Newsletter T&P N°60

download Newsletter T&P N°60

of 19

Transcript of Newsletter T&P N°60

  • 7/31/2019 Newsletter T&P N60

    1/19

    Diritto del Lavoro

    Attualit 3

    Le Nostre Sentenze 6

    Cassazione 9

    Diritto Civile,

    Commerciale,

    Assicurativo

    Attualit 10

    Le Nostre Sentenze 12

    Assicurazioni 13

    Il Punto su 15

    Eventi 17

    Rassegna Stampa 18Contatti 19

    EditorialeInnanzi tutto vogliamo ringraziare tutti coloro che hanno partecipato

    allincontro di approfondimento sulla Legge di riforma del mercato del

    lavoro in una prospettiva di crescita del 24 luglio scorso; stato un utile

    momento di approfondimento e di confronto su una normativa che

    destinata ad incidere profondamente sul futuro diritto del lavoro.Il giorno stesso dellentrata in vigore della nuova disciplina (il 18 luglio

    2012), il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha fornito con la

    Circolare n. 18/2012 i primi chiarimenti sulla L. n. 92/2012 con riferimento

    alle modifiche intervenute su alcune tipologie contrattuali di cui vi diamo

    conto nellattualit.

    Per seguire in qualche modo gli argomenti clou della riforma, nella

    Sezione sulla giurisprudenza del lavoro e nellOsservatorio sulla

    Cassazione abbiamo focalizzato lattenzione su una serie di decisioni in

    materia di licenziamento per giusta causa e su tre conformi decisioni del

    Tribunale di Milano in materia di decadenza dei termini per limpugnazionedi contratti di collaborazione.

    LADR del mese riguarda il tema della legittimit delle eventuali indagini

    preliminari che il datore di lavoro svolge al fine di verificare la

    configurabilit o meno di un illecito disciplinare. Sono legittime?

    La Sezione di Diritto Civile e Assicurativo si apre dando conto delle

    importanti modifiche apportate dal decreto legge 22 giugno 2012 n. 83,

    rubricato Misure urgenti per la crescita del Paese alla Legge

    Fallimentare, volte a migliorare lefficienza delle soluzioni concordate

    della crisi ed a favorire la continuit aziendale delle imprese ad essa

    soggette.LADR del mese risponde alla domanda se landamento dellattivit

    aziendale pu integrare un grave motivo per recedere dal contratto di

    locazione di un immobile ad uso commerciale?

    E sempre in tema di contratto di locazione, segnaliamo una nostra

    recente sentenza in materia di cessione del contratto e liberazione del

    cedente.

    Il Punto su . questo mese tratta delle novit introdotte dal Ministero del

    Lavoro sulle procedure di autorizzazione per gli impianti audiovisivi.

    Buona lettura e . buone vacanze!

    Marina Tona e il Comitato di Redazione composto da: Francesco

    Autelitano, Stefano Beretta, Antonio Cazzella, Teresa Cofano, Luca

    DArco, Diego Meucci, Claudio Ponari, Vittorio Provera, Tommaso Targa,

    Stefano Trifir e Giovanna Vaglio Bianco

    http://trifiro.info/eventi/convegno-tp-riforma-del-lavoro/http://trifiro.info/eventi/convegno-tp-riforma-del-lavoro/http://trifiro.info/eventi/convegno-tp-riforma-del-lavoro/http://trifiro.info/eventi/convegno-tp-riforma-del-lavoro/http://trifiro.info/eventi/convegno-tp-riforma-del-lavoro/http://trifiro.info/eventi/convegno-tp-riforma-del-lavoro/
  • 7/31/2019 Newsletter T&P N60

    2/19N60 Luglio 2012

    2011 m. vasario 28 d.,pirmadienis

    Quisque auctor erat vel nunc ultricieswww.trifiro.it

    Guida alla Riforma del Lavoro - In edicola con il Corriere della Sera dal 23 Luglio 2012

    http://trifiro.info/pubblicazioni/la-riforma-del-lavoro-istruzioni-per-luso-in-edicola-dal-23-luglio-con-corriere-della-sera/http://trifiro.info/pubblicazioni/la-riforma-del-lavoro-istruzioni-per-luso-in-edicola-dal-23-luglio-con-corriere-della-sera/http://www.trifiro.it/http://www.trifiro.it/
  • 7/31/2019 Newsletter T&P N60

    3/19N60 Luglio 2012 3

    Prime indicazioni sulla legge 28 Giugno

    2012 n. 92A cura di Luca DArco

    La Riforma del mercato del Lavoro (c.d. Riforma Fornero) entrata in vigore con effetto dal 18luglio 2012.

    Il medesimo giorno il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con la Circolare n. 18/2012 ha fornito i primi

    chiarimenti sulla L. 28 giugno 2012, n. 92 con riferimento alle modifiche intervenute su alcune tipologiecontrattuali.

    Lambito delimitato dalla Circolare che di seguito si commenter, lascia supporre che il Ministero a breve conaltra Circolare fornir le proprie indicazioni ed interpretazioni sugli argomenti non trattati e dunque per quanto

    attiene alla nuova disciplina in materia di licenziamenti.

    Tra le novit pi significative affrontate dal Ministero vi sono le modifiche intervenute con riferimento alladisciplina dei contratti a termine.

    In particolare, in relazione alla neointrodotta possibilit di stipulare un rapporto a tempo determinato senza laspecificazione delle ragioni (tecnico, organizzative, produttive o sostitutive), solamente in occasione del primo

    rapporto a termine e per lo svolgimento di qualunque tipo di mansione, il Ministero ha precisato che il fine di

    tale novit quello di consentire una migliore verifica delle attitudini e capacit professionali del lavoratore.Pertanto non sarebbe possibile assumere a tempo determinato senza lindicazione della causale previstadallart. 1 del D.lgs. n. 368/2001, un lavoratore che in passato abbia gi operato a favore del medesimo

    datore di lavoro in virt di un contratto a tempo indeterminato poi cessato.

    Il Ministero ha poi evidenziato come la durata massima di 12 mesi prevista dalla legge non pu costituire

    un periodo frazionabile, n che il rapporto a termine instaurato sulla base della nuova normativa, possaessere prorogato nemmeno ove la durata iniziale del medesimo fosse inferiore a 12 mesi (cio, ove la

    proroga fosse appunto volta a posticipare il termine finale a 12 mesi complessivi).

    Con la suddetta Circolare stato poi chiarito che anche il contratto a termine acausale soggetto allaprevisione di cui allart. 5 comma 2 del D.lgs. n. 368/2001 (peraltro modificato sempre dalla Riforma Fornero)secondo cui al superamento di 30 o 50 giorni (a seconda se il contratto di durata inferiore o superiore a 6

    mesi) il rapporto si trasforma automaticamente a tempo indeterminato.

    Il Ministero interviene inoltre sulla neo introdotta possibilit per la contrattazione collettiva di introdurre

    discipline derogatorie (alla necessit di specificare la causale), evidenziando come tale possibilit siaconcessa alla contrattazione aziendale solamente ove vi sia una espressa delega in tal senso da parte di

    accordi interconfederali o da parte della contrattazione collettiva di categoria nazionale.

    Infine il Ministero, con riferimento al limite dei 36 mesi ha segnalato come nel computo dei rapporti atempo determinato tra i medesimi soggetti, per lo svolgimento di mansioni equivalenti, vadano inclusi anche iperiodi relativi ai rapporti di somministrazione eventualmente intercorsi tra il medesimo lavoratore e datore di

    lavoro.

    www.trifiro.it

    http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/3027E62A-93CD-444B-B678-C64BB5049733/0/20120628_L_92.pdfhttp://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/21FDF179-5B66-4ED5-B017-1EEE67DECE27/0/20120718_Circ_18.pdfhttp://www.lavoro.gov.it/Lavoro/Notizie/20120718_Circolare18.htmhttp://www.lavoro.gov.it/Lavoro/Notizie/20120718_Circolare18.htmhttp://www.trifiro.it/http://www.trifiro.it/http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/3027E62A-93CD-444B-B678-C64BB5049733/0/20120628_L_92.pdfhttp://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/3027E62A-93CD-444B-B678-C64BB5049733/0/20120628_L_92.pdfhttp://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/21FDF179-5B66-4ED5-B017-1EEE67DECE27/0/20120718_Circ_18.pdfhttp://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/21FDF179-5B66-4ED5-B017-1EEE67DECE27/0/20120718_Circ_18.pdfhttp://www.lavoro.gov.it/Lavoro/Notizie/20120718_Circolare18.htmhttp://www.lavoro.gov.it/Lavoro/Notizie/20120718_Circolare18.htmhttp://www.lavoro.gov.it/Lavoro/Notizie/20120718_Circolare18.htmhttp://www.lavoro.gov.it/Lavoro/Notizie/20120718_Circolare18.htm
  • 7/31/2019 Newsletter T&P N60

    4/19N60 Luglio 2012 4

    stato per chiarito che ai fini del calcolo di detto limite dovranno essere considerati i soli periodi di

    lavoro svolti in virt dei contratti di somministrazione stipulati successivamente al 18/7/2012 e

    soprattutto che il limite dei 36 mesi vale come unicamente per la stipulazione di contratti a tempodeterminato, con la conseguenza che sarebbe astrattamente possibile ricorrere alla somministrazionecon lo stesso lavoratore anche successivamente al raggiungimento dei 36 mesi.

    Per quanto attiene allapprendistato, la suddetta Circolare si focalizza esclusivamente sugli obblighi distabilizzazione ai fini della possibilit di effettuare nuove assunzioni in apprendistato.

    Il Ministero ribadisce che la nuova normativa legale - che stabilisce un obbligo di stabilizzazione del 50%(30% sino al 15/7/2015) degli apprendisti nei 36 recedenti alla nuova assunzione con tale tipologia

    contrattuale si applica solamente ai datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze almeno 10

    lavoratori mentre per quelli con un numero inferiore di dipendenti dovr applicarsi il limite eventualmenteprevisto dalla contrattazione collettiva.

    Ricordiamo che il mancato rispetto delle percentuali di stabilizzazione comporta la trasformazione a

    tempo indeterminato sin dalla data di costituzione del rapporto qualificato come apprendistato.

    Il Ministero del Lavoro ha poi fornito indicazioni operative con riferimento ai contratti di lavorointermittente.

    In particolare, viene ricordato come dal 18/7/2012 in virt delle intervenute abrogazioni non pi

    possibile sottoscrivere nuovi contratti di lavoro intermittente secondo la previgente disciplina e dunquecon riferimento a prestazioni da rendersi nel fine settimana, ovvero nei periodi di ferie estive o delle

    vacanze pasquali o natalizie o nei diversi periodi individuati dalla contrattazione collettiva.

    Parimenti dal 18/7/2012 non pi possibile utilizzare detta tipologia contrattuale con soggetti con meno

    di 25 anni e con pi di 45 anni ma con soggetti di et fino 24 anni ovvero superiore ai 55 anni.

    Trascorsi 12 mesi dalla suddetta data tutti i contratti di lavoro intermittenti stipulati precedentemente

    allentrata in vigore della Riforma Fornero ove incompatibili con la nuova disciplina cesseranno diprodurre effetto e leventuale prestazione resa in violazione del divieto sar considerata in nero.

    Il Ministero poi intervenuto fornendo indicazioni operative sul nuovo obbligo di comunicazioneintrodotto dal legislatore precisando che ladempimento potr avvenire - in attesa dellindividuazione

    attraverso apposito ed emanando decreto ministeriale di diverse e semplificate modalit - attraversoposta elettronica anche non certificata e fax ai recapiti delle Direzioni Territoriali del Lavoro reperibili sul

    sito del ministero www.lavoro.gov.it indicando senza particolari formalit i dati identificativi del

    lavoratore ed il giorno o i giorni. La comunicazione potr sempre essere annullata o modificata in

    qualsiasi momento prima dellinizio della prestazione lavorativa. In assenza di modifica o annullamentodella comunicazione gi inoltrata la prestazione indicata, secondo il Ministero, si riterr effettuata nei

    giorni ivi indicati con ogni conseguente obbligazione di natura retributiva e contributiva.

    Per quanto attiene al lavoro accessorio con la Circolare n. 18/2012, il Ministero ha evidenziato come lalegge di riforma abbia da un lato semplificato il quadro normativo (eliminando le causali soggettive eoggettive che ne consentivano il ricorso), ma limitato ulteriormente lambito di utilizzo di tale tipologia

    contrattuale.

    www.trifiro.it

    http://www.lavoro.gov.it/http://www.trifiro.it/http://www.trifiro.it/http://www.lavoro.gov.it/http://www.lavoro.gov.it/
  • 7/31/2019 Newsletter T&P N60

    5/19N60 Luglio 2012 5

    La nuova disciplina consente lutilizzo di tale contratto per attivit lavorative di natura meramente

    occasionali che non danno luogo con riferimento alla totalit dei committenti a compensi superiori a

    5mila Euro annue nel corso del medesimo anno solare. Il limite complessivo annuo viene ridotto a2mila euro ove il committente sia un imprenditore commerciale o un professionista.

    Importante modifica segnalata dal Ministero quella relativa alla disciplina del collocamento dei

    disabili: difatti, la nuova normativa intervenuta eliminando dal novero dei soggetti non computati

    nellorganico aziendale i lavoratori occupati con contratto a tempo determinato di durata non

    superiore a 9 mesi.

    Questo comporta che, ai fini dellindividuazione della base occupazionale vadano computati (pro

    quota) tutti lavoratori assunti a tempo determinato (ad esempio 2 lavoratori assunti contestualmente

    a termine per 6 mesi dovranno essere considerati come una unit). Secondo il Ministero sulla base

    di consolidati orientamenti giurisprudenziali, non andrebbero considerati nel computo i contratti a

    tempo determinato per ragioni sostitutive. A tal riguardo segnaliamo che in discussione un

    emendamento alla L.n. 92/2012 volto a reintrodurre lesclusione dal computo ai fini del collocamento

    obbligatorio i contratti a tempo determinato purch di durata inferiore a 6 mesi, ma di ci nonch

    delle altre novit al momento al vaglio del Legislatore in quello che viene gi definito un

    maxiemendamento, ve ne daremo pronta notizia non appena approvato, nelle prossime newsletter.

    www.trifiro.it

    LINKLegge 28 Giugno 2012 n. 92 (PDF)

    Circolare 18 Luglio 2012 n.18 (PDF)

    http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/21FDF179-5B66-4ED5-B017-1EEE67DECE27/0/20120718_Circ_18.pdfhttp://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/21FDF179-5B66-4ED5-B017-1EEE67DECE27/0/20120718_Circ_18.pdfhttp://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/3027E62A-93CD-444B-B678-C64BB5049733/0/20120628_L_92.pdfhttp://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/3027E62A-93CD-444B-B678-C64BB5049733/0/20120628_L_92.pdfhttp://www.trifiro.it/http://www.trifiro.it/
  • 7/31/2019 Newsletter T&P N60

    6/19N60 Luglio 2012 6

    LEGITTIMO IL LICENZIAMENTO DISCIPLINARE DELLA DIPENDENTE ANCHE SE INTIMATODURANTE IL PERIODO DI TUTELA EX ART. 54, COMMA I, D.LGS. N. 151/2001(Tribunale di Milano, 21 luglio 2012)

    Una recente ordinanza del Tribunale di Milano ha accertato e dichiarato la legittimit del licenziamentoper giusta causa di una dipendente infedele, con conseguente rigetto del ricorso durgenza propostodalla medesima avente ad oggetto limpugnativa della risoluzione del rapporto di lavoro.Il Giudice di primo grado ha ritenuto che gli informatori sentiti avessero confermato la condotta illecitadella lavoratrice, la quale - in qualit di cassiera di un noto fast food - si era resa responsabile, in diversicasi documentati, di gravi infrazioni (quali la mancata emissione di scontrino fiscale o lemissione di unoscontrino fiscale di importo diverso dal prezzo incassato).Laccertamento delle mancanze era avvenuto sia attraverso riscontri di incaricati di una societ di serviziper la tutela del patrimonio aziendale, sia dalle riprese delle videocamere di sorveglianza con le quali -dopo le segnalazioni - erano stati ricostruiti in dettaglio diversi episodi.Il Tribunale ha, dunque, ritenuto provate le deduzioni della Societ convenuta e le contestazioni mossealla ricorrente. Poich si trattava di lavoratrice madre il cui figlio - allet del licenziamento - non avevaancora compiuto un anno di et (con conseguente divieto di licenziamento della stessa ai sensi dellart.54, comma I, D.lgs. n. 151/2001), il Giudicante ha precisato che la gravit e la ripetitivit deicomportamenti contestati fosse idonea a giustificare il licenziamento in tronco e ad escludere qualsiasiipotesi pur dedotta dalla lavoratrice di licenziamento legato alla maternit della ricorrente, tenutoconto della legittimit della risoluzione del rapporto di lavoro della donna anche nel corso del periodosuddetto di tutela, quando il licenziamento sia assistito da colpa grave costituente giusta causa dirisoluzione del rapporto ex art. 54 co. III lett. a) D.lgs. n. 151/2001.Da ultimo, lordinanza in esame ha rilevato che la decisione di rigetto del ricorso ex art. 700 c.p.c. eraaltres supportata dal comportamento processuale della ricorrente, la quale, dopo aver attivato ilprocedimento, aveva fatto sapere - a mezzo del proprio legale - di essere tornata al proprio Paesedorigine, non presentandosi in udienza per sottoporsi al libero interrogatorio del Giudice.(Causa curata da Vittorio Provera e Marta Filadoro)

    LEGITTIMO IL LICENZIAMENTO DISCIPLINARE DEL DIPENDENTE PER OMESSO CONTROLLOSULLOPERATO DEL SUO SOTTOPOSTO, QUALORA LESERCIZIO DELLA FUNZIONE DICONTROLLO RIENTRI NELLE MANSIONI AFFIDATEGLI DAL DATORE DI LAVORO(Corte dAppello di Milano, 18 giugno 2012)

    Un lavoratore conveniva in giudizio la societ datrice di lavoro, domandando laccertamentodellillegittimit del licenziamento da questultima intimatogli per aver omesso di esercitare la funzione dicontrollo sulloperato di suoi sottoposti, che avevano certificato prestazioni lavorative non effettivamenterese; il ricorrente negava ogni responsabilit, sostenendo che tale funzione di controllo, di cui la societgli aveva contestato il mancato esercizio, non rientrava tra le mansioni che gli erano state assegnate.Il Tribunale di Milano aveva ritenuto legittimo tale licenziamento, reputando il ricorrente responsabile perle violazioni commesse dai suoi sottoposti; la Corte dAppello ha confermato la sentenza di primo grado,

    precisando che dalle dichiarazioni testimoniali emergeva non solo la sussistenza di un rapportogerarchico tra il ricorrente e i lavoratori in questione, ma altres leffettiva riconducibilit allattore dellemansioni relative al controllo delloperato di questi ultimi, posto che, anche a voler ammettere il caratterefarraginoso e poco efficace del sistema di gestione delle presenze, di cui i suoi sottoposti erano

    LE NOSTRE SENTENZE

    www.trifiro.it

    http://www.trifiro.it/http://www.trifiro.it/
  • 7/31/2019 Newsletter T&P N60

    7/19N60 Luglio 2012 7

    incaricati, ci non poteva in ogni caso essere sufficiente ad escludere la sua responsabilit, in qualit diaddetto allimpianto, in ordine alla verifica di quanto certificato dai propri dipendenti. Di conseguenza, la

    Corte dAppello ha ritenuto la reazione della societ proporzionata alla gravit dellinadempimento.(Causa curata da Giorgio Molteni e Claudio Ponari)

    DECADENZA DALLIMPUGNAZIONE DI CONTRATTI DI COLLABORAZIONE A PROGETTO EDEFFICACIA DEL DECRETO MILLE PROROGHE(Trib. Milano 10 luglio 2012; conf. Trib. Milano 16 aprile 2012 e Trib. Milano 16 maggio 2012)

    Con le sentenze in commento sono stati ritenuti inammissibili i ricorsi presentati da collaboratori aprogetto per intervenuta decadenza ai sensi dellart. 32 della L. 183/10, ovvero perch il ricorso erastato proposto oltre il termine di 270 giorni decorrenti dalla data di impugnazione stragiudiziale dellascadenza dellultimo contratto.La difesa dei ricorrenti aveva resistito alla predetta eccezione deducendo tra laltro che, alla luce dellalegge di conversione del decreto milleproroghe (L. 26.2.2011 n.10) che ha introdotto nellart. 32 delCollegato Lavoro il comma 1 bis (che cos recita: In sede di prima applicazione, le disposizioni di cuiallart. 6, primo comma, della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dal comma 1 del presentearticolo, relative al termine di sessanta giorni per limpugnazione del licenziamento, acquistano efficacia adecorrere dal 31 dicembre 2011) la decorrenza dei termini introdotti dallart. 32 del Collegato Lavorodoveva ritenersi sospesa fino al 31 dicembre 2011.Sebbene la decadenza fosse intervenuta nel periodo intercorrente tra la data di introduzione del comma1 bis ed il 31 dicembre 2011, i Giudici di Milano, condividendo la tesi della resistente, hanno ritenuto che

    la proroga della decorrenza dei termini di impugnazione valesse soltanto per la fattispecie dellicenziamento e non, invece, per le altre fattispecie previste ai commi 3 e 4 dellart. 32 l. 183/2010 (tra lequali figura, appunto, limpugnazione del recesso datoriale dai rapporti di collaborazione, anche aprogetto) valorizzando anche il fatto che lintervenuta sospensione non poteva comunque trovareapplicazione ai termini di decadenza la cui decorrenza era iniziata prima del 26 febbraio 2011, inassenza di una espressa previsione di retroattivit del comma 1 bis.(Cause curate da Valeria De Lucia e Damiana Lesce)

    www.trifiro.it

    http://www.trifiro.it/http://www.trifiro.it/
  • 7/31/2019 Newsletter T&P N60

    8/19N60 Luglio 2012 8

    www.trifiro.it

    ADRSono legittime le indagini del datore di lavoro finalizzate a verificare la configurabilit

    di illeciti disciplinari?

    Una questione che si riscontra frequentemente quella che attiene alla legittimit delleeventuali indagini preliminari che il datore di lavoro svolge al fine di acquisire elementi digiudizio necessari a verificare la configurabilit o meno di un illecito disciplinare e adindividuare leventuale responsabile.

    Rispetto a tali indagini viene rilevato che le stesse sarebbero illecite, integrando una forma dicontrollo sulloperato del lavoratore, proibito, in generale, dallart. 4 Stat. Lav. ed idoneo aledere la libert e la dignit del lavoratore, oltre che atto a potersi riflettere, sebbene in viaindiretta, in un successivo provvedimento del datore di lavoro.Secondo tale prospettazione, seguita da alcune pronunce di merito, lammissibilit delleindagini preliminari sarebbe da escludere perch le stesse contrasterebbero con la logicadellordinamento del lavoro che richiede unimmediata e specifica contestazione degliaddebiti senza consentire il ricorso a forme di controllo unilaterale da parte del datore di

    lavoro.Secondo un diverso, pi recente, orientamento, avallato da sentenze della Suprema Corte,le predette indagini dovrebbero essere invece considerate lecite, senza che venga in rilievolart. 4 Stat. Lav. che riguarda soltanto i controlli direttamente incidenti sullattivit lavorativa enon quelli rivolti ad accertare eventuali condotte illecite del lavoratore.Resta in ogni caso fermo che opportuno verificare la presenza di eventuali disposizionicontrattuali e/o regolamentari che disciplinino la materia, dettando regole particolari e resta,altres, fermo che qualora le indagini preliminari consentano di ravvisare un illecito disciplinareil datore di lavoro, all'esito delle stesse, dovr necessariamente procedere alla rituale

    contestazione dell'addebito, con possibilit per il lavoratore incolpato di difendersi anchecon l'assistenza dei rappresentanti sindacali.

    http://www.trifiro.it/http://www.trifiro.it/
  • 7/31/2019 Newsletter T&P N60

    9/19N60 Luglio 2012 9

    www.trifiro.it

    OSSERVATORIO SULLA CASSAZIONEA cura di Stefano Beretta e Antonio Cazzella

    LICENZIAMENTO PER MODIFICHE AL PC AZIENDALE

    Con sentenza n. 10432 del 22 giugno 2012 la Corte di Cassazione ha ritenuto illegittimo illicenziamento di un dipendente che, durante le ore notturne, si collegava dalla sua abitazione alpc aziendale. Il datore di lavoro aveva imputato al dipendente di aver installato un programmache gli consentiva di accedere a distanza al pc aziendale. La Corte ha ritenuto che lattivitnotturna riscontrata sul pc non era sufficiente a fondare il licenziamento, in quanto il datore dilavoro non aveva provato luso esclusivo del computer da parte del dipendente licenziato e,

    peraltro, aveva effettuato sul computer medesimo un intervento di manutenzione,successivamente al licenziamento, che non ha consentito al CTU nominato dal giudice diverificare con quali modalit si era svolta lattivit notturna effettuata dal dipendente licenziato.

    LICENZIAMENTO PER FRASI OFFENSIVE RIVOLTE AL SUPERIORE

    Con sentenza n. 10426 del 22 giugno 2012 la Corte di Cassazione ha ritenuto illegittimo illicenziamento di un dipendente che aveva offeso un superiore, rilevando che si era trattato diuna mera intemperanza verbale, preceduta da affermazioni di ordine scherzoso; inoltre, nonera stato dimostrato che tali frasi fossero effettivamente dirette al superiore, che distava circaquindici metri dal lavoratore licenziato. La Corte ha rilevato, altres, che la contrattazionecollettiva prevede il licenziamento del dipendente solo in caso di diverbio litigioso seguito dalricorso alle vie di fatto.

    LICENZIAMENTO PER FALSA ATTESTAZIONE DI RIMBORSI SPESE

    Con sentenza n. 11663 del 11 luglio 2012 la Corte di Cassazione ha affermato la legittimit del

    licenziamento del lavoratore che aveva gonfiato i rimborsi delle trasferte. Nel caso di specie, undirigente dellazienda - che era stato inviato presso lalbergo ove soggiornavano i trasfertisti - haverificato che, tra il gestore dellalbergo ed i dipendenti, era intervenuto un accordo per indicaretariffe superiori a quelle applicate dallalbergo. La Corte ha, altres, precisato che il lavoratore nonpu dolersi per il trattamento pi favorevole riservato ad altri soggetti coinvolti nella vicendaovvero per la mancata ammissione di determinati testimoni; nel primo caso, infatti, gli altridipendenti coinvolti avevano responsabilit minori e, nel secondo, si trattava di persone chepotevano essere complici nel giro delle fatture falsificate.

    http://www.trifiro.it/http://www.trifiro.it/
  • 7/31/2019 Newsletter T&P N60

    10/19N60 Luglio 2012 10

    Civile, Commerciale,Assicurativo

    www.trifiro.it

    LE MODIFICHE ALLA LEGGE FALLIMENTAREINSERITE NEL C.D. DECRETO PER LA

    CRESCITAA cura di Mario Gatti

    stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 26 giugno 2012 n. 147, il decreto legge 22 giugno 2012 n. 83,rubricato Misure urgenti per la crescita del Paese.

    Il decreto ha introdotto, fra gli altri, alcune importanti modifiche alla Legge Fallimentare, volte a migliorarelefficienza delle soluzioni concordate della crisi ed a favorire la continuit aziendale delle imprese ad essa

    soggette.

    In particolare, lart. 33 comma 1 lettera e) del decreto disciplina gli accordi di ristrutturazione dei debiti,

    modificando larticolo 182 bis della L. Fall.

    Limprenditore in stato di crisi pu domandare, depositando la documentazione richiesta per lammissione

    alla procedura del concordato preventivo, lomologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti stipulatocon i creditori rappresentanti almeno il 60% dei crediti, unitamente ad una relazione redatta da un

    professionista (in possesso dei requisiti di legge), sulla veridicit dei dati aziendali e sullattuabilit dellaccordostesso, con particolare riferimento alla sua idoneit ad assicurare lintegrale pagamento dei creditori estranei,

    nel rispetto dei seguenti termini:

    entro 120 giorni dallomologazione, in caso di crediti gi scaduti a quella data

    entro 120 giorni dalla scadenza, in caso di crediti non ancora scaduti alla data dellomologazione.

    Dalla data di pubblicazione dellaccordo di ristrutturazione dei debiti e per 60 giorni, i creditori per titolo e

    causa anteriori a tale data non possono acquistare titoli di prelazione se non concordati.

    In materia di finanziamenti e continuit aziendale, ai sensi dellart. 33 co. 1 lett. f) del decreto - che ha

    introdotto lart. 182 quinques della L. Fall. - il debitore che presenta una domanda di ammissione alconcordato preventivo o domanda di omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti, pu chiedere

    al tribunale di essere autorizzato, assunte se del caso sommarie informazioni, a contrarre finanziamenti,prededucibili, se un professionista designato dal debitore, verificato il complessivo fabbisogno finanziario

    dellimpresa sino allomologazione, attesta che tali finanziamenti sono funzionali alla migliore soddisfazionedei creditori.

    http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-06-26&task=dettaglio&numgu=147&redaz=012G0109&tmstp=1343467789280http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-06-26&task=dettaglio&numgu=147&redaz=012G0109&tmstp=1343467789280http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-06-26&task=dettaglio&numgu=147&redaz=012G0109&tmstp=1343467789280http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-06-26&task=dettaglio&numgu=147&redaz=012G0109&tmstp=1343467789280http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-06-26&task=dettaglio&numgu=147&redaz=012G0109&tmstp=1343467789280http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-06-26&task=dettaglio&numgu=147&redaz=012G0109&tmstp=1343467789280http://www.trifiro.it/http://www.trifiro.it/
  • 7/31/2019 Newsletter T&P N60

    11/19N60 Luglio 2012 11

    www.trifiro.it

    ADRLandamento dellattivit aziendale pu integrare un grave motivo per recederedal contratto di locazione di un immobile ad uso commerciale?

    Lart. 27 Legge n. 392/78 dettato in tema di locazione di immobili urbani adibiti ad usodiverso da quello abitativo, prevede che il conduttore, indipendentemente dalle previsioni

    contrattuali, possa recedere in qualsiasi momento dal contratto, con preavviso di almeno seimesi, qualora ricorrano gravi motivi.

    La giurisprudenza ritiene che i gravi motivi, tali da legittimare il locatario a liberarsi dal vincolocontrattuale, debbano basarsi su ragioni oggettive ed essere determinati da avvenimentiimprevedibili e sopravvenuti alla costituzione del rapporto.

    In particolare, landamento dellattivit aziendale e la necessit di un piano di riqualificazioneaziendale possono essere qualificati come gravi motivi solo qualora tali fatti presentino unaconnotazione oggettiva, non potendosi risolvere nellunilaterale valutazione effettuata dalconduttore in ordine allopportunit di continuare ad occupare limmobile locato, poich in talcaso si ipotizzerebbe la sussistenza di un recesso ad nutum, contrario alla norma.

    Deve, pertanto, verificarsi uno squilibrio sopravvenuto tra le prestazioni originarie tale daincidere significativamente sullandamento dellazienda globalmente considerata (Cass. 13dicembre 2011 n. 26711).

    Pertanto, landamento dellattivit aziendale potr integrare un grave motivo e, quindi,giustificare un recesso legittimo, solo qualora risulti dimostrata oggettivamente la gravositdella prosecuzione del contratto di locazione con riferimento alla situazione di crisi economicaa livello dellintero gruppo aziendale e non soltanto del singolo punto vendita.

    Ai sensi dellart. 33 co. 1 lett. h) del decreto - che ha introdotto lart. 186 bis della L. Fall. - il piano diconcordato pu stabilire: la prosecuzione dellattivit di impresa del debitore, la cessione dellazienda in

    esercizio, il conferimento dellazienda in esercizio in una o pi societ, anche di nuova costituzione, laliquidazione dei beni non funzionali allesercizio dimpresa.

    Il piano contenente le modalit di adempimento della proposta deve contenere anche unanaliticaindicazione dei costi e dei ricavi attesi dalla prosecuzione dellattivit dimpresa, delle risorse finanziarienecessarie e delle relative modalit di copertura.

    Il piano pu prevedere una moratoria, fino ad un anno dallomologazione, per il pagamento dei creditorimuniti di privilegio, pegno o ipoteca, salvo che sia prevista la liquidazione dei beni o diritti sui qualisussiste la causa di prelazione.

    http://www.trifiro.it/http://www.trifiro.it/
  • 7/31/2019 Newsletter T&P N60

    12/19

  • 7/31/2019 Newsletter T&P N60

    13/19N60 Luglio 2012 13

    Assic

    A cura di Bonavent razioni

    ura Minutolo e Teresa Cofano

    CASSETTE DI SICUREZZA

    Qualora venga sottratto il contenuto di una cassetta di sicurezza, in presenzadi una circostanziata denuncia alla polizia giudiziaria della natura, della qualit

    e del valore dei singoli oggetti trafugati, delle deposizioni testimoniali relativeal fatto che gli oggetti erano custoditi in banca, ed in mancanza di ogni prova

    od indizio contrario, il mancato ricorso alle presunzioni di cui agli artt. 2727 e2729 cod. civ., al fine di ritenere raggiunta la prova del danno, da ritenere

    illegittimo, ove non venga adeguatamente motivato, trattandosi di danni deiquali estremamente difficile, se non impossibile, fornire la prova storica.

    (Corte di Cassazione, sez. I civile, 4 giugno 2012, n. 8945)

    RCA-PRESCRIZIONE

    DEL DIRITTO

    DELLASSICURATO VERSO

    LASSICURATORE

    In tema di assicurazione della responsabilit civile, la prescrizione annuale del

    diritto dellassicurato verso lassicuratore inizia a decorrere non dal giornodellevento ma, a norma del comma 3 dellart. 2952 c.c., dal giorno in cui il

    terzo ha richiesto il risarcimento allassicurato, ovvero ha promosso contro dilui lazione. Inoltre, dopo la comunicazione dellassicurato allassicuratore

    della richiesta del terzo danneggiato o della proposizione da parte dellostesso dellazione giudiziaria, il decorso della prescrizione sospeso fino a

    quando il credito del danneggiato non sia divenuto liquido ed esigibile,oppure non si sia prescritto.

    (Corte dAppello di Roma, 15 marzo 2012, n. 1440)

    TRALENOSTRE

    SENTENZE

    Con sentenza n. 1598/2012 il Tribunale di Brescia ha affermato la sussistenzadella giusta causa di recesso della preponente dal contratto di agenzia a

    fronte dellillecito compiuto da un subagente che aveva concluso una serie dipolizze RCA in assenza di attestato di rischio, o con attestato di rischio falso,

    o intestati a soggetti diversi da quelli indicati nelle polizze, ovvero con premioerroneamente calcolato.

    Il Tribunale ha ritenuto che tali (reiterati) illeciti rappresentano evidenti violazionidegli obblighi di lealt e buonafede imposti dallart. 1746 c.c., nonch della

    normativa speciale in materia di RCA.; violazioni che lagente, nella

    fattispecie, avrebbe dovuto e potuto rilevare, semplicemente esaminando econtrollando, di volta in volta, i documenti allegati alle polizze in questione.

    www.trifiro.it

    http://www.trifiro.it/http://www.trifiro.it/
  • 7/31/2019 Newsletter T&P N60

    14/19N60 Luglio 2012 14

    www.trifiro.it

    LEGISLAZIONE:

    Larticolo 28, comma 1, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante disposizioni urgenti per laconcorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitivit, convertito con legge 24 marzo 2012, n. 27,prevede che nel caso in cui le banche e gli altri intermediari finanziari condizionino lerogazione di un mutuoimmobiliare o di un credito al consumo alla stipulazione di un contratto di assicurazione sulla vita, devonosottoporre al cliente almeno due preventivi di due differenti gruppi assicurativi non riconducibili alle banche edagli intermediari finanziari stessi. Il cliente in ogni caso libero di scegliere sul mercato la polizza sulla vita piconveniente, che deve essere accettata dalla banca o dallintermediario finanziario senza variare le condizioniper lerogazione del mutuo immobiliare o del credito al consumo.

    Il secondo comma dellarticolo 28 demanda allISVAP la definizione dei contenuti minimi del contratto di

    assicurazione sulla vita richiamato dal comma 1.A tale fine il REGOLAMENTO ISVAP N. 40 DEL 3 MAGGIO 2012 individua i contenuti minimi di tale contrattodi assicurazione sulla vita con lobiettivo di agevolare il consumatore nel confronto tra le offerte e nella ricercadella polizza pi conveniente. I contenuti minimi rappresentano lofferta contrattuale di base e sono strumentalial confronto tra i diversi preventivi sottoposti al cliente, che potr scegliere di stipulare una polizza con condizionidi assicurazione di maggiore favore e pi rispondenti alle proprie esigenze.

    http://www.trifiro.it/http://www.trifiro.it/
  • 7/31/2019 Newsletter T&P N60

    15/19N60 Luglio 2012 15

    IL PUNTO SUA cura di Vittorio Provera

    GLI IMPIANTI AUDIOVISIVI: LE NOVIT DALMINISTERO DEL LAVORO SULLA PROCEDURADI AUTORIZZAZIONECi siamo gi occupati nella newsletter del mese di giugno dellargomento riguardante lutilizzo di sistemi di

    videosorveglianza in ambito lavorativo.

    In quella sede, si segnalata una recente pronuncia della Cassazione (n. 22611/2012) la quale ha ritenuto che il

    consenso scritto prestato da tutti i lavoratori allinstallazione di un impianto di videosorveglianza potessevalidamente sostituire quello richiesto dallart. 4 Stat. Lav., che subordina linstallazione al previo accordo con le

    rappresentanze sindacali aziendali oppure, in mancanza di queste, con la commissione interna.

    In merito allinstallazione di tali sistemi lart. 4 Stat. Lav. prevede che, in difetto di accordi sindacali, lAzienda

    possa rivolgersi allispettorato del Lavoro per ottenere la necessaria autorizzazione con la prescrizione dellemodalit per luso dellimpianto, ove occorra.

    In questo contesto riteniamo utile richiamare lattenzione sulla nota del Ministero del Lavoro Prot.37/0007162/MA008.A002 del 16 aprile 2012 avente per oggetto le procedure per il rilascio delleautorizzazioni previste dallart. 4 Stat. Lav. da parte delle direzioni provinciali territoriali.

    Negli ultimi anni sono aumentate le richieste rivolte allispettorato del lavoro per ottenere lautorizzazione adinstallare impianti di videosorveglianza, soprattutto da parte di piccoli esercizi commerciali quali ricevitorie,

    tabaccherie, oreficerie, distributori di carburante, farmacie ed edicole che per le consistenti giacenze di denarosono a rischio di rapina.

    Nel medesimo periodo, in assenza di specifiche indicazioni operative al rilascio dellautorizzazione, si

    consolidata una prassi che prevede un sopralluogo ad opera di un ispettore del Ministero per valutare lecaratteristiche del sistema e la rispondenza di quanto dichiarato in ordine al numero di apparecchi e angoli diripresa delle videocamere.

    Tale prassi, tuttavia, comporta un notevole dispendio di risorse ispettive che, se pu essere forse comprensibilenei contesti di grandi dimensioni, non giustificato in relazione a piccole attivit economiche.

    Pertanto, in unottica di snellimento e di efficienza, il Ministero del Lavoro con la nota 7162/2012 ha stabilitolammissibilit in via presuntiva delle domande per linstallazione di sistemi di videosorveglianza, qualora la

    presenza di tali impianti possa consentire di controllare lincolumit del personale lavorativo e dei terzi, nonch

    rappresentare un fattore deterrente ed uno strumento finalizzato ad assicurare le fonti di prova nei giudizi relativiad eventuali condotte penalmente rilevanti.

    www.trifiro.it

    http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/3ED11D5C-1DD0-4A39-B92F-D4FBB3FEFBFF/0/20120416_Nt.pdfhttp://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/3ED11D5C-1DD0-4A39-B92F-D4FBB3FEFBFF/0/20120416_Nt.pdfhttp://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/3ED11D5C-1DD0-4A39-B92F-D4FBB3FEFBFF/0/20120416_Nt.pdfhttp://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/3ED11D5C-1DD0-4A39-B92F-D4FBB3FEFBFF/0/20120416_Nt.pdfhttp://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/3ED11D5C-1DD0-4A39-B92F-D4FBB3FEFBFF/0/20120416_Nt.pdfhttp://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/3ED11D5C-1DD0-4A39-B92F-D4FBB3FEFBFF/0/20120416_Nt.pdfhttp://www.trifiro.it/http://www.trifiro.it/http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/3ED11D5C-1DD0-4A39-B92F-D4FBB3FEFBFF/0/20120416_Nt.pdfhttp://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/3ED11D5C-1DD0-4A39-B92F-D4FBB3FEFBFF/0/20120416_Nt.pdfhttp://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/3ED11D5C-1DD0-4A39-B92F-D4FBB3FEFBFF/0/20120416_Nt.pdfhttp://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/3ED11D5C-1DD0-4A39-B92F-D4FBB3FEFBFF/0/20120416_Nt.pdfhttp://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/3ED11D5C-1DD0-4A39-B92F-D4FBB3FEFBFF/0/20120416_Nt.pdfhttp://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/3ED11D5C-1DD0-4A39-B92F-D4FBB3FEFBFF/0/20120416_Nt.pdfhttp://trifiro.info/newsletter/newsletter-tp59/http://trifiro.info/newsletter/newsletter-tp59/
  • 7/31/2019 Newsletter T&P N60

    16/19N60 Luglio 2012 16

    In tali casi, pertanto, il rilascio dellautorizzazione da parte delle direzioni territoriali del lavoro non sar pi

    subordinato ad un accertamento tecnico preventivo sullo stato dei luoghi, ma sar sufficiente lesame,

    da parte degli Uffici competenti, delle specifiche dellimpianto (caratteristiche tecniche, planimetria deilocali, numero e posizionamento delle telecamere) risultanti dalla documentazione prodotta dal datore dilavoro.

    Al di fuori delle esigenze di sicurezza sopra evidenziate, per la concessione dellautorizzazione dovressere posta particolare attenzione alleffettiva sussistenza delle esigenze organizzative e produttive,

    anchesse previste dallart. 4 Stat. Lav.

    Infine, la nota del Ministero ribadisce che i provvedimenti autorizzativi rilasciati dovranno rispettare: 1) la

    disciplina dettata in materia di protezione dei dati personali (D.lgs. n. 196/03) e i successivi

    provvedimenti del Garante per la Protezione dei dati personali; 2) la normativa in materia di raccolta diimmagini; 3) prima della messa in funzione dellimpianto lazienda dovr comunicare al personaledipendente, mediante unapposita informativa scritta, lattivazione dellimpianto e le modalit di

    funzionamento, nonch il posizionamento delle telecamere ed informare i clienti tramite appositi cartelli;4) le telecamere dovranno essere orientate verso le aree maggiormente esposte a rischio di furti e

    danneggiamenti e leventuale ripresa di dipendenti avverr esclusivamente in via incidentale e con criteridi occasionalit; 5) allimpianto non potr essere apportata alcuna modifica se non in conformit al

    disposto dellart. 4 Stat. Lav. e previa comunicazione alla direzione territoriale del lavoro; 6) in caso diaccesso alle immagini il datore di lavoro dovr dare tempestiva informazione ai lavoratori; 7) i lavoratori

    potranno verificare periodicamente il corretto utilizzo dellimpianto.

    In conclusione, il Ministero del Lavoro ha stabilito che le direzioni territoriali del lavoro potrannoautorizzare linstallazione degli impianti audiovisivi senza laccertamento tecnico preventivo dellostato dei luoghi, in quanto sostanzialmente ininfluente ai fini del rilascio dellautorizzazione.

    Nonostante la semplificazione introdotta, resta fermo il divieto di utilizzare le immagini registrate pereventuali accertamenti sullobbligo di diligenza da parte dei lavoratori e per ladozione di provvedimenti

    disciplinari.

    www.trifiro.itwww.trifiro.it

    http://www.trifiro.it/http://www.trifiro.it/
  • 7/31/2019 Newsletter T&P N60

    17/19N60 Luglio 2012 17

    2011 m. vasario 28 d.,pirmadienis

    Quisque auctor erat vel nunc ultricieswww.trifiro.it

    Convegno T&P: Riforma del Lavoro

    Milano, 12 Settembre 2012, ore 14 - 18Roma, 25 Settembre 2012, ore 14 - 18

    Seminario AIE Riforma Fornero e suoi riflessi sullattivit delle case editrici

    Relatore: Avv. Luca Peron

    PROGRAMMA

    Milano,27 Settembre 2012Starhotel Ritz

    Convegno IIR: Riforma del lavoro

    Flessibilit in uscitaRelatore: Avv. Giacinto Favalli

    PROGRAMMA (PDF)

    Riforma del Lavoro - Milano, 24 Luglio 2012 - Societ Umanitaria

    Galleria Fotografica

    http://www.iir-italy.it/app/pdfUpload/products/1251.pdfhttp://trifiro.info/eventi/convegno-iir-riforma/http://trifiro.info/eventi/convegno-iir-riforma/http://trifiro.info/eventi/convegno-iir-riforma/http://trifiro.info/eventi/convegno-iir-riforma/http://www.formedi.it/SKVIS/VIS_Corso_PUB.aspx?IDUNI=gdnqblsg1kh0kxtgnvt2byvd7840&MDId=6638&Skeda=MODIF108-206-2012.7.11http://trifiro.info/eventi/convegno-tp-riforma-del-lavoro/http://trifiro.info/eventi/convegno-tp-riforma-del-lavoro/http://www.iir-italy.it/app/pdfUpload/products/1251.pdfhttp://www.iir-italy.it/app/pdfUpload/products/1251.pdfhttp://trifiro.info/eventi/convegno-iir-riforma/http://trifiro.info/eventi/convegno-iir-riforma/http://www.formedi.it/SKVIS/VIS_Corso_PUB.aspx?IDUNI=gdnqblsg1kh0kxtgnvt2byvd7840&MDId=6638&Skeda=MODIF108-206-2012.7.11http://www.formedi.it/SKVIS/VIS_Corso_PUB.aspx?IDUNI=gdnqblsg1kh0kxtgnvt2byvd7840&MDId=6638&Skeda=MODIF108-206-2012.7.11http://trifiro.info/eventi/riforma-fornero-attivita-delle-case-editrici/http://trifiro.info/eventi/riforma-fornero-attivita-delle-case-editrici/http://www.trifiro.it/http://www.trifiro.it/
  • 7/31/2019 Newsletter T&P N60

    18/19

  • 7/31/2019 Newsletter T&P N60

    19/19

    RealizzazioneNewsletter:E

    manuelaZocchi

    ContattiMilano

    20122 Milano

    Via San Barnaba, 32

    Tel.: + 39 02 55 00 11Fax.: + 39 02 54 60 391;+ 39 02 55 185 052;+ 39 02 55 013 295

    Roma00195 Roma

    Piazza Giuseppe Mazzini, 27

    Tel.: + 39 06 3204744;+ 39 06 37351176Fax.: + 39 06 36000362

    Torino

    10121 Torino

    Via Raimondo Montecuccoli, 9

    Tel.: + 39 011 52 10 266Fax.: + 39 011 51 19 137

    Trento

    38122 TrentoVia Galileo Galilei, 24

    Tel.: + 39 0461 26 06 37Fax.: + 39 0461 26 44 41

    [email protected]

    Twitter @TrifiroPartners

    http://trifiro.info/contatti/trento/http://trifiro.info/contatti/trento/http://trifiro.info/contatti/torino/http://trifiro.info/contatti/roma/http://trifiro.info/contatti/roma/http://twitter.com/TrifiroPartnershttp://twitter.com/TrifiroPartnersmailto:[email protected]:[email protected]://www.trifiro.it/http://www.trifiro.it/http://trifiro.info/contatti/trento/http://trifiro.info/contatti/trento/http://trifiro.info/contatti/torino/http://trifiro.info/contatti/torino/http://trifiro.info/contatti/roma/http://trifiro.info/contatti/roma/http://trifiro.info/contatti/milano/http://trifiro.info/contatti/milano/http://www.emanuelazocchi.com/http://www.emanuelazocchi.com/