NORME DI ATTUAZIONE - Casarsa della Delizia · 6 CAPO II - ATTUAZIONE DEL PRGC. ART. 8. MODALITÀ...

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Comune di CASARSA DELLA DELIZIA PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE Aggiornamenti: varianti 1, (2), 3, (4), 5, 6, (7), (8), 9, 10, 11, (12), (13), 14, 15, 16, (17), 18, 19, 20, (21), (22), 23, (24), 25, (26), (27), 28, (29), 30, (31), 32, (33), 34. (n): variante non modificante questo elaborato. NORME DI ATTUAZIONE Elaborato non ufficiale. Per la regolazione degli interventi valgono gli elaborati originali.

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Comune di CASARSA DELLA DELIZIA

PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE

Aggiornamenti: varianti 1, (2), 3, (4), 5, 6, (7), (8), 9, 10, 11, (12), (13), 14, 15, 16,

(17), 18, 19, 20, (21), (22), 23, (24), 25, (26), (27), 28, (29), 30, (31),

32, (33), 34.

(n): variante non modificante questo elaborato.

NOR M E DI ATTUAZIONE Elaborato non ufficiale.

Per la regolazione degli interventi valgono gli elaborati originali.

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INDICE

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI (var. 14) Art. 1. Elaborati del PRGC .................................................................................................................. 4 Art. 2. Applicazione del PRGC ........................................................................................................... 4

Art. 3. Trasformazione urbanistica e edilizia ....................................................................................... 4 Art. 4. Interpretazione autentica delle norme di attuazione e loro applicazione .................................. 4 Art. 4 bis. Edilizia sostenibile .................................................................................................................... 4 Art. 5. (Soppresso) ............................................................................................................................. 5 Art. 6. (Soppresso) ............................................................................................................................. 5 Art. 7. (Soppresso) ............................................................................................................................. 5 CAPO II - ATTUAZIONE DEL PRGC. Art. 8. Modalità di attuazione del PRGC ............................................................................................. 6 Art. 9. Strumenti di attuazione ............................................................................................................ 6 CAPO III - PREVISIONI DI PRGC.

Art. 10. Divisione del territorio comunale in zone ................................................................................. 7 Art. 11. Zona A ..................................................................................................................................... 8 Art. 12. Zona B ................................................................................................................................... 22 Art. 13. Zona C ................................................................................................................................... 27 Art. 14. Zone a verde privato .............................................................................................................. 30 Art. 15. Zona D ................................................................................................................................... 31 Art. 16. Zona E ................................................................................................................................... 40 Art. 17. Zona H ............................................................................................................................... 47 Art. 18. Zone per i servizi e le attrezzature collettive .......................................................................... 50 Art. 19. Zone per la viabilità e la ferrovia ............................................................................................ 56 Art. 20. Zone di interesse ambientale ................................................................................................. 58 Art. 21. Aree di interesse archeologico ............................................................................................... 60 Art. 22. Zone di riqualificazione ambientale ........................................................................................ 62 Art. 23. Specchi d’acqua ..................................................................................................................... 64 Art. 24. Allevamenti esistenti .............................................................................................................. 65 Art. 25. Zone sismiche ........................................................................................................................ 66 Art. 26. Prescrizioni di carattere geologico ed idraulico ....................................................................... 67 Art. 26 bis. Prescrizioni di carattere geologico ed idraulico relative alla variante 9 (var. 9) ...................... 68 Art. 26 ter. Prescrizioni di carattere geologico ed idraulico relative alla variante 18 (var. 18) .................. 69 Art. 26 quater. Prescrizioni di carattere geologico ed idraulico relative alla variante 28 (var. 28) .............. 70 Art. 26 quinquies. Prescrizioni di carattere geologico ed idraulico relative alla variante 30 (var. 30) ......... 71 Art. 27. Piani attuativi .......................................................................................................................... 72 Art. 28. Reti e impianti tecnologici ...................................................................................................... 73 Art. 29. Norme particolari - deroghe ................................................................................................... 74 Art. 30. Specie arboree ed arbustive consigliate ................................................................................ 81 Art. 31. Muri e recintazioni tipiche in sasso ........................................................................................ 83 Art. 32. Modifica al PRGC da parte del piano attuativo ...................................................................... 84 Art. 33. Aree assoggettate alle disposizioni del decreto legislativo decreto legislativo 42/2004,

parte terza .............................................................................................................................. 86 Art. 34. Beni assoggettati alle disposizioni del decreto legislativo decreto legislativo 42/2004, parte

seconda ................................................................................................................................. 87 Tabella 1. Allevamenti zootecnici - Uba e coefficenti per distanze ............................................................ 88 Allegato A alle Norme Tecniche di Attuazione - Schema del piano edilizio aziendale (var. 28) ................. 89

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SIGLE (var. 34)

AUI ................................................................................ ambito unitario di intervento

DLGS ........................................................................................... decreto legislativo

DM ............................................................................................. decreto ministeriale

DPGR ..................................................... decreto di presidente della giunta regionale

DPR .............................................................. decreto del presidente della Repubblica

DPREG ............................................................. decreto del presidente della Regione

LR .................................................................................................... legge regionale

m ...................................................................................................................... metri

m2 ....................................................................................................... metri quadrati

m3 ............................................................................................................. metri cubi

PAC .................................................................................... piano attuativo comunale

PEEP .......................................................... piano per l’edilizia economica e popolare

PIP ......................................................................... piano per insediamenti produttivi

PR ................................................................................................. piano di recupero

PRGC ................................................................ piano regolatore generale comunale

PRPC .................................................... piano regolatore particolareggiato comunale

RD ........................................................................................................ regio decreto

UMI .................................................................................... unità minima d’intervento

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CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI.

ART. 1. ELABORATI DEL PRGC.

1. Il piano regolatore generale comunale (PRGC) di Casarsa della Delizia è costituito

dai seguenti elaborati prescrittivi (var. 34):

a) zonizzazione alla scala 1:2000 e 1:5000 ed allegati;

b) norme di attuazione; (var. 34);

c) piano struttura - obiettivi e strategie;

d) relazione di flessibilità;

e) altri eventuali elaborati di PRGC richiamati nelle norme di attuazione. (var. 34).

2. Le tavole di zonizzazione sono restituite su carta base catastale e tecnica

regionale; per l’interpretazione dei contenuti valgono entrambe gli elaborati per le

loro specifiche informazioni; in caso di eventuale non corrispondenza delle

perimetrazioni, vale l’elaborato catastale.

3. Per quanto concerne le tavole di zonizzazione e nel caso di eventuale non

corrispondenza fra le tavole a diversa scala, va sempre considerato prescrittivo il

contenuto espresso alla scala maggiore. Per zone A di Casarsa capoluogo vale

comunque la previsione di cui all'articolo 11, punto B3), comma B3.1, lettera a),

periodo ultimo. (var. 25) (var. 34).

ART. 2. APPLICAZIONE DEL PRGC.

1. La disciplina urbanistica edilizia del PRGC si applica a tutto il territorio comunale

secondo le prescrizioni previste dalle presenti norme e dalle planimetrie di

progetto.

2. (Soppresso). (var. 34).

3. (Soppresso). (var. 34).

ART. 3. TRASFORMAZIONE URBANISTICA E EDILIZIA.

1. Ogni attività comportante trasformazione urbanistica e edilizia del territorio

comunale è soggetta al PRGC e partecipa agli oneri ad essa relativi . L’esecuzione

delle opere è subordinata a titolo abilitativo come previsto dalla legge . (var. 34).

2. Le previsioni del PRGC non conferiscono la possibilità di trasformazione del suolo

e degli edifici ove manchino le opere di urbanizzazione primaria, a meno che non

vi sia la previsione del Comune dell’attuazione delle stesse nel successivo

triennio, o che i richiedenti la trasformazione s’impegnino, con apposito atto, a

realizzarle a propria cura e spesa secondo le prescrizioni comunali. (var. 34).

3. In sede di formazione di piani attuativi il Comune può prescrivere la realizzazione

o il completamento di opere di urbanizzazione circostanti l'ambito. Queste opere

possono essere considerate opere necessarie per allacciare la zona a pubblici

servizi ai sensi dell ’articolo 4 comma 2, lettera c), della LR 12/2008. (var. 6) (var.

28) (var. 34).

ART. 4. INTERPRETAZIONE AUTENTICA DELLE NORME DI ATTUAZIONE E

LORO APPLICAZIONE.

1. L'interpretazione autentica delle presenti norme spetta al Consiglio Comunale.

(var. 34).

ART. 4 BIS. EDILIZIA SOSTENIBILE.

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1. Per la realizzazione di interventi di edilizia sostenibile (ecologica, bio -eco-etico-

compatibile, bioecologica, naturale) e risparmio di risorse idriche valgono le

agevolazioni fissate dal Comune con separato provvedimento in materia

contributiva o fiscale. (var. 14).

ART. 5. (SOPPRESSO). (var. 34).

ART. 6. (SOPPRESSO). (var. 34).

ART. 7. (SOPPRESSO). (var. 34).

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CAPO II - ATTUAZIONE DEL PRGC.

ART. 8. MODALITÀ DI ATTUAZIONE DEL PRGC.

1. Il PRGC si attua per mezzo di strumenti di attuazione in conformità a quanto

disposto dalle leggi statali e regionali in materia e nel rispetto delle prescrizioni

contenute nelle planimetrie e nelle norme di attuazione del PRGC. (var. 34).

2. Per modalità di applicazione delle norme di attuazione il Comune può dotarsi di

criteri propri. (var. 34).

ART. 9. STRUMENTI DI ATTUAZIONE.

1. Gli strumenti per l'attuazione del PRGC sono:

a) intervento diretto (ID);

a1) intervento diretto convenzionato (IDC);

b) piano attuativo. Il piano attuativo può essere:

1) piano regolatore particolareggiato comunale (PRPC);

2) piano attuativo comunale (PAC);

3) piano per l’edilizia economica e popolare (PEEP);

4) piano per insediamenti produttivi (PIP);

5) piano di recupero (PR);

c) piani comunali di settore. (var. 34).

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CAPO III - PREVISIONI DI PRGC.

ART. 10. DIVISIONE DEL TERRITORIO COMUNALE IN ZONE .

1. Ai fini delle trasformazioni previste dal PRGC il territorio comunale è suddiviso in

zone così classificate:

a) zone con prevalente destinazione residenziale :

1) zona A e sottozone (articolo 11); (var. 34);

2) zona B e sottozone (articolo 12); (var. 34);

3) zona C (articolo 13); (var. 34);

4) zone a verde privato (articolo 14);

b) zone per insediamenti produttivi e commerciali :

1) zona D e sottozone (articolo 15); (var. 34);

2) zona E e sottozone (articolo 16); (var. 34);

3) zona H e sottozone (articolo 17); (var. 34);

c) zone di uso pubblico e di interesse generale : zone per i servizi e le

attrezzature collettive (articolo 18); (var. 34);

d) zone di interesse ambientale (articolo 20); (var. 34);

e) zone a vincolo speciale:

1) zone di interesse archeologico (articolo 21);

2) zone di riqualificazione ambientale (articolo 22);

f) norme particolari: zone sismiche (articolo 25).

2. Le zone si intendono essere zone omogenee. (var. 34).

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ART. 11. ZONA A. (var. 34).

1. La zona A riguarda le parti del territorio comunale interessate da agglomerati,

nuclei o complessi edilizi isolati di carattere storico, artistico o di pregio

ambientale comprese le relative aree di pertinenza.

2. Risultano definite le seguenti zone A:

a) zona A: del centro storico di San Giovanni e dei Piani di Recupero; (var. 34);

b) zona A0: dei centri storici di Casarsa, San Giovanni, via Runcis, località San

Floreano e località Versutta; (var. 34);

c) zona A1: della villa De Concina/Braida; (var. 34);

d) zona A2: dei complessi edilizi in località San Floriano a Sud di Via San Vito, in

località San Floriano a Nord di Via San Vito, in località San Floriano a Ovest di

Via San Vito, in località Boscat; del Mulino di Casarsa, del Mulino di San

Giovanni, edificio in Via Aldo Moro a Casarsa civici 8-10-12-14; [ ] (var. 5)

(var. 34);

e) zona A7: delle aree libere inedificabili e di pertinenza di ville e complessi edilizi

soggetti a restauro. (var. 34).

3. In tutte le zone A sono consentite le seguenti destinazioni d’uso:

a) agricola, per deposito e magazzino, per conservazione, trasformazione,

confezionamento e vendita di prodotti provenienti in misura prevalente

dall’azienda agricola, solo mediante recupero ed ampliamento eventuale di

edifici esistenti alla data di adozione della variante (23 2 2016), in lotto in cui

un'attività agricola è esistente, e per agriturismo;

b) alberghiera;

c) artigianale produttiva di interesse residenziale, a basso impatto ambientale,

come panificio, gelateria, pizzeria, rosticceria, sartoria, calzoleria, cappelleria,

oreficeria, bottega d’arte, laboratorio fotografico, laboratorio odontotecnico e

simili;

d) commerciale al dettaglio;

e) direzionale, eccetto dancing, discoteca e maneggio;

f) residenziale;

g) servizi e attrezzature collettive;

h) servizi di interesse residenziale;

i) viabilità. (var. 34).

4. Per i fabbricati rurali esistenti all'interno della zona A ed in attesa di cambio di

destinazione d'uso in conformità alle previsioni di piano, è ammesso il

mantenimento delle attività in atto, purché compatibili con la zona residenziale .

(var. 28) (var. 34).

Per l’intervento valgono le prescrizioni di seguito indicate . (var. 34).

A) ZONA A DEL CENTRO STORICO DI SAN GIOVANNI E DEI PIANI DI

RECUPERO. (var. 34).

A1. I piani attuativi sono estesi all’ambito unitario d’intervento perimetrato (AUI) così

come descritti nelle tavole P2a / P2b. (var. 34).

A2. Per gli interventi ammessi si applica l’indice di fabbricabilità territoriale di 30.000

m3/ettaro, ed è comunque consentito il mantenimento dell’indice di fatto

preesistente se superiore. (var. 34).

L’indice di fabbricabilità di cui al periodo precedente vale per i titoli abilitativi

successivi alla data di adozione della variante 34 (23 2 2016), mentre per varianti

e proroghe di titoli abilitativi esistenti vale l’indice precedente. (var. 34).

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A3. Il piano attuativo del centro storico di San Giovanni dovrà prevedere una

dotazione di aree per l’assolvimento degli standard per il seguente ordine di

servizi ed attrezzature di interesse collettivo (var. 34):

a) parcheggio pubblico, minimo: 3,00 m2/abitante;

b) edifici per il culto, la vita associativa e la cultura , minimo: 5,00 m2/abitante.

B) ZONA A0. (var. 34).

B1) FINALITÀ.

B1.1. Le zone A0 riguarda i vecchi nuclei urbani di Casarsa, San Giovanni, Runcis,

Versutta e San Floriano.

B1.2. I nuclei perimetrati, formatisi dall’aggregazione di unità edilizie tra il XVII e il

XIX secolo, coinvolgono: edifici di interesse storico-architettonico, storico-

ambientale, le relative pertinenze; aree libere , edifici recenti sorti per ricostruzione

o per nuova edificazione su aree libere.

B1.3. Sono finalità del PRGC:

a) la salvaguardia, conservazione e il recupero degli edifici di interesse storico;

b) ammettere le modifiche necessarie per migliorare lo standard abitativo e

sempre nel rispetto dei caratteri tipologici e dei valori ambientali;

c) consentire integrazioni volumetriche e nuove edificazioni sempre nel rispetto

dei valori ambientali e dei caratteri organizzativi e tipologici del nucleo storico.

B2) CARATTERI TIPOLOGICI ED ORGANIZZATIVI .

B2.1. Le nuove costruzioni o ricostruzioni dovranno rispettare i rapporti compositivi,

organizzativi e dimensionali congrui o compatibili con le tipologie e le

aggregazioni presenti nel nucleo storico. (var. 34).

In particolare nel costruito storico vanno mantenute o riproposte dove queste sono

presenti e il tipo di intervento lo consente le caratteristiche seguenti:

a) le pareti degli edifici di più antico impianto finite a faccia a vista con tessitura

di mattoni, sassi o sassi e mattoni disposti in file regolari;

b) i fori aventi piattabande in mattoni e arcate in mattoni ribassate e provviste di

concio in chiave e capitelli;

c) la struttura dello sporto di linda costituito da travi di legno con parte terminale

decorata con motivo mistilineo. Il manto di copertura in coppi e il sottomanto

formato da correntini, pianelle. In alternativa per il manto sono ammessi

prodotti altri riproducendosi fedelmente dimensione, forma e colore se motivati

e valutati ammissibili dal Comune; (var. 14)

d) i muri di recinzione, utilizzati per chiudere le proprietà rispetto allo spazio

pubblico costruiti in mattoni faccia a vista o con file regolari di sassi interi o file

regolari di sassi e mattoni; i muri in sasso finiti con malta di calce con

frapposto un frammento di coccio a coprire gli interstizi. Il coprimuro formato

da una fila continua di coppi posti in sommità oppure disposti ortogonalmente

ed inclinati a formare una o due falde. (var. 34).

B3) ATTUAZIONE DELLE ZONE A0.

B3.1. Per l’attuazione delle zone A0 valgono le seguenti possibilità operative:

a) piano attuativo di iniziativa pubblica o privata su ambito unitario d’intervento

coincidente con i perimetri individuati dalle tavole P2a - P2b, o per Casarsa

capoluogo, dalle tavole P1 6 e P1 7 . Il piano attuativo può essere esteso anche

all'insieme di più ambiti, e può comprendere la viabilità, i servizi e gli spazi

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pubblici. L'ambito unitario di intervento vale per i fini di cui alla legge regionale

5/2007, articolo 63 bis, comma 6; (var. 14) (var. 25) (var. 34).

[ ] (var. 34).

Per i piani attuativi valgono l’indice di fabbricabilità territoriale di 30.000

m3/ettaro, ed è comunque consentito il mantenimento dell’indice di fatto

preesistente se superiore. [ ] ref. (var. 34).

L’indice di fabbricabilità di cui al periodo precedente vale per i titoli abilitativi

successivi alla data di adozione della variante 34 (23 2 2016), mentre per

varianti e proroghe di titoli abilitativi esistenti vale l’indice precedente. (var.

34).

[ ] (var. 34).

I piani attuativi garantiscono la salvaguardia delle caratteristiche storico -

artistiche e ambientali esistenti. In particolare i piani attuativi:

1) assicurano la salvaguardia di edifici e complessi di carattere storico -

artistico e di pregio ambientale;

2) indirizzano il recupero e l'evoluzione degli insediamenti in coerenza con la

struttura tipica storica;

3) promuovono la compattezza del tessuto urbanistico attraverso la saldatura

e il completamento delle preesistenze edilizie;

4) assicurano l'omogeneità dell'edificato attraverso previsione di dimensioni,

forme e materiali tipici storici o con essi congrui o compatibili .

I piani attuativi classificano gli immobili e prevedono un'articolazione degli

interventi secondo le categorie seguenti:

1) zona A1, di restauro o di restauro e risanamento conservativo: edifici o

complessi di carattere storico-artistico o di particolare pregio ambientale;

2) zona A2, di restauro e risanamento conservativo: edifici o complessi di

interesse documentale particolarmente rappresentativi di tipologie storiche

locali;

3) zona A3, di ristrutturazione edilizia: edifici o complessi tipici storici o

recenti, privi singolarmente considerati di interesse specifico;

4) zona A4, di ristrutturazione edilizia - demolizione con ricostruzione: edifici

generalmente di limitata consistenza incompatibili per caratteristiche con

l'edificato circostante, ma suscettibili di ricostruzione con esso coerente;

5) zona A5, di ristrutturazione edilizia - demolizione senza ricostruzione:

edifici generalmente di limitata consistenza incompatibili per caratteristiche

con l'edificato circostante, e insuscettibili di ricostruzione con esso

coerente;

6) zona A6, libera edificabile: aree libere prive di particolare interesse

ambientale suscettibili di edificazione coerente con l'edificato tipico storico

circostante;

7) zona A7, libera inedificabile: aree libere di pregio ambientale o necessarie

alla protezione e valorizzazione di edificato di particolare interesse

circostante.

A questo fine i piani attuativi adottano le categorie e altre indicazioni di

intervento più appropriate rispetto alle indicazioni delle tavole P2a e P2b e alle

norme di attuazione del PRGC.

Ampliamento e nuova costruzione sono ammessi:

1) in zone A1 e A2 per le esigenze dell'uso, e comunque per non più del 10%

del volume e della superfice coperta esistenti;

2) in zone A3, A4 e A6 per saldatura o completamento del tessuto urbanistico

ed edilizio esistente. (var. 34).

Con l'approvazione di un piano attuativo di iniziativa pubblica le previsioni

delle tavole P2a e P2b cessano di avere efficacia per le parti comprese nel

piano attuativo; (var. 25) (var. 34);

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b) intervento diretto in assenza di piano attuativo per gli interventi di cui al punto

B4), comma B4.1, lettere b) e c) (var. 6), nel rispetto delle presenti norme e

prescrizioni, delle indicazioni di cui alle tavole P2a e P2b e degli indici di cui ai

successivi punti B4), B5) e B6). (var. 34).

B4) PERTINENZA URBANISTICA ED INDICI EDIFICATORI.

B4.1. Per l’attuazione diretta delle previsioni di PRGC di cui al precedente punto B3),

comma B3.1, lettera b), valgono le seguenti prescrizioni (var. 34):

a) negli elaborati di progetto verrà delimitata la pertinenza urbanistica che

assume valore di UMI (unità minima d’intervento); (var. 34);

b) all’interno dell’UMI si interverrà nel rispetto delle norme riferite alle singole

categorie di intervento; per gli edifici compresi nelle catego rie A04, A03/4, A05

è ammessa la demolizione e il recupero della volumetria che sommata a quella

ammessa dal PRGC (20%) costituisce la potenzialità edificatoria da utilizzare

nell’area di pertinenza per l’ampliamento degli edifici esistenti , salvo il rispetto

dell’indice di fabbricabilità , valente in questo caso come fondiario ; (var. 34);

c) è sempre consentito il recupero del volume esistente ed è ammessa

un’integrazione volumetrica per sopraelevazioni, ampliamenti, nuova

edificazione nella misura massima del 20% del volume esistente , salvo il

rispetto dell’indice di fabbricabilità , valente in questo caso come fondiario, e

solo nei seguenti casi (var. 34):

1) l’UMI disponga di pertinenza libera e/o di possibilità di sopraelevazione

prevista dalle presenti norme;

2) si adotti una previsione planivolumetrica e l’uso di tipologie rispettose dei

caratteri riscontrabili nel nucleo storico e come descritti al precedente

punto B2); (var. 34);

3) sia comunque rispettato l'indice di fabbricabilità , valente in questo caso

come fondiario; (var. 14) (var. 34);

d) per gli edifici da ricostruire, ampliare o di nuova edificazione (categorie A04,

A03/4, A05, A06) non è ammesso superare l’altezza di m 9, o pari all'esistente

+ m 0,5, né l'altezza del più alto degli edifici di carattere storico-artistico o di

pregio ambientale circostanti distanti meno di 20 metri; (var. 14) (var. 34);

e) ai fini del calcolo della effettiva consistenza edilizia esistente da demolire o

ricostruire o da ristrutturare, conservare : valgono le informazioni rilevabili negli

elaborati di analisi del PRGC, e sono ammesse correzioni e rettifiche, da

assumersi in sede di esame del progetto di intervento in commissione edilizia,

sulla scorta di un rilievo edilizio asseverato dal progettista che documenti

l’effettivo stato di fatto e la reale consistenza edilizia dei fabbricati alla data di

adozione della presente variante di revisione;

f) il volume esistente può essere recuperato indipendentemente dalla

destinazione d'uso esistente, purché la destinazione d'uso prevista sia

consentita dalle norme di zona;

g) resta salva l'applicazione di norme di zona diverse. (var. 6).

B5) CATEGORIE D’INTERVENTO.

B5.1. Per l’intervento diretto sugli edifici valgono le norme riferite alle categorie

d’intervento in cui risultano inclusi dal PRGC sulla base dell’interesse storico-

architettonico, storico-ambientale riscontrato. (var. 34).

Resta salva l’applicazione delle norme di cui ai punti B2.1, B6.1, B6.2 e G1. (var.

34).

B5.2. Ai fini di cui al punto B5.1 la zona A0 è suddivisa nelle seguenti sottozone e

relative categorie di intervento (var. 34):

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a) A01 - restauro;

b) A02 - restauro e risanamento conservativo ;

c) A03 - ristrutturazione edilizia;

d) A04 - ristrutturazione edilizia - demolizione/ricostruzione 1;

e) A03/4 - ristrutturazione edilizia - demolizione/ricostruzione 2;

f) A05 - ristrutturazione edilizia - demolizione senza ricostruzione;

g) A06 - edifici recenti.

B5.2.1) ZONE A.01 - RESTAURO.

B5.2.1.1) FINALITÀ.

B5.2.1.1.1. Comprende unità edilizie di interesse storico-architettonico: edifici

vincolati ai sensi del decreto legislativo 42/2004, parte seconda (var. 14). Per

esse il PRGC prevede interventi rivolti alla conservazione e valorizzazione delle

parti edilizie di interesse storico e architettonico.

B5.2.1.2) INTERVENTO.

[ ] (var. 34).

B5.2.1.2.1. Per l’intervento di restauro vale la definizione di cui alla legge regionale

19/2009, articolo 4, comma 2, lettera c), con il fine di cui al punto B5.2.1.1.1 . (var.

34).

B5.2.1.2.2. Ogni intervento deve essere documentato e giustificato da un’attenta

analisi descrittiva dello stato di fatto.

B5.2.1.2.3. L'intervento dovrà attenersi ai metodi e alle cautele del restauro ed è

richiesto il preventivo parere della Soprintendenza per i beni architettonici e

paesaggistici. (var. 14) (var. 34).

B5.2.2) ZONE A02 - RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO. (var. 34).

B5.2.2.1) FINALITÀ.

B5.2.2.1.1. Riguarda edifici di interesse storico-ambientale. Per esse il PRGC prevede

interventi di recupero orientati comunque alla conservazione e al ripristino degli

elementi architettonici e tipologici caratteristici . (var. 34).

B5.2.2.2) INTERVENTO.

[ ] (var. 34).

B5.2.2.2.1. Per l’intervento di restauro e risanamento conservativo vale la definizione

di legge, con il fine di cui al punto B5.2.2.1.1. (var. 34).

B5.2.2.2.2. L'intervento dovrà garantire il massimo fattore di reversibilità per le nuove

opere ammesse, e valgono altresì le seguenti prescrizioni e possibilità operative:

a) inserimento di strutture e realizzazione d’opere atte ad assicurare l'idoneità

statica dell'edificio, anche tramite la puntuale sostituzione d egli elementi

costitutivi o che versano in uno stato d’irreversibile degrado;

b) costruzione interna all'edificio di servizi igienici, vano scala, ascensore , in

posizioni tali da non costituire fattore di grave alterazione ai caratteri

distributivi originari;

c) costruzione di divisori interni, eseguiti con strutture leggere e legate alle nuove

destinazioni d'uso ammesse;

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d) restauro dei fronti con ripristino dei fori originari ove alterati o tamponati e

possibilità di integrare le aperture originarie rispettandone gli allineamenti e le

soluzioni compositive;

e) risanamento e recupero, ove possibile, dell'impianto strutturale orizzontale e di

copertura, con conseguente recupero di travi, tavolato, arcarecci, pianelle,

coppi eccetera;

f) risanamento, ripristino, ove possibile, dei collegamenti, originari quali: scale,

ballatoi, androni, portici e loro caratteristiche costruttive e di finitura;

g) conservazione dell'impianto strutturale verticale con la possibilità di apportare

modifiche ai fori sulle pareti interne rispettando gli allineamenti e le soluzioni

compositive e limitatamente alle nuove esigenze organizzative;

h) obbligo di eliminare le superfetazioni, intese come parti aggiunte e prive di

interesse.

B5.2.3) ZONE A03 - RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA.

B5.2.3.1) FINALITÀ.

B5.2.3.1.1. Sono costituite da ambiti edilizi caratterizzati dalla prevalenza d’edifici di

formazione storica o recente (edifici storici degradati ad un piano, vecchie stalle e

fienili abbandonati, fabbriche dismesse eccetera), che hanno una disposizione

planimetrica generalmente coerente con l'insediamento storico ma caratteri

volumetrici e edilizi non congruenti. Per loro il PRGC prevede la possibilità di

trasformare tali edifici, in modo da renderli congruenti con il contesto storico e

urbano.

B5.2.3.2) INTERVENTO.

B5.2.3.2.1. Per l'intervento di ristrutturazione edilizia vale la definizione di legge,

esclusa la possibilità di completa demolizione. (var. 34).

B5.2.3.2.2. Gli interventi ammessi dovranno comunque essere orientati a riproporre le

forme e le finiture degli edifici della tradizione di cui costituiscono, nella maggior

parte dei casi, esempi d’edilizia storica demolita e ricostruita o sostanzialmente

alterata.

B5.2.3.2.3. In assenza di piano attuativo l’intervento può comportare: (var. 34)

a) la riorganizzazione interna dell’edificio sia in termini d’utilizzo delle superfici

che dei volumi;

b) il ripristino documentato di parti edilizie demolite;

c) la sostituzione d’elementi costitutivi dell'edificio rispettandone l’impianto

planivolumetrico;

d) la modifica della forometria, nel rispetto degli allineamenti e dei parametri

compositivi della tradizione o riproponendo dove possibile, quelli alterati;

e) eliminazione delle superfetazioni, intese come parti aggiunte e prive

d’interesse.

B5.2.4) ZONE A04 - RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA - DEMOLIZIONE /

RICOSTRUZIONE 1. (var. 34).

B5.2.4.1) FINALITÀ.

B5.2.4.1.1. Sono costituite da ambiti edilizi caratterizzati dalla prevalenza d’edifici di

formazione recente (edifici degradati ad un piano, locali accessori, costruzioni

dismesse eccetera), che hanno una disposizione planimetrica e caratteri

volumetrici e edilizi non congruenti. Per loro il PRGC prevede come unico

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intervento la demolizione, e la possibilità di recuperare i volumi tramite una

ricostruzione improntata a rendere la nuova situazione edilizia congruente con il

contesto storico e urbano. (var. 34).

B5.2.4.2) INTERVENTO.

B5.2.4.2.1. Sono classificati nella categoria A04 gli edifici di cui si prevede la

demolizione o la demolizione con ricostruzione.

B5.2.4.2.2. Per i fabbricati compresi in tale categoria sono possibili pertanto i

seguenti interventi:

a) demolizione dei volumi per destinare l’area a spazio scoperto; (var. 34);

b) la riprogettazione sulla stessa area occupata dai fabbricati esistenti con la

possibilità di procedere alla demolizione e ricostruzione e di introdurre le

modifiche planivolumetriche che si rendono necessarie;

c) la riprogettazione tramite un intervento di demolizione di tutto o di parte dei

fabbricati esistenti e di ricostruzione con la definizione di un nuovo disegno

planivolumetrico e una nuova ubicazione. (var. 34).

B5.2.4.2.3. Per l’intervento di nuova costruzione è consentito di riutilizzare tutti i

volumi e le superfici coperte disponibili all’interno dell’area interessata

dall’intervento (superfetazioni categorie A01, A02, A03; categoria A04; categoria

A05, più l’integrazione volumetrica prevista al precedente punto B4). (var. 34).

B5.2.4.2.4. L’intervento è subordinato alla preventiva approvazione di un progetto

planivolumetrico dimostrativo evidenziante tra l'altro:

a) lo stato di proprietà;

b) la tipologia edilizia da proporre con riferimento a quella storica ricorrente;

c) la finalità di ricomporre l'impianto organizzativo della edilizia storica di cui al

punto B2). (var. 6) (var. 34).

B5.2.4.2.5. La proposta d’intervento dovrà pertanto porsi in sintonia con le finalità

assunte dal PRGC per le zone A0 di cui al precedente punto B2) e dimostrare

soluzioni di ottimale inserimento nel contesto edilizio storico e rispettare i modi

costruttivi appartenenti alla tradizione locale e storicamente consolidatisi. (var.

34).

B5.2.4.2.6. Il PRGC individua nella categoria A04, con lettera R (ripristino) le entità

per le quali è ammessa la ricostruzione dei volumi di impianto storico demoliti o

alterati.

B5.4.2.7. La ricostruzione dopo demolizione di parti aggiunte recentemente è da

ritenersi facoltativa e dovrà rispettare l’altezza indicata negli elaborati di piano , o

dove non indicata dovrà (var. 34):

a) essere motivata da documentazione e indagine storica o da tracce rilevabili

nell’edilizia adiacente;

b) riferirsi alla volumetria storica superstite.

B5.2.5) ZONE A.0.3/4 - RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA - DEMOLIZIONE /

RICOSTRUZIONE 2. (var. 34).

B5.2.5.1) FINALITÀ.

B5.2.5.1.1. Il PRGC individua, con la categoria A03/4 gli edifici di recente edificazione

(edifici degradati, stalle e fienili abbandonati, fabbriche dismesse eccetera) che

hanno una disposizione planimetrica generalmente coerente con l'insediamento

storico, ma caratteri volumetrici e edilizi non congruenti. Per loro il PRGC prevede

la possibilità di demolizione o di trasformazione tramite interventi di

ristrutturazione o demolizione e ricostruzione in modo da renderli congruenti con il

contesto storico e urbano.

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B5.2.5.2) INTERVENTO.

B5.2.5.2.1. Per gli edifici compresi in questa categoria valgono le norme di intervento

di cui alle precedenti categorie A03 e/o A04. (var. 34).

B5.2.6) ZONE A.0.5 - RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA - DEMOLIZIONE SENZA

RICOSTRUZIONE. (var. 34).

B5.2.6.1) FINALITÀ.

B5.2.6.1.1. Sono costituite da ambiti edilizi caratterizzati dalla prevalenza di edifici di

formazione recente (edifici degradati a un piano, locali accessori, costruzioni

dismesse eccetera), che hanno una disposizione planimetrica e caratteri

volumetrici e edilizi non congruenti. Per loro il PRGC prevede come unico

intervento la demolizione, e la possibilità di recuperare i valori di volume e di

superficie coperta dello stato di fatto tramite una ricostruzione improntata a

rendere la nuova situazione edilizia congruente con il contesto storico e urbano.

B5.2.6.2) INTERVENTO.

B5.2.6.2.1. Per i fabbricati ricadenti in tale categoria è prevista la demolizione , ed è

ammesso il recupero o la traslazione del volume e delle superfici coperte su altro

sedime; l'area interessata dal volume sarà pavimentata o sistemata secondo la

destinazione d'uso prevista per l'ambito in cui risulta incluso. (var. 34).

B5.2.7) ZONE A06 - EDIFICI RECENTI.

B5.2.7.1) FINALITÀ.

B5.2.7.1.1. Il PRGC individua, con la categoria A06 gli edifici di recente edificazione

per i quali non si prevedono nell'arco di validità del piano opere di radicale

ridefinizione.

B5.2.7.1.2. Per questi edifici il PRGC prevede comunque la possibilità di demolire o di

recuperare i volumi tramite una ristrutturazione edilizia o ricostruzione improntata

a rendere la nuova situazione edilizia congruente con il contesto storico e urbano.

(var. 34).

B5.2.7.2) INTERVENTO.

B5.2.7.2.1. Per gli edifici compresi in questa categoria sono possibili i seguenti

interventi:

a) l’ampliamento per utilizzare l’integrazione volumetrica prevista al precedente

punto B4);

b) adeguamento alle prescrizioni di cui al successivo punto B6);

c) la ricostruzione dell’esistente tramite un intervento di demolizione di tutto o di

parte del fabbricato e di nuova edificazione con la definizione di un nuovo

disegno planivolumetrico.

B5.2.7.2.2. Per l’intervento di nuova costruzione è consentito di riutilizzare tutti i

volumi e le superfici coperte disponibili all’interno dell’area interessata

dall’intervento (superfetazioni categorie A01, A02, A03; categoria A04; categoria

A05, più l’integrazione volumetrica prevista al precedente punto B4). (var. 34).

B5.2.7.2.3. L’intervento è subordinato alla preventiva approvazione di un progetto

planivolumetrico dimostrativo come definito al precedente punto B4) delle presenti

norme; la proposta d’intervento dovrà pertanto porsi in sintonia con le finalità

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assunte dal PRGC per le zone A0 di cui al precedente punto B2) e dimostrare

soluzioni di ottimale inserimento nel contesto edilizio storico e rispettare i modi

costruttivi appartenenti alla tradizione locale e storicamente consolidatisi. (var.

34).

B6) ULTERIORI PRESCRIZIONI PER LA ZONA A0.

B6.1. Per l’intervento diretto nelle zone A0 valgono altresì le seguenti prescrizioni

(var. 34):

a) nelle zone A0 sono sempre ammessi gli interventi di manutenzione (var. 6)

purché non si pongano in contrasto con le finalità e le prescrizioni contenute

nelle norme riferite alla specifica categoria d’intervento in cui risulta incluso

l’edificio interessato;

b) nelle nuove costruzioni non è ammesso superare l’altezza degli edifici

preesistenti nell’ambito unitario d’intervento senza tener conto di

soprastrutture prive di carattere storico-artistico e di pregio ambientale ;

c) negli interventi di ristrutturazione, ampliamento, nuova realizzazione il progetto

dovrà descrivere e motivare le scelte progettuali in merito alla tipologia, alle

forme e ai materiali costruttivi utilizzati e la loro congruenza o compatibilità con

il contesto storico e si dovranno osservare in particolare i seguenti indirizzi:

1) forme planovolumetriche semplici come da tradizione a formare sistemi

aggregati di unità edilizie a schiera o a corte o isolate collegate alle altre

fabbriche con muri in sasso/mattone;

2) uso, per le facciate e gli elementi in vista , di mattone, sasso/mattone o

intonaco a base di calce; (var. 34);

3) copertura a spioventi e manto di coppi, con disposizione e pendenza

analoghe a quelle degli edifici del contesto storico ;

[ ] (var. 34);

4) fori di finestre e vetrine aventi un rapporto tra altezza e larghezza

compreso tra 1 e 1,6; (var. 34);

5) infissi esterni:

5.1) di legno o di altro materiale idoneo durevole;

5.2) con profili, partiture e sezioni compatibili con gli infissi tradizionali di

legno;

5.3) di colore uniforme (tinta unita), congruo o compatibile con la

tradizione storica, o, in alternativa, mantenuti di colore naturale se

sono di legno, o con finitura effetto legno se sono di altro materiale;

5.4) per vetrine al piano terra sono comunque ammesse persiane a

saracinesca, a scomparsa, di metallo, per motivi di sicurezza, nel

rispetto delle prescrizioni di cui al punto 5.3); (var. 34);

6) facciate verso spazi pubblici (var. 6) prive di aggetti, sporgenze, terrazze (a

parte lo sporto di gronda , ballatoi di legno del tipo tradizionale o balconcini

di arredo) (var. 6). Sono ammesse le tende, solo su edifici non soggetti a

vncolo culturale e solo se regolate da norme di settore e/o di regolamento

edilizio; (var. 34);

d) le recinzioni di mattone, di sasso o miste di mattone e sasso esistenti

dovranno essere conservate, ripristinate, restaurate. Sono ammesse la

soprelevazione, e il ricavo di aperture limitate a esigenze dimostrate . (var. 34).

La realizzazione di nuove recinzioni, qualora necessaria, deve utilizzare

materiali e tecniche congruenti con quelle del contesto storico (muratura in

mattoni e/o mattoni/sasso, muratura intonacata, cancellate di ferro, rete

metallica mascherata da siepe arbustiva o specie rampicante, portoni di legno

o ferro artistico); (var. 34);

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e) le aree verdi, i giardini e i parchi esistenti devono essere conservati attraverso

la manutenzione, la sostituzione, il miglioramento e il potenziamento dei filari e

nuclei arborei e arbustivi esistenti;

f) ai fini edificatori e per il calcolo delle volumetrie disponibili per l’intervento

valgono i rilievi dimostrativi dello stato di fatto presentati in sede progetto

edilizio che possono apportare correttivo agli elaborati di analisi di PRGC;

g) gli ambiti unitari di intervento identificati con doppio asterisco sono soggetti

alle modalità di intervento e alle prescrizioni di seguito indicate.

Per l'Ambito Unitario di Intervento compreso tra via Villa e via Aviotte:

1) è ammessa un'integrazione per nuovi edifici di m3 600, che va a sommarsi

alle volumetrie esistenti e alle previste integrazioni di cui al precedente

punto B4) e per un valore complessivo massimo di m3 1.380; (var. 34);

2) le nuove costruzioni o ricostruzioni dovranno rispettare i rapporti

compositivi, organizzativi e dimensionali desunti dalle tipologie e dalle

aggregazioni tipiche storiche presenti nel nucleo storico; (var. 34);

3) in merito alle distanze dai confini, il nuovo edificio può ess ere costruito:

3.1) lungo via Villa: sul fronte strada o in allineamento con l'edificio

esistente a Sud;

3.2) lungo via Aviotte: sul confine di proprietà o con stacco da definirsi in

sede progettuale;

3.3) lungo i rimanenti confini (Iato Est e lato Sud) nel rispetto delle norme

del Codice Civile. (var. 28).

Resta salva l’applicazione delle norme di cui ai punti B2.1, B6.2 e G1. (var. 34).

B6.2. Gli edifici esistenti difformi dalle caratteristiche previste dal PRGC sono

adeguati per le opere oggetto di intervento, eccetto che in manutenzione

straordinaria parziale se un adeguamento parziale può causare disomogeneità

stilistica.

Il piano attuativo di iniziat iva pubblica può comunque prevedere:

a) nelle nuove costruzioni: riferimento del limite di altezza al più alto degli edifici

circostanti di carattere storico-artistico e di pregio ambientale;

b) nelle facciate verso spazi pubblici: tende, regolandone le caratteristiche;

c) per recinzioni in muratura o muratura e sasso: soprelevazione e ricavo di

aperture limitate a esigenze dimostrate;

d) per portoni: l'uso di ferro artistico;

e) per serramenti: al piano terra anche materiale altro da legno, di colore scuro,

di linea congrua o compatibile con il contesto storico, per tutte le destinazioni

d'uso, purché durevoli nel tempo senza degradazione delle caratteristiche

assicuranti la congruità e la compatibilità. (var. 25) (var. 34).

C) ZONA A1, della Villa De Concina/Braida. (var. 34).

C1. L'intervento ammesso è di restauro come previsto dalla legge regionale 19/2009,

articolo 4, comma 2, lettera c) rivolto:

a) alla valorizzazione dei caratteri tipologici, architettonici e decorativi;

b) al ripristino delle parti alterate;

c) alla valorizzazione/ripristino dell'aspetto esterno, dell'impianto strutturale,

dell’impianto organizzativo e distributivo interno;

d) alla salvaguardia e valorizzazione dei parchi e delle zone a verde.

C2. L’intervento progettuale dovrà acquisire il preventivo parere favorevole della

Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici . (var. 34).

C3. L'attuazione avviene mediante intervento diretto. (var. 6).

D) ZONA A2, dei complessi edilizi di interesse storico, tipologico/ambientale in

località San Floriano a Sud di Via San Vito, in località San Floriano a Nord di Via

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San Vito, in località San Floriano ad Ovest di San Vito; in località Boscat; del

Mulino di Casarsa, del Mulino di San Giovanni, edificio in Via A. Moro a Casarsa

civici 8-10-12-14. [ ] (var. 5) (var. 34).

D1. L'attuazione avviene mediante intervento diretto. (var. 6)

D2. L'intervento ammesso è di restauro e risanamento conservativo (var. 6). (var. 34).

D3. Valgono le definizioni di legge. (var. 34).

D4. Sono altresì ammessi un aumento volumetrico e di superficie coperta non

superiore al 20% dei valori esistenti, nonché la ricostruzione di parti edilizie da

ripristinare o costituenti parti aggiunte prive di valore da demolire, e solo nel caso

sussistano le seguenti condizioni (var. 34):

a) il progetto sia accompagnato da un’analisi che dimostri le fasi formative

edilizio/storiche del complesso edilizio, le aggiunte recenti prive di interesse, i

caratteri originari da tutelare e le motivazioni della proposta progettuale di

integrazione e/o modifica; (var. 34);

b) sia dimostrato un armonico inserimento del nuovo volume nel contesto edilizio

storico;

c) s’impieghino materiali e finiture proprie della tradizione locale e caratterizzanti

il nucleo storico;

d) non sia superato l’indice di fabbricabilità fondiaria di 3 m3/m2. (var. 34).

E) ZONA A7, delle aree libere inedificabili (var. 6) e di pertinenza delle ville soggette

a restauro. (var. 34).

E1. Per le aree sistemate a parco è prevista la salvaguardia , ed è fatto divieto di

abbattere le alberature d'alto fusto esistenti e di procedere ad opere o modifiche

che non siano orientate a mantenere o accentuare i contenuti ed i valori espressi.

F) CRITERI PER LA PROGETTAZIONE EDILIZIA IN ZONA A. (var. 34).

F1. Per l’intervento su edifici di interesse storico, artistico, architettonico, ambientale

(var. 6), inclusi nelle zone A ed interessati da interventi di

modifica/trasformazione, è richiesto che gli elaborati di progetto contengano (var.

34):

a) una documentazione sullo stato di fatto e con particolare riferimento alla

consistenza degli edifici, i valori storico/ambientali, lo stato di conservazione,

le destinazioni d’uso;

b) un elaborato che illustri le fasi storico/formative degli edifici interessa ti;

c) un prospetto dei fronti, verso lo spazio pubblico, esteso agli edifici adiacenti;

d) una documentazione fotografica.

F2. Il Comune può chiedere la documentazione integrativa che ritenga necessaria per

un’esauriente istruttoria ed esame della proposta progettuale. (var. 34).

G) NORME ULTERIORI. (var. 34).

G1. In tutte le zone A valgono le seguenti norme:

a) (soppressa); (var. 34);

b) per l’intervento diretto, dove ammesso, nelle operazioni di restauro e

risanamento conservativo, trasformazioni o nuove costruzioni non potranno

essere superate le altezze degli edifici preesistenti dell'isolato interessato

senza tenere conto di soprastrutture prive di carattere storico -artistico e di

pregio ambientale; (var. 34);

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c) è consentita la modifica del numero delle unità immobiliari, purché essa sia

compatibile con le caratteristiche tipologiche e architettoniche degli edifici di

interesse storico;

d) per le attività industriali e artigianali di produzione o destinate all’attività

agricola esistenti ed in contrasto con le norme di zona sono consentititi

interventi di manutenzione ordinaria ed eventuali adeguamenti a norme

igienico - sanitarie e di sicurezza del luogo di lavoro;

e) le reti e impianti tecnologici che saranno realizzati all’interno delle zone A

dovranno essere posti entro terra e, qualora ciò non sia possibile, si dovrà

mitigare l’impatto sull’ambiente attraverso adeguati interventi compensativi

compresa la formazione di schermi vegetali o l’adozione di tecniche speciali ; è

ammessa l'installazione, purché non visibile dagli spazi pubblici ed escluse le

aree ed edifici vincolati ai sensi del DLGS 42/2004, di pannelli solari e

fotovoltaici nei limiti del fabbisogno dimostrato; (var. 28) (var. 34);

f) è fatto obbligo utilizzare, per le finiture esterne, materiali e tecnologie proprie

delle tradizioni locali e/o congrue o compatibili con queste. (var. 6) (var. 34).

In particolare (var. 34):

1) i fori di finestre e vetrine devono rispettare un rapporto tra altezza e

larghezza compreso tra 1 e 1,6. (var. 34).

[ ] (var. 34);

2) l'intervento dovrà essere orientato a conservare o ripristinare gli elementi

decorativi e funzionali di interesse storico artistico e, dove necessario,

riproporre elementi similari; (var. 34);

3) è richiesto il restauro degli intonaci antichi , e nel caso di rinnovo, è

richiesta la riproposizione dell'intonaco antico rapportato all'epoca

dell'edificio, o, nel caso di nuova edificazione, con riferimento alla

tradizione locale;

4) è richiesto, dove costituisce valore proprio del tipo edilizio e della

tradizione locale, il mantenimento del paramento faccia a vista in mattoni o

in sassi o misto;

5) per le coperture degli edifici si dovranno usare le pendenze presenti negli

edifici contermini o con riferimento alla tradizione e il manto sarà in coppi; il

tetto dovrà essere dotato di cornicioni e/o di sporto di linda in travi di legno

e sottocoppo in tavole di legno o in pianelle di lateriz io poste su correntini.

Sono ammesse deroghe motivate per condomìni recenti e per edifici

accessori, da prevedersi nei piani attuativi; (var. 34);

6) i camini di pregio ambientale dovranno essere mantenuti , e nuovi camini

dovranno essere realizzati in sintonia con l'edificio in costruzione;

7) terrazzini, balconcini che non siano di arredo e terrazze di copertura sono

ammesse solo verso l'interno del lotto, e purché di dimensione limitata e

congrui o compatibili con il contesto storico; (var. 6) (var. 34);

g) (soppressa); (var. 34);

h) sono ammesse deroghe alle norme sul vuoto sanitario e sulle coibentazioni

quando sussistano le esigenze di restaurare parti significative delle finiture e

dei materiali e nel caso derivino da direttive impartite dalla Soprintendenza per

i beni architettonici e paesaggistici ; (var. 34);

i) per gli interventi di restauro e risanamento conservativo è richiesto il

mantenimento o riproposizione dei solai di legno (compresa la copertura); sono

ammesse deroghe solo in presenza di motivate esigenze strutturali e

comunque nel rispetto delle norme per le finiture ; (var. 34);

l) (soppressa); (var. 14);

m) in sede di piano attuativo per le zone A dovrà essere attentamente valutata la

distanza dai confini e dai fabbricati per le nuove costruzioni al fine di evitare

contrasti con l’edificazione delle aree contermini a diversa normativa; (var. 34);

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n) nelle nuove costruzioni vale la distanza di metri 5 dal confine per le aree

confinanti con le zone B; sono ammesse deroghe nel caso di convenzioni tra

privati e fatta salva la distanza (var. 6) di metri 10 tra pareti finestrate di edifici

antistanti in zona B o C. Pergolati, gazebi di altezza non superiore a m 3 e

superfice coperta non superiore a m2 9 e casette da giardino di altezza non

superiore a m 2,2 e superfice coperta non superiore a m 2 9, non allacciate a

reti tecnologiche e appoggiate o infisse al suolo con opere di fondazione

minime, rispettano da confine le sole norme di distanza del codice civile. Resta

ferma la distanza da strada; (var. 14)

n1) in tutte la zone A: per nuova realizzazione, ristrutturazione con demolizione o

ampliamento con aumento di superfice utile, per aumento del numero di unità

immobiliari se non accessori e per mutamento di destinazione d'uso da una

non aperta al pubblico ad altra aperta al pubblico, è da ricavarsi la superfice di

parcheggio, salvo norma specifica diversa, fino a lla distanza di m 200 di

percorso, minima seguente (var. 34):

1) stanziale: 1 m2 per ogni 10 m3, ma, se non dimostrata dal proponente e

valutata dal Comune l'impossibilità in relazione allo stato dei luoghi, non

meno di 2 posti auto per ogni unità immobiliare di uso diverso da accessori;

(var. 34);

2) di relazione:

2.1) per opera alberghiera o agrituristica: 1 posto auto per ogni 2 utenti;

2.2) della superfice utile artigianale e agricola non agrituristica: 10%; (var.

34);

2.3) della superfice di vendita commerciale al dettaglio: 60%; (var. 34);

2.4) della superfice utile direzionale: 30%;

2.5) della superfice utile di servizi e attrezzature collettive (var. 34):

2.5.1) per nuova realizzazione o ampliamento: 80%;

2.5.2) per recupero: 40%;

2.6) della superfice utile di servizi di interesse residenziale: 30%. (var.

34).

Le prescrizioni in materia di aree da riservare a parcheggi in edifici preesistenti

alla data del 18 6 2003 per destinazione d'uso anche successiva commerciale

al dettaglio non trovano applicazione. (var. 34).

E' ammesso rendere disponibili le aree da destinare a parcheggio per esercizi

commerciali al dettaglio anche in regime di convenzionamento con i proprietari

o gestori di parcheggi pubblici o privati, fermo restando il rispetto del numero

minimo di posti auto previsti dagli standards urbanistici; (var. 34);

n2) la previsione di restauro e risanamento conservativo non esclude la possibilità

di ampliamento, nel rispetto degli indici e delle disposizioni particolari di zona;

(var. 14) (var. 34);

n3) la superfice lorda di pavimento di destinazione d’uso agricola non agrituristica

e di destinazione d’uso artigianale produttiva non può superare m2 200, o

l’esistente + m2 50 per ogni lotto; (var. 34);

o) per quanto non indicato dalle presenti norme, per le distanze dai confini

valgono le disposizioni del Codice Civile .

Il piano attuativo di iniziativa pubblica può comunque prevedere:

a) nelle operazioni restauro e di risanamento conservativo riferimento del limite di

altezza agli edifici preesistenti dell’isolato interessato, e nelle trasformazioni o

nuove costruzioni riferimento del limite di altezza al più alto degli edifici

circostanti di carattere storico-artistico e di pregio ambientale;

b) per le reti e gli impianti tecnologici la possibilità di mitigare l'impatto

sull'ambiente anche mediante tecniche speciali;

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c) possibilità che gli interventi siano orientati a conservare o ripristinare gli

elementi decorativi e funzionali, e precisare quali siano gli elementi funzionali

da conservare o ripristinare;

d) che i balconicini ammessi solo verso l'interno del lotto siano quelli non di

arredo;

e) per infissi: al piano terra anche materiale altro da legno, di colore s curo, di

linea congrua o compatibile con il contesto storico, per tutte le destinazioni

d'uso, purché durevoli nel tempo senza degradazione delle caratteristiche

assicuranti la congruità e la compatibilità. (var. 25) (var. 34).

G2. I piani attuativi di iniziativa pubblica possono prevedere disposizioni speciali

anche derogatorie alle norme di PRGC per il ravvicinamento, l’armonizzazione o

l’attenuazione di caratteristiche di edifici esistenti difformi dalle norme generali

alle caratteristiche tipiche storiche, comunque nei limiti previsti dalla legge 5/2007,

articolo 63 quater, comma 1, come modificato dall’art. 16, comma 8, della LR

21/2015. (var. 34).

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ART. 12. ZONA B. (var. 34).

1. La zona B è costituita dalle parti del territorio comunale totalmente o parzialmente

edificate e diverse dalla zona A. (var. 34).

2. Le destinazioni d'uso ammesse sono quelle per la zona A e per l'intervento

valgono le prescrizioni di seguito indicate e riferite alle sottozone individuate dal

piano.

3. Le attività non previste nelle destinazioni d’uso e incompatibili per igiene, sanità,

sicurezza e traffico indotto eventualmente dismesse non possono essere riprese.

(var. 34).

Per l’intervento valgono le prescrizioni di seguito indicate. (var. 34).

A) ZONA B1. (var. 34).

A1. E' costituita dalle aree edificate caratterizzate dalla diffusa presenza di tipi edilizi

unifamiliari e da una destinazione prevalentemente residenziale.

A2. In tali zone il PRGC si attua per intervento diretto , salvo quanto previsto al punto

D), comma D1, lettera a) (var. 6), e valgono le seguenti prescrizioni ed indici (var.

34):

a) indice di fabbricabilità fondiaria: m3/m2 1,35.

Questo indice di fabbricabilità vale per i titoli abilitativi successivi alla data di

adozione della variante 34 (23 2 2016), mentre per varianti e proroghe di titoli

abilitativi esistenti vale l’indice precedente; (var. 34).

b) rapporto di copertura: m2/m2 0,50; (var. 34);

c) altezza: m 9,00, o pari all'esistente + m 0,5 (var. 14) (var. 34);

d) distanza da strada: m 6, o pari all'esistente (var. 6) (var. 34).;

e) distanza da confine: m 5,00; (var. 34);

[ ] (var. 1)

f) utilizzazione commerciale delle volumetrie: massima 40%. La realizzazione di

queste volumetrie è eventuale; (var. 14);

g) utilizzazione residenziale o per servizi ed attrezzature collettive residenziali

delle volumetrie: minima 30%. La realizzazione di queste volumetrie è

eventuale; (var. 14);

h) tipologia: case unifamiliari isolate, binate, a schiera e/o edifici in linea con

alloggi; per le aree centrali, come definite dal Piano Struttura, non si

prevedono limitazioni alla tipologia.

B) ZONA B2. (var. 34).

B1. E’ costituita dalle aree delle espansioni recenti dei centri abitati a bassa densità,

caratterizzate dalla presenza di tipi edilizi unifamiliare e da una destinazione

prevalentemente residenziale.

B2. In tale zona (var. 14) il PRGC si attua per intervento diretto , salvo quanto previsto

al punto D), comma D1, lettera a) (var. 6), e valgono le seguenti prescrizioni ed

indici (var. 34):

a) indice di fabbricabilità fondiaria: m3/m2 0,8; (var. 34);

b) rapporto di copertura: m2/m2 0,40; (var. 34);

c) altezza: m 6,50, o pari all'esistente + m 0,5 (var. 14) (var. 34);

d) distanza da strada: m 6, o pari all'esistente (var. 6) (var. 34);

e) distanza da confine: m 5,00;

f) utilizzazione commerciale delle volumetrie: massima 40%. La realizzazione di

queste volumetrie è eventuale ; (var. 34);

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g) utilizzazione residenziale delle volumetrie: minima 30%. La realizzazione di

queste volumetrie è eventuale ; (var. 34);

h) tipologia: case unifamiliari isolate, binate, a schiera.

C) ZONA B3. (var. 34).

C1. Corrisponde alla zona ex PEEP di Casarsa e valgono le seguenti prescrizioni:

a) indice di fabbricabilità fondiaria: m3/m2 3,50; (var. 34);

b) rapporto di copertura: m2/m2 0, 40; (var. 34);

c) altezza: m 8,50; (var. 34);

d) distanza da confine: m 5,00; (var. 34);

e) tipologia: edifici in linea o blocco edilizio;

f) parcheggio minimo: 1 posto macchina per alloggio. (var. 30).

D) NORME COMUNI. (var. 1).

D1. Nelle zone B valgono altresì le seguenti disposizioni:

a) nelle aree individuate nel PRGC con apposito perimetro e definite “Ambiti da

assoggettare a P.R.P.C.”, il rilascio di titolo abilitativo per opere è subordinato

all'approvazione di una strumento attuativo , e per l'attuazione valgono i

parametri d'intervento fissati per ogni singola zona e le seguenti prescrizioni

(var. 34):

1) per l'ambito perimetrato su via Zorutti: cedere all'Amministrazione

Comunale l'area che sarà utilizzata per la costruzione della rotatoria e della

strada interna e come evidenziato nell'elaborato di PRGC; realizzare un

unico accesso per autovetture alla zona B, anche in assenza della rotatoria

e in una posizione tale da garantire il massimo fattore di sicurezza; (var.

28) (var. 34);

2) per l'ambito su via Versutta, località denominata "casel" (var. 34):

2.1) l'uso di tipologie residenziali unifamiliari;

2.2) cedere all'Amministrazione Comunale, in sede di piano attuativo,

l'intera area verde pubblico, compreso il "casel", come definita in

zonizzazione; (var. 34);

2.3) la realizzazione, lungo la roggia Versa, di una siepe di tipo A e con

una profondità della fascia verde non inferiore a m 20.

In assenza di piano attuativo sono fatti salvi gli interventi di manutenzione,

ristrutturazione e ampliamento di cui alla LR 19/2009 riferiti ai fabbricati

esistenti; (var. 34);

3) in via Sabotino (San Giovanni), per la zona individuata con lettera a, in

adiacenza alla zona A0 del centro abitato di Runcis (var. 34):

3.1) l'uso di tipologie residenziali unifamiliari isolate o aggregate;

3.2) la realizzazione di una cubatura massima di m3 4.000;

3.3) la realizzazione di un percorso ciclo pedonale dotato di adeguate

schermature verso la carreggiata e che presenti caratteri di continuità

con il restante tracciato esistente o in progetto.

È vietata la realizzazione di accessi diretti alle singole abitazioni dalla

strada principale (via Sabotino). La viabilità interna, a servizio delle

abitazioni, sarà dimensionata ai sensi del DM Infrastrutture 5 11 2001 e

dotata di percorsi pedonali e parcheggi di uso pubblico nella misura di uno

per alloggio; (var. 34);

4) in via Sabotino (San Giovanni), per la zona individuata con lettera b, posta

a Sud, è fatto obbligo:

4.1) l'uso di tipologie residenziali unifamiliari isolate o aggregate;

4.2) la realizzazione di una cubatura massima di m3 6.500;

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4.3) la realizzazione di un percorso ciclo pedonale dotato di adeguate

schermature verso la carreggiata e che presenti caratteri di continuità

con il restante tracciato esistente o in progetto;

4.4) la realizzazione di un parcheggio a uso pubblico della dimensione

minima di 300 mq.

È vietata la realizzazione di accessi diretti alle singole abitazioni dalla

strada principale (via Sabotino). La viabilità interna, a servizio delle

abitazioni sarà dimensionata ai sensi del DM Infrastrutture 5 11 2001 e

dotata di percorsi pedonali e parcheggi di uso pubblico nella misura di uno

per alloggio; (var. 30) (var. 34);

b) è sempre consentito il recupero delle volumetrie esistenti anche se superiori

all'indice consentito ed è altresì ammessa e per una sola volta e per l’edilizia

esistente alla data di adozione del nuovo PRGC (19 12 2001) , un’integrazione

volumetrica di m3 150 per ogni unità abitativa e per comprovate necessità

igienico/funzionali;

b1) l’altezza pari all'esistente + m 0,5 già prevista dalle norme di zona è ammessa

anche a distanza da confine inferiore a m 5,00; (var. 14);

c) in tutte le zone B è ammessa l'edificazione a confine:

1) in aderenza a preesistente edificio e per la parte senza finestre;

2) (soppresso); (var. 34);

3) per opera prevista in programma unitario per lotti contigui;

4) in caso di convenzione stipulata tra proprietari confinanti, purché siano

comunque rispettate le distanze tra pareti finestrate e pareti di edifici

antistanti; (var. 6);

c1) in tutte le zone B pergolati, gazebi di altezza non superiore a m 3 e superfice

coperta non superiore a m2 9 e casette da giardino di altezza non superiore a

m 2,2 e superfice coperta non superiore a m2 9, non allacciate a reti

tecnologiche e appoggiate o infisse al suolo con opere di fondazione minime,

rispettano da confine le sole norme di distanza del codice civile. Resta ferma

la distanza da strada; (var. 14);

d) in tutte le zone B è prescritta la distanza tra pareti finestrate e pareti di edifici

antistanti minima di metri 10; (var. 1) (var. 34);

e) le attività esclusivamente o prevalentemente commerciali, artigianali esistenti

nelle zone B e incompatibili con le destinazioni residenziali, in attesa di

interventi conformi alle norme di zona ed ai rapporti tra previsione

commerciale/artigianale e residenza, possono essere mantenute. (var. 14).

Interventi di ristrutturazione, ampliamento, potranno essere concessi solo se

orientati a perseguire, anche se parzialmente, le finalità generali delle norme

di zona.

In caso di costituzione, ampliamento, mutamento, subentro o ripristino dopo

dismissione qualsiasi attività è ammessa solo se conforme alle norme di zona

ed alle norme di settore. Il mutamento, subentro o ripristino dopo dismissione

di attività industriale o artigianale è equiparato a mutamento di des tinazione

d'uso; (var. 14) (var. 34);

f) in tutte le zone B, nel caso di nuovo intervento commerciale:

1) (soppresso); [ ] (var. 14);

2) va evitata la localizzazione di attività commerciali in punti in cui esistano

condizioni di difficile accessibilità, a meno che non siano previste soluzioni

atte ad assicurare facilità di entrata ed uscita e dove risulti necessario,

anche tramite la previsione di piste di decelerazione o arretramenti dei

volumi, corsie di servizio e quant’altro per evitare situazioni di pericolo;

3) si dovranno considerare, nel caso di nuova edificazione di attività

commerciali, i rapporti con il sito e le realtà preesistenti, a tale ragione il

progetto dovrà dimostrare la compatibilità ambientale e con l’intorno

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residenziale, assumendo tutti gli accorgimenti che si ritengono necessari,

quali:

3.1) attento studio della configurazione planivolumetrica;

3.2) utilizzo di schermature lungo i confini;

3.3) valutazione del traffico indotto ed assunzione delle opere necessarie

e degli oneri conseguenti al fine di evitare conflittualità con la

prevalente destinazione residenziale delle aree contermini;

4) non sono ammessi, nelle zone B, interventi edilizi diretti per la

realizzazione di esercizi commerciali di grande dettaglio con superficie

complessiva superiore a 1.500 m2;

g) (soppressa); [ ] (var. 6)

h) per nuova realizzazione, ristrutturazione con demolizione o ampliamento con

aumento di superfice utile, per aumento del numero di unità immobiliari se non

accessori e per mutamento di destinazione d'uso da una non aperta al pubblico

ad altra aperta al pubblico o da non commerciale al dettaglio a commerciale al

dettaglio, è da ricavarsi la superfice di parcheggio, salvo norma specifica

diversa, fino alla distanza di m 100 di percorso, minima seguente (var. 34):

1) stanziale: 1 m2 per ogni 10 m3, ma non meno di 2 posti auto per ogni unità

immobiliare di uso diverso da accessori; (var. 34);

2) di relazione:

2.1) per opera alberghiera o agrituristica: 1 posto auto per ogni 2 utenti;

2.2) della superfice utile artigianale e agricola non agrituristica: 10%; (var.

34);

2.3) della superfice di vendita commerciale al dettaglio: 60%; (var. 34);

2.4) della superfice utile direzionale: 30%;

2.5) della superfice utile di servizi e attrezzature collettive (var. 34):

2.5.1) per nuova realizzazione o ampliamento: 80%;

2.5.2) per recupero: 40%.

2.6) della superfice utile di servizi di interesse residenziale: 30%. (var.

34).

Le prescrizioni in materia di aree da riservare a parcheggi in edifici preesistenti

e già con destinazione d'uso commerciale al dettaglio alla data del 18 6 2003

non trovano applicazione. (var. 34).

E' ammesso rendere disponibili le aree da destinare a parcheggio per esercizi

commerciali al dettaglio anche in regime di convenzionamento con i proprietari

o gestori di parcheggi pubblici o privati, fermo restando il rispetto del numero

minimo di posti auto previsti dagli standards urbanistici ; (var. 34);

i) le aree scoperte sono mantenute per almeno il 30% drenanti ; (var. 14);

I) il PRGC individua con perimetro continuo e lettera S le superfici su cui

insistono impianti esistenti di serre per l'attività florovivaistica e ortofrutticola in

ambito urbano. In tali zone sono ammessi interventi di ristrutturazione,

sostituzione e nuovi impianti nel rispetto delle seguenti prescrizioni (var. 34):

1) il rapporto di copertura massima per le serre non può superare il 70% della

superficie totale;

2) l'altezza massima delle serre non può superare m 6,00;

3) nella realizzazione delle serre dovrà essere rispettata la distanza minima di

m 5,00 dai confini.

Cessata l'attività è ammessa la trasformazione delle aree in zona B1 soggetto

a piano attuativo di iniziativa privata, previa rimozione di tutte le serre e dei

relativi impianti e attrezzature; (var. 34);

m) per i fabbricati rurali esistenti all'interno della zona B ed in attesa di cambio di

destinazione d'uso in conformità alle previsioni di piano, è ammesso il

mantenimento delle attività in atto, nonché attività di conservazione, prima

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trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli purché compatibili

con la zona residenziale; (var. 30);

n) la superfice lorda di pavimento di destinazione d’uso agricola non agrituristica

e di destinazione d’uso artigianale produttiva non può superare m2 200, o

l’esistente + m2 50 per ogni lotto; (var. 34);

o) è vietata la tipologia edilizia a capannone. (var. 34).

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ART. 13. ZONA C. (var. 34).

1. E' costituita dalle parti del territorio comunale destinate ai nuovi interventi edilizi e

con prevalente destinazione residenziale che risultano inedificate e prive di piano

attuativo (C1, C2, C3, C4, C5, C6, […], C8, C9); (var. 28) (var. 34);

2. Nelle zone C sono consentite le seguenti destinazioni:

a) commerciale al dettaglio;

b) direzionale, eccetto dancing, discoteca e maneggio;

c) residenziale;

d) servizi e attrezzature collettive;

e) servizi di interesse residenziale;

f) viabilità. (var. 34).

3. In queste zone il PRGC si attua tramite piano attuativo. (var. 34).

4. Tali aree sono individuate tramite perimetro continuo a punto e tratto e

numerazione, contengono una previsione azzonativa che, fatte salve le

prescrizioni e gli indici di seguito riportati, può essere modificata in sede di

strumento attuativo e successive varianti.

5. Per l'intervento valgono le seguenti prescrizioni ed i seguenti indici:

a) rapporto massimo tra superficie fondiaria e superfic ie territoriale: m2/m2 0,65;

b) l'indice territoriale è:

1) di 8.000 m3/ettaro per le zone C1, C2, C4, C5, C6, […], C8, C9; (var. 28);

2) di 10.000 m3/ettaro per la zona C3; (var. 28);

c) l'altezza massima è:

1) di m 6,50 per le zone C1, C2, C4, C5, C6, […], C8, C9; (var. 28);

2) di m 9,00 per la zona C3;

d) tipologia edilizia: le tipologie ammesse sono:

1) la casa unifamiliare, isolata, binata, a schiera;

2) edifici in linea con alloggi.

In zona C contigua a zona A il piano attuativo prevede tipologie armonizzate

con quelle di zona A; (var. 6) (var. 34);

e) parcheggi pubblici:

1) minimo: 0,30 m2/10 m3 per le zone C1; C2; […]; C8; C9; (var. 28);

2) minimo: 0,5 m2/10 m3 per le zone […]; C4; (var. 28);

3) minimo: 1 m2/10 m3 per le zone C5;

4) minimo: 2 m2/10 m3 per le zone C6;

5) minimo: m2 1.500 per la zona C3; (var. 28);

f) verde pubblico:

1) minimo: 0,20 m2/10 m3 per le zone C2; C4; C6; C7; C8; (var. 28);

2) minimo: 2 m2/10 m3 per le zone C5; C9;

3) minimo: 3 m2/10 m3 per le zone C1;

[ ] (var. 6) (var. 28);

4) minimo: m2 13. 000 per la zona C3; (var. 28);

g) prescrizioni particolari:

1) per la zona C1:

1.1) rettifica viaria e/o allargamento per via Miriscis;

1.2) realizzazione di aree a verde pubblico ai due lati della Roggia dei

Mulini;

1.3) collegamento viario tra via Miriscis e via Trieste con funzione di

strada di interesse comunale di collegamento;

1.4) limitare al minimo gli accessi diretti alla viabil ità di cui al punto

precedente;

1.5) realizzazione di un percorso pedonale-ciclabile tra via Miriscis, via

Trieste e via Sacilat;

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1.6) realizzazione di un percorso ciclabile su itinerari di valore

naturalistico ambientale lungo la Roggia Mussa;

2) per la zona C2:

2.1) realizzazione di una viabilità interna di raccordo con la viabilità

privata dei comparti adiacenti;

2.2) creare uno slargo tra via Monte Canin e via San Lorenzo ;

3) per la zona C3:

3.1) cessione all’Amministrazione Comunale delle aree necessarie alla

realizzazione di una viabilità di collegamento tra via Valvasone e

Piazza De Gasperi e di un percorso pedonale-ciclabile protetto anche

se esterno al perimetro di Prpc se interessante stessa proprietà di

zona C3; (var. 6);

[ ] (var. 28);

3.2) realizzazione di un'area a parcheggio di minimo m2 1.500 da

realizzarsi su Via Biasutti ed in posizione centrale;

3.3) realizzazione di un verde pubblico unitario (parco) di minimo m2

13.000 da destinare a parco, che si estenda da Via Biasutti (zona

parcheggio) fino al limite della zona A; (var. 34);

3.4) definizione di due ambiti di intervento edilizio ai lati nord e sud del

parcheggio su Via Biasutti, che utilizzino un impianto compositivo

urbanistico ed architettonico che si ponga in armonia con la zona A

adiacente, con corti interne di uso pubblico;

3.5) il verde pubblico (parco) da cedere, dovrà essere sistemato a prato,

con quinte alberate, provvisto di percorsi pedonali, punti di sosta;

3.6) l'Amministrazione Comunale provvederà all'acquisto dell'area che

eccede il rapporto tra superficie fondiaria e superficie territoriale

(m2/m2 0,65) per concorrere alla formazione dell'area verde; (var. 28);

4) per la zona C4:

4.1) realizzazione: di un percorso ciclabile; di un area a verde pubblico o

privato lungo la Roggia ;

5) per la zona C5:

5.1) realizzazione di un nuovo tratto viario e/o rettifica per il collegamento

tra via San Francesco e via Morassutti ;

6) per la zona C6:

6.1) realizzazione di un parcheggio su via del Fante;

6.2) realizzazione di pista ciclabile su via del Fante ;

[ ] (var. 28);

7) per le zone C8:

7.1) rettifica del tratto viario della strada vicinale Mattiuzza interessato

dall’intervento;

8) per la zona C9:

8.1) rettifica e sistemazione del tratto della strada vicinale Mattiuzza

interessata dall’intervento.

6. In tutte le zone C valgono altresì le seguenti prescrizioni:

a) le distanze minime tra pareti finestrate degli edifici antistanti dovranno essere

non inferiori all'altezza del fabbricato più alto , e comunque non inferiore a

metri 10 (var. 6); la norma si applica anche quando una sola parete sia

finestrata e qualora gli edifici si fronteggino per uno sviluppo superiore a m

12,00;

b) le distanze minime tra i fabbricati, tra i quali siano interposte strade destinate

al traffico di veicoli (con esclusione della viabilità a fondo cieco al servizio dei

singoli edifici da insediare), dovranno corrispondere alla larghezza della sede

stradale maggiorata di:

1) m 5,00 per lato, per strade di larghezza inferiore a m 7,00;

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2) m 7,50 per lato, per strade di larghezza compresa tra m 7,00 e m 15,00;

3) m 10,00 per lato, per strade di larghezza superiore a m 15,00.

Qualora le distanze tra fabbricati, come sopra computate, risultino inferiori

all’altezza del fabbricato più alto, le distanze stesse dovranno essere

maggiorate sino a raggiungere la misura corrispondente all’altezza stessa.

Nell'ambito dei piani attuativi con previsioni planivolumetriche potranno essere

previste distanze inferiori a quelle indicate;

c) dal confine di proprietà è da r ispettarsi una distanza minima di metri 5. E'

ammessa la costruzione a confine in aderenza a edificio esistente o previo

progetto unitario tra lotti contigui. (var. 6) Pergolati, gazebi di altezza non

superiore a m 3 e superfice coperta non superiore a m 2 9 e casette da giardino

di altezza non superiore a m 2,2 e superfice coperta non superiore a m 2 9, non

allacciate a reti tecnologiche e appoggiate o infisse al suolo con opere di

fondazione minime, rispettano da confine le sole norme di distanza del codice

civile. Resta ferma la distanza da strada; (var. 14);

d) all'interno dei lotti è da ricavarsi la superfice per parcheggio, per nuova

realizzazione, ristrutturazione con demolizione o ampliamento con aumento di

superfice utile, per aumento del numero di unità immobiliari se non accessori e

per mutamento di destinazione d'uso da una non aperta al pubblico ad altra

aperta al pubblico o da non commerciale al dettaglio a commerciale al

dettaglio, è da ricavarsi la superfice di parcheggio, salvo norma specifica

diversa, fino alla distanza di m 100 di percorso, minima seguente (var. 34):

1) stanziale: 1 m2 per ogni 10 m3, ma non meno di 2 posti auto per ogni unità

immobiliare di uso diverso da accessori; (var. 34);

2) di relazione:

[ ] (var. 34);

[ ] (var. 34);

2.1) della superfice di vendita commerciale al dettaglio: 60%; (var. 34);

2.2) della superfice utile direzionale: 30%;

2.3) della superfice utile di servizi e attrezzature collettive (var. 34):

2.3.1) per nuova realizzazione o ampliamento: 80%;

2.3.2) per recupero: 40%;

2.4) della superfice utile di servizi di interesse residenziale: 30%. (var.

34).

7. Le aree scoperte sono mantenute per almeno il 50% drenanti. (var. 14).

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ART. 14. ZONE A VERDE PRIVATO.

1. Le zone perimetrate sono:

a) aree a verde attrezzato a formare giardini o parchi;

b) orti e aree a coltura retrostanti gli isolati dei nuclei storici;

c) aree libere o edificate, comprese tra zone a diversa destinazione che per la

loro posizione e la non inclusione in programmi di trasformazione

edilizia/infrastrutturale, sono destinate al mantenimento dello stato di fatto ed

alla valorizzazione del verde.

2. Per tali zone il PRGC prescrive:

a) mantenimento del verde con l'ammissione delle modifiche e delle integrazioni

orientate ad accentuare i valori ambientali espressi; la vegetazione arborea

d’alto fusto esistente dovrà essere conservata , ed è ammesso, su

autorizzazione del Comune, l'abbattimento di quelle che: risultino gravemente

deteriorate; siano motivo di pericolo; rientrino in un progetto generale di

risanamento e valorizzazione esteso a tutto l’ambito individuato;

b) dovranno pure essere conservate le murature di recinzione qualora esse

costituiscano elemento di valore ambientale;

c) in tali zone sono consentiti interventi di ristrutturazione e l'ampliamento degli

edifici esistenti nonché interventi per la realizzazione in corpo aggiunto o

staccato di accessori funzionali a destinazioni d’uso di zone residenziali

contigue e decorativi o per il tempo libero ed il gioco; (var. 34);

d) transito e parcheggio di automobili, motocicli e cicli, funzionale a destinazioni

d’uso di zone residenziali contigue, senza pavimentazione o con

pavimentazione drenante. (var. 34).

3. Per gli interventi previsti si applicano le seguenti norme:

a) l’indice di edificabilità è di m3/m2 0,03. Ove l'indice di fabbricabilità produca un

volume inferiore sono comunque ammessi 150 m3 per ogni lotto; (var. 6)

b) il rapporto di copertura è di m2/m2 0,15. Ove il rapporto di copertura produca

una superfice coperta inferiore sono comunque ammessi 75 m2 per ogni lotto;

(var. 14)

c) per la nuova edificazione l’altezza massima è fissata in m 6,50 ed ammette

valori superiori in riferimento all'altezza degli edifici residenziali esistenti

adiacenti e/o circostanti;

d) la nuova edificazione non dovrà pregiudicare l'integrità della vegetazione da

salvaguardare;

e) per i distacchi, dovranno essere rispettati i valori più restrittivi e riferiti alle

zone adiacenti. Pergolati, gazebi di altezza non superiore a m 3 e superfice

coperta non superiore a m2 9 e casette da giardino di altezza non superiore a

m 2,2 e superfice coperta non superiore a m2 9, non allacciate a reti

tecnologiche e appoggiate o infisse al suolo con opere di fondazione minime,

rispettano da confine le sole norme di distanza del codice civile. Resta ferma

la distanza da strada; (var. 14)

f) per i materiali di finitura si dovranno rispettare le norme della zona A di cui

all’articolo 11, comma G1, lettera f). (var. 34).

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ART. 15. ZONA D. (var. 34).

1. La zona D è costituita dalle aree destinate alle attività industriali, artigianali e di

commercializzazione dei prodotti delle attività artigianali, industriali. (var. 34).

2. Il PRGC distingue le seguenti sottozone di zona D .

A) ZONA D2. (var. 34).

A1. La zona D2 interessa le aree comprese nella vigente zona artigianale all’interno

del viale Biasutti, in via Valcunsat e successive previsioni di integrazione ed

ampliamento. (var. 34).

A2. In tale zona sono consentite le seguenti destinazioni:

a) artigianale;

b) commerciale all’ingrosso e al dettaglio di: (var. 34):

1) beni di produzione propria;

2) beni accessori all'esecuzione delle opere o alla prestazione del servizio

artigianale;

3) beni soggetti a lavorazione parziale o finitura;

4) beni anche di produzione diversa da propria, similari e accessori a quelli di

produzione propria;

5) beni non alimentari a basso impatto come definiti dalle norme di settore.

I beni di cui ai punti 1), 2) 3) e 4) sono commerciabili nel lotto delle opere di

destinazione d'uso artigianale o industriale. (var. 34).

In assenza di piano di settore del commercio, per i beni di cui al punto 5) gli

esercizi commerciali non possono superare complessivamente nella zona

produttiva i 1.500 m2 di superfice di vendita. Nel piano attuativo le superfici di

vendita al dettaglio sono assegnate secondo criteri stabiliti dal Comune

unitamente al piano attuativo o con specifico provvedimento ; (var. 14) (var.

34);

c) depositi e magazzini, anche non connessi con insediamenti industriali e

artigianali, purché compatibili con il contesto territoriale;

d) direzionale, connessa con gli insediamenti industriali o artigianali, e anche non

connessa su immobili preesistenti se la destinazione d’uso è in atto alla data di

adozione della variante 34 (23 2 2016);

e) industriale;

f) servizi e attrezzature collettive di interesse artigianale o industriale o

assimilabili per effetti ad opera artigianale o industriale;

g) servizi, connessi con gli insediamenti industriali o artigianali, e anche non

connessi su immobili preesistenti se la destinazione d’uso è in atto alla data di

adozione della variante 34 (23 2 2016);

h) viabilità. (var. 34).

A3. È altresì ammessa la presenza:

a) di attività commerciali e di servizio come definite dalla presente normativa in

attuazione della zona D2b;

b) (soppresso); [ ] (var. 14);

c) di un’unità abitativa ogni attività per il custode o per il titolare dell’azienda.

[ ] (var. 6).

B) ZONA D3, D3*. (var. 34).

B1. E' costituita dai lotti industriali, artigianali singoli esistenti.

B2. Le destinazioni consentite sono:

a) artigianale;

b) commerciale all’ingrosso e al dettaglio di: (var. 34):

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1) beni di produzione propria;

2) beni accessori all'esecuzione delle opere o alla prestazione del servizio

artigianale;

3) beni soggetti a lavorazione parziale o finitura;

4) beni anche di produzione diversa da propria, similari e accessori a quelli di

produzione propria;

5) beni non alimentari a basso impatto come definiti dalle norme di settore ;

6) per il lotto P42 è ammesso dotarsi di punto somministrazione di alimenti e

bevande con particolare riferimento all'attività in atto ed alla promozione di

prodotti locali. (var. 28).

I beni di cui ai punti 1), 2) 3) e 4) sono commerciabili nel lotto delle opere di

destinazione d'uso artigianale o industriale. (var. 34).

In assenza di piano di settore del commercio, per i beni di cui al punto 5) di

esercizi commerciali non possono superare complessivamente nella zona

produttiva i 1.500 m2 di superfice di vendita; (var. 14) (var. 34);

c) (soppressa);

d) direzionale, connessa con gli insediamenti industriali e artigianali, e anche non

connessa su immobili preesistenti se la destinazione d’uso è in atto alla data di

adozione della variante 34 (23 2 2016);

e) industriale;

f) servizi e attrezzature collettive di interesse artigianale o industriale o

assimilabili per effetti ad opera artigianale o industriale;

g) servizi, connessi con le attività industriali e artigianali, e anche non connessi

su immobili preesistenti se la destinazione d’uso è in atto alla data di adozione

della variante 34 (23 2 2016);

h) viabilità. (var. 34).

B3. È altresì ammessa la presenza:

a) (soppresso); [ ] (var. 14);

b) di un’unità abitativa per il custode o per il titolare dell’azienda.

Per l’intervento valgono le prescrizioni riferite alle sottozone di seguito evidenziate .

C) ZONA D2. (var. 34).

C1. Nelle zone D2 l’attuazione è mediante piano attuativo . (var. 34).

C2. Le previsioni azzonative contenute negli elaborati di PRGC per le zone D2 hanno

valore indicativo e non sono vincolanti.

C3. Il PRGC fissa le seguenti norme da rispettare in sede di varianti di strumenti

vigenti o per la previsione di nuove zone artigianali, industriali:

a) rapporto di copertura (Q) nei singoli lotti non dovrà superare il valore di m2/m2

0,50. L'indice è maggiorato del 10% per realizzazione di tetto sistemato a

giardino per almeno l'80% della superfice coperta. La maggiorazione è

subordinata a stipula con il Comune di convenzione o presentazione al

Comune di atto d'obbligo prevedente i tempi e le garanzie per l'attuazione e la

manutenzione nel tempo degli interventi che la motivano; (var. 14) (var. 34);

a1) altezza massima m 12. Sono esclusi dal computo i volumi tecnici; (var. 32);

a2) distanza dai confini minima: m 5;

a3) distanza da strada:

1) statale: m 20, o pari all'esistente; (var. 34);

2) provinciale e altre strade appartenenti al demanio comunale e previste: m

10, o pari all'esistente; (var. 6);

b) per la residenza è fissato un valore massimo di m3 500;

c) complessivamente la superficie da destinare a spazi pubblici per attività

collettive, verde pubblico, parcheggi, con esclusione delle sedi viarie, non

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potrà essere inferiore al 10% dell'intera superficie territoriale destinata a tali

insediamenti, nel rispetto delle disposizioni del DPGR 126/1995; (var. 34);

d) lo strumento attuativo ai fini del rispetto degli obblighi derivanti

dall’applicazione dell’articolo 17 DPGR 126/1995, può perimetrare: zone da

destinare all’insediamento di unità ricettive per visitatori e/o addetti; servizi ed

attrezzature di interesse collettivo; uffici amministrativi; attività professionali e

di assistenza, a servizio e di supporto alle attività insediate nella zona.

L’iniziativa pubblica o privata per la realizzazione degli interventi ammessi,

dovrà rispettare le seguenti prescrizioni (var. 34):

1) la dimensione complessiva dell’intervento sarà definita in sede di

elaborazione dello strumento attuativo e successive varianti; dovrà riferirsi

a delle effettive necessità;

2) superfice per parcheggio, nell'area di pertinenza o in prossimità, minima:

2.1) stanziale: 1 posto auto per ogni 2 addetti, ma non meno di 1 posto

auto per ogni unità immobiliare di uso diverso da accessori; (var. 34);

2.2) di relazione:

2.2.1) della superfice utile artigianale o industriale: 10%;

2.2.2) della superfice utile commerciale all'ingrosso o di deposito ,

magazzino: 40%; (var. 34);

2.2.3) della superfice di vendita commerciale al dettaglio (var. 34):

2.2.3.1) in genere: 100%;

2.2.3.2) per esercizio singolo, centro commerciale al

dettaglio e complesso commerciale compreso tra

superfice di vendita di m2 400 e superfice coperta

complessiva di m2 5.000: 200%;

2.2.4) della superfice utile direzionale: 80%;

2.2.5) della superfice utile di servizi e attrezzature collettive: 80%;

(var. 34);

2.2.6) della superfice utile di servizi: 80%. (var. 34).

Per gli esercizi di vendita al dettaglio di generi non alimentari a basso

impatto, gli standard di cui al punto 2.2.3) possono essere ridotti del

30 per cento, fermo restando l'obbligo di ripristinarne l'osservanza,

ovvero di attuare una corrispondente riduzione della superfice di

vendita in caso di mutamento di settore merceologico; (var. 14) (var.

34);

3) utilizzazione delle volumetrie:

3.1) per l'insediamento di attività commerciali, professionali e di

assistenza (var. 6) e in ogni modo legate alle esigenze della zona

artigianale, massima: 30% della volumetria massima consentita;

3.2) per spazi di interesse collettivo (mensa, sala riunioni, spazi espositivi,

attività per informazioni, eccetera), massima: 50% della volumetria

massima consentita;

3.3) per servizi (infermeria, uffici consorziali), minima: 20% della

volumetria massima consentita;

e) Per le zone D2b è ammessa l’individuazione di un ambito da destinare alle

attività commerciali con le seguenti caratteristiche:

1) l’ambito dovrà essere perimetrato in sede di piano attuativo e dovrà

riguardare la superficie di fabbricati esistenti e con riferimento alla parte

insistente sul fronte della strada statale 13 e per una profondità massima di

30 metri; (var. 34);

2) la dimensione complessiva di tale ambito dovrà essere contenute in quelle

previste da legge affinché la zona non venga ad assumere (var. 14)

carattere di zone Hc;

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3) dovrà essere definita una soluzione di accessibilità e di manovra che non

interferisca con il traffico indotto delle attività produttive delle zona

artigianale/industriale e con il relativo transito di mezzi pesanti;

4) dovranno essere previste aree a parcheggio nel rispetto degli standard

vigenti in materia, fermo restando la dotazione di parcheggi relativa alle

attività artigianali/industriali esistenti;

5) in merito alle attività commerciali da insediare si assumono i seguenti

orientamenti che andranno precisati in sede di individuazione dell'ambito

(var. 6):

5.1) si dovrà definire un criterio di scelta delle attività commerciali che

possano essere insediate, sulla base del principio rivolto a realizzare

una zona [ ] (var. 14) che trovi correlazioni con la produzioni in atto

nella zona artigianale;

5.2) sono da escludere le attività del settore alimentare , se non per

vendita di beni di produzione propria. (var. 14) (var. 34).

D) ZONA D3. (var. 34).

D1. In queste zone il PRGC si attua con l'intervento diretto , e per l'intervento si

applicano i seguenti indici (var. 34):

a) rapporto di copertura riferita al singolo lotto (var. 34):

1) m2/m2 0,15 (lotto censito con codice: P33);

2) m2/m2 0,20 (lotti censiti con codice: P28-P32);

3) m2/m20,40 (lotti censiti con codice: P17- P22); [ ] (var. 14);

4) m2/m20,50 (lotto censito con codice: P27) ; (var. 16);

5) esistente + 2.500 mq (lotto censito con codice P42).

L'indice è maggiorato del 10% per realizzazione di tetto sistemato a giardino

per almeno l'80% della superfice coperta. La maggiorazione:

1) è subordinata a stipula con il Comune di convenzione o presentazione al

Comune di atto d'obbligo prevedente i tempi e le garanzie per l'attuazione e

la manutenzione nel tempo degli interventi che la motivano;

2) non è applicabile all'insediamento di cui al la sigla P32; (var. 14);

b) distanza dai confini di proprietà minima: m 5,00;

c) altezza: m 7,50 e comunque come edifici esistenti;

d) distanza dalla strada:

1) ove prevista in zonizzazione fascia di rispetto: come da fascia di rispetto o

pari all'esistente;

2) ove non prevista in zonizzazione fascia di rispetto: m 6, o pari all'esistente;

(var. 6);

e) è consentita la realizzazione dell'abitazione per il custode o per il titolare

dell'azienda nella misura di una per ogni unità produttiva e per una volumetria

massima di m3 500;

f) la realizzazione di ampliamenti è subordinata alla previsione di parcheggi nelle

misure seguenti:

1) stanziale: 1 posto auto per ogni 2 addetti, ma non meno di 1 posto auto per

ogni unità immobiliare di uso diverso da accessori; (var. 34);

2) di relazione:

2.1) della superfice utile artigianale o industriale: 10%;

2.2) della superfice utile commerciale all'ingrosso o di deposito ,

magazzino: 40%; (var. 34);

2.3) della superfice di vendita commerciale al dettaglio (var. 34):

2.3.1) in genere: 100%;

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2.3.2) per esercizio singolo, centro commerciale al dettaglio e

complesso commerciale compreso tra superfice di vendita di

m2 400 e superfice coperta complessiva di m2 5.000: 200%;

2.4) della superfice utile direzionale: 80%; (var. 14);

2.5) della superfice utile di servizi e attrezzature collettive:

2.5.1) per nuova realizzazione e ampliamento: 80%;

2.5.2) per recupero: 40%;

2.6) della superfice utile di servizi: 80%.

Per gli esercizi di vendita al dettaglio di generi non alimentari a basso

impatto, gli standard di cui al punto 2.3) possono essere ridotti del 30 per

cento, fermo restando l'obbligo di ripristinarne l'osservanza, ovvero di

attuare una corrispondente riduzione della superfice di vendita in caso di

mutamento di settore merceologico; (var. 34);

g) è fatto obbligo realizzare una siepe dove indicato con linea continua a triangoli

e lettera (rif. articolo 29, comma 1, lettera i) delle presenti norme di

attuazione); (var. 34);

h) non è ammesso realizzare nuovi accessi sulle strade statali e provinciali, ogni

intervento ammesso dalle presenti norme dovrà migliorare lo stato di fatto e

dove possibile ridurre e/o unificare gli accessi esistenti.

D2. Per i lotti D3 valgono le seguenti ulteriori prescrizioni:

a) P17 nel lato Ovest delimitato dalla roggia "Versa" valgono le seguenti

prescrizioni: le recinzioni ammesse dovranno essere eseguite con siepi

autoctone e/o con rete metallica sostenuta da pali infissi direttamente nel

terreno;

b) P22 particolare attenzione dovrà essere riservata alla sistemazione del fronte

lungo la strada provinciale 1 con arretramento delle recinzioni, la creazione di

parcheggi, di un sistema di accessibilità che offra il massimo grado di

sicurezza. (var. 34).

L'altezza dei fabbricati, esclusi i volumi tecnici, non dovrà superare quelli

preesistenti.

Sul lato Est/Nord dovrà essere presa in considerazione la necessità di

garantire la realizzazione di una idonea barriera a schermatura dei venti

prevalenti tramite la formazione di terrapieni ed è prescritto un raffor zamento

delle siepi previste con l'inserimento di un ulteriore filare continu o formato da

specie sempreverdi;

c) P28 dovrà essere migliorata l'accessibilità al lotto sul lato Ovest con la

creazione di una adeguata area parcheggio alberato; dovrà essere realizzata

una opportuna schermatura sul lato Est tramite siepe continua di specie

autoctone o muro di tipo tradizionale (mattoni/sasso-mattone; intonacato con

copertina in coppi o mattoni).

Le nuove costruzioni dovranno distare minimo m 20 dal confine Sud;

d) P32 lungo Rio Gromania sono ammesse solo recinzioni in rete con pali infissi

direttamente al suolo e/o siepi autoctone ;

e) P33 lungo Via Monte Grappa lato Casarsa, è richiesto l’arretramento della

recinzione e la creazione di parcheggi e di un sistema di accessibilità che offra

il massimo grado di sicurezza.

Sul lato Est, delimitato dalla roggia "Versa", le recinzioni dovranno essere

eseguite in siepi autoctone e/o con rete su pali infissi direttamente al suolo.

E’ obbligatoria la salvaguard ia delle alberature autoctone ad alto fusto esistenti

lungo la roggia;

f) P42 interventi di ristrutturazione generale dovranno prendere in esame la

riorganizzazione della recinzione sul lato Sud, tramite la riprogettazione di un

muro continuo e/o la piantumazione in linea di alberi ad alto fusto o comunque

soluzioni atte a migliorare l’aspetto ambientale. Nel lotto è altresì ammesso

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dotarsi di punto somministrazione di alimenti e bevande con particolare

riferimento all'attività in atto ed alla promozione di prodotti locali. (var. 28).

E) ZONA D3*. (var. 34).

E1. In queste zone il PRGC si attua mediante intervento diretto. (var. 6).

E2. Per i lotti compresi, negli elaborati di PRGC, nella zona D3* e solo per le attività e

tipologie di lavorazioni presenti al momento di approvazione del nuovo PRGC (18

12 2002), sono ammessi interventi di ristrutturazione, ampliamento, in corpo

aderente o staccato (var. 6), nella misura prevista dalle presenti norme. (var. 34).

E3. Per l’intervento valgono altresì le seguenti disposizioni:

a) rapporto di copertura riferita al singolo lotto (var. 34):

1) esistente + m2 50 (lotti censiti con codice: P9-P26-P54-P76);

2) esistente + m2 100 (lotti censiti con codice: P16-P23-P89-P102);

3) esistente + m2 200 (lotto censite con codice: P35-P41);

4) esistente (lotto censite con codice: P37) .

La superfice aggiuntiva rispetto all'esistente è maggiorata del 10% per

realizzazione di tetto sistemato a giardino per almeno l'80% della superfice

coperta totale. La maggiorazione è subordinata a stipula con il Comune di

convenzione o presentazione al Comune di atto d'obbligo prevedente i tempi e

le garanzie per l'attuazione e la manutenzione nel tempo degl i interventi che la

motivano; (var. 14);

b) distanza dai confini minima m 5,00;

c) distanza dai fabbricati minima m 10,00;

d) altezza massima: m 8,50;

e) distanza dalla strada:

1) ove prevista in zonizzazione fascia di rispetto: come da fascia di rispetto o

pari all'esistente;

2) ove non prevista in zonizzazione fascia di rispetto: m 6, o pari all'esistente;

(var. 6);

f) non è ammesso realizzare nuovi accessi sulle strade statali o provinciali; ogni

intervento edilizio ammesso dalle presenti norme dovrà migliorare lo stato di

fatto e dove possibile ridurre e/o unificare gli accessi esistenti;

g) è richiesta la realizzazione, nel rispetto delle vigenti leggi, di siepe lungo il

perimetro del lotto con lo scopo di schermare l'attività dalle aree c ircostanti

con riferimento all’articolo 29 punto 10, comma 1, lettera i) delle presenti

norme di attuazione; (var. 34);

h) è richiesto di posizionare i percorsi per il transito di mezzi o per lavorazioni

all’aperto nei lati meno interessati dalla destinazione residenziale;

i) la realizzazione di ampliamenti è subordinata alla previsione di parcheggi nelle

misure seguenti:

1) stanziale: 1 posto auto per ogni 2 addetti, ma non meno di 1 posto auto per

ogni unità immobiliare di uso diverso da accessori; (var. 34);

2) di relazione:

2.1) della superfice utile artigianale o industriale: 10%;

2.2) della superfice utile commerciale all'ingrosso o di deposito

magazzino: 40%; (var. 34);

2.3) della superfice di vendita commerciale al dettaglio (var. 34):

2.3.1) in genere: 100%;

2.3.2) per esercizio singolo, centro commerciale al dettaglio e

complesso commerciale compreso tra superfice di vendita di

m2 400 e superfice coperta complessiva di m2 5.000: 200%;

2.4) della superfice utile direzionale: 80%; (var. 14);

2.5) della superfice utile di servizi e attrezzature collettive:

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2.5.1) per nuova realizzazione e ampliamento: 80%;

2.5.2) per recupero: 40%;

2.6) della superfice utile di servizi: 80%. (var. 34).

E4. Per i lotti D3* valgono le seguenti ulteriori prescrizioni:

[ ] (var. 9);

a) P9 in alternativa alla realizzazione della siepe di perimetrazione a confine è

ammessa la costruzione di muri di recinzione nel rispetto delle caratteristiche

costruttive di cui le zone B1. Gli interventi ammessi dovranno altresì garantire

l'abbattimento del inquinamento acustico ;

b) P16 in alternativa alla realizzazione della siepe di perimetrazione a confine è

ammessa la costruzione di muri di recinzione nel rispetto delle caratteristiche

costruttive di cui le zone B1. Gli interventi ammessi dovranno altresì garantire

l'abbattimento del inquinamento acustico . Nel caso di nuova

edificazione/demolizione con ricostruzione, anche parziale, ci si dovrà attenere

ai caratteri costruttivi (tipologia-materiali) alle costruzioni contermini di zona

B1; (var. 34);

c) P23 in alternativa alla realizzazione della siepe di perimetrazione a confine è

ammessa la costruzione di muri di recinzione nel rispetto delle caratteristiche

costruttive di cui le zone B1. Gli interventi ammessi dovranno altresì garantire

l'abbattimento del inquinamento acustico . Nel caso di nuova

edificazione/demolizione con ricostruzione, anche parziale, ci si dovrà attenere

ai caratteri costruttivi (tipologia-materiali) alle costruzioni contermini di zona

B1; (var. 34);

d) P26 in alternativa alla realizzazione della siepe di perimetrazione a confine è

ammessa la costruzione di muri di recinzione nel rispetto delle caratteristiche

costruttive di cui le zone B1. Gli interventi ammessi dovranno altresì garantire

l'abbattimento del inquinamento acustico . Nel caso di nuova

edificazione/demolizione con ricostruzione, anche parziale, ci si dovrà attenere

ai caratteri costruttivi (tipologia-materiali) alle costruzioni contermini di zona

B1; (var. 34);

e) P35 è fatto obbligo risolvere i problemi di accessibilità tramite l'arretramento

della recinzione e accesso e la realizzazione di aree di sosta e parcheggio; in

alternativa alla realizzazione della siepe di perimetrazione a confine è

ammessa la costruzione di muri di recinzione nel rispetto delle ca ratteristiche

costruttive dell’edilizia residenziale contermine. Nel caso di nuova edificazione,

demolizione con ricostruzione, anche parziale, ci si dovrà attenere ai caratteri

costruttivi (tipologia-materiali) alle costruzioni dell’edilizia residenziale di zona

B.

f) P37 in alternativa alla realizzazione della siepe di perimetrazione a confine è

ammessa la costruzione di muri di recinzione nel rispetto delle caratteristiche

costruttive dell’edilizia contermine. Nel caso di nuova edificazione, demolizione

con ricostruzione, anche parziale, ci si dovrà attenere ai caratteri costruttivi

(tipologia-materiali) delle costruzioni di zona B ;

g) P41 realizzazione di un area verde alberata lungo la ferrovia; nel caso di

nuova edificazione, demolizione con ricostruzione, anche parziale, ci si dovrà

attenere ai caratteri costruttivi (tipologia-materiali) delle costruzioni di zona B ;

h) P54 la possibilità di ampliamento previsto dal PRGC è subordinata

all'approntamento di ogni opera necessaria per abbattere fonti di

inquinamento. Nel caso di nuova edificazione, demolizione con ricostruzione,

anche parziale, ci si dovrà attenere ai caratteri costruttivi (tipologia -materiali)

delle costruzioni di zona B;

i) P76 sul lato Est delimitato dalla "roggia Dei Molini" le recinzioni dovranno

essere eseguite in siepi autoctone e/o con rete su pali infissi direttamente al

suolo; in alternativa alla realizzazione della siepe di perimetrazione a confine,

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escluso il lato lungo la roggia, è ammessa la costruzione di muri di recinzione

in sasso, sasso e mattone e comunque del tipo tradizionale. Nel caso di nuova

edificazione, demolizione con ricostruzione, anche parziale, ci si dovrà

attenere ai caratteri costruttivi (tipologia-materiali) delle costruzioni di zona B ;

l) P89 gli ampliamenti dovranno interessare la parte Est del lotto evitando il lato

lungo la roggia; lungo la roggia è fatto divieto realizzare muri di recinzione ed è

ammesso l'uso di siepi autoctone o rete su pali fissati direttamente al suolo,

Negli eventuali interventi di ristrutturazione degli edifici esistenti, particolare

attenzione dovrà essere riservata alla stabilità del muro lungo la "roggia

Mussa". Nel caso di nuova edificazione, demolizione con ricostruzione, anche

parziale, ci si dovrà attenere ai caratteri costruttivi (tipologia-materiali) delle

costruzioni di zona A0;

m) P102 in alternativa alla realizzazione della siepe di perimetrazione a confine è

ammessa la costruzione di muri di recinzione nel rispetto delle caratteristiche

costruttive dell’edilizia contermine. Nel caso di nuova edificazione, demolizione

con ricostruzione, anche parziale, ci si dovrà attenere ai caratteri costruttivi

(tipologia-materiali) delle costruzioni di zona B.

E5. Cessata l'attività in atto è ammesso:

a) ad esclusione del lotto contraddistinto [ ] (var. 9) dalla codifica [ ] (var. 9)

P37, l’apertura di un’attività artigianale con le stesse caratteristiche

organizzative, di produzione e lo stesso o minore impatto urbanistico ed

ambientale;

b) un cambio di destinazione d'uso per un utilizzo a fini residenziali e si applicano

le seguenti norme: [ ] (var. 9):

1) della zona B1 per i lotti D3* (P9-P16-P23-P26-P37-P41-P54-P76-P102-rif.

scheda di rilevamento Circolare 3); (var. 34);

2) della zona B2 per il lotto D3* (P35-rif. scheda di rilevamento Circolare 3).

[ ] (var. 9).

F) ZONA D4. (var. 34).

F1. La zona D4 interessa le aree destinate a industria e artigianato per la lavorazione

degli inerti. (var. 34).

F2. Per la zona D4 si prevede la permanenza dell’attività esistente e una volta

cessata l’attività, l’area assume la destinazione di zona E6; l’attuazione è diretta e

valgono le seguenti prescrizioni e i seguenti indici (var. 34):

a) rapporto di copertura: m2/m2 0,20; (var. 34);

b) altezza massima: m 6,00 (esclusi volumi tecnici);

c) distanza dai confini di proprietà minima: m 5,00;

d) distanza dalla strada: valgono le fasce di rispetto indicate negli elaborati di

zonizzazione di PRGC e per le altre strade comunali minima m 20,00;

e) è fatto obbligo realizzare le siepi lungo il perimetro e verso la viabilità pubblica

come definite nelle tavole di zonizzazione del PRGC. (var. 6).

G) PRESCRIZIONI PER LA ZONA D. (var. 34).

G1. In tutte le zone D valgono altresì le seguenti norme:

a) l’intervento di ampliamento, nuova edificazione, dovrà farsi carico di realizzare

adeguate cortine arboree lungo i confini con zone a diversa destinazione e

valgono le disposizioni di cui al successivo articolo 29 comma 1, lettera i); per

le zone D2 si utilizzeranno: siepi tipo A verso la zona agricola; siepi di tipo B o

C verso le zone residenziali; (var. 34);

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b) dovranno essere rispettate le norme vigenti in materia di inquinamento delle

acque, inquinamento da rifiuti, da emissioni in atmosfera e da rumore, nonché

le norme vigenti in materia di smaltimento dei rifiuti ;

c) l’ubicazione dei depositi di materiali pericolosi è prevista separata d al corpo di

fabbrica produttivo;

d) per quanto attiene l’ammasso, nell’attesa di smaltimento dei rifiuti, esso può

essere effettuato, secondo le modalità previste dalla legislazione in materia,

all’interno del lotto e su un’area scoperta destinata esclusivamente a tale fine.

Tale area dovrà essere indicata e recintata, in modo da essere accessibile al

solo personale addetto. Il recinto dell’area deve essere posto ad una distanza

di m 6,00 dai confini.

e) le costruzioni destinate a:

1) cabine elettriche di trasformazione;

2) cabine per valvole d’intercettazione fluidi;

3) cabine per stazioni di trasmissioni dati e simili al servizio dell’attività

produttiva;

4) silos per stoccaggio e movimentazione materie prime e prodotti, nonché

macchinari ed opere in genere a carattere precario e facilmente amovibili

destinate alla protezione dei materiali impiegati dai cicli produttivi quali

tettoie aperte su entrambi i lati;

non sono computabili ai fini del rapporto di copertura nel lotto di pertinenza

dell’insediamento produttivo, mentre devono rispet tare tutte le altre

prescrizioni, come stabilito dal presente articolo; (var. 34);

f) nelle zone D2 è ammesso perimetrare delle aree da destinare ad attività di

selezione e stoccaggio provvisorio di rifiuti solidi urbani nel rispetto

dell’articolo 24 della LR 65/1988. (var. 34).

[ ] (var. 6).

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ART. 16. ZONA E. (var. 34).

1. La zona E riguarda la parte del territorio comunale destinato all'agricoltura ed alle

attività connesse con l'uso agricolo del territorio. (var. 34).

2. Il PRGC distingue le seguenti sottozone di zone E:

a) Zona E4 di interesse agricolo paesaggistico. (var. 34).

La zona E4 è suddivisa nelle seguenti sottozone:

1) zone E4a che riguarda le aree agricole interessate dal corso della Roggia

dei Mulini, dalle sorgenti e dal corso del Sile;

2) zone E4b “interne ai centri abitati” comprese tra le aree a diversa

destinazione urbana.

b) Zona E6 di interesse agricolo. (var. 34).

Riguarda le parti del territorio comunale che per le caratteristiche orografiche e

pedologiche, sono suscettibili di sviluppo produttivo agricolo.

3. Per le zone E il PRGC ammette, i seguenti interventi, come previsto dalle norme di

sottozona: (var. 6):

a) opere residenziali agricole a uso abitazione dell’imprenditore agricolo

professionale;

b) opere agricole produttive volte o funzionalmente connesse a :

1) coltivazione di fondi, selvicoltura, floricoltura, vivaismo, allevamento

zootecnico fino a 50 Uba e attività connesse;

2) agriturismo, nei tipi, locali e limiti di cui alla legislazione specifica;

3) vendita diretta di prodotti provenienti in misura prevalente dall'azienda, da

parte di imprenditore agricolo iscritto nel registro delle imprese di cui alla

legge 580/1993;

b1) opere artigianali agricole e commerciali agricole connesse all e attività di

imprenditore agricolo professionale. Queste opere sono ammesse solo nel lotto

in cui vi sono opere agricole esistenti; (var. 34);

c) edifici a libera localizzazione adibiti alla conservazione, prima trasformazione e

commercializzazione dei prodotti agricoli e forestali o destinati all'attività per

l’assistenza e la manutenzione delle macchine agricole;

d) recupero e ampliamento di allevamenti zootecnici a carattere industriale

esistenti. Allevamenti a carattere industriale nuovi anche da ampliamento di

allevamenti zootecnici non aventi carattere industriale esistenti sono vietati.

(var. 6).

L'attuazione degli interventi di cui alle lettere a), b) e b1), dove ammessi dalle

norme riferite alle singole sottozone della zona E, avviene tramite intervento

diretto.

L'attuazione degli interventi di cui alle lettere c) e d) avviene mediante piano

attuativo. (var. 6) (var. 34).

4. Per l’intervento valgono i seguenti indici:

a) per gli interventi di cui al comma 3, lettera a) :

1) indice di fabbricabilità fondiaria: m3/m2 0,03. Per aziende con terreni a

colture specializzate viticole, frutticole, orticole e floricole l’indice di

fabbricabilità fondiaria è elevato a m3/m2 0,05, applicato solo a questi

terreni, previo parere favorevole dell'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura;

(var. 34);

2) rapporto di copertura: 10%; (var. 34);

3) altezza: m 8,5; (var. 6) (var. 34);

4) distanza da strada: secondo le prescrizioni di cui all'articolo 19 delle

presenti norme, e per le altre strade appartenenti al demanio comunale o

previste (var. 6) minima m 20,00. Per la viabilità rurale come ivi individuata

vale la previsione di cui all’art icolo 19; (var. 34);

6) distanza da confine: m 5,00; (var. 34);

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7) è ammesso il trasporto volumetrico tra più aree costituenti l'azienda non

contermini, ma funzionalmente contigue.

Per l'asservimento delle aree incluse nelle zone E4a/b ed E6 a favore di

quella scelta per l'edificazione, possono essere utilizzate:

7.1) le aree incluse in zone di interesse ambientale e per il computo del

volume di trasporto si applica l'indice di m3/m2 0,03;

7.2) le superfici aziendali comprese nei territori dei comuni limitrofi.

b) per gli interventi di cui al comma 3, lettere b) e b1) (var. 34):

1) rapporto di copertura : 25%. Per serre fisse con utilizzazione diretta del

suolo: 80%; (var. 6);

2) distanza da strada: secondo le prescrizioni di cui all'articolo 19 delle

presenti norme, e per le altre strade appartenenti al demanio comunale o

previste (var. 6) min. m 20,00. Per la viabilità rurale come ivi individuata

vale la previsione di cui all’art icolo 19; (var. 34);

3) distanza da confine: m 5,00 Per la viabilità rurale come ivi individuata vale

la previsione di cui all’art icolo 19; (var. 34);

c) per gli interventi di cui al comma 3, lettera c) (var. 34):

1) rapporto di copertura: 25% del singolo lotto; (var. 34);

2) distanza da strada: secondo le prescrizioni di cui all'articolo 19 delle

presenti norme, e per le altre strade appartenenti al demanio comunale o

previste (var. 6) min. m 20,00. Per la viabilità rurale come ivi individuata

vale la previsione di cui all’art icolo 19; (var. 34);

3) distanza da confine: m 5,00; (var. 34);

d) per gli interventi di cui al comma 3, lettera d): valgono le norme di cui

all'articolo 24. (var. 6) (var. 34).

Per l’intervento nelle zone E, valgono altresì le seguenti norme riferite alle singole

sottozone. (var. 34).

A) ZONA E4a. (var. 34),

A1. Nelle zone E4a sono ammessi solo gli interventi di cui al comma 3, lettere a), b) e

b1). Restano salve le prescrizioni valide in tutte le zone E. (var. 6) - [ ] (var. 14)

(var. 34).

A2. Gli allevamenti ammessi (bovini, suini, equini e delle specie cunicole, avicole o

altri) sono realizzabili esclusivamente da imprenditori agricoli professionali . (var.

34).

A3. Nella zona E4a il PRGC indirizza e consiglia le seguenti azioni colturali:

a) sperimentazioni agrarie a favore di quelle biologiche;

b) rotazioni periodiche delle azioni colturali con l'inserimento di colture

miglioratrici;

c) inserimento di siepi formate da specie arboree indigene disposte a filare con

funzione di barriere frangivento (vedi articolo 30).

B) ZONA E4b. (var. 34).

B1. Nelle zone E4b (var. 34):

a) sono ammessi solo gli interventi di cui al comma 3, lettera a) (var. 6), fatti salvi

[ ] (var. 28) autorimesse, depositi, ricovero attrezzature, serre (var. 28) ed

allevamenti ad uso familiare da edificare utilizzando l'indice ammesso per gli

interventi di cui al [ ] (var. 28) comma 3, lettera b), [ ] (var. 28), corredando il

progetto di una relazione giustificativa redatta ai sensi dell'allegato 2 alle

presenti norme "schema piano edilizio aziendale", dal quale, fermo restando i

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valori massimi edificatori ammessi per gli interventi di cui al comma 3, lettera

b), dipenderà la effettiva possibilità edificatoria; (var. 14) (var. 28) (var. 34);

[ ] (var. 28);

b) restano salve le prescrizioni valide in tutte le zone E. (var. 6) - [ ] (var. 14)

(var. 34);

[ ] (var. 28).

B2. Per le aziende esistenti all’atto di adozione della presente variante e per le

relative strutture aziendali sono ammesse le integrazioni e gli ampliamenti

applicando gli indici fissati per le opere di cui al comma 3, lettera b). (var. 34).

C) ZONE E6. (var. 34).

C1. Nelle zone E6 sono ammessi gli interventi di cui al comma 3, lettere a), b), b1) e

c). Restano salve le prescrizioni valide in tutte le zone E. (var. 6) - [ ] (var. 14)

(var. 34).

D) PRESCRIZIONI PER LA ZONA E. (var. 34).

D1. In tutte le zone E valgono le seguenti prescrizioni (var. 34):

a) gli allevamenti zootecnici rispettano le distanze seguenti:

1) da zone residenziali: m 6 x numero di Uba x coefficenti di cui alla tab. 1,

ma non minore di:

1.1) in genere: m 100, se non per allevamento non suino di superfice lorda

inferiore a m2 10;

1.2) per allevamento di consistenza superiore a 50 Uba: m 500;

2) da abitazione estranea: m 3 x numero di Uba x coefficenti di cui alla tab. 1,

ma non minore di m 50, se non per allevamento non suino di superfice

lorda inferiore a m2 10.

Il numero di Uba è calcolato mediante la tab. 1.

Il recinto di allevamento all'aperto rispetta da zone e da abitazione estranea le

distanze di cui ai punti 1) e 2) ridotte del 10% in genere e del 30% se

allevamento biologico. (var. 6).

Nel caso di interventi di cui al punto precedente che superano i valori sopra

evidenziati, l’intervento edilizio dovrà rispettare le seguenti prescrizioni:

1) realizzazione di adeguate vasche a tenuta stagna per i liquami ed idonee

garanzie affinché la smaltimento avvenga nel rispetto delle norme vigenti in

materia e dovranno altresì essere garantiti valori di ottimale abbattimento

del carico inquinante sulle acque di risulta e tali da garantire il permanere

della vita acquatica;

2) la realizzazione lungo il perimetro delle zone interessate dall'intervento, di

doppia siepe della profondità minima di m 20 formata con essenze arboree

ed arbustive indigene e come indicato all'articolo 30;

b) l'impiego dei concimi, dei diserbanti, degli antiparassitari d'origine chimica,

dovrà essere effettuato con le opportune cautele ed a tale ragione si consiglia

l'osservanza delle tabelle in allegato al Piano Regolatore Genera le ed inerenti

l'analisi dello stato chimico/fisico dei terreni agricoli e gli ulteriori studi che

l'Amministrazione Comunale produrrà su tali temi; l'uso dovrà essere

particolarmente limitato nel periodo di fioritura primaverile al fine di tutelare gli

insetti impollinatori;

c) è fatto divieto di procedere ad escavazioni per attività di cava, per discarica,

per la formazione di specchi d'acqua a comunque qualsivoglia intervento

rivolto a ridurre la superficie destinata all'attività agricola, fatti salvi g li

interventi ammessi dalle norme di zona o previsti dai progetti edilizi,

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infrastrutturali o per la realizzazione di impianti ed attrezzature di interesse

pubblico;

d) nella zona E4 ed E6 e con riferimento alla tavola di analisi A9 1/13 in allegato al

PRGC "Aree di interesse naturalistico-ambientale", sono consentite le

operazioni di tutela e ripristino dei valori individuati e si prescrive il divieto

(var. 34):

1) di eseguire la manomissione delle morfologie del suolo prodotte dall’azione

delle risorgive, con particolare riferimento alle superfici terrazzate, alle

infossature e cavità sorgentifere e inoltre inquinare o danneggiare i biotopi

di risorgiva;

2) di realizzare con mezzi meccanici interventi di sistemazione idraulica che

comportino modifiche all’andamento naturale del corso delle rogge e dei

rivoli di risorgiva;

3) di alterare e attuare la trasformazione colturale dei prati corrispondenti ai

tipi vegetazionali indicati alle voci 5, 6, 7 della legenda delle tavole di

analisi A91/13 “Aree di interesse naturalistico-ambientale”;

4) di effettuare a propria discrezione il taglio, anche parziale, degli esemplari

di farnia (Quercus robur) individuati nella tavole di analisi A91/13. Per poter

realizzare tale operazione è necessaria l’autorizzazione del Sindaco.

Saranno tuttavia compatibili gli interventi effettuati per ragioni fitosanitarie

e per ragioni inerenti la stabilità delle piante medesime;

e) per l'edilizia residenziale o per l'ex edilizia rurale a destinazione residenziale

esistente in zona E4, E6, valgono le seguenti possibilità di intervento:

1) interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, ristrutturazione edilizia;

2) interventi di ampliamento per la residenza, motivati da esigenze

igienico/funzionali, una sola volta e nella misura di 150 m3/unità abitativa

esistente e l'ampliamento può superare tale valore e fino a m3 300 e solo

nel caso l'intervento sia rivolto a realizzare un nuovo alloggio per un

componente del nucleo familiare coabitante da almeno tre anni ;

3) nuova edificazione per la costruzione di depositi, magazzini, ricovero per

cavalli per uso (var. 6) proprio (var. 14), autorimesse in ampliamento o in

corpo staccato all'edificio esistente con una volumetria massima di m3 100;

4) nuova edificazione per la realizzazione di superfici coperte, quali tettoie ad

uso ricovero attrezzi, materiali nella misura massima di m2 50 con altezza

massima di m 3,00.

Per gli interventi di cui ai punti 1) e 2), se le distanze di edifici esistenti sono

inferiori alle distanze di cui agli indici generali può applicarsi la distanza pari

all'esistente. Restano salve le norme del codice civile. (var. 6) (var. 34).

Per gli interventi di cui ai punti 3) e 4), dovrà essere garantito un rapporto di

superficie coperta massima del 40% e valgono le distanze fissate per gli

interventi in zona E4, E6; [ ] (var. 6) (var. 34);

f) è fatto obbligo mantenere la rete di canalizzazioni atte al coinvolgimento delle

acque meteoriche verso i collettori; in particolare si pr evedono le seguenti

direttive:

1) è fatto divieto colmare o eliminare i fossati e canali di sgrondo in assenza

di un progetto organico di riordino delle canalizzazioni esistenti;

2) in presenza di un progetto organico di intervento, è ammesso modificare e

riordinare il reticolo di drenaggio purché il nuovo assetto non determini

scompensi nei capofossi;

g) la realizzazione di coperture rimovibili, tipo serre, a protezione delle colture

effettuate direttamente sul terreno e con altezza massima d i m 4,50, non è

soggetta a limiti di volume e di superficie coperta; l'estensione da concedere

dipenderà dal programma produttivo aziendale presentato dall'interessato;

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h) per i corsi d’acqua, le olle e le zone di risorgive presenti in zona agricola

valgono altresì le seguenti prescrizioni:

1) lungo il perimetro delle zone d’acqua è fatto divieto procedere alla

lavorazione agricola del suolo per almeno una fascia di m 4 misurata dal

ciglio superiore della sponda;

2) è fatto divieto di scarico diretto nelle acque di materiali e comunque di

sostanze inquinanti (DLGS 152/2006); (var. 34);

3) le opere di sistemazione idraulica nei corsi d’acqua sono consentite

evitando possibilmente modifiche allo sviluppo planimetrico e della sezione

naturale dell’alveo e sono comunque fatti salvi gli interventi di ripristino;

negli interventi si dovranno privilegiare i sistemi e le tecniche di ingegneria

naturalistico-ambientale, si dovrà evitare l’estirpazione delle essenze

arboree spondali, ed è ammesso eseguire la ceduazione e gli interventi di

integrazione a rinfoltimento dei soprassuoli arboreo-arbustivi insediati sulle

rive e, nelle aree che ne sono prive, avviare la ricostituzione della

vegetazione spontanea con la piantagione di specie arboree ed arbustive

delle stazioni riparie;

4) i corpi idrici superficiali, immissari dei corsi d’acqua pubblici; e/o risultanti

dalle sistemazioni agrarie o formatisi per garantire il deflusso delle acque

dei terreni agricoli compresi nei bacini di sgrondo, non devono costituire

fonte di inquinamento e pertanto la qualità delle loro acque va perseguita

conforme al DLGS 152/2006; (var. 34);

i) in zona agricola è ammesso realizzare recinzioni di pertinenze di fabbricati e di

aziende con l’uso di pali infissi direttamente nel suolo e rete metallica e/o

tramite siepi nel rispetto delle disposizioni di cui al successivo articolo 29,

comma 1, lettera i). Sono ammessi materiali diversi solo per accessi, e

comunque di impatto visivo limitato. In unione o aderenza a zone diverse da E

sono comunque ammesse recinzioni come nelle zone diverse da E unite o

aderenti; (var. 14) (var. 34);

l) al fine della definizione dell’area da utilizzare e vincolare per il rispetto degli

indici di fabbricabilità e solo nel caso di interventi connessi con la conduzione

del fondo, valgono le disposizioni di cui alla LR 19/2009, articolo 33, comma 4;

(var. 34);

m) per tutti gli interventi consentiti in zona E è possibile l’edificazione a confine:

1) (soppresso); (var. 34);

2) in aderenza a preesistente parete di edifici a confine e per la parte senza

finestre;

3) nel caso di convenzione stipulata tra proprietari;

m1) in tutte le zone E pergolati, gazebi di altezza non superiore a m 3 e superfice

coperta non superiore a m2 9 e casette da giardino di altezza non superiore a

m 2,2 e superfice coperta non superiore a m2 9, non allacciate a reti

tecnologiche e appoggiate o infisse al suolo con opere di fondazione minime,

rispettano da confine le sole norme di distanza del codice civile. Resta ferma

la distanza da strada; (var. 14);

n) per allevamenti zootecnici esistenti valgono comunque le previsioni di cui

all'articolo 24; (var. 6);

o) le opere per destinazione d'uso residenziale o ricettiva, anche agrituristica,

rispettano le caratteristiche seguenti:

1) tipologia edilizia di base: preminentemente lineare;

2) copertura:

2.1) preminentemente a falda/e o a botte. La preminenza è riferita

all’intero edificio se l’esistente è o è previs to nel progetto essere

condotto in stato buono, e alla sola integrazione se l’edificio è in stato

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mediocre o cattivo e non è previsto nel progetto essere condotto in

stato buono; (var. 34);

2.2) con colmo o, per portico, linea di attacco alla facciata: orizzontale. La

norma non vale se la copertura è a botte;

2.3) con pendenza di falda/e, anche per l'intradosso della sporgenza

perimetrale (linde) se non realizzato cornicione o altra opera tipica

storica:

2.3.1) minima pari a esistente in recupero senza demolizione e in

ampliamento;

2.3.2) compresa tra 35% e 45% in nuova realizzazione e in

ristrutturazione con demolizione.

La norma non vale se la copertura è a botte;

2.4) con manto:

2.4.1) di copertura a falda/e: di laterizio naturale, o prodotto altro

riproducente fedelmente dimensione, forma e colore se

motivato e valutato ammissibile dal Comune;

2.4.2) di copertura a botte: di lamiera di rame;

3) muri esterni:

3.1) intonacati con malta di calce o cemento, o a vista di pietra, sasso,

mattone o misti di pietra, sasso e/o mattone;

3.2) colorati armonizzati con il contesto tipico storico, non vistosi, o al

naturale di pietra, sasso, mattone o misti di pietra, sasso e/o mattone

a vista;

4) aperture di facciata:

4.1) con rapporto tra altezza e larghezza compreso tra 1 e 1,6, eccetto

porte, porte-finestre e portoni;

4.2) con schema di allineamento orizzontale e verticale. La norma non

vale se la copertura è a botte.

Resta salva la possibilità di mantenimento o conformazione a caratteristiche

tipiche storiche locali diverse. Gli edifici esistenti difformi dalle caratteristiche

previste in questo comma sono adeguati per le opere oggetto di intervento ;

(var. 14);

p) l'installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, nei limiti

fissati dalla LR 16/2008, sono ammessi nelle zone E nei limiti di cui al

successivo articolo 29, comma 1, lettera u), e alla condizione che riguardi

l'azienda agricola e l'imprenditore agricolo; per ogni azienda agricola è

ammesso un solo impianto per tipologia e valgono le prescrizioni evidenziate ai

successivi punti (var. 34):

1) impianti fotovoltaici a terra:

1.1) l'installatore deve risultare proprietario dei terreni;

1.2) i collegamenti ai punti di consegna dovranno interessare le proprietà

del richiedente e nel caso contrario le richieste di installazione

dovranno essere corredate dalle necessarie servitù ed autorizzazioni

da parte dei proprietari interessati;

1.3) gli impianti installati su supporti, tralicci, pilastri, che superino il m

1,50 di altezza dovranno disporre di adeguate schermature verdi da

definire alla richiesta di installazione;

1.4) per l'intervento valgono i seguenti indici:

1.4.1) percentuale massima di superficie dei pannelli utilizzati per

l'installazione da calcolare rispetto alla superficie aziendale

presente nel comune: 1%;

1.4.1) distanza dalle zone residenziali di PRGC: m 50,00;

1.4.2) distanza dalle zone di interesse ambientale, riqualificazione

ambientale, archeologiche: m. 150,00;

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1.4.3) distanza dai confini: m 5,00 (distanza misurata dal punto

dell'installazione più vicino al confine);

1.4.4) distanza dai fabbricati residenziali esclusi quelli aziendali: m

10,00 (distanza misurata dal punto dell'installazione più vicino

al fabbricato residenziale).

1.5) sono esclusi interventi su terreni a culture arboree specializzate

(vigneti, frutteti eccetera) e terreni che risultino con colture arboree

specializzate estirpate da meno di due anni;

2) impianti biomassa: valgono le prescrizioni, le distanze e il rapporto di

copertura di cui gli interventi comma 4, lettera b) del presente articolo 16 e

le seguenti (var. 34):

2.1) distanza dalle zone residenziali di PRGC: m 300,00;

2.2) distanza dalle zone di interesse ambientale, riqualificazione

ambientale, archeologiche: m 300,00;

2.3) distanza dai fabbricati residenziali esclusi quelli aziendali: m 150,00;

2.4) sono esclusi interventi su terreni a culture arboree specializzate

(vigneti, frutteti eccetera) e su terreni che risultino con colture arboree

specializzate estirpate da meno di due anni.

Nel caso di allevamenti anche a carattere industriale di cui al comma 3, lettera

d), del presente articolo o impianti di cui al comma 3, lettera c), sono ammessi

impianti fotovoltaici e/o biomassa nei limiti di cui alla LR 16/2008 e successive

modifiche ed integrazioni, da ubicare nelle pertinenze dei fabbricati. (var. 34).

Nel caso di edifici residenziali esistenti, presenti in zona E4a, E4b, E6 anche

non attinente l'azienda agricola, ed escluse le aree vincolate ai sensi del DLGS

42/2004, sono ammessi impianti fotovoltaici a terra di cui alla LR 16/2008 che

interessino le pertinenze; (var. 34);

q) impianti biomassa e fotovoltaici con dimensioni superiori a quelli previsti dalla

LR 16/2008 e fino ad un massimo di 1000 Kw sono ammessi in zona agricola E

nei limiti di cui al successivo articolo 29, comma 1, lettera u) previa

individuazione del sedime interessato nel PRGC tramite variante. (var. 34).

Il soggetto proponente è l'imprenditore agricolo e l'intervento dovrà assumere

valore di attività agricola connessa e non dovrà interessare:

1) terreni su cui insistano culture arboree specializzate (vigneti, frutteti

eccetera);

2) terreni che risultino con colture arboree specializzate esti rpate da meno di

due anni;

Per l'intervento è fatto obbligo rispettare le seguenti distanze:

1) distanza dalle zone residenziali di PRGC: m 300,00;

2) distanza dai confini: pari all'altezza del fabbricato / installazione prossima

al confine con un minimo di m 5,00 (distanza misurata dal punto

dell'installazione più vicina al confine);

3) distanza dai fabbricati residenziali esclusi quelli aziendali : m 150,00

(distanza misurata dal punto del fabbricato / installazione più vicina al

fabbricato residenziale). (var. 28).

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ART. 17. ZONA H. (var. 34).

1. La zona H riguarda le aree destinate alle attività commerciali. (var. 34).

2. Il PRGC distingue le seguenti sottozone di zona H.

A) ZONA H2. (var. 34).

A1. La zona H2 riguarda le aree commerciali vigenti e di nuova previsione.

A2. Le destinazioni d'uso consentite sono:

a) alberghiera, solo dove specificatamente indicata;

b) commerciale al dettaglio.

Una superfice di vendita superiore a m2 1.500 è consentita solo se

preventivamente prevista in un piano comunale di settore del commercio;

c) commerciale all’ingrosso;

d) direzionale, connessa con le attività commerciali all’ingrosso o al dettaglio, e

anche non connessa su immobili preesistenti se la destinazione d’uso è in atto

alla data di adozione della variante 34 (23 2 2016) ;

e) (soppressa);

f) servizi e attrezzature collettive, connesse con le attività commerciali

all’ingrosso o al dettaglio, e anche non connesse su immobili preesistenti se la

destinazione d’uso è in atto alla data di adozione della variante 34 (23 2 2016) ;

g) servizi, connessi con le attività commerciali all’ingrosso o al dettaglio, e anche

non connessi su immobili preesistenti se la destinazione d’uso è in atto alla

data di adozione della variante 34 (23 2 2016) ;

h) viabilità. (var. 34).

A3. Nella zona H2 di viale Venezia a est di via Orcenico Superiore è consentita anche

la destinazione d'uso artigianale, purchè strumentale o complementare all'attività

commerciale. La superfice utile di lavorazione interna all'unità commerciale non

può superare il 30% della superfice utile totale. (var. 6).

A4. In questa zona il titolo abilitativo è subordinato all'approvazione di uno strumento

attuativo di iniziativa pubblica o privata estesa alle singole zone perimetrate negli

elaborati di PRGC e contraddistinte con lettere. (var. 34).

A5. Per l'intervento in tutta la zona H2 si applicano i seguenti indici e prescrizioni:

a) rapporto di copertura riferito al singolo lotto edificabile: m2/m2 0,50. L'indice è

maggiorato del 10% per realizzazione di tetto sistemato a giardino per almeno

l'80% della superfice coperta. La maggiorazione è subordinata a stipula con il

Comune di convenzione o presentazione al Comune di atto d'obbligo

prevedente i tempi e le garanzie per l'attuazione e la manutenzione nel tempo

degli interventi che la motivano; (var. 14) (var. 34);

b) altezza: m 7,00 esclusi i volumi tecnici; (var. 34);

c) distanza dai confini: m 5; (var. 34);

d) distanza da strada:

1) statale: m 20, o pari all'esistente; (var. 34);

2) provinciale e altre strade appartenenti al demanio comunale e previste: m

10, o pari all'esistente; (var. 6);

e) è consentita la realizzazione di una sola abitazione per ciascun impianto, per il

custode o per il titolare dell'azienda, con una volumetria massima di m3 500;

f) per i nuovi edifici, nel caso siano destinati a residenza, è prescritta la distanza

minima assoluta di m 10,00 tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti;

g) destinazione a servizi ed attrezzature collettive, per verde, parcheggi ed altro

eventuale, di una superfice non inferiore al 10% della superfice intera della

zona. I parcheggi di uso pubblico previsti in zonizzazione sono computabili ai

fini di soddisfacimento della previsione di cui al periodo precedente; (var. 6);

h) superfice per parcheggio, nell'area di pertinenza o in prossimità, minima:

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1) stanziale: 1 posto auto per ogni 2 addetti, ma non meno di 1 posto auto per

ogni unità immobiliare di uso diverso da accessori;

2) di relazione:

2.1) per opera alberghiera: 1 posto auto per ogni 2 utenti;

2.2) della superfice utile artigianale: 10%;

2.3) della superfice utile commerciale all'ingrosso o di deposito,

magazzino: 40%;

2.4) della superfice di vendita commerciale al dettaglio:

2.4.1) in genere: 100%;

2.4.2) per esercizio singolo, centro commerciale al dettaglio e

complesso commerciale compreso tra superfice di vendita di

m2 400 e superfice coperta complessiva di m2 5.000: 200%;

2.5) della superfice utile direzionale: 80%;

2.6) della superfice utile di servizi e attrezzature collettive: 80%;

2.7) della superfice utile di servizi: 80%.

Per gli esercizi di vendita al dettaglio di generi non alimentari a basso

impatto, gli standard di cui al punto 2.4) possono essere ridotti del 30 per

cento, fermo restando l'obbligo di ripristinarne l'osservanza, ovvero di

attuare una corrispondente riduzione della superfice di vendita in caso di

mutamento di settore merceologico; (var. 34);

i) i parcheggi ed i percorsi pedonali, ciclabili, automobilistici interni alle zone,

devono essere alberati; la zona dovrà altresì essere dotata, verso le zone

residenziali, agricole, di barriere alberate con funzione paesaggistica,

antinquinamento e anti-rumore.

A6. Per le zone H2, il piano indica un assetto organizzativo non v incolante e che può

essere modificato nella stesura dei piani attuativi fatti salvi i contenuti generali.

B) ZONA H3, H3*,H3**, H3° . (var. 34).

B1. La zona H3, H3*,H3**, H3° riguarda i lotti commerciali singoli esistenti.

B2. In tali aree sono consentite le attrezzature edilizie e gli impianti connessi con le

attività commerciali all'ingrosso e al dettaglio.

B3. In queste zone il PRGC si attua con intervento diretto, e valgono i seguenti indici

(var. 34):

a) rapporto di copertura (var. 34):

1) per il lotto H3* m2/m2 0,20;

2) per i lotti H3, H3**, H3°, m2/m2 0,40.

L'indice è maggiorato del 10% per realizzazione di tetto sistemato a giardino

per almeno l'80% della superfice coperta. La maggiorazione è subordinata a

stipula con il Comune di convenzione o presentazione al Comune di atto

d'obbligo prevedente i tempi e le garanzie per l'attuazione e la manutenzione

nel tempo degli interventi che la motivano; (var. 14);

b) altezza: m 8,50; (var. 34);

c) distanza dai confini: m 5,00; (var. 34);

d) distanza da strada:

1) statale: m 20, o pari all'esistente; (var. 34);

2) provinciale e altre strade appartenenti al demanio comunale e previste : m

10, o pari all'esistente; (var. 6);

e) per la residenza, massimo: m3 500;

f) per il parcheggio valgono le norme di settore. (var. 14).

Per gli esercizi di vendita al dettaglio di generi non alimentari a basso impatto,

gli standard possono essere ridotti del 30 per cento, fermo restando l'obbligo di

ripristinarne l'osservanza, ovvero di attuare una corrispondente riduzione della

superfice di vendita in caso di mutamento di settore merceologico; (var. 34);

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g) i parcheggi ed i percorsi pedonali, ciclabili, automobilistici interni alle zone,

devono essere alberati;

h) dove indicato dall’elaborato di zonizzazione con apposito simbolo, la zona

dovrà altresì essere dotata, verso le zone residenziali, agricole, di barriere

alberate con funzione paesaggistica, antinquinamento e anti -rumore;

[ ] (var. 6);

i) è consentita la realizzazione dell’abitazione per il custode o per il titolare

dell'azienda nella misura di una per ogni attività commerciale;

l) per la zona H3** è ammessa solo la commercializzazione di prodotti per il

settore agricolo e per il giardinaggio e il tempo l ibero;

[ ] (var. 6);

m) per le zone H3° è ammessa solo l’attività ricettivo alberghiera.

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ART. 18. ZONE PER I SERVIZI E LE ATTREZZATURE COLLETTIVE . (var. 34).

1. Riguardano le aree destinate ai servizi ed alle attrezzature collettive e di interesse

residenziale, comunale e comprensoriale e le altre attrezzature di interesse

generale.

2. Il piano perimetra tali zone e ne contraddistingue con i seguenti simboli gli usi:

a) ATTREZZATURE PER LA VIABILITÀ ED I TRASPORTI:

1) P aree destinate al parcheggio pubblico o di uso pubblico;

2) PI parcheggio di interscambio;

3) Pr parcheggio privato; (var. 28);

b) ATTREZZATURE PER IL CULTO, LA VITA ASSOCIATIVA E LA CULTURA :

1) CH aree destinate al culto ed alle attività parrocchiali;

2) DA aree destinate agli edifici per i diritti democratici e la vita

associativa;

3) CC aree destinate al centro culturale ;

4) MF aree destinate al museo della ferrovia ; (var. 19);

c) ATTREZZATURE PER L’ISTRUZIONE:

1) ASM aree destinate all'Asilo Nido e alla Scuola Materna;

2) SE aree destinate alla Scuola Elementare;

3) SMI aree destinate alla Scuola Media Inferiore;

4) CS aree destinate alla Scuola Media Superiore;

d) ATTREZZATURE PER L’ASSISTENZA E LA SANITÀ:

1) N aree destinate alle attrezzature cimiteriali;

2) CA centro di aggregazione (residenza, vita associativa, uffici) ; (var.

5);

e) ATTREZZATURE PER IL VERDE, LO SPORT E GLI SPETTACOLI

ALL’APERTO:

1) punti uniformi;

2) aree destinate al verde di parco urbano, di quartiere e

attrezzato;

3) VS aree destinate allo sport ed agli spettacoli sportivi ;

f) SERVIZI TECNOLOGICI:

1) I aree destinate agli impianti delle reti tecnologiche;

2) IR infrastrutture irrigue ; (var. 10/11);

3) PRSU individuazione di ambiti da destinare ad attività di stoccaggio

provvisorio differenziato di di rifiuti solidi urbani; (var. 34);

g) ALTRE ATTREZZATURE:

1) DM aree destinate alle attrezzature militari;

2) Cooperativa sociale “IL PICCOLO PRINCIPE” ;

3) VA-AD aree destinate al verde attrezzato e all'addestramento cani. (var.

28).

Indici:

a) ATTREZZATURE PER LA VIABILITÀ ED I TRASPORTI:

1) P - PI - Pr: aree destinate al parcheggio - parcheggio di interscambio -

parcheggio privato (var. 28):

1.1) rapporto di copertura: 20%; (var. 34);

1.2) altezza: m 8,50; (var. 34);

1.3) distanza da strada: m 6, o pari all'esistente; (var. 6) (var. 34);

1.4) distanza da confine: m 5,00; (var. 34);

1.5) distanza da pareti finestrate e pareti di edifici antistanti, minima: m

10,00; (var. 34);

1.6) si dovrà verificare la possibilità di piantumare un numero sufficiente di

alberi d’alto fusto a protezione dei posti macchina e formare adeguate

schermature verso le zone residenziali o agricole tramite: muri

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tradizionali in sasso e mattoni o siepi sempreverdi e quinte di alberi

d’alto fusto di specie autoctone ;

b) ATTREZZATURE PER IL CULTO, LA VITA ASSOCIATIVA E LA CULTURA :

1) CH: aree destinate al culto ed alle attività parrocchiali:

1.1) rapporto di copertura: 50%; (var. 34);

1.2) altezza: pari all’esistente, e nel caso di nuovi interventi vale l’altezza

del più alto degli edifici circostanti, da tali limiti sono comunque da

escludere il Duomo e il campanile; (var. 34);

1.3) distanza da strada: m 6, o pari all'esistente; (var. 6) (var. 34);

1.4) distanza da confine: m 5,00; (var. 34);

1.5) distanza da pareti finestrate e pareti di edifici antistanti : m 10,00;

(var. 34);

1.6) nel caso di nuovi interventi dovrà essere ricercata soluzione per

l’individuazione, nelle aree di pertinenza o in prossimità delle stesse,

di aree da destinare al parcheggio e nel rispetto dello standard

minimo e fissato dal DPGR 126/1995; (var. 34);

1.7) per le chiese di Sile, San Floriano, Versutta, Runcis, Duomo di

Casarsa, Duomo di San Giovanni, Chiesa di Santa Croce, per

l’intervento valgono le norme della zona A1 ; (var. 34);

2) DA: aree destinate agli edifici per i diritti democratici e la vita associativa:

2.1) rapporto di copertura: 50%; (var. 34);

2.2) altezza: pari all’esistente, e nel caso di nuovi interventi vale l’altezza

del più alto degli edifici circostanti; (var. 34);

2.3) distanza da strada: m 6, o pari all'esistente; (var. 6) (var. 34);

2.4) distanza da confine: per nuovi interventi m 5,00 e nel caso di

preesistenze il Codice Civile; (var. 34);

2.5) distanza da pareti finestrate e pareti di edifici antistanti : per nuovi

interventi m 10,00 e nel caso di preesistenze min. m 6,00; (var. 34);

2.6) nel caso di nuovi interventi dovrà essere ricercata soluzione per

l’individuazione, nelle aree di pertinenza o in prossimità delle stesse,

di aree da destinare al parcheggio e nel rispetto dello standard

minimo e fissato dal DPGR 126/1995; (var. 34);

2.7) per l’intervento all’ex Palazzo Burovich valgono altresì le norme della

zona A1; (var. 34);

3) CC: aree destinate al centro culturale:

3.1) rapporto di copertura: nel caso di nuovo intervento il 50% e nel caso

di recupero di edifici esistenti valgono le norme d’intervento riferite

alla specifica zona in cui risultano inclusi; (var. 34);

3.2) altezza: pari all’esistente, e nel caso di nuovi interventi m 8,50 e vale

l’altezza del più alto degli edifici circostanti; (var. 34);

3.3) distanza da strada: m 6, o pari all'esistente; (var. 6) (var. 34);

3.4) distanza da confine: per nuovi interventi m 5,00 e nel caso di

preesistenze vale il Codice Civile; (var. 34);

3.5) distanza da pareti finestrate e pareti di edifici antistanti : per nuovi

interventi m 10,00 e nel caso di preesistenze da recuperare valgono

le distanze esistenti; (var. 34);

3.6) nel caso di nuovi interventi dovrà essere ricercata soluzione per

l’individuazione, nelle aree di pertinenza o in prossimità delle stesse,

di aree da destinare al parcheggio e nel rispetto dello standard

minimo e fissato nella misura minima dell’80% della superficie utile

degli edifici;

4) MF: aree destinate al museo della ferrovia:

4.1) rapporto di copertura: 60%; (var. 34);

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4.2) altezza: pari all’esistente, e nel caso di nuovi interventi vale l'altezza

di m 9 o comunque quella del più alto degli edifici circostanti, ed è

fatta salva la possibilità di derogare da tale limite su motivazioni

d'ordine tecnico ed economico; (var. 34);

4.3) distanza da strada: m 6, o pari all'esistente; (var. 34);

4.4) distanza da confine: per nuovi interventi m 5,00 e nel caso di

preesistenze vale il Codice Civile; (var. 34);

4.5) per l'intervento sull'edificio di archeologia industriale sono ammessi

interventi di restauro e risanamento conservativo;

4.6) nel caso di nuovi interventi dovrà essere ricercata soluzione per

l'individuazione, nelle aree di pertinenza o in prossimità delle stesse,

di aree da destinare al parcheggio e nel rispetto dello standard

minimo e fissato dal DPGR 126/1995; (var. 19) (var. 34);

c) ATTREZZATURE PER L’ISTRUZIONE:

1) ASM SE SMI: aree destinate all ’asilo nido, scuola materna, elementare e

media inferiore:

1.1) rapporto di copertura: 40%; (var. 34);

1.2) altezza: pari all’esistente, e nel caso di nuovi interventi vale l’altezza

di m 9,00 o comunque quella del più alto degli edifici circostanti; (var.

34);

1.3) distanza da strada: m 6, o pari all'esistente; (var. 6) (var. 34);

1.4) distanza da confine: per nuovi interventi m 5,00 e nel caso di

preesistenze il Codice Civile; (var. 34);

1.5) distanza da pareti finestrate e pareti di edifici antistanti: per i nuovi

interventi m 10,00; (var. 34);

1.6) nel caso di nuovi interventi dovrà essere ricercata soluzione per

l’individuazione, nelle aree di pertinenza o in prossimità delle stesse,

di aree da destinare al parcheggio e nel rispetto dello standard

minimo e fissato dal DPGR 126/1995; (var. 34);

2) CS: aree destinate alla Scuola Media Superiore:

2.1) rapporto di copertura: 40%; (var. 34);

2.2) altezza: pari all’esistente, e nel caso di nuovi interventi vale l’altezza

di m 9,00 o comunque quella del più alto degli edifici circostanti; (var.

34);

2.3) distanza da strada: m 6, o pari all'esistente; (var. 34);

2.4) distanza da confine: m 5,00; (var. 34);

2.5) distanza da pareti finestrate e pareti di edifici antistanti : m 10,00;

(var. 34);

2.6) nel caso di nuovi interventi dovrà essere ricercata soluzione per

l’individuazione, nelle aree di pertinenza o in prossimità delle stesse,

di aree da destinare al parcheggio e nel rispetto dello standard

minimo e fissato dal DPGR 126/1995; (var. 34);

d) ATTREZZATURE PER L’ASSISTENZA E LA SANITÀ:

1) N: aree destinate alle attrezzature cimiteriali:

1.1) rapporto di copertura: 40%; (var. 34);

1.2) altezza: pari all’esistente; nel caso di nuovi interventi vale l’altezza

del più alto degli edifici circostanti, ed è fatta salva la possibilità di

derogare da tale limite su motivazioni d’ordine tecnico ed economico;

(var. 34);

1.3) dovrà essere ricercata soluzione per garantire la disponibilità, nelle

aree di pertinenza o in prossimità delle stesse, di aree da destinare al

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parcheggio nel rispetto dello standard minimo e fissato dal DPGR

126/1995; (var. 34);

2) CA: centro di aggregazione (residenza, vita associativa, uffici):

2.1) rapporto di copertura: 40%; (var. 34);

2.2) altezza: pari all’esistente; nel caso di nuovi interventi vale l'altezza

del più alto degli edifici circostanti, ed è fatta salva la possibilità di

derogare da tale limite su motivazioni d'ordine tecnico ed economico;

(var. 34);

2.3) su palazzo Brinis:

2.3.1) sono ammessi solo interventi di restauro o risanamento

conservativo;

2.3.2) il paramento esterno è mantenuto di mattoni a vista, senza

intonacatura o tinteggiatura esterne se non previo parere

favorevole della Soprintendenza per i beni architettonici e

paesaggistici; (var. 34);

2.3.3) sono comunque ammessi scuretti per finestre, armonizzati

con i serramenti esistenti e i caratteri tradizionali locali;

2.4) nell'area di pertinenza di palazzo Brinis:

2.4.1) eventuali opere per servizi ed accessori sono realizzate tali

che di palazzo Brinis sia rispettata la vista dallo spazio

pubblico principale, ed i materiali, forme e colori siano

armonizzati con palazzo Brinis;

2.4.2) l'area libera da edifici è sistemata a verde. Gli alberi esistent i

se non deperienti o non impedenti una sistemazione

necessaria dell'area sono conservati;

2.4.3) la recintazione è mantenuta e recuperata a vista per le parti

di sasso e mattone, e realizzata di sasso o di materiali, forme

e colori armonizzati con palazzo Brinis per la parte

eventualmente nuova o ricostruita;

2.5) dovrà essere ricercata soluzione per garantire la disponibilità, nelle

aree di pertinenza o in prossimità delle stesse, di aree da destinare al

parcheggio nel rispetto dello standard minimo e fissato dal DPGR

126/1995; (var. 5) (var. 34);

e) ATTREZZATURE PER IL VERDE, LO SPORT E GLI SPETTACOLI

ALL’APERTO:

1) campitura a punti uniformi: aree destinate al verde del parco urbano, di

quartiere e attrezzato:

1.1) rapporto di copertura: 30%;

1.2) altezza: pari all’esistente, e nel caso di nuovi interventi vale l’altezza

di m 6,00 e comunque non superiore a quella del più alto degli edifici

circostanti, ed è fatta salva la possibilità di derogare da tale limite su

motivazioni d’ordine tecnico ed economico; (var. 34);

1.3) distanza da strada: m 6, o pari all'esistente; (var. 6);

1.4) distanza da confine: per nuovi interventi m 5,00; (var. 34);

1.5) distanza da pareti finestrate e pareti di edifici antistanti : m 10,00;

(var. 34);

1.6) nel caso di nuovi interventi dovrà essere ricercata soluzione per

l’individuazione, nelle aree di pertinenza o in prossimità delle stesse,

di aree da destinare al parcheggio e nel rispetto dello standard

minimo e fissato dal DPGR 126/1995; (var. 34);

1.7) nel caso di area adiacente a zona di Riqualificazione Ambientale

dovranno essere individuate soluzioni a basso impatto preferendo

l'uso di materiali naturali, di tipologie costruttive rimovibili e di

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adeguate mascherature verdi con siepi ed alberature di cui ai

successivi artt. 29 e 30 delle norme di attuazione; (var. 15) (var. 34);

2) VS: aree destinate allo sport e spettacoli sportivi:

2.1) rapporto di copertura: 30%; (var. 34);

2.2) altezza: pari all’esistente, e nel caso di nuovi interventi vale l’altezza

di m 9,00 o del più alto degli edifici circostanti, e comunque è fatta

salva la possibilità di derogare da tale limite su motivazioni d’ordine

tecnico ed economico; (var. 34);

2.3) distanza da strada: m 6, o pari all'esistente; (var. 6) (var. 34);

2.4) distanza da confine: m 5,00; (var. 34);

2.5) distanza da pareti finestrate e pareti di edifici antistanti : m 10,00;

2.6) nel caso di nuovi interventi dovrà essere ricercata soluzione per

l’individuazione, nelle aree di pertinenza o in prossimità delle stesse,

di aree da destinare al parcheggio e nel rispetto dello standard

minimo e fissato dal DPGR 126/1995; (var. 34);

f) SERVIZI TECNOLOGICI:

1) I: aree destinate agli impianti tecnologici:

1.1) rapporto di copertura: 50%; (var. 34);

1.2) altezza: pari all’esistente, e nel caso di nuovi interventi vale l’altezza

di m 9,00 o comunque del più alto degli edifici circostanti, ed è fatta

salva la possibilità di concedere deroghe da tale limite su motivazioni

d’ordine tecnologico; (var. 34);

1.3) distanza da strada: m 6, o pari all'esistente; (var. 6) (var. 34);

1.4) distanza da confine: per nuovi interventi m 5,00 e nel caso di

preesistenze il Codice Civile; (var. 34);

1.5) distanza da pareti finestrate e pareti di edifici antistanti : m 10,00;

(var. 34);

1.6) nel caso di depuratori o discariche, le aree dovranno essere

circondate da doppia barriera formata da alberi ed arbusti con

funzione paesaggistica, antinquinamento, anti -rumore;

2) IR: Infrastrutture Irrigue.

Nelle aree sulle quali è stata istituita la servitù di acquedotto è fatto divieto

di:

2.1) fabbricare edifici e/o manufatti o altre opere di qualsiasi genere;

2.2) piantumare alberi di alto fusto mentre sono consentite le normali

colture agrarie.

Eventuali deroghe alla presente norma potranno essere accolte previo nulla

osta dell'Ente gestore della rete irrigua; (var. 10/11);

[ ] (var. 34);

3) PRSU: ambito per il stoccaggio provvisorio differenziato di rifiuti solidi

urbani. (var. 34).

Tali zone sono destinate alla realizzazione di piazzole per lo stoccaggio

provvisorio differenziato di rifiuti solidi urbani; per l’intervento valgono le

disposizioni di legge in materia e le direttive di Piano Provinciale per i rifiuti

solidi urbani; (var. 34);

g) ALTRE ATTREZZATURE:

1) DM: aree destinate alle attrezzature militari;

Per le aree destinate alle attrezzature militari si applicano le norme e le

direttive operanti in materia e si assumono altresì i seguenti parametri

orientativi per le parti destinate alla residenza o ai servizi:

1.1) rapporto di copertura: 40%; (var. 34);

1.2) altezza: m 8,50; (var. 34);

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1.3) distanza da strada: m 6, o pari all'esistente; (var. 6) (var. 34);

1.4) distanza da confine: m 5,00; (var. 34);

1.5) distanza da pareti finestrate e pareti di edifici antistanti : m 10,00;

(var. 34);

h) COOPERATIVA SOCIALE “IL PICCOLO PRINCIPE”:

1) la Cooperativa Sociale “Il Piccolo Principe” svolge attività nei seguenti

settori:

1.1) casa famiglia;

1.2) sostegno scolastico pomeridiano;

1.3) laboratorio per l’inserimento nella vita lavorativa di persone

disadattate;

1.4) negozi per la vendita di prodotti e manufatti in parte realizzati nel

laboratorio di cui sopra;

1.5) gestione di punti verdi estivi in aree comunali

2) considerate le destinazioni e gli usi di cui sopra, per l’intervento valgono le

seguenti disposizioni:

2.1) rapporto di copertura: 50%; (var. 34);

2.2) altezza: m 8,50, fatte salve le altezze preesistenti;

2.3) distanza da strada: m 6, o pari all'esistente; (var. 6) (var. 34);

2.4) distanza da confine: m 5,00; è ammessa l’edificazione a confine di

accessori alla residenza con altezza massima di m 3,00 e con parete

in aderenza al confine con altezza massima di m 3,00, o in aderenza

a preesistente edificio e per la parte senza finestre, o in caso di

convenzione stipulata tra proprietari confinanti, purché siano

comunque rispettate le distanze tra pareti finestrate e pareti di edifici

antistanti; (var. 6) (var. 34);

2.5) distanza da pareti finestrate e pareti di edifici antistanti : m 10,00;

(var. 34);

i) VA-AD: aree destinate al verde attrezzato e all'addestramento cani.

Per tale area si prevede:

1) il mantenimento / restauro delle strutture e manufatti militari appartenenti

alla polveriera;

2) il mantenimento delle alberature d'alto fusto e le eventuali modifiche

dovranno essere assoggettate al parere degli uffici della forestale e nel

rispetto delle disposizioni di cui il DLGS 42/2004.

Sono ammesse:

1) opere di manutenzione del verde e l'installazione di attrezzature rimovibili

per il ricovero e l'addestramento cani;

2) sistemazione di aree perimetrali a parcheggio e realizzazione di sentieri

sempre il terra consolidata - stabilizzata;

3) realizzazione di servizi igienici, depositi, uffici per una superficie coperta

massima di m2 300 altezza massima m 3,50; il fabbricato dovrà essere

realizzata con strutture in legno e rivestimento esterno in tavole. (var. 28).

3. Nelle zone per servizi ed attrezzature collettive comprese nei piani di iniziativa

pubblica di zone A il piano di iniziativa pubblica di zone A può comunque

prevedere indici diversi in ordine a (var. 34):

a) altezze;

b) distanza da confine;

c) distanza da altri fabbricati esistenti e di progetto. (var. 25).

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ART. 19. ZONE PER LA VIABILITÀ E LA FERROVIA.

1. Sono destinate alla viabilità pedonale, meccanica e riguardano:

A) ZONA PER LA VIABILITÀ.

A1. Riguarda le zone destinate alla conservazione, all'ampliamento ed alla nuova

realizzazione della zona per il traffico pedonale e veicolare e per il parcheggio.

A2. Il piano indica o l'intera zona nella quale sarà ricavato il tracciato viario

comprensivo delle zone di sosta, parcheggio, arredo verde o soltanto la sede

viaria.

A3. Nel primo caso saranno i progetti esecutivi d'intervento a specificarne le

destinazioni.

A4. Il piano distingue la seguente suddivisione della rete viaria prevista:

a) viabilità primaria di interesse regionale; la distanza da osservare

nell'edificazione nelle zone agricole (var. 6), misurata dal ciglio stradale, è di m

40,00;

b) viabilità secondaria di interesse regionale; la distanza da osservare

nell'edificazione nelle zone agricole (var. 6), misurata dal ciglio stradale, è di m

30,00;

c) viabilità comprensoriale inerente la viabilità di collegamento con i centri abitati

del comprensorio e di raccordo con la viabilità primaria e secondaria; la

distanza da osservare nell'edificazione nelle zone agricole (var. 6), misurata

dal ciglio stradale, è di m 20,00;

d) viabilità interna e di quartiere; riguarda la viabilità interna ai centri abitati delle

recenti espansioni e dei nuovi quartieri residenziali; le direttive da rispettare

per le distanze sono previste per zona ed in attuazione degli inte rventi edilizi

ammessi;

e) tracciati indicati negli elaborati di PRGC, riservati alla realizzazione delle

connessioni pedonali e ciclabili.

I percorsi insistono su spazi pubblici o aree assoggettate a piano attuativo, nel

caso insistano su aree private, il sedime mantiene i valori di edificabilità

ammessi dal PRGC per la zona interessata dal percorso, da utilizzare nelle

aree adiacenti.

Per la dimensione della sezione dei percorsi si assumono i seguenti valori:

1) m 1,50 nel caso di percorsi pedonali;

2) m 2,50 nel caso di percorso ciclabile a doppio transito.

Le previsioni progettuali potranno essere comprese nei contenuti di un PpT

(piano per il traffico) che potrà introdurre gli eventuali correttivi e ampl iamenti

e saranno attuate tramite: il piano locale della viabilità e del trasporto ciclabile

ai sensi della LR 14/1993, progetti definitivi/esecutivi di intervento;

f) negli elaborati di PRGC sono altresì evidenziati i percorsi ciclabili su itinerari di

valore naturalistico (linea continua a stella a quattro punte).

Su tali percorsi si prevedono opere di manutenzione o nuova costruzione

rivolte alla conservazione delle caratteristiche costruttive e delle

pavimentazioni delle strade campestri della tradiz ione nonchè opere di

ripristino delle parti alterate; particolare attenzione va riservata al

mantenimento, riproposizione delle siepi laterali e sono ammessi interventi di

manutenzione, integrazione/ripristino e nuova realizzazione tramite

l’inserimento de lle specie vegetali autoctone e come indicate al successivo

articolo 31;

g) viabilità privata (linea continua ad asterischi); riguarda la viabilità interna

all’edificato e a servizio di più lotti residenziali; è fatto obbligo ai privati

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mantenerle in efficienza, eseguendo le necessarie opere d’infrastrutturazione e

manutenzione;

h) viabilità rurale: riguarda la viabilità esterna ai centri abitati costituita dalle

strade vicinali come individuata in allegato alla variante 30 del PRGC; la

distanza da osservare nell'edificazione nelle zone agricole, misurata dal ciglio

stradale, è di mI 10,00. (var. 30) (var. 34);

Per le distanze minime da osservarsi nell’edificazione a partire dal ciglio stradale

(esclusa la viabilità privata) ed in corrispondenza degli incroci, al di fuori dei centri

abitati e degli insediamenti previsti dal Piano Regolatore Generale Comunale,

valgono in ogni caso le norme di settore. (var. 6).

Nelle aree interessate dalle fasce di rispetto stradale e lungo la viabilità primaria e

secondaria e comunale, possono essere autorizzati impianti per servizio stradale

(var. 6) e solo nel caso di trasferimento degli impianti presenti lungo la viabilità

esistente all'interno del territorio comunale.

Eventuali nuovi impianti possono essere ammessi solo nel caso sia dimostrata

l'esigenza in ragione alla dimostrata carenza della struttura esistente.

B) ZONA PER LA FERROVIA.

B1. Riguarda le aree destinate alle sedi ferroviarie esistenti ed ai relativi servizi ed

impianti che il presente piano conferma per l'utilizzazione secondo i programmi

dell’Amministrazione delle Ferrovie dello Stato.

B2. Lungo i tracciati delle linee ferroviarie è vietato costruire, ricostruire o ampliare

edifici o manufatti di qualsiasi specie ad una distanza, da misurarsi in proiezione

orizzontale, minore di m 30,00 dal limite della zona di occupazione della più vicina

rotaia e sono ritenute valide eventual i deroghe concesse dall'Amministrazione

delle Ferrovie dello Stato.

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ART. 20. ZONE DI INTERESSE AMBIENTALE.

1. Le zone di interesse ambientale, come evidenziate nelle tavole di analisi A7c e

descritte nella Relazione di Analisi, sono le seguenti:

a) 1 Sorgenti della Roggia Mussa – [ ] (var. 28);

b) 2 Risorgive in località Mulino di Casarsa;

c) 3 Ambito della Polisutta e tratto della Roggia dei Mulini;

d) 4 Sorgenti del Fiume Sile;

e) 5 Area boschiva lungo il Fiume Sile a Nord della località “Roncs”;

f) 6 Area boschiva che fiancheggia il Fiume Sile;

g) 7 Prato stabile cinto da siepi in località “Mulàtis” tra Villa Sile e San Giovanni;

h) 8 Area boschiva compresa in un ansa della Roggia Versa a Sud della località

di “Versutta”;

i) 9 Area boschiva in località “Armentarèssis a Sud della Villa Braida De

Concina.

[ ] (var. 6).

2. In tali zone, soggette a tutela ambientale, il PRGC prevede delle norme di

salvaguardia per regolamentarne gli usi e le trasformazioni.

3. In tali zone, sono vietati interventi edilizi e/o infrastrutturali, sono fatti salvi i

normali usi agricoli ed interventi di valorizzazione ambientale, è altresì vietato, con

riferimento alle tavole A7c (aree di interesse naturalistico -ambientale):

a) modificare il suolo, i corpi idrici superficiali e sotterranei;

b) alterare lo stato delle cavità sorgentifere (olle) indicate nella tavola di analisi

per lo più con il simbolo che corrisponde alla voce “sorgenti” e più in generale

inquinare o danneggiare i biotopi di risorgiva;

c) convertire a coltura i prati corrispondenti a tutte le categorie tipologiche

individuate nella tavola di analisi e procedere all’eliminazione o alla riduzione

estensiva delle siepi campestri e dei filari arborei;

d) alterare l’ecosistema dei prati umidi, con particolare riferimento a quelli

corrispondenti alle categorie indicate alle voci 5 e 6 della legenda della tavola

di analisi, e dei prati stabili da sfalcio corrispondenti alla voce 7 della

medesima legenda. In particolare, relativamente ai tipi indica ti alle voci 5 e 6,

sono vietate le concimazioni sia minerali che organiche, le quali

apporterebbero alterazioni irreversibili alla vegetazione di tali prati;

e) fertilizzare i prati corrispondenti a tutte le categorie tipologiche individuate

nella tavola di analisi mediante l’utilizzo di liquami provenienti da allevamenti

zootecnici industriali o derivati dallo spurgo di impianti fognari (tale pratica

produce alterazioni nell’ecosistema prativo con effetti negativi che riguardano

le caratteristiche compositivi e strutturali della vegetazione);

f) procedere all’eliminazione o alla riduzione estensiva delle superfici boscate,

con particolare riguardo per quelle che ospitano i tipi vegetazionali rientranti

nella categoria definita alla voce 14 della legenda della tavola di analisi.

Particolare attenzione deve essere prestata alla conservazione della diversità

biologica di tali popolamenti arboreo-arbustivi, che costituiscono delle

emergenze di particolare interesse sul piano naturalistico -ambientale;

g) introdurre nei boschetti e nelle siepi campestri specie originarie di altre regioni

geografiche, esotiche o comunque estranee alla vegetazione della zona

fitoclimatica della pianura e che non appartengono quindi al popolamento

naturale del territorio, ivi incluse le varietà colturali di specie indigene;

h) effettuare nelle particelle boschive e nelle siepi campestri operazioni

riguardanti il suolo e il soprassuolo che alterino la struttura e la fisionomia

della vegetazione e che semplifichino i popolamenti a vantaggio esclusivo delle

specie di interesse selvicolturale. Sono pertanto vietati l’eliminazione degli

arbusti, la lavorazione meccanica del terreno, il taglio a raso e ogni altro

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intervento che influisca negativamente sulla ripresa spontanea della

vegetazione;

i) effettuare il diserbo chimico in corrispondenza dei boschetti, delle siepi

campestri e dei filari arborei;

l) procedere a propria discrezione al taglio, anche parziale, degli esemplari di

specie arboree indicati nella planimetria di analisi sot to la voce “Alberi isolati”.

Interventi sulla vegetazione sono ammessi solo in presenza di progetti di

valorizzazione e riqualifica ambientale e previa autorizzazione del Sindaco.

Saranno tuttavia compatibili gli interventi effettuati per ragioni fitosanit arie e

per ragioni inerenti la stabilità delle piante medesime;

m) consolidare le sponde dei corsi d’acqua soggette a erosione mediante l’utilizzo

di materiali di scarico o comunque al medesimo fine realizzare manufatti che

hanno impatto sull’ambiente.

4. In tali zone è consentito:

a) esercitare le normali attività agricole negli appezzamenti già sottoposti a

coltura, ivi inclusa la falciatura dei prati e delle superfici erbose che si

estendono sulle scarpate dei terrazzi e nelle capezzagne;

b) effettuare tagli manutentivi delle siepi e dei boschetti campestri, oltrechè

attuare i consueti turni di ceduazione dei medesimi;

c) contrastare lo sviluppo e la propagazione dei rovi nelle stazioni sul bordo dei

campi, nelle siepi campestri e nelle particelle boschive mediante operazioni di

recisione ed estirpazione dei medesimi;

d) procedere all’eliminazione delle specie alloctone che sono state introdotte

artificialmente o che si sono stabilite spontaneamente nelle particelle boschive

e nelle siepi campestri;

e) eseguire la falciatura manuale o meccanica in corrispondenza delle siepi

campestri;

f) procedere alla pulizia idraulica e alla manutenzione degli alvei dei corsi

d’acqua, da eseguirsi preferibilmente su tratti alterni su cui si interviene a

intervalli di tempo non inferiori ai tre anni, curando, per quanto è possibile, di

evitare l’eliminazione della vegetazione insediata sulle sponde. Nell’ambito di

tale intervento viene ammessa una profondità di sterro negli alvei

corrispondente a valori prossimi ai 25 - 50 cm;

g) contrastare, qualora se ne manifesti la necessità, l’erosione delle sponde dei

corsi d’acqua, intervenendo per il consolidamento delle stesse mediante la

piantagione di specie arboree idonee, quali il salice bianco ( Salix alba) e

l’ontano comune (Alnus glutinosa). E’ altresì concesso, al fine di perseguire il

medesimo obiettivo, effettuare interventi con le tecniche dell’ingegneria

naturalistica;

h) realizzare interventi mirati alla tutela ambientale;

i) eseguire interventi inerenti la gestione naturalistica delle aree e a questo

riguardo effettuare la manutenzione, il restauro e il ripristino della vegetazione,

nel rispetto delle indicazioni di cui al successivo articolo 31;

l) intervenire direttamente, previo ottenimento delle prescritte autorizzazioni, per

la realizzazione di percorsi naturalistici.

5. Per le zone di interesse ambientale sopra elencate, valgono gli indici ed i

parametri edificatori previsti per la zona E6 da utilizzarli per edificare nelle zone

E4 ed E6 limitrofe. (var. 34).

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ART. 21. AREE DI INTERESSE ARCHEOLOGICO .

1. Le aree comprese nel perimetro delle zone di interesse archeologico sono

sottoposte a tutela al fine di non alterare i valori presenti.

2. Le tavole di zonizzazione del PRGC, classificano:

a) con perimetro continuo e lettera le seguenti aree:

1) A presenza di radi affioramenti di materiale che possono corrispondere a

siti pressoché distrutti ma potrebbero anche indicare la presenza di un

deposito archeologico consistente e solo in minima parte compromesso dai

lavori agricoli. Si elencano i seguenti siti:

1.1) 1. Ciastelar all’esterno del perimetro a Sud ;

1.2) 2. Ciastelar all’esterno del perimetro ad Ovest ;

1.3) 3. Boscato nei pressi del complesso edilizio “Boscato” ;

1.4) 4. Boscato nei pressi del mulino;

1.5) 5. Molino in località Sedulis ;

1.6) 6. Sedulis;

1.7) 7. Sile;

1.8) 8. Meriscis;

1.9) 9. via Caterina De Giusti ;

1.10) 10. via Zara;

2) B presenza in superficie di affioramenti piuttosto estesi abbastanza

consistenti di materiali archeologici intaccati piuttosto gravemente dai lavori

agricoli ma di cui è opportuna la tutela. Si elencano i seguenti siti:

2.1) 1. Ciastelar;

2.2) 2. Sile;

2.3) 3. Sàinis;

2.4) 4. via Zara;

2.5) 5. via Caterina De Giusti;

3) C siti nei quali è documentata la presenza di strutture sepolte e di

importanti affioramenti di concentrazioni di materiale archeologico.

Si elencano i seguenti siti:

3.1) 1. Sile - strada romana;

3.2) 2. Meriscis - villa rustica;

b) con perimetro continuo le seguenti aree delle cortine medievali:

1) cortina di Santa Croce ;

2) cortina di San Giovanni.

3. Per le aree evidenziate con lettera si applicano le seguenti norme di tutela:

a) A nel caso si proceda ad intaccare il terreno ad una profondità superiore a 40

cm, è fatto obbligo avvisare la Soprintendenza per i beni archeologici e

l’Amministrazione Comunale in modo da consentire la verifica delle sezioni

esposte; (var. 34);

b) B nel caso si proceda ad intaccare il terreno ad una profondità superiore a 40

cm, è fatto obbligo ottenere il preliminare benestare da parte della

Soprintendenza per i beni archeologici; i lavori dovranno essere seguiti da un

archeologo; (var. 34);

c) C nel caso si prevedano lavori che comportino escavazioni ad una profondità

superiore ai 40 cm, è fatto obbligo informare preventivamente gli uffici della

Soprintendenza per i beni archeologici e ottenere la prescritta autorizzazione.

Per ottenere l’autorizzazione; si procederà, nel rispetto delle specifiche

indicazioni impartite dagli uffici della Soprintendenza e sotto la guida di

archeologo, ad eseguire gli studi ed i sondaggi che si rendono necessari e nel

caso si rinvengano resti archeologici si procederà ai sensi del decreto

legislativo 42/2004. (var. 14) (var. 34).

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4. Per le aree all’interno dei centri abitati e riferite alle cortine medievali, evidenziate

con solo perimetro, si fa obbligo ad ogni intervento edilizio e/o infrastrutturale che

comporti scavi in profondità e comunque alterazioni sostanziali alla morfologia dei

luoghi (esclusi gli interventi sui fabbricati esistenti e comunque gli interventi in

conformità alle norme del piano attuativo del Centro storico) di essere sottoposto

a preventivo benestare della Soprintendenza per i beni archeologici . (var. 34).

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ART. 22. ZONE DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE .

1. Riguardano i seguenti ambiti individuati negli elaborati di PRGC e denominati:

a) Ra1 Area in località “Bràidis”;

b) Ra2 Area in località “Li Fòndis”;

c) Ra3 Area in località “Mulino di San Giovanni”;

d) Ra4 Area in località “Centata”;

e) Ra5 Area “rifugio antiaereo”. (var. 30).

2. In tali zone il PRGC prevede delle norme di salvaguardia e di intervento per

regolamentarne gli usi e le trasformazioni e consentire interventi di

riqualificazione.

3. In tali zone, sono vietati interventi edilizi e/o infrastrutturali, sono ammessi solo gli

interventi di valorizzazione ambientale.

4. In tali zone è vietato:

a) alterare i prati stabili;

b) eliminare le siepi e i filari segnaconfine;

c) apportare modifiche ai prati polifitici;

d) procedere alla riduzione delle superfici boscate e dei lembi residui di bosco

planiziale a Farnia e Carpino bianco e le fasce boschive a Olmo campestre;

e) procedere al taglio, anche parziale, degli esemplari notevoli di specie a rboree

(Alberi isolati: Salix alba, Populus nigra, Alnus glutinosa, Ulmus minor,

Fraxinus angustifolia, Quercus robur, Acer campestre, Carpinus betulus,

Platanus acerifolia, Robinia pseudoacacia, Morus alba) individuati nelle tavole

di analisi A91/13.

5. In tali zone è consentito:

a) eseguire interventi sulla vegetazione per il mantenimento dello stato di fatto o

per interventi di integrazione, ripristino nel rispetto delle indicazioni di cui al

successivo articolo 30;

b) procedere ad interventi di ripristino delle comunità naturali o delle situazioni

alterate delle rogge o delle olle.

6. Per l’intervento valgono le norme di seguito riferite alle singole zone di

riqualificazione individuate .

A) Ra1 AREA IN LOCALITÀ “BRÀIDIS” .

A1. Trattasi di un’ex cava poi utilizzata come discarica di materiali inerti. Attualmente

si presenta come spazio sottoposto a rimboschimento mediante varie specie

forestali quali, principalmente, il frassino ossifillo (Fraxinus oxycarpa), la farnia

(Quercus robur), l’acero americano (Acer negando), l’acero montano (Acer

pseudoplatanus). Vi è la presenza spontanea di numerose specie, soprattutto

arbustive, che si intercalano agli elementi d’impianto. Tra queste particolarmente

abbondanti sono, l’olmo comune (Ulmus minor), allo stato arbustivo, il corniolo

sanguinello (Corpus sanguinella), lo spino cervino (Rhamnus catharticus). Una

parte dell’area è occupata da una sodaglia di rovo comune (Rubus ulmifolius) e da

una aggregazione di robinia e sambuco comune. Fra le specie introdotte, n on

mancano alcune esotiche tra le quali ricordiamo il cipresso levigato ( Cupressus

glabra).

A2. Obiettivi.

Mantenimento e manutenzione della superficie boscata finalizzata ad un utilizzo

ricreativo dell’area e sua valorizzazione come arboreto consentendo la presenza

di area di gioco e di sosta.

B) Ra2 AREA IN LOCALITÀ “LI FÒNDIS” .

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B1. Riguarda un a ex area di escavazioni, in fase di rimboschimento naturale.

B2. Obiettivi.

L’intervento dovrà essere orientato a proporre un’area boscata del tipo Ripario

Alveale tramite tagli selettivi e nuovi inserimenti di specie arboree che

costituiscono in natura le tipiche formazioni idrofile e riparie. Sono ammessi

interventi per la realizzazione di percorsi pedonali e ciclabili e punti di sosta

finalizzati all’escursione naturalistica.

C) Ra3 AREA IN LOCALITÀ “MULINO DI SAN GIOVANNI” .

C1. L’area si estende tra gli impianti per l’allevamento ittico e il corso della Roggia dei

Molini; sono presenti nel settore che fiancheggia il corso d’acqua Ontani e Salici

che costituiscono un popolamento idrofilo, nella parte interna invece prevale una

formazione dominata da Robinia.

C2. Obiettivi.

L’intervento dovrà essere orientato alla formazione di un’area boscata del tipo

Ripario Alveale tramite tagli selettivi e nuovi inserimenti di specie arboree che

costituiscono in natura le tipiche formazioni idrofile e riparie.

D) Ra4 AREA IN LOCALITÀ “CENTATA” .

D1. Riguarda una zona libera da edificazione compresa tra l’area militare e la località

“Centata”; si evidenza la presenza di un’olla di risorgiva circondata da un nucleo

residuo di vegetazione palustre a Salice Cinerino.

D2. Obiettivi.

Realizzazione di un laghetto per la pesca sportiva che contempli le esigenze di

tale attività con il recupero dell’ambiente; si prescrive:

a) siepi lungo il corso d’acqua della Roggia dei Mulini;

b) recupero dell’olla che sarà mantenuta nella sua integrità;

c) favorire lo sviluppo della vegetazione naturale intorno all’olla .

E) Ra5 AREA DEL RIFUGIO ANTIAEREO.

E1. Riguarda una zona interessata da vegetazione boschiva che insiste su rifugio

antiaereo della Seconda Guerra Mondiale.

E2. Obiettivi.

Mantenere e restaurare la struttura esistente a memoria degli eventi bellici e a

tutela dell'area che ha assunto valore paesaggistico/ambientale, tramite interventi

di riqualificazione ambientale. (var. 30).

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ART. 23. SPECCHI D'ACQUA.

1. Per gli invasi, caratterizzati dalla presenza di fragmiteti atti ad offrire siti di rifugio,

di nidificazione, di sosta per l'avifauna, si prevede:

a) la regolamentazione, dove sussiste, dell'attività venatoria al fine di favorire

anche azioni di tutela e ripopolamento dell’avifauna;

b) la creazione, il mantenimento, l’infoltimento di una fascia alberata con specie

indigene privilegiando:

1) su terreni a tessitura limoso-sabbiosa, anche ricchi di scheletro, il salice

bianco (Salix alba) e il pioppo nero (Populus nigra);

2) su terreni a tessitura argillosa, anche con contenuto umifero, l’ontano

comune (Alnus glutinosa) e il salice cinerino (Salix cinerea);

c) la preservazione della vegetazione elofitica;

d) il divieto dello scarico diretto con apporti inquinanti o di apporti derivanti dallo

sgrondo delle acque superficiali dei terreni limitrofi ad uso produttivo agricolo.

2. Il PRGC perimetra, con linea continua e lettera, le seguenti entità:

a) A) lago presso casa Boscato in località “Le Polisute”;

b) B) lago in località “Prat” a sud di Villa Sile;

c) C) lago presso Le Praterie in località “Praterie”;

d) D) lago in località “Sedulis”;

e) E) lago lungo l’acqua del Lin in località “Nemus” “Punt dal Vat”;

f) F) lago presso Sile, lungo il fiume Sile in località “Lac dal Sil”.

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ART. 24. ALLEVAMENTI ESISTENTI. [ ] (var. 6).

1. Gli allevamenti esistenti, alla data di adozione del presente piano, devono

rispettare le norme in materia di trattamento e smaltimento dei liquami e valgono

altresì le seguenti prescrizioni in merito al tipo di soluzione adottata:

a) smaltimento su superficie agraria e contenimento su vasche a tenuta;

b) trattamento depuratore con soddisfacenti valori di abbattimento del carico

inquinante.

2. Per quanto concerne il comma 1, lettera a) lo smaltimento dovrà rispettare le

seguenti direttive:

a) la quantità massima spandibile in un anno è fissata da 40 m3/ettaro ad un

massimo di 150 m3/ettaro ed in ragione alle caratteristiche del terreno ed in

particolare si prescrive:

1) sui terreni sabbiosi: massimo 40 m3/ettaro anno;

2) sui terreni sabbioso/limosi massimo 70 m3/ettaro anno;

3) sui terreni sabbioso/argillosi: massimo 100 m3/ettaro anno;

4) sui terreni argillosi: massimo 150 m3/ettaro anno;

b) il liquame dovrà essere prontamente interrato;

c) lo spandimento dovrà avvenire preferibilmente durante la stagione vegetativa e

ad una distanza non inferiore a m 300 dalle zone residenziali.

3. Per quanto riguarda il comma 1, lettera b) il trattamento con depuratore dovrà

garantire valori di abbattimento del carico inquinante all'uscita nel rispetto delle

norme vigenti in materia e comunque idonei alla permanenza della vita acquatica.

4. Nelle tavole di zonizzazione del PRGC sono perimetrati tre allevamenti rilevanti:

(var. 6);

a) 1: allevamento avicolo ;

b) 2: allevamento ittico;

c) 3: allevamento cunicolo.

5. Per l'allevamento 1 valgono i contenuti e le prescrizioni del piano attuativo

approvato purché siano rispettate le norme di distanza del PRGC. (var. 6) (var.

34).

6. Per gli allevamenti 2 e 3 sono consentite opere di adeguamento igienico e

tecnologico con la possibilità di integrazioni volumetriche e di superficie coperta

nella misura massima del 25% della situazione esistente, da assumersi tramite

piano attuativo, purché siano rispettate le norme di distanza del PRGC. (var. 6)

(var. 34).

7. Una volta cessata l’attività i fabbricati e le infrastrutture potranno essere utilizzati

per un uso agricolo e valgono le norme (var. 6) d’intervento della zona E4/E6,

fatta salva la possibilità di riconversione e riuso prevista nella relazione di

flessibilità da assumersi con apposita variante urbanistica. (var. 34).

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ART. 25. ZONE SISMICHE.

1. Scopo del presente articolo è di misurare le conformità degli interventi edilizi ed

infrastrutturali alle vigenti norme in materia di zone sismiche e della zonizzazione

geologico-tecnica indicata dal presente PRGC (allegato 1, tavola 7).

2. Nelle tavole di zonizzazione del PRGC è indicata la zonizzazione geologica-

tecnica di massima (allegato 1, tavola 7). ed in prospettiva sismica e risultano

definite le seguenti zone così caratterizzate:

a) zone Z3 - Z4:

la presenza più o meno accentuata di orizzonti limosi o argillosi produce uno

scadimento geotecnico del materiale e quindi una variabilità nei parametri

qualitativi dei depositi.

L'edificabilità è subordinata ad un’attenta indagine geognostica del substrato

per verificare, localmente, la consistenza e l'estensione degli eventuali livelli

compressibili.

L'analisi del substrato va inoltre approfondita in relazione all'importanza del

progetto ed al valore delle sollecitazioni trasmesse al terreno, considerata la

profondità e l'elongazione della falda idrica compresa fra 0 e 2 m dal piano di

campagna (allegato 1, tavola 4);

b) zone Z4:

la natura fine e la compressibilità di parte dei depositi condizionano l’utilizzo

geotecnica al riconoscimento geognostico dell’andamento stratigrafico ed

ideologico locali e alla valutazione geotecnica del terreno di fondazione caso

per caso.

Vanno verificate la qualità e la consistenza dei materiali compressibili, la

portanza e l’entità dei cedimenti in riferimento ai carichi indotti, per una

corretta scelta delle relative soluzioni progettuali.

Nella stessa zona, su tutto l’ambito cartografico nella carta litografica di

superficie (allegato 1, tavola 2) con simbolo SL, nonostante gli accertamenti di

massima escludendo il verificarsi di fenomeni di liquefazione del materiale

sabbioso, l’estrema variabilità dei parametri geotecnici nell’ambito d ei depositi,

il diverso spessore degli stessi, distribuiti in lenti più o meno estese sul

territorio, e non ultima in ordine d’importanza, la presenza di una falda

abbastanza prossima alla superficie topografica, suggeriscono di operare in

fase esecutiva le dovute e dettagliate verifiche geotecniche, in relazione

all’andamento stratigrafico riscontrato negli interventi specifici.

3. Per l'intervento edilizio, infrastrutturale valgono le disposizioni di cui al DM

Infrastrutture 14 1 2008, nonché le leggi operanti in materia e successive

modifiche ed integrazioni. (var. 34).

4. In tutte le zone perimetrate e nel caso di:

a) progetti generali delle reti tecnologiche;

b) opere di bonifica o sistemazione agraria;

c) modifica alla rete idrica superficiale;

d) emungimenti d'acqua dalle falde;

e) creazione di bacini idrici artificiali o modifica di quelli esistenti;

f) escavazione di materiale inerte;

è richiesta la presentazione di una relazione geologica ed idrogeologica atta a

dimostrare che le opere di progetto risultino compatibili con il sistema circostante

e nel caso che l'intervento ricada in zona E4 dovrà altresì essere garantita

l'idoneità con le zone di interesse ambientale. (var. 34).

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ART. 26. PRESCRIZIONI DI CARATTERE GEOLOGICO ED IDRAULICO .

1. Il presente articolo fa riferimento allo Studio Geologico Tecnico del territorio

comunale e in particolare alla tavola 7 dell’allegato 1:

a) in ambito Z3-4 l’edificabilità è subordinata ad un’attenta indagine geognostica

del substrato, per verificare , localmente, la consistenza e l’estensione di eventuali

livelli compressibili. L’analisi del substrato va inoltre approfondita in relazione

all’importanza del progetto e al valore delle sollecitazioni trasmesse al terreno,

considerate la profondità e l’elongazione della falda idrica;

b) in ambito Z4 va verificata la qualità e la consistenza dei materiali compressibili,

la portanza e l’entità dei cedimenti con riferimento ai carichi indotti, per una

corretta scelta delle relative soluzioni progettuali. (DM Infrastrutture 14 1 2008).

(var. 6) (var. 34).

2. Le aree esondabili cartografate in colore rosso (allegato 1, tavola 7) non

ammettono nuove edificazioni, gli interventi ammessi riguardano le manutenzioni,

le ristrutturazioni e gli ampliamenti come previsti dal piano regolatore.

3. Le aree cartografate in colore celeste (allegato 1, tavola 7), corrispondenti a

superfici con lame d’acqua ridotta, ammettono l’edificabilità, purché il piano di

calpestio delle nuove costruzioni sia posto al di sopra della quota idrometrica più

prossima all’intervento edilizio con riferimento all’allegato 1, tavola 5.

4. Nelle aree esondabili, con possibilità di edificazione (colore celeste in allegato 1,

tavola 7) non è ammessa la realizzazione di scantinati.

5. Sul resto del territorio la relativa prossimità del primo livello di falda alla superficie

topografica impone attenzione e cura nella realizzazione di scantinati, che devono

essere completamente impermeabilizzati e dotati di accorgimenti tecnici atti ad

escludere fenomeni di ristagno e infiltrazione e a garantire sicurezza a livello della

soglia d’accesso.

6. Per quanto riguarda le aree soggette ad esondazione, in base a quanto previsto

dal comma 5 dell’articolo 1 bis del DL 279/2000, convertito in L 365/2000, le

norme contenute nel presente articolo ed i relativi ambiti di applicazione valgono

le previsioni (var. 6) del Piano stralcio per l’assetto idrogeologico, ai sensi del DL

189/1998 convertito in L 267/1998, da parte della competente Autorità di Bacino

Interregionale del fiume Lemene.

7. Nella fascia di 50 metri da acque demaniali il progetto per opere comprendenti

nuova realizzazione o ampliamento di seminterrati e/o scantinati è corredato di

una relazione dimostrativa della compatibilità delle opere con le condizioni

geologico-idrauliche del territorio. Resta salva l'applicazione delle prescrizioni di

carattere geologico ed idraulico del PRGC. (var. 14).

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ART. 26 BIS. PRESCRIZIONI DI CARATTERE GEOLOGICO ED IDRAULICO

RELATIVE ALLA VARIANTE 9.

1. Date le scadenti caratteristiche geomeccaniche dei litotipi presenti, classificati

Z3/4 e Z4 (vedi la Carta della zonizzazione geologico-tecnica allegata alla

"Relazione" e all' "Integrazione della Relazione per il punto di variante n. 48"),

ogni intervento edificatorio dovrà essere preceduto da puntuali indagini

geognostiche volte a conoscere in maniera esauriente le caratteristiche

geotecniche e idrogeologiche dei terreni di fondazione, al fine di evitare eventuali

cedimenti ed inteferenze negative della falda idrica.

2. Nelle aree di Variante non esondabili (vedi la Carta della rete idrografica e delle

aree esondabili allegata alla "Relazione" e all'"Integrazione della Relazione per il

punto di variante n. 48"), data la superficialità dell'acquifero, nel caso gli interventi

edificatori prevedessero vani seminterrati e/o scantinati, si dovranno realizzare

accorgimenti, quali drenaggi ed impermeabilizzazioni, volti a garantire la sicurezza

e l'integrità di tali strutture.

3. Nelle aree di Variante 2, 9, 10, 16 e 30, soggette ad esondazione (vedi la Carta

della rete idrografica e delle aree esondabili allegata alla "Relazione"), dovranno

essere rispettate le norme previste dal PAI del Lemene in rapporto alla classe di

appartenenza (P1, P2) di ogni singola area. In particolare:

a) nelle aree classificate P1 spetta allo strumento urbanistico comunale

disciplinare l'uso del territorio (articolo 14 delle norme di attuazione del PAI del

Lemene);

b) nelle aree classificate P2 ci si dovrà attenere a quanto previsto dall'articolo 13

delle norme di attuazione del PAI del Lemene;

c) nelle succiate aree soggette ad esondazione è comunque vietata la

realizzazione di seminterrati e/o scantinati. (var. 9).

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ART. 26 TER. PRESCRIZIONI DI CARATTERE GEOLOGICO ED IDRAULICO

RELATIVE ALLA VARIANTE 18.

1. Date le scadenti caratteristiche geomeccaniche dei litotipi presenti, classificati

Z3/4 e Z4 (vedi l'allegata "Carta della zonizzazione geologico -tecnica"), ogni

intervento edificatorio dovrà essere preceduto da puntuali indagini geognostiche

volte a conoscere in maniera esauriente le caratteristiche geotecniche e

idrogeologiche dei terreni di fondazione, al fine di evitare eventuali cedimenti ed

interferenze negative della falda idrica.

2. Nelle aree di Variante non esondabili e non classificate dal PAI del Le mene (aree

3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14), data la superficialità dell'acquifero, nel caso

gli interventi edificatori prevedessero vani seminterrati e/o scantinati, si dovranno

realizzare accorgimenti, quali drenaggi ed impermeabilizzazioni, volti a garantire

la sicurezza e l'integrità di tali strutture.

3. Nelle aree di Variante 1, 2, 4 e 15 dovranno essere rispettate le norme previste

dal PAI del Lemene in rapporto alla classe di appartenenza (P1, P2) di ogni

singola area.

4. In particolare:

a) nelle aree classificate P1 spetta allo strumento urbanistico comunale

disciplinare l'uso del territorio (articolo 14 delle norme di attuazione del PAI del

Lemene);

b) nelle aree classificate P2 ci si dovrà attenere a quanto previsto dall'articolo 13

delle norme di attuazione del PAI del Lemene;

c) nelle succitate quattro aree è comunque vietata la realizzazione di seminterrati

e/o scantinati. (var. 18).

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ART. 26 QUATER. PRESCRIZIONI DI CARATTERE GEOLOGICO ED

IDRAULICO RELATIVE ALLA VARIANTE 28.

1. Per i punti di modifica alla zonizzazione individuati con i n. 5, 13a, 13b e 68 e

riferiti ad aree classificate a pericolosità idraulica moderata P1 dovranno essere

previsti il divieto di realizzare vani interrati e la sopraelevazione del piano di

calpestio di almeno 0,5 metri rispetto al piano di campagna.

2. La realizzazione di scantinati è altresì vietata nelle situazione di falda freatica più

superficiale che riguarda tutte le aree interessate dalle modifiche alla

zonizzazione della variante fatta eccezione per i punti di modifica indicati con i

numeri 23, 76, e UT01. In queste ultime zone qualora le costruzione di vani in

terra ti ricada nella fascia di profondità del terreno interessata dalla falda,

compresa fra 2 e 5 m dal piano campagna, deve essere contestualmente garantita

la sicurezza ed integrità idraulica degli stessi mediante un'adeguata

impermeabilizzazione e collaudo della stessa. La progettazione di eventuali

impianti di fognatura e/o scarico di acqua deve tenere in debita considerazione la

possibilità che si verifichino fenomeni di rigurgito al fine di garantire il regolare

deflusso delle acque anche in condizioni idrauliche critiche.

3. Per tutti le aree interessate dalle modifiche alla zonizzazione della variante 28 al

PRGC.

4. Valgono le indicazioni e prescrizioni riportate nel capitolo 15 "Considerazioni

conclusive e vincoli di natura idraulica e geologico-tecnica" della relazione

geologica allegata alla variante medesima. (var. 28).

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ART. 26 QUINQUIES. PRESCRIZIONI DI CARATTERE GEOLOGICO ED IDRAULICO

RELATIVE ALLA VARIANTE 30.

1. Per l'area di variante n. 4, classificata a pericolosità idraulica media P2 e n. 6

classificata a pericolosità idraulica moderata P1, l'edificabilità è vincolata alle

disposizioni per le aree a pericolosità idraulica di cui alle norme del PAI Lemene

così come indicato nel capitolo 6 delle considerazioni conclusive dello studio

geologico allegato alla variante; dovranno essere altresì previsti l'innalzamento del

piano di calpestio di 50 cm al di sopra della quota media del piano campagna per

le aree in P2.

2. Per i punti di variante 4 e 6 ricadenti in aree classificate a pericolosità idraulica P2

e P1, e per i punti di variante 1, 2, 3, 5, 7, 8 ricadenti in aree in cui la minima

profondità della falda è compresa tra 0 e 2 m è vietata la realizzazione di vani

scantinati così come indicato nel capitolo 6 delle considerazioni conclusive dello

studio geologico allegato alla variante.

3. Per tutte le aree valgono le indicazioni e prescrizioni riportate nel capitolo 5

"considerazioni conclusive e vincoli di natura idraulica e geologico - tecnica" della

relazione geologica in allegato alla variante. (var. 30).

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ART. 27. PIANI ATTUATIVI. (var. 34).

1. In area di piano attuativo previgente valgono a tempo indeterminato le norme di

attuazione e le indicazioni tipologiche, allineamenti e altre prescrizioni

urbanistiche ivi previste (var. 34). Resta salvo che:

a) il piano attuativo previgente (var. 34):

1) se valido: può essere modificato mediante variante;

2) se decaduto di validità:

2.1) non può essere modificato mediante variante;

2.2) può essere sostituito con piano attuativo nuovo, nelle zone in cui il

piano attuativo è obbligatorio o se il piano attuativo nuovo è formato

di iniziativa unanime dei proprietari; (var. 34);

3) se decaduto di validità dopo essere stato formato di iniziativa privata e le

opere di urbanizzazione non sono state iniziate: è inapplicabile. Nelle zone

in cui il piano attuativo è articolato per comparti l'inapplicabilità vale per

comparti (var. 1). Nelle zone in cui il piano attuativo è obbligatorio e nelle

zone B la realizzazione di opere in aree di piano attuativo inapplicabile è

ammessa solo dopo formato un piano attuativo nuovo. Nelle zone in cui il

piano attuativo è inapplicabile per comparti il piano attuativo nuovo può

essere formato per comparti; (var. 14) (var. 34);

4) può essere revocato motivatamente, anche parzialmente. Dopo la revoca

sono applicate le altre previsioni di PRGC, senza necessità di soppressione

o modifica del perimetro di piano attuativo ove esistente nel PRGC; (var. 1)

(var. 34);

a1) ove non contrastanti né con obiettivi, strategie e strategia di piano di PRGC: il

Comune può permettere o prescrivere che piano attuativo nuovo e variante

mantengano destinazioni d'uso, indici e/o standards urbanistici previsti o

applicati dal piano attuativo previgente diversi da quelli di PRGC. Il

mantenimento di destinazioni d'uso, indici e standards urbanistici può essere

anche parziale, ove da ciò non derivi un incremento delle entità fabbricabili

complessivamente previste dal piano attuativo previgente; (var. 14) (var. 34);

b) piano attuativo nuovo, variante e interventi diretti di iniziativa privata non

possono comunque ridurre la quantità complessiva di spazi per servizi ed

attrezzature collettive rispetto a piano attuativo previgente di iniziativa privata

(var. 1), se non per adeguamento a previsioni viarie specifiche del PRGC,

eventualmente con modifiche rispettanti i limiti di flessibilità; (var. 14) (var. 34);

c) eventuali previsioni di PRGC diverse da piano attuativo previgente possono

essere applicate direttamente dal Comune in ogni tempo ove concernenti

servizi ed attrezzature collettive, viabilità, sicurezza geologico -idraulica, storia,

arte, ambiente, igiene e sanità. (var. 34).

2. Il piano attuativo approvato costituisce piano attuativo previgente,

indipendentemente da perimetri riportati dal PRGC. (var. 34).

3. Le previsioni di cui al comma 1 per piano attuativo previgente valgono anche per

piano attuativo approvato dopo l'adozione del PRGC, variante n. 1. (var. 34).

4. Le zone di uso pubblico e interesse generale eventualmente previste dal PRGC

entro il perimetro di piano attuativo di zona fabbricabile sono computabili per lo

standard per servizi ed attrezzature collettive tipico di zona fabbricabile. (var. 1)

(var. 34).

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ART. 28. RETI E IMPIANTI TECNOLOGICI.

1. Su tutto il territorio comunale è consentita la posa di cavi delle reti tecnologiche

(telefono, gas, energia elettrica, fognatura, acqua eccetera), con le seguenti

limitazioni e precisazioni:

a) nella zona di interesse ambientale è vietata l'esecuzione di opere che

provochino un’alterazione ai valori ambientali o la riduzione della superficie a

bosco o a prato naturale o che modifichino lo stato dei corsi d'acqua, eventuali

limitati interventi saranno ammessi se motivati dalla necessità di allacciare

utenze presenti in zona e tramite linee interrate;

b) nei centri storici le reti dovranno essere preferibilmente interrate e si dovranno

comunque ricercare le soluzioni atte a risolvere problemi di inserimento

ambientale;

c) nelle zone di interesse archeologico lo scavo dovrà essere sottoposto a parere

della Soprintendenza.

2. La realizzazione di fabbricati destinati a cabine di trasformazione per

l’alimentazione della rete di distribuzione è ammessa nelle zone di PRGC con le

seguenti limitazioni:

a) non sono ammessi nella zona di interesse ambientale;

b) nei centri storici dovranno preferibilmente essere inseriti nei fabbricati

esistenti; eventuali nuovi volumi dovranno essere realizzati rispettando le

forme e i materiali della tradizione.

(var. 1) (var. 6) [ ] (var. 20).

3. L'installazione di stazioni radio base per impianti di telefonia mobile è ammesso

secondo quanto disposto dal regolamento comunale per la telefonìa mobile . (var.

20) (var. 34).

4. Le linee elettriche con tensione uguale o superiore ai 132 KV, evidenziate nelle

tavole A3a di PRGC, determinano una fascia di rispetto da m 10 a m 28, misurata

dal conduttore della linea e dalle parti in tensione, come da legislazione vigente in

materia (DPCM 8 7 2003). (var. 34).

5. Le opere e gli interventi non indicati nel presente articolo sono ammessi nelle

rispettive zone destinate agli impianti tecnologici dal PRGC o potranno essere

previsti con apposita variante al PRGC. (var. 34).

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ART. 29. NORME PARTICOLARI - DEROGHE.

1. Per l'attuazione del PRGC valgono altresì le seguenti norme:

a) nelle zone E4a, E4b, E6 è consentito autorizzare, tramite intervento

convenzionato, con cui fissare le modalità ed i tempi, l'utilizzo di aree per

deposito all'aperto di materiale ed attrezzature;

b) per gli edifici esistenti e non conformi alle destinazioni di zona o destinati

all'attività agricola in zone non agricole, fermo restando l'obbligo di

adeguamento igienico prescritto dal Regolamento Edilizio e dalle leggi vigenti,

sono consentite solo opere di manutenzione e di risanamento statico;

c) le aziende agricole possono svolgere attività agrituristiche nel rispetto delle

leggi vigenti;

d) per gli edifici residenziali compresi nella fascia di rispetto d ella viabilità è

ammesso ampliamento di m3 200 nel rispetto degli allineamenti esistenti e le

disposizioni di cui alla LR 19/2009, articolo 35, comma 3; (var. 34);

e) nelle aziende agricole è consentito ammettere, nel rispetto delle norme vigenti

in materia e nel caso di attività agrituristiche, la realizzazione di impianti ed

infrastrutture ricreative e per lo sport è fatto obbligo della presentazione di un

piano attuativo convenzionato; (var. 34);

[ ] (var. 34);

f) nelle zone residenziali A, B, C e di verde privato è ammessa la realizzazione di

serre rimovibili, a protezione delle colture effettuate direttamente sul terreno e

con altezza massima di m 4,50; l’intervento non incide sugli indici previsti e

non è pertanto soggetto a limiti di volume; l'estensione comunque non dovrà

superare il 25% della superficie del lotto interessato; per gli insediamenti

esistenti è ammesso il mantenimento degli indici esistenti, anche se superiori;

(var. 34);

g) nelle pertinenze dei lotti residenziali in zone A, B, C, E, verde privato e

sottozone è ammesso installare attrezzature all’aperto per il gioco, lo sport, il

tempo libero, compresi pergolati, gazebi di altezza non superiore a m 3 e

superfice coperta non superiore a m2 9 e casette da giardino di altezza non

superiore a m 2,2 e superfice coperta non superiore a m 2 9, non allacciate a

reti tecnologiche e appoggiate o infisse al suolo con opere di fondazione

minime; (var. 14) (var. 34); l’intervento non incide sugli indici previsti e non è

pertanto soggetto a limiti di volume o superficie coperta . Per la distanza da

confini vale il Codice civile. Per distanza da strada valgono le norme di zona ;

(var. 34);

h) per l’ampliamento e la ristrutturazione edilizia di edifici destinati a residenza

agricola valgono le disposizioni di cui alla LR 19/2009, articolo 36, comma 1;

(var. 34);

i) il PRGC evidenzia con apposita simbologia le siepi che dovranno essere

realizzate a formare delle schermature con funzioni paesaggistiche e

acustiche. Nella formazione dei titoli abilitativi edilizi si provvederà ad indicare

il tipo di siepe da realizzare in ragione alle particolari caratteristiche della zona

interessata. (var. 34).

Di seguito sono elencate le specie arboree ed arbustive consigliate ed è

compito del progetto esecutivo d’intervento definire la composizione da

realizzare e con prevalente riferimento alle specie autoctone:

1) siepe di tipo A: composizione in cinque fasce arboreo - arbustive (per siepi

verso la zona agricola e soprattutto nel caso di nuovi insediamenti

produttivi):

1.1) una fascia, verso l’esterno (zona agricola), del t ipo basso arboreo ed

arbustivo ed una verso la parte interna del lotto .

Si consiglia:

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1.1.1) Frangula alnus;

1.1.2) Euonymus europea;

1.1.3) Rosa canina;

1.2) due fasce, intermedie alle precedenti, di tipo medio - arboreo.

Si consiglia:

1.2.1) Pyracantha coccinea;

1.2.2) Laurus nobilis;

1.2.3) Euonymus europea;

1.3) una fascia centrale composta da alberi ad alto fusto (Quercus robur)

posti ad interasse minimo m 6,00;

2) siepe di tipo B: composizione in tre fasce arboreo-arbustive:

2.1) una fascia esterna, del tipo basso arbustivo .

Si consiglia:

2.1.1) Viburnum lantana;

2.2) una fascia centrale del tipo medio arboreo;

Si consiglia:

2.2.1) Buxus sempervirens;

2.2.2) Ligustrum vulgare;

2.3) una fascia interna del tipo alto arboreo (Acer campestre e Acer

pseudoplatanus);

3) siepe di tipo C:

3.1) una fascia esterna, del tipo basso arbustivo .

Si consiglia:

3.1.1) Buxus sempervirens;

3.2) una fascia interna del tipo alto arboreo composta da farnie (Quercus

robur);

4) siepe di tipo D:

4.1) una unica cortina del tipo arbustivo sempreverde .

Si consiglia:

4.1.1) Buxus sempervirens;

4.1.2) Ligustrum vulgare;

l) ove previsto in zonizzazione divieto di nuovi accessi:

1) è vietata l'apertura di accessi carrai nuovi, se non per spostamento,

accorpamento o sdoppiamento per distinguere entrata e uscita di accessi

esistenti;

2) nelle zone agricole è vietata anche la trasformazione d'uso degli accessi

agricoli esistenti;

3) resta salva la possibilità di realizzare diramazioni stradali, con corsie di

decelerazione, accelerazione, accumulo e immissione;

4) gli interventi edilizi sono comunque subordinati ad una verifica della

possibilità di spostare gli access i esistenti su strada diversa o adeguare se

necessario gli accessi esistenti agli standards di sicurezza e funzionalità ;

(var. 6);

m) per gli edifici censiti tramite schede di rilevamento (tavola P3a ed elaborato

P3b di PRGC) sono consentiti interventi di recupero nel rispetto delle

prescrizioni e possibilità operative indicate nelle presenti norme nelle schede

di rilevamento ed è altresì ammesso il cambio di destinazione d’uso a fini

abitativi.

L’intervento di recupero previsto dalle presenti norme è consentito solo nei

casi in cui siano rispettate le seguenti prescrizioni:

1) mantenimento e uso di materiali di finitura propri della tradizione locale;

mantenimento e restauro dei fronti, delle recinzioni e muri in sasso e/o

mattoni; conservazione degli elementi funzionali, decorativi, distributivi

(ballatoi, porticati, camini eccetera) che caratterizzano la tipologia edilizia

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delle case rurali isolate e a corte; per l’intervento valgono le prescrizioni

indicate per la zona A all’articolo 11, comma G1, lettera f); (var. 34);

2) eliminazione delle superfetazioni e delle parti edilizie precarie prive di

interesse;

3) il progetto dovrà assumere contenuti di intervento generale di

riqualificazione esteso all’intera pertinenza funzionale e dovrà documentare

lo stato di fatto e le opere di riqualificazione (eliminazione di parti edilizie

prive di valore non appartenenti ai volumi originari o alle successive fasi di

formazione dell’unità edilizia; alberature esistenti da conservare e interventi

di arredo verde; restauro o realizzazione di recinzioni eccetera) previste

dall’intervento;

4) rispetto delle prescrizioni e delle possibilità operative indicate nelle schede

con possibilità di apportare dei correttivi (n° alloggi, previsioni

planivolumetriche, uso di materiali di finitura, eccetera) solo se orientati a

perseguire gli obiettivi di PRGC e siano osservate le disposizioni di cui ai

precedenti punti 1), 2), 3) e il valore volumetrico massimo di riuso a fini

residenziali; (var. 34);

n) il PRGC indica i sottopassi alla ferrovia esistenti o da realizzare in ragione alle

esigenze delle Ferrovie dello Stato o su iniziativa pubblica e/o privata;

o) per le aree di espansione comprese nel “Perimetro zone assoggettate a

P.R.P.C.” l’edificazione è subordinata all’esecutività di un piano attuativo che

provvederà: alla suddivisione o alla definizione di criteri per la suddivisione in

lotti; alla realizzazione della viabilità interna e del parcheggio; a regolamentare

gli accessi viari e ai singoli lotti. Per l’intervento valgono gli indici e le

prescrizioni riferite alle singole zone comprese entro il perimetro ; (var. 34);

p) per accessi vale il codice della strada; (var. 6);

q) nei tratti di attraversamento dei centri abitati da parte dei seguenti corsi

d’acqua pubblici:

1) Fiume Sile (Regione, Quarta circolare esplicativa, Ottobre 1992, rif. 128);

(var. 34);

2) Roggia dei Molini (Regione, Quarta circolare esplicativa, Ottobre 1992, rif.

150); (var. 34);

3) Roggia Mussa (acqua del Lin) (Regione, Quarta circolare esplicativa,

Ottobre 1992, rif. 142); (var. 34);

4) Roggia Versa (Regione, Quarta circolare esplicativa, Ottobre 1992, rif.

144); (var. 34);

il PRGC stabilisce il rispetto delle seguenti prescrizioni:

1.1) per nuove costruzioni valgono le distanze dal corso d'acqua previste

dalle norme di settore; (var. 6);

1.2) dovranno essere mantenute le alberature ad alto fusto autoctone ed

ogni eventuale modifica o taglio dovrà essere autorizzata dal Sindaco;

1.3) si dovranno realizzare siepi con essenze autoctone con lo scopo di

realizzare una cortina senza soluzione di continuità;

1.4) ove presenti, si dovranno recuperare e ripristinare le opere murarie in

sasso, eventuali nuove recinzioni e muri di contenimento dovranno

essere realizzate in mattoni e/o sasso nel rispetto della tipologia

storica del luogo.

In particolare per ogni intervento edilizio ed infrastrutturale nelle aree poste

lungo i corsi d’acqua si evidenziano i seguenti indirizzi progettuali e

prescrizioni:

1) Fiume Sile:

1.1) per la zona B a Nord della Chiesa di Santa Margherita, è richiesta la

riprogettazione della recinzione lungo il corso d’acqua ed è ammesso

l’utilizzo di pali in legno infissi direttamente al suolo con rete e siepi

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costituite con essenze arboree di tipo tradizionale poste

parallelamente ai corso d’acqua;

1.2) per le aree a Sud di Via Sile è fatto obbligo mantenere e rinnovare lo

stato di fatto delle siepi autoctone ;

2) Roggia dei Molini (acqua del Lin) :

2.1) nel tratto del corso d’acqua lungo Via San Lorenzo è prescritto, sul

lato Ovest, verso le zone residenziali, il divieto di realizzazione di

muri di recinzione; è ammesso l’uso di siepi e reti su pali infissi al

suolo.

Lungo la viabilità pubblica si prescrive la realizzazione di una siepe

continua possibilmente di essenze autoctone e con la presenza di

alberature.

Per i ponti esistenti è richiesta la realizzazione di un parapetto in

mattoni e possibilmente il rivestimento delle strutture (campate) con

piattabande o archi in mattoni;

2.2) per il tratto di corso d'acqua ricompreso nella zona C1 devono essere

mantenute lungo le sponde le caratteristiche ambientali tradizionali

(sponde inerbite, siepi, presenza di ontani, salici, eccetera; i nuovi

edifici dovranno comunque rispettare la distanza minima di m 10,00

dalle sponde del corso d'acqua, le recinzioni m 4,00; (var. 23);

2.3) lungo Via Sacilat si consiglia la realizzazione di una siepe continua

possibilmente di essenze autoctone e con la presenza di alberature

ad alto fusto;

2.4) per il tratto del corso d’acqua che da Via Gorizia lungo Via Verdi porta

alla strada statale 13 su Viale Venezia, sul lato Est, verso l’edificato,

caratterizzato dalla presenza continua di muri di contenimento sul

corso d’acqua nel caso di ricostruzione, nuova edificazione, si fissa

un limite di altezza di m 1,80 dal piano di campagna e la finitura in

mattoni, mattoni e sassi e comunque di tipo tradizionale con

copertina. (var. 34).

Lungo la viabilità pubblica si consiglia la realizzazione di una siepe

continua possibilmente di essenze autoctone e con la presenza di

alberature ad alto fusto .

Per i ponti esistenti è richiesta la realizzazione di un parapetto in

mattoni e possibilmente il rivestimento delle strutture (campate ) con

piattabande o archi in mattoni;

2.5) per il tratto da Viale Venezia a Via del Molino si fa divieto di

realizzare muri di recinzione e contenimento e sono ammessi siepi

autoctone e reti su pali infissi direttamente al suolo ;

2.6) la realizzazione di lavori sulla roggia dei Molini in località Centata tra

la strada statale 13 e la ferrovia rispetta i criteri seguenti (var. 34):

2.6.1) rimodellamento delle sezioni idriche solo dove la dimensione

complessiva sia insufficente o necessiti raccordo tra sezioni

esistenti e sezioni nuove o ampliate;

2.6.2) raccordo dell'alveo al terreno circostante preminentemente

con pendenza lenta;

2.6.3) rivestimento eventuale di sponde mediante pietrame, per la

sola parte a rischio di erosione;

2.6.4) inerbimento e piantagione di alberi e/o arbusti di specie

autoctone negli spazi laterali, compatibilmente con le norme

di pulizia idraulica;

2.6.5) mantenimento del livello generale di falda freatica ; (var. 3);

3) Roggia Mussa:

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3.1) per il tratto residenziale interessato dal corso d’acqua che dalle

sorgenti a Via Valvasone è fatto divieto di realizzare muri di

recinzione lungo la roggia, per quelli esistenti, se non eliminabili, è

richiesto il rivestimento in mattoni, mattoni e sasso o sasso e

comunque di tipo tradizionale con copertina .

È richiesto il mantenimento e la riproposizione delle siepi autoctone e

le eventuali recinzioni dovranno essere realizzate con reti sostenute

da pali infissi direttamente al suolo;

3.2) per il tratto residenziale interessato dal corso d’acqua tra Via

Valvasone e la Ferrovia è fatto divieto realizzare muri di recinzione

lungo la roggia fatto eccezione per interventi di interesse pubblico o

convenzionati con il Comune e comunque orientati alla

riqualificazione ambientale del corso d’acqua . Per le murature esistenti, o dove ammesse, è richiesto il rivestimento

in mattoni, mattoni e sasso o sasso e comunque di tipo tradizionale .

Per le parti non interessate da muri di recinzione è ammessa la

realizzazione di siepi continue ed è fatto obbligo mantenere e

piantumare alberature ad alto fusto preferibilmente di specie

autoctona.

Per i tratti interessati da spazi pubblici è richiesta la realizzazione di

muri di parapetto in sasso, mattone o misti in corsi orizzontali lineari

(var. 25) e/o transenne in metallo con balaustre del tipo tradizionale;

la stessa soluzione dovrà essere adottata per i ponti di acceso alle

proprietà private; dove possibile è richiesto di mantenere e riproporre

filari di alberature continue e si consiglia: Tiglio Cordata/Phetpilos,

Celtis Australis e Farnia;

3.3) per il tratto da Via Del Fante a Via Versutta valgono le seguenti

prescrizioni:

3.3.1) per il tratto di corso d'acqua ricompreso nella zona C6 devono

essere mantenute lungo le sponde le caratteristiche

ambientali tradizionali (sponde inerbite, siepi, presenza di

ontani, salici eccetera; i nuovi edifici dovranno comunque

rispettare la distanza minima di m 10,00 dalle sponde del

corso d'acqua, le recinzioni m 4,00; (var. 23);

3.3.2) è fatto divieto realizzare muri di recinzione lungo il corso

d’acqua e per quelli esistenti, se non eliminabili, è richiesto il

rivestimento in mattoni e/o in sasso e comunque di tipo

tradizionale;

3.3.3) è fatto obbligo mantenere e riproporre le siepi autoctone

esistenti;

3.3.4) per i tratti interessati da spazi pubblici è richiesta la

realizzazione di muri di parapetto in mattoni e/o transenne in

metallo con balaustre del tipo tradizionale; la stessa

soluzione dovrà essere adottata per i ponti di acceso alle

proprietà private; dove possibile mantenere e riproporre filari

di alberature continue e si consiglia: Tiglio Cordata/Phetpilos,

Celtis Australis e Farnia;

3.4) per il tratto da Via Versutta a Via Aviotte, valgono le seguenti

prescrizioni:

3.4.1) restauro e conservazione dei muri in sasso e/o mattone di

tipo tradizionale;

3.4.2) per l’ambito interessato da nucleo storico è ammessa la

realizzazione nuovi muri purché di tipo tradizionale in sasso e

mattone come esistenti o mantenendo e riproponendo siepi di

tipo tradizionale;

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3.4.3) si consiglia altresì mantenere e riproporre le siepi autoctone

esistenti;

3.4.4) per le aree ad Est del corso d’acqua, escluso le zone A è

fatto obbligo mantenere, per una fascia minima di 20 metri, le

caratteristiche ambientali tradizionali (sponde inerbate, siepi,

zone prative, presenza di ontani, salici eccetera), senza

modificare l’orografia;

3.5) per il tratto da Via Aviotte a San Floreano, valgono le seguenti

prescrizioni:

3.5.1) restauro e conservazione dei muri in sasso e mattone di tipo

tradizionale;

3.5.2) per l’ambito interessato da nucleo storico è ammessa la

realizzazione nuovi muri purché di tipo tradizionale in sasso e

mattone come esistenti o mantenendo e riproponendo siepi di

tipo tradizionale;

3.5.3) per le murature esistenti, o dove ammessa la nuova

edificazione, è richiesto il rivestimento in mattoni, mattoni e

sasso o sasso e comunque di tipo tradizionale;

3.5.4) per le parti non interessate da muri di recinzione è ammessa

la realizzazione di siepi continue ed è fatto obbligo mantenere

e piantumare alberature ad alto fusto preferibilmente di

specie autoctona;

3.5.5) per i tratti interessati da spazi pubblici è richiesta la

realizzazione di muri di parapetto in mattoni e/o transenne in

metallo con balaustre del tipo tradizionale; la stessa

soluzione dovrà essere adottata per i ponti di acceso alle

proprietà private; dove possibile mantenere e riproporre filari

di alberature continue e si consiglia: Tiglio Cordata/Phetpilos,

Celtis Australis e Farnia;

4) Roggia Versa:

4.1) per il Tratto di attraversamento di Versutta sono ammessi muri di tipo

tradizionale in mattoni o mattoni e sassi e comunque di tipo

tradizionale, quelli esistenti devono essere rivestiti sempre in sasso e

mattoni come da tradizione;

r) nelle tavole di zonizzazione del PRGC sono individuati con apposito simbolo

gli elementi puntuali (capitello, croce della passione, torretta votiva) da

conservare e restaurare;

s) nel caso di reiterazione di vincoli urbanistici l’Amministrazione Comunale

provvederà a riconoscere l’indennizzo in conformità alle sentenze e alle norme

vigenti in materia;

t) nelle tavole di zonizzazione del PRGC sono individuati con perimetro continuo

e lettere Pr le aree da riservare a parcheggio privato; su tali aree si applica

l’indice di edificabilità delle zone B1 da utilizzarsi nelle aree contermini di cui

l’area a parcheggio costituisce pertinenza ;

u) l'installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili,

fotovoltaico e biomassa, non sono ammessi:

1) per impianti entro i limiti dimensionali della LR 16/2008: fotovoltaico -

biomassa:

1.1) in zone di interesse ambientale;

1.2) nelle zone di riqualificazione ambientale;

1.3) nelle aree esondabili;

1.4) nelle aree di interesse archeologico;

1.5) nelle aree vincolate dal DLGS 42/2004;

1.6) nei prati stabili di cui alla LR 9/2005;

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2) per impianti con dimensione superiori ai limiti della LR 16/2008 e fino a

1000 Kw:

2.1) fotovoltaico:

2.1.1) in zone di interesse ambientale;

2.1.2) nelle zone di riqualificazione ambientale;

2.1.3) nelle aree esondabili;

2.1.4) nelle aree di interesse archeologico;

2.1.5) nelle aree vincolate dal DLGS 42/2004;

2.1.6) nei prati stabili di cui alla LR 9/2005;

2.2) biomassa:

2.2.1) in zona E4a, E4b; (var. 34);

2.2.2) in zone di interesse ambientale;

2.2.3) nelle zone di riqualificazione ambientale;

2.2.4) nelle aree esondabili;

2.2.5) nelle aree di interesse archeologico;

2.2.6) nelle aree vincolate dal DLGS 42/2004;

2.2.7) nei prati stabili di cui alla LR 9/2005. (var. 28).

Resta salva l’applicazione delle previsioni di legge per l’edilizia libera; (var.

34);

v) all'interno dell'elaborato di zonizzazione sono individuate con apposita

simbologia i "siti da bonificare" ai sensi dell'articolo 251 del DLGS 152/2006.

Le aree soggette ad analisi rischio sito specifica, all'atto conclusivo della

conferenza di servizi, sono soggette alle seguenti prescrizioni specifiche:

1) loc. Versutta: qualsiasi realizzazione edilizia e/o modifica di destinazione

d'uso effettuata all'interno dell'area dovrà essere preceduta da una

revisione dell'analisi di rischio sito specifica condotta secondo i criteri

metodologici elaborati dal gruppo di lavoro ARPA/ISPRA/ISS/ISPEL, che

consenta di stimare il rischio sanitario e ambientale associato a tutte le vie

di esposizione att ivate e/o attivabili. (var. 30).

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ART. 30. SPECIE ARBOREE ED ARBUSTIVE CONSIGLIATE .

A) SPECIE DEL BOSCO E DELLE SIEPI .

1. Le specie contrassegnate con * sono poco adatte alle siepi.

2. Le specie contrassegnate con § non sono tipiche del bosco ma delle siepi.

3. Tutte le specie possono essere utilizzate sia per rimboschimento sia per le siepi.

4. Nel rimboschimento devono comunque essere utilizzate le specie arboree.

A 1) ALBERI:

a) Farnia * (Quercus robur) ;

b) Olmo campestre (Ulmus minor) ;

c) Carpino bianco (Capinus betulus) ;

d) Frassino ossifilo * (Fraxinus angustifolia) .

A 2) ARBUSTI:

a) Acero campestre (Acer campestre) ;

b) Ligustro (Ligustrum vulgare) ;

c) Sanguinella (Cornus sanguinea) ;

d) Corniolo § (Cornus mas);

e) Nocciolo (Cornylus avellana) ;

f) Biancospini (Crataegu monogyna e Crataegus axyacantha) ;

g) Prugnolo § (Prunus spinosa) ;

h) Rosa § (Rosa canina) ;

i) Fragola (Fragula alnus);

l) Sambuco § (Sambucus nigra) ;

m) Ciliegio (Prunus avium).

B) SPECIE ADATTE ALLE RIVE.

1. Le specie contrassegnate con " sono adatte anche a suoli alquanto paludosi,

quelle contrassegnate con ^ sono adatte anche a suoli ghiaiosi incoerenti.

a) Salice bianco (Salix alba) ;

b) Ontano nero " (Alnus glutinosa) ;

c) Salice caprino (Salix caprea) ;

d) Salice cinereo " (Salix cinerea);

e) Salice rosso ^ (Salix purpurea);

f) Salice da ceste ^ (Salix triandra);

g) Fragola (Fragula alnus);

h) Salice ripaiolo ^ (Salix aleagnos);

i) Pioppo nero (Papulus nigra) ;

l) Pioppo bianco (Populus alba).

1. Il piano attuativo di iniziativa pubblica di Casarsa capoluogo può inoltre prevedere

le specie seguenti:

a) ALBERI:

1) Acer pseudo platanus (acero falso platano);

2) Celtis australis (bagolaro);

3) Tilia cordata (tiglio selvatico);

4) Tilia platyphyllos (tiglio nostrano);

b) ARBUSTI:

1) Buxus sempervirens (bosso);

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2) Evonymus europaeus (evonimo);

3) Laurus nobilis (alloro);

4) Pyracantha coccinea (agazzino);

5) Viburnum lantana (viburno). (var. 25).

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ART. 31. MURI E RECINTAZIONI TIPICHE IN SASSO .

1. Le preesistenze devono essere rigorosamente tutelate.

2. Gli interventi ammessi sono il risanamento conservativo ed il restauro.

3. Restano salve le particolarità previste da norme di zona. (var. 25).

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ART. 32. MODIFICA AL PRGC DA PARTE DEL PIANO ATTUATIVO. (var. 34).

1. Il piano attuativo può apportare modifiche alle previsioni del PRGC, secondo le

specifiche indicazioni di tale strumento urbanistico e fermo restando il rispetto

degli obiettivi e delle strategie e una delle seguenti condizioni (var. 34):

a) si perseguano finalità di interesse generale con un aumento delle dimensioni e

/o della qualità delle infrastrutture o dei servizi a carico degli operatori;

b) si preveda un migliorare risultato urbanistico ed architettonico fermo restando i

dati dimensionali e volumetrici previsti dal PRGC;

c) sia da adeguarsi allo stato dei luoghi o delle proprietà. (var. 34).

2. Al fine di definire il campo d'azione e le possibilità operative del piano attuativo si

assumono le seguenti direttive (var. 34):

a) in sede di piano attuativo di iniziativa pubblica o di iniziativa privata è possibile

(var. 34):

1) un aumento non superiore al 10% delle volumetrie e delle superfici coperte

delle zone che saranno attuate tramite piano attuativo e che risultano

definite negli elaborati di zonizzazione, la percentuale di aumento si eleva

al 20% per i comparti di zona A; (var. 34);

2) ridurre i parametri edificatori per raggiungere i valori medi delle aree

circostanti; per le zone C l'indice fondiario minimo è fissato in 8.000

m3/ettaro;

3) apportare modifiche all’altezza ammessa e alle tipologie: per meglio

utilizzare le disponibilità volumetriche; per sopperire a esigenze d’ordine

igienico-sanitario; per ragioni d’ordine organizzativo e compositivo. Le

modifiche saranno ammesse solo alla condizione che sia dimostrato un

risultato urbanistico ed architettonico che rispetti i caratteri edilizi ed

urbanistici consolidati nell’area di intervento e proponga soluzioni

migliorative della qualità ambientale esistenti o previste. (var. 34).

Il piano attuativo di iniziativa pubblica nonchè il piano attuativo di iniziativa

privata, a giudizio dell'Amministrazione Comunale, può modificare i limiti delle

delle zone assoggettate al piano attuativo per includere e/o escludere superfici

per un valore complessivo massimo non superiore al 30% delle aree

inizialmente previste dal PRGC; per l'inclusione valgono le seguenti possibilità

operative e prescrizioni (var. 34):

1) inclusione in zona A di zone B1, B2, C , E: l'indice volumetrico da utilizzare

è quello indicato dal PRGC per la zona che sarà inclusa, e nel caso

l'inclusione interessi altre zone il valore massimo è di m3/ m2 0,03; per

l'intervento valgono le rimanenti norme e prescrizioni della zona A; (var.

34);

2) inclusione in zona B di Verde Privato, E. L'indice volumetrico da utilizzare è

quello indicato dal PRGC per la zona che sarà inclusa. Per l'intervento

valgono le rimanenti norme e prescrizioni delle rispettive zone B

interessate dallo strumento attuativo; (var. 6) (var. 34);

3) inclusione in zona C di zona B1, B2, Verde privato, E; l'indice volumetrico

da utilizzare è quello indicato dal PRGC per la zona che sarà inclusa , e nel

caso l'inclusione interessi altre zone, escluse le zone A, si ammette il

valore massimo di m3/m2 0,03; per l'intervento valgono le rimanenti norme

e prescrizioni delle rispettive zone C interessate dallo strumento attuativo;

(var. 34);

4) inclusione di nuove superfici, escluse zone A - C, in zone D2, i parametri

edilizi e le prescrizioni da utilizzare sono quelli delle rispettive zone D2

interessate; (var. 34);

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5) inclusione di nuove superfici, zona E, in aree di interesse ambientale ; i

parametri edilizi e le prescrizioni da utilizzare sono quelli della zona

ambientale; (var. 34);

6) inclusione di nuove superfici, zona E, in zone di valorizzazione ambientale ;

i parametri edilizi e le prescrizioni da utilizzare sono quelli delle rispe ttive

zone interessate. (var. 34).

L'area esclusa dalla zona assoggettata al piano attuativo va compresa in una

zona avente norme di intervento e destinazioni d'uso conformi e/o compatibili

con le aree circostanti; (var. 34);

b) in sede di formazione di un piano attuativo di iniziativa pubblica e nel rispetto

degli obiettivi generali, invarianti e degli standard urbanistici minimi fissati dal

PRGC, l’Amministrazione Comunale può apportare le seguenti variazioni al

PRGC (var. 34):

1) precisare l'assetto delle opere di urbanizzazione primaria tramite:

l'inserimento di nuove entità; diversa ubicazione e/o eliminazione delle

entità previste dal PRGC;

2) modificare l'assetto e l'ubicazione delle aree destinate alla realizzazione di

opere di urbanizzazione secondaria sulla base di un programma organico

che consideri: la distribuzione territoriale della popolazione; i raggi ed i

tempi massimi di accessibilità;

3) per le superfici non più vincolate spetta al piano attuativo fissare le norme

e le destinazioni d'uso in conformità e/o congruenza con le previsioni per le

aree circostanti; (var. 34);

4) rettificare e integrare le previsioni di PRGC per servizi e attrezzature

collettive, viabilità, ferrovia e acqua. (var. 34).

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ART. 33. AREE ASSOGGETTATE ALLE DISPOSIZIONI DI CUI AL DECRETO

LEGISLATIVO 42/2004, PARTE TERZA. (var. 6/14).

1. La tavola A10 evidenzia le aree assoggettate alle disposizioni del decreto

legislativo 42/2004 (var. 6/14), parte terza seguenti:

a) corsi d'acqua (fascia di rispetto di m 150) (tra parentesi: numero d'ordine su

RD 8 2 1923):

1) fiume Sile (n. 128);

2) rio Partidor (n. 132);

3) acqua del Lin (n. 136);

4) roggia Mussa (n. 142);

5) roggia Versa (n. 143);

6) roggia dei Mulini (n. 150); (var. 6);

b) laghi (fascia di rispetto di m 300):

1) L1 lago in località “Le Polisute”;

2) L2 lago in località “Prat” a sud di Villa Sile;

3) L3 lago in località “Sedulis”;

4) L4 lago lungo l’acqua del Lin in località “Nemus” “Punt dal Vat”;

5) L5 lago in località “Praterie”;

6) L6 lago lungo il fiume Sile in località “Lac dal Sil”;

c) bosco ed aree boschive:

1) 1/2 aree boschive in località “Le Polisute”;

2) 3 area boschiva lungo il Fiume Sile;

3) 4 area boschiva compresa in un ansa della Roggia Versa a Sud della

località di “Versutta”.

2. In tali zone e nelle aree di interesse archeologico individuate dal PRGC (var. 14)

valgono le disposizioni di cui alle Leggi statali e regionali vigenti e le seguenti

(var. 34):

a) le costruzioni ammesse dovranno rispettare le caratteristiche costruttive,

tipologiche della tradizione locale e utilizzare per le finiture esterne materiali e

soluzioni come indicate dalle presenti norme per la zona A, articolo 11, sezioni

B6) e G);

b) ogni intervento su tali aree dovrà essere corredato da una sufficiente analisi

che dimostri lo stato dei fabbricati e della vegetazione in un intorno

sufficientemente ampio e comunque rapportato al tipo di modifica richiesto;

c) nel caso di nuova edificazione il progetto dovrà contenere, tra le previsioni

progettuali, interventi di arredo verde con lo scopo di migliorare l’inserimento

ambientale della nuova previsione; è fatto obbligo rispettare le disposizioni di

cui all’articolo 29, comma 1, lettera i) e articolo 30 delle presenti norme.

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ART. 34. BENI ASSOGGETTATI ALLE DISPOSIZIONI DI CUI AL DECRETO

LEGISLATIVO 42/2004, PARTE SECONDA. (var. 14)

[ ] (var. 34).

1. In bene soggetto a vincolo culturale di cui al Dlgs 42/2004, parte seconda, sono

vietate distruzione, danneggiamento o uso non compatibile con il suo carattere

storico od artistico oppure tale da creare pregiudizio alla sua conservazione. (var.

34).

2. La demolizione anche con successiva ricostruzione e l'esecuzione di opere e

lavori di qualsiasi genere su bene soggetto a vincolo culturale è subordinata ad

autorizzazione del soprintendente per i beni archeologici o i beni architettonici e

paesaggistici.

Resta salva l'applicazione di procedure diverse previste dalla legge. (var. 34).

3. Sono soggetti a vincolo culturale:

a) le cose immobili appartenenti allo Stato, alla Regione e agli altri enti pubblici

territoriali, nonché ad ogni altro ente o istituto pubblico e a persone giuridiche

private senza fine di lucro che presentano interesse artistico, storico,

archeologico o etnoantropologico, verificate o, se non verificate, di autore non

più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre 70 anni;

b) le cose immobili dichiarate che presentano interesse artistico, storico,

archeologico o etnoantropologico particolarmente importante, appartenenti a

soggetti diversi da quelli indicati alla lettera a), di autore non più vivente o la

cui esecuzione risalga ad oltre 50 anni;

c) le cose immobili dichiarate, a chiunque appartenenti, che rivestono un

interesse particolarmente importante a causa del loro riferimento con la storia

politica, militare, della letteratura, dell'arte e della cultura in genere, ovvero

quali testimonianze dell'identità e della storia delle istituzioni pubbliche,

collettive o religiose;

d) affreschi, stemmi, graffiti, lapidi, iscrizioni, tabernacoli ed altri elementi

decorativi (che presentano interesse artistico, storico, archeologico o

etnoantropologico), esposti o non alla pubblica vista;

e) le aree pubbliche aventi valore archeologico, storico, artistico ed amb ientale

individuate dal Comune;

f) le opere di architettura contemporanea di particolare valore artistico

riconosciute dal soprintendente;

g) le vestigia individuate della Prima guerra mondiale.

Sono comprese tra le cose di cui al periodo primo, lettere a) e b):

a) le ville, i parchi e i giardini che abbiano interesse artistico o storico;

b) le pubbliche piazze, vie, strade ed altri spazi aperti urbani di interesse artistico

o storico;

c) le architetture rurali aventi interesse storico od etnoantropologico quali

testimonianza dell'economia rurale tradizionale. (var. 34).

4. Su bene soggetto a vincolo culturale e lungo le strade site nel suo ambito o in sua

prossimità è vietato collocare cartelli o altri mezzi di pubblicità, salvo

autorizzazione o parere favorevole del soprintendente per i beni architettonici e

paesaggistici. (var. 34).

5. Senza l'autorizzazione del soprintendente per i beni architettonici e paesaggistici

è vietato:

a) disporre ed eseguire il distacco di affreschi, stemmi, graffiti, lapidi, iscrizioni,

tabernacoli ed altri elementi decorativi (che presentano interesse artistico,

storico, archeologico o etnoantropologico), esposti o non alla pubblica vista;

b) disporre ed eseguire il distacco di stemmi, graffiti, lapidi, iscrizioni, tabernacoli

nonché la rimozione di cippi e monumenti costituenti vestigia della Prima

guerra mondiale ai sensi della normativa in materia. (var. 34).

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Tabella 1. Allevamenti zootecnici - Uba e coefficenti per distanze. (var. 6) (var.

34).

Allevamento Uba Coefficenti

per Specie Stabulazione Areazione Deiezioni Orientamento

ogni let gri suo ape nat mis for cop ape deo dep N N-E E AL

capo (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)

AVICOLO

Polli e fagiani da riproduzione 0,0169 1,2 0,9 — 1,2 1 0,8 1 1,2 0,9 1 1,2 1,2 1,2 1,5 1,2 1

Galline ovaiole 0,0106 1,2 0,9 — 1,2 1 0,8 1 1,2 0,9 1 1,2 1,2 1,2 1,5 1,2 1

Polli da carne 3 mesi 0,0054 2 0,9 — 1,2 1 0,8 1 1,2 0,9 1 1,2 1,2 1,2 1,5 1,2 1

Polli da allevamento e fagiani 6 me 0,0040 2 0,9 — 1,2 1 0,8 1 1,2 0,9 1 1,2 1,2 1,2 1,5 1,2 1

Galletti 2 mesi 0,0034 2 0,9 — 1,2 1 0,8 1 1,2 0,9 1 1,2 1,2 1,2 1,5 1,2 1

Tacchini da riproduzione 0,0274 1,2 0,9 — 1,2 1 0,8 1 1,2 0,9 1 1,2 1,2 1,2 1,5 1,2 1

Tacchini da carne leggeri 4 mesi 0,0146 1,2 0,9 — 1,2 1 0,8 1 1,2 0,9 1 1,2 1,2 1,2 1,5 1,2 1

Tacchini da carne pesanti 6 mesi 0,0229 1,2 0,9 — 1,2 1 0,8 1 1,2 0,9 1 1,2 1,2 1,2 1,5 1,2 1

Anatre e oche da riproduzione 0,0183 1,2 0,9 — 1,2 1 0,8 1 1,2 0,9 1 1,2 1,2 1,2 1,5 1,2 1

Anatre, oche e capponi 6 mesi 0,0114 1,2 0,9 — 1,2 1 0,8 1 1,2 0,9 1 1,2 1,2 1,2 1,5 1,2 1

Faraone da riproduzione 0,0083 1,2 0,9 — 1,2 1 0,8 1 1,2 0,9 1 1,2 1,2 1,2 1,5 1,2 1

Faraone 4 mesi 0,0051 1,2 0,9 — 1,2 1 0,8 1 1,2 0,9 1 1,2 1,2 1,2 1,5 1,2 1

Struzzi da riproduzione 0,1000 1,2 0,9 — 1,2 1 0,8 1 1,2 0,9 1 1,2 1,2 1,2 1,5 1,2 1

Struzzi da carne 0,0714 1,2 0,9 — 1,2 1 0,8 1 1,2 0,9 1 1,2 1,2 1,2 1,5 1,2 1

BOVINO E BUFALINO

Bovini e bufalini da riproduzione 1,0000 0,8 0,8 1 1,5 0,8 0,8 1 1,2 0,9 1 1,2 1,2 1,2 1,5 1,2 1

Vitelloni 0,6000 0,8 0,8 1 1,5 0,8 0,8 1 1,2 0,9 1 1,2 1,2 1,2 1,5 1,2 1

Manze 0,3429 0,8 0,8 1 1,5 0,8 0,8 1 1,2 0,9 1 1,2 1,2 1,2 1,5 1,2 1

Vitelli (6 mesi) 0,2857 0,8 0,8 1 1,5 0,8 0,8 1 1,2 0,9 1 1,2 1,2 1,2 1,5 1,2 1

CUNICOLO

Conigli e porcellini d’I da riproduzio 0,0123 1 0,9 1 — — 0,9 1 1,2 0,9 1 1,2 1,2 1,2 1,5 1,2 1

Conigli e porcellini d’India 3 mesi 0,0077 1 0,9 1 — — 0,9 1 1,2 0,9 1 1,2 1,2 1,2 1,5 1,2 1

EQUINO

Equini da riproduzione 0,7429 0,8 0,8 — 1 0,8 0,8 — — 0,9 — — — 1,2 1,5 1,2 1

Puledri 0,2857 0,8 0,8 — 1 0,8 0,8 — — 0,9 — — — 1,2 1,5 1,2 1

ITTICO

Pesci, cro e mol da riproduzione (q) 0,1829 0,5 — — — — — — — — — — — — — — —

Pesci, crost e mollu da consumo (q) 0,1143 0,5 — — — — — — — — — — — — — — —

OVINO E CAPRINO

Ovini e caprini da riproduzione 0,1314 1 0,8 — 1 0,8 0,8 — — 0,9 — — — 1,2 1,5 1,2 1

Agnelloni e caprini da carne 6 mesi 0,1417 1 0,8 — 1 0,8 0,8 — — 0,9 — — — 1,2 1,5 1,2 1

PELLICCIA (DA)

Visoni, nutrie e cincillà 0,0143 1 0,8 — — — 0,8 — — 0,9 — — — 1,2 1,5 1,2 1

Volpi 0,0657 1 0,8 — — — 0,8 — — 0,9 — — — 1,2 1,5 1,2 1

SELVAGGINA

Starne e pernici da riproduzione 0,0054 1,2 — — 1 — — — — — — — — 1,2 1,5 1,2 1

Starne e pernici 6 mesi 0,0034 1,2 — — 1 — — — — — — — — 1,2 1,5 1,2 1

Piccioni e quaglie da riproduzione 0,0054 1,2 — — 1 — — — — — — — — 1,2 1,5 1,2 1

Piccioni, quaglie e altri volatili 2 me 0,0034 1,2 — — 1 — — — — — — — — 1,2 1,5 1,2 1

Cinghiali e cervi 0,1429 1,2 — — 1 — — — — — — — — 1,2 1,5 1,2 1

Daini, caprioli, mufloni 0,0714 1,2 — — 1 — — — — — — — — 1,2 1,5 1,2 1

Lepri 0,0143 1,2 0,9 — 1 — 0,8 — — 0,9 — — — 1,2 1,5 1,2 1

SUINO

Suini da riproduzione 0,4000 1,8 0,9 1,2 1,5 0,8 0,8 1 1,2 0,9 1 1,2 1,2 1,2 1,5 1,2 1

Suinetti 3 mesi 0,0457 1,8 0,9 1,2 1,5 0,8 0,8 1 1,2 0,9 1 1,2 1,2 1,2 1,5 1,2 1

Suini leggeri da macello 6 mesi 0,2286 1,8 0,9 1,2 1,5 0,8 0,8 1 1,2 0,9 1 1,2 1,2 1,2 1,5 1,2 1

Suini pesanti da macello 9 mesi 0,2286 1,8 0,9 1,2 1,5 0,8 0,8 1 1,2 0,9 1 1,2 1,2 1,2 1,5 1,2 1

VARî

Cani 0,1371 0,5 — — — — — — — — — — — — — — —

Alveari (famiglia) 0,1143 0,5 — — — — — — — — — — — — — — —

Lumache (consumo) (q) 0,1143 0,5 — — — — — — — — — — — — — — —

Note: Stabulazione: (1) su lettiera; (2) su grigliato; (3); al suolo; (4) all'aperto. Areazione: (5) naturale; (6) mista; (7) forzata. Deiezioni: (8) in vasca coperta; (9) in vasca aperta; (10) in vasca con deodorizzazione; (11) in depuratore. Orientamento: (12) a nord; (13) a nord-est; (14) a est; (15) ad altro. Per allevamento non compreso in tabella è da farsi riferimento ad allevamento affine, proporzionandosi il numero di capi mediante comparazione del peso medio.

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ALLEGATO A

SCHEMA DI PIANO EDILIZIO AZIENDALE

A) PARTE PRIMA - DATI GENERALI.

A1) DATI IDENTIFICATIVI DELL'AZIENDA AGRICOLA:

A1.1) DENOMINAZIONE: ________________________________________________

A1.2) PARTITA IVA: ____________________________________________________

A1.3) FORMA GIURIDICA DEL CONDUTTORE:

A1.3.1) Coltivatore diretto

A1.3.2) Imprenditore agricolo

A1.3.3) Società agricola

A1.3.4) Altro: ___________________________________________________

A2) SUPERFICIE FONDIARIA:

A2.1) PROPRIETÀ: ettari ________________________________________________

A2.2) AFFITTO: ettari ___________________________________________________

A2.3) COMMODATO: ettari _______________________________________________

A2.4) ALTRO: ettari _____________________________________________________

A2.5) TOTALE: ettari ____________________________________________________

A3) SUPERFICIE FONDIARIA:

A3.1) SEMINATIVI: ettari ________________________________________________

A3.2) VIGNETO: ettari __________________________________________________

A3.3) COLTIVAZIONI ARBOREE: ettari _____________________________________

A3.4) ORTAGGI: ettari __________________________________________________

A3.5) ALTRO: ettari _____________________________________________________

A3.6) TOTALE: ettari ____________________________________________________

A4) TRASFORMAZIONI AZIENDALI:

A4.1) STALLA: unità di bestiame adulto (UBA) _______________________________

A4.2) CANTINA: vino, ettolitri _____________________________________________

A4.3) ALTRO: _________________________________________________________

A5) ATTIVITÀ AGRICOLE COLLATERALI:

A5.1) CONTOTERZISMO: ________________________________________________

A5.2) SERVIZI VARI: ___________________________________________________

A6) MANO D'OPERA IMPEGNATA:

A6.1) CONDUTTORI: numero _____, a tempo pieno / parziale __________________

A6.2) FAMILIARI: numero _____, a tempo pieno / parziale _____________________

A6.3) SALARIATI AVVENTIZI: numero _____, giorni medi all’anno _______________

A6.4) SALARIATI FISSI: numero _____, giorni medi all’anno ___________________

B) PARTE SECONDA - STRUTTURE EDILIZIE.

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B1) STRUTTURE EDILIZIE:

B1.1) ABITAZIONI DI CONDUTTORE: numero _____, m2 _____________________

B1.2) RICOVERO DI ATTREZZI AGRICOLI: m2 ______________________________

B1.3) DEPOSITO DI MEZZI PRODUTTIVI: m2 _______________________________

B1.4) LOCALI DI ATTIVITÀ:

B1.4.1) stalla: m2 ________________________________________________

B1.4.2) cantina: m2 ______________________________________________

B1.4.3) serre fisse: m2 ___________________________________________

B1.4.4) vendita: m2 ______________________________________________

B1.4.5) altro: m2 ________________________________________________

C) PARTE TERZA - PARCO MACCHINE.

C1) TRATTRICI: ________________________________________________________

C2) RIMORCHI E CARRI BOTTE: __________________________________________

C3) MACCHINE OPERATRICI: ____________________________________________

C4) MACCHINE PER LA RACCOLTA: ______________________________________

C5) ALTRO: ___________________________________________________________

D) PARTE QUARTA - OBIETTIVI.

D1) Obiettivi raggiungibili mediante le opere oggetto di titolo abilitativo:

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

E) PARTE QUINTA - INTERVENTO OGGETTO DI TITOLO ABILITATIVO.

E1) DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO:

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

E2) DATI PARAMETRICI.

E2.1) RICOVERO DI MACCHINE ED ATTREZZATURE AGRICOLE.

E2.1.1) Superfice di stazionamento:

________: n. ________ x m2 (*) _______ = m2 _________

________: n. ________ x m2 (*) _______ = m2 _________

________: n. ________ x m2 (*) _______ = m2 _________

Totale parziale m2 _________

E2.1.2) Superficie di manovra (E2.1.1 x 1) = m2 _________

E2.1.3) Officina per riparazioni e manutenzioni (E2.1.1 x 0,3) m2 _________

E2.1.4) Totale m2 _________

E2.2) RICOVERO DI MEZZI PRODUTTIVI (SEMENTI, FERTILIZZANTI, ALTRO):

m2 5,00 x ettari aziendali ___________________________________ = m2 _________

E2.3) RICOVERO FITOFARMACI ED ANTIPARASSITARI:

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m2 1,00 x ettari aziendali ___________________________________ = m2 _________

E2.4) SERVIZI IGIENICI:

(massimo m2 10,00): m2 _________

E2.5) VANI TECNICI:

(massimo m2 10,00): m2 _________

E2.6) TOTALE: m2 _________

E6) ALTRO (DESCRIZIONE, SUPERFICI, LAYOUT DISTRIBUZIONE SPAZI):

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

(*) Superfici unitarie:

Mietitrebbia m2 20,00;

Vendemmiatrice meccanica m2 15,00;

Trattrice m2 5,50;

Rimorchio m2 12,00;

Motocoltivatore m2 3,00;

Aratro m2 6,00;

Erpice / Estirpatore m2 6,00;

Sarchiatrice o simili m2 4,00;

Seminatrice m2 3,00;

Rullo e livella m2 4,00;

Spandiconcime m2 3,00;

Trinciastocchi o simili m2 6,00;

Spaccalegna m2 4,00;

Scavapatate m2 6,00;

Pompa irrigua m2 4,00;

Atomizzatore m2 4,00;

Falciatrice e rasaerba m2 4,00;

Stenditelo pace m2 3,00;

Botte/cisterna m2 12,00;

Gru idraulica m2 6,00;

Altro dimensioni massimo ingombro.

F) PARTE SESTA - CONCLUSIONI.

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

firma del richiedente firma del progettista

______________________________ ______________________________