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AGGIORNAMENTI Rassegna di notizie di interesse notarile tratte dai principali canali di informazione Curato da Francesco Boni trasmesso via Internet e pubblicato sul sito www.notaibergamo.it Mese di MARZO 2006 Notizie varie Comunicato dei responsabili della Commissione Assicurazioni Si comunica che in data 16 dicembre 2005 il Consiglio Nazionale del Notariato e la Cassa Nazionale del Notariato hanno costituito una nuova società del Notariato Italiano, denominata ASSONOTAR SRL che ha per scopo di svolgere attività di supporto a tutta l’attività promossa nel settore assicurativo dai soci fondatori ed in particolare della polizza r.c. professionale, dei moduli accessori e della polizza sanitaria. L’opportunità di fondare una società di servizi connessa alla gestione del rischio assicurativo nasce dalla grande rilevanza che ha assunto il programma assicurativo del Notariato italiano a partire dal 1999 e al crescente fabbisogno di risorse umane e finanziarie necessarie per sostenerlo e governarlo, culminato nella proposta governativa, in corso di approvazione, che abolendo il desueto istituto della cauzione, introdurrà l’obbligo della copertura assicurativa per la responsabilità civile professionale dei notai italiani, ricalcata sul modello della polizza collettiva attuata dal Notariato Italiano su base volontaria a partire dal 1999, e l’istituzione di un fondo di garanzia. A comporre il primo Consiglio di Amministrazione sono stati chiamati i notai Carlo Cicolani, quale Presidente, Andrea Pescatori quale Vicepresidente, Adriano Crispolti, Antonino Ferrara, Bruno Frauenfelder, Giovanni Battista Todeschini Premuda ed il dr. Gian Mario Braido, quali Consiglieri. La Società si propone di svolgere principalmente le seguenti attività: - la consulenza assicurativa in genere, ivi compresa quella relativa alla gestione dei sinistri e dei suoi aspetti legali; - la gestione e/o la fornitura di assistenza allo svolgimento di tutte quelle attività connesse o collegate all’individuazione di rischi e/o di danni, alla loro valutazione e conseguente liquidazione, ivi compresa la gestione dei fondi necessari anche se di terzi e/o per conto degli stessi; - la catalogazione, elaborazione ed analisi delle informazioni e dei dati raccolti. Al fine di garantire uniformità e continuità alla gestione dei sinistri, sollevando almeno parzialmente anche dall’enorme compito i notai che in esclusiva ne hanno sopportato l’onere sino ad oggi, la società si è assicurata la collaborazione stabile dell’Avvocato Federico Spinucci, che ha assunto il compito di gestire e coordinare l’attività dell’Ufficio Centrale Sinistri, mentre gli attuali notai facenti parte del detto Ufficio continueranno a svolgere un ruolo di orientamento ed armonizzazione dell’attività della struttura. L’Avvocato Spinucci è professionista che conosce approfonditamente le nostre problematiche per aver già svolto, per molti anni, la propria attività nel settore della r.c. professionale, con particolare riferimento ai sinistri relativi all’attività notarile. Sin dal 1998, anno in cui fu pubblicato il primo bando per il piazzamento della cosiddetta “polizza madre” – la copertura della responsabilità professionale – il Notariato ha rivolto il suo interesse anche alle polizze “integrative” o “facoltative”, indirizzate prevalentemente, anche se non esclusivamente, al settore della responsabilità civile professionale. La buona penetrazione dei Moduli facoltativi ha mostrato delle enormi potenzialità del mercato assicurativo costituito dal Notariato italiano (incluso i familiari e i dipendenti, coadiutori, tirocinanti dello studio: stimiamo in circa 15/20.000 il numero dei componenti il relativo “bacino commerciale”). La Società si occuperà quindi di promuovere, in collaborazione con il broker di assicurazione cui è demandata per legge l’intermediazione assicurativa, l’elaborazione e la diffusione di nuovi prodotti assicurativi realizzati in esclusiva per il Notariato ivi compresa la possibile individuazione di moduli integrativi che estendano l’attuale portata delle garanzie della Polizza Sanitaria della Cassa. Concludiamo informandovi che si procederà ad una pubblicazione periodica di una news letter contenente informazioni, notizie, giurisprudenza e commenti sull’andamento della polizza di assicurazione della responsabilità civile del

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AGGIORNAMENTI

Rassegna di notizie di interesse notarile tratte dai principali canali di informazione

Curato da Francesco Boni

trasmesso via Internet e pubblicato sul sito www.notaibergamo.it

Mese di MARZO 2006

Notizie varie

Comunicato dei responsabili della Commissione Assicurazioni Si comunica che in data 16 dicembre 2005 il Consiglio Nazionale del Notariato e la Cassa Nazionale del Notariato hanno costituito una nuova società del Notariato Italiano, denominata

ASSONOTAR SRL che ha per scopo di svolgere attività di supporto a tutta l’attività promossa nel settore assicurativo dai soci fondatori ed in particolare della polizza r.c. professionale, dei moduli accessori e della polizza sanitaria. L’opportunità di fondare una società di servizi connessa alla gestione del rischio assicurativo nasce dalla grande rilevanza che ha assunto il programma assicurativo del Notariato italiano a partire dal 1999 e al crescente fabbisogno di risorse umane e finanziarie necessarie per sostenerlo e governarlo, culminato nella proposta governativa, in corso di approvazione, che abolendo il desueto istituto della cauzione, introdurrà l’obbligo della copertura assicurativa per la responsabilità civile professionale dei notai italiani, ricalcata sul modello della polizza collettiva attuata dal Notariato Italiano su base volontaria a partire dal 1999, e l’istituzione di un fondo di garanzia. A comporre il primo Consiglio di Amministrazione sono stati chiamati i notai Carlo Cicolani, quale Presidente, Andrea Pescatori quale Vicepresidente, Adriano Crispolti, Antonino Ferrara, Bruno Frauenfelder, Giovanni Battista Todeschini Premuda ed il dr. Gian Mario Braido, quali Consiglieri.

La Società si propone di svolgere principalmente le seguenti attività:

− la consulenza assicurativa in genere, ivi compresa quella relativa alla gestione dei sinistri e dei suoi aspetti legali;

− la gestione e/o la fornitura di assistenza allo svolgimento di tutte quelle attività connesse o collegate all’individuazione di rischi e/o di danni, alla loro valutazione e conseguente liquidazione, ivi compresa la gestione dei fondi necessari anche se di terzi e/o per conto degli stessi;

− la catalogazione, elaborazione ed analisi delle informazioni e dei dati raccolti. Al fine di garantire uniformità e continuità alla gestione dei sinistri, sollevando almeno parzialmente anche dall’enorme compito i notai che in esclusiva ne hanno sopportato l’onere sino ad oggi, la società si è assicurata la collaborazione stabile dell’Avvocato Federico Spinucci, che ha assunto il compito di gestire e coordinare l’attività dell’Ufficio Centrale Sinistri, mentre gli attuali notai facenti parte del detto Ufficio continueranno a svolgere un ruolo di orientamento ed armonizzazione dell’attività della struttura. L’Avvocato Spinucci è professionista che conosce approfonditamente le nostre problematiche per aver già svolto, per molti anni, la propria attività nel settore della r.c. professionale, con particolare riferimento ai sinistri relativi all’attività notarile. Sin dal 1998, anno in cui fu pubblicato il primo bando per il piazzamento della cosiddetta “polizza madre” – la copertura della responsabilità professionale – il Notariato ha rivolto il suo interesse anche alle polizze “integrative” o “facoltative”, indirizzate prevalentemente, anche se non esclusivamente, al settore della responsabilità civile professionale. La buona penetrazione dei Moduli facoltativi ha mostrato delle enormi potenzialità del mercato assicurativo costituito dal Notariato italiano (incluso i familiari e i dipendenti, coadiutori, tirocinanti dello studio: stimiamo in circa 15/20.000 il numero dei componenti il relativo “bacino commerciale”). La Società si occuperà quindi di promuovere, in collaborazione con il broker di assicurazione cui è demandata per legge l’intermediazione assicurativa, l’elaborazione e la diffusione di nuovi prodotti assicurativi realizzati in esclusiva per il Notariato ivi compresa la possibile individuazione di moduli integrativi che estendano l’attuale portata delle garanzie della Polizza Sanitaria della Cassa. Concludiamo informandovi che si procederà ad una pubblicazione periodica di una news letter contenente informazioni, notizie, giurisprudenza e commenti sull’andamento della polizza di assicurazione della responsabilità civile del

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Notariato nonché sulle altre polizze del Notariato. Normativa antiriciclaggio – Comunicato del 10 marzo 2006

In vista della prossima entrata in vigore, anche per i notai italiani, degli obblighi stabiliti dalla normativa antiriciclaggio, già in vigore per i notai di altri Paesi comunitari, il C.N.N. ritiene opportuno pubblicare il regolamento del Ministero dell'Economia e delle Finanze (vedi allegato "Regolamento.pdf") e le istruzioni applicative dell'Ufficio Italiano Cambi (UIC) (vedi allegato "Istruzioni.pdf). L’odierna pubblicazione sarà seguita dalla diffusione, non appena sarà nota la data di entrata in vigore di tale normativa, di una circolare illustrativa e di primo commento di ciascun obbligo e di ciascun adempimento gravante in capo al notaio. Seguiranno, ulteriormente, specifici comunicati relativi al rapporto tra normativa antiriciclaggio e codice in materia di protezione dei dati personali e alle modalità di tenuta, anche informatica, dell’archivio unico contenente le registrazioni stabilite dalla normativa medesima.

Il Parlamento Europeo sul ruolo dei notai. Una Risoluzione sulle professioni legali approvata il 24 marzo scorso dal Parlamento Europeo contiene passaggi rilevanti riguardanti i notai e le loro funzioni. La risoluzione, riconoscendo la delega dei pubblici poteri da parte dello Stato come elemento proprio caratteristico dell’attività del notariato, lo esclude ai sensi dell’art. 45 del Trattato di Roma dall’applicazione delle norme comunitarie sulla libertà di stabilimento e sulla libera prestazione dei servizi, riconosce l’importanza del ruolo e della funzione pubblica del notaio, della sua attività in ambito societario, del valore dell’atto notarile e della sua forza di prova privilegiata in giudizio. Il testo della risoluzione, approvato all’unanimità da tutti i gruppi politici, evidenzia che la disciplina dell’attività notarile è soggetta all’autorità dei singoli Stati nazionali, equiparando quindi i notai, da questo punto di vista, ai magistrati e ai funzionari pubblici. La risoluzione del Parlamento Europeo conferma la linea di tendenza in ambito comunitario già tracciata dalla direttiva sul riconoscimento dei titoli professionali (Direttiva 2005/36/CE), che esclude dalla sua applicazione il notariato in quanto lo svolgimento dell’attività notarile comporta l’esercizio di pubblici poteri delegati dallo Stato. Principio fatto proprio anche dal progetto di direttiva servizi del Parlamento Europeo (cosiddetta “Bolkenstein”) che nell’ultima versione esclude i notai dal sistema di liberalizzazione previsto per i servizi. Ricordiamo che la figura del civil law notary, ossia il notaio di diritto latino che conosciamo in Italia, è presente in 19 su 25 Paesi dell’Unione Europea, per un totale di 35.000 notai al servizio di 365 milioni di cittadini europei. I notariati europei sono riuniti nel Consiglio dei Notariati dell’Unione Europea (CNUE) di cui Paolo Piccoli, Presidente del Consiglio Nazionale del Notariato italiano, è Vice Presidente, avendo ricoperto la carica di Presidente nel 2005.

Verso le elezioni Il notariato incontra le forze politiche Roma, 30 marzo 2006 Si segnala che sulla Pagina della RUN «Convegni in Streaming Video» è consultabile il video dell'incontro svoltosi presso il Consiglio Nazionale del Notariato, con i responsabili delle forze politiche secondo il programma pubblicato su CNN Notizie del 29 marzo.

Dal notiziario On-line del CNN 1 marzo LEGISLAZIONE

LEGGE 23 febbraio 2006, n. 51. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, recante definizione e proroga di termini, nonché conseguenti disposizioni urgenti. Proroga di termini relativi all'esercizio di deleghe legislative. (Il decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 271, recante: «Proroga di termini in materia di efficacia di nuove disposizioni che modificano il processo civile», non e' stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 303 del 30 dicembre 2005. Si comunica che, a decorrere dal 1° marzo 2006, le disposizioni del predetto decreto-legge sono state recepite dall'art. 39-quater della legge 23 febbraio 2006, n. 51, concernente: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, recante definizione e proroga di termini, nonché conseguenti disposizioni urgenti. Proroga di termini relativi all'esercizio di deleghe legislative.», pubblicata nel supplemento ordinario n. 47/L alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 49 del 28 febbraio 2006.) LEGGE 24 febbraio 2006, n. 52 Riforma delle esecuzioni mobiliari. SETTORE STUDI – SEGNALAZIONE NOVITÀ DOTTRINALI Si segnala l’articolo di G.Sicchiero pubblicato in ("Diritto Civile", 2006, 1, pagine 285 e ss.) sul tema “Sul rapporto tra il privilegio ex art 2775 bis c.c. e le ipoteche precedentemente iscritte” che commenta la sentenza della Cassazione Civile, I Sezione, 14 novembre 2003, n 17197, a conferma Tribunale Genova, 25 gennaio 2001 ( Giur. Comm., 2001, II, 656), per la quale: “ Il privilegio speciale previsto dall’art. 2775 bis del c.c. per il credito del promissario acquirente sul bene immobile oggetto del contratto preliminare, prevale

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rispetto alle ipoteche gravanti sullo stesso immobile, pur se iscritte anteriormente alla trascrizione del contratto preliminare”. La Cassazione si pronuncia per la prima volta sul delicato problema della prevalenza del privilegio speciale previsto dall’art. 2775 bis c.c., per l’ipotesi d’inadempimento del preliminare da parte del promittente venditore, quando anziché alla sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c. si giunga alla risoluzione del preliminare; ovviamente, sottolinea l’articolo, condizione di esistenza del privilegio è che sia avvenuta la trascrizione del preliminare ai sensi dell’art. 2645 bis c.c., giacché altrimenti il promissario acquirente rimarrà un ordinario creditore chirografario. Appare evidente, che quale che sia la tesi in dottrina da preferire, per noi notai sarà sicuramente quella della non prevalenza della trascrizione del preliminare, tuttavia, stante l’orientamento della sentenza in oggetto, è necessario che nell’indagine che conduciamo, ai fini della redazione della certificazione notarile ex art. 567 c.p.c. ed anche dopo nello svolgimento dell’attività delegata, venga accertata l’esistenza di trascrizioni di preliminari che possano pregiudicare l’ipoteca sulla quale è fondata la procedura esecutiva.

2 marzo LEGISLAZIONE:

LEGGE 8 febbraio 2006, n. 54. Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli.

LEGGE 14 febbraio 2006, n. 55. Modifiche al codice civile in materia di patto di famiglia.

SETTORE STUDI – SEGNALAZIONE NOVITÀ GIURISPRUDENZIA LI Viene segnalata la sentenza del Tribunale di Messina (22 aprile 2005) che ha rigettato l’istanza di applicazione di sanzioni disciplinari nei confronti di un notaio che ha ricevuto un verbale di assemblea straordinaria di s.r.l. senza la presenza dei testimoni o la menzione della rinuncia agli stessi. Sentenza senz’altro rilevante per i verbali ricevuti in passato, ma oggi meno importante alla luce delle nuove norme di semplificazione n.246 del 28.11.2005.

SETTORE STUDI – SEGNALAZIONE NOVITÀ NORMATIVE E’ in vigore l’art. 2645 ter. E’ in vigore dall’1 marzo 2006 la legge 23 febbraio 2006 n. 51, che all’art.39 novies prevede la novità dell’aggiunta nel libro sesto (concernente la tutela dei diritti), titolo I (riguardante la trascrizione), capo I ( attinente alla trascrizione degli atti relativi ai beni immobili) del codice civile - dopo l’art. 2645 bis - la disposizione di cui all’ art. 2645 ter. Il nuovo articolo disciplina la trascrizione degli atti di destinazione per la realizzazione di interessi meritevoli di tutela riferibili a persone con disabilità, a pubbliche amministrazioni, o ad altri enti o persone fisiche.

6 marzo Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti CIRCOLARE 7 dicembre 2005, n. 2699 Articolo 32 del decreto-legge n. 269/2003, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 relativo a «Misure per la riqualificazione urbanistica, ambientale e paesaggistica, per l'incentivazione dell'attività' di repressione dell'abusivismo edilizio, nonché per la definizione degli illeciti edilizi e delle occupazioni di aree demaniali». Circolare esplicativa.

7 marzo SETTORE STUDI – SEGNALAZIONE NOVITÀ NORMATIVE Il prestito vitalizio ipotecario (reverse mortgage) Il D.L. 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, nella legge n. 248 del 2 dicembre 2005, all’art.11 quaterdecies introduce il prestito vitalitazio ipotecario, prevedendo che “Il prestito vitalizio ipotecario ha per oggetto la concessione da parte di aziende ed istituti di credito nonché da parte di intermediari finanziari, di cui all'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, di finanziamenti a medio e lungo termine con capitalizzazione annuale di interessi e spese, e rimborso integrale in unica soluzione alla scadenza, assistiti da ipoteca di primo grado su immobili residenziali, riservati a persone fisiche con età superiore ai 65 anni compiuti.” I prestiti vitalizi ipotecari (reverse mortgage), sono strumenti finanziari che sostengono il consumo degli anziani senza che essi si privino dell'abitazione di proprietà; si tratta di prestiti - dell’ importo variabile tra il 20% ed il 50% del valore dell’immobile offerto in garanzia e compreso tra i 20.000,00 ed i 350.000,00 Euro - riservati a persone fisiche che abbiano superati i 65 anni e siano proprietarie di un immobile residenziale. STUDI CIVILISTICI Studio n. 5848/C Gli incrementi del fondo patrimoniale e l’autonomia convenzionale dei coniugi Lo studio affronta una delle questioni di maggior rilievo poste dallo scarno dato normativo che disciplina il fondo patrimoniale che concerne proprio la determinazione dell’oggetto del fondo e soprattutto i margini che l’ordinamento attribuisce alla determinazione convenzionale del contenuto di esso (in special modo in ordine agli incrementi ed ai decrementi) e delle regole pattizie che lo governano.

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8 marzo STUDI CIVILISTICI Studio n. 5819/C In tema di rappresentanza dei dirigenti INPDAP Lo studio affronta il problema se sia possibile riconoscere ai dirigenti delle sedi territoriali dell’INPDAP la funzione di stipula dei contratti di mutuo ipotecario edilizio concessi agli iscritti e, dunque, quello di verificare se in capo al dirigente che interviene nella stipula di un contratto di mutuo concesso agli iscritti sia riconosciuto il potere - ex lege- di agire come rappresentante dell’ente senza bisogno di una procura ad hoc. Alla luce delle considerazioni esposte lo studio conclude nel senso che appare preferibile ritenere che i dirigenti siano competenti per la stipula di quegli atti che rientrano nella loro sfera di competenza, e quindi, considerato che l’attività concernente l’erogazione dei mutui agli iscritti appartiene alla competenza dei dirigenti dell’INPDAP, anche la stipula del relativo contratto, riferendosi all’esercizio di un’attività riservata istituzionalmente, è riconosciuta a tali organi.

9 marzo SETTORE STUDI – SEGNALAZIONE NOVITÀ NORMATIVE Le novità introdotte dalla legge 24 febbraio 2006 n. 52 recante “Riforma delle esecuzioni mobiliari” . STUDI CIVILISTICI Studio n. 6079/C Testimoni dell’atto notarile e legge di semplificazione per l’anno 2005

10 marzo STUDI CIVILISTICI Studio n. 5959/C L’edificazione parziale o integrale su area appartenente ad un Ente pubblico territoriale o allo Stato

13 marzo LEGISLAZIONE D.P.R. 9 novembre 2005, n. 304. Regolamento di semplificazione in materia di comunicazioni di atti di trasferimento di terreni e di esercizi commerciali, a norma dell'articolo 1 della legge 24 novembre 2000, n. 340 (allegato A, n. 26). Abrogato l’obbligo di trasmettere ai comuni la copia degli atti di trasferimento dei terreni ex 30, comma 6, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, meramente riproduttivo dell'articolo 18, comma 6, della legge 28 febbraio 1985, n. 47. NB: è soppresso il periodo che prevedeva che «l'osservanza della formalità prevista dal comma 6 dello stesso articolo 30 tiene anche luogo della denuncia di cui all'articolo 331 del codice di procedura penale

14 marzo SETTORE STUDI – SEGNALAZIONE NOVITÀ DOTTRINALI In materia di approvazione preventiva di regolamento di condominio si segnala la Cassazione, Sez. II, 16 febbraio 2005 n. 3104, commentata su Riv. Giur. dell'edilizia 2005, Parte I, 1463 ss., che sostiene che nell'ipotesi in cui l'acquirente di un immobile abbia conferito ampio mandato al costruttore per la redazione del regolamento di condominio non è efficace la semplice promessa di preventiva approvazione. L'obbligo generico di rispettare il regolamento di condominio della cui redazione si incarica contestualmente il costruttore non vale a conferire a quest'ultimo potere di redigere qualsiasi regolamento né può valere come approvazione. In altri terminio è possibile approvare con semplice richiamo il regolamento di condominio già redatto ma non quello in fieri.

15 marzo SETTORE STUDI – SEGNALAZIONE NOVITÀ DOTTRINALI in materia di norme urbanistiche su beni culturali e distanze legali, si segnala la sentenza Corte Costituzionale 223/2005 commentata su Riv. Giur. dell'edilizia 2005, Parte I, 1413 ss da Roberta Agnoletto.La Corte Costituzionale ribadisce la possibilità della legislazione regionale di intervenire in materia urbanistica con riguardo ai beni culturali.

16 marzo SETTORE STUDI – SEGNALAZIONE NOVITÀ DOTTRINALI E’ stato segnalato un articolo di Susan Kelly, tratto da “Les Carriers du Droit - Edition 2006” dal titolo Pionieri della legge. Un nuovo tipo di notaio sta prendendo piede negli Stati Uniti: il civil law notare.

Nella prassi ci si è chiesti se rientri tra i compiti del notaio che procede al deposito dell’atto estero, l’accertamento della categoria documentale di appartenenza dell’atto depositando, dovendo infatti egli stabilire se sia in presenza di un atto “pubblico rogato” o di una scritture privata “autenticata”, così come richiesto dall’art. 106 n. 4 L.N; il notaio è quindi posto dinanzi alla necessità di una qualificazione dell’atto pubblico come tale sin dalla sua origine. La dottrina notarile ha posto nella giusta evidenza l’importanza di tale verifica, dal momento che solo per tali categorie di atti autentici – così connaturati per la qualità e il tipo di intervento del pubblico ufficiale – il nostro ordinamento riconosce un regime di prova e di effetti del tutto particolare, che trova sbocco nell’accesso ai pubblici registri (immobiliari e commerciali) anch’essi a loro volta destinati a fornire risultanze probatorie privilegiate.

17 marzo LEGGE 20 febbraio 2006, n. 95. Nuova disciplina in favore dei minorati auditivi. In tutte le disposizioni legislative vigenti, il termine «sordomuto» e' sostituito con l'espressione «sordo». Il secondo comma dell'articolo 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381, e' sostituito dal seguente: «Agli effetti della presente legge si considera sordo il minorato sensoriale dell'udito affetto da sordità congenita o acquisita durante l'età evolutiva che gli abbia compromesso il normale apprendimento del linguaggio parlato, purché la sordità non sia di natura esclusivamente psichica o dipendente da causa di guerra, di lavoro o di servizio».

LEGGE 20 febbraio 2006, n. 96. Disciplina dell'agriturismo.

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SETTORE STUDI – SEGNALAZIONE NOVITÀ NORMATIVE - Trascrivibili i provvedimenti di assegnazione della casa coniugale. Il 16 marzo 2006 è entrata in vigore la legge 8 febbraio 2006 n. 54 (Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 1° marzo 2006, che ha introdotto l’art. 155 quater al codice civile: la norma dopo aver disciplinato il regime del godimento e dell’assegnazione della casa familiare nella fase patologica del rapporto coniugale, nell’ultima parte del primo comma dispone che “il provvedimento di assegnazione e quello di revoca sono trascrivibili e opponibili a terzi ai sensi dell'articolo 2643”. E’ da ritenere che la nuova disposizione consenta ora di: - trascrivere la sentenza di separazione giudiziale che disponga l’assegnazione della casa familiare; - trascrivere il verbale di separazione consensuale omologato che disponga la stessa assegnazione; - trascrivere il provvedimento giudiziale di revoca che – a seguito di apposita istanza - abbia accertato il mutamento delle condizioni per continuare a godere della casa assegnata, e cioè quando “l'assegnatario non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa familiare o conviva more uxorio o contragga nuovo matrimonio”.

20 marzo STUDI TRIBUTARI Studio n. 88/2005/T Operazioni complesse ed imposta sostitutiva Sollecitato dalle argomentazioni avanzate dall’Agenzia del territorio nella risoluzione n. 1/2005, volte a giustificare l’inapplicabilità del regime dell’imposta sostitutiva sulle operazioni di credito a medio e lungo termine di cui all’art. 15 del d.p.r 29 settembre 1973, n. 601 ad una fattispecie di conversione in mutuo di un contratto di apertura di credito in conto corrente, la Commissione per gli studi tributari è tornata a riflettere sul presupposto oggettivo dell’imposta sostitutiva stessa per verificarne gli eventuali limiti in relazione ad operazioni complesse di finanziamento.

22 marzo E’ stato pubblica un contributo spontaneo del Notaio Ciro Caccavale sui profili strutturali e funzionali del patto di famiglia.Appunti per uno studio sul patto di famiglia: profi li strutturali e funzionali della fattispecie Sommario: 1) L’elevato tasso di problematicità dell’istituto. 2) La natura inter vivos del contratto di trasferimento. 3) La struttura bilaterale del contratto. 4) ... (segue): l’ultroneità dell’adesione dei legittimari esclusi dall’assegnazione ai fini della validità ed efficacia del contratto. 5) Il carattere (sempre) inessenziale della partecipazione dei legittimari. 6)… (segue): il caso dell’omessa convocazione dei legittimari esclusi. 7) Ancora sulla interferenza con il divieto dei patti successori. 8) Le pretese postume dei legittimari: il caso dei legittimari che disertano il patto, pur chiamati ad intervenirvi. 9) …(segue): il caso dei legittimari originariamente sconosciuti o sopravvenuti. 10) La donazione modale a favore dell’assegnatario e la liberalità indiretta a favore dei legittimari esclusi dall’assegnazione. 11) La facoltatività del patto di famiglia. 12) La necessaria presenza dei testimoni all’atto pubblico con il quale il contratto deve essere formalizzato. 13) L’intervento dei legittimari esclusi dall’assegnazione in funzione della liquidazione della quota di competenza e della riscossione della relativa somma.. 14) L’accordo di liquidazione in natura della quota di legittima. 15) L’adempimento differito della prestazione facente carico agli assegnatari. 16) I cespiti assegnati con il patto in relazione alla vicenda successoria del disponente. SETTORE STUDI – SEGNALAZIONE NOVITÀ NORMATIVE La nuova disciplina dell’agriturismo ( legge 96/ 2006) La legge 20 febbraio 2006, n. 96 costituisce una sorta di testo unico che racchiude in sé la previgente normativa in materia, rappresentata principalmente dalla legge 5 dicembre 1985, n. 730 ma anche dai successivi interventi del legislatore sul tema. Ne vengono segnalati gli aspetti essenziali

23 marzo SETTORE STUDI – SEGNALAZIONE NOVITÀ NORMATIVE Recenti modifiche al codice dei beni culturali: novità in tema di procedimento di verifica e decorrenza del termine di denuncia per il legatario. Il Consiglio dei Ministri nella seduta del 2 marzo 2006 ha approvato due decreti legislativi che apportano modificazioni al Codice dei beni culturali e del paesaggio (decreto legislativo n. 42 del 2004) volte a risolvere alcune difficoltà di interpretazione nonché ad adeguare i settori dei beni culturali e del paesaggio alle disposizioni intervenute successivamente. Tali provvedimenti ancora non sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale e l le modifiche riguardano: il procedimento di verifica (artt. 12 e 16 del codice dei beni culturali) e la circolazione dei beni culturali: la decorrenza del termine per la presentazione della denuncia per il legatario ( art. 59, comma 2°, lettera c). STUDI TRIBUTARI Studio n. 114/2005/T Utilizzo di volumetria «perequativa» e ipotesi di applicabilità delle agevolazioni ex legge n. 10/77 Lo studio si propone di rispondere al quesito se risulti applicabile ad una convenzione di lottizzazione (nell’ambito della quale sia prevista la corresponsione di somme da parte del lottizzante per ottenere l’utilizzo di ulteriore volumetria cd. “perequativa’) il regime fiscale agevolato richiamato dall’art. 20

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della legge n. 10/77, anziché le imposte di registro e ipotecaria nella misura ordinaria calcolate con riferimento alle somme versate.

27 marzo LEGISLAZIONE Ministero della Giustizia DECRETO 2 marzo 2006. Adeguamento dei diritti di protesto e delle indennità di accesso relativi alla levata dei protesti cambiari. (G.U. 24 marzo 2006, n. 70)

28 marzo COMMISSIONE AFFARI EUROPEI ED INTERNAZIONALI Studio 1-2006/A I rapporti patrimoniali tra coniugi nelle vecchie e nelle nuove norme di conflitto: legge applicabile e diritto intertemporale (note a Cass. Civ., Sez. I, ord. 9 maggio – 16 luglio 2005, n. 15092) Ministero dell'Economia e delle Finanze DECRETO 15 marzo 2006. Rilevazione dei tassi effettivi globali medi. Periodo di rilevazione 1° ottobre - 31 dicembre 2005. Applicazione dal 1° aprile fino al 30 giugno 2006, ai sensi della legge 7 marzo 1996, n. 108.

30 marzo STUDI D'IMPRESA Studio n. 5759/I Gli effetti dell’iscrizione nel registro delle imprese di delibere modificative dello statuto di società di capitali: il nuovo art. 2436 quinto comma c.c. Lo studio affronta il problema di quali possano essere le possibili interpretazioni del quinto comma dell’art. 2436 c.c. novellato: “La deliberazione non produce effetti se non dopo l’iscrizione” e conclude nel senso che, quale che sia la tesi che si voglia adottare nel risolvere questioni pratiche, il notaio dovrà sempre tenere conto della novità della norma rispetto al passato e soprattutto della assenza, almeno in questa fase di prima sua applicazione, di soluzioni giurisprudenziali sul punto. Ne consegue che, perlomeno nei casi in cui oltre agli interessi della società e dei soci entrino in gioco anche interessi preponderanti di terzi, si dovrà considerare con più attenzione la opportunità di ricorrere a meccanismi condizionali espressi, tanto nelle delibere modificative quanto nei successivi negozi che vedano coinvolti i soggetti terzi, al fine di meglio tutelare tutti gli interessi in gioco.

31 marzo STUDI TRIBUTARI Studio n. 28-2006/T Atto di redistribuzione di aree tra co-lottizzanti non consorziati e relativo trattamento fiscale

Risposte dell’Ufficio Studi ai quesiti posti dai singoli notai Quesito n. 6064/C Prelazione del coerede ex art. 732 ed esecuzione forzata Alla domanda se il diritto di

prelazione del coerede ex art. 732 c.c. trovi applicazione anche nell’ipotesi in cui il trasferimento avvenga in esito di esecuzione forzata, l’Ufficio ha argomentato in senso contrario sulla base della dottrina che con specifico riferimento alla prelazione ereditaria, ha osservato che tale diritto non è esercitabile in sede di vendita forzata per il carattere pubblicistico dell’istituto (fallimento). Il rilievo è certamente decisivo dovendosi ragionevolmente respingere l’assunto che disposizioni di legge dirette a tutelare un interesse di natura privatistica, quale la prelazione ereditaria, urbana o agraria, possano limitare od ostacolare l’attività di natura pubblicistica degli organi fallimentari diretta alla liquidazione dei beni del fallito per il soddisfacimento dei creditori»..

Quesito n. 5869/I Omissione dei requisiti dell’atto costitutivo delle società di capitali e cooperative All’esame dell’Ufficio è stato sottoposto il seguente quesito: la nuova disciplina del diritto societario prevede che negli atti costitutivi di società di capitali e cooperative, quando intervengano in qualità di fondatori altri enti, devono essere indicati lo Stato di costituzione (per gli atti costitutivi di società per azioni e società a responsabilità limitata) e il luogo e la data di costituzione (per gli atti costitutivi di società cooperative): quali sono le conseguenze nel caso in cui l’atto costitutivo sia privo di tali indicazioni (e peraltro tale carenza non sia stata rilevata dall’ufficio del registro delle imprese) e se sia opportuno o necessario un eventuale atto integrativo. La conclusione è stata che quando l’omissione dello Stato o del luogo e data di costituzione di un ente fondatore della società non è stata rilevata in sede di iscrizione e soprattutto perché non può essere causa di nullità ai sensi dell’art. 2332, c.c., l’atto privo di tali indicazioni è valido ed è suscettibile di essere integrato con l’opportuno inserimento dei dati mancanti

Quesito n. 21-2006/I

Indicazione del valore minimo della quota nello statuto di s.r.l. Al quesito se sia legittimo l’inserimento nello statuto di una società a responsabilità limitata di una clausola che preveda che “le quote sociali devono essere di valore nominale pari ad un euro o multipli di euro” l’Ufficio ha risposto che siffatta previsione, ancorché non “ovvia”, posto che il legislatore ha appositamente eliminato la regola dell’ammontare minimo di un euro per evitare il ricorso agli arrotondamenti per i decimali di euro, appare oggi pienamente legittima. Tale previsione è tuttavia inopportunità, giacché essa implica necessariamente il ricorso al sistema degli arrotondamenti che può comportare complicazioni in diversi momenti della vita sociale (in altre parole, quella che in fase di costituzione può apparire una semplificazione, rischia di

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comportare notevoli disagi in fase “dinamica” costringendo ad attuare piccole variazioni sul capitale, o ad introdurre riserve).

Quesito n. 1-2006/C

Mancata allegazione del c.d.u. al decreto di trasferimento emesso in sede di procedura fallimentare L’Ufficio ha risposto ai seguenti quesiti: - se sia necessario che ai decreti di trasferimento emessi dal giudice del fallimento sia allegato il CDU e se, quindi, tale atto possa essere considerato come valida provenienza o se sia un atto nullo; - nel caso in cui il decreto di trasferimento debba ritenersi nullo, se sia possibile la convalida ai sensi dell’art. 30, comma 4 bis, d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380 introdotto dal comma 4 dell’art. 12, l. 28 novembre 2005, n. 246. Dopo aver ricordato che lo studio del Consiglio Nazionale (S. TONDO, Trasferimenti coattivi di terreni nella legge 47/1985 (modificata dalla legge 289/1985, in Studi e materiali, 2, Milano, 1990, 133 ss., nonché in Condono edilizio, Milano, 1999, 117 ss.) conclude nel senso che per i trasferimenti coattivi di terreni non occorre l’allegazione del certificato di destinazione urbanistica, nonostante l’art. 18 della l. 28 febbraio 1985, n. 47 (sostanzialmente riprodotto nell’attuale art. 30, d.p.r. 380/2001) non escluda l’obbligo di allegazione per tali fattispecie, a differenza di quanto è espressamente disposto dagli artt. 17 e 40 della legge 47/1985 per i fabbricati (l’art. 17 è riprodotto nell’attuale art. 46, d.p.r. 380/2001), l’Ufficio ha concluso che secondo la giurisprudenza se il provvedimento del giudice dell’esecuzione non è tempestivamente impugnato per qualsiasi vizio che non incida sull’inesistenza, detto vizio deve ritenersi privo di effetti. La Cassazione, infatti, ha stabilito che la nullità processuale va stabilita in modo tassativo, e, nel codice di procedura civile, non esiste alcuna norma che disponga la nullità attinente al procedimento esecutivo per mancanza del certificato di destinazione urbanistica

Quesito n. 35-2006/C

Pratica ridotta e diploma di specializzazione con indirizzo giudiziario – forense Occupandosi del problema se un’aspirante notaio possa essere iscritto alla pratica notarile, con il beneficio della riduzione di un anno, producendo oltre alla documentazione prescritta dall’art. 6 del regolamento Notarile anche il certificato rilasciato dalla Scuola di specializzazione per le professioni legali, attestante il conseguimento del Diploma con indirizzo giudiziario- forense, l’Ufficio ha rilevato (argomentando sulla base del dato letterale) che dalle norme di legge, si può ritenere sufficiente l’esistenza del diploma, senza alcuna differenza in relazione all’indirizzo specifico della scuola.

Quesito n. 6078/I Fusione per incorporazione e riduzione dei termini ex art. 2503 tramite prestazione di fideiussione L’Ufficio si è occupato del quesito se, in materia di fusione per incorporazione (di società a responsabilità limitata) possa ritenersi ammissibile, a garanzia dei creditori ed al fine dell’abbreviazione del termine di cui all’art. 2503 c.c., la prestazione da parte di una Banca di una fideiussione “omnibus” a prima richiesta e per un importo massimo stabilito, a favore dei creditori delle società (in alternativa al consenso dei creditori, al pagamento, o al deposito delle somme corrispondenti presso una Banca). Ha dato atto della controversia esistente in dottrina, ha illustrato le argomentazioni delle due tesi ma non è giunto ad un risultato certo ed univoco.

Quesito n. 14-2006/T

Applicazione dell’aliquota di registro dell’1% in caso di trasferimento a favore di società che svolge attività di rivendita. L’Ufficio si è occupato, in relazione ad un quesito specifico, delle condizioni di applicazione della disposizione di cui all’art. 1 della tariffa allegata al d.p.r. n. 131/1986 che prevede testualmente l’applicazione dell’aliquota pari all’uno per cento «se il trasferimento avente per oggetto fabbricati o porzioni di fabbricato è esente dall'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 10, primo comma, numero 8-bis), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ed è effettuato nei confronti di imprese che hanno per oggetto esclusivo o principale dell'attività esercitata la rivendita di beni immobili, a condizione che nell'atto l'acquirente dichiari che intende trasferirli entro tre anni». L’Ufficio ha ricordato che è necessario che si tratti di un trasferimento di fabbricato esente dall’IVA ai sensi del citato art. 10 n. 8-bis e che esso sia posto in essere nei confronti di imprese che abbiano per oggetto esclusivo o principale dell’attività esercitata la rivendita di beni immobili, a condizione che nell’atto l’acquirente dichiari che intende ritrasferirlo entro i tre anni successivi

Quesito n. 5844/C Richiesta da parte di privato di informazioni al notaio su atti ricevuti L’Ufficio ha trattato il tema del diritto alla tutela della riservatezza, partendo dal quesito specifico di quale risposta debba darsi alla richiesta avanzata ad un notaio allo scopo di conoscere se lo stesso sia stato incaricato di istruire la compravendita di certi beni da parte di un soggetto di cui vengono forniti i dati anagrafici, richiesta avanzata da persona qualificatasi quale vicino, il quale asserisce di avere la prelazione rispetto alla compravendita dei beni in questione. La domanda, in

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termini generali è se dalla natura pubblica dell'atto discenda il dovere di darne notizia, ancorché non siano fornite le generalità dell'acquirente. Ancora, ci si può chiedere se la risposta muti ove la compravendita sia stata perfezionata per scrittura privata autenticata, e se rilevi la circostanza che essa sia stata messa o non a raccolta. La risposta è stata così articolata:

a) l’atto pubblico, una volta confezionato, è res publica che il notaio è tenuto soltanto a custodire; come tale egli deve rilasciarne copia autentica a chiunque ne abbia interesse; nessun notaio può rifiutare di rilasciare copia dell'atto pubblico conservato a chiunque ne faccia richiesta, senza alcuna possibilità di porre ostacoli derivanti da privacy o dal segreto professionale.

b) La richiesta di copia autentica di un atto presuppone che il richiedente effettui la richiesta in modo circostanziato, non essendo compito del notaio fornire indicazione se esista o meno un atto pubblico tra i suoi atti.

c) Va da sé che tutti gli atti che il notaio conserva in modo informale (documentazione acquisita, depositi fiduciari etc.) non rientrano nell’obbligo di rilascio di copia e sono fatti salvi dal divieto di intaccare il segreto professionale.

d) La richiesta di conoscere se un determinato soggetto ha affidato incarico professionale al notaio allo scopo di porre un atto di compravendita di un bene non può essere accolta se non infrangendo il segreto professionale e pertanto il notaio non deve aderire ad essa. e) Infine, se si tratta di scrittura privata autenticata, se questa sia stata rilasciata in originale alle parti, il notaio non ha alcun obbligo in proposito. Se invece la scrittura autenticata sia stata conservata a raccolta, il notaio, come custode pubblico del documento, è tenuto a comportarsi alla stessa stregua dell’atto notarile conservato ai suoi atti.

Quesito n. 6052/C

Donazione da parte di ente pubblico e poteri di firma dei dirigenti L’Ufficio ha affrontato i seguenti temi: 1) se un ente pubblico quale il Comune possa compiere un atto a titolo gratuito in favore di un soggetto privato, seppure per il perseguimento di un pubblico interesse; ed ha concluso che nell’ambito delle scelte operative rimesse alla sfera discrezionale di ciascun ente pubblico, la pubblica amministrazione possa compiere tanto atti di liberalità, quanto altri atti a titolo gratuito, purché tali atti siano funzionali al perseguimento di interessi generali; 2) se il responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale Lavori Pubblici ne sia legittimato; ed ha concluso che la disposizione contenuta nell’art. 107 d. lgs. 267/2000 attribuisce ai dirigenti un potere generale di rappresentanza dell’ente nella stipula dei contratti, senza specificare l’eventuale carattere oneroso o gratuito degli stessi.

Quesito n. 6025/I Oggetto sociale: transazioni di denaro, “money transfer” e gestione carte di credito prepagate. L’Ufficio, investito della valutazione del la legittimità della clausola relativa all’oggetto sociale di una società a responsabilità limitata che prevede: “transazioni di denaro, trasferimenti di denaro da e per nazioni straniere, ricariche telefoniche e carte di credito prepagate, servizi di telefonia, fax computer, p.o.s. e comunicazioni telematiche, internet point”, ha ritenuto la clausola, così formulata, non legittima, in ragione dell’esistenza di provvedimenti speciali relativi alle attività in essa contemplate.

Quesito n. 5882/I

Applicabilità dei quorum di seconda convocazione per l’assemblea della s.p.a. alla s.r.l. E’ stato trattato il quesito se il disposto dell’art. 2369, comma 3, relativo ai quorum di seconda convocazione per l’assemblea della s.p.a. sia norma di carattere generale, e trovi applicazione anche per la s.r.l.. L’Ufficio ha rilevato che l’art. 2479 bis non prevede l’assemblea di seconda convocazione, tuttavia, non è certamente vietato che lo statuto distingua un’assemblea di prima ed una di seconda convocazione, indicando le modalità da osservare per quest’ultima, eventualmente seguendo il criterio al quale il legislatore si è ispirato, nel disciplinare la seconda convocazione dell’assemblea della società per azioni e quindi anche prevedendo un quorum pari a quello previsto dall’art. 2369, comma 3, c.c. con riguardo all’assemblea ordinaria di s.p.a. (deliberazione a maggioranza qualunque sia la parte del capitale rappresentata dai soci partecipanti). Certo è, però, che, in assenza di una clausola statutaria in tal senso, ove sia prevista una assemblea di seconda convocazione, opererà la regola dispositiva stabilita dall’art. 2479 bis.

Quesito n. 18-2006/I

Quorum statutari e quorum legali nella s.r.l. L’Ufficio si è occupato del problema dell’interpretazione del rinvio alla vecchia disciplina contenuta negli statuti oggetto di adeguamento: è stato posto il quesito se se sia corretto tener conto, ai fini del calcolo delle maggioranze necessarie, del disposto del vecchio art. 2486 c.c., richiamato dallo stesso statuto o se, invece, si possa far riferimento all’art. 2479 bis che oggi prevede che, salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo, l'assemblea si riunisce presso la sede sociale ed è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta e, nei casi previsti dai numeri 4) e 5) del secondo comma dell'articolo 2479, con il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno la metà del capitale

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sociale. L’Ufficio ha concluso che la derogabilità della norma (questo è stato ritenuto il criterio dirimente) impedisce che operi un meccanismo di sostituzione automatica della clausola che richiama la previgente disposizione (e dunque, nel caso di specie, il “vecchio” quorum), cui si è fatto riferimento nella dottrina a proposito della disciplina transitoria con riferimento a quelle clausole statutarie che fossero in contrasto con nuove norme inderogabili. (sull’argomento vedi anche la mail su lista sigillo del 16.03.2006)

Quesito n. 5918/C In tema di beni culturali: natura dell’Ente Nazionale Risi ai fini dell’applicazione della disciplina di cui al codice dei beni culturali. L’Ufficio ha affrontato il tema della necessità dell’autorizzazione prevista dal codice sui beni culturali per la cessione di beni da parte di un ente pubblico economico che opera sul mercato con scopo di lucro, ipotizzando che, come tale, deve essere trattato alla stessa stregua di una comune società di capitali. L’Ufficio, in primo luogo ha individuato la qualificazione di ente pubblico economico ed, in seconda battuta ha testimoniato due indirizzi interpretativi: a) quello fatto proprio dalla Sovrintendenza, secondo cui nel caso di ente pubblico economico che opera con scopo di lucro, il bene non va assoggettato ai vincoli del codice dei beni culturali; b) la posizione più rigida, secondo la quale trattandosi di un puro ente pubblico, va comunque assoggettato alla verifica etc. In ogni caso è opportuno che il notaio non si accontenti della lettera con cui l’ente afferma la propria natura e l’esclusione della procedura prevista dal Codice dei Beni culturali, ma pretenda una risposta diretta della Sovrintendenza.

Quesito n. 39-

2006/T

Provvista consegnata al notaio per il pagamento della imposta sostitutiva delle plusvalenze, istituita dall’articolo 1, comma 496, della Legge n. 266 del 2005 ed eventuale obbligo di annotazione nel registro Somme e Valori. L’ufficio ha argomentato e risposto negativamente al quesito se la somma consegnata al notaio come provvista per il pagamento dell’imposta sostitutiva delle plusvalenze realizzate a seguito di cessioni di beni immobili e/o di aree edificabili, debba essere annotata nel registro delle Somme e Valori previsto dalla Legge 22 gennaio 1934 n. 64.

Quesito n. 5818/C

Quesiti in tema di condono L’ufficio ha affrontato i temi: 1) della necessità di provvedimento abilitativo comunale per il frazionamento di unità immobiliari con e senza opere; 2) quale sia l’incidenza del mancato pagamento degli oneri concessori, pur in presenza di un valido provvedimento abilitativo, rispetto alla vendita di un fabbricato; 3) quale l’incidenza dell’autorizzazione paesaggistica rispetto ad interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l’aspetto esteriore degli edifici.

Quesito n. 6024/C In tema di obbligo di consegna della fideiussione ai sensi dell’art. 2 del D.lgs. 20 giugno 2005 n. 122. Rispondendo a due quesiti specifici, l’Ufficio si è occupato del tema di obbligo di consegna della fideiussione ai sensi dell’art. 2 del D.lgs. 20 giugno 2005 n. 122, sotto il profilo di quale debba essere la portata della seconda parte del primo comma dell’art. 2 (secondo cui restano comunque escluse le somme per le quali è pattuito che debbano essere erogate da un soggetto mutuante nonché i contributi pubblici già assistiti da autonoma garanzia) e sotto il profilo del soggetto destinatario della tutela (per chiedersi se la qualifica di socio imprenditore avvenuta con l'ultima legislazione sulle cooperativa, possa escludere l’applicazione della normativa di tutela).

Quesito n. 5570/I

Decadenza del collegio sindacale nelle società cooperative e nelle società a responsabilità limitata In tema di Collegio Sindacale, sono stati posti, tra l’altro, due quesiti: 1) se l’iscrizione nel R.I. della delibera di società cooperativa che adotti le norme della società a responsabilità limitata e non sia tenuta alla nomina del collegio sindacale comporti automaticamente la decadenza dalla carica dei sindaci. 2) se nel caso in cui i soci di una s.r.l. deliberino la riduzione del capitale sociale al di sotto di 120.000,00 euro, il collegio sindacale decada in conseguenza del venir meno dei presupposti di obbligatorietà della nomina dello stesso, e se, in caso affermativo, la decadenza abbia effetto dal momento dell’iscrizione della delibera nel registro delle imprese o dal momento in cui la delibera può essere eseguita (dopo 90 giorni dall’iscrizione). L’Ufficio ha sostenuto che non possa ravvisarsi un’automatica decadenza, ma che occorra una precisa volontà dei soci in tal senso e che, nel secondo caso sopra enunciato, si debba attendere l’esecuzione della riduzione.

Quesito n. 6139/I Piccola società cooperativa non adeguata né iscritta all’albo delle cooperative, deliberazione

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di scioglimento, rifiuto di iscrizione Si è posto il problema se sia legittimo il rifiuto da parte del Registro delle Imprese di iscrivere la deliberazione di scioglimento e messa in liquidazione di una piccola società cooperativa che non ha mai provveduto ad adeguare il proprio statuto alla riforma del diritto societario e all’iscrizione nell’Albo delle cooperative. Il rifiuto del Conservatore pare esser motivato da quanto afferma la circolare del Ministero delle Attività Produttive - Direzione Generale per gli Enti Cooperativi, in data 6 dicembre 2004, prot. n. 1579682, tuttavia l’Ufficio studi ha sottolineato che sul piano sostanziale il rifiuto appare incongruo: gli uffici del registro delle imprese devono eseguire le iscrizioni previste dalla legge, in relazione alle società cooperative, a prescindere dal fatto che sia stata o meno richiesta, ed eseguita, l'iscrizione nell'albo delle cooperative, le cui finalità sono esclusivamente quelle previste dalla legge e sopra descritte; anche una cooperativa non iscritta nel suddetto albo può quindi richiedere l'iscrizione dei propri atti nel registro delle imprese.

Quesito n. 5971/C Unificazione pene concorrenti e interdizione legale Con riferimento all’art. 19 del codice penale che dispone che “le pene accessorie per i delitti sono: … 3) l'interdizione legale” e l’art. 32, comma 3, c.p., prevede che “il condannato alla reclusione per un tempo non inferiore a cinque anni è, durante la pena, in stato d'interdizione legale; la condanna produce altresì, durante la pena, la sospensione dall'esercizio della potestà dei genitori, salvo che il giudice disponga altrimenti” è stato chiesto all’Ufficio se sia interdetto legale un soggetto nei cui confronti il P.M. ha emesso un provvedimento di unificazione pene concorrenti, tutte singolarmente inferiori a 5 anni, determina la pena unica complessiva a carico dello stesso superiore a 5 anni. L’Ufficio ha concluso nel senso negativo ed ha ricordato che, pur essendo la pena accessoria un effetto automatico della pena principale, è prassi dei P.M. enunciarla espressamente nel provvedimento di unificazione pene concorrenti

Quesito n. 117-2006/C

Ancora in tema di vendita parziale di bene vincolato E’ stato chiesto se in caso di alienazione di un’unità immobiliare facente parte di un fabbricato con vincolo parziale (relativo ad una parte comune) sussiste il diritto di prelazione della Soprintendenza (trasferimento a titolo oneroso riguardante solo l’unità immobiliare, cioè un bene di per sé non culturale, ma con ulteriore effetto anche il trasferimento di una quota indivisa di un bene culturale). L’Ufficio ha concluso nel senso che appare preferibile ritenere non applicabile l’art. 60 del d.lgs. 42/2004 (fermo restando la denuncia), citando, a sostegno di tale ricostruzione, una risposta della Direzione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, in tema di applicabilità delle disposizioni di cui all’art. 59 ss. del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 in caso di vincolo imposto solo su singoli elementi o particolari architettonici.

Quesito n. 6059/C

Domanda giudiziale trascritta successivamente alla trascrizione del preliminare Nella risposta al quesito l’Ufficio si è occupato dei seguenti temi: a) se la fusione di quattro originarie particelle consenta o meno di poter distinguere quale parte

dell’unico fabbricato sia interessata da una domanda giudiziale e quale no, e, pertanto, se la trascrizione della domanda giudiziale contro uno degli originari venditori sia idonea a mettere a rischio l’intero acquisto;

b) del meccanismo di pubblicità immobiliare previsto per il preliminare (la trascrizione del preliminare introduce un meccanismo di “prenotazione” rispetto alla trascrizione del definitivo: il preliminare trascritto, al quale sia seguita la trascrizione del definitivo, è opponibile ex se ai fini di cui all’art. 2644 c.c. nei confronti delle successive trascrizioni eseguite da terzi);

c) della posizione della la giurisprudenza che ha assunto un atteggiamento rigido in ordine alle inesattezze relative ai dati catastali nelle note di trascrizione o iscrizione (da ultimo Cass. 2 ottobre 2003, n. 14675, in Foro it., 2003, I, 3291, secondo la quale ogni volta che si verifichi una omissione, una inesattezza o una incertezza nei titoli o nelle note di trascrizione, che determini a sua volta incertezza sulla identità degli immobili oggetto dell’atto, ne consegue la nullità della formalità). Quando tuttavia si tratta di errore che non comporta difetto di individuazione dell’oggetto assegnato, alla luce dell’orientamento secondo il quale rispetto ai dati catastali prevale l’esatta indicazione dei tre confini (v. per tutte Cass. 24 febbraio 1984, n. 1310; Cass. 12 aprile 1993, n. 2583) non si può parlare di nullità della formalità. La fusione delle particelle catastali peraltro non appare idonea ad alterare la consistenza effettiva della porzione di immobile oggetto della domanda giudiziale

Quesito n. 133-2006/C

Cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale Alla domanda se il Conservatore dei Registri Immobiliari possa procedere alla cancellazione della trascrizione della domanda

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giudiziale, sulla base della sentenza della Corte d’Appello non ancora passata in giudicato, che ha riformato la pronuncia del giudice di primo grado. L’Ufficio Studi ha risposto che la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale deve avvenire solo dopo il passaggio in giudicato della sentenza e che il Conservatore dei Registri Immobiliari non può procedere.

Quesito n. 49-2006/I

SRL socio accomandatario di SAS E’ stato chiesto se una s.r.l. possa rivestire la qualifica di socio accomandatario ed amministratore in una società in accomandita per azioni. Richiamata la dottrina sul punto, l’Ufficio afferma che una volta affermata l'ammissibilità di società di persone i cui soci illimitatamente responsabili siano tutti costituiti da società di capitali, come appunto fa l'art 111-duodecies, disp. att., è difficile negare analoga possibilità in ordine alla società in accomandita per azioni.

Dalla Lista Sigillo 13 marzo

Egregio Notaio, Le inviamo in allegato il primo dei Quaderni della Compagnia del sigillo. E' di stretta attualità, essendo dedicato alla successione nei beni di impresa e contiene scritti di Andrea Bortoluzzi "Successione nei beni di Impresa", di Angelo di Sapio "Osservazioni sul Patto di famiglia" e di Gaetano Petrelli dal titolo "Il patto di famiglia". Cordiali saluti compagnia del sigillo

15 marzo Egregio Notaio, Le inviamo in allegato il numero di marzo del Notiziario della Compagnia del sigillo.E' un numero molto ricco (e dunque ..pesante di pagine)del che ci scusiamo,ma c'è molta voglia di dire nel notariato!Vi troverà di tutto:Politica,Resoconti da Assemblee distrettuali e convegni,Studi, Accesso alla professione, Amenità e una intervista particolare.Le auguriamo buona lettura!

15 marzo l'Associazione Giovani Notai, costituitasi per iniziativa di alcuni vincitori dell'ultimo concorso, organizza nel mese di giugno (i particolari verranno a presto comunicati) un convegno di studio a Firenze sugli atti di destinazione e la trascrizione. Al termine della giornata verrà consegnata al Direttore dell'Ospedale Pediatrico Meyer di Firenze la somma raccolta con una sottoscrizione aperta dall'Associazione, che mi si prega di far presente ai colleghi. Volentieri dunque come nuncius comunico che chi volesse contribuire all'iniziativa lo potrà fare con riferimento alle seguenti coordinate bancarie: Banca: San Paolo IMI, Agenzia n. 80, Via Ennio Quirino Visconti n. 22, Roma Conto Corrente: 1504 ABI: 1025 CAB: 03315 CIN: U Causale: Asign per il Meyer di Firenze Cordialmente Paolo Piccoli

16 marzo C'è una interessante sentenza del Tribunale di Brescia del 31 gennaio 205 che ha respinto il ricorso per l'iscrizione nel Reg. imp. di una Srl che aveva deliberato l'adeguamento alla riforma del diritto societario con il 51% del capitale, quando lo statuto stabiliva per le maggioranze il rinvio al'art. 2486. Il Tribunale, a mio avviso in modo ineccepibile, ha sostenuto che, trattandosi di una normativa derogabile, il nuovo art. 2479 non sostitisce automaticamente - dal 1° ottobre 2004 - le vecchie maggioranze di cui all'art. 2486 (due terzi per le modifiche dello statuto). Tale interpretazione "anche da un punto di vista sostanziale appare la più coerente e logica con il rispetto della volontà delle parti specie quando come nel caso di specie le maggioranze previste per l'assemblea sono state originariamente volute dai soci a tuitela delle rispettive ragioni ed equilibri societari che il legislatore, ai sensi dell'art. 41 della Costituzione, deve rispettare" Invio la sentenza del Tribunale di Brescia relativa a rinvio statutario all'art. 2486 e maggioranze applicabili nella Srl. A. Torroni

23 marzo Cari colleghi, il Parlamento europeo ha approvato quasi all'unanimità una risoluzione sulle professioni legali di grande interesse anche per il notariato, grazie al lavoro fatto dai colleghi del CNUE e dal Notariato italiano. Trovate il testo proposto, che ha avuto alcune piccole modifiche migliorative, che non riguardano il notariato, in http://www.europarl.eu.int/activities/public.do?language=it Dopo l'apertura della pagina cercare: Altri temi - 23 marzo 2006 Professioni legali e interesse generale nel funzionamento dei sistemi giuridici e cliccare su B6-0203/2006 Cordialmente Paolo Piccoli

24 marzo R.TRABACE ha scritto: A furia di scopiazzare da Circolari, Risoluzioni e Studi e dalla ... Lista, ho messo insieme un corposo "dossier" sulla "prima casa", di cui allego solo la prima parte, per non appesantire troppo. Cordialità RT

29 marzo E.BEVILACQUA ha scritto: Cari Colleghi, come è noto, l'art. 12, comma 9, della Legge 28.11.2005 n. 246 (Semplificazione e riassetto normativo, entrata in vigore il 16.12.2005) dispone: "All'articolo 41- sexies della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma: "Gli spazi per parcheggi realizzati in forza del primo comma non sono gravati da vincoli pertinenziali di sorta né da diritti d'uso a favore dei proprietari di altre unità immobiliari e sono trasferibili autonomamente da esse."." (la legge è sul Notiziario del 2.12.2005).

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Vi è una prima sentenza della Cassazione sulla portata della modifica legislativa; ho solo la massima, che invio alla Lista; se qualcuno avesse il testo completo, potrebbe inviarlo alla Lista medesima. L'estensore della pronuncia è Triola. Da quanto traspare dalla massima (in attesa di leggere la motivazione), la Corte opera un'interpretazione restrittiva della modifica legislativa; mi pare però che la recente modifica possa essere interpretata in modo più estensivo. Certamente vi sono motivi per analizzare criticamente detta pronuncia. Intanto, però, la pronuncia esiste ed un certo peso lo ha. Notaio GRIFFO: allega il testo della motivazione della sentenza

31 marzo A.Pischetola trasmette in allegato le rubriche relative al primo trimestre 2006 (Nugae e Circolari).

Circolari, Risoluzioni e Note ministeriali CIRCOLARE 7 dicembre 2005, n. 2699 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (G.U. 3 marzo 2006, n. 52)

Circolare esplicativa dell’articolo 32 del decreto-legge n. 269/2003, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 relativo a «Misure per la riqualificazione urbanistica, ambientale e paesaggistica, per l'incentivazione dell'attività' di repressione dell'abusivismo edilizio, nonché per la definizione degli illeciti edilizi e delle occupazioni di aree demaniali».. La circolare disciplina la materia di cui all'art. 32 della legge 24 novembre 2003, n. 326 nei limiti delle competenze dello Stato, fatte salve quelle regionali. L'art. 32 della legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326, al fine di consentire la regolarizzazione e la riqualificazione urbanistica ed edilizia del territorio, ha previsto la possibilità di ottenere il rilascio del titolo abilitativo in sanatoria per le opere realizzate in modo non conforme alla disciplina vigente. Lo scopo delle nuove disposizioni è quello di avviare un riassetto complessivo delle zone degradate a causa del proliferare dell'abusivismo edilizio. Quanto innanzi, tenuto conto, da un lato del particolare pregio storico, architettonico, paesistico ed ambientale di determinati ambiti territoriali e, dall'altro, dell'esigenza di prevedere appositi strumenti sanzionatori e sostitutivi in caso di inerzia degli enti locali nella adozione degli strumenti urbanistici generali (art. 32, commi 7 e 8). In base al comma 2 dell'art. 32, la normativa sul condono è disposta nelle more dell'adeguamento della disciplina regionale ai principi contenuti nel testo unico sull'edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, conformemente a quanto previsto dal nuovo Titolo V della Costituzione, con il quale è stata introdotta una nuova configurazione dei rapporti tra fonti normative statali e regionali. Al riguardo, appare opportuno evidenziare quanto affermato dalla Corte costituzionale con le sentenze numeri 196, 198 e 199 del 28 giugno 2004. La Consulta ha chiarito che:

1) il legislatore statale può sempre incidere sulla sanzionabilità penale e dispone di assoluta discrezionalità in materia di estinzione del reato o della pena, o di non procedibilità;

2) nei settori dell'urbanistica e dell'edilizia, come già affermato nelle sentenze della Consulta numeri 303 e 362 del 2003, i poteri legislativi regionali sono ascrivibili alla nuova competenza di tipo concorrente in tema di governo del territorio;

3) l'effetto estintivo penale, al verificarsi dei presupposti previsti dalla legge, si produce a prescindere dalla concessione della sanatoria amministrativa;

4) la particolare struttura del condono edilizio presuppone una accentuata integrazione fra il legislatore statale ed i legislatori regionali: ne consegue che l'adozione della legislazione da parte delle regioni appare non solo opportuna, ma doverosa, e da esercitare entro il termine determinato dal legislatore nazionale, decorso il quale non potrà che trovare applicazione la normativa statale;

5) non è ammessa, da parte delle regioni, l'unilaterale inapplicabilità nei territori regionali di un testo legislativo statale esplicitamente riferito all'intero territorio nazionale. Le disposizioni normative statali vigenti si applicano fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni regionali, fatte salve le materie appartenenti alla legislazione esclusiva statale e ferma restando l'applicazione delle disposizioni statali vigenti nel caso in cui le regioni non abbiano emanato proprie leggi. Con decreto-legge n. 168 del 12 luglio 2004, di recepimento delle suddette sentenze, sono stati modificati i termini già previsti nella legge 24 novembre 2003, n. 326, e successivamente, con decreto-legge n. 282 del 29 novembre 2004 sono stati ulteriormente prorogati i termini in materia di definizione degli illeciti edilizi. In tale ambito, pertanto, le regioni entro quattro mesi possono emanare la legge di cui al comma 26 con cui determinare la possibilità, le condizioni e le modalità per

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l'ammissibilità a sanatoria di tutte le tipologie di abuso edilizio di cui all'allegato 1 della legge n. 326/2003. Nel quadro delle finalità perseguite dalla suddetta legge n. 326/2003, è stata mantenuta in capo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti la competenza a fornire il supporto alle amministrazioni comunali, d'intesa con le regioni interessate, ai fini dell'applicazione della nuova normativa sul condono edilizio e per il coordinamento della stessa con le leggi n. 47 del 1985 e con l'art. 39 della legge n. 724 del 1994 (art. 32, comma 5). Tra le attività di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti si segnala inoltre la costituzione dell'Osservatorio nazionale dell'abusivismo edilizio. Suo principale strumento operativo è la creazione, in collaborazione con le regioni, di un sistema informativo nazionale necessario anche per il referto al Parlamento, previsto dal comma 3 dell'art. 9 del decreto-legge 23 aprile 1985 convertito, con modificazioni dalla legge 21 giugno 1985, n. 298, relativa allo stato di attuazione e all'efficacia delle norme relative alla vigilanza urbanistica ed edilizia. L'Osservatorio può costituire, inoltre, un punto di raccolta, di analisi e di interpretazione dei dati di cui si avvalgono le Istituzioni competenti al fine di individuare gli elementi sociali, economici e territoriali che favoriscono il fenomeno dell'abusivismo edilizio e di consentirne una migliore conoscenza per le necessarie azioni di contrasto. A tal fine, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Ministro dell'interno, in corso di definizione, saranno aggiornate le modalità di redazione, trasmissione, archiviazione e restituzione delle informazioni contenute nei rapporti di cui all'art. 31, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. Occorre evidenziare che, per quanto non previsto dalle nuove disposizioni sul condono edilizio, si applicano, se compatibili, le norme della legge n. 47/1985 e l'art. 39 della legge n. 724/1994 (art. 32, comma 28, della legge n. 326/2003). Tuttavia le modifiche apportate dal citato art. 32 alle stesse leggi, non si applicano alle domande già presentate ai sensi delle predette normative (art. 43-bis della legge n. 326/2003). Sono fatte salve anche le domande già presentate ai sensi dell'art. 40, comma 6 della legge n. 47/1985 relativo alla eccezionale ipotesi di sanatoria per immobili oggetto di trasferimento derivante da procedure esecutive, nonché le ipotesi previste dal comma 59 dell'art. 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Il comma 6 dell'art. 40 della legge n. 47/1985, e le altre norme sopra richiamate, pertanto, devono essere lette alla luce della nuova normativa sul condono, reputandosi possibile la domanda di sanatoria purché la presentazione della stessa avvenga entro centoventi giorni dall'atto di trasferimento dell'immobile e le ragioni del credito siano sorte anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 269/2003 (1° ottobre 2003). L'eccezione prevista da tale norma è giustificata dalla esigenza di consentire agli acquirenti sulla base di una procedura esecutiva di regolarizzare l'acquisto di immobili dei quali, al momento della insorgenza delle ragioni di credito, non era conosciuta la natura abusiva. Del pari deve ritenersi applicabile la norma di cui al comma 1 dell'art. 39 della legge n. 724/1994, secondo la quale i limiti di cubatura entro i quali è consentita la sanatoria non trovano applicazione in caso di annullamento del permesso di costruire. Come specificato nella circolare del Ministero dei lavori pubblici n. 2241/UL del 17 giugno 1995, tale norma più favorevole trae la sua giustificazione nel fatto che, trattandosi di titolo abilitativo prima rilasciato e poi revocato, appare prioritaria l'esigenza di garantire l'affidamento ingenerato in capo al soggetto interessato al momento del rilascio del permesso di costruire. Per quanto infine concerne l'applicazione delle leggi n. 47/1985 e n. 724/1994 si fa espresso rinvio alle circolari applicative del Ministero dei lavori pubblici rispetti-vamente 30 luglio 1985, n. 3357/25 e 17 giugno 1995, n. 2241/UL, nonché alle altre circolari e interpretazioni fornite dal Ministero dei lavori pubblici su specifici argomenti.

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Circolare Agenzia Entrate

n.9 del 03.03.06

OGGETTO Prevenzione e contrasto all'evasione - Anno 2006 - Primi indirizzi operativi

1. Premessa 2. Attivita' di analisi e ricerca e cooperazione internazionale 3. Verifiche 4. Controlli sostanziali 5. Accessi brevi 6. Attivita' di controllo formale 7. Funzioni strumentali all'attivita' di controllo 8. Attivita' collegate alla tutela della pretesa erariale

Risoluzione Agenzia del Territorio n.1 dell’8 marzo 2003

Oggetto: Usi civici - Provvedimenti di legittimazione - Modalità di trascrizione La problematica della trascrivibilità degli atti di legittimazione di fondi gravati da usi civici, nei suoi aspetti generali, e' stata in parte già affrontata da questa Agenzia con circolare n. 2 del 26 febbraio 2004. Al fine di assicurare una corretta rappresentazione della peculiare fattispecie delineata sul piano della pubblicità immobiliare, l'impostazione ipotizzata dal predetto ufficio potrebbe essere integrata nel modo seguente: . Quadro A della nota di trascrizione: utilizzo, nel campo "Dati relativi alla convenzione", del codice atto generico "400", fornendo una descrizione dell'atto che consenta di identificare esattamente la natura del diritto attribuito e che, a titolo esemplificativo, potrebbe essere la seguente: "Provvedimento di legittimazione con imposizione di canone enfiteutico"; . Quadro C - Soggetti: utilizzo del codice corrispondente al diritto di proprietà (cfr. punto 8.5.2. della Circolare n. 128/T del 1995); . Quadro D: precisazione della circostanza che gli effetti espansivi del diritto di proprietà conseguiranno al provvedimento di affrancazione.

CIRCOLARE AGENZIA DELLE ENTRATE 13 marzo 2006, n. 10

Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria - decreto-legge n. 203 del 2005, c.d. collegato alla legge finanziaria per il 2006 Ancora chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate sulla rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni.

Risoluzione Agenzia Entrate 17 marzo 2006 n.39

Costruzione di una rimessa pertinenziale alla propria abitazione non di lusso: applicabilità dell’agevolazione “prima casa” ai fini IVA. l’Agenzia delle Entrate, in risposta ad un’istanza d’interpello chiarisce quale sia l’aliquota IVA applicabile (normale o agevolata) per l’acquisto dei materiali e delle opere finite necessari alla costruzione di una rimessa che costituisca pertinenza dell’abitazione principale. L’agenzia ritiene che «ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, il trattamento applicabile alla costruzione non possa essere differente da quello previsto per l’acquisto», purchè (e non se ne capisce il motivo) nel caso in cui la pertinenza sia realizzata successivamente all’acquisto o alla costruzione dell’abitazione il vincolo di pertinenzialità risulti dalla concessione edilizia (oggi permesso di costruire), in analogia a quanto già precisato nella circolare n. 24 del 10 giugno 2004 (in materia di detrazione del 36% ai fini IRE).

CIRCOLARE 27 febbraio 2006 (G.U. 3 marzo 2006, n. 52)

Aggiornamento della circolare 22 agosto 1997. Segnalazioni di operazioni sospette di cui all'articolo 3 della legge n. 197/1991, come modificato dall'articolo 1 del decreto legislativo n. 153/1997. La circolare aggiorna le istruzioni impartite a suo tempo con la circolare del 22 agosto 1997 ed attiene al contenuto delle informazioni relative alla «Descrizione dell'Operazione» ed ai «Motivi del Sospetto». tale modifica consente una valutazione più completa e agevola gli ulteriori approfondimenti di competenza, mantenendo inalterata la struttura del «Data Entry» attualmente utilizzato per la produzione delle segnalazioni. Pertanto il punto 5.3 della circolare U.I.C. del 22 agosto 1997 è integralmente sostituito.

RISOLUZIONE AGENZIA DEL TERRITORIO

Usi civici - Provvedimenti di legittimazione - Modalità di trascrizione La Risoluzione si occupa delle corrette modalità di compilazione delle note di

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8 marzo 2006, n. 1

trascrizione relative ad atti di legittimazione di terreni soggetti ad usi civici. Riguardo alla natura dell’atto, l’Agenzia precisa che per effetto della intervenuta "legittimazione", il terreno passa nella libera e assoluta proprietà del legittimario; quindi si tratta di un diritto di proprietà per così dire "pieno" che, tuttavia, si trova ad essere "compresso" sino al momento dell’affrancazione e della conseguente liberazione dall’obbligo di corresponsione del canone annuo. L’imposizione di tale canone, e il conseguente obbligo di pagamento, pare pertanto assimilabile ad un onere reale, in quanto si traduce in una obbligazione inscindibilmente correlata al godimento di un determinato bene. In altri termini, anche nell’ipotesi esaminata, al pari di quanto accade nell’ambito del rapporto enfiteutico, il collegamento con la res sembra costituire l’unico titolo posto a fondamento dell’obbligo di pagamento del canone. La problematica della trascrivibilità degli atti di legittimazione di fondi gravati da usi civici, nei suoi aspetti generali, è stata in parte già affrontata dall’Agenzia con circolare n. 2 del 26 febbraio 2004. L’impostazione ipotizzata dal predetto ufficio potrebbe essere integrata nel modo seguente: - Quadro A della nota di trascrizione: utilizzo, nel campo "Dati relativi alla convenzione", del codice atto generico "400", fornendo una descrizione dell’atto che consenta di identificare esattamente la natura del diritto attribuito e che, a titolo esemplificativo, potrebbe essere la seguente: "Provvedimento di legittimazione con imposizione di canone enfiteutico"; - Quadro C – Soggetti: utilizzo del codice corrispondente al diritto di proprietà (cfr. punto 8.5.2. della Circolare n. 128/T del 1995); - Quadro D: precisazione della circostanza che gli effetti espansivi del diritto di proprietà conseguiranno al provvedimento di affrancazione.

Direzione Regionale della Lombardia – Risoluzione 27 marzo 2006 n. 904 – 20626/2006

Acquisto di due unità attigue – agevolazioni prima casa L’Agenzia delle Entrate contrariamente a quanto disposto dalla recente circolare 38/2005, afferma che l'acquisto del secondo appartamento contiguo al primo non potrebbe godere delle agevolazioni prima casa. (Allegata al messaggio in lista sigillo di G.De Marchi del 30.03.2006)

CIRCOLARE INPS 24 marzo 2006, n. 48

Imprenditore Agricolo Professionale: iscrizione all'INPS con riserva D.Lgs. 27 maggio 2005 n. 101: “Ulteriori disposizioni per la modernizzazione dei settori dell’agricoltura e delle foreste, a norma dell’articolo 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38”. Modifiche alla disciplina dello IAP. La Circolare si occupa di due argomenti: a) l’acquisizione della qualifica di IAP con riferimento ad attività svolta in società

(distinguendo Società di persone e società cooperative, Società di capitali) b) L’attribuzione della qualifica di IAP alle società

Prossime scadenze 1 marzo 2006 Entra in vigore il D.Lgs. attuativo della Direttiva CE

2003/98, relativa al riutilizzo di documenti nel settore pubblico (vedi Notiziario 17.02.2006)

D.Lgs 24.01.2006 n.36 (G.U. 14.02.2006 n.37)

1 marzo 2006 Termine di proroga della nuova normativa in tema di TITOLI ESECUTIVI, di PROCEDURE ESECUTIVE IMMOBILIARI, di VENDITA NEL PROCEDIMENTO GIUDIZIALE

Legge 28 dicembre 2005 n.263 (suppl.ord. n.209 G.U. n.301 del 28.12.2005)

1 marzo 2006 Entra in vigore la riforma delle Esecuzioni immobiliari contenuta nella LEGGE 24 febbraio 2006, n. 52

LEGGE 24 febbraio 2006, n. 52 (G.U. 28 febbraio 2006, n. 49)

1 marzo 2006 Entra in vigore il nuovo art.2645 – ter (in tema di trascrizione di vincoli di destinazione) (Per un’esemplificazione vedi le mail di G.Petrelli in lista sigillo, del 27 febbraio ed 1 marzo 2006)

Legge 23 febbraio 2006 n.51, di conversione del D.L. 30.12.2005 n.273

1 marzo 2006 Entra in vigore la Legge di conversione del decreto recante definizione e proroga di termini, nonché conseguenti disposizioni urgenti ed all'esercizio di deleghe legislative.

- Garanzie di sicurezza nel trattamento dei dati personali

- Procedure di integrazione della documentazione in materia edilizia

LEGGE 23 febbraio 2006, n. 51. di conversione del D.L. 30 dicembre 2005, n. 273

(G.U. 28 febbraio 2006, n. 49 –

Supplemento Ordinario n. 47)

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- Giurisdizione e G.O.A.

- Modifica al processo civile

- Termine di efficacia e trascrivibilità degli atti di destinazione per fini meritevoli di tutela

- Disposizioni concernenti le cooperative edilizie (Il decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 271, recante: «Proroga di termini in materia di efficacia di nuove disposizioni che modificano il processo civile», non e' stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 303 del 30 dicembre 2005. Si comunica che, a decorrere dal 1° marzo 2006, le disposizioni del predetto decreto-legge sono state recepite dall'art. 39-quater della legge 23 febbraio 2006, n. 51, concernente: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, recante definizione e proroga di termini, nonché conseguenti disposizioni urgenti. Proroga di termini relativi all'esercizio di deleghe legislative.», pubblicata nel supplemento ordinario n. 47/L alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 49 del 28 febbraio 2006.)

16 marzo 2006 Entra in vigore la Legge portante “Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli”. Si ricorda che la norma dopo aver disciplinato il regime del godimento e dell’assegnazione della casa familiare nella fase patologica del rapporto coniugale, nell’ultima parte del primo comma dispone che “il provvedimento di assegnazione e quello di revoca sono trascrivibili e opponibili a terzi ai sensi dell'articolo 2643”.

LEGGE 8 febbraio 2006, n. 54. (G.U. 1° marzo 2006, n. 50)

16 marzo 2006 Entra in vigore la Legge contenente le “Modifiche al codice civile in materia di patto di famiglia”.

LEGGE 14 febbraio 2006, n. 55. (G.U. 1° marzo 2006, n. 50)

25 marzo 2006 Abrogato l’obbligo di trasmettere ai comuni la copia degli atti di trasferimento dei terreni ex 30, comma 6, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, meramente riproduttivo dell'articolo 18, comma 6, della legge 28 febbraio 1985, n. 47.

DPR 9 novembre 2005, n. 304. (G.U. 10 marzo 2006, n. 58)

31 marzo 2006 Termine di proroga per le disposizioni in tema di PRIVACY per l’adozione delle misure minime di sicurezza e del DPS (proroga dei termini previsti dall’art.180 commi 1 e 3 del D.Lgs. 30.06.2003 n.196 c.d. Codice sulla Privacy)

Art.10 del D.L. 30 dicembre 2005 n.273 (G.U. n.303 del 30.12.2005)

31 marzo 2006 Entra in vigore la nuova disciplina in favore dei minorati auditivi.

LEGGE 20 febbraio 2006, n. 95.

31 marzo 2006 Entra in vigore la legge che disciplina l’agriturismo. La nuova legge abroga la legge 5 dicembre 1985 n. 730

LEGGE 20 febbraio 2006, n. 96.

1 aprile 2006 Entrano in vigore i nuovi importi per i diritti di protesto e delle indennità di accesso relativi alla levata dei protesti cambiari.

DECRETO 2 marzo 2006. (G.U. 24 marzo 2006, n. 70)

9 aprile 2006 Entra in vigore il decreto che attua la direttiva 2001/84/CE, relativa al diritto dell'autore di un'opera d'arte sulle successive vendite dell'originale.

DECRETO LEGISLATIVO 13 febbraio 2006, n. 118. (G.U. 25 marzo 2006, n. 71)

30 aprile 2006 Proroga del termine per l’integrazione della domanda di sanatoria c.d. TERZO CONDONO

Art.11 D.L. 30 dicembre 2005 n.273 (G.U. n.303 del 30 dicembre 2005)

30 giugno 2006 Termine di proroga per le disposizioni in tema di PRIVACY per l’adeguamento degli strumenti elettronici (proroga dei termini previsti dall’art.180 comma 3 del D.Lgs. 30.06.2003 n.196 c.d. Codice sulla Privacy)

Art.10 del D.L. 30 dicembre 2005 n.273 (G.U. n.303 del 30.12.2005)

30 giugno 2006 Termine ultimo per effettuare la perizia (che deve avere come termine di riferimento il valore all’ 1 gennaio 2005) per la rivalutazione del valore dei terreni

art. 11 quaterdecies della legge di conversione del DL 30.9.2005 n. 203

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16 luglio 2006 Entra in vigore la riforma organica della disciplina delle

procedure concorsuali a norma dell'articolo 1, comma 5, della legge 14 maggio 2005, n. 80. Il Dlgs entra in vigore sei mesi dopo la sua pubblicazione; tuttavia gli articoli 45,46, 47, 151 e 152 sono già in vigore (ex art. 153)!

DECRETO LEGISLATIVO 9 gennaio 2006, n. 5. G.U. 16 gennaio 2006, n. 12 – Supplemento Ordinario n. 13

18 agosto 2006 Entrata in vigore del Regolamento C.E. che approva lo Statuto della Società Cooperativa Europea

Regolamento C.E. n.1435/2003 del 22 luglio 2003

3 ottobre 2006 Applicazione della nuova normativa in tema di “RENDIMENTO ENERGETICO NELL’EDILIZIA”. NB E’ prevista la nullità degli atti di compravendita ai quali (quando dovuto) non è allegato l’attestato di certificazione energetica

D.Lgs 19 agosto 2005 n.192 (Supp.Ord. GU n.222 del 23.09.2005)

31 dicembre 2006 Scadenza proroga delle agevolazioni per la piccola proprietà contadina

Art.1 comma 120 L. 23.12.2005 n.266 (Finanziaria 2006)

31 dicembre 2006 Scadenza proroga delle agevolazioni del 41% in materia di recupero del patrimonio edilizio

Art.1 comma 121 L.23.12.2005 n.266 (Finanziaria 2006)

1 gennaio 2007 Abrogato l’obbligo per i notai di trasmettere in questura una scheda informativa nell'ipotesi di trasferimento di terreno o di esercizio commerciale) mantenendo questa norma in vigore limitatamente ai terreni ed esclusivamente con riferimento alle zone ove esiste il regime tavolare; e ferma in ogni caso la possibilità che il questore richieda ai notai copia di atti nell'ipotesi di criminalità mafiosa. Abrogato anche l’obbligo dio comunicazione delle cessioni d’azienda.

DPR 9 novembre 2005, n. 304. (G.U. 10 marzo 2006, n. 58)

Segnalazione di giurisprudenza

SETTORE STUDI – SEGNALAZIONE NOVITÀ GIURISPRUDENZIA LI (Notiziario del 6 marzo) Si segnala la sentenza n. 1233 del 23 gennaio 2006 in tema di “Motivazione e prova dell’avviso di accertamento di maggior valore” con cui la Cassazione ha statuito che in tema di accertamento di maggior valore, grava sull’ufficio «l’onere di fornire la prova del maggior valore attribuito». Nel caso di specie, la Commissione tributaria regionale «si è preoccupata quasi esclusivamente di neutralizzare le obiezioni svolte dalla contribuente, catalogandole come inammissibili, mentre invece, avrebbe dovuto compiere l’operazione inversa, e cioè verificare quali elementi vi fossero a sostegno della pretesa erariale».

Tribunale di Brescia Giudice del Registro 16 gennaio 2006

In tema di sospensione feriale dei termini ed opposizione dei creditori alla fusione/scissione, il Giudice del Registro ha affermato che non è corretto sostenere che, per effetto della riforma del diritto societario, le opposizioni dei creditori ex art.2503 CC debbano essere proposte stragiudizialmente e, comunque senza che a tutela del diritto di difesa dei creditori debba tenersi conto della sospensione feriale dei termini processuali, ai fini dell’esecuzione della delibera.

SETTORE STUDI – SEGNALAZIONE NOVITÀ GIURISPRUDENZIA LI (Notiziario del 10 marzo) Rettificabilità ai fini dell’accertamento di maggior valore della perizia di stima di beni immobili oggetto di conferimento. Viene segnalata la sentenza n. 1135 del 20/01/2006 con cui la Corte di Cassazione ha statuito che «con riguardo al conferimento in natura effettuato dal socio, la stima contemplata nell’art. 2343 del codice civile rileva nei rapporti tra il socio medesimo e la società, mentre non spiega effetti vincolanti nei confronti dei terzi (ivi inclusa l’amministrazione finanziaria ai fini dell’imposta di registro)» (Cfr. nello stesso senso Cass. 12343/2001 e Cass. 9260/1987), escludendo che la perizia abbia efficacia in via generale ai fini delle imposte indirette.

Page 18: notaio informatico Riccardo Ricciardi - AGGIORNAMENTI · 2008. 11. 28. · E’ in vigore dall’1 marzo 2006 la legge 23 febbraio 2006 n. 51, che all’art.39 novies prevede la novità

SETTORE STUDI – SEGNALAZIONE NOVITÀ GIURISPRUDENZIA LI (Notiziario del 24 marzo) Rettificabilità ai fini dell’accertamento di maggior valore della perizia di stima di beni immobili oggetto di conferimento Con la sentenza n. 1135 del 20/01/2006 la Corte di Cassazione ha statuito che «con riguardo al conferimento in natura effettuato dal socio, la stima contemplata nell’art. 2343 del codice civile rileva nei rapporti tra il socio medesimo e la società, mentre non spiega effetti vincolanti nei confronti dei terzi (ivi inclusa l’amministrazione finanziaria ai fini dell’imposta di registro)» (Cfr. nello stesso senso Cass. 12343/2001 e Cass. 9260/1987). Cassazione S.U. ordinanza n.2.637 8 febbraio 2006

La Corte di Cassazione a Sezioni Unite chiarisce che, in forza del disposto dell’art. 2504-bis c.c – il quale prevede che la società risultante dalla fusione o quella incorporante assumono i diritti e gli obblighi delle società partecipanti alla fusione, proseguendo in tutti i loro rapporti, anche processuali, anteriori alla fusione – la fusione non determina l'estinzione della società incorporata nella ipotesi di fusione per incorporazione, e non crea un nuovo soggetto di diritto nell'ipotesi di fusione paritaria ma attua l'unificazione mediante l'integrazione reciproca delle società partecipanti alla fusione. Il fenomeno non comporta, dunque, l'estinzione di un soggetto e (correlativamente) la creazione di un diverso soggetto, risolvendosi in una vicenda meramente evolutiva-modificativa dello stesso soggetto, che conserva la propria identità, pur in un nuovo assetto organizzativo. (vedi anche il Notiziario del 27 marzo 2006)

Cassazione 11 gennaio 2006, n. 264

Mancato frazionamento dell’ipoteca e responsabilità del notaio

Con la sentenza segnalata, la Corte di cassazione ha affermato che «il diritto alla suddivisione in quote del finanziamento concesso al debitore originario e della relativa garanzia ipotecaria riconosciuto ai terzi acquirenti può affermarsi solo con riferimento ai contratti stipulati dopo il 1.1.1994 data di entrata in vigore della c.d. nuova legge bancaria» e che «è professionalmente responsabile il notaio che non abbia informato gli acquirenti dei rischi derivanti dall’acquisto di immobile ipotecato a garanzia di mutuo fondiario ex d.p.r. n. 7 del 1976» Il caso che ha dato luogo alla sentenza era nato dall’acquisto (negli anni 1990-91) di due immobili, facenti parte di un condominio, con accollo di una quota del mutuo fondiario contratto dalla venditrice e garantito con un’ipoteca gravante sull’intero immobile. Successivamente, nonostante agli acquirenti abbiano onorato la parte di debito che si erano accollati, le azioni recuperatorie da parte della banca creditrice hanno investito anche i beni acquistati, in quanto l’ipoteca non era stata mai frazionata. La massima riportata per prima ripropone il principio, seguito dalla giurisprudenza e dalla dottrina maggioritaria, che solo con l’art. 39 d.lgs. 385/1993 è sorto, per il debitore e per il terzo acquirente che si accolla un mutuo fondiario, il diritto al frazionamento della relativa ipoteca (conf. Cass. 12 febbraio 2003, n. 2073 e Cass. 15 aprile 1997, n. 3228).

Cassazione civile sez. seconda 24.2.2006 n. 4264 (Rigetta App. Trento 26 Luglio 2002)

In tema di disciplina legale delle aree destinate a parcheggio, l'art.12, nono comma, della legge n. 246 del 2005, che ha modificato l'art. 41 sexies della legge n.1150 del 1942, in base al quale gli spazi per parcheggio possono essere trasferiti in modo autonomo rispetto alle altre unità immobiliari, trova applicazione soltanto per il futuro, vale a dire per le sole costruzioni non realizzate o per quelle per le quali, al momento della sua entrata in vigore, non erano ancora state stipulate le vendite delle singole unità immobiliari; l'efficacia retroattiva della norma va infatti esclusa, in quanto, da un lato, non ha natura interpretativa, per mancanza del presupposto necessario a tal fine, costituito dalla incertezza applicativa della disciplina anteriore, e , dall'altro, perché le leggi che modificano il modo di acquisto dei diritti reali o il contenuto degli stessi non incidono sulle situazioni maturate prima della loro entrata in vigore.

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Cass. Civ., sez. I, 26 gennaio 2006, n. 1525

Poteri di rappresentanza, poteri di gestione e conflitto di interessi

In Primo luogo i giudici di legittimità affermano la precisa scelta fatta dal legislatore nel riformulare il disposto dell’art. 2384 c.c., con la finalità di escludere l'opponibilità ai terzi delle limitazioni dei poteri degli organi sociali risultanti dallo statuto o da una decisione degli organi competenti "anche se pubblicate".

In secondo luogo ribadiscono, conformemente ad una precedente pronuncia (Cass. 7 febbraio 2000, n. 1325), che fra le "limitazioni" del potere di rappresentanza contemplate dal secondo comma dell'art. 2384 c.c. rientrano anche quelle derivanti dalla dissociazione tra potere gestorio e potere di rappresentanza, quando esse trovino fondamento in una disposizione statutaria. Sotto tale profilo, non vale obbiettare che la limitazione, in questo caso, colpisce il potere di "gestione", anziché quello di "rappresentanza”, perché tali limitazioni si riflettono sull'esercizio del potere rappresentativo, che viene ad essere corrispondentemente ristretto. Dunque la mancanza della delibera del consiglio di amministrazione può essere opposta solo in presenza della situazione prefigurata dal secondo comma dell’art. 2384 c.c. e, cioè, solo laddove la società fornisca la prova che l’amministratore abbia agito "intenzionalmente" a suo danno.

In terzo luogo la Suprema Corte sottolinea, richiamando un proprio precedente (Cass. 1° febbraio 1992, n. 1089), come l'esistenza di una pluralità di amministratori non sia di ostacolo all'applicazione della disciplina dettata dall'art. 1394 c.c., certamente applicabile nel caso in cui, pur essendovi il consiglio di amministrazione, l'operazione da compiere sia devoluta alla specifica competenza di uno soltanto dei suoi componenti (l'amministratore delegato) che abbia il potere di agire con gli stessi poteri che competono all'amministratore unico e, quindi, senza necessità di un intervento del consiglio.

A conclusioni non diverse deve pervenirsi quando il singolo amministratore ponga in essere, in mancanza di una delibera del consiglio di amministrazione, un atto che rientri, invece, nella competenza di tale organo.

Segnalazioni di volumi, pubblicazioni e letture Segnalo l’articolo di Luca Barchi pubblicato nella Sezione “TECNICHE CONTRATTUALI” sulla rivista IL NOTARIATO edito da IPSOA (n.2/2006 pag.149) dedicato alla formulazione della clausole di esclusione del socio, negli Statuti di SRL Adriano Pischetola "Circolazione dei beni culturali e attività notarile" IPSOA, collana "Quaderni di

Notariato" (Edizione 2006, pagine 256)

Segnalazioni di siti web e programmi installa Skype e telefona gratis http://www.skype.com/go/download Segnalato in lista da un collega, questo programma consente a chi utilizza il collegamento ADSL flat, di risparmiare sulla bolletta telefonica. Infatti è possibile tra gli Skype users, interloquire gratuitamente. Il programma è semplicissimo e facile da usare e richiede solo l'acquisto di un telefono usb (ce ne sono a partire da 5 euro). Oltretutto contiene anche una funzione di instant message, una specie di posta elettronica diretta, la possibilità di segnalare se l'utente è disponibile a ricevere telefonate o se è impegnato, un avviso delle chiamate perse etc. Un modo di utilizzo tipico potrebbe essere quelli tra due studi o tra studio e casa.

Agenda di incontri di interesse notarile www.notartel.it>Congressi e Convegni> Agenda

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Incontri di studio organizzati presso il Consiglio Notarile di Bergamo – Calendario provvisorio 4 maggio 2006 24 maggio 2006 22 giugno 2006 13 luglio 2006 DATA : 31 marzo 2006, ore 16.00 LUOGO : Udine – Sala Conferenze – Fondazione CRUP (Via Manin, 15) ARGOMENTO : «I protocolli» (Relatore: Pasquale Macchiarelli, Consigliere e Presidente della Commissione «Protocolli»)

ORGANIZZATORE: CONSIGLIO NOTARILE DI UDINE DATA : 1° aprile 2006 LUOGO : Padova

ARGOMENTO : «Novità legislative di interesse notarile: atti di destinazione e trust – Patti di famiglia» ORGANIZZATORE : ASSOCIAZIONE SINDACALE DEI NOTAI DELLE TRE VENEZIE DATA 1 aprile 2006 LUOGO Venezia, località Mestre, presso il Centro Congressi dell'HOTEL LAGUNA PALACE ORGANIZZAZIONE Giornata di Studio indetta dall'Associazione sindacale dei Notai delle Tre Venezie 1 aprile 2006 ARGOMENTO : NOVITA' LEGISLATIVE DI INTERESSE NOTARILE: ATTI DI DESTINAZIONE E TRUST - PATTI DI FAMIGLIA i Relatori saranno nell'ordine: 1) l'Avvocato Paola Manes, professore incaricato di diritto privato presso l'Università di Bologna, ed Avvocato in Bologna 2) l'Avvocato Annapaola Tonelli, avvocato in Bologna: 3) il Dott. Arturo Picciotto , Giudice Tutelare presso il Tribunale di Trieste 4) il Notaio Eliana Morandi , notaio in Manzano, componente della Commissione Affari Europei ed Internazionali del C.N.N. 5) il Dott. Marco Montefameglio, dottore commercialista in Bologna 6) il Notaio Giovanni Rizzi, notaio in Vicenza, membro della Commissione Studi Civilistici del CNN DATA : lunedì 3 aprile 2006, ore 19 LUOGO: Brescia, Via Ugo La Malfa n.4 ARGOMENTO : “Diritti particolari del socio di Srl tra cautele dottrinali ed aspettative dei soci” ORGANIZZAZIONE : Consiglio notarile di Brescia DATA : 6-7 aprile 2006 LUOGO : Milano – Excelsior Hotel Gallia ARGOMENTO : «IL NUOVO CODICE DI AUTODISCIPLINA E LA LEGGE PER L A TUTELA DEL RISPARMIO » ORGANIZZATORE : Synergia Formazione S.r.l. Tel. 0118129112 Fax 0118173663 e-mail [email protected] www.synergiaformazione.it La partecipazione ad entrambe le giornate attribuirà 15 CFP La tradizionale FESTA DEI LUSTRI quest'anno si svolgerà a Ferrara sabato 20 maggio 2006. La giornata prevede inoltre l'Assemblea annuale degli associati, ed un convegno di studi intitolato: PATTI DI FAMIGLIA ED ALTRI STRUMENTI DI TRASMISSION E DEL PATRIMONIO FAMILIARE La partecipazione è gratuita; il programma e le modalità di iscrizione saranno a breve resi disponibili sul sito www.noter.it DATA : 19-20 maggio 2006 LUOGO : Sirmione (BS) ARGOMENTO: «Impresa artigiana» ORGANIZZATORE : COMMISSIONE STUDI D'IMPRESA - CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO

Notizie diffuse nel corso del mese con le circolari locali www.notaibergamo.it > Area riservata > Archivio circolari

Circolare n.9/2006 Nuovi output per il Registro delle Imprese; Estensione adempimento Unico; Ufficio Studi di

Brescia. Circolare n.10/2006 Pubblicato il DPR 9.11.2005 n.304 di semplificazione per terreni ed aziende; cessione di

partecipazioni sociali, schema di certificazione 2006 Circolare n. 11/2006 Incontro di studio; D.P.R. 601/1973 ed imposta sostitutiva sui mutui.

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Circolare n. 13/2006 Privacy e sicurezza; Titoli esecutivi; Servizio visure OBCO

La documentazione segnalata da "CNN Notizie" può essere reperita nella relativa banca dati on-line. La posta elettronica relativa alla lista "Sigillo", nel caso di mancata ricezione, può essere reperita nell’archivio on-line (dall'1 gennaio 2002 il materiale della lista è già archiviato per argomento in automatico. Lo si può consultare dalla home page RUN cliccando su servizi di posta e poi Archivio sigillo).

Le circolari e le risoluzioni dell’Agenzia delle Entrate sono reperibili sul sito WWW.finanze.it

Le circolari del Distretto sono reperibili nell'area riservata del sito WWW.notaibergamo.it, unitamente ai numeri arretrati della presente rassegna.

Si segnala che nell'area web della RUN dedicata a CNN Notizie è inserita la pagina AGORA' che contiene

una selezione degli articoli di stampa riguardanti la categoria e consultabili dal giorno seguente la loro

pubblicazione.