tro-vano nel succitato art. 51, comma2, lett. c), del Dpr 22 dicembre1986, n. 917 (Testo unico delle im-poste sui redditi, c.d. Tuir), a normadel quale il buono pasto non con-corre a costituire reddito da lavo-

la percentuale di riduzione dellaspesa annua, per ciascun compartodel conto annuale 2010.

Osservazioni, dubbi e criticitàOra, la prima considerazione riguardai semplici conteggi allegati. Sul ri-sparmio evidenziato, 53.874.721euro, rimangono non pochi dubbi, inquanto pare non tenersi in debita con-siderazione alcuni elementi in gradod’incidere sulla cifra complessiva:n lo sconto praticato alle ammi-

nistrazioni dalla società di emis-sione è più alto con un valorefacciale del ticket più elevato;

n i contratti collettivi di lavoropossono prevedere una contri-buzione a carico del lavorato-re (1/3) che viene applicata avalori facciali superiori al pastotipo ovvero pasto standard;

n valori facciali superiori a 5,29euro sono sottoposti all’ordina-ria imposizione fiscale e con-tributiva (quindi con la novellasi perdono gli introiti sul valoreeccedente i 7 euro e ciò non ècompensato dai minori oneri incapo all’amministrazione inquanto questi possono essereconsiderati una partita di giro);

n la diminuzione del valore faccia-le determina un abbassamentodell’imponibile in capo a tutti isoggetti coinvolti nel sistema, aifini fiscali e contributivi.

Insomma, la minor spesa per le cas-se statali non pare potersi ricavareda semplici operazioni matematiche(peraltro persino su questo livello iconti non tornano perfettamente) e,in buona sostanza, è legittimo du-bitare della quantificazione del ri-sparmio operata in tabella.Se le basi economiche dell’inter-vento sembrano tutt’altro che soli-

torità indipendenti ivi inclusa laCommissione nazionale per le so-cietà e la borsa (Consob) non puòsuperare il valore nominale di 7,00euro. Eventuali disposizioni norma-tive e contrattuali più favorevolicessano di avere applicazione a de-correre dal 1° ottobre 2012 […]. Icontratti stipulati dalle amministra-zioni di cui al primo periodo perl’approvvigionamento dei buoni pa-sto attribuiti al personale sono ade-guati alla presente disposizione, an-che eventualmente prorogandone ladurata e fermo restando l’importocontrattuale complessivo previsto.A decorrere dalla medesima data èfatto obbligo alle università statalidi riconoscere il buono pasto esclu-sivamente al personale contrattua-lizzato. I risparmi derivanti dall’ap-plicazione del presente articolo co-stituiscono economie di bilancioper le amministrazioni dello Stato econcorrono per gli enti diversi dalleamministrazioni statali al migliora-mento dei saldi di bilancio. Talisomme non possono essere utilizza-te per incrementare i fondi per lacontrattazione integrativa”.La battuta è fin troppo facile:l’obiettivo dichiarato della spen-ding review è diminuire il peso del-l’amministrazione pubblica, espres-so in burocrazia e forse anche inchilogrammi.La quantificazione degli effetti fi-nanziari (seconda scheda) è stataoperata in considerazione di un valo-re medio ponderato calcolato sul va-lore nominale del buono pasto rile-vato dai dati della Consip Spa relati-vi alle gare per l’acquisto dei buonistessi.Dal confronto di tale valore mediocon l’importo massimo previstodalla disposizione si è determinata

[14]Cass., sez. Lavoro, 17 luglio 2003, n. 11212.[15]Cass., sez. Lavoro, 21 luglio 2008, n. 20087.

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mento del 3,24% del potere d’acqui-sto del lavoratore ed una crescita delPil tra i 93 e i 291 milioni di euro[21].Conclusivamente, il provvedimentoin commento mostra plurime insuf-ficienze:n non pare potersi inquadrare in

un’opera concreta di razionaliz-zazione e riduzione delle spesesuperflue ed inefficienti, in quan-to non fondato su analisi ap-profondite, né su interventi mi-rati per una migliore efficacia;

n il risparmio reale per le cassedello Stato non è facilmente ve-rificabile;

n la dichiarata invarianza deiservizi ai cittadini è in palesecontraddizione con la disposi-zione (almeno per coloro che su-biranno la decurtazione nel valo-re del buono pasto);

n costituisce un taglio lineare;n modifica unilateralmente equi-

libri consensuali ed accordi in-tegrativi.

La verità nascosta nel dettaglio, dicui parlavamo in apertura di com-mento, è però un’altra: siamo da-vanti ad un ulteriore salto di quali-tà con il quale il legislatore s’intro-duce incautamente in una specifi-ca materia dei contratti collettividi lavoro che riguarda i servizi so-ciali e quelle strutture accessorie ecomplementari che sono inserite neiprocessi negoziali e di organizzazio-ne del lavoro con particolare riferi-mento al contesto di sede lavorativae che solo a tale livello possono tro-vare la disciplina più funzionale. n

rapporti, “coincidendo, nella so-stanza, la parte negoziale pubblicacon gli organi titolari della funzio-ne legislativa. Per tale motivo bensi comprende come la possibilità dimodificare per via legislativa i ri-sultati dell’attività negoziale rap-presenti un limite sostanziale allaeffettività della contrattazione”[18].L’intromissione della fonte unilate-rale nelle materie di competenzanegoziale non è una novità degli ul-timi anni, ma ha recentemente avutouna notevole accelerazione con unsalto di qualità dal punto di vista del-l’incisività. Dalle disposizioni spe-ciali a quelle eccezionali ed urgenti,dagli interventi provvisori a quellistrutturali, il legislatore pare contrad-dire se stesso e l’assetto “secondo ilquale la disciplina per contratto col-lettivo del trattamento economicorappresenta uno dei princìpi fonda-mentali del regime privatistico delrapporto di lavoro alle dipendenzedelle pubbliche amministrazioni”[19].Le dinamiche inflative ossia la cre-scita dei prezzi per la ristorazione,vicina al 3% annuo nel periodo posteuro (più moderata per i prodotti ali-mentari)[20], e la necessità di stimola-re i consumi sarebbero da sole suf-ficienti a giustificare semmai unaumento del valore facciale deibuoni pasto ed un incremento delvalore in esenzione, fermo ormai daquindici anni.In tale senso si esprime uno studiodell’Università Bocconi, completa-to il 5 giugno 2012, secondo il qualel’aggiornamento del valore esentas-se, fino a 8 euro, genererebbe un au-

ro dipendente, qualora la sommaerogata giornalmente sia inferiore a5,29 euro, mentre per la quota ecce-dente tale valore è assoggettato adimposizione ed alla contribuzione,quale reddito da lavoro dipendente.Conclusivamente, il buono pasto fi-no a 5,29 “euro giornalieri è daconsiderare prestazione assisten-ziale e, come tale, non è sottopostoad imposizione fiscale e contributi-va, come gli ordinari redditi da la-voro dipendente”[16].La novella presente nella spendingreview, poiché indirizzata a ridurrevalori superiori alla quota in esen-zione, rappresenta, quindi, una de-curtazione di un elemento retri-butivo del rapporto di lavoro.Inoltre, si evidenzia come i buonipasto rimangano una componentedel trattamento spettante ai di-pendenti pubblici, “che rientranella regolamentazione del contrat-to di diritto privato che lega tali di-pendenti “privatizzati” all’ente diappartenenza: detta disciplina rien-tra nella materia dell’ordinamentocivile e a questa materia è ricondu-cibile anche il trattamento economi-co dei dipendenti pubblici, il cuirapporto di impiego sia stato priva-tizzato e, conseguentemente, disci-plinato dalla contrattazione colletti-va”[17].Sotto questo aspetto, il provvedi-mento irrompe sugli equilibricontrattuali, aumentando l’asim-metria tra gli agenti negoziali, com-promettendo l’affidamento e la ca-pacità di autoregolamentazione dei

[16]Corte dei conti, sez. reg. contr. Piemonte, delibera n. 14/2012/SRCPIE/PAR, www.corteconti.it[17]Corte cost., 11 marzo 2011, n. 77, dejure.giuffre.it[18]P. Sordi, Il sistema delle fonti della disciplina del lavoro pubblico (dopo il Dlgs n. 150 del 2009), LPA. 2010,

05, 805.[19]In tal senso: Corte cost., 14 giugno 2007, n. 189 e 5 luglio 2006, n. 308, dejure.giuffre.it[20]Fonte Istat, Italia in cifre, edizioni 2001/2012, http://www.istat.it/it/archivio/30329.[21]Il settore dei buoni pasto in Italia ­ Una stima degli effetti economici del loro utilizzo e alcune proposte

per una riforma della normativa. Studio realizzato dalla Bocconi in collaborazione con Sodexo Motiva­tion Solutions e Day Ristoservice Servizio Buoni Pasto. Presentato il 12 giugno 2012. La ricerca, partendodall’analisi del mercato dei buoni pasto in Italia, ha avanzato alcune proposte che rappresenterebberostrade percorribili di miglioramento del sistema (carte elettroniche, riforma fiscale ecc.).

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¨ Ccnl e buoni pastoLa disciplina contrattuale, nei Comparti e nelle Aree, ancora oggi ispirata all’Accordo per la concessione di buonipasto al personale civile dipendente dalle amministrazioni del Comparto “Ministeri”, del 30 aprile 1996, è uniformee consente di evidenziare alcuni punti, quali presupposti per l’erogazione dei buoni pasto:n articolazione su cinque giorni o su turnazioni di almeno otto ore continuative, a condizione che i

dipendenti non possano fruire a titolo gratuito di servizio mensa o altro servizio sostitutivo presso la sede dilavoro;

n singola giornata lavorativa nella quale il dipendente effettua un orario di lavoro ordinario superiore allesei ore, con la relativa pausa prevista, all’interno della quale va consumato il pasto;

n per la giornata lavorativa nella quale il dipendente effettua, immediatamente dopo l’orario di lavoro ordinario,almeno tre ore di lavoro straordinario, nel rispetto della pausa prevista, all’interno della quale va consuma­to il pasto;

n nelle unità lavorative aventi servizio mensa con contributo a carico dei dipendenti, il buono pasto copretale quota.

Più sporadiche sono le norme che prevedono:n la compatibilità finanziaria, ossia la disponibilità in bilancio delle risorse destinate all’erogazione dei buoni;n l rispetto di un valore facciale del buono pari al valore di un “pasto tipo”, salva la possibilità di richiedere al

dipendente un contributo ove eccedente;n l’indicazione che il pasto va consumato al di fuori dell’orario di lavoro;n il divieto di corresponsione sostitutiva di un equivalente in denaro;n l’esplicito rinvio della materia alla contrattazione decentrata (altrimenti ricompresa nei “servizi sociali”,

voce generalmente attribuita ai contratti integrativi).

¨ Riduzione a 7 euro: il risparmio atteso

Comparto Spesabuoni pasto

Media ponderatavalore buono

Risparmioa 7 euro

Regioni, province, enti locali 263.467.526 7,59 20.588.773

Enti pubblici non economici 75.886.414 11,60 30.093.577

Enti di ricerca 16.535.194 7,25 559.944

Ministeri 151.707.916 6,97 0

Servizio sanitario nazionale 111.937.359 5,60 0

Università 40.197.216 7,49 2.632.428

Totale 659.731.625 53.874.721

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* Avvocato e cultore di Diritto del lavoroall’Università degli studi di Bari

di Nicola Roberto Toscano *

Cassazione, sezione Lavoro, sentenza 9 luglio 2012 n. 11462

È innegabile l’esistenza di un forte estimolante dinamismo nella regola-mentazione del lavoro pubblico chegiustifica la proliferazione, altrimen-ti poco comprensibile, di ripetutiprovvedimenti normativi anched’urgenza, quasi tutti nel senso del-la riduzione della spesa pubblica.

Dinamismo che ha trovato identità,forse massima, nel Dlgs n. 150/2009, ma che ha preso avvio con ilDl n. 112/2008, convertito dalla leg-ge n. 133/2008 - con le sue innova-zioni in materia di assenze per malat-tia, blocco del turnover, controllodelle dinamiche salariali accessorie,

blocco delle stabilizzazioni, riformadel procedimento della contrattazio-ne collettiva - e che adesso è culmi-nato nel Dl n. 95 del 6 luglio 2012,

Il diritto alle ferie tra tutelacostituzionale e spending review

Ferie - Mancata fruizione - Indennità sostitutiva - SpettaIn relazione al carattere irrinunciabile del diritto alle ferie, garantito anche dall’art. 36 dellaCostituzione, ove in concreto le ferie non siano effettivamente fruite, anche senza responsabilitàdel datore di lavoro, spetta al lavoratore l’indennità sostitutiva che, oltre a poter avere carattererisarcitorio, in quanto idonea a compensare il danno costituito dalla perdita del bene, al cuisoddisfacimento l’istituto delle ferie è destinato, per altro verso costituisce una erogazione dinatura retributiva, perché non solo è connessa al sinallagma caratterizzante il rapporto di lavoro,quale rapporto a prestazioni corrispettive, ma più specificamente rappresenta il corrispettivodell’attività lavorativa resa in un periodo che, pur essendo di per sé retribuito, avrebbe invecedovuto essere non lavorato.

Ferie - Mancata fruizione - Disposizioni contrattuali che escludano l’indennità sostitutiva -IllegittimitàNe consegue l’illegittimità, per il loro contrasto con norme imperative, delle disposizioni di contratticollettivi che escludano il diritto del lavoratore all’equivalente economico di periodi di ferie nongoduti al momento della risoluzione del rapporto, salva l’ipotesi del lavoratore che abbia disatteso laspecifica offerta della fruizione del periodo di ferie da parte del datore di lavoro.

Ferie non godute per malattia - Diritto ad un’indennità sostitutiva La Corte di giustizia dell’Unione europea, con la sentenza 20 gennaio 2009 pronunciata nei procedi-menti riuniti C-350 e C-520/06, ha ritenuto che l’art. 7 della direttiva (88/2003) deve essere interpreta-to in un senso che osta a disposizioni o prassi nazionali le quali escludano il diritto ad un’indennitàfinanziaria sostitutiva delle ferie non godute del lavoratore che sia stato in congedo per malattia perl’intera durata o per una parte del periodo di riferimento.

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“Disposizioni urgenti per la revisio-ne della spesa pubblica con invarian-za dei servizi ai cittadini”, c.d. spen-ding review, convertito, con modifi-cazioni, dalla legge n. 135 del 7 ago-sto 2012.

La questione di fondoIl decreto sulla spending review in-troduce non poche disposizioni sulpubblico impiego, tutte di sicuro in-teresse; tra queste, emerge l’art. 5comma 8, che esclude qualunqueforma di retribuzione per le ferie nongodute.Stando alla lettera della norma,le ferie, i riposi e i permessi spet-tanti al personale delle amministra-zioni pubbliche “sono obbligatoria-mente fruiti secondo quanto previstodai rispettivi ordinamenti e non dan-no luogo in nessun caso alla corre-sponsione di trattamenti economicisostitutivi. La presente disposizionesi applica anche in caso di cessazio-ne del rapporto di lavoro per mobili-tà, dimissioni, risoluzione, pensiona-mento e raggiungimento del limite dietà. Eventuali disposizioni normativee contrattuali più favorevoli cessanodi avere applicazione a decorreredall’entrata in vigore del presentedecreto.La violazione della presente disposi-zione, oltre a comportare il recuperodelle somme indebitamente erogate,è fonte di responsabilità disciplinareed amministrativa per il dirigente re-sponsabile”.La disposizione è chiara ed inequi-vocabile: assoluta impossibilità dimonetizzare le ferie non godute, inqualsiasi caso di cessazione del rap-porto di lavoro, a prescindere dalmotivo per cui le stesse non sianostate fruite in costanza di rapporto.La norma, tuttavia, non specifica,né si interessa di farlo, i motivi delmancato godimento delle ferie(se addebitabili ad esigenze di ser-vizio, a responsabilità del datore dilavoro, a scelta autonoma del di-

pendente), circostanza che, ipotiz-ziamo, darà luogo ad interventigiurisprudenziali, tesi ad assicurarela conformità del testo al dettatocostituzionale.La Corte di cassazione, con senten-za del 9 luglio 2012, n. 11462, singo-larmente a tre giorni di distanza dallapubblicazione del decreto (entrato invigore il 7 luglio scorso), è tornata adesprimersi, seppur ovviamente conriferimento a norme previgenti, sultema delle ferie residue all’atto del-la risoluzione del rapporto di pub-blico impiego. I concetti espressi -che superano le specifiche norme ap-plicate al caso di specie e che attuanorigorosamente princìpi costituzionalie comunitari - suonano come unapresa di distanza, presumibilmenteinconsapevole ma comunque netta,dal divieto assoluto di monetizza-zione.Le esigenze di stabilizzazione fi-nanziaria - questo è il messaggioche in maniera neppure implicita laCassazione ribadisce - non possonoessere perseguite fino al punto disacrificare il godimento di diritticostituzionali, tale essendo il godi-mento delle ferie per il lavoratoredipendente (art. 36, comma 3, dellaCostituzione).

Il fattoNel caso deciso dalla Cassazione,l’impossibilità di fruire delle ferieera stata causata, per un dipendentedel Miur, da un motivo specifico edeterminato non addebitabile al da-tore di lavoro: lunghi periodi di as-senza per malattia.Il Tribunale aveva accolto la doman-da di monetizzazione, ma la Corted’appello aveva ribaltato la pronun-cia di primo grado, ritenendo che ilpagamento (tutela per equivalente)fosse ammissibile solo nel caso di“documentate esigenze di servizio”e, quindi, per motivi di mancatafruizione direttamente riconduci-bili ad esigenze datoriali.

La decisioneLa sentenza n. 11422/2012 si attestasu una posizione perfettamente in as-se con la Costituzione e, in evidentedistonia con la novella della spen-ding review, dispone che “ove inconcreto le ferie non siano effettiva-mente fruite, anche senza responsa-bilità del datore di lavoro, spetta allavoratore l’indennità sostitutivache, oltre a poter avere carattere ri-sarcitorio […] costituisce un’eroga-zione di natura retributiva”, rappre-sentando il corrispettivo per il lavororeso in un giorno che avrebbe dovutoessere di riposo.La pronuncia si avvale, nella partemotiva, dell’autorevole richiamo al-la sentenza della Corte di giusti-zia del 20 gennaio 2009, resa in sededi interpretazione della direttiva eu-ropea 2003/88 e che stigmatizza ledisposizioni nazionali che “escluda-no il diritto ad un’indennità finanzia-ria sostitutiva delle ferie non godutedel lavoratore che sia stato in conge-do per malattia […]”.

Osservazioni conclusiveDiventerà, a questo punto, assai in-teressante verificare in che modo laprassi applicativa individuerà unpunto di equilibrio, un’armonianon certo agevole tra l’opzionepolitico-legislativa ultima, che èchiaramente nel senso del divietoassoluto di monetizzazione delleferie, e il dettato costituzionale, ildiritto comunitario, l’interpretazio-ne nomofilattica della Cassazioneche tendono, invece, alla doverosasalvaguardia di un’esigenza ine-ludibile del lavoratore, qual è ildiritto alle ferie, affermandone lapiena tutela, sia pure per equiva-lente, tutte le volte in cui il manca-to godimento non è riconducibile ascelta autonoma del lavoratore, di-pendendo da responsabilità del da-tore di lavoro, ovvero anche daeventi umanamente non controlla-bili, quali la malattia. n

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RELAZIONI SINDACALIStato dell’arte

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IL PUNTO

di Francesco Verbaro *

Tra contraddizioni e orizzonti “diversi” si apreuna nuova fase storica per le relazioni sindacali,spinte ad un profondo rinnovamento dall’attualequadro finanziario

Relazioni sindacali nel settore pubblicotra ripensamenti e nuove frontiere

Il quadro finanziario europeo sta sot-toponendo ormai da anni il nostroPaese ad una serie di manovre di fi-nanza pubblica che segnano il pas-saggio da una fase storica in cui eraammesso spendere in deficit ed accu-mulare debito pubblico ad una fase,segnata tra l’altro da una crisi di cre-scita del mondo occidentale, in cuinon è possibile operare attraversola spesa pubblica, soprattutto per unPaese come l’Italia che ha accumula-to 2mila mld di debito pubblico, conun rapporto pari al 124% del Pil.

Ci sono ancorale relazioni sindacali?In questo contesto economico-finan-ziario, reso strutturale dagli impegniprevisti dal fiscal compact (Trattatosulla stabilità, sul coordinamento esulla governance nell’Unione econo-mica e monetaria - Tscg), si potrebbeessere portati a pensare che le rela-zioni sindacali di fatto vengano so-spese o non ci siano più, fino aquando non ci saranno i rinnovi con-trattuali o le abbondanti risorse delpassato. Una visione senz’altro errata.In pochi anni è bene ricordare comesi sia passati dal Memorandumd’Intesa sul lavoro pubblico del

* Docente della Scuola superioredella pubblica amministrazione

2007, che molto aveva concesso intermini di informazione e concerta-zione, ivi compresi gli obiettivi asse-gnati ai singoli dirigenti e tutti i pro-cessi di esternalizzazione, alla c.d. ri-forma Brunetta del 2009 che ha“decontrattualizzato” e liberato il po-tere datoriale. Recentemente, invece,l’Intesa promossa dal ministro per laPubblica amministrazione e la sem-plificazione del maggio 2012 con leregioni, le province, i comuni e leorganizzazioni sindacali si è postal’obiettivo di definire un “nuovo mo-dello di relazioni sindacali”, cheavrebbe dovuto trovare attuazione at-traverso una legge delega.Nel frattempo è intervenuto il Dl n.95/2012, convertito dalla legge 7agosto 2012, n. 135, in maniera nonproprio lineare. In particolare si ricor-da come la consultazione, previstaall’art. 6 del Dlgs n. 165/2001, suiprocessi di riorganizzazione viene so-stituita dall’informazione, mentre siprevede l’esame congiunto “sui cri-teri per l’individuazione degli esube-ri o sulle modalità per i processi dimobilità”. Al contempo, però, l’art.33 del Dlgs n. 165/2001 prevede alcomma 6 che i contratti collettivipossono stabilire criteri generali e

procedure per consentire, tenuto con-to delle caratteristiche del comparto,la gestione delle eccedenze di per-sonale attraverso il passaggio di-retto ad altre amministrazioni al difuori del territorio regionale. Inter-venti certamente contraddittori. Lemodifiche delle forme di partecipa-zione sugli atti datoriali prevedono,inoltre, l’esame congiunto limitata-mente alle misure riguardanti irapporti di lavoro. Al contempo in-vece il comma 19 dell’art. 2 del Dl n.95/2012 stabilisce come “nelle moredella disciplina contrattuale succes-siva all’entrata in vigore del presentedecreto è comunque dovuta l’infor-mazione alle organizzazioni sindaca-li su tutte le materie oggetto di parte-cipazione sindacale previste dai vi-genti contratti collettivi”.Ciò produrrà due effetti: da un latofarà rivivere i contratti collettiviprecedenti dal punto di vista dellematerie individuate dagli stessi e dal-l’altro, probabilmente, spingerà isindacati a chiedere una tornatacontrattuale ad esclusivo contenu-to normativo. Utile ricordare che iCcnl del 2007, successivi al Memo-randum d’intesa sul lavoro pubblico,avevano previsto tra le materie di in-formazione e concertazione le impli-

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cazioni dei processi generali di rior-ganizzazione delle amministrazioni,nonché delle innovazioni tecnologi-che ed organizzative, e gli obiettivi ele modalità attuative del piano opera-tivo, anche con riferimento all’eco-nomicità, all’efficacia ed alle profes-sionalità necessarie, in relazione aiprocessi di esternalizzazione delle at-tività e dei servizi propri dell’ammi-nistrazione, nonché ai processi direinternalizzazione di quelle istituzio-nali affidate all’esterno. Un amplia-mento notevole delle materie ogget-to di informazione e concertazione.Su questo quadro occorrerà un inter-vento di chiarimento che solo i con-tratti collettivi potranno assicuraresenza rischi e contenziosi.

Una spinta al rinnovamentoMa probabilmente ciò che mette incrisi le relazioni sindacali e le spingead un profondo rinnovamento è ilnuovo quadro finanziario che para-dossalmente riesce a realizzare quellaconvergenza tra pubblico e privatoche i giuslavoristi negli anni 90 han-no affidato ingenuamente solo al mu-tamento delle fonti. Avere il contrattocollettivo per molti ha significato diper sé essere diventati “privati”. Ilblocco dei contratti collettivi previstodal Dl n. 78/2010 e prorogato dal Dln. 98/2011 e il contenimento delledinamiche retributive aprono unanuova fase storica in cui il rinnovo

dei contratti non è un fattore dato,una variabile indipendente, da finan-ziare con il deficit spending come av-venne dal 1998 al 2007.Le relazioni sindacali nell’era deldeficit spending non erano ovvia-mente virtuose e non erano nean-che vere relazioni sindacali. Lapriorità era solo quella di riconoscereeconomicamente quanto più possibi-le in sede di bilancio o di manovrafinanziaria, ma non quella di nego-ziare maggior impegno, merito oproduttività. Nell’era in cui gli entipubblici possono fallire e i maggioricosti devono essere coperti con incre-menti di aliquote fiscali, devonocambiare le relazioni sindacali chenon possono fondarsi sulle tradizio-nali materie e sulle tradizionali formedi partecipazione sindacale. La tra-sparenza totale dovrà consentire so-prattutto agli stakeholders più impor-tanti della società, come le organizza-zioni sindacali, di partecipare in ter-mini generali al governo degli enti enon tanto alla gestione del personalecome accaduto in passato.

Lo scenario che verràCosì nell’era della spending reviewun grande spazio potrà avere il con-tratto integrativo, come contratto diprossimità il quale, utilizzando le ri-sorse dell’art. 16 del Dl n. 98/2011,come confermato anche dall’art. 5 delDl n. 95/2012, potrà innescare rela-

zioni sindacali sull’ottimizzazione deiprocessi, sulla razionalizzazione e in-novazione e quindi su nuove risorse.Il dato occupazionale, soprattuttodopo la modifica alle norme sui li-cenziamenti collettivi nel settore pub-blico (si veda il nuovo art. 33 del Dlgsn. 165/2001), e la salvaguardia deiservizi pubblici dovranno necessa-riamente stare al centro delle rela-zioni sindacali e per questo le orga-nizzazioni sindacali dovranno semprepiù interessarsi del quadro finanziario,finora apertamente ignorato, dell’entee delle relative previsioni. In questoscenario diventano rilevanti: la pie-na conoscenza del quadro finanziariodell’ente e delle sue articolazioni (entistrumentali, associazioni e partecipa-te); il quadro aggiornato sul personalein servizio in relazione alle funzionisvolte e alle competenze in possesso;l’attivazione e valorizzazione di stru-menti gestionali finora trascurati;l’adozione e gestione condivisa dipiani di razionalizzazione. Il tutto perridisegnare necessariamente una nuo-va amministrazione.Come nel settore privato, per tutela-re il lavoro occorre salvaguardarele funzioni soprattutto se sono pub-bliche. Saranno in grado anche gliamministratori e i dirigenti pubblicidi svolgere il proprio ruolo in unoscenario radicalmente diverso e sen-z’altro più difficile? n

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PUBBLICO IMPIEGODisciplina

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* Arbitro pubblico impiego

di Maurizio Danza *

Un esame dei principali interventi normativi egiurisprudenziali successivi al Dlgs 150/2009

Provvedimentisuccessivi al Dlgs 150Lo stato attuale del pubblico impiegonon può comprendersi se non attra-verso un esame dei principali inter-venti normativi successivi al Dlgs n.150/2009, cd. decreto Brunetta, cheha inciso profondamente sul Tu delpubblico impiego.In particolare esso ha operato riscri-vendo l’importante titolo III del Dlgsn. 165/2001, intervenendo sul delica-to tema delle relazioni sindacali edelle procedure di contrattazionecollettiva ed integrativa, sottraendoa quest’ultima la gestione del rappor-to di lavoro attribuita, in via esclusi-va, agli organi della pubblica ammi-nistrazione e rivedendo integralmen-te il testo dell’art. 40, comma 1, edunque il rapporto tra legge e con-tratto, attraverso una scelta di poli-tica legislativa volta alla ricentraliz-zazione delle materie più importantidel rapporto di lavoro.Nel far ciò ha operato una scelta dicampo volta all’attribuzione - salvoesplicita previsione di legge a favoredella contrattazione collettiva - in ca-po al legislatore statale di tutte le piùimportanti materie del rapporto dilavoro, tra cui sanzioni e procedimentidisciplinari, valutazione delle presta-zioni, mobilità, conferimento e revocadegli incarichi dirigenziali, progressio-ni economiche e di carriera.Quest’ultimo aspetto è risultato ele-

mento fortemente innovativo e dibat-tuto nel PI già dopo il varo del decre-to Brunetta, in quanto espressionedel sistema di premialità. A ben ve-dere, infatti, i successivi provvedi-menti hanno inciso, sebbene conmodalità diverse, sugli istituti delrapporto di lavoro dei dipendentipubblici, nonché sulla ripartizionedelle competenze, peraltro, non sem-pre ben evidente tra la legge e lacontrattazione collettiva.In primo luogo, non può non rilevarsila legge n. 183/2010, cd. collegatolavoro, con cui il legislatore era inter-venuto sull’istituto della mobilità conl’art. 13, ampliando l’area di applica-bilità dell’art. 33 del Dlgs n. 165 intema di gestione delle eccedenze emobilità collettiva e prevedendo, al-tresì, una nuova ipotesi di mobilitàtemporanea con l’aggiunta del com-ma 2-sexies all’art. 30 dello stesso Dl-gs. Ancora con l’art. 18 aveva intro-dotto ulteriori disposizioni in tema diaspettativa, consentendo ai pubblicidipendenti lo svolgimento di attivitàprofessionali o imprenditoriali, di re-gola assolutamente incompatibili conil rapporto di lavoro a tempo pieno.Di grande rilevanza, poi, l’art. 31 che,abrogando i collegi di conciliazioneobbligatori “specifici” per il pubblicoimpiego, ha esteso a quest’ultimo ladisciplina codicistica della concilia-zione e dell’arbitrato, aggiungendonuovi modelli di tipo stragiudiziale.

La legge finanziaria 111/2011 Di particolare interesse poi la leggefinanziaria n. 111 del 15 luglio2011, cd. Manovra finanziaria2011-2014, per il pubblico impiego,non solo per gli effetti di “conteni-mento delle spese in materia di im-piego pubblico”, con particolare ri-ferimento alle dinamiche retributi-ve e alla limitazione delle assunzio-ni della PA (art. 16), ma anche per laricerca di strumenti utili al rilanciodella contrattazione integrativa e del-le cd. fasce dell’art. 19 del Dlgs n.150, che dopo il blocco contrattualedella legge n. 122/2010 apparivanoprivi di contesto applicativo.Anche le proroghe in tema di dina-miche retributive e assunzioni dellePA (lett. a) e b) del comma 1 dell’art.16) non hanno carattere assoluto, at-tesa la “possibilità di differenziarnel’ambito applicativo in ragione del-l’esigenza di valorizzare ed incenti-vare l’efficienza di determinati setto-ri”, all’esito di apposite consultazio-ni con le confederazioni sindacalimaggiormente rappresentative nelpubblico impiego (lett. e).Di grande novità, sempre nel corpusdell’art. 16 ai commi 4-6, i pianitriennali di razionalizzazione che,nell’ottica del perseguimento dell’ef-ficienza della PA, appaiono ispiratiad una logica della performance con-cepita per obiettivi. Ed infatti l’aspet-to innovativo dei piani triennali, da

Il pubblico impiego dal decretoBrunetta all’Intesa dell’11 maggio

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adottare entro il 31 marzo di ognianno dalle PA, per perseguire le fi-nalità anche di riqualificazione del-la spesa e di riduzione dei costidella politica, sta nell’avere con ilcomma 5 concepito un sistema di“condivisione dei risultati positividella gestione della performance afronte di obiettivi finanziari realmen-te conseguiti”, prevedendo una devo-luzione di parte delle risorse, deri-vanti dalla razionalizzazione, a favo-re del personale, nella misura del50% dei risparmi effettivamente rea-lizzati e certificati, da destinare per il25% alla contrattazione integrativa eper l’altra metà al finanziamento delsistema premiante previsto dal Dlgsn. 150/2009.

La problematica dello spazio realedella contrattazione È innegabile che uno dei temi centra-li dell’intervento della riforma cd.Brunetta era stato indubbiamente, ol-tre al ciclo della performance e delsistema di premialità, la nuova ri-partizione delle materie tra legge econtratto, attraverso una riformula-zione dell’art. 40 del Dlgs n. 165/2001 (per effetto dell’art. 54 del Dlgsn. 150), che elencava le materie sot-tratte alla contrattazione colletti-va, salvo attribuzione esplicita allamedesima e, nel comma 1, attraversouna definizione normativa non pro-prio felice, secondo cui “la contrat-tazione collettiva determina i diritti egli obblighi direttamente pertinential rapporto di lavoro, nonché le ma-terie relative alle relazioni sindaca-li”, ma che aveva dato luogo a nu-merosi problemi interpretativi. In ta-le contesto non poteva che apparirecome fisiologica la problematica del-lo spazio reale della contrattazionenazionale e di quella integrativa,l’unica non oggetto di blocco con-trattuale, complicatasi anche a se-guito della riformulazione dell’art.5, comma 2, del Dlgs n. 165/2001,che per quanto attiene al potere di

organizzazione sembrava attribuirealle PA “l’assunzione delle misureinerenti alla gestione dei rapporti dilavoro con la capacità e i poteri delprivato datore di lavoro”, anche du-rante l’attuale periodo di prorogatiodei Ccnl 2006-2009.Tutto ciò ha portato ad un primoorientamento giurisprudenzialeculminato con la condanna per anti-sindacalità, da parte dei giudici dellavoro, di quelle PA che, omettendol’attivazione delle procedure di par-tecipazione sindacale anche su quel-le materie di contrattazione dove era-no sempre stati convocati i sindacati,avevano ritenuto che la nuova ripar-tizione di materia tra legge e contrat-tazione collettiva ex art. 40 del Dlgsn. 165 dovesse essere applicata im-mediatamente e non dalla prossimatornata contrattuale sulla base del-l’ultimo comma dell’art. 65 del Dlgsn. 150 (Trib. Torino, sez. Lavoro, 2aprile 2010; Trib. Pesaro, sez. Lavo-ro, 19 luglio 2010; Trib. Salerno, 3agosto 2010; Trib. del lavoro di Trie-ste, 5-6 ottobre 2010 e Trib. Roma,sez. Lavoro 7 gennaio 2011).Di segno opposto le successive erecenti sentenze dei giudici del lavo-ro di Venezia 16 novembre 2011, diNapoli 28 novembre 2011, di Bolo-gna 20 dicembre 2011 e la sentenzan. 249/2011 del Tribunale del lavorodi Nuoro, di particolare interesse at-teso che si pronuncia sulla materiadell’orario di lavoro e che distinguetra articolazione dell’orario di lavoroin relazione alle esigenze organizza-tive (compresa nei poteri di organiz-zazione degli uffici ex art. 5 del Dlgsn. 165/2001) e durata dell’orario set-timanale, che incide invece diretta-mente sul rapporto di lavoro e cheresta oggetto di contrattazione.Questi ultimi pronunciamenti, a benvedere, si adeguano di fatto all’orien-tamento espresso nel comma 1 del-l’art. 5 del Dlgs n. 141 del 1° agosto2011, secondo cui “l’articolo 65,commi 1, 2 e 4, del decreto legislati-

vo 27 ottobre 2009, n. 150, si inter-preta nel senso che l’adeguamentodei contratti collettivi integrativi ènecessario solo per i contratti vigentialla data di entrata in vigore del ci-tato decreto legislativo, mentre aicontratti sottoscritti successivamentesi applicano immediatamente le di-sposizioni introdotte dal medesimodecreto”. Tale decreto è altresì inter-venuto sulla “differenziazione retri-butiva a fasce”, prevedendone la so-spensione fino al prossimo contratto.

Il passaggio del dirigente ad altro incarico e lo spostamentodel luogo della prestazione del personale non dirigente nella legge n. 148/2011 La suddetta disposizione incide inmaniera rilevante sul rapporto dipubblico impiego, atteso che, quantoalla dirigenza e al personale prefetti-zio, il comma 18 dell’art. 1 reca laprevisione di una modalità di trasfe-rimento definita quale “passaggioad altro incarico” del dirigente an-che prima della scadenza da partedelle PA “al fine di assicurare lamassima funzionalità e flessibilità,in relazione a motivate esigenzeorganizzative”. In riferimento, inve-ce, al personale non dirigente, la nor-ma prevede all’art. 1, comma 29,l’istituto dello spostamento del luogodi effettuazione della prestazione peri dipendenti delle amministrazionipubbliche, esclusi i magistrati i quali“su richiesta del datore di lavo-ro, sono tenuti ad effettuare laprestazione in luogo di lavoro esede diversi sulla base di motivateesigenze, tecniche, organizzative eproduttive con riferimento aipiani della performance o ai pianidi razionalizzazione, secondo crite-ri ed ambiti regolati dalla contrat-tazione collettiva di comparto”.La disposizione prevede altresì che“nelle more della disciplina contrat-tuale si fa riferimento ai criteri da-toriali, oggetto di informativa pre-

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ventiva, e il trasferimento è consen-tito in ambito del territorio regio-nale di riferimento”. A ben vedere lanorma attribuisce in capo alla PAun’ampia discrezionalità di dispor-re il trasferimento del dipendente,vincolata in ogni caso al rispetto ditaluni criteri che si fondano suglistrumenti di programmazione del ci-clo della performance di cui al Dlgsn. 150. Infatti il trasferimento dovràessere disposto in considerazione delpiano della performance e dei pianidi razionalizzazione di cui all’art. 16,commi 4, 5 e 6, della legge n. 111 del2011, richiamati espressamente. Sinoti come la norma qui non ricondu-ca la possibilità del trasferimentoagli obiettivi “non conseguiti”, de-sumibili all’esito del processo di va-lutazione dei dipendenti, ma alle ri-sultanze del piano della performancenella sua fase di programmazione dicui all’art. 10 del Dlgs n. 150/2009.Quanto alle relazioni sindacali lanorma rinvia a criteri ed ambiti ditrasferimento da decidere in sede dicontrattazione collettiva, operandocon ciò una di quelle deleghe esplici-te richiamate nella parte seconda delnuovo art. 40 del Dlgs n. 165 e cheriguardano, appunto, un’esplicita at-tribuzione al contratto nazionale diuna materia sottratta in primis allalegislazione contrattata.

Dalla legge n. 183/2011all’Intesa di maggio Di grande interesse anche il tema del-la gestione della mobilità collettiva,oggetto di intervento normativo ope-rato con l’art. 16 della legge n. 183del 12 novembre 2011, che riscrivecompletamente l’art. 33 del Tu n. 165.A ben vedere, la novità non sta nelleconseguenze negative a carico del di-pendente a seguito “dell’esperitotentativo di impiego diverso del per-sonale anche in amministrazioni dif-ferenti”, consistente nel “colloca-mento in disponibilità”, ma in quellerelative ai presupposti (non solo

“eccedenze del personale”, ma an-che “soprannumero” in diretta rela-zione alle “esigenze funzionali” o al-la “situazione finanziaria” nel nuo-vo comma 1) e alla procedura par-ticolarmente semplificata, ottenutaattraverso l’eliminazione di talunefasi contrassegnate dalla partecipa-zione sindacale. Quanto a quest’ulti-ma infatti nella norma non vi è piùtraccia né della “previsione di un in-contro ad hoc con le Oo.Ss.”, finaliz-zato all’esame delle cause che aveva-no condotto alla eccedenza (comma4, versione precedente) né del “ver-bale di accordo” con le organizza-zioni sindacali all’esito della conclu-sione dei 90 giorni (prima 45 giorni).Tutto ciò conferma che la partecipa-zione sindacale preventiva apparenotevolmente degradata, coerente-mente con la scelta operata dal legi-slatore in termini di ricentralizzazio-ne delle materie relative al rapportodi lavoro, e nello specifico la mobili-tà collettiva, come evincibile altresìproprio dal nuovo art. 40 del Dlgs n.165, modificato dal Dlgs n. 150. De-gna di nota la nuova versione delcomma 6, che amplia l’ambito terri-toriale del passaggio dei dipendentiin esubero ad altre amministrazioni,estendendolo dall’ambito provincialeanche a quello al di fuori del terri-torio regionale.Infine di particolare importanza la re-cente Intesa dell’11 maggio 2012che, caratterizzando un’ulteriore fasedel già complesso quadro evolutivodel pubblico impiego, appare unostrumento correttivo, finalizzato al-l’eliminazione degli elementi di cri-ticità della normativa vigente dopoil decreto Brunetta, e funzionale allaripresa degli investimenti nella PA,nonché alla valorizzazione delle ri-sorse umane del pubblico impiego. Aben vedere l’accordo traccia delle li-nee guida che vanno dalla riscritturadi nuove regole in tema di cd. “mo-dello” o “scatola degli attrezzi” dellerelazioni sindacali, agli interventi

sulla razionalizzazione e semplifica-zione dei sistemi di misurazione, va-lutazione e premialità e dunque inve-stendo tutto il ciclo della performan-ce, estendendosi altresì alle nuove re-gole riguardanti il mercato del lavoronel pubblico impiego, ai sistemi diformazione del personale e alla diri-genza pubblica, rafforzandone ruolo,funzioni e responsabilità al fine digarantirne una maggiore autonomiarispetto all’autorità politica.Innovativa è la parte dell’Iintesa cheprevede “un coinvolgimento delleorganizzazioni sindacali nei processidi razionalizzazione delle pubblicheamministrazioni nonché nei processidi miglioramento ed innovazione, alsistema premiante e incentivante allivello integrativo”, tenendo contodelle norme già vigenti in materia dirisparmi derivanti da processi di rior-ganizzazione. Di particolare interesseil coinvolgimento sindacale nelle po-litiche dello spending review, nei pro-cessi di miglioramento ed innovazio-ne, nonché nel sistema premiante eincentivante di livello integrativo.In merito, poi, ai sistemi di premia-lità, l’Intesa prevede di razionalizza-re e semplificare i sistemi di misura-zione, valutazione e premialità, non-ché il ciclo della performance di cuial Dlgs n. 150 anche mediante il su-peramento del sistema della riparti-zione dei dipendenti nelle fasce dimerito, di cui all’art. 19, prevedendoun miglior bilanciamento dei fatto-ri valutativi con l’assegnazione diun ruolo più significativo alla perfor-mance organizzativa rispetto a quellaindividuale.In merito poi alle nuove regole ri-guardanti il mercato del lavoro,l’intesa prevede un riordino e unarazionalizzazione delle tipologie dilavoro flessibile nella PA, anche me-diante modifiche al Dlgs n. 165, intema di costituzione del rapporto dilavoro, di responsabilità disciplinaree di mobilità, volontaria ed obbliga-toria, del personale. n

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* Magistrato della Corte dei conti

di Paola Briguori *

Serve in materia disciplinare un intervento di ampiorespiro e di raccordo che miri a dare maggiori garanzieal lavoratore nel caso di licenziamenti illegittimicon la finalità di concedere stabilità al lavoratoreingiustamente allontanato

Il procedimento disciplinarenel pubblico impiego privatizzatoÈ stato scritto molto sul procedi-mento disciplinare nel pubblico im-piego privatizzato all’indomani del-la riforma Brunetta, che ha avuto ilmerito (o il demerito) di aver tentatodi creare un corpus iuris sul temainserito, a mo’ di cameo, all’internodel Tu 165/2001, pervicacementeconcepito come scevro dai lacciuolidella contrattazione collettiva.L’originario impianto normativo neè risultato profondamente innovato.L’art. 55 del Dlgs n. 165/2001 halasciato spazio ad una nuova ver-sione a cui si sono aggiunti gli artt.55-bis, 55-ter, 55-quater, 55-quin-quies, 55-sexies e 55-septies che co-stituiscono - per espressa volontà le-gislativa - norme imperative, ai sen-si e per gli effetti degli artt. 1339 e1419, comma 2, c.c., e si applicanoai rapporti di lavoro di cui all’art. 2,comma 2, alle dipendenze delle am-ministrazioni pubbliche di cui al-l’art. 1, comma 2. L’art. 54 del de-creto Brunetta n. 150/2009, modifi-cando l’art. 40 del Dlgs n. 165/2001, tra l’altro ha previsto espres-samente che “Nelle materie relativealle sanzioni disciplinari […] lacontrattazione collettiva è consenti-ta negli esclusivi limiti previsti dallenorme di legge”.

L’ambiziosa scelta di esaustività le-gislativa, generata dall’esigenza diriprogrammare l’intero pianetapubblico impiego con la finalità dipotenziare il livello di efficienza de-gli uffici pubblici e di contrastare ifenomeni di scarsa produttività edassenteismo, ha finito per far emer-gere qualche crepa nella prova diresistenza con le grandi riforme chehanno interessato il mondo del la-voro e la previdenza negli ultimimesi. La querelle sulla portata esulla modificabilità dell’art. 18dello Statuto dei lavoratori, ini-zialmente sorta nell’alveo del rap-porto di lavoro privato strictu sensu,ha finito per insinuarsi anche nelpubblico impiego; la frantumazio-ne del concetto del posto fisso -causata verosimilmente anche dafragili equilibri economici che stan-no interessando il nostro Paese - hainiziato ad avere ingresso anche inambito pubblico (già, peraltro, ciòaveva avuto un inizio nella discipli-na in tema di mobilità: artt. 30 eseguenti del Tu n. 165/2001) sino agiungere ai proclama sulla parità diregole sulla licenziabilità nel pub-blico come nel privato.La disciplina in materia, rimasta inparte orfana della contrattazionecollettiva, si è palesata, per certi

versi, riduttiva e bisognosa di risi-stemazione organica. Il pensieronon può che essere rivolto al licen-ziamento e alle garanzie di una pro-cedura equa e legittima, soprattuttoalla luce dell’inarrestabile corso deirecenti e ripetuti interventi di rifor-ma del lavoro, di cui ormai non puònon tenersi conto. E di questo han-no, appunto, tenuto conto le partisociali e il ministro della Pubblicaamministrazione in occasione dellaredazione dell’Intesa dell’11 mag-gio 2012, in cui si individuano deipunti programmatici di riforma cheil Governo si impegna a promuove-re nei prossimi interventi normativi.Dopo una stagione di esilio dei sin-dacati, ben lontana dalla logica del-la legislazione contrattata, che diffi-cilmente si replicherà, in data 11maggio 2012 è stato stipulato il Pro-tocollo di intesa sulla riforma dellapubblica amministrazione. L’obiet-tivo proclamato è stato quello dipervenire a un incremento dellaqualità del servizio pubblico intutti i settori, ponendo le condizioniper una ripresa degli investimentinella PA e per la valorizzazione del-le risorse e delle competenze pre-senti nel lavoro pubblico, coinvol-gendo e motivando i pubblici dipen-denti. In tale ottica il ministro dellaPubblica amministrazione e l’inno-vazione, le regioni, le province, icomuni e le organizzazioni sindaca-

La responsabilità disciplinaredel pubblico dipendente

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li si sono seduti a un tavolo per“trattare” e ristabilire corrette rela-zioni sindacali e le condizioni per lacontrattualizzazione del rapporto dilavoro, per ridare valore e ruolo allacontrattazione nazionale ed integra-tiva, attualmente cancellate.I temi affrontati nell’Intesa, per iquali si invoca una serie di interven-ti, normativi e contrattuali sono:n un nuovo modello di relazioni

sindacali;n la razionalizzazione e la sempli-

ficazione dei sistemi di misura-zione, valutazione e premialità,nonché del ciclo della perfor-mance;

n nuove regole riguardanti il mer-cato del lavoro nel pubblico im-piego;

n i sistemi di formazione del per-sonale;

n la dirigenza pubblica, rafforzan-done ruolo, funzioni e responsa-bilità al fine di garantirne unamaggiore autonomia rispetto al-l’autorità politica.

I punti richiamati sono sintomaticidella sofferenza avvertita negli ul-timi anni nel pubblico impiego al-l’indomani della Riforma Brunetta esono oggetto di un serio impegno dimiglioramento e di aggiustamento afronte delle criticità emerse.In particolare, nell’ambito della ma-teria relativa alle nuove regole ri-guardanti il mercato del lavoro, vistigli ultimi interventi nell’ambito delmercato del lavoro privato, le partihanno concordato di intervenire alfine di “riordinare e razionalizzarele tipologie di lavoro flessibile uti-lizzabili dalle amministrazioni pub-bliche, anche mediante modifiche aldecreto legislativo 30 marzo 2001,n. 165, con riguardo ai profili diconvergenza con il mercato del la-voro privato, di costituzione delrapporto di lavoro, della responsa-bilità disciplinare, delle forme dimobilità, volontaria ed obbligato-ria, del personale”.

La flessibilità in uscita, tema parti-colarmente caldo che inizia a pren-dere forma come fenomeno emer-genziale anche nel pubblico impie-go, è al centro dei seguenti punti:a) salvaguardare e rafforzare nelmercato del lavoro pubblico i prin-cìpi previsti dall’articolo 97 dellaCostituzione;b) individuare misure volte a favori-re il più ampio accesso ai pubbliciuffici da parte dei cittadini degliStati membri dell’Unione europea,senza limitazioni derivanti dal luo-go di residenza dei candidati;c) confermare il principio dell’art.36 del Dlgs n. 165/2001, che il la-voro subordinato a tempo indeter-minato è la forma ordinaria per farfronte ai fabbisogni ordinari dellepubbliche amministrazioni;d) individuare e disciplinare le tipo-logie di lavoro flessibile utilizzabilinel settore pubblico per esigenzetemporanee o eccezionali, in rela-zione alle diverse causali, con riferi-mento anche alle procedure di re-clutamento e ai limiti di durata;e) disciplinare, per specifici settori,percorsi di accesso mediante un re-clutamento ispirato alla “tenure-track”, nel rispetto dell’art. 97 dellaCostituzione e dei limiti alle assun-zioni, definendo presupposti e con-dizioni;f) contrastare l’uso improprio e stru-mentale delle tipologie contrattualidi lavoro flessibile con disciplinadella responsabilità dirigenziale edelle sanzioni da applicare per il ca-so di abuso;g) prevedere discipline specificheper alcuni settori di attività qualiquello della sanità e assistenza, del-la ricerca e dell’istruzione;h) valorizzare nei concorsi l’espe-rienza professionale acquisita conrapporto di lavoro flessibile, tenen-do conto delle diverse fattispecie edella durata dei rapporti;l) riordinare la disciplina dei licen-ziamenti per motivi disciplinari fer-

me restando le competenze attribui-te alla contrattazione collettiva na-zionale;m) rafforzare i doveri disciplinaridei dipendenti prevedendo al con-tempo garanzie di stabilità in casodi licenziamento illegittimo;n) fermo restando l’istituto dellamobilità volontaria come uno deglistrumenti per far fronte ai fabbiso-gni di personale delle PA, garantirela possibilità, in particolari settori,di derogare alla mobilità preventivanel caso di indizione di concorsi perfigure professionali infungibili e nelcaso di scorrimento delle graduato-rie concorsuali.

Serve una risistemazione organicaPassando ad esaminare la materiadisciplinare, una riflessione a caldoporta a ritenere come sia stato av-vertito il forte bisogno di risistema-zione organica a fronte della pro-gressiva erosione della tutela realein caso di licenziamento illegitti-mo. In altri termini, l’Intesa, in par-te qua, è stata una presa d’atto del-l’inadeguatezza delle norme vigentirispetto alla forza centrifuga del le-gislatore verso l’assimilazione alladisciplina del lavoro privato cheporta con sé l’istanza di abrogazio-ne dell’art. 18 dello Statuto dei la-voratori.In questo contesto, i sindacati sonocorsi ai ripari cercando punti diaccordo e un intervento che possariempire le falle che emergono nelsistema in una stagione di difficiledialogo tra Governo e parti sociali.Del resto, è incontestabile l’ecces-siva disorganicità che si rinvienein materia, poiché, accanto alle fat-tispecie di licenziamento disciplina-re previste nella contrattazione col-lettiva (quindi, nel codice discipli-nare enucleabile dalla stessa), l’art.55-quater del Dlgs n. 165/2001 haindividuato una serie di nuove con-dotte punibili con la sanzione de-molitoria.

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Tale norma ha previsto il licenzia-mento disciplinare con preavvisoper:1) l’assenza priva di valida giustifi-cazione per un numero di giorni,anche non continuativi, superiore atre nell’arco di un biennio o comun-que per più di sette giorni nel corsodegli ultimi dieci anni ovvero man-cata ripresa del servizio, in caso diassenza ingiustificata, entro il termi-ne fissato dall’amministrazione;2) l’ingiustificato rifiuto del trasfe-rimento disposto dall’amministra-zione per motivate esigenze di ser-vizio;3) la prestazione lavorativa, riferibi-le ad un arco temporale non inferio-re al biennio, per la quale l’ammini-strazione di appartenenza formula,ai sensi delle disposizioni legislati-ve e contrattuali concernenti la va-lutazione del personale delle ammi-nistrazioni pubbliche, una valuta-zione di insufficiente rendimento equesto è dovuto alla reiterata viola-zione degli obblighi concernenti laprestazione stessa, stabiliti da nor-me legislative o regolamentari, dalcontratto collettivo o individuale, daatti e provvedimenti dell’ammini-strazione di appartenenza o dai co-dici di comportamento di cui all’art.54.Mentre il licenziamento disciplina-re senza preavviso è previsto per leseguenti gravi condotte:1) falsa attestazione della presenza

in servizio, mediante l’alterazionedei sistemi di rilevamento della pre-senza o con altre modalità fraudo-lente, ovvero giustificazione del-l’assenza dal servizio mediante unacertificazione medica falsa o che at-testa falsamente uno stato di malat-tia;2) falsità documentali o dichiarativecommesse ai fini o in occasione del-l’instaurazione del rapporto di lavo-ro ovvero di progressioni di carrie-ra;3) reiterazione nell’ambiente di la-voro di gravi condotte aggressive omoleste o minacciose o ingiuriose ocomunque lesive dell’onore e delladignità personale altrui;4) condanna penale definitiva, in re-lazione alla quale è prevista l’inter-dizione perpetua dai pubblici ufficiovvero l’estinzione, comunque de-nominata, del rapporto di lavoro.La gravità delle nuove fattispeciecomportamentali sanzionabili conil licenziamento disciplinare im-pone nuove regole; lascia pensarecome la disciplina dell’iter previstodall’art. 55-bis Tu 165, possa, percerti versi, presentarsi eccessiva-mente scarno e povero di immediategaranzie del lavoratore. Si pensi al-l’istituto della contestazione del-l’addebito e al fatto che il legislato-re non si sofferma puntualmente suicontenuti della stessa con l’indica-zione degli elementi previsti a penadi nullità.

Si auspica una disciplina più speci-fica per l’irrogazione del licenzia-mento a fronte delle possibili pre-visioni di una normativa più restrit-tiva, ispirata a legislazioni, comequella tedesca, che non prevedonola reintegrazione “a tutti i costi”nel posto di lavoro come rimedioall’illegittimità della sua irrogazio-ne, ma solo una forma di tutelarisarcitoria.Merita un richiamo l’innovativasanzione del licenziamento irro-gata a seguito di valutazione diinsufficiente rendimento: anchein tal caso si auspica un interventodi ampio respiro e di raccordo conla disciplina in materia di valuta-zione delle performance al fine dipoter concedere maggiori garanzieal lavoratore, anche nell’ottica diun pieno contraddittorio delle parti.In sostanza, l’intervento program-mato - semmai sarà tradotto in re-altà - mira a dare maggiori ga-ranzie al lavoratore nel caso dilicenziamenti illegittimi con lafinalità di concedere stabilità al la-voratore ingiustamente allontana-to, soprattutto laddove si rileviche non sussiste più la cd. pregiu-dizialità del processo penale, cheprima della riforma imponeva co-munque la sospensione (obbliga-toria) del procedimento disciplina-re in attesa della definizione diquello penale (art. 55-ter del de-creto legislativo n. 165/2001). n

SETTEMBRE 2012 NUMERO 9

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RUBRICHELe risposte dell’Anci

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Il calcolo delle ferie

Ferie 2011 lavorate su 5 giorni settimanali dausufruire. Modifica orario di lavoro dal 1° marzo2012 portandolo a 6 giorni lavorativi settimanali.Come si considerano fruibili le ferie a suo tempomaturate?

Il sistema di calcolo delle giornate di ferie spet­tanti ai lavoratori del comparto delle Autono­mie è chiaramente definito dall’art. 18 del Ccnldel 6 luglio 1995.Detto sistema prevede due tipologie di con­teggio: la prima per i lavoratori inseriti in unregime di orario articolato su sei giorni lavo­rativi settimanali (art. 18, comma 2); la secon­da per i lavoratori inseriti in un regime diorario articolato su cinque giorni lavorativi(comma 5).Nel caso segnalato ci sembra che il lavoratoreabbia maturato un certo numero di ferie nelperiodo di servizio con orario su cinque giornie per detti giorni sussista il diritto alla relativafruizione nei tempi fissati contrattualmente.

La successiva modifica dell’articolazione del­l’orario settimanale (da cinque a sei giorni la­vorativi) non sembra idonea a modificare il nu­mero di giorni di ferie maturati nel precedenteregime e ancora da usufruire.Nessuna regola contrattuale, infatti, prevedeuna sorta di ricalcolo o di riproporzionamentodelle ferie già maturate che devono pertantoconsiderarsi come un diritto consolidato e im­modificabile.La fruizione delle ferie, anche quelle residuedell’anno precedente, dovrebbe essere corre­lata alla predisposizione del piano annualeche può tener conto delle esigenze espressedei singoli lavoratori, ma che il dirigente defi­nisce e autorizza con i suoi poteri di organiz­zazione con l’intento prioritario di salvaguar­dare la funzionalità dei servizi e la tutela de­gli utenti.

Il congedo parentale prolungato

Un dipendente comunale con figlio disabile in situa­zione di gravità (nato il 12 gennaio 2007) ha giàfruito per tale figlio sia del congedo parentale ordi­nario (totalmente) sia di vari periodi di congedo stra­ordinario ex art. 42, comma 5, del Dlgs n. 151/2001senza però avere esaurito i due anni complessivi.Ha goduto e gode contestualmente (alternandoli)dei permessi ex art. 33 della legge n. 104/1992.Attualmente ha chiesto il prolungamento del conge­do parentale (fruibile fino all’ottavo anno di vita delbambino) ex art. 33 del Dlgs n. 151/2001, comemodificato dall’art. 3 del Dlgs n. 119/2011.Si chiede se, per il calcolo dei tre anni complessivi dicongedo parentale prolungato, oltre ai periodi dicongedo parentale ordinario già fruiti (che vannosenz’altro compresi nel calcolo dei tre anni) debba­

Permessi: ferie, congedoparentale e visita fiscaleLe risposte dell’Anci

Guida al Pubblico Impiego pubblica una selezionedelle risposte fornite da Anci Risponde ai quesiti deglienti locali. I comuni possono consultare la banca datidei quesiti risolti e porre le proprie domande collegan-dosi all’indirizzo www.ancirisponde.ancitel.itPer informazioni: 06/762911 o [email protected]

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no essere compresi anche quelli fruiti a titolo dicongedo straordinario ex art. 42, comma 5, del Dlgsn. 151/2001.Si chiede inoltre di sapere se sono da conteggiareanche i periodi di congedo parentale facoltativofruiti dalla madre dopo il congedo obbligatorio.L’art. 33, infatti, dicendo “la lavoratrice madre o inalternativa il lavoratore padre”, sembrerebbe rico­noscere ad uno solo il prolungamento e pertanto ilcongedo ordinario eventualmente fruito dalla ma­dre non sarebbe da ricomprendere.Diversamente, “in alternativa” potrebbe essereinteso nel senso di periodi alterni ed in questocaso andrebbero compresi anche i periodi di con­gedo ordinario della madre e quindi i tre annisarebbero da considerarsi non in relazione al ge­nitore ma al figlio.

Sulla materia novellata dal Dlgs n. 119/2011concernente specificatamente il quesito, regi­striamo una (sostanziale) concorde azione in­terpretativa e chiarificatrice dell’Inps, del di­partimento della Funzione pubblica e del mi­nistero del Lavoro (si vedano le circolari ema­nate dai singoli enti ed istituzioni nel 2012).Il diritto al “Prolungamento del congedo pa­rentale” (art. 33 del decreto legislativo 26marzo 2001, n. 151), entro il compimento del­l’ottavo anno del bambino, spetta alla madrelavoratrice o, in alternativa, al padre lavora­tore, per ogni minore disabile in situazione digravità per un periodo massimo totale nonsuperiore a tre anni.Tale prolungamento spetta anche se il bambi­no è ricoverato a tempo pieno presso istitutispecializzati se i sanitari chiedono la presenzadel genitore. In tali casi il prolungamento delcongedo parentale è concesso a condizioneche il bambino “non sia ricoverato a tempopieno presso istituti specializzati, salvo che intal caso, sia richiesta dai sanitari la presenzadel genitore”.Relativamente alla locuzione: prolungamentofino ai “tre anni” si era posto il problema seessa si riferisse all’età del bambino o alla du­rata del prolungamento del congedo, ma lanovella legislativa (Dlgs n. 119/2011) ha chia­rito che tre anni è la durata del prolungamen­to e, che tale può essere fruito fino agli ottoanni di vita del bambino. È altrettanto chiarala possibilità alternativa da parte dei genitoridel disabile di fruire del beneficio.In risposta alle specifiche domande del quesi­

to, si evidenzia che il prolungamento del con­gedo parentale decorre a partire dalla conclu­sione del periodo di normale congedo paren­tale teoricamente fruibile dal genitore richie­dente.Si precisa, infine, che “tre anni” è la sommatotale dei congedi (ordinario e prolunga­mento) che possono essere fruiti dai genito­ri, con esclusione dei periodi di congedo stra­ordinario ex art. 42, comma 5, del Dlgs n.151/2001.

Il congedo parentalee la libera professione

Una dipendente comunale si trova nelle seguenticondizioni:­ è in servizio a tempo parziale verticale 50% edindeterminato;­ l’articolazione oraria settimanale prevede che pre­sti la propria attività lavorativa nelle giornate dimartedì e giovedì;­ svolge l’attività libero­professionale di architetto;­ è stata posta in astensione obbligatoria per ma­ternità;­ terminato il suddetto periodo di astensione obbli­gatoria, ha richiesto un periodo di congedo parenta­le della durata di 2 mesi consecutivi, ai sensi del­l’art. 32 comma 1, lett. a).Durante i suddetti 2 mesi consecutivi di congedoparentale, la dipendente in questione può esercitarela propria professione di architetto oppure la condi­zione di dipendente comunale posta in congedo pa­rentale è incompatibile con lo svolgimento di qual­siasi altra attività lavorativa?In caso di risposta affermativa, lo svolgimento del­l’attività libero­professionale può avvenire:­ in qualsiasi giornata della settimana;­ tutti i giorni della settimana esclusa la fascia ora­ria dei giorni in cui è prevista l’attività lavorativapresso il comune (dalle 8 alle 19 dei giorni di marte­dì e giovedì)?

La madre lavoratrice interessata che ha postoin essere due rapporti di lavoro distinti, l’unosubordinato, a part time verticale su due gior­ni e l’altro autonomo, collegato alla liberaprofessione, può richiedere di fruire del con­gedo parentale solo a fronte di uno dei pre­detti rapporti di lavoro, per la precisione inrelazione al primo, pertanto, durante i duemesi consecutivi di congedo parentale che hadeciso di richiedere, la stessa potrà continua­re a esercitare la propria professione di archi­

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tetto: i lavoratori titolari di più rapporti dilavoro a tempo parziale, possono infatti aste­nersi dal lavoro su un solo rapporto di lavoroo presso un solo datore di lavoro e continuarea svolgere regolarmente la diversa attività la­vorativa (si vedano la nota operativa Inpdap13 ottobre 2011, n. 23 e la circolare Inps 29aprile 2010, n. 62).Non si vedono incompatibilità se la scelta del­la dipendente va in questo senso, il fatto chefruisca di congedo parentale in relazione alrapporto di lavoro a part time in essere concodesto comune non è incompatibile con losvolgimento di altra attività lavorativa di tipolibero­professionale già autorizzata alla pre­detta.Lo svolgimento dell’attività libero­professio­nale non legata di per sé a giorni e orari,potrà cadere in uno qualsiasi dei giorni dellasettimana e in qualsiasi orario, fatta eccezio­ne per i due giorni in cui è stato previstol’impegno orario corrispondente al rapportodi lavoro a part time verticale dell’interessata,come dipendente del comune, corrisponden­do tale tempo a quello richiesto per il conge­do parentale dall’interessata, che in orari di­versi potrà svolgere la propria attività even­tualmente anche in quei giorni.Quindi tra le due opzioni previste nel quesito,è la seconda quella da rispettare, con le speci­ficità accennate.

Il congedo straordinarioper il part time verticale

Una dipendente in part time verticale annuo (nonlavora i mesi di giugno, luglio e agosto) a 20 oresettimanali, chiede il congedo straordinario ex leg­ge n. 388/2000 per il figlio disabile certificato exlegge n. 104/1992.I due anni di congedo sono solari sempre e comun­que, oppure dato che la dipendente presta servizio9 mesi su 12 e 4 giorni su 6 sono da prendere a basedi computo solo quelli effettivamente lavorati, an­che se in questo modo potrà rimanere in congedooltre i due anni solari?

Il periodo va proporzionato al part time verti­cale della richiedente. Sui due anni di conge­do solari si riproporziona il compenso mensileerogato: se questo è determinato su 9 mesi,l’ammontare verrà diviso su 12 (lavorando ladipendente per soli 9 mesi su 12, per 20 oresettimanali distribuite su 4 giorni e non su 6).

Si conferma che sono da prendere a base dicomputo solo i mesi effettivamente lavorati,e la somma dei relativi stipendi (da suddivide­re su tutti i mesi dell’anno coperti da contri­buzione figurativa).La dipendente si assenterà continuativamen­te per un massimo di due anni, l’indennitàdeterminata sulle quote fisse stipendiali corri­spondenti ai 9 mesi di lavoro annui da effet­tuare in base al contratto sottoscritto saràsuddivisa sui 12 mesi di ciascuno dei due anni,dovendo coprire il periodo con contribuzionefigurativa.L’art. 6, comma 8, del Ccnl del 14 settembre2000 prevede al riguardo che “I lavoratori atempo parziale verticale hanno diritto ad unnumero di giorni di ferie proporzionato allegiornate di lavoro prestate nell’anno […], il rela­tivo trattamento economico è commisurato alladurata della prestazione giornaliera. Analogocriterio di proporzionalità si applica anche per lealtre assenze dal servizio previste dalla legge edal Ccnl, ivi comprese le assenze per malattia. Inpresenza di part time verticale, è comunque ri­conosciuto per intero il periodo di astensioneobbligatoria dal lavoro previsto dalla legge n.1204/1971, anche per la parte non cadente inperiodo lavorativo; il relativo trattamento eco­nomico, spettante per l’intero periodo di asten­sione obbligatoria, è commisurato alla durataprevista per la prestazione giornaliera.Il permesso per matrimonio, l’astensione fa­coltativa ed i permessi per maternità, spetta­no per intero solo per i periodi coincidenticon quelli lavorativi, fermo restando che ilrelativo trattamento economico è commisura­to alla durata prevista per la prestazione gior­naliera […]13. Per tutto quanto non discipli­nato dalle clausole contrattuali, in materia dirapporto di lavoro a tempo parziale si appli­cano le disposizioni contenute nel Dlgs n. 61/2000”, richiamato anche dall’art. 60 del Dlgsn. 151/2001, (art. 60. Lavoro a tempo parziale:“1. In attuazione di quanto previsto dal de­creto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61, e, inparticolare, del principio di non discrimina­zione, la lavoratrice e il lavoratore a tempoparziale beneficiano dei medesimi diritti diun dipendente a tempo pieno comparabile,per quanto riguarda la durata dei congediprevisti dal presente testo unico. Il relativotrattamento economico è riproporzionato inragione della ridotta entità della prestazionelavorativa”).

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La visita fiscale

Premesso che la “legge Brunetta” stabilisce l’obbli­gatorietà della visita fiscale quando l’assenza coin­cide con il giorno precedente o successivo ad unperiodo di “non lavoro” per fine settimana o gior­nata/e di riposo, mentre negli altri periodi lascia lavalutazione al Responsabile/Dirigente che ben cono­sce il comportamento del dipendente.Verificato che dalla lettura letterale della normanon si evince chiaramente se l’obbligo di visitafiscale esiste solo quando l’insorgenza dell’assen­za per malattia cade nel giorno antecedente osuccessivo ad un periodo di “non lavoro” o se,invece, è comunque obbligo richiedere l’effettua­zione della visita fiscale anche quando una sola diqueste giornate di assenza costituisce il periodo“finale” della malattia (ad esempio: malattia di 4giorni certificata il martedì che si lega al weekenddi sabato­domenica per chi lavora su 5 giorni/set­timana).Per quanto sopra, si chiede un parere volto a chiari­re quale sia il giusto comportamento da tenere.

A parere di chi scrive, sulla base delle ultimedisposizioni in materia di visite fiscali e dellerelative circolari ministeriali, l’obbligo di det­te visite si configura quando il certificato dimalattia inerisca al giorno antecedente il sa­bato o la domenica o una festività infrasetti­manale od al giorno successivo ma non nelcaso di un certificato inerente a un’assenzaper malattia dal martedì al venerdì, come nelcaso illustrato nel quesito.

Il progetto terapeutico di recupero

Qualora risulti che un dipendente autorizzato afruire della misura di sostegno di cui all’art. 21,comma 1, lett. a), del Ccnl del 14 settembre 2000(tutela di dipendenti che versano in particolaricondizioni psicofisiche che si sottopongono a unprogetto terapeutico di recupero presso una strut­tura sanitaria pubblica o convenzionata, per i qualiè previsto il “diritto alla conservazione del postoper l’intera durata del progetto di recupero, concorresponsione del trattamento economico previ­sto dall’art. 21, comma 7, del Ccnl 6 luglio 1995; iperiodi eccedenti i 18 mesi non sono retribuiti”),abbia interrotto volontariamente il progetto di re­cupero presso la struttura sanitaria che lo gestiva,posto che l’ente­datore di lavoro provvede all’im­mediata revoca del beneficio, si pongono i seguen­ti quesiti:

a) l’amministrazione deve disporre l’accertamentodell’idoneità allo svolgimento della prestazione la­vorativa, secondo quanto previsto dal comma 3 delcitato art. 21?b) il dipendente potrebbe, nel frattempo, riprendereservizio?c) il trattamento economico corrisposto durante ilperiodo di assenza per il progetto terapeutico ini­ziato ma interrotto prima della conclusione deveessere recuperato?In relazione ai diversi quesiti formulati e te­nendo conto dei consueti criteri di logica eragionevolezza, riteniamo di poter formularele seguenti indicazioni:1) la previsione dell’accertamento di idoneità èespressamente disposta dall’art. 21, comma 3,del Ccnl del 14 settembre 2000. Questo infattiafferma: ”Qualora i dipendenti di cui al comma1, non si sottopongono per loro volontà allepreviste terapie […]”. In questo ambito sembrapotersi ricondurre agevolmente anche il caso inesame della interruzione volontaria del pro­getto, dato che questa finisce per tradursi nellanon sottoposizione alle terapie; questa iniziati­va, inoltre, tende a tutelare anche l’ente e adevitare possibili responsabilità per l’utilizzo diun lavoratore di cui non si ha certezza dellaidoneità all’impiego;2) se viene meno la causa legittimante l’assen­za (la sottoposizione alle terapie previste dalprogetto), il dipendente dovrebbe ritornare inservizio, salvo che non si avvalga di altre tipolo­gie di assenza previste dalla legge o dal con­tratto (ferie, malattia ordinaria ecc.), sussisten­done ovviamente i presupposti giustificativi;3) siamo orientati ad esprimere una posizionenegativa in ordine al recupero del trattamentoeconomico corrisposto durante il periodo di as­senza per il progetto terapeutico iniziato mainterrotto prima della conclusione. La discipli­na contrattuale prevede solo la conservazionedel posto per l’intera durata del progetto direcupero in analogia a quanto disposto per lamalattia. Pertanto, non sembra che si possasanzionare la mancata o parziale conclusionedel progetto, nel senso che il dipendente nonpossa rinunziare allo stesso prima della scaden­za finale, assumendosi le relative responsabili­tà.In tale ambito, perciò, possiamo ritenere che leassenze per le terapie già effettuate rientrinocomunque nella tutela contrattuale (conserva­zione del posto e corresponsione del relativotrattamento economico).

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Linea diretta con il ViminaleRefusione spese legali a incaricato art. 110

È possibile accogliere le richieste di refusione dellespese legali sostenute dal responsabile del Settoretecnico, assunto a tempo determinato con un incaricoa contratto ai sensi dell’art. 110 del Dlgs n. 267/2000,per due procedimenti penali che si sono conclusi conl’archiviazione? Sussiste tale possibilità anche nel caso in cui la richie­sta di rimborso sia stata formulata solo dopo l’archi­viazione dei procedimenti e la scelta del legale non siastata concordata preventivamente? 

Al riguardo, si precisa preliminarmente che nel caso inesame può trovare applicazione la norma contrattuale exart. 28 del Ccnl del 14 settembre 2000, in quanto l’incari­co a tempo determinato, conferito ricorrendo alla modali­tà assunzionale speciale ex art. 110 del Dlgs n. 267/2000, determina l’incardinamento del soggetto nellastruttura organizzativa dell’ente con la conseguente ap­plicazione, nei confronti dello stesso, della normativacontrattuale che regola il rapporto di lavoro dei dipenden­ti degli enti locali, peraltro espressamente richiamata nelcontratto individuale di lavoro stipulato dall’amministra­zione con il citato responsabile; devono altresì ritenersiapplicabili, al caso di specie, le norme generali dettate inmateria di impiego pubblico dal decreto legislativo n.165/2001.Premesso quanto sopra, si fa presente che l’esatto adem­pimento dell’art. 28 in commento, che prevede la tuteladel dipendente sin “dall’apertura del procedimento”, ob­bliga l’ente, prima di convenire di assumere a propriocarico ogni onere di difesa, a verificare la sussistenzadelle seguenti condizioni: esistenza di una connessionedei fatti e degli atti oggetto del giudizio con l’espleta­mento del servizio e l’assolvimento degli obblighi istitu­zionali; necessità di tutelare i diritti e gli interessi dell’en­te medesimo; insussistenza di un conflitto di interessi conil dipendente; insussistenza di illeciti commessi dal dipen­dente durante l’espletamento del servizio e per l’adempi­mento di compiti d’ufficio e, naturalmente, esistenza diuna sentenza definitiva che abbia escluso la responsabili­tà del dipendente.Anche nel caso di archiviazione intervenuta in fase istrut­toria, è possibile procedere alla refusione delle speselegali, in presenza delle condizioni poste dal succitato art.28, purché non sussista conflitto di interessi (cfr. Consi­glio di Stato, sez. VI, 2 agosto 2004, n. 5367; Cass., sez.Lavoro, n. 5367/2004); l’assenza di un possibile conflittodovrà essere accertata da parte dell’ente, al fine di stabi­

lire se il dipendente abbia agito nell’interesse del comu­ne, compiendo a tale proposito delle valutazioni nel meri­to delle singole fattispecie, secondo un ormai consolidatoorientamento giurisprudenziale in materia (cfr. Cass., sez.Lavoro, n. 13675/2010; Cass., sez. un., n. 12719/2009;Corte dei conti, sez. Liguria, n. 508/2008; Cons. Stato,sez. V, n. 5986/2006).Posto quanto sopra, fermo restando che ogni valutazione inordine all’ammissibilità o meno delle richieste di liquidazio­ne delle spese legali non può che essere rimessa agliorgani dell’ente istante, si osserva che nel procedimentorelativo al reato ex art. 256, comma 2, del Dlgs n. 152/2006 (attività di gestione di rifiuti non autorizzata), purconclusosi con l’archiviazione per l’insufficienza degli ele­menti idonei a sostenere la responsabilità penale, è statariconosciuta, in capo al citato dipendente, l’imputabilità perla negligenza nei controlli. Conseguentemente, non sem­brerebbero sussistere le condizioni richieste dalla norma(Prot. n. 15700/5C10 9946).

Scorrimento graduatoria interna

Un’amministrazione, volendo inserire nella pro­grammazione annuale e triennale del personaledegli anni 2012­2014, l’assunzione di due istruttoridirettivi di vigilanza, cat. D1, ha chiesto se per lacopertura dei posti citati possa utilizzare, median­te scorrimento, una graduatoria relativa ad unaprocedura selettiva indetta per la copertura di unposto del medesimo profilo e categoria e intera­mente riservata al personale interno, tenuto contoche la graduatoria in questione, approvata nell’an­no 2010, è in corso di validità e che lo scorrimentoconsentirebbe di garantire la copertura della quotadi riserva del 50% in favore del personale interno.

Al riguardo, corre l’obbligo di evidenziare, come sostenutoanche dall’Aran con la risposta n. 399­4E4, l’impossibilità diapplicare, alle procedure di selezione interna del personale,la normativa che regola la validità delle graduatorie riferitea procedure concorsuali pubbliche indette per l’accessodall’esterno.La durata di una graduatoria di selezione interna deve,infatti, ritenersi riferita alla singola procedura di selezione el’utilizzazione della stessa può avvenire solo per la copertu­ra dei posti destinati alla progressione medesima, nell’ambi­to della programmazione triennale del fabbisogno del per­sonale.Appare, quindi, evidente l’impossibilità, per codesto ente diprocedere alla copertura dei due posti di Istruttore direttivo

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Lo scorrimento delle graduatorie nei concorsi internidi Angelo Trovato

Un approfondimento delle proble-matiche relative allo scorrimentodelle graduatorie nei concorsi inter-ni non può che partire da una rifles-sione sul contenuto degli artt. 24 e62 del Dlgs 27 ottobre 2009, n. 150che, intervenendo sul tema delleprogressioni di carriera nel pubbli-co impiego, hanno radicalmentemodificato la preesistente norma-zione, sottraendo sostanzialmente ipercorsi di riqualificazione profes-sionale dalla regolamentazionecontrattuale e, quindi, privatistica,riportandoli in un ambito mera-mente pubblicistico, a seguito delladisciplina legislativa - non contrat-tualmente derogabile - dei medesi-mi percorsi.L’art. 24 del predetto Dlgs n. 150/2009 prevede che, a decorrere dal1° gennaio 2010, le amministrazio-ni pubbliche coprono i posti dispo-nibili nella dotazione organica at-traverso concorsi pubblici, con ri-serva non superiore al 50% a fa-vore del personale interno, nel ri-spetto delle disposizioni vigenti inmateria di assunzioni. Ai sensi delcomma 2 della stessa norma, l’attri-buzione dei posti riservati al perso-nale interno è finalizzata a ricono-scere e valorizzare le competenzeprofessionali sviluppate dai dipen-denti, in relazione alle specificheesigenze delle amministrazioni.Complementarmente, il comma 2dell’art. 62 dello stesso decreto le-gislativo, introducendo un comma

1-bis all’art. 52, stabilisce che leprogressioni all’interno dellastessa aerea avvengono secondoprincìpi di selettività, in funzionedelle qualità culturali e professiona-li, dell’attività svolta e dei risultaticonseguiti, attraverso l’attribuzionedi fasce di merito. Le progressionitra le aree avvengono tramiteconcorso pubblico, ferma restandola possibilità per l’amministrazionedi destinare al personale interno, inpossesso dei titoli di studio richiestiper l’accesso esterno, una riserva diposti comunque non superiore al50% di quelli messi a concorso. Lavalutazione positiva conseguita daldipendente per almeno tre anni co-stituisce titolo rilevante ai fini dellaprogressione economica e dell’at-tribuzione dei posti riservati neiconcorsi per l’accesso all’area su-periore.Tali norme si sono sovrappostealla preesiste normazione, pro-vocando dei problemi interpretati-vi circa la decorrenza delle stessee del loro rapporto con l’art. 91del Tuoel, nella parte in cui preve-deva concorsi interamente riserva-ti al personale dipendente. In me-rito si è pronunciata la Corte deiconti, sezione delle Autonomie,nell’adunanza del 31 marzo 2010,con la deliberazione n. 10. LaCorte ha ritenuto che il Dlgs n.150/2009 rappresenta una totaleinversione di tendenza rispettoal previgente sistema di avanza-

mento di carriera negli enti loca-li, prevedendo, in estrema sintesi,che le progressioni verticali do-vranno svolgersi secondo le rego-le del concorso pubblico e che,pur essendo possibile riservare pergli interni una quota non superioreal 50% dei posti messi a concorso,il dipendente potrà parteciparvisolo se in possesso del titolo distudio previsto per l’accesso dal-l’esterno. Nel ribadire, peraltro, lapiena applicabilità della normaa decorrere dal 1° gennaio 2010- non potendo in materia incidereil mancato o diverso adeguamentodella propria disciplina regola-mentare da parte dell’ente locale,in quanto il regolamento non puòderogare a norme che rappresen-tano attuazione di princìpi costitu-zionali, in contrasto con il preva-lente criterio secondo cui lex su-perior derogat inferiori, nellaconsiderazione che i limiti al po-tere regolamentare degli enti loca-li sono, di regola, quelli previstiper i regolamenti in genere (inprimis, i regolamenti non possonocontrastare con norme costituzio-nali) e che, di converso, il c.d.principio di “cedevolezza” dellalegge statale e della legge regio-nale vige solo per le materie dicompetenza dell’ente locale - laCorte, nella precitata deliberazio-ne, ha osservato che il principiodelle progressioni verticali è pre-visto dalla contrattazione colletti-

mediante l’utilizzazione della graduatoria di cui trattasi. Alloscopo, sarà necessario indire una nuova procedura chetenga conto delle recenti disposizioni in materia di progres­sione del personale contenute nell’art. 24 del decreto legi­slativo n. 150/2009 che, si rammenta, dispongono che la

progressione interna del personale può avvenire esclusiva­mente mediante selezione pubblica con la riserva al perso­nale interno non superiore al 50% dei posti messi a concor­so, ed in possesso del titolo di studio richiesto dall’esterno(Prot. n. 15700/5A3 0010529).

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va; dal contrasto di questa con lanorma di legge, che costituisceprincipio generale dell’ordina-mento, discende l’immediata di-sapplicazione del contratto col-lettivo. Deve, quindi, ritenersi chel’art. 91 del Tuoel, nella parte incui prevede concorsi interamenteriservati al personale dipendente,articolo peraltro già disapplicatodalla contrattazione collettiva, inforza del previgente art. 2 del Dl-gs n. 165/2001, deve ora ritenersiabrogato per incompatibilitàcon il Dlgs n. 150/2009.Su tali problematiche è più volteintervenuta la Corte costituziona-le, da ultimo con la sentenza n. 90del 12 aprile 2012, che ha dichia-rato l’incostituzionalità della leggedella Regione Trentino Alto Adige/Sùdtirol n. 4/2011, nella parte in cuiaveva previsto che la quota di riser-va dei posti al personale interno po-tesse operare mediante compensa-zione tra le qualifiche.La Corte ha, quindi, riaffermatoche “la facoltà del legislatore diintrodurre deroghe al principiodel concorso pubblico deve esseredelimitata in modo rigoroso, poten-do tali deroghe essere consideratelegittime solo quando siano funzio-nali esse stesse al buon andamentodell’amministrazione e ove ricorra-no peculiari e straordinarie esigen-ze di interesse pubblico idonee agiustificarle” (si vedano le senten-ze n. 195, n. 150 e n. 100 del 2010e n. 293 del 2009). In un tale qua-dro, la Corte ha escluso la legitti-mità di arbitrarie restrizioni allapartecipazione alle procedure se-lettive, chiarendo che al concorsopubblico deve riconoscersi un am-bito di applicazione ampio, tale danon includere soltanto le ipotesi diassunzione di soggetti precedente-mente estranei alle pubbliche am-ministrazioni, ma anche i casi di

nuovo inquadramento di dipendentigià in servizio e quelli di trasforma-zione di rapporti non di ruolo, enon instaurati inizialmente median-te concorso, in rapporti di ruolo(cfr. sentenza n. 68 del 2011).La Corte costituzionale ha più vol-te chiarito che la progressione neipubblici uffici deve avvenire, inlinea di principio, per concorso(sentenza n. 30/2012), sottolinean-do, altresì, relativamente alla pos-sibilità di riserva di quote al perso-nale interno e di deroga al princi-pio del pubblico concorso, che nonha alcun rilievo la circostanza che,fra i requisiti che si debbono avereper potere godere della progressio-ne in carriera vi sia quello di esse-re stati in precedenza assunti pres-so l’amministrazione di apparte-nenza a seguito di un pubblicoconcorso, trattandosi, evidente-mente, di un concorso bandito peruna qualifica diversa ed inferiorerispetto a quella cui si accederebbeper effetto della disposizione cen-surata. Né può pensarsi ad un si-stema che utilizzi, nel conteggiodella percentuale numerica vale-vole per le procedure selettive in-terne, i posti messi a concorsopubblico nel passato, dato che lapercentuale massima del 50%dei posti messi a concorso riser-vabile al personale interno, deveintendersi, per non configgere conil dettato degli artt. 3 e 97 dellaCostituzione, riferibile ai concorsiche la prevedano nel momento ge-netico, non essendo possibile cheper il suo calcolo si prendano inconsiderazione, retroattivamente,concorsi già svolti. È, quindi, lesi-vo del buon andamento dell’am-ministrazione il criterio della com-pensazione globale tra tutto il per-sonale della quota del 50% dei po-sti riservata al personale interno,dato che questo tipo di calcolo in-

differenziato potrebbe determinareuna riserva dei posti per i profiliprofessionali più rilevanti a favoredel personale interno e un’indizio-ne di concorsi indirizzati a candi-dati esterni solo per le qualifiche emansioni inferiori.È questo l’ambito normativo ed in-terpretativo che impone lo svolgi-mento di concorsi pubblici conquote massime pari al 50% di ri-serva al personale interno, entrocui vanno esaminate le problemati-che relative allo scorrimento dellegraduatorie nei concorsi interni.Preliminarmente, si deve tener pre-sente che alle graduatorie fruttodi selezione verticale non si appli-cano le disposizioni in materia digraduatorie concorsuali, data la so-stanziale diversità tra le stesse ed ildifferente presupposto normativoche le ha originate, per cui l’ultravi-genza di una graduatoria concor-suale non può che essere legislati-vamente prevista, non rivenendosinel nostro ordinamento alcuna nor-ma che possa riferirsi a graduatorieper procedure concorsuali interne,di cui sia stata prorogata la vigenza.In tal senso, decidendo in merito alriparto di competenza giurisdizio-nale, si è pronunciato il Tar Lazio,sezione seconda quater, con sen-tenza n. 06945/2012, depositata il25 luglio 2012, ritenendo che lagiurisprudenza non ha affatto in-teso assimilare ad ogni effetto ilconcorso pubblico (aperto agliesterni) alle progressioni verticali(riservate agli interni), ma ha soloaffermato che per le controversieattinenti alle procedure concorsualiriservate agli interni, comportanti ilpassaggio ad una fascia o area su-periore, laddove esse siano compa-tibili con l’art. 97 della Costituzio-ne, che prevede come regola il pub-blico concorso, la giurisdizione ap-partiene al giudice amministrativo.

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76RUBRICHECasi pratici: Viminale

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Non è, pertanto, sostenibile una in-terpretazione che porti alla totaleequiparazione delle procedure se-lettive riservate agli interni al con-corso pubblico.La sopraccitata sentenza, peraltro,rappresenta che: “Con il secondomotivo i ricorrenti sostengono chel’articolo 2, comma 3, del Dl n.34/2011, convertito con la legge n.75/2011, debba essere letto comefacente unicamente riferimento alle‘graduatorie in corso di validità’,senza distinguere in base alla natu-ra delle procedure svoltesi a montedella pubblicazione della gradua-toria. Sottolineano, inoltre, i ricor-renti che l’articolo 24, della leggen. 150/2009 prevede anche che il50% dei posti messi a concorsodebba essere riservato agli interni,mentre nei concorsi in questionenon era prevista nessuna riserva afavore del personale già in ruolo.Osserva il collegio che se è veroche l’articolo 2, comma 3, del Dl n.34/2011 si riferisce semplicementealle ‘graduatorie in corso di validi-tà’ senza distinguere tra quelle pro-venienti da concorso pubblico o daprogressioni verticali, tuttavia, lanorma deve essere letta in combi-nato disposto con l’articolo 24,della legge n. 150/2009, il quale -

come si è più volte detto - nel pre-cludere a decorrere dal 1° gennaio2010 il ricorso a concorsi riservatiagli interni, deve intendersi anchecome norma che non consente diattingere alle graduatorie delleprogressioni interne, imponendo diricorrere al concorso pubblico. Lanorma è chiaramente vincolante eimmediatamente cogente, una voltascaduto il termine del 1° gennaio2010; essa infatti esprime la volon-tà del legislatore di porre fine al-l’eccessivo ricorso ai concorsi in-terni, in contrasto con l’orienta-mento granitico della giurispru-denza costituzionale sul punto”.

Come anche ritenuto dall’Aran,nel parere n. 399-4E4, alla discipli-na privatistica delle selezioni ver-ticali non possono essere applicatiprincìpi e regole che sono invecetipici delle selezioni pubbliche perl’accesso dall’esterno.L’Aran ha, altresì, ritenuto che at-tribuire validità triennale allegraduatorie interne, per la coper-tura di posti resisi vacanti successi-vamente alla relativa approvazione,sia del tutto incoerente rispetto al-le finalità incentivanti che le sele-zioni interne dovrebbero persegui-re, senza trascurare il legittimo di-ritto di tutto il personale a parteci-

pare a successive e periodiche ini-ziative di selezione per poter mette-re a frutto le esperienze maturate e imeriti acquisiti. Il blocco della gra-duatoria per un triennio comporte-rebbe, infatti, l’impossibilità di av-viare ulteriori momenti di selezionee di valutazione per lo sviluppo delpersonale per la medesima catego-ria e profilo professionale. Sostan-zialmente in tal senso, si era espres-so anche il dipartimento per la Fun-zione pubblica, Uppa, con nota n.9/06, resa il 31 ottobre 2006, al co-mune di Pescara.Peraltro, in un autorevole parereformulato in data 8 novembre2010, al comune di Alessandria, daparte dell’avv. Tamassia, a seguitodi un percorso ricostruttivo dellanormativa in questione, è stato rite-nuto che l’attuazione di progres-sioni verticali, tramite l’inquadra-mento di idonei presenti nelle gra-duatorie esistenti, mediante scorri-mento delle stesse, sia da conside-rarsi illegittimo e le eventuali nuoveassunzioni operate, a seguito di det-to scorrimento, siano da considerarsigiuridicamente nulle, per contrastoinsanabile con norme imperative edinderogabili del nostro ordinamento,ai sensi dell’art. 36, comma 5, deldecreto legislativo n. 165/2001. n

SETTEMBRE 2012 NUMERO 9

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PREVIDENZAeFISCO

Pubblicoimpiego

PREVIDENZAeFISCO

Competenze delle Commissioni istituite presso le Direzioni territorialidel lavoro (Dtl) per decidere le istanze dei lavoratori “esodati”L’Istituto di previdenza sociale, con il messaggio n. 14907 del 14 settembre 2012, precisa le competenzedelle Commissioni istituite presso le Dtl per decidere le istanze dei lavoratori “esodati”. È da ricordare checon il messaggio n. 13343 del 9 agosto scorso era stato indicato che “il funzionario Inps componente dovràporre a disposizione della commissione ogni informazione previdenziale in merito alla posizione assicurati-va e contributiva dei soggetti potenzialmente interessati al beneficio indicati alle lettere e), f), g) e h)dell’articolo 2 del decreto che hanno presentato istanza”. A questo riguardo alcune Direzioni provincialihanno chiesto se la verifica dei requisiti contributivi/decorrenza sia da includere nelle attività dellaCommissione al fine dell’emissione del provvedimento di competenza.L’Inps precisa che il compito delle Commissioni è di esaminare le istanze presentate dai soggetti comeindicati dall’articolo 4 del decreto ministeriale 1° giugno 2012, con la relativa documentazione. Durante lafase istruttoria, individuata la fattispecie giuridica in base alla quale è chiesto l’accesso ai benefìci, laCommissione controlla i requisiti formali e sostanziali dell’istanza, verificando l’idoneità della documenta-zione prodotta unitamente alla stessa e la correttezza di quanto dichiarato in autocertificazione, così comechiarito dal ministero del Lavoro con la circolare n. 19/2012.Di conseguenza, la Commissione deve verificare l’idoneità degli accordi sottoscritti e della documentazioneprodotta dagli interessati, con il fine principale del successivo monitoraggio di competenza dell’Inps e diemettere un provvedimento di accoglimento o rigetto dell’istanza.L’Istituto di previdenza, dopo la comunicazione dell’accoglimento da parte della Commissione dell’istanza,valuterà la sussistenza o meno dei requisiti richiesti per l’accesso alla pensione in base alle regole in vigoreprima della riforma Monti-Fornero. (Aldo Forte)

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RIFORMA FORNEROContributivo ’pro rata’

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* Revisore contabile

di Fabrizio Bonalda *

Gli effetti del contributivo “pro rata” introdottodalla riforma Fornero

L’art. 24, comma 2, del Dl 6 dicembre2011, n. 201, meglio noto come rifor-ma Fornero, ha previsto che, a decor-rere dal 1° gennaio 2012, e limitata-mente alle anzianità maturate successi-vamente a tale data, la quota di pensio-ne corrispondente a tali anzianità siacalcolata con il sistema contributivo.Tale disposizione crea, nella variega-ta galassia delle casistiche previden-

ziali, una nuova categoria di lavora-tori: coloro che, avendo più di 18anni di contributi al 1° gennaio 1996e che secondo la precedente normati-va beneficiavano del retributivo pu-ro, dal 1° gennaio 2012, si trovanouna terza quota di pensione calco-lata, invece, con il metodo contri-butivo. Detta così e nel contesto diuna riforma tendenzialmente restrit-

tiva, la novità potrebbe sembrare so-lo svantaggiosa: in realtà, in determi-nate situazioni, come risultante dagliesempi illustrati, la riforma assegnaun premio, prima non previsto, a chigià dispone di una situazione previ-denziale privilegiata e “blindata”.

Il calcolo contributivo “pro rata”La tabella qui sotto dà evidenza dei

La quota C premiai più anziani

¨ Pubblico impiego - Dl n. 201/2011Anzianità contributive e sistemi di calcolo della pensione

Dipendenti pubblici che al1° gennaio 1996 hanno al­meno 18 anni di contributi

Dipendenti pubblici che al1° gennaio 1996 hanno meno

di 18 anni di contributi

Dipendenti pubbli­ci senza contributial 1° gennaio 1996

Fino al31 dicembre 1995

Calcolo retributivo­ Somma della quota A (retri­buzione pensionabile allacessazione x aliquota 31 di­cembre 1992) e quota B (re­tribuzione media ultimi 10anni per differenza aliquota31 dicembre 2011­31 dicem­bre 1992)

Calcolo retributivo– Somma della quota A (retri­buzione pensionabile alla ces­sazione x aliquota 31 dicembre1992) + quota B (retribuzionemedia pensionabile dal 1993 al­la cessazione per differenza ali­quota 31 dicembre 1995­31 di­cembre 1992)

La pensione è intera­mente contributivae pari al montantecontributivo (Σ deicontributi versati ­con aliquota 33% ­ ri­valutati secondo lavariazione quinquen­nale Pil, con riferi­mento al quinquen­nio precedente l’an­no da rivalutare) x co­efficiente di trasfor­mazione

Dal 1° gennaio 1996al 31 dicembre 2011

Quota C contributiva pari almontante contributivo (Σ deicontributi versati ­ con aliquota33% ­ rivalutati secondo la va­riazione quinquennale Pil, conriferimento al quinquennioprecedente l’anno da rivaluta­re) x coefficiente di trasforma­zione

Dal 1° gennaio 2012

Quota C contributiva parial montante contributivo (Σdei contributi versati ­ con ali­quota 33% ­ rivalutati secon­do la variazione quinquenna­le Pil, con riferimento al quin­quennio precedente l'annoda rivalutare) x coefficientedi trasformazione

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sistemi di calcolo della pensioneche vengono applicati dal 1° gennaio2012, in funzione dell'anzianità con-tributiva dei lavoratori, dopo il Dl n.201/2011.Come si può notare dalla tabella,l’art. 24, comma 2, del Dl n. 201/2011 interessa direttamente solo i la-voratori iscritti all’Ago ed alle formesostitutive ed esclusive della stessache alla data del 31 dicembre 1995possono far valere un’anzianitàcontributiva pari o superiore a 18anni.Pertanto, con riferimento a quei lavo-ratori che, alla data del 31 dicembre1995, possono far valere tale anziani-tà, la pensione, come emerge dallatabella, è calcolata secondo le regoledel sistema misto e, quindi, l’impor-to è determinato dalla somma:a) della quota di pensione corrispon-dente alle anzianità contributivematurate al 31 dicembre 2011, cal-colata secondo il sistema retributivo;b) della quota di pensione corrispon-dente alle anzianità contributive ma-turate dal 1° gennaio 2012, calcolatasecondo il sistema contributivo.Nulla cambia, invece, per i soggettiin possesso di un’anzianità contri-butiva inferiore a 18 anni al 31dicembre 1995, per i quali continuaa trovare applicazione il regime dicalcolo misto.Vale la pena ricordare che la pen-sione dei dipendenti pubblici è co-stituita da due quote: la quota A,che si basa sulla retribuzione per-cepita alla cessazione, e la quotaB che è calcolata in base alla retri-buzione media di un certo numerodi anni antecedenti la cessazione.Questo, fino al 2011, in quanto dal1° gennaio 2012, è partito il “mi-sto Monti” ovvero il calcolo con-tributivo “pro rata”.Leggendo l’art. 24, comma 2, delDl n. 201/2011 è, peraltro, emersoil problema di valutare quali sianoeffettivamente le retribuzioni daprendere a riferimento per de-

terminare l’assegno pensionisticocon il nuovo sistema. In particola-re, vanno considerate le retribu-zioni percepite al 31 dicembre2011 oppure quelle alla successi-va data di cessazione? Tale dub-bio ha portato ad una sorta di“cristallizzazione” delle pensioniliquidate nei primi mesi dell’an-no, in attesa dello scioglimentodella riserva. Tuttavia, non aven-do, la riforma Fornero, modificatogli artt. 7 e 13 del Dlgs n. 503/1992, si deve ritenere che la quo-ta A sarà sempre calcolata conriferimento alla retribuzione fis-sa e continuativa dell’ultimogiorno di servizio e la quota Bcon riferimento alla retribuzionemedia pensionabile dell’ultimodecennio (almeno per quei lavo-ratori con anzianità contributivapari o superiore a 15 anni al 31dicembre 1992). In tale senso, dalmese di giugno 2012, stanno ope-rando le sedi Inps-ex Inpdap, nelliquidare le pensioni.La quota C, contributiva, viene, in-vece, calcolata con riferimento alleretribuzioni percepite dal gennaio2012 fino alla cessazione, secondole illustrate regole tipiche del sistemacontributivo. Dunque, per chi ha del-le anzianità al 31 dicembre 1995, laretribuzione alla cessazione saràsempre quella determinante ai finidella quota A della pensione, eviden-temente con un’aliquota di rendi-mento tanto minore quanto più ridot-ta è tale anzianità; tutto ciò fatte sal-ve ulteriori modifiche.Non sempre questo nuovo sistemadi calcolo comporta una riduzionedella pensione rispetto al passato.

Una simulazione degli effettiIl nuovo sistema di calcolo, comedimostrato nei due esempi alle tabel-le che seguono, divide i lavoratoricon requisiti maturati al 31 dicembre2011 e che proseguono la propria at-tività anche nel 2012, almeno dal

punto di vista dell’effetto sull’im-porto del proprio assegno pensio-nistico, in due categorie:n quelli, come il lavoratore A,

che, avendo maturato i 40 an-ni entro il 31 dicembre 2011,possono andare in pensionecon i requisiti della normati-va previgente e hanno giàconseguito la massima aliquo-ta di pensione prevista dalla ta-bella n. 2, allegata alla legge n.724/1994. Tali lavoratori, dal1° gennaio 2012, dal punto divista pensionistico, avrebberolavorato “gratis”, nel senso chela propria pensione non si sa-rebbe più incrementata e i con-tributi versati successivamentea tale data sarebbero, come sidice, andati “in cavalleria”. In-vece, grazie alla riforma For-nero, con il nuovo sistema,questi lavoratori, nonostantesiano già destinatari di unalauta pensione retributiva,guadagnano la quota C, rela-tiva ai contributi versati suc-cessivamente al 1° gennaio2012. Il lavoratore dell’esem-pio, per effetto degli 8 mesi diservizio svolti nel 2012, bene-ficia di un aumento della pen-sione di 240,22 euro;

n i lavoratori che al 31 dicem-bre 2011, pur avendo maturatoil requisito (ad esempio, quota96), non avevano, però, rag-giunto i 40 anni di servizioutile. Per tali lavoratori, prose-guire nel 2012 con il vecchiosistema retributivo avrebbesenz’altro reso di più (2% al-l’anno con la tabella allegataalla legge n. 724/1994), rispet-to al calcolo contributivo. Pertale categoria, come nell’esem-pio del lavoratore B, l’art. 24,comma 2, del Dl n. 201/2011,ovvero il contributivo “pro ra-ta”, ha portato ad una perditaammontante a 61,21 euro. n

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Il Sole 24 ORE ­ Settembre 2012 ­ n. 9

¨ A: Dipendente iscritto Inpdap - Calcolo esemplificativo della pensione regimeante Dl n. 201/2011

Periodi Cumulato Aliquota pensionelegge 965/1965 e legge 724/1994

Anni Mesi Giorni Anni Mesi Giorni Aliquota IncrementoServizio al 31 dicembre 1992

21 3 0 21 3 0 0,47266Servizio 1° gennaio 1993­31 dicembre 1994

2 0 0 23 3 0 0,51216 0,03950Servizio 1° gennaio 1995­31 dicembre 1997

3 0 0 26 3 0 0,57216 0,06000Servizio 1° gennaio 1998 ­ cessazione (30 agosto 2012)

14 8 0 40 11 0 0,84716 0,27500(aliquote tab. legge n. 965/1965 e legge n. 724/1994 applicate fino all’anzianità massima contributiva di 40 anni)

a) retribuzione alla cessazionee 20.770,61

b) retribuzione media pensionabilee 22.612,76

quota A = [a) x 0,47266] e 9.817,44quota B = [b) x (0,84716­0,47266)] e 8.468,48

pensione (quota A + quota B) e 18.285,92

Nato 1° giugno 1949: 40 anni, 3 mesi di contributi e 62 anni e 7 mesi di etàal 31 dicembre 2011

¨ A: Dipendente iscritto Inpdap - Calcolo esemplificativo della pensione regimeDl n. 201/2011

Periodi Cumulato Aliquota pensionelegge 965/1965 e legge 724/1994

Anni Mesi Giorni Anni Mesi Giorni Aliquota IncrementoServizio al 31 dicembre 1992

21 3 0 21 3 0 0,47266Servizio 1° gennaio 1993­31 dicembre 1994

2 0 0 23 3 0 0,51216 0,03950Servizio 1° gennaio 1995­31 dicembre 1997

3 0 0 26 3 0 0,57216 0,06000Servizio 1° gennaio 1998­31 dicembre 2011

14 0 0 40 3 0 0,84716 0,27500Servizio 1° gennaio 2012­cessazione (30 agosto 2012)

0 8 0 40 11 0 ­ ­a) retribuzione alla cessazione e 20.770,61b) retribuzione media pensionabile e 22.612,76c) retribuzione 1° gennaio 2012­30agosto 2012 e 13.847,07

quota A = [a) x 0,47266] e 9.817,44

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quota B = [b) x (0,84716­0,47266)] e 8.468,48

quota C =[c) x 33% x 5,2570) e 240,22

pensione (quote A + B + C) e 18.526,14

variazione rispetto regimeante Dl n. 201/2011 e 240,22

¨ B: Dipendente iscritto Inpdap - Calcolo esemplificativo della pensione regimeante Dl n. 201/2011

Periodi Cumulato Aliquota pensionelegge 965/1965 e legge 724/1994

Anni Mesi Giorni Anni Mesi Giorni Aliquota Incremento

Servizio al 31 dicembre 1992

18 1 0 18 1 0 0,41830

Servizio 1° gennaio 1993­31 dicembre 1994

2 0 0 20 1 0 0,45146 0,03316

Servizio 1° gennaio 1995­31 dicembre 1997

3 0 0 23 1 0 0,51146 0,06000

Servizio 1° gennaio 1998 ­ cessazione (30 agosto 2012)

14 8 0 37 9 0 0,80479 0,29333

(aliquote tab. legge n. 965/1965 e legge n. 724/1994 applicate fino all’anzianità contributiva di 37 anni e 9 mesi)

a) retribuzione alla cessazione € 20.770,61

b) retribuzione media pensionabile € 22.612,76

quota A = [a) x 0,47266] € 8.688,35

quota B = [b) x (0,80479­0,41830)] € 8.739,61

pensione (quota A + quota B) € 17.427,95

Periodi Cumulato Aliquota pensione L. 965/1965 eL. 724/1994

Anni Mesi Giorni Anni Mesi Giorni Aliquota Incremento

Servizio al 31 dicembre 1992

18 1 0 18 1 0 0,41830

Servizio 1° gennaio 1993­31 dicembre 1994

2 0 0 20 1 0 0,45146 0,03316

Servizio 1° gennaio 1995­31 dicembre 1997

3 0 0 23 1 0 0,51146 0,06000

Nato 1° giugno 1949: 37 anni, 1 mese di contributi e 62 anni e 7 mesi di etàal 31 dicembre 2011

¨ B: Dipendente iscritto Inpdap - Calcolo esemplificativo della pensioneregime Dl n. 201/2011

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Il Sole 24 ORE ­ Settembre 2012 ­ n. 9

Servizio 1° gennaio 1998­31 dicembre 2011

14 0 0 37 1 0 0,79146 0,28000

Servizio 1° gennaio 2012­cessazione (30 agosto 2012)

0 8 0 37 9 0 ­ ­

a) retribuzione alla cessazione€ 20.770,61

b) retribuzione media pensiona­bile € 22.612,76

c) retribuzione 1° gennaio2012­30 agosto 2012 € 13.847,07

quota A = [a) x 0,41830] € 8.688,35

quota B = [b) x (0,79146­0,41830)] € 8.438,18

quota C =[c) x 33% x 5,2570) € 240,22

pensione (quote A + B + C) € 17.366,74

variazione rispetto regime ante Dl n.201/2011 ­€ 61,21

MANUALE DEL DIRIGENTEGUIDA ALLE NORME CHE REGOLANO L’ATTIVITÀ DEL DIRIGENTEdi V. Italia

La figura del dirigente, che già aveva una posizione cardine e centrale nella P.A., ha assunto, con l’emanazione del nuovo Codice del processo amministrativo, un ruolo ancora più delicato, in quanto all’attribuzione di una maggiore discrezionalità è corrisposto il riconoscimento di un peso più rilevante alla colpa dirigenziale ai fini della responsabilità e quindi del danno ingiusto e del conseguente risarcimento. Proprio per chiarire e risolvere i problemi interpretativi sorti in seguito a tali novità legislative Il Sole 24 ORE propone il nuovo Manuale del Dirigente.L’opera si rivolge quindi ai Dirigenti degli enti pubblici, statali, regionali, locali, for-nendo soluzioni ai problemi legati all’interpretazione e alla prima applicazione del nuovo Codice del processo amministrativo, con le novità legislative in tema di responsabilità e dunque di colpa, danno ingiusto e risarcimento.

Pagg. 150 – e 27,00Il prodotto è disponibile anche nelle librerie professionali.Trova quella più vicina all’indirizzo www.librerie.ilsole24ore.com

I LIBRI DI GUIDA AGLI ENTI LOCALI

NOVITÀ

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di Enzo Cuzzola

Sotto la lente il trattamento dei compensi erogati adipendenti di terzi. Sono passate “al setaccio” le ipotesi,più frequenti, di terzi comandati, distaccati e pignoranti

L’ente si trova spesso a dover liqui-dare, a vario titolo, compensi a di-pendenti di terzi. Sorgono in tal casoproblematiche per il corretto trat-tamento sia ai fini della ritenuta siaai fini della tassazione Irap. Voglia-mo in questa sede brevemente af-frontare le casistiche principali ecioè il trattamento fiscale per i dipen-denti di terzi in comando, per l’uti-lizzo diretto di dipendenti di terzi eper il pagamento a terzi creditori pi-gnoratizi di compensi di lavoro.

Il comando presso terziNell’ipotesi di utilizzo di personalein comando, l’amministrazione di-staccante continua ad erogare la re-tribuzione fissa e continuativa, men-tre quella distaccata (utilizzatrice)eroga la retribuzione accessoria.La risoluzione n. 354 del 2002, con-formemente a quanto già indicatocon la precedente circolare n. 326/Edel 23 dicembre 1997, nonché conrisoluzione n. 23/E del 6 marzo 2000,ha chiarito quali sono gli emolu-menti da ricomprendere tra i com-pensi e le retribuzioni non aventicarattere fisso e continuativo.In base alle indicazioni fornite neidocumenti di prassi citati, i compensicorrisposti al personale in posizionedi comando sono da ricomprenderein tale tipologia di trattamento eco-nomico.

La distinzione fra emolumenti aventicarattere fisso e continuativo e le al-tre somme e valori a carattere acces-sorio, oltre che ai fini delle modalitàdi tassazione, rileva anche ai fini del-la disciplina delle operazioni diconguaglio. Infatti, in base all’art.29, comma 2, del Dpr 29 settembre1973, n. 600, sono gli uffici che di-spongono il pagamento di emolu-menti aventi carattere fisso e conti-nuativo a dover effettuare, entro il 28febbraio o entro due mesi dalla datadi cessazione del rapporto se questaè anteriore all’anno, il conguaglio dicui al comma 3 dell’art. 23 del Dprn. 600/1973, con le modalità da talearticolo stabilite.I soggetti e gli altri organi checorrispondono compensi e retri-buzioni non aventi carattere fissoe continuativo devono comunica-re agli uffici che procedono alconguaglio, entro la fine dell’an-no e, comunque, non oltre il 12gennaio dell’anno successivo,l’ammontare delle somme corri-sposte, l’importo degli eventualicontributi previdenziali ed assi-stenziali, compresi quelli a caricodel datore di lavoro, e le ritenuteeffettuate.Nel caso in cui l’amministrazioneche eroga i compensi e le retribuzio-ni non aventi carattere fisso e conti-nuativo sia diversa da quella che ero-

ga il trattamento fisso, l’art. 29,comma 2, del Dpr n. 600 del 1973impone alla prima l’obbligo di co-municazione dell’ammontare dellesomme e dei valori corrisposti, non-ché dell’importo degli eventuali con-tributi previdenziali ed assistenziali edelle ritenute effettuate, rinviando aifini del conguaglio all’amministra-zione che dispone il pagamento degliemolumenti a carattere fisso e conti-nuativo.Dato che la procedura prevista dal-l’art. 29 del citato decreto n. 600del 1973 si riferisce ai dipendentistatali, potevano sorgere dubbi cir-ca l’estensibilità della stessa ancheai dipendenti degli enti locali, mail chiarimento arriva dalla risolu-zione stessa; infatti si legge: “Laprocedura prevista dal citato arti-colo 29 del Dpr n. 600 del 1973,come già chiarito dalla scriventecon risoluzione n. 23/E del 2000richiamata anche dalla risoluzionen. 354 del 2002, deve ritenersi ap-plicabile a tutte le fattispecie (ana-loghe a quella disciplinata dallanorma) in cui sussiste un unicorapporto di lavoro con due soggettiche erogano, rispettivamente, l’unoil trattamento principale e l’altro iltrattamento accessorio ed anche secoloro che erogano le somme nonsono amministrazioni dello Stato”.Ne consegue che le amministrazioni,sulle somme non aventi carattere fis-so e continuativo, da esse corrisposteal personale comandato appartenenteai ruoli delle amministrazioni dello

Il trattamento fiscale dei compensia dipendenti di terzi

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Stato o ad enti diversi, in serviziopresso i propri uffici, devono operarela ritenuta prevista dal comma 1,lett. b), dell’art. 29 del citato Dprn. 600/1973 e devono trasmettereall’ente di appartenenza, entro il12 gennaio dell’anno successivo,tutti i dati relativi ai compensi ac-cessori corrisposti a ciascun dipen-dente comandato, al fine di consenti-re a quest’ultimo la corretta effettua-zione delle operazioni di conguagliononché il rilascio del Cud. L’ente uti-lizzante è tenuto, altresì, ad esporrenel quadro ST del proprio modello770 le ritenute operate e versate suicompensi accessori erogati al perso-nale che presta servizio presso dettoente in posizione di comando.Le amministrazioni dello Stato e glienti di provenienza del personale co-mandato presso l’utilizzatore sonotenuti ad effettuare, per effetto delrinvio contenuto nel citato comma 2dell’art. 29 del decreto n. 600/1973,il conguaglio fiscale di cui all’art.23, comma 3, del Dpr n. 600 del1973 e, conformemente a quanto in-dicato nella soluzione prospettata, arilasciare il modello Cud di cui al-l’art. 4, comma 6-ter, del Dpr n. 322del 1998, in cui sono esposti anche idati fiscali e previdenziali comunica-ti dall’utilizzatore, nonché a riportaredetti dati nel modello 770.L’obbligo del conguaglio riepiloga-tivo a cura della amministrazione diappartenenza è stato ribadito infinedalla risoluzione n. 274/E del 3 lu-glio 2008. I sostituti d’imposta checorrispondono a dipendenti di terzicompensi e retribuzioni non aventicarattere fisso e continuativo, comenell’ipotesi dell’utilizzo di personaleproveniente in comando da altra am-ministrazione, devono comunicareagli uffici che procedono al congua-glio, entro la fine dell’anno e, co-munque, non oltre il 12 gennaiodell’anno successivo, l’ammontaredelle somme corrisposte, l’importodegli eventuali contributi previden-

ziali ed assistenziali, compresi quellia carico del datore di lavoro, e leritenute effettuate.Resta inteso che se per ipotesi con-venzionale l’amministrazione noneroga direttamente alcunché al per-sonale comandato, ma rimborsa tuttoall’amministrazione di appartenenza,le procedure si semplificano in unasola busta paga ed un solo Cud, ri-manendo in piedi, come vedremopiù avanti, il solo obbligo di versa-mento Irap a carico dell’utilizzatore.

Compensi e indennitàa lavoratori dipendenti da terziAltre volte le amministrazioni utiliz-zano personale dipendente da altrienti senza alcun rapporto convenzio-nale con l’amministrazione di appar-tenenza, ma tramite rapporto diret-to con il dipendente, anche se a vol-te questi viene appositamente desi-gnato dall’amministrazione di appar-tenenza. Rientrano in questa ultimaipotesi, la tipologia prevista al com-ma 1, lett. b), dell’art. 50 del Tuir,le indennità ed i compensi dei dipen-denti per incarichi svolti a favore diterzi, in funzione del loro rapporto didipendenza e della loro qualifica.In tale tipologia rientrano, perciò, adesempio gli emolumenti corrispostiai commissari regionali, ai dipenden-ti di altri enti componenti di commis-sioni tecnico-amministrative o esa-minatrici o simili.In particolare, se i membri dellecommissioni sono dipendenti dellapubblica amministrazione chesvolgono gli incarichi in relazione atale qualità, il compenso percepitodeve essere inquadrato tra quelli dicui alla sopracitata lett. b). Qualo-ra la relazione venga a mancare, icompensi e le indennità corrispostenon sono assimilabili ai redditi di la-voro dipendente, bensì rientrano neiredditi di lavoro autonomo eserci-tato occasionalmente oppure neiredditi di collaborazione coordina-ta e continuativa.

L’Agenzia delle Entrate si è espressain materia, fornendoci utili spunti diriflessione con la risoluzione n. 101del 17 maggio 2007.In tale risoluzione si afferma che af-finché il compenso erogato al dipen-dente dell’ente terzo possa essereconsiderato rientrante nella lett. b) equindi assoggettato a sole ritenute edescluso da assoggettamento a contri-buzione previdenziale, è necessarioche il dipendente sia espressamen-te autorizzato. L’art. 53 del Dlgs 30marzo 2001, n. 165, recante disposi-zioni in materia di incompatibilità,cumulo di impieghi e incarichi per idipendenti pubblici, al comma 7 sta-bilisce: “I dipendenti pubblici nonpossono svolgere incarichi retribuitiche non siano stati conferiti o pre-viamente autorizzati dall’ammini-strazione di appartenenza... In casodi inosservanza del divieto, salve lepiù gravi sanzioni e ferma restandola responsabilità disciplinare, ilcompenso dovuto per le prestazionieventualmente svolte deve essereversato, a cura dell’erogante o, indifetto, del percettore, nel conto del-l’entrata dell’amministrazione di ap-partenenza del dipendente per esseredestinato ad incremento del fondo diproduttività o di fondi equivalenti”.L’art. 53 sopra citato non riveste pre-minente carattere tributario, ma se-condo l’Agenzia delle Entrate assu-me tuttavia indiretto rilievo fiscale,anche in ordine ai compensi per pre-stazioni eseguite dal dipendente pub-blico presso terzi in violazione allastessa norma per il difetto di conferi-mento dell’incarico o di autorizza-zione preventiva da parte della pro-pria amministrazione.L’assenza del conferimento di in-carico o di autorizzazione da partedell’amministrazione di appartenen-za a svolgere attività presso terziesclude che i compensi che ne deri-vano possano classificarsi come red-diti assimilati a quelli di lavoro di-pendente in quanto non vi è relazio-

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ne alcuna con la posizione del rap-porto di lavoro richiesta dall’art. 50,comma 1, lett. b), del Tuir.In tale caso, appunto di assenza del-l’autorizzazione, detti compensi de-vono qualificarsi, a seconda dellemodalità di svolgimento da verificar-si in concreto, come redditi da rap-porti di collaborazione coordinatae continuativa o di lavoro autono-mo anche occasionale da assogget-tare a ritenute alla fonte a titolo diacconto.

Il trattamento fiscalee previdenzialeI compensi percepiti dai dipendenticomunali per incarichi svolti pressoterzi sono assoggettati a sole rite-nute e non sono assoggettati a con-tribuzione previdenziale se corri-sposti direttamente dal soggetto ero-gante, senza cioè che gli stessi transi-tino dal datore di lavoro, così comestabilito nella circolare Inpdap n.29 del 1998.Utile esplicazione al trattamento dariservare ai compensi erogati ai di-pendenti pubblici da amministrazio-ni terze viene fornito dalla circolaredell’Agenzia delle Entrate n. 354/Edel 13 novembre 2002.Nella circolare vengono previste perl’amministrazione datrice di lavorodelle particolari modalità di effettua-zione della ritenuta alla fonte e delconguaglio.Quando il compenso rientra nellaprevisione di cui alla lett. b) e cioè dicompenso a dipendenti di terzi, allostesso vanno applicate tutte le regoledi determinazione dell’imponibilepreviste per il lavoro dipendente,quindi:n riconoscimento di oneri deducibi-

li trattenuti dal committente;n detrazioni per familiari a carico;n altre detrazioni;n aliquota progressiva d’imposta.Va da sé tuttavia che il percettore didetto compenso, essendo già dipen-dente da altra amministrazione, avrà

probabilmente richiesto a questa ilriconoscimento di eventuali onerideducibili, come il riconoscimentodelle detrazioni previste e, se vuoleevitare un conguaglio particolarmen-te oneroso, curerà di chiedere al ter-zo committente l’applicazione diun’aliquota più elevata.Ma l’aspetto più importane della dettaassimilazione è la possibilità di rim-borsare al dipendente la trasfertadalla sede di servizio fino alla sededell’ente utilizzatore, senza tassarla.

Il trattamento IrapIl compenso erogato al dipendente diterzi dal punto di vista Irap rientra atutti gli effetti nella base imponibileistituzionale del terzo committen-te. In ogni caso l’Irap non va mairimborsata al datore di lavoro princi-pale in quanto dovuta dal terzo uti-lizzatore (si veda in proposito la cir-colare n. 141/1998).Il ragionamento vale anche se l’enteterzo utilizza il dipendente nell’am-bito di una convenzione che preve-de, piuttosto che l’erogazione direttaal prestatore, il rimborso degli onerial datore di lavoro principale, chea sua volta includerà il compenso daterzo nel prospetto paga: per il di-pendente il compenso aggiuntivo di-venta ulteriore reddito di lavoro di-pendente (e non più assimilato) epertanto assoggettato sia a ritenutesia a contributi previdenziali; per ilcommittente diventa un rimborso dioneri a terzi, dai quali escluderà solol’Irap (in quanto come più volte pre-cisato questa è sempre a carico del-l’utilizzatore); per il datore di lavoroprincipale diventa un rimborso daterzi che ai fini Irap escluderà dallapropria base imponibile.

Irap a carico di chi sopportal’onere della retribuzioneNell’ipotesi di comando o distaccodi personale presso terzi, qualoral’ordinaria retribuzione mensile rela-

tiva ai dipendenti distaccati, pressoterzi, resti interamente a carico delle-amministrazioni pubbliche di ap-partenenza, sono queste ultime, inqualità di enti che sostengono i costiretributivi e contributivi, i soggettipassivi ai fini Irap.In sostanza, la disciplina applicabile,in via generale, alla fattispecie del di-stacco dei lavoratori da un lato preve-de l’esclusione dalla formazionedella base imponibile del soggettodistaccante degli importi spettanti atitolo di recupero degli oneri relativial personale distaccato e dall’altroqualifica gli importi erogati dal sog-getto distaccatario, relativi ai lavora-tori distaccati, come costi relativi alpersonale, prevedendone, in via gene-rale, l’assoggettamento ad Irap (me-todo retributivo). Tuttavia nell’ipotesiin esame nella risoluzione n. 35/Edel 6 febbraio 2009 si afferma che,essendo il personale distaccato senzarimborso di oneri, l’Irap rimane do-vuta dall’ente datore di lavoro.

La ritenuta sul pagamento a terzidi crediti di lavoro pignoratiA volte l’amministrazione pubblicasi trova a dover corrispondere inconseguenza di pignoramenti di terzisomme che il debitore principale do-veva a titolo di retribuzione o co-munque di compenso di lavoro.L’art. 21, comma 15, della legge27 dicembre 1997, n. 449, nellaversione attuale, come integratodall’art. 15, comma 2, del Dl n. 78del 2009, convertito dalla legge n.102 del medesimo anno, disponeche: “Le disposizioni in materia diritenute alla fonte previste nel ti-tolo III del decreto del Presidentedella Repubblica 29 settembre1973, n. 600, e successive modifi-cazioni, nonché l’articolo 11, com-mi 5, 6, 7 e 9 della legge 30 dicem-bre 1991, n. 413, devono intender-si applicabili anche nel caso in cuiil pagamento sia eseguito median-te pignoramento anche presso ter-

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zi in base ad ordinanza di asse-gnazione, qualora il credito sia ri-ferito a somme per le quali, ai sen-si delle predette disposizioni, deveessere operata una ritenuta allafonte. In quest’ultima ipotesi, incaso di pagamento eseguito me-diante pignoramento presso terzi,questi ultimi, se rivestono la quali-fica di sostituti d’imposta ai sensidegli articoli 23 e seguenti del de-creto del Presidente della Repub-blica 29 settembre 1973, n. 600,devono operare all’atto del paga-mento delle somme la ritenutad’acconto nella misura del 20%,secondo modalità stabilite con

provvedimento del Direttore del-l’Agenzia delle Entrate”.Il provvedimento 3 marzo 2010,prot. n. 34755/2010 del direttoredell’Agenzia delle Entrate, spiegapasso dopo passo come effettuare leritenute Irpef del 20% in caso di pa-gamento eseguito con pignoramentopresso terzi in veste di sostituti d’im-posta. Una vera e propria guida dedi-cata agli adempimenti dei terzi ero-gatori delle somme e dei creditoripignoratizi.Il provvedimento, in linea con lanorma che affida al terzo l’effet-tuazione della ritenuta d’accontodel 20%, assegna al creditore pi-gnoratizio la tassazione definiti-va delle somme, anche se si trattadi redditi soggetti a tassazione se-parata, a ritenuta a titolo d’impo-sta od a imposta sostitutiva.Terzo erogatore - Il terzo che erogale somme deve rilasciare al creditorepignoratizio l’apposita certificazio-ne e comunicare al debitore il paga-mento eseguito e l’ammontare delleritenute operate. Inoltre, deve indica-re nella dichiarazione dei sostitutid’imposta i dati sui pagamenti ef-fettuati.Creditore - Il creditore pignoratiziodeve indicare i redditi percepiti e leritenute subite nella dichiarazionedei redditi, anche se si tratta di reddi-

ti soggetti a tassazione separata, aritenuta a titolo d’imposta o a impo-sta sostitutiva.Debitore - Il debitore, se è tenuto apresentare la dichiarazione dei sosti-tuti d’imposta, deve indicarvi i datirelativi al creditore e alla naturadelle somme oggetto di debito. Inogni caso, non deve effettuare leoperazioni di conguaglio.La suddetta disposizione finisce quin-di per agevolare il sostituto d’impostain tutte le ipotesi in cui a pignoraresia il dipendente o assimilato (ovveroil prestatore di lavoro autonomo) diterzi creditori del sostituto. Per esserepiù chiari riportiamo di seguito ilcommento alla risoluzione n. 481/Edel 19 dicembre 2008.La risoluzione affronta il problemadell’applicazione delle norme inmateria di sostituti d’imposta nel-l’ipotesi in cui il pagamento delleretribuzioni dei dipendenti dell’ap-paltatore venga effettuato da partedel committente (nel caso in esame,una provincia).Nella vigente formulazione dell’art.23 del Dpr n. 600 del 1973, l’obbli-go di effettuazione della ritenuta nonè più legato alla corresponsione di“compensi e altre somme di cui al-l’art. 46 dello stesso decreto [oggiart. 49 del Tuir] per prestazioni dilavoro dipendente”, ma alla corre-sponsione di “somme e valori di cuiall’articolo 48 dello stesso testo uni-co [oggi art. 51 del Tuir]”.Si tratta, come recita il comma 1del richiamato art. 51 del Tuir, disomme e di valori in genere “a qua-lunque titolo percepiti nel periodod’imposta, anche sotto forma dierogazioni liberali, in relazione alrapporto di lavoro”. Per la sussi-stenza del reddito di lavoro dipen-dente, ai fini fiscali, l’art. 49 delTuir privilegia, infatti, la natura og-gettiva del rapporto di lavoro subor-dinato in quanto tale più che la ri-conducibilità della prestazione lavo-rativa alla sfera giuridica del sog-

getto che eroga il reddito scaturente.Per i motivi esposti, l’art. 23 delDpr n. 600 del 1973 è in linea diprincipio applicabile anche nel-l’ipotesi in cui il pagamento diredditi di lavoro dipendente vengaeffettuato dal committente sostitu-to d’imposta a seguito dell’appli-cazione dell’art. 1676 del codicecivile, ai sensi del quale: “Coloroche, alle dipendenze dell’appalta-tore, hanno dato la loro attivitàper eseguire l’opera o per presta-re il servizio possono proporreazione diretta contro il committen-te per conseguire quanto è lorodovuto, fino alla concorrenza deldebito che il committente ha versol’appaltatore nel tempo in cui essipropongono la domanda”.Quindi secondo l’Agenzia delle En-trate la fattispecie prospettata integrai requisiti soggettivi ed oggettivi pre-visti dalle norme richiamate e per-tanto “la Provincia di … è tenuta adeffettuare la ritenuta prescritta dal-l’art. 23 del Dpr n. 600 del 1973 ead adempiere i conseguenti obblighidi versamento, certificazione e di-chiarazione”.Quindi, quando si pagano a terzi cre-ditori somme, pignorate ma riferite acompensi di lavoro (dipendente, au-tonomo o assimilato che sia) o dicapitale, occorre effettuare le ritenutedi acconto ai sensi degli artt. 23 eseguenti del Dpr n. 633/1972. Uni-ca semplificazione, se così si può di-re, è che sarà applicata sempre laritenuta del 20 per cento.

Gli adempimentidel terzo erogatoreDato che gli enti dei quali ci occu-piamo in questa sede rivestono sem-pre il ruolo di terzo erogatore, vedia-mo di seguito gli adempimenti pergli stessi previsti dal provv. 3 marzo2010, prot. n. 34755/2010.- Effettuazione delle ritenute sui pa-gamenti eseguiti a terzi pignoratoriIn caso di pagamento eseguito me-

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diante pignoramenti presso terzo,quest’ultimo (di seguito terzo eroga-tore), ove rivesta la qualifica di so-stituto d’imposta ai sensi degli artt.23 e seguenti del decreto del Presi-dente della Repubblica 29 settembre1973, n. 600, opera, all’atto del pa-gamento, una ritenuta del 20% atitolo di acconto dell’imposta sulreddito delle persone fisiche dovu-ta dal creditore pignoratizio. Il ter-zo erogatore non effettua la ritenutase è a conoscenza che il credito èriferibile a somme o valori diversi daquelli assoggettabili a ritenuta allafonte ai sensi delle disposizioni con-tenute nel titolo III del Dpr n. 600/

1973, nell’art. 11, commi 5, 6 e 7,della legge 30 dicembre 1991, n. 413nonché nell’art. 33, comma 4, delDpr 4 febbraio 1988, n. 42.- Adempimenti del terzo erogatore

A fronte dei pagamenti effettuati, ilterzo erogatore è tenuto ai seguentiadempimenti:n versare la ritenuta operata ai

sensi dell’art. 1 utilizzando l’ap-posito codice tributo;

n comunicare al debitore l’am-montare delle somme erogate alcreditore pignoratizio nonché leritenute effettuate;

n certificare al creditore pignora-tizio l’ammontare delle somme

erogate e delle ritenute effettua-te entro i termini previsti dall’ar-ticolo 4, comma 6-quater, del de-creto del Presidente della Repub-blica 22 luglio 1998, n. 322;

n indicare nella dichiarazionedei sostituti d’imposta di cuiall’art. 4, comma 1, del decre-to del Presidente della Repub-blica 22 luglio 1998, n. 322, idati relativi al debitore e alcreditore pignoratizio non-ché le somme erogate e le ri-tenute effettuate. L’adempi-mento deve essere effettuatoanche se non sono state opera-te ritenute. n

IL NUOVO TESTO UNICO DEL PUBBLICO IMPIEGOa cura di M. Barilà

La seconda edizione del Manuale è aggiornata ai numerosi e significativi inter-venti di legge, prassi e giurisprudenza che si sono susseguiti negli ultimi anni. Tra questi ricordiamo, per citarne solo alcuni, la legge di stabilità 2011, il D.Lgs. di modifica del Codice dell’amministrazione digitale, la riforma del sistema uni-versitario, i Dpcm attuativi dell’art. 74 del D.Lgs. 150/2009, i decreti di attuazione del D.L. 78/2010, l’intesa Governo-parti sociali del 4 febbraio 2011, le più recenti circolari del dipartimento della Funzione pubblica e della Ragioneria generale dello Stato, le delibere Civit e la giurisprudenza più attuale nelle materie d’interesse.Agevoli schede di sintesi ed utili orientamenti giurisprudenziali che guidano gli ope-ratori di settore ad orientarsi nel nuovo assetto normativo e nelle sue implicazioni materiali completano l’opera.

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NUOVAEDIZIONE

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SALVAGUARDIASoggetti beneficiari

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* Esperto previdenziale

di Aldo Forte *

Scade il 21 novembre il termine per l’ammissione albeneficio della salvaguardia ai sensi dell’art. 24, comma14, del Dl 201/2011 e del Dm Lavoro 1° giugno 2012.L’Inps detta importanti chiarimenti in meritoall’applicazione dell’istituto

Arrivano delle importanti precisa-zioni dall’Inps in merito ai lavora-tori salvaguardati, cioè coloro cheandranno in pensione attraverso lecondizioni vigenti anteriormente allariforma Monti-Fornero di cui al de-creto legge 201/2011, convertito dal-la legge 214/2011.In maniera specifica, con il mes-saggio n. 13343 del 9 agosto 2012,l’Istituto ha diramato le istruzioniconcernenti le varie categorierientranti nella salvaguardia. Diseguito ci occupiamo di quelle chepotrebbero interessare il pubblicoimpiego, evidenziando quanto eraprevisto dall’art. 24, comma 14,della legge 214/2011, quanto stabi-lisce il decreto interministeriale del1° giugno 2012 e quanto illustratodall’Inps con il citato messaggio n.13343.

I lavoratori salvaguardati

Soggetti autorizzatiai versamenti volontariI lavoratori che, antecedentementealla data del 4 dicembre 2011, sia-no stati autorizzati alla prosecuzio-ne volontaria della contribuzione.Per tali soggetti, in base a quantoprevede il decreto esodati, è neces-sario che la decorrenza della pen-

sione maturi entro 24 mesi dall’en-trata in vigore del Dl 201/2011, chenon abbiano ripreso l’attività lavo-rativa dopo l’autorizzazione aiversamenti volontari e che abbianoaccreditato o accreditabile un con-tributo volontario alla data del 6dicembre 2011.Per l’individuazione dei soggettipotenziali destinatari della c.d.salvaguardia le sedi dovranno veri-ficare:a) il perfezionamento dei requisi-ti anagrafici e contributivi utili aconseguire, secondo la disciplinavigente anteriormente alla data dientrata in vigore del Dl 201/2011,il diritto al pensionamento con de-correnza compresa entro un perio-do non superiore a 24 mesi dalladata di entrata in vigore dello stes-so decreto legge, cioè il 6 dicembre2011;b) che tali soggetti non abbianoripreso attività lavorativa dopol’autorizzazione in argomento epossano far valere almeno uncontributo volontario accreditatoo accreditabile alla data del 6 di-cembre 2011, data di entrata in vi-gore del Dl 201/2011. Per quantoconcerne la condizione di non rioc-cupazione successivamente all’au-torizzazione alla prosecuzione vo-

lontaria, le sedi dovranno acquisireuna dichiarazione di responsabilitàda parte dell’interessato ai sensidel Dpr 445/2000.In merito al punto sub b) viene fattopresente che nell’ipotesi in cui, suc-cessivamente alla data di autorizza-zione alla prosecuzione volontaria, isoggetti siano stati utilizzati, qualilavoratori socialmente utili, tenutoconto che tale utilizzazione non com-porta l’instaurazione di un rapportodi lavoro, tale attività non comportal’esclusione dalla salvaguardia, acondizione che alla data del 6 dicem-bre 2011 risulti accreditato o accredi-tabile un contributo volontario.

Soggetti autorizzati alla prosecuzio-ne volontaria presso altro ente previ-denziale; soggetti autorizzati allaprosecuzione volontaria per integra-zione di periodi di part time e/o per iperiodi di sospensione dal lavoronon coperti da contribuzioneCon riferimento ai soggetti autoriz-zati ai versamenti volontari pressoaltro ente previdenziale, i quali han-no ricongiunto detta contribuzionepresso l’Inps, si richiama il messag-gio n. 10000 del 13 giugno 2012, nelquale è stato tra l’altro precisato che,nei casi di ricongiunzione ad altroente, i contributi ricongiunti sonoequiparati a tutti gli effetti a quelliobbligatori versati direttamentenella gestione accentrante, perden-

Salvaguardia: domandaentro il 21 novembre

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do la loro originaria natura e sonovalutati ai fini pensionistici secondola normativa vigente nella gestioneaccentrante.È importante sottolineare che le au-torizzazioni ai versamenti volonta-ri ad integrazione di periodi dipart time ai sensi dell’art. 8 del Dlgs564/1996 nonché per i periodi disospensione dal lavoro non copertada contribuzione (ad esempio,aspettativa non retribuita) non posso-no essere equiparate all’autorizzazio-ne alla prosecuzione volontaria con-cessa nei casi di cessazione del rap-porto di lavoro.Di conseguenza, nei confronti dei la-voratori autorizzati ai versamenti vo-lontari per le fattispecie di cui sopraè cenno, non si applica la salva-guardia prevista dall’art. 24, com-mi 14 e 15, del Dl 201/2011, con-vertito dalla legge 214/2011.

Esonerati dal servizioI lavoratori che alla data del 4 dicem-bre 2011 hanno in corso l’istitutodell’esonero dal servizio di cui al-l’art. 72, comma 1, del Dl 112/2008, convertito, con modificazioni,dalla legge n. 133/2008. L’istitutodell’esonero si considera, comunque,in corso qualora il provvedimento diconcessione sia stato emanato primadel 4 dicembre 2011; dalla data dientrata in vigore del Dm 1° giugno2012 sono abrogati i commi da 1 a 6dell’art. 72 del citato Dl 112/2008.Sono altresì disapplicate le disposi-zioni contenute in leggi regionali re-canti discipline analoghe a quelledell’istituto dell’esonero dal servizio.Il decreto interministeriale prevedeche è necessario che vi sia l’esonerodal servizio alla data del 4 dicem-bre 2011.L’Inps con il messaggio n. 13343/2012 ha precisato che per tale cate-goria il criterio ordinatorio del moni-toraggio delle disponibilità nel pla-fond assegnato alla categoria è quel-lo della data di inizio dell’esonero

dal servizio.In merito, nell’ipotesi in cui gli inte-ressati si rivolgano alle struttureInps, si dovrà preliminarmente veri-ficare se il lavoratore sia iscrittopresso la Gestione ex Inpdap opresso il Fondo Pensioni lavoratoridipendenti o forme sostitutive dellostesso.Nel primo caso, sarà cura dell’ope-ratore della sede Inps contattare lastruttura Gestione ex Inpdap fornen-do alla medesima i dati relativi allaposizione dell’interessato per con-sentire a quest’ultima di fissare unappuntamento per fornire consulenzaal soggetto; la struttura Gestione exInpdap, un volta effettuata la verificadei requisiti utili per l’inclusione deisoggetti in parola nel monitoraggioed acquisita la comunicazione di ac-coglimento - da parte della Direzioneterritoriale del Lavoro competente -della richiesta di accesso ai benefìciin parola, dovrà fornire alla sede Inpsogni utile informazione per valutarese l’interessato possa essere inseritonella graduatoria dei potenziali desti-natari della c.d. salvaguardia.Se invece risulti che il lavoratore èiscritto presso il Fondo Pensionilavoratori dipendenti o forme sosti-tutive dello stesso, andrà verificato -in attesa della comunicazione di ac-coglimento da parte della Direzioneterritoriale del Lavoro competentedella richiesta di accesso ai beneficiin parola - se l’interessato perfezionii requisiti per il diritto al trattamentopensionistico secondo la previgentenormativa nei termini stabiliti dal de-creto ministeriale del 1° giugno scor-so e se risulti essere in esonero alladata del 4 dicembre 2011 ovvero ilprovvedimento di concessione siastato emesso in data anteriore al 4dicembre 2011.

Assistenza figli disabiliI lavoratori che alla data del 31 otto-bre 2011 risultano essere in congedoper assistere figli con disabilità

grave ai sensi dell’art. 42, comma 5,del Testo unico di cui al decreto legi-slativo 26 marzo 2001, n. 151, i qualimaturino, entro 24 mesi dalla data diinizio del predetto congedo, il requi-sito contributivo per l’accesso alpensionamento indipendentementedall’età anagrafica di cui all’art. 1,comma 6, lett. a), della legge 23 ago-sto 2004, n. 243.In questo caso, il decreto di salvaguar-dia, all’art. 2, comma 1, lett. f), preve-de che gli interessati siano in congedoper assistere figli con disabilità gravee raggiungano il requisito contributi-vo per la pensione entro 24 mesidalla data di inizio dello stesso con-gedo, senza tener conto dell’età ana-grafica di cui all’art. 1, comma 6, lett.a), della legge 243/2004.L’Inps, con il messaggio citato piùvolte, relativamente al criterio ordi-natorio ai fini del monitoraggio, te-nuto conto che né nel comma 2-sep-ties dell’art. 6 del decreto legge 216/2011, convertito dalla legge 14/2012,né nel decreto interministeriale del1° giugno 2012 sono fornite specifi-che indicazioni, precisa che sarà in-cluso nel monitoraggio il soggettoche è più prossimo al perfeziona-mento del diritto al trattamentopensionistico.I soggetti in questione possono esse-re inclusi tra i potenziali beneficiarisecondo quanto statuito dall’art. 2del decreto interministeriale, a condi-zione che maturino, entro 24 mesidalla data di inizio del predetto con-gedo, il requisito contributivo perl’accesso al pensionamento indi-pendentemente dall’età anagraficadi cui all’art. 1, comma 6, lett. a),della legge 243/2004.Le istruzioni relative alle disposizio-ni di cui all’art. 1, comma 6, lett. a),della legge 23 agosto 2004, n. 243,sono state fornite con circolare n. 60del 2008.

EsodatiIl Dl 216/2011, all’art. 6, comma

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2-ter, ha fatto rientrare tra i sogget-ti interessati alla concessione delbeneficio di cui al comma 14 del-l’art. 24 del Dl 201/2011 anche ilavoratori il cui rapporto di lavo-ro si sia risolto entro il 31 dicem-bre 2011, in ragione di accordi in-dividuali sottoscritti anche ai sensidegli artt. 410, 411 e 412-ter delcodice di procedura civile o in ap-plicazione di accordi collettivi diincentivo all’esodo stipulati dalleorganizzazioni comparativamentepiù rappresentative a livello nazio-nale, a condizione che ricorrano iseguenti elementi: la data di ces-sazione del rapporto di lavoro ri-sulti da elementi certi e oggettivi,quali le comunicazioni obbligatorieagli ispettorati del lavoro o ad altrisoggetti equipollenti, indicati nelmedesimo decreto ministeriale; illavoratore risulti in possesso deirequisiti anagrafici e contributiviche, in base alla previgente disci-plina pensionistica, avrebberocomportato la decorrenza del trat-tamento medesimo entro un perio-do non superiore a 24 mesi dall’en-trata in vigore del citato Dl 201.Per tali soggetti, il decreto inter-ministeriale, all’art. 2, comma 1,lett. g) e h), prevede che per l’ac-

cesso alla salvaguardia vi sia statala risoluzione del rapporto dilavoro entro il 31 dicembre2011. I soggetti in esame devonorisultare in possesso dei requisiti,sia anagrafici che contributivi,che avrebbero dato luogo alla de-correnza della pensione entro unperiodo non superiore a 24 mesidalla data, 6 dicembre 2011, dientrata in vigore del decreto legge201/2011.

IstanzeI lavoratori che si trovano esoneratidal servizio e quelli che assistonofigli con disabilità grave, dovrannopresentare apposita istanza di am-missione al beneficio di cui all’art.24, comma 14, del Dl 201/2011, allecompetenti Direzioni territoriali delLavoro, in base alla residenza.In particolare, per quanto concernegli esonerati dal servizio bisogneràallegare anche una dichiarazionesostitutiva di certificazione in baseal Dpr 445/2000, che attesti gli estre-mi del provvedimento di esonero peril reperimento dello stesso da partedella Dtl.Per quanto concerne gli esodati,dovranno presentare le richieste conl’accordo che ha dato luogo alla ces-

sazione del rapporto di lavoro rispet-tivamente:n alla Dtl presso la quale sono sta-

ti sottoscritti gli accordi ai sensidegli artt. 410, 411 e 412-ter delcodice di procedura civile;

n alla Dtl di residenza, negli altricasi di cessazione del rapporto dilavoro.

Le istanze andranno presentate allecompetenti Direzioni territoriali delLavoro entro il 21 novembre 2012 ecioè entro 120 giorni dalla data di pub-blicazione del decreto interministerialedel 1° giugno 2012 in Gazzetta Uffi-ciale (n. 171 del 24 luglio 2012).

CommissioniLe istanze saranno esaminate dalleCommissioni che saranno apposi-tamente costituite presso le Dtl,composte da due funzionari della Di-rezione territoriale del Lavoro di cuiuno come Presidente e da un funzio-nario dell’Inps.Le decisioni assunte dalla Commis-sioni saranno trasmesse in via tele-matica all’Inps; contro tali decisio-ni, potranno essere presentate istan-ze di riesame entro 30 giorni dalricevimento delle stesse; il riesamedovrà essere presentato alla Dtl pres-so cui sono state presentate le richie-ste di accesso al beneficio. n

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RASSEGNEOsservatorio ex Inpdap

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di Giuseppe Rodà *

Inps ex Inpdap, circolare 7 agosto 2012 n. 105

Sul versante della previdenza com-plementare per i lavoratori aderenti airelativi fondi l’Inps, quale ex Inpdap,con la circolare n. 105 del 7 agosto2012 detta le regole innovative ri-guardanti le modalità di compilazio-ne e gestione delle denunce mensiliper la comunicazione dei dati che ali-mentano la posizione contributiva.Va premesso che, con la circolare n.20 del 23 dicembre 2011, l’Inpdapaveva definito le nuove modalità dicompilazione e gestione delle denun-ce mensili per comunicare i datiche alimentano la posizione contri-butiva, determinando il calcolo deldovuto contributivo da parte deglienti e delle amministrazioni con lafinalità, appunto, di consentire di co-stituire ed alimentare le posizioni diprevidenza complementare per i la-voratori aderenti ai relativi fondi.Il termine di decorrenza delle nuovemodalità di gestione e compilazionedella denuncia, denominata Dma 2,per distinguerla da quella precedente(Dma), è stato individuato con notaoperativa n. 28 del 28 dicembre 2011della Direzione centrale Entrate e po-sizione assicurativa, a partire dalle de-nunce afferenti alle retribuzioni di lu-glio 2012 e cioè dal 1° agosto 2012.Nell’ambito del processo di integra-zione in atto derivante dall’art. 21 deldecreto legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito, con modificazioni,

dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214- che ha soppresso l’Inpdap e trasferi-to le funzioni all’Inps, a decorrere dal1° gennaio 2012 - il flusso della Dmaconfluisce nel flusso Uniemens.Considerata, inoltre, l’imminenteadozione della nuova modalità di de-nuncia (c.d. Dma 2) si è ritenuto op-portuno unificare gli interventi e,pertanto, verrà fatta confluire nel nuo-vo flusso Uniemens direttamente laDma 2, la cui adozione viene rinviatadal 1° agosto al 1° novembre 2012.Molte sono le novità introdottecon la ListaPosPa (ex Dma 2) icui obiettivi possono essere cosìsintetizzati:• attualizzare il contenuto dellaDma rispetto alle esigenze correlateall’evoluzione legislativa ed alla ne-cessità di monitorare l’andamentodelle variabili che incidono suglioneri a carico dell’Istituto nella ge-stione dei trattamenti di quiescenza;• razionalizzare il contenuto deidati della Dma, in linea di massima,in funzione degli elementi necessariper alimentare il conto individuale diposizione assicurativa, per erogare itrattamenti di fine rapporto, per ge-stire gli accantonamenti e i conferi-menti ai Fondi di previdenza com-plementare e per quantificare il do-vuto mensile degli enti;• acquisire gli elementi informativisui periodi che determinano o posso-

no determinare il diritto alla contri-buzione figurativa;• recepire l’orientamento dell’Istitutodi generalizzare il principio di cassaper le aliquote da applicare e cioècalcolare i contributi applicandol’aliquota vigente al momento del-la liquidazione delle retribuzioni;• recepire l’orientamento dell’Istitutodi generalizzare il principio di cassaanche per attribuire le retribuzioniutili ai fini pensionistici;• normalizzare il contenuto deicampi (ad esempio, quelli relativi al-le voci retributive) al fine di definireil contenuto degli stessi in funzionidi semplici criteri evitando continuiinterventi chiarificatori da parte del-l’Istituto conseguenti all’evoluzionedelle voci retributive per effetto deglisviluppi della normativa;• consentire anche ai soggetti, cheerogano compensi a lavoratori e chenon assumono per gli stessi il ruolodi sostituto d’imposta, di inviare leinformazioni necessarie ad imple-mentare la posizione assicurativanel caso in cui il sostituto d’impostanon sia in grado di trasmettere i datiall’Istituto o tale soggetto non sia ingrado di acquisirli in tempo utile perla loro trasmissione;n ampliare le modalità di compi-

lazione della Dma introducendo,

* Esperto previdenziale

Osservatorio ex Inpdap:le novità previdenzialiLe novità sulla denuncia mensile analitica (Dma 2)

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fra l’altro, la possibilità di effet-tuare “correzioni a sostituzione”di interi quadri presenti anche supiù denunce, a fronte di erroricommessi nella compilazione diprecedenti Dma;

n ampliare le modalità di compila-zione della Dma, consentendo lacomunicazione di periodi retribu-tivi/contributivi non denunciati inprecedenza per i quali sono statigià versati contributi al Fondo diprevidenza complementare;

n ampliare le modalità di compila-zione della Dma, consentendo lacomunicazione di trattenute rela-tive ai piani di ammortamento dicontributi o prestazioni non de-nunciati per le quali sono stati giàeffettuati i versamenti;

n definire compiutamente gliadempimenti in termini di Dmada parte del sostituto d’imposta inoccasione delle operazioni diconguaglio previdenziale.

La generalizzazionedel principio di cassaIl calcolo con il criterio di cassa di

tutta la contribuzione rappresenta, ri-spetto al sistema previgente, una del-le innovazioni più significative. Perla verità, ai sensi dell’art. 27, comma9, del Dpr 30 maggio 1955, n. 797, legratificazioni annuali e periodiche, iconguagli di retribuzione spettanti aseguito di norme di legge o di con-tratto aventi effetto retroattivo ed ipremi di produzione già soggiaccio-no al principio di cassa.L’estensione, in tale contesto, delcriterio di cassa, in luogo di quellodi competenza, a tutte le tipologiedi imponibili contributivi e, quindi,anche a quelli costituiti da proventiaventi diversa natura (ad esempio,compensi per attività straordinaria)ovvero derivanti da fonti ulteriori (adesempio, sentenza) è conforme al vi-gente dettato normativo, introdottodal decreto legislativo n. 314/1997,che ha modificato il predetto art. 27del Dpr 30 maggio 1955, n. 797 inmateria di determinazione del reddi-to di lavoro dipendente ai fini contri-butivi. Ciò in quanto detta disposi-zione, al secondo capoverso, ha pre-visto che per il calcolo dei contributi

di previdenza e assistenza sociale siapplicano le disposizioni contenutenell’art. 51 (ex art. 49) del Testo uni-co delle imposte sui redditi, approva-to con decreto del Presidente dellaRepubblica 22 dicembre 1986 n.917, il quale testualmente recita: “Ilreddito di lavoro dipendente è costi-tuito da tutte le somme e i valori ingenere, a qualunque titolo percepitinel periodo d’imposta […]”. Nelmedesimo capoverso è stata, peral-tro, disposta l’applicazione del crite-rio di cassa a tutte le somme e aivalori percepiti entro il 12 gennaio,ancorché riferiti al precedente perio-do d’imposta.Il criterio di cassa scatta al momen-to di percezione, che è quello in cui ilprovento esce dalla sfera di disponibi-lità del datore di lavoro erogante perentrare nel compendio patrimonialedel percettore. Nel calcolo della con-tribuzione utile ai fini pensionistici gliimponibili contributivi vanno, quindi,imputati al periodo di cassa ed aglistessi viene applicata l’aliquota di fi-nanziamento vigente al momento del-la corresponsione delle retribuzioni.

Inps ex Inpdap, messaggio 10 settembre 2012 n. 14635

Scatta la verifica reddituale nei con-fronti dei titolari di pensione exInpdap nel 2011 per le prestazionilegate al reddito. Si tratta in partico-lare delle pensioni ai superstiti ealla somma aggiuntiva, meglio notacome quattordicesima. Lo comunical’Inps con il messaggio n. 14635 del10 settembre 2012. .In attuazione dell’art. 35 del decre-to legge n. 207/2008, convertito dal-la legge n. 14/2009, l’Istituto ha pro-ceduto alla verifica, nei confronti deipensionati titolari di prestazioni col-legate al reddito, iscritti alle gestioni

ex Inpdap, delle situazioni redditualiinfluenti sulla misura delle prestazio-ni, acquisendo dall’amministrazionefinanziaria i c.d. redditi influenti.La verifica del diritto alle pensioni aisuperstiti, soggette ai limiti di cumu-labilità di cui all’art. 1, comma 41,della legge n. 335/1995 e alla sommaaggiuntiva corrisposta nel corso del2011 è stata effettuata sulla base deiredditi complessivi, diversi da pen-sione, relativi alle dichiarazioni deiredditi 730/Cud/Unico 2011 (redditi2010) integrati con i dati presentipresso il Casellario centrale dei pen-

sionati relativi all’anno 2011. Limi-tatamente alle pensioni ai superstiti èstato escluso l’importo delle pen-sioni reversibili/indirette.Quando risultino corrisposti importipensionistici superiori rispetto aquelli spettanti in applicazione deilimiti di cumulabilità di cui alla Ta-bella F, il debito complessivo accer-tato, relativo al periodo 1° gennaio/31 dicembre 2011, sarà recupera-to, sulla base delle vigenti disposi-zioni in materia di recupero degli in-debiti, a decorrere dalla rata di no-vembre 2012.Qualora la somma aggiuntiva ero-gata nel corso del 2011 risulti supe-riore a quella spettante sulla base

Al via le verifiche reddituali per il 2011* * *

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delle dichiarazioni reddituali, con larata di novembre 2012, l’Istitutoprovvede al recupero dell’importoeccedente quanto dovuto.La trattenuta operata sarà pari adun quinto dell’importo complessi-vo della pensione, comprensivaanche dell’indennità integrativaspeciale, se corrisposta come emo-lumento a sé stante, al netto delleritenute Irpef e con un recuperoin un massimo di 60 rate (art. 2

del Dpr 5 gennaio 1950, n. 180 eart. 3 del Dpr 30 giugno 1955, n.1544).Nei casi in cui la rateizzazione mas-sima non sia sufficiente ad estingue-re totalmente il debito accertato,l’importo residuo sarà recuperato,sempre nei limiti di legge, sulla pen-sione diretta. Qualora dovesse resi-duare un ulteriore debito, la sede ter-ritorialmente competente deve con-vocare il pensionato per concordare

le modalità di rifusione di quantonon recuperato con le trattenutesulle pensioni.Si sottolinea che in sede di recuperodel debito derivante dall’applicazio-ne della Tabella F, le somme indebi-tamente corrisposte sono state consi-derate al lordo dell’Irpef a suo tempotrattenuta e versata dall’Istituto inqualità di sostituto d’imposta e con-correranno a ridurre l’imponibile(art. 10, lett. d)-bis, del Tuir).

Inps ex Inpdap, circolare 13 settembre 2012 n. 109

Dal 15 settembre 2012 risulta opera-tivo il fondo pensione complemen-tare denominato Perseo. Lo comuni-ca l’Inps con la circolare n. 109 del13 settembre 2012.Tale Fondo complementare è desti-nato ai dipendenti delle regioni, delleautonomie locali, delle camere dicommercio, della sanità, nonché ditutti coloro comunque richiamatinell’Accordo istitutivo ed è stato co-stituito il 21 dicembre 2010 e auto-rizzato all’esercizio il 22 novembre2011.Il Fondo sarà operativo, come giàvisto, dal 15 settembre 2012, giornoa partire dal quale i lavoratori dei

comparti contrattuali interessati po-tranno aderire. Le modalità di ade-sione da parte degli interessati, gliadempimenti a carico del datore dilavoro e la relativa modulistica so-no descritti in dettaglio nella circola-re operativa n. 1 del 4 settembre2012 e nel Manuale operativo delFondo Perseo, pubblicati in allegatoalla circolare in esame.Sulla base di quanto previsto dalDpcm 20 dicembre 1999, per i di-pendenti di pubbliche amministra-zioni che aderiscano a Perseo, l’Isti-tuto deve provvedere a:n acquisire le informazioni relative

alle adesioni;

n accantonare figurativamente lequote di Tfr (e le quote aggiun-tive dell’1,5% su base Tfs per ilpersonale optante) destinate aprevidenza complementare;

n rivalutare gli accantonamenti fi-gurativi in base ad un tasso parialla media dei rendimenti dei fon-di pensione inclusi in un paniereindividuato dal decreto del mini-stro dell’Economia e delle finan-ze del 23 dicembre 2005, emana-to ai sensi dell’art. 2, comma 5,del Dpcm 20 dicembre 1999;

n conferire a Perseo, alla cessazio-ne del rapporto di lavoro, ilmontante costituito dalle quoteaccantonate e rivalutate figurati-vamente. n

Ai nastri di partenza Perseo* * *

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Il Sole 24 ORE ­ Settembre 2012 ­ n. 9

di Aldo Forte *

Inps, circolare 6 agosto 2012 n. 104

Le disposizioni relative ai regola-menti comunitari di coordina-mento delle legislazioni nazio-nali di sicurezza sociale, destina-te alle persone che esercitano il

diritto di libera circolazione, nonsostituiscono le legislazioni na-zionali ma stabiliscono - nei casiin cui potrebbero essere applicatedue o più legislazioni nazionali - i

criteri e le modalità in base aiquali deve essere coordinata la lo-ro applicazione.Con la circolare 104 del 6 agosto2012, vengono fornite precisazio-ni in merito alla corretta appli-cazione di tali disposizioni.

* Esperto previdenziale

Osservatorio Inps:la bussola delle novitàSicurezza sociale/1

Sicurezza sociale/2

Con la circolare n. 107 del 13 agosto2012, l’Inps precisa che i nuovi re-golamenti comunitari in materiadi sicurezza sociale si applicano, adecorrere dal 1° aprile 2012, allaConfederazione Svizzera e, dal 1°giugno 2012, anche ai Paesi See

(Islanda, Norvegia e Liechtenstein).I nuovi regolamenti comunitari, en-trati in vigore il 1° maggio 2010,sono il regolamento (Ce) n. 988/2009 del Parlamento europeo e delConsiglio, del 16 settembre 2009,che modifica il regolamento (Ce) n.

883/2004 relativo al coordinamentodei sistemi di sicurezza sociale, ed ilregolamento (Ce) n. 987/2009 delParlamento europeo e del Consiglio,del 16 settembre 2009, che stabiliscele modalità di applicazione del rego-lamento (Ce) n. 883/2004 relativo alcoordinamento dei sistemi di sicu-rezza sociale.

Inps, circolare 13 agosto 2012 n. 107

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Ricostituzione pensioni all’estero

Con messaggio n. 13657/2012,l’Inps comunica che sono statericostituite le pensioni per lequali risultano pervenute le di-chiarazioni reddituali Redestrelative all’anno 2010 nonchéquelle relative all’anno 2009 per-

venute in seguito all’invio delsollecito annunciato con prece-denti messaggi.

Ricalcolo centrale delle pensioni La lavorazione in esame ha riguar-dato tutte le dichiarazioni reddi-

tuali pervenute entro il 28 feb-braio 2012.Il tasso di cambio utilizzato per la con-versione in euro dei redditi espressi invaluta estera è quello applicabile a dicem-bre dell’anno cui si riferisce il reddito.

Inps, messaggio 21 agosto 2012 n. 13657

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Inps, messaggio 31 agosto 2012 n. 14109

Ricostituzione a livello centrale

Con il messaggio n. 14109 del 31agosto 2012, l’Inps illustra le atti-vità di ricostituzione delle pensio-ni effettuate a livello centrale nelcorso del mese di luglio 2012, nel-l’ambito delle attività di ricostitu-zione delle pensioni programmatea livello centrale, con effetto apartire dalla rata di pensione disettembre 2012.

Ricostituzione automatica dellepensioni con conguagli fiscaliSi è provveduto ad elaborare le pen-sioni che subiscono variazioni fiscalia seguito:- della liquidazione di altre prestazio-ni fiscalmente rilevanti comunicateal Casellario dei pensionati (nuoviabbinamenti);- del venir meno di prestazionierogate da altri enti e comuni-

cate al Casellario (disabbina-menti);- della variazione dell’imponibileIrpef di prestazioni erogate da altrienti comunicate al Casellario deipensionati;- dell’acquisizione e/o delle variazio-ni delle detrazioni d’imposta;- della revoca della detrazioneper il coniuge fiscalmente a cari-co, effettuata dalla procedura di“Segnalazione decesso”;- della variazione di imponibiledeterminata dalle segnalazioni ef-fettuate dalle sedi con la procedu-ra “Gestione pagamenti ridotti edisgiunti”.I conguagli fiscali saranno posti inpagamento a decorrere dalla ratadi settembre 2012; agli interessati èstata inviata la consueta comunica-zione di ricalcolo.

Ricostituzione automaticadelle pensioni confermatea seguito di revisione sanitariaSi è provveduto ad elaborare le pen-sioni confermate a seguito di revisio-ne sanitaria segnalate dalle sedi entroil 30 luglio 2012. Il nuovo importodi pensione viene erogato dal mesedi settembre 2012.I conguagli “validati” saranno postiin pagamento con la rata di settem-bre 2012.

Ricostituzione delle pensionidi categoria ex Ipost A seguito della ricostituzione centra-le del 24 aprile 2012, alcune pensionidi invalidità di cat. 024 - ex Iposthanno perso l’indicazione della sca-denza dei benefìci dell’art. 2, comma12, della legge n. 335/1995. Ciò hadeterminato un credito non dovuto;con la ricostituzione batch del 30 lu-glio 2012, le posizioni in argomento

Ricalcolo delle pensionicon conguaglio a creditoIl ricalcolo è stato effettuato con datafine calcolo arretrati al 31 agosto2012. La rata di pensione viene postain pagamento nell’importo aggiornatoa partire dal mese di settembre 2012.La decorrenza di calcolo degli arre-trati è 1/2009 ovvero 1/2010, in fun-zione del reddito pervenuto più re-moto, salvo i casi di decorrenza origi-naria della pensione compresa neglianni oggetto di verifica. I conguaglia credito di importo fino a 500,00euro sono stati memorizzati in archi-vio conguagli come “validati” acondizione che non siano memoriz-zati per la stessa pensione conguaglia debito derivanti da precedenti rico-stituzioni. Come di consueto, la pro-cedura ha provveduto, all’atto dellavalidazione automatica, anche alladeterminazione delle ritenute Irpef. Iconguagli validati sono posti in pa-

gamento con la rata di settembre2012. Gli arretrati di importo supe-riore a 500,00 euro ovvero inferiorea tale importo nei casi in cui sianopresenti precedenti ricostituzioni adebito del pensionato sono stati me-morizzati nell’archivio conguagli co-me “da definire”. Le sedi dovrannoprovvedere alla definizione dopoaver effettuato i dovuti controlli e leeventuali compensazioni.

Ricalcolo delle pensioni con con-guaglio a debitoIl ricalcolo è stato effettuato con fi-ne calcolo arretrati 31 agosto2012. La rata di pensione aggiorna-ta viene posta in pagamento a par-tire dal mese di settembre 2012.Nei casi previsti per l’attivazionedel piano di recupero centralizzato,la prima trattenuta decorre dallarata di novembre 2012.

Ricalcolo delle pensioni senzaconguaglioNel caso in cui i nuovi dati redditualie di aggiornamento “pro rata” esteronon abbiano comportato conguagliper i periodi precedenti, né variazionisull’importo corrente di pensione, leprocedure hanno provveduto al soloaggiornamento del data base dellepensioni.

Comunicazioni ai pensionatiAi pensionati viene inviata appositacomunicazione differenziata in re-lazione all’esito dell’elaborazione.Per consentire una migliore com-prensione del ricalcolo, nelle comuni-cazioni per i conguagli a debito, èpresente una tabella che evidenzia idati relativi al conguaglio, distin-guendoli per tipologia e per anno diriferimento.

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Verifica somma aggiuntivaInps, messaggio 13 settembre 2012 n. 14843

Con messaggio n. 14843 del 13 set-tembre 2012, l’Inps informa che nelcorso del mese di giugno 2012 haprovveduto ad effettuare la verificareddituale dell’erogazione della som-ma aggiuntiva di cui all’art. 5, com-mi da 1 a 4, della legge 3 agosto2007, n. 127 (c.d. quattordicesima)che è stata erogata nell’anno 2009.In maniera specifica, l’operazione diverifica in esame ha interessato lepensioni, in essere al momento dellalavorazione, i cui titolari avevanousufruito della quattordicesimamensilità nell’anno 2009.In particolare, con l’elaborazione èstato effettuato il confronto fra l’im-porto erogato, in base ai redditi pre-

sunti, e l’importo effettivamentespettante, tenendo conto dei redditiconsolidati del 2009 ovvero del 2008,in base a quanto previsto dall’art. 35della legge n. 14/2009 per le pensionicon liquidazione nel corso del 2009.La lavorazione ha dato luogo alla re-voca della prestazione nell’ipotesi disuperamento dei limiti reddituali e ilconguaglio, a debito del pensionato,nel caso in cui il reddito dichiaratoabbia comportato la rideterminazionedell’importo a suo tempo erogato.Il recupero dell’intera somma ag-giuntiva, ovvero del maggior importocorrisposto viene effettuato a partiredalla rata di novembre 2012, in 12rate mensili.

Agli interessati viene inviata apposi-ta comunicazione con la quale si in-forma che nel corso del 2009 è statacorrisposta la somma aggiuntiva pre-vista dalla legge n. 127/2007 e chetale importo, come già comunicatonel corso del 2009, era stato determi-nato in via provvisoria, in attesa dellenecessarie verifiche reddituali.Viene precisato, sempre nella lettera,che dall’analisi dei redditi personalirelativi all’anno 2009 (ovvero 2008qualora la pensione sia stata liquidatanel corso dell’anno 2009), è risultatoche è stata corrisposta una certasomma non dovuta.Di conseguenza, si procederà al re-cupero dell’importo attraverso tratte-nute mensili sulla pensione, a partiredal mese di novembre 2012, percomplessive 12 rate. n

sono state normalizzate. La lavora-zione ha prodotto un debito corri-spondente al credito calcolato in pre-cedenza.Agli interessati è stata inviata la co-municazione del debito in data 7agosto 2012.

Ricostituzione centrale dellepensioni dei residenti all’esteroa seguito della verifica dei redditidell'anno 2010 e dell’anno 2009La lavorazione viene illustrata, a

parte, con il messaggio n. 13657del 21 agosto 2012.

Ricostituzione delle pensioniinteressate dall’applicazionedel contributo di solidarietà Sono state lavorate le posizioni deiFondi speciali interessate dall’appli-cazione del contributo di solidarietàdi cui all’art. 24, comma 21, dellalegge 22 dicembre 2011, n. 214,che non erano rientrate nella lavora-

zione illustrata con il messaggio n.10717 del 26 giugno 2012.

Ricostituzione delle pensionidi categoria FsSono state lavorate le posizioni dicategoria Fs per le quali in fase dirinnovo era stato memorizzato inarchivio un importo non correttoper le mensilità di dicembre 2012 edella tredicesima 2012.Agli interessati è stata inviata la rela-tiva comunicazione.

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SETTEMBRE 2012 NUMERO 9

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Trasformazione del contratto di lavoro

Una pubblica amministrazione chiede se sia possibiletrasformare il contratto di lavoro a tempo determinatodel dirigente assunto a seguito di pubblico concorso incontratto di lavoro a tempo indeterminato.

Una pubblica amministrazione chiede se sia possibile tra­sformare il contratto di lavoro a tempo determinato di undirigente, assunto a seguito di concorso pubblico, in con­tratto di lavoro a tempo indeterminato.La trasformazione del rapporto di lavoro avverrebbe inapplicazione della disposizione del bando di concorso cheespressamente prevede la possibilità per l’amministrazionedi procedere in tal senso.A tal proposito si rappresenta che l’articolo 97 della Costitu­zione, laddove recita che “Agli impieghi nelle PubblicheAmministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casistabiliti dalla legge”, introduce un principio di riserva dilegge in materia di reclutamento.Ciò detto, il reclutamento dei dirigenti, come previsto dal­l’articolo 28 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,non contempla la possibilità di bandire concorsi a tempodeterminato, per l’accesso alla qualifica dirigenziale e ditrasformarli in contratti di lavoro a tempo indeterminato.Riconoscere una facoltà di questo tipo alle amministrazionipubbliche determinerebbe un contrasto con i principi diimparzialità e trasparenza a cui deve soggiacere l’attivitàamministrativa. Tale facoltà, infatti, sarebbe esercitata in

modo meramente discrezionale dall’amministrazione con ilrischio di determinare scelte personalistiche, valutate divolta in volta in relazione all’esito della procedura concor­suale a tempo determinato. Inoltre, per il reclutamento deidirigenti, una tale possibilità confliggerebbe con i princìpiche regolano l’autonomia della dirigenza e la separazione dicompetenza tra il vertice politico e quello amministrativo.Chiaramente, di fronte a tali princìpi fondanti l’azione am­ministrativa, va da sé che l’autonomia riconosciuta alleamministrazioni pubbliche di definire regolamenti concor­suali propri, ex articolo 70, comma 13, del citato Dlgs n.165/2001, deve svolgersi nell’ambito del rispetto degli stes­si, in coerenza con la Costituzione e la disciplina contenutanella fonte di rango primario.È pertanto nulla, in quanto contraria a disposizioni imperati­ve, la clausola del bando di concorso che consente all’am­ministrazione di procedere alla trasformazione del contrattodi lavoro nel senso anzidetto.Si richiama a completamento del quadro descritto il divietogenerale di conversione del rapporto di lavoro da tempodeterminato a tempo indeterminato di cui all’articolo 36,comma 5, dello stesso Dlgs n. 165/2001 che sancisceespressamente tale divieto di conversione. La disposizione,infatti, prevede che “In ogni caso, la violazione di disposi­zioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavo­ratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non puòcomportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempoindeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni,ferma restando ogni responsabilità e sanzione”.

Filo direttoRisponde Maria Barilà

SETTEMBRE 2012 NUMERO 9

I quesiti vanno inviati all’indirizzo di posta elettronica [email protected]. Le risposte sono curateda Maria Barilà, esperto de Il Sole 24 ORE, dirigente dell’Ufficio per il personale delle Pubbliche amministrazioni,dipartimento della Funzione pubblica.

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RUBRICHETfr

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La rivalutazione del Tfr per luglio 2012an

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2008 11 15/11 14/12 134,7 2,9 2,200303 1,650228 1,375 3,025228 1,03025228 3,543107542008 12 15/12 14/1 134,5 2,7 2,048558 1,536419 1,500 3,036419 1,03036419 3,543492412009 da applicare al fondo Tfr al 31 dicembre 20082009 1 15/1 14/2 134,2 0,0 0,000000 0,000000 0,125 0,125000 1,00125000 3,547921772009 2 15/2 14/3 134,5 0,0 0,000000 0,000000 0,250 0,250000 1,00250000 3,552351142009 3 15/3 14/4 134,5 0,0 0,000000 0,000000 0,375 0,375000 1,00375000 3,556780512009 4 15/4 14/5 134,8 0,3 0,223048 0,167286 0,500 0,667286 1,00667286 3,567137652009 5 15/5 14/6 135,1 0,6 0,446097 0,334572 0,625 0,959572 1,00959572 3,577494792009 6 15/6 14/7 135,3 0,8 0,594796 0,446097 0,750 1,196097 1,01196097 3,585876002009 7 15/7 14/8 135,3 0,8 0,594796 0,446097 0,875 1,321097 1,01321097 3,590305372009 8 15/8 14/9 135,8 1,3 0,966543 0,724907 1,000 1,724907 1,01724907 3,604614362009 9 15/9 14/10 135,4 0,9 0,669145 0,501859 1,125 1,626859 1,01626859 3,601140022009 10 15/10 14/11 135,5 1,0 0,743494 0,557621 1,250 1,807621 1,01807621 3,607545312009 11 15/11 14/12 135,6 1,1 0,817844 0,613383 1,375 1,988383 1,01988383 3,613950612009 12 15/12 14/1/10 135,8 1,3 0,966543 0,724907 1,500 2,224907 1,02224907 3,622331822010 da applicare al fondo Tfr al 31 dicembre 20092010 1 15/1 14/2 136,0 0,2 0,147275 0,110457 0,125 0,235457 1,00235457 3,630860842010 2 15/2 14/3 136,2 0,4 0,294551 0,220913 0,250 0,470913 1,00470913 3,639389862010 3 15/3 14/4 136,5 0,7 0,515464 0,386598 0,375 0,761598 1,00761598 3,649919432010 4 15/4 14/5 137,0 1,2 0,883652 0,662739 0,500 1,162739 1,01162739 3,664450102010 5 15/5 14/6 137,1 1,3 0,957290 0,717968 0,625 1,342968 1,01342968 3,670978562010 6 15/6 14/7 137,1 1,3 0,957290 0,717968 0,750 1,467968 1,01467968 3,675506482010 7 15/7 14/8 137,6 1,8 0,325479 0,994109 0,875 1,869109 1,01869109 3,690037152010 8 15/8 14/9 137,9 2,1 1,546392 1,159794 1,000 2,159794 1,0259794 3,700566722010 9 15/9 14/10 137,5 1,7 1,251841 0,938881 1,125 2,063881 1,02063881 3,697092432010 10 15/10 14/11 137,8 2,0 1,472754 1,104566 1,250 2,354566 1,02354566 3,707622002010 11 15/11 14/12 137,9 2,1 1,546392 1,159794 1,375 2,534794 1,02534794 3,714150462010 12 15/12 14/1/11 138,4 2,6 1,914580 1,435935 1,500 2,935935 1,02935935 3,728681142011 da applicare al fondo Tfr al 31 dicembre 20102011 1 15/1 14/2 101,2 0,5 0,395665 0,296749 0,125 0,421749 1,00421749 3,744406802011 2 15/2 14/3 101,5 0,9 0,693280 0,519960 0,250 0,769960 1,00769960 3,757390492011 3 15/3 14/4 101,9 1,5 1,090101 0,817576 0,375 1,192576 1,01192576 3,773148482011 4 15/4 14/5 102,4 2,2 1,586127 1,189595 0,500 1,689595 1,01689595 3,791680762011 5 15/5 14/6 102,5 2,3 1,685332 1,263999 0,625 1,888999 1,01888999 3,799115902011 6 15/6 14/7 102,6 2,5 1,784538 1,338403 0,750 2,088403 1,02088403 3,806551032011 7 15/7 14/8 102,9 2,9 2,082153 1,561615 0,875 2,436615 1,02436615 3,819534742011 8 15/8 14/9 103,2 3,3 2,379769 1,784827 1,000 2,784827 1,02784827 3,832518442011 9 15/9 14/10 103,2 3,3 2,379769 1,784827 1,125 2,909827 1,02909827 3,837179292011 10 15/10 14/11 103,6 3,8 2,776590 2,082442 1,250 3,332442 1,03332442 3,852937282011 11 15/11 14/12 103,7 4,0 2,875795 2,156846 1,375 3,531846 1,03531846 3,860372422011 12 15/12 14/1/11 104,0 4.4 3,173410 2,380058 1,500 3,880058 1,03880058 3,873356092012 da applicare al fondo Tfr al 31 dicembre 20112012 1 15/1 14/2 104,4 0,4 0,384615 0,288462 0,125 0,421749 1,00413462 3,889370932012 2 15/2 14/3 104,8 0,8 0,769231 0,576923 0,250 0,826923 1,00826923 3,905385772012 3 15/3 14/4 105,2 1,2 1,153846 0,865385 0,375 1,240385 1,01240385 3,774931122012 4 15/4 14/5 105,7 1,7 1,634615 1,225962 0,500 1,725962 1,01725962 3,9402088732012 5 15/5 14/6 105,6 1,6 1,538462 1,153846 0,625 1,778846 1,01778846 3,942257142012 6 15/6 14/7 105,8 1,8 1,730769 1,298077 0,750 2,048077 1,02048077 3,952685402012 7 15/7 14/8 105,9 1,9 1,826923 1,370192 0,875 2,245192 1,02245192 3,96032038L’indice fornito dall’ISTAT per il mese di luglio 2012 è 105,9 (colonna [2]).Il coefficiente di rivalutazione (colonna [7]) è pari a 2,245192, valore dato dallasomma di 0,875 (cioè il rateo di 7/12 del tasso fisso dell’1,5 (colonna [6]), e del 75% della variazione dell’indice (colonna [5]). In colonna [8] sono riportati imontanti mensili necessari a determinare, con una sola operazione, il capitale più la rivalutazione (ad esempio, per un Tfr al 31.12.2008 pari a € 1.000, larivalutazione è di € 30,36419: € 1.000 X 3,036419%. Tfr e rivalutazione si possono ottenere moltiplicando direttamente per il montante mese: € 1.000 X1,03036419). In colonna [9] è riportato il montante progressivo.

(a cura di Fabrizio Bonalda)