NORME IN MATERIA DI VALUTAZIONE PRIMO E SECONDO … · tradizionale, consistente nelle tre prove...
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Tutte le norme contenute nel D.Lgs. n. 62 hanno decorrenze di applicazione distribuite su due anni scolastici: il 2017/18 e il 2018/19 (v. l’art. 26 Decorrenze, disposizioni transitorie, di coordinamento e abrogazioni).
Entrano in vigore dal 1° settembre 2017:le norme inerenti i principi generali (art. 1);le norme riferite al primo ciclo di istruzione (artt. 2-11).
Entrano in vigore dal 1° settembre 2018:le norme riferite al secondo ciclo di istruzione (artt. 12-21).le norme inerenti l’effettuazione delle prove Invalsi (artt. 4, 7 e 19);l’art. 22 (Valutazione relativa alla scuola in ospedale);l’art. 24 (Regioni e Province a Statuto speciale) per la parte relativa al secondo ciclo;l’art. 25 (Scuole italiane all’estero) per la parte relativa al secondo ciclo.
SCUOLA PRIMARIA: CHE COSA CAMBIAÈ finalmente chiarito che i team dei docenti sono presieduti dal dirigente scolastico (art. 2, c. 3, ultimo periodo).Viene sostanzialmente impedita la non ammissione alla classe successiva. Pur riprendendo dal D.Lgs. n. 59/2003 il criterio che essa può essere deliberata solo in casi eccezionali e purché il voto sia unanime, l’art. 3 (c. 1) afferma che la promozione è obbligatoria “anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione“. Il che significa che, tranne il caso di mancata frequenza, non sarà più possibile far ripetere l’anno a quei bambini che, non avendo raggiunto le competenze minime per la classe successiva, potrebbero trarre beneficio dal ripercorrere i passaggi saltati.Nelle classi quinte si aggiunge la prova Invalsi di inglese a quelle di italiano e matematica (dall’a.s. 2018/19)
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO:
COSA CAMBIA
• valutazione del comportamento
1. sono introdotte tre innovazioni: la prima riguarda il criterio di valutazione, che viene riferito “allo sviluppo delle competenze di cittadinanza“; la seconda riguarda il ritorno al giudizio (come nella scuola primaria: sparisce quindi il voto in decimi); la terza riguarda la sterilizzazione delle conseguenze del giudizio negativo di comportamento rispetto all’ammissione alla classe successiva (art. 2, c. 5)
SCUOLA SECONDARIA DI
PRIMO GRADO
. La non ammissione alla classe successiva o all’esame conclusivo del primo ciclo
2. rimane possibile, su voto a maggioranza del consiglio di classe, nei casi “di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline”. Viene formalizzato l’obbligo di attuare, a favore degli alunni con carenze in una o più discipline, specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento (art. 6, c. 2 e 3).
SCUOLA SECONDARIA DI
PRIMO GRADO
. prove Invalsi
3. si svolgono solo in terza (abolite le prove in prima) e
non fanno più parte dell’esame di Stato: ne è previsto lo svolgimento entro il mese di aprile. La partecipazione è obbligatoria, rappresentando requisito di ammissione all’esame di Stato: per gli alunni risultati assenti per gravi motivi documentati, valutati dal consiglio di classe, è prevista una sessione suppletiva. Dal 2018/19 alle prove di italiano e matematica si aggiunge la prova di inglese (art. 7).
ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL PRIMO
CICLO: CHE COSA CAMBIA
l’esame di Stato è riportato alla formula
tradizionale, consistente nelle tre prove scritte
(italiano, matematica e lingue) e nel colloquio.
Per le due lingue comunitarie è prevista
un’unica prova scritta articolata in una sezione
per ciascuna delle lingue studiate (art. 8, c. 3
sgg.).
ESAME DI STATO-PRIMO CICLO
• Presidente della commissione d’esame è il dirigente scolastico della scuola stessa (art. 8, c. 2): viene accentuata l’autoreferenzialità della conduzione dell’esame.
• Il voto finale dell’esame, espresso in decimi, deriva dalla media, arrotondata all’unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5, tra il voto di ammissione e la media dei voti delle prove e del colloquio (oggi il voto finale deriva dalla media tra il voto di ammissione e quello delle singole prove d’esame)
ESAME DI STATO PRIMO CICLO
• Nuovi poteri della commissione
"La commissione d'esame delibera, su proposta della sottocommissione, la valutazione finale complessiva espressa con votazione in decimi" (art. 8, c. 7).
Va evidenziata, la nuova formulazione della procedura di attribuzione del voto finale che amplia i poteri della Commissione, comprimendo le competenze delle singole sottocommissioni. Storicamente, alla Commissione d'esame nella forma plenaria è attribuito il compito di ratificare gli esiti degli esami. Ratificare significa verificare l'aderenza dell'operato delle sottocommissioni (corrispondenti, non dimentichiamolo, ai consigli di classe) ai criteri formali di conduzione delle prove e di formulazione dei giudizi così come deliberati nella seduta preliminare.
INVERSIONE DI ROTTA PRIMO CICLO
• in sede di esami di Stato, i candidati con DSA che hanno seguito un percorso didattico differenziato e sono stati valutati dal consiglio di classe con l’attribuzione di voti e di un credito scolastico relativi unicamente allo svolgimento di tale piano, possono sostenere prove differenziate, coerenti con il percorso svolto, finalizzate solo al rilascio dell'attestazione di cui all'art.13 del D.P.R. n.323/1998".
DM N. 5669/ 2011 IL CUI ART. 6 (C. 6) PRIMO
CICLO
• Il D.M. fa valere il criterio generale secondo il quale, in presenza di esonero da uno o più discipline, non è possibile conseguire il diploma conclusivo del ciclo di istruzione ma solo la certificazione delle competenze raggiunte nel percorso di studi.
• Questo "beneficio" non è concesso agli alunni con handicap: essi sostengono integralmente le prove d'esame, scritte e orali, per quanto con le differenziazioni previste dal loro PEI (art. 8, c. 6).
SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO
GRADO: CAMBIA SOLO L’ESAME DI
STATO (A PARTIRE DAL 2018/2019)
Aumenta il peso del percorso nel triennio:
il credito scolastico sale dai 25 punti di
oggi fino a 40 (dodici per il terzo anno,
tredici per il quarto e quindici per il quinto
(art. 15, c. 1). Il D.Lgs. allega una Tabella
per l’attribuzione dei crediti nel periodo
transitorio.
Le Prove nazionali Invalsi (art. 19) sono
previste per gli studenti del secondo e
dell’ultimo anno per italiano, matematica e
inglese. Le prove dell’ultimo anno
costituiscono requisito per l’ammissione agli
esami; in caso di assenza per gravi motivi
documentati, valutati dal consiglio di classe,
è prevista una sessione suppletiva. L’esito di
tali prove è valorizzato in una specifica
sezione all’interno del “curriculum dello
studente” (istituito dalla legge n. 107/2015,
art. 1, c. 28).
È prevista la semplificazione dell’esame di Stato: le
prove scritte sono due, a carattere nazionale, seguite da
un colloquio (art. 17, c.2). Viene quindi abolita la terza
prova, che prevede, fino ad oggi, una ricognizione
multidisciplinare delle competenze dello studente,
includendo, tra l’altro, anche l’“accertamento della
conoscenza della lingua straniera” (D.M. n. 429/2000,
art. 4). Cambia anche l’impostazione del colloquio.
Mentre, allo stato attuale, il colloquio ha inizio con un
argomento disciplinare o pluridisciplinare scelto dal
candidato, la nuova formulazione prevede che sia la
commissione a proporre al candidato di analizzare testi,
esperienze, problemi ecc. Infine, l’esperienza di
alternanza scuola-lavoro diviene obbligatoriamente
oggetto di esposizione sotto forma di “una breve
relazione e/o un elaborato multimediale”.
Il voto finale complessivo rimane
in centesimi, come risultato della
somma dei punti così attribuiti:
massimo 20 punti per la valutazione
di ciascuno scritto e del colloquio,
fino al massimo complessivo di 60
punti;
massimo 40 punti di credito
scolastico.
È prevista l’emanazione di un decreto
ministeriale che definisca, nel rispetto
delle Indicazioni nazionali e delle Linee
guida vigenti:
i quadri di riferimento per la redazione e
lo svolgimento delle prove scritte;
le griglie di valutazione per l’attribuzione
dei punteggi alle singole prove.
DLGS 66/2017
ITER
Prima approvazione: 16 gennaio 2017
Richiesta di parere alle Commissioni
parlamentari Audizioni informali Nuovo testo
Approvazione del Governo: 13 aprile 2017
Pubblicazione in Gazzetta ufficiale: 16 maggio
Entrata in vigore: 31 maggio 2017
Dal 1 settembre è operativo: • OSSERVATORIO SCOLASTICO “permanente” che è composto: rappresentanti delle Associazioni delle persone con disabilità maggiormente rappresentative sul territorio nazionale nel campo dell'inclusione scolastica, da studenti da altri soggetti pubblici e privati, comprese le istituzioni scolastiche, nominati dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
COMPITI DELL’OSSERVATORIO SCOLASTICO “permanente” : • analisi e studio delle tematiche relative all'inclusione degli alunni con disabilità a livello nazionale e internazionale; • monitoraggio delle azioni per l'inclusione scolastica; • proposte di accordi inter-istituzionali per la realizzazione del progetto individuale di inclusione; • proposte di sperimentazione in materia di innovazione metodologico-didattica e disciplinare; • pareri e proposte sugli atti normativi inerenti l'inclusione scolastica.
Modifica art. 15 della L. 104/92
Da due gruppi attuali (GLHI e GLIP) si passa a tre GLIR (Gruppo di Lavoro Interistituzionale Regionale) GIT (Gruppo per l’inclusione territoriale) GLI (Gruppo di lavoro per l’Inclusione)
Gruppo di lavoro per l’Inclusione (GLI)• non coincide con il GLI della normativa BES. Il GLI è Nominato e presieduto dal DS Il gruppo è composto da:• Docenti curricolari, • Docenti di sostegno• Eventualmente: personale ATA,• e specialisti ASL
Compiti - Supportare il Collegio docenti nella definizione e realizzazione del Piano per l'inclusione - Supportare i docenti contitolari e i consigli di classe nell'attuazione dei PEI
Consulenza Nella definizione e attuazione del Piano per l’Inclusione, il GLI si avvale della consulenza • degli studenti • dei genitori • delle Associazioni + rappresentative
Modifica art. 15 della L.
104/92
Da due gruppi attuali (GLHI e
GLIP) si passa a tre GLIR
(Gruppo di Lavoro
Interistituzionale Regionale)
GIT (Gruppo per l’inclusione
territoriale) GLI (Gruppo di
lavoro per l’Inclusione)
GRUPPO DI LAVORO INTERISTITUZIONALE REGIONALE (GLIR),
DLGS 66
• Componenti: un dirigente
dell’USR, rappresentanti
delle Regioni, degli Enti locali
e delle associazioni delle
persone con disabilità • Il
GLIR è stato introdotto nel
2009 (vedasi Linee guida
per l’integrazione scolastica
degli alunni con disabilità,
del 4 agosto 2009)
Il decreto “amplia” i compiti:
• non solo consulenza sugli
accordi di Programma, • ma
anche supporto ai GIT • e
alle reti di scuole per il Piano
di formazione del personale
della scuola.
ATTIVO DAL 1 SETTEMBRE 2017 MODIFICA ART.
15 DELLA L. 104/92
Gruppo di lavoro per l’Inclusione (GLI) • non coincide con il GLI della normativa BES. Il GLI è Nominato e presieduto dal DS Il gruppo è composto da: • Docenti curricolari, • Docenti di sostegno • Eventualmente: personale ATA, • e specialisti ASL
Compiti - Supportare il Collegio docenti nella definizione e realizzazione del Piano per l'inclusione -Supportare i docenti contitolari e i consigli di classe nell'attuazione dei PEI
Consulenza Nella definizione e attuazione del Piano per l’Inclusione, il GLI si avvale della consulenza • degli studenti • dei genitori
(Decreto legislativo, art. 8)
• 1. Ciascuna istituzione scolastica, nell'ambito della
definizione del Piano triennale dell'offerta formativa,
predispone il Piano per l'inclusione che definisce le
modalità per l'utilizzo coordinato
delle risorse,compresi il superamento delle barrie
re e l'individuazione dei facilitatori del contesto di
riferimento nonché per progettare e programmare gli
interventi di miglioramento della qualità dell'inclusione
scolastica.
• 2. Il Piano per l'inclusione è attuato nei limiti delle
risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili.
PIANO DI INCLUSIONE
1 SETTEMBRE 2017 1 SETTEMBRE 2017
Il MIUR individuerà le “scuole polo” per azioni di supporto e consulenza con le reti del territorio
Assegnazione di collaboratori scolastici nel rispetto del genere
Contributo economico, parametrato al numero di alunni con disabilità accolti e alla relativa percentuale rispetto al numero complessivo dei frequentanti.
Protocolli di valutazione della qualità dell’inclusione scolastica, predisposti dall’INVALSI (sentito l’Osservatorio) sulla base dei criteri indicati nel Decreto all’art. 4
Piano per l’INCLUSIONE nuovo documento inserito nel PTOF elaborato dal Collegio Docenti con il supporto del GLI è il documento che “definisce le modalità per l’utilizzo coordinato delle risorse”
DAL 1/09/2017
SEZIONI DI SOSTEGNO • In base al c. 66 della legge
107/2015, sono istituite, per ciascun grado di
istruzione, inclusa la scuola dell'infanzia, le sezioni dei
docenti per il sostegno didattico
66. A decorrere dall'anno scolastico
2016/2017 i ruoli del personale docente
sono regionali, articolati in ambiti
territoriali, suddivisi in sezioni separate
per gradi di istruzione, classi di concorso
e tipologie di posto.
CONTINUITÀ DEL PROGETTO EDUCATIVO-
DIDATTICO
In sede di conferimento delle supplenze, il D.S., su richiesta della famiglia e nell’interesse dell’alunno, PROPONE ai docenti (precari) un ulteriore contratto (fatte salve specifiche condizioni, fra cui quanto stabilito dall’art. 1, c. 131, della l. 107/15, cioè che i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con il personale docente non possono superare la durata complessiva di trentasei mesi, anche non continuativi)
CONTINUITÀ DEL PROGETTO EDUCATIVO-
DIDATTICO
Non si può spostare il personale dopo il ventesimo giorno Comma 2 art. 461:
“I provvedimenti che comportino movimenti di personale già in attività di insegnamento, adottati dopo il ventesimo giorno dall'inizio dell'anno scolastico, salvi gli effetti giuridici, sono eseguiti, per quanto riguarda il raggiungimento della nuova sede, dopo l'inizio dell'anno scolastico successivo”.
Per impedire il cambio dei docenti in
corso d’anno, il decreto recupera una
norma del 1994 in cui viene stabilito
che non si può spostare il personale
scolastico dopo il ventesimo giorno
dall’inizio dell’anno scolastico (art. 461
del D.L.vo 297/94)
INCARICO MISTO
Il dirigente scolastico potrà proporre ai docenti
specializzati dell’organico dell’autonomia
l’utilizzo:
- di una parte dell’orario di servizio su posto di
sostegno
- di una parte dell’orario di servizio su
disciplina o posto comune.
L’organizzazione mediante “incarico misto”” o
“Cattedra mista”
Cosa cambia dal 1 gennaio 2019
Iter ore sostegno Nuovi soggetti
Non più GLIP… ma …dal 1/1/19: il GIT
Profilo di Funzionamento
Il Profilo di Funzionamento
sostituisce la Diagnosi
Funzionale e il Profilo
Dinamico Funzionale
Piano Educativo Individualizzato
• Il PEI è elaborato:
dagli insegnanti della classe, dai
genitori, dagli specialisti
IL NUOVO PEI
• Al GLHO è attribuito il compito della
“elaborazione” del Piano Educativo
Individualizzato (PEI)
• Per la prima volta il PEI è soggetto ad
APPROVAZIONE, senza indicare se a
maggioranza o all’unanimità
Piano educativo individualizzato
Contenuti
c) Le modalità didattiche e di valutazione in
relazione alla programmazione
individualizzata,
d) Definisce gli strumenti per l'effettivo
svolgimento dell'alternanza scuola-lavoro,
e) modalità di coordinamento degli interventi
ivi previsti e la loro interazione con il
Progetto individuale
Richiesta risorse
• Chi chiederà le risorse per il
sostegno?
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
• E chi quantificherà le ore di sostegno?
Più soggetti:
. Dirigente scolastico
. GIT (gruppo per l’inclusione
territoriale)
. USR (Ufficio scolastico regionale)
Richiesta ore sostegno
. Dopo aver analizzato i singoli PEI, il Piano per
l’inclusione e dopo aver
“sentito il GLI” (gruppo di lavoro per
l’inclusione),
. IL DIRIGENTE SCOLASTICO,
. “quantifica” le ore di sostegno
. e invia la proposta di ORGANICO al GIT
territoriale
Richiesta ore sostegno
. Dopo aver analizzato la
documentazione ricevuta (PEI, PdF,
Piano per l’inclusione) e
dopo aver analizzato i singoli Progetti
individuali (se sono sta9 richies9 dalla
famiglia),
. e dopo aver sentito ciascun Dirigente
scolas9co in relazione ad OGNI
ALUNNO con
disabilità
. Il GIT
. VERIFICA la richiesta dei Dirigen9
Scolas9ci
. e formula UNA PROPOSTA da inviare
all’USR.
. L’USR
. Assegna le risorse nell'ambito di quelle
dell'organico
dell'autonomia per i posti di sostegno.
GRAZIE
https://www.youtube.com/watch?v=FV7XS-
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