la formazione abilitante l'uso delle attrezzature di lavoro
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LA FORMAZIONE ABILITANTE L'USO LA FORMAZIONE ABILITANTE L'USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO:DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO:ANALISI E CONSIDERAZIONIANALISI E CONSIDERAZIONI
Corrado [email protected]
Accordo nr 53 del 22/02/2012
previsto dall'art. 73 c. 5 D.Lgs. 81/08
In vigore dal 12 marzo 2013, Individua:– attrezzature di lavoro – modalità di riconoscimento dell'abilitazione – soggetti formatori– Durata (minima)– requisiti minimi di validità della formazione
formazione speciale, non sostitutiva della specifica (art 37 c.1 D.Lgs 81/08)
Attenzione!..rischio confusione!!
Formazione attrezzature:
1 formazione specifica (art 37 c. 2) sui rischi che “generano” -accordo nr. 221- subordinata all'esito della valutazione dei rischi
2 specifica abilitazione (art 73 c.5)di talune attrezzature – accordo nr 53
3 “Conoscenze e responsabilità particolari” (art. 73 c.4, art 71 c.7) richieste derivante dal processo di valutazione dei rischi
Attenzione!..rischio confusione!!
.......la stessa Conferenza Stato Regioni... si è .......confusa!
Si ritiene che la sez. B) nel titolo contenga un un refuso!
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Premessa ad ogni allegato
Fermi restando gli obblighi di formazione ed addestramento specifici previsti dall'articolo 73, comma 4 del D.Lgs 81/08 l'utilizzo di { ..nome attrezzatura... } con caratteristiche diverse da quelle esplicitamente considerate nel presente allegato, richiede il possesso, da parte dell'operatore di almeno una delle abilitazioni del presente allegato
quindi:– Formazione particolare per la specifica
attrezzatura– Almeno un'abilitazione prevista dal singolo
allegato se con caratteristiche diverse
Formazione lavoratori
Per ogni attrezzatura gli operatori devono acquisire conoscenze e capacità, assunzione di comportamenti nuovi attraverso:
Area cognitiva IL”SAPERE” - acquisire nozione
Area operativa IL “SAPER FARE” - Mettere in pratica la nozione acquisita Area comportamentale IL “SAPER ESSERE” Adottare un comportamento adeguato
Quali sono le attrezzature?
1. Piattaforme di lavoro mobili elevabili2. Gru a torre3. Gru mobile4. Gru per autocarro5. Carrelli elevatori con conducente a bordo6. Trattori agricoli o forestali7. Macchine movimento terra8. Pompa per cls
Restano ferme le abilitazioni già previstees Accordo Anipa Formedil. Abilitazione uso macchine
complesse costruzione pozzi per acqua
P.L.M.E.
Macchina mobile destinata a spostare persone alle posizioni di lavoro poste ad altezza superiore a 2 m nelle quali svolgono mansioni dalla piattaforma di lavoro.....
Definizione UNI EN 280/09 ad eccezione dei “2 m di altezza”????
Gru a torre
Definizione come da UNI EN 14439: 2009
Gru mobile
Definizione come da UNI EN 13000: 2010
Carrelli elevatori con conducente a bordo
carrelli semoventi
Se vengono abbinate attrezzature intercambiabili tali da far rispondere l'attrezzatura di lavoro ad una o più definizioni lettere da a) ad h) allegato A è necessario acquisire il relativo titolo abilitativo (Circ. MLPS nr. 21 del 10/06/2013)
Gru per autocarro
Definizione come da UNI EN 12999:2005 norma ritirata e sostituita da UNI EN 12999:2012 dove la definizione è diversa
Macchine movimento terra
Escavatore idraulico pala caricatrice frontaleP.O. > di 6000 Kg UNI EN 474- 3 P.O. > di 4500 Kg
terna
escavatore a fune autoribaltabile cingolato(dumper)definizione UNI EN 474-12 UNI EN 474-6 P.O. > 4500Kg
Massa operativa o peso operativo
Definita dalla ISO 6016 – massa operativa:
peso della macchina completa di tutti i suoi accessori nella configurazione più usuale, con i serbatoi olio e carburante pieni ed un operatore del peso convenzionale di 75 Kg
Riportato: targhetta e manuale d'uso
Macchine movimento terra
Non soggette ad abilitazione– Macchina apripista (bulldozer)– Autoribaltabili a ruote– scavafossi– Motolivellatrice– Posatubi– Motoruspa– Escavatore idraulico P.O. < 6000 kg– pala caricatrice frontale P.O. < 4500 kg– Dumper P.O. < 4500 kg
Macchine escluse
Trattori agricoli o forestali
Definizione tratta da direttiva 2007/37/CE
Serve l'abilitazione per ogni tipologia trattore agricolo o forestale di qualunque categoria
Trattori agricoli o forestali
D. e se su un trattore viene montato un accessorio per sollevare carichi, è richiesta l'abilitazione per i carrelli elevatori semoventi all. VI?
R. Il possesso dell'abilitazione dell'allegato VIII esonera nell'ambito dei lavori agricoli e forestali in caso di montaggio di attrezzi sui trattori agricoli e/o forestali per elevare o sollevare carichi, scavare, ....., dal possesso di altre abilitazioni (punto 1.0 All VIII accordo)
Pompe per calcestruzzo
Definizione come da UNI EN 12001:2010
I soggetti obbligati
Operatorilavoratori incaricati dell'uso dell'attrezzatura (art 69 D.Lgs 81/08)
Soggetti di cui all'art 21 c. 1 D.Lgs 81/08:– Componenti impresa familiare (art 230-bis C.C.)– Lavoratori autonomi ( art 2222 C.C.)– Coltivatori diretti di fondo– Soci di società semplici operanti nel settore agricolo– Artigiani e piccoli commercianti
I soggetti obbligati
D. Un lavoratore stagionale “trattorista” dovrà avere l'abilitazione all'uso del trattore agricolo ?R - essendo operatore, ovvero lavoratore (art 69) dovrà possedere l'abilitazione all'uso di ogni attrezzatura prevista nell'accordo e quindi anche del trattore
D. il datore di lavoro di un'impresa deve avere l'abilitazione per utilizzare un'attrezzatura di cui all'accordo??R. - stante alla definizione di operatore (art 69) la risposta sarebbe NO; Ma la dottrina assimila il D.L al lavoratore autonomo art 21
Soggetti formatori “leggittimati”
Regioni (ASL) e province autonomeMinistero del lavoro e delle polite socialiINAILAss. Sindacali datori di lavoro e lavoratori nel settore di impiego delle attrezzatureOrdini e collegi professionaliScuole edili Enti bilaterali ed organismi paritetici
In caso di soggetti formatori esterni è richiesto l'accreditamento
Soggetti formatori “accreditati”
Soggetti accreditati in deroga presso regione, con :
– esperienza documentata ≥ 3 anni alla data del 12/03/2013 nella formazione specifica per attrezzatura
– esperienza documentata ≥ 6 anni alla data del 12/03/2013 nella formazione sicurezza e salute
Elenco centri formazione accreditati Lombardia
Imprese utilizzatrici – il GEFO
D.d.s. 5 agosto 2013, Devono:
– Profilarsi nel sistema regionale di accreditamento attraverso l'autocertificazione
– Registrarsi nel sistema informativo regionale Gefo Servizi
– Erogazione corsi esclusivamente presso l'unità locale in territorio “lombardo”
– Rilasciare gli attestati
Soggetti formatori “accreditati”
aziende:– Produttrici– Distributrici– Noleggiatrici– Aziende utilizzatrici (solo per loro lavoratori)
A condizione che siano:– Organizzate per la formazione– Accreditate in deroga
.............e l'esperienza nella formazione..??..!!
i docenti
Moduli: normativo-tecnicoesperienza documentata almeno 3 anni nel settore formazione e sicurezza e salute
Modulo praticoesperienza pratica documentata almeno 3 anni nelle tecniche di utilizzo delle singole attrezzature
Non sono richiesti i requisiti di cui al D.I. 06/03/13 (criteri di qualificazione formatori)
i docenti
D. come documentare l'esperienza triennale?R. non è specificato; accettabili: attestazioni di datori di lavoro, lettere ufficiali di incarico... ( analogia con D.I. 06/03/2013)
D. Un professionista che da 10 anni esercita nei cantieri come coordinatore potrà essere docente?R. si ritiene che sia in possesso di esperienza triennale nel settore della formazione alla data del 12/03/13 possa fare docenza modulo normativo-tecnico
percorso formativo
Per ogni tipo di attrezzatura :
– moduli giuridici con riferimento alla normativa
– moduli tecnici che trattano la teoria sull’uso delle attrezzature e le loro caratteristiche specifiche;
– moduli pratici, volti a far conoscere direttamente le caratteristiche delle attrezzature, le manovre e l’organizzazione dell’attività anche attraverso le esercitazioni
Modulo giuridico-normativo
effettuato una sola volta (credito formativo) a fronte di attrezzature simili (punto 4.2. accordo )
ma quali sono le attrezzature di lavoro “simili” per le quali riconoscere il credito formativo limitatamente al modulo giuridico-normativo?
Crediti formativi modulo giuridico
Punto 2 - Circ. MLPS nr. 21 del 10/06/2013
M.F. = modulo frequentato C.F. = credito formativo
Il percorso formativo
Apprendere tecniche operative adeguate per utilizzare in condizioni di sicurezza le singole attrezzatureStrutturato in:
– Modulo giuridico– Modulo teorico– Modulo pratico
Uso di un'attrezzatura di lavoro (art 69 D.Lgs 81/08):“qualsiasi operazione lavorativa .....quale la messa in servizio o fuori servizio, l’impiego, il trasporto, la riparazione, la trasformazione, la manutenzione, la pulizia, il montaggio, lo smontaggio”
modalità e-learning
Il percorso formativo
D. - un operatore che pulisce o ripara una PLME deve essere in possesso del corso abilitativo?
R. - fortunatamente no! Circ. 12/2013 - La specifica abilitazione non è necessaria nel caso in cui non si configuri alcuna attività lavorativa connessa all'utilizzo dell'attrezzatura di lavoro. Rientrano fra dette attività le operazioni di semplice spostamento...,, la manutenzione , ecc....
Requisiti da rispettare
Per ogni corso:– Individuazione del responsabile del progetto
formativo;– Tenuta del registro di presenza –Massimo 24 partecipanti (parte teorica 1 docente)–Parte pratica 1 docente ogni 6 discenti;–Area per parte pratica idonea in relazione
all’attrezzatura oggetto dell’addestramento;–Massimo assenza = 10% totale monte ore previsto
Requisiti da rispettare
Per ogni corso: – Previste prove intermedie e finali per
attestare le conoscenze– Il RPF o il docente delegato formula giudizio di
valutazione e redige un verbale da trasmettere alle Regioni / Province autonome competenti.
– Rilascio di attestato
Sistema informatizzato Lombardia
il responsabile del progetto formativo trasmette al Dipartimento di Prevenzione Medico (DPM) della ASL competente (quella sul cui territorio si realizza il corso) i dati relativi ai partecipanti idonei, secondo il tracciato elettronico
Attestati di abilitazione
Rilasciati se:– Esito positivo verifica intermedia e finale– Presenza almeno 90% monte ore
Non esiste schema tipo devono prevedere:– Denominazione del soggetto formatore– Dati anagrafici del partecipante – Specifica della tipologia di corso seguito con
l'indicazione dell'accordo ed il relativo monte ore frequentato
– Periodo di svolgimento del corso– Firma del soggetto formatore/docente
Quanto dura l'abilitazione?
– 5 anni dalla data di rilascio dell’attestato – aggiornamento della durata minima di 4 ore di
cui almeno 3 ore argomenti moduli pratici
Le 3 ore aggiornamento posso essere effettuate anche in aula (max 24 operatori) (Circ. MLPS nr. 21 del 10/06/2013)
La registrazione della formazione effettuata dovrebbero essere registrate sul “fantomatico” Libretto del Cittadino che al momento non è legalmente disponibile.
Riconoscimento formazione pregressa
Riconoscimento formazione pregressa
I lavoratori che alla data del 12/03/2013 ( entrata in vigore accordo) sono incaricati dell'uso delle relative attrezzature devono effettuare i corsi entro 12/03/2015
D. e se un operatore in data odierna viene incaricato dell'uso della gru a torre in cantiere deve essere in possesso dell'abilitazione ?
R. NO se: non ha mai partecipato ad alcun corso sull'uso delle gru e se in data 12/03/2013 non era stato incaricato dell'uso dell'attrezzatura
Riconoscimento formazione pregressa
Riconoscimento formazione pregressa
Documentata tramite registro del corso recante:– Elenco dei partecipanti– Nominativi e firme dei docenti– Contenuti– Ora inizio-fine– Esiti valutazione teorica e pratica
La documentazione ha natura esemplificativa e non tassativa ( punto 6. Circ. MLPS nr. 21 del 10/06/2013)
settore agricolo forestale
I lavoratori che alla data del 12/03/2013 possiedono esperienza documentata almeno di 2 anni devono effettuare il corso di aggiornamento entro il 12/03/2018
“lavoratore settore agricolo”(Circ. MLPS nr. 21 del 10/06/2013)
lavoratori che effettuano attività di cui all'art 2135 C.C.:– coltivazione del fondo, – selvicoltura, – allevamento di animali
e attività connesse.
Come documentare l'esperienza (Circ. MLPS nr. 21/2013)
Lavoratore autonomo o datore di lavoroDichiarazione sostitutiva atto di notorietà attestante:– la disponibilità dell'attrezzatura in azienda– attività svolta nel ciclo produttivo aziendale
Lavoratore subordinatoDichiarazione sostitutiva atto di notorietà attestante:– Periodo e impresa/e dove ha svolto l'attività– attività svolta nel ciclo produttivo aziendale
dichiarazioni non antecedenti i 10 anni
Settore agricolo forestale
Settore agricolo forestalel’abilitazione all’uso delle macchine agricole è differito al 22 marzo 2015 (art 45 bis c.2 L. 98/13)
circ. MLPS nr. 45 del 24/12/2013–Macchine agricole sono TUTTE le attrezzature
dell'accordo utilizzate nel settore agricolo forestale– Solo per le macchine agricole sono riconosciuti i corsi
“diversi” effettuati fino al 22/03/2015 – Esperienza di 2 anni deve essere posseduta al
22/03/2015 - corso di aggiornamento entro 13/03/2017– Lavoratori alla data del 22/03/2015 sono incaricati
dell'uso delle macchine agricole effettuano corsi entro 22/03/2017
Settore agricolo forestale
Noleggio e concessione in uso
Circ. MLPS 21 del 10/06/2013
Art. 72 c.2 D.Lgs 81/08 - Dichiarazione: – redatta dal datore di lavoro– Contenente indicazione dei lavoratori– Indicare che i lavoratori sono formati secondo il
Titolo III D.Lgs 81/08– Indicare che i lavoratori sono in possesso
dell'abilitazione prevista ( se attrezzatura elencata nell'accordo)
Il ruolo dell'organo di vigilanza
”Sorvegliare supportare e assistere la realizzazione..” della formazione (punto 7 circ. Reg. Lombardia 17/09/2012 nr 7)
Supportare ed assistere attraverso (esempio):
– Verifica della qualità dei programmi formativi aziende
– Collaborazione stesura programmi formativi– Produzione di materiale didattico– Predisposizione moduli formativi
Il ruolo dell'organo di vigilanza
sorvegliare la qualità sostanziale della formazione attraverso (punto 7 circ. reg. Lomb. nr 7/2012)
– ispezioni in loco, verifiche ex-post sulla formazione
– Acquisizione della documentazione • Registro presenze ed attestati• Prove finali, verbali etc...• Curricula vitae docenti• Libretto formativo del cittadino (quando istituito)
Tutta la documentazione attinente l'attività svolta deve essere conservata per max 10 anni
Vigilanza e sanzioni
D. se un operatore, incaricato oggi, utilizza un carrello elevatore senza possedere l'abilitazione di cui all'accordo, che sanzione si applica?
R. art 73 c.5 D.Lgs 81/08 non è sanzionato, né tantomeno è possibile sanzionare con l'art 37 c. 1 lett. b) non essendo formazione sostitutiva della “specifica”, quindi???...........
Le sanzioni - datore di lavoro
Un'unica possibilità (a mio modo di vedere):
Violazione art 71 c. 7 D.Lgs 81/08 – Dimostrare che l'attrezzatura di lavoro richiede da
parte dell'operatore conoscenze o responsabilità particolari in relazione ai suoi rischi specifici
Le sanzioni - lavoratore autonomo
Violazione art 21 c. 1 D.Lgs 81/08 Dimostrare che NON utilizzava l'attrezzatura di lavoro in conformità alle disposizioni di cui al titolo III ovvero senza le abilitazioni di cui all'art 73 c.5
Violazione Art 100 c. 3 D.Lgs 81/08Per non aver attuato quanto previsto nel PSC......se il PSC prevede l'obbligo di abilitazione
La realtà
– Non si verificano i reali livelli di conoscenza dei lavoratori – Datore di lavoro preferisce l’adempimento formale– Datore di lavoro sceglie i corsi “che costano meno” – lavoratori frequentano i corsi perché obbligati– troppe lezioni frontali = lavoratori dormono!!
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