NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE - Sito … Tecniche di Attuazione pagina 1 PRG approvato NORME TECNICHE...

75
Norme Tecniche di Attuazione pagina 1 PRG approvato NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE Art. 1 DISPOSIZIONI GENERALI 1.1 Ai sensi della legge n° 1150 del 17.08.1942 e successive modificazioni ed integrazioni della legge n° 10 del 28.01.1977 e della Legge Regionale n° 18 del 12.04.1983, la disciplina urbanistico edilizia del P.R.G. del Comune di Civitella del Tronto si applica a tutto il territorio comunale secondo le disposizioni delle presenti norme tecniche unificate e degli elaborati del P.R.G. con le relative planimetrie di cui al successivo paragrafo. 1.2 - ELABORATI Gli elaborati grafici del P.R.G. del Comune di Civitella del Tronto ai sensi del combinato disposto dell'art. 12 e dell'art. 9 comma 3 della Legge Regionale n° 18/83 sono i seguenti: A - Relazione generale (uso del suolo); B - Norme Tecniche di Attuazione; 1.1 Inquadramento territoriale 1:100.000 ; 1.2 Inquadramento territoriale 1:25.000 ; 2- Stato di fatto del suolo 1:10.000; 3- Destinazione d’uso del suolo 1:10.000; 4.1- Stato di fatto delle aree urbane -Capoluogo 4.2- -Villa Lempa 4.3- -Collebigliano 4.4- -Cornacchiano 4.5- -Villa Passo-Controvenere 4-6- -Fucignano-Piano Risteccio 4-7- -Gabbiano 4-8- -Pagliericcio 4-9- -Palazzese-Lucignano 4-10 - -Piano San Pietro-Collevirtù 4-11- -Cerqueto 4-12- -Rocche 4-13- -Ripe 4-14- -Valle S.Angelo 4-15- -S.Andrea 4-16- -Borrano Ponzano 4-17- -S.Eurosia 4-18- -S.Croce 4 19- -S.Reparata 4-20- -Tavolacci 4-21- -Favale-Colli-V.Chirico-V.Selva-Oltre Salinello 5.1 - Stato di fatto delle aree urbane -Opere di Urbanizzazione Esistente - Capoluogo 5.2- -Villa Lempa 5.3- -Collebigliano 5.4- -Cornacchiano 5.5- -Villa Passo-Controvenere 5-6- -Fucignano-Piano Risteccio 5-7- -Gabbiano 5-8- -Pagliericcio

Transcript of NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE - Sito … Tecniche di Attuazione pagina 1 PRG approvato NORME TECNICHE...

Norme Tecniche di Attuazione pagina 1 PRG approvato

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

Art. 1 DISPOSIZIONI GENERALI

1.1 Ai sensi della legge n° 1150 del 17.08.1942 e successive modificazioni ed integrazioni della legge n° 10 del 28.01.1977 e della Legge Regionale n° 18 del 12.04.1983, la disciplina urbanistico edilizia del P.R.G. del Comune di Civitella del Tronto si applica a tutto il territorio comunale secondo le disposizioni delle presenti norme tecniche unificate e degli elaborati del P.R.G. con le relative planimetrie di cui al successivo paragrafo. 1.2 - ELABORATI Gli elaborati grafici del P.R.G. del Comune di Civitella del Tronto ai sensi del combinato disposto dell'art. 12 e dell'art. 9 comma 3 della Legge Regionale n° 18/83 sono i seguenti: A - Relazione generale (uso del suolo); B - Norme Tecniche di Attuazione; 1.1 Inquadramento territoriale 1:100.000 ; 1.2 Inquadramento territoriale 1:25.000 ; 2- Stato di fatto del suolo 1:10.000; 3- Destinazione d’uso del suolo 1:10.000; 4.1- Stato di fatto delle aree urbane -Capoluogo 4.2- “ “ “ -Villa Lempa 4.3- “ “ “ -Collebigliano 4.4- “ “ “ -Cornacchiano 4.5- “ “ “ -Villa Passo-Controvenere 4-6- “ “ “ -Fucignano-Piano Risteccio 4-7- “ “ “ -Gabbiano 4-8- “ “ “ -Pagliericcio 4-9- “ “ “ -Palazzese-Lucignano 4-10 - “ “ “ -Piano San Pietro-Collevirtù 4-11- “ “ “ -Cerqueto 4-12- “ “ “ -Rocche 4-13- “ “ “ -Ripe 4-14- “ “ “ -Valle S.Angelo 4-15- “ “ “ -S.Andrea 4-16- “ “ “ -Borrano Ponzano 4-17- “ “ “ -S.Eurosia 4-18- “ “ “ -S.Croce 4 19- “ “ “ -S.Reparata 4-20- “ “ “ -Tavolacci 4-21- “ “ “ -Favale-Colli-V.Chirico-V.Selva-Oltre Salinello 5.1 - Stato di fatto delle aree urbane -Opere di Urbanizzazione Esistente - Capoluogo 5.2- “ “ “ -Villa Lempa 5.3- “ “ “ -Collebigliano 5.4- “ “ “ -Cornacchiano 5.5- “ “ “ -Villa Passo-Controvenere 5-6- “ “ “ -Fucignano-Piano Risteccio 5-7- “ “ “ -Gabbiano 5-8- “ “ “ -Pagliericcio

Norme Tecniche di Attuazione pagina 2 PRG approvato

5-9- “ “ “ -Palazzese-Lucignano 5-10 - “ “ “ -Piano San Pietro-Collevirtù 5-11- “ “ “ -Cerqueto 5-12- “ “ “ -Rocche 5-13- “ “ “ -Ripe 5-14- “ “ “ -Valle S.Angelo 5-15- “ “ “ -S.Andrea 5-16- “ “ “ -Borrano Ponzano 5-17- “ “ “ -S.Eurosia 5-18- “ “ “ -S.Croce 5 19- “ “ “ -S.Reparata 5-20- “ “ “ -Tavolacci 5-21- “ “ “ -Favale-Colli-V.Chirico-V.Selva-Oltre Salinello - Carta del Vincoli 1.1:10.000 -cartografia esistente agli atti comunali - Relazione agronomica - relazione esistente agli atti comunali 6- Carta dell’andamento demografico su scala Provinciale 1:100.000 7- Schede di analisi 7.1 - Destinazione d’uso delle aree urbane -Capoluogo 7.2- “ “ “ -Villa Lempa 7.3- “ “ “ -Collebigliano 7.4- “ “ “ -Cornacchiano 7.5- “ “ “ -Villa Passo-Controvenere 7.6- “ “ “ -Fucignano-Piano Risteccio 7.7- “ “ “ -Gabbiano 7.8- “ “ “ -Pagliericcio 7.9- “ “ “ -Palazzese-Lucignano 7.10 - “ “ “ -Piano San Pietro-Collevirtù 7.11- “ “ “ -Cerqueto 7.12- “ “ “ -Rocche 7.13- “ “ “ -Ripe 7.14- “ “ “ -Valle S.Angelo 7.15- “ “ “ -S.Andrea 7.16- “ “ “ -Borrano Ponzano 7.17- “ “ “ -S.Eurosia 7.18- “ “ “ -S.Croce 7.19- “ “ “ -S.Reparata 7.20- “ “ “ -Tavolacci 7-21- “ “ “ -Favale-Colli-V.Chirico-V.Selva-Oltre Salinello - Indagine geologico-tecnica studio dott. Procaccini già esistente agli atti 8.a -Trasparenza amministrativa - ART.35L.R.18/83 -Atti di notorietà e consistenza immobiliare dei consiglieri. 8.b -Trasparenza Amministrativa -ART.35 L.R.18/83 -Elenco delle proprietà ricadenti in zona agricola 8.1 -Trasparenza Amministrativa località -Capoluogo 8.2- “ “ “ -Villa Lempa 8.3- “ “ “ -Collebigliano 8.4- “ “ “ -Cornacchiano 8.5- “ “ “ -Villa Passo-Controvenere 8.6- “ “ “ -Fucignano-Piano Risteccio 8.7- “ “ “ -Gabbiano

Norme Tecniche di Attuazione pagina 3 PRG approvato

8.8- “ “ “ -Pagliericcio 8.9- “ “ “ -Palazzese-Lucignano 810 - “ “ “ -Piano San Pietro-Collevirtù 8.11- “ “ “ -Cerqueto 8.12- “ “ “ -Rocche 8.13- “ “ “ -Ripe 8.14- “ “ “ -Valle S.Angelo 8.15- “ “ “ -S.Andrea 8.16- “ “ “ -Borrano Ponzano 8.17- “ “ “ -S.Eurosia 8.18- “ “ “ -S.Croce 8.19- “ “ “ -S.Reparata 8.20- “ “ “ -Tavolacci 8-21- “ “ “ -Favale-Colli-V.Chirico-V.Selva-Oltre Salinello -Usi civici -cartografia esistente agli atti comunali Ai sensi dell’art.57 della L.R.18/83 ,dalla data di adozione del P.R.G. e sino alla approvazione , si applicano le norme di salvaguardia di cui alla L.03.11.1952 e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè le limitazioni previste dalla legislazione statale e regionale in materia urbanistica, ambientale ed uso del suolo. In caso di mancata corrispondenza tra normative tecniche ed elaborati grafici prevale la norma scritta. In caso di mancata corrispondenza fra elaborati grafici prevale quello a scala con minore denominatore. 1.3 INSERIMENTO NEL P.R.G. DELLE PRESCRIZIONI DI ALTRI STRUMENTI Le prescrizioni del P.R.G. risultano integrate a tutti gli effetti da: - vincoli e limitazioni d'uso del suolo, prescrizioni di tutela derivanti da provvedimenti legislativi, regolamentari o normativi; - previsioni dei piani sovracomunali adottati o approvati. 1.4 - EDIFICI, STRADE E MANUFATTI ESISTENTI Gli edifici, le strade e tutti gli altri manufatti esistenti nell'atto dell'adozione del P.R.G., in contrasto con le destinazioni d'uso e previsioni del P.R.G. e/o con i parametri urbanistici ed edilizi dello stesso, possono subire trasformazioni e modifiche solo per essere adeguate alle nuove prescrizioni e previsioni. E' consentito per gli edifici esistenti regolarmente autorizzati prima dell'adozione del P.R.G. o condonati ai sensi della legge 47/85 conservare le superfici ed i volumi esistenti, qualora siano superiori a quelli consentiti dagli indici della zona, anche in caso di demolizione e ricostruzione con possibilità di variarne la posizione in un raggio di ml 30,00. Restano valide le altre disposizioni per la zona in cui l'edificio verrà ubicato. Gli eventuali manufatti esistenti che, per puro errore materiale, non dovessero essere riportati sugli elaborati grafici del P.R.G. o la loro ubicazione e/o dimensione non dovessero corrispondere allo stato attuale, sono in ogni caso fatti salvi.

Norme Tecniche di Attuazione pagina 4 PRG approvato

1.5 STATO DI FATTO FISICO E GIURIDICO Gli elaborati di piano non ratificano né legalizzano costruzioni realizzate in difformità di norme legislative e regolamentari o progetti approvati per i quali sono in corso procedimenti amministrativi o giurisdizionali.

Norme Tecniche di Attuazione pagina 5 PRG approvato

Art. 2 ATTUAZIONE DEL P.R.G.

MODALITA' DI ATTUAZIONE DEL PIANO REGOLATORE 2.1 - Ai sensi della L.R. 18/83, il P.R.G. si attua attraverso Concessione Edilizia diretta, in conformità delle prescrizioni esecutive delle presenti norme e delle planimetrie del Piano e per intervento urbanistico preventivo (P.P., P.d.L., Piano di Recupero). 2.2 - I grafici del Piano individuano le unità minime di intervento ed indicano le modalità di attuazione degli interventi di iniziativa pubblica e di iniziativa privata. 2.3 - Le prescrizioni ed i grafici del P.R.G. specificano e delimitano anche gli ambiti di intervento dell'iniziativa privata, entro i quali il rilascio delle concessioni singole è subordinato alla formazione di comparti unitari, ai sensi dell'art. 26 della L.R. n° 18/83. In ogni caso l’attuazione delle previsioni di detti Piani (P.P. ,P d L) può interessare anche parti limitate dei comparti a condizione che in sede di redazione degli stessi vengono individuati sub-comparti funzionali minimi di intervento.

Norme Tecniche di Attuazione pagina 6 PRG approvato

Art. 3 STRUMENTI DI ATTUAZIONE DEL P.R.G.

3.1 - MODALITA' DI ATTUAZIONE DEL P.R.G. Il P.R.G. si attua a mezzo di strumenti di attuazione pubblici e privati. Gli strumenti di attuazione si distinguono in interventi preventivi ed interventi diretti. Gli strumenti di attuazione devono rispettare tutte le destinazioni e prescrizioni di P.R.G. indicate nelle planimetrie e previste dalle presenti norme. 3.2 - INTERVENTO PREVENTIVO Si applica obbligatoriamente soltanto in determinate zone del territorio comunale indicate nelle planimetrie con apposito perimetro e dalle norme e richiede una progettazione urbanistica di dettaglio intermedia fra il P.R.G. ed il progetto edilizio. L'intervento preventivo può essere attuato dal Comune o dai privati alle condizioni di cui al successivo art. 5. I piani di intervento preventivo d'iniziativa comunale sono: a) Piani Particolareggiati d’esecuzione, di cui all'art. 13 della Legge 17.08.1942 n°1150 e L.R. n°18/83; b) Piani delle aree destinate all'edilizia economica e popolare, di cui alla Legge 18.04.1962 n°167 c) Piani delle aree destinate agli insediamenti produttivi, di cui all'art. 27 della Legge 22.10.1971 n° 865; d) Piani di recupero, di cui agli artt. 27-28 e 30 e seguenti della Legge 05.08.1978 n° 457. I piani di intervento preventivo d'iniziativa privata sono: e) Piani di lottizzazione convenzionata, di cui all'art. 10 della Legge 06.08.1967 n° 765. 3.3 - INTERVENTO DIRETTO In tutte le zone del territorio comunale dove non sia prescritto l'intervento preventivo si applica l'intervento diretto. Nelle zone dove è prescritto l'intervento preventivo, successivamente a questo si applica l'intervento diretto. Ogni intervento diretto è subordinato al rilascio di specifica concessione che riguarda tutte le opere che comportino costruzioni o trasformazioni d'uso del suolo.

Norme Tecniche di Attuazione pagina 7 PRG approvato

Art. 4 MODALITA' DELL'INTERVENTO PREVENTIVO

PIANO PARTICOLAREGGIATO DI ESECUZIONE (P.P.) 4.1 - Il P.P. costituisce lo strumento di iniziativa pubblica di attuazione del P.R.G. 4.2 - Il contenuto, le procedure e le modalità di approvazione sono regolate dalla L. n° 18 del 12.04.1983 4.3 - Le aree sottoposte a P.P. sono individuate nelle planimetrie di P.R.G.

Norme Tecniche di Attuazione pagina 8 PRG approvato

Art. 5 COMPARTO

5.1 - Il P.R.G. nei predetti comparti si attua per intervento urbanistico preventivo pubblico o privato che dovrà assicurare comunque la dotazione minima degli standards di cui al D.M. 1444/68. Le eventuali opere di urbanizzazione primaria e secondaria già individuate sulle tavv. di P.R.G. possono essere diversamente distribuite sempre che ciò non comprometta la continuità funzionale con le opere di urbanizzazione dei comparti o zone adiacenti. 5.2 - Il procedimento di formazione ed i contenuti del comparto sono quelli di cui all’art. 26 della L.R. 18/83 nel testo vigente. 5.3 - Qualora il consorzio dei proprietari o il proprietario entro il termine di anni due dalla definitiva approvazione del P.R.G. nonchè attuazione al piano mediante la richiesta della concessione edilizia e stipula di convenzione o atto d’obbligo, il Comune può decidere di applicare le disposizioni di cui all'art. 26 della L.R. 18/83 o proporre il termine per la richiesta di concessione 5.4 - Nel caso di eccessiva polverizzazione delle proprietà interessate o di complessa attuazione, è facoltà del Consiglio Comunale, fermo restando l'equa distribuzione degli oneri e dei benefici, individuare sub-comparti funzionali nell'ambito dei comparti previsti nelle tavole di P.R.G. 5.5 - E' consentito il coordinamento e raccordo con la viabilità e le infrastrutture esistenti nei vari comparti.

Norme Tecniche di Attuazione pagina 9 PRG approvato

Art. 6 PIANO DI ZONA (P.E.E.P.)

6.1 - Il Piano di zona per l'Edilizia Economica e Popolare è lo strumento urbanistico attraverso cui il Comune mette a disposizione dell'Istituto Autonomo delle Case Popolari, delle Cooperative a proprietà divisa ed indivisa, degli imprenditori del ramo e dei singoli, con preferenze per i proprietari espropriati, un patrimonio di aree per la realizzazione di edilizia sovvenzionata, convenzionata e agevolata. 6.2 - Il P.E.E.P. ha valore di Piano Particolareggiato ed è disciplinato dalle L.18.04.1962 n° 167 e 22.10.1971 n° 865 e successive modificazioni ed integrazioni. 6.3 - Le aree edificabili del P.E.E.P., acquisite dal Comune, sono concesse in diritto di superficie o cedute in proprietà (queste ultime in misura non inferiore al 20 % e non superiore al 40 % in termini volumetrici). 6.4 - Per la esecuzione degli interventi tra Comune ed assegnatari delle aree, deve essere stipulata una convenzione ai sensi dell'art. 35 della L. 22.10.1971 n° 865. 6.5 - L'attuazione del P.E.E.P. è articolata secondo programmi pluriennali specifici ( art. 38 della L. n°865 e successive modificazioni ed integrazioni).

Norme Tecniche di Attuazione pagina 10 PRG approvato

Art. 7 PIANO DI RECUPERO

7.1 - Il Piano di recupero costituisce, ai sensi dell'art. 28 della L. 05.08.1978 n° 457 e della L.R. 18/83, relativamente agli ambiti di recupero ed alle unità minime d'intervento individuate dal P.R.G., il Piano attuativo con cui viene regolato il recupero degli immobili, dei complessi edilizi, degli isolati e più in generale delle aree di ristrutturazione edilizia ed urbanistica. 7.2 - Ai sensi di legge il Piano di Recupero di iniziativa pubblica è assimilato al Piano Particolareggiato nel contenuto e nella procedura di formazione. Viene adottato con deliberazione del Consiglio Comunale e pubblicato per un periodo di trenta giorni consecutivi; nei successivi trenta giorni possono essere presentate osservazioni ed opposizioni. 7.3 - Il P.R. è approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale con la quale vengono decise le osservazioni ed opposizioni al Piano. Entra in vigore secondo le disposizioni della vigente legislazione (L.R. n° 18/83). 7.4 - Il P.R. è attuato dai proprietari singoli o riuniti in consorzio e dal Comune per gli interventi di recupero sul patrimonio edilizio pubblico. 7.5 - Il Comune può in caso di inerzia da parte dei proprietari compresi nelle unità minime di intervento individuate dal P.R.G., intervenire, previa diffida, ricorrendo all'esproprio, ovvero coattivamente tramite occupazione temporanea e rivalsa delle spese sostenute, nei confronti dei proprietari. 7.6 - La diffida può essere effettuata solo una volta, decorso il termine di scadenza del programma pluriennale di attuazione nel quale il Piano di Recupero approvato viene incluso.

Norme Tecniche di Attuazione pagina 11 PRG approvato

Art. 8 AREE DI PARCHEGGIO E AUTORIMESSE

In tutte le zone edificabili previste dal P.R.G., dovranno essere riservati spazi sufficienti ad ospitare gli automezzi degli utenti dell’edificio, in parcheggi esterni o in autorimesse interne, nella misura minima prevista dall'art. 18 della L. 765/67 e L.122/89 e successive modifiche ed integrazioni.

Norme Tecniche di Attuazione pagina 12 PRG approvato

Art. 9 ATTREZZATURE COMMERCIALI

La costruzione di nuovi edifici o parti di edifici destinati ad attrezzature commerciali e la trasformazione delle attrezzature commerciali esistenti è disciplinata dal "Piano di adeguamento della rete distributiva”, di cui alla L. 426/71 e successive modifiche ed integrazioni, dal momento che questo sarà predisposto dall'Amministrazione Comunale.

Norme Tecniche di Attuazione pagina 13 PRG approvato

Art. 10 CONCESSIONI IN CONTRASTO CON IL PIANO

Le concessioni in contrasto con le previsioni del Piano decadono dal momento della pubblicazione del decreto di approvazione del Piano stesso sul B.U.R.A. salvo che i lavori siano stati iniziati alla data di approvazione e vengano completati entro il termine stabilito dalla concessione.

Norme Tecniche di Attuazione pagina 14 PRG approvato

Art. 11 INQUINAMENTI

11.1 - Tutte le costruzioni e gli impianti esistenti da trasformare o da realizzare ex novo, dovranno essere attrezzate contro la produzione di inquinamenti atmosferici, acustici e dei materiali solidi e liquidi. In particolare dovranno essere rispettate le disposizioni della L. 10 maggio 1976 n° 319 con speciale riferimento a quelle previste al Titolo IV e dalle tabelle A,B,C della legge stessa. 11.2 - Gli interventi con i piani attuativi devono comprendere: - l'indicazione quantitativa e qualitativa degli scarichi liquidi prodotti dal complesso di costruzioni, con

indicazione dei valori medi, delle punte massime e, ove sia il caso, del periodo di effettuazione degli scarichi;

- l'indicazione progettuale dei sistemi di depurazione corrispondenti, dei sistemi adottati, dei materiali residui, delle località e modi di scarico delle acque trattate.

Norme Tecniche di Attuazione pagina 15 PRG approvato

Art. 12 CAVE

12.1 - L'apertura di nuove cave, la riattivazione di quelle inattive, la coltivazione di quelle già attive, è disciplinata dalla legge. 12.2 - Oltre agli adempimenti di tale legge, la proprietà dell'area interessata dalla cava dovrà rispettare gli adempimenti previsti dalle precedenti norme per ogni intervento diretto. 12.3 - Per le modificazioni del suolo e gli impianti occorrenti per l'esplicazione dell'attività estrattiva, la concessione è subordinata alla corresponsione di un contributo pari agli oneri di urbanizzazione conseguenti e al costo della sistemazione dei luoghi occorrente alla scadenza della concessione. 12.4 - L'incidenza di tali opere è determinata ai sensi degli artt. 5 e 10 della L. 28 gennaio 1977 n° 10 Il contributo afferente a questa concessione dovrà essere corrisposto interamente all'atto del rilascio. 12.5 - Le cave sono consentite, fatti salvi gli adempimenti di cui sopra, soltanto nelle zone agricole normali, secondo quanto stabilito dall’art. 6 della L.R. 18/83 nel testo vigente.

Norme Tecniche di Attuazione pagina 16 PRG approvato

TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI

Art. 13

MANUTENZIONE ORDINARIA

Sono di manutenzione ordinaria gli interventi che riguardano:

riparazioni, rinnovamento e sostituzione senza modifica di infissi esterni grondaie, pluviali, recinzioni, manti di

copertura pavimentazioni esterne; riparazione e rifacimenti di infissi interni, pavimentazioni interne, intonaci e

rivestimenti interni; riparazione, integrazione e ammodernamento di impianti che non comportino la

costruzione e la destinazione ex novo di locali per servizi igienici e tecnologici.

Norme Tecniche di Attuazione pagina 17 PRG approvato

Art. 14

MANUTENZIONE STRAORDINARIA

Sono di manutenzione straordinaria gli interventi che riguardano:

tinteggiatura e pulitura esterna, rifacimento intonaci o altri rivestimenti esterni; parziali interventi di

consolidamento e risanamento delle strutture verticali esterne ed interne; parziali interventi di sostituzione,

consolidamento e risanamento delle strutture orizzontali (architravi, solai, coperture) senza che ciò comporti

variazioni delle quote superiori ed inferiori delle strutture stesse; demolizioni con spostamenti di tramezzi

divisori non portanti; destinazione o riattamento di locali interni esistenti a servizi igienici e impianti tecnici;

rifacimento degli elementi architettonici esterni (inferriate, cornici, zoccolature, infissi, pavimentazioni, vetrine

etc.) purchè senza cambiamenti di dimensioni e disegno.

E' comunque esclusa dagli interventi di manutenzione straordinaria qualsiasi modifica:

della forma e della posizione delle aperture esterne; della posizione, dimensione e pendenza delle scale e

delle rampe; del tipo e della pendenza delle coperture.

L'amministrazione comunale può richiedere, nell'ambito della manutenzione straordinaria, l'adozione di

materiali e tinteggiature idonee e la rimozione di elementi costruttivi e decorativi aggiuntivi al fabbricato

originario.

Norme Tecniche di Attuazione pagina 18 PRG approvato

Art. 15

RESTAURO CONSERVATIVO

Sono di restauro conservativo gli interventi che riguardano:

consolidamento e risanamento delle strutture portanti verticali e orizzontali fatiscenti o instabili, senza

alterazione delle quote e delle dimensioni originarie e, solo in caso di provata necessità con l'aggiunta entro

tali limiti di elementi di rinforzo, con materiali diversi; consolidamento di scale e rampe senza alterazioni della

pendenza, delle quote, delle dimensioni originarie, dei materiali dei gradini e dei sottogradini e, solo in caso di

provata necessità con l'aggiunta entro tali limiti di elementi di rinforzo, con materiali di diversi, sottofondazioni,

iniezioni delle murature, rifacimento di tetti e coperture, grande e piccola armatura, con quote e materiali

identici a quelli originari; demolizione di superfetazioni, sopraelevazioni, ampliamenti, aggiunte provvisorie e

permanenti che alterino le caratteristiche dimensionali e tipologiche del fabbricato; riparazione di elementi

architettonici, scultorei, decorativi esterni ed interni con materiali, forme tecniche di lavorazione originari e

senza modifica della forma e della posizione delle aperture esterne; demolizione di tramezzi divisori interni non

portanti; realizzazione di servizi igienici, di impianti tecnici e delle relative canalizzazioni, di piccole modifiche

distributive interne che non alterino o che ripristino l'organizzazione tipologica originaria.

Norme Tecniche di Attuazione pagina 19 PRG approvato

Art. 16

RISANAMENTO IGIENICO ED EDILIZIO

Sono di risanamento igienico edilizio gli interventi che riguardano:

lavori occorrenti per adeguare il fabbricato agli standards igienici edilizi correnti, conservando l'organizzazione

tipologica, la superficie utile, il volume, le facciate principali e le relative aperture.

Per facciate principali si intendono quelle prospettanti su pubbliche vie o su spazi pubblici, con esclusione di

quelle su corsi o su spazi interni anche se comuni a più proprietà.

Nell'ambito degli interventi di risanamento è compresa la demolizione di superfetazioni, sopraelevazione,

ampliamenti, aggiunte provvisorie e permanenti, anche se a suo tempo autorizzate, che alterino il fabbricato e

contribuiscano al suo degrado edilizio, igienico, sociale; è compresa inoltre, la sistemazione delle aree libere al

servizio della unità immobiliare.

Norme Tecniche di Attuazione pagina 20 PRG approvato

Art. 17

RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA

Sono di ristrutturazione edilizia gli interventi che riguardano:

lavori finalizzati a nuove organizzazioni distributive, igieniche, funzionali non rientranti nelle precedenti

categorie e che riguardano parziali trasformazioni di fabbricati esistenti.

Sono ammessi:

aumenti della SU interna al perimetro murario preesistente, in misura non superiore al 10% della SU

stessa;

modifiche parziali delle coperture purchè restino immutate le pendenze medie, le superfici utili, il numero

dei piani e l'altezza massima di ciascun fronte;

aumenti della superficie utile e/o del volume degli edifici precisati nel P.R.G., in applicazione degli indici e

delle norme contenute in tale strumento.

Gli interventi di ristrutturazione edilizia dovranno, comunque, garantire l'adeguamento agli standards igienici

ed edilizi previsti dalle leggi vigenti.

Norme Tecniche di Attuazione pagina 21 PRG approvato

Art. 18

RISTRUTTURAZIONE URBANISTICA

Sono di ristrutturazione urbanistica gli interventi rivolti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico - edilizio con

altro diverso, mediante un insieme sistematico di interventi edilizi anche con la modificazione del disegno dei

lotti degli isolati e della rete stradale.

E' comunque fatta salva l'applicazione della disciplina vigente sulla tutela delle cose di interesse storico e

artistico.

Norme Tecniche di Attuazione pagina 22 PRG approvato

Art. 19

INTERVENTI DI NUOVA COSTRUZIONE

Sono di nuova costruzione gli interventi di trasformazione edilizia ed urbanistica del territorio non disciplinati

dai precedenti articoli.

Sono altresì da considerare tali gli interventi di urbanizzazione primaria e secondaria, la posa di involucri

mobili insistenti sul suolo, ancorchè privi ormeggio fisso, l'allestimento di costruzioni leggere anche

prefabbricate e di tendoni.

Norme Tecniche di Attuazione pagina 23 PRG approvato

Art. 20

INTERVENTI RELATIVI AD AREE SCOPERTE

Sono definibili interventi relativi ad aree scoperte quelli volti alla formazione di cortili e giardini o comunque alla

sistemazione del terreno non utilizzato per l'edificazione, escluse le lavorazioni indotte dal normale

avvicendamento delle colture agricole e le sistemazioni del terreno strumentali all'attività delle coltivazioni.

Norme Tecniche di Attuazione pagina 24 PRG approvato

Art. 21

INTERVENTI DI DEMOLIZIONE

Per intervento di demolizione si intende la demolizione totale di un fabbricato sia quella finalizzata alla

ricostruzione secondo gli indici previsti dagli strumenti urbanistici comunali, sia quella finalizzata alla

disponibilità dell'area per la ricomposizione particellare e per servizi pubblici in funzione della ristrutturazione

urbanistica.

Potrà essere consentita la demolizione e ricostruzione dei singoli edifici, qualora la struttura esistente sia di

accertata inidoneità statica e non sia recuperabile con interventi di consolidamento. In caso di ricostruzione, la

stessa dovrà avvenire secondo le modalità previste dallo strumento di pianificazione generale comunale.

Norme Tecniche di Attuazione pagina 25 PRG approvato

Art. 22

INTERVENTI DI MODIFICA DI DESTINAZIONE D'USO

Sono di modifica di destinazione d'uso gli interventi volti, anche senza l'esecuzione di opere edilizie, a

qualunque variazione della destinazione d'uso di unità edilizie o di parte di unità stessa.

Norme Tecniche di Attuazione pagina 26 PRG approvato

Art. 23

INTERVENTI DI EDILIZIA SPERIMENTALE

Sono di edilizia sperimentale gli interventi volti a realizzare, anche in difformità alle norme vigenti, manufatti

edilizi per collaudare nuove tecnologie.

Tali interventi sono ammissibili mediante autorizzazione purchè le costruzioni stesse siano utilizzate

temporaneamente e ad esclusivo titolo di sperimentazione e successivamente demolite o rimosse.

Norme Tecniche di Attuazione pagina 27 PRG approvato

Art. 24

INTERVENTI DIVERSI O PER OPERE MINORI

Sono definiti diversi o per opere minori gli interventi volti alla riproduzione di distintivi urbani, quali monumenti,

decorazioni e pitture murali che per il loro messaggio figurativo e spaziale possono concorrere alla formazione

e riqualificazione del quadro urbano:

cartellonistica murale o a struttura autoportante;

impianti di segnaletica stradale, attrezzature per l'illuminazione di spazi pubblici o aperti a pubblico ovvero

episodi significativi del quadro urbano, volumi tecnici da ubicare in area di pubblica circolazione;

monumenti ed edicole di diversa natura.

Norme Tecniche di Attuazione pagina 28 PRG approvato

PARAMETRI EDILIZI

Art. 25

DEFINIZIONE DEI PARAMETRI EDILIZIA

Il processo edilizio è regolato dai seguenti parametri edilizi:

1) Ao (Area occupata) E' la superficie impegnata dalla costruzione, misurata lungo il profilo esterno di

massimo ingombro, essa risulta individuata dalla proiezione ortogonale sul piano di campagna di tutte le parti

fuori terra dell' edificio (murature perimetrali anche interrate, balconi, sporti di gronde, pensiline, aggetti e

simili). L'area occupata (Ao) serve per controllare i rapporti tra spazio costruito, aree asservite e aree libere e

quindi per verificare la rispondenza del progetto o del manufatto realizzato all'indice di utilizzazione del suolo

(Us);

2) Si (Superficie d'inviluppo) E' la superficie individuata mediante l'intersezione delle linee perimetrali più

esterne delimitanti l'area occupata dalla costruzione, o dal loro prolungamento (area risultante dai fili fissi). La

superficie d'inviluppo (Si) serve per posizionare l'edificio, entro i limiti delle distanze di piano e per verifica re

in tal senso la rispondenza tra progettato e realizzato;

3) Ai (Area insediabile) E' l'area risultante dalla superficie di inviluppo (Si) ampliata nel suo perimetro per una

larghezza di mt 2.50 oppure di mt 7.00 su ciascun lato, a seconda che trattasi, rispettivamente, di manufatti

edilizi privati o di edifici pubblici, purchè non in violazione delle distanze e/o distacchi minimi di piano. L'area

insediabile (Ai) serve per consentire la più idonea dislocazione dell'edificio, in corso d'opera, senza la

necessità delle varianti di ubicazione;

4) St ( Superficie territoriale ) Per superficie territoriale, sulla quale applicare l'indice di utilizzazione territoriale

(Ut), si intende un'area, non inferiore alla superficie minima di intervento o comunque individuata graficamente

nelle tavole dello strumento urbanistico, comprendente le aree per l'urbanizzazione primaria e secondaria e la

superficie fondiaria, oltre ad eventuali aree di rispetto od aree destinate ad opere di urbanizzazione generale a

servizio dell'area stessa.

La superficie territoriale, comunque va misurata al netto delle zone destinate alla viabilità primaria prevista

dallo strumento urbanistico e al lordo delle strade esistenti o

previste, interne all'area ed a diretto servizio degli insediamenti interessati, come pure delle altre aree

destinate ad opere di urbanizzazione primaria o secondaria.

La superficie territoriale è espressa in mq.

Norme Tecniche di Attuazione pagina 29 PRG approvato

5) C ( Comparto di attuazione ) Per comparto di attuazione si intende l'unità di intervento urbanistico

corrispondente alla superficie territoriale di un ambito soggetto ad intervento urbanistico unitario.

6) Sf ( Superficie fondiaria ) Per superficie fondiaria, sulla quale applicare l'indice di utilizzazione fondiaria (Uf),

si intende quella parte di area che risulta dalla superficie territoriale (St) deducendo le superfici per opere di

urbanizzazione primaria (S1) e secondaria (S2) ed altre eventuali superfici come previsto al punto 1) non

direttamente utilizzabili ai fini de processo edilizio.

In pratica si individua come la superficie circoscritta dalle opere di recinzione o dai confini di proprietà e

corrispondente al lotto da asservire alla costruzione che non può essere inferiore al minimo se stabilito nel

piano urbanistico.

La superficie fondiaria si esprime in mq.

7) S1 ( Superficie per opere di urbanizzazione primaria ) E' rappresentata dalla somma delle superfici

destinate alle strade interne all'area, delle superfici destinate a parcheggi e a spazi di sosta e distribuzione,

esclusi quelli di urbanizzazione secondaria, nonchè ad altri eventuali spazi destinati alle reti e alle centrali

tecnologiche al servizio dell'area e delle superfici destinate agli eventuali spazi verdi primari non classificabili

come verde pubblico attrezzato ai sensi del punto c dell'art.3 del D.M. 02.04.1968 n. 1444.

8) S2 ( Superficie per opere di urbanizzazione secondaria ) E' rappresentata dalla somma delle superfici

destinate agli spazi pubblici per attività collettive, definite ai sensi dell'art. 3 del D.M. 02.04.1968 e della legge

del 29.09.1964 n. 847 e successive modifiche ed integrazioni, e comprende, quindi, gli spazi destinati ai servizi

scolastici fino all'obbligo, alle attrezzature di interesse comune, al verde pubblico attrezzato a parco, per il

gioco e per lo sport, nonchè gli spazi destinati ai parcheggi di urbanizzazione secondaria ai sensi del punto d)

dell'art. 3 del D.M. del 02.0401968 n.1444.

La S2 è espressa in mq.

9) Sm ( Superficie minima di intervento ) Superficie minima richiesta dalle norme di zona per la superficie

fondiaria di ogni intervento edilizio diretto o ,per la superficie territoriale di ogni intervento urbanistico unitario.

10) Ut ( Indice di utilizzazione territoriale ) Rappresenta il rapporto massimo ammissibile tra la superficie

edificabile dei fabbricati (Se) e la superficie territoriale.

L'Ut è espressa in mq/mq.

11) Cu ( Carico urbanistico ) Per carico urbanistico si intende l'impegno complessivamente indotto sul sistema

delle infrastrutture e dei servizi da parte delle attività insediate o da insediare.

Norme Tecniche di Attuazione pagina 30 PRG approvato

12) Ci ( Capacità insediativa ) Per capacità insediativa si intende la superficie edificabile, complessivamente

realizzabile, all'interno di un comparto di attuazione o nell'ambito di un singolo lotto.

Nel caso delle zone residenziali può anche essere misurata in abitanti insediabili, e nel caso di zone

produttive, in addetti insediabili.

13) Ui ( Unità immobiliare ) Si intende per unità immobiliare la minima entità edilizia censita nel catasto

urbano, con o senza area di pertinenza, capace di assolvere a specifiche funzioni (esempio: appartamento,

negozio, laboratorio artigiano etc.).

14) Un.f ( Unità fondiaria ) Si intende per unità fondiaria l'entità edilizia contenente una o più unità immobiliari

configuratesi dal punto di vista storico, spaziale, statico e funzionale, come immobile a se stante anche se

costruito in aderenza.

15) Se (Superficie edificabile) E' la superficie risultante dalla somma delle superfici lorde di tutti i piani, fuori e

entro terra, qualunque ne sia la destinazione d'uso; essa va misurata sul perimetro esterno del pavimento,

compresa la proiezione orizzontale dei muri. Rimangono tuttavia esclusi dal computo della superficie

edificabile:

vano scala, vano ascensori, vano montacarichi, locali a servizio delle abitazioni (garage, cantine, fondaci,

ecc. se realizzati al piano interrato o seminterrato), locali tecnologici ed impianti (centrale termica, cabine

elettriche, locali per raccolta rifiuti solidi, ecc.)

verande ai piani diversi dal piano terra entro i limiti del 20% dell'area occupata dall'edificio (Ao), gli spazi

non interamente chiusi perimetralmente, ed almeno aperti su due lati consecutivi anche se coperti, quali

logge, balconi, porticati a piano terra, entro i limiti del 40% dell'area occupata dall'edificio (Ao). Quest’ultima

limitazione, riferita ai porticati a piano terra, non si applica agli edifici ad esclusivo uso industriale e ad

edifici ad esclusivo uso artigianale realizzati nelle zone produttive di cui agli artt. 32.1, 32.3, 32.4 qual’ora

detti porticati siano funzionali al ciclo produttivo.

i locali a piano terra purchè di altezza non superiore a mt 2.60 o, in alternativa, quelli interrati, anche se

parzialmente (purchè l'altezza media delle pareti fuori terra, da misurarsi dalla linea di sistemazione esterna

del terreno o dei marciapiedi all'intradosso del solaio, sia inferiore a mt 2.60) ed a condizione che siano

destinati (come pertinenze) a ripostigli, cantine, garages e simili, entro il limite di superficie utile abitabile

residenziale e/o a diversa destinazione (direzionale, commerciale, turistica etc.).

La superficie edificabile (Se) calcolata per i corrispondenti tipi edilizi e divisa per la superficie fondiaria (Sf) di

pertinenza dell'edificio, deve dare un valore non superiore all'indice di utilizzazione fondiaria:

Norme Tecniche di Attuazione pagina 31 PRG approvato

Se

Uf = -----

Sf

i sottotetti non utilizzabili secondo le norme del presente regolamento.

16) Sf (Superficie fondiaria) E' la superficie circoscritta dalle opere di recinzione o dai confini di proprietà e

corrispondente al lotto da asservire alla costruzione che non può essere inferiore al minimo se stabilito nel

piano urbanistico;

17) Uf (Indice di utilizzazione fondiaria) Esprime la massima superficie edificabile dell'edificio (Se espressa in

mq) per ogni mq di superficie fondiaria (Sf);

18) Us (Indice di utilizzazione del suolo) Esprime il rapporto tra area occupata dalla costruzione (Ao) e la

superficie fondiaria di pertinenza (Sf) o comunque impegnata ai fini piano volumetrici per la costruzione della

stessa;

19) If (Indice di fabbricabilità fondiaria) Esprime il volume massimo lordo di costruzione (V espresso in mc)

realizzabile per ogni mq di superficie fondiaria;

20) V (Volume edificabile) E' il volume calcolato moltiplicando le Se, così come determinata nel precedente

unto 4), per l'altezza lorda dei relativi piani, misurata dal pavimento all'estradosso del solaio sovrastante, per i

piani normali e all'intradosso del solaio di copertura per l'ultimo piano abitabile;

21) Sua (Superficie utile abitabile) E' la superficie equivalente alla somma delle superfici di pavimento degli

alloggi, degli ambienti destinati ad attività turistiche, commerciali e direzionali, delle superfici relative agli

accessori nella entità del 60% tutte misurate al netto dei muri, pilastri, tramezzi, sguinci, vani porte e finestre,

scale interne, logge e balconi;

22) Susa (Superficie utile di servizi e accessori) Nell'edilizia abitativa la superficie non residenziale è costituita

dalla somma delle superfici non residenziali destinate a servizi e accessori, misurate al netto di murature,

pilastri, tramezzi, sguinci, vani porte e finestre.

Sono servizi e accessori:

Norme Tecniche di Attuazione pagina 32 PRG approvato

cantine, soffitte, locali motore ed ascensore, cabine idriche, lavatoi comuni, centrali termiche ed eventuali

altri locali allo stretto servizio della residenza;

autorimesse singole o collettive;

androni d'ingresso e porticati liberi;

logge e balconi.

23) Sc (Superficie coperta) La superficie coperta degli edifici, espressa in metriquadrati, è data dalla massima

proiezione orizzontale dei fili esterni delle strutture e dei tamponamenti perimetrali, escluse le parti aggettanti

aperte come balconi, sporti di gronda e simili.

24) P (Numero dei piani) E' il numero dei piani abitabili o agibili che contribuiscono a determinare la superficie

edificabile così come definita nel precedente punto 4).

25) H (Altezza della costruzione):

1. le altezze degli edifici non devono superare i massimi (come media ponderata) prescritti dalle norme del

P.R.G o del Piano attuativo.

2. eventuali deroghe per edifici pubblici o di uso pubblico sono ammesse nel rispetto dell'art. 64 della

L.R.18/83

3. le altezze sono calcolate per ciascun fronte dell'edificio a partire dalla quota del marciapiede antistante la

fronte medesima o del terreno a sistemazione avvenuta.

4. per gli edifici con copertura piana o a terrazza le altezze si misurano all'intradosso dell'ultimo solaio

abitabile.

5. Fanno eccezione i volumi tecnici strettamente indispensabili, comprendenti cabine idriche, bucatoi, vano

motore degli ascensori, scale, stenditoi a giorno e impianti tecnologici a servizio dell'edificio e gli attici

(come da norma riguardante i sottotetti abitabili) parapetti di protezione delle coperture piane non possono

avere altezza superiore a mt 1.20, maggiorazioni derivanti dalla creazione di accessi carrabili o pedonali al

piano interrato o seminterrato, scivolo di accesso al piano interrato o seminterrato;

6. per gli edifici su terreno in pendio l'altezza massima è calcolata assumendo come riferimento la quota del

piano ideale orizzontale passante per il punto medio delle intersezioni delle fronti sul terreno.

7. per pendii di dislivello compreso entro mt. 1,50 l'altezza dell'edificio deve essere misurata sul fronte

principale (cioè in prossimità dell'ingresso princiaple e pedonale dell'edificio)

8. Qualsiasi costruzione situata su terreno in pendio (acclività superiore a 50%) non può sviluppare una

superficie edificabile fuori terra maggiore di quelli realizzabili sullo stesso terreno se pianeggiante e non

può eccedere il numero dei piani consentiti.

Norme Tecniche di Attuazione pagina 33 PRG approvato

9. Arbitrari abbassamenti del piano di spiccato delle costruzioni a fini di aumenti di superfici edificabili sono da

configurarsi come vere e proprie infrazioni edilizie e come tali da perseguire a norma di legge.

10. l'altezza dell'edificio nel caso in cui i due fronti (X e Y) prospettanti strade e/o terreni a quote differenti

(comunque con dislivello inferiore o pari a mt.1.50 ) va sempre riferita al fronte X.

Esemplificazione grafica

11. nel caso in cui il valore del dislivello tra i fronti (X e Y) sia maggiore di mt. 1.50 l'altezza del fronte X deve

essere aumentata del valore A/2.

Esemplificazione grafica

12. per gli edifici coperti con tetto le altezze si misurano:

a) in corrispondenza dell'intradosso dell'ultimo piano nel caso in cui :

- il piano d'imposta della falda non superi l'altezza di cm 30 rispetto al piano di calpestio del sottotetto;

-l'altezza netta interna ,misurata come distanza tra colmo e piano di calpestio, non risulti superiore a metri

3.00;

-le falde della copertura abbiano una pendenza max inferiore al 40%;

- sono consentiti abbaini nella misura di 1/3 della falda

Norme Tecniche di Attuazione pagina 34 PRG approvato

Esemplificazione grafica

Nel caso che tutte e due le prescrizioni non siano rispettate, la superficie abitabile sarà calcolata al 60%

Nel caso di più tetti articolati su più falde di pendenza variabile tali da configurare almeno un vano abitabile di

mq 9 (H=media 2.40) nel sottotetto, l'altezza si misura al colmo di copertura.

26) Distanze tra edifici e dai confini

a) sono le distanze minime intercorrenti tra fabbricati e le distanze dei fabbricati dai confini di proprietà e dal

ciglio stradale e si misurano partire dal filo del fabbricato o nel caso di volumi aggettanti (bow-window o

balconi chiusi), dalla proiezione orizzontale dei medesimi;

b) gli aggetti dei balconi aperti e delle logge devono rispettare le distanze previste nel Codice Civile (art. 905)

c) nel caso di fronti non paralleli alla linea di confine la distanza va misurata dai punti più vicini;

d) le distanze minime tra fabbricati devono rispettare i disposti dell'art. 9 del D.M. 02.04.1968 n.1444. Salvo

diversa disposizione attuativa nella pianificazione di dettaglio;

per gli interventi sul patrimonio edilizio vanno mantenute distanze tra gli edifici non inferiori a quelle

preesistenti;

I distacchi dei nuovi edifici, da pareti di edifici esistenti sono fissati in 2/3 dell'altezza dell'edificio da

realizzare con un minimo di metri 6,00.

per gli edifici di nuova costruzione realizzati con intervento diretto è prescritta una nuova distanza minima

tra pareti finestrate pari all'altezza dell'edificio più elevato, comunque non inferiore a mt 10;

Norme Tecniche di Attuazione pagina 35 PRG approvato

e) Per le distanze dalle strade ci si attiene a quanto disposto dal Nuovo Codice della Strada di cui al D.P.R.

del 26.12.1992 n° 495 e successive modifiche ed integrazioni;

f) nella realizzazione di complessi edilizi su aree di nuovo impianto, quando tra due fabbricati risulti

interposta una strada destinata al traffico veicolare, con esclusione delle strade a fondo cieco, la distanza

tra i fabbricati deve essere uguale alla larghezza della sede stradale incrementata di:

mt 5 per lato in caso di strade di larghezza inferiore a 7 mt;

mt 7.50 per lato in caso di strade di larghezza compresa tra 7 e 15 mt;

mt 10 per lato in caso di strade con larghezza superiore a 15 mt;

g) qualora le distanze come sono definite risultino inferiori all'altezza del fabbricato più elevato, va aumentato

il distacco dal ciglio stradale sino ad ottenere una distanza tra gli edifici almeno pari all'altezza del

fabbricato più elevato;

h) nelle aree edificate ed urbanizzate, interne agli abitati, il P.R.G. ed i piani attuativi possono stabilire, in

considerazione dello stato di fatto e della disposizione degli edifici esistenti, allineamenti su fronte strada

anche lungo il ciglio stradale purchè non si procuri intralcio o difficoltà alla circolazione veicolare e siano

rispettati distacchi tra edifici pari all'altezza del fabbricato più elevato e comunque non inferiori a mt 10

salvo prescrizioni di dettaglio attuativo;

i) le distanze minime dei fabbricati dai confini di proprietà non devono essere inferiori a mt 5;

j) E' ammessa una distanza di metri 1,50 da aree destinate a verde, parchi e giardini;

k) E’ anche ammissibile la costruzione a distanze inferiori o sul confine di proprietà secondo le seguenti

modalità e nel rispetto delle distanze tra pareti finestrate:

in aderenza ad edificio esistente, ma senza appoggio al muro della proprietà confinante (art. 877 C.C.);

con comunione del muro di confine, previa richiesta al confinante, pagamento dell'opera o del terreno

utilizzati, esecuzione delle opere necessarie ad evitare ogni danno al vicinato (art. 874 C.C.);

con semplice innesto nel muro confinante, previo pagamento della indennità di cui all'art. 876 del C.C.;

l) il piano interrato puo’ essere edificato a confine;

m) la distanza tra pareti finestrate di edifici prospicienti fissata in mt 10;

n) per edifici di altezza superiore a mt 10 la distanza deve essere almeno pari all'altezza dell'edificio più

elevato;

o) negli edifici con pareti parzialmente fronteggianti agli estremi le parti delle pareti non finestrate possono

trovarsi a distanza inferiore a 10 mt;

p) nel caso di facciate con direttrici non parallele la distanza tra pareti finestrate da considerare è quella

definita dalle proiezioni dello spigolo di un edificio sulla facciata dell'altra;

q) non costituisce però distanza la parte della facciata non proiettante;

Norme Tecniche di Attuazione pagina 36 PRG approvato

27) Vl (Visuale libera) Esprime il rapporto minimo mt/mt ammissibile tra il distacco delle varie fronti del

fabbricato dai confini di proprietà, dai cigli stradali e dai confini urbanistici e l'altezza delle fronti stesse;

28) Sc (Superficie coperta) La superficie coperta degli edifici espressa in mq è data dalla massima proiezione

orizzontale dei fili esterni delle strutture e dei tamponamenti perimetrali, escluse le parti aggettanti aperte

come balconi, sporti di gronda e simili;

29) Q (Rapporto massimo di copertura) Rappresenta il rapporto massimo ammissibile, in percentuale, tra

superficie coperta e la superficie fondiaria;

30) Lunghezza massima dei prospetti. E' la più lunga proiezione di un prospetto continuo, anche se a pianta

spezzata o mistilinea;

31) Allineamento. E' la linea lungo la quale deve sorgere l'edificazione. Tale linea di edificazione è

obbligatoria nel caso che ciò sia previsto dalle norme e dai grafici dello strumento urbanistico generale o

attuativo, è facoltativa e rappresenta quindi il massimo avanzamento dell'edificio rispetto allo spazio al quale ci

si riferisce (strada, piazza etc.) nel caso di nessuna indicazione in merito. In questo secondo caso

l'allineamento sul fronte strada, piazza etc. è rappresentato dalla linea di edificazione esistente ed è

determinato secondo specifici casi dal:

prolungamento sul lotto da edificare, della parete, prospettante tali spazi, di edifici esistenti sul lotto adia-

cente a quello dove deve sorgere l'edificio,

congiungimento dei due punti più avanzati di edifici esistenti sullo stesso lato del lotto da edificare;

In ogni caso comunque la distanza minima del nuovo edificio dalla strada, piazza etc. non può essere

inferiore a quella minima, attualmente esistente, degli altri edifici considerati per la determinazione

dell'allineamento;

32) Spazi interni di edifici. Si intendono per spazi interni le aree scoperte circondate da edifici per una

lunghezza superiore ai 3/4 del perimetro delle aree medesime e che hanno distanze tra pareti frontistanti

inferiori a quelle ammesse dagli strumenti urbanistici vigenti.

Sono classificati nei seguenti tipi:

a) Patio. Si intende per patio lo spazio interno di un edificio ad un solo piano, o all'ultimo piano di un

edificio a più piani, con normali minime non inferiori a mt 6 e pareti circostanti di altezza non superiore

a mt 4,00;

33) Loggia e veranda.

Norme Tecniche di Attuazione pagina 37 PRG approvato

- Loggia: locale o serie di locali adiacenti e non divisa da pareti trasversali, posti ai piani superiori,

caratterizzati dall’avere almeno una delle pareti maggiori assai aperta verso l’esterno tramite una serie di

finestre molto avvicinate, una serie di arcate, un colonnato.

Veranda: terrazza o loggia, di solito chiusa da vetrata, lungo uno o più lati di un edificio.

Norme Tecniche di Attuazione pagina 38 PRG approvato

Art. 26 DISTINZIONI DEL TERRITORIO COMUNALE AI FINI DELLA APPLICAZIONE DELLE PRESENTI NORME

Ai fini dell'applicazione delle presenti norme il territorio comunale viene così suddiviso : ZONA A - INSEDIAMENTO DI ANTICA FORMAZIONE coincidente con il Centro Storico; ZONA B - INSEDIAMENTI DI RECENTE FORMAZIONE coincidenti con le aree residenziali di completamento totalmente o parzialmente edificate e/o urbanizzate; ZONA C - INSEDIAMENTI DI NUOVO IMPIANTO coincidenti con le aree residenziali di nuova edificazione da destinare all'edilizia privata e all'edilizia economica e popolare; ZONA D - AREE PER ATTIVITA' PRODUTTIVE INDUSTRIALI , ARTIGIANALI COMMERCIALI E DIREZIONALI; ZONA E - TERRITORIO AGRICOLO - PRODUTTIVO; ZONA F - AREE PER ATTREZZATURE PUBBLICHE ED IMPIANTI DI INTERESSE GENERALE. Tutte le zone sono suddivise in sottozone e sono indicate nelle planimetrie del P.R.G. mediante differenti campiture.

Norme Tecniche di Attuazione pagina 39 PRG approvato

Art. 27 INSEDIAMENTI DI ANTICA FORMAZIONE

- ZONA "A" - CENTRO STORICO

Negli elaborati del P.R.G. la zona è stata individuata con apposita perimetrazione ed interessa i centri storici e i nuclei antichi. Ai sensi dell'art. 27 comma 1° e 3° della L.457/78,la perimetrazione di cui sopra ha valore di "individuazione delle zone" ove, per le condizioni di degrado (art. 28 della L.R. 18/83),si rende opportuno il recupero del patrimonio edilizio esistente, nonchè di ambito e/o area. Per le operazioni di risanamento conservativo e per le eventuali costruzioni, la distanza tra edifici non potrà essere inferiore a quella intercorrente tra i fabbricati preesistenti. Gli interventi consentiti sono quelli disciplinati dall’art. 27 della L. 457/78 con relative modalità e condizioni. Per gli edifici vincolati è necessario il parere preventivo della sovraintendenza ai monumenti. 27.1 - ZONA "A"- DESTINAZIONI D'USO Nella zona individuata sono consentite le seguenti destinazioni d'uso: a) residenza; b) servizi sociali; c) istituzioni pubbliche statali e rappresentative; d) sedi di associazioni politiche, sindacali, culturali; e) strutture sanitarie; f) attrezzature a carattere religioso e oratoriale; g) commercio al dettaglio (negozi),attività di ristoro, pubblici esercizi, pensioni, alberghi; h) uffici pubblici e privati; i) artigianato di servizio (parrucchiere, barbiere, sartorie ecc.),nonchè attività artigianali, limitatamente al mantenimento delle superfici esistenti alla data di adozione, con esclusione di quelle con lavorazioni nocive, inquinanti, rumorose, maleodoranti e comunque incompatibili con il carattere residenziale della zona perimetrata. Sono comunque da escludersi e da eliminarsi: a) attività di commercio all'ingrosso di ogni genere; b) deposito e negozi necessitanti per l'approvvigionamento di mezzi di trasporto pesanti. Sono tassativamente escluse le attività di allevamento, anche di uso domestico, quali stalle, scuderie, porcilaie, pollai ecc. ed ogni altra simile attività che risulti in contrasto con il carattere residenziale della zona.

Norme Tecniche di Attuazione pagina 40 PRG approvato

Art. 28 INSEDIAMENTI DI RECENTE FORMAZIONE

- ZONA "B" - AREE RESIDENZIALI DI COMPLETAMENTO

Sono zone che presentano per lo più una edificazione recente ed in atto nelle quali esistono ancora capacità edificatorie. Le destinazioni d'uso consentite nelle zone "B" sono le seguenti: - residenze, alberghi e pensioni, bar, ristoranti ed altre attrezzature di ristoro, negozi al minuto e all'ingrosso, esercizi commerciali ingegnere, esercizi pubblici; - attrezzature private e servizi d'interesse cittadino, uffici pubblici e privati (rappresentanza, studi professionali ecc.),attrezzature private per prestazioni di servizi, sedi di società, banche, assicurazioni, consorzi ecc., sedi di attività culturali, sociali, assistenziali, sedi di partiti, sindacati, organizzazioni di massa, associazioni connesse con la residenza. Magazzini, garages e officine a carattere artigianale ed ogni altra attività connessa alla residenza. Ad eccezione di alberghi e pensioni, tutte le attività complementari alla residenza, come sopra elencati, sono consentiti entro il limite massimo del 30% della superficie edificabile ammissibile. Da queste zone sono escluse: industrie, ricoveri per animali, laboratori artigianali con lavorazioni dichiarate moleste. E' consentito mutare la destinazione d'uso totale o parziale dei fabbricati esistenti, realizzati legittimamente, solo in caso di adeguamento alle destinazioni previste nel presente articolo. Eventuali destinazioni d'uso, presenti prima dell'adozione del P.R.G., in contrasto con quelle ammesse possono essere conservate purchè non producano effluenti liquidi e gas nocivi, rumori ed odori molesti non compatibili in un ambiente prevalentemente residenziale e comunque possono essere adeguati con misure tecnologiche. Sono comprese nelle zone aree quasi interamente edificate, con densità edilizia fondiaria relativamente modesta, con costruzioni di tipo isolato; ove si intenda conservare le caratteristiche insediative e tipologiche, sono consentiti interventi di ristrutturazione, trasformazione, ampliamento e sopraelevazione di fabbricati tramite intervento edilizio diretto oppure unitario esteso a più proprietà limitrofe quando si vuole rideterminare un nuovo organismo edilizio e particellare. Per gli interventi di ampliamento, demolizione e ricostruzione lungo le principali strade urbane, deve rispettarsi l'allineamento medio prevalente tra incroci successivi e l'allineamento su fronte strada anche lungo il ciglio stradale, purchè non si procuri intralcio o difficoltà alla circolazione veicolare. Per la superficie da destinare a parcheggio all'interno dei lotti si fa esplicito richiamo a quanto previsto nelle norme urbanistiche edilizie e per gli edifici esistenti, sprovvisti di autorimessa, potrà essere consentita all'interno dell'area di proprietà la costruzione di autorimesse secondo le modalità dell'art. 9 della L. 122/89. La distanza tra gli edifici sono quelle previste nelle norme urbanistiche edilizie ed in particolare sono consentiti i seguenti distacchi: è ammessa una distanza dai confini urbanistici relativi ad aree destinate a verde, parchi e giardini sino ad un minimo di 3 ml. E' ammissibile la costruzione sul confine di proprietà, secondo le seguenti modalità e nel rispetto delle distanze tra pareti finestrate: - in aderenza ad edificio esistente, ma senza appoggio al muro della proprietà confinante (art. 877 c.c.); - con comunione del muro di confine, previa richiesta al confinante, previo pagamento dell'opera e del terreno utilizzati ed esecuzione delle opere necessarie ad evitare ogni danno al vicino (art. 874 c.c.); - con semplice innesto al muro del confinante, previo pagamento della indennità di cui all'art. 876 del c.c.; - quando vi è accordo tra i proprietari confinanti è ammessa una distanza inferiore dell'intervento dai confini di proprietà, ferme restando le distanze assolute stabilite tra i fabbricati. In caso di eventuali discordanze tra la cartografia di P.R.G. e lo stato reale dei luoghi, fa fede il rilievo dello stato di fatto da allegarsi alla domanda di rilascio della concessione a costruire. In tali zone il P.R.G. si attua per intervento edilizio diretto con le modalità di seguito elencate.

Norme Tecniche di Attuazione pagina 41 PRG approvato

EMENDAMENTO N.01 (Variante n. 5)

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE Art. 28.1

PARAMETRI URBANISTICI ED EDILIZI L'edificazione è ammessa tramite concessione edilizia diretta. Essa deve avvenire secondo i seguenti parametri: - n° dei piani = tre (3) fuori terra più piano interrato o seminterrato; - indice di utilizzazione fondiaria Uf A) completamento semintensivo "B1" Uf = 0.70 m² / m² B) completamento estensivo "B2" Uf = 0.33 m² / m² - altezza massima H max = 12.00 ml - distanza dai confini = 5.00 ml - distanza dalle strade ci si attiene a quanto disposto dal nuovo Codice Stradale di cui al D.P.R. 16.12.1992

n° 495 come modificato con D.P.R. 26.04.1993 n° 147, salvo allineamenti prevalenti preesistenti - distanza dai fabbricati = 10.00 ml - pendenza copertura = 40% max I parcheggi in quantità non inferiore a quelli stabiliti dall'art. 2 della L. 122/89 per le specifiche destinazioni d'uso dei fabbricati. La distanza tra i fabbricati può essere ridotta fino ad un minimo di 6.00 ml quando il nuovo fabbricato, pur rispettando la distanza di 5.00 ml dai confini, fronteggi edifici preesistenti realizzati con distanze minime dai confini inferiori a 5.00 ml secondo le norme del codice civile. Considerata la particolare morfologia del territorio comunale e delle caratteristiche del patrimonio edilizio esistente, per gli edifici ubicati nell’intero territorio comunale ad uso abitativo e per quelli ricadenti nelle zone di completamento legittimamente realizzati come definito dall’Art. 31 comma B della legge 28/02/1985, n. 47 o condonati alla data di adozione della presente variante N.T.A. ad esclusione di quelli ricadenti nei centri storici, nei piani particolareggiati, nelle aree da sottoporre ad esproprio e nelle aree a verde privato per i solo edifici a due piani fuori terra (piano terra e/o rialzato e primo) è ammessa la sopraelevazione ed ampliamento in deroga agli indici urbanistici edilizi. La sopraelevazione dovrà avere un’altezza massima nel rispetto di quella della zona di piano dove è ubicato l’edificio e rispettare la sagoma esistente se in regola con le norme del Codice Civile. L’ampliamento fuori sagoma è consentito solo se si rispettano le distanze dai confini della zona di previsione. La Se complessiva dell’edificio comprensiva della Se esistente non dovrà superare i 300 mq. ad eccezione per gli edifici residenziali ubicati nelle zone agricole non più connessi alla conduzione del fondo e regolarmente accatastati come tali, la cui volumetria non dovrà superare gli 800 mc. Non possono beneficiare della norma le unità immobiliari frazionate successivamente alla data della presente deliberazione. In considerazione delle caratteristiche particolari della tessitura urbana comune ai fabbricati residenziali della vocazione turistica del territorio, per rilanciare lo sviluppo economico sociale, per gli edifici esistenti alla data dell’adozione della presente, è ammesso un incremento una tantum per gi edifici con Se maggiore di 300 mq, in deroga all’indice dell’utilizzazione fondiaria come di seguito: -25% di incremento della Se esistente per i fabbricati che abbiano una Se nei limiti di 300 mq;

Norme Tecniche di Attuazione pagina 42 PRG approvato

-15% di incremento della Se esistente per i fabbricati che abbiano una Se nei limiti di 800 mq; -Per superfici esistenti superiori è consentito un incremento una tantum in deroga nel limite max del 10%, purché finalizzato all’effettivo miglioramento e riqualificazione delle strutture e migliorare le condizioni di abitabilità dell’edificio.

Norme Tecniche di Attuazione pagina 43 PRG approvato

28.2 - DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI PER LE ZONE DI COMPLETAMENTO B2 Nelle zone B2 di completamento, le aree che per le loro caratteristiche obbiettive e dimensionali sono prive di alcune opere di infratrutturazione l’intervento edilizio é subordinato all’approvazione di un progetto unitario e alla stipula di una convenzione tra i proprietari ed il Comune che dovrà contenere : - le indicazione relative alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria con particolare riferimento alla viabilità di accesso nonché le relative aree da cedere gratuitamente - specifica convenzione per stabilire modalità, tempi di esecuzione e cessione delle opere da parte dei proprietari interessati. A garanzia del completo e puntuale adempimento di tutti gli obblighi assunti il proprietario o i proprietari sottoscriverà o sottoscriveranno una fidejussione assicurativa per l’importo pari alle opere da realizzare, con riduzione progressive corrispondenti alla realizzazione urbanizzativa effettuata a partire dalla data di approvazione dei relativi progetti esecutivi che consentiranno la definizione dell’importo con riferimento alle singole opere o parte di esse. Il progetto edilizio unitario proposto dai proprietari delle aree deve contenere : a) Progettazione di massima di tutti gli edifici previsti, con l’indicazione delle specifiche destinazioni d’uso; b) Indicazione delle aree delle opere di urbanizzazione; c) Progetto esecutivo di tutte le opere di urbanizzazione da realizzare e relativo computo metrico estimativo; d) Specifica convenzione per stabilire le modalità ed i tempi di esecuzione e cessione delle opere di urbanizzazione e relativo importo fidejussorio a garanzia dell’esatta e completa esecuzione delle stesse; e) Le aree pubbliche da cedere gratuitamente al Comune all’interno del progetto unitario non possono in ogni caso essere inferiore al 15% della superficie totale dell’intervento per lotti di superficie inferiore a m² 1.000 e al 20% per lotti di superficie superiore a m² 1.000; f) La cessione delle aree avverrà prima del rilascio della Concessione Edilizia; Il progetto unitario é approvato dal Consiglio Comunale previo parere della Commissione Edilizia Comunale e diventa esecutivo con l’apposizione del visto di esecutività da parte dell’organo competente.

Norme Tecniche di Attuazione pagina 44 PRG approvato

Art. 29 EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE

L’intervento in queste aree è affidato all'iniziativa sia pubblica che privata. Sono consentite le seguenti destinazioni d'uso: - residenza; - attrezzature di servizio complementari alla residenza. 29.1 - ZONA P.E.E.P. ESISTENTE In queste zone l'edificazione è ammessa per ogni lotto individuato. I lotti individuati sono riservati all'iniziativa comunale, a privati associati in cooperativa, ad imprese costruttrici, con edilizia convenzionata, o società miste, pubbliche e private, nonchè gli Istituti Autonomi delle Case Popolari (IACP). Il tale zona il P.R.G. si attua secondo le modalità, gli indici e i parametri stabiliti dal P.E.E.P. a suo tempo approvato e vigente.

Norme Tecniche di Attuazione pagina 45 PRG approvato

Art. 30 ALBERGHI

Per il carattere segnatamente turistico di Civitella del Tronto sono consentite rotazioni d'uso del patrimonio edilizio esistente e di progetto, indipendentemente dalle destinazioni attuali, per destinazioni a carattere turistico - residenziale e turistico - ricettivo (alberghi, pensioni, case albergo residenze temporanee a rotazione). Per gli alberghi esistenti, ad eccezione del centro storico di Civitella Capoluogo, è ammesso, nei limiti max di cui ai parametri dell’art. 28.1: -la possibilità di incremento dimensionale di un piano in elevazione o di ampliamento in estensione corrispondente alla dimensione massima di un piano ad uso camere da letto; -un incremento massimo pari al 20% della sup. coperta già adibita a servizi comuni ( hall, reception, sala tv, sala colazione, sala pranzo, cucina, bagni clienti, bagni ospiti, bagni personale, dispensa), ad uso servizi, sulla base di un progetto unitario che definisca anche i rapporti prescritti dalle norme tecniche da assoggettare a vincolo di destinazione d'uso da trascriversi nei registri immobiliari. Devono comunque essere mantenute le attuali distanze tra i confini se inferiori a mt. 5,00. Per i nuovi insediamenti alberghieri è ammesso l'incremento del 30% della volumetria risultante dall'applicazione degli indici di P.R.G. ,con l'obbligo di riservare non meno del 40% della sup. fondiaria ad attrezzature di servizio degli alberghi stessi.

Norme Tecniche di Attuazione pagina 46 PRG approvato

Art. 31 INSEDIAMENTI DI NUOVO IMPIANTO

- ZONA "C" - AREE RESIDENZIALI DI NUOVA EDIFICAZIONE DA DESTINARE

ALL'EDILIZIA PRIVATA E ALL'EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE Riguarda le aree destinate prevalentemente alla residenza, necessarie per soddisfare il fabbisogno abitativo arretrato e futuro. In tali zone il piano si attua per intervento edilizio preventivo, previa formazione del comparto da attuarsi con le modalità stabilite dal precedente art. 5 "comparto". Le destinazioni d'uso consentite nella zona sono stabilite per le zone B (insediamenti di recente formazione) di cui al precedente art. 28. 31.1 - PARAMETRI URBANISTICI ED EDILIZI - indice di utilizzazione territoriale Ut = 0.33 m² / m² - n° dei piani = due (2) fuori terra più piano interrato o seminterrato - altezza massima Hmax = 8.00 ml -distanze dai confini =½ dell'altezza con un minimo di 5.00 ml. - distanze dalle strade, ci si attiene a quanto disposto dal nuovo Codice Stradale di cui al D.P.R. 16.12.1992 n° 495 come modificato con D.P.R. 26.04.1993 n° 147 - distanze tra i fabbricati interni al comparto minimo = 10.00 ml - pendenza della copertura = 40% max - parcheggi in quantità non inferiori a quelli stabiliti dall'art.2 della L. 122/89 per la specifica destinazione d'uso dei fabbricati.

Norme Tecniche di Attuazione pagina 47 PRG approvato

Art. 32 ZONE PRODUTTIVE

-ZONA "D"- INDUSTRIALI, ARTIGIANALI, COMMERCIALI E DIREZIONALI

Riguarda le aree destinate all'insediamento di impianti ed attrezzature per l'esercizio di attività a carattere commerciale, direzionale, artigianale ed industriale nonchè alle abitazioni per i custodi ovvero per i titolari delle singole attività. L'edificazione nelle zone produttive esistenti è consentita tramite intervento edilizio diretto previa stipula di apposita convenzione nella quale, tra l’altro, dovranno essere indicate le aree di cessione per spazi pubblici nella misura non inferiore al 10 % al netto della viabilità pubblica così come previsti dall’art. 5 - comma 1 D.M. 1444/68 ed è consentito l'accorpamento di due o più lotti secondo le esigenze dell'azienda da insediare. Nelle zone produttive di espansione di nuova previsione l'edificazione è consentita tramite intervento diretto subordinato alla stipula di una convenzione o atto d’obbligo, deliberata da Consiglio Comunale, tra Comune e proprietari delle aree interessate ed in cui vengono definiti e disciplinati i seguenti elementi: - le caratteristiche tipologiche dell'intervento; - le modalità ed i tempi di attuazione; - l'assunzione a cura e spesa, da parte del titolare della concessione a costruire, della realizzazione in tutto od in parte, delle opere di urbanizzazione e di quelli necessari per il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti solidi, liquidi e gassosi ai sensi degli artt. 5 e 10 della L. 2801.1977 n° 10; - la cessione delle aree necessarie per il soddisfacimento degli standards urbanistici, individuate nelle planimetrie di P.R.G., ovvero il pagamento di un corrispettivo proporzionato per la loro acquisizione da parte del Comune; - il deposito cauzionale, in denaro o mediante polizza fidejussoria, per l'esatta o piena attuazione degli obblighi assunti; - le sanzioni in ordine al mancato rispetto di tutto o parte degli impegni contenuti nella conven- zione o atto d'obbligo. E' facoltà del Comune acquisire ai sensi dell'art.27 della L. 22.10.1971 n° 865 le aree comprese nella zona, urbanizzarle direttamente e cederle ai privati operatori in proprietà o concederle in diritto di superficie secondo le disposizioni contenute nel citato art. 27. Le zone produttive si dividono in: 1 - Industriale - Artigianale - Commerciale - Direzionale di completamento 2 - Commerciale e direzionale di nuova previsione; 3 - Artigianale e Piccola Industria esistente ; 4 - Industriale - Artigianale di espansione di nuova previsione; Su tali sottozone è consentita, per le specifiche esigenze dell'Enel e degli edifici produttivi, la costruzione delle cabine elettriche all'interno dei singoli lotti. Tali manufatti, in deroga alle distanze stabilite nelle presenti norme, possono essere posizionate ad una distanza minima di ml 1.50 dai confini e dalle strade ed in caso di accordo tra i proprietari a confine.

Norme Tecniche di Attuazione pagina 48 PRG approvato

32.1 -INDUSTRIALE - ARTIGIANALE - COMMERCIALE - DIREZIONALE DI COMPLETAMENTO Nella zona sono consentite attività industriali, artigianali, commerciali, direzionali e centri di esposizione (supermarket, magazzini di distribuzione, centri commerciali, attrezzature per il commercio al servizio delle aziende localizzate nell'agglomerato, per il ristoro quali bar, ristoranti, self service, per il trasporto quali terminal autobus, per uffici centralizzati amministrativi, tecnici, di ricerca finanziaria delle aziende o al servizio delle stesse, studi tecnici e di progettazione, studi commercialisti e di consulenza finanziaria e del lavoro o strutture similari sia al servizio delle aziende insediate o di altre committenze, locali da ballo, discoteche, sale di ritrovo, centri congressuali, teatri, cinema, attività commerciali all'ingrosso. L'edificazione si attua applicando i seguenti parametri: - indice di utilizzazione fondiaria (sono asclusi dal calcolo di utilizzazione fondiaria le superfici relative a locali interrati e seminterrati destinati a deposito e stoccaggio dei prodotti commercializzati nonchè a servizi tenologici) Uf = 0.70 m² / m² - superficie coperta massima = 50% di Sf - n° di piani fuori terra = tre (3) più un piano interrato o seminterrato - altezza massima dei fabbricati Hmax= 12.00 ml - distanza minima da confini fronte strada, ci si attiene a quanto disposto dal nuovo Codice Stradale di cui al D.P.R. 16.12.1992 n°495 come modificato con D.P.R. 26.04.1993 n° 147 - distanza minima dai confini dei lotti contigui o di proprietà = 5.00 ml - superficie residenziale massima per ogni fabbricato commerciale (da calcolarsi nella Uf) = 150.00 m² - parcheggi inerenti al lotto = m² 40 / 100 m² di Se L’intervento edilizio é subordinato all’approvazione di un progetto unitario e alla stipula di una convenzione tra i proprietari ed il Comune. A garanzia del completo e puntuale adempimento di tutti gli obblighi assunti il proprietario o i proprietari sottoscriverà o sottoscriveranno una fidejussione assicurativa per l’importo pari alle opere da realizzare, con riduzione progressive corrispondenti alla realizzazione urbanizzativa effettuata a partire dalla data di approvazione dei relativi progetti esecutivi che consentiranno la definizione dell’importo con riferimento alle singole opere o parte di esse. Il progetto edilizio unitario proposto dai proprietari delle aree deve contenere : a) Progettazione di massima di tutti gli edifici previsti, con l’indicazione delle specifiche destinazioni d’uso; b) Indicazione delle aree delle opere di urbanizzazione; c) Progetto esecutivo di tutte le opere di urbanizzazione da realizzare e relativo computo metrico estimativo; d) Specifica convenzione per stabilire le modalità ed i tempi di esecuzione e cessione delle opere di urbanizzazione e relativo importo fidejussorio a garanzia dell’esatta e completa esecuzione delle stesse; e) Le aree pubbliche da cedere gratuitamente al Comune all’interno del progetto unitario non possono in ogni caso essere inferiore al 10% della superficie totale dell’intervento ( ai sensi dell’art. 5 - comma 1 del D.M. n° 1444 / 68 ); f) La cessione delle aree avverrà prima del rilascio della Concessione Edilizia; Il progetto unitario é approvato dal Consiglio Comunale previo parere della Commissione Edilizia Comunale e diventa esecutivo con l’apposizione del visto di esecutività da parte dell’organo competente.

Norme Tecniche di Attuazione pagina 49 PRG approvato

32.2 - COMMERCIALE - DIREZIONALE DI NUOVA PREVISIONE Nella zona sono consentite le attività di cui al punto 32.1. L'edificazione si attua applicando i seguenti indici: - indice di utilizzazione fondiaria (sono esclusi dal calcolo dell'indice di utilizzazione fondiaria le superfici relative a locali interrati e seminterrati destinati a deposito e stoccaggio dei prodotti commercializzati nonchè a servizi tecnologici) Uf = 0.70 m² / m² - superficie coperta massima = 40% d Sf - n° dei piani fuori terra = due (2) più un (1) piano interrato o seminterrato - altezza massima dei fabbricati Hmax = 9.00 ml - distanza minima dei confini fronte strada, ci si attiene a quanto disposto dal nuovo Codice Stradale di cui al D.P.R. 16.12.1992 n° 495 come modificato con D.P.R. 26.04.1993 n° 147 - distanza minima dai confini dei lotti contigui o di proprietà = 5.00 ml - superficie edificabile residenziale massima per ogni fabbricato commerciale (da calcolarsi nella Uf) = 150.00 m² - parcheggi inerenti il lotto = m² 40 / 100 m² di Se

Norme Tecniche di Attuazione pagina 50 PRG approvato

EMENDAMENTO N.01

(Variante n. 7) NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

ART.32.3 ARTIGIANALE - PICCOLA INDUSTRIA ESISTENTE

Nella zona oltre alle attività prettamente industriali, artigianali e commerciali ed alla installazione di apparecchiature strettamente connesse alla funzionalità degli stabilimenti, sono consentiti impianti per la lavorazione carni a carattere industriale, deposito e vendita di attrezzature e macchinari industriali, magazzini di deposito, celle frigorifere, silos, rimesse automezzi, esposizione prodotti derivanti dall'attività svolta, uffici e strutture di servizio. L'edificazione si attua applicando i seguenti indici: - indice di utilizzazione fondiaria (sono escluse dal calcolo dell'indice di utilizzazione fondiaria le superfici relative ai locali interrati e seminterrati destinati a magazzini, deposito merci ,servizi tecnologici) Uf = 0.70 m² / m² - n. piani fuori terra = due + un piano interrato o seminterrato - altezza massima Hmax = 12.00 ml. - superficie coperta massima = 50% di Sf - parcheggi inerenti il lotto = m² 40 / 100 m² Se - distacchi dalle strade, ci si attiene a quanto disposto dal nuovo Codice Stradale di cui al D.P.R. 16.12.1992 n° 495 come modificato con D.P.R. del 26.04.1993 n°147 qualora non esistono allineamenti preesistenti - distanza dai confini di lotti contigui o di proprietà = 5.00 ml - superficie edificabile residenziale massima per ogni complesso produttivo (da calcolarsi nella Uf)= 150.00 m² - è consentito l'accorpamento.

Norme Tecniche di Attuazione pagina 51 PRG approvato

32.4 - INDUSTRIALE - ARTIGIANALE DI ESPANSIONE DI NUOVA PREVISIONE Nella zona si applicano le norme di cui al punto 32.3

Norme Tecniche di Attuazione pagina 52 PRG approvato

32.5 - EDIFICI ESISTENTI NON PRODUTTIVI Gli edifici esistenti non produttivi regolarmente autorizzati e ricadenti in zone produttive, alla data di adozione delle presenti norme, potranno adeguarsi alle stesse o mantenere la destinazione d'uso esistente. In tal caso, ovvero nel caso che gli indici e i parametri esistenti, non permettono l'adeguamento alla presente normativa, si può intervenire sul patrimonio edilizio esistente nei limiti delle categorie indicate all'art. 30 della L.R. 18/83 punto I, ovvero per ampliamenti "una tantum" in misura non superiore al 50% dell'edificio esistente in termini di superficie utile lorda. Le parti in ampliamento o sopraelevazione dovranno comunque rispettare altezza, distacchi, parcheggi ecc. come da art. 32.3.

Norme Tecniche di Attuazione pagina 53 PRG approvato

(Variante n. 5) NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

ART.32.7 INDUSTRIALE-ARTIGIANALE A DESTINAZIONE SPECIALE

La zona INDUSTRIALE - ARTIGIANALE a DESTINAZIONE SPECIALE individuata sulle tavole di PRG con apposita simbologia è destinata alla fabbricazione ed al deposito di articoli pirotecnici in genere, con specifico riferimento ai fuochi d'artificio e giocattoli pirici di quarta e quinta categoria.

Pertanto sono consentiti tutti quei manufatti (laboratori, depositi, uffici, abitazioni, ecc.) funzionali agli impianti stessi.

Il piano si attua per intervento edilizio diretto nel rispetto oltre che di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza pubblica, con specifico riferimento al R.D. 18.06.1931 n° 773 e R.D. 06.05.1940 n°635, dei seguenti indici e parametri:

Se (Superficie edificabile 0,03 mq/mq) Ds (Distacco minimo dalle strade) norme di sicurezza pubblica De (Distacco minimo tra edifici) norme di sicurezza pubblica Dc (Distacco minimo dai confini) norme di sicurezza pubblica P (n° dei piani fuori terra) massimo 2 H (altezza massima) 7,50 ml

Nei limiti della superficie edificabile massima consentita è ammessa la costruzione di una abitazione per il custode o titolare dell'impianto della Su massima di 150 mq.

Norme Tecniche di Attuazione pagina 54 PRG approvato

Art. 33 TERRITORIO AGRICOLO - PRODUTTIVO

-ZONA "E "- ZONA AGRICOLA

33.1 - ZONA AGRICOLA NORMALE Riguarda il territorio extra urbano del Comune, destinato all'esercizio dell'attività agricola intesa non soltanto come funzione produttiva, ma come salvaguardia del sistema idrogeologico del paesaggio agrario e dell'equilibrio ecologico e naturale. Nella zona sono consentite esclusivamente opere, impianti ed edifici necessari alla conduzione agricola, alla prima trasformazione dei prodotti agricoli, agli allevamenti ed alla residenza. In particolare: a) costruzioni inerenti alla conduzione del fondo, quali abitazioni, stalle, porcilaie, silos, serbatoi idrici, ricoveri per macchine agricole ecc.; b) costruzioni adibite alla conservazione e trasformazione di prodotti agricoli, annesse ad aziende agricole singole o associate che lavorino prevalentemente prodotti propri; c) allevamenti industriali di bovini, equini, suini, ovini, polli, animali da pelliccia ed altri. Nella zona l'edificazione è attuata attraverso l'intervento diretto e la concessione a costruire è rilasciata esclusivamente ai seguenti soggetti singoli od associati: - proprietari coltivatori diretti; - soggetti proprietari dell'unità minima aziendale (1 ha); - proprietari conduttori in economia; - imprenditori agricoli a titolo principale; - affittuari e mezzadri che abbiano acquistato il diritto di sostituirsi al proprietario nell'esecuzione delle opere. d) depositi all'aperto di materiali, manufatti, rottami ed automezzi in demolizione nei limiti consentiti dalla normativa regionale vigente e posti ad una distanza di mt 300 dal centro abitato.

Norme Tecniche di Attuazione pagina 55 PRG approvato

33.2 - COSTRUZIONI AD USO RESIDENZIALE L'utilizzazione edificatoria residenziale dei suoli agricoli è ammessa esclusivamente per residenze strettamente necessarie alla conduzione del fondo: - l'indice di edificabilità massimo fondiario relativo alla residenza = 0.03 m³ / m² - altezza massima Hmax = 7.50 ml - distanza dai confini = 5.00 ml - unità minima aziendale = 1 ettaro - volumetria complessiva di ogni singolo edificio residenziale non può superare 800 m³ Al fine di soddisfare le esigenze delle famiglie coltivatrici definite al seguente comma 4, è consentito l'accorpamento dei fondi rustici di proprietà non contigui, purchè facenti parte della stessa unità aziendale e compresi all'interno del Comune o di Comuni contermini. Nel caso in cui l'applicazione dell'indice di edificabilità risultante dalle disposizioni del comma 1 del presente articolo non consenta la realizzazione di un alloggio adeguato al nucleo familiare del richiedente, è ammessa una maggiorazione del volume di 80 m³ per ogni componente effettivo della famiglia fino ad un massimo complessivo di 800 m³ di residenza. Sono considerate coltivatrici le famiglie del coltivatore diretto proprietario e del coltivatore diretto affittuario, mezzadro, colono, in forma singola o associata, in possesso dei requisiti di imprenditore agricolo a titolo principale di cui all'art.4 della L.R. 02.03.1979 n° 12. Per l'applicazione delle disposizioni, la composizione delle famiglie dovrà essere comprovata da idonea certificazione anagrafica. I benefici possono essere usufruiti una sola volta in ogni singola unità aziendale. Gli edifici esistenti alla data di entrata in vigore del presente Piano possono essere oggetto di intervento di manutenzione straordinaria e di ristrutturazione, anche se di dimensioni superiori a quelle indicate nel comma precedente. Le costruzioni realizzate in aree che gli strumenti urbanistici indicano come zona agricola devono conservare le destinazioni d’uso compatibili con la destinazione agricola delle aree ai sensi del Titolo VII° della L.R. 18/83 , fintanto che lo strumento urbanistico non destini diversamente le aree stesse. Le costruzioni realizzate in aree che gli strumenti urbanistici indicano come zona agricola devono conservare le destinazioni d’uso compatibili con la destinazione agricola ai sensi del Titolo VII della L.R. 18/83, fintanto che lo strumento urbanistico non destini diversamente le aree stesse (modificato con D.C.P. n. 96/98). E' consentita la demolizione e ricostruzione dell'edificio esistente documentato da planimetria e relazione tecnica, ove fosse necessario è consentita la traslazione della nuova costruzione in rispetto però delle norme sulle distanze dagli edifici e dai confini.

Norme Tecniche di Attuazione pagina 56 PRG approvato

33.3 - MANUFATTI CONNESSI ALLA CONDUZIONE DEL FONDO Sono considerati manufatti connessi alla conduzione del fondo le rimesse per attrezzi e per macchinari, i ricoveri o stalle per gli animali domestici, le serre e gli impianti fissi di protezione dei prodotti, i silos e le altre opere di stoccaggio, gli impianti energetici, di irrrigazione e di smaltimento. Tali manufatti possono essere realizzati anche indipendentemente dalla presenza di edifici con destinazione residenziale. La loro superficie utile non concorre alla formazione degli indici di cui al comma precedente; è consentita una superficie utile corrispondente ad un indice massimo di utilizzazione di 150 mq/ettaro, con un massimo di 600 mq di superficie coperta per ogni intervento; non è soggetta a tali limiti la realizzazione di serre ancorché realizzate con strutture fisse e di coperture stagionali destinate a proteggere le colture. In tali casi, a cessazione della specifica attività agricola, è fatto obbligo al ripristino dello stato dei luoghi. Tali manufatti devono rispettare una distanza minima dai confini di 5.00 ml e dai fabbricati residenziali di 10.00 ml da elevare a 20.00 ml per i ricoveri o stalle per animali domestici.

Norme Tecniche di Attuazione pagina 57 PRG approvato

33.4 - IMPIANTI PRODUTTIVI NEI SUOLI AGRICOLI Nei suoli agricoli sono ammessi impianti o manufatti edilizi destinati alla lavorazione o trasformazione dei prodotti agricoli ed alla produzione zootecnica, secondo le seguenti indicazioni: a) rapporto d copertura non superiore ad 1/4 del lotto di pertinenza dell'impianto; b) distacchi tra fabbricati non inferiori a ml 20.00 ; c) distacchi dai cigli stradali non inferiori a quelli fissati dal decreto ministeriale 1 aprile 1968 n° 1044 d) distacchi dai confini di ml 10.00 e) parcheggi in misura non inferiore ad 1/10 dell'area coperta f) distanza dagli insediamenti abitativi esistenti e previsti dagli strumenti urbanistici e dalle sorgenti non di esclusiva utilizzazione del fondo, non inferiore a mt 300, da elevare a 500 mt per gli allevamenti suinicoli industriali. Tale distanza deve essere applicata solo agli impianti e manufatti edilizi destinati alla produzione zootecnica e va intesa come spazio intercorrente tra la ubicazione delle stalle e più abitazioni, dovendosi intendere per “insediamento produt- tivo” ai sensi della stessa norma un complesso di edifici residenziali tra loro sistematicame- nte collegati e sufficientemente organizzati, forniti di opere di urbanizzazione primaria; g) unità minima aziendale di almeno m² 10.000; relativamente al punto f) valgono inoltre le norme stabilite dalla L.R. n° 36 del 24.03.1988.

Norme Tecniche di Attuazione pagina 58 PRG approvato

33.5 - ZONA AGRICOLA DI RISPETTO DELL'ABITATO Per motivi di carattere ambientale e di salvaguardia delle zone urbane individuate dal P.R.G., in tali zone l'attività edificatoria è consentita esclusivamente per residenze necessarie alla conduzione del fondo. Per tale scopo si applicano le norme di cui al punto 33.2. Eventuali edifici esistenti quali manufatti connessi con la conduzione del fondo o impianti produttivi di trasformazione di prodotti agricoli o di allevamenti zootecnici in contrasto con le presenti norme, possono conservare le attuali dimensioni e destinazioni d'uso ed essere soggetti ad interventi di manutenzione e/o di ristrutturazione.

Norme Tecniche di Attuazione pagina 59 PRG approvato

33.6 - AGRITURISMO Nel territorio agricolo é consentito l’esercizio delle attività agrituristiche e del turismo rurale nei limiti delle norme regionali vigenti in materia.

Norme Tecniche di Attuazione pagina 60 PRG approvato

33.7 - LAGHETTI COLLINARI E' consentita la creazione di bacini di raccolta di acque meteoriche per l'irrigazione ad esclusivo servizio del fondo, bacini che sfruttano invasi naturali. Le opere di sbarramento devono essere in terra. E' fatto divieto assoluto di costruire delle dighe in cemento armato, muratura, metalliche o simili. Ogni laghetto collinare deve essere eseguito a monte di spazi liberi da costruzioni e da strade. L'ubicazione dei laghetti rispetto alla strada deve essere tale per cui l'onda piena non sia un pericolo per pedoni e veicoli in transito. Ogni laghetto deve essere recintato per impedire l'accesso a terzi. Sono consentite opere d'arte di modeste entità.

Norme Tecniche di Attuazione pagina 61 PRG approvato

33.8 - EDIFICI RURALI A DIVERSA DESTINAZIONE Nelle zone agricole del territorio comunale è consentita la trasformazione, la ristrutturazione e la demolizione e ricostruzione dei fabbricati esistenti e non più finalizzati alla conduzione dei fondi , mantenendo ferme le tipologie primitive e l'architettura dei fabbricati, allo scopo di recuperare le vecchie abitazioni, oltre che per usi residenziali, anche al turismo ricettivo, consentendo la realizzazione di impianti sportivi che non costituiscano volume fuori terra. E' consentito destinare i suddetti fabbricati ad attività ricettive quali: bar, rosticcerie, trattorie, ristoranti, pensioni nonchè ad attività per il tempo libero e per lo svago quali dancings, discoteche, balere e piccole attività artigianali commerciali.

Norme Tecniche di Attuazione pagina 62 PRG approvato

Art. 34 AREE DI INTERESSE GENERALE

-ZONA "F"- ATTREZZATURE PUBBLICHE ED IMPIANTI DI INTERESSE GENERALE

34.1 - VERDE PUBBLICO ATTREZZATO La zona è destinata alla conservazione ed la creazione dei parchi urbani e di quartiere nonchè alle attrezzature per lo svago e per il gioco. Nella zona sono ammesse le seguenti utilizzazioni: - nucleo elementare di verde; - parchi urbani; - parchi di quartiere; - attrezzature per il gioco dei bimbi; - attrezzature per lo svago e piccole attività sportive; - monumenti. Nella zona, previa stipula di apposita convenzione, possono eventualmente essere cedute in uso aree per la installazione in precario, di piccoli manufatti destinati ad attrezzature di ristoro e tempo libero. E' consentita inoltre la realizzazione di costruzioni per servizi igienici e connesse con le attività di svago e con le piccole attività sportive. L'indice di utilizzazione territoriale massimo Uf = 0.25 mq/mq. L'altezza massima Hmax = mt 7,50. La distanza dai confini = mt 10.00

Norme Tecniche di Attuazione pagina 63 PRG approvato

34.2 - VERDE PRIVATO Riguarda le aree private ove deve essere conservata e possibilmente incrementata l'attuale dotazione di verde e di alberature mantenendo inalterato l'esistente rapporto di copertura e salvaguardando le caratteristiche morfologiche ambientali dei luoghi. I fabbricati esistenti possono essere oggetto di interventi di restauro, ristrutturazione, demolizione e ricostruzione. In ogni caso è possibile incrementare "una tantum" la superficie edificabile complessiva degli immobili nella misura massima del 25% di quella esistente al momento dell'adozione del P.R.G. Ai progetti presentati per richiedere la concessione a costruire deve essere allegato il rilievo della sistemazione dei luoghi con l'elenco e la localizzazione delle alberature esistenti ed un programma d'incremento e sostituzione delle alberature.

Norme Tecniche di Attuazione pagina 64 PRG approvato

34.3 - ATTREZZATURE SPORTIVE Le aree incluse in questa sottozona sono destinate ad attrezzature sportive di tipo competitivo quali: A - impianti scoperti; - campi di calcio; - campi di pallacanestro, pallavolo, tennis, calcetto, tiro a volo, bocce ecc. B - impianti coperti; - palazzetto dello sport; - palestra; - sala polivalente; - spogliatoio pertinenti agli impianti scoperti; - bocciodromo; - piscina. Gli impianti di cui ai punti A e B, oltre che dalle Amministrazioni Pubbliche, possono essere realizzate anche da cittadini, in tal caso verrà stipulata apposita convenzione nella quale verranno fissati oneri, modalità di attuazione e di gestione da parte dei privati, Enti ecc. Il piano si attua per intervento edilizio diretto applicando i seguenti indice. - indice di utilizzazione fondiaria Uf = 0.40 m² / m² - superficie coperta = max 40% di Sf - distanza dai confini = 5.00 ml - distanza dalle strade, ci si attiene a quanto disposto dal nuovo Codice Stradale di cui al D.P.R. 16.12.1992 n°465 come modificato dal D.P.R. 26.04.1993 n° 147 - parcheggi pubblici = m² 20 / 100 m² di Se Nella zona, previa stipula di apposita convenzione, possono essere eventualmente cedute in uso delle aree per la installazione, in precario, di piccoli manufatti destinati ad attrezzature di ristoro quali bar, piccoli ristoranti, paninoteche, pizzerie ecc.

Norme Tecniche di Attuazione pagina 65 PRG approvato

34.4 ATTREZZATURE DI INTERESSE COMUNE Le aree incluse in questa zona sono destinate ad attrezzature di servizio a livello locale, generale e territoriale. Sono ammesse le seguenti destinazioni: - impianti annonari (mercati coperti, magazzini generali, mattatoi, foro boario); - pubblica amministrazione e vigilanza; - attrezzature sanitarie, sociali ed assistenziali (poliambulatorio, ambulatori specializzati, asili nido ecc.); - attrezzature culturali e spirituali (chiese, edifici per il culto, biblioteche, centri culturali, musei); - attrezzature per lo svago e per il tempo libero (cinema, teatri, palestre, impianto SIP, ecc.); - impianti tecnologici urbani. Il piano si attua per intervento edilizio diretto su iniziativa della pubblica amministrazione sia su iniziativa dei privati applicando i seguenti indici: - indice di utilizzazione fondiaria Uf = 0.50 m² / m² - distanza dai confini = 5.00 ml - distanza dalle strade = 5.00 ml - parcheggi pubblici adeguate alle quantità minime previste dalla L. 122/89 - altezza massima Hmax = 9.50 ml

Norme Tecniche di Attuazione pagina 66 PRG approvato

34.5 - AREE PER L'ISTRUZIONE Tali zone sono destinate ad attrezzature per l'istruzione superiore e dell'obbligo (licei, istituti professionali ecc., scuole medie ed elementari), nonchè a scuole materne ed asili nido. E' inoltre consentita la realizzazione di tutte quelle infrastrutture a servizio e supporto delle attività didattiche quali laboratori di ricerca, biblioteche, palestre, auditorium ecc. Il piano si attua per intervento edilizio diretto applicando i seguenti indici: - indice di utilizzazione fondiaria Uf = 0.80 m² / m² - distanza dai confini = 5.00 ml - distanza dalle strade, ci si attiene a quanto disposto dal nuovo Codice Stradale di cui al D.P.R.16.12.1993 n° 495 come modificato dal D.P.R. 26..04.1993 n° 147 - parcheggi pubblici adeguati alle quantità minime previste dalla L. 122/89 - altezza massima Hmax = 10.50 ml

Norme Tecniche di Attuazione pagina 67 PRG approvato

34.6 - AREE PER SERVIZI TECNOLOGICI Tali zone sono destinate alla installazione e gestione di impianti di depurazione, serbatoi idrici, cabine ed impianti di captazione o di sollevamento, impianti tecnologici quali cabine e centrali ENEL, centrali TELECOM ecc. E' fatto obbligo creare, a margine delle aree di pertinenza di tali impianti, delle barriere di verde alberato al fine di attenuare l'impatto ambientale. Si applicano i seguenti indici. - indice di utilizzazione fondiaria Uf = 0.80 m² / m² - distanza dai confini = 5.00 ml - distanza dalle starde, ci si attiene a quanto disposto dal nuovo Codice Stradale di cui al D.P.R. 16.12.1993 n° 495 come modificato dal D.P.R. 26.04.1993 n° 147 - altezza massima Hmax = 8.00 ml Relativamente alle reti distributive dell'energia elettrica, delle comunicazioni telefoniche, televisive, del gas, dell'acqua (potabile e per uso irriguo), per esigenze strettamente connesse con i programmi di potenziamento e di ammodernamento di tali reti distributive da parte delle aziende erogatrici (Enel, Telecom, Società del gas, Rai, Consorzi di bonifica, Acquedotti) è consentito, nell'ambito di tutto il territorio comunale, previo assenso del Sindaco, la costruzione di linee distributive a rete cabine, camere di decompressione, centraline, serbatoi di accumulo, antenne e tralicci.

Norme Tecniche di Attuazione pagina 68 PRG approvato

34.7 - ATTREZZATURE DI SERVIZIO PRIVATE Nelle superfici espressamente indicate sulle planimetrie di piano, si possono realizzare attrezzature per il commercio (esposizioni, centro vendite ecc.), per il ristoro (bar, ristoranti, alberghi e pensioni, self service ecc.), attrezzature ricreative, locali per lo spettacolo e svago, piccoli uffici e studi professionali per attività direzionali, finanziarie, amministrative e terziarie, in genere, con i seguenti indici e parametri. - indice di utilizzazione fondiaria Uf = 0.50 m² / m² - superficie coperta = 0.50 di Sf - altezza massima = 12.00 ml - numero di piani fuori terra = TRE (3) più piano interrato o seminterrato - distanza dai confini = 6.00 ml - distanza minima dai confini fronte strada, ci si attiene a quanto disposto dal nuovo Codice Stradale di cui al D.P.R. 16.12.1993 n° 495 come modificato dal D.P.R. 26.04.1993 n° 147 - parcheggi pubblici = m² 40 / 100 m² di Se Le attrezzature di servizio private ai fini dell'applicazione degli oneri di cui alla L. n° 10/77 vengono equiparate ad attività direzionali - commerciali. In queste zone il P.R.G. si attua per intervento edilizio diretto.

Norme Tecniche di Attuazione pagina 69 PRG approvato

34.8 - ATTREZZATURE SANITARIE In tali zone é consentita l’iniziativa privata per l’insediamento di complessi per case di cura, case di riposo, cliniche private ed attrezzature similari; per tali attrezzature si consente la realizzazione di servizi (case di abitazione, casa custode, annessi per giardinaggio) non computabili ai fini dell Uf e comunque in percentuale non superiore al 25% della Uf ammissibile. Sono utilizzabili i seguenti indici e parametri: - indice di utilizzazione fondiaria Uf = 0.30 m² / m² - superficie coperta = 0.30 di Sf - altezza massima Hmax = 10.50 ml - numero di piani fuori terra = TRE (3) più piano interrato o seminterrato - distanza dai confini = 6.00 ml - distanza minima dai confini fronte strada, ci si attiene a quanto disposto dal nuovo Codice Stradale di cui al D.P.R. 16.12.1993 n° 495 come modificato dal D.P.R. 26.04.1993 n° 147 - parcheggi pubblici = m² 40 / 100 m² di Se Le attrezzature sanitarie ai fini dell’applicazione degli oneri di cui alla L. n° 10/77 vengono equiparate ad attività direzionali - commerciali. La realizzazione delle opere, in tutto o in parte, può essere demandata alle stesse aziende, a loro consorzi, a professionisti singoli o associati, che previa acquisizione dell’area, devono presentare al Comune per l’approvazione, un progetto unitario, specificando modalità e tempi di esecuzione dei lavori, proprietà, destinazione e gestione delle opere da realizzare.

Norme Tecniche di Attuazione pagina 70 PRG approvato

Art. 35 VIABILITA' E PARCHEGGI

35.1 - VIABILITA' Ci si attiene a quanto disposto dal nuovo Codice Stradale di cui al D.P.R. 16.12.1992 n° 495 come modificato con D.P.R. 26.04.1993 n° 147 35.2 - SPAZI DI SOSTA E PARCHEGGIO Gli spazi di sosta e parcheggio rientrano tra le opere di urbanizzazione primaria e devono essere ubicati marginalmente alle sedi viarie ed agli edifici. La loro ampiezza va calcolata rispettando lo standard minimo previsto dalla normativa edilizia. Nella planimetria di P.R.G. sono indicate le aree di parcheggio relative alle zone e sottozone in cui è prevista l'attuazione mediante intervento diretto.

Norme Tecniche di Attuazione pagina 71 PRG approvato

Art. 36 VINCOLO CIMITERIALE

Ai sensi dell'art. 338 del T.U. delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27.07.1934 n° 1265,è fatto divieto di costruire nuovi edifici e di ampliare quelli esistenti, qualunque destinazione abbiano, entro un raggio di 200 ml dai cimiteri, salvo le deroghe inerenti alla riduzione della fascia di rispetto, regolarmente autorizzate, nel rispetto delle procedure della legislazione vigente. Nella fascia d rispetto cimiteriale, è consentita la posa di manufatti in precario adibiti a chioschi per la vendita di fiori, di lampade votive ecc., previa stipula di convenzione con cui il concessionario si impegni a rimuovere il chiosco in qualsiasi momento e senza alcun indennizzo, su richiesta dell'Amministrazione Comunale. Eventuali costruzioni, legittimamente realizzate prima dell'adozione del P.R.G., ricadenti all'interno della fascia di rispetto, possono essere interessate soltanto dagli interventi previsti dall'art. 9 lett. b ,c , d, e, della L. 28.01.1977 n° 10.

Norme Tecniche di Attuazione pagina 72 PRG approvato

EMENDAMENTO N.01 (Variante n. 5)

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE Art. 37

AREE DI RISPETTO STRADALE Fuori dal perimetro dei centri edificati ed urbanizzati, distinti sulla base delle previsioni localizzative del P.R.G., vanno osservate, per le nuove costruzioni le disposizioni di cui all'art. 35. Per le costruzioni esistenti, legittimamente realizzate prima dell'adozione del P.R.G., entro le fasce di rispetto stradale possono eseguirsi, nel rispetto delle presenti norme, interventi di ristrutturazione, ampliamento e sopraelevazione, purchè non comportino l'avanzamento della costruzione verso la viabilità. Le fasce di rispetto stradale concorrono alla formazione della Uf. Le zone di rispetto stradale sono considerate zone pubbliche e come tali espropriabili , limitatamente alle porzioni ed ai casi in cui sia necessario procedere alla ristrutturazione dell’impianto viario che può prevedere anche la ubicazione laterale di parcheggi di urbanizzazione secondaria. E’ ammessa nelle zone di rispetto stradale la realizzazione di recinzioni secondo nullaosta e/o allineamento degli enti preposti, opere murarie per la sistemazione dei vari accessi nonché la segnaletica pubblicitaria stradale.

Norme Tecniche di Attuazione pagina 73 PRG approvato

Art. 38 TUTELA DELLE ZONE D'ACQUA E BOSCHI

A norma del D.M. 21.09.1984, sono sottoposti a vincolo paesistico, con eccezione di centri abitati delimitati dallo strumento urbanistico vigente e del P.R.G. od ai sensi dell'art. 41 quinquies lett. a della L. 17.08.1967 n° 765, fiumi, torrenti e corsi d'acqua e relative ripe esistenti sul territorio comunale, per una fascia di 150 mt ciascuna. In tali zone sono ammesse attività di trasformazione del territorio salvo il nulla osta degli Organi Competenti per i vincoli di cui alla L. 1497/1939. Inoltre ai sensi dell'art. 80 della L.R. 18/83, lungo il corso dei torrenti e dei fiumi, l'edificazione al di fuori delle zone previste dal P.R.G. è interdetta entro una fascia di 50 mt dal confine esterno dell'area golenale o alluvionale. Lungo il corso dei canali artificiali tale limitazione si applica entro una fascia di mt 25 dagli argini degli stessi. Le limitazioni stabilite ai precedenti commi non si applicano nel caso di realizzazione di opere pubbliche. Per quanto concerne la tutela dei boschi si applicano le limitazioni di cui all'art. 79 della L.R. 18/83.

Norme Tecniche di Attuazione pagina 74 PRG approvato

Art. 39 VINCOLI

Per quanto riguarda le prescrizioni e le limitazioni imposte dagli organi competenti sui vincoli gravanti sul territorio Comunale, le Norme del presente PRG sono di fatto integrate dalle prescrizioni e dai limiti riportati nei relativi pareri.

Norme Tecniche di Attuazione pagina 75 PRG approvato

Art. 40 EMENDAMENTO N° 3

Per miglioramento urbanistico quale : - l’allontanamento dagli assi stradali ; - la maggiorazione delle distanze tra edifici e di questi dai confini . Gli edifici esistenti aventi anche una superficie e un volume edificabile superiore a quello consentito dagli indici di zona , possono conservare il loro volume anche in caso di demolizione e ricostruzione . Non possono essere aumentate le altezze attuali degli edifici se superiori a quelle ammesse dal P.R.G. nelle singole sottozone . Il fabbricato potrà adeguarsi alla specifica destinazione d’uso consentita dalle sottozone . Il rilascio della concessione edilizia è subordinato alla cessione gratuita delle aree per ampliamento della sede viaria , oneri a carico del concessionario.