La normativa di settore. D.L. n. 377 del 20.08.2001, Convertito, con modificazioni, in legge...
-
Upload
orabella-locatelli -
Category
Documents
-
view
222 -
download
4
Transcript of La normativa di settore. D.L. n. 377 del 20.08.2001, Convertito, con modificazioni, in legge...
La normativa di settore La normativa di settore
D.L. n. 377 del
20.08.2001,
Convertito, con modificazioni,
in legge19.10.2001, nr. 377
Disposizioni urgenti per
contrastare i fenomeni di violenza in
occasione di competizioni
sportive
LEGGE 13.12.1989
nr. 401
Interventi nel settore del
giuoco e delle scommesse
clandestine e tutela della correttezza
nello svolgimento di manifestazioni
sportive
D.L. n. 28 del
24.02.2003,
Convertito, con modificazioni, in legge 24.04.03, nr. 88
Disposizioni urgenti per contrastare i fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive
Sintesi delle norme vigentiSintesi delle norme vigenti
DD.MM. 6.6.2005Pubbl. sulla G.U. 30.6.05
D.L. nr. 162del
17.8.2005,
Convertito, con modificazioni, in legge
17.10.2005, n. 210
Disposizioni urgenti per contrastare i
fenomeni di violenza in occasione di
competizioni sportive
Nuova disciplina della vendita e cessione dei biglietti
I sistemi di video-sorveglianza interna ed esterna dell’impianto sportivo
Modifica ed integrazione del DM 18 marzo 1996 in materia di sicurezza
strutturale degli impianti
D.M. 1.12.2005
Linee operative, attività strumentali
all'espletamento dei compiti, nonchè
organizzazione, modalità di funzionamento e
composizione dell'Osservatorio nazionale sulle
manifestazioni sportive
D.L. nr. 8 del
08.02.2007,
Convertito, con modificazioni, in legge 4
aprile 2007, N. 41
Misure urgenti per la prevenzione e la
repressione di fenomeni di
violenza connessi a competizioni
calcistiche, nonché norme a sostegno
della diffusione dello sport e della
partecipazione gratuita dei minori alle manifestazioni
sportive
D.M. 8.8.2007
Organizzazione e servizio degli steward negli impianti sportivi
Legge 24 aprile 2003, nr. 88 come modificata dalla L. n. 41/07Legge 24 aprile 2003, nr. 88 come modificata dalla L. n. 41/07
Le norme previste dall’art. 1-quater della Legge 24 aprile 2003, nr. 88 - dall’inizio della stagione
calcistica 2007/2008 - sono estese agli impianti sportivi di capienza superiore alle 7.500 unità in
occasione di competizioni riguardanti il gioco del calcio.
Pertanto
• I titoli di accesso sono numerati;
• l'ingresso a deve avvenire attraverso varchi dotati di metal detector, finalizzati all'individuazione di
strumenti di delfesa e presidiati da personale appositamente incaricato, ed è subordinato alla
verifica elettronica della regolarità del titolo di accesso mediante l'utilizzo di apposite
apparecchiature.
• detti impianti devono essere dotati di strumenti che consentano la registrazione televisiva delle aree
riservate al pubblico sia all'interno dell'impianto che nelle sue immediate vicinanze .
• detti impianti devono essere dotati di mezzi di separazione che impediscano che i sostenitori delle
due squadre vengano in contatto tra loro o possano invadere il campo.
Tali disposizioni di cui ai commi sono attuate dalle società utilizzatrici degli impianti in accordo con i
proprietari degli stessi.
All'adeguamento degli impianti possono provvedere, senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica, le società utilizzatrici degli impianti medesimi. In tale caso, qualora ai fini
dell'adeguamento dell'impianto alle prescrizioni occorrano particolari titoli abilitativi,
l'amministrazione competente al rilascio del titolo provvede entro quarantotto ore dalla proposizione
della relativa istanza, convoca entro lo stesso termine, ove necessario, una conferenza di servizi ai
sensi e per gli effetti dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. La
conferenza si pronuncia entro le successive ventiquattro ore. In difetto di provvedimento espresso,
l'istanza di rilascio del titolo abilitativo si intende ad ogni effetto accolta
Per urgenti e gravi necessità pubbliche connesse allo
svolgimento di manifestazioni sportive, il Prefetto, al fine di
tutelare l’ordine pubblico e la sicurezza pubblica, può
disporre, sentito il comitato provinciale per l’ordine e la
sicurezza pubblica integrato per la circostanza da
rappresentanti del Ministero per i beni e le attività culturali e
del CONI, il differimento dello svolgimento di
manifestazioni sportive ad altra data ritenuta idonea,
ovvero, in situazioni connotate dalla permanenza del periodo
di grave turbativa, il divieto dello svolgimento di
manifestazioni sportive per periodi ciascuno di durata
non superiore ai 30 giorni.
Art. 7 – bis della legge 401/89Art. 7 – bis della legge 401/89
Fino all'attuazione degli interventi strutturali ed organizzativi richiesti per dare
esecuzione all'articolo 1-quater del decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88, e dei decreti ivi previsti, le
competizioni riguardanti il gioco del calcio, negli stadi non a norma, sono svolte «in
assenza di pubblico».
Le determinazioni in proposito sono assunte dal Prefetto competente per territorio,
in conformità alle indicazioni definite dall'Osservatorio nazionale sulle
manifestazioni sportive di cui all'articolo 1-octies del medesimo decreto-legge n. 28 del
2003.
Nuove disposizioni introdotte dalla Legge 4 aprile 2007, n. 41Nuove disposizioni introdotte dalla Legge 4 aprile 2007, n. 41