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Prot. n. Originale VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 237 del 14/09/2010 OGGETTO: Approvazione manuale di gestione del protocollo informatico, dei flussi documentali e degli archivi. L'anno duemiladieci, addì quattordici del mese di settembre, nella solita sala del Civico Palazzo San Giorgio, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito sotto la presidenza del Sindaco DEMEZZI GIORGIO la Giunta Comunale. Partecipa all’adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario Comunale GARAVOGLIA ANNA. Intervengono i Signori: Cognome e Nome Qualifica Firma Presenze DEMEZZI Giorgio SINDACO SI FILIBERTI Giuseppe VICE-SINDACO SI ROMANO BUSSOLA Giuliana ASSESSORE SI PIZZAMIGLIO Augusto ASSESSORE SI BELLINGERI Ettore ASSESSORE NO DE LUCA Vito ASSESSORE SI SIRCHIA Nicola ASSESSORE SI CAPONIGRO Marco ASSESSORE SI RIBOLDI Federico ASSESSORE NO PRESENTI: 7 ASSENTI: 2

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Prot. n. Originale

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 237 del 14/09/2010

OGGETTO: Approvazione manuale di gestione del protocollo informatico, dei flussi documentali e degli archivi.

L'anno duemiladieci, addì quattordici del mese di settembre, nella solita sala del Civico Palazzo San Giorgio, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito sotto la presidenza del Sindaco DEMEZZI GIORGIO la Giunta Comunale. Partecipa all’adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario Comunale GARAVOGLIA ANNA.Intervengono i Signori:

Cognome e Nome Qualifica Firma Presenze

DEMEZZI Giorgio SINDACO SIFILIBERTI Giuseppe VICE-SINDACO SI

ROMANO BUSSOLA Giuliana ASSESSORE SIPIZZAMIGLIO Augusto ASSESSORE SI

BELLINGERI Ettore ASSESSORE NODE LUCA Vito ASSESSORE SI

SIRCHIA Nicola ASSESSORE SICAPONIGRO Marco ASSESSORE SIRIBOLDI Federico ASSESSORE NO

PRESENTI: 7 ASSENTI: 2

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a trattare l’argomento di cui in oggetto.

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OGGETTO: Approvazione manuale di gestione del protocollo informatico, dei flussi documentali e degli archivi.

LA GIUNTA COMUNALE

Ricordato che:

- Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 ottobre 2000, concernente le "Regole tecniche per il protocollo informatico di cui al D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 428", all'art. 3, comma 1, lettera c) prevede, per tutte le amministrazioni di cui all'art. 2 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, l’individuazione delle Aree Organizzative Omogenee (AOO), l’istituzione di un Servizio per la tenuta del Protocollo informatico e l'adozione del Manuale di Gestione del protocollo informatico, dei flussi documentali e degli archivi;

- Il Manuale di Gestione, ai sensi del successivo art. 5, comma 1, del citato D.P.C.M., "descrive il sistema di gestione e di conservazione dei documenti e fornisce le istruzioni per il corretto funzionamento del servizio";

- Il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, concernente il "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa", all'art. 64 pone, in generale, l'obiettivo della razionalizzazione della gestione dei flussi documentali coordinata con la gestione dei procedimenti amministrativi da parte delle pubbliche amministrazioni, al fine di migliorare i servizi e potenziare i supporti conoscitivi delle stesse secondo i criteri di economicità, efficacia, trasparenza e pubblicità dell'azione amministrativa;

- Obiettivo del Manuale di Gestione, pertanto, è quello di descrivere sia il sistema di gestione documentale a partire dalla fase di protocollazione della corrispondenza in ingresso e in uscita e di quella interna, sia le funzionalità disponibili agli addetti al servizio ed ai soggetti esterni che, a diverso titolo, interagiscono con l'Amministrazione ed è, pertanto, destinato alla più ampia diffusione interna ed esterna, in quanto fornisce le istruzioni complete per eseguire correttamente le operazioni di formazione, registrazione, classificazione, fascicolazione ed archiviazione dei documenti.

- il Manuale di Gestione, nello specifico, disciplina i seguenti aspetti, alcuni dei quali sono trattati quali allegati al Manuale di Gestione medesimo:- modalità di utilizzo di strumenti informatici per lo scambio di documenti;- descrizione del flusso di lavorazione dei documenti; - regole di assegnazione e smistamento dei documenti ricevuti;- modalità di produzione e conservazione delle registrazioni di protocollo;- individuazione e descrizione degli uffici interni responsabili delle attività di registrazione di protocollo, di organizzazione e tenuta dei documenti;- abilitazioni di accesso alle informazioni documentali;- modalità di utilizzo del registro di emergenza del protocollo informatico;- elenco dei documenti esclusi dalla registrazione di protocollo e di quelli soggetti a registrazione particolare;

- adozione del titolario di classificazione;- adozione del Piano di conservazione dei documenti o Massimario di scarto;- adozione del Piano per la sicurezza informatica dei dati;- descrizione funzionale e operativa del sistema di protocollo informatico.

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- il Manuale costituisce valido strumento di lavoro per la gestione dei documenti e dei procedimenti amministrativi, in quanto descrive tutte le fasi operative del sistema per la gestione del protocollo informatico individuando altresì per ogni azione o processo i rispettivi livelli di esecuzione, responsabilità e controllo;

Visto il testo del Manuale di Gestione Allegato A) al presente atto, composto da n. 78 articoli e n. 8 allegati (A, B, C, D, E, F, G e H);

Dato atto che il testo del Manuale in parola:- è stato predisposto dal Settore Segreteria Affari Generali - di cui fa parte l’U.O. Protocollo Generale ed Archivio ed è stato verificato in sede di Comitato di Direzione nella seduta del 08.09.2010;

- facendo riferimento alla situazione attuale, caratterizzata dalla sperimentazione di nuove tecnologie e nuove soluzioni organizzative, potrà e dovrà essere periodicamente aggiornato e rivisto, in particolare in occasione di modifiche normative o di acquisizione di innovazioni informatiche o in base ai risultati conseguiti durante il suo utilizzo effettivo;

Evidenziato che all’interno del Manuale è presente un nuovo schema di Titolario di classificazione (Allegato F) per il quale è stato utilizzato lo schema predisposto dall’apposito gruppo di lavoro costituitosi presso la Direzione Generale per gli Archivi del Ministero per i Beni e le attività culturali;

Evidenziato inoltre che l’art. 78 del Manuale prevede che lo stesso entri in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua approvazione ad eccezione del Titolario il quale - per ovvie ragioni di classificazione - entrerà in vigore dal 01.01.2011;

Visto l'allegato parere favorevole tecnico espresso dal Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 non rilevando nella specie quello relativo alla regolarità contabile;All’unanimità di voti espressi a termini di legge

D E L I B E R A

1. di individuare una sola Area Organizzativa Omogenea (AOO) coincidente con l’intera struttura dell’Ente denominata Comune di Casale Monferrato;

2. di istituire ai sensi dell’art. 61 comma 1 del T.U. 445/2000 per il servizio di tenuta del protocollo informatico, gestione dei flussi documentali e degli archivi, l’Unità Organizzativa denominata Protocollo Generale e Archivio;

3. di approvare, il Manuale di Gestione del protocollo informatico, dei flussi documentali e degli archivi nel testo Allegato A) al presente atto, di cui forma parte integrante e sostanziale;

4. di adottare, per le motivazioni di cui in premessa dal 01.10.2010 il Manuale di Gestione ed il nuovo Titolario di Classificazione dal 01.01.2011;

5. di pubblicare il Manuale di Gestione del protocollo informatico, dei flussi documentali e degli archivi sul sito internet del Comune.

STABILISCE INOLTREcol voto unanime dei presenti, palesemente reso, l'immediata eseguibilità ai sensi dell'art. 134 comma 4° D.Lgs. 18.8.2000 n. 267.

*°*°* Il Responsabile del Procedimento: Dott.ssa Anna Garavoglia

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Allegato A) - G.C. n. 237 del 14.09.2010

Città di CASALE MONFERRATO

MANUALE DIGESTIONE DEL PROTOCOLLO INFORMATICO, DEI FLUSSI DOCUMENTALI E DEGLI ARCHIVI(Regolamento adottato ai sensi degli artt. 3 e 5 del DPCM 31.10.2000)

Adottato con Delibera di Giunta Municipale n. del

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INDICE

I - PRINCIPI GENERALIArt. 1: Oggetto Art. 2: DefinizioniArt. 3: Area Organizzativa Omogenea (AOO)Art. 4: Servizio per la tenuta del protocollo informatico, la gestione dei flussi documentali e degli

archivi

Art. 5: Operatori Protocollo GeneraleArt. 6 Operatori uffici decentratiArt. 7: Controllo accessi degli operatori di protocolloArt. 8:Conservazione delle copie del registro informatico di protocollo Art. 9: Firma digitale qualificata. Abilitazione dei dipendentiArt. 10: Caselle di posta elettronicaArt. 11: Sistema di classificazione dei documenti

II – ELIMINAZIONE DEI PROTOCOLLI DIVERSI DAL PROTOCOLLO INFORMATICOArt. 12: Eliminazione dei protocolli diversi dal protocollo informatico

III – PIANO PER LA SICUREZZA INFORMATICAArt. 13: Piano per la sicurezza informatica

IV – MODALITA’ DI UTILIZZO DI STRUMENTI INFORMATICI PER LO SCAMBIO DI DOCUMENTIArt. 14: Principi generaliArt. 15: Documento ricevuto dall’AmministrazioneArt. 16: Documento inviato dall’AmministrazioneArt. 17: Documento interno

V – DESCRIZIONE DEL FLUSSO DI LAVORAZIONE DEI DOCUMENTIArt. 18: Ricezione di documenti informatici sulle caselle di posta istituzionaleArt. 19: Ricezione di documenti informatici su supporti rimovibiliArt. 20: Ricezione di documenti cartacei a mezzo posta convenzionaleArt. 21: Documenti cartacei ricevuti a mezzo posta convenzionale e tutela dei dati personaliArt. 22: Errata ricezione di documenti digitaliArt. 23: Errata ricezione di documenti cartaceiArt. 24: Rilascio di ricevute attestanti la ricezione di documenti informaticiArt. 25: Rilascio di ricevute attestanti la ricezione di documenti cartaceiArt. 26: Conservazione dei documenti informaticiArt. 27: Classificazione, assegnazione e presa in carico dei documentiArt. 28: Verifica formale dei documenti da spedireArt. 29: Registrazioni di protocollo e segnaturaArt. 30: Trasmissione di documenti informaticiArt. 31: Spedizione di documenti cartacei a mezzo postaArt. 32: Ricezione e trasmissione di documenti cartacei a mezzo telefaxArt. 33: Ricevute di trasmissione

VI – REGOLE DI ASSEGNAZIONE E SMISTAMENTO DEI DOCUMENTI RICEVUTIArt. 34: Regole generaliArt. 35: Assegnazione e smistamento dei documenti ricevuti in formato digitaleArt. 36: Assegnazione e smistamento dei documenti ricevuti in formato cartaceo

VII – U.O. RESPONSABILI DELLE ATTIVITA’ DI REGISTRAZIONE DI PROTOCOLLO, DI ORGANIZZAZIONE E TENUTA DEI DOCUMENTIArt. 37: Ufficio Protocollo e Archivio comunale

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Art. 38: Servizio per la conservazione elettronica dei documentiVIII – DOCUMENTI ESCLUSI DALLA REGISTRAZIONE O SOGGETTI A REGISTRAZIONE PARTICOLAREArt. 39: Documenti esclusi dalla registrazione di protocolloArt. 40: Documenti soggetti a registrazione particolare

IX – SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE, FASCICOLAZIONE E PIANO DI CONSERVAZIONEArt. 41: GeneralitàArt. 42: Piano di conservazioneArt. 43: Titolario di classificazioneArt. 44: Fascicolazione dei documentiArt. 45: Apertura e chiusura dei fascicoliArt. 46: Modifica delle assegnazioni dei documenti ai fascicoliArt. 47: Repertorio dei fascicoliArt. 48: Serie archivistiche e relativi repertoriArt. 49: Versamento dei documenti nell’archivio di depositoArt. 50: Verifica dei documenti riversati nell’archivio di depositoArt. 51: Scarto archivisticoArt. 52: Consultazione degli archivi

X – MODALITA’ DI PRODUZIONE E DI CONSERVAZIONE DELLE REGISTRAZIONI DI PROTOCOLLO INFORMATICOArt. 53: Unicità del protocollo informaticoArt. 54: Protocollo RiservatoArt. 55: Registro giornaliero di protocolloArt. 56: Registrazioni di protocolloArt. 57: Elementi facoltativi delle registrazioni di protocolloArt. 58: Segnatura di protocollo dei documentiArt. 59: Annullamento delle registrazioni di protocolloArt. 60: Documenti con più destinatariArt. 61: Protocollazione di telegrammiArt. 62: Protocollazione di telefaxArt. 63: Protocollazione di un numero consistente di documentiArt. 64: Corrispondenza relativa alle gare d’appaltoArt. 65: Protocolli urgentiArt. 66: Documenti anonimi o non firmatiArt. 67: Corrispondenza personale o riservataArt. 68: Integrazioni documentarie

XI – DESCRIZIONE FUNZIONALE E OPERATIVA DEL SISTEMA DI PROTOCOLLO INFORMATICOArt. 69: Descrizione del sistema di protocollo informatico

XII – RILASCIO DELLE ABILITAZIONI DI ACCESSO ALLE INFORMAZIONI DOCUMENTALIArt. 70: GeneralitàArt. 71: Profili di accesso

XIII – MODALITA’ DI UTILIZZO DEL REGISTRO DI EMERGENZAArt. 72: Registro di emergenzaArt. 73: Apertura del registro di emergenzaArt. 74: Utilizzo del registro di emergenzaArt. 75: Chiusura e recupero del registro di emergenza

XIV – NORME TRANSITORIE E FINALIArt. 76: Norma transitoria relativa alla irretroattività del titolarioArt. 77: Pubblicità del presente manualeArt. 78: Entrata in vigore

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ALLEGATI:

Allegato A:DefinizioniAllegato B:Descrizione della AOOAllegato C Elenco documenti esclusi dalla registrazione di protocolloAllegato D: Elenco documenti soggetti a registrazione particolareAllegato E: Piano di conservazione dei documentiAllegato F: Titolario di classificazione Allegato G: Modello di copertina del fascicolo Allegato H:Descrizione funzionale e operativa del sistema di protocollo informatico

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I – PRINCIPI GENERALI

Art. 1: Oggetto1. Il presente Manuale di Gestione, adottato ai sensi della normativa vigente 1, disciplina le

attività di formazione, registrazione, classificazione, fascicolazione ed archiviazione dei documenti, oltre che la gestione dei flussi documentali ed archivistici, in relazione ai procedimenti amministrativi del Comune di Casale Monferrato.

Art. 2: Definizioni1. Ai fini del presente manuale di gestione si intende per:

a) “AMMINISTRAZIONE”, il Comune di Casale Monferrato;b) “TESTO UNICO”, il D.P.R. 20.12.2000, n. 445 recante “Testo Unico delle

disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;c) “REGOLE TECNICHE”, il D.P.C.M. 31.10.2000 recante “Regole tecniche per il

protocollo informatico di cui al D.P.R. 20.10.1998, n. 428”;d) “C.A.D.”, il D. Lgs. 7.3.2005, n. 82 recante “Codice dell’amministrazione digitale”;e) “AOO”, l’Area Organizzativa Omogenea;f) “MdG”, il Manuale di Gestione;g) “RPA”, il Responsabile del Procedimento Amministrativo;h) “RSP”, il Responsabile per la tenuta del protocollo informatico, la gestione dei flussi

documentali e degli archivi;i) “UOP”, l’Unità Organizzativa di registrazione di Protocollo, cioè ogni ufficio che

svolge attività di registrazione di protocollo;l) “UOR”, l’Ufficio Organizzativo di Riferimento, cioè un insieme di uffici che, per

tipologia di mandato istituzionale e di competenza, di funzione amministrativa perseguita, di obiettivi e di attività svolta, presentano esigenze di gestione della documentazione in modo unitario e coordinato e che corrispondono ai Settori dell’Amministrazione;

m) “UU”, l’Ufficio Utente, cioè l’ufficio destinatario del documento, così come risulta dalla segnatura di protocollo nei campi opzionali; in linea di massima ogni UU corrisponde ad un Servizio dell’Amministrazione.

2. Per le altre definizioni si rimanda all’Allegato “A” del presente MdG.

Art. 3: Area Organizzativa Omogenea (AOO)1. Per la gestione unica e coordinata dei documenti, l’Amministrazione individua un’ Area

Organizzativa Omogenea (AOO) la prima presso la sede denominata Comune di Casale Monferrato, come meglio specificato nella scheda riportata nell’Allegato “B” del presente MdG.

Art. 4: Servizio per la tenuta del protocollo informatico, la gestione dei flussi documentali e degli archivi

1. Ai sensi della normativa vigente 2, l’Amministrazione istituisce per il Servizio di tenuta del protocollo informatico, gestione dei flussi documentali e degli archivi, l’Unità Organizzativa Protocollo Generale e Archivio nominando un Responsabile ed un suo Vicario.

2. Il Servizio svolge i seguenti compiti:a) attribuisce il livello di autorizzazione per l’accesso alle funzioni della procedura,

distinguendo tra abilitazioni alla consultazione e abilitazioni all’inserimento e alla modifica delle informazioni;

b) garantisce che le operazioni di registrazione e di segnatura di protocollo si svolgano nel rispetto della normativa vigente;

c) garantisce, di concerto con il Settore Sviluppo Economico – Informatico la produzione e conservazione del registro giornaliero di protocollo;

1 Artt. 3 e 5 delle “REGOLE TECNICHE”2 Art. 61, commi 1 e 2 del “TESTO UNICO”

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d) cura, di concerto con il Settore Sviluppo Economico – Informatico, che le funzionalità del sistema, in caso di guasti o anomalie, vengano ripristinate entro 24 ore dal blocco delle attività e, comunque, nel più breve tempo possibile;

e) cura, di concerto con il Settore Sviluppo Economico – Informatico, la conservazione delle copie di cui alla normativa vigente 3 in luoghi sicuri differenti;

f) garantisce il buon funzionamento degli strumenti e dell’organizzazione delle attività di registrazione di protocollo, di gestione dei documenti e dei flussi documentali, incluse le funzionalità di accesso e le attività di gestione degli archivi;

g) autorizza, con appositi provvedimenti, le operazioni di annullamento delle registrazioni di protocollo;

h) vigila sull’osservanza delle disposizioni del presente MdG da parte del personale autorizzato e degli incaricati;

i) cura, ai sensi della normativa vigente 4, il trasferimento dei documenti dagli uffici agli archivi e la conservazione degli archivi medesimi;

j) cura il costante aggiornamento del presente MdG e di tutti i suoi allegati.

Articolo 5 – Operatori Protocollo Generale e Archivio1. Sono tutti gli addetti al protocollo dell’U.O. Protocollo Generale e Archivio.

Le abilitazioni concesse sono:a. Immissione protocollo in entrata, uscita e posta interna;b. Modifica dei protocolli già inseriti su autorizzazione del supervisore;c. Ricerca dati;d. Visione dei documenti archiviati.

Articolo 6 - Operatori uffici decentrati1. Sono i dipendenti appartenenti agli uffici che effettuano la protocollazione in sededecentrata rispetto all’U.O. Protocollo Generale e Archivio. Le abilitazioni concesse sono:a. Immissione protocollo in entrata per tipologia di oggetti solo su preventiva autorizzazione;b. Immissione protocollo in uscita e per posta interna;c. Ricerca dati;d. Visione dei documenti di competenza dell’ufficio.e. Eventuale smistamento successivo ad altre strutture per competenza

Articolo 7 – Controllo accessi degli operatori di protocollo1. Gli operatori del protocollo, secondo l’ufficio di appartenenza, hanno abilitazioni di accessodifferenziate, secondo le tipologie di operazioni autorizzate.2. Ad ogni operatore è assegnata una “login” ed una “password” d’accesso al sistemainformatico di gestione del protocollo. Ogni operatore, identificato dalla propria login, dalsistema informatico di gestione del protocollo, è responsabile della corrispondenza dei datidesunti dal documento protocollato con quelli immessi nel programma di protocollo, e dellacorrispondenza del numero di protocollo di un documento all’immagine o file del documentostesso archiviato nel sistema informatico.3. I livelli di autorizzazione sono assegnati dal R.S.P. di cui all’art. 4, di concerto con il dirigente del Settore interessato e con l’amministratore di sistema.

Art. 8: Conservazione delle copie del registro informatico di protocollo1. Ai sensi della normativa vigente 5, al fine di garantire la non modificabilità delle operazioni

di registrazione, il contenuto del registro informatico di protocollo, almeno al termine di ogni giornata lavorativa, deve essere riversato su supporti informatici adeguati e deve essere conservato da soggetto diverso dal Responsabile del Servizio, appositamente nominato dall’Amministrazione.

Art. 9: Firma digitale qualificata. Abilitazione dei dipendenti

3 Artt. 62 e 63 del “TESTO UNICO”4 Artt. 67, 68 e 69 del “TESTO UNICO”5 Art. 7, comma 5, delle “REGOLE TECNICHE”

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1. Per l’espletamento delle attività istituzionali, l’Amministrazione fornisce la firma digitale o elettronica qualificata ai dipendenti da essa delegati a rappresentarla.

Art. 10: Caselle di Posta elettronica1. l’AOO è dotata di una casella di Posta Elettronica Certificata istituzionale per la

corrispondenza, sia in ingresso che in uscita, pubblicata sull’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA); tale casella costituisce l’indirizzo virtuale dell’AOO;

2. l’AOO è dotata di ulteriori caselle di Posta Elettronica Certificata che fanno riferimento ai singoli settori; in caso di ricezione presso dette caselle di atti soggetti a protocollazione, il settore dovra’ provvedere all’inoltro all’Ufficio Protocollo.

3. La casella di posta elettronica certificata dell’ufficio protocollo è accessibile, per la ricezione di documenti, solo dall’ufficio protocollo, come specificato al successivo art. 18 (ricezione di documenti informatici sulle caselle di posta istituzionale), mentre per la spedizione di documenti all’esterno vedasi il successivo art. 30 (trasmissione dei documenti informatici).

Art. 11: Sistema di classificazione dei documenti1. A seguito dell’introduzione del protocollo unico di cui al successivo art. 53 (Unicità del

protocollo informatico) e per garantire la corretta classificazione e organizzazione dei documenti nell’archivio, a partire dalla fase corrente, viene adottato il “Titolario di classificazione” di cui al successivo art. 43 (Titolario di classificazione).

II – ELIMINAZIONI DEI PROTOCOLLI DIVERSI DAL PROTOCOLLO INFORMATICO

Art. 12: Eliminazione dei protocolli diversi dal protocollo informatico1. Tutti i documenti inviati e ricevuti dall’Amministrazione sono registrati all’interno del

registro di protocollo informatico; pertanto, con l’entrata in vigore del presente Mdg, tutti i registri di protocollo particolari e di settore sono aboliti ed eliminati.

2. Sono consentite, tuttavia, forme di registrazione particolari per alcune tipologie di documenti come specificato al successivo art. 40 (Documenti soggetti a registrazione particolare).

III – PIANO PER LA SICUREZZA INFORMATICA

Art. 13: Piano per la sicurezza informatica1. Il Piano per la sicurezza informatica, redatto ai sensi della normativa vigente 6, è contenuto

nel “Documento Programmatico sulla Sicurezza dei dati (DPS)”, approvato dalla Giunta comunale con proprio atto7, cui si fa rinvio.

IV – MODALITA’ DI UTILIZZO DI STRUMENTI INFORMATICI PER LO SCAMBIO DI DOCUMENTI

Art. 14: Principi generali1. I documenti in entrata, in uscita e quelli interni di preminente carattere giuridico

probatorio possono essere redatti in forma analogica (solitamente su carta o altro supporto fisico) oppure digitale nel rispetto di quanto previsto dalla normativa in merito alla forma del documento

2. Ogni documento per essere inoltrato in modo formale, all’esterno o all’interno dell’Amministrazione:

a) deve trattare un unico argomento indicato in modo sintetico ma esaustivo, a cura dell’autore, nello spazio riservato all’oggetto;

b) deve riferirsi ad un solo protocollo;c) può fare riferimento a più fascicoli.

3. Le firme necessarie alla redazione e perfezione giuridica del documento in partenza devono essere apposte prima della sua protocollazione.

6 Art. 4, comma 4, delle “REGOLE TECNICHE”7 Deliberazione n. 145 del 27.3.2007

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4. Il documento deve consentire l’identificazione dell’Amministrazione mittente attraverso le seguenti informazioni:

a) la denominazione e il logo dell’Amministrazione;b) l’indirizzo completo dell’Amministrazione;c) il codice fiscale dell’Amministrazione;d) l’indicazione completa dell’ufficio dell’Amministrazione che ha

prodotto il documento corredata dai numeri di telefono e fax e dagli eventuali orari di apertura al pubblico.

5. Il documento, inoltre, deve recare almeno le seguenti informazioni:a) il luogo di redazione del documento;b) la data (giorno, mese, anno);c) il numero di protocollo;d) il numero degli allegati (se presenti);e) l’oggetto del documento;f) se trattasi di documento informatico, la firma elettronica qualificata

da parte del RPA e/o del responsabile del provvedimento finale;g) se trattasi di documento cartaceo, la sigla autografa da parte del

RPA e/o del responsabile del provvedimento finale.

Art. 15: Documento ricevuto dall’Amministrazione1. Il documento informatico può essere recapitato all’Amministrazione:

a) a mezzo posta elettronica convenzionale o certificata; b) su supporto rimovibile (cd rom, dvd, floppy disk, chiave usb, etc.) consegnato

direttamente all’Amministrazione o inviato per posta convenzionale, posta raccomandata o corriere, con relativa lettera di trasmissione

c) tramite servizi di e-government on line.2. Il documento su supporto cartaceo può essere recapitato:

a) a mezzo posta convenzionale, posta raccomandata o corriere;b) a mezzo telefax o telegramma; c) a mezzo consegna diretta all’Amministrazione

Art. 16: Documento inviato dall’Amministrazione1. I documenti informatici, compresi gli eventuali allegati, anch’essi informatici, sono

inviati, di norma, per mezzo della posta elettronica convenzionale o certificata.2. In alternativa, il documento informatico può essere riversato su supporto rimovibile

non modificabile e trasmesso con altri mezzi di trasporto al destinatario.3. I documenti su supporto cartaceo sono inviati:

a) a mezzo posta convenzionale, posta raccomandata o corriere;b) a mezzo telefax o telegramma;c) a mezzo consegna diretta al destinatario.

Art. 17: Documento interno I documenti interni sono quelli scambiati tra gli uffici dell’Ente. Essi si distinguono in:a) documenti di preminente carattere informativob) documenti aventi rilevanza giuridica.

1. I documenti interni di preminente carattere informativo sono di norma memorie informali,appunti, brevi comunicazioni di rilevanza meramente informativa scambiate tra uffici. Essi non sono soggetti a protocollazione e vengono trasmessi esclusivamente in forma digitale tramite e-mail all’interno dell’AOO.

2. I documenti interni aventi rilevanza giuridica sono quelli redatti dal personale nell'eserciziodelle proprie funzioni e al fine di documentare fatti inerenti all'attività svolta e alla regolaritàdelle azioni amministrative o qualsiasi altro documento dal quale possano nascere diritti,doveri o legittime aspettative di terzi.Per essi è il sottoscrittore che decide l’opportunità o meno della loro protocollazione e vengono trasmessi, ove possibile, tramite PEC e Firma Digitale.

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V – DESCRIZIONE DEL FLUSSO DI LAVORAZIONE DEI DOCUMENTI

Art. 18: Ricezione di documenti informatici sulla casella di posta istituzionale1. La casella di posta elettronica istituzionale (certificata) è accessibile solo all’Ufficio

Protocollo, che procede alla registrazione di protocollo previa verifica della validità e autenticità della firma apposta, della provenienza, integrità e leggibilità dei documenti stessi.

2. Qualora il messaggio di posta elettronica non sia conforme agli standard indicati dalla normativa vigente 8, ovvero non sia dotato di firma elettronica e si renda necessario attribuire allo stesso efficacia probatoria, il messaggio è inserito nel sistema di gestione documentale con il formato di origine apponendo la dicitura “DOCUMENTO RICEVUTO VIA POSTA ELETTRONICA” e successivamente protocollato, smistato, assegnato e gestito. La valenza giuridico-probatoria di un messaggio così ricevuto è assimilabile a quella di una missiva non sottoscritta e comunque valutabile dal RPA.

3. Le disposizioni di cui al precedente comma 2 si applicano anche a tutte le caselle di posta elettronica non certificata eventualmente istituite presso i vari uffici per consentire ai cittadini l’accesso e la comunicazione dall’esterno.

Art. 19: Ricezione di documenti informatici su supporti rimovibili1. Considerata l’assenza di standard tecnologici e formali in materia di registrazione di

file digitali, l’Amministrazione si riserva la facoltà di acquisire e trattare tutti i documenti informatici ricevuti su supporto rimovibile che riesce a decifrare e interpretare con le tecnologie a sua disposizione; superata questa fase il documento viene inserito nel flusso di lavorazione e sottoposto a tutti i controlli e gli adempimenti del caso.

2. Qualora il documento informatico su supporto rimovibile venga consegnato direttamente all’Amministrazione e sia accompagnato da una lettera di trasmissione, è quest’ultima ad essere protocollata; qualora, invece, manchi la lettera di trasmissione, sarà protocollato un apposito modulo, fornito dalla UOP che riceve il documento, che l’interessato deve compilare preventivamente.

Art. 20: Ricezione di documenti cartacei a mezzo posta convenzionale1. Le buste o contenitori sono inizialmente esaminati dall’Ufficio Protocollo per una

preliminare verifica dell’indirizzo e del destinatario sugli stessi apposti, e successivamente aperti per gli ulteriori controlli preliminari alla registrazione; la busta o contenitore sono conservati presso l’ufficio Protocollo per 15 gg. . Trascorso detto termine senza opposizioni, i detti plichi verranno eliminati.

2. La corrispondenza relativa a bandi di gara è registrata e successivamente consegnata chiusa all’ufficio responsabile della gara.

3. La corrispondenza recante la dicitura “RISERVATA” o “PERSONALE” viene trattata con le modalità stabilite al successivo articolo 67 (Corrispondenza personale o riservata);

4. La corrispondenza ricevuta via telegramma o via telefax, per ciò che concerne la registrazione di protocollo, viene trattata con le modalità descritte nei successivi artt. 61 (Protocollazione di telegrammi) e 62 (Protocollazione di telefax).

Art. 21: Documenti cartacei ricevuti a mezzo posta convenzionale e tutela dei dati personali1. Il personale preposto all’apertura e alla registrazione della corrispondenza deve

essere regolarmente autorizzato al trattamento dei dati personali.2. Qualora la corrispondenza riservata personale venga recapitata per errore ad un

ufficio dell’Amministrazione quest’ultimo, a tutela dei dati personali eventualmente contenuti, non apre le buste o i contenitori e li rinvia, nella stessa giornata, all’Ufficio Protocollo.

8 Art. 15 delle “Regole tecniche”

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Art. 22: Errata ricezione di documenti digitali1. Nel caso in cui pervengano sulle caselle di posta elettronica dell’AOO messaggi dal

cui contenuto si rileva che sono stati erroneamente ricevuti, l’operatore di protocollo rispedisce il messaggio al mittente con la dicitura : “MESSAGGIO PERVENUTO PER ERRORE – NON DI COMPETENZA DI QUESTA AOO”.

Art. 23: Errata ricezione di documenti cartacei1. Nel caso in cui pervengano erroneamente alle UOP dell’Amministrazione documenti

indirizzati ad altri soggetti le buste o i contenitori si restituiscono alla posta. 2. Qualora la busta o il contenitore venga aperto per errore, il documento si reinvia al

mittente apponendo sulla busta la dicitura “PERVENUTO ED APERTO PER ERRORE”.

Art. 24: Rilascio di ricevute attestanti la ricezione di documenti informatici1. Nel caso di ricezione di documenti informatici mediante la casella di posta

elettronica certificata, la notifica al mittente dell’avvenuto recapito del messaggio è assicurata dagli specifici standard del servizio di posta elettronica certificata dell’AOO.

Art. 25: Rilascio di ricevute attestanti la ricezione di documenti cartacei1. Gli addetti delle UOP non possono rilasciare ricevute per i documenti che non sono

soggetti a protocollazione.2. Quando il documento cartaceo non soggetto a protocollazione è consegnato

direttamente ad una UOP ed è richiesto il rilascio di una ricevuta attestante l’avvenuta consegna, la UOP che lo riceve è autorizzata a fotocopiare gratuitamente la prima pagina del documento e apporvi il timbro dell’Amministrazione con la data e l’ora d’arrivo e la sigla dell’operatore.

3. La semplice apposizione del timbro dell’Amministrazione con la data e l’ora d’arrivo e la sigla dell’operatore sulla copia non ha alcun valore giuridico e non comporta alcuna responsabilità del personale dell’UOP in merito alla ricezione e all’assegnazione del documento.

4. Nel caso, invece, si tratti di documenti soggetti a protocollazione, quando il documento cartaceo è consegnato direttamente ad una UOP ed è richiesto il rilascio di una ricevuta attestante l’avvenuta consegna, la UOP che lo riceve deve rilasciare la ricevuta in questione; se ciò non fosse possibile per motivi tecnici, l’UOP è autorizzata a fotocopiare gratuitamente la pagina del documento su cui è stata apposta la segnatura di protocollo.

Art. 26: Conservazione dei documenti informatici1. I documenti informatici sono archiviati, secondo le norme vigenti 9, su supporti di

memorizzazione, in modo non modificabile, contestualmente alle operazioni di registrazione e segnatura di protocollo.

2. I documenti ricevuti in via telematica sono resi disponibili agli uffici dell’Amministrazione, attraverso la rete interna, subito dopo l’operazione di smistamento e di assegnazione.

Art. 27: Classificazione, assegnazione e presa in carico dei documenti1. Gli addetti alle UOP eseguono la classificazione del documento sulla base del

titolario adottato e provvedono ad inviarlo all’UU di destinazione che esegue una verifica di congruità in base alle proprie competenze; in caso di errore il documento è ritrasmesso alla UOP di origine, mentre in caso di verifica positiva l’UU esegue l’operazione di presa in carico del documento smistandolo al proprio interno.

Art. 28: Verifica formale dei documenti da spedire1. Tutti i documenti da spedire, siano essi in formato digitale – ad eccezione di quelli

spediti dai vari uffici utilizzando la Posta Elettronica Certificata – o analogico, sono inoltrati al servizio competente alla spedizione già protocollati e recanti la segnatura di protocollo.

9 Delibera CNIPA n. 11 del 19.2.2004

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2. In ogni caso i documenti sono sottoposti, a cura degli uffici mittenti, a verifica formale dei loro requisiti essenziali ai fini della spedizione (ad esempio: corretta indicazione del mittente o destinatario; sottoscrizione digitale o autografa; presenza di allegati se dichiarati, etc.).

Art. 29: Registrazioni di protocollo e segnatura1. Le operazioni di registrazione e di apposizione della segnatura del documento in

partenza sono effettuate presso l’Ufficio Protocollo o le altre UOP dell’AOO.2. In nessun caso gli operatori di protocollo sono autorizzati a prenotare numeri di

protocollo per documenti non ancora resi disponibili.3. La compilazione dei moduli se prevista (ad esempio: ricevute di ritorno per

raccomandate, posta celere, corriere) è a cura degli uffici mittenti.

Art. 30: Trasmissione di documenti informatici1. I documenti informatici da inviare all’esterno dell’Amministrazione sono trasmessi, a

cura degli uffici interni mittenti, previa la verifica di cui al precedente articolo 28 (Verifica formale dei documenti da spedire), mediante la casella di posta elettronica certificata di cui al precedente art. 10, comma 2 (Caselle di posta elettronica).

Art. 31: Spedizione di documenti cartacei a mezzo posta1. Il Servizio Uscieri provvede direttamente a tutte le operazioni necessarie alla

spedizione della corrispondenza.2. Al fine di consentire il regolare svolgimento di tali operazioni gli uffici

dell’Amministrazione devono far pervenire la posta in partenza al Servizio Uscieri nelle ore stabilite dal servizio stesso.

Art. 32: Ricezione e trasmissione di documenti cartacei a mezzo telefax1. Il documento ricevuto o trasmesso mediante telefax soddisfa il requisito della forma

scritta e, pertanto, ad esso, di norma, non deve far seguito la trasmissione dell’originale.2. Qualora al documento faccia seguito l’originale, su quest’ultimo viene apposta la

seguenti dicitura; “GIA’ PERVENUTO VIA FAX IL GIORNO…”.3. Il documento trasmesso dall’Amministrazione mediante telefax reca una delle

seguenti diciture: a) “ANTICIPATO VIA TELEFAX”, se il documento originale viene

successivamente inviato al destinatario;b) “LA TRASMISSIONE VIA FAX DEL PRESENTE DOCUMENTO NON PREVEDE

L’INVIO DEL DOCUMENTO ORIGINALE”, nel caso in cui l’originale non venga spedito.

4. L’ufficio è, comunque, tenuto a spedire l’originale qualora il destinatario ne faccia motivata richiesta.

Art. 33: Ricevute di trasmissione1. Le ricevute di trasmissione o di ritorno vengono smistate agli uffici interni mittenti

che si fanno carico di archiviarle nel relativo fascicolo informatico o fisico.

VI – REGOLE DI ASSEGNAZIONE E SMISTAMENTO DEI DOCUMENTI RICEVUTI

Art. 34: Regole generali1. Con l’assegnazione si procede all’individuazione dell’UU destinatario del

documento, mentre l’attività di smistamento consiste nell’inviare il documento protocollato e segnato all’UU medesimo, come meglio specificato negli articoli successivi.

2. L’assegnazione può essere estesa a tutti i soggetti ritenuti interessati.3. L’UU, mediante il sistema di protocollo informatico, provvede alla presa in carico dei

documenti assegnati ovvero al rinvio alla UOP degli stessi se non di competenza e comunica all’U.O.P. la necessità di rendere il documento visibile ad altri uffici.

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4. Nel caso di assegnazione errata, l’UU che riceve il documento, oltre a restituirlo all’UOP che lo ha erroneamente assegnato, deve anche provvedere ad effettuare il rifiuto del documento, tramite il sistema di protocollo informatico, per consentire all’UOP di procedere ad una nuova assegnazione e ad un nuovo smistamento.

5. I termini per la definizione del procedimento amministrativo che, eventualmente, prende avvio dal documento, decorrono, comunque, dalla data di protocollazione.

6. Il sistema di gestione informatica dei documenti memorizza tutti i singoli passaggi conservandone, per ciascuno di essi, l’identificativo dell’operatore, la data e l’ora di esecuzione

7. La traccia risultante dalle operazioni di cui al comma precedente definisce, ai fini normativi e regolamentari, i tempi del procedimento amministrativo ed i conseguenti riflessi sotto il profilo della responsabilità

Art. 35: Assegnazione e smistamento di documenti ricevuti in formato digitale1. I documenti ricevuti dall’Ufficio Protocollo e dalle altre UOP per via telematica, o

comunque disponibili in formato digitale, sono assegnati e smistati all’UU competente attraverso i canali telematici interni al termine delle operazioni di registrazione, segnatura di protocollo e memorizzazione su supporti informatici in forma non modificabile.

2. L’UU competente ha notizia dell’arrivo della posta ad esso indirizzato tramite il sistema di protocollo informatico.

3. Il responsabile dell’UU può visualizzare i documenti attraverso l’utilizzo dell’applicazione di protocollo informatico e, in base alle abilitazioni previste, potrà:

a) visualizzare gli estremi del documento;b) visualizzare il contenuto del documento.

4. La presa in carico dei documenti informatici viene registrata dal sistema di protocollo informatico in modo automatico e la data di ingresso dei documenti negli UU competenti coincide con la data di assegnazione degli stessi.

Art. 36: Assegnazione e smistamento di documenti ricevuti in formato cartaceo1. Per l’assegnazione e lo smistamento dei documenti cartacei, la procedura sarà la

seguente:a) i documenti vengono registrati, su di essi viene apposta la segnatura di

protocollo e acquisiti digitalmente tramite supporto informatico (scanner) e quindi vengono provvisoriamente assegnati;

b) al termine delle operazioni di cui al punto precedente, i documenti vengono visionati dal Segretario Generale per la conferma dell’assegnazione;

c) dopo lo svolgimento delle operazioni di cui al precedente punto a) e b) da parte dell’Ufficio Protocollo, i documenti assegnati per competenza vengono smistati depositandoli nelle apposite caselle fisiche, istituite presso l’Ufficio Protocollo medesimo per ogni UU dell’Amministrazione, ai fini del successivo prelievo da parte dei relativi addetti.I documenti assegnati per la sola conoscenza , invece, saranno visibili solo in formato elettronico, senza alcuna comunicazione da parte dell’ufficio Protocollo, consultando quotidianamente il Protocollo unico generale nella sezione riferita al proprio settore

d) l’UU provvede alla presa in carico definitiva dei documenti di competenza o all’eventuale rifiuto se non di competenza;

2. Il prelievo della corrispondenza da parte degli addetti presso l’Ufficio Protocollo può avvenire esclusivamente nelle ore stabilite dall’Ufficio stesso; eventuali situazioni di urgenza saranno valutate dal RSP che potrà autorizzare, in via eccezionale, procedure diverse.

VII – U.O. RESPONSABILI DELLE ATTIVITA’ DI REGISTRAZIONI DI PROTOCOLLO, DI ORGANIZZAZIONE E TENUTA DEI DOCUMENTI

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Art. 37: Ufficio Protocollo e Archivio comunale3. Secondo quanto stabilito al precedente articolo 4, viene istituito il Servizio per la

tenuta del Protocollo informatico, la gestione dei flussi documentali e degli archivi, individuandolo nella preesistente U.O. Archivio, Protocollo e Messi notificatori del Settore Affari Generali dell’Amministrazione.

4. Nell’ambito della predetta U.O., l’Ufficio Protocollo svolge le funzioni relative alla tenuta e alla gestione del protocollo informatico, dei flussi documentali e dell’Archivio corrente, ampiamente descritte in tutto il presente MdG; esso inoltre:a) costituisce il punto centralizzato di apertura al pubblico per il ricevimento

della corrispondenza indirizzata all’Amministrazione;b) cura lo smistamento agli uffici competenti di destinazione della

corrispondenza ricevuta dall’Amministrazione e di quella interna tra gli uffici;c) gestisce la casella di Posta Elettronica Certificata dell’AOO, relativamente

alla posta in arrivo;d) gestisce il ricevimento delle gare;e) gestisce la corrispondenza delle persone residenti presso la Casa comunale.

5. Sempre nell’ambito della predetta U.O., l’Archivio comunale svolge le funzioni relative alla tenuta e alla gestione dell’Archivio di deposito, come ampiamente descritto nel Titolo IX del presente MdG.

Art. 38: Servizio per la conservazione elettronica dei documenti1. Il Servizio per la conservazione elettronica dei documenti è svolto dal “Settore

Sviluppo Economico - Informatico” Uffcio Sistemi Informatici dell’Amministrazione al fine di trasferire su supporti informatici rimovibili le informazioni relative al protocollo informatico e alla gestione documentale.

2. Il Responsabile del Servizio per la conservazione elettronica dei documenti, appositamente nominato, svolge in particolare i seguenti compiti:a) provvede a rendere le informazioni trasferite sempre consultabili;b) provvede alla conservazione degli strumenti hardware e software atti a

garantire la consultabilità dei documenti conservati;c) provvede, in relazione all’evoluzione delle conoscenze scientifiche e

tecnologiche, con cadenza almeno quinquennale, la riproduzione delle informazioni del protocollo informatico e della gestione documentale su nuovi supporti informatici rimovibili.

VIII – DOCUMENTI ESCLUSI DALLA REGISTRAZIONE O SOGGETTI A REGISTRAZIONE PARTICOLARE

Art. 39: Documenti esclusi dalla registrazione di protocollo1. Le tipologie di documenti esclusi dalla registrazione di protocollo sono riportate

nell’allegato “C” del presente MdG.

Art. 40: Documenti soggetti a registrazione particolare1. Le tipologie di documenti soggetti a registrazione particolare sono riportate

nell’allegato “D” del presente Mdg.2. Tale tipo di registrazione consente, comunque, di eseguire su tali documenti tutte le

operazioni previste nell’ambito della gestione documentale, in particolare la classificazione, la fascicolazione, la repertoriazione.

IX – SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE, FASCICOLAZIONE E PIANO DI CONSERVAZIONE

Art. 41: Generalità1. La classificazione dei documenti, destinata a realizzare una corretta organizzazione

dei documenti nell’archivio, è obbligatoria per legge 10 e si avvale del piano di conservazione di cui al successivo articolo 42 (Piano di conservazione) e del titolario di cui al successivo articolo 43 (Titolario di classificazione).

10 Art. 30, comma 4 del D. Lgs. 22.1.2004, n. 42 recante “Codice dei beni culturali”

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2. Ai sensi della normativa vigente:a) gli archivi e i singoli documenti dell’Amministrazione sono beni culturali

inalienabili 11;b) gli archivi non possono essere smembrati a qualsiasi titolo e devono essere

conservati nella loro organicità 12;c) lo spostamento della sede dell’archivio storico e dell’archivio di deposito è

soggetto ad autorizzazione 13; d) lo spostamento della sede dell’archivio corrente non è soggetto ad

autorizzazione 14;e) lo scarto dei documenti degli archivi dell’Amministrazione è soggetto ad

autorizzazione15.

Art. 42: Piano di conservazione1. Il piano di conservazione definisce i tempi di conservazione dei documenti e dei

fascicoli nella sezione di deposito dell’archivio dell’Amministrazione.2. Il piano di conservazione adottato dall’Amministrazione corrisponde al massimario

di scarto predisposto dalla Direzione Generale per gli Archivi del Ministero per i Beni e le Attività Culturali ed è riportato nell’allegato “E” del presente MdG.

Art. 43: Titolario di classificazione1. Il titolario di classificazione è lo schema logico utilizzato per organizzare i documenti

di archivio in base alle funzioni e alle materie di competenza dell’ente e si suddivide in titoli, classi, sottoclassi e categorie.

2. I titoli in cui è suddiviso il titolario individuano le funzioni primarie e di organizzazione dell’Amministrazione; le successive partizioni corrispondono a specifiche competenze che rientrano concettualmente nella macro funzione descritte dal titolo.

3. Tutti i documenti ricevuti e prodotti dall’Amministrazione, indipendentemente dal supporto sul quale vengono formati, sono classificati in base al titolario.

4. Il titolario può essere aggiornato a seguito di modifiche intervenute nelle funzioni e nelle competenze dell’Amministrazione in forza di leggi e regolamenti statali e/o regionale, ovvero rivisto qualora sorgesse l’esigenza di riorganizzarne la struttura interna.

5. Il RSP, anche in accordo con gli uffici eventualmente interessati, cura l’aggiornamento e/o la revisione del titolario provvedendo, dopo ogni modifica, ad informare tutti i soggetti abilitati all’operazione di classificazione dei documenti e a dare loro le istruzioni per il corretto utilizzo delle nuove classifiche.

6. Di norma le variazioni vengono introdotte a partire dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello della loro approvazione e valgono almeno per l’intero anno.

7. Il sistema di protocollo informatico garantisce che per ogni modifica di una voce del titolario venga riportata la data di introduzione e la data di variazione della stessa; il sistema, inoltre, garantisce la storicizzazione delle variazioni di titolario e la possibilità di ricostruire le diverse voci nel tempo, mantenendo stabili i legami dei fascicoli e dei documenti con la struttura del titolario rispetto al momento della produzione degli stessi.

8. Il titolario adottato dall’Amministrazione è riportato nell’allegato “F” del presente Mdg.

Art. 44: Fascicolazione dei documenti1. Tutti i documenti prodotti o ricevuti dall’Amministrazione, indipendentemente dal

supporto sul quale sono formati, sono riuniti in fascicoli.

11 Art. 54, comma 1, lett. d) e comma 2, lett. c) del D. Lgs. 42/200412 Art. 29 e art. 30, comma 1 del D. Lgs. 42/200413 Art. 21, comma 2, del D. Lgs. 42/200414 Art. 21, comma 3, del D. Lgs. 42/200415 Art. 21, comma 1, lett. d) del D. Lgs. 42/2004

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2. Ogni documento, dopo la sua classificazione, viene inserito nel fascicolo di riferimento.

3. I documenti sono archiviati all’interno di ciascun fascicolo o, all’occorrenza, sottofascicolo o inserto, secondo l’ordine cronologico di registrazione.

4. Quando un nuovo documento viene recapitato all’Amministrazione l’ufficio competente stabilisce, anche con l’ausilio delle funzioni di ricerca del sistema di protocollo informatico, se il documento debba essere collegato ad un procedimento in corso, e pertanto debba essere inserito in un fascicolo già esistente, oppure se il documento si riferisce ad un nuovo procedimento per cui è necessario aprire un nuovo fascicolo.

Art. 45: Apertura e chiusura del fascicolo1. Qualora un documento dia luogo all’avvio di un nuovo procedimento

amministrativo, l’ufficio competente provvede alla formazione di un nuovo fascicolo mediante l’operazione di “apertura” che comprende la registrazione delle seguenti informazioni essenziali:

a) indice di classificazione (titolo, classe, ecc.);b) numero, oggetto e data di apertura del fascicolo;c) indicazione dell’ufficio che ha aperto il fascicolo;d) collocazione fisica dei documenti cartacei e collocazione logica dei

documenti informatici;e) eventuale livello di riservatezza.

2. Il fascicolo, di norma, viene aperto all’ultimo livello della struttura gerarchica del titolario e le informazioni di cui ai punti da a) ad e) del precedente comma 1 compaiono sulla copertina del fascicolo il cui modello è riportato nell’allegato “G” del presente MdG.

3. Il fascicolo viene chiuso al termine del procedimento amministrativo e archiviato rispettando l’ordine di classificazione e la data della sua chiusura; quest’ultima si riferisce alla data dell’ultimo documento prodotto.

Art. 46: Modifica delle assegnazioni dei documenti ai fascicoli1. Quando si verifica un errore nell’assegnazione di un documento ad un fascicolo,

l’ufficio che ha effettuato l’operazione provvede a correggere le informazioni inserite nel sistema informatico e ad inviare il documento all’ufficio di competenza.

2. Il sistema di gestione informatizzata dei documenti tiene traccia di tutti i relativi passaggi, memorizzando per ciascuno di essi l’identificazione dell’operatore che effettua la modifica con la data e l’ora dell’operazione.

Art. 47: Repertorio dei fascicoli1. I fascicoli sono annotati nel repertorio dei fascicoli2. Il repertorio dei fascicoli, la cui struttura rispecchia quella del titolario di

classificazione, è lo strumento di gestione e reperimento dei fascicoli.3. Nel repertorio, per ogni fascicolo, sono indicati:

a) la data di apertura;b) l’indice di classificazione;c) il numero del fascicolo ed eventuali partizioni in sottofascicoli e inserti;d) la data di chiusura;e) l’oggetto, compresi quelli di eventuali sottofascicoli o inserti;f) le annotazioni relative allo stato del fascicolo e allo stato della pratica cui il

fascicolo si riferisce.

Art. 48: Serie archivistiche e relativi repertori1. Ai fini dell’archiviazione, i documenti possono essere organizzati in serie

archivistiche.2. La serie archivistica consiste in un raggruppamento di unità archivistiche (fascicoli,

registri, ecc.) riunite o per caratteristiche omogenee, quali la natura o la forma dei

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documenti (ad esempio, le determinazioni o i contratti) oppure in base alla materia trattata, all’affare o al procedimento al quale afferiscono.

3. Le categorie di documenti soggette a registrazione particolare, di cui all’allegato “D” del presente MdG, possono costituire ognuna una serie archivistica organizzata nel relativo registro di repertorio nel quale sono riportati la data, la classificazione e il numero progressivo di repertorio di ogni singolo documento.

4. Relativamente ai documenti di cui al precedente comma 3, nei casi in cui sono state costituite serie archivistiche, ove si tratti di documenti in forma cartacea, di essi devono essere prodotti almeno due originali di cui uno viene inserito nel registro di repertorio, secondo il numero progressivo, e l’altro viene conservato nel relativo fascicolo insieme ai documenti che afferiscono al medesimo affare o procedimento amministrativo; nel caso, invece, si tratti di documento informatico esso viene associato al registro di repertorio, secondo il numero progressivo, e al fascicolo insieme ai documenti che afferiscono al medesimo affare o procedimento amministrativo.

Art. 49: Versamento dei documenti nell’archivio di deposito1. Periodicamente, e compatibilmente con la disponibilità di spazi nell’Archivio di

deposito, il RSP provvede a trasferire i fascicoli e i documenti facenti parte delle serie archivistiche, relativi a procedimenti conclusi, nell’archivio di deposito dell’Amministrazione, stabilendo modi e tempi del versamento dagli archivi correnti dei vari uffici a quello di deposito.

2. Il trasferimento deve essere effettuato rispettando l’organizzazione che i fascicoli e le serie avevano nell’archivio corrente.

3. Prima di effettuare il conferimento di cui sopra, l’ufficio che versa i documenti procede:

a) alla verifica dell’effettiva conclusione della pratica, compreso l’esaurimento di fasi di giudizio ove la pratica abbia generato eventuali contenziosi;

b) alla verifica dell’avvenuta annotazione dell’esaurimento della pratica nel registro di repertorio dei fascicoli;

c) allo scarto di eventuali copie e fotocopie di documentazione di cui è possibile l’eliminazione, al fine di garantire la presenza di tutti e soli i documenti relativi alla pratica, senza inutili duplicazioni;

d) alla compilazione di un elenco del materiale versato, in duplice copia, di cui una viene conservata dall’ufficio medesimo e l’altra viene inviata insieme al materiale all’archivio di deposito.

Art. 50: Verifica dei documenti riversati nell’archivio di deposito1. L’archivio di deposito dell’Amministrazione esegue il controllo del materiale

riversato e lo riceve soltanto se esso è ordinato e completo.2. Il fascicolo che in sede di consegna appaia carente in relazione ai requisiti descritti

al precedente art. 49 (Versamento dei documenti riversati nell’archivio di deposito), deve essere restituito all’ufficio competente affinché esso provveda all’integrazione e/o alle correzioni necessarie.

3. Nell’eventualità che fosse impossibile recuperare uno o più documenti mancanti, il responsabile dell’ufficio che versa i documenti deposita il fascicolo dichiarando ufficialmente, per scritto, che è incompleto e si assume la responsabilità della trasmissione degli atti.

4. Ricevuto il materiale e controllato il relativo elenco, il responsabile dell’Archivio di deposito rilascia ricevuta attestante l’avvenuto versamento.

Art. 51: Scarto archivistico1. Sulla base del piano di conservazione di cui all’allegato “E” del presente MdG,

l’Amministrazione, periodicamente, effettua la selezione della documentazione da conservare perennemente e lo scarto di quella che non si ritiene più opportuno conservare ulteriormente.

2. Le operazioni di selezione e scarto sono effettuate dal personale addetto all’archivio di deposito, sotto la vigilanza del responsabile dell’archivio medesimo.

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Art. 52: Consultazione degli archivi1. La consultazione degli archivi dell’Amministrazione (corrente, di deposito e storico)

avviene nel rispetto della normativa vigente 16.

X – MODALITA’ DI PRODUZIONE E CONSERVAZIONE DELLE REGISTRAZIONI DI PROTOCOLLO

Art. 53: Unicità del protocollo informatico1. Nell’ambito della AOO l’Amministrazione è dotata di un unico registro di protocollo

generale, articolato in modo tale che sia possibile determinare se il documento sia in arrivo o in partenza.

2. La numerazione progressiva delle registrazioni di protocollo è unica, si chiude al 31 dicembre di ogni anno e ricomincia dal 1° gennaio dell’anno successivo.

3. Ai sensi della normativa vigente 17, il numero di protocollo e costituito da almeno sette cifre numeriche; esso individua un solo documento e, pertanto, ogni documento deve recare un solo numero di protocollo.

4. Non è consentita la protocollazione di documenti mediante l’assegnazione manuale di numeri di protocollo che il sistema informatico ha già attribuito ad altri documenti, anche se questi documenti sono strettamente correlati tra loro.

5. Non è consentita, in nessun caso, né la protocollazione di un documento già protocollato, né la cosiddetta “registrazione a fronte”, vale a dire l’utilizzo di un unico numero di protocollo per il documento in arrivo e per il documento in partenza.

6. Il registro di protocollo è un atto pubblico che fa fede dell’effettivo ricevimento o spedizione di un documento, indipendentemente dalla regolarità del documento stesso, ed è idoneo a produrre effetti giuridici; esso, pertanto, è soggetto alle forme di pubblicità e di tutela delle situazioni giuridicamente rilevanti previste dalle norme.

Art. 54: Protocollo Riservato1 Sono previste particolari forme di riservatezza per la registrazione e l’accesso

al protocollo unico per:a) documenti legati a vicende di persone o a fatti privati o particolari;b) documenti di carattere politico e di indirizzo che, se resi noti, possano

ostacolare il raggiungimento degli obiettivi prefissati;c) documenti dalla cui conoscenza, anche da parte del personale dell’ente,

possa derivare pregiudizio a terzi o al buon andamento dell’attività amministrativa;

d) documenti riguardanti i dati sensibili di cui all’art. 22 della legge 675/96 e relativi all’ordine pubblico e la prevenzione e repressione dei reati: in particolare la corrispondenza tenuta dai tribunali con l’Ufficio Servizi Sociali e quella riguardante atti di polizia giudiziaria, soprattutto di pertinenza del Comando di Polizia Municipale.

2 Il Sindaco dispone la registrazione riservata informatica dei documenti di cui al precedente comma. La registrazione è effettuata da personale all’uopo autorizzato, inserendo nei campi obbligatori del programma la dicitura RISERVATO. Tali documenti, dopo le operazioni di protocollazione, vengono reinseriti nella busta opportunamente chiusa ed inviati agli uffici di destinazione.

Art. 55: Registro giornaliero di protocollo1. La produzione del registro giornaliero di protocollo avviene, quotidianamente,

mediante creazione automatica, su supporto informatico, dell’elenco dei protocolli e delle informazioni ad essi connesse, registrati nell’arco di uno stesso giorno.

16 Art. 24 della L. 7.8.1990, n. 241, come sostituito dall’art. 16 della L. 11.2.2005, n. 15, e artt. 124 e 125 del D. Lgs. 22.1.2004, n. 42

17 Art. 57 del “TESTO UNICO”

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2. Come già stabilito al precedente art. 8 (Conservazione delle copie del registro informatico di protocollo), il contenuto del registro informatico di protocollo è conservato a cura del responsabile del servizio per la conservazione elettronica dei documenti di cui al precedente articolo 38 (Servizio per la conservazione elettronica dei documenti).

Art. 56: Registrazioni di protocollo1. Ai sensi della normativa vigente 18 e con le eccezioni previste ai precedenti artt. 39 e

40 (Documenti esclusi dalla registrazione di protocollo) , (Documenti soggetti a registrazione particolare), su ogni documento ricevuto o spedito dall’AOO e sui documenti interni formali, viene effettuata una registrazione di protocollo con il sistema di gestione del protocollo informatico, consistente nella memorizzazione dei seguenti dati obbligatori:

a) il numero di protocollo, generato automaticamente dal sistema e registrato in forma non modificabile;

b) la data di registrazione di protocollo, assegnata automaticamente dal sistema e registrata in forma non modificabile;

c) il mittente per i documenti ricevuti o, in alternativa, il destinatario o i destinatari per i documenti spediti, registrati in forma non modificabile utilizzando obbligatoriamente la ricerca del dato da tabella se esistente, oppure la memorizzazione in tabella del dato se esso risulta inesistente;

d) l’oggetto del documento, registrato in forma non modificabile;e) la data e il numero di protocollo del documento ricevuto, se disponibili;f) l’impronta del documento informatico, se trasmesso per via telematica,

costituita dalla sequenza di simboli binari in grado di identificarne univocamente il contenuto, registrata in forma non modificabile.

2. La registrazione di protocollo di un documento informatico viene effettuata a seguito della procedura previste ai precedenti articoli 14 (Principi generali), 18 (Ricezione di documenti informatici sulle caselle di posta istituzionale), 19 (Ricezione di documenti informatici su supporti removibili) e 28 (Verifica formale dei documenti da spedire).

3. La registrazione di protocollo di un documento cartaceo viene effettuata a seguito delle procedure previste ai precedenti articoli 14 (Principi generali), 20 (Ricezione di documenti cartacei a mezzo posta convenzionale), 23 (Errata ricezione di documenti cartacei) e 28 (Verifica formale dei documenti da spedire).

Art. 57: Elementi facoltativi delle registrazioni di protocollo1. La registrazione di protocollo di un documento, oltre ai dati obbligatori di cui al

precedente articolo 56 (Registrazioni di protocollo), può contenere i seguenti elementi facoltativi:

a) la classificazione del documento;b) il luogo di provenienza o di destinazione del documento;c) il mezzo di ricezione/spedizione del documento (ad esempio: raccomandata o

fax);d) il collegamento ad altri documenti;e) il riferimento agli allegati;f) il nominativo dei destinatari delle copie per conoscenza;g) l’UOR o l’UU competente;h) il nominativo del RPA.

2. In caso di errore di registrazione gli elementi facoltativi di cui al comma precedente sono modificabili senza ricorrere alla procedura di cui al successivo articolo 58 (Annullamento delle registrazioni di protocollo), fermo restando che il sistema informatico di protocollo registra tali modifiche.

Art. 58: Segnatura di protocollo dei documenti

18 Artt. 53, comma 1, e 56 del “TESTO UNICO”

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1. La segnatura di protocollo è l’apposizione o l’associazione all’originale del documento, in forma permanente non modificabile, delle informazioni riguardanti il documento stesso.

2. L’operazione di segnatura di protocollo è effettuata contemporaneamente all’operazione di registrazione di protocollo.

3. I dati della segnatura di protocollo di un documento informatico sono contenuti in un file conforme alla specifiche tecniche previste dalla normativa vigente 19.

4. La segnatura di protocollo di un documento cartaceo avviene attraverso l’apposizione su di esso di un segno grafico il quale, di norma, è realizzato con un’etichetta autoadesiva corredata da codice a barre o, in alternativa, con un timbro tradizionale.

5. La segnatura di protocollo sia per i documenti informatici che per quelli cartacei deve contenere obbligatoriamente, ai sensi della normativa vigente,(20) le seguenti informazioni:

a) codice identificativo dell’AOO;b) data e numero di protocollo del documento.c) denominazione dell’AOO;e) indice di classificazione.

6. L’acquisizione dei documenti cartacei in formato immagine è effettuata solo dopo che l’operazione di segnatura di protocollo è stata eseguita in modo da acquisire con l’operazione di scansione, come immagine, anche il segno sul documento; in tali casi il segno deve essere apposto sulla prima pagina dell’originale.

Art. 59: Annullamento delle registrazioni di protocollo1. Ai sensi della normativa vigente 21, l’annullamento e/o la modifica anche di uno solo

dei dati obbligatori della registrazione di protocollo di cui al comma 1 del precedente articolo 54 devono essere richieste, con specifica nota motivata, al RSP o suoi delegati che sono i soli che possono autorizzare lo svolgimento delle relative operazioni; le modifiche effettuate direttamente dal RSP equivalgono implicitamente ad autorizzazione.

2. I dati annullati e/o modificati rimangono memorizzati nella procedura del protocollo informatico unitamente alle informazioni relative all’ora, alla data, al nominativo dell’operatore che effettua l’operazione.

3. L’annullamento del numero di protocollo comporta l’annullamento di tutta la registrazione di protocollo.

Art. 60: Documenti con più destinatari1. Le circolari, le disposizioni generali e tutte le altre comunicazioni interne che

abbiano più destinatari si registrano con un solo numero di protocollo generale; i destinatari, se in numero consistente, sono contenuti in appositi elenchi allegati alla minuta del documento.

2. Le stesse disposizioni di cui al comma precedente si applicano per i documenti in partenza con più destinatari.

3. Qualora il testo dei documenti in partenza con più destinatari sia analogo, ma presenti differenze in alcuni campi variabili, l’elenco dei destinatari di cui ai commi precedenti contiene anche, per ogni singolo destinatario, i dati relativi ai campi variabili.

Art. 61: Protocollazione di telegrammi1. I telegrammi ricevuti dall’Amministrazione, ad eccezione di quelli esclusi dalla

registrazione di cui all’allegato “C” del presente MdG, sono regolarmente protocollati e su di essi viene apposta la segnatura di protocollo.

2. I telegrammi spediti dall’Amministrazione, con le medesime eccezioni di cui al comma precedente, vengono anch’essi protocollati, tuttavia, poiché su di essi non è possibile apporre la segnatura di protocollo, gli elementi obbligatori di tale segnatura, di

19 “REGOLE TECNICHE” e Circolare AIPA n. 28 del 7.5.200120 Art. 55, comma 1, del “TESTO UNICO”21 Artt. 54 e 61 del “TESTO UNICO”

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cui al comma 5 del precedente articolo 58 (Segnatura di protocollo dei documenti), faranno parte del testo del telegramma medesimo.

Art. 62: Protocollazione di telefax1. Qualora al documento ricevuto mediante telefax faccia seguito l’originale, l’operatore

addetto alla registrazione di protocollo deve attribuire all’originale la stessa segnatura del documento ricevuto mediante telefax.

2. Qualora, invece, si riscontri una differenza, anche minima, tra il documento ricevuto mediante telefax e il successivo originale, quest’ultimo deve essere ritenuto un documento diverso e, pertanto, si deve procedere ad una nuova registrazione di protocollo.

3. La segnatura di protocollo deve essere apposta sul documento e non sulla copertina di trasmissione.

4. La copertina del telefax e il rapporto di trasmissione vengono anch’essi inseriti nel fascicolo per documentare tempi e modi dell’avvenuta spedizione.

Art. 63: Protocollazione di un numero consistente di documenti1. Qualora si presenti la necessità di protocollare un numero consistente di

documenti,in ingresso, l’utente deve darne comunicazione all’UOP di riferimento con sufficiente anticipo, al fine di concordare tempi e modi di protocollazione.

Art. 64: Corrispondenza relativa alle gare d’appalto1. La corrispondenza relativa alla partecipazione alle gare d’appalto o dal cui involucro

è possibile evincere che si riferisca alla partecipazione ad una gara, non deve essere aperta ma protocollata con l’apposizione della segnatura e dell’ora e dei minuti di registrazione direttamente sulla busta, plico o simili e deve essere inviata all’ufficio competente che la custodisce sino all’espletamento della gara stessa.

2. Per motivi organizzativi, tutti gli uffici sono tenuti ad informare preventivamente il RSP in merito alla scadenza di concorsi, gare e bandi di ogni genere.

Art. 65: Protocolli urgenti1 Relativamente alla posta in arrivo, il RSP può disporre la protocollazione

immediata dei documenti urgenti o perché ritenuti tali dal RSP medesimo o perché il carattere d’urgenza è reso evidente dal contenuto del documento stesso.

Art. 66: Documenti anonimi o non firmati1. I documenti anonimi sono sottoposti alle operazioni di registrazione di protocollo e

di segnatura e su di essi viene apposta la dicitura “MITTENTE ANONIMO”.2. Analogamente si procede per i documenti in cui vi è l’indicazione del mittente ma

manca la sottoscrizione, e su di essi viene apposta la dicitura “DOCUMENTO NON SOTTOSCRITTO”.

3. Relativamente ai documenti di cui ai commi precedenti, spetta all’ufficio di competenza, e in particolare al RPA, valutare la loro validità e trattarli di conseguenza.

Art. 67: Corrispondenza personale o riservata1. La corrispondenza personale è regolarmente aperta dall’ufficio protocollo e dalle

altre UOP incaricate della registrazione di protocollo dei documenti in arrivo, a meno che sulla busta non sia riportata la dicitura “RISERVATA” o “PERSONALE”.

2. La corrispondenza recante la dicitura “RISERVATA” o “PERSONALE” viene consegnata in busta chiusa al destinatario.

3. Il destinatario, se reputa che i documenti ricevuti debbano essere, comunque, protocollati, provvede a trasmetterli all’ufficio protocollo o all’UOP di riferimento.

Art. 68: Integrazioni documentarie1. Gli addetti al ricevimento della corrispondenza e alle registrazioni di protocollo non

sono tenuti a verificare la completezza formale e sostanziale della documentazione

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pervenuta, ma unicamente a protocollare, se previsto, i documenti e gli eventuali allegati.

2. La verifica di cui al comma 1 spetta all’ufficio competente o al RPA che, qualora ritenga necessario acquisire documenti che integrino quelli già pervenuti, provvede a richiederli al mittente con le comunicazioni del caso.

XI – DESCRIZIONE FUNZIONALE ED OPERATIVA DEL SISTEMA DI PROTOCOLLO INFORMATICO

Art. 69: Descrizione del sistema di protocollo informatico1. La descrizione funzionale ed operativa del sistema di protocollo informatico in uso

presso l’AOO è contenuta nell’allegato “H” del presente MdG.

XII – RILASCIO DELLE ABILITAZIONI DI ACCESSO ALLE INFORMAZIONI DOCUMENTALI

Art. 70: Generalità1. Il controllo degli accessi è attuato al fine di garantire l’impiego del sistema

informatico di protocollo esclusivamente secondo modalità prestabilite.2. Gli utenti ed operatori interni del servizio di protocollo hanno autorizzazioni di

accesso differenziate in base alle tipologie di operazioni richieste dall’ufficio di appartenenza e alle rispettive competenze.

3. Ad ogni utente interno è assegnata, oltre alla credenziale di accesso già fornita – consistente in “userID” e “password” – una autorizzazione d’accesso, definita “profilo” al fine di limitare le operazioni di protocollo e gestione documentale alle sole funzioni necessarie e indispensabili a svolgere le attività di competenza dell’ufficio a cui l’utente appartiene

Art. 71: Profili di accesso1. Sulla base delle richieste avanzate dagli uffici dell’Amministrazione, i diversi livelli di

autorizzazione ed i conseguenti differenti profili sono assegnati agli utenti dal RSP il quale, inoltre, provvede all’assegnazione di eventuali nuove autorizzazioni, alla revoca o alla modifica di quelle già assegnate.

2. A tal fine sono individuati i seguenti tre profili di accesso, cui corrispondono altrettanti livelli diversificati di accesso alle funzioni del sistema di protocollo informatico:

a) Amministratore di sistema;b) Responsabile di protocollo;c) Operatore di protocollo;d) Utente di protocollo.e) Utente di protocollo in uscita;f) Utente di consultazione.

XIII – MODALITA’ DI UTILIZZO DEL REGISTRO DI EMERGENZA

Art. 72: Registro di emergenza1. Qualora si verificassero interruzioni, accidentali o programmate, nel funzionamento

del sistema di protocollo informatico, l’AOO è tenuta, ai sensi della normativa vigente 22, ad effettuare le registrazioni di protocollo su un registro di emergenza.

2. Presso l’Ufficio Protocollo il registro di emergenza viene predisposto a livello informatico su postazioni di lavoro operanti fuori rete e, nel caso le interruzioni siano dovute alla mancanza di energia elettrica, deve essere disponibile un analogo registro di emergenza in formato cartaceo.

3. Al ripristino della funzionalità del sistema di protocollo informatico tutte le registrazioni effettuate mediante i registri di emergenza vengono recuperate dal sistema, continuando la numerazione del protocollo generale raggiunta al momento dell’interruzione del servizio.

22 Art. 63 del “TESTO UNICO”

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4. La data in cui è stata effettuata la protocollazione sul registro di emergenza è quella a cui si fa riferimento per la decorrenza dei termini del procedimento amministrativo.

Art. 73: Apertura del registro di emergenza1. Il RSP autorizza, l’avvio dell’attività di protocollo sul registro di emergenza. 2. Sul registro di emergenza sono riportate la causa, la data e l’ora di inizio

dell’interruzione del funzionamento del sistema informatico di protocollo.3. Qualora l’interruzione nel funzionamento del sistema di protocollo informatico si

prolunghi per più di ventiquattro ore, il RSP, ai sensi della normativa vigente 23, autorizza l’uso del registro di emergenza per periodi successivi di non più di una settimana; in tali casi sul registro di emergenza, oltre alle notizie di cui al precedente comma 2, vengono riportati gli estremi del provvedimento di autorizzazione.

Art. 74: Utilizzo del registro di emergenza1. La sequenza numerica utilizzata su un registro di emergenza può essere liberamente

scelta ma deve comunque garantire l’identificazione univoca dei documenti registrati.2. Il formato delle registrazione di protocollo di emergenza, ovvero i campi obbligatori

delle registrazioni sono gli stessi previsti per il sistema di protocollo informatico di cui al comma 1 del precedente articolo 56 (Registrazioni di protocollo).

3. Per ogni giornata di registrazione di emergenza è riportato sul relativo registro il numero totale di operazioni registrate.

4. Nel registro di emergenza sono protocollati in via prioritaria i documenti per i quali riveste rilevanza l’effettiva data di ricevimento o di partenza. Per gli altri documenti si può procedere al differimento delle operazioni di registrazione fino al momento del ripristino della funzionalità del sistema.

Art. 75:Chiusura e recupero del registro di emergenza1. Quando viene ripristinata la piena funzionalità del sistema di protocollo informatico,

l’Ufficio Protocollo provvede alla chiusura del registro di emergenza, annotando sullo stesso il numero delle registrazioni effettuate e la data e l’ora di ripristino della funzionalità del sistema.

2. Le informazioni relative ai documenti protocollati in emergenza sono inserite nel sistema informatico di protocollo utilizzando un’apposita funzione di recupero dei dati.

3. Durante la fase di recupero dei dati a ciascun documento registrato in emergenza viene attribuito un numero di protocollo generale che deve mantenere stabilmente la correlazione con il numero utilizzato in emergenza.

XIV – NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 76: Norma transitoria relativa alla irretroattività del titolario1. Il titolario di classificazione, di cui al precedente articolo 43 (Titolario di

classificazione), non è retroattivo e, pertanto, non si applica ai documenti protocollati prima della sua introduzione.

Art. 77: Pubblicità del presente manuale1. Il presente MdG, ai sensi della normativa vigente 24, è reso disponibile alla

consultazione del pubblico2. Inoltre, copia del presente MdG:

a) è resa disponibile a tutto il personale dell’Amministrazione mediante la rete intranet;

b) è inviata, per opportuna conoscenza, al CNIPA;c) è pubblicata sul sito internet dell’Amministrazione.

Art. 78: Entrata in vigore

23 Art. 63, comma 2, del “TESTO UNICO”24 Art. 22 della L. n. 241/1990

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1. Il presente MdG entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua approvazione ad eccezione del titolario di classificazione che si applica a decorrere dal 1° gennaio 2011.

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ALLEGATO “A“ DEFINIZIONI

AMMINISTRAZIONICERTIFICANTI

Le amministrazioni e i gestori di pubblici servizi che detengono nei propri archivi le informazioni e i dati contenuti nelle dichiarazioni sostitutive, o richiesti direttamente dalle amministrazioni procedenti (art. 1, comma 1 lett. p) del DPR n. 445/2000);

AMMINISTRAZIONIPROCEDENTI

Le amministrazioni e, nei rapporti con l’utenza, i gestori di pubblici servizi che ricevono le dichiarazioni sostitutive ovvero provvedono agli accertamenti d’ufficio (art. 1, comma 1 lett. o) del DPR n. 445/2000);

AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

Quelle indicate nell’art. 1, comma 2 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

AMMINISTRAZIONIPUBBLICHE CENTRALI

Le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le istituzioni universitarie, gli enti pubblici non economici nazionali, l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN), le agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 1, comma 1 lett. z) del D. Lgs. n. 82/2005);

ARCHIVIO L’archivio è la raccolta ordinata degli atti spediti, inviati o comunque formati dall’Amministrazione nell’esercizio delle funzioni attribuite per legge o regolamento, per il conseguimento dei propri fini istituzionali. Gli atti formati e/o ricevuti dall’Amministrazione sono collegati tra loro in un rapporto di interdipendenza, determinato dal procedimento o dall’affare al quale si riferiscono. Essi sono ordinati e conservati in modo coerente e accessibile alla consultazione; l’uso degli atti può essere amministrativo, legale o storico. L’archivio è unico, anche se, convenzionalmente, per motivi organizzativi, tecnici, funzionali e di responsabilità, esso viene diviso in tre sezioni: corrente, di deposito e storico;

ARCHIVIO CORRENTE E’ costituito dal complesso dei documenti relativi ad affari e procedimenti amministrativi in corso di istruttoria e di trattazione o comunque verso i quali sussista un interesse attuale;

ARCHIVIO DI DEPOSITO E’ costituito dal complesso dei documenti relativi ad affari e a procedimenti amministrativi conclusi, per i quali non risulta più necessaria una trattazione per il corrente svolgimento del procedimento amministrativo o comunque verso i quali sussista un interesse sporadico;

ARCHIVIO STORICO E’ costituito da complessi di documenti relativi ad affari e procedimenti amministrativi conclusi da oltre 40 anni e destinati, previa effettuazione delle operazioni di scarto, alla conservazione perenne;

ARCHIVIAZIONEELETTRONICA

Processo di memorizzazione, su un qualsiasi idoneo supporto, di documenti informatici, anche sottoscritti, univocamente identificati mediante un codice di riferimento, antecedente all’eventuale processo di conservazione (art. 1 della Deliberazione CNIPA 19 febbraio 2004, n. 11);

ASSEGNAZIONE L’operazione dell’individuazione dell’Ufficio Utente (UU) competente per la trattazione del procedimento amministrativo o affare, cui i documenti si riferiscono;

AUTENTICAZIONE DI L’attestazione, da parte di un pubblico ufficiale, che la

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SOTTOSCRIZIONE sottoscrizione è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell’identità della persona che sottoscrive (art. 1, comma 1, lett. i) del DPR n. 445/2000);

AUTENTICAZIONEINFORMATICA

La validazione dell’insieme dei dati attribuiti in modo esclusivo ed univoco ad un soggetto, che ne distinguono l’identità nei sistemi informativi, effettuata attraverso opportune tecnologie al fine di garantire la sicurezza dell’accesso (art. 1, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n. 82/2005);

BANCA DI DATI Qualsiasi complesso organizzato di dati personali, ripartito in una o più unità dislocate in uno o più siti (art. 4, comma 1, lett. o) del D. Lgs. n. 196/2003);

BLOCCO La conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione del trattamento; (art. 4, comma 1, lett. d) del D. Lgs. n. 196/2003);

CARTA NAZIONALEDEI SERVIZI

Il documento rilasciato su supporto informatico per consentire l’accesso per via telematica ai servizi erogati dalle pubbliche amministrazioni (art. 1 del D. Lgs. n. 82/2005);

CARTA D’IDENTITA’ ELETTRONICA

Il documento d’identità munito di fotografia del titolare rilasciato su supporto informatico dalle amministrazioni comunali con la prevalente finalità di dimostrare l’identità anagrafica del suo titolare (art. 1, comma 1, lett. c) del D. Lgs. n. 82/2005);

CASELLA DI POSTAELETTRONICA ISTITUZIONALE

La casella di posta elettronica istituita da una AOO, attraverso la quale vengono ricevuti i messaggi da protocollare (ai sensi del DPCM 31.10.2000, articolo 15, comma 3) – (art. 1 dell’allegato A della circolare AIPA 7 maggio 2001, n. 28);

CERTIFICATI ELETTRONICI

Gli attestati elettronici che collegano i dati utilizzati per verificare le firme elettroniche ai titolari e confermano l’identità dei titolari stessi (art. 1, comma 1, lett. e) del D. Lgs. n. 82/2005);

CERTIFICATOQUALIFICATO

Il certificato elettronico conforme ai requisiti di cui all’allegato I della direttiva 1999/93/CE, rilasciato da certificatori che rispondono ai requisiti di cui all’allegato II della medesima direttiva (art. 1, comma 1, lett. f) del D. Lgs. n. 82/2005);

CERTIFICATO Il documento rilasciato da una amministrazione pubblica avente funzione di ricognizione, riproduzione o partecipazione a terzi di stati, qualità personali e fatti contenuti in albi, elenchi o registri pubblici o comunque accertati da soggetti titolari di funzioni pubbliche (art. 1, comma 1, lett. f) del D.P.R. n. 445/2000);

CERTIFICATORE Il soggetto che presta servizi di certificazione delle firme elettroniche o che fornisce altri servizi connessi con queste ultime (art. 1, comma 1, lett. g) del D. Lgs. n. 82/2005);

CLASSIFICAZIONE L’operazione che consente di organizzare i documenti in relazione alle funzioni e alle modalità operative dell’Amministrazione;

COMUNICAZIONE Il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall’interessato, dal rappresentante del titolare nel territorio dello Stato, dal responsabile e dagli incaricati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione (art. 4, comma 1, lett. l) del D. Lgs. n. 196/2003);

CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA

Processo effettuato con le modalità di cui agli articoli 3 e 4 della deliberazione CNIPA 19 febbraio 2004, n. 11;

CREDENZIALI DIAUTENTICAZIONE

I dati ed i dispositivi, in possesso di una persona, da questa conosciuti o ad essa univocamente correlati, utilizzati per l’autenticazione informatica (art. 4, comma 3, lett. d) del D. Lgs. n. 196/2003);

DATI GIUDIZIARI I dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all’articolo 3, comma 1, lettere da a) ad o) e da r) ad u), del D.P.R. 13

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novembre 2002, n. 313, in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale (art. 4, comma 1, lett. e) del D. Lgs. n. 196/2003);

DATI IDENTIFICATIVI I dati personali che permettono l’identificazione diretta dell’interessato (art. 4, comma 1, lett. c) del D. Lgs. n. 196/2003);

DATI SENSIBILI I dati personali idonei a rivelare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni o organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale (art. 4, comma 1, lett. ddd) del D. Lgs. n. 196/2003);

DATO ANONIMO Il dato che in origine, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile (art. 4, comma 1, lett. n) del D. Lgs. n. 196/2003);

DATO PERSONALE Qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente o associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale (art. 4, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n. 196/2003);

DATO PUBBLICO Il dato conoscibile da chiunque (art. 1, comma 1, lett. n. del D. Lgs. n. 82/2005);

DATO A CONOSCIBILITA’ LIMITATA

Il dato la cui conoscibilità è riservata per legge o regolamento a specifici soggetti o categorie di soggetti (art. 1, comma 1, lett. l) del D. Lgs. n. 82/2005);

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’

Il documento sottoscritto dall’interessato, concernente stati, qualità personali e fatti che siano a diretta conoscenza di questi , resa nelle forme previste dall’art. 1, comma 1 lett. h) del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE

Il documento sottoscritto dall’interessato, prodotto in sostituzione del certificato (art. 1, comma 1, lett. g) del D.P.R. n. 445/2000);

DIFFUSIONE Il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione (art. 4 del D. Lgs. n. 196/2003);

DOCUMENTO Rappresentazione informatica o in formato analogico di atti, fatti e dati intelligibili direttamente o attraverso un processo di elaborazione elettronica (art. 1, comma 1, lett. a) della Deliberazione CNIPA del 19 febbraio 2004, n. 11);

DOCUMENTO AMMINISTRATIVO

Ogni rappresentazione, comunque formata, del contenuto di atti, anche interni, delle pubbliche amministrazioni o, comunque, utilizzati ai fini dell’attività amministrativa (art. 1, comma 1, lett. a) del D.P.R. n. 445/2000);

DOCUMENTO ANALOGICO Documento formato utilizzato una grandezza fisica che assume valori continui, come le tracce su carta (esempio: documenti cartacei), come le immagini su film (esempio: pellicole mediche, microfiches, microfilm), come le magnetizzazioni su nastro (esempio: cassette e nastri magnetici audio e video). Si distingue in documento originale e copia (art. 1, comma 1, lett. b) della Deliberazione CNIPA del 19 febbraio 2004, n. 11);

DOCUMENTO ANALOGICO ORIGINALE

Documento analogico che può essere unico oppure non unico se, in questo secondo caso, sia possibile risalire al suo contenuto attraverso altre scritture o documenti di cui sia obbligatoria la conservazione, anche se in possesso di terzi (art. 1 della

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Deliberazione CNIPA del 19 febbraio 2004, n. 11);DOCUMENTO ARCHIVIATO Documento informatico, anche sottoscritto, sottoposto al

processo di archiviazione elettronica (art. 1, comma 1, lett. h) della Deliberazione CNIPA del 19 febbraio 2004, n. 11);

DOCUMENTO CONSERVATO Documento sottoposto al processo di conservazione sostitutiva (art. 1 della Deliberazione CNIPA del 19 febbraio 2004, n. 11);

DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO

Ogni documento munito di fotografia del titolare e rilasciato, su supporto cartaceo, magnetico o informatico, da una pubblica amministrazione italiana o di altri Stati, che consentano l’identificazione personale del titolare (art. 1, comma 1, lett. c) del D.P.R. n. 445/2000);

DOCUMENTO D’IDENTITA’ La carta d’identità ed ogni altro documento munito di fotografia del titolare e rilasciato, su supporto cartaceo, magnetico o informatico, da una pubblica amministrazione competente dello Stato italiano o di altri Stati, con la finalità prevalente di dimostrare l’identità personale del suo titolare (art. 1, comma 1, lett. d) del D.P.R. n. 445/2000);

DOCUMENTO D’IDENTITA’ ELETTRONICO

Il documento analogo alla carta d’identità elettronica rilasciato dal comune fino al compimento del quindicesimo anno d’età (art. 1, comma 1, lett. e) del D.P.R. n. 445/2000);

ESIBIZIONE Operazione che consente di visualizzare un documento conservato e di ottenerne copia (art. 1, comma 1, lett. n) della Deliberazione CNIPA del 19 febbraio 2004, n. 11);

EVIDENZA INFORMATICA Una sequenza di simboli binari (bit) che può essere elaborata da una procedura informatica (art. 1, comma 1, lett. f) del D.P.C.M. 13 gennaio 2004);

FASCICOLAZIONE L’operazione di riconduzione dei singoli documenti classificati in tanti fascicoli corrispondenti ad altrettanti affari o procedimenti amministrativi;

FASCICOLO Insieme ordinato di documenti, che può fare riferimento ad uno stesso affare/procedimento, o ad una stessa materia, o ad una stessa tipologia documentaria, che si forma nel corso delle attività amministrative del soggetto produttore, allo scopo di riunire, a fini decisionali o informativi, tutti i documenti utili allo svolgimento di tali attività.Nel fascicolo possono trovarsi inseriti documenti diversificati per formati, natura, contenuto giuridico, ecc., anche se non è infrequente la creazione di fascicoli formati da insieme di documenti della stessa tipologia e forma raggruppati in base a criteri di natura diversa (cronologici, geografici, ecc);

FIRMA DIGITALE Un particolare tipo di firma elettronica qualificata basata su un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una privata, correlate tra loro, che consente al titolare tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l’integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici (art. 1, comma 1, lett. s) del D. Lgs. n. 82/2005);

FIRMA ELETTRONICA L’insieme dei dati in forma elettronica, allegati oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici, utilizzati come metodo di autenticazione informatica (art. 1, comma 1, lett. q) del D. Lgs. n. 82/2005);

FIRMA ELETTRONICA QUALIFICATA

La firma elettronica ottenuta attraverso una procedura informatica che garantisce la connessione univoca al firmatario e la sua univoca autenticazione informatica, creata con mezzi sui quali il firmatario può conservare un controllo esclusivo e collegata ai dati ai quali si riferisce in modo da consentire di rilevare se i dati stessi siano stati successivamente modificati,

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che sia basata su un certificato qualificato e realizzata mediante un dispositivo sicuro per la creazione della firma quale l’apparato strumentale usato per la creazione della firma elettronica (art. 1, comma 1, lett. r) del D. Lgs. n. 82/2005);

FORMAZIONE DEI DOCUMENTI INFORMATICI

Il processo di generazione del documento informatico al fine di rappresentare atti, fatti e dati riferibili con certezza al soggetto e all’amministrazione che lo hanno prodotto o ricevuto. Esso reca la firma digitale, quando prescritta, ed è sottoposto alla registrazione del protocollo o ad altre forme di registrazione previste dalla vigente normativa (art. 1 della Deliberazione AIPA del 23 novembre 2000, n. 51);

FUNZIONE DI HASH Una funzione matematica che genera, a partire da una generica sequenza di simboli binari (bit) una impronta in modo tale che risulti di fatto impossibile, a partire da questa, determinare una sequenza di simboli binari (bit) per le quali la funzione generi impronte uguali (art. 1, comma 1, lett. e) del D.P.C.M. 13 gennaio 2004);

GARANTE (della Privacy) L’autorità di cui all’articolo 153 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, istituita dalla legge 31 dicembre 1996, n. 675 (art. 4, comma 1, lett. q) del D. Lgs. n. 196/2003);

GESTIONE INFORMATICA DEI DOCUMENTI

L’insieme delle attività finalizzate alla registrazione e segnatura di protocollo, nonché alla classificazione, organizzazione, assegnazione, reperimento e conservazione dei documenti amministrativi, nell’ambito del sistema di classificazione d’archivio adottato, effettuate mediante sistemi informatici (art. 1, comma 1, lett. l) del D. Lgs. n. 82/2005);

INCARICATI DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento di dati personali dal titolare o dal responsabile;

INSERTO E’ un sottoinsieme omogeneo del sottofascicolo che può essere costituito a seguito di esigenze operative dell’Amministrazione;

LEGALIZZAZIONE DI FIRMA L’attestazione ufficiale della legale qualità di chi ha apposto la propria firma sopra atti, certificati, copie ed estratti, nonché dell’autenticità della firma stessa (art. 1, comma 1, lett. l) del D.P.R. n. 445/2000);

LEGALIZZAZIONE DI FOTOGRAFIA

L’attestazione, da parte di una pubblica amministrazione competente, che un’immagine fotografica corrisponde alla persona dell’interessato (art. 1, comma 1, lett. n) del D.P.R. n. 445/2000);

MASSIMARIO DI SELEZIONE E SCARTO DEI DOCUMENTI/PIANO DI CONSERVAZIONE

Il massimario di selezione e scarto è lo strumento che consente di effettuare razionalmente lo scarto archivistico dei documenti prodotti e ricevuti dalle pubbliche amministrazioni. Il massimario riproduce l’elenco delle partizioni e sottoripartizioni del titolario e indica quali documenti debbano essere conservati permanentemente (e quindi versati dopo quaranta anni nella sezione storica dell’archivio) e quali, invece, possono essere destinati al macero dopo cinque, dieci, quindici, venti anni, ecc. o secondo le esigenze dell’Amministrazione. Ne consegue il Piano di Conservazione periodica o permanente dei documenti, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di tutela dei beni culturali;

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MEMORIZZAZIONE Processo di trasposizione su un qualsiasi idoneo supporto, attraverso un processo di elaborazione, di documenti analogici o informatici, anche sottoscritti ai sensi dell’articolo 10, commi 2 e 3, del D.P.R. n. 445/2000 così come modificato dall’articolo 6 del D. Lgs. 23 gennaio 2002, n. 10 (art. 1 comma 1, lett. f) della Deliberazione CNIPA del 19 febbraio 2004, n. 11);

MISURE MINIME DI SICUREZZA

Il complesso delle misure tecniche, informatiche, organizzative, logistiche e procedurali di sicurezza che configurano il livello minimo di protezione richiesto in relazione ai rischi previsti nell’articolo 31 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (art. 4, comma 3, lett. a) del D. Lgs. n. 196/2003);

PAROLA CHIAVE Componente di una credenziale di autenticazione associata ad una persona ed a questa nota, costituita da una sequenza di caratteri e altri dati in forma elettronica (art. 4, comma 3, lett. e) del D. Lgs. n. 196/2003);

ORIGINALI NON UNICI I documenti per i quali sia possibile risalire al loro contenuto attraverso altre scritture o documenti di cui sia obbligatoria la conservazione, anche se in possesso di terzi (art. 1, comma 1, lett. v) del D. Lgs. n. 82/2005);

PROFILO DI AUTORIZZAZIONE

L’insieme delle informazioni, univocamente associate ad una persona che consente di individuare a quali dati essa può accedere, nonché i trattamenti ed essa consentiti (art. 4, comma 3, lett. f) del D. Lgs. n. 196/2003);

PUBBLICO UFFICIALE Il notaio, salvo quanto previsto dall’art. 5 , comma 4, della presente deliberazione e nei casi per i quali possono essere chiamate in causa le altre figure previste dall’art. 18, comma 2, del D.P.R. n. 445/2000 (art. 1, lett. q) della Deliberazione CNIPA del 19 febbraio 2004, n. 11);

RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI

La persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo preposti dal titolare al trattamento di dati personali (art. 4, comma 1, lett. g) del D. Lgs. n. 196/2003);

RIFERIMENTO TEMPORALE Informazione, contenente la data e l’ora, che viene associata ad uno o più documenti informatici (art. 1, comma 1, lett. g) del D.P.C.M. 13 gennaio 2004) o ad un messaggio di posta elettronica certificata (art. 1, comma 1, lett. i) del D.P.R. n. 68/2005);

RIVERSAMENTO DIRETTO Processo che trasferisce uno o più documenti conservati da un supporto ottico di memorizzazione ad un altro, non alterando la loro rappresentazione informatica (art. 1. comma 1, lett. n) della Deliberazione CNIPA del 19 febbraio 2004, n. 11);

RIVERSAMENTO SOSTITUTIVO

Processo che trasferisce uno o più documenti conservati da un supporto ottico di memorizzazione ad un altro, modificando la loro rappresentazione informatica (art. 1, comma 1, lett. o) della Deliberazione CNIPA del 19 febbraio 2004, n. 11);

SEGNATURA INFORMATICA L’insieme delle informazioni archivistiche di protocollo, codificate in formato XML, ed incluse in un messaggio protocollato, come previsto dall’art. 18, comma 1 del D.P.C.M. 31 ottobre 2000 (art. 1 dell’allegato A della Circolare AIPA del 7 maggio 2001, n. 28);

SEGNATURA DI PROTOCOLLO

L’apposizione o l’associazione all’originale del documento, in forma permanente e non modificabile delle informazioni riguardanti il documento stesso (Glossario dell’IPA – Indice delle Pubbliche Amministrazioni);

SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE

Lo strumento che permette di organizzare tutti i documenti secondo un ordinamento logico con riferimento alle funzioni e alle attività dell’amministrazione interessata (art. 2, comma 1, lett. h) del D.P.C.M. 31 ottobre 2000);

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SISTEMA DI AUTORIZZAZIONE

L’insieme degli strumenti e delle procedure che abilitano l’accesso ai dati e alle modalità di trattamento degli stessi, in funzione del profilo di autorizzazione del richiedente (art. 4, comma 3, lett. g) del D. Lgs. n. 196/2003);

SISTEMA DI GESTIONE INFORMATICA DEI DOCUMENTI

L’insieme delle risorse di calcolo, degli apparati, delle reti di comunicazione e delle procedure informatiche utilizzati dalle amministrazioni per la gestione dei documenti (art. 1, comma 1, lett. r) del D.P.R. n. 445/2000).

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ALLEGATO “B“

DESCRIZIONE DELLA AOO

Denominazione dell’AOO COMUNE DI CASALE MONFERRATONominativo del Resp. del Servizio di Protocollo Informatico, gestione documentale ed archivistica

Dr.ssa Anna GARAVOGLIA

Casella di Posta Elettronica Certificata [email protected]

Indirizzo della sede principale dell’AOO a cui indirizzare la corrispondenza convenzionale

Protocollo Generale del Comune di Casale Monferrato – Via Mameli 10 – 15033 CASALE MONFERRATO

Data di istituzione dell’AOO 2010

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ALLEGATO “C”

ELENCO DOCUMENTI ESCLUSI DALLA REGISTRAZIONE DI PROTOCOLLO

L’art. 53 comma 5 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, recita:

“Sono oggetto di registrazione obbligatoria i documenti ricevuti e spediti dall’amministrazione e tutti i documenti informatici. Ne sono esclusi le gazzette ufficiali, i bollettini ufficiali e i notiziari della pubblica amministrazione, le note di ricezione delle circolari e altre disposizioni, i materiali statistici, gli atti preparatori interni, i giornali, le riviste, i libri, i materiali pubblicitari, gli inviti a manifestazioni e tutti i documenti già soggetti a registrazione particolare dell’amministrazione”.

Inoltre, sono escluse dalla protocollazione le seguenti categorie di documenti:

Le comunicazioni d’occasione (condoglianze, auguri, congratulazioni, ringraziamenti, ecc.);

Le richieste di ferie ed altri permessi;

Le richieste di rimborso spese e missioni;

Gli allegati, se accompagnati da lettera di trasmissione, compresi gli elaborati tecnici;

I certificati di malattia;

I certificati di infortunio;

La pubblicità conoscitiva di convegni;

La pubblicità in generale;

Le offerte, i listini prezzi e i preventivi di terzi non richiesti;

Le ricevute di ritorno delle raccomandate A.R.;

Le convocazioni ad incontri o riunioni interne;

I cosiddetti “ritorni”, cioè le risposte alle richieste di certificazioni varie avanzate dall’Amministrazione a vari enti, i quali rispondono apponendo semplicemente sulla richiesta medesima diciture o timbri quali “Nulla” o “Nulla osta”, ecc.;

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ALLEGATO “D”

ELENCO DOCUMENTI SOGGETTI A REGISTRAZIONE PARTICOLARE(Art 40 del presente Mdg)

Atti rogati o autenticati dal Segretario Generale; Contratti e convenzioni; Atti di stato civile; Pubblicazioni di matrimonio; Carte d’identità; Certificati anagrafici; Tessere elettorali; Atti di liquidazione; Mandati di pagamento; Reversali d’incasso; Verbali di violazione al Codice della strada; Verbali di violazioni amministrative; Delibere del Consiglio comunale, Delibere della Giunta Municipale; Determinazioni dirigenziali; Ordinanze; Ordinanze prefettizie relative a procedimenti sanzionatori; Atti pubblicati all’Albo Pretorio e le relative richieste e conferme di avvenuta pubblicazione; Atti depositati alla casa comunale; Notifiche; Fatture, note di credito e notule.

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ALLEGATO “E”

Piano di conservazione

Il presente documento si compone di due parti:

- la prima nella quale vengono definiti i principi generali e le indicazioni di massima- la seconda che contiene nello specifico per ogni titolo e classe del Titolario l’indicazione delle tipologie documentarie prodotte e dei relativi tempi di conservazione.

Principi generaliAmbito e criteri generali di applicazione

§ Lo scarto archivistico è effettuato previa autorizzazione della Soprintendenza competente, ai sensi dell’art. 21, comma 1, lettera d) del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D. lgs. 22 gennaio 2004, n. 42) ed è formalizzato con una determinazione dirigenziale.

§ I termini cronologici indicati devono essere conteggiati dalla chiusura dell’affare per i fascicoli oppure dall’ultima registrazione effettuata, nel caso dei registri.

§ L’applicazione del piano di conservazione non può comunque essere automatica, ma deve valutare caso per caso le eventuali particolarità adottate dal Comune nell’organizzazione dei documenti prodotti.

§ Lo scarto, se non viene effettuato regolarmente ogni anno e su un archivio organizzato, potrà essere deciso e valutato solo dopo che l’intero complesso archivistico sia stato analizzato e almeno sommariamente riordinato.

I fondamenti della conservazione permanente

In genere, salvo poche eccezioni, tutti i repertori devono essere conservati permanentemente.

Alcune considerazioni sulla dimensione culturale degli archivi

Lo scarto si effettua di norma sui documenti dell’archivio di deposito. Non vanno scartati i documenti prodotti durante la prima e la seconda guerra mondiale e

vanno vagliati con estrema attenzione quelli degli anni del dopoguerra e della ricostruzione, perché tali archivi costituiscono una miniera di informazioni e di dati ancora sconosciuti e finora inesplorati dagli storici, oltre che un serbatoio di informazioni rilevanti dal punto di vista giuridico.

Documenti originali e documenti prodotti in copia

Lo scarto dei documenti in copia può essere facilmente effettuato qualora sia prevista la conservazione permanente dei documenti in originale e qualora le copie non contengano annotazioni amministrative o visti essenziali per ricostruire il procedimento nella sua correttezza.

È opportuno prevedere repertori di documenti di interesse generale per tutte le UOR del Comune, resi disponibili sul sito interno del Comune, che quindi diventano depositi di

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documenti ad alto carattere informativo, in modo da evitare copie multiple, superflue, che contribuiscono ad appesantire inutilmente la conservazione documentale nelle diverse UOR, a scapito dei documenti essenziali e specifici.

È altresì opportuno che ciascun RPA, durante la formazione dell’archivio corrente, abbia cura di non inserire nel fascicolo copie superflue di normative o atti repertoriati di carattere generale, facilmente reperibili in un sistema informatico-archivistico ben organizzato.

Sarebbe anche auspicabile che il fascicolo venisse organizzato in sottofascicoli nei quali inserire i documenti soggetti a scarto periodico, in modo da facilitare, a tempo debito, le operazioni di scarto.

Avvertenze per la lettura del piano di conservazione Quando si usa la formula “previo sfoltimento del carteggio di carattere transitorio e

strumentale” si allude all’operazione che estrae dal fascicolo le copie e i documenti, che hanno appunto carattere strumentale e transitorio, utilizzati dal RPA per espletare il procedimento, ma che esauriscono la loro funzione nel momento in cui viene emesso il provvedimento finale oppure non sono strettamente connessi al procedimento (ad esempio, appunti, promemoria, copie di normativa e documenti di carattere generale).

Se i documenti sono inseriti integralmente o per estratto in una banca dati, l’archivio dispone solo degli esemplari più aggiornati e perde memoria delle fasi storiche. In certi casi, nei quali la memoria è ritenuta essenziale, si suggerisce nel corso del Piano di eseguire periodicamente, a cadenza prestabilita, un salvataggio (copia di back-up) o una stampa della banca dati.

Indice dei titoli

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TITOLO I. Amministrazione generale Pag.36

TITOLO II. Organi di governo, gestione, controllo, consulenza e garanzia

Pag. 40

TITOLO III . Risorse Umane Pag. 41

TITOLO IV. Risorse finanziarie e patrimoniali Pag. 46

TITOLO V. Affari legali Pag. 48

TITOLO VI. Pianificazione e gestione del territorio Pag. 49

TITOLO VII. Servizi alla persona Pag. 52

TITOLO VIII. Attività economiche Pag. 55

TITOLO IX. Polizia locale e sicurezza pubblica Pag. 56

TITOLO X. Tutela della salute Pag. 57

TITOLO XI. Servizi demografici Pag. 58

TITOLO XII. Elezioni e iniziative popolari Pag. 59

TITOLO XIII. Affari militari Pag. 60

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TITOLO I . Amministrazione generale

Classi Tipologie documentarie Conservazione Note

1. Legislazione e circolari esplicative

Pareri chiesti dal comune su leggi specifiche

Permanente

Circolari pervenute: repertorio annuale PermanenteCircolari emanate dal Comune: repertorio annuale

Permanente

2. Denominazione, territorio e confini, circoscrizioni di decentramento, toponomastica

Denominazione del Comune PermanenteAttribuzione del titolo di città PermanenteConfini del Comune PermanenteCostituzione delle circoscrizioni PermanenteVerbali e deliberazioni della Commissione comunale per latoponomastica: repertorio annuale

Permanente

3. StatutoRedazione, modifiche e interpretazioni dello statuto

Permanente, dopo sfoltimento del materiale informativo relativo ad altri Comuni

4. RegolamentiRegolamenti emessi dal Comune: repertorio annuale

Permanente

Redazione dei regolamenti: un fasc. per ciascun affare

Permanente, previo sfoltimento dei documenti di carattere transitorio

Tenere un solo esemplare,scartare gli altri

5. Stemma, gonfalone, sigilloDefinizione, modifica, riconoscimento dello stemma

Permanente

Definizione, modifica, riconoscimento del gonfalone

Permanente

Definizione, modifica, riconoscimento del sigillo

Permanente

Concessione del patrocinio gratuito e del connesso uso dello stemma del Comune: fasc. annuale per attività

Permanente Perché documenta attività che sisvolgono nel territorio

6. Archivio generaleRegistro di protocollo PermanenteRepertorio dei fascicoli PermanenteOrganizzazione del servizio e dell’attività ordinaria (aggiornamento del manuale di gestione con titolario e piano di conservazione, selezione periodica, riordino,

Permanente

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inventariazione, spostamenti e versamenti di materiale, depositi e comodati):

Interventi straordinari (ad esempio, traslochi, restauri, gestione servizi esterni, scelta del software di gestione)

Permanente

Richieste di accesso per fini amministrativi 1 anno dalla ricollocazione del materiale

Richieste di informazioni archivistiche e richieste per motivi diStudio

Permanente

Richieste di pubblicazione all’albo pretorio 1 annoRegistro dell’Albo pretorio 20 anniRichieste di notifica presso la casa comunale (con allegati) 2 anni

Registro delle notifiche 20 anniRegistri delle spedizioni e delle spese postali 1 annoOrdinanze del Sindaco: repertorio PermanenteDecreti del Sindaco: repertorio PermanenteOrdinanze dei dirigenti: repertorio PermanenteDeterminazioni dei dirigenti: repertorio PermanenteDeliberazioni del Consiglio comunale: repertorio Permanente

Deliberazioni della Giunta comunale: repertorio Permanente

Verbali delle adunanze del Consiglio comunale: repertorio Permanente

Verbali delle adunanze della Giunta comunale: repertorio Permanente

Verbali degli altri organi collegiali del Comune: repertorio Permanente

Verbali delle adunanze dei Consigli circoscrizionali: un repertorio annuale per ciascuna circoscrizione

Permanente

Deliberazioni dei Consigli circoscrizionali: un repertorio annuale per ciascuna circoscrizione

Permanente

Verbali delle adunanze degli Esecutivi circoscrizionali: un repertorio annuale per ciascuna circoscrizione

Permanente

Deliberazioni degli Esecutivi circoscrizionali: un repertorio annuale per ciascuna circoscrizione

Permanente

Verbali degli organi collegiali delle circoscrizioni: un repertorio annuale per ciascuna circoscrizione

Permanente

Registro dell’Albo della circoscrizione: un repertorio annuale per ciascuna circoscrizione

Permanente

Contratti e convenzioni: repertorio Permanente 20 anni per un’eventuale serie separata di contratti di scarsa rilevanza

Contratti e convenzioni delle circoscrizioni: un repertorio per ciascuna circoscrizione

Permanente 20 anni per un’eventuale serie separata di contratti di scarsa rilevanza

Atti rogati dal segretario comunale (contratti e atti unilaterali in forma pubblica amministrativa)

Permanente

7. Sistema informativoOrganizzazione del sistema Permanente

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Statistiche Permanente, dopo l’elimina zione dei materiali preparatori

8. Informazioni e relazioni con il pubblico

Iniziative specifiche dell’URP: un fasc. per ciascun affare

Permanente, dopo sfoltimento del carteggio di caratteretransitorio e strumentale

Reclami dei cittadini (comunque pervenuti) PermanenteAtti del Difensore civico PermanenteBandi e avvisi a stampa PermanenteMateriali preparatori per il sito Web Permanente

9. Politica del personale; ordinamento degli uffici e dei servizi

Attribuzione di competenze agli uffici PermanenteOrganigramma: un fasc. per ciascuna definizione dell’organigramma

Permanente

Organizzazione degli uffici: un fasc. per ciascun affare Permanente

Orari di apertura degli uffici comunali e deli altri uffici e attività insistenti sul territorio comunale

Permanente

Materiale preparatorio per le deliberazioni in materia di politica del personale

10 anni

10. Relazioni con le organizzazioni sindacali e dirappresentanza del personale

Rapporti di carattere generale PermanenteCostituzione delle rappresentanze del personale Permanente

Verbali della Delegazione trattante per la contrattazione integrativa decentrata

Permanente

11. Controlli esterniControlli Permanente

12. Editoria e attività informativo-promozionaleinterna ed esterna

Pubblicazioni istituzionali del Comune (libri, riviste, inserzioni o altro)

Permanente

Pubblicazioni istituzionali del Comune (materiali preparatori) 2 anni

Comunicati stampa Permanente

13. Cerimoniale, attività di rappresentanza; onorificenze e riconoscimenti

Iniziative specifiche: un fasc. per ciascuna iniziativa Permanente

Onorificenze (concesse e ricevute): un fasc. per ciascun evento Permanente

Concessione dell’uso del sigillo: un fasc. annuale Permanente

14. Interventi di carattere politico e umanitario; rapporti istituzionali

Iniziative specifiche (ad esempio, adesione a movimenti di opinione): un fasc. per ciascun affare

Permanente

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Gemellaggi PermanentePromozione di comitati: un fasc. per ciascun affare Permanente

15. Forme associative e partecipative per l’esercizio di funzioni e servizi e adesione del Comune ad Associazioni

Costituzione di enti controllati dal Comune (comprensivo della nomina dei rappresentanti e dei verbali inviati per approvazione)

Permanente, previo sfoltimento del carteggio di carattere transitorio

Partecipazione del Comune a enti e associazioni (comprensivo della nomina dei rappresentanti)

Permanente, previo sfoltimento del carteggio di carattere transitorio

16. Area e città metropolitanaCostituzione e rapporti istituzionali Permanente

17. Associazionismo e partecipazione

Politica di incoraggiamento e appoggio alle associazioni Permanente

Albo dell’associazionismo: elenco delle associazioni accreditate Permanente

Fascicoli delle associazioni che chiedono l’iscrizione all’albo Permanente

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TITOLO II . Organi di governo, gestione, controllo, consulenza e garanzia

Classi Tipologie documentarie Conservazione Note

1. SindacoFasc. personale che dura quanto il mandato Permanente

2. Vice-sindacoFasc. personale che dura quanto il mandato Permanente

3. ConsiglioFasc. personali: un fasc. per ogni consigliere che dura Quanto dura il mandato

Permanente

Convocazioni del Consiglio e OdG 1 annoPurché riportati nei verbali

Interrogazioni e mozioni consiliari Permanente dopo sfoltimento

Bollettino della situazione patrimoniale dei titolari di cariche elettive e di cariche direttive

Permanente

4. Presidente del ConsiglioFasc. personale che dura quanto il mandato Permanente

5. Conferenza dei capigruppo e Commissioni del Consiglio

Verbali della Conferenza PermanenteVerbali delle Commissioni Permanente

6. Gruppi consiliariAccreditamento presso il Consiglio Permanente Scartare i

materiali prodotti oraccolti dai Gruppi

7. GiuntaNomine, revoche e dimissioni degli assessori Permanente

Convocazioni della Giunta e OdG 1 annoPurché riportati nei verbali

8. Commissario prefettizio e straordinario

Fasc. personale Permanente

9. Segretario e Vice-segretario

Fasc. personale (nomina, etc.) per la durata dell’incarico Permanente

10. Direttore generale e dirigenza

Fasc. personale Permanente

11. Revisori dei contiFasc. personale Permanente

12. Difensore civicoFasc. personale Permanente

13. Commissario ad actaFasc. personale Permanente

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14. Organi di controllo interniUn fasc. per ogni organo Permanente

15. Organi consultiviUn fasc. per ogni organo Permanente

16. Consigli circoscrizionaliFasc. personali: un fasc. per ogni consigliere che dura quanto dura il mandato

Permanente

Convocazioni del Consiglio e OdG 1 annoPurchè riportati nei verbali

Interrogazioni consiliari Permanente

17. Presidenti dei Consigli circoscrizionali

Fasc. personale che dura quanto il mandato Permanente

18. Organi esecutivi circoscrizionali

Nomine e dimissioni dei componenti Permanente

Convocazioni e OdG delle riunioni 1 annoPurché riportati nei verbali

19. Commissioni dei Consigli circoscrizionali

Un fasc. per ogni commissione Permanente

20. Segretari delle circoscrizioni

Fasc. personale (nomina, etc.) per la durata dell’incarico Permanente

21. Commissario ad acta delle circoscrizioni

Fasc. personale Permanente

22. Conferenza dei Presidenti di quartiere

Verbali della Conferenza Permanente

TITOLO III . Risorse umane

Classi Tipologie documentarie Conservazione Note

Fascicoli personali dei dipendenti e assimilati (quindi anche collaboratori a contratto o a progetto)

Permanente previo sfoltimento da eseguire seguendo la tempistica prevista per le singole classi

1. Concorsi, selezioni, colloquiCriteri generali e normativa per il reclutamento del personale: un fasc. con eventuali sottofascicoli

Permanente

Procedimenti per il reclutamento del

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personale: un fasc. per ciascun procedimento (fasc. per affare), con i seguenti sottofascicoli:- Bando e manifesto- Domande- Allegati alle domande (ove previsti dal bando)- Verbali- Prove d’esame- Copie bando restituite al Comune

Permanente1 anno dopo la scadenza dei termini per i ricorsi da restituire dopo la scadenza dei termini per i ricorsi permanente 1 anno dopo la scadenza dei termini per i ricorsi 1 anno dopo la scadenza dei termini per i ricorsi

Agli interessati

Curricula inviati per richieste di assunzione 2 anni

Domande di assunzione pervenute senza indizione di concorso oselezione

1 anno

2. Assunzioni e cessazioniCriteri generali e normativa per le assunzioni e cessazioni

Permanente

Determinazioni di assunzione e cessazione dei singoli inserite neisingoli fascicoli personali

Permanente

3. Comandi e distacchi; mobilitàCriteri generali e normativa per comandi, distacchi, mobilità

Permanente

Determinazioni di comandi, distacchi e mobilità inserite nei singoli fascicoli personali

Permanente

4. Attribuzione di funzioni, ordini di servizio e missioni

Criteri generali e normativa per le attribuzioni di funzioni, ordini di servizio e missioni

Permanente

Determinazioni di attribuzione di funzioni inserite nei singoli fascicoli personali

Permanente

Determinazioni di missioni inserite nei singoli fascicoli personali

10 anni

Determinazioni di ordini di servizio inserite nei singoli fascicoli personali

Permanente

Ordini di servizio collettivi PermanenteAutorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni

2 anni

5. Inquadramenti e applicazione contratti collettivi di lavoro

Criteri generali e normativa per gli

Permanente

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inquadramenti e le applicazioni dei contratti collettivi di lavoro

Determinazione dei ruoli e contratti collettivi

Permanente NB i contratti con il singoloconfluiscono nel fasc. personale

Determinazioni relative ai singoli Permanente

6. Retribuzioni e compensiCriteri generali e normativa per le retribuzioni e compensi

Permanente

Anagrafe delle prestazioni: schede 5 anni

Determinazioni inserite nei singoli fascicoli personali

5 anni dalla cessazione dal servizio

Ruoli degli stipendi: base di dati/ tabulati Permanente

Provvedimenti giudiziari di requisizione dello stipendio

5 anni

7. Trattamento fiscale, contributivo e assicurativo

Criteri generali e normativa per gli adempimenti fiscali, contributivi e assicurativi

Permanente

Trattamento assicurativo inserito nei singoli fascicoli personali

5 anni dalla chiusura del fascicolo

Trattamento contributivo inserito nei singoli fascicoli personali

5 anni dalla chiusura del fascicolo

Trattamento fiscale inserito nei singoli fascicoli personali

5 anni dalla chiusura del fascicolo

Assicurazione obbligatoria inserita nei singoli fascicoli personali

5 anni dalla chiusura del fascicolo

8. Tutela della salute e sicurezza sul luogo di lavoro

Criteri generali e normativa per la tutela della salute e sicurezzasul luogo di lavoro

Permanente

Rilevazione dei rischi, ai sensi della 626/94: un fasc. per sede

Tenere l’ultima e scartare la precedente

Prevenzione infortuni PermanenteRegistro infortuni Permanente Per L. 626/94Verbali delle rappresentanze dei lavoratori per la sicurezza

Permanente

Denuncia di infortunio e pratica relativa, con referti, inserita nei singoli fascicoli personali

Permanente

Fascicoli relativi alle visite 10 anni

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mediche ordinarie (medicina del lavoro)

9. Dichiarazioni di infermità ed equoindennizzo

Criteri generali e normativa per le dichiarazioni di infermità

Permanente

Dichiarazioni di infermità e calcolo dell’indennizzo inserite nel singolo fascicolo personale

Permanente

10. Indennità premio di servizio e trattamentodi fine rapporto, quiescenza

Criteri generali e normativa per il trattamento di fine rapporto

Permanente

Trattamento pensionistico e di fine rapporto inserito nel singolo fascicolo personale

Permanente

11. Servizi al personale su richiestaCriteri generali e normativa per i servizi su richiesta

Permanente

Domande di servizi su richiesta (mensa, asili nido, colonie estive,soggiorni climatici, etc.)

2 anni

12. Orario di lavoro, presenze e assenzeCriteri generali e normativa per le assenze

Permanente

Domande e dichiarazioni dei dipendenti sull’orario inserite nel singolo fascicolo personale: -150 ore- permessi d’uscita per motivi personali- permessi per allattamento- permessi per donazione sangue- permessi per motivi sindacali- opzione per orario particolare e part-time

2 anni2 anni2 anni2 anni2 anniPermanente

Domande e dichiarazioni dei dipendenti sulle assenze (con allegati) inserite nel singolo fascicolo personale:- congedo ordinario- congedo straordinario per motivi di salute- congedo straordinario per motivi personali e familiari- aspettativa per infermità

2 anni2 anniAlla cessazione dal servizioPermanentePermanentePermanentePermanentePermanentePermanenteAlla cessazione dal servizio

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- aspettativa per mandato parlamentare o altre cariche elettive- aspettativa obbligatoria per maternità e puerperio- aspettativa facoltativa per maternità e puerperio- aspettativa per motivi di famiglia- aspettativa sindacale- certificati mediciReferti delle visite di controllo inseriti nel singolo fascicolopersonale

Alla cessazione dal servizio

Fogli firma; cartellini marcatempo; tabulati elettronici di rilevazione presenze

2 anni In assenza di pendenze disciplinari o giudiziarie

Rilevazioni delle assenze per sciopero:

- singole schede

- prospetti riassuntivi1 anno dopo la redazione dei prospetti riassuntiviPermanente

13. Giudizi, responsabilità e provvedimenti disciplinari

Criteri generali e normativa per i provvedimenti disciplinari

Permanente

Provvedimenti disciplinari inseriti nel singolo fascicolo personale

Permanente

14. Formazione e aggiornamento professionaleCriteri generali e normativa per la formazione e l’aggiornamentoprofessionale

Permanente

Organizzazione di corsi di formazione e aggiornamento: un fasc.per ciascun corso

Permanente previosfoltimento dopo 5 anni

Domande/Invio dei dipendenti a corsi inseriti nel singolo fascicolo personale

Permanente previosfoltimento dopo 5 anni

15. Collaboratori esterniCriteri generali e normativa per il trattamento dei collaboratori esterni

Permanente

Elenco degli incarichi conferiti: repertorio Permanente

TITOLO IV . Risorse finanziarie e patrimoniali

Page 51: Nome_Comune€¦ · Web view5 anni Distribuzione buoni libro: un fasc. per scuola 2 anni Gestione buoni pasto degli iscritti alle scuole: un fasc. per periodo 2 anni Verbali del comitato

Classi Tipologie documentarie Conservazione Note

1.Bilancio preventivo e Piano esecutivo di gestione (PEG)

Bilancio preventivo e allegati, tra cui Relazione previsionale e programmatica

Permanente

PEG: articolato in fascicoli: un fasc. per ogni obiettivo

Permanente, previosfoltimento

Carteggio prodotto dai differenti uffici del Comune per questioni afferenti alla formazione del bilancio e del PEG

10 anni

2. Gestione del bilancio e del PEG (con eventuali variazioni)

Gestione del bilancio: un fasc. per ciascuna variazione

Permanente, previosfoltimento

3. Gestione delle entrate: accertamento,riscossione, versamento

Fascicoli personali dei contribuenti comunali: un fasc. per ciascun contribuente per ciascun tipo di imposte (ICI, TARSU, TOSAP, etc.), con eventuali sottofascicoli (variazioni, ricorsi, etc.)

10 dopo la cancellazione del contribuente dai ruoli

Ruolo ICI: base di dati/ stampe 10 anniPrevedere una stampa periodica

Ruolo imposta comunale sulla pubblicità: base di dati 10 anni

Prevedere una stampa periodica

Ruolo diritti sulle pubbliche affissioni: base di dati 10 anni

Prevedere una stampa periodica

Ruolo TARSU: base di dati 10 anni Prevedere una stampa periodica

Ruolo COSAP: base di dati 10 anniPrevedere una stampa periodica

Contratti di mutuo: un fasc. per ciascun mutuo 5 anni dall’estinzione delmutuo

Proventi da affitti e locazioni: un fasc. annuale per ciascunimmobile locato

5 anni dal termine del contratto

Diritti di segreteria: registrini annuali o pagamenti virtuali 5 anni

Matrici dei bollettari delle entrate: registri annuali 5 anni

Ricevute dei versamenti in banca delle somme riscosse nelle differenti UOR per diritti di segreteria

5 anni

Fatture emesse: repertorio annuale 10 anniReversali 5 anniBollettari vari 5 anniRicevute di pagamenti vari 5 anni

4. Gestione della spesa: impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento

Impegni di spesa (determinazioni dei dirigenti delle UOR): copie inviate dalle UOR alla Ragioneria: repertorio annuale

2 anni

Fatture ricevute: repertorio annuale 10 anni

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Atti di liquidazione con allegati trasmessi da ciascuna UOR: repertorio annuale

2 anni

Mandati di pagamento con allegati emessi dalla Ragioneria e inviati alla Tesoreria: repertorio annuale

10 anni dall’approvazione del bilancio

Purché registrati in scritturecontabili di sintesi

Eventuali copie di mandati 2 anni

5. Partecipazioni finanziarie

Gestione delle partecipazioni finanziarie: un fasc. per ciascuna partecipazione

Permanente, previosfoltimento

6.Rendiconto della gestione; adempimenti e verifiche contabili

Rendiconto della gestione, articolato in Conto del bilancio, Conto del patrimonio e Conto economico

Permanente

7. Adempimenti fiscali, contributivi e assicurativi

Mod. 770 10 anniPiù se si ritiene opportuno

Ricevute dei versamenti (IVA, IRPEF, etc.) 10 anniPagamento dei premi dei contratti assicurativi 5 anni dall’estinzione

delcontratto

8. Beni immobili

Inventario dei beni immobili: registro o base di dati perenne Permanente

Fascicoli dei beni immobili: un fasc. per ciascun bene immobile, articolato nei seguenti sottofascicoli, relativi ad attività specifiche, che possono anche essere di competenza di UOR diverse: - acquisizione- manutenzione ordinaria- gestione- uso- alienazione e dismissione

Permanente20 anni5 anni5 anniPermanente

Concessioni di occupazione di spazi e aree pubbliche: repertorio Permanente

Concessioni di beni del demanio statale: repertorio Permanente

Concessioni cimiteriali: repertorio Permanente

Fascicoli personali dei concessionari: un fasc. per ciascun concessionario

5 anni dalla cessazione delrapporto

9. Beni mobiliInventari dei beni mobili: uno per consegnatario Permanente

Fascicoli dei beni mobili: un fasc. per ciascun bene mobile,articolato nei seguenti sottofascicoli, relativi ad attività specifiche, che possono anche essere di competenza di UOR diverse: - acquisizione- manutenzione- concessione in uso

- alienazione e altre forme di dismissione

5 anni dalla dismissione5 anni dalla dismissione5 anni dalla dismissione

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10. EconomatoAcquisizione di beni e servizi: un fasc. per ciascun acquisto

5 anni dalla dismissione delbene

Elenco dei fornitori: repertorio (in forma di base di dati) Permanente

11. Oggetti smarriti e recuperati

Verbali di rinvenimento: serie annuale repertoriata 2 anni

Ricevute di riconsegna ai proprietari: serie annuale repertoriata 2 anni

Vendita o devoluzione: un fasc. periodico (per attività) 2 anni

12. TesoreriaGiornale di cassa Permanente

Mandati quietanzati, che vengono inviati in Ragioneria: repertorio periodico (mese/anno)

10 anni

13. Concessionari ed altri incaricati della riscossione delle entrate

Concessionari: un fasc. per ciascuno dei concessionari

10 anni dalla cessazione delrapporto

14. Pubblicità e pubbliche affissioni

Autorizzazioni alla pubblicità stabile: repertorio annuale

5 anni dalla scadenzadell’autorizzazione

Salvo non si rilevi qualchenecessità particolare di conservazione a campione

Autorizzazioni alla pubblicità circoscritta: repertorio annuale

5 anni dalla scadenzadell’autorizzazione

Richieste di affissione (con allegati da affiggere): un fasc. per richiesta

5 anni dalla scadenzadell’autorizzazione

TITOLO V . Affari legali

Classi Tipologie documentarie Conservazione Note

1. ContenziosoFascicoli di causa Permanente Concentrare

quelli presso gli studi professionali esterni

2. Responsabilità civile e patrimoniale verso terzi; assicurazioni

Contratti assicurativi 2 anni dalla scadenzaRichieste e pratiche di risarcimento 10 anni

3. Pareri e consulenzePareri e consulenze Permanente

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TITOLO VI . Pianificazione e gestione del territorio

Classi Tipologie documentarie Conservazione Note

1. Urbanistica: piano regolatore generale e varianti

PGR Permanente Possono essere eliminate le copie degli elaborati non più occorrenti agli uffici ed il carteggio transitorio

Pareri su piani sovracomunali Permanente Dopo sfoltimento

Certificati di destinazione urbanistica 1 anno dopo la scadenza

Varianti al PRG Permanente Possono essere eliminate le copie degli elaborati non più occorrenti agli uffici ed il carteggio transitorio

2. Urbanistica: strumenti di attuazione del piano regolatore generale

Piani particolareggiati del PRG Permanente Possono essere eliminate le copie degli elaborati non più occorrenti agli uffici ed il carteggio transitorio

Piani di lottizzazione Permanente Possono essere eliminate le copie degli elaborati non più occorrenti agli uffici ed il carteggio transitorio

Piani di edilizia economica e popolare – PEEP

Permanente Possono essere eliminate le copie degli elaborati non più occorrenti agli uffici ed il carteggio transitorio

Piano particolareggiato infrastrutture stradali – PPIS

Permanente Possono essere eliminate le copie degli elaborati non più occorrenti agli uffici ed il carteggio transitorio

Piano di riqualificazione urbana – PRU Permanente Possono essere eliminate le copie degli elaborati non più occorrenti agli uffici ed il carteggio transitorio

Piano insediamenti produttivi - PIP Permanente Possono essere eliminate le copie degli elaborati non più occorrenti agli uffici ed il carteggio transitorio

Programma integrato di riqualificazione Permanente Possono essere eliminate le copie degli elaborati non più occorrenti agli

Page 55: Nome_Comune€¦ · Web view5 anni Distribuzione buoni libro: un fasc. per scuola 2 anni Gestione buoni pasto degli iscritti alle scuole: un fasc. per periodo 2 anni Verbali del comitato

uffici ed il carteggio transitorio

programma di riqualificazione urbana e di sviluppo sostenibiledel territorio

Permanente Possono essere eliminate le copie degli elaborati non più occorrenti agli uffici ed il carteggio transitorio

3. Edilizia privataAutorizzazioni edilizie: repertorio Permanente

Fascicoli dei richiedenti le autorizzazioni: un fasc. per ciascunaautorizzazione

Permanente Possono essere eliminate le copie degli elaborati non più occorrenti agli uffici ed il carteggio transitorio

Accertamento e regressione degli abusi Permanente Possono essere eliminate le copie degli elaborati non più occorrenti agli uffici ed il carteggio transitorio

Denunce e relazioni finali delle opere in cemento armato

Fino a quando esiste l’edificio

4. Edilizia pubblicaCostruzione di edilizia popolare Permanente Possono essere

eliminate le copie degli elaborati non più occorrenti agli uffici ed il carteggio transitorio

5. Opere pubbliche

Realizzazione di opere pubbliche Permanente Possono essere eliminate le copie degli elaborati non più occorrenti agli uffici ed il carteggio transitorio

Manutenzione ordinaria 5 anni Salvo necessità particolari

Manutenzione straordinaria 20 anni Salvo necessità particolari

6. CatastoCatasto terreni: mappe Permanente

Catasto terreni: registri PermanenteCatasto terreni: indice alfabetico dei possessori Permanente

Catasto terreni: estratti catastali Permanente

Catasto terreni: denunce di variazione (volture) Permanente

Catasto fabbricati: mappe Permanente

Catasto fabbricati: registri Permanente

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Catasto fabbricati: indice alfabetico dei possessori Permanente

Catasto fabbricati: estraiti catastali PermanenteCatasto terreni: denunce di variazione (volture) Permanente

Richieste di visure e certificazioni 1 anno

7. Viabilità

Piano Urbano del Traffico:un fasc. per ciascun affare

Permanente con sfoltimento

Piano Urbano della Mobilità: un fasc. per ciascun affare

Permanente con sfoltimento

Autorizzazioni in deroga: serie annuale repertoriata 2 anni

8. Servizio idrico integrato, luce, gas, trasporti pubblici, gestione dei rifiuti e altri servizi

Approvvigionamento idrico (organizzazione e funzionamento)

Permanente con sfoltimento

Fascicoli relativi alle irregolarità 10 anni

Iniziative a favore dell’ambiente Permanente con sfoltimento

Distribuzione dell’acqua: contratti con gli utenti

2 anni dalla cessazione del rapporto

Purché in assenza di contenzioso

Produzione di energia elettrica o altre fonti energetiche (organizzazione e funzionamento)

Permanente con sfoltimento

Distribuzione di energia elettrica o altre fonti energetiche: contratti con gli utenti:

2 anni dalla cessazione del rapporto

Purché in assenza di contenzioso

Trasporti pubblici (gestione) Permanente con sfoltimento

Vigilanza sui gestori dei servizi: un fasc. annuale per attività

Permanente con sfoltimento

Fascicoli relativi alle irregolarità 10 anni

Iniziative di sensibilizzazione degli utenti per consumi razionali:un fasc. per ciascuna iniziativa

Permanente con sfoltimento

Dichiarazioni di conformità degli impianti: repertorio annuale 1 anno

9. Ambiente: autorizzazioni, monitoraggio e controllo

Valutazioni e pareri di impatto ambientale: un fasc. per ciascun parere

Permanente

Monitoraggi della qualità delle acque: fasc. annuale per attività 10 anni

Monitoraggi della qualità dell’aria: fasc. annuale per attività 10 anni

Monitoraggi della qualità dell’etere: un fasc. annuale per attività 10 anni

Altri eventuali monitoraggi: fasc. annuale 10 anni

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per attivitàFascicoli relativi alle irregolarità 10 anniControlli a campione sugli impianti termici dei privati: fasc. annuale per attività

2 anni

Fascicoli relativi alle irregolarità 10 anni

10. Protezione civile ed emergenze

Segnalazioni preventive di condizioni metereologiche avverse: un fasc. annuale

2 anni

Addestramento ed esercitazioni per la protezione civile: un fasc.annuale

5 anni

Interventi per emergenze: un fasc. per ciascuna emergenza

Permanente con sfoltimento

TITOLO VII . Servizi alla persona Osservazioni generali L’autonomia dei Comuni s i può esplicare in forme svariate soprattutto in questo titolo: perciò

l’indicazione generica di evento o attività verrà riempita di contenuti concreti dalla singola amministrazione.

Classi Tipologie documentarie Conservazione Note

Fascicoli per persona Permanente, previo sfoltimento del carteggio temporaneo e strumentale dopo 5 anni

1. Diritto allo studio e serviziConcessione di borse di studio:- bando- domande- graduatorie- assegnazioni

permanente5 annipermanente5 anni

Distribuzione buoni libro: un fasc. per scuola 2 anni

Gestione buoni pasto degli iscritti alle scuole: un fasc. per periodo

2 anni

Verbali del comitato genitori per la mensa 3 anniAzioni di promozione e sostegno del diritto allo studio: un fasc. per intervento

5 anni

Gestione mense scolastiche: un fasc. per mensa scolastica e per periodo

10 anni

Integrazione di neo-immigrati e nomadi: un fasc. per intervento

10 anni

Gestione trasporto scolastico: un fasc. per periodo e per tratta

2 anni

2. Asili nido e scuola materna

Domande di ammissione agli asili nido e alle scuole materne: un fasc. per asilo/scuola

2 anni

Graduatorie di ammissione 2 anniFunzionamento. degli asili e delle scuole materne: un fasc. per struttura

10 anni

3. Promozione e sostegno delle istituzioni di istruzione e della loro attività

Iniziative specifiche: un fasc. per iniziativa 10 anniRegistri scolastici (del professore e della Permanenti

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classe) prodotti dalle Scuole civiche (ove presenti)

4. Orientamento professionale; educazione degli adulti; media-zione culturale

Iniziative specifiche: un fasc. per iniziativa 10 anni

5. Istituti culturaliFunzionamento delle diverse istituzioni culturali: un fasc.per istituto

Permanente

Verbali degli organi di gestione degli Istituti culturali Permanente

6. Attività ed eventi culturaliAttività ordinarie annuali: un fasc. per attività e per periodo)

10 anni

Eventi culturali: un fasc. per evento Permanente, previo sfoltimento del carteggio temporaneo e strumentaledopo 10 anni

Feste civili e/o religiose: un fasc. per iniziativa

Permanente, previo sfoltimento del carteggio temporaneo e strumentaledopo 10 anni

Iniziative culturali. un fasc. per iniziativa Permanente, previosfoltimento del carteggiotemporaneo e strumentaledopo 10 anni

Prestiti di beni culturali: un fasc. per affare Permanente

7. Attività ed eventi sportiviEventi e attività sportive: un fasc. per evento/attività

Permanente, previosfoltimento del carteggiotemporaneo e strumentaledopo 5 anni

8. Pianificazione e accordi strate-gici con enti pubblici e privati e con il volontariato sociale

Piano sociale: un fasc. annuale eventualmente organizzato in sottofascicoli.

Permanente, previosfoltimento del carteggiotemporaneo e strumentale dopo 5 anni

Programmazione per settori: un fasc. per ciascun settore

Permanente, previosfoltimento del carteggiotemporaneo e strumentaledopo 5 anni

Accordi con i differenti soggetti: un fasc. per ciascun soggetto

Permanente, previosfoltimento del carteggiotemporaneo e strumentale dopo 5 anni

9. Prevenzione, recupero e reintegrazione dei soggetti a rischio

Campagne di prevenzione: un fasc. per campagna

Permanente, previosfoltimento del carteggiotemporaneo e strumentale

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dopo 5 anniInterventi di recupero e reintegrazione dei soggetti a rischio: un fasc. per intervento

Permanente, previosfoltimento del carteggiotemporaneo e strumentaledopo 5 anni

Ricognizione dei rischi: un fasc. per affare Permanente, previosfoltimento del carteggiotemporaneo e strumentaledopo 5 anni

10. Informazione, consulenza ed educazione civica

Funzionamento e attività delle strutture (consultori, informa giovani, etc.): un fasc. per struttura

Permanente, previo sfoltimento del carteggio temporaneo e strumentale dopo 10 anni

Iniziative di vario tipo: un fasc. per iniziativa

Permanente, previo sfoltimento del carteggio temporaneo e strumentale dopo 10 anni

11. Tutela e curatela di incapaci

Interventi per le persone sottoposte a tutela e curatela: un fasc.per intervento.

Permanente, previosfoltimento del carteggiotemporaneo e strumentale dopo 10 anni

12. Assistenza diretta e indiretta, benefici economici

Funzionamento e attività delle strutture: un fasc. annuale perciascuna struttura

Permanente, previosfoltimento del carteggiotemporaneo e strumentaledopo 10 anni

Iniziative specifiche: un fasc. per ciascuna iniziativa Permanente, previo

sfoltimento del carteggiotemporaneo e strumentaledopo 10 anni

13. Attività ricreativa e di socializzazione

Funzionamento e attività delle strutture (colonie, centri ricreativi, etc.): un fasc. annuale per ciascuna struttura

Permanente, previo sfoltimento del carteggiotemporaneo e strumentaledopo 10 anni

Iniziative specifiche: un fasc. per ciascuna iniziativa Permanente, previo

sfoltimento del carteggiotemporaneo e strumentaledopo 10 anni

14. Politiche per la casaAssegnazione degli alloggi: un fasc. per bando, organizzato in sottofascicoli: - bando- domande- graduatoria- assegnazione

Permanente5 annipermanente5 anni

Fasc. degli assegnatari : un fasc. per assegnatario 5 anni dopo la scadenza del

contratto

In assenza di contenzioso

15. Politiche per il socialeIniziative specifiche: un fasc. per iniziativa Permanente, previo

sfoltimento del carteggio

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temporaneo e strumentale dopo 10 anni

TITOLO VIII . Attività economicheClassi Tipologie documentarie Conservazione Note

Fascicoli individuali degli esercenti attività economiche: un fasc. per persona

Permanente, previosfoltimento del carteggiotemporaneo e strumentale dopo 5 anni

1. Agricoltura e pescaIniziative specifiche: un fasc. per affare Permanente, previo

sfoltimento del carteggiotemporaneo e strumentaledopo 5 anni

Dichiarazioni raccolta e produzione: un fasc. per periodo

5 anni

2. ArtigianatoIniziative specifiche: un fasc. per affare Permanente, previo

sfoltimento del carteggiotemporaneo e strumentaledopo 5 anni

Autorizzazioni artigiane: repertorio Permanente

3. IndustriaIniziative specifiche: un fasc. per affare Permanente, previo

sfoltimento del carteggiotemporaneo e strumentaledopo 5 anni

4. CommercioIniziative specifiche: un fasc. per affare Permanente, previo

sfoltimento del carteggiotemporaneo e strumentaledopo 5 anni

Comunicazioni dovute: un fasc. per periodo 1 anno

Autorizzazioni commerciali: repertorio Permanente

5. Fiere e mercatiIniziative specifiche: un fasc. per affare Permanente, previo

sfoltimento del carteggiotemporaneo e strumentale dopo 5 anni

6. Esercizi turistici e strutture ricettive

Iniziative specifiche: un fasc. per affare Permanente, previo

sfoltimento del carteggiotemporaneo e strumentaledopo 5 anni

Autorizzazioni turistiche: repertorio Permanente7. Promozione e servizi

Iniziative specifiche: un fasc. per Permanente, previo

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affare sfoltimento del carteggiotemporaneo e strumentaledopo 5 anni

TITOLO IX . Polizia locale e sicurezza pubblica

Classi Tipologie documentarie Conservazione Note

1. Prevenzione ed educazione stradale

Iniziative specifiche di prevenzione: un fasc. per iniziativa 5 anni

Corsi di educazione stradale nelle scuole: un fasc. per corso 5 anni

2. Polizia stradaleDirettive e disposizioni: un fasc. annuale Permanente

Organizzazione del servizio di pattugliamento: un fasc. annuale 3 anni

Verbali di accertamento di violazioni al Codice della strada: repertorio annuale

10 anni

Accertamento di violazioni al Codice della strada e conseguente erogazione di sanzioni: un fasc. per accertamento

5 anni

Verbali di rilevazione incidenti: repertorio annuale

20 anni In assenza di contenzioso (ai sensi dell’art. 157 del Codice penale)

Statistiche delle violazioni e degli incidenti: un fasc. annuale Permanente

Gestione veicoli rimossi: un fasc. per ciascun veicolo 2 anni

3. InformativeInformative su persone residenti nel Comune: un fasc. per ciascuna persona

5 anni

4. Sicurezza e ordine pubblicoDirettive e disposizioni generali: un fasc. annuale Permanente

Servizio ordinario di pubblica sicurezza: un fasc. annuale 5 anni

Servizio straordinario di pubblica sicurezza, in caso di eventiparticolari (manifestazioni, concerti, etc.): un fasc. per evento

5 anni

Autorizzazioni di pubblica sicurezza: repertorio annuale, organizzata in sottoserie

Permanente

Fascicoli dei richiedenti ’autorizzazione di pubblica sicurezza: un fasc. per richiedente

5 anni

Verbali degli accertamenti nei diversi settori (edilizio, sanitario, commerciale, anagrafico, sociale, etc.): un repertorio annuale per ciascun settore di accertamento

Permanente

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TITOLO X . Tutela della salute

Classi Tipologie documentarie Conservazione Note

1. Salute e igiene pubblicaEmergenze sanitarie: un fasc. per ciascun evento Permanente

Misure di igiene pubblica: un fasc. per ciascun affare Permanente

Interventi di derattizzazione, dezanzarizzazione etc.: un fasc. perciascun intervento

1 anno

Trattamenti fitosanitari e di disinfestazione: un fasc. per ciascunIntervento

1 anno

Autorizzazioni sanitarie: repertorio annuale Permanente

Fascicoli dei richiedenti autorizzazioni sanitarie: un fasc. perciascuna persona/dita

5 anni dalla cessazionedell’attività

Concessioni di agibilità: repertorio annuale Permanente

Fascicoli dei richiedenti l’agibilità: un fasc. per ciascun richiedente Permanente

2. Trattamenti Sanitari ObbligatoriTSO: un fasc. per ciascun procedimento Permanente

ASO: un fasc. per ciascun procedimento Permanente

Fascicoli personali dei soggetti a trattamenti: un fasc. per ciascunapersona

Permanente

3. FarmacieIstituzione di farmacie: un fasc. per ciascuna farmacia Permanente

Funzionamento delle farmacie: un fasc. per ciascun periodo (anno o mese)

2 anni

4. Zooprofilassi veterinariaFasc. relativi a epizoozie (epidemie animali): un fasc. per ciascun evento

Permanente

5. Randagismo animale e ricoveriGestione dei ricoveri e degli eventi connessi: un fasc. per ciascun procedimento

3 anni

TITOLO XI . Servizi demografici

Classi Tipologie documentarie Conservazione Note

1. Stato civileRegistro dei nati: repertorio annuale PermanenteRegistro dei morti: repertorio annuale PermanenteRegistro dei matrimoni: repertorio Permanente

Page 63: Nome_Comune€¦ · Web view5 anni Distribuzione buoni libro: un fasc. per scuola 2 anni Gestione buoni pasto degli iscritti alle scuole: un fasc. per periodo 2 anni Verbali del comitato

annualeRegistro di cittadinanza: repertorio annuale

Permanente, se recantiregistrazioni

Atti allegati per registrazioni = Trasmessi annualmente all’ufficio del governo competente per territorio

Atti per annotazioni sui registri di stato civile: un fasc. per ciascunprocedimento

10 anni

Comunicazione dei nati all’Agenzia per le entrate: un fasc. per ciascun periodo

1 anno

2. Anagrafe e certificazioniAPR 4: iscrizioni anagrafiche: un fasc. per ciascuna persona Permanente

AIRE: un fasc. per ciascuna persona PermanenteRichieste certificati: un fasc. per ciascun periodo (mese o anno) 1 anno

Corrispondenza con altre amministrazioni per rilascio etrasmissione documenti: un fasc. per ciascun periodo (mese o anno)

1 anno

Cartellini per carte d’identità: uno per ciascuna persona

1 anno Mediante incenerimento otriturazione

Carte d’identità scadute e riconsegnate: un fasc. per ciascunapersona

5 anni Mediante incenerimento oTriturazione Circ. Min. interno – Direz. gen. PS23 ott. 1950, n. 10-13070-12982-7- 1

Cambi di abitazione e residenza: un fasc. per ciascuna persona 10 anni Salvo esigenze

particolariCancellazioni: un fasc. per ciascuna persona 10 anni Salvo esigenze

particolariCarteggio con la Corte d’appello per la formazione degli Albi dei giudici popolari: un fasc. per ciascun periodo

3 anni dall’ultima revisione

Registro della popolazione: su base di dati

Permanente Salvataggi periodici per storicizzare la banca dati

3. CensimentiSchedoni statistici del censimento Si conservano quelli

dell’ultimo censimento; quelli del precedente si scartano dopo 1 anno dall’ultimo

Atti preparatori e organizzativi 3 anni

4. Polizia mortuaria e cimiteriRegistri di seppellimento PermanenteRegistri di tumulazione PermanenteRegistri di esumazione Permanente

Registri di estumulazione PermanenteRegistri di cremazione PermanenteRegistri della distribuzione topografica delle tombe con annesseschede onomastiche

Permanente

Trasferimento delle salme: un fasc. per ciascun trasporto 50 anni

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TITOLO XII . Elezioni e iniziative popolari Osservazioni Ci si riferisca per i particolari a MINISTERO DELL’INTERNO – DIREZ. GEN.

DELL’AMMINISTRAZIONE CIVILE – DIREZ. CENTRALE PER I SERVIZI TERRITORIALI, Massimario per lo scarto degli atti elettorali, Roma 1984.

Classi Tipologie documentarie Conservazione Note

1. Albi elettoraliAlbo dei presidenti di seggio: un elenco per ciascuna elezione 5 anni

Albo degli scrutatori: un elenco per ciascuna elezione 5 anni

2. Liste elettoraliListe generali 1 anno dopo la redazione

della successivaListe sezionali 1 anno dopo la redazione

della successivaVerbali della commissione elettorale comunale Permanente

Copia dei verbali della Commissione elettorale mandamentale inordine alle operazioni e deliberazioni adottate dalla Commissioneelettorale comunale

5 anni

Schede dello schedario generale 5 anni dopo la redazione della successiva

Schede degli schedari sezionali 5 anni dopo la redazione della successiva

Fasc. personali degli elettori: un fasc. per ciascun elettore

5 anni dopo la cancellazione dalla lista

Elenchi recanti le proposte di variazione delle liste elettorali

5 anni dopo la redazione della lista successiva

Carteggio concernente la tenuta e la revisione delle liste elettorali 5 anni dopo la redazione

della lista successiva

3. ElezioniConvocazione dei comizi elettorali: un fasc. per ciascuna elezione Permanente

Presentazione delle liste: manifesto PermanentePresentazione delle liste: carteggio 5 anniAtti relativi alla costituzione e arredamento dei seggi 5 anni

Verbali dei presidenti di seggio = Trasmessi al Min dell’interno

Schede = Trasmesse al Min dell’interno

Pacchi scorta elezioni 2 anniCertificati elettorali non ritirati 2 anniIstruzioni elettorali a stampa 2 anni

4. ReferendumAtti preparatori 5 anniAtti relativi alla costituzione e arredamento dei seggi 5 anni

Verbali dei presidenti di seggio = Trasmessi

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al Min dell’interno

Schede =Trasmesse al Min dell’interno

5. Istanze, petizioni e iniziative popolari

Raccolta di firme per referendum previsti dallo statuto: un fasc.per ciascuna iniziativa

5 anni dopo il referendum

TITOLO XIII . Affari militari

Classi Tipologie documentarie Conservazione Note

1. Leva e servizio civile sostitutivo

Liste di leva: una per anno PermanenteLista degli eliminati/esentati: una per anno Permanente

2. Ruoli matricolariUno per anno Permanente

3. Caserme, alloggi e servitù militari

Procedimenti specifici: un fasc. per ciascun procedimento Permanente

4. Requisizioni per utilità militariProcedimenti specifici: un fasc. per ciascun procedimento Permanente

Richieste certificati: un fasc. per ciascun periodo (mese o anno) 1 anno

Allegato F)TITOLARIO DI CLASSIFICAZIONE

Page 66: Nome_Comune€¦ · Web view5 anni Distribuzione buoni libro: un fasc. per scuola 2 anni Gestione buoni pasto degli iscritti alle scuole: un fasc. per periodo 2 anni Verbali del comitato

Titolo I. Amministrazione generaleDocumenti prodotti dal Comune nell’esercizio di funzioni di carattere generale e trasversale, che interessano tutti gli uffici in quanto costituiscono strumento per l’attività amministrativa dell’intero apparato comunale.

1. Legislazione e circolari esplicative25 2. Denominazione, territorio e confini, toponomastica26

3. Statuto27

4. Regolamenti28

5. Stemma, gonfalone, sigillo. Patrocinio29

6. Archivio generale30

7. Sistema informativo31

8. Informazioni e relazioni con il pubblico. URP32

9. Politica del personale; ordinamento degli uffici e dei servizi33

10. Relazioni con le organizzazioni sindacali e di rappresentanza del personale34

11. Controlli interni ed esterni. Corte dei Conti35

12. Editoria e attività informativo-promozionale interna ed esterna36

25Note redatte dalla Direzione Generale per gli Archivi del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e costituiscono un utile supporto per comprendere le motivazioni della proposta di classificazione? Si suggerisce la conservazione in unico repertorio delle circolari pervenute, perché un sistema informativo e informatico efficiente ed efficace ne consente l’accesso in linea a chiunque. Diventa preferibile l’unica serie trasversale all’ente rispetto a una collocazione segmentata, in considerazione della crescente complessità della realtà dei Comuni. Ad esempio, una circolare sulle procedure contabili non interessa solo chi si occupa di tale servizio, ma indirettamente chiunque operi all’interno del Comune, perché la loro conoscenza è presupposto per la programmazione e l’attività nelle aree specifiche. Anche per quanto riguarda le circolari emanate dal Comune, si raccomanda la conservazione autentica e centralizzata delle circolari in unica serie, possibile e funzionale in presenza di un sistema in-formativo e informatico efficiente ed efficace, che consente l’accesso in linea. Ogni Comune deciderà, in base alla propria organizzazione e alle potenzialità del software di gestione, le procedure di attestazione della ricezione da parte dei destinatari.26 T.U. 267/2000, art. 15 Modifiche territoriali, fusione ed istituzione di comuni; art. 17 Circoscrizioni di decentramento. In questa classe vanno classificati solo i documenti relativi all’individuazione delle circoscrizioni di decentramento, non il carteggio con i quartieri, che va inserito nella classe relativa alla materia trattata (si vedano le Considerazioni preliminari). La classe comprende anche la numerazione civica e l’attribuzione al Comune del titolo di città (T.U. 267/2000, art. 18).27 T.U. 267/2000, art. 6 Statuti comunali e provinciali.28 T.U. 267/2000, art. 7 Regolamenti. Anche per i regolamenti, si raccomanda la conservazione in unico repertorio, che facilita l’accesso sia interno sia esterno.29 Comprende anche eventuali vessilli usati dal Comune. Si classifica in questa posizione la concessione di patrocinio alle attività di altri soggetti giuridici, in quanto tale concessione comporta l’uso dello stemma comunale.30 Si ricorda che con l’espressione “archivio generale” si indica il servizio archivistico comunale nel suo complesso; comprende quindi tutte le funzioni archivistiche svolte nelle tre fasi di vita convenzionalmente fissate: archivio corrente (= archivio in formazione), archivio di deposito, separata sezione (= archivio storico). Si ricorda in particolare che per legge il servizio archivistico è responsabile della conservazione autentica dei documenti prodotti dal Comune in tutte le sue articolazioni. In particolare l’Archivio cura la costituzione delle serie repertoriate dei documenti, elencate in calce al titolo I. Poiché è cura dell’Archivio assicurare la pubblicazione/pubblicità degli atti che richiedano tale formalità, si inseriscono in questa classe i carteggi relativi alle pubblicazioni all’albo pretorio e alle notifiche. Sul con-cetto di pubblicazione/ pubblicità legale anche T.U. 267/2000, art. 134, oltre a quanto specificato più in generale dal diritto amministrativo circa le forme obbligatorie di pubblicità. Il Comune è chiamato a fornire il servizio legale di notifica anche per altre amministrazioni: L. 20 novembre 1982, n. 890, art. 14. Anche per questo servizio bisogna prevedere apposito regolamento. In linea di massima valgono le stesse considerazioni fatte per la pubblicazione. Sulla casa comunale: Cod. di proc. civ. art. 143; L. 20 nov. 1982, n. 890 «Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari», interpretate alla luce del D. lgs. 30 giugno 2003, n. 196 «Codice in materia di protezione dei dati personali». Inoltre vengono classificate in questa posizione le richieste di accesso all’archivio, anche se operativamente sono gestite da strutture diverse (RPA, URP, archivio storico, etc.) e regolamentate in modo diverso a seconda che siano per finalità amministrative o scientifiche, perché sono riconducibili concettualmente ai documenti facenti parte dell’archivio. Vengono ricondotte a questa classe anche gli adempimenti connessi con la tutela della riservatezza.31 T.U. 267/2000, art. 12 Sistemi informativi e statistici. Vanno inserite in questa classe tutte le rilevazioni statistiche sia quelle promosse dal Comune sia quelle richieste dall’ISTAT e da altre autorities.32 T.U. 267/2000, art. 10 Diritto d’accesso e informazione; D. lgs. 165/2001, art. 11 Ufficio relazioni con il pubblico; L. 7 giugno 2000, n. 150 Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni, art. 8.33 Materia regolata dal D. lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 2: sono compresi nella classe tutti gli atti organizzativi relativi al personale nella sua complessità (dotazioni organiche, programmi di attività, orari di apertura degli uffici, attribuzioni di uffici, sviluppo delle pari opportunità, etc.). Si precisa che debbono essere ricondotti a questa classe anche i documenti relativi all’armonizzazione degli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi, dei servizi pubblici e delle pubbliche amministrazioni localizzati nel territorio del Comune (T.U. 267/2000, art. 50, comma 7). Per i documenti relativi ad affari concreti concernenti il personale si utilizza il Titolo III.34 La classe è destinata a documenti relativi ai rapporti di carattere generale con i sindacati e le rappresentanze del personale; per questioni specifiche si utilizzano le classi del titolo III.35 T.U. 267/2000, art. 147 Tipologia dei controlli interni, art. 148 Controllo della Corte dei conti.36 L. 7 giugno 2000, n. 150, cit., artt. 7, 9. Si classificano in questa posizione i carteggi prodotti nello svolgimento dell’attività editoriale svolta direttamente dal Comune.

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13. Cerimoniale, attività di rappresentanza; onorificenze e riconoscimenti37

14. Interventi di carattere politico e umanitario; rapporti istituzionali 38

15. Forme associative e partecipative per l’esercizio di funzioni e servizi39 e adesione del Comune ad Associazioni40

16. Associazionismo e partecipazione41

Repertori - Registro di protocollo- Repertorio dei fascicoli- Registro dell’Albo pretorio42 - Registro delle notifiche43

- Ordinanze emanate dal Sindaco44: serie con repertorio- Decreti del Sindaco: serie con repertorio- Ordinanze emanate dai dirigenti- Determinazioni dei dirigenti- Deliberazioni del Consiglio comunale- Deliberazioni della Giunta comunale- Verbali degli organi collegiali del Comune- Repertorio dei Contratti45

- Albo dell’associazionismo: elenco delle associazioni accreditate

37 Si intendono sia le onorificenze conferite al Comune sia quelle conferite a singoli cittadini tramite il Comune. Si inserisce in questa classe anche il carteggio relativo all’uso delle bandiere (nazionale, europea, etc.), alla concessione dell’uso del sigillo.38 Si intendano i rapporti istituzionali di alto livello e di carattere generale, non quelli relativi a materie specifiche. Si classificano qui i gemellaggi.39 T.U. 267/2000, Capo V Forme associate: art. 33 Esercizio associato di funzioni e servizi da parte dei comuni; art. 30 Convenzioni; art. 31 Consorzi; art. 32 Unioni di comuni; capo IV. Comunità montane, che ex art. 27 sono considerate “unioni di comuni”; art. 34 Accordi di programma; art. 112 Servizi pubblici locali; art. 114 Aziende speciali ed istituzioni; art. 115 Trasformazione delle aziende speciali in società per azioni; art. 113 e 113 bis Affidamento di servizi a terzi; Deliberazione del CIPE 11 novembre 1998, n. 127 sulla programmazione negoziale decentrata. Si precisa che vanno inseriti in questa classe solo gli atti costitutivi e i rapporti istituzionali, mentre per l’attività di ciascuno degli enti va predisposto un apposito titolario.40 Ad esempio, l’ANCI.41 L. 11 agosto 1991, n. 266 Legge quadro sul volontariato, in particolare per quanto riguarda i comuni, l’art. 7; D. lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale; D. lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 10, comma 3. Per l’associazionismo nel settore sanitario art. 45 della L. 23 dicembre 1978, n. 833 Istituzione del servizio sanitario nazionale. Inoltre la disciplina in materia è completata dalla legislazione regionale, statuti e regolamenti delle singole amministrazioni. Si classificano in questa posizione le politiche di incoraggiamento e sostegno delle associazioni e gli accreditamenti delle singole associazioni, non i rapporti concreti di collaborazione, che vanno classificati in base alla materia in cui si esercita la collaborazione.42 L’attività di pubblicazione legale va regolata da apposito regolamento: resta comunque inteso che il servizio archivistico non può, in linea di massima, a causa della mole ingente di pubblicazioni, conservare uno dei due esemplari prodotti del documento inviato alla pubblicazione; ma dovrà limitarsi a registrare sul repertorio i dati che identifichino in modo inequivocabile il documento pubblicato e gli estremi necessari per conferire valore legale alla procedura. L’originale, dopo la registrazione, va restituito al richiedente con in calce la referta di pubblicazione. Per la preminente funzione giuridico-probatoria tale registro acquisisce la natura di repertorio.43 Il Comune è chiamato a fornire il servizio legale di notifica anche per altre amministrazioni: L. 20 novembre 1982, n. 890, art. 14. Anche per questo servizio bisogna prevedere apposito regolamento. In linea di massima valgono le stesse considerazioni fatte per la pubblicazione.44 Rientrano in questo repertorio tutti gli atti di carattere impositivo per fatti contingibili e urgenti emessi dal Sindaco con qualunque nome designati nelle differenti realtà locali. T.U. 267/2000, art. 54, comma 2.45 Si tratta di atti (scritture private non autenticate) stipulati dai dirigenti. Si insiste sulla scelta del repertorio unico per tutto il Comune (scelta resa possibile e non gravosa dall’esistenza di un sistema informatico) per ribadire l’unità dell’azione amministrativa. Va scartata la scelta di tanti repertori quanti sono gli uffici per evitare iniziative di privatizzazione dei documenti e delle informazioni e per garantire la conservazione. Si chiarisce che le concessioni cimiteriali, configurandosi come contratto, vengono inserite in questo repertorio.

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Titolo II. Organi di governo, gestione, controllo, consulenza e garanziaTitolo pensato per gli atti concernenti gli organi di governo, gestione, controllo, consulenza e

garanzia. La classificazione riguarda il funzionamento dell’organo.

1. Sindaco46

2. Vice-sindaco3. Consiglio47

4. Presidente del Consiglio48

5. Conferenza dei capigruppo e Commissioni del Consiglio49

6. Gruppi consiliari7. Giunta50

8. Commissario prefettizio e straordinario9. Segretario51 e Vice-segretario

10. Direttore generale e dirigenza52

11. Revisori dei conti53

12. Commissario ad acta54

13. Organi di controllo interni55

14. Organi consultivi. Consulte56

Repertori- Bollettino della situazione patrimoniale dei titolari di cariche elettive e di cariche direttive57

46 T.U. 267/2000, art. 46 Elezione del sindaco e del presidente della provincia. Nomina della giunta; art. 50 Competenze del sindaco e del presidente della provincia.47 T.U. 267/2000, art. 38 Consigli comunali e provinciali; art. 42 Attribuzioni dei consigli; art. 37 Composizione dei consigli; art. 43 Diritti dei consiglieri; art. 38, comma 3.48 T.U. 267/2000, art. 39 Presidenza dei consigli comunali e provinciali. Si classificano qui anche i documenti relativi all’ufficio di presidenza, ove costituito.49 T.U. 267/2000, art. 38, comma 6 Consigli comunali e provinciali relativo alle commissioni.50 T.U. 267/2000, art. 47 Composizione delle giunte; art. 48 Competenze delle giunte. 51 T.U. 267/2000, art. 97 Ruolo e funzioni e segg. del capo II Segretari comunali e provinciali.52 T.U. 267/2000, art. 108 Direttore generale; art. 107 Funzioni e responsabilità della dirigenza.53 T.U. 267/2000, art. 234 Organo di revisione economico-finanziaria e artt. successivi.54 Previsto dal D. lgs. 31 marzo 1998, n. 112, art. 5 Poteri sostitutivi, comma 2.55 T.U. 267/2000, art. 147 Tipologia dei controlli interni. Ogni Comune indicherà i suoi.56 Ogni Comune indicherà i suoi.57 L’obbligo di rendere pubblica la situazione patrimoniale dei consiglieri comunali riguarda i Comuni con più di 50.000 abitanti (Legge 5 luglio 1982, n. 441 con modifiche apportate dall’art. 26 della Legge 27 dicembre 1985, n. 816). Ogni Comune emette poi un regolamento proprio: ad esempio, per il Comune di Padova Regolamento per la pubblicità della situazione patrimoniale dei consiglieri comunali e dei titolari di cariche direttive degli enti sovvenzionati e altri soggetti obbligati approvato con deliberazione consiliare n. 753 del 22 ottobre 1982.

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Titolo III. Risorse umane58

Riguarda le funzioni relative alla gestione del personale, sia esso dipendente o esterno (collaboratori a qualsiasi titolo). Nelle classi andranno inseriti i documenti relativi a questioni non riconducibili a singole persone.Per i documenti relativi a ciascun dipendente viene istruito un fascicolo nominativo.

1. Concorsi, selezioni, colloqui59

2. Assunzioni e cessazioni 3. Comandi e distacchi; mobilità4. Attribuzione di funzioni, ordini di servizio e missioni5. Inquadramenti e applicazione contratti collettivi di lavoro6. Trattamento economico,fiscale, contributivo e assicurativo60

7. Tutela della salute e sicurezza sul luogo di lavoro61

8. Orario di lavoro, presenze e assenze 62

9. Giudizi, responsabilità e provvedimenti disciplinari10. Formazione e aggiornamento professionale11. Collaboratori esterni63

12. R.S.U.

Serie

Fascicoli del personale: un fasc. per ogni dipendente o assimilato

Repertori

- Registro infortuni- Elenco degli incarichi conferiti64

58 Valga il rinvio globale, oltre che al fondamentale DPR 10 gennaio 1957, n. 3, agli articoli 30-57 del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 Norme generale sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.59 Si classificheranno in questa classe anche le domande di assunzione e i curricula inviati, che non sono stati seguiti da alcun concorso.60 Si classificherà in questa classe anche il carteggio relativo all’anagrafe delle prestazioni. Classe relativa ai casi di invalidità causata dal lavoro. Tale denominazione indica i servizi che il Comune predispone per i dipendenti che vi accedono solo su richiesta: ad esempio, i buoni pasto oppure il servizio di baby sitting oppure l’erogazione di contributi per le rette degli asili nido dei figli oppure ancora la sottoscrizione di convenzioni particolari stipulate con il Comune etc.61 D. lgs. 19 settembre 1994, n. 626 sulla sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro. Si classificano qui le denunce di infortunio.62 La classe comprende una molteplicità di casistiche: part-time, permessi, esercizio del diritto allo studio, etc., vale a dire ogni evento che influisca a variare l’orario di lavoro del dipendente. sono classificati qui tutti i documenti relativi a qualsiasi forma di assenza del dipendente (congedi ordinari e straordinari, aspettative per qualsiasi motivo, esiti da infortunio, etc.). 63 T.U. 267/2000, art. 110 Incarichi a contratto. Inoltre volontari, obiettori di coscienza, stagisti, Co.Co.Co. (collaboratori coordinati continuativi), LSU (lavoratori socialmente utili), etc. ; contratti a tempo determinato per le alte professionalità; lavoro interinale; contratto di formazione, etc.64 D. lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 53, comma 12.

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Titolo IV. Risorse finanziarie e patrimoniali65

Nel titolo sono previste le funzioni in materia di disponibilità di risorse finanziarie e di gestione contabile, quelle relative alla titolarità e gestione del patrimonio comunale, di natura sia immobile sia mobile; alla acquisizione e gestione dei beni e servizi strumentali allo svolgimento delle attività e funzioni finali.

1. Bilancio preventivo66 e Piano esecutivo di gestione (PEG)67

2. Gestione del bilancio e del PEG68 (con eventuali variazioni69)3. Gestione delle entrate: accertamento, riscossione, versamento70

4. Gestione della spesa: impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento71

5. Partecipazioni finanziarie6. Rendiconto della gestione72; adempimenti e verifiche contabili73

7. Adempimenti fiscali, contributivi e assicurativi74

8. Beni immobili75

9. Beni mobili76

10. Economato77

11. Oggetti smarriti e recuperati12. Tesoreria78

13. Concessionari ed altri incaricati della riscossione delle entrate

65 T.U. 267/2000, art. 149 Principi generali in materia di finanza propria e derivata. Disposizioni generali; artt. 178-181; D. lgs. 504/1992; D. lgs. 446/1997; D. lgs. 244/1997; D. lgs. 23 ottobre 1998, n. 410. 66 T.U. 267/2000, Titolo II. Programmazione e bilanci, artt. 162-177. Si inseriscono qui anche gli allegati prescritti dalla normativa vigente.67 T.U. 267/2000, art. 169 Piano esecutivo di gestione. In questa classe confluirà anche tutta la documentazione concernente strumenti analoghi al PEG, comunque denominati, in uso nei Comuni con meno di 15.000 abitanti.68 T.U. 267/2000, Titolo III Gestione del bilancio, artt. 178-198.69 T.U. 267/2000, art. 175 Variazioni del bilancio di previsione ed al piano esecutivo di gestione.70 Nella redazione di questo titolo si è preferito trascurare la classificazione delle entrate operata dal T.U. (art. 149) che comunque si riporta: a) imposte proprie: 1) ICI (imposta comunale sugli immobili), istitutita dal D. lgs. 504/92; 2) imposta comunale sulla pubblicità; 3) diritti sulle pubbliche affissioni, istituite dal T.U.F.L. e ridisciplinate dal D.P.R. 639/72, revisionate dal D. lgs. 507/93 e dal D. lgs. 446/97; b) addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali o regionali: 1) addizionale sul consumo dell’energia elettrica, istituita nel 1982; 2) addizionale IRPEF, istituita dal D. lgs. 360/98; c) tasse e diritti per servizi pubblici: 1) TOSAP (tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche), disciplinata dagli artt. 192 e segg. del T.U.F.L. e revisionata dal D. lgs. 507/93, dal D. lgs. 566/93 e dalla L. 549/95; 2) TARSU (tassa per la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani); d) trasferimenti erariali (D. lgs. 31 marzo 1998, n. 112, art. 7 Attribuzione delle risorse, comma 2); e) trasferimenti regionali; f) altre entrate proprie, anche di natura patrimoniale; g) risorse per investimenti (T.U. 267/2000, artt. 199-201); h) altre entrate e contributi straordinari (T.U. 267/2000, artt. 158, 162-177, 186-198). Sulle entrate per accensione di prestiti T.U. artt. 202-207. Riferimento legislativo più recente: D. lgs. 25 febbraio 1995, n. 77. A tale classificazione, che è sembrata troppo macchinosa per chi opera concretamente, si è preferito, per facilitare l’attività pratica di classificazione archivistica, riferirsi alla classificazione presentata dal DPR 31 gennaio 1996, n. 194 Regolamento di approvazione dei modelli di cui all’art. 114 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, concernente l’ordinamento finanziario e contabile degli enti locali. Si è però sostituita la dicitura spese con uscite, sia per parallelismo con entrate sia perché nelle uscite si possono comprendere le spese vere e proprie e i costi, che possono essere figurativi e indotti. In sede di revisione, si è deciso di eliminare l’indicazione delle sottoclassi (1. Entrate tributarie; 2. Entrate per trasferimenti dal settore pubblico; 3. Altre entrate correnti; 4. Entrate per accensione prestiti; 5. Altre entrate in conto capitale), in considerazione del fatto che non sempre è possibile per chi cura le operazioni di registrazione a protocollo e di classificazione distinguere senza ombra di dubbio le tipologie di entrate. A proposito dei fallimenti di terzi, l’insinuazione del Comune tra i creditori va classificata in questa posizione, perché si configura come attività volta ad assicurare al Comune talune entrate.71 T.U. 267/2000, artt. 182-185. Nella classe vanno inseriti i documenti relativi alle diverse fasi dell’attività di spesa, comprese le procedure per l’acquisizione di beni e/o servizi definiti dal regolamento di contabilità del Comune di carattere non economale, che vanno inseriti al IV/10.72 T.U. 267/2000, Titolo VI Rilevazione e dimostrazione dei risultati di gestione.73 T.U. 267/2000, artt. 223-226.74 Si intendono quelli cui il Comune è tenuto in quanto soggetto fiscale.75 Dei beni immobili fanno parte, oltre agli edifici dove hanno sede gli uffici comunali, gli impianti sportivi, gli alloggi di edilizia residenziale pubblica e qualsiasi altro fabbricato di proprietà comunale. Rientrano tra i beni comunali anche boschi, campi, parchi, aree verdi e altri beni similari. La classe comprende: 1) acquisizioni , che possono avvenire per contratto di acquisto e di donazione, per lascito testamentario o per espropriazione; 2) manutenzione ordinaria, da qualunque soggetto o ufficio eseguita, e destinazione d’uso; 3) gestione; concessione in uso (concessioni, autorizzazioni, locazioni, etc.); 4) alienazione e altre forme di dismissione. Ogni Comune deciderà, anche in base al sistema di gestione archivistica adottato, come organizzare i documenti all’interno della classe, scegliendo tra fascicoli intestati al singolo bene oppure fascicoli per tipo di attività. Fanno capo a questa classe anche gli inventari dei beni immobili.76 Anche qui si prevedono: 1) acquisizione; 2) manutenzione; 3) concessione in uso; 4) alienazione e altre forme di dismissione. Quanto alla distinzione tra beni mobili e beni economali ciascun Comune deve fare riferimento al proprio regolamento di contabilità. Fanno capo a questa classe anche gli inventari dei beni mobili e la designazione di consegnatari.77 T.U. art. 153 Servizio economico-finanziario, comma 7. Talvolta questa funzione può venir designata in realtà particolari anche con il termine di “Provveditorato”, incaricato di provvedere al servizio di pulizie, etc. Va classificato in questa posizione il carteggio relativo alla massa vestiario, anche se il suo acquisto è delegato a settori o uffici specifici del Comune. Inoltre sono classificate qui le procedure di acquisizione di beni e/o servizi considerati economali ai sensi del regolamento contabile del Comune.

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14. Pubblicità e pubbliche affissioni15. Società partecipate

Repertori- Mandati79

- Reversali80 - Concessioni di occupazione suolo pubblico81

- Concessioni di beni del demanio statale82

78 L’istituzione del servizio di tesoreria è obbligatoria per il Comune. Il servizio svolge le operazioni legate alla gestione finanziaria del comune e finalizzate alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla custodia dei valori e agli adempimenti connessi.79 Facoltativo in quanto la presenza dei mandati e delle reversali dipende dal Regolamento di contabilità di ciascun Comune (T.U. 267/2000, artt. 180 e 184).80 Facoltativo in quanto la presenza dei mandati e delle reversali dipende dal Regolamento di contabilità di ciascun Comune (T.U. 267/2000, artt. 180 e 184).81 Si intendano tutte le concessioni di suolo pubblico: passi carrai, cartelloni e scritte pubblicitarie, tende, festoni natalizi, bocche di lupo, plateatici per fiere, mercati, spettacoli viaggianti, etc.82 L’art. 86 del D. lgs. 31 marzo 1998, n. 112 ha conferito alle regioni e agli enti locali competenti per territorio la gestione dei beni del demanio idrico. A loro volta le regioni hanno definito l’ampiezza delle deleghe. Ad esempio la Regione Puglia con LR 4 agosto 1999, n. 25 ha previsto la stipula di una convenzione con il comune di Bari, in base alla quale quest’ultimo può concedere e rinnovare le concessioni su aree del demanio marittimo.

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V. Affari legali

Il contenzioso si configura come subprocedimento specialistico ed è opportuno che gli atti delle controversie siano conservati unitariamente.

1. Contenzioso83 2. Responsabilità civile e patrimoniale verso terzi; assicurazioni84

3. Pareri e consulenze

83 Quanto alla determinazione dell’inizio del contenzioso, si rimarca che, se il Comune è convenuto, il contenzioso ha inizio dal momento della citazione; mentre, se il Comune è attore, il contenzioso parte dal momento in cui il Comune deposita la citazione. I procedimento stragiudiziali vanno inseriti nel fascicolo specifico dell’affare cui si riferiscono. Il gruppo non ha ritenuto opportuno specificare ulteriormente la natura del contenzioso sia per l’esiguità del materiale generalmente prodotto sia per le modalità di formazione dei fascicoli di causa.84 Classe destinata alle richieste di risarcimento danni sia per responsabilità di terzi sia per responsabilità del Comune.

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Titolo VI. Pianificazione e gestione del territorio85

Riguarda le funzioni, tra loro interconnesse, relative alla pianificazione e gestione del territorio: si sono semplificate al massimo le classi per comprendere nella generalità delle denominazioni la varietà di procedimenti censiti.

1. Urbanistica86: piano regolatore generale e varianti87

2. Urbanistica: strumenti di attuazione del Piano regolatore generale88 3. Edilizia privata89

4. Edilizia pubblica.90

5. Opere pubbliche 91. Castello6. Catasto92 7. Viabilità93 8. Servizio idrico integrato94, luce, gas, trasporti pubblici, gestione dei rifiuti95 e altri servizi96

9. Ambiente97: autorizzazioni, monitoraggio98 e controllo99

85 Si tenga presente che il territorio, che costituisce uno dei tre elementi costitutivi del comune, è in certi casi bene demaniale. Tale status giuridico influisce – evidentemente – sulla tipologia e sulla conduzione dei procedimenti. 86 Per la definizione di “urbanistica” si veda il DPR 24 luglio 1977, n. 616 Attuazione della delega di cui all’art. 1 della L. 22 luglio 1975, n. 382, art. 80: «disciplina dell’uso del territorio comprensiva di tutti gli aspetti conoscitivi, normativi e gestionali riguardanti le operazioni di salvaguardia e di trasformazione del suolo nonché la protezione dell’ambiente». 87 Questa classe non verrà utilizzata da quei Comuni che non abbiano adottato un piano regolatore generale oppure verrà denominata “Urbanistica: strumenti di pianificazione adottati in assenza di PRG”. In questa classe vanno inseriti i pareri su piani sovracomunali, certificati di destinazione urbanistica da allegare agli atti di compravendita di immobili, rilievi fotogrammetrici.88 In questa classe vanno inseriti i piani particolareggiati, i piani di lottizzazione, etc. e quindi anche i PEEP.89 L. 28 febbraio 1985, n. 47 Norme in materia di controllo dell’attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie e successive modificazioni. Si classificano qui sia le pratiche definite con termine omnicomprensivo di “autorizzazioni” comunque denominate (licenza, concessione, dichiarazione di inizio attività, concessioni in sanatoria/ vulgo condoni, etc.) sia l’attività di controllo e di repressione degli abusi svolta dal Comune. Ogni Comune decide in merito all’organizzazione dei singoli fascicoli.90 Si intende l’edilizia residenziale-pubblica, per la quale può verificarsi sia la costruzione diretta da parte del Comune oppure la realizzazione di alloggi tramite convenzioni. Si classificano qui anche gli atti di esproprio.91 D. lgs. 31 marzo 1998, n. 112, artt. 60-64, 99; L. 11 febbraio 1994, n. 109 Legge-quadro in materia di lavori pubblici e DPR 21 dicembre 1999, n. 554 Regolamento di attuazione della legge-quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994, n. 109; per l’edilizia residenziale pubblica, oltre alla L. 5 agosto 1978, n. 457, art. 31, L. 17 febbraio 1992, n. 179 Norme per l’edilizia residenziale pubblica. Volutamente si è lasciata generale e omnicomprensiva l’indicazione della classe, entro la quale confluiscono una pluralità anche molto cospicua di fascicoli; non si sono indicate sottoclassi, come hanno fatto taluni Comuni in fase di “rabbercio” del titolario Astengo (ad esempio, piazze, edilizia popolare, verde pubblico, ponti, monumenti etc.), per due motivi: 1. perché gli interventi diventano sempre più complessi e articolati, quindi difficilmente incasellabili in una tipologia precisa (ad esempio, se un Comune risistema in un unico intervento sia progettuale sia esecutivo sia finanziario la piazza su cui affaccia il municipio, la sede municipale, il monumento sulla piazza, il giardino pubblico adiacente, i bagni pubblici e la fontana, dove classifico tale intervento?); 2. perché la classificazione è operazione logico-organizzativa, in cui si riconduce lo specifico a ripartizioni logiche generali ed astratte, ben diversa dalla creazione e costituzione dei fascicoli che viceversa si riferiscono a casi concreti molto ben definiti, dove gli elementi determinati devono essere evidenziati (ad esempio: quello citato in precedenza).92 Ai Comuni il D. lgs. 112/98, art. 66 attribuisce la «conservazione, utilizzazione e aggiornamento degli atti del catasto terreni e del catasto edilizio urbano, nonché [la] revisione degli estimi e del classamento». Anche se la funzione è ancora in via di transito e non tutti i Comuni hanno iniziato ad esercitarla oppure alcuni hanno realizzato la gestione del catasto in forma di convenzione con l’Agenzia del territorio, si è pensato di prevedere una classe specifica ad essa destinata.93 D. lgs. 31 marzo 1998, n. 112, art. 99. Resta inteso che la costruzione delle strade va ricondotta alla classe Opere pubbliche (Titolo VI classe 5); mentre a questa classe si riconducono la formulazione del piano del traffico (Piano Urbano del Traffico), le pratiche relative alla mobilità (Piano Urbano della Mobilità) e quindi anche il coordinamento del trasporto privato e di quello pubblico (evidentemente il disegno strategico generale, mentre l’amministrazione quotidiana va nella classe 8). Si classificano qui anche le autorizzazioni in deroga (ad esempio, accesso all’area pedonale, etc.).94 Per la gestione del demanio idrico: D. lgs. 31 marzo 1998, n. 112, art. 8995 D. lgs. 31 marzo 1998, n. 112, art. 85.96 La classe è dedicata al carteggio relativo alla produzione, erogazione e distribuzione di acqua, luce, gas o altre forme di energia per riscaldamento e cucina, trasporti pubblici: un settore nel quale i comuni hanno potere di indirizzo e di vigilanza (D. lgs. 31 marzo 1998, n. 112, art. 105). Il D. lgs. 112/98 attribuisce al comune «funzioni amministrative in materia di controllo sul risparmio energetico e l’uso razionale di energia, le attività di informazione al pubblico e di formazione degli operatori pubblici e privati nel campo della progettazione, istallazione, esercizio e controllo degli impianti termici». Nella classe sono comprese, in quanto fonti di energia, le miniere e le risorse geotermiche. Si veda anche l’art. 104 del DPR 616/77: quindi va classificato qui il carteggio relativo a tale materia, ad esclusione di quello attinente al controllo sugli impianti termici che rientra nei controlli (classe 9).97 D. lgs. 31 marzo 1998, n. 112, art. 56-57, 89. La classe comprende anche tutto quanto attiene e scaturisce dall’attività di prevenzione e programmazione politica. Nella classe vanno inserite anche tutte le pratiche inerenti alle valutazioni e pareri di impatto ambientale previsti dagli artt. 35, 55, 74 del D. lgs. 31 marzo 1998, n. 112. 98 Monitoraggio della qualità delle acque (D. lgs. 31 marzo 1998, n. 112, art. 81), dell’aria e dell’etere (D. lgs. 31 marzo 1998, n. 112, art. 84; D. lgs. 5 febbraio 1997, n. 22. Attuazione delle direttive europee ... [cosiddetto decreto Ronchi]. Ad esempio, i controlli previsti dall’art. 14 della L. 22 febbraio 2001, n. 36 Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici), del suolo (anche se la funzione spetta di regola alle province, ma è suscettibile di delega e comunque è implicita nell’esercizio di funzioni collegate).99 Oltre agli altri controlli, si prevede di classificare in questa posizione l’attività di controllo degli impianti termici dei privati.

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10. Protezione civile ed emergenze100

11. Amianto101

12. Servizi Ambientali: gestione, protezione, miglioramento ambientale102

13. Sportello Unico Attività produttive associato14. Cartografia

Repertori- Autorizzazioni allo scarico fuori fognatura- Autorizzazione pozzi uso domestico- Autorizzazione posizionamento cassonetti su suolo pubblico- Titoli edilizi comunque denominati103 - Denunce di inizio attività- Comunicazione di inizio lavori- Comunicazioni attività edilizia libera- Registro segnalazioni certificate inizio attività (SCIA)- Autorizzazioni paesaggistiche e/o ambientali 104

- Titoli edilizi in sanatoria per condoni edilizi- Autorizzazioni per la pubblicità 105

- Pratiche di sportello unico attività produttive

100 D. lgs. 31 marzo 1998, n. 112, art. 108, comma 1, c). Questa classe è stata inserita in questo titolo, anche se ci si rende conto che le emergenze possono essere anche non connesse con fattori ambientali e di gestione del territorio.101 Comprende tutti gli interventi previsti dai programmi di bonifica: bonifiche di iniziativa pubblica, di iniziativa privata (mediante contribuzione pubblica), monitoraggi, realizzazione e gestione impianto di smaltimento, attività di programmazione, organizzazione, gestione interventi, informazione e forme di incentivazione102 Comprende la gestione del verde pubblico, servizi vari di bonifica, attività promozionali tutela ambiente, programmazione e gestione iniziative per la riduzione dell’ inquinamento ed il miglioramento degli standards ambientali 103 Si intenda – come già detto – qualsiasi tipo di atto abilitativo.104 Si intende autorizzazioni di qualsiasi tipo preventive al rilascio dei titoli ad edificare (paesaggistiche, idrogeologiche, ecc).105 Si intende autorizzazioni per la pubblicità permanente o temporanea di qualsiasi tipo sia su suolo (pubblico o privato) che su edifici (comprese insegne e targhe per attività professionali)

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Titolo VII. Servizi alla personaSono raggruppate in questo titolo le funzioni in materia di servizi educativi e formativi (classi 1-

4), servizi culturali, sportivi e del tempo libero (classi 5-7), dei servizi socio-assistenziali (classi 8-14)106. Nel settore della cultura e dello sport, sono previste tre classi: la prima dedicata al funzionamento delle istituzioni che gestiscono l’attività, la seconda e la terza relativa alle iniziative concrete.

Nello stabilire le classi relative alle funzioni attribuite ai Comuni in materia di aiuto e sostegno delle fasce deboli della società107, si è lasciata cadere la logica del titolario Astengo, che individuava i destinatari dei servizi e si è scelto di indicare l’area di intervento, a chiunque diretto.

1. Diritto allo studio e servizi108

2. Asili nido 109

3. Promozione e sostegno delle istituzioni di istruzione110 e della loro attività111

4. Orientamento professionale112; educazione degli adulti113; mediazione culturale5. Istituti culturali (Museo, biblioteche, teatro Municipale, Istituto Soliva, Consorzio per

l’università)114

6. Attività ed eventi culturali115 7. Attività ed eventi sportivi116 8. Pianificazione e accordi strategici con enti pubblici e privati e con il volontariato sociale117

9. Prevenzione, recupero e reintegrazione dei soggetti a rischio118

106 D. lgs. 31 marzo 1998, n. 112, art. 128: «per “servizi sociali” si intendono tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua vita, escluse soltanto quelle assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione della giustizia»; art. 131: «... sono attribuiti ai comuni ... i compiti di erogazione dei servizi e delle prestazioni sociali, nonché i compiti di progettazione e di realizzazione della rete dei servizi sociali, anche con il concorso delle province»; art. 132, che individua le categorie destinatarie. L. 8 novembre 2000, n. 328 Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali. Del resto già il DPR 616/77, art. 25 attribuiva ai comuni le funzioni amministrative relative all’organizzazione e all’erogazione dei servizi di assistenza e beneficenza.107 Attualmente la normativa prende in considerazione alcune categorie di soggetti deboli: i minori (D. lgs. 31 marzo 1998, n. 112, art. 132, comma 1, a). Ma anche la L. 19 luglio 1991, n. 216 Primi interventi in favore dei minori soggetti a rischio di coinvolgimento in attività criminose); i giovani (D. lgs. 31 marzo 1998, n. 112, art. 132, comma 1, b); la famiglia (D. lgs. 31 marzo 1998, n. 112, art. 132, comma 1, d). Inoltre L. 28 agosto 1997, n. 285 Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l’infanzia e l’adolescenza); i portatori di handicaps fisici e mentali (D. lgs. 31 marzo 1998, n. 112, art. 132, comma 1, e). Anche L. 5 febbraio 1992, n. 104 Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate, in particolare gli artt. 10, 23-24, 40 per quanto concerne le funzioni attribuite ai comuni); i tossicodipendenti e alcooldipendenti (D. lgs. 31 marzo 1998, n. 112, art. 132, comma 1, f). L’assistenza a queste categorie è di competenza del SSN, ma spettano agli enti locali iniziative di prevenzione, sensibilizzazione, consulenza e formazione).108 D. lgs. 31 marzo 1998, n. 112, art. 139, comma 2, c). La classe comprende, ad esempio, l’attività di trasporto scolastico e il servizio mense scolastiche.109 Si è preferito inserire qui, piuttosto che nei servizi sociali, l’attività di gestione degli asili-nido perché dal punto di vista amministrativo la loro gestione è piuttosto simile a quella delle scuole materne, tralasciando il fatto che gli asili-nido rivestono più la valenza di servizio sociale alle famiglie che di istituzione formativa. Si sono indicate qui le due sole categorie di scuole di cui i comuni hanno gestione diretta. I rapporti con gli altri ordini e categorie di scuole vanno classificati a seconda della materia specifica. Si possono inserire in questa classe le pratiche relative alla risoluzione dei conflitti di interesse tra istituzioni della scuola materna e primaria, funzione attribuita ai comuni dall’art. 139, comma 3 del D. lgs. 31 marzo 1998, n. 112.110 Di ogni ordine e grado: quindi anche Università, ove presenti e attive nel territorio di competenza del Comune. Si classifica qui anche il carteggio con eventuali Scuole civiche.111 D. lgs. 31 marzo 1998, n. 112, art. 139, comma 2, d), e), f).112 D. lgs. 31 marzo 1998, n. 112, art. 139, comma 2, b).113 D. lgs. 31 marzo 1998, n. 112, art. 139, comma 2, a).114 Vanno ricondotti a questa classe i documenti archivistici relativi al funzionamento, non all’attività, delle istituzioni comunali che si occupano di cultura e sport. Quindi va ricondotto a questa classe anche il carteggio con gli organi di gestione di tali Istituti, purché questi non abbiamo fisionomia giuridica autonoma, ma siano uffici del Comune.115 Vanno ricondotti a questa classe tutti gli eventi (mostre, congressi, spettacoli, manifestazioni culturali, feste popolari, feste religiose e civili, etc.), per ognuno dei quali va aperto un fascicolo specifico. Quindi per ogni evento, da qualunque ufficio del Comune organizzato e gestito, va costituito un fascicolo. Per quanto riguarda le attività, può essere utile un esempio relativo alle Biblioteche per capire come organizzare la costituzione dei fascicoli: le Biblioteche svolgono, tra le altre attività, anche ricerche per conto terzi: si costituirà quindi ogni anno un fascicolo denominato «Ricerche bibliografiche per corrispondenza». Se il Comune lo ritiene opportuno, può inserire nell’individuazione del fascicolo, oltre agli elementi già indicati, anche l’indicazione della struttura che organizza l’evento: ad esempio, 2003 – VII/6. 32 «Mostra documentaria sulle legature» (Sezione separata dell’Archivio) oppure: 2003 – VII/6. 48 «Maratona di lettura» (Biblioteca comunale).116 Valga quanto detto alla nota precedente.117 Si classifica in questa posizione il carteggio relativo ai rapporti scaturiti dalla cosiddetta sussidiarietà orizzontale.118 D. L. 18 gennaio 1993, convertito in L. 18 marzo 1993, n. 67 Disposizioni urgenti in materia sanitaria e socio-assistenziale, in particolare l’art. 5 per le funzioni attribuite ai comuni.

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10. Informazione, consulenza ed educazione civica119

11. Tutela e curatela di incapaci120

12. Socioassistenziale121

13. Attività ricreativa e di socializzazione122

14. Politiche per la casa123

15. Politiche per il sociale124

16. Casa di Riposo

Repertori- Verbali degli organi di gestione degli Istituti culturali

119 Servizio previsto dall’art. 22, comma 4 della Legge quadro. Sono da inserire in questa classe i documenti prodotti da iniziative quali l’informagiovani e i consultori di vario tipo.120 Con il termine di “incapaci” si intendono le categorie così definite dalla legge (minori, interdetti). In questa classe pertanto si classificano le pratiche di affido familiare e di nomina dei tutori.121 Si intendono tutte le forme di aiuto economico , di assistenza diretta e indiretta destinate a soggetti socialmente ed economicamente deboli (ad es. il pagamento parziale o totale di rette per il ricovero in case di riposo etc.) e ogni tipo di finanziamento proveniente da fonti diverse.122 Classe prevista per tutte le iniziative tipo GREST, parchi giochi per bambini, centri estivi, soggiorni climatici, luoghi di ritrovo assistiti, attività di gestione del tempo libero, etc.123 L’art. 95 del DPR 616/77 attribuì ai comuni le funzioni amministrative concernenti l’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, l’assegnazione delle aree PEEP, i contributi concessi dal Comune ai singoli per la soluzione dei problemi abitativi. Resta inteso che la costruzione delle abitazioni rientra nel titolo VI nella classe 4 Edilizia pubblica.124 Questa classe è stata prevista per accogliere i documenti relativi a iniziative specifiche del Comune nel settore sociale, che possono variare e spaziare in relazione al contesto locale.

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Titolo VIII. Attività economicheSono previste classi molto generali in grado di assicurare l’apertura di fascicoli specifici, in quanto gli

interventi sulle attività economiche possono essere molto variegati

1. Agricoltura125 , pesca e Caccia2. Artigianato126

3. Industria127

4. Commercio128

5. Fiere e mercati129

6. Esercizi turistici e strutture ricettive130

7. Manifestazioni turistiche8. Promozione e servizi131

SerieFascicoli individuali di ciascun esercente attività economiche

Repertori- Repertorio delle autorizzazioni attività parrucchieri uomo, donna ed estetisti- Repertorio delle autorizzazioni commerciali

125 In base all’art. 2135 del Cod. civile, «è imprenditore agricolo chi esercita un’attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all’allevamento e attività connesse». In questo settore i comuni sono chiamati a svolgere in prevalenza funzioni delegate o in via di attribuzione da parte delle Regioni, cui sono transitate le funzioni dismesse dal soppresso Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali in materia di agricoltura, foreste, pesca, agriturismo, caccia, sviluppo rurale, alimentazione (D. lgs. 4 giugno 1997, n. 143). Anche art. 78 del DPR 616/77.126 D. lgs. 112/98, art. 12: «Le funzioni amministrative relative alla materia “artigianato” ... comprendono anche tutte le funzioni amministrative relative alla erogazione di agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi e benefici di qualsiasi genere, comunque denominati, alle imprese artigiane, con particolare riguardo alle imprese artistiche»; il D. lgs. 112/98 attribuisce ai comuni: 1) l’istruzione e la certificazione ai fini dell’ iscrizione nell’albo delle imprese artigiane; 2) l’apprestamento funzionale di aree attrezzate per gli insedia-menti di imprese artigiane. L. 8 agosto 1985, n. 443 Legge-quadro per l’artigianato. Si è preferito, in analogia con quanto fatto per la classe “Industria”, non suddividere la classe in specifiche sottoclassi dedicate alle categorie artigiane interessate da normativa speciale: 1. barbieri, parrucchieri ed estetiste (regolamentata in precedenza dalla legge 14 febbraio 1963, n. 161 Disciplina dell’attività di barbiere, parrucchiere ed affini, fa riferimento ora alla legge 23 dicembre 1970, n. 1142 Modifiche alla l. 14 febbraio 1963, n. 161, concernente la disciplina dell’attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna e mestieri affini e alla legge 4 gennaio 1990, n. 1 Disciplina dell’attività di estetista); 2. attività di trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea (tassisti, autonoleggiatori e simili): legge 15 gennaio 1992, n. 21 Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea. 127 D. lgs. 31 marzo 1998, n. 112, art. 17, comma 1: «Le funzioni amministrative relative alla materia “industria” comprendono qualsiasi attività imprenditoriale diretta alla lavorazione e alla trasformazione di materie prime, alla produzione e allo scambio di semilavorati, di merci e di beni anche immateriali, con esclusione delle funzioni relative alle attività artigianali ed alle altre attività produttive»; art. 23, comma 1: «Sono attribuite ai comuni le funzioni amministrative concernenti la realizzazione, l’ampliamento, la cessazione, la riattivazione, la localizzazione e la rilocalizzazione di impianti produttivi, ivi incluso il rilascio delle autorizzazioni o autorizzazioni edilizie»; art. 23, comma 3 e art. 24, comma 2: sportello unico. Art. 25, comma 1: «Il procedimento amministrativo in materia di autorizzazione all’insediamento di attività produttive è unico. L’istruttoria ha per oggetto in particolare i profili urbanistici, sanitari, della tutela ambientale e della sicurezza». 128 Vengono classificati in questa posizione i documenti archivistici relativi a qualunque tipo di commercio, anche quelli soggetti ad altre autorizzazioni o sanitarie o di pubblica sicurezza, quindi anche il gruppo di esercenti dediti alla somministrazione di alimenti e bevande (legge 25 agosto 1991, n. 287 Aggiornamento della normativa sull’insediamento e sull’attività dei pubblici esercizi). La responsabilità del procedimento e della conservazione dei fascicoli intestati a ciascun esercente spetta a chi gestisce la parte connessa al commercio, anche se contengono documenti prodotti da altro servizio del Comune. Per le forme speciali di vendita D. lgs. 31 marzo 1998, n. 114. Per alcune categorie speciali: 1) distributori di carburante (D. lgs. 11 febbraio 1998, n. 32 Razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti, a norma dell’articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59: l’art. 1, comma 2 recita «L’attività ... è soggetta all’autorizzazione del sindaco del comune in cui essa è esercitata. L’autorizzazione è subordinata esclusivamente alla verifica della conformità alle disposizioni del piano regolatore, alle prescrizioni fiscali e a quelle concernenti la sicurezza sanitaria, ambientale e stradale, alle disposizioni per la tutela dei beni storici e artistici nonché alle norme di indirizzo programmatico delle regioni. Insieme all’autorizzazione il comune rilascia le concessioni edilizie necessarie ai sensi dell’art. 2». L’autorizzazione è subordinata al rispetto delle prescrizioni di prevenzione incendi secondo le procedure di cui al DPR 12 gennaio 1998, n. 37»); 2) rivendita di giornali e riviste (funzione attribuita ai comuni dall’art. 54, comma g) del DPR 616/77): legge 13 aprile 1999, n. 108 Nuove norme in materia di punti vendita per la stampa quotidiana e periodica; 3) vendita di prodotti da parte degli agricoltori (art. 4 del D. lgs. 18 maggio 2001, n. 228 Orientamento e modernizzazione del settore agricolo a norma dell’art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57.129 La materia relativa alle fiere e ai mercati è regolamentata dal D. lgs. 31 marzo 1998, n. 112, art. 41 commi 1 e 3. 130 L’art. 60 del DPR 616/77 indica le funzioni attribuite ai comuni in materia di: 1) gestione di impianti e servizi complementari per le attività turistiche, compresi i rifugi, i campeggi e altri esercizi di ricezione turistica a carattere non prettamente alberghiero; 2) rilascio di autorizzazioni per attività alberghiere, di agriturismo, di esercizi pubblici di interesse turistico; 3) rilascio delle licenze per l’esercizio di attività attinenti al settore del turismo; 4) rilascio di autorizzazioni per l’apertura di uffici turistici.131 Si classifica in questa posizione il carteggio relativo a tutte le iniziative di promozione e supporto delle attività economiche, anche quello relativo alla tutela delle indicazioni geografiche di provenienza e di qualità (DOC, DOP, etc.).

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Titolo IX. Polizia locale e sicurezza pubblica132

Questo titolo è dedicato alla prevenzione e alla repressione delle violazioni concernenti la circolazione stradale e la vita dell’individuo nel contesto sociale e amministrativo, tendente ad assicurare sicurezza ai cittadini; comprende inoltre le funzioni, residue rispetto al passato e tutte delegate, connesse con il controllo dell’individuo singolo o associato133.

1. Prevenzione ed educazione stradale134 2. Polizia stradale135

3. Informative136

4. Sicurezza e ordine pubblico137

5. Videosorveglianza

Repertori- Autorizzazioni di pubblica sicurezza138

- Verbali degli accertamenti139

Titolo X. Tutela della salute140

1. Salute e igiene pubblica132 D. lgs. 31 marzo 1998, n. 112, art. 159: «Le funzioni e i compiti amministrativi relativi alla polizia amministrativa regionale e locale concernono le misure dirette ad evitare danni o pregiudizi che possono essere arrecati ai soggetti giuridici ed alle cose nello svolgimento delle attività relative alle materie nelle quali vengono esercitate le competenze, anche delegate delle regioni e degli enti locali, senza che ne risultino lesi o messi in pericolo i beni e gli interessi tutelati in funzione dell’ordine pubblico e della sicurezza pubblica». Ma già il DPR 616/77 all’art. 9 affermava: «I comuni, le province, le comunità montane e le regioni sono titolari delle funzioni di polizia amministrativa nelle materie ad essi rispettivamente attribuite o trasferite» e all’art. 19 elencava le funzioni attribuite ai comuni. Secondo una visione tradizionalmente assestata, ma più funzionale a realtà comunali di grandi dimensioni e di elevata specializzazione delle competenze, la polizia locale si articola in: 1) urbana; 2) rurale; 3) stradale; 4) commerciale e annonaria; 5) edilizia; 6) sanitaria; 7) veterinaria; 8) mortuaria; 9) tributaria. Alla luce delle recenti innovazioni normative sono individuabili altri settori di intervento, quali, ad esempio, quello ambientale. Nella definizione di questo titolo si è cercato di non confondere la funzione con l’organo che di solito la esercita e si è preferito indicare, anche in questo caso, la funzione.133 Non si è prevista una classe specificamente dedicata alle pratiche svolte dalla polizia locale in veste di polizia giudiziaria, in quanto tale funzione è svolta non nell’ambito delle attività proprie del Comune, ma assegnata alla Polizia municipale dagli artt. 55 e 57 del Codice di procedura penale e dall’art. 5, comma 1, lettera a) della legge 7 marzo 1986, n. 65. Eventuale carteggio prodotto durante lo svolgimento di tale attività verrà gestito autonomamente dalla polizia locale e confluirà eventualmente nell’archivio comunale come archivio aggregato.134 Si inseriscono in questa classe le iniziative di carattere formativo ed educativo volte a diffondere la conoscenza delle norme e dei rischi connessi alla circolazione stradale, oltre che a diffondere rispetto per le regole e per gli altri utenti della strada: attività prevista dal Codice della strada, art. 230.135 Si classifica qui il carteggio relativo all’accertamento delle violazioni al Codice della strada, alla rilevazione degli incidenti e alle operazioni di soccorso. 136 Si intendono le notizie su residenti nel Comune richieste da altri enti pubblici.137 T.U. art. 54, comma 1 e L. 1° aprile 1981. n. 121, artt. 15 e 20, che regolamenta i rapporti fra autorità provinciali di pubblica sicurezza (prefetto e questore) e i sindaci dei comuni. Vanno classificate qui tutte le pratiche di compe tenza delle questure, ma gestite dai comuni che ne sono sprovvisti (denunce di cessione dei fabbricati e di ospitalità stranieri; consegna licenze di porto di fucile; materie esplodenti, radioamatori). Inoltre rientrano in tale classe le intese di cui all’art. 5, comma 4 della legge 65/1986.138 Quelle previste dal DPR 24 luglio 1977, n. 616, art. 19, cui si aggiungono quelle attribuite dal D. lgs. 31 marzo 1998, n. 112, art. 163, comma 2 a)-h): Venditori ambulanti di strumenti da punta e da taglio; Agenzie d’affari nel settore di esposizioni, mostre e fiere campionarie; Affittacamere e assimilati; Agenzie d’affari; Fochini; Gare di autoveicoli, motoveicoli o ciclomotori su strade comunali; Tiri a segno; Mestieri girovaghi, esercitati da stranieri.139 Si intendono gli accertamenti in qualsiasi settore. I verbali di accertamento delle violazioni al Codice della Strada si configurano come repertorio per espressa disposizione normativa speciale: l’art. 383, comma 3 del Regolamento di esecuzione del C.d.S. (DPR 495/1992) prescrive la registrazione cronologica di tali verbali su apposito registro, configurando quindi la situazione prevista dall’art. 53, comma 5 del DPR 445/2000 circa «i documenti già soggetti a registrazione particolare da parte dell’amministrazione». Per analogia si intenda che per ogni settore di intervento si può predisporre apposito repertorio. In conseguenza degli accertamenti possono scaturire per i trasgressori ammende pecuniarie e procedimenti civili e penali, contro i quali è possibile presentare ricorso: si ricorda che i ricorsi contro le violazioni del Codice della strada vanno presentati al Prefetto del luogo in cui è stata commessa la violazione per il tramite dell’organo di accertamento (Codice della strada, art. 203). Perciò i ricorsi non vanno protocollati a cura del Comune, mentre è soggetta a registrazione di protocollo la nota di trasmissione degli atti (C.d.S. art. 203. comma 2).140 D. lgs. 31 marzo 1998, n. 112, art. 113, comma 1, che riprende e conferma l’art. 27 del DPR 616/77: «... attengono alla tutela della salute umana le funzioni e i compiti rivolti alla promozione, alla prevenzione, al mantenimento e al recupero della salute fisica e psichica della popolazione, nonché al perseguimento degli obiettivi del Servizio sanitario nazionale»; comma 2: sanità veterinaria; art. 117. Le competenze del sindaco in campo sanitario sono precisate dal TU 267/2000, art. 50, comma 4: «Il sindaco esercita altresì le funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge» e comma 5: «In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale ... » e comma 6: «In caso di emergenza che interessi il territorio di più comuni, ogni sindaco adotta le misure necessarie fino a quando non intervengano i soggetti competenti ai sensi del precedente comma».

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2. Trattamenti Sanitari Obbligatori3. Farmacie141

4. Zooprofilassi veterinaria5. Randagismo animale e ricoveri

Repertori- Repertorio delle autorizzazioni sanitarie - Repertorio delle concessioni di agibilità142

Titolo XI. Servizi demografici

Le funzioni in materia demografica rientrano fra quelle delegate dallo Stato e molte sono esercitate dal sindaco in veste di ufficiale di governo. La classe 4 prevede anche la gestione degli spazi e dei servizi cimiteriali indicati con la denominazione complessiva “cimiteri”. Si precisa che la costruzione del cimitero è funzione edilizia (quindi Titolo VI/classe 5), come pure l’edificazione di tombe da parte dei privati (quindi Titolo VI/classe 3).

1. Stato civile143

2. Anagrafe e certificazioni - C.I.E.144

3. Censimenti4. Polizia mortuaria e cimiteri145

Repertori- Registro dei nati - Registro dei morti - Registro dei matrimoni - Registro di cittadinanza - Registro della popolazione residente- Registri di seppellimento - Registri di tumulazione - Registri di esumazione - Registri di estumulazione - Registri di affidamento urne cinerarie

141 L. 2 aprile 1968, n. 475.142 L’atto di concessione dell’abitabilità ad un’abitazione attiene alla sanità più che all’edilizia, nonostante l’evoluzione della normativa: art. 89 del RD 3 febbraio 1901, n. 45 Regolamento generale sanitario «Spetta ai regolamenti locali d’igiene di indicare ... [omissis] le norme particolari da soddisfare per il permesso di abitabilità delle case nuove in esecuzione degli articoli 39 e 40 della legge»; art. 221 del Testo unico delle leggi sanitarie del 1934 (RD 27 luglio 1934, n. 1265): «Gli edifici o parti di essi ... non possono essere abitati senza autorizzazione del podestà, il quale la concede quando, previa ispezione dell’ufficiale sanitario o di un ingegnere a ciò delegato, risulti che la costruzione sia stata eseguita in conformità del progetto approvato, che i muri siano convenientemente prosciugati e che non sussistano altre cause di insalubrità»; DPR 22 aprile 1994, n. 425 Regolamento recante la disciplina dei procedimenti di autorizzazione all’abitabilità, di collaudo statistico e di iscrizione al catasto. La normativa in materia di abitabilità sta confluendo in quella in materia di agibilità (atto questo legato più alla sicurezza che agli aspetti igienico-sanitari): gli artt. 24 e 25 del DPR 6 giugno 2001, n. 380 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, parlano solo di certificato di agibilità che «attesta la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, valutate secondo quanto dispone la normativa vigente» (art. 24).143 RD 9 luglio 1939 Ordinamento dello stato civile, come rettificato dal Codice civile e dal DPR 3 novembre 2000, n. 396 Regolamento per la revisione e la semplificazione dell’ordinamento dello stato civile, a norma dell’art. 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Decreto del Ministero dell’interno 5 aprile 2002 Approvazione delle formule per la redazione degli atti dello stato civile nel periodo antecedente l’informatizzazione degli archivi dello stato civile (GU, parte prima, del 27 giugno 2002, n. 134). Si segnala che, alla data del 30 giugno 2005, non è ancora stata data esecuzione all’art. 10 («In ciascun ufficio dello stato civile sono registrati e conservati in un unico archivio informatico tutti gli atti formati dal comune o comunque relativi a soggetti ivi residenti, riguardanti la cittadinanza, la nascita, i matrimoni e la morte») e perciò sono ancora in uso i tradizionali 4 registri cartacei, redatti in doppio originale, uno conservato dal Comune e l’altro trasmesso annualmente non più alla cancelleria civile del tribunale, ma all’ufficio del governo (ex prefettura). I registri anagrafici possono essere definiti repertori, in quanto l’inserimento dei dati segue numerazione propria in ordine cronologico con valenza giuridico-probatoria.144 DPR 30 maggio 1989, n. 223 Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente. Va classificato qui tutto il carteggio prodotto nello svolgimento dell’attività di certificazione d’identità (carte d’identità, passaporti, libretti di lavoro, etc.). Rientra in questa classe anche il carteggio relativo alla formazione, a cura delle Corti d’appello, dell’Albo dei giudici popolari.145 Si è deciso di riconnettere al Titolo “Servizi demografici” tutto il carteggio relativo da un lato alle pratiche connesse con la morte di una persona nel territorio comunale e d’altro canto la gestione degli spazi cimiteriali. Resta inteso che la costruzione dei cimiteri resta classificata nel Titolo VI nelle classe 5 Opere pubbliche e la concessione delle aree e dei loculi va repertoriata fra le concessioni di suolo pubblico (Titolo IV).

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Titolo XII. Elezioni e iniziative popolariComprende il carteggio prodotto nello svolgimento delle funzioni connesse alle elezioni di varia natura e iniziativa e alla gestione delle iniziative popolari.

1. Albi elettorali2. Liste elettorali3. Elezioni146 4. Referendum147

5. Istanze, petizioni e iniziative popolari148

6. Commissione Elettorale Mandamentale

Repertori- Verbali della commissione elettorale comunale

Titolo XIII. Affari militari149

Carteggio prodotto nell’ambito dell’espletamento di pratiche residue relative a funzioni ormai inesistenti per quanto concerne la leva militare obbligatoria.

1. Leva e servizio civile sostitutivo150

2. Ruoli matricolari

Titolo XIV. Oggetti diversi

Il Titolo è dedicato al carteggio non riconducibile ai titoli precedenti e si riferisce a funzioni non attribuite alla data di approvazione del titolario.(Esso va usato con parsimonia in quanto l’uso arbitrario e ingiustificato di tale titolo compromette gravemente la corretta stratificazione e sedimentazione dell’archivio e denota incapacità di comprendere la natura e il contenuto dei documenti, oltre che mancanza di impegno responsabile nello svolgimento della gestione archivistica).

146 Amministrative, politiche, europee.147 Abrogativo, confermativo, consultivo.148 T.U. 267/2000, art. 8. Partecipazione popolare.149 Funzione attribuita al sindaco quale ufficiale di governo: T.U. 267/2000, art. 54 Attribuzioni del sindaco nei servizi di competenza statale.150 La leva obbligatoria non esiste più, ma i Comuni formano ancora le liste di leva, sulla scorta dei dati anagrafici (RD 6 giugno 1940, n. 1481, artt. 43 e seguenti). Chi effettua il servizio civile sostitutivo nel Comune avrà un suo fascicolo personale, aperto sotto il Titolo III.

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Allegato F) Allegato a) Modello per l’elenco di scarto

______________________________ (1)

pag. __________ (2)

Numero unità (3) Descrizione degli atti (4)

Estremi cronologici (5)

Peso Kg. Motivo della eliminazione (6)

Data ____________________ Firma _________________________ (7)

NOTE(1) Timbro lineare dell’Ente;(2) Numero di pagina dell’elenco. Se la pagina è una sola, indicare “unica”;(3) Quantità dei contenitori (pacchi, scatole, sacchi…) per ogni tipologia di documenti;(4) Descrizione sintetica di ogni voce, evitando sigle e/o abbreviazioni;(5) Arrotondati all’anno;(6) Fare riferimento alla voce del Massimario e indicare eventualmente la documentazione alternativa conservata;(7) Indicare con chiarezza la qualifica e la responsabilità di chi firma, apponendo il timbro dell’Ente.

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Allegato “G”

AREA ORGANIZZATIVA OMOGENEA Amministrazione Centrale

Copertina del Fascicolo

Unità organizzativa responsabile___________________________________

Anno _______________Titolo _______________Classe _______________Fascicolo _______________Sottofascicolo _______________Inserto __________________

OGGETTO:__________________________________________________________________________________________

Responsabile del Procedimento ____________________________

Data di apertura:

Data di chiusura:

Note:

Riservato all’Archivio

Data di trasferimento all’Archivio di Deposito:

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Data di versamento all’Archivio storico:

IL FASCICOLO VA REPERTORIATO:

Segnatura Archivistica (Repertoriazione del fascicolo)

Indice di Classificazione

ANNO DI APERTURA

TITOLO

CLASSE N° DEL FASCICOLO

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LE PARTIZIONI DEL FASCICOLO

FASCICOLO SOTTOFASCICOLO INSERTO

N° DEL SOTTOFASCICOLO

N° DEL FASCICOLO

N° DELL’INSERTO

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Allegato H

Descrizione funzionale ed operativa di base del sistema di protocollo informatico

1.1 PremessaIl presente allegato riporta la descrizione funzionale ed operativa del sistema di protocollo informatico adottato dall’Amministrazione comunale di Casale Monferrato. Di seguito vengono brevemente descritte le funzionalità principali dell’applicativo.

La procedura del Protocollo Informatico utilizzata dal comune di Casale Monferrato è denominata “SICRA - X04PRO” ed è stata fornita ed è attualmente in manutenzione dalla ditta Saga Spa di Orzinuovi (Bs). Il software di protocollazione è pienamente operativo dal 1° gennaio 2001 garantendo la gestione dello storico a partire da tale data ed è stato regolarmente aggiornato in base alle nuove normative in materiaL’applicativo nel suo insieme è in grado di gestire tutte le attività necessarie per consentire ad una pubblica Amministrazione la “tenuta” di un protocollo informatico in conformità ai requisiti di base previsti dalle varie normative in materia.

1.2. Le attivitàLa procedura “SICRA - X04PRO” regola in maniera automatizzata […] l’insieme delle attività finalizzate alla registrazione di protocollo e alla classificazione, organizzazione, assegnazione e reperimento dei documenti amministrativi, formati o acquisiti dalle amministrazioni, nell’ambito del sistema di classificazione d’archivio adottato […] ( Art. 6 DPR n. 428 del 20 ottobre 1998).Con la procedura acquistata da Saga Spa è possibile la costituzione di sistemi di protocollo informatici che soddisfano i requisiti previsti dall’articolo 3 del DPR n. 428 del 20 ottobre 1998 quali:

- la sicurezza e l’integrità dei dati,- la correttezza e la puntualità di “protocollazione” dei documenti in entrata ed in uscita,- il collegamento tra documenti ricevuti e i corrispondenti provvedimenti adottati,- il reperimento delle informazioni registrate,- l’accesso sicuro e controllato alle informazioni nel rispetto delle disposizioni di legge sulla privacy,- la corretta organizzazione dei documenti in conformità al sistema di classificazione d’archivio adottato.Per ogni documento, ricevuto o spedito la procedura prevede, la registrazione di tutte le informazioni minime obbligatorie relativamente a documenti “cartacei”:

- il numero di protocollo generato automaticamente e non modificabile;- la data di protocollo assegnata automaticamente e non modificabile;- il mittente o destinatario/destinatari rispettivamente per documenti in entrata e per documenti in uscita, non modificabili dopo la registrazione;- l’oggetto non modificabile dopo la registrazione;- l’identificazione dell’amministrazione o dell’area organizzativa;- la produzione del registro giornaliero di protocollo.

La procedura “SICRA - X04PRO” consente l’inserimento di ulteriori informazioni, in aggiunta a quelle minime obbligatorie come:

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- la classificazione a tre livelli;- il tipo, numero e data del documento protocollato;- i riferimenti ad eventuali allegati;- l’identificazione dell’ufficio mittente/ricevente;- l’identificazione del numero di pratica (con il responsabile di procedimento)- un campo note- il riferimento a tutti i protocolli collegati con lo stesso protocollo “padre” (link dinamico ed eventuale protocollo allegato);- l’identificativo dell’operatore “protocollatore”;- l’identificativo degli operatori “modificatori”;- l’eventuale collegamento con le immagini di eventuali documenti “scannerizzati”.Il software gestisce inoltre l’annullamento di eventuali registrazioni errate in conformità a quanto previsto all’art. 5 del DPR n. 428 del 20 ottobre 1998 “conservazione dell’informazione annullata con dicitura sempre visibile attestante lo stato di avvenuto annullamento, la data di annullamento, l’identificativo dell’operatore che ha effettuato l’annullamento, gli estremi del provvedimento di autorizzazione dell’annullamento”.Infine è prevista un’apposita funzione per il recupero dei dati annotati a mano nel Registro di emergenza in conformità a quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge.

1.3 L’avvio della proceduraIl protocollo informatico “SICRA - X04PRO” è stato sviluppato in ambiente Lotus Notes e il suo accesso è regolamentato attraverso l’inserimento di utente e password secondo livelli di accesso diversificati.La procedura semplice ed intuitiva, dispone sia di pulsanti finestra che richiamano, con un semplice click del mouse, un elenco di possibili valori da cui scegliere la voce di interesse; sia pulsanti atti a svolgere funzionalità di uso corrente, come ad esempio la creazione di allegati, la ricerca di voci ricorrenti per “Ufficio” e/o per“Oggetto”.L’operatore è così estremamente facilitato e l’operatività viene notevolmente migliorata e ottimizzata.

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1. 4 Lotus Notes: per la sicurezza e l’adattabilitàLa procedura “Protocollo Distribuito” e’ stata sviluppata da Saga Spa su piattaforma client/server grafica e multimediale Lotus Notes, la stessa piattaforma utilizzata per le altre procedure della segreteria (“Delibere”, “Determine”, “Ordinanze” “Messi notificatori” ). La procedura inoltre è collegata con l’archivio di Anagrafe on-line, mediante la quale i dati di anagrafe possono essere trasportati automaticamente e senza possibilità di errore nei campi di protocollo. Tutte le procedure “Notes” di Saga Spa possono operare sia disgiuntamente, sia in maniera totalmente integrata con condivisione degli archivi contenenti le informazioni comuni. La scelta tecnica effettuata di avere un “motore”come Lotus Notes Domino, ha consentito la realizzazione di procedure con interfaccia “amichevole”, facili da utilizzare, efficienti ed efficaci, che gestiscono in maniera nativa anche i documenti nel loro ciclo di vita (compilazione, iter e archiviazione).Sulla piattaforma “Notes Domino” le procedure Saga Spa operano in modo “sicuro”, con elevato livello di sicurezza.La sicurezza viene conseguita mediante generazione di identificativi di utente e di server, con procedure di certificazione basate su chiavi asimmetriche (chiave pubblica e chiave privata per ciascun identificativo) e con definizione di profili di abilitazione individuali, personalizzati per ciascun utente, combinati con “regole” di accesso selettive ai dati ed ai programmi.

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Potenti strumenti di ricerca assicurano molteplici, flessibili ed efficienti possibilità di indagine e di interrogazione su tutti i dati contenuti negli archivi delle procedure, sia per chiavi, sia per parole o combinazioni di parole contenute nelle parti testuali dei documenti, allegati compresi. Le procedure “Notes” operano inoltre in un contesto che consente la pubblicazione immediata in Intranet/Internet dei documenti nella loro veste originale senza necessità di “esportazione” e quindi di successiva “trasformazione” in formato HTML. Di fatto tramite un server “Notes Domino” inserito in una rete locale (e/o geografica) viene messa a disposizione degli utenti anche una Intranet aziendale attraverso la quale e’ consentito l’accesso alle procedure “Notes” anche via browser. Le procedure “Notes” integrano un avanzato sistema di posta elettronica, proprio della piattaforma “NotesDomino” interfacciabile con i più diffusi sistemi di posta elettronica, compreso quello di Internet, per mezzo del quale gli utenti delle procedure stesse, oltre a poter inviare/ricevere messaggi e “files”, possono facilmente “inoltrare” (per competenza, per conoscenza ecc.) documenti delle procedure (con eventuali commenti) ad altri utenti interni.La procedura consente la protocollazione generale dei documenti in entrata e in uscita, sia centralizzata, sia distribuita, con modalità operative (variabili nel tempo) definibili in funzione delle specifiche e contingenti esigenze organizzative, semplicemente operando sui profili di abilitazione degli utenti. E’ possibile ad esempio inizialmente attivare un sistema di protocollazione generale totalmente centralizzata (strettamente aderente alla modalità di protocollazione “manuale”); successivamente e gradualmente decentrare nei vari servizi la protocollazione generale dei rispettivi documenti in uscita come attualmente avviene e infine demandare a ciascun servizio anche la protocollazione generale di tutti i documenti in entrata di sua competenza. La procedura autorizza gli accessi in gestione ed in consultazione alle informazioni del protocollo sulla base di “regole” e di classi e/o profili di abilitazione, individuali e di gruppo, personalizzabili e modificabili nel tempo.

1.5 Le funzionalità standardLe principali funzionalità della procedura Protocollo “standard” sono le seguenti:1. Registrazione dei Protocolli in Entrata o in Uscita, con “maschere” di caricamento differenziate.L’inserimento dei dati e’ “guidato” e sono previste speciali funzioni per agevolare la registrazione di protocolli ripetitivi o di protocolli collegati; la “protocollazione” puo’ essere effettuata sia utilizzando tastiera e “mouse”, sia utilizzando esclusivamente la tastiera. Il numero di protocollo (a sette cifre), univoco e progressivo annuale, viene “impegnato” e assegnato dal sistema “automaticamente” al momento del “salvataggio” della registrazione oppure a seguito di specifico comando dell’operatore (viene utilizzato un unico “contatore” centralizzato per le Entrate e le per Uscite, condiviso da tutti gli utenti autorizzati a protocollare).2. Modifica delle Registrazioni dei Protocolli in Entrata o in Uscita.Mediante maschere differenziate per le Entrate e per le Uscite, diverse da quelle utilizzate per le registrazioni iniziali, gli operatori abilitati possono inserire e/o modificare i dati non obbligatori relativi a “Protocolli” già’ registrati.

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3. Annullamento delle Registrazioni dei Protocolli in Entrata o in Uscita.Mediante specifica funzione di “Annullo” operatori abilitati possono annullare eventuali registrazioni di protocollo errate: la procedura richiede gli estremi dell’annullo e, previa conferma, procede alla “marcatura” di annullo, annotando gli estremi del provvedimento di autorizzazione (motivazione del responsabile del procedimento), la data e l’identificativo dell’operatore.4. Stampa del Registro del ProtocolloMediante apposita funzione di “Stampa del Registro del Protocollo” operatori abilitati possono effettuare la stampa del registro del protocollo, con selezione dell’intervallo temporale (anche sola giornata), su carta “bianca” non prefincata di formato A4.5. Consultazione del ProtocolloLa procedura prevede la consultazione, secondo le autorizzazioni possedute, delle registrazioni del protocollo mediante “viste” selettive e “mirate”, che ne consentono una facile e veloce individuazione: le “viste” mettono a disposizione estratti significativi e ordinati dei dati contenuti negli archivi del “protocollo”, di norma sufficienti a soddisfare le esigenze di consultazione degli utenti; dalle “viste” e’ possibile in qualunque momento il “richiamo” immediato delle “schede” di registrazione” associate a ciascun protocollo, con visibilità di tutte le informazioni in esse contenute o ad esse collegate. 6. Gestione archivio mittenti/destinatariLa procedura consente la “tenuta” di un archivio contenente la denominazione e l’indirizzo di mittenti e destinatari ricorrenti (o anche di tutti), “richiamabile” durante la fase di registrazione dei protocolli, per “velocizzare” l’inserimento dei dati e soprattutto per “normalizzare” (rendere univoca) la stringa identificativa di ciascun corrispondente.L’archivio può essere gestito “manualmente” con apposite funzioni di creazione/archiviazione/modifica, oppure può essere “alimentato” “automaticamente”, durante la protocollazione, a seguito di comando di “memorizzazione” dei dati relativi a eventuali nuovi mittenti/destinatari, contenuti nelle “schede” di protocollo in corso di registrazione.7. Gestione archivio repertoriLa procedura consente la “tenuta” di un archivio di “repertori” contenente “oggetti” e altri dati ricorrenti, “richiamabile” durante la fase di registrazione dei protocolli, per “velocizzare” le operazioni di inserimento dati. L’archivio può essere gestito “manualmente” con apposite funzioni di creazione/archiviazione/modifica, oppure può essere “alimentato” “automaticamente”, durante la protocollazione, a seguito di comando di “memorizzazione” dei dati corrispondenti, contenuti nelle “schede” di protocollo in corso di registrazione. Il “repertorio” standard comprende l’oggetto e una o più delle seguenti informazioni: categoria, classe, fascicolo, mittente/ destinatario, ufficio, tipo documento.8. Interrogazioni e stampeLa procedura, in aggiunta e ad integrazione delle funzioni di consultazione tramite “viste” descritte al precedente punto e), prevede la possibilità di interrogare gli archivi della procedura con ricerche effettuate per parola e/o combinazioni logiche di parole contenute in qualsiasi parte delle schede di protocollo (oggetto, note, mittente/destinatario, ufficio ecc. o allegati ad es. di tipo “Microsoft Word” ), utilizzando lo specifico strumento di “indagine” integrato nella piattaforma Notes. Con tale strumento, per mezzo di un potente ed efficiente“motore” di ricerca, e’ possibile costruire (e ed eventualmente memorizzare) “filtri”, anche complessi, da utilizzare per interrogazioni estemporanee (o ricorrenti) degli archivi del protocollo, per trovare registrazioni di protocollo che soddisfino le condizioni di selezione desiderate. (Sono ad es. possibili ricerche del tipo: individuazione di tutti i protocolli che contengano tutte le parole “parola1, parola2…parolam” oppure una delle parole “parola11,parola12, …parola1n” e che siano stati creati nel periodo “datainizio” e “datafine”).

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9 Registro di emergenzaLa procedura dispone di una speciale funzione per il recupero delle protocollazioni annotate manualmente in apposito registro (Registro di emergenza), a seguito di impossibilità di utilizzare la procedura informatica per un periodo superiore alle ventiquattro ore.E’ prevista a tale scopo una speciale funzione che consente ad operatori abilitati di registrare, in maniera agevolata e controllata, negli archivi della procedura i protocolli contenuti nel Registro di emergenza.

1.6 I profili d’accesso1. Il controllo degli accessi è il processo che garantisce l’impiego dei servizi del sistema informatico di protocollo secondo modalità prestabilite.2. Il processo è caratterizzato da soggetti (utenti) che accedono all’applicativo mediante operazioni specifiche (lettura, aggiornamento, esecuzione).3. Gli utenti del servizio di protocollo, in base al servizio di appartenenza hanno autorizzazioni di accesso differenziate in base alle tipologie di operazioni stabilite dall’ufficio.4. Ad ogni utente è assegnata:• una credenziale di accesso, costituita da una componente:- pubblica per identificarsi al sistema (userID);- privata o riservata di autenticazione (password);• una autorizzazione di accesso (profilo) al fine di limitare le operazioni di protocollo e gestione documentale alle sole funzioni necessarie e indispensabili a svolgere le attività di competenza dell’ufficio a cui l’utente appartiene.5. Ogni utente del servizio di protocollo, identificato, autenticato e autorizzato alla fruizione dei servizi offerti dall’applicativo, è responsabile della correttezza del suo operato e dell’uso che destina alle informazioni trattate.6. I livelli di autorizzazione sono assegnati all’utente comune dal Responsabile Informatico, tramite un utente privilegiato (amministratore), secondo i principi di pertinenza

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Letto, confermato e sottoscritto

Il SindacoDEMEZZI GIORGIO

Il Segretario ComunaleGARAVOGLIA ANNA

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONESi attesta:[ ] che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il: 21 settembre 2010 ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Il Segretario ComunaleGARAVOGLIA ANNA

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 01/10/2010

Il Segretario Comunale