Normativa - il D.Lgs. 81/08
Infortuni e malattie professionali
Le figure della sicurezza
La sorveglianza sanitaria
Organigramma della sicurezza
Riunione periodica annuale
Organi di vigilanza, controllo e assistenza
Concetti di pericolo, rischio, danno
La valutazione dei rischi
Prevenzione & Protezione
Le procedure di sicurezza
2
D.P.R. 547/1955
Norme per la prevenzione di infortuni sul lavoro
6
D.P.R. 164/1956
Norme per la prevenzione di infortuni sul lavoro nelle
costruzioni
D.P.R. 303/1956
Norme per l’igiene dei luoghi di lavoro
anni ‘50
Legge 300/1970
STATUTO DEI LAVORATORI
7
Tutela sanitaria dei dipendenti
Diritto a partecipare alla gestione della sicurezza
anni ‘70
D.Lgs. 626/1994
Miglioramento della sicurezza e della
salute dei lavoratori durante il lavoro
8
la prevenzione è strutturata
la sicurezza è impostata su obblighi ben precisi di tutte
le figure aziendali
anni ‘90
la sicurezza è affidata si alla tecnologia ma soprattutto
ai comportamenti soggettivi
valutazione dei rischi
informazione, formazione, addestramento
sorveglianza sanitaria
NORME SPECIFICHE
9
D.Lgs. 277/1991 (rumore, piombo, amianto)
anni ‘90
D.Lgs. 494/1996 (cantieri) D.Lgs. 645/1996 (lavoro notturno)
D.Lgs. 345/1999 (lavoro minorile) Decreto 2 ottobre 2000 (videoterminali) D.Lgs. 25/02 (chimico)
D.M. 10 marzo 1998 (antincendio)
D.Lgs. 388/03 (pronto soccorso) D.Lgs. 187/05 (vibrazioni meccaniche)
Il D.Lgs. 81/2008, risultato dell’attuazione dell’art. 1 della legge 3 agosto 2007, n.123, si propone di riordinare e coordinare le norme vigenti in materia di salute e sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori nei luoghi di lavoro in un unico testo normativo.
10
ABROGAZIONE DELLE NORME ELENCATE ART. 304
11
D.P.R. 27 aprile 1955, n.547 D.P.R. 7 gennaio 1956, n.164 D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303, tranne l'articolo 64
D. Lgs 19 settembre 1994, n. 626 D. Lgs 14 agosto 1996, n. 493 D. Lgs 14 agosto 1996, n. 494
D. Lgs. 15 agosto 1991, n. 277
D. Lgs 19 agosto 2005, n. 187 art. 36 bis, commi 1 e 2 del D. L. 4 luglio 2006 n. 223
art. 2, 3, 5, 6 e 7 della L. 3 agosto 2007, n. 123
CAMPO DI APPLICAZIONE
12
Attività soggette• tutti i settori di attività, sia pubblici
che privati, in cui sia presente almeno un lavoratore con rapporto di lavoro subordinato
• sono equiparati i soci lavoratori di società, anche di fatto, i soci delle cooperative, gli studenti che fanno uso di laboratori, I lavoratori che effettuano prestazioni anche occasionali di tipo accessorio, soggetto beneficiario di tirocini formativi e di orientamento
• nei confronti dei lavoratori a progetto e dei collaboratori coordinati e continuativi le disposizioni si applicano ove la prestazione lavorativa si svolga nei luoghi di lavoro del committente.
Attività non soggette• piccoli lavori domestici a carattere
straordinario
• insegnamento privato straordinario, assistenza domiciliare a bambini, anziani, ammalati, disabili)
ATTIVITA’ PARZIALMENTE SOGGETTE AL CAMPO DI
APPLICAZIONE
13
FF.AA., VV.F., Protezione civile, Strutture penitenziarie, Giudiziarie, Universitarie, Istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine e grado
Le disposizioni del decreto sono applicate tenendo conto delle «effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato».
I componenti dell’impresa familiare, i lavoratori autonomi, i coltivatori diretti del fondo, i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, gli artigiani ed i piccoli commercianti devono:
Utilizzare attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di legge
Munirsi di dispositivi di protezione individuale
Munirsi di tessera di riconoscimento in caso di appalto
Facoltativo:
Corsi di formazione
Sorveglianza sanitaria
14
Il MIGLIORAMENTO della sicurezza e
della salute dei lavoratori nei luoghi di
lavoro è l’obiettivo della normativa di tutela.
OBIETTIVO
- Struttura del Testo Unico -
15
Titolo I – PRINCIPI COMUNI
Titolo II – LUOGHI DI LAVORO
Titolo III – USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO E DEI DISPOSITIVI DI
PROTEZIONE INDIVIDUALE
Titolo IV – CANTIERI TEMPORANEI E MOBILI
Titolo V – SEGNALETICA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO
Titolo VI – MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI
Titolo VII – ATTREZZATURE MUNITE DI VIDEOTERMINALI
Titolo VIII – AGENTI FISICI
Titolo IX – SOSTANZE PERICOLOSE
Titolo X – ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICI
Titolo XI – ATMOSFERE ESPLOSIVE
- Struttura del Testo Unico -
Titolo XII – DISPOSIZIONI IN MATERIA PENALE E DI PROCEDURA PENALE
Titolo XIII – NORME TRANSITORIE E FINALI
ALLEGATI DA I A VI
Per molti anni si è tentato di accorpare e semplificare la
normativa di igiene e sicurezza in un unico
provvedimento
Nel 2008 è stato pubblicato il D.Lgs. 81/2008, Testo unico
modificato e integrato nel 2009 con il D.Lgs. 106/09 con
l’obiettivo di riorganizzare e semplificare le
norme vigenti in materia di salute e sicurezza
dei lavoratori nei luoghi di lavoro17
18
Nel 2008 è stato emanato il decreto legislativo 81 che, riordinando le norme precedenti (tra cui D.Lgs.
626/1994)ha delineato un nuovo assetto della
salute e sicurezza sul lavoro.
Un unico testo normativo che pone l’accentosulla gestione della sicurezza,
mettendo al centro la prevenzione e successivamente la protezione.
19
Perché un nuovo provvedimento?
Troppi infortuni (80%) accadono ancora oggi
per comportamenti non corretti.
21
Le parole chiave diventano:
organizzazione, programmazione
consultazione e partecipazione
informazione e formazione
Molte delle principali normative sono state abrogate dal testo unico.
22
Campo di applicazione:
si applica a tutti i settori di attività, privati e pubblici,
e a tutte le tipologie di rischio
in tutte le aziende a prescindere dalla natura del bene
prodotto o dalle dimensioni (è sufficiente un lavoratore
subordinato o equiparato)
indipendentemente dalla tipologia di contratto di
lavoro
gli infortuni sono aumentati in Italia negli ultimi anni?
23
• quanti sono gli infortuni (mortali) in Italia ogni anno?
• quanti sono gli infortuni (totali) in Italia ogni anno?
complessivamente ogni anno sono circa 900.000
gli infortuni denunciati
24
• ogni anno in Italia si verificano circa
1.000 infortuni mortali sul lavoro
25
• agli infortuni si aggiungono circa 26.000
malattie professionali denunciate
• per il solo amianto si ammalano ancora
in Italia circa 1.000 persone ogni anno
27
• nel periodo 2005-2008 in Italia nelle aziende
con numero di addetti inferiore a 10 è
avvenuto il 65% delle morti sul lavoro
• la percentuale diminuisce con l’aumentare
del numero di addetti
Con tanti o pochi lavoratori?
gli infortuni hanno un costo sociale enorme
è impossibile quantificare il loro impatto come lutti
è invece possibile stimare i costi diretti e indiretti sostenuti dal
paese per questo fenomeno
si stima che questo fenomeno costi all’Italia circa 25 miliardi
di euro all’anno
si tratta di un costo pari al 3% del prodotto interno lordo
28
Tutte le aziende che hanno almeno un lavoratore,
così come definito dal D.Lgs. 81/08, sono soggette
alla tenuta del registro infortuni
30
• I lavoratori autonomi non sono soggetti alla tenuta
del registro
• Il registro deve essere vidimato, prima di essere messo in
uso, dall’A.S.L. ove ha sede l’azienda o l’unità produttiva
(e ce ne deve essere uno per ogni unità produttiva)
• Il registro deve essere tenuto sul luogo di lavoro
Gli infortuni hanno causa violenta (ferita, caduta, esplosione ecc.)
La malattie professionali invece insorgono a causa di agenti che agiscono a
lungo nel tempo (polveri, solventi, rumori, vibrazioni ecc.)
Le malattie professionali possono insorgere anche a lunga distanza di
tempo dall’esposizione
Tra le malattie più note ci sono l’ipoacusia (riduzione dell’udito per
esposizione a rumore), le malattie osteo-muscolari (lombalgie e artriti), la
silicosi (polveri di silice), il mesotelioma (amianto)
Si ritiene che il fenomeno delle malattie professionali sia ancora molto
sottostimato.
32
33
26.596 26.75226.787
28.778
29.704
20.000
22.000
24.000
26.000
28.000
30.000
32.000
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009Dati da sezione statistiche su inail.it
34
Dati da sezione statistiche su inail.it
28.933 30.093
34.889
42.465
46.558
-
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
40.000
45.000
50.000
2007 2008 2009 2010 2011
35
Malattia / anno 2004 2005 2006 2007 2008
Ipoacusia e sordità 7.488 7.049 6.455 6.317 5.706
Malattie dell'apparato muscolo
scheletrico 7.030 8.945 10.389 11.553 12.585
Malattie dell'apparato
respiratorio 1.836 2.083 1.898 1.997 1.837
Dermatiti 596 467 354 320 256
Malattie da amianto 1.326 1.475 1.466 1.504 1.400
Tumori (diversi dalle altre
malattie) 762 1.018 940 1.004 931
Disturbi psichici lavoro correlati 513 538 511 546 460
Dati da sezione statistiche su inail.it
38
Andamento infortuni denunciati 1951-2005
-
500.000
1.000.000
1.500.000
2.000.000
1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005
Andamento infortuni mortali denunciati 1951-2005
-
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005
Per effettuare dei confronti tra diversi periodi,
nazioni, aree geografiche e comparti produttivi
non basta “contare” gli infortuni
Bisogna calcolare qual è la loro incidenza in
relazione al numero di ore che sono lavorate
Si usa “l’indice di frequenza” che esprime il n°
di infortuni per milione di ore lavorate.
39
41
Indici di frequenza
per regioni in Italia
Le più scure indici
maggiori
Sugli indici pesa la
presenza di aziende a
maggior rischio nel
territorio
E’ più facile contare gli infortuni o le malattie professionali?
In Italia circa 1.000 infortuni mortali ogni anno e 50.000 malattie professionali denunciate
Infortunio: causa violenta
Malattia: causa progressiva
42
43
1. la valutazione di tutti i rischi
2. programmazione della prevenzione
3. eliminazione dei rischi o riduzione al minimo
4. rispetto dei principi ergonomici
5. la riduzione dei rischi alla fonte
6. sostituzione di ciò che è pericoloso
44
7. limitazione degli esposti al rischio
8. utilizzo limitato di agenti chimici, fisici e biologici
9. priorità delle misure di protezione collettiva
10. controllo sanitario dei lavoratori
11. cambio mansione per motivi sanitari
12. informazione e formazione
13. partecipazione e consultazione
45
14. misure di emergenza per antincendio, primo
soccorso, evacuazione
15. uso di segnali di avvertimento e sicurezza
16. manutenzione di ambienti, attrezzature e D.P.I.
46
Datore di lavoro
Dirigente
Preposto
Lavoratore
Medico competente
R.S.P.P.
Addetti Servizio P.P.
Addetti antincendio e primo soccorso
Le figure per l’attuazione della prevenzione sono soggetti fondamentali ed essenziali per il miglioramento dell’organizzazione della sicurezza in azienda e nell’organizzazione produttiva
R.L.S.
Il DL è il soggetto titolare del rapporto di
lavoro con il lavoratore o, comunque, il
soggetto che, secondo il tipo e l’assetto
dell’organizzazione nel cui ambito il
lavoratore presta la propria attività, ha la
responsabilità della organizzazione stessa o
dell’unità produttiva in quanto esercita i
poteri decisionali e di spesa (art.2).
47
Obblighi principali del DL non delegabili:
48
1) la valutazione di tutti i rischi con la
conseguente elaborazione del documento
di valutazione dei rischi
2) la designazione del Responsabile del
Servizio di Prevenzione e Protezione
49
Nominare il medico competente
Designare gli addetti alle emergenze
Nell’affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle rispettive capacità e condizioni
Fornire i D.P.I. necessari
Prendere misure appropriate per fare accedere a zone con rischio specifico solo i lavoratori informati e addestrati
Richiedere l’osservanza delle norme e disposizioni varie
50
Richiedere al medico competente l’osservanza degli obblighi previsti
Adotta misure in caso di emergenza
Informa i lavoratori di un pericolo grave e immediato
Adempie agli obblighi di informazione, formazione , addestramento
51
Si astiene dal richiedere ai lavoratori di riprendere l’attività in casi di pericolo grave ed immediato
Consente ai lavoratori di verificare le misure adottate tramite R.L.S.
Elaborare il documento di valutazione dei rischi
Consegna al R.L.S. copia del documento di valutazione dei rischi
52
Prende provvedimenti per evitare di causare rischi per la salute della popolazione o deterioramento dell’ambiente
Comunica all’INAIL i dati relativi agli infortuni sul lavoro
Consulta il R.L.S.
Adotta le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi ed evacuazione
53
In regime di appalto o subappalto munire i lavoratori di tesserino di riconoscimento
Nelle unità produttive con più di 15 lavoratori convocare annualmente la riunione periodica
Aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti
Comunicare all’INAIL il nominativo dell’R.L.S.
Vigilare affinchè i lavoratori siano idonei per la mansione
Persona che, in ragione delle competenze professionali dei poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa.
54
Il dirigente è il soggetto che dirige le attività produttive pur senza i poteri tipici del DL
Il dirigente organizza il lavoro, controlla la conformità, segnala le anomalie e interviene a correggerle laddove il suo potere di spesa lo permette
In un sistema bene organizzato esistono deleghe e attribuzioni che delineano bene il campo di attività e i poteri dei vari dirigenti
55
persona che, in ragione dellecompetenze professionali e nei limiti dipoteri gerarchici e funzionali adeguatialla natura dell’incarico conferitogli,sovrintende alla attività lavorativa egarantisce l’attuazione delle direttivericevute, controllandone la correttaesecuzione da parte dei lavoratori edesercitando un funzionale potere diiniziativa;”
56
I preposti sono le interfacce tra DL elavoratori
I preposti hanno obblighi di vigilanza econtrollo
Se il preposto viene a conoscenza disituazioni che possono mettere a rischio ilavoratori ha l’obbligo di intervenire,segnalare o interrompere le lavorazioni aseconda dei casi
Anche nel caso del preposto la qualifica, anche in assenza di specifica attribuzione, è testimoniata dagli effettivi poteri (principio di effettività)
57
Il preposto: verifica che i lavoratori adottino
adeguatamente le misure di sicurezza verifica la conformità di macchinari e
attrezzature e impedisce gli usi pericolosi istruisce adeguatamente i lavoratori per lo
svolgimento in sicurezza dei loro compiti sorveglia i lavoratori affinché non adottino
comportamenti a rischio segnala ai superiori (DL o dirigente) le
anomalie arrivando a impedire le lavorazioni nei casi più gravi
58
59
Il preposto ha l’obbligo di sovrintendere, vigilare e controllare che i lavoratori applichino le misure di sicurezza aziendali previsteper la tutela della salute e sicurezza sul lavoro.
Il lavoratore è la “persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari”.
Il lavoratore, in tema di sicurezza, deve: rispettare le norme e le prescrizioni;
utilizzare correttamente;
segnalare le anomalie;
collaborare all’attuazione delle misure.
60
I lavoratori in particolare devono: Contribuire all’adempimento degli obblighi
previsti a tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro
Osservare le disposizioni e le istruzioni aziendali ai fini della sicurezza
Utilizzare correttamente le attrezzature, le sostanze, i mezzi di trasporto, i dispositivi di sicurezza
Utilizzare i dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione
61
I lavoratori in particolare devono: Segnalare immediatamente al proprio
preposto qualsiasi condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza
Non rimuovere e non modificare i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo
Non compiere manovre che non sono di loro competenza che possono compromettere la sicurezza propria o altrui
Partecipare ai programmi di formazione e addestramento organizzati dall’azienda
Sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal MC
62
63
Ogni lavoratore deve prendersi curadella propria salute e sicurezzae di quella dei colleghisu cui ricadono gli effetti delle proprie azioni.
64
Ogni lavoratore deve sempre e immediatamente segnalareogni dispositivo di protezione danneggiatoo non correttamente funzionante.
65
I lavoratori devono
partecipare ai programmi di
formazione
e di addestramento
e sottoporsi
ai controlli sanitari previsti.
66
Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, eletto dai dipendenti dell’azienda,rappresenta e risponde a tutti i lavoratori.
Il rappresentante dei lavoratori
partecipa alle riunioni periodiche di prevenzione
e protezione e deve essere consultato
nelle decisioni in materia di sicurezza
e salute sul lavoro.
Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) è il soggetto eletto o designato per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro (definizione dell’art. 2 D.Lgs.81/2008)
Viene eletto direttamente dai lavoratori al loro interno nelle aziende o unità produttive che occupano sino a 15 dipendenti
Viene eletto tra le rappresentanze sindacali (se ci sono) nelle aziende che occupano oltre 15 dipendenti
Il n° degli RLS dipende dal n° di dipendenti (1 fino a 200, 3 tra 200 e 1000, 6 oltre 1000).
67
Il RLS è uno degli attori principali del sistema di prevenzione:
accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;
è consultato sulla valutazione dei rischi;
è consultato sulla designazione del RSPP e altre figure della prevenzione e sull'organizzazione della formazione di cui all'articolo 37;
riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali;
riceve una formazione adeguata e partecipa alle riunioni periodiche del servizio prevenzione e protezione […]
68
69
Il Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi (SPP):aiuta datore di lavoro, dirigenti, preposti e lavoratoria ridurre al minimo le probabilità di un incidentee a evitare che si creino le condizioniche possano mettere in pericolo la salute dei lavoratori.
70
Il Servizio di Prevenzionee Protezione dai rischicoinvolge il datore di lavoro,
il medico competente,
parte del personale
ed eventuali consulenti esterni.
È coordinato da un Responsabile (RSPP)
Il servizio prevenzione e protezione è costituito da soggetti (ASPP) e un responsabile (RSPP) con lo scopo di:
individuare e valutare i fattori di rischio
definire le misure di prevenzione e protezione adatte ai rischi rilevati
elaborare procedure di sicurezza e validare istruzioni operative per le diverse lavorazioni
proporre e programmi di informazione e formazione e addestramento dei lavoratori
71
Il medico competente (interno o esterno all’azienda) è un medico specializzato in medicina del lavoro con compiti e attribuzioni specifiche sulla sorveglianza sanitaria e le attività di prevenzione dell’azienda.
Il MC, il RSPP, il DL e il RLS si incontrano periodicamente in una riunione nella quale sono esaminate vari aspetti della gestione di igiene e sicurezza dell’azienda.
72
In quali casi si fanno le visite mediche al lavoro?
Obiettivi di questa sezione
Individuare i compiti del medico competente
Definire il significato della sorveglianza sanitaria
Illustrare significato e importanza dei giudizi di idoneità
73
Insieme di atti medici finalizzati alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all’ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa
la sorveglianza sanitaria è un’attività che COMPORTA la partecipazione del medico alla valutazione del rischio
74
Il Datore di lavoro nomina il MC
struttura esterna pubblica o privata convenzionata
libero professionista
dipendente del Datore di Lavoro
In possesso di
specializzazione in medicina del lavoro o disciplina equipollente
NEI CASI PREVISTI DALLA LEGGE.
75
Non è sempre necessaria la nomina:
- Lavorazioni previste dal testo unico (rumore, rischio
chimico, videoterminali ecc.)
- Rischi che espongono rischi terzi (autisti, piloti ecc.)
- Radiazioni ionizzanti ecc.
76
Programma ed effettua la sorveglianza sanitaria
Istituisce la cartella sanitaria e di rischio
Consegna al DL / al lavoratore / all’ISPESL la
documentazione sanitaria alla cessazione del rapporto
Informa sul significato sorveglianza sanitaria
Visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all’anno
Partecipa alla programmazione del controllo
dell’esposizione ai fini della sorveglianza sanitaria
77
Trasmette al Servizio Sanitario competente per territorio
le informazioni sulla sorveglianza sanitaria con le
informazioni di rischio
Allega gli esiti delle visite alla cartella sanitaria e di
rischio
78
Con il D.Lgs. 81/2008 i compiti del MC sono rafforzati e si sottolinea con forza l’importanza del coinvolgimento
nella VDR
Stabilire lo stato di salute all’assunzione
Individuare fattori individuali che aumentano il
rischio
Evidenziare malattie o sintomi in corso
e prevenirne l’insorgenza
REDIGERE L’ANAMNESI (COSA FA NELLA
VITA) 80
All’assunzione
Periodici
Su richiesta motivata del lavoratore
Alla cessazione del rapporto
Al rientro dopo 60 gg di assenza per motivi di salute
In fase preassuntiva
In caso di malattia professionale si cerca la documentazione che
“racconta” l’esposizione e lo stato di salute del lavoratore.
81
Sulla base degli accertamenti effettuati
Idoneità alla mansione specifica
Idoneità alla mansione con prescrizioni
Non idoneità alla mansione (giusta causa,
possibilità di ricorso)
82
Rischio Patologia Esame
Rumore Ipoacusia Audiometria
Movimentazione
carichi
Lombalgia e altre RX colonna
Videoterminali Disturbi alla vista Visita oculistica
Rischio chimico Varie Esami sangue,
urine ecc.
83
Rischio Patologia Esame
Polveri Pneumoconiosi Spirometria
Biologico Varie Esami sangue e
altri
Alcool Trasporti e verso terzi Ematochimici
Droga Trasporti e verso terzi Ematochimici
84
Ogni quanto si fanno le visite
La periodicità è stabilita dal MC sulla base
della VDR
Alcune limitazioni sono imposte dalla
legge
Per alcuni esami (es. RX) si considerano
anche gli effetti dell’accertamento85
Ogni lavoratore ha una cartella sanitaria e di
rischio aggiornata dal MC, la cartella viene
consegnata al lavoratore alla cessazione del
rapporto di lavoro e costituisce la “carta di
identità” del lavoratore dal punto di vista della
salute in relazione alla attività lavorativa svolta.
86
La ricostruzione dell’anamnesi e dello stato di salute è fondamentale per individuare le cause della malattia
87
1960 1975 1990 Oggi
Apprendista
carpentiere
Azienda A
Operaio
specializzato
Azienda B
Supervisore
Azienda C
Malattia
professionale
Addetti emergenze:lavoratori con compiti e attribuzioni specifiche per la gestione delle emergenze (incendi ecc.)
88
• Addetti primo soccorso: lavoratori con compiti e attribuzioni specifiche per la gestione del primo soccorso
Sono designati dal DL, ricevono unaformazione specifica e sono addestrati all’usonecessari dei presidi.
90
La riunione è organizzata
annualmente dal DL con MC,
RSPP e RLS per esaminare
il documento sulla
valutazione dei rischi,
l’andamento degli infortuni e
delle malattie, l’idoneità dei
mezzi di protezione
individuale e la completezza
dei programmi di
informazione e formazione
dei lavoratori.
Ogni figura presente in azienda ha dei diritti e dei doveri, da cui scaturiscono anche responsabilità e possibili sanzioni
Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezze e di quella delle altre persone presenti, su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni od omissioni, conformemente alla sua informazione
91
92
ASL (salute e sicurezza)
Direzione Provinciale del Lavoro (edilizia – lavoro irregolare)
Vigili del Fuoco (incendio)
93
Sopralluogo Accertamento violazione Verbale inviato al DL e procura
della repubblica (atto penale) Prescrizioni con tempi da
ottemperare Verifica della regolarizzazione
94
Se è regolarizzato: ammissione al pagamento (1/4 del massimo)
Dopo il pagamento l’ASL informa la procura per archiviare la pratica e depenalizzazione
Se non è regolarizzato procedimento penale con comunicazione al PM
E’ più rischiosa una bombola di gas o una bottiglia di alcool?
Obiettivi di questa sezione:
Definire il concetto di rischio e pericolo
Definire prevenzione e protezione
Illustrare la valutazione dei rischi e il documento di valutazione
95
Pericolo:
Proprietà o qualità intrinseca di una
determinata entità o condizione che ha la
potenzialità di causare danni.
Concetto generale: molte cose (impianti, materiali,
attrezzi di lavoro, sostanze, metodi e pratiche di
lavoro, rumore, ecc.) rappresentano un pericolo.
96
Rischio:
Probabilità che sia effettivamenteraggiunto il limite potenziale chedetermina il danno.
L’uso degli agenti pericolosi può determinare
un rischio concreto o meno. Dipende dalle
condizioni di uso.
97
Il danno è l’evento che
può chiudere il circuito
tra il pericolo (forse
succede) e il rischio (sta
succedendo).
98
Pericolo (potenziale):
potrebbe succedere
Rischio
(quanto potrebbe succedere):
Condizioni d’uso,
esposizione, ecc.
Danno (è successo):
Alle persone, alle cose,
agli impianti ecc.
La prevenzione è il
complesso di disposizioni e
misure atte a limitare i rischi
99
Interventi tecnici
Interventi procedurali
Interventi organizzativi
100
Analisi SISTEMATICA delle lavorazioni realizzata per:
individuare i pericoli (fattori di rischio);
individuare le persone potenzialmente esposte;
valutare (stimare) i rischi;
individuare i possibili effetti sulle persone;
individuare soluzioni per eliminare o ridurre i rischi a un
livello accettabile.
Il rischio è la combinazione tra la probabilità (P) che
si manifesti un certo evento dannoso e la gravità
(Magnitudo, M) associata all’evento stesso.
R = f (P, M)Generalmente si considera R = P x M
Si tratta di una indicazione generica che va associata
al numero dei lavoratori esposti.
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La prevenzione consiste nelle operazioni messe in
atto per ridurre la probabilità che si verifichi un
determinato evento dannoso
R = f (P, M)
Il divieto di fumare è un intervento di prevenzione per il rischio
incendi.
La scelta di un disco silenziato per una smerigliatrice è un intervento di
prevenzione per il rischio rumore
…
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La prevenzione e l’informazionesono di estrema importanza!
La consapevolezza dei rischi dell’ambiente di lavoro, permette di tutelarsi in anticipo,mentre una tempestiva comunicazione permette di adottare le opportune misure di tutela.
La protezione consiste nelle operazioni messe in atto per ridurre la
gravità associata a un determinato evento dannoso
R = f (P, M)
Una maschera è un intervento di protezione per il rischio chimico.
Una cuffia è un intervento di protezione per il rischio rumore
…
Nella normativa la prevenzione ha priorità rispetto alla protezione
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Occasione di lavoro
Rischio per la sicurezza
(macchine, impianti ecc.)
Infortunio(evento traumatico)
Riconoscimento
“agevole” delle cause
Occasione di lavoro
Rischio per la salute
(sostanza, rumore ecc.)
Malattia professionale(evento progressivo)
Riconoscimento
complicato delle cause
Occasione di lavoro
Rischio trasversale
(organizzazione ecc.)
Malattia professionale(stress, disagio ecc.)
Riconoscimento
complicatissimo delle
cause
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L’azienda è tenuta ad elaborare un documento che valuti tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori all’interno dell’attività.
La valutazione dei rischi e le relative misure sono
indicate nel DVR, il documento di valutazione dei
rischi (art. 17 co. 1 del D.Lgs. 81/2008).
Il DVR è firmato da DL, RSPP, MC e consegnato al
RLS.
Il DVR è il documento fondamentale per la gestione
dell’igiene e della sicurezza dell’azienda.
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Esame di tutti i luoghi di lavoro
e dei pericoli connessi ad ognuno di questi
luoghi.
Obiettivo: eliminare i rischi o,quando non è tecnicamente possibile,ridurli al minimo,indicando le priorità delle misure da adottare.
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I rischi da esaminare sono tutti quelliche possono essere causa di infortunio o di un danno alla salute.
Quando si verifica un cambiamento in azienda il documento deve essere aggiornato.
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È obbligatorio definireil programma di miglioramento nel tempo,le procedure e i soggetti obbligatia mettere in atto queste misure di prevenzione.
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L’azienda deve esaminare i rischi specifici cui sono
sottoposti i singoli addetti in rapporto alle loro attività.
Ogni intervento deve cercare di eliminare o ridurre i rischi alla fonte, dando quindi la precedenza agli interventi di protezione collettiva.
A seguito della valutazione
(VDR), sono individuate le
misure di prevenzione e
protezione
A questo sono associate delle
priorità di intervento
Le misure sono verificate con
gli aggiornamento della
VDR.
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Valutazione del rischio
Definizione delle misure
e priorità di intervento
Attuazione della misura
Verifica del risultato e
nuova valutazione
E’ previsto che per ogni misura di prevenzione/ protezione conseguente alla VDR sia nominato un Responsabile della attuazione cui siano assegnate le risorse necessarie
La sede per la discussione e pianificazione delle misure conseguenti alla valutazione è la riunione periodica DL, RSPP, RLS, MC
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Il DVR deve contenere:
una relazione sulla VDR […], nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;
l'individuazione delle misure di prevenzione e protezione attuate e dei DPI adottati […];
il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
l’individuazione delle procedure da seguire per l’attuazione delle misure […];
individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici […].
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