Nitrati un futuro eco-compatibile

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UNIONE EUROPEA REGIONE MARCHE PSR MARCHE 2007-2013 “DIRETTIVA NITRATI”, E’ ARRIVATA LA PROROGA E’ stata recentemente concessa all’Italia la deroga ai vincoli imposti dalla direttiva Ue sui nitrati dopo la richiesta italiana di rivedere i parametri di applicazione. La deroga è riferita ai limiti massimi di spandimento di azoto, a determinate condizioni, rispetto a quelli fissati dalla direttiva generale: da 170 Kg di azoto di origine organica si è passati a 250 Kg per ettaro. Il vincolo sull’utilizzo dei nitrati riguarda le cosiddette “ aree vulnerabili” nelle quali rientrano i terreni agricoli che vanno dal Piemonte al Veneto, passando per la Lombardia e Emilia Romagna. Sono tutte aree a forte vocazione zootecnica, dove è concentrata gran parte degli allevamenti di bovini sia da carne che da latte e di suini. Il mantenimento del vincolo dei 170 Kg di azoto per ettaro, avrebbe comportato la drastica riduzione degli allevamenti zootecnici, una situazione inaccettabile per la nostra zootecnia e per l’economia nazionale, già fortemente deficitaria di derrate alimentari di origine animale. La tesi sostenuta dall’Italia per ottenere una revisione dei parametri di applicazione della “direttiva nitrati” si basa su due principi: a) le nuove conoscenze tecniche e scientifiche, che non scagionano ma limitano fortemente la responsabilità degli allevamenti; b) responsabilità anche di altri soggetti, come gli scarichi civili e industriali. A sostegno di questa tesi giungono i risultati dell’Ispra ( istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale) che aprono alla possibilità di una revisione delle aree vulnerabili, oggi fortemente penalizzante per gli allevamenti. La deroga che l’Italia sta incassando, e già ottenuta da molti altri paesi membri della Ue, come l’Olanda che vanta concentrazioni zootecniche importanti, è stata salutata con toni positivi dalla Coldiretti, che ora chiede di “ distribuire il peso dei vincoli in misura proporzionale tra le diverse fonti di inquinamento a partire dalla depurazione civile e dagli inquinamenti industriali responsabili, in prevalenza, dall’impatto ambientale dell’azoto” Tuttavia, la partita non è ancora conclusa perché senza una nuova ridefinizione e riduzione delle aree vulnerabili e una diversa distribuzione delle responsabilità, in tema di inquinamento, per gli allevamenti zootecnici si profila una situazione difficile.

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UNIONE EUROPEA REGIONE MARCHE PSR MARCHE 2007-2013

“DIRETTIVA NITRATI”, E’ ARRIVATA LA PROROGA

E’ stata recentemente concessa all’Italia la deroga ai vincoli imposti dalla direttiva Ue sui nitrati dopo la richiesta italiana di rivedere i parametri di applicazione. La deroga è riferita ai limiti massimi di spandimento di azoto, a determinate condizioni, rispetto a quelli fissati dalla direttiva generale: da 170 Kg di azoto di origine organica si è passati a 250 Kg per ettaro. Il vincolo sull’utilizzo dei nitrati riguarda le cosiddette “ aree vulnerabili” nelle quali rientrano i terreni agricoli che vanno dal Piemonte al Veneto, passando per la Lombardia e Emilia Romagna. Sono tutte aree a forte vocazione zootecnica, dove è concentrata gran parte degli allevamenti di bovini sia da carne che da latte e di suini. Il mantenimento del vincolo dei 170 Kg di azoto per ettaro, avrebbe comportato la drastica riduzione degli allevamenti zootecnici, una situazione inaccettabile per la nostra zootecnia e per l’economia nazionale, già fortemente deficitaria di derrate alimentari di origine animale. La tesi sostenuta dall’Italia per ottenere una revisione dei parametri di applicazione della “direttiva nitrati” si basa su due principi: a) le nuove conoscenze tecniche e scientifiche, che non scagionano ma limitano fortemente la responsabilità degli allevamenti; b) responsabilità anche di altri soggetti, come gli scarichi civili e industriali. A sostegno di questa tesi giungono i risultati dell’Ispra ( istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale) che aprono alla possibilità di una revisione delle aree vulnerabili, oggi fortemente penalizzante per gli allevamenti. La deroga che l’Italia sta incassando, e già ottenuta da molti altri paesi membri della Ue, come l’Olanda che vanta concentrazioni zootecniche importanti, è stata salutata con toni positivi dalla Coldiretti, che ora chiede di “ distribuire il peso dei vincoli in misura proporzionale tra le diverse fonti di inquinamento a partire dalla depurazione civile e dagli inquinamenti industriali responsabili, in prevalenza, dall’impatto ambientale dell’azoto” Tuttavia, la partita non è ancora conclusa perché senza una nuova ridefinizione e riduzione delle aree vulnerabili e una diversa distribuzione delle responsabilità, in tema di inquinamento, per gli allevamenti zootecnici si profila una situazione difficile.

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NITRATI: UN FUTURO ECO-COMPATIBILE

Il 4 ottobre u.s. il Comitato nitrati di Bruxelles, ha approvato la richiesta italiana di deroga al limite dei 170 Kg di azoto, previsto dalla Direttiva nitrati per le zone vulnerabili, in relazione al periodo 2012-2015. La proposta di proroga, riguarda le regioni del Nord Italia e precisamente Piemonte, Lombardia, Veneto e Emilia Romagna, che hanno designato le zone vulnerabili all’inquinamento da nitrati di origine agricola, nelle quali i problemi conseguenti all’applicazione della Direttiva sono risultati, almeno per alcuni ambiti territoriali, più acuti. La deroga si applica alle aziende agricole in cui il 70% della superficie aziendale è coltivata con colture a elevato assorbimento di azoto ed a lunga crescita stagionale in ossequio al rispetto delle condizioni stabilite nella decisione di deroga. Gli agricoltori che vogliono beneficiare della deroga, presentano, ogni anno, una domanda entro il 15 febbraio alle autorità competenti. La domanda annuale è corredata di un impegno scritto al fine di rispettare le condizioni stabilite secondo quanto disposto dalla disciplina che regola il trattamento e l’applicazione di effluenti di allevamento e di altri fertilizzanti nonché quelle relative alla gestione dei terreni. Rispetto al trattamento degli effluenti di allevamento gli agricoltori che beneficiano della deroga dei liquami dei suini devono notificare ogni anno all’autorità competente, le seguenti informazioni: 1-tipo di effluente trattato, 2-capacità e principali caratteristiche del piano di trattamento, inclusa la sua efficienza, 3-quantitativo di effluenti avviato al trattamento, 4-quantitativo, composizione, inclusa la specificazione del contenuto di azoto, fosforo e la destinazione sia della frazione solida che degli effluenti trattati, 5-stima delle perdite gassose durante il trattamento. La frazione solida derivante dal trattamento degli effluenti di allevamenti, deve essere, quindi, stabilizzata al fine di limitare gli odori e le altre emissioni, aumentando anche le proprietà agronomiche ed igieniche e facilitando il miglioramento dell’assorbimento dell’azoto e del fosforo da parte delle colture. Il risultato prodotto non dovrà essere applicato alle imprese agricole oggetto della deroga. Le autorità competenti sono tenute a stabilire le metodologie per valutare la composizione degli effluenti, la variazione di composizione e l’efficacia del trattamento, per ciascuna azienda che beneficia di una deroga individuale. L’ammoniaca e tutte le altre emissioni che originano dal trattamento dei liquami, devono essere monitorate dalle autorità competenti per ciascun trattamento tecnico. Sulla base del risultato del monitoraggio, le autorità competenti, adottano un registro delle emissioni specifico. Per quanto concerne l’applicazione di effluenti e di altri fertilizzanti, il quantitativo di effluente di allevamento e di effluente trattato proveniente da bestiame erbivoro applicato sul terreno ogni anno, non deve superare un quantitativo contenente 250 Kg di azoto per ettaro all’anno.

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L’apporto complessivo di azoto e di fosforo non deve superare il fabbisogno di nutrienti della coltura presa in considerazione e deve tener conto dell’azoto e del fosforo rilasciati dal terreno. Occorre considerare anche la maggiore disponibilità di azoto ottenuta grazie al trattamento mentre i quantitativi di tali sostanze non devono superare i parametri massimi di applicazione stabiliti nei programmi d’azione. Il fosforo, ottenuto da fertilizzanti chimici, non deve essere somministrato nelle aziende soggette a deroga. Ogni azienda agricola deve redigere un piano di fertilizzazione per la sua intera superficie aziendale disponibile, specificandole le rotazioni colturali nonché la applicazioni previste degli effluenti e le concimazioni con fertilizzanti minerali. Il piano deve essere disponibile presso l’azienda ogni anno entro il 15 febbraio. Il piano di fertilizzazione deve contenere i seguenti dati: 1-numero dei capi di bestiame, descrizione del sistema di stabulazione e di stoccaggio, compreso il volume disponibile per lo stoccaggio di effluente, 2-calcolo dell’azoto e del fosforo da effluenti da applicare ad ogni particella, 3-descrizione del trattamento dell’effluente e caratteristiche attese dell’effluente trattato, 4-quantità, tipo e caratteristiche di effluente consegnato a terzi o ricevuto da terzi, 5-calcolo dell’azoto e del fosforo da effluenti da applicare nell’azienda, 6-rotazioni colturali e dimensioni delle particelle coltivate con colture con lunghe stagioni vegetative ed ad elevato assorbimento di azoto e delle particelle coltivate ad altre colture, così come le condizioni locali quali il clima, il suolo, ecc., 7-rese attese per ciascuna coltura, a seconda della disponibilità di nutrienti e delle risorse idriche, così come le condizioni locali, quali il clima, il tipo di suolo ecc., 8-per ciascuna particella, la stima di azoto e di fosforo richiesto da ogni coltura, 9-calcolo dell’azoto e del fosforo che devono essere applicati su ogni particella, 10-calcolo dell’azoto e del fosforo che devono essere apportati mediante fertilizzanti chimici su ciascuna particella, 11-stima della quantità di acqua necessaria per l’irrigazione e l’indicazione precisa delle risorse idriche: l’autorizzazione per la derivazione dell’acqua o il contatto per l’uso dell’acqua con il consorzio di bonifica o la mappa che indica che l’azienda è ubicata nelle aree in cui le acque sotterranee sono in contatto con la zona inclusa nel piano. I piani sono aggiornati entro sette giorni dall’introduzione di eventuali modifiche delle pratiche agricole al fine di garantire la corrispondenza tra i piani e le pratiche agricole effettivamente adottate. Ciascuna azienda tiene un registro delle applicazioni di fertilizzanti in base alle singole particelle, inclusi quantità e tempi di applicazione degli effluenti e dei fertilizzanti chimici. Ogni azienda agricole che beneficia di una deroga individuale, accetta che la domanda, il piano di fertilizzazione e il registro delle applicazioni di fertilizzanti, debbano essere oggetto di controlli.

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Inoltre, per ciascuna azienda agricola, deve essere effettuata un’analisi dell’azoto e del fosforo presente nel suolo, una volta ogni quattro anni, su ciascuna particella con riferimento alle rotazioni colturali e alle caratteristiche del suolo. E’richiesta almeno un’analisi ogni 5 Ha di terreno. I risultati delle analisi del suolo relativi all’azoto e al fosforo devono essere disponibili presso l’azienda. I campionamenti e le analisi devono essere effettuati prima del 1° giugno. Gli effluenti applicati alle imprese che beneficiano della deroga devono avere un efficienza di utilizzo dell’azoto almeno del 65% per i liquami e del 50% per i letami. Gli effluenti e i fertilizzanti chimici, applicati in regime di deroga, non possono essere sparsi dopo il 1° novembre. Almeno due terzi del quantitativo di azoto da effluenti, escludendo quello ottenuto da allevamenti al pascolo, deve essere sparso prima del 30 giugno e costantemente ogni anno. A tal fine, le aziende che beneficiano di una deroga, devono disporre di un’adeguata capacità di stoccaggio per gli effluenti che copra almeno i periodi durante i quali l’applicazione degli stessi non è permessa. I liquami, inclusi gli effluenti trattati e quelli semiliquidi, devono essere applicati con basse emissioni, mentre i letami devono essere interrati entro 24 ore. Per proteggere il suolo da rischi di salinizzazione, gli effluenti trattati con azoto, devono essere permessi soltanto su suoli non salini o a basso livello di salinizzazione. In merito alla gestione dei terreni, gli agricoltori che beneficiano della deroga, devono assicurare le seguenti condizioni:

a) Il 70% o più del terreno deve essere coltivato con colture ad elevato consumo di azoto e che abbiano una lunga stagione vegetativa,

b) Le foraggere temporanee ( erbai) devono essere arate in primavera, c) Le foraggere temporanee e permanenti non devono contenere più del

50% di leguminose o altre che fissano l’azoto atmosferico, d) Il mais a lenta maturazione deve essere raccolto a pianta intera, e) Le colture erbacee invernali come loglio, l’orzo, il triticale o loglio

invernale devono essere seminate entro due settimane dopo il raccolto del mais o del sorgo e devono essere raccolti non prima di due settimane prima della crescita del sorgo,

f) Le colture erbacee estive come mais, sorgo, setaria e panico devono essere seminate entro due settimane dopo la raccolta dei cereali invernali e devono essere raccolte non prima di due settimane prima della crescita dei cereali autunno-vernini,

g) Una coltura a elevato fabbisogno di azoto deve essere seminata entro due settimane dopo l’aratura e la fertilizzazione non deve essere effettuata nell’anno di aratura della foraggiera permanente,

h) Le autorità competenti controllano che gli effluenti siano trattati e gestiti secondo le modalità stabilite così come l’osservanza delle disposizioni relative all’uso dell’acqua.

In relazione al trasporto degli effluenti, le autorità competenti controllano che il trasporto degli effluenti di allevamento da e alle aziende agricole che beneficiano della deroga, sia registrato tramite sistemi di rilevamento geografici o sia riportato nei documenti di accompagnamento, specificando il

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luogo di origine e la destinazione. La registrazione tramite i sistemi di rilevamento geografico è obbligatoria per i trasporti che coprono una distanza più lunga di 30 Km. Le aziende devono avere durante il trasporto un documento che specifichi i quantitativi di effluenti trasportati e l’azoto e il fosforo contenuti. Oggetto di controllo sono anche i contenuti di azoto e fosforo presenti negli effluenti trattati e nella frazione solida. Le analisi devono essere effettuate presso laboratori certificati e comunicate alle autorità competenti e all’azienda che li riceve. Un certificato delle analisi deve essere disponibile durante ogni trasporto. Le autorità competenti garantiscono che le mappe che evidenziano la percentuale di aziende delle aziende, di allevamenti e di terreni agricoli coperti dalle deroghe e le mappe che mostrano l’uso locale del terreno per ciascun comune siano disegnate e aggiornate ogni anno. I dati sulle rotazioni colturali e le pratiche agricole devono essere raccolti e aggiornati ogni anno. E’ obbligatorio, da parte della Pubblica Amministrazione, un monitoraggio sullo stato di qualità delle acque. Il numero di siti oggetto di monitoraggio non può essere modificato in tutto il periodo della deroga. Controlli più severi sono effettuati presso i punti di captazione delle acque posti nelle vicinanze dei corpi idrici vulnerabili e, in ogni caso, almeno il 5% delle aziende che beneficiano della deroga, sono oggetto di ispezioni in campo da parte degli organi di controllo.

Piano di sviluppo rurale 2007-2013

Misura: 1.1.1. Azione nel campo della formazione professionale e dell’informazione. Sottomisura: b) Attività informativa nel settore agricolo forestale con la partecipazione

comunitaria- Domanda n. 4591/2010