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Marzo 2016

Norme di Attuazione PRGC STRALCIO STATO DI FATTO E SENTENZE TAR

1

COMUNE DI GRADO

P r o v i n c i a d i G o r i z i a

PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE

TESTO STRALCIO STATO DI FATTO COSI’ COME MODIFICATO IN APPLICAZIONE DELLE SENTENZE TAR N. 00472/2015 E N. 00006/2015

MARZO 2016

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Norme di Attuazione PRGC STRALCIO STATO DI FATTO E SENTENZE TAR

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SOMMARIO

Capo I Parte Generale ............................ Errore. Il segnalibro non è definito.

Art. 1 Documentazione che costituisce il Piano Regolatore Generale (P.R.G.)Errore. Il segnalibro non è definito. Art. 2 Finalità del P.R.G. e delle sue Norme tecniche di attuazioneErrore. Il segnalibro non è definito. Art. 3 Validità del P.R.G. - Riferimento alle disposizioni legislative e ai regolamenti in vigenza Errore. Il segnalibro non è definito.

Capo II Modalità di attuazione del P.R.G. Errore. Il segnalibro non è definito. Art. 4 Attuazione del P.R.G. ....................... Errore. Il segnalibro non è definito. Art. 5 Strumento urbanistico attuativo (P.R.P.C.)Errore. Il segnalibro non è definito. Art. 6 Piano di lottizzazione convenzionata Errore. Il segnalibro non è definito. Art. 7 Intervento edilizio diretto .................. Errore. Il segnalibro non è definito. Art. 8 Opere di urbanizzazione primaria e secondariaErrore. Il segnalibro non è definito. Art. 9 Dotazione di spazi pubblici e privati di interesse pubblico – standards urbanistici Errore. Il segnalibro non è definito.

Capo III Definizione dei parametri urbanisticiErrore. Il segnalibro non è definito. Art. 10 Parametri urbanistici ........................ Errore. Il segnalibro non è definito. Art. 11 Metodo di misurazione ..................... Errore. Il segnalibro non è definito. Art. 12 Tipi d’intervento ................................ Errore. Il segnalibro non è definito. Art. 13 Divisione in zone omogenee ............ Errore. Il segnalibro non è definito. Art. 13 bis Norme di sicurezza idro-geologicaErrore. Il segnalibro non è definito. Art. 13 ter disposizioni per i locali a destinazioni d’uso commerciale al dettaglio, direzionale e artigianale di servizio siti ai piani terra o rialzati.Errore. Il segnalibro non è definito. Art. 14 Zona territoriale omogenea di tipo A Errore. Il segnalibro non è definito. Art. 15 Zone a rischio archeologico del CapoluogoErrore. Il segnalibro non è definito. Art. 16 Edifici isolati o raggruppati, notificati ai sensi del D.Lgs. 490/99Errore. Il segnalibro non è definito. Art. 17 Edifici singolarmente individuati da sottoporre a normativa specifica, assimilati alla Zto B0 Errore. Il segnalibro non è definito. Art. 18 Zona territoriale omogenea di tipo B del capoluogo; ................................. 4

Art.18 bis Zona B della ex Valle Cavarera sud ................................................... 4

Art.18 ter Zona B della ex Valle Cavarera nord .................................................. 6

Art.18 quater Case sparse ................................................................................. 10

Art.18 quinquies Zona territoriale omogenea di tipo B0 ...................................... 11

Art. 19 Zona territoriale omogenea di tipo C ....................................................... 18

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Art. 19.1 Zona omogenea di tipo C – ex Valle Cavarera ........................................ 19

Art. 19.2 Zona territoriale omogenea di tipo C – Fossalon ..................................... 26

Art. 20 Zona territoriale omogenea di tipo C BoscatErrore. Il segnalibro non è definito. Art. 21 Zona territoriale omogenea di tipo D - Industriale di FossalonErrore. Il segnalibro non è definito. Art. 22 Zona territoriale omogenea di tipo E - Agricolo-forestaleErrore. Il segnalibro non è definito. Art. 22.1 Zona territoriale omogenea E2 – Ambito boschivoErrore. Il segnalibro non è definito. Art. 22.2 Zona territoriale omogenea E4 – Ambito di interesse agricolo paesaggistico Errore. Il segnalibro non è definito. Art. 22.3 Zona territoriale omogenea E5 – Ambito di preminente interesse agricolo Errore. Il segnalibro non è definito. Art. 22.4 Zona territoriale omogenea E6 – Ambito d’interesse agricoloErrore. Il segnalibro non è definito. Art. 23 Zona territoriale omogenea F4 secondo il PUR - di tutela ambientaleErrore. Il segnalibro non è definito. Art. 23.1 Ambito della Valle Cavanata - (E21 secondo il P.U.R.)Errore. Il segnalibro non è definito. Art. 23.2 Ambito della Laguna di Grado ......... Errore. Il segnalibro non è definito. Art. 24 Ambito del Banco d’Orio (E23 secondo il P.U.R.)Errore. Il segnalibro non è definito. Art. 25 Area di ricerca archeologica di tipo 1 e 2Errore. Il segnalibro non è definito. Art. 26 Standards urbanistici ........................ Errore. Il segnalibro non è definito. Art. 26.1 Verde attrezzato per lo sport, il tempo libero e gli spettacoli all’aperto di interesse sovra comunale. ............................................. Errore. Il segnalibro non è definito. Art. 26.2 Verde attrezzato per lo sport, il tempo libero e gli spettacoli all’aperto della zona della Costa Azzurra ........................................ Errore. Il segnalibro non è definito. Art. 27 Zona territoriale omogenea di tipo P ....................................................... 27

Art. 27.1 Servizi psamo-fisio terapici ...................................................................... 28

Art. 27.2 Servizi balneari della spiaggia libera ....................................................... 28

Art. 27.3 Palazzo Regionale dei congressi ............................................................ 29

Art. 28 Zona territoriale omogenea di tipo L – Ambiti portuali ............................. 29

Art. 29 Ambito di studio idraulico di Primero e Punta Barbacale ......................... 32

Art. 30 Servizi stradali - Stazioni di rifornimentoErrore. Il segnalibro non è definito. Art. 31 Zona territoriale omogenea di tipo G1Errore. Il segnalibro non è definito. Art. 31.1 Sottozona B della Pineta della Rotta Errore. Il segnalibro non è definito. Art. 31.2 Sottozona C in G1 (Ex Sacca dei Moreri) Comparto A – Sottozona C in G1 (ex Sacca dei Moreri) Comparto B ....................... Errore. Il segnalibro non è definito.

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Art. 31.3 Sottozona C – Primero ..................... Errore. Il segnalibro non è definito. Art. 31.3 bis – Zona C – Cà Marin .................. Errore. Il segnalibro non è definito. Art. 31.4 Parcheggio di interscambio .............. Errore. Il segnalibro non è definito. Art. 31.5 Campeggi ........................................ Errore. Il segnalibro non è definito. Art. 31.6 Sottozona G1.5 – Impianti termali e per colonieErrore. Il segnalibro non è definito. Art. 31.7 – Zona G1 del Comprensorio turistico di PrimeroErrore. Il segnalibro non è definito. Art. 31.8 Zona per standard - Ambito di pineta a servizio dei campeggiErrore. Il segnalibro non è definito. Art. 32 Siti d’interesse comunitario e Zone di protezione specialeErrore. Il segnalibro non è definito.

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Norme di Attuazione PRGC STRALCIO STATO DI FATTO E SENTENZE TAR

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[OMISSIS]

Art. 18 Zona territoriale omogenea di tipo B del capoluogo;

[OMISSIS]

Art.18 bis Zona B della ex Valle Cavarera sud

[Articolo annullato dalla sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia n: 00472/2015 che ha annullato la Variante n°15 al PRGC;]

Isolati: 401

L’isolato 401 è completamente edificato ed urbanisticamente saturo.

Gli edifici potranno essere interessati unicamente da interventi di tipo D, E, F e G di cui

all’art. 12 delle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G.C.

Le aree scoperte sono vincolate e le funzioni alle quali sono destinate alla data di ado-

zione della presente variante dovranno essere mantenute. È vietato qualsiasi interven-

to che comporti la riduzione delle aree verdi e/o pavimentate con materiali permeabili.

Le destinazioni d’uso ammesse nei fabbricati ricadenti all’interno di questi isolati sono:

- Residenza

- residenza turistica

- ricettiva

- commerciale al dettaglio

- artigianale di servizio

- direzionale

Isolati: 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409

Questi isolati corrispondono al nucleo originale della ex Lottizzazione Valle Cavarera i

cui volumi edificati sono costituiti esclusivamente da edifici unifamiliari, bifamiliari ed a

schiera.

All’interno di questi isolati sono ammessi i seguenti interventi: A, B, C, D, E, F e G (art.

12 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore Generale Comunale).

Gli interventi di tipo A dovranno rispettare i seguenti indici e parametri:

Destinazione d’uso ammessa: Residenza

Servizi - Artigianato di servizio

Indice di fabbricabilità fondiaria massima: mc/mq 1,50

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Superficie coperta massima: 30% della superficie del lotto

Altezza massima m 7,50

Distanza dai confini m 4,50

Superficie permeabile ≥ 50% della superficie del lotto

Gli interventi di tipo B potranno consentire il raggiungimento dell’indice fondiario pari a

1,5 mc/mq.

All’interno di questi isolati per gli edifici esistenti alla data di approvazione della presen-

te variante, trova applicazione l’art. 11.7 delle NTA del PRGC

Isolato: 410

L’isolato 410 risulta completamente edificato ed urbanisticamente saturo.

Gli edifici potranno essere interessati unicamente da interventi di tipo D, E, F e G (art.

12 delle N.T.d.A. del P.R.G.C.).

All’interno di questi isolati per gli edifici esistenti alla data di approvazione della presen-

te variante, trova applicazione l’art. 11.7 delle NTA del PRGC

Isolato: 415

L’isolato 415 risulta completamente edificato ed urbanisticamente saturo.

Gli edifici potranno essere interessati unicamente da interventi di tipo D, E, F e G (art.

12 delle N.T.d.A. del P.R.G.C.).

All’interno di questo isolato sono ammesse le seguenti destinazioni d’uso:

- Al piano terra:

- Artigianale di servizio

- Commerciale al dettaglio

- Direzionale

- Ai piani superiori:

- Residenza

-Residenza turistica

In caso di locali commerciali al dettaglio con superficie di vendita inferiore a mq 400, la

superficie da destinare a parcheggi, esclusa viabilità d’accesso, dovrà almeno essere

pari al 100% della superficie di vendita.

In caso di locali commerciali al dettaglio con superficie di vendita superiore a mq 400,

la superficie da destinare a parcheggi pertinenziali, esclusa la viabilità d’accesso, do-

vrà almeno essere pari al 200% della superficie di vendita.

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I posti auto devono essere ricavati preferibilmente all’interno dell’isolato ma è ammes-

so il reperimento dei posti auto anche nell’intorno purchè siano della stessa proprietà

dell’attività commerciale o comunque siano nella libera ed esclusiva disponibilità

dell’attività stessa.

Le aree scoperte sono vincolate e le funzioni alle quali sono destinate alla data di ado-

zione della presente variante dovranno essere mantenute.

Art.18 ter Zona B della ex Valle Cavarera nord

[Articolo annullato dalla sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia n: 00472/2015 che ha annullato la Variante n°15 al PRGC;]

La zona è costituita dagli isolati che coincidono con le aree per attività artigianali e re-

sidenza previste dal P.R.P.C. della Zona C della Valle Cavarera.

Gli isolati 411, 412, 413, 414 sono suddivisi in 14 macrolotti, comprendenti anche più

particelle catastali, la cui edificazione dovrà avvenire con le seguenti modalità:

- Mediante permesso di costruire se l’intervento investe l’intero macrolotto

- mediante la predisposizione ed approvazione di un piano attuativo, che potrà anche

riguardare più macrolotti, negli altri casi.

Le volumetrie assegnate a ciascun macrolotto sono riportate nella Tabella A sotto ri-

portata:

Tabella A

Isolato N°

macro lotto

Particelle catastali Volumetria massima

mc: 411 01 231/303, 231/41, 231/332, 231/333, 231/335 11.510 412 02 231/304, 231/312, 231/313, 231/355 5.990

03 231/311, 231/352, 231/353, 231/354 5.600

414

04 231/315 (PARTE) 3.126 05 231/350, 231/351, 5.790 06 231/316, 231/349 9.655

07 231/317, 231/320, 231/486, 231/376, 231/377, 231/378, 231/379, 231/485 11.285

08 231/380, 231/381 3.802 09 231/322 7.176

413

10 231/246 5.615 11 231/542, 231/310 5.615 12 231/309 9.990 13 231/308 6.605 14 231/307 11.420

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a - Norme generali

Lo strumento Attuativo di cui al secondo comma del punto precedente dovrà essere

redatto secondo i seguenti parametri prescrittivi:

- Volumetria massima edificabile:

- Volumetria minima edificabile

- Superficie coperta massima:

- Altezza massima degli edifici:

- Numero dei livelli abitabili:

- Distanza da strade percorse da autoveicoli: m 5

- Distanza dai confini:

- Distanza fra i fabbricati:m 10 salvo deroghe specifiche previste dal piano attuativo

- Destinazioni d’uso ammesse:Artigianale produttivo con un alloggio per il proprieta-

rio o il custode

In caso di trasferimento dell’attività produttiva presso la zona artigianale di Fossalon o

altra localizzazione all’interno del Comune di Grado, purchè classificata come Z.T.O.

artigianale, sono consentite le destinazioni d’uso di cui al successivo punto c - Inter-

venti edilizi sugli edifici a destinazione artigianale esistenti ed incentivi.

La destinazione d’uso artigianale dovrà prevedere esclusivamente impianti produttivi di

tipo artigianale compatibili con la residenza e quindi sono ammesse solamente attività

non nocive e non moleste. Sono altresì ammessi: depositi connessi all'attività artigia-

nale e depositi di imprese edili ed affini, attività di supporto, di assistenza, e manutenti-

ve connesse con il settore turistico alberghiero (lavanderie, officine assistenza, sedi e

magazzini di manutentori con laboratorio e simili).

La destinazione d’uso residenziale dovrà essere di tipo convenzionato, come definita

dalla vigente normativa regionale. La realizzazione degli interventi edilizi dovrà essere

subordinata alla sottoscrizione di una convenzione stipulata secondo lo schema tipo

approvato dal Comune di Grado.

Tutti i fabbricati da realizzarsi all’interno dei lotti sopraelencati, se destinati alla resi-

denza convenzionata, dovranno rispettare il limite di fabbisogno energetico massimo di

max. 30 Kw/mq * anno, mentre nel caso di destinazione d’uso artigianale il fabbisogno

energetico massimo dovrà essere di max. 60 Kw/mq * anno

Il volume dei fabbricati da realizzarsi, di qualunque destinazione d’uso, si computerà

secondo quanto stabilito dall’art. 11 delle presenti Norme.

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b - Norme particolari per i lotti n° 13 e 6

In attuazione a quanto stabilito dall’accordo di pianificazione sottoscritto in data

20.05.2009 e l’atto di novazione sottoscritto in data 12.11.2010 sui lotti 13 e 6, come

individuati sulla Tavola P02.3, oltre alla normativa di cui al punto a-, trova applicazione

la seguente normativa particolare:

Gli strumenti attuativi tramite i quali verrà data attuazione alle previsioni del presente

articolo, dovranno essere predisposti e depositati all’Ufficio Protocollo del Comune di

Grado per l’approvazione secondo le seguenti scadenze temporali:

− piano attuativo riferito al macrolotto 13 entro

sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente normativa;

− piano attuativo riferito al macrolotto 6 entro 36

mesi dalla data di vigenza della presente normativa e comunque prima del comple-

tamento della capacità edificatoria del macrolotto 13.

Ai suddetti piani dovrà essere allegato uno schema di convenzione urbanistica che

preveda:

1) La cessione delle aree a soggetti aventi i re-

quisiti per poter accedere all’edilizia convenzionata, come definita dalle vigenti leggi

regionali, ed aventi i requisiti previsti dal Regolamento Comunale per la cessione

degli immobili con valore di riferimento pari a € 80,00 (€. ottanta/00) per ogni mc.

edificabile, valore indicizzato annualmente secondo i valori ISTAT a far data dalla

entrata in vigore della presente variante.

2) In alternativa a quanto previsto dal punto precedente, i soggetti attuatori, o i loro

aventi causa, potranno realizzare alloggi da cedere a soggetti aventi i requisiti per

accedere ai benefici dell’edilizia convenzionata, come più sopra definiti. Il prezzo di

cessione di tali alloggi sarà desunto dal prezzo medio risultante dalle convenzioni

sottoscritte dalle cooperative che hanno edificato all’interno dell’isolato 410, indiciz-

zato ISTAT.

Lo schema di convenzione urbanistica dovrà inoltre prevedere che:

a) Il Comune di Grado, entro un anno dalla data

di approvazione di ciascun piano attuativo, dovrà emanare il bando per

l’assegnazione degli alloggi convenzionati a favore dei soggetti definiti dalla presen-

te norma, e dovrà comunicarne al soggetto attuatore i nominativi risultanti dalla

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graduatoria completa. Il bando dovrà essere ripetuto successivamente, con caden-

za annuale, per altre due volte.

b) Il soggetto attuatore, in accordo con gli asse-

gnatari ed entro 3 mesi dalla comunicazione del Comune, dovrà presentare i pro-

getti definitivi per il conseguimento dei titoli abilitativi.

c) I lavori dovranno iniziare entro 30 giorni dalla

notifica del rilascio del titolo abilitativo.

d) Espletate le procedure dei tre bandi di cui al

precedente punto a), le aree libere non edificate ritorneranno nella libera disponibili-

tà della proprietà, fermo restando i vincoli generali di zona, come definiti alla lettera

a – Norme generali.

E’ facoltà dell’Amministrazione comunale richiedere la possibilità di procedere con

l’emanazione di ulteriori bandi, nel qual caso si dovrà pervenire preventivamente ad un

nuovo accordo con la proprietà dei lotti, ridefinendone, tra le parti, le condizioni e man-

tenendo le procedure fissate dalla presente norma.

c - Interventi edilizi sugli edifici a destinazione artigianale esistenti

Gli edifici a destinazione artigianale esistenti potranno essere oggetto solamente di in-

terventi di tipo B, C, D, E, F e G (art. 12 delle N.T.d.A. del P.R.G.C.) con il limite mas-

simo definito nella Tabella A.

All’interno della sagoma esistente od in ampliamento potrà essere ricavato un unico al-

loggio destinato alla residenza del titolare dell’azienda o del custode, l’intervento dovrà

armonizzarsi ed integrarsi formalmente con l’edificio esistente. In questo caso trovano

applicazione le norme di cui ai commi secondo, terzo, quarto e quinto della precedente

lettera a - Norme generali.

Incentivi per il trasferimento delle attività produttive esistenti alla zona

artigianale di Fossalon.

Nei lotti interessati da attività produttive esistenti da trasferirsi nella zona artigianale di

Fossalon è consentita la realizzazione, anche tramite demolizione e ricostruzione, di

edifici aventi le seguenti destinazioni d’uso:

− residenziale;

− residenziale turistica;

− ricettiva e ricettiva complementare;

− direzionale;

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− commerciale al dettaglio;

− artigianale di servizio.

Tale realizzazione potrà avvenire esclusivamente alle seguenti condizioni:

− che il fabbricato nel quale viene attuato il tra-

sferimento dell’attività esistente abbia una volumetria almeno pari a quella del fab-

bricato da cui proviene l’attività da trasferire;

− che sia mantenuta la volumetria del fabbricato esistente.

La realizzazione degli edifici di cui sopra dovrà avvenire nel rispetto dei seguenti pa-

rametri:

- Superficie coperta massima:

- Altezza massima degli edifici:

- Numero dei livelli abitabili:

- Distanza da strade percorse da autoveicoli: m 5

- Distanza dai confini:

- Distanza fra i fabbricati:

d - Verde privato di rispetto

Queste aree sono fondi di proprietà privata, attraversati dal collettore principale della

rete di smaltimento delle acque reflue.

Su queste aree è ammessa unicamente la realizzazione di tettoie completamente

aperte su almeno tre lati, da adibire a deposito merci, attrezzature o mezzi se asservite

ad attività artigianali; adibite a parcheggio se di pertinenza di fabbricati residenziali.

La realizzazione non dovrà interessare la fascia di rispetto del collettore della fognatu-

ra definita in m 5,00 per lato a partire dall’asse del collettore stesso.

La superficie coperta complessiva dei fondi ricadenti in questa sottozona non potrà

superare il 30% della superficie dell’area.

L’altezza massima delle tettoie non potrà superare i m 5,00 se di pertinenza di attività

artigianale e di m 3,00 se di pertinenza alla residenza.

Per le distanze dai confini e dai fabbricati si farà riferimento alle distanza minime previ-

ste nel presente articolo.

La restante superficie scoperta dovrà essere mantenuta a verde con almeno il 30%

della superficie piantumata con essenze d’alto fusto.

Art.18 quater Case sparse

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[Articolo annullato dalla sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia n: 00472/2015 che ha annullato la Variante n°15 al PRGC;]

Si intendono per case sparse gli edifici esistenti lungo la S.P. n°19.

Gli edifici potranno essere oggetto di interventi di ampliamento “una tantum” fino a mc

200 per ogni unità immobiliare esistente.

In ogni caso è ammesso il recupero di eventuali volumi pertinenziali esistenti su aree di

proprietà limitrofe a quelle su cui sorgono gli edifici principali, anche se poste al di fuori

del perimetro di zona.

Sono ammessi interventi di ristrutturazione urbanistica, ristrutturazione edilizia, am-

pliamento, restauro, risanamento conservativo e di manutenzione straordinaria ed or-

dinaria.

In caso di interventi di ampliamento, anche se realizzati tramite demolizione totale e ri-

costruzione del fabbricato esistente dovrà essere rispettata almeno la distanza minima

preesistente dalla S.P. 19; per questa categoria di interventi dovrà essere comunque

conseguito il preventivo parere vincolante da parte della Provincia di Gorizia.

Gli interventi potranno raggiungere l’altezza massima di m 7,50 su 2 livelli fuori terra,

riferendosi alla quota 0,00 definita sicura ai sensi dell’art.13 bis delle presenti Norme.

Le distanze dai confini dovrà essere almeno di m 5,00.

L’area scoperta dovrà essere piantumata per almeno il 30% della sua superficie con

essenze autoctone di alto e medio fusto.

Gli accessi carrabili al fondo e le recinzioni lungo la S.P.19 dovranno essere sottoposte

al preventivo parere vincolante della Provincia di Gorizia.

Le recinzioni lungo gli altri lati dovranno obbligatoriamente essere realizzate in rete

metallica plastificata di colore verde e pali in legno e mascherate con siepe ad anda-

mento spontaneo costituita da specie autoctone.

Art.18 quinquies Zona territoriale omogenea di tipo B0

La zona il cui perimetro è individuabile nella tavola di zonizzazione SDF 2.01, si

riferisce a quelle aree che pur non avendo caratteristiche assoggettabili alla Zto A,

mantengono caratteristiche di particolare valore storico ambientale e urbano.

All'interno di tali aree bisognerà conservare e migliorare le caratteristiche tipologiche,

morfologiche e storiche significative ancora presenti, soprattutto attraverso

l'introduzione della dimensione qualitativa dei progetti edilizi.

Bisognerà inoltre valutare attentamente tutte le relazioni che intercorrono tra gli

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interventi di trasformazione, le preesistenze storiche e l'elemento naturale dell'acqua,

sia sul Porto Canale e sul Mandracchio, che verso il mare.

Entro i limiti di questa zona gli edifici possono avere una o più destinazioni d’uso, tra

quelle sotto elencate:

1) Residenziale

2) Servizi

3) Alberghiera

4) Residenziale turistica

5) Direzionale

6) Commerciale al dettaglio

7) Trasporto di persone e merci

8) Servizi e attrezzature collettive

Per quanto concerne la possibilità di intervento all’interno della zona omogenea di tipo

B0 sono consentiti in genere i tipi di intervento di cui all’art.12, fatto salvo quanto

diversamente indicato nella normativa specifica dell'isolato.

Nel caso di nuova costruzione o di ampliamento di volume urbanistico il distacco tra

pareti finestrate di due edifici deve essere di almeno 10.00 mt. La norma si applica

anche quando una sola parete sia finestrata.

La Zona Omogenea di tipo B0 viene suddivisa in isolati.

Le altezze ammissibili in caso di intervento di tipo C, D, E, F, G, sono quelle della

preesistenza, fatto salvo quanto diversamente indicato nella normativa specifica

dell’isolato.

Negli interventi di tipo C potrà essere riutilizzata al più l’intera volumetria urbanistica

preesistente.

Tutti gli edifici ricadenti all’interno della perimetrazione della Z.O. B0, a prescindere

dalla loro destinazione, sono assoggettati al rispetto delle prescrizioni del presente

articolo. A parziale modifica di quanto appena affermato, per gli edifici alberghieri

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specificatamente destinati, o da destinarsi, all’attività di ”Albergo”, così come definita

all’art. 64 comma 3 della L.R. 16/1/2002 n.2, potranno trovare applicazione le

previsioni delle specifiche norme tecniche di attuazione per le strutture ricettive.

Gli isolati prospicenti il Porto Canale e il Mandracchio, sono oggetto di vincolo di tutela

paesaggistica, come indicato nel Decreto Ministeriale di data 13 ottobre 1971.

Nella definizione degli interventi deve essere prestata particolare attenzione al rapporto

con il paesaggio, soprattutto nei casi dove ci siano relazioni dirette con preesistenze

significative, sia storiche che naturali. In queste situazioni bisognerà tenere conto dei

rapporti compositivi sia dei volumi, che dei prospetti di facciata e valutare

adeguatamente l’uso dei materiali, al fine di raggiungere soluzioni coerenti. Per tale

motivo è richiesta una relazione descrittiva specifica, che espliciti esaustivamente le

motivazioni e le scelte delle soluzioni progettuali proposte, con degli elaborati grafici

descrittivi adeguati a restituire la specificità e il valore della trasformazione. Le

soluzioni progettuali vanno accompagnate da un grafico rappresentativo della zona

che contenga l'inserimento dell'intervento progettuale nel contesto urbanistico

esistente, sia in piano che in alzato, e da un rilievo fotografico adeguato. Ciò al fine di

assicurare l'armonizzazione ed omogeneizzazione degli edifici, in riferimento alle

tipologie edilizie, agli allineamenti, alle caratteristiche dei fabbricati esistenti, e al

paesaggio tutelato.

Isolato: 11

All’interno di questo isolato gli edifici non rientranti negli standards urbanistici, gli

interventi di tipo A potranno prevedere al più 3 livelli compreso il piano terra, mentre

per gli edifici esistenti dovranno essere mantenute le altezze.

Gli edifici prospicenti direttamente sul Lungomare Nazario Sauro, ricadenti nell’isolato,

dovranno mantenere l'altezza geometrica esistente, eccezion fatta per le specifiche

previsioni di sicurezza idrogeologica, contenute all'art.13 bis.

Isolati: 52, 64

Gli interventi di tipo A potranno prevedere al più 4 livelli compreso il piano terra.

Eventuali edifici aventi un numero di livelli esistente superiore a quello sopraindicato

possono mantenerli, ma non possono usufruire degli ampliamenti “una tan- tum”

previsti dalla presente normativa, previsto all’art. 11.7

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La distanza dalla viabilità principale dovrà essere uguale a quella degli edifici

contermini.

Gli edifici prospicenti direttamente sul Porto Canale, sul Mandracchio, e sul Lungomare

Nazario Sauro, ricadenti nell’isolato 64, dovranno mantenere l'altezza geometrica

esistente, eccezion fatta per le specifiche previsioni di sicurezza idrogeologica,

contenute all'art.13 bis e del raggiungimento dell’altezza minima di m. 3,00 per i locali

commerciali situati al pianoterra.

Isolati: 25, 29, 34, 35, 36, 37, 38, 38bis, 41, 42,43, 44,45, 46, 47, 48, 55, 56, 57, 58,

70, 71

Gli edifici oggetto di intervento di tipo B e C potranno prevedere al più quattro livelli.

Gli edifici con un numero di livelli esistenti superiore potranno conservarli, ma non

incrementarli.

Gli edifici prospicenti direttamente sul Porto Canale, sul Mandracchio e sul Lungomare

Nazario Sauro, ricadenti negli isolati 29, 34, 36, 41, 45, 47, 48, 55, 56, 57, 58, 71 e

dell’isolato 35, 37, 38, 38bis, 42, 43, 46, dovranno mantenere l'altezza geometrica

esistente, eccezion fatta per le specifiche previsioni di sicurezza idrogeologica,

contenute all'art.13 bis e del raggiungimento dell’altezza minima di m. 3,00 per i locali

commerciali situati al pianoterra, intendendo per prospicienti quegli edifici che

prospettano direttamente sulle aree tutelate di cui sopra anche con un solo angolo

dell’edificio stesso.

Isolato: 31

All’interno di questo isolato, interamente occupato da standard, potrà essere adottato

un Piano regolatore Particolareggiato Comunale, redatto secondo i seguenti parametri:

Superficie coperta massima 60%

Indice fondiario 5 mc/mq.

Altezza massima 12 ml

Al suo interno dovranno essere previsti posti auto in ragione del 50% della superficie

utile e comunque almeno 1 per ogni addetto e 1 per ogni posto letto previsto.

In pendenza dell’adozione di tale strumento attuativo sono ammessi gli interventi di

tipo G e F.

Gli edifici prospicenti direttamente sul Mandracchio e sul Centro Storico dovranno

mantenere l'altezza geometrica esistente, eccezion fatta per le specifiche previsioni di

sicurezza idrogeologica, contenute all'art.13 bis e del raggiungimento dell’altezza

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minima di m. 3,00 per i locali commerciali situati al pianoterra

Isolato: 31bis

Isolato interamente occupato da standards.

Isolati: 32, 33, 49, 50, 51, 59, 60, 63, 65, 66, 68

Gli edifici oggetto di intervento di tipo B e C potranno prevedere al massimo edifici fino

a tre livelli.

Gli edifici con un numero di livelli esistenti superiore potranno conservarli, ma non

incrementarli.

Gli edifici prospicenti direttamente sul Porto Canale, sul Mandracchio e sul Lungomare

Nazario Sauro, ricadenti negli isolati 49, 59, 60, 63, 65, 66, 68, dovranno mantenere

l'altezza geometrica esistente, eccezion fatta per le specifiche previsioni di sicurezza

idrogeologica, contenute all'art.13 bis e del raggiungimento dell’altezza minima di m.

3,00 per i locali commerciali situati al pianoterra.

Isolato: 39

All’interno di questo isolato sono ammessi solo standards per parcheggi di relazione

ed attività commerciali al dettaglio.

Isolato: 40

Questo isolato è interamente occupato dal Museo del Mare.

Isolati: 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 84, 85, 86, 87

Gli edifici oggetto di interventi di tipo B, C e D, potranno prevedere edifici aventi uno

sviluppo massimo 5 livelli.

Gli edifici aventi un numero di livelli esistenti superiore potranno conservarli, ma non

incrementarli.

Negli interventi di tipo B, C e D dovranno essere privilegiate soluzioni architettoniche

che si ispirino agli edifici del primo novecento locale.

Gli edifici prospicenti direttamente sul Porto Canale, sul Mandracchio e sul Lungomare

Nazario Sauro, ricadenti negli isolati 72, 73, 74, 80, 82, 83, 84, 85 dovranno

mantenere l'altezza geometrica esistente, eccezion fatta per le specifiche previsioni di

sicurezza idrogeologica, contenute all'art.13 bis e del raggiungimento dell’altezza

minima di m. 3,00 per i locali commerciali situati al pianoterra.

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Isolato: 83

L’intero isolato è interessato dalla sede comunale

Isolato: 88

L’isolato è formato dal complesso delle Ville Bianchi.

Il complesso è l’area sono vincolate ai sensi del D.Lgs 42/04, per cui sono ammessi

solo interventi di cui alle lettere D, E, F che non alterino l’aspetto esterno degli edifici.

Isolati 89, 90, 92, 93:

Gli edifici oggetto di interventi di tipo B, C e D, potranno prevedere edifici aventi uno

sviluppo massimo 3 livelli.

Gli edifici aventi un numero di livelli esistenti superiore potranno conservarli, ma non

incrementarli.

Gli isolati sono formati anche da edifici con tipologia a “villetta” dei primi anni ’60, con

un linguaggio espressivo ben riconoscibile e di buona qualità, testimonianza di un

determinato periodo storico dello sviluppo della città di Grado.

Gli interventi ammessi per i fabbricati con questa tipologia, che prospettano

direttamente su Viale Dante Alighieri e Via Verdi sono di tipo E, F e G. E’ ammesso

l’intervento di tipo D, limitatamente all’aumento delle unità immobiliari. Tali edifici

dovranno mantenere le altezze esistenti.

Isolati 91, 94:

Gli edifici oggetto di interventi di tipo C e D, potranno al più prevedere 5 livelli.

Gli edifici aventi un numero di livelli esistenti superiore potranno conservarli, ma non

incrementarli.

Isolato 96 bis:

L’isolato n°96 bis è formato da una porzione dell’isolato n°96, ed è costituito dagli

edifici di Villa Reale e Villa Bernt, già contenuti nell'elenco all'art.17, e così normati.

Altre prescrizioni

Negli interventi di nuova costruzione, di ampliamento e ristrutturazione edilizia degli

edifici, è prescritto l'utilizzo di forme compositive che attraverso l'uso di elementi

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architettonici, di tecniche costruttive e dei materiali, recuperino, reinterpretino e ne

favoriscano l'identità e l'integrità della specificità del luogo. In particolare per gli edifici

prospettanti direttamente sulle rive del Porto Canale e sul Mandracchio, è richiesto

l'utilizzo di soluzioni compositive dal carattere “semplice”, che rispecchino lo spirito del

luogo legato alla tradizione dell'ambiente “dei pescatori”, valorizzando il rapporto tra le

facciate principali degli edifici e lo spazio pubblico della fondamenta. Per quelli

prospettanti direttamente sul Centro Storico dovranno prestare particolare attenzione

alle relazioni con le preesistenze dello stesso, ponendo cura alla scelta e uso dei

materiali, con preferenza di quelli di tipo tradizionale come di seguito specificati.

A parziale modifica di quanto più sopra specificato, è possibile proporre in alternativa

interpretazioni progettuali in chiave contemporanea, anche con l'utilizzo di materiali e

tecniche diverse, da sottoporre in modo prescrittivo a valutazione preventiva, come

previsto dall’art. 108 del R.E.C.

Per materiali tradizionali si intende l'uso del coppo in laterizio per i manti di copertura a

falde, lattonerie possibilmente in rame o materiale cromaticamente assimilato,

serramenti in legno o altro materiale con caratteristiche di finitura analoghe. E'

richiesto un accostamento tra gli stessi che dia un risultato coerente dell'intervento, e

tra questo e il contesto in cui si inserisce.

Negli edifici prospettanti direttamente sulle rive del Porto Canale, sul Mandracchio, sul

lungomare Nazario Sauro e sul Centro Storico, le forometrie dovranno presentare una

attenzione particolare al rapporto tra pieni e vuoti, utilizzando forme che concorrano a

perseguire una percezione unitaria del contesto in cui gli interventi si inseriscono.

Il colore dei manufatti, degli edifici e dei singoli elementi architettonici deve essere

individuato nei suoi caratteri storici e originari, e deve comunque armonizzarsi con il

contesto del luogo, secondo quanto prescritto dai regolamenti comunali.

Sono vietate le connessioni verticali esterne sui fronti principali, e la realizzazione di

terrazze sui fronti del Porto Canale e del Mandracchio che sporgano su suolo pubblico

per più di ml. 1,30 ed aventi larghezza superiore a 3,00 m. La loro dimensione dovrà

essere inoltre proporzionata alla consistenza della facciata. Gli spessori delle solette

dovranno essere contenuti, e si dovranno evitare parapetti pieni, onde ottenere un

effetto di trasparenza e alleggerimento che non prevalga sulla lettura delle facciate dei

fronti edificati. Il loro numero e posizione sarà legato alla relazione diretta con attività

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relative alla zona giorno dell’alloggio (cucina, pranzo/soggiorno). La loro serialità e

composizione sarà comunque oggetto di valutazione in sede di commissione edilizia.

E' vietato, in facciata, l'utilizzo di materiali ceramici, maiolicati lucidi e il cemento faccia

a vista, naturale, impregnato o lucido.

E' consentita la realizzazione di “altane” sulle coperture degli edifici, per una superficie

massima del 25% della superficie planimetrica del fabbricato, purché realizzate in

strutture leggere, utilizzando materiali quali il ferro e il legno, con soluzioni che

privilegino l'effetto di trasparenza e non appesantiscano il profilo degli edifici verso il

cielo. Le singole altane non potranno superare la dimensione di 15 mq, e dovranno

ridurre il volume del collegamento verticale, al piano inferiore, dello stretto necessario.

In generale è consentita la realizzazione di abbaini sulle coperture a falda inclinata a

condizione che la larghezza massima misurata all’esterno della muratura di

delimitazione dell’abbaino stesso non sia superiore a mt. 1,50, e che la distanza fra gli

assi dei singoli abbaini risulti non inferiore a mt. 4,50. A parziale modifica di quanto più

sopra specificato, e solo per le mansarde abitabili, è consentito derogare le dimensioni

e il ritmo degli abbaini a condizione che la sommatoria delle loro larghezze massime,

non sia superiore al 50% dalla larghezza della falda di copertura su cui insistono.

In tutti gli edifici per i quali è prescritto il mantenimento dell'altezza geometrica

esistente, viene consentito un aumento di altezza per i locali al piano terra, fino a

concorrere a mt. 3,00 a condizione che la loro destinazione d'uso sia a carattere

commerciale al dettaglio, servizi o alberghiera.

Gli impianti tecnologici, in copertura, dovranno essere rispettosi di quanto previsto

dalla legge in materia di utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili, e dal Regolamento

Edilizio Comunale.

Art. 19 Zona territoriale omogenea di tipo C

Appartengono a questo tipo di Z.t.o. le parti di territorio comunale destinate

all’ampliamento degli insediamenti prevalentemente residenziali e ricettivi.

Gli interventi sono disciplinati a mezzo della predisposizione di strumento attuativo

convenzionato (P.R.P.C.) di iniziativa pubblica o privata.

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Detto strumento deve considerare:

- la dotazione di standards urbanistici negli aspetti tipologici, quantitativi, distributivi

- la cessione gratuita delle aree da conferirsi al Comune di Grado per opere di urbanizza-

zione primaria e secondaria

- le modalità di realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria e di

cessione gratuita delle stesse al Comune di Grado.

Art. 19.1 Zona omogenea di tipo C – ex Valle Cavarera

[Articolo modificato dalla sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia n: 00472/2015 che ha annullato la Variante n°15 al PRGC e ripristinato il testo previgente;]

L’edificazione all’interno del perimetro d’ambito, come individuato nella tavola 3.11 –

Perimetri strumenti attuativi, corrispondente alla Zona omogenea C – ex Valle Cavare-

ra, è subordinata alla approvazione di un piano attuativo di iniziativa privata che inte-

ressi l’intera superficie.

Lo strumento subordinato potrà prevedere l’attuazione dell’ambito anche per stralci a

condizione che tali stralci siano funzionali e che le opere di urbanizzazione siano au-

tonome ed allacciate alle rete principali esistenti.

Lo strumento attuativo dovrà essere redatto nel rispetto delle seguenti norme prescrit-

tive:

a - Indice di fabbricabilità territoriale: - 0,80 mc/mq

b - Destinazioni d’uso ammesse:

- Residenza

- Residenza turistica

- Ricettivo e ricettivo complementare

- Direzionale

- Commerciale al dettaglio

- Artigianato di servizio

- Servizi ed attrezzature collettive (Standard)

Le destinazioni d’uso residenza e residenza turistica, complessivamente considerate,

dovranno interessare almeno il 50% della volumetria ammissibile nell’ambito.

Le destinazioni d’uso diverse da residenza e residenza turistica, dovranno interessare

almeno il 24% della volumetria complessiva realizzabile all’interno del perimetro

dell’ambito.

Il PRPC dovrà prevedere un ambito da destinare alla realizzazione di villette uni, bi-

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familiari o a schiera da destinarsi esclusivamente alla residenza.

Le destinazioni d’uso diverse da residenza e residenza turistica dovranno rispettare in-

dicativamente le seguenti percentuali:

- Ricettivo e ricettivo complementare: massimo 20% della volumetria ammissibile

- Direzionale: massimo 20% della volumetria ammissibile

- Commerciale al dettaglio e artigianato di servizio: massimo 20% della volumetria

ammissibile

L’attuazione dello strumento urbanistico dovrà avvenire secondo le seguenti modalità:

1) Prima fase:

a) Fino al 50% della volumetria residenziale/residenziale turistica massima am-

messa nell’ambito.

b) Almeno il 50% della volumetria diversa da residenziale e residenziale turistica

minima ammessa nell’ambito.

2) Seconda fase

L’ulteriore 50% della volumetria residenziale/residenziale turistica ammessa dovrà

avvenire solo dopo l’inizio dei lavori corrispondenti alla realizzazione di almeno la

metà della volumetria minima ammessa per le destinazioni d’uso diverse dalla resi-

denza e residenza turistica

3) Terza fase (eventuale)

Completamento delle volumetrie residue

c - Altezze massime ammesse per ciascuna destinazione d’uso:

- Residenza e Residenza turistica: altezza massima m. 13,50 - max 4 livelli fuori

terra

- Ricettivo e ricettivo complementare: altezza massima m. 16,50 - max 5 livelli

fuori terra

- Direzionale: altezza massima m. 16,50 - max 5 livelli fuori terra

- Commerciale al dettaglio e artigianato di servizio: altezza massima m. 13,50 -

max 4 livelli fuori terra

Per gli edifici a destinazioni d’uso miste valgono i parametri relativi alla destinazione

prevalente dell’edificio stesso in termini di superficie utile

Lo strumento attuativo potrà derogare da tali parametri con motivate scelte progettuali

finalizzate al contenimento del consumo del territorio ed all’ottimizzazione del fabbiso-

gno energetico degli edifici.

d - Il piano attuativo sarà dimensionato in base ad un indice di utilizzazione procapite

pari a 160 mc/abitante

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e - Standard:

Parcheggi:

- Formazione di aree di parcheggio di relazione: 3,5 mq/abitante

- Si potranno realizzare parcheggi interrati solamente in aree non allagabili o rese tali

con sopraelevazione del piano di campagna fino ad una quota minima riconosciuta

quale quota sicura, come definita dall’art.13 bis che precede.

Lo strumento attuativo potrà altresì prevedere la realizzazione di edifici, non concor-

renti alla formazione della volumetria urbanistica, da destinare a parcheggi di relazio-

ne. Nel caso in cui all’interno di detti edifici fossero presenti altre funzioni o destinazioni

d’uso si procederà al computo della volumetria avente destinazione d’uso diversa dal

parcheggio.

Oltre alle superfici relative ai parcheggi di relazione derivanti dall’applicazione degli in-

dici di cui sopra, nell’ambito del piano attuativo dovrà essere individuata la superficie

destinata a parcheggi di relazione per il riequilibrio del quadrante attiguo di Pineta. Ta-

le superficie è definita nella misura minima di mq. 1.782,00

Aree verdi:

- Formazione di aree a verde attrezzato e a verde sportivo (verde di connettivo, verde

di arredo urbano, nucleo elementare di verde, verde di quartiere, attrezzature per lo

sport e spettacoli all’aperto) 19 mq/ab.:

In tali aree deve essere compresa, come riportato nelle Tavole P01.11 P02.03, una

fascia di verde di connettivo, avente una profondità di almeno 50 m. dall’attuale car-

reggiata della strada provinciale n° 19 Monfalcone Grado ed una lunghezza corri-

spondente al lato dell’ambito prospiciente la strada stessa.

All’interno di questa fascia, che dovrà essere sistemata sul modello naturale delle

dune di retro spiaggia presente nelle zone adiacenti di “Pineta” e “Primero”, si dovrà

prevedere lungo l’intero sviluppo un percorso ciclo/pedonale e una barriera vegetale

formata da piante autoctone o storicamente acclimatate in prossimità del ciglio stra-

dale, compatibilmente con le norme di sicurezza stradale.

In tale fascia è consentita la realizzazione di strutture sportivo/ricreative quali per-

corsi vita, strutture per il gioco e lo sport.

- Formazione di una fascia di verde di quartiere con funzioni di corridoio ecologico, di

collegamento tra l’ambito G1- Turistico Marino – Sottozona E2 Bosco di Pineta e la

zona Attrezzature per il verde, lo sport e gli spettacoli all’aperto dell’ambito Golf,

densamente piantumata con essenze di alto, medio e basso fusto totalmente scelte

fra quelle autoctone.

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Detta fascia dovrà avere una profondità media di circa m. 30,00 e dovrà avere una

superficie complessiva minima di mq. 13.000.

Nello strumento attuativo infine dovranno essere individuate le aree su cui realizza-

re le strutture sportive e/o ricreative, di proprietà privata di cui dovranno avere una

fruizione agevolata i residenti del comune di Grado. Lo schema di convenzione al-

legata dovrà definirne le condizioni di agevolazione e di fruizione nonché la durata

delle stesse.

f - Altre infrastrutture:

Il piano attuativo potrà prevedere la realizzazione di vie d’acqua in connessione con

la rete di vie d’acqua prevista nell’ambito del Comparto B “Sacca dei Moreri”, previo

accordo con la Provincia di Gorizia per l’attraversamento della strada provinciale

n°19 – Monfalcone Grado.

La vie d’acqua potranno altresì interconnettersi con l’adiacente ambito del Verde at-

trezzato per lo sport, il tempo libero e gli spettacoli all’aperto di interesse sovra co-

munale.

Il piano attuativo dovrà privilegiare l’individuazione di percorsi ciclopedonali alterna-

tivi alla viabilità veicolare, finalizzati a favorire gli spostamenti in ambito urbano sen-

za l’ausilio di mezzi che producono emissioni inquinanti.

g - La formazione di un nuovo accesso veicolare, oltre a quello esistente, dalla S.P.

n°19 Monfalcone – Grado, da posizionarsi all’altezza dell’incrocio con la viabilità

d’accesso di Grado Pineta lato ovest lungo la S.P. n°19 Monfalcone – Grado e la

conferma dell’accesso veicolare esistente tra viale Cavarera e la S.P. 19.

Entrambe le intersezioni dovranno avvenire mediante rotatorie, conformemente a

quanto indicato nella Tavola P.04.11 del vigente P.R.G.C. Sono vietate ulteriori in-

tersezioni fra la viabilità di pertinenza di questo ambito e la S.P. n°19.

h - La viabilità interna, di qualsiasi categoria, dovrà essere realizzata ad una quota

che in nessun punto sia inferiore a quella media della S.P. 19, nel tratto prospi-

ciente l’ambito di piano. La viabilità che consente l’accesso a zone destinate alla

realizzazione di parcheggi interrati dovrà essere realizzata a quota sicura così come

definite dall’art. 13 bis delle presenti norme di attuazione

i - Tutti i fabbricati da realizzare, all’interno dell’ambito, indipendentemente alla loro

destinazione d’uso, dovranno rispettare il limite di fabbisogno energetico max. 30

Kw/mq * anno

j - Il volume dei fabbricati che concorrerà alla formazione dell’indice territoriale indivi-

duato alla lett. a) verrà calcolato moltiplicando la superficie utile calpestabile di ogni

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singolo piano per l’altezza compresa fra il piano di calpestio e l’intradosso del solaio

immediatamente sovrastante. Nel calcolo non vengono comprese le connessioni

verticali, scale, vani ascensori, condotti per impianti tecnologici, ecc..

k - Gli edifici a destinazione ricettiva/ricettivo complementare potranno usufruire dei

bonus volumetrici previsti dalla relativa normativa comunale di settore.

In questo caso lo strumento attuativo dovrà stabilire opportuni vincoli convenzionali

di durata ventennale di destinazione d’uso dei volumi realizzati, con trascrizione ob-

bligatoria sui libri tavolari.

l - Distanze:

1) La distanza minima fra pareti finestrate degli edifici antistanti dovrà essere pari

all’altezza del fabbricato più alto; la norma si applica anche quando una sola pa-

rete sia finestrata qualora gli edifici si fronteggino per uno sviluppo superiore a

m. 12.

2) La distanza minima tra fabbricati – tra i quali siano interposte strade destinate al

traffico dei veicoli (con esclusione della viabilità a fondo cieco al servizio dei sin-

goli edifici di insediamento) – dovrà corrispondere alla larghezza della sede stra-

dale come definita dal Codice della Strada maggiorata di:

> m. 5 per lato per strada di larghezza inferiore a m. 7

> m. 7.50 per lato per strade di larghezza compresa tra m. 7 e 15 m.

3) Qualora la distanza tra i fabbricati, come sopra computata, risulti inferiore

all’altezza del fabbricato più alto, la distanza stessa dovrà essere pari all’altezza

stessa.

4) Nel caso in cui lo strumento attuativo formuli precise e vincolanti previsioni pla-

novolumetriche le distanze di cui ai precedenti punti 2) e 3) potranno essere ri-

dotte.

m - Viene demandato allo strumento attutivo la definizione dei seguenti parametri:

1) Percentuale delle aree libere e/o pavimentate con materiali permeabili

nell’ambito del lotto di pertinenza .

2) Elenco delle specie vegetali arbustive ed arboree ammesse all’interno

dell’ambito. L’uso di piante ornamentali non autoctone è limitato alle sole specie

arbustive destinate all’arredo dei giardini privati in prossimità dei fabbricati.

3) Definizione delle tipologie degli edifici anche suddivise in funzione delle varie de-

stinazioni d’uso.

4) Definizione dei materiali ammessi per le finiture privilegiando quelli naturali e

propri della bio-architettura. Sono comunque ammessi materiali diversi se finaliz-

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zati al miglioramento della qualità energetica e di insonorizzazione del fabbricato.

5) Definizione di un abaco dei colori di finitura anche suddiviso per zone aventi di-

versa funzione.

6) Definizione e quantificazione di eventuali incentivi previsti dalla normativa nazio-

nale o regionale in ragione all’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili ovvero quelli

previsti per favorire il risparmio energetico.

Le aree che costituiscono la zona di espansione denominata “ex Valle Cavarera” sono

assoggettate alle seguenti prescrizioni:

a) Progetto di lottizzazione convenzionata esteso all’intero comprensorio con previsioni

planivolumetriche e normativa specifica integrativa dei lineamenti generali definiti

dal presente testo di norme

b) Formazione di aree di parcheggio in ragione di 3,5 mq/ab.

c) Formazione di aree di verde attrezzato e di verde sportivo in ragione di 19 mq/ab.

d) Formazione di spazi riservati ad attrezzature d’interesse comune in ragione di 2.25

mq/ab.

e) Formazione di aree riservate ad attrezzature scolastiche in ragione di 4.5 mq/ab.

f) Indice di residenzialità 200 mc/ab.

All’interno di questa zona di espansione è applicabile un indice di fabbricabilità territoria-

le nella misura di 0.80 mc/m².

Lungo tutto il fronte che prospetta sulla sede stradale Grado-Monfalcone dovrà essere

prevista una fascia di verde attrezzato che non potrà avere profondità inferiore a ml. 50.

Gli edifici esistenti all’interno di questa fascia potranno essere fatti oggetto esclusiva-

mente degli interventi di tipo E,F,G, così come elencati all’art. 12 del presente testo di

norme, e potranno avere le seguenti destinazioni d’uso:

– Residenziale

– Residenza turistica

– Alberghiera e ricettivo–complementare

– Commerciale al minuto

– Artigianale di servizio

– Direzionale

Una fascia analoga dovrà essere prevista lungo il fronte lagunare con profondità pari a

ml. 100.

È ammessa l’edificazione nei soli lotti appartenenti alla prima lottizzazione del 1967 pro-

spicienti Via Lombardia sul lato opposto stradale opposto alla Laguna.

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Gli accessi stradali rispetto alla sede viaria Grado-Monfalcone non potranno essere più

di due e dovranno essere dislocati uno verso il Capoluogo e l’altro verso il limite Est del-

la zona di espansione in termini.

La fabbricazione dovrà inoltre essere informata ai seguenti criteri:

- Altezza massima secondo le previsioni compositive del Piano di Lottizzazione conven-

zionata, e comunque: non superiore a ml. 10 per la residenza e non superiore a ml. 13.5

per il Centro organizzato e gli edifici a destinazione alberghiera, secondo il metodo di

misurazione previsto dalle norme del P.R.P.C.

- Corpi di fabbrica con asse maggiore prevalentemente orientato nel verso ortogonale

alla linea di costa

- Distacchi dai confini secondo le previsioni compositive del P.R.P.C.

- Composizione spaziale orientata verso la formazione d’intervalli aperti in dire-zione

della linea di costa

- Il piano di lottizzazione dovrà essere predisposto in modo da conseguire il raggrup-

pamento delle aree aperte alla fabbricazione e il conseguente accorpamento delle

aree destinate agli spazi, alle attrezzature e ai servizi di pubblico interesse

- Il 15% della volumetria consentita in applicazione dell’indice territoriale di 0.8 mc/m²

deve essere riservato alla costruzione di impianti artigianali, con annessa residenza

del conduttore, depositi, artigianato di servizio e commercio all’ingrosso.

Il Piano di Lottizzazione convenzionato dovrà prevedere una utilizzazione graduale dei

lotti destinati alla residenza con la fissazione di opportune fasi d’intervento. Per quanto

si riferisce alle distanze e all’altezza massima degli edifici dovranno essere osservate le

disposizioni di cui ai commi 4, 6, 7, 8, 9, 10 dell’art. 36 delle Norme di attuazione del

P.U.R. “Zona omogenea C” che recita:

(4) “L’altezza degli edifici per le zone C contigue od in diretto rapporto visuale con le zo-

ne di tipo A non potrà superare altezze compatibili con quelle degli edifici delle zone A

predette.”

(6) “Le distanze minime fra pareti finestrate degli edifici antistanti dovranno essere pari

all’altezza del fabbricato più alto; la norma si applica anche quando una sola parete sia

finestrata qualora gli edifici si fronteggiano per uno sviluppo superiore a ml. 12.”

(7) “Le distanze minime tra fabbricati – tra i quali siano interposte strade destinate al

traffico dei veicoli (con esclusione della viabilità a fondo cieco al servizio dei singoli edifi-

ci di insediamento) – dovranno corrispondere alla larghezza della sede stradale maggio-

rata di:

- ml. 5 per lato per strada di larghezza inferiore a ml. 7

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- ml. 7.50 per lato per strade di larghezza compresa tra ml. 7 e 15 ml.

- ml. 10 per lato per strade di larghezza convenzionata

(8) “Qualora le distanze tra i fabbricati, come sopra computate, risultino inferiori

all’altezza del fabbricato più alto, le distanze stesse dovranno raggiungere la misura cor-

rispondente all’altezza stessa”.

(9) “In questa zona i piani di grado subordinato si attuano attraverso piani particolareg-

giati e piani di lottizzazione convenzionata”.

(10) “Nell’ambito di piani attuativi con previsioni planivolumetriche potranno essere previste

distanze inferiori a quelle indicate ai precedenti commi 7 e 8”.

Art. 19.2 Zona territoriale omogenea di tipo C – Fossalon

Gli interventi edificatori assentibili entro la Sottozona C5, sono subordinati alla forma-

zione di un P.R.P.C. di iniziativa pubblica o privata nel rispetto delle seguenti specifica-

zioni normative:

1 - Zona edificata preesistente

All’interno di questa zona sono ammessi interventi di tipo C,D,E,F,G:

Le destinazioni d’uso ammesse sono residenziale, commerciale al minuto, dire-

zionale ed artigianale di servizio.

2 - Zona P.E.E.P. all’interno della quale sono recepiti integralmente i contenuti del

Piano di zona approvato con deliberazione consiliare n°334 del 29.11.1975.

È’ ammessa la sola destinazione d’uso residenziale.

3 - Zona residenziale

All’interno di detta zona è ammessa la sola residenza.

L’indice territoriale massimo pari a 1 mc/mq, con un rapporto di superficie coper-

ta massimo pari al 25% di ogni singolo lotto edificabile. Viene demandata allo

strumento attuativo l’individuazione delle tipologie edilizie ammissibili, distanze

dai confini e fra edifici, fermo restando i minimi stabiliti dal P.U.R.,, altezze mas-

sime, arredi e qualità dei materiali.

4 - Zona mista residenziale, commerciale al dettaglio e direzionale

All’interno di questa zona sono ammesse le seguenti destinazioni d’uso: residen-

za, commerciale al minuto, direzionale, artigianale di servizio. In particolare la re-

sidenza dovrà preferibilmente essere ubicata ai piani superiori.

L’indice fondiario massimo viene fissato in 1,3 mc/mq, con un rapporto di super-

ficie coperta pari al 25% di ogni singolo lotto.

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Ogni ulteriore parametro urbanistico edilizio viene demandato allo strumento at-

tuativo.

5 - Zona territoriale omogenea di tipo D – D3 (artigianato con abitazioni)

All’interno di questa zona è ammessa unicamente la destinazione d’uso artigia-

nale con annessa la residenza dei titolari.

Le attività ammesse non potranno prevedere attività rumorose, con produzione

di odori nocivi o sgradevoli. E’ altresì vietata ogni attività che presupponga il de-

posito di materiali pericolosi, nocivi o maleodoranti.

L’indice fondiario massimo è fissato in 2 mc/mq, con una superficie coperta

massima pari al 25% del lotto.

Ogni ulteriore parametro urbanistico edilizio viene demandato allo strumento at-

tuativo.

6 - Zona per lo spettacolo, la ricreazione ed il verde.

Entro questa zona non sono ammesse tre tipologie di verde:

- Verde di quartiere: destinato al servizio dei residenti, per cui le aree dovranno

prevedere l’installazione di giochi, varie opere di arredo urbano e strutture

quali gazebo, tensostrutture con coperture, demandando allo strumento attua-

tivo individuare le tipologie ammesse e le dimensioni massime di tali strutture.

Viene demandato altresì al piano subordinato fissare le tipologie e le densità

di piantumazione delle aree sistemate a verde.

- Verde sportivo e spettacoli sportivi: destinato ad accogliere attrezzature spor-

tive.

- Verde di rispetto: destinata alla separazione di aree viabili con divieto di qual-

siasi costruzione; è ammessa la realizzazioni di percorsi pedonali e piste ci-

clabili.

Lo strumento attuativo dovrà individuare: aree per parcheggi, tipologie di arredo

urbano e privato.

[OMISSIS]

Art. 27 Zona territoriale omogenea di tipo P

Appartengono a questo tipo di zona omogenea le attrezzature e gli impianti di interes-

se regionale o comprensoriale, considerati in uno con le loro aree di per-tinenza. Detta

zona viene fatta oggetto del seguente distinguo in sottozone di tipo P.

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Art. 27.1 Servizi psamo-fisio terapici

Appartengono a questo tipo di zona omogenea le porzioni di territorio in cui insistono

attrezzature ed impianti destinati alle cure psamoterapiche, fisioterapiche, termali, ecc.

All’interno di detta zona ogni intervento edificatorio è subordinato all’approvazione di

uno strumento urbanistico attuativo (P.R.P.C.).

Oltre alle destinazioni d’uso prevalenti come sopra enunciate è consentita la creazione

di volumetrie destinate a servizi generali ed uffici.

L’indice territoriale di fabbrica viene fissato in 1,60 mc/mq e la superficie coperta com-

plessiva non potrà risultare superiore al 50%.

Gli edifici non destinati al commercio potranno svilupparsi al più su due livelli abitabili.

Art. 27.2 Servizi balneari della spiaggia libera

Al servizio degli arenili che costituiscono la “spiaggia libera” e a seguito della formazio-

ne di un P.R.P.C., è consentita la costruzione di gruppi di capannini dotati di servizi

igienico-sanitario e di pronto soccorso numericamente rapportati alla capacità ricettiva

dei singoli impianti.

All’interno di questi complessi è possibile ricavare locali destinati a bar-ristorante, de-

positi di ombrelloni, sedie ecc.

Questi complessi non potranno avere continuità tale per cui abbia risultare impedita la

formazione di ampi cannocchiali panoramici aperti sulla libera vista dell’arenile e del

mare.

Ogni complesso di capannini compresi i servizi igienici, di ristoro, di deposito ecc. non

può impegnare un fronte parallelo alla linea di costa superiore a ml. 150. Tra un com-

plesso e l’altro deve rimanere libero uno spazio (parallelo alla linea di costa) non infe-

riore a ml. 100.

Nella realizzazione di questi complessi e nello svolgimento di opere di manu-tenzione

ordinaria e straordinaria, deve essere posta particolare attenzione alle scelte materi-

che, ivi comprese quelle riguardanti le opere di pittore; ciò al fine di ottenere risultati

durevoli e decorosi in rapporto alle particolarità climatico -atmosferiche dell’ambiente

marino.

In assenza di strumentazione attuativa, nelle aree demaniali infrastrutturate individuate

dalla tavola 6 del Piano di utilizzazione del demanio marittimo con finalità turistico ri-

creativa, è ammessa l’installazione di:

- attrezzature di pertinenza degli stabilimenti (ombrelloni, sdraio, ecc.).

- strutture facilmente rimovibili destinate ad ospitare servizi di ristorazione (bar, ri-

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storanti, punti di ristoro)

- strutture facilmente rimovibili destinate al ricovero delle attrezzature da spiaggia.

- strutture facilmente rimovibili destinate a servizi igienici

Per strutture facilmente rimovibili si intendono quelle che possono essere effettuate

con montaggio di parti elementari come quelle ad esempio costruite con tecnologie

prefabbricate a scheletro leggero; con copertura smontabile, fondazioni isolate o diffu-

se che possono essere ricostruite altrove, con semplice rimontaggio e senza che la ri-

mozione stessa comporti la distruzione totale o parziale del manufatto.

Su ogni area affidata in concessione potranno essere installate strutture per una volu-

metria urbanistica massima di mc. 300

Le strutture dovranno essere a pianta quadrilatera regolare, con copertura a falde in-

clinate, con altezza alla linda non superiore a m. 3,00.

Negli interventi di realizzazione di nuove strutture e in quelli di ristrutturazione delle

strutture esistenti, devono essere impiegati materiali che si inseriscano armonicamente

nell’ambiente marittimo (da verificare in sede di rilascio dell’autorizzazione paesaggi-

stica).

La realizzazione di nuove strutture, sia fisse che mobili, deve avvenire in modo da limi-

tare il più possibile la chiusura delle visuali verso il mare. anche la piantumazione di

essenze arboree deve avvenire utilizzando essenze autoctone e mantenendo le visuali

verso il mare.

Ogni struttura destinata ad ospitare bar, ristoranti o punti di ristoro dovrà essere dotata

di servizi igienici di cui almeno uno dovrà essere accessibile da parte delle persone di-

versamente abili.

Gli allacciamenti alle reti tecnologiche dovranno essere rimovibili in ogni momento.

In assenza di strumentazione attuativa è fatto divieto di installare recinzioni di alcun ti-

po.

.

Art. 27.3 Palazzo Regionale dei congressi

Entro i limiti di questa Sottozona, caratterizzata dalla presenza del Palazzetto dei Con-

gressi, possono essere previste sedi comunali di rappresentanza e per attività socio-

culturali e per eventuali case da gioco.

Sull’edificio esistente sono ammessi gli interventi di tipo B, C, D, E, F, G.

Art. 28 Zona territoriale omogenea di tipo L – Ambiti portuali

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[Articolo modificato dalla sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia n°00006/2015 che ha annullato la Variante n°18 al PRGC e ripristinato il testo previgente;]

Questa Zona omogenea, suddivisa in Zona Territoriale Omogenea L1 – Ambiti portuali

di interesse regionale e Zona Territoriale Omogenea L2 – Ambiti portuali di interesse

comunale sono soggetti alla normativa particolare, allegata al presente P.R.G.C. come

parte integrante e sostanziale e denominata Piano dei Porti

Queste zone sono aree portuali (porti e approdi), demaniali e non, costieri e di sponda flu-

viale, nei quali sorgono, siano previste o possano comunque sorgere, infrastrutture portuali

o approdi, o comunque altre attività che abbiano relazione diretta col sistema della portuali-

tà anche per la presenza di un semplice attracco per imbarcazioni.

Sono da considerarsi porti le strutture dotate dei seguenti servizi minimi:

a) banchine

b) fondali di almeno 3,50 mt rispetto al livello medio del mare

c) impianti antincendio

d) scalo d' alaggio

e) punti luce ed acqua in banchina

f) segnalamenti fissi per la navigazione diurna e notturna

g) servizi igienici

Le strutture carenti anche di una sola delle caratteristiche sopraelencate vengono definiti

approdi.

L’intero sistema della portualità di Grado dovrà essere oggetto di strumentazione attuativa

come definita dalla legge regionale 22/1987 e successive modificazioni ed integrazioni.

Detto strumento dovrà individuare la capacità insediativa teorica di ogni singolo porto o

approdo tenuto conto delle accessibilità esistenti, dovrà individuare le strutture accessorie

compatibili con singola struttura portuale.

Particolare cura dovrà essere posta nelle misure di mitigazione di realtà portuali che do-

vessero interessare aree sensibili, nel qual caso ogni progettazione esecutiva dovrà esse-

re preceduta da studio specialistico relativo alla valutazione degli impatti ambientali.

In particolare, nelle zone portuali sotto elencate, ovvero ritenute idonee dal Piano Regola-

tore dei Porti, sono ammesse le seguenti destinazioni d’uso:

a) opere di ingegneria idraulica di difesa a mare/laguna, opere di ingegneria idraulica per il

circolo idrico, protezione delle bocche di porto e pontili per l'attracco dei natanti all'inter-

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no dei singoli bacini portuali

b) edifici per l'attività nautica, portuale, di controllo e di pubblica sicurezza secondo gli

standard di P.R.G.C. o attribuzione specifica di cubatura all'interno del singolo ambito

c) servizi e attrezzature per la nautica e le attività sportive sedi di società nautiche

d) unità di servizio per custodi o residenze per addetti al controllo dell'attività nautica por-

tuale e di pubblica sicurezza

e) strutture per il controllo dell'attività nautica e portuale

f) spazio per il ristoro e pubblici esercizi

g) strutture per la manutenzione dei natanti

h) strutture necessarie per l'attività della pesca

i) spazi commerciali per l'attività nautica

j) verde naturale e attrezzato per il tempo libero e la sosta

k) parcheggi al servizio delle attività nautiche e portuali

l) Edifici ricettivi, foresterie

Di norma, sugli edifici esistenti all’interno degli ambiti portuali sono ammessi gli interventi di

tipo C), D), E), F) e G), mentre eventuali ampliamenti o nuove costruzioni saranno ammes-

se a seguito delle analisi che saranno alla base della stesura del Piano regolatore dei porti

approvato ai sensi della sopra citata legge regionale 22/87.

Queste zone urbanistiche si suddividono in Z.T.O. di tipo L1, ambiti portuali di interesse re-

gionale, e in Z.T.O. L2, ambiti portuali di interesse comunale.

28.1 Zona territoriale omogenea di tipo L1, ambiti portuali di interesse regionale Il presente Piano individua i seguenti Porti di interesse regionale:

- S.Vito Marina Azzurra

- Mandracchio

- Bocca di Primero

Gli approdi di interesse regionale sono:

- Testata Mosconi

- SA.FI.CA.

- Schiusa

- Barbana

- Morgon

- Porto Canale di Grado

- Valle Cove

- Moreri

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- Ormeggi lungo il Canale Isonzato

- Punta Sdobba

28.2 Zona territoriale omogenea L2 ambiti portuali di interesse comunale Il presente Piano individua i seguenti Porti di interesse comunale:

- Villaggio Primero (preesistenze)

- Punta Barbacale

- Approdi ponte girevole

[OMISSIS]

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Atto n. 3 del 16/02/2017

Questo documento è stato firmato da:

Elenco firmatariATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE EINTEGRAZIONI

NOME: DE WALDERSTEIN ANDREACODICE FISCALE: DWLNDR66E20E125SDATA FIRMA: 21/02/2017 13:08:57IMPRONTA: 6E7B766805BEFE5253B921B0EE099434DF48EA54C2E4DC7443D770B6135388B9 DF48EA54C2E4DC7443D770B6135388B9FAC916A694CAC139AD985E5E8920052E FAC916A694CAC139AD985E5E8920052EA4B3E6618750CE046DD941D2D2E9ACFE A4B3E6618750CE046DD941D2D2E9ACFECED81CE57C477F699B2DDF61D4A16D7C