“Normativa per il settore apistico ”

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“Normativa per il settore apisticoUmberto Bressan Naturalista Regione Lombardia

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“Normativa per il settore apistico”

Umberto BressanNaturalista

Regione Lombardia

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LEGGE REGIONALE del 24 marzo 2004 n. 5 “Modifiche a leggi regionali in materia di organizzazione, sviluppo economico e territorio. Collegato ordinamentale 2004”.

Art. 11.Disposizioni per l’attività del settore apistico

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Disposizioni per l’attività del settore apistico

Entro il 31 gennaio, i possessori di alveari comunicano all’ASL:

- localizzazione invernale degli alveari stessi, - se si tratta di impianti stanziali o nomadi;- devono esporre un cartello esplicativo (dell’ASL)

Chi vende api vive, o trasferisce alveari, deveavere certificato sanitario dell’ASL che dichiari che:

a) non sono state rilevate manifestazioni conclamate di malattie delle api soggette a denuncia;b) che è stato sottoposto ad adeguato trattamento profilatticoannuale nei riguardi della varroasi;c) che non è sottoposto a provvedimenti di polizia veterinaria.

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Disposizioni per l’attività del settore apistico

È fatto divieto di effettuare trattamenti insetticidi e acaricidi:

a) sulle piante legnose ed erbacee dall’inizio della loro fioritura alla caduta dei petali;

b) sugli alberi di qualsiasi specie qualora siano in fioritura le vegetazioni sottostanti, salvo che

queste ultime siano preventivamente sfalciate.

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Sanzioniviolazione ai commi 1, 2 e 3:sanzione amministrativa da euro 25,00 a euro 75,00.violazione di cui al comma 3, la provincia competente per territorio provvede all’accertamento, all’irrogazione delle sanzioni e all’introito dei relativi proventi.

Vigilanzapersonale del corpo forestale,agenti di vigilanza in materia di caccia e pesca provinciali,guardie ecologiche,guardie comunali,agenti ed ufficiali di polizia giudiziaria.Per le violazioni di cui ai commi 1 e 2, i dipartimenti veterinari delle ASL provvedono all’accertamento, all’irrogazione delle sanzioni, nonché all’introito dei relativi proventi.

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Legge Regionale 5 dicembre 2008 , n. 31

Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca

e sviluppo rurale.

(funghi e tartufi)

artt.96/129

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TITOLO VIIIDisposizioni sulla raccolta, coltivazione e commercializzazione di funghi epigei e ipogei (tartufi)

- tutelare nel tempo la risorsa fungina,

- autorizzazione alla raccolta;

- tesserini stagionali, settimanali e giornalieri

- raccolta dall'alba al tramonto in maniera esclusivamente manuale, senza l'impiego di alcun attrezzo (eccetto corpi fruttiferi cespitosi quali le Armillaria ssp) - massimo di raccolta giornaliera per persona è di tre chilogrammi salvo che tale limite sia superato per la raccolta di esemplari di Armillaria spp.

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- sono vietati: 1) la raccolta, l'asportazione e la movimentazione dello strato umifero e di terriccio;2) la raccolta di funghi decomposti e di ovuli chiusi di Amanita cesarea;3) l'uso di contenitori non aerati per il trasporto;e) è obbligatorio l'uso di contenitori rigidi, idonei a favorire la dispersione delle spore

Limitazioni nelle aree protetteIl comune, d'intesa con l'ente gestore del parco, stabilisce annualmente il numero massimo di autorizzazioni da concedere.

La Regione può rilasciare autorizzazioni gratuite per motivi scientifici, di studio e di ricerca, in occasione di mostre, di seminari, per i corsi propedeutici e per le necessità di aggiornamento dei micologi

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Armillaria ssp chiodino

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Raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi freschi e conservati

- sono considerate protette tutte le specie di tartufi;- sono vietati l'estirpazione e il danneggiamento di parti - sotterranee di tartufi, fatta salva la raccolta controllata- le province rilasciano i tesserini previo esame

Modalità di raccolta dei tartufi

- è consentita, nell'arco delle ventiquattro ore giornaliere, nei periodi stabiliti dai calendari di raccolta la raccolta dei tartufi - calendari di raccolta indicano quantità e periodi di raccolta per le diverse specie - la ricerca deve essere effettuata con l’ausilio di non più di due cani appositamente addestrati;- lo scavo con attrezzi quali vanghetto o zappetta- obbligo di riempire con il terriccio asportato le buche create dall'estrazione dei tartufi

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DivietiLa raccolta dei tartufi è vietata:

a) nelle riserve naturali integrali e orientate micologiche, fatte salve le regolamentazioni

specifiche

b) nelle aree di nuovo rimboschimento prima che siano trascorsi quindici anni dalla messa a dimora

delle piante;

c) nelle aree di particolare valore scientifico indicate nelle carte delle vocazioni e potenzialità