N. 29854/ 12 R.G. notizie di reato - Giurisprudenza penaleGIOVINE Michele 1) del reato di cui agli...
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N. 29854/ 12 R.G. notizie di reato
N. 5004/14 + 5005/14 R.G. Trib;
fRIBUNALf: ORDINARIO DI TORINO TERZA SEZIONE PENALE
CORRISPOSTE MARCHE PER DIRITTI DI COPIA \ ~
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N. Reg. Sent.
Data del deposito ~ · A· 2o À '-:::/
TORINO, - 5 GEN. Z017 v~l Data irrevocabilità _____ _
CANCE~RE V0 delP.G. ________ _
Redatta scheda il _____ _
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
TERZA SEZIONE PENALE
composto dai Giudici:
dr. Silvia Bersano Begey
dr. Alessandra Cecchelli
dr. Marco Picco
Presidente
Giudice
Giudice
alla pubblica udienza del 7 ottobre 2016 ha pronunciato e
pubblicato, mediante lettura del dispositivo, la seguente
SENTENZA
nei confronti di:
1) GIOVINE Michele, nato a Torino il 18.02.73
elet .dom. in Torino c/o lo studio dell'avv.to Cappelletto
difeso di fiducia dall'~vv. Giovanni NIGRA del Foro di Torino
- presente -
2) DE MAGISTRIS Roberto, nato Verbania il 17.06.53
elet. dom. c/o dif. di fiducia avv.ti G. Lageard e Giuntelli
1
9- -,
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-
difeso di fiducia dall'avv. Giovanni LAGEARD e dall'avv.
Chiara GIUNTELLI del Foro di Torino
3) GIORDANO Massimo, nato a Novara il 16.09.69
elet. doro. Torino, c/o dif. fid. Avv.to Cassini
- presente -
difeso di fiducia avv. ti Piero Paolo CASSINI e Mauro ANETRINI
4) GREGORIO Federico, nato Bra (CN) il 27.02.71
elet. doro. Torino c/o dif. fid. Avv.to Enrichens
- assente -
difeso di fiducia avv. ti Vincenzo ENRICHENS del foro di
Torino e Stefano CAMPANELLO del Foro di Alba
- già presente, non comparso alla lettura del dispositivo -
5) MOLINARI Riccardo, nato ad Alessandria il 29.07.83
elet. doro. c /o dif. fid. avv. to Gastini
difeso di fiducia dall'Avv. Luca GASTINI del foro di Alessandria
- già presente, non comparso alla lettura del dispositivo -
6) TIRAMANI Paolo, nato Borgosesia (VC) il 25.04.83
elet. doro. Parma c/o dif. fid. Avv.to Loro
difeso di fiducia dall'Avv. Katia LORO del Foro di Parma
- già presente, non comparso alla lettura del dispositivo -
7) DELL'UTRI Michele, nato a Torino il 27.03.71
elet. doro. Torino, c/ o dif. Fid. Avv.to T. Servetto
difeso di fiducia dagli avv.ti Tommaso SERVETTO e Roberta
MACCIA del foro di Torino
- già presente, non comparso alla lettura del dispositivo -
8) BURZI Angelo Emilio Filippo, nato a Torino il 23.08.48
elet. doro. Torino, c/ o i fid. avv.ti G. Lageard e M. Lageard
difeso di fiducia dagli avv. Giovanni e Marta LAGEARD del
foro di Torino
9) GOFFI Alberto, nato Mathi (TO) il 25.05.70
elet. doro. Torino, c/o dif. fid. avv.to P. F. Bertolino
2
- presente -
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-
difeso di fiducia dagli avv. Pierfranco BERTOLINO e Erica
GILARDINO del Foro di Torino
- già presente, non comparso alla lettura del dispositivo -
10) NEGRO Giovanni,nato a Monteu Roero (CN) il 26.02.49
elet. dom. Torino, c/o dif. fid. avv.to Bertolino
difeso di fiducia dagli avv. Pierfranco BERTOLINO del foro di
Torino ed Enrico COLLIDA' del foro di Cuneo
- già presente, non comparso alla lettura del dispositivo -
11) FORMAGNANA Michele, nato a Fossano (CN) il 07.06.62
elet. dom. Alessandria, c/ o dif. fid. avv. Abbinante
difeso di fiducia dagli avv. Alessio ABBINANTE del foro di
Alessandria e Raffaele BERGAGLIO del Foro di Milano
- già presente, non comparso alla lettura del dispositivo -
12) LUPI Maurizio, nato Torino il 18.01.61
elet. dom. Torino, c/o il fid. avv.to Michela
difeso di fiducia dall'avv. Cristiano MICHELA del foro di Torino
- presente -
13) CORTOPASSI Alberto, nato Novara il 01.11.63
elet. dom. Vercelli, c/o dif. fid. avv.to Mussato
difeso di fiducia dall'avv. Massimo MUSSATO del foro di
Vercelli
- già presente, non comparso alla lettura del dispositivo -
14) COSTA Rosa Anna, nata Langosco (PV) il 14.06.51
elet. dom. Torino, c/o dif. fid. avv.to Caviglione
difeso di fiducia dall'avv. Alfredo CA VIGLIONE del Foro di
Torino,
- già presente, non comparsa alla lettura del dispositivo -
15) LA ROCCA Girolamo, nato Partanna (TP) il 02.05.56
Elet. dom. Novara, c/o dif. fid. avv.to Inghilleri
difeso di fiducia dall'Avv. Renzo INGHILLERI del Foro di
Novara
- già presente, non comparso alla lettura del dispositivo -
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16) LEARDI Lorenzo, nato Vercelli il 07 .06.65
elet. dom. Asti, c/o dif. fid. avv.to Mirate
difeso di fiducia dagli avv. Aldo MIRATE e Piermario MORRA
del Foro di Asti
- già presente, non comparso alla lettura del dispositivo -
17) MASTRULLO Angiolino, nato Bisaccia (AV) il 22.09.49
elet. dom. Torino, c/o dif. fid. avv.to A. Galasso
difeso di fiducia dagli avv. Andrea GALASSO e Michele
GALASSO del Foro di Torino
- già presente, non comparso alla lettura del dispositivo -
18) MONTARULI Augusta, nata Torino il 14.09.83
elet. dom. Milano, c/o dif. fid. avv. Guido ALLEVA
difeso di fiducia dagli avv.ti Guido ALLEVA e Francesca
GHETTI del foro di Milano
- già presente, non comparsa alla lettura del dispositivo -
19) MOTTA Massimiliano, nato a Torino il 28.06.65
elet. dom. Torino, c/o dif. fid. avv.to Passero
difeso di fiducia dall'avv. Giovanni PASSERO del foro di
Torino
- presente -
20) TENTONI Alfredo Roberto, nato Torino il 07.06.56
elet. dom. Torino, c/o avv.to S. Bersano
difeso di fiducia dall'avv. Stefano BONAUDO del foro di
Torino
21) VALLE Rosanna, nata a Torino il 09.04.54
elet. dom. Torino, c/o dif. fid. avv. G. Lageard
- presente -
difeso di fiducia dagli avv.ti Giovanni LAGEARD e Marta
LAGEARD del foro di Torino
- già presente, non comparso alla lettura del dispositivo -
22) LUPI Sara nata a Torino l' 11.10.1988
el. dom. c/ o dif. fid. avv. Cristiano MICHELA
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-
difesa di fiducia dall' avv. Cristiano MICHELA del Foro di
Torino
- già presente, non comparsa alla lettura del dispositivo -
23) CANTORE Daniele nato a Torino il 12.1.1954
el. dom. c/o dif. fid. avv. Alfredo CAVIGLIONE
difeso di fiducia dall' avv. Alfredo CAVIGLIONE del foro di
Torino
- già presente, non comparso alla lettura del dispositivo -
24) STARA Andrea, nato a Torino il 24.9.1972
el. dom. c/ o dif. fid. avv. Antonio ROSSO MANDO
difeso di fiducia dagli avv.ti Antonio ROSSOMANDO e
Giacomo TELMON del Foro di Torino
25) COTA Roberto, nato Novara il 13.7.1968
el. dom. in Milano, c/o avv. Domenico AIELLO
- presente -
difeso di fiducia dagli avv. Domenico AIELLO e Guido Carlo
ALLEVA del Foro di Milano
- presente -
IMPUTATI
GIOVINE Michele
1) del reato di cui agli artt. 81, 314 c.p. perché quale
consigliere regionale della Regione Piemonte e capogruppo del
gruppo consiliare "Pensionati con COTA" e perciò pubblico
ufficiale, con più azioni esecutive di un medesimo disegno
criminoso, avendo la disponibilità dei fondi derivanti dal
contributo di funzionamento per i gruppi {art. 4 legge regionale
12/72) erogati dal consiglio regionale e versati sul conto
corrente IT62Z0690601015000000000952, se ne appropriava
utilizzandoli per finalità personali e comunque estranee alla
previsione normativa.
In particolare utilizzava il contributo predetto per effettuare:
- il pagamento di contravvenzioni al codice della strada
per complessivi€ 3.081,38;
5
-
- ricariche telefoniche a persone estranee al gruppo
consiliare se non addirittura sconosciute e spese fax
utenza privata Franchino per complessivi€ 3.417 ,20;
acquisto di generi alimentari presso supermercati per
complessivi€ 5.355,28;
acquisto di capi di abbigliamento e beni per la cura
della persona per complessivi€ 8.135,49;
acquisto di biglietti relativi a spettacoli e partita di
calcio per complessivi€ 2.565,25;
spese presso bar, ristoranti, night club ed acquisto di
cibo per complessivi€ 19.294,35;
- trasferte a Roma per finalità personali con persone
estranee al gruppo consiliare, nonché soggiorno in
Roma ed ancora trasferte in Torino ed altre località di
persone non identificate/estranee al gruppo consiliare
per complessivi€ 2776,59;
acquisto carburante per complessivi€ 65.503,98;
spese per manutenzione dell'autovettura per
complessivi€ 2.481,39;
spese varie (tabacchi, ferramenta, fiori, alcolici, articoli
per bambino ed articoli per la casa, prodotti
farmaceutici, centri estetici, spese all'estero ) per
complessivi €10.434,33;
- biglietti ferroviari per tratte interne ed esterne alla
Regione per complessivi€ 2.067 ,32;
acquisto di buoni pasto per complessivi€ 16.149,57;
spese carta di credito collegata al c/ c intestato al
gruppo consiliare (periodo aprile - settembre 2012) non
rientranti nella documentazione esibita:€ 2.764,42;
e così complessivamente si appropriava di€ 144.026,55.
In Torino dal giugno 2010 al settembre 2012
DE MAGISTRIS Roberto (in concorso con CAROSSA
Mario giudicato separatamente)
10) Del reato di cui agli artt. 110, 81, 314 c.p. perché, in
concorso tra loro, con più azioni esecutive di un medesimo
disegno criminoso, CAROSSA quale consigliere regionale della
Regione Piemonte e capogruppo del gruppo consiliare "LEGA
NORD-BOSSI" e perciò pubblico ufficiale con la diretta
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-
disponibilità dei fondi derivanti dal contributo di
funzionamento per i gruppi (art. 4 legge regionale 12/72)
erogati dal Consiglio Regionale e versati sul conto corrente
1T33G0690601090000000000624, autorizzando i rimborsi
sotto elencati, DE MAGISTRIS Roberto, quale consigliere
regionale della Regione Piemonte, beneficiario della indebita
destinazione del denaro pubblico di seguito descritta, si
appropriavano degli importi di cui oltre utilizzandoli per
finalità personali di DE MAGISTRIS Roberto e comunque
estranee alla previsione normativa.
In particolare utilizzavano il contributo predetto per effettuare:
rimborsi spese per ristoranti, generi alimentari per
complessivi 9.345,56;
spese per pernottamenti in alberghi per complessivi €
1.004,50;
rimborso spese per acquisto carburante per
complessivi€ 10.336,27;
rimborso spese per fatture telepass intestate a "Music
Club S.r.l." per complessivi éE 1.614,46;
rimborso per spese varie (fiori, carica batterie per
cellulari e custodie per smartphone e tablet) per
complessivi€ 1.469,24;
rimborso spese per mezzi di trasporto e per fatture
telepass a lui intestato per complessivi€ 4.070,49;
e così complessivamente si appropriavano di€ 27 .840,52.
In Torino dal giugno 2010 a settembre 2012
GIORDANO Massimo (in concorso con CAROSSA Mario
giudicato separatamente)
11) Del reato di cui agli artt. 110, 81, 314 c.p. perché, in
concorso tra loro, con più azioni esecutive di un medesimo
disegno criminoso, CAROSSA quale consigliere regionale della
Regione Piemonte e capogruppo del gruppo consiliare "LEGA
NORD-BOSSI" e perciò pubblico ufficiale con la diretta
disponibilità dei fondi derivanti dal contributo di
funzionamento per i gruppi (art. 4 legge regionale 12/72)
erogati dal Consiglio Regionale e versati sul conto corrente
1T33G0690601090000000000624, autorizzando i rimborsi
sotto elencati, GIORDANO Massimo, quale consigliere
7
-
regionale della Regione Piemonte, beneficiario della indebita
destinazione del denaro pubblico di seguito descritta, si
appropriavano degli importi di cui oltre utilizzandoli per
finalità personali di GIORDANO Massimo e comunque estranee
alla previsione normativa.
In particolare utilizzavano il contributo predetto per effettuare:
rimborsi spese per ristoranti , consumazioni bar e
similari per complessivi € 17.169,16;
spese per pernottamenti in alberghi per complessivi €
1.649,41;
rimborso spese per acquisto carburante per
complessivi€ 1.772,01;
rimborso spese per pagamento contravvenzioni al
Codice della Strada per complessivi€ 629,92;
ricariche telefoniche effettuate nei confronti di persone
non identificate/ estranee al gruppo per complessivi €
720;
rimborso per spese varie (fiori, giocattoli, articoli
sportivi, cd musicali e complementi d'arredo) per
complessivi€ 3.408,68;
rimborso spese per mezzi di trasporto (servizio
motoscafo, noleggio traghetto, biglietti treno e fatture
telepass generiche per complessivi€ 841,09;
e così complessivamente si appropriavano di€ 26.190,27;
In Torino dal giugno 2010 a settembre 2012
GREGORIO Federico (in concorso con CAROSSA Mario
giudicato separatamente)
12) Del reato di cui agli artt. 110, 81, 314 c.p. perché, in
concorso tra loro, con più azioni esecutive di un medesimo
disegno criminoso, CAROSSA quale consigliere regionale della
Regione Piemonte e capogruppo del gruppo consiliare "LEGA
NORD-BOSSI" e perciò pubblico ufficiale con la diretta
disponibilità dei fondi derivanti dal contributo di
funzionamento per i gruppi (art. 4 legge regionale 12/72)
erogati dal Consiglio Regionale e versati sul conto corrente
1T33G0690601090000000000624, autorizzando i rimborsi
sotto elencati, GREGORIO Federico, quale consigliere regionale
della Regione Piemonte, beneficiario della indebita destinazione
8 /
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del denaro pubblico di seguito descritta, si appropriavano degli
importi di cui oltre utilizzandoli per finalità personali di
GREGORIO Federico e comunque estranee alla previsione
normativa.
In particolare utilizzavano il contributo predetto per effettuare:
rimborsi spese per ristoranti , consumazioni al bar e
similari per complessivi € 18. 516, 91;
spese per pernottamenti in alberghi per complessivi €
846,60;
rimborso per spese varie (stampe, cornici, accessori
telefono, ricariche telefoniche ) per complessivi €
349,89;
rimborso spese per pagamento servizio catering di
gelato e stampa volantini per festa della LEGA nord a
Moriglione per complessivi€ 1.982,40;
e così complessivamente si appropriavano di€ 21.695,80
In Torino dal giugno 2010 a settembre 2012
MOLINARI Riccardo (in concorso con CAROSSA Mario
giudicato separatamente)
15) del reato di cui agli artt. 110, 81 cpv., 314 c.p. perché, in
concorso tra loro, con più azioni esecutive di un medesimo
disegno criminoso, CAROSSA quale consigliere regionale della
Regione Piemonte e capogruppo del gruppo consiliare "LEGA
NORD-BOSSI" e perciò pubblico ufficiale con la diretta
disponibilità dei fondi derivanti dal contributo di
funzionamento per i gruppi (art. 4 legge regionale 12/72)
erogati dal Consiglio Regionale e versati sul conto corrente
IT33G0690601090000000000624, autorizzando i rimborsi
sotto elencati, MOLINARI Riccardo Paolo, quale consigliere
regionale della Regione Piemonte, beneficiario della indebita
destinazione del denaro pubblico di seguito descritta, si
appropriavano degli importi di cui oltre utilizzandoli per
finalità personali di MOLINARI Riccardo e comunque estranee
alla previsione normativa.
In particolare utilizzavano il contributo predetto per effettuare:
rimborsi spese per ristoranti m relazione a
consumazioni individuali, per più persone e spese per
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~··
-
consumazioni al bar e similari per complessivi €
4.415,50;
spese per pernottamenti in alberghi e trasferte per
complessivi€ 1.628,40;
rimborso spese per spese varie (carburante, trasporto,
apparati elettronici, sigarette, cd musicali) per
complessivi euro 497 ,54;
oramai decaduto dalla carica riceveva euro 2.500
senza alcun documento giustificativo
e così complessivamente si appropriavano di€ 9.041,44
In Torino dal giugno 201 O a gennaio 2012
TIRAMANI Paolo (in concorso con CAROSSA Mario
giudicato separatamente)
19) Del reato di cui agli artt. 110, 81, 314 c.p. perché, in
concorso tra loro, con più azioni esecutive di un medesimo
disegno criminoso, CAROSSA quale consigliere regionale della
Regione Piemonte e capogruppo del gruppo consiliare "LEGA
NORD-BOSSI" e perciò pubblico ufficiale con la diretta
disponibilità dei fondi derivanti dal contributo di
funzionamento per i gruppi (art. 4 legge regionale 12/72)
erogati dal Consiglio Regionale e versati sul conto corrente
1T33G0690601090000000000624, autorizzando i rimborsi
sotto elencati, TIRAMANI Paolo, quale consigliere regionale
della Regione Piemonte, beneficiario della indebita destinazione
del denaro pubblico di seguito descritta, si appropriavano degli
importi di cui oltre utilizzandoli per finalità personali di
TIRAMANI Paolo e comunque estranee alla previsione
normativa.
In particolare utilizzavano il contributo predetto per effettuare:
rimborsi spese per ristoranti m relazione a
consumazioni individuali e spese per consumazioni al
bar e similari per complessivi €25.607,60;
spese per pernottamenti in alberghi per complessivi €
1.552,50;
rimborso spese per spese varie ( abbigliamento,
profumerie, generi alimentari, prodotti di elettronica,
manutenzione autovettura privata, fiori,
contravvenzione al CdS, giocattoli, ricariche telefoniche
10
-
persone estranee al gruppo tra cui la moglie) per
complessivi euro 1.991,22;
rimborso spese per acquisto carburante e per rimborso
mezzi di trasporto per complessivi€ 4.293,60;
e così complessivamente si appropriavano di€ 34.444,96
In Torino dal giugno 201 O a settembre 2012
DELL'UTRI Michele
20) Del reato di cui agli artt. 81 cpv, 314 c.p. {agendo in
concorso ex art. 110 c.p. con MORETI'I Gabriele in riferimento
ai pagamenti a vantaggio di VOICE CARE S.r.l.) perché con
più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso e quale
consigliere regionale della Regione Piemonte e capogruppo del
gruppo consiliare "MODERATI" e perciò pubblico ufficiale,
avendo la disponibilità dei fondi derivanti dal contributo di
funzionamento per i gruppi (art. 4 legge regionale 12/72)
erogati dal Consiglio Regionale e versati sul conto corrente
IT48A0306901110100000103207, se ne appropriava
utilizzandoli per finalità personali e comunque estranee alla
previsione normativa.
In particolare utilizzava il contributo predetto per effettuare:
rimborsi spese per ristoranti, bar per complessivi euro
€ 9.488,18;
rimborso per acquisti di stampe e cornici per
complessivi € 2.183,50;
rimborsi per acquisto abbonamento a LA STAMPA con
mv10 al domicilio privato avendo già il gruppo
personale un abbonamento in sede per€ 871,00;
ricariche telefoniche effettuate nei confronti di persone
non identificate per complessivi€ 1.060,00
e così complessivamente si appropriava di€ 13.602,68
In Torino dal giugno 2010 a dicembre 2012
21) del reato di cui agli artt. 7 legge 2 maggio 197 4 n. 19 5 e 4
legge 18 novembre 1981 n. 659 quale consigliere regionale
della Regione Piemonte e capogruppo del gruppo consiliare
"MODERATI" e perciò pubblico ufficiale con la diretta
disponibilità dei fondi derivanti dal contributo di
funzionamento per i gruppi (art. 4 legge regionale 12/72)
11 /
-
erogati dal Consiglio Regionale autorizzando il pagamento delle
fatture sotto indicate, destinava fondi del contributo di
funzionamento per i gruppi al finanziamento di iniziative
politiche del partito Moderati, mediante il pagamento di fatture
relative a lavori di tipografia resi e prestazioni di servizi a
favore del partito medesimo.
In particolare effettuava il pagamento di:
fattura n. 62 del 31.5.2011 emessa da "T.D.P. DI LO
SCIUTO ANTONINO" per l'importo di € 1.740, avente
ad oggetto "400 stampa manifesti su carta blue back
formato l 40x200 - consegna", e relativa alla stampa di
manifesti elettorali di ringraziamento agli elettori per il
risultato raggiunto dalla formazione politica "Moderati"
in occasione delle elezioni comunali di Torino 2011;
fattura n. 3 del 16.3.2011 emessa da "DAIMON Eventi
e Spettacoli" per l'importo di€ 4.170, avente ad oggetto
"Organizzazione e gestione eventi e corsi formativi", e
relativa all'organizzazione di una manifestazione del
partito "Moderati" tenuta presso il Teatro Colosseo di
Torino
e così complessivamente erogava€ 5.910.
In Torino 19 maggio 2011 e 9 giugno 2011
DELL'UTRI Michele (in concorso con MORETTI Gabriele
giudicato separatamente)
22) Del reato di cui agli artt. 81 cpv, 110, 314 c.p.. perché in
concorso tra loro, con p1u azioni esecutive di un medesimo
disegno criminoso - DELL 'UTRI quale consigliere regionale
della Regione Piemonte e capogruppo del gruppo consiliare
"MODERATI" e perciò pubblico ufficiale, nella disponibilità dei
fondi derivanti dal contributo di funzionamento per i gruppi
(art. 4 legge regionale 12/72) erogati dal Consiglio Regionale e
versati sul conto corrente IT48A0306901110100000103207 -
s1 appropriavano, utilizzandoli per finalità personali e
comunque estranee alla previsione normativa, dell'importo di
€ 191.190,00, cui ammontano le fatture effettivamente
pagate dal Gruppo consiliare Moderati a Voice Care s.r.l.
società facente capo a MORETTI Gabriele, per prestazioni
in realtà in tutto o in parte inesistenti o comunque rese da
12
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-
una diversa società rispetto a quella che ha emesso le fatture,
quindi soggettivamente false e comunque non inerenti e non
congrue al funzionamento del gruppo;
In Torino dal dicembre 2010 a dicembre 2012
BURZI Angelo (in concorso con PEDRALE Luca giudicato
separatamente)
23) Del reato di cui agli artt. 110, 81 cpv, 314 c.p. perché, in
concorso tra loro , con più azioni esecutive di un medesimo
disegno criminoso, PEDRALE quale consigliere regionale della
Regione Piemonte e capogruppo del gruppo consiliare
"POPOLO DELLA LIBERTÀ" e perciò pubblico ufficiale con la
diretta disponibilità dei fondi derivanti dal contributo di
funzionamento per i gruppi (art. 4 legge regionale 12/72)
erogati dal Consiglio Regionale e versati sul conto corrente
1T50J020080 1046000100992713, autorizzando i rimborsi
sotto elencati,
.BURZI Angelo, quale consigliere regionale della Regione
Piemonte, beneficiario della indebita destinazione del denaro
pubblico di seguito descritta, si appropriavano degli importi di
cui oltre utilizzandoli per finalità personali di BURZI Angelo e
comunque estranee alla previsione normativa.
In particolare utilizzavano il contributo predetto per effettuare:
rimborsi spese per ristoranti per complessivi €
10.161,08;
rimborso spese patrocinio legale per complessivi €
432,13;
e così complessivamente si appropriavano di€ 10.593,21
In Torino dal giugno 2010 a maggio 2012
24) del reato di cui agli artt. 110 c.p., 7 legge 2 maggio 1974 n.
195 e 4 legge 18 novembre 1981 n. 659 perché, in concorso tra
loro, PEDRALE quale consigliere regionale della Regione
Piemonte e capogruppo del gruppo consiliare "POPOLO DELLA
LIBERTÀ" e perciò pubblico ufficiale con la diretta disponibilità
dei fondi derivanti dal contributo di funzionamento per i
gruppi (art. 4 legge regionale 12/72) erogati dal Consiglio
Regionale autorizzando il pagamento della fattura sotto
indicata, BURZI Angelo, quale consigliere regionale della
13
-
Regione Piemonte che richiedeva il pagamento della fattura
sotto indicata con il contributo per il funzionamento dei
gruppi, destinavano fondi del contributo di funzionamento per
i gruppi al finanziamento della campagna elettorale dello
stesso BURZI attraverso la realizzazione di video di
propaganda elettorale in occasione delle elezioni regionali
2010.
In particolare veniva effettuato il pagamento di:
fattura n. 172 del 07/10/2010, dell'importo di€ 3.600,
emessa dalla società "MAVERICK MULTIMEDIA SrI" di
Milano, viale Argonne, n. 24
In Torino 14 ottobre 2010
BURZI Angelo
25) Del reato di cui agli artt. 81 cpv, 314 c.p. perché in con più
azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, quale
consigliere regionale della Regione Piemonte, capogruppo del
gruppo consiliare "PROGETT'AZIONE" e perciò pubblico
ufficiale, con più azioni esecutive di un medesimo disegno
criminoso, avendo la disponibilità dei fondi derivanti dal
contributo di funzionamento per i gruppi (art. 4 legge regionale
12/72) erogati dal Consiglio Regionale e versati sul conto
corrente 1T64B020080 1046000102092447, se ne appropriava
utilizzandoli per finalità personali e comunque estranee alla
previsione normativa.
In particolare utilizzava il contributo predetto per effettuare:
rimborsi spese per ristoranti, bar per complessivi €
2.623;
rimborsi per acquisto di fiori per complessivi € 260;
Autorizzava, inoltre, in qualità di capogruppo, il sostenimento
delle spese di seguito elencate,
imputandole genericamente al bilancio del gruppo consiliare:
spese ristorante per due o più persone per€ 1.400;
e così complessivamente si appropriava di€ 4.283,50
In Torino dal maggio 2012 a settembre 2012
GOFFI Alberto - NEGRO Giovanni
26) Del reato di cui agli artt. 110, 81, 314 c.p. perché, in
concorso tra loro con più azioni esecutive di un medesimo
14 /
-
disegno cnmmoso, NEGRO quale consigliere regionale della
Regione Piemonte e capogruppo del gruppo consiliare
"UNIONE DI CENTRO" e perciò pubblico ufficiale con la diretta
disponibilità dei fondi derivanti dal contributo di
funzionamento per i gruppi (art. 4 legge regionale 12/72)
erogati dal Consiglio Regionale e versati sul conto corrente
IT35I0853001000000260104213, autorizzando i rimborsi sotto
elencati, GOFFI Alberto, quale consigliere regionale della
Regione Piemonte, beneficiario della indebita destinazione del
denaro pubblico di seguito descritta e comunque titolato ad
avere accesso diretto al conto, si appropriavano degli importi di
cui oltre utilizzandoli per finalità personali di GOFFI Alberto e
comunque estranee alla previsione normativa.
In particolare utilizzavano il contributo predetto per effettuare:
rimborsi spese per ristoranti, bar, acquisti presso
supermercati per complessivi€ 17.490,18 ;
rimborso spese per acquisti carburante e presso aree
di servizio per complessivi€ 5.346,59;
rimborso spese per alberghi per complessivi €
3.504,50;
rimborso per spese varie (farmacia ed acquisti presso
Juventus stare) per complessivi€ 115,96;
e così complessivamente si appropriavano di€ 26.457,23
In Torino dal giugno 2010 a settembre 2012
NEGRO Giovanni
27) Del reato di cui agli artt. 81 cpv, 314 c.p. perché quale
consigliere regionale della Regione Piemonte e capogruppo del
gruppo consiliare "UNIONE DI CENTRO" e perciò pubblico
ufficiale, con più azioni esecutive di un medesimo disegno
criminoso, avendo la disponibilità dei fondi derivanti dal
contributo di funzionamento per i gruppi (art. 4 legge regionale
12/72) erogati dal Consiglio Regionale e versati sul conto
corrente IT35I0853001000000260104213, se ne appropriava
utilizzandoli per finalità personali e comunque estranee alla
previsione normativa.
In particolare utilizzava il contributo predetto per effettuare:
rimborsi spese per ristoranti, bar per complessivi €
50.790,37
15
-
rimborso per acquisto di buoni carburante per
complessivi€ 10.007,24;
rimborsi spese per alberghi
2.315,40;
per complessivi €
rimborso per spese varie (acquisto abbonamenti volley)
per complessivi€ 1.500;
e così complessivamente si appropriava di€ 64.613,01
In Torino dal giugno 2010 a settembre 2012
28) del reato di cui agli artt. 7 legge 2 maggio 1974 n. 195 e 4
legge 18 novembre 1981 n. 659 quale consigliere regionale
della Regione Piemonte e capogruppo del gruppo consiliare
"UNIONE DI CENTRO" e perciò pubblico ufficiale con.la diretta
disponibilità dei fondi derivanti dal contributo di
funzionamento per i gruppi (art. 4 legge regionale 12/72)
erogati dal Consiglio Regionale autorizzando il pagamento delle
fatture sotto indicate, destinava fondi del contributo di
funzionamento per i gruppi al finanziamento della campagna
elettorale di soggetti politici dell 'UDC in occasione delle elezioni
regionali 2010 e comunali 2011, mediante il pagamento di
fatture per lavori di ideazione e tipografia resi a favore dei
medesimi.
In particolare effettuava il pagamento di:
fattura n. 36 del 31.8.2010 emessa da "STUDIO
MONTALDO" Snc di MONTALDO Giancarlo per
l'importo di € 2.000, avente ad oggetto "consulenza
organizzativa per attività di comunicazione e
promozione", e relativa all'ideazione e correzione dei
testi e materiale promozionale relativo alla campagna
elettorale di NEGRO Giovanni per le elezioni regionali
2010;
fattura n. 157 del 30.04.2011 emessa da "Edify" per
l'importo di € 1.074, avente ad oggetto "grafica per
manifesti, locandine e flyer, depliant e prove di
stampa", e relativa alla stampa di materiale di
propaganda del candidato SCANDEREBECH alle
elezioni comunali di Torino 2011
e così complessivamente erogava€ 3.074
In Torino 6 ottobre 2010 e 11 aprile 2012
16
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-
FORMAGNANA Michele
29) Del reato di cui agli artt. 81 cpv, 314 c.p. perché con più
azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso e quale
consigliere regionale della Regione Piemonte e capogruppo del
gruppo consiliare "GRUPPO MISTO" e perciò pubblico ufficiale,
avendo la disponibilità dei fondi derivanti dal contributo di
funzionamento per i gruppi (art. 4 legge regionale 12/72)
erogati dal Consiglio Regionale e versati sul conto corrente
IT37C0200801046000101973210, se ne appropnava
utilizzandoli per finalità personali e comunque estranee alla
previsione normativa.
In particolare utilizzava il contributo predetto per effettuare:
rimborsi spese per ristoranti, bar, generi alimentari
per complessivi€ 17.942,48 (comprensivi del costo di
due biglietti Gratta e - vinci acquistati presso lì
autogrill);
rimborsi per acquisti vari (piante e fiori, frullatore,
bombole GPL) per complessivi€ 515,85;
nonché prelevava dal conto corrente del gruppo con prelievi
periodici l' ulteriore somma di € 8.500 circa in esubero
rispetto alle spese di cui sopra per le quali non ha prodotto
documenti apparentemente giustificativi
e così complessivamente si appropriava di€ 26.958,83
In Torino dal febbraio 2012 a settembre 2012
BURZI Angelo (in concorso con BONIPERTI Roberto
giudicato separatamente)
32) Del reato di cui agli artt. 110, 81 cpv, 314 c.p. perché, in
concorso tra loro, con più az10n1 esecutive di un medesimo
disegno criminoso, BURZI quale consigliere regionale della
Regione Piemonte e capogruppo del gruppo consiliare
"PROGETT'AZIONE" e perciò pubblico ufficiale con la diretta
disponibilità dei fondi derivanti dal contributo di
funzionamento per i gruppi (art. 4 legge regionale 12/72)
erogati dal Consiglio Regionale e versati sul conto corrente
1T64B020080 1046000102092447, autorizzando i rimborsi
sotto elencati, BONIPERTI Roberto, quale consigliere regionale
della Regione Piemonte, beneficiario della indebita destinazione
17
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-
del denaro pubblico di seguito descritta, si appropriavano degli
importi di cui oltre utilizzandoli per finalità personali di
BONIPERTI Roberto e comunque estranee alla previsione
normativa.
In particolare utilizzavano il contributo predetto per effettuare:
rimborsi spese per ristoranti, bar e generi alimentari
per complessivi€ 5.712,99;
rimborso spese per acquisto materiale da giardino e
fiori per complessivi€ 325,50;
e così complessivamente si appropriavano di€ 6.038,49
In Torino dal maggio 2012 a settembre 2012
CORTOPASSI Alberto (in concorso con PEDRALE Luca
giudicato separatamente)
38) Del reato di cui agli artt. 110, 81 cpv, 314 c.p. perché, in
concorso tra loro con più azioni esecutive di un medesimo
disegno criminoso, PEDRALE quale consigliere regionale della
Regione Piemonte e capogruppo del gruppo consiliare
"POPOLO DELLA LIBERTÀ" e perciò pubblico ufficiale con la
diretta disponibilità dei fondi derivanti dal contributo di
funzionamento per i gruppi (art. 4 legge regionale 12/72)
erogati dal Consiglio Regionale e versati sul conto corrente
IT50J0200801046000100992713, autorizzando 1 rimborsi
sotto elencati, CORTOPASSI Alberto, quale consigliere
regionale della Regione Piemonte, beneficiario della indebita
destinazione del denaro pubblico di seguito descritta, si
appropriavano degli importi di cui oltre utilizzandoli per
finalità personali di CORTOPASSI Alberto e comunque
estranee alla previsione normativa.
In particolare utilizzavano il contributo predetto per effettuare:
rimborsi spese per ristoranti, bar e similari, per cibi
da asporto, generi alimentari per complessivi €
49.445,97;
rimborso spese per manutenzione autovettura per
complessivi€ 3.075,66;
rimborso spese per alberghi per complessivi€ 668,50;
rimborso spese varie (abbigliamento, gioielleria e cd
musicale) per complessivi€ 2.000,99;
18
-
rimborso spese patrocinio legale per complessivi €
1.347,12;
e così complessivamente si appropriavano di€ 56.538,24
In Torino dal giugno 2010 a settembre 2012
COSTA Rosa Anna (in concorso con PEDRALE Luca
giudicato separatamente)
39) Del reato di cui agli artt. 110, 81, 314 c.p. perché, in
concorso tra loro con più azioni esecutive di un medesimo
disegno criminoso, PEDRALE quale consigliere regionale della
Regione Piemonte e capogruppo del gruppo consiliare
"POPOLO DELLA LIBERTÀ" e perciò pubblico ufficiale con la
diretta disponibilità dei fondi derivanti dal contributo di
funzionamento per i gruppi (art. 4 legge regionale 12/72)
erogati dal Consiglio Regionale e versati sul conto corrente
IT50J0200801046000100992713, autorizzando i rimborsi
sotto elencati, COSTA Rosa Anna, quale consigliere regionale
della Regione Piemonte, beneficiario della indebita destinazione
del denaro pubblico di seguito descritta, si appropriavano degli
importi di cui oltre utilizzandoli per finalità personali di COSTA
Rosa Anna e comunque estranee alla previsione normativa.
In particolare utilizzavano il contributo predetto per effettuare:
rimborsi spese per ristoranti, bar, generi alimentari,
cibi da asporto per complessivi € 19.017,77
rimborso per acquisti presso negozi di abbigliamento
per complessivi€ 2.968,70;
rimborso per acquisti articoli per la casa, presso
profumerie, presso gioiellerie, acquisto pneumatici ed
articoli di pelletteria per complessivi€ 9.565,79;
. rimborso spese patrocinio legale per complessivi €
1.347,12;
rimborso spese per alberghi per complessivi€ 125,00
e così complessivamente si appropriavano di€ 33.024,38
In Torino dal giugno 2010 a settembre 2012
LA ROCCA Girolamo (in concorso con PEDRALE Luca
giudicato separatamente)
40) Del reato di cui agli artt. 110, 81, 314 c.p. perché, in
concorso tra loro, con più azioni esecutive di un medesimo
19
-
disegno criminoso, PEDRALE quale consigliere regionale della
Regione Piemonte e capogruppo del gruppo consiliare
"POPOLO DELLA LIBERTÀ" e perciò pubblico ufficiale con la
diretta disponibilità dei fondi derivanti dal contributo di
funzionamento per i gruppi (art. 4 legge regionale 12/72)
erogati dal Consiglio Regionale e versati sul conto corrente
IT50J0200801046000100992713, autorizzando 1 rimborsi
sotto elencati, LA ROCCA Girolamo, quale consigliere regionale
della Regione Piemonte, beneficiario della indebita destinazione
del denaro pubblico di seguito descritta, si appropriavano degli
importi di cui oltre utilizzandoli per finalità personali di LA
ROCCA Girolamo e comunque estranee alla previsione
normativa.
In particolare utilizzavano il contributo predetto per effettuare:
rimborso spese per consumazioni al bar . ristoranti
per complessivi€ 6.809,80;
rimborso spese patrocinio legale per complessivi €
14.849,12
e così complessivamente si appropriavano di€ 21.658,92
In Torino dal giugno 2010 a ottobre 2010
41) del reato di cui agli artt. 110 c.p., 7 legge 2 maggio 1974 n.
195 e 4 legge 18 novembre 1981 n. 659 perché, in concorso tra
loro, PEDRALE quale consigliere regionale della Regione
Piemonte e capogruppo del gruppo consiliare "POPOLO DELLA
LIBERTÀ" e perciò pubblico ufficiale con la diretta disponibilità
dei fondi derivanti dal contributo di funzionamento per i
gruppi (art. 4 legge regionale 12/72) erogati dal Consiglio
Regionale autorizzando il pagamento della fattura sotto
indicata, LA ROCCA Girolamo, quale consigliere regionale della
Regione Piemonte, che richiedeva il pagamento della fattura
sotto indicata, con fondi del gruppo consiliare, destinavano
fondi del contributo di funzionamento per i gruppi al
finanziamento della campagna elettorale e di iniziative
politiche a favore di soggetti politici del PDL in occasione delle
elezioni regionali 2010, mediante il pagamento di fatture per
lavori di tipografia resi a favore dei medesimi.
In particolare veniva effettuato il pagamento di:
20
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I
-
fattura n. 2292 del 30/6/2010, per un importo pari ad
€ 2.000, emessa dalla società "ITALGRAFICA" S.r.l con
sede in Novara Veveri, via Verbano, n. 146, a favore del
Gruppo consiliare PDL relativa alla fornitura di
manifesti e volantini elettorali ("difendi il tuo voto
consigliere LA ROCCA"; "manifesti f.to. 70xl00
fiaccolata per COTA"; "volantini fiaccolata per Cota")
In Torino 16 luglio 2010
LEARDI Lorenzo (in concorso con PEDRALE Luca giudicato
separatamente )
42) Del reato di cui agli artt. 110, 81, 314 c.p. perché, in
concorso tra loro, con più azioni esecutive di un medesimo
disegno criminoso, PEDRALE quale consigliere regionale della
Regione Piemonte e capogruppo del gruppo consiliare
"POPOLO DELLA LIBERTÀ" e perciò pubblico ufficiale con la
diretta disponibilità dei fondi derivanti dal contributo . di
funzionamento per i gruppi (art. 4 legge regionale 12/72)
erogati dal Consiglio Regionale e versati sul conto corrente
IT50J0200801046000100992713, autorizzando 1 rimborsi
sotto elencati, LEARDI Lorenzo, quale consigliere regionale
della Regione Piemonte, beneficiario della indebita destinazione
del denaro pubblico di seguito descritta, si appropriavano degli
importi di cui oltre utilizzandoli per finalità personali di
LEARDI Lorenzo e comunque estranee alla previsione
normativa.
In particolare utilizzavano il contributo predetto per effettuare:
rimborsi spese per ristoranti, per cibi da asporto,
generi alimentari per complessivi€ 24.961,62;
rimborso per acquisti articoli in pelle, fiori, acquisti in
gioielleria , articoli per la casa , cesti natalizi per
complessivi€ 1.241,71;
rimborso spese per manutenzione autovettura per
complessivi€ 973,66;
rimborso spese per alberghi per complessivi€ 2.383;
rimborso spese patrocinio legale per complessivi €
1.631,95;
e così complessivamente si appropriavano di€ 31.191,94
In Torino dal giugno 2010 a settembre 2012
21
-
MASTRULLO Angiolino (in concorso con PEDRALE Luca
giudicato separatamente)
43) Del reato di cui agli artt. 110, 81 cpv, 314 c.p. perché, in
concorso tra loro con più azioni esecutive di un medesimo
disegno criminoso , PEDRALE quale consigliere regionale della
Regione Piemonte e capogruppo del gruppo consiliare
"POPOLO DELLA LIBERTÀ" e perciò pubblico ufficiale con la
diretta disponibilità dei fondi derivanti dal contributo di
funzionamento per i gruppi (art. 4 legge regionale 12/72)
erogati dal Consiglio Regionale e versati sul conto corrente
IT50J0200801046000100992713, autorizzando 1 rimborsi
sotto elencati, MASTRULLO Angiolino, quale consigliere
regionale della Regione Piemonte, beneficiario della indebita
destinazione del denaro pubblico di seguito descritta, si
appropriavano degli importi di cui oltre utilizzandoli per
finalità personali di MASTRULLO Angiolino e comunque
estranee alla previsione normativa.
In particolare utilizzavano il contributo predetto per effettuare:
rimborsi spese per ristoranti, bar, generi alimentari
per cibi da asporto per complessivi€ 39.019,22
rimborso per acquisti presso negozi di abbigliamento
per complessivi€ 3.796,82;
rimborsi per acquisto presso profumerie, gioiellerie,
articoli per la casa, televisore e cuffie marca Bose per
complessivi€ 2.516,28;
rimborso spese per manutenzione autovettura per
complessivi€ 2.853, 10;
rimborso per acquisti spese vane (centro benessere,
fiori, articoli per animali, occhiali, biglietti partite di
calcio, valige ed articoli in pelle) per complessivi €
6.128,93;
rimborso spese patrocinio legale per complessivi €
1.347,12;
rimborso spese per trasferta congresso PDL- Roma 30
giugno/2 luglio 2011 (non avvenuta) per complessivi€
13.300;
rimborso spese per alberghi per complessivi € 546
e così complessivamente si appropriavano di€ 69.507,47
22
-
In Torino dal giugno 2010 a settembre 2012
MONTARULI Augusta (in concorso con PEDRALE Luca
giudicato separatamente)
44) Del reato di cui agli artt. 110, 81 cpv, 314 c.p. perché, in
concorso tra loro ed in esecuzione di un medesimo disegno
criminoso, PEDRALE quale consigliere regionale della Regione
Piemonte e capogruppo del gruppo consiliare "POPOLO DELLA
LIBERTÀ" e perciò pubblico ufficiale con la diretta disponibilità
dei fondi derivanti dal contributo di funzionamento per i
gruppi (art. 4 legge regionale 12/72) erogati dal Consiglio
Regionale e versati sul conto corrente
IT50J0200801046000100992713, autorizzando 1 rimborsi
sotto elencati, MONTARULI Augusta, quale consigliere
regionale della Regione Piemonte, beneficiario della indebita
destinazione del denaro pubblico di seguito descritta, si
appropriavano degli importi di cui oltre utilizzandoli per
finalità personali di MONTARULI Augusta e . comunque
estranee alla previsione normativa.
In particolare utilizzavano il contributo predetto per effettuare:
rimborsi spese per ristoranti, bar , cibi da asporto per
complessivi€ 20.003,76
rimborso per acquisti presso negozi di abbigliamento,
gioiellerie, articoli per la casa, spese vane
apparecchio microtouch, spese per autovettura, fiori)
per complessivi€ 1.007,40;
rimborso spese per alberghi per complessivi €
2.011,66;
rimborso spese patrocinio legale per complessivi €
530,02;
spese per corso uso social network per complessivi €
4.800;
spese per creaz10ne database (società Media Buyer
s.r.l.) per complessivi€ 7.200;
spese per monitoraggio reputazione on - line per
complessivi€ 6.000
e così complessivamente si appropriavano di€ 41.552,84
In Torino dal giugno 201 O a settembre 2012
23
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-
MOTTA Massimiliano (in concorso con PEDRALE Luca
giudicato separatamente)
45) Del reato di cui agli artt. 110, 81 cpv, 314 c.p. perché, in
concorso tra loro, con più azioni esecutive di un medesimo
disegno criminoso, PEDRALE quale consigliere regionale della
Regione Piemonte e capogruppo del gruppo consiliare
"POPOLO DELLA LIBERTÀ" e perciò pubblico ufficiale con la
diretta disponibilità dei fondi derivanti dal contributo di
funzionamento per i gruppi (art. 4 legge regionale 12/72)
erogati dal Consiglio Regionale e versati sul conto corrente
IT50J0200801046000100992713, autorizzando I rimborsi
sotto elencati, MOTTA Massimiliano, quale consigliere
regionale della Regione Piemonte, beneficiario della indebita
destinazione del denaro pubblico di seguito descritta, si
appropriavano degli importi di cui oltre utilizzandoli per
finalità personali di MOTTA Massimiliano e comunque
estranee alla previsione normativa.
In particolare utilizzavano il contributo predetto per effettuare:
rimborsi spese per ristoranti, bar, per cibi da asporto,
per generi alimentari per complessivi€ 14.549,59;
rimborso per acquisti di articoli in pelle, fiori,
profumerie, acquisti vari (bigiotteria, carburante e
acquisto gazebo) per complessivi€ 1.039,33;
rimborso spese per manutenzione autovettura per
complessivi€ 1.082;
rimborso spese patrocinio legale per complessivi €
9.386.56
rimborso spese per alberghi per complessivi€ 243,00
e così complessivamente si appropriavano di€ 26.300,48
In Torino dal giugno 2010 a settembre 2012
TENTONI Roberto (in concorso con PEDRALE Luca
giudicato separatamente)
49) Del reato di cui agli artt. 110, 81 cpv, 314 c.p. perché, in
concorso tra loro con più azioni esecutive di un medesimo
disegno criminoso, PEDRALE quale consigliere regionale della
Regione Piemonte e capogruppo del gruppo consiliare
"POPOLO DELLA LIBERTÀ" e perciò pubblico ufficiale con la
diretta disponibilità dei fondi derivanti dal contributo di
24
-
funzionamento per i gruppi (art. 4 legge regionale 12/72)
erogati dal Consiglio Regionale e versati sul conto corrente
IT50J0200801046000100992713, autorizzando 1 rimborsi
sotto elencati, TENTONI Roberto, quale consigliere regionale
della Regione Piemonte, beneficiario della indebita destinazione
del denaro pubblico di seguito descritta, si appropriavano degli
importi di cui oltre utilizzandoli per finalità personali di
TENTONI Roberto e comunque estranee alla previsione
normativa.
In particolare utilizzavano il contributo predetto per effettuare:
rimborsi spese per ristoranti , bar , generi alimentari
per complessivi€ 19.704,24;
rimborso per spese manutenzione autovettura per
complessivi€ 1.789,66;
rimborso per acquisti spese varie (fiori, acquisti presso
negozio di trofei, generatore di corrente, articoli per la
casa) per complessivi€ 1.464,83;
rimborso spese per acquisto
videosorveglianza per€ 2.040;
telecamera di
rimborso spese patrocinio legale per complessivi €
932,13;
e così complessivamente si appropriavano di€ 25.930,86
In Torino dal giugno 2010 a maggio 2012
TENTONI Roberto - BURZI Angelo
50) Del reato di cui agli artt. 110, 81 cpv, 314 c.p. perché, in
concorso tra loro, con piu' az10n1 esecutive di un medesimo
disegno criminoso, BURZI quale consigliere regionale della
Regione Piemonte e capogruppo del gruppo consiliare
"PROGETT'AZIONE" e perciò pubblico ufficiale con la diretta
disponibilità dei fondi derivanti dal contributo di
funzionamento per i gruppi (art. 4 legge regionale 12/72)
erogati dal Consiglio Regionale e versati sul conto corrente
IT64B0200801046000102092447, autorizzando i rimborsi
sotto elencati, TENTONI Roberto, quale consigliere regionale
della Regione Piemonte, beneficiario della indebita destinazione
del denaro pubblico di seguito descritta, si appropriavano degli
importi di cui oltre utilizzandoli per finalità personali di
25
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/// //
-
TENTONI Roberto e comunque estranee alla prev1s10ne
normativa.
In particolare utilizzavano il contributo predetto per effettuare:
rimborsi spese per ristoranti, bar , generi alimentari
per complessivi€ 3.764,59;
e così complessivamente si appropriavano di€ 3.764,59
In Torino dal maggio 2012 a settembre 2012
VALLE Rosanna (in concorso con PEDRALE Luca giudicato
separatamente)
52) Del reato di cui agli artt. 110, 81 cpv, 314 c.p. perché, in
concorso tra loro con più azioni esecutive di un medesimo
disegno criminoso, PEDRALE quale consigliere regionale della
Regione Piemonte e capogruppo del gruppo consiliare
"POPOLO DELLA LIBERTÀ" e perciò pubblico ufficiale con la
diretta disponibilità dei fondi derivanti dal contributo di
funzionamento per i gruppi (art. 4 legge regionale 12/72)
erogati dal Consiglio Regionale e versati sul conto corrente
IT50J0200801046000100992713, autorizzando 1 rimborsi
sotto elencati, VALLE Rosanna quale consigliere regionale della
Regione Piemonte, beneficiaria della indebita destinazione del
denaro pubblico di seguito descritta, si appropriavano degli
importi di cui oltre utilizzandoli per finalità personali di VALLE
Rosanna e comunque estranee alla previsione normativa.
In particolare utilizzavano il contributo predetto per effettuare:
rimborsi spese per ristoranti, bar, generi alimentari
per complessivi€ 21.787,32;
rimborso per spese manutenzione autovettura per
complessivi€ 321,36;
rimborso per acquisti spese varie (gioiellerie, articoli di
pelletteria, profumeria) per complessivi€ 1.511,00
spese per patrocinio legale per complessivi€ 432,93;
rimborso spese per alberghi per complessivi€ 128,50
e così complessivamente si appropriavano di€ 24.181,11
In Torino dal giugno 2010 a maggio 2012
VALLE Rosanna - BURZI Angelo
54) Del reato di cui agli artt. 110, 81 cpv, 314 c.p. perché, in
concorso tra loro, con pi' azioni esecutive di un medesimo
26
/
-
disegno cnmmoso, BURZI quale consigliere regionale della
Regione Piemonte e capogruppo del gruppo consiliare
"PROGETI'AZIONE" e perciò pubblico ufficiale con la diretta
disponibilità dei fondi derivanti dal contributo di
funzionamento per i gruppi (art. 4 legge regionale 12/72)
erogati dal Consiglio Regionale e versati sul conto corrente
IT64B020080104600010209244 7, autorizzando i rimborsi
sotto elencati, VALLE Rosanna, quale consigliere regionale
della Regione Piemonte, beneficiario della indebita destinazione
del denaro pubblico di seguito descritta, si appropriavano degli
importi di cui oltre utilizzandoli per finalità personali di VALLE
Rosanna e comunque estranee alla previsione normativa.
In particolare utilizzavano il contributo predetto per effettuare:
rimborsi spese per ristoranti, bar per complessivi €
3.475,30;
e così complessivamente si appropriavano di€ 3.475,30
In Torino dal maggio 2012 a settembre 2012
(proc. 687/14 R.G.N.R. riunito)
LUPI Sara - LUPI Maurizio
a) Del reato di cui agli artt. 81 cpv.,110, 640 comma 2 , 61
n.9 c.p., perché in concorso tra loro, con più azioni esecutive
di un medesimo disegno criminoso, LUPI Maurizio quale
consigliere della. Regione Piemonte, componente umco-
capogruppo del gruppo consigliare "VERDI VERDI l'
ambientalista per COTA", LUPI Sara quale concorrente
beneficiaria della retribuzione indebitamente percepita,
inducendo in errore il personale degli uffici della Regione
Piemonte, addetto al trattamento economico dei dipendenti
dei gruppi consigliari, con artifici e ragg1n, consistiti
nell'assumere LUPI Maurizio alle dipendenze del gruppo
consigliare la figlia LUPI Sara, che di fatto era impegnata a
completare gli studi prima a Milano e poi a Parigi e comunque
nell'omettere di comunicare, nel corso del rapporto di lavoro
solo formalmente instaurato che la stessa di fatto non aveva
reso prestazione alcuna si procuravano l'ingiusto profitto di
complessivi € 75.274,09 pan alla retribuzione lorda
27
-
complessivamente erogata a LUPI Sara dalla Regione
Piemonte, con pari danno in capo a tale ente.
In Torino· dal 1 ° giugno 2010 al 12 giugno 2013
CANTORE Daniele (in concorso con PEDRALE Luca
giudicato separatamente)
b) Del reato di cui agli artt. 110, 81 cpv, 314 c.p. perché, in
concorso tra loro con più azioni esecutive di un medesimo
disegno criminoso, PEDRALE quale consigliere regionale della
Regione Piemonte e capogruppo del gruppo consiliare
"POPOLO DELLA LIBERTÀ" e perciò pubblico ufficiale con la
diretta disponibilità dei fondi derivanti dal contributo di
funzionamento per i gruppi (art. 4 legge regionale 12/72)
erogati dal Consiglio Regionale e versati sul conto corrente
IT50J0200801046000100992713, autorizzando i rimborsi
sotto elencati, CANTORE Daniele, quale consigliere regionale
della Regione Piemonte, beneficiario della indebita destinazione
del denaro pubblico di seguito descritta, si appropriavano degli
importi di cui oltre utilizzandoli per finalità personali di
CANTORE Daniele e comunque estranee alla previsione
normativa.
In particolare utilizzavano il contributo predetto per effettuare:
rimborsi spese per ristoranti, cibi da asporto,
consumaz10m al bar e similari per complessivi €
12.353,57;
rimborso per acquisti presso negozi di abbigliamento
(tra cui "Olympic" di Torino e "Marinella" di Napoli),
fiori, gioiellerie prodotti di valigeria e penne di pregio,
vino per complessivi€ 6.848;
rimborso spese per acquisto materiale elettorale sig.
QUARATINO Antonio per complessivi€ 7.176;
rimborso spese patrocinio legale per complessivi €
1.030,92;
rimborso per ricariche telefoniche effettuate a
famigliari propri e dei collaboratori per l' importo di €
1.455
e così complessivamente si appropriavano di€ 28.863,49
In Torino dal giugno 2010 a settembre 2012
28
-
CANTORE Daniele
e) Del reato di cui agli artt. 81 cpv., 640 comma 2 , 61 n.9
c.p., perché con più azioni esecutive di un medesimo disegno
cnm1noso, quale consigliere della Regione Piemonte,
inducendo in errore il personale degli uffici della Regione
Piemonte, addetto al computo del trattamento economico dei
consiglieri regionali, con artifici e raggiri, consistiti
nell'attestare di dimorare e di risiedere nel comune di Chiusa
San Michele, quando invece la sua dimora stabile, con moglie
e figli era in Torino in via San Remo 8, si procurava l'ingiusto
profitto di complessivi € 23.140,34 relativi al rimborso
chilometrico, moltiplicato per due, in relazione ad ognuna delle
riunioni del Consiglio o delle Commissioni cui presenziava, ed
al rimborso chilometrico forfettario per ulteriori attività
connesse all'espletamento del mandato, pari alla distanza
residenza -- consiglio, andata e ritorno, per ulteriori 8 impegni
al mese e per le manifestazioni per le quali compilava
l'autocertificazione.
In Torino dal 3 maggio 2010 al 31 dicembre 2012
(proc. 996/14 riunito)
STARA Andrea
a) dei reati di cui agli artt. 81 cpv., 314 c.p., perché quale
consigliere regionale della Regione Piemonte e capogruppo del
gruppo consiliare "Insieme per Bresso" e perciò pubblico
ufficiale, con più azioni esecutive di un medesimo disegno
criminoso, avendo la disponibilità dei fondi derivanti dal
contributo di funzionamento per i gruppi (art. 4 legge regionale
12/72) erogati dal consiglio regionale e versati sul conto
corrente IT25L0853001000000260104221, se ne appropriava
utilizzandoli per finalità personali e comunque estranee alla
previsione normativa.
In particolare utilizzava il contributo predetto per effettuare:
il pagamento di contravvenzioni al codice della strada
per complessivi€ 121,60;
ricariche telefoniche a persone estranee al gruppo
consiliare per complessivi€ 104,40;
29
-
materiale da ferramenta e arredi (tagliaerba, sega
circolare, vasi, tubi) per complessivi€ 3934,10
prodotti informatici (cd musicali, amplificatore, cornice
digitale, accessori per il cellulare) per complessivi €
1.543,63;
acquisto di generi alimentari presso supermercati ed
altri negozi per complessivi€ 5.243,52;
spese presso bar, ristoranti ed acquisto di cibo da
asporto per complessivi€ 14.827,76;
acquisto carburante per complessivi€ 15.368,69;
spese varie (vino, prodotti farmaceutici, abbigliamento,
giocattoli, affitto sala presso DAR AL HIKMA di via
Fiochetto 15 per finalità estranee al gruppo,
attrezzatura sportiva) per complessivi€ 4.119,74;
biglietti ferroviari per tratte interne ed esterne alla
Regione per complessivi € 217 ,80;
spese albergo /bed & breakfast e biglietti aerei per
complessivi€ 739,35;
ricariche postepay e paypal a dipendenti del gruppo
consiliare per complessivi€ 749,90;
e così complessivamente si appropriava di€ 56.970,49.
In Torino dal giugno 2010 a settembre 2012
b) del reato di cui agli artt. 7 legge 2 maggio 1974 n. 195 e 4
legge 18 novembre 1981 n. 659 perché quale capogruppo del
gruppo consiliare "INSIEME PER BRESSO" della Regione
Piemonte destinava fondi del contributo di funzionamento per i
gruppi (art. 4 legge regionale 12/72) al finanziamento della
campagna elettorale e di iniziative politiche a favore di soggetti
politici locali, mediante il pagamento di fatture per lavori di
tipografia resi a favore dei medesimi.
In particolare effettuava il pagamento di:
fattura n. 506 del 31.5.2011 emessa da "VINCENZO
BONA spa" per l'importo di € 4. 980, avente ad oggetto
"studio grafica e stampa", di fatto relativa alla stampa
di volantini e manifesti elettorali relativi ai candidati
politici Stefano LO RUSSO (candidato consigliere
comunale per il Comune di Torino), Valentino
MAGAZZU', Deborah GIAMBALVO, Sara VENDITTI e
30
-
Lorenzo D'AGOSTINO (candidati consiglieri
circoscrizionali del Comune di Torino) commissionati
dal comitato per Stefano LORUSSO;
fattura n. 150 del 31.3.2012 emessa da "AGIT
MARIOGROS industrie grafiche srl" per l'importo di €
387 ,20, avente ad oggetto "manifesti stampati quattro
colori", di fatto relativa alla stampa di n. 300 manifesti
pubblicitari per un convegno organizzato dal Partito
Democratico in data 29.3.2012 dal titolo " Il futuro
passa dalla zona nord -sviluppo urbanistico ed
infrastrutture sociali nella prospettiva della variante
200";
fatture n. 42 del 21/02/2011 e n. 62 del 24/03/2011
emesse da "MILLE E UNA FESTA DI DIGIORGIO
FRANCESCA" per un ammontare complessivo di €
10.045,20, aventi ad oggetto, rispettivamente, "Stampa
e affissione di vs/manifesti misure 70xl00, 100xl40 e
140 x 200 (soggetto Sicurezza e Legge 194-Protocollo) e
"Stampa e affissione di vs/manifesti misure 70xl00 e
100xl40 (soggetto Sicurezza e Legge 194-Protocollo), di
fatto relative, per circa metà dell'importo a
pubblicazioni realizzate per conto del gruppo consiliare
"INSIEME PER BRESSO", mentre per la restante parte
riferite ad altri soggetti politici di area di centro-
sinistra. Pertanto l'importo destinato al finanziamento
di soggetti politi locali viene quantificato in€ 5.022,60;
e così complessivamente erogava€ 10.389,80.
In Torino dal febbraio 2011 ad agosto 2012
COTA Roberto:
(in concorso con CAROSSA Mario giudicato separatamente)
Del reato di cui agli artt. 110, 81, 314 c.p. perché, in concorso
tra loro, con più azioni esecutive di un medesimo disegno
criminoso, CAROSSA quale consigliere regionale della Regione
Piemonte e capogruppo del gruppo consiliare "LEGA NORD-
BOSSI" e perciò pubblico ufficiale con la diretta disponibilità
dei fondi derivanti dal contributo di funzionamento per i
gruppi (art. 4 legge regionale 12/72) erogati dal Consiglio
Regionale e versati sul conto corrente
31 I'
-
1T33G0690601090000000000624, autorizzando 1 rimborsi
sotto elencati, COTA Roberto, quale consigliere regionale della
Regione Piemonte, beneficiario della indebita destinazione del
denaro pubblico di seguito descritta, si appropriavano degli
importi di cui oltre utilizzandoli per finalità personali di COTA
Roberto-e comunque estranee alla previsione normativa.
In particolare utilizzavano il contributo predetto per effettuare:
rimborsi spese per ristoranti, bar, generi alimentari per
€ 21.112.48;
spese per pernottamenti in alberghi e missioni per
complessivi€ 645,00;
rimborso per spese varie ( tra cm abbigliamento
articoli regalo, regalo di nozze per l'assessore
COPPOLA, Articoli di pelletteria e valigeria, sigarette,
effetti personali, dvd Fair Game, regali di nozze,
cravatte, libro antico di GEROLAMO Boccardo );
orologeria, regalo per nozze spose PEDRINI e
MAGLIANO, argenteria, custodia per i-pad per
complessivi€ 3.653, 18;
e così complessivamente si appropriavano di€ 25.410,66.
In Torino dal giugno 2010 a settembre 2012
PARTI CIVILI:
- Regione Piemonte in persona del legale rappresentante pro
tempore, domiciliata presso il difensore avv. Alessandro
Mattioda.
- Codacons, domiciliato presso il difensore avv. Tiziana
Sorriento.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Conclusioni del P.M.:
Giovine: attenuanti generiche non nella massima estensione
e, valutato l'aumento per la continuazione, condanna alla pena
di anni quattro e mesi quattro di reclusione () /~
l- "
--,.,.,...-·
32
-
De Magistris: attenuanti generiche nella massima estensione,
att. risarcimento del danno e, valutato l'aumento per la
continuazione, condanna alla pena di anni due e mesi quattro
di reclusione
Giordano: attenuanti generiche non nella massima estensione,
att. risarcimento del danno e, valutato l'aumento per la
continuazione, condanna alla pena di anni due e mesi nove di
reclusione
Gregorio: attenuanti generiche nella massima estensione, att.
risarcimento del danno e, valutato l'aumento per la
continuazione, condanna alla pena di anni due e mesi quattro
di reclusione
Molinari: attenuanti generiche nella massima estensione, att.
risarcimento del danno e, valutato l'aumento per la
continuazione, condanna alla pena di anni due e mesi quattro
di reclusione
Tiramani: attenuanti generiche nella massima estensione, att.
risarcimento del danno e, valutato l'aumento per la
continuazione, condanna alla pena di anni due e mesi quattro
di reclusione
Cota: attenuanti generiche nella massima estensione, att.
risarcimento del danno e, valutato l'aumento per la
continuazione, condanna alla pena di anni due e mesi quattro
di reclusione
Dell'Utri: attenuanti generiche non nella massima estensione,
att. risarcimento del danno e, valutato l'aumento per la
continuazione, condanna alla pena di anni tre e mesi nove di
reclusione
Burzi: attenuanti generiche nella massrma estensione e,
valutato l'aumento per la continuazione, condanna alla pena di
anni tre e mesi due di reclusione
Negro: attenuanti generiche nella massima estensione, att.
risarcimento del danno e, valutato l'aumento per la
continuazione, condanna alla pena di anni due e mesi quattro
di reclusione
Goffi: attenuanti generiche nella massima estensione, att.
risarcimento del danno e, valutato l'aumento per la
continuazione, condanna alla pena di anni due e mesi quattro
di reclusione
33
-
Formagnana: attenuanti generiche nella massima estensione,
att. risarcimento del danno e, valutato l'aumento per la
continuazione, condanna alla pena di anni due e mesi quattro
di reclusione
Cortopassi: attenuanti generiche nella massima estensione,
att. risarcimento del danno e, valutato l'aumento per la
continuazìone, condanna alla pena di anni due e mesi quattro
di reclusione
Costa: attenuanti generiche nella massrma estensione, att.
risarcimento del danno e, valutato l'aumento per la
continuazione, condanna alla pena di anni due e mesi quattro
di reclusione
La Rocca: attenuanti generiche nella massima estensione, att.
risarcimento del danno e, valutato l'aumento per la
continuazione, condanna alla pena di anni due e mesi quattro
di reclusione
Leardi: attenuanti generiche nella massrma estensione, att.
risarcimento del danno e, valutato l'aumento per la
continuazione, condanna alla pena di anni due e mesi sei di
reclusione
Mastrullo: attenuanti generiche nella massima estensione e,
valutato l'aumento per la continuazione, condanna alla pena di
anni tre e mesi sei di reclusione
Montaruli: attenuanti generiche nella massima estensione,
att. risarcimento del danno e, valutato l'aumento per la
continuazione, condanna alla pena di anni due e mesi dieci di
reclusione
Motta: attenuanti generiche nella massima estensione e,
valutato l'aumento per la continuazione, condanna alla pena di
anni tre e mesi due di reclusione
Tentoni: attenuanti generiche non nella massima estensione,
att. risarcimento del danno e, valutato l'aumento per la
continuazione, condanna alla pena di anni due e mesi nove di
reclusione
Valle: attenuanti generiche nella massima estensione e,
valutato l'aumento per la continuazione, condanna alla pena di
anni tre e mesi due di reclusione
34
a . '
-
Lupi Sara: attenuanti generiche non nella massima estensione
e condanna alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione
e 600 euro di multa
Lupi Maurizio: attenuanti generiche non nella massima
estensione, e condanna alla pena di anni uno e mesi quattro di
reclusione e 600 euro di multa
Cantore: attenuanti generiche nella massima estensione, att.
risarcimento del danno e, valutato l'aumento per la
continuazione, condanna alla pena di anni due e mesi otto di
reclusione
Stara: attenuanti generiche non nella massima estensione, att.
risarcimento del danno e, valutato l'aumento per la
continuazione, condanna alla pena di anni tre di reclusione.
Il P.M. ha richiesto trasmettersi gli atti al proprio ufficio
per procedere per il reato di falsa testimonianza o quant'altro
ravvisabile nei confronti dei seguenti testi sentiti a
dibattimento:
- DA TIRINO Fortunata,
- MANFRE' Leonello,
- BLATIO Patrizia,
- RADESCHI Giacoma
tutti compiutamente generalizzati in atti.
Conclusioni della Parte Civile Regione Piemonte (avv.
Mattioda):
ha concluso
MASTRULLO,
nei confronti di GIOVINE, BURZI,
MOTIA e VALLE, richiedendo la
condanna alle pene di legge e - come da conclusioni
scritte che qui di seguito si riportano testualmente e
nella loro integralità - 'al risarcimento dei danni morali
derivati alla Regione Piemonte dai fatti di causa, danni
da liquidarsi, anche in via equitativa, che qui si indicano
nella somma, che meglio sarà vista dal Giudicante,
maggiore o minore di euro 40. 000, 00', oltre alle spese di
costituzione, assistenza e rappresentanza sostenute
dalla parte civile in giudizio come da allegata nota
spese.
35
-
Parte Civile Codacons (avv. Sorriento):
come da conclusioni scritte depositate con allegata nota
spese.
Conclusioni delle Difese:
Giovine: assoluzione perché il fatto non sussiste o per non
aver commesso il fatto; in subordine minimo della pena e
attenuanti generiche, con rigetto della richiesta di risarcimento
avanzata da Codacons
Gregorio: assoluzione perché il fatto non sussiste o, 1n
subordine, perché il fatto non costituisce reato
Giordano: assoluzione perché il fatto non sussiste o perché il
fatto non costituisce reato; in subordine, att. ex art. 62 bis e
62 n. 6 c.p. nella massima estensione, minimi di pena, doppi
benefici di legge, con rigetto della richiesta di risarcimento
della P.C. Codacons
Goffi: assoluzione perché il fatto non sussiste o, in subordine,
perché il fatto non costituisce reato
Negro: assoluzione perché il fatto non sussiste o, in subordine,
perché il fatto non costituisce reato
Dell'Utri: assoluzione con formula ritenuta di giustizia; m
subordine att. ex art. 62 bis e 62 n. 6 c.p. (nel senso che vi è
stata restituzione alle casse del Gruppo), minimi edittali, doppi
benefici di legge
Formagnana: assoluzione perché il fatto non sussiste o - se
ritenuto pubblico ufficiale - perché il fatto non costituisce
reato
Lupi Sara: assoluzione con la formula ritenuta di giustizia
Lupi Maurizio: assoluzione con la formula ritenuta di giustizia
Molinari: assoluzione perché il fatto non sussiste o perché il
fatto non costituisce reato o per non aver commesso il fatto
Burzi: assoluzione con la formula ritenuta di giustizia
Valle: assoluzione con la formula ritenuta di giustizia
De Magistris: assoluzione con la formula ritenuta di giustizia
Mastrullo: assoluzione con la formula ritenuta di giustizia
Motta: assoluzione con la formula ritenuta di giustizia; m
subordine, attenuanti generiche nella massima estensione,
contenimento pena, doppi benefici di legge
36
-
Montaruli: assoluzione perché il fatto non sussiste o, m
subordine, perché il fatto non costituisce reato
Cota: assoluzione perché il fatto non sussiste o, in subordine,
perché il fatto non costituisce reato
Stara: assoluzione perché il fatto non sussiste o, quantomeno
ai sensi dell'art. 530 comma secondo c.p.p., perché il fatto non
costituisce reato
Tentoni: assoluzione perché il fatto non sussiste o con diversa
formula ritenuta di giustizia
Cortopassi: assoluzione perché il fatto non sussiste o con
diversa formula ritenuta di giustizia
Tiramani: assoluzione perché il fatto non sussiste o perché il
fatto non costituisce reato o con diversa formula ritenuta di
giustizia
La Rocca: assoluzione perché il fatto non sussiste o perché
non costituisce reato
Leardi: assoluzione, in subordine ai sensi dell'art. 530 comma
2 c.p.p.
Costa: assoluzione con la formula ritenuta di giustizia
Cantore: assoluzione con la formula ritenuta di giustizia
MOTIVI DELLA DECISIONE
Svolgimento del processo
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Le indagini e le fonti di prova
La nonnativa regionale
Natura e funzioni dei Gruppi Consiliari
Le spese imputabili al fondo di funzionamento
Le condotte di appropriazione: soggetto
agente e disponibilità giuridica
Le singole posizioni
• Giovine Michele • De Magistris Roberto • Gregorio Federico • Molinari Riccardo • Tiramani Paolo • Leardi Lorenzo
37
p. 41
p. 46
p. 54
p. 59
p. 73
p. 80
p. 99
p. 106
p. 113
p. 121
p. 124
(},
-
e Motta Massimiliano p. 130 e La Rocca Girolamo p. 135
• Cortopassi Alberto p. 142 • Mastrullo Angiolino p. 149 • Costa Rosa Anna p. 157 • Valle Rosanna p. 163 • Tentoni Alfredo Roberto p. 167 e Burzi Angelo Emilio Filippo p. 182 e Montaruli Augusta p. 192 e Goffi Alberto p.207 e Negro Giovanni p.212
• Formagnana Michele p.228 G Cantore Daniele p.245
• Cota Roberto p. 261 • Giordano Massimo p.267 • Dell'Utri Michele p. 271 • Lupi Sara - Lupi Maurizio p.287 • Stara Andrea p. 291
7. Le sanzioni p.316
8. I ca.pi civili p.324
9. Dispositivo p.325
- Svolgimento del processo -
In esito all'udienza preliminare è stato disposto il rinvio a
giudizio di tutti gli imputati sopraindicati (ad eccezione di
Roberto COTA, che aveva richiesto il rito immediato e la cui
posizione è stata riunita in via preliminare alla prima udienza
del presente dibattimento) per rispondere di plurime
imputazioni di peculato e, in alcuni casi, di violazione delle
norme sul finanziamento pubblico dei partiti e di truffa
aggravata. In sintesi, l'istruttoria dibattimentale - consistita
nell'audizione di numerosi testi e nella produzione di un
corposo quantitativo di documenti - si è articolata nei termini
che seguono.
All'udienza del 26.1.2015 vi è stata costituzione di parte civile
della Regione Piemonte, limitatamente ai danni morali, nei
38
-
confronti di alcuni imputati lcoloro i quali all'epoca non
avevano effettuato alcun risarcimento (molte posizioni sono
state oggetto di transazione all'udienza preliminare o nelle
more del rinvio a giudizio); quindi sono state sviluppate le
questioni preliminari, in sintesi le seguenti:
la richiesta, sviluppata da più difese e alla quale tutte si
sono associate, di esclusione della parte civile, costituita
all'udienza preliminare, Codacons;
la richiesta, sviluppata dalla difesa FORMAGNANA e alla
quale si sono associate le difese BURZI, VALLE, LUPI e
MOITA, di esclusione della costituzione di parte civile
della regione Piemonte perché non riportante quanto
prescritto dall'art. 78 comma l lett. d) c.p.p.;
l'eccezione - alla quale si sono associate tutte le difese -
di nullità del decreto che dispone il giudizio per
indeterminatezza dei capi di imputazione, in quanto
descrittivi per 'macrocategorie' delle spese in ipotesi di
accusa costituenti peculato e non contenenti un elenco
di tutte le singole pezze giustificative e degli importi
spesa per spesa;
l'istanza di pronuncia ex art. 129 c.p.p., m sede
predibattimentale, di sentenza di proscioglimento con
riferimento al capo 22,2 avanzata dalla difesa di
DELL'UTRI (vds. memoria depositata).3
1 E cioè di coloro i quali all'epoca non avevano effettuato alcun risarcimento (molte posizioni sono state oggetto di transazione con la Regione all'udienza preliminare o nelle more del rinvio a giudizio): in specie Giovine, Burzi, Negro, Formagnana, Cortopassi, Mastrullo, Motta, Tentoni,Valle, Sara Lupi, Maurizio Lupi. Nel corso del dibattimento la costituzione è stata revocata, a seguito di risarcimento, nei confronti di Negro, Formagnana, Cortopassi, Tentoni, Sara Lupi e Maurizio Lupi, rassegnandosi le conclusioni da parte della P.C. Regione Piemonte unicamente nei confronti di Giovine, Burzi, Mastrullo, Motta e Valle. 2 Per insussistenza del fatto, ovvero - in applicazione dell'art. 649 cpp alla luce dell'interpretazione fornita dalla CEDU - di sentenza che dichiari l'improcedibilità per bis in idem; in subordine, la richiesta di sollevare, in via pregiudiziale, questione di legittimità costituzionale dell' art. 649 cpp in rel. all'art. 117 della Costituzione nella parte in cui consente di procedere ulteriormente nei confronti dell'imputato Dell'Utri nonostante vi sia già stato un giudizio da parte di altra autorità in ordine al medesimo fatto. 3 A ciò si aggiunga l'eccezione sollevata dalla difesa di Roberto Cota di nullità del decreto di giudizio immediato, emesso solo nei confronti di quest'ultimo, per mancata indicazione del legale rappresentante del gruppo consiliare della a·ì, Lega Piemonte. _·
l .. ·
39
-
All'udienza del 2.2.2015 il Tribunale ha letto in udienza, a
scioglimento della riserva, l'ordinanza - alla quale si fa
integrale rinvio in questa sede - con la quale ha respinto tutte
le eccezioni sopra indicate. Alla medesima udienza si è aperto
il dibattimento e le parti hanno effettuato la richiesta delle
prove. Le parti si sono riservate in ordine alle produzioni
documentali, che per la loro mole non si elencano in questa
sede ma che verranno evidenziati e analizzati in parte motiva e
nella misura in cui sono state effettivamente rilevanti per la
decisione.
Quanto alla richiesta di audizione dei testi indicati nelle liste
ex art. 468 c.p.p., sentite le parti e valutati gli argomenti
dell'ufficio della Procura, che richiedeva non ammettersi buona
parte dei testimoni - peraltro in numero complessivamente
prossimo al migliaio - indicati dalle difese, il Tribunale ha
emesso ordinanza con la quale ha inizialmente ammesso tutto
il testimoniale indicato nelle liste4 salvo, ovviamente, riverifica
in corso di istruttoria dibattimentale e in specie all'esito
dell'esame dei testi indicati dalla Procura: essendo
sostanzialmente impossibile per il Tribunale, a quella fase e
pnma dell'inizio dell'istruttoria, avere gli strumenti per
valutare con precisione rilevanza e superfluità.
Il numero dei testi ammessi 'salvo riverifica' si è
progressivamente - una volta terminato l'esame dei testi del
P.M. e la fase dell'esame degli imputati - ridotto in termini
molto consistenti per rinuncia ad opera delle stesse difese
proponenti, così consentendo una gestione non
irragionevolmente dilatata nel tempo del dibattimento pur a
fronte di una esplicazione piena del diritto di difesa sui temi
che via via risultavano più strettamente rilevanti.
L'istruttoria dibattimentale è iniziata all'udienza del 20.2.15
con l'esame dei testi indicati dal P.M., poi sentiti nell'arco delle
udienze 23.2.15, 4.3.15, 13.3.15, 20.3.15, 25.3.15, 1.4.15,
4 A parte pochissimi testi, da subito parsi eccentrici rispetto al tema di prova ovvero non determinati nominativamente né identificabili con chiarezza (vds. ord. ammissiva delle prove letta alla successiva ud. 20.2.2015).
40
a.
-
14.4.15; all'esame degli imputati che hanno inteso
sottoporvisi, nonché alla maggior parte delle dichiarazioni
spontanee, sono state dedicate le udienze del 24.4.15, 11.5.15,
19.5.15, 25.5.15, 10.6.15, 19.6.15 e 23.6.15. Dal 23.6.15 in
avanti si è proceduto all'esame dei testi indicati dalle difese
degli imputati, attività che si è snodata fino all'udienza del
15.3.2016, nella quale s1 è dichiarata la chiusura
dell'istruttoria dibattimentale.
Nelle due udienze del 23.3.16 e 5.4.16 ha concluso l'ufficio
della Procura; nelle successive udienze hanno rassegnato le
proprie conclusioni le difese di parte civile e le difese degli
imputati.
Nella fase della discussione - oltre che per tutto l'arco del
dibattimento - le difese degli imputati hanno depositato una
pluralità di memorie ex art. 121 c.p.p. riassuntive delle
motivazioni a sostegno delle conclusioni finali, sia in diritto
che in fatto. Ad esse, come a tutta la documentazione prodotta
dalle parti, si farà richiamo volta a volta nel trattare le singole
pOSlZlOnl.
1. - Le indagini e le fonti di prova -
L'indagines si è focalizzata sulla ge.stione dei fondi spettanti ai
Gruppi consiliari della Regione Piemonte e loro attribuiti
nell'arco della Legislatura iniziata con le elezioni del marzo
2010 ed insediatasi il successivo 3 maggio (governatore eletto
Roberto Cota). La delega alla GdF, conferita in data 25
settembre 2012,6 aveva quale oggetto primario l'acquisizione
presso gli uffici regionali della documentazione giustificativa
5 Lo sviluppo delle indagini è stato riferito nell'arco delle prime due udienze di istruttoria dibattimentale (20/23.2.15) dal capitano Francesco MANGANO, del Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Torino. Lo si richiama brevemente, al solo fine di inquadrare l'ambito e l'oggetto del presente dibattimento. 6 Avente ad oggetto l'arco di tempo dal 1 gennaio 2008 alla data della ricezione della prima esecuzione della delega (28 settembre 2012): a cavallo tra due legislature, la VIII e la IX, insediatasi il 3 maggio 2010. Il presente procedimento ha ad oggetto gli esiti della sola disamina, effettuata per prima, relativa alla porzione di IX legislatura, in pieno corso al momento /) J' dell'intervento della GdF. ~
41
-
dell'utilizzo del contributo di funzionamento erogato ai gruppi
consiliari e note di rendiconto presentate, nonché la rilevazione
di dati relativi alle indennità di presenza, di missione e
rimborsi spese erogati m singoli consiglieri, al fine di
permettere alla Procura della Repubblica di effettuare un
vaglio di pertinenza tra spese rimborsate e attività istituzionale
svolta dai gruppi consiliari.
All'epoca i gruppi consiliari erano 15 e vi era la possibilità di
una composizione c.d. monoconsiliare, e cioè di formare un
gruppo (e di fruire anche in tal caso del contributo per il suo
funzionamento) costituito da un solo consigliere.
Il Fondo di funzionamento, regolato dalla L.R. n. 12 del 1972
(sulla disciplina normativa e sulle modalità di rendicontazione,
v. infra), prevedeva una corresponsione di quota fissa in base
alla composizione numerica del gruppo unitamente ad una
quota variabile destinata ad ogni singolo consigliere, per fare
fronte alle spese riconducibili alle finalità indicate nella stessa
legge istitutiva (contributo difunzionamento in senso stretto). A
ciò si affiancava un budget teorico per l'assunzione di
personale da destinare al gruppo consiliare, integrativo del
fondo di funzionamento nel caso il gruppo avesse optato per
non accedere a tale possibilità (contributo integrativo). Il
responsabile della gestione del fondo, secondo l'indicazione
normativa, era il capogruppo della formazione consiliare. Ogni
formazione, per poter accedere al fondo, aveva l'obbligo di
aprire un conto corrente intestato al gruppo medesimo, sul
quale transitavano i contributi pubblici. Delegati ad operarvi
erano primariamente il capogruppo ed eventualmente, in forza
di accordi interni al gruppo, altri soggetti (eventualmente
singoli consiglieri; generalmente chi nel gruppo aveva la
funzione di economo o contabile). A seconda delle scelte
organizzative interne ai gruppi, il capogruppo e l'economo e/ o
altri soggetti delegati venivano abilitati alle operazioni di home
banking, all'utilizzo di carta bancomat e/ o carta di credito, al
prelievo in contanti allo sportello. Entrambi i tipi di contributo
(c.d. di funzionamento e c.d. integrativo) venivano versati sui
conti correnti dei gruppi con cadenza all'incirca mensile, in
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quota fissa per il primo e in quota tendenzialmente variabile, a
secondo degli eventuali avvicendamenti di personale, il
secondo.
La Regione forniva un modulo per una prima nota; la
rendicontazione doveva avvenire entro il 31 gennaio di ogni
anno o a fine legislatura (qualora questa fosse intervenuta
prima della chiusura annuale), ed avveniva utilizzando una
modulistica fornita dall'ufficio di presidenza della Regione, in
specie una nota riepilogativa che indicava, secondo quanto
prescritto dalla delibera 192 / 2000, solo tre macrocategorie di
spesa ('spese di.funzionamento', 'attiv