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CORSO SICUREZZA SUL LAVORO per DATORI DI LAVORO

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CORSO SICUREZZA SUL LAVORO

per DATORI DI LAVORO

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PRINCIPI COSTITUZIONALI

• ART. 1 : L’Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro

• ART 4 :La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto.

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PRINCIPI COSTITUZIONALI

• ART. 32 COSTITUZIONELa Repubblica tutela la salute come fondamentalediritto dell’individuo e interesse della collettività egarantisce cure gratuite agli indigenti

• ART. 41 COSTITUZIONEL’iniziativa economica privata è libera.Non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o inmodo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alladignità umana

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PRINCIPI COSTITUZIONALI

• ART. 38 COSTITUZIONEI lavoratori hanno diritto che sianoprevisti ed assicurati mezzi adeguatialle loro esigenze di vita in caso diinfortunio, malattia, invalidità evecchiaia, disoccupazione involontaria

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ART. 2087 CODICE CIVILE

L’imprenditore è tenuto ad adottarenell’esercizio dell’impresa le misure che,secondo la particolarità del lavoro,l’esperienza e la tecnica, sononecessarie a tutelare l’integrità fisica ela personalità morale dei prestatori dilavoro

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CASO:

Fatto: un operaio, entrato nella zona pericolosa per raddrizzare alcune bottiglie caricate sul carrello di una macchina (pallettizzatore) e che si erano rovesciate, senza aver proceduto al fermo macchina, rimase schiacciato con il torace tra la struttura fissa della macchina ed il carrello traslatore rimessosi in moto in ciclo automatico, cagionandosi in tal modo lesioni personali. La macchina era provvista di un pulsante di blocco ed esisteva una procedura, operante in azienda da oltre vent’anni, in base alla quale il lavoratore, per mettere a posto le bottiglie avrebbe dovuto utilizzare un uncino di ferro.

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CASS. SEZ. PEN. 03/11/98, n. 11424

Riferimento normativo: articolo 590 c.p. lesioni personali colpose

articolo 2087 c.c. tutela delle condizioni di lavoro

articolo 82 D.P.R. 547/55 blocco della posizione di fermo della macchina

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CASS. SEZ. PEN. 03/11/98, n. 11424

Decisione Corte di Cassazione: responsabilità del datore di lavoro in quanto:

• l’infortunio è ricollegabile alla colposa omissione del congegno di sicurezza, agevolmente realizzabile mediante semplici cellule fotoelettriche, quali quelle applicate dopo l’infortunio. Secondo la Suprema Corte infatti, ai sensi dell’art. 2087 c.c., il datore di lavoro deve ispirare la sua condotta alle acquisizioni della migliore scienza ed esperienza in modo che il lavoratore possa operare con assoluta sicurezza, sicchè non è sufficiente che una macchina sia dotata degli accorgimenti previsti dalla legge in un certo momento storico se il processo tecnologico cresce in modo tale da suggerire ulteriori e più sofisticati presidi per rendere la stessa più sicura

• l’inosservanza da parte del lavoratore delle direttive e delle prescrizioni (mancato utilizzo del ferro ad uncino) non sono tali da integrare quel comportamento abnorme e così esorbitante dai consueti schemi lavorativi, il solo idoneo ad escludere la colpa del datore di lavoro

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LEGISLAZIONE ANNI 50

• Dopoguerra normativa tutela igienica incompleta e frammentaria

• Riforma Legge delega 51/55⇓

• Dpr 547/55 - Prevenzione infortuni• Dpr 303/56 - Igiene del lavoro• Dpr 302/56 - Lavori pericolosi• Dpr 164/56 - Prevenzione infortuni

lavori costruzione⌫

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D.LGS. 277/91

Protezione dei lavoratori contro i rischiderivanti da esposizione ad agentichimici, fisici e biologici durante il lavoro(piombo, amianto, rumore)

Per la prima volta si parla di ValutazioneRischo e medico competente (eliminato ilmedico di fabbrica).

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D.P.R. 459/96: Direttiva Macchine

Regolamento per l’attuazione delledirettive 89/392/CEE, 91/368/CEE e93/68/CEE concernenti ilriavvicinamento delle legislazioni degliStati membri relative alle macchineRaggiungimento del livello disicurezza minimo che porta amarchiatura C.E.

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PRINCIPI DEL D.LGS. 626/94

• Valutazione dei rischi• Miglioramento nel tempo dei livelli di

sicurezza• Introduzione di figure con compiti

specifici• Informazione, formazione e

consultazione dei lavoratori maggior coinvolgimento e responsabilizzazione dei lavoratori

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D.LGS n. 81 del 9/4/2008

• Da attuazione all’art. 1 L. n. 123/2007• 306 articoli• 13 titoli• 51 allegati

SOSTITUISCE E ABROGA IL D.LGS 626/94 E TUTTA LA PREVIDENTE NORMATIVA

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D.LGS. 81/08

Titolo I Principi comuniTitolo II Luoghi di lavoroTitolo III Uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di

protezione individualeTitolo IV Cantieri temporanei o mobiliTitolo V Segnaletica di salute e sicurezza sul lavoroTitolo VI Movimentazione manuale dei carichiTitolo VII Attrezzature munite di videoterminaliTitolo VIII Agenti fisiciTitolo IX Sostanze pericoloseTitolo X Esposizione ad agenti biologiciTitolo XI Protezione da atmosfere esplosive Titolo XII Disposizioni in materia penale e di procedura penaleTitolo XIII Norme transitorie e finali

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PRINCIPALI NOVITA’

• Ampliamento del campo di applicazione (oggettivo e soggettivo, “principio della effettività della tutela”)

• Ricomprende tutte le normative già contenute nel 626/94

• Comprende norme extra 626/94 (cantieri, vibrazioni, segnaletica, ecc)

• Semplifica alcuni adempimenti (es non più necessaria la nomina del RSPP tramite raccomandata e relative sanzioni)

• Disciplina la funzione dei preposti prevedendo per questa figura apposito percorso formativo

• Rafforzamento prerogative RLS (di sito:porti, cantieri)

• Fondo di sostegno presso l’INAIL: finanzierà investimenti e formazione in materia di sicurezza.

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Principali novita’

• In-formazione allargata per varie figure:lavoratori, lavoratori stranieri, RLS, RLST, Preposti, datori che svolgono funzione di RSPP.

• Revisione sistema delle sanzioni (arresto datore di lavoro se omessa Valutazione dei rischi)

• Introduzione normativa di delega di funzioni evitando ricorso a giurisprudenza

• Introduzione di requisiti minimi che le imprese che operano nei cantieri devono avere

• Nullità dei contratti di appalto/somministrazione che non indicano espressamente i costi della sicurezza.

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SCADENZE per datore di lavoro

• 15 maggio 2008: obbligo di comunicazione degli infortuni che comportano almeno 1 giorno di assenza, escluso quello dell’evento, all’INAIL o all’IPSEMA; registrazione delle informazioni sulla formazione e sull’addestramento dei dipendenti su libretto formativo (o su registro interno predisposto a tale scopo).

• 29 luglio 2008: entro tale data va predisposta DVR:assenza del DVR = sanzione chiusura attività

• 26 aprile 2010: entrata in vigore disposizioni su radiazioni ottiche (Capo V T.U.)

• 30 aprile 2012: entrata in vigore norme su campi magnetici (Capo IV T.U).

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ALCUNE DEFINIZIONI PREVISTE DALL’ART. 2

• “prevenzione”: il complesso delle disposizioni o misure necessarie anche secondo la particolarita' del lavoro, l'esperienza e la tecnica, per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell'integrita‘ dell'ambiente esterno;

• “salute”: stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, non consistente solo in un'assenza di malattia o d'infermita';

• “valutazione dei rischi”: valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell'ambito dell'organizzazione in cui essi prestano la propria attivita', finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza;

• “pericolo”: proprieta' o qualita' intrinseca di un determinato fattore

avente il potenziale di causare danni;

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ALCUNE DEFINIZIONI PREVISTE DALL’ART. 2

• “rischio”: probabilita' di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione;

• “unita' produttiva”: stabilimento o struttura finalizzati alla produzione di beni o all'erogazione di servizi, dotati di autonomia finanziaria e tecnico funzionale;

“norma tecnica”: specifica tecnica, approvata e pubblicata da un’organizzazione internazionale, da un organismo europeo o da un organismo nazionale di normalizzazione, la cui osservanza non sia obbligatoria;

• “buone prassi”: soluzioni organizzative o procedurali coerenti con la normativa vigente e con le norme di buona tecnica, adottate volontariamente e finalizzate a promuovere la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro attraverso la riduzione dei rischi e il miglioramento delle condizioni di lavoro, elaborate e raccolte dalle regioni, dall'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL), dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e dagli organismi paritetici di cui all'articolo 51, validate dalla Commissione consultiva permanente di cui all'articolo 6, previa istruttoria tecnica dell'ISPESL, che provvede a assicurarne la piu' ampia diffusione;

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ALCUNE DEFINIZIONI PREVISTE DALL’ART. 2

• “modello di organizzazione e di gestione”: modello organizzativo e gestionale per la definizione e l'attuazione di una politica aziendale per la salute e sicurezza, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, idoneo a prevenire i reati di cui agli articoli 589 e 590, terzo comma, del codice penale, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della salute sul lavoro;

• “organismi paritetici”: organismi costituiti a iniziativa di una o piu' associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale, quali sedi privilegiate per: la programmazione di attivita' formative e l'elaborazione e la raccolta di buone prassi a fini prevenzionistici; lo sviluppo di azioni inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro; l'assistenza alle imprese finalizzata all'attuazione degli adempimenti in materia; ogni altra attivita' o funzione assegnata loro dalla legge o dai contratti collettivi di riferimento;

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ATTORI DELLA SICUREZZA

• DATORE DI LAVORO

• DIRIGENTI• PREPOSTI• LAVORATORI

• SPP E RSPP• RLS• INCARICATI

MISURE DI EMERGENZA E P.S.

• MEDICO COMPETENTE

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DATORE DI LAVORO

Soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o,comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’assettodell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propriaattività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unitàproduttiva, in quanto titolare dei poteri decisionali e di spesa.Nelle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del D.Lgs.165/01 per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano ipoteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualificadirigenziale, nei soli casi in cui quest’ultimo sia preposto ad unufficio avente autonomia gestionale, individuato dall'organo divertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell'ubicazionee dell'ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l'attivita', edotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di omessaindividuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopraindicati, il datore di lavoro coincide con l'organo di vertice medesimo(art. 2, comma 1, lettera b, D.Lgs. 81/08).

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DATORE DI LAVORO

E’ il principale destinatario degliobblighi in materia di sicurezza.Sono per lui obblighi indelegabili (art.17):

a) la valutazione dei rischib) la redazione del documento di

valutazionec) la designazione del RSPP

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DIRIGENTE

Persona che, in ragione delle competenzeprofessionali e di poteri gerarchici efunzionali adeguati alla natura dell'incaricoconferitogli, attua le direttive del datore dilavoro organizzando l'attività lavorativa evigilando su di essa (art. 2, comma 1,lettera d)

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CASS. PEN. SEZ. III 1/04/05 N. 12370

Fatto: in uno stabilimento un operaio subiva lesionigravi venendo a contatto con i cilindri di trazione epressione di un macchinario, mentre effettuava unintervento straordinario nella parte posteriore dellamacchina in movimento.Erano stati effettuati, da parte dell’azienda, richiami,istruzioni e segnalazioni, al fine di evitare l’accessodei lavoratori alle zone pericolose durate ilfunzionamento del macchinario. Dopo l'infortunio erastato installato un dispositivo di arresto automatico afotocellula.Con verbale del Cda (precedente all’infortunio), erastata delegata ad un componente del consiglio in viaesclusiva la sorveglianza di tutto il settore dellaprevenzione degli infortuni e della relativa normativaall'interno dello stabilimento, con piena facoltà di

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CASS. PEN. SEZ. III 1/04/05 N. 12370

Decisione Corte di Cassazione: responsabilità esclusivadel componente del Cda, che nella fattispecie si identificanella figura di datore di lavoro (non poteva considerarsisufficiente il mero invito rivolto ai lavoratori di nonintervenire nella parte posteriore della macchina inmovimento; contestata violazione art. 132 del D.P.R.547/55).Dispone invero l'articolo 2 del D.lgs. 626/94 che per datoredi lavoro si intende "qualsiasi persona fisica o giuridica osoggetto pubblico che è titolare del rapporto di lavoro conil lavoratore e abbia la responsabilità dell'impresa ovverodello stabilimento". L'espresso riferimento al soggetto cheha la responsabilità dello stabilimento implica che lanozione di datore di lavoro di cui al D.lgs. 626/94 noncoincida con quella di imprenditore di cui all’art. 2082c.c.,essendo possibile che specialmente nelle imprese digrandi dimensioni la responsabilità del singolostabilimento gravi su un dirigente o un preposto. Orbene lanozione di datore di lavoro contenuta nel decretolegislativo citato si attaglia a soggetti effettivamente titolaridi poteri decisionali e di spesa nell'ambito dell'azienda e

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CASS. PEN. SEZ. III 1/04/05 N. 12370

Da ciò consegue che nelle società di capitali il datore dilavoro si identifica con l'amministratore unico, conl'amministratore delegato ovvero con un componente delconsiglio d'amministrazione o con il titolare dellostabilimento. Nella fattispecie il Consigliod'amministrazione in periodo non sospetto, con deliberadel 12 maggio del 1994, aveva deciso di attribuire al(omissis) quale componente del Consigliod'amministrazione, tutto il settore della sicurezza e dellagestione dei rapporti di lavoro con ampia facoltà di spesaed autonomia.Il presidente del consiglio d'amministrazione o gli altriconsiglieri rispondono, in concorso con l'autore materialedell'illecito, solo se abbiano dolosamente o colposamenteomesso di vigilare sull'andamento della gestione ovvero,pur essendo a conoscenza di atti pregiudizievoli per lasocietà, abbiano dolosamente o colposamente omessod'intervenire.

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CASS. PEN. SEZ. IV 5/05/06 N. 15586

Fatto: una lavoratrice, perito chimico alle dipendenze di una ditta, aveva riportato ustioni quando, aperto il rubinetto dell'acqua fredda per raffreddare la vasca dell'impianto di tintura marca Obem che si era surriscaldata, era stata investita da uno schizzo abbondante del bagno fuoruscito dal vaso di espansione, riportando lesioni personali. Detta vasca, denominata vaso di espansione, recipiente di forma pressochè cilindrica aperto nella parte superiore ed utilizzato per versare i liquidi, non era dotata di protezione atta ad evitare il contatto.A capo della ditta c’erano due soci amministratori e un terzo socio dirigente, a cui era stata rilasciata una procura che gli attribuiva poteri di gestione aziendale

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CASS. PEN. SEZ. IV 5/05/06 N. 15585

Decisione Corte di Cassazione: responsabilità di tutti e tre i soci in quanto avrebbero dovuto garantire la incolumità dei lavoratori mediante una copertura parziale del recipiente ovvero mediante uno schermo di protezione del luogo in cui gli stessi operavano (così come previsto dall’art. 247 del D.P.R. 547/55.Tutti e tre erano datori di lavoro della parte lesa, in quanto l'ampiezza delle funzioni svolte dal terzo socio non escludeva quelle di amministratori espletate dai primi due. Nulla, infatti, per i giudici, deponeva a favore di un ruolo sostitutivo dei coimputati svolto dal terzo socio.Quanto poi alla delega fatta a quest'ultimo, i giudici hanno evidenziato che la procura rilasciata, anche se attribuiva al socio poteri di gestione aziendale ordinaria, era stata conferita senza privare, e quindi liberare, gli amministratori della loro responsabilità in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro.

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PREPOSTO

Persona che, in ragione delle competenzeprofessionali e nei limiti di poteri gerarchicie funzionali adeguati alla naturadell'incarico conferitogli, sovrintende allaattività lavorativa e garantisce l'attuazionedelle direttive ricevute, controllandone lacorretta esecuzione da parte dei lavoratoried esercitando un funzionale potere diiniziativa (art. 2, comma 1, lettera e)

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DELEGA DI FUNZIONI (ART. 16)1. La delega di funzioni da parte del datore di lavoro,

ove non espressamente esclusa, e' ammessa con iseguenti limiti e condizioni:

a) che essa risulti da atto scritto recante data certa;b) che il delegato possegga tutti i requisiti di

professionalita‘ ed esperienza richiesti dalla specificanatura delle funzioni delegate;

c) che essa attribuisca al delegato tutti i poteri diorganizzazione, gestione e controllo richiesti dallaspecifica natura delle funzioni delegate;

d) che essa attribuisca al delegato l'autonomia di spesanecessaria allo svolgimento delle funzioni delegate;e) che la delega sia accettata dal delegato per iscritto.

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DELEGA DI FUNZIONI

2. Alla delega di cui al comma 1 deve essere dataadeguata e tempestiva pubblicita'.

3. La delega di funzioni non esclude l'obbligo divigilanza in capo al datore di lavoro in ordine alcorretto espletamento da parte del delegato dellefunzioni trasferite. La vigilanza si esplica ancheattraverso i sistemi di verifica e controllo di cuiall'articolo 30, comma 4.

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ESERCIZIO DI FATTO DI POTERI DIRETTIVI (ART. 299)

Le posizioni di garanzia relative a datoridi lavoro, dirigenti e preposti gravanoaltresì su colui il quale, pur sprovvisto diregolare investitura, eserciti in concretoi poteri giuridici riferiti a ciascuno deisoggetti sopra indicati

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Quadro sanzionatorio

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Quadro sanzionatorio generale

• Sospensione dell’attività (art. 14)

• Sistema sanzionatorio – Titolo I

• Sistema sanzionatorio – Titoli speciali

• D.Lgs n. 231/2001

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Sospensione dell’attività

• Articolo 14

• Abrogazione art. 36 bis cd decreto Bersani (l. 248/2006) e art. 5 legge n. 123/2007 (art. 304, comma 1)

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• Servizio ispezione del lavoro

• Organi vigilanza ASL (per violazioni in materia di salute e sicurezza)

Chi lo adotta

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Presupposti

• Impiego di lavoratori in nero in percentuale superioreal 20% del totale del personale occupato nel luogo dilavoro

• Gravi e reiterate violazioni in materia di salute e sicurezza

– da individuare con futuro DM (senza scadenza)

– provvisoriamente: Allegato I

Presenter
Presentation Notes
Nell’articolo 5 della 123/2007 si faceva indistintamente riferimento al 20% dei lavoratori regolarmente occupati.
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Allegato I

• Elaborazione DVR• Elaborazione Piano di Emergenza ed evacuazione• Formazione ed addestramento• Costituzione SPP e nomina RSPP• Elaborazione piano di sicurezza e coordinamento• Elaborazione piano operativo di sicurezza• Nomina coordinatore per la progettazione• Nomina coordinatore per l’esecuzione.

segue

Presenter
Presentation Notes
Violazioni che espongono a rischi di carattere generale
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Allegato I

• Mancato utilizzo della cintura di sicurezza

• Mancanza di protezioni verso il vuoto

• Mancata applicazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica di consistenza del terreno

segue

Presenter
Presentation Notes
Violazioni che espongono al rischio di caduta dall’alto Violazioni che espongono al rischio di seppellimento
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Allegato I

• Lavori in prossimità di linee elettriche

• Presenza di conduttori nudi in tensione

• Mancanza protezione contro i contatti diretti ed indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale).

segue

Presenter
Presentation Notes
Violazioni che espongono al rischio di elettrocuzione
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Allegato I

• Mancata notifica all’organo di vigilanza prima dell’inizio dei lavori che possono comportare il rischio di esposizione ad amianto.

Presenter
Presentation Notes
Violazioni che espongono al rischio d’amianto
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Opposizione (art. 14, c. 9)

• Entro 30 giorni

• Direzione regionale del lavoro o Presidente della Giunta regionale

• Pronuncia, a pena di inefficacia del provvedimento, entro 15 giorni

• Al procedimento di sospensione non si applica la legge 241/1990

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Conseguenze: interdizione

• Comunicazione della sospensione all’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori e Ministero infrastrutture

• Interdizione alla contrattazione con PA e partecipazione a gare

• Durata pari alla sospensione più ulteriore eventualeperiodo max 2 anni

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Revoca del provvedimento: condizioni

• Regolarizzazione dei lavoratori

• Ripristino delle regolari condizioni di lavoro (orario e sicurezza)

• Pagamento di una somma aggiuntiva unica 2.500,00 €

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Inosservanza del provvedimento

• Arresto fino a 6 mesi

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Caratteri generali

• Generalizzato inasprimento del regimesanzionatorio

• Carenza di proporzione tra gravità dell’illecito(rischio) e grado di afflittività della sanzione

• Carenza di distinzione, ai fini sanzionatori, traviolazioni formali/documentali e sostanziali

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Struttura

• Ciascun titolo ha le proprie sanzioni

• È previsto il principio di specialità (art. 298)

Quando uno stesso fatto è punito da una disposizione prevista dal titolo I e da una o più disposizioni previste negli altri titoli, si

applica la disposizione speciale

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Tipologia di sanzioni

• Sono previste sanzioni penali (contravvenzioni) ed amministrative pecuniarie

• Nella maggior parte dei casi è prevista l’alternatività tra arresto ed ammenda

• Per i casi in cui è previsto solo l’arresto, l’art. 302 consente la regolarizzazione mediante pagamento di ammenda

• Per i casi in cui è prevista solo l’ammenda, si applica l’oblazione (art. 162 codice penale – terza parte del massimo oltre spese)

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Contravvenzioni

• A tutte le contravvenzioni punite con pena alternativa si applica il procedimento del D.lgs. n. 758/1994

• In mancanza, si può applicare - in sede processuale - l’oblazione speciale (art. 162bis codice penale) (metà massimo ammenda)

• Oppure: art. 303 (circostanza attenuante) -riduzione fino ad un terzo

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Confronto 162bis cp e 303 TU

• Pena alternativa• Prima dell’apertura

dibattimento • Metà del massimo oltre

spese e obbligo di deposito della somma

• Non ammessa: recidiva, abitualità, professionalità

• Non devono permanere conseguenze eliminabili

• Pena alternativa o arresto in via esclusiva

• Prima dell’apertura del dibattimento

• Pena ridotta fino ad un terzo

• Responsabile si adopera concretamenteper rimozione irregolarità ed eventuali conseguenze dannose

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Procedura D.lgs n. 758/1994

Eventuale proroga del termine

Prescrizionee termine per regolarizzazione

Sospensione del procedimentopenale

Riferisce notiziadi reato al PM

Comunicazione al PM del pagamentoe archiviazione procedimento penale

Estinzione del reato

Pagamento entro 30 giorni

Comunicazione al PM, prosecuzioneprocedimento penale

ed eventuale oblazione

Mancato pagamento

Ammissione al pagamento di 1/4 delmassimo della sanzione amministrativa

Adempimento Inadempimento

Verifica corretto adempimentodella prescrizione

Accerta la violazione

Organo di vigilanza

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Violazioni colpite da sanzione esclusiva - arresto (art. 55, commi 2 e 4, lett. c)/1

– omessa valutazione rischi – omessa o incompleta redazione documento – mancata adozione provvedimenti per evitare che

misure tecniche danneggino salute popolazione o ambiente esterno

– mancato aggiornamento misure prevenzione in relazione a mutamenti organizzativi o produttivi

– mancata considerazione capacità e condizioni dei lavoratori in rapporto a loro salute e sicurezza

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Violazioni colpite da sanzione esclusiva -arresto (art. 55, commi 2 e 4, lett. c)/2

• aziende industriali a rischio di incidente rilevante• centrali termoelettriche• impianti ed installazioni che espongono a radiazioni

ionizzanti• aziende per fabbricazione e deposito separato di

esplosivi, polveri e munizioni• industrie estrattive con oltre 50 lavoratori• aziende con esposizione a rischi agenti biologici

gruppo 3 e 4, da atmosfere esplosive, cancerogenimutageni e da attività manutenzione, rimozione ebonifica amianto

• cantieri con più imprese e non inferiori a 200 u/g

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Violazioni colpite da sanzione esclusiva –arresto/3 – Art. 302

• Applicazione ammenda tra 8.000,00 e 24.000,00 € in sostituzione dell’arresto

• Condizioni:– eliminazione irregolarità, fonti di rischio ed

eventuali conseguenze dannose del reato– entro conclusione procedimento di primo grado – violazione senza incidenza causale sull’infortunio– assenza di recidiva specifica

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Violazioni colpite da sanzione esclusiva –arresto/4 – Art. 302

• Il reato si estingue decorsi tre anni dal passaggio in giudicato della sentenza in assenza di commissione di ulteriori reati della stessa specie

• Insieme al reato si estingue ogni effetto penale della condanna

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Responsabilità amministrativa enti/1

Legge n. 123/2007, art. 9 (introduce l’art. 25 septies alD.Lgs 8 giugno 2001, n. 231)

Delitti di cui agli articoli 589 - omicidio colposo - e590, terzo comma, del codice penale - lesionicolpose gravi o gravissime - commessi conviolazione delle norme antinfortunistiche e sulla tuteladell'igiene e della salute sul lavoro: sanzionepecuniaria non inferiore a mille quote.

Condanna: sanzioni interdittive di cui all'articolo 9,comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi enon superiore ad un anno.

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Responsabilità amministrativa enti/2

- art. 300 D.Lgs. 81/08 modifica art. 25-septies

In relazione al delitto di cui all’articolo 589 del codicepenale, commesso con violazione dell’articolo 55,comma 2, del decreto legislativo attuativo delladelega di cui alla legge 3 agosto 2007, n.123, inmateria di salute e sicurezza sul lavoro, si applicauna sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000quote.

Condanna per il delitto di cui al precedente periodo:sanzioni interdittive di cui all’articolo 9, comma 2, peruna durata non inferiore a tre mesi e non superioread un anno.

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Responsabilità amministrativa enti/3

Salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione aldelitto di cui all’articolo 589 del codice penale,commesso con violazione delle norme sulla tuteladella salute e sicurezza sul lavoro, si applica unasanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250quote e non superiore a 500 quote. Nel caso dicondanna per il delitto di cui al precedente periodo siapplicano le sanzioni interdittive di cui all’articolo 9,comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi enon superiore ad un anno.

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Responsabilità amministrativa enti/4

In relazione al delitto di cui all’articolo 590,terzo comma, del codice penale, commessocon violazione delle norme sulla tutela dellasalute e sicurezza sul lavoro, si applica unasanzione pecuniaria in misura non superiorea 250 quote. Nel caso di condanna per ildelitto di cui al precedente periodo siapplicano le sanzioni interdittive di cuiall’articolo 9, comma 2, per una durata nonsuperiore a sei mesi..

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In sintesi…

• Solo per omicidio colposo commesso nelle ipotesi aggravate (art. 55, comma 2): sanzione pecuniaria massima.

• Omicidio colposo: sanzione pecuniaria da 250 a 500 quote

• Lesioni colpose gravi o gravissime: sanzione pecuniaria non superiore a 250 quote

• Sanzioni interdittive: max 6 mesi

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Sistema sanzionatorio Dlgs n. 231/2001

Le sanzioni per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato sono:

a) la sanzione pecuniaria;

b) le sanzioni interdittive;

c) la confisca;

d) la pubblicazione della sentenza.