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NASCITA DI UNA COSTITUZIONE

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NASCITA DI UNA

COSTITUZIONE

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In un primo tempo attraverso la legge orale.

legge tramandata da padre in figlio e soggetta a diverse interpretazioni interpretazioni e letture

Successivamente attraverso la legge scritta

legge codificata attraverso ‘tavole’, costituzioni,

codici, ecc.

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L’amministrazione della giustizia è appannaggio del potere centrale.

il caso di Antigone

LA GIUSTIZIA DALL’ANTICHITA’ AL 1700

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Ècostituito dalle norme ‘fondanti’che regolano la vita di una società

E’uno strumento pedagogico, una identità, una coscienza

Stabilisce il fondamento della convivenza

E’una ‘legge speciale’ che caratterizza la ‘legge normale’e che nessuno, neppure la legge ‘positiva’, può disattendere.

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Nasce con il primo codice legale del re di UR (2050 AC) e si sviluppa con il codice di Hammurabi (1780 AC)

Fissa, per iscritto, le norme sulle quali si regge una società

Stabilisce il primato sulla legge orale

Ha valore ‘erga omnes’e stabilisce un primo principio di eguaglianza

La legge scritta, o lex, èchiamata ‘legge positiva’

Hammurabi.wmv

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• Quando la legge viene promulgata, essa assume il carattere della ‘legalità’

• La legge è’ ‘legale’ in quanto emanata dall’organo che ha la forza o il potere di redigerla.

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• E’ il diritto, lo ius, che dà legittimità alla legge, alla lex.

• E’ il ‘diritto’ che dà dignità alla persona umana

• E’ il contenitore dei principi e dei valori fondanti una società

IL PRINCIPIO DI LEGITTIMITA’

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LA LEGGE E IL POTERE

• La legge è sempre espressione del potere e della sua forza.

• Ecco perché, oltre ad essere legale, essa deve anche essere legittima.

• La legittimità non deriva dalla forza ma dalle fonti del diritto.

• Le Costituzioni moderne rappresentano oggi la fonte del diritto.

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• Quando gli uomini si trovano di fronte ad una legge che contraddice il comune sentimento di giustizia allora ci si dovrà battere per cambiare quella legge.

CONCLUSIONI

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Il Giudice e la Giustizia

• Oggi, la legge è espressione della forza ‘positiva’ e il giudice deve valutarne la sua legittimità alla luce dell’esigenza di giustizia.

B. Brecht “L’esame per ottenere la cittadinanza”Zagrebelsky: “Il giudice che è solo scrupoloso osservante della

legge non è un buon giudice”

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La giustizia, come la moneta, ha due facce o due modi di essere letta: l’una è quella del potere, della forza. L’altra è quella di chi subisce quel potere. Noi possiamo scegliere tra questa duplice lettura affidandoci al sentimento della giustizia. Scegliere da che parte stare: dalla parte del più forte o dalla parte del più debole, tenendo conto che esiste una generale, quanto antica, domanda giustizia che riguarda più la vittima del potente, più il debole che il forte.

CONCLUSIONI

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• I ‘beni’ possono essere letti alla luce dell’etica dei principi o dell’etica dei valori.

BENI

VALORI PRINCIPI

I ‘beni’possono essere letti alla luce dell’etica dei principi o dell’etica dei valori.

BENI

VALORI PRINCIPI

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Il ‘valore’èqualcosa di immutabile che vale nel tempo e per sempre.

Il ‘valore’èun fine, una dogma, una ‘verità’

Il ‘valore’èun bene totalizzante in quanto ‘assoluto’

Il ‘valore’èun fine che giustifica il mezzo

I valori entrano in conflitto tra loro.

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Il ‘principio’èqualcosa che deve aver inizio perchéèun bene iniziale di riferimento e non un fine di verità.

Il ‘principio’non deve raggiungere la ‘verità’perchénon èun dogma.

Il ‘principio’non ha una vocazione totalitaria perchériesce a bilanciarsi con altri principi

I principi sono tolleranti e mai assoluti.

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Per i VALORI: agisci come ti pare, in vista del valore che affermi

Per i PRINCIPI: agisci in ogni situazione in modo che nella tua azione si rifletta il principio da cui sei partito.

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LA DEMOCRAZIA

• Nel processo a Gesu’ possiamo identificare: la democrazia dogmatica‘meglio che muoia un innocente che un’intera nazione’ la democrazia scetticaÈ quella che non rinuncia al potere personale la democrazia criticaÈ quella che non impone la propria visione agli altri

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L’EGUAGLIANZA

• La destra e la sinistra di fronte all’eguaglianza

• Per la destra gli uomini sono più diseguali che eguali e lo sviluppo della società avviene mettendo in competizione gli uomini tra loro

• Per la sinistra la diseguaglianza ha carattere sociale ed economico e compito della società è ridurre le diseguaglianze che producono miseria, sfruttamento e profitto ingiustificato.

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Le COSTITUZIONI• Sono il prodotto storico dell’evoluzione politica delle nostre

società.• Esse hanno il compito di stabilire i confini entro i quali

l’autorità (la forza) può legiferare.• Stabiliscono i diritti del cittadino nei confronti del potere e i

suoi doveri secondo il principio della convivenza e responsabilità.

• Sono il frutto di una storia secolare iniziata con la Rivoluzione americana e francese.

• Nel 1800 erano Statuti concessi dall’autorità• Oggi sono Costituzioni che ambiscono a far sì che la legge non

contraddica il diritto (la giustizia).

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Le COSTITUZIONI

• Le Costituzioni sono sempre il prodotto di profonde trasformazioni sociali e politiche (guerre, rivoluzioni, ecc.)

• Le Costituzioni non fotografano il presente ma prefigurano il futuro. Ci dicono non quello che siamo ma quello che dovremmo essere.

• La nostra Costituzione deriva dal processo storico del costituzionalismo liberale (Montesquieu)

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LA DICHIARAZIONE DEI DIRITTI LA DICHIARAZIONE DEI DIRITTI DELL’UOMO E DEL CITTADINO (1789)DELL’UOMO E DEL CITTADINO (1789)

«I rappresentanti del popolo francese, costituiti in Assemblea nazionale, considerando che l’ignoranza, l’oblio o il disprezzo dei diritti dell’uomo sono le uniche cause delle sciagure pubbliche e dalla corruzione dei governi, hanno stabilito di esporre, in una solenne dichiarazione, i diritti naturali, inalienabili e sacri dell’uomo, affinché questa dichiarazione, costantemente presente a tutti i membri del corpo sociale, rammenti loro incessantemente i loro diritti e i loro doveri; affinché maggior rispetto ritraggano gli atti del Potere legislativo e quelli del Potere esecutivo da poter essere in ogni istanza paragonati con il fine di ogni istituzione politica;

segue...

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LA DICHIARAZIONE DEI DIRITTI LA DICHIARAZIONE DEI DIRITTI DELL’UOMO E DEL CITTADINO (1789)DELL’UOMO E DEL CITTADINO (1789)

... affinché i reclami dei cittadini, fondati da ora innanzi su dei principi semplici ed incontestabili, abbiano sempre per risultato il mantenimento della Costituzione e la felicità di tutti. In conseguenza, l’Assemblea nazionale riconosce e dichiara, in presenza e sotto gli auspici dell’essere supremo, i seguenti diritti dell’uomo e del cittadino...»

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LE «GENERAZIONI» DEI DIRITTILE «GENERAZIONI» DEI DIRITTI    

• Diritti di prima generazione (diritti civili)  

• Diritti di seconda generazione (diritti politici)

• Diritti di terza generazione (diritti sociali)  

• Diritti di quarta generazione (diritti della persona)

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La separazione dei poteri nello Stato liberale

Alla base dello Stato liberale vi è il principio della divisione dei poteri

Le tre funzioni fondamentali dello Stato – legislativa, esecutiva e giudiziaria – appartengono ad altrettanti organi

Il potere dello Stato è pur sempre unico ma lo stesso viene suddiviso per garantire che non venga più esercitato in modo arbitrario

La separazione dei poteri oltre che ad esigenze di buon funzionamento dell’apparato statale, risponde quindi all’esigenza di garanzia delle libertà riconosciute agli individui

Ogni “potere” (inteso come figura organizzativa) emana tendenzialmente i propri atti con una forma tipica:

Legislativo/legge; esecutivo/decreto; giudiziario/sentenza

I “poteri” devono però potersi condizionare reciprocamente (pesi e contrappesi)

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IL CONDIZIONAMENTO DEI POTERI

• Il condizionamento dei poteri è lo strumento attraverso il quale la Costituzione limita la forza del potere costituito evitando così il rischio della concentrazione del potere nelle mani del solo potere esecutivo.

• E’ la garanzia delle democrazie liberali

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RIMEDIO: il COSTITUZIONALISMO = “la subordinazione del potere politico a limiti giuridici”.

• il principio di legalità

• la separazione dei poteri

• le libertà costituzionali

Cardini degli “Stati liberali” sorti dopo le

Rivoluzioni statunitense e francese

Nel XX secolo, tali principi si sono uniti al principio di sovranità popolare, producendo una sensibile democratizzazione delle strutture dello

Stato.

Da quel momento il potere politico si è collegato al libero consenso popolare.

Il monopolio della forza riservato al potere politico garantisce contro il rischio di prevaricazione dei soggetti più forti sui più deboli.

Ma senza adeguate garanzie il potere politico potrebbe espandersi a dismisura, finendo per annullare le libertà che dovrebbe difendere.

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Parlamento

dopo il crollo della dittatura fascista

il popolo italiano viene chiamato a votare per la monarchia o per la repubblica la scelta fu a favore della repubblica

lo stesso giorno fu formata l'Assemblea Costituente

che aveva il compito di scrivere il testo della nuova Costituzione italiana

Quando

il 2 giugno 1946

stabilisce

L'organizzazione politicae la divisione dei poteri

legislativo esecutivo giudiziario

chichi chi

Parlamento Governo Magistratura

elabora e approva le leggi

amministralo stato

dando il viaalle leggi

fa rispettare le leggi

entrò in vigore il 1 gennaio 1948entrò in vigore il 1 gennaio 1948

Costituzione

struttura

i princìpi fondamentali (art. 1-12)

Diritti e doveri dei cittadinoi(art. 13-54)

ordinamento della Repubblica (art. 55-139)

Come nasce una legge

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Parlamento Costituzione Come nasce una leggePrincipi fondamentali

(Art. 1 – 12)

Parte primaDiritti e doveri dei

cittadini(Art. 13 – 54)

Parte secondaOrdinamento della

repubblica(Art. 55 – 139)

TITOLO IIl parlamento

Sez.I –le camere (art. 55-69)Sez. II –la formazione delle leggi (art. 70-82)

TITOLO IIIl presidente della repubblica

(art. 83-91)

TITOLO IIIIl governo

Sez.I –il consiglio dei ministri (art. 92-96)Sez.II –la pubblica amministr. (art. 96-98)sez.III –gli organi ausiliari (art. 99-100)

TITOLO IVLa magistraturaSez.I –ordinamento giurisdizionale(art. 101-110)Sez. II –norme sulla giurisdizione(art. 111-113)

TITOLO VLe regioni, le province, i comuni

(art. 114- 133)

TITOLO VIGaranzie costituzionali

Sez.I –La corte costituzionale (art. 134-137)Sez. II –Revisione della costituzione

Leggi costituzionali(art. 138-139)

TITOLO IRapporti civili

(art. 13-28)

TITOLO IIRapporti etico - sociali

(art. 29-34)

TITOLO IIIRapporti economici

(art. 35-47)

TITOLO IVRapporti politici

(art. 48-54)

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I PRINCIPI FONDAMENTALI I PRINCIPI FONDAMENTALI DELLA COSTITUZIONE ITALIANADELLA COSTITUZIONE ITALIANA

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I principi fondamentali, contenuti negli artt. 1‑12 della Carta costituzionale, esprimono le finalità e le basi ideali della forma di Stato democratico‑pluralista disegnata dalla Costituzione. A tale fine, i più significativi sono i principi racchiusi negli artt. 1‑5 e 10‑ 11 Cost, e cioè:

 

il principio democraticoil principio democratico (ar. 1); (ar. 1);

il principio personalistail principio personalista (art.2); (art.2);

il principio pluralistail principio pluralista (art. 2); (art. 2);   

il principio di eguaglianzail principio di eguaglianza (art.3); (art.3);

il principio lavoristail principio lavorista (artt. 1 e 4); (artt. 1 e 4);

il principio autonomisticoil principio autonomistico (art.5); (art.5);

principi sul rapporto dell'ordinamento italiano con il principi sul rapporto dell'ordinamento italiano con il diritto internazionale e con gli ordinamenti a carattere diritto internazionale e con gli ordinamenti a carattere

sopranazionalesopranazionale (artt. 10‑ 11) (artt. 10‑ 11)

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ARTICOLO 1 L'Italia è una Repubblica democratica,

fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti

della Costituzione.

SPIEGAZIONEIl 2 giugno 1946 i cittadini italiani hanno scelto a maggioranza, votando in un referendum, che l'Italia non fosse più una monarchia, con a capo un re, ma una Repubblica. Questa Repubblica è democratica, cioè la sovranità appartiene al popolo, che la esercita direttamente o indirettamente.

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Democrazia diretta, democrazia rappresentativa.

Nella democrazia diretta, il popolo esercita la sovranità partecipando direttamente alle decisioni politiche attraverso referendum, plebisciti o assemblee popolari.

Nei sistemi di democrazia rappresentativa, la sovranità popolare si traduce nel potere del popolo di scegliere i propri rappresentanti nei diversi organi eleggibili a suffragio universale, partecipando alla formazione della volontà politica anche attraverso gli altri strumenti previsti dalla Costituzione, come il diritto di associarsi in partiti politici.

In Italia vige un sistema di democrazia rappresentativa: il popolo esercita il potere sovrano, innanzitutto, con l'elezione dei Parlamento nazionale. Peraltro, come è stato ribadito dalla giurisprudenza costituzionale (sent. n. 106/2002), la sovranità popolare non si esaurisce nel Parlamento nazionale, ma si esprime anche nell'investitura degli organi rappresentativi delle autonomie territoriali (Regioni, Province/Città metropolitane, Comuni).

Il carattere tendenzialmente rappresentativo dei sistema italiano non esclude, tuttavia, la presenza di alcuni istituti di democrazia diretta. La Costituzione prevede infatti l'iniziativa legislativa popolare, il diritto di petizione e, soprattutto, il referendum.

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Democrazia liberale - tirannide della maggioranza.

La volontà dei corpo elettorale e delle assemblee che lo rappresentano si forma in genere secondo il principio maggioritario. In caso di divergenza di opinioni, cioè, prevale la volontà della maggioranza.

Un potere della maggioranza senza limiti, però, potrebbe schiacciare i diritti delle minoranze e dei singoli (c.d. tirannide della maggioranza). Di qui la necessità di individuare contrappesi all'arbitrio della maggioranza attraverso organi e congegni di garanzia. Negli ordinamenti di democrazia liberale, come quello italiano, il principio maggioritario non ha una valenza assoluta, ma è adeguatamente controbilanciato da strumenti di garanzia delle minoranze e dei diritti dei singoli.

Tra gli strumenti previsti dalla Costituzione italiana volti a temperare il potere della maggioranza, si possono ricordare:

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  il procedimento aggravato di revisione costituzionale;

  il sindacato di legittimità costituzionale sulle leggi e sugli atti aventi forza di legge da parte della Corte costituzionale;

  il referendum, con cui, a certe condizioni e seguendo determinate procedure, i cittadini possono deliberare sull'abrogazione di una legge o di un atto avente forza di legge;

• un ordine giudiziario autonomo e indipendente dagli altri poteri;

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Meritano inoltre di essere menzionate le c.d. autorità amministrative indipendentiautorità amministrative indipendenti, come l'Autorità Garante della concorrenza e dei mercato, L'Autorità Garante delle comunicazioni, L'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

Non previste dalla Costituzione, ma istituite con legge ordinaria per lo più in tempi recenti, le autorità indipendenti rispondono all'esigenza di regolare e controllare settori particolarmente delicati della vita economica e sociale (come il trattamento dei dati personali e le attività di emittenza televisiva) in maniera neutrale ed indipendente dal potere politico.

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ARTICOLO 2 La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili

dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri

inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.

SPIEGAZIONESi riafferma che esistono diritti dell'uomo (come il diritto alla vita, all'onore, all'espressione del proprio pensiero, a formarsi una propria famiglia ecc.) che non vengono concessi dallo Stato, ma sono da ritenere originari. Nello stesso tempo, si considera che l'uomo non è mai vissuto da solo e che, fra l'individuo e lo Stato, esistono innumerevoli formazioni sociali (le famiglie, i partiti, le chiese ecc.), espressione di questi diritti inviolabili. Proprio perché l'uomo è un essere sociale, però, accanto ai diritti sono richiamati anche i doveri

di solidarietà.

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IL PRINCIPIO PERSONALISTA

Art. 2 Cost. ‑ La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.

 

La persona nei sistemi totalitari ‑ I regimi totalitari hanno mostrato il più profondo disprezzo per la libertà e per la dignità della persona. Nelle diverse concezioni totalitarie, la libertà dei singoli è sempre sacrificabile nell'interesse di entità superindividuali, che sono ritenute portatrici di valori ed interessi preminenti, come lo Stato, la nazione o la collettività.

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La persona nell'ispirazione democratico‑liberale della Costituzione italiana ‑ L' art. 2 della Costituzione segna una autentica e consapevole rivoluzione copernicana rispetto al modello totalitario: non la persona in funzione dello Stato (o della nazione, o della collettività), ma lo Stato in funzione della persona, di cui sono riconosciuti e garantiti i diritti inviolabili.

L'art. 2 Cost. attribuisce alla persona un primato sostanziale rispetto allo Stato. La garanzia dei diritti inviolabili non solo costituisce il limite invalicabile all'intervento dello Stato e dei pubblici poteri nella sfera dell'individuo, ma rappresenta anche la principale finalità della loro azione. Pertanto, i diritti della persona non sono tutelati solo nei confronti del potere pubblico, ma questo deve farsi carico della loro protezione anche contro le aggressioni provenienti da soggetti privati.

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IL PRINCIPIO PLURALISTA Le formazioni sociali nello Stato democratico‑pluralista

L'art. 2 Cost. riconosce i diritti inviolabili non solo all'individuo considerato isolatamente, ma anche "nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità ".

La società pluralista non si compone solo di una sommatoria di individui isolati, ma si articola in una molteplicità di formazioni intermedie (così chiamate, perché si frappongono fra l'individuo e lo Stato) all'interno delle quali gli individui organizzano la propria vita. I gruppi intermedi sono considerati con favore in molteplici disposizioni particolari della Costituzione: artt. 8 e 20 (confessioni e associazioni religiose), 18 (associazioni in generale), 29 (famiglia), 39 (associazioni sindacali), 49 (partiti politici), 118 u.c. (valorizzazione dell'iniziativa delle associazioni private per lo svolgimento di attività e compiti di interesse generale).

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Libertà associative, diritti delle formazioni sociali e tutela del singolo all'interno di esse ‑ Il principio del favore costituzionale per i corpi intermedi ha alcuni importanti corollari:

1) è riconosciuta ai singoli un'ampia libertà di dar vita ad aggregazioni sociali per il perseguimento delle più diverse finalità;

2) in particolare, i singoli possono riunirsi per esercitare in maniera più efficace i diritti che la Costituzione attribuisce loro;

3) le formazioni sociali così costituite godono, con gli opportuni adattamenti, delle libertà riconosciute ai singoli (ad es.: libertà domiciliare, diritto alla tutela giudiziaria, che sono comunemente riconosciute alle associazioni);

4) le formazioni sociali godono inoltre della libertà di darsi un ordinamento interno e dell'autonomia nell'esercizio dei poteri da esso previsti.

Tuttavia, il principio dell'autonomia organizzativa delle formazioni sociali non si spinge fino all'astensione dello Stato da qualsiasi interferenza: è compito dei pubblici poteri, infatti, garantire il rispetto dei diritti dei singolo anche all'interno e nei confronti delle formazioni sociali.

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ARTICOLO 3 Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di

opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine

economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei

cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione

politica, economica e sociale del Paese.SPIEGAZIONEIl primo comma afferma l'uguaglianza formale, come pari dignità e uguaglianza di fronte alla legge. Il ricordo ancora vivo delle discriminazioni razziali (contro gli ebrei) e del trattamento degli avversari politici nel precedente regime fascista ha portato a specificare le diversità che non possono più essere messe alla base di discriminazioni fra i cittadini. La seconda parte fa carico alla Repubblica di interventi per raggiungere l'uguaglianza sostanziale. Sono in questo modo poste le premesse costituzionali per lo Stato sociale.

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PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA Art. 3 Cost., I comma ‑ Tutti i cittadini hanno pari

dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

 

L'eguaglianza davanti alla legge ‑ Nel suo modello semplificato, il principio generale di eguaglianza comporta l'obbligo per il legislatore di disporre con norme generali ed astratte.

La norma di legge deve essere astratta, cioè deve potersi applicare ad una molteplicità indefinita di fattispecie concrete, e non deve riferirsi a soggetti predeterminati. Ne consegue il divieto delle leggi personali.

La norma di legge deve essere generale, cioè comprendere tutte le fattispecie che rientrano nella sua ratio. Ne consegue l'illegittimità delle norme speciali o eccezionali; di quelle norme, cioè, che derogano alle leggi generali con riferimento ad una sottoclasse di soggetti.

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Un'interpretazione più articolata dell'art. 3, 1 comma, Cost. proviene dalla dottrina maggioritaria e dalla giurisprudenza costituzionale.

In base al principio di eguaglianza il legislatore deve trattare le situazioni eguali in modo eguale e le situazioni diverse in maniera razionalmente diversa. Così ricostruito, il principio di eguaglianza si risolve in un generale principio di ragionevolezza: ogni disparità di trattamento da parte del legislatore non deve essere arbitraria, irrazionale, ingiustificata. Anche le leggi personali e quelle speciali sono ricondotte al parametro della ragionevolezza, per cui non sono vietate, fra di esse, quelle leggi che siano riconducibili ad una obbiettiva e ragionevole esigenza di differenziazione

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Ciò che rileva ai fini del giudizio di ragionevolezza è quindi la congruità dell'individuazione dell'elemento di differenziazione.

Notare bene ‑ Non sono solo le norme speciali o quelle personali a poter violare il principio di eguaglianza: egualmente contraria al principio può essere, infatti, una norma generale che stabilisca un trattamento irragionevolmente differenziato rispetto a quello di altra norma generale.

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Le specificazioni dei principio di eguaglianza ‑ Sono contenute nell'ultima parte dell'art. 3, 1 comma, dove è fatto divieto al legislatore di porre in essere "distinzioni per motivi di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali". Storicamente costituiscono i principali motivi di discriminazione (disparità uomo‑donna) o addirittura di persecuzione (per minoranze politiche, razziali, linguistiche, religiose) da parte dei potere politico. Il controllo di legittimità costituzionale di leggi che pongano in essere differenziazioni con riferimento a questi parametri deve essere particolarmente rigoroso. Secondo parte della dottrina, per tali leggi vi sarebbe una presunzione di illegittimità costituzionale.

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Eguaglianza davanti alla legge e sindacato di legittimità costituzionale: il sindacato di ragionevolezza ‑ Le norme di legge che contrastano con l'art. 3, I comma, Cost. sono dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale. Il principio di eguaglianza si traduce in un giudizio di ragionevolezza da parte della Corte . Tale giudizio sulla ragionevolezza delle leggi è particolarmente delicato, perché rischia spesso di sconfinare in apprezzamenti di natura discrezionale o politica. Peraltro, la Corte ha più volte dichiarato che gli interventi che invadano la discrezionalità dei legislatore esorbitano dai propri poteri.

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Art. 3 Cost, II comma ‑ E’ compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

 C.d. eguaglianza sostanziale e Stato sociale ‑ Il comma II dell'art. 3 Cost. segna la differenza tra le concezioni dell'eguaglianza nello Stato liberale di diritto e quelle proprie dello Stato sociale.

Nello Stato liberale, ogni soggetto è posto su un piano di formale parità nel godimento dei diritti civili. Ma all'interno della società esistono delle situazioni di disparità economica e sociale, tali da rappresentare un ostacolo alla realizzazione della piena eguaglianza tra cittadini e al pieno godimento delle libertà sancite dalla Costituzione. Il principio di eguaglianza davanti alla legge rischia così di esaurirsi in un riconoscimento meramente formale. Nel moderno Stato sociale, i poteri pubblici intervengono nell'economia e nella società per assicurare realmente pari opportunità per ognuno.

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I diritti sociali ‑ Gli interventi pubblici sono volti a garantire i diritti sociali. Sono quei diritti, il cui riconoscimento è finalizzato a proteggere i soggetti socialmente più vulnerabili e ad elevarne le condizioni di vita. La Costituzione italiana, ispirata ai principi dello Stato sociale, sancisce alcuni importanti diritti sociali: il diritto alla assistenza sanitaria, almeno per gli indigenti (art. 32); il diritto all'istruzione (art. 34); il diritto dei lavoratori alla giusta retribuzione, al riposo settimanale e alle ferie annuali (art. 36); i diritti della donna lavoratrice e dei lavoro minorile (art. 37); l'assistenza e la previdenza sociale (art. 38). Tra di essi è compreso anche il diritto al lavoro proclamato dall'art. 4 Cost.

Si possono inoltre ricordare quelle disposizioni della Costituzione che contengono i principi‑guida dell'intervento dello Stato nell'economia per la realizzazione di più equi rapporti economici e di altri fini sociali (artt. 41‑47). Non va trascurato, infine, il principio dell'imposizione fiscale progressiva (art.53).

Queste disposizioni, considerate nel loro insieme, compongono il sistema costituzionale dello Stato sociale. Il principio‑cardine di questo sistema è individuato dall'art. 3, II comma, Cost.

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L' art. 3, II comma come norma di programma ‑ L'art. 3, II comma, è considerato una norma priva di cogenza immediata: per la sua attuazione è considerato indispensabile l'intervento dei legislatore e dei pubblici poteri. Molta parte della dottrina ha intravisto nell'art. 3, II comma, un programma volto ad indirizzare l'azione dei potere politico verso la trasformazione in senso egualitario della società, attraverso gli strumenti redistributivi dello Stato sociale. Nelle letture più radicali, la norma avrebbe consentito il superamento del sistema economico capitalista e il passaggio verso un modello socialista. In dottrina non sono mancate, però, espressioni di scetticismo sulla reale efficacia dell'art. 3, comma II. Secondo alcuni autori, il programma di riforma sociale in esso contenuto sarebbe privo di forza cogente e di valore normativo, e pertanto non rappresenterebbe che una mera promessa per il futuro.

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PRINCIPIO LAVORISTA

Art. 1 Cost., I comma‑ L' Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro.

 

Art. 4 Cost.‑ La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto.

 

Art. 35 Cost. I comma‑ La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni.

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ARTICOLO 4 La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto.Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie

possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.

SPIEGAZIONEIl riconoscimento del diritto/dovere al lavoro non significa che ogni cittadino debba aspettarsi che lo Stato gli trovi un lavoro, ma invece che non si può impedire di lavorare e che devono esserci degli interventi

a favore dell'occupazione. Essi riguarderanno le norme sul collocamento, l'assunzione obbligatoria di invalidi, i lavori pubblici, i finanziamenti alle imprese e altre misure di politica economica. Quanto al dovere di

lavorare, non si vuole imporre una scelta, ma invitare i cittadini a contribuire al benessere generale o con un'attività economica o svolgendo una

funzione avente valore sociale e/o culturale.

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Il lavoro è considerato dalla Costituzione come fondamentale strumento di realizzazione della personalità umana. Il diritto al lavoro di cui all'art. 4 Cost. rappresenta il primo diritto sociale. Non costituisce, però, un diritto immediatamente azionabile, ma, così come gran parte degli altri diritti sociali, è visto dalla Costituzione come un obbiettivo da raggiungere attraverso l’intervento dello Stato nell'economia (politiche occupazionali).

Art. 4 Cost., II comma ‑ Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.

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Nella Costituzione italiana, che è di ispirazione solidaristica, il lavoro non è concepito solo come diritto del singolo, ma anche come dovere di partecipare e contribuire al progresso sociale.

Si dubita, però, che il dovere dei lavoro costituisca un obbligo giuridico coercibile. E’ certamente da escludere che l'art. 4, II comma, Cost. renda legittimo il lavoro coatto, che è invece tristemente conosciuto nei regimi autoritari e che si pone in contrasto con le disposizioni costituzionali a tutela della libertà personale (art. 13 Cost.).

Per questi motivi, secondo parte della dottrina il dovere di lavorare si ridurrebbe ad un mero vincolo morale.

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Altra dottrina ha ritenuto in passato che l'art. 4, II comma non fosse completamente privo di una qualche portata giuridica, ma che, al contrario, potesse fornire un fondamento costituzionale per una serie limitata di provvedimenti, come ad es. le misure di prevenzione a carico degli oziosi e dei vagabondi previste dalla l. n. 1423 del 1956. Ma l'art. 2 della l. n. 327 del 1988 ha espunto tali categorie di soggetti dall'ambito di applicazione della legge dei 1956.

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ARTICOLO 5 La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le

autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi e i metodi

della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento.

SPIEGAZIONEMentre si riconosce che l'Italia non è uno Stato federale, ma unitario e indivisibile, si affermano due principi . Il primo è il decentramento,

in base al quale l'amministrazione pubblica è affidata anche a organi periferici dello Stato; il secondo è quello dell'autonomia, in base alla quale devono esistere enti pubblici, distinti dallo Stato, che amministrano parti del territorio e le popolazioni che vi abitano.

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IL PRINCIPIO AUTONOMISTICO

Art. 5 Cost. ‑ La Repubblica, una e indivisibile, promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze della autonomia e del decentramento.

 

Art. 114 Cost., I comma ‑ La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato.

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Definizione ‑ Il principio autonomistico comporta il riconoscimento e la garanzia delle Regioni e degli altri enti territoriali minori (Comuni, Città metropolitane, Province). I poteri di governo non spettano solo allo Stato centrale, ma sono ripartiti fra questo e gli altri enti territoriali.

 

Autonomie territoriali e libertà ‑ La divisione del potere tra più livelli territoriali (c.d. divisione verticale) costituisce una garanzia delle libertà in maniera analoga alla divisione funzionale del potere centrale tra legislativo, esecutivo e giudiziario (c.d. divisione orizzontale).

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Autonomie territoriali e democrazia ‑ Gli enti territoriali, rappresentativi delle rispettive collettività, danno vita ad un modello di gestione della cosa pubblica più vicina e rispondente alle istanze dei cittadini rispetto al modello centralistico. Peraltro, come sancito dalla già citata Corte cost. n. 106/2002, essi costituiscono espressione dei principio di sovranità popolare e, in definitiva, del principio democratico.

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Il principio autonomistico alla luce della riforma dei Titolo V ‑ Con l'ampliamento delle funzioni legislative delle Con l'ampliamento delle funzioni legislative delle Regioni e delle funzioni amministrative di queste e degli enti Regioni e delle funzioni amministrative di queste e degli enti territoriali minori, avvenuto con la riforma dei Titolo V dei 2001, il territoriali minori, avvenuto con la riforma dei Titolo V dei 2001, il principio autonomistico dell'art. 5 Cost. ha assunto un particolare principio autonomistico dell'art. 5 Cost. ha assunto un particolare rilievo. Il nuovo art. 114, 1 comma, Cost., che sintetizza il significato rilievo. Il nuovo art. 114, 1 comma, Cost., che sintetizza il significato della riforma, fa comprendere che tra lo Stato e gli altri enti della riforma, fa comprendere che tra lo Stato e gli altri enti territoriali non vi è un rapporto di sovra‑sottordinazione: Stato, territoriali non vi è un rapporto di sovra‑sottordinazione: Stato, Regioni, Province, Città metropolitane, Comuni costituiscono la Regioni, Province, Città metropolitane, Comuni costituiscono la Repubblica in un rapporto di pari dignità, pur nella differenziazione Repubblica in un rapporto di pari dignità, pur nella differenziazione funzionale tra ciascuno di essi.funzionale tra ciascuno di essi.

Il ruolo delle autonomie territoriali è inoltre valorizzato dal nuovo Il ruolo delle autonomie territoriali è inoltre valorizzato dal nuovo art. 118, I comma, che stabilisce che le funzioni amministrative art. 118, I comma, che stabilisce che le funzioni amministrative devono essere distribuite fra lo Stato e gli altri enti territoriali nel devono essere distribuite fra lo Stato e gli altri enti territoriali nel rispetto dei principio di sussidiarietà (rispetto dei principio di sussidiarietà (c.d. sussidiarietà verticale).c.d. sussidiarietà verticale). Ciò vale a dire che le funzioni stesse devono essere attribuite al Ciò vale a dire che le funzioni stesse devono essere attribuite al livello di governo territorialmente più vicino ai cittadini (nel nostro livello di governo territorialmente più vicino ai cittadini (nel nostro caso, i Comuni). Solo quando il livello inferiore si riveli inadeguato o caso, i Comuni). Solo quando il livello inferiore si riveli inadeguato o insufficiente per i compiti che deve svolgere, sarà possibile insufficiente per i compiti che deve svolgere, sarà possibile l'intervento del livello superiore (nel nostro caso, le Province e, l'intervento del livello superiore (nel nostro caso, le Province e, seguendo lo stesso criterio, le Regioni e lo Stato).seguendo lo stesso criterio, le Regioni e lo Stato).

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Pluralismo istituzionale e pluralismo sociale ‑ Con la riforma del Titolo V si è consolidato, ed ha trovato definitiva consacrazione, il principio dei pluralismo istituzionale, caratterizzato dal decentramento politico e territoriale dei poteri di governo.

Ma nella Costituzione italiana il pluralismo istituzionale non esaurisce il pluralismo sociale. Infatti, sulla base dell'art. 2 Cost., che riconosce e garantisce il ruolo fondamentale delle formazioni sociali, e sulla base dell'art. 118, u.c., Cost., così come modificato dalla riforma costituzionale dei 2001, attività e servizi di interesse generale possono essere svolti non solo dai poteri pubblici, ma anche, e prima di tutto, da soggetti privati, singoli e associati, e da altri enti che costituiscono espressione della società civile e non sono riconducibili al sistema degli enti pubblici territoriali e al circuito della rappresentanza politica.

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La Corte costituzionale, in alcune recenti pronunce, ha riconosciuto l'autonomia e la funzione di questi soggetti, come nel caso delle c.d. fondazioni bancarie (sentt. n.300 e 301 del 2003) e delle Camere di commercio (sent. n. 477 del 2000).

L'art. 118 u.c. struttura il rapporto tra soggetti pubblici e soggetti privati sulla base dei principio di sussidiarietà, che in questa particolare accezione prende il nome di sussidiarietà orizzontale, distinguendosi dalla sussidiarietà c.d. verticale, che invece attiene al riparto dei compiti tra enti pubblici territoriali.

Il principio della sussidiarietà orizzontale indica un criterio di preferenza per l'iniziativa dei privati rispetto all'azione dei pubblici poteri nell'esercizio di attività di interesse generale (ad es. sanità, assistenza sociale, previdenza). Il potere pubblico può intervenire soltanto laddove l'iniziativa privata si dimostri carente, insufficiente o inadeguata.

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E opportuno rimarcare che la Costituzione sottrae alcuni servizi all'operatività del principio di sussidiarietà, rendendo in ogni caso obbligatorio l'intervento diretto dello Stato e degli altri enti pubblici, pur garantendo il diritto dei privati allo svolgimento di iniziative parallele. Questo è il caso, ad esempio, dell'istruzione scolastica, per cui la Repubblica "istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi" (art. 33, Il comma, Cost.).

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ARTICOLO 6 La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze

linguistiche.

SPIEGAZIONEL'uguaglianza, affermata nell'art. 3, diventa qui riconoscimento che vi sono cittadini che hanno lingua, cultura, tradizioni, costumi diversi da quelli della maggioranza. La tutela di queste minoranze ha trovato applicazione nelle leggi delle Regioni a statuto speciale (Trentino Alto Adige, Valle d’Aosta, Sicilia, Sardegna e Friuli Venezia Giulia) e in altre leggi che consentono l'uso di una lingua diversa dall'italiano e favoriscono il mantenimento della cultura.

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ARTICOLO 7 Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio

ordine, indipendenti e sovrani.

I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti, accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale.

SPIEGAZIONELo Stato riconosce nel suo territorio la sovranità, cioè un potere

di comando, della Chiesa cattolica, ma limitato all'ambito spirituale.

I Patti Lateranensi comprendono un trattato e un concordato fra la Santa sede e lo Stato italiano e sono stati sottoscritti nel 1929. Modifiche sono state apportate con l'accordo del 1984

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RAPPORTO STATO-CONFESSIONI RELIGIOSE

Art. 7 Cost. ‑ Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani.

I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. La modificazione dei Patti accettate dalle due parti, non richiedono un procedimento di revisione costituzionale.

 

Art. 8 Cost. ‑ Tutte le confessioni religiose sono libera davanti alla legge.

Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano.

I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze.

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L'art. 8 Cost. enuncia il principio della pari libertà delle confessioni religiose davanti alla legge e della loro autonomia rispetto allo Stato. L'art. 8 è da porre in connessione con l'art. 19, che tutela la libertà religiosa sia in forma individuale che associata. Le prescrizioni dell'art. 8, che parlano di "confessioni religiose", si concentrano in particolare sul momento associativo, garantendo l'autonomia organizzativa delle confessioni. Sotto questo profilo, l'art. 8 costituisce un richiamo dei più generale principio pluralista di cui all'art. 2.

Le norme degli statuti di organizzazione interna delle confessioni religiose non devono, però, contrastare con l'ordinamento giuridico. La Corte costituzionale, precisando il senso di questa disposizione, ha stabilendo che le clausole degli statuti non devono porsi in contrasto con i soli principi fondamentali dell'ordinamento nazionale (sent. 21 febbraio 1988, n. 43).

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Rispetto agli enunciati dell'art. 8, il precedente art. 7 contiene delle disposizioni speciali con riferimento ai rapporti tra lo Stato e la Chiesa cattolica, che sono regolati dai Patti Leteranensi del 1929, anch'essi recepiti con legge (i Patti sono stati successivamente modificati dal Concordato del 1984). I Patti Lateranensi introducono una serie di privilegi per la Chiesa cattolica, fra cui:

a) l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche, cui peraltro non sono obbligati coloro che non intendono avvalersene (v. sul punto Corte cost., sent. 12 aprile 1989, n. 203);

 b) il riconoscimento degli effetti civili per i matrimoni contratti secondo le norme dei diritto canonico.

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I Patti Lateranensi introducono numerose deroghe alle norme e ai principi costituzionali, che sono considerate legittime perché fondate sull'art. 7 Cost. La giurisprudenza costituzionale ha tuttavia stabilito che il contenuto dei Patti non deve comunque urtare con i principi supremi della Costituzione (in ordine ai principi supremi).

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ARTICOLO 10 L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto

internazionale generalmente riconosciute.La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in

conformità delle norme e dei trattati internazionali.Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto di asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni

stabilite dalla legge.Non è ammessa l'estradizione dello straniero per reati politici.

SPIEGAZIONECon il primo comma si prende atto che esiste un insieme di norme che regolano i rapporti fra gli Stati e che, di queste, quelle che derivano da consuetudini si trasformano automaticamente in diritto interno. Negli altri commi ci si riferisce alla condizione dello straniero, che gode dei diritti inviolabili. Per altri diritti, si applica il principio di reciprocità.

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I RAPPORTO CON IL DIRITTO INTERNAZIONALE E CON GLI ORDINAMENTI A CARATTERE

SOVRANNAZIONALE Art. 10 Cost, I comma ‑ L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute.

 Secondo gran parte della dottrina e secondo la giurisprudenza costituzionale, il I comma dell'art. 10 Cost. contiene un principio implicante l'adattamento automatico dei diritto italiano alle norme consuetudinarie dell'ordinamento internazionale. Le consuetudini internazionali, che come tali appartengono all'ordinamento internazionale e non al diritto interno, vengono immesse nell'ordinamento italiano attraverso il richiamo dell'art. 10. Questa disposizione non riguarda il recepimento dei trattati internazionali, per il quale l'art. 80 Cost. prevede un'apposita disciplina.

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Art. 10 Cost, I comma ‑ L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute.

 

Secondo gran parte della dottrina e secondo la giurisprudenza costituzionale, il 1 comma dell'art. 10 Cost. contiene un principio implicante l'adattamento automatico dei diritto italiano alle norme consuetudinarie dell'ordinamento internazionale. Le consuetudini internazionali, che come tali appartengono all'ordinamento internazionale e non al diritto interno, vengono immesse nell'ordinamento italiano attraverso il richiamo dell'art. 10. Questa disposizione non riguarda il recepimento dei trattati internazionali, per il quale l'art. 80 Cost. prevede un'apposita disciplina.

 

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Art. 10 Cost, commi II‑IV ‑ La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità con le norme e i trattati internazionali.

Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica secondo le condizioni stabilite dalla legge.

Non è ammessa l'estradizione dello straniero per reati politici.

 

L'Italia ha aderito a trattati internazionali che, come la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo, proteggono i diritti fondamentali della persona umana in quanto tale, a prescindere dalla sua nazionalità.

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Ad ogni modo, secondo parte della dottrina e alla luce di una certa giurisprudenza costituzionale, la titolarità dei diritti di libertà sanciti dalla stessa Costituzione, o almeno di alcuni fra di essi, non è limitata ai soli cittadini italiani, ma è da considerarsi estesa anche agli stranieri.

E necessario ricordare che speciali diritti sono riconosciuti ai cittadini stranieri comunitari. Infatti, il Trattato sulla Comunità europea garantisce loro il diritto di circolare, lavorare e stabilirsi in tutti gli Stati membri dell'Unione. Sul piano dei diritti politici, il Trattato di Maastricht ha istituito una "cittadinanza dell'Unione", riconosciuta a tutti i cittadini degli Stati membri e che consente, fra l'altro, di votare ed essere eletti alle elezioni comunali e a quelle per il Parlamento europeo ai cittadini residenti in uno Stato membro diverso da quello di appartenenza.

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ARTICOLO 11 L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà

degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie

internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un

ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni

internazionali rivolte a tale scopo. SPIEGAZIONEL'Italia è da pochi anni uscita da una guerra disastrosa e la volontà di pace si traduce in questa dichiarazione di principio, che limita la guerra soltanto ai casi di difesa del proprio territorio e dei propri cittadini. Riconoscendo che la pace può essere favorita da iniziative di cooperazione internazionale, si riconosce la possibilità di limitazioni alla propria sovranità, come si è verificato con l'adesione all'Onu, alla Comunità europea e ad altre organizzazioni internazionali.

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Art. 11 Cost. ‑ L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia delle Nazioni, promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.

 

L'art. 11 Cost. era stato originariamente pensato dal Costituente italiano in vista dell'imminente adesione dell'Italia alle Nazioni Unite. Ma nella giurisprudenza costituzionale ha conosciuto maggiore fortuna con riferimento ai rapporti tra l'Italia l'ordinamento comunitario. L'art. 11 ha infatti fornito il fondamento costituzionale per il trasferimento di sovranità a favore della Comunità e dell'Unione europea.

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ARTICOLO 12 La bandiera della Repubblica è il tricolore

italiano: verde, bianco e rosso, a tre bande verticali di eguali dimensioni.

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ARTICOLO 13La libertà personale è inviolabile.

Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato

dell'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge .In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge

l'autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all'autorità giudiziaria e, se

questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto.

E` punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà.

La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva. SPIEGAZIONE:L’art 13 sancisce al primo comma che la libertà personale è inviolabile. Questa va intesa sia come libertà di disporre della propria persona sia come divieto di tipo violenza fisica; essa comprende non solo la libertà fisica ma anche la libertà morale, cioè il diritto di non subire pressioni, minacce o violenze psichiche. La libertà personale può subire delle limitazioni;la Costituzione ,però, sancisce che solo il legislatore può limitare e restringere la libertà

personale. E’ necessario altresì che i provvedimenti restrittivi siano disposti dall’autorità Giudiziaria. Tuttavia il terzo comma prevede una deroga alla riserva di giurisdizione disponendo che in casi eccezionali di necessità ed urgenza l’autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro 48 h all’autorità giudiziaria. Gli ultimi 2 commi dispongono che è punita ogni violenza fisica e morale sui detenuti.

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ARTICOLO 16Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi

parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza.

Nessuna restrizione può essere determinata da ragioni politiche.Ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della Repubblica e di

rientrarvi, salvo gli obblighi di legge.SPIEGAZIONEI cittadini italiani, in quanto membri di uno Stato UE, vedono in qualche

modo allargata la libertà di circolazione in quanto garantita dal Trattato Istitutivo della Comunità europea che, appunto, sancisce il diritto di ciascun cittadino “europeo” di spostarsi e stabilirsi liberamente sul territorio di uno qualsiasi degli Stati membri della Comunità (cd. Diritto di stabilimento).Il riconoscimento della libertà di circolazione comprende anche la libertà di uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvi in qualsiasi momento (cd. Libertà di espatrio).Per poter espatriare è, però, necessario recare con sé un documento d’identità: il passaporto (non necessario nell’ambito dello Spazio Schengen).

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ARTICOLO 19Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede

religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto,

purché non si tratti di riti contrari al buon costume.

SPIEGAZIONE:Lo Statuto Albertino, imponeva con l'art.1 la religione cattolica come

religione di Stato. La Costituente reagì a questo principio concedendo il diritto di professare liberamente la propria fede religiosa. Il diritto sancito dall'articolo in questione è quello di poter sviluppare, secondo il percorso

ritenuto più idoneo da ciascun cittadino, la propria apertura alla vita spirituale. A ciascuno viene riconosciuto il diritto di pregare e celebrare in qualsiasi modo e secondo qualsiasi rito, sia privatamente che pubblicamente, la propria religione. La propria fede, il proprio culto o anche il proprio ateismo è un diritto pari alla libertà di manifestare o di vivere il proprio pensiero. Il limite posto dalla Costituzione, consiste nel non compiere atti offensivi nei confronti delle altre religioni, di non attentare per motivi religiosi ai principi sanciti dalla Costituzione e ai diritti umani da essa riconosciuti, di non offendere il buon costume e di non compiere riti contrari alla legge giustificati dal rito o dal culto.

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L’ART. 2 DELLA COSTITUZIONEL’ART. 2 DELLA COSTITUZIONE  

 • Diritti inviolabili dell’uomo, come singolo e nelle formazioni sociali  

• Doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale

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I DIRITTI RELATIVI ALLA SICUREZZA PERSONALEI DIRITTI RELATIVI ALLA SICUREZZA PERSONALE

 

• Libertà personale (art. 13 Cost.)

• Libertà di circolazione e soggiorno e libertà di espatrio (art. 16 Cost.)

• Libertà di domicilio (art. 14 Cost.)

• Libertà e segretezza della corrispondenza (art. 15 Cost.)

Garanzie: riserva di legge e riserva di giurisdizione

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I DIRITTI AD ESPRIMERSI, A RICERCARE, A I DIRITTI AD ESPRIMERSI, A RICERCARE, A INSEGNAREINSEGNARE  

• Libertà di manifestazione del pensiero, diritto all’informazione e libertà della stampa (art. 21 Cost.)  

• Libertà di religione e di coscienza (art. 19 Cost.)

• Libertà dell’arte e della ricerca scientifica (art. 33 Cost.)

• Libertà della scuola e nella scuola (art. 33 Cost.), diritto all’istruzione e diritto allo studio (art. 34 Cost.)

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I DIRITTI DELLA SOCIALITI DIRITTI DELLA SOCIALITÀÀE DELLE FORMAZIONI SOCIALIE DELLE FORMAZIONI SOCIALI  

• Libertà di riunione (art. 17 Cost.)  • Libertà di associazione (art. 18 Cost.)• Famiglia (artt. 29, 30 e 31 Cost.)  • Minoranze linguistiche (art. 6 Cost.) • Comunità religiose: Chiesa cattolica (art. 7 Cost.) e confessioni religiose diverse dalla cattolica (art. 8 Cost.)  • Organizzazioni sindacali (art. 39 Cost.) e diritto di sciopero (art. 40 Cost.)

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ATTINENTI I DIRITTI AI RAPPORTI ECONOMICIATTINENTI I DIRITTI AI RAPPORTI ECONOMICIE I DIRITTI SOCIALIE I DIRITTI SOCIALI   

 

• Iniziativa economica privata (art. 41 Cost.)  

• Proprietà privata (art. 42 Cost.)

• Diritto al lavoro (artt. 4 e 35-37 Cost.)  

• Diritto alla salute (art. 32 Cost.)  

• Diritto all’assistenza e alla previdenza (art. 38 Cost.)

• Diritto all’abitazione (sent. cost. 404/1988)

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I DIRITTI DELLA PERSONALITDIRITTI DELLA PERSONALITÀÀ   

• Diritto alla vita e all’integrità fisica (sent. cost. 223/1996)

• Diritto all’onore (artt. 594-599 c.p.)

• Diritto all’identità personale (l. 416/1981 sul diritto alla rettifica)

• Diritto al libero orientamento sessuale (sent. cost. 561/1987)

• Diritto alla riservatezza e all’autodeterminazione informativa (sent. cost. 139/1990, legge sulla privacy 675/1996)

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IL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZAIL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA     

Eguaglianza in senso formale (art. 3.1 Cost.)  

•Eguaglianza davanti alla legge  

•Eguaglianza come divieto di discriminazioni (sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali)  

•Eguaglianza come divieto di parificazioni e di differenziazioni irragionevoli 

Eguaglianza in senso sostanziale (art. 3.2 Cost.)  

•Promozione dell’eguaglianza

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Laicità dello stato e libertà religiosa

Art. 7 – Costituzione

Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani. [...]

Art. 8 – Costituzione

Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge. [...]

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Laicità dello stato e libertà religiosa

- Lotta delle investiture (1057-1122): Finisce con la desacralizzazione del potere politico. Alla Chiesa spetta il monopolio di quanto riguarda spiritualità e sacralità.

- Guerre di religione (XVI-XVII sec.): Per porre termine alla guerra civile lo Stato impone il riconoscimento del Re come potere al di sopra delle parti.

Lo Stato non deve più difendere la “verità” religiosa.La religione di Stato viene imposta per evitare divisioni e lotte interne.

Cuius regio, eius religio (Pace di Augusta del 1555 tra Carlo V e le forze della Lega di Smalcalda)

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Laicità dello stato e libertà religiosa

L'idea di ”Stato cristiano” ritorna:La Chiesa è depositaria di un patrimonio di verità ultime sull'essere umano, quindi le leggi si devono conformare alla morale della Chiesa

“Esattamente cento anni fa, nell’anno 1885, il mio venerato predecessore papa Leone XIII, nella sua enciclica “Immortale Dei” ha espresso alcuni pensieri fondamentali sull’ordinamento dello Stato cristiano e in particolare sull’origine teologica del potere politico. In essa, egli ammonisce gli uomini di Stato a guardare soprattutto a Dio e alla sua volontà, come al supremo dominatore del mondo”.

Giovanni Paolo II - Vaduz (Liechtenstein)

Domenica, 8 settembre 1985

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Laicità dello stato e libertà religiosa

Lo Stato separatista: è uno stato totalmente laico nella sua struttura che non ammette interferenze di confessioni di nessun tipo e allo stesso tempo non si occupa di questioni di tipo religioso.

Il modello francese (separatismo ostile)Il modello americano (separazione pura)Il modello italiano (Da Carlo Alberto alla Costituzione repubblicana)

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Laicità dello stato e libertà religiosa

Dichiarazione dei Diritti dell'Uomo e del Cittadino (1789):

Articolo 10

Nessuno deve essere molestato per le sue opinioni, anche religiose, purché la manifestazione di esse non turbi l’ordine pubblico stabilito dalla Legge.

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Laicità dello stato e libertà religiosa

Costituzione federale USA (1787): Art. VI, comma 3: “Nessuna dichiarazione di fede sarà mai richiesta come condizione per ottenere qualunque ufficio ed incarico pubblico negli Stati Uniti”.

Primo Emendamento (1791):“Il Congresso non potrà emanare leggi concernenti la istituzione di una religione o la proibizione del suo libero esercizio”.

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Laicità dello stato e libertà religiosa

Statuto Albertino: Art. 1

La Religione Cattolica, Apostolica e Romana è la sola Religione dello Stato. Gli altri culti ora esistenti sono tollerati conformemente alle leggi.

Cavour: Libera Chiesa in libero Stato

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Laicità dello stato e libertà religiosa

Separazione tra Stato e Chiesa

Possibili contrasti

Regime concordatario

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Laicità dello stato e libertà religiosa

Art. 7 Cost.

Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani.

I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi.

Le modificazioni dei Patti accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale.

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Laicità dello stato e libertà religiosa

“[…] Si capisce che l’articolo dica che lo Stato italiano - il soggetto della Costituzione - riconosce, se la vuol

riconoscere, la sovranità della Chiesa nel suo ordine. Ma non si capisce che la Chiesa riconosca la sovranità

dello Stato, la quale sovranità è il presupposto di questa Costituzione: se non ci fosse la sovranità,

neanche potremmo darci la Costituzione. […] Questo è un articolo che potrebbe andar bene in un trattato internazionale, non in una Costituzione.[...] ” Piero

Calamandrei

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Laicità dello stato e libertà religiosa

Can.1142 - Il matrimonio non consumato fra battezzati o tra una parte battezzata e una non battezzata, per

una giusta causa può essere sciolto dal Romano Pontefice, su richiesta di entrambe le parti o di una

delle due, anche se l'altra fosse contraria.

Procedimento amministrativo di annullamento e diritto alla difesa davanti a un giudice.

Sentenza 18/1982 Corte Cost.

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Laicità dello stato e libertà religiosa

Art. 8 Cost.Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge.

Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l’ordinamento giuridico italiano.

I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze.

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Laicità dello stato e libertà religiosa

. Art. 3 Cost.Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. [...]

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Laicità dello stato e libertà religiosa

Art. 18 Cost

I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale.

Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare.

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Laicità dello stato e libertà religiosa

Art. 19 Cost.

Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume

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Laicità dello stato e libertà religiosa

Art. 20 Cost.

Il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto d’una associazione od istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative, né di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività.

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Laicità dello stato e libertà religiosa

La bestemmia non discrimina

Art. 724 c.p.

Chiunque pubblicamente bestemmia, con invettive o parole oltraggiose, contro la Divinità o i Simboli o le Persone venerati nella religione dello Stato, è punito con l'ammenda da lire ventimila a seicentomila. [...]

Corte cost., sentenza n. 440 del 18 ottobre 1995.

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Laicità dello stato e libertà religiosaIl giuramento dell'ateo?

“dichiara la illegittimità costituzionale dell'art.251, secondo comma, del codice di procedura civile, nella parte in cui, dopo le parole «il giudice istruttore ammonisce il testimone sulla importanza religiosa...» e dopo le parole «consapevole della responsabilità che con il giuramento assumete davanti a Dio...» non è contenuto l'inciso «se credente»”. [...]

Corte costituzionale, 2 ottobre 1979 n.117.

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Laicità dello stato e libertà religiosa

Il giuramento dell'ateo (2)?

“dichiara, [...] la illegittimità costituzionale dell'art. 142, primo comma, del cod. proc. penale, nella parte in cui, dopo le parole «del vincolo religioso che con esso contrae dinanzi a Dio...» non è contenuto l'inciso «se credente».

Corte costituzionale, 2 ottobre 1979 n.117.

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Laicità dello stato e libertà religiosa

Sembra facile ...

- Divorzio

- Aborto

- Caso Welby

- Caso Englaro

- Identità di gruppi minoritari, il caso infibulazione

- ...

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Laicità dello stato e libertà religiosa

Art. 33 Cost.

L’arte e la scienza sono libere e libero ne è l’insegnamento.

[...]

Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato.[...]

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Art. 11 Cost.

L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia delle Nazioni, promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.

 

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ART. 11

• La Costituzione come ‘capacità’ di essere moderna e visionaria

• L’importanza della parola ‘ripudia’ al posto della parola ‘rinuncia’

• Rottura con ‘nazionalismo’ e ‘imperialismo’• Divieto della guerra come strumento di

conquista e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali

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• Gli strumentI per la risoluzione delle controversie:

• PACE• GIUSTIZIA• SOLIDARIETA’

• … anche attraverso la cessione di ‘pezzi’ della propria sovranità

ART. 11

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• L’autolimitazione della propria sovranità, pensata per garantire l’accesso dell’Italia nelle Nazioni Unite, è diventata anche lo strumento che ha permesso all’Italia di partecipare al processo di integrazione europea, al fine di garantire lo Stato di diritto, la democrazia, l’eguaglianza, la protezione dei diritti fondamentali

ART. 11

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• L’art. 11 si sposa perfettamente con la Carta delle Nazioni Unite il cui art. 2 par. 4 recita:

“i membri devono astenersi, nelle loro relazioni internazionali, dalla minaccia e dall’uso della forza… con l’obbligo di risolvere le loro controversie con mezzi pacifici”.

Una deroga al divieto della forza è costituita dal diritto di legittima difesa individuale e collettiva nel caso di attacco contro un membro dell’ONU e in attesa delòle misure ritenute ‘necessarie’ dal Consiglio.

L’uso della forza è permesso solo dietro autorizzazione del Consiglio di Sicurezza.

ART. 11 e diritto internazionale

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• L’uso della forza è subordinata al raggiungimento della pace e della sicurezza internazionale e non è una delega al suo uso indiscriminato.

• Il diritto consuetudinario non autorizza una ‘guerra’ ma un intervento subordinato alla risoluzione del Consiglio di sicurezza.

ART. 11 e diritto internazionale

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• La mancanza di una ‘polizia’ o di un ‘esercito’ internazionale fa sì che si sia consolidata la prassi attraverso la quale il Consiglio autorizza gli Stati, singolarmente o in coalizione, ad usare la forza contro uno Stato rimettendo ad altri il controllo delle operazioni militari, seppure sotto l’autorità del Consiglio stesso. (si veda guerra di Corea, Iraq contro Kuwait

ART. 11 e diritto internazionale

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• Ultimamente si è, inoltre, affermato un nucleo di norme che comportano obblighi “erga omnes”, al fine di tutelare valori essenziali per la Comunità internazionale: divieto di aggressione, divieto di dominazione coloniale, divieto di apartheid, divieto di danni all’ecosistema e di violazione dei diritti umani. La violazione di tali obblighi comporta la commissione di crimini internazionali, che legittimano tutti gli Stati a una risposta collettiva contro lo Stato autore di tali illeciti, in quanto gestori di interessi collettivi della Comunità internazionale.

ART. 11 e diritto internazionale

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• Solo in questo contesto l’Italia può disporre dell’uso della forza, consentendo “limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace ela giustizia tra i popoli”, applicando la risoluzione del Consiglio di Sicurezza.

• Anche l’art. 52 Cost. (la difesa della patria è sacro dovere del cittadino) è conforme all’art. 51 dell’ONU che riconosce il diritto di legittima difesa.

ART. 11 e diritto internazionale

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• Considerando anche l’art. 10 Cost., si può affermare che il diritto internazionale prevale sul diritto costituzionale, tranne che ui ‘principi’ ritenuti ‘fondamentali’ nella Costituzione italiana, tra i quali si annovera l’art. 11.

• Il ‘ripudio’ della guerra non può assumere valore semplicemente esortativo o programmatico, ma, al contrario, valore vincolante e precettivo.

ART. 11 e diritto internazionale

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L’ITALIA TRA PACE E GUERRA

• Il testo costituzionale è decisamente un testo ‘pacifista’. La pace è vista come un valore costituzionale e come strumento di rimozione del termine e del concetto di guerra.

• Non è un caso se nel nostro ordinamento il concetto di conflitto armato o di grave crisi internazionale, siano emerso solo recentemente

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• Per anni in Italia ha prevalso il valore della pace, sia perché garantita dalla deterrenza nucleare tra le due superpotenze, sia dalla convinzione che fosse irrealizzabile una oggettiva situazione di pericolo.

• La fine della guerra fredda ha cambiato radicalmente lo scenrio internazionale ed anche l’Italia è stata coinvolta in episodi che comportavano e comportano l’uso della forza

ART. 11 e diritto internazionale

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• La guerra del Golfo, la crisi del Kossovo, la catastrofe dell’Afghanistan, la guerra irachena, hanno fatto sì che, lentamente e progressivamente, maturasse la consapevolezza della presenza di un conflitto bellico e la necessità, conseguente, il tentativo di elaborare concetti sostituvi al termine ‘guerra’, al fine di non contraddire il dettato costituzionale.

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• Il regime di messa al bando della guerra, che l’Italia ‘ripudia’, è stato così superato tramite l’utilizzo di un nuovo vocabolario che trova nei concetti “missioni di pace” e “conflitto armato” lo strumento capace di aggirare il dettato costituzionale.

• In tal modo, superata la messa al bando della guerra, i conflitti recenti ed ancora in corso tendono a legittimare il ricorso alle armi, pur esorcizzando il termine ‘guerra’ che non viene mai evocato.

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• NUOVE FORME DI CONFLITTO:

– GUERRA UMANITARIAUtilizzata nel Kossovo con l’esigenza di tutelare i diritti umani.

Comprensibile sotto l’aspetto politico perché motiva agli occhi dell’opinione pubblica il ricorso alla forza/guerra . Non lo è sotto l’aspetto giuridico perché viola il principio di non ingerenza nella sfera territoriale di uno stato sovrano

IL RICORSO AL CONFLITTO ARMATO PUO’ ESSERE FONDATO MA RESTA IL FATTO CHE LA GUERRA E’ IL RISULTATO DI UNA VALUTAZIONE UNILATERALE CHE PUO’ NON ESSERE FONDATA DA PREVENTIVE DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO DI SICUREZZA

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• I nuovi concetti di ‘conflitto armato’ e di ‘grave crisi internazionale’ sono limitrofi o coincidenti con il concetto di guerra?

• Possiamo considerare questi concetti come un mutamento di prospettiva del costituente?

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• NUOVE FORME DI CONFLITTO:

– GUERRA AL TERRORISMOIniziata con l’operazione in Afghanistan presenta riflessi di

‘guerra preventiva’, perché ipotizza possibili guerre future nei confronti di un numero imprecisato di Paesi.

E’ una guerra contro un nemico non ben individuato, si svolge in luoghi non determinati e per un tempo non determinato. E’ una guerra NUOVA perché manifesta una disponibilità ad un conflitto quasi “perenne” nei confronti di soggetti che si definiranno e in luoghi non precisamente individuati.

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• La partecipazione a queste vere e proprie guerre (qualunque sia il concetto adottato) rappresenta, sotto il profilo costituzionale, una vera e propria novità perché mal si concilia con la guerra, puramente difensiva, prevista dall’art. 11.

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• L’adozione di questi nuovi concetti e la partecipazione dell’Italia ai conflitti pone serie questioni che vanno al di là dell’art. 11.

• In particolare:– Art. 78 Cost. “Le Camere deliberano lo stato di

guerra e conferiscono al Governo i poteri necessari”

– Art. 87 Cost. “Il Presidente della Repubblica … dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere

ART. 11 e diritto internazionale

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• La prassi, in contraddizione con la dottrina costituzionale, ha superato di fatto gli art. 78 e 87.

• Controprova è la modifica dell’art. 165 del C.P. Militare di guerra (decreto del 1° dicembre 2001) con il quale si registra che “… le disposizioni della legge penale militare si applicano in ogni caso di conflitto armato indipendentemente dalla dichiarazione dello stato di guerra.

• Il nostro legislatore ha preso atto che per l’applicazione di norme che sono tipiche del regime di guerra NON E’ INDISPENSABILE LA DICHIARAZIONE FORMALE DELLO STATO DI GUERRA.

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• DECOSTITUZIONALIZZAZIONE E COMPENSAZIONE• Durante la guerra del Golfo persico alcuni

costituzionalisti furono chiamati a pronunciarsi se la partecipazione italiana nella guerra del Golfo persico implicasse l'utilizzazione della procedura prevista dall'articolo 78 della costituzione. Prevalse l'opinione negativa. La decostituzionalizzazione dell'articolo 78 in realtà è stata compensata dall'utilizzo dell'articolo 11 della costituzione. In altre parole si è manifestato un ulteriore allargamento delle maglie dell'articolo 11 che è stato abbondantemente usato per l'Unione Europea e per la Comunità Europea.

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• CONCLUSIONI• La situazione internazionale carica di conflitti armati,

le nuove fattispecie di reati previsti in tema di terrorismo, l’attività di prevenzione in assenza di un procedimento penale, costituiscono di fatto una limitazione al regime dei diritti. In Italia ed anche all’estero.

• La decostituzionalizzazione di alcuni articoli della Carta ci parla anche della sua fragilità e di come risulti non facile rispettare lo spirito e i precetti dei nostri padri costituenti.

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Definizione di STATO:

particolare forma di organizzazione del potere politico che esercita il monopolio della forza legittimata, in un dato territorio, su una data popolazione e attraverso un apparato amministrativo.

Lo Stato moderno si afferma successivamente e come reazione al sistema feudale.

SISTEMA FEUDALE: dispersione del potere policentrismo

STATO MODERNO: apparato centralizzato monopolio della forza

Concetto giuridico di SOVRANITA’

La sovranità si manifesta in due forme:

• interna: lo Stato ha il supremo potere di comando in un determinato territorio

• esterna: lo Stato è indipendente rispetto a ogni altro Stato.

LO STATOElementi riassuntivi

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Costituzione Come nasce una leggeParlamento

Sistema bicamerale

Senato Camera

315 senatori 630 deputati

senatori a vita Ex presidenti della repubblica

commissioni giunte commissioni giunte

Durata 5 anni

Sedute delle camere

Sedute separate Per normale attivitàLegislativa, politica,

Giurisdizionale e consultiva

Seduta comunePer attività

straordinarie previste

1.Elezione del Presidente della Repubblica;2.Elezione dei 5 giudici costituzionali;3.Elezione di 1/3 dei membri del CSM;4.Messa in stato di accusa del Presidente della Repubblica.

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Costituzione Come nasce una leggeParlamento

Sistema bicamerale

Senato Camera

315 senatori 630 deputati

senatori a vita Ex presidenti della repubblica

commissioni giunte commissioni giunte

Durata 5 anni

I - Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione;II - Giustizia;III - Affari esteri, emigrazione;IV - Difesa;V - Programmazione economica, bilancio;VI - Finanze e tesoro;VII - Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport;VIII - Lavori pubblici, comunicazioni;IX - Agricoltura e produzione agroalimentare;X - Industria, commercio, turismo;XI - Lavoro, previdenza sociale;XII - Igiene e sanità;XIII - Territorio, ambiente, beni ambientali;XIV - Politiche dell'Unione europea.

I - Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni;II - Giustizia;III - Affari esteri e comunitari;IV - Difesa;V - Bilancio, tesoro e programmazione;VI - Finanze;VII - Cultura, scienza e istruzione;VIII - Ambiente, territorio e lavori pubblici;IX - Trasporti, poste e telecomunicazioni;X - Attività produttive, commercio e turismo;XI - Lavoro pubblico e privato;XII - Affari sociali;XIII - AgricolturaXIV - Politiche dell'Unione europea.

Giunta per il regolamentoGiunta per le autorizzazioniGiunta delle elezioni

Giunta Regolamento Giunta elezioni e immunità parlamentari

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Costituzione Parlamento Come nasce una legge

1.Governo (disegni di legge);2.Deputati e senatori;3.Iniziativa popolare (50,000 elettori)4.Consigli Regionali

Iniziativa

Esame

Votazione

Promulgazione

Pubblicazione

C.N.E.L. (consiglio nazionale dell’economia e del lavoro)solo in materia economica

camere commissioni

Senato Camera dei deputati

Gazzetta ufficiale

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ORGANI COSTITUZIONALI DELLO STATO

CORPO ELETTORALE

COMM. PERMAN.

Affari costituzionali

Giustizia

Affari esteri

Difesa

Bilancio

Finanze

Cultura

Ambiente

Trasporti

Attività produttive

Lavoro

Affari sociali

Agricoltura

Unione Europea

COMM. PERMAN.

Affari costituzionali

Giustizia

Affari esteri

Difesa

Bilancio

Finanze

Istruzione

Lavori pubblici

Agricoltura

Industria

Lavoro

Salute

Ambiente

Unione europea

ORGANI BICAMERALI

COMUNI

SINDACI – CONS.COMUNALISINDACI – CONS.COMUNALI

PROVINCE

PRESIDENTI – CONS.PROVINC..

CONSIGLIO SUPERIORE

DELLA MAGISTRATURA

MAGISTRATURA

CORTE DI CASSAZIONE

CONSIGLIO DI STATO

CORTE DEI CONTI

ORGANI AUSILIARI

Consiglio Nazionale dell’economia e del lavoro – Consiglio di Stato – Corte dei conti

AUTORITA’ INDIPENDENTI

Antitrust – Banca d’Italia – Comunicazioni – Consob – Energia Gas – Garante Sciopero – Lavori pubblici - Privacy

Sottosegretari Informazione, comunicazione ed editoria , CIPE, Famiglia, Droga, Servizio civile, Turismo, Federalismo, Sport, Semplificazione normativa, Soluzione dell'emergenza rifiuti nella regione Campania

Ministri con portafoglio - Affari Esteri, Interno, Giustizia, Difesa, Economia e Finanze, Sviluppo Economico, Politiche Agricole, Alimentari e Forestali Ambiente, Tutela del Territorio e del Mare, Infrastrutture e Trasporti, Lavoro Salute e Politiche sociali, Istruzione Università e Ricerca, Beni e Attività Culturali

Ministri senza portafoglio - Rapporti con le Regioni, Attuazione del Programma di Governo, Pubblica amministrazione e l'Innovazione, Pari opportunità, Politiche Europee, Rapporti con il Parlamento, Riforme per il Federalismo, Gioventù, Semplificazione Normativa

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FORME DI GOVERNOFORME DI GOVERNO

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FORME DI GOVERNO DELLO STATO LIBERALE

E’ la forma di governo che si afferma nel passaggio dallo Stato assoluto allo Stato liberale

MONARCHIA MONARCHIA COSTITUZIONALECOSTITUZIONALE

GOVERNO GOVERNO PRESIDENZIALEPRESIDENZIALE

GOVERNO GOVERNO PARLAMENTAREPARLAMENTARE

A B C

E’ la forma di governo che si afferma allorché tra il Re e il Parlamento

si inserisce un terzo organo: il Governo,

legato da un rapporto fiduciario con l’Assemblea parlamentare

E’ la forma di governo in cui il Capo dello Stato:

• è eletto direttamente dal corpo elettorale

• nomina, presiede e dirige il Governo

• non sussiste rapporto fiduciario con il Parlamento

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Si afferma:

• in INGHILTERRA: dopo le due Rivoluzioni del 1649 e del 1688.

• In FRANCIA: dopo la Rivoluzione del 1789, con le Costituzioni del 1791 e 1814

• In ITALIA: con lo Statuto Albertino del 1848

• In GERMANIA: con la Costituzione del 1871 (anticipata dalla Costituzione prussiana del 1850)

A - MONARCHIA COSTITUZIONALEA - MONARCHIA COSTITUZIONALE

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FORME DI GOVERNO DELLO STATO LIBERALE

ELEMENTI CARATTERIZZANTI:

Netta separazione dei poteri tra il Re e il Parlamento

RE PARLAMENTO

Detiene il potere esecutivo

• è basato sul principio monarchico-ereditario

• nomina i Ministri

• scioglie le Camere

• nomina i Magistrati

• può commutare le pene

• sanziona le leggi parlamentari

Detiene il potere legislativo

• basato sul principio elettivo

Con l’affermazione della borghesia (tutelata dal Parlamento)

si assiste all’evoluzione dalla monarchia costituzionale al

governo parlamentare

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B - GOVERNO PARLAMENTAREB - GOVERNO PARLAMENTARE

Nell’evoluzione del governo parlamentare, si possono distinguere due periodi:

Periodo del

PARLAMENTARISMO DUALISTA

• potere esecutivo diviso tra Capo dello Stato e Governo

• doppio rapporto fiduciario per il Governo: nei confronti del Re e nei confronti del Parlamento

Periodo del

PARLAMENTARISMO MONISTA

Il dualismo rifletteva l’equilibrio della società dell’epoca:

il MONARCA era il punto di riferimento delle classi aristocratiche

il PARLAMENTO era il punto di riferimento della borghesia

Si afferma come conseguenza della crescita d’importanza della borghesia

• il Capo dello Stato ha solo una funzione di garanzia

• il Governo ha un rapporto fiduciario solo con il Parlamento:

- può prevalere il ruolo del Governo (se rinforzato da solide maggioranze parlamentari - può prevalere il ruolo del Parlamento (se la frammentazione politica rende deboli i governi)

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IL SISTEMA PARAMENTARE E LE SUE VARIANTI

RAPPORTO DI FIDUCIA TRA GOVERNO E PARLAMENTO:

Il Governo costituisce emanazione permanente del Parlamento. Nei sistemi bicamerali, la sfiducia può essere votata da ciascuna Camera (Italia) o da una sola delle due Camere, la Camera politica(Germania).

Al fine di evitare un’eccessiva instabilità e debolezza dei governi, ha preso corpo la tendenza alla razionalizzazione del parlamentarismo: si è teso a tradurre in disposizioni costituzionali le regole sul funzionamento del sistema parlamentare.

• La Costituzione italiana prevede una forma di governo parlamentare a debole razionalizzazione

• La Costituzione tedesca (1949) prevede una forma di governo parlamentare a forte razionalizzazione: il CANCELLIERATO FEDERALE

• Cancelliere eletto, senza dibattito, dalla Camera politica (Bundestag) su proposta del Presidente federale

• il Cancelliere determina la politica del governo e ne è responsabile

• la Camera politica può sfiduciare il Cancelliere solo se contestualmente elegge un successore (sfiducia costruttiva)

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IL SISTEMA PARLAMENTARE E LE SUE VARIANTI

PARLAMENTARISMO MAGGIORITARIO E COMPROMISSORIO:

Parlamentarismo maggioritario (o a prevalenza del Governo):

• sistema politico bipolare

• governo di legislatura

• alternanza

• opposizione parlamentare istituzionalizzata (in Gran Bretagna nasce lo shadow cabinet o governo ombra)

Parlamentarismo compromissorio (o a prevalenza del Parlamento):

• sistema politico multipolare

• governo di coalizione

• consociativismo

In nessuno dei due sistemi parlamentari il Capo del Governo viene eletto direttamente dal popolo.

Il Parlamentarismo maggioritario garantisce più stabilità ai governi ed è caratterizzato solitamente da un sistema elettorale prevalentemente maggioritario.

Il Parlamentarismo compromissorio è solitamente caratterizzato da sistemi elettorali proporzionali.

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LE FORME DI GOVERNO NELLA DEMOCRAZIA

PLURALISTA E IL SISTEMA DEI PARTITI

Nelle democrazie pluraliste, il funzionamento e l’efficacia della forma di governo sono legati a:

• Regole costituzionali e legali: per regolare la forma di governo da un punto di vista “formale”

• Caratteristiche del sistema politico: per regolare la forma di governo dal punto di vista “sostanziale”

Il SISTEMA DEI PARTITI è centrale nell’interpretazione della forma di governo.

Quando si parla di sistema dei partiti si intende essenzialmente riferirsi al numero dei partiti e al tipo di rapporto che si instaura tra di essi.

• in base al numero di partiti

• in base al rapporto instauratosi tra i partiti

• sistema bipartitico

• sistema multipartitico

• moderato

• esasperato

• sistema bipolare: ridotte distanze ideologiche, elevato potenziale di coalizione (alle elezioni due sole coalizioni o due soli partiti)

• sistema multipolare: molteplici poli politici, anche con forti differenze ideologiche (sistema polarizzato), rischio di partiti antisistema, minore possibilità di aggregazione

FORME DI GOVERNO NELLA DEMOCRAZIA PLURALISTA E SISTEMA DEI PARTITI:

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IL PRESIDENZIALISMO

C - GOVERNO PRESIDENZIALE: C - GOVERNO PRESIDENZIALE:

il caso degli Stati Uniti d’Americail caso degli Stati Uniti d’America

Il Presidente:

• è eletto, insieme al Vicepresidente, per 4 anni con un sistema elettorale in cui, in ogni Stato, vengono eletti gli “elettori presidenziali” i quali si riuniscono successivamente in un collegio ad hoc per nominare il Presidente. In realtà, i cittadini, votando per gli elettori presidenziali, esprimono, implicitamente, la propria preferenza per un candidato alla Presidenza.

• è a capo dell’amministrazione dello Stato federale e nomina i propri collaboratori (chiamati segretari di Stato, in quanto non esiste neppure un organo chiamato Governo).

• dirige la politica estera e comanda le Forze Armate.

• ha potere di veto sospensivo delle leggi approvate dal Congresso: in tal caso, il Congresso, per superare l’opposizione presidenziale, deve approvare nuovamente la legge con la maggioranza dei 2/3.

• nomina i membri della Corte Suprema nonché altre cariche pubbliche.

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Il Congresso:

• è eletto mediante un sistema elettorale fortemente maggioritario: al Congresso è diviso tra rappresentanti del Partito democratico e rappresentanti del Partito repubblicano

• possiede una struttura bicamerale: il Senato, formato da due rappresentanti per ogni Stato membro, parzialmente rinnovato ogni due anni e la Camera dei Rappresentanti, formata su base nazionale in modo proporzionale alla popolazione di ciascuno Stato

• è titolare del potere legislativo e approva il bilancio annuale

• può mettere in stato d’accusa il Presidente (impeachment)

• ha il potere di approvare le nomine presidenziali di alcune alte cariche pubbliche (come quella di giudice della Corte Suprema) e la facoltà di convocare funzionari dell’amministrazione al fine di controllare l’operato presidenziale (udienze conoscitive).

Rapporti tra Congresso e Presidente: il dualismo paritario

• il Presidente trae la propria legittimazione direttamente dall’investitura popolare: non esiste rapporto fiduciario con il Congresso

• parimenti, il Congresso non può sfiduciare il Presidente nel corso del suo mandato

• il Presidente non dispone del potere di sciogliere anticipatamente il Congresso. Possono pertanto avvenire casi di coabitazione (la maggioranza parlamentare fa capo a un partito diverso da quello di cui è espressione il Presidente).

IL PRESIDENZIALISMO

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GOVERNO SEMIPRESIDENZIALE:

E’ un sistema ibrido che unisce caratteristiche della forma di governo parlamentare con elementi peculiari del governo presidenziale:

• il Capo dello Stato è eletto direttamente dal corpo elettorale e dura in carica per un periodo prestabilito.

• Il Capo dello Stato non ha bisogno della fiducia del Parlamento

• Il Capo dello Stato non ha funzioni di governo. Tuttavia, nomina il Capo del Governo e i Ministri, che devono ottenere la fiducia del Parlamento.

La forma di governo semipresidenziale classica è presente in Austria, Portogallo, Irlanda, Islanda. In tali realtà si sono prodotti:

• la bipolarizzazione del sistema politico

• la coincidenza nella medesima persona della carica di primo ministro e del ruolo di leader della maggioranza

• i partiti candidano convenzionalmente alla Presidenza personalità politiche di secondo piano

• in realtà, l’elezione diretta del Presidente non comporta uno scostamento sostanziale dalle regole del governo parlamentare.

EMIPRESIDENZIALISMO

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SEMIPRESIDENZIALISMO

Un caso particolare di semipresidenzialismo: il governo francese

In Francia esiste un sistema semipresidenziale con connotazioni particolari, in cui il Presidente gode di ampi poteri (alcuni parlano di iperpresidenzialismo):

• può sciogliere autonomamente l’Assemblea Nazionale

• presiede le riunioni del Consiglio dei Ministri

• è il responsabile della politica estera

• nomina tre membri del Consiglio Costituzionale, al quale può deferire una legge prima della sua promulgazione, al fine di verificarne la legittimità costituzionale

• può sottoporre a referendum ogni progetto di legge concernente l’organizzazione dei pubblici poteri.

Il fenomeno della coabitazione:

In Francia, Presidente e Parlamento vengono eletti in momenti diversi. Ciò può comportare periodi in cui la maggioranza parlamentare sia detenuta da uno schieramento politico diverso da quello che sostiene il Capo dello Stato. Ciò è accaduto dal 1986 al 1988 (Presidente della Repubblica Mitterand - socialista - e Primo ministro Chirac - neogollista) dal 1993 al 1995 (Presidente della Repubblica Mitterand e Primo ministro Balladur) e dal 1997 al 2002 (Presidente della Repubblica Repubblica Chirac - neogollista - e Primo ministro Jospin - socialista).

Al fine di mitigare tali situazioni di impasse, nel 2000 una riforma ha parificato la durata in carica del Presidente (riducendola da 7 a 5 anni) con quella dell’Assemblea nazionale.

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ALTRE FORME DI GOVERNO CONTEMPORANEO

Oltre alle tipologie appena analizzate, esistono altre due forme di governo, sebbene godano di una diffusione particolarmente ridotta: governo neoparlamentare e governo direttoriale.

Il governo neoparlamentare si caratterizza per:

• rapporto di fiducia tra Governo e Parlamento

• elezione diretta del primo ministro e Parlamento

• governo di legislatura: una eventuale crisi provoca lo scioglimento automatico del Parlamento e nuove elezioni.

L’unico esempio storico riconducibile a tale tipologia è rappresentata dallo Stato di Israele, a seguito della riforma costituzionale del 1992.

Il governo direttoriale si caratterizza per:

• esistenza di un direttorio, formato da 5 membri nominato ma non revocabile dal Parlamento. Esso svolge funzioni di governo

• a turno, i 5 membri del direttorio svolgono le funzioni di Capo dello Stato.

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I SISTEMI ELETTORALI E LA LEGISLAZIONE DI

CONTORNO

La legislazione elettorale:

in essa confluiscono tre diverse componenti:

• le norme che definiscono l’elettorato attivo e passivo

• le regole del sistema elettorale

• la legislazione elettorale di contorno (modalità di svolgimento delle campagne elettorali, finanziamento della politica, ineleggibilità e incompatibilità parlamentari, par condicio, conflitti d’interessi)

L’elettorato attivo e passivo:

Il passaggio dallo Stato liberale a quello di democrazia pluralista ha comportato l’introduzione del suffragio universale. L’articolo 48 comma 1 della Costituzione recita:

“Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età”

In tal senso si disciplina il cosiddetto elettorato attivo. Si può perdere l’elettorato attivo in tre casi:

• per cause di incapacità civile

• per effetto di sentenze penali irrevocabili

• per cause di indegnità morale

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L’articolo 48 della Costituzione, al secondo comma, recita inoltre:

“Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico”.

La legge costituzionale 1/2000, inoltre, ha introdotto il voto degli Italiani all’estero, che eleggono 12 deputati e 6 senatori.

L’elettorato passivo, invece, consiste nella capacità di essere eletti. Tutti gli elettori godono di tale capacità, ma la Costituzione prevede particolari restrizioni:

• per essere eletti alla Camera dei Deputati occorre aver compiuto 25 anni

• per essere eletti al Senato della Repubblica occorre aver compiuto 40 anni.

Inoltre la Costituzione richiede la mancanza di talune condizioni negative, che possono comportare l’ineleggibilità e l’incompatibilità (articolo 65 Cost.).

Cause di ineleggibilità: la Corte Costituzionale ha sempre affermato che l’eleggibilità è la regola e l’ineleggibilità è l’eccezione (sent.42/1961). La legislazione ordinaria vigente in materia è costituita dal DPR 361/57 e individua tre gruppi di cause:

• Titolari di cariche di governo negli enti locali, funzionari pubblici, alti ufficiali

• Soggetti aventi rapporti di impiego con governi esteri

• Soggetti aventi peculiari rapporti economici con lo Stato (concessionari di pubblici servizi, dirigenti e consulenti di aziende sovvenzionate dallo Stato)

I SISTEMI ELETTORALI E LA LEGISLAZIONE DI

CONTORNO

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I SISTEMI ELETTORALI E LA LEGISLAZIONE DI

CONTORNO

Cause di incompatibilità:

La Costituzione sancisce incompatibilità tra le cariche di:

• deputato e senatore (art.65 comma 2)

• Presidente della Repubblica e qualsiasi altra carica (art.84 comma 2)

• parlamentare e membro del CSM (art.104 comma 7)

• parlamentare e consigliere regionale (art.122 comma 2)

• parlamentare e giudice costituzionale (art. 135 comma 6)

La legislazione ordinaria prevede inoltre incompatibilità tra:

• titolarità di uffici pubblici o privati derivanti da nomina o designazione governativa

• cariche in enti o associazioni che gestiscono servizi per conto dello Stato

• cariche direttive ricoperte negli istituti bancari o società per azioni con prevalente esercizio di attività finanziarie

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I SISTEMI ELETTORALI E LA LEGISLAZIONE DI

CONTORNO

Disciplina delle campagne elettorali:

La Costituzione tutela:

• la libertà di voto (art. 48)

• il diritto di tutti i cittadini di poter accedere alle cariche elettive in condizioni di uguaglianza

Inoltre, la legislazione ordinaria, con la legge 515/93, successivamente modificata con legge n. 28 del 22 febbraio 2000, regola la comunicazione politica e l’accesso ai mezzi d’informazione, assicurando parità di condizioni a tutti i soggetti politici in parzialità ed equità quanto all’accesso a tali mezzi. Vigilano sull’applicazione di tali normative:

• la Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

• l’Autorità per le garanzie nelle telecomunicazioni

Anche le spese elettorali sono sottoposte a particolare disciplina: ogni operazione economica relativa alle campagne elettorali deve essere resa pubblica dai candidati. Tali rendiconti vengono sottoposti al controllo dei collegi regionali di garanzia elettorale.

Il finanziamento della politica:In una democrazia basata sull’uguaglianza politica occorre evitare condizioni di disparità derivanti dalle diverse condizioni economiche di chi ambisce alla titolarità del potere politico.Il finanziamento pubblico, cioè a carico del bilancio statale, di partiti e candidati deve quindi assicurare a tutti i soggetti politici pari opportunità nella competizione elettorale.

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Il finanziamento pubblico in Italia:

La legge 157/99, modificata nel 2002, disciplina il finanziamento pubblico dei partiti in Italia: il

rimborso alle spese elettorali sostenute dai partiti per elezioni e referendum è pari ad 1 Euro,

moltiplicato per il numero di cittadini iscritti nelle liste elettorali per le elezioni della Camera dei

Deputati.

Il fondo per il rimborso è ripartito, in proporzione ai voti conseguiti per la quota di seggi assegnati col

metodo proporzionale, tra i partiti che abbiamo superato la soglia dell’1%.

Per quanto riguarda il Senato, invece, la ripartizione è effettuata su base regionale.

I SISTEMI ELETTORALI E LA LEGISLAZIONE DI

CONTORNO

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I SISTEMI ELETTORALI

I SISTEMI ELETTORALI E LA LEGISLAZIONE DI

CONTORNO

“Il sistema elettorale è il meccanismo attraverso cui i voti espressi dagli elettori si trasformano in seggi”.

Le caratteristiche di un sistema elettorale sono tre:

1- Il tipo di scelta dell’elettore

2- La dimensione del collegio

• Categorica: si può esprimere una scelta secca

• Ordinale: si può espriomere un ordine di preferenza (voto trasferibile irlandese)

• Unico collegio: il Paese forma un unico grande collegio elettorale (Israele).

• Più collegi: ciascun collegio elegge solo un certo numero di parlamentari.

• Uninominali: in cui si elegge un solo candidato.

• Plurinominali: in cui si eleggono più candidati.

3- La formula elettorale: è il meccanismo attraverso cui si ripartiscono i seggi. Si distinguono sistemi elettorali maggioritari e proporzionali.

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- Nel sistema maggioritario il seggio in palio è attribuito a chi ottiene la maggioranza dei voti. All’interno dei sistemi maggioritari si distinguono:

• Sistema a turno unico. In esso viene eletto chi ottiene la maggioranza relativa dei voti (GB e USA).

• Sistema a doppio turno. In esso viene eletto chi ottiene la maggioranza assoluta dei voti. Se nessun candidato la raggiunge al primo turno, è previsto un secondo turno (turno di ballottaggio) cui accedono i due candidati più votati al primo turno oppure i candidati che hanno superato una soglia minima di voti (Francia, con soglia al 12,5%). Al secondo turno viene eletto chi ottiene più voti.

•- Nel sistema proporzionale i seggi in palio sono distribuiti a seconda della percentuale di voti ottenuta da ciascuna lista. In ognuna di esse per selezionare i candidati eletti possono essere seguiti due metodi:

• l’elettore può esprimere una o più preferenze: all’interno di ciascuna lista, risultano eletti i candidati che ne ottengono di più.

• l’elettore non può esprimere preferenze: i vari partiti presentano una lista bloccata di candidati, che sono poi eletti in base all’ordine con cui sono elencati nella lista.

I SISTEMI ELETTORALI E LA LEGISLAZIONE DI

CONTORNO

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Pregi e difetti dei sistemi elettorale maggioritario e proporzionale

Il sistema elettorale maggioritario ha un effetto selettivo: accede al Parlamento esclusivamente chi ottiene più voti nei collegi. Sono pertanto fortemente penalizzati i candidati dei partiti minori. Il sistema maggioritario, solitamente, garantisce la creazione di maggioranze stabili (governabilità), a discapito, però, della rappresentatività.

Il sistema elettorale proporzionale ha un effetto proiettivo: tende a fotografare la realtà politica del Paese.

In molti casi, per i due sistemi sono previsti dei correttivi:

• nel sistema proporzionale, per ridurre il rischio di frammentazione politica, si può ricorrere a clausole di sbarramento e, per garantire maggioranze stabili, si possono introdurre premi di maggioranza

• nel sistema maggioritario, per ovviare alla mancanza di rappresentatività, si può ricorrere al cosiddetto diritto di tribuna, che consiste nel riservare una parte dei seggi ai partiti minori.

I SISTEMI ELETTORALI E LA LEGISLAZIONE DI

CONTORNO

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I SISTEMI ELETTORALI E LA LEGISLAZIONE DI

CONTORNO

La verifica dei poteri e il contenzioso elettorale

La verifica dei poteri è lo specifico procedimento che ciascuna Camera svolge per controllare la regolarità delle operazioni elettorali.

La Giunta per le Elezioni è deputata a convalidare o meno le elezioni, sebbene la decisione definitiva ed irrevocabile spetti all’Assemblea (ciò per tutelare la indipendenza dell’organo parlamentare).

Per quanto riguarda, invece, le elezioni del Parlamento europeo, le eventuali controversie relative alle operazioni elettorali sono affidate al Tribunale Amministrativo del Lazio, mentre quelle in materie di ineleggibilità e incompatibilità sono assegnate alla Corte d’Appello competente per territorio.