Newsletter T&P N° 55

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  • 8/2/2019 Newsletter T&P N 55

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    Diritto del Lavoro

    Attualit 2

    Le Nostre Sentenze 3

    Cassazione 5

    Diritto Civile,

    Commerciale,

    Assicurativo

    Attualit 7

    Le Nostre Sentenze 9

    Assicurazioni 10

    Il Punto su 12

    Eventi 14

    Rassegna Stampa 15

    Contatti 16

    EditorialeLanno da poco iniziato si presenta particolarmente ricco di novit sul pianonormativo, in particolare, per quanto riguarda il Diritto del Lavoro e ulterioririlevanti cambiamenti si prospettano allorizzonte.

    Dopo il Decreto Salva Italia di fine anno e quello sulle Liberalizzazioni di inizio

    anno, nella Attualit abbiamo richiamato le pi significative novit introdottedal Decreto Legge 9 febbraio 2012 cd. sulle Semplificazioni con specificoriferimento allambito giuslavoristico. In particolare, segnaliamo, tra le novitricordate nellarticolo, quella in materia di responsabilit solidale nellappaltoche stata espressamente estesa anche alle quote del TFR e ai premiassicurativi maturati nel periodo di esecuzione dellappalto.

    Per quanto riguarda la giurisprudenza si segnala uninteressante recentesentenza in materia di trasferimento dazienda del Tribunale di Milano, unapronuncia sulla nozione di giusta causa nellambito del rapporto di agenzia eunordinanza sul requisito del periculum che rimarca, inserendosi nellambito diun orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, la necessit di unavalutazione rigorosa del requisito anche in caso di licenziamento.

    LADR del mese riguarda gli effetti della riforma pensionistica sulladisciplina del licenziamento del lavoratore pensionabile. Per quantoriguarda lOsservatorio sulla Cassazione vi segnaliamo tre decisioni diverse traloro ma di uguale interesse.Con il Diritto Civile ritorniamo al Decreto Salva Italia e, in particolare, alleprevisioni che attribuiscono e/o rafforzano i poteri dellAutorit Garantedella Concorrenza e del Mercato e ancora al contratto di appalto con unasentenza sulla prova del contratto. La Sezione di diritto assicurativo proponeuna rassegna di decisioni di legittimit e di merito. LADR del mese risponde alladomanda relativa a quando pu essere utilizzato il marchio altrui nellacommercializzazione di pezzi di ricambio.

    Il Punto su. questo mese tratta un tema particolare relativo allaresponsabilit da reato delle persone giuridiche ex d. leg. n. 231/2001 ealla possibilit di disporre, in caso di accertata responsabilit dellEnte, con lasentenza di condanna, la confisca del prezzo del profitto del reato.Un argomento un po tecnico che ci auguriamo possa comunque essere, alpari degli altri, di interesse per tutti i lettori della nostra newsletter.

    Buona lettura!

    Marina Tona e il Comitato di Redazione composto da: FrancescoAutelitano, Stefano Beretta, Antonio Cazzella, Teresa Cofano, Luca

    DArco, Diego Meucci, Claudio Ponari, Vittorio Provera, Tommaso Targa,

    Stefano Trifir e Giovanna Vaglio Bianco

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    2/16N55 Febbraio 2012 2

    Le novit in materia di Lavoro

    introdotte dal Decreto Legge sulleSemplificazioni

    A cura di Luca DArco

    stato recentemente approvato il Decreto Legge in materia di Semplificazioni (D. L. n. 5 del 9 febbraio2012, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 9 febbraio 2012, n. 33), con il quale sono state introdottealcune importanti novit anche con riferimento alla materia del lavoro.

    Il decreto legge attualmente in fase di conversione gi stato oggetto di chiarimenti da parte delMinistero del Lavoro e delle Politiche Sociali con la Circolare n. 2/2012 del 16 febbraio 2012.

    Tra le novit pi significative segnaliamo la modifica della normativa in tema di responsabilitsolidale negli appalti.

    Pi precisamente viene integrato lart. 29 della riforma Biagi, al comma 2 stabilendo che in caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro obbligato in solido con lappaltatore, nonch con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite dei due anni dallacessazione dellappalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di TFR,

    nonch i contributi previdenziali ed i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del

    contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dellinadempimento.

    Viene cos chiarito che la solidariet estesa anche al TFR ed ai premi assistenziali (INAIL) maturati edovuti con riferimento al periodo di esecuzione del contratto di appalto, mentre viene esclusa laresponsabilit solidale per quanto attiene alle sanzioni civili, negando in tal modo la contrariainterpretazione fornita dal Ministero del Lavoro in risposta ad interpello n. 3/2010.

    Altre novit concernono lastensione anticipata delle lavoratrici madri.

    In particolare viene modificato lart. 17 del D.Lgs. n. 151/2001 al comma 2 e devoluta in via esclusivaalle ASL lintera procedura di interdizione anticipata dal lavoro della lavoratrice madre - compresa

    ladozione del provvedimento finale di astensione sino ad oggi di competenza della DPL - nel caso digravi complicanze o di persistenti forme morbose.Continua invece a restare di competenza della DPL listruttoria e ladozione del provvedimento diinterdizione nel caso di condizioni pregiudizievoli alla salute della lavoratrice madre o del bambino ovverodi impossibilit di spostamento ad altre mansioni.

    Altro intervento concerne il Libro Unico del Lavoro.

    Pi precisamente lart. 19 intervenendo sullart. 39, comma 7, della legge n. 133/2008 forniscechiarimenti sulle nozioni di omessa ed infedele registrazione riprendendo quanto gi espresso dalMinistero del Lavoro con il c.d. vademecum e con la risposta allinterpello n. 47/2011. Per omessa

    registrazione occorre far riferimento alle scritture complessivamente omesse e non a ciascun singolodato del quale manchi la registrazione. Per infedele registrazione, invece, occorre far riferimento allescritturazioni dei dati diverse rispetto alla qualit o quantit della prestazione lavorativa effettivamente

    resa o alle somme effettivamente erogate.

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    http://www.lavoro.gov.it/Lavoro/Notizie/20120216_DL_5_Circ_2.htmhttp://www.trifiro.it/http://www.trifiro.it/http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/B39EB920-DB8A-4243-8172-7BAC50CD3BF9/0/20120216_Circ_2.pdfhttp://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/B39EB920-DB8A-4243-8172-7BAC50CD3BF9/0/20120216_Circ_2.pdfhttp://www.lavoro.gov.it/Lavoro/Notizie/20120216_DL_5_Circ_2.htmhttp://www.lavoro.gov.it/Lavoro/Notizie/20120216_DL_5_Circ_2.htm
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    3/16N55 Febbraio 2012 3

    Il decreto semplificazioni ha poi abrogato il comma 3 dellart. 10 del D.Lgs. n. 368/2001 con riferimentoalle assunzioni a tempo determinato nei pubblici esercizi e che consentiva al datore di lavoro di inviare la

    comunicazione dellassunzione entro i 5 giorni successivi allinizio della prestazione lavorativa.In tal modo anche per i pubblici esercizi vige lobbligo della comunicazione preventiva al Centro perlimpiego. Tuttavia ove il datore non avesse tutti i dati, pu inviare con le modalit usuali, quelli relativi alnome del prestatore e alla tipologia contrattuale, fermo restando lobbligo della integrazione entro il terzogiorno successivo.

    Circolare n. 2 del 16 febbraio 2012 (PDF)

    Decreto Legge n. 5 del 9 febbraio 2012 (PDF)

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    La sentenza del MeseTRASFERIMENTO DAZIENDADeve ritenersi ammissibile la configurazione della fattispecie di cui allart. 2112 c.c. anche in caso

    di trasferimento di unentit costituita da un insieme di dipendenti senza beni materiali, essendolegittimo il trasferimento di ramo dazienda, costituito da un complesso di lavoratori organizzati,anche qualora la cessione non coinvolga beni strumentali ulteriori.(Tribunale di Milano, 9 febbraio 2012)

    Con ricorso al Tribunale di Milano, in funzione di Giudice del Lavoro, alcuni lavoratori hanno convenuto ingiudizio la societ, ex datrice di lavoro, al fine di veder dichiarare giudizialmente lillegittimit dellacessione del proprio rapporto di lavoro ad altra societ, cui era stato trasferito il ramo dazienda al qualeerano adibiti. In particolare, i ricorrenti contestavano la pretestuosit della loro precedente collocazionenel settore, poi trasferito, sostenendo che tale settore non era confacente alle mansioni dagli stessisvolte.La societ cedente si costituiva in giudizio, affermando la legittimit dellavvenuta cessione, nonchlautonomia e la funzionalit del ramo dazienda ceduto.Il Giudice ha ritenuto non solo, con riferimento alle mansioni svolte dai ricorrenti, corretta e fisiologica,nellambito dellorganizzazione aziendale, la loro adibizione al settore successivamente ceduto, ma haanche sottolineato come tale collocazione fosse avvenuta ben prima (quasi quattro anni) dellavvenutacessione, tanto da doversi escludere qualsiasi finalit fraudolenta da parte della societ cedente. Inoltre,richiamando la giurisprudenza in materia di cessione di ramo dazienda cd labour intensive, il Giudice haconstatato che, anche qualora alla cessionaria non fossero stati trasferiti beni strumentali - cosa che,peraltro, nel caso di specie, il Giudice ha ritenuto essere avvenuta - la cessione del settore in questione

    avrebbe dovuto considerarsi comunque legittimamente effettuata, ai sensi dellart. 2112 c.c., in quantoavente per oggetto unentit costituita da un insieme di dipendenti organizzati e dotati di uno specificoknow how. Alla luce di queste considerazioni, il Tribunale ha rigettato le domande dei ricorrenti.(Causa curata da Claudio Ponari e Veronica Rigoni)

    LE NOSTRE SENTENZE

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    4/16N55 Febbraio 2012 4

    RAPPORTO DI AGENZIA, RECESSO PER GIUSTA CAUSA EX ART. 2119 COD. CIV.

    (Corte dAppello di Brescia, 1 dicembre 2011)

    Con ricorso ex art. 414 cod. proc. civ., un agente di commercio ha chiesto al Tribunale di Brescia la

    condanna della societ preponente al pagamento dellindennit di fine rapporto, sostenendo di esserereceduto dal contratto di agenzia per giusta causa.

    Il giudizio si concluso con il rigetto della domanda del ricorrente sia in primo che in secondo grado,avendo la Corte dAppello di Brescia confermato linesistenza della giusta causa di recesso e motivato

    ci con il fatto che sia la preponente che lagente hanno facolt di recedere, per giusta causa ex art.2119 cod. civ., dal contratto di agenzia, in caso di comportamenti dellaltra parte che non consentano la

    prosecuzione - neanche temporanea - del rapporto, intendendosi per tali gli inadempimenti di nonscarsa importanza che ledano in misura considerevole linteresse dellaltra parte alla prosecuzione del

    rapporto medesimo. Nel caso di specie, tutti i comportamenti addebitati alla societ erano di scarsaimportanza e, per di pi, si erano verificati parecchio tempo prima del recesso da parte dellagente; da

    qui linesistenza dellinvocata giusta causa e, conseguentemente, linfondatezza del ricorso.(Causa curata da Orazio Marano e Giuseppe Gemelli)

    IL RICORSO DURGENZA IMPONE UNA VALUTAZIONE RIGOROSA DEL PERICULUM, ANCHEQUANDO SI VERTA IN MATERIA DI LICENZIAMENTO

    (Ordinanza Tribunale di Matera, 13 gennaio 2012)

    Conformemente ad un indirizzo che pu considerarsi consolidato, anche se non unanimemente seguito,

    il Tribunale di Matera Sezione Lavoro ha affermato il principio secondo cui il notevole lasso di tempointercorso tra la risoluzione del rapporto di lavoro e la proposizione del ricorso durgenza (cinque mesi!)

    esclude di per s la sussistenza di una situazione connotata dallurgenza di provvedere per far fronte adun pericolo grave ed irreparabile. In particolare ha precisato il Tribunale ci vale per la materia

    lavoristica, dove gi previsto un rito ordinario particolarmente snello per consentire il rapido esame disituazioni soggettive delicate ed a tutela del lavoratore stesso, contraente debole del rapporto di lavoro

    subordinato. Il Tribunale in questione ha altres soggiunto in modo significativo che non ognilicenziamento, non ogni trasferimento, non ogni assegnazione di nuove mansioni pu legittimare il

    ricorso durgenza, altrimenti si dovrebbe ritenere che per queste tipologie di controversie il pregiudiziograve, imminente e irreparabile risulterebbe automaticamente in virt della materia trattata, con la

    conseguente inevitabile ammissibilit della fase cautelare ed utilizzazione dellart. 700 c.p.c. come formaalternativa di tutela giurisdizionale e quasi come una sorta di corsia preferenziale.

    (Causa curata da Luca Peron)

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    Altre sentenze

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  • 8/2/2019 Newsletter T&P N 55

    5/16N55 Febbraio 2012 5

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    ADRLa riforma del sistema pensionistico ha effetto sulla disciplina del licenziamento del lavoratorepensionabile?

    La riforma del sistema pensionistico ha un effetto diretto ed immediato sulla facolt di recesso ad

    nutum, in precedenza previsto dalla legge nei confronti del lavoratore in possesso dei requisiti divecchiaia.

    Pi precisamente si ricorda che tale facolt era disciplinata inizialmente dallart. 4, comma 2, L. n. 108del 11 maggio 1990.

    Una successiva legge, n. 247 del 24 dicembre 2007, aveva poi stabilito che il licenziamento ad nutumdoveva essere differito, rispetto alla maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia, al momento della

    effettiva apertura della finestra di accesso per la pensione.Oggi, lart. 24, comma 4, D.Lgs. 6 dicembre 2011 n. 201 (Decreto Monti) dispone loperativit

    dellefficacia delle disposizioni di cui allart. 18 Legge 20 maggio 1970 n. 300 (Statuto Lavoratori) fino alconseguimento dei 70 anni di et.

    In ragione della espressa applicabilit dellart. 18 Legge n. 300 del 20 maggio 1970 sino al compimentoda parte del lavoratore di 70 anni, per il datore di lavoro non pi possibile esercitare la facolt di

    recesso ad nutum (prima che il lavoratore compia 70 anni) a prescindere dalla maturazione dei requisiti

    per il pensionamento di vecchiaia.

    OSSERVATORIO SULLA CASSAZIONEA cura di Stefano Beretta e Antonio Cazzella

    LEGITTIMO IL LICENZIAMENTO SE FRA LE EMAIL VIENE SCOPERTA LA

    DIVULGAZIONE DI NOTIZIE RISERVATECon sentenza n. 2722 del 23 febbraio 2012 la Corte di Cassazione ha ritenuto legittimo illicenziamento di un dipendente fondato su prove raccolte controllando in assenza di previoaccordo - la sua posta elettronica.La Corte ha ritenuto che non contrasta con lart. 4 dello Statuto dei Lavoratori il controllo dellaposta elettronica del dipendente, quando sia diretto ad accertare ex post una condotta attuatain violazione degli obblighi fondamentali di fedelt e di riservatezza; in particolare, la Corte haaffermato che - essendo emersi elementi di fatto tali da avviare unindagine retrospettiva - il

    controllo difensivo non riguardava lesatto adempimento delle obbligazioni discendenti dalrapporto di lavoro, ma era destinato ad accertare un comportamento che poneva in pericolo lastessa immagine dellazienda.

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  • 8/2/2019 Newsletter T&P N 55

    6/16N55 Febbraio 2012 6

    LINVIO AL DATORE DI LAVORO DI UNA LETTERA CONTENENTE ACCUSE INFONDATENON INTEGRA UNA GIUSTA CAUSA DI LICENZIAMENTO

    Con sentenza n. 2316 del 17 febbraio 2012 la Corte di Cassazione ha ritenuto sproporzionato illicenziamento di una lavoratrice che aveva inviato al datore di lavoro una lettera contenentepesanti accuse, peraltro rimaste indimostrate nel corso del giudizio. In particolare, la Corte harilevato che i fatti denunciati non avevano carattere diffamatorio e che, nel bilanciamento degliinteressi in gioco, il diritto di critica del lavoratore deve ritenersi prevalente rispetto alle esigenzedi tutela del rapporto gerarchico esistente nellimpresa.

    IL DIPENDENTE DEVE ESSERE RETRIBUITO PER IL TEMPO IMPIEGATO AD INDOSSARE

    LA TUTA E GLI ALTRI DISPOSITIVI DI SICUREZZACon sentenza n. 1817 pubblicata in data 8 febbraio 2012 la Corte di Cassazione ha stabilito chelazienda deve retribuire i lavoratori per il tempo impiegato ad indossare la tuta e gli altridispositivi di sicurezza, in quanto durante tale arco temporale il dipendente rimane sottoposto alpotere direttivo del datore di lavoro, che potrebbe infliggergli sanzioni disciplinari in caso diinadempimento del predetto obbligo.

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    7/16N55 Febbraio 2012 7

    Civile, Commerciale,Assicurativo

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    I NUOVI POTERI DELLAGCM NEL

    DECRETO SALVA ITALIAA cura di Mario GattiCon riferimento al c.d. Decreto Salva Italia (Legge 22.12.2011 n. 214 Conversione in legge con modificazioni

    del Decreto Legge 6.12.2011 n. 201) si segnalano alcune rilevanti previsioni che attribuiscono e/o rafforzano ipoteri della AGCM (Autorit Garante della Concorrenza e del Mercato).

    1) Lart. 34 del Decreto ha abrogato, con effetto immediato, ogni vincolo di tipo normativo ed amministrativo,volto ad incidere in maniera restrittiva sulle modalit di esercizio delle attivit economiche.

    Il Decreto Salva Italia ha assegnato allAGCM un vero e proprio obbligo di vigilanza sulla eventualereintroduzione mediante atti normativi o regolamentari di restrizioni allaccesso e allesercizio di attivit

    economiche. In particolare il Decreto ha imposto allAGCM lonere di rendere un parere obbligatorio in meritoal rispetto del principio di proporzionalit sui disegni di legge che introducono restrizioni allaccesso e

    allesercizio di attivit economiche.

    Nel caso risulti emesso dallAmministrazione un atto illegittimo (da un punto di vista concorrenziale), AGCM

    emetter entro sessanta giorni un parere motivato in cui specificher i profili di illegittimit concorrenzialeriscontrati. Latto potr essere dalla stessa impugnato, nel caso in cui lAmministrazione non ottemperi alle

    prescrizioni del parere.

    2) Lart. 36 bis del Decreto qualifica come pratica commerciale scorretta la condotta di banche o intermediari

    finanziari che, ai fini della stipulazione di un contratto di mutuo, obbligano il cliente a sottoscrivere anche unapolizza assicurativa dagli stessi erogata.

    La norma prevede linserimento di tale disposizione allinterno dellart. 21 del Codice del Consumo (chequalifica le condotte c.d. ingannevoli).

    La previsione di cui allart. 36 bis insiste su aspetti gi regolati dalla disciplina di settore. Ci si riferisce allenuove disposizioni in materia di conflitto di interessi degli intermediari assicurativi, in relazione allemissione di

    polizze legate ai mutui (recentemente emanate dallISVAP con provvedimento del 6.10.2006 n. 2946).La previsione dellart. 36 bis, dunque, si propone di tutelare il consumatore da comportamenti scorretti posti

    in essere da banche e intermediari.

    http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/salva_italia/http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/salva_italia/http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/salva_italia/http://www.trifiro.it/http://www.trifiro.it/
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    8/16N55 Febbraio 2012 8

    Merita di essere osservato, sul punto, che nella segnalazione del 5 gennaio u.s. al Parlamento ed alGoverno, lAGCM ha auspicato che tale prescrizione venga introdotta da fonte primaria (ovvero legge

    ordinaria) e preveda il divieto espresso, per un operatore bancario, in fase di erogazione di un mutuo oaltro finanziamento, di ricoprire contemporaneamente il ruolo di beneficiario e intermediario di unapolizza assicurativa.

    Se tale indicazione venisse recepita dagli organi competenti si finirebbe per sancire un divieto assoluto dinatura legislativa (e non solo, come ora, confinato in ambito regolamentare).

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    9/16N55 Febbraio 2012 9

    APPALTO - PROVA DELLA INTERVENUTA CONCLUSIONE DEL CONTRATTO TRA LE PARTI(Tribunale di Milano, 17 gennaio 2012)

    Una recente sentenza del Tribunale di Milano si pronunciata in ordine alla richiesta formulata dal titolaredi una ditta individuale volta ad ottenere la condanna dei convenuti al pagamento di sommeasseritamente dovute per opere edili svolte nellappartamento dei pretesi committenti.Il Giudicante ha rigettato le domande dellattore, avendo ritenuto che non fosse stata fornita la provadella conclusione tra le parti del contratto avente ad oggetto le opere indicate nel consuntivo prodotto incausa, non essendo stato, tra laltro, prodotto alcun preventivo con lindicazione delle opere pattuite edella relativa previsione di spesa, n alcun documento di trasporto relativo al materiale che si assumeva

    utilizzato; inoltre, non risultava in atti la richiesta di permessi e/o autorizzazioni per lesecuzione delleopere indicate nel consuntivo n la denuncia di inizio attivit o fatture di acquisto di materiali o verbali discarico merce.Peraltro, la consulenza tecnica dufficio svolta nel corso del giudizio ha accertato che quasi tutti i lavoriindicati nel consuntivo erano stati eseguiti, ma il perito non ha potuto appurare trattandosi di lavori gieffettuati da tempo chi fosse lesecutore degli stessi (dalla documentazione prodotta dai convenuti era,infatti, emerso che, allepoca in cui era stata prevista la consegna dellimmobile ai compratori, altraimpresa aveva eseguito opere edili presso il bene in esame e che alcune di esse riguardavano partidellimmobile oggetto anche del consuntivo attoreo).In conclusione, la domanda dellattore stata respinta, in quanto il Tribunale non ha ritenuto provata la

    conclusione del contratto del quale stato chiesto ladempimento, e, inoltre, non essendo stata fornitaneppure la prova certa di aver eseguito tutte le opere oggetto del consuntivo.(Causa curata da Vittorio Provera)

    LE NOSTRE SENTENZE

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    ADRQuando pu essere utilizzato il marchio altrui nella commercializzazione di pezzi di ricambio?

    Lart. 21 del Codice della Propriet Industriale consente luso dei diritti di marchio dimpresa altrui purchtale uso sia conforme ai principi della correttezza professionale e tale da non ingenerare rischio diconfusione sul mercato. In particolare, il marchio di impresa altrui pu essere impiegato, ove necessario,

    nella commercializzazione di pezzi di ricambio per indicare le tipologie di macchine alle quali i pezzi sonodestinati. La giurisprudenza ha stabilito che la liceit delluso del marchio subordinata alla duplicecondizione del rispetto dei principi di correttezza professionale e della rispondenza ad una funzione

    meramente descrittiva e non distintiva, al fine di evitare il cosiddetto rischio di agganciamento, ossia la possibilit che il marchio divenga mezzo di indebito sfruttamento della fama spettante al titolare del

    marchio. (Cass., 15 febbraio 2012, n. 5957).Pertanto, al fine di stabilire la liceit delluso del marchio altrui su prodotti di ricambio non sar sufficienteche su di essi venga apposta una dicitura indicativa del carattere non originale del prodotto, maoccorrer valutare, caso per caso, tra laltro, la collocazione sul ricambio del marchio proprio rispetto aquella del marchio altrui e alla dicitura non originale, tale collocazione dovr garantire ai terzi la possibilit

    di apprezzare il carattere non autentico del marchio altrui. Sono, altres, rilevanti per la valutazione di liceit ilconfezionamento e la presentazione grafica del marchio altrui, che dovr evidenziare la funzionemeramente descrittiva della corretta destinazione meccanica del ricambio.

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    10/16N55 Febbraio 2012 10

    Assic

    A cura di Bonavent razioni

    ra Minutolo e Teresa Cofano

    RCA -RISARCIMENTO IN

    FAVORE DELLO

    STRANIERO

    L'art. 16 disp. prel. c.c., nella parte in cui subordina alla condizione di

    reciprocit l'esercizio dei diritti civili da parte dello straniero, deve essere

    interpretato in modo costituzionalmente orientato alla stregua dell'art. 2

    Cost., che assicura tutela integrale ai diritti inviolabili; con la conseguenza

    che allo straniero, sia esso residente o meno in Italia, sempre consentito, a

    prescindere da qualsiasi condizione di reciprocit, domandare al giudiceitaliano il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale derivato

    dalla lesione di diritti inviolabili della persona (quali il diritto alla salute e ai

    rapporti parentali o familiari), avvenuta in Italia, sia nei confronti del

    responsabile del danno, sia nei confronti degli altri soggetti che per la legge

    italiana siano tenuti a risponderne, ivi compreso l'assicuratore della

    responsabilit civile derivante dalla circolazione di veicoli o il Fondo di

    garanzia per le vittime della strada.

    (Cassazione, 2 febbraio 2012, n. 1493)

    CIRCOLAZIONE E

    RISARCIMENTO

    La sosta di un veicolo a motore su area pubblica o ad essa equiparata

    integra, ai sensi e per gli effetti dellart. 2054 c.c. e della legge n. 990 del

    1969, anchessa gli estremi della fattispecie circolazione del veicolo, con la

    conseguenza che, come nel caso di specie - dei danni derivati a terzi da un

    incendio sviluppatosi a causa di un corto circuito, risponde anche

    lassicuratore indipendentemente dal lasso di tempo intercorso tra linizio

    della sosta e linsorgere dellincendio.

    (Cassazione, 14 febbraio 2012, n. 2092)

    CONTRATTO DI

    ASSICURAZIONE -

    CLAUSOLE VESSATORIE

    La clausola assicurativa c.d. "claims made" pura che individua i sinistri per i

    quali vi obbligo di risarcimento sulla base della data della richiesta

    risarcitoria, indipendentemente dalla data di verificazione dei sinistri stessi,

    valida e non vessatoria. La stessa, tuttavia, conferisce natura atipica al

    contratto di assicurazione avverso la RC, pertanto il contratto soggetto a

    valutazione di meritevolezza dello schema causale adottato, e tale

    valutazione pu essere negativa specie ove, anche in combinazione con altrielementi, realizza una limitazione dell'area di rischio assicurato senza

    adeguata contropartita.

    (Tribunale di Genova, sentenza 23 gennaio 2012)

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  • 8/2/2019 Newsletter T&P N 55

    11/16N55 Febbraio 2012 11

    RETICENZE

    DELLASSICURATO

    In tema di assicurazione sulla vita, si configura la mala fede dell'assicurato

    che omette di fornire informazioni sul proprio stato di salute, rispondendo nelquestionario assicurativo negativamente circa l'esistenza di stati morbosi o di

    patologie in atto. L'avente causa dell'assicurato deceduto non pu, pertanto,

    ottenere il pagamento del capitale rivalutato della polizza di assicurazione.

    (Cassazione, 20 dicembre 2011, n. 27578)

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  • 8/2/2019 Newsletter T&P N 55

    12/16N55 Febbraio 2012 12

    IL PUNTO SUA cura di Vittorio Provera

    RESPONSABILIT DELLE SOCIET E CONFISCADEL PROFITTOSono trascorsi poco pi di dieci anni dallentrata in vigore del decreto legislativo 231/2001 che, come noto, ha

    introdotto in Italia il principio della responsabilit da reato delle persone giuridiche. Di tale istituto ci siamo gioccupati in precedenti articoli; in questa particolare occasione prenderemo spunto da una sentenza del

    Tribunale di Milano, emessa nel 2011, riguardante un caso che ha coinvolto una importante banca, per la qualeera stata accertata la responsabilit per taluni cd reati presupposto: ostacolo delle funzioni degli Organismi di

    vigilanza (Banca dItalia e Consob), aggiotaggio informativo, false comunicazioni sociali, con conseguenteconfisca di beni. In proposito lart.19 del decreto legislativo 231/2001 prevede che, a fronte della accertata

    responsabilit dellEnte, sia disposta, con la sentenza di condanna, la confisca del prezzo del profitto del reato.Quando non possibile eseguire detta confisca, la stessa pu avere ad oggetto anche somme di denaro, beni

    o altre attivit di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato. Nel caso in esame, il Tribunale di Milano hadisposto la confisca per equivalente delle somme di denaro che, secondo gli accertamenti dei periti della

    Pubblica Accusa nonch i rilievi formulati dalla Consob e dalla Banca dItalia, si sarebbero resi disponibili

    attraverso le predette false comunicazioni sociali.

    Riassumendo sinteticamente i fatti, il Tribunale aveva verificato che la societ avrebbe posto in essere unacomplessa attivit finanziaria, caratterizzata da cospicui investimenti in strumenti derivati. I contratti sui

    derivati erano stati stipulati, secondo lIstituto di Credito, al fine di fornire ai propri clienti una copertura dai rischisui tassi di interesse, correlati - per la maggior parte - alla stipula di contratti di leasing. Gli accertamenti eseguiti

    dai Consulenti avevano verificato che i contratti sui derivati non avevano, in realt, alcuna funzione di coperturadel rischio di gestione delle passivit finanziarie della clientela. I medesimi costituivano, invece, degli strumenti

    speculativi ad elevato rendimento ma anche ad altissimo rischio.

    A fronte di ci era emerso che, nellambito dei risultati dellesercizio 2006 (interessato da dette operazioni), la

    Banca aveva effettuato una valutazione assolutamente inadeguata dei rischi connessi a pretesi crediti appostatiin bilancio, che traevano origine dalle predette operazioni speculative ad alto rischio (e che erano stati qualificati

    come normali crediti commerciali, quali quelli nascenti da contratti di leasing).

    Da ci derivata una incongrua rettifica dei rischi (come detto assolutamente inadeguata), che ha permesso di

    falsare il risultato netto della gestione finanziaria ed ha consentito alla Banca di acquisire utilit patrimoniali chedovevano, per legge, rimanere indisponibili.

    Pi precisamente, dovevano essere considerati irrecuperabili valori per un complessivo valore di oltre 62 milionidi euro, con conseguente svalutazione dei predetti crediti. Non avendo operato tale corretta svalutazione, si

    consentito alla Banca di esporre un utile maggiore di quello che sarebbe stato in realt, qualora la rettifica fossestata eseguita in modo congruo (sulla base delle cognizioni disponibili allepoca dellapprovazione del bilancio).

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    13/16N55 Febbraio 2012 13

    Tale condotta stata considerata dal Tribunale come dolosa indicazione di inadeguato importo dellostanziamento per le rettifiche, con la conseguenza che lIstituto ha - sostanzialmente - avuto la possibilit

    di liberare risorse finanziarie che avrebbero dovuto essere destinate, ex lege, a garantire ladeguatezzapatrimoniale dello stesso Istituto e che, pertanto, non erano in alcun modo nella disponibilit dellaBanca. Sulla base di tale motivazione il Tribunale ha ritenuto che la somma corrispondente alla mancataadeguata rettifica costituiva lentit del profitto conseguente al delitto di false comunicazioni sociali (e,segnatamente, alle indicazioni di una incongrua rettifica per rischio). Pertanto stata disposta la confisca- ai sensi dellart.19 comma 2 D.Lgs. 231/2001 - per equivalente della somma di oltre 62 milioni di Euronei confronti dellIstituto di Credito, oltre interessi legali dalla data di approvazione del bilancio al 2006sino alla data delleffettivo esborso.

    La pronuncia, che ha assunto una notevole importanza sia per i valori economici sia per il complesso

    ragionamento giuridico, si presta tuttavia a talune osservazioni critiche. Infatti, le somme oggetto diconfisca gi facevano parte del patrimonio societario, anche se non vi era stata una corretta imputazionedelle stesse a copertura di potenziali rischi derivanti dai contratti derivati. Ma ci non corrisponde aduna effettiva nozione legale di profitto del reato, poich le stesse erano effettivamente nel patrimoniodella banca e non si creata, attraverso le operazioni descritte (a prescindere dalla loro illiceit), unanuova ricchezza o profitto, qualificata da elementi di patrimonialit e derivazione causale direttaimmediata dallillecito.

    In altre parole, attraverso la predetta operazione, la Banca - a parit di cespiti - ha rappresentatoallesterno una solidit economica maggiore rispetto a quella reale, avendo inserito tra le sommedisponibili quelle che, in realt, dovevano essere vincolate per le ragioni di garanzia sopra indicata. Ci

    pu far dubitare che le stesse somme costituiscano un profitto confiscabile, anche perch non siconcretizzano in un bene identificabile e qualificabile come illecito guadagno entrato, ex novo edallesterno, nella disponibilit patrimoniale della Societ. In conclusione, sarebbe stato pi correttovalutare tale disponibilit come possibile e potenziale vantaggio economico e non come illecito profittoconfiscabile.

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    14/16N55 Febbraio 2012 14

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    Pubblicazioni

    APPALTO, SOMMINISTRAZIONE, CONTRATTO A TERMINE

    A cura di Giacinto Favalli

    Ordine degli Avvocati di Milano -Fondazione Forense di MilanoCollana della Fondazione Forense di Milano IPSOA

    EventiMilano, Palazzina ANMIG, Salone Valente, Via Freguglia, 14

    5 Marzo 2012, ore 14.30 18.30

    AIDPeCentro Studi di Diritto del lavoro Domenico Napoletano- Sez. di MilanoConvegno: Progetti di modifica del diritto del lavoro e relazioni sindacali

    Tavola rotonda: Esame dei progetti di riforma del diritto del lavoro

    Relatore: Avv. Giacinto Favalli

    Programma (PDF)

    Archivio EventiConvegno Lega Pro - Roma,Ara Pacis, 21 Febbraio 2012

    Un contributo per nuove strategie di gestione delle societ di calcio di Lega Pro

    Relazione: Nuove prospettive contrattuali per linserimento dei giovani nel mondo del lavoro sportivo

    a cura di Giacinto Favalli

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    Newsletter - AIDP: N22 Febbraio 2012La riforma del mercato del lavoro

    Il punto di vista di Salvatore Trifir

    DirittoBancario.it: 27/02/2012Il nuovo procedimento per la composizione delle crisi da sovraindebitamento (dei non fallibili)

    di Francesco Autelitano e Carlo Uccella

    Libero: 24/02/2012Quando i contratti nascono male

    Intervista a Giacinto Favalli

    HR On Line - AIDP: N3 Febbraio 2012Le novit del decreto Salva Italia e lentrata in vigore del termine di decadenza di cui allart. 32 delCollegato Lavorodi Tommaso Targa

    TG1 Economia: 09/02/2012Articolo 18

    Intervista a Giacinto Favalli

    Corriere della Sera: 08/02/2012Battezzai larticolo 18, va depurato (dei tempi del tribunale)

    di Salvatore Trifir

    Il Sole 24 Ore: 03/02/2012Al Sud il licenziamento sempre illegittimo

    Intervista a Giacinto Favalli

    Il Sole 24 Ore: 02/02/2012Articolo 18, cause fino a sei anni

    Intervista a Giacinto Favalli

    Il Mondo: 24/02/2012Se il Prof ha la toga

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