Normativa B&B Regione Piemonte

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Normativa B&B: Regione Piemonte Dott. Massimo Falsaci Consulente Marketing

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La normativa della Regione Piemonte per l'apertura di un B&B

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Normativa B&B:Regione Piemonte

Dott. Massimo FalsaciConsulente Marketing

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Che cos’è il B&B?

• Con la denominazione Bed & Breakfast la cuitraduzione letterale dall’inglese significa lettoe colazione;

• L’esercizio saltuario del servizio di ospitalitàche consente ad un privato, avvalendosi dellanormale organizzazione familiare, diaccogliere gli ospiti nella propria abitazione.Gli ospiti pertanto convivono con i padroni dicasa che offriranno loro il massimo confort.

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Caratteristiche del B&B

• L’attività deve essere svolta utilizzando nonpiù di tre camere con un massimo di seiposti letto.

• Può essere aperto per un periodo minimo diapertura di 45 giorni e un periodo massimodi 270 giorni nell’arco dell’anno solare (i 270giorni possono anche essere continuativi osuddivisi in frazioni di 30 giorni ciascuno).

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Obblighi amministrativi• In forma imprenditoriale, trasmette in via telematica

con posta certificata allo Sportello Unico AttivitàProduttive (S.U.A.P.) sul cui territorio insistono lestrutture e gli immobili da destinare all'attività, unasegnalazione certificata di inizio attività (SCIA) aisensi dell'articolo 19 della L.241/90 (Nuove norme inmateria di procedimento amministrativo e di diritto diaccesso ai documenti amministrativi) su appositomodello predisposto dalla struttura regionalecompetente corredato da alcuni allegati, tra i quali ladenuncia delle attrezzature, caratteristiche e prezzi.

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Obblighi amministrativi• In forma non imprenditoriale, si dovrà trasmettere il

modello SCIA, corredato dagli allegati elencati al fondo delmodello stesso, direttamente al Comune.

• Per l'esercizio dell'attività il soggetto interessato deveessere in possesso: – Dei requisiti previsti dal regio decreto 18 giugno 1931, n. 773

(Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza); – Dei requisiti previsti in materia di prevenzione incendi ai sensi del

decreto del Ministro dell'Interno 9 aprile 1994 (Approvazione dellaregola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione el'esercizio delle attività ricettive turistico-alberghiere), qualorarichiesti;

– Dei requisiti igienico-sanitari relativi alla struttura, previsti dallanormativa vigente.

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Obblighi amministrativi

• Per somministrare la prima colazione occorrepresentare all’ASL competenteterritorialmente una Notifica sanitaria relativaalla sicurezza alimentare dei cibi messi adisposizione degli ospiti.

• Il modello è rinvenibile sul sito internetregionale:http://www.regione.piemonte.it/sanita/cms/alimenti/notifica-imprese-alimentari.html

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Obblighi amministrativi• Per l'attribuzione della classificazione dei Bed

& Breakfast si applicano le procedure disemplificazione dei procedimentiamministrativi di cui all'articolo 19 della l.241/1990.

• La denuncia è trasmessa al SUAPterritorialmente competente, contestualmentealla segnalazione certificata di inizio attività,su modulistica predisposta dalla strutturaregionale competente.

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Classificazione B&B

• In ordine decrescente in:– 4 stelle;– 3 stelle;– 2 stele– 1 stella.

• In base agli standard obbligatori minimiposseduti dalla propria struttura, così comestabiliti dalla D.G.R. 27/11/00 nー 20-1442 -Allegato A

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Segno distintivo

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Caratteristiche simbolo• Il segno distintivo, da esporre facoltativamente

all'esterno e obbligatoriamente all'interno dellestrutture ricettive, nel seguente formato: Ellisseesterna di 26 cm. di larghezza e 16 cm. di altezzainserita in rettangolo di cm. 29,7 x 21.

• I modelli devono essere riprodotti con i seguenticolori: fondo del rettangolo in cui sono inseriti:bianco; ellisse centrale in cui è inserito il simbolo ebordino interno dell'ellisse: verde pantone347; bordino esterno dell'ellisse, scritta in alto chespecifica l'attività e le stelle: rosso pantone WarmRed/C.

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Doveri di chi offre ospitalità

• L’esercente dell’attività deve garantire:– La pulizia quotidiana dei locali; – La fornitura ed il cambio della biancheria,

compresa quella del bagno, ad ogni cambio dicliente e comunque almeno due volte allasettimana;

– La fornitura di energia elettrica, acqua calda efredda e riscaldamento;

– La sicurezza alimentare dei cibi e delle bevandemesse a disposizione per la prima colazione.

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La residenza• La residenza non è più un vincolo obbligatorio in

seguito al recepimento della Direttiva europeacosiddetta “Bolkestain” (direttiva 2006/123/CE delParlamento europeo e del Consiglio relativa aiservizi del mercato interno). Ciò non significaassolutamente che possa essere concessal’indipendenza dell’ospite.

• E’ possibile svolgere l’attività anche in secondecase, ma durante il periodo di esercizio il titolaredovrà convivere con i propri ospiti in quanto il B&Bè un servizio di ospitalità in casa propria.

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Caratteristiche unità abitativa

• Gli appartamenti devono possedere lecaratteristiche strutturali ed igienico-edilizie previsteper i locali di abitazione dal regolamento igienico-edilizio comunale e devono altresì rispettare le normepreviste dalla l.r.34/1988 e s.m.i.

• L’altezza minima delle camere da letto è quellaprevista dalle norme e dai regolamenti igienico-edilizicomunali;

• Il volume minimo delle camere da letto è determinatodal prodotto tra superfici e altezze minime.

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Caratteristiche unità abitativa

• Per le camere da letto, l’arredamento minimodeve essere costituito da letto, sedia o sgabelloper persona oltrechè da armadio e cestino rifiuti;

• Le camere da letto devono avere una superficieminima, al netto di ogni altro ambienteaccessorio, di mq.8 se con un posto letto e dimq.14 se con due posti letto; per ogni posto lettoin più la superficie minima della camera a dueposti letto deve essere aumentata di mq.6.

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Caratteristiche unità abitativa

• Per le strutture ubicate ad altitudine superiore a700 metri, le superfici minime sono ridotte a mq.12per le camere con due posti letto; per ogni posto lettoin più la superficie minima delle camere a due postiletto deve essere aumentata di mq.4.

• Ciascuna camera da letto non può essere dotata dipiù di 4 posti letto.In deroga ai limiti di superficieindicati è consentito aggiungere un posto letto nellecamere, nel caso in cui venga utilizzato da unapersona di età inferiore a 15 anni.

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Caratteristiche unità abitativa

• Le unità abitative devono essere dotatedi un servizio igienico-sanitario ogni 8posti letto o frazione di 8 superiore a 2;

• I servizi igienico-sanitari privati ocomuni si intendono completi se dotatidi w.c. con cacciata d'acqua, lavabo,specchio, vasca da bagno o piattodoccia, anche posti in vani separati.

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Servizi igienico-sanitari• I servizi igienico-sanitari annessi alle camere da

letto possono comunicare direttamente con lecamere stesse e devono essere dotati diventilazione naturale o forzata meccanica;

• La ventilazione forzata deve avere unfunzionamento che garantisca un adeguatoricambio orario d'aria, eventualmente modulato indue diverse intensità di estrazione, una minimalecontinua o a intermittenza temporale e l'altraintensificata al momento dell'utilizzazione delservizio.

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Servizi igienico-sanitari

• I servizi igienico-sanitari comuni devonoessere dotati di anti-w.c., qualora si accedadirettamente da aree abitabili;

• Sia il w.c. che l'anti-w.c. devono essere dotatidi ventilazione naturale o forzata.

• Le pareti dei servizi igienico-sanitari devonoessere rivestite fino a due metri di altezza dimateriale lavabile ed impermeabile,preferibilmente di piastrelle in ceramica.

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Barriere architettoniche

• Laddove sia possibile deve essere sempregarantita l’accessibilità e l’adattabilità deilocali anche per gli edifici residenziali cheospitano strutture turistico-ricettive;

• La classificazione a stelle dei B&B premia,con le 4 stelle, chi si dimostra sensibile allepersone con impedite o ridotte capacitàmotorie.

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Obblighi del titolare• Comunicare giornalmente all’autorità di Pubblica

Sicurezza (Questura/Carabinieri di zona/Sindaco)l’arrivo delle persone alloggiate e le relativegeneralità su apposite schede di notificazione;

• Comunicare mensilmente in Provincia (Ufficiostatistiche) gli arrivati, i partiti e i presenti italiani estranieri su apposito modulo ai fini ISTAT; è altresìpossibile la comunicazione dei dati in via telematicaaccedendo alla piattaforma informatica TUAP(Turismo arrivi e presenze).

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Obblighi del titolare• Comunicare entro il 1ー ottobre di ogni anno all A.T.L.

locale e al Comune per conoscenza, le caratteristiche ei prezzi che si intendono applicare dal 1ー gennaiodell’anno seguente su apposita modulistica predispostadalla struttura regionale competente.La mancatacomunicazione dei prezzi e delle caratteristiche dellestrutture ricettive o la comunicazione mancante diinformazioni essenziali o contenente informazioni erratecomporta l’esplicita conferma della precedentecomunicazione.

• Il titolare ha inoltre la possibilità di modificare i prezzi per ilsecondo semestre dell’anno inviando una secondacomunicazione entro il 1ー marzo di ogni anno.

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Obblighi del titolare• Consegnare agli ospiti, al momento dell’arrivo, un

bollettino che indica il nome della struttura, ilnumero della camera o unità abitativa o posto lettoassegnato, i servizi offerti e il relativo prezzo, i servizisupplementari e il relativo prezzo; per i gruppi, talebollettino è consegnato al capogruppo. Si prescindedalla consegna del bollettino nel caso in cui laprenotazione e il pagamento dei servizi ricettivivengano effettuati per conto dei clienti da organismidi intermediazione di viaggi o da altri organismi che lirappresentano.

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I prezzi• I prezzi sono liberamente determinati dai titolari delle

strutture turistico-ricettive così come come disposto dallal.r.22/1995;

• E’ fatto obbligo ai titolari di tenere esposto in modo benvisibile al pubblico, nel locale di ricevimento degli ospiti,una tabella sulla quale siano indicati i prezziconformemente all’ultima comunicazione trasmessaall’ATL;

• E’ fatto altresì obbligo ai gestori di tenere esposto in modoben visibile agli ospiti, nella camera o unità abitativa oaltro luogo di prestazione dei servizi, un cartellinocontenente il prezzo dei servizi medesimi, conformementea quelli comunicati all’ATL.

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Applicazione prezzi• I titolari devono praticare per i servizi offerti i prezzi indicati

nella comunicazione trasmessa all’A.T.L. e al Comune eriportati nella tabella e nei cartellini prezzi;

• Prezzi inferiori a quelli comunicati possono esserepraticati nei seguenti casi:– Gruppi organizzati composti da almeno 10 persone;– Ospiti per periodi di soggiorno continuativo pari o superiore a 15

giorni;– Bambini di età inferiore a 12 anni;– guide, accompagnatori, e interpreti a seguito di gruppi organizzati;– Offerte promozionali di servizi ricettivi: periodi di bassissima

stagione, formula week-end, accordi con aziende e tour operator.

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Sanzioni• Chiunque gestisce un esercizio di Bed & Breakfast

senza aver presentato la SCIA è soggetto alpagamento della sanzione amministrativa da euro2000,00 a euro 6.000,00;

• Ogni variazione relativa a stati, fatti, condizioni etitolarità, indicati nella SCIA di cui è comunicata entroe non oltre i dieci giorni successivi al suo verificarsi,al SUAP. La violazione di quest’obbligoamministrativo comporta l'applicazione dellasanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro3.000,00.

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Sanzioni del comune• Mancata comunicazione dei prezzi e delle

caratteristiche delle strutture ricettive o lacomunicazione mancante di informazioni essenziali ocontenente informazioni errate comporta l’implicitaconferma della validità della precedentecomunicazione, nonchè l’applicazione della sanzioneamministrativa da € 52,00 a € 310,00.

• La mancata esposizione delle tabelle e dei cartelliniprezzi nella struttura ricettiva o l’esposizione ditabelle e cartellini contenenti informazioni erronee,comporta l’applicazione della sanzioneamministrativa da € 77,00 a € 516,00.

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Sanzioni dal comune• La mancata consegna del bollettino ai clienti

comporta l’applicazione della sanzioneamministrativa da € 26,00 a € 155,00.

• L’applicazione di prezzi superiori a quelli comunicatied esposti nelle tabelle e cartellini-prezzi comportal’applicazione della sanzione amministrativa da €103,00 a € 516,00.

• L’applicazione di prezzi inferiori a quelli praticabili, inviolazione delle previsioni dell’articolo 5, comma 2della l.r.22/95, comporta l’applicazione della sanzioneamministrativa da € 26,00 a € 155,00.

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Sanzioni dal comune• La pubblicazione di prezzi e di informazioni difformi da

quelle comunicate comporta l’applicazione della sanzioneamministrativa da € 77,00 a € 155,00; la sanzione non èapplicata nel caso di meri errori materiali.

• Il mancato rispetto delle norme e condizioni del contrattodi ospitalità comporta l’applicazione della sanzioneamministrativa da € 77,00 a € 516,00;

• In caso di reiterata violazione delle disposizioni dellapresente legge il Comune può procedere previa diffida,alla sospensione dell’autorizzazione di esercizio dellastruttura ricettiva e successivamente alla revoca.

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