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Normativa - il D.Lgs. 81/08

Infortuni e malattie professionali

Le figure della sicurezza

La sorveglianza sanitaria

Organigramma della sicurezza

Riunione periodica annuale

Organi di vigilanza, controllo e assistenza

Concetti di pericolo, rischio, danno

La valutazione dei rischi

Prevenzione & Protezione

Le procedure di sicurezza

2

D.P.R. 547/1955

Norme per la prevenzione di infortuni sul lavoro

6

D.P.R. 164/1956

Norme per la prevenzione di infortuni sul lavoro nelle

costruzioni

D.P.R. 303/1956

Norme per l’igiene dei luoghi di lavoro

anni ‘50

Legge 300/1970

STATUTO DEI LAVORATORI

7

Tutela sanitaria dei dipendenti

Diritto a partecipare alla gestione della sicurezza

anni ‘70

D.Lgs. 626/1994

Miglioramento della sicurezza e della

salute dei lavoratori durante il lavoro

8

la prevenzione è strutturata

la sicurezza è impostata su obblighi ben precisi di tutte

le figure aziendali

anni ‘90

la sicurezza è affidata si alla tecnologia ma soprattutto

ai comportamenti soggettivi

valutazione dei rischi

informazione, formazione, addestramento

sorveglianza sanitaria

NORME SPECIFICHE

9

D.Lgs. 277/1991 (rumore, piombo, amianto)

anni ‘90

D.Lgs. 494/1996 (cantieri) D.Lgs. 645/1996 (lavoro notturno)

D.Lgs. 345/1999 (lavoro minorile) Decreto 2 ottobre 2000 (videoterminali) D.Lgs. 25/02 (chimico)

D.M. 10 marzo 1998 (antincendio)

D.Lgs. 388/03 (pronto soccorso) D.Lgs. 187/05 (vibrazioni meccaniche)

Il D.Lgs. 81/2008, risultato dell’attuazione dell’art. 1 della legge 3 agosto 2007, n.123, si propone di riordinare e coordinare le norme vigenti in materia di salute e sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori nei luoghi di lavoro in un unico testo normativo.

10

ABROGAZIONE DELLE NORME ELENCATE ART. 304

11

D.P.R. 27 aprile 1955, n.547 D.P.R. 7 gennaio 1956, n.164 D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303, tranne l'articolo 64

D. Lgs 19 settembre 1994, n. 626 D. Lgs 14 agosto 1996, n. 493 D. Lgs 14 agosto 1996, n. 494

D. Lgs. 15 agosto 1991, n. 277

D. Lgs 19 agosto 2005, n. 187 art. 36 bis, commi 1 e 2 del D. L. 4 luglio 2006 n. 223

art. 2, 3, 5, 6 e 7 della L. 3 agosto 2007, n. 123

CAMPO DI APPLICAZIONE

12

Attività soggette• tutti i settori di attività, sia pubblici

che privati, in cui sia presente almeno un lavoratore con rapporto di lavoro subordinato

• sono equiparati i soci lavoratori di società, anche di fatto, i soci delle cooperative, gli studenti che fanno uso di laboratori, I lavoratori che effettuano prestazioni anche occasionali di tipo accessorio, soggetto beneficiario di tirocini formativi e di orientamento

• nei confronti dei lavoratori a progetto e dei collaboratori coordinati e continuativi le disposizioni si applicano ove la prestazione lavorativa si svolga nei luoghi di lavoro del committente.

Attività non soggette• piccoli lavori domestici a carattere

straordinario

• insegnamento privato straordinario, assistenza domiciliare a bambini, anziani, ammalati, disabili)

ATTIVITA’ PARZIALMENTE SOGGETTE AL CAMPO DI

APPLICAZIONE

13

FF.AA., VV.F., Protezione civile, Strutture penitenziarie, Giudiziarie, Universitarie, Istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine e grado

Le disposizioni del decreto sono applicate tenendo conto delle «effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato».

I componenti dell’impresa familiare, i lavoratori autonomi, i coltivatori diretti del fondo, i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, gli artigiani ed i piccoli commercianti devono:

Utilizzare attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di legge

Munirsi di dispositivi di protezione individuale

Munirsi di tessera di riconoscimento in caso di appalto

Facoltativo:

Corsi di formazione

Sorveglianza sanitaria

14

Il MIGLIORAMENTO della sicurezza e

della salute dei lavoratori nei luoghi di

lavoro è l’obiettivo della normativa di tutela.

OBIETTIVO

- Struttura del Testo Unico -

15

Titolo I – PRINCIPI COMUNI

Titolo II – LUOGHI DI LAVORO

Titolo III – USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO E DEI DISPOSITIVI DI

PROTEZIONE INDIVIDUALE

Titolo IV – CANTIERI TEMPORANEI E MOBILI

Titolo V – SEGNALETICA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

Titolo VI – MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI

Titolo VII – ATTREZZATURE MUNITE DI VIDEOTERMINALI

Titolo VIII – AGENTI FISICI

Titolo IX – SOSTANZE PERICOLOSE

Titolo X – ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICI

Titolo XI – ATMOSFERE ESPLOSIVE

- Struttura del Testo Unico -

Titolo XII – DISPOSIZIONI IN MATERIA PENALE E DI PROCEDURA PENALE

Titolo XIII – NORME TRANSITORIE E FINALI

ALLEGATI DA I A VI

Per molti anni si è tentato di accorpare e semplificare la

normativa di igiene e sicurezza in un unico

provvedimento

Nel 2008 è stato pubblicato il D.Lgs. 81/2008, Testo unico

modificato e integrato nel 2009 con il D.Lgs. 106/09 con

l’obiettivo di riorganizzare e semplificare le

norme vigenti in materia di salute e sicurezza

dei lavoratori nei luoghi di lavoro17

18

Nel 2008 è stato emanato il decreto legislativo 81 che, riordinando le norme precedenti (tra cui D.Lgs.

626/1994)ha delineato un nuovo assetto della

salute e sicurezza sul lavoro.

Un unico testo normativo che pone l’accentosulla gestione della sicurezza,

mettendo al centro la prevenzione e successivamente la protezione.

19

Perché un nuovo provvedimento?

Troppi infortuni (80%) accadono ancora oggi

per comportamenti non corretti.

20

Macchina Risorsa umana

21

Le parole chiave diventano:

organizzazione, programmazione

consultazione e partecipazione

informazione e formazione

Molte delle principali normative sono state abrogate dal testo unico.

22

Campo di applicazione:

si applica a tutti i settori di attività, privati e pubblici,

e a tutte le tipologie di rischio

in tutte le aziende a prescindere dalla natura del bene

prodotto o dalle dimensioni (è sufficiente un lavoratore

subordinato o equiparato)

indipendentemente dalla tipologia di contratto di

lavoro

gli infortuni sono aumentati in Italia negli ultimi anni?

23

• quanti sono gli infortuni (mortali) in Italia ogni anno?

• quanti sono gli infortuni (totali) in Italia ogni anno?

complessivamente ogni anno sono circa 900.000

gli infortuni denunciati

24

• ogni anno in Italia si verificano circa

1.000 infortuni mortali sul lavoro

25

• agli infortuni si aggiungono circa 26.000

malattie professionali denunciate

• per il solo amianto si ammalano ancora

in Italia circa 1.000 persone ogni anno

Indici di frequenza da Rapporto annuale Inail 2008

26

27

• nel periodo 2005-2008 in Italia nelle aziende

con numero di addetti inferiore a 10 è

avvenuto il 65% delle morti sul lavoro

• la percentuale diminuisce con l’aumentare

del numero di addetti

Con tanti o pochi lavoratori?

gli infortuni hanno un costo sociale enorme

è impossibile quantificare il loro impatto come lutti

è invece possibile stimare i costi diretti e indiretti sostenuti dal

paese per questo fenomeno

si stima che questo fenomeno costi all’Italia circa 25 miliardi

di euro all’anno

si tratta di un costo pari al 3% del prodotto interno lordo

28

29

Tutte le aziende che hanno almeno un lavoratore,

così come definito dal D.Lgs. 81/08, sono soggette

alla tenuta del registro infortuni

30

• I lavoratori autonomi non sono soggetti alla tenuta

del registro

• Il registro deve essere vidimato, prima di essere messo in

uso, dall’A.S.L. ove ha sede l’azienda o l’unità produttiva

(e ce ne deve essere uno per ogni unità produttiva)

• Il registro deve essere tenuto sul luogo di lavoro

Gli infortuni hanno causa violenta (ferita, caduta, esplosione ecc.)

La malattie professionali invece insorgono a causa di agenti che agiscono a

lungo nel tempo (polveri, solventi, rumori, vibrazioni ecc.)

Le malattie professionali possono insorgere anche a lunga distanza di

tempo dall’esposizione

Tra le malattie più note ci sono l’ipoacusia (riduzione dell’udito per

esposizione a rumore), le malattie osteo-muscolari (lombalgie e artriti), la

silicosi (polveri di silice), il mesotelioma (amianto)

Si ritiene che il fenomeno delle malattie professionali sia ancora molto

sottostimato.

32

33

26.596 26.75226.787

28.778

29.704

20.000

22.000

24.000

26.000

28.000

30.000

32.000

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009Dati da sezione statistiche su inail.it

34

Dati da sezione statistiche su inail.it

28.933 30.093

34.889

42.465

46.558

-

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

40.000

45.000

50.000

2007 2008 2009 2010 2011

35

Malattia / anno 2004 2005 2006 2007 2008

Ipoacusia e sordità 7.488 7.049 6.455 6.317 5.706

Malattie dell'apparato muscolo

scheletrico 7.030 8.945 10.389 11.553 12.585

Malattie dell'apparato

respiratorio 1.836 2.083 1.898 1.997 1.837

Dermatiti 596 467 354 320 256

Malattie da amianto 1.326 1.475 1.466 1.504 1.400

Tumori (diversi dalle altre

malattie) 762 1.018 940 1.004 931

Disturbi psichici lavoro correlati 513 538 511 546 460

Dati da sezione statistiche su inail.it

36

Dati da sezione statistiche su inail.it

37

38

Andamento infortuni denunciati 1951-2005

-

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005

Andamento infortuni mortali denunciati 1951-2005

-

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005

Per effettuare dei confronti tra diversi periodi,

nazioni, aree geografiche e comparti produttivi

non basta “contare” gli infortuni

Bisogna calcolare qual è la loro incidenza in

relazione al numero di ore che sono lavorate

Si usa “l’indice di frequenza” che esprime il n°

di infortuni per milione di ore lavorate.

39

Confronto indici standardizzati in Europa anno 2005

40

41

Indici di frequenza

per regioni in Italia

Le più scure indici

maggiori

Sugli indici pesa la

presenza di aziende a

maggior rischio nel

territorio

E’ più facile contare gli infortuni o le malattie professionali?

In Italia circa 1.000 infortuni mortali ogni anno e 50.000 malattie professionali denunciate

Infortunio: causa violenta

Malattia: causa progressiva

42

43

1. la valutazione di tutti i rischi

2. programmazione della prevenzione

3. eliminazione dei rischi o riduzione al minimo

4. rispetto dei principi ergonomici

5. la riduzione dei rischi alla fonte

6. sostituzione di ciò che è pericoloso

44

7. limitazione degli esposti al rischio

8. utilizzo limitato di agenti chimici, fisici e biologici

9. priorità delle misure di protezione collettiva

10. controllo sanitario dei lavoratori

11. cambio mansione per motivi sanitari

12. informazione e formazione

13. partecipazione e consultazione

45

14. misure di emergenza per antincendio, primo

soccorso, evacuazione

15. uso di segnali di avvertimento e sicurezza

16. manutenzione di ambienti, attrezzature e D.P.I.

46

Datore di lavoro

Dirigente

Preposto

Lavoratore

Medico competente

R.S.P.P.

Addetti Servizio P.P.

Addetti antincendio e primo soccorso

Le figure per l’attuazione della prevenzione sono soggetti fondamentali ed essenziali per il miglioramento dell’organizzazione della sicurezza in azienda e nell’organizzazione produttiva

R.L.S.

Il DL è il soggetto titolare del rapporto di

lavoro con il lavoratore o, comunque, il

soggetto che, secondo il tipo e l’assetto

dell’organizzazione nel cui ambito il

lavoratore presta la propria attività, ha la

responsabilità della organizzazione stessa o

dell’unità produttiva in quanto esercita i

poteri decisionali e di spesa (art.2).

47

Obblighi principali del DL non delegabili:

48

1) la valutazione di tutti i rischi con la

conseguente elaborazione del documento

di valutazione dei rischi

2) la designazione del Responsabile del

Servizio di Prevenzione e Protezione

49

Nominare il medico competente

Designare gli addetti alle emergenze

Nell’affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle rispettive capacità e condizioni

Fornire i D.P.I. necessari

Prendere misure appropriate per fare accedere a zone con rischio specifico solo i lavoratori informati e addestrati

Richiedere l’osservanza delle norme e disposizioni varie

50

Richiedere al medico competente l’osservanza degli obblighi previsti

Adotta misure in caso di emergenza

Informa i lavoratori di un pericolo grave e immediato

Adempie agli obblighi di informazione, formazione , addestramento

51

Si astiene dal richiedere ai lavoratori di riprendere l’attività in casi di pericolo grave ed immediato

Consente ai lavoratori di verificare le misure adottate tramite R.L.S.

Elaborare il documento di valutazione dei rischi

Consegna al R.L.S. copia del documento di valutazione dei rischi

52

Prende provvedimenti per evitare di causare rischi per la salute della popolazione o deterioramento dell’ambiente

Comunica all’INAIL i dati relativi agli infortuni sul lavoro

Consulta il R.L.S.

Adotta le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi ed evacuazione

53

In regime di appalto o subappalto munire i lavoratori di tesserino di riconoscimento

Nelle unità produttive con più di 15 lavoratori convocare annualmente la riunione periodica

Aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti

Comunicare all’INAIL il nominativo dell’R.L.S.

Vigilare affinchè i lavoratori siano idonei per la mansione

Persona che, in ragione delle competenze professionali dei poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa.

54

Il dirigente è il soggetto che dirige le attività produttive pur senza i poteri tipici del DL

Il dirigente organizza il lavoro, controlla la conformità, segnala le anomalie e interviene a correggerle laddove il suo potere di spesa lo permette

In un sistema bene organizzato esistono deleghe e attribuzioni che delineano bene il campo di attività e i poteri dei vari dirigenti

55

persona che, in ragione dellecompetenze professionali e nei limiti dipoteri gerarchici e funzionali adeguatialla natura dell’incarico conferitogli,sovrintende alla attività lavorativa egarantisce l’attuazione delle direttivericevute, controllandone la correttaesecuzione da parte dei lavoratori edesercitando un funzionale potere diiniziativa;”

56

I preposti sono le interfacce tra DL elavoratori

I preposti hanno obblighi di vigilanza econtrollo

Se il preposto viene a conoscenza disituazioni che possono mettere a rischio ilavoratori ha l’obbligo di intervenire,segnalare o interrompere le lavorazioni aseconda dei casi

Anche nel caso del preposto la qualifica, anche in assenza di specifica attribuzione, è testimoniata dagli effettivi poteri (principio di effettività)

57

Il preposto: verifica che i lavoratori adottino

adeguatamente le misure di sicurezza verifica la conformità di macchinari e

attrezzature e impedisce gli usi pericolosi istruisce adeguatamente i lavoratori per lo

svolgimento in sicurezza dei loro compiti sorveglia i lavoratori affinché non adottino

comportamenti a rischio segnala ai superiori (DL o dirigente) le

anomalie arrivando a impedire le lavorazioni nei casi più gravi

58

59

Il preposto ha l’obbligo di sovrintendere, vigilare e controllare che i lavoratori applichino le misure di sicurezza aziendali previsteper la tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

Il lavoratore è la “persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari”.

Il lavoratore, in tema di sicurezza, deve: rispettare le norme e le prescrizioni;

utilizzare correttamente;

segnalare le anomalie;

collaborare all’attuazione delle misure.

60

I lavoratori in particolare devono: Contribuire all’adempimento degli obblighi

previsti a tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro

Osservare le disposizioni e le istruzioni aziendali ai fini della sicurezza

Utilizzare correttamente le attrezzature, le sostanze, i mezzi di trasporto, i dispositivi di sicurezza

Utilizzare i dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione

61

I lavoratori in particolare devono: Segnalare immediatamente al proprio

preposto qualsiasi condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza

Non rimuovere e non modificare i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo

Non compiere manovre che non sono di loro competenza che possono compromettere la sicurezza propria o altrui

Partecipare ai programmi di formazione e addestramento organizzati dall’azienda

Sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal MC

62

63

Ogni lavoratore deve prendersi curadella propria salute e sicurezzae di quella dei colleghisu cui ricadono gli effetti delle proprie azioni.

64

Ogni lavoratore deve sempre e immediatamente segnalareogni dispositivo di protezione danneggiatoo non correttamente funzionante.

65

I lavoratori devono

partecipare ai programmi di

formazione

e di addestramento

e sottoporsi

ai controlli sanitari previsti.

66

Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, eletto dai dipendenti dell’azienda,rappresenta e risponde a tutti i lavoratori.

Il rappresentante dei lavoratori

partecipa alle riunioni periodiche di prevenzione

e protezione e deve essere consultato

nelle decisioni in materia di sicurezza

e salute sul lavoro.

Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) è il soggetto eletto o designato per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro (definizione dell’art. 2 D.Lgs.81/2008)

Viene eletto direttamente dai lavoratori al loro interno nelle aziende o unità produttive che occupano sino a 15 dipendenti

Viene eletto tra le rappresentanze sindacali (se ci sono) nelle aziende che occupano oltre 15 dipendenti

Il n° degli RLS dipende dal n° di dipendenti (1 fino a 200, 3 tra 200 e 1000, 6 oltre 1000).

67

Il RLS è uno degli attori principali del sistema di prevenzione:

accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;

è consultato sulla valutazione dei rischi;

è consultato sulla designazione del RSPP e altre figure della prevenzione e sull'organizzazione della formazione di cui all'articolo 37;

riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali;

riceve una formazione adeguata e partecipa alle riunioni periodiche del servizio prevenzione e protezione […]

68

69

Il Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi (SPP):aiuta datore di lavoro, dirigenti, preposti e lavoratoria ridurre al minimo le probabilità di un incidentee a evitare che si creino le condizioniche possano mettere in pericolo la salute dei lavoratori.

70

Il Servizio di Prevenzionee Protezione dai rischicoinvolge il datore di lavoro,

il medico competente,

parte del personale

ed eventuali consulenti esterni.

È coordinato da un Responsabile (RSPP)

Il servizio prevenzione e protezione è costituito da soggetti (ASPP) e un responsabile (RSPP) con lo scopo di:

individuare e valutare i fattori di rischio

definire le misure di prevenzione e protezione adatte ai rischi rilevati

elaborare procedure di sicurezza e validare istruzioni operative per le diverse lavorazioni

proporre e programmi di informazione e formazione e addestramento dei lavoratori

71

Il medico competente (interno o esterno all’azienda) è un medico specializzato in medicina del lavoro con compiti e attribuzioni specifiche sulla sorveglianza sanitaria e le attività di prevenzione dell’azienda.

Il MC, il RSPP, il DL e il RLS si incontrano periodicamente in una riunione nella quale sono esaminate vari aspetti della gestione di igiene e sicurezza dell’azienda.

72

In quali casi si fanno le visite mediche al lavoro?

Obiettivi di questa sezione

Individuare i compiti del medico competente

Definire il significato della sorveglianza sanitaria

Illustrare significato e importanza dei giudizi di idoneità

73

Insieme di atti medici finalizzati alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all’ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa

la sorveglianza sanitaria è un’attività che COMPORTA la partecipazione del medico alla valutazione del rischio

74

Il Datore di lavoro nomina il MC

struttura esterna pubblica o privata convenzionata

libero professionista

dipendente del Datore di Lavoro

In possesso di

specializzazione in medicina del lavoro o disciplina equipollente

NEI CASI PREVISTI DALLA LEGGE.

75

Non è sempre necessaria la nomina:

- Lavorazioni previste dal testo unico (rumore, rischio

chimico, videoterminali ecc.)

- Rischi che espongono rischi terzi (autisti, piloti ecc.)

- Radiazioni ionizzanti ecc.

76

Programma ed effettua la sorveglianza sanitaria

Istituisce la cartella sanitaria e di rischio

Consegna al DL / al lavoratore / all’ISPESL la

documentazione sanitaria alla cessazione del rapporto

Informa sul significato sorveglianza sanitaria

Visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all’anno

Partecipa alla programmazione del controllo

dell’esposizione ai fini della sorveglianza sanitaria

77

Trasmette al Servizio Sanitario competente per territorio

le informazioni sulla sorveglianza sanitaria con le

informazioni di rischio

Allega gli esiti delle visite alla cartella sanitaria e di

rischio

78

Con il D.Lgs. 81/2008 i compiti del MC sono rafforzati e si sottolinea con forza l’importanza del coinvolgimento

nella VDR

79

VDR

VISITE MEDICHE

E PERIODICITA’

ESAMI EMATO CHIMICI

E ALTRI

INDICATORI BIOLOGICI DIESPOSIZIONE

Stabilire lo stato di salute all’assunzione

Individuare fattori individuali che aumentano il

rischio

Evidenziare malattie o sintomi in corso

e prevenirne l’insorgenza

REDIGERE L’ANAMNESI (COSA FA NELLA

VITA) 80

All’assunzione

Periodici

Su richiesta motivata del lavoratore

Alla cessazione del rapporto

Al rientro dopo 60 gg di assenza per motivi di salute

In fase preassuntiva

In caso di malattia professionale si cerca la documentazione che

“racconta” l’esposizione e lo stato di salute del lavoratore.

81

Sulla base degli accertamenti effettuati

Idoneità alla mansione specifica

Idoneità alla mansione con prescrizioni

Non idoneità alla mansione (giusta causa,

possibilità di ricorso)

82

Rischio Patologia Esame

Rumore Ipoacusia Audiometria

Movimentazione

carichi

Lombalgia e altre RX colonna

Videoterminali Disturbi alla vista Visita oculistica

Rischio chimico Varie Esami sangue,

urine ecc.

83

Rischio Patologia Esame

Polveri Pneumoconiosi Spirometria

Biologico Varie Esami sangue e

altri

Alcool Trasporti e verso terzi Ematochimici

Droga Trasporti e verso terzi Ematochimici

84

Ogni quanto si fanno le visite

La periodicità è stabilita dal MC sulla base

della VDR

Alcune limitazioni sono imposte dalla

legge

Per alcuni esami (es. RX) si considerano

anche gli effetti dell’accertamento85

Ogni lavoratore ha una cartella sanitaria e di

rischio aggiornata dal MC, la cartella viene

consegnata al lavoratore alla cessazione del

rapporto di lavoro e costituisce la “carta di

identità” del lavoratore dal punto di vista della

salute in relazione alla attività lavorativa svolta.

86

La ricostruzione dell’anamnesi e dello stato di salute è fondamentale per individuare le cause della malattia

87

1960 1975 1990 Oggi

Apprendista

carpentiere

Azienda A

Operaio

specializzato

Azienda B

Supervisore

Azienda C

Malattia

professionale

Addetti emergenze:lavoratori con compiti e attribuzioni specifiche per la gestione delle emergenze (incendi ecc.)

88

• Addetti primo soccorso: lavoratori con compiti e attribuzioni specifiche per la gestione del primo soccorso

Sono designati dal DL, ricevono unaformazione specifica e sono addestrati all’usonecessari dei presidi.

89

DATORE DI LAVORO MEDICO COMPETENTE

R.S.P.P.ADDETTI

ANTINCENDIO

ADDETTI PRIMO

SOCCORSO

R.L.S.

90

La riunione è organizzata

annualmente dal DL con MC,

RSPP e RLS per esaminare

il documento sulla

valutazione dei rischi,

l’andamento degli infortuni e

delle malattie, l’idoneità dei

mezzi di protezione

individuale e la completezza

dei programmi di

informazione e formazione

dei lavoratori.

Ogni figura presente in azienda ha dei diritti e dei doveri, da cui scaturiscono anche responsabilità e possibili sanzioni

Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezze e di quella delle altre persone presenti, su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni od omissioni, conformemente alla sua informazione

91

92

ASL (salute e sicurezza)

Direzione Provinciale del Lavoro (edilizia – lavoro irregolare)

Vigili del Fuoco (incendio)

93

Sopralluogo Accertamento violazione Verbale inviato al DL e procura

della repubblica (atto penale) Prescrizioni con tempi da

ottemperare Verifica della regolarizzazione

94

Se è regolarizzato: ammissione al pagamento (1/4 del massimo)

Dopo il pagamento l’ASL informa la procura per archiviare la pratica e depenalizzazione

Se non è regolarizzato procedimento penale con comunicazione al PM

E’ più rischiosa una bombola di gas o una bottiglia di alcool?

Obiettivi di questa sezione:

Definire il concetto di rischio e pericolo

Definire prevenzione e protezione

Illustrare la valutazione dei rischi e il documento di valutazione

95

Pericolo:

Proprietà o qualità intrinseca di una

determinata entità o condizione che ha la

potenzialità di causare danni.

Concetto generale: molte cose (impianti, materiali,

attrezzi di lavoro, sostanze, metodi e pratiche di

lavoro, rumore, ecc.) rappresentano un pericolo.

96

Rischio:

Probabilità che sia effettivamenteraggiunto il limite potenziale chedetermina il danno.

L’uso degli agenti pericolosi può determinare

un rischio concreto o meno. Dipende dalle

condizioni di uso.

97

Il danno è l’evento che

può chiudere il circuito

tra il pericolo (forse

succede) e il rischio (sta

succedendo).

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Pericolo (potenziale):

potrebbe succedere

Rischio

(quanto potrebbe succedere):

Condizioni d’uso,

esposizione, ecc.

Danno (è successo):

Alle persone, alle cose,

agli impianti ecc.

La prevenzione è il

complesso di disposizioni e

misure atte a limitare i rischi

99

Interventi tecnici

Interventi procedurali

Interventi organizzativi

100

Analisi SISTEMATICA delle lavorazioni realizzata per:

individuare i pericoli (fattori di rischio);

individuare le persone potenzialmente esposte;

valutare (stimare) i rischi;

individuare i possibili effetti sulle persone;

individuare soluzioni per eliminare o ridurre i rischi a un

livello accettabile.

Il rischio è la combinazione tra la probabilità (P) che

si manifesti un certo evento dannoso e la gravità

(Magnitudo, M) associata all’evento stesso.

R = f (P, M)Generalmente si considera R = P x M

Si tratta di una indicazione generica che va associata

al numero dei lavoratori esposti.

101

La prevenzione consiste nelle operazioni messe in

atto per ridurre la probabilità che si verifichi un

determinato evento dannoso

R = f (P, M)

Il divieto di fumare è un intervento di prevenzione per il rischio

incendi.

La scelta di un disco silenziato per una smerigliatrice è un intervento di

prevenzione per il rischio rumore

102

103

La prevenzione e l’informazionesono di estrema importanza!

La consapevolezza dei rischi dell’ambiente di lavoro, permette di tutelarsi in anticipo,mentre una tempestiva comunicazione permette di adottare le opportune misure di tutela.

La protezione consiste nelle operazioni messe in atto per ridurre la

gravità associata a un determinato evento dannoso

R = f (P, M)

Una maschera è un intervento di protezione per il rischio chimico.

Una cuffia è un intervento di protezione per il rischio rumore

Nella normativa la prevenzione ha priorità rispetto alla protezione

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Prevenzione

105

Protezione

Prevenzione

106

Protezione

107

Occasione di lavoro

Rischio per la sicurezza

(macchine, impianti ecc.)

Infortunio(evento traumatico)

Riconoscimento

“agevole” delle cause

Occasione di lavoro

Rischio per la salute

(sostanza, rumore ecc.)

Malattia professionale(evento progressivo)

Riconoscimento

complicato delle cause

Occasione di lavoro

Rischio trasversale

(organizzazione ecc.)

Malattia professionale(stress, disagio ecc.)

Riconoscimento

complicatissimo delle

cause

108

L’azienda è tenuta ad elaborare un documento che valuti tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori all’interno dell’attività.

La valutazione dei rischi e le relative misure sono

indicate nel DVR, il documento di valutazione dei

rischi (art. 17 co. 1 del D.Lgs. 81/2008).

Il DVR è firmato da DL, RSPP, MC e consegnato al

RLS.

Il DVR è il documento fondamentale per la gestione

dell’igiene e della sicurezza dell’azienda.

109

110

Esame di tutti i luoghi di lavoro

e dei pericoli connessi ad ognuno di questi

luoghi.

Obiettivo: eliminare i rischi o,quando non è tecnicamente possibile,ridurli al minimo,indicando le priorità delle misure da adottare.

111

I rischi da esaminare sono tutti quelliche possono essere causa di infortunio o di un danno alla salute.

Quando si verifica un cambiamento in azienda il documento deve essere aggiornato.

112

È obbligatorio definireil programma di miglioramento nel tempo,le procedure e i soggetti obbligatia mettere in atto queste misure di prevenzione.

113

L’azienda deve esaminare i rischi specifici cui sono

sottoposti i singoli addetti in rapporto alle loro attività.

Ogni intervento deve cercare di eliminare o ridurre i rischi alla fonte, dando quindi la precedenza agli interventi di protezione collettiva.

A seguito della valutazione

(VDR), sono individuate le

misure di prevenzione e

protezione

A questo sono associate delle

priorità di intervento

Le misure sono verificate con

gli aggiornamento della

VDR.

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Valutazione del rischio

Definizione delle misure

e priorità di intervento

Attuazione della misura

Verifica del risultato e

nuova valutazione

E’ previsto che per ogni misura di prevenzione/ protezione conseguente alla VDR sia nominato un Responsabile della attuazione cui siano assegnate le risorse necessarie

La sede per la discussione e pianificazione delle misure conseguenti alla valutazione è la riunione periodica DL, RSPP, RLS, MC

115

Il DVR deve contenere:

una relazione sulla VDR […], nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;

l'individuazione delle misure di prevenzione e protezione attuate e dei DPI adottati […];

il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;

l’individuazione delle procedure da seguire per l’attuazione delle misure […];

individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici […].

116

Grazie per l’attenzione!

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