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NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE LOREGGIA - PRG aggiornato al 18.10.17
ELABORATO REDATTO: 16.02.15 - REV:00
I
Indice
ART. 1 - DISCIPLINA URBANISTICA E NORME DI ATTUAZIONE ........................................................................ 1
ART. 2 - ELABORATI DI P.R.G. .............................................................................................................................. 1
ART. 3 - ZONE TERRITORIALI OMOGENEE ......................................................................................................... 1
ART. 4 - PARAMETRI EDILIZI E METODI DI MISURAZIONE ................................................................................ 2
ART. 4 BIS - PARCHEGGI NEGLI INTERVENTI DIRETTI ...................................................................................... 5
ART. 5 - ZONA A CENTRO STORICO .................................................................................................................... 6
ART. 6 - COMPLESSI O EDIFICI ISOLATI DI INTERESSE STORICO-ARCHITETTONICO-AMBIENTALE ESTERNI
AL CENTRO STORICO......................................................................................................................................... 19
ART. 7 - ZONA B RESIDENZIALE URBANIZZATA .............................................................................................. 21
ART. 8 - ZONA C1 RESIDENZIALE URBANIZZATA ............................................................................................ 24
ART. 9 - ZTO C1.1 NUCLEI RESIDENZIALI IN TERRITORIO EXTRAURBANO .................................................. 27
ART. 10 - STRALCIATO ....................................................................................................................................... 31
ART. 11 - ZONA C2 RESIDENZIALE NON URBANIZZATA ................................................................................. 31
ART. 12 - ZONA D1 PRODUTTIVA - COMMERCIALE .......................................................................................... 33
ART. 13 - ZONA D2 COMMERCIALE - DIREZIONALE ......................................................................................... 35
ART. 14 - ZONA D3 COMMERCIALE - ALBERGHIERA ....................................................................................... 38
ART. 15 - ZONA D4 AGROINDUSTRIALE ............................................................................................................ 42
ART. 16 - INTERVENTI SULL'ESISTENTE - SETTORE PRODUTTIVO ............................................................... 44
ART. 17 – ZONA E RURALE................................................................................................................................. 47
ART. 18 - NORMATIVA AMBIENTALE.................................................................................................................. 56
ART. 19 - PIANO DI VALORIZZAZIONE AGRITURISTICA ................................................................................... 57
ART. 20 - ZONE F DESTINATE AD USO PUBBLICO E DI INTERESSE GENERALE ........................................ 57
ART. 21 - AREE PRIVATE ED ATTREZZATE PER IL TEMPO LIBERO ............................................................... 59
ART. 22 - FASCE O ZONE DI RISPETTO O TUTELA .......................................................................................... 60
ART. 23 - ZONE SIGNIFICATIVE – NORME GENERALI PER GLI INTERVENTI ................................................. 65
ART. 23 BIS - COMPARTI PEREQUATIVI ............................................................................................................ 72
ART. 23 TER - QUOTA EDIFICABILE RISERVATA ALL’INTERVENTO PUBBLICO ............................................ 73
ART. 23 QUATER – INCREMENTI PER LA RIQUALIFICAZIONE ........................................................................ 73
ART. 24 - INTERVENTI SULL'ESISTENTE - RESIDENZA .................................................................................... 74
ART. 25 - DOTAZIONE DI STANDARDS NEI S.U.A. ............................................................................................ 76
ART. 26 - VALIDITA’ DEGLI STRUMENTI URBANISTICI ATTUATIVI APPROVATI IN ATTUAZIONE DEL PIANO
REGOLATORE GENERALE VIGENTE ................................................................................................................. 77
ART. 27 - CROLLI ACCIDENTALI DI EDIFICI O PARTI DI EDIFICIO ................................................................... 78
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II
ART. 28 - COSTRUZIONI ACCESSORIE ............................................................................................................. 78
ART. 29 - MISURE DI SALVAGUARDIA ............................................................................................................... 78
ART. 30 - NORME ABROGATE ............................................................................................................................ 79
ART. 31 - NUOVE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE ................................................................................................. 79
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ART. 1 - DISCIPLINA URBANISTICA E NORME DI ATTUAZIONE
La disciplina urbanistica relativa all'uso del territorio comunale riguarda tutti gli aspetti conoscitivi e
gestionali, concernenti le operazioni di salvaguardia e protezione dell'ambiente e le operazioni di
corretta trasformazione del territorio stesso.
Le norme di attuazione del P.R.G., esplicano le modalità per l'ottenimento di operazioni di tutela e
modifica congrue con le premesse culturali e sociali emergenti a livello nazionale, regionale, comunale,
così come espresse nelle fasi conoscitive e propositive del presente strumento urbanistico.
ART. 2 - ELABORATI DI P.R.G.
Le presenti norme costituiscono parte integrante, (elaborato n° 15B) del Piano Regolatore Generale
del Comune di Loreggia (Padova) che, agli effetti delle previsioni, risulta così composto:
Elab. 13.1 P.R.G. intero territorio comunale sc. 1:5000
" 13.1.1. P.R.G. Ambiente e paesaggio sc. 1:5000
" 13.2. P.R.G. Reti tecnologiche sc. 1:5000
" 13.3.1. Zona significativa Capoluogo sc. 1:2000
" 13.3.2. Zona significativa Loreggiola sc. 1:2000
" 13.3.3. Zona significativa insediamenti produttivi e commerciali sc. 1:2000
" 15A. Regolamento edilizio
" 15B. Norme tecniche di attuazione
" 15C. Repertorio normativo
“ 15D. Relazione illustrativa: stato di fatto, situazione demografica e socio economica,
progetto
Nel caso di contraddizione di previsione tra il testo delle N.T.A. e gli elaborati grafici, prevale quanto
contenuto nel testo normativo.
Nel caso di contrasto di previsioni tra elaborati grafici prevalgono le previsioni dei grafici a scala
maggiore (scala 1:2000 su 1:5000).
Nel caso di contrasto tra gli elaborati grafici e la relazione prevalgono le previsioni degli elaborati
grafici.
ART. 3 - ZONE TERRITORIALI OMOGENEE
Il territorio comunale, secondo le grafie e le perimetrazioni dei citati allegati di P.R.G. è suddiviso in:
− Z.T.O. A Centro storico (art. 5)
− Z.T.O. B residenziale urbanizzata (art. 7)
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− Z.T.O. C1 residenziale urbanizzata (art. 8)
− Z.T.O. C1.1 residenziale esterna ai centri abitati (art. 9)
− Z.T.O. C1.2 nuclei residenziali - rurali (art. 10)
− Z.T.O. C2 residenziale non urbanizzata (art. 11)
− Z.T.O. D1C produttiva-commerciale di completamento (art. 12)
− Z.T.O. D1E produttiva-commerciale di espansione (art. 12)
− Z.T.O. D2C commerciale-direzionale di completamento (art. 13)
− Z.T.O. D2E commerciale-direzionale di espansione (art. 13)
− Z.T.O. D3C commerciale-alberghiera di completamento (art. 14)
− Z.T.O. D3E commerciale-alberghiera di espansione (art. 14)
− Z.T.O. D4 agroindustriale (art. 15)
− Z.T.O. E rurale (art. 17)
− Z.T.O. F destinate ad uso pubblico e di interesse generale (art. 20)
Per ogni zona e sottozona le presenti norme e gli allegati di P.R.G. prescrivono:
1) destinazioni d'uso
2) modi di intervento
3) parametri edificatori
4) caratteri degli interventi
Per tutti gli edifici esistenti il presente piano definisce le destinazioni d'uso ammissibili, il grado di
protezione ed i conseguenti interventi ammissibili, attraverso previsioni generali di zona, di categoria o,
puntuali, per singolo edificio o complesso di edifici.
ART. 4 - PARAMETRI EDILIZI E METODI DI MISURAZIONE
Il presente articolo definisce i parametri edilizi ed i metodi da utilizzarsi nella loro misurazione.
4.1 Superficie territoriale
E’ la superficie a destinazione omogenea di zona sulla quale il P.R.G. si attiva a mezzo di
strumento urbanistico attuativo (S.U.A.), comprensiva delle aree per l’urbanizzazione
primaria e secondaria.
4.2 Indice di fabbricabilità territoriale
E’ il rapporto tra il volume massimo costruibile e la superficie territoriale interessata
all’intervento ed è espresso in mc./mq.
4.3 Superficie fondiaria
E’ la superficie reale del lotto, derivante dal rilievo topografico al netto delle superfici per
opere di urbanizzazione primaria e secondaria.
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4.4 Indice di fabbricabilità fondiaria
E’ il rapporto tra il volume massimo costruibile e la superficie fondiaria del lotto ad esso
corrispondente ed è espresso in mc./mq.
4.5 Superficie coperta
E’ la proiezione orizzontale sul lotto di tutte le parti edificate fuori terra dotate di copertura e
dei locali seminterrati.
Sono esclusi dal computo:
1) balconi, sporti, cornicioni, gronde con sporgenza complessiva non superiore a ml. 1.20;
2) le parti completamente interrate;
3) le serre stagionali, le piscine.
4.6 Superficie utile abitabile
Si intende la somma delle superfici di tutti i piani fuori terra misurate al netto delle murature.
Nel computo della superficie utile abitabile delle unità residenziali vanno inclusi:
a) gli attici, i sottotetti o parti di sottotetto praticabili, indipendentemente dalla partizione
interna, per le parti con altezza maggiore di m. 2,00;
b) corpi a sbalzo chiusi;
c) le logge per le loro parti rientranti oltre ml. 1.20;
d) corpi a sbalzo aperti per le loro parti sporgenti oltre ml. 1.20.
Dallo stesso computo sono esclusi:
a) porticati ad uso pubblico;
b) porticati ad uso privato in edifici residenziali fino ad una superficie complessiva
contenuta entro il 25% della superficie coperta del fabbricato;
c) n°1 autorimessa singola per unità abitativa della superficie utile non superiore a mq. 18;
d) i locali interrati;
e) i sottotetti non praticabili e i sottotetti praticabili, indipendentemente dalla partizione
interna, per le parti con altezza inferiore a m. 2,00;
f) le baracche da cantiere, le strutture mobili, tendaggi e teli mobili stagionali, pergolati o
altre strutture ombreggianti, queste ultime con altezza non superiore a ml. 2.50 poste a
distanza minima dal confine di ml. 0.40 e con struttura orizzontale piana.
4.7 Volume netto dell’edificio
E’ la somma dei prodotti della superficie utile abitabile per le rispettive altezze nette (da
pavimento a soffitto finito), relativamente alle parti emergenti dalla quota zero, così come
definita al punto 4.9.
E’ definito lordo il volume del solido emergente dal terreno con esclusione dei volumi tecnici.
4.8 Altezza dei vani
I vani vanno misurati da pavimento a soffitto; nel caso di soffitto a travatura a vista, l’altezza
va misurata all’intradosso del solaio se lo spazio tra le travi è maggiore di tre volte la
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larghezza del trave stesso, all’intradosso delle travi nel caso la distanza sia inferiore. Nel
caso di vani con solai inclinati l’altezza sarà riferita al punto medio del suo intradosso.
4.9 Altezza dell’edificio
L'altezza del fabbricato è data come differenza tra la quota del piano campagna, come
definito dal successivo punto 4.10 e la quota della linea di incontro del piano della parete
esterna con il piano dell’intradosso del solaio di copertura.
4.10 Piano campagna
Per piano di campagna s'intende la quota media della linea centrale della strada
prospiciente il fabbricato; nel caso essa non sia individuabile, si considera quota del piano di
campagna quella media dell'area di sedime del fabbricato prima dell'intervento.
4.11 Distanza dalle strade
E’ la distanza minima misurata in proiezione orizzontale, della superficie coperta dal ciglio
interno del marciapiede stradale, inteso come limite degli spazi pubblici esistenti e previsti
(strade, piazze, fossi e scarpate relative ecc.)
4.12 Distanza dai confini
E' la distanza minima misurata in proiezione orizzontale, dalla superficie coperta ai confini di
proprietà;
4.13 Distacco tra i fabbricati
E' la distanza tra gli edifici o tra corpi di fabbrica misurata in proiezione orizzontale tra le
superfici coperte definite al punto 4.5 intercorrente tra due fabbricati che si fronteggiano
anche in minima parte, limitatamente alla parte fronteggiante.
4.14 Distacchi e distanze particolari
Quando, a giudizio della Commissione Edilizia, l’applicazione delle norme relative alle
distanze alteri in maniera negativa l’assetto di allineamenti stradali preesistenti, il Sindaco
può applicare questi ultimi.
La disciplina relativa ai distacchi ed alle distanze prevista dalle Norme Tecniche di
Attuazione non si applica:
1) ai manufatti ed impianti tecnologici di modesta entità, quali cabine elettriche e
telefoniche, di decompressione della rete del gas, ecc.;
2) ai manufatti relativi alla rete dei percorsi pedonali e ciclabili, quali sovrappassi rampe,
scale mobili e percorsi sopraelevati;
3) alle strutture di arredo urbano, quali chioschi, gazebi, pensiline bus, cabine, opere
artistiche;
4) ai manufatti completamente interrati;
5) ai muri di cinta sino ai ml. 3 di altezza;
6) alle strutture di sostegno di pergolati e tendoni;
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4.15 Numero dei piani
E’ il numero totale dei piani abitabili fuori terra, compreso l’eventuale piano in ritiro (attico,
mansarda). Per piano fuori terra si intende un piano il cui pavimento si trovi in ogni suo
punto perimetrale ad una quota uguale o superiore a quella del terreno circostante. I
soppalchi non costituiscono piano abitabile quando siano aperti per almeno un lato sul
locale sottostante e formino con esso inscindibile unità abitativa.
4.16 Porticati di uso privato
Per porticato privato si intende uno spazio passante al piano terra con almeno due lati
completamente aperti, fatta eccezione per le tipologie rurali in zona agricola dove può
essere ridotto ad un solo lato.
4.17 Unità abitativa
Per essere tale deve essere composta almeno da una stanza e da un servizio igienico,
entrambi con presa di luce diretta dall’esterno diversa dalla porta d’accesso ed avere una
dimensione minima di mq. 28 per una persona e mq. 38 per due persone.
L’unità abitativa deve intendersi abitazione permanente qualora sia utilizzata da soggetti che
vi stabiliscano la propria residenza ed ottengano l’iscrizione anagrafica per un periodo di
almeno 250 giorni l’anno.
L’unità abitativa deve intendersi abitazione temporanea qualora sia utilizzata da soggetti che
non rispettino i requisiti di cui al punto precedente.
ART. 4 BIS - PARCHEGGI NEGLI INTERVENTI DIRETTI
1) Ogni intervento di nuova costruzione, ricostruzione, ristrutturazione con aumento del numero
delle unità immobiliari, cambio di destinazione d'uso di intere unità immobiliari, anche senza
opere, deve riservare appositi spazi per parcheggi.
2) Gli spazi per parcheggi comprendono le aree per la sosta e gli spazi strettamente necessari alla
manovra.
3) Nel caso sia dimostrata l'impossibilità di realizzare i parcheggi nell'ambito dell'edificio e/o nelle
aree scoperte del lotto, i parcheggi possono essere realizzati anche in aree non contigue,
purché entro un raggio di ml. 150 dall'intervento in progetto. In questo caso le aree dovranno
essere asservite all'edificio con vincolo di destinazione a parcheggio a mezzo di atto d'obbligo
da trascriversi a cura del proprietario.
4) Parcheggi privati:
a) DESTINAZIONE D'USO RESIDENZIALE: negli interventi di cui al punto 1 dovrà essere
realizzata un'area a parcheggio di almeno 1 mq. ogni 10 mc. di volume lordo (Vl) di
costruzione, assicurando almeno due posti auto per alloggio di cui almeno uno coperto,
dimensionando i singoli posti auto con una superficie minima di mq. 12,50.
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b) DESTINAZIONE D'USO ARTIGIANALE - INDUSTRIALE - AGROINDUSTRIALE: negli
interventi di cui al punto 1, dovrà essere realizzata un'area a parcheggio con superficie non
inferiore al 10% della superficie fondiaria.
5) Parcheggi pubblici o di uso pubblico:
a) DESTINAZIONE D'USO TURISTICA E DIREZIONALE: negli interventi di cui al punto 1,
dovrà essere realizzata un'area a parcheggio con superficie non inferiore a 0,5 mq. ogni 1,0
mq. di superficie lorda di pavimento.
b) DESTINAZIONE D'USO COMMERCIALE: negli interventi di cui al punto 1, dovrà essere
realizzata un'area a parcheggio con superficie non inferiore alle quantità stabilite dalla LR
9.8.99 n°37 per le singole ZTO, in relazione alla dimensione e classificazione delle strutture
di vendita.
tale rapporto può essere conseguito, entro il limite del 50%, con le modalità e nei limiti stabiliti
dal precedente comma 3.
6) Monetizzazione delle aree a parcheggio:
nelle aree del centro storico e nelle zone tipo B, a condizione che vengano individuati gli
equivalenti standard previsti dal PRG, l’Amministrazione Comunale, sentita la commissione
edilizia, ha la facoltà di concedere la monetizzazione delle aree a parcheggio pubblico o privato,
qualora sia dimostrata l’impossibilità di reperire le aree anche ai sensi del precedente comma 3.
La quantificazione delle somme da corrispondere al Comune deve comprendere il costo, al
valore di mercato, per l’acquisizione delle aree di sosta e manovra ed il costo per la
realizzazione delle opere comprensive di illuminazione pubblica, segnaletica, ecc.
ART. 5 - ZONA A CENTRO STORICO
5.1 Zona A (approvata con delibera di G.R.V. n° 5039 dell’8.11.1996) Vale quanto approvato con D.G.R. 5039 del 08.11.1996.
5.1.1 Generalità
• Le presenti norme tecniche di attuazione sono rivolte alla conservazione e
valorizzazione di tutte quelle parti del tessuto edilizio-urbanistico individuate dalla
variante al P.R.G., aventi particolare interesse storico-architettonico-artistico e pregio
ambientale presenti nel territorio comunale di Loreggia.
• La zona del Centro Storico del Capoluogo così come perimetrata nelle planimetrie della
Variante al P.R.G. è stata divisa in U.M.I. (Unità Minime di Intervento) che possono
comprendere una o più unità edilizie con relative aree scoperte di pertinenza a seconda
della loro complessità tipologica e morfologica. Per le aree così delimitate la presente
normativa definisce:
• Modi di attuazione
• Destinazioni d'uso
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• Gradi di intervento
• Prescrizioni di intervento
• Caratteri di intervento
• Modalità di presentazione dei progetti
• Misure di salvaguardia
5.1.2 Elaborati di P.R.G.
Le presenti norme costituiscono parte integrante, come elaborato "d" della Variante al
Piano Regolatore per il Centro Storico del Comune di Loreggia (Padova) che, agli effetti
delle previsioni, risulta così composto:
5.1.2a Tavole di progetto - elenco e descrizione:
P.1 trasposizione previsioni del P.R.G vigente su rilievo
zonizzazione e perimetrazione centro storico in
variante al P.R.G. vigente
sc. 1:5000 / 1:2000
sc. 1:5000 / 1:2000
P.2 Estratto P.R.G. modificato (tav. 13.1 e 13.3.2) sc. 1:5000 / 1:2000
P.3 Destinazione d'uso sc. 1:1000
P.4 Modi di attuazione e gradi di intervento sc. 1:500
P.5 Caratteri d'intervento sc. 1:500
P.6 Profili regolatori sc. 1:200
P.7 Schema delle coperture sc. 1:500
5.1.2b Tavole di analisi - elenco e descrizione:
Fanno parte, invece della fase conoscitiva e di analisi, gli elaborati contraddistinti dai numeri
da A.1a ÷ A.5.
Detti elaborati non hanno alcun valore legislativo e risultano, pertanto, depositati presso la
sede comunale a puro titolo dimostrativo delle metodologie espresse nel P.R.G.; essi sono
suddivisi per temi, come segue:
A.1 Planimetria:
estratto aerofotogrammetrico
estratto di mappa
estratto di P.R.G. vigente
estratto dell'Atlante dei Centri Storici
sc. varie
A.2 Rilievo dello stato di fatto sc. 1:500
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A.3.a Rilievo dei fabbricati:
evoluzione storica e vincoli
condizione fisiche e tipo di intervento
sc. 1:1000
A.3.b Destinazioni d'uso ai vari livelli di piano e dati planivolumetrici sc. 1:1000
A.3.c Schema delle coperture sc. 1:500
A.4 Profili regolatori sc. 1:200
A.5 Schede di rilevamento edifici esistenti
A.6 Documentazione fotografica
5.1.3 Modi di attuazione
Premesso che per i fabbricati e le aree vincolate dalla Soprintendenza ai Monumenti restano
valide le norme della Legge 1089/39 e 1497/39, negli edifici e nelle aree individuate nelle
planimetrie del P.R.G. sono ammessi i seguenti interventi.
5.1.3a Con intervento diretto
In tutte le U.M.I. l'intervento edilizio è consentito in diretta attuazione della variante secondo
le indicazioni delle tavole di progetto del P.R.G. nel rispetto dei gradi di protezione e/o
intervento previsti per tutti gli edifici esistenti.
I confini delle U.M.I. sono in genere prescrittivi. Tuttavia per quanto riguarda gli spazi non
edificati e per gli eventuali annessi o parti di edifici e/o manufatti interni al perimetro delle
U.M.I. i confini possono essere considerati orientativi e sono modificabili, con deliberazione
del Consiglio Comunale, sulla base di reali connessioni funzionali e formali tra le singole
U.M.I. in sede di progetto edilizio.
L'intervento sul patrimonio edilizio esistente dovrà essere effettuato nel rispetto degli indirizzi
e prescrizioni della presente variante, nonché del grado di intervento assegnato ai singoli
fabbricati.
Gli interventi di demolizione e ricostruzione di cui all'art. 5.7 sono subordinati
all'approvazione di una progettazione planivolumetrica unitaria nel rispetto della sagoma
limite del nuovo volume previsto nelle tavole di progetto per ogni singola U.M.I.
Il limite di massimo sedime di tale sagoma potrà subire in sede di progetto planivolumetrico
e/o definitivo modeste, giustificate variazioni.
Qualora all'interno di una stessa U.M.I. coesistano anche proprietà non interessate
all'intervento edilizio, gli interventi di cui all'art. 5.7 possono essere autorizzati anche
parzialmente previa presentazione di progetto planivolumetrico riguardante l'intera U.M.I..
Qualora la ricostruzione degli edifici di cui all'art. 5.7 sia prevista lungo il confine di due
U.M.I. contigue, la progettazione planivolumetrica unitaria dovrà essere estesa ad entrambe
le U.M.I.
Gli interventi edilizi successivi dovranno rispettare tutte le prescrizioni indicate nel progetto
planivolumetrico approvato, fatta salva la possibilità di introdurre giustificate modifiche nel
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rispetto della sagoma limite prevista nella tavola P5 di progetto, oltre le indicazioni di
carattere generale con particolare riguardo alla morfologia dei prospetti e dei materiali.
• La progettazione planivolumetrica dovrà individuare all'interno di ogni singola U.M.I. in
conformità agli elaborati di progetto le infrastrutture private e/o di uso pubblico;
• l'esecuzione diretta dell'intervento edilizio dovrà prevedere la contestuale esecuzione
di tali infrastrutture, nonché la cessione di quelle pubbliche.
• Sono sempre ammessi per tutti gli edifici esistenti, interventi di ordinaria e straordinaria
manutenzione ai sensi dell'art. 31 della L.S. n° 457/78.
• Ad ogni U.M.I. dovrà corrispondere un’unica concessione edilizia.
5.1.4 Parametri edificatori
Nel rispetto di quanto previsto nella tavola di progetto (P5) ed a seguito di quanto indicato si
definiscono i seguenti parametri edificatori:
5.1.4a Distanza minima da strade e confini di proprietà
• quella prevista dallo strumento urbanistico attuativo con previsioni planivolumetriche;
• quella prevista dalla tavola di progetto (P5).
5.1.4b Distanza minima tra fabbricati
• tra pareti finestrate: ml. 10.00;
• da edifici a confine: ml. 10.00 oppure in aderenza per almeno 1/3 della parete più lunga;
• tra pareti cieche: in aderenza o ml. 5.00;
• altre distanze: con strumento urbanistico attuativo con previsioni planivolumetriche.
5.1.4c Altezza
• quella prevista dallo strumento urbanistico attuativo con previsioni planivolumetriche;
• quella prevista dalle tavole di progetto (P5-P6).
5.1.5 Destinazioni d'uso
La planimetria P.3 distingue le destinazioni d'uso principali come segue:
5.1.5a Zone residenziali
Dove sono ammesse:
• le residenze di tutti i tipi;
• negozi, mercati, chioschi, bancarelle, ecc.;
• studi professionali e commerciali;
• magazzini e depositi commerciali;
• laboratori artigiani e di servizio limitatamente alle attività che non procurano rumori, fumi
ed odori (previo parere U.S.S.L.) e con un massimo di 251 mq. di superficie utile e/o
volume massimo di 1001 mc.;
• attività ricettive (alberghi, ristoranti, trattorie, bar escluse sale da ballo);
• autorimesse pubbliche e private;
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• uffici di interesse pubblico;
• tutte le attrezzature pubbliche compatibili.
Non sono consentite utilizzazioni, che a giudizio del Comune siano in contrasto con le
tradizioni storiche e culturali del Centro Storico.
Nella tavola di progetto P.5 sono individuate le destinazioni prescrittive che prevalgono sulle
destinazioni ammesse dal presente articolo.
5.1.5b Zone a servizi pubblici
Quali:
• aree attrezzate a parco, gioco e sport (piazza);
• aree per attrezzature di interesse comune;
• aree a parcheggio;
In queste zone vale quanto previsto dalle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G. vigente
quando non in contrasto con le indicazioni e gli interventi previsti dalla presente variante.
5.1.6 Gradi di intervento (sul patrimonio edilizio esistente)
Ad ogni unità edilizia esistente, in funzione del suo maggior o minor valore accertato, è stato
assegnato un grado di intervento a cui fa riferimento la normativa qui di seguito specificata.
In sede di progetto edilizio o di piano attuativo è ammessa la dimostrazione di appartenenza
dell'edificio o di parti funzionali di questo a diverso grado di protezione da quello previsto dal
P.R.G.; la dimostrazione deve essere provata da documenti di archivio, ricerche storiche,
analisi statistiche o indagini non distruttive.
Il Consiglio Comunale, sulla base della documentazione prodotta, prende in esame l'istanza
e, ove la ritenga esaustiva, attribuisce all'edificio la nuova classificazione, con formale
provvedimento che diventa efficace con l'esecutività della deliberazione ai sensi dell'art. 130
della Costituzione.
Tale facoltà è ammessa una sola volta e per scostamenti di un solo grado; non è inoltre
ammessa per edifici per i quali il grado di protezione preveda il restauro e per quelli per i
quali è prevista la demolizione.
Per una migliore comprensione degli interventi ammissibili si forniscono le definizioni dei
concetti di:
• Rinnovo
s'intende ogni intervento e/o trattamento sugli elementi originari atto ad assicurare
continuità d'uso; detti interventi e/o trattamenti possono giungere fino al ripristino
(escluso);
• Ripristino
s'intende ogni opera che sostituisce integralmente con le stesse tecniche e materiali
elementi collassati, irrecuperabili ma riproducibili tecnologicamente;
• Sostituzione
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s'intende ogni opera che sostituisce con tecniche, strutture e materiali attuali gli
elementi e/o le parti alterate e/o trasformate, non più riconducibili ai modelli originari di
carattere storico, tipologico ed ambientale.
5.1.6a GRADO 1
Restauro filologico
Edifici di notevole valore storico architettonico artistico da conservare o ripristinare
integralmente secondo i criteri del restauro scientifico.
5.1.6b GRADO 2
Restauro conservativo
Edifici di notevole valore storico architettonico di cui si propone conservare l'apparato
architettonico interno ed esterno. Sono consentite tutte le operazioni edilizio-architettoniche
necessarie alla rivalutazione dell'edificato, in funzione delle attuali esigenze nel rispetto delle
forme, funzioni e sistemi originari. Le ipotesi progettuali emergeranno dallo studio accurato
dell'esistente.
5.1.6c GRADO 3
Restauro propositivo
Edifici di valore storico architettonico di cui si propone la conservazione e ripristino
dell'involucro esterno e dell'impianto distributivo interno. Sono consentite tutte le operazioni
tese alla valorizzazione di tutti gli elementi caratterizzanti esistenti con la possibilità di
rinnovo e sostituzione di quelle parti di edificio degradate ed irrecuperabili nel rispetto delle
forme e dei materiali originari.
5.1.6d GRADO 4
Ristrutturazione parziale di tipo A
Edifici di modesto valore storico e/o architettonico, dei quali interessa conservare la veste
architettonica esterna e parzialmente l'impianto distributivo interno. Sono consentite tutte
quelle operazioni di conservazione, ripristino e sostituzione che emergeranno da una
accurata analisi dello stato di fatto e proposta progettuale nel rispetto delle caratteristiche
specifiche proprie dell'edificio quali: murature d'ambito esterne, cornici, coperture,
forometrie, porticati ed elementi decorativi. Sono consentiti anche gli interventi di
ricomposizione dei prospetti modificati nel tempo, purché le modifiche e le eventuali nuove
aperture non alterino i caratteri architettonici dell'edificio.
5.1.6e GRADO 5
Ristrutturazione parziale di tipo B
Edifici di valore documentale (edilizia minore) di cui interessa conservare la veste
architettonica esterna. Sono consentite le operazioni atte a mantenere parte degli elementi
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principali interni ed esterni nei modi previsti dal grado 4 con possibilità di modificare la
distribuzione e la dimensione dei locali interni.
5.1.6f GRADO 6
Ristrutturazione globale
Edifici privi di qualsiasi caratteristica storico architettonica che non contrastano con le
tipologie insediative di cui si propone il mantenimento ammettendovi qualsiasi tipo di
intervento sino alla demolizione e ricostruzione nella stessa area di sedime nel rispetto della
volumetria esistente attraverso una idonea ricomposizione tipologica e formale.
5.1.6g GRADO 7
Demolizione e ricostruzione
Edifici e/o loro porzioni incompatibili con il tessuto morfologico esistente per i quali è
possibile un loro recupero volumetrico.
Sono consentiti tutti gli interventi necessari per adeguare il nuovo complesso alle
destinazioni d'uso ed alle prescrizioni di zona ed all'inserimento nel tessuto urbanistico ed
ambientale circostante, con il recupero della volumetria esistente nei limiti previsti dalla
tavola P.6, purché gli interventi siano finalizzati alla riqualificazione architettonica e
ambientale nel rispetto delle tipologie insediative storiche.
5.1.6h GRADO
Tutti gli interventi
Riguarda tutti gli edifici esistenti che non presentano nessuna caratteristica storico-
architettonica-ambientale per i quali sono consentiti gli interventi di cui all'art. 31 lettere a, b,
c, d, della L.S. n° 457/78, nonché la demolizione parziale e totale con la ricostruzione sul
medesimo sedime, nel massimo rispetto della morfologia del tessuto edilizio in cui risulta
inserito, oltre al rispetto della normativa e destinazione di zona del P.R.G.; eventuali
scostamenti saranno consentiti solo tramite strumento urbanistico attuativo.
5.1.7 Prescrizioni di intervento
5.1.7a Utilizzo dei sottotetti
• E' sempre ammessa l'utilizzazione dei sottotetti esistenti a fini accessori e/o
residenziali; in questo secondo caso dovranno sussistere i comuni requisiti igienici,
l'altezza media interna dovrà essere non inferiore a ml. 2.40.
• Tali superfici potranno anche essere incrementate con superfici di sottotetto di altezza
inferiore alla minima prevista e comunque non inferiore a ml. 2.00; potranno essere
operati tagli nelle falde dei tetti per il solo adeguamento ai minimi di superficie
finestrata.
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• Gli alloggi ricavati possono essere autonomi, con accesso indipendente da
distribuzione verticale preesistente, ovvero essere ambienti annessi agli alloggi
sottostanti con apposito collegamento verticale interno.
5.1.7b Posizionamenti
Le nuove costruzioni e gli ampliamenti dovranno essere realizzati nel rispetto dei caratteri
architettonico-formali dell'edilizia tradizionale storica esistente.
5.1.7c Coperture - Gronde - Pluviali
E' obbligatorio l'uso di coperture a due o quattro falde con linea di colmo parallela al lato
maggiore.
Le preesistenze a due falde non potranno essere modificate.
La pendenza delle falde dovrà essere uniforme e compresa tra il 30% ed il 40%.
Il manto di copertura dovrà essere in coppi di laterizio o profilo simile di fattura tradizionale e
colorazione terrosa naturale.
E' prescritto esclusivamente l'uso di canali di gronda in lamiera metallica o di rame, a
sezione di tipo semicircolare ed i pluviali a sezione circolare con collocazione
preferibilmente a vista.
La tinteggiatura dovrà essere in armonia con i colori delle facciate esistenti limitrofe.
Le gronde dovranno avere un aggetto non superiore a 50 cm.
Le coperture degli edifici, così come rappresentate nella Tavola P7, sono da ritenersi
puramente indicative e saranno oggetto di futura progettazione edilizia.
5.1.7d Elementi architettonici
La composizione dei fori dovrà risultare armonicamente inserita nel piano di ogni singola
facciata; le finestre dovranno essere di norma a forma rettangolare, con i lati lunghi in
posizione verticale.
Le finestrature potranno essere riquadrate esternamente da cornici in mattoni purché
intonacate.
In caso di risanamento conservativo o restauro di particolari elementi di valore architettonico
e decorativo esistenti, questi dovranno essere mantenuti e/o ripristinati nella loro esatta
forma, dimensione e giacitura.
E' vietata la formazione di nuovi poggioli con sporgenza superiore a cm. 30. E' ammessa la
realizzazione di logge e balconi di modeste dimensioni, improntate a sobrio disegno, nel
rispetto del contesto architettonico.
Sono ammessi: pergolati, percorsi pedonali coperti, pubblici e/o di uso pubblico, ed in
generale tutti gli elementi di uno specifico disegno urbano, nonché abbaini di limitate
dimensioni.
Quanto rappresentato nella tavola dei Profili regolatori (P6) deve intendersi puramente
indicativo, le soluzioni dovranno comunque ispirarsi agli elementi rappresentati nel rispetto
delle presenti norme.
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5.1.7e Pareti esterne
Di norma tutte le pareti esterne dovranno essere intonacate nella loro intera estensione.
E' consentito l'uso della pietra solo per soglie e contorni di fori e cornicioni.
La finitura delle pareti dovrà essere effettuata con intonaco civile; non sono consentite tinte
plastiche del tipo graffiato e simili.
5.1.7f Serramenti - porte e portoni d'ingresso
Tutti i serramenti esterni dovranno essere preferibilmente in legno, naturale o verniciato al
naturale.
E' vietato, di norma, l'uso di persiane avvolgibili indipendentemente dai materiali usati, fatte
salve particolari tipologie architettoniche che espressamente ne richiedono l'uso.
Gli scuri dovranno essere a due o a quattro ante apribili verso l'esterno o a libro, in legno
verniciato con colori della tradizione locale.
5.1.7g Camini esterni
I camini dovranno essere realizzati nelle forme e nelle proporzioni della tradizione locale, in
conformità a modelli tipici esistenti, dei quali deve essere proposta documentazione
fotografica.
5.1.7h Portici
Negli interventi di ristrutturazione su edifici esistenti sono ammessi, per i locali porticati,
chiusure con materiali in legno e vetro purché nel rispetto della tipologia e delle
caratteristiche dell'edificio.
La larghezza dei portici di uso privato e/o pubblico non dovrà essere inferiore a ml. 3.00 (ml.
2.00 nelle ristrutturazioni) e non saranno valutati ai fini volumetrici.
5.1.8 Caratteri di intervento
Nell'applicazione delle norme generali di zona, dovranno essere rispettate le indicazioni
espresse nelle tavole di progetto, relative ai seguenti caratteri dell'edificazione.
5.1.8a Tipologia
conseguente all'antica: tipo edilizio le cui soluzioni formali e distributive dovranno ispirarsi,
con particolare attenzione per gli allineamenti plano-altimetrici e per la prosecuzione di
elementi caratteristici, alle preesistenze limitrofe; sono ammesse interpretazioni filologiche e
caratterizzanti ridisegni complessivi della forma proposta dalla variante in conseguenza di
dettagliate analisi preliminari alla proposta.
intervento coordinato: tipo edilizio caratterizzato da unità architettoniche indipendenti dalla
tipologia principale, da definire con elementi formali e di disegno urbano, tramite una
progettazione unitaria.
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5.1.8b passaggi coperti
Elementi pubblici, di uso pubblico o privato, da determinarsi contestualmente alla
progettazione degli edifici principali, con funzioni e forme atte a consentire permeabilità tra
spazi delimitati da edificazione continua.
5.1.8c sagoma limite del nuovo volume
Limite agli ingombri massimi ammessi per sviluppo delle superfici coperte dei nuovi edifici,
degli ampliamenti e/o ristrutturazioni nei limiti della volumetria prevista nella Tavola P5.
5.1.8d sagoma limite delle sopraelevazioni
Limite agli ingombri massimi ammessi per gli ampliamenti in sopraelevazione nel rispetto
della volumetria prevista nella Tavola "P5".
5.1.8e percorsi pedonali e ciclabili
Tali percorsi sono indicativi di tracciati e relazioni tra punti significativi dell'insediamento
urbano; nelle nuove progettazioni private e/o pubbliche potranno essere eseguiti nel tempo
con dimensione e materiali adeguati al tipo di insediamenti che ne usufruiscono.
Criteri di massima:
• la sezione della pista, dove possibile, non dovrà essere inferiore ai due metri e mezzo
al fine di consentire il doppio senso di marcia per le biciclette, qualora la sede stradale
esistente non consenta l'individuazione di piste ciclabili su sedi proprie si consiglia di
provvedere all'allargamento in fase progettuale dei marciapiedi esistenti sino a portarli
almeno a ml. 2.50, onde permettere un traffico misto pedoni - ciclisti;
• le piste dovranno essere protette e fisicamente separate dalle carreggiate stradali
attraverso la sistemazione di opportune barriere (guardrail, parterre, quinte
arboree/arbustive, ecc.);
• la perimetrazione delle piste dovrà essere realizzata con materiali e/o colorazioni
diverse da quelle utilizzate per il manto stradale e per le zone pedonali.
5.1.9 alberature
Da definirsi con l'uso di essenze tipiche della zona, in funzione della accentuazione di
percorsi principali o di divisioni naturali tra aree.
E' fatto divieto di abbattere alberi di alto fusto del diametro maggiore di cm. 25 misurato da
un'altezza da terra di cm. 130 senza la preventiva autorizzazione del Sindaco su richiesta
accompagnata da idonea relazione tecnica giustificativa.
5.1.10 Verde
Gli interventi di sistemazione a verde all'interno del centro storico (arredo di parcheggi,
strade, giardini pubblici e privati, schermi visivi, ecc.), dovranno di massima utilizzare piante
autoctone in quanto consentono una migliore integrazione nel paesaggio ed adattamento al
terreno.
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Essenze arboree consigliate:
Acer campestre (acero campestre)
Acer opalus (acero opalo)
Acer pseudoplatanus (acero di monte)
Alnus glutinosa (ontano)
Carpinus betulus (carpino nero)
Celtis australis (bagolaro)
Cercis siliquastrum (albero di Giuda)
Fagus sylvatica (faggio)
Fraxinus excelsior (frassino maggiore)
Fraxinus ornus (orniello)
Morus alba (gelso bianco)
Platanus acerifolia (platano)
Populus alba (pioppo bianco)
Populus nigra (pioppo nero)
Populus pyramidalis (pioppo cipressino)
Prunus avium (ciliegio)
Quercus robur (farnia)
Quercus pubescens (roverella)
Salix triada (salice francese)
Salix caprea (salice caprino)
Taxus baccata (tasso)
Tilia specie varie (tiglio)
Ulmus minor (olmo)
Essenze sempreverdi:
Buxus semprevirens (bosso)
Cedrus atlantica (cedro)
Magnolia grandiflora (magnolia)
Taxus baccata (tasso)
5.1.11 Verde privato
Sono aree scoperte di diretta pertinenza dei fabbricati esistenti.
Gli interventi ammessi sono quelli diretti ad assicurare la realizzazione di spazi a verde, a
parcheggio, sagrato, accessi pedonali e carrai, cortili ecc..
Tali interventi devono essere indicati in apposita planimetria riportante la disposizione delle
essenze arboree esistenti e quelle di progetto da porre a dimora.
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5.1.12 Piazze pedonali
Tali spazi sono destinati prevalentemente ad uso pedonale e dovranno essere pavimentati,
alberati ed attrezzati a seconda delle loro dimensioni; potranno assumere forme diverse da
quelle indicate nei grafici 1/2000 ferme restando le quantità di P.R.G..
5.1.13 Parcheggi
Queste aree devono essere attentamente studiate in modo tale da inserirsi all'interno del
contesto urbano come aree attrezzate per la sosta dei veicoli, e tali da contribuire
singolarmente, o nel loro insieme, ad arricchire il paesaggio urbano.
5.1.14 Viabilità di progetto
Indicativa delle relazioni che devono intercorrere tra zone diverse o all'interno di una singola
zona, da realizzarsi in sede di attuazione degli interventi edilizi; possono essere modificati i
tracciati e le dimensioni; le viabilità non indicate potranno risultare private o condominiali.
Nella progettazione e realizzazione di elementi di carattere pubblico quali portici, passaggi
coperti, percorsi pedonali di cui ai punti precedenti, dovranno essere adottati tutti quegli
accorgimenti atti a favorire la mobilità delle persone fisicamente svantaggiate, in
ottemperanza alle disposizioni contenute nel D.P.R. n° 384 del 27 aprile 1978 - Legge n° 13
del 9 gennaio 1989 e successive modificazioni.
5.1.15 Arredo urbano
5.1.15a Arredo stradale
Le linee elettriche, telefoniche aeree, le reti di sottoservizi con le loro apparecchiature
complementari devono essere eliminate o sostituite con impianti interrati o comunque non in
vista, ferma restando l'osservanza delle norme di sicurezza.
Nelle strutture murarie verticali devono essere predisposte le tubazioni e gli accorgimenti
tecnici idonei allo scopo di raggiungere il fine del precedente comma.
In caso di sostituzione dell'attuale illuminazione pubblica esistente nel centro storico si
provvederà a rimpiazzarla con altra che si armonizzi con l'ambiente in base a criteri a scelta
dell'Amministrazione.
Particolare attenzione deve essere posta nell'apposizione della segnaletica stradale in modo
da soddisfare le reali esigenze del traffico senza peraltro ostacolare le visuali degli edifici o
di loro particolari architettonici.
L'affissione di manifesti murali è consentita solo negli appositi spazi, in modo che non
possano alterare i valori storico ambientali.
5.1.15b Altri elementi di arredo urbano
Altri componenti dell'arredo urbano, quali cestini portarifiuti, bacheche, orologi pubblicitari,
ecc. esistenti devono essere rimossi o sostituiti con altri di forme, dimensioni, materiali che
saranno esaminati caso per caso dai competenti organi consultivi comunali.
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Sono vincolate alla conservazione ed al ripristino le vecchie targhe toponomastiche esistenti
delle vie e delle piazze, lapidi, tabernacoli, fontanelle, nonché tutti gli elementi pittorici o
scultorei che costituiscono documenti di costume.
La pavimentazione delle strade, piazze, passaggi coperti, percorsi pedonali, marciapiedi,
ecc. deve essere realizzata con materiali appartenenti alla tradizione locale; tali materiali
dovranno essere utilizzati anche per la pavimentazione degli spazi connettivi di pertinenza di
edifici con grado di protezione 4 e 5 sia pubblici che privati. Le insegne e le scritte dovranno
essere realizzate secondo bozzetti approvati e debitamente autorizzati dall'Ufficio Tecnico
Comunale, che nel suo giudizio dovrà garantire il decoro del centro storico, nello spirito di
quanto previsto dal Regolamento Edilizio Comunale all'art. 60 - “Decoro degli spazi”, e nel
rispetto di quanto previsto dal vigente Codice della Strada e relativo Regolamento di
Attuazione.
Le tende esterne di protezione a vetrina e/o accesso dovranno avere una sporgenza
massima di ml. 1.50 e a tutta apertura dovranno garantire un'altezza utile dal marciapiede o
dalla strada di ml. 2.00, con colori idonei e tali da armonizzarsi con le tinteggiature delle
facciate.
5.1.16 Standards
Le aree a parcheggio dovranno essere garantite nella misura non inferiore ad 1 (uno) mq.
ogni 10 (dieci) mc. di volume, realizzabili in aree scoperte e/o in autorimesse interrate.
Dovrà essere garantito 1 (uno) posto auto ogni unità abitativa privata.
Per le destinazioni commerciali e/o direzionali è prescritta una dotazione di parcheggi e
verde di uso pubblico che, devono essere quelli di legge anche in aree esterne alla zona
omogenea allo scopo previste dal P.R.G..
5.1.17 Modalità di presentazione dei progetti
I progetti dovranno essere accompagnati da:
• un'analisi storico - critica esauriente rapportata all'importanza dell'edificio e/o intervento.
• idonea documentazione fotografica a colori dell'edificio e delle aree nelle immediate
adiacenze al fine di meglio valutare le proposte progettuali che interessino l'edificio nel
suo contesto ambientale.
• l'intervento proposto dovrà essere redatto in scala 1/50 o 1/100 per le piante, i prospetti
e le sezioni con particolari architettonici appropriati all'intervento in scala 1/5 o 1/10 o
1/20.
• gli interventi diretti soggetti a progettazione unitaria svilupperanno proposte per l'intera
zona delimitata dal P.R.G. secondo scale di competenza che saranno 1/500 per
l'intervento urbanistico e 1/100 per gli interventi edilizi complessivi.
Le previsioni non assoggettate alle procedure di concessione della prima fase saranno
recepite dall'Amministrazione che le considererà base per le successive richieste
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edilizie, e quindi elementi di guida per la definizione di un complessivo disegno urbano
ed architettonico.
5.2 Zona A “ambito di Villa Wollenborg”
Fanno parte dell’ambito di Villa Wollenborg tutte le aree del centro storico non ricomprese
nella variante al P.R.G. approvata dalla G.R.V. con delibera n° 5039 dell’8.11.1996.
Fatte salve le norme per le zone ed i fabbricati vincolati ai sensi delle leggi 1089/39 e
1497/39, per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente si applicano le norme per l’edilizia
di cui al successivo articolo 24 con le destinazioni d’uso, i parametri edificatori e le
prescrizioni di intervento di cui al punto 5.1 del presente articolo.
Per gli edifici con gradi di intervento di restauro, la modifica delle destinazioni d’uso in atto è
soggetta ad uno strumento urbanistico attuativo - piano di recupero.
ART. 6 - COMPLESSI O EDIFICI ISOLATI DI INTERESSE STORICO-ARCHITETTONICO-
AMBIENTALE ESTERNI AL CENTRO STORICO
Il P.R.G. individua i complessi e gli edifici di interesse storico-architettonico-ambientale non compresi
nella zona A e, per i più significativi, definisce inoltre l’ambito di tutela, comprendente, oltre agli edifici
medesimi, le relative aree di pertinenza e gli edifici contigui ricadenti nelle stesse.
Per ogni singolo edificio di interesse storico-architettonico-ambientale il P.R.G. definisce il relativo
grado di protezione (art. 24).
All'interno dell'ambito valgono le seguenti disposizioni:
6.1 Destinazioni d'uso
Il P.R.G., oltre alle destinazioni d’uso consentite per le singole zone in cui ricadono gli edifici
oggetto di tutela, consente la modifica della destinazione d'uso limitatamente alle seguenti
destinazioni: residenziale con un massimo di 1.500 mc. compreso l'esistente, uffici,
artigianato artistico e/o di servizio, direzionale, servizi e/o attrezzature di interesse comune,
agriturismo e ristoro, a condizione che gli edifici dispongano di adeguati servizi e opere di
urbanizzazione per le nuove destinazioni.
Per gli edifici con grado di intervento 1 - 2 - 3 il cambiamento delle destinazioni d’uso in atto
è soggetto ad uno strumento urbanistico attuativo - piano di recupero.
6.2 Modi di intervento
Premesso che per i fabbricati ed aree vincolati dalla Soprintendenza ai Monumenti restano
valide le norme delle Leggi 1497/39 e della Legge 1089/39, sono ammessi per gli edifici, e
con i gradi di protezione previsti dall'art. 24, i seguenti interventi:
6.2.1 Edifici di interesse storico, architettonico, ambientale
Tipo a) è sempre ammessa la manutenzione ordinaria.
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Tipo b) con intervento diretto: secondo le indicazioni delle tavole di P.R.G. in scala 1:5000 e
1:2000, le prescrizioni date dagli eventuali relativi gradi di protezione ed i limiti
previsti dai parametri edificatori del presente articolo.
Tipo c) con intervento urbanistico attuativo (P. di R.): gli interventi diversi dal "tipo b)",
anche per la demolizione e ricostruzione, se consentita dal grado di intervento.
Per gli edifici ricadenti in zona agricola sono consentite anche le destinazioni d'uso della
zona agricola in cui ricadono.
6.2.2 Edifici contigui agli edifici di interesse storico, architettonico, ambientale, interni
all'ambito di tutela
Gli interventi devono essere realizzati in modo da non compromettere i valori degli altri
edifici di interesse culturale; a tal fine il Sindaco, sentita la Commissione Edilizia, può
imporre altezze, distacchi ed allineamenti, nonché l'uso di materiali, finiture e modalità di
intervento diretti alla riqualificazione ambientale.
Tipo a) sono ammessi nel rispetto dell’eventuale grado di protezione per gli edifici, con
destinazioni compatibili con la zona, gli interventi di cui all'art. 31, lettere a, b, c, d,
della Legge n° 457/78. Per gli edifici con destinazione non compatibile è ammessa
la sola manutenzione ordinaria.
Tipo b) ampliamento con intervento diretto, entro i limiti previsti dai parametri edificatori del
presente articolo.
6.3 Parametri edificatori
6.3.1 Indice di edificabilità
• è consentito per gli edifici esistenti alla data di adozione della Variante Generale un
aumento volumetrico del 20%, con un massimo di mc. 150 per edifici unifamiliari anche
se tra loro accostati o sovrapposti, applicabile una sola volta limitatamente agli edifici
senza grado di intervento previa costituzione di apposito vincolo registrato e trascritto;
• per gli edifici ricadenti in zona agricola è ammesso l'ampliamento degli annessi rustici
esistenti, nei limiti di una superficie lorda di pavimento, compreso l'esistente, pari al
rapporto di copertura del 1% del fondo rustico;
• gli interventi di ampliamento devono prevedere, allo scopo di riqualificare le aree
scoperte di lotti edificati, un progetto unitario di sistemazione urbanistica di tutti gli
immobili del lotto e nel rispetto delle altre norme di zona.
6.3.2 Distanza minima da strade e confini di proprietà
• dalle strade:
la distanza minima dalle strade destinate al traffico dei veicoli deve corrispondere a:
• ml. 5.00 per strade di larghezza inferiore a ml. 7.00;
• ml. 7.50 per strade di larghezza compresa tra ml. 7.00 e ml. 15.00;
• ml. 15.00 per strade di larghezza superiore a ml. 15.00;
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salvo il caso di prevalente allineamento di fabbricazione precostituito a maggiore o
minore distanza nel quale il Sindaco può imporre o autorizzare la costruzione secondo
detto allineamento;
• dai confini di proprietà:
• la distanza minima dai confini di proprietà non deve essere inferiore a ml. 5.00;
• quella prevista dallo strumento urbanistico attuativo (P.P., P. di R., P.E.E.P.).
6.3.3 Altezza
Non superiore alle preesistenze.
6.4 Caratteri degli interventi
Secondo le prescrizioni del repertorio normativo.
6.5 Tutela e riqualificazione degli spazi esterni
Può essere prescritta, in sede di Concessione Edilizia, la sistemazione degli spazi esterni di
diretta pertinenza dell'edificio, al fine di tutelare e riqualificare gli spazi stessi, mediante il
recupero degli elementi di valore storico ed artistico o di particolare interesse per le tecniche
costruttive usate.
ART. 7 - ZONA B RESIDENZIALE URBANIZZATA
Zone con prevalente destinazione residenziale, urbanizzate, con indice territoriale attuale superiore a
1.5 mc./mq. e superficie coperta superiore a 1/8 della superficie fondiaria della zona.
7.1 Destinazioni d'uso
• la residenza di qualsiasi tipo;
• negozi, botteghe, mercati, chioschi, bancarelle, ecc.;
• uffici pubblici e privati;
• magazzini e depositi commerciali;
• laboratori artigianali e di servizio limitatamente alle attività che non procurano rumori,
fumi e odori molesti, contrari all'igiene e decoro di zona, con un massimo di 251 mq. di
superficie utile e mc. 1001 di volume;
• attività direzionali;
• attività ricettive (alberghi, ristoranti, bar, escluse sale da ballo);
• autorimesse pubbliche e private;
• tutte le attrezzature pubbliche compatibili;
• sale da esposizione e convegni;
• poliambulatori medici e laboratori di analisi;
• palestrine ed altre attrezzature destinate ad attività sportiva, motoria, riabilitativa e simili,
private e pubbliche;
• banche (filiali, succursali o sportelli bancari).
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7.2 Modi di intervento
7.2.1 Tipo a) sono sempre ammessi per edifici esistenti le destinazioni compatibili con la zona
e gli interventi di cui all'art. 31, lettere a, b, c, d, della Legge n° 457/78, compreso
il riutilizzo delle preesistenze con possibilità:
• di riutilizzo dei corpi precari o aggiunti o delle superfetazioni, mediante
accorpamento e omogeneizzazione, nel rispetto delle volumetrie esistenti
alla data di adozione della presente Variante Generale, purché autorizzate;
• per gli edifici con destinazione non compatibile è ammessa la sola
manutenzione ordinaria;
7.2.2 Tipo b) nuova edificazione e/o ampliamento con intervento diretto, secondo le indicazioni
delle tavole di P.R.G. ed i limiti previsti dai parametri edificatori del presente
articolo;
7.2.3 Tipo c) per gli immobili a destinazione produttiva da bloccare o trasferire, è previsto il
recupero della volumetria esistente con un indice fondiario massimo di 1,50
mc./mq. a mezzo di strumento urbanistico attuativo dove la perimetrazione, nei
casi non segnalati, dove intendersi riferita al fondo di pertinenza alla data di
adozione della Variante Generale al P.R.G.;
7.2.4 Tipo d) secondo la classificazione degli interventi di cui al successivo art. 24 qualora gli
edifici risultino numerati.
7.3 Parametri edificatori
7.3.1 Indice di edificabilità
7.3.1a Edilizia esistente alla data di adozione della Variante Generale:
• è sempre consentito, per gli edifici unifamiliari esistenti, intendendosi come tali anche
quelli bifamiliari tra loro accostati o sovrapposti, un volume massimo, compreso
l’esistente di mc. 800, per ogni unità oppure, in alternativa, l’ampliamento volumetrico
del 20% fino ad un massimo di mc. 150;
• è ammesso un aumento di superficie e di volume nei limiti, comprensivi dell’esistente,
stabiliti dall’art. 41 del P.T.R.C. (mq. 251 di superficie utile di calpestio, mc. 1.001 di
volume, rapporto di copertura < 0,50 mq./mq.), per le attività artigianali e di servizio
esistenti ed autorizzate alla data di adozione della Variante Generale al P.R.G che non
siano da bloccare o da trasferire, purché le caratteristiche tipologiche e costruttive
dell’esistente e dell’ampliamento vengano armonizzate con l’edilizia al contorno;
• è ammesso un aumento di superficie lorda del 20% per le attività commerciali esistenti
e autorizzate alla data di adozione del P.R.G. e purché venga assicurata la dotazione di
aree a parcheggio;
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• gli ampliamenti potranno essere concessi anche in più soluzioni nei limiti sopra riportati,
previa costituzione di apposito vincolo registrato e trascritto e comunque nel rispetto
delle distanze e delle altezze previste nel presente articolo.
7.3.1b Nuove edificazioni: secondo le quantità predeterminate nei lotti, indipendentemente dalle
dimensioni degli stessi.
7.3.1c Negli interventi di ricostruzione il volume da ricostruire può essere incrementato del volume
stabilito per gli ampliamenti previsti di cui al presente articolo.
7.3.2 Distanza minima da strade e confini di proprietà
7.3.2a dalle strade:
la distanza minima dalle strade destinate al traffico dei veicoli deve corrispondere a:
• ml. 5.00 per strade di larghezza inferiore a ml. 7.00;
• ml. 7.50 per strade di larghezza compresa tra ml. 7.00 e ml. 15.00;
• ml. 10.00 per strade di larghezza superiore a ml. 15.00;
salvo il caso di prevalente allineamento di fabbricazione precostituito a maggiore o minore
distanza, nel quale il Sindaco può imporre o autorizzare la costruzione secondo detto
allineamento;
7.3.2b dai confini di proprietà:
la distanza minima dai confini di proprietà non deve essere inferiore a ml. 5.00.
Salvo il caso di consenso dei terzi confinanti, previa costituzione di idoneo vincolo di
inedificabilità fino alla distanza minima di ml. 10.00 tra fabbricati, registrato e trascritto.
7.3.3 Distanza minima tra i fabbricati e corpi di fabbrica
• tra pareti finestrate: la semisomma delle altezze degli edifici con un minino di ml. 10.00;
• da edifici a confine: ml. 10.00 oppure in aderenza per almeno 1/3 della parete più lunga;
• tra pareti cieche: ml. 5.00 oppure in aderenza quando ricorrano le condizioni per
l’applicazione degli articoli 874-875-876-877 del codice civile;
• altre distanze: con strumento urbanistico attuativo (P.P., oppure P. di L. con previsioni
planivolumetriche).
7.3.4 Distanza minima dai limiti di zona
7.3.4a da zone a destinazione pubblica: ml. 5.00, fatte salve le sopraelevazioni per le quali sono
ammesse distanze inferiori con il vincolo di non sopravanzare comunque il fronte verso gli
spazi pubblici;
7.3.4b da zone a destinazione privata: ml. 5.00 nel caso in cui il limite di zona coincida con il limite
di proprietà; nessuna limitazione nel caso di medesima proprietà.
7.3.5 Altezza
Quella prevista nel repertorio normativo.
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24
7.3.6 Superficie coperta
Nessuna limitazione.
7.3.7 Caratteri degli interventi
Secondo le prescrizioni del repertorio normativo.
ART. 8 - ZONA C1 RESIDENZIALE URBANIZZATA
Zone con prevalente destinazione residenziale urbanizzate, con indice territoriale attuale compreso tra
0.5 e 1.5 mc/mq. e superficie coperta non inferiore a 1/15 della superficie fondiaria della zona.
8.1 Destinazioni d'uso
• la residenza di qualsiasi tipo;
• negozi, botteghe, mercati, chioschi, bancarelle, ecc.;
• uffici pubblici e privati;
• magazzini e depositi commerciali;
• laboratori artigianali e di servizio limitatamente alle attività che non procurano rumori,
fumi ed odori molesti, contrari all'igiene e decoro di zona, e con un massimo di 251 mq.
di superficie utile e mc. 1001 di volume;
• attività direzionali;
• attività ricettive (alberghi, ristoranti, bar, escluse sale da ballo);
• autorimesse pubbliche e private;
• tutte le attrezzature pubbliche compatibili;
• sale da esposizione e convegni;
• poliambulatori medici e laboratori di analisi;
• palestrine ed altre attrezzature destinate ad attività sportiva, motoria, riabilitativa e simili,
private e pubbliche;
• banche (filiali, succursali o sportelli bancari).
8.2 Modi di intervento
8.2.1 Tipo a) sono sempre ammessi per gli edifici esistenti le destinazioni compatibili con la
zona e gli interventi di cui all'art. 31, lettere a, b, c, d, della Legge n° 457/78,
compreso il riutilizzo delle preesistenze con possibilità:
• di riutilizzo dei corpi precari o aggiunti o delle superfetazioni, mediante
accorpamento e omogeneizzazione, nel rispetto delle volumetrie esistenti
alla data di adozione della presente Variante Generale purché autorizzate;
• per gli edifici con destinazioni non compatibili è ammessa la sola
manutenzione ordinaria.
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8.2.2 Tipo b) Nuova edificazione e/o ampliamento con intervento diretto, secondo le indicazioni
delle tavole di P.R.G. ed i limiti previsti dai parametri edificatori del presente
articolo.
8.2.3 Tipo c) Per gli immobili a destinazione produttiva da bloccare o trasferire, è previsto il
recupero della volumetria esistente con un indice fondiario massimo di 1.50
mc./mq. a mezzo di strumento urbanistico attuativo dove la perimetrazione, nei
casi non segnalati, deve intendersi riferita al fondo di pertinenza alla data di
adozione della Variante Generale al P.R.G..
8.2.4 Tipo d) Secondo la classificazione degli interventi di cui al successivo art. 24 quando gli
edifici risultino numerati.
8.3 Parametri edificatori
8.3.1 Indice di edificabilità
8.3.1a Edilizia esistente alla data di adozione della Variante Generale:
• è sempre consentito, per gli edifici unifamiliari esistenti, intendendosi come tali anche
quelli bifamiliari tra loro accostati o sovrapposti, un volume massimo, compreso
l’esistente di mc. 800, per ogni unità oppure, in alternativa, l’ampliamento volumetrico
del 20% fino ad un massimo di mc. 150;
• è ammesso un aumento di superficie e di volume nei limiti, comprensivi dell’esistente,
stabiliti dall’art. 41 del P.T.R.C. (mq. 251 di superficie utile di calpestio, mc. 1.001 di
volume, rapporto di copertura < 0,50 mq./mq.), per le attività artigianali e di servizio
esistenti ed autorizzate alla data di adozione della Variante Generale al P.R.G che non
siano da bloccare o da trasferire, purché le caratteristiche tipologiche e costruttive
dell’esistente e dell’ampliamento vengano armonizzate con l’edilizia al contorno;
• è ammesso un aumento di superficie lorda del 20% per le attività commerciali esistenti
e autorizzate alla data di adozione del P.R.G. e purché venga assicurata la dotazione di
aree a parcheggio.
• gli ampliamenti potranno essere concessi anche in più soluzioni, nei limiti sopra
riportati, previa costituzione di apposito vincolo registrato e trascritto e comunque nel
rispetto delle distanze e altezze previste nel presente articolo.
8.3.1b nuove edificazioni: secondo le quantità predeterminate nei lotti, indipendentemente dalle
dimensioni degli stessi;
8.3.1c negli interventi di ricostruzione il volume da ricostruire può essere incrementato del volume
stabilito per gli ampliamenti previsti di cui al presente articolo.
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8.3.2 Distanza minima da strade e confini di proprietà
8.3.2a dalle strade:
la distanza minima dalle strade destinate al traffico dei veicoli deve corrispondere a:
• ml. 5.00 per strade di larghezza inferiore a ml. 7.00;
• ml. 7.50 per strade di larghezza compresa tra ml. 7.00 e ml. 15.00;
• ml. 10.00 per strade di larghezza superiore a ml. 15.00;
salvo il caso di prevalente allineamento di fabbricazione precostituito a maggiore o minore
distanza nel quale il Sindaco può imporre o autorizzare la costruzione secondo detto
allineamento.
8.3.2b dai confini di proprietà:
ml. 5.00 o minore nel caso di consenso dei terzi confinanti, previa costituzione di idoneo
vincolo di inedificabilità fino alla distanza minima di ml. 10.00 tra fabbricati, registrato e
trascritto.
8.3.3 Distanza minima tra i fabbricati e corpi di fabbrica
• tra pareti finestrate: la semisomma delle altezze degli edifici con un minino di ml. 10.00;
• da edifici a confine: ml. 10.00 oppure in aderenza per almeno 1/3 della parete più lunga;
• tra pareti cieche: ml. 5.00 oppure in aderenza quando ricorrano le condizioni per
l’applicazione degli articoli 874-875-876-877 del codice civile;
• altre distanze: con strumento urbanistico attuativo (P.P., oppure P.d.L. con previsioni
planivolumetriche).
8.3.4 Distanza minima dai limiti di zona
8.3.4a. da zona a destinazione pubblica: ml. 5.00, fatte salve le sopraelevazioni per le quali sono
ammesse distanze inferiori con il vincolo di non sopravanzare comunque il fronte verso gli
spazi pubblici;
8.3.4b da zona a destinazione privata: ml. 5.00 nel caso in cui il limite di zona coincida con il limite
di proprietà; nessuna limitazione nel caso di medesima proprietà.
8.3.5 Altezza
Quella prevista nel repertorio normativo.
8.3.6 Superficie coperta
Nessuna limitazione.
8.3.7 Caratteri degli interventi
Secondo le prescrizioni del repertorio normativo.
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ART. 9 - ZTO C1.1 NUCLEI RESIDENZIALI IN TERRITORIO EXTRAURBANO
1. Il PI, in coerenza e in attuazione del PAT, individua, all’interno degli ambiti di edificazione diffusa, i
“nuclei residenziali in territorio extraurbano” classificandoli come ZTO C1.1.
2. Il PI identifica con apposita numerazione le zone C1.1 sottoponendole alla disciplina di cui al
presente articolo ed alle previsioni di cui alla tav. P6 - schede normative dei nuclei residenziali in
territorio extraurbano. Le indicazioni contenute nelle schede normative prevalgono sulla disciplina
generale di cui al presente articolo.
3. Destinazioni d'uso: è consentita la residenza di qualsiasi tipo, negozi e botteghe, uffici pubblici e
privati, magazzini e depositi commerciali, laboratori di artigianato artistico e di servizio, attività
direzionali, bar, ristoranti, tutte le attrezzature pubbliche compatibili. Sono ritenuti compatibili gli
annessi rustici e le attività artigianali esistenti, alla data di adozione della VIa variante al PI,
limitatamente alle attività artigianali ed agricole che non procurano rumori, fumi ed odori molesti,
contrari all’igiene e decoro della zona e con un massimo mq. 251 di superficie utile e mc. 1001 di
volume (con riferimento all’art. 41 comma 4 Norme di Attuazione del Piano Territoriale Regionale
di Coordinamento vigente). Le attività commerciali sono limitate agli esercizi di vicinato a causa
dell’inadeguatezza della viabilità e carenza di infrastrutture tecnologiche. Sono sempre escluse le
stalle, gli allevamenti, le destinazioni d’uso che possono comportare notevole affluenza di
pubblico, aumento del traffico pesante o comunque richiedere tipologie edilizie non coerenti con le
caratteristiche prevalentemente residenziali della zona.
4. Modalità d’intervento: gli interventi possono essere realizzati in diretta attuazione del PI,
subordinati alla realizzazione degli interventi di riqualificazione del contesto eventualmente
individuati nelle schede normative di cui alla tav. P6 ed alla realizzazione e cessione, o istituzione
di vincolo di uso pubblico, delle opere di urbanizzazione primaria di interesse pubblico qualora se
ne ravvisasse la carenza. Nei casi in cui la carenza delle opere di urbanizzazione sia
particolarmente significativa gli interventi dovranno essere attuati attraverso intervento diretto
convenzionato di cui all’art. 28 bis del DPR n°380/2001.
5. Interventi ammessi sull’edificato esistente:
a) sono sempre ammessi sull’edificato esistente gli interventi di cui alle lett. a), b), c) e d) dell’art.
3 del DPR n° 380/2001 e la demolizione e ricostruzione, esclusi gli edifici destinati ad attività
produttive che il Piano prevede di bloccare o trasferire e gli edifici con destinazioni non
compatibili per i quali sono consentiti solo gli interventi di manutenzione ordinaria;
b) per gli edifici residenziali esistenti alla data di entrata in vigore della LR 08/07/2009 n°14
(11/07/2009), con tipologia uni-bifamiliare, anche per piani sovrapposti, sono ammessi
ampliamenti per un volume massimo, compreso l’esistente, di mc 800 per ciascuna unità
abitativa, oppure, in alternativa, l’aumento volumetrico del 20% fino ad un massimo di mc 150
per unità abitativa, con il limite massimo di n° 4 alloggi complessivi. Tale aumento volumetrico
può essere concesso una sola volta, anche in più soluzioni, anche in corpo edilizio separato,
all’interno dell’area di pertinenza dell’edificio e della zona C1.1;
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c) nei casi di demolizione - ricostruzione anche con accorpamenti di edifici non residenziali e nei
casi di cambio di destinazione d’uso di edifici per interventi volti alla residenza, il volume da
ricostruire o oggetto di conversione d’uso non può superare quello esistente con il limite
massimo di mc 1200 all’interno del quale possono essere realizzate fino ad un massimo di 4
unità abitative;
d) per gli edifici di interesse storico, architettonico e paesaggistico valgono le disposizioni sui
beni culturali di cui all’art. 6 delle presenti norme.
6. Interventi puntuali di nuova edificazione: il Piano degli Interventi individua nelle schede
normative delle zone C1.1 i “lotti liberi” confermati del previgente PRG e i nuovi “lotti liberi”
all'interno dei quali sono ammessi interventi puntuali di nuova edificazione, fino ad un massimo di
mc 600 salvo diversa indicazione nel Repertorio Normativo, per rispondere alle esigenze abitative
di ordine famigliare, nel rispetto dei seguenti criteri e prescrizioni:
a) è consentita la costruzione di un numero massimo di tre nuove unità abitative fatte salve
diverse e/o ulteriori specificazioni e prescrizioni contenute nelle schede normative;
b) i terreni che costituiscono il “lotto libero” risultino in proprietà dei richiedenti o di loro parenti
fino al quarto grado, da data antecedente la data di adozione del PAT (17/03/2012). La
prescrizione è soddisfatta anche quando la proprietà è rappresentata da società di persone in
cui un socio presenta il medesimo grado di parentela con i richiedenti;
c) oltre alla condizione di cui alla precedente lett. b), per i lotti liberi di testa, è prescritto che i
terreni che costituiscono il “lotto libero”, alla data di adozione della VIa variante al PI, risultino
di proprietà di persone residenti all'interno del relativo nucleo residenziale;
d) nel caso di non attuazione dell’intervento previsto sul “lotto libero” entro 5 anni
dall’approvazione del piano degli Interventi o comunque della variante che ha previsto il lotto
libero, la validità della previsione urbanistica decade;
e) al momento del rilascio dell’atto abilitativo all’edificazione il titolare dovrà impegnarsi:
i) ad integrare le opere di urbanizzazione (reti tecnologiche e viarie) eventualmente carenti, a
carico proprio o di chi effettivamente eseguirà l’intervento di trasformazione;
ii) ad integrare gli insediamenti con aree per parcheggi pubblici e/o privati ad uso pubblico,
accessibili dalla viabilità pubblica qualora se ne ravvisasse la carenza;
iii) nel caso in cui le opere di urbanizzazione non siano direttamente eseguibili, alla loro
monetizzazione;
iv) ad individuare, ove possibile, soluzioni per migliorare le condizioni di sicurezza della
viabilità, con particolare riferimento agli accessi carrai con sbocco diretto sulla strada,
favorendo le condizioni per la realizzazione di percorsi ciclo-pedonali;
v) al riordino morfologico e percettivo dell’edificato e delle aree scoperte, anche verso il
territorio agricolo, in adeguamento al contesto ambientale, anche mediante la formazione
di apparati vegetali quali filari alberati, siepi e macchie arbustive ed arboree;
vi) ad istituire un atto unilaterale d’obbligo registrato e trascritto per la non alienazione della
nuova abitazione (comprensiva delle unità immobiliari residenziali in essa previste) nei
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successivi dieci anni dalla data del rilascio del permesso di costruire, a società o enti di
qualunque genere o a persone non appartenenti al nucleo familiare del richiedente o con
rapporto di parentela oltre il quarto grado, consapevole che l’Amministrazione Comunale
potrà intraprendere azioni risarcitorie nei confronti dell’alienante in caso di cessione
anticipata. Lo schema tipo dell’atto unilaterale d’obbligo verrà definito con deliberazione
della Giunta Comunale, così come i termini delle azioni risarcitorie, consistenti in un
contributo sottoforma di versamento finanziario, commisurato al plusvalore conseguente
alle previsioni urbanistiche attribuite con il Piano degli Interventi.
f) il contributo di cui all’art. 16 comma 4 lett. d-ter) del DPR n° 380/2001, qualora dovuto, così
come il contributo dovuto al Comune nel caso della cessione anticipata di cui alla precedente
lett. e) punto vi) sono finalizzati ad aumentare la qualità degli insediamenti nei nuclei
residenziali in ambito extraurbano attraverso la realizzazione di un insieme di interventi quali
piccole attrezzature, sistemazioni di spazi pubblici, riordino e rimozione di elementi di
degrado, che consenta di dare assetto e identità locali alle aggregazioni edificate sparse;
g) L’elenco dei lotti liberi previsti nella tav. P6 - schede normative dei nuclei residenziali in
territorio extraurbano, è contenuto nel Repertorio Normativo dei lotti liberi il quale riporta
anche eventuali prescrizioni attuative puntuali.
7. Parametri edificatori: sono applicabili i parametri edificatori sotto indicati, fatte salve eventuali
diverse indicazioni contenute nelle schede normative di cui alla tav. P6 che prevalgono sulla
disciplina generale di cui al presente articolo:
a) altezza degli edifici: non maggiore di ml 7,50;
b) distanza tra edifici:
i) tra pareti finestrate: la semisomma delle altezze degli edifici con un minino di ml. 10.00;
ii) da edifici a confine: ml. 10.00;
iii) tra pareti cieche: ml. 5.00 oppure in aderenza quando ricorrano le condizioni per
l’applicazione degli articoli 874-875-876-877 del codice civile;
c) distanza dai confini di proprietà: ml. 5.00 o minore nel caso di consenso dei terzi confinanti,
previa costituzione di idoneo vincolo di inedificabilità fino alla distanza minima di ml. 10.00 tra
fabbricati, registrato e trascritto;
d) distanza dai limiti di zona: da zona a destinazione pubblica ml. 5.00, fatte salve le
sopraelevazioni per le quali sono ammesse distanze inferiori con il vincolo di non
sopravanzare comunque il fronte verso gli spazi pubblici;
e) distanza dalle strade: ml. 10,00 salvo diversa indicazione grafica contenuta nelle schede
normative.
8. Caratteri tipologici: dato il contesto rurale o periurbano nel quale si collocano i nuclei residenziali
in territorio extraurbano gli interventi devono rispettare i carattere tipologici degli edifici per la zona
agricola di cui all’art. 17.4.
9. Interventi di riqualificazione del contesto connessi agli interventi edilizi: tutti gli interventi
edilizi, in particolare quelli che comportano nuova edificazione o comunque maggiore carico
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urbanistico sono subordinati a interventi di riqualificazione del contesto da prevedere nel progetto
allegato all’atto abilitativo all’esecuzione degli interventi. Gli interventi da eseguire sono già in
parte indicati nella tav. P6 - schede normative dei nuclei residenziali in territorio extraurbano e
sono da valutare caso per caso sulla base delle condizioni oggettive del contesto di riferimento in
cui ricade l’intervento:
a) individuazione di aree a servizio della residenza compatibili con il contesto rurale e
residenziale quali aree private destinate a parcheggio, slarghi per la sosta di automezzi di
servizio, tratti di percorsi ciclabili di interesse generale come quelli di connessione tra i vari
centri urbani o con gli itinerari “Treviso - Ostiglia”, “Muson dei Sassi”, etc.;
b) mantenimento, ripristino rafforzamento di siepi campestri e filari esistenti o realizzazione di
nuovi filari e siepi con specie autoctone;
c) definizione di un’adeguata mitigazione e compensazione ambientale prevedendo la dotazione
di fasce verdi alberate autoctone lungo i margini dei nuclei residenziali nei fronti ove occorra,
al fine di assicurarne la migliore ambientazione rispetto al circostante territorio rurale;
d) riordino delle volumetrie relative a pertinenze dell'immobile principale legittime o legittimate
prevedendo, in caso di demolizione e ricostruzione, l’accorpamento dei volumi privilegiando
soluzioni in ampliamento o comunque in prossimità dell'immobile principale; ciò al fine di
caratterizzare le porzioni di terreno libere in zona C1.1 come aree verdi di bordo e mitigazione
tra ambiente residenziale e ambiente rurale;
e) individuazione, ove possibile, di soluzioni per migliorare le condizioni di sicurezza della
viabilità, con particolare riferimento agli accessi carrai con sbocco diretto sulla strada,
favorendo le condizioni per la realizzazione di percorsi ciclo-pedonali, anche attraverso
l’unificazione e la chiusura di accessi carrai esistenti;
f) esecuzione di tutte le opere necessarie al corretto smaltimento delle acque meteoriche come
indicato nella Valutazione di Compatibilità Idraulica.
10. Recinzioni: la costruzione di recinzioni in zona C1.1 è ammessa nel rispetto delle seguenti
prescrizioni:
a) le recinzioni dovranno essere realizzate in modo da configurarsi come "recinzioni verdi". E’
ammessa la realizzazione di zoccoli in cls o muratura di altezza massima pari a 50 cm fuori
terra sormontati da reti o grigliati a giorno per un’altezza complessiva di m. 1,50. Le recinzioni
lungo i margini dei nuclei residenziali, in coerenza con quanto indicato al precedente comma
9 lett. c), dovranno essere realizzate prevedendo l’occultamento, rispetto al territorio agricolo,
dello zoccolo in cls o muratura fuori terra sia attraverso fasce verdi sia attraverso idonei
terrapieni;
b) la realizzazione di elementi di recinzione diversi è consentita solo verso gli spazi pubblici
escludendo comunque la realizzazione di recinzioni cieche e non trasparenti. Solo in
corrispondenza ed in funzione dei cancelli pedonali e carrai e dell'installazione dei contatori
per l'erogazione dei servizi pubblici è ammessa la costruzione di brevi tratti di muratura cieca
dell'altezza di m. 1,50;
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c) i cancelli carrai di ingresso su strade e spazi pubblici, ove consentiti, devono essere arretrati
dal ciglio stradale in modo da permettere la sosta di un autoveicolo in entrata o in uscita
dinnanzi al cancello stesso, fuori della sede stradale.
11. Per i “lotti liberi” del previgente PRG confermati dal PI, fino all’adozione della variante generale al
PI di recepimento integrale delle indicazioni strutturali e strategiche del PAT, i requisiti sulla
proprietà di cui al comma 6 lett. b) e sulla residenza di cui al comma 6 lett. c), le prescrizioni sulla
decadenza di cui al comma 6 lett. d) e il divieto di alienazione di cui al comma 6 lett. e) punto vi)
non sono applicabili.
ART. 10 - STRALCIATO
ART. 11 - ZONA C2 RESIDENZIALE NON URBANIZZATA
11.1 Individuazione
Zone con prevalente destinazione residenziale, non urbanizzate e/o parzialmente
urbanizzate, nelle quali l'indice territoriale attuale non raggiunge gli 0.5 mc/mq.
11.2 Destinazioni d’uso
• la residenza di qualsiasi tipo;
• negozi, botteghe, mercati, chioschi, bancarelle, ecc.;
• uffici pubblici e privati;
• magazzini e depositi commerciali;
• laboratori artigianali e di servizio limitatamente alle attività che non procurano rumori,
fumi e odori molesti, contrari all'igiene e decoro di zona, con un massimo di 251 mq. di
superficie utile e/o un volume massimo di 1.001 mc.;
• attività direzionali;
• attività ricettive (alberghi, ristoranti, bar, escluse sale da ballo);
• autorimesse pubbliche e private;
• tutte le attrezzature pubbliche compatibili;
• sale da esposizione e convegni;
• poliambulatori medici e laboratori di analisi;
• palestrine ed altre attrezzature destinate ad attività sportiva, motoria, riabilitativa e simili
private e/o pubbliche.
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11.3 Modi di intervento
11.3.1 Tipo a) sono sempre ammessi per gli edifici esistenti le destinazioni compatibili con la
zona e gli interventi di cui all'art. 31, lettere a, b, c, d, della Legge n° 457/78; per
gli edifici con destinazioni non compatibili sono ammissibili esclusivamente
interventi di manutenzione ordinaria;
11.3.2 Tipo b) con strumento urbanistico attuativo con utilizzo minimo del 75% dell'edificabilità
massima consentita che potrà prevedere, nel rispetto dell’art. 3 della L.R. 47/93,
limitate modificazioni del proprio perimetro, con il limite massimo del 10%, sia in
conseguenza della definizione esecutiva delle infrastrutture ed attrezzature
pubbliche previste in sede di strumento urbanistico generale, sia per evitare
procedure espropriative ai sensi del penultimo comma dell’art. 60 della L.R. n°
61/85 nei confronti di eventuali proprietà marginali dissenzienti.
Sono inoltre ammesse, sempre ai sensi dell’art. 3 della L.R. n° 47/93 e dell’art. 11
della L.R. n° 61/85 trasposizioni di zone per le motivazioni di cui al punto
precedente, purché nel rispetto della capacità insediativa teorica dello strumento
attuativo e senza riduzione della superfici per servizi.
Non si applicano le disposizioni degli artt. 9 e 109 della L.R. n° 61/85 per
l'esecuzione di interventi diretti di nuova edificazione.
11.4 Parametri edificatori
11.4.1 Indice di edificabilità
• aree soggette a strumento urbanistico attuativo: secondo gli indici espressi nel repertorio normativo.
11.4.2 Distanza minima dai confini di proprietà
• ml. 5.00 o minore nel caso di consenso dei terzi confinanti, previa costituzione di idoneo
vincolo di inedificabilità fino alla distanza minima di ml. 10.00 tra fabbricati, registrato e
trascritto.
11.4.3 Distanza minima dalle strade
la distanza minima dalle strade destinate al traffico dei veicoli, nel rispetto di quanto previsto
dall’art. 27 della L.R 61/1985 e nuovo Codice della Strada, deve corrispondere a:
• ml. 5.00 per strade di larghezza inferiore a ml. 7.00;
• ml. 7.50 per strade di larghezza compresa tra ml. 7.00 e ml. 15.00;
• ml. 10.00 per strade di larghezza superiore a ml. 15.00;
salvo il caso di prevalente allineamento di fabbricazione precostituito a maggiore o minore
distanza nel quale il Sindaco può imporre o autorizzare la costruzione secondo detto
allineamento.
11.4.4 Distanza minima tra i fabbricati e corpi di fabbrica
• tra pareti finestrate: la semisomma delle altezze degli edifici con un minino di ml. 10.00;
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• da edifici a confine: ml. 10.00 oppure in aderenza per almeno 1/3 della parete più lunga;
• altre distanze: con strumento urbanistico attuativo (P.P., oppure P. di L. con previsioni
planivolumetriche);
• il distacco non viene computato nelle rientranze degli edifici qualora il rapporto tra
profondità e larghezza delle rientranze sia inferiore a 1/3;
• tra pareti cieche: ml. 5.00 oppure in aderenza.
11.4.5 Distanza minima dai limiti di zona
11.4.5a da zona a destinazione pubblica: ml. 5.00, fatte salve le sopraelevazioni per le quali sono
ammesse distanze inferiori con il vincolo di non sopravanzare comunque il fronte verso gli
spazi pubblici;
11.4.5b da zona a destinazione privata: ml. 5.00 nel caso in cui il limite di zona coincida con il limite
di proprietà; nessuna limitazione nel caso di medesima proprietà.
11.4.6 Altezza
Quella prevista nel repertorio normativo.
11.4.7 Superficie coperta
Nessuna limitazione.
11.4.8 Caratteri degli interventi
Secondo le prescrizioni del repertorio normativo.
ART. 12 - ZONA D1 PRODUTTIVA - COMMERCIALE
Zona produttiva per insediamenti industriali-artigianali-commerciali.
12.1 Destinazioni d'uso
• costruzioni ad uso industriale artigianale e commerciale. Alloggi di servizio o del titolare
dell'azienda con un massimo di mc. 500 per unità produttiva-commerciale e lotto
minimo;
• magazzini, depositi;
• uffici pertinenti all'attività, mense, locali di riposo e svago;
• impianti tecnologici;
• mostre;
• stoccaggio di materiali e prodotti, coperture mobili e/o precarie per il carico-scarico e a
protezione di materiali e prodotti;
• infrastrutture di servizio ai complessi produttivi;
• le attività ed gli impianti specifici connessi alla destinazione principale;
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• i locali e le strutture indicate dal D.P.R. 19 marzo 1956 n° 303 Norme per l'igiene e la
sicurezza sul lavoro e successive modificazioni.
12.2 Modi di intervento
12.2.1 Tipo a) sono sempre ammessi per gli edifici esistenti le destinazioni compatibili con la
zona e gli interventi di cui all'art. 31, lettere a, b, c, d della Legge n° 457/78;
12.2.2 Tipo b) con intervento diretto, secondo le indicazioni delle tavole di P.R.G. ed i limiti
previsti dai parametri edificatori del presente articolo;
12.2.3 Tipo c) con intervento urbanistico attuativo che potrà prevedere, nel rispetto dell'art. 3
della L.R. n° 47/93, limitate variazioni di perimetro e trasposizioni di zona
conseguenti alla definizione esecutiva delle infrastrutture e attrezzature pubbliche
previste dalla zonizzazione del P.R.G., purché nel rispetto della capacità
insediativa residenziale dello stesso.
12.3 Parametri edificatori
12.3.1 Indice massimo di copertura
• 60% della superficie fondiaria.
12.3.2 Distanza minima dai confini di proprietà
• 1/2 dell'altezza con un minimo di ml. 5.00.
12.3.3 Distanza minima dalle strade
• in conformità alle fasce di rispetto riportate nelle tavole di P.R.G., e comunque non
inferiore a ml. 10.00.
12.3.4 Distanza minima tra i fabbricati e corpi di fabbrica
• semisomma delle altezze con un minimo di ml. 10.00 oppure in aderenza.
12.3.5 Distanza minima dai limiti di zona
12.3.5a da zona a destinazione pubblica: 1/2 dell’altezza con un minimo di ml. 5.00;
12.3.5b da zona a destinazione privata: 1/2 dell’altezza con un minimo di ml. 5.00 nel caso in cui il
limite di zona coincida con il limite di proprietà; nessuna limitazione nel caso di medesima
proprietà.
12.3.6 Altezza massima
• ml. 12 - con esclusione dei volumi tecnici.
12.3.7 Lotto minimo
Per nuovi insediamenti mq. 1.500.
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12.3.8 Costruzioni accessorie
Sono ammesse tettoie aperte a protezione di cicli, motocicli ed autoveicoli, dell'altezza
massima esterna di gronda di ml. 2.20, in deroga dal computo delle superfici utili e della
superficie coperta.
12.3.9 Per l’edilizia residenziale esistente alla data di adozione della Variante Generale: è sempre
consentito, per gli edifici unifamiliari esistenti, intendendosi come tali quelli tra loro accostati
o sovrapposti, un volume massimo, compreso l’esistente, di mc. 800, oppure in alternativa,
l’ampliamento volumetrico del 20% fino ad un massimo di mc. 150.
12.4 Caratteri degli interventi
Secondo le prescrizioni del repertorio normativo.
12.5 Tutela dell'ambiente
Gli edifici ed i manufatti devono essere integrati nell'ambiente anche a mezzo di alberature
di alto fusto disposte in modo da ridurre l'impatto visuale dei manufatti.
12.6 Parcheggio alberato
Queste aree devono essere attentamente studiate in modo tale da inserirsi nel contesto
urbano come aree verdi attrezzate per la sosta dei veicoli e tali da contribuire ad arricchire il
paesaggio urbano.
Il corredo vegetale ed arboreo dovrà corrispondere alle caratteristiche richieste per le
piantagioni stradali.
L'area può essere delimitata da muretti bassi, o meglio, con spalliere verdi guarnite di alberi
di alto fusto, piantati in filare lungo il perimetro ed all'interno dell'area in modo da proteggere
i veicoli dai raggi solari.
12.7 Quinte alberate
Dove previsto le quinte alberate saranno costituite da filari di alberi d’alto fusto e/o siepi in
caso di mancanza di distanze legali, secondo le essenze autoctone consigliate all’art.
23.4.4, in modo da consentire una loro migliore integrazione nel paesaggio ed adattamento
al terreno.
ART. 13 - ZONA D2 COMMERCIALE - DIREZIONALE
Zona per insediamenti commerciali-direzionali.
13.1 Destinazioni d'uso
• negozi;
• attività commerciali a forte fabbisogno di superficie di vendita;
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• alloggi di servizio o del titolare dell’azienda con un massimo di mc. 500 ammissibili
esclusivamente per attività con superficie utile superiore a mq. 800;
• magazzini, depositi;
• uffici pertinenti all'attività, mense, locali di riposo e svago, palestre ed altre attrezzature
destinate ad attività sportiva, motoria, riabilitativa e simili private e/o pubbliche;
• impianti tecnologici;
• attività commerciali all’ingrosso;
• mostre commerciali, sale da esposizione e convegni;
• uffici pubblici e privati;
• impianti ed attività a servizio del traffico (garages, officine, distributori, ecc.);
• bar, ristoranti;
• poliambulatori medici e laboratori di analisi;
• infrastrutture di servizio ai complessi commerciali;
• le attività e gli impianti specifici connessi alla destinazione principale,
• artigianato di servizio.
13.2 Modi di intervento
13.2.1 Tipo a) sono sempre ammessi per gli edifici esistenti le destinazioni compatibili con la
zona e gli interventi di cui all'art. 31, lettere a, b, c, d della Legge n° 457/78;
13.2.2 Tipo b) con intervento diretto, secondo le indicazioni delle tavole di P.R.G. ed i limiti
previsti dai parametri edificatori del presente articolo;
13.2.3 Tipo c) con intervento urbanistico attuativo che potrà prevedere, nel rispetto dell'art. 3
della L.R. n° 47/93, limitate variazioni di perimetro e trasposizioni di zona
conseguenti alla definizione esecutiva delle infrastrutture e attrezzature pubbliche
previste dalla zonizzazione del P.R.G., purché nel rispetto della capacità
insediativa residenziale dello stesso.
13.3 Parametri edificatori
13.3.1 Indice massimo di copertura
• 50% della superficie fondiaria.
13.3.2 Distanza minima dai confini di proprietà
• 1/2 dell'altezza con un minimo di ml. 5.00.
13.3.3 Distanza minima dalle strade
• in conformità alle fasce di rispetto riportate nelle tavole di P.R.G., e comunque non
inferiori a ml. 10.00.
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13.3.4 Distanza minima tra i fabbricati e corpi di fabbrica
• semisomma delle altezze con un minimo di ml. 10.00 oppure in aderenza.
13.3.5 Distanza minima dai limiti di zona
13.3.5a da zona a destinazione pubblica: 1/2 dell’altezza con un minimo di ml. 5.00, fatte salve le
sopraelevazioni per le quali sono ammesse distanze inferiori con il vincolo di non
sopravanzare comunque il fronte verso gli spazi pubblici;
13.3.5b da zona a destinazione privata: 1/2 dell’altezza con un minimo di ml. 5.00 nel caso in cui il
limite di zona coincida con il limite di proprietà; nessuna limitazione nel caso di medesima
proprietà.
13.3.6 Altezza massima
• ml. 12 - con esclusione dei volumi tecnici.
13.3.7 Costruzioni accessorie
Sono ammesse tettoie aperte a protezione di cicli, motocicli ed autoveicoli, dell'altezza
massima esterna di gronda di ml. 2.20, in deroga dal computo delle superfici utili e della
superficie coperta.
13.4 Caratteri degli interventi
Secondo le prescrizioni del repertorio normativo.
13.5 Tutela dell'ambiente
Gli edifici ed i manufatti devono essere integrati nell'ambiente anche a mezzo di alberature
di alto fusto disposte in modo da ridurre l'impatto visuale dei manufatti.
13.6 Parcheggio alberato
Queste aree devono essere attentamente studiate in modo tale da inserirsi nel contesto
urbano come aree verdi attrezzate per la sosta dei veicoli e tali da contribuire ad arricchire il
paesaggio urbano.
Il corredo vegetale ed arboreo dovrà corrispondere alle caratteristiche richieste per le
piantagioni stradali.
L'area può essere delimitata da muretti bassi, o meglio, con spalliere verdi guarnite di alberi
di alto fusto, piantati in filare lungo il perimetro ed all'interno dell'area in modo da proteggere
i veicoli dai raggi solari.
13.7 Quinte alberate
Dove previsto le quinte alberate saranno costituite da filari di alberi d’alto fusto e/o siepi in
caso di mancanza di distanze legali, secondo le essenze autoctone consigliate all’art.
23.4.4, in modo da consentire una loro migliore integrazione nel paesaggio ed adattamento
al terreno.
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ART. 14 - ZONA D3 COMMERCIALE - ALBERGHIERA
Zone per strutture commerciali ed alberghiere.
Comprendono le parti del territorio destinate ad attività ricettive ed alberghiere, edificate e di nuova
espansione, così come individuate nelle tavole del P.R.G..
14.1 ZONA DI COMPLETAMENTO
14.1.1 Destinazioni d’uso
• attività ricettive di cui alla L.R. 24/1988, quali alberghi, motel;
• bar, ristoranti;
• negozi compresi o collegati alle attività ricettive;
• mostre, sale da esposizioni e convegni;
• uffici pubblici e privati collegati alle attività ricettive;
• alloggi di servizio o del titolare dell’azienda con un massimo di mc. 500.
14.1.2 Modi di intervento
14.1.2.1 Tipo a) sono sempre ammessi per gli edifici esistenti le destinazioni compatibili con la
zona e gli interventi di cui all'art. 31, lettere a, b, c, d della Legge n° 457/78;
14.1.2.2 Tipo b) con intervento diretto, secondo le indicazioni delle Tavole di P.R.G. ed i limiti
previsti dai parametri edificatori del presente articolo;
14.1.2.3 Tipo c) modesti ampliamenti, in caso di edifici che, alla data di adozione della presente
variante al P.R.G., abbiano saturato l’indice di edificabilità, contenuti nei limiti del
5% della superficie utile, finalizzati esclusivamente ad assicurare la funzionalità
degli impianti tecnologici e l’adeguamento alle norme igieniche e di sicurezza.
14.1.3 Parametri edificatori
14.1.3.1 Indice di edificabilità
• nelle aree di completamento: indice di edificabilità fondiaria: 1.7 mc./mq.
• nelle aree soggette a strumento urbanistico attuativo: secondo gli indici espressi nel
repertorio normativo.
14.1.3.2 Distanza minima dai confini di proprietà
• 1/2 dell'altezza con un minimo di ml. 5.00.
14.1.3.3 Distanza minima dalle strade
• non inferiore a ml. 10.00.
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14.1.3.4 Distanza minima tra i fabbricati e corpi di fabbrica
• semisomma delle altezze con un minimo di ml. 10.00 oppure in aderenza.
14.1.3.5 Distanza minima dai limiti di zona
14.1.3.5a da zona a destinazione pubblica: ml. 5.00, fatte salve le sopraelevazioni per le quali sono
ammesse distanze inferiori, con il vincolo di non sopravanzare comunque il fronte verso gli
spazi pubblici;
14.1.3.5b da zona a destinazione privata: ml. 5.00 nel caso in cui il limite di zona coincida con il limite
di proprietà; nessuna limitazione nel caso di medesima proprietà.
14.1.3.6 Altezza massima
• ml. 10.00 - con esclusione dei volumi tecnici.
14.1.3.7 Lotto minimo
Nessuna limitazione.
14.1.4 Caratteri degli interventi
Secondo le prescrizioni del repertorio normativo.
14.1.4.1 Dotazione di spazi pubblici di uso pubblico a verde e parcheggio
80% della superficie utile di cui almeno il 50% da destinare a parcheggio.
14.1.4.2 Dotazione Tutela dell'ambiente
Gli edifici ed i manufatti devono essere integrati nell'ambiente anche a mezzo di alberature
di alto fusto disposte in modo da ridurre l'impatto visuale dei manufatti.
14.2 ZONA DI ESPANSIONE
14.1.1 Destinazioni d’uso
• attività ricettive di cui alla L.R. 24/1988, quali alberghi, motel;
• bar, ristoranti;
• negozi compresi o collegati alle attività ricettive;
• mostre, sale da esposizioni e convegni;
• uffici pubblici e privati collegati alle attività ricettive;
• alloggi di servizio o del titolare dell’azienda con un massimo di mc. 500.
14.1.2 Modi di intervento
14.1.2.1 Tipo a) sono sempre ammessi per gli edifici esistenti le destinazioni compatibili con la
zona e gli interventi di cui all'art. 31, lettere a, b, c, d della Legge n° 457/78;
14.1.2.2 Tipo b) con intervento diretto, secondo le indicazioni delle Tavole di P.R.G. ed i limiti
previsti dai parametri edificatori del presente articolo;
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14.1.2.3 Tipo c) modesti ampliamenti, in caso di edifici che, alla data di adozione della presente
variante al P.R.G., abbiano saturato l’indice di edificabilità, contenuti nei limiti del
5% della superficie utile, finalizzati esclusivamente ad assicurare la funzionalità
degli impianti tecnologici e l’adeguamento alle norme igieniche e di sicurezza.
14.1.3 Parametri edificatori
14.1.3.1 Indice di edificabilità
• nelle aree di completamento: indice di edificabilità fondiaria: 1.7 mc./mq.
• nelle aree soggette a strumento urbanistico attuativo: secondo gli indici espressi nel
repertorio normativo.
14.1.3.2 Distanza minima dai confini di proprietà
• 1/2 dell'altezza con un minimo di ml. 5.00.
14.1.3.3 Distanza minima dalle strade
• non inferiore a ml. 10.00.
14.1.3.4 Distanza minima tra i fabbricati e corpi di fabbrica
• semisomma delle altezze con un minimo di ml. 10.00 oppure in aderenza.
14.1.3.5 Distanza minima dai limiti di zona
14.1.3.5a da zona a destinazione pubblica: ml. 5.00, fatte salve le sopraelevazioni per le quali sono
ammesse distanze inferiori, con il vincolo di non sopravanzare comunque il fronte verso gli
spazi pubblici;
14.1.3.5b da zona a destinazione privata: ml. 5.00 nel caso in cui il limite di zona coincida con il limite
di proprietà; nessuna limitazione nel caso di medesima proprietà.
14.1.3.6 Altezza massima
• ml. 10.00 - con esclusione dei volumi tecnici.
14.1.3.7 Lotto minimo
Nessuna limitazione.
14.1.4 Caratteri degli interventi
Secondo le prescrizioni del repertorio normativo.
14.1.4.1 Dotazione di spazi pubblici di uso pubblico a verde e parcheggio
80% della superficie utile di cui almeno il 50% da destinare a parcheggio.
14.1.4.2 Dotazione Tutela dell'ambiente
Gli edifici ed i manufatti devono essere integrati nell'ambiente anche a mezzo di alberature
di alto fusto disposte in modo da ridurre l'impatto visuale dei manufatti.
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14.2 ZONA DI ESPANSIONE
14.2.1 Destinazioni d’uso
• attività ricettive di cui alla L.R. 24/1988, quali alberghi, motel, villaggi albergo, residenze
turistico-alberghiere;
• bar, ristoranti;
• negozi compresi o collegati alle attività ricettive;
• mostre, sale da esposizioni e convegni;
• uffici pubblici e privati collegati alle attività ricettive;
• alloggi di servizio o del titolare dell’azienda con una massimo di mc. 500.
14.2.2 Modi di intervento
14.2.2.1 Tipo a) sono sempre ammessi per gli edifici esistenti le destinazioni compatibili con la
zona e gli interventi di cui all'art. 31, lettere a, b, c, d della Legge n° 457/78;
14.2.2.2 Tipo b) con intervento urbanistico attuativo che potrà prevedere, nel rispetto dell'art. 3
della L.R. n° 47/93, limitate variazioni di perimetro e trasposizioni di zona
conseguenti alla definizione esecutiva delle infrastrutture e attrezzature pubbliche
previste dalla zonizzazione del P.R.G., purché nel rispetto della capacità
insediativa residenziale dello stesso.
14.2.3 Parametri edificatori
14.2.3.1 Indice massimo di copertura
• 25% della superficie fondiaria.
14.2.3.2 Distanza minima dai confini di proprietà
• 1/2 dell’ altezza con un minimo di ml. 7.50.
14.2.3.3 Distanza minima dalle strade
• non inferiore a ml. 10.00, comunque nel rispetto dell’art. 27 della L.R. 61/1985 e del
nuovo Codice della Strada.
14.2.3.4 Distanza minima tra i fabbricati e corpi di fabbrica
• semisomma delle altezze con un minimo di ml. 10.00 oppure in aderenza.
14.2.3.5 Distanza minima dai limiti di zona
14.2.3.5a da zona a destinazione pubblica: ml. 5.00, fatte salve le sopraelevazioni per le quali sono
ammesse distanze inferiori, con il vincolo di non sopravanzare comunque il fronte verso gli
spazi pubblici;
14.2.3.5b da zona a destinazione privata: ml. 5.00 nel caso in cui il limite di zona coincida con il limite
di proprietà; nessuna limitazione nel caso di medesima proprietà.
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14.2.3.6 Altezza massima
• n° 2 piani fuori terra fino ad un massimo di ml. 7.50 con esclusione dei volumi tecnici.
14.2.3.7 Lotto minimo
Nessuna limitazione.
14.2.4 Caratteri degli interventi
Secondo le prescrizioni del repertorio normativo.
14.2.4.1 Tipologia edilizia
Con caratteristiche consone alla edificazione tradizionale rurale.
14.2.4.2 Dotazione di spazi pubblici di uso pubblico a verde e parcheggio
100% della superficie utile (S.U.), di cui almeno il 50% da destinare a parcheggio.
14.2.4.3 Tutela dell'ambiente
Gli edifici ed i manufatti devono essere integrati nell'ambiente anche a mezzo di alberature
di alto fusto disposte in modo da ridurre l'impatto visuale dei manufatti.
14.2.4.4 Parcheggio alberato
Queste aree devono essere attentamente studiate in modo tale da inserirsi nel contesto
urbano come aree verdi attrezzate per la sosta dei veicoli e tali da contribuire ad arricchire il
paesaggio urbano.
Il corredo vegetale ed arboreo dovrà corrispondere alle caratteristiche richieste per le
piantagioni stradali.
L'area può essere delimitata da muretti bassi, o meglio, con spalliere verdi guarnite di alberi
di alto fusto, piantati in filare lungo il perimetro ed all'interno dell'area in modo da proteggere
i veicoli dai raggi solari.
14.2.4.5 Quinte alberate
Dove previsto le quinte alberate saranno costituite da filari di alberi d’alto fusto e/o siepi in
caso di mancanza di distanze legali, secondo le essenze autoctone consigliate all’art.
23.4.4, in modo da consentire una loro migliore integrazione nel paesaggio ed adattamento
al terreno.
ART. 15 - ZONA D4 AGROINDUSTRIALE
Zona per insediamenti agro-industriali.
15.1 Destinazioni d'uso
Sono ammessi gli edifici e gli impianti per le attività agro-industriali, nonché gli uffici direttivi,
le infrastrutture di servizio, gli impianti tecnologici, gli impianti ed edifici per la
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conservazione, trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli o a servizio
dell’agricoltura.
E’ ammesso un alloggio di servizio o del titolare dell’azienda con un massimo di mc. 500.
Nelle nuove costruzioni e negli ampliamenti, devono esser previsti, all’interno dei lotti,
appositi spazi per la sosta dei veicoli, nonché spazi da sistemare a verde con alberature ad
alto fusto, nella misura minima del 10% della superficie del fondo su cui insiste l’edificio.
15.2 Modi di intervento
Con intervento diretto nei limiti previsti dai parametri edificatori del presente articolo.
15.3 Parametri edificatori
15.3.1 Indice massimo di copertura
• 50% della superficie fondiaria.
15.3.2 Distanza minima dai confini di proprietà
• 1/2 dell'altezza con un minimo di ml. 5.00.
15.3.3 Distanza minima dalle strade
• in conformità alle fasce di rispetto riportate nelle tavole di P.R.G., e comunque non
inferiori a ml. 10.00.
15.3.4 Distanza minima tra i fabbricati e corpi di fabbrica
• semisomma delle altezze con un minimo di ml. 10.00 oppure in aderenza.
15.3.5 Distanza minima dai limiti di zona
15.3.5a da zona a destinazione pubblica: ml. 5.00, fatte salve le sopraelevazioni per le quali sono
ammesse distanze inferiori con il vincolo di non sopravanzare comunque il fronte verso gli
spazi pubblici;
15.3.5b da zona a destinazione privata: ml. 5.00 nel caso in cui il limite di zona coincida con il limite
di proprietà; nessuna limitazione nel caso di medesima proprietà.
15.3.6 Altezza massima
• ml. 7.50 - con esclusione dei volumi tecnici.
15.3.7 Costruzioni accessorie
Sono ammesse tettoie aperte a protezione di cicli, motocicli ed autoveicoli, dell'altezza
massima esterna di gronda di ml. 2.20, in deroga dal computo delle superfici utili e della
superficie coperta.
15.4 Caratteri degli interventi
Secondo le prescrizioni del repertorio normativo.
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15.5 Tutela dell'ambiente
Gli edifici ed i manufatti devono essere integrati nell'ambiente anche a mezzo di alberature
di alto fusto disposte in modo da ridurre l'impatto visuale dei manufatti.
15.6 Parcheggio alberato
Queste aree devono essere attentamente studiate in modo tale da inserirsi nel contesto
urbano come aree verdi attrezzate per la sosta dei veicoli e tali da contribuire ad arricchire il
paesaggio urbano.
Il corredo vegetale ed arboreo dovrà corrispondere alle caratteristiche richieste per le
piantagioni stradali.
L'area può essere delimitata da muretti bassi, o meglio, con spalliere verdi guarnite di alberi
di alto fusto, piantati in filare lungo il perimetro ed all'interno dell'area in modo da proteggere
i veicoli dai raggi solari.
15.7 Quinte alberate
Dove previsto le quinte alberate saranno costituite da filari di alberi d’alto fusto e/o siepi in
caso di mancanza di distanze legali, secondo le essenze autoctone consigliate all’art.
23.4.4, in modo da consentire una loro migliore integrazione nel paesaggio ed adattamento
al terreno.
ART. 16 - INTERVENTI SULL'ESISTENTE - SETTORE PRODUTTIVO
Le attività industriali, artigianali e commerciali ubicate "fuori zona" sono suddivise in quattro categorie:
1) attività produttive esistenti da confermare;
2) attività produttive esistenti da bloccare;
3) attività produttive esistenti da trasferire;
4) attività esistenti ampliabili ai sensi della variante al P.R.G. L.R. 11/87 approvata con
D.G.R.V. n° 6292 in data 27.10.1992.
16.1. ATTIVITÀ ESISTENTI DA CONFERMARE
Le attività produttive esistenti da confermare, vengono distinte in due categorie:
16.1.1 Attività esistenti da confermare che hanno presentato richiesta di
ampliamento
16.1.1.1 Modi di intervento
Tipo a) sono sempre ammessi gli interventi di cui all'art. 31, lettere a, b, c, d della Legge n°
457/78;
Tipo b) con intervento diretto secondo le indicazioni riportate nella dettagliata scheda
tecnica eseguita in conformità a quella già utilizzata per la variante al P.R.G. ai
sensi della L.R. n° 11/87.
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16.1.1.2 Parametri edificatori e Caratteri di intervento
Quelli riportati nella scheda tecnica; per quanto non espresso si fa riferimento alla Normativa
della zona omogenea di appartenenza.
16.1.2 Attività esistenti da confermare che non hanno presentato richiesta di
ampliamento
Sono da considerarsi da confermare:
le attività produttive ricadenti all’interno delle zone significative (tav. 13.3) che non siano in
contrasto con i requisiti di cui all’art. 41 delle Norme di Attuazione del P.T.R.C..
16.1.2.1 Modi di intervento
Tipo a) sono sempre ammessi gli interventi di cui all'art. 31, lettere a, b, c, d della Legge n°
457/78;
Tipo b) è ammesso un aumento di superficie e di volume nei limiti, comprensivi
dell’esistente, stabiliti dall’art. 41 del P.T.R.C. (mq. 251 di superficie utile di
calpestio, mc. 1.001 di volume, rapporto di copertura < 0,50 mq./mq.), per le attività
artigianali e di servizio esistenti ed autorizzate alla data di adozione della Variante
Generale al P.R.G che non siano da bloccare o da trasferire, purché le
caratteristiche tipologiche e costruttive dell’esistente e dell’ampliamento vengano
armonizzate con l’edilizia al contorno.
16.2 ATTIVITÀ ESISTENTI DA BLOCCARE
Sono da considerarsi da bloccare:
• le attività produttive ricadenti all’interno delle zone significative che abbiano già
raggiunto i requisiti di cui all’art. 41 delle Norme di Attuazione del P.T.R.C.;
• le attività produttive ricadenti all’interno delle zone agricole, non individuate come attività
da confermare.
16.2.1 Modi di intervento
Sono ammessi esclusivamente gli interventi di cui all'art. 31, lettere a, b, c, della Legge n°
457/78.
16.3 ATTIVITÀ ESISTENTI DA TRASFERIRE
Sono da considerarsi da trasferire:
• tutte le attività produttive ricadenti all’interno delle zone significative dichiarabili insalubri
di 1a e 2a classe;
• tutte le attività produttive ricadenti all’interno delle zone significative che siano fonte di
emissioni inquinanti;
• tutte le attività produttive ricadenti all’interno delle zone significative che abbiano
caratteristiche tipologico-costruttive contrastanti con l’edilizia al contorno.
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16.3.1 Modi di intervento
Tipo a) trattandosi di attività da trasferire, sono ammessi esclusivamente interventi di
manutenzione ordinaria;
Tipo b) strumento urbanistico attuativo volto alla ristrutturazione urbanistica degli immobili,
secondo quanto disposto per le zone in cui ricadono.
16.4 TUTELA DELL'AMBIENTE
Gli edifici ed i manufatti devono essere integrati nell'ambiente anche a mezzo di alberature
di alto fusto disposte in modo da ridurre l'impatto visuale dei manufatti.
16.5 PARCHEGGIO ALBERATO
Queste aree devono essere attentamente studiate in modo tale da inserirsi nel contesto
urbano e/o agricolo come aree verdi attrezzate per la sosta dei veicoli e tali da contribuire ad
arricchire il paesaggio urbano. Il corredo vegetale ed arboreo dovrà corrispondere alle
caratteristiche richieste per le piantagioni stradali.
L'area può essere delimitata da muretti bassi, o meglio, con spalliere verdi guarnite di alberi
di alto fusto, piantati in filare lungo il perimetro ed all'interno dell'area in modo da proteggere
i veicoli dai raggi solari.
16.6 QUINTE ALBERATE
Dove previsto le quinte alberate saranno costituite da filari di alberi d’alto fusto e/o siepi in
caso di mancanza di distanze legali, secondo le essenze autoctone consigliate all’art.
23.4.4, in modo da consentire una loro migliore integrazione nel paesaggio ed adattamento
al terreno.
16.7 NORME PARTICOLARI
Le caratteristiche architettoniche degli edifici dovranno essere in sintonia con l’ambiente in
cui ricade l’attività.
Nelle zone agricole dovranno di norma essere rispettati i criteri per la nuova edificazione in
zona rurale, qualora l’intervento avvenga su edifici esistenti caratterizzati da una tipologia
architettonica consolidata e meritevole di conservazione, la stessa potrà essere mantenuta
e riproposta.
Gli spazi esterni scoperti delle aree di pertinenza, dovranno essere realizzati e mantenuti in
sintonia con la zona di appartenenza, per garantire il decoro ambientale.
Le aree di pertinenza delle attività produttive e commerciali potranno essere recintate lungo
il perimetro in sintonia con l’ambiente con le seguenti prescrizioni:
• non dovranno né limitare né tantomeno compromettere l’uso pubblico delle aree a verde
e parcheggio, prescritte secondo la normativa;
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• ogni accesso dovrà essere preceduto da uno spazio aperto sulla via pubblica, di
profondità adeguata alla specifica situazione della viabilità ed alle dimensioni degli
automezzi che accedono all’azienda.
16.8 ATTIVITÀ ESISTENTI AMPLIABILI AI SENSI DELLA VARIANTE AL P.R.G. L.R.
11/87 APPROVATA CON D.G.R.V. N° 6292 IN DATA 27.10.1992
Sono confermate e fatte proprie dalla presente variante generale al P.R.G., le previsioni
della variante al P.R.G. ai sensi della L.R. n° 11/87, per tutte le attività la cui richiesta è stata
accolta e che non hanno ancora attuato tali previsioni, con esclusione di quelle in contrasto
con l’art. 41 del P.T.R.C., nonché di quelle in contrasto con le previsioni della presente
variante.
ART. 17 – ZONA E RURALE
Valgono le disposizioni della Legge Regionale 5 marzo 1985 n° 24 "Tutela ed edificabilità delle zone
agricole" e successive modificazioni ed integrazioni le cui prescrizioni urbanistico-edilizie sono parte
integrante di questa normativa.
La zona agricola del territorio Comunale è suddivisa nelle seguenti sottozone:
• Sottozone E2 - Zone di primaria importanza per la funzione agricolo-produttiva;
• Sottozone E2 di tutela - Zone di primaria importanza per la funzione agricola di particolare valore
ambientale;
• Sottozone E4 - Zone caratterizzate da aggregati abitativi di vecchio impianto.
17.1 SOTTOZONA E2
17.1.1 Destinazioni d'uso
• case di abitazione per la conduzione del fondo;
• annessi rustici (silos, depositi, ricoveri per macchine agricole a diretto uso dell'azienda,
serbatoi idrici, costruzioni per la prima trasformazione e conservazione dei prodotti
agricoli); allevamenti aziendali (stalle, porcilaie, scuderie, ricoveri, ecc.), serre fisse,
strutture mobili e/o precarie, stoccaggio di prodotti e/o materiali agricoli al servizio
dell'attività;
• infrastrutture tecniche e di difesa del suolo, quali strade poderali, canali, opere di difesa
idraulica e simili;
• impianti tecnici di modesta entità, quali cabine elettriche, cabine di decompressione per
il gas, acquedotti e simili;
• è ammissibile la realizzazione di attrezzature per il tempo libero, quali impianti scoperti
per la pratica sportiva, e simili, al servizio dei residenti e degli utenti dell’insediamento
rurale. Non è consentita la realizzazione di più di una attrezzatura per ogni tipo.
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17.1.2 Modi di intervento
17.1.2a Tipo a) sono sempre ammessi, per gli edifici esistenti gli interventi di cui all'art. 31 lettere
a, b, c, d, della Legge 457/78;
17.1.2b Tipo b) interventi di nuova edificazione ed ampliamento con i limiti previsti dai parametri
edificatori del presente articolo, mediante intervento edilizio diretto;
17.1.2c Tipo c) secondo le prescrizioni conseguenti agli eventuali relativi gradi di protezione.
17.1.3 Parametri edificatori
17.1.3a Edificabilità
• Sono consentiti gli interventi di cui agli artt. 3, 4, 6, 7 della L.R. n° 24/85.
• Nuove costruzioni di case di abitazione:
• l'edificazione di nuove case di abitazione è disciplinata dall'art. 3 della L.R. n°
24/85; essa deve essere compresa negli aggregati abitativi eventualmente
esistenti sul fondo. Qualora l'attività agricola sia dotata di più edifici in posizione
tale da non configurare un aggregato abitativo, la nuova casa di abitazione dovrà
essere ubicata nei pressi o comunque nei punti più vicini ai nuclei o centri rurali, o
comunque ad una distanza non superiore a ml. 100 dagli edifici residenziali
eventualmente esistenti;
• ampliamenti residenziali:
• gli ampliamenti di edifici esistenti sono disciplinati dagli artt. 4 e 7 della L.R. n°
24/85; per gli edifici di interesse storico-ambientale valgono le disposizioni di cui
all'art. 24 relativo ai gradi protezione;
• nuove costruzioni di annessi rustici:
• la realizzazione di nuovi annessi rustici va considerata un miglioramento fondiario
ed in quanto tale, deve essere conveniente da un punto di vista economico,
proporzionata alle esigenze del fondo ed idonea dal punto di vista tecnico agli
scopi che si intendono perseguire. Tali caratteri devono essere evidenziati nella
relazione tecnico-agronomica, che deve essere allegata alla domanda di
concessione edilizia per annessi di superficie lorda di pavimento superiore a mq.
30. La costruzione di annessi rustici è disciplinata dall'art. 6 della L.R. n° 24/85
con il limite di edificabilità riferito alla superficie lorda di pavimento pari al 3% del
fondo rustico. Per le nuove costruzioni, le parti del fondo già computate per gli
annessi rustici esistenti non possono essere riconsiderate ai fini di nuove
concessioni di annessi. Tale limite può essere superato solo a seguito di apposite
certificazioni del competente Ispettorato Provinciale dell’Agricoltura ai sensi
dell’art. 6 della L.R. 24/85;
• ampliamenti di annessi rustici:
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• l'ampliamento di annessi rustici segue le stesse norme previste per la nuova
edificazione;
• attività agricole:
• per i vivaisti, produttori e commercianti nell’ambito del settore orto-floro-frutticolo
di cui alla L.R. 48/85, è consentito l’utilizzo a scopo commerciale di aree coperte
da ricavarsi all’interno dell’azienda agricola negli annessi rustici e/o nelle
abitazioni rurali, così come definiti nell’art. 2 della L.R. 24/85, nei limiti dell’indice
di copertura dello 0,5% con un massimo di mq. 150;
• indice di copertura:
• per indice di copertura ai sensi della presente norma si intende il rapporto
percentuale tra la superficie lorda di pavimento degli annessi rustici e la superficie
del fondo agricolo.
17.1.3b Distanza minima dalle strade
• per le nuove edificazioni quella prevista dal D.M. 1 aprile 1968 n° 1404;
• per l’ampliamento di edifici ubicati a distanza inferiore rispetto a quella stabilita al punto
precedente, è concesso purché l’ampliamento non sopravanzi rispetto al fronte stradale.
17.1.3c Distanza minima dai confini di proprietà
• per le abitazioni e gli annessi rustici (escluse le stalle): ml. 5.00 o minore nel caso di
consenso dei terzi, previa costituzione di idoneo vincolo di inedificabilità fino alla
distanza minima di ml. 10.00 tra fabbricati, registrato e trascritto;
• per le stalle ml. 15.00 e per le concimaie ml. 25.00 o minore nel caso di consenso dei
terzi confinanti, previa costituzione di idoneo vincolo di inedificabilità registrato e
trascritto.
17.1.3d Distanza minima tra i fabbricati e corpi di fabbrica (escluse le stalle)
• tra pareti finestrate: ml. 10.00;
• da edifici a confine: ml. 10.00 oppure in aderenza per almeno 1/3 della parete più lunga;
• tra pareti cieche: in aderenza o ml. 5.00.
17.1.3e Distanza minima delle stalle e concimaie
a) per le nuove costruzioni finalizzate alla produzione per il consumo familiare o per
l’allevamento di animali da affezione o da hobby e non destinati alla
commercializzazione:
Stalle Concimaie Silos
da residenze di terzi 20 mt. 20 mt. 20 mt.
dalla residenza del proprietario - 20 mt. 20 mt.
dalle zone A, B, C, D, F e nuclei Istat 30 mt. 30 mt. 30 mt.
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dai confini di proprietà 15 mt. 15 mt. 15 mt.
b) per nuove costruzioni finalizzate all’allevamento di animali destinati anche alla
commercializzazione:
Stalle Concimaie Silos
da residenze di terzi 30 mt. 30 mt. 30 mt.
dalla residenza del proprietario 15 mt. 30 mt. 15 mt.
dalle zone A, B, C, D, F e nuclei Istat 100 mt. 100 mt. 100 mt.
dai confini di proprietà 25 mt. 25 mt. 25 mt.
17.1.3f Distanza minima dai limiti di zona: A - B - C1 - C1.1 - C1.2 - C2 - F - D1 - D2 - D3 - D4
• per le abitazioni: ml. 5.00;
• per gli annessi rustici: ml. 10.00.
17.1.3g Altezza massima
• per le abitazioni: ml. 7.50;
• per le stalle ed annessi rustici: ml. 7.50;
• per attrezzature agricole speciali: secondo le esigenze produttive, previo parere
favorevole della Commissione Edilizia in merito, in particolare, alla valutazione
dell'impatto ambientale;
• allevamenti intensivi:
• l’edificazione di allevamenti intensivi, come definiti dall’art. 2 lettera “g” della L.R. 24/85,
è subordinata al rispetto delle norme definite dall’art. 6 della stessa L.R. e dal presente
articolo.
• La costruzione di allevamenti intensivi va verificata in ordine agli effetti prodotti
sull’ambiente; a tal fine gli elaborati di progetto dovranno essere integrati con la
seguente documentazione:
a) relazione illustrativa del progetto e delle sue caratteristiche, con speciale riguardo
al sistema dello smaltimento dei rifiuti, dei liquami e dei residui dell’allevamento;
b) illustrazione dei motivi della localizzazione prescelta, in relazione alla consistenza
ed alle caratteristiche del fondo di pertinenza urbanistica dell’intervento;
c) indicazione delle caratteristiche dei corpi idrici presenti in un raggio di ml. 500 e
della direzione dei venti dominanti;
d) misure per prevenire e comunque mitigare l’inquinamento entro i limiti previsti
dalle leggi vigenti.
Qualora, in relazione alla consistenza dell’intervento ed alle risultanze degli elaborati di
cui ai punti precedenti, la C.E.C. ritenesse necessari altri accertamenti e verifiche, gli
stessi saranno chiesti dal Sindaco alla ditta richiedente.
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Le vasche per gli impianti di acquacoltura, così come previste dalla Legge Regionale
n° 24/85, quando realizzate al di sotto del piano di campagna, dovranno avere una
profondità massima di ml. 3.00.
Tali impianti sono subordinati alla presentazione di idoneo progetto che proponga
coerenti e valide soluzioni alle problematiche: idrauliche, geologiche, biologiche ed
ambientali. Vanno poi aggiunte opportune indagini di mercato, idonee a giustificare la
sottrazione di superficie ad uso agricolo. Dovrà inoltre essere preventivamente
documentata ed autorizzata la disponibilità di prelievo dell'acqua per l'uso dell'impianto
con idonee caratteristiche.
17.1.4 Norme per l’edificazione di allevamenti intensivi come definiti dalla D.G.R.
7949/1989
17.1.4a Indice di copertura
50%.
17.1.4b Altezza
7.50 ml. in gronda, escluso impianti tecnologici.
17.1.4c Distanza dalle strade
Come da D.M. 1 aprile 1968 n° 1404.
17.1.4d Distanza dai confini di proprietà
Come dalla delibera della G.R. 22 dicembre 1989 n. 7949.
17.1.4e Distanza dalle zone territoriali diverse dalla "E"
Come dalla delibera della G.R. 22 dicembre 1989 n. 7949.
17.1.4f Distanza dai fabbricati
Come da delibera G.R. 22 dicembre 1989 n° 7949.
17.1.4g Distanza delle concimaie dalle abitazioni
Come da delibera G.R. 22 dicembre 1989 n° 7949.
La distanza dalle sorgenti utilizzate a scopo idropotabile pubblico è definita dalla delibera della G.R. 22
dicembre 1989 n° 7949 per gli allevamenti bovini ed avicunicoli ed in misura doppia per gli allevamenti
suinicoli. Lungo i confini dell'area di pertinenza dovrà essere predisposto un doppio filare di alberi di
alto fusto, con interasse non superiore a 5.00 ml..
La distanza della fila esterna dal confine di proprietà non dovrà essere inferiore a 3.00 ml..
17.2 SOTTOZONE E2 DI TUTELA
Al fine di garantire l’uso del territorio, il mantenimento e la valorizzazione dell’assetto
fondiario, valgono le stesse norme delle sottozone E2 con le seguenti limitazioni e
prescrizioni:
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• non sono consentiti nuovi allevamenti intensivi e l’ampliamento di quelli esistenti previsti
dall’art. 6 della L.R. n° 24/85; inoltre nella costruzione di nuovi annessi rustici, la
superficie lorda di pavimento non deve superare l’1,5% del fondo rustico. Le parti del
fondo già computate per gli annessi rustici esistenti, non possono essere riconsiderate
ai fini di nuove concessioni di annessi;
• tutte le acque reflue di origine civile, industriale e agricola non dovranno essere
scaricate direttamente nel sottosuolo e nelle falde acquifere sotterranee, secondo
quanto previsto dalla L.S. n° 319/76 e successive modificazioni; l’ufficiale sanitario
competente definirà il grado di accettabilità delle acque e stabilirà gli adeguati sistemi di
depurazione ai sensi della L.R. n° 33/85.
17.3 Stralciato
17.4 Caratteri degli interventi
La nuova edificazione nelle zone agricole deve avvenire:
a) nel rispetto dell'ambiente agricolo e del modello insediativo di eventuali fabbricati attigui,
disponendosi in cortina, in adiacenza, a corte, ecc.;
b) nel rispetto dei caratteri tipologici e formali degli edifici di interesse storico-
architettonico-ambientale e secondo i gradi di protezione previsti (art. 24);
c) sulla base dei seguenti criteri:
• edificio coperto da tetto a falde congiunte sul colmo con l'inclinazione tradizionale non
inferiore al 30%;
• le falde dei tetti non devono sporgere oltre i 60 cm. dalle linee di facciata, escluse
grondaie;
• il manto di copertura deve essere in coppi, altri materiali di copertura dovranno essere
espressamente autorizzati e motivati;
• è vietato ogni tipo di pensilina o copertura sopra gli ingressi ed in generale sopra tutte le
aperture degli edifici;
• le coperture e forometrie in contrasto con le caratteristiche morfologiche del costruito,
secondo le presenti norme, vanno ricondotte alle tipologie ammesse, per gli edifici con
grado di intervento 1, 2, 3, 4, 5, mentre sono indicative per le costruzioni recenti;
• scale disposte all'interno dell'edificio;
• murature perimetrali con finiture esterne e tinteggiature del tipo tradizionale;
• le grondaie di raccolta delle acque dovranno essere di tipo a canale curvo;
• i camini devono essere improntati a semplicità di forma secondo le tecniche e tipologie
tradizionali;
• nelle vicinanze di preesistenze di particolare pregio e/o nel caso della realizzazione di
più volumi tra loro in evidente relazione figurativa, il progetto deve prevedere uno studio
preventivo sulla aggregazione spaziale e sulla composizione volumetrica;
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• nell'ambito di edilizia tradizionale si possono realizzare esclusivamente logge in
arretramento rispetto al filo di facciata, escludendo tassativamente i poggioli sporgenti a
sbalzo;
• la forometria deve essere improntata a semplicità di forma, seguendo le tipologie
tradizionali; gli oscuri devono essere in legno; per gli annessi rustici possono essere
previsti altri materiali;
• eventuali corpi di fabbrica ad uso annessi rustici adiacenti alle abitazioni dovranno
avere accessi indipendenti e mantenere una suddivisione verticale da cielo a terra;
• per gli interventi sull’esistente, compresi eventuali ampliamenti, è ammessa una
tipologia della copertura in armonia con l’edificio esistente a seconda delle esigenze
architettoniche.
17.5 Criteri per la tutela e la riqualificazione ambientale
Le indicazioni che seguono definiscono i criteri generali da seguire negli interventi sul
territorio agricolo, per la tutela e la riqualificazione dell'ambiente:
1) tutela delle formazioni arboree lineari documentarie della struttura tradizionale agraria
del territorio (confini di proprietà, confini di campo, capezzagne, capi fosso, corsi
d'acqua);
2) formazione di nuovi raggruppamenti arborei, disposti in rapporto agli insediamenti e
formati da specie arboree tradizionali;
3) cura dei corsi d'acqua con particolare riferimento all'assetto delle sponde da sistemare
con fasce a prato, agli attraversamenti, alle alberature ed agli eventuali percorsi;
4) recupero dei sentieri e delle strade agrarie che potranno essere aperte all'uso pubblico
per percorsi pedonali e ciclabili;
5) le recinzioni dei fondi agricoli saranno ammesse solo con materiale vegetale vivo o
morto quali siepi, staccionate in legno, mentre saranno consentiti materiali quali pietre,
mattoni, reti integrate con siepi ed arbusti nelle zone edificate o edificabili;
6) può essere prescritta, in sede di Concessione Edilizia, la sistemazione degli spazi
esterni di diretta pertinenza dell'edificio al fine di tutelare e riqualificare gli spazi stessi,
mediante il recupero degli elementi di valore storico ed artistico o di particolare
interesse per le tecniche costruttive usate.
17.6 Annessi rustici non più funzionali alla conduzione del fondo (schede S4)
Per i fabbricati esistenti non più funzionali alle esigenze del fondo, e individuati nelle tavole
di progetto del P.R.G., sono ammessi gli interventi edilizi e le destinazioni d’uso specificati
nelle schede d’intervento del P.R.G. Il cambio d’uso è consentito, nei casi previsti dalle
schede d’intervento, previa trascrizione, a cura del proprietario, di un vincolo di non ulteriore
edificabilità di annessi rustici sul fondo rurale originariamente e funzionalmente collegato.
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17.7 Costruzioni esistenti non più funzionali alle esigenze dell’azienda agricola
(schede normative SK - ENF)
1) Il PI identifica nelle tavole di progetto, con apposita numerazione e rimando a specifica
scheda normativa (SK - ENF), le costruzioni esistenti non più funzionali alle esigenze
dell’azienda agricola per le quali viene prevista la possibilità di cambio della
destinazione d'uso nel rispetto delle indicazioni contenute nelle presenti Norme
Tecniche Operative.
2) La variazione di destinazione d’uso, per utilizzazioni diverse da quelle agricole, è
ammessa esclusivamente per gli edifici che:
a) risultano legittimi e/o legittimati: la legittimità dei fabbricati o di loro porzioni deve
essere comprovata in sede di presentazione dei progetti edilizi;
b) risultano non più funzionali alle esigenze dell’azienda agricola: la conferma della
non più funzionalità dei fabbricati va dimostrata attraverso la presentazione di una
relazione agronomica a firma di un tecnico abilitato anche al momento della
presentazione del progetto edilizio;
c) dispongono o vengono dotati delle opere di urbanizzazione adeguate alle nuove
destinazioni;
d) sono coerenti o vengano resi coerenti con i caratteri tipologici dell’ambito agricolo,
nel rispetto dei canoni paesaggistici dominanti anche mediante modifica dei
manufatti che per dimensione, forma, colore, ecc. contrastano con i caratteri del
sito;
e) risultano in proprietà dei richiedenti, o dei soggetti con rapporto di parentela entro il
quarto grado, da data antecedente la data di adozione del PAT (17/03/2012).
3) La disciplina specifica per gli interventi di cui al presente articolo è contenuta nella
scheda normative SK-ENF delle costruzioni esistenti non più funzionali alle esigenze
dell’azienda agricola, nelle cui schede normative vengono distinti gli edifici per i quali:
a) è ammesso il recupero in loco della volumetria consentita dal PI da destinare a fini
abitativi;
b) è prevista la demolizione dei manufatti esistenti e la nuova localizzazione della
volumetria consentita dal PI da destinare a fini abitativi, secondo determinati criteri,
all'interno del fondo di proprietà del richiedente.
4) Modalità d’intervento: gli interventi possono essere realizzati in diretta attuazione del PI,
subordinati alla realizzazione degli interventi di riqualificazione del contesto
eventualmente individuati nelle schede normative SK-ENF, ed alla realizzazione e
cessione, o istituzione di vincolo di uso pubblico, delle opere di urbanizzazione primaria
di interesse pubblico qualora se ne ravvisasse la carenza. Nei casi in cui la carenza
delle opere di urbanizzazione sia particolarmente significativa gli interventi dovranno
essere attuati attraverso intervento diretto convenzionato di cui all’art. 28 bis del DPR
n°380/2001.
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5) Il recupero con cambio di destinazione d’uso senza ampliamento è ammesso per
rispondere alle esigenze abitative di ordine famigliare, nel rispetto delle seguenti
prescrizioni:
a) volume trasformabile in destinazione residenziale con limite massimo di mc. 800
senza ampliamento, con possibilità di realizzare al massimo due nuove unità
abitative per ogni scheda normativa;
b) totale demolizione degli edifici non più funzionali alle esigenze dell’azienda agricola
eccedenti il volume recuperato ad uso residenziale, salvo diversa precisazione
contenuta nella scheda normativa;
6) Il richiedente dovrà impegnarsi, al momento del rilascio degli atti abilitativi agli interventi
di trasformazione e cambio d’uso disciplinati dalle schede normative del PI:
a) ad integrare le opere di urbanizzazione (reti tecnologiche e viarie) eventualmente
carenti, a carico proprio o di chi effettivamente eseguirà l’intervento di
trasformazione;
b) ad integrare gli insediamenti, qualora carenti, con aree per parcheggi pubblici e/o
privati ad uso pubblico, accessibili dalla viabilità pubblica;
c) ad individuare, ove possibile, soluzioni per migliorare le condizioni di sicurezza
della viabilità, con particolare riferimento agli accessi carrai con sbocco diretto sulla
strada, favorendo le condizioni per la realizzazione di percorsi ciclo-pedonali;
d) al riordino morfologico e percettivo dell’edificato e delle aree scoperte, anche verso
il territorio agricolo, in adeguamento al contesto ambientale, anche mediante la
formazione di apparati vegetali quali filari alberati, siepi e macchie arbustive ed
arboree;
e) ad istituire un atto unilaterale d’obbligo registrato e trascritto per la non alienazione
della nuova abitazione (comprensiva delle unità immobiliari residenziali in essa
previste) nei successivi dieci anni dalla data del rilascio del permesso di costruire, a
società o enti di qualunque genere o a persone non appartenenti al nucleo familiare
del richiedente o con rapporto di parentela oltre il quarto grado, consapevole che
l’Amministrazione Comunale potrà intraprendere azioni risarcitorie nei confronti
dell’alienante in caso di cessione anticipata. Lo schema tipo dell’atto unilaterale
d’obbligo verrà definito con deliberazione della Giunta Comunale, così come i
termini delle azioni risarcitorie, consistenti in un contributo sotto forma di
versamento finanziario, commisurato al plusvalore conseguente alle previsioni
urbanistiche attribuite con il Piano degli Interventi.
7) Con la riconversione degli edifici non più funzionali alla conduzione dell’azienda agricola
ai sensi del presente articolo viene automaticamente a decadere la possibilità di
edificare nuove strutture agricolo - produttive nell'area di pertinenza dell’edificio e nel
fondo rustico di riferimento. A tal fine va istituito un vincolo di non edificabilità sul fondo
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rustico di riferimento, registrato e trascritto prima della formazione del titolo abilitativo
all’intervento edilizio.
8) Considerato il contesto rurale in cui sono collocati, gli edifici soggetti a interventi di
recupero in loco o di ricostruzione e rilocalizzazione, dovranno rispettare i criteri per gli
interventi in area agricola di cui all’art. 17/4. In particolare, gli interventi di recupero
dovranno essere finalizzati alla salvaguardia di elementi compositivi edilizi peculiari e
alla conservazione dell'edilizia rurale tipica con particolare riferimento alla struttura del
tetto e alla configurazione degli sporti, alle canne fumarie ai comignoli, ai materiali delle
strutture murarie qualora a vista, ai caratteri della forometria e degli infissi esterni.
9) Le Recinzioni degli ambiti di pertinenza degli edifici disciplinati dalle schede normative
SK-ENF dovranno rispettare i criteri indicati al comma 10 dell’art. 9 che disciplina le
recinzioni nelle ZTO C1.1 - nuclei residenziali in territorio extraurbano.
ART. 18 - NORMATIVA AMBIENTALE
Per tutto ciò che non è indicato dal presente articolo vale la normativa regionale, nazionale e
comunitaria in tema di agricoltura ed ambiente, si citano a proposito il programma di azione agro-
ambientale (Reg. C.E.E. 2078/92), imboschimento dei terreni agricoli (Reg. C.E.E. 2080/92),
miglioramento strutturale attraverso i prepensionamento (Reg. C.E.E. 2079/92).
18.1 Formazioni arboree lineari
• L'abbattimento di alberi vivi con diametro maggiore di 25 cm. misurato all'altezza di 1.30
ml. da terra (crf. maggiore di 75 cm.) deve essere autorizzato dalla Giunta Comunale su
richiesta accompagnata da relazione tecnica giustificativa, ad esclusione degli interventi
di legnatico ed alberi da frutto;
• Le piante abbattute dovranno essere sostituite con altrettanti esemplari, seguendo le
indicazioni sopra espresse. La sostituzione dovrà avvenire entro 1 anno dalla data di
autorizzazione;
18.2 Esemplari vegetali
• Appartengono a questa categoria tutti gli alberi con circonferenza del fusto misurato ad
1.30 ml. da terra, superiore ad 1.25 ml.;
• l'abbattimento e la potatura (dendrochirurgia) dovrà essere autorizzato dalla Giunta
Municipale, su precisa richiesta contenente relazione tecnica giustificativa;
• le piante tagliate o delle quali se ne è causata la morte, dovranno essere sostituite con
esemplari di specie analoga.
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ART. 19 - PIANO DI VALORIZZAZIONE AGRITURISTICA
L'Amministrazione Comunale provvederà a formulare per il territorio agricolo compreso in zone di
particolare interesse ambientale e paesaggistico, un piano di promozione agrituristico ai sensi della
L.R. n° 15/91 ai fini di prevedere e/o migliorare i servizi e le infrastrutture volte allo sviluppo agrituristico
con la promozione di itinerari e pubblicizzazione delle attività nel rispetto delle previsioni di P.R.G.
ART. 20 - ZONE F DESTINATE AD USO PUBBLICO E DI INTERESSE GENERALE
20.1 Le zone F, così come indicate nelle planimetrie di P.R.G., sono destinate alle attrezzature e
spazi pubblici o di uso pubblico di cui al D.M. 02.04.1968, n° 1444, ovvero:
FI aree per l’istruzione;
FC aree per attrezzature di interesse comune civili;
FR aree per attrezzature di interesse comune religiose;
FS aree per spazi pubblici attrezzati a parco, per il gioco e per lo sport;
FP aree per parcheggi.
20.2 Per le attrezzature pubbliche o di uso pubblico esistenti sono consentiti i seguenti interventi:
• manutenzione ordinaria e straordinaria;
• restauro e risanamento conservativo;
• ristrutturazione edilizia;
• adeguamento alle disposizioni dei regolamenti commerciali in ordine all’altezza dei vani,
nel rispetto dei distacchi tra edifici.
20.3 Le nuove costruzioni, ricostruzioni ed ampliamenti devono rispettare le seguenti norme:
20.3.1 FI aree per l’istruzione
• destinazione d’uso:
* asili nido;
* scuole materne;
* scuole elementari e medie dell’obbligo;
• parametri edificatori:
* quelli previsti dal repertorio normativo e dalla legislazione vigente in materia, in
particolare a quelli fissati dal Ministero dei LL.PP. con D.M. 21.03.70 e
successive modificazioni;
* ai sensi dell'art. 3.0.5 delle Norme Tecniche del D.M. 21.03.70, è consentito, per
le scuole materne esistenti alla data di adozione del P.A.T., collocare l'organismo
scolastico su strutture edilizie sollevate dal suolo. Dovrà, in ogni caso, essere
garantito lo svolgimento delle attività ginnico-sportive, anche in zone adiacenti o
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limitrofe, e quelle relative alla vita all'aperto, in zone o terrazze praticabili
opportunamente sistemate e protette, strettamente adiacenti alla scuola;
* distanza dai confini di proprietà m. 5,00;
• prescrizioni e norme specifiche: le aree scoperte devono risultare possibilmente
accorpate ed essere attrezzate in parte per il gioco e lo sport e per il resto a giardino.
20.3.2 FC – FR aree per attrezzature di interesse comune civili e religiose:
• destinazione d’uso:
− attrezzature religiose e di culto;
− culturali;
− sociali;
− sanitarie;
− amministrative;
− servizi tecnologici;
− attrezzature di interscambio;
• parametri edificatori:
− quelli previsti dal repertorio normativo, dalle norme specifiche e dalle leggi vigenti;
− distanza dai confini di proprietà m. 5,00;
• prescrizioni e norme specifiche:
* nelle aree per servizi tecnologici (Enel, Acquedotto, Gas) sono ammesse le
attrezzature e gli impianti a ciò destinati nel rispetto di specifiche normative
Regionali e Statali;
* nell’area per stazione di rifornimento e servizio è consentita, nel rispetto della
legislazione vigente in materia, l’installazione di nuovi impianti commerciali per la
distribuzione di carburanti al servizio della circolazione veicolare; gli impianti
possono comprendere, oltre alle attrezzature necessarie per l’erogazione
(pompe, pensiline, cisterne interrate, ecc.) anche le strutture per l’assistenza
meccanica ed il lavaggio degli autoveicoli, le attività commerciali connesse con
l’assistenza meccanica, i servizi di ristoro, i servizi igienici, ecc.; l’ubicazione, i
collegamenti con le sedi stradali esistenti e le caratteristiche degli impianti
vengono definiti dalla Giunta Municipale, su richiesta dell’interessato, prima della
presentazione della domanda di concessione edilizia, avute presenti le esigenze
del traffico, la sicurezza della circolazione, nonché la tutela dei valori storici,
architettonici e ambientali;
* le aree per impianti ferroviari (Stazione) sono destinate alle attrezzature attinenti
ai servizi ferroviari; sono ammessi gli interventi volti alla realizzazione di servizi
sociali per il pubblico ed il personale dipendente delle Ferrovie dello Stato.
20.3.3 FS aree per spazi pubblici attrezzati a parco, per il gioco e lo sport
• destinazione d’uso:
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* verde pubblico: parchi ed aree attrezzate per il gioco e l’arredo urbano;
* impianti sportivi: impianti, sia coperti che scoperti, destinati all’esercizio
dell’attività fisica e sportiva in forma agonistica e non, compresi i servizi e le
attrezzature di supporto agli impianti;
• parametri edificatori:
− quelli previsti dal repertorio normativo e dalle leggi vigenti;
− distanza dai confini di proprietà m. 5,00;
• prescrizioni e norme specifiche: può essere consentita la realizzazione e gestione di
attrezzature sportive anche da parte di privati, a mezzo di apposita deliberazione di
Consiglio Comunale.
20.3.4 FP aree per parcheggi
• destinazione d’uso: parcheggi e spazi di sosta per i veicoli;
• parametri edificatori: quelli previsti dal repertorio normativo;
• prescrizioni e norme specifiche: le aree sono destinate a parcheggi pubblici o di uso
pubblico, da realizzare anche su più piani sopra e sottosuolo; i parcheggi possono
essere utilizzati anche per il mercato settimanale, fiere ed esposizione di pubblico
interesse, ecc. e possono essere attrezzati con manufatti di arredo.
20.4 Modi di intervento
20.4.1 Nelle zone F si interviene, di norma, in forma diretta, previa predisposizione di adeguati
progetti.
20.4.2 Le destinazioni d’uso specifiche indicate nei grafici di P.R.G. (simboli e grafie) relative alle
diverse attrezzature hanno valore indicativo e possono essere variate in seguito ad
approvazione, da parte del Consiglio Comunale, di progetto edilizio delle nuove costruzioni
e delle opere, ferme restando le quantità minime di legge stabilite per ogni attrezzatura o
servizio.
ART. 21 - AREE PRIVATE ED ATTREZZATE PER IL TEMPO LIBERO
Le aree private ed attrezzate per il tempo libero sono destinate alle attrezzature sportive da
convenzionarsi con il Comune.
In dette aree è consentita la costruzione di edifici ed impianti per lo sport ed il tempo libero
ed i servizi ad essi relativi, nonché le reti idriche, con esclusione di ogni altro tipo di
destinazione.
Le delimitazioni segnate nelle tavole di Piano Regolatore Generale possono essere
precisate in sede esecutiva, senza alterare le quantità minime ed i principi informatori del
Piano Regolatore Generale.
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Gli interventi ammessi sono:
a) per l’area in fregio alla via Dante:
la superficie coperta degli edifici non deve superare 1/10 (un decimo) dell’area indicata
dal Piano Regolatore Generale; a tale prescrizione non sono tenuti i manufatti per la
copertura stagionale degli impianti, salvo il distacco dai confini di ml. 5.00;
b) per l’area perimetrata ed individuata con la sigla PS (Pesca Sportiva) limitrofa al fiume
Muson Vecchio: è ammessa l’edificazione per una volumetria massima di mc. 500 da
adibire a:
• degustazione del pesce pescato;
• bar per pescatori e visitatori;
• vendita e noleggio di attrezzature per la pesca ed il maneggio.
Altezza massima ml. 7.50.
Le attrezzature devono avere a disposizione aree per parcheggi dimensionate in rapporto al
tipo degli impianti ed alla presunta affluenza degli utenti.
Le aree non interessate dalle attrezzature sportive dovranno essere sistemate a parco o
giardino con piantumazioni di essenze tipiche del luogo.
ART. 22 - FASCE O ZONE DI RISPETTO O TUTELA
Tali aree sono da mantenersi allo stato attuale in funzione di tracciati significativi, opere di interesse
collettivo o della semplice manutenzione dell'esistente.
Nelle tavole di P.R.G. esse sono state così distinte:
22.1 Zone con vincolo archeologico
22.1a Il P.R.G. individua ambiti da sottoporre ad indagine archeologica preventiva dove è fatto
divieto di modificare la destinazione d’uso e la configurazione dei beni sottoposti a vincolo
dalle leggi 1497/39 e 1089/39 se non nei modi disciplinati dalle leggi stesse;
22.1b ferme restando eventuali disposizioni più restrittive dettate dalla competente Soprintendenza
Archeologica, sono ammesse solamente:
• le attività di studio, ricerca, svago, restauro, inerenti i beni archeologici, nonché le
trasformazioni connesse a tali attività, ad opera degli enti o degli istituti scientifici
autorizzati;
• l’ordinaria utilizzazione agricola del suolo, secondo gli ordinamenti colturali in atto e
fermo restante che ogni scavo in area urbana o aratura dei terreni agricoli a profondità
superiore a 50 cm. deve essere autorizzato dalla Soprintendenza Archeologica;
• i nuovi manufatti edilizi e le trasformazioni di quelli esistenti ammissibili in conformità ad
ogni altra disposizione del presente strumento di pianificazione urbanistica, ed in
particolare delle presenti norme.
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22.1c sono fatte salve le specifiche prescrizioni relative all’esercizio delle attività istituzionali di
Enti, Aziende, Società che svolgono attività di ricerca, erogazione di servizi a rete di
interesse pubblico derivanti dall’applicazione di speciali norme di legge;
22.1d qualora, nel corso dei lavori di qualsiasi natura (scavi, demolizioni, restauri, ecc.) avvengano
ritrovamenti archeologici o comunque di interesse culturale, è fatto obbligo al proprietario
e/o al direttore dei lavori di farne immediata denuncia al Sindaco;
22.1e in seguito al ritrovamento di cui al comma precedente, il Sindaco può disporre la
sospensione totale o parziale dei lavori, motivandola entro 30 giorni, indicando le condizioni
per la ripresa o meno dei lavori dopo consultazione della competente Soprintendenza;
22.1f la mancata denuncia di cui al 1° comma, comporta la revoca della concessione, salvo ogni
altra sanzione legale.
22.2 Area dell’agro-centuriato
In tali aree vincolate ai sensi della legge 8.8.1985 n° 431 si provvederà alla conservazione
dell’attuale sistema di strade, fossati e filari di alberi e della struttura organizzativa fondiaria,
storica e della toponomastica.
I sentieri ed i cavini presenti nelle zone agricole o già esistenti, ma smarriti, all’interno
dell’agro-centuriato, oggi non più riconoscibili, sono da utilizzarsi, con divieto di asfaltatura,
anche come percorsi pedonali per il tempo libero e per l’agriturismo.
Le recinzioni sui lati devono essere realizzate con elementi naturali (siepi, staccionate in
legno ed altro) e con reti metalliche purché mascherate da vegetazione arbustiva.
Nelle fasce laterali ai sentieri per una profondità massima di ml. 20 per lato si possono
ricavare aree da destinare alla creazione di spazi verdi attrezzati per la sosta od il ristoro
nonché la piantumazione di essenze arboree tipiche del luogo.
Le nuove strade ed i fossati dovranno essere paralleli all’impianto centuriale; le nuove
costruzioni dovranno essere concepite in armonia con la tipologia esistente parallelamente
al reticolato.
Ai fini edificatori, fino ad una specifica ed esaustiva variante, vale per tale area, ad
esclusione delle parti indicate con zonizzazione diversa dalle E2, la normativa della
sottozona E2 di tutela come definita al precedente art. 17.2.
22.3 Aree con vincolo monumentale
In tali aree non è consentita alcuna nuova edificazione. Gli interventi sugli edifici esistenti
saranno ammessi solo dopo il parere favorevole della competente Soprintendenza, ai sensi
della legge 01.06.1939 n° 1089.
22.4 Aree con vincolo ambientale e paesaggistico
In tali aree gli interventi ammissibili dovranno ottenere preventivamente il parere degli
Organi competenti in materia.
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Ai sensi della legge 26.09.1939 n° 1497 ed in applicazione della legge 08.08.1985 n° 431, le
zone di particolare interesse ambientale sono indicate con apposita grafia negli elaborati di
P.R.G..
In ottemperanza, inoltre, al provvedimento del Consiglio Regionale del Veneto 28.06.1994
n° 940, e successive modifiche ed integrazioni, il P.R.G. sottopone a vincolo paesaggistico-
ambientale i seguenti corsi d’acqua.
• il fiumicello Rustega;
• il torrente Muson dei Sassi;
• il fiumicello Muson Vecchio;
• il fiume Marzenego;
e le loro relative sponde e rive per una fascia di ml. 150.
All’interno degli ambiti di cui al presente articolo, qualsiasi modificazione degli immobili
esistenti, ivi compreso l'assetto esterno degli edifici, nonché l’eventuale costruzione di nuovi
edifici e/o manufatti, è soggetta ad autorizzazione.
22.5 Ambiti Naturalistici di livello regionale
Tali aree sono definite dal Piano Territoriale Regionale di Coordinamento ad alta sensibilità
ambientale o ad alto rischio ecologico. Nella Tav. 13.1 sono considerati Ambiti Naturalistici
di livello regionale le fasce di 150 m. dagli argini dei fiumi Muson Vecchio, Marzenego e
Rustega e per ml. 50.00 dal Rio Acqualunga, con esclusione delle zone classificate urbane.
In queste aree l’azione della Regione, Provincia e Comune è volta a garantire gli obiettivi di
salvaguardia, tutela, ripristino e valorizzazione delle risorse che dovranno definire le
opportune misure per garantire la permanenza delle configurazioni tipiche del paesaggio
(alberature di confine, terrazzamenti, stagni, sorgenti, trame arative, ecc.) e l’arricchimento
dell’ambiente attraverso interventi che prevedano il rinforzo o la creazione di quinte arboree-
arbustive autoctone lungo il perimetro delle zone coltivate, delle zone umide e dei corsi
d’acqua al fine di pervenire ad una maggiore articolazione del paesaggio che permetta, tra
l’altro, la ricostruzione di habitat residui per specie animali e vegetali tipiche del paesaggio
agrario storico che l’assetto monocolturale tende a far scomparire.
Il P.R.G., con apposita variante, dovrà prevedere inoltre opportune misure per il controllo e
l’abbattimento dei tassi di inquinamento agricolo dovute alla emissione di pesticidi,
diserbanti e fertilizzanti di sintesi, favorendo con incentivi l’applicazione dell’agricoltura
biologica e tradizionale.
Si potranno infine predisporre interventi atti a consentire l’inserimento di attività turistico-
ricreative compatibili con il rispetto dell’ambiente e delle attività agricole e zootecniche in
atto (attività agrituristiche, attività di artigianato tradizionale di matrice agricola, formazione di
percorsi ciclopedonali nell’ambiente rurale, musei della civiltà contadina, ecc.).
I progetti relativi a singole opere od interventi pubblici o privati la cui realizzazione possa
avere, per specifica natura, dimensioni o localizzazione, un impatto ambientale importante,
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sono soggetti alla valutazione di impatto ambientale ai sensi del punto “d” dell’art. 30 della
L.R. 33/85.
Fino all’approvazione della variante specifica al P.R.G. per l’edilizia esistente o nuova
edificazione valgono le norme della Zona “E” di appartenenza.
22.6 Coni visuali significativi
Zone di particolare pregio ambientale assoggettate alla prescrizione di procedere nella
progettazione mantenendo e sviluppando la possibilità di percepire visualmente elementi
singolari, paesaggi, ambienti costruiti o semplici interruzioni della cortina edificata, limitando
le altezze delle recinzioni, sistemando i terreni, articolando le nuove piantumazioni secondo
le prescrizioni dell'autorità comunale. In questa zona è prescritta l'inedificabilità assoluta,
tuttavia l'area è computabile agli effetti della edificabilità delle aree adiacenti con gli stessi
indici della stessa.
22.7 Aree con vincolo idrogeologico
Nelle aree con vincolo idrogeologico, che comprendono tutti i fiumi, i torrenti e i canali
pubblici, siano essi consortili o demaniali o comunque iscritti nell’elenco delle Acque
Pubbliche, i nuovi fabbricati devono distare dal ciglio delle sponde e delle arginature, non
meno di ml. 10.00.
Le ricostruzioni e gli ampliamenti di fabbricati esistenti, le nuove recinzioni e le alberature,
consentiti anche a distanza minore di ml. 10.00, devono ottenere la concessione o il nulla-
osta idraulico da parte dell’autorità competente.
L’area della profondità di m. 4,00 dovrà comunque rimanere sgombra da ostacoli di
qualsiasi natura, comprese le recinzioni.
Le distanze vanno misurate dal ciglio superiore della scarpata, quando il corso d’acqua non
è arginato, o dal piede della scarpata esterna in presenza di argine, o comunque a partire
dal limite dell’area demaniale qualora più ampia.
22.8 Aree di servizio stradale
Aree per la realizzazione di nuove strade o corsie di servizio, ampliamento di quelle
esistenti, manufatti di attraversamento ed innesti stradali, percorsi pedonali e ciclabili.
In queste aree possono essere costruiti, a titolo precario, impianti al servizio della
circolazione veicolare.
22.9 Aree di rispetto ferroviario
Aree regolamentate dal D.P.R. 11.07.1980 n° 753:
Ferrovia Padova - Belluno ml. 30
Negli edifici esistenti sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria,
restauro, risanamento, ristrutturazione edilizia e ampliamento, nei limiti delle presenti norme,
che non comportino l’avanzamento del corpo di fabbrica verso la zona di rispetto.
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22.10 Aree di rispetto cimiteriale
Aree disciplinate dalle specifiche disposizioni di legge in materia. Sono vietate le nuove
costruzioni e ricostruzioni, salvo le opere infrastrutturali relative ai cimiteri.
Sono ammesse tutte le colture arboree tipiche dell'ambiente naturale e quelle
tradizionalmente legate all'uso dei luoghi.
Nei pozzi ad uso domestico è vietata l’utilizzazione della falda acquifera superficiale a scopi
idrici e potabili.
22.11 Aree per servizi cimiteriali
Aree disciplinate dalle specifiche disposizioni di legge in materia; in tali aree sono consentite
nuove costruzioni, ricostruzioni ed ampliamenti di cimiteri.
22.12 Aree con vincolo tecnologico
Sono aree interessate dalle reti principali di servizi tecnologici quali: gasdotti, elettrodotti.
Per fabbricati esistenti eventuali cambiamenti saranno consentiti previo nullaosta del
competente Ente secondo le normative vigenti.
22.13 Aree di rispetto di prelievo idropotabile
Per assicurare, mantenere e migliorare le caratteristiche qualitative delle acque da destinare
al consumo umano, sono stabilite aree di salvaguardia suddistinte in zone di tutela assoluta
e zone di rispetto:
• la zona di tutela assoluta è adibita esclusivamente ad opere di presa ed a costruzioni di
servizio; deve essere recintata e provvista di canalizzazione per le acque meteoriche e
deve avere un’estensione di raggio non inferiore a ml. 10.00;
• l’estensione della zona di tutela assoluta può essere adeguatamente ampliata in
relazione alla situazione locale di vulnerabilità e rischio della risorsa;
• le zone di rispetto sono delimitate per tutelare le risorse idriche con un’estensione di
raggio di 200 ml. rispetto al punto di captazione.
Nelle zone di rispetto è fatto divieto delle seguenti attività o destinazioni:
• dispersione ovvero immissione in fossi non impermeabilizzati, di reflui, fanghi e liquami
anche se depurati;
• accumulo di concimi organici;
• dispersione nel sottosuolo di acque bianche provenienti da piazzali e strade;
• aree cimiteriali;
• spandimento di pesticidi e fertilizzanti;
• apertura di cave e pozzi;
• discariche di qualsiasi tipo, anche se controllate;
• stoccaggio di rifiuti, reflui, prodotti, sostanze chimiche pericolose, sostanze radioattive;
• centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli;
• impianti di trattamento di rifiuti;
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• pascolo e stallo di bestiame.
Nelle zone di rispetto è vietato l’insediamento di fognature e pozzi perdenti; per quelle
esistenti si adottano, ove possibile, le misure per il loro allontanamento.
Per la captazione di acque superficiali si applicano, per quanto possibile, le norme di cui
sopra, curando inoltre le opere di protezione e sistemazione di pendici e sponde, al fine di
prevenire dissesti idrologici, nonché la deviazione, a valle delle opere di presa, delle acque
meteoriche e di quelle provenienti da scarichi.
22.14 Verde privato
Aree poste a protezione dell’edificato ed a salvaguardia di verdi esistenti o potenziali e
risultano edificabili solo per le parti, e per le norme, conseguenti agli edifici esistenti o alle
necessità d’uso delle aree stesse (serre, gazebi, giochi, ecc.).
22.15 Ex. Ferrovia militare Treviso - Ostiglia
Nelle aree contermini al tracciato della ex. ferrovia militare Treviso – Ostiglia le nuove
edificazioni e gli ampliamenti di fabbricati esistenti dovranno rispettare la distanza di m. 5,00
dal confine con la proprietà pubblica e comunque un minimo di ml. 10,00 dalla base del
rilevato ferroviario sul piano campagna.
L’area della profondità di m. 4,00, misurata dalla base del rilevato ferroviario sul piano
campagna, dovrà comunque rimanere sgombra da ostacoli di qualsiasi natura, comprese le
recinzioni.
ART. 23 - ZONE SIGNIFICATIVE – NORME GENERALI PER GLI INTERVENTI
Le tavole 1:2000 di progetto di P.R.G. indicano per ogni parte del territorio significativa agli effetti della
composizione urbanistica ed edilizia, gli interventi ammessi sulle aree, urbanizzate e non, sugli edifici,
sulle infrastrutture ed attrezzature, attraverso grafie e simbologie alle quali corrispondono modalità, tipi,
caratteri espressi nei vari paragrafi, negli articoli specifici, e nel repertorio allegato.
23.1 Generalità degli interventi
23.1a Perimetro zona omogenea
Ogni zona omogenea è perimetrata da linea continua che definisce anche i limiti degli
interventi e la capacità e quantità della zona stessa.
23.1b Denominazione zona
Ogni zona viene denominata e classificata secondo le definizioni di cui alla L.R. n° 61/85 o
secondo necessari affinamenti delle stesse.
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23.1c Riferimento cartiglio specifico
Per ogni nucleo significativo, le singole zone e sottozone fanno riferimento ad un cartiglio
allegato, che contiene il repertorio normativo specifico, della singola realtà, esistente e
proposta.
23.1d Lotti inedificati
A questo simbolo corrispondono interventi edificatori su lotti precostituiti; indipendentemente
dalla dimensione dell'area di proprietà, a questa indicazione corrisponde una volumetria
predeterminata comprensiva del volume esistente; è obbligatorio, contestualmente
all'edificazione, l'esecuzione e cessione di eventuali opere di urbanizzazione e/o standards.
Nell’ipotesi che il lotto libero interessi più proprietà la volumetria edificabile verrà ripartita
proporzionalmente:
Qualora solamente una delle proprietà sia interessata all’intervento edilizio, lo stesso potrà
essere autorizzato anche parzialmente, previa presentazione di progetto planivolumetrico
riguardante l’intero lotto; gli interventi successivi dovranno rispettare tutte le prescrizioni
indicate nel progetto planivolumetrico approvato, fatta salva la possibilità di introdurre
giustificate modifiche.
23.2 Modi di intervento
I modi di attuazione delle previsioni di P.R.G. risultano i seguenti:
23.2.1 Intervento diretto
In tutti i casi nei quali l'area:
• sia dotata di opere di urbanizzazione;
• non sia sottoposta a prescrizione di strumento attuativo pubblico;
• sia individuata come unità minima di intervento (U.M.I.);
• la concessione edilizia è subordinata alla cessione delle aree e realizzazione delle
opere di urbanizzazione previste e/o richieste con la stipula di un atto unilaterale
d’obbligo avente i contenuti di cui all’art. 63 della L.R. n° 61/85.
23.2.2 Strumento urbanistico attuativo obbligatorio
Indipendentemente dalla qualità e quantità di opere di urbanizzazione e del tipo di strumento
attuativo da adottarsi, che potrà essere prescelto dall’Amministrazione Comunale in tempi
successivi all'adozione del P.R.G., in tali zone gli interventi edilizi dovranno essere preceduti
da progettazione urbanistica estesa al comparto indicato; nel caso in cui non fosse
possibile, o opportuno, procedere con intervento urbanistico sull'intera area, le parti non
pianificate dovranno ugualmente (anche se indicativamente) essere considerate ai fini della
progettazione stessa.
Gli strumenti urbanistici attuativi possono precisare e ridefinire le soluzioni urbanistiche
interne alle Z.T.O. rappresentate nelle tavole in scala 1:2000, le quali vanno intese come
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indicazione dei criteri da seguire nella progettazione urbanistica attuativa, nel rispetto
comunque delle superfici minime degli spazi pubblici indicati
23.2.2a Piano particolareggiato
Questo strumento di iniziativa pubblica dovrà contenere tutti gli elaborati e le analisi
prescritti nella L.R. n° 61/85 e nell'allegato regolamento.
23.2.2b Piano per l'edilizia economica e popolare
Questo strumento verrà redatto ai sensi della Legge n° 167/62 e successive modificazioni
ed integrazioni.
23.2.2c Piano per insediamenti produttivi
Questo strumento attuativo di iniziativa pubblica redatto ai sensi della Legge n° 865/71,
potrà applicarsi nelle aree produttive previste dal P.R.G..
23.2.2d Piani di recupero di iniziativa pubblica
Previa delimitazione delle zone di degrado di cui all'art. 27 della Legge n° 457/78, questo
strumento consentirà il recupero totale o parziale delle volumetrie esistenti, come indicate
nei grafici e nel repertorio di P.R.G., consentendo anche eventuali integrazioni tecnico-
volumetriche, necessarie alla trasformazione ed all'inserimento di aree ed edifici nel
contesto urbano limitrofo.
Sono sempre consentiti i cambi di destinazione ammessi dal P.R.G. e le ricostruzioni delle
parti crollate o demolite (nelle quantità con certezza documentabili) anche con forme e
funzioni diverse dalle precedenti.
Il piano di recupero dovrà essere esteso ad almeno una unità minima di intervento, e per
queste quote dovrà essere convenzionato nelle modalità e nei tempi di attuazione oltreché
nelle cessioni di standards o delle corrispondenti quote monetizzate.
La progettazione urbanistica dovrà, altresì, riguardare indicativamente l'intero comparto
definito dal P.R.G. specificando gli elementi che dovranno essere tenuti a base delle future
progettazioni (allineamenti, materiali, spazi pubblici, distanze, disegno urbano, ecc.).
23.2.2e Piano di recupero di iniziativa privata
Modalità e prescrizioni come per i piani di iniziativa pubblica.
Il Piano di Recupero privato potrà essere esteso alla sola unità minima di proprietà, ferma
restando la proposta di soluzione progettuale per l'intera zona di degrado.
23.2.2f Piano di lottizzazione
Il Piano di lottizzazione svilupperà le quantità globali (o percentuali, qualora non esteso
all'intero perimetro considerato dal P.R.G. e indicando, nel caso, le soluzioni progettuali per
le parti non convenzionate) stabilite per la zona o la sottozona.
Svilupperà, altresì, le tematiche e le tipologie previste dallo strumento generale (percorsi,
parcheggi, verde, caratteri dell'edificazione, ecc.).
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Ogni lottizzazione dovrà essere accompagnata da specifica normativa che fissi le
caratteristiche, sia degli elementi costruttivi degli edifici che degli elementi di disegno
urbano, atti a conferire l'identità ed omogeneità alla zona stessa.
La viabilità di lottizzazione convenzionabile o scomputabile dagli oneri dovrà riguardare le
sole strade di interesse pubblico; le altre viabilità, con caratteristiche da definirsi in sede di
progettazione, risulteranno (anche se di uso pubblico) private o condominiali e la gestione
delle stesse sarà da ipotizzarsi a cura degli usufruitori.
I verdi primari (di cui all'art. 26 della L.R. n° 61/85) interni alla lottizzazione, qualora non
raggiungessero i mq. 1.000 di superficie, verranno monetizzati come previsto dalla
legislazione regionale.
Le previsioni non assoggettate, o assoggettabili, alle procedure di autorizzazione,
convenzione e concessione della prima fase, saranno recepite dall'Amministrazione che le
considererà base per le successive richieste e attività edilizio-urbanistiche e, quindi,
elementi di guida per la definizione di un complessivo disegno urbano ed architettonico.
23.2.2g Piano di lottizzazione con previsioni planivolumetriche
Valgono le modalità e prescrizioni di cui al punto precedente (f) con la precisazione che il
piano dovrà essere conforme a quanto previsto dall'art. 12 della L.R. n° 61 del 27 giugno
1985.
23.2.2h Progettazione unitaria
Indipendentemente dal tipo di intervento, diretto o indiretto, nelle aree delimitate dal
perimetro di progettazione unitaria, i progetti urbanistici ed edilizi svilupperanno proposte per
l'intero perimetro indicato dal P.R.G.; le scale di competenza saranno 1:500 per gli interventi
urbanistici e 1:200 per gli interventi edilizi.
23.3 Individuazione delle modalità
Le modalità di intervento sopracitate, la dimensione minima dell'intervento stesso,
l'eventuale definizione delle opere da eseguire da parte dell'Amministrazione, le quote di
servizi da inserire nei piani attuativi o nei progetti planivolumetrici verranno individuate in
sede di definizione degli ambiti di intervento, tenuto conto dei programmi pubblici e
dell'economia di gestione delle opere da eseguirsi.
Negli interventi per i quali il P.R.G. non prescrive lo strumento attuativo l'esecuzione diretta
dovrà pure prevedere la contemporaneità delle opere edilizie e delle infrastrutture interne
(private) e/o delle infrastrutture di uso pubblico nonché la cessione delle aree pertinenti a
verde, parcheggio e viabilità.
23.4 Caratteri specifici degli interventi
Nell'applicazione delle norme generali di zone e di sottozone, dovranno essere rispettate le
indicazioni espresse nelle tavole di progetto in scala 1:2000 - 1:5000, relative ai seguenti
caratteri dell'edificazione:
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23.4.1 Portici
Prescrizione di definire elementi coperti di uso pubblico (portici, gallerie, pensiline, ecc.), da
determinarsi secondo un preordinato disegno dell'Amministrazione o, in assenza, integrati e
risolti nel contesto della progettazione dell'edificio principale e delle preesistenze limitrofe, i
portici dovranno essere previsti all'interno del sedime del fabbricato.
23.4.2 Percorsi ciclabili e/o pedonali
Tali percorsi sono tracciati indicativi tra punti significativi dell'insediamento urbano; nelle
progettazioni private e pubbliche si dovrà tenere presente la possibilità di eseguirli nel tempo
e con dimensione e materiali adeguati al tipo di insediamenti che ne usufruiscono, secondo i
seguenti criteri di massima:
• la sezione della pista non dovrà essere inferiore ai due metri e mezzo al fine di
consentire il doppio senso di marcia per le biciclette, qualora la sede stradale esistente
non consenta l'individuazione di piste ciclabili su sedi proprie si consiglia di provvedere
all’allargamento in fase progettuale dei marciapiedi esistenti sino a portarli almeno a ml.
2.50, onde permettere un traffico misto pedoni - ciclisti;
• le piste dovranno essere protette e fisicamente separate dalle carreggiate stradali
attraverso la sistemazione di opportune barriere (guardrail, parterre, quinte
arboree/arbustive, ecc.);
• la pavimentazione delle piste dovrà essere realizzata con materiali e/o colorazioni
diverse da quelli utilizzati per il manto stradale e per le zone pedonali.
23.4.3 Siepi e cortine arboree
Da definirsi con l'uso di essenze tipiche della zona, in funzione della accentuazione di
percorsi principali o di divisioni naturali tra aree;
23.4.4 Verde pubblico e privato
Gli interventi di sistemazione a verde previsti all'interno del centro urbano (arredo di
parcheggi, strade, giardini pubblici e privati, schermi visivi, ecc.), dovranno di massima
utilizzare piante autoctone in quanto consentono una migliore integrazione nel paesaggio ed
adattamento al terreno.
Essenze arboree consigliate:
Acer campestre (acero campestre)
Aesclusus Hippocastanum (ippocastano comune)
Aesclusus Caynea (ippocastano roso)
Acer opalus (acero opalo)
Acer pseudoplatanus (acero di monte)
Alnus glutinosa (ontano)
Betula alba (betulla)
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Carpinus betulus (carpino nero)
Celtis australis (bagolaro)
Cercis siliquastrum (albero di Giuda)
Fagus sylvatica (faggio)
Fraxinus excelsior (frassino maggiore)
Fraxinus ornus (orniello)
Morus alba (gelso bianco)
Platanus acerifolia (platano)
Populus alba (pioppo bianco)
Populus nigra (pioppo nero)
Populus Var Italica (pioppo)
Populus pyramidalis (pioppo cipressino)
Prunus avium (ciliegio)
Quercus robur (farnia)
Quercus pubescens (roverella)
Salix triada (salice francese)
Salix caprea (salice caprino)
Taxus baccata (tasso)
Tilia specie varie (tiglio)
Ulmus minor (olmo)
Essenze sempreverdi:
Buxus semprevirens (bosso)
Cedrus atlantica (cedro)
Magnolia grandiflora (magnolia)
Taxus baccata (tasso)
I proprietari di aree non edificate, compresi i lotti interclusi inedificati, dovranno provvedere
allo sfalcio dell'erba.
In tali spazi dovrà essere mantenuto comunque un aspetto decoroso con l'eliminazione di
rifiuti di qualunque genere.
Le strade private aperte al pubblico transito debbono essere piantumate con le specie
arboree consigliate.
Tutte le scarpate dei fossi dovranno essere sfalciate e pulite dai rispettivi proprietari, con
l'eliminazione anche di ceppaie ed arbusti allo scopo di favorire il libero deflusso delle
acque.
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23.4.5 Piazze pedonali
Tali spazi sono destinati prevalentemente ad uso pedonale e dovranno essere pavimentati,
alberati ed attrezzati a seconda delle loro dimensioni; potranno assumere forme diverse da
quelle indicate nei grafici 1:2000 ferme restando le quantità di P.R.G.; in caso di
progettazione o disposizioni comunali, una quota pari al 30% potrà essere destinata a
parcheggio regolamentato.
23.4.6 Parcheggi
Queste aree devono essere attentamente studiate in modo tale da inserirsi all'interno del
contesto urbano come aree verdi attrezzate per la sosta dei veicoli, e tali da contribuire
singolarmente, o nel loro insieme, ad arricchire il paesaggio urbano.
A tal fine si propongono i seguenti criteri progettuali:
la disposizione dei parcheggi deve essere logica e razionale e funzionalmente legata ai
percorsi pedonali, per condurre, agli edifici di lavoro, commerciali e di interesse pubblico;
gli accessi di disimpegno devono essere ridotti al minimo, se ne consiglia uno per l'ingresso
ed uno per l'uscita;
il corredo vegetale ed arboreo dovrà rispondere alle caratteristiche richieste per le
piantagioni stradali prevedendo almeno una pianta ogni mq. 50;
l'area può essere delimitata da muretti bassi, o meglio, con spalliere verdi guarnite di alberi
di alto fusto, piantati in filare lungo il perimetro ed all'interno dell'area in modo da proteggere
i veicoli dai raggi solari;
le pavimentazioni delle aree di sosta dovranno essere realizzate con materiali permeabili
(grigliati) se richiesti.
23.4.7 Viabilità di progetto
Possono essere modificati i tracciati e le dimensioni nel rispetto dell’art. 3 della L.R. n°
47/93; le viabilità non indicate potranno risultare private o condominiali.
Nella progettazione e realizzazione di elementi di carattere pubblico quali portici, passaggi
coperti, percorsi pedonali del presente articolo, dovranno essere adottati tutti quegli
accorgimenti atti a favorire la mobilità delle persone fisicamente svantaggiate, in
ottemperanza alle disposizioni contenute nel D.P.R. n° 384 del 27 aprile 1978 - Legge n° 13
del 9 gennaio 1989 e successive modificazioni.
Le strade devono avere due sensi di marcia ed essere proporzionate al tipo e intensità di
traffico prevedibili; la loro larghezza non potrà essere inferiore a m. 7,00 nelle zone
residenziali e m. 8,00 in quelle produttive con carreggiate non inferiori a m. 3,50. I
marciapiedi, obbligatori su entrambi i lati, devono avere larghezza adeguata alla loro
funzione, con un minimo di m. 1,50 ed essere possibilmente alberati.
Il Comune può consentire la costruzione di strade a fondo cieco, purché al termine di dette
strade sia prevista una piazzola per l’agevole manovra degli automezzi, nella quale sia
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inscrivibile un cerchio di diametro non inferiore a ml. 12.00 per le zone residenziali e ml.
20.00 per le zone commerciali, artigianali e industriali.
23.4.8 Tipologie edilizie
Le tipologie edilizie evidenziate nei grafici 1:2000 e nel Repertorio Normativo sono
puramente indicative.
23.4.8.1 Unifamiliare
Tipo edilizio caratterizzato da una unità architettonica isolata.
23.4.8.2 Bifamiliare
Tipo edilizio caratterizzato da due unità architettoniche ripetute o simili.
23.4.8.3 Schiera
Tipo edilizio caratterizzato da più di due unità architettoniche ripetute e continue.
23.4.8.4 In linea, a cortina, a corte
Tipo edilizio caratterizzato da una unità architettonica composta da più alloggi sviluppati su
uno o più piani serviti da parti comuni.
23.4.9 Permeabilità delle superfici scoperte
In tutti gli interventi di nuova costruzione in attuazione diretta del PRG o attraverso SUA
l’area pavimentata non permeabile dei lotti edificabili non dovrà superare il 50 % di quella
coperta.
ART. 23 BIS - COMPARTI PEREQUATIVI
1) Il PRG definisce le zone ove l'urbanizzazione e l'edificazione sono soggette alla formazione di
comparti perequativi.
2) I comparti perequativi sono costituiti da zone omogenee anche non contigue e comprendenti gli
ambiti di concentrazione dell'edificabilità e gli ambiti di localizzazione dei servizi secondari.
3) Le associazioni di aree perequate (indicate nel Repertorio Normativo) definiscono l'ambito
d'intervento da sottoporre alla formazione di uno strumento urbanistico attuativo del PRG. La
somma delle capacità edificatorie dei terreni compresi nell’intero ambito diviso la superficie
dell’ambito di concentrazione dell’edificabilità determina l’indice territoriale di edificabilità.
4) Gli ambiti sono definiti con provvedimento del Consiglio Comunale in sede di formazione dello
strumento attuativo. La determinazione degli ambiti comprende la specificazione degli spazi
pubblici da prevedere nello strumento urbanistico attuativo e le modalità da seguire per il
conseguimento delle relative dotazioni.
5) Comparto perequativo: è costituito dall'insieme di zone, anche non contigue, all'interno del
quale possono essere definiti e conclusi i trasferimenti di diritti edificatori, le cessioni di aree e
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le permute necessarie per attuare un'azione urbanistica di trasformazione in regime
perequativo in modo che tutte le proprietà coinvolte possano tradurre in concrete capacità
edificatorie i diritti convenzionali di propria spettanza.
6) Ambiti di concentrazione dell'edificabilita': sono destinati alla concentrazione dei volumi o
delle superfici derivanti dall'edificabilità propria e dalle quantità derivanti dal trasferimento
dell'edificabilità degli ambiti di localizzazione dei servizi secondari facenti parte del comparto
perequativo.
7) Ambiti di localizzazione dei servizi secondari: sono destinati alla realizzazione dei servizi
secondari del PRG. Le aree corrispondenti vanno cedute gratuitamente al Comune e
l'edificabilità ad essi spettante viene trasferita negli ambiti di concentrazione dell'edificabilità
dello stesso comparto perequativo. Le eventuali opere di urbanizzazione secondaria
(standards) che venissero realizzate sono scomputabili dagli oneri di urbanizzazione
secondaria.
8) Negli strumenti urbanistici attuativi delle zone residenziali di nuova formazione lo standards di 3
mq/abitante di cui all'art. 26 comma 5 LR 61/85 va ricavato all'interno degli ambiti di
localizzazione dei servizi secondari destinati a parco, gioco e sport.
9) Aree e opere di urbanizzazione primaria negli strumenti urbanistici attuativi: le aree e le
opere di urbanizzazione primaria vanno realizzate all'interno degli ambiti di concentrazione
dell'edificabilità. Le aree sono cedute gratuitamente al Comune mentre le opere sono
scomputabili dagli oneri di urbanizzazione primaria o secondaria.
ART. 23 TER - QUOTA EDIFICABILE RISERVATA ALL’INTERVENTO PUBBLICO
Negli ambiti ove il P.R.G. riserva una quota all’intervento pubblico (definiti nel Repertorio Normativo),
l’area corrispondente dovrà essere ceduta gratuitamente al Comune già dotata delle opere di
urbanizzazione primaria.
ART. 23 QUATER – INCREMENTI PER LA RIQUALIFICAZIONE
Al fine di incentivare alcuni interventi che il Piano considera strategici per la riqualificazione urbanistica
e ambientale di alcune parti del territorio, sono stabiliti degli incrementi volumetrici ai quali il privato può
accedere qualora applichi al progetto tutte le prescrizioni contenute nella scheda di intervento o nel
Repertorio Normativo.
Gli incrementi volumetrici sono indicati nel Repertorio Normativo in aggiunta all’indice di fabbricabilità o
al volume dei fabbricati esistenti e non vengono considerati capacità edificatoria delle aree se non
dopo la stipula della convenzione per l’esecuzione di tutti gli interventi previsti nella scheda d’intervento
o nel Repertorio Normativo.
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ART. 24 - INTERVENTI SULL'ESISTENTE - RESIDENZA
Ad ogni unità edilizia esistente in funzione del suo maggior o minor valore accertato è stato assegnato
un grado di intervento a cui fa riferimento la normativa qui di seguito specificata.
In sede di progetto edilizio o di piano attuativo è ammessa la dimostrazione di appartenenza di parti
funzionali di un edificio a diverso grado di protezione da quello previsto dal P.R.G.; la dimostrazione
deve essere provata da documenti di archivio, ricerche storiche, analisi statistiche o indagini non
distruttive.
Il Consiglio Comunale sulla base della documentazione prodotta prende in esame l'istanza e, ove la
ritenga esaustiva, attribuisce all'edificio la nuova classificazione, con formale provvedimento che
diventa efficace con l'esecutività della deliberazione ai sensi dell'art. 130 della Costituzione.
Tale facoltà è ammessa per una sola volta e per scostamenti di un solo grado; non è inoltre ammesso
per edifici per i quali i gradi di intervento prevedono il restauro e per quelli per cui è prevista la
demolizione senza ricostruzione.
Per una migliore comprensione degli interventi ammissibili si forniscono le definizioni dei concetti di:
a) Rinnovo
s'intende ogni intervento e/o trattamento sugli elementi originari atto ad assicurare continuità
d'uso; detti interventi e/o trattamenti possono giungere fino al ripristino (escluso);
b) Ripristino
s'intende ogni opera che sostituisce integralmente, con le stesse tecniche e materiali, elementi
collassati, irrecuperabili ma riproducibili tecnologicamente;
c) Sostituzione
s'intende ogni opera che sostituisce con tecniche, strutture e materiali attuali gli elementi e/o le
parti alterate e/o trasformate, non più riconducibili ai modelli originari di carattere storico,
tipologico ed ambientale.
Grado 1
Restauro filologico
Edifici di notevole valore storico architettonico artistico da conservare o ripristinare integralmente
secondo i criteri del restauro scientifico.
Grado 2
Restauro conservativo
Edifici di notevole valore storico architettonico di cui è previsto conservare l'apparato architettonico
interno ed esterno. Sono consentite tutte le operazioni edilizio-architettoniche necessarie alla
rivalutazione dell'edificato, in funzione delle attuali esigenze nel rispetto delle forme, funzioni e sistemi
originari. Le ipotesi progettuali emergeranno dallo studio accurato dell'esistente.
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Grado 3
Restauro propositivo
Edifici di valore storico architettonico di cui sono previsti la conservazione ed il ripristino dell'involucro
esterno e dell'impianto distributivo interno. Sono consentite tutte le operazioni tese alla valorizzazione
di tutti gli elementi caratterizzanti esistenti con la possibilità di rinnovo e sostituzione di quelle parti di
edificio degradate ed irrecuperabili nel rispetto delle forme e dei materiali originari.
Grado 4
Ristrutturazione parziale di tipo A
Edifici di modesto valore storico e/o architettonico, dei quali è prevista la conservazione della veste
architettonica esterna e, parzialmente, dell'impianto distributivo interno. Sono consentite tutte quelle
operazioni di conservazione, ripristino e sostituzione che emergeranno da una accurata analisi dello
stato di fatto e proposta progettuale nel rispetto delle caratteristiche specifiche proprie dell'edificio
quali: murature d'ambito esterne, cornici, coperture, forometrie, porticati ed elementi decorativi. Sono
consentiti anche gli interventi di ricomposizione dei prospetti modificati nel tempo, purché le modifiche
e le eventuali nuove aperture non alterino i caratteri architettonici dell'edificio.
Grado 5
Ristrutturazione parziale di tipo B
Edifici di valore documentale (edilizia minore) di cui è prevista la conservazione della veste
architettonica esterna. Sono consentite le operazioni atte a mantenere parte degli elementi principali
interni ed esterni nei modi previsti dal grado 4 con possibilità di modificare la distribuzione e la
dimensione dei locali interni.
Grado 6
Ristrutturazione globale
Edifici privi di qualsiasi caratteristica storico architettonica che non contrastano con le tipologie
insediative di cui si propone il mantenimento ammettendovi qualsiasi tipo di intervento sino alla
parziale demolizione e ricostruzione nella stessa area di sedime nel rispetto della volumetria esistente
attraverso una idonea ricomposizione tipologica e formale.
Grado 7
Demolizione e ricostruzione
Edifici e/o loro porzioni incompatibili con il tessuto morfologico esistente per i quali è possibile un loro
recupero volumetrico.
Sono consentiti tutti gli interventi necessari per adeguare il nuovo complesso alle destinazioni d'uso ed
alle prescrizioni di zona ed all'inserimento nel tessuto urbanistico ed ambientale circostante, con il
recupero della volumetria esistente nei limiti previsti dalla tavola P.6, purché gli interventi siano
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finalizzati alla riqualificazione architettonica e ambientale nel rispetto delle tipologie insediative
storiche.
Grado 8
Demolizione senza ricostruzione
Sono consentiti gli interventi necessari ad eliminare le strutture esistenti con adeguamento delle aree
alle destinazioni di P.R.G..
Grado 9
Riguarda gli interventi volti a sostituire l’esistente tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso mediante
un insieme sistematico di interventi edilizi, compresa la demolizione e ricostruzione, anche con la
modificazione del disegno dei lotti, degli isolati, della rete stradale e del volume.
Grado: tutti gli interventi
Riguarda tutti gli edifici esistenti che non presentano nessuna caratteristica storico-architettonica-
ambientale per i quali sono consentiti gli interventi di cui all'art. 31 lettere a, b, c, d, della L.S. n°
457/78, nonché la demolizione parziale o totale; la nuova edificazione dovrà essere attuata nel
massimo rispetto della morfologia del tessuto edilizio in cui risulta inserita, oltre al rispetto della
normativa e destinazione di zona del P.R.G.
ART. 25 - DOTAZIONE DI STANDARDS NEI S.U.A.
Gli strumenti urbanistici attuativi dovranno prevedere le opere di urbanizzazione primaria e secondaria:
25.1 negli insediamenti di carattere industriale ed artigianale, la superficie da destinare a servizi
non può essere inferiore:
a) nelle zone di espansione, al 10% per opere di urbanizzazione primaria ed al 10% per
opere di urbanizzazione secondaria;
b) nelle zone di completamento, al 5% per opere di urbanizzazione primaria ed al 5% per
le opere di urbanizzazione secondaria.
La percentuale relativa alle opere di urbanizzazione secondaria può essere ridotta dal
Comune fino al 4% nelle zone di espansione e fino al 2% nelle zone di completamento,
mediante convenzione in cui il Comune ottiene il corrispettivo in denaro per la riduzione
delle superfici;
25.2 negli insediamenti di carattere commerciale e direzionale, la superficie da destinare a servizi
non può essere inferiore:
a) nelle zone di espansione, a 1 mq/mq di superficie lorda di pavimento;
b) nelle zone di completamento, a 0.8 mq/mq di superficie lorda di pavimento.
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Il conseguimento dei rapporti di dimensionamento degli strumenti urbanistici è assicurato
mediante cessione di aree o vincoli di destinazione d’uso pubblico.
Per gli insediamenti turistici, commerciali e direzionali i rapporti relativi ai parcheggi possono
essere conseguiti, entro il limite del 50% anche mediante cessione di aree private con
vincolo di destinazione d’uso a parcheggio;
25.3 per i nuovi insediamenti residenziali di espansione (zone C2), la superficie da destinare a
servizi non può essere inferiore a:
• 5.00 mq/ab per aree attrezzate a parco, gioco e sport;
• 3.50 mq/ab per aree a parcheggi.
In aggiunta a queste si dovranno reperire 3.00 mq/ab nei modi previsti dall’art. 26 della L.R.
61/85.
25.4 Modalità di applicazione
• Al fine di determinare la dotazione di spazi pubblici pertinenti lo strumento urbanistico
attuativo, si fa riferimento a:
volume lordo per gli insediamenti residenziali, attribuendo ad ogni abitante 150 mc. di
volume edificabile;
superficie lorda di pavimento per le attività direzionali e commerciali-alberghiere;
superficie territoriale di zona per le attività artigianali e industriali.
• Nel caso di insediamenti misti devono essere comunque garantite le quantità minime di
legge in rapporto alle quote parti delle diverse destinazioni.
• Il valore delle aree e delle opere cedute o vincolate è detraibile dal contributo di
urbanizzazione in sede di rilascio della concessione edilizia.
• Nelle zone “D” di completamento, ad eccezione di quelle aree già assoggettate a
strumento attuativo ora decaduto, si dovrà garantire il rispetto della cessione delle aree
e degli oneri dovuti, anche a mezzo di una loro monetizzazione.
ART. 26 - VALIDITA’ DEGLI STRUMENTI URBANISTICI ATTUATIVI APPROVATI IN
ATTUAZIONE DEL PIANO REGOLATORE GENERALE VIGENTE
Gli strumenti urbanistici attuativi approvati e convenzionati in attuazione del P.R.G. previgente
conservano la loro validità per il periodo di tempo indicato nella convenzione e, in assenza di termini,
per anni 10 a partire dalla data di approvazione.
Il perimetro dell’area interessata dagli strumenti urbanistici attuativi confermati è quello risultante dagli
atti di approvazione. Il volume edificabile e la disciplina urbanistica che regola l’edificazione, restano
quelle dello strumento urbanistico attuativo approvato; disciplina che il presente articolo conferma
contestualmente alla classificazione di zona indicata nella variante al P.R.G..
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L’approvazione di un nuovo strumento urbanistico attuativo convenzionato, redatto nel rispetto del
P.R.G., può modificare la disciplina vigente nell’area.
ART. 27 - CROLLI ACCIDENTALI DI EDIFICI O PARTI DI EDIFICIO
Negli interventi edilizi si avrà cura di evitare crolli anche accidentali mediante adozione degli opportuni
accorgimenti tecnici atti a salvaguardare l'integrità del complesso edilizio.
Nel caso di crolli, parziali o totali, dovuti ad eventi eccezionali e non intenzionali, può essere consentita
la ricostruzione delle parti demolite, purché documentate e nei limiti del volume e della superficie utile
preesistente.
ART. 28 - COSTRUZIONI ACCESSORIE
Nei nuovi interventi edilizi tutti i locali accessori, quali autorimesse, magazzini, lavanderie e legnaie,
devono essere compresi oppure, se distinti, armonicamente composti con l'edificio principale, sia nella
forma, sia nei materiali.
Per i fabbricati esistenti, sono ammessi locali ad uso autorimesse, qualora ne siano sprovvisti, in
eccedenza agli indici di P.R.G., nella misura massima di mq. 18 per ogni alloggio, e comunque
complessivamente non superiori a 60 mq., anche staccati dal fabbricato principale qualora non sia
possibile realizzarli in aderenza.
L'altezza massima intesa come media misurata dall'intradosso del solaio, delle costruzioni accessorie
non può superare i ml. 2.50 fuori terra ed essere inferiore a ml. 2.40 media.
Tali volumi accessori potranno essere costruiti a confine, con pareti non finestrate previo accordo tra le
parti.
Tale norma si applica limitatamente alle zone di completamento "B - C1 - C1.1 - C1.2".
ART. 29 - MISURE DI SALVAGUARDIA
Dalla data di adozione a quella di entrata in vigore delle presenti N.T.A. le normali misure di
salvaguardia sono obbligatorie.
29.1 Delle concessioni edilizie approvate in data anteriore alle presenti N.T.A.
L'entrata in vigore (art. 51 della L.R. n° 61/85) della presente Variante al P.R.G. comporta la
decadenza delle concessioni edilizie in contrasto con la stessa, salvo che i relativi lavori
siano iniziati e vengano completati entro il termine di tre anni dalla data di inizio. Qualora i
lavori non vengano completati entro tale termine la concessione decade per la parte non
realizzata.
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE LOREGGIA - PRG aggiornato al 18.10.17
ELABORATO REDATTO: 16.02.15 - REV:00
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29.2 Entrata in vigore delle presenti Norme Tecniche di Attuazione
Le presenti N.T.A. entrano in vigore 15 gg. dopo la pubblicazione del provvedimento di
approvazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
ART. 30 - NORME ABROGATE
Sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari precedentemente emanate contrarie od incompatibili
con le presenti norme.
ART. 31 - NUOVE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE
L'entrata in vigore di nuove disposizioni legislative che modifichino od integrino disposizioni legislative
esplicitamente citate nelle N.T.A., costituisce automatica modifica od integrazione dei riferimenti
legislativi citati negli articoli delle presenti norme.