OPERE DI DIFESA COSTIERA PER CONTRASTARE L’EROSIONE MARINA

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CITTA’ DI PORTO SANT'ELPIDIO Provincia di Ascoli Piceno Ufficio Tecnico Lavori Pubblici Opera: OPERE DI DIFESA COSTIERA PER CONTRASTARE L’EROSIONE MARINA PROGETTO ESECUTIVO Capitolato Speciale d’Appalto Progettista data firma

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1.1 OGGETTO DELL'APPALTOL'appalto ha per oggetto l'esecuzione dei lavori e provviste occorrenti per i lavori di OPERE DI DIFESA COSTIERA PERCONTRASTARE L’EROSIONE MARINA secondo il progetto elaborato nel febbraio 2005.1.2 FORMA ED AMMONTARE DELL'APPALTOL'importo complessivo dei lavori e delle provviste comprese nell'appalto e da pagarsi a misura secondo quanto di seguitoindicato, ammonta a Euro 5.213.356,86 per lavori comprensiva della somma di Euro 122.864,80 per oneri di sicurezza nonsoggetti a ribasso di cui alla dlgs 494/96La cifra, soggetta a ribasso d’asta, potrà variare in più o in meno, a causa di soppressione di alcune categorie previste e diesecuzione di altre non previste, senza che l’Appaltatore possa trarne argomento per chiedere compensi non contemplati nel presenteCapitolato o prezzi diversi da quelli indicati nell’elenco che fa seguito, purché l’importo complessivo dei lavori resti entro i limiti dell’art.10 del Capitolato Generale d’Appalto dei Lavori Pubblici

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CITTA’ DI PORTO SANT'ELPIDIO

Provincia di Ascoli Piceno Ufficio Tecnico Lavori Pubblici

Opera:

OPERE DI DIFESA COSTIERA PER CONTRASTARE

L’EROSIONE MARINA

PROGETTO ESECUTIVO

Capitolato Speciale d’Appalto

Progettista

data

firma

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OPERE DI DIFESA COSTIERA PER CONTRASTARE L’EROSIONE MARINA 2

PARTE PRIMA

NORME GENERALI

CAPITOLO I

OGGETTO ED AMMONTARE DELL'APPALTO DESIGNAZIONE, FORMA E DIMENSIONE DELLE OPERE,

PAGAMENTI E TEMPI DI ESECUZIONE. 1.1 OGGETTO DELL'APPALTO L'appalto ha per oggetto l'esecuzione dei lavori e provviste occorrenti per i lavori di OPERE DI DIFESA COSTIERA PER CONTRASTARE L’EROSIONE MARINA secondo il progetto elaborato nel febbraio 2005. 1.2 FORMA ED AMMONTARE DELL'APPALTO

L'importo complessivo dei lavori e delle provviste comprese nell'appalto e da pagarsi a misura secondo quanto di seguito indicato, ammonta a Euro 5.213.356,86 per lavori comprensiva della somma di Euro 122.864,80 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso di cui alla dlgs 494/96

La cifra, soggetta a ribasso d’asta, potrà variare in più o in meno, a causa di soppressione di alcune categorie previste e di esecuzione di altre non previste, senza che l’Appaltatore possa trarne argomento per chiedere compensi non contemplati nel presente Capitolato o prezzi diversi da quelli indicati nell’elenco che fa seguito, purché l’importo complessivo dei lavori resti entro i limiti dell’art. 10 del Capitolato Generale d’Appalto dei Lavori Pubblici approvato con D.M. 19.4.2000 n° 145. Gli importi dei compensi a corpo, fissi ed invariabili, sono soggetti anch’essi al ribasso d’asta.

LAVORI A MISURA

Cod.

Descrizione

Importo in Euro

OG7 Opere marittime e lavori di dragaggio 5.213.356,86 Sommano lavori a misura 5.213.356,86

1.3 DESIGNAZIONE DELLE OPERE DELL'APPALTO E DOCUMENTAZIONE

Le opere comprese nell'appalto, salvo eventuali variazioni disposte dall'Amministrazione ai sensi del precedente art. 1.2, nonchè degli art. 11 e 12 del Capitolato Generale d'Appalto dei Lavori Pubblici sopra richiamato, risultano dalle planimetrie e dai disegni di progetto di seguito elencati:

• Elaborati grafici DEG 04018T001 - Stato di fatto - Rilievi 1:4.000

DEG 04 018T002 - Planimetria di progetto - Sezioni tipo ed ubicazioni sezioni tipo 1:4.000/1:100

DEG 04018T003 - Pennelli trasversali per la salvaguardia del litorale – Pianta, profilo e sezione tipo 1:100

DEG 04018T004 - Stralcio planimetrico,ripascimento e scogliera sommersa,ubicazione sezione di computo1:4.000

DEG 04018T005 - Ripascimento in ghiaia - Sezioni di computo R1-R2-R3-R4-R5-R6 1:200

DEG 04018T006 - Ripascimento in ghiaia - Sezioni di computo R7-R8-R9-R10-R11-R12-R13 1:200

DEG 04018T007 - Scogliera sommersa - Sezioni di computo S1-S2-S3-S4-S5-S6-S7 1:200

DEG 04018T008 - Scogliera sommersa - Sezioni di computo S8-S9-S10-S11-S12-S13-S14-S15 1:200

DEG 04018T009 - Pennello emerso in prossimità della foce del Fiume Tenna

o Sezioni di computo P1-P2-P3-P4

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o Sezioni di computo per la scogliera sommersa di contenimento 1:200

DEG 04018T010 - Pennello emerso in prossimità della foce del Torrente Castellano

Sezioni di computo P1-P2-P3-P4 1:200

1.4 VARIAZIONI DELLE OPERE PROGETTATE L'ubicazione, la forma, il numero e le principali dimensioni delle opere oggetto dell'appalto, risultano dal progetto dai disegni,

dagli elaborati e dalle specifiche tecniche sopra indicate, salvo quanto verrà meglio precisato in sede esecutiva dalla direzione dei lavori . Le indicazioni di cui sopra, nonché quelle di cui ai precedenti articoli unitamente agli elaborati di progetto debbono ritenersi

come atti ad individuare la consistenza qualitativa e quantitativa delle varie specie di opere comprese nell'appalto. L'Amministrazione si riserva comunque la insindacabile facoltà di introdurre nelle opere stesse, sia all'atto della consegna dei lavori, sia in sede di esecuzione, quelle varianti che riterrà opportune nell'interesse della buona riuscita e della economia dei lavori, senza che l'Appaltatore possa da ciò trarre motivi per avanzare pretese di compensi e indennizzi di qualsiasi natura e specie, non stabiliti nel presente Capitolato, e sempre che l'importo complessivo dei lavori resti nei limiti dell'art. 10 del Capitolato Generale. 1.5 PAGAMENTI

Conformemente a quanto stabilito dall'art. 29 del Capitolato Generale, all'Appaltatore saranno corrisposti in corso d'opera, pagamenti in acconto, ogni qualvolta l'ammontare dei lavori eseguiti raggiungerà l’importo di euro 750.000 (settecentocinquantamila) sino all’importo massimo del 90 % dell’importo contrattuale e previa presentazione della copia autentica delle quietanze di pagamento dovute dall'Impresa per contributi sociali, previdenziali e contrattuali. Il rimanente 10 % verrà considerato come rata di saldo.

I pagamenti in conto da disporre per somme dovute e giustificate dai prescritti documenti saranno disposti con le modalità di cui all'art. 22 della legge 3 gennaio 1978, n.1.

Per i lavori finanziati con mutui il pagamento della rata di acconto avverrà al momento della somministrazione del mutuo. Il certificato di pagamento dell'ultimo acconto verrà effettuato qualora raggiunga l’importo previsto per l’emissione

dello stato d’avanzamento, in caso contrario tale importo verrà considerato come rata di saldo. Tale rata di saldo verrà pagata dopo l'approvazione del certificato di regolare esecuzione o del collaudo provvisorio,

previa presentazione di polizza fidejussoria ai sensi dell’art. 28, c.9 della legge 109/94 e successive modifiche ed integrazioni e previa dimostrazione da parte dell'Appaltatore, dell'adempimento agli obblighi contributivi, assicurativi e previdenziali.

La suddetta polizza fideiussoria dovrà essere efficace per almeno due anni e riportare le stesse condizioni della cauzione definitiva.

Quando il certificato di pagamento non venga emesso, per colpa della stazione appaltante nei termini prescritti, decorreranno a favore dell'Appaltatore, ai sensi del combinato disposto dagli artt. 29 e 30 del Capitolato Generale d’appalto ( C.G.A.), gli interessi legali per i primi 60 giorni e quelli moratori, nella misura fissata annualmente con decreto ministeriale, per i periodi successivi .

Il ritardo dei suddetti acconti non darà diritto all'Appaltatore di sospendere o di rallentare i lavori, nè di chiedere lo scioglimento del contratto. 1.6 REVISIONE DEI PREZZI Ai sensi dell'art. 3 comma 1 del D.L. 11.7.1992 n° 333 convertito nella legge 8.8.92 n° 359 è soppresso l'istituto della revisione dei prezzi. I prezzi di capitolato sono pertanto da ritenersi invariabili, salvo quanto previsto dall’art. 26 della legge 109/94 e s.m.i.. 1.7 PREZZI PER LAVORI NON PREVISTI OD ESEGUITI IN ECONOMIA

Per l'esecuzione di categorie di lavori non previste e per le quali non siano stati convenuti i prezzi corrispondenti, o si procederà al concordamento dei nuovi prezzi con le norme dell’art. 136 del Regolamento 21 dicembre 1999, n. 554, sulla direzione, contabilità e collaudo dei lavori dello Stato, ovvero si provvederà in economia con operai, mezzi d'opera e provviste forniti dall'impresa o da terzi.

In tale ultimo caso l'impresa, a richiesta della direzione dei lavori, dovrà effettuare i relativi pagamenti, il cui importo verrà liquidato in occasione della compilazione dello stato di avanzamento. 1.8 ULTIMAZIONE DEI LAVORI, SOSPENSIONI, PROROGHE, PENALITA'

Il tempo utile per l'esecuzione di tutti i lavori è fissato in giorni 360 (Trecentosessanta) naturali, successivi e continui dalla data del verbale di consegna. Il termine di ultimazione di cui al presente articolo può essere prorogato per cause non imputabili all’Impresa riconducibili a circostanze eccezionali ed imprevedibili. Detto tempo utile tiene conto di giornate con condizioni meteomarine avverse nella misura di sessanta giorni (60 gg) anche non consecutive. Per i giorni dopo il 60° di condizioni meteomarine avverse, verrà riconosciuta una proroga. Si considerano condizioni meteomarine avverse e quindi non lavorabili, quelle generate da un'onda significativa di altezza Hm0 (media giornaliera) uguale o superiore a 1,00 ml, registrata attraverso la boa ondametrica di Ancona, della Rete Ondametrica Nazionale (RON). Tali dati sono desumibili consultando il sito Internet www.envirtech.org Nel caso di disattivazione di tale strumento meteo marino, per il conteggio delle giornate meteomarine avverse, potrà farsi riferimento ai dati desunti dalle osservazioni visive dei preposti al controllo delle opere e/o dal libro di bordo dei mezzi marittimi impiegati per l’esecuzione dei lavori, limitatamente ai casi di fermo del mezzo dovuto a condizioni meteomarine avverse come sopra definite. L’accertamento dell’ultimazione dei lavori consegue a formale comunicazione dell’Impresa al direttore dei lavori.

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L’appaltatore, ai sensi dell’art. 75 del Reg. dovrà dimostrare, in occasione di ogni pagamento, sia in acconto che a saldo, di essere in regola con gli obblighi assicurativi e previdenziali.

I lavori verranno sospesi nel periodo 1 maggio al 30 settembre per consentire lo svolgimento della stagione turistico-balneare. E’ facoltà della Stazione Appaltante, sentita la Capitaneria di Porto Competente, modificare le suddette date nel caso che,

condizioni meteorologiche particolari lo richiedano. Per nessuna ragione, neanche in caso di contestazione, sotto nessun pretesto e neppure in sede di giudizio, l'Appaltatore potrà

sospendere i lavori. Per le eventuali sospensioni dei lavori o proroghe si applicheranno le disposizioni rispettivamente, dell'art. 24 e 26 del

Capitolato Generale. La data di ultimazione dei lavori risulterà dal relativo certificato che sarà redatto a norma dell'art. 172 del Regolamento OO.PP. La pena pecuniaria di cui all'art. 22 del Capitolato Generale è stabilita in euro 1500,00 (euro millecinquecento) per ogni

giorno di ritardo. La sospensione non autorizzata dei lavori ed ogni altra grave violazione degli obblighi assunti con il presente Capitolato

costituisce in ogni caso valido motivo di risoluzione del contratto. In detto tempo è compreso quello occorrente per l’impianto del cantiere e per ottenere dalle competenti autorità le eventuali concessioni, licenze e permessi di qualsiasi natura e per ogni altro lavoro preparatorio da eseguire prima dell’effettivo inizio dei lavori.

1.9 PREMIO DI INCENTIVAZIONE Non previsto

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CAPITOLO II

NORME GENERALI

2.1. Qualificazione dell’impresa appaltatrice

Per quanto riguarda i lavori indicati dal presente Capitolato è richiesta la qualificazione dell’impresa per le seguenti categorie e classifiche così come richiesto dalle modalità previste dal Regolamento del sistema di qualificazione istituito a norma dell’art. 8, c. 2 della legge 109/94: OG7 (categoria prevalente)

2.2 DOMICILIO DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore dovrà eleggere nel contratto domicilio a tutti gli effetti presso la sede dell'Amministrazione appaltante. 2.3 CONOSCENZA DELLE NORME DI APPALTO

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 1 del C.G.A. l'Appaltatore è tenuto a presentare una dichiarazione dalla quale risulti la perfetta conoscenza delle norme generali e particolari che regolano l'appalto; di tutte le condizioni locali, nonché delle circostanze generali e particolari che possono avere influito sulla determinazione dei prezzi e sulla quantificazione dell'offerta presentata per assumere l'appalto, ivi comprese la natura del suolo e del sottosuolo e la distanza da eventuali cave per l'approvvigionamento dei materiali; l'esistenza di discariche per i rifiuti; la presenza o meno di acqua ecc.. 2.4 OSSERVANZA DI LEGGI, REGOLAMENTI E NORME IN MATERIA DI APPALTO

L'appalto, oltre che dalle norme del presente Capitolato speciale d'appalto e del Capitolato Generale per l'Appalto dei Lavori Pubblici con Decreto del Ministero dei LL.PP. n° 145 del 19/04/2000, dalle leggi antimafia 13 settembre 1982, n.646 23 dicembre 1982, n.936 e successive modificazioni nonché dal regolamento per la direzione, contabilità e collaudo dei lavori pubblici approvato con D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554 è regolato da tutte le leggi statali e regionali, relativi regolamenti, dalle istruzioni ministeriali vigenti, inerenti e conseguenti la materia di appalto e di esecuzione di opere pubbliche, che l'Appaltatore, con la firma del contratto, dichiara di conoscere integralmente impegnandosi all'osservanza delle stesse.

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CAPITOLO III

CONTRATTO

3.1 STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

Il contratto verrà sottoscritto entro 60 giorni dalla data di richiesta della documentazione di rito, propedeutica alla stipula del contratto. L’aggiudicatario avrà 20 giorni di tempo, da tale richiesta, per consegnare la documentazione stessa. Qualora lo stesso non presenti nel termine prescritto quanto richiesto si procederà alla risoluzione dell’aggiudicazione con incameramento della cauzione provvisoria. Analoga procedura verrà adottata nel caso l’aggiudicatario non si presenti alla firma del contratto nel termine prescritto.

Nel contratto sarà dato atto che l'impresa dichiara di aver preso conoscenza di tutte le norme previste nel presente Capitolato speciale. 3.2 DOCUMENTI DEL CONTRATTO Fanno parte integrante del contratto, in ordine di prevalenza: • il Capitolato speciale d'appalto comprensivo dell'elenco dei prezzi unitari. Resta inteso che le condizioni tecniche stabilite

nell'elenco dei prezzi unitari prevalgono su quelle del presente Capitolato, se con esse contrastanti; • i disegni di progetto di cui al precedente art. 3, ai quali si aggiungeranno gli altri eventuali disegni e particolari costruttivi che il

direttore dei lavori consegnerà all'Impresa durante l'esecuzione degli stessi • nei casi rientranti nell’ambito di applicazione del D.Lgvo 494/96 (alternativo al punto seguente): il "Piano di Sicurezza e

Coordinamento" predisposto dal Coordinatore per la Progettazione, completi delle eventuali proposte integrative presentate dall’appaltatore, nei casi e secondo le tipologie di cantiere previste dagli artt.11, 12 e 13 del D.Lgvo 494/96, oltre che il "Piano Operativo di Sicurezza" predisposto dall’Appaltatore, come previsto dal dall’art.31 della Legge 109/94 e successive modificazioni ed integrazioni, bollati ai sensi di legge;

3.3 CAUZIONE DEFINITIVA

La prestazione della cauzione definitiva dovrà avvenire perentoriamente nel termine che comunicherà l'Amministrazione alla ditta aggiudicataria dei lavori.

La cauzione definitiva di cui all'art. 30 della legge 109/94 e successive modifiche ed integrazione è stabilita nella misura del 10 % dell'importo netto d'appalto nel caso di ribasso sotto il 10%. In caso di ribasso d’asta superiore al 10 % la garanzia sarà aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti la predetta percentuale di ribasso.

La cauzione definitiva potrà inoltre essere costituita, ai sensi dell'art. 6 della legge 10 dicembre 1981, n.741, e nell'osservanza delle disposizioni contenute nella legge 10 giugno 1982, n. 348, mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa, rilasciata da imprese di assicurazione regolarmente autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni ai sensi del t.u. delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con D.P.R. 13 febbraio 1959, n. 449. Essa deve essere sottoscritta dal direttore di agenzia ed accompagnata da copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore e della dimostrazione della competenza alla sottoscrizione della polizza e dovrà contenere la rinuncia del fideiussore sia al beneficio della preventiva escussione del garantito (art.1944 c.c.) sia l’impegno del medesimo fideiussore a rendere operativa la garanzia entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La cauzione definitiva sarà incamerata dall'Amministrazione appaltante in tutti i casi previsti dalle leggi in materia di lavori pubblici vigenti all'epoca della esecuzione dei lavori. L’appaltatore è inoltre tenuto a stipulare la polizza assicurativa prevista dall’art. 30, comma 3 della legge 109/94.

3.4 COPERTURE ASSICURATIVE

L’impresa appaltatrice, oltre ai depositi cauzionali di cui sopra, ai sensi dell’art. 30, comma 3, della Legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m. e i. è obbligata a fornire le seguenti ulteriori garanzie:

1.) polizza "Tutti i rischi del costruttore" (CAR) comprensiva di RCT, specifica per il presente appalto, con primaria

compagnia, per i seguenti capitali/massimali: • Danni alle cose: Opere ed impianti permanenti e temporanei: pari all’importo contrattuale. Opere ed impianti preesistenti: Euro 1.000.000

3.) Responsabilità civile verso terzi: Euro 1.000.000 per sinistro e per anno.

L’Appaltatore dovrà altresì dimostrare (fornendone copia all’Amministrazione e garantendone il mantenimento nel tempo, nonché informando l’Amministrazione su qualsiasi recesso o disdetta relativa alle polizze suddette) . La polizza CAR dovrà essere preventivamente accettata dall’Amministrazione prima della stipulazione del contratto o della consegna dei lavori qualora la stessa venga effettuata sotto le riserve di legge. La copertura assicurativa dovrà avere validità fino alla data di approvazione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione.

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L’inosservanza di tutto quanto sopra previsto non consente di procedere alla stipulazione del contratto. Le polizze di cui ai precedenti commi dovranno essere accese prima della consegna dei lavori e devono portare la dichiarazione di

vincolo a favore della Stazione appaltante e devono coprire l’intero periodo dell’appalto fino al completamento della consegna delle opere; devono altresì risultare in regola con il pagamento del relativo premio per lo stesso periodo indicato e devono essere esibite alla Stazione appaltante prima dell’inizio dei lavori e comunque prima della liquidazione del primo stato d’avanzamento, alla quale non si darà corso in assenza della documentazione comprovante l’intervenuta accensione delle polizze suddette. 3.5 SUB-APPALTO

ELENCO LAVORAZIONI SUBAPPALTABILI

Ai fini del subappalto, si elencano di seguito le categorie di opere necessarie per l’esecuzione dei lavori, riconducibili alle sottoelencate categorie di cui al D.P.R. 25 gennaio 2000 n.34:

Categoria (DPR 34/2000)

Lavorazione 30 % dell’Importo

OG7 Opere marittime e lavori di dragaggio 5.213.356,86

Il subappalto è consentito nei limiti e alle condizioni di cui all'art. 18 della legge 55/90, come modificato dall’art. 34 della legge 109/94. In tal caso, comunque, l'impresa resterà ugualmente la sola ed unica responsabile della esecuzione dei lavori appaltati, nei confronti dell'Amministrazione. L’Appaltatore potrà subappaltare i lavori indicati nell’offerta fino alla concorrenza del 30% dell’importo dei lavori principali. E’ comunque vietato subappaltare le opere specialistiche laddove il valore di quest’ultime, considerate singolarmente, superi il 15% dell’importo totale dei lavori, ai sensi dell’art. 13, comma 7, della legge 109/94 e s.m. e i..

Ai sensi del comma 3 dell’art. 18 sopra richiamato, l’impresa è tenuta ai seguenti adempimenti per la concessione del subappalto, la verifica del cui rispetto rientra nei compiti e nelle responsabilità del Direttore dei lavori: a) che i concorrenti all’atto dell’offerta o l’impresa affidataria, nel caso di varianti in corso d’opera, all’atto dell’affidamento, abbiano indicato i lavori o le parti di opere che intendono subappaltare o concedere in cottimo; b) che l’appaltatore provveda al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative lavorazioni; c) che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante l’appaltatore trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di cui al successivo punto; d) che l’affidatario del subappalto o del cottimo sia iscritto, se italiano o straniero non appartenente ad uno Stato membro della Comunità Europea, all’Albo Nazionale dei costruttori per categorie e classifiche di importi corrispondenti ai lavori da realizzare in subappalto o in cottimo, ovvero sia in possesso dei corrispondenti requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese, salvo i casi in cui, secondo la legislazione vigente, è sufficiente per eseguire i lavori l’iscrizione alla C.C.I.A.A.; e) che non sussista nei confronti dell’affidatario del subappalto o del cottimo, alcuno dei divieti previsti dall’art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni, fino alla legge 356/92. Eventuali subappalti o cottimi sono altresì soggetti alle seguenti ulteriori condizioni: 1) che dal contratto di subappalto risulti che l’impresa appaltatrice ha praticato, per i lavori e le opere affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento; 2) che i soggetti aggiudicatari trasmettano, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi aggiudicatari via via corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate; 3) che l’impresa che si avvale del subappalto o del cottimo alleghi alla copia autentica del contratto, da trasmettere entro il termine di cui al precedente punto b) la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell’art. 2359 c.c. con l’impresa affidataria del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti nel caso di associazione temporanea, società o consorzio; 4) prima dell’effettivo inizio dei lavori oggetto di subappalto o di cottimo e comunque non oltre dieci giorni dall’autorizzazione da parte della Stazione appaltante, l’Appaltatore dovrà far pervenire, alla Stazione appaltante stessa, la documentazione dell’avvenuta denunzia, da parte del subappaltatore, agli Enti Previdenziali (incluse le Casse Edili), assicurativi e infortunistici; 5) l’Appaltatore dovrà produrre periodicamente durante il corso dei lavori la documentazione comprovante la regolarità dei versamenti agli enti suddetti. L’Appaltatore resta in ogni caso l’unico responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l’esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando quest’ultime da qualsiasi eventuale pretesa delle imprese subappaltatrici o da richieste di risarcimento danni eventualmente avanzate da terzi in conseguenza anche delle opere subappaltate. Ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis della legge 19.3.90 n° 55 l’Ente Appaltante provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l’importo dei lavori dagli stessi eseguiti. A tal proposito l’Appaltatore avrà l’obbligo di comunicare, al momento dell’emissione dello stato di avanzamento, la parte dei lavori eseguiti dal subappaltatore o dal cottimista con la specificazione del relativo importo al netto delle ritenute di garanzia effettuate e con proposta motivata di pagamento. E’ facoltà insindacabile dell’Amministrazione far corrispondere direttamente al subappaltatore o cottimista l’importo dei lavori eseguiti. In tal caso l’appaltatore dovrà richiedere autorizzazione specifica sottoscritta anche dal subappaltatore o cottimista. Qualora la stessa sia concessa, l’appaltatore

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avrà l’obbligo di trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti dall’Amministrazione, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso aggiudicatario via via corrisposti al subappaltatore o cottimista con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora durante l'esecuzione, l'Amministrazione dovesse risultare insoddisfatta del modo di esecuzione dei lavori, potrà, a suo giudizio insindacabile ed in qualsiasi momento, procedere alla revoca dell'autorizzazione con il conseguente annullamento del subappalto, senza che l'Appaltatore possa avanzare pretese di risarcimenti o proroghe per l'esecuzione dei lavori. L'Impresa, al ricevimento di tale comunicazione di revoca, dovrà procedere immediatamente all'allontanamento del subappaltatore o del cottimista. Non sono comunque considerati subappalti le forniture di materiali, che non sono di produzione dell'impresa appaltatrice . Ai sensi dell'art. 18 della sopraindicata Legge 55/90, la Ditta Appaltatrice, in caso di subappalto deve esporre all'esterno del cantiere un cartello indicante i nominativi di tutte le Imprese sub appaltatrici. Ai sensi dell’art. 18, comma 9, legge 55/90, la Stazione appaltante provvede al rilascio dell’autorizzazione al subappalto entro 30 gg. della relativa richiesta. Il termine di 30 gg. può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l’autorizzazione si intende concessa conformemente all’istituto del “silenzio-assenso”.

3.6 PIANO PER LA SICUREZZA

Casi rientranti nell’ambito del D.Lgvo 494/96 e successive modificazioni ed integrazioni

Nei casi rientranti nell’ambito di applicazione del D.Lgvo 494/96 e successive modificazioni ed integrazioni, e secondo quanto prescritto dall’art.31 della Legge 109/94 e successive modificazioni ed integrazioni, entro 30 giorni dall’aggiudicazione dell’appalto e comunque prima della consegna dei lavori, l’Appaltatore deve redigere e consegnare all’Amministrazione:

1. eventuali proposte integrative del Piano di sicurezza e coordinamento predisposto dall’Amministrazione;

2. un Piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell’organizzazione dello specifico cantiere e nell’esecuzione dei lavori, da considerare come Piano complementare di dettaglio del Piano di sicurezza e coordinamento predisposto dall’Amministrazione.

Il Piano di sicurezza e coordinamento predisposto dall’Amministrazione, oltre che il Piano operativo di sicurezza predisposto dall’Appaltatore, bollati ai sensi di legge, formano parte integrante del contratto di appalto e sono in esso richiamati.Le gravi o ripetute violazioni ai Piani di sicurezza sopra richiamati da parte dell’appaltatore, previa formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto.Gli oneri relativi alla sicurezza, evidenziati nel bando di gara, non sono soggetti a ribasso d’asta; il relativo importo verrà pagato ad ogni stato d’avanzamento in proporzione percentuale all’avanzamento dei lavori.

Fase di realizzazione dell’opera:

• Il Committente o il Responsabile dei Lavori designa, prima dell’affidamento dei lavori all’impresa vincitrice, il "Coordinatore per l’Esecuzione dei Lavori" in possesso dei requisiti previsti all’art.10, o in via transitoria all’art.19 dello stesso D.Lgvo 494/96 e successive modificazioni ed integrazioni che, durante l’esecuzione dell’opera, provvede a verificare, attraverso opportune azioni di coordinamento e controllo, l’applicazione da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi delle disposizioni contenute nel Piano di sicurezza e coordinamento predisposto dall’Amministrazione, adeguando quest’ultimo in relazione all’evoluzione dei lavori ed alle modifiche intervenute in corso d’opera, anche in funzione delle proposte migliorative delle imprese esecutrici. Egli inoltre verificherà l’idoneità dei Piani operativi di sicurezza predisposti dalle imprese esecutrici, valutandone la coerenza con il piano dell’Amministrazione, e verificando che le stesse imprese provvedano ad adeguare i rispettivi piani, anche in relazione all’evoluzione dei lavori. Egli deve inoltre provvedere ad organizzare la cooperazione ed il coordinamento delle attività tra i diversi datori di lavoro presenti in cantiere, compresi i lavoratori autonomi, nonché la loro reciproca informazione. In ottemperanza a quanto previsto dal D.Lgvo 494/96 e successive modificazioni ed integrazioni, in caso di gravi inosservanze delle norme di prevenzione, egli propone al Committente la sospensione dei lavori, l’allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere o la risoluzione del contratto; in caso di pericolo grave ed imminente può autonomamente sospendere le singole lavorazioni, fino alla comunicazione scritta da parte dell’Impresa sugli avvenuti adeguamenti.

• L’impresa aggiudicataria dovrà fare proprio e gestire il "Piano di Sicurezza e Coordinamento" redatto dal "Coordinatore per la Progettazione". L’impresa potrà inoltre sottoporre al "Coordinatore per l’Esecuzione dei Lavori" proposte di integrazioni e migliorie al piano predisposto dall’Amministrazione, laddove ritenga di potere meglio garantire la sicurezza nel cantiere in base alla propria conoscenza ed esperienza specifica. Tali integrazioni e migliorie si intendono accettate solo dopo l’approvazione formale del "Coordinatore per l’Esecuzione dei Lavori". In nessun caso queste integrazioni e migliorie possono giustificare modifiche od adeguamento dei prezzi pattuiti. L’impresa aggiudicataria, prima dell’inizio dei lavori, dovrà trasmettere il Piano di sicurezza e coordinamento predisposto dall’Amministrazione a tutte le imprese esecutrici ed ai lavoratori autonomi interessati. Tutte le imprese esecutrici dovranno, per la parte di propria competenza, redigere inoltre un proprio "Piano operativo di Sicurezza" per quanto attiene le proprie scelte autonome e relative responsabilità nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori, da considerare come Piano Complementare di quello predisposto dal Committente; tale piano dovrà, prima dell’inizio dei lavori, essere trasmesso al Coordinatore in fase di esecuzione. L’Appaltatore si impegna inoltre ad

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OPERE DI DIFESA COSTIERA PER CONTRASTARE L’EROSIONE MARINA 9

adeguare nel tempo il proprio "Piano operativo di sicurezza" , oltre ai piani operativi di tutte le imprese operanti in cantiere e da lui coordinate, in funzione dell’effettiva evoluzione dei lavori e delle indicazioni fornite dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione.

I Datori di Lavoro delle Imprese Esecutrici, durante l’esecuzione dei lavori, devono comunque osservare tutte le misure di tutela previste dall’art.3 del D.Lgvo n.626/94, ed in particolare curare, ciascuno per la parte di propria competenza:

- il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrità;

- la scelta dell’ubicazione dei posti di lavoro tenendo conto delle condizioni di accesso a tali posti, definendo vie e zone di spostamento o di circolazione;

- le condizioni di movimentazione dei materiali;

- la manutenzione, il controllo prima dell’entrata in servizio ed il controllo periodico degli impianti e dei dispositivi, al fine di eliminare i difetti che possono pregiudicare la

sicurezza e la salute dei lavoratori;

- la delimitazione e l’allestimento delle zone di stoccaggio e di deposito dei materiali, in particolare quando si tratta di materie e sostanze pericolose;

- l’adeguamento, in funzione dell’evoluzione del cantiere, della durata effettiva da attribuire ai vari tipi o fasi di lavoro;

- la cooperazione tra datori di lavoro e lavoratori autonomi;

- le interazioni con le attività che avvengono sul luogo, all’interno o in prossimità del cantiere.

I Datori di Lavoro delle Imprese Esecutrici , anche nel caso in cui nel cantiere operi un’unica impresa, anche familiare, o con meno di 10 addetti, sono inoltre obbligati:

• Ad adottare le misure di tutela in conformità alle prescrizioni dell’Allegato IV del D.Lgvo n.494/94 e successive modificazioni ed integrazioni;

• A curare le condizioni di rimozione dei materiali pericolosi previo coordinamento, se del caso, con il Committente o con il Responsabile dei Lavori;

• A curare che lo stoccaggio e l’evacuazione dei detriti e delle macerie avvengano correttamente.

• A redigere il "Piano Operativo di Sicurezza" di cui all’Art.2, comma 1, lettera f-ter del D.Lgvo 494/96 e successive modificazioni ed integrazioni.

Ai sensi del D.Lgvo 626/94, rimane comunque l’obbligo per ciascun Datore di Lavoro, relativamente al cantiere oggetto dell’appalto, della valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori di cui ai Titolo III°, IV°, V°, VI°, VII° ed VIII° del decreto stesso.

L’accettazione da parte di ciascun datore di lavoro delle Imprese esecutrici del "Piano di Sicurezza e Coordinamento" redatto dal "Coordinatore per la Progettazione" di cui all’Art.12 del D.Lgvo 494/96 e successive modificazioni ed integrazioni, oltre alla redazione del proprio "Piano Operativo di Sicurezza", costituiscono adempiendo alle disposizioni di cui all’art.4 commi 1, 2 e 7 ed all’art.7 comma 1 lett. b) del D.Lgvo 626/94.

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OPERE DI DIFESA COSTIERA PER CONTRASTARE L’EROSIONE MARINA 10

CAPITOLO IV ESECUZIONE DEL CONTRATTO

4.1 CONSEGNA DEI LAVORI

La consegna dei lavori avverrà entro 45 giorni dalla data di stipulazione del contratto di appalto, con le modalità prescritte dagli artt. 130 e 131 del Regolamento approvato con D.P.R. 21/12/1999 n° 544.

L'Appaltante, potrà procedere alla consegna dei lavori in via d’urgenza, ai sensi dell'art. 129 del suddetto Regolamento. All’atto della consegna dei lavori, l’Appaltatore dovrà esibire le polizze assicurative contro gli infortuni, i cui estremi dovranno

essere esplicitamente richiamati nel verbale di consegna. Prima della consegna dei lavori, l’Impresa, sulla base delle priorità stabilite dall’Amministrazione per l’esecuzione dei

lavori, presenterà alla Direzione dei Lavori una proposta di programma operativo dettagliato per l’esecuzione delle opere che dovrà essere redatto tenendo conto del tempo concesso per dare le opere ultimate entro il termine fissato dal presente Capitolato.

Al programma sarà allegato un grafico che metterà in risalto: l’inizio, l’avanzamento mensile ed il termine di ultimazione delle principali categorie di opere, nonché una relazione nella quale saranno specificati tipo, potenza e numero delle macchine e degli impianti che l’Impresa si impegna ad utilizzare in rapporto ai singoli avanzamenti.

Entro quindici giorni dalla presentazione, la Direzione dei Lavori d’intesa con la Stazione appaltante comunicherà all’Impresa l’esito dell’esame della proposta di programma; qualora esso non abbia conseguito l’approvazione, l’Impresa entro 10 giorni, predisporrà una nuova proposta oppure adeguerà quella già presentata secondo le direttive che avrà ricevuto dalla Direzione dei Lavori.

Decorsi 10 giorni dalla ricezione della nuova proposta senza che il Responsabile del Procedimento si sia espresso, il programma operativo si darà per approvato.

La proposta approvata sarà impegnativa per l'Impresa, la quale rispetterà i termini di avanzamento mensili ed ogni altra modalità proposta, salvo modifiche al programma operativo in corso di attuazione, per comprovate esigenze non prevedibili che dovranno essere approvate od ordinate dalla Direzione dei Lavori.

L’Appaltatore deve altresì tenere conto, nella redazione del programma: - delle particolari condizioni dell’accesso al cantiere; - della riduzione o sospensione delle attività di cantiere per festività o godimento di ferie degli addetti ai lavori; - delle eventuali difficoltà di esecuzione di alcuni lavori in relazione alla specificità dell’intervento e al periodo stagionale in cui vanno a ricadere; - dell’eventuale obbligo contrattuale di ultimazione anticipata di alcune parti laddove previsto.

Nel caso di sospensione dei lavori, parziale o totale, per cause non attribuibili a responsabilità dell’appaltatore, il programma dei lavori viene aggiornato in relazione all'eventuale incremento della scadenza contrattuale.

Eventuali aggiornamenti del programma, legati a motivate esigenze organizzative dell’Impresa appaltatrice e che non comportino modifica delle scadenze contrattuali, sono approvate dal Direttore dei lavori, subordinatamente alla verifica della loro effettiva necessità ed attendibilità per il pieno rispetto delle scadenze contrattuali.

Il mancato rispetto delle previsioni del programma suddetto sarà considerato come grave inadempienza contrattuale in virtù della quale l’Amministrazione ha la facoltà di rescindere in danno il contratto in essere.

Non appena intervenuta la consegna dei lavori, è obbligo dell’impresa appaltatrice procedere, nel più breve tempo possibile, all’impianto del cantiere, tenendo in particolare considerazione la situazione di fatto esistente sui luoghi interessati dai lavori, nonché il fatto che nell’installazione e nella gestione del cantiere ci si dovrà attenere alle norme di cui ai D.P.R. 547/55, 164/56 e 303/56 ed ai D.Leg.vi 626/94, 494/96 e 528/99, nonché alle norme vigenti relative alla omologazione, alla revisione annuale e ai requisiti di sicurezza di tutti i mezzi d’opera e delle attrezzature di cantiere.

L’Impresa appaltatrice è tenuta, quindi, non appena avuti in consegna i lavori, ad iniziarli, proseguendoli poi attenendosi al programma operativo di esecuzione da essa redatto in modo da darli completamente ultimati nel numero di giorni naturali consecutivi previsti per l’esecuzione indicato in precedenza, decorrenti dalla data di consegna dei lavori, eventualmente prorogati in relazione a quanto disposto dai precedenti paragrafi.

Le sospensioni parziali o totali delle lavorazioni , già contemplate nel programma operativo dei lavori non rientrano tra quelle regolate dalla vigente normativa e non danno diritto all’Impresa di richiedere compenso o indennizzo di sorta né protrazione di termini contrattuali oltre quelli stabiliti.

Nell’eventualità che, successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, impedimenti che non consentano di procedere, parzialmente o totalmente, al regolare svolgimento delle singole categorie di lavori, l’Impresa appaltatrice è tenuta a proseguire i lavori eventualmente eseguibili, mentre si provvede alla sospensione, anche parziale, dei lavori non eseguibili in conseguenza di detti impedimenti.

Con la ripresa dei lavori sospesi parzialmente, il termine contrattuale di esecuzione dei lavori viene incrementato, su istanza dell’Impresa, soltanto degli eventuali maggiori tempi tecnici strettamente necessari per dare completamente ultimate tutte le opere, dedotti dal programma operativo dei lavori, indipendentemente dalla durata della sospensione. Ove pertanto, secondo tale programma, la esecuzione dei lavori sospesi possa essere effettuata, una volta intervenuta la ripresa, entro il termine di scadenza contrattuale, la sospensione temporanea non determinerà prolungamento della scadenza contrattuale medesima.

L’Appaltatore dovrà comunicare per iscritto a mezzo lettera raccomandata R.R. alla Direzione dei Lavori l’ultimazione dei

lavori non appena avvenuta. Nel caso in cui i lavori in appalto fossero molto estesi, ovvero mancasse l’intera disponibilità dell’area sulla quale dovrà svilupparsi il cantiere o comunque per qualsiasi altra causa ed impedimento, la Stazione appaltante potrà disporre la consegna anche in

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più tempi successivi, con verbali parziali, senza che per questo l’Appaltatore possa sollevare eccezioni o trarre motivi per richiedere maggiori compensi o indennizzi.

La data legale della consegna dei lavori, per tutti gli effetti di legge e regolamenti, sarà quella del primo verbale di consegna parziale.

In caso di consegne parziali, l’Appaltatore è tenuto a predisporre il programma operativo dei lavori, in modo da prevedere l’esecuzione prioritaria dei lavori nell’ambito delle zone disponibili e ad indicare, nello stesso programma, la durata delle opere ricadenti nelle zone non consegnate e, di conseguenza, il termine massimo entro il quale, per il rispetto della scadenza contrattuale, tali zone debbano essere consegnate.

Ove le ulteriori consegne avvengano entro il termine di inizio dei relativi lavori indicato dal programma operativo dei lavori redatto dall’Impresa e approvato dal Direttore dei lavori, non si da luogo a spostamenti del termine utile contrattuale; in caso contrario, la scadenza contrattuale viene automaticamente prorogata in funzione dei giorni necessari per l’esecuzione dei lavori ricadenti nelle zone consegnate in ritardo, deducibili dal programma operativo suddetto, indipendentemente dall’ammontare del ritardo verificatosi nell’ulteriore consegna, con conseguente aggiornamento del programma operativo di esecuzione dei lavori.

Nel caso di consegna parziale, decorsi novanta giorni naturali consecutivi dal termine massimo risultante dal programma di esecuzione dei lavori di cui al comma precedente senza che si sia provveduto, da parte della Stazione appaltante, alla consegna delle zone non disponibili, l’Appaltatore potrà chiedere formalmente di recedere dall’esecuzione delle sole opere ricadenti nelle aree suddette.

Nel caso in cui l’Appaltatore, trascorsi i novanta giorni di cui detto in precedenza, non ritenga di avanzare richiesta di recesso per propria autonoma valutazione di convenienza, non avrà diritto ad alcun maggiore compenso o indennizzo, per il ritardo nella consegna, rispetto a quello negozialmente convenuto.

Nel caso l’impresa non si presenti, benchè preavvisato, nè nel giorno fissato nè nel termine perentorio successivo a ricevere la

consegna dei lavori, ai sensi dell’art. 129, comma 7, del Regolamento 21/12/1999 n° 554 è facoltà dell’Amministrazione di rescindere il contratto con incameramento della polizza.

4.2 SOSPENSIONE DEI LAVORI Sono ammesse solo nei casi previsti dall’art. 24 del C.S.A. e con le modalità di cui all’art. 133 del Regolamento. In tali casi il direttore dei lavori ne ordina la sospensione, indicando le ragioni e l’imputabilità anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna. Ai sensi e per gli effetti dei commi 1 e 2 dell’art.24 del D.M.145/2000 si conviene espressamente che tra le cause di forza maggiore o altre circostanze speciali rientra l’emanazione di provvedimenti da parte dell’Autorità marittima che impediscono la esecuzione dei lavori. Fuori dei casi previsti dai comma precedenti il responsabile del procedimento può, per ragioni di pubblico interesse o necessità, ordinare la sospensione dei lavori nei limiti e con gli effetti previsti dal capitolato generale. Il direttore dei lavori, con l'intervento dell'appaltatore o di un suo legale rappresentante, compila il verbale di sospensione indicando le ragioni che hanno determinato l’interruzione dei lavori. Il verbale deve essere inoltrato al responsabile del procedimento entro cinque giorni dalla data della sua redazione. Nel verbale di sospensione è inoltre indicato lo stato di avanzamento dei lavori, le opere la cui esecuzione rimane interrotta e le cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, la consistenza della forza lavoro e dei mezzi d’opera esistenti in cantiere al momento della sospensione. Nel corso della sospensione, il direttore dei lavori dispone visite al cantiere ad intervalli di tempo non superiori a novanta giorni, accertando le condizioni delle opere e la consistenza della mano d’opera e dei macchinari eventualmente presenti e dando, ove occorra, le necessarie disposizioni al fine di contenere macchinari e mano d’opera nella misura strettamente necessaria per evitare danni alle opere già eseguite e facilitare la ripresa dei lavori. I verbali di ripresa dei lavori, da redigere a cura del direttore dei lavori, non appena venute a cessare le cause della sospensione, sono firmati dall'appaltatore ed inviati al responsabile del procedimento nel modi e nei termini sopraddetti. Nel verbale di ripresa il direttore dei lavori indica il nuovo termine contrattuale. Ove successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, l'appaltatore è tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili in conseguenza di detti impedimenti, dandone atto in apposito verbale. 4.3 DIREZIONE DEI LAVORI DA PARTE DELL'APPALTANTE L'Appaltante è tenuto ad affidare la direzione tecnica dei lavori ad un tecnico qualificato, ingegnere, architetto o geometra ecc, nei limiti delle rispettive competenze che assumerà ogni responsabilità civile e penale relativa a tale carica. Prima dell'inizio dei lavori l'Appaltante, con comunicazione scritta, indicherà il nome e la qualifica del tecnico incaricato della direzione tecnica del cantiere. Il tecnico segnalato dovrà essere di gradimento dell'Amministrazione Appaltante la quale si riserva inoltre, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di richiedere all'Appaltatore in qualsiasi momento e tramite il Direttore dei Lavori, la sostituzione del tecnico incaricato con altro tecnico di gradimento dell'Amministrazione. Il predetto tecnico dovrà dimostrare di essere iscritto ad un albo professionale e rilasciare una valida dichiarazione scritta di accettazione dell'incarico. 4.4 RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE SUI LAVORI - PERSONALE DELL'APPALTATORE

L'appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori, ai sensi dell’art. 4 del C.S.A.

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OPERE DI DIFESA COSTIERA PER CONTRASTARE L’EROSIONE MARINA 12

Detto rappresentante dovrà essere anche autorizzato a far allontanare dalla zona dei lavori, dietro semplice richiesta verbale del direttore dei lavori e giusta il disposto dell'art. 6 del Capitolato Generale, assistenti ed operai che non riuscissero di gradimento all'Amministrazione appaltante.

L'Appaltatore è tenuto, dietro semplice richiesta da parte della direzione dei lavori e senza che questa sia tenuta a giustificare i motivi, a provvedere all'immediato allontanamento del suo rappresentante, pena la rescissione del contratto e la richiesta di rifusione dei danni e spese conseguenti. 4.5 APPROVVIGIONAMENTO DEI MATERIALI - CUSTODIA DEI CANTIERI

Qualora l'Appaltatore non provveda tempestivamente all'approvvigionamento dei materiali occorrenti per assicurare, a giudizio insindacabile dell'Appaltante l'esecuzione dei lavori entro i termini stabiliti dal contratto, l'Appaltante stesso potrà, con semplice ordine di servizio, diffidare l'Appaltatore a provvedere a tale approvvigionamento entro un termine perentorio.

Scaduto tale termine infruttuosamente, l'Appaltante potrà provvedere senz'altro all'approvvigionamento dei materiali predetti, nelle quantità e qualità che riterrà più opportune, dandone comunicazione all'Appaltatore, precisando la qualità, le quantità ed i prezzi dei materiali e l'epoca in cui questi potranno essere consegnati all'Appaltatore stesso.

In tal caso detti materiali saranno senz'altro contabilizzati a debito dell'Appaltatore, al loro prezzo di costo a pie d'opera, maggiorato dell'aliquota del 5% (cinque per cento) per spese generali dell'Appaltante, mentre d'altra parte continueranno ad essere contabilizzati all'Appaltatore ai prezzi di contratto.

Per effetto del provvedimento di cui sopra l'Appaltatore è senz'altro obbligato a ricevere in consegna tutti i materiali ordinati dall'Appaltante e ad accettarne il relativo addebito in contabilità, restando esplicitamente stabilito che, ove i materiali cosi approvvigionati risultino eventualmente esuberanti al fabbisogno, nessuna pretesa od eccezione potrà essere sollevata dall'Appaltatore stesso che in tal caso rimarrà proprietario del materiale residuato.

L'adozione di siffatto provvedimento non pregiudica in alcun modo la facoltà dell'Appaltante di applicare in danno dell'Appaltatore, se del caso, gli altri provvedimenti previsti nel presente Capitolato o dalle vigenti leggi.

L'eventuale custodia dei cantieri installati per la realizzazione di opere pubbliche deve essere affidata a persone provviste della qualifica di guardia particolare giurata. L'inosservanza di tale norma sarà punita a sensi dell'art. 22 della legge 13 settembre 1982, n. 646. 4.6 RINVENIMENTI

Tutti gli oggetti di pregio intrinseco ed archeologico che si rinvenissero nelle demolizioni, negli scavi e comunque nella zona dei lavori, spettano di pieno diritto all'Appaltante, salvo quanto su di essi possa competere allo Stato. L'Appaltatore dovrà dare immediato avviso del loro rinvenimento, quindi depositarli negli uffici della direzione dei lavori che redigerà regolare verbale in proposito, da trasmettere alle competenti autorità.

Per quanto detto, però, non saranno pregiudicati i diritti spettanti per legge agli autori della scoperta. 4.7 BREVETTI DI INVENZIONE

Sia che l'Amministrazione appaltante prescriva l'impiego di disposizioni o sistemi protetti da brevetti d'invenzione, sia che l'Appaltatore vi ricorra di propria iniziativa con il consenso del direttore dei lavori, l'Appaltatore deve dimostrare di aver pagato i dovuti canoni e diritti e di aver adempiuto a tutti i relativi obblighi di legge. 4.8 ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI E PROGRAMMA DEI LAVORI

In genere l'Appaltatore avrà la facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crederà più conveniente per darli perfettamente

compiuti nel termine contrattuale, purché, a giudizio della direzione, non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi dell'Appaltante e comunque nel rispetto del cronoprogramma approvato ai sensi del precedente art. 4.1.

La mancata osservanza delle disposizioni del presente articolo dà facoltà all'Appaltante di non stipulare o di risolvere il contratto per colpa dell'Appaltatore.

4.9 VARIANTI IN CORSO D'OPERA

L'Amministrazione si riserva l'insindacabile facoltà di introdurre all'atto esecutivo le varianti che riterrà opportune nell'interesse della buona riuscita dei lavori e per una maggiore economia degli stessi, senza che l'impresa possa trarne motivi per avanzare pretese di compensi e indennizzi di qualsiasi natura, salvo quanto disposto dal presente Capitolato e dagli artt. 10 c.3 del Capitolato Generale. 4.10 PERIZIE DI VARIANTE E SUPPLETIVE

Per le perizie di variante e suppletive si farà riferimento all’art. 25 della legge 109/94. 4.11 DURATA GIORNALIERA DEI LAVORI - LAVORO STRAORDINARIO E NOTTURNO

L'orario giornaliero dei lavori sarà quello stabilito dal contratto collettivo valevole nel luogo dove i lavori vengono compiuti, ed in mancanza, quello risultante dagli accordi locali e ciò anche se l'Appaltatore non sia iscritto alle rispettive organizzazioni dei datori di lavoro.

Non è consentito fare eseguire dagli stessi un lavoro maggiore di dieci ore su ventiquattro. All'infuori dell'orario normale, come pure nei giorni festivi, l'Appaltatore non potrà, a suo arbitrio, far eseguire lavori che

richiedano la sorveglianza da parte degli agenti dell'Appaltante; se, a richiesta dell'Appaltatore, la direzione lavori autorizzasse il prolungamento dell'orario, l'Appaltatore non avrà diritto a compenso od indennità di sorta, ma sarà invece tenuto a rimborsare all'Appaltante le maggiori spese di assistenza.

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OPERE DI DIFESA COSTIERA PER CONTRASTARE L’EROSIONE MARINA 13

Qualora la direzione lavori ordinasse, per iscritto, il lavoro nei giorni festivi ed il prolungamento dell'orario di lavoro oltre le otto ore giornaliere, all'Appaltatore, oltre l'importo del lavoro eseguito, sarà corrisposto, per ogni ora di lavoro straordinario effettivamente eseguito e per ogni operaio accertato presente, un compenso pari alla percentuale di maggiorazione stabilita per il lavoro straordinario nei contratti di lavoro, applicata al prezzo della tariffa inserita nell'elenco prezzi per la fornitura di mano d'opera corrispondente alla categoria del lavoratore che ha compiuto il lavoro straordinario.

Nessun compenso, infine, sarà dovuto all'Appaltatore nei casi di lavoro continuativo di 16 ore ( effettuato quando le condizioni di luce naturale nell'epoca in cui si svolgono i lavori lo consentono) o di 24 ore ( nei lavori usualmente effettuati senza interruzioni, o per i quali è prescritta dal presente Capitolato l'esecuzione senza interruzione), stabilito su turni di 8 ore ciascuno e ordinato, sempre per iscritto, dalla direzione lavori. 4.12 ESECUZIONE DI UFFICIO DEI LAVORI RESCISSIONE DEL CONTRATTO

L'Appaltante si riserva il diritto di rescindere il contratto di appalto e di provvedere all'esecuzione d'ufficio, con le maggiori spese a carico dell'Appaltatore, nei casi previsti dagli artt. 118 e 119 del Regolamento 21/12/1999 n° 554. 4.13 DANNI DI FORZA MAGGIORE

I danni riconosciuti esclusivamente di forza maggiore perchè provocati da eventi eccezionali saranno compensati all'Appaltatore ai sensi e nei limiti stabiliti dall'art. 20 del Capitolato Generale, sempre che la denuncia del danno sia stata fatta per iscritto e che i lavori siano stati misurati ed iscritti a libretto.

Non saranno considerati danni di forza maggiore gli scoscendimenti, le solcature e gli altri guasti provocati dalle acque di pioggia alle scarpate dei tagli e dei rilevati, nè gli interramenti delle cunette, dovendo l'Impresa provvedere a riparare tali danni a sua cura e spese. 4.14 ESPROPRIAZIONE DEI TERRENI

L'Appaltante provvederà ad ottemperare alle formalità prescritte dalla legge sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità, prima che l'Appaltatore occupi i terreni correnti per l'esecuzione delle opere appaltate.

Qualora durante il corso dei lavori insorgessero difficoltà a causa dell'occupazione dei terreni, che richiedessero un rallentamento od anche una sospensione dei lavori l'Appaltatore non avrà diritto a compensi, ma potrà solo ottenere una proroga nel caso che l'impedimento fosse tale da non permettere l'ultimazione dei lavori nel termine stabilito dal presente Capitolato. 4.15 RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE

Sarà obbligo dell'Appaltatore adottare nell'esecuzione dei lavori tutti i provvedimenti e le cautele necessari per garantire l'incolumità degli operai e rimane stabilito che egli assumerà ogni ampia responsabilità sia civile che penale nel caso di infortuni, della quale responsabilità s'intende quindi sollevato il personale preposto alla direzione e sorveglianza, i cui compiti e responsabilità sono quelli indicati dall’art. 124 del Regolamento. 4.16 ANTICIPAZIONI ALL'APPALTATORE

L'anticipazione di cui all'art. 12 del r.d. 18 novembre 1923, n. 2440 non verrà concessa, così come stabilito dal D.L. 28/03/97 n° 79, convertito dalla legge 28/05/97 n° 140 4.17 CONTO FINALE E COLLAUDO DEFINITIVO

Il conto finale verrà compilato entro tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori. Il collaudo provvisorio degli stessi dovrà avvenire entro sei mesi dalla data di ultimazione completa delle opere appaltate. Ove il certificato di collaudo provvisorio sia sostituito da quello di regolare esecuzione, nei casi consentiti, il certificato va

emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori. E' in facoltà dell'Appaltante di richiedere, prima della ultimazione dei lavori, il funzionamento parziale o totale delle opere

eseguite. In tal caso si provvederà con un collaudo provvisorio per le opere prese in consegna. Se il certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione non viene approvato entro due mesi dalla scadenza del termine

di cui sopra e salvo che il ritardo non dipenda da inadempienze dell'Impresa, l'Appaltatore ha diritto alla restituzione delle somme depositate a titolo di cauzione, ritenute, ecc. salvo sue responsabilità in sede di collaudo.

Al pagamento della rata di saldo si procede, previa garanzia fideiussoria che l’impresa dovrà presentare entro 10 giorni dalla richiesta contenente le stesse clausole della cauzione definitiva suindicata, non oltre il novantesimo giorno dall’emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione. La mancata presentazione della polizza esonera l’Amministrazione dal pagamento della rata di saldo. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’opera ai sensi dell’articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

Alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione si procede, con le cautele prescritte dalle leggi in vigore e sotto le riserve previste dall'articolo 1669 del codice civile, allo svincolo della cauzione prestata dall'appaltatore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto.

Il certificato di collaudo assume carattere definitivo decorsi due anni dall’emissione del medesimo. Decorso tale termine il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l’atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine ( art. 28, c. 3 della legge 109/94 ) 4.18 PRESA IN CONSEGNA DELL'OPERA

Successivamente al collaudo approvato e alla presentazione da parte dell'Appaltatore all'Appaltante della cartografia in scala prescritta di tutti gli schemi degli impianti elettrici, idrici, igienici, fognari ecc. delle condotte e simili comprese nei lavori, l'opera sarà presa in consegna dall'Amministrazione, permanendo la responsabilità dell'impresa a norma dell'art. 1669 dal codice civile.

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OPERE DI DIFESA COSTIERA PER CONTRASTARE L’EROSIONE MARINA 14

Si pattuisce altresì che le opere possano essere riconsegnate anticipatamente ai sensi dell’art. 200 del Regolamento sui LL.PP., a semplice richiesta della stazione Appaltante, senza che l’Appaltatore possa opporsi o vantare pretese di sorta. In tal caso si procederà secondo quanto indicato nel citato Regolamento.

4.19 ONERI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE

Oltre a tutte le spese obbligatorie e prescritte dagli artt. 5 del Capitolato Generale ed a quanto specificato nel presente Capitolato, sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri qui appresso indicati che si intendono compensati nei prezzi dei lavori a misura o a corpo di cui al precedente art. 1.2 e all'elenco prezzi: 1. tutte le spese di contratto come spese di registrazione i diritti e le spese contrattuali ed ogni altra imposta inerente ai lavori, ivi

compreso il pagamento dei diritti dell'U.T.C., se ed in quanto dovuti a sensi dei regolamenti comunali vigenti; 2. l'adozione di tutti i provvedimenti e di tutte le cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità agli operai, alle persone addette ai

lavori ed ai terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati. Ogni responsabilità ricadrà, pertanto, sull'Appaltatore, con pieno sollievo tanto dall'Appaltante quanto del personale da essa preposto alla direzione e sorveglianza;

3. i movimenti di terra ed ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione all'entità dell'opera, la recinzione

del cantiere stesso con solido steccato in legno, in muratura o metallico, secondo quanto verrà richiesto dalla D.L., nonché la pulizia e la manutenzione del cantiere, l'inghiaiamento e la sistemazione delle sue strade in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori.

4. l'installazione ed il mantenimento in perfetto stato di agibilità e di pulizia dei locali o baracche ad uso ufficio per il personale

dell'Appaltante, sia nel cantiere che nel sito dei lavori secondo quanto sarà indicato all'atto dell'esecuzione. Detti locali dovranno avere una superficie idonea al fine per cui sono destinati con un arredo adeguato;

5. la guardia e la sorveglianza, sia di giorno che di notte, con il personale necessario, del cantiere e di tutti i materiali in esso esistenti,

nonché di tutte le cose dell'Amministrazione appaltante e delle piantagioni che saranno consegnate all'Appaltatore. 6. le spese occorrenti per mantenere e rendere sicuro il transito ed effettuare le segnalazioni di legge, sia diurne che notturne, sulle

strade in qualsiasi modo interessate dai lavori, nonché la fornitura e l'installazione nel cantiere delle apposite tabelle indicative dei lavori e di ogni altro cartello di avviso, prescritto per Legge o richiesto dalla D.L., per la sicurezza degli operai e la salvaguardia della pubblica incolumità;

7. il risarcimento dei danni di ogni genere o il pagamento di indennità a quei proprietari i cui immobili, non espropriati dall'Appaltante,

fossero in qualche modo danneggiati durante l'esecuzione dei lavori; 8. le occupazioni temporanee per formazione di cantieri, installazione di baracche per alloggio degli operai ed in genere per tutti gli usi

occorrenti all'Appaltatore per l'esecuzione dei lavori appaltati. A richiesta, dette occupazioni, purché riconosciute necessarie, potranno essere eseguite direttamente dall'Appaltante, ma le relative spese saranno a carico dell'Appaltatore;

9. le spese per esperienze, assaggi, prelevamento, preparazione ed invio di campioni di materiali da costruzione forniti dall'Appaltatore

agli Istituti autorizzati di prova indicati dall'Amministrazione appaltante, nonché il pagamento delle relative spese e tasse. Resta in ogni caso a carico dell'Appaltatore l'osservanza sia delle vigenti disposizioni regolamentari per le prove dei materiali da costruzione in genere, sia di quelle che potranno essere emanate durante il corso dei lavori e cosi anche durante le operazioni di collaudo. Dei campioni potrà essere ordinata la conservazione nell'ufficio della direzione dei lavori o nel cantiere, munendoli di sigilli a firma del Direttore dei lavori e dell'Appaltatore nei modi più adatti a garantirne l'autenticità;

10. l'esecuzione delle prescritte prove nell'officina di provenienza, sulle tubazioni, i pezzi speciali e gli apparecchi che l'Appaltatore

fornirà. A tali prove presenzieranno i rappresentanti dell'Appaltante e l'Appaltatore sarà tenuto a rimborsare all'Appaltante le spese all'uopo sostenute;

11. la esecuzione di ogni prova di carico che sia ordinata dalla direzione dei lavori su pali di fondazione, solai, balconi e qualsiasi altra

struttura portante; 12. le spese per l'esecuzione e l'esercizio delle opere e degli impianti provvisionali, qualunque ne sia l'entità, che si rendessero necessari

sia per deviare le correnti d'acqua, proteggere da esse gli scavi, le murature e le altre opere da eseguire, sia per provvedere allo smaltimento delle acque stesse, provenienti da infiltrazioni, dagli allacciamenti nuovi o già esistenti o da cause esterne, il tutto sotto la propria responsabilità;

13. l'onere per custodire e conservare qualsiasi materiale di proprietà dell'Appaltante, in attesa della posa in opera e quindi, ultimati i

lavori, l'onere di trasportare i materiali residuati nei magazzini o nei depositi che saranno indicati dalla direzione dei lavori; 14. le spese per concessioni governative e specialmente quelle di licenza per la provvista e l'uso delle materie esplosive, come pure

quelle occorrenti per la conservazione, il deposito e la custodia delle medesime e per gli allacciamenti idrici ed elettrici;

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OPERE DI DIFESA COSTIERA PER CONTRASTARE L’EROSIONE MARINA 15

15. la fornitura, dal giorno della consegna dei lavori, sino alla ultimazione, di strumenti topografici, personale e mezzi d'opera per tracciamenti, rilievi, misurazioni e verifiche di ogni genere;

16. la predisposizione delle pratiche tecnico-amministrative, complete in ogni loro parte, per richieste, prescritte dalla Legge, di permessi

ed autorizzazioni di qualunque tipo e genere relative agli interventi da effettuare; 17. la manutenzione di tutte le opere eseguite,in dipendenza dell'appalto, dalla loro ultimazione sino al collaudo provvisorio. Tale

manutenzione comprende tutti i lavori di riparazione dei danni che si verificassero alle opere eseguite e quanto altro occorre per dare all'atto del collaudo le opere stesse in perfetto stato, rimanendo esclusi solamente i danni prodotti da forza maggiore e sempre che l'Appaltatore ne faccia regolare denuncia nei termini prescritti;

18. la raccolta periodica delle fotografie relative alle opere appaltate, durante la loro costruzione e ad ultimazione avvenuta, nel numero e

dimensioni che saranno volta per volta richieste dalla direzione dei lavori. Sul retro delle fotografie dovrà essere posta la denominazione dell'opera e la data del rilievo fotografico;

19. la fornitura ed installazione di tabelloni informativi, di colore giallo con scritte nere della misura minima di cm. 200 x 150 nel

numero e tipo che sarà prescritto dalla direzione dei lavori, con l'indicazione dell'ente appaltante, delle opere in progetto, del nome del progettista, del direttore dei lavori, dell'assistente, dell'Impresa e dei subappaltatori e di quanto altro richiesto dall'Appaltante. Nel caso di lavori finanziati dal Cassa DD.PP., nel tabellone dovrà essere inclusa la seguente dicitura: " Opera finanziata dalla Cassa Depositi e Prestiti con i fondi del risparmio postale";

20. la fornitura a lavori ultimati, di una copia aggiornata di tutti i disegni di progetto architettonici, strutturali ed impiantistici sui quali

saranno inoltre annotati tutti i particolari e le notizie utili ai fini della piena individuazione delle caratteristiche dell'opera realizzata. La D.L. potrà richiedere inoltre, anche in corso d'opera tutti i documenti, le specificazioni e gli schemi necessari per i fini di cui in precedenza;

21. lo smaltimento, nelle forme di Legge, delle acque meteoriche e di rifiuto provenienti dal cantiere dai collettori esistenti, dalle abitazioni, dal piano stradale, dai tetti, dai cortili ecc.;

22. il libero accesso al cantiere, nello stesso e sulle opere eseguite od in corso d'esecuzione del personale dipendente di altra Impresa alla

quale siano stati affidati lavori non compresi nel presente Appalto, nonché, a richiesta della Direzione dei Lavori, l'uso parziale o totale, da parte di dette Imprese o persone, dei ponti di servizio, impalcature, costruzioni provvisorie, e degli apparecchi di sollevamento, per tutto il tempo occorrente alla esecuzione dei lavori che l'Amministrazione Appaltante intenderà eseguire direttamente ovvero a mezzo di altre Ditte, dalle quali, come dall'Amministrazione Appaltante, l'Appaltatore non potrà pretendere compensi di sorta;

23. il ricevimento in cantiere, lo scarico ed il trasporto, a propria cura e spese e sotto la propria responsabilità, nei luoghi di deposito

all'interno del cantiere o a piè d'opera,la conservazione e la custodia dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e provvisti od eseguiti da altre Ditte per conto dell'Amministrazione Appaltante. I danni che per cause dipendenti o per sua negligenza fossero apportati ai materiali suddetti dovranno essere riparati a carico esclusivo dell'Appaltatore;

24. l'uso anticipato delle opere che venissero richiesti dalla Direzione dei lavori, senza che l'Appaltatore abbia diritto a speciali

compensi. Esso potrà, però, richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, per essere garantito dai possibili danni che potessero derivare ad esse. Entro un mese dal verbale di ultimazione, su richiesta del D.L., l'Appaltatore dovrà completamente sgomberare il cantiere dei materiali, mezzi d'opera ed impianti di sua proprietà;

25. la bonifica, prima dell'inizio dei lavori ed a mezzo di ditta specializzata ed all'uopo autorizzata, della zona di lavoro per rintracciare e

rimuovere ordigni bellici ed esplosivi di qualsiasi specie in modo che sia assicurata l'incolumità degli operai addetti al lavoro medesimo. Pertanto, di qualsiasi incidente del genere che potesse verificarsi per inosservanza della predetta obbligazione, ovvero per incompleta e poco diligente bonifica, è sempre responsabile l'Appaltatore, rimanendone in tutti i casi sollevato l'Appaltante;

26. l'indicazione all'Appaltante, entro i termini prefissi dallo stesso, di tutte le notizie relative all'impiego della manodopera, notizie che

dovranno pervenire in copia anche alla direzione dei lavori. In particolare si precisa che l'Appaltatore ha l'obbligo di comunicare mensilmente al direttore dei lavori il proprio calcolo dell'importo netto dei lavori eseguiti nel mese, nonché il numero delle giornate-operaio impiegate nello stesso periodo. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere dall'Appaltatore la comunicazione scritta di tali dati entro il 25 di ogni mese successivo a quello cui si riferiscono i dati. Il direttore dei lavori, a sua volta, trasmetterà tempestivamente tali dati, con le eventuali note e commenti, all'Appaltante. La mancata ottemperanza dell'Appaltatore alle precedenti disposizioni sarà considerata grave inadempienza contrattuale;

27. ogni onere necessario per le opere provvisionali atte a rendere accessibili le aree del cantiere. Sono compresi l’eventuale

realizzazione di passaggi su marciapiedi, cordolature, terreno di qualsiasi natura e consistenza, ecc. Sono altresì comprese nel prezzo del contratto tutte le spese per i ripristini dei passaggi realizzati.

28. l'osservanza delle norme vigenti a favore degli operai in materia assicurativa, previdenziale e contro gli infortuni sul lavoro,

attenendosi in particolare a quanto contenuto nella circolare del Ministero dei LL.PP. n° 1255/U.L. del 26.8.1985.

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OPERE DI DIFESA COSTIERA PER CONTRASTARE L’EROSIONE MARINA 16

L'Appaltatore osserverà integralmente i contratti di lavoro nazionali e territoriali vigenti. L'impresa artigiana si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti delle imprese artigiane e negli accordi locali integrativi dello stesso per il tempo e nella località in cui si svolgono detti lavori. I suddetti obblighi vincolano l'Impresa anche se non sia aderente alle associazioni di categoria o receda da esse e indipendentemente dalla struttura e dimensione dell'Impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica,economica e sindacale, salva, naturalmente, la distinzione prevista per le Imprese artigiane. L'Impresa è responsabile, in rapporto alla stazione appaltante, dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi di subappalto. Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato, non esime l'Impresa dalle responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della stazione appaltante. In caso di inottemperanza agli obblighi testé precisati accertati dalla stazione appaltante o ad essa segnalata dall'Ispettorato del lavoro, la stazione appaltante medesima comunicherà all'Impresa e, se del caso, anche all'Ispettorato suddetto, l'inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 20 % sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando cosi le somme accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra. Il pagamento all'Impresa delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando dall'Ispettorato del Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti. Per le detrazioni di cui sopra, l'impresa non può opporre eccezione alla stazione appaltante, nè il titolo a risarcimento dei danni. Sulla somma detratta non saranno per qualsiasi titolo corrisposti interessi. Ai sensi dell'art. 18 della legge 19.3.1990 n° 55 la Ditta Appaltatrice deve: • trasmettere, anche per i subappaltatori, prima della stipula del contratto la documentazione di avvenuta denunzia agli enti

previdenziali, inclusa la Cassa Edile, assicurativi ed antinfortunistici; • trasmettere periodicamente all'Amministrazione copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti

agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione decentrata; • trasmettere, prima dell'inizio dei lavori, il piano delle misure per la sicurezza fisica, anche di eventuali subappaltatori. 28. 28 L'Impresa è inoltre obbligata al versamento alle Casse Edili o Marittime ed agli Enti-Scuola (previsti dal vigente contratto

nazionale per gli addetti del settore) dei contributi stabiliti per fini mutualistici e per la scuola professionale, nonché delle competenze spettanti agli operai per ferie, gratifiche ecc. in conformità alle clausole contenute nei patti nazionali e provinciali sulle Casse Edili ed Enti Scuola medesimi.

29. L'Appaltatore e, per suo tramite, le Imprese subappaltatrici, trasmettono all' Amministrazione o Ente committente, prima dell'inizio dei lavori e comunque entro trenta giorni dalla data del verbale di consegna, la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile o Marittima, assicurativi e antinfortunistici.

Le denunce da effettuare sono tra l'altro, e se del caso, le seguenti: AUSL di competenza - Servizio Multizonale:

Denuncia per CONTROLLO INSTALLAZIONI E DISPOSITIVI CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE (art. 40 D.P.R. 27/04/55 n. 547) su Mod. A; Denuncia per VERIFICHE IMPIANTI DI MESSA A TERRA (art. 328 D.P.R. 27/04/55 n.547) su Mod.B;

INAIL: Denuncia di NUOVO LAVORO (Testo Unico) L.30/06/65 n.1124 su Mod 66 DL (oppure su carta intestata della Ditta con i contenuti del Mod. 66 DL);

ISPETTORATO DEL LAVORO: denuncia di NUOVO CANTIERE mediante lettera (L.30/10/55 n.1079) recante fra l'altro i seguenti dati: località cantiere, data inizio attività e presumibile fine, numero dipendenti, orari di lavoro; nel cantiere debbono essere custoditi il libro delle presenze ed il libro matricola aggiornati, ed una targa con gli orari di lavoro;

CASSA EDILE: comunicazione di ASSUNZIONE DI OGNI SINGOLO APPALTO (Circolare ASSISTEDIL - Ancona 1/91 dello 08/03/91) contenente fra l'altro: a) Oggetto lavori; b) Ubicazione del cantiere; Ente appaltante; c) Data presumibile di inizio e data presumibile di fine lavoro; e) Nominativo/i della ditta/e subappaltante con le indicazioni del genere dei lavori dati in subappalto;

I.P.SE.MA. (Istituto di previdenza per il settore marittimo): (comunicazione di ASSUNZIONE DI OGNI SINGOLO APPALTO contenente fra l'altro: a) Oggetto lavori; b) Ubicazione del cantiere; Ente appaltante; c) Data presumibile di inizio e data presumibile di fine lavoro; e) Nominativo/i della ditta/e subappaltante con le indicazioni del genere dei lavori dati in subappalto;

ISPESL: richiesta di COLLAUDO di apparecchi di sollevamento nuovi. Quando l'Appaltatore non adempia a tutti gli obblighi sopra indicati, l'Appaltante sarà in diritto, previo avviso dato per iscritto e restando questo senza effetto nel termine fissato nella notifica, di provvedere direttamente alla spesa necessaria, disponendo il dovuto pagamento a carico dell'Appaltatore. In caso di rifiuto o di ritardo di tali pagamenti da parte dell'Appaltatore, essi saranno fatti d'ufficio e l'Appaltante si rimborserà della spesa sostenuta detraendo il relativo importo dallo stato di avanzamento o del conto finale. Sarà applicata una penale pari al 10% sull'importo dei pagamenti derivati dal mancato rispetto agli obblighi sopra descritti nel caso che ai pagamenti stessi debba provvedere l'Appaltante. Tale penale sarà ridotta al 5% qualora l'Appaltatore ottemperi all'ordine di pagamento entro il termine fissato nell'atto di notifica.

4.20 Proprietà dei materiali di escavazione e di demolizione

I materiali provenienti da escavazioni, demolizioni e/o smontaggi, che la stazione appaltante intende recuperare, restano in proprietà della Stazione appaltante e sarà obbligo dell'Appaltatore trasportarli e regolarmente accatastarli in luogo indicato dalla Stazione Appaltante, intendendosi di ciò compensato coi prezzi degli scavi e delle demolizioni e/o smontaggi.

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OPERE DI DIFESA COSTIERA PER CONTRASTARE L’EROSIONE MARINA 17

Per gli altri materiali sempre provenienti escavazioni o demolizioni e/o smontaggi che l’Amministrazione non intenda recuperare sarà a carico dell’impresa il carico ed il trasporto a rifiuto del materiale in discarica compresi gli oneri per il loro smaltimento, intendendosi di ciò compensato coi prezzi degli scavi e delle demolizioni e/o smontaggi.

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OPERE DI DIFESA COSTIERA PER CONTRASTARE L’EROSIONE MARINA 18

CAPITOLO V

DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

5.1 RISOLUZIONE AMMINISTRATIVA Qualora sorgessero delle contestazioni tra il direttore dei lavori e l'Appaltatore, si procederà alla risoluzione di esse in via amministrativa a norma dell’art. 149 del regolamento approvato. Nel caso non si giungesse ad un accordo, le parti decidono di escludere la competenza arbitrale ed utilizzare la giustizia amministrativa

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OPERE DI DIFESA COSTIERA PER CONTRASTARE L’EROSIONE MARINA 19

Capitolo VI

PRESCRIZIONI TECNICHE

a) Modalità di esecuzione

a) Parte I

PROVENIENZA E QUALITA' DEI MATERIALI E RELATIVE PRESCRIZIONI

6.1 PROVENIENZA E QUALITÀ DEI MATERIALI

In genere i materiali occorrenti per la costruzione delle opere proverranno da ditte fornitrici o da cave e località che l'Impresa riterrà di sua convenienza, purché gli stessi siano rispondenti ai requisiti di cui ai seguenti articoli.

L’Impresa terrà sollevata ed indenne l’Amministrazione appaltante da ogni onere connesso con l’approvvigionamento dei materiali, qualora durante il corso dei lavori, le ditte fornitrici, le cave e le località ipotizzate dall’Impresa stessa in sede di formulazione dell’offerta di gara, dovessero rivelarsi impossibilitate od insufficienti a garantire la fornitura necessaria all’esecuzione di tutti i lavori oggetto del presente capitolato.

Inoltre resta sempre all'Impresa la piena responsabilità circa i materiali adoperati o forniti durante l'esecuzione dei lavori, essendo essa tenuta a controllare che tutti i materiali corrispondano alle caratteristiche prescritte e a quelle dei campioni esaminati, o fatti esaminare, dalla Direzione dei lavori.

6.2 PRESCRIZIONI RELATIVE AI MATERIALI.

1. – Massi naturali: I massi per scogliera devono rispondere ai requisiti essenziali di compattezza, omogeneità, durabilità, essere esenti da giunti, fratture e piani di sfaldamento, e risultare inoltre inalterabili all'acqua di mare e al gelo; il peso specifico deve essere di norma non inferiore a 2.500 kg/mc. Le prove di resistenza del materiale alla compressione, all'abrasione, alla salsedine marina e alla gelività, che la Direzione dei lavori riterrà di disporre, saranno effettuate a carico dell'Impresa, seguendo le norme in vigore per l'accettazione delle pietre naturali da costruzione (R.D. 16 novembre 1939, n.2232). In particolare devono essere rispettati i seguenti limiti:

- resistenza alla compressione: >500 kg/cmq - coefficiente di usura (R.D. n.2232 del 16 novembre 1939, art.11): < 7,5 mm - coefficiente di imbibizione: < 4% - resistenza chimica (ASTMC - 88 - 5 cicli solfato di sodio) perdita < 10%.

- gelività (R.D. n.2232 del 16 novembre 1939, art.8). 2. – Sabbia : deve essere costituita da granelli non gelivi, non friabili e deve risultare priva di polvere, di frazioni limose, argillose e di sostanze organiche, nonché di sostanze dannose all’impiego a cui la sabbia è destinata. 3. – Misto di cava (o tout-venant) : nei nuclei di scogliera, rinfianchi, riempimenti e simili il misto di cava deve essere di dimensioni comprese tra 2 cm e 50 cm, non solubile, privo di frazioni limose o argillose e di sostanze organiche. 6.3 PROVE DEI MATERIALI

In relazione a quanto prescritto circa la qualità e le caratteristiche di accettazione dei materiali, l’Impresa resta obbligata ad effettuare a sue spese in ogni tempo le prove dei materiali impiegati o da impiegarsi, nonché quelle di campioni da prelevarsi in opera, sostenendo inoltre tutte le spese di prelevamento e di invio ad Istituto Sperimentale debitamente riconosciuto (ufficiale o autorizzato ai sensi dell’art.20 della legge n.1086/1971).

Dei campioni potrà essere ordinata la conservazione nel competente Ufficio Dirigente, munendoli di sigilli e firma del Direttore dei Lavori e dell’Impresa, nei modi più adatti a garantirne l’autenticità.

6.4 OCCUPAZIONE, APERTURA E SFRUTTAMENTO DELLE CAVE

Fermo restando quanto prescrive l’apposito articolo circa la provenienza dei materiali resta stabilito che tutte le pratiche e gli oneri inerenti alla ricerca, occupazione, apertura e gestione delle cave sono a carico esclusivo dell'Impresa, rimanendo l'Amministrazione sollevata dalle conseguenze di qualsiasi difficoltà che l'Impresa potesse incontrare a tale riguardo.

Al momento della consegna dei lavori, l'Impresa dovrà indicare le cave di cui intende servirsi e garantire che queste siano adeguate e capaci di fornire in tempo utile e con continuità tutto il materiale necessario i lavori con le prescritte caratteristiche.

L'Impresa resta responsabile di fornire il quantitativo e di garantire la qualità dei massi e degli scapoli occorrenti al normale avanzamento dei lavori anche se, per far fronte a tale impegno, l'Impresa medesima dovesse abbandonare la cava o località di provenienza, già ritenuta idonea, per attivarne altre ugualmente idonee; tutto ciò senza che l'Impresa possa avanzare pretese di speciali compensi o indennità.

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OPERE DI DIFESA COSTIERA PER CONTRASTARE L’EROSIONE MARINA 20

Anche tutti gli oneri e prestazioni inerenti al lavoro di cava - come pesatura del materiale, trasporto al sito di imbarco, costruzione di scali di imbarco, lavori inerenti alle opere morte, pulizia della cava con trasporto a rifiuto della terra vegetale e del cappellaccio, costruzione di strade di servizio e di baracche per ricovero di operai o del personale di sorveglianza dell'Amministrazione e quanto altro occorrente - sono ad esclusivo carico dell'Impresa.

L'Impresa ha la facoltà di adottare, per la coltivazione delle cave, quei sistemi che ritiene migliori nel proprio interesse, purché si uniformi alle norme vigenti ed alle ulteriori prescrizioni che eventualmente fossero impartite dalle Amministrazioni statali e dalle Autorità Militari, con particolare riguardo a quella mineraria e di pubblica sicurezza, nonché dalle Amministrazioni regionali, provinciali e comunali.

L'Impresa resta in ogni caso l'unica responsabile di qualunque danno od avaria potesse verificarsi in dipendenza dei lavori di cava od accessori.

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OPERE DI DIFESA COSTIERA PER CONTRASTARE L’EROSIONE MARINA 21

Capitolo VI

Parte II

OPERE A GETTATA

6.2.1 COSTITUZIONE DELLE OPERE A GETTATA (O A SCOGLIERA)

Rientrano nelle opere a gettata le scogliere soffolte a massi naturali o artificiali, gli imbasamenti a scogliera per le dighe di tipo misto e per le banchine a gravità, nonché le scogliere di rivestimento per le banchine a scarpa.

La realizzazione delle varie parti di un'opera a gettata deve avvenire procedendo dal basso verso l'alto e dall'interno verso l'esterno (l'argomento è trattato più diffusamente negli articoli seguenti). Il programma operativo dei lavori dovrà essere indicato dall'Impresa nel rispetto del tempo utile contrattuale e sottoposto all'approvazione del Direttore dei Lavori.

Per le opere di particolare importanza dovrà essere installato in idoneo fondale ed in posizione significativa, a cura e spese dell'Impresa, un sistema di misura delle caratteristiche ondose incidenti. Le specifiche tecniche degli apparecchi (del tipo accelerometrico, a pressione, ad ultrasuoni, ovvero a soda capacitativa) dovranno essere approvate dal Direttore dei Lavori.

In ogni caso il sistema di misura dovrà fornire in tempo reale i cronogrammi delle escursioni di altezza d'onda ad intervalli costanti di venti minuti e per una durata in continuo non inferiore a cinque minuti. Il valore di soglia dell'altezza d'onda al di sopra della quale si ritiene necessaria la registrazione, verrà fissata dal Direttore dei Lavori e comunque non sarà inferiore ad un metro.

6.2.2 CLASSIFICAZIONE DEI MATERIALI COSTITUENTI LE OPERE A GETTATA IN MASSI NATURALI Le scogliere di massi naturali sono formate da materiale suddiviso nelle seguenti categorie:

a) Tout-Venant o scapolame di cava b) Scogli (o massi) delle varie categorie di peso; • 1^ categoria da kg 51 a kg 1000 • 2^ categoria da kg 1001 a kg 3000 • 3^ categoria da kg 3001 a kg 7000 ed oltre

Il tout-venant di cava è costituito di materiale con diametro compreso tra 2 e 50 cm, distribuito secondo una curva granulometrica il più possibile continua compresa nel fuso che è indicato dagli elaborati di progetto. La percentuale in peso di materiale di diametro inferiore a 2 cm deve essere al massimo pari al 10%. Gli scogli vengono impiegati per costituire strati-filtro e mantellate di rivestimento: essi vengono suddivisi in categorie definite dal peso minimo e massimo degli elementi ammessi in ogni singola categoria. In linea generale, detto P il peso medio caratteristico di una categoria, il peso minimo e quello massimo devono essere pari a 0,5 e 1,5P; ove la categoria di massi sia definita dai valori estremi del peso, s'intende per P la semisomma dei valori estremi. Nell'ambito di ogni categoria almeno il 50% in peso di materiale deve avere un peso superiore a P. Gli scogli non devono presentare notevoli differenze tra le dimensioni e resta, pertanto, stabilito che la loro forma è definita dai rapporti di appiattimento b/a e di allungamento c/b (con a, b, c i lati del prisma inviluppo e a>b>c), che devono sempre avere valori superiori a 2/3. Il grado di arrotondamento degli spigoli viene definito qualitativamente come in figura e corrisponderà almeno alla classe "vivi" o "quasi vivi". Nei prezzi di elenco delle varie categorie di materiale lapideo sono comprese oltre le spese di estrazione, anche quelle di trasporto, pesatura, posa in opera nei siti designati e secondo le sagome stabilite, e ogni altra spesa o magistero occorrente per il compimento dell'opera a regola d'arte.

6.2.3 SCELTA DEI MASSI NATURALI

I massi estratti dalle cave devono essere selezionati in relazione alle norme del presente capitolato, scartando quelli che presentano lesioni, o comunque si presentino non idonei.

La Direzione dei Lavori, secondo le esigenze, ha facoltà di dare la precedenza al carico di massi di determinata categoria; come pure può ordinare l'estrazione ed il trasporto in opera di massi di una determinata categoria anche se in cava fossero già pronti massi di altre dimensioni che, in conseguenza, dovranno rimanere in sosta.

L'Impresa, pertanto, è obbligata a corrispondere prontamente, e senza pretendere indennizzo alcuno, ad ogni richiesta di più costose manovre e di modalità esecutive più onerose.

L'Impresa deve sollecitamente allontanare dal cantiere e dalla zona del lavoro quei massi che la Direzione dei Lavori non ritenga idonei ad un utile impiego.

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OPERE DI DIFESA COSTIERA PER CONTRASTARE L’EROSIONE MARINA 22

6.2.4 NUMERAZIONE E TARATURA DEI MEZZI DI TRASPORTO

I mezzi da impiegare per il trasporto dei massi via terra devono essere distinti dalla propria targa o dal contrassegno permanente a cui corrisponderà la tara a vuoto, accertata da regolare pesatura i cui risultati dovranno essere riportati in apposito verbale.

Analogamente i pontoni e gli altri mezzi adibiti al trasporto dei massi via mare devono essere contrassegnati con una matricola d'identificazione ed essere stazzati con il seguente sistema: per la taratura del mezzo, in bacino perfettamente calmo si segna a poppa, a prua e nelle fiancate, la linea di immersione a vuoto; si esegue poi un primo carico parziale e si segna la nuova linea d'immersione; quindi si esegue un secondo carico dello stesso peso del primo e si segna la nuova linea d'immersione, e così di seguito, fino a carico completo, avendo cura di distribuire regolarmente il materiale dello scafo allo scopo di evitare sbandamenti longitudinali o trasversali.

A bordo dei galleggianti non devono trovarsi, durante le operazioni di stazzatura, altri oggetti ed attrezzi oltre a quelli di dotazione fissa che devono essere elencati sia nel verbale di stazzatura, sia all'atto dei controlli del carico, il mezzo non deve essere gravato di carichi accidentali.

La Direzione dei Lavori può sempre richiedere controlli della taratura e stazzatura iniziali: in ogni caso i controlli devono farsi ad intervalli di tempo regolari di 4 mesi ed ogni volta che i mezzi terrestri o navali venissero comunque riparati o trasformati. Sia la taratura e la stazzatura iniziali che le successive tarature e stazzature di controllo, vanno fatte tutte a spese dell'Impresa ed in contraddittorio con la Direzione dei Lavori, redigendosi per ogni operazione regolare verbale.

L'Impresa è tenuta ad adottare tutte quelle cure e cautele che valgano a garantire la buona riuscita delle operazioni, ottemperando anche in questo campo a tutte le disposizioni che la Direzione dei Lavori riterrà di impartire.

6.2.5 COSTRUZIONE DELLA SCOGLIERA

Le varie parti dell'opera a gettata devono corrispondere sia per categoria, che per quantità alle indicazioni progettuali esplicitate negli elaborati che costituiscono parte integrante del contratto di appalto.

I materiali di cava per la formazione del nucleo e gli scogli fino a 1.000 kg potranno essere versati direttamente da automezzi o da bettoline. I massi di peso superiore dovranno essere posizionati individualmente con attrezzature opportune.

La Direzione dei Lavori si riserva la facoltà di rimandare al bilico uno o più massi (o addirittura tutto il carico) per sottoporlo a nuove verifiche di peso ogni volta che sorga il dubbio che il peso dichiarato nelle bollette di accompagnamento sia errato, o che nel carico vi siano massi aventi un peso minore di quello prescritto, o infine quando risulti o si possa temere una qualunque altra irregolarità e ciò senza che spetti indennità alcuna all'Appaltatore.

In casi particolari il Progettista può prescrivere modalità speciali di costruzione della scogliera. La costruzione deve essere effettuata a tutta sagoma salvo l'eventuale massiccio di sovraccarico, procedendo per tratte

successive che, salvo quella terminale, non devono avere lunghezze superiori a metri 40 (quaranta) e che dovranno essere rapidamente completate secondo la sagoma di progetto, ponendo ogni cura per realizzare una perfetta continuità tra le varie tratte.

La mantellata in prima fase può essere eseguita secondo una sagoma diversa da quella definitiva, purché venga raggiunta una quota di sommità tale da evitare danni in conseguenza di mareggiate nel corso dei lavori.

Dopo l'ultimazione dei successivi tratti di scogliera la Direzione dei Lavori ne eseguirà il rilievo e, in base a tale lavoro di ricognizione, disporrà quello che ancora l'Impresa dovrà fare affinché il lavoro pervenga a regolare compimento; in particolare, disporrà i necessari lavori di rifiorimento, ove la scogliera risulti deficiente, rispetto alla sagoma assegnata.

Si ammette che la sagoma esecutiva della scogliera, rispetto a quella di progetto, possa discostarsi al massimo - per la scarpata verso riva e per la scarpata e la berma della mantellata - di più o meno m 0,50.

In qualsiasi momento i rilievi delle scogliere eseguite potranno essere ripetuti per constatare e riparare ogni eventuale deficienza o degrado senza che per l'esecuzione di tali rilievi e riparazioni spetti indennità alcuna all'Impresa; potrà, altresì, senza dar diritto a speciali compensi, essere ordinata l'ispezione da parte di un palombaro di fiducia dell'Amministrazione, essendo in tal caso obbligata l'Impresa a fornire tutto ciò che possa occorrere per effettuare detta ispezione subacquea.

I massi il cui versamento o collocamento fosse male eseguito contrariamente alle disposizioni della Direzione dei Lavori, oppure fossero caduti fuori della zona dei lavori, non verranno contabilizzati, fermo restando l'obbligo per l'Impresa di rimuoverli a sue spese trasportandoli in luogo ove non possano produrre ingombri od inconvenienti, ovvero a salparli se caduti in mare e collocarli dove verrà indicato dalla Direzione dei Lavori.

6.2.6 SPIANAMENTI SUBACQUEI DEI FONDALI DI IMBASAMENTO DELLE SCOGLIERE

Gli spianamenti dei fondali di imbasamento delle scogliere saranno effettuati, nel caso in cui si verificassero, nell'andamento del profilo longitudinale delle opere, dislivelli notevoli, accertati dalla Direzione dei Lavori, con quei mezzi che l'Impresa riterrà di proporre e riconosciuti idonei dalla Direzione dei Lavori.

6.2.7 SALPAMENTI

Nell'interesse della riuscita dell'opera e della sua economia, la Direzione dei Lavori può ordinare all'Impresa qualunque salpamento sia all'asciutto sia in acqua.

Il materiale salpato, ove debba essere impiegato nella costruzione della scogliera, prenderà il posto che gli compete, secondo le norme del presente Capitolato e le altre istruzioni che potrà impartire in merito la Direzione dei Lavori, e verrà pagato con il relativo prezzo di elenco.

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Si precisa che nulla sarà dovuto all'Impresa per salpamenti effettuati senza ordine scritto dalla Direzione dei Lavori o eseguiti, non già allo scopo di sistemare in opera il materiale nella sede appropriata, ma solamente per rimuoverlo dal luogo dove per qualunque ragione non possa utilmente rimanere. Si precisa che il salpamento delle scogliere previsto in progetto dovrà essere realizzato rispettando rigorosamente la quota indicata negli elaborati, avendo comunque cura di evitare, alla fine dei lavori, la presenza di massi semiaffioranti dal fondo marino che possano costituire pericolo per pubblica e privata incolumità.

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Capitolo VI

a) Parte III

SCAVI, SBANCAMENTI, DEMOLIZIONI, SALPAMENTI E RIPASCIMENTI

6.3.1 SCAVI IN GENERE E SCAVI PER RIPASCIMENTI

Sono compresi, sotto questa voce, tutti gli scavi, eseguiti sino alla quota del livello medio del mare o fino alla profondità massima di ml –2,00 riferita sempre al livello medio del mare (l.m.m.), con qualsiasi mezzo effossorio idoneo, sia con mezzi terrestri sia con mezzo marittimo, sia da terra che da mare, su terreno qualsiasi natura e consistenza (sabbia, ghiaia, rena, ecc.) . Il prezzo contrattuale tiene conto di tutti gli oneri per lo scavo, il carico, il trasporto, lo scarico del materiale scavato dal punto di scavo al punto di discarica in terra o in mare quest’ultimo autorizzato ai sensi del D.M. 24.01.1996 del Ministero dell’Ambiente, nonché di tutti gli oneri relativi ad opere provvisionali (piste carrabili, puntellature, ecc.) e quelli di sistemazione, livellamento e raccordo dei materiali, sia nella zona di prelievo sia in quella di discarica (entro 20 km dal punto di scavo).

In linea di massima gli scavi dovranno essere eseguiti per zone o tronchi regolarmente assegnati dalla Direzione dei Lavori. Una volta intrapreso il lavoro di scavo in una zona, l'Impresa dovrà continuarlo ininterrottamente, a meno di eccezionali cause

di forza maggiore debitamente ammesse dalla Direzione dei Lavori. Quando, per obbiettive circostanze, l'Impresa sia costretta ad interrompere il lavoro di scavo nella zona, o tronco assegnato,

l'Appaltatore dovrà ottemperare scrupolosamente alle disposizioni impartite dalla Direzione dei Lavori, intendendosi che di qualsiasi variante di posizione e di scavi eseguiti in siti diversi dal prescritto, non verrà tenuto alcun conto.

Gli scavi , con qualsiasi mezzo effettuati, a sezione obbligata, saranno eseguiti, salvo disposizioni diverse impartite dalla Direzione dei Lavori, fino alle quote prescritte e secondo le sezioni di progetto, ed i materiali estratti saranno utilizzati per ripascimento di tratti di litorale in erosione.

Se non potranno essere utilizzati per le finalità suddette dovranno essere trasportati a discarica a terra abilitata ad accettare tale tipo di materiali ovvero saranno trasportati e scaricati in mare aperto, previa acquisizione di tutte le autorizzazioni necessarie previste dalle vigenti leggi in materia di inquinamento e di salvaguardia della salute pubblica, in aree prescritte e definite dalle competenti Autorità Marittime. In casi particolari ove è previsto anche lo scavo subacqueo, comunque autorizzato sia dalle competenti Autorità Marittime sia da tutti gli altri eventuali Enti interessati e in conformità di quanto previsto dal suddetto D.M. 24.01.1996, il materiale escavato potrà essere trasportato e posto in opera, per essere utilizzato al ripascimento di arenili entro una distanza di km 15 dal punto di escavo.

L'Appaltatore sarà responsabile degli eventuali danni ad opere e manufatti presenti quando risulta che, nell'eseguire i detti scavi, egli non si sia uniformato esattamente alle prescrizioni dalla Direzione dei Lavori e non abbia sospeso lo scavo ai primi indizi del danno stesso.

I massi interi o rotti, gli scogli e la pietra da taglio del volume inferiore a mc 2,00, che si rinverranno nell'eseguire lo scavo, saranno salpati, trasportati e depositati, nei luoghi indicati dalla Direzione dei Lavori, senza diritto alcuno di compenso sia per il tempo che occorre al mezzo in opera ad effettuare tali operazioni, sia per il tempo che, a causa di tali lavori, tutti gli altri mezzi impiegati nello scavo dovessero rimanere inoperosi.

L'Imprenditore, od un suo rappresentante, dovrà rilevare, in contraddittorio con il personale dell'Amministrazione, le misure degli scavi eseguiti, riferiti sempre al livello medio del mare.

Per determinare praticamente detto livello, la Direzione dei Lavori, all'inizio dei lavori, fisserà in contraddittorio con l'Impresa, il caposaldo su un manufatto ben definito, in prossimità del luogo ove si effettuano i lavori di scavo ovvero porre in opera idoneo caposaldo con misuratore di quota, quando nelle vicinanze del luogo di scavo non siano presenti manufatti inamovibili.

L'Imprenditore è tenuto alla conservazione ed al controllo di tali capisaldi sopraddetti, sino al collaudo delle opere. Il volume degli scavi sarà ricavato per differenza tra i rilievi di prima e di seconda pianta, limitatamente alla sezione ed alle

scarpate che verranno indicate dalla Direzione dei Lavori. Per i motivi tecnici, di organizzazione del cantiere e per esigenze della D.L. il volume degli scavi potrà essere ricavato

mediante la misurazione con metodo geometrico dei cassoni dei mezzi di trasporto, per il contenimento dei materiali stessi o dai pesi netti dei mezzi stessi (pesatura dei bilici o stazzatura dei mezzi marittimi) in rapporto al peso specifico degli inerti.

Le maggiori quantità derivanti da escavi difformi dalle sezioni di progetto, non saranno contabilizzate se non autorizzate dalla D.L.

Si provvederà ad eseguire la consegna, con le relative quote della zona dove dovrà essere eseguito lo scavo o in una unica operazione, oppure, di volta in volta che avanzeranno i lavori.

Dette zone verranno ben definite con segnali e con riferimenti a terra. Per quanto riguarda il ritrovamento di ordigni bellici e di qualsiasi altro relitto, nella zona da scavare, si rimanda alle disposizioni contenute nell'apposito articolo del presente Capitolato Speciale.

6.3.2 SBANCAMENTI

Per scavi di sbancamento o sterri andanti s’intendono quelli occorrenti per lo spianamento o sistemazione del terreno e in generale tutti quelli eseguiti a sezione aperta su vasta superficie ove sia possibile l’allontanamento delle materie dal punto di scavo evitandone, sia pure

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con la formazione di rampe provvisorie. Sono pertanto, considerati scavi di sbancamento anche quelli che si trovano al di sotto del piano di campagna o del piano stradale di progetto, (se inferiore al primo), poiché per scavi di fondazione in generale si intendono quelli incassati ed a sezione ristretta. Gli scavi di fondazione, quando occorra, essere solidamente puntellati e sbadacchiati con robuste armature, in modo da assicurare ogni pericolo gli operai, ed impedire ogni smottamento di materia durante l’esecuzione: debbono essere applicate le norme dell’art.D.8 del decreto 11 marzo 1988 n. 47 del Ministero dei Lavori Pubblici.

6.3.3 RELITTI O OGGETTI IMPREVISTI RINVENUTI

I relitti od oggetti imprevisti, compresi ordigni bellici, rinvenuti sul fondo durante le operazioni di salpamento e che siano tali da ostacolare o ritardare il normale avanzamento del lavoro, devono essere rimossi dall'Impresa su ordine della Direzione dei Lavori: i relativi oneri sono compensati con un apposito nuovo prezzo da concordare ai sensi dell'art.21 del Regolamento 25 maggio 1895, n.350 ove, per quanto riguarda gli ordigni bellici, non sia possibile l'intervento della Marina Militare.

6.3.4 RIPASCIMENTI ARTIFICIALI

I versamenti saranno effettuati, di norma, con autocarri ribaltabili sospingendo l'inerte in mare mediante idoneo mezzo meccanico, livellati avendo la massima cura nel rispettare le quote della battigia riportate nel progetto, l'osservanza di tali quote, comporterà, per l'Impresa, l'onere di ripristinarle a sua cura e spese. I versamenti potranno essere eseguiti in più fasi successive, ciò ad insindacabile giudizio della Direzione dei Lavori.

In particolari condizioni riconosciute valide, (riferite sia alla zona di prelievo che a quella di riporto o ripascimento) i lavori potranno essere eseguiti anche per via mare con l’ausilio di idoneo mezzo marittimo.

I materiali da utilizzare per il ripascimento dovranno avere idonea granulometria che sarà preventivamente concordata con la Direzione dei Lavori.

Nella formazione della sezione finita, i materiali a diversa granulometria, dovranno essere presenti in modo omogeneo, le varie pezzature comprese nei limiti di progetto in modo da evitare concentrazioni eccessive di materiale di una dimensione rispetto alle altre.

Su richiesta della Direzione dei Lavori il materiale dovrà essere disposto in cumuli in siti indicati modellato in forma geometrica, affinché se ne possa eseguire il calcolo del volume mediante rilievo. Il calcolo dei quantitativi può essere ricavato dai pesi dei camion (o dalle stazzature del mezzo marittimo nel caso sopracitato) in rapporto al peso specifico degli inerti o dal volume dei singoli cassoni dei mezzi di trasporto terrestri e/o marittimi.

Successivamente dovrà essere posto in opera. Tale onere si intende già previsto nel relativo prezzo di applicazione. Nel relativo prezzo di elenco inerente ai ripascimenti si intende anche compensato l'onere per l'apertura di eventuali vie di

accesso al cantiere ed il conseguente ripristino delle situazioni morfologiche di primo impianto, anche se tale operazione comportasse la necessità di apportare nuovo idoneo materiale.

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Capitolo VII

Norme di misurazione e requisiti di accettazione

b) Parte I

NORME PER LA MISURAZIONE E LA VALUTAZIONE DELLE OPERE

***

7.1 LIVELLO MEDIO DEL MARE

Le quote indicate nel presente Capitolato e nei disegni di progetto allegati s'intendono riferite al livello medio del mare. Per determinare praticamente detto livello, ogni volta che occorra, l'Impresa deve riferirsi al caposaldo del porto ove si eseguono i lavori o di quello più vicino a detto luogo. L'Impresa riporterà e fisserà detta media sopra capisaldi stabiliti in contiguità dell'opera ed è tenuta al controllo frequente dei capisaldi stessi.

7.2 MODALITÀ DI MISURAZIONE DEI MATERIALI IMPIEGATI NELLA COSTRUZIONE DELLE DIGHE A GETTATA 1. – Tout-venant - Il tout-venant di cava verrà compensato a peso in opera in base alle sezioni di progetto ed ai rilievi di prima e seconda pianta. Non verranno ammessi fuori sagoma all’interno delle sezioni di progetto. Potranno essere accettati fuori sagoma all’esterno delle sezioni, purché contenuti nella misura di 30 cm in direzione normale ai paramenti teorici. I fuori sagoma non verranno comunque compensati. 2 - Scogli e materiale lapideo vario - Di norma il peso degli scogli e dell'altro materiale lapideo in genere, deve essere determinato con l' impiego della bilancia a bilico; in casi particolari, riconosciuti dalla Direzione dei Lavori, la determinazione del peso dei massi naturali può essere effettuata mediante mezzi galleggianti stazzati. L'operazione di pesatura verrà effettuata in contraddittorio tra la Direzione dei Lavori e l'Impresa, o suoi rappresentanti; le parti firmeranno le bollette, madre e figlie, nel numero disposto dalla Direzione dei Lavori. Per le operazioni di pesatura l'Impresa deve disporre di uno o più bilici, secondo le disposizioni della Direzione dei Lavori, rimanendo a tutto suo carico ogni spesa ed onere relativi alle operazioni di pesatura, ivi compresi, l'impianto dei bilici ed il relativo controllo iniziale, quelli periodici da parte del competente Ufficio Metrico di Pesi e Misure, le eventuali riparazioni dei bilici e la costruzione di una baracca ad uso del personale dell'Amministrazione preposto alle operazioni di pesatura. Il peso dei carichi viene espresso in tonnellate e frazioni di tonnellate fino alla terza cifra decimale; se ne detrae la tara del veicolo e della cassa, nonché il peso dei cunei o scaglioni usati per fermare i massi di maggiore dimensione, ottenendo così il peso netto che viene allibrato nei registri contabili. L'Impresa deve fornire appositi bollettari; ciascuna bolletta viene datata ed oltre al peso netto deve riportare il peso lordo, la tara, la targa o il contrassegno del veicolo o delle casse a cui la bolletta stessa si riferisce, nonché la categoria del materiale. Ad ogni veicolo o cassone carico corrisponde quindi una serie di bollette, di cui la madre resta al personale dell'Amministrazione che ha effettuato la pesatura e le figlie di norma vengono consegnate al rappresentante dell'Impresa, al conducente del mezzo di trasporto ed al personale dell'Amministrazione che sorveglia la posa del materiale in opera. Quando i materiali vengono imbarcati sui pontoni o su altri galleggianti, ciascuno di tali mezzi deve essere accompagnato da una distinta di carico nella quale dovranno figurare la matricola di identificazione del galleggiante, la stazza a carico completo, l'elenco delle bollette figlie riguardanti ciascuno degli elementi imbarcati e la somma dei pesi lordi che in esse figurano. La somma deve coincidere con la lettura della stazza a carico completo. E' ammessa la fornitura di massi naturali proveniente da salpamenti, previa autorizzazione del Direttore dei Lavori. Lo scarico non può essere mai iniziato senza autorizzazione del Rappresentante della Direzione dei Lavori; questi, prima di autorizzare il versamento, controlla il carico; eseguito lo scarico verifica se lo zero della scala di stazza corrisponde alla linea di galleggiamento; quindi completa le bollette apponendovi la propria firma. Il materiale comunque perduto lungo il trasporto non può essere contabilizzato. Oltre a quanto stabilito nel presente Capitolato, la Direzione dei Lavori ha la più ampia facoltà di aggiungere tutte quelle condizioni che ritenga più opportune per assicurare la buona riuscita delle operazioni di pesatura, nonché l'efficienza dei controlli sui pesi dei carichi, sulla regolarità dei trasporti e sul collocamento in opera dei massi. Nessuno speciale compenso o indennità può riconoscersi all'Impresa per il tempo necessario alle operazioni di taratura, stazzatura, pesatura dei materiali o per controlli su dette operazioni. I materiali che non posseggano i requisiti di classificazione previsti per l'impiego non verranno accettati e dovranno essere sollecitamente rimossi a cura e spese dell'Impresa. L'Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare il controllo dei quantitativi occorsi anche mediante rilievi di 1^ e 2^ pianta, adottando le maglie e le metodologie più idonee.

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7.3 SPIANAMENTO SCANNI DI IMBASAMENTO Verranno misurati in base alla superficie effettivamente spianata.

7.4 SBANCAMENTI, SCAVI, RINTERRI E DRAGAGGI Il volume degli scavi verrà determinato con il metodo delle sezioni ragguagliate sulla base dei rilievi di 1^ e 2^ pianta da effettuarsi a mano o mediante figure geometriche, tenuto anche conto di quanto previsto nel precedente articolo del presente C.S.A. relativo agli scavi.

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Capitolo VII

SPECIFICHE DI PRESTAZIONE E MODALITÀ DI PROVE DISPOSIZIONI GENERALI RIGUARDANTI L'APPALTO

8.1 Osservanza di norme varie

Per quanto non espressamente riportato nel presente capitolato e purché non in contrasto con esso l'appalto è soggetto all'osservanza della seguente normativa: 1) Norme Tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri e le prescrizioni per la progettazione, l'esecuzione ed il collaudo delle opere a sostegno delle terre e delle opere di fondazione emanate con D.M. 11 marzo 1988 (pubblicato nel Supplemento alla G.U. 1 giugno 1988, n.127). 2) Decreto Legislativo 11.05.1999 n. 152 recante disposizioni sulla tutela delle acque dall’inquinamento e recepimento della Direttiva 91/271/CFE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole. 3) Decreto del Ministero dell’Ambiente 24.01.1996 concernente modalità e procedure per lo scarico a mare dei materiali risultanti da dragaggi eseguiti per esigenze marittime e portuali.

L'Impresa, inoltre, sarà tenuta ad osservare tutte le Disposizioni che saranno emanate dalle Autorità Marittime e Militari. L'Impresa è tenuta alla piena osservanza di tutte le Leggi e Regolamenti in vigore o che verranno eventualmente

emanati durante il corso dei lavori.

8.2 Commissione Ispettiva Direttore Tecnico di cantiere e piano delle misure di sicurezza

Prima della consegna dei lavori o al momento della stessa, l'Impresa ha l'obbligo di presentare al Direttore dei Lavori, assumendone tutti gli oneri, il proprio Direttore Tecnico di Cantiere.

Il Direttore Tecnico del Cantiere ha l'obbligo di presenziare alle visite in cantiere della Direzione Lavori, previo preavviso, anche verbale.

Sia il Direttore Tecnico di Cantiere che il Capo Cantiere dovranno essere di gradimento del Direttore dei Lavori, il quale potrà chiedere la sostituzione dell'uno e/o dell'altro, in qualsiasi momento e senza essere tenuto a dare giustificazioni, all'Impresa stessa che ha l'obbligo di provvedere immediatamente.

L’impresa aggiudicataria è tenuta al pieno rispetto della disciplina di cui ai decreti legislativi 19.09.1994, n.626 e 14.08.1996, n.494 ovvero a quelle equivalenti di cui all’art.18 della Legge 19.03.1990, n.55 e loro successive modificazioni ed integrazioni, secondo la disciplina applicabile al presente appalto.

Si richiamano, pertanto, ritenendoli qui integralmente trascritti, tutti gli oneri e gli obblighi che fanno capo all'Appaltatore, previsti dalle citate norme.

L'Impresa è tenuta a consentire in qualsiasi tempo l'accesso in cantiere agli ispettori di cui all'art. 21 della L.R. 49/92 e successive modificazioni ed integrazioni.

8.3 Misure di sicurezza e provvedimenti di viabilità conseguente ai lavori

L'Impresa dovrà provvedere a tutto quanto previsto nei documenti di cui al l’articolo del presente capitolato speciale d’appalto riguardante “Commissione Ispettiva, Direttore Tecnico di cantiere e piano delle misure di sicurezza”, anche mediante sbarramenti o segnalazioni nei luoghi dei lavori, di interruzione o di ingombri, sia in sede stradale che fuori, da attuarsi con cavalletti, ponteggi e transenne, fanali, nonché con i segnali prescritti dalle Norme in vigore sulla Circolazione Stradale.

Dovrà pure provvedere ai ripari ed alle armature degli scavi, ed in genere a tutte le operazioni provvisionali necessarie alla sicurezza degli addetti ai lavori e dei terzi.

Tali provvedimenti devono essere presi sempre a cura ed iniziativa dell'Impresa, ritenendosi impliciti negli ordini di esecuzione dei singoli lavori.

Quando le opere di difesa fossero tali da turbare il regolare svolgimento della viabilità, prima di iniziare i lavori stessi, l'Impresa dovrà procedere agli opportuni accordi in merito con la Direzione dei Lavori e attuare le necessarie autorizzazioni delle Autorità competenti.

Nei casi di urgenza, però, l'Impresa ha espresso obbligo di prendere ogni misura, anche di carattere eccezionale, per salvaguardare la sicurezza pubblica, avvertendo immediatamente di ciò la Direzione dei Lavori.

Qualora Provincie, Comuni od altri Enti, a causa dell'aumentato transito in dipendenza della esecuzione dei lavori, dovessero richiedere contributi per manutenzione di strade di loro pertinenza, tali oneri saranno a carico dell'Impresa.

Tutti gli oneri per le opere, le procedure, le precauzioni, gli apprestamenti e quanto altro, occorrenti per l'attuazione del piano delle misure di sicurezza dei lavoratori e dei terzi e di tutela della salute dei lavoratori sono compresi nel compenso appositamente valutato ai sensi e per gli effetti dell’art.31, comma 2, della legge 109/94 e successive modificazioni ed integrazioni, ovvero nei prezzi unitari delle opere secondo che la disciplina del presente appalto sia, rispettivamente, vincolata dal D.Lgs 494/96 ovvero dall’art.18 della

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Legge 55/90 e successive modificazioni ed integrazioni.

8.4 Prescrizioni relative ai lavori in genere

Tutti i lavori in genere devono essere eseguiti secondo le norme di buona tecnica ed uniformati alle prescrizioni che, per ciascuna categoria, stabiliscono gli articoli del presente Capitolato ed i relativi prezzi di elenco, salvo le ulteriori e più particolareggiate istruzioni che saranno fornite dalla Direzione dei Lavori in corso di esecuzione.

8.5 Prove dei materiali

In relazione a quanto prescritto circa la qualità e le caratteristiche di accettazione dei materiali, l’Impresa resta obbligata ad effettuare a sue spese in ogni tempo le prove dei materiali impiegati o da impiegarsi, nonché quelle di campioni da prelevarsi in opera, sostenendo inoltre tutte le spese di prelevamento e di invio ad Istituto Sperimentale debitamente riconosciuto (ufficiale o autorizzato ai sensi dell’art. 20 della legge n. 1086/1971).

Dei campioni potrà essere ordinata la conservazione nel competente Ufficio Dirigente, munendoli di sigilli e firma del Direttore dei Lavori e dell’Impresa, nei modi più adatti a garantirne l’autenticità.