NORME IN MATERIA DI VALUTAZIONE PRIMO E SECONDO … · tradizionale, consistente nelle tre prove...

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DLGS.62/2017 NORME IN MATERIA DI VALUTAZIONE PRIMO E SECONDO GRADO

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DLGS.62/2017

NORME IN MATERIA DI VALUTAZIONE

PRIMO E SECONDO GRADO

Tutte le norme contenute nel D.Lgs. n. 62 hanno decorrenze di applicazione distribuite su due anni scolastici: il 2017/18 e il 2018/19 (v. l’art. 26 Decorrenze, disposizioni transitorie, di coordinamento e abrogazioni).

Entrano in vigore dal 1° settembre 2017:le norme inerenti i principi generali (art. 1);le norme riferite al primo ciclo di istruzione (artt. 2-11).

Entrano in vigore dal 1° settembre 2018:le norme riferite al secondo ciclo di istruzione (artt. 12-21).le norme inerenti l’effettuazione delle prove Invalsi (artt. 4, 7 e 19);l’art. 22 (Valutazione relativa alla scuola in ospedale);l’art. 24 (Regioni e Province a Statuto speciale) per la parte relativa al secondo ciclo;l’art. 25 (Scuole italiane all’estero) per la parte relativa al secondo ciclo.

SCUOLA PRIMARIA: CHE COSA CAMBIAÈ finalmente chiarito che i team dei docenti sono presieduti dal dirigente scolastico (art. 2, c. 3, ultimo periodo).Viene sostanzialmente impedita la non ammissione alla classe successiva. Pur riprendendo dal D.Lgs. n. 59/2003 il criterio che essa può essere deliberata solo in casi eccezionali e purché il voto sia unanime, l’art. 3 (c. 1) afferma che la promozione è obbligatoria “anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione“. Il che significa che, tranne il caso di mancata frequenza, non sarà più possibile far ripetere l’anno a quei bambini che, non avendo raggiunto le competenze minime per la classe successiva, potrebbero trarre beneficio dal ripercorrere i passaggi saltati.Nelle classi quinte si aggiunge la prova Invalsi di inglese a quelle di italiano e matematica (dall’a.s. 2018/19)

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO:

COSA CAMBIA

• valutazione del comportamento

1. sono introdotte tre innovazioni: la prima riguarda il criterio di valutazione, che viene riferito “allo sviluppo delle competenze di cittadinanza“; la seconda riguarda il ritorno al giudizio (come nella scuola primaria: sparisce quindi il voto in decimi); la terza riguarda la sterilizzazione delle conseguenze del giudizio negativo di comportamento rispetto all’ammissione alla classe successiva (art. 2, c. 5)

SCUOLA SECONDARIA DI

PRIMO GRADO

. La non ammissione alla classe successiva o all’esame conclusivo del primo ciclo

2. rimane possibile, su voto a maggioranza del consiglio di classe, nei casi “di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline”. Viene formalizzato l’obbligo di attuare, a favore degli alunni con carenze in una o più discipline, specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento (art. 6, c. 2 e 3).

SCUOLA SECONDARIA DI

PRIMO GRADO

. prove Invalsi

3. si svolgono solo in terza (abolite le prove in prima) e

non fanno più parte dell’esame di Stato: ne è previsto lo svolgimento entro il mese di aprile. La partecipazione è obbligatoria, rappresentando requisito di ammissione all’esame di Stato: per gli alunni risultati assenti per gravi motivi documentati, valutati dal consiglio di classe, è prevista una sessione suppletiva. Dal 2018/19 alle prove di italiano e matematica si aggiunge la prova di inglese (art. 7).

ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL PRIMO

CICLO: CHE COSA CAMBIA

l’esame di Stato è riportato alla formula

tradizionale, consistente nelle tre prove scritte

(italiano, matematica e lingue) e nel colloquio.

Per le due lingue comunitarie è prevista

un’unica prova scritta articolata in una sezione

per ciascuna delle lingue studiate (art. 8, c. 3

sgg.).

ESAME DI STATO-PRIMO CICLO

• Presidente della commissione d’esame è il dirigente scolastico della scuola stessa (art. 8, c. 2): viene accentuata l’autoreferenzialità della conduzione dell’esame.

• Il voto finale dell’esame, espresso in decimi, deriva dalla media, arrotondata all’unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5, tra il voto di ammissione e la media dei voti delle prove e del colloquio (oggi il voto finale deriva dalla media tra il voto di ammissione e quello delle singole prove d’esame)

ESAME DI STATO PRIMO CICLO

• Nuovi poteri della commissione

"La commissione d'esame delibera, su proposta della sottocommissione, la valutazione finale complessiva espressa con votazione in decimi" (art. 8, c. 7).

Va evidenziata, la nuova formulazione della procedura di attribuzione del voto finale che amplia i poteri della Commissione, comprimendo le competenze delle singole sottocommissioni. Storicamente, alla Commissione d'esame nella forma plenaria è attribuito il compito di ratificare gli esiti degli esami. Ratificare significa verificare l'aderenza dell'operato delle sottocommissioni (corrispondenti, non dimentichiamolo, ai consigli di classe) ai criteri formali di conduzione delle prove e di formulazione dei giudizi così come deliberati nella seduta preliminare.

INVERSIONE DI ROTTA PRIMO CICLO

• in sede di esami di Stato, i candidati con DSA che hanno seguito un percorso didattico differenziato e sono stati valutati dal consiglio di classe con l’attribuzione di voti e di un credito scolastico relativi unicamente allo svolgimento di tale piano, possono sostenere prove differenziate, coerenti con il percorso svolto, finalizzate solo al rilascio dell'attestazione di cui all'art.13 del D.P.R. n.323/1998".

DM N. 5669/ 2011 IL CUI ART. 6 (C. 6) PRIMO

CICLO

• Il D.M. fa valere il criterio generale secondo il quale, in presenza di esonero da uno o più discipline, non è possibile conseguire il diploma conclusivo del ciclo di istruzione ma solo la certificazione delle competenze raggiunte nel percorso di studi.

• Questo "beneficio" non è concesso agli alunni con handicap: essi sostengono integralmente le prove d'esame, scritte e orali, per quanto con le differenziazioni previste dal loro PEI (art. 8, c. 6).

SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO

GRADO: CAMBIA SOLO L’ESAME DI

STATO (A PARTIRE DAL 2018/2019)

Aumenta il peso del percorso nel triennio:

il credito scolastico sale dai 25 punti di

oggi fino a 40 (dodici per il terzo anno,

tredici per il quarto e quindici per il quinto

(art. 15, c. 1). Il D.Lgs. allega una Tabella

per l’attribuzione dei crediti nel periodo

transitorio.

Le Prove nazionali Invalsi (art. 19) sono

previste per gli studenti del secondo e

dell’ultimo anno per italiano, matematica e

inglese. Le prove dell’ultimo anno

costituiscono requisito per l’ammissione agli

esami; in caso di assenza per gravi motivi

documentati, valutati dal consiglio di classe,

è prevista una sessione suppletiva. L’esito di

tali prove è valorizzato in una specifica

sezione all’interno del “curriculum dello

studente” (istituito dalla legge n. 107/2015,

art. 1, c. 28).

È prevista la semplificazione dell’esame di Stato: le

prove scritte sono due, a carattere nazionale, seguite da

un colloquio (art. 17, c.2). Viene quindi abolita la terza

prova, che prevede, fino ad oggi, una ricognizione

multidisciplinare delle competenze dello studente,

includendo, tra l’altro, anche l’“accertamento della

conoscenza della lingua straniera” (D.M. n. 429/2000,

art. 4). Cambia anche l’impostazione del colloquio.

Mentre, allo stato attuale, il colloquio ha inizio con un

argomento disciplinare o pluridisciplinare scelto dal

candidato, la nuova formulazione prevede che sia la

commissione a proporre al candidato di analizzare testi,

esperienze, problemi ecc. Infine, l’esperienza di

alternanza scuola-lavoro diviene obbligatoriamente

oggetto di esposizione sotto forma di “una breve

relazione e/o un elaborato multimediale”.

Il voto finale complessivo rimane

in centesimi, come risultato della

somma dei punti così attribuiti:

massimo 20 punti per la valutazione

di ciascuno scritto e del colloquio,

fino al massimo complessivo di 60

punti;

massimo 40 punti di credito

scolastico.

È prevista l’emanazione di un decreto

ministeriale che definisca, nel rispetto

delle Indicazioni nazionali e delle Linee

guida vigenti:

i quadri di riferimento per la redazione e

lo svolgimento delle prove scritte;

le griglie di valutazione per l’attribuzione

dei punteggi alle singole prove.

DLGS 66/2017

ITER

Prima approvazione: 16 gennaio 2017

Richiesta di parere alle Commissioni

parlamentari Audizioni informali Nuovo testo

Approvazione del Governo: 13 aprile 2017

Pubblicazione in Gazzetta ufficiale: 16 maggio

Entrata in vigore: 31 maggio 2017

Dal 1 settembre è operativo: • OSSERVATORIO SCOLASTICO “permanente” che è composto: rappresentanti delle Associazioni delle persone con disabilità maggiormente rappresentative sul territorio nazionale nel campo dell'inclusione scolastica, da studenti da altri soggetti pubblici e privati, comprese le istituzioni scolastiche, nominati dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

COMPITI DELL’OSSERVATORIO SCOLASTICO “permanente” : • analisi e studio delle tematiche relative all'inclusione degli alunni con disabilità a livello nazionale e internazionale; • monitoraggio delle azioni per l'inclusione scolastica; • proposte di accordi inter-istituzionali per la realizzazione del progetto individuale di inclusione; • proposte di sperimentazione in materia di innovazione metodologico-didattica e disciplinare; • pareri e proposte sugli atti normativi inerenti l'inclusione scolastica.

Modifica art. 15 della L. 104/92

Da due gruppi attuali (GLHI e GLIP) si passa a tre GLIR (Gruppo di Lavoro Interistituzionale Regionale) GIT (Gruppo per l’inclusione territoriale) GLI (Gruppo di lavoro per l’Inclusione)

Gruppo di lavoro per l’Inclusione (GLI)• non coincide con il GLI della normativa BES. Il GLI è Nominato e presieduto dal DS Il gruppo è composto da:• Docenti curricolari, • Docenti di sostegno• Eventualmente: personale ATA,• e specialisti ASL

Compiti - Supportare il Collegio docenti nella definizione e realizzazione del Piano per l'inclusione - Supportare i docenti contitolari e i consigli di classe nell'attuazione dei PEI

Consulenza Nella definizione e attuazione del Piano per l’Inclusione, il GLI si avvale della consulenza • degli studenti • dei genitori • delle Associazioni + rappresentative

LE NOVITÀ

Che cosa

cambia dal 1

settembre 2017

Modifica art. 15 della L.

104/92

Da due gruppi attuali (GLHI e

GLIP) si passa a tre GLIR

(Gruppo di Lavoro

Interistituzionale Regionale)

GIT (Gruppo per l’inclusione

territoriale) GLI (Gruppo di

lavoro per l’Inclusione)

GRUPPO DI LAVORO INTERISTITUZIONALE REGIONALE (GLIR),

DLGS 66

• Componenti: un dirigente

dell’USR, rappresentanti

delle Regioni, degli Enti locali

e delle associazioni delle

persone con disabilità • Il

GLIR è stato introdotto nel

2009 (vedasi Linee guida

per l’integrazione scolastica

degli alunni con disabilità,

del 4 agosto 2009)

Il decreto “amplia” i compiti:

• non solo consulenza sugli

accordi di Programma, • ma

anche supporto ai GIT • e

alle reti di scuole per il Piano

di formazione del personale

della scuola.

ATTIVO DAL 1 SETTEMBRE 2017 MODIFICA ART.

15 DELLA L. 104/92

Gruppo di lavoro per l’Inclusione (GLI) • non coincide con il GLI della normativa BES. Il GLI è Nominato e presieduto dal DS Il gruppo è composto da: • Docenti curricolari, • Docenti di sostegno • Eventualmente: personale ATA, • e specialisti ASL

Compiti - Supportare il Collegio docenti nella definizione e realizzazione del Piano per l'inclusione -Supportare i docenti contitolari e i consigli di classe nell'attuazione dei PEI

Consulenza Nella definizione e attuazione del Piano per l’Inclusione, il GLI si avvale della consulenza • degli studenti • dei genitori

PIANO PER L’INCLUSIONE

DOCUMENTO PROGRAMMATICO-

ATTUATIVO DELLA SCUOLA IN

MATERIA DI INCLUSIONE

(Decreto legislativo, art. 8)

• 1. Ciascuna istituzione scolastica, nell'ambito della

definizione del Piano triennale dell'offerta formativa,

predispone il Piano per l'inclusione che definisce le

modalità per l'utilizzo coordinato

delle risorse,compresi il superamento delle barrie

re e l'individuazione dei facilitatori del contesto di

riferimento nonché per progettare e programmare gli

interventi di miglioramento della qualità dell'inclusione

scolastica.

• 2. Il Piano per l'inclusione è attuato nei limiti delle

risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili.

PIANO DI INCLUSIONE

1 SETTEMBRE 2017 1 SETTEMBRE 2017

Il MIUR individuerà le “scuole polo” per azioni di supporto e consulenza con le reti del territorio

Assegnazione di collaboratori scolastici nel rispetto del genere

Contributo economico, parametrato al numero di alunni con disabilità accolti e alla relativa percentuale rispetto al numero complessivo dei frequentanti.

Protocolli di valutazione della qualità dell’inclusione scolastica, predisposti dall’INVALSI (sentito l’Osservatorio) sulla base dei criteri indicati nel Decreto all’art. 4

Piano per l’INCLUSIONE nuovo documento inserito nel PTOF elaborato dal Collegio Docenti con il supporto del GLI è il documento che “definisce le modalità per l’utilizzo coordinato delle risorse”

DAL 1/09/2017

SEZIONI DI SOSTEGNO • In base al c. 66 della legge

107/2015, sono istituite, per ciascun grado di

istruzione, inclusa la scuola dell'infanzia, le sezioni dei

docenti per il sostegno didattico

66. A decorrere dall'anno scolastico

2016/2017 i ruoli del personale docente

sono regionali, articolati in ambiti

territoriali, suddivisi in sezioni separate

per gradi di istruzione, classi di concorso

e tipologie di posto.

CONTINUITÀ DEL PROGETTO EDUCATIVO-

DIDATTICO

In sede di conferimento delle supplenze, il D.S., su richiesta della famiglia e nell’interesse dell’alunno, PROPONE ai docenti (precari) un ulteriore contratto (fatte salve specifiche condizioni, fra cui quanto stabilito dall’art. 1, c. 131, della l. 107/15, cioè che i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con il personale docente non possono superare la durata complessiva di trentasei mesi, anche non continuativi)

INSEGNANTI DI SOSTEGNO

LA PROPOSTA RIGUARDA SOLTANTO IL

DOCENTE DI SOSTEGNO

CONTINUITÀ DEL PROGETTO EDUCATIVO-

DIDATTICO

Non si può spostare il personale dopo il ventesimo giorno Comma 2 art. 461:

“I provvedimenti che comportino movimenti di personale già in attività di insegnamento, adottati dopo il ventesimo giorno dall'inizio dell'anno scolastico, salvi gli effetti giuridici, sono eseguiti, per quanto riguarda il raggiungimento della nuova sede, dopo l'inizio dell'anno scolastico successivo”.

Per impedire il cambio dei docenti in

corso d’anno, il decreto recupera una

norma del 1994 in cui viene stabilito

che non si può spostare il personale

scolastico dopo il ventesimo giorno

dall’inizio dell’anno scolastico (art. 461

del D.L.vo 297/94)

INCARICO MISTO

Il dirigente scolastico potrà proporre ai docenti

specializzati dell’organico dell’autonomia

l’utilizzo:

- di una parte dell’orario di servizio su posto di

sostegno

- di una parte dell’orario di servizio su

disciplina o posto comune.

L’organizzazione mediante “incarico misto”” o

“Cattedra mista”

Cosa cambia dal 1 gennaio 2019

Iter ore sostegno Nuovi soggetti

Non più GLIP… ma …dal 1/1/19: il GIT

Profilo di Funzionamento

Il Profilo di Funzionamento

sostituisce la Diagnosi

Funzionale e il Profilo

Dinamico Funzionale

Piano Educativo Individualizzato

• Il PEI è elaborato:

dagli insegnanti della classe, dai

genitori, dagli specialisti

IL NUOVO PEI

• Al GLHO è attribuito il compito della

“elaborazione” del Piano Educativo

Individualizzato (PEI)

• Per la prima volta il PEI è soggetto ad

APPROVAZIONE, senza indicare se a

maggioranza o all’unanimità

Piano educativo individualizzato

Contenuti

c) Le modalità didattiche e di valutazione in

relazione alla programmazione

individualizzata,

d) Definisce gli strumenti per l'effettivo

svolgimento dell'alternanza scuola-lavoro,

e) modalità di coordinamento degli interventi

ivi previsti e la loro interazione con il

Progetto individuale

Richiesta risorse

• Chi chiederà le risorse per il

sostegno?

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

• E chi quantificherà le ore di sostegno?

Più soggetti:

. Dirigente scolastico

. GIT (gruppo per l’inclusione

territoriale)

. USR (Ufficio scolastico regionale)

Richiesta ore sostegno

. Dopo aver analizzato i singoli PEI, il Piano per

l’inclusione e dopo aver

“sentito il GLI” (gruppo di lavoro per

l’inclusione),

. IL DIRIGENTE SCOLASTICO,

. “quantifica” le ore di sostegno

. e invia la proposta di ORGANICO al GIT

territoriale

Richiesta ore sostegno

. Dopo aver analizzato la

documentazione ricevuta (PEI, PdF,

Piano per l’inclusione) e

dopo aver analizzato i singoli Progetti

individuali (se sono sta9 richies9 dalla

famiglia),

. e dopo aver sentito ciascun Dirigente

scolas9co in relazione ad OGNI

ALUNNO con

disabilità

. Il GIT

. VERIFICA la richiesta dei Dirigen9

Scolas9ci

. e formula UNA PROPOSTA da inviare

all’USR.

. L’USR

. Assegna le risorse nell'ambito di quelle

dell'organico

dell'autonomia per i posti di sostegno.